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legge, 17/7/2020
LEGGE 17 luglio 2020, n. 77, di conversione, con modif., del dl 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid -19.
GU n.180 del 18-7-2020 - Suppl. Ordinario n. 25
legge
Materia: sanità / salute

LEGGE 17 luglio 2020, n. 77

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19  maggio
2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro  e  all'economia,  nonche'  di  politiche   sociali   connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(GU n.180 del 18-7-2020 - Suppl. Ordinario n. 25)
  Vigente al: 19-7-2020  
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
                               Art. 1
 
  1. Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante  misure  urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,  nonche'  di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da  COVID-19,
e' convertito in legge con le  modificazioni  riportate  in  allegato
alla presente legge.
  2. Il decreto-legge 16 giugno 2020, n.  52,  e'  abrogato.  Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e  sono  fatti  salvi  gli
effetti prodottisi e  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  del
medesimo decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 17 luglio 2020
 
                             MATTARELLA
 
                         Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34

Testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta  Ufficiale
- Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato
con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 (in  questo  stesso
Supplemento Ordinario alla  pag.  1),  recante:  «Misure  urgenti  in
materia di salute, sostegno al  lavoro  e  all'economia,  nonche'  di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».
(20A03914)
(GU n.180 del 18-7-2020 - Suppl. Ordinario n. 25)
  Vigente al: 18-7-2020  
Titolo I

SALUTE E SICUREZZA

 
Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del  testo  unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
    Nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del  29  luglio
2020  si  procedera'  alla   ripubblicazione   del   presente   testo
coordinato, corredato delle relative note.
 
                               Art. 1
 
     Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale
 
  1. Per l'anno 2020, al fine di  rafforzare  l'offerta  sanitaria  e
sociosanitaria territoriale, necessaria  a  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica  conseguente  alla  diffusione  del  virus  SARS-CoV-2
soprattutto in una fase di progressivo allentamento delle  misure  di
distanziamento sociale, con l'obiettivo di implementare e  rafforzare
un  solido  sistema  di  accertamento  diagnostico,  monitoraggio   e
sorveglianza della circolazione di SARS-CoV-2, dei casi confermati  e
dei loro contatti al fine di intercettare  tempestivamente  eventuali
focolai di trasmissione del virus, oltre ad assicurare una  presa  in
carico precoce dei pazienti contagiati, dei  pazienti  in  isolamento
domiciliare obbligatorio, dimessi o paucisintomatici non ricoverati e
dei pazienti in isolamento  fiduciario,  le  regioni  e  le  province
autonome adottano piani di  potenziamento  e  riorganizzazione  della
rete assistenziale. I piani  di  assistenza  territoriale  contengono
specifiche misure di identificazione  e  gestione  dei  contatti,  di
organizzazione dell'attivita' di  sorveglianza  attiva  effettuata  a
cura dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con  i  medici
di  medicina  generale,  pediatri  di  libera  scelta  e  medici   di
continuita'  assistenziale  nonche'  con  le   Unita'   speciali   di
continuita' assistenziale, indirizzate a un monitoraggio costante e a
un tracciamento precoce dei  casi  e  dei  contatti,  al  fine  della
relativa  identificazione,  dell'isolamento  e  del  trattamento.   I
predetti piani  sono  recepiti  nei  programmi  operativi  richiamati
dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27  e
sono monitorati congiuntamente a fini esclusivamente conoscitivi  dal
Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle  finanze
in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi. Le regioni  e
le province autonome organizzano inoltre le attivita' di sorveglianza
attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite e le
altre strutture residenziali, anche garantendo la collaborazione e la
consulenza di medici specialisti in relazione alle esigenze di salute
delle  persone  assistite,  con  le  risorse  umane   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  1-bis. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome
costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi
di infezione da SARS-CoV-2, individuandoli tra i laboratori dotati di
idonei  requisiti   infrastrutturali   e   di   adeguate   competenze
specialistiche del personale addetto, a copertura dei  fabbisogni  di
prestazioni generati dall'emergenza epidemiologica. A tale scopo,  le
regioni e le province autonome, sulla base delle indicazioni tecniche
fornite dal  Ministero  della  salute,  identificano  un  laboratorio
pubblico di riferimento  regionale  che  opera  in  collegamento  con
l'Istituto  superiore  di  sanita'  e  individua,  con   compiti   di
coordinamento a livello regionale,  ai  fini  dell'accreditamento,  i
laboratori pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento,
in possesso dei requisiti prescritti.
  1-ter. I laboratori di microbiologia  individuati  dal  laboratorio
pubblico di riferimento regionale ai  sensi  del  comma  1-bis  hanno
l'obbligo di trasmettere i referti positivi dei test  molecolari  per
infezione   da   SARS-CoV-2   al    dipartimento    di    prevenzione
territorialmente competente.  Le  regioni  e  le  province  autonome,
ricevuti i dati relativi ai casi positivi in tal modo riscontrati, li
trasmettono  all'Istituto   superiore   di   sanita',   mediante   la
piattaforma  istituita  ai  fini  della  sorveglianza  integrata  del
COVID-19, ai  sensi  dell'articolo  1  dell'ordinanza  del  capo  del
Dipartimento della protezione civile 27 febbraio2020, n. 640. Per  la
comunicazione dei  dati  di  cui  al  presente  comma  sono  adottate
adeguate  misure  tecniche  e  organizzative  idonee  a  tutelare  la
riservatezza dei dati stessi.
  1-quater. L'Istituto superiore di sanita', le regioni e le province
autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi  1-bis  e  1-ter
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.
  2. Qualora, per le esigenze di cui al  comma  1,  occorra  disporre
temporaneamente di beni immobili  per  far  fronte  ad  improrogabili
esigenze  connesse  alla  gestione  dell'isolamento   delle   persone
contagiate   da   SARS-CoV-2,   fermo   restando   quanto    previsto
dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  le
regioni  e  le  province  autonome  possono  stipulare  contratti  di
locazione di strutture alberghiere ovvero di  altri  immobili  aventi
analoghe caratteristiche di idoneita', con effetti fino al 31dicembre
2020.
  3.  Le  aziende  sanitarie,  tramite  i  distretti,  provvedono  ad
implementare le  attivita'  di  assistenza  domiciliare  integrata  o
equivalenti, per i pazienti in isolamento anche  ospitati  presso  le
strutture individuate ai  sensi  del  comma  2,  garantendo  adeguato
supporto sanitario per il monitoraggio e l'assistenza  dei  pazienti,
nonche' il supporto per le attivita' logistiche di ristorazione e  di
erogazione dei servizi essenziali, con effetti fino  al  31  dicembre
2020.
  4. Le regioni e le province  autonome,  per  garantire  il  massimo
livello di assistenza compatibile con le esigenze di sanita' pubblica
e  di  sicurezza  delle  cure  in  favore  dei  soggetti   contagiati
identificati attraverso le  attivita'  di  monitoraggio  del  rischio
sanitario, nonche' di tutte le  persone  fragili  la  cui  condizione
risulta aggravata dall'emergenza in corso,  qualora  non  lo  abbiano
gia' fatto, incrementano  e  indirizzano  le  azioni  terapeutiche  e
assistenziali  a  livello  domiciliare,  sia   con   l'obiettivo   di
assicurare le accresciute  attivita'  di  monitoraggio  e  assistenza
connesse all'emergenza epidemiologica, sia per rafforzare  i  servizi
di assistenza domiciliare integrata  per  i  pazienti  in  isolamento
domiciliare o sottoposti a quarantena nonche' per i soggetti  affetti
da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con  dipendenze
patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative,  di
terapia del dolore, e in generale per  le  situazioni  di  fragilita'
tutelate ai  sensi  del  Capo  IV  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 «Definizione  e  aggiornamento
dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18.03.2017  -  S.O.  n.
15. A tal fine, nel rispetto dell'autonomia regionale in  materia  di
organizzazione dei servizi domiciliari,  le  regioni  e  le  province
autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa del personale  nei
limiti indicati al comma 10.
  4-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui ai commi 3  e  4,
il Ministero della salute, sulla base di un atto di intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province   autonome   di   Trento   e   di   Bolzano,   coordina   la
sperimentazione,  per  il  biennio   2020-2021,   di   strutture   di
prossimita' per la promozione della  salute  e  per  la  prevenzione,
nonche' per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie di
persone piu' fragili, ispirate al principio della piena  integrazione
socio-sanitaria, con il coinvolgimento delle istituzioni presenti nel
territorio, del volontariato locale e degli enti  del  Terzo  settore
senza scopo di lucro. I progetti proposti devono prevedere  modalita'
di  intervento  che  riducano  le  scelte  di  istituzionalizzazione,
favoriscano  la  domiciliarita'  e  consentano  la  valutazione   dei
risultati  ottenuti,  anche  attraverso  il   ricorso   a   strumenti
innovativi quale il budget di salute individuale e di comunita'.
  5.  Al  fine  di  rafforzare   i   servizi   infermieristici,   con
l'introduzione altresi' dell'infermiere di famiglia o  di  comunita',
per potenziare  la  presa  in  carico  sul  territorio  dei  soggetti
infettati da SARS-CoV-2 identificati come affetti da COVID-19,  anche
coadiuvando le Unita'  speciali  di  continuita'  assistenziale  e  i
servizi offerti dalle cure primarie, nonche' di tutti i  soggetti  di
cui al comma  4,  le  aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30  marzo
2001,  n.165,  possono,  in  relazione   ai   modelli   organizzativi
regionali,  utilizzare   forme   di   lavoro   autonomo,   anche   di
collaborazione coordinata  e  continuativa,  con  decorrenza  dal  15
maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con  infermieri  che  non  si
trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato  con  strutture
sanitarie e  socio-sanitarie  pubbliche  e  private  accreditate,  in
numero non superiore  a  otto  unita'  infermieristiche  ogni  50.000
abitanti. Per le attivita' assistenziali svolte e' riconosciuto  agli
infermieri un compenso lordo di 30 euro ad ora, inclusivo degli oneri
riflessi, per un monte ore settimanale massimo  di  35  ore.  Per  le
medesime finalita', a decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende e gli
enti  del  Servizio  Sanitario  Nazionale,   possono   procedere   al
reclutamento di infermieri in numero non superiore ad 8  unita'  ogni
50.000  abitanti,  attraverso  assunzioni  a  tempo  indeterminato  e
comunque nei limiti di cui al comma 10.
  6. Al fine di garantire una piu' ampia funzionalita'  delle  Unita'
speciali di continuita' assistenziale di cui all'articolo  4-bis  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'  autorizzata  per  l'anno  2020
l'ulteriore spesa di 61 milioni di euro a  valere  sul  finanziamento
sanitario corrente stabilito per l'anno 2020.  Per  la  funzionalita'
delle Unita' speciali di continuita' assistenziale di cui al  periodo
precedente e' consentito anche ai  medici  specialisti  ambulatoriali
convenzionati interni di far parte delle  stesse.  In  considerazione
del ruolo attribuito alle predette  Unita'  speciali  di  continuita'
assistenziale,  ogni   Unita'   e'   tenuta   a   redigere   apposita
rendicontazione  trimestrale  dell'attivita'  all'ente  sanitario  di
competenza  che  la  trasmette  alla  regione  di  appartenenza.   Il
Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle  finanze,
in sede di  monitoraggio  dei  Piani  di  cui  al  comma  1,  possono
richiedere le relative relazioni.
  7. Ai fini della  valutazione  multidimensionale  dei  bisogni  dei
pazienti e dell'integrazione con i servizi sociali e  socio  sanitari
territoriali,le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a
supporto delle Unita' speciali di continuita'  assistenziale  di  cui
all'articolo 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  possono
conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre
2020,  incarichi  di  lavoro  autonomo,   anche   di   collaborazione
coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente
sociale, regolarmente iscritti all'albo professionale, in numero  non
superiore ad un assistente sociale ogni due Unita' per un  monte  ore
settimanale  massimo  di  24  ore.  Per  le   attivita'   svolte   e'
riconosciuto agli assistenti sociali un compenso lordo orario  di  30
euro, inclusivo degli oneri riflessi.
  7-bis. Nel rispetto dei limiti della spesa per il  personale  degli
enti del Servizio sanitario nazionale  di  cui  all'articolo  11  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e ai fini di una corretta gestione
delle  implicazioni  psicologiche  e  dei   bisogni   delle   persone
conseguenti alla pandemia di COVID-19, le  aziende  e  gli  enti  del
Servizio sanitario nazionale a  supporto  delle  unita'  speciali  di
continuita' assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all'articolo  7  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre  2021,
incarichi di lavoro autonomo, anche di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, a soggetti appartenenti  alla  categoria  professionale
degli  psicologi  di  cui  alla  legge  18  febbraio  1989,  n.   56,
regolarmente iscritti al relativo albo professionale, in  numero  non
superiore a  uno  psicologo  per  due  unita'  e  per  un  monte  ore
settimanale massimo di ventiquattro ore.
  8. Per garantire  il  coordinamento  delle  attivita'  sanitarie  e
sociosanitarie  territoriali,  cosi'  come  implementate  nei   piani
regionali,   le   regioni   e   le   province   autonome   provvedono
all'attivazione di centrali  operative  regionali,  che  svolgano  le
funzioni in raccordo  con  tutti  i  servizi  e  con  il  sistema  di
emergenza-urgenza,  anche  mediante  strumenti   informativi   e   di
telemedicina.
  9. Per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da  COVID-19
e per garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti fragili,
la cui condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso, il fondo
di cui all'articolo 46 dell'Accordo  collettivo  nazionale  23  marzo
2005 e successive modificazioni e integrazioni per la disciplina  dei
rapporti con  i  medici  di  medicina  generale  e'  complessivamente
incrementato nell'anno 2020 dell'importo di 10 milioni di euro per la
retribuzione dell'indennita'  di  personale  infermieristico  di  cui
all'articolo 59, comma 1, lettera b), del medesimo Accordo collettivo
nazionale. A tal fine e' autorizzata l'ulteriore spesa di 10  milioni
di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente  stabilito  per
l'anno 2020.
  10. Le regioni e le province autonome sono  autorizzate,  anche  in
deroga  ai  vincoli   previsti   dalla   legislazione   vigente,   ad
incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020 per  l'attuazione
dei commi 4, 5, 6, 7 e 8 e a decorrere dal 2021 per l'attuazione  dei
commi 4, 5 e 8 fino  agli  importi  indicati  nella  tabella  di  cui
all'allegato B annesso al presente decreto, a valere sulle risorse di
cui al comma 11.
  11. Per l'attuazione dei commi 2, 3, 4, 4-bis e 8  e'  autorizzata,
per l'anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro, di cui 25  milioni  di
euro per la sperimentazione di cui al comma 4-bis.  Per  l'attuazione
dei commi 5, 6 e 7 e' autorizzata, per l'anno  2020,  rispettivamente
la spesa di 332.640.000 euro, 61.000.000 euro e di  14.256.000  euro,
per un totale di 407.896.000 euro. Per l'attuazione del  comma  9  e'
autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 10.000.000 euro. A tal fine
e' conseguentemente incrementato, per l'anno  2020,  il  livello  del
finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale   standard   cui
concorre lo Stato per un importo complessivo di  1.256.633.983  euro.
Al finanziamento di  cui  al  presente  articolo  accedono  tutte  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative che stabiliscono per le  autonomie  speciali
il  concorso  regionale  e  provinciale  al  finanziamento  sanitario
corrente, sulla base delle quote di accesso al  fabbisogno  sanitario
indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 per un  importo  pari  a
1.184.362.779 euro, per dare attuazione a quanto previsto  nei  commi
da 1 a 7 e 9 del presente articolo  e  sulla  base  delle  necessita'
legate  alla  distribuzione  delle  centrali  operative   a   livello
regionale per un importo pari a 72.271.204 euro, ai sensi  di  quanto
previsto  dal  comma  8  del  presente  articolo.   La   ripartizione
complessiva  delle  somme  di  cui  al  presente  articolo   pari   a
1.256.633.983 euro e' riportata nella tabella di cui  all'allegato  A
annesso al presente decreto. Per le finalita' di cui al  comma  5,  a
decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di  480.000.000  euro
si provvede a valere sul livello  del  finanziamento  del  fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre  lo  Stato  per  l'anno  di
riferimento. Le regioni  e  le  province  autonome  e  gli  enti  dei
rispettivi servizi sanitari regionali provvedono alla rendicontazione
delle spese sostenute nell'apposito centro di costo «COV-20», di  cui
all'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.18,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27.  Per  le
finalita' di cui ai commi 4, 4-bis e 8, a decorrere  dall'anno  2021,
all'onere complessivo di 766.466.017 euro, di cui 25 milioni di  euro
per l'anno 2021 per la sperimentazione di  cui  al  comma  4-bis,  si
provvede a  valere  sul  livello  del  finanziamento  del  fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre  lo  Stato  per  l'anno  di
riferimento. Al termine del periodo  di  sperimentazione  di  cui  al
comma  4-bis,  le  regioni  e  le  province  autonome  provvedono   a
trasmettere ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze
una relazione illustrativa  delle  attivita'  messe  in  atto  e  dei
risultati raggiunti. Agli oneri derivanti dal presente comma  pari  a
1.256.633.983  euro  per  l'anno   2020,   si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 265.
                             Art. 1 bis
 
                     Borse di studio per medici
 
  1. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i  medici  che
partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di
cui al decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368,  nonche'  di
concorrere al finanziamento delle spese di organizzazione  dei  corsi
di formazione specifica di medicina generale, a  decorrere  dall'anno
2021 sono accantonati  20  milioni  di  euro  annui  a  valere  sulle
disponibilita'  finanziarie   ordinarie   destinate   al   fabbisogno
sanitario standard  nazionale  al  quale  concorre  lo  Stato,  fermo
restando il livello di finanziamento fissato a legislazione vigente.
                             Art. 1 ter
 
Linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologica  presso  le
strutture per anziani, persone con disabilita' e  altri  soggetti  in
                      condizione di fragilita'
 
   
  1. Entro quindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge   di   conversione   del   presente   decreto,   il    Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo  del  dipartimento
della protezionecivile n. 630 del 3 febbraio 2020,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n.32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida  per
la  prevenzione,  il  monitoraggio  e  la   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 presso le residenze sanitarie assistite  e
le altre strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate  e
non convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che
durante  l'emergenza  erogano  prestazioni  di  carattere  sanitario,
socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo,  socio-occupazionale
o socio-assistenziale per anziani, persone con  disabilita',  minori,
persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti  in  condizione
di fragilita'.
  2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto  dei
seguenti principi:
  a) garantire la sicurezza e il benessere psico-fisico delle persone
ospitate o ricoverate presso le strutture di cui al comma 1;
  b) garantire la sicurezza di tutto il personale,  sanitario  e  non
sanitario, impiegato presso le strutture di cui  al  comma  1,  anche
attraverso la  fornitura  di  dispositivi  medici  e  dispositivi  di
protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;
  c) prevedere protocolli specifici per la  tempestiva  diagnosi  dei
contagi e per l'attuazione delle conseguenti misure di contenimento;
  d) disciplinare le misure di  igiene  fondamentali  alle  quali  il
personale in servizio e' obbligato ad attenersi;
  e) prevedere protocolli specifici per  la  sanificazione  periodica
degli ambienti.
  3. Le strutture di cui  al  comma  1  sono  equiparate  ai  presidi
ospedalieri  ai  fini  dell'accesso,  con  massima  priorita',   alle
forniture dei dispositivi di protezione individuale e di  ogni  altro
dispositivo  o  strumento  utile  alla  gestione  e  al  contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
                               Art. 2
 
Riordino  della  rete  ospedaliera  in  relazione  all'emergenza   da
                              COVID-19
 
  1. Le regioni  e  le  province  autonome,  al  fine  di  rafforzare
strutturalmente   il   Servizio   sanitario   nazionale   in   ambito
ospedaliero, tramite  apposito  piano  di  riorganizzazione  volto  a
fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche,  come  quella  da
COVID-19 in corso, garantiscono l'incremento di attivita'  in  regime
di ricovero in Terapia Intensiva e in  aree  di  assistenza  ad  alta
intensita' di cure,  rendendo  strutturale  la  risposta  all'aumento
significativo  della  domanda  di  assistenza   in   relazione   alle
successive fasi di gestione della situazione epidemiologica correlata
al virus Sars-CoV-2,  ai  suoi  esiti  e  a  eventuali  accrescimenti
improvvisi della curva pandemica. I piani di riorganizzazione di  cui
al presente comma, come approvati dal Ministero della salute  con  il
procedimento stabilito  al  comma  8,  sono  recepiti  nei  programmi
operativi di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n.  27  e  sono  monitorati  congiuntamente,  a  fini  esclusivamente
conoscitivi, dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia
e  delle  finanze  in  sede  di  monitoraggio  dei  citati  programmi
operativi. Ai fini del presente comma e nel rispetto dei principi  di
separazione e sicurezza dei percorsi, e' resa, altresi',  strutturale
sul territorio nazionale la dotazione di almeno 3.500 posti letto  di
terapia intensiva. Per ciascuna regione e  provincia  autonoma,  tale
incremento strutturale determina una  dotazione  pari  a  0,14  posti
letto per mille abitanti.
  2.  Le   regioni   e   le   province   autonome   programmano   una
riqualificazione di 4.225 posti letto  di  area  semi-intensiva,  con
relativa   dotazione   impiantistica   idonea   a    supportare    le
apparecchiature di ausilio alla ventilazione, mediante adeguamento  e
ristrutturazione di  unita'  di  area  medica,  prevedendo  che  tali
postazioni siano fruibili sia in regime ordinario, sia in  regime  di
trattamento infettivologico ad alta intensita' di cure. In  relazione
all'andamento della curva pandemica, per almeno il 50 per  cento  dei
posti letto di cui al presente comma, si prevede la  possibilita'  di
immediata conversione in posti letto di terapia  intensiva,  mediante
integrazione   delle   singole   postazioni   con    la    necessaria
strumentazione di ventilazione e monitoraggio. Al  funzionamento  dei
predetti posti letto, a  decorrere  dal  2021,  si  provvede  con  le
risorse umane programmate a legislazione vigente.
  3. Allo scopo di fronteggiare  l'emergenza  pandemica,  e  comunque
fino al 31 dicembre 2020, si  rendono  disponibili,  per  un  periodo
massimo di 4 mesi dalla data  di  attivazione,  300  posti  letto  di
terapia intensiva, suddivisi in 4 strutture  movimentabili,  ciascuna
delle  quali  dotata  di  75  posti  letto,  da  allocare   in   aree
attrezzabili preventivamente individuate da parte di ciascuna regione
e provincia autonoma.
  4. Le regioni e  le  province  autonome,  che  abbiano  individuato
unita' assistenziali in regime di ricovero per pazienti  affetti  dal
COVID-19,  nell'ambito  delle  strutture  ospedaliere,  provvedono  a
consolidare la separazione  dei  percorsi  rendendola  strutturale  e
assicurano la ristrutturazione dei reparti  di  pronto  soccorso  con
l'individuazione di  distinte  aree  di  permanenza  per  i  pazienti
sospetti di  COVID-19  o  potenzialmente  contagiosi,  in  attesa  di
diagnosi.
  5. Le regioni e le province autonome sono autorizzate ad  aumentare
il numero dei mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti  secondari
per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti
interospedalieri  per  pazienti  non   affetti   da   COVID-19.   Per
l'operativita' di tali mezzi di trasporto, le regioni e  le  province
autonome    possono    assumere    personale    dipendente    medico,
infermieristico e operatore tecnico, con decorrenza 15  maggio  2020.
Il limite di spesa regionale per l'attuazione delle misure di cui  al
presente comma per l'anno 2020 e' riportato  nella  colonna  3  della
tabella di riparto di cui all'Allegato C annesso al presente decreto.
  5-bis. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali  di
assistenza, gli enti e le aziende del Servizio  sanitario  nazionale,
anche in deroga alle procedure di mobilita' di cui  all'articolo  30,
comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' a
ogni altra procedura per l'assorbimento  del  personale  in  esubero,
possono avviare, con le modalita' e nei limiti di cui all'articolo 11
del   decreto-legge   30   aprile   2019,   n.35,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n.60, procedure  selettive
per l'assunzione di personale a tempo indeterminato per le  categorie
A, B, BS e C, valorizzando le esperienze professionali maturate nello
svolgimento  anche  di  prestazioni  di  lavoro  flessibile  di   cui
all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  6.  Al  decreto-legge  17  marzo  2020,   n.18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27,  sono  apportate  le
seguenti modifiche:
    a)  all'articolo  1,  comma  1,  le   parole:   «destinate   alla
remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale
sanitario  dipendente  delle  aziende  e  degli  enti  del   Servizio
sanitario nazionale» sono sostituite dalle  seguenti:  «da  destinare
prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate  alle
particolari condizioni  di  lavoro  del  personale  dipendente  delle
aziende e degli enti  del  Servizio  sanitario  nazionale»;  dopo  le
parole  «del  personale  del  comparto  sanita'»  sono  inserite   le
seguenti:  «nonche',  per  la  restante  parte,  i   relativi   fondi
incentivanti»; dopo le parole: «in deroga all'articolo  23,  comma  2
del decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.75»  sono  inserite  le
seguenti: «e  ai  vincoli  previsti  dalla  legislazione  vigente  in
materia di spesa di personale»;
    b) all'articolo 1, comma 2, infine, sono aggiunte le seguenti  le
parole: «Tali importi possono essere  incrementati,  fino  al  doppio
degli stessi, dalle regioni e dalle province  autonome,  con  proprie
risorse disponibili a legislazione  vigente,  a  condizione  che  sia
salvaguardato l'equilibrio  economico  del  sistema  sanitario  della
regione e  della  provincia  autonoma,  per  la  remunerazione  delle
prestazioni di cui al comma 1, compresa l'erogazione delle indennita'
previste  dall'articolo  86,  comma  6,  del   contratto   collettivo
nazionale   di   lavoro   relativo   al   personale   del    comparto
sanità-Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n.233 del 6 ottobre 2018. A valere  sulle  risorse
di  cui  al  presente  comma  destinate  a   incrementare   i   fondi
incentivanti, le regioni e le province autonome  possono  riconoscere
al personale di cui al comma 1 un  premio,  commisurato  al  servizio
effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato
dal Consiglio dei  ministri  il  31  gennaio  2020,  di  importo  non
superiore a 2.000  euro  al  lordo  dei  contributi  previdenziali  e
assistenziali e  degli  oneri  fiscali  a  carico  del  dipendente  e
comunque per una spesa complessiva, al lordo dei contributi  e  degli
oneri a  carico  dell'amministrazione,  non  superiore  all'ammontare
delle   predette   risorse   destinate   a   incrementare   i   fondi
incentivanti».
  6-bis.  Allo  scopo  di   concorrere   alla   remunerazione   delle
prestazioni correlate  alle  particolari  condizioni  di  lavoro  del
personale delle centrali uniche di risposta del Numero unico  europeo
dell'emergenza regionale 112 direttamente impiegato  nelle  attivita'
di  contrasto   dell'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19,   e'
autorizzata la spesa di 2  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  che
costituisce limite massimo  di  spesa.  All'attuazione  del  presente
comma si provvede  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  su  proposta
del Ministro della  salute,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri  derivanti  dal  presente
comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020,si provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato  dall'articolo
265, comma 5, del presente decreto.
  7. Per le finalita' di cui ai commi  1  e  5,  terzo  periodo,  del
presente articolo e per le finalita' di cui all'articolo 2-bis, commi
1, lettera a)e 5, e all'articolo 2-ter del  decreto  legge  17  marzo
2020, n.18, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n.27, le Regioni e le province  autonome  sono  autorizzate  ad
incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020, anche in  deroga
ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia, nel limite
massimo di 240.975.000 euro, da  ripartirsi,  per  il  medesimo  anno
2020, a livello regionale come indicato nelle colonne  3  e  5  della
tabella di cui all'allegato C annesso al presente decreto.  All'onere
di  240.975.000  euro  si  provvede  a   valere   sul   livello   del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard ui concorre
lo Stato per l'anno 2020. Nei piani di cui al comma 1, le  regioni  e
le province autonome  indicano  le  unita'  di  personale  aggiuntive
rispetto alle vigenti dotazioni organiche da assumere o gia' assunte,
ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter  del  decreto  legge  17  marzo
2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile  2020,
n.27. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 5,  secondo  periodo,  del
presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le Regioni  e  le
province autonome  sono  autorizzate  ad  incrementare  la  spesa  di
personale nel limite massimo di 347.060.000 euro, anche in deroga  ai
vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia  di  spesa  di
personale, da ripartirsi,  a  decorrere  dall'anno  2021,  a  livello
regionale come indicato nelle colonne 6 e  7  della  tabella  di  cui
all'allegato C annesso al presente decreto.
  8. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
le regioni e le province autonome presentano il piano di cui al comma
1, comprensivo di tutte le misure di  cui  ai  commi  successivi,  al
Ministero della salute,  che  provvede  ad  approvarlo  entro  trenta
giorni dalla ricezione. E' ammessa per una sola volta la richiesta di
chiarimenti o integrazioni da parte del Ministero, cui la  regione  o
la provincia autonoma da' riscontro entro i successivi dieci  giorni,
durante i quali il termine di approvazione  e'  sospeso.  Decorso  il
termine di cui al primo periodo, senza l'adozione di un provvedimento
negativo espresso  da  parte  del  Ministero,  il  piano  si  intende
approvato. Nel caso di mancata presentazione del piano da parte della
regione o della provincia autonoma oppure nel caso di adozione di  un
provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il  piano  e'
adottato dal Ministero della salute nel successivo termine di  trenta
giorni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  9. Per l'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 5,  primo  periodo,  del
presente  articolo,  per  l'anno  2020  e'   autorizzata   la   spesa
complessiva di 1.467.491.667  euro,  di  cui  1.413.145.000  euro  in
relazione a quanto previsto dai commi 1, 2, 4 e 5, primo  periodo,  e
54.346.667 euro in relazione a quanto previsto dal  comma  3.  A  tal
fine e' istituito per l'anno 2020 apposito capitolo  nello  stato  di
previsione del Ministero della salute per l'importo di  1.467.491.667
euro. Per far  fronte  ai  successivi  oneri  di  manutenzione  delle
attrezzature per posto letto, dei reparti di pronto  soccorso  e  dei
mezzi di trasporto, a decorrere dall'anno 2021 all'onere  complessivo
di 25.025.250 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento
del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per
l'anno di riferimento. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.
  10. Per l'attuazione dei commi 5, terzo periodo, e  7,  nonche'  al
fine di integrare le risorse per le finalita'  di  cui  al  comma  6,
lettera a), per l'anno 2020 e' autorizzata la  spesa  complessiva  di
430.975.000 euro, di cui 190.000.000 euro per il comma 6, lettera a),
e 240.975.000 euro per i commi 5 terzo periodo, e 7. A tale fine,  e'
corrispondentemente incrementato per pari importo, per  l'anno  2020,
il livello  del  finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale
standard cui concorre lo Stato. Al finanziamento di cui  al  presente
comma accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per
le  autonomie  speciali  il  concorso  regionale  e  provinciale   al
finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote  di  accesso
al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno  2020
e per gli  importi  indicati  nell'Allegato  C  annesso  al  presente
decreto. Le regioni e le province autonome e gli enti dei  rispettivi
servizi sanitari  regionali  provvedono  alla  rendicontazione  delle
spese  sostenute  nell'anno  2020  nell'apposito  centro   di   costo
«COV-20», di cui all'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.27.
A decorrere  dall'anno  2021,  all'onere  pari  a  347.060.000  euro,
relativo alla spesa per il personale aggiuntivo di cui al comma 7 del
presente articolo, si provvede a valere sul livello del finanziamento
del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per
l'anno di riferimento. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.
  11. A seguito dell'approvazione da parte del Ministero della salute
di ciascun piano di riorganizzazione di cui al comma  1,  considerata
l'urgenza, gli importi di cui al comma 9 relativi all'anno 2020, pari
a complessivi 1.467.491.667 euro, sono trasferiti  alla  contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il
coordinamento delle  misure  occorrenti  per  il  contenimento  e  il
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e si compongono  di
1.413.145.000 euro, da  ripartire  a  livello  regionale  secondo  la
Tabella di cui all'Allegato D  annesso  al  presente  decreto,  e  di
54.346.667 euro per le strutture movimentabili di cui al comma 3.  Il
Commissario  Straordinario   procedera',   nell'ambito   dei   poteri
conferitigli dall'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,  n.27,  a
dare attuazione ai  piani,  garantendo  la  massima  tempestivita'  e
l'omogeneita'  territoriale,  in  raccordo  con  ciascuna  regione  e
provincia autonoma.
  12. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, il Commissario di
cui al comma 11 puo' delegare l'esercizio dei poteri a lui attribuiti
ai sensi e per gli effetti dell'articolo  122  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n.18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, di seguito citato anche  come  «decreto-legge  17
marzo 2020, n.18», a ciascun Presidente di  regione  o  di  provincia
autonoma che  agisce  conseguentemente  in  qualita'  di  commissario
delegato. L'incarico di commissario  delegato  per  l'attuazione  del
piano di cui al comma 1 e' svolto a  titolo  gratuito,  nel  rispetto
delle  direttive  impartite  e  delle   tempistiche   stabilite   dal
Commissario straordinario.
  13. Le opere  edilizie  strettamente  necessarie  a  perseguire  le
finalita' di cui al presente  articolo  possono  essere  eseguite  in
deroga alle disposizioni di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001,n. 380, delle  leggi  regionali,  dei  piani
regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonche', sino al termine
dello stato di emergenza deliberato dal  Consiglio  dei  ministri  in
data 31 gennaio 2020 e  delle  successive  eventuali  proroghe,  agli
obblighi previsti dal decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1°
agosto 2011, n.151. Il rispetto dei requisiti minimi  antincendio  si
intende assolto  con  l'osservanza  delle  disposizioni  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.81. I  lavori  possono  essere  iniziati
contestualmente alla presentazione della istanza o della denunzia  di
inizio di attivita' presso il comune competente.
  13-bis. Ai fini del  monitoraggio  di  cui  all'articolo  1,  comma
626,della legge 27 dicembre 2019, n.160, anche con  riferimento  alle
opere necessarie  a  perseguire  le  finalita'  di  cui  al  presente
articolo   realizzate   mediante   il   ricorso    al    partenariato
pubblico-privato,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' autorizzato  ad
avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n.165, nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro
per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere  dall'anno  2021,
di  esperti  individuati  all'esito  di  una  selezione   comparativa
effettuata  mediante  avviso  pubblico  tra  persone  di   comprovata
esperienza ed elevata professionalita' da destinare al  potenziamento
dell'attivita'  e  delle  strutture  del  citato  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato. Al relativo onere,  pari  a  100.000
euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2021,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero.
  14. La proprieta' delle opere realizzate dal Commissario  e'  delle
aziende  del  Servizio  sanitario  nazionale  presso  le  quali  sono
realizzate. Qualora la regione abbia gia' provveduto in  tutto  o  in
parte  alla  realizzazione  delle  opere  anteriormente  al  presente
decreto-legge il Commissario e' autorizzato a  finanziarle  a  valere
sulle risorse di cui al presente articolo e nei limiti delle stesse»
  15. Agli oneri derivanti dai commi 9 e 10 pari a 1.898.466.667 euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
                               Art. 3
 
Modifica all'articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo  2020  n.  18,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27
  1. All'articolo 2-ter  del  decreto  legge  17  marzo  2020,  n.18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  il
comma 5 e' sostituito dal seguente:
  «5. Gli incarichi  di  cui  al  presente  articolo  possono  essere
conferiti per la durata di sei mesi anche  ai  medici  specializzandi
iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di  corso  della
scuola di specializzazione. Tali incarichi sono  prorogabili,  previa
definizione dell'accordo di cui al settimo periodo  dell'articolo  1,
comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in ragione del
perdurare dello stato di emergenza, sino al  31  dicembre  2020.  Nei
casi di cui  al  precedente  periodo,  l'accordo  tiene  conto  delle
eventuali e  particolari  esigenze  di  recupero,  all'interno  della
ordinaria  durata  legale  del  corso  di  studio,  delle   attivita'
formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli
obiettivi formativi previsti. Il  periodo  di  attivita'  svolto  dai
medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza e'
riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al  conseguimento
del diploma di  specializzazione.  I  medici  specializzandi  restano
iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a
percepire  il  trattamento  economico  previsto  dal   contratto   di
formazione specialistica, integrato dagli emolumenti  corrisposti  in
proporzione all'attivita' lavorativa svolta.».
                             Art. 3 bis
 
Modifiche ai commi 547, 548 e 548-bis dell'articolo 1 della legge  30
dicembre 2018, n. 145, in materia di  assunzione  di  medici,  medici
veterinari,  odontoiatri,  biologi,  chimici,  farmacisti,  fisici  e
                      psicologi specializzandi
 
  1. All'articolo  1  della  legge  30  dicembre  2018,  n.145,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 547, le parole: «i medici e  i  medici  veterinari»sono
sostituite dalle  seguenti:  «i  medici,  i  medici  veterinari,  gli
odontoiatri, i biologi, i chimici,  i  farmacisti,  i  fisici  e  gli
psicologi»;
  b) al comma 548, le parole: «dei medici e dei medici veterinari  di
cui»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dei  medici,  dei   medici
veterinari,  degli  odontoiatri,  dei  biologi,  dei   chimici,   dei
farmacisti,dei fisici e degli psicologi di cui» e le  parole:  «della
graduatoria dei medici e dei medici veterinari gia' specialisti  alla
data» sono sostituite dalle seguenti: «della  pertinente  graduatoria
dei medesimi professionisti gia' specialisti alla data»;
  c) al comma 548-bis:
  1)  le  parole:  «di  formazione  medica  specialistica»,   ovunque
ricorrono,   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «di   formazione
specialistica»;
  2) al secondo periodo, dopo le parole: «fatti salvi» sono  inserite
le seguenti: «, per i medici specializzandi,»;
  3) al quarto periodo, le parole: «I medici e i  medici  veterinari»
sono sostituite dalle seguenti: «I medici,  i  medici  veterinari,gli
odontoiatri, i biologi, i chimici,  i  farmacisti,  i  fisici  e  gli
psicologi»e le  parole:  «del  personale  della  dirigenza  medica  e
veterinaria» sono sostituite dalle  seguenti:  «del  personale  della
dirigenza medica, veterinaria e sanitaria»;
  4) al decimo periodo, dopo la parola: «specializzandi» e'  inserita
la seguente:  «medici»  e  dopo  le  parole:  «trattamento  economico
previsto" sono inserite le seguenti: "per i  predetti  specializzandi
medici".
                               Art. 4
 
          Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni
               assistenziali per l'emergenza COVID-19
 
  1.  Per   far   fronte   all'emergenza   epidemiologica   COVID-19,
limitatamente al  periodo  dello  stato  di  emergenza  di  cui  alla
delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, anche in  deroga
al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del  decreto-
legge 26 ottobre 2019,n. 124  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in  deroga  all'articolo  8-sexies,
comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  le
regioni, ivi comprese quelle sottoposte a  piano  di  rientro,  e  le
province autonome  di  Trento  e  Bolzano  possono  riconoscere  alle
strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo  3,
comma 1, lettera b), del decreto- legge 17  marzo  2020,  n.  18,  la
remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i  maggiori
costi  correlati  all'allestimento  dei  reparti  e   alla   gestione
dell'emergenza COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani  e
un incremento tariffario per le attivita' rese a pazienti affetti  da
COVID-19. Il riconoscimento avviene in  sede  di  rinegoziazione  per
l'anno 2020  degli  accordi  e  dei  contratti  di  cui  all'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per  le
finalita' emergenziali previste dai predetti piani.
  2. Con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa  Intesa  con   la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalita' di
determinazione della specifica funzione assistenziale e  l'incremento
tariffario di cui al comma 1 in modo da garantire  la  compatibilita'
con il finanziamento per il Servizio sanitario nazionale  per  l'anno
2020 e con le risorse  previste  per  l'attuazione  dell'articolo  3,
comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
  3.  La  specifica  funzione  assistenziale  per  i  maggiori  costi
correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza
COVID-19 e l'incremento tariffario per le attivita' rese  a  pazienti
affetti da COVID-19, come individuati nel decreto di cui al comma  2,
sono riconosciuti, limitatamente al periodo dello stato di  emergenza
di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio  2020,
anche agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui  all'articolo
19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.
118, compatibilmente con il  fabbisogno  sanitario  riconosciuto  per
l'anno 2020. Con il decreto di cui al comma 2, la specifica  funzione
assistenziale  e'  determinata   con   riferimento   alle   attivita'
effettivamente svolte  e  ai  costi  effettivamente  sostenuti  dalle
strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo  3,
comma  1,  lettera  b),  del  decreto-legge   17   marzo   2020,   n.
18,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,
e della  circolare  della  Direzione  generale  della  programmazione
sanitaria del Ministero  della  salute  n.  2627  del  1°marzo  2020,
nonche' sostenuti dagli enti del Servizio sanitario nazionale di  cui
all'articolo 19,comma 2,  lettera  c),  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118,  relativi:  a)all'allestimento  e  ai  costi  di
attesa di posti letto di ricovero ospedaliero per acuti per  pazienti
affetti  da  COVID-19  nelle  discipline  medico-internistiche  e  di
terapia intensiva istituiti su indicazione della regione ai sensi del
piano  di  cui  al  citato  articolo  3,comma  1,  lettera  b),   del
decreto-legge n.18 del 2020,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 27 del 2020; b) all'allestimento e ai  costi  di  attesa  di
reparti di pronto soccorso dedicati alla gestione dei casi  accertati
di COVID-19 e dei casi sospetti di COVID-19, istituiti su indicazione
della  regione.  Con  il  medesimo  decreto  di  cui  al   comma   2,
l'incremento  tariffario  di  cui  al  comma  1  e'  determinato  con
riferimento ai maggiori oneri correlati ai  ricoveri  ospedalieri  di
pazienti  affetti  da  patologie  da  SARS-CoV-2,   sostenuti   dalle
strutture e dagli enti di cui al periodo precedente,  valutati  sulla
base delle informazioni desunte dal sistema informativo sanitario del
Ministero della salute e dalle informazioni  rese  disponibili  dalle
regioni, anche in relazione alla loro congruita'.
  4. Nella vigenza dell'accordo rinegoziato ai sensi del comma 1, gli
enti del servizio sanitario nazionale  corrispondono  agli  erogatori
privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita
rendicontazione da parte degli erogatori privati,  un  corrispettivo,
su base mensile, per  le  prestazioni  rese  ai  sensi  del  presente
articolo, fino  ad  un  massimo  del  90  per  cento  dei  dodicesimi
corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2020.
  5. Nelle more dell'adozione del decreto  di  cui  al  comma  2,  le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e   Bolzano   possono
riconoscere  alle  strutture  private  accreditate  destinatarie   di
apposito budget per l'anno 2020, le  quali  sospendano  le  attivita'
ordinarie  anche  in  conseguenza  dell'applicazione   delle   misure
previste dall'articolo 5-sexies, comma 1,del decreto- legge 17  marzo
2020, n. 18, la remunerazione a titolo di acconto, su base mensile, e
salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli
erogatori privati, fino a un massimo del 90 per cento del  volume  di
attivita' riconosciuto nell'ambito degli accordi e dei  contratti  di
cui all'articolo 8-quinquies  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502 stipulati per il 2020.
  6. L'articolo 32  del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  e'
abrogato.
                             Art. 4 bis
 
Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di
superamento del precariato  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  nel
                    Servizio sanitario nazionale
 
  1. All'articolo 20 del  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.
75,sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 2, lettera b), le parole: «alla data  del  31  dicembre
2017» sono sostituite dalle seguenti:  «alla  data  del  31  dicembre
2020»;
  b) al comma 11-bis, l'ultimo periodo e' soppresso.
                               Art. 5
 
     Incremento delle borse di studio dei medici specializzandi
 
  1. Al fine di aumentare  il  numero  dei  contratti  di  formazione
specialistica  dei  medici  di  cui  all'articolo  37   del   decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' autorizzata l'ulteriore  spesa
di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023  e  2024.  A  tale
fine, e' corrispondentemente incrementato, per i  medesimi  anni,  il
livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti  dal  presente  comma  si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
  1-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti  di  formazione
specialistica  dei  medici,  di  cui  all'articolo  37  del   decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' autorizzata l'ulteriore  spesa
di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e  2023  e  di  26
milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025  e  2026.  A  tale
fine e' corrispondentemente incrementato, per  i  medesimi  anni,  il
livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma,  pari
a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni  2022  e  2023  e  a  26
milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2024,  2025  e  2026,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
                             Art. 5 bis
 
     Disposizioni in materia di formazione continua in medicina
 
  1. I crediti formativi del triennio  2020-2022,  da  acquisire,  ai
sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n. 502, e dell'articolo 2,  commi  da  357  a  360,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attivita' di formazione  continua
in medicina, si intendono gia' maturati in ragione di  un  terzo  per
tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n.
3, che hanno continuato a svolgere la propria attivita' professionale
nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19.
                             Art. 5 ter
 
Istituzione della scuola  di  specializzazione  in  medicina  e  cure
                             palliative
 
  1. A decorrere dall'anno  accademico  2021/2022,  e'  istituita  la
scuola di specializzazione in medicina e cure palliative, cui possono
accedere i laureati in medicina e chirurgia.
  2. Con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto con il Ministro della  salute,  da  adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono  disciplinati  i  profili  specialistici,  gli
obiettivi formativi e i relativi  percorsi  didattici  funzionali  al
conseguimento  delle  necessarie  conoscenze  culturali  e   abilita'
professionali della scuola di specializzazione di cui al comma 1.
  3. Con il decreto di cui al comma 2 e' altresi' introdotto il corso
di cure palliative  pediatriche  nell'ambito  dei  corsi  obbligatori
delle scuole di specializzazione in pediatria.
  4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato in 1,8 milioni di euro per l'anno 2021, in  3,6  milioni  di
euro per l'anno 2022, in 5,4 milioni di euro per l'anno 2023 e in 7,2
milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2024,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre  2014,  n.190,  come  rifinanziato
dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
                               Art. 6
 
Deroghe  alle  riduzioni  di  spesa  per  la  gestione  del   settore
  informatico in ragione dell'emergenza da COVID-19
  1. In considerazione delle funzioni che e'  chiamato  ad  assolvere
per la gestione dello stato di emergenza di  cui  alla  delibera  del
Consiglio dei ministri del  31  gennaio  2020  e  dell'individuazione
quale soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile  3  febbraio  2020,  n.
630, al Ministero della salute non si applicano, per l'anno 2020,  le
riduzioni di spesa di cui all'articolo 1,  commi  610  e  611,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160.
                               Art. 7
 
Metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della
                             popolazione
 
  1. Il Ministero  della  salute,  nell'ambito  dei  compiti  di  cui
all'articolo 47-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e,
in particolare, delle funzioni relative a  indirizzi  generali  e  di
coordinamento  in  materia   di   prevenzione,   diagnosi,   cura   e
riabilitazione delle  malattie,  nonche'  di  programmazione  tecnico
sanitaria  di   rilievo   nazionale   e   indirizzo,   coordinamento,
monitoraggio  dell'attivita'  tecnico   sanitaria   regionale,   puo'
trattare, ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera  v),  del
decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196  e  nel  rispetto  del
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile  2016,  dati  personali,  anche  relativi  alla  salute  degli
assistiti, raccolti nei sistemi informativi  del  Servizio  sanitario
nazionale, per lo sviluppo di metodologie predittive  dell'evoluzione
del fabbisogno di salute della popolazione, secondo le  modalita'  di
cui al decreto del Ministro della salute 7 dicembre2016, n. 262.
  2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della  salute,
previo parere del Garante per la protezione dei dati personali,  sono
individuati  i  dati  personali,  anche   inerenti   alle   categorie
particolari  di  dati  di  cui  all'articolo  9  del  Regolamento  UE
2016/679, che possono essere trattati, le operazioni  eseguibili,  le
modalita' di  acquisizione  dei  dati  dai  sistemi  informativi  dei
soggetti che li detengono e le misure appropriate  e  specifiche  per
tutelare  i  diritti  degli   interessati,   nonche'   i   tempi   di
conservazione dei dati trattati.
                               Art. 8
 
Proroga validita' delle ricette limitative dei  farmaci  classificati
                             in fascia A
 
  1. Limitatamente al periodo emergenziale, per i  pazienti  gia'  in
trattamento con  medicinali  classificati  in  fascia  A  soggetti  a
prescrizione medica limitativa ripetibile e  non  ripetibile  (RRL  e
RNRL), di cui agli articoli 91 e 93 del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, non  sottoposti  a  Piano  Terapeutico  o  Registro  di
monitoraggio AIFA, nei casi in cui sia prevista dalla regione o dalla
provincia autonoma competente una modalita' di erogazione  attraverso
la distribuzione per conto (DPC), su cui si indirizza per un  uso  il
piu' possibile esteso, la validita' della ricetta  e'  prorogata  per
una durata massima di ulteriori 30 giorni dalla data di scadenza.
  2. Per i pazienti gia' in trattamento con i medicinali  di  cui  al
comma 1, con ricetta  scaduta  e  non  utilizzata,  la  validita'  e'
prorogata per una durata di 60 giorni dalla data di scadenza.
  3. Per le nuove prescrizioni da  parte  del  centro  ospedaliero  o
dello specialista dei medicinali di cui al comma 1, a  partire  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto,  la  validita'  della
ricetta e' estesa a una durata massima di 60  giorni  per  un  numero
massimo di 6 pezzi per  ricetta,  necessari  a  coprire  l'intervallo
temporale di 60 giorni e tenuto  conto  del  fabbisogno  individuale,
fatte salve le disposizioni piu' favorevoli gia'  previste,  tra  cui
quelle per le patologie croniche e  per  le  malattie  rare,  di  cui
all'articolo 26 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
  4. La proroga automatica della ricetta di cui al presente  articolo
non si applica nei casi in cui il paziente presenta un  peggioramento
della patologia di base o  un'intolleranza  o  nel  caso  in  cui  il
trattamento con medicinali di cui al comma 1 preveda il  monitoraggio
di parametri ai fini della prescrizione; in  tali  casi  il  paziente
deve  rivolgersi  al  centro  ospedaliero  o  allo   specialista   di
riferimento, secondo le indicazioni fornite dalle singole  regioni  e
dalle province autonome.
  5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applicano  anche
ai medicinali classificati  in  fascia  A,  soggetti  a  prescrizione
medica limitativa ripetibile e  non  ripetibile  (RRL  e  RNRL),  non
sottoposti a Piano Terapeutico o  Registro  di  monitoraggio  AIFA  e
distribuiti tramite gli esercizi farmaceutici convenzionati.
  5-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2020, le regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano  possono  provvedere  a  distribuire,
nell'ambito dei limiti della spesa farmaceutica programmata,  con  la
modalita'  di  cui  all'articolo  8,  comma  1,   lettera   a),   del
decreto-legge  18   settembre   2001,   n.   347,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,  n.  405,  i  medicinali
ordinariamente distribuiti con le modalita' di cui alle lettere b)  e
c) del citato comma 1 dell'articolo 8, secondo condizioni,  modalita'
di remunerazione e criteri stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri  a
carico del Servizio sanitario nazionale,  con  decreto  del  Ministro
della salute, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  sentiti  le
organizzazioni maggiormente  rappresentative  delle  farmacie  e  gli
ordini professionali.
  5-ter. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 27-bis, comma
1,  del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40, entro  trenta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto,  l'Agenzia  italiana  del  farmaco,  con   propria
determina, individua l'elenco dei  medicinali  di  cui  al  comma  1,
inclusi quelli soggetti a registro di monitoraggio, per  cui  ritenga
che  le  funzioni  di  appropriatezza  e  controllo  dei  profili  di
sicurezza possano essere svolte attraverso Piani terapeutici.
                               Art. 9
 
                      Proroga piani terapeutici
 
  1. I piani  terapeutici  che  includono  la  fornitura  di  ausili,
dispositivi monouso e altri dispositivi protesici, di cui al  decreto
del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  12  gennaio  2017,  per
incontinenza, stomie e alimentazione speciale, laringectomizzati, per
la prevenzione e trattamento delle  lesioni  cutanee,  per  patologie
respiratorie   e   altri   prodotti    correlati    a    qualsivoglia
ospedalizzazione  a  domicilio,  in  scadenza  durante  lo  stato  di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in  data  31  gennaio
2020, sono prorogati per ulteriori 90  giorni.  Le  Regioni  adottano
procedure accelerate ai fini delle  prime  autorizzazioni  dei  nuovi
piani terapeutici.
                               Art. 10
 
Modifiche al decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
  1.  Al  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 22-bis, comma 1, le parole: «di medici, personale
infermieristico e sono sostituite dalle seguenti: «degli esercenti le
professioni sanitarie, degli esercenti la professione  di  assistente
sociale  e  degli»;  la  rubrica  e'   sostituita   dalla   seguente:
«Iniziativa di solidarieta' in favore dei famigliari degli  esercenti
le  professioni  sanitarie,  degli  esercenti   la   professione   di
assistente sociale e operatori socio-sanitari.»;
    b) all'articolo 47, comma 1, primo periodo, dopo  le  parole:  «e
socio-sanitario»  sono  aggiunte   le   seguenti:   «e   nei   Centri
riabilitativi ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale».
  2. All'articolo 16, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, la
lettera d-bis), introdotta dall'articolo 71-bis, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020 n.27, e' sostituita dalla seguente:
    d-ter) dei prodotti tessili e di abbigliamento, dei mobili e  dei
complementi di arredo, dei giocattoli, dei materiali  per  l'edilizia
inclusi i materiali per la pavimentazione, degli elettrodomestici  ad
uso civile ed industriale, nonche' dei televisori, personal computer,
tablet, e-reader e  altri  dispositivi  per  la  lettura  in  formato
elettronico,  non   piu'   commercializzati   o   non   idonei   alla
commercializzazione per imperfezioni, alterazioni,danni  o  vizi  che
non  ne  modificano  l'idoneita'  all'utilizzo  o  per  altri  motivi
similari;».
                               Art. 11
 
    Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico
 
  1. All'articolo 12 del decreto  legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 1, dopo le parole:  «l'assistito»  sono  inserite  le
seguenti: «, riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori  del
Servizio sanitario nazionale»;
    b) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole:  «comma  7»,  sono
aggiunte le seguenti: «ovvero tramite il Portale nazionale di cui  al
comma 15-ter»;
    c) il  comma  3  e'  sostituito  dal  seguente:  «3.  Il  FSE  e'
alimentato con i dati degli eventi clinici presenti  e  trascorsi  di
cui al comma 1 in maniera continuativa e tempestiva, senza  ulteriori
oneri per la finanza pubblica, dai  soggetti  e  dagli  esercenti  le
professioni  sanitarie  che  prendono   in   cura   l'assistito   sia
nell'ambito  del  Servizio  sanitario   nazionale   e   dei   servizi
socio-sanitari regionali sia al di fuori degli  stessi,  nonche',  su
iniziativa dell'assistito,  con  i  dati  medici  in  possesso  dello
stesso. Il sistema del FSE aggiorna contestualmente anche l'indice di
cui al comma 15-ter.»;
    d) il comma 3-bis e' abrogato;
    e) al comma 4, dopo  la  parola  «regionali»,  sono  inserite  le
seguenti: «e da tutti gli esercenti le professioni sanitarie» e, dopo
le parole «l'assistito»,  sono  aggiunte  le  seguenti:  «secondo  le
modalita' di accesso da parte di ciascuno dei predetti soggetti e  da
parte degli esercenti le professioni sanitarie, nonche' nel  rispetto
delle misure di sicurezza definite ai sensi del comma 7»;
    f) al  comma  15-ter,  numero  3),  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
      1) dopo le  parole:  «per  la  trasmissione  telematica»,  sono
inserite le seguenti: «, la codifica e la firma remota»;
      2) le parole: «alimentazione e consultazione»  sono  sostituite
con le seguenti: «alimentazione, consultazione  e  conservazione,  di
cui all'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
    g) al comma 15-ter, dopo il numero 4), sono aggiunti i seguenti:
      «4-bis) l'istituzione dell'Anagrafe Nazionale  dei  consensi  e
relative revoche, da associarsi agli assistiti  risultanti  nell'ANA,
comprensiva  delle  informazioni  relative   all'eventuale   soggetto
delegato dall'assistito secondo la normativa vigente in materia e nel
rispetto delle modalita'  e  delle  misure  di  sicurezza  stabilite,
previo parere del Garante per la protezione dei dati  personali,  dal
decreto di cui al numero 3) del presente comma;
      4-ter) la realizzazione dell'Indice Nazionale dei documenti dei
FSE, da associarsi agli assistiti risultanti  nell'ANA,  al  fine  di
assicurare in interoperabilita'  le  funzioni  del  FSE,  secondo  le
modalita' e le misure  di  sicurezza  stabilite,  previo  parere  del
Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di  cui  al
numero 3) del presente comma;
      4-quater) la realizzazione del Portale Nazionale  FSE,  secondo
le modalita' e le misure di sicurezza stabilite,  previo  parere  del
Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di  cui  al
numero 3) del presente comma, anche attraverso l'interconnessione con
i corrispondenti portali  delle  regioni  e  province  autonome,  per
consentire, tramite le funzioni dell'Indice Nazionale,  l'accesso  on
line al FSE  da  parte  dell'assistito  e  degli  operatori  sanitari
autorizzati, secondo modalita' determinate ai sensi del comma 7. Tale
accesso e' fornito in modalita' aggregata,  secondo  quanto  disposto
dalla  Determinazione  n.  80  del  2018  dell'Agenzia  per  l'Italia
Digitale. »;
    h) al comma 15-septies, dopo le parole:  «di  farmaceutica»  sono
inserite le seguenti: «, comprensivi dei relativi piani terapeutici,»
e dopo le parole: «specialistica  a  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale,» sono aggiunte le  seguenti:  «nonche'  le  ricette  e  le
prestazioni erogate  non  a  carico  del  SSN,»  e,  dopo  la  parola
«integrativa», sono aggiunte le seguenti: «, nonche' i  dati  di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo  21  novembre  2014,  n.  175,
comprensivi dei dati relativi alla prestazione erogata e al  relativo
referto, secondo le modalita' stabilite, previo  parere  del  Garante
per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero 3)
del comma 15-ter, che individuera' le misure tecniche e organizzative
necessarie a garantire la sicurezza del trattamento e i diritti e  le
liberta' degli interessati,»;
    i) dopo il comma 15-septies, sono aggiunti i seguenti commi:
      « 15-octies. Le specifiche tecniche dei documenti del FSE e del
dossier farmaceutico, definiti con i decreti attuativi del  comma  7,
sono pubblicate sul portale nazionale FSE, previo parere del  Garante
per la protezione dei dati personali.
      15-novies.  Ai  fini  dell'alimentazione  dei  FSE   attraverso
l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, previo parere  del
Garante per la protezione dei dati personali, con il decreto  di  cui
al numero 3) del comma 15-ter, sono stabilite le  modalita'  tecniche
con le quali:
        a) il  Sistema  Informativo  Trapianti  del  Ministero  della
salute di cui alla legge 1° aprile 1999, n. 91, rende disponibile  ai
FSE i dati relativi al consenso o al  diniego  alla  donazione  degli
organi e tessuti;
        b) le Anagrafi vaccinali regionali rendono disponibili ai FSE
i dati relativi alla situazione vaccinale;
        c) il Centro Unico di  prenotazione  di  ciascuna  regione  e
provincia autonoma rende disponibili ai  FSE  i  dati  relativi  alle
prenotazioni.».
                             Art. 11 bis
 
        Misure urgenti in materia di sperimentazioni cliniche
 
  1. Al fine di promuovere  in  Italia  le  sperimentazioni  cliniche
essenziali per fare fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
ad eventuali altre  emergenze  epidemiologiche  future,  al  comma  4
dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 maggio  2019,  n.  52,  le
parole:  «,l'assenza,  rispetto  allo  studio  proposto,  d'interessi
finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il
secondo grado, nel capitale dell'azienda  farmaceutica  titolare  del
farmaco  oggetto  di  studio,  nonche'  l'assenza  di   rapporti   di
dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo,  con  il
promotore» sono sostituite dalle seguenti: «gli interessi  finanziari
propri, del coniuge o del convivente o di parente  entro  il  secondo
grado  rispetto  allo  studio  proposto,  nonche'   i   rapporti   di
dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo,  con  il
promotore, in qualunque fase dello studio vengano a  costituirsi.  Il
comitato etico  valuta  tale  dichiarazione  nonche'  l'assenza,  nel
capitale dell'azienda farmaceutica titolare del  farmaco  oggetto  di
studi, di partecipazioni azionarie dello sperimentatore, del  coniuge
o del convivente, a  tutela  dell'indipendenza  e  dell'imparzialita'
della sperimentazione clinica, anche in momenti successivi all'inizio
dello studio qualora intervengano nuovi conflitti di interessi».
                               Art. 12
 
Accelerazione  dell'acquisizione  delle  informazioni  relative  alle
                        nascite e ai decessi
 
  1. Ai fini dell'accelerazione dell'acquisizione delle  informazioni
relative alle nascite e ai decessi di cui all'articolo 62,  comma  6,
lettera c), del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  recante
Codice  dell'amministrazione  digitale,  le  strutture  sanitarie,  i
medici, i medici necroscopi o altri  sanitari  delegati,  inviano  al
Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze
i dati:
    a) dell'avviso di decesso di cui all'articolo 72,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
    b) del certificato necroscopico di cui all'articolo 74, comma  2,
del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
    c) della denuncia della causa di morte di cui all'articolo 1  del
regolamento di polizia mortuaria di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
    d) dell'attestazione di nascita di cui all'articolo 30, comma  1,
del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
    e) della dichiarazione di nascita di cui all'articolo  30,  comma
2,del decreto del Presidente della Repubblica  3  novembre  2000,  n.
396.
  2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1  esonera  i  soggetti
interessati all'ulteriore invio ai Comuni di  ulteriore  attestazione
cartacea.
  3. Il Sistema Tessera Sanitaria rende  immediatamente  disponibili,
senza registrarli, i dati di cui al comma 1:
    a) all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), per
le finalita' di cui all'articolo 62, comma 6, lettera c) del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice  dell'amministrazione
digitale;
    b) tramite Posta elettronica certificata  (PEC),  ai  Comuni  non
ancora collegati alla ANPR;
    c) all'ISTAT.
  4. Con uno o piu'  decreti  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero
dell'interno, previo parere del Garante per la  protezione  dei  dati
personali, sono definiti i dati di cui  al  presente  articolo  e  le
relative modalita' tecniche di trasmissione.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono allo svolgimento delle attivita' del  presente
articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili
a legislazione vigente.
                               Art. 13
 
Rilevazioni    statistiche    dell'ISTAT    connesse    all'emergenza
  epidemiologica da COVID-19
  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19  e
della necessita' e  urgenza  di  disporre  di  statistiche  ufficiali
tempestive, affidabili e complete sul sistema economico e  produttivo
nazionale  e  sui  fenomeni  sociali,  epidemiologici  e  ambientali,
nonche' ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinione,  anche
a supporto degli interventi di contrasto all'emergenza sanitaria e di
quelli finalizzati alla gestione della  fase  di  ripresa,  ai  sensi
dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera  g),  e  dell'articolo  89  del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
27 aprile 2016, nonche'  dell'articolo  2-sexies,  comma  2,  lettera
cc)del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  l'Istituto
nazionale  di  statistica  (ISTAT),  in  qualita'  di  titolare   del
trattamento, anche in contitolarita' con  altri  soggetti  che  fanno
parte o partecipano al Sistema  statistico  nazionale,  che  verranno
indicati nelle direttive di cui al comma 2, e' autorizzato,  fino  al
termine  dello  stato  di  emergenza  dichiarato  con  delibera   del
Consiglio dei Ministri del 31  gennaio  2020  e  per  i  dodici  mesi
successivi,  a  trattare  dati   personali,   anche   inerenti   alle
particolari categorie di dati e relativi a condanne penali  e  reati,
di cui agli articoli 9  e  10  del  Regolamento  (UE)  2016/679,  nel
rispetto delle misure e delle garanzie individuate nelle direttive di
cui al comma 2,  per  effettuare  rilevazioni,  anche  longitudinali,
elaborazioni e analisi statistiche anche presso gli  interessati  sul
territorio  nazionale,  volte  alla  comprensione  della   situazione
economica, sociale ed epidemiologica italiana.
  2. I trattamenti di cui al comma 1, riferiti ai dati  personali  di
cui agli  articoli  9  e  10  del  Regolamento  (UE)  2016/679,  sono
individuati  in  una  o  piu'  specifiche  direttive  del  presidente
dell'ISTAT, adottate previo parere del Garante per la protezione  dei
dati  personali,  e  sono  svolti  nel  rispetto   delle   pertinenti
disposizioni del decreto legislativo n.196 del 2003  e  delle  Regole
deontologiche  per  trattamenti  a  fini  statistici  o  di   ricerca
scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico  nazionale,
di cui all'allegato A4 al medesimo decreto legislativo,  nonche'  del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
  3. Nelle direttive di cui al comma 2 sono  indicati  gli  specifici
scopi perseguiti, i tipi di  dati,  le  operazioni  eseguibili  e  le
misure e le garanzie adottate per tutelare i diritti  fondamentali  e
le liberta' degli interessati, le  fonti  amministrative  utilizzate,
anche mediante tecniche di integrazione, ei tempi di conservazione.
  4. L'ISTAT fornisce agli interessati le informazioni  di  cui  agli
articoli 13 e  14  del  Regolamento  (UE)  2016/679  anche  in  forma
sintetica.  Le  informazioni  agli  interessati  sono  pubblicate  in
maniera completa e facilmente  consultabili  sul  sito  istituzionale
dell'ISTAT.
  5. I dati trattati nell'ambito delle indagini statistiche di cui al
presente  articolo,  privi   di   ogni   riferimento   che   permetta
l'identificazione diretta delle unita'  statistiche,  possono  essere
comunicati, per finalita' scientifiche, nonche' ai fini  di  ricerche
di mercato, sociali e di opinione, ai soggetti  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nei
limiti e secondo le modalita' ivi previste, nonche' ai  soggetti  che
fanno parte o partecipano al  Sistema  statistico  nazionale  secondo
quanto previsto dalle pertinenti disposizioni del decreto legislativo
n.196 del 2003 e delle Regole deontologiche per  trattamenti  a  fini
statistici  o  di  ricerca  scientifica  effettuati  nell'ambito  del
Sistema statistico nazionale, di cui  all'allegato  A4  del  medesimo
decreto legislativo, nonche'  del  decreto  legislativo  6  settembre
1989, n. 322, in deroga alle previsioni della legge 11 gennaio  2018,
n.5. La diffusione  dei  dati  trattati  nell'ambito  delle  indagini
statistiche di cui al presente articolo e' autorizzata solo in  forma
anonima e aggregata.
  6. L'ISTAT fa fronte alle attivita' di cui al presente articolo con
le  risorse  umane,   finanziarie   e   strumentali   disponibili   a
legislazione vigente.
                               Art. 14
 
Rifinanziamento Fondo  emergenze  nazionali  e  proroga  dei  termini
  previsti per la scadenza  di  stati  di  emergenza  e  contabilita'
  speciali
  1.  In  conseguenza  del  perdurare  delle  straordinarie  esigenze
connesse  allo  stato  di  emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei
Ministri in data 31 gennaio 2020, per l'anno 2020, il  fondo  di  cui
all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,  e'
incrementato di 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, di  cui  1.000
milioni di euro  da  destinare  agli  interventi  di  competenza  del
commissario straordinario di cui all'articolo 122  del  decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile 2020,  n.  27,  e  da  trasferire  sull'apposita  contabilita'
speciale ad esso intestata.
  2.  In  relazione  alle  effettive  esigenze  di   spesa   connesse
all'evolversi del contesto emergenziale di cui al presente  articolo,
le risorse di cui al comma 1,  a  seguito  di  apposito  monitoraggio
effettuato  dai  soggetti  interessati,   comunicato   al   Ministero
dell'economia e delle finanze, possono essere rimodulate con  decreto
del Ragioniere generale dello Stato, su richiesta congiunta del  Capo
della protezione  civile  e  del  Commissario  straordinario  di  cui
all'articolo 122 del decreto-legge n.18 del  2020.  La  rimodulazione
puo' disporsi, previa autorizzazione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, anche mediante girofondi tra la contabilita'  speciale
di cui al comma 1 e quella del bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione civile.
  3.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 265.
  4. I termini di scadenza  degli  stati  di  emergenza,  diversi  da
quello dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 31  gennaio
2020 per il COVID-19, gia' dichiarati ai sensi dell'articolo  24  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 e delle contabilita' speciali
di cui all'articolo 27 del medesimo  decreto  legislativo  n.  1  del
2018, in scadenza entro il 31 luglio 2020 e non piu'  prorogabili  ai
sensi della vigente normativa, sono prorogati per ulteriori sei mesi.
Alle attivita' connesse alle proroghe di cui  al  presente  comma  si
provvede nell'ambito delle  risorse  gia'  stanziate  a  legislazione
vigente per i relativi stati  di  emergenza  e  conseguentemente  dal
presente comma non derivano nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica.
                               Art. 15
 
Incremento risorse del Fondo  nazionale  per  il  servizio  civile  e
  disposizioni in materia di volontariato di protezione civile
  1.  Al  fine   di   garantire   adeguate   risorse   da   destinare
all'assistenza delle persone piu' vulnerabili  e  alla  ricostruzione
del tessuto  sociale  deteriorato  dall'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19,  il  Fondo  nazionale  per  il  servizio  civile,  di   cui
all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e' incrementato di
21 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal  precedente  comma,  si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
  3. Per le attivita' di volontariato svolte in mesi per i quali  sia
percepita l'indennita'  di  cui  all'articolo  84,  comma  1  o  agli
articoli 27, 28, 29 e 30 del decreto- legge  17  marzo  2020,  n.  18
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  le
disposizioni di cui all'articolo 39, comma 5 del decreto  legislativo
2 gennaio  2018,  n.1,  non  si  applicano  ai  volontari  lavoratori
autonomi che, in ottemperanza alle  misure  adottate  allo  scopo  di
contrastare la diffusione del virus Covid-19,dichiarano di  non  aver
svolto attivita' lavorativa e percepiscono le suddette indennita'.
                               Art. 16
 
                 Misure straordinarie di accoglienza
 
  1. I posti disponibili nelle strutture del Sistema di protezione di
cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  39,
per un termine non superiore ai sei mesi successivi  alla  cessazione
dello stato di emergenza di  cui  alla  delibera  del  Consiglio  dei
Ministri  del  31  gennaio  2020,  possono  essere   utilizzati   per
l'accoglienza  dei  richiedenti  protezione   internazionale,   fermo
restando quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto  2015,  n.
142,  e  successive  modificazioni,  in  materia   di   servizi   per
l'accoglienza. All'attuazione del presente comma, si  provvede  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica con le risorse
disponibili a legislazione  vigente  sui  pertinenti  capitoli  dello
stato di previsione del Ministero dell'interno.
                             Art. 16 bis
 
Estensione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2,  della  legge
23 novembre 1998, n. 407, ai medici, agli  operatori  sanitari,  agli
infermieri, agli operatori socio-sanitari  e  agli  altri  lavoratori
nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie vittime del  contagio  da
                              COVID-19
 
  1. L'applicazione delle  disposizioni  dell'articolo  1,  comma  2,
della legge 23 novembre 1998, n.  407,  e'  estesa  ai  medici,  agli
operatori sanitari, agli infermieri, ai  farmacisti,  agli  operatori
socio-sanitari nonche' ai  lavoratori  delle  strutture  sanitarie  e
socio-sanitarie impegnati nelle azioni  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che  durante  lo  stato  di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il  31  gennaio  2020
abbiano  contratto,  in  conseguenza   dell'attivita'   di   servizio
prestata,  una  patologia  alla  quale  sia  conseguita  la  morte  o
un'invalidita' permanente per effetto, diretto o come  concausa,  del
contagio da COVID-19.
                               Art. 17
 
Modifiche all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17 marzo  2020,
                                n. 18
 
  1. All'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
dopo le parole «del presente articolo» sono inserite le  seguenti  «e
per l'acquisizione a diverso titolo, ad esclusione della  proprieta',
da parte del Dipartimento della protezione civile, del Commissario di
cui all'articolo 122 e  dei  soggetti  attuatori  nominati  ai  sensi
dell'Ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile  n.  630
del 2020 di  strutture  per  ospitarvi  le  persone  in  sorveglianza
sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare».
                             Art. 17 bis
 
Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti  di  immobili
                  ad uso abitativo e non abitativo
 
  1. Al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole: «1° settembre 2020» sono sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2020».
                               Art. 18
 
                      Utilizzo delle donazioni
 
  1. All'articolo 99,  del  decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modifiche:
    «a) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
      « 2-bis. Il Dipartimento della protezione civile puo' destinare
somme derivanti dalla raccolta delle donazioni liberali acquisite nei
conti correnti bancari di cui all'articolo 99, del decreto- legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, al fine di provvedere al  pagamento  delle  spese
connesse alle acquisizioni di farmaci, delle  apparecchiature  e  dei
dispositivi medici e di protezione individuale, previste dal comma 1,
dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, da parte
del Commissario straordinario per  l'attuazione  e  il  coordinamento
delle   misure   occorrenti   per   il   contenimento   e   contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19, in relazione  allo  stato  di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in  data  31  gennaio
2020. » b)al  comma  3,  dopo  le  parole  «aziende,  agenzie,»  sono
inseritele seguenti:  «regioni  e  province  autonome  e  loro  enti,
societa' e fondazioni,»
    c) al comma 5, dopo le parole «per la quale e'»  e'  aggiunta  la
seguente: «anche».
  2. Restano valide le destinazioni e le utilizzazioni gia'  disposte
ai fini suddetti effettuate a decorrere dalla data  di  apertura  dei
citati conti correnti.
                             Art. 18 bis
 
Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio
                            2016, n. 122
 
   
  1.  In  considerazione  delle  esigenze  straordinarie  e   urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19, delle norme di  contenimento
e della riduzione dei servizi a  essa  collegate,  il  Fondo  di  cui
all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, e' incrementato di
3 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'anno 2020, nell'ambito delle
risorse stanziate ai sensi del  primo  periodo  e  nei  limiti  delle
stesse, deve essere assicurato un maggiore ristoro alle  vittime  dei
reati di violenza sessuale e di omicidio commesso contro il  coniuge,
anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile  o
contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o  ad  esso
legata da relazione affettiva, anche ove cessata.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto.
                               Art. 19
 
        Funzionamento e potenziamento della Sanita' militare
 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 7, del  decreto-  legge  17
marzo 2020, n.18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020,n.27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia di
modalita', di requisiti, di procedure e di trattamento  giuridico  ed
economico, per l'anno 2020 e' autorizzato l'arruolamento eccezionale,
a domanda,  di  personale  della  Marina  militare,  dell'Aeronautica
militare e dell'Arma dei carabinieri in servizio temporaneo, con  una
ferma eccezionale della durata di un anno, nelle  misure  di  seguito
stabilite per ciascuna categoria e Forza armata:
    a)  70  ufficiali  medici  con  il  grado  di  tenente  o   grado
corrispondente, di cui 30 della Marina militare, 30  dell'Aeronautica
militare e 10 dell'Arma dei carabinieri;
    b) 100 sottufficiali infermieri con il grado di  maresciallo,  di
cui 50 della Marina militare e 50 dell'Aeronautica militare.
  2. Le domande di  partecipazione  sono  presentate  entro  quindici
giorni dalla data di pubblicazione delle procedure di arruolamento da
parte della Direzione generale del  personale  militare  sul  portale
on-line del sito internet del Ministero della difesa www.difesa.it  e
gli arruolamenti sono perfezionati entro i successivi 20 giorni.
  3. I periodi di servizio prestato ai sensi  del  presente  articolo
nonche' quelli prestati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del citato
decreto-legge n.18  del  2020,  costituiscono  titolo  di  merito  da
valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di personale
militare in servizio permanente appartenente ai medesimi ruoli  delle
Forze armate.
  3-bis. I medici arruolati ai sensi del  presente  articolo  nonche'
quelli arruolati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 17  marzo
2020, n.18, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n.27, qualora iscritti all'ultimo o al penultimo anno di  corso
di  una  scuola  universitaria  di  specializzazione  in  medicina  e
chirurgia,  restano  iscritti  alla  scuola   con   sospensione   del
trattamento  economico   previsto   dal   contratto   di   formazione
specialistica. Il periodo di attivita', svolto esclusivamente durante
lo stato di emergenza, e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che
conduce  al  conseguimento  del  diploma  di   specializzazione.   Le
universita', ferma restando la durata legale del corso, assicurano il
recupero  delle  attivita'  formative,   tecniche   e   assistenziali
necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
  3-ter. In ragione dell'eccezionalita' e della limitata durata della
ferma di cui al comma 1, agli ufficiali medici arruolati in  servizio
temporaneo  nell'Arma  dei  carabinieri  non   sono   attribuite   le
qualifiche di ufficiale di polizia  giudiziaria  e  di  ufficiale  di
pubblica sicurezza.
  4. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata  la  spesa  di  euro
4.682.845 per l'anno 2020 e euro 3.962.407 per l'anno 2021
  5. Allo scopo di sostenere le attivita' e l'ulteriore potenziamento
dei servizi sanitari militari di cui  all'articolo  9,  del  decreto-
legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020,n.27, e' autorizzata la spesa di euro  84.132.000  per
l'anno 2020.
  6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 88.814.845 euro per
l'anno 2020 e 3.241.969 euro per l'anno 2021, si provvede,  quanto  a
88.814.845 euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 265 e, quanto
a 3.962.407 euro per l'anno 2021, mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2020-2022,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della difesa.
                               Art. 20
 
Misure per la funzionalita' delle Forze armate - personale  sanitario
  e delle sale operative
  1. Ai fini dello svolgimento,  da  parte  del  personale  medico  e
paramedico e delle sale operative delle Forze  armate,  dei  maggiori
compiti connessi con il contrasto e il contenimento della  diffusione
del virus COVID-19, fino alla  data  di  cessazione  dello  stato  di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31  gennaio  2020,
e' autorizzata, per l'anno 2020,  l'ulteriore  spesa  complessiva  di
euro  1.000.000  per  il  pagamento  delle  prestazioni   di   lavoro
straordinario.
  2. Alla copertura degli  oneri  di  cui  al  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
                               Art. 21
 
Prolungamento  della  ferma  dei  volontari  in  ferma  prefissata  e
  reclutamento  straordinario  di  infermieri  militari  in  servizio
  permanente
  1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) dopo l'articolo 2204-bis, e' inserito il seguente:
      « Art. 2204-ter (Prolungamento della  ferma  dei  volontari  in
ferma prefissata). - 1. I volontari in ferma prefissata di  un  anno,
che negli anni 2020, 2021 e 2022 terminano  il  periodo  di  rafferma
ovvero di prolungamento della ferma, di cui agli articoli 954,  comma
1, e  2204,  comma  1,  possono  essere  ammessi,  nei  limiti  delle
consistenze organiche previste a legislazione  vigente,  su  proposta
della  Forza  armata  di  appartenenza  e   previo   consenso   degli
interessati, al prolungamento della ferma per un periodo  massimo  di
sei mesi, eventualmente rinnovabile solo per una volta.
      2. I volontari al  termine  del  secondo  periodo  di  rafferma
biennale, di cui all'articolo 954, comma 2, che negli anni 2020, 2021
e 2022  partecipano  alle  procedure  per  il  transito  in  servizio
permanente, possono essere  ammessi,  nei  limiti  delle  consistenze
organiche previste a legislazione vigente  e  previo  consenso  degli
interessati,  al  prolungamento   della   rafferma   per   il   tempo
strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale. ».
    b) dopo l'articolo 2197-ter e' inserito il seguente:
      « Art. 2197-ter.1 (Reclutamento straordinario per il ruolo  dei
marescialli). - 1. In deroga a quanto previsto dagli articoli  682  e
760 e nell'ambito delle consistenze del personale di  ciascuna  Forza
armata, come determinate per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 2207,
e' autorizzato, per il solo anno  2020,  il  reclutamento,  a  nomina
diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente,  mediante
concorso per titoli, di n. 60 marescialli in servizio permanente,  di
cui n. 30 dell'Esercito italiano, n. 15 della Marina militare e n. 15
dell'Aeronautica militare.
      2. Il concorso di cui al comma 1 e' riservato al  personale  in
servizio appartenente ai  ruoli  dei  sergenti  e  dei  volontari  in
servizio permanente, anche in deroga ai vigenti limiti  di  eta',  in
possesso dei seguenti requisiti:
        a) laurea per  la  professione  sanitaria  infermieristica  e
relativa abilitazione professionale;
        b)  non   aver   riportato   nell'ultimo   biennio   sanzioni
disciplinari piu' gravi della consegna.
      3. Le  modalita'  di  svolgimento  del  concorso,  compresi  la
tipologia e i criteri di valutazione dei titoli  di  merito  ai  fini
della formazione della  graduatoria,  sono  stabiliti  dal  bando  di
concorso.».
                               Art. 22
 
Misure per la funzionalita' delle Forze armate -  Operazione  «Strade
                               sicure»
 
  1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle
Forze armate, dello svolgimento  dei  maggiori  compiti  connessi  al
contenimento  della  diffusione  del  COVID-19  fino  alla  data   di
cessazione dello stato di  emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei
ministri il 31 gennaio 2020, si dispone che:
    a) l'incremento delle 253 unita' di personale di cui all'articolo
74,comma 01, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,  n.27,  e'  ulteriormente
prorogato fino al 31 luglio 2020;
    b) l'intero contingente di cui all'articolo 74-ter, comma 1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020,  n.18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020,  n.27,  e'  integrato  di  ulteriori  500
unita' dalla data di effettivo impiego fino al 31 luglio 2020.
  2. Allo scopo di soddisfare le esigenze  di  cui  al  comma  1,  e'
autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore  spesa  complessiva  di  euro
9.404.210, di cui euro 5.154.191 per il pagamento  delle  prestazioni
di lavoro  straordinario  ed  euro  4.250.019  per  gli  altri  oneri
connessi all'impiego del personale.
  3. Alla copertura degli  oneri  di  cui  al  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
                               Art. 23
 
Ulteriori misure per la  funzionalita'  del  Ministero  dell'interno,
  delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
  1. Al fine di adeguare le risorse necessarie al mantenimento,  fino
al 30 giugno 2020, del dispositivo di contenimento  della  diffusione
del COVID-19, predisposto sulla base  delle  esigenze  segnalate  dai
prefetti territorialmente  competenti,  e'  autorizzata,  per  l'anno
2020, l'ulteriore spesa di euro 13.045.765  per  il  pagamento  delle
prestazioni  di  lavoro  straordinario  effettuate  dalle  Forze   di
polizia,  nonche'  di  euro   111.329.528   per   la   corresponsione
dell'indennita' di ordine pubblico.
  2. In considerazione del  livello  di  esposizione  al  rischio  di
contagio  da  COVID-19,  connesso  allo   svolgimento   dei   compiti
istituzionali delle Forze di polizia, al fine di far fronte, fino  al
31 luglio 2020, alle  accresciute  esigenze  di  sanificazione  e  di
disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e  dei  mezzi
in  uso  alle  medesime  Forze,  nonche'  di  assicurare   l'adeguato
rifornimento   dei   dispositivi   di   protezione   individuale    e
dell'equipaggiamento   operativo   e   sanitario   d'emergenza,    e'
autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 37.600.640.
  3. Al fine di garantire, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento dei
compiti  demandati  al  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  in
relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la sicurezza del
personale impiegato,  e'  autorizzata,  per  l'anno  2020,  la  spesa
complessiva di euro 1.391.200, di cui euro 693.120 per  il  pagamento
delle  prestazioni  di  lavoro  straordinario  ed  euro  698.080  per
attrezzature e materiali dei nuclei specialistici  per  il  contrasto
del rischio biologico, per incrementare i dispositivi  di  protezione
individuali del personale operativo e  i  dispositivi  di  protezione
collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio.
  4. Al fine di assicurare, fino al 31 luglio  2020,  lo  svolgimento
dei   compiti   demandati   al    Ministero    dell'interno,    anche
nell'articolazione territoriale delle Prefetture-U.t.G., in relazione
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' autorizzata, per  l'anno
2020, l'ulteriore spesa di euro 4.516.312, di cui euro 838.612 per il
pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 750.000 per
spese sanitarie, di  pulizia  e  per  l'acquisto  di  dispositivi  di
protezione individuale, euro 2.511.700 per  acquisti  di  prodotti  e
licenze   informatiche,   ed   euro   416.000   per   materiale   per
videoconferenze e altri materiali.
  5. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4,  pari  a
euro167.883.445 per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
265.
  6. L'autorizzazione di cui al comma  301,  dell'articolo  1,  della
legge 27 dicembre 2017,  n.205,  relativa  all'invio,  da  parte  del
Ministero  dell'interno,  di  personale  appartenente  alla  carriera
prefettizia presso organismi internazionali ed europei, e'  prorogata
per gli anni 2021-2023, per un importo di spesa massima di  500  mila
euro per ciascun anno dello stesso triennio  2021-2023.  Al  relativo
onere   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'interno.
  7. Il Ministero dell'interno e' autorizzato,  nel  limite  di  euro
220.000 annui, per il biennio 2020-2021, a sottoscrivere  un'apposita
polizza   assicurativa   in   favore   del   personale   appartenente
all'Amministrazione civile dell'interno, per il rimborso delle  spese
mediche e sanitarie, non coperte  dall'INAIL,  sostenute  dai  propri
dipendenti a seguito della contrazione del virus Covid-19.
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7,  pari  a  euro
220.000 annui, per ciascuno degli  anni  2020  e  2021,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui  all'articolo  23,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto  nello  stato
di previsione del Ministero dell'interno.
Titolo II

SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

Capo I

Misure di sostegno

                               Art. 24
 
           Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP
 
  1. Non e' dovuto il versamento  del  saldo  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive relativa al periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2019, fermo restando il  versamento  dell'acconto  dovuto
per il medesimo  periodo  di  imposta.  Non  e'  altresi'  dovuto  il
versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive relativa al  periodo  di  imposta  successivo  a
quello  in  corso  al  31  dicembre  2019,  nella   misura   prevista
dall'articolo  17,  comma  3,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 7 dicembre 2001,  n.  435,  ovvero  dall'articolo  58  del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l'importo di tale versamento e'
comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo  per  lo
stesso periodo d'imposta.
  2. Il comma 1 si applica esclusivamente  ai  soggetti,  diversi  da
quelli che determinano il valore della produzione netta  secondo  gli
articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
nonche' dai soggetti di cui  all'articolo  162-bis  del  testo  unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di  cui  all'articolo
85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso testo unico delle  imposte
sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo
testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta
precedente a quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto-legge.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  4. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' istituito un fondo con una dotazione  di  448  milioni  di
euro finalizzato a ristorare alle Regioni e alle Province autonome le
minori  entrate  derivanti  dal  presente  articolo   non   destinate
originariamente a finanziare il fondo sanitario nazionale. Al riparto
del fondo di  cui  al  periodo  precedente  tra  Regioni  e  Province
autonome si provvede con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto-legge previa intesa in sede di Conferenza
Permanente per i rapporti tra lo Staro,  le  Regioni  e  le  Province
Autonome di Trento e Bolzano.
  5. Agli oneri di  cui  al  presente  articolo,  valutati  in  3.952
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
265.
                               Art. 25
 
                     Contributo a fondo perduto
 
  1.  Al  fine  di  sostenere  i  soggetti   colpiti   dall'emergenza
epidemiologica «Covid-19», e'  riconosciuto  un  contributo  a  fondo
perduto a favore dei soggetti  esercenti  attivita'  d'impresa  e  di
lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui
al testo unico delle imposte sui redditi approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  di  seguito
testo unico delle imposte sui redditi.
  2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non  spetta,  in
ogni caso, ai soggetti la cui attivita' risulti cessata alla data  di
presentazione dell'istanza di cui al comma 8, agli enti  pubblici  di
cui all'articolo 74, ai soggetti  di  cui  all'articolo  162-bis  del
testo unico delle imposte sui redditi e  ai  contribuenti  che  hanno
diritto alla percezione delle indennita' previste dagli articoli  27,
e 38 del decreto-  legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  nonche'  ai
lavoratori dipendenti e  ai  professionisti  iscritti  agli  enti  di
diritto  privato  di  previdenza  obbligatoria  di  cui  ai   decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
  3. Il contributo  spetta  esclusivamente  ai  titolari  di  reddito
agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico  delle  imposte
sui redditi, nonche' ai soggetti con ricavi di cui  all'articolo  85,
comma 1, lettere a) e b),del medesimo testo unico delle  imposte  sui
redditi, o compensi di cui all'articolo 54,  comma  1,  del  medesimo
testo unico delle imposte sui redditi non superiori a  5  milioni  di
euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data  di
entrata in vigore del presente decreto.
  4.  Il  contributo  a  fondo  perduto  spetta  a   condizione   che
l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020
sia inferiore  ai  due  terzi  dell'ammontare  del  fatturato  e  dei
corrispettivi del  mese  di  aprile  2019.  Al  fine  di  determinare
correttamente i predetti importi, si  fa  riferimento  alla  data  di
effettuazione dell'operazione di cessione di beni  o  di  prestazione
dei servizi. Il predetto  contributo  spetta  anche  in  assenza  dei
requisiti di cui al presente comma ai  soggetti  che  hanno  iniziato
l'attivita' a partire dal 1° gennaio 2019 nonche' ai soggetti che,  a
far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno  il  domicilio
fiscale o la sede operativa nel  territorio  di  comuni  colpiti  dai
predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora  in  atto  alla
data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.
  5. L'ammontare  del  contributo  a  fondo  perduto  e'  determinato
applicando  una  percentuale  alla  differenza  tra  l'ammontare  del
fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020  e  l'ammontare
del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:
    a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi  indicati
al  comma  3  non  superiori  a  quattrocentomila  euro  nel  periodo
d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
    b) quindici per cento  per  i  soggetti  con  ricavi  o  compensi
indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro  e  fino  a  un
milione di euro nel periodo d'imposta precedente a  quello  in  corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto;
    c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi  indicati
al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni  di
euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data  di
entrata in vigore del presente decreto.
  6. L'ammontare del contributo  a  fondo  perduto  e'  riconosciuto,
comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari  del  contributo
ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a  mille  euro
per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi  dalle
persone fisiche.
  7. Il contributo di cui al  presente  articolo  non  concorre  alla
formazione della base  imponibile  delle  imposte  sui  redditi,  non
rileva altresi' ai fini del rapporto di cui agli articoli 61  e  109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  e  non  concorre
alla formazione del valore della produzione netta, di cui al  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  8. Al fine di ottenere il contributo a fondo  perduto,  i  soggetti
interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza
all'Agenzia delle entrate con  l'indicazione  della  sussistenza  dei
requisiti  definiti  dai  precedenti  commi.  L'istanza  puo'  essere
presentata,  per  conto  del  soggetto  interessato,  anche   da   un
intermediario di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322  delegato  al
servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi
per la fatturazione elettronica.  L'istanza  deve  essere  presentata
entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura  telematica
per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 10.
  9. L'istanza di cui al comma 8 contiene anche  l'autocertificazione
che i soggetti richiedenti, nonche' i soggetti  di  cui  all'articolo
85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,
non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo  67  del
medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. Per la prevenzione  dei
tentativi  di  infiltrazioni  criminali,  con   protocollo   d'intesa
sottoscritto   tra   il   Ministero   dell'interno,   il    Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  l'Agenzia  delle  entrate   sono
disciplinati i controlli di cui al libro II del  decreto  legislativo
n.  159  del  2011  anche  attraverso  procedure  semplificate  ferma
restando, ai fini dell'erogazione del contributo di cui  al  presente
articolo, l'applicabilita' dell'art. 92 commi 3 e seguenti del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011, in  considerazione  dell'urgenza
connessa alla situazione emergenziale. Qualora dai riscontri  di  cui
al periodo  precedente  emerga  la  sussistenza  di  cause  ostative,
l'Agenzia delle  entrate  procede  alle  attivita'  di  recupero  del
contributo ai sensi del successivo comma 12. Colui che ha  rilasciato
l'autocertificazione  di  regolarita'  antimafia  e'  punito  con  la
reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del
contributo,  si  applica  l'articolo  322-ter  del   codice   penale.
L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza stipulano
apposito protocollo volto a regolare la trasmissione,  con  procedure
informatizzate, dei dati e delle informazioni  di  cui  al  comma  8,
nonche' di quelli relativi ai contributi  erogati,  per  le  autonome
attivita'  di  polizia  economico-finanziaria  di  cui   al   decreto
legislativo n. 68 del 2001.
  10. Le modalita' di presentazione dell'istanza,  il  suo  contenuto
informativo, i termini di presentazione della  stessa  e  ogni  altro
elemento necessario all'attuazione delle  disposizioni  del  presente
articolo sono definiti con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate.
  11. Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza di cui  al
comma 8, il contributo a fondo perduto  e'  corrisposto  dall'Agenzia
delle entrate  mediante  accreditamento  diretto  in  conto  corrente
bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.  I  fondi  con
cui  elargire  i  contributi  sono  accreditati  sulla   contabilita'
speciale intestata  all'Agenzia  delle  entrate  n.  1778  «Fondi  di
Bilancio». L'Agenzia delle entrate  provvede  al  monitoraggio  delle
domande presentate ai sensi del comma 8 e dell'ammontare  complessivo
dei contributi a fondo perduto richiesti e ne da'  comunicazione  con
cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria  generale  dello
Stato.
  12. Per le successive attivita' di controllo dei dati dichiarati si
applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora il  contributo  sia  in
tutto  o  in  parte  non  spettante,  anche  a  seguito  del  mancato
superamento  della  verifica  antimafia,  l'Agenzia   delle   entrate
recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura
corrispondente a quelle  previste  dall'articolo  13,  comma  5,  del
decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.  471,  e  applicando  gli
interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni
di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della  legge  30  dicembre
2004, n. 311. Si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  27,
comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche', per quanto
compatibili, anche quelle di cui all'articolo 28 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010,  n.  122.  Per  le  controversie  relative  all'atto  di
recupero  si  applicano  le   disposizioni   previste   dal   decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
  13.  Qualora   successivamente   all'erogazione   del   contributo,
l'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le societa' e  gli
altri enti percettori cessino  l'attivita',  il  soggetto  firmatario
dell'istanza inviata in via telematica all'Agenzia delle  entrate  ai
sensi  del  comma  8  e'  tenuto  a  conservare  tutti  gli  elementi
giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli
organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In  questi  casi,
l'eventuale atto di recupero di  cui  al  comma  12  e'  emanato  nei
confronti del soggetto firmatario dell'istanza.
  14. Nei casi di percezione del contributo in tutto o in  parte  non
spettante si applica l'articolo 316-ter del codice penale.
  15. Agli oneri di cui  al  presente  articolo,  valutati  in  6.192
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
265.
                             Art. 25 bis
 
     Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento
 
  1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante  dall'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19,  alle  imprese  operanti  nei   settori
ricreativo e  dell'intrattenimento,  nonche'  dell'organizzazione  di
feste e cerimonie, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite
di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di  conversione  del  presente  decreto,  di  concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico, sono  stabiliti  i  criteri  e  le
modalita' di applicazione del presente  articolo  anche  al  fine  di
assicurare il rispetto del  limite  di  spesa  di  cui  al  comma  1,
privilegiando le imprese che presentano  una  riduzione  del  proprio
fatturato su base mensile pari almeno al  50  per  cento  rispetto  a
quello del 2019.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto.
  4.  L'efficacia  delle  disposizioni  del  presente   articolo   e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione   della
Commissione europea.
                               Art. 26
 
    Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni
 
  1. Le misure  previste  dal  presente  articolo  si  applicano,  in
conformita' a tutti i criteri e  le  condizioni  ivi  previsti,  agli
aumenti  di  capitale  delle  societa'  per   azioni,   societa'   in
accomandita per azioni, societa' a  responsabilita'  limitata,  anche
semplificata, societa' cooperative, -  societa'  europee  di  cui  al
regolamento (CE) n. 2157/2001 e societa' cooperative europee  di  cui
al regolamento (CE) n.  1435/2003,  aventi  sede  legale  in  Italia,
escluse quelle di cui all'articolo  162-bis  del  testo  unico  delle
imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e quelle che esercitano attivita'
assicurative, qualora la societa' regolarmente costituita e  iscritta
nel registro delle imprese, soddisfi le seguenti condizioni:
    a) presenti un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85,  comma
1, lettere a) e  b),  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917 relativo al periodo d'imposta 2019, superiore  a  cinque
milioni di euro, ovvero dieci milioni di euro nel caso  della  misura
prevista al comma 12, e fino a cinquanta milioni di euro; nel caso in
cui la societa' appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al  valore
dei citati ricavi su base  consolidata,  al  piu'  elevato  grado  di
consolidamento, non tenendo conto dei ricavi  conseguiti  all'interno
del gruppo;
    b)  abbia  subito,  a  causa  dell'emergenza  epidemiologica   da
COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una  riduzione  complessiva
dell'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a)
e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  rispetto
allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non  inferiore  al
33%; nel caso in cui la societa'  appartenga  ad  un  gruppo,  si  fa
riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al  piu'
elevato  grado  di  consolidamento,  non  tenendo  conto  dei  ricavi
conseguiti all'interno del gruppo;
    c) abbia deliberato ed eseguito  dopo  l'entrata  in  vigore  del
presente decreto-legge ed entro il 31 dicembre  2020  un  aumento  di
capitale a pagamento e  integralmente  versato;  per  l'accesso  alla
misura prevista dal comma 12 l'aumento di capitale non e' inferiore a
250.000 euro.
  2. Ai fini delle misure previste  ai  commi  8  e  12  la  societa'
soddisfa altresi' le seguenti condizioni:
    a) alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava  nella  categoria
delle imprese  in  difficolta'  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.
651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014  e  del
regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;
    b) si trova in situazione di regolarita' contributiva e fiscale;
    c) si trova in regola con le disposizioni vigenti in  materia  di
normativa edilizia ed  urbanistica,  del  lavoro,  della  prevenzione
degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
    d)  non  rientra  tra  le  societa'   che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli
aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
    e) non si trova nelle condizioni ostative di cui all'articolo  67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
    f) nei confronti degli amministratori, dei soci  e  del  titolare
effettivo non e' intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque
anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione
dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
nei casi in cui  sia  stata  applicata  la  pena  accessoria  di  cui
all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo  2000,  n.
74;
    g) solo nel caso di accesso alla misura di cui al  comma  12,  il
numero di occupati e' inferiore a 250 persone.
  2-bis. I benefici di cui al comma 2 si applicano anche alle aziende
in concordato preventivo di continuita' con omologa gia'  emessa  che
si trovano  in  situazione  di  regolarita'  contributiva  e  fiscale
all'interno di piani di rientro e rateizzazione gia'  esistenti  alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. L'efficacia delle  misure  previste  dal  presente  articolo  e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione   della
Commissione europea.
  4. Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o piu'
societa', in esecuzione dell'aumento del capitale sociale di  cui  al
comma 1, lettera c), spetta un  credito  d'imposta  pari  al  20  per
cento.
  5. L'investimento massimo del  conferimento  in  denaro  sul  quale
calcolare il credito d'imposta non puo' eccedere euro  2.000.000.  La
partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino
al 31 dicembre 2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi  tipo,
prima di tale data da parte della societa' oggetto  del  conferimento
in denaro  comporta  la  decadenza  dal  beneficio  e  l'obbligo  del
contribuente di  restituire  l'ammontare  detratto,  unitamente  agli
interessi legali. L'agevolazione spetta all'investitore  che  ha  una
certificazione della societa' conferitaria che attesti  di  non  aver
superato il limite dell'importo complessivo  agevolabile  di  cui  al
comma 20 ovvero, se  superato,  l'importo  per  il  quale  spetta  il
credito d'imposta. Non possono beneficiare del credito  d'imposta  le
societa' che controllano direttamente o  indirettamente  la  societa'
conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con
la stessa ovvero sono da questa controllate.
  6. I commi 4 e 5 si applicano anche agli investimenti effettuati in
stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati  membri
dell'Unione europea o in Paesi  appartenenti  allo  Spazio  economico
europeo, nel rispetto di quanto previsto al comma 1. I commi 4 e 5 si
applicano altresi' quando l'investimento avviene attraverso  quote  o
azioni  di  organismi  di  investimento  collettivo   del   risparmio
residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo  73  del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,o  in  Stati
membri dell'Unione europea o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo
spazio economico europeo, che investono in misura  superiore  al  50%
nel capitale sociale delle imprese di cui al presente articolo.
  7. Il credito d'imposta di cui al comma  4  e'  utilizzabile  nella
dichiarazione  dei  redditi  relativa   al   periodo   d'imposta   di
effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a  quando
non se ne conclude l'utilizzo nonche', a partire  dal  decimo  giorno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa  al
periodo di effettuazione dell'investimento, anche  in  compensazione,
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della  legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito  d'imposta  non  concorre  alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61
e 109, comma 5, del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  8. Alle societa' di cui al comma 1, che soddisfano le condizioni di
cui al comma 2, e'  riconosciuto,  a  seguito  dell'approvazione  del
bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle
perdite eccedenti il 10 per cento  del  patrimonio  netto,  al  lordo
delle  perdite  stesse,  fino  a  concorrenza  del   30   per   cento
dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera  c),  e  comunque
nei limiti previsti dal comma 20. La distribuzione di qualsiasi  tipo
di riserve prima del 1° gennaio  2024  da  parte  della  societa'  ne
comporta  la  decadenza  dal  beneficio  e  l'obbligo  di  restituire
l'importo, unitamente agli interessi legali.
  9. Il credito d'imposta di  cui  al  comma  8  e'  utilizzabile  in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a  quello
di  presentazione  della  dichiarazione  relativa   al   periodo   di
effettuazione dell'investimento. Non si applicano  i  limiti  di  cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito
d'imposta non concorre alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle
imposte  sui  redditi  e  del  valore  della   produzione   ai   fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917.
  10. Per la fruizione dei crediti di imposta previsti  dal  presente
articolo e' autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di  2
miliardi di euro  per  l'anno  2021.  A  tal  fine,  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'  istituito,
per il medesimo anno, un apposito Fondo.
  11. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e  le  modalita'  di
applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche  al  fine  di
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma
10.
  12.   Ai   fini   del   sostegno    e    rilancio    del    sistema
economico-produttivo  italiano,  e'  istituito  il  fondo  denominato
«Fondo Patrimonio PMI» (di seguito anche il «Fondo»),  finalizzato  a
sottoscrivere entro  il  31  dicembre  2020,  entro  i  limiti  della
dotazione del  Fondo,  obbligazioni  o  titoli  di  debito  di  nuova
emissione, con le caratteristiche indicate  ai  commi  14  e  16  (di
seguito «gli strumenti finanziari»), emessi dalle societa' di cui  al
comma 1, che soddisfano le condizioni di  cui  al  comma  2,  per  un
ammontare massimo pari al minore importo tra  tre  volte  l'ammontare
dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e il 12,5 per
cento dell'ammontare dei ricavi  di  cui  al  comma  1,  lettera  a).
Qualora la societa' sia beneficiaria di  finanziamenti  assistiti  da
garanzia pubblica in attuazione di un regime di aiuto  ai  sensi  del
paragrafo 3.2 della Comunicazione della Commissione  europea  recante
un «Quadro temporaneo per le misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», ovvero  di  aiuti
sotto forma di tassi d'interesse agevolati in attuazione di un regime
di aiuto ai sensi del paragrafo 3.3 della  stessa  Comunicazione,  la
somma   degli   importi   garantiti,   dei   prestiti   agevolati   e
dell'ammontare  degli  strumenti  finanziari  sottoscritti  non  puo'
superare il maggiore valore tra: il 25 per cento  dell'ammontare  dei
ricavi di cui al comma  1,  lettera  a);  il  doppio  dei  costi  del
personale della  societa'  relativi  al  2019,  come  risultanti  dal
bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato  il
bilancio; il fabbisogno di liquidita' della societa' per  i  diciotto
mesi  successivi  alla  concessione  della  misura  di  aiuto,   come
risultante da una autocertificazione del rappresentante  legale.  Gli
strumenti finanziari possono essere emessi in deroga ai limiti di cui
all'articolo 2412, primo comma, del codice civile.
  13. La gestione del Fondo e'  affidata  all'Agenzia  nazionale  per
l'attrazione  degli   investimenti   e   lo   sviluppo   di   impresa
Spa-Invitalia, o a societa' da  questa  interamente  controllata  (di
seguito anche «il Gestore»)
  14. Gli Strumenti Finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla
sottoscrizione. La societa' emittente puo' rimborsare i titoli in via
anticipata decorsi  tre  anni  dalla  sottoscrizione.  Gli  Strumenti
Finanziari sono immediatamente rimborsati  in  caso  di  informazione
antimafia interdittiva. Nel caso in cui  la  societa'  emittente  sia
assoggettata a fallimento o altra procedura  concorsuale,  i  crediti
del Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi
sono soddisfatti dopo  i  crediti  chirografari  e  prima  di  quelli
previsti dall'articolo 2467 del codice civile.
  15. La societa' emittente assume l'impegno di:
    a) non deliberare o effettuare, dalla data  dell'istanza  e  fino
all'integrale rimborso degli strumenti finanziari,  distribuzioni  di
riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di  non  procedere  al
rimborso di finanziamenti dei soci;
    b) destinare il finanziamento a  sostenere  costi  di  personale,
investimenti  o  capitale  circolante   impiegati   in   stabilimenti
produttivi e  attivita'  imprenditoriali  che  siano  localizzati  in
Italia;
    c) fornire al Gestore un rendiconto periodico, con  i  contenuti,
la cadenza e le  modalita'  da  quest'ultimo  indicati,  al  fine  di
consentire la verifica degli impegni assunti ai  sensi  del  presente
comma e definiti ai sensi del decreto di cui al comma 16.
  16. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro  dello  sviluppo  economico,  sono  definite
caratteristiche, condizioni e modalita'  del  finanziamento  e  degli
Strumenti Finanziari. Gli interessi maturano con periodicita' annuale
e sono corrisposti in unica soluzione  alla  data  di  rimborso.  Nel
decreto sono altresi' indicati gli  obiettivi  al  cui  conseguimento
puo' essere accordata una riduzione  del  valore  di  rimborso  degli
strumenti finanziari.
  17. L'istanza e' trasmessa al Gestore secondo il  modello  uniforme
da questo reso disponibile sul proprio sito Internet, corredata della
documentazione ivi indicata. Il Gestore puo' prevedere ai fini  della
verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi  1  e  2  la
presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Qualora il rilascio dell'informativa antimafia
non sia immediatamente conseguente  alla  consultazione  della  banca
dati unica  prevista  dall'articolo  96  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, ferma restando la  richiesta  di  informativa
antimafia da parte del Gestore, le istanze di accesso agli interventi
del Fondo sono integrate da una dichiarazione  sostitutiva  dell'atto
di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con  la  quale  il  legale
rappresentante attesta, sotto  la  propria  responsabilita',  di  non
trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il Gestore, tenuto conto  dello
stato di emergenza  sanitaria,  puo'  procedere  alla  attuazione  di
quanto  previsto  dal  presente  articolo  anche  prima  dei  termini
previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il Gestore
procede, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.
  18. Il Gestore, verificata la sussistenza dei requisiti di  cui  ai
commi 1 e 2, l'esecuzione dell'aumento di capitale di cui al comma 1,
lettera c), la conformita' della  deliberazione  di  emissione  degli
Strumenti Finanziari a quanto previsto dal  presente  articolo  e  al
decreto di cui al comma 16,e l'assunzione degli  impegni  di  cui  al
comma 15, procede, entro i limiti della  dotazione  del  Fondo,  alla
sottoscrizione degli stessi e  al  versamento  del  relativo  apporto
nell'anno 2020.
  19. Il Fondo ha una dotazione iniziale pari a 4  miliardi  di  euro
per l'anno 2020. Per la gestione del Fondo e' autorizzata  l'apertura
di apposita  contabilita'  speciale.  Il  Gestore  e'  autorizzato  a
trattenere dalle disponibilita' del  Fondo  un  importo  massimo  per
operazione pari, nell'anno  2020,  allo  0,4  per  cento  del  valore
nominale  degli  Strumenti  Finanziari  sottoscritti  e,  negli  anni
successivi e fino all'esaurimento delle  procedure  di  recupero  dei
crediti vantati verso le societa' emittenti, allo 0,2 per  cento  del
valore nominale degli Strumenti Finanziari non rimborsati, con  oneri
valutati in 9,6 milioni di euro per l'anno 2020, in  4,8  milioni  di
euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 3,8  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  19-bis.  In  considerazione  delle  peculiarita'  normative   delle
imprese a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata
e della loro funzione sociale, il Gestore  puo'  avvalersi,  mediante
utilizzo delle risorse di cui al secondo periodo del comma 19,  delle
societa' finanziarie  partecipate  e  vigilate  dal  Ministero  dello
sviluppo economico costituite per il perseguimento di  una  specifica
missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi  2  e
4,  della  legge  27  febbraio  1985,  n.  49,  le  quali  assolvono,
limitatamente alle societa' cooperative, le  funzioni  attribuite  al
soggetto  gestore  ai  sensi  del  presente  articolo,   secondo   le
condizioni e con le modalita'  definite  con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  dello
sviluppo economico.
  20. I benefici previsti ai commi 4 e 8 sono cumulabili tra  loro  e
con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque  soggetto  erogate,
di cui la societa' ha beneficiato ai sensi del  paragrafo  3.1  della
Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19». L'importo complessivo lordo  delle  suddette
misure di aiuto non eccede per ciascuna societa' di cui  al  comma  1
l'ammontare di 800.000 euro,  ovvero  120.000  euro  per  le  imprese
operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o  100.000  euro
per le imprese operanti nel  settore  della  produzione  primaria  di
prodotti agricoli. Non si tiene conto di eventuali misure di  cui  la
societa' abbia beneficiato ai sensi del regolamento della Commissione
n. 1407/2013, del regolamento (UE) della Commissione n.  1408/2013  e
del regolamento (UE) della Commissione n. 717/2014  ovvero  ai  sensi
del regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento  (UE)  n.  702/2014
del 25 giugno 2014  e  del  regolamento  (UE)  n.  1388/2014  del  16
dicembre 2014. Ai fini  della  verifica  del  rispetto  dei  suddetti
limiti la societa' ottiene dai soggetti  indicati  ai  commi  4  e  6
secondo periodo, l'attestazione della misura dell'incentivo di cui si
e' usufruito. La  societa'  presenta  una  dichiarazione  sostitutiva
dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il
legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilita',  che
le misure previste ai commi 4 e 8, sommate con le misure di aiuto, da
qualunque soggetto erogate, di cui la  societa'  ha  beneficiato,  ai
sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea
recante un «Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19»,  non
superano  i  limiti  suddetti.  Con  il  medesimo  atto   il   legale
rappresentante dichiara, altresi', di essere consapevole che  l'aiuto
eccedente detti limiti e'  da  ritenersi  percepito  indebitamente  e
oggetto di recupero ai sensi della disciplina dell'Unione europea.
  21. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
                             Art. 26 bis
 
          Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura
 
  1. Per l'esercizio finanziario 2020, al Fondo  per  la  prevenzione
del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge  7  marzo
1996, n. 108, sono destinati 10 milioni  di  euro  per  interventi  a
favore di soggetti esposti al rischio di usura.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto.
                             Art. 26 ter
 
     Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese
 
  1. Le misure di sostegno finanziario di  cui  all'articolo  56  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  si   applicano   anche   ai
finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7  e  7-bis,
del  decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.   174,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dell'articolo  1,
comma 367, della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  dell'articolo  6,
commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e dell'articolo 11,
commi da 3 a 13, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.  Gli  oneri  per
interessi ed eventuali oneri accessori derivanti dall'attuazione  del
presente comma restano a carico dell'impresa richiedente.
                               Art. 27
 
                        Patrimonio destinato
 
  1. Al fine  di  attuare  interventi  e  operazioni  di  sostegno  e
rilancio del sistema  economico-produttivo  italiano  in  conseguenza
dell'emergenza  epidemiologica   da   «Covid-19»,   CDP   S.p.A.   e'
autorizzata  a  costituire   un   patrimonio   destinato   denominato
«Patrimonio Rilancio», (di seguito il «Patrimonio Destinato»)  a  cui
sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero  dell'economia
e delle finanze. Il Patrimonio Destinato puo'  essere  articolato  in
comparti. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi  comparti  sono
rispettivamente composti dai beni e dai rapporti giuridici  attivi  e
passivi ad essi apportati, nonche' dai beni e dai rapporti  giuridici
di tempo in tempo generati o comunque rivenienti dalla gestione delle
loro  rispettive  risorse,  ivi  inclusi  i  mezzi  finanziari  e  le
passivita'  rivenienti  dalle   operazioni   di   finanziamento.   Il
Patrimonio Destinato, o ciascuno dei suoi  comparti,  e'  autonomo  e
separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di CDP  S.p.A. e  dagli
altri patrimoni  separati  costituiti  dalla  stessa.  Il  Patrimonio
Destinato e ciascuno  dei  suoi  comparti  rispondono  esclusivamente
delle obbligazioni dai  medesimi  assunte,  nei  limiti  dei  beni  e
rapporti  giuridici  agli  stessi  apportati,   ovvero   generati   o
rivenienti dalla gestione. Sul Patrimonio Destinato non sono  ammesse
azioni dei creditori di CDP S.p.A. o nell'interesse degli  stessi  e,
allo stesso modo, sul patrimonio  di  CDP  S.p.A.  non  sono  ammesse
azioni dei creditori del Patrimonio Destinato o nell'interesse  degli
stessi. Le disposizioni del presente articolo non attribuiscono  alle
imprese diritti o interessi  legittimi  rispetto  all'intervento  del
Patrimonio Destinato in loro favore.
  2. Gli apporti del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  sono
effettuati con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze.
Gli apporti sono esenti dall'imposta  di  registro,  dall'imposta  di
bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni  altra  imposta
indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto. In caso di beni e
rapporti giuridici diversi dai titoli di Stato, i relativi valori  di
apporto e di iscrizione nella contabilita' del  Patrimonio  Destinato
sono determinati  sulla  scorta  della  relazione  giurata  di  stima
prodotta  da  uno  o  piu'  soggetti   di   adeguata   esperienza   e
qualificazione professionale. A fronte di tali apporti,  sono  emessi
da CDP, a valere sul Patrimonio Destinato e in favore  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, strumenti finanziari di partecipazione
prevedendo che la loro remunerazione sia  condizionata  all'andamento
economico  del  Patrimonio  Destinato.  Puo'  essere  restituita   al
Ministero dell'economia e delle finanze, con delibera  del  consiglio
di  amministrazione  di  CDP  S.p.A.,  su  richiesta  del   Ministero
dell'economia e delle finanze, la quota  degli  apporti  che  risulti
eventualmente eccedente, sulla base dei criteri di valutazione  della
congruita' del patrimonio previsti dal decreto di  cui  al  comma  5,
rispetto alle finalita'  di  realizzazione  dell'affare  per  cui  e'
costituito  il  Patrimonio  Destinato  come  risultante   dal   piano
economico-finanziario  del  Patrimonio  Destinato,  tempo  per  tempo
aggiornato.  Le  modalita'  della  restituzione  sono  stabilite  nel
decreto di cui al comma 5. I beni e i  rapporti  giuridici  apportati
sono intestati a CDP  per  conto  del  Patrimonio  Destinato  e  sono
gestiti da CDP a  valere  su  di  esso  in  conformita'  al  presente
articolo, al  decreto  di  cui  al  comma  5  e  al  Regolamento  del
Patrimonio Destinato.
  3.  Il  Patrimonio  Destinato  e'  costituito   con   deliberazione
dell'assemblea di CDP  S.p.A.  che,  su  proposta  del  consiglio  di
amministrazione, identifica, anche in blocco, i  beni  e  i  rapporti
giuridici  compresi  nel  Patrimonio  Destinato.  Con   la   medesima
deliberazione il revisore legale di CDP S.p.A.  e'  incaricato  della
revisione dei conti del Patrimonio  Destinato.  La  deliberazione  e'
depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice  civile.
Non si applica l'articolo 2447-quater, comma 2,  del  codice  civile.
Per ogni successiva  determinazione,  ivi  incluse  la  modifica  del
Patrimonio Destinato, la  costituzione  di  comparti  e  la  relativa
allocazione di beni e rapporti giuridici, nonche' quelle  concernenti
l'apporto di  ulteriori  beni  e  rapporti  giuridici  da  parte  del
Ministero dell'economia e delle finanze o di altri soggetti  pubblici
si procede con deliberazione del consiglio di amministrazione di  CDP
S.p.A. Per la gestione del comparto riguardante i beni e  i  rapporti
giuridici  relativi  agli  interventi   a   favore   delle   societa'
cooperative, CDP S.p.A. adotta modalita'  coerenti  con  la  funzione
sociale delle societa' cooperative, a carattere mutualistico e  senza
fine di speculazione privata. Ai fini della gestione  del  Patrimonio
Destinato, il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. e' integrato
dai membri indicati dall'articolo 7, comma 1, lettere c), d)  ed  f),
della legge 13 maggio 1983, n. 197. Il consiglio  di  amministrazione
di  CDP  S.p.A.  definisce  un  sistema  organizzativo  e  gestionale
improntato alla massima efficienza  e  rapidita'  di  intervento  del
Patrimonio Destinato, anche  in  relazione  all'assetto  operativo  e
gestionale e al modello dei poteri delegati. Il valore del Patrimonio
Destinato, o di ciascuno dei comparti, puo' essere superiore al dieci
per cento del patrimonio netto di CDP S.p.A. Di  esso  non  si  tiene
conto in caso di costituzione di altri patrimoni destinati  da  parte
di CDP S.p.A.
  4. Le risorse  del  Patrimonio  Destinato  sono  impiegate  per  il
sostegno e il rilancio del  sistema  economico  produttivo  italiano,
secondo le priorita' definite, in relazione ai settori, alle  filiere
e agli obiettivi di politica  industriale,  nel  Piano  nazionale  di
riforma di cui all'articolo 10, comma  5,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196,  in  apposito  capitolo  dedicato  alla  programmazione
economica.  Il  Patrimonio  Destinato  opera  nelle  forme   e   alle
condizioni previste dal quadro normativo  dell'Unione  Europea  sugli
aiuti di Stato adottato per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica
da «Covid-19» ovvero a condizioni  di  mercato.  Gli  interventi  del
Patrimonio Destinato hanno ad oggetto societa' per azioni, anche  con
azioni quotate in mercati regolamentati, comprese  quelle  costituite
in forma cooperativa, che:
    a) hanno sede legale in Italia;
    b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo;
    c) presentano un  fatturato  annuo  superiore  a  euro  cinquanta
milioni.
  5. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalita' degli
interventi del Patrimonio Destinato sono  definiti  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze,  sentito  il  Ministro  dello
Sviluppo Economico. Lo schema di decreto e' trasmesso al Senato della
Repubblica e alla Camera dei deputati per  l'espressione  del  parere
delle competenti Commissioni parlamentari,  che  si  pronunciano  nel
termine di quattordici giorni,  decorso  il  quale  il  decreto  puo'
essere comunque adottato.  Qualora  necessario,  gli  interventi  del
Patrimonio  Destinato   sono   subordinati   all'approvazione   della
Commissione europea ai  sensi  dell'articolo  108  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea. In via preferenziale il Patrimonio
Destinato effettua i propri  interventi  mediante  sottoscrizione  di
prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di
capitale, l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso
di operazioni strategiche. Nella individuazione degli interventi,  il
decreto  tiene  in  considerazione   l'incidenza   dell'impresa   con
riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e
strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilita'
ambientale e alle altre finalita' di cui al comma 86 dell'articolo  1
della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  alla  rete  logistica  e  dei
rifornimenti, ai livelli occupazionali  e  del  mercato  del  lavoro.
Possono  essere  effettuati  interventi  relativi  a  operazioni   di
ristrutturazione di societa'  che,  nonostante  temporanei  squilibri
patrimoniali  o  finanziari,   siano   caratterizzate   da   adeguate
prospettive di redditivita'.
  6. CDP S.p.A. adotta il regolamento del  Patrimonio  Destinato  nel
rispetto dei criteri di cui al presente articolo e di quanto previsto
dal decreto di  cui  al  comma  5.  L'efficacia  del  Regolamento  e'
sospensivamente   condizionata    all'approvazione    del    Ministro
dell'economia  e  delle  finanze.  Il  Regolamento  disciplina,   tra
l'altro,  le  procedure  e  attivita'  istruttorie  e  le  operazioni
funzionali al reperimento della provvista. La  remunerazione  di  CDP
S.p.A. a valere sul Patrimonio Destinato e' pari ai  costi  sostenuti
da CDP S.p.A. per  la  gestione  del  Patrimonio  Destinato.  Per  il
Patrimonio Destinato,  che  non  contribuisce  al  risultato  di  CDP
S.p.A., e' redatto annualmente  un  rendiconto  separato  predisposto
secondo i  principi  contabili  internazionali  IFRS  e  allegato  al
bilancio di esercizio di CDP S.p.A. I beni  e  i  rapporti  giuridici
acquisiti per effetto degli impieghi del  Patrimonio  Destinato  sono
intestati a CDP S.p.A. per conto  del  Patrimonio  Destinato  e  sono
gestiti da CDP S.p.A.  in  conformita'  al  presente  articolo  e  al
regolamento del Patrimonio Destinato.
  7. Per il finanziamento delle attivita' del Patrimonio Destinato  o
di singoli comparti e' consentita, anche in deroga all'articolo  2412
del codice civile, l'emissione, a valere sul Patrimonio  Destinato  o
su singoli comparti,  di  titoli  obbligazionari  o  altri  strumenti
finanziari di debito. A tali emissioni non si applicano gli  articoli
da 2415 a 2420 del codice civile  e,  per  ciascuna  emissione,  puo'
essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il
quale ne cura gli interessi  e,  in  loro  rappresentanza  esclusiva,
esercita  i  poteri  stabiliti  in  sede  di  nomina  e  approva   le
modificazioni delle condizioni  dell'operazione.  Delle  obbligazioni
derivanti dalle operazioni di finanziamento  risponde  unicamente  il
Patrimonio Destinato. Non si applicano il  divieto  di  raccolta  del
risparmio tra il pubblico previsto dall'articolo  11,  comma  2,  del
decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e  la  relativa
regolamentazione  di  attuazione,  ne'  i  limiti  quantitativi  alla
raccolta previsti dalla normativa vigente.
  8.  Sulle  obbligazioni  del  Patrimonio  Destinato,  in  caso   di
incapienza del Patrimonio medesimo, e' concessa la garanzia di ultima
istanza dello Stato. Con il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze di cui al comma 5 sono stabiliti criteri, condizioni  e
modalita' di operativita' della garanzia  dello  Stato.  La  garanzia
dello Stato e'  allegata  allo  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge  31
dicembre 2009, n. 196. Puo' essere altresi' concessa con decreto  del
Ministro dell'economia e delle  finanze  che  ne  determina  criteri,
condizioni  e  modalita',  la  garanzia  dello  Stato  a  favore  dei
portatori dei titoli emessi ai sensi del comma 7 nel  limite  massimo
di euro 20 miliardi.
  9. Le operazioni di impiego e di investimento effettuate da  CDP  a
valere  sul  Patrimonio  Destinato  e  tutti   gli   atti   ad   esse
funzionalmente collegati non attivano eventuali clausole contrattuali
e/o statutarie di cambio di controllo o previsioni  equipollenti  che
dovessero altrimenti operare.
  10. Il decreto di cui al comma  5  puo'  prevedere  ai  fini  della
verifica della sussistenza dei requisiti di accesso la  presentazione
di  dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di  notorieta'  ai   sensi
dell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445.  Qualora   il   rilascio   dell'informativa
antimafia, ove richiesta, non  sia  immediatamente  conseguente  alla
consultazione della banca dati unica prevista  dall'articolo  96  del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le istanze  di  accesso
agli  interventi  del  Fondo  sono  integrate  da  una  dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' ai  sensi  dell'articolo  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
la  quale  il  legale  rappresentante  attesta,  sotto   la   propria
responsabilita', di non trovarsi nelle  condizioni  ostative  di  cui
all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. CDP
puo' procedere  alla  attuazione  di  quanto  previsto  dal  presente
articolo anche prima dei termini previsti dal decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159.  Il  rilascio  della  informazione  antimafia
interdittiva comporta la risoluzione del contratto  di  finanziamento
ovvero il recesso per tutte le azioni sottoscritte o acquistate, alle
condizioni stabilite, anche in deroga agli articoli 2437  e  seguenti
del codice civile, nel decreto di cui al comma 5.
  11. Al fine di assicurare l'efficacia e la rapidita' d'intervento e
di rafforzare i presidi  di  legalita',  CDP  S.p.A.  puo'  stipulare
protocolli  di  collaborazione  e  di  scambio  di  informazioni  con
istituzioni e amministrazioni pubbliche, ivi incluse le autorita'  di
controllo, regolazione e vigilanza e con l'autorita' giudiziaria.
  12. In relazione alla gestione del Patrimonio Destinato, CDP S.p.A.
e  i  suoi  esponenti  aziendali  operano  con  la  dovuta  diligenza
professionale.  Le  operazioni  di  impiego  effettuate  nonche'   le
garanzie concesse e gli atti e i pagamenti effettuati  in  esecuzione
di tali operazioni  o  mediante  impiego  delle  risorse  finanziarie
provenienti da tali operazioni, a valere  sul  Patrimonio  Destinato,
purche' realizzati in conformita' al relativo Regolamento,  non  sono
soggetti all'azione revocatoria di  cui  all'articolo  67  del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e di cui all'articolo 166 del  decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
  13. I redditi e il valore della produzione del Patrimonio Destinato
e dei suoi comparti sono esenti da imposte. Il Patrimonio Destinato e
i suoi comparti non sono soggetti a ritenute e a imposte  sostitutive
delle imposte sui redditi sui proventi a qualsiasi titolo  percepiti.
Tutti gli atti, contratti, trasferimenti,  prestazioni  e  formalita'
relativi alle  operazioni,  sotto  qualsiasi  forma,  effettuate  dal
Patrimonio Destinato e  dai  suoi  comparti,  alla  loro  esecuzione,
modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali  di  qualunque
tipo da chiunque  e  in  qualsiasi  momento  prestate,  sono  escluse
dall'imposta sul  valore  aggiunto,  dall'imposta  sulle  transazioni
finanziarie, dall'imposta di registro, dall'imposta di  bollo,  dalle
imposte ipotecaria e catastale e da  ogni  altra  imposta  indiretta,
nonche' ogni altro tributo o  diritto.  Gli  interessi  e  gli  altri
proventi dei titoli  emessi  dal  Patrimonio  Destinato  e  dai  suoi
comparti sono  soggetti  al  regime  dell'imposta  sostitutiva  delle
imposte sui redditi di cui al d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e  d.lgs.
21 novembre 1997, n. 461, nella misura applicabile ai titoli  di  cui
all'articolo 31  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601.
  14.  Il  Patrimonio  Destinato  cessa  decorsi  dodici  anni  dalla
costituzione. La durata del Patrimonio Destinato puo' essere estesa o
anticipata con delibera  del  consiglio  di  amministrazione  di  CDP
S.p.A., su richiesta del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per  materia.
L'eventuale cessazione anticipata,  in  tutto  o  con  riferimento  a
singoli  comparti,  ha  luogo  sulla  base   dell'ultimo   rendiconto
approvato e della gestione medio tempore intercorsa fino alla data di
cessazione.  Alla  cessazione  del  Patrimonio  Destinato  ovvero  di
singoli comparti, e' approvato dal Consiglio  di  Amministrazione  di
CDP S.p.A. un rendiconto finale che, accompagnato  da  una  relazione
del Collegio Sindacale e  del  soggetto  incaricato  della  revisione
legale, e' depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese. La
liquidazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli comparti e il
trasferimento  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  degli
eventuali residui  della  gestione  avvengono  secondo  le  modalita'
individuate nel Regolamento del Patrimonio Destinato. I trasferimenti
di cui al  presente  comma  sono  esenti  dall'imposta  di  registro,
dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni
altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto.
  15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  possono
essere integrati e modificati  termini  e  condizioni  contenuti  nel
presente articolo al fine di tenere conto della disciplina europea in
materia di aiuti di Stato tempo per tempo applicabile.
  16. Ai fini dell'espletamento delle attivita' connesse al  presente
articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze  puo'  affidare,
con  apposito  disciplinare,  un  incarico  di  studio,   consulenza,
valutazione e assistenza  nel  limite  massimo  complessivo  di  euro
100.000 per l'anno 2020.
  17. Ai fini degli apporti di cui al comma  2,  e'  autorizzata  per
l'anno 2020 l'assegnazione a CDP  di  titoli  di  Stato,  nel  limite
massimo di 44 miliardi di euro, appositamente  emessi.  Detti  titoli
non concorrono a formare il limite delle emissioni nette  per  l'anno
2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive  modifiche.
Ai fini della registrazione contabile dell'operazione, a  fronte  del
controvalore dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo
e' iscritto su  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e  delle  finanze  ed  e'  regolato  mediante
pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo
dello stato di previsione  dell'entrata  relativo  all'accensione  di
prestiti. Ai  maggiori  oneri  derivanti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
  18.  E'  autorizzata  l'apertura  di  apposito  conto  corrente  di
tesoreria centrale fruttifero su cui confluiscono  le  disponibilita'
liquide del Patrimonio destinato.  La  remunerazione  del  conto,  da
allineare al costo delle emissioni di titoli di Stato nel periodo  di
riferimento,  e  le  caratteristiche  del  suo   funzionamento   sono
disciplinate in dettaglio nel decreto di cui al comma 5.
  18-bis. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  entro  il  31
gennaio di ciascun anno, trasmette alle Camere  una  relazione  sugli
effetti prodotti e sui risultati conseguiti  dall'applicazione  delle
disposizioni del presente articolo e sul programma degli interventi e
delle  operazioni   di   sostegno   e   di   rilancio   del   sistema
economico-produttivo che si intende attuare.
  18-ter. Al conto corrente di cui al comma 18 possono affluire anche
le disponibilita' liquide dei contribuenti che intendano investire  i
loro  risparmi  a  sostegno  della  crescita   dell'economia   reale,
rafforzando  la   capitalizzazione   popolare   delle   imprese.   Le
disponibilita' liquide del Patrimonio Destinato cosi' costituite sono
gestite dalla CDP S.p.A. assicurando il massimo coinvolgimento  anche
delle societa' di gestione del risparmio italiane  per  evitare  ogni
possibile effetto di spiazzamento del settore  del  private  capital.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e  modalita'
di attuazione del presente comma.
  18-quater.  In  ragione  di  quanto  previsto  al   comma   18-ter,
all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 13 gennaio 1994, n.  43,  le
parole: «diverse dalle banche» sono soppresse.
                               Art. 28
 
Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso  non
                    abitativo e affitto d'azienda
 
  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure
di prevenzione e contenimento connesse  all'emergenza  epidemiologica
da COVID-19,  ai  soggetti  esercenti  attivita'  d'impresa,  arte  o
professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di  euro
nel periodo d'imposta precedente a  quello  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, spetta un  credito  d'imposta
nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile  del  canone  di
locazione, di leasing  o  di  concessione  di  immobili  ad  uso  non
abitativo  destinati  allo  svolgimento  dell'attivita'  industriale,
commerciale,  artigianale,  agricola,  di   interesse   turistico   o
all'esercizio  abituale  e  professionale  dell'attivita'  di  lavoro
autonomo.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti  di
servizi a prestazioni complesse o di affitto  d'azienda,  comprensivi
di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo  svolgimento
dell'attivita' industriale, commerciale,  artigianale,  agricola,  di
interesse  turistico  o  all'esercizio   abituale   e   professionale
dell'attivita' di lavoro autonomo, spetta nella  misura  del  30  per
cento dei relativi canoni.
  3. Il credito di imposta  di  cui  ai  commi  1  e  2  spetta  alle
strutture alberghiere e agrituristiche, alle  agenzie  di  viaggio  e
turismo e ai tour operator indipendentemente dal volume di  ricavi  e
compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.
  3-bis. Alle imprese esercenti attivita' di commercio al  dettaglio,
con ricavi o compensi superiori a  5  milioni  di  euro  nel  periodo
d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto, il credito d'imposta di cui  ai  commi  1  e  2
spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del  10  per
cento.
  4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta  anche  agli  enti
non commerciali, compresi gli enti  del  terzo  settore  e  gli  enti
religiosi  civilmente  riconosciuti,  in  relazione  al   canone   di
locazione, di leasing  o  di  concessione  di  immobili  ad  uso  non
abitativo destinati allo svolgimento dell'attivita' istituzionale.
  5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1,  2,  3,  3-bis  e  4  e'
commisurato  all'importo  versato  nel  periodo  d'imposta  2020  con
riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio  e  per  le
strutture turistico  ricettive  con  attivita'  solo  stagionale  con
riferimento a ciascuno dei  mesi  di  aprile,  maggio  e  giugno.  Ai
soggetti locatari esercenti attivita' economica, il credito d'imposta
spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del  fatturato
o dei corrispettivi nel mese di riferimento di  almeno  il  cinquanta
per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.
Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui  al
periodo precedente ai  soggetti  che  hanno  iniziato  l'attivita'  a
partire dal 1° gennaio 2019 nonche'  ai  soggetti  che,  a  far  data
dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale  o
la sede operativa nel  territorio  di  comuni  colpiti  dai  predetti
eventi i cui stati di emergenza erano ancora in  atto  alla  data  di
dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.
  5-bis. In caso di locazione, il conduttore puo' cedere  il  credito
d'imposta  al  locatore,  previa  sua  accettazione,  in  luogo   del
pagamento della corrispondente parte del canone.
  6. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti e'  utilizzabile
nella dichiarazione dei redditi  relativa  al  periodo  d'imposta  di
sostenimento  della  spesa  ovvero   in   compensazione,   ai   sensi
dell'articolo 17 del decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,
successivamente  all'avvenuto  pagamento  dei  canoni.   Il   credito
d'imposta non concorre alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle
imposte  sui  redditi  e  del  valore  della   produzione   ai   fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto  previsto  al
comma 5-bis del presente articolo.
  7. Al  credito  d'imposta  di  cui  al  presente  articolo  non  si
applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e  di  cui  all'articolo  34  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388.
  8. Il  credito  d'imposta  di  cui  al  presente  articolo  non  e'
cumulabile con il  credito  d'imposta  di  cui  all'articolo  65  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle  medesime  spese
sostenute.
  9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati  in  1.499
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
265.
                             Art. 28 bis
 
Disposizioni in materia di concessioni per  il  servizio  di  ristoro
                   tramite distributori automatici
 
  1. In caso di contratti di appalto e di concessione  che  prevedono
la corresponsione  di  un  canone  a  favore  dell'appaltante  o  del
concedente e che hanno come oggetto il servizio  di  somministrazione
di alimenti e bevande mediante  distributori  automatici  presso  gli
istituti scolastici di ogni ordine e  grado,  le  universita'  e  gli
uffici  e  le  amministrazioni  pubblici,  qualora  i  relativi  dati
trasmessi all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo  2,  comma
2, del decreto legislativo 5 agosto 2015,  n.  127,  e  dei  relativi
decreti, disposizioni e provvedimenti attuativi, mostrino un calo del
fatturato  conseguito  dal  concessionario   per   i   singoli   mesi
interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 superiore al 33
per cento, le amministrazioni concedenti  attivano  la  procedura  di
revisione del piano economico finanziario prevista dall'articolo 165,
comma 6, del  codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine  di  rideterminare,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il solo  periodo
interessato dalla  citata  emergenza,  le  condizioni  di  equilibrio
economico delle singole concessioni.
                               Art. 29
 
           Incremento fondo per il sostegno alle locazioni
 
  1. Al fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dalla
diffusione del contagio  da  COVID-19,  il  Fondo  nazionale  per  il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo
11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' incrementato di  ulteriori
160 milioni di euro per l'anno 2020.
  1-bis. Una quota dell'incremento di 160 milioni di euro di  cui  al
comma 1, pari a 20 milioni di euro, e' destinata  alle  locazioni  di
immobili abitativi degli studenti fuori  sede  con  un  indice  della
situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, tramite
rimborso, nel limite complessivo di 20 milioni  di  euro  per  l'anno
2020 che costituisce tetto di spesa,  del  canone  dei  contratti  di
locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a
quello dove e' ubicato l'immobile locato, per tutto il periodo  dello
stato di emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei  ministri  il  31
gennaio 2020. Con  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca, sentito  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione  del  presente  decreto,  sono  disciplinate  le
modalita' attuative del presente comma, prevedendo  l'incumulabilita'
con altre forme di sostegno al diritto allo studio, anche al fine del
rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. L'erogazione delle risorse di cui al comma  1  viene  effettuata
nei termini, nonche' secondo le modalita' e i  coefficienti  indicati
dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede  ai
sensi dell'articolo 265.
                               Art. 30
 
           Riduzione degli oneri delle bollette elettriche
 
  1. Per i mesi di maggio,  giugno  e  luglio  2020,  l'Autorita'  di
regolazione  per  energia  reti  e  ambiente  dispone,   con   propri
provvedimenti,  la  riduzione  della  spesa  sostenuta  dalle  utenze
elettriche connesse in bassa tensione diverse  dagli  usi  domestici,
con riferimento alle voci della bolletta identificate come «trasporto
e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema»,  nel  limite
massimo delle risorse di cui al comma 3, che costituiscono  tetto  di
spesa.
  2. Per le finalita' e nei limiti fissati dal comma  1,  l'Autorita'
ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate  e  in
via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma  1,
le tariffe  di  distribuzione  e  di  misura  dell'energia  elettrica
nonche' le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da
applicare tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020, in modo che:
    a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore  vigente  nel
primo  trimestre  dell'anno,  delle   componenti   tariffarie   fisse
applicate per punto di prelievo;
    b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW,
la spesa effettiva relativa alle due voci  di  cui  al  comma  1  non
superi quella che, in  vigenza  delle  tariffe  applicate  nel  primo
trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo  un  volume  di  energia
prelevata pari a quello effettivamente registrato  e  un  livello  di
potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.
  3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di 600 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede
ai sensi dell'articolo 265. Il Ministero dell'economia e  finanze  e'
autorizzato a versare detto  importo  sul  Conto  emergenza  COVID-19
istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nella
misura del cinquanta per cento entro novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e, per il  restante  cinquanta
per cento, entro il  30  novembre  2020.  L'Autorita'  assicura,  con
propri provvedimenti, l'utilizzo  di  tali  risorse  a  compensazione
della riduzione delle tariffe di distribuzione e  misura  di  cui  ai
commi 1 e 2 e degli oneri generali di sistema.
                             Art. 30 bis
 
Fondo per la compensazione dei  pagamenti  effettuati  con  carte  di
                         credito o di debito
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' istituito un fondo, con una dotazione  di  10  milioni  di
euro per l'anno 2021, per la parziale compensazione, nei limiti dello
stanziamento di cui al presente comma, che costituisce limite massimo
di spesa, dei costi sostenuti dagli esercenti  attivita'  commerciali
per  le  commissioni  dovute  per  il  pagamento  delle   transazioni
effettuato con carte di credito o di debito a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto  e
fino al 31 dicembre 2020.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio  decreto,
disciplina l'utilizzo del fondo di cui al comma  1  in  relazione  al
volume di affari degli esercenti in misura proporzionale al volume di
affari generato dai pagamenti con carte di credito  o  di  debito,  e
tenendo conto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1.
  3. Gli esercenti, tramite le rispettive associazioni di  categoria,
sottoscrivono  protocolli  volontari  per  definire  con  equita'   e
trasparenza il costo massimo delle commissioni.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto.
                               Art. 31
 
                        Rifinanziamento fondi
 
  1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 14,  del  decreto-legge  8
aprile 2020, n. 23, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
giugno 2020, n. 40, di seguito citato  anche  come  «decreto-legge  8
aprile 2020, n. 23», e' incrementato di 30.000 milioni  di  euro  per
l'anno 2020, di cui 1.700 milioni  di  euro  destinati  alla  sezione
speciale istituita dall'articolo 35, comma 5.
  2. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma  100,  lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'  incrementato  di  3.950
milioni di euro per l'anno 2020. Al fine  di  garantire  una  maggior
efficienza nella gestione delle risorse del Fondo, adeguando  le  sue
disponibilita' al profilo temporale  delle  perdite  attese,  possono
essere assunti impegni a carico del medesimo Fondo anche a fronte  di
autorizzazioni di spesa pluriennali del bilancio dello Stato, in base
alla valutazione della probabilita'  di  escussione  delle  garanzie,
articolata per annualita', effettuata dagli organi di gestione  dello
stesso Fondo.
  3. Sono assegnati all'ISMEA  ulteriori  250  milioni  di  euro  per
l'anno 2020. Le predette risorse sono versate sul conto  corrente  di
tesoreria centrale di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge  8
aprile 2020, n. 23, per  essere  utilizzate  in  base  al  fabbisogno
finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.
  3-bis. Al fine di sostenere il settore agricolo  e  agroalimentare,
anche attraverso l'erogazione di  contributi  a  fondo  perduto  alle
imprese, la dotazione finanziaria del  Fondo  per  la  competitivita'
delle filiere agricole di cui all'articolo 1, comma 507, della  legge
27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di 5 milioni  di  euro  per
l'anno 2020.
  4. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui  all'articolo  1,
comma 48, lettera c), della legge 27  dicembre  2013,  n.  147,  sono
assegnati 100 milioni di euro nell'anno 2020.
  4-bis. Per le finalita'  di  cui  all'articolo  14,  comma  1,  del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, l'apposito comparto  del  Fondo  di
cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n.  289,
e' incrementatodi 30 milioni di euro per  l'anno  2020.  Al  relativo
onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio  dello
Stato, per il corrispondente importo, delle somme di cui all'articolo
56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, giacenti nel  conto
corrente di tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da riassegnare
al pertinente capitolo di spesa.
  5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4  del  presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
                             Art. 31 bis
 
                               Confidi
 
  1. Il comma 6 dell'articolo 112 del  testo  unico  delle  leggi  in
materia  bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto   legislativo
1°settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
  «6.  Fermo  restando  l'esercizio  prevalente   dell'attivita'   di
garanzia, i confidi iscritti nell'albo possono concedere altre  forme
di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi  dell'articolo  106,
comma 1».
                               Art. 32
 
Disposizioni in materia di Garanzia  cartolarizzazione  sofferenze  -
                                GACS
 
  1. In relazione alle operazioni di cartolarizzazione per  le  quali
sia stata concessa o sara' richiesta la  concessione  della  garanzia
dello Stato ai sensi del  decreto-legge  14  febbraio  2016,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n.  49,  il
Ministero dell'economia e delle finanze, su istanza documentata della
societa'  cessionaria,  previa  istruttoria  della  societa'  di  cui
all'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2016, e'
autorizzato ad acconsentire alle modifiche del regolamento dei titoli
o  dei   contratti   dell'operazione,   concordate   tra   le   parti
dell'operazione, che prevedano la sospensione per una o piu' date  di
pagamento dei meccanismi di  subordinazione  e  di  differimento  dei
pagamenti dovuti ai soggetti incaricati della riscossione dei crediti
ceduti, condizionati ad obiettivi di performance, purche'  tali  date
di pagamento cadano tra la data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto ed  il  31  luglio  2021,  le  modifiche  non  comportino  un
peggioramento  del  rating  dei  Titoli  senior   e   la   temporanea
sospensione sia motivata dal rallentamento dei recuperi causato delle
misure   normative   introdotte    per    fronteggiare    l'emergenza
epidemiologica COVID-19.
  2. La  societa'  di  cui  all'articolo  13,  comma  1,  del  citato
decreto-legge n. 18 del 2016,  provvede  alle  attivita'  di  cui  al
presente articolo a valere sulle risorse disponibili  a  legislazione
vigente.
                               Art. 33
 
Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi
in modo semplificato nonche' disposizioni in materia di distribuzione
                      di prodotti assicurativi
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 23, per i contratti bancari, ai fini  dell'articolo
23  del  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e  delle
disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-quater del medesimo
decreto legislativo n. 58 del 1998, fatte salve le  previsioni  sulle
tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti  informativi
o telematici, i contratti conclusi nel periodo compreso tra  la  data
di entrata in vigore del presente decreto ed il termine  dello  stato
di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio
2020 soddisfano il requisito e hanno l'efficacia di cui  all'articolo
20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, anche se il  cliente  esprime  il  proprio  consenso  mediante
comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica  non
certificata  o  con  altro  strumento  idoneo,   a   condizione   che
l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un  documento
di riconoscimento  in  corso  di  validita'  del  contraente,  faccia
riferimento ad un  contratto  identificabile  in  modo  certo  e  sia
conservata insieme  al  contratto  medesimo  con  modalita'  tali  da
garantirne  la  sicurezza,  l'integrita'  e  l'immodificabilita'.  Il
requisito  della  consegna   di   copia   del   contratto   e   della
documentazione informativa obbligatoria e' soddisfatto anche mediante
la messa a disposizione del cliente di copia del testo del  contratto
e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole;
l'intermediario consegna al  cliente  copia  del  contratto  e  della
documentazione informativa obbligatoria alla  prima  occasione  utile
successiva al termine dello stato di emergenza. Fino al termine dello
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in  data  31
gennaio 2020, il cliente puo' usare il medesimo  strumento  impiegato
per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare i diritti
previsti dalla legge o dal contratto stesso.
  2. La disciplina di cui al comma 1 si applica,  altresi',  ai  fini
dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e
dell'articolo 1888 del codice civile.
  2-bis. Nell'ambito delle misure di cui al presente articolo volte a
semplificare gli adempimenti concernenti  i  contratti  finanziari  e
assicurativi  e  in  considerazione  dello  stato  di  emergenza  nel
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,
gli  articoli  4-sexies,   4-septies,   4-decies,   193-quinquies   e
194-septies  del  testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, nella formulazione vigente il giorno precedente
alla data di entrata in vigore del decreto  legislativo  25  novembre
2019,  n.  165,  e  le  disposizioni  regolamentari   emanate   dalla
Commissione nazionale per  le  societa'  e  la  borsa  ai  sensi  del
menzionato articolo 4-sexies, comma 5, continuano ad applicarsi  fino
alla data del 31 dicembre 2020.
                             Art. 33 bis
 
Disposizioni in  materia  di  assicurazione  per  la  produzione,  il
             deposito e la vendita di fuochi artificiali
 
  1.  Su  richiesta  dell'assicurato  i  termini  di  validita'   dei
contratti di assicurazione obbligatoria dei titolari di  licenza  per
la produzione,il deposito o la vendita di fuochi artificiali  di  cui
agli articoli 47 e  55  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' di
quelli   di   assicurazione   obbligatoria    a    copertura    della
responsabilita' civile verso terzi per  l'attivita'  pirotecnica,  in
scadenza dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono  prorogati  per
un periodo di tre mesi senza oneri per l'assicurato. La  proroga  del
contratto ai sensi del presente comma e' aggiuntiva e non sostitutiva
di   analoghe   facolta'   contrattualmente   previste   in    favore
dell'assicurato, che restano esercitabili.
                               Art. 34
 
         Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali
 
  1. Al fine di  assicurare  maggiori  risorse  per  il  sostegno  al
finanziamento per la  realizzazione  degli  investimenti  a  supporto
dell'economia del Paese nonche'  prevedere  l'adozione  di  procedure
semplificate in linea con le misure di prevenzione  della  diffusione
del virus Covid-19 di  cui  alla  normativa  vigente  in  materia,  i
contratti relativi al servizio di collocamento dei  buoni  fruttiferi
postali dematerializzati, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino  al  termine  del  periodo  di  emergenza
deliberato dal Consiglio  dei  Ministri  in  data  31  gennaio  2020,
possono essere stipulati anche mediante telefonia  vocale  in  deroga
all'articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente  della  Repubblica
14 marzo 2001, n. 144, previo accertamento con le medesime  modalita'
della  identita'  del  sottoscrittore,  purche'   il   consenso   del
sottoscrittore   reso   telefonicamente   sia   attestato    mediante
registrazione vocale, con modalita' tali da garantirne la  sicurezza,
l'integrita' e l'immodificabilita', custodita dal  proponente.  Prima
che il sottoscrittore sia vincolato  dal  contratto  di  collocamento
concluso telefonicamente gli dovranno essere fornite le  informazioni
previste dalla normativa vigente in materia di commercializzazione  a
distanza di servizi finanziari  ai  consumatori  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ivi  comprese  le  informazioni
relative all'esercizio del diritto di recesso.  Successivamente  alla
conclusione del contratto relativo al servizio di collocamento  viene
in ogni caso trasmessa senza ritardo al sottoscrittore copia cartacea
del contratto relativo al servizio di collocamento, comprensivo delle
condizioni generali di contratto. Il cliente puo' usare  il  medesimo
strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche  per
esercitare il diritto di recesso, nel rispetto dei  termini  previsti
dal   citato   decreto   legislativo   n.   206   del   2005,   sulla
commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai  consumatori.
Il termine per il diritto di recesso decorre  dalla  ricezione  della
copia cartacea, a seguito di trasmissione o spedizione per posta. Per
l'esercizio degli altri diritti previsti dalla legge o dal  contratto
stesso, il sottoscrittore puo' usare il medesimo strumento  impiegato
per la conclusione del contratto  fino  al  termine  del  periodo  di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in  data  31  gennaio
2020.
  2.  Resta  salva  l'applicazione,  in  quanto  compatibili,   delle
previsioni del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, in materia
di  commercializzazione  a  distanza   di   servizi   finanziari   ai
consumatori, ivi incluso l'articolo 67-quaterdecies sul pagamento dei
servizi finanziari offerti a distanza.
  3. I buoni fruttiferi postali il cui termine di  prescrizione  cade
nel periodo di emergenza deliberato dal  Consiglio  dei  ministri  in
data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi
causa entro due mesi successivi al  termine  del  predetto  stato  di
emergenza.
                               Art. 35
 
 Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali
 
  1. Al fine di preservare la continuita'  degli  scambi  commerciali
tra aziende e di garantire che i servizi di assicurazione del credito
commerciale continuino ad essere disponibili per le  imprese  colpite
dagli effetti economici dell'epidemia COVID-19, SACE  S.p.A.  concede
in favore delle imprese di assicurazione dei  crediti  commerciali  a
breve termine autorizzate all'esercizio del ramo credito che  abbiano
aderito mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui
al comma 3, una garanzia  pari  al  90  per  cento  degli  indennizzi
generati dalle esposizioni relative a  crediti  commerciali  maturati
dalla data di entrata in vigore del presente decreto  e  fino  al  31
dicembre 2020 ed entro il limite massimo di 2000 milioni di euro;  la
garanzia e' prestata in conformita' alla normativa europea in tema di
aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste
dai commi seguenti.
  2. Sulle obbligazioni  di  SACE  S.p.A.  derivanti  dalle  garanzie
disciplinate dal comma 1, e' accordata di diritto la  garanzia  dello
Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui  operativita'  sara'
registrata da SACE S.p.A. con gestione separata.  La  garanzia  dello
Stato e' esplicita, incondizionata, irrevocabile. SACE S.p.A.  svolge
anche per conto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  le
attivita' relative all'escussione della garanzia e  al  recupero  dei
crediti, che puo' altresi' delegare alle imprese di assicurazione del
ramo  credito.  SACE   S.p.A.   opera   con   la   dovuta   diligenza
professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
possono essere impartiti  a  SACE  S.p.A.  indirizzi  sulla  gestione
dell'attivita' di rilascio delle garanzie e sulla verifica,  al  fine
dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti
indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.
  3. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare entro trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono stabilite ulteriori modalita' attuative e operative, ed
eventuali elementi e requisiti integrativi,  per  l'esecuzione  delle
operazioni di cui al presente articolo.
  4. L'efficacia della garanzia e' subordinata all'approvazione della
Commissione Europea ai  sensi  dell'articolo  108  del  Trattato  sul
Funzionamento dell'Unione europea.
  5. Per le finalita'  di  cui  al  presente  articolo  e'  istituita
nell'ambito  del  Fondo  di  cui  all'articolo  1,  comma   14,   del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 una sezione speciale, con autonoma
evidenza contabile a copertura delle garanzie relative  alle  imprese
di assicurazione del ramo credito  con  una  dotazione  stabilita  ai
sensi dell'articolo 31, comma 1, alimentata, altresi', con le risorse
finanziarie versate dalle compagnie  di  assicurazione  a  titolo  di
remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti
da SACE S.p.A. per le attivita' svolte ai sensi del presente articolo
e risultanti dalla contabilita'  di  SACE  S.p.A.,  salvo  conguaglio
all'esito dell'approvazione del bilancio.
                               Art. 36
 
Partecipazione al Fondo di Garanzia paneuropeo  della  Banca  Europea
per gli Investimenti e allo  strumento  di  sostegno  temporaneo  per
attenuare il rischio  di  disoccupazione  nello  stato  di  emergenza
                               (SURE)
 
  1. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
stipulare con la Banca  europea  per  gli  Investimenti  gli  accordi
necessari  a  consentire  la  partecipazione  italiana  al  Fondo  di
Garanzia paneuropeo, costituito dal  Gruppo  Banca  Europea  per  gli
Investimenti per il sostegno agli Stati membri  nel  fronteggiare  la
crisi derivante dalla pandemia COVID-19. In attuazione  dei  predetti
accordi il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  a
concedere  la  garanzia  dello  Stato,  incondizionata  e   a   prima
richiesta, a favore della Banca  Europea  per  gli  investimenti.  Il
Ministero dell'economia e delle finanze  e'  altresi'  autorizzato  a
stipulare  l'accordo  con  la  Commissione  europea  concernente   le
modalita' di pagamento della  controgaranzia  che  gli  Stati  membri
possono prestare quale contributo dello strumento europeo di sostegno
temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione  nello  stato  di
emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di COVID-19 e  a  rilasciare
la relativa garanzia dello Stato.
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito un fondo  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  con
una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020.  Annualmente,
con la legge di bilancio, sulla base dell'evoluzione delle misure  di
cui al comma 1, possono essere stanziate ulteriori risorse a presidio
delle  garanzie  dello  Stato  o  per  il  rimborso  delle  linee  di
liquidita' concesse dalla Banca europea degli investimenti in caso di
escussione ai sensi degli accordi stipulati nell'ambito del Fondo  di
garanzia paneuropeo di cui al comma 1. Per la gestione del  fondo  di
cui al presente comma e' autorizzata l'apertura di un apposito  conto
corrente di tesoreria centrale.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.000  milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
                               Art. 37
 
Partecipazione dell'Italia  all'International  Finance  Facility  for
                            Immunization
 
  1. E' autorizzata  l'estensione  della  partecipazione  dell'Italia
all'International Finance Facility for Immunization (IFFIm), prevista
dall'articolo 1, comma 99, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  con
un contributo globale di euro 150 milioni, da erogare con  versamenti
annuali fino al  2030,  valutati  in  euro  30  milioni  a  decorrere
dall'anno 2026. E', inoltre,  autorizzato  il  versamento  aggiuntivo
all'IFFIm per l'anno 2020 di euro 5  milioni,  per  il  finanziamento
della Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI).
  2. Agli oneri derivanti dal  comma  1  si  provvede,  quanto  a  30
milioni di euro annui  dal  2026  al  2030,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307, e, quanto a 5 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2020,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'economia e delle finanze.
                               Art. 38
 
         Rafforzamento del sistema delle start-up innovative
 
  1. Per il rafforzamento, sull'intero  territorio  nazionale,  degli
interventi in favore dellestart-up innovative, alla misura di cui  al
decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  24  settembre  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  264
del 13 novembre 2014, sono destinate risorse aggiuntive pari  a  euro
100 milioni per  l'anno  2020,  destinate  al  rifinanziamento  delle
agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato.
  2.  Per  sostenere  le   start   up   innovative,   come   definite
dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
anche attraverso nuove azioni volte a facilitare  l'incontro  tra  le
stesse imprese e gli ecosistemi per l'innovazione,  per  l'anno  2020
sono destinati 10 milioni di euro per la concessione  alle  start  up
innovative di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo  perduto
finalizzate  all'acquisizione  di  servizi  prestati  da   parte   di
incubatori, acceleratori, innovation hub,  business  angels  e  altri
soggetti pubblici o privati  operanti  per  lo  sviluppo  di  imprese
innovative. Le predette  agevolazioni  sono  concesse  ai  sensi  del
regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de  minimis»,  alle
condizioni e con le modalita' e i termini definiti  con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2-bis. Al fine di promuovere il sistema delle start-up italiane  e,
piu'  in  generale,  le  potenzialita'   del   settore   dell'impresa
innovativa nell'affrontare l'emergenza derivante dal  COV1D-19  e  la
fase di rilancio, il decreto di cui al comma 2 destina fino al 5  per
cento delle risorse di cui al medesimo comma 2  al  finanziamento  di
iniziative:
  a) di  comunicazione  sul  sistema  italiano  delle  start-up,  con
specifica attenzione alle iniziative avviate al fine di  fronteggiare
l'emergenza derivante dal COVID-19  e  a  quelle  finanziate  con  le
risorse di cui al comma 2;
  b) di promozione e valorizzazione  delle  attivita'  delle  imprese
innovative, delle start-up e del sistema di cui al comma 2, anche  al
fine di promuovere il  raccordo  tra  imprese  innovative  e  imprese
tradizionali;
  c) di informazioni relative  alle  iniziative  condotte  in  questo
settore in attuazione di quanto stabilito ai sensi del comma 2.
  3. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma  1,  al  Fondo  di
sostegno al venture capital,  istituito  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 209, della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  sono  assegnate
risorse aggiuntive pari  a  200  milioni  di  euro  per  l'anno  2020
finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche  tramite  la
sottoscrizione  di  strumenti   finanziari   partecipativi,   nonche'
mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati,  la  sottoscrizione
di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di  debito
che prevedano la possibilita' del rimborso dell'apporto effettuato, a
beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all'articolo  25
del citato decreto-legge n. 179 del 2012 e delle  PMI  innovative  di
cui  all'articolo  4  del  decreto-legge  24  gennaio  2015,  n.   3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.  Con
decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da adottarsi entro  60
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
individuate le modalita' di attuazione  delle  agevolazioni  previste
dal presente comma, ivi compreso il rapporto di  co-investimento  tra
le risorse di cui al presente  comma  e  le  risorse  di  investitori
regolamentati o qualificati.  La  misura  massima  dei  finanziamenti
agevolati di cui al presente comma che ciascuna start-up innovativa e
piccola e media impresa innovativa puo' ottenere e'  pari  a  quattro
volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa,  con
il limite massimo di 1 milione di euro per singolo investimento.
  4. Al fine di incentivare le attivita' di ricerca  e  sviluppo  per
fronteggiare l'emergenza derivante  dalla  diffusione  del  Covid-19,
all'articolo 1, comma 200, lettera c), della legge 27 dicembre  2019,
n. 160, dopo le parole: «universita'  e  istituti  di  ricerca»  sono
aggiunte le  seguenti:  «nonche'  con  start-up  innovative,  di  cui
all'articolo  25  del  decreto-legge  18  ottobre   2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».
  5. Il termine di permanenza nella  sezione  speciale  del  registro
delle imprese delle start-up innovative di cui  all'articolo  25  del
citato decreto-legge n. 179  del  2012,  e'  prorogato  di  12  mesi.
Eventuali  termini  previsti  a  pena  di  decadenza  dall'accesso  a
incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di  12
mesi. Ai fini del presente comma, la proroga della  permanenza  nella
sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini  della
fruizione delle agevolazioni fiscali e  contributive  previste  dalla
legislazione vigente.
  6.  Ai  fini  del  rilascio  delle  garanzie  del  Fondo   di   cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n.  662,  in  favore  delle   start-up   innovative   come   definite
dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
e delle PMI innovative previste dell'articolo 4 del decreto-legge  24
gennaio 2015, n. 3, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2015, n. 33, e' riservata una quota pari a 200 milioni di  euro
a valere sulle  risorse  gia'  assegnate  al  Fondo,  alla  quale  le
predette imprese accedono sulla base delle modalita', tempo per tempo
vigenti,   ivi   incluse   le   disposizioni   applicabili   previste
dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
  7. Al decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo  l'articolo
29 e' inserito il seguente:
    «Art. 29-bis (Incentivi in regime "de minimis"all'investimento in
start-up innovative). - 1. A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione, in alternativa a quanto  previsto
dall'articolo  29,  dall'imposta  lorda  sul  reddito  delle  persone
fisiche si detrae un  importo  pari  al  50  per  cento  della  somma
investita dal  contribuente  nel  capitale  sociale  di  una  o  piu'
start-up innovative direttamente ovvero per il tramite  di  organismi
di   investimento   collettivo   del    risparmio    che    investano
prevalentemente in start-up innovative.
  2. La detrazione di cui al comma 1 si applica  alle  sole  start-up
innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle  imprese
al momento dell'investimento. La detrazione e' concessa ai sensi  del
Regolamento (UE)  n.  1407/2013  della  Commissione  europea  del  18
dicembre 2013 sugli aiuti de minimis.
  3. L'investimento massimo detraibile non puo' eccedere, in  ciascun
periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere  mantenuto
per  almeno  tre  anni;   l'eventuale   cessione,   anche   parziale,
dell'investi-mento prima del decorso di  tale  termine,  comporta  la
decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire
l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. ».
  8.  All'articolo  4  del  decreto-legge  24  gennaio  2015,  n.  3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015 n. 33,  dopo
il comma 9-bis, e' inserito il seguente:
    « 9-ter. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito  delle  persone
fisiche si detrae un importo pari al cinquanta per cento della  somma
investita dal contri-buente nel capitale sociale di una  o  piu'  PMI
innovative  direttamente  ovvero  per  il  tramite  di  organismi  di
investimento collettivo del risparmio che  investano  prevalentemente
in PMI innovative; la detrazione si applica alle sole PMI  innovative
iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al  momento
dell'investimento ed e' concessa ai sensi  del  Regolamento  (UE)  n.
1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli  aiuti
de minimis. L'investimento massimo detraibile non puo'  eccedere,  in
ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 300.000  e  deve  essere
mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche  parziale,
dell'investimento prima del decorso  di  tale  termine,  comporta  la
decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire
l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.  La  detrazione
di cui  al  presente  comma  spetta  prioritariamente  rispetto  alla
detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, e fino  all'ammontare  di  investimento  di  cui  al  periodo
precedente. Sulla parte di investimento che eccede il limite  di  cui
al secondo periodo, e' fruibile esclusivamente la detrazione  di  cui
al citato articolo 29 del decreto-legge n. 179 del  2012  nei  limiti
del regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" ».
  9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  articolo,   sono
individuate le modalita' di attuazione  delle  agevolazioni  previste
dai commi 7 e 8.
  10.  All'articolo  26-bis,  comma  1,  lettera  b),   del   decreto
legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  le  parole  «di  almeno  euro
1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di  una  societa'
costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni  ovvero
di almeno euro 500.000», sono sostituite dalle seguenti:  «di  almeno
euro  500.000  in  strumenti  rappresentativi  del  capitale  di  una
societa' costituita e operante in Italia  mantenuto  per  almeno  due
anni ovvero di almeno euro 250.000».
  11. Le agevolazioni di cui al decreto del Ministro  dello  sviluppo
economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
264 del 13  novembre  2014,  in  favore  delle  start  up  innovative
localizzate nel territorio del cratere sismico aquilano sono altresi'
riconosciute alle start up innovative localizzate nel territorio  dei
comuni colpiti dagli eventi sismici  del  2016  e  2017,  specificati
negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  12.   Al   fine   di   sostenere   lo    sviluppo    dell'industria
dell'intrattenimento  digitale  a  livello  nazionale,  e'  istituito
presso  il  Ministero  dello  sviluppo   economico   il   fondo   per
l'intrattenimento digitale  denominato  «First  Playable  Fund»,  con
dotazione iniziale di 4 milioni di euro per l'anno 2020.
  13. Il Fondo di cui al comma 12 e' finalizzato a sostenere le  fasi
di concezione  e  pre-produzione  dei  videogiochi,  necessarie  alla
realizzazione di prototipi,  tramite  l'erogazione  di  contributi  a
fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese
ammissibili, e per un importo da  10.000  euro  a  200.000  euro  per
singolo prototipo.
  14. I contributi erogati a valere sul Fondo  di  cui  al  comma  12
vengono assegnati dietro presentazione di una domanda da parte  delle
imprese che abbiano i requisiti di ammissione di  cui  al  successivo
comma 16. I contributi potranno essere utilizzati  esclusivamente  al
fine della realizzazione di prototipi. A tal fine si considerano come
spese ammissibili:
    a) prestazioni lavorative svolte dal personale dell'impresa nelle
attivita' di realizzazione di prototipi;
    b)   prestazioni    professionali    commissionate    a    liberi
professionisti o ad altre imprese finalizzate alla  realizzazione  di
prototipi;
    c)   attrezzature   tecniche   (hardware)   acquistate   per   la
realizzazione dei prototipi;
    d) licenze  di  software  acquistate  per  la  realizzazione  dei
prototipi.
  15. In tutti i casi,  il  videogioco  deve  essere  destinato  alla
distribuzione commerciale.
  16. Sono ammesse ai contributi di cui al comma 13, le imprese che:
    a)abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo;
    b) siano soggette a tassazione in Italia per effetto  della  loro
residenza fiscale, ovvero per la presenza di una  sede  operativa  in
Italia, cui sia riconducibile il prototipo di cui al comma 13;
    c) abbiano capitale  sociale  minimo  interamente  versato  e  un
patrimonio netto non inferiori a diecimila  euro,  sia  nel  caso  di
imprese costituite sotto forma di societa' di capitali, sia nel  caso
di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di
societa' di persone;
    d) siano in possesso di classificazione ATECO 58.2 o 62.
  17. L'impresa beneficiaria e' tenuta a realizzare il  prototipo  di
videogioco  entro  il  termine  di   18   mesi   dal   riconoscimento
dell'ammissibilita' della domanda di cui al comma  14  da  parte  del
Ministero dello sviluppo economico.
  18. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, sono definite: le modalita' di presentazione delle  domande;
i criteri per la selezione delle stesse;  le  spese  ammissibili;  le
modalita' di erogazione del contributo;  le  modalita'  di  verifica,
controllo e rendicontazione delle spese;  le  cause  di  decadenza  e
revoca.
  19. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari  a
314 milioni di euro per l'anno 2020, e delle minori entrate  valutate
in 72,55 milioni di euro per l'anno 2021 e in 41,5  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi  dell'articolo
265.
                             Art. 38 bis
 
Misure di sostegno all'industria del  tessile,  della  moda  e  degli
                              accessori
 
  1. Al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli
accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle start-up
che investono nel design e nella creazione,  nonche'  allo  scopo  di
promuovere i giovani talenti del settore del tessile,  della  moda  e
degli accessori che  valorizzano  prodotti  made  in  Italy  di  alto
contenuto  artistico  e  creativo,  e'   prevista   l'erogazione   di
contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima  del  50
per cento delle spese ammissibili, nel limite di 5  milioni  di  euro
per l'anno 2020. A tale fine e' autorizzata la spesa di 5 milioni  di
euro per l'anno 2020.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto,  sono  stabilite  le  modalita'  di
attuazione del comma 1, con particolare riguardo  alle  modalita'  di
presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai  criteri
per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalita'
di  erogazione  dei  contributi,  alle  modalita'  di  verifica,   di
controllo e di rendicontazione delle  spese  nonche'  alle  cause  di
decadenza e di revoca dei medesimi contributi.
  3. L'efficacia delle  misure  previste  dal  presente  articolo  e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione   della
Commissione europea.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto.
                             Art. 38 ter
 
            Promozione del sistema delle societa' benefit
 
  1.  Per  sostenere   il   rafforzamento,   nell'intero   territorio
nazionale, del sistema delle societa' benefit, di cui all'articolo 1,
commi 376 e seguenti, della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  e'
riconosciuto un contributo sotto forma  di  credito  d'imposta  nella
misura del 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in
societa' benefit, sostenuti a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre
2020. Il  credito  d'imposta  e'  riconosciuto  fino  all'esaurimento
dell'importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce limite  di
spesa.
  2.  Il  credito  d'imposta  e'  riconosciuto  nel  rispetto   delle
condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»,  al  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e al  regolamento  (UE)
n.  717/2014  della  Commissione,  del  27  giugno   2014,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della  pesca   e   dell'acquacoltura.   Il   credito   d'imposta   e'
utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno 2021.
  3.  Per  la  promozione  delle  societa'  benefit  nel   territorio
nazionale, nello stato di previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico e' istituito un fondo con una dotazione  di  3  milioni  di
euro per  l'anno  2020.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente  decreto,  sono  definiti  le
modalita' e i criteri di attuazione del presente articolo,  anche  al
fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni  di
euro per l'anno 2020 e a 7  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
                           Art. 38 quater
 
Disposizioni transitorie in materia  di  principi  di  redazione  del
                              bilancio
 
  1. Nella predisposizione dei bilanci  il  cui  esercizio  e'  stato
chiuso  entro  il  23  febbraio  2020  e  non  ancora  approvati,  la
valutazione  delle  voci  e  della  prospettiva  della  continuazione
dell'attivita' di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero  1),
del codice civile e' effettuata non tenendo conto delle incertezze  e
degli effetti derivanti dai fatti successivi alla  data  di  chiusura
del  bilancio.  Le  informazioni  relative   al   presupposto   della
continuita' aziendale sono fornite nelle politiche contabili  di  cui
all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile. Restano
ferme tutte le  altre  disposizioni  relative  alle  informazioni  da
fornire nella nota  integrativa  e  alla  relazione  sulla  gestione,
comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti  gli
eventi successivi, nonche' alla capacita' dell'azienda di  continuare
a  costituire  un  complesso  economico  funzionante  destinato  alla
produzione di reddito.
  2. Nella predisposizione del bilancio di esercizio in  corso  al  3
dicembre 2020, la valutazione delle voci e  della  prospettiva  della
continuazione dell'attivita'  di  cui  all'articolo  2423-bis,  primo
comma, numero 1), del codice civile puo' comunque  essere  effettuata
sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio  chiuso
entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni  relative  al  presupposto
della continuita' aziendale sono fornite nelle politiche contabili di
cui all'articolo 2427, primo comma,  numero  1),  del  codice  civile
anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio  precedente.
Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle  informazioni
da fornire nella nota integrativa e alla  relazione  sulla  gestione,
comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti  dagli
eventi successivi, nonche' alla capacita' dell'azienda di  continuare
a  costituire  un  complesso  economico  funzionante  destinato  alla
produzione di reddito.
  3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' limitata
ai soli fini civilistici.
                               Art. 39
 
Misure di rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi e
potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di  impresa  e
                     per la politica industriale
 
  1. Al fine di potenziare e rendere  piu'  efficace  l'attivita'  di
elaborazione delle politiche  industriali  dei  settori  maggiormente
colpiti dall'emergenza COVID-19, il Ministro dello sviluppo economico
puo' avvalersi, ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel  limite  di  spesa  di  euro
300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di  consulenti  ed
esperti, individuati all'esito di una selezione comparativa  mediante
avviso pubblico, specializzati in materia  di  politica  industriale,
nel numero massimo di dieci  unita'  per  ciascun  anno  del  periodo
considerato, da destinare al funzionamento del nucleo di  esperti  di
politica industriale di cui all'articolo  3  della  legge  11  maggio
1999, n. 140.
  2. All'articolo 3 della legge 11 maggio  1999,  n.  140,  comma  1,
primo periodo, le parole:  «,  sentite  le  Commissioni  parlamentari
competenti,» sono soppresse.
  3. All'articolo 1, comma 852, della  legge  27  dicembre  2006,  n.
296,dopo le parole: «e' autorizzata la spesa di  300.000  euro»  sono
inserite le seguenti: «destinata, nella misura non  superiore  al  40
per cento, allo svolgimento di attivita' di supporto finalizzate alla
trattazione di tematiche concernenti le procedure di  amministrazione
straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n.  270  e
al  decreto-legge  23  dicembre  2003,  n.   347,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,».
  4. Al fine di potenziare le attivita' di  prevenzione  e  soluzione
delle crisi aziendali, per gli anni 2020, 2021  e  2022  il  Ministro
dello sviluppo economico puo' avvalersi, ai  sensi  dell'articolo  7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel  limite
di spesa di 500.000 euro annui, di consulenti ed esperti, individuati
all'esito di una  selezione  comparativa  mediante  avviso  pubblico,
specializzati in materia di politica industriale e crisi di  imprese,
nel numero massimo di dieci  unita'  per  ciascun  anno  del  periodo
considerato  da  destinare  a  supporto  della   struttura   di   cui
all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  5. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4, pari ad euro  800.000  per
ciascuno  degli  anni  2020,  2021  e  2022,  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
  5-bis. Al Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23
del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  e'  assegnata  la
somma di 15 milioni di euro per l'anno 2020, destinata all'erogazione
di finanziamenti agevolati per  la  costituzione  di  nuove  imprese,
nelle  forme  di  societa'  o  societa'  cooperativa,  da  parte   di
lavoratori di imprese in crisi o provenienti  da  imprese  in  crisi,
nonche' per la promozione e lo sviluppo di societa'  cooperative  che
gestiscono aziende confiscate  alla  criminalita'  organizzata  e  di
cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli  di  occupazione,
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo  economico  4  dicembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del  3  gennaio  2015,
nei limiti dello stanziamento di cui  al  presente  periodo.  Per  le
medesime  ragioni  di  cui  al  primo  periodo,  gli  enti   di   cui
all'articolo 112, comma 7, del testo unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, possono continuare  a  concedere  i  finanziamenti  ivi
indicati, a  condizioni  piu'  favorevoli  di  quelle  esistenti  sul
mercato, fino al volume complessivo di  30  milioni  di  euro  e  per
importi  unitari  non   superiori   a   40.000   euro   per   ciascun
finanziamento. Agli oneri derivanti dal presente  comma,  pari  a  15
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma  5,
del presente decreto.
                               Art. 40
 
Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese  titolari  del
servizio di distribuzione  di  carburanti  nelle  autostrade  per  il
                  periodo di emergenza da COVID-19
 
  1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese  come  definite
dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del  6
maggio 2003, aventi sede in Italia, che  gestiscono  il  servizio  di
distribuzione autostradale di carburanti, che risultavano  attive  ed
in  regola  con  il  versamento  dei  contributi   previdenziali   ed
assistenziali alla data del 1°  marzo  2020,  in  considerazione  del
mantenimento del servizio durante il periodo di  emergenza  sanitaria
pur in presenza di calo considerevole della  domanda  di  carburanti,
puo' essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro
per  l'anno   2020,   un   contributo   commisurato   ai   contributi
previdenziali  e  assistenziali,  con  esclusione   dei   premi   per
l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei  datori  di
lavoro, dovuti sulle retribuzioni da  lavoro  dipendente  corrisposte
nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
  2. Il contributo di cui al comma 1 non viene riconosciuto nei  casi
di gestioni dirette degli impianti  di  distribuzione  carburanti  in
autostrada  da  parte  delle  societa'  petrolifere  integrate   alla
raffinazione e alle gestioni unitarie delle attivita'  petrolifere  e
di ristorazione.
  3. Il contributo e' erogato dal Ministero dello sviluppo  economico
su domanda dell'impresa di gestione, nel limite di spesa  di  cui  al
comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra
le  domande  ammissibili.  Con  provvedimento  del  Ministero   dello
sviluppo economico sono individuati le modalita'  ed  il  termine  di
presentazione delle domande nonche' le procedure per  la  concessione
del contributo.
  4. Per i fini di cui al comma 1, la verifica dell'appartenenza  dei
distributori di carburanti alla categoria delle microimprese e  delle
piccole e medie imprese e' effettuata  calcolando  i  ricavi  con  le
modalita'  di  cui  all'articolo  18,  comma  10,  del  Decreto   del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
                               Art. 41
 
  Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi
 
  1. Ai fini della verifica del conseguimento degli obblighi previsti
dall'articolo 4, comma 4, lettera c), e  comma  5,  lettera  c),  del
decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  11  gennaio  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  3
aprile  2017,  n.  78,  il  termine  del  15  aprile  2020   previsto
dall'articolo 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
come prorogato dall'articolo 37, comma 1,del decreto-legge  8  aprile
2020,  n.  23,  e'  ulteriormente  prorogato  al  30  novembre  2020.
Conseguentemente,  per  l'anno   d'obbligo   2019,   l'emissione   di
Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti  di
efficienza energetica di cui  all'articolo  14-bis  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 aprile  2017,  n.  78,
decorre dal 15 novembre 2020.
  2. Per le unita' di  cogenerazione  entrate  in  esercizio  dal  1°
gennaio 2019, i Certificati Bianchi previsti dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico 5 settembre 2011, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 19 settembre 2011, n.  218,  sono
riconosciuti,  subordinatamente  all'esito  delle  verifiche  di  cui
all'articolo 7 e fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo  4,
comma 3, del medesimo decreto, dalla data di entrata in esercizio  di
ciascuna unita', nei termini e per il periodo definiti  dallo  stesso
decreto.
                               Art. 42
 
Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per  la
               difesa ed il sostegno dell'innovazione
 
  1. Al fine di sostenere e accelerare  i  processi  di  innovazione,
crescita e ripartenza  duratura  del  sistema  produttivo  nazionale,
rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia  e
della ricerca applicata, nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dello sviluppo economico e' istituito un fondo, denominato «Fondo per
il trasferimento tecnologico», con una dotazione di  500  milioni  di
euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione, con  le  modalita'
di  cui  al  comma  3,  di  iniziative  e  investimenti  utili   alla
valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca  presso  le
imprese  operanti   sul   territorio   nazionale,   con   particolare
riferimento alle start-up  innovative  di  cui  all'articolo  25  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alle PMI  innovative  di  cui
all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.  3,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
  2. Le iniziative di cui  al  comma  1  sono  volte  a  favorire  la
collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione  di
progetti  di  innovazione  e  spin-off   e   possono   prevedere   lo
svolgimento, da parte del soggetto attuatore di cui al comma  4,  nei
limiti delle risorse  stanziate  ai  sensi  dell'ultimo  periodo  del
medesimo  comma,  di  attivita'  di   progettazione,   coordinamento,
promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta
di  soluzioni  tecnologicamente   avanzate,   processi   o   prodotti
innovativi, attivita' di rafforzamento delle strutture  e  diffusione
dei risultati della  ricerca,  di  consulenza  tecnico-scientifica  e
formazione,  nonche'  attivita'  di  supporto  alla  crescita   delle
start-up e PMI ad alto potenziale innovativo.
  3. Al fine di sostenere  le  iniziative  di  cui  al  comma  1,  il
Ministero dello sviluppo economico, a valere sulle disponibilita' del
fondo di cui al comma 1, e' autorizzato ad intervenire attraverso  la
partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di
natura subordinata, nel rispetto della disciplina europea in  materia
di aiuti di Stato ovvero delle vigenti  disposizioni  in  materia  di
affidamento dei contratti pubblici o in materia di collaborazione tra
amministrazioni pubbliche eventualmente applicabili. Con decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottarsi  entro   60   giorni
dall'entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono  individuati  i
possibili interventi, i criteri, le modalita' e le condizioni per  la
partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito di cui al
presente comma.
  4. Per l'attuazione degli interventi di cui  ai  commi  2  e  3  il
Ministero  dello  sviluppo  economico  si  avvale   dell'ENEA-Agenzia
nazionale  per  le  nuove  tecnologie,  l'energia   e   lo   sviluppo
sostenibile, nell'ambito delle funzioni ad essa  gia'  attribuite  in
materia di trasferimento  tecnologico,  previa  stipula  di  apposita
convenzione. A tal fine, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro
per l'anno 2020.
  5. Per le medesime finalita' di cui al presente articolo, l'ENEA e'
autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, di
seguito denominata «Fondazione Enea Tech», sottoposta alla  vigilanza
del Ministero dello sviluppo economico. Lo statuto  della  Fondazione
Enea Tech e'  approvato,  su  proposta  dell'ENEA,  con  decreto  del
Ministro  dello  sviluppo  economico.  Ai  fini  dell'istituzione   e
dell'operativita' della Fondazione e'  autorizzata  la  spesa  di  12
milioni di euro per l'anno 2020.
  6. Il patrimonio  della  Fondazione  e'  costituito  dalle  risorse
assegnate ai sensi del comma 5 e puo' essere incrementato da  apporti
di soggetti pubblici e privati. Le attivita',  oltre  che  dai  mezzi
propri, sono costituite da contributi di  enti  pubblici  e  privati.
Alla fondazione possono, inoltre, esser  concessi  in  comodato  beni
immobili facenti parte del demanio e  del  patrimonio  disponibile  e
indisponibile  dello  Stato.  La  Fondazione  promuove   investimenti
finalizzati all'integrazione e alla convergenza delle  iniziative  di
sostegno  in  materia  di  ricerca   e   sviluppo   e   trasferimento
tecnologico,  favorendo  la  partecipazione  anche  finanziaria  alle
stesse da parte di  imprese,  fondi  istituzionali  o  privati  e  di
organismi e  enti  pubblici,  inclusi  quelli  territoriali,  nonche'
attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione europea.
  7. Tutti gli atti connessi alle operazioni  di  costituzione  della
Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa  sono  esclusi
da  ogni  tributo  e  diritto  e  vengono  effettuati  in  regime  di
neutralita' fiscale.
  8. Ai fini del presente articolo, non trova applicazione l'articolo
5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
  9. Agli oneri di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo,  pari
a 517 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
265.
                             Art. 42 bis
 
Disposizioni  concernenti   l'innovazione   tecnologica   in   ambito
                             energetico
 
  1. Al fine di  sostenere  lo  sviluppo  tecnologico  e  industriale
funzionale al raggiungimento degli obiettivi  nazionali  in  tema  di
energia e di clima:
  a) al comma 1 dell'articolo 32  del  decreto  legislativo  3  marzo
2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) all'alinea,  dopo  le  parole:  «di  cui  all'articolo  3»  sono
inserite le seguenti: «e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale
integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030»;
  2) alla lettera a), le parole: «di cui  al  presente  Titolo»  sono
sostituite dalle seguenti: «di  sostegno  alla  produzione  da  fonti
rinnovabili e all'efficienza energetica»;
  3) il numero i. della lettera b) e' sostituito dal seguente:
  «i.  ai  progetti  di  validazione  in  ambito  industriale  e   di
qualificazione di sistemi e tecnologie»;
  b) al comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 18  ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, le parole: «di cui ai numeri ii e iv della lettera  b)»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera b)».
                               Art. 43
 
Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione
                      dell'attivita' d'impresa
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
e' istituito il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e
la prosecuzione dell'attivita' d'impresa, con una  dotazione  di  100
milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Il Fondo e' finalizzato al salvataggio e  alla  ristrutturazione
di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte
nel registro di cui  all'art.  185-bis  del  decreto  legislativo  10
febbraio 2005, n. 30, e delle societa' di capitali, aventi un  numero
di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino  in  uno  stato  di
difficolta' economico-finanziaria come  individuate  sulla  base  dei
criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5.
  3. Per le finalita' di cui al presente articolo,  il  Fondo  opera,
nei limiti delle risorse di cui al comma 1, attraverso interventi nel
capitale di rischio delle imprese che versano nelle condizioni di cui
al comma 2, effettuati a  condizioni  di  mercato,  nel  rispetto  di
quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea  2014/C
19/04,  recante  orientamenti  sugli  aiuti  di  Stato  destinati   a
promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio  nonche'
attraverso  misure  di   sostegno   al   mantenimento   dei   livelli
occupazionali, in  coordinamento  con  gli  strumenti  vigenti  sulle
politiche attive e passive del lavoro.
  4. Le imprese che versano nella  condizione  di  cui  al  comma  2,
qualora intendano avvalersi del Fondo di cui  al  presente  articolo,
notificano al Ministero  dello  sviluppo  economico  le  informazioni
relative a:
    a) le azioni che  intendono  porre  in  essere  per  ridurre  gli
impatti occupazionali, ad esempio  attraverso  incentivi  all'uscita,
prepensionamenti, riallocazione di addetti all'interno dell'impresa o
del gruppo di appartenenza dell'impresa;
    b)  le   imprese   che   abbiano   gia'   manifestato   interesse
all'acquisizione della societa' o  alla  prosecuzione  dell'attivita'
d'impresa ovvero le azioni che intendono porre in essere per  trovare
un possibile acquirente, anche  mediante  attrazione  di  investitori
stranieri;
    c) le opportunita' per i dipendenti di presentare una proposta di
acquisto ed ogni altra possibilita' di recupero degli asset da  parte
degli stessi.
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  sentito  il
Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  adottato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabiliti i criteri e le modalita' di gestione e di funzionamento del
Fondo, nonche' le procedure per l'accesso ai relativi interventi, nel
rispetto di quanto previsto dal presente  articolo,  dando  priorita'
alle domande che impattano maggiormente sui profili  occupazionali  e
sullo sviluppo del sistema produttivo.
  6. L'articolo 185-ter del decreto legislativo 10 febbraio 2005,  n.
30, e' abrogato. Il primo periodo  dell'articolo  31,  comma  2,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' abrogato.
  7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, si provvede: quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020
mediante utilizzo delle  risorse  rivenienti  dall'abrogazione  della
disposizione di cui al comma 6; quanto  a  70  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 265.
                             Art. 43 bis
 
            Contratto di rete con causale di solidarieta'
 
  1. All'articolo  3  del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo
il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti: « 4-sexies. Per l'anno
2020, il contratto di rete puo'  essere  stipulato  per  favorire  il
mantenimento dei livelli di  occupazione  delle  imprese  di  filiere
colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o  stati
di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorita' competenti.
Rientrano tra le finalita' perseguibili l'impiego di lavoratori delle
imprese partecipanti alla rete che sono  a  rischio  di  perdita  del
posto di lavoro, l'inserimento di persone che hanno perso il posto di
lavoro per chiusura di attivita' o  per  crisi  di  impresa,  nonche'
l'assunzione di  figure  professionali  necessarie  a  rilanciare  le
attivita' produttive nella fase di uscita dalla  crisi.  Ai  predetti
fini le imprese fanno ricorso agli  istituti  del  distacco  e  della
codatorialita', ai sensi dell'articolo 30, comma 4-ter,  del  decreto
legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  per  lo  svolgimento  di
prestazioni lavorative presso  le  aziende  partecipanti  alla  rete.
4-septies. Con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, sentiti gli enti competenti per gli aspetti previdenziali  e
assicurativi  connessi  al  rapporto  di  lavoro,  da  emanare  entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono definite le modalita' operative per procedere alle
comunicazioni  da  parte  dell'impresa  referente   individuata   dal
contratto di  rete  di  cui  al  comma  4-sexies  necessarie  a  dare
attuazione alla codatorialita' di cui all'articolo 30,  comma  4-ter,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
  4-octies.  Ferme  restando  le  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo, ai fini degli adempimenti in materia di pubblicita' di  cui
al comma 4-quater, in deroga a quanto previsto dal  comma  4-ter,  il
contratto di rete di cui al comma 4-sexies deve  essere  sottoscritto
dalle parti ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  con
l'assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro
rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio  nazionale
dell'economia e del lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986,  n.
936, che siano espressione di interessi generali di una pluralita' di
categorie e di territori ».
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
                               Art. 44
 
Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse  emissioni
                             di Co2 g/km
 
  1. Il Fondo di cui all'articolo  1,  comma  1041,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, e' incrementato di 100  milioni  di  euro  per
l'anno 2020 e di 200 milioni di euro  per  l'anno  2021.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
  1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma  1031,
della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  alle  persone  fisiche  e
giuridiche che acquistano in Italia dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre
2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo  nuovo  di  fabbrica
sono riconosciuti i seguenti contributi:
    a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale  rottamazione  di
un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010  o  che
nel periodo di vigenza  dell'agevolazione  superi  i  dieci  anni  di
anzianita' dalla data di immatricolazione, il contributo  statale  e'
parametrato al numero di  grammi  (g)  di  anidride  carbonica  (CO2)
emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui  alla  seguente
tabella ed  e'  riconosciuto  a  condizione  che  sia  praticato  dal
venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:
     
 
               =======================================
               |    CO2g/km    |  Contributo (euro)  |
               +===============+=====================+
               |0-20           |2.000                |
               +---------------+---------------------+
               |21-60          |2.000                |
               +---------------+---------------------+
               |61-110         |1.500                |
               +---------------+---------------------+
 
  b) per l'acquisto di un veicolo  in  assenza  di  rottamazione,  il
contributo statale e' parametrato al numero di g di CO2 emessi per km
secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed e' riconosciuto a
condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad  almeno
1.000 euro:
   
 
               =======================================
               |    CO2g/km    |  Contributo (euro)  |
               +===============+=====================+
               |0-20           |1.000                |
               +---------------+---------------------+
               |21-60          |1.000                |
               +---------------+---------------------+
               |61-110         |750                  |
               +---------------+---------------------+
 
  1-ter. I contributi di cui al  comma  1-bis  sono  riconosciuti  ai
veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che:a)abbiano emissioni  di
CO2 comprese tra 0 e 60 g/km aventi  un  prezzo  inferiore  a  quello
previsto dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145; b) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km, siano
omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione
e abbiano un prezzo risultante dal  listino  prezzi  ufficiale  della
casa automobilistica produttrice inferiore a  40.000  euro  al  netto
dell'imposta sul valore aggiunto.
  1-quater.  Qualora  il  veicolo  acquistato  sia  in  possesso  dei
requisiti di cui ai commi 1-bis e  1-ter  del  presente  articolo,  i
contributi di cui al  citato  comma  1-bis  sono  cumulabili  con  il
contributo di cui al  comma  1031  dell'articolo  1  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145.
  1-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis  del  presente
articolo si applicano le disposizioni dei  commi  1032,  1033,  1034,
1035,1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,
n. 145.
  1-sexies. Le persone fisiche che tra il 1°  luglio  2020  e  il  31
dicembre 2020 rottamano un veicolo usato omologato  nelle  classi  da
Euro 0 a  Euro  3  con  contestuale  acquisto  di  un  veicolo  usato
omologato in una classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO2
inferiori o uguali a 60 g/km sono tenute  al  pagamento  del  60  per
cento degli oneri fiscali sul trasferimento di proprieta' del veicolo
acquistato.
  1-septies. Le persone fisiche che consegnano per  la  rottamazione,
contestualmente all'acquisto di  un  veicolo  con  emissioni  di  CO2
comprese tra 0 e  110  g/km,  un  secondo  veicolo  di  categoria  M1
rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell'articolo  1  della
legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  hanno  diritto  a  un  ulteriore
incentivo di 750 euro, da sommare ai 1.500 euro  gia'  attribuiti  al
primo veicolo o, in alternativa, da utilizzare in forma di credito di
imposta entro tre annualita' per l'acquisto di monopattini elettrici,
biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico,
servizi di mobilita' elettrica in condivisione o sostenibile.
  1-octies. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041,  della  legge
30 dicembre 2018, n. 145, e' rifinanziato di 50 milioni di  euro  per
l'anno  2020  quale  limite  di  spesa  da  destinare  esclusivamente
all'attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies del presente  articolo.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare  entro  quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuate le  modalita'  per  assicurare  il
rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.
  1-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione  delle  disposizioni
dei commi da 1-bis a  1-octies  del  presente  articolo,  pari  a  50
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma  5,
del presente decreto.
                             Art. 44 bis
 
Modifica all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, in materia di incentivi per l'acquisto di motoveicoli  elettrici
                              o ibridi
 
  1. Il comma 1057 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,  n.
145,  e'  sostituito  dal  seguente:  «1057.   Nel   rispetto   delle
disposizioni vigenti in materia di aiuti  di  Stato,  a  coloro  che,
nell'anno  2020,  acquistano,  anche  in  locazione  finanziaria,   e
immatricolano in Italia  un  veicolo  elettrico  o  ibrido  nuovo  di
fabbrica delle categorie L1e, L2e,  L3e,  L4e,  L5e,  L6e  e  L7e  e'
riconosciuto un contributo  pari  al  30  per  cento  del  prezzo  di
acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo  di  cui  al
primo periodo e' pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino  a
un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione
un veicolo di categoria Euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un  veicolo  che  sia
stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi  del  decreto  del
Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  2  febbraio  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011,  di  cui
si e' proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero  di  cui
sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un  familiare
convivente. Il contributo  di  cui  al  presente  comma  puo'  essere
riconosciuto fino a un massimo di cinquecento veicoli acquistati  nel
corso dell'anno e intestati al medesimo soggetto. In caso di acquisti
effettuati da soggetti fra i quali sussiste il rapporto di  controllo
di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice  civile,
il limite di cinquecento veicoli e' riferito  al  numero  complessivo
dei veicoli da essi acquistati nel corso dell'anno».
                               Art. 45
 
Interventi per le misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da
                    COVID-19 da parte dei comuni
 
  1. I comuni destinatari delle risorse per l'attuazione delle misure
di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto  1997,  n.  266,  possono
utilizzare la quota libera da impegni  delle  risorse  ad  essi  gia'
trasferite dal Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione di
misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
                               Art. 46
 
            Misure urgenti in materia di servizi postali
 
  1. All'articolo  108  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
      1) le parole «fino al 30 giugno 2020» sono  sostituite  con  le
seguenti parole: «fino al 31 luglio 2020»;
      2) dopo le parole «di cui all'articolo 3, comma 2  del  decreto
legislativo 22 luglio 1999 n. 261,» sono inserite le seguenti parole:
«nonche' per lo svolgimento dei  servizi  di  notificazione  a  mezzo
posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo  201
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,»;
      3) e' aggiunto in fine il seguente periodo «Sono fatti salvi  i
comportamenti  tenuti  dagli  operatori  postali  per  garantire   la
continuita' del  servizio  e  la  tutela  della  salute  pubblica  in
occasione dello stato di emergenza.»;
    b) il comma 1-bis e' abrogato.
                             Art. 46 bis
 
Credito  d'imposta  per  la  mancata   partecipazione   a   fiere   e
                     manifestazioni commerciali
 
  1. Le risorse relative al credito d'imposta di cui all'articolo  49
del  decreto-legge  30  aprile   2019,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 giugno  2019,  n.  58,  destinate,  per
l'anno 2020, dall'articolo 12-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
23, anche alle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione  a
fiere  e  manifestazioni  commerciali  all'estero  che  siano   state
disdette   in   ragione   dell'emergenza   legata   alla   situazione
epidemiologica in atto, sono incrementate di 30 milioni di  euro  per
l'anno 2020. Le  somme  aggiuntive  di  cui  al  primo  periodo  sono
destinate alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese  e  agli
operatori del settore fieristico,  con  riferimento  al  ristoro  dei
danni prodotti dall'annullamento o  dalla  mancata  partecipazione  a
fiere e  manifestazioni  commerciali  in  Italia,  nei  limiti  delle
medesime risorse.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto.
                               Art. 47
 
Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e  lo  sviluppo
                    d'impresa S.p.A. - Invitalia
 
  1. Al fine di assicurare il pieno  ed  efficace  svolgimento  della
missione societaria ed il conseguimento degli  obiettivi  di  cui  al
piano industriale e  alla  normativa  vigente,  Invitalia  S.p.A.  e'
autorizzata  ad  iscrivere  esclusivamente  nelle  proprie  scritture
contabili patrimoniali  gli  eventuali  decrementi  conseguenti  alle
operazioni immobiliari di razionalizzazione e  dismissione  poste  in
essere, anche attraverso societa' di nuova costituzione o a controllo
pubblico anche  indiretto.  Alle  operazioni  di  riorganizzazione  e
trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'art.  1,  comma
461, ultimo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
                               Art. 48
 
        Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione
 
  1.  All'articolo  72  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1:
      1) all'alinea, le parole «150 milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «400 milioni»;
      2) alla  lettera  d),  le  parole  «di  importanza  minore  (de
minimis)» sono soppresse;
    b) al comma 2, dopo  la  lettera  b)  e'  aggiunta  la  seguente:
«b-bis)  nell'ambito  degli  stanziamenti  di  cui  al  comma  1,  il
Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale
puo'  stipulare  con  enti  pubblici  e   privati   convenzioni   per
l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in  materia  di
internazionalizzazione del sistema Paese»;
  b-bis) al comma 4-bis, lettera b), le parole: «euro 4 milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 6 milioni».
  2. Relativamente al fondo rotativo di  cui  all'articolo  2,  primo
comma, del decreto-legge 28 maggio  1981,  n.  251,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono  disposte  le
seguenti misure:
    a) le disponibilita' del fondo sono ulteriormente incrementate di
200 milioni di euro per l'anno 2020;
    b)  con  propria  delibera,  il  Comitato  agevolazioni  di   cui
all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 puo',
in conformita' alla normativa europea in materia di aiuti  di  Stato,
elevare, fino al doppio di  quelli  attualmente  previsti,  i  limiti
massimi dei  finanziamenti  agevolati  a  valere  sul  fondo  di  cui
all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge  28  maggio  1981,  n.
251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  luglio  1981,  n.
394. La presente lettera si applica  alle  domande  di  finanziamento
presentate entro il 31 dicembre 2021;
    c) fino al 31 dicembre 2021 i finanziamenti  agevolati  a  valere
sul fondo di cui alla lettera b),  nonche'  i  cofinanziamenti  e  le
garanzie concessi ai sensi dell'articolo 72, comma 1, lettera d)  del
decreto-legge n. 18 del 2020, possono eccedere  gli  importi  massimi
previsti dalla normativa europea in  materia  di  aiuti  de  minimis,
fermi restando gli obblighi  di  notifica  alla  Commissione  europea
stabiliti dalla predetta normativa;
    d)  i  finanziamenti  agevolati  a  valere  sul  fondo   di   cui
all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge  28  maggio  1981,  n.
251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  luglio  1981,  n.
394 sono esentati, a domanda del richiedente, dalla prestazione della
garanzia, in deroga alla vigente disciplina  relativa  al  fondo.  La
presente lettera si applica alle domande di finanziamento  presentate
entro il 31 dicembre 2020.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 452 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
  3-bis. Le risorse iscritte nello stato di previsione del  Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1,  comma  43,  della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementate  di  5  milioni  di
euro per l'anno 2020 al fine di sviluppare, in  stretto  collegamento
con le comunita' di affari residenti  all'estero,  nei  limiti  delle
risorse disponibili, servizi di informazione, l'export  management  e
la promozione di contatti commerciali per le piccole e medie imprese,
anche attraverso piattaforme  digitali,  da  parte  delle  camere  di
commercio italiane all'estero.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente
comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
265, comma 5, del presente decreto.
  4. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di  cui
all'articolo 1, comma 299, della legge  27  dicembre  2019,  n.  160,
l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese italiane e' autorizzata ad assumere, nei  limiti  della
dotazione organica, un contingente massimo di 50 unita' di  personale
non dirigenziale con contratto di lavoro a  tempo  determinato  della
durata  massima  di  12  mesi,  equiparato,  ai  fini  economici,  al
personale  appartenente  alla  terza   area   funzionale,   posizione
economica F1, in deroga ai limiti di cui all'articolo  9,  comma  28,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122.  Conseguentemente
le assunzioni di cui  all'articolo  1,  comma  299,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160 avvengono con decorrenza non  antecedente  alla
scadenza dei predetti contratti di lavoro a tempo  determinato.  Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 1.665.417 per  l'anno
2020 e a euro 1.189.583 per l'anno 2021, si provvede  quanto  a  euro
713.750 per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione  del  fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale  e  quanto  a  euro
951.667 per l'anno 2020 e a euro 1.189.583 per l'anno 2021  a  valere
sulle risorse di cui  all'articolo  1,  comma  299,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160.
  5. Per gli interventi necessari a completare la  realizzazione  del
Tecnopolo di Bologna, anche per il potenziamento della partecipazione
italiana  a  istituzioni   e   progetti   di   ricerca   europei   ed
internazionali, e per il connesso potenziamento del sistema  di  alta
formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna,  e'  autorizzata  la
spesa di euro 10 milioni per l'anno 2020,  di  euro  15  milioni  per
l'anno 2021 e di euro 15 milioni per l'anno 2022. Per le finalita' di
cui  al  presente  comma,  fino  al  31  dicembre  2022,  la  Regione
Emilia-Romagna, in qualita'  di  stazione  appaltante,  opera  con  i
poteri e con le modalita' di cui all'articolo 4, commi  2  e  3,  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Agli oneri derivanti dal  presente
comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020,  a  15  milioni  di
euro per l'anno 2021 e a 15 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2020,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.
  6. (soppresso).
  7. (soppresso).
                             Art. 48 bis
 
Concessione  di  un  credito  d'imposta  per  contenere  gli  effetti
negativi sulle rimanenze finali di  magazzino  nel  settore  tessile,
                    della moda e degli accessori
 
  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure
di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica
da  COVID-19  sulle  rimanenze  finali  di  magazzino   nei   settori
contraddistinti  da  stagionalita'  e  obsolescenza   dei   prodotti,
limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di  entrata  in
vigore delle disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  9  marzo  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020,  ai  soggetti  esercenti  attivita'
d'impresa  operanti  nell'industria  tessile  e  della  moda,   della
produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda  e
accessori) e' riconosciuto un  contributo,  nella  forma  di  credito
d'imposta, nella misura del 30 per cento del valore  delle  rimanenze
finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma 1, del testo  unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, eccedente la media del medesimo  valore  registrato  nei  tre
periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data  di  entrata
in vigore  del  citato  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 9 marzo 2020.  Il  metodo  e  i  criteri  applicati  per  la
valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta
di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto  a  quelli
utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media.
Il   credito   d'imposta   e'   riconosciuto   fino   all'esaurimento
dell'importo massimo di 45 milioni di euro, che costituisce limite di
spesa.
  2. Nei riguardi dei  soggetti  di  cui  al  comma  1  con  bilancio
certificato, i controlli sono  svolti  sulla  base  dei  bilanci.  Le
imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio
sindacale devono avvalersi di una  certificazione  della  consistenza
delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un  revisore  legale  dei
conti o da una societa' di revisione legale dei conti iscritti  nella
sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo
27  gennaio  2010,  n.  39.  Il  revisore  legale  dei  conti  o   il
professionista  responsabile  della  revisione  legale   dei   conti,
nell'assunzione dell'incarico, osserva  i  principi  di  indipendenza
elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma  12,  del  citato  decreto
legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli
previsti  dal   codice   etico   dell'International   Federation   of
Accountants (IFAC).
  3.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'  utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto.
  4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabiliti  i
criteri per la corretta individuazione dei settori economici  in  cui
operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al  comma
1 e sono definiti le modalita' e i criteri di attuazione del presente
articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa  di  cui  al
comma 1.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  comunicazione  della
Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo  2020,  recante
«Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia nell'attuale  emergenza  del  COVID-19»,  e  successive
modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati  dal  Ministero
dello sviluppo economico.
  6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,  pari
a  45  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
265,comma 5, del presente decreto.
                               Art. 49
 
Creazione di un polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il
trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area  di  crisi
                   industriale complessa di Torino
 
  1. Nell'ambito del programma green new deal e del Piano Transizione
4.0, al fine di favorire i  processi  di  transizione  ecologica  nei
settori  della  mobilita'  sostenibile  pubblica  e  privata   e   la
competitivita'  dell'industria  dell'automotive,  e'  autorizzata  la
spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 per la  realizzazione  di
un'infrastruttura  di  ricerca  di  interesse  nazionale   denominata
«Centro nazionale per la ricerca, l'innovazione  e  il  trasferimento
tecnologico nel campo della mobilita' e dell'automotive» con  sede  a
Torino. Il finanziamento e' erogato nel rispetto delle condizioni  di
cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 651/2014.
  2. Il Centro favorisce la collaborazione con  istituti  di  ricerca
nazionali ed europei, garantendo  l'ampia  diffusione  dei  risultati
delle ricerche e il trasferimento delle  conoscenze,  anche  mediante
attivita'  d'insegnamento  e  formazione.  Il  Centro   favorisce   e
organizza attivita' di ricerca  collaborativa  tra  imprese  e  altri
centri di  ricerca,  dimostratori  tecnologici  anche  attraverso  la
realizzazione di linee pilota sperimentali per  la  dimostrazione  di
tecniche di produzione e per la sperimentazione  di  nuove  forme  di
mobilita', ivi comprese la mobilita' elettrica, la guida  autonoma  e
ulteriori applicazioni dell'Intelligenza Artificiale al settore della
mobilita' in genere.
  3. Con regolamento adottato ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  1
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del  Ministro  dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, sentito il Ministro dell'universita'  e  della  ricerca,  da
pubblicare entro 120 giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono  individuati  i  termini  e  le  modalita'  di
presentazione della proposta progettuale, le modalita' di  attuazione
dell'intervento e di realizzazione  dell'infrastruttura  logistica  e
per  l'erogazione  delle  risorse  finanziarie  e   il   monitoraggio
sull'esecuzione del progetto.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
                             Art. 49 bis
 
Centro per l'innovazione e il  trasferimento  tecnologico  nel  campo
           delle scienze della vita con sede in Lombardia
 
  1. Al fine di favorire processi innovativi  proposti  dai  soggetti
pubblici e privati del sistema della ricerca e dell'innovazione della
regione Lombardia, quali gli istituti di ricovero e cura a  carattere
scientifico, le universita', il Consiglio nazionale delle ricerche, i
centri  di  ricerca,  le  piccole  e  medie  imprese  e  le  start-up
innovative, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per  l'anno
2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2021,  quale
concorso dello Stato alle spese  di  promozione  e  finanziamento  di
progetti di ricerca altamente innovativi realizzati in collaborazione
con le imprese dalla Fondazione Human Technopole di cui  all'articolo
1, commi  da  116  a123,  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,
attraverso una struttura denominata «Centro per  l'innovazione  e  il
trasferimento tecnologico nel campo delle scienze  della  vita»,  con
sede in Lombardia.
  2. Il Centro di cui al comma  1  favorisce  la  collaborazione  tra
soggetti privati del sistema dell'innovazione e istituti  di  ricerca
nazionali ed europei, garantendo  l'ampia  diffusione  dei  risultati
delle ricerche e  il  trasferimento  delle  conoscenze  e  sostenendo
l'attivita'  brevettuale  e  la   valorizzazione   della   proprieta'
intellettuale.  Il  Centro  favorisce   le   attivita'   di   ricerca
collaborativa tra imprese e start-up innovative per  lo  sviluppo  di
biotecnologie, tecnologie di  intelligenza  artificiale  per  analisi
genetiche,   proteomiche   e   metabolomiche,   tecnologie   per   la
diagnostica, la  sorveglianza  attiva,  la  protezione  di  individui
fragili, il miglioramento della qualita' di vita  e  l'invecchiamento
attivo.
  3.  La  Fondazione  Human  Technopole  adotta   specifiche   misure
organizzative e soluzioni gestionali dedicate, con  adozione  di  una
contabilita' separata relativa  all'utilizzo  delle  risorse  a  tale
scopo attribuite.
  4. All'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli apporti al  fondo  di
dotazione e al fondo  di  gestione  della  Fondazione  a  carico  del
bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto
presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione».
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2020  e  a  2  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2021, si provvede:
  a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e  a  2  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2022,  mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto;
  b)  quanto  a  2  milioni  di  euro  per  l'anno   2021,   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
                               Art. 50
 
Proroga del termine di consegna dei beni strumentali  nuovi  ai  fini
                della maggiorazione dell'ammortamento
 
  1. In considerazione della  situazione  emergenziale  COVID-19,  il
termine del 30 giugno 2020 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge
del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 giugno 2019, n. 58, e' prorogato al 31 dicembre 2020.
                               Art. 51
 
Proroga dei termini dei programmi di esecuzione  delle  procedure  di
                    amministrazione straordinaria
 
  1. I termini di esecuzione dei programmi, predisposti  secondo  gli
indirizzi di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo  8
luglio 1999, n. 270, gia' autorizzati ai sensi dell'articolo  57  del
medesimo decreto legislativo, delle societa' ammesse  alla  procedura
di  amministrazione  straordinaria  ai  sensi  del  decreto-legge  23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge  18
febbraio  2004,  n.  39,  anche  qualora  gia'  prorogati  ai   sensi
dell'articolo 4, commi 4-ter e 4-septies del  medesimo  decreto-legge
n. 347 del 2003, aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020, sono
prorogati di sei mesi.
                             Art. 51 bis
 
Modifica al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al
             decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
 
  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure
di prevenzione e contenimento connesse  all'emergenza  epidemiologica
da COVID-19 sulle attivita' d'impresa, all'articolo 379, comma 3, del
codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza,  di  cui  al  decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,  le  parole:  «bilanci  relativi
all'esercizio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «bilanci relativi
all'esercizio 2021».
                               Art. 52
 
Interventi urgenti per la salvaguardia della liquidita' delle imprese
                           dell'aerospazio
 
  1. I versamenti di quote di restituzione e  di  diritti  di  regia,
relativi ai finanziamenti concessi ai sensi della legge  24  dicembre
1985, n. 808 in scadenza nel 2020, sono sospesi  e  sono  effettuati,
senza applicazione di interessi e di  sanzioni,  in  unica  soluzione
entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo
di dieci rate mensili di pari importo a  decorrere  dal  31  dicembre
2021. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a  15  milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
  2. Le quote dei finanziamenti, concessi ai  sensi  della  legge  24
dicembre 1985, n. 808 con cadenza nell'esercizio 2020 o  in  esercizi
precedenti, sono erogate entro il 31 luglio 2020 alle aziende per  le
quali non risultano inadempienze rispetto ai versamenti di  quote  di
restituzione e di diritti di regia  dovuti  fino  alla  data  del  31
dicembre 2019; alle  imprese  che  diano  corso  a  tali  adempimenti
successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
e comunque entro il 30 settembre  2020,  nei  limiti  delle  relative
disponibilita' di bilancio le quote vengono erogate  entro  tre  mesi
dal completamento degli adempimenti.
                             Art. 52 bis
 
Rinegoziazione dei finanziamenti  agevolati  concessi  a  valere  sul
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese  e  gli  investimenti  in
            ricerca e dei finanziamenti bancari associati
 
  1.  Al  fine  di  supportare  le  imprese  colpite   dall'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19  e  per   assicurarne   la   continuita'
aziendale,  e'  consentito  alle  predette  imprese   chiedere,   con
comunicazione  scritta,   senza   autorizzazione   da   parte   delle
amministrazioni incentivanti, di poter beneficiare, in  relazione  ai
finanziamenti agevolati loro concessi  a  valere  sulle  risorse  del
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese  e  gli  investimenti  in
ricerca, di cui all'articolo 1, comma 354, della  legge  30  dicembre
2004, n. 311, e in  relazione  ai  finanziamenti  bancari  associati,
della rinegoziazione del piano di ammortamento sia del  finanziamento
agevolato del Fondo rotativo, sia di quello bancario associato,  sino
alla   durata   massima   complessiva   di   venticinque    anni.Tale
rinegoziazione rispetta il  principio  dell'equivalenza  finanziaria,
assicurando  l'uguaglianza  tra  il  valore  attuale  dei  flussi  di
rimborso  dei  finanziamenti  originari,  comprensivi  degli  importi
eventualmente  scaduti  e  dei  relativi  oneri   maturati,   e   dei
finanziamenti rinegoziati, al tasso da applicare per le operazioni di
attualizzazione  e  rivalutazione  ai  fini  della   concessione   ed
erogazione  delle  agevolazioni  in  favore   delle   imprese,   come
determinato dal Ministero dello sviluppo economico, vigente alla data
della rinegoziazione.
  2. La rinegoziazione di cui al comma 1 e' possibile con il consenso
della banca che svolge le attivita' di  gestione  del  finanziamento,
anche in nome e per conto della societa' Cassa  depositi  e  prestiti
Spa,  e  della  banca  che  ha  concesso  il  finanziamento  bancario
associato a  quello  agevolato,  in  conformita'  con  le  previsioni
contrattuali in essere, senza  alcuna  formalita',  e  comprende  gli
elementi  accessori  ai  finanziamenti  e  le  garanzie,  inclusa  la
garanzia di cui all'articolo 1, comma 359, della  legge  30  dicembre
2004, n. 311. La  comunicazione  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo  e'  corredata  della  dichiarazione  di  un  professionista
indipendente,  avvocato,   dottore   commercialista,   ragioniere   o
ragioniere commercialista, designato dall'impresa, o di una  societa'
di revisione ovvero di un istituto  di  credito,  attestante  che  la
rinegoziazione del piano di ammortamento del finanziamento  agevolato
del Fondo rotativo e di quello bancario associato  e'  funzionale  ad
assicurare la continuita' aziendale dell'impresa, nonche' il rimborso
di entrambi i finanziamenti. Nel caso di accordi sulla base di  piani
attestati di risanamento, di accordi di ristrutturazione dei debiti e
di  concordati  in  continuita',  nonche'   di   strumenti   similari
disciplinati dalla normativa sulla crisi d'impresa e  sull'insolvenza
a quella data applicabile, la suddetta  dichiarazione  e'  rilasciata
dal professionista indipendente in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16  marzo
1942, n. 267, incaricato  dal  debitore  nell'ambito  della  relativa
procedura.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
                             Art. 52 ter
 
  Disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualita'
 
  1. Al fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dalla
diffusione del  contagio  da  COVID-19  nei  settori  della  ceramica
artistica e tradizionale e della  ceramica  di  qualita'  nonche'  di
promuovere  la  tutela  e  la  conservazione  delle   caratteristiche
tecniche e produttive  delle  produzioni  ceramiche  e'  disposto  il
rifinanziamento della legge 9 luglio 1990,  n.  188,  nel  limite  di
spesa  di  2  milioni  di  euro  per   l'anno   2021   da   destinare
all'elaborazione e alla  realizzazione  di  progetti  finalizzati  al
sostegno e alla valorizzazione dell'attivita'  ceramica  artistica  e
tradizionale. Alla valutazione dei progetti di cui al presente  comma
provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4  e  5
della citata legge n. 188 del 1990.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, sentiti il Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo e il  Ministro  dell'istruzione,
sono individuati i criteri, le finalita', le modalita' di riparto, di
monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse  di  cui
al  comma  1,  nonche'  le  modalita'  di  recupero  e  di  eventuale
riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al medesimo  comma
1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto.
Capo II

Regime quadro della disciplina degli aiuti

                               Art. 53
 
Deroga al  divieto  di  concessione  di  aiuti  di  Stato  a  imprese
       beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati
 
  1. In deroga all'articolo 46, comma  1,  della  legge  24  dicembre
2012, n.  234,  che  vieta  ai  soggetti  beneficiari  di  aiuti  non
rimborsati, di cui e' obbligatorio il recupero in esecuzione  di  una
decisione della Commissione  europea,  di  ricevere  nuovi  aiuti,  i
suddetti  soggetti,  in  ragione   delle   straordinarie   condizioni
determinate dall'epidemia di COVID-19, accedono agli  aiuti  previsti
da atti legislativi o amministrativi adottati, a  livello  nazionale,
regionale  o  territoriale,  ai   sensi   e   nella   vigenza   della
comunicazione  della  Commissione  europea   del   19   marzo   2020,
C(2020)1863, «Quadro temporaneo per le misure di  aiuto  di  Stato  a
sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19»,   e
successive  modificazioni,  al  netto  dell'importo  dovuto   e   non
rimborsato, comprensivo  degli  interessi  maturati  fino  alla  data
dell'erogazione.
                               Art. 54
 
Aiuti sotto forma di sovvenzioni  dirette,  anticipi  rimborsabili  o
                        agevolazioni fiscali
 
  1. Le Regioni, le Province autonome,  anche  promuovendo  eventuali
azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni  e  delle
Province  autonome,  gli  altri  enti  territoriali,  le  Camere   di
commercio possono adottare misure di aiuto, a  valere  sulle  proprie
risorse,  ai  sensi  della  sezione  3.1  della  Comunicazione  della
Commissione europea C (2020)1863 final - «Quadro  temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19» e successive modifiche  e  integrazioni,  nei
limiti e alle condizioni di cui alla  medesima  Comunicazione  ed  al
presente articolo, fino a un importo di  800.000  euro  per  impresa,
salvo i diversi limiti per le imprese di cui al comma 3.
  2. L'aiuto puo' essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette,
agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali  anticipi
rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a  condizione  che
il valore nominale totale di tali misure  rimanga  al  di  sotto  del
massimale di 800000 euro  per  impresa;  tutti  i  valori  utilizzati
devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
  3. Gli aiuti non possono superare l'importo  di  120.000  euro  per
ogni impresa attiva nel settore della  pesca  e  dell'acquacoltura  e
100.000 euro per ogni impresa attiva  nel  settore  della  produzione
primaria di prodotti agricoli. Tutti  i  valori  utilizzati  sono  al
lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
  4. Gli aiuti alle  imprese  attive  nella  produzione  primaria  di
prodotti agricoli non devono essere fissati sulla base del  prezzo  o
della quantita' dei prodotti immessi sul mercato.
  5. Gli aiuti concessi ad imprese operanti  nella  trasformazione  e
commercializzazione di prodotti agricoli  devono  essere  subordinati
alle condizioni dettate dal punto 22, lettera e) della  Comunicazione
di cui al comma 1.
  6. Gli  aiuti  alle  imprese  attive  nel  settore  della  pesca  e
dell'acquacoltura non riguardano nessuna delle categorie di aiuti  di
cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del  regolamento
(UE) n. 717/2014 della Commissione.
  7. Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori  a  cui
si applicano importi massimi diversi, conformemente al comma 2  e  al
comma  3,  deve  essere  assicurato  con  mezzi  adeguati,  quali  la
separazione  contabile,  che  per  ciascuna  di  tali  attivita'  sia
rispettato il massimale pertinente e che in totale non  sia  superato
l'importo massimo ammesso.
                               Art. 55
 
       Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese
 
  1. Le Regioni, le Province autonome,  anche  promuovendo  eventuali
azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni  e  delle
Province  autonome,  gli  altri  enti  territoriali,  le  Camere   di
commercio possono adottare misure di aiuto, a  valere  sulle  proprie
risorse,  ai  sensi  della  sezione  3.2  della  Comunicazione  della
Commissione europea C(2020)1863  final-  «Quadro  temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19» e successive modifiche  e  integrazioni,  nei
limiti ed alle condizioni di cui alla medesima  Comunicazione  ed  al
presente articolo.
  2. Le garanzie riguardano sia prestiti  per  gli  investimenti  sia
prestiti per il capitale di esercizio e sono concesse a favore  delle
imprese  in  modo  diretto  o  attraverso  banche  o  altri  soggetti
abilitati all'esercizio del credito in  Italia,  nel  rispetto  delle
condizioni di cui alle sezioni 3.2 e 3.4 della Comunicazione  di  cui
al comma 1.
  3. Per ciascun prestito i premi  di  garanzia  sono  fissati  a  un
livello minimo,  che  aumenta  progressivamente  all'aumentare  della
durata del prestito garantito, come indicato nella tabella di cui  al
punto 25, lettera a), della Comunicazione di cui al comma 1.
  4. L'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare
i limiti indicati al punto 25, lettera d), paragrafi i) e ii),  della
Comunicazione di cui al comma 1.
  5. La durata della garanzia e' limitata a un massimo di sei anni  e
la garanzia pubblica rispetta i limiti e le condizioni  indicati  nel
punto 25, lettera f), della Comunicazione di cui al comma 1.
  6. Gli aiuti di cui  al  presente  articolo  ed  ogni  altro  aiuto
concesso dagli stessi enti di cui al comma 1  o  da  qualsiasi  altro
ente, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione di cui al  comma
1, non possono essere cumulati con nessun  altro  aiuto  concesso  ai
sensi della sezione 3.3 della Comunicazione dagli stessi enti di  cui
al comma 1 o da qualsiasi altro ente sotto forma di tassi d'interesse
agevolati per i prestiti,  per  lo  stesso  prestito  sottostante.  I
predetti aiuti possono essere cumulati  per  prestiti  differenti  se
l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario  soggetti  ad  un
regime di aiuto istituito ai sensi  della  Comunicazione  di  cui  al
comma 1 non supera le soglie di cui al comma 4 del presente  articolo
o all'articolo 56, comma 5. Un beneficiario puo'  avvalersi  di  piu'
aiuti concessi ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione di  cui
al comma 1, se l'ammontare complessivo dei prestiti soggetti ad aiuto
non supera le soglie di cui al comma 4.
  7. Le garanzie di cui al  presente  articolo  non  si  applicano  a
prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo
giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI,
come  definite  ai  sensi  della  Raccomandazione  della  Commissione
relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
C(2003) 1422  del  6  maggio  2003;  in  tal  caso  non  puo'  essere
addebitata alcuna commissione di garanzia. Gli enti creditizi o altri
enti  finanziari  dovrebbero,  nella  misura  piu'  ampia  possibile,
trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o
dei  tassi  di  interesse  agevolati  sui  prestiti.  L'intermediario
finanziario dovra' essere in grado di dimostrare  l'esistenza  di  un
meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano  trasferiti,  nella
misura piu' ampia possibile, ai beneficiari finali,  sotto  forma  di
maggiori  volumi  di   finanziamento,   maggiore   rischiosita'   dei
portafogli, minori requisiti  in  materia  di  garanzie  e  premi  di
garanzia o tassi d'interesse  inferiori.  Quando  sussiste  l'obbligo
giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le  PMI
non puo' essere addebitata alcuna commissione di garanzia.
  8. Le garanzie sono concesse entro il 31 dicembre 2020.
                               Art. 56
 
Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti  alle
                               imprese
 
  1. Le Regioni, le Province autonome,  anche  promuovendo  eventuali
azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni  e  delle
Province  autonome,  gli  altri  enti  territoriali,  le  Camere   di
commercio possono adottare misure di aiuto, a  valere  sulle  proprie
risorse,  ai  sensi  della  sezione  3.3  della  Comunicazione  della
Commissione europea C(2020)1863  final-  «Quadro  temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19» e successive modifiche  e  integrazioni,  nei
limiti ed alle condizioni di cui alla  medesima  Comunicazione  e  al
presente articolo.
  2. Gli aiuti riguardano i prestiti sia per il  fabbisogno  per  gli
investimenti sia per il capitale  di  esercizio  e  sono  concessi  a
favore delle imprese in modo diretto  o  attraverso  banche  o  altri
soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel  rispetto
delle condizioni di cui alle sezioni 3.3 e 3.4 della Comunicazione di
cui al comma 1.
  3. I contratti di finanziamento sono firmati entro il  31  dicembre
2020 e sono limitati ad un massimo di sei anni.
  4. I prestiti possono essere  concessi  a  un  tasso  di  interesse
agevolato pari almeno  al  tasso  di  base  (-31  punti  base  annui)
applicabile il 1° gennaio 2020, piu' i  margini  per  il  rischio  di
credito indicati nella tabella di cui alla lettera a)  del  punto  27
della Comunicazione di cui al comma 1. In ogni caso,  tale  tasso  di
interesse agevolato non puo' essere inferiore a 10 punti base annui.
  5. L'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare
i limiti indicati al punto 27, lettera d), paragrafi i) e ii),  della
Comunicazione di cui al comma 1.
  6. Gli aiuti di cui  al  presente  articolo  ed  ogni  altro  aiuto
concesso dagli stessi enti di cui al comma 1  o  da  qualsiasi  altro
ente ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione di cui  al  comma
1, non possono essere cumulati con nessun  altro  aiuto  concesso  ai
sensi della sezione 3.2 dagli stessi enti di cui  al  comma  1  o  da
qualsiasi altro ente sotto forma di garanzie  sui  prestiti,  per  lo
stesso prestito sottostante. I predetti aiuti possono essere cumulati
per prestiti differenti se l'importo  complessivo  dei  prestiti  per
beneficiario soggetti ad un regime di aiuto istituito ai sensi  della
Comunicazione di cui al comma 1 non supera le soglie di cui al  comma
5 del presente articolo o all'articolo 55, comma 4.  Un  beneficiario
puo' avvalersi in parallelo di piu' aiuti  concessi  ai  sensi  della
sezione 3.3 della Comunicazione di cui al  comma  1,  se  l'ammontare
complessivo dei prestiti soggetti ad aiuto non eccede  le  soglie  di
cui al comma 5 del presente articolo.
  7. Gli aiuti di  cui  al  presente  articolo  non  si  applicano  a
prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo
giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI,
come  definite  ai  sensi  della  Raccomandazione  della  Commissione
relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
C(2003) 1422  del  6  maggio  2003;  in  tal  caso  non  puo'  essere
addebitata alcuna commissione di garanzia. Gli enti creditizi o altri
enti  finanziari  dovrebbero,  nella  misura  piu'  ampia  possibile,
trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o
dei  tassi  di  interesse  agevolati  sui  prestiti.  L'intermediario
finanziario dovra' essere in grado di dimostrare  l'esistenza  di  un
meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano  trasferiti,  nella
misura piu' ampia possibile, ai beneficiari finali,  sotto  forma  di
maggiori  volumi  di   finanziamento,   maggiore   rischiosita'   dei
portafogli, minori requisiti  in  materia  di  garanzie  e  premi  di
garanzia o tassi d'interesse  inferiori.  Quando  sussiste  l'obbligo
giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le  PMI
non puo' essere addebitata alcuna commissione di garanzia.
                               Art. 57
 
Aiuti alle imprese per  la  ricerca  e  lo  sviluppo  in  materia  di
                              COVID-19
 
  1. Le Regioni, le Province autonome,  anche  promuovendo  eventuali
azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni  e  delle
Province  autonome,  gli  altri  enti  territoriali,  le  Camere   di
commercio possono adottare misure di aiuto, a  valere  sulle  proprie
risorse,  ai  sensi  della  sezione  3.6  della  Comunicazione  della
Commissione europea C (2020)1863 final-  «Quadro  temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19» e successive modifiche  e  integrazioni,  nei
limiti ed alle condizioni di cui alla medesima  Comunicazione  ed  al
presente articolo.
  2. Gli enti di cui al comma 1 possono istituire regimi di  aiuto  a
favore di progetti di ricerca e sviluppo in  materia  di  COVID-19  e
antivirali pertinenti.
  3. Gli aiuti sono concessi  sotto  forma  di  sovvenzioni  dirette,
anticipi rimborsabili o  agevolazioni  fiscali,  nel  rispetto  delle
condizioni di cui alla sezione 3.6  della  Comunicazione  di  cui  al
comma 1.
  4. I costi ammissibili sono quelli definiti al punto 35, lettere b)
e c) della sezione  3.6  della  Comunicazione  di  cui  al  comma  1.
L'intensita' di aiuto per ciascun  beneficiario  rientra  nei  limiti
imposti dal punto 35, lettere d) ed e) della Comunicazione di cui  al
comma 1.
  5. Gli aiuti sono concessi entro il 31 dicembre 2020.
  6. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai  sensi  della
sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai
sensi della sezione 3.7 e quelli concessi ai sensi della sezione  3.8
della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro,  se
l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti  di  cui  al
presente articolo possono invece essere  combinati  con  il  sostegno
proveniente da altre  fonti  per  gli  stessi  costi  ammissibili,  a
condizione che gli aiuti combinati non superino i  massimali  di  cui
alle lettere d) ed e) del punto 35  della  Comunicazione  di  cui  al
comma 1.
  7. Il beneficiario dell'aiuto si impegna a  concedere  licenze  non
esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a  terzi  nello
Spazio economico europeo.
                               Art. 58
 
Aiuti alle imprese per gli  investimenti  per  le  infrastrutture  di
                          prova e upscaling
 
  1. Le Regioni, le Province autonome,  anche  promuovendo  eventuali
azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni  e  delle
Province  autonome,  gli  altri  enti  territoriali,  le  Camere   di
commercio possono adottare misure di aiuto, a  valere  sulle  proprie
risorse,  ai  sensi  della  sezione  3.7  della  Comunicazione  della
Commissione europea C (2020)1863 final-  «Quadro  temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19» e successive modifiche  e  integrazioni,  nei
limiti ed alle condizioni di cui alla  medesima  Comunicazione  e  al
presente articolo.
  2. Gli enti  di  cui  al  comma  1  possono  concedere  aiuti  agli
investimenti nei limiti di cui alla lettera a)  del  punto  37  della
Comunicazione di cui al comma 1.
  3. Gli aiuti sono concessi  sotto  forma  di  sovvenzioni  dirette,
anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e,  nel  rispetto  delle
condizioni di cui alla lettera h) del punto 37 della Comunicazione di
cui al comma 1, sotto forma di garanzia a copertura delle perdite.
  4. I costi ammissibili e l'intensita' dell'aiuto sono  definiti  al
punto 37, lettere c), e) ed f) della Comunicazione di cui al comma 1.
  5. Il progetto d'investimento deve essere completato nei termini di
cui al punto 37, lettera d), della Comunicazione di cui al comma 1.
  6. Gli aiuti sono altresi' subordinati al rispetto delle condizioni
di cui alle lettere i) e j) del punto 37 della Comunicazione  di  cui
al comma 1.
  7. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai  sensi  della
sezione 3.7 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai
sensi della sezione 3.6 e quelli concessi ai sensi della sezione  3.8
della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro,  se
l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti  di  cui  al
presente articolo non possono essere combinati con altri  aiuti  agli
investimenti per gli stessi costi ammissibili.
                               Art. 59
 
Aiuti alle imprese agli investimenti per la  produzione  di  prodotti
                        connessi al COVID-19
 
  1. Le Regioni, le Province autonome,  anche  promuovendo  eventuali
azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni  e  delle
Province  autonome,  gli  altri  enti  territoriali,  le  Camere   di
commercio possono adottare misure di aiuto, a  valere  sulle  proprie
risorse,  ai  sensi  della  sezione  3.8  della  Comunicazione  della
Commissione europea C (2020)1863 final-  «Quadro  temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19» e successive modifiche  e  integrazioni,  nei
limiti ed alle condizioni di cui alla  medesima  Comunicazione  e  al
presente articolo.
  2. Gli enti di cui al comma 1 possono  istituire  regimi  di  aiuti
agli investimenti nei limiti di cui alla  lettera  a)  del  punto  39
della Comunicazione di cui al comma 1.
  3. Gli aiuti sono concessi  sotto  forma  di  sovvenzioni  dirette,
anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e,  nel  rispetto  delle
condizioni di cui alla lettera h) del punto 39 della Comunicazione di
cui al comma 1, di garanzie a copertura delle perdite.
  4. I costi ammissibili e l'intensita' dell'aiuto sono  definiti  al
punto 39, lettere c), e) ed f) della Comunicazione di cui al comma 1.
  5. Il progetto d'investimento deve essere completato nei termini di
cui al punto 39, lettera d) della Comunicazione di cui al comma 1.
  6. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai  sensi  della
sezione 3.8 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai
sensi della sezione 3.6 e quelli concessi ai sensi della sezione  3.7
della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro,  se
l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti  di  cui  al
presente articolo non possono essere combinati con altri  aiuti  agli
investimenti per gli stessi costi ammissibili.
                               Art. 60
 
Aiuti sotto forma di sovvenzioni per  il  pagamento  dei  salari  dei
dipendenti  per  evitare  i  licenziamenti  durante  la  pandemia  di
                              COVID-19
 
  1. Le Regioni, le Province autonome,  anche  promuovendo  eventuali
azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni  e  delle
Province  autonome,  gli  altri  enti  territoriali,  le  Camere   di
commercio possono adottare misure di aiuto, a  valere  sulle  proprie
risorse, ai  sensi  della  sezione  3.10  della  Comunicazione  della
Commissione europea C (2020)1863 final-  «Quadro  temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19» e successive  modifiche  e  integrazioni  nei
limiti e alle condizioni di cui alla  medesima  Comunicazione  ed  al
presente articolo.
  2. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi al  fine  di
contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive  e
assistenziali, delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, e  sono
destinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.
  3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi sotto  forma
di regimi destinati alle imprese di determinati settori o  regioni  o
di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia  di
COVID-19.
  4. La sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un
periodo non superiore a dodici mesi  a  decorrere  dalla  domanda  di
aiuto  ovvero  dalla  data   di   inizio   dell'imputabilita'   della
sovvenzione se anteriore, per i dipendenti che  altrimenti  sarebbero
stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione  delle
attivita' aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 e  a  condizione
che il personale  che  ne  beneficia  continui  a  svolgere  in  modo
continuativo l'attivita' lavorativa durante tutto il periodo  per  il
quale e' concesso l'aiuto. L'imputabilita' della sovvenzione  per  il
pagamento dei salari puo' essere retrodatata al 1° febbraio 2020.
  5. La sovvenzione mensile per il pagamento dei  salari  non  supera
l'80 %  della  retribuzione  mensile  lorda  (compresi  i  contributi
previdenziali  a  carico  del  datore  di   lavoro)   del   personale
beneficiario.
  6. La sovvenzione per il pagamento dei salari puo' essere combinata
con altre misure di sostegno all'occupazione generalmente disponibili
o  selettive,  purche'  il  sostegno  combinato  non   comporti   una
sovracompensazione  dei  costi  salariali   relativi   al   personale
interessato. Le sovvenzioni  per  il  pagamento  dei  salari  possono
essere inoltre  combinate  con  i  differimenti  delle  imposte  e  i
differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali.
  7. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono in alcun  caso
consistere in trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e degli artt. da 19  a  22  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
                               Art. 61
 
                         Disposizioni comuni
 
  1. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a  60  non  possono  essere
concessi alle  imprese  che  erano  gia'  in  difficolta',  ai  sensi
dell'articolo 2, punto 18 del  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione, dell'articolo  2,  punto  14  del  regolamento  (UE)  n.
702/2014 della Commissione e all'articolo 3, punto 5 del  regolamento
(UE) n. 1388/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019.
  2. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 sono concessi entro il
31 dicembre 2020. Per gli aiuti concessi sotto forma di  agevolazioni
fiscali, il termine di concessione dell'aiuto coincide con la data in
cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione
fiscale relativa all'annualita' 2020.
  3. La concessione degli aiuti di cui agli articoli da 54  a  60  e'
subordinata all'adozione della decisione di compatibilita' di cui  al
comma 4 da parte della Commissione europea,  ai  sensi  dell'articolo
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al  rispetto
delle condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma 1.
  4. Il Dipartimento delle politiche  europee  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri  provvede,  entro  7  giorni  dall'entrata  in
vigore del presente decreto, a notificare gli articoli da 54 a 60  al
fine di  ottenere  la  preventiva  autorizzazione  della  Commissione
europea, ai sensi dell'articolo 107 del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, per  tutte  le  successive  misure  che  saranno
adottate dagli enti di cui  al  comma  1.  Il  medesimo  Dipartimento
provvede altresi' alla registrazione esclusivamente del regime-quadro
di cui agli articoli da 54 a 60 nel registro di cui  all'articolo  52
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come  modificato  dall'articolo
64, nonche' nei registri  aiuti  di  Stato  SIAN-Sistema  Informativo
Agricolo  Nazionale   e   SIPA-Sistema   Italiano   della   Pesca   e
dell'Acquacoltura.
  5. Gli enti che adottano  le  misure  e  concedono  gli  aiuti,  ad
eccezione degli aiuti nei settori  agricoltura  e  pesca,  provvedono
agli adempimenti degli obblighi inerenti al registro nazionale  aiuti
di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
come  modificato  dall'articolo  64.  Per  gli  aiuti   nei   settori
agricoltura e pesca gli enti di cui al primo periodo  provvedono,  in
analogia con il presente comma, attraverso rispettivamente i registri
SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e  SIPA-Sistema  Italiano
della Pesca e dell'Acquacoltura. Restano fermi in capo agli enti  che
adottano le misure e agli enti che concedono gli aiuti gli obblighi e
le responsabilita' di monitoraggio e relazione di cui alla sezione  4
della Comunicazione di cui al comma 1.
  6. Agli aiuti concessi ai sensi  degli  articoli  da  54  a  60  si
applica la disposizione di cui all'articolo 53.
  7. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60  non  devono  in  ogni
caso superare  le  soglie  massime  per  beneficiario  ivi  previste,
calcolate tenendo conto di  ogni  altro  aiuto,  da  qualunque  fonte
proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli di  cui
ai predetti articoli. A tal fine, i soggetti che concedono gli  aiuti
ai sensi degli  articoli  da  54  a  60  verificano,  anche  mediante
autocertificazione, che il beneficiario non riceva aiuti  di  importo
complessivamente superiore alle soglie  massime  consentite.  Restano
fermi gli obblighi di cui all'articolo 63.
                               Art. 62
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1. Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  degli
articoli da 54 a 61 a valere sulle risorse  dei  rispettivi  bilanci.
Gli  aiuti  degli  enti  territoriali  sono  concessi  nel   rispetto
dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n.  350.  Le
Camere di commercio  non  possono  concedere  aiuti  sotto  forma  di
agevolazioni fiscali e per  gli  aiuti  sotto  forma  di  prestiti  e
garanzie si applica l'articolo 125, comma 4, decreto-legge  17  marzo
2020 n. 18, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27.
                               Art. 63
 
         Adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti
 
  1.  Gli  aiuti  concessi  ai  sensi   della   Comunicazione   della
Commissione europea C (2020) 1863 final- «Quadro  temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19» e successive modifiche e  integrazioni,  sono
concessi  in  osservanza  degli  obblighi  previsti  dal  regolamento
recante la disciplina per il  funzionamento  del  Registro  nazionale
degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24  dicembre
2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  31
maggio 2017, n. 115, fatti salvi gli aiuti nei settori agricoltura  e
pesca che sono registrati  nei  registri  SIAN-  Sistema  Informativo
Agricolo  Nazionale   e   SIPA-Sistema   Italiano   della   Pesca   e
dell'Acquacoltura.
  2. Ciascuna misura di agevolazione adottata ai sensi degli articoli
da 54 a 60 del presente decreto deve essere identificata,  attraverso
l'indicazione del codice unico identificativo «Codice Aiuto RNA-CAR»,
acquisito  dal  Dipartimento  delle  politiche   europee   ai   sensi
dell'articolo 8  del  citato  decreto  31  maggio  2017,  n.  115  ed
assegnato a ciascuno  dei  regimi-quadro  autorizzati  ai  sensi  dei
precitati articoli. La registrazione  di  ciascuna  misura  di  aiuto
adottata dagli enti di cui al comma 1 dei predetti articoli  e  degli
aiuti  concessi  ai  singoli  beneficiari  e'  operata  dai  soggetti
competenti, sotto la propria responsabilita'.
                               Art. 64
 
Adeguamento e modifiche al registro nazionale aiuti  di  Stato  e  ai
                 registri aiuti di Stato SIAN e SIPA
 
  1. Entro il 30 maggio 2020, il  registro  di  cui  all'articolo  52
della legge 24  dicembre  2012,  n.  234,  e'  adeguato  a  cura  del
Ministero dello sviluppo economico e i registri aiuti di Stato SIAN e
SIPA sono adeguati dal Ministero delle politiche agricole  alimentari
e  forestali,  mediante   sezione   aggiuntiva,   alle   disposizioni
introdotte dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863
final- «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno
dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19»  e  successive
modifiche e integrazioni.
  2. Entro il 15 giugno 2020, il Ministero dello sviluppo economico e
il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e   forestali
modificano  i  registri  di  cui  al  comma  1  per   consentire   la
registrazione del  regime  di  aiuti  autorizzato  dalla  Commissione
europea ai sensi degli articoli da 54 a 60  del  presente  decreto  e
delle misure di  aiuti  adottate  ai  sensi  degli  stessi  articoli,
nonche' per contenere i dati necessari alla concessione degli  aiuti,
prevedendo modalita' semplificate per aiuti automatici,  sia  fiscali
che non fiscali.
  3. L'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 e' effettuato previa  intesa
in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  4. Sono mantenute tutte le funzionalita' dei  registri  e  in  ogni
caso sono mantenute le funzionalita'  del  registro  nazionale  degli
aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24  dicembre  2012,
n. 234, a supporto dello svolgimento  delle  verifiche  di  cui  agli
articoli 13, 14 e 15 del regolamento di cui al decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115.
  5.  Le  amministrazioni  pubbliche  provvedono   agli   adempimenti
previsti dal presente articolo con le risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a  legislazione  vigente,  e  comunque  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
                               Art. 65
 
                 Esonero temporaneo contributi Anac
 
  1. Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono  esonerati
dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65,  della
legge   23   dicembre   2005,   n.   266   all'Autorita'    nazionale
anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto e fino al  31  dicembre  2020.
L'Autorita' fara' fronte alla copertura delle minori entrate mediante
l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione  maturato  al  31  dicembre
2019. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 25 milioni  di
euro per l'anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento  netto,
si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Titolo III

MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI

Capo I

Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

                               Art. 66
 
Modifiche all'articolo 16 in materia  di  dispositivi  di  protezione
                             individuale
 
  1. All'articolo  16,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1 le parole «per i lavoratori» sono sostituite  dalle
seguenti: «per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no,»;
    b) al comma 1,  e'  aggiunto  infine  il  seguente  periodo:  «Le
disposizioni  di  cui  al  presente  comma  si  applicano  anche   ai
lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.».
                             Art. 66 bis
 
Disposizioni in  materia  di  semplificazione  dei  procedimenti  per
l'importazione  e  la  validazione  di   mascherine   chirurgiche   e
                dispositivi di protezione individuale
 
  1. Al fine di assicurare alle imprese il necessario  fabbisogno  di
mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione  individuale  e
di sostenere la ripresa in sicurezza delle attivita' produttive,  per
l'importazione e l'immissione in commercio dei  predetti  dispositivi
sono definiti criteri semplificati di  validazione,  in  deroga  alle
norme  vigenti,  che   assicurino   l'efficacia   protettiva   idonea
all'utilizzo specifico fino  al  termine  dello  stato  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19.
  2. Per le mascherine chirurgiche i criteri di cui al comma  1  sono
definiti entro dieci giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente  decreto  da  un  comitato  tecnico
composto da un  rappresentante  dell'Istituto  superiore  di  sanita'
(ISS), che lo presiede, da un rappresentante designato dalle regioni,
da un rappresentante dell'Ente italiano di accreditamento - ACCREDIA,
da un rappresentante dell'Ente  nazionale  italiano  di  unificazione
(UNI) e da un  rappresentante  degli  organismi  notificati  indicato
dalle associazioni degli organismi di valutazione  della  conformita'
socie  dell'ACCREDIA.  Il  supporto  amministrativo  al  comitato  e'
assicurato dall'ISS. Ai componenti del comitato tecnico non  spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti
comunque denominati.
  3. Per i dispositivi di protezione individuale i criteri di cui  al
comma 1 sono definiti entro dieci giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto da un comitato
tecnico composto da un  rappresentante  dell'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione contro gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),  che  lo
presiede,  da  un  rappresentante  designato  dalle  regioni,  da  un
rappresentante dell'ACCREDIA, da un rappresentante dell'UNI e  da  un
rappresentante degli organismi notificati indicato dalle associazioni
degli organismi di valutazione della conformita' socie dell'ACCREDIA.
Il supporto amministrativo al comitato e' assicurato  dall'INAIL.  Ai
componenti del comitato tecnico non  spettano  compensi,  gettoni  di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  4. Entro quindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, le regioni definiscono  le
modalita'  di  presentazione  delle  domande  di  validazione   delle
mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale ai
sensi del presente articolo e individuano le strutture competenti per
la medesima validazione, in applicazione dei criteri di cui ai  commi
1, 2 e 3, avvalendosi degli organismi notificati e dei laboratori  di
prova accreditati dall'ACCREDIA,  nonche'  delle  universita'  e  dei
centri di ricerca  e  laboratori  specializzati  per  l'effettuazione
delle prove sui prodotti, e  provvedono  ai  relativi  controlli.  Il
monitoraggio   sull'applicazione   dei   criteri   semplificati    di
validazione e' assicurato dai comitati di cui ai commi  2  e  3,  che
supportano l'attivita' delle regioni.
  5. Restano ferme le validazioni in  deroga  effettuate  dall'ISS  e
dall'INAIL  in  attuazione  dell'articolo  15,  commi  2  e  3,   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  24  aprile  2020,  n.  27.  L'ISS  e  l'INAIL  rimangono
competenti per la definizione delle  domande  pervenute  ai  predetti
Istituti fino al quindicesimo giorno successivo alla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, salvo  che
il  richiedente  rinunci  espressamente  a  presentare  domanda  alla
regione.
  6. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 5  del  presente
articolo, all'articolo 15 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, le parole: «, importare e  immettere  in  commercio»
sono soppresse;
  b) al comma 2, le parole: «e gli importatori», ovunque ricorrono, e
le parole: «e coloro che li immettono in commercio,» sono soppresse;
  c) al comma 3:
  1) al primo periodo, le parole: «, gli importatori» e le parole: «e
coloro che li immettono in commercio» sono soppresse;
  2)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «e  gli  importatori»  sono
soppresse;
  d) al comma 4, le parole: «e all'importatore e'  fatto  divieto  di
immissione in commercio» sono soppresse.
  7. Per tutta la durata dello stato di emergenza  epidemiologica  da
COVID-19  resta  fermo  quanto  disposto  dall'articolo   5-bis   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
                               Art. 67
 
                   Incremento Fondo Terzo Settore
 
  1. Al fine  di  sostenere  le  attivita'  delle  organizzazioni  di
volontariato,  delle  associazioni  di  promozione  sociale  e  delle
fondazioni del Terzo  settore,  volte  a  fronteggiare  le  emergenze
sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID  -19,  la
dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72  del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,  e'  incrementata  di  100
milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi  oneri  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 265.
                             Art. 67 bis
 
               Inserimento al lavoro dei care leavers
 
  1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge
12 marzo 1999, n. 68, e' attribuita anche in favore di coloro che, al
compimento della  maggiore  eta',  vivono  fuori  della  famiglia  di
origine sulla base di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria.
                               Art. 68
 
Modifiche all'articolo 19 in  materia  di  trattamento  ordinario  di
             integrazione salariale e assegno ordinario
 
  1.  All'articolo  19,  del  decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I datori di  lavoro
che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attivita'  lavorativa  per
eventi  riconducibili  all'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19,
possono presentare domanda di concessione del  trattamento  ordinario
di integrazione salariale o  di  accesso  all'assegno  ordinario  con
causale "emergenza  CO  VID-19",  per  una  durata  massima  di  nove
settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020  al  31  agosto
2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo
per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo
precedentemente concesso fino alla durata massima di nove  settimane.
E' altresi' riconosciuto un eventuale  ulteriore  periodo  di  durata
massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente  comma
per periodi decorrenti dal 1°  settembre  2020  al  31  ottobre  2020
fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Esclusivamente per  i  datori
di  lavoro  dei  settori   turismo,   fiere   e   congressi,   parchi
divertimento,  spettacolo  dal  vivo  e  sale  cinematografiche,   e'
possibile  usufruire  delle  predette  quattro  settimane  anche  per
periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione
che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo  precedentemente
concesso fino  alla  durata  massima  di  quattordici  settimane.  Ai
beneficiari di assegno  ordinario  di  cui  al  presente  articolo  e
limitatamente alla  causale  ivi  indicata  spetta,  in  rapporto  al
periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad
orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui  all'art.  2
del  decreto-legge  13   marzo   1988,   n.   69,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.»;
    b) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte  infine  le  seguenti
parole: «per l'assegno ordinario, fermo restando  l'informazione,  la
consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti  anche  in
via  telematica  entro  i  tre  giorni  successivi  a  quello   della
comunicazione preventiva»;
  c) al comma 2, secondo periodo, le  parole:  «in  ogni  caso»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «a  pena  di  decadenza»  e  la  parola:
«quarto» e' soppressa;
  d) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  «2-bis. Il  termine  di  presentazione  delle  domande  riferite  a
periodi di sospensione  o  riduzione  dell'attivita'  lavorativa  che
hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il  30  aprile  2020  e'
fissato, a pena di decadenza, al 15  luglio  2020.  Indipendentemente
dal  periodo  di  riferimento,  i  datori  di  lavoro   che   abbiano
erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da  quelli  a
cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che  ne
hanno impedito l'accettazione possono  presentare  la  domanda  nelle
modalita' corrette, a pena di decadenza, entro  trenta  giorni  dalla
comunicazione  dell'errore  nella   precedente   istanza   da   parte
dell'amministrazione di riferimento, anche nelle  more  della  revoca
dell'eventuale     provvedimento     di      concessione      emanato
dall'amministrazione  competente.  La  predetta  domanda,  presentata
nelle modalita'  corrette,  e'  considerata  comunque  tempestiva  se
presentata entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52»;
  e) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  «3-bis. Il  trattamento  di  cassa  integrazione  salariale  operai
agricoli (CISOA), richiesto per  eventi  riconducibili  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19,  e'  concesso  in  deroga  ai  limiti  di
fruizione riferiti al singolo lavoratore  e  al  numero  di  giornate
lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8
della legge 8 agosto 1972, n. 457.  I  periodi  di  trattamento  sono
concessi per una durata massima di novanta giorni,  dal  23  febbraio
2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo  entro  il
31 dicembre 2020, e non  sono  computati  ai  fini  delle  successive
richieste. Per  assicurare  la  celerita'  delle  autorizzazioni,  le
integrazioni salariali a carico del trattamento di CISOA con  causale
"emergenza   COVID-19"   sono   concesse   dalla    sede    dell'INPS
territorialmente   competente,   in   deroga   a   quanto    previsto
dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n.  457.  La  domanda  di
CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine  del
mese successivo a quello  in  cui  ha  avuto  inizio  il  periodo  di
sospensione dell'attivita' lavorativa. Il  termine  di  presentazione
delle  domande  riferite  a  periodi  di  sospensione  dell'attivita'
lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio  2020  e  il  30
aprile 2020 e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Per i
lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai  quali  non
si applica il trattamento di CISOA, puo' essere presentata domanda di
concessione del trattamento di integrazione salariale in  deroga,  ai
sensi dell'articolo 22»;
    f) al comma 6, secondo periodo,  le  parole:  «80  milioni»  sono
sostituite dalle eseguenti: «1.100 milioni»;
    g) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: «6-bis.  Le  risorse
di cui al comma 6 sono assegnate ai rispettivi Fondi con uno  o  piu'
decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'economia e delle  finanze  e  trasferite  previo
monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della
prestazione, relativamente alle istanze  degli  aventi  diritto,  nel
rispetto del limite di spesa e secondo  le  indicazioni  fornite  dal
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze.»;
  6-ter. I Fondi di cui all'articolo 26 del  decreto  legislativo  14
settembre  2015,  n.  148  garantiscono   l'erogazione   dell'assegno
ordinario di cui al comma 1 con  le  medesime  modalita'  di  cui  al
presente  articolo.  Gli  oneri  finanziari  relativi  alla  predetta
prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di  250
milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al presente  comma
sono assegnate ai rispettivi  Fondi  dall'INPS  e  trasferite  previo
monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della
prestazione, relativamente alle istanze  degli  aventi  diritto,  nel
rispetto del limite di spesa.».
    h) al comma 8, le parole:  «23  febbraio  2020»  sono  sostituite
dalle seguenti: «25 marzo 2020»;
    i) al comma 9, primo periodo, dopo le parole  «da  1  a  5»  sono
inserite le seguenti: «e 7»; le parole «pari a 1.347,  2  milioni  di
euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari  a  11.599,1  milioni  di
euro».
  1-bis.  In  sede  di  prima  applicazione,   i   termini   per   la
presentazione delle domande fissati, a pena di  decadenza,  entro  la
fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio  il  periodo
di sospensione o di riduzione dell'attivita' lavorativa, ai sensi dei
commi 2 e 3-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
come modificati dalle lettere c) ed  e)  del  comma  1  del  presente
articolo, se posteriori alla data cosi' determinata,  sono  stabiliti
al trentesimo giorno successivo alla data di entrata  in  vigore  del
decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.
  2. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo  pari  a  11.521,9
milioni di euro per l'anno 2020 si provvede  ai  sensi  dell'articolo
265.
                               Art. 69
 
Modifiche all'articolo 20 in  materia  di  trattamento  ordinario  di
integrazione salariale per le aziende che si trovano  gia'  in  Cassa
                     integrazione straordinaria
 
  1.  All'articolo  20  del  decreto-legge  17  marzo  2020  n.   18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «per un periodo non  superiore  a  nove
settimane» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata massima di
nove settimane per periodi decorrenti dal  23  febbraio  2020  al  31
agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel  medesimo
periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il
periodo  precedentemente  concesso.  E'  altresi'   riconosciuto   un
eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di
trattamento di cui al presente comma per periodi  decorrenti  dal  1°
settembre 2020 al 31 ottobre 2020  fruibili  ai  sensi  dell'articolo
22-ter»;
    b) al comma 5, le parole: «pari a 338,2  milioni  di  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «pari a 828,6 milioni di euro» .
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 490,4  milioni
di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
                               Art. 70
 
Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga
 
  1.  All'articolo  22  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, primo periodo, le  parole  «nove  settimane»  sono
sostituite dalle seguenti: «per una durata massima di nove  settimane
per periodi decorrenti dal  23  febbraio  2020  al  31  agosto  2020,
incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i
soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente gia' autorizzato
un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque  settimane
sono riconosciute secondo le modalita' di cui all'articolo  22-ter  e
tenuto conto  di  quanto  disciplinato  dall'articolo  22-quater.  E'
altresi'  riconosciuto  un  eventuale  ulteriore  periodo  di  durata
massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente  comma
per periodi decorrenti dal 1°  settembre  2020  al  31  ottobre  2020
fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Per i datori  di  lavoro  dei
settori turismo, fiere e congressi, parchi  divertimento,  spettacolo
dal vivo  e  sale  cinematografiche,  e'  possibile  usufruire  delle
predette  quattro  settimane  anche  per  periodi  precedenti  al  1°
settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente  fruito  il
periodo  precedentemente  concesso  fino  alla  durata   massima   di
quattordici settimane.» e, all'ultimo periodo, le parole «ne'  per  i
datori di lavoro che hanno  chiuso  l'attivita'  in  ottemperanza  ai
provvedimenti  di  urgenza  emanati  per  far  fronte   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» sono soppresse;
    b) il primo periodo del comma 3 e' sostituito dal  seguente:  «Il
trattamento di cui al presente articolo e'  riconosciuto  nel  limite
massimo di 4.936,1 milioni di euro per l'anno 2020, a  decorrere  dal
23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti  gia'  in  forza  alla
data del 25 marzo 2020.»;
    c) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1. il sesto periodo e' soppresso;
      2. al settimo periodo le parole: «dal predetto Ministero»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «dal  Ministero  del  lavoro  e   delle
politiche sociali.».
    d) dopo il comma 4 e' inserito  il  seguente  comma:  «4-bis.  Ai
sensi dell'articolo 126, commi 7  e  8,  e  ai  fini  della  relativa
attuazione, l'INPS comunica settimanalmente al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle  finanze
le risultanze, anche in via prospettica, delle autorizzazioni e delle
erogazioni in relazione alle risorse ripartite tra le singole regioni
e province autonome. Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze  da  adottare  entro  il  30  giugno  2020  si  provvede   ad
individuare le somme ripartite e non corrispondenti ad autorizzazioni
riconosciute e le somme non ripartite al fine di renderle disponibili
all'INPS per le finalita' di cui all'articolo 22-ter, fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 126, commi 7 e 8.»
    e) dopo il comma 5-ter, e' inserito il seguente:
      «5-quater. Le risorse finanziarie  dei  Fondi  di  solidarieta'
bilaterali del  Trentino  e  dell'Alto  Adige,  costituiti  ai  sensi
dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  148,
possono essere utilizzate dalle Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, a condizione che  alla  copertura  del  relativo  fabbisogno
finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la finalita'
di  assicurare  ai  lavoratori  una  tutela  integrativa  rispetto  a
prestazioni  connesse  a  trattamenti   di   integrazione   salariale
ordinaria,  straordinaria  e  in  deroga  previste  dalla   normativa
vigente. I rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del
decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  148,  autorizzano  le
relative prestazioni.»
  f) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
  «6. Per il trattamento di cui  al  comma  1  non  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 19,  comma  2,  primo  periodo,  del
presente decreto. Il trattamento puo' essere concesso  esclusivamente
con la modalita' di pagamento  diretto  della  prestazione  da  parte
dell'INPS. Le domande devono essere presentate, a pena di  decadenza,
entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio  il
periodo di sospensione o di riduzione dell'attivita'  lavorativa.  In
sede di prima applicazione, il termine di cui  al  terzo  periodo  e'
stabilito al trentesimo giorno successivo alla  data  di  entrata  in
vigore del decreto-legge 16  giugno  2020,  n.  52,  se  tale  ultimo
termine e'  posteriore  a  quello  determinato  ai  sensi  del  terzo
periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il  23  febbraio
2020 e il 30 aprile 2020, il termine e' fissato, a pena di decadenza,
al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo  di  riferimento,  i
datori di lavoro che  abbiano  erroneamente  presentato  domanda  per
trattamenti diversi  da  quelli  a  cui  avrebbero  avuto  diritto  o
comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito  l'accettazione
possono presentare la domanda nelle modalita'  corrette,  a  pena  di
decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore  nella
precedente istanza  da  parte  dell'amministrazione  di  riferimento,
anche  nelle  more  della  revoca  dell'eventuale  provvedimento   di
concessione  emanato  dall'amministrazione  competente;  la  predetta
domanda, presentata nelle modalita' corrette, e' considerata comunque
tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Il datore  di  lavoro
e' obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati  necessari  per  il
pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalita' stabilite
dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in  cui  e'
collocato  il  periodo  di   integrazione   salariale,   ovvero,   se
posteriore, entro il  termine  di  trenta  giorni  dall'adozione  del
provvedimento di concessione.  In  sede  di  prima  applicazione,  il
termine di cui al settimo periodo e' stabilito al  trentesimo  giorno
successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno
2020,  n.  52,  se  tale  ultimo  termine  e'  posteriore  a   quello
determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente  tale
termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa  connessi
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente»;
    g) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
      «6-bis. Esclusivamente per i datori di lavoro di cui all'ultimo
periodo del comma 4 il trattamento di cui al comma 1 puo',  altresi',
essere concesso con la modalita' di cui all'articolo  7  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».
  2. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo  pari  a  1.642,9
milioni di euro per l'anno 2020 si provvede  ai  sensi  dell'articolo
265.
                             Art. 70 bis
 
 Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale
 
  1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e  22  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  come  modificato  dal  presente
decreto,  esclusivamente  per  i  datori  di   lavoro   che   abbiano
interamente fruito il  periodo  precedentemente  concesso  fino  alla
durata massima di quattordici settimane, e' consentito  usufruire  di
ulteriori quattro settimane di erogazione dei trattamenti di  cui  ai
medesimi articoli anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1°
settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto  settimane,
da computare considerando cumulativamente i trattamenti  riconosciuti
sia ai sensi dei citati articoli 19, 20, 21 e 22, sia  ai  sensi  del
presente articolo mediante il riconoscimento delle ulteriori  quattro
settimane  massime  da  parte  dell'INPS  ai  sensi  degli   articoli
22-quater e 22-quinquies del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
introdotti dall'articolo 71 del presente decreto, nel limite di spesa
di 1.162,2 milioni di  euro  per  l'anno  2020.  L'INPS  provvede  al
monitoraggio  del  rispetto  del  limite  di  spesa,  trasmettendo  i
risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Qualora  dal
predetto  monitoraggio  emerga  il  raggiungimento,  anche   in   via
prospettica, del limite di spesa, l'INPS  non  potra'  in  ogni  caso
emettere altri  provvedimenti  di  concessione  dei  trattamenti.  Ai
maggiori oneri derivanti dal primo e dal secondo periodo del presente
comma, pari a 1.162,2 milioni di euro per l'anno  2020,  si  provvede
mediante  corrispondente   utilizzo   dello   stanziamento   di   cui
all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
introdotto dall'articolo 71 del presente decreto.
                               Art. 71
 
      Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale
 
  1.  Al  decreto-legge  17  marzo  2020  n.   18,   convertito   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  dopo  l'articolo
22-bis sono inseriti i seguenti:
    «Art.  22-ter   (Ulteriore   finanziamento   delle   integrazioni
salariali). - 1. Al fine di  garantire,  qualora  necessario  per  il
prolungarsi degli  effetti  sul  piano  occupazionale  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, la possibilita' di una piu'  ampia  forma
di tutela delle posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dai
rifinanziamenti delle misure di cui agli  articoli  da  19  a  22  e'
istituito nell'ambito dello stato di  previsione  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali apposito capitolo  di  bilancio  con
dotazione per l'anno 2020 pari a 2.673,2 milioni di euro. Le predette
risorse, che costituiscono in ogni  caso  limite  massimo  di  spesa,
possono essere trasferite all'INPS e ai Fondi di cui agli articoli 26
e 27 del decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.  148,  per  il
rifinanziamento delle specifiche misure di cui al primo  periodo  del
presente comma con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, da adottare entro il 31 agosto 2020, nel rispetto dei  saldi
di finanza pubblica, prevedendo eventualmente anche l'estensione  del
periodo massimo di durata dei trattamenti di  integrazione  salariale
di cui all'articolo 22, comma 1,  secondo  periodo,  nonche'  per  un
massimo di quattro settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 1°
settembre al 31 ottobre 2020 limitatamente ai datori  di  lavoro  che
abbiano  interamente  fruito  il  periodo  massimo   di   quattordici
settimane come disciplinato dagli articoli  da  19  a  21  e,  per  i
trattamenti di cui all'articolo 22, dal presente comma.
  2.  Qualora  dall'attivita'  di   monitoraggio   relativamente   ai
trattamenti concessi ai sensi degli articoli da  19  a  22  dovessero
emergere economie rispetto alle somme  stanziate  le  stesse  possono
essere utilizzate ai sensi del comma 1 nell'ambito  dei  decreti  ivi
previsti.
    Art. 22-quater (Trattamento di integrazione salariale  in  deroga
"Emergenza   Covid-19"   concesso   dall'Istituto   Nazionale   della
Previdenza Sociale). - 1. I trattamenti di integrazione salariale  in
deroga di cui all'articolo 22, per periodi successivi alle prime nove
settimane riconosciuti  dalle  Regioni,  sono  concessi  dall'Inps  a
domanda del datore di  lavoro  la  cui  efficacia  e'  in  ogni  caso
subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui  al
comma 5. I datori di lavoro inviano telematicamente la domanda con la
lista dei beneficiari all'Inps indicando le ore  di  sospensione  per
ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. L'Inps  provvede
all'erogazione  delle  predette  prestazioni,  previa  verifica   del
rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di  spesa  di  cui  al
comma 5. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del  limite  di
spesa, fornendo i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro
e delle politiche  sociali  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. Qualora  dal  predetto  monitoraggio  emerga  che  e'  stato
raggiunto, anche in via prospettica il limite di  spesa,  l'Inps  non
potra' in ogni caso emettere altri provvedimenti  concessori.  Per  i
datori di lavoro  con  unita'  produttive  site  in  piu'  regioni  o
province autonome il trattamento di cui  al  presente  articolo  puo'
essere riconosciuto  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali. Nel decreto di cui al comma 5  e'  stabilito  il  numero  di
regioni o  province  autonome  in  cui  sono  localizzate  le  unita'
produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra  del  quale  il
trattamento e' riconosciuto dal predetto Ministero.
  2. Per le Province autonome di Trento e Bolzano rimane fermo quanto
disposto dall'articolo 22, commi 1 e 5.
  3. La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 deve
essere  presentata,  a  pena  di  decadenza,  alla   sede   dell'INPS
territorialmente competente, entro la  fine  del  mese  successivo  a
quello in cui  ha  avuto  inizio  il  periodo  di  sospensione  o  di
riduzione dell'attivita' lavorativa. In sede di  prima  applicazione,
il termine di cui al primo periodo e' stabilito al trentesimo  giorno
successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno
2020,  n.  52,  se  tale  ultimo  termine  e'  posteriore  a   quello
determinato ai sensi del primo periodo. Per  le  domande  riferite  a
periodi di sospensione  o  riduzione  dell'attivita'  lavorativa  che
hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30  aprile  2020,  il
termine e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.
  4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte
dell'INPS trasmette la domanda di concessione del trattamento di  cui
al comma 1, entro il quindicesimo giorno dall'inizio del  periodo  di
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, unitamente ai dati
essenziali per il calcolo e l'erogazione  di  un'anticipazione  della
prestazione ai lavoratori, con le modalita' indicate  dall'INPS.  Per
le  domande  riferite  a   periodi   di   sospensione   o   riduzione
dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il  23  febbraio
2020 e il 30 aprile 2020, il termine  di  cui  al  primo  periodo  e'
fissato, a pena di decadenza, al 15  luglio  2020.  L'INPS  autorizza
l'accoglimento della domanda e dispone l'anticipazione del  pagamento
del trattamento entro quindici giorni dal ricevimento  della  domanda
stessa. La misura dell'anticipazione e' calcolata sul  40  per  cento
delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva
trasmissione completa dei dati da parte del datore di lavoro,  l'INPS
provvede al pagamento del  trattamento  residuo  o  al  recupero  nei
confronti del datore di lavoro degli eventuali importi  indebitamente
anticipati. L'INPS disciplina le modalita' operative del procedimento
previsto  dalla  presente  disposizione.  Il  datore  di  lavoro   e'
obbligato ad inviare all'Istituto  tutti  i  dati  necessari  per  il
pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalita' stabilite
dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in  cui  e'
collocato  il  periodo  di   integrazione   salariale,   ovvero,   se
posteriore, entro il  termine  di  trenta  giorni  dall'adozione  del
provvedimento di concessione.  In  sede  di  prima  applicazione,  il
termine di cui al settimo periodo e' stabilito al  trentesimo  giorno
successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno
2020,  n.  52,  se  tale  ultimo  termine  e'  posteriore  a   quello
determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente  tale
termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa  connessi
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
  5. Il trattamento di cui al presente articolo e'  riconosciuto  nel
limite massimo di cui all'articolo 22, comma 3 al netto delle risorse
gia' destinate dalle Regioni a valere sul medesimo limite  di  spesa,
limitatamente ai dipendenti gia' in forza  alla  data  del  25  marzo
2020. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro 15 giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto  sono
stabilite le modalita' di  attuazione  del  presente  articolo  e  la
ripartizione del limite di spesa complessivo di cui all'articolo  22,
comma  3  tra  i  differenti  soggetti  istituzionali   preposti   al
riconoscimento dei trattamenti di cui al medesimo articolo 22.
  6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 e' stabilita la  quota
delle risorse riservata al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali per i trattamenti concessi dal medesimo  Ministero  ai  sensi
del comma 5 ultimo periodo.
    Art. 22-quinquies (Modifiche al pagamento diretto del trattamento
di cassa integrazione ordinaria e di  assegno  ordinario).  -  1.  Le
richieste di integrazione salariale a pagamento diretto previste agli
articoli da 19 a 21 presentate  a  decorrere  dal  trentesimo  giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione
sono disciplinate dalla  procedura  di  cui  all'articolo  22-quater,
comma 3.»
  2. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo  pari  a  2.673,2
milioni di euro per l'anno 2020 si provvede  ai  sensi  dell'articolo
265.
                               Art. 72
 
Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i
                             dipendenti
 
  1.  All'articolo  23  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per l'anno 2020,  a
decorrere  dal  5  marzo  e  fino  al  31  agosto,  per  un   periodo
continuativo o frazionato comunque non  superiore  a  trenta  giorni,
ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato ha diritto
a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11 del  presente  articolo,  per  i
figli di eta' non  superiore  ai  dodici  anni,  fatto  salvo  quanto
previsto al comma 5 del presente articolo, di uno specifico  congedo,
per il quale e' riconosciuta un'indennita' pari al 50 per cento della
retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23  del
testo unico delle disposizioni legislative in  materia  di  tutela  e
sostegno della maternita' e  della  paternita',  di  cui  al  decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  ad  eccezione  del  comma  2  del
medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti  da  contribuzione
figurativa. I periodi di  congedo  devono  essere  utilizzati,  nelle
ipotesi nelle quali i congedi sono riconosciuti, in maniera alternata
da  entrambi  i  genitori  lavoratori  conviventi  e  possono  essere
usufruiti in forma giornaliera od oraria, fatti salvi  i  periodi  di
congedo gia' fruiti alla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto »;
  a-bis) al comma 4, le parole:  «quindici  giorni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «trenta giorni»;
    b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:  «  6.  In  aggiunta  a
quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori  dipendenti
del settore privato con figli minori di anni 16, a condizione che nel
nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di  strumenti
di  sostegno  al  reddito  in  caso  di  sospensione   o   cessazione
dell'attivita' lavorativa  o  che  non  vi  sia  altro  genitore  non
lavoratore, hanno  diritto  di  astenersi  dal  lavoro  per  l'intero
periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia  e  delle
attivita' didattiche nelle scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  senza
corresponsione di  indennita'  ne'  riconoscimento  di  contribuzione
figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione
del posto di lavoro.»
    c) al comma  8,  le  parole  «un  bonus»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «uno o piu' bonus» e le parole «600 euro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «1200 euro» ed e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Il  bonus  e'  erogato,  in  alternativa,  direttamente  al
richiedente, per  la  comprovata  iscrizione  ai  centri  estivi,  ai
servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto
legislativo  13  aprile  2017,  n.  65,  ai  servizi  socio-educativi
territoriali, ai centri con funzione  educativa  e  ricreativa  e  ai
servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La  fruizione
del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di  cui  al  periodo
precedente e' incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido  di
cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n.  232,  come
modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre  2019,
n. 160.»
    d) al comma  11,  le  parole:  «1.261,1  milioni  di  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «1.569 milioni di euro».
  2. All'articolo  25  del  citato  decreto-legge  n.  18  del  2020,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  27  del  2020,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3, le  parole:  «1000  euro»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «2000 euro»;
    b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il bonus di cui  al
comma 3 e' riconosciuto nel limite complessivo  di  67,6  milioni  di
euro per l'anno 2020».
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 676,7  milioni
di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
                               Art. 73
 
Modifiche all'articolo  24  in  materia  di  permessi  retribuiti  ex
             articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104
 
  1.  All'articolo  24  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.   18
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  al
comma 1, dopo le parole «aprile 2020» sono aggiunte le  seguenti:  «e
di ulteriori complessive dodici  giornate  usufruibili  nei  mesi  di
maggio e giugno 2020.».
  2. Agli oneri derivanti dal presente  articolo  valutati  in  604,7
milioni di euro per l'anno 2020 si provvede  ai  sensi  dell'articolo
265.
                               Art. 74
 
Modifiche all'articolo  26  in  materia  di  tutela  del  periodo  di
       sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato
 
  1.  All'articolo  26  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, le parole «fino al 30 aprile 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2020»;
    b) al comma 5, le parole  «130  milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «380 milioni».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 250 milioni di
euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
                               Art. 75
 
Modifiche all'articolo  31  in  materia  di  divieto  di  cumulo  tra
                             indennita'
 
  1.  All'articolo  31  del  decreto-legge  17  marzo  2020  n.   18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
    «1-bis. Le indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30,  38  e
44 sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidita' di cui alla
legge 12 giugno 1984, n. 222.».
                               Art. 76
 
Modifiche all'articolo 40 in materia di sospensione delle  misure  di
                           condizionalita'
 
  1. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  le
parole: «per due mesi» sono sostituite dalle seguenti:  «per  quattro
mesi».
                               Art. 77
 
Modifiche all'articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e
il potenziamento dei presidi sanitari in favore  di  enti  del  terzo
                               settore
 
  1.  All'articolo  43  del  decreto-legge  17  marzo  2020  n.   18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nella rubrica,  le  parole:  «contributi  alle  imprese»  sono
sostituite dalle seguenti: «contributi alle imprese e agli  enti  del
terzo settore»;
    b) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) dopo le parole: «dei processi produttivi delle imprese» sono
aggiunte le seguenti: «nonche' delle attivita' di interesse  generale
degli enti del terzo settore di cui  all'articolo  4,  comma  1,  del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»;
      2) dopo le parole: «alle imprese» sono aggiunte le seguenti: «e
agli enti del terzo settore di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».
                               Art. 78
 
Modifiche all'articolo  44  recante  istituzione  del  Fondo  per  il
reddito di ultima istanza a favore  dei  lavoratori  danneggiati  dal
                           virus COVID-19
 
  1. Ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile  e  maggio
2020 dell'indennita' per il sostegno del reddito  dei  professionisti
iscritti agli enti di diritto privato di previdenza  obbligatoria  di
cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996,
n. 103 all'articolo  44  del  decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole  «300  milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «1.150 milioni»;
    b) al comma 2, la parola «trenta» e' sostituita  dalla  seguente:
«sessanta».
  2. Ai fini del riconoscimento dell'indennita' di cui al comma 1,  i
soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
    a)  titolari  di  contratto  di  lavoro   subordinato   a   tempo
indeterminato;
    b) titolari di pensione.
  3. L'articolo  34  del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23  e'
abrogato.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 650 milioni di
euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
                               Art. 79
 
Modifiche all'articolo 45 in materia di personale addetto  ai  lavori
           necessari al ripristino del servizio elettrico
 
  1. All'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  le
parole «30 aprile 2020» sono sostituite dalle  seguenti:  «15  giugno
2020».
                               Art. 80
 
Modifiche  all'articolo  46   in   materia   di   licenziamento   per
                    giustificato motivo oggettivo
 
  1.  All'articolo  46  del  decreto-legge  17  marzo  2020  n.   18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: « 60 giorni  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: «cinque mesi» ed e' aggiunto infine  il  seguente  periodo:
«Sono altresi' sospese le procedure di licenziamento per giustificato
motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio
1966, n. 604.»;
    b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
      «1-bis. Il datore di lavoro che, indipendentemente  dal  numero
dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020  al  17  marzo  2020
abbia proceduto al recesso dal contratto di lavoro  per  giustificato
motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, puo', in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma
10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare  in  ogni  tempo  il
recesso purche' contestualmente faccia richiesta del  trattamento  di
cassa integrazione salariale, di cui agli articoli  da  19  a  22,  a
partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso,
il rapporto di lavoro si  intende  ripristinato  senza  soluzione  di
continuita', senza oneri ne' sanzioni per il datore di lavoro.».
  1-bis. Fino al 17 agosto 2020 la procedura di cui all'articolo  47,
comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nel caso  in  cui  non
sia stato raggiunto un accordo, non puo' avere una durata inferiore a
quarantacinque giorni.
                             Art. 80 bis
 
Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo  38  del  decreto
                  legislativo 15 giugno 2015, n. 81
 
  1. Il secondo periodo del comma  3  dell'articolo  38  del  decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai sensi del quale tutti gli  atti
compiuti o ricevuti dal somministratore nella  costituzione  o  nella
gestione  del  rapporto,  per  il  periodo  durante   il   quale   la
somministrazione  ha  avuto  luogo,  si  intendono  come  compiuti  o
ricevuti  dal  soggetto   che   ha   effettivamente   utilizzato   la
prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione
e  di  gestione  del  rapporto  di  lavoro   non   e'   compreso   il
licenziamento.
                               Art. 81
 
Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini  nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti  amministrativi  in
                              scadenza
 
  1. (soppresso)
  2. I termini di accertamento e di notifica delle  sanzioni  di  cui
agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo  6  settembre  1989,  n.
322, sono sospesi fino al 31 luglio 2020.
Capo II

Altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali

                               Art. 82
 
                        Reddito di emergenza
 
  1. Ai nuclei familiari in condizioni  di  necessita'  economica  in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  identificati
secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3, e' riconosciuto  un
sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (di
seguito «Rem»). Le domande  per  il  Rem  sono  presentate  entro  il
termine del mese di luglio 2020 e il  beneficio  e'  erogato  in  due
quote, ciascuna pari all'ammontare di cui al comma 5.
  2.  Il  Rem  e'  riconosciuto  ai  nuclei  familiari  in   possesso
cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti: a)
residenza in Italia, verificata  con  riferimento  al  componente  ri
chiedente il beneficio; b) un valore del reddito familiare, nel  mese
di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui  al
comma  5;  c)  un  valore  del  patrimonio  mobiliare  familiare  con
riferimento al l'anno 2019 inferiore a una  soglia  di  euro  10.000,
accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al  primo  e
fino  ad  un  massimo  di  euro  20.000.  Il  predetto  massimale  e'
incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel  nucleo  familiare
di un  componente  in  condizione  di  disabilita'  grave  o  di  non
autosufficienza  come  definite   ai   fini   dell'Indicatore   della
Situazione Economica  Equivalente  (ISEE),  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; d)  un
valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.
  2-bis. Ai fini del riconoscimento del Rem ai sensi del comma 2  del
presente articolo, durante lo stato di  emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2020, le disposizioni
dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo  2014,
n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014,  n.
80, non si  applicano,  previa  autocertificazione,  in  presenza  di
persone minori di eta' o meritevoli di tutela, quali soggetti  malati
gravi, disabili, in difficolta' economica e senza  dimora,  aventi  i
requisiti di cui al citato articolo 5 del  decreto-legge  n.  47  del
2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014.
  3. Il Rem non e' compatibile con la presenza nel  nucleo  familiare
di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennita'
di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020,  n.  27,  ovvero  di  una  delle  indennita'  disciplinate   in
attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di  una
delle  indennita'  di  cui  agli  articoli  84  e  85  del   presente
decreto-legge. Il Rem non e' altresi' compatibile con la presenza nel
nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda  in
una delle seguenti condizioni:
    a) essere titolari di pensione diretta o indiretta  ad  eccezione
dell'assegno ordinario di invalidita';
    b) essere titolari di un rapporto di  lavoro  dipendente  la  cui
retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al comma 5;
    c) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I
del  decreto-legge  28  gennaio   2019,   n.   4,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26,  ovvero  le  misure
aventi finalita' analoghe  di  cui  all'articolo  13,  comma  2,  del
medesimo decreto-legge.
  4. Ai fini dell'accesso e della determinazione  dell'ammontare  del
Rem:
    a) il nucleo familiare e' definito ai sensi dell'articolo  3  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159;
    b) il reddito familiare e' inclusivo di tutte  le  componenti  di
cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159,  ed  e'  riferito  al  mese  di
aprile 2020 secondo il principio di cassa;
    c) il patrimonio mobiliare e' definito ai sensi dell'articolo  5,
comma 4, del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 159;
  5. Ciascuna quota del Rem e' determinata in un ammontare pari a 400
euro, moltiplicati per il corrispondente  parametro  della  scala  di
equivalenza di cui all'articolo 2,  comma  4,  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, fino ad un massimo di  2,  corrispondente  a  800  euro,
ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare
siano presenti componenti in condizioni di disabilita'  grave  o  non
autosufficienza come definite ai fini ISEE.
  6. Non hanno diritto al Rem i soggetti  che  si  trovano  in  stato
detentivo, per tutta la durata della pena, nonche'  coloro  che  sono
ricoverati in istituti di cura di lunga  degenza  o  altre  strutture
residenziali a totale carico dello Stato o di  altra  amministrazione
pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia  tra
i suoi componenti soggetti di cui  al  primo  periodo,  il  parametro
della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti.
  7. Il Rem e' riconosciuto ed erogato dall'Istituto nazionale  della
previdenza sociale (INPS) previa richiesta tramite modello di domanda
predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo  le  modalita'
stabilite dallo stesso. Le richieste di Rem possono essere presentate
presso i centri di assistenza fiscale  di  cui  all'articolo  32  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  previa  stipula  di  una
convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Le richieste del Rem possono essere altresi'  presentate  presso  gli
istituti di patronato di cui alla legge 30  marzo  2001,  n.  152,  e
valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento  di
cui al  decreto  del  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193.
  8. Ai fini della verifica del possesso  dei  requisiti  di  cui  al
comma 2,  lettera  c),  l'INPS  e  l'Agenzia  delle  entrate  possono
scambiare i  dati  relativi  ai  saldi  e  alle  giacenze  medie  del
patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai
sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo  11,  comma  2,
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle  modalita'
previste ai fini ISEE.
   9. Nel caso in cui in esito a  verifiche  e  controlli  emerga  il
mancato  possesso  dei  requisiti,  il  beneficio  e'  immediatamente
revocato, ferma restando  la  restituzione  di  quanto  indebitamente
percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.
  10. Ai fini dell'erogazione del Rem e'  autorizzato  un  limite  di
spesa di 966,3 milioni di  euro  per  l'anno  2020  da  iscrivere  su
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali  denominato  «  Fondo  per  il  Reddito  di
emergenza ». L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del  limite
di spesa di cui al primo periodo del  presente  comma  e  comunica  i
risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Qualora  dal
predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche  in
via prospettica, rispetto al  predetto  limite  di  spesa,  non  sono
adottati altri provvedimenti concessori. Per gli oneri connessi  alla
stipula della convenzione di cui al comma 7 e' autorizzato un  limite
di spesa pari a 5 milioni di euro.
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 971,3 milioni
di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.
                               Art. 83
 
                       Sorveglianza sanitaria
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  41  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per  garantire  lo  svolgimento  in
sicurezza delle attivita' produttive e commerciali  in  relazione  al
rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione
dello  stato  di  emergenza  per  rischio  sanitario  sul  territorio
nazionale, i datori  di  lavoro  pubblici  e  privati  assicurano  la
sorveglianza  sanitaria  eccezionale  dei   lavoratori   maggiormente
esposti  a  rischio  di  contagio,  in  ragione  dell'eta'  o   della
condizione  di  rischio  derivante  da  immunodepressione,  anche  da
patologia COVID-19, o da  esiti  di  patologie  oncologiche  o  dallo
svolgimento di terapie  salvavita  o  comunque  da  comorbilita'  che
possono caratterizzare una maggiore rischiosita'. Le  amministrazioni
pubbliche provvedono alle attivita' previste al presente comma con le
risorse umane, strumentali  e  finanziarie  previste  a  legislazione
vigente.
  2. Per i datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18, comma  1,
lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  non  sono
tenuti alla nomina del medico competente  per  l'effettuazione  della
sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto,  ferma
restando  la  possibilita'  di   nominarne   uno   per   il   periodo
emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1
del presente articolo puo' essere richiesta ai  servizi  territoriali
dell'INAIL che  vi  provvedono  con  propri  medici  del  lavoro,  su
richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente  di
personale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il
Ministro  della  Salute,  acquisito  il   parere   della   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro  quindici  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' definita  la
relativa tariffa per  l'effettuazione  di  tali  prestazioni.  Per  i
medici di cui al presente comma non si applicano gli articoli 25, 39,
40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  3. L'inidoneita' alla mansione  accertata  ai  sensi  del  presente
articolo non puo' in ogni caso giustificare il recesso del datore  di
lavoro dal contratto di lavoro.
  4. Per le finalita' di cui al presente articolo atte a sostenere le
imprese nella ripresa e nella prosecuzione delle attivita' produttive
in condizioni di salubrita' e sicurezza degli ambienti  di  lavoro  e
delle modalita' lavorative l'INAIL e' autorizzato, previa convenzione
con  ANPAL,  all'assunzione  con  contratti   di   lavoro   a   tempo
determinato,  della  durata  massima  di  quindici  mesi,  di  figure
sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di eta' non superiore
a 29 anni, nel limite di spesa pari a euro 20.895.000 per l'anno 2020
e ad euro 83.579.000 per l'anno 2021. Ai relativi oneri si  provvede,
a valere sulle  risorse  di  cui  al  Programma  Operativo  Nazionale
Iniziativa Occupazione Giovani.
                               Art. 84
 
Nuove  indennita'  per  i   lavoratori   danneggiati   dall'emergenza
                     epidemiologica da COVID-19
 
  1.  Ai  soggetti  gia'   beneficiari   per   il   mese   di   marzo
dell'indennita' di cui all'articolo 27  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, la medesima indennita' pari a 600 euro e' erogata anche per il
mese di aprile 2020.
  2. Ai liberi professionisti titolari di  partita  IVA  attiva  alla
data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  iscritti  alla
Gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre
forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito  una  comprovata
riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo  bimestre
2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, e'  riconosciuta
una indennita' per il mese di maggio 2020 pari a  1000  euro.  A  tal
fine il reddito e' individuato secondo il  principio  di  cassa  come
differenza  tra  i  ricavi  e  i  compensi  percepiti  e   le   spese
effettivamente sostenute nel  periodo  interessato  e  nell'esercizio
dell'attivita', comprese le eventuali quote di  ammortamento.  A  tal
fine il soggetto deve presentare  all'Inps  la  domanda  nella  quale
autocertifica il possesso dei requisiti di  cui  al  presente  comma.
L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati  identificativi  dei
soggetti che hanno presentato l'autocertificazione  per  la  verifica
dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica al l'Inps l'esito dei
riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di  cui
sopra con modalita' e termini definiti con  accordi  di  cooperazione
tra le parti.
  3. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione  coordinata
e continuativa, iscritti alla Gestione separata di  cui  all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  non  titolari  di
pensione e non iscritti ad altre  forme  previdenziali  obbligatorie,
che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, e'  riconosciuta  un'indennita'  per  il
mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
  4.  Ai  soggetti  gia'   beneficiari   per   il   mese   di   marzo
dell'indennita' di cui all'articolo 28  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, la medesima indennita' pari a 600 euro e' erogata anche per il
mese di aprile 2020.
  5.  Ai  soggetti  gia'   beneficiari   per   il   mese   di   marzo
dell'indennita' di cui all'articolo 29  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, la medesima indennita' pari a 600 euro e' erogata anche per il
mese di aprile  2020.  La  medesima  indennita'  e'  riconosciuta  ai
lavoratori in regime di somministrazione,  impiegati  presso  imprese
utilizzatrici operanti nel settore del turismo e  degli  stabilimenti
termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di  lavoro
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo  2020,  non
titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro  dipendente,  ne'  di
NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  6. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore  del  turismo  e
degli stabilimenti termali che  hanno  cessato  involontariamente  il
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  il
17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne' di  rapporto  di  lavoro
dipendente, ne' di NASPI,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, e' riconosciuta un'indennita' per il  mese  di
maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennita' e'  riconosciuta
ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese
utilizzatrici operanti nel settore del turismo e  degli  stabilimenti
termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di  lavoro
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo  2020,  non
titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro  dipendente,  ne'  di
NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  7.  Ai  soggetti  gia'   beneficiari   per   il   mese   di   marzo
dell'indennita' di cui all'articolo 30  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, la medesima indennita' e' erogata anche per il mese di  aprile
2020 con un importo pari a 500 euro.
  8. E' riconosciuta un'indennita' per i mesi  di  aprile  e  maggio,
pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi
che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da  COVID  19  hanno
cessato, ridotto o sospeso la loro attivita' o il  loro  rapporto  di
lavoro, individuati nei seguenti:
    a)  lavoratori  dipendenti  stagionali  appartenenti  a   settori
diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che  hanno
cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo  compreso
tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano  svolto  la
prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel  medesimo
periodo;
    b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  che  abbiano  svolto  la
prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel   periodo
compreso tra il  1°  gennaio  2019  e  il  31  gennaio  2020;  per  i
lavoratori intermittenti di cui alla  presente  lettera  iscritti  al
Fondo  lavoratori  dello  spettacolo,   che   non   beneficiano   del
trattamento di integrazione salariale,  l'accesso  all'indennita'  e'
comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal comma 10;
    c) lavoratori autonomi, privi di partita  IVA,  non  iscritti  ad
altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso  tra
il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio  2020  siano  stati  titolari  di
contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui
all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in
essere  alla  data  del  23  febbraio  2020.  Gli  stessi,  per  tali
contratti, devono essere gia' iscritti alla data del 23 febbraio 2020
alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, con accredito nello  stesso  arco  temporale  di
almeno un contributo mensile;
    d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,  con  reddito  annuo  2019
derivante dalle medesime attivita' superiore ad euro 5.000 e titolari
di partita IVA attiva  e  iscritti  alla  Gestione  Separata  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  alla
data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie.
  9. I soggetti di cui al comma 8, alla data di  presentazione  della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
    a) titolari di altro contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato,  diverso  dal  contratto  intermittente  di  cui  agli
articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:
    b) titolari di pensione.
  10. Ai lavoratori  iscritti  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dello
spettacolo  che  hanno  i  requisiti  di  cui  all'articolo  38   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' erogata una indennita'  di  600
euro per ciascuno dei mesi di  aprile  e  maggio  2020;  la  medesima
indennita'  viene  erogata  per  le  predette  mensilita'  anche   ai
lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con
almeno 7 contributi giornalieri  versati  nel  2019,  cui  deriva  un
reddito non superiore ai 35.000 euro. Per i lavoratori  intermittenti
di cui al comma 8, lettera b), e' corrisposta la sola  indennita'  di
cui alla medesima lettera.
  11.  Non  hanno  diritto  all'indennita'  di  cui  al  comma  10  i
lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente  o  titolari  di
pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  12. Le indennita' di cui al presente articolo non  concorrono  alla
formazione del reddito ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS,  previa
domanda, nel limite di spesa complessivo di 3.850,4 milioni  di  euro
per l'anno 2020. L'INPS provvede al  monitoraggio  del  rispetto  del
limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero  dell'economia  e
delle  finanze.  Qualora  dal   predetto   monitoraggio   emerga   il
verificarsi di scostamenti, anche in  via  prospettica,  rispetto  al
predetto limite di  spesa,  non  sono  adottati  altri  provvedimenti
concessori.
  13. Ai lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3,  4,  5,
6, 7, 8 e 10, appartenenti a nuclei  familiari  gia'  percettori  del
reddito di cittadinanza, di  cui  al  Capo  I  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, per i  quali  l'ammontare  del  beneficio  in  godimento
risulti inferiore a quello dell'indennita' di cui ai  medesimi  commi
del presente articolo, in luogo  del  versamento  dell'indennita'  si
procede ad integrare il beneficio del reddito  di  cittadinanza  fino
all'ammontare della stessa indennita' dovuto in ciascuna  mensilita'.
Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e  10  non  sono
compatibili con il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento
pari  o  superiore   a   quello   dell'indennita'.   Conseguentemente
l'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  12,  comma  1,  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' incrementata di  72  milioni  di
euro per l'anno 2020.
  14. Decorsi quindici giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  si  decade  dalla   possibilita'   di   richiedere
l'indennita'  di  cui  agli  articoli  27,  28,  29,  30  e  38   del
decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativa al mese di marzo 2020.
  15. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari
a 3.922,4 milioni di euro, si provvede, quanto a 3.912,8  milioni  di
euro, ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto e, quanto a 9,6
milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte
corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020,  n.  27,  come  rifinanziato  dall'articolo  183  del  presente
decreto.
                               Art. 85
 
                Indennita' per i lavoratori domestici
 
  1. Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del  23
febbraio 2020,  uno  o  piu'  contratti  di  lavoro  per  una  durata
complessiva superiore a 10 ore settimanali  e'  riconosciuta,  per  i
mesi di aprile e maggio 2020, un'indennita' mensile pari a 500  euro,
per ciascun mese.
  2. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta a condizione  che
i lavoratori domestici non siano conviventi con il datore di lavoro.
  3. L'indennita' di  cui  al  comma  1  non  e'  cumulabile  con  le
indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, ovvero con una delle indennita'  disciplinate  in
attuazione dell'articolo 44 del medesimo  decreto-legge,  ovvero  con
l'indennita' di cui  all'articolo  84  del  presente  decreto  e  non
concorre alla  formazione  del  reddito  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917.  L'indennita'
non spetta altresi' ai soggetti di cui all'articolo 103. L'indennita'
non spetta altresi' ai percettori del reddito  di  emergenza  di  cui
all'articolo 82 ovvero ai percettori del reddito di cittadinanza,  di
cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.  4,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26,  per  i  quali
l'ammontare del beneficio  in  godimento  risulti  pari  o  superiore
all'ammontare delle indennita' medesime. Ai lavoratori appartenenti a
nuclei familiari gia' percettori del reddito di cittadinanza,  per  i
quali l'ammontare del beneficio  in  godimento  risulti  inferiore  a
quello delle indennita' di cui al comma 1, in  luogo  del  versamento
dell'indennita' si procede ad integrare il beneficio del  reddito  di
cittadinanza fino all'ammontare della  stessa  indennita'  dovuto  in
ciascuna mensilita'. Conseguentemente, l'autorizzazione di  spesa  di
cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26,
e' incrementata di 8,3 milioni di euro per l'anno 2020.
  4. L'indennita' di cui al presente articolo non spetta ai  titolari
di pensione, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidita' di cui
all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e  ai  titolari  di
rapporto di lavoro  dipendente  a  tempo  indeterminato  diverso  dal
lavoro domestico.
  5. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata dall'INPS in
unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa  complessivo  di
460 milioni di euro  per  l'anno  2020.  Le  domande  possono  essere
presentate presso gli Istituti di Patronato, di  cui  alla  legge  30
marzo 2001, n. 152, e sono valutate come al numero 8 della tabella D,
allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche  sociali  10  ottobre  2008,  n.  193,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  10
dicembre 2008, n. 288. L'INPS provvede al monitoraggio  del  rispetto
del limite di spesa e comunica  i  risultati  di  tale  attivita'  al
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia e delle  finanze.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
emerga il verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
rispetto al  predetto  limite  di  spesa,  non  sono  adottati  altri
provvedimenti concessori.
  6. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a
468,3 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.
                               Art. 86
 
                  Divieto di cumulo tra indennita'
 
  1. Le indennita' di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 non sono  tra
loro cumulabili  e  non  sono  cumulabili  con  l'indennita'  di  cui
all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito
con modificazioni dalla legge 24 aprile  2020,  n.  27.  Le  suddette
indennita' sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidita'  di
cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
                               Art. 87
 
Utilizzo risorse residue per trattamenti di integrazione salariale in
                               deroga
 
  1. L'articolo 1, comma 251, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,
e' sostituito dal seguente:
    «251. Ai lavoratori  che  hanno  cessato  la  cassa  integrazione
guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017  al  31  dicembre
2018 e non hanno diritto all'indennita' di disoccupazione  denominata
Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego  (NASpI)  e'
concessa, nel limite massimo di  dodici  mesi  e  in  ogni  caso  con
termine entro il 31 dicembre 2020, in continuita' con la  prestazione
di Cassa integrazione  guadagni  in  deroga,  un'indennita'  pari  al
trattamento di mobilita' in deroga, comprensiva  della  contribuzione
figurativa. A tale indennita' non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 67 della legge 28 giugno 2012, n. 92.»
  2. L'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,
cosi' come sostituito dall'art. 11-bis, comma 1 del  decreto-legge  3
settembre 2019, n. 101 e' sostituito dal seguente:
    «253. All'onere derivante dall'attuazione del  comma  251  si  fa
fronte nel limite massimo delle risorse gia' assegnate alle regioni e
alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi  dell'articolo
44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  148,
ove non previamente utilizzate ai sensi  del  comma  3  dell'articolo
26-ter del decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26  e  ai   sensi
dell'articolo 22, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile
2020,  n.  27.  Le  regioni  e  le   province   au-tonome   concedono
l'indennita' di cui al  comma  251,  esclusivamente  previa  verifica
della disponibilita' finanziaria da parte dell'INPS.».
                               Art. 88
 
                       Fondo Nuove Competenze
 
  1. Al fine di consentire la graduale  ripresa  dell'attivita'  dopo
l'emergenza epidemiologica, per l'anno 2020, i  contratti  collettivi
di  lavoro  sottoscritti  a  livello  aziendale  o  territoriale   da
associazioni dei datori di lavoro e dei  lavoratori  comparativamente
piu'  rappresentative  sul  piano  nazionale,   ovvero   dalle   loro
rappresentanze  sindacali  operative  in  azienda  ai   sensi   della
normativa  e  degli   accordi   interconfederali   vigenti,   possono
realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario  di  lavoro
per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa,  con  le
quali parte  dell'orario  di  lavoro  viene  finalizzato  a  percorsi
formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei
relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a  carico  di
un apposito Fondo denominato  «Fondo  Nuove  Competenze»,  costituito
presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL),
nel limite di 230 milioni di euro a valere  sul  Programma  Operativo
Nazionale SPAO.
  2. Alla realizzazione degli interventi di cui al  comma  1  possono
partecipare, previa intesa in Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,
i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo,
i   Fondi   Paritetici   Interprofessionali   costituiti   ai   sensi
dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388  nonche',  per
le specifiche finalita', il Fondo per la formazione e il sostegno  al
reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276 che, a  tal  fine,  potranno  destinare  al
Fondo costituito presso l'ANPAL una  quotadelle  risorse  disponibili
nell'ambito dei rispettivi bilanci.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare
entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del  presente  decreto,
sono individuati criteri e modalita' di applicazione della  misura  e
di utilizzo delle risorse e per il rispetto del  relativo  limite  di
spesa.
                               Art. 89
 
         Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali
 
  1. Ai fini  della  rendicontazione  da  parte  di  regioni,  ambiti
territoriali e comuni al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali dell'utilizzo  delle  risorse  del  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, del Fondo nazionale per le non autosufficienze
di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296, del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' prive di
sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma  1,  della  legge  22
giugno  2016,  n.  112,  del  Fondo  nazionale   per   l'infanzia   e
l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 28  agosto  1997,  n.
285, la rendicontazione del 75% della  quota  relativa  alla  seconda
annualita' precedente e' condizione sufficiente alla erogazione della
quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte dello
stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali della  coerenza
degli utilizzi  con  le  norme  e  gli  atti  di  programmazione.  Le
eventuali somme  relative  alla  seconda  annualita'  precedente  non
rendicontate devono  comunque  essere  esposte  entro  la  successiva
erogazione.
  2. Ai fini delle rendicontazioni di cui al comma 1, con riferimento
alle spese sostenute nell'anno 2020, le amministrazioni  destinatarie
dei fondi possono includere, per le prestazioni sociali erogate sotto
forma di servizi  effettivamente  erogati,  specifiche  spese  legate
all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla  riorganizzazione  dei
servizi,  all'approvvigionamento  di  dispositivi  di  protezione   e
all'adattamento degli spazi.
  2-bis. I servizi previsti all'articolo 22, comma 4, della  legge  8
novembre  2000,  n.  328,  sono  da  considerarsi  servizi   pubblici
essenziali, anche se svolti in regime di concessione,  accreditamento
o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il  godimento  di
diritti della persona  costituzionalmente  tutelati.  Allo  scopo  di
assicurare l'effettivo e  continuo  godimento  di  tali  diritti,  le
regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  nell'ambito
delle loro competenze e della  loro  autonomia  organizzativa,  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  definiscono  le  modalita'  per
garantire  l'accesso  e   la   continuita'   dei   servizi   sociali,
socio-assistenziali e socio-sanitari essenziali di  cui  al  presente
comma anche in  situazione  di  emergenza,  sulla  base  di  progetti
personalizzati,  tenendo  conto  delle  specifiche   e   inderogabili
esigenze di  tutela  delle  persone  piu'  esposte  agli  effetti  di
emergenze e  calamita'.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono
all'attuazione del presente comma nell'ambito  delle  risorse  umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
                             Art. 89 bis
 
Applicazione della sentenza della Corte costituzionale in materia  di
                  trattamenti di invalidita' civile
 
  1. Nello stato di previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e' istituito un fondo, con una  dotazione  iniziale
pari a 46milioni di euro per l'anno 2020, destinato  a  concorrere  a
ottemperare alla sentenza  della  Corte  costituzionale,  pronunciata
nella  camera  di  consiglio  del  23  giugno  2020,  in  materia  di
riconoscimento dei benefici di cui all'articolo  38  della  legge  28
dicembre 2001, n.  448,  in  favore  degli  invalidi  civili  totali,
indipendentemente dal requisito dell'eta' pari o superiore a sessanta
anni previsto dal comma 4 del medesimo articolo 38.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo,  pari  a
46  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 265.
                               Art. 90
 
                            Lavoro agile
 
  1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica  da
COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del  settore  privato  che
hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo
familiare non vi sia altro  genitore  beneficiario  di  strumenti  di
sostegno  al  reddito   in   caso   di   sospensione   o   cessazione
dell'attivita' lavorativa o che non vi sia genitore  non  lavoratore,
hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita'  agile
anche  in  assenza  degli  accordi  individuali,  fermo  restando  il
rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da  18  a
23 della legge 22 maggio  2017,  n.  81,  e  a  condizione  che  tale
modalita' sia compatibile con le caratteristiche  della  prestazione.
Fino alla cessazione  dello  stato  di  emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle  prestazioni  di
lavoro  in  modalita'  agile  e'  riconosciuto,  sulla   base   delle
valutazioni dei medici competenti, anche ai  lavoratori  maggiormente
esposti a  rischio  di  contagio  da  virus  SARS-CoV-2,  in  ragione
dell'eta'   o   della   condizione   di    rischio    derivante    da
immunodepressione,  da  esiti  di  patologie  oncologiche   o   dallo
svolgimento di terapie salvavita o,  comunque,  da  comorbilita'  che
possono  caratterizzare  una  situazione  di  maggiore   rischiosita'
accertata  dal  medico  competente,  nell'ambito  della  sorveglianza
sanitaria di cui all'articolo 83 del presente decreto,  a  condizione
che tale modalita'  sia  compatibile  con  le  caratteristiche  della
prestazione lavorativa.
  2. La prestazione lavorativa in lavoro  agile  puo'  essere  svolta
anche  attraverso  strumenti  informatici  nella  disponibilita'  del
dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
  3. Per l'intero periodo di cui al comma 1, i datori di  lavoro  del
settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data  di
cessazione della prestazione di lavoro in modalita' agile, ricorrendo
alla documentazione resa disponibile nel sito internet del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
  4.  Fermo   restando   quanto   previsto   dall'articolo   87   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di  lavoro  pubblici,
limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1  e  comunque  non
oltre il 31 dicembre 2020, la modalita' di lavoro agile  disciplinata
dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio  2017,  n.  81,  puo'
essere applicata dai datori di lavoro  privati  a  ogni  rapporto  di
lavoro  subordinato,  nel  rispetto  dei   principi   dettati   dalle
menzionate disposizioni, anche in assenza degli  accordi  individuali
ivi previsti; gli obblighi di  informativa  di  cui  all'articolo  22
della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in  via  telematica
anche  ricorrendo  alla  documentazione  resa  disponibile  nel  sito
internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni  sul  lavoro
(INAIL).
                               Art. 91
 
Attivita' di formazione a distanza e  conservazione  della  validita'
                  dell'anno scolastico o formativo
 
  1. A beneficio degli studenti ai quali non e'  consentita,  per  le
esigenze  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID  19,  la
partecipazione alle attivita' didattiche  dei  sistemi  regionali  di
istruzione  e  formazione  professionale  (I  e  F.P.),  dei  sistemi
regionali che  realizzano  i  percorsi  di  istruzione  e  formazione
tecnica superiore (I.F.T.S.), tali attivitasono svolte con  modalita'
a distanza, individuate dai  medesimi  Istituti  diistruzione,  avuto
anche  riguardo  alle  specifiche   esigenze   degli   studenti   con
disabilita'.
  2. Qualora, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19,  i
sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale  (IeF.P.),
i sistemi  regionali  che  realizzano  i  percorsi  di  Istruzione  e
Formazione  Tecnica  Superiore  (I.F.T.S.)  e  gli  Istituti  Tecnici
Superiori (I.T.S.) non possano effettuare il  numero  minimo  di  ore
previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso  formativo,
l'anno scolastico o formativo 2019/2020 conserva comunque  validita'.
Qualora  si  determini  una  riduzione  dei  livelli  qualitativi   e
quantitativi di formazione delle attivita' svolte, sono  derogate  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  4,  comma  7  del  decreto   del
Presidente della Repubblica  5  febbraio  2018,  n.  22.  I  medesimi
istituti assicurano, laddove ritenuto  necessario  ed  in  ogni  caso
individuandone le relative modalita',  il  recupero  delle  attivita'
formative ovvero di ogni altra prova verifica, anche intermedia,  che
risultino funzionali al completamento del percorso didattico.
                               Art. 92
 
            Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL
 
  1. Le prestazioni previste  dagli  articoli  1  e  15  del  decreto
legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di  fruizione  termini
nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile  2020,  sono
prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di  scadenza,
a condizione che il percettore non sia beneficiario delle  indennita'
di cui agli articoli 27, 28,29, 30, 38  e  44  del  decreto-legge  17
marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24  aprile
2020, n. 27, ne' di quelle di cui agli  articoli  84,  85  e  98  del
presente decreto.  L'importo  riconosciuto  per  ciascuna  mensilita'
aggiuntiva e' pari all'importo dell'ultima mensilita'  spettante  per
la prestazione originaria.
  2. All'onere derivante dal comma 1 valutato  in  613,7  milioni  di
euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
                               Art. 93
 
Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e
              di proroga di contratti di apprendistato
 
  1. In deroga all'articolo 21  del  decreto  legislativo  15  giugno
2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attivita' in conseguenza
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e'  possibile  rinnovare  o
prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato  a
tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche  in
assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  1-bis. Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di  cui
agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,
e dei contratti di lavoro a tempo determinato,  anche  in  regime  di
somministrazione, e' prorogato di  una  durata  pari  al  periodo  di
sospensione dell'attivita' lavorativa, prestata in forza dei medesimi
contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
                               Art. 94
 
                   Promozione del lavoro agricolo
 
  1.  In  relazione  all'emergenza  epidemiologica  i  percettori  di
ammortizzatori sociali, limitatamente al  periodo  di  sospensione  a
zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonche' di
reddito di cittadinanza possono stipulare con datori  di  lavoro  del
settore agricolo contratti a  termine  non  superiori  a  30  giorni,
rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire  la  perdita  o  la
riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro  per  l'anno
2020.  Il  lavoratore  percettore  del  reddito  di  cittadinanza  e'
dispensato dalla comunicazione di cui all'articolo 3,  comma  8,  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4,  convertito  con  modificazioni
dalla legge  28  marzo  2019,  n.  26,  con  riferimento  ai  redditi
percepiti  per  effetto  dei  contratti  di  cui  al  primo  periodo.
Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  12,
comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e'  incrementata  di
57,6 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 58,9 milioni di euro
per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
  3. All'articolo 18, comma 3-bis, della legge 31  gennaio  1994,  n.
97, dopo le parole: «diffusione del virus COVID-19,»,  sono  inserite
le seguenti: «e comunque non oltre il 31 luglio 2020,».
                               Art. 95
 
Misure di sostegno alle imprese  per  la  riduzione  del  rischio  di
                    contagio nei luoghi di lavoro
 
  1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni  di  cui  al
Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il
contrasto della diffusione  del  virus  COVID-19  negli  ambienti  di
lavoro, condiviso dal Governo e dalle Parti sociali in data 14  marzo
2020, come integrato il 24  aprile  2020,  l'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione contro gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL)  promuove
interventi straordinari destinati alle  imprese,  anche  individuali,
iscritte  al  Registro  delle  imprese  o  all'Albo   delle   imprese
artigiane, alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale  del
Registro delle imprese, alle imprese agrituristiche ed  alle  imprese
sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112,  iscritte
al Registro delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro,
successivamente alla data di entrata in vigore del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27,  interventi  per  la  riduzione  del  rischio  di
contagio attraverso l'acquisto di:
    a)  apparecchiature  e  attrezzature  per   l'isolamento   o   il
distanziamento  dei  lavoratori,  compresi  i   relativi   costi   di
installazione;
    b) dispositivi elettronici e sensoristica per  il  distanziamento
dei lavoratori;
    c) apparecchiature  per  l'isolamento  o  il  distanziamento  dei
lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto  agli  addetti  di
aziende terze fornitrici di beni e servizi;
    d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi
e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di  lavoro
utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
    e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
  2. Al finanziamento delle iniziative di cui al  presente  articolo,
fatti salvi gli  interventi  di  cui  all'articolo  1,  commi  862  e
seguenti, della legge 28 dicembre 2015  n.  208,  sono  destinate  le
risorse gia' disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI
2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei  progetti  di
cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile  2008,
n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni.
  3. I  contributi  per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui  al
presente articolo sono concessi  in  conformita'  a  quanto  previsto
nella Comunicazione della Commissione europea  del  19  marzo  2020-C
(2020) 1863-final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di  Stato
a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del  Covid-19»,  come
modificata e integrata dalla Comunicazione della  Commissione  del  3
aprile  2020-C  (2020)2215-final.   L'importo   massimo   concedibile
mediante gli interventi di cui al presente articolo e' pari  ad  euro
15.000 per le imprese di cui al comma 1 fino  a  9  dipendenti,  euro
50.000 per le imprese di cui al comma 1 da 10 a 50  dipendenti,  euro
100.000 per le imprese di cui al comma 1 con piu' di 50 dipendenti. I
contributi  sono  concessi  con  procedura   automatica,   ai   sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
  4. Gli interventi di cui al presente  articolo  sono  incompatibili
con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto  i
medesimi costi ammissibili.
  5. Conseguentemente il bando di finanziamento ISI 2019,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, parte prima, serie generale n. 297  del  19
dicembre 2019, e' revocato.
  6. Al fine di attuare gli interventi di cui al  presente  articolo,
l'INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse  di  cui
al comma 2 per l'erogazione dei contributi alle imprese,  sulla  base
degli indirizzi specifici formulati dall'Istituto.
  6-bis. Al fine di garantire la ripresa delle  attivita'  produttive
delle imprese in condizioni di  sicurezza,  in  via  eccezionale  per
l'anno 2020, l'INAIL utilizza una quota parte delle risorse derivanti
dall'attuazione dell'articolo  8,  comma  15,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, pari a 200 milioni di euro. Al medesimo fine  di
cui al primo periodo, l'INAIL adotta, entro il 15 settembre 2020,  un
bando per il concorso al finanziamento di  progetti  di  investimento
delle imprese  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  5,  del  decreto
legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,   con   modalita'   rapide   e
semplificate,  anche  tenendo  conto  degli  assi   di   investimento
individuati con il bando di finanziamento ISI 2019 revocato ai  sensi
del comma 5 del presente articolo. L'INAIL provvede all'aggiornamento
del piano degli investimenti per il triennio 2020-2022 entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, al fine della  verifica  di  compatibilita'  con  i
saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi del  citato  articolo
8, comma 15, del  decreto-legge  n.  78  del  2010,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.
                               Art. 96
 
Disposizioni in materia di noleggio  autovetture  per  vigilanza  sul
                               lavoro
 
  1. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)  puo'  provvedere,  con
onere a carico del proprio bilancio, al noleggio  di  autovetture  da
utilizzare per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza,  anche  in
deroga all'articolo 6, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n.
78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122
nonche', al fine di  una  tempestiva  disponibilita'  dei  mezzi,  in
deroga  agli  obblighi  di  cui  all'articolo   1,   comma   7,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
                               Art. 97
 
Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo  di  garanzia  di
        cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297
 
  1. All'articolo 2, comma 7, della legge 29  maggio  1982,  n.  297,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, dopo la parola: «richiesta» e' soppressa  la
parola: «dell'interessato» e  sono  aggiunte,  infine,  le  seguenti:
«mediante accredito sul conto corrente del beneficiario»;
    b) al secondo periodo, dopo la parola: «Il fondo»  sono  inserite
le seguenti: «, previa esibizione della contabile  di  pagamento,»  e
dopo le parole: «dei datori di lavoro» sono aggiunte le seguenti:  «e
degli eventuali condebitori solidali».
                               Art. 98
 
           Disposizioni in materia di lavoratori sportivi
 
  1. Per i mesi di  aprile  e  maggio  2020,  e'  riconosciuta  dalla
societa' Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni  di
euro per l'anno 2020, un'indennita' pari a 600  euro  in  favore  dei
lavoratori  impiegati  con  rapporti  di  collaborazione  presso   il
Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano  Paralimpico
(CIP), le federazioni  sportive  nazionali,  le  discipline  sportive
associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato
Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico  (CIP),
le  societa'  e  associazioni  sportive  dilettantistiche,   di   cui
all'articolo 67, comma 1, lettera  m),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia' attivi alla data  del
23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione
del reddito ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e non e' riconosciuto ai percettori  di  altro
reddito  da  lavoro  e  del  reddito  di  cittadinanza  di   cui   al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di  emergenza  e  delle
prestazioni di cui agli articoli 19,20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38  e
44  del  decreto-legge  17  marzo  2020  n.   18,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  cosi'  come
prorogate e integrate dal presente decreto.
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport
e Salute s.p.a. sono incrementate di 200 milioni di euro  per  l'anno
2020.
  3. Le domande degli interessati, unitamente  all'autocertificazione
della preesistenza del rapporto di  collaborazione  e  della  mancata
percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di  cittadinanza
e delle  prestazioni  indicate  al  comma  1,  sono  presentate  alla
societa' Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del  registro  di  cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio  2004,  n.  136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio  2004,  n.  186,
acquisito dal  Comitato  Olimpico  Nazionale  (CONI)  sulla  base  di
apposite  intese,  le  istruisce  secondo  l'ordine  cronologico   di
presentazione. Ai soggetti gia' beneficiari  per  il  mese  di  marzo
dell'indennita' di cui all'articolo 96  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, la medesima indennita' pari a 600 euro e' erogata, senza
necessita' di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e  maggio
2020.
  4. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con l'Autorita' delegata in materia di  sport,  da  adottare
entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
sono individuate le modalita' di attuazione dei commi da 1  a  3,  di
presentazione delle domande, i documenti  richiesti  e  le  cause  di
esclusione. Sono, inoltre,  definiti  i  criteri  di  gestione  delle
risorse di cui al comma 2, ivi incluse le spese di funzionamento,  le
forme di monitoraggio della spesa e del relativo  controllo,  nonche'
le modalita' di distribuzione  delle  eventuali  risorse  residue  ad
integrazione dell'indennita' erogata per il mese di maggio 2020.
  5. Il limite di spesa  previsto  dall'articolo  96,  comma  1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n  18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' innalzato sino a 80 milioni  di
euro. Le risorse  trasferite  a  Sport  e  Salute  s.p.a.,  ai  sensi
dell'articolo 96, comma 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono conseguentemente incrementate di ulteriori 30 milioni di euro.
  6. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 5  pari  a
230  milioni  di  euro  per  l'anno  2020  si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 265.
  7. I lavoratori dipendenti  iscritti  al  Fondo  Pensione  Sportivi
Professionisti con retribuzione annua lorda non  superiore  a  50.000
euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui
all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito
con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente ad
un periodo massimo di 9 settimane. Al riconoscimento dei benefici  di
cui al primo periodo  del  presente  comma  si  provvede  nel  limite
massimo di spesa di 21,1 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo
onere pari a 21,1 milioni di euro per  l'anno  2020  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 265.
                               Art. 99
 
                 Osservatorio del mercato del lavoro
 
  1. Al fine di monitorare tempestivamente gli  effetti  sul  mercato
del lavoro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e  delle  misure
di contenimento adottate, in  maniera  da  programmare  efficacemente
adeguate strategie occupazionali, incluse  politiche  attive  per  il
lavoro e per la formazione, e'  istituito  presso  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche  sociali  l'Osservatorio  nazionale  per  il
mercato del lavoro (di seguito denominato «Osservatorio»).
  2. L'Osservatorio realizza i seguenti obiettivi:
    a) studio ed elaborazione dei dati relativi  all'occupazione  con
particolare riferimento all'analisi per  competenze,  caratteristiche
settoriali, territoriali, sociali, demografiche e di genere;
    b) individuazione e definizione  dei  fabbisogni  generati  dalle
trasformazioni  del  mercato  del  lavoro,  anche  per  effetto   dei
mutamenti conseguenti all'emergenza epidemiologica;
    c) individuazione  di  aree  prioritarie  verso  cui  indirizzare
azioni e interventi per il superamento degli squilibri tra domanda ed
offerta di lavoro e prevenzione e contrasto al lavoro irregolare;
    d) supporto all'individuazione dell'offerta formativa, tecnica  e
scolastica professionale in base alle  richieste  dei  nuovi  profili
professionali emergenti;
    e) analisi di impatto e valutazione delle politiche occupazionali
e di sostegno al reddito attivate;
  3. L'Osservatorio promuove la costituzione di Osservatori regionali
aventi analoghe  finalita',  ove  non  gia'  costituiti,  assicurando
indirizzi comuni e funzioni di coordinamento volte a formare una Rete
nazionale degli Osservatori del mercato del lavoro, previo accordo in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
  4. Per le finalita' dell'Osservatorio, il  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali puo' avvalersi  di  un  Comitato  scientifico
appositamente istituito con decreto del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali, presieduto dal rappresentante  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e composto, oltre  a  rappresentanti
dell'ISTAT,  dell'INPS,  dell'INAIL,  dell'ANPAL,  dell'INAPP,  delle
regioni e province autonome, da esperti indipendenti.  Ai  componenti
dell'Osservatorio  e  del  Comitato  scientifico  non  spetta   alcun
compenso,  indennita',  gettone  di  presenza,   rimborso   spese   o
emolumento comunque denominato.
  5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
sentito il  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  sono
individuati i dati, anche individuali, e le amministrazioni  titolari
del trattamento, che li mettono  a  disposizione  del  Ministero  del
lavoro e  delle  politiche  sociali  al  solo  fine  di  elaborazione
statistica per le finalita' di cui al comma 2.
  6. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo  non
comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed e'
assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a
legislazione vigente.
                              Art. 100
 
    Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro
 
  1. In via eccezionale,  al  fine  di  contrastare  e  contenere  la
diffusione del virus COVID-19 e fino alla data  di  cessazione  dello
stato di emergenza deliberato dal Consiglio  dei  Ministri,  per  far
fronte all'emergenza epidemiologica  e  al  fine  di  assicurare  una
tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei  luoghi  di
lavoro nel processo di riavvio delle attivita' produttive e  comunque
non oltre il 31 dicembre 2020,  in  base  a  quanto  stabilito  dalla
Convenzione  concernente  gli  obiettivi  assegnati   all'Ispettorato
Nazionale del Lavoro (2019-2021) sottoscritta  tra  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche  sociali  e  il  Direttore  dell'Ispettorato
Nazionale del lavoro, in data  25  novembre  2019,  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali si avvale in via diretta, oltre  che
dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro,  anche  del   Comando   dei
Carabinieri  per  la  Tutela  del  Lavoro   e   delle   articolazioni
dipendenti, limitatamente al personale gia'  in  organico,  ai  sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e  del
decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2017.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
                              Art. 101
 
              Spese per acquisto di beni e servizi Inps
 
  1.   Per   consentire   lo   sviluppo   dei   servizi   finalizzati
all'erogazione delle prestazioni destinate a  contenere  gli  effetti
negativi sul reddito  dei  lavoratori  dell'emergenza  epidemiologica
COVID-19, il valore medio  dell'importo  delle  spese  sostenute  per
acquisto di beni e servizi dall'Istituto nazionale  della  Previdenza
Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591,  della
legge 27  dicembre  2019,  n.  160,  puo'  essere  incrementato,  per
l'esercizio 2020, nel limite massimo di  68  milioni  di  euro.  Alla
compensazione dei conseguenti  effetti  finanziari,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 265.
                              Art. 102
 
             Spese per acquisto di beni e servizi Inail
 
  1.   Per   consentire   lo   sviluppo   dei   servizi   finalizzati
all'erogazione delle prestazioni destinate a  contenere  gli  effetti
negativi sul reddito  dei  lavoratori  dell'emergenza  epidemiologica
COVID-19, il valore medio  dell'importo  delle  spese  sostenute  per
acquisto   di   beni   e   servizi   dall'Istituto   Nazionale    per
l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, come determinato  ai
sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, puo' essere  incrementato,  per  l'esercizio  2020,  nel  limite
massimo di 35 milioni di euro.  Alla  compensazione  dei  conseguenti
effetti finanziari, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
                              Art. 103
 
                   Emersione di rapporti di lavoro
 
  1. Al fine di garantire livelli adeguati  di  tutela  della  salute
individuale  e  collettiva  in  conseguenza  della   contingente   ed
eccezionale emergenza sanitaria  connessa  alla  calamita'  derivante
dalla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire  l'emersione  di
rapporti  di  lavoro  irregolari,  i  datori  di  lavoro  italiani  o
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di
lavoro  stranieri  in  possesso  del  titolo  di  soggiorno  previsto
dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  e
successive  modificazioni,  possono  presentare   istanza,   con   le
modalita' di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di
lavoro subordinato con cittadini stranieri  presenti  sul  territorio
nazionale ovvero per dichiarare la  sussistenza  di  un  rapporto  di
lavoro  irregolare,  tuttora  in  corso,  con  cittadini  italiani  o
cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono  essere
stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020
ovvero  devono  aver  soggiornato  in  Italia  precedentemente   alla
suddetta data, in forza della  dichiarazione  di  presenza,  resa  ai
sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni  costituite
da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in
entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono  aver  lasciato  il
territorio nazionale dall'8 marzo 2020.
  2. Per le medesime  finalita'  di  cui  al  comma  1,  i  cittadini
stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non
rinnovato  o  convertito  in  altro  titolo  di  soggiorno,   possono
richiedere con le modalita' di  cui  al  comma  16,  un  permesso  di
soggiorno temporaneo, valido solo  nel  territorio  nazionale,  della
durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A  tal  fine,  i
predetti cittadini stranieri devono risultare presenti sul territorio
nazionale alla  data  dell'8  marzo  2020,  senza  che  se  ne  siano
allontanati dalla medesima data, e devono aver  svolto  attivita'  di
lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre
2019, comprovata secondo le modalita' di cui  al  comma  16.  Se  nel
termine  della  durata  del  permesso  di  soggiorno  temporaneo,  il
cittadino straniero  esibisce  un  contratto  di  lavoro  subordinato
ovvero la documentazione retributiva e previdenziale  comprovante  lo
svolgimento dell'attivita' lavorativa in conformita' alle  previsioni
di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene  convertito
in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
  3. Le disposizioni di cui al presente  articolo,  si  applicano  ai
seguenti settori di attivita':
    a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e  acquacoltura  e
attivita' connesse;
    b) assistenza  alla  persona  per  il  datore  di  lavoro  o  per
componenti della sua famiglia, ancorche' non conviventi,  affetti  da
patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
    c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
  4. Nell'istanza di cui al comma  1  sono  indicate  la  durata  del
contratto di lavoro e la  retribuzione  convenuta,  non  inferiore  a
quella prevista dal contratto collettivo  di  lavoro  di  riferimento
stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi  1
e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso  di  contratto  a
carattere stagionale, trovano applicazione  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286  e  successive  modificazioni,  al  fine  dello  svolgimento   di
ulteriore attivita' lavorativa.
  5. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal  1°  giugno
2020 al 15 agosto 2020, con le modalita' stabilite  con  decreto  del
Ministro dell'interno di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  ed
il Ministro delle  politiche  agricole,  alimentari  e  forestali  da
adottarsi entro dieci giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, presso:
    a) l'Istituto nazionale della previdenza  sociale  (INPS)  per  i
lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione
europea;
    b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'art. 22  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni
per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;
    c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di  cui
al comma 2.
  6. Con il  medesimo  decreto  di  cui  al  comma  5  sono  altresi'
stabiliti i limiti di reddito del  datore  di  lavoro  richiesti  per
l'instaurazione del rapporto di lavoro, la  documentazione  idonea  a
comprovare l'attivita' lavorativa di  cui  al  comma  16  nonche'  le
modalita' di dettaglio di svolgimento del  procedimento.  Nelle  more
della definizione  dei  procedimenti  di  cui  ai  commi  1  e  2  la
presentazione delle istanze consente  lo  svolgimento  dell'attivita'
lavorativa; nell'ipotesi di cui al comma  1  il  cittadino  straniero
svolge l'attivita'  di  lavoro  esclusivamente  alle  dipendenze  del
datore di lavoro che ha presentato l'istanza.
  7. Le istanze sono presentate previo pagamento,  con  le  modalita'
previste dal decreto interministeriale di  cui  al  comma  5,  di  un
contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun
lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo e' pari
a 130 euro, al netto dei  costi  di  cui  al  comma  16  che  restano
comunque a carico dell'interessato. E' inoltre previsto il  pagamento
di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro
a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e
le relative modalita' di acquisizione sono stabilite con decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro  dell'interno
ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
  8. Costituisce causa di inammissibilita' delle istanze  di  cui  ai
commi 1 e 2, limitatamente ai casi di  conversione  del  permesso  di
soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli
ultimi cinque anni,  anche  con  sentenza  non  definitiva,  compresa
quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta  ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
    a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia  verso  altri  Stati  o  per
reati  diretti  al  reclutamento  di  persone   da   destinare   alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori  da
impiegare  in  attivita'  illecite,  nonche'  per  il  reato  di  cui
all'articolo 600 del codice penale;
    b) intermediazione illecita e sfruttamento del  lavoro  ai  sensi
dell'articolo 603-bis del codice penale;
    c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico  di
cui al decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  e  successive
modificazioni.
  9. Costituisce altresi' causa di rigetto delle istanze  di  cui  ai
commi 1 e 2, limitatamente ai casi di  conversione  del  permesso  di
soggiorno in motivi di lavoro, la mancata  sottoscrizione,  da  parte
del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo  sportello
unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione  del
lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al
datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento  di
procedure di ingresso di cittadini stranieri  per  motivi  di  lavoro
subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.
  10. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1  e  2  del
presente articolo i cittadini stranieri:
    a) nei confronti dei quali sia stato emesso un  provvedimento  di
espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2,  lettera  c),  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  dell'articolo  3  del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.
    b)  che  risultino  segnalati,  anche  in  base  ad   accordi   o
convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della  non
ammissione nel territorio dello Stato;
    c) che risultino condannati, anche con sentenza  non  definitiva,
compresa quella adottata a seguito  di  applicazione  della  pena  su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale,
per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di  procedura
penale o per i delitti contro la  liberta'  personale  ovvero  per  i
reati    inerenti    agli    stupefacenti,     il     favoreggiamento
dell'immigrazione  clandestina  verso  l'Italia  e   dell'emigrazione
clandestina dall'Italia verso altri Stati  o  per  reati  diretti  al
reclutamento di  persone  da  destinare  alla  prostituzione  o  allo
sfruttamento  della  prostituzione  o  di  minori  da  impiegare   in
attivita' illecite;
    d) che comunque  siano  considerati  una  minaccia  per  l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi  con  i  quali
l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli
alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.  Nella
valutazione della pericolosita' dello straniero si tiene conto  anche
di eventuali condanne, anche con sentenza  non  definitiva,  compresa
quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta  ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per  uno  dei
reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale.
  11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino  alla
conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2,  sono  sospesi  i
procedimenti penali e amministrativi  nei  confronti  del  datore  di
lavoro e del lavoratore, rispettivamente:
    a) per l'impiego di lavoratori per i quali e' stata presentata la
dichiarazione  di  emersione,  anche  se  di  carattere  finanziario,
fiscale, previdenziale o assistenziale;
    b)  per  l'ingresso  e  il  soggiorno  illegale  nel   territorio
nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo  12  del
decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive
modificazioni.
  12. Non sono  in  ogni  caso  sospesi  i  procedimenti  penali  nei
confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato:
    a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia  verso  altri  Stati  o  per
reati  diretti  al  reclutamento  di  persone   da   destinare   alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori  da
impiegare  in  attivita'  illecite,  nonche'  per  il  reato  di  cui
all'articolo 600 del codice penale;
    b) intermediazione illecita e sfruttamento del  lavoro  ai  sensi
dell'articolo 603-bis del codice penale.
  13. La sospensione di cui al comma 11 cessa nel  caso  in  cui  non
venga presentata l'istanza di cui ai commi 1 e 2, ovvero  si  proceda
al rigetto o all'archiviazione  della  medesima,  anche  per  mancata
presentazione delle parti di cui al comma  15.  Si  procede  comunque
all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi  a  carico
del datore di lavoro se l'esito negativo del procedimento  derivi  da
cause indipendenti dalla volonta'  o  dal  comportamento  del  datore
medesimo.
  14. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi  quali  lavoratori
subordinati, senza  preventiva  comunicazione  di  instaurazione  del
rapporto di lavoro,  stranieri  che  hanno  presentato  l'istanza  di
rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, sono
raddoppiate le  sanzioni  previste  dall'articolo  3,  comma  3,  del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dall'articolo  39,  comma  7,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82,  secondo  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797  e
dall'articolo 5, primo comma, della  legge  5  gennaio  1953,  n.  4.
Quando i fatti di cui all'articolo 603-bis  del  codice  penale  sono
commessi ai danni di stranieri  che  hanno  presentato  l'istanza  di
rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma  2,  la
pena prevista al primo comma dello stesso articolo e' aumentata da un
terzo alla meta'.
  15.   Lo   sportello   unico   per    l'immigrazione,    verificata
l'ammissibilita' della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il
parere  della  questura   sull'insussistenza   di   motivi   ostativi
all'accesso  alle  procedure  ovvero  al  rilascio  del  permesso  di
soggiorno, nonche' il parere del competente Ispettorato  territoriale
del lavoro in ordine alla capacita' economica del datore di lavoro  e
alla congruita' delle condizioni  di  lavoro  applicate,  convoca  le
parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione
obbligatoria di assunzione e  la  compilazione  della  richiesta  del
permesso  di   soggiorno   per   lavoro   subordinato.   La   mancata
presentazione  delle  parti  senza   giustificato   motivo   comporta
l'archiviazione del procedimento.
  16. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno  temporaneo  di
cui al comma 2 e' presentata dal cittadino straniero al Questore, dal
1° giugno al  15  luglio  2020,  unitamente  alla  documentazione  in
possesso, individuata dal  decreto  di  cui  al  comma  6,  idonea  a
comprovare l'attivita' lavorativa svolta nei settori di cui al  comma
3 e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro  cui
l'istanza e' altresi' diretta.  All'atto  della  presentazione  della
richiesta, e' consegnata un'attestazione che consente all'interessato
di soggiornare legittimamente nel  territorio  dello  Stato  fino  ad
eventuale comunicazione  dell'Autorita'  di  pubblica  sicurezza,  di
svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di  attivita'
di cui al comma 3,  nonche'  di  presentare  l'eventuale  domanda  di
conversione del permesso  di  soggiorno  temporaneo  in  permesso  di
soggiorno per motivi di lavoro. E' consentito all'istante altresi' di
iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
14 settembre  2015,  n.  150,  esibendo  agli  Uffici  per  l'impiego
l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al  presente  articolo.
Per gli adempimenti di cui al comma  2,  si  applica  l'articolo  39,
commi 4-bis e 4-ter della legge 16 gennaio 2003, n.  3;  il  relativo
onere a carico dell'interessato e' determinato con il decreto di  cui
al comma 5, nella misura massima di 30 euro.
  17. Nelle  more  della  definizione  dei  procedimenti  di  cui  al
presente articolo, lo straniero non puo' essere espulso,  tranne  che
nei casi previsti al comma 10.  Nei  casi  di  cui  al  comma  1,  la
sottoscrizione  del  contratto  di  soggiorno   congiuntamente   alla
comunicazione obbligatoria di assunzione di cui  al  comma  15  e  il
rilascio del permesso di  soggiorno  comportano,  per  il  datore  di
lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e  degli  illeciti
amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11. Nel  caso
di istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a  cittadini
di uno Stato membro dell'Unione europea, la relativa presentazione ai
sensi del comma 5, lettera a) comporta l'estinzione dei reati e degli
illeciti di cui al comma 11, lettera a). Nei casi di cui al comma  2,
l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi  alle
violazioni dicui al comma 11 consegue esclusivamente al rilascio  del
permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
  18. Il contratto di soggiorno stipulato sulla  base  di  un'istanza
contenente  dati  non  rispondenti  al  vero  e'   nullo   ai   sensi
dell'articolo 1344 del codice civile. In tal  caso,  il  permesso  di
soggiorno eventualmente rilasciato e' revocato ai sensi dell'articolo
5, comma 5, del  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  e
successive modificazioni.
  19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali
di  concerto  con  il  Ministro   dell'interno,   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali, e' determinata la destinazione  del
contributo forfettario, di cui all'ultimo periodo del comma 7.
  20.  Al  fine  di   contrastare   efficacemente   i   fenomeni   di
concentrazione dei cittadini stranieri di cui  ai  commi  1  e  2  in
condizioni  inadeguate  a  garantire  il  rispetto  delle  condizioni
igienico-sanitarie necessarie al fine di prevenire la diffusione  del
contagio da Covid-19, le Amministrazioni dello Stato competenti e  le
Regioni, anche mediante l'implementazione delle misure  previste  dal
Piano  triennale  di  contrasto  allo  sfruttamento   lavorativo   in
agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano  soluzioni  e  misure
urgenti idonee  a  garantire  la  salubrita'  e  la  sicurezza  delle
condizioni alloggiative, nonche' ulteriori  interventi  di  contrasto
del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato. Per  i  predetti
scopi  il  Tavolo  operativo  istituito  dall'art.  25   quater   del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, puo' avvalersi, senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della  finanza  pubblica,  del  supporto  del
Servizio nazionale di protezione civile e della Croce Rossa Italiana.
All'attuazione  del  presente  comma  le  Amministrazioni   pubbliche
interessate   provvedono   nell'ambito   delle   rispettive   risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  21. Al secondo periodo del  comma  1  dell'articolo  25-quater  del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  17   dicembre   2018,   n.   136,   dopo   le   parole:
«rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dell'Autorita'  politica
delegata  per  la  coesione  territoriale,  dell'Autorita'   politica
delegata per le pari opportunita',».
  22. Salvo che il  fatto  costituisca  reato  piu'  grave,  chiunque
presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto
nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo, e' punito
ai sensi dell'articolo 76 del testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto  e'
commesso attraverso la contraffazione o  l'alterazione  di  documenti
oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti,  si  applica  la
pena della reclusione da uno a sei anni. La pena e' aumentata fino ad
un terzo se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale.
  23. Per consentire una piu' rapida definizione delle  procedure  di
cui al presente articolo, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad
utilizzare per un periodo non superiore a mesi  sei,  tramite  una  o
piu' agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di  lavoro  a
contratto a termine, nel limite massimo di  spesa  di  30.000.000  di
euro per il 2020, da ripartire tra le sedi  di  servizio  interessate
dalle procedure di regolarizzazione,  in  deroga  ai  limiti  di  cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge  31maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  A
tal  fine  il  Ministero  dell'interno  puo'   utilizzare   procedure
negoziate senza previa pubblicazione di un bando di  gara,  ai  sensi
dell'articolo 63, comma 2, lettera c),  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni.
  24.  In  relazione  agli  effetti  derivanti  dall'attuazione   del
presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato e'  incrementato  di
170 milioni di euro per l'anno 2020  e  di  340  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, sentita la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  i
relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero
dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.
  25. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
e' autorizzata la spesa di euro 6.399.000, per l'anno 2020,  ed  euro
6.399.000, per l'anno 2021, per prestazioni di  lavoro  straordinario
per  il   personale   dell'Amministrazione   civile   del   Ministero
dell'interno; di euro 24.234.834, per l'anno 2020, per prestazioni di
lavoro straordinario per il personale della  Polizia  di  Stato;  nel
limite massimo di euro 30.000.000, per l'anno 2020, per l'utilizzo di
prestazioni di lavoro a contratto a termine; di euro  4.480.980,  per
l'anno 2020, per l'utilizzo di servizi di  mediazione  culturale;  di
euro  3.477.430,  per  l'anno  2020,  per  l'acquisto  di   materiale
igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale  e  servizi
di sanificazione ed euro 200.000 per l'adeguamento della  piattaforma
informatica del Ministero dell'interno-Dipartimento per  le  liberta'
civili e l'immigrazione. Ai relativi oneri si provvede ai  sensi  del
comma 26.
  26. Agli oneri  netti  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a
238.792.244 euro per l'anno 2020, a 346.399.000 euro per l'anno  2021
e a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:
    a)  quanto  a  35.000.000  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno,
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno,  relative
all'attivazione,  la  locazione  e  la   gestione   dei   centri   di
trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
    b) quanto ad euro 93.720.000  per  l'anno  2020  con  le  risorse
provenienti dal versamento dei contributi di cui al primo periodo del
comma 7, che sono  versate  ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del
bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;
    c)  quanto  ad  euro  110.072.744  per  l'anno  2020,   ad   euro
346.399.000 per  l'anno  2021  e  ad  euro  340.000.000  a  decorrere
dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 265.
                            Art. 103 bis
 
          Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri
 
  1. Per l'anno 2020 e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per
l'erogazione di  contributi  in  favore  dei  lavoratori  frontalieri
residenti in Italia, che svolgono  la  propria  attivita'  nei  Paesi
confinanti o limitrofi ai confini nazionali, definiti  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del  29  aprile  2004,  relativo  al  coordinamento  dei  sistemi  di
sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE)  n.  988/2009
del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  16  settembre  2009,
nonche' dell'allegato II all'Accordo tra la Comunita'  europea  ed  i
suoi Stati membri,  da  una  parte,  e  la  Confederazione  svizzera,
dall'altra,  sulla  libera  circolazione  delle  persone,   fatto   a
Lussemburgo il 21  giugno  1999  e  reso  esecutivo  dalla  legge  15
novembre 2000, n. 364, ovvero che svolgono la  propria  attivita'  in
altri  Paesi  non  appartenenti  all'Unione  europea   confinanti   o
limitrofi ai confini nazionali con cui sono vigenti appositi  accordi
bilaterali,  che  siano  titolari  di  rapporti   di   collaborazione
coordinata e continuativa, ovvero dei lavoratori subordinati  nonche'
dei titolari di partita IVA, che abbiano cessato involontariamente il
rapporto di lavoro frontaliero a decorrere dal  23  febbraio  2020  e
siano privi dei requisiti stabiliti per beneficiare delle  misure  di
sostegno ai lavoratori previste dal decreto legislativo 4 marzo 2015,
n. 22, e dal decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sono stabiliti  i  criteri  per  il
riconoscimento del beneficio di cui al  comma  1,  nel  rispetto  del
limite di spesa ivi previsto.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto.
Titolo IV

DISPOSIZIONI PER LA DISABILITA' E LA FAMIGLIA NONCHE' MISURE PER IL
SOSTEGNO DELLE VITTIME DI DISCRIMINAZIONI FONDATE SULL'ORIENTAMENTO
SESSUALE E SULL'IDENTITA' DI GENERE

                              Art. 104
 
               Assistenza e servizi per la disabilita'
 
  1. Al fine di potenziare l'assistenza, i servizi e  i  progetti  di
vita  indipendente   per   le   persone   con   disabilita'   e   non
autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono  cura,
in  conseguenza  della  emergenza  epidemiologica  da  Covid-19,   lo
stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo
1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'  incrementato
di ulteriori 90 milioni di euro per l'anno 2020, di  cui  20  milioni
destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente.
  2. Al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per l'uscita
dal    nucleo    familiare    di    origine     ovvero     per     la
deistituzionalizzazione,   gli   interventi    di    supporto    alla
domiciliarita' e i programmi di accrescimento  della  consapevolezza,
di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione  della
vita quotidiana e  per  il  raggiungimento  del  maggior  livello  di
autonomia possibile, per le persone con disabilita' grave  prive  del
sostegno familiare, in conseguenza della emergenza epidemiologica  da
Covid-19, lo stanziamento del Fondo per l'assistenza alle persone con
disabilita' grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3,
comma 1, della legge 22 giugno  2016,  n.  112,  e'  incrementato  di
ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020.
  3.  Al  fine  di  garantire  misure  di  sostegno  alle   strutture
semiresidenziali,   comunque   siano   denominate   dalle   normative
regionali,   a   carattere   socio-assistenziale,    socio-educativo,
polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario  per
persone  con   disabilita',   che   in   conseguenza   dell'emergenza
epidemiologica da COVID 19  devono  affrontare  gli  oneri  derivanti
dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli  utenti,
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, e' istituito un Fondo denominato «Fondo di sostegno  per  le
strutture semiresidenziali  per  persone  con  disabilita'»  volto  a
garantire la concessione di un indennizzo  agli  enti  gestori  delle
medesime strutture di  cui  al  presente  comma,  con  una  dotazione
finanziaria di 40 milioni di euro per l'anno 2020, da  trasferire  al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio  dei  ministri.  Con
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio,  da  adottare  entro
quaranta giorni dall'entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
definiti i criteri  di  priorita'  e  le  modalita'  di  attribuzione
dell'indennizzo di cui periodo precedente.
  3-bis.  Al  fine  di  contribuire  a  rimuovere  gli  ostacoli  che
impediscono  la  piena   inclusione   sociale   delle   persone   con
disabilita', in via sperimentale per l'anno 2020 e nel  limite  di  5
milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario
nazionale provvede all'erogazione  degli  ausili,  ortesi  e  protesi
degli arti  inferiori  e  superiori,  a  tecnologia  avanzata  e  con
caratteristiche funzionali allo  svolgimento  di  attivita'  sportive
amatoriali, destinati a persone con disabilita' fisica. A  tale  fine
la dotazione del Fondo  sanitario  nazionale  e'  incrementata  di  5
milioni di euro  per  l'anno  2020.  Con  decreto  delMinistro  della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che  accede  al  Fondo
sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili,  ortesi
e protesi di cui al primo periodo e le  modalita'  per  garantire  il
rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  155  milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
                              Art. 105
 
Finanziamento dei  centri  estivi  2020  e  contrasto  alla  poverta'
                              educativa
 
  1. Al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2020, a valere  sul
Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19,  comma
1,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,   convertito   con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse
e'  destinata  ai  comuni,  per  finanziare  iniziative,   anche   in
collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre:
    a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni,  dei
servizi  socioeducativi  territoriali  e  dei  centri  con   funzione
educativa e ricreativa destinati alle attivita' dei  minori  di  eta'
compresa tra zero e sedici anni, per i mesi  da  giugno  a  settembre
2020;
    b) progetti volti  a  contrastare  la  poverta'  educativa  e  ad
incrementare le opportunita' culturali e educative dei minori.
  2. Il Ministro con delega per le politiche familiari, stabilisce  i
criteri per il riparto della quota di risorse di cui  al  comma  1  e
ripartisce gli stanziamenti per le finalita' di cui alla  lettera  a)
e, nella misura del 10 per cento delle risorse, per la  finalita'  di
cui alla lettera b), previa intesa in sede di  conferenza  unificata,
ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
281.
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, il fondo di cui al  comma  1
medesimo e' incrementato di 150 milioni di euro per l'anno  2020.  Al
relativo onere, pari a 150  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
                            Art. 105 bis
 
 Fondo per il reddito di liberta' per le donne vittime di violenza 
 
   1. Al fine  di  contenere  i  gravi  effetti  economici  derivanti
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per  quanto
concerne le donne in condizione di maggiore  vulnerabilita',  nonche'
di  favorire,  attraverso  l'indipendenza  economica,   percorsi   di
autonomia e di emancipazione  delle  donne  vittime  di  violenza  in
condizione di poverta', il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del
decreto-legge 4 luglio 2006,  n. 223, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006,  n. 2 48, e' incrementato di 3 milioni  di
euro per l'anno 2020. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo
sono ripartite secondo criteri definiti con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  le  pari
opportunita' e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro  e
delle  politiche  sociali,  previa  intesa  in  sede  di   Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997,   n. 281.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014,  n. 190, come rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto.
                            Art. 105 ter
 
                Contributo per l'educazione musicale
 
  1. Per l'anno  2020,  ai  nuclei  familiari  con  indicatore  della
situazione economica equivalente in corso di validita',  ordinario  o
corrente ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui  al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.  159,
non superiore a 30.000 euro e' riconosciuto un contributo fino a  200
euro per le spese sostenute per la frequenza delle lezioni di  musica
dei figli minori di anni  sedici  gia'  iscritti  alla  data  del  23
febbraio 2020 a scuole  di  musica  iscritte  nei  relativi  registri
regionali nonche' per la frequenza di cori, bande e scuole di  musica
riconosciuti da una pubblica amministrazione.
  2. Il contributo puo'  essere  richiesto  per  una  sola  volta  da
ciascun nucleo familiare ed e' riconosciuto a condizione che la spesa
sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri
sistemi  di  pagamento  previsti   dall'articolo   23   del   decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. I contributi di cui al presente articolo sono  riconosciuti  nel
limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
  4. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'  culturali  e
per il turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalita'  e
i  termini  per  l'erogazione  del  contributo  di  cui  al  presente
articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa  di  cui  al
comma 3.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto.
                           Art. 105 quater
 
Misure per il  sostegno  delle  vittime  di  discriminazioni  fondate
  sull'orientamento sessuale e sull'identita' di genere
  1. Il Fondo per le  politiche  relative  ai  diritti  e  alle  pari
opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3,  del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 4 milioni di euro per  l'anno
2020, allo scopo di finanziare politiche  per  la  prevenzione  e  il
contrasto  della  violenza  per  motivi  collegati   all'orientamento
sessuale e all'identita' di genere e per il sostegno delle vittime. A
tal fine, e' costituito uno speciale programma di assistenza volto  a
garantire assistenza legale, psicologica, sanitaria  e  sociale  alle
vittime  di  discriminazioni  fondate  sull'orientamento  sessuale  e
sull'identita' di genere  nonche'  ai  soggetti  che  si  trovino  in
condizione di vulnerabilita' in relazione all'orientamento sessuale o
all'identita' di genere in ragione del contesto sociale  e  familiare
di riferimento. Tali attivita' sono svolte garantendo l'anonimato dei
soggetti di cui al presente comma.
  2. Con  appositi  provvedimenti  normativi,  nel  limite  di  spesa
costituito dalle risorse di cui  al  comma  1,  si  provvede  a  dare
attuazione agli interventi ivi previsti.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto.
Titolo V

ENTI TERRITORIALI E DEBITI COMMERCIALI DEGLI ENTI TERRITORIALI

                              Art. 106
 
 Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali
 
  1. Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle  province  e
alle citta' metropolitane le risorse  necessarie  per  l'espletamento
delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla
possibile perdita di  entrate  connessa  all'emergenza  COVID-19,  e'
istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione
di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui  3  miliardi  di
euro in favore dei comuni  e  0,5  miliardi  di  euro  in  favore  di
province  e  citta'  metropolitane.   Con   decreto   del   Ministero
dell'interno, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro  il  10  luglio  2020,  previa  intesa  in
Conferenza stato citta' ed autonomie locali, sono individuati criteri
e modalita' di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo  di
cui al presente articolo  sulla  base  degli  effetti  dell'emergenza
COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle  minori  entrate,  al  netto
delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate  a  vario
titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate  e  delle  maggiori
spese,  valutati  dal  tavolo  di  cui  al  comma   2.   Nelle   more
dell'adozione del decreto di cui  al  periodo  precedente,  entro  10
giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto-  legge,
una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a
ciascun comparto e' erogata  a  ciascuno  degli  enti  ricadenti  nel
medesimo comparto, a titolo di  acconto  sulle  somme  spettanti,  in
proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui  al  titolo  I  e
alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come  risultanti  dal  SIOPE.  A
seguito della verifica  a  consuntivo  della  perdita  di  gettito  e
dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, si
provvede   all'eventuale   conseguente   regolazione   dei   rapporti
finanziari tra Comuni e tra Province e Citta'  metropolitane,  ovvero
tra  i  due  predetti  comparti   mediante   apposita   rimodulazione
dell'importo. All'onere di cui al presente comma, pari a 3,5 miliardi
di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
  2. Al fine di monitorare gli effetti  dell'emergenza  COVID-19  con
riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni,  delle  province  e
delle citta'  metropolitane,  ivi  incluse  le  entrate  dei  servizi
pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di  spesa,  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, entro dieci giorni dalla data
di entrata in vigore del presente  decreto  legge,  e'  istituito  un
tavolo tecnico presso il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo  delegato,
composto da due rappresentanti del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, da due rappresentanti del  Ministero  dell'interno,  da  due
rappresentanti dell'ANCI, di cui uno per le citta' metropolitane,  da
un rappresentante dell'UPI e dal Presidente della Commissione tecnica
per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze  connesse
all'emergenza   Covid-19   per    l'espletamento    delle    funzioni
fondamentali, con  riferimento  alla  possibile  perdita  di  gettito
relativa alle entrate locali rispetto  ai  fabbisogni  di  spesa.  Il
tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto  tecnico
della SOSE-Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A..  Ai  componenti
del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese
o altri emolumenti comunque denominati.
  3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalita' di  cui  ai
commi 1 e 2, puo' attivare, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi
di finanza pubblica, monitoraggi presso  Comuni,  Province  e  Citta'
metropolitane, da individuarsi anche  sulla  base  delle  indicazioni
fornite dal Tavolo tecnico,  per  verificare  il  concreto  andamento
degli equilibri di bilancio, ai fini dell'applicazione del decreto di
cui al comma 1 e della  quantificazione  della  perdita  di  gettito,
dell'andamento delle spese e dell'eventuale  conseguente  regolazione
dei rapporti finanziari tra Comuni, Province e Citta' metropolitane.
  3-bis. In  considerazione  delle  condizioni  di  incertezza  sulla
quantita' delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo
107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  le  parole:  «31
luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30  settembre»,  la  parola:
«contestuale» e' soppressa e sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto
legislativo n. 267 del  2000  e'  differito  al  30  settembre  2020.
Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28  ottobre
di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, e all'articolo 1, commi  762  e  767,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre
e  al  16  novembre.  Per  l'esercizio  2021  il   termine   per   la
deliberazione del bilancio di previsione  di  cui  all'articolo  151,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e'  differito
al 31 gennaio 2021».
                            Art. 106 bis
 
         Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario
 
  1.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno   e'
istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno
2020 in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario alla  data
del 15 giugno 2020. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono
destinate, per una quota del 50  per  cento,  alla  realizzazione  di
interventi  di  manutenzione  straordinaria  di  beni   immobili   di
proprieta' degli stessi comuni in stato di  dissesto  finanziario  da
assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri e, per  la
restante quota del 50 per cento,  ai  comuni  in  stato  di  dissesto
finanziario i cui organi sono stati sciolti  ai  sensi  dell'articolo
143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267.  Il  fondo  e'
ripartito, sulla base della  popolazione  residente  al  31  dicembre
2018, con decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa  in
sede di Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali,  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto.
                              Art. 107
 
Reintegro Fondo di Solidarieta'  Comunale  a  seguito  dell'emergenza
                             alimentare
 
  1. Tenuto conto di quanto  previsto  dall'Ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 658 del  29  marzo  2020,  al
fine di ripristinare la dotazione del Fondo di solidarieta'  comunale
di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre
2012,  n.  228,  la  stessa  e'  incrementata,   per   l'anno   2020,
dell'importo  di  euro  400.000.000,  da  destinare  alle   finalita'
originarie del fondo di solidarieta' comunale. All'onere  di  cui  al
presente comma, pari a 400 milioni di euro per il 2020,  si  provvede
ai sensi dell'articolo 265.
                              Art. 108
 
Anticipazione  delle  risorse  in  favore  di   province   e   citta'
                            metropolitane
 
  1. L'articolo 4, comma 6-bis, del decreto- legge 30 dicembre  2015,
n. 210 e' sostituito dal seguente: «6-bis. Dall'anno 2016, sino  alla
revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle  Citta'
metropolitane, sono confermate le  modalita'  di  riparto  del  fondo
sperimentale di riequilibrio provinciale gia'  adottate  con  decreto
del Ministro dell'interno 4 maggio 2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  145  del  23  giugno  2012.  Al  fine  di   assicurare
l'erogazione del fondo di cui al periodo precedente, per l'anno  2020
la dotazione del capitolo 1352 dello stato di previsione della  spesa
del Ministero dell'interno e' rideterminata in 184.809.261 euro. Alla
ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire  si  provvede
annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di  concerto  con
il Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'anno 2016, sino alla
revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle  Citta'
metropolitane,   i   trasferimenti   erariali    non    oggetto    di
fiscalizzazione, corrisposti dal  Ministero  dell'interno  in  favore
delle province appartenenti alla Regione  siciliana  e  alla  regione
Sardegna, sono determinati in base  alle  disposizioni  dell'articolo
10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.»
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari  a  euro  58.293.889  nel
2020 si  provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  delle  risorse
recuperate nel 2020 ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129,  della
legge 24 dicembre 2012, n. 228,  che  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.
                              Art. 109
 
               Servizi delle pubbliche amministrazioni
 
  1.  Al  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
  a) l'articolo 48 e' sostituito dal seguente:
      «Art. 48 (Prestazioni individuali domiciliari). - 1. Durante la
sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e di cui  all'articolo
2 del  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  66  e  successive
modificazioni,  disposta  con  i  provvedimenti  adottati  ai   sensi
dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge del 23 febbraio 2020 n.  6,
e  durante  la   sospensione   delle   attivita'   sociosanitarie   e
socioassistenziali nei centri diurni per anziani e  per  persone  con
disabilita', dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per  la
salute mentale, per le dipendenze e per persone senza  fissa  dimora,
dei servizi sanitari  differibili,  laddove  disposta  con  ordinanze
regionali  o  altri   provvedimenti,   considerata   l'emergenza   di
protezione civile e il conseguente stato di necessita', le  pubbliche
amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti  gestori  di
specifici  progetti  per  il  fine  di  cui  al  presente   articolo,
avvalendosi  del  personale  disponibile,  gia'  impiegato  in   tali
servizi,  anche  dipendente  da  soggetti  privati  che  operano   in
convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme  individuali
domiciliari  o  a  distanza  o  rese  nel  rispetto  delle  direttive
sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente  i  servizi
senza ricreare  aggregazione.  Tali  servizi  possono  essere  svolti
secondo  priorita'   individuate   dall'amministrazione   competente,
tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando  i  medesimi
operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalita', alle stesse
condizioni assicurative sinora previste, anche in deroga a  eventuali
clausole   contrattuali,   convenzionali,   concessorie,    adottando
specifici protocolli che definiscano tutte le misure  necessarie  per
assicurare la massima tutela della salute  di  operatori  ed  utenti,
secondo quanto stabilito al comma 2.
  2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e  dei
servizi sociosanitari e socioassistenziali di  cui  al  comma  1,  le
pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento  dei  gestori
privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione,  sulla
base delle risorse disponibili e  delle  prestazioni  rese  in  altra
forma. Le prestazioni convertite  in  altra  forma,  in  deroga  alle
previsioni del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  previo
accordo tra le parti secondo le modalita' indicate  al  comma  1  del
presente  articolo,  sono  retribuite  ai  gestori  con  quota  parte
dell'importo  dovuto  per  l'erogazione  del  servizio   secondo   le
modalita' attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente
alla verifica dell'effettivo  svolgimento  dei  servizi.  E'  inoltre
corrisposta un'ulteriore quota per il  mantenimento  delle  strutture
attualmente interdette che e' ad esclusiva cura degli  affidatari  di
tali attivita', tramite il personale a cio' preposto, fermo  restando
che le stesse dovranno  risultare  immediatamente  disponibili  e  in
regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento
a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio  da  COVID-19,
all'atto  della  ripresa  della  normale  attivita'.   Le   pubbliche
amministrazioni possono riconoscere,  ai  gestori,  un  contributo  a
copertura  delle  spese  residue  incomprimibili,  tenendo  anche  in
considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori,  a
seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di  cui
al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti.
  3. A seguito dell'attivazione dei servizi di cui  al  comma  2,  e'
fatta comunque salva la possibilita' per i gestori di  usufruire,  in
relazione alle  ore  non  lavorate,  dei  trattamenti  del  fondo  di
integrazione salariale e di  cassa  integrazione  in  deroga  laddove
riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per  l'infanzia
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  65,
degli altri servizi di cui al comma 1 e dei servizi  degli  educatori
per gli alunni disabili, ove attivati gli accordi di cui all'articolo
4-ter, o  di  servizi  sociosanitari  e  socioassistenziali  resi  in
convenzione, appalto  o  concessione  nell'ambito  dei  provvedimenti
assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e  con
ordinanze  regionali  o  altri  provvedimenti   che   dispongano   la
sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilita'.»
    b) all'articolo 92, comma 4-bis, primo periodo, le parole: «e  di
trasporto scolastico» sono soppresse.
                              Art. 110
 
                 Rinvio termini bilancio consolidato
 
  1. Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato  2019  di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo  23
giugno 2011, n. 118 e' differito al 30 novembre 2020.
  1-bis. Il comma 3 dell'articolo  107  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, e' sostituito dal seguente:
  «3. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31 del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per  l'adozione  dei  bilanci  di
esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i),
e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto  legislativo  n.
118 del 2011 e' differito al 30 giugno 2020. Di conseguenza i termini
di cui al comma 7 dell'articolo 32 del medesimo  decreto  legislativo
n. 118 del 2011 sono cosi' modificati per l'anno 2020:
  a) i bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli  enti  di  cui  alle
lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo  19  del  citato
decreto legislativo n. 118  del  2011  sono  approvati  dalla  giunta
regionale entro il 31 luglio 2020;
  b) il bilancio consolidato dell'anno 2019  del  Servizio  sanitario
regionale e' approvato dalla giunta regionale entro  il  30  novembre
2020 ».
                              Art. 111
 
Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e  delle  Province
                              autonome
 
  1. Al fine di concorrere ad  assicurare  alle  Regioni  e  Province
autonome le risorse necessarie per l'espletamento delle  funzioni  in
materia di sanita', assistenza  e  istruzione  per  l'anno  2020,  in
conseguenza della possibile perdita di entrate connessa all'emergenza
COVID-19, e' istituito presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze un fondo con una dotazione di 1,5 miliardi  di  euro  per  il
medesimo anno.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro  il  31  luglio  2020,  previa  intesa  in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati criteri  e
modalita' di riparto del fondo di cui al presente articolo sulla base
della perdita di gettito al netto delle  minori  spese  valutata  dal
tavolo di cui al comma 2 in relazione alla situazione di emergenza  e
tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo  dallo  Stato  a
ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese. A seguito  della
verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle
spese,  da  effettuare  entro  il  30  giugno   2021,   si   provvede
all'eventuale conseguente regolazione  dei  rapporti  finanziari  tra
Regioni e Province autonome.
  2. Al fine di monitorare gli effetti  dell'emergenza  Covid-19  con
riferimento alla tenuta delle entrate delle Regioni e delle  Province
autonome rispetto ai fabbisogni di spesa, con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto legge, e' istituito un  tavolo
tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto
dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da
tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da un
rappresentante  del  Ministro  degli  affari  regionali,  da  quattro
rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome, di
cui uno in rappresentanza delle Autonomie speciali e  dal  Presidente
della Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni  standard.  Il  tavolo
esamina  le  conseguenze   connesse   all'emergenza   COVID-19,   con
riferimento alla possibile perdita di gettito relativa  alle  entrate
regionali, non  compensata  da  meccanismi  automatici,  destinate  a
finanziare le spese essenziali connesse alle funzioni in  materia  di
sanita', assistenza e istruzione. Il tavolo si avvale, senza nuovi  o
maggiori oneri, del supporto  tecnico  della  SOSE-Soluzioni  per  il
Sistema Economico  S.p.A.  Ai  componenti  del  tavolo  non  spettano
compensi, gettoni di presenza,  rimborsi  spese  o  altri  emolumenti
comunque denominati.
  3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalita' di  cui  ai
commi 1 e 2, puo' attivare, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi
di finanza pubblica, monitoraggi presso Regioni e Province  autonome,
da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo
tecnico, per verificare il  concreto  andamento  degli  equilibri  di
bilancio, ai fini dell'applicazione del decreto di cui al comma  1  e
della quantificazione della perdita di gettito, dell'andamento  delle
spese  e  dell'eventuale   conseguente   regolazione   dei   rapporti
finanziari tra Regioni e Province autonome.
  4.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 265.
                              Art. 112
 
Fondo comuni ricadenti  nei  territori  delle  province  di  Bergamo,
  Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza
  1. In  considerazione  della  particolare  gravita'  dell'emergenza
sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni delle  province  di
cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto legge 8 aprile  2020,  n.
23, e' istituito presso il Ministero dell'interno un  fondo  con  una
dotazione di 200 milioni di euro  per  l'anno  2020,  in  favore  dei
predetti comuni. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi
entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
e' disposto il riparto del contributo di cui al primo  periodo  sulla
base  della  popolazione  residente.  I  comuni  beneficiari   devono
destinare le risorse di cui al periodo precedente  ad  interventi  di
sostegno di carattere economico e sociale  connessi  con  l'emergenza
sanitaria da COVID-19. All'onere  derivante  dal  presente  articolo,
pari a 200,5 milioni di euro per l'anno 2020, si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 265.
  1-bis. In favore del comune di San Colombano al Lambro, interamente
compreso  nel  territorio  dell'azienda   socio-sanitaria   di   Lodi
ancorche' appartenente alla provincia di Milano, e'  riconosciuto  un
contributo, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, ad  integrazione  di
quanto determinato con decreto del  Capo  del  Dipartimento  per  gli
affari interni e territoriali del Ministero  dell'interno  27  maggio
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 5 giugno 2020.
                            Art. 112 bis
 
Fondo  per  i  comuni  particolarmente   danneggiati   dall'emergenza
                        sanitaria da COVID-19
 
  1. In considerazione dell'emergenza sanitaria da  COVID-19  che  ha
interessato comuni non compresi  tra  quelli  previsti  dall'articolo
112,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno   e'
istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno
2020, finalizzato al  finanziamento  di  interventi  di  sostegno  di
carattere economico e sociale in favore  dei  comuni  particolarmente
colpiti dall'emergenza sanitaria.
  2. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  da  adottare,  previa  intesa   in   sede   di   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Al fine della ripartizione del fondo di cui al  comma  1  tra  i
comuni beneficiari, si tiene  conto,  sulla  base  della  popolazione
residente, dei comuni individuati come zona rossa o compresi  in  una
zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni  statali  o
regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni,
e' stato imposto il divieto di accesso e di  allontanamento  a  tutti
gli individui comunque ivi presenti; per i restanti comuni, si  tiene
conto dell'incidenza, in rapporto  alla  popolazione  residente,  del
numero dei casi di contagio e dei decessi da COVID-19 comunicati  dal
Ministero della salute e accertati fino al 30 giugno 2020.
  4. Per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, in caso di esercizio  provvisorio  sono  autorizzate  le
variazioni al bilancio adottate dagli  organi  esecutivi  degli  enti
locali riguardanti l'utilizzo delle risorse  trasferite  agli  stessi
enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare  l'emergenza.
Per il medesimo anno, l'articolo 158  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n.  267,  non  si  applica  in  relazione  alle  risorse
trasferite  agli  enti  locali  ai  sensi  di  norme  di  legge   per
fronteggiare l'emergenza.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto.
                              Art. 113
 
Rinegoziazione  mutui  enti  locali.  Semplificazione  procedure   di
                              adesione
 
  1. In considerazione  delle  difficolta'  determinate  dall'attuale
emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020,
gli enti locali possono effettuare  operazioni  di  rinegoziazione  o
sospensione della quota  capitale  di  mutui  e  di  altre  forme  di
prestito contratti con le banche, gli intermediari  finanziari  e  la
Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio
di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
267, mediante deliberazione  dell'organo  esecutivo,  fermo  restando
l'obbligo di provvedere alle  relative  iscrizioni  nel  bilancio  di
previsione.
  2. In considerazione dell'emergenza COVID-19, in caso  di  adesione
ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle
associazioni degli enti locali, che prevedono  la  sospensione  della
quota capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno  2020
dei finanziamenti in essere, con conseguente  modifica  del  relativo
piano di ammortamento, tale sospensione puo' avvenire anche in deroga
all'articolo 204,  comma  2,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267  e  all'articolo  41,  commi  2  e
2-bis, della legge 28  dicembre  2001,  n.  448,  fermo  restando  il
pagamento  delle  quote  interessi  alle  scadenze   contrattualmente
previste. Le sospensioni di cui al presente comma non  comportano  il
rilascio  di  nuove  garanzie,  essendo  le  stesse   automaticamente
prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.
  2-bis. Al fine di attuare interventi e  operazioni  di  sostegno  e
rilancio del sistema economico, produttivo e sociale  in  conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  all'articolo  19,  terzo
comma, della legge 30  marzo  1981,  n.  119,  il  terzo  periodo  e'
sostituito  dal   seguente:   «L'immobile   puo'   essere   destinato
all'amministrazione interessata per finalita'  diverse  dall'edilizia
giudiziaria, anche in considerazione di particolari condizioni, quali
quelle determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,  previo
parere favorevole del Ministero della giustizia, nel caso  in  cui  i
mutui concessi siano stati estinti  per  essere  stati  gli  obblighi
derivanti dal finanziamento interamente assolti nei  confronti  della
societa' Cassa depositi e prestiti Spa ovvero nel caso in cui i mutui
concessi  siano  in  ammortamento  e  sia  cessata  la   destinazione
dell'immobile a finalita' di edilizia giudiziaria».
                              Art. 114
 
Differimento dei termini per  la  stabilizzazione  dei  contributi  a
  favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza  di  scuole,
  strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento
  delle barriere architettoniche.
  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,  al
fine di assicurare, limitatamente all'anno 2020, a favore dei comuni,
la stabilizzazione dei contributi per  gli  interventi  di  messa  in
sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e
per l'abbattimento delle  barriere  architettoniche,  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto sono differiti  i  termini  di
seguito indicati:
    a) il  termine  di  cui  all'articolo  30,  comma  14-ter,  terzo
periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e'  fissato  al  15
settembre;
    b) il termine  di  cui  all'articolo  30,  comma  14-ter,  quarto
periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e'  fissato  al  15
ottobre;
    c) il  termine  di  cui  all'articolo  30,  comma  14-ter,  sesto
periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e'  fissato  al  15
dicembre.
                            Art. 114 bis
 
            Enti in riequilibrio. Sospensione di termini
 
  1. Il termine di impugnazione previsto dal  comma  5  dell'articolo
243-quater del testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali, di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  in
scadenza dall'8 marzo 2020 fino alla fine dell'emergenza da COVID-19,
decorre dal 1° gennaio 2021.
  2. La verifica sullo stato di attuazione del piano di  riequilibrio
finanziario pluriennale relativa al primo  semestre  dell'anno  2020,
prevista dal comma 6 dell'articolo 243-quater del testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' effettuata  nell'ambito  della
verifica relativa al secondo semestre del  medesimo  anno,  la  quale
riguarda l'intero anno e tiene  conto  degli  effetti  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19.
                            Art. 114 ter
 
Misure urgenti per la  distribuzione  del  gas  naturale  nei  comuni
                               montani
 
  1. Dopo il comma 4 dell'articolo  23  del  decreto  legislativo  23
maggio 2000, n. 164, e' inserito il seguente:
  « 4-bis. Le estensioni e i potenziamenti  di  reti  e  di  impianti
esistenti nei comuni gia' metanizzati e le nuove costruzioni di  reti
e di  impianti  in  comuni  da  metanizzare  appartenenti  alla  zona
climatica F prevista  dall'articolo  2  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto  1993,  n.  412,  e
classificati come territori montani ai sensi della legge  3  dicembre
1971, n. 1102, nonche' nei comuni che hanno  presentato  nei  termini
previsti la domanda di contributo relativamente al completamento  del
programma  di  metanizzazione  del   Mezzogiorno   ai   sensi   della
deliberazione del Comi-tato interministeriale per  la  programmazione
economica n. 5/2015 del 28 gennaio 2015,  nei  limiti  delle  risorse
gia'  assegnate,  si   considerano   efficienti   e   gia'   valutati
positivamente ai fini dell'analisi dei costi e  dei  benefici  per  i
consumatori. Il  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica  aggiorna  conseguentemente  i  tempi  per   le   attivita'
istruttorie sulle domande  di  cui  alle  deliberazioni  adottate  in
materia. A tale fine l'Autorita' di regolazione per energia,  reti  e
ambiente ammette a integrale  riconoscimento  tariffario  i  relativi
investimenti ».
                              Art. 115
 
Fondo di liquidita' per il pagamento  dei  debiti  commerciali  degli
                          enti territoriali
 
  1.  E'  istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  un  fondo,  denominato  «Fondo  per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed
esigibili», con una dotazione di 12.000 milioni di euro per il  2020.
Il Fondo di cui al periodo precedente e' distinto in  due  sezioni  a
cui corrispondono due articoli del  relativo  capitolo  del  bilancio
dello Stato, denominate rispettivamente «Sezione  per  assicurare  la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da
quelli finanziari e sanitari» con una dotazione di 8.000  milioni  di
euro e «Sezione per assicurare la  liquidita'  alle  regioni  e  alle
province  autonome  per  pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi   ed
esigibili degli enti  del  Servizio  Sanitario  Nazionale»,  con  una
dotazione  di  4.000  milioni  di  euro.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze da comunicare  al  Parlamento,  possono
essere disposte variazioni compensative, in termini di  competenza  e
di cassa, tra i predetti articoli  in  relazione  alle  richieste  di
utilizzo delle risorse. Nell'ambito della «Sezione per assicurare  la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da
quelli finanziari e sanitari» le risorse sono ripartite in due quote:
una quota pari a 6.500 milioni di euro destinata agli enti  locali  e
una quota pari a 1.500 milioni  di  euro  destinata  alle  regioni  e
province autonome. Agli oneri derivanti dal presente  comma,  pari  a
12.000 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  ai  sensi
dell'art. 265.
  2. Ai fini dell'immediata operativita' del «Fondo per assicurare la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed  esigibili»  di
cui al comma 1, il Ministero dell'economia e  delle  finanze  stipula
con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 10 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto, un'apposita convenzione e trasferisce
le disponibilita' delle Sezioni che costituiscono  il  Fondo  su  due
conti correnti appositamente  accesi  presso  la  Tesoreria  centrale
dello Stato, intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, su
cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e' autorizzata ad  effettuare
operazioni di prelevamento e versamento per le finalita' di cui  alle
predette Sezioni. La suddetta  Convenzione  definisce,  tra  l'altro,
criteri e modalita' per l'accesso da parte degli enti locali e  delle
regioni e province autonome alle risorse delle  Sezioni,  secondo  un
contratto tipo, approvato con  decreto  del  Direttore  generale  del
Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero  dell'economia  e
delle finanze e della Cassa depositi e  prestiti  S.p.A.,  nonche'  i
criteri e le modalita' di gestione delle Sezioni da  parte  di  Cassa
depositi e prestiti S.p.A. La  convenzione  e'  pubblicata  sui  siti
internet del Ministero dell'economia e delle finanze  e  della  Cassa
depositi e prestiti S.p.A.
  3. Per le attivita' oggetto della convenzione di cui al comma 2  e'
autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2020  cui
si provvede ai sensi dell'articolo 265.
  4. Per il potenziamento della struttura di  gestione  e  assistenza
tecnica della piattaforma elettronica per la gestione telematica  del
rilascio delle certificazioni di cui all'articolo  7,  comma  1,  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  necessario   per   garantire
l'operativita' di cui agli articoli 116 e 117 del  presente  decreto,
e' autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2020 a
cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.
                              Art. 116
 
Pagamento dei debiti degli enti locali e  delle  regioni  e  province
                              autonome
 
  1. Gli enti locali di cui all'articolo  2,  comma  1,  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regioni e le province autonome
che  in  caso  di  carenza  di  liquidita',  anche  a  seguito  della
situazione  straordinaria  di  emergenza  sanitaria  derivante  dalla
diffusione dell'epidemia da  COVID-19,  non  possono  far  fronte  ai
pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili  maturati  alla  data
del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti
e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con
deliberazione della Giunta,  nel  periodo  intercorrente  tra  il  15
giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi e prestiti  S.p.A.
l'anticipazione di liquidita' da  destinare  ai  predetti  pagamenti,
secondo le modalita' stabilite nella convenzione di cui  all'articolo
115, comma 2. L'anticipazione  di  liquidita'  per  il  pagamento  di
debiti fuori bilancio e' subordinata al relativo riconoscimento.
  2. Le anticipazioni di liquidita' di cui al comma 1 non  comportano
la disponibilita' di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti,  ma
consentono  di  superare  temporanee  carenze  di  liquidita'  e   di
effettuare pagamenti relativi a spese per le quali e'  gia'  prevista
idonea copertura di bilancio e  non  costituiscono  indebitamento  ai
sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge  24  dicembre  2003,  n.
350. Con riferimento agli enti locali, le anticipazioni sono concesse
in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 203 e 204 del  testo
unico di cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267.  Con
riferimento alle regioni e province autonome, le  anticipazioni  sono
concesse in deroga alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  62  del
decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118.  Successivamente  al
perfezionamento del contratto di anticipazione, gli enti  richiedenti
adeguano le  relative  iscrizioni  nel  bilancio  di  previsione  nel
rispetto di quanto previsto  dal  paragrafo  3.20-bis  del  principio
applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato  4/2  al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di
amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidita'  e'
applicata al bilancio di previsione anche  da  parte  degli  enti  in
disavanzo di amministrazione.
  3. La richiesta di anticipazione di liquidita' presentata ai  sensi
del comma 1 e' corredata di  un'apposita  dichiarazione  sottoscritta
dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente  l'elenco
dei  debiti  da  pagare  con  l'anticipazione,  come  qualificati  al
medesimo comma 1,  redatta  utilizzando  il  modello  generato  dalla
piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1,  del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64,  e  dell'attestazione  di  copertura  finanziaria
delle spese concernenti  il  rimborso  delle  rate  di  ammortamento,
verificata dall'organo di controllo di regolarita'  amministrativa  e
contabile.
  4. L'anticipazione e' concessa, entro il 24 luglio  2020  a  valere
sulla «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei  debiti
certi, liquidi ed esigibili degli  enti  locali  e  delle  regioni  e
province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari»
di cui all'articolo 115, comma 1, proporzionalmente alle richieste di
anticipazione  pervenute  e,  comunque,  nei   limiti   delle   somme
disponibili nella sezione medesima. Qualora le richieste presentate a
valere su una delle  due  quote  della  Sezione  di  cui  al  periodo
precedente siano state pienamente  soddisfatte,  le  risorse  residue
possono essere destinate alle  eventuali  richieste  non  soddisfatte
presentate per l'altra quota della medesima sezione.
  5. L'anticipazione e' restituita, con piano di ammortamento a  rate
costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata
fino a un massimo di 30 anni o  anticipatamente  in  conseguenza  del
ripristino della normale gestione della liquidita',  alle  condizioni
di cui al contratto tipo di cui al precedente articolo 115, comma  2.
La rata annuale e' corrisposta a partire dall'esercizio  2022  e  non
oltre il 31 ottobre di ciascun anno.  Dalla  data  dell'erogazione  e
sino alla data di decorrenza dell'ammortamento  saranno  corrisposti,
il giorno lavorativo bancario antecedente  tale  data,  interessi  di
preammortamento. Il tasso di interesse  da  applicare  alle  suddette
anticipazioni e' pari al rendimento di mercato dei  Buoni  Poliennali
del Tesoro a 5 anni in corso  di  emissione  rilevato  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro alla data della
pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del
medesimo Ministero.
  6. Con riferimento alle anticipazioni concesse agli enti locali, in
caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del
contratto di anticipazione, alle scadenze ivi  previste,  sulla  base
dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia
delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per  i  comuni
interessati,  all'atto  del  pagamento   agli   stessi   dell'imposta
municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalita' di
riscossione e, per le citta' metropolitane e  le  province,  all'atto
del  riversamento  alle  medesime  dell'imposta  sulle  assicurazioni
contro la responsabilita' civile, derivante  dalla  circolazione  dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo  60  del
decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  riscossa  tramite
modello F24. Con riferimento alle anticipazioni concesse alle regioni
e alle province  autonome,  in  caso  di  mancata  corresponsione  di
qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione,  alle
scadenze ivi previste, si puo' procedere al recupero a  valere  delle
giacenze depositate a qualsiasi titolo nei  conti  aperti  presso  la
tesoreria statale.
  7. All'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al comma 1, gli
enti devono  utilizzare  eventuali  somme  residue  per  la  parziale
estinzione  dell'anticipazione  di  liquidita'  concessa  alla  prima
scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto.  La
mancata estinzione dell'anticipazione entro  il  termine  di  cui  al
precedente periodo e' rilevante ai fini  della  misurazione  e  della
valutazione della performance individuale dei dirigenti  responsabili
e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli
articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  8. Gli enti provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma  1
entro il trentesimo giorno successivo alla  data  di  erogazione.  Il
mancato pagamento dei debiti entro  il  termine  di  cui  al  periodo
precedente e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione
della performance individuale dei dirigenti responsabili  e  comporta
responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi  degli  articoli
21 e 55 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165.  La  Cassa
depositi  e  prestiti  S.p.A.  verifica,  attraverso  la  piattaforma
elettronica di cui al comma 3, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui
al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, puo' chiedere, per
il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione,  anche
ricorrendo alle modalita' di cui al comma 6.
  9. Le anticipazioni di cui al comma 1 possono essere utilizzate dai
comuni, dalle province, dalle citta' metropolitane, dalle  regioni  e
dalle  province  autonome  anche  ai  fini  del  rimborso,  totale  o
parziale, del solo importo  in  linea  capitale  delle  anticipazioni
concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell'articolo 4,  commi
da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.  231,
che risultino erogate alla data del  15  giugno  2020,  nel  rispetto
delle pattuizioni contrattuali.
                              Art. 117
 
Disposizioni in  materia  di  anticipo  del  finanziamento  sanitario
  corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari.
  1. In considerazione dell'emergenza COVID-19, in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 2, comma 68, lettere b) e c), della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, e nelle more dell'adozione delle delibere  del
CIPE, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato:
    a) a concedere alle regioni a statuto ordinario  e  alla  Regione
siciliana anticipazioni con riferimento al livello del  finanziamento
a cui concorre ordinariamente lo Stato, nella misura del 99 per cento
delle somme dovute a titolo di finanziamento  ordinario  della  quota
indistinta per l'anno 2020, al netto delle entrate proprie e, per  la
Regione siciliana, della compartecipazione regionale al finanziamento
della spesa  sanitaria.  Per  le  regioni  che  risultano  adempienti
nell'ultimo  triennio  rispetto  agli  adempimenti   previsti   dalla
normativa  vigente,   la   misura   della   citata   erogazione   del
finanziamento e' fissata al livello del 99,5 per cento.  Le  medesime
percentuali di cui alla presente lettera sono applicate all'anno 2019
per cui si procede all'erogazione di quota parte delle quote premiali
accantonate. Sono  rideterminate  di  conseguenza  le  somme  di  cui
all'articolo 2, comma 68, lettera c) della citata legge  23  dicembre
2009, n. 191, per gli anni 2019 e 2020;
    b) a trasferire alle  regioni  il  finanziamento  destinato  agli
interventi di medicina penitenziaria, il finanziamento  destinato  al
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ove spettante, il
finanziamento destinato agli  istituti  zooprofilattici  sperimentali
per l'anno 2020, nelle misure indicate  nella  proposta  al  CIPE  di
riparto del Ministero della salute su cui e' stata raggiunta l'Intesa
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  fra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo  2020,
rep. atti 55/CSR;
    c) a  trasferire  alle  regioni,  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,
e  ferme  restando  le  verifiche   del   Comitato   permanente   per
l'erogazione  dei  livelli  essenziali  di  assistenza  sui  progetti
presentati dalle regioni anche ai fini dell'eventuale recupero  delle
somme in caso di verifica negativa dei  medesimi  progetti  a  valere
sulle somme a qualsiasi titolo spettanti negli  esercizi  successivi,
il 100 per cento del finanziamento stabilito per l'anno 2020 per  gli
obiettivi del piano sanitario nazionale nelle misure  indicate  nella
proposta al CIPE di riparto del Ministero  della  salute  su  cui  e'
stata raggiunta l'Intesa in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano il 31 marzo 2020, rep. atti 56/CSR, nonche' la quota  residua
del finanziamento degli obiettivi del piano sanitario  nazionale  per
gli anni 2018 e 2019;
    d) ad anticipare all'Istituto superiore di sanita',  all'Istituto
nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e
per il contrasto delle malattie della poverta' e al Centro  nazionale
sangue il 100 per cento del finanziamento stabilito per  l'anno  2020
nell'ambito degli  obiettivi  del  piano  sanitario  nazionale  nelle
misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della
salute su cui e' stata  raggiunta  l'Intesa  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo 2020, rep.atti 56/CSR  e  il
100 per cento del finanziamento stabilito per l'anno 2019 nell'ambito
degli  obiettivi  del  piano  sanitario  nazionale,  nelle  more  del
perfezionamento dei procedimenti previsti  ai  fini  dell'accesso  al
finanziamento e fermi restando  eventuali  recuperi  a  valere  sulle
somme  spettanti  negli  esercizi  successivi  in  caso  di   mancato
perfezionamento dei citati procedimenti;
    e) ad anticipare alle regioni e agli altri enti un  importo  fino
al 100 per cento del finanziamento relativo all'anno  2020  assegnato
con Intese raggiunte in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e
nelle more della relativa delibera del CIPE.
  2.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   provvede   ai
trasferimenti di cui al comma 1 nei limiti  delle  disponibilita'  di
cassa  ed  e'  autorizzato   ad   effettuare   eventuali   necessarie
compensazioni ovvero recuperi a  valere  sulle  risorse  a  qualunque
titolo spettanti alle regioni e agli altri enti anche negli  esercizi
successivi.
  3. Per l'anno 2020, in deroga a  quanto  disposto  all'articolo  3,
comma 7, del decreto-legge 8 aprile  2013,  n.  35,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  le   regioni
garantiscono l'erogazione ai rispettivi Servizi  sanitari  regionali,
entro la fine dell'anno, del 100 per cento delle somme che la regione
incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di  finanziamento  del
Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione,  a
valere su risorse proprie dell'anno,  destina  al  finanziamento  del
proprio servizio sanitario regionale.
  4. Al fine di far fronte alle  esigenze  straordinarie  ed  urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19  nonche'  per  assicurare  al
Servizio  sanitario   nazionale   la   liquidita'   necessaria   allo
svolgimento delle attivita' legate alla citata emergenza, compreso un
tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti
del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere  intraprese  o
proseguite azioni esecutive.  I  pignoramenti  e  le  prenotazioni  a
debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni  agli  enti
del proprio Servizio sanitario regionale effettuati prima della  data
di entrata in vigore del presente provvedimento non producono effetti
dalla suddetta data e non vincolano gli enti del  Servizio  sanitario
regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per  le  finalita'
dei predetti enti legate alla gestione dell'emergenza sanitaria e  al
pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite  durante  il
suddetto periodo. Le disposizioni del  presente  comma  si  applicano
fino al 31 dicembre 2020.
  4-bis. I crediti commerciali certi, liquidi ed  esigibili,  vantati
nei  confronti  degli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale   in
conseguenza di accordi contrattuali stipulati ai sensi  dell'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ove non
certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7
del  decreto-legge  8   aprile   2013,   n.   35,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,  n.  64,  possono  essere
ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999,  n.  130,  solo  a
seguito di  notificazione  della  cessione  all'ente  debitore  e  di
espressa accettazione da parte di esso. L'ente  debitore,  effettuate
le  occorrenti  verifiche,  comunica  al  cedente  e  al  cessionario
l'accettazione  o  il  rifiuto  della  cessione  del  credito   entro
quarantacinque  giorni  dalla  data  della   notificazione,   decorsi
inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la
cessione  dei  crediti,  anche  se  certificati  mediante  la  citata
piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con
l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie
cedute. L'ente debitore non  risponde  dei  pagamenti  effettuati  al
cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.
  5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i  cui
enti del Servizio sanitario  nazionale  a  seguito  della  situazione
straordinaria  di  emergenza  sanitaria  derivante  dalla  diffusione
dell'epidemia da COVID-19 non riescono a far fronte ai pagamenti  dei
debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31  dicembre
2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni
per prestazioni professionali,  possono  chiedere  con  deliberazione
della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il  7
luglio 2020, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di
liquidita' da destinare ai predetti pagamenti, secondo  le  modalita'
stabilite nella Convenzione di cui all'articolo 115,comma 2, a valere
sulle risorse  della  «Sezione  per  assicurare  la  liquidita'  alle
regioni e alle province autonome  per  pagamenti  dei  debiti  certi,
liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale»  di
cui all'articolo 115, comma 1.
  6. Le anticipazioni di liquidita' di cui al comma 5 non  comportano
la disponibilita' di risorse aggiuntive per  le  regioni  ne'  per  i
relativi  enti  sanitari  e  consentono  esclusivamente  di  superare
temporanee carenze di liquidita' e di effettuare pagamenti  di  spese
per le quali e' gia' prevista idonea copertura di bilancio  regionale
per  costi  gia'  iscritti  nei  bilanci  degli  enti  sanitari,  non
costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3,comma 17,  della
legge 24 dicembre 2003, n.  350,  e  sono  concesse  in  deroga  alle
disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento delle anticipazioni,
le regioni  e  le  province  autonome  e  i  relativi  enti  sanitari
eseguono, per quanto di rispettiva competenza,  le  dovute  scritture
contabili  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui   al   decreto
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118.  La  quota  del  risultato  di
amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidita'  e'
applicata al bilancio di previsione anche da parte  delle  regioni  e
delle province autonome in disavanzo di amministrazione.
  7. La richiesta di anticipazione di liquidita' presentata ai  sensi
del comma 5 e' corredata di  un'apposita  dichiarazione  sottoscritta
dal rappresentante legale dell'ente richiedente  e  dal  responsabile
finanziario del medesimo  ente  contenente  l'elenco  dei  debiti  da
pagare con l'anticipazione,come  qualificati  al  medesimo  comma  5,
redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica
per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni  di  cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  8.  L'anticipazione  e'  concessa  entro   il   24   luglio   2020,
proporzionalmente  alle  richieste  di  anticipazione  pervenute   e,
comunque, nei limiti delle somme disponibili e delle coperture per il
relativo rimborso predisposte dalle regioni.  Eventuali  risorse  non
richieste possono essere destinate alle eventuali richieste regionali
non soddisfatte. Alla relativa erogazione si provvede previa verifica
positiva, da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali
in materia sanitaria di cui  all'articolo  12  dell'Intesa  raggiunta
presso la Conferenza permanente per i rapporti  fra  lo  Stato  e  le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  il  23  marzo
2005, dell'idoneita' e  della  congruita'  delle  misure  legislative
regionali,  di   copertura   del   rimborso   dell'anticipazione   di
liquidita',  maggiorata   dei   relativi   interessi.   Tali   misure
legislative sono approvate dalle regioni entro il 15  luglio  2020  e
sono preliminarmente  sottoposte,  corredate  di  puntuale  relazione
tecnica che ne dimostri la sostenibilita'  economico-finanziaria,  al
citato Tavolo di verifica degli adempimenti entro il 15 giugno 2020.
  9. L'anticipazione e' restituita, con piano di ammortamento a  rate
costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata
fino a un massimo di 30 anni o  anticipatamente  in  conseguenza  del
ripristino della normale gestione della liquidita',  alle  condizioni
di cui al contratto tipo di cui al precedente articolo 115, comma  2.
La rata annuale e' corrisposta a partire dall'esercizio  2022  e  non
oltre il 31 ottobre di ciascun anno.  Dalla  data  dell'erogazione  e
sino alla data di decorrenza dell'ammortamento  saranno  corrisposti,
il giorno lavorativo bancario antecedente  tale  data,  interessi  di
preammortamento. Il tasso di interesse  da  applicare  alle  suddette
anticipazioni e' pari al rendimento di mercato dei  Buoni  Poliennali
del Tesoro a 5 anni in corso  di  emissione  rilevato  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro alla data della
pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del
medesimo Ministero.
  10.  Le  regioni  provvedono  entro  dieci  giorni  dalla  relativa
acquisizione al trasferimento dell'anticipazione di  liquidita'  agli
enti sanitari che provvedono all'estinzione  dei  debiti  di  cui  al
comma  5  entro  i   successivi   sessanta   giorni   dall'erogazione
dell'anticipazione. In caso di gestione sanitaria  accentrata  presso
la regione questa provvede entro  sessanta  giorni  dall'acquisizione
dell'anticipazione all'estinzione dei debiti di  sua  competenza.  Il
mancato pagamento dei debiti entro  il  termine  di  cui  al  periodo
precedente e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione
della performance individuale dei dirigenti responsabili  e  comporta
responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi  degli  articoli
21 e 55 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165.  La  Cassa
depositi e prestiti verifica, attraverso la  piattaforma  elettronica
di cui al comma 7, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo
comma  e,  in  caso  di  mancato  pagamento,  puo'  chiedere  per  il
corrispondente  importo,  la  restituzione   dell'anticipazione.   Il
rappresentante  legale  dell'ente  richiedente  e   il   responsabile
finanziario forniscono, entro i 5 giorni successivi ai pagamenti,  al
Tavolo  di  verifica  per  gli  adempimenti  apposita   dichiarazione
sottoscritta attestante i pagamenti avvenuti.
  11. In caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta  ai
sensi del contratto di anticipazione,  alle  scadenze  ivi  previste,
ovvero in caso di mancata restituzione di cui al comma 10, sulla base
dei dati comunicati  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.,  il
Ministero dell'economia e delle finanze provvede al relativo recupero
a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti.
                              Art. 118
 
        Riassegnazione al fondo ammortamento titoli di Stato
 
  1. Gli importi oggetto  della  restituzione  da  parte  degli  enti
territoriali delle somme  anticipate  dallo  Stato,  ai  sensi  degli
articoli 116 e 117, sono annualmente  versati  ad  appositi  capitoli
dello stato di previsione  dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato,
distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli  importi
dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo
per l'ammortamento dei  titoli  di  Stato.  Sono  ugualmente  versate
all'entrata del bilancio dello  Stato  e  riassegnate  al  fondo  per
l'ammortamento dei  titoli  di  Stato  le  eventuali  somme,  di  cui
all'articolo 115, non richieste alla data del 31 dicembre 2020.
                            Art. 118 bis
 
Disposizioni in materia di assunzioni  di  personale  negli  enti  in
                              dissesto
 
  1. Nel rispetto dei principi di risanamento della finanza  pubblica
e del contenimento delle spese nonche' per ragioni di celerita' e  di
riduzione dei  tempi  procedimentali,  nell'ottica  dell'efficacia  e
dell'efficienza della pubblica  amministrazione,  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, le regioni a  statuto  ordinario,  le  province,  le  citta'
metropolitane e i comuni strutturalmente deficitari o sottoposti alla
procedura di riequilibrio  finanziario  pluriennale  o  in  dissesto,
prima di  bandire  concorsi  per  nuove  assunzioni  di  personale  a
qualsiasi titolo, possono riattivare e portare  a  termine  eventuali
procedure concorsuali sospese, annullate o  revocate  per  motivi  di
interesse pubblico connessi alla  razionalizzazione  della  spesa,  a
seguito della acquisizione della condizione di  ente  strutturalmente
deficitario  o  della  dichiarazione  di   dissesto   finanziario   o
dell'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.
La definitiva assunzione di  personale  e'  effettuata  nel  rispetto
delle disposizioni dell'articolo 243, comma 1, del testo unico di cui
al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  in  materia  di
controllo della Commissione per la stabilita' finanziaria degli  enti
locali presso il Ministero dell'interno, e in coerenza  con  i  piani
triennali dei fabbisogni di personale.
                            Art. 118 ter
 
Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali  in  caso  di
  pagamento mediante domiciliazione bancaria.
  1.  Gli  enti  territoriali  possono,  con  propria  deliberazione,
stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote  e  delle
tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali,  applicabile
a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad  adempiere
mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento
su conto corrente bancario o postale.
                           Art. 118 quater
 
Modifiche al comma 346 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre  2015,
                               n. 208
 
  1. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al  quinto  periodo,  la  parola:  «2019»  e'  sostituita  dalla
seguente: «2020»;
  b) il sesto periodo e' soppresso.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  1,5  milioni
di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma  5,
del presente decreto.
                         Art. 118 quinquies
 
Modifica al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,
                               n. 145
 
  1. Al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine  di  fornire
supporto  tecnico  agli  enti   locali   nell'individuazione,   nella
regolarizzazione, nella trasformazione e nella messa  a  norma  delle
strutture  di  proprieta'  dei  medesimi  enti  da   utilizzare   per
l'emergenza da COVID-19, l'Agenzia del demanio e le  regioni  possono
avvalersi della  Fondazione  di  cui  al  presente  comma.  Per  tali
finalita' sono stanziati a favore della medesima  Fondazione  300.000
euro per l'anno 2020».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300.000  euro
per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma  5,  del  presente
decreto.
Titolo VI

MISURE FISCALI

                              Art. 119
 
Incentivi per l'efficienza energetica, sisma  bonus,  fotovoltaico  e
             colonnine di ricarica di veicoli elettrici
 
  1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4  giugno
2013, n. 63, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per  le  spese
documentate e rimaste a carico del  contribuente,  sostenute  dal  1°
luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da  ripartire  tra  gli  aventi
diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:
  a)  interventi  di  isolamento  termico  delle   superfici   opache
verticali,  orizzontali  e  inclinate  che  interessano   l'involucro
dell'edificio con  un'incidenza  superiore  al  25  per  cento  della
superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unita'  immobiliare
situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia  funzionalmente
indipendente e disponga di uno o piu' accessi autonomi  dall'esterno.
La detrazione di  cui  alla  presente  lettera  e'  calcolata  su  un
ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli
edifici unifamiliari o per le unita' immobiliari situate  all'interno
di edifici plurifamiliari che  siano  funzionalmente  indipendenti  e
dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000
moltiplicati per il numero delle unita'  immobiliari  che  compongono
l'edificio per gli edifici composti da due a otto unita' immobiliari;
a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che
compongono l'edificio per gli edifici composti da piu' di otto unita'
immobiliari. I materiali  isolanti  utilizzati  devono  rispettare  i
criteri  ambientali  minimi  di   cui   al   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  11  ottobre
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;
  b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la  sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale  esistenti  con  impianti
centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la  fornitura
di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari
alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato  (UE)  n.
811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di  calore,
ivi  compresi  gli  impianti  ibridi  o  geotermici,  anche  abbinati
all'installazione di impianti  fotovoltaici  di  cui  al  comma  5  e
relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero  con  impianti
di microcogenerazione o a collettori solari, nonche',  esclusivamente
per i comuni montani  non  interessati  dalle  procedure  europee  di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014  o  n.  2015/2043  del  28
maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli  obblighi  previsti
dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento
efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma  2,lettera  tt),
del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione  di  cui
alla presente lettera e' calcolata su un ammontare complessivo  delle
spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per  il  numero  delle
unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti
fino a otto unita' immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati  per
il numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio per  gli
edifici  composti  da  piu'  di  otto  unita'   immobiliari   ed   e'
riconosciuta anche per le spese  relative  allo  smaltimento  e  alla
bonifica dell'impianto sostituito;
  c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unita' immobiliari
situate   all'interno   di   edifici   plurifamiliari    che    siano
funzionalmente indipendenti  e  dispongano  di  uno  o  piu'  accessi
autonomi  dall'esterno  per  la  sostituzione   degli   impianti   di
climatizzazione   invernale   esistenti   con   impianti    per    il
riscaldamento, il  raffrescamento  o  la  fornitura  di  acqua  calda
sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe  A
di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013  della
Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di  calore,  ivi  compresi
gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di
impianti fotovoltaici di  cui  al  comma  5  e  relativi  sistemi  di
accumulo   di   cui   al   comma   6,   ovvero   con   impianti    di
microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree
non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014  o  n.  2015/2043  del  28
maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli  obblighi  previsti
dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni
emissive con  i  valori  previsti  almeno  per  la  classe  5  stelle
individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  7  novembre
2017, n. 186,  nonche',  esclusivamente  per  i  comuni  montani  non
interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10
luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio  2015  per  l'inottemperanza
dell'Italia  agli  obblighi  previsti  dalla  direttiva   2008/50/CE,
l'allaccio a sistemi di  teleriscaldamento  efficiente,  definiti  ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto  legislativo
4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera  e'
calcolata su un ammontare complessivo delle  spese  non  superiore  a
euro 30.000 ed e' riconosciuta  anche  per  le  spese  relative  allo
smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
  2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si
applica anche a tutti gli altri interventi di  efficienza  energetica
di cui all'articolo 14  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,  nei
limiti  di  spesa  previsti,per  ciascun  intervento  di   efficienza
energetica,  dalla  legislazione  vigente,a  condizione   che   siano
eseguiti congiuntamente ad almeno uno  degli  interventi  di  cui  al
citato comma 1. Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno  uno  dei
vincoli previsti dal codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o  gli  interventi
di cui al citato  comma  1  siano  vietati  da  regolamenti  edilizi,
urbanistici e ambientali,  la  detrazione  si  applica  a  tutti  gli
interventi  di  cui  al  presente  comma,  anche  se   non   eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli  interventi  di  cui  al  medesimo
comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3.
  3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di  cui  ai
commi 1 e 2 del  presente  articolo  devono  rispettare  i  requisiti
minimi previsti dai decreti di cui al comma  3-ter  dell'articolo  14
del  decreto-legge  4   giugno   2013,   n.   63,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  3  agosto  2013,  n.  90,  e,  nel  loro
complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di
cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di  almeno
due classi  energetiche  dell'edificio  o  delle  unita'  immobiliari
situate  all'interno  di  edifici  plurifamiliari  le   quali   siano
funzionalmente indipendenti  e  dispongano  di  uno  o  piu'  accessi
autonomi  dall'esterno,  ovvero,  se  cio'  non  sia  possibile,   il
conseguimento  della  classe  energetica  piu'  alta,  da  dimostrare
mediante l'attestato  di  prestazione  energetica  (A.P.E.),  di  cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  prima
e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato  nella  forma
della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei  suddetti  requisiti
minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti  per  gli
interventi di cui ai citati commi 1 e  2,  anche  gli  interventi  di
demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera
d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380.
  3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui  al  comma
9, lettera c), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano  anche
alle  spese,  documentate  e  rimaste  a  carico  del   contribuente,
sostenute dal 1°gennaio 2022 al 30 giugno 2022.
  4. Per gli  interventi  di  cui  ai  commi  da  1-bis  a  1-septies
dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,l'aliquota  delle
detrazioni spettanti e'  elevata  al  110  per  cento  per  le  spese
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli  interventi
di cui al primo periodo,  in  caso  di  cessione  del  corrispondente
credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale  stipulazione
di una  polizza  che  copre  il  rischio  di  eventi  calamitosi,  la
detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1,  lettera  f-bis),  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  spetta  nella
misura del 90 per cento. Le disposizioni  del  primo  e  del  secondo
periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di
cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  3274
del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.
  4-bis.La detrazione spettante ai sensi del  comma  4  del  presente
articolo e' riconosciuta anche per la  realizzazione  di  sistemi  di
monitoraggio strutturale continuo a fini  antisismici,  a  condizione
che sia eseguita congiuntamente a uno  degli  interventi  di  cui  ai
commi da 1-bis a  1-septies  dell'articolo  16  del  decreto-legge  4
giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa  previsti  dalla
legislazione vigente per i medesimi interventi.
  5. Per l'installazione di  impianti  solari  fotovoltaici  connessi
alla rete elettrica su edifici ai sensi  dell'articolo  1,  comma  1,
lettere a), b), c)  e  d),del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione  di
cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per
le spese sostenute dal 1° luglio 2020  al  31  dicembre  2021,  nella
misura del 110 per cento, fino  ad  un  ammontare  complessivo  delle
stesse spese non superiore a euro 48.000 e  comunque  nel  limite  di
spesa di euro 2.400 per ogni kW  di  potenza  nominale  dell'impianto
solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi  diritto  in  cinque
quote annuali  di  pari  importo,  sempreche'  l'installazione  degli
impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi  di  cui
ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di  interventi  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  il
predetto limite di spesa e' ridotto ad euro  1.600  per  ogni  kW  di
potenza nominale.
  6. La detrazione di cui  al  comma  5  e'  riconosciuta  anche  per
l'installazione contestuale  o  successiva  di  sistemi  di  accumulo
integrati  negli  impianti  solari  fotovoltaici  agevolati  con   la
detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni,  negli
stessi limiti di importo  e  ammontare  complessivo  e  comunque  nel
limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita'  di  accumulo
del sistema di accumulo.
  7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6  del  presente  articolo  e'
subordinata  alla  cessione  in  favore  del  Gestore   dei   servizi
energetici (GSE),con le modalita' di cui all'articolo  13,  comma  3,
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.  387,  dell'energia  non
autoconsumata insito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi
dell'articolo 42- bis del decreto-legge 30  dicembre  2019,  n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  e
non e' cumulabile con altri  incentivi  pubblici  o  altre  forme  di
agevolazione di qualsiasi natura previste  dalla  normativa  europea,
nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di
cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3  marzo  2011,
n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di  cui  all'articolo
25-bis del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto  di
cui al comma 9 del citato articolo 42-bis del  decreto-legge  n.  162
del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i  limiti  e
le modalita' relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia
condivisa prodotta da impianti  incentivati  ai  sensi  del  presente
comma.
  8. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-ter del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e' riconosciuta  nella  misura  del
110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto  in  cinque  quote
annuali di pari  importo,  sempreche'  l'installazione  sia  eseguita
congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 del presente
articolo.
  9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si  applicano  agli
interventi effettuati:
  a) dai condomini;
  b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio  di  attivita'
di impresa, arti e professioni, su unita' immobiliari,  salvo  quanto
previsto al comma 10;
  c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati
nonche' dagli enti aventi le stesse finalita'  sociali  dei  predetti
Istituti,  istituiti  nella  forma  di  societa'  che  rispondono  ai
requisiti  della  legislazione  europea  in  materia  di  «in   house
providing» per interventi realizzati su immobili, di loro  proprieta'
ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale
pubblica;
  d) dalle cooperative  di  abitazione  a  proprieta'  indivisa,  per
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e  assegnati
in godimento ai propri soci.
  d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di  utilita'  sociale  di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.  460,
dalle organizzazioni di volontariato iscritte  nei  registri  di  cui
all'articolo  6  della  legge  11  agosto  1991,  n.  266,  e   dalle
associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale  e
nei registri regionali e delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
  e) dalle associazioni e societa' sportive dilettantistiche iscritte
nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo 23 luglio  1999,  n.  242,  limitatamente  ai
lavori destinati ai soli immobili  o  parti  di  immobili  adibiti  a
spogliatoi.
  10. I soggetti di cui al comma 9, lettera b),  possono  beneficiare
delle detrazioni di cui  ai  commi  da  1  a  3  per  gli  interventi
realizzati sul  numero  massimo  di  due  unita'  immobiliari,  fermo
restando  il  riconoscimento  delle  detrazioni  per  gli  interventi
effettuati sulle parti comuni dell'edificio.
  11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per  lo  sconto  di  cui
all'articolo 121, il contribuente richiede il  visto  di  conformita'
dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza  dei
presupposti che danno  diritto  alla  detrazione  d'imposta  per  gli
interventi di cui al presente articolo. Il visto  di  conformita'  e'
rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma  3
dell'articolo 3 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  e  dai   responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti  dai  soggetti  di  cui
all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.
  12. I dati relativi all'opzione sono comunicati  esclusivamente  in
via telematica, anche avvalendosi  dei  soggetti  che  rilasciano  il
visto di conformita' di cui al comma 11, secondo quanto disposto  con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce
anche le modalita' attuative del presente articolo, da adottare entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto.
  13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui  al  presente
articolo e dell'opzione per la  cessione  o  per  lo  sconto  di  cui
all'articolo121:
  a) per gli interventi di cui  ai  commi  1,  2  e  3  del  presente
articolo, i tecnici abilitati asseverano il  rispetto  dei  requisiti
previsti dai decreti di cui  al  comma  3-ter  dell'articolo  14  del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n.  90,  e  la  corrispondente  congruita'
delle spese sostenute in relazione  agli  interventi  agevolati.  Una
copia  dell'asseverazione  e'  trasmessa,  esclusivamente   per   via
telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,  l'energia
e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del  Ministro
dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono  stabilite  le  modalita'   di   trasmissione   della   suddetta
asseverazione e le relative modalita' attuative;
  b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia  degli  stessi
al fine  della  riduzione  del  rischio  sismico  e'  asseverata  dai
professionisti  incaricati  della  progettazione  strutturale,  della
direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico,  secondo
le rispettive competenze professionali, iscritti  agli  ordini  o  ai
collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni  del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.  58  del
28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano  altresi'  la
corrispondente congruita' delle spese  sostenute  in  relazione  agli
interventi agevolati.Il soggetto che rilascia il visto di conformita'
di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni  e  delle
attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
  13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13,  lettere  a)  e  b),del
presente articolo e' rilasciata al termine  dei  lavori  o  per  ogni
stato di avanzamento dei lavori sulla base  delle  condizioni  e  nei
limiti  di  cui  all'articolo  121.  L'asseverazione  rilasciata  dal
tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto
e  dell'effettiva  realizzazione.Ai  fini  dell'asseverazione   della
congruita' delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati  dal
decreto di cui al comma 13, lettera a).Nelle more  dell'adozione  del
predetto decreto, la congruita' delle spese  e'  determinata  facendo
riferimento  ai  prezzi  riportati  nei  prezzari  predisposti  dalle
regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai  listini
delle  locali  camere  di   commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base
al luogo di effettuazione degli interventi.
  14. Ferma restando l'applicazione  delle  sanzioni  penali  ove  il
fatto costituisca reato, ai soggetti che  rilasciano  attestazioni  e
asseverazioni  infedeli  si  applica   la   sanzione   amministrativa
pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per  ciascuna  attestazione  o
asseverazione infedele resa. I  soggetti  di  cui  al  primo  periodo
stipulano una polizza di assicurazione della responsabilita'  civile,
con massimale adeguato al numero delle attestazioni  o  asseverazioni
rilasciate e agli importi degli  interventi  oggetto  delle  predette
attestazioni o asseverazioni e, comunque,  non  inferiore  a  500.000
euro, al fine di garantire ai propri  clienti  e  al  bilancio  dello
Stato   il   risarcimento   dei   danni    eventualmente    provocati
dall'attivita' prestata. La  non  veridicita'  delle  attestazioni  o
asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.  Si  applicano  le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.  L'organo  addetto
al controllo sull'osservanza della  presente  disposizione  ai  sensi
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' individuato
nel Ministero dello sviluppo economico.
  15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui  al
presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni
e delle asseverazioni di  cui  ai  commi  3  e  13  e  del  visto  di
conformita' di cui al comma 11.
  15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
unita' immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1,  A/8  e
A/9.
  16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia  di
interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con  le
disposizioni dei commi da 1 a 3 del presente  articolo,  all'articolo
14  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:
  a) il secondo, il terzo e  il  quarto  periodo  del  comma  1  sono
soppressi;
  b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  «2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2  e'  ridotta  al  50  per
cento per le spese, sostenute dal  1°  gennaio  2018,  relative  agli
interventi di acquisto e posa in opera  di  finestre  comprensive  di
infissi, di schermature solari  e  di  sostituzione  di  impianti  di
climatizzazione  invernale  con  impianti   dotati   di   caldaie   a
condensazione con efficienza almeno pari alla classe  A  di  prodotto
prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione,
del 18 febbraio  2013.  Sono  esclusi  dalla  detrazione  di  cui  al
presente articolo gli  interventi  di  sostituzione  di  impianti  di
climatizzazione  invernale  con  impianti   dotati   di   caldaie   a
condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al  periodo
precedente. La detrazione si applica nella misura del  65  per  cento
per gli interventi di sostituzione  di  impianti  di  climatizzazione
invernale  con  impianti  dotati  di  caldaie  a  condensazione,   di
efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal  citato
regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di
sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi  V,  VI
oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02  della  Commissione,  o
con impianti dotati di apparecchi  ibridi,  costituiti  da  pompa  di
calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in  fabbrica
ed  espressamente  concepiti  dal  fabbricante  per   funzionare   in
abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per  l'acquisto  e  la
posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione».
  16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunita'
energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o
da parte di condomini  che  aderiscono  alle  configurazioni  di  cui
all'articolo 42-bis del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,
non costituisce svolgimento di  attivita'  commerciale  abituale.  La
detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1,  lettera  h),  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte  rinnovabile  gestiti
da soggetti che aderiscono  alle  configurazioni  di  cui  al  citato
articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del  2019  si  applica  fino
alla soglia di 200 kW e per un ammontare  complessivo  di  spesa  non
superiore a euro 96.000.
  16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano  all'installazione
degli impianti di cui al comma 16-bis. L'aliquota di cui al  medesimo
comma 5 si applica alla quota di spesa  corrispondente  alla  potenza
massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla  potenza
eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo  16-bis,
comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  nel  limite  massimo  di
spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto.
  16-quater.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del   presente
articolo,valutati in 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 1.294,3
milioni di euro per l'anno 2021,  in  3.309,1  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, in 2.935 milioni di euro per  l'anno  2023,  in  2.755,6
milioni di euro per l'anno 2024,  in  2.752,8  milioni  di  euro  per
l'anno 2025, in 1.357,4 milioni  di  euro  per  l'anno  2026,in  27,6
milioni di euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro  per  l'anno
2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai  sensi
dell'articolo 265.
                            Art. 119 bis
 
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8
 
  1. All'articolo 1, comma 8-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,
n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) le parole: «al 30 giugno 2020» sono sostituite  dalle  seguenti:
«al 31 ottobre 2020»;
  b) le parole: «, per fatti non imputabili all'amministrazione» sono
soppresse.
                              Art. 120
 
    Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro
 
  1. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure  legate
alla necessita' di adeguare i processi produttivi e gli  ambienti  di
lavoro, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione
in  luoghi  aperti  al  pubblico  indicati  nell'allegato   2,   alle
associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli
enti del Terzo settore,  e'  riconosciuto  un  credito  d'imposta  in
misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel  2020,  per  un
massimo di 80.000 euro, in relazione agli  interventi  necessari  per
far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di  contenimento
contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli  edilizi
necessari  per  il  rifacimento  di  spogliatoi  e  mense,   per   la
realizzazione  di  spazi  medici,  ingressi  e  spazi   comuni,   per
l'acquisto  di  arredi  di  sicurezza,  nonche'  in  relazione   agli
investimenti in attivita' innovative, ivi compresi  quelli  necessari
ad  investimenti  di  carattere  innovativo  quali  lo   sviluppo   o
l'acquisto di strumenti  e  tecnologie  necessarie  allo  svolgimento
dell'attivita' lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per  il
controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' cumulabile  con  altre
agevolazioni per le medesime spese, comunque  nel  limite  dei  costi
sostenuti  ed  e'  utilizzabile  nell'anno  2021  esclusivamente   in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo
34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  3. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  possono
essere individuati le ulteriori spese ammissibili o  soggetti  aventi
diritto oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite  di
spesa di cui al comma 6.
  4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione  della  legge  di
conversione del presente decreto-legge, sono stabilite  le  modalita'
per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini  di
quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge  31  dicembre
2009, n. 196.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 miliardi di
euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
                              Art. 121
 
Opzione per la cessione o per lo sconto  in  luogo  delle  detrazioni
                               fiscali
 
  1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli
interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo
diretto della detrazione spettante, alternativamente:
  a) per un contributo,  sotto  forma  di  sconto  sul  corrispettivo
dovuto, fino a un  importo  massimo  pari  al  corrispettivo  stesso,
anticipato dai fornitori che hanno effettuato  gli  interventi  e  da
questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo
pari alla detrazione spettante, con facolta' di  successiva  cessione
del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli
altri intermediari finanziari;
  b) per la cessione di un credito d'imposta di pari  ammontare,  con
facolta' di successiva  cessione  ad  altri  soggetti,  compresi  gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
  1-bis. L'opzione di cui  al  comma  1  puo'  essere  esercitata  in
relazione a ciascuno stato di avanzamento dei  lavori.  Ai  fini  del
presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli  stati
di avanzamento dei lavori non possono essere piu' di due per  ciascun
intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi
ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
  2. In deroga all'articolo  14,  commi  2-ter,  2-sexies  e  3.1,  e
all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e
1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno  2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2013,  n.
90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano  per
le spese relative agli interventi di:
    a) recupero del patrimonio edilizio di cui  all'articolo  16-bis,
comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917;
    b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;
    c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16,  commi
da 1-bis  a  1-septies  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di
cui al comma 4 dell'articolo 119;
    d) recupero o restauro della facciata  degli  edifici  esistenti,
ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna,  di  cui
all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160;
    e) installazione di impianti  fotovoltaici  di  cui  all'articolo
16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n.  917,  ivi  compresi  gli  interventi  di  cui  ai  commi  5  e  6
dell'articolo 119 del presente decreto;
    f)  installazione  di  colonnine  per  la  ricarica  dei  veicoli
elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2013,  n.
90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119;
  3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono  utilizzati
in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  9
luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione  non
fruite. Il credito d'imposta e' usufruito con la stessa  ripartizione
in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.
La quota di credito  d'imposta  non  utilizzata  nell'anno  non  puo'
essere usufruita negli anni successivi, e non puo' essere richiesta a
rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma  1,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  all'articolo  34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  all'articolo  1,  comma  53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei  soggetti
di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli
31  e  seguenti  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori  e  i
soggetti cessionari rispondono  solo  per  l'eventuale  utilizzo  del
credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al
credito  d'imposta  ricevuto.  L'Agenzia  delle  entrate  nell'ambito
dell'ordinaria attivita' di controllo  procede,  in  base  a  criteri
selettivi e tenendo  anche  conto  della  capacita'  operativa  degli
uffici, alla verifica documentale della sussistenza  dei  presupposti
che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui  al  comma  1  del
presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e  all'articolo
27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  5. Qualora sia accertata la mancata  sussistenza,  anche  parziale,
dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta,  l'Agenzia
delle entrate provvede al recupero dell'importo  corrispondente  alla
detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui  al  comma
1. L'importo  di  cui  al  periodo  precedente  e'  maggiorato  degli
interessi di cui all'articolo 20 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,  e  delle  sanzioni  di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
  6. Il recupero dell'importo di cui al comma  5  e'  effettuato  nei
confronti  del  soggetto  beneficiario  di  cui  al  comma  1,  ferma
restando,  in  presenza   di   concorso   nella   violazione,   oltre
all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo  18
dicembre 1997,  n.  472,  anche  la  responsabilita'  in  solido  del
fornitore che  ha  applicato  lo  sconto  e  dei  cessionari  per  il
pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.
  7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita'
attuative delle disposizioni di cui al  presente  articolo,  comprese
quelle relative all'esercizio delle opzioni, da  effettuarsi  in  via
telematica, anche avvalendosi  dei  soggetti  previsti  dal  comma  3
dell'articolo 3 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
                              Art. 122
 
Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti  emanati
              per fronteggiare l'emergenza da COVID-19
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31  dicembre  2021,  i  soggetti  beneficiari  dei  crediti
d'imposta  elencati  al  successivo  comma  2   possono,   in   luogo
dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale,  degli
stessi ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente,  a
fronte di uno sconto di pari ammontare sul  canone  da  versare,  gli
istituti di credito e altri intermediari finanziari.
  2. Le disposizioni contenute nel  presente  articolo  si  applicano
alle  seguenti  misure  introdotte   per   fronteggiare   l'emergenza
epidemiologica da COVID-19:
    a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65
del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
    b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli  immobili  a
uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28;
    c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti  di  lavoro
di cui all'articolo 120;
    d)  credito  d'imposta  per  la  sanificazione  e  l'acquisto  di
dispositivi di protezione di cui all'articolo 125.
  3. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241. Il credito d'imposta e' usufruito dal cessionario con le  stesse
modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
La  quota  di  credito  non  utilizzata  nell'anno  non  puo'  essere
utilizzata negli anni successivi,  e  non  puo'  essere  richiesta  a
rimborso. Non si applicano i limiti  di  cui  all'articolo  34  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388,  e  all'articolo  1,comma  53,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  4. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti
Amministrazioni relativi al controllo  della  spettanza  del  credito
d'imposta e all'accertamento e  all'irrogazione  delle  sanzioni  nei
confronti dei soggetti beneficiari di cui  al  comma  1.  I  soggetti
cessionari rispondono  solo  per  l'eventuale  utilizzo  del  credito
d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito
ricevuto.
  5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
definite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente
articolo, comprese quelle  relative  all'esercizio  dell'opzione,  da
effettuarsi in via telematica.
                              Art. 123
 
Soppressione delle clausole di  salvaguardia  in  materia  di  IVA  e
                               accisa
 
  1. L'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e
l'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  sono
abrogati.
  2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate  in
19.821 milioni di euro per l'anno 2021, 26.733 milioni  di  euro  per
l'anno 2022, 27.004 milioni di euro per l'anno 2023,  27.104  milioni
di euro per l'anno 2024, 27.204 milioni di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
                              Art. 124
 
Riduzione aliquota IVA per le  cessioni  di  beni  necessari  per  il
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
 
  1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il  numero  1-ter,  e'
aggiunto il seguente: «1-ter.1.  Ventilatori  polmonari  per  terapia
intensiva  e  subintensiva;   monitor   multiparametrico   anche   da
trasporto; pompe infusionali per farmaci e  pompe  peristaltiche  per
nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi  per  ventilazione  a
pressione  positiva  continua;  maschere  per  la  ventilazione   non
invasiva;  sistemi  di  aspirazione;   umidificatori;   laringoscopi;
strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico;  centrale
di  monitoraggio  per  terapia  intensiva;  ecotomografo   portatile;
elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche;
mascherine Ffp2 e Ffp3;  articoli  di  abbigliamento  protettivo  per
finalita' sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in  nitrile,
visiere  e  occhiali  protettivi,tute  di   protezione,   calzari   e
soprascarpe,   cuffie   copricapo,   camici   impermeabili,    camici
chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani;dispenser a
muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al
3 per  cento  in  litri;  carrelli  per  emergenza;  estrattori  RNA;
strumentazione per diagnostica  per  COVID-19;  tamponi  per  analisi
cliniche;provette  sterili;  attrezzature  per  la  realizzazione  di
ospedali da campo;».
  2. Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica  da  Covid-19,
le cessioni di beni di  cui  al  comma  1,  effettuate  entro  il  31
dicembre 2020, sono esenti  dall'imposta  sul  valore  aggiunto,  con
diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
633.
  3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate  in
257 milioni di euro per l'anno 2020 e 317,7 milioni di euro  annui  a
decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
                              Art. 125
 
Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di
                             protezione
 
  1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a  contenere  e
contrastare  la  diffusione  del  Covid-19,  ai  soggetti   esercenti
attivita' d'impresa, arti e professioni, agli enti  non  commerciali,
compresi gli enti del Terzo settore e gli enti  religiosi  civilmente
riconosciuti, nonche' alle strutture  ricettive  extra-alberghiere  a
carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso  del
codice identificativo di  cui  all'articolo13-quater,  comma  4,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, spetta  un  credito  d'imposta  in
misura pari al 60 per cento delle spese sostenute  nel  2020  per  la
sanificazione degli ambienti e degli  strumenti  utilizzati,  nonche'
per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale  e  di  altri
dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo  di  60.000  euro  per
ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni  di  euro
per l'anno 2020.
  2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese
sostenute per:
    a) la  sanificazione  degli  ambienti  nei  quali  e'  esercitata
l'attivita' lavorativa e istituzionale e degli  strumenti  utilizzati
nell'ambito di tali attivita';
    b) l'acquisto di dispositivi  di  protezione  individuale,  quali
mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione
e calzari, che siano conformi ai requisiti  essenziali  di  sicurezza
previsti dalla normativa europea;
    c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
    d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi  da  quelli  di
cui alla  lettera  b),  quali  termometri,  termoscanner,  tappeti  e
vaschette  decontaminanti  e  igienizzanti,  che  siano  conformi  ai
requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla  normativa  europea,
ivi incluse le eventuali spese di installazione;
    e) l'acquisto di dispositivi atti  a  garantire  la  distanza  di
sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli  protettivi,  ivi
incluse le eventuali spese di installazione.
  3. Il credito d'imposta e'  utilizzabile  nella  dichiarazione  dei
redditi relativa al periodo d'imposta  di  sostenimento  della  spesa
ovvero in  compensazione,  ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti  di  cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito
d'imposta non concorre alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle
imposte  sui  redditi  e  del  valore  della   produzione   ai   fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e
le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al
fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  5. L'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 30 del  decreto-legge
8 aprile 2020, n. 23, sono abrogati.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per
l'anno  2020  si  provvede,  per  150  milioni  di  euro   ai   sensi
dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro  mediante  utilizzo  delle
risorse rivenienti dall'abrogazione  della  disposizione  di  cui  al
comma 5.
                              Art. 126
 
Proroga dei termini  di  ripresa  della  riscossione  dei  versamenti
                               sospesi
 
  1. I versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 18, commi 1,  2,  3,
4, 5 e 6 del decreto-legge 8 aprile 2020,  n.  23,  sono  effettuati,
senza applicazione di sanzioni e  interessi,  in  un'unica  soluzione
entro il 16 settembre 2020  o  mediante  rateizzazione,  fino  ad  un
massimo di quattro rate mensili di pari importo,  con  il  versamento
della prima rata entro il 16 settembre  2020.  Non  si  fa  luogo  al
rimborso di quanto gia' versato.
  1-bis.  Al  fine  di  incrementare  le   risorse   destinate   agli
imprenditori che hanno subito danni economici a  causa  dell'epidemia
di COVID-19 e  vittime  di  richieste  estorsive,  il  Fondo  di  cui
all'articolo 2,comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.
10, e' incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2020. Agli  oneri
derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni  di  euro  per  l'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
  2. I soggetti i  cui  ricavi  e  compensi,  percepiti  nel  periodo
compreso tra il  17  marzo  2020  e  il  31  maggio  2020,  non  sono
assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, da parte del sostituto d'imposta, per effetto delle disposizioni
di cui all'articolo 19, comma 1,del decreto-legge 8 aprile  2020,  n.
23, provvedono a versare  l'ammontare  delle  medesime  ritenute,  in
un'unica  soluzione,  entro  il  16   settembre   2020   o   mediante
rateizzazione, fino ad un massimo di quattro  rate  mensili  di  pari
importo, con il versamento della prima rata  entro  il  16  settembre
2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo  al
rimborso di quanto gia' versato.
  3. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27  dopo
il secondo periodo e' aggiunto il  seguente:  «Gli  adempimenti  e  i
versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo
2020,  n.  9  sono  effettuati,  senza  applicazione  di  sanzioni  e
interessi, in  un'unica  soluzione  entro  il  16  settembre  2020  o
mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate  mensili  di
pari importo,  con  il  versamento  della  prima  rata  entro  il  16
settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato».
                              Art. 127
 
Proroga dei termini di ripresa della riscossione per  i  soggetti  di
  cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020,  n.  18,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
  1.  Al  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 61:
      1) il comma 4 e' sostituito  dal  seguente:  «4.  I  versamenti
sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza  applicazione  di
sanzioni e interessi, in un'unica soluzione  entro  il  16  settembre
2020 o mediante rateizzazione fino  a  un  massimo  di  quattro  rate
mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro  il
16 settembre  2020.  Nei  medesimi  termini  sono  effettuati,  anche
mediante il sostituto d'imposta,  i  versamenti  delle  ritenute  non
operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze  24  febbraio  2020,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020. Non  si  fa  luogo  al
rimborso di quanto gia' versato. Gli adempimenti sospesi ai sensi del
comma 1 sono effettuati entro il 16 settembre 2020.»;
      2) il comma 5 e' sostituito  dal  seguente:  «5.Le  federazioni
sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le  associazioni
e le societa' sportive professionistiche e dilettantistiche,  di  cui
al comma 2, lettera b), applicano la sospensione di cui  al  comma  1
fino al 30 giugno 2020. Gli adempimenti e  i  versamenti  sospesi  ai
sensi del periodo precedente sono effettuati, senza  applicazione  di
sanzioni ed interessi, con le modalita' e nei  termini  previsti  dal
comma 4. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.»;
    b) all'articolo 62 il comma 5 e' sostituito  dal  seguente:  «5.I
versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonche' del decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio  2020,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020, sono effettuati,
senza applicazione di sanzioni ed interessi,  in  un'unica  soluzione
entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo
di quattro rate mensili di pari  importo,  con  il  versamento  della
prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di
quanto gia' versato.»
                              Art. 128
 
Salvaguardia del credito di cui all'articolo  13,  comma  1-bis,  del
  Tuir, ovvero del trattamento  integrativo  di  cui  all'articolo  1
  della legge 2 aprile 2020, n. 21
  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure
di prevenzione e contenimento connesse  all'emergenza  epidemiologica
da COVID-19, per l'anno 2020 il credito di cui all'articolo 13, comma
1-bis, del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e il
trattamento integrativo di cui all'articolo 1  del  decreto  legge  5
febbraio 2020, n. 3, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
aprile 2020, n. 21, spettano anche se l'imposta lorda  calcolata  sui
redditi di cui all'articolo 49, con esclusione di quelli indicati nel
comma 2, lettera a), del citato testo unico, sia di importo inferiore
alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo  13,  comma  1,  del
medesimo testo unico, per effetto delle misure a sostegno del  lavoro
contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27.
  2. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del citato testo
unico, non attribuito nei mesi in cui  il  lavoratore  fruisce  delle
misure a sostegno del lavoro di cui agli articoli  da  19  a  22  del
decreto-legge n. 18 del 2020 e' riconosciuto dal sostituto  d'imposta
a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini
di effettuazione delle operazioni di conguaglio.
                              Art. 129
 
Disposizioni  in  materia  di  rate  di  acconto  per  il   pagamento
        dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica
 
  1. Le rate di acconto mensili di cui agli articoli 26, comma 13,  e
56, commi 1 e 2,  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative di cui  al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, relative al periodo dal mese di maggio 2020  al
mese di settembre dello stesso anno, sono versate nella misura del 90
per cento di quelle calcolate ai sensi dei predetti articoli. Le rate
di acconto mensili di cui ai predetti articoli del testo unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, relative  ai
mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2020, sono calcolate e
versate con le modalita' previste dai medesimi articoli.  L'eventuale
versamento a conguaglio e' effettuato in un'unica soluzione entro  il
31 marzo 2021 per il gas naturale ed  entro  il  16  marzo  2021  per
l'energia  elettrica;  in  alternativa,  il  medesimo  conguaglio  e'
effettuato in dieci rate mensili di pari importo senza  interessi  da
versare entro l'ultimo giorno di ciascun mese nel periodo da marzo  a
dicembre 2021. Le  somme  eventualmente  risultanti  a  credito  sono
detratte, nei modi ordinari, dai  versamenti  di  acconto  successivi
alla presentazione della dichiarazione annuale.
  2. Il termine per  il  pagamento  della  rata  di  acconto  di  cui
all'articolo 56, commi 1 e 2 del testo unico delle  accise  approvato
con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativa al  mese
di maggio 2020, da effettuarsi ai sensi del comma 1, e' differito dal
16 maggio al 20 maggio 2020.
  3. Agli oneri derivanti dal presente  articolo  valutati  in  246,9
milioni di euro per l'anno 2020 e in 134,7 milioni di euro per l'anno
2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
                            Art. 129 bis
 
Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel comune  di
                          Campione d'Italia
 
  1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 573, le parole: «alla data del 20  ottobre  2019»  sono
soppresse  e  la  parola:  «cinque»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«dieci»;
  b) al comma 574, le parole: «alla data del 20  ottobre  2019»  sono
soppresse  e  la  parola:  «cinque»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«dieci»;
  c) al comma 575, la parola: «cinque» e' sostituita dalla  seguente:
«dieci»;
  d) dopo il comma 576 e' inserito il seguente:
  «576-bis. In deroga al comma 576, per il periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2020 le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si
applicano nel limite dell'importo di 800.000 euro per  ogni  impresa.
Tale limite e' di 120.000 euro per ogni impresa  attiva  nel  settore
della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000 euro  per  ogni  impresa
attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli »;
  e) il comma 577 e' sostituito dal seguente:
  «577. In vista  del  rilancio  economico  del  comune  di  Campione
d'Italia, alle imprese che effettuano investimenti nel territorio del
medesimo comune facenti parte di un progetto di investimento iniziale
come definito all'articolo 2, punti 49), 50) e 51),  del  regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e' attribuito
un credito d'imposta commisurato a una quota  dei  costi  individuati
come ammissibili ai sensi dell'articolo 14 del  predetto  regolamento
(UE) n. 651/2014. Il credito d'imposta e' commisurato alla quota  del
costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per  ciascun
progetto di investimento, di 30 milioni di euro per le grandi imprese
nella misura del 25 per cento del costo ammissibile, di 20 milioni di
euro per le medie imprese nella misura del 35  per  cento  del  costo
ammissibile e di 6 milioni di  euro  per  le  piccole  imprese  nella
misura del 45 per cento del costo ammissibile »;
  f) dopo il comma 577 sono inseriti i seguenti:
  «577-bis. Per il periodo d'imposta in corso al  31  dicembre  2020,
alle imprese che effettuano gli investimenti di cui al comma  577  il
credito d'imposta e' riconosciuto, in deroga  alle  disposizioni  del
medesimo comma 577, in misura pari  ai  costi  sostenuti  nel  limite
dell'importo di 800.000 euro per ogni  impresa.  Tale  limite  e'  di
120.000 euro per ogni  impresa  attiva  nel  settore  della  pesca  e
dell'acquacoltura e di 100.000  euro  per  ogni  impresa  attiva  nel
settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
  577-ter. L'efficacia delle disposizioni dei commi 576-bis e 577-bis
e' subordinata all'adozione  della  decisione  di  compatibilita'  da
parte  della  Commissione  europea,  ai  sensi   dell'articolo   108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sulla
base della comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19
marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza  del  COVID-19"
».
  2. Al comma 632 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, le parole: «comma 1» sono sostituite delle seguenti: «commi 1  e
2»  e  le  parole:  «come  modificato  dal  comma  631  del  presente
articolo,» sono soppresse.
  3.  Il  gasolio  usato  come  combustibile  per  riscaldamento  nel
territorio del comune di Campione d'Italia e'  sottoposto  ad  accisa
con l'applicazione della corrispondente aliquota di cui  all'allegato
I annesso al testo unico delle disposizioni  legislative  concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali
e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.
504, nella misura ridotta di euro 201,5 per mille litri  di  gasolio;
per i medesimi consumi non trovano applicazione  le  disposizioni  in
materia di riduzione del costo del gasolio  di  cui  all'articolo  8,
comma  10,  lettera  c),  della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448,
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2001,  n.  356,
convertito, con modificazioni,dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, e
all'articolo 2, comma 12,della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
  4. L'energia elettrica  consumata  nel  territorio  del  comune  di
Campione d'Italia e' sottoposta ad accisa  con  le  aliquote  di  cui
all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, nelle misure ridotte di seguito indicate:
  a) euro 0,001 per ogni  kWh  di  energia  impiegata  per  qualsiasi
applicazione nelle abitazioni;
  b) euro 0,0005 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi  uso
in locali e in luoghi diversi dalle abitazioni.
  5. L'efficacia delle disposizioni dei commi 3 e  4  e'  subordinata
all'autorizzazione del  Consiglio  prevista  dall'articolo  19  della
direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003; le  medesime
disposizioni trovano  applicazione  dalla  data  di  efficacia  della
predetta autorizzazione e restano in vigore  per  la  durata  di  sei
anni.
  6. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo,
paria 55.000 euro per l'anno 2020, a 105.000 euro per l'anno 2021,  a
103.000 euro per l'anno 2022, a  105.000  euro  per  l'anno  2023,  a
105.000 euro per l'anno 2024, a 6.205.000 euro  per  l'anno  2025,  a
8.729.000 euro per l'anno 2026, a 8.069.000 euro per l'anno  2027,  a
8.072.000 euro per l'anno 2028, a 8.070.000 euro per l'anno 2029 e  a
1.970.000 euro per l'anno 2030 si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma  5,
del presente decreto.
                              Art. 130
 
       Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa
 
  1. Al decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.  124,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,  sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 5, comma 2, il secondo periodo e' sostituito  dal
seguente: «Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e
2), hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.»;
    b) all'articolo 7, comma 4, il secondo periodo e' sostituito  dal
seguente:  «Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo   hanno
efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2020»;
    c) all'articolo 10, comma 1, primo periodo, le parole: «entro  il
30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre»;
    d) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, le parole: «entro  il
30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre»;
    e) all'articolo 12, comma 1, le parole:  «entro  sessanta  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto»  sono  sostituite  dalle
parole: «entro il 31 dicembre 2020».
  2. Al testo unico delle  disposizioni  legislative  concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 7-bis:
      1) al comma 6, dopo le parole: «con particolare riguardo», sono
inserite le seguenti: «alla determinazione di limiti quantitativi  di
prodotto e  di  specifiche  modalita'  relative  al  trasporto  o  al
confezionamento del medesimo per i quali le stesse  disposizioni  non
trovano applicazione,»;
      2) al comma 7, dopo le parole: «20  litri»,  sono  aggiunte  le
seguenti: «salvo che  al  riguardo  sia  stabilito  diversamente  dal
decreto di cui al comma 6»;
    b) all'articolo 25, comma 4, il quinto periodo e' sostituito  dal
seguente «Gli esercenti depositi di  cui  al  comma  2,  lettera  a),
aventi capacita' superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri
cubi nonche' gli esercenti impianti di cui al comma  2,  lettera  c),
collegati a serbatoi la cui capacita' globale risulti superiore  a  5
metri cubi e non superiore a  10  metri  cubi,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2021,  sono  obbligati,  in  luogo  della  denuncia,  a  dare
comunicazione di attivita' all'Ufficio dell'Agenzia  delle  dogane  e
dei monopoli, competente per  territorio;  ai  medesimi  soggetti  e'
attribuito un codice identificativo. Gli stessi tengono  il  registro
di carico e scarico  con  modalita'  semplificate  da  stabilire  con
determinazione  del  direttore  dell'Agenzia  delle  dogane   e   dei
monopoli.»
  3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in
320,31 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 265.
                              Art. 131
 
     Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa
 
  1. Per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese  di  marzo
dell'anno 2020, i pagamenti  dell'accisa,  da  effettuarsi  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 4, del testo unico approvato  con  il  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono considerati  tempestivi  se
effettuati entro il giorno 25 del mese di maggio 2020;  sui  medesimi
pagamenti, se effettuati entro la predetta data del 25 maggio, non si
applicano  le  sanzioni  e  l'indennita'  di  mora  previste  per  il
ritardato pagamento.
                              Art. 132
 
Disposizioni  in  materia  di  pagamenti  dell'accisa  sui   prodotti
                             energetici
 
  1. In considerazione  dello  stato  di  emergenza  derivante  dalla
diffusione  del  COVID-19,  i  pagamenti  dell'accisa  sui   prodotti
energetici immessi in consumo nei mesi  di  aprile,  maggio,  giugno,
luglio e agosto dell'anno 2020, da effettuarsi ai sensi dell'articolo
3,  comma  4,  del  testo  unico   delle   disposizioni   legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre  1995,  n.  504,  possono  essere   eseguiti   nella   misura
dell'ottanta per cento, a titolo di acconto, degli importi dovuti  ai
sensi del medesimo articolo 3, comma 4:
    a) entro il 25 maggio 2020, per i prodotti energetici immessi  in
consumo nel mese di aprile 2020;
    b) alle scadenze previste dal predetto articolo 3, comma  4,  del
citato testo unico, per i prodotti energetici immessi in consumo  nei
mesi di maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2020.
  2. Nel caso di cui al comma 1, il versamento del saldo delle  somme
dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del predetto testo unico di
cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, e'  effettuato  entro  il
termine del 16 novembre 2020, senza il pagamento di interessi.
                              Art. 133
 
Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di  imposta
  sul consumo dei manufatti con singolo  impiego  e  di  imposta  sul
  consumo delle bevande edulcorate
  1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 652, le parole: «dal primo giorno  del  secondo  mese
successivo alla data di pubblicazione del  provvedimento  di  cui  al
comma 651» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2021»;
    b) al comma 676, le parole: «dal primo giorno  del  secondo  mese
successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma  675»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2021».
  2. Agli oneri derivanti dal presente  articolo  valutati  in  199,1
milioni di euro per l'anno 2020, 120,4 milioni  di  euro  per  l'anno
2021 e 42,2 milioni di euro per l'anno 2023,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 265.
                              Art. 134
 
Modifiche alla disciplina dell'imposta  sul  valore  delle  attivita'
finanziarie detenute all'estero per i soggetti diversi dalle  persone
                               fisiche
 
  1. All'articolo 19, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al secondo periodo, dopo le parole: «dall'articolo  13,  comma
2-bis,», le parole:  «lettera  a)»,  sono  sostituite  dalle  parole:
«lettere a) e b)»;
    b) dopo il secondo  periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  «Per  i
soggetti diversi dalle persone  fisiche  l'imposta  e'  dovuta  nella
misura massima di euro 14.000.».
                              Art. 135
 
Disposizioni  in  materia  di  giustizia  tributaria   e   contributo
                              unificato
 
  1.  All'articolo  62  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Dall'8 marzo al  31
maggio 2020 e' sospeso il termine per il computo  delle  sanzioni  di
cui all'articolo 16 e il termine di cui all'articolo 248 del  decreto
del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115,  per  il
mancato o ritardato pagamento del contributo unificato.».
  2. All'articolo 16 del  decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.  119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.  136,
il comma 4 e' sostituito dal seguente:  «4.  La  partecipazione  alle
udienze di cui agli articoli 33  e  34  del  decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 546, puo' avvenire a distanza mediante collegamento
audiovisivo tra l'aula di udienza e  il  luogo  del  collegamento  da
remoto del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e dei
soggetti della riscossione,  nonche'  dei  giudici  tributari  e  del
personale  amministrativo  delle  Commissioni  tributarie,  tali   da
assicurare la contestuale, effettiva e  reciproca  visibilita'  delle
persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene  detto.
Il luogo  dove  avviene  il  collegamento  da  remoto  e'  equiparato
all'aula di udienza. La partecipazione da remoto all'udienza  di  cui
all'articolo 34 del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  546,
puo' essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo
atto  difensivo  ovvero  con  apposita  istanza  da   depositare   in
segreteria  e  notificata   alle   parti   costituite   prima   della
comunicazione dell'avviso  di  cui  all'articolo  31,  comma  2,  del
decreto legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546.  Con  uno  o  piu'
provvedimenti  del  Direttore  Generale  delle  Finanze,  sentito  il
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la
protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono
individuate  le  regole   tecnico   operative   per   consentire   la
partecipazione all'udienza a distanza  e  le  Commissioni  tributarie
presso cui e' possibile attivarla. I giudici, sulla base dei  criteri
individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie,  individuano
le controversie per le quali l'ufficio di segreteria e' autorizzato a
comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza.».
  3. In deroga al criterio previsto dall'articolo 37, comma  13,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la ripartizione delle  somme  del
contributo unificato tributario per l'anno 2020 avviene per  ciascuna
Commissione tributaria sulla  base  del  numero  dei  giudici  e  del
personale in servizio nell'anno 2020.
                              Art. 136
 
         Incentivi per gli investimenti nell'economia reale
 
  1. All'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
    «2-bis. Per i piani di risparmio a lungo termine che, per  almeno
i due terzi dell'anno solare di durata del piano, investano almeno il
70%  del  valore  complessivo,  direttamente  o  indirettamente,   in
strumenti finan-ziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o
in sistemi multilaterali di  negoziazione,  emessi  o  stipulati  con
imprese residenti nel territorio dello Stato ai  sensi  dell'articolo
73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  o  in  Stati
membri dell'Unione europea o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo
Spazio economico europeo con stabile  organizzazione  nel  territorio
dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e  FTSE
Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati
regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese  nonche'  in
crediti delle medesime imprese, il vincolo  di  cui  all'articolo  1,
comma 103, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' elevato al 20%.
    2-ter. Nel caso di investimenti qualificati di  cui  all'articolo
1, comma 104, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  i  vincoli  di
investimento di cui ai commi 2 e 2-bis:
      a) devono  essere  raggiunti  entro  la  data  specificata  nel
regolamento   o   nei   documenti   costitutivi   dell'organismo   di
investimento collettivo del risparmio;
      b)  cessano  di  essere   applicati   quando   l'organismo   di
investimento inizia a vendere le attivita', in modo da rimborsare  le
quote o le azioni degli investitori;
      c)  sono  temporaneamente   sospesi   quando   l'organismo   di
investimento raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il  suo  capitale
esistente, purche' tale sospensione non sia superiore a 12 mesi.».
  2. All'articolo 1 della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 101, ultimo periodo, e' sostituito dai seguenti: «Per
i piani di risparmio a lungo  termine  di  cui  all'articolo  13-bis,
comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.  124,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  2019,  n.  157,  gli
investitori possono destinare somme  o  valori  per  un  importo  non
superiore a 150.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro complessivi.  Ai
soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di cui  al
presente comma.»;
    b) il comma  112  e'  sostituito  dal  seguente:  «112.  Ciascuna
persona fisica di cui al comma 100 puo' essere titolare  di  un  solo
piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101,
e di un solo piano di risparmio costituito ai sensi del  comma  2-bis
dell'articolo 13-bis del  decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157;
ciascun piano di risparmio a lungo termine non puo' avere piu' di  un
titolare. L'intermediario o  l'impresa  di  assicurazioni  presso  il
quale sono costituiti i piani, all'atto dell'incarico acquisisce  dal
titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non
essere titolare di un  altro  piano  di  risparmio  a  lungo  termine
costituito ai sensi del comma 101, o di un altro piano costituito  ai
sensi del predetto articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 2019, n. 157.».
  3. L'articolo 36-bis del decreto  legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,  e'
abrogato.
  4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in
10,7 milioni di euro per l'anno 2020, 55,2 milioni di euro per l'anno
2021, 93,3 milioni di euro per l'anno 2022, 137,8 milioni di euro per
l'anno 2023, 188,8 milioni di euro per l'anno 2024, 240,2 milioni  di
euro per l'anno 2025, 291,7 milioni di euro per  l'anno  2026,  343,2
milioni di euro per l'anno 2027, 394,7 milioni  di  euro  per  l'anno
2028, 446,2 milioni di euro per l'anno 2029, 450,5  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede ai sensi  dell'articolo
265.
                            Art. 136 bis
 
          Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole
 
  1. Le cooperative agricole e i loro consorzi  di  cui  all'articolo
1,comma 2, del  decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,  in
possesso delle clausole mutualistiche di cui  all'articolo  2514  del
codice civile,possono  rivalutare  i  beni  indicati  dal  comma  696
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni
stabilite  dal  comma  697  del  medesimo  articolo  1,   fino   alla
concorrenza delle  perdite  dei  periodi  precedenti  computabili  in
diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del testo unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, senza assolvere alle imposte sostitutive di cui ai commi  698  e
699 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019, nel limite del
70 per cento del loro ammontare. Le perdite utilizzate ai  sensi  del
presente comma non  possono  essere  utilizzate  in  diminuzione  del
reddito ai sensi del citato articolo 84 del testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni  2020  e  2021,  a  2,7
milioni di euro per l'anno 2022 e a 1,2 milioni di  euro  per  l'anno
2023,si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
  3.  L'efficacia  delle  misure  di  cui  al  presente  articolo  e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione   della
Commissione europea.
                              Art. 137
 
Proroga della rideterminazione del costo  d'acquisto  dei  terreni  e
    delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
 
  1. Le disposizioni degli articoli 5 e 7  della  legge  28  dicembre
2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche  per  la
rideterminazione dei valori  di  acquisto  delle  partecipazioni  non
negoziate in mercati regolamentati e dei terreni  edificabili  e  con
destinazione agricola posseduti alla data  del  1°  luglio  2020.  Le
imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a  un  massimo  di
tre rate annuali di pari importo,  a  decorrere  dalla  data  del  15
novembre 2020; sull'importo delle rate  successive  alla  prima  sono
dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da  versarsi
contestualmente. La redazione e il giuramento  della  perizia  devono
essere effettuati entro la predetta data del 15 novembre 2020.
  2. Sui valori di acquisto delle  partecipazioni  non  negoziate  in
mercati regolamentati e dei terreni edificabili  e  con  destinazione
agricola rideterminati con le modalita' e nei  termini  indicati  dal
comma 1, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5,
comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.  448,  sono  pari  entrambe
all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma  2,  della
medesima legge e' aumentata all'11 per cento.
  3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate  in
37 milioni di euro annui dal 2023  al  2028,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 265.
                              Art. 138
 
Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI
  e IMU con il termine di approvazione  del  bilancio  di  previsione
  2020
  1. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, il comma  779  dell'articolo  1  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2013, n. 147.
                              Art. 139
 
Rafforzamento  delle   attivita'   di   promozione   dell'adempimento
  spontaneo da parte dei  contribuenti  e  orientamento  dei  servizi
  offerti dalle agenzie fiscali a  seguito  dell'emergenza  sanitaria
  derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19
  1. Per favorire il  rafforzamento  delle  attivita'  di  promozione
dell'adempimento  spontaneo  degli  obblighi  fiscali  da  parte  dei
contribuenti anche alla luce del necessario  riassetto  organizzativo
dell'amministrazione   finanziaria   a   seguito   della   situazione
straordinaria  di  emergenza  sanitaria  derivante  dalla  diffusione
dell'epidemia di COVID-19, le convenzioni fra Ministro  dell'economia
e delle finanze e agenzie fiscali di cui all'articolo  59,  comma  2,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300  stabiliscono  per  le
agenzie  fiscali,  a  decorrere  dal  triennio  2020-2022,  specifici
obiettivi volti ad ottimizzare i servizi di assistenza  e  consulenza
offerti ai  contribuenti,  favorendone  ove  possibile  la  fruizione
online, e a migliorare i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali  ai
cittadini ed alle imprese. A tal  fine,  a  decorrere  dall'attivita'
2020, ai fini dell'integrazione spettante alle agenzie fiscali di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24  settembre  2015,
n. 157, e  in  deroga  a  quanto  ivi  previsto  sulle  modalita'  di
riscontro del gettito  incassato,  per  le  attivita'  di  promozione
dell'adempimento spontaneo degli  obblighi  fiscali  e  di  controllo
fiscale si tiene conto del recupero di gettito per il bilancio  dello
Stato  connesso  al  raggiungimento  degli  obiettivi  fissati  nelle
convenzioni di cui all'articolo 59,comma 2, del  decreto  legislativo
30 luglio 1999, n. 300. Analogamente,  a  decorrere  dalle  attivita'
2020, per  la  determinazione  delle  quote  di  risorse  correlabili
all'attivita' di controllo fiscale di cui all'articolo 12,  comma  1,
del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con  modificazioni
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, si tiene conto  del  recupero  di
gettito per il bilancio dello Stato, anche derivante dalle  attivita'
di promozione  dell'adempimento  spontaneo  degli  obblighi  fiscali,
connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle  convenzioni
di cui all'articolo 59,comma 2, del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300.
  2. Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1  non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
                              Art. 140
 
Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati  dei  corrispettivi
                             giornalieri
 
  1. All'articolo 2, comma 6-ter, del decreto  legislativo  5  agosto
2015, n. 127, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Nel primo
semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1°
luglio 2019 per i soggetti con volume  di  affari  superiore  a  euro
400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti, le sanzioni
previste dal comma  6  non  si  applicano  in  caso  di  trasmissione
telematica dei dati relativi ai corrispettivi  giornalieri  entro  il
mese successivo a  quello  di  effettuazione  dell'operazione,  fermi
restando  i  termini  di   liquidazione   dell'imposta   sul   valore
aggiunto.».
  2. All'articolo 2, comma 6-quater,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole «1°  luglio  2020»  sono
sostituite dalle parole «1° gennaio 2021».
                              Art. 141
 
                     Lotteria dei corrispettivi
 
  1. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
all'inizio del primo periodo le parole «A  decorrere  dal  1°  luglio
2020» sono sostituite dalle  parole:  «A  decorrere  dal  1°  gennaio
2021».
                              Art. 142
 
Rinvio della  decorrenza  del  servizio  di  elaborazione,  da  parte
dell'Agenzia delle entrate, delle bozze  precompilate  dei  documenti
                                 IVA
 
  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      «1. A partire dalle operazioni IVA effettuate  dal  1°  gennaio
2021, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di  assistenza
on line basato sui dati delle operazioni  acquisiti  con  le  fatture
elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere
nonche'  sui  dati  dei  corrispettivi   acquisiti   telematicamente,
l'Agenzia delle entrate mette a  disposizione  di  tutti  i  soggetti
passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia,  in  apposita  area
riservata  del  sito  internet  dell'Agenzia  stessa,  le  bozze  dei
seguenti documenti:
        a) registri di cui agli articoli 23  e  25  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
        b) liquidazione periodica dell'IVA;
        c) dichiarazione annuale dell'IVA.»;
      b) il comma 1-bis e' abrogato.
                              Art. 143
 
Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta  di
                  bollo sulle fatture elettroniche
 
  1. All'articolo 12-novies, comma 1,  del  decreto-legge  30  aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno
2019, n. 58, il quarto periodo e' sostituito dal seguente:
  «Le disposizioni di cui al presente  articolo,  si  applicano  alle
fatture  inviate  dal  1°  gennaio  2021  attraverso  il  sistema  di
interscambio di cui al citato articolo 1,  commi  211  e  212,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.».
  2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in
57  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 265.
                              Art. 144
 
Rimessione in termini e  sospensione  del  versamento  degli  importi
richiesti a seguito  del  controllo  automatizzato  e  formale  delle
                            dichiarazioni
 
  1. I versamenti delle somme dovute ai sensi  degli  articoli  2,  3
e3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in  scadenza
nel periodo compreso tra l'8  marzo  2020  e  il  giorno  antecedente
l'entrata in vigore del presente decreto, sono considerati tempestivi
se effettuati entro il 16 settembre 2020.
  2. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2,  3  e
3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462,  in  scadenza
nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente  decreto  e
il 31 maggio 2020, possono essere effettuati entro  il  16  settembre
2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.
  3. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono
essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere
da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si  procede
al rimborso di quanto gia' versato.
                              Art. 145
 
Sospensione  della  compensazione  tra  credito  d'imposta  e  debito
                          iscritto a ruolo
 
  1. Nel 2020, in sede di erogazione  dei  rimborsi  fiscali  non  si
applica la compensazione  tra  il  credito  d'imposta  ed  il  debito
iscritto a  ruolo  prevista  dall'articolo  28-ter  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in
termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 40 milioni di  euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
                              Art. 146
 
            Indennita' requisizione strutture alberghiere
 
  1. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  il
terzo periodo e' sostituito dai seguenti:
    «L'indennita' di requisizione e' liquidata in forma  di  acconto,
nello stesso decreto del Prefetto, applicando il  coefficiente  dello
0,42%, per ogni mese o frazione di mese  di  effettiva  durata  della
requisizione, al valore ottenuto moltiplicando la rendita  catastale,
rivalutata del cinque per cento, per il moltiplicatore utilizzato  ai
fini dell'imposta di registro, di cui al comma 5 dell'articolo 52 del
decreto del Presidente della  Repubblica  26  aprile  1986,  n.  131,
relativo  alla  corrispondente  categoria   catastale   dell'immobile
requisito.  L'indennita'  di  requisizione  e'  determinata  in   via
definitiva entro quaranta giorni con successivo decreto del Prefetto,
che ai fini della stima si avvale dell'Agenzia delle  entrate,  sulla
base del valore corrente di mercato al 31 dicembre 2019 dell'immobile
requisito o di quello di immobili  di  caratteristiche  analoghe,  in
misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di  effettiva
durata della requisizione,  allo  0,42%  di  detto  valore.  In  tale
decreto e' liquidata la  differenza  tra  gli  importi  definitivi  e
quelli in acconto dell'indennita' di requisizione.».
                              Art. 147
 
Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite  modello
                                 F24
 
  1. Per l'anno 2020, il limite previsto dall'articolo 34,  comma  1,
primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e'  elevato  a  1
milione di euro.
  2. Agli oneri derivanti dal presente  articolo  valutati  in  557,5
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
265.
                              Art. 148
 
Modifiche alla disciplina degli  indici  sintetici  di  affidabilita'
                            fiscale (ISA)
 
  1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, al
fine di tenere conto degli  effetti  di  natura  straordinaria  della
crisi economica e dei  mercati  conseguente  all'emergenza  sanitaria
causata dalla diffusione del COVID-19, nonche' di prevedere ulteriori
ipotesi di esclusione dell'applicabilita' degli indici  sintetici  di
affidabilita' fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017, n. 96, tenuto conto  di  quanto  previsto  dal  medesimo
articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,
evitando l'introduzione di nuovi  oneri  dichiarativi  attraverso  la
massima valorizzazione delle informazioni gia'  nella  disponibilita'
dell'Amministrazione finanziaria:
    a) la societa' di cui all'articolo 10, comma 12,  della  legge  8
maggio 1998 n. 146, per  l'applicazione  degli  indici  sintetici  di
affidabilita' fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge del
24 aprile 2017, n. 50,convertito, con modificazioni, dalla  legge  21
giugno 2017,  n.  96,  definisce  specifiche  metodologie  basate  su
analisi     ed     elaborazioni     utilizzando,anche      attraverso
l'interconnessione e la pseudonimizzazione,  direttamente  le  banche
dati gia' disponibili per l'Amministrazione  finanziaria,  l'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale,  l'Ispettorato  nazionale  del
lavoro e l'Istituto nazionale di statistica  nonche'  i  dati  e  gli
elementi acquisibili presso  istituti  ed  enti  specializzati  nella
ricerca e nell'analisi economica;
    b) in deroga a  quanto  previsto  all'articolo  9-bis,  comma  4,
secondo periodo,  del  decreto-legge  del  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito,con modificazioni, dalla legge  21  giugno  2017,  n.  96,
valutate le specifiche proposte  da  parte  delle  organizzazioni  di
categoria e degli ordini professionali presenti nella Commissione  di
esperti di cui al predetto articolo 9-bis, comma 8, del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, potranno essere individuati ulteriori  dati  e
informazioni necessari per una migliore valutazione  dello  stato  di
crisi individuale;
    c)  i  termini  di  cui  all'articolo   9-bis,   comma   2,   del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per l'approvazione degli indici  e
per la loro eventuale integrazione sono differiti rispettivamente  al
31  marzo  e  al  30  aprile  dell'anno  successivo   a   quello   di
applicazione.
  2. Considerate le difficolta' correlate al primo periodo  d'imposta
di applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale e gli
effetti  sull'economia  e  sui  mercati   conseguenti   all'emergenza
sanitaria, nella definizione delle strategie di controllo di  cui  al
comma 14 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni,dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  per
il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre  2018,  l'Agenzia  delle
entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengono conto  anche  del
livello di affidabilita' fiscale  derivante  dall'applicazione  degli
indici per il  periodo  d'imposta  in  corso  al  31  dicembre  2019.
Analogamente, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020,
si tiene conto  anche  del  livello  di  affidabilita'  fiscale  piu'
elevato  derivante  dall'applicazione  degli  indici  per  i  periodi
d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019.
                              Art. 149
 
Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito  di  atti  di
  accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e  liquidazione
  e di recupero dei crediti d'imposta
  1. Sono prorogati al 16 settembre  2020  i  termini  di  versamento
delle somme dovute a seguito di:
    a) atti di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 7 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
    b) accordo conciliativo ai sensi dell'articolo 48 e dell'articolo
48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
    c) accordo  di  mediazione  ai  sensi  dell'articolo  17-bis  del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
    d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione  della  rendita
ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14  marzo  1988,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio  1988,  n.  154,
dell'articolo 52 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
aprile 1986, n. 131 e dell'articolo 34, commi 6 e 6-bis  del  decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
    e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti  di
locazione  e  di  contratti  diversi  ai  sensi   dell'articolo   10,
dell'articolo 15 e dell'articolo 54 del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 aprile1986, n. 131;
    f) atti di recupero ai sensi dell'articolo  1,  comma  421  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311;
    g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o
tardivo versamento dell'imposta di registro di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,  dei  tributi  di
cui all'articolo 33, comma 1-bis, del Testo unico delle  disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni  e  donazioni  approvato  con
decreto legislativo  31  ottobre  1990  n.  346,  dell'imposta  sulle
donazioni di cui al citato Testo unico, dell'imposta sostitutiva  sui
finanziamenti di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601, dell'imposta sulle assicurazioni di cui  alla
legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
  2. La proroga di cui al comma 1 si  applica  con  riferimento  agli
atti ivi indicati, i cui termini di versamento  scadono  nel  periodo
compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
  3. E' prorogato al 16 settembre  2020  il  termine  finale  per  la
notifica  del  ricorso  di  primo  grado  innanzi  alle   Commissioni
tributarie relativo  agli  atti  di  cui  al  comma  1  e  agli  atti
definibili ai sensi  dell'articolo  15  del  decreto  legislativo  19
giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento scadono nel  periodo
compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 di cui al comma 2.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
alle somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e
il 31 maggio 2020, dovute in base agli  atti  rateizzabili  ai  sensi
delle disposizioni vigenti, individuati ai commi 1, 2, e a quelli  in
relazione ai quali opera la disposizione di cui al comma  3,  nonche'
dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dagli articoli 1,
2, 6 e 7 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
  5. I versamenti prorogati dalle disposizioni  di  cui  al  presente
articolo sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi,
in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a  decorrere  dal
medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione  fino
a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di
ciascun mese.
  6. Non si procede al  rimborso  delle  somme  di  cui  al  presente
articolo versate nel periodo di proroga.
                              Art. 150
 
Modalita' di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e
 retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto
 
  1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Le somme di cui
alla lettera d-bis) del comma 1, se  assoggettate  a  ritenuta,  sono
restituite al netto della ritenuta subita e non  costituiscono  oneri
deducibili.».
  2. Ai sostituti  d'imposta  di  cui  all'articolo  23,  comma  1  e
all'articolo 29, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, ai quali siano restituite,  ai  sensi  del
comma 2-bis dell'articolo  10  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, le somme al netto  delle  ritenute  operate  e
versate, spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento delle somme
ricevute, utilizzabile senza limite di importo  in  compensazione  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  alle  somme
restituite dal 1° gennaio 2020. Sono  fatti  salvi  i  rapporti  gia'
definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
                              Art. 151
 
Differimento del periodo di sospensione della notifica degli  atti  e
  per   l'esecuzione   dei   provvedimenti   di   sospensione   della
  licenza/autorizzazione         amministrativa         all'esercizio
  dell'attivita'/iscrizione ad albi e ordini professionali
  1. E' prorogato fino al 31 gennaio 2021, il  termine  finale  della
sospensione disposta dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei
provvedimenti di  sospensione  della  licenza  o  dell'autorizzazione
amministrativa all'esercizio  dell'attivita',  ovvero  dell'esercizio
dell'attivita'  medesima  o  dell'iscrizione   ad   albi   e   ordini
professionali, emanati dalle direzioni regionali  dell'Agenzia  delle
entrate  ai  sensi  dell'articolo  12,  comma  2-bis,   del   decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ed eseguiti ai sensi  del  comma
2-ter dello stesso articolo 12.
  2. La proroga della sospensione di cui al comma 1  non  si  applica
nei confronti di coloro che  hanno  commesso  anche  una  sola  delle
quattro  violazioni  previste  dall'articolo  12,  comma  2  e  comma
2-sexies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.  471,  o  una
delle tre previste  dal  comma  2-quinquies  del  medesimo  articolo,
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
                              Art. 152
 
Sospensioni  dei  pignoramenti  dell'Agente  della   riscossione   su
                         stipendi e pensioni
 
  1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in  vigore  del
presente decreto e il 31 agosto 2020 sono  sospesi  gli  obblighi  di
accantonamento derivanti dai  pignoramenti  presso  terzi  effettuati
prima di  tale  ultima  data  dall'agente  della  riscossione  e  dai
soggetti di cui all'articolo 52, comma 5,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997,  n.446,  aventi  ad  oggetto  le  somme
dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennita'  relative  al
rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute  a  causa  di
licenziamento, nonche'  a  titolo  di  pensione,  di  indennita'  che
tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le  somme  che
avrebbero dovuto essere accantonate nel  medesimo  periodo  non  sono
sottoposte a vincolo di indisponibilita'  e  il  terzo  pignorato  le
rende fruibili al debitore esecutato,  anche  se  anteriormente  alla
data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sia  intervenuta
ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. Restano  fermi
gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata  in  vigore
del presente decreto e restano definitivamente acquisite e  non  sono
rimborsate le somme  accreditate,  anteriormente  alla  stessa  data,
all'agente della riscossione e ai soggetti di  cui  all'articolo  52,
comma 5, lettera b), del decreto legislativo n.446 del 1997.
  2. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo  valutati  in  9,7
milioni di  euro  per  l'anno  2020  che  aumentano,  ai  fini  della
compensazione degli effetti in termini di indebitamento  netto  e  di
fabbisogno,  a  27,4  milioni  di  euro,   si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 265.
                              Art. 153
 
   Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973
 
  1. Nel periodo di sospensione di cui all'articolo  68,  commi  1  e
2-bis,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 non si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n.602. Le verifiche eventualmente  gia'
effettuate, anche in data antecedente a tale periodo,  ai  sensi  del
comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente  della  riscossione
non ha  notificato  l'ordine  di  versamento  previsto  dall'articolo
72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e  le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonche' le  societa'  a  prevalente
partecipazione  pubblica,  procedono  al  pagamento  a   favore   del
beneficiario.
  2. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo  valutati  in  29,1
milioni di  euro  per  l'anno  2020  che  aumentano,  ai  fini  della
compensazione degli effetti in termini di indebitamento  netto  e  di
fabbisogno,  a  88,4  milioni  di  euro,   si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 265.
                              Art. 154
 
Proroga del periodo di sospensione delle attivita' dell'agente  della
                             riscossione
 
  1.  All'articolo  68  del  decreto  legge  17  marzo  2020,   n.18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1,  le  parole  «31  maggio»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 agosto»;
    b)  dopo  il  comma  2-bis,  e'  inserito  il  seguente:  «2-ter.
Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8  marzo
2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con  riferimento  alle
richieste presentate fino al 31  agosto  2020,  gli  effetti  di  cui
all'articolo 19, comma 3, lettere  a),  b)  e  c),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, si  determinano
in caso di mancato pagamento, nel periodo  di  rateazione,  di  dieci
rate, anche non consecutive.»;
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il  mancato  ovvero
insufficiente ovvero  tardivo  versamento,  alle  relative  scadenze,
delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui
agli articoli 3  e  5  del  decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2018,  n.136,
all'articolo  16-bis  del  decreto-legge  30   aprile   2019,   n.34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno  2019,  n.58,  e
all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n.145,
non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se  il  debitore
effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il  termine
del 10 dicembre 2020, al quale non si applicano  le  disposizioni  di
cui all'articolo 3, comma 14-bis, del  medesimo  decreto-legge  n.119
del 2018.»;
    d)  dopo  il  comma  3,  e'   inserito   il   seguente:   «3-bis.
Relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre  2019,
si e' determinata l'inefficacia delle definizioni di cui al  comma  3
del presente articolo, in deroga all'articolo 3,  comma  13,  lettera
a), del decreto-legge n.119 del 2018, possono essere accordate  nuove
dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente  della
Repubblica n.602 del 1973.».
                              Art. 155
 
Integrazione   del   contributo   a   favore   di    Agenzia    delle
            entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022
 
  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, i commi 326,
327 e 328 sono sostituiti dai seguenti:
    «326. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e tenuto conto  dell'esigenza  di
garantire,  nel  triennio  2020-2022,  l'equilibrio  gestionale   del
servizio  nazionale  di  riscossione,  l'Agenzia  delle  entrate,  in
qualita'  di  titolare,  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  2,  del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  1°  dicembre  2016,  n.  225,  della   funzione   della
riscossione,  svolta  dall'ente  pubblico  economico  Agenzia   delle
entrate-Riscossione, eroga allo stesso ente, a titolo di contributo e
in base all'andamento dei proventi risultanti dal  relativo  bilancio
annuale, una quota non superiore a 300 milioni  di  euro  per  l'anno
2020, a valere  sui  fondi  accantonati  in  bilancio  a  favore  del
predetto  ente,  incrementati  degli  eventuali  avanzi  di  gestione
dell'esercizio 2019, in deroga all'articolo 1, comma 358, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e sulle risorse assegnate  per  l'esercizio
2020  alla  medesima  Agenzia  delle  entrate.  Tale  erogazione   e'
effettuata entro il  secondo  mese  successivo  all'approvazione  del
bilancio annuale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.
    327. Qualora la quota da erogare per l'anno 2020 all'ente Agenzia
delle entrate-Riscossione a titolo di  contributo  risulti  inferiore
all'importo di 300 milioni di euro, si determina,  per  un  ammontare
pari alla differenza, la quota erogabile allo stesso ente per  l'anno
2021, in conformita' al comma 326.
    328. La parte eventualmente non fruita del contributo per  l'anno
2021, determinato ai  sensi  del  comma  327,  costituisce  la  quota
erogabile all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione per l'anno 2022,
in conformita' al comma 326.».
                              Art. 156
 
Accelerazione delle procedure di riparto del  cinque  per  mille  per
                    l'esercizio finanziario 2019
 
  1. Al fine di anticipare al 2020 le procedure per l'erogazione  del
contributo del cinque per mille  relativo  all'esercizio  finanziario
2019, nella ripartizione delle risorse allo  stesso  destinate  sulla
base  delle  scelte  dei  contribuenti  non  si  tiene  conto   delle
dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2,  commi
7, 8 e del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; gli elenchi degli enti  ammessi  e
di  quelli  esclusi  dal   beneficio   sono   pubblicati   sul   sito
istituzionale dell'Agenzia delle entrate entro il 31 luglio 2020 e il
contributo e' erogato dalle amministrazioni competenti  entro  il  31
ottobre 2020.
                              Art. 157
 
Proroga dei termini al fine di favorire  la  graduale  ripresa  delle
                   attivita' economiche e sociali
 
  1. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio
2000,  n.  212,  gli  atti  di  accertamento,  di  contestazione,  di
irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti  di  imposta,  di
liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini  di
decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione  di
cui all'articolo 67, comma 1,del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi  entro
il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il  1°
gennaio e il 31 dicembre  2021,  salvo  casi  di  indifferibilita'  e
urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali  che
richiedono il contestuale versamento di tributi.
  2. Dal termine iniziale del periodo di sospensione di cui al  comma
1,  non  si  procede  altresi'  agli   invii   dei   seguenti   atti,
comunicazioni  e  inviti,  elaborati   o   emessi,   anche   se   non
sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020:
    a) comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
    b) comunicazioni di  cui  all'articolo  54-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633;
    c)  inviti  all'adempimento  di  cui  all'articolo   21-bis   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n.78,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010 n.122;
    d) atti di accertamento  dell'addizionale  erariale  della  tassa
automobilistica, di cui all'articolo 23, comma 21, del  decreto-legge
6 luglio 2011 n.98, convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  15
luglio 2011, n.111;
    e) atti di accertamento delle tasse automobilistiche  di  cui  al
Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 ed all'articolo 5 del decreto-legge
30 dicembre 1982 n. 953, convertito, con modificazioni dalla legge 28
febbraio 1983, n.  53,  limitatamente  alle  Regioni  Friuli  Venezia
Giulia e Sardegna ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27
dicembre 1997 n. 449;
    f) atti di accertamento per omesso  o  tardivo  versamento  della
tassa  sulle  concessioni  governative  per  l'utilizzo  di  telefoni
cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
  2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui  al  comma  2
sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo  compreso
tra  il  1°  gennaio  e  il  31  dicembre   2021,   salvo   casi   di
indifferibilita' e urgenza,  o  al  fine  del  perfezionamento  degli
adempimenti fiscali  che  richiedono  il  contestuale  versamento  di
tributi. Restano ferme  le  disposizioni  previste  dall'articolo  1,
comma 640 della legge 23 dicembre 2014, n.190.
  3. I termini di decadenza per la notificazione  delle  cartelle  di
pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a)  e  b),  del
decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.602,
sono prorogati di un anno relativamente:
    a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che
risultano dovute a seguito dell'attivita'  di  liquidazione  prevista
dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e 54-bis del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
    b)  alle  dichiarazioni  dei   sostituti   d'imposta   presentate
nell'anno 2017, per le somme che  risultano  dovute  ai  sensi  degli
articoli 19 e 20 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917;
    c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018,  per  le
somme che risultano dovute  a  seguito  dell'attivita'  di  controllo
formale prevista dall'articolo  36-ter  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.600.
  4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati nel
2021 non sono  dovuti,  se  previsti,  gli  interessi  per  ritardato
pagamento  di  cui  all'articolo   6   del   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze del 21 maggio  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 15 giugno  2009,  n.  136,  e  gli  interessi  per
ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo
compreso tra il 1° gennaio 2021  e  la  data  di  notifica  dell'atto
stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono
dovuti gli interessi per ritardato pagamento di  cui  all'articolo  6
del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  21
maggio 2009 dal mese di elaborazione, e gli interessi  per  ritardata
iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il  periodo  compreso
tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione.
  5. Al  fine  del  differimento  dei  termini  di  cui  al  presente
articolo,  l'elaborazione  o   l'emissione   degli   atti   o   delle
comunicazioni e' provata anche dalla data di elaborazione  risultante
dai  sistemi  informativi  dell'Agenzia  delle  entrate,  compresi  i
sistemi di gestione documentale dell'Agenzia medesima.
  6. Con uno o piu' provvedimenti del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate sono individuate le modalita' di  applicazione  del  presente
articolo.
  7. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in
205  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede   ai   sensi
dell'articolo 265.
  7-bis. Le disposizioni  contenute  nel  presente  articolo  non  si
applicano alle entrate degli enti territoriali.
  7-ter. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo  2020,
n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge  24  aprile  2020,n.
27, le parole: «31 agosto 2020» sono sostituite dalle  seguenti:  «31
dicembre 2020».
                              Art. 158
 
Cumulabilita' della  sospensione  dei  termini  processuali  e  della
sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione
 
  1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, la sospensione dei termini processuali prevista dall'articolo
83, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.18,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  si  intende
cumulabile  in  ogni  caso  con  la  sospensione   del   termine   di
impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione.
                              Art. 159
 
Ampliamento della  platea  dei  contribuenti  che  si  avvalgono  del
                             modello 730
 
  1. Con riferimento al periodo d'imposta 2019, al fine  di  superare
le difficolta' che si  possono  verificare  nell'effettuazione  delle
operazioni  di   conguaglio   da   assistenza   fiscale   anche   per
l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal
sostituto d'imposta,  i  soggetti  titolari  dei  redditi  di  lavoro
dipendente e  assimilati  indicati  all'articolo  34,  comma  4,  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  possono  adempiere  agli
obblighi di dichiarazione  dei  redditi  con  le  modalita'  indicate
all'articolo  51-bis  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.   69,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,
anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto  a  effettuare  il
conguaglio.
                              Art. 160
 
Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati  rurali  ubicati
              nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017
 
  1. In deroga alle disposizioni  dell'articolo  3,  comma  3,  della
legge 27 luglio 2000, n. 212, per i fabbricati ubicati nei comuni  di
cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, il termine per la contestazione delle sanzioni previste, per  il
caso di inottemperanza da parte del  soggetto  obbligato,  dal  comma
14-quater dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011  n.  214,
e' prorogato al 31 dicembre 2021.
                              Art. 161
 
             Proroga del pagamento dei diritti doganali
 
  1. I termini per i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza  tra
la data del 1° maggio 2020 ed il 31 luglio 2020,  effettuati  secondo
le modalita'  previste  dagli  articoli  78  e  79  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono prorogati di
sessanta giorni, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
  2. La disposizione di cui al comma 1, laddove il pagamento comporti
gravi difficolta' di carattere economico o sociale,  si  applica,  su
istanza di parte, al titolare del conto di debito che rientri  tra  i
soggetti individuati  dall'articolo  61,  comma  2,  lettera  o)  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nonche' tra  i  soggetti  indicati
dall'articolo 18, commi 1 e 3, del decreto-legge 8  aprile  2020,  n.
23.
  3. Le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui ai  commi
1 e 2 sono stabilite con determinazione  del  Direttore  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli.
                              Art. 162
 
                 Rateizzazione del debito di accisa
 
  1. All'art. 3, comma 4 bis,  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative sanzioni  penali  e  amministrative  approvato  con  decreto
legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    a) al primo periodo, dopo  le  parole  «che  si  trovi  in»  sono
aggiunte le seguenti: «documentate e riscontrabili»;
    b) al terzo periodo, le parole «in numero non inferiore a  sei  e
non superiore a ventiquattro» sono sostituite dalle seguenti: «in  un
numero modulato in funzione del completo  versamento  del  debito  di
imposta entro la data  prevista  per  il  pagamento  dell'accisa  sui
prodotti immessi in consumo nel mese di novembre del medesimo anno»;
    c) l'ultimo periodo e' soppresso.
                              Art. 163
 
                   Proroga in materia di tabacchi
 
  1. Ferma restando la necessita' di procedere  alle  rendicontazioni
nei termini previsti, i soggetti obbligati al  pagamento  dell'accisa
per i tabacchi  lavorati  di  cui  agli  articoli  39-bis,  39-ter  e
39-terdecies e dell'imposta di  consumo  sui  prodotti  di  cui  agli
articoli 62-quater e 62-quinquies del decreto legislativo 26  ottobre
1995, n. 504, sono autorizzati a versare entro il  31  ottobre  2020,
con debenza degli interessi legali calcolati giorno per  giorno,  gli
importi dovuti per i periodi contabili dei mesi di  aprile  e  maggio
2020.
                            Art. 163 bis
 
Modifiche all'articolo 31 del decreto-legge 8  aprile  2020,  n.  23,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
  1. Al comma 1 dell'articolo 31 del  decreto-legge  8  aprile  2020,
n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5  giugno  2020,  n.
40, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) le parole: «Per l'anno 2020»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Per gli anni 2020, 2021 e 2022»;
  b) dopo le  parole:  «dogane  interne»  e'  inserita  la  seguente:
«anche»;
  c) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Alla compensazione
degli effetti finanziari in termini  di  fabbisogno  e  indebitamento
netto, pari a 4,12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021
e 2022, si provvede, per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse
rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2  del
presente articolo e, per ciascuno degli anni 2021  e  2022,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189».
                              Art. 164
 
              Valorizzazione del patrimonio immobiliare
 
  1. All'articolo 33, comma 4, ultimo periodo,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n.111 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole «degli enti territoriali nonche' da parte degli enti
pubblici, anche economici, strumentali delle regioni» sono sostituite
dalle  seguenti:  «di  regioni,  provincie,  comuni  anche  in  forma
consorziata o associata ai sensi del decreto  legislativo  18  agosto
2000, n.267, e di altri enti pubblici ovvero di societa'  interamente
partecipate dai predetti enti»;
    b) le parole «ciascuna regione» sono sostituite  dalle  seguenti:
«ciascuno di detti soggetti»
  2. All'articolo 306 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.66,
dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
    «5-bis. Nel rispetto delle finalita' del programma pluriennale di
cui all'articolo  297  ed  allo  scopo  di  rendere  piu'  celeri  le
procedure di  alienazione  degli  alloggi  di  cui  al  comma  3,  il
Ministero della difesa, in caso di gare deserte, puo' procedere  alla
dismissione unitaria di piu' immobili liberi  inseriti  in  un  unico
fabbricato ovvero comprensorio abitativo, mediante  la  procedura  ad
evidenza pubblica di cui all'articolo 307, comma 10.  Il  valore  dei
beni da porre a base d'asta e' stabilito con  decreto  del  Ministero
della difesa - Direzione dei lavori e del  demanio  del  Segretariato
generale della difesa sulla  base  del  valore  dei  singoli  alloggi
costituenti il lotto in vendita. Le dismissioni di  cui  al  presente
comma  sono  effettuate  senza  il  riconoscimento  del  diritto   di
preferenza per il personale militare e  civile  del  Ministero  della
difesa di cui al comma 3.».
  2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre  2001,  n.351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre  2001,  n.410,
il comma 17-bis e' sostituito dal seguente:
  «17-bis. Il divieto di cui al terzo periodo del  comma  17  non  si
applica agli enti pubblici  territoriali  che  intendono  acquistare,
sulla  base  dei  valori  correnti  di  mercato,  unita'  immobiliari
residenziali, escluse quelle di pregio ai sensi del comma  13,  poste
in vendita ai sensi  del  presente  articolo  che  risultano  libere,
ovvero  che  intendono  acquistare,  con  le  diminuzioni  di  prezzo
previste dal primo e, in caso di acquisto di un intero immobile,  dal
secondo periodo del comma 8, unita' immobiliari  a  uso  residenziale
poste in vendita ai sensi del presente articolo  locate  ai  medesimi
enti  pubblici  territoriali  al  fine  di  fronteggiare  l'emergenza
abitativa o per le quali non  sia  stato  esercitato  il  diritto  di
opzione da parte dei conduttori che si trovano  nelle  condizioni  di
disagio economico di cui al comma 4, ai fini dell'assegnazione  delle
unita' immobiliari ai predetti soggetti».
  3. All'articolo 3-ter, comma 13, del  decreto  legge  25  settembre
2001, n.351, convertito con modificazioni, dalla  legge  23  novembre
2001, n.410, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
    «In considerazione della specificita' degli immobili militari, le
concessioni e le locazioni di cui al presente  comma  sono  assegnate
dal Ministero della difesa con procedure ad evidenza pubblica, per un
periodo  di  tempo  commisurato  al  raggiungimento   dell'equilibrio
economico-finanziario dell'iniziativa  e  comunque  non  eccedente  i
cinquanta anni,  e  per  le  stesse  puo'  essere  riconosciuta,  nei
suddetti  limiti  temporali,  la  costituzione  di  un   diritto   di
superficie ai sensi degli articoli 952 e seguenti del codice civile."
Conseguentemente, al quinto periodo dell'articolo  3-ter,  comma  13,
del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,   convertito   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,  sono  aggiunte,
in fine, le seguenti parole «ovvero  alla  scadenza  del  termine  di
durata del diritto di superficie».
Titolo VII

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO NEL SETTORE CREDITIZIO

Capo I

Garanzia dello Stato su passivita' di nuova emissione

                              Art. 165
 
        Garanzia dello Stato su passivita' di nuova emissione
 
  1. Al fine di evitare o porre rimedio  a  una  grave  perturbazione
dell'economia  e  preservare  la  stabilita'  finanziaria,  ai  sensi
dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.  180  e
dell'articolo 18, paragrafo  4,  lettera  d),  del  regolamento  (UE)
n.806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014,
il Ministero dell'economia e delle finanze e'  autorizzato,  nei  sei
mesi  successivi  all'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  a
concedere la garanzia dello Stato su passivita' delle banche italiane
in conformita' a quanto previsto dal presente capo  I,  nel  rispetto
della disciplina europea in materia di aiuti  di  Stato,  fino  a  un
valore nominale di 19 miliardi di euro.
  2. Per banche italiane si intendono le banche aventi sede legale in
Italia.
  3. La garanzia puo' essere concessa solo dopo la positiva decisione
della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia o,
nel  caso  previsto  dall'articolo  166,  comma  2,  sulla   notifica
individuale.
  4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  puo'   altresi'
rilasciare, entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, fermi restando i limiti di cui comma 1, la garanzia  statale
per integrare il valore di  realizzo  del  collaterale  stanziato  da
banche italiane a  garanzia  di  finanziamenti  erogati  dalla  Banca
d'Italia per fronteggiare gravi crisi di  liquidita'  (erogazione  di
liquidita' di emergenza-ELA), in  conformita'  agli  schemi  previsti
dalla Banca centrale europea.
  5. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  puo'  con  proprio
decreto estendere il periodo di cui al comma 1 e al comma 4,  fino  a
un massimo di ulteriori sei mesi previa approvazione da  parte  della
Commissione europea.
  6. Nel presente capo I per Autorita' competente si intende la Banca
d'Italia o la Banca centrale europea secondo le modalita' e nei  casi
previsti dal  Regolamento  (UE)  del  Consiglio  n.1024/2013  del  15
ottobre 2013.
  7.  E'  istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo a  copertura  della  garanzia
concessa ai sensi del presente capo con una dotazione di  30  milioni
di euro per l'anno 2020. Per la gestione  del  fondo  e'  autorizzata
l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.
  8. I corrispettivi delle garanzie concesse sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo  di  cui  al
comma 7. Le risorse del Fondo non piu' necessarie alle  finalita'  di
cui al comma 1, quantificate con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
                              Art. 166
 
                             Condizioni
 
  1 La concessione della garanzia di cui all'articolo 165,  comma  1,
e' effettuata sulla base della valutazione caso  per  caso  da  parte
dell'Autorita' competente del rispetto dei requisiti di fondi  propri
di cui all'articolo 92 del Regolamento (UE) n.575/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, su  base  individuale  e
consolidata,  alla  data  dell'ultima   segnalazione   di   vigilanza
disponibile. Se nei 6 mesi precedenti la data di  entrata  in  vigore
del presente decreto sono state svolte  prove  di  stress  a  livello
dell'Unione europea o del Meccanismo di vigilanza unico o sono  stati
condotti dalla  Banca  Centrale  Europea  o  dall'Autorita'  bancaria
europea verifiche della qualita' degli attivi o analoghi esercizi, la
valutazione dell'Autorita' competente riguarda altresi' l'inesistenza
di carenze di  capitale  evidenziate  da  dette  prove,  verifiche  o
esercizi;  in  tal  caso,  per  carenza  di   capitale   si   intende
l'inadeguatezza attuale o prospettica dei fondi propri rispetto  alla
somma dei requisiti di  fondi  propri  di  cui  all'articolo  92  del
Regolamento (UE) n.575/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 26 giugno 2013,  su  base  individuale  e  consolidata,  e  degli
eventuali requisiti specifici  di  carattere  inderogabile  stabiliti
dall'Autorita' competente.
  2. La garanzia di cui all'articolo 165 puo' essere concessa anche a
favore di una banca che non rispetta i requisiti di cui al comma 1 ma
avente comunque patrimonio netto positivo, se  la  banca  ha  urgente
bisogno di  sostegno  della  liquidita',  a  seguito  della  positiva
decisione   della   Commissione    europea    sulla    compatibilita'
dell'intervento  con  il  quadro  normativo  dell'Unione  europea  in
materia di aiuti di Stato applicabile alle misure  di  sostegno  alla
liquidita' nel contesto della crisi finanziaria.
  3. Le banche che ricorrono agli interventi  previsti  dal  presente
articolo devono svolgere la propria attivita' in modo da non  abusare
del sostegno ricevuto ne' conseguire indebiti vantaggi per il tramite
dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali  rivolte
al pubblico.
                              Art. 167
 
Rinvio al decreto legge 23 dicembre 2016,  n.  237,  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15.
  1. Per quanto non previsto dal presente capo si applica il  capo  I
del  decreto-legge  23  dicembre   2016,   n.237,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n.15, a eccezione  degli
articoli 3, comma 2, e 4, comma 3.
Capo II

Regime di sostegno pubblico per l'ordinato svolgimento delle
procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di ridotte
dimensioni

                              Art. 168
 
                       Ambito di applicazione
 
  1. Il presente Capo si applica alle banche, diverse dalle banche di
credito cooperativo, con attivita' totali di valore pari o  inferiore
a 5 miliardi di euro, sottoposte a liquidazione coatta amministrativa
ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 1° settembre  1993,
n.385 (di seguito, il  «Testo  unico  bancario»)  dopo  l'entrata  in
vigore del presente decreto.
                              Art. 169
 
                          Sostegno pubblico
 
  1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle procedure  di
liquidazione coatta amministrativa delle banche indicate all'articolo
168, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
concedere il sostegno pubblico alle operazioni di trasferimento a una
banca  acquirente  (di  seguito,  «l'Acquirente»)  di   attivita'   e
passivita', di azienda, rami d'azienda nonche'  di  beni  e  rapporti
giuridici individuabili in blocco (di seguito, «il Compendio Ceduto»)
della banca in liquidazione  coatta  amministrativa,  nelle  seguenti
forme, anche in combinazione fra di loro:
    a) trasformazione in  crediti  di  imposta  delle  attivita'  per
imposte  anticipate  della  banca  posta   in   liquidazione   coatta
amministrativa,  anche  laddove  non   iscritte   nel   bilancio   di
quest'ultima;
    b) trasformazione in  crediti  di  imposta  delle  attivita'  per
imposte anticipate dell'Acquirente, anche laddove  non  iscritte  nel
bilancio di quest'ultima;
    c) concessione  all'Acquirente  di  garanzie  su  componenti  del
Compendio Ceduto; la  garanzia  dello  Stato  e'  gratuita,  a  prima
richiesta, incondizionata,  irrevocabile  ed  esplicita;  essa  copre
capitale,  interessi  e  oneri  accessori  fino  all'importo  massimo
garantito e prevede il concorso del beneficiario nelle perdite;
    d) erogazione all'Acquirente di contributi nella misura in cui le
forme di sostegno pubblico di cui alle lettere precedenti  non  siano
sufficienti.
  2. Possono  essere  oggetto  della  trasformazione  in  crediti  di
imposta di cui alle lettere a) e b) del comma precedente le attivita'
per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:
    a) perdite  fiscali  non  ancora  computate  in  diminuzione  del
reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.917;
    b)  importo  del  rendimento  nozionale  eccedente   il   reddito
complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22
dicembre 2011, n.214, non ancora dedotto ne' trasformato  in  credito
d'imposta;
    c) componenti reddituali di cui  all'articolo  1,  commi  1067  e
1068, della legge 30 dicembre 2018, n.145.
  3. La trasformazione in credito d'imposta di cui alle lettere a)  e
b) del comma 1 puo' essere  disposta  per  un  ammontare  complessivo
massimo non superiore all'ammontare massimo di cui  al  comma  4.  Il
credito d'imposta derivante dalla trasformazione non e' produttivo di
interessi. Puo'  essere  utilizzato,  senza  limiti  di  importo,  in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n.241, ovvero puo' essere ceduto secondo quanto previsto
dall'articolo  43-bis  o  dall'articolo  43-ter   del   decreto   del
Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.602,  ovvero  puo'
essere chiesto a rimborso. Il credito  d'imposta  va  indicato  nella
dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del  reddito
di impresa ne' della base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive.
  4. Gli oneri a carico dello Stato per la concessione  del  sostegno
pubblico di cui al presente capo non eccedono l'ammontare complessivo
di  100  milioni  di  euro  eventualmente  incrementati  secondo   le
modalita' di cui al comma 6. In caso di concessione di  garanzie,  il
corrispondente ammontare del sostegno pubblico e' pari al fair  value
delle garanzie stesse.
  5. Il sostegno  pubblico  puo'  essere  concesso  a  seguito  della
positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilita' del
regime di cui al presente capo con il  quadro  normativo  dell'Unione
europea in materia di aiuti di Stato nei  dodici  mesi  successivi  a
tale decisione ovvero a seguito dell'autorizzazione rilasciata  dalla
Commissione europea a seguito della notifica individuale del  singolo
sostegno, qualora questa sia necessaria.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze tale periodo puo' essere esteso fino  a
un massimo di ulteriori dodici  mesi  previa  approvazione  da  parte
della Commissione europea.
  6. Per far  fronte  agli  oneri  derivanti  dal  presente  capo  e'
istituito nello stato di previsione  del  ministero  dell'economia  e
delle finanze un Fondo di importo pari a  100  milioni  di  euro  per
l'anno 2020. Il predetto fondo puo' altresi'  essere  alimentato  con
gli eventuali minori oneri derivanti dall'attuazione  degli  articoli
55, 56 e 57 del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.18,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, da accertarsi con uno
o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze con i quali
sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio, anche  in  conto
residui. Qualora i suddetti minori oneri siano conseguiti su  risorse
gestite presso la Tesoreria dello Stato, e' autorizzato il versamento
all'entrata del bilancio dello Stato  del  relativo  importo  per  la
successiva riassegnazione al Fondo di cui al presente comma.
                              Art. 170
 
                       Cessione del compendio
 
  1. Qualora le  offerte  vincolanti  per  l'acquisto  del  Compendio
Ceduto  prevedano  quale  condizione  la  concessione  di  misure  di
sostegno pubblico,  la  Banca  d'Italia  le  trasmette  al  Ministero
dell'economia e delle finanze. Sono trasmesse le sole offerte per  le
quali la Banca d'Italia attesta che:
    a) l'offerente ha  una  situazione  patrimoniale,  finanziaria  e
organizzativa idonea, anche in relazione  alla  dimensione  dei  suoi
attivi  rapportati  a  quelli  del  Compendio  Ceduto,  a   sostenere
l'acquisizione del Compendio Ceduto e a  integrare  quest'ultimo  nei
propri processi e nella propria  organizzazione  aziendale  entro  un
anno dall'acquisizione;
    b) tra l'offerente  e  la  banca  posta  in  liquidazione  coatta
amministrativa  non  sussistono  rapporti  di  controllo   ai   sensi
dell'articolo 23 del Testo unico bancario;
    c) l'offerente e' autorizzato a svolgere l'attivita'  bancaria  e
le  altre  attivita'  svolte  dalla  banca  in  liquidazione   coatta
amministrativa in relazione al Compendio Ceduto;
    d) il Compendio  Ceduto  non  comprende  le  passivita'  indicate
all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv),  del
decreto legislativo 16 novembre 2015, n.180;
    e)   non   vi    sono    condizioni    ostative    al    rilascio
dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 90,  comma  2,  del  Testo
unico bancario.
  2. La Banca d'Italia attesta che:
    a) la  cessione  non  e'  attuabile  senza  ricorso  al  sostegno
pubblico, evidenziando  le  motivazioni  per  le  quali  il  supporto
pubblico e' necessario per l'ordinato svolgimento della liquidazione,
anche alla luce delle valutazioni espresse dal  sistema  di  garanzia
dei depositi in merito alla possibilita' di effettuare interventi  ai
sensi dell'articolo 96-bis del Testo unico  bancario;  qualora  siano
state presentate offerte che non prevedono il  sostegno  pubblico  la
Banca d'Italia motiva le ragioni dell'esclusione delle stesse;
    b) le  offerte  sono  state  individuate,  anche  sulla  base  di
trattative  a  livello  individuale,  nell'ambito  di  una  procedura
aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta
di acquisto piu' conveniente,  in  conformita'  al  quadro  normativo
dell'Unione europea sugli aiuti di Stato;
    c) le offerte trasmesse sono idonee a garantire  la  liquidazione
ordinata della banca e il mantenimento  della  redditivita'  a  lungo
termine  del  soggetto  risultante  dalla  cessione,  indicando   per
ciascuna di esse le ragioni sottese alla propria valutazione.
  3. Le offerte di  acquisto  del  Compendio  Ceduto  contengono  gli
impegni previsti ai fini del rispetto della disciplina europea  sugli
aiuti di Stato, inclusa la comunicazione  della  Commissione  Europea
2013/C-216/01, con particolare riguardo a quelli  ivi  stabiliti  dal
paragrafo 6.4, al divieto di  utilizzo  dei  segni  distintivi  della
banca in liquidazione coatta amministrativa e agli ulteriori  impegni
eventualmente indicati dalla Commissione europea, nella  decisione  o
nell'autorizzazione di cui all'articolo 169,  comma  5,  al  fine  di
limitare le distorsioni della parita' concorrenziale e assicurare  la
redditivita' dell'Acquirente dopo l'acquisizione.
                              Art. 171
 
                      Concessione del sostegno
 
  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con  proprio  decreto,
tenuto conto delle attestazioni fornite dalla Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 170, verificata la conformita' a  quanto  previsto  dal
presente capo e con la decisione della Commissione  europea  prevista
all'articolo 169, comma 5, selezionata in  caso  di  trasmissione  di
piu'  offerte  quella  che,  tenuto  conto  dell'obiettivo   di   cui
all'articolo 169, comma 1, comporta il minimo sostegno pubblico, puo'
disporre le misure di sostegno.
  2. Il decreto e' sottoposto al controllo preventivo di legittimita'
e  alla  registrazione  della  Corte  dei  Conti.  L'Acquirente  puo'
avvalersi delle misure di sostegno,  come  disposte  con  il  decreto
previsto  dal  comma  1,  solo  successivamente  alla  cessione   del
compendio.
  3. Le misure di sostegno concesse ai sensi dell'articolo 169, comma
1, attribuiscono un credito a favore del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze nei confronti della liquidazione coatta amministrativa;
il  credito  e'  pagato  dopo  i  crediti  prededucibili   ai   sensi
dell'articolo 111, comma 1, numero 1), e dell'articolo 111-bis  della
legge fallimentare e prima di ogni  altro  credito.  Con  riferimento
alle misure di cui all'articolo 169, comma 1, lettere  a)  e  b),  il
credito del Ministero dell'economia e delle finanze e' commisurato al
valore attuale netto  attribuito  all'Acquirente  per  effetto  della
trasformazione in crediti di  imposta  delle  attivita'  per  imposte
anticipate.
  4. Se la concentrazione che deriva dall'acquisizione del  Compendio
Ceduto  all'Acquirente  non  e'  disciplinata  dal  Regolamento  (CE)
n.139/2004 del  Consiglio  del  20  gennaio  2004,  essa  si  intende
autorizzata in deroga alle procedure previste dalla legge 10  ottobre
1990,  n.287,  per   rilevanti   interessi   generali   dell'economia
nazionale.
                              Art. 172
 
                         Altre disposizioni
 
  1. Le cessioni di cui all'articolo 169 si considerano  cessioni  di
rami di azienda ai fini del decreto del Presidente  della  Repubblica
del 26 ottobre 1972, n. 633. Agli atti aventi a oggetto  le  cessioni
di cui al periodo precedente, le imposte di  registro,  ipotecaria  e
catastale si applicano, ove dovute, nella misura fissa  di  200  euro
ciascuna.
  2. Nelle cessioni di cui all'articolo 169, al soggetto  cessionario
e  al  soggetto  cedente  si  applicano  le  disposizioni   previste,
rispettivamente,  per  l'ente-ponte  e  per   l'ente   sottoposto   a
risoluzione dall'articolo 15  del  decreto-legge  14  febbraio  2016,
n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n.49.
  3. I componenti positivi  derivanti  dagli  interventi  a  sostegno
della cessione di cui all'articolo  169  non  concorrono,  in  quanto
esclusi, alla  formazione  del  reddito  complessivo  ai  fini  delle
imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione
netta del cessionario. Le spese sostenute dal cessionario nell'ambito
delle  misure  di  ristrutturazione  aziendale  sovvenzionate  con  i
contributi di  cui  all'articolo  169,  comma  1,  lettera  d),  sono
comunque deducibili dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul
reddito e dal valore della  produzione  netta  ai  fini  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive.
  4. Il cessionario non e' obbligato solidalmente con il  cedente  ai
sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231.
  5.  Sono  escluse  dalla  cessione  le  controversie  relative   ad
attivita' e passivita' escluse dalla stessa e le relative passivita'.
                              Art. 173
 
                 Relazioni alla Commissione europea
 
  1. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sulla  base  degli
elementi forniti dalla  Banca  d'Italia,  presenta  alla  Commissione
Europea una relazione annuale sul funzionamento del regime  di  aiuti
di Stato previsto dal presente capo ai sensi del paragrafo 6.5  della
comunicazione della Commissione Europea 2013/C-216/01.
                              Art. 174
 
                     Disposizioni di attuazione
 
  1.  Il  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  puo'   emanare
disposizioni di attuazione del presente capo con uno o piu' decreti.
                              Art. 175
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1. Agli oneri derivanti dal presente Titolo si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 265.
                            Art. 175 bis
 
Disposizioni in materia di tutela del risparmio  e  Fondo  indennizzo
                            risparmiatori
 
  1. Al comma 501-bis dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,
n.145, sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «La  Commissione
tecnica di cui al comma 501, attraverso la societa' di cui  al  primo
periodo, puo' effettuare, anche successivamente  alle  erogazioni,  i
riscontri necessari  per  verificare  la  sussistenza  del  requisito
relativo al patrimonio mobiliare di proprieta' del risparmiatore,  di
cui  al  comma  502-bis,  dichiarato  nella  domanda  di  indennizzo,
avvalendosi a tale fine delle informazioni risultanti dalle banche di
dati detenute  dall'Agenzia  delle  entrate,  comprese  quelle  della
sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi sesto e
undicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre
1973, n.605, alimentata ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  2,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.214.  Per  la   verifica   della
sussistenza  del  requisito  relativo  al  patrimonio  mobiliare   di
proprieta'  del  risparmiatore,  con  provvedimento   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione  tecnica
e sentiti l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione  dei
dati  personali,  sono  individuate  le  tipologie  di   informazioni
riscontrabili, le modalita'  di  effettuazione  dei  controlli  e  le
misure di sicurezza adeguate ai rischi di accesso non  autorizzato  o
di trattamento non consentito o non  conforme  alle  finalita'  della
raccolta. L'attivita' posta in essere dall'Agenzia delle  entrate  e'
svolta nell'ambito delle risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente».
  2. Al comma 505 dell'articolo  1  della  legge  30  dicembre  2018,
n.145, dopo le parole: «nonche' i  loro»  e'  inserita  la  seguente:
«coniugi,».
Titolo VIII

MISURE DI SETTORE

Capo I

Misure per il turismo e la cultura

                              Art. 176
 
                         Tax credit vacanze
 
  1. Per il periodo d'imposta 2020  e'  riconosciuto  un  credito  in
favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validita', ordinario
o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n.159, non superiore a  40.000
euro, utilizzabile, dal  1°  luglio  al  31  dicembre  2020,  per  il
pagamento di  servizi  offerti  in  ambito  nazionale  dalle  imprese
turistico ricettive, nonche' dagli agriturismo e dai bed &  breakfast
in  possesso  dei  titoli  prescritti  dalla  normativa  nazionale  e
regionale per l'esercizio dell'attivita' turistico ricettiva.
  2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente
per nucleo familiare, e' attribuito nella misura massima di 500  euro
per ogni nucleo familiare. La misura del credito e' di 300 euro per i
nuclei familiari composti da due persone e di  150  euro  per  quelli
composti da una sola persona.
  3. Il credito di cui al  comma  1  e'  riconosciuto  alle  seguenti
condizioni, prescritte a pena di decadenza:
    a) le spese debbono essere sostenute  in  un'unica  soluzione  in
relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva,
da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
    b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura
elettronica o documento commerciale  ai  sensi  dell'articolo  2  del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale e'  indicato  il
codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
    c) il  pagamento  del  servizio  deve  essere  corrisposto  senza
l'ausilio,  l'intervento  o   l'intermediazione   di   soggetti   che
gestiscono piattaforme o portali telematici  diversi  da  agenzie  di
viaggio e tour operator.
  4. Il credito di cui al comma 1 e'  fruibile  esclusivamente  nella
misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore presso il quale i
servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e
per il 20 per cento in forma di detrazione  di  imposta  in  sede  di
dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.
  5. Lo sconto di cui al comma  4  e'  rimborsato  al  fornitore  dei
servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente
in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  9
luglio 1997, n. 241, con facolta' di  successive  cessioni  a  terzi,
anche diversi dai propri fornitori  di  beni  e  servizi,  nonche'  a
istituti di credito o intermediari finanziari. Il  credito  d'imposta
non ulteriormente ceduto e' usufruito dal cessionario con  le  stesse
modalita' previste per il soggetto cedente. Non si applicano i limiti
di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.388 e  di  cui
all'articolo 1, comma 53, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244.
Qualora sia accertata la mancata  sussistenza,  anche  parziale,  dei
requisiti che danno diritto al credito d'imposta,  il  fornitore  dei
servizi e i cessionari rispondono solo per l'eventuale  utilizzo  del
credito d'imposta in misura eccedente lo sconto  applicato  ai  sensi
del  comma  4  e  l'Agenzia  delle  entrate  provvede   al   recupero
dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.
  6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
adottare sentito l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e
previo parere dell'Autorita'  garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, sono definite le modalita' applicative dei commi da 1 a 5,
da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in  1.677,2
milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno
2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
                              Art. 177
 
Esenzioni  dall'imposta  municipale  propria-IMU   per   il   settore
                              turistico
 
  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria
da  COVID  19,  per  l'anno  2020,  non  e'  dovuta  la  prima   rata
dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da
738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n.160, relativa a:
    a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali  e
fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;
    b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2  e  immobili
degli  agriturismo,  dei  villaggi  turistici,  degli  ostelli  della
gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie  marine  e  montane,
degli affittacamere per brevi soggiorni, delle  case  e  appartamenti
per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence  e  dei  campeggi,  a
condizione che i  relativi  proprietari  siano  anche  gestori  delle
attivita' ivi esercitate;
    b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso  da
parte di imprese esercenti attivita'  di  allestimenti  di  strutture
espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
  2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti
dal comma 1, e' istituito, nello stato di  previsione  del  Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 76,55 milioni di euro per
l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto  del
Ministro dell'interno di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, previa intesa in sede di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, da adottare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  4. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  211,45
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
265.
                              Art. 178
 
                            Fondo turismo
 
  1. Al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di
mercato, e' istituito nello stato di previsione del Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali e per  il  turismo  un  fondo  con  una
dotazione di 50  milioni  di  euro  per  l'anno  2020.  Il  fondo  e'
finalizzato alla sottoscrizione di quote o  azioni  di  organismi  di
investimento  collettivo  del  risparmio  e  fondi  di  investimento,
gestiti da  societa'  di  gestione  del  risparmio,  in  funzione  di
acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati  ad
attivita' turistico-ricettive. Con decreto del Ministro per i beni  e
le attivita' culturali e per il turismo, adottato di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono  stabilite  modalita'  e
condizioni di funzionamento  del  fondo,  comprese  le  modalita'  di
selezione del gestore del fondo,  anche  mediante  il  coinvolgimento
dell'Istituto nazionale di promozione di cui  all'articolo  1,  comma
826, della legge  28  dicembre  2015,  n.208,  e  di  altri  soggetti
privati. All'onere derivante dal presente comma, pari a 50 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
  2. Il corrispettivo al soggetto gestore e' riconosciuto,  a  valere
sulla dotazione del fondo di cui al comma 1, nel  limite  massimo  di
200.000euro per l'anno 2020.
  3. Il Fondo di cui al comma  1  puo'  essere  incrementato  di  100
milioni di euro per l'anno  2021  mediante  corrispondente  riduzione
delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la  coesione-programmazione
2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6,  della  legge  27  dicembre
2013, n.147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di
pari importo, per il medesimo anno, le somme gia'  assegnate  con  le
delibere CIPE n.3/2016,  n.100/2017  e  10/2018  al  Piano  operativo
«Cultura e turismo» di competenza del  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo.  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato  ad  apportare  con  propri  decreti  le
occorrenti variazioni di bilancio.
                              Art. 179
 
                   Promozione turistica in Italia
 
  1. Allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito
nazionale, nello stato di previsione del Ministero per i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo e' istituito il  «Fondo  per  la
promozione del turismo in Italia», con una dotazione di 20 milioni di
euro per l'anno 2020. Con decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   sono
individuati,  anche  avvalendosi  dell'Enit-Agenzia   nazionale   del
turismo, i soggetti destinatari delle  risorse  e  le  iniziative  da
finanziare e sono definite le modalita' di assegnazione anche al fine
del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.  Anche  in
ragione  dell'esigenza  di  assicurare  l'attuazione  tempestiva   ed
efficace di quanto stabilito dal presente comma, all'articolo 16  del
decreto-legge 31 maggio 2014, n.83,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  29  luglio  2014,  n.106,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al comma 5, il primo e il secondo  periodo  sono  soppressi  e
sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Il  Consiglio  di
amministrazione e' composto dal Presidente, da un membro nominato dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali e per  il  turismo,  con
funzioni di amministratore delegato,  sentite  le  organizzazioni  di
categoria maggiormente rappresentative, e da un membro  nominato  dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali  e  per  il  turismo  su
designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il collegio
dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi,  uno  dei
quali designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e da  due
supplenti, nominati  con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le
attivita' culturali  e  per  il  turismo,  che  altresi'  designa  il
Presidente.»;
    b) al comma 6, il terzo periodo e' soppresso.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto  si  provvede  all'attuazione  delle  disposizioni   di   cui
all'articolo 16, comma 5, primo e secondo periodo, del  decreto-legge
n.83 del 2014,convertito, con modificazioni, dalla  legge  29  luglio
2014,  n.106,  come  modificato  dal  comma  1.  Nei  trenta   giorni
successivi, l'Enit-Agenzia nazionale del turismo  adegua  il  proprio
statuto alle disposizioni  di  cui  all'articolo  16,  comma  5,  del
decreto-legge n.83 del 2014, come modificato dal comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni  di
euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
                              Art. 180
 
Ristoro ai  Comuni  per  la  riduzione  di  gettito  dell'imposta  di
              soggiorno e altre disposizioni in materia
 
  1.  E'  istituito,  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro  per
l'anno 2020, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori
entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno
o del  contributo  di  sbarco  di  cui  all'articolo  4  del  decreto
legislativo 14 marzo 2011, n.23, nonche' del contributo di  soggiorno
di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del  decreto  legge  31
maggio 2010, n.78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n.122, in  conseguenza  dell'adozione  delle  misure  di
contenimento del COVID-19.
  2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede
con decreto del Ministro dell'interno di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie  locali  da  adottare  entro  30   giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto.
  3. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, dopo
il comma 1-bis, e' inserito  il  seguente:  «1-ter.Il  gestore  della
struttura ricettiva e' responsabile  del  pagamento  dell'imposta  di
soggiorno di cui al comma 1 e del  contributo  di  soggiorno  di  cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto  legge  31  maggio
2010, n.78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n.122, con diritto  di  rivalsa  sui  soggetti  passivi,  della
presentazione   della   dichiarazione,   nonche'   degli    ulteriori
adempimenti previsti dalla  legge  e  dal  regolamento  comunale.  La
dichiarazione   deve    essere    presentata    cumulativamente    ed
esclusivamente  in  via  telematica  entro  il  30  giugno  dell'anno
successivo  a  quello  in  cui  si  e'  verificato   il   presupposto
impositivo, secondo le modalita' approvate con decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta'  ed
autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione.  Per  l'omessa  o
infedele presentazione della dichiarazione da parte del  responsabile
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma dal 100 al 200 per cento  dell'importo  dovuto.  Per  l'omesso,
ritardato o parziale  versamento  dell'imposta  di  soggiorno  e  del
contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».
  4. All'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24  aprile  2017,
n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno  2017,  n.
96, le parole da «nonche'» alla fine del comma sono sostituite  dalle
seguenti:  «con  diritto  di  rivalsa  sui  soggetti  passivi,  della
presentazione   della   dichiarazione,   nonche'   degli    ulteriori
adempimenti previsti dalla  legge  e  dal  regolamento  comunale.  La
dichiarazione   deve    essere    presentata    cumulativamente    ed
esclusivamente  in  via  telematica  entro  il  30  giugno  dell'anno
successivo  a  quello  in  cui  si  e'  verificato   il   presupposto
impositivo, secondo le modalita' approvate con decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta'  ed
autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione.  Per  l'omessa  o
infedele presentazione della dichiarazione da parte del  responsabile
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma dal 100 al 200 per cento  dell'importo  dovuto.  Per  l'omesso,
ritardato o parziale  versamento  dell'imposta  di  soggiorno  e  del
contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
                              Art. 181
 
            Sostegno delle imprese di pubblico esercizio
 
  1.  Anche  al  fine  di  promuovere  la  ripresa  delle   attivita'
turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le
imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5  della  legge  25
agosto 1991, n.287,  titolari  di  concessioni  o  di  autorizzazioni
concernenti l'utilizzazione  del  suolo  pubblico,  tenuto  conto  di
quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater,  del  decreto-legge
30 dicembre 2019, n.162, convertito con modificazioni dalla legge  28
febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al  31  ottobre
2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione  di  spazi  ed  aree
pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n.446.
  1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
i  titolari  di   concessioni   o   di   autorizzazioni   concernenti
l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del  commercio  su
aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.114,
sono esonerati, dal 1° marzo 2020 al 30 aprile  2020,  dal  pagamento
della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree  pubbliche,
di cui all'articolo 45 del  decreto  legislativo  15  novembre  1993,
n.507, e del canone per l'occupazione temporanea  di  spazi  ed  aree
pubbliche, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n.446.
  1-ter. I comuni rimborsano le somme versate nel periodo indicato al
comma 1-bis.
  1-quater. Per ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dai
commi 1-bis e 1-ter, e' istituito,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 12,5 milioni di
euro per l'anno 2020.  Alla  ripartizione  del  Fondo  tra  gli  enti
interessati si provvede con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto.  Nel  caso  previsto  dal  comma  3
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.281,  il
decreto e' comunque adottato.
  2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino  al  31
ottobre 2020, le domande di nuove concessioni  per  l'occupazione  di
suolo pubblico ovvero di ampliamento delle  superfici  gia'  concesse
sono presentate in via telematica  all'ufficio  competente  dell'Ente
locale, con allegata la sola planimetria, in deroga  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  7  settembre  2010,  n.  160  e  senza
applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
  3.  Ai  soli  fini  di  assicurare  il  rispetto  delle  misure  di
distanziamento connesse all'emergenza da  COVID-19,  e  comunque  non
oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze,
strade e altri spazi aperti di interesse culturale  o  paesaggistico,
da parte dei soggetti di cui al  comma  1,  di  strutture  amovibili,
quali  dehors,  elementi  di  arredo  urbano,  attrezzature,  pedane,
tavolini, sedute e ombrelloni, purche'  funzionali  all'attivita'  di
cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991,  non  e'  subordinata
alle autorizzazioni di  cui  agli  articoli  21  e  146  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n.42.
  4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3
e' disapplicato il limite temporale di cui all'articolo  6  comma  1,
lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n.380.
  4-bis. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su
aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non gia'
riassegnate ai  sensi  dell'intesa  sancita  in  sede  di  Conferenza
unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.79
del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16  del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, sono rinnovate per la durata
di dodici anni, secondo linee  guida  adottate  dal  Ministero  dello
sviluppo economico e con modalita' stabilite dalle regioni  entro  il
30  settembre   2020,   con   assegnazione   al   soggetto   titolare
dell'azienda,  sia  che  la  conduca  direttamente  sia  che  l'abbia
conferita in gestione temporanea, previa verifica  della  sussistenza
dei requisiti di onorabilita' e professionalita' prescritti, compresa
l'iscrizione  ai  registri  camerali  quale  ditta  attiva  ove   non
sussistano  gravi  e  comprovate  cause  di  impedimento   temporaneo
all'esercizio dell'attivita'.
  4-ter. Nelle more di un  generale  riordino  della  disciplina  del
commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere  e  garantire  gli
obiettivi connessi alla tutela  dell'occupazione,  le  regioni  hanno
facolta' di disporre che i comuni  possano  assegnare,  su  richiesta
degli aventi titolo, in via prioritaria e in  deroga  ad  ogni  altro
criterio,  concessioni  per  posteggi  liberi,  vacanti  o  di  nuova
istituzione,  ove  necessario,  agli  operatori,  in   possesso   dei
requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai  procedimenti  di
selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all'esito  dei
procedimenti stessi, non abbiano conseguito la  riassegnazione  della
concessione.
  5. Per il ristoro ai comuni  delle  minori  entrate  derivanti  dal
comma 1, e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per
l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati  si
provvede con decreto del Ministro dell'interno  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali  da  adottare  entro  trenta  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui  ricorra
la condizione prevista  dal  comma  3  dell'articolo  3  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281 il  decreto  medesimo  e'  comunque
adottato.
  6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 140 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265.
                              Art. 182
 
        Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico
 
  1. Al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour  operator  a
seguito delle misure di contenimento del  COVID-19,  nello  stato  di
previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo e' istituito un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro
per l'anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e  le  attivita'
culturali e per il turismo, da adottare  entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente  decreto,  sono  stabilite  le
modalita'  di  ripartizione  e  assegnazione   delle   risorse   agli
operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo  conseguente
all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
  1-bis. Al fine di promuovere il turismo  culturale,  agli  studenti
iscritti  ai  corsi  per  il  conseguimento  di  laurea,  di   master
universitario e di dottorato di ricerca presso le  universita'  e  le
istituzioni di alta formazione sono riconosciuti,  per  l'anno  2020,
nel rispetto del limite di  spesa  di  10  milioni  di  euro  per  il
medesimo anno 2020, la concessione gratuita  di  viaggio  sulla  rete
ferroviaria italiana per la durata di un mese a scelta e l'ingresso a
titolo gratuito, per  il  medesimo  periodo,  nei  musei,  monumenti,
gallerie e aree archeologiche  situati  nel  territorio  nazionale  e
nelle mostre didattiche che si svolgono in essi.
  1-ter. Le  disposizioni  per  l'attuazione  del  comma  1-bis  sono
emanate  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. Il predetto  decreto
definisce le modalita' di concessione e di utilizzo dei  benefici  di
cui al comma 1-bis, al fine di assicurare il rispetto del  limite  di
spesa ivi previsto.
  2. Fermo restando quanto disposto nei  riguardi  dei  concessionari
dall'articolo 1, commi  682  e  seguenti,  della  legge  30  dicembre
2018,n.145, per le necessita' di rilancio del settore turistico e  al
fine  di  contenere   i   danni,   diretti   e   indiretti,   causati
dall'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19,   le   amministrazioni
competenti  non  possono  avviare  o   proseguire,   a   carico   dei
concessionari che intendono proseguire la propria attivita'  mediante
l'uso  di  beni  del  demanio  marittimo,  lacuale  e   fluviale,   i
procedimenti  amministrativi  per  la  devoluzione  delle  opere  non
amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della  navigazione,  per
il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica,
delle aree oggetto di concessione alla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. L'utilizzo dei  beni
oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo  precedente
da parte dei concessionari e' confermato verso pagamento  del  canone
previsto dall'atto di concessione e impedisce  il  verificarsi  della
devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente  comma  non  si
applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi
dell'area  sono  stati  disposti  in  ragione  della   revoca   della
concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e  colpa  del
concessionario.
  2-bis. Con riferimento alle aree ad  alta  densita'  turistica,  in
considerazione della crisi delle attivita' economiche ivi operanti  e
al fine di consentire l'accesso a misure di sostegno mirate in favore
delle imprese dei settori del commercio, della ristorazione  e  delle
strutture ricettive colpite dalla prolungata riduzione dei flussi  di
turisti, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, una classificazione volta  all'attribuzione  di  un
codice  ATECO  specifico  nell'ambito  di  ciascuna  delle   predette
attivita',  mediante  l'introduzione,  nell'attuale   classificazione
alfanumerica delle attivita' economiche, di un elemento ulteriore, al
fine  di  evidenziarne   il   nesso   turistico   territoriale.   Per
l'individuazione di tali aree ci si avvale:
  a)  della  classificazione  relativa  alla  territorialita'   delle
attivita' turistico-alberghiere di cui all'allegato 3 al decreto  del
Ministro delle finanze 26 febbraio 2000, pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.67 del 21 marzo 2000, concernente
l'individuazione delle aree territoriali omogenee cui  applicare  gli
studi di settore, e successivi aggiornamenti;
  b) delle rilevazioni sulla capacita' di carico turistica effettuate
dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo  e
degli indicatori di  densita'  turistica  rilevati  dall'Osservatorio
nazionale del turismo, quale il rapporto tra il  numero  di  presenze
turistiche  e  la  superficie  del  territorio,  tenuto  conto  della
popolazione residente;
  c) delle  eventuali  indicazioni,  anche  correttive,  dei  comuni,
relative all'individuazione, nel proprio  territorio,  delle  aree  a
maggiore densita' turistica ovvero  prossime  ai  siti  di  interesse
artistico, culturale, religioso,  storico,  archeologico  e  ai  siti
riconosciuti dall'UNESCO, ovvero individuate nell'area  delle  citta'
d'arte, purche' rispondenti ai criteri di cui alle lettere a) e b).
  3. All'onere derivante dai commi  1,  1-bis  e  1-ter,  pari  a  35
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
265.
  3-bis.  All'articolo  88-bis  del  decreto-legge  17  marzo   2020,
n.18,convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.
27, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) ai commi 3, 4, 5, 6, 7,  8  e  9,  le  parole:  «un  anno»  sono
sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;
  b) al comma 8, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «, nonche' per i soggiorni di studio degli alunni del  quarto
anno  delle  scuole  secondarie  di  secondo  grado  nell'ambito  dei
programmi internazionali di mobilita' studentesca riferiti agli  anni
scolastici 2019/2020 e 2020/2021»;
  c) i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
  «11. Nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e comunque  per  tutti  i
rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo instaurati
con effetto dall'11 marzo 2020 al  30  settembre  2020,  in  caso  di
recesso esercitato entro il 31 luglio 2020, anche per le  prestazioni
da rendere all'estero e per le prestazioni in  favore  di  contraenti
provenienti dall'estero, quando le prestazioni non sono rese a  causa
degli effetti derivanti dallo stato di  emergenza  epidemiologica  da
COVID 19, la controprestazione gia' ricevuta puo'  essere  restituita
mediante un voucher di pari importo emesso entro  quattordici  giorni
dalla data di esercizio  del  recesso  e  valido  per  diciotto  mesi
dall'emissione. 12. L'emissione dei  voucher  a  seguito  di  recesso
esercitato entro il 31 luglio  2020  non  richiede  alcuna  forma  di
accettazione da parte del destinatario. Il voucher puo' essere emesso
e  utilizzato  anche  per  servizi  resi  da   un   altro   operatore
appartenente allo stesso gruppo societario.  Puo'  essere  utilizzato
anche per la fruizione di servizi successiva al termine di validita',
purche' le relative prenotazioni  siano  state  effettuate  entro  il
termine di cui al primo periodo»;
  d) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
  «12-bis. La durata della validita' dei voucher pari a diciotto mesi
prevista dal presente articolo  si  applica  anche  ai  voucher  gia'
emessi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In
ogni caso, decorsi diciotto mesi dall'emissione, per  i  voucher  non
usufruiti ne' impiegati nella prenotazione  dei  servizi  di  cui  al
presente articolo e'  corrisposto,  entro  quattordici  giorni  dalla
scadenza, il rimborso del-l'importo versato. Limitatamente ai voucher
emessi,  in  attuazione  del  presente  articolo,  in  relazione   ai
contratti di trasporto aereo,  ferroviario,  marittimo,  nelle  acque
interne o terrestre, il rimborso  di  cui  al  secondo  periodo  puo'
essere richiesto decorsi dodici mesi dall'emissione ed e' corrisposto
entro quattordici giorni dalla richiesta.
  12-ter. Nello stato di previsione del Ministero per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo e' istituito un fondo,  con  una
dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro
per l'anno 2021, per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher
emessi ai sensi del presente articolo, non utilizzati  alla  scadenza
di  validita'  e  non  rimborsati  a  causa  dell'insolvenza  o   del
fallimento dell'operatore turistico o del  vettore.  L'indennizzo  e'
riconosciuto nel limite della dotazione del fondo di cui  al  periodo
precedente. I criteri e  le  modalita'  di  attuazione  e  la  misura
dell'indennizzo  di  cui  al  presente  comma   sono   definiti   con
regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n.  400,  entro  centottanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione,  dal  Ministro  per  i
beni e le attivita' culturali e per il turismo, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti.
  12-quater. Agli oneri derivanti dal comma 12-ter, pari a 5  milioni
di euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro  per  l'anno  2021,  si
provvede, per l'anno  2020,  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per la promozione del turismo in  Italia  di  cui  all'articolo
179, comma 1, del presente  decreto  e,  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui  all'articolo  2,  comma
98, del  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286».
                              Art. 183
 
                 Misure per il settore della cultura
 
  1.  All'articolo  89  del  decreto-legge  17  marzo   2020,   n.18,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,
n.27, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal  seguente  «I
Fondi di cui al primo periodo hanno una dotazione complessiva di  245
milioni di euro per l'anno 2020, di cui 145 milioni di  euro  per  la
parte corrente e 100 milioni di euro  per  gli  interventi  in  conto
capitale»;
    b) al comma 2, le parole: «Con  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Con uno o piu' decreti»;
    c) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis.Il  Fondo  di
cui al comma 1 puo' essere incrementato, nella misura di  50  milioni
di euro per l'anno  2021,  mediante  corrispondente  riduzione  delle
risorse del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione-programmazione
2014-2020-di cui all'articolo 1, comma 6,  della  legge  27  dicembre
2013, n.147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di
pari importo, per il medesimo anno, le somme gia'  assegnate  con  le
delibere CIPE n.3/2016,  n.100/2017  e  10/2018  al  Piano  operativo
"Cultura e turismo" di competenza del  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo.  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato  ad  apportare  con  propri  decreti  le
occorrenti variazioni di bilancio.».
  2. Nello stato  di  previsione  del  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo e' istituito  un  Fondo  per  le
emergenze delle  imprese  e  delle  istituzioni  culturali,  con  una
dotazione di 171,5 milioni di euro  per  l'anno  2020,  destinato  al
sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria,  compresi
le imprese e i lavoratori della filiera di produzione  del  libro,  a
partire da coloro che ricavano redditi  prevalentemente  dai  diritti
d'autore, nonche' dei musei e degli altri  istituti  e  luoghi  della
cultura di cui all'articolo 101 del decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n.42, diversi da  quelli  di  cui  al  comma  3.  Il  Fondo  e'
destinato   altresi'   al    ristoro    delle    perdite    derivanti
dall'annullamento,  in  seguito   all'emergenza   epidemiologica   da
Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Con  uno  o  piu'
decreti del Ministro per i beni e le attivita'  culturali  e  per  il
turismo, da adottare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   sono
stabilite le modalita' di ripartizione e assegnazione delle  risorse,
tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente
all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.
  3. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei  e  dei  luoghi
della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n.42, afferenti al  settore  museale,  tenuto  conto
delle mancate entrate da vendita di biglietti d'ingresso, conseguenti
all'adozione  delle  misure  di   contenimento   del   Covid-19,   e'
autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le somme
di cui al presente comma sono  assegnate  allo  stato  di  previsione
della spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali  e  per
il turismo.
  4. La quota del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30
aprile 1985, n.163, destinata alle fondazioni  lirico-sinfoniche  per
l'anno 2020 e per l'anno 2021 e' ripartita  sulla  base  della  media
delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in  deroga  ai
criteri  generali  e  alle  percentuali  di   ripartizione   previsti
dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei beni e  delle  attivita'
culturali e del turismo 3 febbraio 2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n.116 del 21 maggio 2014. Per l'anno  2022,  detti  criteri
sono   adeguati   in   ragione   dell'attivita'   svolta   a   fronte
dell'emergenza  sanitaria  da  Covid-19,  delle  esigenze  di  tutela
dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.
  5. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a  valere  sul  Fondo
unico per lo spettacolo per  il  triennio  2018-2020,  diversi  dalle
fondazioni lirico-sinfoniche, e' erogato un anticipo  del  contributo
fino all'80 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019.  Con
uno o piu' decreti del Ministro per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo, adottati ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  1,  del
decreto-legge 8  agosto  2013,  n.91,convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n.112, sono stabilite  le  modalita'  per
l'erogazione  della  restante  quota,  tenendo  conto  dell'attivita'
svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da  Covid-19,  della  tutela
dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli,  nonche',
in deroga alla durata triennale della  programmazione,  le  modalita'
per l'erogazione dei contributi per l'anno  2021,  anche  sulla  base
delle attivita' effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno
2020.
  6. Decorso il primo periodo di applicazione pari a  nove  settimane
previsto dall'articolo 19 del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.18,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,
n. 27, gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare  le
risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo unico per  lo
spettacolo di cui alla legge  30  aprile  1985,  n.  163,  anche  per
integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in
misura comunque non superiore alla  parte  fissa  della  retribuzione
continuativamente erogata prevista  dalla  contrattazione  collettiva
nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso,
limitatamente al periodo di ridotta attivita' degli enti.
  7. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo
puo' adottare,  limitatamente  agli  stanziamenti  relativi  all'anno
2020, e nel limite delle risorse individuate con il  decreto  di  cui
all'articolo 13, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, uno o
piu' decreti ai sensi  dell'articolo  21,  comma  5,  della  medesima
legge, anche in deroga alle percentuali previste  per  i  crediti  di
imposta di cui alla sezione II del  capo  III  e  al  limite  massimo
stabilito dall'articolo 21, comma 1, della medesima legge.  Nel  caso
in cui dall'attuazione del primo periodo derivino  nuovi  o  maggiori
oneri, alla relativa copertura si provvede nei limiti  delle  risorse
disponibili del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 89, comma
1,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.   18,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,
n.27, che a tal fine sono trasferite ai pertinenti capitoli  iscritti
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. Alle finalita'  di  mitigazione  degli  effetti  subiti  dal
settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi
previsti dalle sezioni III, IV e  V  del  Capo  III  della  legge  14
novembre 2016, n.220, nonche', mediante apposito riparto del Fondo di
cui all'articolo 13 della citata legge n. 220 del 2016, la  dotazione
prevista  dall'articolo  28,   comma   1,   della   medesima   legge,
limitatamente all'anno 2020.
  8. Il titolo di capitale  italiana  della  cultura  conferito  alla
citta' di Parma per l'anno 2020 e' riferito anche all'anno  2021.  La
procedura  di  selezione  relativa  al  conferimento  del  titolo  di
«Capitale italiana della cultura» per l'anno 2021, in corso alla data
di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  si  intende  riferita
all'anno 2022.
  8-bis. Per l'anno 2023,  il  titolo  di  «Capitale  italiana  della
cultura»,  in  via  straordinaria  e  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106,
e' conferito alle  citta'  di  Bergamo  e  di  Brescia,  al  fine  di
promuovere  il  rilancio  socio-economico   e   culturale   dell'area
sovraprovinciale maggiormente colpita  dall'emergenza  epidemiologica
da COVID-19. A tal fine, le citta' di Bergamo e di Brescia presentano
al Ministero per i beni e le attivita' culturali e  per  il  turismo,
entro  il  31  gennaio  2022,  un  progetto  unitario  di  iniziative
finalizzato a incrementare  la  fruizione  del  patrimonio  culturale
materiale e immateriale.
  8-ter. All'articolo 4, comma 1, secondo  periodo,  della  legge  13
febbraio 2020, n.15, sono premesse le seguenti parole:  «A  eccezione
dell'anno 2020,».
  9. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83
convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014  n.106,  dopo
le parole: «di distribuzione»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  dei
complessi strumentali, delle societa' concertistiche  e  corali,  dei
circhi e degli spettacoli viaggianti».
  10. Al fine di sostenere la ripresa delle attivita'  culturali,  il
Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali  e  per  il  turismo
realizza una piattaforma digitale per  la  fruizione  del  patrimonio
culturale  e  di  spettacoli,  anche   mediante   la   partecipazione
dell'Istituto nazionale di promozione di cui  all'articolo  1,  comma
826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che puo' coinvolgere altri
soggetti  pubblici  e  privati.  Con  i  decreti  adottati  ai  sensi
dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8  agosto  2013,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,  n.112,  e
con i decreti adottati ai sensi della legge 14 novembre 2016, n. 220,
per disciplinare l'accesso ai benefici previsti dalla medesima legge,
possono essere stabiliti condizioni o incentivi  per  assicurare  che
gli  operatori  beneficiari  dei  relativi   finanziamenti   pubblici
forniscano o producano contenuti per la piattaforma medesima. Per  le
finalita' di cui al presente comma e'  autorizzata  la  spesa  di  10
milioni di euro per l'anno 2020.
  10-bis. La dotazione del Fondo «Carta della cultura», istituito  ai
sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n.  15,
e' incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2020.
  11.  All'articolo  88,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «e a decorrere dalla data di entrata in
vigore del medesimo  decreto»  sono  sostituite  delle  seguenti:  «e
comunque  in  ragione  degli  effetti  derivanti  dall'emergenza   da
Covid-19, a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  medesimo
decreto e fino al 30 settembre 2020»;
    b)  il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente  «2.  I  soggetti
acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto, o dalla diversa data della comunicazione
dell'impossibilita' sopravvenuta della prestazione, apposita  istanza
di rimborso al  soggetto  organizzatore  dell'evento,  anche  per  il
tramite dei canali di vendita da quest'ultimo  utilizzati,  allegando
il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento  provvede
al rimborso o alla emissione di un voucher di importo pari al  prezzo
del titolo di acquisto, da utilizzare entro 18  mesi  dall'emissione.
L'emissione  dei  voucher  previsti  dal  presente  comma  assolve  i
correlativi obblighi di rimborso  e  non  richiede  alcuna  forma  di
accettazione da parte del destinatario. L'organizzatore  di  concerti
di musica leggera provvede,  comunque,  al  rimborso  dei  titoli  di
acquisto,  con  restituzione  della   somma   versata   ai   soggetti
acquirenti, alla scadenza del periodo di validita' del voucher quando
la   prestazione   dell'artista   originariamente   programmata   sia
annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel  medesimo  periodo
di validita' del voucher. In caso  di  cancellazione  definitiva  del
concerto, l'organizzatore provvede  immediatamente  al  rimborso  con
restituzione della somma versata»;
  b-bis) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  « 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1  e  2  si  applicano,  a
decorrere dalla data di adozione delle misure di contenimento di  cui
all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,  con  riferimento
ai titoli di accesso e ai biglietti di ingresso  per  prestazioni  da
rendere  nei   territori   interessati   dalle   citate   misure   di
contenimento, nonche' comunque ai soggetti per i quali,  a  decorrere
dalla  medesima  data,  si  sono  verificate  le  condizioni  di  cui
all'articolo 88-bis, comma 1, lettere a), b)  e  c).  Il  termine  di
trenta giorni per la presentazione dell'istanza decorre dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione »;
    c) il comma 3 e' abrogato.
  11-bis. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  88,  comma  2,  del
decreto-legge 17 marzo 2020,  n.18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020,  n.27,  come  modificato  dal  comma  11,
lettera b), del presente articolo, si applicano anche ai voucher gia'
emessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione  del
presente decreto.
  11-ter.  All'articolo  1,  comma  357,  della  legge  27   dicembre
2019,n.160, le parole: «160 milioni» sono sostituite dalle  seguenti:
«190 milioni».
  11-quater. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e  le
attivita' culturali e per il turismo e' istituito  un  fondo  per  il
sostegno alle attivita' dello spettacolo dal vivo, con una  dotazione
di 10 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alle imprese e  agli
enti di produzione e  distribuzione  di  spettacoli  di  musica,  ivi
compresi gli enti organizzati in  forma  cooperativa  o  associativa,
costituiti formalmente entro il 28 febbraio 2020 e che non siano gia'
finanziati a valere  sul  Fondo  unico  per  lo  spettacolo,  per  le
attivita' di spettacolo dal vivo messe in  scena  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto fino al 31 dicembre 2020,  anche  al  fine  di  sopperire  ai
mancati incassi della vendita di biglietti e alle spese organizzative
aggiuntive derivanti dalla restrizione della  capienza  degli  spazi,
nonche' dall'attuazione delle prescrizioni e delle misure  di  tutela
della salute imposte dall'emergenza epidemiologica  da  COVID-19.  Le
risorse di cui al presente  comma  sono  ripartite  con  decreto  del
Ministro per i beni e le attivita' culturali e  per  il  turismo,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto.  All'onere  derivante  dal
presente comma, pari a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione,  per  l'anno  2020,  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n.190, come rifinanziato dall'articolo 265,  comma  5,  del  presente
decreto.
  12. All'onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9, 10, 10-bis e  11-ter,
pari a 441,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 0,54 milioni di  euro
per l'anno 2021, a 1,04 milioni di  euro  per  l'anno  2022,  a  1,54
milioni di euro per l'anno 2023 e a  1,5  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
                              Art. 184
 
                        Fondo per la cultura
 
  1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni
e le attivita' culturali e per il turismo, un fondo con una dotazione
di 50 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione di
investimenti e al supporto di altri  interventi  per  la  tutela,  la
conservazione, il restauro, la  fruizione,  la  valorizzazione  e  la
digitalizzazione del patrimonio culturale  materiale  e  immateriale.
Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sono stabilite modalita' e condizioni di funzionamento del fondo.
  2. La dotazione del fondo  puo'  essere  incrementata  dall'apporto
finanziario di  soggetti  privati,  comprese  le  persone  giuridiche
private di cui al titolo  II  del  libro  primo  del  codice  civile.
L'apporto finanziario dei soggetti privati di cui  al  primo  periodo
puo'  consistere  anche  in  operazioni  di  microfinanziamento,   di
mecenatismo diffuso, di azionariato popolare e di crowdfunding idonee
a  permettere  un'ampia   partecipazione   della   collettivita'   al
finanziamento della cultura.
  3. Sulla base di apposita convenzione con il Ministero per i beni e
le attivita' culturali e  per  il  turismo  l'Istituto  nazionale  di
promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28  dicembre
2015, n. 208  puo'  svolgere,  anche  tramite  societa'  partecipate,
l'istruttoria e la gestione delle operazioni connesse alle iniziative
di cui al comma 1, nonche' le  relative  attivita'  di  assistenza  e
consulenza, con oneri a carico del fondo.
  4. Il decreto di cui al comma 1  puo'  destinare  una  quota  delle
risorse al finanziamento di un fondo di garanzia per  la  concessione
di contributi in  conto  interessi  e  di  mutui  per  interventi  di
salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. Il  fondo  di
cui al presente comma e' gestito e  amministrato  a  titolo  gratuito
dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata secondo le
modalita' definite con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, da adottare  entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
  5. Il Fondo di cui al  comma  1  puo'  essere  incrementato,  nella
misura di 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente
riduzione  delle  risorse  del   Fondo   per   lo   sviluppo   e   la
coesione-programmazione 2014-2020 di cui  all'articolo  1,  comma  6,
della legge 27 dicembre 2013, n.147, previa delibera del CIPE volta a
rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le  somme
gia' assegnate con le delibere CIPE n.3/2016, n.100/2017 e 10/2018 al
Piano operativo «Cultura e turismo» di competenza del Ministero per i
beni  e  le  attivita'  culturali  e  per  il  turismo.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con  propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
  5-bis. Per la realizzazione e il completamento del programma  della
citta' di Padova candidata dall'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite
per l'educazione, la scienza e  la  cultura  (UNESCO)  all'iscrizione
nella Lista del patrimonio mondiale  con  il  progetto  «Padova  Urbs
Pieta', Giotto, la cappella degli Scrovegni ed i cicli pittorici  del
Trecento» e' autorizzata la spesa di 2 milioni  di  euro  per  l'anno
2020.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 52 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
                              Art. 185
 
            Sostegno di artisti, interpreti ed esecutori
 
  1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente   decreto,   i   Commissari   liquidatori   dell'IMAIE    in
liquidazione, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010,
n.64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno  2010,  n.
100, depositano il bilancio finale di liquidazione, comprensivo anche
dell'ultimo piano di riparto. Nel bilancio finale di liquidazione  e'
indicata, come  voce  distinta  dal  residuo  attivo,  l'entita'  dei
crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e  sono  altresi'
indicati  i  nominativi  dei  creditori   dell'ente   e   i   crediti
complessivamente  riferibili  ad   artisti,   interpreti,   esecutori
dell'area  musicale  e  quelli  riferibili  ad  artisti,  interpreti,
esecutori dell'area audiovisiva, come risultanti dagli stati  passivi
esecutivi  per  i  quali  sia  stato  autorizzato  il  pagamento  dei
creditori.
  2. Ai crediti di cui al comma 1 si  applica  il  termine  stabilito
dall'articolo 5, comma 4, della legge 5 febbraio  1992,  n.  93,  con
decorrenza dalla pubblicazione dei nominativi degli aventi diritto ai
sensi degli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in  attuazione
del comma 3 del medesimo articolo, fatto salvo, per  i  titolari  dei
crediti ammessi agli  stati  passivi  i  cui  nominativi  sono  stati
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda,  n.  130  del  3
novembre 2016, il diritto di richiedere il pagamento entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto.
  3. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti al residuo
attivo, comprese le somme relative  ai  diritti  non  esercitati  nei
termini stabiliti, sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato
per  la  successiva  riassegnazione  allo  stato  di  previsione  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e sono
ripartite in favore degli artisti, interpreti ed  esecutori,  per  il
tramite degli organismi di gestione collettiva  e  delle  entita'  di
gestione indipendente di cui al decreto legislativo  15  marzo  2017,
n.35, che intermediano diritti connessi al diritto d'autore spettanti
agli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalita'  definite
con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo,   tenendo   conto   dell'impatto    economico    conseguente
all'adozione delle  misure  di  contenimento  del  COVID-19  e  della
condizione reddituale dei destinatari.
  4. Al termine della procedura di esecuzione  dell'ultimo  piano  di
riparto, l'eventuale ulteriore residuo attivo, comprese le  ulteriori
somme relative ai diritti non esercitati nei  termini  stabiliti,  e'
versato all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per  il  turismo  e  ripartito  in  favore  dei
medesimi soggetti secondo  le  modalita'  definite  con  decreto  del
Ministro per i beni  e  le  attivita'  culturali  e  per  il  turismo
adottato ai sensi del comma 3.
  5. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 47 del decreto  legislativo
15 marzo 2017, n.35.
                            Art. 185 bis
 
        Patrimonio culturale immateriale tutelato dall'UNESCO
 
  1. Per sostenere gli investimenti  volti  alla  riqualificazione  e
alla   valorizzazione   del    patrimonio    culturale    immateriale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la  scienza
e la  cultura  (UNESCO),  come  definito  dalla  Convenzione  per  la
salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a  Parigi
il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007,  n.
167, in ragione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19  e  delle
misure restrittive adottate in relazione ad essa, e'  autorizzata  la
spesa di 1 milione di euro per l'anno  2020.  Al  relativo  onere  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
Capo II

Misure per l'editoria

                              Art. 186
 
         Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari
 
  1. All'articolo 57-bis  del  decreto-legge  24  aprile  2017  n.50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n.96,  come
modificato dall'articolo 98 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.18,
convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile  2020,  n.27,  il
comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
  «1-ter. Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta di cui al
comma 1 e' concesso, ai  medesimi  soggetti  ivi  contemplati,  nella
misura  unica  del  50  per  cento  del  valore  degli   investimenti
effettuati, e in ogni caso nei  limiti  dei  regolamenti  dell'Unione
europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 60  milioni
di euro, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio e' concesso nel
limite di 40  milioni  di  euro  per  gli  investimenti  pubblicitari
effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online,  e  nel
limite di 20  milioni  di  euro  per  gli  investimenti  pubblicitari
effettuati  sulle  emittenti  televisive  e  radiofoniche  locali   e
nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo  Stato.  Alla
copertura  del  relativo  onere  finanziario  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo  e
l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da  imputare
per 40 milioni di euro  alla  quota  spettante  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e per 20 milioni di euro alla quota  spettante
al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione  del
credito d'imposta si applicano, per  i  profili  non  derogati  dalla
presente disposizione, le norme recate  dal  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018,  n.
90. Per l'anno 2020, la comunicazione telematica di cui  all'articolo
5, comma 1, del predetto decreto e' presentata nel  periodo  compreso
tra il 1° ed il 30 settembre del  medesimo  anno,  con  le  modalita'
stabilite nello  stesso  articolo  5.  Le  comunicazioni  telematiche
trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020  restano
comunque valide. Per le finalita' di cui al presente comma, il  Fondo
per  il  pluralismo  e  l'innovazione   dell'informazione,   di   cui
all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198,  e'  incrementato
nella misura di 32,5 milioni di euro per l'anno 2020.».
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1,  pari  a  32,5
milioni di euro per l'anno 2020 si provvede  ai  sensi  dell'articolo
265.
                              Art. 187
 
         Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali
 
  1. Limitatamente  all'anno  2020,  per  il  commercio  di  giornali
quotidiani e  di  periodici  e  dei  relativi  supporti  integrativi,
l'imposta sul valore  aggiunto  di  cui  all'articolo  74,  comma  1,
lettera c), del decreto del Presidente della  Repubblica  26  ottobre
1972, n.633, puo' applicarsi, in deroga alla  suddetta  disposizione,
in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito  a
titolo di forfetizzazione della resa del 95 per cento per i  giornali
quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e  quelli  ceduti
unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 13 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
                              Art. 188
 
      Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali
 
  1. Per l'anno 2020,  alle  imprese  editrici  di  quotidiani  e  di
periodici iscritte al registro degli operatori  di  comunicazione  e'
riconosciuto un credito d'imposta pari all'8 per  cento  della  spesa
sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la
stampa delle testate edite, entro il limite di 24 milioni di euro per
l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.  Per  il  riconoscimento
del  credito  d'imposta  si  applicano   le   disposizioni   di   cui
all'articolo 4, commi 182,  183,  184,  185  e  186  della  legge  24
dicembre 2003, n.350, e al decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri 21 dicembre 2004, n. 318. Il credito  d'imposta  di  cui  al
presente comma non e'  cumulabile  con  il  contributo  diretto  alle
imprese editrici di quotidiani e periodici, di  cui  all'articolo  2,
commi 1 e 2, della  legge  26  ottobre  2016,  n.198,  e  al  decreto
legislativo 15 maggio 2017, n.70. Si applicano, ove  compatibili,  le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma  6,  del  decreto-legge  25
marzo 2010, n. 40, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio 2010, n.73. Alla copertura del relativo onere  finanziario  si
provvede mediante corrispondente riduzione delle  risorse  del  Fondo
per  il  pluralismo  e  l'innovazione   dell'informazione,   di   cui
all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n.198.  Per  le  predette
finalita' il suddetto Fondo e' incrementato di 24 milioni di euro per
l'anno 2020. Le  risorse  destinate  al  riconoscimento  del  credito
d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  sono
trasferite  nella  contabilita'  speciale   n.1778   «Agenzia   delle
entrate-fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24 milioni di euro  per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
                              Art. 189
 
                      Bonus una tantum edicole
 
  1. A titolo  di  sostegno  economico  per  gli  oneri  straordinari
sostenuti  per  lo  svolgimento  dell'attivita'  durante  l'emergenza
sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche
esercenti punti vendita esclusivi per  la  rivendita  di  giornali  e
riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione,  e'
riconosciuto un contributo una tantum  fino  a  500  euro,  entro  il
limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di
spesa.
  2. Il contributo e' concesso a ciascun soggetto di cui al comma  1,
nel rispetto del limite di spesa ivi indicato, previa istanza diretta
al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza  del
Consiglio dei ministri.  Nel  caso  di  insufficienza  delle  risorse
disponibili  rispetto  alle  richieste  ammesse,  si   procede   alla
ripartizione delle stesse tra i beneficiari in  misura  proporzionale
al contributo astrattamente spettante ai sensi del comma 1.
  3. Il contributo di cui al  presente  articolo  non  concorre  alla
formazione del reddito ai sensi del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917.
  4. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabiliti   le
modalita', i contenuti, la documentazione richiesta e i  termini  per
la presentazione della domanda di cui al comma 2.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  7  milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse del
Fondo per il pluralismo e  l'innovazione  dell'informazione,  di  cui
all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della
quota spettante alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  che  e'
corrispondentemente incrementato di 7  milioni  di  euro  per  l'anno
2020.  All'incremento  del  predetto  fondo  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 265.
                              Art. 190
 
              Credito d'imposta per i servizi digitali
 
  1. Per l'anno 2020,  alle  imprese  editrici  di  quotidiani  e  di
periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione,  che
occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, e'  riconosciuto
un credito d'imposta pari al  30  per  cento  della  spesa  effettiva
sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione dei  servizi  di  server,
hosting e manutenzione evolutiva per  le  testate  edite  in  formato
digitale,  e   per   information   technology   di   gestione   della
connettivita'. Il credito d'imposta e' riconosciuto entro  il  limite
di 8 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.
Il beneficio di cui al presente articolo e' concesso ai sensi  e  nei
limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis».
  2. L'agevolazione e' concessa a ciascuna impresa di cui al comma 1,
nel rispetto del limite di spesa e dei limiti del citato  regolamento
(UE)  n.  1407/2013  ivi  indicati,   previa   istanza   diretta   al
Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri.  Nel  caso  di  insufficienza  delle  risorse
disponibili  rispetto  alle  richieste  ammesse,  si   procede   alla
ripartizione delle stesse tra i beneficiari in  misura  proporzionale
al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi  del
comma 1.
  3. Le  spese  si  considerano  sostenute  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 109 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, recante  il  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi. L'effettuazione di tali spese  deve  risultare  da  apposita
attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1,
lettera a), e 3, del decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,
legittimati a rilasciare il visto di  conformita'  dei  dati  esposti
nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti  che  esercitano  la
revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice
civile.
  4. Il  credito  d'imposta  e'  alternativo  e  non  cumulabile,  in
relazione alle stesse voci di  spesa,  con  ogni  altra  agevolazione
prevista  da  normativa  statale,  regionale  o  europea  salvo   che
successive  disposizioni  di  pari  fonte  normativa  non   prevedano
espressamente la cumulabilita' delle agevolazioni stesse. Il  credito
d'imposta  di  cui  al  presente  comma  non  e'  cumulabile  con  il
contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani  e  periodici,
di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre  2016,  n.
198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
  5.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241. Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il
modello F24 deve essere presentato a pena  di  scarto  esclusivamente
tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Il  medesimo
modello F24 e' altresi'  scartato  qualora  l'ammontare  del  credito
d'imposta utilizzato in  compensazione  risulti  eccedente  l'importo
spettante.
  6. Il credito d'imposta e' revocato nel caso  che  venga  accertata
l'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in  cui
la  documentazione  presentata  contenga  elementi  non  veritieri  o
risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito
d'imposta e'  disposta  solo  nel  caso  in  cui  dagli  accertamenti
effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la
misura del  beneficio  concesso.  Ai  fini  del  recupero  di  quanto
indebitamente  fruito,  si  applica  l'articolo  1,  comma   6,   del
decreto-legge 25 marzo 2010, n.  40, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
  7. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabiliti   le
modalita', i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini  per
la presentazione della domanda di cui al comma 2.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui
all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per  le  predette
finalita' il suddetto Fondo e' incrementato di 8 milioni di euro  per
l'anno 2020. Le  risorse  destinate  al  riconoscimento  del  credito
d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  sono
trasferite  nella  contabilita'  speciale  n.  1778  «Agenzia   delle
entrate-fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
  9. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 8 si provvede  ai
sensi dell'articolo 265.
                              Art. 191
 
Procedura straordinaria  semplificata  per  l'accesso  ai  contributi
                       diretti per l'editoria
 
  1. Al fine di garantire il pagamento entro i termini di  legge  del
rateo del contributo all'editoria in favore  delle  imprese  indicate
all'articolo 2, comma  1,  lettere  a),  b),  c)  e  d)  del  decreto
legislativo 15 maggio 2017, n.70, limitatamente al contributo  dovuto
per l'annualita' 2019, non si applica quanto  previsto  dall'articolo
11, comma 3, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo. Resta
ferma la verifica di regolarita' previdenziale e fiscale in  sede  di
saldo, ai sensi dell'articolo  11,  comma  6,  del  medesimo  decreto
legislativo.
                              Art. 192
 
Proroga  di  un  termine  relativo  alla  procedura  di  riequilibrio
  dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
  1.  All'articolo  16-quinquies,  comma  2,  secondo  periodo,   del
decreto-legge 30 aprile 2019, n.34,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n.58, le parole: «30  giugno  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
                              Art. 193
 
Contribuzione figurativa per giornalisti ammessi a cassa integrazione
                              in deroga
 
  1.  Ferma  restando   l'erogazione   dei   trattamenti   di   cassa
integrazione in deroga a carico dell'INPS, secondo  la  procedura  di
cui all'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27,  anche
ai  giornalisti  dipendenti  iscritti   alla   gestione   sostitutiva
dell'Istituto  nazionale  di  previdenza  dei  giornalisti   italiani
(INPGI), la relativa contribuzione figurativa spettante ai sensi  del
comma 1 dello stesso articolo 22 e' accreditata presso l'INPGI. A tal
fine, l'INPS trasmette mensilmente all'INPGI l'elenco dei beneficiari
dei  suddetti  trattamenti  e,  entro  il  mese  successivo,  l'INPGI
presenta all'INPS la rendicontazione necessaria al fine  di  ottenere
le somme relative alla contribuzione figurativa.
                              Art. 194
 
   Proroga degli affidamenti dei servizi di informazione primaria
 
  1. All'articolo 11, comma  2-ter,  del  decreto-legge  30  dicembre
2019,n.162, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  febbraio
2020, n.8, le  parole:  «31  dicembre  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2021».
  2.  All'attuazione  della   presente   disposizione   si   provvede
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
il bilancio dello Stato.
                              Art. 195
 
         Fondo per emergenze relative alle emittenti locali
 
  1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive  locali  di
continuare a svolgere il servizio di interesse  generale  informativo
sui territori attraverso la quotidiana produzione e  trasmissione  di
approfondita  informazione  locale  a  beneficio  dei  cittadini,  e'
stanziato nello stato di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico l'importo di 50  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  che
costituisce  tetto  di  spesa,  per  l'erogazione  di  un  contributo
straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione  del
contagio   da   COVID-19.   Le   emittenti   radiotelevisive   locali
beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi  di  comunicazione
istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri
spazi  informativi.  Il  contributo  e'  erogato  secondo  i  criteri
previsti  con  decreti  del  Ministro   dello   sviluppo   economico,
contenenti le modalita' di verifica dell'effettivo adempimento  degli
oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto  2017,
n.146.
  2. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020  si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
                            Art. 195 bis
 
       Disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore
 
  1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della
direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  22
maggio 2001, e dagli articoli 3 e 9 della  direttiva  2004/48/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile  2004,  l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni,  su  istanza  dei  titolari  dei
diritti,  puo'  ordinare  ai  fornitori  di  servizi  della  societa'
dell'informazione che utilizzano, a tale fine, anche  indirettamente,
risorse nazionali di numerazione di porre fine  alle  violazioni  del
diritto d'autore e dei diritti connessi.
  2. Al comma 31 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n.  249,
dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Se l'inottemperanza
riguarda ordini impartiti  dall'Autorita'  nell'esercizio  delle  sue
funzioni di tutela del diritto d'autore e dei  diritti  connessi,  si
applica a ciascun soggetto interessato  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro diecimila  fino  al  2  per  cento  del  fatturato
realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente  alla  notifica
della contestazione».
                            Art. 195 ter
 
     Modifiche all'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416
 
  1. All'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n.416, dopo il  quarto
comma sono aggiunti i seguenti:
  «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel  caso
di  sentenza  dichiarativa  di  fallimento   dell'editore,   la   cui
pubblicazione nel registro delle imprese ha valore  di  comunicazione
ai sensi e per gli effetti del primo comma.
  In caso  di  fallimento  dell'editore,  al  fine  di  garantire  la
continuita' delle pubblicazioni e dell'attivita' dell'impresa per  la
sua migliore  liquidazione  concorsuale,  il  giudice  delegato  puo'
autorizzare, previo parere del curatore e del comitato dei  creditori
e previa  acquisizione  di  una  perizia  sull'ammontare  del  canone
offerto, la stipulazione con la cooperativa o il consorzio di cui  al
secondo comma di un contratto di affitto di  azienda  o  di  ramo  di
azienda per un periodo non superiore a sei  mesi.  In  tale  caso  si
applicano le disposizioni dell'articolo 212, commi 1, 3, 4,  5  e  6,
del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14».
Capo III

Misure per le infrastrutture e i trasporti

                              Art. 196
 
            Interventi a favore delle imprese ferroviarie
 
  1. Al  fine  di  sostenere  il  settore  ferroviario  per  i  danni
derivanti  dalla  contrazione  del  traffico  ferroviario   a   causa
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e' autorizzata la spesa  di
115 milioni di euro per l'anno 2020  a  favore  di  Rete  Ferroviaria
Italiana S.p.A. a compensazione dei  minori  introiti  relativi  alla
riscossione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
nel periodo tra il 10 marzo 2020 e il 30 giugno2020.
  2. Nel periodo di cui al comma 1 Rete  Ferroviaria  Italiana  S.p.A
dispone una riduzione del canone per  l'utilizzo  dell'infrastruttura
ferroviaria  per  i  servizi  ferroviari  passeggeri  e   merci   non
sottoposti ad obbligo di servizio pubblico pari alla quota  eccedente
la copertura del  costo  direttamente  legato  alla  prestazione  del
servizio ferroviario di cui all'articolo 17,  comma  4,  del  decreto
legislativo 15 luglio 2015, n. 112.
  3. Per le stesse finalita' di cui  al  comma  1  e  allo  scopo  di
promuovere la ripresa del  traffico  ferroviario  e'  autorizzata  la
spesa di 155 milioni di  euro  per  l'anno  2020  a  favore  di  Rete
Ferroviaria  Italiana  S.p.A.  Lo  stanziamento  di  cui  al  periodo
precedente e' dedotto da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.  dai  costi
netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso  al
fine di disporre, dal 1° luglio 2020 e  sino  al  31  dicembre  2020,
entro il limite massimo del citato stanziamento,  una  riduzione  del
canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria:
    a) pari al 60 per cento della quota eccedente  la  copertura  del
costo direttamente legato alla prestazione del  servizio  ferroviario
di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto  legislativo  15  luglio
2015, n. 112 per i servizi ferroviari passeggeri  non  sottoposti  ad
obbligo di servizio pubblico;
    b) pari al 40 per cento della quota eccedente  la  copertura  del
costo direttamente legato alla prestazione del  servizio  ferroviario
di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto  legislativo  15  luglio
2015, n. 112 per i servizi ferroviari merci.
  4. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la
riduzione di cui al comma 3 e' determinato sulla base  delle  vigenti
misure di regolazione  definite  dall'Autorita'  di  regolazione  dei
trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre  2011  n.
214.
  5. Il residuo dello stanziamento di cui  al  comma  3,  conseguente
anche a riduzioni dei volumi di traffico rispetto a  quelli  previsti
dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al periodo compreso tra il
1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, e'  destinato  a  compensare  il
gestore  dell'infrastruttura  ferroviaria  nazionale   delle   minori
entrate   derivanti   dal   gettito   del   canone   per   l'utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria per l'anno 2020. Entro il  30  aprile
2021 Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. trasmette  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e  all'Autorita'  di  regolazione  dei
trasporti una rendicontazione sull'attuazione del presente articolo.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari  a  complessivi
270  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede   ai   sensi
dell'articolo 265.
                              Art. 197
 
                       Ferrobonus e Marebonus
 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 647,  della  legge
28 dicembre 2015, n.208, fermo restando quanto previsto dall'articolo
1, comma 110, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' autorizzata la
spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 648,  della  legge
28  dicembre  2015,  n.   208,   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  e'
autorizzata la spesa di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 50 milioni di  euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
                              Art. 198
 
Istituzione di un fondo per la compensazione  dei  danni  subiti  dal
                            settore aereo
 
  1.  In  considerazione  dei  danni   subiti   dall'intero   settore
dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19,  e'
istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un
fondo, con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020,  per
la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali,  diversi
da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2,  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24  aprile
2020, n.27, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo
(COA) in corso di validita' e titolari di licenza di trasporto  aereo
di passeggeri rilasciati dall'Ente nazionale  dell'aviazione  civile,
che impieghino aeromobili con una capacita'  superiore  a  19  posti.
L'accesso  al  fondo  di  cui  al  presente   comma   e'   consentito
esclusivamente agli operatori che alla data  di  presentazione  della
domanda di accesso  applicano  ai  propri  dipendenti,  con  base  di
servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE)  n.  965/2012  della
Commissione, del 5 ottobre 2012, nonche' ai dipendenti  di  terzi  da
essi  utilizzati  per  lo  svolgimento   della   propria   attivita',
trattamenti  retributivi  comunque  non  inferiori  a  quelli  minimi
stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale  del  settore  stipulato
dalle organizzazioni  datoriali  e  sindacali  comparativamente  piu'
rappresentative  a  livello  nazionale.  Con  decreto  adottato   dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabilite le modalita' di applicazione  della  presente
disposizione  nonche'  le  modalita'  di  recupero   dei   contributi
eventualmente riconosciuti ai vettori che non abbiano  ottemperato  a
quanto disposto  dal  secondo  periodo.  L'efficacia  della  presente
disposizione  e'  subordinata  all'autorizzazione  della  Commissione
europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato  sul
Funzionamento dell'Unione europea.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  130  milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
                              Art. 199
 
 Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi
 
  1. In considerazione del  calo  dei  traffici  nei  porti  italiani
derivanti dall'emergenza COVID-19, le Autorita' di sistema portuale e
l'Autorita' portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con  le  proprie
disponibilita' di bilancio  e  fermo  quanto  previsto  dall'articolo
9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018,  n.  109,  convertito  con
modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:
    a)  possono  disporre,  la  riduzione  dell'importo  dei   canoni
concessori di cui all'articolo 36 del codice della navigazione,  agli
articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e  di  quelli
relativi alle concessioni per la gestione  di  stazioni  marittime  e
servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione  all'anno  2020
ed ivi compresi  quelli  previsti  dall'articolo  92,  comma  2,  del
decreto-legge 17 marzo 2020,  n.18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  24  aprile  2020,  n.27,  nell'ambito   delle   risorse
disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri  di
bilancio,  allo  scopo  anche  utilizzando  il  proprio   avanzo   di
amministrazione; la riduzione  di  cui  alla  presente  lettera  puo'
essere riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio
2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver  subito  nel
periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il  30  giugno  2020,  una
diminuzione del fatturato pari  o  superiore  al  20  per  cento  del
fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno  2019  e,  per  i
canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in  favore  dei
concessionari che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra
il 1° luglio  2020  e  il  30  novembre  2020,  una  diminuzione  del
fatturato pari o superiore al 20 per cento del  fatturato  registrato
nel medesimo periodo dell'anno 2019;
    b) sono autorizzate a corrispondere,  nell'ambito  delle  risorse
disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri  di
bilancio,  al  soggetto  fornitore  di   lavoro   portuale   di   cui
all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n.84, un contributo, nel
limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro  90
per ogni lavoratore  in  relazione  a  ciascuna  giornata  di  lavoro
prestata in meno rispetto  al  corrispondente  mese  dell'anno  2019,
riconducibile alle  mutate  condizioni  economiche  degli  scali  del
sistema portuale italiano conseguenti  all'emergenza  COVID-19.  Tale
contributo e' erogato dalla stessa Autorita' di  sistema  portuale  o
dall'Autorita' portuale.
  2. In relazione al rilievo esclusivamente  locale  della  fornitura
del  lavoro  portuale  temporaneo  e  al  fine  di  salvaguardare  la
continuita' delle operazioni portuali presso gli  scali  del  sistema
portuale italiano, compromessa dall'emergenza COVID-19, fermo  quanto
previsto all'articolo 9-ter  del  decreto-legge  28  settembre  2018,
n.109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018,  n.
130, le autorizzazioni attualmente  in  corso,  rilasciate  ai  sensi
dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n.84, sono prorogate di
due anni.
  3. Al  fine  di  ridurre  gli  effetti  economici  derivanti  dalla
diffusione del COVID-19 e dalle conseguenti misure di  prevenzione  e
contenimento adottate:
    a)  la  durata   delle   autorizzazioni   rilasciate   ai   sensi
dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,  attualmente  in
corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di  entrata
in vigore del presente decreto, e' prorogata di 12 mesi;
    b) a durata delle  concessioni  rilasciate  nei  porti  ai  sensi
dell'articolo 36 del codice  della  navigazione  e  dell'articolo  18
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonche' delle concessioni per  la
gestione di stazioni marittime e servizi di  supporto  a  passeggeri,
attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020  e  la
data di entrata in vigore del presente decreto, e'  prorogata  di  12
mesi;
    c) la durata delle  concessioni  per  il  servizio  di  rimorchio
rilasciate ai sensi dell'articolo 101 del  codice  della  navigazione
attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020  e  la
data di entrata in vigore del presente decreto, e'  prorogata  di  12
mesi.
  c-bis) la durata delle concessioni per  la  gestione  del  servizio
ferroviario portuale attualmente in corso e' prorogata di 12 mesi.
  4. La proroga di cui alle lettere a)  e  b)  del  comma  3  non  si
applica in presenza di procedure di  evidenza  pubblica  relative  al
rilascio delle autorizzazioni  o  delle  concessioni  previste  dagli
articoli  16  e  18  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84  ovvero
dell'articolo 36 del codice  della  navigazione,  gia'  definite  con
l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020.
  5. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 107, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, l'agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 del
medesimo articolo 1 si applica anche ai soggetti operanti nei settori
del magazzinaggio e supporto ai trasporti.
  6.  Al  fine  di   mitigare   gli   effetti   economici   derivanti
dall'emergenza COVID-19 ed assicurare la continuita' del servizio  di
ormeggio nei porti italiani, e' riconosciuto  alle  societa'  di  cui
all'articolo 14, comma 1-quinquies,  della  legge  28  gennaio  1994,
n.84, nel limite complessivo di euro 24 milioni per l'anno  2020,  un
indennizzo per le ridotte  prestazioni  di  ormeggio  rese  da  dette
societa' dal 1°  febbraio  2020  al  31  dicembre  2020  rispetto  ai
corrispondenti mesi dell'anno 2019.
  7. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 6, e' istituito  presso  il
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  un  fondo,  con  una
dotazione complessiva di euro 30 milioni per l'anno 2020, destinato:
    a) nella misura di complessivi euro 6  milioni  a  finanziare  il
riconoscimento dei benefici previsti  dal  comma  1  da  parte  delle
Autorita' di sistema portuale  o  dell'Autorita'  portuale  di  Gioia
Tauro, qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini;
    b) nella misura di complessivi euro  24  milioni  all'erogazione,
per il tramite del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,
dell'indennizzo di cui al comma 6.
  8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
adottato entro trenta giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, si procede all'assegnazione delle risorse di cui al comma 7,
nonche' alla determinazione delle quote di avanzo di amministrazione,
eventualmente utilizzabili da ciascuna  delle  Autorita'  di  sistema
portuale e dall'Autorita' portuale di Gioia Tauro  per  le  finalita'
del comma 1, lettera a), nel limite complessivo di 10 milioni di euro
per l'anno 2020.
  8-bis. Al fine di sostenere la competitivita' dei servizi  prestati
in ambito portuale nella fase di emergenza da COVID-19, dopo il comma
1 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' inserito  il
seguente:
  « 1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da  adottare  entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, le unita' di lavoro di cui al comma 1  sono  assegnate,
in misura proporzionale, agli uffici  periferici  cui  fanno  capo  i
principali  porti  e  aeroporti  sulla  base  del  numero  medio   di
certificazioni rilasciate nell'ultimo triennio ».
  8-ter. Al fine di accelerare gli interventi di digitalizzazione del
ciclo di operazioni portuali previsti nell'ambito  dell'emergenza  da
COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti e agli usi  commerciali
di  piazza,  le  certificazioni  di  qualunque  natura  destinate   a
pubbliche amministrazioni o a privati, i documenti  di  trasporto,  i
nulla osta, i titoli  di  credito  e  ogni  documento  necessario  ad
assistere le operazioni di importazione e di  esportazione  di  merce
possono essere inviati in  formato  digitale.  Qualora  il  documento
cartaceo sia richiesto in originale, esso puo' essere  sostituito  da
idonee  forme  digitali  di  autenticazione  ovvero  trasmesso   alle
autorita' richiedenti secondo modalita' conformi alle disposizioni in
materia   di   salvaguardia   della   salute   adottate   a   seguito
dell'emergenza da COVID-19.
  8-quater. Con riguardo alla societa' capogruppo e alle societa' del
gruppo di cui all'articolo 7, comma 9-sexies,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, per il fondo di cui all'articolo 26 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, qualora, durante lo  stato  di
emergenza dichiarato dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31
gennaio  2020,  siano  intervenuti   accordi   collettivi   volti   a
modificare, ai sensi del comma  3  del  citato  articolo  26,  l'atto
istitutivo del fondo ma alla data di presentazione della  domanda  di
accesso alle prestazioni del fondo non sia stato  ancora  emanato  il
decreto di cui  al  medesimo  articolo  26,  comma  3,  le  modifiche
apportate all'atto  istitutivo  producono  effetti  a  decorrere  dai
periodi di sospensione ovvero di riduzione dell'attivita'  lavorativa
oggetto della suddetta domanda, anche se antecedenti  alla  medesima.
Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n.154, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di 4,95 milioni di euro per  l'anno
2020 e di 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  9. Al fine di far fronte alle fluttuazioni  dei  traffici  portuali
merci e passeggeri riconducibili all'emergenza  COVID-19,  fino  allo
scadere  dei  sei  mesi  successivi  alla  cessazione   dello   stato
d'emergenza, le Autorita' di sistema portuale e l'Autorita'  portuale
di  Gioia  Tauro  possono,  con  provvedimento  motivato,   destinare
temporaneamente aree e banchine di  competenza  a  funzioni  portuali
diverse da quelle previste nei piani regolatori portuali vigenti.
  10. Agli oneri derivanti dai commi  7,  8  e  10-bis  del  presente
articolo, pari a 40 milioni di euro in  termini  di  saldo  netto  da
finanziare e a  50  milioni  di  euro  in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento, per l'anno 2020, si provvede  ai  sensi  dell'articolo
265.
  10-bis.   Nello   stato   di   previsione   del   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  e'  istituito  un  fondo  con  una
dotazione di 10 milioni di euro per l'anno  2020.  Le  disponibilita'
del fondo, nel  limite  di  5  milioni  di  euro,  sono  destinate  a
compensare, anche parzialmente, le Autorita' di sistema portuale  dei
mancati introiti, in particolare  derivanti  dai  diritti  di  porto,
dovuti al calo del traffico dei  passeggeri  e  dei  crocieristi  per
effetto dei provvedimenti legislativi assunti a tutela  della  salute
pubblica.
  10-ter. Le disponibilita' residue del fondo di cui al comma 10-bis,
nel limite di 5 milioni di euro per l'anno  2020,  sono  destinate  a
compensare, anche parzialmente, le imprese  di  navigazione  operanti
con navi minori nel settore del trasporto turistico  di  persone  via
mare e per acque interne che dimostrino di aver subito,  nel  periodo
compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, una diminuzione
del fatturato pari o superiore al 20 per cento rispetto al  fatturato
registrato  nel  medesimo  periodo  dell'anno  2019,  tenuto   conto,
altresi', della riduzione dei costi sostenuti.
  10-quater. Con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle  Autorita'  di
sistema portuale, sono stabilite le disposizioni attuative dei  commi
10-bis e 10-ter.
  10-quinquies. L'efficacia delle misure di cui  ai  commi  10-bis  e
10-ter del presente articolo e' subordinata, ai  sensi  dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
all'autorizzazione della Commissione europea.
                            Art. 199 bis
 
           Disposizioni in materia di operazioni portuali
 
  1. Al fine di fronteggiare le emergenze derivanti dall'epidemia  da
COVID-19  e  di  favorire  la  ripresa  delle   attivita'   portuali,
all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n.84, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
  a) la lettera d) del comma 4 e' abrogata;
  b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  « 4-bis.  Qualora  non  sia  possibile  soddisfare  la  domanda  di
svolgimento  di  operazioni  portuali   ne'   mediante   le   imprese
autorizzate ai sensi del comma 3 del presente articolo ne' tramite il
ricorso  all'im-presa  o  all'agenzia  per  la  fornitura  di  lavoro
portuale  temporaneo  di  cui,  rispettivamente,  ai  commi  2  e   5
dell'articolo 17, la nave e' autorizzata a svolgere le operazioni  in
regime di autoproduzione a condizione che:
  a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati;
  b) sia dotata di personale idoneo, aggiuntivo rispetto all'organico
della tabella di sicurezza e  di  esercizio  della  nave  e  dedicato
esclusivamente allo svolgimento di tali operazioni;
  c) sia stato pagato il corrispettivo e sia  stata  prestata  idonea
cauzione.
  4-ter. L'autorizzazione di cui al comma 4-bis e' rilasciata  previa
verifica della sussistenza  dei  requisiti  e  delle  condizioni  ivi
previsti. Tale autorizzazione non e' compresa nel numero  massimo  di
cui al comma 7 ».
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite   le
disposizioni per l'attuazione dei commi 4-bis e  4-ter  dell'articolo
16 della legge 28 gennaio 1994, n.84,  introdotti  dal  comma  1  del
presente  articolo,  anche  relativamente  alla  determinazione   del
corrispettivo e della cauzione e  alla  fissazione  dei  termini  del
procedimento,  tenendo  conto  delle  esigenze  di  economicita'  dei
servizi di trasporto pubblico locale di corto raggio.
                              Art. 200
 
        Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
 
  1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale  e
regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio  pubblico  a
seguito   degli    effetti    negativi    derivanti    dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e' istituito presso  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di
500 milioni di euro  per  l'anno  2020,  destinato  a  compensare  la
riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal
23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media  dei  ricavi
tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo  del
precedente biennio. Il Fondo e' destinato, nei limiti  delle  risorse
disponibili,  anche  alla  copertura  degli   oneri   derivanti   con
riferimento ai servizi  di  trasporto  pubblico  locale  e  regionale
dall'attuazione delle misure previste dall'articolo 215 del  presente
decreto.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997,  n.281,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per  il
riconoscimento della compensazione di cui al comma 1 alle imprese  di
trasporto pubblico locale  e  regionale,  alla  gestione  governativa
della  ferrovia  circumetnea,  alla   concessionaria   del   servizio
ferroviario Domodossola confine svizzero, alla  gestione  governativa
navigazione laghi e agli enti affidanti  nel  caso  di  contratti  di
servizio   grosscost.   Tali   criteri,   al    fine    di    evitare
sovracompensazioni, sono  definiti  anche  tenendo  conto  dei  costi
cessanti,   dei   minori   costi   di   esercizio   derivanti   dagli
ammortizzatori  sociali  applicati  in   conseguenza   dell'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19,  dei  costi  aggiuntivi  sostenuti   in
conseguenza della medesima emergenza.
  3. In considerazione  delle  riduzioni  dei  servizi  di  trasporto
pubblico passeggeri  conseguenti  alle  misure  di  contenimento  per
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, non trovano applicazione,  in
relazione al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza  e
per i servizi ferroviari interregionali indivisi, le disposizioni che
prevedono decurtazioni di corrispettivo o l'applicazione di  sanzioni
o penali in ragione delle minori  corse  effettuate  o  delle  minori
percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al  31
dicembre 2020.
  4. Al fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dalla
diffusione del contagio da  COVID-19,  l'erogazione  alle  Regioni  a
statuto ordinario dell'anticipazione prevista dall'articolo 27, comma
4,  del   decreto-legge24   aprile   2017,   n.50,   convertito   con
modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e relativa  all'anno
2020, per la parte relativa ai pagamenti non gia' avvenuti alla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
e' effettuata in un'unica soluzione entro la data del 30 giugno 2020.
  5. La ripartizione delle risorse stanziate per l'esercizio 2020 sul
fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto  2012,
n.135,  e'  effettuata  senza  l'applicazione  di  penalita',   fermo
restando quanto previsto  dal  comma  2-bis,  dell'articolo  27,  del
decreto-legge 24 aprile  2017,  n.50,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 21 giugno 2017, n.96, applicando le  modalita'  stabilite
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  26  giugno  2013,  n.148,  e
successive modificazioni.
  5-bis. Nelle more dell'emanazione dei decreti di  cui  al  comma  3
dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n.16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005,  n.58,  e  di  cui  al
comma 1230 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.296,  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281, e'  autorizzato  il  pagamento,  a
titolo di anticipazione, dell'80 per cento delle risorse a  decorrere
dall'anno 2019, sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni
beneficiarie e salvo conguaglio in esito all'attivita'  di  verifica.
La relativa erogazione e' disposta con cadenza semestrale.
  5-ter. Al fine di mitigare gli effetti  economici  derivanti  dalla
diffusione del contagio da COVID-19,  l'assegnazione  e  l'erogazione
alle regioni beneficiarie delle risorse spettanti  per  gli  anni  di
competenza dal 2014 al 2018 ai sensi dell'articolo 1, commi  2  e  3,
del  decreto-legge  21   febbraio   2005,   n.16,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n.58, e  dell'articolo  1,
comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n.296, sono  effettuate  in
un'unica soluzione, sulla  base  delle  informazioni  gia'  trasmesse
dalle regioni stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n.281, da emanare entro novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5-quater. Per gli anni di competenza dal  2014  al  2018  le  somme
residuate dagli importi  di  cui  al  comma  2  dell'articolo  1  del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n.16, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 22 aprile 2005, n.58, e quelle residuate dagli importi di
cui al comma 3-bis dell'articolo 23  del  decreto-legge  24  dicembre
2003, n.355, convertito, con modificazioni, dalla legge  27  febbraio
2004, n.47, sono  assegnate  alle  aziende  aventi  titolo  ai  sensi
dell'articolo 1,comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n.266, sulla
base delle istanze gia' presentate dalle aziende stesse alla data del
23 febbraio 2020,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  6. Al fine di garantire l'operativita' delle imprese  di  trasporto
pubblico di passeggeri, le autorita' competenti di  cui  all'articolo
2, lettere b) e c) del Regolamento (CE)  n.1370/2007  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 23  ottobre  2007,  erogano  alle  stesse
imprese, entro il 31 luglio 2020, un importo non inferiore all'80 per
cento dei corrispettivi contrattualmente previsti al 31 agosto 2020.
  6-bis. Al fine di contemperare le esigenze di mobilita' e le misure
di contenimento della diffusione del virus  SARS-CoV-2,  fino  al  30
giugno 2021, in deroga all'articolo 87, comma  2,  del  codice  della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285,  possono
essere destinate ai servizi di linea per trasporto di  persone  anche
le autovetture a uso di  terzi  di  cui  all'articolo  82,  comma  5,
lettera b), del medesimo codice di cui al decreto  legislativo  n.285
del 1992.
  7.  Al  fine  di  contenere  gli  effetti  negativi  dell'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19  e  di  favorire   lo   sviluppo   degli
investimenti  e  il  perseguimento  piu'  rapido  ed  efficace  degli
obiettivi di rinnovo del  materiale  rotabile  destinato  ai  servizi
stessi, per le regioni, gli enti locali e i  gestori  di  servizi  di
trasporto pubblico locale e regionale, non si applicano  sino  al  31
dicembre 2024 le disposizioni che prevedono  un  cofinanziamento  dei
soggetti  beneficiari  nell'acquisto  dei  mezzi.  Per  le   medesime
finalita' di cui al primo periodo non trovano applicazione fino al 30
giugno 2021 le disposizioni relative all'obbligo di utilizzo di mezzi
ad  alimentazione  alternativa,  qualora  non  sia  presente   idonea
infrastruttura per l'utilizzo di tali  mezzi.  E'  autorizzato,  fino
alla data del 30 giugno  2021,  l'acquisito  di  autobus  tramite  la
convenzione ConsipAutobus 3  stipulata  il  2  agosto  2018,  nonche'
l'acquisto di materiale rotabile anche in leasing.
  8. Fino al 30 giugno 2021,  le  risorse  statali  previste  per  il
rinnovo  del  materiale  rotabile   automobilistico   e   ferroviario
destinato al trasporto pubblico locale  e  regionale  possono  essere
utilizzate,  entro  il  limite  massimo  del   5   per   cento,   per
l'installazione  di  dotazioni  sui  relativi  mezzi,  finalizzate  a
contenere i rischi epidemiologici per i passeggeri  ed  il  personale
viaggiante,  nonche'  per  il  finanziamento  di  progetti   relativi
all'acquisto, anche mediante contratto di locazione  finanziaria,  da
parte degli esercenti i servizi  di  trasporto  pubblico  locale,  di
biciclette elettriche  a  pedalata  assistita  e  progettate  per  la
mobilita' condivisa e all'utilizzo di detti mezzi per  l'integrazione
dei servizi flessibili e di mobilita' condivisa con  i  programmi  di
esercizio esistenti. Per le finalita' di cui al precedente periodo ed
a valere sulle medesime risorse, il Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti, anche mediante apposite convenzioni  sottoscritte  con
Enti pubblici di ricerca o Istituti universitari, promuove uno o piu'
progetti   di   sperimentazione    finalizzati    ad    incrementare,
compatibilmente con le misure di contenimento previste  dall'articolo
1  del  decreto-legge  23  febbraio   2020,   n.6,   convertito   con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n.13, e dall'articolo  1  del
decreto-legge 25 marzo 2020,  n.19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n.35, nonche' dai relativi  provvedimenti
attuativi, l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto, garantendo
la sicurezza dei passeggeri e del personale viaggiante.
  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  pari  a  500
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
265.
  9-bis. Le risorse previste dall'articolo  30,  comma  14-ter,  nono
periodo, del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.58,  come  incrementate
dall'articolo 24, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  febbraio  2020,
n.8, sono ulteriormente incrementate di 10 milioni di euro per l'anno
2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014,n.190,  come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,   del
presente decreto.
                            Art. 200 bis
 
                            Buono viaggio
 
  1. Al fine di  sostenere  la  ripresa  del  settore  del  trasporto
pubblico non di linea eseguito mediante il servizio  di  taxi  ovvero
mediante il servizio di noleggio  con  conducente  e  consentire,  in
considerazione delle misure di contenimento adottate per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,  un'efficace  distribuzione
degli  utenti  del  predetto  trasporto  pubblico,  nello  stato   di
previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e'
istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno
2020, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse,
in favore delle persone fisicamente impedite o comunque  a  mobilita'
ridotta  ovvero  con  patologie  accertate,  anche  se  accompagnate,
residenti nei comuni capoluoghi di citta' metropolitane o  capoluoghi
di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento  della  spesa
sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per  ciascun
viaggio, da utilizzare per gli spostamenti  effettuati  a  mezzo  del
servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente dal 15 luglio 2020
al  31  dicembre  2020.  I  buoni  viaggio  non  sono  cedibili,  non
costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non  rilevano  ai
fini  del  computo  del  valore  dell'indicatore   della   situazione
economica equivalente.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge  di  conversione  del  presente   decreto,   si   provvede   al
trasferimento in favore dei comuni di cui al comma  1  delle  risorse
del fondo di cui al medesimo comma, secondo i seguenti criteri:
  a) una quota pari all'80 per cento del totale,  per  complessivi  4
milioni  di  euro,  e'  ripartita  in  proporzione  alla  popolazione
residente in ciascun comune interessato;
  b) una quota pari al restante  20  per  cento,  per  complessivo  1
milione di euro, e' ripartita in parti  eguali  tra  tutti  i  comuni
interessati.
  3. Le risorse di cui al comma 1 spettanti ai comuni  delle  regioni
Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia  e  Valle  d'Aosta  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette
autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei  comuni
compresi nel proprio territorio.
  4. Ciascun comune individua i beneficiari e il relativo  contributo
prioritariamente tra i nuclei familiari  piu'  esposti  agli  effetti
economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19  e  tra
quelli in stato di bisogno, privilegiando quelli non gia' assegnatari
di misure di sostegno pubblico.
  5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5  milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n.190,  come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto.
                              Art. 201
 
                    Incremento Fondo salva-opere
 
  1. Al  fine  di  garantire  il  rapido  completamento  delle  opere
pubbliche,  di  tutelare  i  lavoratori  e  sostenere  le   attivita'
imprenditoriali  a  seguito  del  contagio  da  COVID-19,  il   Fondo
salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile  2019,
n.34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno  2019,
n.58, e' incrementato di ulteriori 40  milioni  di  euro  per  l'anno
2020. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente  comma  si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
  2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, l'erogazione  delle
risorse  del  Fondo  salva-opere  in  favore   dei   sub-appaltatori,
sub-affidatarie     sub-fornitori,      che      hanno      trasmesso
all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente  generale  la
documentazione comprovante l'esistenza del credito alla data  del  24
gennaio  2020,  e'  effettuata,  ai  sensi  dell'articolo  47,  comma
1-quinquies del citato decreto legge  n.34  del  2019,  per  l'intera
somma spettante ai sensi del comma 1-bis del  medesimo  articolo  47,
con esclusione dell'applicazione delle previsioni di cui  al  settimo
ed all'ottavo periodo del comma 1-ter del citato articolo 47.
                              Art. 202
 
                           Trasporto aereo
 
  1.  All'articolo  79  del  decreto-legge  17  marzo   2020,   n.18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, sono
apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti:
«e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;
    b) i commi da 3 a 4 sono sostituiti dai seguenti:
    « 3. Per l'esercizio dell'attivita'  d'impresa  nel  settore  del
trasporto aereo di persone e merci, e' autorizzata la costituzione di
una   nuova   societa'   interamente   controllata   dal    Ministero
dell'economia e delle finanze ovvero controllata da  una  societa'  a
prevalente partecipazione pubblica anche indiretta. L'efficacia della
presente  disposizione  e'   subordinata   all'autorizzazione   della
Commissione europea.
      4. Ai fini della costituzione della societa' di cui al comma 3,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto
con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  il  Ministro
dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e  delle  politiche
sociali, sottoposto alla registrazione della  Corte  dei  Conti,  che
rappresenta  l'atto  costitutivo  della   societa',   sono   definiti
l'oggetto sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro elemento
necessario per la costituzione e il funzionamento della societa'. Con
lo stesso decreto e', altresi', approvato lo statuto della  societa',
sono nominati gli organi sociali per il primo periodo  di  durata  in
carica, sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai  sensi
dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile, e sono definiti i
criteri, in  riferimento  al  mercato,  per  la  remunerazione  degli
amministratori  investiti  di  particolari  cariche  da   parte   del
consiglio di  amministrazione  ai  sensi  dell'articolo  2389,  terzo
comma, del codice civile. Le successive modifiche allo statuto  e  le
successive nomine dei componenti degli organi sociali sono deliberate
a norma del codice civile. Il Ministero dell'economia e delle finanze
e' autorizzato a partecipare al capitale sociale e  a  rafforzare  la
dotazione patrimoniale della societa' di cui al presente comma con un
apporto complessivo  di  3.000  milioni  di  euro,  da  sottoscrivere
nell'anno 2020 e versare anche in piu' fasi e per successivi  aumenti
di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite societa'  a
prevalente partecipazione pubblica.
      4-bis. La societa' di cui  al  comma  3  redige,  entro  trenta
giorni dalla costituzione della societa' ai sensi  del  comma  4,  un
piano industriale di sviluppo e ampliamento dell'offerta, che include
strategie strutturali di  prodotto.  Tale  piano  e'  trasmesso  alle
Camere per  l'espressione  del  parere  da  parte  delle  Commissioni
parlamentari competenti  per  materia.  Le  Commissioni  parlamentari
competenti esprimono un parere motivato  nel  termine  perentorio  di
trenta giorni dalla data di assegnazione. La societa' puo' costituire
una o piu' societa' controllate o partecipate  per  la  gestione  dei
singoli rami di attivita' e per lo sviluppo di  sinergie  e  alleanze
con altri soggetti  pubblici  e  privati,  nazionali  ed  esteri.  La
societa' e' altresi' autorizzata ad acquistare e prendere in affitto,
anche a trattativa diretta, rami d'azienda  di  imprese  titolari  di
licenza  di  trasporto  aereo  rilasciata  dall'Ente  Nazionale   per
l'Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria.
      4-ter. Ai fini della prestazione di servizi pubblici essenziali
di rilevanza sociale, e nell'ottica della  continuita'  territoriale,
la societa' di cui al  comma  3,  ovvero  le  societa'  dalla  stessa
controllate  o  partecipate,  stipula,  nel  limite   delle   risorse
disponibili, apposito contratto di servizio con  il  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con  il   Ministero
dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministero  dello  sviluppo
economico, e con gli Enti pubblici territorialmente competenti, anche
subentrando nei contratti gia' stipulati per  le  medesime  finalita'
dalle imprese di cui all'ultimo periodo del comma 4-bis. »;
    c) il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
      « 5. Alla societa' di cui al comma  3  e  alle  societa'  dalla
stessa partecipate o controllate non  si  applicano  le  disposizioni
previste  dal  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.   175,   e
dall'articolo 23-bis del decreto- legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
      5-bis. La societa'  di  cui  al  comma  3  puo'  avvalersi  del
patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del
testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza
e difesa in giudizio dello Stato e  sull'ordinamento  dell'Avvocatura
dello Stato, di cui al regio decreto 30  ottobre  1933,  n.  1611,  e
successive modificazioni.
      5-ter.  Tutti  gli  atti  connessi  all'operazione  di  cui  al
presente articolo  sono  esenti  da  imposizione  fiscale  diretta  e
indiretta e da tasse. »;
    d) il comma 6 e' abrogato;
    e) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
      «7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al  comma  2  e'
istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico un fondo con una dotazione  di  350  milioni  di  euro  per
l'anno 2020. Per l'at-tuazione delle disposizioni di cui ai commi  da
3 a 4-bis, e' istituito  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo con  una  dotazione  di  3.000
milioni di euro per l'anno 2020. Per l'attuazione delle  disposizioni
di cui ai commi 3, 4 e 4-bis  del  presente  articolo,  il  Ministero
dell'economia e delle  finanze  si  avvale  di  primarie  istituzioni
finanziarie, industriali e legali nel limite di  300  mila  euro  per
l'anno 2020. A tal fine, e' autorizzata la spesa di 300 mila euro per
l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
per gli interventi previsti dal comma  4,  puo'  essere  riassegnata,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una quota degli
importi derivanti da operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari
e  immobiliari  o   da   distribuzione   di   dividendi   o   riserve
patrimoniali.».
  1-bis. In considerazione del  calo  del  traffico  negli  aeroporti
italiani derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e  dalle
misure di contenimento del contagio  adottate  dallo  Stato  e  dalle
regioni, al fine di contenere i  conseguenti  effetti  economici,  e'
prorogata di due anni la durata delle concessioni per la  gestione  e
lo sviluppo  dell'attivita'  aeroportuale,  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari
a 2.850,3 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di  saldo  netto
da finanziare e fabbisogno e 300 mila euro per l'anno 2020 in termini
di indebitamento netto, si provvede quanto a 2.000  milioni  di  euro
per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e  fabbisogno
mediante corrispondente  riduzione  della  dotazione  del  Fondo  per
esigenze indifferibili connesse  ad  interventi  non  aventi  effetti
sull'indebitamento netto delle PA di cui all'articolo 3, comma 3  del
decreto-legge 5 febbraio 2020, n.3,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2020, n.21, e quanto a 850,3 milioni di euro per
l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare  e  fabbisogno  e
300 mila euro per l'anno 2020 in termini di  indebitamento  netto  ai
sensi dell'articolo 265.
                              Art. 203
 
  Trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo
 
  1. I vettori aerei e le imprese che operano e  impiegano  personale
sul territorio  italiano  e  che  sono  assoggettati  a  concessioni,
autorizzazioni o  certificazioni  previste  dalla  normativa  Agenzia
europea per la sicurezza aerea (EASA)  o  dalla  normativa  nazionale
nonche' alla vigilanza dell'Ente  nazionale  per  l'aviazione  civile
(ENAC)  secondo  le  vigenti  disposizioni,   applicano   ai   propri
dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi  del  regolamento
(UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre  2012,  trattamenti
retributivi comunque non inferiori  a  quelli  minimi  stabiliti  dal
Contratto  Collettivo   Nazionale   del   settore   stipulato   dalle
organizzazioni   datoriali   e   sindacali   comparativamente    piu'
rappresentative a livello nazionale.
  2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche al  personale
dipendente di terzi ed utilizzato per lo  svolgimento  delle  proprie
attivita' dai vettori aerei e dalle imprese di cui al medesimo  comma
1.
  3.  Entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, i soggetti di cui  al  comma  1,  a  pena  di  revoca  delle
concessioni,  autorizzazioni  e  certificazioni  ad  essi  rilasciate
dall'autorita'  amministrativa  italiana,  comunicano   all'ENAC   di
ottemperare agli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
  4. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  le  domande  dirette  ad   ottenere   il   rilascio   delle
concessioni, autorizzazioni o  certificazioni  di  cui  al  comma  1,
recano,  a  pena  di  improcedibilita',  la  comunicazione   all'ENAC
dell'impegno a  garantire  al  personale  di  cui  ai  commi  1  e  2
trattamenti economici  complessivi  non  inferiori  a  quelli  minimi
stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale  del  settore  stipulato
dalle organizzazioni  datoriali  e  sindacali  comparativamente  piu'
rappresentative a livello nazionale.
  5. In caso di  concessioni,  autorizzazioni  e  certificazioni  non
rilasciate  dall'autorita'  amministrativa  italiana,  la  violazione
degli obblighi di cui ai commi 1  o  3  determina  l'applicazione  da
parte dell'ENAC, secondo le modalita' di cui alla legge  24  novembre
1981, n.689, di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di
euro 5.000,00 ed un massimo di euro 15.000,00 per ciascuna unita'  di
personale impiegata sul territorio italiano.
  6. Le somme rivenienti dall'applicazione delle sanzioni di  cui  al
comma  5  sono   destinate,   nella   misura   dell'80   per   cento,
all'alimentazione del  Fondo  di  solidarieta'  per  il  settore  del
trasporto aereo e  del  sistema  aeroportuale,  costituito  ai  sensi
dell'articolo  1-ter  del  decreto-legge  5  ottobre   2004,   n.249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.291,  e
nella restante  misura  del  20  per  cento  al  finanziamento  delle
attivita' dell'ENAC.
                              Art. 204
 
 Incremento dotazione del Fondo di solidarieta' per il settore aereo
 
  1. Al fine di far fronte  alle  esigenze  straordinarie  e  urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19 e della conseguente riduzione
del traffico aereo, a decorrere dal 1° luglio 2021, le maggiori somme
derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale  sui  diritti  di
imbarco previsto dall'articolo 6-quater, comma 2,  del  decreto-legge
31 gennaio 2005, n.7, convertito con  modificazioni  dalla  legge  31
marzo 2005, n.43, sono riversate, nella misura del 50 per cento, alla
gestione degli interventi assistenziali e di sostegno  alle  gestioni
previdenziali dell'INPS di cui all'articolo 37 della  legge  9  marzo
1989, n.88, e nella restante misura del 50 per cento  sono  destinate
ad alimentare il Fondo di solidarieta' per il settore  del  trasporto
aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai  sensi  dell'articolo
1-ter del  decreto-legge  5  ottobre  2004,  n.249,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.291.
  2. Ai fini della riscossione e del versamento delle somme di cui al
comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo  6-quater,  commi
da 3 a 3-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2005,  n.7,  convertito
con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n.43.
  3. All'articolo 2, comma 47, della legge 28 giugno 2012, n.92, dopo
le parole  «A  decorrere  dal  1°  gennaio  2020»  sono  inserite  le
seguenti: «e fino al 30 giugno 2021».
  4. Agli oneri derivanti dai commi  da  1  a  3,  valutati  in  65,7
milioni di euro per l'anno 2021 e in 131,4 milioni di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
                              Art. 205
 
Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo  in  regime
  di servizio pubblico con le isole maggiori e minori.
  1. Al fine di evitare che gli  effetti  economici  derivanti  dalla
diffusione del contagio da COVID-19 sulle  condizioni  di  domanda  e
offerta di  servizi  marittimi  possano  inficiare  gli  esiti  delle
procedure avviate ai sensi  dell'articolo  4  del  regolamento  (CEE)
n.3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre  1992,  per  l'organizzazione
dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio  pubblico
con  le  isole  maggiori  e  minori,  l'efficacia  della  convenzione
stipulata  per   l'effettuazione   di   detti   servizi,   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 998, della legge  27  dicembre  2006,  n.296,e
dell'articolo 19-ter del  decreto-legge  25  settembre  2009,  n.135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre  2009,  n.166,
e'  prorogata  fino  alla  conclusione   delle   procedure   di   cui
all'articolo 4 del citato regolamento (CEE) n.3577/92 e comunque  non
oltre la data del 28 febbraio 2021.
  2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 e'  subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai  sensi  dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si  provvede  con  le  risorse
disponibili a legislazione vigente preordinate a tale scopo.
                              Art. 206
 
Interventi urgenti  per  il  ripristino,  la  messa  in  sicurezza  e
  l'ammodernamento delle tratte autostradali A24 e A25 e della strada
  statale n. 4 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e  2017,
  nonche' per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali.
  1. Al fine  di  accelerare  le  attivita'  di  messa  in  sicurezza
antisismica e il ripristino della funzionalita' delle Autostrade  A24
e A25, e il necessario coordinamento  dei  lavori  per  l'adeguamento
alla  normativa  tecnica  nazionale  ed  europea,  con  decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, e' nominato  apposito
Commissario  straordinario  per  l'espletamento  delle  attivita'  di
programmazione,  progettazione,   affidamento   ed   esecuzione   dei
necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo  livelli
di priorita' per la sicurezza antisismica, nel limite  delle  risorse
che si rendono  disponibili  a  legislazione  vigente  per  la  parte
effettuata con contributo pubblico. Il  Commissario  dura  in  carica
fino al 31 dicembre 2025. Al Commissario straordinario e'  attribuito
un   compenso,   determinato   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze,  in  misura  non  superiore  a  quella
prevista dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,
n.98, convertito con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,
n.111,  i  cui  oneri  sono  posti  a  carico  del  quadro  economico
dell'opera.
  2.  Per  l'esercizio  dei   compiti   assegnati,   il   Commissario
straordinario    si    avvale,    come    struttura    di    supporto
tecnico-amministrativo, di  una  societa'  pubblica  di  gestione  di
lavori pubblici con la quale stipula apposita convenzione nonche'  di
esperti o consulenti fino al numero massimo di 10, scelti  anche  tra
soggetti   estranei   alla   pubblica   amministrazione   ai    sensi
dell'articolo 7, comma 6, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,
n.165, di comprovata esperienza nel settore delle opere  pubbliche  e
nelle discipline giuridiche o tecnico-ingegneristiche,  i  cui  costi
sono posti a carico delle risorse disponibili  per  il  finanziamento
dell'opera nel limite complessivo del 3 per cento.
  3. Allo scopo di  poter  celermente  stabilire  le  condizioni  per
l'effettiva realizzazione dei lavori, il  Commissario  straordinario,
assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero  la
prosecuzione   dei   lavori,   anche   sospesi,    nella    soluzione
economicamente   piu'   vantaggiosa,    provvede    allo    sviluppo,
rielaborazione e approvazione  dei  progetti  non  ancora  appaltati,
anche  avvalendosi  dei  Provveditorati  interregionali  alle   opere
pubbliche,  di  istituti  universitari   nonche'   di   societa'   di
progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici
protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche,  con
oneri a carico del quadro economico  dell'opera.  L'approvazione  dei
progetti da parte  del  Commissario  straordinario,  d'intesa  con  i
Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad
ogni effetto di legge, ogni autorizzazione,  parere,  visto  e  nulla
osta occorrenti per l'avvio  o  la  prosecuzione  dei  lavori,  fatta
eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i  quali  i
termini dei  relativi  procedimenti  sono  dimezzati,  e  per  quelli
relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per  i  quali
il termine di adozione dell'autorizzazione,  parere,  visto  e  nulla
osta e' fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di
ricezione  della  richiesta,  decorso  il  quale,   ove   l'autorita'
competente  non  si  sia  pronunciata,  detti   atti   si   intendono
rilasciati. L'autorita' competente puo' altresi' chiedere chiarimenti
o elementi integrativi  di  giudizio;  in  tal  caso  il  termine  di
sessanta giorni  di  cui  al  secondo  periodo  e'  sospeso  fino  al
ricevimento   della   documentazione   richiesta   e,    a    partire
dall'acquisizione  della  medesima  documentazione,  per  un  periodo
massimo di trenta giorni,  decorso  il  quale  i  chiarimenti  o  gli
elementi  integrativi  si  intendono  comunque  acquisiti  con  esito
positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica, l'autorita' competente ne da'  preventiva  comunicazione  al
Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di  cui  al
secondo periodo e' sospeso, fino  all'acquisizione  delle  risultanze
degli accertamenti e, comunque, per  un  periodo  massimo  di  trenta
giorni, decorsi i quali si procede all'iter autorizzativo.
  4.  Per  l'esecuzione  dell'attivita'  di  cui  al  comma   3,   il
Commissario  straordinario,  entro  trenta   giorni   dalla   nomina,
definisce  il  programma  di  riqualificazione  delle  tratte   delle
Autostrade A24  e  A25  comprensivo  degli  interventi  di  messa  in
sicurezza antisismica e adeguamento alle norme tecniche sopravvenute,
tenendo conto della  soluzione  economicamente  piu'  vantaggiosa  ed
individuando  eventuali  interventi  da  realizzare  da   parte   del
concessionario.  Per  gli  interventi  individuati,  il   Commissario
straordinario  procede,  entro  90  giorni  dalla   definizione   del
programma  ed  autonomamente   rispetto   al   concessionario,   alla
predisposizione o rielaborazione dei progetti non  ancora  appaltati,
definisce il fabbisogno finanziario e il  cronoprogramma  dei  lavori
nel limite delle risorse che si rendono  disponibili  a  legislazione
vigente e realizza i lavori a carico del contributo pubblico per fasi
funzionali secondo livelli di priorita' per la sicurezza antisismica.
Al   perfezionamento   dell'iter    approvativo,    il    Commissario
straordinario  procede  all'affidamento  dei  lavori.   Dal   momento
dell'affidamento dei lavori e per l'intera  durata  degli  stessi  il
Commissario straordinario sovraintende  alla  gestione  delle  tratte
interessate e agli eventuali interventi realizzati dal concessionario
ed emana, d'intesa con il concessionario, i conseguenti provvedimenti
per la regolazione del traffico.
  5. In relazione alle attivita' di cui al comma  3,  il  Commissario
straordinario assume direttamente le funzioni di stazione  appaltante
e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di  contratti
pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n.159, nonche' dei vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di
urgenza  e  per  le  espropriazioni   delle   aree   occorrenti   per
l'esecuzione degli  interventi,  il  Commissario  straordinario,  con
proprio decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e
del verbale di immissione in possesso dei suoli  anche  con  la  sola
presenza  di  due  rappresentanti  della   regione   o   degli   enti
territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
  5-bis. Al fine di completare gli interventi  relativi  alla  strada
statale n.4 «via Salaria» - variante Trisungo-Acquasanta -  2°  lotto
funzionale dal km 155+000  al  km  161+500,  nonche'  gli  interventi
relativi alla  strada  statale  n.4  «via  Salaria»-Realizzazione  di
strada a quattro corsie dal km 36 al km 54, e' autorizzata  la  spesa
di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di  17  milioni  di  euro  per
l'anno 2021 per le attivita' di progettazione,  da  concludere  entro
dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione del presente decreto.
  5-ter. Le risorse di cui al comma 5-bis  sono  trasferite  all'ANAS
S.p.A. per le  attivita'  di  progettazione  nonche',  per  la  quota
eventualmente residua, per la realizzazione dei medesimi  interventi,
che sono inseriti nel contratto di programma con  l'ANAS  S.p.A.  con
priorita' di finanziamento e realizzazione.
  5-quater. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  comma  5-bis,
pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 17 milioni di  euro  per
l'anno 2021, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  6. Il concessionario autostradale prosegue nella gestione ordinaria
dell'intera infrastruttura riscuotendo i relativi pedaggi.  Entro  30
giorni dalla definizione del programma di cui al comma 4 da parte del
Commissario straordinario, il concessionario  propone  al  concedente
l'atto  aggiuntivo  alla  Convenzione  e  il  nuovo  Piano  economico
finanziario aggiornato secondo la disciplina prevista  dall'Autorita'
di Regolazione dei Trasporti, in coerenza con il presente articolo  e
con gli eventuali interventi di  propria  competenza,  ai  sensi  del
comma 4.
  7. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 1,
e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata
al Commissario straordinario, alla quale affluiscono  annualmente  le
risorse  gia'  destinate  agli  interventi  del   presente   articolo
nell'ambito dei riparti dei Fondi di investimento di cui all'articolo
1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n.205 e all'articolo  1,
comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n.145, per  il  finanziamento
dei lavori di ripristino e della  messa  in  sicurezza  delle  tratte
autostradali A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009,  2016
e 2017, nei limiti dei relativi stanziamenti di  bilancio  annuali  e
delle disponibilita' allo scopo destinate a legislazione vigente.
  7-bis.A decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021,
al  fine  di  accelerare  la   realizzazione   delle   infrastrutture
autostradali relative a una o  piu'  regioni,  l'affidamento  di  cui
all'articolo  178,comma  8-ter,  del  codice  di   cui   al   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.50, puo' avvenire anche  in  favore  di
societa' integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni
nelle forme previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175.
Il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  esercita  sulla
societa' il controllo analogo di cui all'articolo 5 del citato codice
di cui al decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  secondo  le
modalita' previste dal citato articolo 178, comma 8-ter.
                              Art. 207
 
  Disposizioni urgenti per la liquidita' delle imprese appaltatrici
 
  1. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo
18 aprile 2016, n.50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una
gara, sono gia' stati pubblicati alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, nonche', in caso di contratti  senza  pubblicazione
di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima  data,  siano
gia' stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi,
ma non siano scaduti i relativi  termini,  e  in  ogni  caso  per  le
procedure disciplinate dal medesimo  decreto  legislativo  avviate  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
alla data del 30 giugno 2021, l'importo  dell'anticipazione  prevista
dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18  aprile  2016,
n.50, puo' essere incrementato fino al 30 per  cento,  nei  limiti  e
compatibilmente con le risorse annuali  stanziate  per  ogni  singolo
intervento a disposizione della stazione appaltante.
  2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, l'anticipazione di  cui  al
medesimo comma puo' essere riconosciuta, per un importo non superiore
complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei  limiti  e
compatibilmente con le risorse annuali  stanziate  per  ogni  singolo
intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in  favore
degli appaltatori che  abbiano  gia'  usufruito  di  un'anticipazione
contrattualmente prevista ovvero che abbiano gia'  dato  inizio  alla
prestazione senza  aver  usufruito  di  anticipazione.  Ai  fini  del
riconoscimento  dell'eventuale   anticipazione,   si   applicano   le
disposizioni di cui al secondo, al  terzo,  al  quarto  e  al  quinto
periodo dell'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18  aprile
2016, n.50 e  la  determinazione  dell'importo  massimo  attribuibile
viene  effettuata  dalla  stazione  appaltante  tenendo  conto  delle
eventuali somme gia' versate a tale titolo all'appaltatore.
                              Art. 208
 
        Disposizioni per il rilancio del settore ferroviario
 
  1. All'articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile
2017, n.50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n.96, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Al fine  di
incrementare la sicurezza del  trasporto  ferroviario  e'  istituito,
nello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, un Fondo con una  dotazione  di  2  milioni  di  euro  per
ciascuno  degli  anni  2017,  2018,  2019  e  2020,  destinato   alla
formazione di personale impiegato  in  attivita'  della  circolazione
ferroviaria, con particolare riferimento  alla  figura  professionale
dei macchinisti del settore merci.».
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 2 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12,  comma  18,  del
decreto-legge   28   settembre   2018,   n.109,    convertito,    con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.130.
  3. A valere sulle risorse attribuite a  Rete  Ferroviaria  Italiana
S.p.A. nell'ambito  del  riparto  delle  risorse  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1,comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.232, e  non
finalizzate a  specifici  interventi  nell'ambito  del  Contratto  di
programma  2017-2021,  la  predetta  Societa'   e'   autorizzata   ad
utilizzare l'importo di euro 25 milioni per l'anno 2020 e di euro  15
milioni  per  l'anno  2021  per  la  realizzazione  del  progetto  di
fattibilita' tecnico-economica degli interventi di potenziamento, con
caratteristiche  di  alta  velocita',  delle  direttrici  ferroviarie
Salerno-Reggio  Calabria,   Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia   e
Genova-Ventimiglia.
  3-bis. Al fine di dare impulso  e  rilanciare  il  porto  di  Gioia
Tauro,  il  collegamento  ferroviario  Rosarno-San  Ferdinando  e  il
relativo  impianto  assumono  la  qualificazione  di   infrastruttura
ferroviaria nazionale e sono trasferiti  a  titolo  gratuito,  previa
intesa tra il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  la
regione  Calabria,  mediante  conferimento  in  natura,  al   gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che ne assume la  gestione
ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei  trasporti  e
della navigazione n.138-T del 31 ottobre 2000.  Agli  interventi  per
l'adeguamento  e  lo  sviluppo  delle  infrastrutture  trasferite  si
provvede secondo le modalita' previste nei contratti di programma  di
cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15  luglio  2015,  n.112,
prevedendone il finanziamento prioritario nell'ambito  del  contratto
di programma-parte investimenti. Agli interventi per la  manutenzione
della  tratta  di  cui  al  primo  periodo  si  provvede  nell'ambito
dell'efficientamento  annuale  del   contratto   di   programma-parte
servizi. Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  la
regione Calabria e la  societa'  Rete  Ferroviaria  Italiana  S.p.A.,
sentita l'Autorita' portuale di Gioia  Tauro,  definiscono,  d'intesa
tra loro, la programmazione delle attivita' finalizzate allo sviluppo
dell'area logistica a servizio del porto e dei connessi interventi di
adeguamento  infrastrutturale  e  tecnologico  nonche'   i   relativi
fabbisogni.
  4. Al fine di garantire l'accessibilita' sostenibile in tempo utile
per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026,  Rete  Ferroviaria  Italiana
S.p.A. e' autorizzata ad utilizzare un importo di euro 7 milioni  nel
2020, di euro 10 milioni nel 2021, di euro 14 milioni  nel  2022,  di
euro 15 milioni nel 2023, di euro 15 milioni nel 2024  e  di  euro  9
milioni nel 2025  per  la  realizzazione  dell'intervento  denominato
«Variante di Riga», nonche' di euro 11 milioni nel 2020, di  euro  21
milioni nel 2021, di euro 29 milioni nel 2022, di euro 25 milioni nel
2023, di euro 19 milioni nel 2024, di euro 16 milioni nel 2025  e  di
euro 10 milioni  nel  2026  per  la  realizzazione  del  collegamento
ferroviario «Bergamo-Aeroporto di Orio al Serio».
  5. Al fine di effettuare interventi urgenti relativi alla mobilita'
a seguito del crollo del ponte sul fiume  Magra  e  di  garantire  lo
sviluppo  della  intermodalita'  nel  trasporto  delle  merci   nella
direttrice est-ovest del Paese sulla rete  TEN-T  e'  autorizzata  la
spesa di euro 5 milioni nel 2020,di euro 16 milioni annui dal 2021 al
2025, di euro 14 milioni nel 2026, di euro 20 milioni  nel  2027,  di
euro 17 milioni nel 2028, di euro 14 milioni nel  2029,  di  euro  10
milioni nel 2030, di euro 7 milioni nel 2031 e di euro 3 milioni  nel
2032 per gli interventi di raddoppio  selettivo  e  di  potenziamento
delle  stazioni  della  linea  ferroviaria   Pontremolese   (Parma-La
Spezia). Dette risorse si intendono immediatamente  disponibili  alla
data  di  entrata  in   vigore   del   presente   decreto   ai   fini
dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.
  5-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei  commi  4  e  5  si
provvede, quanto a euro 18 milioni per l'anno 2020, a euro 24 milioni
per l'anno 2021, a euro 36 milioni per l'anno 2022, a euro 33 milioni
per l'anno 2023, a euro 30 milioni per l'anno 2024, a euro 26 milioni
per l'anno 2025, a euro 24 milioni per l'anno 2026, a euro 20 milioni
per l'anno 2027, a euro 17 milioni per l'anno 2028, a euro 14 milioni
per l'anno 2029, a euro 10 milioni per l'anno 2030, a euro 7  milioni
per l'anno 2031 e a euro 3 milioni per l'anno 2032,  a  valere  sulle
risorse del fondo istituito ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  140,
della legge 11  dicembre  2016,  n.232,  relativamente  alle  risorse
iscritte nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e attribuite alla societa'  Rete  Ferroviaria  Italiana
S.p.A. e, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2020, a euro 23  milioni
per ciascuno degli anni dal 2021 al2023, a euro 20 milioni per l'anno
2024 e a euro 15 milioni per l'anno 2025, a valere sulle risorse  del
medesimo fondo di cui all'articolo 1, comma 140,  della  legge  n.232
del 2016 gia' trasferite al bilancio della societa' Rete  Ferroviaria
Italiana S.p.A. Alla compensazione  in  termini  di  indebitamento  e
fabbisogno, pari a euro 5 milioni per l'anno 2020, a euro 23  milioni
annui per gli anni dal 2021 al2023, a euro 20 milioni per l'anno 2024
e  a  euro  15  milioni  per  l'anno  2025,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre2008, n.189.
                              Art. 209
 
Misure  a  tutela  del  personale  e  dell'utenza  dei   servizi   di
  motorizzazione e del personale  dei  Provveditorati  interregionali
  alle opere pubbliche.
  1. Al fine di contenere la diffusione del contagio  da  COVID-19  e
assicurare la continuita' dei  servizi  erogati  dagli  Uffici  della
motorizzazione  civile  del  Dipartimento   per   i   trasporti,   la
navigazione, gli affari generali e il personale del  Ministero  delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  salvaguardando,  al  contempo,  la
salute dei dipendenti e dell'utenza attraverso l'utilizzo di appositi
dispositivi  e  l'adozione  di  modelli  organizzativi  e  gestionali
adeguati, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti apposito fondo con dotazione pari a 7 milioni di  euro  per
l'anno 2020 e a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2021  e
2022. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente  comma  si
provvede quanto  a  7  milioni  di  euro  per  l'anno  2020  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2020,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, e, quanto a 1,4 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai sensi dell'articolo 265.
  2. Al fine di contenere la diffusione del contagio  da  COVID-19  e
assicurare la continuita' dei sopralluoghi nei cantieri da parte  del
personale dei Provveditorati  interregionali  alle  opere  pubbliche,
salvaguardando  al  contempo  la  salute  dei  dipendenti  attraverso
l'utilizzo di appositi dispositivi, e' autorizzata la spesa  di  euro
345.000 per l'anno 2020. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
presente  comma  si  provvede  quanto   a   euro   232.000   mediante
corrispondente  riduzione   dell'autorizzazione   di   spesa   recata
dall'articolo  12  del  decreto-legge  28  settembre   2018,   n.109,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  16   novembre   2018,
n.130,quanto ad euro 113.000 mediante corrispondente riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
                              Art. 210
 
              Disposizioni in materia di autotrasporto
 
  1. Al fine di assicurare sostegno  al  settore  dell'autotrasporto,
tenuto conto  del  ruolo  centrale  rivestito  nella  gestione  della
situazione emergenziale derivante dalla diffusione  del  contagio  da
COVID-19, che costituisce evento eccezionale ai  sensi  dell'articolo
107,  paragrafo  2,  lettera  b),  del  Trattato  sul   funzionamento
dell'Unione Europea, ed al fine di assicurare, in tale  contesto,  un
adeguato sostegno di natura mutualistica alle  imprese  del  settore,
l'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  2,  comma  3,  del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n.451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e' incrementata di 20 milioni di
euro per l'anno 2020.
  2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, i  consorzi,  anche
in forma societaria, le cooperative e i raggruppamenti aventi sede in
Italia ovvero in altro paese dell'Unione  europea  iscritti  all'Albo
nazionale  delle  persone  fisiche  e   giuridiche   che   esercitano
l'autotrasporto di cose per conto terzi di cui all'articolo  1  della
legge 6 giugno 1974, n.298, ovvero titolari di licenza comunitaria ai
sensi del regolamento CE n.881/92 del 26 marzo  1992,  entro  novanta
giorni  dall'entrata  in  vigore  del   presente   decreto,   versano
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
per l'anno 2020 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le
somme incassate successivamente al 1°  gennaio  2017  e  fino  al  31
dicembre  2018  a  titolo  di  riduzione   compensata   dei   pedaggi
autostradali ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge  28
dicembre 1998, n.451, convertito, con modificazioni, dalla  legge  26
febbraio 1999 n.40 e dell'articolo 45 della legge 23  dicembre  1999,
n.488, eventualmente rimaste nella loro  disponibilita',  in  ragione
dell'impossibilita' di procedere al loro riversamento in  favore  dei
beneficiari  aderenti  al  consorzio,  alla  cooperativa  ovvero   al
raggruppamento. Le somme restituite sono destinate  in  favore  delle
iniziative deliberate dall'Albo nazionale  delle  persone  fisiche  e
giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose  per  conto  terzi,
per il sostegno del settore e per la  sicurezza  della  circolazione,
anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture.
  3.   Il   Comitato   centrale   per    l'Albo    nazionale    degli
autotrasportatori di cui all'articolo 9 del  decreto  legislativo  21
novembre 2005, n.284, anche avvalendosi delle  strutture  centrali  e
periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  nei
limiti delle risorse disponibili a  legislazione  vigente,  provvede,
nell'ambito delle attivita' di cui alle lettere  l-ter)  e  l-quater)
del comma 2 del medesimo articolo 9, al monitoraggio ed al  controllo
dell'adempimento degli obblighi previsti dal comma 2.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro  per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
                              Art. 211
 
Misure per la funzionalita' del Corpo delle Capitanerie  di  Porto  e
  per il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari.
  1. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo delle  capitanerie
di porto-Guardia  Costiera,  per  un  periodo  di  novanta  giorni  a
decorrere dalla data di entrata di entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  dei  maggiori  compiti  connessi  al   contenimento   della
diffusione del COVID-19, in considerazione del livello di esposizione
al rischio di contagio da  COVID-19  connesso  allo  svolgimento  dei
compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di  porto,  Guardia
Costiera, al fine di consentire la sanificazione  e  la  disinfezione
straordinaria degli uffici, degli ambienti e  dei  mezzi  in  uso  al
medesimo  Corpo,   nonche'   assicurare   l'adeguata   dotazione   di
dispositivi di protezione individuale e l'idoneo  equipaggiamento  al
relativo personale impiegato, e' autorizzata la spesa complessiva  di
euro 2.230.000 per l'anno 2020, di cui euro 1.550.000  per  spese  di
sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi
e per l'acquisto dei  dispositivi  di  protezione  individuale,  euro
320.000 per l'acquisto di spese per  attrezzature  tecniche  ed  euro
360.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario.
  2. Fatte salve le  prioritarie  esigenze  operative  e  manutentive
delle Forze armate e al fine di favorire la piu' ampia valorizzazione
delle infrastrutture industriali e logistiche militari, il  Ministero
della difesa, per il tramite  di  Difesa  servizi  S.p.A.,  ai  sensi
dell'articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.66,  puo'
stipulare convenzioni ovvero accordi comunque denominati con soggetti
pubblici o  privati,  volti  ad  affidare  in  uso  temporaneo  zone,
impianti o parti di essi,  bacini,  strutture,  officine,  capannoni,
costruzioni e magazzini, inclusi nei comprensori militari.
  3. Le convenzioni e gli accordi di cui al comma  2  definiscono  le
zone, le strutture e gli impianti  oggetto  dell'affidamento  in  uso
temporaneo e stabiliscono le obbligazioni, le  garanzie,  le  opzioni
per il rinnovo, le penali, i termini economici nonche'  le  condivise
modalita' di gestione e ogni altra clausola ritenuta necessaria  alla
regolazione dei discendenti rapporti tra le parti stipulanti.
  4. Alla copertura degli oneri di  cui  al  comma  1,  pari  a  euro
2.230.000 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
                            Art. 211 bis
 
Continuita' dei servizi erogati  dagli  operatori  di  infrastrutture
                              critiche
 
   
  1. Gli operatori di infrastrutture critiche, al fine di  assicurare
la continuita' del  servizio  di  interesse  pubblico  erogato  e  il
funzionamento in sicurezza delle infrastrutture  stesse,  adottano  o
aggiornano i propri  piani  di  sicurezza  con  disposizioni  recanti
misure di gestione delle  crisi  derivanti  da  emergenze  di  natura
sanitaria emanate dalle autorita' competenti. Resta  fermo,  per  gli
aspetti  di  sicurezza  cibernetica,  quanto  previsto  dal   decreto
legislativo 18 maggio 2018, n.65, e dal  decreto-legge  21  settembre
2019, n.105, convertito, con modificazioni, dalla legge  18  novembre
2019, n.133.
  2. L'aggiornamento dei piani di sicurezza e' redatto d'intesa con i
rappresentanti delle amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 3,
del  decreto  legislativo  11  aprile  2011,  n.61,  e  recepisce  il
contenuto di eventuali direttive emanate ai  sensi  dell'articolo  14
dello stesso decreto legislativo. Le misure adottate sono  comunicate
ai Ministeri competenti per  materia  e  al  Ministero  dell'interno,
anche  per  gli  aspetti  di  sicurezza  informatica  connessi   alla
protezione  delle  infrastrutture  critiche  informatizzate  di   cui
all'articolo  7-bis  del  decreto-legge  27  luglio  2005,  n.   144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,  e
alla Segreteria infrastrutture critiche di cui all'articolo 4,  comma
3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61.
  3.  L'aggiornamento  dei  piani  di   sicurezza   con   riferimento
all'emergenza  da  COVID-19  tiene  conto  delle  linee  guida  sulla
gestione dell'emergenza medesima emanate dai Ministeri  competenti  e
dei principi precauzionali emanati  dalla  Segreteria  infrastrutture
critiche.
  4. I Ministeri  dell'interno  e  della  salute,  nell'ambito  delle
attivita'  connesse  con  la  gestione  dell'emergenza  da  COVID-19,
informando i  Ministeri  competenti,  emanano,  per  gli  aspetti  di
rispettiva competenza, proprie direttive  per  favorire  l'attuazione
delle misure previste nelle linee guida di  cui  al  comma  3  e  per
garantire  il  funzionamento  delle   infrastrutture   critiche,   la
protezione del personale operativo dal contagio e  la  mobilita'  sul
territorio  nazionale  per  esigenze  di  continuita'   operativa   e
attivita'  manutentive,  anche  se  effettuate  da  soggetti   terzi,
compresi coloro che provengono dall'estero.
  5. Al fine dell'applicazione del presente articolo sono considerati
operatori di infrastrutture critiche:
  a) le societa' che gestiscono le infrastrutture individuate  con  i
decreti dirigenziali emanati dal Ministero dello sviluppo economico e
dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera  a),  del  decreto  legislativo  11
aprile  2011,  n.61,nonche'  le   societa'   che   gestiscono   altre
infrastrutture individuate con  successivi  decreti  direttoriali  in
funzione dell'emergenza da COVID-19;
  b) gli operatori di servizi essenziali e  i  fornitori  di  servizi
digitali, di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n.65;
  c) le societa' e gli enti che  gestiscono  od  ospitano  i  sistemi
spaziali  dell'Unione  europea  ubicati  sul  territorio   nazionale,
nonche' i sistemi  spaziali  nazionali  impiegati  per  finalita'  di
difesa e sicurezza nazionale;
  d)  ogni  altra  societa'  o  ente  preposti   alla   gestione   di
infrastrutture o beni che sono dichiarati  critici  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  dei  Ministri
competenti.
  6.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   alle   attivita'
previste dal presente articolo con le risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
                              Art. 212
 
Rinnovo parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano
  nel Comune di Taranto.
  1. Al fine di anticipare le misure previste  dal  Piano  strategico
nazionale della mobilita' sostenibile, relative al rinnovo del  parco
mezzi  destinato  ai  servizi  di  trasporto  pubblico  urbano,  sono
attribuiti al comune di Taranto 10 milioni di euro per l'anno 2020  e
10 milioni di euro per l'anno 2021 a  valere  sulle  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  per
la parte  destinata  al  finanziamento  di  progetti  sperimentali  e
innovativi di mobilita' sostenibile di cui all'articolo 1, comma  71,
della legge  del  27  dicembre  2017,  n.  205.  Il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti tiene conto dell'assegnazione di  tali
risorse  nell'ambito  del  decreto   ministeriale   di   applicazione
dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 17 aprile 2019, registrato dalla Corte dei  conti  il  22  maggio
2019, n. 972.
                            Art. 212 bis
 
Rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico su
                     acqua nel comune di Venezia
 
  1. Dopo l'articolo 18 della legge 29  novembre  1984,  n.  798,  e'
inserito il seguente:
  « Art.  18-bis.  -  1.  Al  fine  di  incentivare  la  salvaguardia
ambientale e la prevenzione dell'inquinamento delle acque e dell'aria
nel  comune  di  Venezia,  anche  promuovendo  la  sostenibilita'   e
l'innovazione del trasporto pubblico locale su acqua, sono attribuiti
al comune di Venezia 5 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni di
euro per l'anno 2021 e  5  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  per
l'ammodernamento della flotta dei  mezzi  di  trasporto  pubblico  su
acqua ».
  2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a
5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di  euro  per  l'anno
2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
  a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno  2020,  mediante  utilizzo
delle risorse del Fondo di parte capitale  iscritto  nello  stato  di
previsione del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ai  sensi
dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.196;
  b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e  a  5  milioni  di
euro  per  l'anno  2022,  mediante  corrispondente  riduzione   delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  conto  capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2020, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
                              Art. 213
 
             Finanziamento del sistema bus rapidtransit
 
  1. Al fine di ridurre la congestione nel comune di Taranto e  nelle
aree  limitrofe,  per  agevolare  la  mobilita'  dei  cittadini,   e'
autorizzata la spesa di 130 milioni di euro in favore del  comune  di
Taranto  per  la  realizzazione  di  un  sistema  innovativo  di  bus
rapidtransit, ivi comprese le  attivita'  di  progettazione  e  altri
oneri tecnici, di cui 5 milioni  per  l'anno  2020,  10  milioni  per
l'anno 2021, 35 milioni per l'anno 2022, 40 milioni per l'anno 2023 e
40 milioni per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal  presente  comma
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre  2018,
n. 145, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione
del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti   per   il
finanziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa.
                            Art. 213 bis
 
           Interventi di messa in sicurezza del territorio
 
  1. Al fine di assicurare le condizioni per il regolare  svolgimento
dei XX Giochi del Mediterraneo nella citta' di Taranto nel 2026,  per
l'anno 2020 sono attribuiti al comune di Taranto 4  milioni  di  euro
per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica
e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati all'utilizzo  dei
siti individuati per lo svolgimento dei Giochi. Al relativo onere  si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
                              Art. 214
 
Contributo straordinario a compensazione dei minori incassi dell'ANAS
  e delle imprese esercenti attivita' di trasporto ferroviario.
  1.  A  seguito  della  riduzione  della  circolazione  autostradale
conseguente alle misure di contenimento e prevenzione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e' autorizzata la spesa di 25  milioni  di
euro annui dal 2021 al 2034  quale  contributo  massimo  al  fine  di
compensare A.N.A.S. S.p.A. della  riduzione  delle  entrate  relative
all'anno 2020 riscosse ai sensi dell'articolo 19,  comma  9-bis,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  ed  integrate  dall'articolo  15,
comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. La misura della compensazione di cui al  comma  1  del  presente
articolo e' determinata nei limiti degli stanziamenti annuali di  cui
al comma 1 con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
da adottarsi entro il 31 marzo 2021, previa acquisizione, entro il 31
gennaio 2021 di una rendicontazione di ANAS  S.p.A.  della  riduzione
delle entrate di cui al comma 1  per  il  periodo  interessato  dalle
misure di contenimento e prevenzione di cui al comma  1  riferita  al
differenziale per lo stesso periodo del  livello  della  circolazione
autostradale tra gli anni 2019 e 2020.
  2-bis. Al fine di garantire l'accessibilita' sostenibile  in  tempo
utile per lo svolgimento dei Giochi  olimpici  invernali  2026,  sono
trasferiti all'ANAS S.p.A. 10 milioni di euro per l'anno 2020 per  la
realizzazione    dell'intervento    denominato    «SS     42-variante
Trescore-Entratico». All'onere derivante dal presente comma,  pari  a
10  milioni  di  euro  per  l'anno   2020,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
265, comma 5, del presente decreto.
  2-ter. Al fine di garantire l'accessibilita' sostenibile  in  tempo
utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026, all'ANAS
S.p.A. e' assegnata la somma di 10 milioni di euro  per  l'anno  2020
per la realizzazione dell'intervento denominato «Collegamento tra  la
strada  statale  n.  11-tangenziale  ovest  di   Milano-variante   di
Abbiategrasso  (tratta   A   da   Magenta   ad   Albairate-tratta   B
riqualificazione   della   strada   provinciale   114-tratta   C   da
Abbiategrasso a Vigevano)». All'onere derivante dal  presente  comma,
pari a 10 milioni di euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
265, comma 5, del presente decreto.
  3. E' autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2020  e
di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere  le
imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri
e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli  effetti
economici  subiti  direttamente  imputabili  all'emergenza   COVID-19
registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020.
  4. Le imprese di cui al comma 3 procedono a rendicontare  entro  il
30 settembre 2020 gli effetti economici di cui al  medesimo  comma  3
secondo  le  modalita'  definite  con  decreto  del  Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi  entro  30  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
  5. Le risorse complessivamente stanziate di cui  al  comma  3  sono
assegnate alle imprese beneficiarie con decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da  adottarsi  entro  il  31  dicembre
2020.
  6. L'erogazione dei  fondi  assegnati  ai  sensi  del  comma  5  e'
subordinata alla  dichiarazione  di  compatibilita'  da  parte  della
Commissione europea ai sensi  dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
  7. Agli oneri di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo,  pari  a
70 milioni di euro per il 2020, e 105 milioni di euro annui dal  2021
al 2034, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
                              Art. 215
 
   Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL
 
  1. In caso di mancata utilizzazione, in conseguenza delle misure di
contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge  23  febbraio
2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo  2020,
n. 13, dall'articolo 1  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2020,  n.  35,
nonche' dai relativi provvedimenti attuativi, di titoli  di  viaggio,
ivi compresi gli abbonamenti, le aziende  erogatrici  di  servizi  di
trasporto ferroviario ovvero di servizi di trasporto pubblico  locale
procedono nei confronti degli aventi diritto al rimborso, optando per
una delle seguenti modalita':
    a) emissione di un voucher  di  importo  pari  all'ammontare  del
titolo di viaggio, ivi compreso l'abbonamento, da utilizzare entro un
anno dall'emissione;
    b) prolungamento della durata  dell'abbonamento  per  un  periodo
corrispondente a quello durante il quale non ne  e'  stato  possibile
l'utilizzo.
  2.  Ai  fini  dell'erogazione  del  rimborso,  gli  aventi  diritto
comunicano al  vettore  il  ricorrere  delle  situazioni  di  cui  al
medesimo comma 1, allegando:
    a) la  documentazione  comprovante  il  possesso  del  titolo  di
viaggio di cui al comma 1, in corso di validita' durante  il  periodo
di efficacia dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento
previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5  marzo  2020,  n.  13  o
dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
    b) dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, relativa  al
mancato utilizzo, in tutto o in  parte,  del  titolo  di  viaggio  in
conseguenza dei provvedimenti attuativi delle misure di  contenimento
di cui alla lettera a).
  3. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione  di  cui
al comma 2, il vettore procede al rimborso secondo  le  modalita'  di
cui al comma 1.
Capo IV

Misure per lo sport

                              Art. 216
 
              Disposizioni in tema di impianti sportivi
 
  1. All'articolo 95, comma 1, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole «al  31  maggio  2020»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al 30 settembre 2020»;
    b) al  comma  2,  le  parole  «entro  il  30  giugno  o  mediante
rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo  a
decorrere dal mese di giugno 2020» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«entro il 30 settembre o mediante rateizzazione fino a un massimo  di
3 rate mensili di pari importo a  decorrere  dal  mese  di  settembre
2020».
  2. In ragione della sospensione delle attivita' sportive,  disposta
con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6,  convertito,  con  modificazioni
dalla legge 5 marzo 2020, n.13, e del decreto-legge  25  marzo  2020,
n.19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio  2020,
n.35, e del regime  di  ripresa  graduale  delle  attivita'  medesime
disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali, le
parti dei rapporti di concessione, comunque denominati,  di  impianti
sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il  concessionario
ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
mediante  la  rideterminazione   delle   condizioni   di   equilibrio
economico-finanziario originariamente pattuite, anche  attraverso  la
proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori
tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei  proventi  non
incassati  e   l'ammortamento   degli   investimenti   effettuati   o
programmati.  La  revisione  del  rapporto  concessorio  puo'  essere
concordata anche in  ragione  della  necessita'  di  fare  fronte  ai
sopravvenuti maggiori  costi  per  la  predisposizione  delle  misure
organizzative idonee a garantire  condizioni  di  sicurezza  tra  gli
utenti e ai minori ricavi dovuti  alla  riduzione  del  numero  delle
presenze all'interno  degli  impianti  sportivi.  La  revisione  deve
consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo  all'operatore
economico e delle  condizioni  di  equilibrio  economico  finanziario
relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo,  le
parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario
ha diritto al rimborso del valore delle  opere  realizzate  piu'  gli
oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui
l'opera non abbia ancora superato la  fase  di  collaudo,  dei  costi
effettivamente sostenuti, nonche' delle penali e  degli  altri  costi
sostenuti o  da  sostenere  in  conseguenza  dello  scioglimento  del
contratto.
  3. La sospensione delle attivita' sportive, disposta con i  decreti
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  attuativi  dei  citati
decreti legge 23 febbraio 2020, n.6, e 25 marzo 2020, n.19, e' sempre
valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del  codice
civile, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  degli  stessi
decreti  attuativi,  quale   fattore   di   sopravvenuto   squilibrio
dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di  locazione  di
palestre, piscine e  impianti  sportivi  di  proprieta'  di  soggetti
privati. In ragione di tale  squilibrio  il  conduttore  ha  diritto,
limitatamente alle cinque mensilita' da marzo 2020 a luglio 2020,  ad
una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova
di un diverso ammontare a cura della parte  interessata,  si  presume
pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.
  4. A seguito della sospensione delle attivita'  sportive,  disposta
con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei
citati decreti-legge 23 febbraio 2020, n.6, e 25 marzo 2020, n.19,  e
a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre  la
sopravvenuta impossibilita' della prestazione dovuta in relazione  ai
contratti di abbonamento, anche di durata uguale  o  superiore  a  un
mese, per  l'accesso  ai  servizi  offerti  da  palestre,  piscine  e
impianti  sportivi  di  ogni  tipo,  ai  sensi  e  per  gli   effetti
dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti  acquirenti  possono
presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, istanza  di  rimborso  del
corrispettivo  gia'  versato  per   tali   periodi   di   sospensione
dell'attivita' sportiva, allegando il relativo titolo di  acquisto  o
la  prova  del  versamento  effettuato.  Il   gestore   dell'impianto
sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui
al periodo precedente, in alternativa al rimborso del  corrispettivo,
puo'  rilasciare  un  voucher  di  pari  valore   incondizionatamente
utilizzabile  presso  la  stessa  struttura  entro  un   anno   dalla
cessazione  delle  predette  misure  di  sospensione   dell'attivita'
sportiva.
                              Art. 217
 
Costituzione  del  «Fondo  per  il  rilancio  del  sistema   sportivo
                             nazionale»
 
  1. Al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti
nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle  finanze  il  «Fondo  per  il  rilancio  del  sistema  sportivo
nazionale» le cui risorse, come definite dal comma 2, sono trasferite
al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per
essere assegnate all'Ufficio per lo sport per l'adozione di misure di
sostegno e di ripresa del movimento sportivo.
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e  sino  al
31dicembre 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del  totale  della
raccolta da scommesse relative a  eventi  sportivi  di  ogni  genere,
anche  in  formato  virtuale,  effettuate  in  qualsiasi  modo  e  su
qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali  tradizionali,  come
determinata con cadenza  quadrimestrale  dall'ente  incaricato  dallo
Stato, al netto della quota riferita  all'imposta  unica  di  cui  al
decreto  legislativo  23  dicembre   1998,   n.504,   viene   versata
all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario. Il
finanziamento del Fondo di cui al comma 1 e' determinato  nel  limite
massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50  milioni  di  euro
per l'anno 2021. Qualora, negli anni 2020 e 2021,  l'ammontare  delle
entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma  sia
inferiore alle somme iscritte  nel  Fondo  ai  sensi  del  precedente
periodo, e' corrispondentemente ridotta la quota di cui  all'articolo
1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n.145.
  3. Con decreto dell'Autorita' delegata  in  materia  di  sport,  di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze,  da  adottare
entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuati i criteri di gestione del  Fondo  di  cui  ai  commi
precedenti.
                            Art. 217 bis
 
           Sostegno delle attivita' sportive universitarie
 
  1. Per sostenere le attivita' sportive universitarie e la  gestione
delle strutture e degli impianti per la  pratica  dello  sport  nelle
universita', danneggiate dall'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,
la dotazione finanziaria  della  legge  28  giugno  1977,  n.394,  e'
integrata di 3 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3  milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
el Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della  legge  23  dicembre
2014, n.190,  come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto.
                              Art. 218
 
Disposizioni processuali eccezionali  per  i  provvedimenti  relativi
  all'annullamento,  alla  prosecuzione  e  alla  conclusione   delle
  competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici
  1. In considerazione dell'eccezionale  situazione  determinatasi  a
causa della emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  le  federazioni
sportive nazionali,  riconosciute  dal  Comitato  Olimpico  Nazionale
Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano  Paralimpico  (CIP),  possono
adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni  dell'ordinamento
sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla  prosecuzione
e   alla   conclusione   delle   competizioni   e   dei   campionati,
professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle
classifiche finali, per la stagione  sportiva  2019/2020,  nonche'  i
conseguenti   provvedimenti   relativi    all'organizzazione,    alla
composizione e alle modalita' di svolgimento delle competizioni e dei
campionati, professionistici e  dilettantistici,  per  la  successiva
stagione sportiva 2020/2021.
  2. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e dei regolamenti  del
CONI, e  conseguentemente  delle  federazioni  sportive  di  cui  gli
articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242,  con
specifiche norme di  giustizia  sportiva  per  la  trattazione  delle
controversie aventi a oggetto i  provvedimenti  di  cui  al  comma  1
secondo i criteri  e  i  requisiti  di  cui  al  presente  comma,  la
competenza degli organi di  giustizia  sportiva  e'  concentrata,  in
unico grado e con  cognizione  estesa  al  merito,  nel  Collegio  di
garanzia dello  sport.  Il  ricorso  relativo  a  tali  controversie,
previamente notificato alle altre  parti,  e'  depositato  presso  il
Collegio  di  garanzia  dello  Sport   entro   sette   giorni   dalla
pubblicazione dell'atto impugnato a pena di decadenza. Il Collegio di
garanzia dello Sport decide in via  definitiva  sul  ricorso,  omessa
ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, entro  il  termine
perentorio di quindici giorni  dal  deposito,  decorso  il  quale  il
ricorso si ha per respinto e l'eventuale  decisione  sopravvenuta  e'
priva di effetti. La decisione e' impugnabile ai sensi del comma 3.
  3. Le  controversie  sulla  decisione  degli  organi  di  giustizia
sportiva resa ai sensi del comma 2, ovvero sui provvedimenti  di  cui
al comma 1 se la decisione non e' resa  nei  termini,  sono  devolute
alla  giurisdizione  esclusiva  del  giudice  amministrativo  e  alla
competenza inderogabile del Tribunale  Amministrativo  Regionale  del
Lazio,  sede  di  Roma.  Il  termine  per  ricorrere  decorre   dalla
pubblicazione della decisione impugnata, ovvero  dalla  scadenza  del
termine relativo, ed e' di quindici giorni.  Entro  tale  termine  il
ricorso, a pena di decadenza, e' notificato e  depositato  presso  la
segreteria del giudice adito.  Si  applicano  i  limiti  dimensionali
degli atti processuali  previsti  per  il  rito  elettorale,  di  cui
all'articolo 129 del  codice  del  processo  amministrativo,  di  cui
all'allegato 1 al decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.104,  dal
decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22  dicembre  2016.
La causa e' discussa nella prima udienza utile decorsi  sette  giorni
dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, senza avvisi.
A pena di decadenza, i ricorsi incidentali e i motivi  aggiunti  sono
notificati e depositati, al pari di ogni altro atto di  parte,  prima
dell'apertura dell'udienza  e,  ove  cio'  si  renda  necessario,  la
discussione della causa puo' essere rinviata per una sola volta e  di
non oltre sette giorni. Il giudizio e' deciso all'esito  dell'udienza
con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi  entro  il  giorno
successivo a quello dell'udienza. La motivazione della sentenza  puo'
consistere anche in un mero richiamo delle  argomentazioni  contenute
negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e  fare
proprie.  Se  la  complessita'  delle  questioni  non   consente   la
pubblicazione della sentenza entro  il  giorno  successivo  a  quello
dell'udienza, entro lo stesso termine e'  pubblicato  il  dispositivo
mediante deposito in segreteria e la motivazione e' pubblicata  entro
i dieci giorni successivi.
  4. Nei giudizi proposti ai sensi del comma 3  il  giudice  provvede
sulle eventuali domande cautelari prima dell'udienza con decreto  del
presidente unicamente se ritiene che possa verificarsi un pregiudizio
irreparabile  nelle  more  della  decisione  di  merito  assunta  nel
rispetto dei termini fissati dallo stesso comma 3, altrimenti riserva
la decisione su tali domande all'udienza collegiale e  in  tale  sede
provvede su di esse con ordinanza solo se entro il giorno  successivo
a  quello  dell'udienza  non  e'  pubblicata  la  sentenza  in  forma
semplificata e se la pubblicazione del dispositivo non  esaurisce  le
esigenze di tutela anche cautelare delle parti. Ai giudizi di cui  al
comma 3 non si  applica  l'articolo  54,  comma  2,  del  codice  del
processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo
2 luglio 2010, n.104.
  5.  L'appello  al  Consiglio  di  Stato  e'  proposto,  a  pena  di
decadenza, entro quindici giorni decorrenti dal giorno  successivo  a
quello dell'udienza, se  entro  tale  data  e'  stata  pubblicata  la
sentenza in forma semplificata, e in ogni altro caso  dalla  data  di
pubblicazione della motivazione. Al relativo giudizio si applicano le
disposizioni dei commi 3 e 4.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano  esclusivamente
ai provvedimenti, richiamati al comma 1,  adottati  tra  la  data  di
entrata in vigore del  presente  decreto  e  il  sessantesimo  giorno
successivo  a  quella  in  cui  ha  termine  lo  stato  di  emergenza
dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31  gennaio
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale1° febbraio 2020, n.26.
                            Art. 218 bis
 
               Associazioni sportive dilettantistiche
 
  1.   Al   fine   di   assicurare   alle    associazioni    sportive
dilettantistiche adeguato ristoro e sostegno ai fini della ripresa  e
dell'incremento delle loro attivita',  in  ragione  del  servizio  di
interesse  generale  da  esse  svolto  per  la  collettivita'  e   in
particolare per le comunita' locali e per i giovani, in favore  delle
associazioni   sportive   dilettantistiche   iscritte   nell'apposito
registro  tenuto  dal  Comitato  olimpico   nazionale   italiano   e'
autorizzata la spesa di 30  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  da
ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n.190,  come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto.
Capo V

Misure in materia di giustizia

                              Art. 219
 
Misure urgenti per il ripristino della funzionalita' delle  strutture
  dell'amministrazione  della  giustizia  e  per  l'incremento  delle
  risorse per il lavoro straordinario  del  personale  del  Corpo  di
  polizia penitenziaria, dei diri-genti della  carriera  dirigenziale
  penitenziaria nonche'  dei  direttori  degli  istituti  penali  per
  minorenni
  1. In considerazione del  livello  di  esposizione  al  rischio  di
contagio  da  COVID-19  connesso   allo   svolgimento   dei   compiti
istituzionali improrogabili ed  urgenti  degli  uffici  giudiziari  e
delle articolazioni centrali del Ministero della  giustizia,  nonche'
della necessita' di garantire condizioni di sicurezza per la  ripresa
delle attivita' nella fase successiva  all'emergenza  epidemiologica,
al  fine  di  consentire   la   sanificazione   e   la   disinfezione
straordinaria degli  uffici,  degli  ambienti  e  dei  mezzi  in  uso
all'amministrazione giudiziaria, per l'acquisto di materiale igienico
sanitario  e  dispositivi  di  protezione  individuale,  nonche'  per
l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle  relative  licenze
di uso, e' autorizzata la spesa complessiva di  euro  31.727.516  per
l'anno 2020.
  2. In considerazione del  livello  di  esposizione  al  rischio  di
contagio  da  COVID-19  connesso   allo   svolgimento   dei   compiti
istituzionali da svolgere in  presenza  o  da  remoto  da  parte  del
personale  degli  istituti   e   dei   servizi   dell'amministrazione
penitenziaria  e  della  giustizia  minorile  e  di  comunita',   per
l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle  relative  licenze
di uso, e' autorizzata la spesa complessiva  di  euro  4.612.454  per
l'anno 2020.
  3.  All'articolo  74  del  decreto-legge  17  marzo   2020,   n.18,
convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile  2020,  n.27,  il
comma 7 e' sostituito dal seguente:
  «7. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della  sicurezza
in ambito  carcerario  e  far  fronte  alla  situazione  emergenziale
connessa alla diffusione del COVID-19, per lo  svolgimento  da  parte
del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della
carriera  dirigenziale  penitenziaria  nonche'  dei  direttori  degli
istituti penali per minorenni,  di  piu'  gravosi  compiti  derivanti
dalle misure  straordinarie  poste  in  essere  per  il  contenimento
epidemiologico, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 9.879.625
di cui euro 7.094.500 per il pagamento, anche  in  deroga  ai  limiti
vigenti, delle prestazioni di lavoro  straordinario,  euro  1.585.125
per gli altri oneri connessi all'impiego temporaneo  fuori  sede  del
personale necessario ed euro 1.200.000 per le spese di  sanificazione
e disinfezione  degli  ambienti  nella  disponibilita'  del  medesimo
personale nonche' a tutela della popolazione detenuta.».
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari ad
euro 40.000.000 per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
265.
                              Art. 220
 
Disposizioni urgenti in materia  di  Fondo  unico  giustizia  di  cui
  all'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008,  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008
  1. Per il solo anno  2020,  in  deroga  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008,  n.143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre  2008,  n.181,
le quote delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia  alla  data
del 31 dicembre 2018, relative alle  confische  e  agli  utili  della
gestione finanziaria del  medesimo  fondo,  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato nel corso dell'anno 2019, sono riassegnate  agli
stati di previsione del Ministero della  giustizia  e  del  Ministero
dell'interno, in misura pari al 49 per cento in  favore  di  ciascuna
delle due amministrazioni, per essere destinate  prioritariamente  al
finanziamento di interventi urgenti  finalizzati  al  contenimento  e
alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 o al  ristoro
di somme gia' anticipate per le medesime esigenze.
                            Art. 220 bis
 
Interventi urgenti per la corresponsione dei crediti maturati  e  non
  pagati relativi a prestazioni professionali di cui agli articoli 82
  e  seguenti  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
  regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui  al  decreto
  del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
  1.  Al  fine  di  contenere  l'impatto  economico  sulle  attivita'
professionali  conseguente  all'emergenza  sanitaria   da   COVID-19,
l'apposito capitolo sul quale gravano le spese per il pagamento delle
prestazioni professionali di cui agli  articoli  82  e  seguenti  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di spese di  giustizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio 2002, n.115, iscritto nel programma 1.4 «Servizi
di  gestione  amministrativa  per  l'attivita'   giudiziaria»   della
missione 1 «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero  della
giustizia, e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020,  da
destinare alla corresponsione  dei  crediti  maturati  e  non  pagati
relativi alle predette prestazioni professionali, in riferimento agli
anni pregressi.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato  dall'articolo
265, comma 5, del presente decreto.
                              Art. 221
 
Modifica all'articolo 83 del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e
  disposizioni in materia di processo civile e penale
  1. All'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.27,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il periodo compreso  tra
il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera  sospeso  il  decorso
del termine di cui all'articolo 124 del codice penale».
  2. Tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione
del COVID-19, fino al 31 ottobre 2020 si applicano le disposizioni di
cui ai commi da 3 a 10.
  3. Negli  uffici  che  hanno  la  disponibilita'  del  servizio  di
deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all'articolo
16-bis, comma  1-bis,  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,  n.221,
sono depositati esclusivamente con le modalita' previste dal comma  1
del medesimo articolo.  Gli  obblighi  di  pagamento  del  contributo
unificato  previsto  dall'articolo   14   del   testo   unico   delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio  2002,  n.115,  nonche'  l'anticipazione  forfettaria  di  cui
all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito  degli
atti con le modalita' previste dal primo periodo del presente  comma,
sono assolti con sistemi telematici di  pagamento  anche  tramite  la
piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n.82. Quando i sistemi informatici del  dominio  giustizia  non
sono  funzionanti  e  sussiste  un'indifferibile  urgenza,  il   capo
dell'ufficio autorizza il deposito con modalita' non telematica.
  4.  Il  giudice  puo'  disporre  che  le  udienze  civili  che  non
richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle  parti
siano sostituite dal deposito telematico di note  scritte  contenenti
le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti  almeno
trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa e'
sostituita dallo scambio di note scritte  e  assegna  alle  parti  un
termine fino a  cinque  giorni  prima  della  predetta  data  per  il
deposito delle note scritte. Ciascuna  delle  parti  puo'  presentare
istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla  comunicazione
del provvedimento. Il giudice  provvede  entro  i  successivi  cinque
giorni. Se nessuna delle parti effettua  il  deposito  telematico  di
note  scritte,  il  giudice  provvede  ai  sensi  del   primo   comma
dell'articolo 181 del codice di procedura civile.
  5. Nei procedimenti civili innanzi alla  Corte  di  cassazione,  il
deposito degli atti e dei documenti  da  parte  degli  avvocati  puo'
avvenire in modalita' telematica nel rispetto della normativa,  anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la  trasmissione  e  la
ricezione dei documenti informatici. L'attivazione  del  servizio  e'
preceduta da un provvedimento  del  Direttore  generale  dei  sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta
l'installazione  e  l'idoneita'  delle   attrezzature   informatiche,
unitamente  alla  funzionalita'  dei  servizi  di  comunicazione  dei
documenti informatici.  Gli  obblighi  di  pagamento  del  contributo
unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto
del Presidente  della  Repubblica  30  maggio  2002,  n.115,  nonche'
l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo
unico, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione  in
giudizio presso la Corte di  cassazione,  sono  assolti  con  sistemi
telematici di pagamento  anche  tramite  la  piattaforma  tecnologica
prevista dall'articolo 5, comma 2,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n.82.
  6. La partecipazione alle udienze civili di una o piu' parti  o  di
uno o piu' difensori  puo'  avvenire,  su  istanza  dell'interessato,
mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e  regolati
con provvedimento del Direttore generale dei  sistemi  informativi  e
automatizzati  del  Ministero  della   giustizia.   La   parte   puo'
partecipare all'udienza solo dalla  medesima  postazione  da  cui  si
collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in  ogni  caso
avvenire con modalita' idonee a salvaguardare  il  contraddittorio  e
l'effettiva  partecipazione.  L'istanza  di  partecipazione  mediante
collegamento a distanza e' depositata almeno  quindici  giorni  prima
della data  fissata  per  lo  svolgimento  dell'udienza.  Il  giudice
dispone la comunicazione alle parti dell'istanza,  dell'ora  e  delle
modalita' del collegamento almeno cinque giorni  prima  dell'udienza.
All'udienza il giudice da' atto a verbale  delle  modalita'  con  cui
accerta l'identita' dei soggetti partecipanti a distanza  e,  ove  si
tratta delle parti, la loro libera volonta'. Di  tutte  le  ulteriori
operazioni e' dato atto nel processo verbale.
  7. Il  giudice,  con  il  consenso  preventivo  delle  parti,  puo'
disporre che  l'udienza  civile  che  non  richieda  la  presenza  di
soggetti diversi dai difensori, dalle parti  e  dagli  ausiliari  del
giudice, anche se finalizzata all'assunzione di  informazioni  presso
la  pubblica  amministrazione,  si   svolga   mediante   collegamenti
audiovisivi a distanza individuati e regolati con  provvedimento  del
Direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e  automatizzati  del
Ministero della giustizia. L'udienza e' tenuta con  la  presenza  del
giudice  nell'ufficio  giudiziario   e   con   modalita'   idonee   a
salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva  partecipazione  delle
parti. Prima dell'udienza il  giudice  dispone  la  comunicazione  ai
procuratori delle parti e al pubblico ministero, se  e'  prevista  la
sua partecipazione,  del  giorno,  dell'ora  e  delle  modalita'  del
collegamento. All'udienza il giudice da' atto delle modalita' con cui
accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e, ove si tratta  delle
parti, la loro libera volonta'. Di questa e  di  tutte  le  ulteriori
operazioni e' dato atto nel processo verbale.
  8. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento  del  consulente
tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di  procedura
civile,  il  giudice  puo'  disporre  che  il  consulente,  prima  di
procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento  di
bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con  dichiarazione
sottoscritta  con  firma  digitale  da   depositare   nel   fascicolo
telematico.
  9. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 146-bis e  147-bis
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice
di procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio  1989,
n.271, la partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in
stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra  causa  e
dei condannati detenuti e' assicurata, con il consenso delle parti e,
ove  possibile,  mediante   collegamenti   audiovisivi   a   distanza
individuati e regolati con provvedimento del Direttore  generale  dei
sistemi informativi e automatizzati del  Ministero  della  giustizia,
applicate, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 3, 4 e  5
del  citato  articolo  146-bis  delle   norme   di   attuazione,   di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo n.271 del 1989. Il consenso dell'imputato  o  del
condannato  e'  espresso  personalmente  o  a  mezzo  di  procuratore
speciale. L'udienza e'  tenuta  con  la  presenza  del  giudice,  del
pubblico  ministero  e  dell'ausiliario  del   giudice   nell'ufficio
giudiziario e si svolge  con  modalita'  idonee  a  salvaguardare  il
contraddittorio  e  l'effettiva  partecipazione  delle  parti.  Prima
dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori  delle  parti,  al
pubblico ministero e agli  altri  soggetti  di  cui  e'  prevista  la
partecipazione il giorno, l'ora e le modalita' del collegamento.
  10.  Negli  istituti  penitenziari  e  negli  istituti  penali  per
minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre persone  cui  hanno
diritto i condannati, gli internati e gli  imputati  ai  sensi  degli
articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n.354, 37 del regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.230,
e 19 del decreto legislativo 2  ottobre  2018,  n.121,  su  richiesta
dell'interessato  o  quando   la   misura   e'   indispensabile   per
salvaguardare la salute delle persone detenute o  internate,  possono
essere svolti a distanza mediante, ove possibile, le  apparecchiature
e i collegamenti di cui  dispone  l'amministrazione  penitenziaria  e
minorile o mediante corrispondenza telefonica, che nei casi di cui al
presente comma puo'  essere  autorizzata  oltre  i  limiti  stabiliti
dall'articolo 39, comma 2, del citato regolamento di cui  al  decreto
del Presidente  della  Repubblica  n.230  del  2000  e  dal  predetto
articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n.121 del 2018.
  11. Al fine di consentire il deposito telematico degli  atti  nella
fase delle indagini  preliminari,  con  decreto  del  Ministro  della
giustizia non avente natura regolamentare e' autorizzato il  deposito
con modalita' telematica, presso gli uffici del  pubblico  ministero,
di memorie,  documenti,  richieste  e  istanze  di  cui  all'articolo
415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nonche' di  atti  e
documenti da parte degli ufficiali e agenti di  polizia  giudiziaria,
secondo le disposizioni stabilite  con  provvedimento  del  Direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero  della
giustizia, anche in deroga alle disposizioni del decreto  emanato  ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29  dicembre  2009,
n.193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  febbraio  2010,
n.24. Il deposito si intende eseguito al momento del  rilascio  della
ricevuta di accettazione da parte dei sistemi  ministeriali,  secondo
le modalita' stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo
periodo. Il decreto di  cui  al  primo  periodo  e'  adottato  previo
accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi  informativi
e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalita' dei
servizi di comunicazione dei documenti informatici.
Capo VI

Misure per l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura

                              Art. 222
 
Disposizioni  a  sostegno  delle  filiere  agricole,  della  pesca  e
                          dell'acquacoltura
 
   
  1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle
filiere agricole, della  pesca  e  dell'acquacoltura  e  superare  le
conseguenze economiche  derivanti  dall'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, sono individuate le misure di cui al presente articolo.
  2. A favore delle imprese di cui  al  comma  1,  appartenenti  alle
filiere   agrituristiche,   apistiche,    brassicole,    cerealicole,
florovivaistiche,     vitivinicole     nonche'      dell'allevamento,
dell'ippicoltura, della pesca e  dell'acquacoltura,  e'  riconosciuto
l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti  per  il  periodo
dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando  l'aliquota  di
computo delle prestazioni pensionistiche. Con  decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono  definiti  i  criteri  e  le  modalita'  attuative  del
presente comma. Gli oneri di cui al presente comma sono  valutati  in
426,1 milioni di euro per l'anno 2020. L'efficacia delle disposizioni
del  presente   comma   e'   subordinata   all'autorizzazione   della
Commissione europea ai sensi  dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  3. A favore delle filiere  in  crisi  del  settore  zootecnico,  e'
istituito, nello stato di previsione del  Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  un   fondo   denominato   «Fondo
emergenziale per le filiere  in  crisi»,  con  una  dotazione  di  90
milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di  aiuti
diretti e alla definizione di misure di sostegno all'ammasso  privato
e al settore zootecnico. Con uno o piu' decreti  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali, da  adottare  entro  venti
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano, sono definiti i criteri e le  modalita'  di  attuazione
del presente comma. Gli aiuti di cui al presente comma sono  definiti
nel  rispetto  delle  disposizioni  stabilite  dal  regolamento  (UE)
2019/316 della Commissione, del 21 febbraio  2019,  che  modifica  il
regolamento  (UE)  n.  1408/2013  relativo   all'applicazione   degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»  nel  settore  agricolo,  nonche'  di  quanto
previsto dalla comunicazione della Commissione europea  C(2020)  1863
final, del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia  nell'attuale  emergenza  del
COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni.
  4. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero  in  favore
delle imprese agricole e della pesca, in  attuazione  del  regime  di
aiuto autorizzato dalla Commissione europea con la decisione  C(2020)
2999 del 4 maggio 2020, e' trasferita all'Istituto di servizi per  il
mercato agricolo alimentare la somma di 30 milioni di euro per l'anno
2020.
  5. Ai fini dell'attuazione delle  misure  di  cui  all'articolo  1,
comma 502, della legge 27 dicembre  2019,  n.160,  la  dotazione  del
Fondo di solidarieta'  nazionale-interventi  indennizzatori,  di  cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,  e'
incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2020.
  6. Il comma 520 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, e' sostituito dal seguente:
  « 520. Al fine di aumentare il livello di sostenibilita' economica,
sociale e ambientale delle filiere agroalimentari,  incentivando  una
maggiore integrazione e una migliore e piu'  equa  distribuzione  del
valore lungo la catena di  approvvigionamento  attraverso  l'utilizzo
delle nuove tecnologie emergenti, e' concesso alle imprese agricole e
agro-alimentari un contributo a fondo perduto, nel limite massimo  di
100.000 euro e dell'80 per cento  delle  spese  ammissibili,  per  il
finanziamento di iniziative finalizzate  allo  sviluppo  di  processi
produttivi  innovativi  e  dell'agricoltura  di  precisione  o   alla
tracciabilita' dei prodotti con  tecnologie  blockchain,  nei  limiti
previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis.  Con
decreto di natura non  regolamentare  del  Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti
i  criteri,  le  modalita'  e  le  procedure  per  l'erogazione   dei
contributi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui  al  comma
521 ».
  7. Il comma 2 dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
e' sostituito dal seguente:
  «2. Per far fronte  ai  danni  diretti  e  indiretti  subiti  dalle
imprese della pesca e dell'acquacoltura  a  causa  dell'emergenza  da
COVID-19, nello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari  e  forestali  e'  istituito  un  fondo  con  una
dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020  per  la  sospensione
dell'attivita' economica delle imprese  del  settore  della  pesca  e
dell'acquacoltura. Con decreto del Ministro delle politiche  agricole
alimentari  e  forestali,  da  adottare  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i  criteri  e
le modalita' di attuazione del presente comma, nel rispetto di quanto
previsto dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione,  del  27
giugno 2014, relativo all'applicazione degli arti-coli 107 e 108  del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   "de
minimis" nel settore  della  pesca  e  dell'acquacoltura  nonche'  di
quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020)
1863 final, del 19 marzo 2020,  recante  "Quadro  temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni ».
  8. Ai pescatori autonomi,  compresi  i  soci  di  cooperative,  che
esercitano professionalmente la pesca in acque marittime,  interne  e
lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250,  non  titolari  di
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad
esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' riconosciuta  un'indennita'  di
950 euro per il mese di maggio 2020. L'indennita' e' erogata  con  le
modalita' previste dall'articolo 28, comma 2,  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, e non concorre alla  formazione  del  reddito  ai
sensi del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tal fine  e'  autorizzata  una
spesa complessiva massima di 3,8 milioni di euro per l'anno 2020.
  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3, 4,  5  e  8
del presente articolo, determinati  in  579,9  milioni  di  euro  per
l'anno 2020,si provvede, quanto a 499,9 milioni  di  euro,  ai  sensi
dell'articolo 265 e, quanto a 80 milioni di euro,  mediante  utilizzo
delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui  al  comma  7  del
presente articolo.
                            Art. 222 bis
 
Imprese agricole danneggiate dalle  eccezionali  gelate  occorse  nel
                periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020
 
  1. Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni
in conseguenza delle eccezionali gelate occorse nel  periodo  dal  24
marzo al 3 aprile 2020 e per le produzioni per  le  quali  non  hanno
sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura  dei  rischi,
in  deroga  all'articolo  1,  comma  3,  lettera  b),   del   decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere  agli  interventi
previsti  per  favorire  la  ripresa   dell'attivita'   economica   e
produttiva di cui all'articolo 5 del citato  decreto  legislativo  n.
102 del 2004. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano  possono   conseguentemente   deliberare   la   proposta   di
dichiarazione di eccezionalita'  degli  eventi  di  cui  al  presente
comma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto.
Per fare fronte ai danni subiti dalle  imprese  agricole  danneggiate
dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile
2020, la dotazione del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale-interventi
indennizzatori,  di  cui  all'articolo  15,  comma  2,  del   decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata di 10  milioni  di
euro per l'anno 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto.
                              Art. 223
 
    Contenimento della produzione e miglioramento della qualita'
 
  1. Al fine  di  far  fronte  alla  crisi  di  mercato  nel  settore
vitivinicolo conseguente alla diffusione del  virus  COVID-19,  nello
stato  di  previsione  del  Ministero   delle   politiche   agricole,
alimentari e forestali e' stanziato l'importo di 100 milioni di  euro
per l'anno 2020, da destinare alle imprese viticole che si  impegnano
alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini  a
denominazione di origine ed a indicazione  geografica  attraverso  la
pratica della vendemmia verde parziale da realizzare  nella  corrente
campagna.  La  riduzione  di  produzione  di   uve   destinate   alla
vinificazione non puo' essere inferiore al 15 per cento  rispetto  al
valore medio delle quantita' prodotte negli ultimi 5 anni, escludendo
le campagne con produzione massima e minima,  come  risultanti  dalle
dichiarazioni di raccolta e di produzione  presentate  ai  sensi  del
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali
del 18 luglio 2019, n. 7701 che ha abrogato il  decreto  ministeriale
del 26 ottobre 2015 n. 5811, da riscontrare con i dati relativi  alla
campagna  vendemmiale  2020/21  presenti  nel   Registro   telematico
istituito con decreto ministeriale n. 293  del  20  marzo  2015.  Con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano  entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
stabilite le procedure attuative, le  priorita'  di  intervento  e  i
criteri per l'erogazione del contributo da corrispondere alle imprese
viticole.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  100  milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
                              Art. 224
 
            Misure in favore della filiera agroalimentare
 
  1. All'articolo 10-ter del decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  maggio  2019,  n.  44,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, le parole «50 per  cento»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «70 per cento»;
    b) al comma  4-bis,  dopo  le  parole  «per  l'anno  2020»,  sono
inserite le seguenti «, in alternativa all'ordinario procedimento,».
  2.  All'articolo  78  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3-ter, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
«Nel caso di utilizzo agronomico delle materie sopra citate, compreso
il siero puro, la gestione dei prodotti  viene  equiparata  a  quella
prevista dalla normativa per gli effluenti di allevamento.»;
    b) dopo il comma 3-novies e' aggiunto il seguente:
      « 3-decies. Considerata la particolare situazione di  emergenza
del settore agricolo, ed il maggiore conseguente  sviluppo  di  nuove
pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica
e  acquaponica,  per  le  quali  e'   necessaria   valorizzazione   e
promozione, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente   disposizione,
definisce una specifica classificazione merceologica delle  attivita'
di coltivazione idroponica e acquaponica  ai  fini  dell'attribuzione
del codice ATECO. »;
    c) il comma 4-sexies e' sostituito dal seguente:
      « 4-sexies. Al fine di garantire la continuita' aziendale delle
imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma
singola o associata, i mutui e gli altri finanziamenti concessi dalle
banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio  del  credito
destinati a soddisfare le  esigenze  di  conduzione  o  miglioramento
delle strutture  produttive,  in  essere  al  1°  marzo  2020,  anche
perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, possono  essere
rinegoziati, tenuto conto delle  esigenze  economiche  e  finanziarie
delle  imprese  agricole  ed  assicurando   condizioni   migliorative
incidendo sul piano di ammortamento  e  sulla  misura  del  tasso  di
interesse. Le  operazioni  di  rinegoziazione  sono  esenti  da  ogni
imposta e  da  ogni  altro  onere,  anche  amministrativo,  a  carico
dell'impresa, ivi comprese le spese istruttorie. ».
  3. All'articolo 8 della  legge  12  dicembre  2016,  n.  238,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 10 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «A
decorrere dal 1° gennaio 2021 o, se successiva, dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui al comma 10-bis, la resa massima di  uva
a ettaro  delle  unita'  vitate  iscritte  nello  schedario  viticolo
diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP e' pari
o inferiore a 30 tonnellate.»;
    b) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: «10-bis.In deroga al
comma  10,  con  decreto  del  Ministro  delle   politiche   agricole
alimentari e forestali, da adottarsi entro 120 giorni dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione, sentita la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le aree vitate ove  e'
ammessa una resa massima di  uva  a  ettaro  fino  a  40  tonnellate,
tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultanti dalle
dichiarazioni di produzione.».
  4. All'articolo 8, sesto comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590,
le parole «entro il termine  di  tre  mesi»,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il termine di sei mesi».Tale previsione si applica a
tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto.
  5.  Al  decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, l'articolo 3, comma
3, e' sostituito dal seguente:
    «3. Le modalita'  di  applicazione  del  presente  articolo  sono
stabilite con distinti decreti del Ministro delle politiche  agricole
alimentari  e  forestali,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro  il  31  dicembre
2020 e riguardanti, rispettivamente, il settore del latte  vaccino  e
il settore del latte ovi-caprino.».
  5-bis. Il comma 4-octies  dell'articolo  78  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, e' sostituito dal seguente:
  « 4-octies. In relazione alla necessita' di garantire  l'efficienza
e la continuita' operativa nell'ambito della filiera  agroalimentare,
la validita' dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni
e dalle province autonome di Trento e  di  Bolzano,  ai  sensi  degli
articoli 8 e 9 del  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150,
nonche' degli attestati di funzionalita' delle  macchine  irroratrici
rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo
n. 150 del 2012, in scadenza nel 2020  o  in  corso  di  rinnovo,  e'
prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno
successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di  emergenza
».
                            Art. 224 bis
 
       Sistema di qualita' nazionale per il benessere animale
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  un  livello  crescente  di   qualita'
alimentare e di sostenibilita' economica, sociale  e  ambientale  dei
processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le  condizioni
di benessere e  di  salute  degli  animali  e  ridurre  le  emissioni
nell'ambiente, e' istituito il «Sistema di qualita' nazionale per  il
benessere animale», costituito dall'insieme dei requisiti di salute e
di benessere  animale  superiori  a  quelli  delle  pertinenti  norme
europee e  nazionali,  in  conformita'  a  regole  tecniche  relative
all'intero sistema di gestione  del  processo  di  allevamento  degli
animali destinati alla produzione alimentare,  compresa  la  gestione
delle emissioni  nell'ambiente,  distinte  per  specie,  orientamento
produttivo  e  metodo  di  allevamento.  L'adesione  al  Sistema   e'
volontaria e vi accedono tutti gli  operatori  che  si  impegnano  ad
applicare la relativa  disciplina  e  si  sottopongono  ai  controlli
previsti. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute,  secondo
le  rispettive  competenze,  adottati  previa  intesa  in   sede   di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la disciplina
produttiva, il segno  distintivo  con  cui  identificare  i  prodotti
conformi, le procedure  di  armonizzazione  e  di  coordinamento  dei
sistemi di certificazione e di  qualita'  autorizzati  alla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione, le misure di vigilanza
e controllo, le modalita' di  utilizzo  dei  dati  disponibili  nelle
banche di dati esistenti, nazionali e regionali, operanti nel settore
agricolo e sanitario, nonche'  di  tutte  le  ulteriori  informazioni
utili alla qualificazione delle stesse banche di  dati,  comprese  le
modalita' di alimentazione e integrazione dei  sistemi  in  cui  sono
registrati  i  risultati   dei   controlli   ufficiali,   inclusi   i
campionamenti e gli esiti di analisi,  prove  e  diagnosi  effettuate
dagli istituti zooprofilattici sperimentali, dei  sistemi  alimentati
dal veterinario aziendale e le garanzie di riservatezza. A tale fine,
senza ulteriori oneri  per  la  finanza  pubblica,  con  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di
concerto con il Ministro della salute, e' istituito  e  regolamentato
un organismo tecnico-scientifico,  con  il  compito  di  definire  il
regime e le modalita' di gestione del Sistema, incluso il  ricorso  a
certificazioni rilasciate da organismi accreditati in conformita'  al
regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 9 luglio 2008, con la partecipazione di rappresentanti  dell'Ente
unico nazionale per  l'accreditamento.  Ai  componenti  del  predetto
organismo  tecnico-scientifico  non  spettano  compensi,  gettoni  di
presenza, rimborsi spese  o  altri  emolumenti  comunque  denominati.
All'attuazione  del  presente  comma  le  amministrazioni   pubbliche
interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
                            Art. 224 ter
 
              Sostenibilita' delle produzioni agricole
 
  1. Al fine di migliorare la sostenibilita'  delle  varie  fasi  del
processo produttivo del settore vitivinicolo, e' istituito il sistema
di certificazione della sostenibilita'  della  filiera  vitivinicola,
come l'insieme delle regole produttive e di buone  pratiche  definite
con uno specifico disciplinare di produzione. I requisiti e le  norme
tecniche che contraddistinguono il disciplinare  di  produzione  sono
aggiornati con cadenza almeno annuale, con l'obiettivo di recepire  i
piu' recenti orientamenti in  materia  di  sostenibilita'  economica,
ambientale  e  sociale  e  si  traducono  in   specifiche   modalita'
produttive e gestionali, sottoposte a monitoraggio ai sensi del comma
2.
  2. Al fine di definire e aggiornare il disciplinare  di  produzione
di cui al  comma  1,  nonche'  di  valutare  l'impatto  delle  scelte
operate, e' istituito il sistema di monitoraggio della sostenibilita'
e delle aziende della filiera vitivinicola italiana, i cui indicatori
sono definiti con decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, sentito il Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare.
  3. I dati e le informazioni ricavati dal sistema di monitoraggio di
cui al comma 2 confluiscono  nella  rete  di  informazione  contabile
agricola di cui al regolamento (CE) n.1217/2009 del Consiglio, del 30
novembre 2009, che, a questo fine,  adegua  il  relativo  sistema  di
rilevazione, in  conformita'  alla  comunicazione  della  Commissione
europea 20 maggio 2020, relativa alla  strategia  dal  produttore  al
consumatore.
  4. In sede di prima applicazione, il disciplinare di cui al  comma1
si basa sulle linee guida nazionali di produzione  integrata  per  la
filiera vitivinicola, di cui alla legge 3 febbraio  2011,  n.4,  alle
cui  procedure  si  fa  riferimento  per  l'adesione  al  sistema  di
certificazione,  opportunamente  integrate  introducendo  i  principi
della sostenibilita' richiamati, quale sintesi dei  migliori  sistemi
di certificazione esistenti a livello nazionale.
  5. Il disciplinare di cui al comma 1  e'  approvato  dal  Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  previo  parere
dell'Organismo tecnico scientifico di  produzione  integrata  di  cui
all'articolo 3 del decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali  8  maggio  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n.174 del 29 luglio 2014.
  6. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali, nel rispetto dei principi e  delle  procedure  di  cui  al
presente  articolo,  la  certificazione  della   sostenibilita'   del
processo   produttivo   puo'   essere   estesa   ad   altre   filiere
agroalimentari.
                              Art. 225
 
                Consorzi di bonifica ed enti irrigui
 
  1. Al fine di fronteggiare la situazione  di  crisi  di  liquidita'
derivante dalla sospensione dei pagamenti dei contributi di  bonifica
disposta dall'articolo 62 del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.18,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.27,
aggravata dalla difficolta'  di  riscossione  del  contributo  dovuto
dalle aziende agricole per  il  servizio  di  irrigazione,  la  Cassa
depositi e prestiti o altri  istituti  finanziari  abilitati  possono
erogare mutui ai consorzi di bonifica per lo svolgimento dei  compiti
istituzionali loro attribuiti, con esclusione della  possibilita'  di
assunzioni di personale anche in presenza di carenza di organico.
  2. I mutui sono concessi nell'importo massimo  complessivo  di  500
milioni di euro, con capitale da restituire in rate annuali  di  pari
importo per cinque anni, a decorrere dal 2021 e fino al 2025.
  3. Gli interessi, a carico del bilancio dello Stato,  che  maturano
nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento,  con  decorrenza
dal giorno  successivo  alla  erogazione,  saranno  determinati,  nel
limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui.
  4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'  autorizzata  la
spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.
  5. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
concerto con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, da adottare entro quindici giorni dalla entrata in  vigore
del presente decreto, sono stabiliti i  termini  e  le  modalita'  di
presentazione delle domande, nonche' i criteri per  la  rimodulazione
dell'importo del mutuo  concedibile  nel  caso  in  cui  gli  importi
complessivamente richiesti superino  la  disponibilita'  indicata  al
comma 2.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro  per
ciascuno  degli  anni  dal  2021  al  2025  si  provvede   ai   sensi
dell'articolo 265.
  6-bis.  In  considerazione  della  sospensione  del  pagamento  dei
contributi dovuti per il servizio  di  bonifica  idraulica,  disposta
dall'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.18,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.27,  e  della
difficolta' da parte dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui di
realizzare gli interventi urgenti di manutenzione  straordinaria  per
la corretta gestione dei sistemi idrici e della rete di distribuzione
dell'acqua, anche al fine di evitare situazioni di rischio  idraulico
nelle aree situate all'interno dei loro comprensori, e' consentita la
riprogrammazione   delle   economie    realizzate    su    interventi
infrastrutturali irrigui approvati e finanziati prima dell'anno  2010
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  anche
con fondi provenienti da  gestioni  straordinarie  in  tale  settore,
soppresse e attribuite alla competenza dello stesso Ministero.
  6-ter.  L'utilizzo  delle  economie  di  cui  al  comma  6-bis   e'
consentito limitatamente alle somme che sono nella disponibilita' dei
consorzi di bonifica  e  degli  enti  irrigui  in  conseguenza  della
chiusura delle opere finanziate, ivi compresi  gli  interessi  attivi
maturati sui conti correnti accesi per la realizzazione  delle  opere
infrastrutturali irrigue.
  6-quater. I consorzi di bonifica e  gli  enti  irrigui  interessati
comunicano  al  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali le economie e i relativi interessi di cui ai commi 6-bis  e
6-ter, i fabbisogni  manutentivi  della  rete  idrica  cui  intendono
destinare le risorse,  il  cronoprogramma  della  spesa  e,  dopo  la
conclusione degli interventi, il rendiconto dei costi sostenuti.
                              Art. 226
 
                     Fondo emergenza alimentare
 
  1. A valere sulle disponibilita' del Fondo di Rotazione di cui alla
legge 16 aprile 1987, n. 183, e' destinato l'importo di  250  milioni
di euro ad  integrazione  delle  iniziative  di  distribuzione  delle
derrate alimentari per l'emergenza  derivante  dalla  diffusione  del
virus  COVID-19  e  con  le  procedure  previste  dal  fondo  di  cui
all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, cui
concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti  (FEAD)  2014/2020,
istituito dal regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio dell'11 marzo 2014. 2. Alle erogazioni delle risorse di
cui al comma 1 provvede l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.
Capo VII

Misure per l'ambiente

                              Art. 227
 
              Sostegno alle zone economiche ambientali
 
  1.  Per  far  fronte  ai  danni  diretti  e   indiretti   derivanti
dall'emergenza  COVID-19  alle  imprese  che   operano   nelle   zone
economiche ambientali (ZEA) di cui all'articolo 4-ter, commi 1  e  2,
del  decreto  legge  14  ottobre  2019,  n.  111,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello  stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, e' istituito un Fondo con la dotazione di 40  milioni  di
euro per l'anno 2020 volto  a  riconoscere  un  ulteriore  contributo
straordinario alle  micro,  piccole  e  medie  imprese  che  svolgono
attivita' economiche eco-compatibili, ivi  incluse  le  attivita'  di
guida   escursionistica   ambientale   aderenti   alle   associazioni
professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio  2013,  n.
4, e di guida del parco ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
e che hanno sofferto  una  riduzione  del  fatturato  in  conseguenza
dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro  per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
  3. Il contributo straordinario e' corrisposto, sino ad  esaurimento
delle risorse del fondo di  cui  al  comma  1,  in  proporzione  alla
differenza tra il fatturato registrato  nel  periodo  tra  gennaio  e
giugno 2019 e  quello  registrato  nello  stesso  periodo  del  2020,
secondo le modalita' definite con uno o  piu'  decreti  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Ai  fini  della
corresponsione  del  contributo  straordinario,  le  imprese  e   gli
operatori di cui al comma 1 devono risultare attivi alla data del  31
dicembre 2019, avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno
il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di  una
ZEA, svolgere attivita' ecocompatibile secondo  quanto  definito  dal
suddetto  decreto  ed  essere  iscritti  all'assicurazione   generale
obbligatoria o alle forme  esclusive  e  sostitutive  della  medesima
oppure alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,  della
legge 8  agosto  1995,  n.  335.  Il  contributo  non  concorre  alla
formazione del reddito, ai sensi del Testo unico  delle  imposte  sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 ed e' riconosciuto nel rispetto delle condizioni  e  dei
limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  «  de
minimis », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della  Commissione,  del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  «  de
minimis » nel settore agricolo e del  regolamento  (UE)  n.  717/2014
della Commissione, del  27  giugno  2014,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli  aiuti  «  de  minimis  »  nel  settore  della  pesca  e
dell'acquacoltura.
                            Art. 227 bis
 
         Rafforzamento della tutela degli ecosistemi marini
 
  1. Al fine di promuovere  l'attivita'  turistica  del  Paese  e  di
rafforzare la tutela degli ecosistemi  marini  delle  aree  protette,
anche attraverso il servizio antinquinamento dell'ambiente marino, e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro  per  l'anno  2020  per  il
rifinanziamento della legge 31 dicembre 1982, n.  979.  2.  All'onere
derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per  l'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
                              Art. 228
 
   Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale
 
  1. Al fine di assicurare l'immediato insediamento della Commissione
di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006
n. 152, alla luce  dell'emergenza  sanitaria  in  atto,  al  medesimo
articolo 8 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, dopo le parole « a norma  della  legge  28  giugno
2016, n. 132 » sono aggiunte le seguenti «e, senza nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, degli altri enti  pubblici  di
ricerca»;
    b) il comma 3 e' abrogato;
    c) al comma 4, le parole « e del Comitato tecnico  istruttorio  »
sono soppresse;
    d) al comma 5, al primo periodo le parole «e del Comitato tecnico
istruttorio» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole  «e  del
Comitato» sono soppresse.
                            Art. 228 bis
 
Abrogazione dell'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
  18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,  n.
  27, in materia di limiti  quantitativi  e  temporali  del  deposito
  temporaneo di rifiuti
  1. L'articolo 113-bis del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  e'
abrogato.
                              Art. 229
 
           Misure per incentivare la mobilita' sostenibile
 
  1. All'articolo 2  del  decreto-legge  14  ottobre  2019,  n.  111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019,  n.  141
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il terzo periodo del comma 1 e' sostituito dai seguenti:
      «Le disponibilita' di bilancio relative all'anno 2020, anche in
conto residui, sono destinate, nei limiti della dotazione  del  fondo
di cui al primo periodo e fino ad  esaurimento  delle  risorse,  alla
concessione in favore dei residenti  maggiorenni  nei  capoluoghi  di
Regione, nelle Citta'  metropolitane,  nei  capoluoghi  di  Provincia
ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di  un
"buono mobilita'", pari al 60 per  cento  della  spesa  sostenuta  e,
comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4  maggio
2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette,  anche
a pedalata assistita, nonche' di veicoli per la mobilita' personale a
propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-bis  del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  28  febbraio  2020,  n.  8,  ovvero  per
l'utilizzo dei servizi  di  mobilita'  condivisa  a  uso  individuale
esclusi quelli mediante autovetture. Il "buono mobilita'" puo' essere
richiesto  per  una  sola  volta  ed  esclusivamente  per  una  delle
destinazioni d'uso previste. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro  delle  infrastrutture  e
dei  trasporti,  sono  definite  le  modalita'  e   i   termini   per
l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui  al  terzo  periodo
del presente comma, anche ai fini del rispetto del limite  di  spesa.
Al fine di ridurre le emissioni climalteranti,  le  risorse  relative
agli anni dal 2021 al 2024 sono destinate nei limiti della  dotazione
del fondo di cui  al  primo  periodo  e  fino  ad  esaurimento  delle
risorse, alla concessione, ai residenti nei comuni interessati  dalle
procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o
n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non  ottemperanza  dell'Italia
agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano,  dal
1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino  alla
classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3
a due tempi, di un "buono mobilita'", cumulabile con quello  previsto
al terzo periodo, pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e  ad  euro
500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare,  entro  i  successivi
tre anni, per l'acquisto, anche a favore di  persone  conviventi,  di
abbonamenti al trasporto pubblico  locale  e  regionale,  nonche'  di
biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la  mobilita'
personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo
33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8  o  per  l'utilizzo
dei servizi di mobilita' condivisa a uso individuale.».
    b) all'ultimo periodo del comma 1, le parole « presente  comma  »
sono sostituite dalle seguenti: «sesto periodo»;
    c) al comma 2, al primo periodo, le parole « corsie preferenziali
per il trasporto pubblico locale » sono  sostituite  dalle  seguenti:
«corsie  riservate  per  il  trasporto  pubblico   locale   o   piste
ciclabili», e al terzo periodo  le  parole:  «e  n.  2015/2043»  sono
sostituite dalle seguenti: «o n. 2015/2043»;
  2. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, quinto  periodo,  del
decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019, n.  141,  e'  adottato  entro  sessanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il fondo  di  cui
al medesimo articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 111  del
2019, e' incrementato di ulteriori 70 milioni di euro nell'anno 2020.
Al relativo onere si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno
2020, mediante utilizzo delle risorse  disponibili,  anche  in  conto
residui,  sui  capitoli  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  finanziati
con quota parte dei proventi delle aste delle quote di  emissione  di
CO2 , di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13  marzo  2013,
n. 30, di competenza del medesimo stato di previsione, e, quanto a 20
milioni di euro per l'anno 2020,  mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio, anche in conto residui.
  2-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e  urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente  riduzione
dell'erogazione  dei  servizi  di  trasporto  scolastico  oggetto  di
contratti stipulati con gli enti locali, nello  stato  di  previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e'  istituito  un
fondo con una dotazione di 20 milioni di euro  per  l'anno  2020.  Le
risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per  ristorare
le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle  perdite
di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'istruzione, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281
del 1997, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto,  le  risorse
del  fondo  sono  ripartite  tra  i  comuni  interessati.   All'onere
derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di  euro  per  l'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
  3. Fermo quanto previsto dall'articolo 33-bis del decreto-legge  30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2020, n. 8, per le medesime finalita' di cui al comma 1,  al
decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 3, comma 1:
      1) dopo il numero 7), e' inserito il seguente:  «  7-bis)  Casa
avanzata: linea di arresto per le biciclette  in  posizione  avanzata
rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli; »;
      2) dopo il numero 12) e' inserito il seguente: «12-bis): Corsia
ciclabile: parte longitudinale della  carreggiata,  posta  a  destra,
delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e  ad
uso promiscuo, idonea  a  permettere  la  circolazione  sulle  strade
urbane dei velocipedi  nello  stesso  senso  di  marcia  degli  altri
veicoli e contraddistinta  dal  simbolo  del  velocipede.  La  Corsia
ciclabile e' parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione
alla circolazione dei velocipedi;»;
    b)  all'articolo  182,  dopo  il  comma  9-bis,  e'  inserito  il
seguente: «9-ter. Nelle intersezioni  semaforizzate,  sulla  base  di
apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, previa
valutazione   delle   condizioni   di   sicurezza,    sulla    soglia
dell'intersezione puo' essere realizzata la casa avanzata,  estesa  a
tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa
avanzata  puo'  essere  realizzata  lungo  le  strade  con  velocita'
consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche  se  fornite  di  piu'
corsie per senso di marcia, ed e' posta a una distanza pari almeno  a
3 metri rispetto alla  linea  di  arresto  stabilita  per  il  flusso
veicolare. L'area delimitata e' accessibile attraverso una corsia  di
lunghezza pari almeno a 5 metri riservata  alle  biciclette,  situata
sul lato destro in prossimita' dell'intersezione.».
  4. Al fine di favorire il  decongestionamento  del  traffico  nelle
aree urbane mediante la riduzione dell'uso  del  mezzo  di  trasporto
privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, con singole unita' locali con piu' di 100 dipendenti ubicate  in
un capoluogo di Regione, in una Citta' metropolitana, in un capoluogo
di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore  a  50.000
abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni  anno,
un  piano  degli  spostamenti  casa-lavoro  del   proprio   personale
dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto
privato individuale nominando, a tal fine, un  mobility  manager  con
funzioni di supporto professionale  continuativo  alle  attivita'  di
decisione, pianificazione, programmazione, gestione e  promozione  di
soluzioni ottimali di  mobilita'  sostenibile.  Il  Mobility  Manager
promuove, anche collaborando  all'adozione  del  piano  di  mobilita'
sostenibile, la  realizzazione  di  interventi  di  organizzazione  e
gestione della  domanda  di  mobilita'  delle  persone,  al  fine  di
consentire  la  riduzione  strutturale  e   permanente   dell'impatto
ambientale derivante dal  traffico  veicolare  nelle  aree  urbane  e
metropolitane,  tramite  l'attuazione  di  interventi  di   mobilita'
sostenibile. Per le pubbliche amministrazioni tale figura  e'  scelta
tra il personale in ruolo. Con uno  o  piu'  decreti  di  natura  non
regolamentare  del  Ministro  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio  e  del  mare,  di  concerto   con   il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalita'  attuative
delle disposizioni di  cui  al  presente  comma.  Le  amministrazioni
pubbliche provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente
sui propri bilanci, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a  carico
della finanza pubblica.
  4-bis. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti e' autorizzata
la spesa di 1  milione  di  euro  per  l'anno  2020,  destinata  alla
concessione di un contributo in favore dei residenti nei comuni della
gronda della laguna di Venezia che abbiano compiuto diciotto anni  di
eta'. Il contributo di cui al presente comma puo' essere concesso nel
limite  delle  risorse  autorizzate  dal  primo  periodo  e  fino   a
esaurimento delle stesse ed e' pari  al  60  per  cento  della  spesa
sostenuta,  dal  19  maggio  2020  al  31  dicembre  2020,   per   la
sostituzione di motori entro o fuoribordo  a  due  tempi  con  motori
entro o fuoribordo elettrici e non puo' superare  l'importo  di  euro
500.
  4-ter. Il contributo di cui al comma 4-bis  puo'  essere  richiesto
per una sola volta. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
dei trasporti, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono definiti le modalita' e i termini per la concessione  e
l'erogazione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di
spesa di cui al medesimo comma 4-bis.
  4-quater. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 1 milione  di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto.
                            Art. 229 bis
 
Disposizioni  per  lo  smaltimento  dei  dispositivi  di   protezione
                             individuale
 
  1. Per fare fronte all'aumento dei rifiuti derivanti  dall'utilizzo
diffuso di mascherine e guanti monouso da parte della  collettivita',
ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con
una o piu' linee guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentiti  l'Istituto  superiore  di  sanita'  e
l'Istituto superiore per la protezione e la  ricerca  ambientale  per
quanto di competenza, sono individuate misure da applicare durante il
periodo dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19  e  comunque  non
oltre il 31 dicembre 2020, volte a definire:
  a) specifiche modalita' di raccolta dei dispositivi  di  protezione
individuale usati presso gli esercizi della grande distribuzione,  le
pubbliche amministrazioni e le grandi utenze del settore terziario;
  b) specifiche modalita' di raccolta dei dispositivi  di  protezione
individuale utilizzati dagli operatori per  le  attivita'  economiche
produttive mediante installazione di box  dedicati  presso  i  propri
impianti.
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, un fondo per l'attuazione di  un  programma  sperimentale
per la  prevenzione,  il  riuso  e  il  riciclo  dei  dispositivi  di
protezione individuale, con una dotazione pari a 1  milione  di  euro
per l'anno 2020, al fine di promuovere gli obiettivi di cui al  comma
1 nonche' la prevenzione, il riuso e il riciclo  dei  dispositivi  di
protezione   individuale   utilizzati   a   seguito    dell'emergenza
determinata dalla diffusione del COVID-19. Il  programma  di  cui  al
presente comma e', altresi', finalizzato all'adozione di protocolli e
di campagne di informazione per la disinfezione  dei  dispositivi  di
protezione  individuale  al  fine  di  prolungarne  la  durata,  alla
progettazione di sistemi dedicati di raccolta, alla ricerca di  mezzi
tecnologici innovativi al  fine  del  recupero  di  materia  da  tali
dispositivi  nel  rispetto  della  sicurezza  degli  utenti  e  degli
operatori. Il programma puo', altresi', includere lo  svolgimento  di
test  e  prove  finalizzati  a  dimostrare  il   mantenimento   delle
caratteristiche dei prodotti monouso ricondizionati, anche attraverso
il coinvolgimento dei produttori.
  3. Con decreto del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, da  adottare  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e con il Ministero della  salute,  sono
stabilite le modalita' per il riparto del fondo di cui al comma 2.
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  5.  All'articolo  15  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «4-bis. Al fine di favorire la sostenibilita' ambientale e  ridurre
l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di  protezione
individuale monouso, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro  della  salute,
definisce con proprio decreto i criteri ambientali minimi,  ai  sensi
dell'articolo 34 del decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile,  ai  dispositivi
di protezione individuale e ai  dispositivi  medici,  allo  scopo  di
promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori  e
di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti,
una filiera di prodotti riutilizzabili piu' volte e confezionati, per
quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili».
  6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare  sottopone  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  una
relazione sui  risultati  dell'attivita'  svolta  in  base  al  Piano
d'azione per la sostenibilita' ambientale  dei  consumi  nel  settore
della pubblica amministrazione di cui  all'articolo  1,  comma  1126,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in  termini  di  impatto  sulla
sostenibilita' ambientale e sulle procedure di  acquisto  di  beni  e
servizi  delle  amministrazioni  pubbliche,  svolte  sulla  base  dei
criteri previsti dal medesimo comma 1126,  nonche'  una  proposta  di
sviluppo del medesimo Piano in coerenza con l'esigenza  di  applicare
criteri di sostenibilita' ambientale nelle procedure di acquisto.
  7. In caso di abbandono di mascherine e guanti monouso  si  applica
la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 255,  comma
1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione  di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto.
Capo VIII

Misure in materia di istruzione

                              Art. 230
 
  Incremento del numero dei posti relativi a concorsi gia' indetti
 
  1.  Il  numero  dei  posti  destinati  alla  procedura  concorsuale
straordinaria di cui all'articolo  1  del  decreto-legge  29  ottobre
2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla  legge  20  dicembre
2019, n. 159, viene  elevato  a  trentaduemila.  A  tal  fine,  fermo
restando il limite annuale di cui all'articolo 1, comma 4, del citato
decreto-legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo  dei  vincitori
possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per  cui
e' stata bandita la procedura con decreto del Capo  del  Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e di formazione del  Ministero
dell'istruzione, 23 aprile 2020, n. 510,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, 28 aprile 2020,  n.  34,  di  cui  sono
fatti  salvi  tutti  gli  effetti,  anche  successivamente   all'anno
scolastico 2022/2023, sino all'assunzione di  tutti  i  trentaduemila
vincitori.  2.  Il  numero  dei  posti   destinati   alla   procedura
concorsuale ordinaria di cui all'articolo 17, comma  2,  lettera  d),
del decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  59,  e'  incrementato
complessivamente di ottomila posti. A tal  fine,  fermo  restando  il
limite annuale di cui all'articolo 1, comma 4, del  decreto-legge  29
ottobre 2019, n. 126, convertito con  modificazioni  dalla  legge  20
dicembre 2019, n. 159, le immissioni in ruolo dei  vincitori  possono
essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui e' stata
bandita la procedura con decreto del Capo Dipartimento per il sistema
educativo   di   istruzione   e   di   formazione,   del    Ministero
dell'istruzione, 21 aprile 2020, n. 499,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, 28 aprile 2020,  n.  34,  di  cui  sono
fatti  salvi  tutti  gli  effetti,  anche  successivamente   all'anno
scolastico 2021/2022, sino all'assunzione di tutti i vincitori.
  2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,  pari  a  4
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai  sensi  dell'articolo
265.
  2-ter.  Al  fine  di  contrastare  l'emergenza  epidemiologica   da
COVID-19, di favorire la piena ripresa  dell'attivita'  didattica  in
presenza e di assicurare la continuita' occupazionale e  retributiva,
con i soggetti di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
agosto 2013, n.  98,  che  siano  stati  assunti  in  ruolo  a  tempo
parziale, e' stipulato, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021,  un
contratto aggiuntivo a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020,  a
completamento dell'orario di servizio presso la sede di titolarita'.
  2-quater.  All'onere  derivante  dal  comma  2-ter   del   presente
articolo, pari a 18,8 milioni di euro per l'anno  2020,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato
dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
                            Art. 230 bis
 
Disposizioni finalizzate al reclutamento di assistenti tecnici  nelle
  istituzioni scolastiche dell'infanzia e del primo ciclo, di proroga
  degli incarichi dei dirigenti  tecnici  e  di  bonus  ai  dirigenti
  scolastici
  1. Limitatamente ai mesi da settembre a dicembre 2020, al  fine  di
assicurare la funzionalita' della  strumentazione  informatica  anche
nelle scuole dell'infanzia, nelle  scuole  primarie  e  nelle  scuole
secondarie di primo grado, nonche' per il supporto all'utilizzo delle
piattaforme multimediali per la didattica, le istituzioni scolastiche
sono autorizzate a sottoscrivere contratti fino al 31  dicembre  2020
con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000  unita'.  Con
decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, il contingente di cui al primo periodo e' ripartito
tra le  istituzioni  scolastiche,  tenendo  conto  del  numero  degli
studenti di ciascun istituto scolastico.  Agli  oneri  derivanti  dal
presente comma, pari a 9,3  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
  2. Nelle more dello svolgimento del concorso di cui all'articolo 2,
comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019,  n.  159,  il  Ministero
dell'istruzione e'  autorizzato  a  prorogare  i  contratti  a  tempo
determinato di cui al comma 4 del citato articolo 2  con  una  durata
massima fino al 31 dicembre 2021. Conseguentemente le  assunzioni  di
cui al medesimo articolo 2, comma 3, del  decreto-legge  n.  126  del
2019, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  159  del  2019,
avvengono  con  decorrenza  successiva  alla  scadenza  dei  predetti
contratti di lavoro a tempo determinato.  Agli  oneri  derivanti  dal
presente comma, pari a 7,9  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si
provvede a valere sulle risorse previste dal citato articolo 2, comma
3, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con  modificazioni,
dalla legge n. 159 del 2019.
  3. Al fine di evitare la  ripetizione  di  somme  gia'  erogate  in
favore dei dirigenti scolastici negli  anni  scolastici  2017/2018  e
2018/2019, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e'
istituito un fondo con la dotazione  di  13,1  milioni  di  euro  per
l'anno  2020,  da  destinare  alla  copertura  delle  maggiori  spese
sostenute   per   i   predetti   anni   scolastici   in   conseguenza
dell'ultrattivita' riconosciuta  ai  contratti  collettivi  regionali
relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere
riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti  dalla  predetta
ultrattivita'. Il fondo di cui al  primo  periodo  e'  ripartito  con
decreto del Ministro dell'istruzione, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, informate le organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative  dell'area  dirigenziale  «Istruzione  e
ricerca». Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.
                              Art. 231
 
Misure per  sicurezza  e  protezione  nelle  istituzioni  scolastiche
statali e per lo svolgimento in  condizioni  di  sicurezza  dell'anno
                        scolastico 2020/ 2021
 
  1. Al fine di assicurare la ripresa  dell'attivita'  scolastica  in
condizioni di sicurezza  e  di  garantire  lo  svolgimento  dell'anno
scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica,
il fondo per il funzionamento delle istituzioni  scolastiche  di  cui
all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e'
incrementato di 331 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Le risorse di cui  al  comma  1  sono  destinate  alle  seguenti
finalita':
    a)  acquisto  di  servizi  professionali,  di  formazione  e   di
assistenza tecnica per la sicurezza sui  luoghi  di  lavoro,  per  la
didattica  a  distanza  e   per   l'assistenza   medico-sanitaria   e
psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento  di
rifiuti;
    b) acquisto di dispositivi  di  protezione  e  di  materiali  per
l'igiene  individuale  e  degli  ambienti,  nonche'  di  ogni   altro
materiale,   anche   di   consumo,   in    relazione    all'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
    c) interventi  in  favore  della  didattica  degli  studenti  con
disabilita', disturbi specifici di  apprendimento  ed  altri  bisogni
educativi speciali;
    d) interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza  e
a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti  necessari  per  la
fruizione di  modalita'  didattiche  compatibili  con  la  situazione
emergenziale nonche' a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare
misure che contrastino la dispersione;
    e) acquisto  e  utilizzo  di  strumenti  editoriali  e  didattici
innovativi;
    f) adattamento degli  spazi  interni  ed  esterni  e  delle  loro
dotazioni allo svolgimento dell'attivita' didattica in condizioni  di
sicurezza, inclusi interventi di  piccola  manutenzione,  di  pulizia
straordinaria e sanificazione, nonche' interventi  di  realizzazione,
adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle  palestre,
di ambienti  didattici  innovativi,  di  sistemi  di  sorveglianza  e
dell'infrastruttura informatica.
  3. Ove gli interventi di cui al comma 2 richiedano affidamenti,  ad
essi collaterali e strumentali, inerenti a  servizi  di  supporto  al
responsabile unico del  procedimento  e  di  assistenza  tecnica,  le
istituzioni  scolastiche  ed  educative  statali  destinatarie  delle
risorse di  cui  al  comma  1  potranno  provvedervi  utilizzando  le
medesime risorse, nel limite del 10 per  cento  delle  stesse  e  nel
rispetto dei termini stabiliti dal comma 5.
  4. Le risorse di cui al comma 1  sono  assegnate  alle  istituzioni
scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione  sulla
base dei criteri e parametri vigenti per la  ripartizione  del  fondo
per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui  al  citato
articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  5. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro
il 30  settembre  2020  alla  realizzazione  degli  interventi  o  al
completamento delle procedure di affidamento degli interventi di  cui
al comma 2, secondo le  proprie  esigenze.  Sulla  base  di  apposito
monitoraggio,  il  Ministero  dell'istruzione  dispone  un  piano  di
redistribuzione delle risorse non impegnate  dalle  istituzioni  alla
data del 30 settembre 2020. Le predette risorse sono  tempestivamente
versate ad apposito capitolo dell'Entrata del  Bilancio  dello  stato
per  essere  riassegnate  al  fondo  per   il   funzionamento   delle
istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della
legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  ed  assegnate,  in  favore  delle
istituzioni  che,  alla  data  del  30  settembre  2020,  hanno  gia'
realizzato gli interventi o completato le  procedure  di  affidamento
degli stessi e che comunicano al Ministero  dell'istruzione,  con  le
modalita' dallo stesso stabilite, la necessita' di ulteriori  risorse
per le medesime finalita' previste al comma 2. Tali risorse  dovranno
essere utilizzate per la realizzazione di interventi o  impegnate  in
procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2020.
  6. Al fine di garantire il  corretto  svolgimento  degli  esami  di
Stato per l'anno scolastico 2019/2020, assicurando la  pulizia  degli
ambienti scolastici secondo gli  standard  previsti  dalla  normativa
vigente e la possibilita' di utilizzare, ove necessario,  dispositivi
di protezione individuale da parte degli  studenti  e  del  personale
scolastico  durante  le   attivita'   in   presenza,   il   Ministero
dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni  scolastiche
statali e paritarie, che  sono  sede  di  esame  di  Stato,  apposite
risorse finanziarie tenendo conto del numero di studenti e di  unita'
di personale coinvolti.
  7. Per le finalita' di cui al comma 6  sono  stanziati  euro  39,23
milioni per l'anno 2020 sui pertinenti  capitoli  del  fondo  per  il
funzionamento delle istituzioni scolastiche e delle scuole paritarie.
  7-bis. Per le finalita' di cui al comma 6 sono stanziati  ulteriori
2 milioni di euro per l'anno 2020 da trasferire alla regione autonoma
Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano per  il
riparto in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori
di competenza.
  8. Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato ad  anticipare  alle
istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione dei commi  6
e 7, nel limite delle risorse iscritte in bilancio.
  9. Il Ministero dell'istruzione, dal giorno seguente all'entrata in
vigore  del  presente  decreto-legge,   comunica   alle   istituzioni
scolastiche  ed   educative   statali   l'ammontare   delle   risorse
finanziarie da assegnare di  cui  al  comma  1,  con  l'obiettivo  di
accelerare l'avvio delle procedure  di  affidamento  e  realizzazione
degli interventi.
  10. I revisori dei conti  delle  istituzioni  scolastiche  svolgono
controlli successivi sull'utilizzo delle risorse finanziarie  di  cui
al presente articolo in relazione alle finalita' in esso stabilite.
  11. Il Ministero dell'istruzione garantisce la gestione  coordinata
delle iniziative di cui al presente articolo ed  assicura  interventi
centralizzati di indirizzo, supporto e monitoraggio in  favore  delle
istituzioni  scolastiche,  attraverso  il  servizio  di   Help   Desk
Amministrativo-Contabile e la predisposizione di procedure operative,
modelli informatici e documentazione funzionali alla gestione e  alla
rendicontazione delle risorse.
  12. Agli oneri derivanti dai commi 1, 7  e  7-bis,  pari  a  372,23
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
265.
                            Art. 231 bis
 
     Misure per la ripresa dell'attivita' didattica in presenza
 
  1. Al  fine  di  consentire  l'avvio  e  lo  svolgimento  dell'anno
scolastico  2020/2021  nel  rispetto  delle  misure  di  contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro
dell'istruzione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono adottate, anche in deroga  alle  disposizioni  vigenti,
misure volte ad  autorizzare  i  dirigenti  degli  uffici  scolastici
regionali, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, a:
  a) derogare, nei soli casi necessari al rispetto  delle  misure  di
cui all'alinea ove  non  sia  possibile  procedere  diversamente,  al
numero minimo e massimo di alunni per classe  previsto,  per  ciascun
ordine e grado di istruzione, dal regolamento di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;
  b) attivare ulteriori incarichi temporanei di personale  docente  e
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato  dalla
data di inizio delle lezioni  o  dalla  presa  di  servizio  fino  al
termine delle lezioni, non  disponibili  per  le  assegnazioni  e  le
utilizzazioni  di  durata  temporanea.   In   caso   di   sospensione
dell'attivita'  in  presenza,  i  relativi  contratti  di  lavoro  si
intendono  risolti  per  giusta  causa,  senza   diritto   ad   alcun
indennizzo;
  c) prevedere, per l'anno scolastico 2020/2021, la conclusione degli
scrutini entro il termine delle lezioni.
  2. All'attuazione delle misure di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo si  provvede  a  valere  sulle  risorse  del  fondo  di  cui
all'articolo 235, da ripartire tra gli  uffici  scolastici  regionali
con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. L'adozione delle  predette  misure  e'
subordinata al predetto riparto e avviene nei limiti dello stesso.
  3. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 maggio 2021,  provvede
al monitoraggio delle spese di  cui  al  comma  2  per  il  personale
docente e  ATA,  comunicando  le  relative  risultanze  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, entro il mese successivo. Le eventuali economie
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono destinate al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
                              Art. 232
 
                         Edilizia scolastica
 
  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12  settembre  2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,
n.  128,  e'  aggiunto  in  fine  il  seguente  periodo:   «Eventuali
successive variazioni relative  ai  singoli  interventi  di  edilizia
scolastica, ivi comprese  l'assegnazione  delle  eventuali  economie,
sono  disposte  con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione  qualora
restino invariati le modalita' di utilizzo dei contributi pluriennali
e i piani di erogazione  gia'  autorizzati  a  favore  delle  singole
regioni, e comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze.».
  2. In considerazione  dell'attuale  fase  emergenziale  e'  ammessa
l'anticipazione del 20 per cento del  finanziamento  sulle  procedure
dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge  12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2013, n. 128,  nell'ambito  della  programmazione  triennale
nazionale 2018-2020  e  nei  limiti  dei  piani  di  erogazione  gia'
autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della  legge  24
dicembre 2003, n. 350.
  3. All'articolo  1,  comma  717,  terzo  periodo,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  dopo  la  parola  «vincolate»  e'  aggiunta  la  seguente   «
prioritariamente »;
    b) dopo la parola «cantierizzazione» sono aggiunte le seguenti «e
al completamento».
  4. Al fine di semplificare le procedure di pagamento a  cura  degli
enti locali per interventi di edilizia  scolastica  durante  la  fase
emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell'emergenza gli enti
locali sono autorizzati a  procedere  al  pagamento  degli  stati  di
avanzamento dei lavori anche in deroga  ai  limiti  fissati  per  gli
stessi nell'ambito dei contratti di appalto.
  4-bis. Per l'anno 2020 e' assegnato un contributo straordinario  di
5  milioni  di  euro  alla  citta'  metropolitana   di   Milano   per
l'ampliamento e l'adeguamento strutturale dell'istituto  superiore  «
Salvatore Quasimodo »  in  Magenta,  al  fine  di  ridurre  i  rischi
connessi alla diffusione  del  COVID-19.  Agli  oneri  derivanti  dal
presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato
dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
  5. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di  edilizia
durante  la  fase  emergenziale  di   sospensione   delle   attivita'
didattiche, per tutti gli atti e i decreti relativi a  procedure  per
l'assegnazione delle risorse in  materia  di  edilizia  scolastica  i
concerti e i pareri delle  Amministrazioni  centrali  coinvolte  sono
acquisiti entro il termine di  10  giorni  dalla  relativa  richiesta
formale. Decorso tale termine, il  Ministero  dell'istruzione  indice
nei tre giorni successivi apposita conferenza di  servizi  convocando
tutte le Amministrazioni interessate e  trasmettendo  contestualmente
alle medesime il provvedimento da adottare.
  6. La conferenza di servizi di cui al comma 5 si  svolge  in  forma
simultanea e in modalita' sincrona, anche in  via  telematica,  e  si
conclude entro sette giorni dalla sua  indizione.  La  determinazione
motivata di conclusione della conferenza sostituisce a  ogni  effetto
tutti gli atti  di  assenso,  comunque  denominati,  da  parte  delle
amministrazioni coinvolte nel procedimento. La mancata partecipazione
alla conferenza di servizi, indetta ai  sensi  del  comma  5,  e'  da
intendersi quale silenzio assenso. Con la determinazione motivata  di
conclusione della conferenza, il  Ministero  dell'istruzione  procede
all'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.
  7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si  applicano  a  tutti  i
procedimenti in corso per i quali il Ministero  dell'istruzione  deve
ancora acquisire concerti  o  pareri  da  parte  di  altre  pubbliche
amministrazioni centrali. 8. Al fine di supportare gli enti locali in
interventi urgenti di edilizia scolastica, nonche' per  l'adattamento
degli ambienti e  delle  aule  didattiche  per  il  contenimento  del
contagio relativo al Covid-19 per l'avvio del nuovo  anno  scolastico
2020-2021, il fondo per le  emergenze  di  cui  al  Fondo  unico  per
l'edilizia scolastica di cui all'articolo  11,  comma  4-sexies,  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  e'  incrementato  di  euro  30
milioni per l'anno 2020.
  9. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 8  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 265.
                              Art. 233
 
Misure di sostegno economico all'istruzione paritaria  e  al  sistema
                    integrato da zero a sei anni
 
  1. Il fondo di cui  all'articolo  12  del  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 65, e' incrementato, per l'anno 2020, di  15  milioni
di euro anche in conseguenza dell'emergenza causata dalla  diffusione
del Covid-19.
  2.   Al   fine   di   assicurare   la   necessaria    tempestivita'
nell'erogazione delle risorse, al riparto del fondo di cui  al  comma
1, solo per  l'anno  2020,  si  provvede  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione,  previa  intesa  in  Conferenza   unificata,   fermi
restando i criteri previsti dall'articolo 12 del decreto  legislativo
13 aprile 2017, n. 65, anche nelle more dell'adozione  del  Piano  di
azione nazionale pluriennale  di  cui  all'articolo  8  del  predetto
decreto legislativo. Si prescinde dall'intesa qualora la  stessa  non
pervenga entro il termine di 15 giorni.
  3. Ai  soggetti  che  gestiscono  in  via  continuativa  i  servizi
educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,  e'
erogato un contributo complessivo di 165 milioni  di  euro  nell'anno
2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al
mancato versamento delle rette  o  delle  compartecipazioni  comunque
denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione  dei
servizi in presenza a seguito delle misure adottate  per  contrastare
la diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro  dell'istruzione
il  predetto  contributo  e'  ripartito  tra  gli  uffici  scolastici
regionali in proporzione alla popolazione residente in eta'  compresa
tra zero e sei anni. Gli uffici scolastici  regionali  provvedono  al
successivo  riparto  in  favore  dei  servizi   educativi   e   delle
istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo
2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,  in  proporzione  al
numero di bambini iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.
  4. Alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti  parte  del
sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge  10
marzo 2000, n. 62,  e'  erogato  un  contributo  complessivo  di  120
milioni di euro nell'anno 2020, a titolo  di  sostegno  economico  in
relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o  delle
compartecipazioni  comunque  denominate,  da  parte   dei   fruitori,
determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle
misure adottate per  contrastare  la  diffusione  del  COVID-19.  Con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione  il  predetto  contributo  e'
ripartito tra gli  uffici  scolastici  regionali  in  proporzione  al
numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche  paritarie
di  cui  al  precedente  periodo.  Gli  uffici  scolastici  regionali
provvedono  al  successivo  riparto  in  favore   delle   istituzioni
scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al  numero
di alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020, compresi i servizi
educativi autorizzati.
  5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 4, pari a 300  milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
                              Art. 234
 
Misure per il sistema  informativo  per  il  supporto  all'istruzione
                             scolastica
 
  1. Al fine di realizzare un sistema informativo  integrato  per  il
supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione  scolastica,  per
la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi  multidimensionale  dei
relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per  il
personale scolastico, nonche' per il supporto alla gestione giuridica
ed economica del predetto personale anche  attraverso  le  tecnologie
dell'intelligenza artificiale e  per  la  didattica  a  distanza,  e'
autorizzata la spesa di 10 milioni  di  euro  per  l'anno  2020.  Gli
interventi  di   cui   al   periodo   precedente   riguardano   anche
l'organizzazione e  il  funzionamento  delle  strutture  ministeriali
centrali  e  periferiche.  Il  Ministero  dell'istruzione  affida  la
realizzazione  del  sistema  informativo   alla   societa'   di   cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1  si  provvede  a  valere
sulle risorse del Programma operativo nazionale «  Per  la  scuola  -
competenze e ambienti per l'apprendimento », riferito al  periodo  di
programmazione 2014/2020 a titolarita' del Ministero dell'istruzione,
di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9952  del  17
dicembre  2014,  in  coerenza  con  quanto  previsto   dalla   stessa
programmazione.
                              Art. 235
 
Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il  Ministero
                           dell'istruzione
 
  1. Al fine di contenere  il  rischio  epidemiologico  in  relazione
all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nello stato  di  previsione
del Ministero dell'istruzione e' istituito  un  fondo,  denominato  «
Fondo  per  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19   »,   con   lo
stanziamento di 377,6 milioni di euro nel 2020 e di  600  milioni  di
euro nel 2021.  Il  fondo  e'  ripartito  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  con  l'unico  vincolo  della  destinazione  a   misure   di
contenimento del  rischio  epidemiologico  da  realizzare  presso  le
istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi  programmati
di  finanza  pubblica.  Al  relativo  onere  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 265.
Capo IX

Misure in materia di universita' e ricerca

                              Art. 236
 
Misure a  sostegno  delle  universita',  delle  istituzioni  di  alta
  formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca
  1.  Il  «  Fondo  per  le   esigenze   emergenziali   del   sistema
dell'Universita', delle  istituzioni  di  alta  formazione  artistica
musicale e coreutica e degli enti di ricerca »  di  cui  all'articolo
100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  e'  incrementato,
per l'anno 2020, di 62  milioni  di  euro.  L'incremento  di  cui  al
precedente periodo e' prioritariamente assegnato  alle  iniziative  a
sostegno degli studenti per i quali, in considerazione dell'emergenza
in atto, si renda necessario l'accesso da remoto a banche dati  ed  a
risorse  bibliografiche,  nonche'  per  l'acquisto   di   dispositivi
digitali, ovvero per l'accesso a  piattaforme  digitali,  finalizzati
alla ricerca o alla didattica a distanza.
  2. Le disposizioni di cui  all'articolo  4,  del  decreto-legge  29
ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20
dicembre 2019, n. 159, si applicano  anche  all'acquisto  di  beni  e
servizi  informatici  e  di  connettivita',  inerenti   all'attivita'
didattica delle universita'  statali  e  delle  istituzioni  di  alta
formazione artistica musicale e coreutica.
  3. Al fine di riconoscere al maggior numero di studenti  l'esonero,
totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale,  il  Fondo
per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo
5, comma 1, lettera a), della legge 24  dicembre  1993,  n.  537,  e'
incrementato, per l'anno 2020, di 165 milioni di  euro.  Con  decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentita la  Conferenza
dei Rettori delle Universita' Italiane, da adottare entro  60  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   sono
individuate le modalita'  di  definizione  degli  esoneri,  totali  o
parziali, da parte delle universita' e i  criteri  di  riparto  delle
risorse tra le universita'. Per le medesime finalita' di cui al primo
periodo, il fondo  per  il  funzionamento  amministrativo  e  per  le
attivita' didattiche delle istituzioni di alta formazione  artistica,
musicale e coreutica statali e' incrementato, per l'anno 2020,  di  8
milioni di euro. Con decreto del Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto, sono individuate le  modalita'  di  definizione
degli esoneri, totali o parziali, da parte delle istituzioni di  alta
formazione artistica, musicale e coreutica e  i  criteri  di  riparto
delle risorse.
  3-bis. I titoli ottenuti al termine dei corsi biennali sperimentali
per   il   conseguimento   del   diploma   di   specializzazione   in
musicoterapia, attivati dalle istituzioni di cui all'articolo 2 della
legge  21  dicembre  1999,  n.  508,  e  autorizzati  dal   Ministero
dell'universita' e della ricerca, sono equipollenti,  anche  ai  fini
concorsuali, ai diplomi  accademici  di  secondo  livello  rilasciati
dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
  4. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli
studenti  capaci  e  meritevoli,  ancorche'  privi  di   mezzi,   che
presentino i requisiti di eleggibilita' di  cui  all'articolo  8  del
decreto  legislativo  29  marzo  2012,  n.  68,  il  fondo   di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto  legislativo
e' incrementato, per  l'anno  2020,  di  40  milioni  di  euro.  Tale
incremento e' finalizzato a sostenere prioritariamente  gli  ordinari
interventi delle regioni  in  favore  degli  studenti  che  risultano
idonei ai benefici per il diritto allo  studio,  nonche',  fino  alla
concorrenza  dei  fondi  disponibili,  a  sostenere   gli   eventuali
ulteriori interventi promossi dalle regioni,  una  volta  soddisfatti
gli idonei, in  favore  degli  studenti  che,  in  conseguenza  della
emergenza  epidemiologica  da  Covid-19,  risultino   esclusi   dalle
graduatorie regionali per  carenza  dei  requisiti  di  eleggibilita'
collegati al merito.
  5. I dottorandi titolari di borse di studio ai  sensi  del  decreto
del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  8
febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998,  n.
210, che terminano il  percorso  di  dottorato  nell'anno  accademico
2019/2020, possono presentare richiesta di proroga, non  superiore  a
due mesi, del termine finale del corso,  con  conseguente  erogazione
della borsa di studio  per  il  periodo  corrispondente.  Il  termine
previsto dall'articolo 8, comma 1, primo periodo, del citato  decreto
del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  8
febbraio 2013 n. 45, e' differito, per l'anno 2020, al  30  novembre.
Per le finalita' di cui al presente comma, il fondo di  finanziamento
ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge  24
dicembre 1993, n. 537 e' incrementato  di  15  milioni  di  euro  per
l'anno 2020.
  6. La durata degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22  della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, in essere alla data del 9 marzo 2020,
puo' essere  prorogata  dai  soggetti  conferenti  l'assegno  per  il
periodo  di   tempo   corrispondente   alla   eventuale   sospensione
dell'attivita' di  ricerca  intercorsa  a  seguito  delle  misure  di
contenimento del contagio  da  Covid-19,  nei  limiti  delle  risorse
relative ai rispettivi progetti di ricerca o,  comunque,  nell'ambito
delle  proprie  disponibilita'  di  bilancio,  qualora  cio'  risulti
necessario ai fini del completamento del progetto di ricerca.
  7. All'articolo 1, comma 977, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
le parole: « A decorrere  dall'anno  2021  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « A decorrere dall'anno 2023 ».
  8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4 e  5,  pari  a  euro  290
milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
                              Art. 237
 
Misure  urgenti  per  lo  svolgimento  degli  esami   di   stato   di
  abilitazione all'esercizio  delle  professioni  ed  in  materia  di
  specializzazioni di area sanitaria ad accesso riservato ai medici
  1. In relazione agli esami di Stato di  abilitazione  all'esercizio
delle professioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, le cui prove siano in corso di  svolgimento  alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il   Ministro
dell'universita' e della ricerca puo' disporre, con proprio  decreto,
su  proposta  dei  consigli  o  degli  organi   nazionali,   comunque
denominati, degli ordini, collegi  e  federazioni  delle  professioni
interessate, modalita' di svolgimento di tali prove diverse da quelle
indicate dalle vigenti disposizioni normative. Nel caso in cui  venga
disposta l'eliminazione di una prova, il  decreto  di  cui  al  primo
periodo individua le modalita' e i criteri per la valutazione finale,
salvaguardando criteri di uniformita' sul territorio nazionale per lo
svolgimento degli esami relativi a ciascuna professione,  nonche'  il
rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre  2007,
n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.
  2. Nelle more della ricostituzione dell'Osservatorio  nazionale  di
cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999,  n.  368,
l'accreditamento  definitivo  o  provvisorio  concesso   per   l'anno
accademico  2018/  2019,  ai   sensi   del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro della salute, 13  giugno  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 14 luglio 2017, n. 163, alle Scuole di specializzazione  di
area sanitaria ad accesso riservato ai medici e' prorogato per l'anno
accademico 2019/2020. Le Scuole di specializzazione di area sanitaria
ad   accesso   riservato   ai   medici   che   non   hanno   superato
l'accreditamento  ministeriale  per  l'anno   accademico   2018/2019,
possono ripresentare istanza di accreditamento per l'anno  accademico
2019/2020 secondo le modalita' ed i tempi  comunicati  dal  Ministero
dell'universita' e della ricerca. Le istanze sono sottoposte  ad  una
Commissione di esperti, costituita dai  componenti  dell'Osservatorio
nazionale alla  data  del  29  settembre  2018,  con  il  compito  di
verificare standard e requisiti di idoneita' delle Scuole, delle loro
reti formative e delle singole strutture  che  le  compongono,  e  di
formulare le conseguenti proposte di  accreditamento.  Ai  componenti
della commissione non spettano  indennita',  gettoni  di  presenza  o
altri emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle
spese documentate.
  3. Al concorso di cui  all'articolo  2  del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 agosto 2017,  n.
130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre  2017,  n.  208,
possono partecipare  i  candidati  che  si  laureano  in  Medicina  e
Chirurgia in tempo utile per la  partecipazione  alla  prova  d'esame
secondo le indicazioni riportate nel bando, con obbligo,  a  pena  di
esclusione,  di   conseguire   l'abilitazione   all'esercizio   della
professione di medico chirurgo entro il termine fissato per  l'inizio
delle  attivita'  didattiche  delle   scuole.   Conseguentemente   e'
soppresso l'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del citato  decreto
del Ministro dell'Istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  10
agosto 2017, n. 130.
                              Art. 238
 
    Piano straordinario di investimenti nell'attivita' di ricerca
 
  1. Al  fine  di  sostenere  l'accesso  dei  giovani  alla  ricerca,
l'autonomia responsabile delle universita' e  la  competitivita'  del
sistema  universitario   e   della   ricerca   italiano   a   livello
internazionale, e' autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti
facolta'  assunzionali  e,  comunque,  in  aggiunta  alle  assunzioni
previste  dall'articolo  6,  comma  5-sexies  del  decreto-legge   30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2020, n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui  all'articolo
24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  nel
limite di spesa di 200 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
2021. Ai fini del riparto tra le universita' delle risorse di cui  al
presente comma, si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  6,
comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le finalita' di
cui al presente comma il Fondo per il finanziamento  ordinario  delle
universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della  legge
24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 200 milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2021.
  2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il fondo  ordinario
per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo  7  del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n.  204,  e'  incrementato  di  50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione  di
ricercatori negli enti pubblici di ricerca.  Le  risorse  di  cui  al
presente comma, nella misura  di  45  milioni  di  euro  annui,  sono
ripartite tra gli enti pubblici  di  ricerca  secondo  i  criteri  di
riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di  ricerca
di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.  204.
I restanti  5  milioni  di  euro  sono  destinati,  per  le  medesime
finalita' di cui al comma 1, agli enti di ricerca di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, non compresi  nel
precedente periodo,  fatta  eccezione  per  l'Istituto  superiore  di
sanita' e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo  economico  sostenibile  (ENEA)  destinatari  di  specifiche
disposizioni  del  presente  decreto.  I  criteri  di  riparto   sono
stabiliti d'intesa con i Ministri vigilanti dei singoli enti.
  3. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le
finalita' di cui ai commi 1 e 2 rimane a disposizione,  nel  medesimo
esercizio finanziario, per  le  altre  finalita'  del  fondo  per  il
finanziamento ordinario delle universita' e del fondo  ordinario  per
gli enti e le istituzioni di ricerca.
  4. Al fine di promuovere il sistema  nazionale  della  ricerca,  di
rafforzare le  interazioni  tra  universita'  e  enti  di  ricerca  e
favorire la  partecipazione  italiana  alle  iniziative  relative  ai
programmi quadro dell'Unione Europea, il Ministro dell'Universita'  e
della Ricerca, con proprio decreto,  da  adottarsi  entro  90  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  definisce  un
nuovo programma per lo sviluppo di Progetti  di  Rilevante  Interesse
Nazionale (PRIN) i quali, per complessita' e  natura,  richiedano  la
collaborazione di piu' atenei o enti di ricerca. Per le finalita'  di
cui al presente comma, il Fondo per gli  investimenti  nella  ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1,  comma  870,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' incrementato, per l'anno 2021
di 250 milioni e per l'anno 2022 di 300 milioni di euro.
  5. Al fine  di  promuovere  l'attivita'  di  ricerca  svolta  dalle
universita' e valorizzare il  contributo  del  sistema  universitario
alla  competitivita'  del  paese,  il  Fondo  per  il   finanziamento
ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1,  lettera
a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato, per l'anno
2021, di 100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno  2022,  di  200
milioni di euro. Con Decreto del Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca,  sentita  la  Conferenza  dei  Rettori   delle   Universita'
Italiane, da adottarsi entro il  31  luglio  dell'anno  precedente  a
quello di riferimento, sono stabiliti i criteri  di  riparto  tra  le
universita' delle risorse di cui al presente comma.
  6. Per l'anno 2020, le disposizioni di cui  all'articolo  1,  comma
610, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  non  si  applicano  alle
universita', alle istituzioni di alta formazione artistica,  musicale
e coreutica e agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e  alla  fondazione  di
cui all'articolo 4 del decreto  legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
  7. Nelle more di una revisione dei decreti di cui  all'articolo  62
del  decreto  legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito   con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  134,  il  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  puo'  disporre  l'ammissione  al
finanziamento, anche in deroga alle procedure  definite  dai  decreti
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  26
luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18  dicembre  2017,  n.
999, dei soggetti risultati  ammissibili  in  base  alle  graduatorie
adottate in sede internazionale, per la  realizzazione  dei  progetti
internazionali di  cui  all'articolo  18  del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 luglio 2016,  n.
593.
  8. All'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
dopo le parole « di cui all'articolo 10-bis della legge  31  dicembre
2009, n. 196 » sono aggiunte le seguenti « e delle  maggiori  risorse
assegnate,  in  ciascun  anno  di  riferimento,  al  Fondo   per   il
finanziamento ordinario delle universita',  di  cui  all'articolo  5,
comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ».
  9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 4 e  5,  pari  a  euro  600
milioni per l'anno 2021, a euro 750 milioni per l'anno 2022 e a  euro
450  milioni  a  decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 265.
                            Art. 238 bis
 
Misure urgenti per la realizzazione di specifici percorsi formativi a
  sostegno dell'industria nazionale
  1.  Al  fine  di  sviluppare  percorsi  formativi  che  favoriscono
l'integrazione interdisciplinare fra  mondo  accademico  nazionale  e
ricerca nel settore della difesa  nonche'  di  integrare  il  sistema
della formazione universitaria, post universitaria e della ricerca  a
sostegno del rilancio e di un  piu'  armonico  sviluppo  dei  settori
produttivi strategici dell'industria nazionale, il Centro alti  studi
per la difesa si riconfigura, in via sperimentale per un triennio, in
Scuola  superiore  ad  ordinamento  speciale  della  Difesa  di  alta
qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze  della  difesa  e
della sicurezza.
  2. La Scuola di cui al comma 1, previo accreditamento ai sensi  del
regolamento  di  cui  al  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013,  n.  45,  anche  in
deroga al requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), primo
periodo, del predetto regolamento relativamente al numero  minimo  di
docenti per la formazione del collegio del  dottorato,  puo'  emanare
bandi annuali per corsi di dottorato in scienze della difesa e  della
sicurezza a favore di un massimo di otto candidati per la  durata  di
tre anni estensibili a quattro, fino al raggiungimento, a regime,  di
un numero di frequentatori non superiore a trentadue unita'.
  3. L'offerta formativa della Scuola di cui al comma 1  e'  attivata
sulla  base  di  un  piano  strategico  predisposto  da  un  comitato
ordinatore, composto da  due  membri  designati  dal  Ministro  della
difesa e da  tre  esperti  di  elevata  professionalita'  scelti  dal
Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca.  Lo  stesso   comitato
ordinatore  cura  l'attuazione  del  piano,  ne  coordina  tutte   le
conseguenti attivita' e formula le proposte  e  i  pareri  prescritti
dalla normativa vigente in materia di didattica,  ricerca  e  servizi
agli studenti.
  4. Ai componenti del comitato ordinatore di  cui  al  comma  3  non
spettano compensi, indennita', gettoni di presenza o altri emolumenti
comunque denominati.
  5. Al termine del periodo sperimentale di cui  al  comma  1,  fermo
restando quanto previsto al comma 2, previa valutazione dei risultati
da  parte  dell'Agenzia  nazionale   di   valutazione   del   sistema
universitario e della  ricerca,  la  riconfigurazione  puo'  assumere
carattere di stabilita', mediante  il  riconoscimento  dell'autonomia
statutaria e  regolamentare  da  attuare  con  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il  Ministro  della
difesa e con il Ministro per la pubblica amministrazione,  anche  per
quanto  concerne  l'approvazione  dello  statuto  e  dei  regolamenti
interni.
  6. Per le  esigenze  di  cui  al  presente  articolo  la  dotazione
organica del personale civile del Ministero della difesa di cui  alla
tabella 1 allegata  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  87
del 13 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma  5,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementata di quattro  unita'
di personale,  di  cui  due  professori  ordinari  e  due  professori
associati, da  assumere  entro  i  limiti  delle  ordinarie  facolta'
assunzionali e nell'ambito del Piano  triennale  dei  fabbisogni  del
personale, redatto secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  7. Le spese per il funzionamento e per le  attivita'  istituzionali
della Scuola di cui al comma 1,  comprese  quelle  per  il  personale
docente, ricercatore e  non  docente,  per  l'ordinaria  manutenzione
delle strutture e per la ricerca scientifica, non gravano  sul  Fondo
di finanziamento ordinario delle universita' di cui  all'articolo  5,
comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e  restano
a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa.
  8. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, e' autorizzata la  spesa
di euro 587.164 per l'anno 2021, di euro 694.112 per l'anno 2022,  di
euro 801.059 per l'anno 2023 e di  euro  908.007  annui  a  decorrere
dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione  del  Fondo  per  l'efficienza  dello  strumento   militare
previsto dall'articolo 616 del codice dell'ordinamento  militare,  di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Capo X

Misure per l'innovazione tecnologica

                              Art. 239
 
      Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' istituito un Fondo, con una dotazione  di  50  milioni  di
euro  per  l'anno  2020,   per   l'innovazione   tecnologica   e   la
digitalizzazione,  destinato   alla   copertura   delle   spese   per
interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di  una  strategia
di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini
istituzionali,  della   diffusione   dell'identita'   digitale,   del
domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione  e
dell'erogazione di servizi in rete, dell'accesso ai servizi  in  rete
tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e
64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  nonche'  per  i
servizi  e  le   attivita'   di   assistenza   tecnico-amministrativa
necessarie. Le suddette risorse, sono trasferite al bilancio autonomo
della Presidenza del consiglio dei ministri per essere  assegnate  al
Ministro   delegato    per    l'innovazione    tecnologica    e    la
digitalizzazione, che provvede alla gestione delle relative risorse.
  2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
o  del  Ministro  delegato  per  l'innovazione   tecnologica   e   la
digitalizzazione sono individuati gli interventi a cui sono destinate
le risorse di cui al comma 1, tenendo conto degli  aspetti  correlati
alla sicurezza cibernetica.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a euro cinquanta milioni  per  l'anno  2020,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 265.
                              Art. 240
 
Misure organizzative per gli uffici di livello dirigenziale  generale
  del Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
  1. E' istituita presso il Ministero dell'interno,  nell'ambito  del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza di  cui  all'articolo  4  della
legge 1° aprile 1981, n. 121, una  Direzione  Centrale  competente  a
sviluppare le attivita' di prevenzione  e  di  tutela  informatica  e
cibernetica previste dall'articolo 7-bis del decreto legge 27  luglio
2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla  legge  31  luglio
2005 n. 155, e quelle attribuite al predetto Ministero  dall'articolo
1 del decreto legge  21  settembre  2019,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18  novembre  2019,  n.  133,  nonche'  ad
assicurare l'unita' di  indirizzo  e  coordinamento  delle  attivita'
svolte dalla specialita' della polizia postale e delle  comunicazioni
della Polizia di Stato e degli altri compiti di natura tecnica che ne
costituiscono il completamento al fine  dell'organico  supporto  alle
attivita' investigative.  Alla  Direzione  Centrale  e'  preposto  un
dirigente generale della Polizia di Stato, del ruolo ordinario  della
carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia.
  2. Il numero delle Direzioni Centrali e  degli  uffici  di  livello
equiparato  in  cui  si  articola  il  Dipartimento  della   Pubblica
Sicurezza,  sulla  scorta  di  quanto  previsto  dal  comma  1,   e',
conseguentemente, incrementato  di  una  unita',  fermo  restando  il
numero  complessivo  dei  posti  dirigenziali  generali  di  pubblica
sicurezza di cui alla tabella A del D.P.R. 24 aprile  1982,  n.  335.
Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma  4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400,  si  provvede  ad  adeguare  alle
previsioni  di  cui  al  presente  articolo  il  regolamento  recante
l'organizzazione  degli  uffici  centrali  di  livello   dirigenziale
generale del Ministero dell'interno, adottato ai sensi  dell'articolo
4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
  3. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica.
Capo XI

Coesione territoriale

                              Art. 241
 
Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la  coesione  per  il  contrasto
                       all'emergenza Covid-19
 
  1. A decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021,  le
risorse Fondo per lo sviluppo e  la  coesione  rivenienti  dai  cicli
programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in  via
eccezionale destinate ad ogni tipologia  di  intervento  a  carattere
nazionale, regionale o locale  connessa  a  fronteggiare  l'emergenza
sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia di  COVID-19
in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalita',  le
amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei
Programmi operativi dei Fondi  SIE  ai  sensi  del  regolamento  (UE)
2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo  2020  e
del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 23 aprile 2020. La riprogrammazione e' definita nel rispetto  del
vincolo di destinazione territoriale di ripartizione  delle  risorse,
pari all'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e al  20  per  cento
nelle aree del Centro-Nord, di cui all'articolo  1,  comma  6,  della
legge 27 dicembre 2013, n.  147,  e  della  conseguente  ripartizione
regionale. Al fine di accelerare e semplificare  la  riprogrammazione
del Fondo, nelle more della sottoposizione all'approvazione da  parte
del CIPE, entro e non oltre il 31 luglio 2020, dei Piani di  sviluppo
e coesione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 34 la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c)
della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  procede  all'approvazione  di
tali riprogrammazioni, secondo le regole e le modalita' previste  per
il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazioni  viene
fornita apposita informativa al  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica e alle Commissioni  parlamentari  competenti
da  parte  dell'Autorita'  politica  delegata  per  le  politiche  di
coesione.
                              Art. 242
 
Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto  dell'emergenza
                              Covid-19
 
  1. In attuazione delle modifiche introdotte  dal  regolamento  (UE)
2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23  aprile  2020,
le Autorita' di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020  dei  fondi
strutturali europei possono richiedere l'applicazione  del  tasso  di
cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi  UE  per  le
spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che
decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno  2021,  anche  a  valere
sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al
contrasto e alla mitigazione  degli  effetti  sanitari,  economici  e
sociali generati dall'epidemia di COVID-19.
  2. Le risorse erogate dall'Unione europea a  rimborso  delle  spese
rendicontate per le misure  emergenziali  di  cui  al  comma  1  sono
riassegnate alle stesse  Amministrazioni  che  hanno  proceduto  alla
rendicontazione, fino  a  concorrenza  dei  rispettivi  importi,  per
essere  destinate   alla   realizzazione   di   programmi   operativi
complementari, vigenti o da adottarsi.
  3. Ai medesimi programmi complementari  di  cui  al  comma  2  sono
altresi' destinate le risorse a carico del Fondo di rotazione di  cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,  rese  disponibili
per effetto dell'integrazione del tasso  di  cofinanziamento  UE  dei
programmi di cui al comma 1.
  4. Nelle more della riassegnazione delle risorse di cui al comma 2,
le Autorita' di gestione dei Programmi dei fondi strutturali  europei
possono assicurare gli impegni gia' assunti relativi a interventi poi
sostituiti da quelli emergenziali di cui al  comma  1  attraverso  la
riprogrammazione delle  risorse  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione (FSC) che non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 44,
comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  28  giugno  2019,  n.  58.  Al  fine  di
accelerare  e  semplificare   le   suddette   riprogrammazioni,   con
riferimento  alle  risorse   rivenienti   dai   cicli   programmatori
2000-2006, 2007-2013 e  2014-2020  nelle  more  della  sottoposizione
all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione
economica, entro il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e  coesione
di cui al citato articolo 44, la Cabina di regia di cui  all'articolo
1, comma 703, lettera c), della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,
procede all'approvazione di tali riprogrammazioni secondo le regole e
le modalita' previste per il ciclo di  programmazione  2014-2020.  Di
tali riprogrammazioni viene fornita apposita informativa al  Comitato
interministeriale  per   la   programmazione   economica   da   parte
dell'Autorita' politica delegata per le politiche di coesione. Per le
Amministrazioni titolari di programmi dei fondi  strutturali  europei
2014-2020 per le quali non siano previste assegnazioni oggetto  della
verifica di cui al citato articolo 44, ovvero  nel  caso  in  cui  le
risorse rivenienti dalla riprogrammazione del Fondo per lo sviluppo e
la  coesione  (FSC)  non  dovessero  risultare  sufficienti  per   le
finalita' del  presente  comma,  e'  possibile  procedere  attraverso
l'assegnazione, con apposite delibere CIPE, delle necessarie  risorse
a valere e nei limiti delle  disponibilita'  del  FSC,  nel  rispetto
degli attuali vincoli di destinazione territoriale.
  5. Le risorse di cui al comma 4 ritornano nelle disponibilita'  del
Fondo per lo sviluppo e la coesione nel momento  in  cui  siano  rese
disponibili nei programmi complementari le risorse finanziarie di cui
al comma 2. 6. Ai fini  dell'attuazione  del  presente  articolo,  il
Ministro  per  il  Sud  e  la  coesione  territoriale  procede   alla
definizione di appositi accordi con le Amministrazioni  titolari  dei
programmi  dei  fondi  strutturali  europei  anche  ai   fini   della
ricognizione  delle  risorse  attribuite   ai   programmi   operativi
complementari  e  propone  al  Comitato  Interministeriale   per   la
Programmazione Economica, ove necessario, le delibere da adottare per
la definitiva approvazione delle suddette risorse.
  7. La  data  di  scadenza  dei  programmi  operativi  complementari
relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020 e' fissata  al  31
dicembre 2025.
                              Art. 243
 
Incremento del Fondo di sostegno alle attivita' economiche nelle aree
              interne a seguito dell'emergenza Covid-19
 
  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  dopo  il
comma 65-quater sono inseriti i seguenti:
    «65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter e' incrementato di
euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e
di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine  di  consentire  ai
Comuni presenti nelle  aree  interne  di  far  fronte  alle  maggiori
necessita'  di  sostegno  del  settore  artigianale   e   commerciale
conseguenti al manifestarsi dell'epidemia  da  Covid-19.  Agli  oneri
derivanti dal presente  comma  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per lo sviluppo e  la  coesione -  programmazione
2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6,  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147.».
  65-sexies. Il fondo di cui al comma 65-ter e'  incrementato  di  30
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di
realizzare interventi di  sostegno  alle  popolazioni  residenti  nei
comuni svantaggiati. Agli  oneri  derivanti  dal  presente  comma  si
provvede mediante corrispondente riduzione delle  risorse  del  Fondo
per lo sviluppo e la  coesione  -  programmazione  2014-2020  di  cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147.  Con
apposito decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro per il Sud e  la  coesione  territoriale,  sono
individuati gli  enti  beneficiari,  in  base  ai  seguenti  criteri:
spopolamento, deprivazione  sociale,  indicatori  del  reddito  delle
persone fisiche inferiori alle medie di riferimento. Con il  medesimo
decreto il Fondo e'  ripartito  tra  i  comuni  svantaggiati  e  sono
stabiliti i termini e le modalita' di accesso e di rendicontazione al
fine di realizzare i seguenti interventi: a) adeguamento di  immobili
appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso
gratuito a persone fisiche o  giuridiche,  con  bando  pubblico,  per
l'apertura di attivita' commerciali, artigianali o professionali  per
un periodo di cinque anni dalla data risultante  dalla  dichiarazione
di inizio attivita'; b) concessione di contributi per  l'avvio  delle
attivita' commerciali, artigianali  e  agricole;  c)  concessione  di
contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria  residenza
e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso
per le spese  di  acquisto  e  di  ristrutturazione  di  immobili  da
destinare ad abitazione principale del beneficiario. Per le finalita'
di cui al presente comma,  i  comuni  svantaggiati,  individuati  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui  al  secondo
periodo  del  presente  comma,   sono   altresi'   autorizzati   alla
concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al
loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad
abitazione principale, nonche' alla concessione in  uso  gratuito  di
locali appartenenti al patrimonio pubblico,  al  fine  di  esercitare
forme di lavoro  agile,  con  oneri  di  manutenzione  a  carico  dei
concessionari.
  65-septies. In coerenza con la strategia nazionale per lo  sviluppo
delle aree  interne,  a  valere  sul  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1,  comma  6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, un importo pari a 3 milioni  di
euro per ciascuno degli anni  2021,  2022  e  2023  e'  destinato  al
finanziamento, in via sperimentale,  da  parte  dei  comuni  presenti
nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio  per
dottorati denominati, ai soli fini  del  presente  comma,  "dottorati
comunali". I dottorati comunali sono  finalizzati  alla  definizione,
all'attuazione, allo studio e al  monitoraggio  di  strategie  locali
volte  allo  sviluppo  sostenibile  in  coerenza  con  l'Agenda  2030
dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite,  e  in  particolare  alla
transizione ecologica, alla transizione digitale, al contrasto  delle
diseguaglianze sociali ed educative, al rafforzamento delle attivita'
economiche e  al  potenziamento  delle  capacita'  amministrative.  I
dottorati comunali sono  soggetti  all'accreditamento  da  parte  del
Ministero dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'articolo  4,
comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del regolamento di  cui
al decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca 8 febbraio 2013, n. 45. Entro trenta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della   presente   disposizione,   il   Ministro
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per  il
Sud e la coesione  territoriale,  stabilisce,  con  proprio  decreto,
criteri e modalita' per la stipula delle convenzioni tra i  comuni  e
le universita' per l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma,
nonche'  i  contenuti  scientifici  e  disciplinari   dei   dottorati
comunali. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma  sono
ripartite  con  decreto  del  Ministro  per  il  Sud  e  la  coesione
territoriale tra i comuni delle aree interne selezionati con apposito
bando».
                              Art. 244
 
Credito d'imposta per le attivita' di ricerca e sviluppo  nelle  aree
  del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici  degli
  anni 2016 e 2017.
  1.  Al  fine  di  incentivare  piu'   efficacemente   l'avanzamento
tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in  ricerca  e
sviluppo delle imprese operanti nelle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nonche'  nelle
regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi  sismici  del  24
agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, la misura
del credito d'imposta per gli investimenti in attivita' di ricerca  e
sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della  legge  27  dicembre
2019, n. 160, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia  di
COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle
suddette regioni, e' aumentata dal 12 al 25 per cento per  le  grandi
imprese  che  occupano  almeno  duecentocinquanta  persone,  il   cui
fatturato annuo e' almeno pari a 50 milioni di  euro  oppure  il  cui
totale di bilancio e' almeno pari a 43 milioni di euro, dal 12 al  35
per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone
e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro,  e  dal
12 al 45 per cento per  le  piccole  imprese  che  occupano  meno  di
cinquanta persone e realizzano un fatturato  annuo  o  un  totale  di
bilancio annuo non superiori a 10  milioni  di  euro,  come  definite
dalla raccomandazione 2003/361/CE della  Commissione,  del  6  maggio
2003.
  2. La maggiorazione dell'aliquota del  credito  d'imposta  prevista
dal comma 1 si applica nel rispetto dei  limiti  e  delle  condizioni
previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea,  e  in  particolare
dall'articolo 25 del medesimo regolamento  in  materia  di  «Aiuti  a
progetti di ricerca e sviluppo».
  3. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  stimati  in  106,4
milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2021,  2022  e  2023,  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo  sviluppo
e la coesione, di  cui  all'articolo  1,  comma  6,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147.
                              Art. 245
 
Misura di sostegno al fabbisogno di  circolante  dei  beneficiari  di
  «Resto  al  Sud»  per  far  fronte  agli   effetti   dell'emergenza
  sanitaria.
  1. Al fine di salvaguardare la continuita' aziendale  e  i  livelli
occupazionali delle attivita'  finanziate  dalla  misura  agevolativa
«Resto al Sud» di cui all'articolo  1  del  decreto-legge  20  giugno
2017, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2017, n.  123,  nonche'  di  sostenere  il  rilancio  produttivo  dei
beneficiari della suddetta misura e la loro capacita' di far fronte a
crisi   di   liquidita'   correlate   agli   effetti   socioeconomici
dell'emergenza Covid-19, i fruitori del  suddetto  incentivo  possono
accedere, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma  4,
ad un contributo a fondo perduto a copertura del loro  fabbisogno  di
circolante, il cui ammontare e' determinato, ai sensi del Regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del  18  dicembre  2013,  e  nei
limiti dallo stesso previsti all'articolo 3, comma 2, in misura  pari
a:
    a)  15.000  euro  per  le  attivita'   di   lavoro   autonomo   e
libero-professionali esercitate in forma individuale;
    b) 10.000 euro per ciascun socio, fino ad un importo  massimo  di
40.000 euro per ogni impresa.
  2. Per  accedere  al  contributo  di  cui  al  comma  1,  i  liberi
professionisti, le ditte individuali e le societa',  ivi  incluse  le
cooperative, devono:
    a)  aver  completato  il  programma  di  spesa  finanziato  dalla
suddetta misura agevolativa;
    b) essere  in  possesso  dei  requisiti  attestanti  il  corretto
utilizzo delle agevolazioni  e  non  trovarsi  quindi  in  una  delle
condizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del  Ministro
per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n.
174;
    c) avere adempiuto, al  momento  della  domanda,  agli  oneri  di
restituzione  delle  rate   del   finanziamento   bancario   di   cui
all'articolo 7, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro per  la
coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174.
  3. Il contributo di cui al comma 1 e' erogato in un'unica soluzione
dal  soggetto  gestore  di  cui  all'articolo   1,   comma   3,   del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a seguito dello svolgimento  delle
verifiche di cui al comma 2 e  contestualmente  all'erogazione  della
quota a saldo di cui  all'articolo  11,  comma  5,  del  decreto  del
Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno del 9 novembre
2017, n. 174, ovvero, qualora sia gia' stata completata  l'erogazione
delle risorse, entro 60 giorni  dalla  presentazione  della  relativa
richiesta.
  4. I contributi di cui al comma 1  sono  concessi  a  valere  sulle
risorse assegnate, con delibere Cipe n. 74 del 7 agosto 2017 e n. 102
del 22  dicembre  2017,  all'incentivo  di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, senza nuovi o maggiori  oneri  per
la finanza pubblica.
                            Art. 245 bis
 
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 20  giugno  2017,  n.  91,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  1. Al fine di sostenere il rilancio produttivo del Mezzogiorno e di
promuovere la costituzione di nuove start-up nelle  regioni  Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,  Sardegna  e  Sicilia
attraverso la misura denominata «Resto al Sud»,  all'articolo  1  del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3  agosto  2017,  n.  123,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
  a) al comma 7, primo periodo, le parole: «fino  ad  un  massimo  di
50.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un  massimo  di
60.000 euro»;
  b) al  comma  8,  lettera  a),  le  parole:  «35  per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;
  c) al  comma  8,  lettera  b),  le  parole:  «65  per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
                              Art. 246
 
Sostegno al Terzo settore  nelle  regioni  del  Mezzogiorno  e  nelle
  regioni  maggiormente  colpite  dall'emergenza  epidemiologica   da
  COVID-19.
  1. Con risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione  di
cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,
sono concessi contributi volti al sostegno del  terzo  settore  nelle
Regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,
Sardegna e Sicilia nonche' nelle Regioni Lombardia e Veneto,  con  la
finalita' di rafforzare l'azione a tutela  delle  fasce  piu'  deboli
della  popolazione  a  seguito   dell'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19. Lo stanziamento complessivo per la misura e' pari  ad  euro
100  milioni  per  l'anno  2020,  di  cui  20  milioni  riservati  ad
interventi per il contrasto alla poverta'  educativa,  e  a  euro  20
milioni per l'anno 2021.
  2. Il contributo e' concesso in forma di sovvenzione diretta per il
finanziamento dei costi ammissibili e a seguito di selezione pubblica
nel rispetto dei principi di trasparenza e parita' di trattamento. Il
contributo puo' essere cumulato con il sostegno proveniente da  altre
fonti per gli stessi costi ammissibili.
  3. Il contributo e' destinato agli enti  che  svolgono  almeno  una
delle attivita' di interesse generale previste all'articolo 5,  comma
1, lettere a), c), d), e), f), i), l), m), p), q), r),  s),  t),  u),
v), w) e z) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
  4. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede  a  definire  le
finalita' degli interventi da finanziare, le categorie di enti a  cui
sono rivolti, i requisiti di accesso al contributo, nonche'  i  costi
ammissibili e le percentuali di copertura tramite il contributo.
  5. Le Regioni di cui al comma  1,  in  attuazione  delle  modifiche
introdotte dal Regolamento 2020/558  del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio,  possono  procedere  attraverso  le  risorse  dei   propri
Programmi Operativi FERS e FSE a concedere ulteriori  contributi  per
le finalita' di cui al comma 1.
Capo XII

Accelerazione dei concorsi

Sezione I

Decentramento e digitalizzazione delle procedure

                              Art. 247
 
Semplificazione e svolgimento in modalita'  decentrata  e  telematica
         delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM
 
  1. In via sperimentale, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, nel  rispetto  delle
misure di contrasto al fenomeno epidemiologico da Covid19 e di quelle
previste dall'articolo 3 della  legge  19  giugno  2019,  n.  56,  le
procedure concorsuali per reclutamento del personale non dirigenziale
di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125,  e  di  cui  all'articolo  35,  comma  5,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere svolte, presso sedi
decentrate anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale secondo
le previsioni del presente articolo.
  2. Il Dipartimento della funzione  pubblica  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri individua le sedi di svolgimento  delle  prove
concorsuali  anche  sulla  base  della  provenienza  geografica   dei
candidati, utilizzando idonei locali di  plessi  scolastici  di  ogni
ordine e grado, di sedi  universitarie  e  di  ogni  altra  struttura
pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei  prefetti
territorialmente   competenti.   L'individuazione   da   parte    del
Dipartimento della funzione pubblica delle strutture  disponibili  di
cui al  presente  comma  avviene  tenendo  conto  delle  esigenze  di
economicita' delle procedure concorsuali e nei limiti  delle  risorse
disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni destinatarie
delle predette procedure concorsuali a carico delle quali sono  posti
gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture.
  3. La prova orale puo' essere svolta in videoconferenza, attraverso
l'utilizzo di strumenti informatici e digitali,  garantendo  comunque
l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita'  della
stessa, l'identificazione  dei  partecipanti,  nonche'  la  sicurezza
delle comunicazioni e la loro tracciabilita'.
  4. La domanda di partecipazione ai  concorsi  di  cui  al  presente
articolo e' presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione  del
bando nella Gazzetta Ufficiale,  esclusivamente  in  via  telematica,
attraverso apposita piattaforma digitale gia' operativa o predisposta
anche avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di  professionisti
specializzati in selezione di personale, anche tramite  il  riuso  di
soluzioni o applicativi esistenti.
  5. Per la partecipazione al concorso il candidato  deve  essere  in
possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui
intestato e  registrarsi  nella  piattaforma  attraverso  il  Sistema
pubblico di identita' digitale (SPID). Ogni comunicazione concernente
il concorso, compreso il calendario delle relative prove e  del  loro
esito, e' effettuata attraverso la predetta piattaforma. Data e luogo
di svolgimento delle prove sono resi  disponibili  sulla  piattaforma
digitale con  accesso  da  remoto  attraverso  l'identificazione  del
candidato, almeno dieci giorni prima  della  data  stabilita  per  lo
svolgimento delle stesse.
  6. Per l'applicazione  software  dedicata  allo  svolgimento  delle
prove  concorsuali  e  le  connesse  procedure,   ivi   compreso   lo
scioglimento  dell'anonimato  anche  con   modalita'   digitali,   il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, anche per il tramite di  FormezPA,  puo'  avvalersi  di
CINECA  Consorzio  Interuniversitario,  con  oneri  a  carico   delle
amministrazioni interessate alle  procedure  concorsuali  nei  limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  7. La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove  ai
candidati all'esito di ogni  sessione  di  concorso.  La  commissione
esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i  propri  lavori
in modalita'  telematica,  garantendo  comunque  la  sicurezza  e  la
tracciabilita' delle comunicazioni.
  8.  Il  requisito  di  accesso  alle  qualifiche   e   ai   profili
professionali del personale reclutato secondo le modalita' di cui  al
presente articolo, e' individuato esclusivamente in base al titolo di
studio definito dal contratto collettivo nazionale di  lavoro,  anche
in deroga agli specifici titoli professionali previsti dalle  singole
pubbliche amministrazioni per ciascuna qualifica o profilo.
  9. Nelle more dell'adozione del  decreto  di  cui  all'articolo  3,
comma 15, della legge 19 giugno 2019, n. 56,  il  Dipartimento  della
funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri
individua i componenti delle commissioni esaminatrici sulla  base  di
manifestazioni di interesse pervenute a seguito  di  apposito  avviso
pubblico. A tal fine  e  per  le  procedure  concorsuali  di  cui  al
presente articolo, i termini di cui all'articolo 53,  comma  10,  del
decreto   legislativo   30   marzo    2001,    n.    165,    relativi
all'autorizzazione  a  rivestire  l'incarico  di  commissario   nelle
procedure   concorsuali   di   cui   al   presente   articolo,   sono
rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici giorni.
  10. All'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le
parole da « I compensi stabiliti » a « della presente  legge  »  sono
soppresse.
  11. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo  non  si
applica la riserva di cui all'articolo 52, comma 1-bis,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 12. Per le  procedure  di  cui  al
presente articolo, i termini previsti dall'articolo 34-bis, commi 2 e
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  sono  stabiliti,
rispettivamente, in sette e quindici giorni.
                              Art. 248
 
Disposizioni per la conclusione delle procedure di reclutamento della
 Commissione Ripam per il personale delle pubbliche amministrazioni
 
  1. Per le procedure concorsuali per il personale non  dirigenziale,
di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125, e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, gia' bandite alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto e per quelle nelle quali, alla  medesima  data,  sia
stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste,  la
Commissione per l'attuazione del Progetto di  Riqualificazione  delle
Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) puo' modificare, su richiesta delle
amministrazioni  destinatarie   delle   procedure   concorsuali,   le
modalita' di svolgimento delle prove previste dai relativi  bandi  di
concorso,  dandone  tempestiva  comunicazione  ai  partecipanti  alle
procedure, prevedendo esclusivamente:
    a)  l'utilizzo  di  strumenti  informatici  e  digitali  per   lo
svolgimento delle prove scritte e  preselettive,  lo  svolgimento  in
videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione  di
soluzioni  tecniche  che  assicurino  la  pubblicita'  della  stessa,
l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle  comunicazioni
e la loro tracciabilita';
    b) lo  svolgimento  delle  prove  anche  presso  sedi  decentrate
secondo le modalita' dell'articolo 247.
  2. Alle commissioni esaminatrici e alle sottocommissioni si applica
il comma 7 dell'articolo 247.
  3.  In  attuazione  delle  modalita'  di  svolgimento  delle  prove
concorsuali stabilite ai sensi del comma 1, FormezPA puo' risolvere i
contratti stipulati per l'organizzazione delle procedure  concorsuali
indette  dalla  Commissione  per   l'attuazione   del   Progetto   di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni  (RIPAM)  che,  alla
data di entrata in vigore del presente decreto, non  hanno  avuto  un
principio di esecuzione, fermo restando  l'indennizzo  limitato  alle
spese  sostenute  dall'operatore  economico  sino  alla  data   della
risoluzione, con oneri a  carico  delle  amministrazioni  interessate
alle procedure concorsuali  a  valere  sulle  risorse  disponibili  a
legislazione vigente.  Sono  conseguentemente  adeguati  gli  accordi
convenzionali con Formez PA.
  4. Il pagamento dell'indennizzo al ricorrere dei presupposti di cui
al comma 3 non costituisce ipotesi di danno erariale.
                              Art. 249
 
Semplificazione e svolgimento in modalita'  decentrata  e  telematica
     delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino  al  31  dicembre  2020  i  principi  e  i  criteri  direttivi
concernenti lo  svolgimento  delle  prove  concorsuali  in  modalita'
decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale di cui alle
lettere a) e b), del comma 1 dell'articolo 248, nonche' le  modalita'
di svolgimento delle attivita' delle commissioni esaminatrici di  cui
al comma 7 dell'articolo 247, e quelle di presentazione della domanda
di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del  medesimo  articolo  247,
possono  essere  applicati  dalle  singole  amministrazioni  di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165. 2. Per il personale delle Forze armate, delle Forze  di  polizia
ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 259 e 260.
Sezione II

Disposizioni per l'accelerazione dei concorsi e per la conclusione
delle procedure sospese

                              Art. 250
 
Scuola Nazionale dell'amministrazione  e  conclusione  dei  concorsi,
  gia' banditi, degli enti pubblici di ricerca
  1. Entro il 30 giugno 2020 la Scuola nazionale dell'Amministrazione
bandisce  l'VIII   corso-concorso   selettivo   per   la   formazione
dirigenziale, prevedendo:
  a) la presentazione della domanda di partecipazione  anche  con  le
modalita' di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 247;
  b) lo svolgimento con modalita' telematiche di due  prove  scritte,
effettuate anche nella medesima data e nelle sedi decentrate  di  cui
all'articolo 247, comma 2;
  c) un esame orale nel corso del quale saranno  accertate  anche  le
conoscenze  linguistiche,   che   puo'   essere   anche   svolto   in
videoconferenza secondo le modalita' di cui all'articolo  247,  comma
3;
  d) una commissione di concorso articolata in  sottocommissioni.  Si
applica comunque il comma 7, dell'articolo 247.
  2. Il corso si articola in  quattro  mesi  di  formazione  generale
presso la Scuola  nazionale  dell'Amministrazione,  anche  attraverso
l'utilizzo della didattica a distanza, e in sei  mesi  di  formazione
specialistica e lavoro presso le amministrazioni di  destinazione;  i
programmi  del  corso  forniscono  ai  partecipanti  una   formazione
complementare rispetto al titolo posseduto all'accesso alla Scuola.
  3.  Per  quanto  non  diversamente   disposto   si   applicano   le
disposizioni di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  24
settembre 2004, n. 272 ed al decreto del Presidente della  Repubblica
16 aprile 2013, n. 70, in quanto compatibili.
  4. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso di cui al comma 1
i candidati vincitori del concorso  entro  il  limite  dei  posti  di
dirigente disponibili maggiorato del 50 per cento. Coloro  che  hanno
superato il corso-concorso di cui al comma  1  e  sono  collocati  in
graduatoria oltre i posti gia'  autorizzati,  sono  iscritti  secondo
l'ordine di graduatoria finale, in un  elenco,  istituito  presso  il
Dipartimento della funzione pubblica, al quale le amministrazioni,  a
decorrere dal 1° gennaio 2021, attingono, fino ad esaurimento, per la
copertura  delle  posizioni  dirigenziali  vacanti.  Ferma   restando
l'assunzione dei vincitori dei concorsi gia'  banditi  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto,  le  amministrazioni  possono
procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo  assorbimento
degli iscritti al predetto elenco.
  5. Le procedure concorsuali di reclutamento, gia' bandite alla data
di entrata in vigore del presente  decreto  dagli  enti  pubblici  di
ricerca e le procedure per il conferimento, ai sensi dell'articolo 22
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di assegni di  ricerca  possono
essere concluse, anche in deroga alle  previsioni  dei  bandi,  sulla
base  di  nuove  determinazioni,  rese  pubbliche  con  le   medesime
modalita' previste per i relativi bandi, che  possono  consentire  la
valutazione dei candidati e l'effettuazione di  prove  orali  con  le
modalita' di cui all'articolo 247, comma 3.
                              Art. 251
 
Modalita' straordinarie di svolgimento dei concorsi  pubblici  presso
  il Ministero della salute
  1. Tenuto conto dell'emergenza sanitaria in atto e della necessita'
di  assicurare  tempestivamente  i  controlli   sanitari   presso   i
principali porti e aeroporti del Paese, all'articolo 2, comma 1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020 n.  18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  24  aprile  2020,  n.  27,  dopo  le  parole:  «a  tempo
indeterminato» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero mediante concorsi
per titoli ed esame orale, da svolgersi anche in modalita' telematica
e decentrata. Al termine del periodo  di  prova,  cui  sono  soggetti
anche coloro che lo abbiano gia' superato  in  medesima  qualifica  e
profilo  professionale   presso   altra   amministrazione   pubblica,
l'assunzione e' condizionata alla valutazione con esito  positivo  di
un esame teorico-pratico, scritto od orale, sulle materie individuate
dai relativi bandi di concorso».
  2. Le prove  dei  concorsi  pubblici  per  il  reclutamento  di  40
dirigenti sanitari medici, 12  dirigenti  sanitari  veterinari  e  91
funzionari tecnici della prevenzione nell'ambiente e  nei  luoghi  di
lavoro, avviati ai sensi dell'articolo 1, commi da 355 a  359,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e i cui bandi sono  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  serie  speciale  -
del 27 settembre 2019, n. 77, e del 4 febbraio 2020, n.  10,  possono
essere concluse, previa riapertura dei termini per  la  presentazione
delle domande di  partecipazione,  anche  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 249 e mediante la valutazione  dei  titoli  e  un  esame
scritto e orale.
  3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il Ministero  della
salute e'  autorizzato,  altresi',  ad  assumere,  mediante  concorso
pubblico espletato anche con le modalita' di cui all'articolo 247,  7
ingegneri biomedici, appartenenti all'Area III,  posizione  economica
F1,  nell'ambito  del  contingente  di  80   unita'   gia'   previsto
dall'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  4. Il Ministero della salute, in deroga alle disposizioni di cui ai
decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483,  24
settembre 2004,  n.  272  e  9  maggio  1994,  n.  487,  e'  altresi'
autorizzato a reclutare il personale di  cui  all'articolo  1,  comma
5-ter, del decreto legge 30 dicembre 2019, n.  162,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  limitatamente  ai
dirigenti da imputare all'aliquota dei dirigenti  sanitari,  mediante
concorsi pubblici per titoli ed esame orale, da svolgersi  anche  con
le modalita' di cui all'articolo  249.  Al  termine  del  periodo  di
prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano gia' superato in
medesima   qualifica   e   profilo   professionale    presso    altra
amministrazione pubblica, l'assunzione e la conseguente immissione in
ruolo e' condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame
teorico-pratico, di una prova scritta e di  una  prova  orale,  sulle
materie individuate dai relativi bandi di concorso.
                              Art. 252
 
Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per  il  personale  del
  Ministero della giustizia
  1.  Per   assicurare   il   regolare   svolgimento   dell'attivita'
giudiziaria, il  Ministero  della  giustizia,  entro  novanta  giorni
dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  puo'  avviare   le
procedure gia' autorizzate per il reclutamento delle seguenti  unita'
di personale:
    a) 400 unita' di personale  amministrativo  non  dirigenziale  da
inquadrare  nei  ruoli  dell'amministrazione  giudiziaria,   con   la
qualifica di direttore - Area  III/F3,  di  cui  all'articolo  7  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019;
    b) 150 unita' di personale  amministrativo  non  dirigenziale  di
Area III/F1  residue  rispetto  a  quanto  previsto  ai  sensi  degli
articoli 3-bis, comma 1, lettera b), e 3-ter, comma  1,  lettera  b),
del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il  Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016,
in deroga alle modalita' ivi previste, per  l'urgente  necessita'  di
far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici  giudiziari
che hanno sede nei Distretti di  Torino,  Milano,  Brescia,  Venezia,
Bologna.
  2. Ai fini di cui al comma 1  si  provvede  mediante  concorsi  per
titoli ed esame orale su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo  1  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487.  Per
l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui  al  comma
1, lettere a) e b), e' richiesto il titolo di studio della laurea  in
giurisprudenza o equivalente nonche' il possesso di  almeno  uno  dei
seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso:
    a)   aver    svolto    almeno    cinque    anni    di    servizio
nell'amministrazione  giudiziaria,  nella  qualifica  di  funzionario
giudiziario, senza  demerito,  per  l'accesso  alla  selezione  delle
figure professionali di cui al comma 1, lettera a);
  a-bis) aver svolto almeno tre anni di servizio nell'amministrazione
giudiziaria, senza  demerito,  per  l'accesso  alla  selezione  delle
figure professionali di cui al comma 1, lettera b);
    b) aver svolto, per almeno cinque anni, le funzioni di magistrato
onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
    c) essere stato iscritto all'albo professionale  degli  avvocati,
per almeno cinque anni consecutivi, senza essere incorso in  sanzioni
disciplinari;
    d)  aver  svolto,  per  almeno  cinque  anni  scolastici  interi,
attivita' di docente di materie giuridiche nella classe  di  concorso
A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole  secondarie
di II grado. In tale computo rientrano anche  i  periodi  di  docenza
svolti in attivita' di supplenza annuale;
    e) essere da almeno due anni ricercatore ai  sensi  dell'articolo
24, comma 3, lett. b), della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240  in
materie giuridiche;
    f) aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle  forze  di
polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli  ispettori,
o nei ruoli superiori;
    g) avere conseguito il titolo di dottore di  ricerca  in  materie
giuridiche e avere svolto attivita'  lavorativa  per  almeno  6  mesi
presso una  pubblica  amministrazione  in  posizione  funzionale  per
l'accesso alla quale e' richiesto il possesso del diploma di laurea.
  g-bis) aver svolto attivita'  lavorativa  per  almeno  cinque  anni
presso una pubblica amministrazione in una posizione  funzionale  per
l'accesso alla quale e' richiesto il possesso del diploma di laurea.
  3. Per le procedure di cui al  comma  2,  il  bando  di  selezione,
emanato dal Ministero della giustizia d'intesa  con  il  Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
stabilisce:
    a) i punteggi sono attribuiti ai titoli di cui al comma 2 secondo
i seguenti criteri: anzianita' di servizio o di  iscrizione  maturata
nel termine di cui al comma 1, votazione relativa al titolo di studio
richiesto per l'accesso e ad eventuali  ulteriori  titoli  accademici
universitari  o  post  universitari  in  possesso  del  candidato.  I
punteggi relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono cumulabili;
    b) lo svolgimento  di  un  esame  del  candidato,  svolto  presso
ciascun Distretto giudiziario, anche attraverso le modalita'  di  cui
all'articolo 248, comma 1;
    c) le modalita' di composizione delle  commissioni  esaminatrici,
eventualmente articolate su base distrettuale;
  c-bis) il numero dei candidati ammessi a sostenere la prova  orale,
individuato in un multiplo del numero dei posti messi a concorso  per
ciascun distretto giudiziario, sulla base dei punteggi attribuiti  in
sede di valutazione dei titoli e considerate le  eventuali  posizioni
ex aequo.
  4. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma  1,  lettera
b),  e'  destinato  in  via  esclusiva  agli  uffici  giudiziari  ivi
indicati, presso i quali deve prestare servizio per  un  periodo  non
inferiore a cinque anni ai sensi dell'articolo 35, comma  5-bis,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  5. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della  giustizia,  entro
novanta giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  puo'
procedere,  altresi'  ad  avviare  procedure  per  il   reclutamento,
autorizzato dall'articolo 7 del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri del  20  giugno  2019,  di  2.700  unita'  di  personale
amministrativo   non   dirigenziale   da   inquadrare    nei    ruoli
dell'Amministrazione giudiziaria, con  la  qualifica  di  cancelliere
esperto - Area II/F3.
  6. Ai fini di cui al comma 5, si  provvede  mediante  concorsi  per
titoli ed esame orale su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo  1  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487.  Per
l'accesso alla  selezione  delle  predette  figure  professionali  il
candidato deve essere in possesso del titolo di studio  previsto  per
la qualifica di cui al comma 5, nonche' di almeno  uno  dei  seguenti
titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso, ai  fini
dell'attribuzione di punteggio aggiuntivo:
    a) aver svolto almeno tre anni di  servizio  nell'amministrazione
giudiziaria, senza demerito;
    b) aver svolto, per almeno un anno,  le  funzioni  di  magistrato
onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
    c) essere stato iscritto all'albo professionale  degli  avvocati,
per almeno due anni consecutivi, senza  essere  incorso  in  sanzioni
disciplinari;
    d)  aver  svolto,  per  almeno  cinque  anni  scolastici  interi,
attivita' di docente di materie giuridiche nella classe  di  concorso
A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole  secondarie
di II grado. In tale computo rientrano anche  i  periodi  di  docenza
svolti in attivita' di supplenza annuale;
    e) aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle  forze  di
polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli  ispettori,
o nei ruoli superiori.
  7. Per le procedure di cui al  comma  6,  il  bando  di  selezione,
emanato dal Ministero della giustizia d'intesa  con  il  Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
stabilisce:
    a) i punteggi attribuiti ai titoli di cui al comma 6, lettere  da
a) ad e), secondo i seguenti criteri: anzianita'  di  servizio  o  di
iscrizione maturata nel termine di  cui  al  comma  1,  eccedente  il
periodo minimo indicato,  votazione  relativa  al  titolo  di  studio
richiesto per l'accesso e ad eventuali  ulteriori  titoli  accademici
universitari  o  post  universitari  in  possesso  del  candidato.  I
punteggi relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono cumulabili;
    b) lo svolgimento di un esame  del  candidato,  svolto  presso  i
Distretti  giudiziari,  anche  attraverso   le   modalita'   di   cui
all'articolo 248, comma 1;
    c) le modalita' di composizione delle  commissioni  esaminatrici,
eventualmente articolate su base distrettuale:
  c-bis) il numero dei candidati ammessi a sostenere la prova  orale,
individuato in un multiplo del numero dei posti messi a concorso  per
ciascun distretto giudiziario, sulla base dei punteggi attribuiti  in
sede di valutazione dei titoli e considerate le  eventuali  posizioni
ex aequo.
  8. La successiva assunzione delle unita' di  personale  di  cui  al
comma 1, lettera a), e di cui al comma 5, per le quali  l'articolo  7
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del  20  giugno
2019 ha  concesso  la  sola  autorizzazione  a  indire  procedure  di
reclutamento, dovra' avvenire a valere  sulle  facolta'  assunzionali
disponibili a legislazione vigente e secondo l'ordinaria procedura di
cui all'articolo 35, comma 4, del  decreto  legislativo  n.  165  del
2001.
  9.  Nelle  procedure  concorsuali  di  cui  al  presente  articolo,
l'Amministrazione giudiziaria  puo'  indicare  l'attribuzione  di  un
punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti  che  hanno  svolto,  con
esito positivo, il tirocinio presso gli uffici  giudiziari  ai  sensi
dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.  98  o  che  hanno
maturato i  titoli  di  preferenza  di  cui  all'articolo  50,  commi
1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
                              Art. 253
 
     Misure urgenti in tema di concorso per magistrato ordinario
 
  1. Nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute,  dei  commissari  e
del personale amministrativo, fino al 31 luglio 2020, anche in deroga
a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del regio decreto 15 ottobre
1925, n. 1860,  la  commissione  esaminatrice  per  il  concorso  per
magistrato ordinario puo'  effettuare  le  operazioni  di  correzione
degli elaborati scritti con modalita' telematica, garantendo comunque
la sicurezza e  la  tracciabilita'  delle  comunicazioni,  secondo  i
criteri e le modalita' di cui al comma 7 dell'articolo 247.
  2. Il  termine  del  31  luglio  2020  puo'  essere  prorogato  con
provvedimento  motivato  del  presidente   della   commissione,   ove
necessario per la tutela della salute dei candidati, dei commissari e
del personale amministrativo.
  3. Con le medesime modalita' indicate al comma  1  si  svolgono  le
riunioni riservate dei componenti della commissione.
  4. Fino al 30  settembre  2020,  il  presidente  della  commissione
esaminatrice,  con  provvedimento  motivato,  puo'   autorizzare   lo
svolgimento delle prove orali del concorso per  magistrato  ordinario
mediante collegamento da remoto con le modalita' di cui  all'articolo
247, comma 3, garantendo comunque l'adozione  di  soluzioni  tecniche
che assicurino la pubblicita' delle stesse  prove,  l'identificazione
dei  partecipanti,  la  sicurezza  delle  comunicazioni  e  la   loro
tracciabilita'.
  5.  Il  mancato  rispetto  delle  cadenze  e  dei  termini  di  cui
all'articolo 6, commi 1, 2 e 7, del decreto legislativo  n.  160  del
2006 dovuto alla necessita' di rispettare le norme e le  prescrizioni
sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a  tutela
della  salute  dei  candidati,  dei  commissari   e   del   personale
amministrativo non e' valutabile ai fini dell'applicazione del  comma
8 dello stesso articolo 6.
                              Art. 254
 
Misure urgenti in tema di concorso notarile ed esame di  abilitazione
  all'esercizio della professione forense
  1. Ai fini del completamento  delle  procedure  e  delle  attivita'
relative al concorso per esame a 300 posti  per  notaio  bandito  con
decreto dirigenziale 16 novembre 2018  e  all'esame  di  abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato bandito con  decreto  del
Ministro della giustizia 11 giugno 2019, e' consentita la  correzione
degli elaborati scritti con modalita' di collegamento a distanza,  ai
sensi dell'articolo 247, comma 7, con le modalita' di cui al comma 2.
  2. Il  presidente  della  commissione  notarile  nominata  a  norma
dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166  e,  su
richiesta  motivata  dei  presidenti   delle   sottocommissioni   del
distretto di Corte d'appello nominate a norma dell'articolo 22, commi
4 e 7, del regio decreto 27 novembre  1933  n.  1578,  il  presidente
della commissione centrale di cui all'articolo 22, quinto comma,  del
medesimo regio decreto possono autorizzare la  correzione  da  remoto
degli elaborati scritti, purche' siano mantenuti i  medesimi  criteri
di correzione gia' adottati dalle commissioni d'esame. Ove si proceda
ai sensi del periodo  precedente,  il  presidente  della  commissione
notarile  e  i  presidenti  delle  sottocommissioni  per  l'esame  di
abilitazione alla professione di avvocato fissano il calendario delle
sedute, stabiliscono le modalita' telematiche con le quali effettuare
il collegamento a distanza e dettano  le  disposizioni  organizzative
volte a garantire la trasparenza, la collegialita', la correttezza  e
la riservatezza delle sedute, nonche' a  rispettare  le  prescrizioni
sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a  tutela
della  salute  dei  commissari  e  del  personale  amministrativo.  I
presidenti delle sottocommissioni per l'esame  di  abilitazione  alla
professione di avvocato provvedono ai sensi del periodo precedente in
conformita'  ai  criteri  organizzativi  uniformi   stabiliti   dalla
commissione centrale.
  3. Il presidente della commissione nominata a norma dell'articolo 5
del decreto legislativo  24  aprile  2006  n.  166  per  il  concorso
notarile   e,   su   richiesta   motivata   dei   presidenti    delle
sottocommissioni del distretto  di  Corte  d'appello,  il  presidente
della commissione centrale di cui all'articolo 22, quinto comma,  del
regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578 per  l'esame  di  abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato possono autorizzare,  per
gli esami orali delle procedure di cui al comma 1 programmati sino al
30 settembre 2020, lo svolgimento con modalita'  di  collegamento  da
remoto ai sensi dell'articolo 247, comma 3, secondo  le  disposizioni
di cui al comma 2, ferma restando la presenza, presso la  sede  della
prova di esame, del presidente della commissione notarile o di  altro
componente da questi delegato, del presidente della  sottocommissione
per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, nonche' del
segretario della seduta e del candidato da  esaminare,  nel  rispetto
delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da
COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei  commissari  e  del
personale amministrativo. I  presidenti  delle  sottocommissioni  per
l'esame di abilitazione alla professione di avvocato  procedono  allo
svolgimento delle  prove  in  conformita'  ai  criteri  organizzativi
uniformi stabiliti dalla Commissione centrale.
  4. Nel caso di adozione di modalita' telematiche per l'esame orale,
il  presidente  impartisce,  ove  necessario,  disposizioni  volte  a
disciplinare l'accesso del pubblico all'aula di esame.
  5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si  applicano  anche  alle
prove orali dell'esame per  l'iscrizione  all'albo  speciale  per  il
patrocinio  dinanzi  alla  Corte   di   cassazione   e   alle   altre
giurisdizioni superiori bandito con decreto  dirigenziale  10  aprile
2019.
  6. All'articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n.  247,
alla fine, dopo le parole: «in  materie  giuridiche»,  aggiungere  le
parole: «, anche in pensione».
                              Art. 255
 
Misure straordinarie per la celere definizione e per il  contenimento
  della durata dei procedimenti giudiziari pendenti
  1.  Al  fine  di  dare  attuazione  ad  un  programma   di   misure
straordinarie per la celere definizione e per il  contenimento  della
durata dei procedimenti giudiziari pendenti  nonche'  per  assicurare
l'avvio della digitalizzazione  del  processo  penale,  il  Ministero
della giustizia e' autorizzato ad assumere,  nel  biennio  2020-2021,
con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2020, con  contratto  di
lavoro a tempo determinato della durata massima di ventiquattro mesi,
anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e  alle
assunzioni gia' programmate, un contingente massimo di  1.000  unita'
di  personale  amministrativo  non  dirigenziale   di   area   II/F1.
L'assunzione  del  personale  di  cui  al   periodo   precedente   e'
autorizzata,  ai  sensi  dell'articolo  36,  comma  2,  del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti di spesa  di
cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122. 2. L'amministrazione procede alle assunzioni di cui al  comma  1
secondo le procedure previste dalla legge 28 febbraio 1987, n.  56  e
successive modificazioni ovvero mediante  colloquio  di  idoneita'  e
valutazione dei titoli, nel rispetto dei principi di imparzialita'  e
trasparenza. Tra i titoli valutabili ai sensi del presente comma sono
compresi quelli di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies,
del  decreto-legge  24  giugno   2014,   n.   90,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  2014,   n.   114,   nonche'
l'esperienza maturata dai soggetti ulteriormente selezionati ai  fini
dello svolgimento  delle  attivita'  di  tirocinio  e  collaborazione
presso gli uffici giudiziari, come attestato dai  capi  degli  uffici
medesimi.
  3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di euro 12.508.014 per l'anno 2020, di  euro  37.524.040  per  l'anno
2021 e di euro 25.016.027 per l'anno 2022, cui si provvede:
    a) quanto a euro 12.508.014 per l'anno 2020 e  a  euro  7.877.769
per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma  Fondi  di  riserva  e
speciali della missione  «  Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dello sviluppo economico per euro 1.700.000  per  l'anno
2020, l'accantonamento relativo al Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per euro 2.500.000 per l'anno 2020, l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia per euro 5.500.000 per l'anno 2020 e per
euro  7.877.769  per  l'anno  2021,  l'accantonamento   relativo   al
Ministero  della  difesa  per  euro  1.700.000  per  l'anno  2020   e
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali per euro 1.108.014 per l'anno 2020;
    b) quanto a euro 15.000.000 per l'anno 2021,  a  euro  18.000.000
per l'anno 2022, mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
    c) quanto a euro 14.646.271 per l'anno 2021 e  a  euro  7.016.027
per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
                              Art. 256
 
Misure straordinarie per la definizione dell'arretrato penale  presso
  le Corti di appello
  1.  Al  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 62, comma 1, dopo le  parole  «  definizione  dei
procedimenti », sono aggiunte le seguenti: « penali e  »  e  dopo  le
parole « Corti di appello » sono aggiunte le  seguenti:  «  ai  sensi
dell'articolo  132-bis,  comma  2,  delle  norme  di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ovvero »;
    b) all'articolo 63, comma 1, le parole  «trecentocinquanta»  sono
sostituite dalle seguenti: «ottocentocinquanta».
  2. Entro due mesi dall'entrata in vigore del  presente  decreto  e'
adottato il decreto  di  cui  all'articolo  65,  commi  1  e  2,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, per  la  rideterminazione  della
pianta organica  ad  esaurimento  dei  giudici  ausiliari  e  per  le
modalita' e i termini di presentazione delle domande.
  3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
                              Art. 257
 
Semplificazione e svolgimento in modalita'  decentrata  e  telematica
  delle procedure concorsuali relative al personale della  Corte  dei
  conti
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino  al  31  dicembre  2020  i  principi  e  i  criteri  direttivi
concernenti lo  svolgimento  delle  prove  concorsuali  in  modalita'
decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale si  possono
applicare anche alle  procedure  concorsuali  in  corso  relative  al
personale della Corte dei  conti,  indette  anche  congiuntamente  ad
altre Amministrazioni. Il Presidente della Corte medesima  determina,
con proprio decreto, le modalita'  tecniche  per  l'applicazione  del
presente articolo.
                              Art. 258
 
Semplificazione di  procedure  assunzionali  e  formative  del  Corpo
  nazionale dei vigili del fuoco
  1. In relazione alla necessita' di attuare  le  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, e' autorizzata nel Corpo Nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco
l'assunzione eccezionale di 25 medici  a  tempo  determinato  per  la
durata di sette mesi a decorrere dal 1° giugno 2020. Il personale  di
cui al presente comma non instaura un  rapporto  di  impiego  con  il
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ma un rapporto di servizio  con
immediata esecuzione per la  durata  stabilita.  Detto  personale  e'
assegnato alle sedi di servizio individuate dall'Amministrazione e ad
esso e' attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto per
i Vice Direttori Sanitari appartenenti ai  ruoli  direttivi  sanitari
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  di  cui  all'art.  178  del
decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.  217,  come  integrato  dal
decreto legislativo 6 ottobre  2018,  n.  127.  Ai  fini  di  cui  al
presente comma il Dipartimento dei vigili  del  fuoco,  del  soccorso
pubblico e della difesa civile  del  Ministero  dell'interno,  previe
intese con il Ministero della Difesa, puo'  utilizzare  il  personale
medico selezionato e non  assunto,  nell'ambito  delle  procedure  di
arruolamento temporaneo di medici militari previste dall'articolo  7,
commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  secondo  l'ordine
predisposto  dal  Ministero  della  Difesa  e  previo  assenso  degli
interessati. Le attivita' professionali sanitarie svolte  dai  medici
di  cui  alla  presente  disposizione  costituiscono   titolo   nelle
procedure concorsuali per l'assunzione di personale  nella  qualifica
di Vice Direttore Sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 e per  garantire  la
migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso
la piena efficienza operativa del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco, assicurando l'immediato supporto e la piu' rapida copertura di
posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto  dall'articolo
144 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,  il  corso  di
formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di  vice  direttore,
avviato a seguito del concorso pubblico indetto con decreto del  Capo
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e  della
difesa  civile  del  27  dicembre  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4^ Serie Speciale - « Concorsi ed Esami »  n.  5  del  16
gennaio 2018, in svolgimento alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, ha, in via straordinaria, la durata di nove mesi  e
si articola nella sola  fase  della  formazione  teorico-pratica.  Al
termine dei nove mesi, i vice direttori in prova sostengono un  esame
all'esito del quale, il Capo  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco, su proposta del  direttore  centrale  per  la  formazione  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile,  esprime  il  giudizio  di  idoneita'  ai  servizi  di
istituto.
  3. Alla copertura degli oneri di  cui  al  comma  1,  pari  a  euro
706.625   per   l'anno   2020,   si   provvede   mediante   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis,  del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
                              Art. 259
 
Misure per la  funzionalita'  delle  Forze  Armate,  delle  Forze  di
  polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  in  materia  di
  procedure concorsuali
  1. Per lo svolgimento delle procedure dei  concorsi  indetti  o  da
indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze  armate,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al
fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione  del  contagio  da
COVID-19, per la  durata  dello  stato  di  emergenza  epidemiologica
dichiarato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020  e  fino  al
permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello  stesso,  e
comunque non oltre il 31 dicembre 2021, si applicano le  disposizioni
dei commi da 2 a 6 del presente articolo.
  2. Le modalita' di svolgimento delle  procedure  concorsuali  delle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le  disposizioni
concernenti la composizione della commissione  esaminatrice,  possono
essere stabilite o rideterminate, con provvedimento omologo a  quello
previsto per  l'indizione,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  di
settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento a:
    a. la  semplificazione  delle  modalita'  del  loro  svolgimento,
assicurando  comunque  il  profilo  comparativo  delle  prove  e   lo
svolgimento di almeno una prova scritta e di  una  prova  orale,  ove
previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui  alla
presente lettera, per prova scritta si intende  anche  la  prova  con
quesiti a risposta multipla;
    b. la  possibilita'  dello  svolgimento  delle  prove  anche  con
modalita' decentrate e telematiche di videoconferenza.
  2-bis. Restano ferme le modalita' di accesso e,  ove  previste,  le
relative aliquote percentuali di ripartizione dei posti  a  concorso,
nonche' la validita' delle prove concorsuali gia' sostenute.
  3. Per esigenze di  celerita',  previa  pubblicazione  di  apposito
avviso nella Gazzetta  Ufficiale  per  i  concorsi  gia'  banditi,  i
provvedimenti  di  cui  al  comma  2  sono  efficaci  dalla  data  di
pubblicazione  nei  siti   internet   istituzionali   delle   singole
amministrazioni.
  4. I candidati  impossibilitati  a  partecipare,  a  seguito  delle
misure di  contenimento  del  COVID-19,  a  una  o  piu'  fasi  delle
procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche  delle
Amministrazioni  di  cui  al  comma  1,  sono  rinviati   a   istanza
dell'interessato a sostenere le prove nell'ambito del primo  concorso
successivo alla cessazione di tali misure. In tal caso, le  eventuali
risultanze   di   prove   valutative   gia'   sostenute   nell'ambito
dell'originario concorso sono valutate secondo le  disposizioni  e  i
criteri del  bando  relativo  al  concorso  cui  sono  rinviati  e  i
candidati, se utilmente collocati nella graduatoria finale di  merito
di tale ultimo concorso, sono avviati  alla  frequenza  del  relativo
corso di formazione,  ove  previsto,  o  inseriti  in  ruolo  con  la
medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori  del
concorso cui sono stati rinviati.
  5. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5,
del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'  autorizzato  lo
svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche
e ai ruoli del personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, nel
rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela  della
salute dei candidati, da determinarsi con decreto del Ministro  della
Salute, su proposta del Ministro  dell'interno,  del  Ministro  della
difesa, del Ministro dell'economia e delle  finanze  e  del  Ministro
della  Giustizia  di  concerto  con  il  Ministro  per  la   pubblica
amministrazione.
  6.  Qualora  indifferibili  esigenze  di  servizio   connesse   con
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso possibile  al
personale delle amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge  4
novembre 2010, n. 183, la completa fruizione nel corso dell'anno 2020
della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle ferie comunque
spettanti, la parte residua e' fruita entro i dodici mesi  successivi
ai termini previsti a ordinamento vigente.
  7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia  e  del  Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco   previste,   per   l'anno   2020,
dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno
2019, dall'articolo 1, comma 287, lettera c), della legge 27 dicembre
2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettera b), della legge  30
dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio 2020,  n.  8,  possono  essere  effettuate  entro  il  31
dicembre 2021.
                            Art. 259 bis
 
Misure in materia di assunzione e di formazione di allievi agenti del
  Corpo di polizia penitenziaria
  1.  Al   fine   di   incrementare   l'efficienza   degli   istituti
penitenziari,  anche  in  conseguenza  della  situazione  determinata
dall'emergenza sanitaria da COVID-19, per la copertura dei posti  non
riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera d), del codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, e  allo  scopo  di  semplificare  e  di  velocizzare  le
medesime  procedure,  e'  autorizzata,  nei  limiti  delle   facolta'
assunzionali non soggette alla riserva dei posti  di  cui  al  citato
articolo 703, comma 1, lettera d), previste per  l'anno  2020  previa
individuazione delle cessazioni intervenute  entro  la  data  del  31
dicembre  2019  e  nei  limiti  del  relativo  risparmio  di   spesa,
determinati  ai  sensi  dell'articolo  66,  commi  9-bis  e  10,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione di 650 allievi agenti
del Corpo di polizia penitenziaria, di cui 488 uomini e 162 donne, in
via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria degli  idonei
del concorso pubblico a 302 posti, elevati a 376, di  allievo  agente
del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto  con
provvedimento  direttoriale  11  febbraio  2019,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019, e, per
la parte residua, mediante scorrimento della graduatoria della  prova
scritta del medesimo concorso.  Per  il  predetto  scorrimento  della
graduatoria  della  prova  scritta,  l'amministrazione  penitenziaria
procede alle assunzioni  previa  convocazione  per  gli  accertamenti
psicofisici e attitudinali  degli  interessati,  individuati  secondo
specifici criteri stabiliti con decreto del  Direttore  generale  del
personale  e  delle  risorse  del  Dipartimento  dell'amministrazione
penitenziaria del Ministero della  giustizia,  che  tiene  conto  del
numero residuo dei posti rispetto allo scorrimento della  graduatoria
degli idonei e dell'ordine decrescente  del  voto  conseguito,  ferme
restando le riserve e le preferenze previste dalla normativa vigente.
  2. Il corso di formazione  previsto  dall'articolo  6  del  decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,  per  il  personale  assunto  ai
sensi del comma 1 del presente articolo, nonche' quello destinato  ai
vincitori del concorso pubblico a complessivi 754  posti,  elevati  a
938, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile  e
femminile, indetto con provvedimento direttoriale 11  febbraio  2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 18  del  5
marzo 2019, ha  la  durata  di  sei  mesi.  3.  All'attuazione  delle
disposizioni del presente  articolo  si  provvede  nell'ambito  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica.
                              Art. 260
 
Misure per la  funzionalita'  delle  Forze  Armate,  delle  Forze  di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  in  materia  di
                         corsi di formazione
 
  1. Per lo svolgimento dei  corsi  di  formazione  previsti  per  il
personale delle Forze armate, delle Forze  di  polizia  e  del  Corpo
nazionale dei vigili  del  fuoco,  al  fine  di  prevenire  possibili
fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la durata  dello
stato  di  emergenza  epidemiologica  dichiarato  dal  Consiglio  dei
ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure restrittive
e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre
2021, si applicano i commi da 2 a 6 del presente articolo.
  2. In riferimento ai corsi di formazione svolti presso ogni tipo di
istituto  di  istruzione,  scuola  o  centro  di  addestramento,   le
amministrazioni di cui  al  comma  1  possono  disporre  con  decreto
direttoriale o dirigenziale generale,  secondo  quanto  previsto  dai
rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere universitario,
previa intesa con gli atenei interessati:
    a) la rimodulazione del corso al fine di definire le modalita' di
svolgimento della didattica e degli esami, ivi comprese le  procedure
di formazione delle relative  graduatorie,  idonee  a  preservare  la
validita' dei percorsi formativi, anche in deroga  alle  disposizioni
di settore dei rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere
universitario, previa intesa con gli atenei;
    b) la temporanea sospensione del corso  ovvero  il  rinvio  dello
stesso, qualora sia prevista una data per il suo inizio.
  3. Sulla base di quanto previsto dai  rispettivi  ordinamenti,  con
decreto adottato dal Ministro competente o con  decreto  dirigenziale
generale, puo' essere disposta la conclusione anticipata dei corsi di
formazione anche a carattere  universitario  previa  intesa  con  gli
atenei interessati, qualora non  sia  stato  necessario  adottare  le
misure di cui al comma 2 in considerazione del fatto che  sono  stati
gia' raggiunti i prescritti obiettivi formativi. In tal  caso,  resta
ferma la validita' dei corsi e delle prove  gia'  sostenute  ai  fini
della formazione delle graduatorie  di  merito  e  per  il  personale
interessato  e'  corrispondentemente  aumentata  la  permanenza   per
l'accesso alla qualifica o al grado superiore,  se  decorrente  dalla
data di conclusione del corso di formazione.
  4. Nell'ipotesi di sospensione di cui al comma 2, lettera b),  sono
mantenuti i gradi e le qualifiche possedute dai  frequentatori  e  la
condizione giuridica  degli  allievi,  con  il  relativo  trattamento
giuridico ed economico fino alla ripresa dei corsi. I frequentatori e
gli allievi sono destinati, compatibilmente con il  rispettivo  stato
giuridico, a funzioni  ausiliarie  del  personale  gia'  in  servizio
presso gli uffici, reparti o istituti di interinale  assegnazione  da
individuarsi a cura  di  ciascuna  Amministrazione  ovvero,  se  gia'
appartenenti  ai  ruoli  dell'Amministrazione,  presso  gli   uffici,
reparti o istituti di istruzione di provenienza. Per i  frequentatori
e gli allievi che concludano positivamente  il  corso,  il  tempo  di
applicazione del regime di cui al comma 2, lettera b), e' considerato
valido  ai  fini  della  permanenza  richiesta  per  l'accesso   alla
qualifica o al grado superiore.
  5. I periodi di assenza dai corsi di formazione del personale delle
Amministrazioni  di  cui  al  comma   1,   effettuati   anche   prima
dell'entrata in vigore  del  presente  decreto  per  motivi  comunque
connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19,  non  concorrono  al
raggiungimento del limite di assenze il cui superamento  comporta  il
rinvio, l'ammissione  al  recupero  dell'anno  o  la  dimissione  dai
medesimi corsi.
  6.  Fermi  restando   gli   ulteriori   requisiti   richiesti   per
l'iscrizione in ruolo, in caso di sospensione per ragioni connesse al
fenomeno epidemiologico  da  COVID-19,  dei  corsi  per  il  transito
interno tra i ruoli delle  Amministrazioni  di  cui  al  comma  1  il
personale  interessato  e'  iscritto  in  ruolo  con  la   decorrenza
giuridica che a esso sarebbe spettata senza la sospensione.
  7.  Il  Capo  della  Polizia-Direttore  Generale   della   Pubblica
Sicurezza, al fine di incrementare i  servizi  di  prevenzione  e  di
controllo del territorio, di tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza
pubblica,   connessi,   in   particolare,   alle    esigenze    poste
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, puo' con proprio  decreto,
in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 1, primo
periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica  24  aprile
1982, n. 335, ridurre la durata dei corsi di formazione  per  allievi
agenti della Polizia di  Stato,  fermo  restando  il  primo  semestre
finalizzato, previa attribuzione  del  giudizio  di  idoneita',  alla
nomina ad agente in prova, che hanno inizio negli anni 2020,  2021  e
2022. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero  massimo  di  assenze
fissato dall'articolo 6-ter, comma 1, lettera  d),  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  335   del   1982   e'   ridefinito
proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.
                            Art. 260 bis
 
         Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato
 
  1. Al fine di  definire  i  contenziosi  insorti  con  riguardo  al
possesso dei requisiti di partecipazione e semplificare le  procedure
per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo  703,
comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzata l'assunzione
degli allievi  agenti  della  Polizia  di  Stato,  nei  limiti  delle
facolta' assunzionali non soggette alle riserve di posti  di  cui  al
citato articolo 703, comma 1, lettera c), mediante scorrimento  della
graduatoria della prova scritta di esame del  concorso  pubblico  per
l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con
decreto del Capo della Polizia - Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  4a
serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017.
  2.  L'Amministrazione  della  pubblica   sicurezza   procede   alle
assunzioni di cui al comma 1 del presente  articolo  a  valere  sulle
facolta' assunzionali previste per l'anno 2020, entro un  massimo  di
1.650 unita', e per l'anno 2021, entro  un  massimo  di  550  unita',
quale  quota  parte  delle  relative  facolta'  assunzionali,  previa
individuazione delle  cessazioni  intervenute  rispettivamente  negli
anni 2019 e  2020  e  nei  limiti  dei  relativi  risparmi  di  spesa
determinati  ai  sensi  dell'articolo  66,  commi  9-bis  e  10,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede  ai  sensi  del  primo
periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:
  a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame  e  secondo
l'ordine decrescente del voto in  essa  conseguito,  purche'  abbiano
ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a
quella minima conseguita dai soggetti destinatari della  disposizione
di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del  decreto-legge  14  dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  febbraio
2019, n. 12, ferme restando le riserve e  le  preferenze  applicabili
secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura
concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;
  b) che siano stati ammessi con riserva alla fase  successiva  della
procedura concorsuale di cui al comma 1 in forza di provvedimenti del
giudice amministrativo, ovvero che abbiano tempestivamente  impugnato
gli atti di non ammissione con  ricorso  giurisdizionale  ovvero  con
ricorso  straordinario  al  Capo  dello   Stato   tempestivamente   e
ritualmente proposti, e che i giudizi siano pendenti;
  c)   che   risultino   idonei    all'esito    degli    accertamenti
dell'efficienza fisica, psicofisici  e  attitudinali  previsti  dalla
disciplina vigente, ove non gia' espletati.
  3. Resta  fermo  che  l'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza
procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, primo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei  soggetti
inclusi nell'elenco allegato al decreto  del  Capo  della  Polizia  -
Direttore generale della pubblica sicurezza  13  agosto  2019,  degli
aspiranti in possesso dei requisiti della procedura  assunzionale  di
cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018,
n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio  2019,
n. 12, nel rispetto dei limiti e delle modalita' di cui al  comma  2,
primo periodo, del presente articolo.
  4. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine
decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai  sensi
dei commi 2 e 3, e' determinata  in  base  ai  punteggi  ottenuti  in
quest'ultima  e  all'esito  del  corso  di  formazione,  secondo   la
normativa vigente.
  5. Gli interessati sono avviati a uno o piu' corsi di formazione di
cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982,  n.  335,  secondo  le  disponibilita'  organizzative  e
logistiche degli istituti di  istruzione  dell'Amministrazione  della
pubblica sicurezza.
  6. In conseguenza dell'applicazione delle disposizioni del presente
articolo, puo' essere rideterminato il numero dei  posti  di  allievi
agenti della Polizia di Stato di cui ai concorsi indetti con  decreto
del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica  sicurezza
29 gennaio  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  4ª  serie
speciale, n. 9 del 31 gennaio 2020, e  con  decreto  del  Capo  della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 13 maggio 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 38 del  15
maggio 2020.
  7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede
il  Ministero   dell'interno   nell'ambito   delle   risorse   umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.
                              Art. 261
 
   Procedure assunzionali del Dipartimento della protezione civile
 
  1. Al  fine  di  assicurare  la  piena  operativita'  del  Servizio
nazionale  di  protezione  civile  per  fronteggiare   le   crescenti
richieste d'intervento in tutti i  contesti  di  propria  competenza,
nonche' con riferimento alle complesse  iniziative  in  atto  per  la
gestione dell'emergenza sanitaria di  cui  al  presente  decreto,  in
aggiunta alle ordinarie  facolta'  assunzionali,  la  Presidenza  del
Consiglio dei  ministri,  per  le  esigenze  del  Dipartimento  della
protezione civile e' autorizzata ad indire procedure di  reclutamento
e ad assumere a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico ovvero
utilizzo di graduatorie vigenti di concorsi pubblici, n. 30 unita' di
personale di qualifica non dirigenziale e  specializzazione  di  tipo
tecnico da inquadrare nella categoria A, fascia retributiva  F1,  del
ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter  del
decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  303.  Ai  relativi  oneri
assunzionali, pari ad  euro  1.166.608  per  l'anno  2020  e  a  euro
1.999.899  a  decorrere  dall'anno   2021,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo per il  pubblico  impiego  di  cui
all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre  2016,
n. 232.
                              Art. 262
 
 Procedure assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze
 
  1 Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  in  considerazione
delle specifiche  e  straordinarie  esigenze  di  interesse  pubblico
connesse allo svolgimento delle attivita'  connesse  alla  Presidenza
italiana del G20, ai negoziati europei e internazionali, nonche' allo
sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi  e
delle nuove funzionalita' strumentali  all'attuazione  della  riforma
del bilancio  dello  Stato,  entro  il  31  dicembre  2020  avvia  le
procedure di reclutamento di 56 unita' di personale non  dirigenziale
da inquadrare in Area 3 F3 autorizzate dall'articolo 19, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, e  dall'articolo  1,  comma  1130,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, mediante concorsi per titoli ed
esame orale per l'accesso ai quali e' richiesto  il  possesso,  oltre
che del titolo di studio previsto per  il  profilo  professionale  di
inquadramento e la conoscenza della lingua inglese, anche  di  almeno
uno  dei  seguenti  requisiti  pertinenti  ai  profili  professionali
richiesti:
    a) dottorato di ricerca in materie giuridiche  o  economiche,  in
diritto europeo e internazionale, o  in  materia  di  contabilita'  e
bilancio;
    b) master di secondo livello in materie giuridiche ed  economiche
concernenti il diritto europeo e internazionale, nonche'  in  materie
inerenti alla contabilita' e al bilancio anche ai fini dello sviluppo
e della sperimentazione dei relativi sistemi informativi.
  2. I bandi di selezione stabiliscono:
    a) i titoli da valutare e i punteggi attribuiti;
    b)  lo  svolgimento  di  un  esame  orale  del  candidato,  anche
finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua inglese,  nonche'
dell'eventuale  altra   lingua   straniera   tra   quelle   ufficiali
dell'Unione europea a scelta del candidato, in un grado non inferiore
al livello di competenza B2 di  cui  al  «Quadro  comune  europeo  di
riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)», svolto nelle sedi
e secondo le modalita'  che  saranno  indicate  dall'Amministrazione,
anche mediante l'utilizzo di strumenti  informatici  e  digitali  nel
rispetto  dei  principi  inerenti  allo  svolgimento   in   modalita'
decentrata  e   telematica   delle   procedure   concorsuali   recate
dall'articolo 249 del presente decreto, garantendo  l'identificazione
dei  partecipanti,  la  sicurezza  delle  comunicazioni  e  la   loro
tracciabilita';
    c) le modalita' di composizione delle commissioni esaminatrici.
Sezione III

Disposizioni in materia di lavoro agile e per il personale delle
pubbliche amministrazioni

                              Art. 263
 
Disposizioni in materia di flessibilita' del  lavoro  pubblico  e  di
                            lavoro agile
 
  1. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione  amministrativa
e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, adeguano  l'operativita'  di  tutti  gli  uffici  pubblici  alle
esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al  graduale  riavvio
delle attivita' produttive e commerciali. A  tal  fine,  fino  al  31
dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1,
lettera a), e comma 3,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
organizzano il  lavoro  dei  propri  dipendenti  e  l'erogazione  dei
servizi  attraverso   la   flessibilita'   dell'orario   di   lavoro,
rivedendone l'artico lazione giornaliera e settimanale,  introducendo
modalita' di interlocuzione programmata, anche  attraverso  soluzioni
digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro  agile,
con le misure semplificate  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  del
medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale  impiegato  nelle
attivita'  che  possono  essere  svolte   in   tale   modalita'.   In
considerazione dell'evolversi della  situazione  epidemiologica,  con
uno o piu' decreti  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione
possono essere stabilite modalita' organizzative e fissati criteri  e
principi in materia di flessibilita' del lavoro pubblico e di  lavoro
agile,  anche  prevedendo  il  conseguimento  di  precisi   obiettivi
quantitativi  e  qualitativi.  Alla  data  del  15  settembre   2020,
l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato  decreto-legge  n.  18
del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27  del  2020
cessa di avere effetto.
  2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si  adeguano  alle  vigenti
prescrizioni  in  materia  di  tutela  della  salute  adottate  dalle
competenti autorita'.
  3. Ai fini  di  cui  al  comma  1,  le  amministrazioni  assicurano
adeguate  forme  di  aggiornamento  professionale   alla   dirigenza.
L'attuazione delle misure di cui al presente articolo e' valutata  ai
fini della performance.
  4. La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di  pubbliche
amministrazioni,  comunque  denominati,  e'  consentita  nei   limiti
previsti dalle disposizioni emanate dalle autorita' sanitarie  locali
per il contenimento della diffusione  del  Covid-19,  fermo  restando
l'obbligo di mantenere il distanziamento  sociale  e  l'utilizzo  dei
dispositivi di protezione individuali.
  4-bis. All'articolo 14 della legge 7  agosto  2015,  n.  124,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, le parole da: « e, anche al fine » fino a:  «  forme
associative » sono sostituite dalle seguenti: « . Entro il 31 gennaio
di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche  redigono,  sentite  le
organizzazioni sindacali, il Piano  organizzativo  del  lavoro  agile
(POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma  1,
lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il  POLA
individua le modalita' attuative del lavoro agile prevedendo, per  le
attivita' che possono essere svolte in modalita' agile, che almeno il
60 per cento dei dipendenti possa  avvalersene,  garantendo  che  gli
stessi non subiscano penalizzazioni ai  fini  del  riconoscimento  di
professionalita' e  della  progressione  di  carriera,  e  definisce,
altresi',  le  misure  organizzative,  i  requisiti  tecnologici,   i
percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti
di rilevazione e di  verifica  periodica  dei  risultati  conseguiti,
anche in termini di miglioramento  dell'efficacia  e  dell'efficienza
dell'azione  amministrativa,  della  digitalizzazione  dei  processi,
nonche' della qualita' dei  servizi  erogati,  anche  coinvolgendo  i
cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative.  In
caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica  almeno
al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il  raggiungimento
delle predette percentuali e' realizzato  nell'ambito  delle  risorse
disponibili   a   legislazione   vigente.   Le   economie   derivanti
dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di  ciascuna
amministrazione pubblica »;
  b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
  « 3. Con decreto del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,
sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono  essere  definiti,  anche
tenendo conto degli esiti del  monitoraggio  del  Dipartimento  della
funzione pubblica della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  nei
confronti delle  pubbliche  amministrazioni,  ulteriori  e  specifici
indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del  presente  articolo  e
della legge 22 maggio  2017,  n.  81,  per  quanto  applicabile  alle
pubbliche amministrazioni, nonche' regole inerenti all'organizzazione
del  lavoro  finalizzate  a  promuovere  il   lavoro   agile   e   la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.
  3-bis.  Presso  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica   della
Presidenza del Consiglio dei  ministri  e'  istituito  l'Osservatorio
nazionale del  lavoro  agile  nelle  amministrazioni  pubbliche.  Con
decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione, sono definiti  la  composizione,  le  competenze  e  il
funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e  al  funzionamento
dell'Osservatorio  si  provvede  nei  limiti  delle  risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.  La  partecipazione
all'Osservatorio  non  comporta  la  corresponsione  di   emolumenti,
compensi, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati ».
  4-ter. Al comma  2  dell'articolo  1  del  decreto  legislativo  25
gennaio 2010, n. 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «  Il
Dipartimento   della   funzione   pubblica   e'    socio    fondatore
dell'associazione, con una quota associativa non inferiore al 76  per
cento; il  diritto  di  voto  di  ciascun  associato  e'  commisurato
all'entita' della quota versata».
Capo XII-bis

Disposizioni in materia di servizi di connettivita' e di reti
telematiche o di telecomunicazione

                            Art. 263 bis
 
Modifica all'articolo 27 del codice del consumo, di  cui  al  decreto
  legislativo  6  settembre  2005,  n.  206,  in  materia  di  poteri
  dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 del codice del consumo, di  cui
al decreto legislativo 6 settembre  2005,  n.  206,  e'  inserito  il
seguente:
    « 3-bis. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,  in
conformita' a quanto disposto dall'articolo 9  del  regolamento  (UE)
2017/2394 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  12  dicembre
2017, puo' ordinare, anche in via cautelare, ai fornitori di  servizi
di connettivita'  alle  reti  internet,  ai  gestori  di  altre  reti
telematiche o di telecomunicazione  nonche'  agli  operatori  che  in
relazione   ad   esse   forniscono   servizi    telematici    o    di
telecomunicazione la rimozione di iniziative o attivita' destinate ai
consumatori italiani e diffuse attraverso le reti  telematiche  o  di
telecomunicazione  che  integrano  gli   estremi   di   una   pratica
commerciale scorretta. I destinatari dei predetti ordini, disposti ai
sensi del primo periodo, hanno l'obbligo di  inibire  l'utilizzazione
delle reti delle  quali  sono  gestori  o  in  relazione  alle  quali
forniscono servizi, al fine di evitare la  protrazione  di  attivita'
pregiudizievoli per i consumatori e poste in essere in violazione del
presente  codice.  In  caso  di  inottemperanza,  senza  giustificato
motivo, a quanto disposto dall'Autorita' garante della concorrenza  e
del  mercato  ai  sensi  del  primo  periodo  del   presente   comma,
l'Autorita' stessa puo' applicare una sanzione amministrativa fino  a
5.000.000 di euro ».
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Capo XIII

Misure urgenti di semplificazione per il periodo di emergenza
COVID-19

                              Art. 264
 
Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in
                  relazione all'emergenza COVID-19
 
  1. Al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione
dei procedimenti amministrativi  e  la  rimozione  di  ogni  ostacolo
burocratico nella vita dei cittadini e  delle  imprese  in  relazione
all'emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto e fino al 31 dicembre 2020:
    a) nei procedimenti avviati su istanza di  parte,  che  hanno  ad
oggetto  l'erogazione  di  benefici  economici  comunque  denominati,
indennita', prestazioni previdenziali  e  assistenziali,  erogazioni,
contributi,  sovvenzioni,  finanziamenti,  prestiti,  agevolazioni  e
sospensioni, da parte  di  pubbliche  amministrazioni,  in  relazione
all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
sostituiscono  ogni  tipo  di  documentazione  comprovante  tutti   i
requisiti  soggettivi  ed  oggettivi  richiesti  dalla  normativa  di
riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o  dalla
normativa  di  settore,  fatto  comunque  salvo  il  rispetto   delle
disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
    b) i provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi  dell'art.
21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241,  adottati  in  relazione
all'emergenza   Covid-19,   possono   essere   annullati   d'ufficio,
sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il  termine  di
tre mesi, in deroga all'art. 21-nonies comma 1 della legge  7  agosto
1990, n. 241. Il termine decorre  dalla  adozione  del  provvedimento
espresso ovvero dalla formazione del silenzio  assenso.  Resta  salva
l'annullabilita' d'ufficio anche dopo il termine di tre mesi  qualora
i provvedimenti amministrativi siano stati  adottati  sulla  base  di
false rappresentazioni dei fatti o di  dichiarazioni  sostitutive  di
certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci per  effetto
di condotte costituenti reato,  accertate  con  sentenza  passata  in
giudicato, fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni  penali,  ivi
comprese quelle previste dal capo  VI  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
    c) qualora l'attivita' in relazione  all'emergenza  Covid-19  sia
iniziata sulla base di una segnalazione certificata di cui agli artt.
19 e seguenti della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  il  termine  per
l'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 del  medesimo  art.
19 e' di tre mesi e decorre dalla scadenza del termine per l'adozione
dei provvedimenti di cui al comma 3 del medesimo articolo 19;
    d) per i procedimenti  di  cui  alla  lettera  a)  l'applicazione
dell'articolo 21-quinquies della legge  7  agosto  1990,  n.  241  e'
ammessa  solo  per  eccezionali   ragioni   di   interesse   pubblico
sopravvenute;
    e) nelle ipotesi di cui all'articolo 17-bis, comma 2,  ovvero  di
cui all'art. 14-bis, commi 4 e 5 e 14 ter,  comma  7  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento  e'  tenuto  ad
adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del
silenzio assenso;
    f)  gli  interventi,  anche  edilizi,  necessari  ad   assicurare
l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte  per  fare  fronte
all'emergenza sanitaria da COVID-19 sono  comunque  ammessi,  secondo
quanto previsto dal  presente  articolo,  nel  rispetto  delle  norme
antisismiche,  di  sicurezza,  antincendio,  igienico-sanitarie,   di
tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del
paesaggio. Detti  interventi,  consistenti  in  opere  contingenti  e
temporanee destinate ad essere rimosse con la  fine  dello  stato  di
emergenza, sono realizzati, se diversi da quelli di cui  all'articolo
6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,
previa comunicazione all'amministrazione comunale di avvio dei lavori
asseverata da un tecnico abilitato e corredata da  una  dichiarazione
del soggetto interessato che, ai sensi dell'art. 47 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attesta  che  si
tratta di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di  sicurezza
prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da  COVID-19.  Per
tali interventi, non sono richiesti i permessi, le  autorizzazioni  o
gli atti di assenso comunque denominati  eventualmente  previsti,  ad
eccezione dei titoli abilitativi di cui alla  parte  II  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. E'  comunque  salva  la  facolta'
dell'interessato di chiedere il  rilascio  dei  prescritti  permessi,
autorizzazioni o atti  di  assenso.  L'eventuale  mantenimento  delle
opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed
edilizia vigente, e' richiesto all'amministrazione comunale entro  il
31 dicembre  2020  ed  e'  assentito,  previo  accertamento  di  tale
conformita', con esonero dal contributo di costruzione  eventualmente
previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro  sessanta
giorni dalla domanda. Per l'acquisizione delle autorizzazioni e degli
atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, e'  indetta  una
conferenza di servizi semplificata  ai  sensi  degli  articoli  14  e
seguenti  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241.   L'autorizzazione
paesaggistica e' rilasciata, ove  ne  sussistano  i  presupposti,  ai
sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.
42.
  2.  Al  fine  di  accelerare   la   massima   semplificazione   dei
procedimenti nonche' l'attuazione di misure urgenti per il sostegno a
cittadini  e  imprese  e  per  la  ripresa  a  fronte  dell'emergenza
economica derivante dalla diffusione dell'infezione da  Covid-19,  il
presente comma reca ulteriori  disposizioni  urgenti  per  assicurare
piena attuazione ai principi di cui all'articolo  18  della  legge  7
agosto 1990, n. 241 e al decreto del Presidente della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445,   che   non   consentono   alle   pubbliche
amministrazioni  di  richiedere  la   produzione   di   documenti   e
informazioni gia' in loro possesso:
    a) al decreto del Presidente della Repubblica  n.  445  del  2000
sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) il comma 1 dell'articolo 71 e' sostituito dal seguente:  «1.
Le  amministrazioni  procedenti  sono  tenute  ad  effettuare  idonei
controlli, anche a campione in  misura  proporzionale  al  rischio  e
all'entita' del beneficio, e nei casi di  ragionevole  dubbio,  sulla
veridicita' delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e  47,  anche
successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per
i quali sono rese le dichiarazioni. (L)»;
      2) all'articolo 75 dopo il comma 1, e'  aggiunto  il  seguente:
«1- bis. La dichiarazione mendace comporta, altresi', la revoca degli
eventuali benefici gia' erogati  nonche'  il  divieto  di  accesso  a
contributi, finanziamenti e agevolazioni per un  periodo  di  2  anni
decorrenti  da  quando  l'amministrazione  ha  adottato   l'atto   di
decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in
favore dei  minori  e  per  le  situazioni  familiari  e  sociali  di
particolare disagio. (L)»;
      3) all'articolo 76, comma 1, e' aggiunto in  fine  il  seguente
periodo: «La sanzione ordinariamente prevista dal  codice  penale  e'
aumentata da un terzo alla meta'.»;
    b) all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,
apportare le seguenti modifiche:
      1) al comma 2 le parole «salvo il  disposto  dell'articolo  43,
comma 4» sono sostituite dalle seguenti: « salvo  il  disposto  degli
articoli 43, commi 4 e 71, »;
      2) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente comma:
      «2-ter. Le pubbliche  amministrazioni  certificanti  detentrici
dei dati di cui al comma 1 ne assicurano la fruizione da parte  delle
pubbliche  amministrazioni  e  dei  gestori  di   servizi   pubblici,
attraverso la predisposizione  di  accordi  quadro.  Con  gli  stessi
accordi, le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano,
su richiesta dei soggetti privati di cui all'articolo 2  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con  le  risultanze
dei dati da essa custoditi, con le modalita' di cui all'articolo  71,
comma 4 del medesimo decreto.»;
    c) all'articolo 50-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.
82, apportare le seguenti modifiche: le parole «lettera a),», ovunque
ricorrono, sono soppresse; al comma 2, la parola «sperimentazione» e'
sostituita con la parola  «gestione»  e  le  parole  «al  Commissario
straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale non oltre  il  15
settembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «alla Presidenza  del
Consiglio dei ministri»; al comma 3, primo  periodo,  le  parole  «il
Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale» sono
sostituite dalle seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei ministri»
e, al secondo periodo, le parole «del  Commissario»  sono  sostituite
dalle seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri».»
    d) nell'ambito delle verifiche, delle ispezioni e  dei  controlli
comunque  denominati  sulle  attivita'  dei  privati,   la   pubblica
amministrazione non richiede la produzione di  informazioni,  atti  o
documenti  in   possesso   della   stessa   o   di   altra   pubblica
amministrazione. E' nulla ogni sanzione disposta  nei  confronti  dei
privati  per  omessa  esibizione  di  documenti  gia'   in   possesso
dell'amministrazione procedente o di altra amministrazione.
  3. Le amministrazioni  predispongono  gli  accordi  quadro  di  cui
all'articolo 50, comma 2-ter, del decreto legislativo 7  marzo  2005,
n. 82 entro centoventi giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto.
  4. Le disposizioni  del  presente  articolo  attengono  ai  livelli
essenziali delle  prestazioni  di  cui  all'articolo  117,  comma  2,
lettera  m),  della  Costituzione  e  prevalgono  su   ogni   diversa
disciplina regionale.
                              Art. 265
 
                   Disposizioni finanziarie finali
 
  1. Gli effetti finanziari del presente decreto  sono  coerenti  con
l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 29  aprile
2020 dalla Camera dei Deputati e il 30 aprile 2020 dal  Senato  della
Repubblica con le Risoluzioni  di  approvazione  della  Relazione  al
Parlamento  presentata  ai  sensi  dell'articolo  6  della  legge  24
dicembre 2012, n. 243. Il  presente  decreto  utilizza  altresi'  una
quota pari a 3.340  milioni  di  euro  del  margine  disponibile,  in
termini di  fabbisogno,  risultante  a  seguito  dell'attuazione  del
decreto-legge, 17 marzo 2020, n.18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  24  aprile   2020,   n.   27,   rispetto   al   ricorso
all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le  Risoluzioni  di
approvazione  della  Relazione  al  Parlamento,  e   della   relativa
Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo  6,  comma  5,  della
legge 24 dicembre 2012, n. 243. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' sostituito  dall'Allegato  1
annesso al presente decreto.
  2. All'articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,
le parole «83.000 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti  «
148.330 milioni di euro».
  3. Gli interessi passivi sui titoli del debito  pubblico  derivanti
dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma  1  primo
periodo sono determinati nel limite massimo di 119  milioni  di  euro
nel 2020, 1.130 milioni di euro per l'anno  2021,  1.884  milioni  di
euro nel 2022, 2.625 milioni di euro nel 2023, 3.461 milioni di  euro
nel 2024, 4.351 milioni di euro nel 2025, 5.057 milioni di  euro  nel
2026, 5.288 milioni di euro per l'anno 2027, 5.450  milioni  di  euro
nel 2028, 5.619 milioni di euro nel 2029, 5.814 milioni di  euro  nel
2030 e 5.994 milioni di euro annui a decorrere dal 2031  e,  ai  fini
della compensazione degli effetti in termini di indebitamento  netto,
di 326 milioni di euro nel 2020, 1.413 milioni  di  euro  per  l'anno
2021, 2.136 milioni di euro per l'anno 2022, 2.925  milioni  di  euro
per l'anno 2023, 3.832 milioni di euro per l'anno 2024, 4.747 milioni
di euro per l'anno 2025, 5.345 milioni di euro per l'anno 2026, 5.569
milioni di euro per l'anno 2027, 5.815 milioni  di  euro  per  l'anno
2028, 6.003 milioni di euro per l'anno 2029, 6.193  milioni  di  euro
per l'anno 2030 e 6.387 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
2031.
  4. Quale concorso per il finanziamento degli interventi di  cui  al
titolo I, il fondo sanitario nazionale e' incrementato di 500 milioni
di euro per l'anno 2021, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, di
1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031.
  5. Il Fondo di cui  all'articolo  1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 475,3 milioni di  euro  per
l'anno 2020, di 67,55 milioni di euro per l'anno 2021 e di 89 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  6. Il Fondo per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189, e' incrementato di 200 milioni di
euro per l'anno 2021.
  7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 5, 14, 15, 19, 20, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 38, 40, 42, 43, 44,  48,  49,
52, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 82, 84, 85,  89-bis,  92,
94, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 112, 115,  119,  120,
123, 124, 125, 129, 130, 133, 136, 137, 143, 145, 147, 152, 153, 157,
175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189,
190, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201,  202,  204,  209,  210,  211,
213-bis, 214, 219, 222, 223, 225, 227, 230, 230-bis,  commi  1  e  3,
231, 232, 233, 235, 236, 238, 239, e dai  commi  3,  4,  5  e  6  del
presente articolo, con esclusione di quelli  che  prevedono  autonoma
copertura, si provvede:
    a) quanto a 364,92 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  a  1.025
milioni di euro per l'anno 2021, a 1.145,5 milioni di euro per l'anno
2022, a 278,53 milioni di euro per l'anno 2023, a 138,83  milioni  di
euro per l'anno 2024, a 129,97 milioni di euro  per  l'anno  2025,  a
125,47 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.080,72  milioni  di  euro
per l'anno 2027, a 329,32 milioni di euro per l'anno 2028,  a  325,07
milioni di euro per l'anno 2029, a 301,06 milioni di euro per  l'anno
2030, a 105,52 milioni di euro per l'anno 2031 e a 99,82  milioni  di
euro per l'anno 2032, che  aumentano,  in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto, a 1.006,27 milioni di euro per  l'anno  2020,  a
1.450,37 milioni di euro per l'anno 2021 e a 60,62 milioni di euro  a
decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo  di  quota
parte delle maggiori entrate e delle  minori  spese  derivanti  dagli
articoli 1, 2, 5, 19, 20, 22, 23, 48, 95, 103, 115,  119,  129,  133,
136, 137, 141, 157, 176, 211, 219, 235, 238, 255 e 258;
    b) quanto a 3.000 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente  riduzione  della   dotazione   del   fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
    c) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1.
  8. Le risorse  destinate  a  ciascuna  delle  misure  previste  dal
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8  aprile  2020,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno  2020,  n.
40, e dal presente decreto sono soggette a un monitoraggio effettuato
dal  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze.   Limitatamente
all'esercizio finanziario 2020, alla  compensazione  degli  eventuali
maggiori effetti finanziari che si dovessero verificare rispetto alle
previsioni di spesa relative alle misure di cui al primo periodo  del
presente  comma,  comprese  quelle  sottostanti   ad   autorizzazioni
legislative quantificate sulla  base  di  parametri  stabiliti  dalla
legge, in deroga a quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo  17
della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  a  causa  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, si  provvede  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sentiti  i  Ministri   competenti,
mediante  riduzione  degli  stanziamenti  iscritti  negli  stati   di
previsione del bilancio dello Stato,  nel  rispetto  dei  vincoli  di
spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo  21  della
citata legge n. 196 del 2009,  utilizzando  le  risorse  destinate  a
ciascuna delle predette misure che, all'esito del monitoraggio di cui
al primo periodo, risultino non  utilizzate,  fermo  restando  quanto
stabilito dall'articolo 169, comma 6, secondo periodo,  del  presente
decreto, a invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.  A
tale fine, eventuali risorse non utilizzate relative alle  misure  di
cui al primo periodo  del  presente  comma  trasferite  su  conti  di
tesoreria sono versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa.  Gli  schemi  dei
decreti di cui al secondo periodo  sono  trasmessi  alle  Camere  per
l'espressione del parere delle  Commissioni  parlamentari  competenti
per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni
dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono  corredati
di apposita relazione che espone le cause che hanno  determinato  gli
scostamenti, anche ai fini della revisione  dei  dati  e  dei  metodi
utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle relative
misure.
  8-bis. I commi 7 e 8 dell'articolo 126 del decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, sono abrogati.
  9. Nel caso in cui, dopo l'attuazione  del  comma  8,  residuassero
risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le  stesse  sono  versate
dai soggetti responsabili delle misure di cui  al  medesimo  comma  8
entro il 20  dicembre  2020  ad  apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione  dell'entrata  del  bilancio  dello   Stato   per   essere
riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
  10. Le risorse destinate all'attuazione da  parte  dell'INPS  delle
misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal
bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.
  11. Le risorse erogate all'Italia dall'Unione Europea o  dalle  sue
Istituzioni per prestiti e contributi finalizzate  ad  affrontare  la
crisi per l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19
e le relative conseguenze sul  sistema  economico  sono  versate  sul
conto corrente di Tesoreria  n.  23211  intestato  a  «Ministero  del
Tesoro  -  Fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle   politiche
comunitarie: finanziamenti CEE»
  12. Le risorse di cui al comma 11:
    a) qualora siano destinate a garantire la provvista di liquidita'
a fronte delle misure autorizzate dai provvedimenti urgenti  adottati
dal  Governo  nel  corso  del  2020  in  relazione  alla   situazione
emergenziale in atto, sono  versate  dal  Ministero  dell'Economia  e
delle finanze all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  sull'apposito
capitolo relativo all'accensione di prestiti.
    b) qualora siano destinate a finanziare interventi connessi  alla
situazione emergenziale in atto  che  prevedano  contributi  a  fondo
perduto, sono versate dal Ministero  dell'Economia  e  delle  finanze
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  ad
apposito fondo istituito presso lo stato di previsione del  Ministero
dell'economia e delle finanze. Il predetto fondo e' ripartito con uno
o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri interessati.
  13. All'articolo 1, della legge 27 dicembre2019, n.  160  apportare
le seguenti modificazioni:
    a) i commi 624 e 625 sono abrogati;
    b) al comma 609 apportare le seguenti modifiche:
      1) al secondo periodo le parole: «per gli  anni  2021  e  2022»
sono sostituite dalle seguenti «per l'anno 2022»;
      2) il quarto periodo e' soppresso;
      3) al sesto periodo  le  parole:  «il  15  marzo  2020,  il  15
settembre 2020,  il  15  marzo  2021,  il  15  settembre  2021»  sono
soppresse;
  14. L'elenco 1, dell'articolo 1, comma 609, allegato alla legge  27
dicembre 2019, n.  160,  e'  sostituito  dall'Elenco  1  allegato  al
presente decreto.
  15. Le disposizioni indicate dall'articolo  1,  comma  98,  secondo
periodo, della legge 30 dicembre 2018, n 145, non  si  applicano  per
l'anno 2020.
  16. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto e nelle more dell'emissione dei  titoli  di  cui  al
comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio,
anche nel conto dei  residui.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di
tesoreria, la cui regolarizzazione,  con  l'emissione  di  ordini  di
pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, e'  effettuata  entro  la
conclusione dell'esercizio 2020.
                            Art. 265 bis
 
                      Clausola di salvaguardia
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione,  anche  con  riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3.
                              Art. 266
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  Italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

                                                           Allegato 1
                                              (Articolo 265, comma 1)
                                                         « Allegato 1
                                                (articolo 1, comma 1)
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                             Elenco 1
                                             (Articolo 265, comma 14)
                                                           « Elenco 1
                                              (Articolo 1, comma 609)
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato C
                                        (Articolo 2, commi 5, 7 e 10)
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato A
                                               (Articolo 1, comma 11)
           Articolo A - Ripartizioni somme complessive per articolo 1
                                      (commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9)
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato B
                                               (Articolo 1, comma 10)
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato D
                                               (Articolo 2, comma 11)
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 2
                                              (Articolo 120, comma 1)
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

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