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decreto legge, 8/4/2020
D.l. 08/04/2020, n. 22, recante Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.
(GU n.93 del 8-4-2020)
decreto legge
Materia: sanità / salute

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 
Misure  urgenti  sulla  regolare  conclusione  e   l'ordinato   avvio dell'anno scolastico  e  sullo  svolgimento  degli  esami  di  Stato.
(GU n.93 del 8-4-2020)
 
 Vigente al: 9-4-2020 
 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
  Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
  Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;
  Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
  Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  contenere  gli
effetti  negativi  che  l'emergenza   epidemiologica   COVID-19   sta
producendo sul sistema scolastico, prevedendo misure straordinarie in
materia di conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 e  di  ordinato
avvio  dell'anno  scolastico   2020/2021   e   di   accelerazione   e
semplificazione dell'iter procedurale dei provvedimenti di competenza
del Ministro dell'istruzione;
  Ritenuta,  altresi',  la  necessita'  di  dover  prevedere   misure
eccezionali in tema di svolgimento di esami di stato di  abilitazione
all'esercizio  delle   professioni,   nonche'   per   assicurare   la
continuita', pur in  costanza  dell'emergenza  epidemiologica,  delle
attivita' formative delle Universita', ivi comprese quelle pratiche e
di tirocinio;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 aprile 2020;
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'istruzione e  del  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca, di concerto con i  Ministri  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia  e  delle
finanze e per la pubblica amministrazione;
 
                                Emana
                     il seguente decreto-legge:
 
                               Art. 1
 
                Misure urgenti per gli esami di Stato
      e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020
 
  1. Con una o piu' ordinanze del  Ministro  dell'istruzione  possono
essere adottate, per l'anno scolastico 2019/2020,  specifiche  misure
sulla valutazione degli alunni e sullo  svolgimento  degli  esami  di
Stato conclusivi del primo e del secondo  ciclo  di  istruzione,  nei
casi e con i limiti indicati ai commi successivi.
  2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono  le  strategie  e  le
modalita' dell'eventuale integrazione e recupero degli  apprendimenti
relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico
successivo, a decorrere dal 1° di  settembre  2020,  quale  attivita'
didattica  ordinaria.  L'eventuale  integrazione  e  recupero   degli
apprendimenti di cui al primo periodo tiene  conto  delle  specifiche
necessita' degli alunni delle classi prime e intermedie  di  tutti  i
cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento  delle
competenze di cui alle indicazioni nazionali per il  curricolo  della
scuola  dell'infanzia  e  del  primo  ciclo   di   istruzione,   alle
indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti
tecnici e professionali.
  3. Nel caso in cui  l'attivita'  didattica  delle  istituzioni  del
sistema nazionale di istruzione riprenda  in  presenza  entro  il  18
maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza,  le
ordinanze di cui al comma 1 disciplinano:
    a) i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole
secondarie, tenuto conto del possibile recupero  degli  apprendimenti
di cui al comma 2 e comunque del processo formativo e  dei  risultati
di apprendimento conseguiti sulla base della  programmazione  svolta,
in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6 del  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 62 e all'articolo 4, commi 5 e  6,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122;
    b) le prove dell'esame di Stato conclusivo  del  primo  ciclo  di
istruzione, anche prevedendo l'eliminazione di una o piu' di  esse  e
rimodulando  le  modalita'  di  attribuzione  del  voto  finale,  con
specifiche disposizioni per i  candidati  privatisti,  salvaguardando
l'omogeneita'  di  svolgimento  rispetto  all'esame   dei   candidati
interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62
del 2017;
    c) le modalita' di costituzione e di  nomina  delle  commissioni,
prevedendo  la  loro  composizione  con   commissari   esclusivamente
appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente
esterno  per  l'esame  di  Stato  conclusivo  del  secondo  ciclo  di
istruzione,  in  deroga  all'articolo  16,  comma  4,   del   decreto
legislativo n. 62 del 2017;
    d) le prove dell'esame di Stato  conclusivo  del  secondo  ciclo,
prevedendo anche la sostituzione  della  seconda  prova  a  carattere
nazionale con una prova  predisposta  dalla  singola  commissione  di
esame affinche' detta prova sia aderente  alle  attivita'  didattiche
effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle specifiche
discipline  di  indirizzo,  sulla  base  di  criteri  del   Ministero
dell'istruzione  che  ne  assicurino  uniformita',  in  deroga   agli
articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017.
  4.  Nel  caso  in  cui  l'attivita'  didattica  in  presenza  delle
istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il
18 maggio 2020 ovvero per ragioni  sanitarie  non  possano  svolgersi
esami in presenza, oltre alle misure di cui al  comma  3,  in  quanto
compatibili, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano:
    a) le modalita',  anche  telematiche,  della  valutazione  finale
degli  alunni,  ivi  compresi  gli   scrutini   finali,   in   deroga
all'articolo 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e  all'articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009;
    b) la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo
di istruzione con la valutazione finale da  parte  del  consiglio  di
classe che tiene conto altresi' di un elaborato del  candidato,  come
definito dalla stessa ordinanza, nonche' le modalita' e i criteri per
l'attribuzione del voto finale, con  specifiche  disposizioni  per  i
candidati privatisti,  salvaguardando  l'omogeneita'  di  svolgimento
rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e
10 del decreto legislativo n. 62 del 2017;
    c) l'eliminazione delle prove scritte e la  sostituzione  con  un
unico colloquio, articolandone contenuti, modalita' anche telematiche
e punteggio per  garantire  la  completezza  e  la  congruita'  della
valutazione,  e  dettando  specifiche  previsioni  per  i   candidati
esterni, per  l'esame  di  stato  conclusivo  del  secondo  ciclo  di
istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del  decreto  legislativo
n. 62 del 2017;
    d) la revisione, nel limite delle risorse finanziarie disponibili
a legislazione vigente, dei criteri di attribuzione dell'eccellenza e
del relativo premio, anche  in  deroga  all'articolo  2  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, al fine di  tutelare  la  piena
valorizzazione dell'eccellenza tenendo conto delle misure adottate ai
sensi del comma 3.
  5. I provvedimenti di cui al presente articolo prevedono specifiche
modalita' per l'adattamento agli studenti con disabilita' e  disturbi
specifici di  apprendimento,  nonche'  con  altri  bisogni  educativi
speciali.
  6. In ogni caso, limitatamente all'anno  scolastico  2019/2020,  ai
fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si  prescinde
dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5,  comma  1,  6,  7,
comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del
decreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando  quanto  stabilito
nel primo periodo, nello scrutinio  finale  e  nell'integrazione  del
punteggio di  cui  all'articolo  18,  comma  5,  del  citato  decreto
legislativo, anche in deroga ai  requisiti  ivi  previsti,  si  tiene
conto  del  processo  formativo  e  dei  risultati  di  apprendimento
conseguiti sulla base  della  programmazione  svolta.  Le  esperienze
maturate nei percorsi per le competenze trasversali e  l'orientamento
costituiscono comunque parte del colloquio di  cui  all'articolo  17,
comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017.
  7. I candidati esterni svolgono in presenza gli  esami  preliminari
di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo  n.  62  del
2017 al termine dell'emergenza epidemiologica e sostengono l'esame di
Stato  conclusivo  del  secondo  ciclo  nel  corso   della   sessione
straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11,  del  citato  decreto
legislativo. La configurazione dell'esame di Stato  per  i  candidati
esterni corrisponde a quella prevista per i candidati  interni  dalle
ordinanze di cui al comma 1.
  8.  Il  Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale, sentito il  Ministro  dell'istruzione,  puo'  emanare
specifiche  disposizioni,   con   proprio   decreto,   per   adattare
l'applicazione delle ordinanze  di  cui  al  presente  articolo  alle
specificita' del sistema della formazione italiana nel mondo  di  cui
al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64,  anche  avuto  riguardo
all'evoluzione della pandemia nei diversi Paesi esteri in cui operano
le istituzioni scolastiche ad esso afferenti.
  9. I provvedimenti di cui al  presente  articolo  devono  garantire
l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il primo ciclo di  istruzione
e, per il secondo ciclo, il limite di spesa di  cui  all'articolo  3,
comma  2,  della  legge  11  gennaio  2007,  n.  1,  come   integrato
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e
ridotto dall'articolo 18, comma 2,  del  decreto-legge  12  settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre
2013, n. 128. Con decreto del Ministro dell'istruzione,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, al termine degli esami
di Stato, e' riscontrata l'entita' dei risparmi realizzati  a  valere
sul predetto limite di spesa. I predetti risparmi sono  versati  alle
entrate dello Stato per essere successivamente riassegnati  al  fondo
per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 26
dicembre 2006, n. 296,  nel  rispetto  del  saldo  dell'indebitamento
netto. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 2
 
                 Misure urgenti per l'ordinato avvio
                   dell'anno scolastico 2020/2021
 
  1. Con una o piu' ordinanze del Ministro  dell'istruzione,  sentiti
il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio  dell'anno  scolastico
2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni  vigenti,
misure volte:
    a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno
scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche
tenendo   conto   dell'eventuale   necessita'   di   recupero   degli
apprendimenti quale ordinaria attivita' didattica e della conclusione
delle procedure di avvio dell'anno scolastico;
    b) all'adattamento e alla modifica degli  aspetti  procedurali  e
delle tempistiche di immissione in  ruolo,  da  concludersi  comunque
entro  la  data  del  15  settembre  2020,  nonche'   degli   aspetti
procedurali  e  delle  tempistiche   relativi   alle   utilizzazioni,
assegnazioni  provvisorie  e  attribuzioni  di  contratti   a   tempo
determinato, anche in deroga al termine di conclusione  delle  stesse
previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2,  del  decreto-legge  3  luglio
2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20  agosto
2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei  vincoli  di  permanenza
sulla sede previsti  dalle  disposizioni  vigenti  e  delle  facolta'
assunzionali disponibili;
    c) alla previsione,  con  riferimento  all'ordinata  prosecuzione
dell'attivita' del sistema di formazione italiana nel mondo di cui al
decreto legislativo 13  aprile  2017,  n.  64,  che,  qualora  alcune
graduatorie  di  cui  al  decreto  del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del  15  luglio  2019,  n.  1084,  e
successive  modificazioni,  risultino  esaurite,  esclusivamente  per
l'anno  scolastico  2020/2021,  hanno   vigenza   le   corrispondenti
graduatorie di cui ai decreti del Ministero  degli  affari  esteri  9
agosto 2013, n. 4055 e  25  novembre  2013,  n.  4944,  e  successive
modificazioni,   concernenti   l'approvazione    delle    graduatorie
definitive delle prove  di  accertamento  linguistico,  affinche'  il
Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
attingendo alla suddette graduatorie,  anche  per  aree  linguistiche
diverse  e  per  classi   di   concorso   affini,   in   applicazione
dell'articolo 24 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, possa
procedere ad assegnazioni temporanee per un anno scolastico;
    d) all'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui
al comma 4 dell'articolo 1,  per  l'anno  scolastico  2020/2021,  dei
libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga  a
quanto previsto agli articoli 151, comma  1,  e  188,  comma  1,  del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
  2.  Relativamente  alle  attivita'  del  sistema  della  formazione
italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.
64, le ordinanze del Ministro dell'istruzione, di  cui  al  comma  1,
sono adottate di concerto con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.
  3. In corrispondenza della sospensione delle  attivita'  didattiche
in presenza a seguito  dell'emergenza  epidemiologica,  il  personale
docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalita' a
distanza,  utilizzando  strumenti   informatici   o   tecnologici   a
disposizione. Le prestazioni lavorative e  gli  adempimenti  connessi
dei dirigenti  scolastici  nonche'  del  personale  scolastico,  come
determinati  dal  quadro  contrattuale  e  normativo  vigente,  fermo
restando quanto stabilito al primo  periodo  e  all'articolo  87  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalita'
del lavoro agile  anche  attraverso  apparecchiature  informatiche  e
collegamenti telefonici e telematici, per contenere  ogni  diffusione
del contagio.
  4. Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le
supplenze di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3  maggio
1999, n. 124, e di costituzione delle graduatorie di istituto di  cui
all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della medesima  legge,  sono  attuate
nell'anno  scolastico  2020/2021  per  spiegare  efficacia   per   il
conferimento  delle  supplenze  a  decorrere   dall'anno   scolastico
2021/2022. Conseguentemente, nell'anno scolastico 2020/2021,  restano
valide le graduatorie di istituto attualmente vigenti, ivi compresi i
relativi  elenchi  aggiuntivi,  di  cui  al  decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 3 giugno  2015,
e  successive  modificazioni,  da  compilarsi,  per  la  finestra  di
inserimento relativa all'anno scolastico 2020/21, entro il 31  agosto
2020,  anche  per  i  soggetti  in  possesso  del  solo   titolo   di
specializzazione sul sostegno. L'aggiornamento delle  graduatorie  ad
esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge
27 dicembre 2006, n. 296, avviene nell'anno scolastico 2020/2021, per
spiegare efficacia per il triennio successivo, a decorrere  dall'anno
scolastico 2021/2022.
  5. In relazione al periodo di  formazione  e  prova  del  personale
docente ed educativo, esclusivamente per l'anno scolastico 2019/2020,
le attivita' di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste nel
caso di reiterazione del periodo di prova ai sensi  dell'articolo  1,
comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, qualora non effettuate
entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo reso
dal dirigente tecnico in sede  di  comitato  di  valutazione  di  cui
all'articolo 1, comma 117, della legge citata.
  6. Per tutto l'anno scolastico 2019/2020,  sono  sospesi  i  viaggi
d'istruzione, le iniziative  di  scambio  o  gemellaggio,  le  visite
guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
                               Art. 3
 
              Misure urgenti per la tempestiva adozione
           dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione
 
  1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio  2020,
in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del  decreto  legislativo
30 giugno  1999,  n.  233,  il  Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di  sette  giorni
dalla richiesta da parte del  Ministro  dell'istruzione.  Decorso  il
termine di sette giorni, si puo' prescindere dal parere.
  2. Per i provvedimenti gia' trasmessi, ai sensi dell'articolo 2 del
decreto legislativo  30  giugno  1999,  n.  233,  a  decorrere  dalla
deliberazione dello stato di emergenza, per i  quali  non  sia  stato
ancora reso il parere e non sia scaduto il termine per  renderlo,  il
termine di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
                               Art. 4
 
                 Sospensione delle prove concorsuali
                  per l'accesso al pubblico impiego
 
  1. La sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per
l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5,  primo
periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende  riferita
esclusivamente  allo  svolgimento  delle  prove   concorsuali   delle
medesime procedure.
                               Art. 5
 
Sospensione delle procedure concorsuali e degli esami di abilitazione
  per  l'accesso  alle  professioni  vigilate  dal  Ministero   della
  giustizia
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, primo  periodo,
del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  si  applicano,  in  quanto
compatibili,  anche  alle  procedure   concorsuali   previste   dagli
ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza
del Ministero della  giustizia  e  agli  esami  di  abilitazione  per
l'accesso  alle  medesime  professioni,  ivi   comprese   le   misure
compensative per il  riconoscimento  delle  qualifiche  professionali
conseguite all'estero.
                               Art. 6
 
Misure  urgenti  per  lo  svolgimento  degli  esami   di   Stato   di
  abilitazione  all'esercizio  delle  professioni  e   dei   tirocini
  professionalizzanti e curriculari
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  5,  qualora  sia
necessario in relazione al protrarsi dello stato  di  emergenza,  con
uno o piu' decreti del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
possono essere definite, anche in deroga  alle  vigenti  disposizioni
normative e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni del  decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 206,  in  materia  di  riconoscimento
delle qualifiche professionali, l'organizzazione e le modalita' della
prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di
abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno  2001,  n.  328,
delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario,  tecnologo
alimentare, dottore  commercialista  ed  esperto  contabile,  nonche'
delle  prove  integrative  per  l'abilitazione  all'esercizio   della
revisione legale.
  2. Con i  decreti  di  cui  al  comma  1  possono  essere  altresi'
individuate modalita' di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi
comprese modalita'  a  distanza,  per  le  attivita'  pratiche  o  di
tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni
di cui al comma  1,  nonche'  per  quelle  previste  nell'ambito  dei
vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero  successive
al conseguimento del titolo di studio, anche laddove  finalizzate  al
conseguimento dell'abilitazione professionale.
  3. Il semestre di tirocinio professionale, di cui  all'articolo  41
della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all'interno del quale ricade il
periodo   di   sospensione   delle   udienze   dovuto   all'emergenza
epidemiologica  determinata  dal  diffondersi  del  COVID-19,  e'  da
considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante
non abbia assistito al numero minimo di udienze di  cui  all'articolo
8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17  marzo  2016,
n. 70. E' ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale
di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n.  247,
per i tirocinanti che hanno conseguito la  laurea  in  giurisprudenza
nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo  periodo,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Durante il periodo di sospensione
delle udienze dovuto  all'emergenza  epidemiologica  determinata  dal
diffondersi del COVID-19, sono sospese tutte le  attivita'  formative
dei tirocini, di cui all'articolo  73  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, all'interno degli uffici giudiziari. Il  Ministro  della
giustizia  predispone  con  proprio  decreto  tutti   gli   strumenti
necessari alla prosecuzione  delle  attivita'  formative  a  distanza
durante il suddetto periodo di sospensione.
  4.  Ai  fini  del  conseguimento  dei  requisiti   necessari   alla
partecipazione agli esami di Stato di abilitazione  all'esercizio  di
una professione diversa da quelle di cui ai commi 1 e 3, per le  sole
sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra
il 9 marzo 2020 e il termine dello stato di emergenza deliberato  dal
Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio  2020,  le  amministrazioni
competenti all'organizzazione degli esami di Stato possono non  tener
conto di tale periodo, in deroga alle disposizioni vigenti,  al  fine
di  consentire  il  riconoscimento  degli   anzidetti   requisiti   e
l'ammissione dei candidati che abbiano  conseguito  la  laurea  nella
sessione di  cui  all'articolo  101,  comma  1,  primo  periodo,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.
                               Art. 7
 
Misure urgenti per assicurare la  continuita'  della  gestione  delle
  Universita'  e  delle  istituzioni  di  alta  formazione  artistica
  musicale e coreutica
 
  1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli  atenei
e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica
di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le  procedure  elettorali
per il rinnovo degli organi collegiali  e  monocratici  dei  predetti
enti, in corso alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto
ovvero da svolgersi durante lo  stato  di  emergenza  deliberato  dal
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese fino  al
perdurare dello stato di emergenza  medesimo.  Per  la  durata  dello
stato di emergenza, nei casi di impossibilita' o mancata prosecuzione
dell'incarico  da  parte  degli   organi   monocratici,   intervenuta
successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge  o  dallo
statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di  prima  fascia
delle strutture interessate. I  soggetti  che,  a  qualsiasi  titolo,
svolgono, alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  le
funzioni  degli  organi  di  cui  al  primo  periodo,  ovvero  quelli
subentrati ai sensi del  secondo  periodo,  proseguono  nell'incarico
fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle
durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge  30
dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonche' alle  disposizioni
di  legge  o  statutarie  che  prevedano  limitazioni  alle  relative
funzioni. Al termine dello stato di emergenza,  gli  enti  provvedono
alla rinnovazione degli atti relativi  alle  procedure  elettorali  e
allo svolgimento delle stesse nei termini indicati  dallo  statuto  e
dai regolamenti interni.
                               Art. 8
 
                      Clausole di salvaguardia
                     e di invarianza finanziaria
 
  1. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione.
  2. Le amministrazioni  interessate  provvedono  all'attuazione  del
presente decreto  nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
                               Art. 9
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 8 aprile 2020
 
                             MATTARELLA
 
                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri
 
                                Azzolina, Ministro dell'istruzione
 
                                Manfredi, Ministro dell'universita' e
                                della ricerca
 
                                Di Maio, Ministro degli affari esteri
                                e della cooperazione internazionale
 
                                Bonafede, Ministro della giustizia
 
                                Gualtieri, Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze
 
                                Dadone,  Ministro  per  la   pubblica
                                amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

 

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