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decreto legge, 16/7/2020
Dl 16 luglio 2020, n. 76, Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.
GU n.178 del 16-7-2020 - Suppl. Ordinario n. 24
decreto legge
Materia: pubblica amministrazione / attivitą

DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76

Misure urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale.
(GU n.178 del 16-7-2020 - Suppl. Ordinario n. 24)
  Vigente al: 17-7-2020  
Titolo I
Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia
Capo I
Semplificazioni in materia di contratti pubblici

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
  Visto il decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
  Visto il decreto-legge 10  maggio  2020,  n.  30,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2020, n. 72;
  Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  realizzare
un'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso
la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici e
di edilizia, operando senza pregiudizio per i presidi di legalita';
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di
introdurre misure di semplificazione procedimentale e di  sostegno  e
diffusione  dell'amministrazione  digitale,  nonche'  interventi   di
semplificazione in materia di  responsabilita'  del  personale  delle
amministrazioni, nonche' di adottare  misure  di  semplificazione  in
materia di attivita' imprenditoriale, di ambiente e di green economy,
al  fine  di  fronteggiare   le   ricadute   economiche   conseguenti
all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 luglio 2020;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con  i  Ministri
dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle  finanze,  dello
sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e  forestali,
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  delle
infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo, della salute,  per  l'innovazione  tecnologica  e  la
digitalizzazione, per gli affari regionali e le autonomie e  per  gli
affari europei;
 
                                Emana
                     il seguente decreto-legge:
 
                               Art. 1
 
Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il
  periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei  contratti
  pubblici sotto soglia
 
  1. Al fine di incentivare gli  investimenti  pubblici  nel  settore
delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine  di  far
fronte alle ricadute economiche negative a seguito  delle  misure  di
contenimento e dell'emergenza  sanitaria  globale  del  COVID-19,  in
deroga agli articoli 36,  comma  2,  e  157,  comma  2,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  recante  Codice  dei  contratti
pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2,
3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro  atto  di  avvio  del
procedimento equivalente sia adottato entro il  31  luglio  2021.  In
tali casi, salve le ipotesi in  cui  la  procedura  sia  sospesa  per
effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, l'aggiudicazione
o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine
di  due  mesi  dalla  data  di  adozione  dell'atto  di   avvio   del
procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui  al  comma  2,
lettera b). Il  mancato  rispetto  dei  termini  di  cui  al  secondo
periodo, la  mancata  tempestiva  stipulazione  del  contratto  e  il
tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai
fini della responsabilita' del responsabile  unico  del  procedimento
per danno erariale e,  qualora  imputabili  all'operatore  economico,
costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di
risoluzione del contratto per inadempimento che viene  senza  indugio
dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
  2. Fermo quanto  previsto  dagli  articoli  37  e  38  del  decreto
legislativo  n.  50  del  2016,  le  stazioni  appaltanti   procedono
all'affidamento delle attivita' di esecuzione di  lavori,  servizi  e
forniture, nonche' dei servizi di ingegneria e architettura,  inclusa
l'attivita' di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50  del  2016  secondo  le
seguenti modalita':
  a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture  di  importo
inferiore a 150.000 euro e, comunque, per  servizi  e  forniture  nei
limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;
  b) procedura negoziata, senza bando, di  cui  all'articolo  63  del
decreto legislativo n. 50 del 2016, previa  consultazione  di  almeno
cinque  operatori  economici,  ove  esistenti,  nel  rispetto  di  un
criterio di rotazione degli inviti, che  tenga  conto  anche  di  una
diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati
in base ad  indagini  di  mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori
economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o
superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di  cui  all'articolo  35
del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari  o
superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno
dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro
e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori
per lavori di importo pari o superiore a un milione di  euro  e  fino
alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50  del
2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento  contiene
anche l'indicazione dei soggetti invitati.
  3.  Gli  affidamenti  diretti  possono  essere  realizzati  tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli  elementi
descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto  legislativo  n.  50
del 2016. Per gli affidamenti di cui  al  comma  2,  lettera  b),  le
stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non
discriminazione e  di  parita'  di  trattamento,  procedono,  a  loro
scelta, all'aggiudicazione  dei  relativi  appalti,  sulla  base  del
criterio dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa  ovvero  del
prezzo piu' basso. Nel caso di aggiudicazione  con  il  criterio  del
prezzo piu' basso, le stazioni  appaltanti  procedono  all'esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo  n.
50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a cinque.
  4. Per le modalita' di affidamento di cui al presente  articolo  la
stazione appaltante non  richiede  le  garanzie  provvisorie  di  cui
all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in
considerazione  della  tipologia   e   specificita'   della   singola
procedura, ricorrano particolari esigenze  che  ne  giustifichino  la
richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione
della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta
la garanzia provvisoria, il relativo ammontare e' dimezzato  rispetto
a quello previsto dal medesimo articolo 93.
  5. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  alle
procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e
svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di  cui  agli  articoli
247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  fino  all'importo
di cui alla  lettera  d),  comma  1,  dell'articolo  35  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
                               Art. 2
 
Procedure  per  l'incentivazione  degli  investimenti   pubblici   in
  relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia
 
  1. Al fine di incentivare gli  investimenti  pubblici  nel  settore
delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine  di  far
fronte alle ricadute economiche negative a seguito  delle  misure  di
contenimento e dell'emergenza  sanitaria  globale  del  COVID-19,  si
applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione
del contratto di cui al presente  articolo  qualora  la  determina  a
contrarre o altro atto di  avvio  del  procedimento  equivalente  sia
adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve le  ipotesi  in
cui  la  procedura  sia  sospesa   per   effetto   di   provvedimenti
dell'autorita'  giudiziaria,  l'aggiudicazione   o   l'individuazione
definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi  dalla
data di adozione dell'atto di  avvio  del  procedimento.  Il  mancato
rispetto dei  termini  di  cui  al  periodo  precedente,  la  mancata
tempestiva  stipulazione   del   contratto   e   il   tardivo   avvio
dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati  ai  fini  della
responsabilita' del responsabile unico  del  procedimento  per  danno
erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono
causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o  di  risoluzione
del contratto per inadempimento che viene  senza  indugio  dichiarata
dalla stazione appaltante e opera di diritto.
  2. Salvo quanto  previsto  dal  comma  3,  le  stazioni  appaltanti
procedono all'affidamento delle attivita' di  esecuzione  di  lavori,
servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e architettura,
inclusa l'attivita' di progettazione, di  importo  pari  o  superiore
alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18  aprile
2016 n.  50,  mediante  la  procedura  aperta,  ristretta  o,  previa
motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti  dalla  legge,
della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli  61
e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori  ordinari,
e di cui agli articoli 123 e 124, per i  settori  speciali,  in  ogni
caso con i termini ridotti di cui all'articolo 8,  comma  1,  lettera
c).
  3. Per l'affidamento  delle  attivita'  di  esecuzione  di  lavori,
servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e architettura,
inclusa l'attivita' di progettazione, di  opere  di  importo  pari  o
superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto  legislativo
18 aprile 2016 n. 50, la procedura negoziata di cui  all'articolo  63
del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e  di
cui all'articolo 125, per i settori speciali puo'  essere  utilizzata
nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni  di  estrema
urgenza derivanti dagli effetti negativi della  crisi  causata  dalla
pandemia COVID-19  o  dal  periodo  di  sospensione  delle  attivita'
determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la
crisi,  i  termini,  anche  abbreviati,  previsti   dalle   procedure
ordinarie non possono essere rispettati.
  4. Nei  casi  di  cui  al  comma  3  e  nei  settori  dell'edilizia
scolastica,   universitaria,   sanitaria    e    carceraria,    delle
infrastrutture per la  sicurezza  pubblica,  dei  trasporti  e  delle
infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali
e idriche, ivi compresi gli  interventi  inseriti  nei  contratti  di
programma ANAS-Mit  2016-2020  e  RFI-Mit  2017  -  2021  e  relativi
aggiornamenti, nonche' gli interventi funzionali  alla  realizzazione
della transizione energetica, e per i contratti relativi o  collegati
ad essi, per  quanto  non  espressamente  disciplinato  dal  presente
articolo, le stazioni appaltanti, per l'affidamento  delle  attivita'
di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonche' dei  servizi  di
ingegneria e architettura, inclusa l'attivita'  di  progettazione,  e
per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in  deroga  ad  ogni
disposizione di legge  diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
2011,  n.   159,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti
dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei  principi  di  cui  agli
articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  e
delle disposizioni in materia di subappalto.
  5. Per ogni procedura di appalto e' nominato un responsabile  unico
del  procedimento  che,  con  propria  determinazione   adeguatamente
motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione
del contratto, anche in corso d'opera.
  6. Gli  atti  delle  stazioni  appaltanti  adottati  ai  sensi  del
presente articolo sono pubblicati e aggiornati  sui  rispettivi  siti
istituzionali, nella sezione  «Amministrazione  trasparente»  e  sono
soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e  per  gli  effetti
del predetto decreto  legislativo  n.  33  del  2013,  sono  altresi'
pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1,  del
decreto legislativo n. 50 del 2016. Il ricorso ai contratti secretati
di cui all'articolo 162 del decreto legislativo n.  50  del  2016  e'
limitato ai casi di  stretta  necessita'  e  richiede  una  specifica
motivazione.
                               Art. 3
 
            Verifiche antimafia e protocolli di legalita'
 
  1. Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle  verifiche
antimafia per corrispondere con efficacia e celerita'  alle  esigenze
degli   interventi   di   sostegno    e    rilancio    del    sistema
economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale  del
COVID-19, fino al 31 luglio 2021, ricorre sempre il caso d'urgenza  e
si  procede  ai  sensi  dell'articolo  92,  comma  3,   del   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  nei  procedimenti  avviati  su
istanza di parte, che  hanno  ad  oggetto  l'erogazione  di  benefici
economici comunque denominati, erogazioni,  contributi,  sovvenzioni,
finanziamenti,  prestiti,  agevolazioni  e  pagamenti  da  parte   di
pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio  della  documentazione
non sia immediatamente conseguente  alla  consultazione  della  banca
dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli  1-bis  e  13  del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonche' dagli articoli 25, 26 e  27
del decreto- legge 19 maggio 2020, n.34.
  2. Fino al 31 luglio 2021, per le verifiche  antimafia  riguardanti
l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto
lavori, servizi e forniture, si procede mediante  il  rilascio  della
informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente  alla
consultazione della Banca dati nazionale unica  della  documentazione
antimafia ed alle risultanze delle banche dati di  cui  al  comma  3,
anche quando l'accertamento e' eseguito per un soggetto  che  risulti
non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti
sottoposti  alle  verifiche  antimafia  le  situazioni  di  cui  agli
articoli 67 e  84,  comma  4,  lettere  a),  b)  e  c),  del  decreto
legislativo 6  settembre  2011,  n.  159.  L'informativa  liberatoria
provvisoria  consente  di  stipulare,  approvare  o   autorizzare   i
contratti e subcontratti relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture,
sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai
fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro
trenta giorni.
  3. Al fine di rafforzare l'effettivita' e  la  tempestivita'  degli
accertamenti  di  cui  ai  commi  1  e  2,  si  procede  mediante  la
consultazione della banca dati nazionale unica  della  documentazione
antimafia nonche' tramite l'immediata acquisizione degli esiti  delle
interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili.
  4.  Nei  casi  di  cui  al  comma  2,  qualora  la   documentazione
successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una  delle  cause
interdittive ai sensi  del  decreto  legislativo  6  settembre  2011,
n.159, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2,  del  medesimo
decreto legislativo recedono dai contratti, fatto salvo il  pagamento
del valore delle opere  gia'  eseguite  e  il  rimborso  delle  spese
sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti  delle  utilita'
conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e
4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e  dall'articolo
32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
  5.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  da  adottare  entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
possono  essere  individuate  ulteriori  misure  di   semplificazione
relativamente alla competenza delle Prefetture in materia di rilascio
della documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti.
  6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 6  settembre  2011,
n. 159.
  7. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo
83 e' inserito il seguente:
  "Art. 83-bis (Protocolli di legalita') 1. Il Ministero dell'interno
puo' sottoscrivere protocolli, o altre  intese  comunque  denominate,
per la prevenzione  e  il  contrasto  dei  fenomeni  di  criminalita'
organizzata, anche  allo  scopo  di  estendere  convenzionalmente  il
ricorso alla documentazione  antimafia  di  cui  all'articolo  84.  I
protocolli di cui al presente articolo  possono  essere  sottoscritti
anche con imprese di rilevanza strategica  per  l'economia  nazionale
nonche'  con  associazioni  maggiormente  rappresentative  a  livello
nazionale di categorie produttive, economiche  o  imprenditoriali,  e
possono prevedere modalita'  per  il  rilascio  della  documentazione
antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonche' determinare
le soglie di valore al di sopra delle quali e' prevista l'attivazione
degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono
prevedere l'applicabilita'  delle  previsioni  del  presente  decreto
anche nei rapporti tra  contraenti,  pubblici  o  privati,  e  terzi,
nonche' tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.
  2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della
legge 6 novembre 2012, n.  190,  nonche'  l'iscrizione  nell'anagrafe
antimafia   degli   esecutori   istituita   dall'articolo   30    del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,  equivale   al   rilascio
dell'informazione antimafia.
  3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di  gara  o
lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalita'
costituisce causa di esclusione  dalla  gara  o  di  risoluzione  del
contratto.".
                               Art. 4
 
                 Conclusione dei contratti pubblici
                      e ricorsi giurisdizionali
 
  1. All'articolo 32, comma 8,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al primo periodo, le parole "ha  luogo"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "deve  avere  luogo";  dopo   le   parole   "espressamente
concordata  con  l'aggiudicatario"  sono  aggiunte  le  seguenti:  ",
purche'   comunque   giustificata   dall'interesse   alla   sollecita
esecuzione del contratto";
  b) dopo il primo periodo sono  aggiunti  i  seguenti:  "La  mancata
stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere  motivata
con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a
quello nazionale alla sollecita  esecuzione  del  contratto  e  viene
valutata ai fini della responsabilita' erariale  e  disciplinare  del
dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata  per  la
mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto
previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale,
nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la  stipulazione  del
contratto.  Le  stazioni  appaltanti  hanno  facolta'  di   stipulare
contratti  di  assicurazione  della  propria  responsabilita'  civile
derivante dalla conclusione del  contratto  e  dalla  prosecuzione  o
sospensione della sua esecuzione.".
  2. In caso di impugnazione degli atti relativi  alle  procedure  di
affidamento di cui agli  articoli  1  e  2,  comma  2,  del  presente
decreto, qualora  rientranti  nell'ambito  applicativo  dell'articolo
119, comma 1, lettera a), del  codice  del  processo  amministrativo,
approvato con il decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  si
applica l'articolo 125, comma 2, del medesimo codice.
  3. In caso di impugnazione degli atti relativi  alle  procedure  di
affidamento di cui all'articolo 2, comma 3, si applica l'articolo 125
del codice del processo  amministrativo,  approvato  con  il  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
  4. All'articolo 120 del codice del  processo  amministrativo,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 6, primo periodo, le parole ",  ferma  la  possibilita'
della  sua  definizione  immediata  nell'udienza  cautelare  ove   ne
ricorrano i presupposti," sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e'  di
norma  definito,  anche  in  deroga  al  comma   1,   primo   periodo
dell'articolo  74,  in   esito   all'udienza   cautelare   ai   sensi
dell'articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti, e, in mancanza,";
  b) al comma 9, le parole "Il  Tribunale  amministrativo  regionale"
sono sostituite dalle seguenti:  "Il  giudice"  e  quelle  da  "entro
trenta" fino  a  "due  giorni  dall'udienza"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro quindici giorni dall'udienza di discussione.  Quando
la stesura della motivazione e' particolarmente complessa, il giudice
pubblica  il  dispositivo  nel  termine  di  cui  al  primo  periodo,
indicando anche le domande eventualmente  accolte  e  le  misure  per
darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni
dall'udienza.".
                               Art. 5
 
           Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica
 
  1. Fino al 31 luglio 2021, in deroga all'articolo 107  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  la  sospensione,  volontaria  o
coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione  delle
opere pubbliche di importo  pari  o  superiore  alle  soglie  di  cui
all'articolo 35 del  medesimo  decreto  legislativo,  anche  se  gia'
iniziati, puo' avvenire, esclusivamente, per  il  tempo  strettamente
necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:
  a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle
leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' da vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
  b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti
coinvolti nella realizzazione delle  opere,  ivi  incluse  le  misure
adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;
  c) gravi  ragioni  di  ordine  tecnico,  idonee  a  incidere  sulla
realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalita'
di superamento delle quali non vi e' accordo tra le parti;
  d) gravi ragioni di pubblico interesse.
  2. La sospensione e' in ogni caso disposta dal  responsabile  unico
del procedimento. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera a),  si
provvede ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi previste  dal  comma  1,
lettere b) e d), su determinazione del collegio consultivo tecnico di
cui all'articolo 6, le stazioni appaltanti o le autorita' competenti,
previa proposta della stazione  appaltante,  da  adottarsi  entro  il
termine di quindici giorni dalla comunicazione allo  stesso  collegio
della sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi dieci giorni
la prosecuzione dei lavori nel rispetto  delle  esigenze  sottese  ai
provvedimenti di sospensione  adottati,  salvo  assoluta  e  motivata
incompatibilita' tra  causa  della  sospensione  e  prosecuzione  dei
lavori.
  3. Nelle ipotesi previste dal comma  1,  lettera  c),  il  collegio
consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla  comunicazione  della
sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe  determinarla,
adotta una determinazione con cui accerta l'esistenza  di  una  causa
tecnica di legittima sospensione dei lavori e  indica  le  modalita',
tra quelle di cui al comma 4,  con  cui  proseguire  i  lavori  e  le
eventuali modifiche necessarie  da  apportare  per  la  realizzazione
dell'opera a regola  d'arte.  La  stazione  appaltante  provvede  nei
successivi cinque giorni.
  4. Nel caso in  cui  la  prosecuzione  dei  lavori,  per  qualsiasi
motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore  anche  in
caso di concordato con continuita' aziendale ovvero di autorizzazione
all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa proseguire  con  il
soggetto  designato,  la  stazione  appaltante,  previo  parere   del
collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi  motivi  tecnici  ed
economici sia comunque, anche in base al citato parere,  possibile  o
preferibile proseguire  con  il  medesimo  soggetto,  dichiara  senza
indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3  e
4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione  del
contratto, che  opera  di  diritto,  e  provvede  secondo  una  delle
seguenti alternative modalita':
  a)  procede  all'esecuzione  in  via  diretta  dei  lavori,   anche
avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione,  di
altri enti o societa'  pubbliche  nell'ambito  del  quadro  economico
dell'opera;
  b) interpella progressivamente i  soggetti  che  hanno  partecipato
alla originaria procedura di  gara  come  risultanti  dalla  relativa
graduatoria,  al  fine  di   stipulare   un   nuovo   contratto   per
l'affidamento  del  completamento  dei  lavori,  se  tecnicamente  ed
economicamente possibile e alle  condizioni  proposte  dall'operatore
economico interpellato;
  c) indice una nuova procedura per l'affidamento  del  completamento
dell'opera;
  d) propone alle autorita' governative la nomina di  un  commissario
straordinario  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  necessarie  al
completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4  del  decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli  occupazionali
e contrattuali originariamente previsti, l'impresa  subentrante,  ove
possibile e compatibilmente con la  sua  organizzazione,  prosegue  i
lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore  se
privi di occupazione.
  5. Le disposizioni del comma  4  si  applicano  anche  in  caso  di
ritardo dell'avvio o dell'esecuzione  dei  lavori,  non  giustificato
dalle esigenze descritte al comma 1, nella sua compiuta realizzazione
per un numero di giorni pari  o  superiore  a  un  decimo  del  tempo
previsto o stabilito per la  realizzazione  dell'opera  e,  comunque,
pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o  stabilito  per
la realizzazione dell'opera, da calcolarsi a decorrere dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto.
  6. Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma
1, le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte  o
di  altri  soggetti  per  sospendere  l'esecuzione  dei   lavori   di
realizzazione  dell'opera  ovvero  le   prestazioni   connesse   alla
tempestiva realizzazione dell'opera. In sede giudiziale, sia in  fase
cautelare che di merito,  il  giudice  tiene  conto  delle  probabili
conseguenze del provvedimento stesso  per  tutti  gli  interessi  che
possono essere lesi, nonche' del  preminente  interesse  nazionale  o
locale  alla  sollecita  realizzazione   dell'opera,   e,   ai   fini
dell'accoglimento della domanda cautelare, il giudice valuta anche la
irreparabilita' del pregiudizio per  l'operatore  economico,  il  cui
interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla
celere realizzazione dell'opera. In ogni caso, l'interesse  economico
dell'appaltatore  o  la  sua  eventuale  sottoposizione  a  procedura
concorsuale o di crisi non puo' essere ritenuto  prevalente  rispetto
all'interesse alla realizzazione dell'opera pubblica.
                               Art. 6
 
                     Collegio consultivo tecnico
 
  1. Fino al 31 luglio 2021 per i lavori diretti  alla  realizzazione
delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di  cui
all'articolo 35 del decreto legislativo 18  aprile  2016  n.  50,  e'
obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di  un
collegio consultivo  tecnico,  prima  dell'avvio  dell'esecuzione,  o
comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti  previsti
dall'articolo  5  e  con  funzioni  di  assistenza  per   la   rapida
risoluzione delle controversie  o  delle  dispute  tecniche  di  ogni
natura  suscettibili  di  insorgere  nel  corso  dell'esecuzione  del
contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia gia' iniziata
alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  il  collegio
consultivo tecnico e' nominato entro  il  termine  di  trenta  giorni
decorrenti dalla medesima data.
  2. Il collegio  consultivo  tecnico  e'  formato,  a  scelta  della
stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di  motivata
complessita' dell'opera e  di  eterogeneita'  delle  professionalita'
richieste,  dotati  di  esperienza  e  qualificazione   professionale
adeguata  alla  tipologia  dell'opera,  tra  ingegneri,   architetti,
giuristi ed economisti con comprovata esperienza  nel  settore  degli
appalti delle concessioni e degli  investimenti  pubblici,  anche  in
relazione allo specifico  oggetto  del  contratto  e  alla  specifica
conoscenza  di  metodi  e  strumenti  elettronici  quali  quelli   di
modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM),  maturata  per
effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca  ovvero  di  una
dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni  nel  settore
di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle
parti di comune accordo,  ovvero  le  parti  possono  concordare  che
ciascuna di esse nomini uno o due componenti e  che  il  terzo  o  il
quinto  componente,  con  funzioni  di  presidente,  sia  scelto  dai
componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti  non  trovino
un accordo sulla nomina del presidente entro il termine  indicato  al
comma 1, questo e' designato entro i  successivi  cinque  giorni  dal
Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  per  le  opere  di
interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento
e Bolzano o dalle citta' metropolitane per  le  opere  di  rispettivo
interesse. Il collegio consultivo tecnico si  intende  costituito  al
momento  della  designazione  del  terzo  o  del  quinto  componente.
All'atto della costituzione e' fornita al collegio  consultivo  copia
dell'intera documentazione inerente al contratto.
  3.  Nell'adozione  delle  proprie   determinazioni,   il   collegio
consultivo puo' operare anche  in  videoconferenza  o  con  qualsiasi
altro collegamento da remoto e puo' procedere ad audizioni  informali
delle parti per favorire,  nella  risoluzione  delle  controversie  o
delle  dispute  tecniche  eventualmente  insorte,  la  scelta   della
migliore soluzione per  la  celere  esecuzione  dell'opera  a  regola
d'arte. Il collegio puo' altresi' convocare le parti  per  consentire
l'esposizione   in   contraddittorio   delle   rispettive    ragioni.
L'inosservanza delle determinazioni del collegio  consultivo  tecnico
viene valutata ai fini della responsabilita' del soggetto agente  per
danno  erariale  e  costituisce,   salvo   prova   contraria,   grave
inadempimento  degli  obblighi   contrattuali;   l'osservanza   delle
determinazioni del collegio consultivo tecnico e' causa di esclusione
della responsabilita' del soggetto agente per danno  erariale,  salvo
il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico  hanno  la
natura del  lodo  contrattuale  previsto  dall'articolo  808-ter  del
codice  di  procedura  civile,  salva  diversa  e  motivata  volonta'
espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse.  Salva
diversa  previsione  di  legge,  le   determinazioni   del   collegio
consultivo  tecnico  sono  adottate  con  atto   sottoscritto   dalla
maggioranza dei componenti,  entro  il  termine  di  quindici  giorni
decorrenti  dalla  data  della  comunicazione  dei  quesiti,  recante
succinta  motivazione,  che  puo'  essere  integrata  nei  successivi
quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza  dei  componenti.  In
caso di particolari esigenze istruttorie  le  determinazioni  possono
essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione  dei  quesiti.
Le decisioni sono assunte a maggioranza.
  4. Per le opere diverse da quelle  di  cui  al  comma  1  le  parti
possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti  o
parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche
stabilire l'applicabilita' di tutte o parte delle disposizioni di cui
all'articolo 5.
  5. Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile  unico  del
procedimento,  possono  costituire  un  collegio  consultivo  tecnico
formato da tre componenti  per  risolvere  problematiche  tecniche  o
giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella  fase
antecedente  alla  esecuzione  del   contratto,   ivi   comprese   le
determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre  clausole
e condizioni  del  bando  o  dell'invito,  nonche'  la  verifica  del
possesso dei requisiti di partecipazione, dei criteri di selezione  e
di aggiudicazione. In tale caso due componenti  sono  nominati  dalla
stazione appaltante e il terzo componente e' nominato  dal  Ministero
delle infrastrutture e  dei  trasporti  per  le  opere  di  interesse
nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano
o dalle citta' metropolitane per le opere di interesse locale.  Ferma
l'eventuale  necessita'  di  sostituzione  di  uno   dei   componenti
designati dalla stazione appaltante con uno  di  nomina  privata,  le
funzioni di componente del collegio consultivo  tecnico  nominato  ai
sensi del  presente  comma  non  sono  incompatibili  con  quelle  di
componente del collegio nominato ai sensi del comma 1.
  6.  Il  collegio  consultivo  tecnico   e'   sciolto   al   termine
dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne  e'
obbligatoria la costituzione, in  data  anteriore  su  accordo  delle
parti. Nelle ipotesi in cui ne e' obbligatoria  la  costituzione,  il
collegio puo' essere sciolto dal 31 luglio 2021 in qualsiasi momento,
su accordo tra le parti.
  7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a  un
compenso a carico delle parti e proporzionato al  valore  dell'opera,
al numero, alla qualita' e alla  tempestivita'  delle  determinazioni
assunte. In mancanza di determinazioni o pareri  ad  essi  spetta  un
gettone unico onnicomprensivo. In  caso  di  ritardo  nell'assunzione
delle  determinazioni  e'  prevista  una  decurtazione  del  compenso
stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per  ogni
ritardo. Il compenso e' liquidato  dal  collegio  consultivo  tecnico
unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la  emissione
di parcelle di acconto,  in  applicazione  delle  tariffe  richiamate
dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a
un quarto. Non e' ammessa la nomina di consulenti tecnici  d'ufficio.
I compensi dei membri del collegio  sono  computati  all'interno  del
quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste.
  8.  Ogni  componente  del  collegio  consultivo  tecnico  non  puo'
ricoprire piu' di cinque incarichi contemporaneamente e comunque  non
puo' svolgere piu' di dieci incarichi  ogni  due  anni.  In  caso  di
ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore  a
sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola  determinazione,  i
componenti del collegio non possono essere nuovamente  nominati  come
componenti di altri collegi per la  durata  di  tre  anni  decorrenti
dalla data di maturazione  del  ritardo.  Il  ritardo  ingiustificato
nell'adozione anche di una sola determinazione e' causa di  decadenza
del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante puo' assumere  le
determinazioni di propria  competenza  prescindendo  dal  parere  del
collegio.
  9.  Sono  abrogati  i  commi  da  11  a  14  dell'articolo  1   del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
                               Art. 7
 
           Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche
 
  1. Al fine di garantire la regolare e tempestiva  prosecuzione  dei
lavori diretti alla realizzazione delle opere  pubbliche  di  importo
pari o superiore alle soglie  di  cui  all'articolo  35  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei  casi  di  maggiori  fabbisogni
finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della
normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti disponibilita'
finanziarie annuali, e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno
2020, il Fondo per la prosecuzione delle opere  pubbliche.  Il  Fondo
non puo' finanziare nuove opere e l'accesso non puo' essere reiterato
a esclusione del caso in cui la carenza delle risorse derivi  da  una
accelerazione   della   realizzazione   delle   opere   rispetto   al
cronoprogramma aggiornato di cui al comma 3.
  2.Per l'anno 2020 lo stanziamento del  fondo  di  cui  al  comma  1
ammonta a 30 milioni di euro. Per gli anni successivi, con il disegno
di legge di bilancio, e' iscritto sul Fondo un importo corrispondente
al 5 per cento delle maggiori risorse  stanziate  nella  prima  delle
annualita' del bilancio, nel limite massimo di 100 milioni  di  euro,
per la  realizzazione  da  parte  delle  Amministrazioni  centrali  e
territoriali di nuove opere e infrastrutture o per il rifinanziamento
di quelle gia' previste a legislazione vigente. Il Fondo e'  altresi'
alimentato:
  a) dalle risorse disponibili in bilancio anche  in  conto  residui,
destinate al finanziamento dell'opera e non piu' necessarie in quanto
anticipate a valere sul Fondo;
  b) dalle somme corrispondenti ad eventuali anticipazioni del  Fondo
alla stazione appaltante per residui passivi  caduti  in  perenzione,
mediante utilizzo di quota parte delle somme da iscrivere  sul  Fondo
di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, con la legge di bilancio successiva alla eliminazione dal  Conto
del patrimonio dei predetti residui passivi.
  3. Le stazioni appaltanti possono  fare  richiesta  di  accesso  al
Fondo  quando,  sulla  base  dell'aggiornamento  del   cronoprogramma
finanziario  dell'opera,  risulti,  per  l'esercizio  in  corso,   un
fabbisogno  finanziario  aggiuntivo  non  prevedibile  rispetto  alle
risorse disponibili per la regolare  e  tempestiva  prosecuzione  dei
lavori.
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze
entro 30 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del  presente  decreto,  sono  individuate  le  modalita'
operative di accesso e utilizzo del Fondo e i criteri di assegnazione
delle risorse.
  5. Con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
da adottare con cadenza  trimestrale,  su  richiesta  delle  stazioni
appaltanti,  previa   verifica   da   parte   delle   amministrazioni
finanziatrici  dell'aggiornamento  del   cronoprogramma   finanziario
dell'opera  e  dell'impossibilita'  di  attivare  i   meccanismi   di
flessibilita' di bilancio ai sensi della normativa contabile vigente,
sono assegnate le risorse per la rapida prosecuzione dell'opera,  nei
limiti delle disponibilita'  annuali  del  Fondo  secondo  i  criteri
previsti dal decreto di cui al comma 4.
  6. All'onere derivante dal comma 1, pari a 30 milioni di  euro  per
l'anno 2020, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto  a  17  milioni  di
euro l'accantonamento relativo al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze; quanto a 0,7 milioni di euro  l'accantonamento  relativo  al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a 1,7  milioni
di  euro  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca;  quanto  a  1,7  milioni  di  euro
l'accantonamento relativo al Ministero  dell'interno;  quanto  a  0,9
milioni di euro l'accantonamento relativo al  Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo; quanto a 8 milioni  di  euro
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di  bilancio
anche nel conto dei residui.
                               Art. 8
 
                     Altre disposizioni urgenti
                  in materia di contratti pubblici
 
  1. In relazione alle procedure pendenti  disciplinate  dal  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i  quali
si indice una gara, sono gia' stati pubblicati alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto, nonche', in caso di  contratti  senza
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima
data, siano gia' stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i
preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in  ogni  caso
per  le  procedure  disciplinate  dal  medesimo  decreto  legislativo
avviate a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto e fino alla data del 31 luglio 2021:
  a) e' sempre autorizzata la consegna dei lavori in via  di  urgenza
e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via
d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo
n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo  80  del
medesimo decreto legislativo;
  b) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena  di  esclusione
dalla procedura, l'obbligo per  l'operatore  economico  di  procedere
alla visita dei luoghi, nonche'  alla  consultazione  sul  posto  dei
documenti di gara e relativi allegati ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo  n.  50  del  2016
esclusivamente   laddove   detto   adempimento    sia    strettamente
indispensabile in ragione della  tipologia,  del  contenuto  o  della
complessita' dell'appalto da affidare;
  c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni
dei termini  procedimentali  per  ragioni  di  urgenza  di  cui  agli
articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e  3,  del
decreto  legislativo  n.  50  del   2016.   Nella   motivazione   del
provvedimento che dispone la riduzione dei termini non e'  necessario
dar conto delle ragioni  di  urgenza,  che  si  considerano  comunque
sussistenti;
  d) le procedure di  affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture
possono essere avviate anche in mancanza di una specifica  previsione
nei documenti di programmazione di cui all'articolo  21  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, gia' adottati,  a  condizione  che  entro
trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente
decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli  effetti
dell'emergenza COVID-19.
  2. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo
n. 50 del 2016, per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il
termine per la presentazione delle offerte, le  stazioni  appaltanti,
fermo quanto previsto dall'articolo 103 del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, provvedono all'adozione dell'eventuale provvedimento  di
aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020.
  3. In relazione agli accordi quadro  di  cui  all'articolo  54  del
decreto legislativo n. 50 del 2016, efficaci alla data di entrata  in
vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente e  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 provvedono,  entro
la data del 31 dicembre 2020, all'aggiudicazione degli appalti basati
su tali accordi quadro ovvero all'esecuzione degli accordi quadro nei
modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54.
  4. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto:
  a) il direttore dei lavori adotta, in  relazione  alle  lavorazioni
effettuate alla medesima data  e  anche  in  deroga  alle  specifiche
clausole contrattuali, lo  stato  di  avanzamento  dei  lavori  entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente  e  comunque
entro cinque giorni dall'adozione  dello  stato  di  avanzamento.  Il
pagamento viene effettuato entro quindici giorni  dall'emissione  del
certificato di cui al secondo periodo;
  b) sono riconosciuti, a valere sulle  somme  a  disposizione  della
stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento  e,
ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti  dai  ribassi
d'asta,   i   maggiori    costi    derivanti    dall'adeguamento    e
dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in  fase
di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in  attuazione
delle misure  di  contenimento  di  cui  agli  articoli  1  e  2  del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all'articolo 1  del  decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22
maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione
del   pagamento   del   primo   stato   di   avanzamento   successivo
all'approvazione  dell'aggiornamento  del  piano   di   sicurezza   e
coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi;
  c) il rispetto delle misure di contenimento previste  dall'articolo
1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del decreto-legge
n. 19 del  2020nonche'  dai  relativi  provvedimenti  attuativi,  ove
impedisca, anche  solo  parzialmente,  il  regolare  svolgimento  dei
lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi  o  delle  forniture
costituisce causa di forza  maggiore,  ai  sensi  dell'articolo  107,
comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora  impedisca
di  ultimare  i  lavori,  i  servizi  o  le  forniture  nel   termine
contrattualmente previsto,  costituisce  circostanza  non  imputabile
all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo  107  ai  fini
della proroga di detto termine, ove richiesta; non si  applicano  gli
obblighi di comunicazione all'Autorita' nazionale anticorruzione e le
sanzioni previste  dal  terzo  e  dal  quarto  periodo  del  comma  4
dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
  5. Al decreto legislativo n. 50 del 2016 sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 38:
  1)  al  comma  1,  secondo  periodo,  le  parole  "agli  ambiti  di
attivita'," sono soppresse;
  2) al comma 2, primo  periodo,  le  parole  "sentite  l'ANAC  e  la
Conferenza Unificata," sono sostituite dalle seguenti: "di intesa con
la Conferenza unificata e sentita l'ANAC,";
  3) al comma 3:
  3.1) sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quanto previsto
dal comma 3-bis";
  3.2) alla lettera a), le parole "programmazione e" sono soppresse;
  3.3) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Le  centrali
di committenza e i soggetti aggregatori sono qualificati almeno negli
ambiti di cui al comma 3,  lettere  a)  e  b).  Nelle  aggiudicazioni
relative all'acquisizione di beni, servizi o lavori effettuati  dalle
centrali  di  committenza,  ovvero  dai  soggetti   aggregatori,   le
attivita' correlate all'ambito di cui al comma 3, lettera c)  possono
essere effettuate direttamente dai soggetti per i quali  sono  svolte
le suddette aggiudicazioni purche' qualificati almeno in detto ambito
secondo  i  criteri  individuati  dal  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri di cui al comma 2.";
  4) al comma 4, lettera a), dopo il numero  5-ter)  e'  aggiunto  il
seguente: "5-quater) disponibilita' di piattaforme telematiche  nella
gestione di procedure di gara;";
  5) al comma 4, lettera b), il numero 3 e' soppresso;
  b) all'articolo 80, comma 4, il quinto periodo  e'  sostituito  dai
seguenti:  "Un  operatore  economico  puo'   essere   escluso   dalla
partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante e'
a conoscenza e puo' adeguatamente dimostrare che  lo  stesso  non  ha
ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse
o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati  qualora
tale mancato pagamento costituisca  una  grave  violazione  ai  sensi
rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il  presente  comma
non si applica quando l'operatore economico ha  ottemperato  ai  suoi
obblighi pagando o  impegnandosi  in  modo  vincolante  a  pagare  le
imposte o  i  contributi  previdenziali  dovuti,  compresi  eventuali
interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale
sia  comunque  integralmente  estinto,   purche'   l'estinzione,   il
pagamento  o  l'impegno  si  siano  perfezionati  anteriormente  alla
scadenza del termine per la presentazione delle domande.";
  c) all'articolo 83, dopo  il  comma  5  e'  inserito  il  seguente:
«5-bis. In relazione al requisito di cui  al  comma  4,  lettera  c),
l'adeguatezza della copertura  assicurativa  offerta  viene  valutata
sulla base della polizza assicurativa contro i  rischi  professionali
posseduta dall'operatore  economico  e  in  corso  di  validita'.  In
relazione alle polizze assicurative di importo  inferiore  al  valore
dell'appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che l'offerta
sia  corredata,  a  pena  di  esclusione,   dall'impegno   da   parte
dell'impresa  assicuratrice  ad  adeguare  il  valore  della  polizza
assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione.»;
  d) all'articolo 183, comma 15:
  1) al primo periodo, le parole "non presenti" sono sostituite dalle
seguenti: "anche se presenti";
  2) al nono periodo, le parole "e' inserito" sono  sostituite  dalle
seguenti: "qualora non sia gia' presente" e  dopo  le  parole  "sulla
base della normativa  vigente"  sono  aggiunte  le  seguenti:  ",  e'
inserito in tali strumenti di programmazione".
  6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure  i
cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara,  sono  pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o  avvisi,
alle procedure in cui, alla medesima  data,  non  sono  ancora  stati
inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.
  7.  All'articolo  1  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'alinea del comma  1,  le  parole  "31  dicembre  2020"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";
  b) al comma 2, le parole "30 novembre 2020" sono  sostituite  dalle
seguenti: "30 novembre 2021";
  c) al comma 3, le parole "31 dicembre 2020" sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2021";
  d)  il  comma  7  e'  sostituito  dal  seguente:  "7.   In   deroga
all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, fino al 31 dicembre  2021,  il  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici esprime il  parere  obbligatorio  di  cui  al  comma  3  del
medesimo articolo 215 esclusivamente  sui  progetti  di  fattibilita'
tecnica ed economica di lavori  pubblici  di  competenza  statale,  o
comunque finanziati per almeno  il  50  per  cento  dallo  Stato,  di
importo pari o superiore  ai  100  milioni  di  euro.  Per  i  lavori
pubblici di importo inferiore a 100 milioni  di  euro  e  fino  a  50
milioni  di  euro,  le  competenze  del  Consiglio   superiore   sono
esercitate   dai   comitati   tecnici   amministrativi    presso    i
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche.  Per  i  lavori
pubblici di importo inferiore a  50  milioni  di  euro  si  prescinde
dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215,  comma  3,  del
citato decreto legislativo n. 50 del 2016.".
  8. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento
delle   misure   di   contenimento   e    contrasto    dell'emergenza
epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17
marzio 2020, n. 18, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020,  n.  27,  fino  alla  scadenza  del  predetto  stato  di
emergenza, procede, nell'ambito dei  poteri  conferitigli  e  con  le
modalita'  previste  dalla   suddetta   norma,   all'acquisizione   e
distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi  di  protezione
individuale, nonche' di ogni necessario  bene  strumentale,  compresi
gli arredi scolastici, utile a garantire l'ordinato  avvio  dell'anno
scolastico 2020-2021, nonche' a contenere e  contrastare  l'eventuale
emergenza nelle istituzioni scolastiche statali. Il Commissario,  per
l'attuazione di quanto  previsto  dal  primo  periodo,  provvede  nel
limite delle risorse assegnate allo scopo con delibera del  Consiglio
dei  ministri  a  valere  sul  Fondo  emergenze  nazionali   di   cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 2  gennaio  2018,  n.  1;  le
risorse sono versate sull'apposita contabilita' speciale intestata al
Commissario. A tale scopo, le procedure di affidamento dei  contratti
pubblici, necessarie per dare attuazione al  primo  periodo,  possono
essere avviate dal Commissario anche precedentemente al trasferimento
alla contabilita' speciale delle suddette risorse.
  9. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per
dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e
di quella territoriale  per  il  contrasto  dell'emergenza  COVID-19,
possono  essere  avviate  dal  Commissario   straordinario   di   cui
all'articolo  122  del   decreto-legge   n.   18   del   2020   anche
precedentemente al trasferimento alla contabilita' speciale intestata
al Commissario straordinario degli importi autorizzati ai sensi delle
vigenti disposizioni.
  10. In ogni caso in cui per la selezione del contraente  o  per  la
stipulazione  del  contratto  relativamente  a  lavori,   servizi   o
forniture previsti o in  qualunque  modo  disciplinati  dal  presente
decreto, e' richiesto di  produrre  documenti  unici  di  regolarita'
contributiva di cui al decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali  30  gennaio  2015,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o
autocertificare la regolarita' contributiva ovvero  il  possesso  dei
predetti  documenti  unici,  non   si   applicano   le   disposizioni
dell'articolo 103,  comma  2,  del  decreto-legge  n.  18  del  2020,
relative alla  proroga  oltre  la  data  del  31  luglio  2020  della
validita' dei documenti unici di regolarita' contributiva in scadenza
tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.
  11. All'articolo 4 del decreto legislativo  15  novembre  2011,  n.
208, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1. Con regolamento, da emanarsi con decreto del  Presidente  della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, su proposta del Ministro  della  difesa,
di concerto con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
acquisiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e  del
Consiglio di Stato, che  si  pronuncia  entro  quarantacinque  giorni
dalla richiesta, e' definita la  disciplina  esecutiva,  attuativa  e
integrativa  delle  disposizioni  concernenti  le  materie   di   cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a), c) ed  e),  anche  in  relazione
alle disposizioni del decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
applicabili al presente decreto.".
                               Art. 9
 
      Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali
 
  1.  All'articolo  4  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  "1.  Con  uno  o  piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare  entro
il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti, sentito il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
previo  parere  delle  competenti  Commissioni   parlamentari,   sono
individuati gli  interventi  infrastrutturali  caratterizzati  da  un
elevato  grado  di  complessita'  progettuale,  da  una   particolare
difficolta' esecutiva o attuativa, da  complessita'  delle  procedure
tecnico - amministrative ovvero che comportano un  rilevante  impatto
sul tessuto socio  -  economico  a  livello  nazionale,  regionale  o
locale, per la cui realizzazione o completamento si rende  necessario
la nomina di uno o piu' Commissari straordinari che e' disposta con i
medesimi decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene reso
entro quindici  giorni  dalla  richiesta;  decorso  inutilmente  tale
termine si prescinde dall'acquisizione del parere.  Con  uno  o  piu'
decreti successivi, da adottare con le  modalita'  di  cui  al  primo
periodo entro il 30 giugno 2021,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri puo' individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui  al
primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di
Commissari    straordinari.    In    relazione    agli     interventi
infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale  o  locale,  i
decreti di cui al presente comma sono adottati, ai  soli  fini  della
loro individuazione, previa intesa con il  Presidente  della  Regione
interessata.  Gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo   sono
identificati con i corrispondenti  codici  unici  di  progetto  (CUP)
relativi all'opera principale e agli interventi ad essa collegati.";
  b) al comma 3, il primo periodo e' sostituito  dai  seguenti:  "Per
l'esecuzione degli  interventi,  i  Commissari  straordinari  possono
essere abilitati ad assumere direttamente  le  funzioni  di  stazione
appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in  materia
di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei  principi  di  cui
agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, nonche' delle disposizioni del codice  delle  leggi  antimafia  e
delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre  2011,  n.  159,  e  dei  vincoli  inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti
dalle direttive 2014/24/UE e  2014/25/UE,  e  delle  disposizioni  in
materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo
periodo, il Commissario  straordinario  provvede  anche  a  mezzo  di
ordinanze.";
  c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. E' autorizzata
l'apertura di apposite contabilita' speciali intestate ai  Commissari
straordinari, nominati ai sensi del presente articolo, per  le  spese
di  funzionamento  e  di  realizzazione  degli  interventi  nel  caso
svolgano  le  funzioni  di  stazione   appaltante.   Il   Commissario
predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso disponibile dal
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma
dei pagamenti degli interventi in base al  quale  le  amministrazioni
competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli
impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti  in
bilancio riguardanti il trasferimento di  risorse  alle  contabilita'
speciali. Conseguentemente, il Commissario, nei limiti delle  risorse
impegnate in bilancio, puo' avviare le procedure di  affidamento  dei
contratti anche nelle more  del  trasferimento  delle  risorse  sulla
contabilita'  speciale.  Gli  impegni  pluriennali   possono   essere
annualmente rimodulati con la legge di  bilancio  in  relazione  agli
aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi
di finanza pubblica. Le risorse destinate  alla  realizzazione  degli
interventi  sono  trasferite,   previa   tempestiva   richiesta   del
Commissario,  alle  amministrazioni  competenti,  sulla  contabilita'
speciale  sulla  base  degli  stati  di  avanzamento  dell'intervento
comunicati al Commissario. I provvedimenti di natura regolatoria,  ad
esclusione di quelli di natura gestionale,  adottati  dai  Commissari
straordinari sono sottoposti al controllo preventivo della Corte  dei
conti  e  pubblicati  nella  Gazzetta  ufficiale   della   Repubblica
italiana. Si applica  l'articolo  3,  comma  1-bis,  della  legge  14
gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della
legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante
lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante puo',  con
motivazione   espressa,   dichiarare   i    predetti    provvedimenti
provvisoriamente efficaci, esecutori  ed  esecutivi,  a  norma  degli
articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7  agosto  1990,  n.
241. Il  monitoraggio  degli  interventi  effettuati  dai  Commissari
straordinari avviene  sulla  base  di  quanto  disposto  dal  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.";
  d) il  comma  4  e'  sostituito  dal  seguente:  "4.  I  Commissari
straordinari  trasmettono  al  Comitato  interministeriale   per   la
programmazione economica, per il tramite del Ministero competente,  i
progetti approvati, il relativo quadro economico,  il  cronoprogramma
dei lavori e il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il
sistema di cui al decreto legislativo n.  229  del  2011,  segnalando
altresi'   semestralmente   eventuali   anomalie   e    significativi
scostamenti  rispetto  ai  termini  fissati  nel  cronoprogramma   di
realizzazione  delle  opere,  anche  ai  fini  della  valutazione  di
definanziamento degli interventi. Le modalita' e le deroghe di cui al
comma 2, ad eccezione di  quanto  ivi  previsto  per  i  procedimenti
relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, e di  cui  ai
commi 3 e 3-bis, nonche' la possibilita' di avvalersi  di  assistenza
tecnica nell'ambito del quadro  economico  dell'opera,  si  applicano
anche agli interventi dei Commissari  straordinari  per  il  dissesto
idrogeologico in attuazione del Piano nazionale  per  la  mitigazione
del rischio idrogeologico, il ripristino e la  tutela  della  risorsa
ambientale, di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  88
del  13  aprile  2019,  e  dei  Commissari  per  l'attuazione   degli
interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145  e  del  Commissario  unico  nazionale  per  la
depurazione di cui all'articolo 2,  comma  1,  del  decreto-legge  29
dicembre 2016 n.243 convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27
febbraio 2017, n. 18 e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge  14
ottobre 2019 n.111, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
dicembre 2019 n. 141 e dei Commissari per la  bonifica  dei  siti  di
interesse nazionale di cui all'articolo 252, del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152.";
  e) il comma 5 e'  sostituito  dal  seguente:  "5.  Con  i  medesimi
decreti di cui al comma 1 sono, altresi', stabiliti i  termini  e  le
attivita' connesse alla realizzazione dell'opera  nonche'  una  quota
percentuale del  quadro  economico  degli  interventi  da  realizzare
eventualmente da destinare  alle  spese  di  supporto  tecnico  e  al
compenso per i Commissari straordinari. I  compensi  dei  Commissari,
ove previsti,  sono  stabiliti  in  misura  non  superiore  a  quella
indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111.  Per  il  supporto  tecnico  e  le   attivita'   connesse   alla
realizzazione dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi
o  maggiori   oneri   per   la   finanza   pubblica,   di   strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata  nonche'  di
societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle
Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo  1,  comma  2,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a  carico  dei
quadri  economici  degli  interventi  da  realizzare   o   completare
nell'ambito della percentuale di cui al primo periodo.  I  Commissari
straordinari  possono  nominare   un   sub-commissario.   L'eventuale
compenso del sub commissario da determinarsi in misura non  superiore
a quella indicata all'articolo  15,  comma  3,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio  2011,  n.  111,  e'  posto  a  carico  del  quadro  economico
dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota percentuale di
cui al primo periodo.".
  2. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge  11  settembre  2014,
n.133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164, dopo le parole: "della legge  23  dicembre  2009,  n.191,"  sono
inserite le  seguenti:  "nonche'  le  stesse  attivita'  relative  ad
interventi  di  mitigazione  del  rischio   idrogeologico,   comunque
finanziati a valere  su  risorse  finanziarie  nazionali,  europee  e
regionali,".
  3. Al fine di garantire l'uniformita' nelle gestioni  commissariali
finalizzate  alla  realizzazione  di  opere  pubbliche  o  interventi
infrastrutturali assicurando, al contempo, la riduzione dei  relativi
tempi di esecuzione, a decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, tutti  i  commissari
nominati per la predetta finalita' sulla base di specifiche norme  di
legge operano, fino all'ultimazione degli interventi, con i poteri di
cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.  55.
Restano esclusi dall'ambito di applicazione del citato articolo  4  i
commissari nominati ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto
1988, n. 400, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge  16  novembre
2018, n. 130, ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2020,  n.  41,  nonche'  i  commissari  straordinari   nominati   per
l'attuazione di interventi  di  ricostruzione  a  seguito  di  eventi
calamitosi. Resta comunque fermo quanto previsto dall'articolo 11.
Capo II
Semplificazione e altre misure in materia edilizia e per la
ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici

                               Art. 10
 
         Semplificazioni e altre misure in materia edilizia
 
  1. Al fine di semplificare e accelerare  le  procedure  edilizie  e
ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonche'  di
assicurare il recupero e la qualificazione  del  patrimonio  edilizio
esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, al testo
unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo  2-bis,  il  comma  1-ter,  e'  sostituito   dal
seguente:
  "1-ter. In ogni caso di intervento che  preveda  la  demolizione  e
ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni  del  lotto  di
pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del
rispetto delle distanze minime tra gli  edifici  e  dai  confini,  la
ricostruzione e' comunque consentita nell'osservanza  delle  distanze
legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici  eventualmente
riconosciuti per l'intervento possono  essere  realizzati  anche  con
ampliamenti fuori sagoma e con il  superamento  dell'altezza  massima
dell'edificio  demolito,   sempre   nel   rispetto   delle   distanze
legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A, gli interventi di
demolizione   e   ricostruzione,   sono   consentite   esclusivamente
nell'ambito di piani urbanistici di recupero  e  di  riqualificazione
particolareggiati, di competenza comunale, fatte salve le  previsioni
degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.";
    b) all'articolo 3, comma 1:
  1) alla lettera b), primo periodo,  le  parole  "e  non  comportino
modifiche delle destinazioni di uso" sono sostituite dalle  seguenti:
"e  non  comportino  mutamenti   urbanisticamente   rilevanti   delle
destinazioni d'uso implicanti incremento del carico  urbanistico"  e,
dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: "Nell'ambito  degli
interventi di  manutenzione  straordinaria  sono  comprese  anche  le
modifiche  ai  prospetti  degli  edifici  legittimamente   realizzati
necessarie  per  mantenere  o  acquisire  l'agibilita'  dell'edificio
ovvero per l'accesso allo stesso, che  non  pregiudichino  il  decoro
architettonico dell'edificio, purche' l'intervento  risulti  conforme
alla vigente disciplina  urbanistica  ed  edilizia  e  non  abbia  ad
oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi  del  Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42."
  2) alla lettera d), il terzo e il quarto  periodo  sono  sostituiti
dai  seguenti:  "Nell'ambito  degli  interventi  di  ristrutturazione
edilizia sono ricompresi altresi' gli  interventi  di  demolizione  e
ricostruzione di edifici esistenti  con  diversa  sagoma,  prospetti,
sedime e caratteristiche  planivolumetriche  e  tipologiche,  con  le
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa  antisismica,
per   l'applicazione   della   normativa   sull'accessibilita',   per
l'istallazione  di  impianti  tecnologici  e  per   l'efficientamento
energetico. L'intervento  puo'  prevedere  altresi',  nei  soli  casi
espressamente previsti dalla legislazione vigente o  dagli  strumenti
urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche  per  promuovere
interventi   di   rigenerazione   urbana.    Costituiscono    inoltre
ristrutturazione edilizia  gli  interventi  volti  al  ripristino  di
edifici,  o  parti  di  essi,  eventualmente  crollati  o   demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la
preesistente consistenza. Rimane  fermo  che,  con  riferimento  agli
immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e
del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,
nonche' a quelli ubicati nelle zone omogenee  A,  gli  interventi  di
demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici
crollati o  demoliti  costituiscono  interventi  di  ristrutturazione
edilizia soltanto ove siano mantenuti  sagoma,  prospetti,  sedime  e
caratteristiche   planivolumetriche   e   tipologiche   dell'edificio
preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.";
    c) all'articolo 6, comma 1, la lettera e-bis) e' sostituita dalla
seguente:
  "e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive
esigenze, contingenti  e  temporanee,  purche'  destinate  ad  essere
immediatamente rimosse al  cessare  della  temporanea  necessita'  e,
comunque,  entro  un  termine  non  superiore  a  centottanta  giorni
comprensivo dei tempi di allestimento  e  smontaggio  del  manufatto,
previa  comunicazione  di  avvio   dei   lavori   all'amministrazione
comunale;";
  d) all'articolo 9-bis:
  1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:   "Documentazione
amministrativa e stato legittimo degli immobili";
  2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
  "1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unita'  immobiliare
e' quello stabilito dal titolo abilitativo  che  ne  ha  previsto  la
costruzione o da  quello  che  ha  disciplinato  l'ultimo  intervento
edilizio che ha interessato l'intero immobile o  unita'  immobiliare,
integrati con gli eventuali titoli  successivi  che  hanno  abilitato
interventi parziali. Per gli immobili realizzati  in  un'epoca  nella
quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo  edilizio,
lo stato legittimo e' quello desumibile dalle informazioni  catastali
di primo impianto  ovvero  da  altri  documenti  probanti,  quali  le
riprese  fotografiche,  gli  estratti   cartografici,   i   documenti
d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui  sia  dimostrata
la  provenienza.  Le  disposizioni  di  cui  al  secondo  periodo  si
applicano altresi' nei casi in cui sussista un principio di prova del
titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.";
  e) all'articolo 10, comma 1, la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla
seguente: "c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino
ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal  precedente,
nei  casi  in  cui  comportino  anche  modifiche   della   volumetria
complessiva degli edifici ovvero  che,  limitatamente  agli  immobili
compresi  nelle  zone  omogenee   A,   comportino   mutamenti   della
destinazione   d'uso,   nonche'   gli   interventi   che   comportino
modificazioni della  sagoma  o  della  volumetria  complessiva  degli
edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi  del
Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.";
  f) all'articolo 14:
      1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
  "1-bis. La richiesta di permesso di costruire in deroga e'  ammessa
anche  per  gli  interventi  di  ristrutturazione  edilizia,   previa
deliberazione del  Consiglio  comunale  che  ne  attesta  l'interesse
pubblico, fermo  restando,  nel  caso  di  insediamenti  commerciali,
quanto disposto  dall'articolo  31,  comma  2,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214.";
      2) al comma 3, le parole "nonche', nei casi  di  cui  al  comma
1-bis,  le  destinazioni  d'uso"  sono  sostituite  dalle   seguenti:
"nonche' le destinazioni d'uso ammissibili";
    g) all'articolo 16, comma 4, lettera  d-ter),  le  parole  ",  in
deroga o con cambio di  destinazione  d'uso"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "o in deroga";
    h) all'articolo 17, il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
  "4-bis. Al  fine  di  agevolare  gli  interventi  di  rigenerazione
urbana, di  ristrutturazione,  nonche'  di  recupero  e  riuso  degli
immobili  dismessi  o  in  via  di  dismissione,  il  contributo   di
costruzione e' ridotto in misura  non  inferiore  del  20  per  cento
rispetto a quello previsto dalle tabelle  parametriche  regionali.  I
comuni hanno  la  facolta'  di  deliberare  ulteriori  riduzioni  del
contributo  di  costruzione,  fino  alla  completa  esenzione   dallo
stesso.";
  i) all'articolo 20, comma 8, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in
fine, il seguente: "Fermi restando gli effetti comunque prodotti  dal
silenzio, lo sportello unico per l'edilizia  rilascia  anche  in  via
telematica, entro quindici giorni dalla  richiesta  dell'interessato,
un'attestazione circa il decorso dei  termini  del  procedimento,  in
assenza  di  richieste  di  integrazione  documentale  o  istruttorie
inevase e di  provvedimenti  di  diniego;  altrimenti,  nello  stesso
termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.";
  l) all'articolo 22, comma 1, lettera  a),  dopo  le  parole  "parti
strutturali  dell'edificio",  sono  inserite   le   seguenti   "o   i
prospetti";
  m) all'articolo 23-ter, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2. La destinazione d'uso dell'immobile o  dell'unita'  immobiliare
e' quella stabilita dalla documentazione di cui  all'articolo  9-bis,
comma 1-bis.";
    n) all'articolo 24, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
  "7-bis.  La   segnalazione   certificata   puo'   altresi'   essere
presentata, in assenza di lavori,  per  gli  immobili  legittimamente
realizzati privi di agibilita' che presentano  i  requisiti  definiti
con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i  beni  e
le attivita' culturali e per il turismo e  con  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa  in  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente disposizione.";
  o) all'articolo 34, il comma 2-ter e' abrogato;
  p) dopo l'articolo 34 e' inserito il seguente:
  "Art.  34-bis  (Tolleranze  costruttive)  1.  Il  mancato  rispetto
dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta
e di ogni  altro  parametro  delle  singole  unita'  immobiliari  non
costituisce violazione edilizia se contenuto entro il  limite  del  2
per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.
  2. Fuori dai casi di cui al comma 1,  limitatamente  agli  immobili
non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo  22  gennaio
2004,  n.  42,  costituiscono   inoltre   tolleranze   esecutive   le
irregolarita' geometriche e le modifiche alle finiture degli  edifici
di minima entita', nonche' la  diversa  collocazione  di  impianti  e
opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione  di  titoli
abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della
disciplina urbanistica ed edilizia e non  pregiudichino  l'agibilita'
dell'immobile.
  3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1  e  2  realizzate  nel
corso di precedenti interventi edilizi,  non  costituendo  violazioni
edilizie,  sono   dichiarate   dal   tecnico   abilitato,   ai   fini
dell'attestazione  dello  stato  legittimo  degli   immobili,   nella
modulistica relativa a nuove istanze,  comunicazioni  e  segnalazioni
edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata  agli
atti  aventi  per  oggetto  trasferimento  o   costituzione,   ovvero
scioglimento della comunione, di diritti reali.".
  2. Nelle more dell'approvazione  del  decreto  del  Ministro  della
salute  di  cui  all'articolo  20,  comma  1-bis,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di
cui al decreto del Ministro per la sanita' 5 luglio 1975,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975,  si  interpretano
nel senso che i requisiti relativi all'altezza minima e  i  requisiti
igienico sanitari dei  locali  di  abitazione  ivi  previsti  non  si
considerano riferiti agli immobili che siano stati  realizzati  prima
della data di entrata in vigore del  medesimo  decreto  e  che  siano
ubicati nelle zone A o B, di cui al  decreto  ministeriale  2  aprile
1968, n. 1444,  o  in  zone  a  queste  assimilabili,  in  base  alla
normativa regionale e ai piani urbanistici comunali.  Ai  fini  della
presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e  la
qualificazione edilizia dei medesimi immobili  e  della  segnalazione
certificata della loro agibilita', si fa riferimento alle  dimensioni
legittimamente preesistenti.
  3.  Ciascun  partecipante  alla  comunione  o  al  condominio  puo'
realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli  articoli  2  della
legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio  2020,
n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti  di
cui all'articolo 1102 del codice civile. Alla legge n.  13  del  1989
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 2, comma 1, sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
periodi:  "Le  innovazioni  di  cui  al  presente  comma   non   sono
considerate  in  alcun  caso  di  carattere  voluttuario   ai   sensi
dell'articolo 1121, primo comma,  del  codice  civile.  Per  la  loro
realizzazione resta fermo unicamente il divieto  di  innovazioni  che
possano recare pregiudizio  alla  stabilita'  o  alla  sicurezza  del
fabbricato, di cui al quarto  comma  dell'articolo  1120  del  codice
civile.";
  b) l'articolo 8 e' abrogato.
  4. Per effetto della  comunicazione  del  soggetto  interessato  di
volersi avvalere del presente comma, sono prorogati  di  tre  anni  i
termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo  15
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,
come  indicati  nei  permessi  di  costruire  rilasciati  o  comunque
formatisi fino al 31 dicembre 2020, purche' i  suddetti  termini  non
siano gia' decorsi al momento della comunicazione dell'interessato  e
sempre che i  titoli  abilitativi  non  risultino  in  contrasto,  al
momento della comunicazione  dell'interessato,  con  nuovi  strumenti
urbanistici approvati o adottati. La medesima proroga si applica alle
segnalazioni certificate di  inizio  attivita'  presentate  entro  lo
stesso termine ai sensi degli  articoli  22  e  23  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  5. Non e' subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli  21,
106, comma  2-bis,  e  146  del  Codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  la
posa in opera di elementi o strutture amovibili  sulle  aree  di  cui
all'articolo 10, comma 4, lettera  g),  del  medesimo  Codice,  fatta
eccezione per le pubbliche piazze, le vie o gli spazi  aperti  urbani
adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di  particolare  valore
storico o artistico.
  6. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, dopo le parole "titolo edilizio" sono aggiunte le seguenti:  "ai
sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  ovvero  verifica  i  titoli
edilizi di cui agli  articoli  22  e  23  del  medesimo  decreto.  La
conformita' urbanistica e' attestata dal professionista  abilitato  o
dall'Ufficio   comunale   tramite   i   titoli   edilizi    legittimi
dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di
sanatoria in corso,  l'inesistenza  di  vincoli  di  inedificabilita'
assoluta. Nei comuni  indicati  negli  allegati  1,  2  e  2-bis  gli
interventi della ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte
lesionati,  crollati  o  demoliti,  od  oggetto   di   ordinanza   di
demolizione per pericolo di crollo, sono autorizzati ai sensi  e  nei
limiti di cui all'articolo  3-bis,  comma  2,  del  decreto-legge  24
ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12
dicembre 2019, n. 156.".
  7. All'articolo 12  del  decreto-  legge  8  aprile  2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni. dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 2-ter, lettera a-bis), le parole "alle quote  di  mutuo
relative  alle  unita'  immobiliari  appartenenti  alle   cooperative
edilizie a proprieta' indivisa adibite  ad  abitazione  principale  e
alle relative pertinenze dei soci assegnatari che  si  trovino"  sono
sostituite dalle seguenti: "alle cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette  cooperative,  di
importo massimo pari al prodotto tra l'importo di cui alla lettera b)
e il numero dei rispettivi soci,  qualora  almeno  il  20%  dei  soci
assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si  trovi,
al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione,";
  b) al  comma  2-ter,  dopo  la  lettera  a-bis)  sono  inserite  le
seguenti:
  "a-ter) la sospensione delle rate del mutuo di cui al comma  a-bis)
puo' essere concessa nella misura di:
  1) 6 mesi, qualora gli eventi di cui  all'articolo  2,  comma  479,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al
31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari pari  ad  almeno
il 20 per cento dei soci;
  2) 12 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo  2,  comma  479,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al
31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari compreso tra  un
valore superiore al 20 per cento e fino al 40 per cento dei soci;
  3) 18 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo  2,  comma  479,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al
31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari superiore al  40
per cento dei soci;
  a-quater) l'istanza di sospensione  e'  presentata  dalla  societa'
cooperativa mutuataria alla banca, attraverso il  modulo  pubblicato,
entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente comma,  nel  sito
internet del Gestore del Fondo di cui all'articolo  2,  comma  475  e
seguenti  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,   che   riporta
l'indicazione dei documenti probatori degli eventi che determinano la
richiesta di sospensione,  previa  delibera  assunta  dai  rispettivi
organi  deliberativi,  con  le  modalita'  e  nei  termini   previsti
dall'atto costitutivo, dallo statuto o da altri  regolamenti  interni
della medesima societa'. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze  possono  essere  stabilite  ulteriori  modalita'   di
attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter.";
  c) il comma 2-quater e' abrogato.
                               Art. 11
 
Accelerazione e semplificazione della  ricostruzione  pubblica  nelle
                   aree colpite da eventi sismici
 
  1. Le disposizioni del presente decreto recanti  semplificazioni  e
agevolazioni procedurali o maggiori poteri  commissariali,  anche  se
relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di  pubblici
lavori, servizi e forniture, nonche' alle  procedure  concernenti  le
valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di  qualunque
tipo, trovano applicazione, senza  pregiudizio  dei  poteri  e  delle
deroghe gia'  previsti  dalla  legislazione  vigente,  alle  gestioni
commissariali, in corso alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, finalizzate alla ricostruzione  e  al  sostegno  delle  aree
colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale.
  2. Senza pregiudizio di quanto previsto dal comma 1, il Commissario
straordinario di cui all'articolo  2  del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, nei comuni di cui  agli  allegati  1,  2  e  2-bis  del
medesimo  decreto-legge  n.  189  del  2016,  individua  con  propria
ordinanza  gli  interventi  e  le  opere  urgenti  e  di  particolare
criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici  dei
comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a  lui
attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del  decreto-legge  n.  189  del
2016, sono esercitabili  in  deroga  a  ogni  disposizione  di  legge
diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle  disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,  di
cui  al  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   delle
disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  nonche'  dei  vincoli
inderogabili  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione  europea,  ivi
inclusi quelli derivanti dalle  direttive  2014/24/UE  e  2014/25/UE.
L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  che  puo'  impartire  direttive.  Per   il
coordinamento e la realizzazione degli interventi e  delle  opere  di
cui al presente comma, il  Commissario  straordinario  puo'  nominare
fino a due sub-commissari, responsabili di  uno  o  piu'  interventi,
nonche' individuare, ai sensi dell'articolo 15 del  decreto-legge  n.
189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base
delle ordinanze commissariali di cui al presente comma.  Il  compenso
dei due sub-commissari e'  determinato  in  misura  non  superiore  a
quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio
2011 n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111. A tal fine e' autorizzata la spesa di 100.000 euro  per
il 2020 e 200 mila euro annui a decorrere dal 2021. Ai relativi oneri
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero medesimo..
  3. All'articolo 15, comma 3-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Fermo  restando
il  protocollo  di  intesa  firmato  il  21  dicembre  2016  tra   il
Commissario  straordinario  del  Governo  per  la  ricostruzione,  il
Ministero per i beni e le attivita' culturali  e  del  turismo  e  il
presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI),  i  lavori  di
competenza  delle  diocesi  e  degli  enti  ecclesiastici  civilmente
riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non  superiore
alla soglia comunitaria per  singolo  lavoro,  seguono  le  procedure
previste per la ricostruzione privata  sia  per  l'affidamento  della
progettazione che  per  l'affidamento  dei  lavori.  Resta  ferma  la
disciplina degli interventi di urgenza di cui all'articolo 15-bis.".
Titolo II
SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI E RESPONSABILITA'
Capo I
Semplificazioni procedimentali

                               Art. 12
 
             Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241
 
  1. Alla legge 7 agosto 1990, n.  241  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 2:
      1) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
      "4-bis.  Le  pubbliche  amministrazioni  misurano   e   rendono
pubblici  i  tempi  effettivi   di   conclusione   dei   procedimenti
amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le  imprese,
comparandoli con i termini  previsti  dalla  normativa  vigente.  Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, sono definite modalita' e criteri  di  misurazione  dei
tempi effettivi di conclusione  dei  procedimenti  di  cui  al  primo
periodo.";
      2) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
      "8-bis.  Le  determinazioni  relative  ai  provvedimenti,  alle
autorizzazioni, ai pareri, ai nulla  osta  e  agli  atti  di  assenso
comunque denominati, adottate dopo la scadenza  dei  termini  di  cui
agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e  3,  20,
comma  1,  ovvero  successivamente   all'ultima   riunione   di   cui
all'articolo 14-ter, comma 7, nonche' i provvedimenti di  divieto  di
prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli  eventuali  effetti,
di cui all'articolo 19, comma 3 e 6-bis, adottati  dopo  la  scadenza
dei termini ivi previsti,  sono  inefficaci,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le
condizioni.";
    b)  all'articolo  3-bis,  le  parole  "incentivano  l'uso   della
telematica"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "agiscono   mediante
strumenti informatici e telematici";
    c)  all'articolo  5,  comma   3,   dopo   le   parole   "L'unita'
organizzativa competente" sono inserite le seguenti: ", il  domicilio
digitale";
    d) all'articolo 8, comma 2:
      1) alla lettera c), dopo le parole "l'ufficio" sono inserite le
seguenti: ", il domicilio digitale dell'amministrazione";
      2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) le modalita'
con le quali, attraverso  il  punto  di  accesso  telematico  di  cui
all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con
altre modalita' telematiche,  e'  possibile  prendere  visione  degli
atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo 41  dello
stesso decreto legislativo n.  82  del  2005  ed  esercitare  in  via
telematica i diritti previsti dalla presente legge;";
      3) dopo  la  lettera  d),  e'  inserita  la  seguente:  "d-bis)
l'ufficio dove e' possibile prendere visione degli atti che non  sono
disponibili o accessibili con le modalita' di cui alla lettera d).";
    e) all'articolo 10-bis, comma 1, il terzo  e  il  quarto  periodo
sono sostituiti dai seguenti:  "La  comunicazione  di  cui  al  primo
periodo sospende i  termini  di  conclusione  dei  procedimenti,  che
ricominciano a decorrere dieci giorni  dopo  la  presentazione  delle
osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del  termine
di cui al secondo periodo. Qualora  gli  istanti  abbiano  presentato
osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile
del procedimento o l'autorita' competente sono tenuti a dare  ragione
nella motivazione del provvedimento finale di diniego  indicando,  se
ve ne sono, i soli motivi ostativi  ulteriori  che  sono  conseguenza
delle  osservazioni.  In  caso  di  annullamento  in   giudizio   del
provvedimento  cosi'  adottato,  nell'esercitare  nuovamente  il  suo
potere l'amministrazione non puo' addurre per la prima  volta  motivi
ostativi   gia'   emergenti   dall'istruttoria   del    provvedimento
annullato.";
    f) all'articolo 16, comma 2:
      1) il primo periodo e' soppresso;
      2) al secondo periodo la parola: "facoltativo" e' soppressa;
    g) all'articolo 17-bis:
      1) alla rubrica, le parole "Silenzio assenso"  sono  sostituite
dalle seguenti: "Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti";
      2) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:
"Esclusi i  casi  di  cui  al  comma  3,  quando  per  l'adozione  di
provvedimenti normativi e amministrativi e' prevista la  proposta  di
una o piu' amministrazioni pubbliche diverse da quella competente  ad
adottare l'atto, la proposta stessa e' trasmessa entro trenta  giorni
dal  ricevimento   della   richiesta   da   parte   di   quest'ultima
amministrazione.";
      3) al comma 1, come modificato dalla presente  lettera,  quarto
periodo,  dopo  le  parole  "dello  schema  di  provvedimento;"  sono
inserite le seguenti: "lo stesso termine  si  applica  qualora  dette
esigenze   istruttorie   siano   rappresentate   dall'amministrazione
proponente nei casi di cui al secondo periodo." e le parole "non sono
ammesse" sono sostituite dalle seguenti: "Non sono ammesse";
      4) al comma 2, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:
"Esclusi i casi di cui al  comma  3,  qualora  la  proposta  non  sia
trasmessa  nei  termini  di  cui  al  comma   1,   secondo   periodo,
l'amministrazione competente puo' comunque procedere. In tal caso, lo
schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione,  e'
trasmesso  all'amministrazione  che  avrebbe  dovuto   formulare   la
proposta per acquisirne l'assenso ai sensi del presente articolo.";
    h) all'articolo 18:
      1)  al  comma  1,  le  parole  da  "Entro  sei  mesi"  fino   a
"interessate" sono sostituite dalle seguenti: "Le amministrazioni", e
le parole "di cui alla legge 4  gennaio  1968,  n.  15  e  successive
modificazioni e integrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445";
      2) dopo il comma  3,  e'  inserito  il  seguente:  "3-bis.  Nei
procedimenti avviati su  istanza  di  parte,  che  hanno  ad  oggetto
l'erogazione di benefici economici comunque  denominati,  indennita',
prestazioni previdenziali e  assistenziali,  erogazioni,  contributi,
sovvenzioni,  finanziamenti,  prestiti,  agevolazioni,  da  parte  di
pubbliche amministrazioni ovvero  il  rilascio  di  autorizzazioni  e
nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e
3, sostituiscono ogni tipo  di  documentazione  comprovante  tutti  i
requisiti  soggettivi  ed  oggettivi  richiesti  dalla  normativa  di
riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni  del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.";
    i) all'articolo 21-octies, comma 2,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "La disposizione di cui al secondo periodo  non  si
applica  al  provvedimento  adottato  in   violazione   dell'articolo
10-bis.";
    l) all'articolo 29, comma  2-bis,  dopo  le  parole  "il  termine
prefissato" sono  inserite  le  seguenti:  ",  di  misurare  i  tempi
effettivi di conclusione dei procedimenti".
  2. Entro il 31 dicembre 2020 le amministrazioni e gli enti pubblici
statali provvedono a verificare e a rideterminare,  in  riduzione,  i
termini di durata  dei  procedimenti  di  loro  competenza  ai  sensi
dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  3. Gli enti locali possono gestire in  forma  associata  in  ambito
provinciale o metropolitano l'attuazione delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le province  e  le
citta' metropolitane definiscono nelle assemblee  dei  sindaci  delle
province e nelle conferenze  metropolitane  appositi  protocolli  per
organizzare lo svolgimento delle funzioni conoscitive, strumentali  e
di controllo, connesse all'attuazione delle norme di  semplificazione
della documentazione e dei procedimenti amministrativi.
                               Art. 13
 
       Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi
 
  1. Fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in  cui  debba  essere
indetta una conferenza di servizi decisoria  ai  sensi  dell'articolo
14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' in facolta'  delle
amministrazioni procedenti di adottare lo strumento della  conferenza
semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con  le
seguenti modificazioni:
    a)   tutte   le   amministrazioni   coinvolte    rilasciano    le
determinazioni di competenza entro il termine perentorio di  sessanta
giorni;
    b) al di fuori dei casi di  cui  all'articolo  14-bis,  comma  5,
l'amministrazione procedente svolge, entro trenta  giorni  decorrenti
dalla scadenza del termine per il rilascio  delle  determinazioni  di
competenza delle singole amministrazioni, con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 14-ter, comma 4,  della  legge  n.  241  del  1990,  una
riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale
prende atto delle rispettive posizioni e procede senza  ritardo  alla
stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza  di
servizi  verso  la  quale  puo'  essere  proposta  opposizione  dalle
amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, della legge n.  241
del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera  in  ogni
caso acquisito l'assenso senza condizioni delle  amministrazioni  che
non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non
abbiano espresso la propria posizione,  ovvero  abbiano  espresso  un
dissenso non motivato o riferito a questioni  che  non  costituiscono
oggetto della conferenza.
  2. Nei casi di cui agli articoli 1 e 2,  ove  si  renda  necessario
riconvocare la  conferenza  di  servizi  sul  livello  successivo  di
progettazione  tutti  i  termini  sono  ridotti  della  meta'  e  gli
ulteriori atti di autorizzazione, di  assenso  e  i  pareri  comunque
denominati, eventualmente  necessari  in  fase  di  esecuzione,  sono
rilasciati  in  ogni  caso  nel  termine  di  sessanta  giorni  dalla
richiesta.
                               Art. 14
 
      Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori
 
  1. All'articolo 8 della legge 11 novembre 2011,  n.  180,  dopo  il
comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Per gli  atti  normativi  di
competenza statale, il costo derivante dall'introduzione degli  oneri
regolatori, compresi quelli informativi e amministrativi  ed  esclusi
quelli  che  costituiscono  livelli  minimi  per  l'attuazione  della
regolazione europea, qualora non contestualmente compensato  con  una
riduzione stimata di oneri di  pari  valore,  e'  qualificato,  salva
deroga espressa, come onere fiscalmente detraibile, ferma restando la
necessita' della previa quantificazione delle minori entrate e  della
individuazione di un'idonea copertura finanziaria con norma di  rango
primario. Per gli atti normativi di iniziativa governativa, la  stima
del predetto costo e' inclusa  nell'ambito  dell'analisi  di  impatto
della regolamentazione di cui all'articolo della  legge  14  novembre
2005, n. 246.".
                               Art. 15
 
Agenda per la semplificazione,  ricognizione  e  semplificazione  dei
              procedimenti e modulistica standardizzata
 
  1. All'articolo  24  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma  1,  le  parole  "Entro  il  31  ottobre  2014"  sono
sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 settembre  2020";  le  parole
"triennio  2015-2017"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "periodo
2020-2023" e le parole "condivise" sono sostituite dalle seguenti: "e
il programma di  interventi  di  semplificazione  per  la  ripresa  a
seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, condivisi";
    b) dopo il comma  1  sono  inseriti  i  seguenti:  "1-bis.  Entro
centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, lo
Stato, le Regioni e le  autonomie  locali,  sentite  le  associazioni
imprenditoriali,  completano   la   ricognizione   dei   procedimenti
amministrativi al fine di individuare:
      a) le attivita' soggette  ad  autorizzazione,  giustificate  da
motivi imperativi di interesse generale e le  attivita'  soggette  ai
regimi giuridici di cui agli articoli 19, 19-bis e 20 della  legge  7
agosto 1990, n. 241, ovvero al mero obbligo di comunicazione;
      b) i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e  le  misure
incidenti  sulla  liberta'  di  iniziativa  economica  ritenuti   non
indispensabili,  fatti   salvi   quelli   imposti   dalla   normativa
dell'Unione europea e quelli posti a tutela di principi  e  interessi
costituzionalmente rilevanti;
      c) i procedimenti da semplificare;
      d) le discipline e i tempi uniformi per tipologie  omogenee  di
procedimenti;
      e) i procedimenti  per  i  quali  l'autorita'  competente  puo'
adottare un'autorizzazione generale;
      f) i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti
per l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea.
  1-ter. Gli esiti della ricognizione sono  trasmessi  al  Presidente
del  Consiglio  di  ministri  e   al   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione, alla  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province
autonome,  all'Unione  delle  province  italiane  e  all'Associazione
nazionale dei comuni italiani.";
    c) al comma 2, le parole "Entro centottanta  giorni  dall'entrata
in vigore del presente decreto" sono soppresse;
    d)  al  comma  3,  le  parole  "con  riferimento  all'edilizia  e
all'avvio di attivita' produttive" sono soppresse;
    e) al comma 4,  le  parole  "per  l'edilizia  e  per  l'avvio  di
attivita' produttive" sono soppresse.
  2. All'articolo 16, comma 6, del decreto  legislativo  1°  dicembre
2009 n. 178, le parole "per l'approvazione" sono soppresse.
  3. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili
a legislazione vigente.
                               Art. 16
 
Disposizioni per facilitare l'esercizio del  diritto  di  voto  degli
  italiani all'estero nel referendum confermativo del testo di  legge
  costituzionale, recante "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59  della
  Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari"
 
  1.  Per   il   referendum   confermativo   del   testo   di   legge
costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e  59  della
Costituzione in materia di riduzione del  numero  dei  parlamentari»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.  240  del  12
ottobre 2019:
    a) il termine di cui all'articolo 12,  comma  7,  primo  periodo,
della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e'  fissato  alle  ore  16  del
martedi' antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia;
    b)  il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della   cooperazione
internazionale puo' disporre che la spedizione  di  cui  all'articolo
12, comma 7, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2001,  n.  459,
avvenga con valigia diplomatica non accompagnata;
    c) il numero minimo e massimo di elettori per ciascun  seggio  di
cui all'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 2001,  n.  459,
e' stabilito rispettivamente in ottomila e novemila elettori;
    d) l'onorario in favore dei componenti dei  seggi  elettorali  di
cui all'articolo  13  della  legge  27  dicembre  2001,  n.  459,  e'
aumentato del 50 per cento.
Capo II
Disposizioni in materia di enti locali e stato di emergenza

                               Art. 17
 
              Stabilita' finanziaria degli enti locali
 
  1. In considerazione della situazione  straordinaria  di  emergenza
sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia  da  COVID-19,  il
termine di cui all'articolo 243-bis,  comma  5,  primo  periodo,  del
decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e'  fissato  al  30
settembre  2020  qualora  il  termine   di   novanta   giorni   scada
antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini i Comuni
per i quali il termine di novanta giorni e' scaduto alla data del  30
giugno 2020, per effetto del rinvio operato  ai  sensi  dell'articolo
107, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero  e'  scaduto
fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto.
  2. Nei casi di cui al comma 7 dell'articolo 243-quater del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione  dell'articolo  6,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e' sospesa
fino al 30 giugno 2021, qualora l'ente locale  abbia  presentato,  in
data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al  31  gennaio  2020,  un
piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorche' in corso di
approvazione a norma delle leggi vigenti in materia.
  3. Il comma 7 dell'articolo 243-quater del decreto  legislativo  18
agosto   2000,   n.   267,    trova    applicazione,    limitatamente
all'accertamento da parte della competente  sezione  regionale  della
Corte  dei  conti  del  grave  e  reiterato  mancato  rispetto  degli
obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere  dal  2019  o  dal
2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente  riformulato  o
rimodulato, deliberato dall'ente locale  in  data  successiva  al  31
dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Gli  eventuali  procedimenti
in corso, unitamente all'efficacia degli eventuali provvedimenti gia'
adottati, sono sospesi  fino  all'approvazione  o  al  diniego  della
rimodulazione o riformulazione deliberata dall'ente locale.
  4. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 850 e' abrogato;
    b) al comma 889, l'ultimo periodo e' soppresso.
                               Art. 18
 
Modifiche al decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo  2020,  n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
e' abrogato.
Capo III
Semplificazioni concernenti l'organizzazione del sistema
universitario e disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco

                               Art. 19
 
Misure di semplificazione in materia di  organizzazione  del  sistema
                            universitario
 
  1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 1, comma 2, le parole: "che hanno  conseguito  la
stabilita'  e  sostenibilita'  del  bilancio,  nonche'  risultati  di
elevato livello nel campo della  didattica  e  della  ricerca,"  sono
soppresse e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente "Con  decreto
del Ministero dell'universita' e della ricerca  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti i  criteri  per
l'ammissione  alla  sperimentazione  e  le  modalita'   di   verifica
periodica dei risultati conseguiti, fermo restando  il  rispetto  del
limite massimo delle spese di personale, come previsto  dall'articolo
5, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49;
    b) all'articolo 6, comma 1,  e'  aggiunto,  infine,  il  seguente
periodo: "La quantificazione di cui al secondo periodo,  qualora  non
diversamente richiesto dai soggetti  finanziatori,  avviene  su  base
mensile.";
    c) all'articolo 7, comma 3, sono  aggiunti,  infine,  i  seguenti
periodi: "Fino al 31 dicembre 2020, i trasferimenti di cui al secondo
periodo possono avvenire anche tra docenti di qualifica diversa,  nei
limiti delle facolta' assunzionali delle universita' interessate  che
sono conseguentemente adeguate a seguito dei trasferimenti  medesimi.
I trasferimenti di cui al presente comma sono computati  nella  quota
del quinto dei posti disponibili, di cui all'articolo 18, comma 4.";
    d) all'articolo 18,  comma  4,  le  parole  "non  hanno  prestato
servizio"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "non  hanno   prestato
servizio quale professore ordinario, professore associato  di  ruolo,
ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di
cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b),";
    e) all'articolo 22, comma 3, dopo il primo periodo,  e'  inserito
il seguente: "I soggetti di cui al comma 1, possono conferire, ovvero
rinnovare, assegni di durata inferiore a un anno, e,  in  ogni  caso,
non inferiore a  sei  mesi,  esclusivamente  per  lo  svolgimento  di
progetti di ricerca,  la  cui  scadenza  non  consente  di  conferire
assegni di durata annuale.";
    f) all'articolo 24, dopo il comma 5,  e'  inserito  il  seguente:
"5-bis. L'universita', qualora  abbia  le  necessarie  risorse  nella
propria  programmazione,  nei  limiti  del  le  risorse  assunzionali
disponibili  a  legislazione  vigente   per   l'inquadramento   nella
qualifica di professore associato, ha facolta' di anticipare, dopo il
primo  anno  del  contratto  di  cui  al   comma   3,   lettera   b),
l'inquadramento di cui  al  comma  5,  previo  esito  positivo  della
valutazione.  In  tali  casi  la  valutazione  comprende   anche   lo
svolgimento  di  una  prova   didattica   nell'ambito   del   settore
scientifico   disciplinare   di   appartenenza   del   titolare   del
contratto.".
  2. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2012,  n.  19,
dopo il comma 10, e' aggiunto il seguente: "10-bis.  Con  regolamento
da adottarsi ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, sentiti l'ANVUR, la Conferenza dei rettori delle
universita' italiane e il  Consiglio  universitario  nazionale,  sono
definite le modalita'  di  accreditamento  dei  corsi  di  studio  da
istituire presso sedi universitarie gia' esistenti, in  coerenza  con
gli obiettivi di semplificazione delle procedure e di  valorizzazione
dell'efficienza  delle  universita'.   Con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottarsi entro e non  oltre  la
data del 15 aprile  precedente  all'avvio  dell'anno  accademico,  e'
prevista la concessione o il diniego dell'accreditamento. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del regolamento di  cui  al  presente
comma, i commi da 3 a 10 del presente articolo sono abrogati.".
  3. Nelle Scuole superiori a ordinamento speciale, il titolo  finale
rilasciato al termine dei corsi ordinari di durata corrispondente  ai
corsi di secondo livello dell'ordinamento universitario,  nonche'  ai
corsi di laurea magistrale a ciclo unico, e' equiparato, agli effetti
di legge, al master di secondo livello di cui all'articolo  3,  comma
9, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Sono, in ogni  caso,  ammessi,  agli
esami finali dei corsi delle Scuole superiori a ordinamento speciale,
i candidati che abbiano conseguito la laurea o la laurea  magistrale.
Le disposizioni  di  cui  al  presente  comma  si  applicano,  previa
autorizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca,  anche
ai corsi analoghi, attivati dalle Scuole superiori  istituite  presso
gli  atenei,  accreditati  in  conformita'  alla  disciplina  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.
  4. Il collegio dei  revisori  legali  dei  conti  delle  fondazioni
universitarie di diritto privato di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, e' organo di controllo della
fondazione e svolge le funzioni previste dal  Codice  civile  per  il
collegio sindacale. Le  modalita'  di  nomina,  la  composizione,  la
competenza e il funzionamento del collegio sono stabiliti dai singoli
statuti. Il collegio dei revisori legali e' costituito dal presidente
e dai componenti titolari e  supplenti.  Il  presidente  e'  nominato
dalla fondazione e individuato tra i soggetti che sono  iscritti  nel
registro dei revisori legali e che hanno svolto,  per  almeno  cinque
anni, funzioni di revisore legale presso  istituzioni  universitarie.
Il collegio e' costituito dai componenti titolari, nel numero  minimo
di tre e massimo di cinque, e dai componenti  supplenti,  nel  numero
sufficiente  a  garantire  l'ordinario  funzionamento  del  collegio.
Almeno due componenti  titolari  del  collegio  sono  nominati  dalla
fondazione, su  designazione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e del Ministero dell'universita'  e  della  ricerca,  e  sono
individuati,  prioritariamente,  tra  i  dipendenti  delle   predette
amministrazioni, e, in ogni caso, tra coloro che sono in possesso del
requisito di iscrizione nel registro dei revisori legali.  L'articolo
11 del decreto del Presidente della Repubblica  24  maggio  2001,  n.
254, e' abrogato.
  5. Ai fini del concorso di  cui  all'articolo  2  del  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10  agosto
2017, n. 130, i titoli di cui al comma 1 dell'articolo 5  del  citato
decreto non sono riconoscibili e computabili ai concorrenti  gia'  in
possesso di diploma di  specializzazione,  ne'  ai  concorrenti  gia'
titolari di contratto di specializzazione e ai  candidati  dipendenti
medici delle strutture  del  Servizio  sanitario  nazionale  o  delle
strutture private con esso accreditate ovvero in possesso del diploma
di formazione specifica  per  medico  di  medicina  generale  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
  6. All'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  "La  commissione  di
valutazione, istituita con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  e'  composta  da  cinque  membri  di  alta  qualificazione
designati,  uno  ciascuno,  dal  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca,  dal  presidente  del   Consiglio   direttivo   dell'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario  e  della  ricerca
(ANVUR),  dal  presidente   dell'European   Research   Council,   dal
presidente  dell'European  Science  Foundation  e  da  un  componente
designato   dal   presidente   della   Conferenza   dei   rettori   e
dell'universita' (CRUI), d'intesa con il  presidente  della  Consulta
dei presidenti degli enti pubblici di ricerca.".
                               Art. 20
 
  Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
 
  1. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, e' sostituita dalla tabella C di cui all'allegato A al  presente
decreto,  la  quale  reca  gli  allegati  n.  1,  n.  2   e   n.   3,
rispettivamente disciplinanti, a far data dal 1° gennaio 2020, dal 1°
gennaio 2021  e  dal  1°  gennaio  2022  le  misure  dello  stipendio
tabellare, delle indennita' di rischio  e  mensile,  dell'assegno  di
specificita' e della retribuzione di rischio  e  di  posizione  quota
fissa del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  2.  Gli  effetti  retributivi  derivanti  dall'applicazione   della
tabella C di cui al comma 1, costituiscono miglioramenti economici ai
sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13  ottobre
2005, n. 217.
  3. Per fronteggiare imprevedibili  e  indilazionabili  esigenze  di
servizio, connesse all'attivita' di soccorso  tecnico  urgente  e  le
ulteriori attivita' istituzionali del Corpo nazionale dei vigili  del
fuoco nonche' al correlato  addestramento  operativo,  l'attribuzione
annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 11  della
legge 10 agosto 2000, n. 246 e dall'articolo 8-ter del  decreto-legge
14 giugno 2019, n. 53, convertito con  modificazioni  dalla  legge  8
agosto 2019, n. 77, e' incrementata di 55.060 ore per l'anno  2021  e
di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022.
  4. Al fine di  potenziare  l'efficacia  dei  servizi  istituzionali
svolti  dal  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco   nonche'   di
razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori,
il fondo  di  amministrazione  del  personale  non  direttivo  e  non
dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementato di
euro 693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.772.440  dal  1°  gennaio
2021, di euro 13.972.000 a decorrere dal 1° gennaio 2022.
  5. Allo scopo di armonizzare il sistema delle indennita'  spettanti
al personale che espleta funzioni specialistiche del Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia,
le  risorse  di  cui  all'articolo  17-bis,  comma  5,  del   decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 97 sono incrementate:
    a) per il settore aeronavigante, di  euro  1.161.399  per  l'anno
2021 e di euro 3.871.331 a decorrere dall'anno 2022;
    b) per il settore dei sommozzatori, di euro  400.153  per  l'anno
2021 e di euro 1.333.843 a decorrere dall'anno 2022;
    c) per il settore nautico, ivi compreso il personale  che  svolge
servizio antincendi lagunare, di euro 552.576 per l'anno  2021  e  di
euro 1.841.920 a decorrere dall'anno 2022.
  6.  Per  il  riconoscimento  dell'impegno  profuso   al   fine   di
fronteggiare  le  eccezionali  e  crescenti  esigenze  del   soccorso
pubblico, al personale appartenente al ruolo dei vigili del  fuoco  e
al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto,  nonche'  al  personale
appartenente  alle  corrispondenti  qualifiche  dei  ruoli   speciali
antincendio  (AIB)  a  esaurimento  e  dei   ruoli   delle   funzioni
specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  che  matura
nell'anno 2021 un'anzianita' di effettivo servizio di almeno 32  anni
nel suddetto Corpo, e' corrisposto un assegno una tantum di euro 300.
Al medesimo personale che  matura  nell'anno  2022  un'anzianita'  di
effettivo  servizio  di  almeno  32  anni  nel  suddetto  Corpo,   e'
corrisposto un assegno una tantum di euro 400.
  7.  In  relazione  alla  specificita'  delle   funzioni   e   delle
responsabilita' dirigenziali connesse alle  esigenze  in  materia  di
soccorso  pubblico,  al  fine   di   incentivare   il   miglioramento
dell'efficienza dei correlati servizi, il fondo per  la  retribuzione
di rischio e posizione e di  risultato  del  personale  dirigente  di
livello non generale del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e'
incrementato:
    a) per  la  quota  variabile  della  retribuzione  di  rischio  e
posizione di euro 52.553 dal 1° gennaio 2021  e  di  euro  363.938  a
decorrere dal 1° gennaio 2022;
    b) per la retribuzione di risultato di euro 23.346 dal 1° gennaio
2021 e di euro 161.675 a decorrere dal 1° gennaio 2022.
  8. Per le medesime finalita' di cui al comma  7  il  fondo  per  la
retribuzione di rischio e posizione  e  di  risultato  del  personale
dirigente di livello generale del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco e' incrementato:
    a) per  la  quota  variabile  della  retribuzione  di  rischio  e
posizione di euro 14.494 dal 1° gennaio 2021  e  di  euro  100.371  a
decorrere dal 1° gennaio 2022;
    b) per la retribuzione di risultato di euro 4.659 dal 1°  gennaio
2021 e di euro 32.267 a decorrere dal 1° gennaio 2022.
  9. Per il potenziamento dell'efficacia  dei  servizi  istituzionali
svolti dal Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  fermo  restando
quanto previsto  dall'articolo  17-bis,  comma  2,  lettera  c),  del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il fondo di  produttivita'
del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  e'
incrementato di euro 715.341 dal 1° gennaio 2021 e di euro  3.390.243
a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche  per  il  finanziamento  della
spesa connessa all'istituzione delle posizioni organizzative  di  cui
agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.
217.
  10. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi  del  personale
appartenente ai  ruoli  tecnico-operativi  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco con quello appartenente alle  Forze  di  polizia,  a
decorrere dal 1° gennaio 2021  la  maggiorazione  dell'indennita'  di
rischio, istituita ai sensi dell'articolo 64, comma  4,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, e' riassorbita
nelle nuove misure previste per l'indennita' di  rischio  e  indicate
nella relativa tabella C di cui al comma 1.
  11. Per le medesime finalita' di cui ai commi 4, 7, 8 e 9, i  fondi
di incentivazione del personale del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco sono annualmente  incrementati,  a  decorrere  dall'anno  2020,
dalle risorse, indicate nell'allegato B al presente provvedimento.
  12. L'articolo 14-sexies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.
97, si interpreta nel senso che al personale appartenente  al  gruppo
sportivo vigili del fuoco Fiamme rosse  e  alla  banda  musicale  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio  alla  data  del  31
dicembre 2017, in occasione degli inquadramenti di cui agli  articoli
124 e 129 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applica
l'articolo 261 del medesimo decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.
217.
  13. Nelle ipotesi in cui  il  personale  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, a seguito dell'applicazione del  presente  articolo
consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi  gli
scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello  in
godimento allo stesso titolo all'atto  della  suddetta  applicazione,
l'eccedenza  e'  attribuita  sotto  forma  di  assegno  ad   personam
pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.
  14. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo,
pari a euro 65 milioni per l'anno 2020, a euro 120 milioni per l'anno
2021 e a euro 164,5 milioni a decorrere dall'anno  2022,  comprensivi
degli oneri indiretti, definiti ai sensi dell'articolo 17,  comma  7,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e pari a 3,161 milioni  di  euro
per l'anno 2020, a 5,8 milioni di  euro  per  l'anno  2021  e  a  7,6
milioni  di  euro  a  decorrere  dal  2022,  si   provvede   mediante
corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di  cui  all'articolo
1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  iscritto  nello
stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno.  Con  successivi
provvedimenti normativi, nel limite di  spesa  di  500  mila  euro  a
decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede  alla  valorizzazione   del
personale operativo del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  anche
attraverso nuove modalita' assunzionali di cui all'articolo 1,  comma
138, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  15. Gli effetti giuridici ed economici di cui al presente  articolo
decorrono  dal  1°  gennaio  2020  ed  ai  fini  previdenziali,  tali
incrementi hanno effetto esclusivamente con  riferimento  ai  periodi
contributivi maturati a decorrere dalla medesima data.
  16. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo IV
Responsabilita'

                               Art. 21
 
                      Responsabilita' erariale
 
  1. All'articolo 1, comma 1, della legge 14  gennaio  1994,  n.  20,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  "La  prova  del  dolo
richiede la dimostrazione della volonta' dell'evento dannoso.".
  2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto e fino al 31 luglio 2021, la responsabilita' dei
soggetti sottoposti alla  giurisdizione  della  Corte  dei  conti  in
materia di contabilita' pubblica per l'azione di  responsabilita'  di
cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' limitata ai
casi in cui la produzione del danno  conseguente  alla  condotta  del
soggetto agente e' da  lui  dolosamente  voluta.  La  limitazione  di
responsabilita' prevista dal primo periodo non si applica per i danni
cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.
                               Art. 22
 
Controllo concomitante della  Corte  dei  conti  per  accelerare  gli
    interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale
 
  1. La Corte dei conti,  anche  a  richiesta  del  Governo  o  delle
competenti Commissioni parlamentari, svolge il controllo concomitante
di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, sui
principali piani, programmi e progetti relativi  agli  interventi  di
sostegno  e  di   rilancio   dell'economia   nazionale.   L'eventuale
accertamento di gravi irregolarita' gestionali, ovvero di rilevanti e
ingiustificati  ritardi  nell'erogazione  di  contributi  secondo  le
vigenti  procedure  amministrative  e  contabili,  e'  immediatamente
trasmesso    all'amministrazione    competente    ai    fini    della
responsabilita' dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo
21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio
della potesta' regolamentare autonoma di cui alla vigente  normativa,
provvede all'individuazione  degli  uffici  competenti  e  adotta  le
misure organizzative necessarie per l'attuazione  delle  disposizioni
di cui al presente articolo senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica e nell'ambito della vigente dotazione  organica  del
personale amministrativo e della magistratura contabile.
                               Art. 23
 
            Modifiche all'articolo 323 del codice penale
 
  1. All'articolo 323, primo comma, del codice penale, le parole  "di
norme di legge o di regolamento," sono sostituite dalle seguenti: "di
specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da
atti aventi forza di legge e dalle quali  non  residuino  margini  di
discrezionalita'".
Titolo III
Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione
dell'amministrazione digitale
Capo I
Cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica
amministrazione

                               Art. 24
 
Identita' digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali
 
  1. Al fine di semplificare e favorire l'accesso ai servizi in  rete
della pubblica amministrazione da parte  di  cittadini  e  imprese  e
l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle tecnologie  digitali,
al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 3-bis:
      1) al comma 01, le parole ", lettere a) e b)" sono soppresse  e
dopo le parole "identita' digitale" sono  aggiunte  le  seguenti:  "e
anche attraverso il punto di accesso telematico di  cui  all'articolo
64-bis";
      2) al  comma  1-bis,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente "Nel caso in cui il domicilio eletto risulti non piu' attivo
si  procede  alla  cancellazione   d'ufficio   dall'indice   di   cui
all'articolo  6-quater  secondo  le  modalita'  fissate  nelle  Linee
guida.";
      3) al comma 1-quater, dopo il primo  periodo,  e'  aggiunto  il
seguente: "Con le stesse Linee guida, fermo restando quanto  previsto
ai commi 3-bis e 4-bis, sono definite le modalita' di gestione  e  di
aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 6-quater anche nei casi
di  decesso  del  titolare  del  domicilio  digitale  eletto   o   di
impossibilita' sopravvenuta di avvalersi del domicilio";
      4) al  comma  3-bis,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: "Con lo stesso decreto sono determinate le modalita' con le
quali ai predetti soggetti puo' essere reso disponibile un  domicilio
digitale ovvero altre modalita' con le quali, anche per  superare  il
divario digitale, i documenti possono essere messi a  disposizione  e
consegnati a coloro che non hanno accesso ad un domicilio digitale.";
      5) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: "4-bis. Fino alla
data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis,  i  soggetti  di  cui
all'articolo 2, comma 2,  possono  predisporre  le  comunicazioni  ai
soggetti che non hanno un  domicilio  digitale  ovvero  nei  casi  di
domicilio digitale non attivo, non funzionante o  non  raggiungibile,
come documenti informatici sottoscritti con firma  digitale  o  altra
firma elettronica qualificata, da conservare nei propri  archivi,  ed
inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di
ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma
autografa  sostituita  a  mezzo   stampa   predisposta   secondo   le
disposizioni  di  cui  all'articolo  3  del  decreto  legislativo  12
dicembre 1993, n. 39  ovvero  un  avviso  con  le  indicazioni  delle
modalita' con le quali i suddetti documenti sono messi a disposizione
e consegnati al destinatario.";
      6) al comma 4-quinquies, il primo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: "Fino all'adozione delle Linee guida  di  cui  all'articolo
3-bis,  comma  1-ter,  e  alla  realizzazione  dell'indice   di   cui
all'articolo 6-quater, e' possibile eleggere il domicilio speciale di
cui all'articolo 47 del  Codice  civile  anche  presso  un  domicilio
digitale diverso da quello di cui al comma 1-ter.";
    b) all'articolo 6-bis:
      1) al comma 2, dopo il primo periodo, e' inserito il  seguente:
"Nell'Indice nazionale sono inseriti anche i  domicili  digitali  dei
professionisti diversi da quelli di cui al primo periodo, iscritti in
elenchi  o  registri  detenuti  dalle  pubbliche  amministrazioni   e
istituiti con legge dello Stato.";
      2) al comma 5, dopo  le  parole  "collegi  professionali"  sono
aggiunte le seguenti: "nonche' le pubbliche amministrazioni";
    c) all'articolo 6-quater:
      1) alla rubrica, dopo le parole "delle persone  fisiche",  sono
inserite le seguenti: ", dei professionisti" e  dopo  le  parole  "in
albi" sono inserite le seguenti ", elenchi o registri";
      2) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole "delle  persone
fisiche" sono inserite le  seguenti:  ",  dei  professionisti"  e  le
parole "in albi professionali o  nel  registro  delle  imprese"  sono
sostituite dalle seguenti: "nell'indice di cui  all'articolo  6-bis";
al secondo periodo, le parole  "dell'Indice"  sono  sostituite  dalle
seguenti "del presente Indice"; in  fine,  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: "E' fatta salva la facolta' del professionista, non iscritto
in albi, registri o elenchi professionali di cui all'articolo  6-bis,
di  eleggere  presso  il  presente  Indice  un   domicilio   digitale
professionale e un domicilio digitale personale diverso dal primo.";
      3) al comma 3, dopo le parole "domicili digitali" sono inserite
le seguenti: "delle persone fisiche";
    d) all'articolo 6-quinquies, comma 3, le  parole  "per  finalita'
diverse dall'invio di comunicazioni aventi valore legale  o  comunque
connesse al conseguimento di finalita' istituzionali dei soggetti  di
cui all'articolo 2, comma 2" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "per
l'invio di comunicazioni commerciali, come definite dall'articolo  2,
comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70";
    e) all'articolo 64:
      1) al comma 2-ter, dopo le parole "per  consentire  loro"  sono
inserite le seguenti: "il compimento di attivita' e";
      2) al comma 2-quater, al primo periodo, dopo le parole "avviene
tramite SPID" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' tramite la  carta
di identita' elettronica";
      3) al comma 2-quinquies, al primo periodo, dopo le parole  "per
la gestione dell'identita' digitale dei propri utenti", sono aggiunte
le seguenti: ", nonche' la  facolta'  di  avvalersi  della  carta  di
identita'  elettronica";  al  secondo   periodo,   dopo   le   parole
"L'adesione al sistema  SPID"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "ovvero
l'utilizzo della carta di identita' elettronica";
      4)  al  comma  2-nonies,  le  parole  "la  carta  di  identita'
elettronica e" sono soppresse;
      5)  dopo  il  comma  2-decies,  sono   inseriti   i   seguenti:
"2-undecies.  I  gestori  dell'identita'  digitale  accreditati  sono
iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile
anche in via telematica.
  2-duodecies. La verifica dell'identita'  digitale  con  livello  di
garanzia almeno significativo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2,
del Regolamento (UE) n.  910/2014  del  Parlamento  e  del  Consiglio
europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o
per l'accesso ai servizi  in  rete,  gli  effetti  del  documento  di
riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del. decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445.  L'identita'
digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello  di
sicurezza almeno significativo,  attesta  gli  attributi  qualificati
dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni
o  autorizzazioni  richieste  dalla  legge  ovvero  stati,   qualita'
personali e fatti contenuti in albi, elenchi o  registri  pubblici  o
comunque  accertati  da  soggetti  titolari  di  funzioni  pubbliche,
secondo le modalita' stabilite da AgID con Linee guida.";
      6) al comma 3-bis, dopo le parole "soggetti di cui all'articolo
2, comma 2," sono inserite le seguenti "lettere b) e c)"  e,  infine,
sono aggiunti i seguenti periodi: "Fatto salvo  quanto  previsto  dal
comma 2-nonies, a decorrere dal 28 febbraio 2021, i soggetti  di  cui
all'articolo 2, comma 2, lettera  a),  utilizzano  esclusivamente  le
identita' digitali e  la  carta  di  identita'  elettronica  ai  fini
dell'identificazione dei cittadini che  accedono  ai  propri  servizi
on-line. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o  del
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione
e' stabilita la data a  decorrere  dalla  quale  i  soggetti  di  cui
all'articolo 2, comma 2, lettera  a),  utilizzano  esclusivamente  le
identita' digitali per  consentire  l'accesso  delle  imprese  e  dei
professionisti ai propri servizi on-line.";
    f) all'articolo 64-bis:
      1) al comma 1-bis, le parole "con il servizio di cui  al  comma
1" sono sostituite dalle seguenti: "con i servizi di cui ai commi 1 e
1-ter";
      2) dopo il comma 1-bis sono  aggiunti  i  seguenti:  "1-ter.  I
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili
i propri servizi in rete tramite applicazione su  dispositivi  mobili
anche attraverso il punto di accesso telematico di  cui  al  presente
articolo, salvo impedimenti di  natura  tecnologica  attestati  dalla
societa' di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  febbraio
2019, n. 12.
  1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma  2,  lettera  a),
rendono fruibili tutti i loro servizi anche in modalita' digitale  e,
al fine di attuare il presente articolo, avviano i relativi  progetti
di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021.
  1-quinquies. La violazione dell'articolo 64, comma  3-bis  e  delle
disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,  costituisce   mancato
raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo
da parte dei dirigenti  responsabili  delle  strutture  competenti  e
comporta  la  riduzione,  non  inferiore  al  30  per   cento   della
retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla
performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di
attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.";
    g) all'articolo 65, comma 1:
      1) alla lettera b), le parole  "nonche'  attraverso  uno  degli
altri strumenti di cui all'articolo 64, comma  2-nonies,  nei  limiti
ivi previsti" sono sostituite dalle parole: "la  carta  di  identita'
elettronica o la carta nazionale dei servizi;";
      2) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:  "b-bis)  ovvero
formate tramite il punto di  accesso  telematico  per  i  dispositivi
mobili di cui all'articolo 64-bis;";
      3) alla lettera c-bis), il  primo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: "ovvero se trasmesse dall'istante  o  dal  dichiarante  dal
proprio domicilio digitale iscritto  in  uno  degli  elenchi  di  cui
all'articolo 6-bis,  6-ter  o  6-quater  ovvero,  in  assenza  di  un
domicilio digitale  iscritto,  da  un  indirizzo  elettronico  eletto
presso un servizio di posta elettronica  certificata  o  un  servizio
elettronico di recapito certificato qualificato,  come  definito  dal
Regolamento eIDAS.", e il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"In tale ultimo caso, di assenza di un domicilio  digitale  iscritto,
la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 3-bis, comma 1-ter.".
  2. All'articolo 65 del decreto legislativo  13  dicembre  2017,  n.
217, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, le parole "30 giugno 2020" sono  sostituite  dalle
seguenti: "28 febbraio 2021";
    b) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso;
    c) il comma 5 e' abrogato.
  3. L'articolo  36,  comma  7,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente:  "7.
La  carta  di  identita'  puo'  essere  rinnovata  a  decorrere   dal
centottantesimo giorno precedente la scadenza. Le carte di  identita'
rilasciate su supporto cartaceo e le carte di identita'  elettroniche
rilasciate in conformita' al  decreto  del  Ministro  dell'interno  8
novembre 2007,  recante  "regole  tecniche  della  Carta  d'identita'
elettronica", pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 261  del  9  novembre  2007,  possono  essere  rinnovate,
ancorche' in corso di validita',  prima  del  centottantesimo  giorno
precedente la scadenza.".
  4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 64, comma  3-bis,  secondo
periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal comma 1, lettera e), numero 6), dal 28 febbraio  2021,  e'  fatto
divieto ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,  lettera  a)  del
predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 di rilasciare o rinnovare
credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri
servizi  in  rete,  diverse  da  SPID,  CIE  o  CNS,  fermo  restando
l'utilizzo di quelle gia' rilasciate fino alla loro naturale scadenza
e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.
                               Art. 25
 
Semplificazione in materia di conservazione dei documenti informatici
                 e gestione dell'identita' digitale
 
  1.  Al  fine  di  semplificare  la   disciplina   in   materia   di
conservazione dei documenti informatici,  al  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  all'articolo  14-bis,  comma  2,  lettera   i),   le   parole
"conservatori di documenti informatici accreditati"  sono  sostituite
dalle seguenti:  "soggetti  di  cui  all'articolo  34,  comma  1-bis,
lettera b)";
    b) all'articolo 29:
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Qualificazione dei
fornitori di servizi";
      2) al comma 1, al  primo  periodo,  le  parole  "o  di  gestore
dell'identita' digitale di cui all'articolo 64" sono soppresse  e  il
secondo periodo e' soppresso;
      3) al comma 2, il primo e il secondo  periodo  sono  sostituiti
dai seguenti: "Ai fini della qualificazione, i  soggetti  di  cui  al
comma 1 devono possedere i  requisiti  di  cui  all'articolo  24  del
Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014, disporre  di  requisiti
di   onorabilita',   affidabilita',   tecnologici   e   organizzativi
compatibili  con  la  disciplina   europea,   nonche'   di   garanzie
assicurative adeguate rispetto all'attivita' svolta. Con decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, o del  Ministro  delegato  per
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita l'AgID,  nel
rispetto della disciplina europea, sono definiti i predetti requisiti
in relazione alla specifica attivita' che i soggetti di cui al  comma
1 intendono svolgere.";
      4) al comma 4, le parole "o di accreditamento" sono soppresse;
    c) all'articolo 30, comma 1, le parole da "I prestatori"  fino  a
"comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "I  prestatori  di  servizi
fiduciari qualificati e i gestori di posta  elettronica  certificata,
iscritti nell'elenco di cui  all'articolo  29,  comma  6,  nonche'  i
gestori  dell'identita'  digitale  e  i  conservatori  di   documenti
informatici";
    d) all'articolo 32-bis,  al  comma  1,  le  parole  "conservatori
accreditati"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "soggetti  di   cui
all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b)"; dopo il primo  periodo  e'
inserito il seguente: "Le sanzioni erogate per le violazioni commesse
dai soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis,  lettera  b),  sono
fissate  nel  minimo  in  euro  4.000,00  e  nel  massimo   in   euro
40.000,00.";
    e)  all'articolo  34,  comma  1-bis,  lettera   b),   le   parole
"accreditati come conservatori presso l'AgID" sono  sostituite  dalle
seguenti: "che possiedono i requisiti di  qualita',  di  sicurezza  e
organizzazione individuati, nel rispetto  della  disciplina  europea,
nelle Linee  guida  di  cui  all'art  71  relative  alla  formazione,
gestione e conservazione dei  documenti  informatici  nonche'  in  un
regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione
dei  documenti  informatici   emanato   da   AgID,   avuto   riguardo
all'esigenza di assicurare la conformita'  dei  documenti  conservati
agli originali nonche' la qualita' e  la  sicurezza  del  sistema  di
conservazione.";
    f) all'articolo 44, comma 1-ter,  le  parole  "Il  sistema"  sono
sostituite dalle seguenti: "In tutti i casi in cui la legge prescrive
obblighi di conservazione, anche a carico  di  soggetti  privati,  il
sistema".
  2. Fino all'adozione delle Linee guida e del regolamento di cui  al
comma 1, lettera  e),  in  materia  di  conservazione  dei  documenti
informatici si applicano le disposizioni vigenti fino  alla  data  di
entrata in vigore del presente articolo.
  3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 30-ter, comma 5, lettera b-bis), dopo  le  parole
"decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82" sono aggiunte le  seguenti:
"e i gestori dell'identita'  digitale  di  cui  all'articolo  64  del
medesimo decreto";
    b) all'articolo 30-quater, comma 2,  dopo  il  primo  periodo  e'
aggiunto il seguente: "L'accesso  a  titolo  gratuito  e'  assicurato
anche ai gestori dell'identita' digitale di cui all'articolo  64  del
decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82   per   le   verifiche
propedeutiche al rilascio delle credenziali di  accesso  relative  al
sistema SPID.".
                               Art. 26
 
Piattaforma per la notificazione digitale degli atti  della  pubblica
                           amministrazione
 
  1. La piattaforma di cui all'articolo 1, comma 402, della legge  27
dicembre 2019, n. 160, e  le  sue  modalita'  di  funzionamento  sono
disciplinate dalla presente disposizione.
  2. Ai fini del presente articolo, si intende per:
    a) «gestore della piattaforma», la societa' di  cui  all'articolo
8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
    b) «piattaforma», la piattaforma digitale  di  cui  al  comma  1,
utilizzata dalle amministrazioni per effettuare, con  valore  legale,
le notifiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;
    c)  «amministrazioni»,  le  pubbliche  amministrazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli  atti  emessi
nell'esercizio di attivita' ad essi affidati ai  sensi  dell'articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  i  soggetti  di
cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del
medesimo decreto legislativo;
    d) «destinatari», le persone fisiche, le persone giuridiche,  gli
enti, le associazioni e  ogni  altro  soggetto  pubblico  o  privato,
residenti  o  aventi  sede  legale  nel  territorio  italiano  ovvero
all'estero ove titolari di codice fiscale  attribuito  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ai
quali le amministrazioni notificano  atti,  provvedimenti,  avvisi  e
comunicazioni;
    e) «delegati», le persone fisiche,  le  persone  giuridiche,  gli
enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o  privato,  ivi
inclusi i soggetti di cui  all'articolo  12,  comma  3,  del  decreto
legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,  ai  quali  i  destinatari
conferiscono il potere di accedere  alla  piattaforma  per  reperire,
consultare e acquisire, per loro conto, atti, provvedimenti, avvisi e
comunicazioni notificati dalle amministrazioni;
    f) «delega», l'atto con il quale i  destinatari  conferiscono  ai
delegati il potere di accedere, per loro conto, alla piattaforma;
    g) «avviso di avvenuta ricezione»,  l'atto  formato  dal  gestore
della piattaforma, con il quale viene dato avviso al destinatario  in
ordine alle  modalita'  di  acquisizione  del  documento  informatico
oggetto di notificazione;
    h) «identificativo univoco della notificazione (IUN)», il  codice
univoco attribuito dalla piattaforma  a  ogni  singola  notificazione
richiesta dalle amministrazioni;
    i) «avviso di mancato recapito», l'atto formato dal gestore della
piattaforma con il quale viene dato avviso al destinatario in  ordine
alle ragioni della mancata consegna dell'avviso di avvenuta ricezione
in formato elettronico e alle modalita' di acquisizione del documento
informatico oggetto di notificazione.
  3. Ai fini della notificazione di  atti,  provvedimenti,  avvisi  e
comunicazioni,  in  alternativa  alle  modalita'  previste  da  altre
disposizioni   di   legge,   anche   in   materia   tributaria,    le
amministrazioni possono  rendere  disponibili  telematicamente  sulla
piattaforma i corrispondenti documenti  informatici.  La  formazione,
trasmissione,  copia,  duplicazione,   riproduzione   e   validazione
temporale  dei   documenti   informatici   resi   disponibili   sulla
piattaforma avviene nel rispetto  del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, e delle Linee guida adottate in attuazione del  medesimo
decreto  legislativo.  Eventualmente  anche  con  l'applicazione   di
«tecnologie  basate   su   registri   distribuiti»,   come   definite
dall'articolo 8-ter del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,
il gestore della piattaforma assicura  l'autenticita',  l'integrita',
l'immodificabilita', la leggibilita' e la reperibilita' dei documenti
informatici resi disponibili dalle amministrazioni e, a sua volta, li
rende disponibili ai destinatari, ai quali  assicura  l'accesso  alla
piattaforma, personalmente o a mezzo delegati, per il reperimento, la
consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici  oggetto  di
notificazione.   Ciascuna   amministrazione,   nel   rispetto   delle
disposizioni del decreto legislativo n. 82 del  2005  e  delle  Linee
guida  adottate  in  attuazione  del  medesimo  decreto  legislativo,
individua le modalita' per garantire  l'attestazione  di  conformita'
agli  originali  analogici  delle   copie   informatiche   di   atti,
provvedimenti,   avvisi    e    comunicazioni,    anche    attraverso
certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in
grado di garantire la corrispondenza  della  forma  e  del  contenuto
dell'originale e della  copia.  Gli  agenti  della  riscossione  e  i
soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1),  2),
3) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 individuano
e nominano i dipendenti delegati ad  attestare  la  conformita'  agli
originali analogici delle copie informatiche di atti,  provvedimenti,
avvisi e comunicazioni.  I  dipendenti  incaricati  di  attestare  la
conformita' di cui al presente  comma,  sono  pubblici  ufficiali  ai
sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23, comma 2, del  decreto
legislativo  7  marzo  2005,  n.  82.  La  piattaforma  puo'   essere
utilizzata anche per la trasmissione di atti, provvedimenti, avvisi e
comunicazioni per i quali non e' previsto l'obbligo di  notificazione
al destinatario.
  4. Il gestore della piattaforma,  con  le  modalita'  previste  dal
decreto di cui al comma 15, per ogni atto,  provvedimento,  avviso  o
comunicazione   oggetto    di    notificazione    reso    disponibile
dall'amministrazione, invia  al  destinatario  l'avviso  di  avvenuta
ricezione, con  il  quale  comunica  l'esistenza  e  l'identificativo
univoco della notificazione (IUN), nonche' le  modalita'  di  accesso
alla  piattaforma  e  di  acquisizione  del  documento   oggetto   di
notificazione.
  5. L'avviso di  avvenuta  ricezione,  in  formato  elettronico,  e'
inviato con  modalita'  telematica  ai  destinatari  titolari  di  un
indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  o  di   un   servizio
elettronico di recapito certificato qualificato:
    a) inserito in uno degli elenchi  di  cui  agli  articoli  6-bis,
6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
    b) eletto, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma  4-quinquies,  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di  altre  disposizioni  di
legge, come domicilio speciale per determinati atti o  affari,  se  a
tali atti o affari e' riferita la notificazione;
    c) eletto per la ricezione delle  notificazioni  delle  pubbliche
amministrazioni effettuate tramite piattaforma secondo  le  modalita'
previste dai decreti di cui al comma 15.
  6. Se la casella di posta elettronica  certificata  o  il  servizio
elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi,  il
gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo  di  consegna
decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche  a  seguito  di
tale tentativo la casella  di  posta  elettronica  certificata  o  il
servizio elettronico di recapito  certificato  qualificato  risultano
saturi oppure se l'indirizzo elettronico del destinatario non risulta
valido o attivo, il gestore della piattaforma  rende  disponibile  in
apposita   area   riservata,   per   ciascun    destinatario    della
notificazione, l'avviso di mancato recapito del messaggio, secondo le
modalita' previste dal decreto di cui al comma 15. Il  gestore  della
piattaforma  inoltre  da'  notizia  al   destinatario   dell'avvenuta
notificazione  dell'atto  a  mezzo  di  lettera  raccomandata,  senza
ulteriori adempimenti a proprio carico.
  7. Ai destinatari diversi da quelli di cui al comma 5, l'avviso  di
avvenuta ricezione e' notificato senza ritardo, in formato  cartaceo,
a mezzo posta direttamente dal  gestore  della  piattaforma,  con  le
modalita' previste dalla  legge  20  novembre  1982,  n.  890  e  con
applicazione degli articoli 7, 8 e 9  della  stessa  legge.  L'avviso
contiene l'indicazione delle modalita'  con  le  quali  e'  possibile
accedere  alla   piattaforma   e   l'identificativo   univoco   della
notificazione (IUN) mediante il quale, con le modalita' previste  dal
decreto di cui al comma 15, il destinatario puo'  ottenere  la  copia
cartacea  degli  atti   oggetto   di   notificazione.   Agli   stessi
destinatari,  ove  abbiano  comunicato   un   indirizzo   email   non
certificato, un numero  di  telefono  o  un  altro  analogo  recapito
digitale diverso da quelli di  cui  al  comma  5,  il  gestore  della
piattaforma invia un avviso  di  cortesia  in  modalita'  informatica
contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta  ricezione.
L'avviso di cortesia e' reso disponibile altresi' tramite il punto di
accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82.
  8. L'autenticazione alla piattaforma ai fini  dell'accesso  avviene
tramite il sistema pubblico per la gestione  dell'identita'  digitale
di cittadini e imprese (SPID) di  cui  all'articolo  64  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero tramite la  Carta  d'identita'
elettronica  (CIE)  di  cui  all'articolo  66  del  medesimo  decreto
legislativo. L'accesso all'area riservata,  ove  sono  consentiti  il
reperimento,  la  consultazione  e   l'acquisizione   dei   documenti
informatici oggetto di notifica, e' assicurato anche tramite il punto
di accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82. Con le modalita' previste dal decreto di  cui  al  comma
15, i destinatari possono conferire  apposita  delega  per  l'accesso
alla piattaforma a uno o piu' delegati.
  9. La notificazione si perfeziona:
    a)  per  l'amministrazione,  nella  data  in  cui  il   documento
informatico e' reso disponibile sulla piattaforma;
    b) per il destinatario:
      1)  il  settimo  giorno  successivo  alla  data   di   consegna
dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico,  risultante
dalla ricevuta che il gestore  della  casella  di  posta  elettronica
certificata  o  del  servizio  elettronico  di  recapito  certificato
qualificato del destinatario trasmette al gestore  della  piattaforma
o, nei casi di casella postale satura, non valida o  non  attiva,  il
quindicesimo giorno successivo alla data del deposito dell'avviso  di
mancato recapito di cui al comma 6. Se l'avviso di avvenuta ricezione
e' consegnato al destinatario dopo le ore 21.00, il termine di  sette
giorni si computa a decorrere dal giorno successivo;
      2)  il  decimo  giorno  successivo  al  perfezionamento   della
notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo;
      3)  in  ogni  caso,  se  anteriore,  nella  data  in   cui   il
destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la  piattaforma,
al documento informatico oggetto di notificazione.
  10. La  messa  a  disposizione  ai  fini  della  notificazione  del
documento informatico sulla piattaforma impedisce qualsiasi decadenza
dell'amministrazione  e  interrompe  il   termine   di   prescrizione
correlato  alla  notificazione  dell'atto,  provvedimento,  avviso  o
comunicazione.
  11. Il gestore della piattaforma, con  le  modalita'  previste  dal
decreto  di  cui  al  comma  15,  forma  e  rende  disponibili  sulla
piattaforma, alle amministrazioni e ai destinatari,  le  attestazioni
opponibili ai terzi relative:
    a) alla data di messa a disposizione  dei  documenti  informatici
sulla piattaforma da parte delle amministrazioni;
    b)  all'indirizzo  del   destinatario   risultante,   alla   data
dell'invio dell'avviso di avvenuta ricezione, da uno degli elenchi di
cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82 o eletto ai sensi del comma 5, lettera c);
    c) alla data di invio e di consegna al  destinatario  dell'avviso
di  avvenuta  ricezione  in  formato  elettronico;  e  alla  data  di
ricezione del messaggio di mancato recapito  alle  caselle  di  posta
elettronica  certificata  o  al  servizio  elettronico  di   recapito
certificato qualificato risultanti sature, non valide o non attive;
    d) alla  data  in  cui  il  gestore  della  piattaforma  ha  reso
disponibile l'avviso di mancato recapito del messaggio ai  sensi  del
comma 6;
    e) alla data in cui il destinatario ha avuto accesso al documento
informatico oggetto di notificazione;
    f) al periodo di malfunzionamento della piattaforma ai sensi  del
comma 13;
    g) alla data di ripristino delle funzionalita' della  piattaforma
ai sensi del comma 13.
  12. Il gestore della  piattaforma  rende  altresi'  disponibile  la
copia informatica dell'avviso di avvenuta ricezione cartaceo e  degli
atti relativi alla notificazione ai sensi  della  legge  20  novembre
1982, n. 890, dei quali attesta la conformita' agli originali.
  13. Il malfunzionamento della piattaforma,  attestato  dal  gestore
con le modalita' previste dal comma 15,  lettera  d),  qualora  renda
impossibile l'inoltro telematico, da parte dell'amministrazione,  dei
documenti  informatici  destinati  alla  notificazione   ovvero,   al
destinatario e delegato, l'accesso, il reperimento, la  consultazione
e l'acquisizione dei  documenti  informatici  messi  a  disposizione,
comporta:
    a)  la  sospensione  del  termine  di  prescrizione  dei  diritti
dell'amministrazione correlati agli  atti,  provvedimenti,  avvisi  e
comunicazioni oggetto  di  notificazione,  scadente  nel  periodo  di
malfunzionamento,   sino   al   settimo   giorno   successivo    alla
comunicazione  di  avvenuto  ripristino  delle  funzionalita'   della
piattaforma;
    b) la proroga del termine  di  decadenza  di  diritti,  poteri  o
facolta' dell'amministrazione  o  del  destinatario,  correlati  agli
atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione,
scadente nel periodo di  malfunzionamento,  sino  al  settimo  giorno
successivo  alla   comunicazione   di   avvenuto   ripristino   delle
funzionalita' della piattaforma.
  14. Le spese di notificazione degli atti, provvedimenti,  avvisi  e
comunicazioni oggetto di notificazione tramite piattaforma sono poste
a carico del destinatario e sono destinate alle  amministrazioni,  al
fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3  del  decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e al  gestore  della  piattaforma.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro
delegato per l'innovazione  tecnologica  e  la  digitalizzazione,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
disciplinate le modalita' di  determinazione  e  anticipazione  delle
spese e i criteri di riparto.
  15. Con uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e  la
digitalizzazione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Garante per la protezione dei dati personali per  gli  aspetti  di
competenza, acquisito il parere in sede di  Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da
adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente articolo, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82:
    a) e' definita l'infrastruttura tecnologica della  piattaforma  e
il piano dei test per la  verifica  del  corretto  funzionamento.  La
piattaforma e' sviluppata applicando i criteri di  accessibilita'  di
cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4  nel  rispetto  dei  principi  di
usabilita', completezza di  informazione,  chiarezza  di  linguaggio,
affidabilita', semplicita' di' consultazione, qualita', omogeneita' e
interoperabilita';
    b) sono stabilite le regole tecniche e le modalita' con le  quali
le amministrazioni identificano i destinatari e  rendono  disponibili
telematicamente sulla piattaforma i documenti informatici oggetto  di
notificazione;
    c) sono stabilite le modalita' con  le  quali  il  gestore  della
piattaforma attesta e certifica,  con  valore  legale  opponibile  ai
terzi,  la  data  e  l'ora  in  cui  i  documenti  informatici  delle
amministrazioni sono depositati sulla piattaforma e resi  disponibili
ai destinatari attraverso la piattaforma, nonche'  il  domicilio  del
destinatario risultante dagli elenchi di cui al comma 5,  lettera  a)
alla data della notificazione;
    d) sono individuati i casi di malfunzionamento della piattaforma,
nonche' le modalita'  con  le  quali  il  gestore  della  piattaforma
attesta il suo malfunzionamento e comunica il  ripristino  della  sua
funzionalita';
    e) sono stabilite le modalita' di accesso alla piattaforma  e  di
consultazione degli atti, provvedimenti, avvisi  e  comunicazioni  da
parte dei destinatari e dei delegati, nonche'  le  modalita'  con  le
quali il gestore della piattaforma attesta la data e l'ora in cui  il
destinatario o il delegato accedono, tramite la piattaforma, all'atto
oggetto di notificazione;
    f) sono  stabilite  le  modalita'  con  le  quali  i  destinatari
eleggono  il  domicilio  digitale  presso  la  piattaforma  e,  anche
attraverso modelli semplificati, conferiscono o revocano ai  delegati
la delega per l'accesso alla piattaforma,  nonche'  le  modalita'  di
accettazione e rinunzia delle deleghe;
    g) sono stabiliti i tempi e le  modalita'  di  conservazione  dei
documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma;
    h) sono stabilite le regole tecniche e le modalita' con le  quali
i destinatari indicano il recapito digitale ai fini  della  ricezione
dell'avviso di cortesia di cui al comma 7;
    i) sono individuate le  modalita'  con  le  quali  i  destinatari
dell'avviso di avvenuta  ricezione  notificato  in  formato  cartaceo
ottengono la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione;
    l)   sono   disciplinate   le   modalita'   di   adesione   delle
amministrazioni alla piattaforma.
  16. Con atto del Capo della competente struttura  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, ultimati i test e le  prove  tecniche  di
corretto funzionamento della piattaforma, e'  fissato  il  termine  a
decorrere  dal  quale  le  amministrazioni   possono   aderire   alla
piattaforma.
  17. La notificazione a mezzo della piattaforma di cui  al  comma  1
non si applica:
    a) agli atti del processo civile, penale, per  l'applicazione  di
misure di prevenzione, amministrativo, tributario e  contabile  e  ai
provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi;
    b)  agli  atti  della   procedura   di   espropriazione   forzata
disciplinata dal titolo II, capi II e IV, del decreto del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, diversi da quelli di  cui
agli articoli 50, commi 2 e  3,  e  77,  comma  2-bis,  del  medesimo
decreto;
    c) agli atti  dei  procedimenti  di  competenza  delle  autorita'
provinciali   di   pubblica   sicurezza    relativi    a    pubbliche
manifestazioni,  misure  di  prevenzione  personali  e  patrimoniali,
autorizzazioni  e  altri  provvedimenti  a   contenuto   abilitativo,
soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio nazionale degli
stranieri e dei cittadini dell'Unione europea,  o  comunque  di  ogni
altro procedimento a carattere  preventivo  in  materia  di  pubblica
sicurezza, e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi.
  18. All'articolo 50, comma 3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,   le   parole   "trascorsi
centottanta giorni" sono sostituite  dalle  seguenti:  "trascorso  un
anno".
  19. All'articolo 1, comma 402, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La  societa'  di
cui al primo periodo affida, in tutto o in parte, lo  sviluppo  della
piattaforma al fornitore del servizio universale di cui  all'articolo
3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche attraverso il
riuso dell'infrastruttura tecnologica  esistente  di  proprieta'  del
suddetto fornitore."
  20. Il gestore si avvale del fornitore del servizio  universale  di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio  1999,  n.  261,
anche per effettuare la spedizione dell'avviso di avvenuta  ricezione
e  la  consegna  della  copia  cartacea   degli   atti   oggetto   di
notificazione  previste  dal  comma  7  e  garantire,  su  tutto   il
territorio nazionale, l'accesso  universale  alla  piattaforma  e  al
nuovo servizio di notificazione digitale.
  21. Per l'adesione alla piattaforma, le amministrazioni  utilizzano
le risorse umane, finanziarie e strumentali previste  a  legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  22. Per la realizzazione della piattaforma di  cui  al  comma  1  e
l'attuazione della presente disposizione sono utilizzate  le  risorse
di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160.
                               Art. 27
 
Misure per la semplificazione e la diffusione della firma elettronica
  avanzata e dell'identita' digitale per l'accesso ai servizi bancari
 
  1. Ferma restando  l'applicazione  delle  regole  tecniche  di  cui
all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
82, per il rilascio della firma elettronica  avanzata,  nel  rispetto
della  disciplina  europea,   si   puo'   procedere   alla   verifica
dell'identita' dell'utente anche tramite uno dei seguenti processi:
    a) processi di identificazione elettronica  e  di  autenticazione
informatica basati su credenziali che assicurano i requisiti previsti
dall'articolo  4  del  Regolamento  Delegato  (UE)   2018/389   della
Commissione del 27 novembre 2017 gia' attribuite,  dal  soggetto  che
eroga la firma elettronica avanzata, al medesimo utente  identificato
ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 21  novembre  2007,
n. 231;
    b) processi di identificazione elettronica  e  di  autenticazione
informatica, a due fattori, basati  su  credenziali  gia'  rilasciate
all'utente  nell'ambito  del  Sistema  Pubblico   per   la   gestione
dell'Identita' Digitale di cittadini e imprese di cui all'articolo 64
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
    c) processi di identificazione elettronica  e  di  autenticazione
informatica, basati su credenziali di livello almeno "significativo",
nell'ambito di un regime di identificazione  elettronica  notificato,
oggetto  di  notifica  conclusa  con   esito   positivo,   ai   sensi
dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 910/2014  di  livello  almeno
"significativo".
  2. I soggetti che erogano soluzioni di firma  elettronica  avanzata
conservano  per  almeno  venti  anni  le  evidenze  informatiche  del
processo di autenticazione in base al quale e'  stata  attribuita  la
firma elettronica avanzata.
  3. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1, comma 2, lettera n), le  parole  "gli  estremi
del documento di identificazione" sono soppresse;
    b) all'articolo 18, comma 1, la lettera a)  e'  sostituita  dalla
seguente: "a) l'identificazione del cliente e la verifica  della  sua
identita' sulla base di documenti, dati o  informazioni  ottenuti  da
una fonte affidabile e indipendente. Le medesime  misure  si  attuano
nei  confronti  dell'esecutore,  anche  in  relazione  alla  verifica
dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in  forza
del quale opera in nome e per conto del cliente;";
    c) all'articolo 19, comma 1:
      1) alla lettera a), il numero 2) e'  sostituito  dal  seguente:
"2) per i clienti in possesso di un'identita' digitale,  con  livello
di garanzia almeno significativo,  nell'ambito  del  Sistema  di  cui
all'articolo 64 del predetto decreto legislativo n. 82  del  2005,  e
della relativa normativa  regolamentare  di  attuazione,  nonche'  di
un'identita' digitale con livello di garanzia  almeno  significativo,
rilasciata nell'ambito di un regime  di  identificazione  elettronica
compreso nell'elenco pubblicato dalla  Commissione  europea  a  norma
dell'articolo 9 del regolamento UE n. 910/2014, o di  un  certificato
per la  generazione  di  firma  elettronica  qualificata  o,  infine,
identificati per mezzo di procedure  di  identificazione  elettronica
sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia
per l'Italia digitale;";
      2) alla lettera a), dopo il numero 4) e' inserito il  seguente:
"4-bis) per i clienti che, previa identificazione elettronica  basata
su credenziali che assicurano i requisiti  previsti  dall'articolo  4
del Regolamento Delegato  (UE)  2018/389  della  Commissione  del  27
novembre 2017, dispongono un bonifico verso  un  conto  di  pagamento
intestato al soggetto tenuto  all'obbligo  di  identificazione.  Tale
modalita' di identificazione e verifica  dell'identita'  puo'  essere
utilizzata solo con  riferimento  a  rapporti  relativi  a  carte  di
pagamento e dispositivi analoghi, nonche' a  strumenti  di  pagamento
basati su dispositivi di telecomunicazione, digitali  o  informatici,
con esclusione dei casi in cui tali carte,  dispositivi  o  strumenti
sono utilizzabili per generare l'informazione necessaria a effettuare
direttamente un bonifico o un addebito diretto verso e da un conto di
pagamento;";
      3) alla lettera b) prima della parola "laddove" e' inserita  la
seguente: "solo".
                               Art. 28
 
Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica  degli
  atti  in  materia  civile,  penale,  amministrativa,  contabile   e
  stragiudiziale
 
  1. Al decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 16, comma 12, al primo periodo, le parole  "entro
il 30 novembre 2014" sono soppresse  e,  in  fine,  sono  aggiunti  i
seguenti periodi: "Con  le  medesime  modalita',  le  amministrazioni
pubbliche  possono  comunicare  altresi'  gli  indirizzi   di   posta
elettronica certificata  di  propri  organi  o  articolazioni,  anche
territoriali, presso cui eseguire le  comunicazioni  o  notificazioni
per via telematica nel  caso  in  cui  sia  stabilito  presso  questi
l'obbligo  di  notifica  degli  atti  introduttivi  di  giudizio   in
relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacita' o
legittimazione processuale. Per il caso di costituzione  in  giudizio
tramite  propri  dipendenti,  le  amministrazioni  pubbliche  possono
altresi'  comunicare  ulteriori  indirizzi   di   posta   elettronica
certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di
cui  al  presente  articolo  e  corrispondenti  a   specifiche   aree
organizzative omogenee, presso cui eleggono  domicilio  ai  fini  del
giudizio.";
    b) all'articolo 16, il comma 13 e' sostituito dal seguente:  "13.
In  caso  di  mancata  comunicazione  ai  sensi  del  comma  12,   le
comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si  effettuano
ai sensi dei commi 6 e 8 e le notificazioni ad istanza  di  parte  si
effettuano ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter.";
    c) all'articolo 16-ter, comma 1-bis, le parole "del comma 1" sono
sostituite dalle seguenti: "dei commi 1 e  1-ter"  e  dopo  il  comma
1-bise' aggiunto il seguente: "1-ter. Fermo restando quanto  previsto
dal  regio  decreto  30  ottobre  1933,  n.  1611,  in   materia   di
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso  di  mancata
indicazione nell'  elenco  di  cui  all'articolo  16,  comma  12,  la
notificazione alle pubbliche amministrazioni degli  atti  in  materia
civile,  penale,  amministrativa,  contabile  e   stragiudiziale   e'
validamente effettuata, a tutti gli effetti,  al  domicilio  digitale
indicato  nell'elenco  previsto  dall'articolo  6-ter   del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino
indicati, per  la  stessa  amministrazione  pubblica,  piu'  domicili
digitali, la notificazione e' effettuata presso l'indirizzo di  posta
elettronica certificata  primario  indicato,  secondo  le  previsioni
delle Linee guida di AgID, nella  sezione  ente  dell'amministrazione
pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l'obbligo di notifica
degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie
presso organi o articolazioni, anche  territoriali,  delle  pubbliche
amministrazioni, la notificazione puo' essere eseguita  all'indirizzo
di posta elettronica certificata espressamente  indicato  nell'elenco
di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
82, per detti organi o articolazioni.".
  2. Ferma restando l'immediata  applicazione  dell'articolo  16-ter,
comma 1-ter, del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  come
introdotto dal presente decreto, con provvedimento  del  responsabile
dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della  giustizia,
da adottare nel termine di novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, sono dettate le specifiche tecniche  per
l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 12, del
decreto-legge n. 179 del 2012, come modificato dal presente articolo.
                               Art. 29
 
Disposizioni per favorire l'accesso  delle  persone  con  disabilita'
  agli  strumenti   informatici   e   piattaforma   unica   nazionale
  informatica di targhe associate  a  permessi  di  circolazione  dei
  titolari di contrassegni
 
  1. Al fine di favorire l'accesso delle persone con disabilita' agli
strumenti  informatici,  alla  legge  9  gennaio  2004,  n.  4,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1,  comma  2,  dopo  le  parole  "della  pubblica
amministrazione" sono inserite le seguenti: ", nonche' alle strutture
ed ai servizi aperti o forniti al pubblico attraverso i nuovi sistemi
e le tecnologie di informazione e comunicazione in rete";
    b) all'articolo 2, comma 1, lettera a-quinquies, le parole "comma
1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 1-bis";
    c) all'articolo 3, dopo il comma  1,  e'  inserito  il  seguente:
"1-bis. La presente legge si applica altresi' ai  soggetti  giuridici
diversi da quelli di cui al comma 1, che offrono servizi al  pubblico
attraverso siti web o applicazioni mobili, con  un  fatturato  medio,
negli ultimi tre anni di attivita', superiore a novecento milioni  di
euro.";
    d) all'articolo 4:
      1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "La
previsione   di   cui   al   secondo   periodo   si   applica   anche
all'acquisizione di beni o alla fornitura di servizi  effettuata  dai
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis.";
      2) al comma 2,  le  parole  "comma  1"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "commi 1 e 1-bis";
    e) all'articolo 7:
      1) al primo comma, le parole "L'Agenzia", sono sostituite dalle
seguenti: "Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
l'Agenzia";
    f) all'articolo 9:
      1) al comma 1, dopo  le  parole  "della  presente  legge"  sono
inserite le seguenti: "da parte dei soggetti di cui  all'articolo  3,
comma 1";
      2)  dopo  il  comma  1,  e'  aggiunto  il   seguente:   "1-bis.
L'inosservanza delle disposizioni della presente legge da  parte  dei
soggetti  di  cui  all'articolo  3,  comma  1-bis,  e'  accertata   e
sanzionata  dall'AgID,  fermo  restando  il  diritto   del   soggetto
discriminato di agire ai sensi della legge 1° marzo 2006, n.  67.  Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel  capo
I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se a seguito
dell'istruttoria l'AgID  ravvisa  violazioni  della  presente  legge,
fissa il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse da  parte
del trasgressore. In caso di inottemperanza alla diffida  di  cui  al
periodo  precedente,  l'AgID  applica  la   sanzione   amministrativa
pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato.".
  2. All'articolo 1 della legge del 28 dicembre 2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 489, il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:
"Il Fondo e'  destinato  all'istituzione  di  una  piattaforma  unica
nazionale informatica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nell'ambito dell'archivio nazionale dei  veicoli  previsto
dall'articolo 226, del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,
per consentire la verifica  delle  targhe  associate  a  permessi  di
circolazione  dei  titolari  di  contrassegni,  rilasciati  ai  sensi
dell'articolo  381,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 16  dicembre  1992,  n.  495,  al  fine  di  agevolare  la
mobilita', sull'intero territorio nazionale, delle  persone  titolari
dei predetti contrassegni.",
    b) il comma 491, e' sostituito dal seguente:  "491.  Con  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e  il  Ministro  dell'interno,
sentite   le   associazioni    delle    persone    con    disabilita'
comparativamente piu' rappresentative  a  livello  nazionale,  previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
sono definite le procedure per l'istituzione della piattaforma di cui
al comma 489, nel rispetto dei principi  applicabili  al  trattamento
dei dati personali, previsti dagli  articoli  5  e  9,  paragrafo  2,
lettera g), del  regolamento  (UE)  n.  679/2016,  e  dagli  articoli
2-sexies e 2-septies del Codice in materia  di  protezione  dei  dati
personali di cui al decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,
nonche'  previo  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali  e  delle  prescrizioni  adottate  ai  sensi  dell'articolo
2-quinquiesdecies del medesimo  Codice.  Per  la  costituzione  della
piattaforma  di  cui   al   primo   periodo,   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti puo' avvalersi anche della societa' di
cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza  pubblica  e  vi  si  provvede  con  le
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.".
                               Art. 30
 
           Misure di semplificazione in materia anagrafica
 
  1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3:
      1) al terzo periodo, la parola "esclusivamente" e' soppressa;
      2)  dopo  il  terzo  periodo  e'  inserito  il  seguente:   "La
certificazione  dei  dati  anagrafici  in  modalita'  telematica   e'
assicurata  dal  Ministero  dell'Interno  tramite   l'ANPR   mediante
l'emissione di  documenti  digitali  muniti  di  sigillo  elettronico
qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.";
      3)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente   periodo:   "L'ANPR
attribuisce a ciascun cittadino un codice identificativo univoco  per
garantire la circolarita' anagrafica  e  l'interoperabilita'  con  le
altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e  dei  gestori  di
servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b).";
    b) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: "6-bis. In relazione
ai servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche  amministrazioni
e agli organismi che erogano pubblici servizi in base alle previsioni
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  10  novembre
2014, n. 194, con uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'interno,
d'intesa  con  il  Ministro  per  l'innovazione  tecnologica   e   la
digitalizzazione e  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali  e  l'Agenzia
per l'Italia digitale, sono assicurati l'adeguamento  e  l'evoluzione
delle caratteristiche tecniche  della  piattaforma  di  funzionamento
dell'ANPR.".
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  1989,  n.
223, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 13, comma 3, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: "Le dichiarazioni di cui al secondo periodo del comma 2 sono
rese  anche  in  modalita'  telematica  attraverso  i  servizi   resi
disponibili dall'ANPR.";
    b) all'articolo 33, comma 2, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo:  "Il  rilascio  di  certificati  anagrafici   in   modalita'
telematica  e'  effettuato  mediante  i  servizi  dell'ANPR  con   le
modalita' indicate nell'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo
7 marzo 2005 n. 82.";
    c) all'articolo 35, comma 1, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: "sostituita dal sigillo elettronico qualificato, ai sensi del
Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 23 luglio 2014,  nelle  certificazioni  rilasciate  in  modalita'
telematica mediante i servizi dell'ANPR".
  3. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo  e'
operata con le  risorse  stanziate  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno per la realizzazione della piattaforma ANPR.
Capo II
Norme generali per lo sviluppo dei sistemi informativi delle
pubbliche amministrazioni e l'utilizzo del digitale nell'azione
amministrativa

                               Art. 31
 
Semplificazione   dei    sistemi    informativi    delle    pubbliche
  amministrazioni e dell'attivita' di  coordinamento  nell'attuazione
  della strategia digitale e in materia  di  perimetro  di  sicurezza
  nazionale cibernetica
 
  1. Al fine di semplificare e favorire l'offerta dei servizi in rete
della  pubblica  amministrazione,  il  lavoro  agile  e  l'uso  delle
tecnologie  digitali,  nonche'  il   coordinamento   dell'azione   di
attuazione della strategia digitale, al decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 12:
      1) al comma  3-bis,  dopo  il  primo  periodo  e'  aggiunto  il
seguente: "In caso di uso di  dispositivi  elettronici  personali,  i
soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  nel  rispetto   della
disciplina in materia di trattamento  dei  dati  personali,  adottano
ogni misura atta a garantire  la  sicurezza  e  la  protezione  delle
informazioni e dei dati, tenendo  conto  delle  migliori  pratiche  e
degli standard nazionali, europei e internazionali per la  protezione
delle  proprie  reti,  nonche'  promuovendo  la  consapevolezza   dei
lavoratori sull'uso  sicuro  dei  dispositivi,  anche  attraverso  la
diffusione di apposite linee  guida,  e  disciplinando,  tra  l'altro
l'uso di webcam e microfoni.";
      2) dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente: "3-ter. Al fine
di agevolare la  diffusione  del  lavoro  agile  quale  modalita'  di
esecuzione del rapporto di lavoro  subordinato,  i  soggetti  di  cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), acquistano beni e  progettano  e
sviluppano  i  sistemi  informativi  e  i  servizi  informatici   con
modalita' idonee a consentire ai lavoratori di accedere da remoto  ad
applicativi, dati e informazioni  necessari  allo  svolgimento  della
prestazione lavorativa, nel rispetto della legge 20 maggio  1970,  n.
300, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e  della  legge  22
maggio 2017, n. 81, assicurando  un  adeguato  livello  di  sicurezza
informatica, in  linea  con  le  migliori  pratiche  e  gli  standard
nazionali ed internazionali per la  protezione  delle  proprie  reti,
nonche' promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull'uso  sicuro
degli strumenti impiegati, con particolare riguardo a quelli  erogati
tramite fornitori di servizi in cloud, anche attraverso la diffusione
di apposite linee  guida,  e  disciplinando  anche  la  tipologia  di
attivita' che possono essere svolte.";
    b) all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, le parole  "L'AgID"
sono sostituite dalle seguenti:  "La  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, anche avvalendosi dell'AgID," e,  infine,  dopo  le  parole
"migliorino  i  servizi   erogati"   sono   aggiunte   le   seguenti:
"assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica,  in  linea
con le migliori pratiche e gli standard nazionali  ed  internazionali
per  la  protezione  delle  proprie  reti,  nonche'  promuovendo   la
consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro  dei  suddetti  sistemi
informativi, anche attraverso la diffusione di apposite  linee  guida
che disciplinano anche la tipologia di attivita' che  possono  essere
svolte.";
    c) all'articolo 14-bis:
      1) al comma 2, lettera h), le parole "ovvero, su sua richiesta,
da parte della stessa AgID" sono soppresse;
      2)  al  comma  3,  le  parole  "nonche'  al  Dipartimento   per
l'innovazione  tecnologica  della  Presidenza   del   Consiglio   dei
ministri" sono soppresse;
    d) all'articolo 17, comma 1-quater, le parole  "a  porvi  rimedio
tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni"  sono  sostituite
dalle seguenti: "ad avviare, tempestivamente  e  comunque  non  oltre
trenta  giorni,  le  attivita'  necessarie  a  porvi  rimedio   e   a
concluderle entro un termine perentorio indicato tenendo conto  della
complessita' tecnologica delle attivita'  richieste",  nonche',  dopo
l'ultimo periodo, e' aggiunto il seguente: "Il  mancato  avvio  delle
attivita' necessarie a  porre  rimedio  e  il  mancato  rispetto  del
termine perentorio per la  loro  conclusione  rileva  ai  fini  della
misurazione e della valutazione  della  performance  individuale  dei
dirigenti responsabili  e  comporta  responsabilita'  dirigenziale  e
disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165.".
  2. All'articolo 1,  comma  6,  lettera  a),  del  decreto-legge  21
settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 133, le parole "ovvero le centrali  di  committenza
alle quali essi fanno ricorso ai sensi dell'articolo  1,  comma  512,
della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  che  intendano  procedere
all'affidamento"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "che  intendano
procedere, anche per il tramite delle centrali  di  committenza  alle
quali essi sono tenuti a fare ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma
512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'affidamento".
  3. E' istituita presso il Ministero dell'interno,  nell'ambito  del
Dipartimento per  le  politiche  del  personale  dell'Amministrazione
civile e per le  risorse  strumentali  e  finanziarie,  la  Direzione
Centrale  per   l'innovazione   tecnologica   per   l'amministrazione
generale, cui e' preposto un dirigente di livello generale  dell'area
delle  funzioni  centrali.  La   Direzione   Centrale   assicura   la
funzionalita'  delle  attivita'  di  innovazione  tecnologica  e   di
digitalizzazione,  nonche'  dei  sistemi  informativi  del  Ministero
dell'interno e delle Prefetture-UTG.
  4. La dotazione organica del Ministero dell'interno,  sulla  scorta
di quanto previsto dal comma  3,  e'  incrementata  di  un  posto  di
funzione dirigenziale di livello generale da assegnare  al  personale
dell'area delle funzioni centrali, i cui maggiori oneri, al  fine  di
assicurare   l'invarianza   finanziaria,   sono   compensati    dalla
soppressione di un  numero  di  posti  di  funzione  dirigenziale  di
livello non generale  della  medesima  area,  equivalente  sul  piano
finanziario. Alle modifiche della dotazione organica di cui al  primo
periodo  si  provvede  con  regolamento   da   adottarsi   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  5. Per assicurare la piena efficacia dei progetti di trasformazione
digitale  la  societa'  di  cui  all'articolo  83,  comma   15,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'ambito dei progetti  e  delle
attivita' da essa gestiti, provvede alla definizione e allo  sviluppo
di servizi e prodotti innovativi  operando,  anche  in  favore  delle
amministrazioni committenti, in qualita'  di  innovation  procurement
broker. In tale ambito, per l'acquisizione dei  beni  e  dei  servizi
funzionali  alla  realizzazione  di  progetti   ad   alto   contenuto
innovativo, la medesima societa' non si avvale di Consip S.p.A. nella
sua qualita' di centrale di committenza in deroga all'ultimo  periodo
dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  6. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  I  soggetti  di  cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
provvedono  con  le  risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
                               Art. 32
 
                   Codice di condotta tecnologica
 
  1. Al fine di garantire il coordinamento nello sviluppo dei sistemi
informativi e  dell'offerta  dei  servizi  in  rete  delle  pubbliche
amministrazioni  su  tutto  il  territorio  nazionale,   al   decreto
legislativo 7 marzo 20005, n. 82, dopo l'articolo 13, e' inserito  il
seguente:
  "Art. 13-bis. (Codice di condotta tecnologica ed esperti) -  1.  Al
fine di favorire la digitalizzazione della pubblica amministrazione e
garantire il necessario coordinamento sul piano tecnico  delle  varie
iniziative di innovazione tecnologica, i soggetti di cui all'articolo
2, comma  2,  lettera  a),  nell'ambito  delle  risorse  disponibili,
progettano, realizzano e sviluppano i propri  sistemi  informatici  e
servizi digitali, in coerenza con gli obiettivi dell'agenda  digitale
italiana ed europea e nel rispetto del codice di condotta tecnologica
adottato dal Capo dipartimento della struttura della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri competente  per  la  trasformazione  digitale,
sentita l'AgID e il  nucleo  per  la  sicurezza  cibernetica  di  cui
all'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2018,  n.
65  e  acquisito  il  parere  della  Conferenza  unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
  2. Il codice di condotta tecnologica  disciplina  le  modalita'  di
progettazione, sviluppo e implementazione  dei  progetti,  sistemi  e
servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto  della
disciplina  in  materia   di   perimetro   nazionale   di   sicurezza
cibernetica.
  3. I soggetti di cui all'articolo  2,  comma  2,  lettera  a),  che
avviano progetti di sviluppo  dei  servizi  digitali  sono  tenuti  a
rispettare il codice di condotta tecnologica  e,  possono  avvalersi,
singolarmente o in forma associata, di uno o piu' esperti in possesso
di  comprovata  esperienza  e  qualificazione   professionale   nello
sviluppo e nella gestione di  processi  complessi  di  trasformazione
tecnologica e progetti di trasformazione digitale, nel  limite  delle
risorse progettuali disponibili a legislazione vigente per lo  scopo.
Il  codice  di  condotta  tecnologica  indica  anche  le   principali
attivita', ivi compresa la formazione del personale, che gli  esperti
svolgono in collaborazione con il  responsabile  per  la  transizione
digitale dell'amministrazione pubblica interessata, nonche' il limite
massimo  di  durata  dell'incarico,  i  requisiti  di  esperienza   e
qualificazione professionale e il trattamento  economico  massimo  da
riconoscere agli esperti.
  4. Nella realizzazione e lo sviluppo dei  sistemi  informativi,  e'
sempre  assicurata  l'integrazione  con  le  piattaforme   abilitanti
previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis, nonche'  la  possibilita'
di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni  necessarie
allo svolgimento della prestazione  lavorativa  in  modalita'  agile,
assicurando un adeguato livello di sicurezza  informatica,  in  linea
con le migliori pratiche e gli standard nazionali  ed  internazionali
per  la  protezione  delle  proprie  reti,  nonche'  promuovendo   la
consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro  dei  suddetti  sistemi
informativi, anche attraverso la diffusione di apposite linee  guida,
e disciplinando anche la tipologia di attivita'  che  possono  essere
svolte.
  5. L'AgID verifica il rispetto del codice di  condotta  tecnologica
da parte dei soggetti interessati  e  puo'  diffidare  i  soggetti  a
conformare la propria condotta agli obblighi previsti dal codice.  La
progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di servizi  digitali  e
sistemi informatici in violazione del codice di condotta  tecnologica
costituiscono mancato raggiungimento di uno specifico risultato e  di
un rilevante obiettivo da  parte  dei  dirigenti  responsabili  delle
strutture competenti e comportano la riduzione, non inferiore  al  30
per  cento,  della  retribuzione  di  risultato  e  del   trattamento
accessorio  collegato  alla  performance  individuale  dei  dirigenti
competenti,  oltre  al  divieto  di  attribuire  premi  o   incentivi
nell'ambito delle medesime strutture.".
Capo III
Strategia di gestione del patrimonio informativo pubblico per fini
istituzionali

                               Art. 33
 
Disponibilita'  e  interoperabilita'   dei   dati   delle   pubbliche
       amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi
 
  1. Al fine di semplificare e favorire la fruizione  del  patrimonio
informativo pubblico da parte  delle  pubbliche  amministrazioni  per
fini istituzionali, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 50 dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il  seguente:
"3-ter. In caso di mancanza di  accordi  quadro,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri  o  il  Ministro  delegato  per  l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione  stabilisce  un  termine  entro  il
quale le pubbliche amministrazioni interessate provvedono  a  rendere
disponibili, accessibili e fruibili i dati alle altre amministrazioni
pubbliche ai sensi  del  comma  2.  L'inadempimento  dell'obbligo  di
rendere disponibili i dati ai sensi del presente articolo costituisce
mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di  un  rilevante
obiettivo  da  parte  dei  dirigenti  responsabili  delle   strutture
competenti e comporta la riduzione, non inferiore al  30  per  cento,
della  retribuzione  di  risultato  e  del   trattamento   accessorio
collegato alla  performance  individuale  dei  dirigenti  competenti,
oltre al divieto di attribuire premi o  incentivi  nell'ambito  delle
medesime strutture.";
    b)  dopo  l'articolo  50-ter,  e'  inserito  il  seguente:  "Art.
50-quater  (Disponibilita'  dei  dati  generati  nella  fornitura  di
servizi in concessione) 1. Al fine di  promuovere  la  valorizzazione
del patrimonio informativo pubblico, per fini statistici e di ricerca
e per  lo  svolgimento  dei  compiti  istituzionali  delle  pubbliche
amministrazioni, nei contratti  e  nei  capitolati  con  i  quali  le
pubbliche amministrazioni  affidano  lo  svolgimento  di  servizi  in
concessione e'  previsto  l'obbligo  del  concessionario  di  rendere
disponibili all'amministrazione concedente tutti i dati  acquisiti  e
generati nella fornitura del servizio agli utenti  e  relativi  anche
all'utilizzo del servizio medesimo da parte degli utenti,  come  dati
di tipo aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l-ter), nel
rispetto delle linee guida adottate da AgID, sentito il  Garante  per
la protezione dei dati personali.".
                               Art. 34
 
     Semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati
 
  1. Al fine di favorire la condivisione e l'utilizzo del  patrimonio
informativo pubblico per l'esercizio di finalita' istituzionali e  la
semplificazione degli  oneri  per  cittadini  e  imprese,  l'articolo
50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito dal
seguente:
  "Art. 50-ter. (Piattaforma Digitale Nazionale Dati)1. La Presidenza
del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo  sviluppo  e
la realizzazione di una Piattaforma Digitale  Nazionale  Dati  (PDND)
finalizzata a favorire la  conoscenza  e  l'utilizzo  del  patrimonio
informativo detenuto, per finalita' istituzionali,  dai  soggetti  di
cui all'articolo 2, comma 2, nonche' la condivisione dei dati  tra  i
soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini della semplificazione
degli adempimenti amministrativi dei cittadini e  delle  imprese,  in
conformita' alla disciplina vigente e agli  accordi  quadro  previsti
dall'articolo 50.
  2.  La  Piattaforma  Digitale  Nazionale  Dati  e'  gestita   dalla
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   ed   e'   costituita   da
un'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilita'
dei  sistemi  informativi  e  delle  basi  di  dati  delle  pubbliche
amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici per le finalita' di
cui al comma 1, mediante  l'accreditamento,  l'identificazione  e  la
gestione dei livelli di  autorizzazione  dei  soggetti  abilitati  ad
operare sulla stessa,  nonche'  la  raccolta  e  conservazione  delle
informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate  suo
tramite. La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la
messa a disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti accreditati,
di  interfacce  di  programmazione  delle  applicazioni   (API).   Le
interfacce, sviluppate dai soggetti abilitati con il  supporto  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e  in  conformita'  alle  Linee
guida AgID in materia interoperabilita', sono raccolte nel  "catalogo
API" reso disponibile dalla Piattaforma ai  soggetti  accreditati.  I
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad  accreditarsi
alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere  disponibili
le proprie basi dati senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. In fase di  prima  applicazione,  la  Piattaforma  assicura
prioritariamente  l'interoperabilita'  con  il  sistema   informativo
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di  cui
all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  con
l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui  all'articolo
62 e con le banche dati dell'Agenzie delle  entrate  individuate  dal
Direttore della stessa Agenzia. L'AgID, sentito  il  Garante  per  la
protezione dei dati personali e acquisito il parere della  Conferenza
unificata, di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, adotta linee  guida  con  cui  definisce  gli  standard
tecnologici  e  criteri   di   sicurezza,   di   accessibilita',   di
disponibilita'  e  di  interoperabilita'  per   la   gestione   della
piattaforma nonche' il processo di accreditamento e di fruizione  del
catalogo API.
  3. Nella Piattaforma Nazionale Digitale  Dati  non  confluiscono  i
dati attinenti a ordine e  sicurezza  pubblica,  difesa  e  sicurezza
nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria.
  4. Con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei  ministri,
di concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  il
Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali e acquisito il parere della  Conferenza  Unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  e'
stabilita la strategia nazionale dati.  Con  la  strategia  nazionale
dati sono identificate le tipologie, i  limiti,  le  finalita'  e  le
modalita' di messa a disposizione, su richiesta della Presidenza  del
Consiglio dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono
titolari i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.
  5.  L'inadempimento   dell'obbligo   di   rendere   disponibili   e
accessibili  le  proprie  basi  dati  ovvero  i  dati   aggregati   e
anonimizzati costituisce  mancato  raggiungimento  di  uno  specifico
risultato  e  di  un  rilevante  obiettivo  da  parte  dei  dirigenti
responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione,  non
inferiore al 30 per cento, della  retribuzione  di  risultato  e  del
trattamento accessorio collegato  alla  performance  individuale  dei
dirigenti  competenti,  oltre  al  divieto  di  attribuire  premi   o
incentivi nell'ambito delle medesime strutture.
  6. L'accesso ai dati attraverso la Piattaforma  Digitale  Nazionale
Dati  non  modifica  la  disciplina  relativa  alla  titolarita'  del
trattamento, ferme restando le specifiche  responsabilita'  ai  sensi
dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016 in capo al soggetto gestore  della
Piattaforma nonche' le responsabilita' dei soggetti  accreditati  che
trattano i dati in qualita' di titolari autonomi del trattamento.
  7. Resta fermo che i soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
possono continuare a utilizzare anche i sistemi di  interoperabilita'
gia' previsti dalla legislazione vigente.
  8. Le attivita' previste dal presente articolo si svolgono  con  le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente.".
  2. All'articolo 60 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2-bis, dopo le parole "secondo standard e criteri  di
sicurezza e di gestione definiti nelle Linee guida" sono aggiunte  le
seguenti: "e mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter";
    b) il comma 2-ter e' abrogato.
  3. All'articolo 264, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, la lettera c) e' abrogata.
                               Art. 35
 
Consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali  del
                                Paese
 
  1. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Al fine di tutelare
l'autonomia tecnologica del Paese, consolidare e mettere in sicurezza
le infrastrutture digitali delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del  decreto  legislativo  7
marzo  2005,  n.  82,  garantendo,  al  contempo,  la  qualita',   la
sicurezza,   la    scalabilita',    l'efficienza    energetica,    la
sostenibilita' economica e la continuita' operativa dei sistemi e dei
servizi digitali, la Presidenza del Consiglio dei  ministri  promuove
lo sviluppo di un'infrastruttura ad  alta  affidabilita'  localizzata
sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento
dei Centri per l'elaborazione delle informazioni  (CED)  definiti  al
comma  2,  destinata  a  tutte  le  pubbliche   amministrazioni.   Le
amministrazioni centrali individuate ai sensi dell'articolo 1,  comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel rispetto dei principi di
efficienza, efficacia  ed  economicita'  dell'azione  amministrativa,
migrano i loro Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i
relativi  sistemi  informatici,  privi  dei  requisiti  fissati   dal
regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura di cui al primo
periodo o verso l'infrastruttura di cui al comma 4-ter o verso  altra
infrastruttura propria gia' esistente e  in  possesso  dei  requisiti
fissati  dallo  stesso  regolamento   di   cui   al   comma   4.   Le
amministrazioni centrali, in alternativa, possono  migrare  i  propri
servizi verso soluzioni cloud, nel rispetto di  quanto  previsto  dal
regolamento di cui al comma 4.";
    b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
      "1-bis.  Le  amministrazioni  locali   individuate   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre  2009,  n.196,  nel
rispetto  dei  principi  di  efficienza,  efficacia  ed  economicita'
dell'azione amministrativa, migrano i loro Centri per  l'elaborazione
delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, privi  dei
requisiti  fissati  dal  regolamento  di  cui  al  comma   4,   verso
l'infrastruttura di cui al comma 1 o verso altra infrastruttura  gia'
esistente in possesso dei requisiti fissati dallo stesso  regolamento
di cui al comma 4. Le amministrazioni locali, in alternativa, possono
migrare i propri servizi verso soluzioni cloud nel rispetto di quanto
previsto dal regolamento di cui al comma 4.
      1-ter. L'Agenzia per l'Italia  digitale  (AgID),  effettua  con
cadenza triennale, anche con il supporto dell'Istituto  Nazionale  di
Statistica,  il  censimento  dei  Centri  per  l'elaborazione   delle
informazioni (CED) della pubblica amministrazione di cui al  comma  2
e,  d'intesa  con  la  competente  struttura  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e
1-bis e dalla disciplina introdotta dal  decreto-legge  21  settembre
2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  novembre
2019, n. 13, definisce nel Piano triennale  per  l'informatica  nella
pubblica   amministrazione   la   strategia   di    sviluppo    delle
infrastrutture digitali delle amministrazioni di cui all'articolo  2,
comma 2, lettera a) e c), del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
82, e la strategia di adozione del  modello  cloud  per  la  pubblica
amministrazione, alle quali le amministrazioni si attengono.  Per  la
parte  relativa  alla  strategia  di  sviluppo  delle  infrastrutture
digitali e della  strategia  di  adozione  del  modello  cloud  delle
amministrazioni locali e' sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.";
    c) al comma 2, le parole  "un  impianto  informatico  atto"  sono
sostituite dalle seguenti: "uno o piu' sistemi informatici atti";  le
parole "apparati di calcolo" sono sostituite dalle seguenti: "risorse
di calcolo"; e le parole "apparati di memorizzazione di  massa"  sono
sostituite dalle seguenti: "sistemi di memorizzazione di massa";
    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. L'AgID, con proprio
regolamento, d'intesa con la competente  struttura  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, nel rispetto della disciplina  introdotta
dal  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  105,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre  2019,  n.  13,  stabilisce  i
livelli  minimi  di  sicurezza,  capacita'   elaborativa,   risparmio
energetico e  affidabilita'  delle  infrastrutture  digitali  per  la
pubblica amministrazione, ivi incluse le  infrastrutture  di  cui  ai
commi 1 e 4-ter. Definisce, inoltre, le caratteristiche di  qualita',
di  sicurezza,  di  performance  e  scalabilita',  interoperabilita',
portabilita' dei servizi cloud per la pubblica amministrazione.";
    e)  il  comma  4-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  "4-bis.  Le
disposizioni del  presente  articolo  si  applicano,  fermo  restando
quanto previsto dalla legge 3  agosto  2007,  n.  124,  nel  rispetto
dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
e della disciplina e dei limiti derivanti dall'esercizio di attivita'
e funzioni in materia di ordine  e  sicurezza  pubblica,  di  polizia
giudiziaria, nonche' quelle di difesa e  sicurezza  nazionale  svolte
dalle infrastrutture digitali dell'amministrazione della difesa.";
    f) al comma 4-ter le parole "al comma 4"  sono  sostituite  dalle
seguenti "al comma 1-ter";
    g) dopo il comma 4-ter e' inserito il  seguente:  "4-quater.  Gli
obblighi di migrazione previsti ai commi precedenti non si  applicano
alle amministrazioni che svolgono le funzioni di cui all'articolo  2,
comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.".
  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  il  comma
407 e' abrogato.
  3. All'attuazione della presente  disposizione  le  amministrazioni
pubbliche  provvedono  con  le  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.
Capo IV
Misure per l'innovazione

                               Art. 36
 
     Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione
 
  l. Al fine di favorire la trasformazione  digitale  della  pubblica
amministrazione, nonche' lo sviluppo, la diffusione e l'impiego delle
tecnologie emergenti e di iniziative ad alto valore  tecnologico,  le
imprese, le Universita', gli  enti  di  ricerca  e  le  societa'  con
caratteristiche di spin  off  o  di  start  up  universitari  di  cui
all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  che
intendono   sperimentare   iniziative    attinenti    all'innovazione
tecnologica  e  alla  digitalizzazione,   possono   presentare   alla
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente  per
la trasformazione  digitale  i  relativi  progetti,  con  contestuale
domanda di temporanea deroga  alle  norme  dello  Stato,  diverse  da
quelle di cui al comma 3, che impediscono la  sperimentazione.  Nella
domanda e' indicato il titolare della  richiesta  e  il  responsabile
della sperimentazione, sono specificate le caratteristiche, i profili
di  innovazione,  la  durata,  le  finalita'  del  progetto  e  della
sperimentazione,  nonche'  i  risultati  e  i  benefici  attesi,   le
modalita'  con  le  quali  il   richiedente   intende   svolgere   il
monitoraggio delle attivita' e valutarne  gli  impatti,  nonche'  gli
eventuali rischi connessi all'iniziativa e  le  prescrizioni  che  si
propongono per la loro mitigazione.
  2.  Le  domande  vengono  contestualmente  indirizzate   anche   al
Ministero dello sviluppo economico, che, sentito il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti per  gli  eventuali  aspetti  relativi
alla sicurezza della circolazione, le esamina  entro  30  giorni  dal
ricevimento e redige una relazione istruttoria contenente la proposta
di autorizzazione alla  competente  struttura  della  Presidenza  del
Consiglio dei  ministri  ovvero  di  preavviso  di  diniego.  Non  si
applicano gli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.  Il
Ministero dello sviluppo  economico  puo'  richiedere  chiarimenti  o
integrazioni  della  domanda  al  richiedente  e,  in  tal  caso,  la
richiesta interrompe il termine di cui al primo periodo, che inizia a
decorrere nuovamente dalla ricezione degli elementi richiesti o dalla
scadenza  del  termine  assegnato  per  la   risposta.   La   mancata
trasmissione dei  chiarimenti  e  delle  integrazioni  da  parte  del
richiedente, nel termine indicato, comporta il rigetto della domanda.
Per tutti i progetti che presentano concreti ed effettivi profili  di
innovazione tecnologica, i cui risultati attesi  comportano  positivi
impatti sulla qualita' dell'ambiente o della vita  e  che  presentano
concrete probabilita' di  successo,  la  competente  struttura  della
Presidenza del Consiglio dei  ministri,  d'intesa  con  il  Ministero
dello sviluppo economico, autorizza la sperimentazione, fissandone la
durata, non superiore ad  un  anno  e  prorogabile  una  sola  volta,
stabilendone le modalita' di svolgimento e imponendo le  prescrizioni
ritenute necessarie per mitigare i rischi  ad  essa  connessi,  dando
comunicazione  delle  proprie  determinazioni,  anche  ove   ostative
all'accoglimento  della  domanda,  al  richiedente.  L'autorizzazione
sostituisce ad ogni effetto tutti  gli  atti  di  assenso,  permessi,
autorizzazioni, nulla osta, comunque  denominati,  di  competenza  di
altre amministrazioni statali. Ove l'esercizio dell'attivita' oggetto
di sperimentazione sia soggetta anche  a  pareri,  intese,  concerti,
nulla  osta,  autorizzazioni  o  altri  atti  di  assenso,   comunque
denominati, di competenza  di  altre  amministrazioni  la  competente
struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  procede,
d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico,  ai  sensi  degli
articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies, della legge  7
agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi previsti.
  3. Con l'autorizzazione di cui al comma 2 non puo' essere  disposta
in nessun caso la deroga  di  disposizioni  a  tutela  della  salute,
dell'ambiente,  dei  beni  culturali  e   paesaggistici   ovvero   di
disposizioni penali o del codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione di cui al decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159,  ne'  possono  essere  violati  o  elusi  vincoli   inderogabili
derivanti  dall'appartenenza  all'Unione  europea   o   da   obblighi
internazionali.
  4.  La  struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
competente per la trasformazione digitale, d'intesa con il  Ministero
dello sviluppo economico, vigila sulla sperimentazione autorizzata  e
verifica  il  rispetto  delle  prescrizioni  imposte,   l'avanzamento
dell'iniziativa, i risultati conseguiti e gli impatti sulla  qualita'
dell'ambiente e della vita. In caso di violazione delle  prescrizioni
imposte, diffida l'impresa richiedente ad adeguarsi alle prescrizioni
e a rimuovere ogni eventuale conseguenza derivante dalla  violazione,
assegnando all'uopo un congruo  termine,  comunque  non  inferiore  a
quindici giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, la struttura
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  competente  per  la
trasformazione digitale dispone,  d'intesa  con  il  Ministero  dello
sviluppo economico, la revoca dell'autorizzazione.
  5.  Al  termine  della   sperimentazione,   l'impresa   richiedente
trasmette alla struttura della Presidenza del Consiglio dei  ministri
competente per  la  trasformazione  digitale  e  al  Ministero  dello
sviluppo economico una documentata relazione con la quale illustra  i
risultati  del  monitoraggio  e  della  sperimentazione,  nonche'   i
benefici  economici  e  sociali  conseguiti.   La   struttura   della
Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri   competente   per   la
trasformazione digitale, sulla base degli accertamenti svolti durante
la  sperimentazione  e  a  conclusione  della  stessa,  valutato   il
contenuto della relazione di cui al precedente  periodo,  attesta  se
l'iniziativa  promossa  dall'impresa  richiedente  si   e'   conclusa
positivamente ed esprime un parere al Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e al Ministro competente per materia sulla  opportunita'  di
modifica  delle  disposizioni  di  legge   o   di   regolamento   che
disciplinano l'attivita' oggetto di sperimentazione.
  6. Entro novanta giorni dalla data  dell'attestazione  positiva  di
cui al comma 5, il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  o  il
Ministro  delegato,  di  concerto  con  il  Ministro  competente  per
materia,   promuove   le   iniziative   normative   e   regolamentari
eventualmente necessarie per disciplinare l'esercizio  dell'attivita'
oggetto di sperimentazione.
  7. L'impresa richiedente e' in via esclusiva responsabile dei danni
cagionati   a   terzi   in   dipendenza   dallo   svolgimento   della
sperimentazione. Il rilascio dell'autorizzazione di cui  al  comma  2
non esclude o attenua la responsabilita' dell'impresa richiedente.
  8. Il presente articolo non si applica alle attivita'  che  possono
essere sperimentate ai sensi dell'articolo 36  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58. In ogni caso,  con  l'autorizzazione  di  cui  al
presente articolo non puo'  essere  disposta  la  sperimentazione  in
materia di raccolta del risparmio, credito, finanza,  moneta,  moneta
elettronica, sistema dei pagamenti, assicurazioni  e  di  ogni  altro
servizio  finanziario  oggetto  di   autorizzazione   ai   sensi   di
disposizioni dell'Unione europea  o  di  disposizioni  nazionali  che
danno attuazione  a  disposizioni  dell'Unione  europea,  nonche'  in
materia di sicurezza nazionale. E' altresi' esclusa  l'autorizzazione
alla  sperimentazione  di  cui  al  presente  articolo   in   materia
anagrafica,  di  stato  civile,  di  carta  d'identita'  elettronica,
elettorale e referendaria, nonche' con riguardo  ai  procedimenti  di
competenza delle autorita' provinciali di pubblica sicurezza relativi
a  pubbliche  manifestazioni,  misure  di  prevenzione  personali   e
patrimoniali,  autorizzazioni  e  altri  provvedimenti  a   contenuto
abilitativo, soggiorno, espulsione e  allontanamento  dal  territorio
nazionale degli stranieri e  dei  cittadini  dell'Unione  europea,  o
comunque di ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia
di pubblica sicurezza, e ai provvedimenti  e  alle  comunicazioni  ad
essi connessi.
  9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica.  La  competente
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.
                               Art. 37
 
Disposizioni  per  favorire  l'utilizzo   della   posta   elettronica
  certificata   nei   rapporti   tra   Amministrazione,   imprese   e
  professionisti
 
  1. Al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante
Codice dell'amministrazione  digitale,  e  favorire  il  percorso  di
semplificazione  e   di   maggiore   certezza   delle   comunicazioni
telematiche tra imprese, professionisti e  pubbliche  amministrazioni
nel rispetto della disciplina europea e  fermo  quanto  previsto  nel
CAD, all'articolo 16 del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 6:
      1) primo periodo, le parole da "indirizzo di posta  elettronica
certificata"  fino  a  "con  analoghi  sistemi  internazionali"  sono
sostituite dalle seguenti: "domicilio digitale di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";
      2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Entro il  1°
ottobre 2020 tutte le imprese, gia' costituite in  forma  societaria,
comunicano al registro delle imprese il proprio domicilio digitale se
non hanno gia' provveduto a tale adempimento.";
      3)  al  terzo  periodo,  le  parole  "dell'indirizzo  di  posta
elettronica  certificata"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "del
domicilio digitale";
    b) al comma 6-bis:
      1) al primo periodo, le parole "indirizzo di posta  elettronica
certificata" sono sostituite dalle seguenti: "domicilio digitale", le
parole  "per  tre  mesi,"  sono  soppresse  e,  infine,   le   parole
"l'indirizzo di posta elettronica certificata" sono sostituite  dalle
seguenti: "il domicilio digitale";
      2) sono  aggiunti  i  seguenti  periodi:  "Fatto  salvo  quanto
previsto dal primo periodo per le imprese di  nuova  costituzione,  i
soggetti di cui al  comma  6,  che  non  hanno  indicato  il  proprio
domicilio digitale entro il 1°  ottobre  2020,  o  il  cui  domicilio
digitale e' stato cancellato dall'ufficio del registro delle  imprese
ai sensi del comma 6 ter,  sono  sottoposti  alla  sanzione  prevista
dall'articolo  2630  del  codice  civile,  in   misura   raddoppiata.
L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente  all'erogazione
della sanzione,  assegna  d'ufficio  un  nuovo  e  diverso  domicilio
digitale, acquisito  tramite  gara  nazionale  bandita  dalla  Consip
S.p.A. in conformita' alle  linee  guida  adottate  dall'Agenzia  per
l'Italia digitale ed in coerenza con la normativa  vigente.  I  costi
sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale  sono  a  valere  sui
ricavati delle sanzioni riscosse in virtu' del presente  comma,  fino
alla loro concorrenza.";
    c) dopo il comma  6-bis  e'  inserito  il  seguente:  "6-ter.  Il
Conservatore dell'ufficio del  registro  delle  imprese  che  rileva,
anche a seguito di  segnalazione,  un  domicilio  digitale  inattivo,
chiede alla  societa'  di  provvedere  all'indicazione  di  un  nuovo
domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi  trenta
giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte  della
stessa societa', procede con  propria  determina  alla  cancellazione
dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la
procedura  di  cui  al  comma  6-bis.  Contro  il  provvedimento  del
Conservatore e' ammesso  reclamo  al  giudice  del  registro  di  cui
all'articolo 2189 del codice civile.";
    d) al comma 7:
      1)  al  primo  periodo,  le  parole  da  "indirizzo  di   posta
elettronica" fino a "del  presente  decreto"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
n-ter del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82";
      2) al secondo periodo, le parole "con il relativo indirizzo  di
posta elettronica certificata." sono sostituite dalle seguenti: "e il
relativo domicilio digitale.";
      3) al terzo periodo le parole "indirizzo di  posta  elettronica
certificata" sono sostituite dalle seguenti: "domicilio digitale";
    e)  il  comma  7-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  "7-bis.  Il
professionista  che  non  comunica  il  proprio  domicilio   digitale
all'albo o elenco di cui al comma 7 e' obbligatoriamente  soggetto  a
diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte  del  Collegio  o
Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida,
il Collegio o  Ordine  di  appartenenza  commina  la  sanzione  della
sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione  dello
stesso  domicilio.  L'omessa  pubblicazione   dell'elenco   riservato
previsto dal  comma  7,  il  rifiuto  reiterato  di  comunicare  alle
pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma,  ovvero
la reiterata inadempienza dell'obbligo di  comunicare  all'indice  di
cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo  2005,  n.  82
l'elenco dei domicili digitali  ed  il  loro  aggiornamento  a  norma
dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico  19
marzo   2013,   costituiscono   motivo   di   scioglimento    e    di
commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del
Ministero vigilante sui medesimi.";
    f) il comma 8 e' abrogato;
    g) il comma 9 e' abrogato;
    h) il comma 10 e' abrogato.
  2. All'articolo 5  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:  "2.  L'ufficio  del  registro
delle imprese che riceve  una  domanda  di  iscrizione  da  parte  di
un'impresa individuale che  non  ha  indicato  il  proprio  domicilio
digitale,  in  luogo   dell'irrogazione   della   sanzione   prevista
dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda  in  attesa
che la stessa sia integrata con il  domicilio  digitale.  Le  imprese
individuali attive e non soggette a  procedura  concorsuale  che  non
hanno  gia'  indicato,  all'ufficio  del   registro   delle   imprese
competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a  farlo  entro
il 1° ottobre 2020. Fatto salvo quanto  previsto  dal  primo  periodo
relativamente all'ipotesi della prima iscrizione  al  registro  delle
imprese o all'albo delle imprese artigiane,  le  imprese  individuali
attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno  indicato
il proprio domicilio digitale entro il 1°  ottobre  2020,  o  il  cui
domicilio digitale e'  stato  cancellato  dall'ufficio  del  registro
delle imprese, sono sottoposte alla sanzione  prevista  dall'articolo
2194 del  codice  civile,  in  misura  triplicata  previa  diffida  a
regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio  digitale  entro  il
termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle
imprese. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese  che
rileva, anche  a  seguito  di  segnalazione,  un  domicilio  digitale
inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un
nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta  giorni.  Decorsi
trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte
dello  stesso  imprenditore,  procede  con  propria  determina   alla
cancellazione dell'indirizzo dal registro delle  imprese.  Contro  il
provvedimento del Conservatore e'  ammesso  reclamo  al  giudice  del
registro di cui all'articolo 2189 del codice  civile.  L'ufficio  del
registro  delle   imprese,   contestualmente   all'erogazione   della
sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e  diverso  domicilio  digitale,
acquisito tramite gara  nazionale  bandita  dalla  Consip  S.P.A.  in
conformita' alle  linee  guida  adottate  dall'Agenzia  per  l'Italia
digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I  costi  sostenuti
per l'acquisto del domicilio digitale  sono  a  valere  sui  ricavati
delle sanzioni riscosse in virtu' del presente comma, fino alla  loro
concorrenza. L'iscrizione del domicilio digitale nel  registro  delle
imprese  e  le  sue  successive  eventuali  variazioni  sono   esenti
dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.".
Titolo IV
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' DI IMPRESA, AMBIENTE E GREEN
ECONOMY
Capo I
Semplificazioni in materia di attivita' di impresa e investimenti
pubblici

                               Art. 38
 
                 Misure di semplificazione per reti
               e servizi di comunicazioni elettroniche
 
  1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le
seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 86, comma 3, dopo le parole: "e ad esse si  applica
la normativa vigente in materia" sono aggiunte le seguenti: ",  fatto
salvo quanto previsto dagli articoli 87 e  88  con  riferimento  alle
autorizzazioni per  la  realizzazione  della  rete  di  comunicazioni
elettroniche e degli elementi ad essa collegati per le quali si attua
il regime di semplificazione ivi previsto. Alla installazione di reti
di comunicazione elettronica mediante posa di  fibra  ottica  non  si
applica la disciplina edilizia e urbanistica";
  b) all'articolo 87-ter, comma  1,  dopo  le  parole  "nel  caso  di
modifiche delle caratteristiche  degli  impianti  gia'  provvisti  di
titolo abilitativo" sono inserite le  seguenti:  ",  ivi  incluse  le
modifiche relative al profilo radioelettrico"; in fine,  e'  aggiunto
il seguente periodo: "I medesimi organismi di cui al primo periodo si
pronunciano     entro     trenta     giorni      dal      ricevimento
dell'autocertificazione.";
  c) dopo l'articolo 87-ter e' inserito il seguente:
  "Art. 87-quater (Impianti temporanei di telefonia mobile):
  1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile,  necessari  per  il
potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di  emergenza,
sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni,  spettacoli  o  altri
eventi, destinati  ad  essere  rimossi  al  cessare  delle  anzidette
necessita' e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla  loro
collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio
lavori  all'amministrazione  comunale.   L'impianto   e'   attivabile
qualora, entro  trenta  giorni  dalla  presentazione  della  relativa
richiesta di attivazione all'organismo  competente  ad  effettuare  i
controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36,
non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego.
  2.  L'installazione  di  impianti  di  telefonia  mobile,  la   cui
permanenza in esercizio non superi i sette  giorni,  e'  soggetta  ad
autocertificazione di attivazione, da  inviare  contestualmente  alla
realizzazione  dell'intervento,  all'ente  locale,   agli   organismi
competenti a effettuare i controlli  di  cui  all'articolo  14  della
legge  22  febbraio  2001,  n.  36,  nonche'  ad  ulteriori  enti  di
competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti  limiti  di  campo
elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma  opera  in
deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.";
    d) all'articolo 88:
  1) al comma 1, le parole "un'istanza unica" sono  soppresse  ed  e'
aggiunto infine il  seguente  periodo:  "L'istanza  cosi'  presentata
avra' valenza  di  istanza  unica  effettuata  per  tutti  i  profili
connessi agli interventi di cui al presente articolo.";
  2) ai commi 4 e 9, le parole "gli atti di competenza delle  singole
amministrazioni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "gli  atti   di
assenso, comunque denominati e necessari  per  l'effettuazione  degli
scavi e delle  eventuali  opere  civili  indicate  nel  progetto,  di
competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni  o
servizi pubblici interessati";
  3) al comma 7, terzo periodo, le parole "posa di cavi o tubi  aerei
su infrastrutture  esistenti,  allacciamento  utenti  il  termine  e'
ridotto a otto giorni" sono sostituite dalle seguenti: "posa di  cavi
o tubi aerei o altri  elementi  di  rete  su  infrastrutture  e  siti
esistenti, allacciamento utenti il termine e' ridotto a otto giorni",
e, dopo il terzo  periodo,  e'  aggiunto  il  seguente:  "I  predetti
termini si applicano  anche  alle  richieste  di  autorizzazione  per
l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti,  interporti,
aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri  beni  immobili
appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti locali e agli  altri
enti pubblici.";
  e) all'articolo 105, comma 1, lettera p), il periodo "Rimane  fermo
l'obbligo di rendere la dichiarazione di cui  all'articolo  145."  e'
soppresso;
  f) l'articolo 127 e' abrogato. Nella scheda tecnica  allegata  alla
determina  di  assegnazione  dei  diritti  d'uso  sono  riportate  le
caratteristiche tecniche degli apparati  necessari  al  funzionamento
degli impianti di cui all'articolo 126 del decreto legislativo n. 259
del 2003;
  g) l'articolo 36, i commi 3 e 4 dell'articolo  145  e  il  comma  2
dell'articolo 37 dell'allegato n. 25, sono abrogati.
  2.  All'articolo  82  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
  "2-bis. Al fine di dare esecuzione agli obiettivi di cui  al  comma
2, anche in deroga a  quanto  disposto  dal  decreto  legislativo  1°
agosto 2003, n. 259 e dai regolamenti  adottati  dagli  enti  locali,
alle  imprese  fornitrici  di  reti  e   servizi   di   comunicazioni
elettroniche  e'  consentito  effettuare  gli  interventi  di  scavo,
installazione e manutenzione di reti di comunicazione in fibra ottica
mediante la  presentazione  di  segnalazione  certificata  di  inizio
attivita' all'amministrazione  locale  competente  e  agli  organismi
competenti a effettuare i controlli contenente le informazioni di cui
ai modelli C e D dell'allegato n. 13 al decreto  legislativo  n.  259
del 2003. La segnalazione cosi' presentata ha valore di istanza unica
effettuata per tutti i  profili  connessi  alla  realizzazione  delle
infrastrutture oggetto dell'istanza medesima.  Per  il  conseguimento
dei permessi, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati,
relativi  alle  installazioni  delle  infrastrutture   per   impianti
radioelettrici di qualunque tecnologia e  potenza,  si  applicano  le
procedure semplificate  di  cui  all'articolo  87-  bis  del  decreto
legislativo n. 259 del 2003.".
  3. L'installazione e l'esercizio di sistemi di videosorveglianza di
cui all'articolo  5,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto-legge  20
febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18
aprile 2017, n. 48,  da  parte  degli  enti  locali,  e'  considerata
attivita' libera e non soggetta ad  autorizzazione  generale  di  cui
agli articoli 99 e 104 del decreto legislativo  1°  agosto  2003,  n.
259.
  4. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.  33,
il comma 2-bis e' sostituito  dal  seguente:  "2-bis.  Qualora  siano
utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di  scavo  a
basso  impatto  ambientale  in  presenza  di  sottoservizi,  ai  fini
dell'articolo 25, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 18
aprile del 2016 n. 50, e per gli immobili sottoposti a tutela ai  del
decreto legislativo 22 gennaio del 2004, n. 42, l'avvio dei lavori e'
subordinato esclusivamente alla trasmissione, da parte dell'Operatore
di comunicazione elettronica,  alla  soprintendenza  e  all'autorita'
locale   competente,   di   documentazione   cartografica    prodotta
dall'Operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e a quello
dei  sottoservizi  e  delle  infrastrutture  esistenti,  nonche'   di
documentazione fotografica sullo stato attuale della  pavimentazione.
La disposizione si applica  anche  alla  realizzazione  dei  pozzetti
accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi  siano  realizzati
in prossimita' dei medesimi sottoservizi preesistenti. L'operatore di
rete comunica, con un preavviso di almeno quindici  giorni,  l'inizio
dei lavori alla soprintendenza competente. Qualora la posa  in  opera
dei sottoservizi  interessi  spazi  aperti  nei  centri  storici,  e'
altresi'  depositato  presso  la  soprintendenza  apposito  elaborato
tecnico che dia conto delle modalita' di risistemazione  degli  spazi
oggetto degli interventi.".
  5. Al fine di semplificare e  ridurre  i  termini  delle  procedure
autorizzative  per  l'istallazione  di  reti  di   telecomunicazioni,
all'articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33,  dopo
il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  "1-bis. Al  fine  di  favorire  lo  sviluppo  delle  infrastrutture
digitali e minimizzare l'impatto sul sedime stradale e  autostradale,
la posa  di  infrastrutture  a  banda  ultra  larga  da  parte  degli
operatori puo' essere  effettuata  con  la  metodologia  della  micro
trincea  attraverso  l'esecuzione  di   uno   scavo   e   contestuale
riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00  cm,  con
profondita' regolabile da 10 cm fino a  massimo  35  cm),  in  ambito
urbano ed extraurbano, anche in prossimita' del bordo stradale o  sul
marciapiede.
  1-ter. L'Ente titolare/gestore della  strada  o  autostrada,  ferme
restando le  caratteristiche  di  larghezza  e  profondita'  proposte
dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura
a banda ultra larga, puo' concordare con l'operatore stesso ulteriori
accorgimenti in merito al  posizionamento  dell'infrastruttura  e  le
concrete  modalita'  di  lavorazione  allo  scopo  di  garantire   le
condizioni  di  sicurezza  e  non  alterare  le   prestazioni   della
sovrastruttura stradale.
  1-quater. L'operatore e' tenuto a svolgere le attivita' di scavo  e
riempimento  a  regola  d'arte  in  modo  da   non   arrecare   danno
all'infrastruttura stradale o autostradale interessata dai lavori.".
  6. All'articolo 8, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, il comma  6
e'  sostituito  dal  seguente:  "6.  I  comuni  possono  adottare  un
regolamento per assicurare il  corretto  insediamento  urbanistico  e
territoriale  degli  impianti  e  minimizzare   l'esposizione   della
popolazione  ai  campi  elettromagnetici  con  riferimento   a   siti
sensibili  individuati  in  modo  specifico,  con  esclusione   della
possibilita' di introdurre limitazioni alla  localizzazione  in  aree
generalizzate del territorio di  stazioni  radio  base  per  reti  di
comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di
incidere,  anche  in   via   indiretta   o   mediante   provvedimenti
contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi  elettrici,
magnetici ed elettromagnetici,  sui  valori  di  attenzione  e  sugli
obiettivi di qualita', riservati allo Stato  ai  sensi  dell'articolo
4.".
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle lettere e) e  g)  del
comma 1, valutati in 280.000 euro annui a decorrere  dall'anno  2020,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
Fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2020 - 2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dello Sviluppo Economico.
                               Art. 39
 
             Semplificazioni della misura Nuova Sabatini
 
  1. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
le parole "In caso  di  finanziamento  di  importo  non  superiore  a
100.000,00 euro, il contributo viene erogato in un'unica  soluzione",
sono sostituite dalle seguenti: "In caso di finanziamento di  importo
non superiore a  200  mila  euro,  il  contributo  viene  erogato  in
un'unica soluzione.".
  2. All'articolo 1, comma 226, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: "I contributi di  cui
al terzo periodo sono erogati alle imprese beneficiarie  in  un'unica
soluzione, con  modalita'  procedurali  stabilite  con  decreto,  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. In aggiunta al  predetto  stanziamento
di 60 milioni di euro,  l'intervento  puo'  essere  cofinanziato  con
risorse rivenienti da fondi strutturali e  di  investimento  europei,
anche per sostenere, applicando la medesima maggiorazione del 100 per
cento, investimenti aventi caratteristiche diverse da quelle  di  cui
al secondo periodo.".
                               Art. 40
 
Semplificazione delle procedure di cancellazione dal  registro  delle
             imprese e dall'albo degli enti cooperativi
 
  1.  Il   provvedimento   conclusivo   delle   procedure   d'ufficio
disciplinate dal decreto del Presidente della  Repubblica  23  luglio
2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto  comma,  del  codice  civile,
nonche' ogni altra iscrizione o cancellazione  d'ufficio  conseguente
alla mancata  registrazione  obbligatoria  a  domanda  di  parte  nel
registro imprese, e' disposto con determinazione del conservatore. Il
conservatore  verifica,  nell'ipotesi   della   cancellazione   delle
societa' di persone, tramite accesso  alla  banca  dati  dell'Agenzia
delle entrate - Ufficio del territorio competente, che nel patrimonio
della societa' da cancellare non rientrino beni immobili ovvero,  ove
siano presenti beni immobili, sospende il procedimento e rimette  gli
atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 3,  comma  3,
del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.
  2. Per le societa' di  capitali  e'  causa  di  scioglimento  senza
liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di  esercizio  per  cinque
anni consecutivi o il mancato compimento di  atti  di  gestione,  ove
l'inattivita' e l'omissione si verifichino in concorrenza con  almeno
una delle seguenti circostanze:
  a) il permanere dell'iscrizione  nel  registro  delle  imprese  del
capitale sociale in lire;
  b) l'omessa presentazione all'ufficio del  registro  delle  imprese
dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del  registro
delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle societa'  a
responsabilita' limitata e alle societa' consortili a responsabilita'
limitata.
  3. Il conservatore iscrive d'ufficio la propria  determinazione  di
accertamento della causa  di  scioglimento  senza  liquidazione,  nel
registro delle imprese.
  4. Il conservatore del registro delle imprese  comunica  l'avvenuta
iscrizione  agli  amministratori,  risultanti  dal   registro   delle
imprese, i quali hanno  sessanta  giorni  per  presentare  formale  e
motivata domanda di prosecuzione dell'attivita' e per  presentare  le
domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai  sensi
di legge.
  5. A seguito della presentazione della formale e  motivata  domanda
di prosecuzione dell'attivita' di cui al  comma  4,  il  conservatore
iscrive  d'ufficio  la   propria   determinazione   di   revoca   del
provvedimento di  accertamento  della  causa  di  scioglimento  senza
liquidazione, nel registro delle imprese. In caso contrario,  decorso
il termine di cui al comma 4,  il  conservatore  del  registro  delle
imprese, verificata altresi' l'eventuale cancellazione della  partita
IVA della societa'  e  la  mancanza  di  beni  iscritti  in  pubblici
registri, provvede  con  propria  determinazione  alla  cancellazione
della societa' dal registro medesimo.
  6. Ogni determinazione del conservatore del registro delle  imprese
e' comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione.
  7. Contro la determinazione  del  conservatore  l'interessato  puo'
ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione, al giudice  del
registro delle imprese.
  8. Le determinazioni del conservatore non opposte, le decisioni del
giudice del registro adottate ai sensi dell'articolo 2189 del  codice
civile e le sentenze del  tribunale  in  caso  di  ricorso  ai  sensi
dell'articolo 2192 del codice civile sono iscritte nel registro delle
imprese con comunicazione unica d'ufficio, disciplinata dall'articolo
9  del  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,  n.  40,  al  fine  della
trasmissione   immediata   all'Agenzia   delle   entrate,   all'lNPS,
all'lNAIL, ed agli altri enti collegati.
  9. Il comma 16 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, e' sostituito dal seguente:
  "16. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti  di  cui  ai
commi 2 e 5 la start-up innovativa o  l'incubatore  certificato  sono
cancellati dalla sezione speciale del registro delle imprese  di  cui
al presente articolo, con provvedimento del conservatore  impugnabile
ai  sensi  dell'articolo  2189,  terzo  comma,  del  codice   civile,
permanendo l'iscrizione alla sezione  ordinaria  del  registro  delle
imprese. Ai fini di cui al primo periodo, alla perdita dei  requisiti
e' equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma
15."
  10. Il comma 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 24  gennaio  2015,
n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2015,  n.
33, e' sostituito dal seguente:
  "7. Entro sessanta giorni dalla perdita dei  requisiti  di  cui  al
comma 1, le PMI innovative sono cancellate dalla sezione speciale del
registro delle imprese di cui  al  comma  2,  con  provvedimento  del
conservatore impugnabile ai sensi dell'articolo  2189,  terzo  comma,
del codice civile, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del
registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti e'  equiparato  il
mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6.".
  11.   All'articolo   223-septiesdecies   delle   disposizioni   per
l'attuazione del codice civile e disposizioni  transitorie,  dopo  il
primo comma e' aggiunto il seguente:
  "Ai fini dello scioglimento e  cancellazione  ai  sensi  del  primo
comma, l'ente di cui all'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993,  n.
580, trasmette all'autorita' di  vigilanza,  alla  chiusura  di  ogni
semestre  solare,  l'elenco  degli   enti   cooperativi,   anche   in
liquidazione  ordinaria,  che  non  hanno  depositato  i  bilanci  di
esercizio da oltre cinque anni.  L'autorita'  di  vigilanza  verifica
l'assenza  di  valori  patrimoniali  immobiliari  mediante   apposita
indagine  massiva  nei  pubblici  registri,   in   attuazione   delle
convenzioni che devono essere all'uopo stipulate  con  le  competenti
autorita' detentrici dei registri predetti.".
  12. All'articolo 5 della legge 17 luglio  1975,  n.  400,  dopo  il
primo comma e' aggiunto il seguente:
  "L'autorita' di vigilanza trasmette il decreto di cancellazione  di
cui al primo comma all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata
della conservatoria competente per  territorio  che  provvede,  senza
indugio, alla cancellazione dei gravami, delle trascrizioni  e  delle
domande in quello indicate.".
                               Art. 41
 
Semplificazione  del  Sistema  di  monitoraggio  degli   investimenti
  pubblici  e  riduzione  degli  oneri  informativi  a  carico  delle
  Amministrazioni pubbliche
 
  1. Al fine di rafforzare sistemi di monitoraggio degli investimenti
pubblici,   anche   per   garantire   la   trasparenza    dell'azione
amministrativa, attuare pienamente i principi di interoperabilita'  e
unicita' dell'invio dei dati, semplificare le modalita'  di  utilizzo
del Sistema vigente  di  monitoraggio  degli  investimenti  pubblici,
all'articolo 11 dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il  comma  2,
sono aggiunti, in fine, i seguenti:
  "2-bis. Gli  atti  amministrativi  anche  di  natura  regolamentare
adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  che  dispongono  il
finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di  progetti  di
investimento pubblico,  sono  nulli  in  assenza  dei  corrispondenti
codici di cui  al  comma  1  che  costituiscono  elemento  essenziale
dell'atto stesso.
  2-ter. Le  Amministrazioni  che  emanano  atti  amministrativi  che
dispongono il finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di
progetti di investimento pubblico, associano negli  atti  stessi,  il
Codice unico di progetto dei progetti  autorizzati  al  programma  di
spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su  dette
misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e  del  valore
complessivo dei singoli investimenti. A tal fine il Dipartimento  per
la programmazione e il coordinamento  della  politica  economica,  il
Dipartimento ella Ragioneria Generale dello Stato e  il  Dipartimento
per le Politiche di Coesione  concordano  modalita'  per  fornire  il
necessario supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita' di  cui
al periodo precedente al fine di garantire la corretta programmazione
e il monitoraggio della spesa di ciascun  programma  e  dei  relativi
progetti finanziati.
  2-quater. I soggetti titolari di progetti  d'investimento  pubblico
danno notizia, con periodicita'  annuale,  in  apposita  sezione  dei
propri siti web istituzionali, dell'elenco dei  progetti  finanziati,
indicandone il CUP, l'importo  totale  del  finanziamento,  le  fonti
finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato  di  attuazione
finanziario e procedurale.
  2-quinquies. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Autorita'  politica
delegata agli investimenti pubblici ove nominata, con il supporto del
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica,   presenta   al   Comitato   Interministeriale   per    la
Programmazione Economica un'informativa  sullo  stato  di  attuazione
della programmazione degli investimenti pubblici, in base agli  esiti
dell'applicazione del presente articolo. Entro il  medesimo  termine,
il Ministro per il SUD e la Coesione Territoriale,  con  il  supporto
del Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta  al  Comitato
Interministeriale  per  la  Programmazione  Economica  un'informativa
sullo stato di attuazione  della  programmazione  degli  investimenti
pubblici finanziati con le risorse nazionali  e  comunitarie  per  lo
sviluppo e la coesione. A tal fine il Dipartimento  della  Ragioneria
dello  Stato  mette  a   disposizione   del   Dipartimento   per   la
programmazione e il coordinamento  della  politica  economica  e  del
Dipartimento  per  le  Politiche   di   Coesione,   in   cooperazione
applicativa, i corrispondenti  dati  rilevati  dalle  Amministrazioni
pubbliche nella banca dati delle  Amministrazioni  pubbliche  di  cui
alla legge 31 dicembre 2009, n.  196,  con  le  riconciliazioni,  ove
presenti, con i dati di pagamento del  Sistema  SIOPE  PLUS,  di  cui
all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e  dal  sistema
della fatturazione elettronica, di cui alla legge 24  dicembre  2007,
n. 144.
  2-sexies. All'attuazione del presente articolo  le  Amministrazioni
provvedono nei limiti delle risorse umane finanziarie  e  strumentali
disponibili allo scopo a legislazione vigente.".
  2. Al comma 7 dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota del fondo  pari  a
900.000 euro annui, a  decorrere  dall'anno  2021,  e'  assegnata  al
finanziamento delle attivita' di cui al comma 5.".
  3. All'articolo 44 del decreto-legge del 30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
  "2-bis. I sistemi di gestione e controllo dei Piani di  sviluppo  e
coesione di cui al comma 1, sono  improntati,  sulla  base  di  linee
guida definite dall'Agenzia per la coesione territoriale,  a  criteri
di proporzionalita' e semplificazione, fermi restando i controlli  di
regolarita' amministrativo contabile degli  atti  di  spesa  previsti
dalla legislazione vigente.".
                               Art. 42
 
Semplificazioni dell'attivita' del Comitato interministeriale per  la
                      programmazione economica
 
  1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile  2019,  n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) le parole: "2019 e 2020" sono sostituite  dalle  seguenti:  "dal
2019 al 2022";
  b) dopo le  parole:  "soggetto  aggiudicatore",  sono  aggiunte  le
seguenti: ", anche ai fini della localizzazione  e,  ove  occorrente,
previa convocazione da parte  di  quest'ultimo  della  Conferenza  di
servizi,";
  c)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "In  caso  di
approvazione da parte del soggetto aggiudicatore, il Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti rende una informativa al CIPE.".
  2. All'articolo 202 del Codice dei contratti  pubblici  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  dopo  il  comma  8,  e'
inserito il seguente:
  "8-bis.   Per    i    finanziamenti    approvati    dal    Comitato
interministeriale per la programmazione economica  senza  contestuale
approvazione dei  progetti,  con  particolare  riferimento  a  quelli
approvati ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 febbraio  1992,  n.
211, l'utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi  in
corso d'opera e' autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti previa richiesta  e  istruttoria  presentate  dal  soggetto
attuatore,  e  contestuale   individuazione   degli   interventi   da
finanziare nell'ambito della medesima opera in cui  i  ribassi  e  le
risorse si sono determinate. Il Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti   rende   informativa   al   CIPE   in   merito   a    tali
autorizzazioni.".
  3. All'articolo 216 del Codice dei contratti  pubblici  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 27-octies e'
aggiunto, il seguente:
  "27-nonies. Le proroghe della dichiarazione di pubblica utilita'  e
del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza  su  progetti  gia'
approvati  dal  Comitato  interministeriale  per  la   programmazione
economica (CIPE) in base al previgente decreto legislativo 12  aprile
2006, n. 163, sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore.
Il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  entro  il  31
dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPE in merito alle
proroghe disposte nel  corso  dell'anno  e  ai  termini  in  scadenza
nell'anno successivo.".
  4. All'articolo 6 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma  4
e' sostituito dal seguente: "4. Il Dipartimento per la programmazione
e il coordinamento della  politica  economica  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri trasmette alle Camere, entro il 30  giugno  di
ciascun  anno,   una   relazione   concernente   l'attivita'   e   le
deliberazioni del Comitato interministeriale  per  la  programmazione
economica (CIPE) adottate nel corso dell'anno precedente. A decorrere
dall'anno 2022 la relazione contiene anche  le  attivita'  svolte  in
materia di sviluppo sostenibile.".
                               Art. 43
 
Semplificazione  per  l'erogazione   delle   risorse   pubbliche   in
  agricoltura, in  materia  di  controlli  nonche'  di  comunicazioni
  individuali dei provvedimenti adottati ai sensi  dell'articolo  38,
  comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito,  con
  modificazioni, della legge 15 luglio 2011, n. 111
 
  1. Al fine di assicurare la continuita' e la semplificazione  delle
attivita' amministrative, ivi compresi  i  controlli  propedeutici  e
successivi  necessari  all'erogazione  delle  risorse  pubbliche   in
agricoltura,  anche  in  considerazione  delle   misure   restrittive
introdotte  per  il  contenimento  e   la   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti  misure  di  sostegno,
nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo  Nazionale  (SIAN)  sono
adottate le seguenti misure:
  a) e' istituito un nuovo sistema  unico  di  identificazione  delle
parcelle agricole  in  conformita'  all'articolo  5  del  regolamento
delegato (UE) n. 640/2014  della  Commissione,  dell'11  marzo  2014,
basato sull'evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che  supportano
l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali per agevolare  gli
adempimenti  previsti  in  capo   ai   produttori   dalla   normativa
dell'Unione e nazionale in materia agricola e per l'esecuzione  delle
attivita'  di  gestione  e   di   controllo   di   competenza   delle
amministrazioni pubbliche;
  b) l'anagrafe delle aziende agricole  di  cui  all'articolo  1  del
decreto del Presidente della Repubblica 1°  dicembre  1999,  n.  503,
banca dati di interesse nazionale ai sensi  dell'articolo  60,  comma
3-bis, lettera f-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,
e'  costituita  dall'insieme   dei   fascicoli   aziendali   di   cui
all'articolo 9 del suddetto decreto del Presidente della  Repubblica,
conseguentemente per le finalita' di cui  al  presente  articolo,  il
fascicolo aziendale deve essere confermato o  aggiornato  annualmente
in modalita' grafica e geo-spaziale per consentire l'attivazione  dei
procedimenti  amministrativi  che  utilizzano  le  informazioni   ivi
contenute;
  c) la superficie aziendale,  dichiarata  attraverso  l'utilizzo  di
strumenti  grafici  e  geo-spaziali  ai  fini  della  costituzione  o
dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali ai sensi della lettera b),
e'  verificata  sulla  base  del  sistema  di  identificazione  della
parcella agricola di cui alla lettera  a);  le  particelle  catastali
individuate  dai  titoli  di  conduzione,  contenuti  nel   fascicolo
aziendale, possono essere utilizzate  ai  fini  della  localizzazione
geografica delle superfici.
  2. Il Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, adotta i necessari provvedimenti attuativi.
  3.  All'articolo  1  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,
convertito, con modificazioni dalla legge 11  agosto  2014,  n.  116,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) alla rubrica, dopo le parole: "imprese agricole"  sono  inserite
le seguenti: "e alimentari e mangimistiche";
  b) ai commi 1 e 2, dopo  le  parole:  «imprese  agricole»,  ovunque
ricorrono, sono inserite le seguenti: "e alimentari e mangimistiche";
  c) al comma 3:
  1) al primo periodo, le parole  "sola",  "per  la  prima  volta"  e
"entro il termine di venti giorni dalla data di  ricezione  dell'atto
di diffida" sono soppresse e sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: "entro un termine  non  superiore  a  novanta  giorni,  anche
presentando, a tal fine, specifici impegni";
  2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
"anche tramite comunicazione al consumatore";
  3) dopo il quarto periodo e' aggiunto, in fine,  il  seguente:  "La
diffida e' applicabile anche ai prodotti gia' posti in  commercio,  a
condizione che per essi vengano sanate le violazioni nei  termini  di
cui al presente comma.".
  4. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le  seguenti
modificazioni:
  a) all'articolo 12, comma 2, le  parole  ",  da  effettuare  almeno
cinque giorni prima dell'inizio dell'attivita'", sono soppresse;
  b) all'articolo 14, comma l, le parole ", entro  il  quinto  giorno
antecedente alla loro effettuazione,", sono soppresse;
  c) all'articolo 16, il comma 2 e' sostituito dal seguente:  "2.  La
detenzione  e  il  successivo  confezionamento  sono  subordinati  ad
apposita  registrazione.   L'ufficio   territoriale   puo'   definire
specifiche modalita' volte a prevenire eventuali violazioni.";
  d) all'articolo 38,  comma  7,  dopo  le  parole  "per  le  partite
medesime",  sono  aggiunte  le  seguenti:  "fatti   salvi   eventuali
provvedimenti adottati dall'Autorita' competente in caso di calamita'
naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero  di  adozione
di misure sanitarie o fitosanitarie che  impediscano  temporaneamente
agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione";
  e) all'articolo 38, dopo il comma 7, e' aggiunto il  seguente:  "7-
bis. In  caso  di  dichiarazione  di  calamita'  naturali  ovvero  di
adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di  forza
maggiore, riconosciute  dall'Autorita'  competente,  che  impediscano
temporaneamente agli  operatori  di  rispettare  il  disciplinare  di
produzione, e' consentito imbottigliare un vino soggetto  all'obbligo
di cui all'articolo 35, comma  2,  lettera  c),  al  di  fuori  della
pertinente zona geografica delimitata.".
  5. All'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20,
ai commi 3 e 4, dopo il  primo  periodo  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: "Non si procede all'irrogazione della sanzione nel caso  in
cui il soggetto sanzionato abbia  operato,  nel  periodo  in  cui  e'
avvenuta la constatazione della violazione, in territori  colpiti  da
calamita' naturali ovvero sui quali vi sia stata l'adozione di misure
sanitarie o fitosanitarie.".
  6. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 18 giugno  1986,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  agosto  1986,  n.
462, le parole "di uno" sono soppresse.
  7. All'articolo 38, comma 6, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, al secondo periodo, le parole da "l'INPS" a "di variazione" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "l'INPS  provvede  alla   notifica   ai
lavoratori interessati mediante  comunicazione  individuale  a  mezzo
raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalita'  idonea
a garantire la piena conoscibilita'" e il terzo periodo e' soppresso.
                               Art. 44
 
              Misure a favore degli aumenti di capitale
 
  1. Sino alla  data  del  30  aprile  2021,  a  condizione  che  sia
rappresentata almeno la meta' del capitale sociale, non si applica la
maggioranza rafforzata del voto favorevole di almeno  due  terzi  del
capitale rappresentato in assemblea,  richiesta  dall'articolo  2368,
secondo comma, secondo periodo, del  codice  civile  e  dall'articolo
2369, terzo e settimo comma, del codice  civile,  alle  deliberazioni
aventi ad oggetto:
  a) gli aumenti del capitale  sociale  con  nuovi  conferimenti,  ai
sensi degli articoli 2440 e 2441 del codice civile;
  b) l'introduzione nello statuto sociale della clausola che consente
di escludere il diritto  di  opzione  ai  sensi  dell'articolo  2441,
quarto comma, secondo periodo, del codice civile, come modificato dal
presente articolo;
  c) l'attribuzione agli amministratori della facolta'  di  aumentare
il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile.
  2. Nei casi di  cui  al  comma  1,  la  deliberazione  e'  pertanto
validamente assunta con il  voto  favorevole  della  maggioranza  del
capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda
maggioranze piu' elevate.
  3. Sino alla data del  30  aprile  2021,  le  societa'  con  azioni
quotate in  mercati  regolamentati  o  in  sistemi  multilaterali  di
negoziazione possono deliberare  aumenti  del  capitale  sociale  con
nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione,  ai  sensi
dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile,
anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei  limiti  del
20 per cento del capitale sociale preesistente  ovvero,  in  caso  di
mancata indicazione del valore nominale, nei limiti del 20 per  cento
del numero delle azioni preesistenti, alle condizioni previste  dalla
norma  medesima.  I  termini  di  convocazione   dell'assemblea   per
discutere e deliberare su tale argomento sono ridotti della meta'.
  4. Il secondo, il terzo e il quarto comma  dell'articolo  2441  del
codice civile, come modificato dal presente articolo, sono sostituiti
dai seguenti:
  "L'offerta di  opzione  deve  essere  depositata  per  l'iscrizione
presso l'ufficio del registro delle imprese  e  contestualmente  resa
nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della  societa',
con modalita' atte  a  garantire  la  sicurezza  del  sito  medesimo,
l'autenticita'  dei  documenti  e   la   certezza   della   data   di
pubblicazione o, in mancanza, mediante deposito presso la sede  della
societa'. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso
un termine non inferiore a  quattordici  giorni  dalla  pubblicazione
dell'offerta sul sito internet della societa' con le modalita'  sopra
descritte,  o,  in  mancanza,  dall'iscrizione  nel  registro   delle
imprese.
  Coloro che esercitano il diritto di opzione,  purche'  ne  facciano
contestuale   richiesta,   hanno   diritto   di   prelazione    nella
sottoscrizione delle azioni  e  delle  obbligazioni  convertibili  in
azioni che siano rimaste non optate. Se le  azioni  sono  quotate  in
mercati  regolamentati  o  negoziate  in  sistemi  multilaterali   di
negoziazione, la societa' puo' prevedere che il diritto di prelazione
sulle azioni  non  optate  debba  essere  esercitato  contestualmente
all'esercizio del diritto di opzione, indicando il numero massimo  di
azioni sottoscritte.
  Il diritto di opzione non spetta per le azioni di  nuova  emissione
che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono  essere
liberate mediante conferimenti in natura. Nelle societa'  con  azioni
quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali
di negoziazione il diritto  di  opzione  puo'  essere  escluso  dallo
statuto,  nei  limiti  del  dieci  per  cento  del  capitale  sociale
preesistente, o, in mancanza di indicazione del valore nominale delle
azioni, nei limiti del  dieci  per  cento  del  numero  delle  azioni
preesistenti, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda  al
valore di mercato delle azioni e  cio'  sia  confermato  in  apposita
relazione da un revisore  legale  o  da  una  societa'  di  revisione
legale.  Le  ragioni  dell'esclusione  o  della  limitazione   devono
risultare da  apposita  relazione  degli  amministratori,  depositata
presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della  societa'
entro il termine  della  convocazione  dell'assemblea,  salvo  quanto
previsto dalle leggi speciali.".
                               Art. 45
 
Proroga dei termini per assicurare la continuita' del servizio svolto
  da Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. e  Alitalia  Cityliner
  S.p.A. in amministrazione straordinaria
 
  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre  2019,  n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio  2020,  n.
2, le parole "entro sei mesi dall'erogazione" sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro il 31 dicembre 2020".
                               Art. 46
 
       Semplificazioni in materia di Zone Economiche Speciali
 
  1.  Al  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 4:
  1) al comma 7-bis, le parole "Il Segretario generale dell'Autorita'
di sistema portuale" sono sostituite dalle seguenti: "Il  Commissario
straordinario del Governo di cui al comma 6";
  2) dopo il comma 7-bis sono aggiunti i seguenti commi:
  "7-ter. Il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 6,
anche  avvalendosi  del  supporto  dell'Agenzia   per   la   Coesione
territoriale:
  a) assicura il coordinamento e l'impulso,  anche  operativo,  delle
iniziative volte a garantire l'attrazione, l'insediamento e la  piena
operativita' delle attivita' produttive nell'ambito della ZES,  ferme
restando le competenze delle amministrazioni centrali e  territoriali
coinvolte nell'implementazione  dei  Piani  di  Sviluppo  Strategico,
anche nell'ottica di  coordinare  le  specifiche  linee  di  sviluppo
dell'area con le prospettive strategiche delle altre ZES istituite  e
istituende, preservando le opportune specializzazioni di mercato;
  b) opera quale referente esterno  del  Comitato  di  Indirizzo  per
l'attrazione e l'insediamento  degli  investimenti  produttivi  nelle
aree ZES;
  c) contribuisce a individuare, tra le aree identificate all'interno
del  Piano  di  Sviluppo  Strategico,   le   aree   prioritarie   per
l'implementazione  del  Piano,  e  ne   cura   la   caratterizzazione
necessaria a garantire gli insediamenti produttivi;
  d) promuove la sottoscrizione di appositi protocolli e  convenzioni
tra    le    amministrazioni    locali    e     statali     coinvolte
nell'implementazione  del  Piano  Strategico,  volti  a  disciplinare
procedure semplificate  e  regimi  procedimentali  speciali  per  gli
insediamenti produttivi nelle aree ZES.
  7-quater. Alle attivita' previste dal comma 7-ter, l'Agenzia per la
coesione territoriale provvede con le risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   e
maggiori oneri per la finanza pubblica.";
    b) all'articolo 5, comma 1:
  1) alla lettera a-ter), le parole "entro trenta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della  presente  disposizione"  sono  sostituite
dalle seguenti: "su impulso del Commissario straordinario del Governo
di cui all' articolo 4, comma 6";
  2) la lettera a-sexies) e' sostituita  dalla  seguente:  "a-sexies)
nelle ZES e nelle ZES interregionali possono  essere  istituite  zone
franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013
del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  9  ottobre  2013,  che
istituisce il codice doganale dell'Unione, e  dei  relativi  atti  di
delega e di esecuzione.  La  perimetrazione  di  dette  zone  franche
doganali, il cui piano strategico sia stato presentato dalle  regioni
proponenti entro l'anno 2019, e'  proposta  da  ciascun  Comitato  di
indirizzo  entro  il  31  dicembre   2020   ed   e'   approvata   con
determinazione  del  direttore  dell'Agenzia  delle  dogane   e   dei
monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta;".
                               Art. 47
 
Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed  europei  per
           gli investimenti nella coesione e nelle riforme
 
  1.  All'articolo  9  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:   "Accelerazione
nell'utilizzazione  dei  fondi   nazionali   ed   europei   per   gli
investimenti nella coesione e nelle riforme";
  b) al comma 1, dopo le parole "all'utilizzazione" sono inserite  le
seguenti: "delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione e" e le parole
"alla realizzazione dei progetti realizzati  con  i  medesimi  fondi"
sono sostituite dalle seguenti:  "alla  realizzazione  dei  programmi
nazionali per le riforme comunque finanziati attraverso  il  bilancio
dell'Unione europea";
  c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  "1-bis. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  gli  Enti  e  le
Amministrazioni interessate inseriscono nei  sistemi  di  valutazione
delle performance individuali dei propri dirigenti obiettivi connessi
all'accelerazione dell'utilizzazione dei fondi nazionali  ed  europei
per gli investimenti nella coesione e nelle riforme.".
                               Art. 48
 
Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' delle  Autorita'  di
  sistema  portuale  e  delle  Autorita'  di  sistema  portuale,   di
  digitalizzazione della logistica portuale nonche' di  rilancio  del
  settore della  crocieristica,  del  cabotaggio  marittimo  e  della
  nautica
 
  1. All'articolo  5  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) al  comma  1-quinquies,  primo  periodo,  le  parole  "ai  sensi
dell'articolo 14-quater" sono sostituite dalle  seguenti:  "ai  sensi
dell'articolo 14-ter";
  b) al comma 1-sexies, dopo le parole  "la  destinazione  funzionale
delle aree interessate" sono aggiunte le seguenti:  "nonche'  i  beni
sottoposti al vincolo  preordinato  all'esproprio  nel  rispetto  del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.  Se  la
realizzazione di un'opera pubblica o  di  pubblica  utilita'  non  e'
prevista dal PRP, il  vincolo  preordinato  all'esproprio,  ai  sensi
dell'articolo  10,  comma  1,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, puo' essere disposto dall'Autorita'
di sistema portuale, mediante una  conferenza  di  servizi  ai  sensi
dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241.";
  c) al  comma  2-quinquies,  primo  periodo,  le  parole  "ai  sensi
dell'articolo 14-quater" sono sostituite dalle  seguenti:  "ai  sensi
dell'articolo 14-ter";
  d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Le modifiche che  non
alterano in  modo  sostanziale  la  struttura  del  piano  regolatore
portuale   in   termini   di   obiettivi,   scelte   strategiche    e
caratterizzazione funzionale delle aree  portuali,  relativamente  al
singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali
del piano regolatore  portuale.  Gli  adeguamenti  tecnico-funzionali
sono adottati dal Comitato  di  gestione  dell'Autorita'  di  sistema
portuale, previa acquisizione della dichiarazione  di  non  contrasto
con gli strumenti urbanistici vigenti  da  parte  del  comune  o  dei
comuni interessati, con riferimento esclusivo alle  previsioni  delle
aree  destinate  a   funzioni   di   interazione   porto-citta'.   E'
successivamente acquisito  il  parere  del  Consiglio  superiore  dei
lavori  pubblici,  che  si  esprime  entro   quarantacinque   giorni,
decorrenti   dalla   ricezione   della   proposta   di    adeguamento
tecnico-funzionale.  Decorso  tale  termine,  il  parere  si  intende
espresso positivamente.";
  e) dopo il comma 5-bis e' inserito  il  seguente:  "5-ter.  Per  le
opere pubbliche  da  realizzare  nei  porti,  fermo  restando  quanto
stabilito al comma 5-bis, l'accertamento della conformita'  ai  piani
urbanistici ed alle norme in materia di  edilizia  e'  effettuato  ai
sensi  del  comma  5  ovvero,  per  le  opere  che   non   comportano
modificazioni plano-batimetriche del piano  regolatore  portuale,  in
sede di approvazione del  progetto  ai  sensi  dell'articolo  27  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga  all'articolo  7
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  e
all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18  aprile
1994, n. 383. Qualora effettuato nell'ambito del procedimento di  cui
all'articolo 27 del  citato  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,
l'accertamento di cui al primo periodo sostituisce  ad  ogni  effetto
tutti gli atti di  intesa,  i  pareri,  i  titoli  abilitativi  anche
edilizi, le autorizzazioni e i nulla osta previsti da leggi statali e
regionali.".
  2. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla  diffusione  del
virus   COVID-19,   nonche'    per    accelerare    gli    interventi
infrastrutturali nelle  aree  portuali  e  marino-  costiere  di  cui
all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84,  in  relazione
alle operazioni di dragaggio in corso alla data di entrata in  vigore
della presente disposizione, nonche' a  quelle  avviate  a  decorrere
dalla medesima data e fino al 30  giugno  2021,  il  termine  massimo
previsto dal terzo periodo del comma 5 del medesimo articolo 5-bis e'
elevato a quarantacinque mesi.
  3. All'articolo 36-bis, comma 3, del decreto-legge 22 giugno  2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134, dopo le parole "dal sito di interesse nazionale." sono  aggiunte
le seguenti: "Se la ridefinizione del perimetro del sito riguarda una
porzione  ricadente  nei  limiti  territoriali   di   competenza   di
un'Autorita' di Sistema Portuale, istituita ai sensi dell'articolo  6
della legge 28 gennaio 1994 n. 84, la richiesta di ridefinizione  del
perimetro puo'  essere  formulata  anche  dall'Autorita'  di  Sistema
Portuale, previo  parere  degli  enti  locali  interessati  acquisito
mediante una conferenza di  servizi  ai  sensi  dell'articolo  14-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241.".
  4. All'articolo 11-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. A decorrere dall'anno
2020, una quota pari a 5 milioni di  euro  annui  delle  risorse  del
fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti,
di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994,  n.
84,  e'  destinata  al  finanziamento  delle  attivita'  strettamente
connesse  alla  digitalizzazione  della  logistica  del   Paese   con
particolare riferimento ai porti, agli interporti,  alle  ferrovie  e
all'autotrasporto  anche  per  garantire  il   raggiungimento   degli
obiettivi di sostenibilita' del sistema  di  mobilita'  delle  merci,
nonche' per il  completamento  degli  investimenti,  con  particolare
riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche)  del
Mezzogiorno.";
  b) al comma 2, le parole "di cui al comma 1 del presente  articolo"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui al presente articolo";
  c) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis.  Il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti  e'  autorizzato  a  ridefinire,
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
disposizione,  il  rapporto  convenzionale  stipulato  in  attuazione
dell'articolo 4-bis del decreto  legge  29  dicembre  2016,  n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,
con il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis,  comma  4,  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27,  riconoscendo,   nei   limiti
dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 del medesimo articolo
4-bis, i soli costi documentati e sostenuti alla data del 31 dicembre
2019.  Le  risorse,  che  si  rendono  disponibili  a  seguito  della
ridefinizione  del  rapporto   convenzionale,   sono   destinate   al
finanziamento delle attivita' di cui al comma 1.".
  5. Per l'attuazione del comma 4, il Ministero dell'economia e delle
finanze e' autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio.
  6. Al  fine  di  mitigare  gli  effetti  negativi  derivanti  dalla
diffusione  del  virus  COVID-  19  e  di  salvaguardare  i   livelli
occupazionali delle imprese esercenti attivita'  crocieristica  e  di
cabotaggio marittimo, le  navi  da  crociera  iscritte  nel  Registro
Internazionale possono effettuare, fino al 31 dicembre  2020,  previo
accordo da stipularsi  tra  le  associazioni  datoriali  e  sindacali
firmatarie del  Contratto  Collettivo  Nazionale  di  Lavoro  per  il
settore privato dell'industria armatoriale, servizi di cabotaggio  ai
sensi dell'articolo 224 del codice della navigazione anche in  deroga
all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.  457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998,  n.  30,
per svolgere esclusivamente servizi crocieristici.
  7. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 725, dopo le parole "all'articolo  7-quater,  comma  1,
lettera e)," sono inserite le  seguenti:  "e  all'articolo  7-sexies,
comma 1, lettera e-bis),";
  b) al comma 726, la parola  "aprile"  e'  sostituita  dalla  parola
"novembre".
                               Art. 49
 
            Disposizioni urgenti in materia di sicurezza
            delle infrastrutture stradali e autostradali
 
  1. Al fine di  assicurare  l'omogeneita'  della  classificazione  e
gestione  del  rischio,  della  valutazione  della  sicurezza  e  del
monitoraggio delle  gallerie  esistenti  lungo  la  rete  stradale  e
autostradale, con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  sentito  il  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,
adottato entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono approvate apposite linee guida in  materia  di
programmazione ed esecuzione delle attivita' di indagine sullo  stato
di conservazione delle gallerie esistenti lungo le strade  statali  o
autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, di
esecuzione delle ispezioni e di programmazione  degli  interventi  di
manutenzione e di messa in sicurezza delle stesse.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
da adottarsi, per le medesime finalita' di cui al comma 1, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono adottate apposite linee guida in materia di
programmazione ed esecuzione delle attivita' di indagine sullo  stato
di conservazione delle gallerie  esistenti  lungo  le  infrastrutture
stradali diverse da quelle di cui al comma 1, nonche'  di  esecuzione
delle ispezioni e di programmazione degli interventi di  manutenzione
e di messa in sicurezza delle stesse.
  3. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui  ai  commi  1  e  2,
continuano ad  applicarsi  le  vigenti  disposizioni  in  materia  di
ispezioni delle gallerie stradali ed autostradali, ferma restando  la
possibilita' per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di
individuare,  in  presenza  di  particolari  situazioni  di  urgenza,
specifiche misure e modalita' di effettuazione delle ispezioni.
  4. All'articolo 14 del decreto-legge 28  settembre  2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
i commi 1, 2 e 3  sono  sostituiti  dai  seguenti:  "1.  Al  fine  di
assicurare  l'omogeneita'  della  classificazione  e   gestione   del
rischio, della valutazione della sicurezza  e  del  monitoraggio  dei
ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia  e  opere  similari,  esistenti
lungo strade statali  o  autostrade  gestite  da  Anas  S.p.A.  o  da
concessionari  autostradali,   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti,  da  adottarsi  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente  disposizione,  previo
parere del Consiglio Superiore  dei  lavori  pubblici  e  sentito  il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, sono adottate apposite linee  guida.  Con  il  medesimo
decreto di cui al primo periodo  sono  individuate  le  modalita'  di
realizzazione e gestione in via sperimentale e  per  un  periodo  non
inferiore a dodici mesi, da parte del Consiglio superiore dei  lavori
pubblici, in collaborazione con gli enti  del  sistema  nazionale  di
protezione  civile,  di  un  sistema  di  monitoraggio  dinamico   da
applicare sulle infrastrutture di cui al  primo  periodo  gestite  da
Anas  S.p.A.  o  da   concessionari   autostradali   che   presentano
particolari condizioni di criticita' in relazione all'intensita'  del
traffico di mezzi pesanti. A tal fine, i predetti gestori  forniscono
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i  dati  occorrenti
per l'inizializzazione e lo  sviluppo  del  sistema  di  monitoraggio
dinamico,  dotandosi  degli  occorrenti  apparati  per   operare   il
controllo strumentale costante delle condizioni  di  sicurezza  delle
infrastrutture  stesse  anche  utilizzando  il  Building  Information
Modeling - BIM. Il citato Sistema di  monitoraggio  dinamico  per  la
sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in  condizioni
di  criticita'  reca  l'identificazione  delle   opere   soggette   a
monitoraggio tramite il Codice IOP, di cui all'articolo 13.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
adottato, per le medesime finalita' di cui al comma 1, previo  parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il  Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  sono  adottate  le
linee guida applicabili su ponti, viadotti,  rilevati,  cavalcavia  e
opere similari esistenti lungo  infrastrutture  stradali  gestite  da
enti diversi da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali,  nonche'
le modalita' della loro  partecipazione,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili a legislazione vigente, alla sperimentazione  di  cui  al
comma 1.
  3. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  adottato
secondo le  modalita'  previste  dal  comma  2,  sono  approvati  gli
adeguamenti alle linee guida di cui ai commi 1 e 2 e sono definiti  i
termini e le modalita' con cui i  soggetti  che  a  qualsiasi  titolo
gestiscono  infrastrutture  stradali  e  autostradali  forniscono  al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati occorrenti  per
l'operativita'  a  regime  del  sistema  di  monitoraggio   dinamico,
attraverso l'utilizzazione degli occorrenti apparati per il controllo
strumentale   costante   delle   condizioni   di   sicurezza    delle
infrastrutture stesse. Ai fini dell'implementazione  del  sistema  di
monitoraggio  dinamico,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti sovraintende all'utilizzo delle piu' avanzate  ed  efficaci
tecnologie, anche spaziali, per l'acquisizione e  l'elaborazione  dei
dati di interesse.".
  5. All'articolo 25 del decreto legislativo del 30 aprile  1992,  n.
285, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  "1-bis. In caso di  attraversamento  a  livelli  sfalsati  tra  due
strade appartenenti a enti diversi, ferma restando  l'obbligatorieta'
della concessione di cui al comma  1,  le  strutture  che  realizzano
l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso,  comprese  le
barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarita'  dell'ente
che rilascia la concessione qualora la strada interferita sia di tipo
superiore, con riferimento ai tipi definiti dall'articolo 2, comma 2,
a quello della strada interferente.
  1-ter. Per ragioni di sicurezza  e  di  importanza  dei  flussi  di
traffico:
  a) le strutture dei sottopassi e sovrappassi di strade di tipo A  e
B con strade di tipo inferiore, comprese le barriere di sicurezza nei
sovrappassi, sono di titolarita' degli enti proprietari delle  strade
di tipo A e B, anche  quando  tali  enti  rilasciano  la  concessione
all'attraversamento;
  b) nel caso di attraversamento tra strada di tipo  A  e  strada  di
tipo B, le  strutture  dei  sottopassi  e  sovrappassi,  comprese  le
barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarita'  dell'ente
proprietario della strada di tipo A;
  c) nel caso di attraversamento tra strade di tipo A appartenenti  a
enti  diversi,  la  titolarita'  delle  strutture  dei  sottopassi  e
sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza  nei  sovrappassi,  e'
indicata nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato
o rilasciato se privo di tale indicazione;
  d) nel caso di attraversamento tra strade di tipo C appartenenti  a
enti  diversi,  la  titolarita'  delle  strutture  dei  sottopassi  e
sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza  nei  sovrappassi,  e'
indicata, con preferenza per  l'ente  cui  appartiene  la  strada  di
interesse nazionale, nell'atto di concessione di cui al comma 1,  che
va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione.
  1-quater. Fermo  quanto  previsto  dai  commi  1-bis  e  1-ter,  la
titolarita' delle strutture  delle  opere  d'arte  dei  sottopassi  e
sovrappassi, comprese le barriere di  sicurezza  nei  sovrappassi  e'
indicata in appositi atti convenzionali con cui vengono disciplinati,
in relazione alle nuove strutture ovvero a quelle esistenti alla data
di entrata in vigore della presente disposizione, le modalita' e  gli
oneri di realizzazione, gestione e manutenzione  a  carico  dell'ente
titolare  della  strada  interferente,   stipulati   tra   gli   enti
proprietari  ovvero  tra   i   gestori   delle   strade   interessate
dall'attraversamento a livello sfalsato.
  1-quinquies. In relazione  ai  sottopassi  e  sovrappassi  stradali
esistenti, gli enti proprietari della strada interferita e di  quella
interferente provvedono, ove necessario anche mediante  trasferimento
della titolarita' delle opere d'arte da  realizzarsi  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  a  dare  attuazione
alle previsioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter  e  1-quater  entro  sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli
enti proprietari, nonche' i gestori  dei  medesimi  procedono,  senza
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  alla
formazione  e  all'aggiornamento  degli  elenchi  dei  sottopassi   e
sovrappassi, di cui risultano o divengano titolari in attuazione  dei
commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.".
Capo II
Semplificazioni in materia ambientale

                               Art. 50
 
Razionalizzazione  delle  procedure   di   valutazione   dell'impatto
                             ambientale
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 5, comma 1:
  1) alla lettera g), il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:
"Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA il proponente presenta
il progetto di fattibilita' come definito dall'articolo 23, commi 5 e
6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, ove disponibile,
il progetto definitivo come definito dall'articolo 23, comma  7,  del
decreto legislativo  n.  50  del  2016,  ed  in  ogni  caso  tale  da
consentire la compiuta valutazione  dei  contenuti  dello  studio  di
impatto  ambientale  ai  sensi  dell'allegato  IV   della   direttiva
2011/92/UE;";
  2) alla lettera i)  le  parole  "gli  elaborati  progettuali"  sono
sostituite dalle seguenti: "i progetti";
  3) alla lettera o-quater), dopo  le  parole  "che  definisce"  sono
inserite le  seguenti:  "le  linee  di  indirizzo  da  seguire  nelle
successive fasi di sviluppo progettuale  delle  opere  per  garantire
l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare  gli
impatti  ambientali  significativi  e  negativi  o  incrementare   le
prestazioni ambientali del progetto, nonche'";
    b) all'articolo 6:
  1) al comma 3-ter, primo periodo, dopo le parole  "nell'ambito  del
Piano regolatore portuale" sono inserite le seguenti: "o del Piano di
sviluppo aeroportuale" e dopo  le  parole  "comunque  desumibili  dal
Piano regolatore portuale", sono inserite le seguenti: "o  dal  Piano
di  sviluppo  aeroportuale";  al  secondo  periodo,  dopo  le  parole
"Qualora il Piano regolatore portuale" sono inserite le seguenti:  ",
il Piano di sviluppo aeroportuale";
  2) al comma 9, e' aggiunto infine  il  seguente  periodo:  "L'esito
della valutazione  preliminare  e  la  documentazione  trasmessa  dal
proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorita'  competente
sul proprio sito internet istituzionale.";
  3) al comma 12, dopo le parole "pianificazione  territoriale"  sono
inserite le  seguenti:  ",  urbanistica"  e  dopo  le  parole  "della
destinazione  dei  suoli  conseguenti"  sono  inserite  le  seguenti:
"all'approvazione dei piani di cui al comma 3-ter, nonche'";
    c) all'articolo 7-bis:
  1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:  "2-bis.  Entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
il Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del  Ministro
dello sviluppo economico, del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, previa intesa con la Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano,
individua, con uno  piu'  decreti,  successivamente  aggiornati,  ove
necessario, con cadenza semestrale, le tipologie  di  progetti  e  le
opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale  Integrato  per
l'Energia e il  Clima  (PNIEC),  nonche'  le  aree  non  idonee  alla
realizzazione  di  tali  progetti  o  opere,  tenendo   conto   delle
caratteristiche del territorio, sociali,  industriali,  urbanistiche,
paesaggistiche   e   morfologiche,   con   particolare    riferimento
all'assetto  idrogeologico  e   alle   vigenti   pianificazioni,   da
sottoporre a verifica di assoggettabilita' o a VIA in sede statale ai
sensi del comma 2. ";
  2) al comma 3, primo periodo, le parole  "Sono  sottoposti  a  VIA"
sono sostituite dalle seguenti:  "Fatto  salvo  quanto  previsto  dal
comma 2-bis, sono sottoposti a VIA";
  3) al comma 6 e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Le
autorita' competenti evitano l'insorgenza  di  situazioni  che  diano
origine a un conflitto di interessi e  provvedono  a  segnalare  ogni
situazione  di   conflitto,   anche   potenziale,   alle   competenti
autorita'.";
  4) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:  "8-bis.  Limitatamente
agli interventi necessari per il superamento di sentenze di  condanna
della Corte di Giustizia dell'Unione  Europea,  in  caso  di  inerzia
regionale per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilita' a
VIA o a VIA ai  sensi  del  comma  3,  lo  Stato  esercita  i  poteri
sostitutivi di cui all'articolo 41 della legge 24  dicembre  2012  n.
234.";
    d) all'articolo 8:
  1) dopo il  comma  2  e'  inserito  il  seguente:  "2-bis.  Per  lo
svolgimento delle procedure di valutazione ambientale  di  competenza
statale dei progetti  individuati  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo  7-bis,  comma  2-bis,  e'
istituita  la  Commissione  Tecnica  PNIEC,  posta  alle   dipendenze
funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, e formata da  un  numero  massimo  di  venti  unita',  in
possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del  diploma  di
laurea, con almeno cinque anni  di  esperienza  professionale  e  con
competenze  adeguate  alla  valutazione  tecnica  ed  ambientale  dei
predetti progetti, individuate in base  all'articolo  17,  comma  14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, tra il  personale  di  ruolo  del
CNR, dell'ISPRA, dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalita' di cui al
comma 2, secondo periodo. Nella nomina dei  membri  e'  garantito  il
rispetto dell'equilibrio di genere. I  componenti  della  Commissione
Tecnica PNIEC sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare,  entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del  decreto  di  cui  all'articolo  7-bis,
comma 2-bis. I componenti della Commissione Tecnica PNIEC restano  in
carica quattro anni  e  sono  rinnovabili  per  una  sola  volta.  Ai
commissari spetta una indennita' aggiuntiva definita con le modalita'
di cui al comma 5, esclusivamente in ragione dei  compiti  istruttori
effettivamente svolti e solo a  seguito  dell'adozione  del  relativo
provvedimento finale. Per lo svolgimento delle  istruttorie  tecniche
la Commissione puo' avvalersi, tramite appositi protocolli  d'intesa,
del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a  norma
della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri  enti  pubblici  di
ricerca. La Commissione opera con le modalita' previste dall'articolo
20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24,  dai  commi
1, 2-bis, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 25, e  dall'articolo  27,  del
presente decreto.";
  2) al comma 4, dopo le parole "della Commissione" sono aggiunte  le
seguenti: "e della Commissione tecnica PNIEC";
  3) al comma 5, dopo le  parole  "Commissione  tecnica  di  verifica
dell'impatto  ambientale"  sono  inserite  le  seguenti:   "e   della
Commissione tecnica PNIEC", e dopo le parole  "ciascun  membro  della
Commissione" sono inserite le seguenti: "e della Commissione  tecnica
PNIEC";
    e) all'articolo 9:
  1) al comma 4 e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "L'invio di
informazioni a un altro Stato membro e il ricevimento di informazioni
da un altro Stato membro sono soggetti alle restrizioni vigenti nello
Stato membro in cui il progetto e' proposto."
  2) dopo il comma 4 e' aggiunto  il  seguente:  "4-bis.  L'autorita'
competente provvede a mettere a disposizione del  pubblico,  mediante
il proprio sito  internet  istituzionale,  le  informazioni  pratiche
sull'accesso   alle   procedure   di   ricorso    amministrativo    e
giurisdizionale. Ai sensi dell'articolo 3, comma  4,  della  legge  7
agosto 1990 n. 241,  in  ogni  atto  notificato  al  destinatario  e'
indicato il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere.".
    f) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente:
  "Articolo 19 (Modalita' di svolgimento del procedimento di verifica
di assoggettabilita' a VIA)
  1. Il  proponente  trasmette  all'autorita'  competente  lo  studio
preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformita'
a quanto  contenuto  nell'allegato  IV-bis  alla  parte  seconda  del
presente  decreto,  nonche'   copia   dell'avvenuto   pagamento   del
contributo di cui all'articolo 33.
  2. Entro cinque giorni dalla  ricezione  dello  studio  preliminare
ambientale,  l'autorita'  competente  verifica   la   completezza   e
l'adeguatezza  della  documentazione  e,  qualora  necessario,   puo'
richiedere  per  una  sola  volta  chiarimenti  e   integrazioni   al
proponente. In tal caso,  il  proponente  provvede  a  trasmettere  i
chiarimenti e le  integrazioni  richieste  inderogabilmente  entro  i
successivi quindici giorni. Qualora il proponente  non  trasmetta  la
documentazione richiesta entro il termine stabilito,  la  domanda  si
intende respinta ed e'  fatto  obbligo  all'autorita'  competente  di
procedere all'archiviazione.
  3.  Contestualmente  alla  ricezione  della   documentazione,   ove
ritenuta completa, ovvero delle integrazioni richieste ai  sensi  del
comma 2, l'autorita'  competente  provvede  a  pubblicare  lo  studio
preliminare nel proprio sito internet  istituzionale,  con  modalita'
tali  da  garantire  la  tutela  della  riservatezza   di   eventuali
informazioni industriali o commerciali indicate  dal  proponente,  in
conformita' a  quanto  previsto  dalla  disciplina  sull'accesso  del
pubblico   all'informazione   ambientale.    In    alternativa,    la
pubblicazione puo' avvenire  a  cura  del  proponente,  trascorso  il
termine di cui al comma 2, secondo le modalita' tecniche  di  accesso
al   sito   internet    istituzionale    dell'autorita'    competente
tempestivamente   indicate    da    quest'ultima.    Contestualmente,
l'autorita'  competente  comunica  per  via  telematica  a  tutte  le
Amministrazioni  e  a  tutti  gli  enti  territoriali  potenzialmente
interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio
sito internet.
  4. Entro trenta giorni dalla comunicazione di  cui  al  comma  3  e
dall'avvenuta  pubblicazione  sul  sito   internet   della   relativa
documentazione, chiunque abbia interesse puo' presentare  le  proprie
osservazioni  all'autorita'  competente   in   merito   allo   studio
preliminare ambientale e alla documentazione allegata.
  5.  L'autorita'  competente,  sulla  base  dei   criteri   di   cui
all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto  conto
delle osservazioni  pervenute  e,  se  del  caso,  dei  risultati  di
eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in
base ad altre pertinenti normative europee,  nazionali  o  regionali,
verifica   se   il   progetto   ha   possibili   impatti   ambientali
significativi.
  6. L'autorita' competente adotta il provvedimento  di  verifica  di
assoggettabilita' a VIA  entro  i  successivi  quarantacinque  giorni
dalla scadenza del termine di cui al comma 4.  In  casi  eccezionali,
relativi  alla  natura,  alla  complessita',  all'ubicazione  o  alle
dimensioni del progetto, l'autorita' competente puo'  prorogare,  per
una sola volta e per un periodo non  superiore  a  venti  giorni,  il
termine per l'adozione del provvedimento di verifica;  in  tal  caso,
l'autorita'  competente  comunica  tempestivamente  per  iscritto  al
proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro  la
quale  e'  prevista  l'adozione  del   provvedimento.   La   presente
comunicazione   e',   altresi',   pubblicata   sul   sito    internet
istituzionale.
  7. Qualora l'autorita' competente stabilisca di non assoggettare il
progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi  principali  alla
base della mancata richiesta di  tale  valutazione  in  relazione  ai
criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla  parte  seconda,  e,
ove  richiesto  dal  proponente,  tenendo   conto   delle   eventuali
osservazioni del Ministero per i beni e le attivita' culturali e  per
il turismo, per i profili  di  competenza,  specifica  le  condizioni
ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli  che  potrebbero
altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.
  8. Qualora l'autorita' competente stabilisca che il progetto  debba
essere assoggettato  al  procedimento  di  VIA,  specifica  i  motivi
principali alla base della richiesta di VIA in relazione  ai  criteri
pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda.
  9. Per i progetti elencati nell'allegato II-bis e nell'allegato  IV
alla  parte   seconda   del   presente   decreto   la   verifica   di
assoggettabilita' a VIA e'  effettuata  applicando  i  criteri  e  le
soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e  del  mare  del  30  marzo  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.
  10. Il  provvedimento  di  verifica  di  assoggettabilita'  a  VIA,
comprese  le  motivazioni,  e'  pubblicato  integralmente  nel   sito
internet istituzionale dell'autorita' competente.
  11. I termini per il rilascio  del  provvedimento  di  verifica  di
assoggettabilita' a VIA si considerano perentori ai sensi e  per  gli
effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della
legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di inerzia nella conclusione del
procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato  ai  sensi
dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito,  qualora
la  competente  Commissione  di  cui  all'articolo  8  non   si   sia
pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta  giorni,
provvede al rilascio del  provvedimento  entro  i  successivi  trenta
giorni.
  12. Tutta la documentazione afferente al  procedimento,  nonche'  i
risultati delle consultazioni svolte, le  informazioni  raccolte,  le
osservazioni e i pareri, e, comunque, qualsiasi informazione raccolta
nell'esercizio di tale attivita' da parte dell'autorita'  competente,
sono tempestivamente pubblicati dall'autorita' competente sul proprio
sito internet istituzionale e sono accessibili a chiunque.";
    g) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 20 (Consultazione preventiva) 1. Il proponente ha la facolta'
di richiedere, prima di presentare il progetto di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera g), una fase di confronto con l'autorita' competente
al fine di definire la  portata  e  il  livello  di  dettaglio  delle
informazioni necessarie da considerare per la redazione dello  studio
di impatto ambientale.  A  tal  fine,  il  proponente  trasmette,  in
formato elettronico, una proposta  di  elaborati  progettuali.  Sulla
base  della  documentazione  trasmessa  dal  proponente,  l'autorita'
competente trasmette al proponente il proprio parere.";
    h) all'articolo 21:
  1)  al  comma  1,  secondo  periodo,  le  parole   "gli   elaborati
progettuali" sono sostituite dalle  seguenti:  "il  progetto  di  cui
all'articolo 5, comma 1, lettera g)";
  2) al comma 2, le parole "La documentazione di  cui  al  comma  1",
sono sostituite dalle seguenti: "Entro cinque giorni  dalla  relativa
trasmissione la documentazione di cui al comma 1", e dopo  la  parola
"comunica" e' inserita la seguente: "contestualmente";
  3) al comma 3 le parole "sessanta  giorni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "quarantacinque giorni";
    i) all'articolo 23:
  1) al comma 1, lettera a), le parole  "gli  elaborati  progettuali"
sono sostituite dalle seguenti: "il progetto";
  2) al comma 3, primo periodo,  le  parole  "quindici  giorni"  sono
sostituite dalle seguenti: "dieci giorni";
  3) al comma 4, dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:  "In
alternativa, la pubblicazione puo' avvenire a  cura  del  proponente,
secondo  le  modalita'  tecniche  di   accesso   al   sito   internet
istituzionale dell'autorita' competente tempestivamente  indicate  da
quest'ultima.", e dopo il secondo periodo e'  inserito  il  seguente:
"Per i progetti individuati dal decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis,  contestualmente
alla pubblicazione  della  documentazione  di  cui  al  comma  1,  la
Commissione di cui all'articolo 8,  comma  2-bis,  avvia  la  propria
attivita' istruttoria.";
    l) all'articolo 24:
  1) al comma 3, le parole  "trenta  giorni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "quindici giorni";
  2) al comma 4, primo periodo, le  parole  "entro  i  trenta  giorni
successivi" sono sostituite dalle seguenti:  "entro  i  venti  giorni
successivi", le parole  "ulteriori  trenta  giorni"  sono  sostituite
dalle seguenti: "ulteriori venti giorni"  e  le  parole  "centottanta
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";
  3) al comma 5:
  3.1. al primo periodo le parole ", ove motivatamente ritenga che le
modifiche o le integrazioni siano  sostanziali  e  rilevanti  per  il
pubblico,"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "procede    alla
pubblicazione  delle   integrazioni   sul   proprio   sito   internet
istituzionale e";
  3.2.  dopo  il  primo  periodo  e'  inserito   il   seguente:   "In
alternativa, la pubblicazione dell'avviso puo' avvenire  a  cura  del
proponente, secondo le modalita' tecniche di accesso al sito internet
istituzionale dell'autorita' competente tempestivamente  indicate  da
quest'ultima.";
  3.3. all'ultimo periodo, le parole "trenta giorni successivi"  sono
sostituite dalle seguenti: "dieci giorni successivi";
      4) il  comma  7  e'  sostituito  dal  seguente:  "7.  Tutta  la
documentazione afferente al procedimento, nonche' i  risultati  delle
consultazioni   svolte,   qualsiasi   informazione    raccolta,    le
osservazioni e i pareri comunque espressi,  compresi  quelli  di  cui
agli articoli 20 e  32,  sono  tempestivamente  resi  disponibili  al
pubblico interessato mediante pubblicazione,  a  cura  dell'autorita'
competente, sul proprio sito internet istituzionale.";
    m) all'articolo 25:
  1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "Nel caso di  progetti
di competenza statale" sono inserite le seguenti: ", ad esclusione di
quelli di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis," dopo il terzo periodo
e' inserito il seguente: "Decorsi inutilmente i  termini  di  cui  al
periodo  precedente  senza  che  la  Commissione  competente  di  cui
all'articolo  8  si  sia  espressa,  il  direttore   generale   della
competente Direzione Generale del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, entro i successivi sessanta giorni,
e sulla base del parere dell'ISPRA  acquisito  entro  il  termine  di
trenta  giorni,  trasmette  il  provvedimento  di  VIA  al   Ministro
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  per  la
conseguente adozione.", nonche' al quarto periodo le parole "sessanta
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni" e  le  parole
"trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici  giorni"  e
al quinto periodo dopo le parole "Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo" sono aggiunte le seguenti: "nonche'  qualora
sia inutilmente  decorso  il  termine  complessivo  di  duecentodieci
giorni, a decorrere dall'avvio del procedimento  per  l'adozione  del
provvedimento di VIA";
  2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Per i  progetti
di cui  all'articolo  7-bis,  comma  2-bis,  la  Commissione  di  cui
all'articolo  8,  comma  2-bis,  si  esprime  entro  il  termine   di
centosettanta giorni dalla pubblicazione della documentazione di  cui
all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA.  Nei
successivi  trenta  giorni,  il  direttore  generale  del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  adotta  il
provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente
direttore generale del Ministero per i beni e le attivita'  culturali
e per il turismo entro il termine di quindici  giorni.  Nel  caso  di
consultazioni transfrontaliere il provvedimento di  VIA  e'  adottato
entro il termine di cui all'articolo 32,  comma  5-bis.  In  caso  di
inerzia nella conclusione del procedimento, il  titolare  del  potere
sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge  7  agosto
1990 n. 241, acquisito, qualora  la  competente  commissione  di  cui
all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro  il
termine di trenta giorni,  provvede  al  rilascio  del  provvedimento
entro i successivi trenta giorni.";
  3) al comma 4, dopo la lettera a), e' inserita la seguente: "a-bis)
le linee di indirizzo da seguire nelle successive  fasi  di  sviluppo
progettuale delle  opere  per  garantire  l'applicazione  di  criteri
ambientali  atti  a  contenere  e  limitare  gli  impatti  ambientali
significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del
progetto;";
    n) all'articolo 27:
  1) al comma 4, primo periodo, la parola  "quindici"  e'  sostituita
dalla seguente: "dieci";
  2) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Entro  cinque  giorni
dalla verifica della completezza  documentale,  ovvero,  in  caso  di
richieste di integrazioni, dalla data di  ricevimento  delle  stesse,
l'autorita' competente indice la conferenza di servizi  decisoria  di
cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241  che  opera
secondo quanto disposto  dal  comma  8.  Contestualmente  l'autorita'
competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera
e),  di  cui  e'  data  comunque  informazione   nell'albo   pretorio
informatico   delle   amministrazioni    comunali    territorialmente
interessate.  Tale   forma   di   pubblicita'   tiene   luogo   delle
comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge n.
241 del 1990. In alternativa, la pubblicazione puo' avvenire  a  cura
del proponente, secondo le modalita'  tecniche  di  accesso  al  sito
internet  istituzionale  dell'autorita'  competente   tempestivamente
indicate  da  quest'ultima.  Dalla  data  della  pubblicazione  della
suddetta documentazione,  e  per  la  durata  di  trenta  giorni,  il
pubblico interessato  puo'  presentare  osservazioni  concernenti  la
valutazione di impatto ambientale, la valutazione  di  incidenza  ove
necessaria e l'autorizzazione integrata ambientale nonche' gli  altri
titoli autorizzativi inclusi nel provvedimento unico ambientale.";
  3) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7.  Entro  i  successivi
quindici giorni l'autorita' competente puo'  chiedere  al  proponente
eventuali integrazioni assegnando allo stesso un  termine  perentorio
non superiore a quindici giorni. Su richiesta motivata del proponente
l'autorita'  competente  puo'  concedere,  per  una  sola  volta,  la
sospensione dei termini per  la  presentazione  della  documentazione
integrativa per un periodo non superiore a  novanta  giorni.  Qualora
entro  il  termine  stabilito   il   proponente   non   depositi   la
documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto
obbligo  all'autorita'  competente  di  procedere  all'archiviazione.
L'autorita'  competente  procede  immediatamente  alla  pubblicazione
delle integrazioni sul sito internet istituzionale e  dispone,  entro
cinque giorni dalla ricezione della documentazione  integrativa,  che
il proponente trasmetta, entro i successivi dieci  giorni,  un  nuovo
avviso al pubblico, predisposto in conformita' all'articolo 24, comma
2,  del  presente  decreto,  da  pubblicare  a  cura  della  medesima
autorita' competente sul proprio sito  internet  e  di  cui  e'  data
comunque   informazione   nell'albo   pretorio   informatico    delle
amministrazioni    comunali    territorialmente    interessate.    In
alternativa, la pubblicazione dell'avviso puo' avvenire  a  cura  del
proponente, secondo le modalita' tecniche di accesso al sito internet
istituzionale dell'autorita' competente tempestivamente  indicate  da
quest'ultima. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al
progetto e alla documentazione, i termini  di  cui  al  comma  6  per
l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla meta'.";
  4) il comma 8 e'  sostituito  dal  seguente:  "8.  Fatto  salvo  il
rispetto dei termini previsti dall'articolo 32, comma 2, per il  caso
di  consultazioni  transfrontaliere,  al   fine   di   acquisire   il
provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in  materia  ambientale
richiesti dal proponente, l'autorita' competente convoca nel  termine
di cui al comma 6, una conferenza di servizi decisoria che  opera  in
modalita' simultanea secondo quanto  stabilito  dall'articolo  14-ter
della legge 7 agosto 1990, n. 241.  Alla  conferenza  partecipano  il
proponente  e  tutte  le  amministrazioni   competenti   o   comunque
potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei
titoli  abilitativi  ambientali  richiesti  dal  proponente.  Per   i
progetti di cui all'articolo  7-bis,  comma  2-bis,  alla  conferenza
partecipano  in  ogni  caso  il  direttore  generale  del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  o  un  suo
delegato e il direttore generale  del  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita'  culturali  e  per  il  turismo  o  un  suo  delegato.   La
conferenza,  nell'ambito   della   propria   attivita',   prende   in
considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte in sede  di
consultazione ai sensi dei commi 6 e 7, e conclude  i  propri  lavori
nel termine di duecentodieci giorni. La  determinazione  motivata  di
conclusione  della  conferenza  di  servizi,   che   costituisce   il
provvedimento  unico  in  materia  ambientale,   reca   l'indicazione
espressa del provvedimento di  VIA  ed  elenca,  altresi',  i  titoli
abilitativi compresi nel  provvedimento  unico.  Fatto  salvo  quanto
previsto per i progetti di cui all'articolo 7-bis,  comma  2-bis,  la
decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 e'  assunta  sulla
base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro
per i beni e le attivita'  culturali  e  per  il  turismo,  ai  sensi
dell'articolo 25. I  termini  previsti  dall'articolo  25,  comma  2,
quarto periodo, sono ridotti alla meta' e, in caso di rimessione alla
deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi e'
sospesa per il termine  di  cui  all'articolo  25,  comma  2,  quinto
periodo. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai
sensi e per gli effetti  di  cui  agli  articoli  2,  commi  da  9  a
9-quater, e 2-bis della legge n. 241 del 1990.";
    o) all'articolo 27-bis:
  1) al comma 2, le parole "Entro quindici  giorni"  sono  sostituite
dalle seguenti: "Entro dieci giorni";
  2) al comma 4, ultimo periodo, le  parole  "sessanta  giorni"  sono
sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni";
    p) all'articolo 28, comma 2, al terzo periodo, sono  aggiunte  in
fine le seguenti parole: ", che operano secondo le modalita' definite
da uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare adottati sulla base dei seguenti criteri:
  a)  designazione  dei  componenti  dell'Osservatorio  da  parte  di
ciascuna delle Amministrazioni e degli Enti individuati  nel  decreto
di Valutazione di Impatto Ambientale;
  b)  nomina  dei  due  terzi  dei   rappresentanti   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  tra  soggetti
estranei ai ruoli del Ministero e dotati di significativa  competenza
e professionalita' per l'esercizio delle funzioni;
  c) previsioni di  cause  di  incandidabilita',  incompatibilita'  e
conflitto di interessi;
  d) temporaneita' dell'incarico, non superiore a quattro  anni,  non
rinnovabile e non cumulabile con incarichi in altri Osservatori;
  e) individuazione degli oneri a carico del proponente, fissando  un
limite massimo per i compensi dei componenti dell'Osservatorio";
  q) all'allegato II, punto 8), della parte seconda,  le  parole  "di
petrolio,  prodotti  chimici,   prodotti   petroliferi   e   prodotti
petrolchimici con capacita' complessiva superiore a 40.000  m3"  sono
sostituite dalle seguenti: "di petrolio, prodotti  chimici,  prodotti
petroliferi  e  prodotti  petrolchimici  con  capacita'   complessiva
superiore a 200.000 tonnellate";
  r) all'articolo 32:
  1) al comma 1, dopo le  parole  "nell'ambito  delle  fasi  previste
dalle procedure di cui ai titoli II, III e  III-bis,  provvede"  sono
inserite le seguenti: "quanto prima e comunque  contestualmente  alla
informativa  resa  al  pubblico  interessato"  e,  dopo   le   parole
"concernente il piano, programma, progetto o impianto" sono  aggiunte
le seguenti: "e delle informazioni sulla natura della  decisione  che
puo' essere adottata";
  2) dopo il comma 5-ter e' aggiunto il seguente: "5-quater. In  caso
di progetti proposti da altri Stati membri che possono avere  effetti
significativi  sull'ambiente  italiano   le   informazioni   ricevute
dall'altro Stato membro sono tempestivamente  rese  disponibili  alle
pertinenti autorita' italiane e al pubblico interessato italiano  che
entro trenta giorni esprimono le proprie osservazioni.  Il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sessanta
giorni redige il  proprio  parere  e  lo  trasmette  unitamente  alle
osservazioni  ricevute  all'autorita'  competente  nell'altro   Stato
membro.".
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del  primo
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare di cui all'articolo 28 del decreto legislativo  n.  152  del
2006,  come  modificato  dal  presente  articolo,   gli   osservatori
ambientali  gia'  costituiti  sono  rinnovati  nel   rispetto   delle
modalita' fissate dal medesimo decreto, senza nuovi o maggiori  oneri
per la finanza pubblica.
  3. Le disposizioni introdotte dal presente  articolo  si  applicano
alle istanze presentate a partire dal  trentesimo  giorno  successivo
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto.
  4. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca  ambientale,
per  il  tramite  della  Scuola  di  specializzazione  in  discipline
ambientali di cui all'articolo 17-bis del decreto-legge  30  dicembre
2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2010, n. 26,  assicura,  tramite  appositi  protocolli  d'intesa  con
l'autorita' competente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica, la formazione specifica al  personale  di  supporto
della Direzione generale del Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare competente  in  materia  di  valutazioni  e
autorizzazioni ambientali.
                               Art. 51
 
Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento  della
  sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali,  ferroviarie  e
  idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali
 
  1. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, adottati entro il 31 dicembre 2020 su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati gli interventi
urgenti  finalizzati  al  potenziamento   o   all'adeguamento   della
sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie  e
idriche esistenti che ricadono nelle  categorie  progettuali  di  cui
agli allegati II e II-bis, alla parte seconda del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152. In relazione agli interventi individuati con i
decreti di cui al primo periodo, il proponente presenta al  Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  dandone
contestuale comunicazione al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti che  nei  successivi  dieci  giorni  trasmette  le  proprie
osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, gli elementi informativi  dell'intervento  e  quelli  del
sito, secondo le modalita'  di  cui  all'articolo  6,  comma  9,  del
decreto legislativo n. 152  del  2006  finalizzati  a  stabilire,  in
ragione della  presunta  assenza  di  potenziali  impatti  ambientali
significativi e  negativi,  se  essi  devono  essere  assoggettati  a
verifica di assoggettabilita' a VIA,  a  VIA,  ovvero  non  rientrano
nelle categorie di cui ai commi 6 o 7 del  medesimo  articolo  6  del
decreto legislativo n. 152 del 2006.  Il  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare,  entro  trenta  giorni  dalla
data di presentazione della richiesta, comunica al proponente l'esito
delle proprie valutazioni.
  2. Per la realizzazione o la modifica di  infrastrutture  stradali,
autostradali, ferroviarie e  idriche  esistenti  che  ricadono  nelle
categorie progettuali di cui agli allegati II  e  II-bis  alla  parte
seconda  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,   la   durata
dell'efficacia del provvedimento di cui al comma 5  dell'articolo  25
del decreto legislativo n. 152 del 2006 non puo' essere  inferiore  a
dieci  anni.  In  relazione  ai  medesimi   interventi,   la   durata
dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica di cui  al  comma  4
dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42  e'
pari a dieci anni.
                               Art. 52
 
Semplificazione delle procedure  per  interventi  e  opere  nei  siti
                         oggetto di bonifica
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  dopo  l'articolo
242-bis e' inserito il seguente:
  "Art. 242-ter (Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica)
  1. Nei siti oggetto  di  bonifica,  inclusi  i  siti  di  interesse
nazionale, possono essere realizzati  interventi  e  opere  richiesti
dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione
ordinaria e straordinaria  di  impianti  e  infrastrutture,  compresi
adeguamenti alle prescrizioni autorizzative,  nonche'  opere  lineari
necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, piu'
in  generale,  altre  opere  lineari  di   pubblico   interesse,   di
sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio  idraulico,  opere
per la realizzazione di impianti  per  la  produzione  energetica  da
fonti rinnovabili e di sistemi  di  accumulo,  esclusi  gli  impianti
termoelettrici,  fatti  salvi  i  casi   di   riconversione   da   un
combustibile  fossile  ad  altra  fonte  meno  inquinante  o  qualora
l'installazione  comporti  una  riduzione  degli  impatti  ambientali
rispetto all'assetto  esistente,  opere  con  le  medesime  connesse,
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio  degli
stessi  impianti,  nonche'  le  tipologie  di  opere   e   interventi
individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
di cui all'articolo 7-bis, a condizione che detti interventi e  opere
siano realizzati secondo modalita' e tecniche che  non  pregiudichino
ne'  interferiscano  con  l'esecuzione  e  il   completamento   della
bonifica, ne' determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli
altri fruitori dell'area  nel  rispetto  del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81.
  2. La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al  comma  1
e' effettuata da parte dell'autorita' competente ai sensi del  Titolo
V, Parte quarta, del presente decreto, nell'ambito  dei  procedimenti
di approvazione e autorizzazione degli interventi  e,  ove  prevista,
nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale.
  3. Per gli interventi e le opere individuate al  comma  1,  nonche'
per quelle di cui all'articolo 25 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, il Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare con  proprio  decreto  per  le  aree
ricomprese nei siti di interesse  nazionale,  e  le  regioni  per  le
restanti  aree,  provvedono  all'individuazione  delle  categorie  di
interventi che non necessitano della preventiva valutazione da  parte
dell'Autorita' competente ai sensi del Titolo V,  Parte  quarta,  del
presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri  e  le
procedure  per  la  predetta  valutazione  nonche'  le  modalita'  di
controllo.
  4. Ai fini del rispetto delle  condizioni  previste  dal  comma  1,
anche nelle more dell'attuazione del  comma  3,  sono  rispettate  le
seguenti procedure e modalita' di caratterizzazione, scavo e gestione
dei terreni movimentati:
  a)  nel  caso  in  cui  non  sia   stata   ancora   realizzata   la
caratterizzazione  dell'area   oggetto   dell'intervento   ai   sensi
dell'articolo  242,  il  soggetto  proponente  accerta  lo  stato  di
potenziale contaminazione del sito  mediante  un  Piano  di  indagini
preliminari Il  Piano,  comprensivo  della  lista  degli  analiti  da
ricercare, e'  concordato  con  l'Agenzia  di  protezione  ambientale
territorialmente competente che si pronuncia entro  e  non  oltre  il
termine  di   trenta   giorni   dalla   richiesta   del   proponente,
eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in  relazione  alla
specificita' del sito. In caso di mancata pronuncia  nei  termini  da
parte  dell'Agenzia   di   protezione   ambientale   territorialmente
competente, il  Piano  di  indagini  preliminari  e'  concordato  con
l'ISPRA che si  pronuncia  entro  i  quindici  giorni  successivi  su
segnalazione del  proponente.  Il  proponente,  trenta  giorni  prima
dell'avvio  delle   attivita'   d'indagine,   trasmette   agli   enti
interessati il piano con la data di inizio delle operazioni.  Qualora
l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche
per un solo  parametro,  il  soggetto  proponente  ne  da'  immediata
comunicazione con le forme e le modalita' di  cui  all'articolo  245,
comma 2, con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in
sicurezza di emergenza adottate;
  b) in presenza di attivita' di messa in sicurezza operativa gia' in
essere, il proponente puo' avviare la realizzazione degli  interventi
e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione  all'Agenzia  di
protezione ambientale territorialmente competente da effettuarsi  con
almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'avvio delle opere. Al
termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle  opere
di messa in sicurezza operativa;
  c) le  attivita'  di  scavo  sono  effettuate  con  le  precauzioni
necessarie a non aumentare i livelli di  inquinamento  delle  matrici
ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le
eventuali fonti attive di contaminazione, quali  rifiuti  o  prodotto
libero, rilevate nel corso delle attivita' di scavo, sono  rimosse  e
gestite nel rispetto delle norme in materia di  gestione  rifiuti.  I
terreni e i  materiali  provenienti  dallo  scavo  sono  gestiti  nel
rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno  2017,
n. 120.
  5.  All'attuazione  del  presente   articolo   le   amministrazioni
interessate  provvedono  con  le   risorse   umane,   finanziarie   e
strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".
  2. All'articolo 34 del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
sono abrogati i commi 7, 8, 9 e 10.
                               Art. 53
 
   Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale
 
  1. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  "4-bis. Nei casi di  cui  al  comma  4,  il  soggetto  responsabile
dell'inquinamento o altro soggetto interessato accerta  lo  stato  di
potenziale contaminazione del sito  mediante  un  Piano  di  indagini
preliminari. Il Piano,  comprensivo  della  lista  degli  analiti  da
ricercare, e'  concordato  con  l'Agenzia  di  protezione  ambientale
territorialmente competente che si pronuncia entro  e  non  oltre  il
termine  di   trenta   giorni   dalla   richiesta   del   proponente,
eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in  relazione  alla
specificita' del sito. In caso di inerzia, trascorsi quindici  giorni
dalla scadenza del  termine  di  trenta  giorni  di  cui  al  periodo
precedente, il  Piano  di  indagini  preliminari  e'  concordato  con
l'ISPRA.  Il  proponente,  trenta  giorni  prima   dell'avvio   delle
attivita' d'indagine, trasmette al Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del  mare,  alla  regione,  al  comune,  alla
provincia e all'agenzia di protezione ambientale competenti il  Piano
con  la  data  di  inizio  delle   operazioni.   Qualora   l'indagine
preliminare  accerti  l'avvenuto  superamento  delle   concentrazioni
soglia di contaminazione  (CSC)  anche  per  un  solo  parametro,  si
applica la procedura di cui agli articoli 242 e 245. Ove  si  accerti
che il livello delle CSC non sia stato superato, il medesimo soggetto
provvede al ripristino della zona contaminata, dandone  notizia,  con
apposita  autocertificazione,  al  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del  mare,  alla  regione,  al  comune,  alla
provincia e all'agenzia di  protezione  ambientale  competenti  entro
novanta giorni dalla data di  inizio  delle  attivita'  di  indagine.
L'autocertificazione conclude  il  procedimento,  ferme  restando  le
attivita' di  verifica  e  di  controllo  da  parte  della  provincia
competente  da  avviare  nei  successivi  quindici   giorni,   previa
comunicazione al proponente e agli enti interessati. In tal  caso  le
attivita' di verifica devono concludersi entro e  non  oltre  novanta
giorni.
  4-ter In alternativa alla procedura di  cui  all'articolo  242,  il
responsabile  della  potenziale  contaminazione  o   altro   soggetto
interessato al  riutilizzo  e  alla  valorizzazione  dell'area,  puo'
presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare  gli  esiti  del  processo  di  caratterizzazione  del  sito
eseguito nel rispetto delle  procedure  di  cui  all'allegato  2  del
presente Titolo, allegando i risultati dell'analisi di  rischio  sito
specifica  e  dell'applicazione  a  scala  pilota,  in  campo,  delle
tecnologie di bonifica  ritenute  idonee.  Qualora  gli  esiti  della
procedura dell'analisi di rischio dimostrino  che  la  concentrazione
dei  contaminanti  presenti  nel  sito  e'  superiore  ai  valori  di
concentrazione soglia di rischio (CSR), il Ministero dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, valutata la documentazione di
cui al  primo  periodo,  approva,  nel  termine  di  novanta  giorni,
l'analisi di rischio  con  il  procedimento  di  cui  al  comma  4  e
contestualmente indica le condizioni per l'approvazione del  progetto
operativo  di  cui  all'articolo  242,  comma  7.  Sulla  base  delle
risultanze istruttorie, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e  del  mare  puo'  motivatamente  chiedere  la  revisione
dell'analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove
necessarie. Nei successivi sessanta giorni il proponente presenta  il
progetto e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare lo approva ai sensi del comma 4 e con gli effetti di cui  al
comma 6. Il potere  di  espropriare  e'  attribuito  al  comune  sede
dell'opera. Ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura di
verifica di assoggettabilita' o a valutazione di  impatto  ambientale
ai sensi della normativa vigente, il  procedimento  e'  sospeso  fino
all'acquisizione della pronuncia dell'autorita' competente  ai  sensi
della parte seconda del presente decreto.  Qualora  il  progetto  sia
sottoposto  a  valutazione  di  impatto  ambientale   di   competenza
regionale, i titoli abilitativi per la  realizzazione  e  l'esercizio
degli impianti e  delle  attrezzature  necessari  all'attuazione  del
progetto operativo sono ricompresi nel  provvedimento  autorizzatorio
unico regionale rilasciato ai sensi dell'articolo 27-bis.
  4-quater La certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo
248 puo'  essere  rilasciata  anche  per  la  sola  matrice  suolo  a
condizione che risulti accertata l'assenza  di  interferenze  con  la
matrice acque sotterranee tali da comportare una cross  contamination
e non vi siano rischi per la salute  dei  lavoratori  e  degli  altri
fruitori  dell'area.  La  previsione  di  cui  al  primo  periodo  e'
applicabile anche per l'adozione da parte  dell'autorita'  competente
del  provvedimento  di  conclusione  del  procedimento   qualora   la
contaminazione rilevata nella  matrice  suolo  risulti  inferiore  ai
valori di CSC oppure, se superiore,  risulti  comunque  inferiore  ai
valori di CSR determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario
e ambientale sito specifica approvata dall'autorita'  competente.  La
certificazione  di  avvenuta  bonifica  per  la  sola  matrice  suolo
costituisce  titolo  per  lo   svincolo   delle   relative   garanzie
finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7.".
  2. Le disposizioni di cui al comma  4-ter,  dell'articolo  252  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatti salvi gli interventi
approvati, sono applicabili anche ai procedimenti in corso alla  data
di entrata in vigore del presente decreto su richiesta da  presentare
nel termine di centottanta giorni decorrenti dalla medesima data.
  3. All'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
al secondo periodo, dopo le parole "Dette somme sono finalizzate"  e'
inserita la seguente: "anche" e il terzo periodo  e'  sostituito  dal
seguente: "Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare, d'intesa con  la  Conferenza  unificata,  sono
definiti i criteri e le modalita'  di  trasferimento  alle  autorita'
competenti delle risorse loro destinate di cui al primo periodo.".
                               Art. 54
 
Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto
                            idrogeologico
 
  1. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
116,  e'  aggiunto  in  fine  il   seguente   periodo:   "L'autorita'
procedente, qualora lo ritenga necessario,  procede  a  convocare  la
conferenza di servizi di cui all'articolo 14  della  legge  7  agosto
1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri  in  sede
di conferenza dei servizi e' di trenta giorni.";
  2. Ai fini della predisposizione del Piano  di  interventi  per  la
mitigazione del dissesto idrogeologico, a  valere  sulle  risorse  di
bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare, gli elenchi degli interventi da ammettere  a  finanziamento
sono definiti, fino al  31  dicembre  2020,  per  liste  regionali  e
mediante apposite Conferenze di servizi da svolgere  on  line,  sulla
base dei fabbisogni e delle  proposte  delle  regioni  interessate  e
delle province autonome, con il contributo e  la  partecipazione  dei
commissari  per  l'emergenza,  dei  commissari  straordinari  per  il
dissesto e delle autorita' di bacino distrettuale. Per essere ammessi
al finanziamento tutti gli interventi sono dotati del codice unico di
progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.  3  e
monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229.
  3. All'articolo 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
  "4-bis. Nelle more dell'adozione dei piani ai  sensi  dell'articolo
67, comma 1, le modifiche della  perimetrazione  e/o  classificazione
delle aree a pericolosita' e  rischio  dei  piani  stralcio  relativi
all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorita' di bacino
di  cui  alla  legge  18  maggio  1989,  n.  183,   derivanti   dalla
realizzazione di interventi  per  la  mitigazione  del  rischio,  dal
verificarsi  di  nuovi  eventi  di  dissesto   idrogeologico   o   da
approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono  approvate  con
proprio atto dall'Autorita' di bacino distrettuale, d'intesa  con  la
Regione territorialmente competente e previo parere della  Conferenza
Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono  parte
integrante degli aggiornamenti dei  Piani  di  cui  all'articolo  67,
comma 1.
  4-ter. Gli aggiornamenti di  piano  di  cui  al  comma  4-bis  sono
effettuati nel rispetto delle procedure  di  partecipazione  previste
dalle norme tecniche di attuazione dei piani di  bacino  vigenti  nel
territorio distrettuale e, comunque,  garantendo  adeguate  forme  di
consultazione e osservazione sulle proposte di modifica.  Nelle  more
dell'espletamento delle procedure di  aggiornamento,  l'Autorita'  di
bacino distrettuale  puo'  adottare,  sulla  base  del  parere  della
Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono  immediatamente
vincolanti   e    restano    in    vigore    sino    all'approvazione
dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis.".
                               Art. 55
 
      Semplificazione in materia di zone economiche ambientali
 
  1. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 9:
  1) al comma 3, dopo il primo  periodo  sono  inseriti  i  seguenti:
"L'avvio della procedura di nomina e' reso  noto  nel  sito  internet
istituzionale  del  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare nonche' dell'ente parco interessato.  Non  puo'
essere nominato Presidente di Ente parco chi ha gia'  ricoperto  tale
carica per  due  mandati,  anche  non  consecutivi.  Alla  nomina  di
Presidente di Ente parco si  applica  la  disciplina  in  materia  di
inconferibilita' e incompatibilita' degli incarichi di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39.";
  2) al  comma  11,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
"L'iscrizione nell'albo dura cinque anni, salvo rinnovo  mediante  le
procedure di cui al primo periodo del presente comma.";
  3) dopo il comma 11, e' inserito il seguente: "11-bis. La  gestione
amministrativa dei parchi nazionali  e'  affidata  al  direttore  del
parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo  5,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  ed  assicura  l'attuazione  dei
programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal  Presidente
e dal Consiglio  direttivo,  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  1,
lettere da d) a e-bis), del citato decreto  legislativo  n.  165  del
2001; al direttore del parco  spetta  l'adozione  dei  connessi  atti
anche a rilevanza esterna.";
  4) dopo il comma 14, e'  inserito  il  seguente:  "14-bis.  Per  la
realizzazione di piani,  programmi  e  progetti,  ferma  restando  la
possibilita' di ricorrere a  procedure  di  affidamento  di  evidenza
pubblica, gli enti parco nazionali possono avvalersi  della  societa'
di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, mediante stipula di apposite convenzioni senza nuovi o  maggiori
oneri per la finanza pubblica.";
    b) all'articolo 11:
  1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In  caso
di inosservanza dei termini di cui al periodo precedente, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si sostituisce
all'amministrazione  inadempiente,  anche  con  la   nomina   di   un
commissario  ad   acta,   proveniente   dai   ruoli   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale provvede  entro  tre
mesi.";
  2)  al  comma  6,  dopo  le  parole  "e'  approvato  dal   Ministro
dell'ambiente" sono  aggiunte  le  seguenti  "su  proposta  dell'Ente
parco", e dopo le parole "e comunque d'intesa con  le  regioni  e  le
province autonome interessate" sono inserite  le  seguenti:  "che  si
esprimono entro novanta giorni, decorsi i quali l'intesa  si  intende
acquisita";
    c) all'articolo 12:
  1) al comma 3, primo periodo, dopo  la  parola  "predisposto"  sono
aggiunte le seguenti: "e adottato", e il terzo periodo e' soppresso.
  2) al comma 4:
  2.1. al  primo  periodo  le  parole  "adottato  e'  depositato  per
quaranta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al  comma  3
adottato dal Consiglio direttivo dell'Ente parco  e'  depositato  per
sessanta giorni";
  2.2. al secondo periodo, le parole  "Entro  i  successivi  quaranta
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro tale termine";
  2.3. al terzo periodo la parola "centoventi"  e'  sostituita  dalla
seguente: "sessanta",  nonche'  le  parole  "emana  il  provvedimento
d'approvazione" sono sostituite dalle  seguenti:  "approva  il  piano
tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso  in  sede
di valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152, avviata contestualmente  dall'Ente  parco  nella
qualita' di autorita' procedente, e nel cui ambito  e'  acquisito  il
parere, per i profili di competenza, del Ministero per i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo";
  2.4. il quarto periodo e' sostituito dal seguente "Qualora il piano
non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione  da
parte dell'Ente parco, esso e' approvato, in via sostitutiva e previa
diffida ad  adempiere,  entro  i  successivi  centoventi  giorni  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali  e  per  il  turismo  qualora  non  sia  vigente  il  piano
paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo  143  del  codice  dei
beni culturali e del paesaggio  di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, ovvero il piano non sia stato adeguato ai  sensi
dell'articolo 156 del medesimo decreto legislativo.".
    d) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente:
  "Art.13-bis  (Interventi  nelle  zone  di  promozione  economica  e
sociale)
  1. In presenza di piano  del  parco  e  di  regolamento  del  parco
approvati e vigenti le cui previsioni siano state recepite dai comuni
nei  rispettivi  strumenti  urbanistici,  gli  interventi  di  natura
edilizia da realizzare nelle zone di cui all'articolo  12,  comma  2,
lettera d), eccetto quelle ricomprese nei perimetri dei  siti  Natura
2000, sono autorizzati direttamente  dagli  enti  locali  competenti,
salvo che l'intervento non  comporti  una  variante  degli  strumenti
urbanistici vigenti, dandone comunicazione all'Ente parco. In caso di
non conformita' il  direttore  del  parco  annulla  il  provvedimento
autorizzatorio entro quarantacinque giorni dal ricevimento.";
    e) all'articolo 15, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  "1-bis. I beni demaniali o aventi  il  medesimo  regime  giuridico,
statali e regionali, presenti nel territorio del parco nazionale che,
alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano
stati  gia'  affidati  a  soggetti  terzi,  ad  eccezione  di  quelli
destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati
in  concessione  gratuita  all'Ente  parco  ai  fini   della   tutela
dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta,  se  da  esso
richiesti, per un periodo di nove anni, ovvero di durata inferiore se
richiesta dello  stesso  ente  parco.  "L'ente  parco  provvede  alla
gestione dei beni demaniali con le risorse disponibili a legislazione
vigente".
  1-ter. La concessione di cui al comma 1-bis puo'  essere  rinnovata
allo scadere  del  termine,  salvo  motivato  diniego  da  parte  del
soggetto competente.
  1-quater. L'Ente parco puo' concedere tali  beni  in  uso  a  terzi
dietro il pagamento di un corrispettivo. La concessione  gratuita  di
beni demaniali all'ente parco non modifica  la  titolarita'  di  tali
beni, che rimangono in capo al soggetto concedente.".
  2. In  sede  di  prima  applicazione,  ai  soggetti  gia'  iscritti
all'albo di  idonei  all'esercizio  dell'attivita'  di  direttore  di
parco, il termine di cui all'articolo 9, comma  11,  ultimo  periodo,
della legge n. 394 del 1991, come modificato dal  presente  articolo,
decorre a partire dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto.
  3. All'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n.  353,
le parole "dal Ministro" sono  sostituite  con  le  seguenti:  "dalla
direzione generale competente in materia del Ministero".
Capo III
Semplificazioni in materia di green economy

                               Art. 56
 
Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su  progetti
  o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e  di  taluni
  nuovi impianti, nonche' di spalma incentivi
 
  1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 4, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
      "6-bis. Nel  caso  di  progetti  di  modifica  di  impianti  di
produzione di energia da  fonti  rinnovabili  afferenti  a  integrali
ricostruzioni,  rifacimenti,  riattivazioni   e   potenziamenti,   la
valutazione di impatto ambientale ha ad oggetto  solo  l'esame  delle
variazioni   dell'impatto   sull'ambiente   indotte   dal    progetto
proposto.";
    b) all'articolo 5, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
      "3. Con decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare,  previa  intesa  con  la  Conferenza  unificata,  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
individuati, per ciascuna tipologia  di  impianto  e  di  fonte,  gli
interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare  ad
autorizzazione unica, fermo restando il  rinnovo  dell'autorizzazione
unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Gli interventi di modifica
diversi  dalla  modifica  sostanziale,  anche  relativi  a   progetti
autorizzati e non ancora realizzati, sono assoggettati alla procedura
abilitativa semplificata di cui all'articolo 6,  fatto  salvo  quanto
disposto dall'articolo 6-bis. Non sono considerati sostanziali e sono
sottoposti alla disciplina di  cui  all'articolo  6,  comma  11,  gli
interventi da realizzare sui progetti e sugli  impianti  fotovoltaici
ed idroelettrici  che  non  comportano  variazioni  delle  dimensioni
fisiche  degli  apparecchi,  della  volumetria  delle   strutture   e
dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, ne' delle  opere
connesse. Restano ferme, laddove previste, le procedure  di  verifica
di assoggettabilita' e valutazione di impatto ambientale  di  cui  al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.";
    c) all'articolo 6, comma 11, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: ", fermo restando l'articolo 6-bis e l'articolo 7-bis,  comma
5.";
    d) dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente:
      "Articolo 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata)
  1. Non sono sottoposti a valutazioni ambientali  e  paesaggistiche,
ne'  sottoposti  all'acquisizione  di  atti   di   assenso   comunque
denominati, e sono realizzabili a seguito  del  solo  deposito  della
dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi su impianti esistenti
e le modifiche di progetti autorizzati che, senza incremento di  area
occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere  dalla
potenza elettrica  risultante  a  seguito  dell'intervento,  ricadono
nelle seguenti categorie:
    a) impianti eolici:  interventi  consistenti  nella  sostituzione
della tipologia di rotore che comportano una  variazione  in  aumento
delle dimensioni fisiche delle pale e delle  volumetrie  di  servizio
non superiore in ciascun caso al 15 per cento;
    b) impianti fotovoltaici con  moduli  a  terra:  interventi  che,
anche  a  seguito  della  sostituzione  dei  moduli  e  degli   altri
componenti  e  mediante  la  modifica   del   layout   dell'impianto,
comportano una variazione delle volumetrie di servizio non  superiore
al 15 per cento e una variazione dell'altezza massima dal  suolo  non
superiore al 20 per cento;
    c) impianti fotovoltaici con moduli  su  edifici:  interventi  di
sostituzione dei moduli fotovoltaici su  edifici  a  uso  produttivo,
nonche', per gli edifici  a  uso  residenziale,  interventi  che  non
comportano  variazioni  o  comportano   variazioni   in   diminuzione
dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano  della  superficie  su
cui i moduli sono collocati;
    d) impianti idroelettrici: interventi che, senza incremento della
portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni  fisiche
dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non
superiore al 15 per cento.
  2. Qualora, nel corso del  procedimento  di  autorizzazione  di  un
impianto, intervengano varianti consistenti negli interventi elencati
al comma 1, il proponente presenta all'autorita'  competente  per  la
medesima autorizzazione la  comunicazione  di  cui  al  comma  4.  La
dichiarazione non  comporta  alcuna  variazione  dei  tempi  e  delle
modalita' di svolgimento del procedimento  autorizzativo  e  di  ogni
altra valutazione gia' avviata, ivi incluse quelle ambientali.
  3. Con le medesime modalita' previste al comma 1, al di fuori delle
zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori  pubblici  2  aprile
1968, n. 1444, e ad esclusione degli immobili tutelati ai  sensi  del
Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  sono  altresi'  realizzabili  i
progetti di nuovi impianti fotovoltaici con  moduli  collocati  sulle
coperture di fabbricati rurali  e  di  edifici  a  uso  produttivo  ,
nonche' i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui  moduli  sono
installati in sostituzione di coperture di  fabbricati  rurali  e  di
edifici su cui  e'  operata  la  completa  rimozione  dell'eternit  o
dell'amianto.
  4. Il proprietario dell'immobile  o  chi  abbia  la  disponibilita'
degli immobili  interessati  dall'impianto  e  dalle  opere  connesse
presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica,  una
dichiarazione  accompagnata  da  una  relazione  sottoscritta  da  un
progettista abilitato e dagli opportuni  elaborati  progettuali,  che
attesti  il  rispetto  delle  norme  di  sicurezza,  antisismiche   e
igienicosanitarie.  Per  gli  impianti  di  cui  al  comma  3,   alla
dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la  connessione
alla rete elettrica redatti dal gestore della rete.
  5. Gli interventi di cui al comma 1, possono essere eseguiti  anche
su impianti in corso di incentivazione.  L'incremento  di  produzione
energetica derivante da un aumento di potenza superiore  alle  soglie
di cui all'articolo  30  del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  150
del 29 giugno 2016, e' qualificato come ottenuto da potenziamento non
incentivato. Il GSE adegua conseguentemente le procedure adottate  in
attuazione dell'articolo 30 del citato  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 23 giugno 2016, e, ove occorra,  le  modalita'  di
svolgimento delle attivita' di controllo ai sensi dell'articolo 42.".
  2. All'articolo 12, comma 3, del decreto  legislativo  29  dicembre
2003, n. 387,  dopo  le  parole  "nonche'  le  opere  connesse  e  le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio  degli
impianti  stessi,"  sono  inserite  le  seguenti:  "ivi  inclusi  gli
interventi, anche  consistenti  in  demolizione  di  manufatti  o  in
interventi   di   ripristino   ambientale,    occorrenti    per    la
riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti,".
  3. I produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari
di impianti che beneficiano degli incentivi di  cui  all'articolo  1,
comma  3,  lettera  a),  del  decreto-legge  23  dicembre,  n.   145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,  n.  9,
possono partecipare, con progetti di intervento sullo stesso sito dei
predetti impianti, ai bandi pubblicati dal GSE  successivamente  alla
data di entrata in vigore del presente decreto, in  applicazione  dei
provvedimenti attuativi di cui all'articolo 24, comma 5, del  decreto
legislativo 3  marzo  2011,  n.  28.  Il  GSE  predispone,  per  tali
impianti, separate graduatorie.
  4. Gli impianti inseriti in posizione utile  nelle  graduatorie  di
cui al comma 3, sono ammessi agli incentivi nel limite della  potenza
che, in ciascuna procedura e per  ciascun  gruppo  di  impianti,  non
dovesse essere assegnata agli impianti diversi da quelli di cui  allo
stesso comma 3, e con l'applicazione di una decurtazione  percentuale
della tariffa di riferimento, pari ad  un'ulteriore  riduzione  di  5
punti percentuali rispetto a quella offerta dal produttore.  Per  gli
impianti a registri, la tariffa di riferimento e' ridotta di 3  punti
percentuali.
  5. I soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1,
comma 3, lettera b), del decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,  n.  9,
possono partecipare ai bandi di cui al comma 3, senza  l'applicazione
delle condizioni di cui al medesimo comma 3 e al comma 4.
  6. Resta fermo, per gli impianti di cui ai commi 3 e 5, il rispetto
delle altre condizioni di partecipazione ai  bandi  e  di  formazione
delle graduatorie stabilite nei provvedimenti attuativi dell'articolo
24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
  7. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, sono
apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3, dopo le parole "Nel  caso  in  cui  le  violazioni
riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi  1  e  2  siano
rilevanti ai fini  dell'erogazione  degli  incentivi,  il  GSE"  sono
aggiunte  le  seguenti:  "in  presenza   dei   presupposti   di   cui
all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241".
    b) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: "Nei casi  in  cui,
nell'ambito delle  istruttorie  di  valutazione  delle  richieste  di
verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il  rilascio
di titoli di efficienza energetica  di  cui  all'articolo  29  ovvero
nell'ambito di  attivita'  di  verifica,  il  GSE  riscontri  la  non
rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa  vigente
alla data di  presentazione  del  progetto  e  tali  difformita'  non
derivino da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni  false  o
mendaci rese dal proponente, e' disposto il rigetto  dell'istanza  di
rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di  riconoscimento
dei  titoli  in  ottemperanza  alle  condizioni  di  cui   al   comma
precedente, secondo le modalita' di cui al comma 3-ter";
    c) al comma 3-ter dopo le parole  "Per  entrambe  le  fattispecie
indicate sono fatte salve le  rendicontazioni  gia'  approvate"  sono
aggiunte le seguenti: "relative ai progetti standard, analitici  o  a
consuntivo"  e  le  parole  "relative  ai  progetti  medesimi"   sono
soppresse.
  8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti
di efficienza energetica oggetto di  procedimenti  amministrativi  di
annullamento d'ufficio in corso e, su richiesta  dell'interessato,  a
quelli  definiti  con  provvedimenti  del  GSE  di  decadenza   dagli
incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali  pendenti  nonche'
di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di
entrata in vigore del  presente  decreto-legge,  compresi  i  ricorsi
straordinari al Presidente  della  Repubblica  per  i  quali  non  e'
intervenuto  il  parere  di  cui  all'articolo  11  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il GSE,  preso
atto della documentazione gia'  nella  propria  disponibilita'  e  di
eventuale  documentazione  integrativa  messa  a   disposizione   dal
proponente, dispone la revoca del provvedimento di annullamento entro
il termine di 60  giorni  consecutivi  dalla  data  di  presentazione
dell'istanza a cura del soggetto interessato. Le disposizioni di  cui
al  comma  7  non  si  applicano  nel  caso  in   cui   la   condotta
dell'operatore che ha determinato il provvedimento di  decadenza  del
GSE e' oggetto di procedimento penale in corso concluso con  sentenza
di condanna, anche non definitiva.
                               Art. 57
 
          Semplificazione delle norme per la realizzazione
        di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici
 
  1. Ai fini del presente articolo, per infrastruttura di ricarica di
veicoli elettrici si intende l'insieme di strutture, opere e impianti
necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di  uno  o  piu'
punti di ricarica per veicoli elettrici.
  2. La realizzazione  di  infrastrutture  di  ricarica  per  veicoli
elettrici puo' avvenire:
  a) all'interno di aree e edifici pubblici e privati,  ivi  compresi
quelli di edilizia residenziale pubblica;
  b) su strade private non aperte all'uso pubblico;
  c) lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico;
  d) all'interno di aree di  sosta,  di  parcheggio  e  di  servizio,
pubbliche e private, aperte all'uso pubblico.
  3. Nei casi di cui al comma 2, lettere c) e d), la realizzazione di
infrastrutture  di  ricarica,  fermo  restando  il   rispetto   della
normativa  vigente  in  materia  di  sicurezza,  e'   effettuata   in
conformita' alle disposizioni del  codice  della  strada  di  cui  al
decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e   del   relativo
regolamento di esecuzione e di  attuazione  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al
dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale
e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da
soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le
disposizioni in materia di autorizzazioni e  concessioni  di  cui  al
citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione  e
attuazione. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), resta  ferma
l'applicazione  delle  vigenti  norme  in  materia  di  sicurezza   e
dell'articolo 38 del citato codice della strada. Resta fermo, in ogni
caso, il rispetto delle norme per  la  realizzazione  degli  impianti
elettrici, con particolare riferimento all'obbligo  di  dichiarazione
di conformita' e di progetto elettrico, ove necessario, in base  alle
leggi vigenti.
  4. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 2,  lettere  c)  e
d), sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti
stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase  di
ricarica al fine di garantire  una  fruizione  ottimale  dei  singoli
punti di ricarica.
  5. All'articolo 158, comma 1, del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, alla lettera h-bis), dopo le parole  "in  carica"  sono
aggiunte, in fine, le seguenti: "; in caso  di  sosta  a  seguito  di
completamento di ricarica, la  sosta  e'  concessa  gratuitamente  al
veicolo elettrico o ibrido plug-in per un periodo massimo di  un'ora.
Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore  23  alle  ore
7".
  6. Con propri provvedimenti, adottati in conformita' ai  rispettivi
ordinamenti, i comuni, ai sensi dell' articolo  7  del  codice  della
strada di  cui  al  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,
disciplinano, entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, l'installazione  la  realizzazione  e  la  gestione
delle infrastrutture di  ricarica  a  pubblico  accesso,  di  cui  al
presente articolo, stabilendo la localizzazione e la  quantificazione
in coerenza con i propri strumenti  di  pianificazione,  al  fine  di
garantire un numero adeguato di stalli in funzione  della  domanda  e
degli  obiettivi  di  progressivo  rinnovo  del  parco  dei   veicoli
circolanti, prevedendo, ove possibile, l'installazione di  almeno  un
punto di ricarica ogni 1.000 abitanti.
  7. I comuni possono  consentire,  in  regime  di  autorizzazione  o
concessione, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e  gestione
di infrastrutture di ricarica a soggetti  pubblici  e  privati  sulla
base della disciplina di cui ai commi 3 e  4,  anche  prevedendo  una
eventuale suddivisione in lotti.
  8. Un soggetto pubblico o privato puo' richiedere al comune che non
abbia provveduto alla disciplina di cui al comma  6  ovvero  all'ente
proprietario o al gestore della strada, anche in ambito  extraurbano,
l'autorizzazione o la concessione per la realizzazione e  l'eventuale
gestione delle infrastrutture di ricarica di cui al comma 2,  lettere
c) e d), anche solo per una strada o un'area o insieme di esse.
  9. I comuni possono prevedere la riduzione o l'esenzione del canone
di occupazione di suolo pubblico e della tassa per  l'occupazione  di
spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica, nel caso in  cui  gli
stessi  eroghino  energia  di  provenienza  certificata  da   energia
rinnovabile. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico
deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle  infrastrutture  di
ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli  che
rimarranno nella disponibilita' del pubblico.
  10. In caso di applicazione della riduzione o dell'esenzione di cui
al comma 9, se  a  seguito  di  controlli  non  siano  verificate  le
condizioni previste, i comuni possono  richiedere  il  pagamento  per
l'intero  periodo  agevolato  del  canone  di  occupazione  di  suolo
pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e  aree  pubbliche,
applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio fino  al  30  per
cento dell'importo.
  11. Per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e ibridi
plug-in, quanto previsto dai commi 2 e  2-bis  dell'articolo  95  del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,  e'  sostituito  da  una
dichiarazione sottoscritta dai soggetti  interessati,  da  comunicare
all'Ispettorato del  Ministero  competente  per  territorio,  da  cui
risulti  l'assenza  o  la  presenza  di  interferenze  con  linee  di
telecomunicazione e il rispetto delle norme che regolano  la  materia
della trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In tali casi
i soggetti interessati non sono tenuti alla  stipula  degli  atti  di
sottomissione previsti dalla normativa vigente.
  12. L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA),
entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata  in  vigore
del  presente  decreto,  definisce  le  tariffe  per   la   fornitura
dell'energia  elettrica  destinata   alla   ricarica   dei   veicoli,
applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e  agli  operatori
del servizio di ricarica in ambito pubblico secondo  quanto  previsto
dall'articolo 4, comma 9, del decreto  legislativo  del  16  dicembre
2016, n. 257, in modo da favorire  l'uso  di  veicoli  alimentati  ad
energia elettrica e da assicurare un costo dell'energia elettrica non
superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti.
  13. Le concessioni rilasciate a partire dalla data  di  entrata  in
vigore del presente  decreto,  ivi  compreso  il  rinnovo  di  quelle
esistenti, prevedono che le aree di servizio di cui  all'articolo  61
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
vengano dotate delle colonnine di ricarica per i  veicoli  elettrici.
Conseguentemente, sono aggiornati il Piano nazionale infrastrutturale
per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica,  di  cui
all'articolo 17-septies del decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  e
il Piano di ristrutturazione delle aree di servizio autostradali.
  14. All'articolo 23  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,  i
commi 2-bis e 2-ter sono abrogati.
  15. Il decreto del Ministero e delle infrastrutture e dei trasporti
3 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  290  del  13
dicembre 2017, cessa di avere efficacia.
  16. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data  di
entrata in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto
sono adottate le disposizioni integrative e modificative del  decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in coerenza
con le disposizioni del presente articolo.
  17. Dall'attuazione del presente  articolo  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
pubbliche interessate  provvedono  alle  attivita'  previste  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.
                               Art. 58
 
Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad  altri
                                paesi
 
  1. L'articolo 35 del decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 35 (Progetti comuni  e  trasferimenti  statistici  con  altri
Stati membri)
  1. Sulla base di accordi internazionali  all'uopo  stipulati,  sono
promossi e gestiti con Stati membri progetti comuni  e  trasferimenti
statistici di produzioni di energia da  fonti  rinnovabili,  relativi
agli obiettivi 2020 e 2030, nel rispetto dei criteri di cui ai  commi
seguenti.
  2. Nel caso di  trasferimenti  statistici  da  altri  Stati  membri
dell'Unione europea verso l'Italia:
  a) gli  accordi  sono  promossi  allorche',  sulla  base  dei  dati
statistici di produzione e delle previsioni di entrata  in  esercizio
di  nuovi  impianti  effettuate  dal  GSE  si  prospetta  il  mancato
raggiungimento degli obiettivi 2020 e 2030;
  b) l'onere specifico  per  il  trasferimento  statistico  e  per  i
progetti  comuni  e'  non  superiore  al   valore   medio   ponderato
dell'incentivazione,  in  Italia,  della  produzione   elettrica   da
impianti  a  fonti  rinnovabili  entrati   in   esercizio   nell'anno
precedente a quello di stipula dell'accordo;
  c)  gli  accordi  sono  stipulati  e  gestiti  con  modalita'   che
assicurano che l'energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero
la quota di energia proveniente dal progetto comune, contribuisca  al
raggiungimento  degli  obiettivi  italiani  in   materia   di   fonti
rinnovabili.
  3. La copertura dei  costi  per  i  trasferimenti  statistici  e  i
progetti comuni di  cui  al  comma  1  e'  assicurata  dalle  tariffe
dell'energia elettrica e del  gas  naturale,  con  modalita'  fissate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas successivamente  alla
stipula di ciascun accordo.
  4. Nel caso di trasferimenti  statistici  dall'Italia  verso  altri
Stati membri o regioni dell'Unione europea:
  a) l'energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero la  quota
di energia proveniente dal progetto comune, e' determinata in modo da
assicurare comunque il raggiungimento degli obiettivi italiani;
  b) in caso di trasferimenti statistici, la  scelta  dello  Stato  o
degli Stati membri verso cui ha effetto il  trasferimento  statistico
avviene, a cura del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  mediante
valutazione delle manifestazioni di interesse, considerando anche  il
criterio del migliore vantaggio economico conseguibile;
  c) i proventi derivanti dal trasferimento statistico sono attributi
direttamente alla Cassa per i servizi energetici e ambientali  (CSEA)
e sono destinati, secondo modalita' stabilite dall'ARERA  sulla  base
di indirizzi adottati dal Ministro  dello  sviluppo  economico,  alla
riduzione degli oneri generali di sistema relativi al sostegno  delle
fonti rinnovabili ed alla ricerca di  sistema  elettrico,  ovvero  ad
altre  finalita'  connesse  agli  obiettivi  italiani  2020  e   2030
eventualmente concordati con gli Stati destinatari del trasferimento.
  5. Per gli accordi di cui al presente articolo sono  in  ogni  caso
stabilite  le  misure  necessarie  ad  assicurare   il   monitoraggio
dell'energia trasferita.
  6. La cooperazione per progetti comuni con altri Stati membri  puo'
comprendere operatori privati.".
                               Art. 59
 
    Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni
 
  1. All'articolo 27, comma 4-bis, della legge 23 luglio 2009, n. 99,
dopo  le  parole  "agevolata  e  sovvenzionata,"  sono  inserite   le
seguenti: "nonche' i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti".
  2. Al comma 7 dell'articolo 355 del decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, dopo le parole "anche per impianti di potenza  superiore
a 200 kW" sono aggiunte  le  seguenti:  ",  nei  limiti  del  proprio
fabbisogno  energetico  e  previo  pagamento  degli  oneri  di   rete
riconosciuti per l'illuminazione pubblica".
                               Art. 60
 
Semplificazione dei procedimenti autorizzativi  delle  infrastrutture
                  delle reti energetiche nazionali
 
  1. Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale  di
trasmissione  dell'energia  elettrica  e  della  rete  nazionale   di
trasporto del gas naturale individuate nei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-bis  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  introdotto  dall'articolo
50 del presente decreto, sono autorizzate  rispettivamente  ai  sensi
dell'articolo 1-sexies del decreto-legge  29  agosto  2003,  n.  239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno  2001,
n. 327, anche nelle more della approvazione del primo Piano decennale
di sviluppo delle rispettive reti in cui sono  state  inserite.  Alle
stesse infrastrutture sono  applicabili  le  disposizioni  introdotte
dallo stesso articolo 50.
  2. Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale  di
trasmissione  dell'energia  elettrica  individuate  nei  decreti  del
Presidente dei Consiglio dei ministri di cui al comma 1 o  nel  Piano
Nazionale Integrato per l'Energia e il  Clima  (PNIEC)  che  ricadono
nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente del  Consiglio
10 maggio  2018,  n.  76,  possono  essere  sottoposte  al  dibattito
pubblico secondo le modalita' di cui al regolamento (UE) 347/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013.
  3. Il comma 12 dell'articolo 36 del decreto  legislativo  1  giugno
2011, n. 93, e' sostituito dal seguente: "12. Terna S.p.A. predispone
ogni due anni, entro il 31 gennaio, un Piano  decennale  di  sviluppo
della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli  obiettivi  in
materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e
sicurezza  del  sistema  energetico  stabiliti  nel  Piano  Nazionale
Integrato per  l'Energia  e  il  Clima  (PNIEC).  Il  Ministro  dello
sviluppo   economico,   acquisito    il    parere    delle    Regioni
territorialmente interessate dagli interventi in programma  e  tenuto
conto delle valutazioni formulate dall'ARERA in esito alla  procedura
di cui al comma 13, approva il Piano. Il Piano individua le linee  di
sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere  nei
dieci anni successivi, anche  in  risposta  alle  criticita'  e  alle
congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonche' gli investimenti
programmati  e  i  nuovi  investimenti  da  realizzare  nel  triennio
successivo  e  una   programmazione   temporale   dei   progetti   di
investimento,  secondo  quanto  stabilito   nella   concessione   per
l'attivita' di trasmissione e dispacciamento  dell'energia  elettrica
attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo  16  marzo
1999, n.79. Ogni  anno  Terna  S.p.A.  presenta  al  Ministero  dello
sviluppo  economico  e  all'ARERA  un   documento   sintetico   degli
interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano  di  sviluppo
da compiere nei successivi tre anni e lo stato di  avanzamento  degli
interventi inclusi nei precedenti Piani.".
  4. Al decreto del Presidente della Repubblica  8  giugno  2001,  n.
327, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 4, comma 1-bis, alla fine del primo  periodo,  dopo
le parole "dell'uso civico" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il
caso di opera interrata o che occupi una superficie  inferiore  al  5
per cento rispetto a quella complessiva oggetto  di  diritto  di  uso
civico";
  b) all'articolo 6, dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente: "9-bis
L'autorita' espropriante, nel caso di opere di minore  entita',  puo'
delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l'esercizio dei
propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito  della
delega nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno  specificati  in
ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo  i  soggetti
cui  sono  delegati  i  poteri  espropriativi  possono  avvalersi  di
societa' controllate nonche' di societa' di  servizi  ai  fini  delle
attivita' preparatorie.";
  c) all'articolo 52-quinquies, dopo  il  comma  2  sono  aggiunti  i
seguenti:
  "2-bis. Nel caso in cui, per le infrastrutture energetiche lineari,
venga determinato, nell'ambito della  procedura  di  VIA,  che  debba
svolgersi anche la verifica  preventiva  dell'interesse  archeologico
disciplinata dall'articolo 25 del Codice dei contratti  pubblici,  di
cui al decreto legislativo  18  aprile  2016  n.  50,  il  proponente
presenta il piano per l'espletamento delle  operazioni  di  cui  alle
lettere a), b) e c) del comma 8 del medesimo articolo 25 del  decreto
legislativo n. 50 del 2016; tale verifica preventiva e' realizzata  a
integrazione della progettazione preliminare o  in  concomitanza  con
l'apertura del cantiere o della relativa pista e viene completata con
la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al citato
articolo 25, comma 8; ai sensi  del  comma  9  dell'articolo  25  del
decreto legislativo n. 50 del 2016,  la  procedura  si  conclude  con
l'approvazione  del  soprintendente   di   settore   territorialmente
competente entro un termine non superiore  a  sessanta  giorni  dalla
data in cui il soggetto proponente  ha  comunicato  gli  esiti  delle
attivita' svolte in attuazione del piano.  Il  provvedimento  di  VIA
puo' essere adottato in pendenza della verifica di  cui  all'articolo
25 del decreto legislativo n. 50 del 2016,  che  deve  in  ogni  caso
essere effettuata prima dell'inizio dei lavori.
  2-ter. Fermi restando i vincoli di esercizio e  il  rispetto  della
normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposti  al  regime  di
denuncia di inizio attivita' i rifacimenti di metanodotti  esistenti,
necessari per ragioni  di  obsolescenza,  che  siano  effettuati  sul
medesimo  tracciato,  nonche'  le  relative  dismissioni  dei  tratti
esistenti. Tenuto conto dei vincoli della normativa tecnica  vigente,
sono altresi' realizzabili  tramite  regime  di  denuncia  di  inizio
attivita'  anche  i  rifacimenti   di   metanodotti   che,   restando
all'interno della relativa fascia  di  servitu',  si  discostino  dal
tracciato esistente.".
  5. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n.  239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre, n.  290,  sono
appartate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 3, dopo il quinto periodo, e' inserito il seguente: "La
Regione o le Regioni interessate, entro  il  termine  di  conclusione
della conferenza di servizi di cui al capo IV della  legge  7  agosto
1990, n. 241, accertano in via definitiva l'esistenza di usi civici e
la compatibilita'  dell'opera  con  essi  ai  fini  dell'applicazione
dell'articolo 4,  comma  1-bis,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.";
  b)  dopo  il  comma  4-quaterdecies,  e'  aggiunto   il   seguente:
"4-quinquiesdecies. Fermi  restando  i  vincoli  di  esercizio  e  il
rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono  sottoposte
al  regime  di  inizio  attivita'  previsto  al  comma  4-sexies   le
ricostruzioni di linee aeree esistenti,  necessarie  per  ragioni  di
obsolescenza e realizzate con le migliori tecnologie  esistenti,  che
siano effettuate sul medesimo tracciato o che se ne discostino per un
massimo  di  15  metri  lineari  e  non  comportino  una   variazione
dell'altezza utile dei sostegni superiore al 20  per  cento  rispetto
all'esistente. Tenuto conto dei vincoli  di  fattibilita'  tecnica  e
della normativa tecnica vigente, sono altresi'  realizzabili  tramite
regime  di  inizio  attivita'   previsto   al   comma   4-sexies   le
ricostruzioni  di  linee  in  cavo  interrato  esistenti  che   siano
effettuate sul medesimo  tracciato  o  che  si  discostino  entro  il
margine della strada impegnata  o  entro  i  tre  metri  dal  margine
esterno della trincea di posa.".
  6. Al fine di realizzare il  rilancio  delle  attivita'  produttive
nella regione Sardegna, garantendo  l'approvvigionamento  di  energia
all'isola a prezzi sostenibili  e  in  linea  con  quelli  del  resto
d'Italia, assicurando al contempo la compatibilita' con l'ambiente  e
l'attuazione  degli  obiettivi  del  PNIEC,  in  tema   di   rilancio
industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di  phase  out  delle
centrali a carbone presenti nella regione  Sardegna,  e'  considerato
parte della rete nazionale di trasporto,  anche  ai  fini  tariffari,
l'insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione di gas
naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la  fornitura  di
gas  naturale  mediante  navi  spola  a  partire  da   terminali   di
rigassificazione italiani regolati  e  loro  eventuali  potenziamenti
fino ai terminali di rigassificazione  da  realizzare  nella  regione
stessa. Il gestore della  rete  nazionale  di  trasporto  attiva  una
procedura  per  consentire   la   presentazione   di   richieste   di
allacciamento alla rete  nazionale  di  trasporto  a  mezzo  di  tali
infrastrutture entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della
legge di conversione del  presente  decreto,  e  avvia  le  attivita'
propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture.
  7.  Al  fine  di  accelerare  la  realizzazione  degli   interventi
finalizzati  a  favorire  il  raggiungimento   degli   obiettivi   di
decarbonizzazione del PNIEC, il Ministero  dello  sviluppo  economico
puo' avvalersi, nel limite di dieci unita',  di  personale  dell'area
funzionale III appartenente ad altre Amministrazioni  pubbliche,  con
esclusione del personale docente educativo,  amministrativo,  tecnico
ed ausiliario delle istituzioni  scolastiche,  all'Agenzia  nazionale
per  le  nuove  tecnologie,  l'energia  e   lo   sviluppo   economico
sostenibile (ENEA), al Gestore dei  servizi  energetici  S.p.A.  (GSE
S.p.A.), alla Ricerca sul sistema energetico S.p.A. (RSE S.p.A.) e ad
altri enti di ricerca,  con  almeno  cinque  anni  di  anzianita'  di
servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e
competenze adeguate ai profili individuati, e collocato in  posizione
di comando,  distacco,  fuori  ruolo  o  analoga  posizione  prevista
dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi  dell'articolo  17,  comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento  in
fuori ruolo e' reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un
numero di posti  nella  dotazione  organica  dell'amministrazione  di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.
                               Art. 61
 
Semplificazione dei procedimenti autorizzativi  delle  infrastrutture
                della rete di distribuzione elettrica
 
  1. Al fine di agevolare lo sviluppo  di  sistemi  di  distribuzione
elettrica sicuri, resilienti, affidabili ed efficienti, nel  rispetto
dell'ambiente  e  dell'efficienza  energetica,  il   Ministro   dello
sviluppo economico, di concerto con il  Ministro  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo e con il Ministro  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare,  acquisita  l'intesa  della
Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo
28 agosto 1997, n. 281,  adotta  le  linee  guida  nazionali  per  la
semplificazione  dei  procedimenti   autorizzativi   riguardanti   la
costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alle reti
di distribuzione.
  2. Le linee guida di cui al comma 1 assicurano  la  semplificazione
delle   procedure   autorizzative,   tramite   l'adozione   di    una
autorizzazione unica  comprendente  tutte  le  opere  connesse  e  le
infrastrutture  indispensabili  all'esercizio  delle   infrastrutture
secondo i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono,  inoltre,
individuati  i  casi  per  i  quali  puo'  trovare  applicazione  una
procedura  autorizzativa  semplificata  tramite  denuncia  di  inizio
lavori e i casi in cui, per gli interventi legati  al  rinnovo,  alla
ricostruzione ed al potenziamento di  reti  elettriche  esistenti  di
qualunque  tipologia,  puo'  trovare   applicazione   il   meccanismo
dell'autocertificazione,  in  ragione  del   limitato   impatto   sul
territorio nonche' sugli  interessi  dei  privati,  in  virtu'  della
preesistenza dell'impianto e delle limitate modifiche apportate  alla
tipologia di impianto o al tracciato,  essendo  le  stesse  contenute
entro 50 metri rispetto al tracciato originario.
  3. Le regioni  adeguano  le  rispettive  discipline  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso  di
mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le  linee
guida nazionali. Sono fatte  salve  le  competenze  delle  regioni  a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che
provvedono  alle  finalita'  del  presente  articolo  ai  sensi   dei
rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
  4. Nelle more dell'adozione  delle  linee  guida,  ai  procedimenti
autorizzativi  delle  infrastrutture  appartenenti   alle   reti   di
distribuzione si applicano i principi di cui alla legge  n.  241  del
1990.
  5. All'articolo 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.  33,
dopo  il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:  "1-bis.  Il  Sistema
informativo nazionale federato delle infrastrutture di cui  al  comma
1, popolato dei dati previsti dal comma 2, viene altresi'  utilizzato
dalle  Pubbliche  Amministrazioni  per  agevolare  la  procedura   di
valutazione di impatto dei progetti sul territorio  e  consentire  un
celere  svolgimento  dei   procedimenti   autorizzativi,   attraverso
l'inserimento dei dati relativi alle aree vincolate.".
                               Art. 62
 
Semplificazione dei procedimenti per  l'adeguamento  di  impianti  di
                  produzione e accumulo di energia
 
  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  7  febbraio  2002,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo
il comma 2, sono inseriti i seguenti:
  "2-bis. Si intendono interventi di modifica sostanziale di impianto
esistente  soggetti  all'autorizzazione  unica  di  cui  al  presente
articolo  quelli  che  producono  effetti  negativi  e  significativi
sull'ambiente  o  una  variazione  positiva  di   potenza   elettrica
superiore  al  5  per  cento  rispetto  al  progetto  originariamente
autorizzato. Tutti gli altri interventi sono considerati modifica non
sostanziale o ripotenziamento non rilevante e la loro  esecuzione  e'
subordinata alla sola comunicazione  preventiva  al  Ministero  dello
sviluppo economico, da effettuare sessanta giorni  prima  della  data
prevista dell'intervento, fermo restando il pagamento del  contributo
di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
E' fatta salva l'acquisizione, ove necessario, dell'autorizzazione di
cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.
  2-ter.   Ferma    restando,    ove    necessario,    l'acquisizione
dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del  decreto  legislativo
22 gennaio 2004, n.42, gli interventi concernenti nuove opere  civili
o modifica di  opere  civili  esistenti,  da  effettuare  all'interno
dell'area di centrale che non  risultano  connessi  al  funzionamento
dell'impianto produttivo e che non comportino un aumento superiore al
30 per cento  delle  cubature  delle  opere  civili  esistenti,  sono
realizzabili mediante segnalazione certificata di  inizio  attivita'.
Il gestore, almeno sessanta  giorni  prima  dell'inizio  dei  lavori,
presenta al Ministero dello sviluppo economico, inviandone  copia  al
Comune interessato, la segnalazione certificata di inizio  attivita',
accompagnata da una dettagliata relazione a firma di  un  progettista
abilitato e dai relativi elaborati progettuali, da una  dichiarazione
del progettista che attesti la compatibilita' del  progetto  con  gli
strumenti urbanistici  approvati  e  i  regolamenti  edilizi  vigenti
nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e  igienico-sanitarie  e
dagli eventuali atti  di  assenso  in  caso  di  intervento  in  aree
sottoposte a vincolo. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  ove
riscontri  l'assenza  in  tutto  o  in  parte  della   documentazione
necessaria  ai  fini  della  segnalazione   certificata   di   inizio
attivita', invita il gestore all'integrazione,  con  sospensione  del
termine. Qualora il gestore non ottemperi nel termine  perentorio  di
trenta  giorni  dalla  comunicazione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, la segnalazione si intende  ritirata  definitivamente.  Il
Ministero dello sviluppo economico, ove riscontri l'assenza di una  o
piu'  delle  condizioni  stabilite,  notifica  al  gestore   l'ordine
motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa
attestazione  del  professionista  abilitato,   informa   l'autorita'
giudiziaria e il consiglio dell'ordine professionale di appartenenza.
E' comunque fatta salva la facolta' di ripresentare la dichiarazione,
con le modifiche o le integrazioni necessarie per  renderla  conforme
alla  normativa.  Qualora  entro  i  termini   sopra   indicati   non
intervengano  comunicazioni  di  non  effettuazione  dell'intervento,
l'attivita' si intende consentita. Ultimato l'intervento, il soggetto
incaricato  del  collaudo  trasmette  al  Ministero  dello   sviluppo
economico  il  certificato  di   collaudo   finale   dell'opera.   La
sussistenza del titolo a effettuare l'intervento e'  provata  con  la
copia della segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'  da  cui
risultino la data di ricevimento della segnalazione stessa,  l'elenco
dei documenti presentati a corredo del progetto,  l'attestazione  del
professionista abilitato nonche' gli atti  di  assenso  eventualmente
necessari.
  2-quater.   La   realizzazione   degli   impianti    di    accumulo
elettrochimico funzionali alle esigenze del  settore  elettrico,  ivi
inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete
elettrica e ogni opera connessa e accessoria, e' autorizzata in  base
alle seguenti procedure:
  a) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati  all'interno  di
aree ove sono situati impianti industriali di qualsiasi natura, anche
non piu' operativi o in corso di dismissione o ubicati all'interno di
aree ove sono situati impianti di  produzione  di  energia  elettrica
alimentati da fonte fossile di potenza inferiore ai 300MW termici  in
servizio o ubicati presso aree di cava o di produzione e  trattamento
di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, i  quali  non
comportino estensione delle aree stesse, ne' aumento  degli  ingombri
in  altezza  rispetto  alla  situazione  esistente,  ne'   richiedano
variante  agli  strumenti  urbanistici  adottati,  sono   autorizzati
mediante  la  procedura  abilitativa  semplificata  comunale  di  cui
all'articolo 6 del decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28.  In
assenza di una delle condizioni sopra citate, si applica la procedura
di cui alla lettera b);
  b) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati  all'interno  di
aree gia' occupate da impianti di  produzione  di  energia  elettrica
alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o  uguale  a  300  MW
termici in servizio, nonche' gli impianti  "stand-alone"  ubicati  in
aree non industriali e  le  eventuali  connessioni  alla  rete,  sono
autorizzati mediante autorizzazione unica  rilasciata  dal  Ministero
dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo
1  del  decreto  legge  7  febbraio  2002,  n.  7,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55. Nel caso di impianti
ubicati all'interno  di  aree  ove  sono  presenti  impianti  per  la
produzione  o  il  trattamento  di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi,
l'autorizzazione e' rilasciata ai sensi della disciplina vigente;
  c) gli impianti di accumulo elettrochimico connessi a  impianti  di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili  sono
autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dalla Regione  o
dal Ministero dello sviluppo economico, qualora funzionali a impianti
di potenza superiore ai 300 MW termici, secondo  le  disposizioni  di
cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
  d)  la  realizzazione  di  impianti  di   accumulo   elettrochimico
inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati, e' attivita'  libera
e non richiede il rilascio di  un  titolo  abilitativo,  fatta  salva
l'acquisizione degli atti di assenso previsti dal decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei pareri,  autorizzazioni  o  nulla
osta da parte degli enti territorialmente  competenti,  derivanti  da
specifiche previsioni di legge esistenti in  materia  ambientale,  di
sicurezza e di prevenzione  degli  incendi  e  del  nulla  osta  alla
connessione  dal  parte  del  gestore  del  sistema  di  trasmissione
nazionale o  da  parte  del  gestore  del  sistema  di  distribuzione
elettrica di riferimento. I soggetti  che  intendono  realizzare  gli
stessi impianti sono tenuti a inviare copia del relativo progetto  al
Gestore del sistema  di  trasmissione  nazionale  che,  entro  trenta
giorni, puo' formulare osservazioni nel caso in cui sia richiesta una
connessione alla rete elettrica nazionale, inviandole anche agli enti
individuati per il rilascio delle autorizzazioni, che  devono  essere
comunicate allo stesso gestore, ai fini del monitoraggio del grado di
raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia  di  accumuli  di
energia previsti dal Piano Nazionale Integrato  per  l'Energia  e  il
Clima. I soggetti che realizzano gli stessi impianti di accumulo sono
tenuti a comunicare al gestore della rete di  trasmissione  nazionale
la data di entrata in esercizio degli impianti.".
                               Art. 63
 
Programma straordinario di manutenzione del  territorio  forestale  e
  montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini  di  raccolta
  delle acque
 
  1.  Al  fine  del  miglioramento  della  funzionalita'  delle  aree
forestali ubicate nelle aree montane ed interne, il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato  le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta con proprio decreto,
entro 180 giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, un programma straordinario di  manutenzione  del  territorio
forestale e montano, in coerenza con  gli  obiettivi  dello  sviluppo
sostenibile fissati dall'ONU  per  il  2030  e  del  Green  new  deal
europeo. Il programma straordinario e' composto da  due  sezioni,  la
Sezione A e la Sezione B. La Sezione A  contiene  un  elenco  ed  una
descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed  estensivi,  di
prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi,  di  ripristino  e
restauro di superfici  forestali  degradate  o  frammentate,  secondo
quanto previsto dall'articolo 7  del  decreto  legislativo  3  aprile
2018, n. 34 da attuare da parte di imprese agricole  e  forestali  su
iniziativa  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali e delle Regioni e  Province  autonome.  La  Sezione  B  del
programma e' destinato  al  sostegno  della  realizzazione  di  piani
forestali di area vasta di cui  all'articolo  6  del  citato  decreto
legislativo n. 34  del  2018,  nell'ambito  di  quadri  programmatici
regionali  almeno  decennali,  che  consentano  di   individuare   le
vocazioni  delle  aree  forestali  e   organizzare   gli   interventi
migliorativi e manutentivi nel tempo.
  2. Nell'ambito del Parco  progetti  degli  interventi  irrigui  del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   il
Ministro, con proprio decreto,  approva  un  Piano  straordinario  di
interventi  prioritariamente  esecutivi,   di   manutenzione,   anche
ordinaria, dei canali irrigui primari  e  secondari,  di  adeguamento
funzionale  delle  opere  di  difesa  idraulica,  di  interventi   di
consolidamento delle sponde dei canali  o  il  ripristino  dei  bordi
danneggiati dalle frane, di opere per la laminazione  delle  piene  e
regimazione del reticolo  idraulico  irriguo  e  individua  gli  Enti
attuatori.
  3. Il decreto del Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali, di cui al comma  2,  e'  adottato  previa  intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato  le  Regioni  e  le
Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  espressa  ai   sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  e
dispone il riparto delle risorse necessarie alla realizzazione  degli
interventi  individuati,  da  attribuire  alle  Regioni  e   Province
autonome, responsabili della gestione  e  della  rendicontazione  dei
fondi.
  4. Le risorse, necessarie alla realizzazione e alla manutenzione di
opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica  idraulica,  nella
disponibilita' di Enti irrigui con personalita' di diritto pubblico o
che svolgono attivita' di pubblico interesse, anche riconosciuti  con
le modalita' di cui all'articolo 863 del codice civile,  non  possono
essere sottoposte ad esecuzione forzata da parte dei terzi  creditori
di tali  Enti  nei  limiti  degli  importi  gravati  dal  vincolo  di
destinazione  alle  singole  infrastrutture  pubbliche.  A  tal  fine
l'organo amministrativo degli Enti  di  cui  al  primo  periodo,  con
deliberazione adottata per ogni semestre, quantifica  preventivamente
le somme oggetto del vincolo. E' nullo ogni pignoramento eseguito  in
violazione del vincolo di destinazione e la  nullita'  e'  rilevabile
anche d'ufficio dal giudice. La impignorabilita' di cui  al  presente
comma viene meno e non e' opponibile ai creditori procedenti qualora,
dopo  la  adozione  da   parte   dell'organo   amministrativo   della
deliberazione semestrale di preventiva  quantificazione  delle  somme
oggetto del vincolo, siano operati pagamenti  o  emessi  mandati  per
titoli di spesa diversi da quelli vincolati, senza  seguire  l'ordine
cronologico delle fatture cosi' come pervenute per il pagamento o, se
non e' prescritta fattura, delle deliberazioni di  impegno  da  parte
dell'Ente stesso
  5.  Al  fine   di   garantire   la   continuita'   di   prestazioni
indispensabili alle attivita' di  manutenzione  delle  infrastrutture
irrigue di competenza, i contratti di lavoro a tempo determinato  del
personale  dell'Ente  per   lo   sviluppo   dell'irrigazione   e   la
trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania  e  Irpinia  (EIPLI),  in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e  la  cui
scadenza e' prevista tra il 1° agosto 2020 e  il  31  dicembre  2020,
possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020.
  6. Per i primi interventi di attuazione del presente articolo, pari
a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno 2021  si
provvede mediante  riduzione  delle  risorse  del  Fondo  sviluppo  e
coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE  volta
a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno o per  i
medesimi anni, le somme  gia'  assegnate  con  le  delibere  CIPE  n.
53/2016, 13/2018  e  12/2019  al  Piano  operativo  «Agricoltura»  di
competenza del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali. Ai medesimi interventi puo' concorrere anche  quota  parte
delle  risorse  assegnate  al  Ministero  delle  politiche   agricole
forestali nel riparto del fondo di  cui  all'articolo  1,  comma  14,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160.  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato  ad  apportare  con  propri  decreti  le
occorrenti variazioni di bilancio.
  7.  Le  amministrazioni  provvedono  all'attuazione  del   presente
articolo con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per la  finanza
pubblica.
                               Art. 64
 
Semplificazioni per il rilascio delle garanzie  sui  finanziamenti  a
                favore di progetti del green new deal
 
  1. Le garanzie e gli interventi di cui al all'articolo 1, comma 86,
della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,  possono  riguardare,  tenuto
conto degli  indirizzi  che  il  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica puo' emanare entro il 28  febbraio  di  ogni
anno  e  conformemente  alla  Comunicazione  della   Commissione   al
Parlamento europeo, al Consiglio, al  Comitato  economico  e  sociale
europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell'11 dicembre 2019,  in
materia di Green deal europeo:
  a) progetti tesi ad  agevolare  la  transizione  verso  un'economia
pulita e circolare e ad integrare i cicli industriali con  tecnologie
a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;
  b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso  una  mobilita'
sostenibile e intelligente, con particolare  riferimento  a  progetti
volti a favorire l'avvento della mobilita' multimodale  automatizzata
e  connessa,  idonei  a  ridurre  l'inquinamento  e  l'entita'  delle
emissioni  inquinanti,  anche  attraverso  lo  sviluppo  di   sistemi
intelligenti  di  gestione  del  traffico,   resi   possibili   dalla
digitalizzazione.
  2. Le garanzie di cui al comma 1 sono assunte da SACE  S.p.A.,  nel
limite di 2.500 milioni di euro per  l'anno  2020  e,  per  gli  anni
successivi, nel limite  di  impegni  assumibile  fissato  annualmente
dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato,  nell'esercizio
delle attribuzioni di cui all'articolo 2 del decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 143, conformemente ai termini  e  condizioni  previsti
nella convenzione stipulata tra il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  e  SACE  S.p.A.  e  approvata  con  delibera  del   Comitato
interministeriale per la programmazione economica da  adottare  entro
il 30 settembre 2020, che disciplina:
  a)  lo  svolgimento  da  parte  di   SACE   S.p.A.   dell'attivita'
istruttoria delle operazioni, anche con riferimento alla selezione  e
alla valutazione delle iniziative  in  termini  di  rispondenza  agli
obiettivi di cui al comma  1  e  di  efficacia  degli  interventi  in
relazione ai medesimi obiettivi;
  b) le procedure per il rilascio delle garanzie  e  delle  coperture
assicurative da parte di SACE S.p.A. anche al fine di  escludere  che
da tali garanzie e coperture assicurative possano derivare oneri  non
previsti in termini  di  indebitamento  netto  delle  amministrazioni
pubbliche;
  c) la gestione delle fasi successive al pagamento  dell'indennizzo,
incluse le modalita' di  esercizio  dei  diritti  nei  confronti  del
debitore e l'attivita' di recupero dei crediti;
  d)  le  modalita'  con  le  quali   e'   richiesto   al   Ministero
dell'economia e delle finanze il pagamento dell'indennizzo  a  valere
sul fondo di cui al comma  5  e  le  modalita'  di  escussione  della
garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti  da  SACE  S.p.A.,
nonche' la remunerazione della garanzia stessa;
  e) ogni altra modalita' operativa rilevante ai fini dell'assunzione
e gestione degli impegni;
  f) le modalita' con cui SACE  S.p.A.  riferisce  periodicamente  al
Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   degli   esiti   della
rendicontazione cui i soggetti finanziatori sono tenuti nei  riguardi
di SACE  S.p.A.,  ai  fini  della  verifica  della  permanenza  delle
condizioni di validita' ed efficacia della garanzia.
  3. Il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle  garanzie  di  cui  al
comma 1 di importo pari  o  superiore  a  200  milioni  di  euro,  e'
subordinato  alla  decisione  assunta  con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti  il  Ministro  dello  sviluppo
economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A..
  4. Sulle obbligazioni  di  SACE  S.p.A.  derivanti  dalle  garanzie
disciplinate dal comma 1, e' accordata di diritto la  garanzia  dello
Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui  operativita'  sara'
registrata da SACE S.p.A. con gestione separata.  La  garanzia  dello
Stato e' esplicita, incondizionata,  irrevocabile  e  si  estende  al
rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad  ogni  altro
onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime
garanzie.
  5. Per l'anno  2020,  le  risorse  disponibili  del  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019,  n.160,  sono
interamente destinate alla copertura delle garanzie  dello  Stato  di
cui al comma 4 mediante versamento sull'apposito conto  di  tesoreria
centrale,  istituito  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  88,  terzo
periodo, della citata legge n. 160 del 2019. Sul medesimo conto  sono
versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al  netto  delle  commissioni
trattenute da SACE S.p.A.  per  le  attivita'  svolte  ai  sensi  del
presente articolo e risultanti dalla  contabilita'  di  SACE  S.p.A.,
salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del  bilancio.  Per  gli
esercizi successivi, le risorse del  predetto  fondo  destinate  alla
copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono determinate con
il decreto di cui all'articolo 1,  comma  88,  terzo  periodo,  della
citata legge n.160 del 2019,  tenuto  conto  dei  limiti  di  impegno
definiti con la legge di approvazione del  bilancio  dello  Stato  ai
sensi del comma 2.
  6. All'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) le parole ", il primo dei quali da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e'  individuato
l'organismo competente alla selezione degli interventi  coerenti  con
le finalita' del comma 86, secondo criteri e procedure conformi  alle
migliori  pratiche  internazionali,  e  sono  stabiliti  i  possibili
interventi, i criteri, le modalita' e le condizioni per  il  rilascio
delle garanzie di cui al comma 86," sono soppresse;
  b) dopo le parole: "in quote di capitale di rischio e/o  di  debito
di cui al comma 87," sono aggiunte le seguenti: "e' stabilita".
  7. Per l'anno 2020, le garanzie di cui al comma  1  possono  essere
assunte   anche   in   assenza   degli   indirizzi    del    Comitato
interministeriale per la programmazione economica.
                               Art. 65
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 16 luglio 2020
 
                             MATTARELLA
 
                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri
 
                                Dadone,  Ministro  per  la   pubblica
                                amministrazione
 
                                Lamorgese, Ministro dell'interno
 
                                Bonafede, Ministro della giustizia
 
                                Gualtieri, Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze
 
                                Patuanelli, Ministro  dello  sviluppo
                                economico
 
                                Bellanova, Ministro  delle  politiche
                                agricole alimentari e forestali
 
                                Costa, Ministro dell'ambiente e della
                                tutela del territorio e del mare
 
                                De    Micheli,     Ministro     delle
                                infrastrutture e dei trasporti
 
                                Franceschini, Ministro per i  beni  e
                                le  attivita'  culturali  e  per   il
                                turismo
 
                                Speranza, Ministro della salute
 
                                Pisano,  Ministro  per  l'innovazione
                                tecnologica e la digitalizzazione
 
                                Boccia,  Ministro  per   gli   affari
                                regionali e le autonomie
 
                                Amendola,  Ministro  per  gli  affari
                                europei
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

                                                           Allegato A
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato B
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

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