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decreto legislativo, 14/7/2020
D.lgs 14/07/2020, n. 73, recante Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

decreto legislativo
Materia: energia / disciplina

DECRETO LEGISLATIVO 14 luglio 2020, n. 73

Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica  la  direttiva
2012/27/UE sull'efficienza energetica. (20G00093)
(GU n.175 del 14-7-2020)
  Vigente al: 29-7-2020  
Capo I
Modifiche al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018,  e,  in
particolare, l'allegato A, n. 25);
  Vista la direttiva 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio
dell'11  dicembre  2018  che   modifica   la   direttiva   2012/27/UE
sull'efficienza energetica;
  Visto il  decreto  legislativo  4  luglio  2014,  n.  102,  recante
attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le  direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE;
  Visto il decreto  legislativo  30  maggio  2008,  n.  115,  recante
attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa  all'efficienza  degli
usi finali dell'energia e i servizi energetici  e  abrogazione  della
direttiva 93/76/CEE;
  Visto  l'articolo  1  della  legge  24  aprile  2020,  n.  27,   di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, e in particolare il comma 3,  il  quale  dispone  che  i
termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il  10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di
entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti
dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 25 febbraio 2020;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 21 maggio 2020;
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 luglio 2020;
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con  i  Ministri  degli  affari
esteri  e  della  cooperazione   internazionale,   della   giustizia,
dell'economia e delle  finanze,  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare,  per  la  pubblica  amministrazione,  delle
infrastrutture e dei trasporti, della  difesa  e  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e il turismo;
 
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
 
                               Art. 1
 
          Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo
                     n. 102 del 2014. Finalita'
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, al
comma 1, dopo le parole «in attuazione  della  direttiva  2012/27/UE»
sono inserite le seguenti: «, come modificata  dalla  direttiva  (UE)
2018/2002,», e dopo le  parole  «all'articolo  3»  sono  inserite  le
seguenti: «e che contribuiscono all'attuazione del principio  europeo
che pone l'efficienza energetica "al primo posto"».
                               Art. 2
 
          Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo
                    n. 102 del 2014. Definizioni
 
  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio  2014,  n.  102,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:  «d)  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;»;
  b) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti:
  «c)  esperto  in  Gestione  dell'energia  (EGE):   persona   fisica
certificata secondo la norma UNI CEI 11339  rilasciata  da  organismo
accreditato che, tra l'altro, esegue  diagnosi  energetiche  conformi
alle norme UNI CEI EN 16247;
  c-bis) auditor energetico: figura coincidente con  quella  dell'EGE
per  le  attivita'  previste  dal  presente  decreto   in   relazione
all'esecuzione di diagnosi energetiche;»;
  c) al comma 2, la lettera v) e' sostituita dalla seguente:
  «v)  grande  impresa:  ogni  entita',  a  prescindere  dalla  forma
giuridica, che  eserciti  un'attivita'  economica  con  piu'  di  250
occupati e con un fatturato annuo che superi i 50  milioni  di  euro,
oppure il cui totale di bilancio annuo superi i 43 milioni di euro, i
cui effettivi e soglie finanziarie sono calcolabili secondo i criteri
e  i  principi  stabiliti  dalla  raccomandazione  2003/362/CE  della
Commissione europea del 6 maggio 2003;»;
  d) al comma 2, dopo la lettera ee) e' inserita la seguente:
  «ee-bis)  Piano  nazionale  integrato  per  l'energia  e  il  clima
(PNIEC): Piano predisposto dall'Italia ai sensi degli articoli 3 e da
7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999 e notificato  alla  Commissione
europea;»;
  e) al comma 2, la lettera ff) e' sostituita dalla seguente:
  «ff) pubblica amministrazione centrale:  le  autorita'  governative
centrali di cui all'allegato III del decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, nonche' gli organi costituzionali;»;
  f) al comma 2, la lettera nn) e' sostituita dalla seguente:
  «nn) sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che consente  la
misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita  alle  singole
unita'  immobiliari  (utenze)  servite   da   un   impianto   termico
centralizzato o da teleriscaldamento o  teleraffreddamento,  ai  fini
della  proporzionale  suddivisione   delle   relative   spese.   Sono
ricompresi nei sistemi di contabilizzazione i dispositivi  atti  alla
contabilizzazione indiretta del calore, quali i ripartitori dei costi
di riscaldamento e i totalizzatori;».
                               Art. 3
 
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo  n.  102  del  2014.
             Obiettivo nazionale di risparmio energetico
 
  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1. L'obiettivo nazionale indicativo di  risparmio  energetico  cui
concorrono le misure del presente decreto, consiste:
  a) nella riduzione, entro l'anno 2020, di 20 milioni di  tonnellate
equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a  15,5
milioni di tonnellate equivalenti  di  petrolio  di  energia  finale,
conteggiati  a  partire  dal  2010,  in  coerenza  con  la  Strategia
energetica nazionale;
  b) nel contributo nazionale minimo di efficienza energetica al 2030
notificato alla Commissione europea con il Piano nazionale  integrato
per l'energia e il clima.».
                               Art. 4
 
Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo  n.  102  del  2014.
  Promozione dell'efficienza energetica negli edifici
 
  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il
comma  4  e'  sostituito  dal  seguente:   «4.   Per   garantire   un
coordinamento  ottimale  degli  interventi   e   delle   misure   per
l'efficienza  energetica   anche   degli   edifici   della   pubblica
amministrazione  e'  istituita,  avvalendosi  delle  risorse   umane,
strumentali e finanziarie gia'  esistenti,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri per il bilancio dello Stato, una cabina di regia, composta  dal
Ministro dello sviluppo economico,  che  la  presiede,  dal  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro  dell'economia  e
delle finanze. La cabina di regia  assicura  il  coordinamento  delle
politiche e degli interventi attivati  attraverso  il  Fondo  di  cui
all'articolo 15 e attraverso il Fondo di cui  all'articolo  1,  comma
1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto del  Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti e  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, e'  disciplinato  il  funzionamento  della  cabina  di
regia, ivi inclusa la previsione di una relazione informativa annuale
al Parlamento in merito alle attivita' svolte, nonche' alla  verifica
del rispetto degli obiettivi previsti per gli strumenti di promozione
dalla cabina di regia stessa gestiti. Ai componenti della cabina  non
spetta alcun compenso  comunque  denominato  ne'  rimborso  spese,  e
all'attuazione del presente comma si provvede con le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».
                               Art. 5
 
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo  n.  102  del  2014.
  Miglioramento della prestazione  energetica  degli  immobili  della
  Pubblica Amministrazione
 
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio  2014,  n.  102,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, le parole  «fino  al  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 2030»; le parole «all'articolo  4-bis  non  appena
istituita» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «all'articolo  4»;  le
parole «o che, in alternativa,  comportino  un  risparmio  energetico
cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep» sono soppresse;
  b) al comma 2, la parola «promuovono» e' sostituita dalla seguente:
«promuove», e  dopo  le  parole  «della  direttiva  2012/27/UE»  sono
inserite le seguenti: «, e successive modificazioni»;
  c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. La gestione delle proposte di intervento di cui al comma 3,
nonche' di tutta  la  documentazione  e  degli  adempimenti  ad  esse
inerenti, e'  assicurata  tramite  un  apposito  portale  informatico
istituito presso il Ministero dello  sviluppo  economico  e  da  esso
gestito.
  3-ter. Per le spese per la realizzazione  del  portale  di  cui  al
comma 3-bis, pari a 100.000 euro per il 2021,  si  provvede  mediante
l'utilizzo  delle  risorse  assegnate  ai   sensi   del   comma   232
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  destinate  al
Ministero dello sviluppo economico per il potenziamento del programma
di  riqualificazione  energetica  degli   immobili   della   pubblica
amministrazione centrale.»;
    d) al comma 6:
  1) la lettera b) e' sostituita dalla  seguente:  «b)  gli  immobili
tutelati ai sensi  delle  disposizioni  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, nella misura in cui il rispetto  di  determinati
requisiti minimi di prestazione energetica risulti incompatibile  con
il loro carattere, aspetto o contesto, o  pregiudizievole  alla  loro
conservazione;»;
  2) la lettera c) e' sostituita dalla  seguente:  «c)  gli  immobili
destinati a scopi di difesa nazionale,  ad  eccezione  degli  edifici
adibiti ad alloggi di servizio o ad uffici  per  le  forze  armate  e
altro personale  dipendente  dalle  autorita'  preposte  alla  difesa
nazionale;»;
    e) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
  «8-bis. In deroga a  quanto  disposto  dal  comma  8,  al  fine  di
snellire la gestione  amministrativa  e  preservare  le  esigenze  di
riservatezza, flessibilita' e continuita' operativa, la realizzazione
degli interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma 2
sugli immobili in uso al Ministero  della  difesa  e'  di  competenza
degli organi del genio del medesimo Ministero, che li esegue  con  le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.  Per
tali fini, sono stipulate una o piu'  convenzioni  tra  il  Ministero
competente ad erogare il finanziamento e il Ministero della difesa.»;
    f) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
  «11-bis. Fermo restando l'obiettivo di cui al comma 1 e qualora  le
risorse dedicate ad  assicurare  il  conseguimento  dello  stesso  lo
consentano, il Ministero dello  sviluppo  economico  e  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  possono
predisporre programmi,  anche  congiunti,  per  il  finanziamento  di
interventi  di  miglioramento  della  prestazione  energetica   degli
immobili della pubblica amministrazione, con particolare  riferimento
agli immobili ospedalieri, scolastici e universitari,  agli  impianti
sportivi  e  all'edilizia  residenziale  pubblica.   Tali   programmi
consentono la cumulabilita' delle relative  risorse  finanziarie  con
quelle rese disponibili da altri strumenti di promozione,  fino  alla
copertura integrale della spesa complessivamente sostenuta  da  parte
dell'Amministrazione proponente per gli interventi di efficientamento
energetico. Per le finalita' di  cui  al  presente  comma,  e  previa
verifica  dell'entita'  dei  proventi  disponibili  annualmente,   il
Ministero dello sviluppo economico e  il  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del  supporto  di
ENEA e GSE, possono emanare  bandi  pubblici,  anche  congiunti,  che
definiscono il perimetro, le risorse  disponibili,  le  modalita'  di
attuazione dei programmi suddetti e  il  monitoraggio  dei  risultati
ottenuti. Resta fermo quanto previsto dal comma 6, lettera b).»;
    g) al comma 12:
  1)  all'alinea,  le  parole  «Cassa  conguaglio  per   il   settore
elettrico» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Cassa  per  i  servizi
energetici e ambientali»;
  2)  alla  lettera  a),  le  parole  «il  periodo  2015-2020»   sono
sostituite dalle seguenti: «il periodo 2015-2030»;
  3) alla lettera b), le parole «e fino a 30 milioni  di  euro  annui
per il periodo 2015-2020» sono sostituite dalle seguenti «, fino a 30
milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 e fino a 50 milioni di
euro annui per il periodo 2021-2030»;
    h) il comma 15 e' sostituito dal seguente:
  «15. L'Acquirente Unico - Au S.p.A., anche tramite  l'utilizzo  del
Sistema informatico integrato di cui di cui  all'articolo  1-bis  del
decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, entro il 31  gennaio  di  ciascun
anno, comunica  al  Ministero  dello  sviluppo  economico  i  consumi
annuali, suddivisi per vettore energetico, di ognuna delle utenze  di
cui all'inventario redatto ai sensi del comma 2 e  relativi  all'anno
precedente,  collaborando  con  l'Agenzia  del  Demanio  al  fine  di
identificare le suddette utenze. Le informazioni di cui  al  presente
comma confluiscono nel sistema IPer gestito dall'Agenzia del  Demanio
e nel Portale nazionale per l'efficienza energetica degli edifici  di
cui all'articolo 4-quater del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.
192 e possono essere oggetto di scambio con  i  dati  raccolti  dalle
regioni nel catasto degli impianti  termici  ai  sensi  del  medesimo
decreto legislativo.»;
    i) il comma 16 e' sostituito dal seguente:
  «16. Le Regioni  e  gli  enti  locali  nell'ambito  dei  rispettivi
strumenti  di  programmazione  energetica,  in  maniera   coordinata,
concorrono  al  raggiungimento  dell'obiettivo   nazionale   di   cui
all'articolo 3, comma 1 e alla riduzione della  poverta'  energetica,
attraverso l'approvazione:
  a) di obiettivi e azioni specifici di  risparmio  energetico  e  di
efficienza energetica, nell'intento di conformarsi al ruolo esemplare
degli immobili di proprieta' dello Stato di cui al presente articolo;
  b) di provvedimenti volti a favorire l'introduzione di  un  sistema
di  gestione  dell'energia,  comprese  le  diagnosi  energetiche,  il
ricorso alle  ESCO  e  ai  contratti  di  rendimento  energetico  per
finanziare  le  riqualificazioni  energetiche   degli   immobili   di
proprieta' pubblica e  migliorare  l'efficienza  energetica  a  lungo
termine.».
                               Art. 6
 
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo  n.  102  del  2014.
              Acquisti delle Pubbliche amministrazioni
 
  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il
comma 1 bis e' sostituito dal seguente:
  «1-bis. Il rispetto dei requisiti per gli immobili di cui al  comma
1 e' verificato attraverso la relazione tecnica di  cui  al  comma  1
dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.».
                               Art. 7
 
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo  n.  102  del  2014.
            Regime obbligatorio di efficienza energetica
 
  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio  2014,  n.  102,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) alla rubrica, la parola «Regime» e' sostituita  dalla  seguente:
«Obiettivo»;
  b) al comma 1, le parole «da conseguire nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2014 e il 31 dicembre  2020,  e'  determinato  secondo  la
metodologia di attuazione ai sensi dell'articolo  7  della  direttiva
2012/27/UE» sono sostituite dalle seguenti: «e' determinato ai  sensi
dell'articolo   7   della   direttiva   2012/27/UE,   e    successive
modificazioni, sia per il periodo compreso tra il 1° gennaio  2014  e
il 31 dicembre 2020, che per il periodo compreso tra  il  1°  gennaio
2021 e il 31 dicembre 2030 e i periodi successivi»;
  c) al comma 1-bis, dopo  le  parole  «di  cui  al  comma  1,»  sono
inserite le seguenti: «relativo al periodo compreso tra il 1° gennaio
2014 e il 31 dicembre 2020,»; le parole «dall'articolo  7,  comma  2»
sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 7, paragrafo 4»;  dopo
le parole «della direttiva 2012/27/UE,» sono inserite le seguenti: «e
successive modificazioni,»;
  d) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
  «1-ter. L'obiettivo di cui al comma 1 e' conseguito tramite  misure
di promozione  dell'efficienza  energetica  nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'articolo 7, paragrafi da 7 a 12, nonche' degli articoli
7-bis e 7-ter della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni.
A tal  fine,  al  PNIEC  e'  allegata  una  relazione  elaborata  dal
Ministero dello sviluppo economico conformemente all'allegato III del
regolamento (UE) 2018/1999, nella quale sono  illustrati  il  calcolo
del volume di risparmi energetici da realizzare nel corso del periodo
dal 1° gennaio 2021 al  31  dicembre  2030,  nonche'  l'elenco  delle
misure che contribuiscono al conseguimento del relativo obiettivo  di
cui al comma 1, corredato  da  tutte  le  informazioni  previste  dal
citato allegato III, nonche'  dall'allegato  V,  paragrafo  5,  della
direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni.  Gli  aggiornamenti
di tale relazione, comunicati alla  Commissione  europea  secondo  le
periodicita'  previste  dal  suddetto  regolamento,   sono   altresi'
trasmessi al Parlamento.»;
    e) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2. Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al comma 1:
    a) le misure indicate nella  relazione  di  cui  al  comma  1-ter
possono essere integrate, modificate o soppresse, anche a seguito del
parere reso dalla Conferenza Unificata nell'ambito  dell'osservatorio
di cui al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, al fine
di mantenere efficacia agli strumenti  e  conseguire  l'obiettivo  in
modo efficiente. In tali casi il Ministero dello  sviluppo  economico
predispone e trasmette  alla  Commissione  europea  un  aggiornamento
della predetta relazione, secondo quanto previsto dal comma 5;
    b) i risparmi derivanti dalle misure di cui al comma  1-ter  sono
calcolati conformemente all'allegato V e all'articolo 7, paragrafi da
7 a 12, della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni;
    c) qualora siano introdotte  nuove  misure,  o  siano  modificate
quelle gia' previste, si tiene conto dell'esigenza  di  alleviare  la
poverta' energetica secondo le disposizioni di  cui  all'articolo  7,
paragrafo   11,   della   direttiva    2012/27/UE,    e    successive
modificazioni;»;
    f) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3.  I  decreti  concernenti  la  periodica  determinazione   degli
obiettivi quantitativi  nazionali  di  risparmio  energetico  per  il
meccanismo  dei  certificati  bianchi,  definiscono  una  traiettoria
coerente  con  le  previsioni  del  PNIEC   e   con   le   risultanze
dell'attivita'  di  monitoraggio  dell'attuazione  delle  misure  ivi
previste. Gli stessi decreti possono prevedere, anche su  proposta  o
segnalazione  dell'ARERA,  modalita'  alternative  o  aggiuntive   di
conseguimento dei risultati e di attribuzione dei  benefici,  qualora
cio' fosse funzionale al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma
1, nonche' sue eventuali dilazioni, un'estensione  o  una  variazione
dell'ambito dei  soggetti  obbligati,  misure  per  l'incremento  dei
progetti presentati, ivi  incluso  l'incremento  delle  tipologie  di
progetti ammissibili, misure volte a favorire la semplificazione  sia
dell'accesso diretto da parte dei beneficiari agli incentivi concessi
che delle procedure di  valutazione,  o  per  tener  conto  di  nuovi
strumenti concorrenti nel frattempo introdotti.»;
    g) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  «4. Entro il 30 giugno 2021, al fine di  evitare  frammentazioni  e
sovrapposizioni  tra  gli  strumenti  di  promozione  dell'efficienza
energetica e  incrementarne  l'efficacia  rispetto  al  conseguimento
dell'obiettivo di cui al comma 1, e' aggiornato il Conto  Termico  di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2  marzo  2016,  n.  51,  tenendo
conto  della  necessita'  di  adeguare  in  modo   specialistico   il
meccanismo nel settore civile  non  residenziale,  sia  pubblico  che
privato,  nonche'  dell'esigenza   di   semplificare   l'accesso   al
meccanismo da parte della pubblica  amministrazione  e  dei  privati,
anche attraverso la promozione e l'utilizzo di contratti di tipo EPC,
e dell'opportunita' di ampliare gli interventi ammissibili, quali, ad
esempio, gli interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento  e
teleraffrescamento  efficiente  e  l'installazione  di  impianti   di
microcogenerazione.  L'aggiornamento  tiene   inoltre   conto   delle
disposizioni di cui al Piano  d'azione  per  il  miglioramento  della
qualita' dell'aria istituito con protocollo di intesa tra  Governo  e
regioni del 4 giugno 2019, nonche' al Piano nazionale  integrato  per
l'energia e il clima, con particolare riferimento alla necessita' di:
  a) prevedere  l'inclusione  degli  interventi  di  riqualificazione
degli edifici del settore terziario privato;
  b) ampliare, garantendo l'invarianza dei costi in bolletta a carico
degli utenti, il contingente di  spesa  messo  a  disposizione  delle
Pubbliche Amministrazioni;
  c) rivedere le tempistiche relative alla realizzazione dei progetti
da  parte  delle  Pubbliche  amministrazioni,  al  fine  di  renderle
coerenti con le previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50;
  d) prevedere la possibilita', almeno nell'ambito  degli  interventi
di  riqualificazione  profonda  dell'edificio,  di   promuovere   gli
interventi  di  installazione  di  punti  di  ricarica  per   veicoli
elettrici.»;
  h) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:  «4-bis.  Avvalendosi
dei dati acquisiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 3 aprile 2017, n. 78, e successive modificazioni,  il  GSE,
nell'ambito della relazione di cui al comma 1 del citato articolo 13,
pubblica  i  risparmi  energetici  realizzati  da  ciascun   soggetto
obbligato nonche' complessivamente  nel  quadro  del  meccanismo  dei
certificati bianchi.»;
  i)  al  comma  4-ter,  lettera  b),  la  parola  «disposizione»  e'
sostituita dalla seguente: «disposizioni»;
  l) dopo il comma 4-ter, e' inserito il seguente:
  «4-ter.1. Il GSE, entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente  disposizione,  trasmette  al  Ministero  dello
sviluppo  economico  una  stima  dell'impatto  dei  costi  diretti  e
indiretti del meccanismo dei certificati bianchi sulla competitivita'
delle industrie esposte alla concorrenza internazionale, ivi comprese
quelle a forte consumo di energia, al fine di favorire la  promozione
e l'adozione da parte  dello  stesso  Ministero  di  misure  volte  a
ridurre al minimo tale impatto.  L'attivita'  di  cui  al  precedente
periodo rientra nei compiti istituzionali del GSE ed e' svolta con le
risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per  la
finanza pubblica.»;
    m) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  «5.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  nell'ambito  delle
relazioni intermedie sullo stato di  attuazione  del  PNIEC  previste
dall'articolo  21  del  regolamento  (UE)  2018/1999,  fornisce  alla
Commissione   europea   informazioni   relative   al    conseguimento
dell'obiettivo di cui al  comma  1,  e  in  particolare  ai  risparmi
conseguiti dalle misure di cui al comma 1-ter,  anche  con  specifico
riferimento alle azioni volte ad alleviare  la  poverta'  energetica,
nonche' ogni eventuale aggiornamento riguardante le misure stesse.»;
    n) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
  «8. I risparmi di energia per i quali non siano stati  riconosciuti
titoli di efficienza energetica o altri incentivi, rispetto  all'anno
precedente e in condizioni normalizzate,  riscontrabili  dai  bilanci
energetici predisposti da imprese che attuano un sistema di  gestione
dell'energia conforme alla norma ISO 50001, e  dagli  audit  previsti
dal presente decreto, nonche' dagli enti pubblici che abbiano aderito
ad una convenzione CONSIP relativa a servizio energia,  illuminazione
o  energy  management  sono  comunicati  dalle  imprese  all'ENEA   e
concorrono al raggiungimento  degli  obiettivi  di  cui  al  presente
articolo.».
                               Art. 8
 
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo  n.  102  del  2014.
  Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia
 
  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio  2014,  n.  102,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  Le  grandi  imprese
eseguono una diagnosi energetica, condotta  da  societa'  di  servizi
energetici o esperti in gestione dell'energia,  nei  siti  produttivi
localizzati sul territorio nazionale, entro il  5  dicembre  2015  e,
successivamente, ogni quattro anni, in conformita' ai dettati di  cui
all'allegato 2. Tale obbligo di  periodicita'  non  si  applica  alle
grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione  conformi  alla
norma ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione
includa una diagnosi energetica in  conformita'  ai  dettati  di  cui
all'allegato 2. I risultati di tali diagnosi sono comunicati all'ENEA
che ne cura la conservazione.»;
  b) al comma 2, le parole: «UNI CEI 11352,  UNI  CEI  11339  o  alle
ulteriori norme di  cui  all'articolo  12,  comma  3,  relative  agli
auditor energetici, con l'esclusione degli installatori  di  elementi
edilizi connessi al miglioramento delle prestazioni energetiche degli
edifici. Per lo schema volontario EMAS l'organismo preposto e' ISPRA»
sono sostituite dalle seguenti: «UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339»;
  c) al comma 3, le parole «dell'articolo 39, comma 1 o comma 3,  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», sono sostituite  dalle  seguenti:
«del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre  2017,
recante  disposizioni  in  materia  di  riduzione  delle  tariffe   a
copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore»,  e
le  parole  «indipendentemente  dalla  loro  dimensione  e   a   dare
progressiva attuazione, in  tempi  ragionevoli,  agli  interventi  di
efficienza individuati dalle diagnosi  stesse  o  in  alternativa  ad
adottare sistemi di gestione conformi  alle  norme  ISO  50001»  sono
sostituite dalle seguenti: «indipendentemente dalla loro dimensione e
a dare attuazione  ad  almeno  uno  degli  interventi  di  efficienza
individuati dalle diagnosi stesse  o,  in  alternativa,  ad  adottare
sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nell'intervallo di
tempo che intercorre  tra  una  diagnosi  e  la  successiva,  dandone
opportuna  comunicazione  nella  diagnosi   successiva   l'attuazione
dell'intervento stesso,»;
  d) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
  «3-bis. Non sono soggette all'obbligo di cui al comma 1  le  grandi
imprese che presentino consumi energetici complessivi annui inferiori
a 50 tep. A tal  fine,  con  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, e' definita la tipologia di documentazione che  le  grandi
imprese devono trasmettere qualora le stesse presentino consumi annui
inferiori a 50 tep.»;
    e) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
  «8. Entro il 30 giugno di ogni anno l'ENEA  comunica  al  Ministero
dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente,  della  tutela
del territorio e del mare, lo stato di attuazione dell'obbligo di cui
ai commi 1 e 3,  anche  articolato  territorialmente  per  Regioni  e
Province Autonome, e pubblica un rapporto di sintesi sulle  attivita'
diagnostiche complessivamente svolte e sui risultati raggiunti.»;
    f) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
  «10-bis. Al fine di promuovere  il  miglioramento  del  livello  di
efficienza energetica nelle piccole e  medie  imprese,  entro  il  31
dicembre 2021 e, successivamente, con cadenza biennale fino al  2030,
il Ministero dello sviluppo economico, con  il  supporto  del  GSE  e
sentita la Conferenza delle Regioni,  emana  bandi  pubblici  per  il
finanziamento   dell'implementazione   di   sistemi    di    gestione
dell'energia  conformi  alla  norma  ISO  50001.  I  bandi   pubblici
definiscono le risorse disponibili, le modalita'  di  attuazione  dei
finanziamenti suddetti e  il  monitoraggio  dei  risultati  ottenuti.
All'attuazione  delle  attivita'  previste  dal  presente  comma   si
provvede, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2021 al 2030, a valere sulla quota  spettante  al  Ministero
dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di
emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del  decreto  legislativo  13
marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico- ambientali,  con
le modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo
19,   previa   verifica   dell'entita'   dei   proventi   disponibili
annualmente.
  10-ter. L'ENEA, entro il 31 gennaio, per ciascuno  degli  anni  dal
2021 al 2030, elabora  e  sottopone  all'approvazione  del  Ministero
dello sviluppo economico un programma annuale di sensibilizzazione  e
assistenza alle  piccole  e  medie  imprese  per  l'esecuzione  delle
diagnosi energetiche  presso  i  propri  siti  produttivi  e  per  la
realizzazione degli interventi di efficientamento energetico proposti
nelle diagnosi stesse.»;
    g)  al  comma  11,  le  parole  «All'attuazione  delle  attivita'
previste  ai  commi  5  e  6»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«All'attuazione delle attivita' previste dai commi 5,  6  e  10-ter»;
dopo le parole: «nel limite  massimo  di  0,3  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2014-2020» sono aggiunte le seguenti: «e  di  0,4
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021-2030».
                               Art. 9
 
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo  n.  102  del  2014.
          Misurazione e fatturazione dei consumi energetici
 
  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio  2014,  n.  102,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) alla lettera c) del comma 5, dopo le parole «UNI EN 15459», sono
inserite le seguenti: «. Eventuali casi di inefficienza in termini di
costi e sproporzione  rispetto  ai  risparmi  energetici  potenziali,
devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista
o del tecnico abilitato;»;
  b) al comma 5, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
  «d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati
da teleriscaldamento o teleraffreddamento  o  da  sistemi  comuni  di
riscaldamento o raffreddamento, per la  corretta  suddivisione  delle
spese  connesse  al  consumo  di  calore  per  il  riscaldamento,  il
raffreddamento delle unita' immobiliari e delle aree comuni,  nonche'
per l'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta  in
modo centralizzato, l'importo complessivo e' suddiviso tra gli utenti
finali attribuendo una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi
prelievi volontari di  energia  termica.  In  tal  caso  gli  importi
rimanenti possono essere ripartiti, a titolo  esemplificativo  e  non
esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi  utili,
oppure secondo le potenze installate. E' fatta salva la possibilita',
per  la  prima  stagione  termica  successiva  all'installazione  dei
dispositivi  di  cui  al  presente  comma,  che  la  suddivisione  si
determini in base ai soli millesimi di proprieta'. Le disposizioni di
cui alla presente  lettera  sono  facoltative  nei  condomini  o  gli
edifici polifunzionali ove alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione si sia gia'  provveduto  all'installazione  dei
dispositivi di cui al presente comma e si sia  gia'  provveduto  alla
relativa suddivisione delle spese.»;
  c) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
  «5-bis. Ferme restando le condizioni  di  fattibilita'  tecnica  ed
efficienza  in  termini  di  costi,  i  contatori  di  fornitura,   i
sotto-contatori  o  i  sistemi  di   contabilizzazione   del   calore
individuali di cui al comma 5 che siano installati dopo il 25 ottobre
2020, sono leggibili da remoto. Conseguentemente, entro il 1° gennaio
2027, tutti i predetti sistemi sono  dotati  di  dispositivi  che  ne
permettono la lettura da remoto.
  5-ter. Gli obblighi di cui al comma 5, lettere b) e c), non possono
essere derogati nel caso di  condomini  di  nuova  costruzione  o  di
edifici polifunzionali di nuova costruzione.
  5-quater.  Al  fine  di  informare   gli   utenti   riguardo   alla
ripartizione delle spese per i prelievi di energia termica  volontari
e involontari  di  cui  al  comma  5,  lettera  d),  con  particolare
riferimento  ai  casi  in  cui  siano  comprovate,  tramite  apposita
relazione tecnica asseverata, differenze di  fabbisogno  termico  per
metro quadro tra le unita' immobiliari costituenti  il  condominio  o
l'edificio polifunzionale superiori al 50 per  cento,  l'ENEA,  entro
novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sottopone al Ministero  dello  sviluppo  economico  una
guida che indichi le ripartizioni delle spese suggerite in  relazione
ai fattori quali, a titolo  non  esaustivo,  la  zona  climatica,  le
prestazioni energetiche dell'edificio o l'anno di costruzione.»;
    d) al comma 6:
  1) alla lettera a), il numero 2) e' sostituito dai seguenti:
  «2) le informazioni sulla fatturazione sono comunicate  al  cliente
finale almeno ogni bimestre a titolo gratuito;
  2-bis) e' garantita al cliente finale la possibilita'  di  accedere
gratuitamente e agevolmente  alle  informazioni  relative  ai  propri
consumi;»;
  2) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
    «b-bis) le imprese di distribuzione al dettaglio del  calore  per
riscaldamento,  raffreddamento  e  acqua  calda  sanitaria  per   uso
domestico provvedono affinche' siano rispettati i requisiti minimi in
materia di informazioni di fatturazione e consumo di cui all'allegato
9.»;
  e) al comma  7,  lettera  d),  le  parole  «dalla  richieste»  sono
sostituite dalle seguenti: «dalle richieste»;
  f) al comma 8, dopo il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:
«L'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  e  il  sistema  idrico
assicura,  altresi',  che  le  societa'  di  vendita  di  energia  al
dettaglio non ostacolino i  consumatori  nel  passaggio  a  un  altro
fornitore.»;
  g) il comma 8-bis e' sostituito dal seguente:
  «8-bis. Nei condomini e negli edifici polifunzionali  in  cui  sono
installati  i  contatori  di  fornitura,  i   sotto-contatori   o   i
contabilizzatori di calore di cui al comma 5, le  informazioni  sulla
fatturazione e sul consumo sono  affidabili,  precise  e  basate  sul
consumo effettivo o sulla lettura  del  contabilizzatore  di  calore,
conformemente ai punti 1  e  2  dell'allegato  9.  Tale  obbligo,  ad
eccezione dei casi in cui sono installati contabilizzatori di calore,
puo' essere soddisfatto anche con un sistema di autolettura periodica
da parte degli utenti, in base al quale questi  ultimi  comunicano  i
dati dei propri consumi: in tal caso  la  fatturazione  si  basa  sul
consumo stimato esclusivamente nel caso in  cui  l'utente  non  abbia
provveduto a comunicare l'autolettura per il relativo periodo.»;
    h) dopo il comma 8-bis sono aggiunti i seguenti:
  «8-ter. Nei casi di  cui  al  comma  8-bis,  i  responsabili  della
fatturazione dei consumi, quali gli amministratori  di  condominio  o
altri soggetti identificati dagli utenti, provvedono affinche':
  1) se disponibili, le informazioni sulla fatturazione energetica  e
sui consumi storici o sulle letture dei  contabilizzatori  di  calore
degli utenti siano rese  disponibili,  su  richiesta  formale,  a  un
fornitore di servizi energetici designato dall'utente stesso;
  2) gli utenti possano scegliere di ricevere le  informazioni  sulla
fatturazione e le bollette in via elettronica;
  3)  insieme  alla  fattura  siano  fornite  a  tutti   gli   utenti
informazioni chiare e comprensibili in conformita'  dell'allegato  9,
punto 3;
  4) le informazioni sulla fatturazione dei consumi siano  comunicate
all'utente a titolo gratuito, ad  eccezione  della  ripartizione  dei
costi  in  relazione  al  consumo   individuale   di   riscaldamento,
raffreddamento e acqua calda per uso domestico nei condomini e  negli
edifici  polifunzionali  ove  siano  installati   sotto-contatori   o
contabilizzatori di calore, che e' effettuata senza scopo di lucro;
  5)  sia  garantita   all'utente   la   possibilita'   di   accedere
gratuitamente e agevolmente  alle  informazioni  relative  ai  propri
consumi;
  6)  sia  promossa  la  sicurezza  informatica   e   assicurata   la
riservatezza e la protezione dei dati degli utenti conformemente alla
normativa, anche europea.
  8-quater. I costi derivanti dallo svolgimento  delle  attivita'  di
cui  al  comma  8-ter,  e  concernenti   la   contabilizzazione,   la
ripartizione e il  calcolo  del  consumo  individuale  effettivo  nei
condomini e negli edifici polifunzionali,  possono  essere  fatturati
agli utenti nella misura in cui tali costi sono ragionevoli. Al  fine
di garantire la ragionevolezza dei costi di  cui  al  presente  comma
l'ENEA, in collaborazione con il CTI, entro centoventi  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente  disposizione,  pubblica  un
rapporto contenente un'analisi  del  mercato  e  dei  costi  di  tali
servizi  a  livello  nazionale,  se  del  caso  suddiviso  per   aree
geografiche.».
                               Art. 10
 
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n.  102  del  2014.
  Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento
 
  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 luglio 2014,  n.  102,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Entro il  30  ottobre
2020, e successivamente ogni cinque anni, previa specifica  richiesta
della Commissione europea, il GSE predispone e trasmette al Ministero
dello sviluppo economico, alle Regioni e alle  Province  Autonome  un
rapporto contenente  una  valutazione  del  potenziale  nazionale  di
applicazione della  cogenerazione  ad  alto  rendimento  nonche'  del
teleriscaldamento e teleraffreddamento  efficienti,  elaborata  sulla
base delle indicazioni  di  cui  all'allegato  VIII  della  direttiva
2012/27/UE  come   sostituito   dal   Regolamento   4   marzo   2019,
n.2019/826/UE.  Tale  rapporto  e'  articolato  territorialmente  per
Regioni e Province Autonome. Nel  predisporre  il  rapporto,  il  GSE
tiene conto dei piani energetico ambientali adottati dalle Regioni  e
dalle Province autonome, anche in attuazione  del  burden  sharing  e
dell'analisi  dei  potenziali  nazionali  di  cogenerazione  ad  alto
rendimento  a  norma  dell'articolo  5  del  decreto  legislativo  20
febbraio 2007, n. 20, e consulta  le  associazioni  di  categoria  di
riferimento,  al  fine  di  identificare  gli  attuali  ostacoli  che
limitano la diffusione della cogenerazione ad alto rendimento,  e  di
proporre le piu' efficaci azioni correttive.»;
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma:
  «1-bis. Al fine di redigere la  valutazione  di  cui  al  comma  1,
l'Acquirente Unico,  relativamente  ai  dati  contenuti  nel  Sistema
informativo integrato di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n.  105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129,  e
SNAM, relativamente alle  utenze  di  fornitura  di  gas,  mettono  i
medesimi dati a disposizione del Gestore dei Servizi Energetici.»;
  c) al comma 2, le parole «all'allegato 4, parte 1» sono  sostituite
dalle seguenti: «all'allegato VIII della  direttiva  2012/27/UE  come
sostituito dal Regolamento 4 marzo 2019, n.2019/826/UE e all'allegato
4»;
  d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3.  Il  Ministero  dello
sviluppo economico, sentiti il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare  e  la  Conferenza  unificata,  approva  il
rapporto e lo notifica alla Commissione europea entro le scadenze  da
essa all'uopo fissate.».
                               Art. 11
 
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n.  102  del  2014.
  Disponibilita'  di  regimi  di  qualificazione,  accreditamento   e
  certificazione
 
  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 4 luglio 2014,  n.  102,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 3, e' sostituito dal seguente:
  «3. UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, sentite le  Regioni
e  le  Province  autonome,  le  associazioni  dei  consumatori  e  le
associazioni di categoria, entro centottanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore  della  presente  disposizione,  elabora  le  norme
tecniche riguardanti gli esperti in gestione dell'energia, al fine di
individuare specifiche competenze  in  materia  di  esecuzione  delle
diagnosi energetiche, anche in relazione alla  particolare  normativa
tecnica di settore.»;
  b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La  Conferenza  delle
Regioni e delle Province Autonome, in  collaborazione  con  ENEA,  le
Associazioni  imprenditoriali  e  professionali  e  sentito  il  CTI,
definisce e rende disponibili  programmi  di  formazione  finalizzati
alla qualificazione degli installatori di elementi  edilizi  connessi
al miglioramento della prestazione energetica degli edifici.»;
  c) al comma 6, la lettera d) e' soppressa.
                               Art. 12
 
Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n.  102  del  2014.
                      Informazione e formazione
 
  1. L'articolo 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,  e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  13  (Programma  nazionale  di  informazione   e   formazione
sull'efficienza energetica).  -  1.  Entro  il  31  gennaio  2021,  e
successivamente con cadenza triennale, l'ENEA,  di  concerto  con  il
GSE, predispone un programma di informazione e formazione finalizzato
a promuovere e facilitare l'uso  efficiente  dell'energia  e,  previa
acquisizione   delle   osservazioni   degli    stakeholder    tramite
consultazione pubblica, lo sottopone all'approvazione  del  Ministero
dello sviluppo economico.
  2. Il programma di cui al comma 1 si conclude nell'anno 2030 ed  e'
definito tenendo conto delle caratteristiche dei soggetti  a  cui  e'
rivolto ed include azioni volte a:
  a) sensibilizzare ed incoraggiare  le  imprese  nell'esecuzione  di
diagnosi energetiche e  nell'utilizzo  degli  strumenti  incentivanti
finalizzati all'installazione di tecnologie efficienti;
  b) stimolare comportamenti  dei  dipendenti  che  contribuiscano  a
ridurre i consumi energetici della pubblica amministrazione;
  c) educare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado  ad  un
uso consapevole dell'energia;
  d) sensibilizzare le famiglie, in particolare quelle che vivono  in
condomini, rispetto ai benefici delle diagnosi energetiche e rispetto
ad un uso consapevole dell'energia;
  e) prevedere attivita' di formazione e  informazione  rivolte  agli
amministratori di  condominio,  anche  con  il  coinvolgimento  delle
relative associazioni di categoria a livello nazionale e regionale;
  f)  favorire  la  partecipazione  delle  banche  e  degli  istituti
finanziari  al   finanziamento   di   interventi   di   miglioramento
dell'efficienza energetica, anche attraverso la messa a  disposizione
di dati ed esperienze di partenariato pubblico-privato;
  g)  sensibilizzare  le  imprese  e  i  clienti  domestici  sull'uso
efficiente   dell'energia   anche   attraverso   la   diffusione   di
informazioni  sui  meccanismi  di  incentivazione  e  le   rispettive
modalita' di accesso;
  h) promuovere programmi di formazione  per  la  qualificazione  dei
soggetti che operano  nell'ambito  dei  servizi  energetici  e  degli
installatori di elementi edilizi connessi all'energia;
  i) promuovere soluzioni di progettazione edilizia, urbanistica e di
arredo degli interni idonei a contenere i consumi energetici;
  l)  promuovere  e  predisporre  una  guida  facile,  riepilogativa,
aggiornata  annualmente,  contenente  indicazioni,  buone   pratiche,
normativa di riferimento,  spiegazioni  circa  i  diversi  meccanismi
incentivanti  l'efficienza  energetica,  elaborata  da  GSE,  ENEA  e
Agenzia delle Entrate, ciascuno in relazione alle proprie funzioni.
  3. L'ENEA, nel  rispetto  delle  procedure  di  evidenza  pubblica,
seleziona uno o piu' soggetti altamente qualificati che  operano  nel
settore della comunicazione e dell'informazione, per  lo  svolgimento
di una o piu' delle attivita' previste dal programma di cui al  comma
1.
  4. All'attuazione del programma di cui al comma 1, si provvede  nel
limite massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2021
al 2030, a valere sulla quota spettante al Ministero  dello  sviluppo
economico, dei proventi annui delle aste delle quote di emissione  di
CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013,  n.
30, destinati ai progetti energetico-ambientali, con le  modalita'  e
nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello  stesso  articolo  19,  previa
verifica dell'entita' dei proventi disponibili annualmente.».
                               Art. 13
 
                      Modifiche all'articolo 14
               del decreto legislativo n. 102 del 2014
 
  1. All'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014,  n.  102,
sono apportate le seguenti modifiche:
  a) il comma 6 e' abrogato;
  b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  «7. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria,  restauro
e ristrutturazione  edilizia,  il  maggior  spessore  delle  murature
esterne  e  degli  elementi  di  chiusura  superiori  ed   inferiori,
necessario per ottenere una riduzione minima del  10  per  cento  dei
limiti di trasmittanza previsti dal  decreto  legislativo  19  agosto
2005,  n.  192,  e  successive  modificazioni,  certificata  con   le
modalita' di cui al medesimo decreto legislativo, non e'  considerato
nei computi per la determinazione dei volumi,  delle  altezze,  delle
superfici e dei rapporti di copertura. Entro  i  limiti  del  maggior
spessore di  cui  sopra,  e'  permesso  derogare,  nell'ambito  delle
pertinenti procedure di rilascio  dei  titoli  abitativi  di  cui  al
titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,
n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o  dai
regolamenti edilizi comunali, in  merito  alle  distanze  minime  tra
edifici,  alle  distanze  minime  dai  confini  di  proprieta',  alle
distanze minime di protezione  del  nastro  stradale  e  ferroviario,
nonche'  alle  altezze  massime  degli  edifici.  Le  deroghe   vanno
esercitate nel rispetto delle distanze minime  riportate  nel  codice
civile.».
                               Art. 14
 
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n.  102  del  2014.
             Fondo nazionale per l'efficienza energetica
 
  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014,  n.  102,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, alle lettere a) e  b),  la  parola  «2020»,  ovunque
ricorra, e' sostituita dalla seguente: «2030»;
  b)  al  comma  3,  alla  lettera  e),  le  parole  «servizi.»  sono
sostituite dalle seguenti «servizi;» dopo la lettera e)  e'  aggiunta
la seguente: «e-bis) efficienza energetica e  riduzione  dei  consumi
nel settore dei trasporti.»;
  c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
  «4-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di stimolare
i  finanziamenti  privati  per  la  realizzazione  di  interventi  di
efficienza  energetica  promossi  dal  Fondo,  incidendo  anche   sul
processo decisionale delle imprese, nell'ambito  degli  aggiornamenti
dei  provvedimenti  di  cui  al  comma   5,   valuta   modalita'   di
valorizzazione delle risultanze delle  diagnosi  energetiche  di  cui
all'articolo 8, tenendo conto, inoltre, delle  possibilita'  e  degli
strumenti proposti dall'iniziativa sui Finanziamenti intelligenti per
edifici intelligenti promossa dalla Commissione europea.»;
    d) al comma 5, dopo  le  parole  «di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze», sono inserite le seguenti: «e con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
                               Art. 15
 
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n.  102  del  2014.
                              Sanzioni
 
  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 4 luglio 2014,  n.  102,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1,  le  parole  «commi  1  e  3,  sono  soggetti»  sono
sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 3, se tenute  a  tale  obbligo,
sono soggette»;
  b) al comma 6, secondo periodo, le parole  «La  disposizione»  sono
sostituite dalle seguenti: «Fermo quanto  previsto  dall'articolo  9,
comma 5-ter, la disposizione»;
  c) al comma 7, secondo periodo, le parole  «La  disposizione»  sono
sostituite dalle seguenti: «Fermo quanto  previsto  dall'articolo  9,
comma 5-ter, la disposizione»;
  d) al comma 9, le parole «nelle fatture  emesse  nei  confronti  di
clienti finali» sono sostituite dalle seguenti: «ai clienti finali»;
  e) il comma 13 e' sostituito dai seguenti:
  «13. Le sanzioni di cui al comma  1  sono  irrogate  dal  Ministero
dello  sviluppo  economico  ed  al  procedimento  si   applicano   le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Il Ministero
dello sviluppo economico, in caso di accertata violazione,  oltre  ad
applicare la sanzione pecuniaria  di  cui  al  comma  1,  diffida  il
trasgressore a eseguire comunque la diagnosi di cui  all'articolo  8,
entro il termine di novanta giorni  dalla  data  della  contestazione
immediata  o  dalla  data  della   notificazione   del   verbale   di
accertamento. Decorso infruttuosamente il termine dei novanta  giorni
entro cui eseguire la diagnosi, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.
  13-bis. Le imprese a forte consumo di energia di  cui  all'articolo
8, comma 3, che non attuano almeno uno degli interventi di efficienza
individuati dalle diagnosi di cui al comma 1 del medesimo articolo o,
in alternativa, non adottano sistemi di gestione conformi alle  norme
ISO 50001, nell'intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e
la  successiva,  dandone  comunicazione  nella  diagnosi   successiva
l'attuazione dell'intervento stesso, sono soggette  ad  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.»;
  f) al comma 18, la parola «1,» e' soppressa;
  g) al comma 20, la parola «1,» e' soppressa.
Capo II
Modifiche agli allegati al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

                               Art. 16
 
Abrogazione dell'allegato 3 del decreto legislativo n. 102 del  2014.
  Potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento
 
  1. L'allegato 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.  102,  e'
abrogato.
                               Art. 17
 
          Modifiche all'allegato 4 del decreto legislativo
               n. 102 del 2014. Analisi costi-benefici
 
  1. All'allegato 4 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, la
parte 1 «Principi generali dell'analisi costi-benefici» e' abrogata.
                               Art. 18
 
Modifiche all'allegato 7 del decreto legislativo  n.  102  del  2014.
  Requisiti di efficienza energetica per i  gestori  dei  sistemi  di
  trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione
 
  1. All'allegato 7 del decreto legislativo 4 luglio  2014,  n.  102,
alla lettera a), le parole  «e  il  potenziamento  della  rete»  sono
sostituite dalle seguenti: «, il potenziamento della rete esistente e
l'attivazione di nuove reti».
                               Art. 19
 
Allegato 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti  minimi
  in  materia  di  informazioni  di  fatturazione   e   consumo   per
  riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico
 
  1. Dopo l'allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n.  102,
e' aggiunto il seguente:
  «Allegato 9 -  Requisiti  minimi  in  materia  di  informazioni  di
fatturazione e consumo  per  riscaldamento,  raffreddamento  e  acqua
calda per uso domestico
  1. Fatturazione basata sul consumo effettivo o  sulle  letture  dei
contabilizzatori di calore.
  Al fine di consentire agli utenti di regolare il proprio consumo di
energia, la fatturazione avviene sulla base del consumo  effettivo  o
delle  letture  dei  contabilizzatori  di  calore  almeno  una  volta
all'anno.
  2. Frequenza minima delle informazioni di fatturazione o consumo.
  Dal  25  ottobre  2020,  se  sono  stati  installati  contatori   o
contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le informazioni sulla
fatturazione o sul consumo  basate  sul  consumo  effettivo  o  sulle
letture dei contabilizzatori di calore sono fornite almeno  ogni  tre
mesi agli utenti finali che ne hanno  fatto  richiesta  o  che  hanno
scelto la fatturazione elettronica, oppure  due  volte  l'anno  negli
altri casi.
  Dal  1°  gennaio  2022,  se  sono  stati  installati  contatori   o
contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le informazioni sulla
fatturazione o sul consumo  basate  sul  consumo  effettivo  o  sulle
letture dei contabilizzatori  di  calore  sono  fornite  agli  utenti
finali almeno una volta al mese. Esse possono  altresi'  essere  rese
disponibili via  Internet  e  aggiornate  con  la  massima  frequenza
consentita dai dispositivi e dai sistemi di  misurazione  utilizzati.
Il riscaldamento e  il  raffreddamento  possono  essere  esentati  da
questo      requisito       fuori       dalle       stagioni       di
riscaldamento/raffreddamento.
  3. Informazioni minime in fattura.
  Nelle fatture basate sul consumo  effettivo  o  sulle  letture  dei
contabilizzatori di calore o nella documentazione allegata  trasmessa
gli utenti devono disporre  in  modo  chiaro  e  comprensibile  delle
seguenti informazioni:
  a) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo o costo
totale del calore e lettura dei contabilizzatori di calore;
  b) informazioni sul mix di combustibili utilizzato e, nel  caso  di
calore da impianti  di  teleriscaldamento  con  una  potenza  termica
nominale totale superiore a 20 MW, sulle relative  emissioni  annuali
di gas a effetto serra, sul mix  di  combustibili  utilizzato  e  sul
fattore di conversione in energia primaria, nonche'  una  descrizione
delle diverse tasse, imposte e tariffe applicate;
  c) raffronto tra il consumo corrente di energia dell'utente  finale
e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente,  sotto  forma
di grafico, corretto  per  le  variazioni  climatiche  nel  caso  del
riscaldamento e del raffreddamento;
  d) recapiti (compresi  i  siti  Internet)  delle  associazioni  dei
consumatori e dell'ENEA,  al  fine  di  ottenere  informazioni  sulle
misure  disponibili  di  miglioramento  dell'efficienza   energetica,
profili comparativi dei consumi in base  alle  diverse  tipologie  di
utenti  e   chiarimenti   sulle   migliori   tecnologie   energetiche
disponibili nell'ambito del presente allegato;
  e) informazioni sulle pertinenti procedure di reclamo, i servizi di
mediazione  o  i  meccanismi   alternativi   di   risoluzione   delle
controversie;
  f) confronti con  il  consumo  di  un  utente  finale  medio  o  di
riferimento appartenente alla stessa categoria di utenza. In caso  di
fatture elettroniche, tali confronti possono invece  essere  messi  a
disposizione online, con un rimando all'interno delle fatture.
  Le fatture non basate sul consumo effettivo  o  sulle  letture  dei
contabilizzatori  di  calore  contengono  una  spiegazione  chiara  e
comprensibile del modo in cui e' stato calcolato l'importo che figura
in fattura e, quantomeno, le informazioni di cui alle lettere  d)  ed
e).».
Capo III
Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115

                               Art. 20
 
                      Modifiche all'allegato 1
               del decreto legislativo n. 115 del 2008
 
  1. L'allegato I del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115,  e'
sostituito dal seguente:
 
                                                          «Allegato I
                                  (previsto dall'articolo 3, comma 2)
 
TENORE DI ENERGIA DI UNA SERIE DI COMBUSTIBILI PER IL CONSUMO FINALE
                       TABELLA DI CONVERSIONE
 
   
 
=====================================================================
| Fonte di energia  |    kJ (NCV)     |  kgep (NCV)  |  kWh (NCV)   |
+===================+=================+==============+==============+
|  1 kg di carbone  |     28.500      |    0,676     |    7,917     |
+-------------------+-----------------+--------------+--------------+
|  1 kg di carbon   |                 |              |              |
|      fossile      |  17.200-30.700  | 0,411-0,733  | 4,778-8,528  |
+-------------------+-----------------+--------------+--------------+
|1 kg di mattonelle |                 |              |              |
|    di lignite     |     20.000      |    0,478     |    5,556     |
+-------------------+-----------------+--------------+--------------+
|  1 kg di lignite  |                 |              |              |
|       nera        |  10.500-21.000  | 0,251-0,502  | 2,917-5,833  |
+-------------------+-----------------+--------------+--------------+
|  1 kg di lignite  |  5.600-10.500   | 0,134-0,251  | 1,556-2,917  |
+-------------------+-----------------+--------------+--------------+
|  1 kg di scisti   |                 |              |              |
|    bituminosi     |   8.000-9.000   | 0,191-0,215  | 2,222-2,500  |
+-------------------+-----------------+--------------+--------------+
|   1 kg di torba   |  7.800-13.800   | 0,186-0,330  | 2,167-3,833  |
+-------------------+-----------------+--------------+--------------+
|1 kg di mattonelle |                 |              |              |
|     di torba      |  16.000-16.800  | 0,382-0,401  | 4,444-4,667  |
+-------------------+-----------------+--------------+--------------+
|   1 kg di olio    |                 |              |              |
|  pesante residuo  |     40.000      |    0,955     |    11,111    |
+-------------------+-----------------+--------------+--------------+
|   1 kg di olio    |                 |              |              |
|   combustibile    |     42.300      |    1,010     |    11,750    |
+-------------------+-----------------+--------------+--------------+
|1 kg di carburante |                 |              |              |
|     (benzina)     |     44.000      |    1,051     |    12,222    |
+-------------------+-----------------+--------------+--------------+
| 1 kg di paraffina |     40.000      |    0,955     |    11,111    |
+-------------------+-----------------+--------------+--------------+
|    1 kg di GPL    |     46.000      |    1,099     |    12,778    |
+-------------------+-----------------+--------------+--------------+
|    1 kg di gas    |                 |              |              |
|   naturale (1)    |     47.200      |    1,126     |    13,10     |
+-------------------+-----------------+--------------+--------------+
|    1 kg di GNL    |     45.190      |    1,079     |    12,553    |
+-------------------+-----------------+--------------+--------------+
|  1 kg di legname  |                 |              |              |
|(umidita' 25%) (2) |     13.800      |    0,330     |    3,833     |
+-------------------+-----------------+--------------+--------------+
|      1 kg di      |                 |              |              |
| pellet/mattoni di |                 |              |              |
|       legno       |     16.800      |    0,401     |    4,667     |
+-------------------+-----------------+--------------+--------------+
|  1 kg di rifiuti  |  7.400-10.700   | 0,177-0,256  | 2,056-2,972  |
+-------------------+-----------------+--------------+--------------+
|  1 MJ di calore   |                 |              |              |
|     derivato      |      1.000      |    0,024     |    0,278     |
+-------------------+-----------------+--------------+--------------+
| 1 kWh di energia  |                 |              |              |
|     elettrica     |      3.600      | 0,086 (***)  |    1 (3)     |
+-------------------+-----------------+--------------+--------------+
 
   Fonte: Eurostat.
  1) 93 % metano.
  2) Verificare se si vogliono applicare altri valori in funzione del
tipo di legname maggiormente utilizzato.
  3) Il fattore di conversione di  1  kWh  di  energia  elettrica  e'
applicabile quando i risparmi energetici sono calcolati in termini di
energia primaria utilizzando una metodologia «bottom-up»  basata  sul
consumo di energia finale. Per i risparmi di energia elettrica in kWh
si applica il coefficiente definito con un metodo  trasparente  sulla
base delle circostanze nazionali che incidono sul consumo di  energia
primaria, al fine  di  garantire  un  calcolo  preciso  dei  risparmi
concreti. Tali circostanze sono  corroborate,  verificabili,  nonche'
basate su criteri obiettivi e non discriminatori. Per i  risparmi  di
energia elettrica in kWh si applica un coefficiente di  base  di  2,1
fatta salva la possibilita' di definire un coefficiente diverso sulla
base di idonea motivazione. A tale riguardo, si tiene conto  dei  mix
energetici inclusi nel PNIEC.
  ***)  Il  valore  di  riferimento  e'   aggiornato   con   apposito
provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas al fine
di  tener  conto  dell'efficienza  media  di  produzione  del   parco
termoelettrico.».
                               Art. 21
 
                  Disposizioni finali e abrogazioni
 
  1. L'articolo 17 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,  e'
abrogato.
  2. All'attuazione del presente decreto si provvede con  le  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatti salvi gli
articoli 5, 8, 12, 14, ove e' prevista idonea copertura.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 14 luglio 2020
 
                             MATTARELLA
 
                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri
 
                                Amendola,  Ministro  per  gli  affari
                                europei
 
                                Patuanelli, Ministro  dello  sviluppo
                                economico
 
                                Di Maio, Ministro degli affari esteri
                                e della cooperazione internazionale
 
                                Bonafede, Ministro della giustizia
 
                                Gualtieri, Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze
 
                                Costa, Ministro dell'ambiente e della
                                tutela del territorio e del mare
 
                                Dadone,  Ministro  per  la   pubblica
                                amministrazione
 
                                De    Micheli,     Ministro     delle
                                infrastrutture e dei trasporti
 
                                Guerini, Ministro della difesa
 
                                Franceschini, Ministro per i  beni  e
                                le  attivita'  culturali  e  per   il
                                turismo
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

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