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decreto legge, 30/4/2020
D.l. 30 aprile 2020, n. 28, Misure urgenti per la funzionalita' dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonche' disposizioni integrative e di coordinament
(GU n.111 del 30-4-2020)
decreto legge
Materia: sanità / salute

DECRETO-LEGGE 30 aprile 2020, n. 28

Misure urgenti per la funzionalita' dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario,  nonche'  disposizioni  integrative  e  di coordinamento  in  materia  di  giustizia  civile,  amministrativa  e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di  allerta
Covid-19.

(GU n.111 del 30-4-2020)
 
Vigente al: 1-5-2020  

Capo I
Misure urgenti in materia di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, di ordinamento penitenziario e disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile

 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2017,  n.  216,  recante
«Disposizioni  in  materia  di  intercettazioni  di  conversazioni  o
comunicazioni, in attuazione della  delega  di  cui  all'articolo  1,
commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c),  d)  ed  e),  della  legge  23
giugno 2017, n. 103»;
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  161,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  differire
l'entrata in vigore  della  nuova  disciplina  delle  intercettazioni
telefoniche ed ambientali come dettata dal decreto legislativo n. 216
del 2017 e rimodulata dal  decreto-legge  n.  161  del  2019  per  le
esigenze di adeguamento delle strutture, il cui processo in corso  e'
stato rallentato dalla grave emergenza epidemiologica da COVID-19  in
atto;
  Ritenuta la  necessita'  ed  urgenza  di  integrare  la  disciplina
dell'ordinamento penitenziario in materia di  rinvio  dell'esecuzione
della pena in detenzione domiciliare e permessi nel caso di  detenuti
per reati gravi o sottoposti al regime previsto dall'articolo  41-bis
del medesimo  ordinamento,  nonche'  di  introdurre  con  urgenza  le
necessarie  disposizioni  di  coordinamento   e   adeguamento   della
disciplina sulla sospensione dei termini processuali per  contrastare
l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19,   nonche'   disposizioni
integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa
e contabile;
  Considerata la necessita' e l'urgenza di introdurre misure  urgenti
per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19;
  Acquisito sull'articolo 6 il parere del Garante per  la  protezione
dei dati personali, reso nell'adunanza del 29 aprile 2020;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 aprile 2020;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro  della  giustizia,  di   concerto   con   i   Ministri   per
l'innovazione tecnologica  e  la  digitalizzazione,  della  salute  e
dell'economia e delle finanze;
 
                                Emana
                     il seguente decreto-legge:
 
                               Art. 1
 
Proroga del termine di  entrata  in  vigore  della  disciplina  delle
          intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
 
  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole «30 aprile 2020» sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 agosto 2020»;
    b) al comma 2, le parole «1° maggio 2020» sono  sostituite  dalle
seguenti: «1° settembre 2020».
  2. All'articolo 2 del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  161,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, il
comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni del  presente
articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente
al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma  6
che sono di immediata applicazione.».
                               Art. 2
 
                   Disposizioni urgenti in materia
                di detenzione domiciliare e permessi
 
  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 30-bis:
      1) al primo comma sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Nel
caso di detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi
3-bis  e  3-quater,  del  codice  di  procedura  penale,  l'autorita'
competente, prima di pronunciarsi,  chiede  altresi'  il  parere  del
procuratore della Repubblica presso il tribunale  del  capoluogo  del
distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza  e,  nel
caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo  41-bis,
anche quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo  in
ordine  all'attualita'   dei   collegamenti   con   la   criminalita'
organizzata ed  alla  pericolosita'  del  soggetto.  Salvo  ricorrano
esigenze di motivata eccezionale urgenza, il permesso non puo' essere
concesso prima di  ventiquattro  ore  dalla  richiesta  dei  predetti
pareri.»;
      2) il nono comma e' sostituito dal  seguente:  «Il  procuratore
generale presso la corte d'appello e' informato dei permessi concessi
e del relativo esito con relazione trimestrale degli  organi  che  li
hanno rilasciati e, nel caso, di permessi  concessi  a  detenuti  per
delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice
di procedura penale  o  a  detenuti  sottoposti  al  regime  previsto
dall'articolo  41-bis,  ne  da'  comunicazione,  rispettivamente,  al
procuratore della Repubblica presso il tribunale  del  capoluogo  del
distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso  la  sentenza  e  al
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.»;
    b) all'articolo 47-ter, dopo il comma 1-quater,  e'  aggiunto  il
seguente: «1-quinquies.  Nei  confronti  dei  detenuti  per  uno  dei
delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis e 3-quater del  codice
di procedura penale o sottoposti  al  regime  previsto  dall'articolo
41-bis, il tribunale  o  il  magistrato  di  sorveglianza,  prima  di
provvedere in ordine al rinvio dell'esecuzione della  pena  ai  sensi
degli articoli 146 o 147 del codice  penale  con  applicazione  della
detenzione domiciliare, ai sensi del comma 1-ter, o alla sua proroga,
chiede il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale
del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la
sentenza e, nel  caso  di  detenuti  sottoposti  al  regime  previsto
dall'articolo  41-bis,  anche  quello   del   Procuratore   nazionale
antimafia e antiterrorismo in ordine all'attualita' dei  collegamenti
con la criminalita' organizzata ed alla pericolosita' del soggetto. I
pareri sono resi al magistrato di  sorveglianza  e  al  tribunale  di
sorveglianza  nel  termine,  rispettivamente,  di  due  giorni  e  di
quindici giorni dalla richiesta.  Salvo  che  ricorrano  esigenze  di
motivata eccezionale urgenza, decorsi detti termini, il magistrato  o
il tribunale di sorveglianza procedono comunque anche in assenza  dei
pareri.».
                               Art. 3
 
Disposizioni di coordinamento e integrative riguardanti la disciplina
  sulla sospensione dei termini processuali di cui  al  decreto-legge
  n. 18 del 2020
 
  1.  All'articolo  83  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3:
      1) alla lettera a) le parole «cause relative ad alimenti»  sono
sostituite dalle seguenti: «cause relative alla tutela dei minori, ad
alimenti» e le parole «procedimenti di cui agli articoli 283,  351  e
373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti
la cui ritardata trattazione puo'  produrre  grave  pregiudizio  alle
parti; procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e  24  del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150» sono sostituite  dalle
seguenti «procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice
di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22,
23 e 24 del decreto legislativo 1°  settembre  2011,  n.  150  e,  in
genere, tutti  i  procedimenti  la  cui  ritardata  trattazione  puo'
produrre grave pregiudizio alle parti»;
      2) alla lettera b),  le  parole  «procedimenti  nei  quali  nel
periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304  del
codice  di  procedura  penale»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«procedimenti nei quali nel periodo di sospensione  o  nei  sei  mesi
successivi scadono i termini di cui all'articolo 304,  comma  6,  del
codice di procedura penale»;
    b) al  comma  6,  primo  periodo,  le  parole  «16  aprile»  sono
sostituite dalle seguenti: «12 maggio»;
    c) al comma 7, lettera f), dopo le  parole  «deve  in  ogni  caso
avvenire» sono aggiunte le seguenti: «con  la  presenza  del  giudice
nell'ufficio giudiziario e»;
    d) al comma 12-bis e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
«Fermo quanto previsto dal  comma  12,  le  disposizioni  di  cui  al
presente comma non si applicano, salvo che le parti vi  acconsentano,
alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o  in  camera
di  consiglio  e  a  quelle  nelle  quali  devono  essere   esaminati
testimoni, parti, consulenti o periti.»;
    e) al comma 12-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) al primo periodo, le parole «salvo che la  parte  ricorrente
faccia  richiesta  di  discussione  orale»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «salvo  che  una  delle  parti  private  o  il  procuratore
generale faccia richiesta di discussione orale»;
      2)  al  quinto  periodo,  dopo  le  parole  «e'  formulata  per
iscritto» sono inserite le seguenti: «dal procuratore generale  o»  e
le parole «del ricorrente» sono soppresse;
    f) dopo il comma 12-quater sono aggiunti i seguenti: «12-quater.1
- Sino al 31 luglio 2020, con uno o piu' decreti del  Ministro  della
giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del
pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo,
e' autorizzato il  deposito  con  modalita'  telematica  di  memorie,
documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis,  comma
3, del codice di procedura penale, secondo le disposizioni  stabilite
con provvedimento del Direttore generale dei  sistemi  informativi  e
automatizzati del Ministero della giustizia,  anche  in  deroga  alle
previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge   29   dicembre   2009,   n.   193,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli
atti si intende eseguito al momento del rilascio  della  ricevuta  di
accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le  modalita'
stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo  periodo.  I
decreti di cui al primo periodo  sono  adottati  su  richiesta  degli
uffici del pubblico  ministero,  previo  accertamento  da  parte  del
Direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e  automatizzati  del
Ministero  della  giustizia  della  funzionalita'  dei   servizi   di
comunicazione dei documenti informatici.
      12-quater.2 - Sino al 31 luglio 2020, con uno  o  piu'  decreti
del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare,  presso
ciascun ufficio del pubblico ministero  che  ne  faccia  richiesta  a
norma  del  terzo  periodo,  gli  ufficiali  e  agenti   di   polizia
giudiziaria sono autorizzati a comunicare agli  uffici  del  pubblico
ministero atti  e  documenti  in  modalita'  telematica,  secondo  le
disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore  generale  dei
sistemi informativi e automatizzati del  Ministero  della  giustizia,
anche  in  deroga  alle  previsioni  del  decreto  emanato  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010,  n.  24.
La comunicazione di cui al periodo che precede si intende eseguita al
momento del rilascio della ricevuta  di  accettazione  da  parte  dei
sistemi   ministeriali,   secondo   le   modalita'   stabilite    dal
provvedimento direttoriale di cui al periodo che precede.  I  decreti
di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli  uffici  del
pubblico  ministero,  previo  accertamento  da  parte  del  Direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero  della
giustizia  della  funzionalita'  dei  servizi  di  comunicazione  dei
documenti informatici.»;
    g) al comma 12-quinquies e' aggiunto infine il seguente  periodo:
«Nei procedimenti penali, le disposizioni di cui  al  presente  comma
non si applicano  alle  deliberazioni  conseguenti  alle  udienze  di
discussione finale, in pubblica udienza o  in  camera  di  consiglio,
svolte senza il ricorso a collegamento da remoto»;
    h) al comma 20, ovunque ricorrano, le  parole  «15  aprile  2020»
sono sostituite dalle seguenti: «11 maggio 2020»;
    i) ovunque ricorrano nell'articolo, le parole  «30  giugno  2020»
sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020».
                               Art. 4
 
             Disposizioni integrative e di coordinamento
               in materia di giustizia amministrativa
 
  1. All'articolo 84, commi  3,  4,  lettera  e),  5,  9,  e  10  del
decreto-legge 17 marzo 2020 n.  18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «30  giugno  2020»  sono
sostituite con «31 luglio 2020». A decorrere dal 30 maggio e fino  al
31 luglio 2020 puo' essere  chiesta  discussione  orale  con  istanza
depositata entro il termine per il deposito delle memorie di  replica
ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni  liberi  prima
dell'udienza in qualunque rito, mediante collegamento da  remoto  con
modalita' idonee a salvaguardare  il  contraddittorio  e  l'effettiva
partecipazione dei difensori all'udienza, assicurando in ogni caso la
sicurezza e la funzionalita' del sistema informatico della  giustizia
amministrativa e dei relativi apparati e comunque  nei  limiti  delle
risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. L'istanza e' accolta
dal presidente del collegio se presentata congiuntamente da tutte  le
parti costituite. Negli altri casi, il presidente del collegio valuta
l'istanza, anche sulla  base  delle  eventuali  opposizioni  espresse
dalle altre parti  alla  discussione  da  remoto.  Se  il  presidente
ritiene  necessaria,  anche  in  assenza  di  istanza  di  parte,  la
discussione della causa con  modalita'  da  remoto,  la  dispone  con
decreto. In tutti i casi  in  cui  sia  disposta  la  discussione  da
remoto,  la  segreteria  comunica,  almeno  un  giorno  prima   della
trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalita' di collegamento.  Si
da' atto a verbale delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei
soggetti partecipanti e la libera volonta' delle parti, anche ai fini
della disciplina sulla protezione dei dati personali. Il luogo da cui
si collegano i magistrati, gli avvocati e  il  personale  addetto  e'
considerato udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla
discussione possono essere depositate note di udienza fino alle ore 9
antimeridiane del giorno dell'udienza stessa o richiesta di passaggio
in decisione e il difensore che deposita tali note o  tale  richiesta
e' considerato presente a ogni effetto in udienza. Il decreto di  cui
al comma 2 stabilisce i tempi massimi di discussione e replica.
  2.  Il  comma  1  dell'articolo  13  dell'allegato  2  al   decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante le norme di attuazione  al
codice del processo amministrativo, e' sostituito dal  seguente:  «1.
Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  di  Stato,  sentiti  il
Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei  ministri  competente
in materia di trasformazione digitale e gli altri  soggetti  indicati
dalla legge, che si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni
dalla trasmissione dello  schema  di  decreto,  sono  stabilite,  nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
legislazione   vigente,   le   regole   tecnico-operative   per    la
sperimentazione e la graduale applicazione  degli  aggiornamenti  del
processo   amministrativo   telematico,   anche   relativamente    ai
procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso  il
procedimento per ricorso  straordinario.  Il  decreto  si  applica  a
partire dalla data nello stesso indicata, comunque non  anteriore  al
quinto giorno successivo  a  quello  della  sua  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».
  3.  A  decorrere  dal  quinto  giorno  successivo  a  quello  della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto adottato dal
Presidente del Consiglio di Stato di cui al comma 1 dell'articolo  13
dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104,  come
modificato dal comma 2 del presente articolo, e' abrogato il  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2016, n. 40.  E'
abrogato il comma  2-quater  dell'articolo  136  dell'allegato  1  al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  recante  il  codice  del
processo amministrativo.
                               Art. 5
 
             Disposizioni integrative e di coordinamento
                  in materia di giustizia contabile
 
  1.  All'articolo  85  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) ai commi 2, 3, lettera f), 4, 5, 6, 7 e 8-bis le  parole:  «30
giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020».
    b) al comma 6, terzo periodo, le parole  «dieci»  e  «nove»  sono
sostituite, rispettivamente, dalle parole «quindici» e  «dodici»,  ed
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Alla  individuazione  di
cui al periodo precedente si provvede secondo  criteri,  fissati  dal
presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di presidenza,
che  assicurino  adeguata  proporzione   fra   magistrati   relatori,
magistrati in  servizio  presso  gli  uffici  centrali  e  magistrati
operanti negli uffici territoriali.»;
    c) dopo il comma 8-bis e' inserito il seguente:
      «8-ter. Ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19,
il pubblico ministero  puo'  avvalersi  di  collegamenti  da  remoto,
individuati e regolati con decreto del  presidente  della  Corte  dei
conti da emanarsi ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, nel rispetto delle garanzie di verbalizzazione
in contraddittorio, per audire, al fine di acquisire  elementi  utili
alla ricostruzione dei fatti e alla  individuazione  delle  personali
responsabilita', i soggetti informati  di  cui  all'articolo  60  del
codice di giustizia contabile, approvato con decreto  legislativo  26
agosto 2016, n. 174 e il presunto responsabile  che  ne  abbia  fatta
richiesta ai sensi dell'articolo 67 del codice medesimo.  Il  decreto
del presidente della Corte dei conti disciplinante le regole tecniche
entra in vigore il giorno successivo  alla  sua  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale.».
Capo II
Misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19

                               Art. 6
 
                     Sistema di allerta Covid-19
 
  1. Al solo fine di  allertare  le  persone  che  siano  entrate  in
contatto stretto con  soggetti  risultati  positivi  e  tutelarne  la
salute attraverso le previste misure di prevenzione nell'ambito delle
misure  di  sanita'  pubblica  legate  all'emergenza   COVID-19,   e'
istituita una piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema
di allerta dei soggetti che, a tal fine, hanno  installato,  su  base
volontaria, un'apposita applicazione  sui  dispositivi  di  telefonia
mobile. Il Ministero  della  salute,  in  qualita'  di  titolare  del
trattamento,  si  coordina,  sentito  il  Ministro  per  gli   affari
regionali e  le  autonomie,  anche  ai  sensi  dell'articolo  28  del
Regolamento (UE) 2016/679,  con  i  soggetti  operanti  nel  Servizio
nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 4  e  13  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e con i soggetti  attuatori
di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della
protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nonche' con  l'Istituto
superiore di sanita' e, anche per  il  tramite  del  Sistema  Tessera
Sanitaria, con le  strutture  pubbliche  e  private  accreditate  che
operano nell'ambito del Servizio sanitario  nazionale,  nel  rispetto
delle relative competenze istituzionali in materia sanitaria connessa
all'emergenza  epidemiologica  da  COVID  19,   per   gli   ulteriori
adempimenti necessari alla gestione del  sistema  di  allerta  e  per
l'adozione di correlate misure di sanita'  pubblica  e  di  cura.  Le
modalita' operative del sistema di  allerta  tramite  la  piattaforma
informatica  di  cui  al  presente  comma  sono  complementari   alle
ordinarie  modalita'  in  uso  nell'ambito  del  Servizio   sanitario
nazionale. Il Ministro della salute  e  il  Ministro  per  gli affari
regionali e  le  autonomie  informano  periodicamente  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e  di  Bolzano  sullo  stato  di  avanzamento  del
progetto.
  2. Il Ministero della  salute,  all'esito  di  una  valutazione  di
impatto, costantemente aggiornata, effettuata ai sensi  dell'articolo
35  del  Regolamento  (UE)  2016/679,  adotta   misure   tecniche   e
organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato  ai
rischi elevati per i diritti e le liberta' degli interessati, sentito
il  Garante  per  la  protezione  dei   dati   personali   ai   sensi
dell'articolo 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento (UE) 2016/679
e dell'articolo 2-quinquiesdecies del Codice in materia di protezione
dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.
196, assicurando, in particolare, che:
    a) gli utenti ricevano, prima dell'attivazione dell'applicazione,
ai sensi degli articoli  13  e  14  del  Regolamento  (UE)  2016/679,
informazioni chiare e trasparenti al fine di  raggiungere  una  piena
consapevolezza, in particolare, sulle finalita' e sulle operazioni di
trattamento, sulle tecniche di pseudonimizzazione  utilizzate  e  sui
tempi di conservazione dei dati;
    b) per impostazione predefinita, in conformita'  all'articolo  25
del  Regolamento   (UE)   2016/679,   i   dati   personali   raccolti
dall'applicazione di cui  al  comma  1  siano  esclusivamente  quelli
necessari ad avvisare gli utenti dell'applicazione di rientrare tra i
contatti stretti di altri  utenti  accertati  positivi  al  COVID-19,
individuati secondo criteri stabiliti dal Ministero  della  salute  e
specificati nell'ambito  delle  misure  di  cui  al  presente  comma,
nonche' ad agevolare l'eventuale adozione  di  misure  di  assistenza
sanitaria in favore degli stessi soggetti;
    c) il trattamento effettuato per allertare i contatti sia  basato
sul trattamento di dati di prossimita' dei dispositivi, resi  anonimi
oppure, ove cio' non sia possibile, pseudonimizzati;  e'  esclusa  in
ogni caso la geolocalizzazione dei singoli utenti;
    d)  siano  garantite  su   base   permanente   la   riservatezza,
l'integrita', la disponibilita' e la resilienza  dei  sistemi  e  dei
servizi di trattamento nonche' misure adeguate ad evitare il  rischio
di reidentificazione degli interessati  cui  si  riferiscono  i  dati
pseudonimizzati oggetto di trattamento;
    e) i dati relativi ai contatti stretti  siano  conservati,  anche
nei dispositivi mobili degli  utenti,  per  il  periodo  strettamente
necessario al trattamento, la cui durata e' stabilita  dal  Ministero
della salute  e  specificata  nell'ambito  delle  misure  di  cui  al
presente comma; i  dati  sono  cancellati  in  modo  automatico  alla
scadenza del termine;
    f) i diritti degli interessati di cui agli articoli da  15  a  22
del Regolamento (UE) 2016/679 possano  essere  esercitati  anche  con
modalita' semplificate.
  3. I dati raccolti attraverso l'applicazione di cui al comma 1  non
possono essere trattati per finalita' diverse da  quella  di  cui  al
medesimo  comma  1,  salva  la  possibilita'  di  utilizzo  in  forma
aggregata o comunque anonima, per  soli  fini  di  sanita'  pubblica,
profilassi, statistici o  di  ricerca  scientifica,  ai  sensi  degli
articoli 5, paragrafo 1, lettera a) e 9, paragrafo 2,  lettere  i)  e
j), del Regolamento (UE) 2016/679.
  4. Il mancato utilizzo dell'applicazione di  cui  al  comma  1  non
comporta alcuna  conseguenza  pregiudizievole  ed  e'  assicurato  il
rispetto del principio di parita' di trattamento.
  5. La piattaforma di cui al comma 1 e' di titolarita'  pubblica  ed
e'  realizzata  dal  Commissario  di   cui   all'articolo   122   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, esclusivamente con  infrastrutture
localizzate sul territorio nazionale e gestite dalla societa' di  cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133.  I
programmi informatici  di  titolarita'  pubblica  sviluppati  per  la
realizzazione della piattaforma e l'utilizzo dell'applicazione di cui
al medesimo comma 1 sono resi disponibili e rilasciati sotto  licenza
aperta ai sensi dell'articolo 69  del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82.
  6. L'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma,  nonche'  ogni
trattamento  di  dati  personali  effettuato  ai  sensi  al  presente
articolo sono interrotti alla  data  di  cessazione  dello  stato  di
emergenza disposto con delibera del Consiglio  dei  ministri  del  31
gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, ed  entro  la
medesima  data  tutti  i  dati  personali  trattati   devono   essere
cancellati o resi definitivamente anonimi.
  7. Agli oneri derivanti dall'implementazione della  piattaforma  di
cui al presente articolo, nel limite massimo di  1.500.000  euro  per
l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo  delle  risorse  assegnate
per il medesimo anno al Commissario straordinario di cui all'articolo
122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 con delibera del Consiglio
dei  Ministri  a  valere  sul  Fondo  emergenze  nazionali   di   cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Capo III
Disposizioni finanziarie e finali

                               Art. 7
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1.  Dall'attuazione  degli  articoli  del  presente   decreto,   ad
eccezione di quanto  previsto  all'articolo  6, non  devono  derivare
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
Amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti  connessi
mediante  l'utilizzazione  delle   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
                               Art. 8
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
 
    Dato a Roma, addi' 30 aprile 2020
 
                             MATTARELLA
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri
 
                                  Bonafede, Ministro della giustizia
 
                                  Pisano, Ministro per  l'innovazione
                                  tecnologica e la digitalizzazione
 
                                  Speranza, Ministro della salute
 
                                  Gualtieri, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

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