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legge, 11/9/2020
LEGGE 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.
GU n.228 del 14-9-2020 - Suppl. Ordinario n. 33
legge
Materia: pubblica amministrazione / attività

LEGGE 11 settembre 2020, n. 120

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16  luglio
2020,  n.  76,  recante  misure  urgenti  per  la  semplificazione  e
l'innovazione digitale. 
(GU n.228 del 14-9-2020 - Suppl. Ordinario n. 33)
  Vigente al: 15-9-2020  

 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1
 
  1. Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante  misure  urgenti
per la semplificazione e l'innovazione  digitale,  e'  convertito  in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
 
    Data a Roma, addi' 11 settembre 2020
 
                             MATTARELLA
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri
 
                                  Dadone, Ministro  per  la  pubblica
                                  amministrazione
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
                                                       
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76

Testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. n.  24/L  alla
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 178  del  16  luglio  2020),
coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120  (in
questo stesso S.O.), recante: «Misure urgenti per la  semplificazione
e l'innovazione digitale.». (20A04921)
(GU n.228 del 14-9-2020 - Suppl. Ordinario n. 33)
  Vigente al: 14-9-2020  
Titolo I
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI ED EDILIZIA

Capo I
Semplificazioni in materia di contratti pubblici

 
Avvertenza:
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
 
    Nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale   del   29
settembre 2020 si procedera' alla ripubblicazione del presente  testo
coordinato, corredato delle relative note.
 
                               Art. 1
 
Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il
  periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei  contratti
  pubblici sotto soglia
 
  1. Al fine di incentivare gli  investimenti  pubblici  nel  settore
delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine  di  far
fronte alle ricadute economiche negative a seguito  delle  misure  di
contenimento e dell'emergenza  sanitaria  globale  del  COVID-19,  in
deroga agli articoli 36,  comma  2,  e  157,  comma  2,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  recante  Codice  dei  contratti
pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2,
3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro  atto  di  avvio  del
procedimento equivalente sia adottato entro il ((31 dicembre  2021)).
In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura  sia  sospesa  per
effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, l'aggiudicazione
o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine
di  due  mesi  dalla  data  di  adozione  dell'atto  di   avvio   del
procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui  al  comma  2,
lettera b). Il  mancato  rispetto  dei  termini  di  cui  al  secondo
periodo, la  mancata  tempestiva  stipulazione  del  contratto  e  il
tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai
fini della responsabilita' del responsabile  unico  del  procedimento
per danno erariale e,  qualora  imputabili  all'operatore  economico,
costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di
risoluzione del contratto per inadempimento che viene  senza  indugio
dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
  2. Fermo quanto  previsto  dagli  articoli  37  e  38  del  decreto
legislativo  n.  50  del  2016,  le  stazioni  appaltanti   procedono
all'affidamento delle attivita' di esecuzione di  lavori,  servizi  e
forniture, nonche' dei servizi di ingegneria e architettura,  inclusa
l'attivita' di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50  del  2016  secondo  le
seguenti modalita':
  ((a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a  150.000
euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di  ingegneria
e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a
75.000 euro;))
  b) procedura negoziata, senza bando, di  cui  all'articolo  63  del
decreto legislativo n. 50 del 2016, previa  consultazione  di  almeno
cinque  operatori  economici,  ove  esistenti,  nel  rispetto  di  un
criterio di rotazione degli inviti, che  tenga  conto  anche  di  una
diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati
in base ad  indagini  di  mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori
economici, ((per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di  progettazione,
di importo pari o superiore a 75.000 euro)) e fino alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di
importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a  350.000  euro,
ovvero di almeno  dieci  operatori  per  lavori  di  importo  pari  o
superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero  di
almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un
milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016. ((Le stazioni appaltanti  danno  evidenza
dell'avvio delle procedure negoziate di  cui  alla  presente  lettera
tramite pubblicazione di  un  avviso  nei  rispettivi  siti  internet
istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento,
la cui  pubblicazione  nel  caso  di  cui  alla  lettera  a)  non  e'
obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche
l'indicazione dei soggetti invitati.))
  3.  Gli  affidamenti  diretti  possono  essere  realizzati  tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli  elementi
descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto  legislativo  n.  50
del 2016. Per gli affidamenti di cui  al  comma  2,  lettera  b),  le
stazioni appaltanti, ((fermo restando quanto  previsto  dall'articolo
95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,))  nel
rispetto dei principi di trasparenza, di  non  discriminazione  e  di
parita' di trattamento, procedono, a loro scelta,  all'aggiudicazione
dei  relativi  appalti,  sulla   base   del   criterio   dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa ovvero del  prezzo  piu'  basso.  Nel
caso di aggiudicazione con il criterio  del  prezzo  piu'  basso,  le
stazioni appaltanti procedono all'esclusione  automatica  dalla  gara
delle offerte che  presentano  una  percentuale  di  ribasso  pari  o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi  dell'articolo
97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50  del  2016,
anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore  a
cinque.
  4. Per le modalita' di affidamento di cui al presente  articolo  la
stazione appaltante non  richiede  le  garanzie  provvisorie  di  cui
all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in
considerazione  della  tipologia   e   specificita'   della   singola
procedura, ricorrano particolari esigenze  che  ne  giustifichino  la
richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione
della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta
la garanzia provvisoria, il relativo ammontare e' dimezzato  rispetto
a quello previsto dal medesimo articolo 93.
  5. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  alle
procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e
svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di  cui  agli  articoli
247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ((convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di  seguito  citato
anche come «decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34»,)) fino  all'importo
di cui alla  lettera  d),  comma  1,  dell'articolo  35  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  ((5-bis.  All'articolo  36,  comma  2,  lettera  a),  del   decreto
legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «. La pubblicazione dell'avviso sui risultati  della
procedura di affidamento non e' obbligatoria».
  5-ter. Al  fine  di  incentivare  e  semplificare  l'accesso  delle
microimprese,  piccole  e  medie   imprese,   come   definite   nella
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione,  del  6  maggio  2003,
alla liquidita' per far fronte alle ricadute  economiche  negative  a
seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale
da COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano anche
alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo  112,  comma
5, lettera b), del testo unico  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, della gestione  di  fondi  pubblici  europei,
nazionali, regionali e camerali  diretti  a  sostenere  l'accesso  al
credito  delle  imprese,  fino  agli  importi  di  cui  al  comma   1
dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.))
                               Art. 2
 
Procedure  per  l'incentivazione  degli  investimenti   pubblici   in
  relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia
 
  1. Al fine di incentivare gli  investimenti  pubblici  nel  settore
delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine  di  far
fronte alle ricadute economiche negative a seguito  delle  misure  di
contenimento e dell'emergenza  sanitaria  globale  del  COVID-19,  si
applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione
del contratto di cui al presente  articolo  qualora  la  determina  a
contrarre o altro atto di  avvio  del  procedimento  equivalente  sia
adottato entro il ((31  dicembre  2021)).  In  tali  casi,  salve  le
ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di  provvedimenti
dell'autorita'  giudiziaria,  l'aggiudicazione   o   l'individuazione
definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi  dalla
data di adozione dell'atto di  avvio  del  procedimento.  Il  mancato
rispetto dei  termini  di  cui  al  periodo  precedente,  la  mancata
tempestiva  stipulazione   del   contratto   e   il   tardivo   avvio
dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati  ai  fini  della
responsabilita' del responsabile unico  del  procedimento  per  danno
erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono
causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o  di  risoluzione
del contratto per inadempimento che viene  senza  indugio  dichiarata
dalla stazione appaltante e opera di diritto.
  2. Salvo quanto  previsto  dal  comma  3,  le  stazioni  appaltanti
procedono all'affidamento delle attivita' di  esecuzione  di  lavori,
servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e architettura,
inclusa l'attivita' di progettazione, di  importo  pari  o  superiore
alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18  aprile
2016 n.  50,  mediante  la  procedura  aperta,  ristretta  o,  previa
motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti  dalla  legge,
((la procedura competitiva)) con negoziazione di cui agli articoli 61
e  62  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016  ((o  il  dialogo
competitivo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50  del
2016,)) per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per
i settori speciali, in  ogni  caso  con  i  termini  ridotti  di  cui
all'articolo 8, comma 1, lettera c), ((del presente decreto)).
  3. Per l'affidamento  delle  attivita'  di  esecuzione  di  lavori,
servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e architettura,
inclusa l'attivita' di progettazione, di  opere  di  importo  pari  o
superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto  legislativo
18 aprile 2016 n. 50, la procedura negoziata di cui  all'articolo  63
del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e  di
cui all'articolo 125, per i settori speciali, puo' essere utilizzata,
((previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro
atto equivalente, nel rispetto di un criterio di  rotazione,))  nella
misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza
derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla ((pandemia
da  COVID-19))  o  dal  periodo  di   sospensione   delle   attivita'
determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la
crisi,  i  termini,  anche  abbreviati,  previsti   dalle   procedure
ordinarie non possono essere rispettati. ((La procedura negoziata  di
cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50  del  2016,  per  i
settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori  speciali,
puo' essere utilizzata altresi' per l'affidamento delle attivita'  di
esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore
alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50  del
2016, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa
collocata in aree di  preesistente  crisi  industriale  complessa  ai
sensi dell'articolo 27 del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione
dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31  gennaio  2020,
abbiano stipulato con  le  pubbliche  amministrazioni  competenti  un
accordo di programma  ai  sensi  dell'articolo  252-bis  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.))
  4. Nei  casi  di  cui  al  comma  3  e  nei  settori  dell'edilizia
scolastica, universitaria, sanitaria, ((giudiziaria e  penitenziaria,
delle infrastrutture per attivita' di ricerca scientifica e)) per  la
sicurezza pubblica, dei trasporti e  delle  infrastrutture  stradali,
ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi  compresi
gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020
e RFI-Mit 2017 - 2021 e relativi  aggiornamenti,  nonche'  ((per  gli
interventi  funzionali  alla  realizzazione   del   Piano   nazionale
integrato per l'energia e il  clima  (PNIEC),))  e  per  i  contratti
relativi  o  collegati  ad  essi,  per   quanto   non   espressamente
disciplinato dal  presente  articolo,  le  stazioni  appaltanti,  per
l'affidamento delle attivita' di  esecuzione  di  lavori,  servizi  e
forniture nonche' dei servizi di ingegneria e  architettura,  inclusa
l'attivita'  di  progettazione,  e  per  l'esecuzione  dei   relativi
contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  nonche'  dei  vincoli
inderogabili  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione  europea,  ivi
inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei
principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo  18
aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni  in  materia  di  subappalto.
((Tali disposizioni si applicano, altresi', agli  interventi  per  la
messa a norma o in sicurezza  degli  edifici  pubblici  destinati  ad
attivita' istituzionali,  al  fine  di  sostenere  le  imprese  ed  i
professionisti  del  comparto  edile,  anche  operanti  nell'edilizia
specializzata sui beni vincolati  dal  punto  di  vista  culturale  o
paesaggistico, nonche' di  recuperare  e  valorizzare  il  patrimonio
esistente.))
  5. Per ogni procedura di appalto e' nominato un responsabile  unico
del  procedimento  che,  con  propria  determinazione   adeguatamente
motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione
del contratto, anche in corso d'opera.
  6. Gli  atti  delle  stazioni  appaltanti  adottati  ai  sensi  del
presente articolo sono pubblicati e aggiornati ((nei rispettivi  siti
internet istituzionali,)) nella sezione «Amministrazione trasparente»
e sono soggetti alla disciplina di  cui  al  decreto  legislativo  14
marzo 2013, n. 33. Nella medesima sezione, e sempre ai  sensi  e  per
gli effetti del predetto decreto legislativo n.  33  del  2013,  sono
altresi' pubblicati gli  ulteriori  atti  indicati  all'articolo  29,
comma 1, del decreto legislativo  n.  50  del  2016.  Il  ricorso  ai
contratti secretati di cui all'articolo 162 del  decreto  legislativo
n. 50 del 2016 e' limitato ai casi di stretta necessita'  e  richiede
una specifica motivazione.
                           ((Art. 2 - bis
 
                Raggruppamenti temporanei di imprese
 
  1. Alle procedure di affidamento di cui agli articoli  1  e  2  gli
operatori  economici  possono   partecipare   anche   in   forma   di
raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u),
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.))
                           ((Art. 2 - ter
 
Norme per favorire l'attuazione delle sinergie all'interno del gruppo
                    Ferrovie dello Stato italiane
 
  1. Allo scopo  di  favorire  una  piu'  efficace  attuazione  delle
sinergie previste dall'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile  2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n.
96,  anche   mediante   la   razionalizzazione   degli   acquisti   e
l'omogeneizzazione dei procedimenti in capo alle societa' del  gruppo
Ferrovie dello Stato:
  a) fino al 31 dicembre 2021 le societa' del gruppo  Ferrovie  dello
Stato sono autorizzate a stipulare, anche in deroga  alla  disciplina
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  ad  eccezione  delle
norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE, apposite  convenzioni  al  fine  di  potersi
avvalere delle  prestazioni  di  beni  e  servizi  rese  dalle  altre
societa' del gruppo;
  b) fino al 31  dicembre  2021  e'  consentito  ad  ANAS  S.p.A.  di
avvalersi dei contratti, anche di  accordi  quadro,  stipulati  dalle
societa' del gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti unitari  di
beni e servizi appartenenti  alla  stessa  categoria  merceologica  e
legati alla stessa funzione, non direttamente strumentali  ai  propri
compiti istituzionali.))
                               Art. 3
 
            Verifiche antimafia e protocolli di legalita'
 
  1. Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle  verifiche
antimafia per corrispondere con efficacia e celerita'  alle  esigenze
degli   interventi   di   sostegno    e    rilancio    del    sistema
economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale  del
COVID-19, fino al  ((31  dicembre  2021)),  ricorre  sempre  il  caso
d'urgenza e si procede  ai  sensi  dell'articolo  92,  comma  3,  del
decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  nei  procedimenti
avviati su istanza di parte, che hanno  ad  oggetto  l'erogazione  di
benefici  economici  comunque  denominati,  erogazioni,   contributi,
sovvenzioni, finanziamenti, prestiti,  agevolazioni  e  pagamenti  da
parte  di  pubbliche  amministrazioni,  qualora  il  rilascio   della
documentazione non sia immediatamente conseguente alla  consultazione
della banca dati di cui all'articolo 96  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, fatto salvo quanto  previsto  dagli  articoli
1-bis e 13 del decreto-legge 8 aprile  2020,  n.23,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  5  giugno  2020,  n.  40,  nonche'  dagli
articoli 25, 26 e 27 del decreto- legge 19 maggio 2020, n.34.
  2. Fino  al  ((31  dicembre  2021)),  per  le  verifiche  antimafia
riguardanti  l'affidamento  e  l'esecuzione  dei  contratti  pubblici
aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il
rilascio della informativa  liberatoria  provvisoria,  immediatamente
conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della
documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di  cui
al comma 3, anche quando l'accertamento e' eseguito per  un  soggetto
che risulti non censito, a condizione che non emergano nei  confronti
dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui
agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a),  b)  e  c),  del  decreto
legislativo 6  settembre  2011,  n.  159.  L'informativa  liberatoria
provvisoria  consente  di  stipulare,  approvare  o   autorizzare   i
contratti e subcontratti relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture,
sotto  condizione  risolutiva,  ((ferme   restando))   le   ulteriori
verifiche ai fini del  rilascio  della  documentazione  antimafia  da
completarsi ((entro sessanta giorni)).
  3. Al fine di rafforzare l'effettivita' e  la  tempestivita'  degli
accertamenti  di  cui  ai  commi  1  e  2,  si  procede  mediante  la
consultazione della banca dati nazionale unica  della  documentazione
antimafia nonche' tramite l'immediata acquisizione degli esiti  delle
interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili.
  4.  Nei  casi  di  cui  al  comma  2,  qualora  la   documentazione
successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una  delle  cause
interdittive ai sensi  del  decreto  legislativo  6  settembre  2011,
n.159, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2,  del  medesimo
decreto  legislativo  recedono  dai  contratti,  ((fatti  salvi))  il
pagamento del valore delle opere gia' eseguite e  il  rimborso  delle
spese sostenute per l'esecuzione  del  rimanente,  nei  limiti  delle
utilita' conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo  94,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  e
dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
  5.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  da  adottare  entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
possono  essere  individuate  ulteriori  misure  di   semplificazione
relativamente alla competenza delle Prefetture in materia di rilascio
della documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti.
  6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 6  settembre  2011,
n. 159.
  7. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo
83 e' inserito il seguente:
  «Art.  83-bis  (Protocolli  di  legalita').  -  1.   Il   Ministero
dell'interno puo' sottoscrivere protocolli, o altre  intese  comunque
denominate, per  la  prevenzione  e  il  contrasto  dei  fenomeni  di
criminalita'   organizzata,   anche   allo   scopo    di    estendere
convenzionalmente il ricorso alla  documentazione  antimafia  di  cui
all'articolo 84. I protocolli di cui  al  presente  articolo  possono
essere sottoscritti anche con imprese  di  rilevanza  strategica  per
l'economia   nazionale   nonche'   con   associazioni    maggiormente
rappresentative  a  livello  nazionale   di   categorie   produttive,
economiche o imprenditoriali ((e con le organizzazioni sindacali,)) e
possono prevedere modalita'  per  il  rilascio  della  documentazione
antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonche' determinare
le soglie di valore al di sopra delle quali e' prevista l'attivazione
degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono
prevedere l'applicabilita'  delle  previsioni  del  presente  decreto
anche nei rapporti tra  contraenti,  pubblici  o  privati,  e  terzi,
nonche' tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.
  2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della
legge 6 novembre 2012, n.  190,  nonche'  l'iscrizione  nell'anagrafe
antimafia   degli   esecutori   istituita   dall'articolo   30    del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,  equivale   al   rilascio
dell'informazione antimafia.
  3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di  gara  o
lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalita'
costituisce causa di esclusione  dalla  gara  o  di  risoluzione  del
contratto.».
                               Art. 4
 
                 Conclusione dei contratti pubblici
                      e ricorsi giurisdizionali
 
  1. All'articolo 32, comma 8,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al primo periodo, le parole «ha  luogo»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «deve  avere  luogo»;  dopo   le   parole   «espressamente
concordata  con  l'aggiudicatario»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,
purche'   comunque   giustificata   dall'interesse   alla   sollecita
esecuzione del contratto»;
  b) dopo il primo periodo sono  aggiunti  i  seguenti:  «La  mancata
stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere  motivata
con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a
quello nazionale alla sollecita  esecuzione  del  contratto  e  viene
valutata ai fini della responsabilita' erariale  e  disciplinare  del
dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata  per  la
mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto
previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale,
nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la  stipulazione  del
contratto.  Le  stazioni  appaltanti  hanno  facolta'  di   stipulare
contratti  di  assicurazione  della  propria  responsabilita'  civile
derivante dalla conclusione del  contratto  e  dalla  prosecuzione  o
sospensione della sua esecuzione.».
  2. In caso di impugnazione degli atti relativi  alle  procedure  di
affidamento di cui agli  articoli  1  e  2,  comma  2,  del  presente
decreto, qualora  rientranti  nell'ambito  applicativo  dell'articolo
119, comma 1, lettera a), del  codice  del  processo  amministrativo,
approvato con il decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  si
applica l'articolo 125, comma 2, del medesimo codice.
  3. In caso di impugnazione degli atti relativi  alle  procedure  di
affidamento di cui all'articolo 2, comma 3, si applica l'articolo 125
del codice del processo  amministrativo,  approvato  con  il  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
  4. All'articolo 120 del codice del  processo  amministrativo,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 6, primo periodo, le parole «,  ferma  la  possibilita'
della  sua  definizione  immediata  nell'udienza  cautelare  ove   ne
ricorrano  i  presupposti,»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «,
((qualora le parti richiedano congiuntamente di limitare la decisione
all'esame  di  un'unica  questione,  nonche'  in  ogni   altro   caso
compatibilmente con le esigenze  di  difesa  di  tutte  le  parti  in
relazione alla complessita' della  causa,  e'  di  norma  definito,))
anche in deroga al comma 1, primo periodo dell'articolo 74, in  esito
all'udienza cautelare ai sensi dell'articolo 60, ove ne  ricorrano  i
presupposti, e, in mancanza,»;
  b) al comma 9, le parole «Il  Tribunale  amministrativo  regionale»
sono sostituite dalle seguenti:  «Il  giudice»  e  quelle  da  «entro
trenta» fino  a  «due  giorni  dall'udienza»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro quindici giorni dall'udienza di discussione.  Quando
la stesura della motivazione e' particolarmente complessa, il giudice
pubblica  il  dispositivo  nel  termine  di  cui  al  primo  periodo,
indicando anche le domande eventualmente  accolte  e  le  misure  per
darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni
dall'udienza.».
                           ((Art. 4 - bis
 
          Ulteriori misure in materia di contratti pubblici
 
  1.  In   considerazione   dell'incremento   dei   costi   derivanti
dall'adeguamento   alle   misure   di   contenimento   e    contrasto
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'erogazione dei servizi
di pulizia o di lavanderia in ambito  sanitario  o  ospedaliero,  nel
caso in cui detto adeguamento determini un  incremento  di  spesa  di
importo superiore al 20 per cento del prezzo indicato  nel  bando  di
gara o nella lettera di invito, le stazioni appaltanti, in  relazione
alle procedure di affidamento aggiudicate in  data  anteriore  al  31
gennaio 2020, possono procedere, qualora non abbiano gia'  provveduto
alla stipulazione del contratto e l'aggiudicatario non  si  sia  gia'
avvalso della facolta' di cui all'articolo 32, comma 8,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla  revoca  dell'aggiudicazione,
ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge  7  agosto  1990,  n.
241.  In  tal  caso,  il  provvedimento  di  revoca   e'   comunicato
all'aggiudicatario entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. In relazione ai contratti dei servizi di pulizia o di lavanderia
in ambito sanitario o ospedaliero, in corso di esecuzione  alla  data
del 31 gennaio 2020 ed ancora efficaci alla data di entrata in vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  le   stazioni
appaltanti possono procedere alla risoluzione degli stessi, ai  sensi
dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  nel
caso in cui dall'adeguamento alle misure di contenimento e  contrasto
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19  derivi  un  incremento  di
prezzo superiore al 20 per cento del valore del  contratto  iniziale.
La risoluzione del contratto di appalto e' dichiarata dalla  stazione
appaltante entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto.
  3. In relazione ai contratti di cui al  comma  2,  resta  ferma  la
possibilita' di procedere alla loro modifica nei limiti e secondo  le
modalita' di cui all'articolo 106 del decreto legislativo  18  aprile
2016, n. 50.))
                               Art. 5
 
           Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica
 
  1. Fino al ((31 dicembre 2021)), in  deroga  all'articolo  107  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria
o coattiva, dell'esecuzione  di  lavori  diretti  alla  realizzazione
delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di  cui
all'articolo 35 del  medesimo  decreto  legislativo,  anche  se  gia'
iniziati, puo' avvenire, esclusivamente, per  il  tempo  strettamente
necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:
  a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle
leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' da vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
  b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti
coinvolti nella realizzazione delle  opere,  ivi  incluse  le  misure
adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;
  c) gravi  ragioni  di  ordine  tecnico,  idonee  a  incidere  sulla
realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalita'
di superamento delle quali non vi e' accordo tra le parti;
  d) gravi ragioni di pubblico interesse.
  2. La sospensione e' in ogni caso disposta dal  responsabile  unico
del procedimento. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera a),  si
provvede ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi previste  dal  comma  1,
lettere b) e d), su determinazione del collegio consultivo tecnico di
cui all'articolo 6, le stazioni appaltanti o le autorita' competenti,
previa proposta della stazione  appaltante,  da  adottarsi  entro  il
termine di quindici giorni dalla comunicazione allo  stesso  collegio
della sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi dieci giorni
la prosecuzione dei lavori nel rispetto  delle  esigenze  sottese  ai
provvedimenti di sospensione adottati, ((salvi i casi di  assoluta  e
motivata   incompatibilita'))   tra   causa   della   sospensione   e
prosecuzione dei lavori.
  3. Nelle ipotesi previste dal comma  1,  lettera  c),  il  collegio
consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla  comunicazione  della
sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe  determinarla,
adotta una determinazione con cui accerta l'esistenza  di  una  causa
tecnica di legittima sospensione dei lavori e  indica  le  modalita',
tra quelle di cui al comma 4,  con  cui  proseguire  i  lavori  e  le
eventuali modifiche necessarie  da  apportare  per  la  realizzazione
dell'opera a regola  d'arte.  La  stazione  appaltante  provvede  nei
successivi cinque giorni.
  4. Nel caso in  cui  la  prosecuzione  dei  lavori,  per  qualsiasi
motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore  anche  in
caso di concordato con continuita' aziendale ovvero di autorizzazione
all'esercizio provvisorio dell'impresa, ((non possa procedere con  il
soggetto designato, ne', in caso di  esecutore  plurisoggettivo,  con
altra impresa del  raggruppamento  designato,  ove  in  possesso  dei
requisiti adeguati ai lavori  ancora  da  realizzare,))  la  stazione
appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo  che
per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base  al
citato parere, possibile o preferibile  proseguire  con  il  medesimo
soggetto, dichiara senza indugio, in deroga  alla  procedura  di  cui
all'articolo 108, commi 3 e 4,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera  di  diritto,  e
provvede secondo una delle seguenti alternative modalita':
  a)  procede  all'esecuzione  in  via  diretta  dei  lavori,   anche
avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione,  di
altri enti o societa'  pubbliche  nell'ambito  del  quadro  economico
dell'opera;
  b) interpella progressivamente i  soggetti  che  hanno  partecipato
alla originaria procedura di  gara  come  risultanti  dalla  relativa
graduatoria,  al  fine  di   stipulare   un   nuovo   contratto   per
l'affidamento  del  completamento  dei  lavori,  se  tecnicamente  ed
economicamente possibile e alle  condizioni  proposte  dall'operatore
economico interpellato;
  c) indice una nuova procedura per l'affidamento  del  completamento
dell'opera;
  d) propone alle autorita' governative la nomina di  un  commissario
straordinario  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  necessarie  al
completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4  del  decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli  occupazionali
e contrattuali originariamente previsti, l'impresa  subentrante,  ove
possibile e compatibilmente con la  sua  organizzazione,  prosegue  i
lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore  se
privi di occupazione.
  5. Le disposizioni del comma  4  si  applicano  anche  in  caso  di
ritardo dell'avvio o dell'esecuzione  dei  lavori,  non  giustificato
dalle esigenze descritte al comma 1, nella sua compiuta realizzazione
per un numero di giorni pari  o  superiore  a  un  decimo  del  tempo
previsto o stabilito per la  realizzazione  dell'opera  e,  comunque,
pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o  stabilito  per
la realizzazione dell'opera, da calcolarsi a decorrere dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto.
  6. Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma
1, le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte  o
di  altri  soggetti  per  sospendere  l'esecuzione  dei   lavori   di
realizzazione  dell'opera  ovvero  le   prestazioni   connesse   alla
tempestiva realizzazione dell'opera. In sede giudiziale, sia in  fase
cautelare che di merito,  il  giudice  tiene  conto  delle  probabili
conseguenze del provvedimento stesso  per  tutti  gli  interessi  che
possono essere lesi, nonche' del  preminente  interesse  nazionale  o
locale  alla  sollecita  realizzazione   dell'opera,   e,   ai   fini
dell'accoglimento della domanda cautelare, il giudice valuta anche la
irreparabilita' del pregiudizio per  l'operatore  economico,  il  cui
interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla
celere realizzazione dell'opera. In ogni caso, l'interesse  economico
dell'appaltatore  o  la  sua  eventuale  sottoposizione  a  procedura
concorsuale o di crisi non puo' essere ritenuto  prevalente  rispetto
all'interesse alla realizzazione dell'opera pubblica.
                               Art. 6
 
                     Collegio consultivo tecnico
 
  1.  Fino  al  ((31  dicembre  2021))  per  i  lavori  diretti  alla
realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore  alle
soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n.  50,  e'  obbligatoria,  presso  ogni  stazione   appaltante,   la
costituzione di un  collegio  consultivo  tecnico,  prima  dell'avvio
dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data,con i
compiti previsti dall'articolo 5 e con funzioni di assistenza per  la
rapida risoluzione delle controversie o  delle  dispute  tecniche  di
ogni natura suscettibili di insorgere nel corso  dell'esecuzione  del
contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia gia' iniziata
alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  il  collegio
consultivo tecnico e' nominato entro  il  termine  di  trenta  giorni
decorrenti dalla medesima data.
  2. Il collegio  consultivo  tecnico  e'  formato,  a  scelta  della
stazione appaltante,da tre componenti, o cinque in caso  di  motivata
complessita' dell'opera e  di  eterogeneita'  delle  professionalita'
richieste,  dotati  di  esperienza  e  qualificazione   professionale
adeguata  alla  tipologia   dell'opera,tra   ingegneri,   architetti,
giuristi ed economisti con comprovata esperienza  nel  settore  degli
appalti delle concessioni e degli  investimenti  pubblici,  anche  in
relazione allo specifico  oggetto  del  contratto  e  alla  specifica
conoscenza  di  metodi  e  strumenti  elettronici  quali  quelli   di
modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM),  maturata  per
effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca ((,  oppure  che
siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di
almeno dieci anni)) nel settore  di  riferimento.  I  componenti  del
collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo,  ovvero
le parti possono concordare che ciascuna di esse  nomini  uno  o  due
componenti e che il terzo o il quinto  componente,  con  funzioni  di
presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in
cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro
il  termine  indicato  al  comma  1,  questo  e'  designato  entro  i
successivi cinque giorni dal Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle  regioni,  dalle
province autonome di Trento e Bolzano o  dalle  citta'  metropolitane
per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo  tecnico
si intende costituito al momento della designazione del terzo  o  del
quinto componente. All'atto della costituzione e' fornita al collegio
consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.
  3.  Nell'adozione  delle  proprie   determinazioni,   il   collegio
consultivo puo' operare anche  in  videoconferenza  o  con  qualsiasi
altro collegamento da remoto e puo' procedere ad audizioni  informali
delle parti per favorire,  nella  risoluzione  delle  controversie  o
delle  dispute  tecniche  eventualmente  insorte,  la  scelta   della
migliore soluzione per  la  celere  esecuzione  dell'opera  a  regola
d'arte. Il collegio puo' altresi' convocare le parti  per  consentire
l'esposizione   in   contraddittorio   delle   rispettive    ragioni.
L'inosservanza delle determinazioni del collegio  consultivo  tecnico
viene valutata ai fini della responsabilita' del soggetto agente  per
danno  erariale  e  costituisce,   salvo   prova   contraria,   grave
inadempimento  degli  obblighi   contrattuali;   l'osservanza   delle
determinazioni del collegio consultivo tecnico e' causa di esclusione
della responsabilita' del soggetto agente per danno  erariale,  salvo
il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico  hanno  la
natura del  lodo  contrattuale  previsto  dall'articolo  808-ter  del
codice  di  procedura  civile,  salva  diversa  e  motivata  volonta'
espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse.  Salva
diversa  previsione  di  legge,  le   determinazioni   del   collegio
consultivo  tecnico  sono  adottate  con  atto   sottoscritto   dalla
maggioranza dei componenti,  entro  il  termine  di  quindici  giorni
decorrenti  dalla  data  della  comunicazione  dei  quesiti,  recante
succinta  motivazione,  che  puo'  essere  integrata  nei  successivi
quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza  dei  componenti.  In
caso di particolari esigenze istruttorie  le  determinazioni  possono
essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione  dei  quesiti.
Le decisioni sono assunte a maggioranza.
  4. Per le opere diverse da quelle  di  cui  al  comma  1  le  parti
possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti  o
parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche
stabilire l'applicabilita' di tutte o parte delle disposizioni di cui
all'articolo 5.
  5. Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile  unico  del
procedimento,  possono  costituire  un  collegio  consultivo  tecnico
formato da tre componenti  per  risolvere  problematiche  tecniche  o
giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella  fase
antecedente  alla  esecuzione  del   contratto,   ivi   comprese   le
determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre  clausole
e condizioni del bando o dell'invito,nonche' la verifica del possesso
dei requisiti di partecipazione, ((e dei criteri)) di selezione e  di
aggiudicazione. In tale  caso  due  componenti  sono  nominati  dalla
stazione appaltante e il terzo componente e' nominato  dal  Ministero
delle infrastrutture e  dei  trasporti  per  le  opere  di  interesse
nazionale,dalle regioni, dalle province autonome di Trento e  Bolzano
o dalle citta' metropolitane per le opere di interesse locale.  Ferma
l'eventuale  necessita'  di  sostituzione  di  uno   dei   componenti
designati dalla stazione appaltante con uno  di  nomina  privata,  le
funzioni di componente del collegio consultivo  tecnico  nominato  ai
sensi del  presente  comma  non  sono  incompatibili  con  quelle  di
componente del collegio nominato ai sensi del comma 1.
  6.  Il  collegio  consultivo  tecnico   e'   sciolto   al   termine
dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne  e'
obbligatoria la costituzione, in  data  anteriore  su  accordo  delle
parti. Nelle ipotesi in cui ne e' obbligatoria  la  costituzione,  il
collegio puo' essere sciolto dal ((31 dicembre  2021))  in  qualsiasi
momento, su accordo tra le parti.
  7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a  un
compenso a carico delle parti e proporzionato al  valore  dell'opera,
al numero, alla qualita' e alla  tempestivita'  delle  determinazioni
assunte. In mancanza di determinazioni o pareri  ad  essi  spetta  un
gettone unico onnicomprensivo. In  caso  di  ritardo  nell'assunzione
delle  determinazioni  e'  prevista  una  decurtazione  del  compenso
stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per  ogni
ritardo. Il compenso e' liquidato  dal  collegio  consultivo  tecnico
unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la  emissione
di parcelle di acconto,  in  applicazione  delle  tariffe  richiamate
dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a
un quarto. Non e' ammessa la nomina di consulenti tecnici  d'ufficio.
I compensi dei membri del collegio  sono  computati  all'interno  del
quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste.
  8.  Ogni  componente  del  collegio  consultivo  tecnico  non  puo'
ricoprire piu' di cinque incarichi contemporaneamente e comunque  non
puo' svolgere piu' di dieci incarichi  ogni  due  anni.  In  caso  di
ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore  a
sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola  determinazione,  i
componenti del collegio non possono essere nuovamente  nominati  come
componenti di altri collegi per la  durata  di  tre  anni  decorrenti
dalla data di maturazione  del  ritardo.  Il  ritardo  ingiustificato
nell'adozione anche di una sola determinazione e' causa di  decadenza
del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante puo' assumere  le
determinazioni di propria  competenza  prescindendo  dal  parere  del
collegio.
  9.  Sono  abrogati  i  commi  da  11  a  14  dell'articolo  1   del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
                               Art. 7
 
           Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche
 
  1. Al fine di garantire la regolare e tempestiva  prosecuzione  dei
lavori diretti alla realizzazione delle opere  pubbliche  di  importo
pari o superiore alle soglie  di  cui  all'articolo  35  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei  casi  di  maggiori  fabbisogni
finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della
normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti disponibilita'
finanziarie  annuali,e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno
2020, il Fondo per la prosecuzione delle opere  pubbliche.  Il  Fondo
non puo' finanziare nuove opere e l'accesso  ((al  Fondo))  non  puo'
essere reiterato a esclusione  del  caso  in  cui  la  carenza  delle
risorse derivi da una accelerazione della realizzazione  delle  opere
rispetto al cronoprogramma aggiornato di cui al comma 3.
  2. Per l'anno 2020 lo stanziamento del fondo  di  cui  al  comma  1
ammonta a 30 milioni di euro. Per gli anni successivi((,con la  legge
di bilancio)) e' iscritto sul Fondo un importo  corrispondente  al  5
per  cento  delle  maggiori  risorse  stanziate  nella  prima   delle
annualita' del bilancio, nel limite massimo di 100 milioni  di  euro,
per la  realizzazione  da  parte  delle  Amministrazioni  centrali  e
territoriali di nuove opere e infrastrutture o per il rifinanziamento
di quelle gia' previste a legislazione vigente. Il Fondo e'  altresi'
alimentato:
  a) dalle risorse disponibili in bilancio anche  in  conto  residui,
destinate al finanziamento dell'opera e non piu' necessarie in quanto
anticipate a valere sul Fondo;
  b) dalle somme corrispondenti ad eventuali anticipazioni del  Fondo
alla stazione appaltante per residui passivi  caduti  in  perenzione,
mediante utilizzo di quota parte delle somme da iscrivere  sul  Fondo
di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, con la legge di bilancio successiva alla eliminazione dal  Conto
del patrimonio dei predetti residui passivi.
  3. Le stazioni appaltanti possono  fare  richiesta  di  accesso  al
Fondo  quando,  sulla  base  dell'aggiornamento  del   cronoprogramma
finanziario  dell'opera,risulti,  per  l'esercizio   in   corso,   un
fabbisogno  finanziario  aggiuntivo  non  prevedibile  rispetto  alle
risorse disponibili per la regolare  e  tempestiva  prosecuzione  dei
lavori.
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze
entro 30 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del  presente  decreto,  sono  individuate  le  modalita'
operative di accesso e utilizzo del Fondo e i criteri di assegnazione
delle risorse.
  5. Con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
da adottare con cadenza  trimestrale,  su  richiesta  delle  stazioni
appaltanti,previa   verifica   da   parte    delle    amministrazioni
finanziatrici  dell'aggiornamento  del   cronoprogramma   finanziario
dell'opera  e  dell'impossibilita'  di  attivare  i   meccanismi   di
flessibilita' di bilancio ai sensi della normativa contabile vigente,
sono assegnate le risorse per la rapida prosecuzione dell'opera,  nei
limiti delle disponibilita'  annuali  del  Fondo  secondo  i  criteri
previsti dal decreto di cui al comma 4.
  6. All'onere derivante dal comma 1, pari a 30 milioni di  euro  per
l'anno 2020, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto  a  17  milioni  di
euro l'accantonamento relativo al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze; quanto a 0,7 milioni di euro  l'accantonamento  relativo  al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a 1,7  milioni
di  euro  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca;  quanto  a  1,7  milioni  di  euro
l'accantonamento relativo al Ministero  dell'interno;  quanto  a  0,9
milioni di euro l'accantonamento relativo al ((Ministero per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo)); quanto a 8 milioni di euro
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di  bilancio
anche nel conto dei residui.
  ((7-bis. Al fine di accelerare le procedure per l'attuazione  degli
investimenti pubblici e per l'affidamento di appalti  e  concessioni,
e' istituito un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti, con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a
2 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2022.  Tali  risorse  sono
destinate ad iniziative finalizzate  all'aggiornamento  professionale
del responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all'articolo  31
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 1 milione di
euro per l'anno 2020  e  a  2  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2022, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.))
                               Art. 8
 
     Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici
 
  1. In relazione alle procedure pendenti  disciplinate  dal  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i  quali
si indice una gara, sono gia' stati pubblicati alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto, nonche', in caso di  contratti  senza
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima
data, siano gia' stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i
preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in  ogni  caso
per  le  procedure  disciplinate  dal  medesimo  decreto  legislativo
avviate a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto e fino alla data del ((31 dicembre 2021)):
  ((a) e' sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza
e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via
d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo
n. 50 del 2016, nelle  more  della  verifica  dei  requisiti  di  cui
all'articolo  80  del  medesimo  decreto  legislativo,  nonche'   dei
requisiti di  qualificazione  previsti  per  la  partecipazione  alla
procedura;))
  b) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena  di  esclusione
dalla procedura, l'obbligo per  l'operatore  economico  di  procedere
alla visita dei luoghi, nonche'  alla  consultazione  sul  posto  dei
documenti di gara e relativi allegati ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo  n.  50  del  2016
esclusivamente   laddove   detto   adempimento    sia    strettamente
indispensabile in ragione della  tipologia,  del  contenuto  o  della
complessita' dell'appalto da affidare;
  c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni
dei termini  procedimentali  per  ragioni  di  urgenza  di  cui  agli
articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e  3,  del
decreto  legislativo  n.  50  del   2016.   Nella   motivazione   del
provvedimento che dispone la riduzione dei termini non e'  necessario
dar conto delle ragioni  di  urgenza,  che  si  considerano  comunque
sussistenti;
  d) le procedure di  affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture
possono essere avviate anche in mancanza di una specifica  previsione
nei documenti di programmazione di cui all'articolo  21  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, gia' adottati, a condizione  che  ((entro
trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto)) si provveda ad un aggiornamento
in conseguenza degli effetti dell'((emergenza da COVID-19)).
  2. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo
n. 50 del 2016, per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il
termine per la presentazione delle offerte, le  stazioni  appaltanti,
fermo quanto previsto dall'articolo 103 del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, provvedono all'adozione dell'eventuale provvedimento  di
aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020.
  3. In relazione agli accordi quadro  di  cui  all'articolo  54  del
decreto legislativo n. 50 del 2016, efficaci alla data di entrata  in
vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente e  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 provvedono,  entro
la data del 31 dicembre 2020, all'aggiudicazione degli appalti basati
su tali accordi quadro ovvero all'esecuzione degli accordi quadro nei
modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54.
  4. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto:
  a) il direttore dei lavori adotta, in  relazione  alle  lavorazioni
effettuate alla medesima data  e  anche  in  deroga  alle  specifiche
clausole contrattuali, lo  stato  di  avanzamento  dei  lavori  entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente  e  comunque
entro cinque giorni dall'adozione  dello  stato  di  avanzamento.  Il
pagamento viene effettuato entro quindici giorni  dall'emissione  del
certificato di cui al secondo periodo;
  b) sono riconosciuti, a valere sulle  somme  a  disposizione  della
stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento  e,
ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti  dai  ribassi
d'asta,   i   maggiori    costi    derivanti    dall'adeguamento    e
dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in  fase
di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in  attuazione
delle misure  di  contenimento  di  cui  agli  articoli  1  e  2  del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all'articolo 1  del  decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22
maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione
del   pagamento   del   primo   stato   di   avanzamento   successivo
all'approvazione  dell'aggiornamento  del  piano   di   sicurezza   e
coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi;
  c) il rispetto delle misure di contenimento previste  dall'articolo
1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del decreto-legge
n. 19 ((del 2020 nonche')) dai relativi provvedimenti attuativi,  ove
impedisca, anche  solo  parzialmente,  il  regolare  svolgimento  dei
lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi  o  delle  forniture
costituisce causa di forza  maggiore,  ai  sensi  dell'articolo  107,
comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora  impedisca
di  ultimare  i  lavori,  i  servizi  o  le  forniture  nel   termine
contrattualmente previsto,  costituisce  circostanza  non  imputabile
all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo  107  ai  fini
della proroga di detto termine, ove richiesta; non si  applicano  gli
obblighi di comunicazione all'Autorita' nazionale anticorruzione e le
sanzioni ((previsti dal terzo e dal  quarto  periodo))  del  comma  4
dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
  5. Al decreto legislativo n. 50 del 2016 sono apportate le seguenti
modificazioni:
  ((0a) all'articolo 30, comma 8,  dopo  le  parole:  «e  alle  altre
attivita' amministrative  in  materia  di  contratti  pubblici»  sono
inserite le seguenti: «nonche' di forme di coinvolgimento degli  enti
del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto  legislativo  3
luglio 2017, n. 117»;
  0a-bis)  all'articolo  36,  comma  1,  le  parole:   «Le   stazioni
appaltanti  possono,  altresi',  applicare  le  disposizioni  di  cui
all'articolo  50»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Le   stazioni
appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50»;))
    a) all'articolo 38:
      1) al comma 1, secondo  periodo,  le  parole  «agli  ambiti  di
attivita',» sono soppresse;
      2) al comma 2, primo periodo, le parole «sentite  l'ANAC  e  la
Conferenza Unificata,» sono sostituite dalle seguenti: «di intesa con
la Conferenza unificata e sentita l'ANAC,»;
      3) al comma 3:
        3.1) sono premesse le seguenti parole:  «Fatto  salvo  quanto
previsto dal comma 3-bis»;
        3.2) alla lettera  a),  le  parole  «programmazione  e»  sono
soppresse;
        3.3) dopo il comma 3, e' inserito  il  seguente:  «3-bis.  Le
centrali di committenza e i  soggetti  aggregatori  sono  qualificati
almeno negli ambiti di cui  al  comma  3,  lettere  a)  e  b).  Nelle
aggiudicazioni relative all'acquisizione di beni,  servizi  o  lavori
effettuati  dalle  centrali  di  committenza,  ovvero  dai   soggetti
aggregatori, le attivita' correlate all'ambito di  cui  al  comma  3,
lettera c) possono essere effettuate direttamente dai soggetti per  i
quali sono svolte  le  suddette  aggiudicazioni  purche'  qualificati
almeno in detto ambito secondo i criteri individuati dal decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2.»;
      4) al comma 4, lettera a), dopo il numero 5-ter) e' aggiunto il
seguente: «5-quater) disponibilita' di piattaforme telematiche  nella
gestione di procedure di gara;»;
      5) al comma 4, lettera b), il numero 3 e' soppresso;
    a-bis) all'articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le parole: «gli
archeologi» sono aggiunte ((le seguenti: «professionisti,  singoli  e
associati, e le societa' da essi costituite»;))
  ((a-ter) all'articolo 48, comma 7, secondo periodo, dopo le parole:
«per quali consorziati  il  consorzio  concorre;»  sono  inserite  le
seguenti: «qualora il consorziato designato  sia,  a  sua  volta,  un
consorzio di cui all'articolo 45, comma  2,  lettera  b),  e'  tenuto
anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per  i  quali
concorre;»;
  a-quater) all'articolo 59,  comma  1,  sono  premesse  le  seguenti
parole: «Fermo restando quanto previsto dal titolo  VII  del  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117,»;))
    b) all'articolo 80,comma 4, il quinto periodo e'  sostituito  dai
seguenti:  «Un  operatore  economico  puo'   essere   escluso   dalla
partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante e'
a conoscenza e puo' adeguatamente dimostrare che  lo  stesso  non  ha
ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse
o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati  qualora
tale mancato pagamento costituisca  una  grave  violazione  ai  sensi
rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il  presente  comma
non si applica quando l'operatore economico ha  ottemperato  ai  suoi
obblighi pagando o  impegnandosi  in  modo  vincolante  a  pagare  le
imposte o  i  contributi  previdenziali  dovuti,  compresi  eventuali
interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale
sia  comunque  integralmente  estinto,   purche'   l'estinzione,   il
pagamento  o  l'impegno  si  siano  perfezionati  anteriormente  alla
scadenza del termine per la presentazione delle domande.»;
    c) all'articolo 83, dopo il comma  5  e'  inserito  il  seguente:
«5-bis. In relazione al requisito di cui  al  comma  4,  lettera  c),
l'adeguatezza della copertura  assicurativa  offerta  viene  valutata
sulla base della polizza assicurativa contro i  rischi  professionali
posseduta dall'operatore  economico  e  in  corso  di  validita'.  In
relazione alle polizze assicurative di importo  inferiore  al  valore
dell'appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che l'offerta
sia  corredata,  a  pena  di  esclusione,   dall'impegno   da   parte
dell'impresa  assicuratrice  ad  adeguare  il  valore  della  polizza
assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione.»;
  ((c-bis) all'articolo 140, comma 1, alinea, al primo periodo,  dopo
le  parole:  «salvo  quanto  disposto  nel  presente  articolo»  sono
aggiunte le seguenti: «e fermo restando quanto  previsto  dal  titolo
VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»;
  c-ter) all'articolo 151, comma 3:
  1) le parole: «il Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo puo'» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «lo  Stato,  le
regioni e gli  enti  territoriali  possono,  con  le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,»;
  2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta  fermo  quanto
previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42»;
  c-quater) all'articolo 180, comma  2,  dopo  il  primo  periodo  e'
inserito il seguente: «Nel caso di contratti di rendimento energetico
o  di  prestazione   energetica   (EPC),   i   ricavi   di   gestione
dell'operatore economico  possono  essere  determinati  e  pagati  in
funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di
altri criteri di prestazione energetica  stabiliti  contrattualmente,
purche'  quantificabili  in  relazione  ai  consumi;  la  misura   di
miglioramento  dell'efficienza  energetica,  calcolata  conformemente
alle norme in materia di attestazione  della  prestazione  energetica
degli immobili e delle altre infrastrutture energivore,  deve  essere
resa disponibile all'amministrazione concedente a cura dell'operatore
economico e deve essere  verificata  e  monitorata  durante  l'intera
durata del  contratto,  anche  avvalendosi  di  apposite  piattaforme
informatiche adibite per la raccolta, l'organizzazione, la  gestione,
l'elaborazione,  la  valutazione  e  il  monitoraggio   dei   consumi
energetici»;))
    d) all'articolo 183, comma 15:
      1) al primo periodo, le parole «non presenti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «anche se presenti»;
      2) al nono periodo, le parole  «e'  inserito»  sono  sostituite
dalle seguenti: «qualora non sia gia'  presente»  e  dopo  le  parole
«sulla base della normativa vigente» sono aggiunte le seguenti: «, e'
inserito in tali strumenti di programmazione».
  6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure  i
cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara,  sono  pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o  avvisi,
alle procedure in cui, alla medesima  data,  non  sono  ancora  stati
inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.
  ((6-bis. In considerazione dell'emergenza sanitaria da  COVID-19  e
delle conseguenti esigenze di accelerazione  dell'iter  autorizzativo
di grandi opere  infrastrutturali  e  di  architettura  di  rilevanza
sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle  citta'  o  sull'assetto
del  territorio,  sino  al  31  dicembre  2023,  su  richiesta  delle
amministrazioni aggiudicatrici, le regioni, ove ritengano le suddette
opere di particolare interesse pubblico e rilevanza  sociale,  previo
parere favorevole della maggioranza delle amministrazioni provinciali
e comunali interessate, possono autorizzare la deroga alla  procedura
di dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma  2,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e al relativo regolamento  di  cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio  2018,
n. 76, consentendo alle medesime  amministrazioni  aggiudicatrici  di
procedere    direttamente    agli    studi     di     prefattibilita'
tecnico-economica  nonche'  alle  successive  fasi  progettuali,  nel
rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18  aprile  2016,
n. 50.))
  7.  All'articolo  1  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'alinea del comma  1,  le  parole  «31  dicembre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
  b) al comma 2, le parole «30 novembre 2020» sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 novembre 2021»;
  c) al comma 3, le parole «31 dicembre 2020» sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2021»;
  d)  il  comma  7  e'  sostituito  dal  seguente:  «7.   In   deroga
all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, fino al 31 dicembre  2021,  il  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici esprime il  parere  obbligatorio  di  cui  al  comma  3  del
medesimo articolo 215 esclusivamente  sui  progetti  di  fattibilita'
tecnica ed economica di lavori  pubblici  di  competenza  statale,  o
comunque finanziati per almeno  il  50  per  cento  dallo  Stato,  di
importo pari o superiore  ai  100  milioni  di  euro.  Per  i  lavori
pubblici di importo inferiore a 100 milioni  di  euro  e  fino  a  50
milioni  di  euro,  le  competenze  del  Consiglio   superiore   sono
esercitate   dai   comitati   tecnici   amministrativi    presso    i
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche.  Per  i  lavori
pubblici di importo inferiore a  50  milioni  di  euro  si  prescinde
dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215,  comma  3,  del
citato decreto legislativo n. 50 del 2016.».
  ((7-bis. Al codice dei beni culturali e del paesaggio,  di  cui  al
decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 115:
  1) al comma 3,  primo  periodo,  le  parole:  «delle  attivita'  di
valorizzazione» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ovvero  mediante
l'affidamento di appalti pubblici di servizi»;
  2) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «di cui  all'articolo
114» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando la possibilita' per
le amministrazioni di progettare i servizi e  i  relativi  contenuti,
anche di dettaglio, mantenendo comunque il rischio operativo a carico
del concessionario  e  l'equilibrio  economico  e  finanziario  della
gestione»;
  b) all'articolo 117, comma 3, sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti
periodi:  «Qualora  l'affidamento  dei  servizi  integrati  abbia  ad
oggetto una concessione di servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera  vv),  del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.   50,
l'integrazione puo' essere  realizzata  anche  indipendentemente  dal
rispettivo valore economico dei servizi considerati.  E'  ammessa  la
stipulazione di contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto uno o
piu' servizi tra quelli di cui al comma 1 e uno o piu' tra i  servizi
di pulizia, di vigilanza e di biglietteria».))
  8. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento
delle   misure   di   contenimento   e   contrasto   dell'((emergenza
epidemiologica  da  COVID-19)),   di   cui   all'articolo   122   del
decreto-legge 17 marzio 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla  scadenza  del  predetto
stato di emergenza, procede, nell'ambito dei  poteri  conferitigli  e
con le modalita' previste dalla suddetta  norma,  all'acquisizione  e
distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi  di  protezione
individuale, nonche' di ogni necessario  bene  strumentale,  compresi
gli arredi scolastici, utile a garantire l'ordinato  avvio  dell'anno
scolastico 2020-2021, nonche' a contenere e  contrastare  l'eventuale
emergenza nelle istituzioni scolastiche statali. Il Commissario,  per
l'attuazione di quanto  previsto  dal  primo  periodo,  provvede  nel
limite delle risorse assegnate allo scopo con delibera del  Consiglio
dei  ministri  a  valere  sul  Fondo  emergenze  nazionali   di   cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 2  gennaio  2018,  n.  1;  le
risorse sono versate sull'apposita contabilita' speciale intestata al
Commissario. A tale scopo, le procedure di affidamento dei  contratti
pubblici, necessarie per dare attuazione al  primo  periodo,  possono
essere avviate dal Commissario anche precedentemente al trasferimento
alla contabilita' speciale delle suddette risorse.
  9. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per
dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e
di  quella  territoriale  per  il   contrasto   dell'((emergenza   da
COVID-19)), possono essere avviate dal Commissario  straordinario  di
cui  all'articolo  122  del  decreto-legge  n.  18  del  2020   anche
precedentemente al trasferimento alla contabilita' speciale intestata
al Commissario straordinario degli importi autorizzati ai sensi delle
vigenti disposizioni.
  10. In ogni caso in cui per la selezione del contraente  o  per  la
stipulazione  del  contratto  relativamente  a  lavori,   servizi   o
forniture previsti o in  qualunque  modo  disciplinati  dal  presente
decreto, e' richiesto di  produrre  documenti  unici  di  regolarita'
contributiva di cui al decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali  30  gennaio  2015,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o
autocertificare la regolarita' contributiva ovvero  il  possesso  dei
predetti  documenti  unici,  non   si   applicano   le   disposizioni
dell'articolo 103,  comma  2,  del  decreto-legge  n.  18  del  2020,
relative alla  proroga  oltre  la  data  del  31  luglio  2020  della
validita' dei documenti unici di regolarita' contributiva in scadenza
tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.
  ((10-bis.  Al  Documento  unico  di  regolarita'  contributiva   e'
aggiunto  quello  relativo  alla  congruita'   dell'incidenza   della
manodopera relativa allo specifico intervento, secondo  le  modalita'
indicate con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto.  Sono  fatte
salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati  prima  della
data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di cui al periodo precedente.))
  11. All'articolo 4 del decreto legislativo  15  novembre  2011,  n.
208, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1. Con regolamento, da emanarsi con decreto del  Presidente  della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, su proposta del Ministro  della  difesa,
di concerto con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
acquisiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e  del
Consiglio di Stato, che  si  pronuncia  entro  quarantacinque  giorni
dalla richiesta, e' definita la  disciplina  esecutiva,  attuativa  e
integrativa  delle  disposizioni  concernenti  le  materie   di   cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a), c) ed  e),  anche  in  relazione
alle disposizioni del decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
applicabili al presente decreto.».
                           ((Art. 8 - bis
 
Modifica al decreto-legge 30 aprile  2019,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60
 
  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60,
le parole:  «di  centrali  di  committenza  di  altre  regioni»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «dalla  centrale  di  committenza  della
regione Calabria».))
                               Art. 9
 
      Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali
 
  1.  All'articolo  4  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  Con  uno  o  piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare  entro
il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti, sentito il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
previo  parere  delle  competenti  Commissioni   parlamentari,   sono
individuati gli  interventi  infrastrutturali  caratterizzati  da  un
elevato  grado  di  complessita'  progettuale,  da  una   particolare
difficolta' esecutiva o attuativa, da  complessita'  delle  procedure
tecnico - amministrative ovvero che comportano un  rilevante  impatto
sul tessuto socio  -  economico  a  livello  nazionale,  regionale  o
locale, ((per la cui realizzazione o il cui  completamento  si  renda
necessaria)) la nomina di uno o piu' Commissari straordinari  che  e'
disposta  con  i  medesimi  decreti.  Il  parere  delle   Commissioni
parlamentari viene  reso  entro  ((venti  giorni))  dalla  richiesta;
decorso inutilmente tale termine si prescinde  dall'acquisizione  del
parere. Con uno  o  piu'  decreti  successivi,  da  adottare  con  le
modalita' di cui al  primo  periodo  entro  il  30  giugno  2021,  il
Presidente del Consiglio dei ministri puo'  individuare,  sulla  base
dei medesimi criteri di cui al primo  periodo,  ulteriori  interventi
per i  quali  disporre  la  nomina  di  Commissari  straordinari.  In
relazione   agli    interventi    infrastrutturali    di    rilevanza
esclusivamente regionale o locale, i decreti di cui al presente comma
sono  adottati,  ai   soli   fini   ((dell'individuazione   di   tali
interventi,))  previa  intesa  con  il   Presidente   della   Regione
interessata.  Gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo   sono
identificati con i corrispondenti  codici  unici  di  progetto  (CUP)
relativi all'opera principale e agli interventi  ad  essa  collegati.
((Il  Commissario  straordinario  nominato,  prima  dell'avvio  degli
interventi,  convoca   le   organizzazioni   sindacali   maggiormente
rappresentative a livello nazionale»;))
    b) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dai seguenti:  «Per
l'esecuzione degli  interventi,  i  Commissari  straordinari  possono
essere abilitati ad assumere direttamente  le  funzioni  di  stazione
appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in  materia
di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei  principi  di  cui
agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, nonche' delle disposizioni del codice  delle  leggi  antimafia  e
delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre  2011,  n.  159,  e  dei  vincoli  inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti
dalle direttive 2014/24/UE e  2014/25/UE,  e  delle  disposizioni  in
materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo
periodo, il Commissario  straordinario  provvede  anche  a  mezzo  di
ordinanze.»;
    c)  dopo  il  comma  3,  e'  inserito  il  seguente:  «3-bis.  E'
autorizzata l'apertura di apposite contabilita' speciali intestate ai
Commissari straordinari, nominati ai sensi del presente articolo, per
le spese di funzionamento e di  realizzazione  degli  interventi  nel
caso svolgano le funzioni  di  stazione  appaltante.  Il  Commissario
predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso disponibile dal
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma
dei pagamenti degli interventi in base al  quale  le  amministrazioni
competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli
impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti  in
bilancio riguardanti il trasferimento di  risorse  alle  contabilita'
speciali. Conseguentemente, il Commissario, nei limiti delle  risorse
impegnate in bilancio, puo' avviare le procedure di  affidamento  dei
contratti anche nelle more  del  trasferimento  delle  risorse  sulla
contabilita'  speciale.  Gli  impegni  pluriennali   possono   essere
annualmente rimodulati con la legge di  bilancio  in  relazione  agli
aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi
di finanza pubblica. Le risorse destinate  alla  realizzazione  degli
interventi  sono  trasferite,   previa   tempestiva   richiesta   del
Commissario  alle   amministrazioni   competenti,sulla   contabilita'
speciale  sulla  base  degli  stati  di  avanzamento  dell'intervento
comunicati al Commissario. I provvedimenti di natura regolatoria,  ad
esclusione di quelli di natura gestionale,  adottati  dai  Commissari
straordinari sono sottoposti al controllo preventivo della Corte  dei
conti  e  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana. Si applica  l'articolo  3,  comma  1-bis,  della  legge  14
gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della
legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante
lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante puo',  con
motivazione   espressa,   dichiarare   i    predetti    provvedimenti
provvisoriamente efficaci, esecutori  ed  esecutivi,  a  norma  degli
articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7  agosto  1990,  n.
241. Il  monitoraggio  degli  interventi  effettuati  dai  Commissari
straordinari avviene  sulla  base  di  quanto  disposto  dal  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.»;
    d) il comma 4  e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  I  Commissari
straordinari  trasmettono  al  Comitato  interministeriale   per   la
programmazione economica, per il tramite del Ministero competente,  i
progetti approvati, il relativo quadro economico,  il  cronoprogramma
dei lavori e il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il
sistema di cui al decreto legislativo n.  229  del  2011,  segnalando
altresi'   semestralmente   eventuali   anomalie   e    significativi
scostamenti  rispetto  ai  termini  fissati  nel  cronoprogramma   di
realizzazione  delle  opere,  anche  ai  fini  della  valutazione  di
definanziamento degli interventi. Le modalita' e le deroghe di cui al
comma 2, ad eccezione di  quanto  ivi  previsto  per  i  procedimenti
relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, e di  cui  ai
commi 3 e 3-bis, nonche' la possibilita' di avvalersi  di  assistenza
tecnica nell'ambito del quadro  economico  dell'opera,  si  applicano
anche agli interventi dei Commissari  straordinari  per  il  dissesto
idrogeologico e dei  Commissari  per  l'attuazione  degli  interventi
idrici di cui all'articolo 1, comma  153,  della  legge  30  dicembre
2018, n. 145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione  di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016 n.243
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18  e
all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge  14  ottobre  2019  n.111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141  e
dei Commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale di cui
all'articolo 252, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;
    e) il comma 5 e' sostituito dal  seguente:  «5.  Con  i  medesimi
decreti di cui al comma 1 sono, altresi', stabiliti i  termini  e  le
attivita' connesse alla realizzazione dell'opera  nonche'  una  quota
percentuale del  quadro  economico  degli  interventi  da  realizzare
eventualmente da destinare  alle  spese  di  supporto  tecnico  e  al
compenso per i Commissari straordinari. I  compensi  dei  Commissari,
ove previsti,  sono  stabiliti  in  misura  non  superiore  a  quella
indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111.  Per  il  supporto  tecnico  e  le   attivita'   connesse   alla
realizzazione dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi
o  maggiori   oneri   per   la   finanza   pubblica,   di   strutture
dell'amministrazione    centrale    o    territoriale    interessata,
((dell'Unita' Tecnica- Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1,
del  decreto-legge  10  dicembre  2013,  n.  136,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  6  febbraio  2014,  n.  6,))  nonche'  di
societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle
Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo  1,  comma  2,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a  carico  dei
quadri  economici  degli  interventi  da  realizzare   o   completare
nell'ambito della percentuale di cui al primo periodo.  I  Commissari
straordinari  possono  nominare   un   sub-commissario.   L'eventuale
compenso del sub commissario da determinarsi in misura non  superiore
a quella indicata all'articolo  15,  comma  3,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio  2011,  n.  111,  e'  posto  a  carico  del  quadro  economico
dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota percentuale di
cui al primo periodo.».
  ((1-bis. Al comma 9 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno
2019, n. 55, al primo periodo, dopo le parole: «opera in deroga  alle
disposizioni di legge in materia di contratti pubblici,  fatto  salvo
il rispetto  dei  vincoli  inderogabili  derivanti  dall'appartenenza
all'Unione europea» sono aggiunte le seguenti: «e con i poteri di cui
all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis  e  5,  del  presente  decreto.  Al
Commissario  si  applicano,  altresi',   le   disposizioni   di   cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»;))
  2. All'articolo  7,  comma  4,  del  ((decreto-legge  12  settembre
2014,)) n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, dopo le parole: «della legge 23 dicembre 2009, n. 191,»
sono inserite le seguenti: «nonche' le stesse attivita'  relative  ad
interventi  di  mitigazione  del  rischio   idrogeologico,   comunque
finanziati a valere  su  risorse  finanziarie  nazionali,  europee  e
regionali,».
  3. Al fine di garantire l'uniformita' nelle gestioni  commissariali
finalizzate  alla  realizzazione  di  opere  pubbliche  o  interventi
infrastrutturali assicurando, al contempo, la riduzione dei  relativi
tempi di esecuzione, a decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, tutti  i  commissari
nominati per la predetta finalita' sulla base di specifiche norme  di
legge operano, fino all'ultimazione degli interventi, con i poteri di
cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.  55.
Restano esclusi dall'ambito di applicazione del citato articolo  4  i
commissari nominati ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto
1988, n. 400, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge  16  novembre
2018, n. 130, ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2020,  n.  41,  nonche'  i  commissari  straordinari   nominati   per
l'attuazione di interventi  di  ricostruzione  a  seguito  di  eventi
calamitosi. Resta comunque fermo  quanto  previsto  dall'articolo  11
((del presente decreto. Sono aggiudicati  esclusivamente  sulla  base
del   criterio   dell'offerta   economicamente   piu'    vantaggiosa,
individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualita'/prezzo,  i
contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione  ospedaliera,
assistenziale e scolastica, nonche' ai servizi ad alta intensita'  di
manodopera, come definiti  all'articolo  50,  comma  1,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatti  salvi  gli  affidamenti  ai
sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera  a),  del  medesimo  decreto
legislativo.))
Capo II
Semplificazione e altre misure in materia edilizia e per la ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici

                               Art. 10
 
         Semplificazioni e altre misure in materia edilizia
 
  1. Al fine di semplificare e accelerare  le  procedure  edilizie  e
ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonche'  di
assicurare il recupero e la qualificazione  del  patrimonio  edilizio
esistente  e  lo  sviluppo  di  processi  di  rigenerazione   urbana,
((decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa  in  sicurezza
sismica e contenimento del consumo di suolo,)) al testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  ((a)  all'articolo  2-bis,  il  comma  1-ter,  e'  sostituito   dal
seguente:
  «1-ter. In ogni caso di intervento che  preveda  la  demolizione  e
ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni  del  lotto  di
pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del
rispetto delle distanze minime tra gli  edifici  e  dai  confini,  la
ricostruzione  e'  comunque  consentita  nei  limiti  delle  distanze
legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici  eventualmente
riconosciuti per l'intervento possono  essere  realizzati  anche  con
ampliamenti fuori sagoma e con il  superamento  dell'altezza  massima
dell'edificio   demolito,   sempre   nei   limiti   delle    distanze
legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al  decreto
del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in  zone
a queste assimilabili in base alla normativa  regionale  e  ai  piani
urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici  consolidati  e  in
ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico,  gli
interventi   di   demolizione   e   ricostruzione   sono   consentiti
esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici  di  recupero  e  di
riqualificazione particolareggiati,  di  competenza  comunale,  fatti
salvi le previsioni degli strumenti di  pianificazione  territoriale,
paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri  degli  enti  preposti
alla tutela»;))
    b) all'articolo 3, comma 1:
      1) alla lettera b), primo periodo, le parole «e non  comportino
modifiche delle destinazioni di uso» sono sostituite dalle  seguenti:
«e  non  comportino  mutamenti   urbanisticamente   rilevanti   delle
destinazioni d'uso implicanti incremento del carico  urbanistico»  e,
dopo il secondo periodo, e'  aggiunto  il  seguente:  «.  Nell'ambito
degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le
modifiche  ai  prospetti  degli  edifici  legittimamente   realizzati
necessarie  per  mantenere  o  acquisire  l'agibilita'  dell'edificio
ovvero per l'accesso allo stesso, che  non  pregiudichino  il  decoro
architettonico dell'edificio, purche' l'intervento  risulti  conforme
alla vigente disciplina  urbanistica  ed  edilizia  e  non  abbia  ad
oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi  del  Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42;»;
      2)  alla  lettera  d),  il  terzo  e  il  quarto  periodo  sono
sostituiti   dai   seguenti:   «Nell'ambito   degli   interventi   di
ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresi' gli interventi  di
demolizione e ricostruzione  di  edifici  esistenti  ((con  diversi))
sagoma,  prospetti,  sedime  e  caratteristiche  planivolumetriche  e
tipologiche, con le innovazioni  necessarie  per  l'adeguamento  alla
normativa   antisismica,   per   l'applicazione    della    normativa
sull'accessibilita', per l'istallazione di impianti tecnologici e per
l'efficientamento energetico. L'intervento puo'  prevedere  altresi',
nei soli casi espressamente previsti  dalla  legislazione  vigente  o
dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria  anche
per promuovere interventi di  rigenerazione  urbana.  ((Costituiscono
inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al  ripristino
di edifici, o parti  di  essi,  eventualmente  crollati  o  demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la
preesistente consistenza. Rimane  fermo  che,  con  riferimento  agli
immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e
del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,
nonche', fatte salve le  previsioni  legislative  e  degli  strumenti
urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto
del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in  zone
a queste assimilabili in base alla normativa  regionale  e  ai  piani
urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli
ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico,  gli
interventi  di  demolizione  e  ricostruzione  e  gli  interventi  di
ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione  edilizia  soltanto  ove  siano  mantenuti   sagoma,
prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche  e  tipologiche
dell'edificio  preesistente  e  non  siano  previsti  incrementi   di
volumetria.»;
  2-bis) alla  lettera  e),  il  capoverso  e.5)  e'  sostituito  dal
seguente:
  «e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati,  e
di strutture  di  qualsiasi  genere,  quali  roulotte,  camper,  case
mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni,  ambienti
di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione  di
quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o
delle tende  e  delle  unita'  abitative  mobili  con  meccanismi  di
rotazione in funzione, e  loro  pertinenze  e  accessori,  che  siano
collocate,  anche  in  via  continuativa,  in   strutture   ricettive
all'aperto per la  sosta  e  il  soggiorno  dei  turisti  previamente
autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e,  ove  previsto,
paesaggistico,  che  non  posseggano  alcun  collegamento  di  natura
permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali  e
tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove
esistenti»;))
    c) all'articolo 6, comma 1, la lettera e-bis) e' sostituita dalla
seguente:
      «e-bis) le opere  stagionali  e  quelle  dirette  a  soddisfare
obiettive esigenze, contingenti e temporanee,  purche'  destinate  ad
essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea  necessita'
e, comunque, entro un termine  non  superiore  a  centottanta  giorni
comprensivo dei tempi di allestimento  e  smontaggio  del  manufatto,
previa  comunicazione  di  avvio   dei   lavori   all'amministrazione
comunale;»;
    ((d) all'articolo 9-bis:
  1) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
  «1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unita'  immobiliare
e' quello stabilito dal titolo abilitativo  che  ne  ha  previsto  la
costruzione o che ne ha legittimato la stessa  e  da  quello  che  ha
disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero
immobile o unita' immobiliare, integrati  con  gli  eventuali  titoli
successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli  immobili
realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire  il
titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo e' quello  desumibile
dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri  documenti
probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i
documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato,  di  cui  sia
dimostrata  la  provenienza,  e  dal  titolo   abilitativo   che   ha
disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero
immobile o unita' immobiliare, integrati  con  gli  eventuali  titoli
successivi che hanno abilitato interventi parziali.  Le  disposizioni
di cui al secondo periodo si  applicano  altresi'  nei  casi  in  cui
sussista un principio di prova  del  titolo  abilitativo  del  quale,
tuttavia, non sia disponibile copia.»;
  2)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:   «Documentazione
amministrativa e stato legittimo degli immobili»;))
    e) all'articolo 10, comma 1, la lettera c)  e'  sostituita  dalla
seguente: «c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino
ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal  precedente,
nei  casi  in  cui  comportino  anche  modifiche   della   volumetria
complessiva degli edifici ovvero  che,  limitatamente  agli  immobili
compresi  nelle  zone  omogenee   A,   comportino   mutamenti   della
destinazione   d'uso,   nonche'   gli   interventi   che   comportino
modificazioni della  sagoma  o  della  volumetria  complessiva  degli
edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi  del
Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»;
    f) all'articolo 14:
      1) ((il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
  «1-bis.  Per  gli  interventi  di  ristrutturazione  edilizia,   la
richiesta di permesso di costruire in deroga e' ammessa anche per gli
interventi di ristrutturazione  edilizia,  previa  deliberazione  del
Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico  limitatamente
alle finalita' di rigenerazione urbana, di contenimento  del  consumo
del suolo e di recupero sociale  e  urbano  dell'insediamento,  fermo
restando, nel  caso  di  insediamenti  commerciali,  quanto  disposto
dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.
214»;))
      2) al comma 3, le parole «nonche', nei casi  di  cui  al  comma
1-bis,  le  destinazioni  d'uso»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«nonche' le destinazioni d'uso ammissibili»;
    g) all'articolo 16, comma 4, lettera  d-ter),  le  parole  «,  in
deroga o con cambio di  destinazione  d'uso»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «o in deroga»;
    h) all'articolo 17, il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
      «4-bis. Al fine di agevolare gli  interventi  di  rigenerazione
urbana, ((di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa  in
sicurezza  sismica  e  contenimento  del  consumo  di   suolo,))   di
ristrutturazione, nonche' di recupero e riuso degli immobili dismessi
o in via di dismissione, il contributo di costruzione e'  ridotto  in
misura non inferiore del 20 per  cento  rispetto  a  quello  previsto
dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la  facolta'  di
deliberare ulteriori riduzioni del contributo  di  costruzione,  fino
alla completa esenzione dallo stesso.»;
    i) all'articolo 20, comma 8, dopo il primo periodo, e'  aggiunto,
in fine, il seguente: «Fermi restando gli effetti  comunque  prodotti
dal silenzio, lo sportello unico per l'edilizia rilascia anche in via
telematica, entro quindici giorni dalla  richiesta  dell'interessato,
un'attestazione circa il decorso dei  termini  del  procedimento,  in
assenza  di  richieste  di  integrazione  documentale  o  istruttorie
inevase e di  provvedimenti  di  diniego;  altrimenti,  nello  stesso
termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.»;
    l) all'articolo 22, comma 1, lettera a), dopo  le  parole  «parti
strutturali  dell'edificio»,  sono  inserite   le   seguenti   «o   i
prospetti»;
    m) all'articolo 23-ter, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      «2.  La  destinazione   d'uso   dell'immobile   o   dell'unita'
immobiliare  e'  quella  stabilita  dalla   documentazione   di   cui
all'articolo 9-bis, comma 1-bis.»;
  ((m-bis) nel capo III del titolo II della parte I, dopo  l'articolo
23-ter e' aggiunto il seguente:
  «Art. 23-quater (Usi temporanei).  -  1.  Allo  scopo  di  attivare
processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree  urbane
degradate, di recupero e valorizzazione di immobili  e  spazi  urbani
dismessi o in  via  di  dismissione  e  favorire,  nel  contempo,  lo
sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o  di  recupero
ambientale, il comune puo' consentire l'utilizzazione  temporanea  di
edifici ed aree per  usi  diversi  da  quelli  previsti  dal  vigente
strumento urbanistico.
  2.  L'uso  temporaneo  puo'  riguardare   immobili   legittimamente
esistenti ed  aree  sia  di  proprieta'  privata  che  di  proprieta'
pubblica, purche' si tratti  di  iniziative  di  rilevante  interesse
pubblico   o   generale   correlate   agli   obiettivi   urbanistici,
socio-economici ed ambientali indicati al comma 1.
  3. L'uso temporaneo e' disciplinato da un'apposita convenzione  che
regola:
  a) la durata  dell'uso  temporaneo  e  le  eventuali  modalita'  di
proroga;
  b) le modalita' di utilizzo temporaneo degli immobili e delle aree;
  c) le modalita', i  costi,  gli  oneri  e  le  tempistiche  per  il
ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione;
  d) le  garanzie  e  le  penali  per  eventuali  inadempimenti  agli
obblighi convenzionali.
  4. La  stipula  della  convenzione  costituisce  titolo  per  l'uso
temporaneo e per l'esecuzione di eventuali interventi di  adeguamento
che si rendano necessari per esigenze di accessibilita', di sicurezza
negli ambienti di  lavoro  e  di  tutela  della  salute,  da  attuare
comunque con modalita' reversibili, secondo  quanto  stabilito  dalla
convenzione medesima.
  5. L'uso temporaneo non comporta il  mutamento  della  destinazione
d'uso dei suoli e delle unita' immobiliari interessate.
  6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprieta'  pubblica  il
soggetto  gestore  e'  individuato  mediante  procedure  di  evidenza
pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza
dall'assegnazione per gravi motivi.
  7. Il consiglio comunale individua i criteri e  gli  indirizzi  per
l'attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte  della
giunta comunale. In assenza di tale  atto  consiliare  lo  schema  di
convenzione  che   regola   l'uso   temporaneo   e'   approvato   con
deliberazione del consiglio comunale.
  8. Le leggi  regionali  possono  dettare  disposizioni  di  maggior
dettaglio,  anche  in  ragione  di  specificita'  territoriali  o  di
esigenze contingenti a livello locale»;))
    n) all'articolo 24, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
      «7-bis.  La  segnalazione  certificata  puo'  altresi'   essere
presentata, in assenza di lavori,  per  gli  immobili  legittimamente
realizzati privi di agibilita' che presentano  i  requisiti  definiti
con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i  beni  e
le attivita' culturali e per il turismo e  con  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa  in  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente disposizione.»;
    o) all'articolo 34, il comma 2-ter e' abrogato;
    p) dopo l'articolo 34 e' inserito il seguente:
  «Art. 34-bis (Tolleranze costruttive). -  1.  Il  mancato  rispetto
dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta
e di ogni  altro  parametro  delle  singole  unita'  immobiliari  non
costituisce violazione edilizia se contenuto entro il  limite  del  2
per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.
  2. Fuori dai casi di cui al comma 1,  limitatamente  agli  immobili
non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo  22  gennaio
2004,  n.  42,  costituiscono   inoltre   tolleranze   esecutive   le
irregolarita' geometriche e le modifiche alle finiture degli  edifici
di minima entita', nonche' la  diversa  collocazione  di  impianti  e
opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione  di  titoli
abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della
disciplina urbanistica ed edilizia e non  pregiudichino  l'agibilita'
dell'immobile.
  3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1  e  2  realizzate  nel
corso di precedenti interventi edilizi,  non  costituendo  violazioni
edilizie,  sono   dichiarate   dal   tecnico   abilitato,   ai   fini
dell'attestazione  dello  stato  legittimo  degli   immobili,   nella
modulistica relativa a nuove istanze,  comunicazioni  e  segnalazioni
edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata  allegata  agli
atti  aventi  per  oggetto  trasferimento  o   costituzione,   ovvero
scioglimento della comunione, di diritti reali.».
  ((p-bis) all'articolo 94:
  1) al comma 1, la parola: «scritta» e' soppressa;
  2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  entro  trenta  giorni  dalla
richiesta»;
  3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  «2-bis.  Decorso  inutilmente  il  termine   per   l'adozione   del
provvedimento  conclusivo,  ove  il  dirigente  o   il   responsabile
dell'ufficio non abbia opposto motivato  diniego,  sulla  domanda  di
autorizzazione si intende formato il silenzio assenso. Fermi restando
gli effetti comunque prodotti dal silenzio assenso ai sensi del primo
periodo, lo sportello unico per l'edilizia  rilascia,  anche  in  via
telematica, entro quindici giorni dalla  richiesta  dell'interessato,
un'attestazione circa il decorso dei  termini  del  procedimento,  in
assenza  di  richieste  di  integrazione  documentale  o  istruttorie
inevase e di  provvedimenti  di  diniego;  altrimenti,  nello  stesso
termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti»;
  4) al comma 3, le parole: «, o nei confronti del  mancato  rilascio
entro il termine di cui al comma 2,» sono soppresse;
  p-ter) all'articolo  94-bis,  comma  3,  la  parola:  «scritta»  e'
soppressa;
  p-quater) all'articolo 103, comma  2,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Ai fini dell'esercizio dell'attivita' prevista dal
presente articolo, sono individuati come prioritari i lavori  avviati
o effettuati sulla  base  di  autorizzazione  rilasciata  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 94, comma 2-bis».))
  2. Nelle more dell'approvazione  del  decreto  del  Ministro  della
salute  di  cui  all'articolo  20,  comma  1-bis,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di
cui al decreto del Ministro per la sanita' 5 luglio 1975,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975,  si  interpretano
nel senso che i requisiti relativi all'altezza minima e i ((requisiti
igienico-sanitari)) dei locali di  abitazione  ivi  previsti  non  si
considerano riferiti agli immobili che siano stati  realizzati  prima
della data di entrata in vigore del  medesimo  decreto  e  che  siano
ubicati nelle zone A o B, di cui al  decreto  ministeriale  2  aprile
1968, n. 1444,  o  in  zone  a  queste  assimilabili,  in  base  alla
normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini  ((della
presentazione e del rilascio)) dei titoli abilitativi per il recupero
e  la  qualificazione  edilizia  dei  medesimi   immobili   e   della
segnalazione certificata della loro  agibilita',  si  fa  riferimento
alle dimensioni legittimamente preesistenti.
  3.  Ciascun  partecipante  alla  comunione  o  al  condominio  puo'
realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli  articoli  2  della
legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio  2020,
n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti  di
cui all'articolo 1102 del codice civile. Alla legge n.  13  del  1989
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti
periodi:  «Le  innovazioni  di  cui  al  presente  comma   non   sono
considerate  in  alcun  caso  di  carattere  voluttuario   ai   sensi
dell'articolo 1121, primo comma,  del  codice  civile.  Per  la  loro
realizzazione resta fermo unicamente il divieto  di  innovazioni  che
possano recare pregiudizio  alla  stabilita'  o  alla  sicurezza  del
fabbricato, di cui al quarto  comma  dell'articolo  1120  del  codice
civile.»;
    b) l'articolo 8 e' abrogato.
  4. Per effetto della  comunicazione  del  soggetto  interessato  di
volersi avvalere del presente comma, sono prorogati ((rispettivamente
di un anno e di tre anni)) i termini di inizio e di  ultimazione  dei
lavori di cui  all'articolo  15  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  come  indicati  nei  permessi  di
costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31  dicembre  2020,
purche' i suddetti termini non siano gia' decorsi  al  momento  della
comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi  non
risultino   in   contrasto,   al    momento    della    comunicazione
dell'interessato,  con  nuovi  strumenti  urbanistici   approvati   o
adottati. ((Le disposizioni di cui  al  primo  periodo  del  presente
comma si applicano  anche  ai  permessi  di  costruire  per  i  quali
l'amministrazione competente abbia  gia'  accordato  una  proroga  ai
sensi dell'articolo 15, comma 2, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.)) La medesima  proroga  si  applica
alle segnalazioni certificate di inizio attivita' presentate entro lo
stesso termine ai sensi degli  articoli  22  e  23  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  ((4-bis. Il termine di validita' nonche' i termini di inizio e fine
lavori  previsti  dalle   convenzioni   di   lottizzazione   di   cui
all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n.  1150,  dagli  accordi
similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonche'  i
termini dei relativi piani attuativi e di  qualunque  altro  atto  ad
essi propedeutico, formatisi al 31 dicembre 2020, sono  prorogati  di
tre anni. La  presente  disposizione  si  applica  anche  ai  diversi
termini delle convenzioni di lottizzazione  di  cui  all'articolo  28
della legge 17  agosto  1942,  n.  1150,  o  degli  accordi  similari
comunque denominati dalla legislazione regionale nonche' dei relativi
piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo
30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.))
  5. Non e' subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli  21,
106, comma  2-bis,  e  146  del  Codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  la
posa in opera di elementi o strutture amovibili  sulle  aree  di  cui
all'articolo 10, comma 4, lettera  g),  del  medesimo  Codice,  fatta
eccezione per le pubbliche piazze, le vie o gli spazi  aperti  urbani
adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di  particolare  valore
storico o artistico. ((Con decreto del  Ministro  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto,  sono  definite  le  modalita'  di  attuazione  del
presente comma.))
  6. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, dopo le parole «titolo edilizio» sono aggiunte le seguenti:  «ai
sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  ovvero  verifica  i  titoli
edilizi di cui agli  articoli  22  e  23  del  medesimo  decreto.  La
conformita' urbanistica e' attestata dal professionista  abilitato  o
dall'Ufficio   comunale   tramite   i   titoli   edilizi    legittimi
dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di
sanatoria in corso,  l'inesistenza  di  vincoli  di  inedificabilita'
assoluta. Nei comuni indicati negli  allegati  1,  2  e  2-bis  ((gli
interventi di ricostruzione)) di edifici privati in tutto o in  parte
lesionati,  crollati  o  demoliti,  od  oggetto   di   ordinanza   di
demolizione per pericolo di crollo, ((sono in  ogni  caso  realizzati
con SCIA edilizia,)) ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 3-bis,
comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre  2019,  n.  156((,  anche  con
riferimento alle modifiche dei prospetti senza  obbligo  di  speciali
autorizzazioni)).».
  7. All'articolo 12  del  decreto-  legge  8  aprile  2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni. dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 2-ter, lettera a-bis), le parole «alle quote  di  mutuo
relative  alle  unita'  immobiliari  appartenenti  alle   cooperative
edilizie a proprieta' indivisa adibite  ad  abitazione  principale  e
alle relative pertinenze dei soci assegnatari che  si  trovino»  sono
sostituite dalle seguenti: «alle cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette  cooperative,  di
importo massimo pari al prodotto tra l'importo di cui alla lettera b)
e il numero dei rispettivi soci,  qualora  almeno  il  20%  dei  soci
assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si  trovi,
al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione,»;
  b) al  comma  2-ter,  dopo  la  lettera  a-bis)  sono  inserite  le
seguenti:
      «a-ter) la sospensione delle rate del mutuo  di  cui  al  comma
a-bis) puo' essere concessa nella misura di:
        1) 6 mesi, qualora gli eventi di cui  all'articolo  2,  comma
479,  della  legge   24   dicembre   2007,   n.   244,   verificatisi
successivamente  al  31  gennaio  2020,  riguardano  un   numero   di
assegnatari ((pari ad almeno il 10 per cento dei soci));
        2) 12 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo  2,  comma
479,  della  legge   24   dicembre   2007,   n.   244,   verificatisi
successivamente  al  31  gennaio  2020,  riguardano  un   numero   di
assegnatari compreso tra un valore superiore al 20 per cento  e  fino
al 40 per cento dei soci;
        3) 18 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo  2,  comma
479,  della  legge   24   dicembre   2007,   n.   244,   verificatisi
successivamente  al  31  gennaio  2020,  riguardano  un   numero   di
assegnatari superiore al 40 per cento dei soci;
      a-quater) l'istanza di sospensione e' presentata dalla societa'
cooperativa mutuataria alla banca, attraverso il  modulo  pubblicato,
entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente comma,  nel  sito
internet del Gestore del Fondo di cui all'articolo  2,  comma  475  e
seguenti  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,   che   riporta
l'indicazione dei documenti probatori degli eventi che determinano la
richiesta di sospensione,  previa  delibera  assunta  dai  rispettivi
organi  deliberativi,  con  le  modalita'  e  nei  termini   previsti
dall'atto costitutivo, dallo statuto o da altri  regolamenti  interni
della medesima societa'. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze  possono  essere  stabilite  ulteriori  modalita'   di
attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter.»;
    c) il comma 2-quater e' abrogato.
  ((7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004,  n.  136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio  2004,  n.  186,
dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti:
  «2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di
lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno
il  50  per  cento  dallo  Stato,  la  verifica  preventiva  di   cui
all'articolo 26 del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
accerta anche la conformita' dei progetti alle norme tecniche per  le
costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n.  8
alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, ovvero alle norme
tecniche per la progettazione e la costruzione degli  sbarramenti  di
ritenuta (dighe e traverse), di cui al  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei  trasporti  26  giugno  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2014. L'esito positivo  della
verifica  di  cui  al  primo  periodo  esclude  l'applicazione  delle
previsioni di cui all'articolo 4 della  legge  5  novembre  1971,  n.
1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e
alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I  progetti  corredati  dalla
verifica di cui al  primo  periodo  sono  depositati,  con  modalita'
telematica,  presso  l'archivio  informatico  nazionale  delle  opere
pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4,  del  decreto-legge
28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalita'  di  cui  al  terzo
periodo  sono  depositati  le  varianti  di   carattere   sostanziale
regolarmente approvate e i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della
legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonche' agli articoli  65,  comma  6,
ove applicabile, e 67, commi 7 e 8-ter, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  2-quater. In relazione ai progetti di lavori pubblici di  interesse
statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato,
approvati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore delle
norme tecniche per le costruzioni di  cui  al  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture 14  gennaio  2008,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4  febbraio  2008,  e  la
data  di  entrata  in  vigore  del   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, l'accertamento  della
conformita' di detti progetti alle norme tecniche di cui  al  decreto
del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 e' effettuato entro
il 31  dicembre  2021,  previa  richiesta  da  parte  delle  stazioni
appaltanti da presentare entro il 31 dicembre 2020 e  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici per i lavori di importo superiore  a  50  milioni  di
euro  e  dai  comitati  tecnici  amministrativi  istituiti  presso  i
provveditorati interregionali per le opere pubbliche per i lavori  di
importo inferiore a 50 milioni di euro. Qualora il lavoro pubblico di
importo  inferiore  a  50  milioni  di  euro  presenti  elementi   di
particolare rilevanza e complessita', l'accertamento di cui al  primo
periodo e' effettuato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici  su
richiesta motivata  del  provveditore  interregionale  per  le  opere
pubbliche.
  2-quinquies. In caso di esito positivo, l'accertamento  di  cui  al
comma  2-quater  produce  i  medesimi  effetti  degli  adempimenti  e
dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93 e 94 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  dall'articolo  4
della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e dagli articoli 17,  18  e  19
della  legge  2  febbraio  1974,  n.   64.   I   progetti   corredati
dall'accertamento positivo di cui al comma 2-quater sono  depositati,
con modalita' telematica,  presso  l'archivio  informatico  nazionale
delle opere pubbliche- AINOP, di cui all'articolo 13,  comma  4,  del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.  Con  la  stessa
modalita' di cui al secondo periodo sono depositati  le  varianti  di
carattere sostanziale regolarmente approvate e  i  documenti  di  cui
agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre  1971,  n.  1086,  nonche'
agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67,  comma  7  o  comma
8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380».
  7-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7  del  decreto
del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380,  le  opere
edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti  da
destinare  ad  infrastrutture  sociali,   strutture   scolastiche   e
universitarie,  residenze  per  studenti,   strutture   e   residenze
sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive  di  quartiere
ed edilizia residenziale sociale comunque denominata,  realizzate  da
pubbliche amministrazioni, da societa' controllate o  partecipate  da
pubbliche amministrazioni  o  enti  pubblici  ovvero  da  investitori
istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere k),  l),  o)  e
r), del testo unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58, sono sempre consentite con SCIA, purche' iniziate entro il  31
dicembre  2022  e  realizzate,  sotto  controllo  pubblico,  mediante
interventi  di  ristrutturazione  urbanistica   o   edilizia   o   di
demolizione e ricostruzione. Tali  interventi  possono  prevedere  un
incremento fino a un massimo del 20  per  cento  della  volumetria  o
della superficie lorda esistente. I diritti  edificatori  di  cui  al
presente comma non sono trasferibili su aree  diverse  da  quella  di
intervento.  I  predetti  interventi  sono  sempre  consentiti  sugli
edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui  all'articolo
23-ter, comma 1, lettere  a),  a-bis),  b)  e  c),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ferme restando  le
disposizioni di cui al decreto del Ministro per i lavori  pubblici  2
aprile 1968, n. 1444. Le regioni adeguano la propria legislazione  ai
principi di cui al presente articolo entro sessanta  giorni;  decorso
tale  termine  trovano  applicazione  diretta  le  disposizioni   del
presente articolo. Restano comunque ferme le disposizioni del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n. 42.))
                           ((Art. 10 - bis
 
     Semplificazioni in materia di demolizione di opere abusive
 
  1. L'articolo 41 del testo unico di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' sostituito dal seguente:
  «Art. 41 (L) (Demolizione di  opere  abusive).  -  1.  In  caso  di
mancato avvio delle procedure di  demolizione  entro  il  termine  di
centottanta giorni dall'accertamento  dell'abuso,  la  competenza  e'
trasferita all'ufficio del prefetto  che  provvede  alla  demolizione
avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso
edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale.  Per  la
materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto puo' avvalersi  del
concorso  del  Genio  militare,  previa  intesa  con  le   competenti
autorita'  militari  e  ferme  restando   le   prioritarie   esigenze
istituzionali delle Forze armate.
  2. Entro il termine di cui al comma 1, i  responsabili  del  comune
hanno l'obbligo di  trasferire  all'ufficio  del  prefetto  tutte  le
informazioni relative agli abusi edilizi  per  provvedere  alla  loro
demolizione».))
                               Art. 11
 
Accelerazione e semplificazione della  ricostruzione  pubblica  nelle
                   aree colpite da eventi sismici
 
  1. Le disposizioni del presente decreto recanti  semplificazioni  e
agevolazioni procedurali o maggiori poteri  commissariali,  anche  se
relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di  pubblici
lavori, servizi e forniture, nonche' alle  procedure  concernenti  le
valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di  qualunque
tipo, trovano applicazione, senza  pregiudizio  dei  poteri  e  delle
deroghe gia'  previsti  dalla  legislazione  vigente,  alle  gestioni
commissariali, in corso alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, finalizzate alla ricostruzione  e  al  sostegno  delle  aree
colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale.
  2. Senza pregiudizio di quanto previsto dal comma 1, il Commissario
straordinario di cui all'articolo  2  del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, nei comuni di cui  agli  allegati  1,  2  e  2-bis  del
medesimo  decreto-legge  n.  189  del  2016,  individua  con  propria
ordinanza  gli  interventi  e  le  opere  urgenti  e  di  particolare
criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici  dei
comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a  lui
attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del  decreto-legge  n.  189  del
2016, sono esercitabili  in  deroga  a  ogni  disposizione  di  legge
diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle  disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,  di
cui  al  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   delle
disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  nonche'  dei  vincoli
inderogabili  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione  europea,  ivi
inclusi quelli derivanti dalle  direttive  2014/24/UE  e  2014/25/UE.
L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  che  puo'  impartire  direttive.  Per   il
coordinamento e la realizzazione degli interventi e  delle  opere  di
cui al presente comma, il  Commissario  straordinario  puo'  nominare
fino a due sub-commissari, responsabili di  uno  o  piu'  interventi,
nonche' individuare, ai sensi dell'articolo 15 del  decreto-legge  n.
189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base
delle ordinanze commissariali di cui al presente comma.  Il  compenso
dei due sub-commissari e'  determinato  in  misura  non  superiore  a
quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio
2011 n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111. A tal fine e' autorizzata la spesa di 100.000 euro  per
il 2020 ((e di 200.000 euro)) annui a decorrere dal 2021. Ai relativi
oneri   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al ((Ministero medesimo)).
  3. All'articolo 15, comma 3-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Fermo  restando
il  protocollo  di  intesa  firmato  il  21  dicembre  2016  tra   il
Commissario  straordinario  del  Governo  per  la  ricostruzione,  il
Ministero per i beni e le attivita' culturali ((e per il turismo))  e
il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), i lavori di
competenza  delle  diocesi  e  degli  enti  ecclesiastici  civilmente
riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non  superiore
alla soglia comunitaria per  singolo  lavoro,  seguono  le  procedure
previste per la ricostruzione privata  sia  per  l'affidamento  della
progettazione che  per  l'affidamento  dei  lavori.  Resta  ferma  la
disciplina degli interventi di urgenza di cui all'articolo 15-bis.».
  ((3-bis. Al comma 3 dell'articolo 25 del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16  novembre
2018,  n.  130,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Successivamente all'accoglimento delle istanze  di  cui  al  periodo
precedente, nel limite delle risorse stanziate, il contributo  spetta
anche per le parti relative ad aumenti di volume gia'  condonati,  ma
e' comunque escluso per i casi di demolizione e ricostruzione».
  3-ter. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, le parole: «31 dicembre  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2021».))
                           ((Art. 11 - bis
 
Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
 
  1. All'articolo  14  del  decreto-legge  17ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a)  al  comma  3-bis,  le  parole:  «,  sulla  base  del   progetto
definitivo,» sono soppresse;
  b) all'ultimo periodo del comma 3-bis.1,  le  parole:  «a  cura  di
soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1»  sono  sostituite
dalle seguenti: «a cura  dei  soggetti  attuatori  di  cui  al  comma
3-quater del presente articolo e all'articolo 15, commi 1 e 2».
  2. All'articolo 8, comma 4, terzo  periodo,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, le parole: «al 30 giugno 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «al termine perentorio del 30 novembre 2020».))
Titolo II
SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI E RESPONSABILITÀ
Capo I
Semplificazioni procedimentali

                               Art. 12
 
             Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241
 
  1. Alla legge 7 agosto 1990, n.  241  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
  ((0a) all'articolo 1, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
  «2-bis. I rapporti tra il cittadino e la  pubblica  amministrazione
sono improntati  ai  principi  della  collaborazione  e  della  buona
fede»;))
    a) all'articolo 2:
      1) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
        «4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e  ((pubblicano
nel   proprio   sito   internet    istituzionale,    nella    sezione
"Amministrazione trasparente",)) i tempi effettivi di conclusione dei
procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per
le  imprese,comparandoli  con  i  termini  previsti  dalla  normativa
vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa  intesa
in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, ((sono  definiti))  modalita'  e  criteri  di
misurazione dei tempi  effettivi  di  conclusione  dei  procedimenti,
((nonche' le ulteriori modalita' di pubblicazione)) di cui  al  primo
periodo.»;
      2) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
        «8-bis. Le determinazioni  relative  ai  provvedimenti,  alle
autorizzazioni, ai pareri,ai  nulla  osta  e  agli  atti  di  assenso
comunque denominati,adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli
articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1e 3,  20,  comma
1, ovvero successivamente all'ultima  riunione  di  cui  all'articolo
14-ter, comma 7, nonche' i provvedimenti di divieto  di  prosecuzione
dell'attivita'  e  di  rimozione  degli  eventuali  effetti,  di  cui
all'articolo 19, ((commi 3 e 6-bis, primo periodo,)) adottati dopo la
scadenza dei termini ivi previsti, sono  inefficaci,  fermo  restando
quanto  previsto   dall'articolo   21-nonies,ove   ne   ricorrano   i
presupposti e le condizioni.»;
    b)  all'articolo  3-bis,  le  parole  «incentivano  l'uso   della
telematica»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «agiscono   mediante
strumenti informatici e telematici»;
    c)  all'articolo  5,  comma   3,   dopo   le   parole   «L'unita'
organizzativa competente» sono inserite le seguenti: «, il  domicilio
digitale»;
    d) all'articolo 8, comma 2:
      1) alla lettera c), dopo le parole «l'ufficio» sono inserite le
seguenti: «, il domicilio digitale dell'amministrazione»;
      2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) le modalita'
con le quali, attraverso  il  punto  di  accesso  telematico  di  cui
all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con
altre modalita' telematiche,  e'  possibile  prendere  visione  degli
atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo 41  dello
stesso decreto legislativo n.  82  del  2005  ed  esercitare  in  via
telematica i diritti previsti dalla presente legge;»;
      3) dopo  la  lettera  d),  e'  inserita  la  seguente:  «d-bis)
l'ufficio dove e' possibile prendere visione degli atti che non  sono
disponibili o accessibili con le modalita' di cui alla lettera d).»;
    e) all'articolo 10-bis, comma 1, il terzo  e  il  quarto  periodo
sono sostituiti dai seguenti:  «La  comunicazione  di  cui  al  primo
periodo sospende i  termini  di  conclusione  dei  procedimenti,  che
ricominciano a decorrere dieci giorni  dopo  la  presentazione  delle
osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del  termine
di cui al secondo periodo. Qualora  gli  istanti  abbiano  presentato
osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile
del procedimento o l'autorita' competente sono tenuti a dare  ragione
nella motivazione del provvedimento finale di diniego  indicando,  se
ve ne sono, i soli motivi ostativi  ulteriori  che  sono  conseguenza
delle  osservazioni.  In  caso  di  annullamento  in   giudizio   del
provvedimento  cosi'  adottato,  nell'esercitare  nuovamente  il  suo
potere l'amministrazione non puo' addurre per la prima  volta  motivi
ostativi   gia'   emergenti   dall'istruttoria   del    provvedimento
annullato.»;
    f) all'articolo 16, comma 2:
      1) il primo periodo e' soppresso;
      2) al secondo periodo la parola: «facoltativo» e' soppressa;
    g) all'articolo 17-bis:
      1) alla rubrica, le parole «Silenzio assenso»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti»;
      2) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:
«Esclusi i  casi  di  cui  al  comma  3,  quando  per  l'adozione  di
provvedimenti normativi e amministrativi e' prevista la  proposta  di
una o piu' amministrazioni pubbliche diverse da quella competente  ad
adottare l'atto, la proposta stessa e' trasmessa entro trenta  giorni
dal  ricevimento   della   richiesta   da   parte   di   quest'ultima
amministrazione.»;
      3) al comma 1, come modificato dalla presente  lettera,  quarto
periodo,  dopo  le  parole  «dello  schema  di  provvedimento;»  sono
inserite le seguenti: «lo stesso termine  si  applica  qualora  dette
esigenze   istruttorie   siano   rappresentate   dall'amministrazione
proponente nei casi di cui al secondo periodo.» e le parole «non sono
ammesse» sono sostituite dalle seguenti: «Non sono ammesse»;
      4) al comma 2, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:
«Esclusi i casi di cui al  comma  3,  qualora  la  proposta  non  sia
trasmessa  nei  termini  di  cui  al  comma   1,   secondo   periodo,
l'amministrazione competente puo' comunque procedere. In tal caso, lo
schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione,  e'
trasmesso  all'amministrazione  che  avrebbe  dovuto   formulare   la
proposta per acquisirne l'assenso ai sensi del presente articolo.»;
    h) all'articolo 18:
      1)  al  comma  1,  le  parole  da  «Entro  sei  mesi»  fino   a
«interessate» sono sostituite dalle seguenti: «Le amministrazioni», e
le parole «di cui alla legge 4  gennaio  1968,  n.  15  e  successive
modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;
      2) dopo il comma  3,  e'  inserito  il  seguente:  «3-bis.  Nei
procedimenti avviati su  istanza  di  parte,  che  hanno  ad  oggetto
l'erogazione di benefici economici comunque  denominati,  indennita',
prestazioni previdenziali e  assistenziali,  erogazioni,  contributi,
sovvenzioni,  finanziamenti,  prestiti,  agevolazioni,  da  parte  di
pubbliche amministrazioni ovvero  il  rilascio  di  autorizzazioni  e
nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e
3, sostituiscono ogni tipo  di  documentazione  comprovante  tutti  i
requisiti  soggettivi  ed  oggettivi  richiesti  dalla  normativa  di
riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni  del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»;
    i) all'articolo 21-octies, comma 2,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «La disposizione di cui al secondo periodo  non  si
applica  al  provvedimento  adottato  in   violazione   dell'articolo
10-bis.»;
  ((i-bis) nel capo IV-bis, dopo l'articolo 21-nonies e' aggiunto  il
seguente:
  «Art. 21-decies (Riemissione di provvedimenti annullati dal giudice
per vizi inerenti ad  atti  endoprocedimentali).  -  1.  In  caso  di
annullamento di un provvedimento finale in  virtu'  di  una  sentenza
passata in giudicato, derivante da vizi inerenti ad uno o  piu'  atti
emessi nel corso del procedimento di autorizzazione o di  valutazione
di   impatto    ambientale,    il    proponente    puo'    richiedere
all'amministrazione procedente e, in caso di  progetto  sottoposto  a
valutazione di impatto ambientale, all'autorita' competente ai  sensi
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  l'attivazione  di  un
procedimento  semplificato,  ai  fini  della  riadozione  degli  atti
annullati. Qualora non si rendano necessarie modifiche al progetto  e
fermi restando tutti gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni
interessate  resi  nel  suddetto  procedimento,  l'amministrazione  o
l'ente  che  abbia  adottato  l'atto  ritenuto  viziato  si   esprime
provvedendo alle  integrazioni  necessarie  per  superare  i  rilievi
indicati dalla sentenza. A tal  fine,  entro  quindici  giorni  dalla
ricezione dell'istanza del proponente,  l'amministrazione  procedente
trasmette l'istanza all'amministrazione o  all'ente  che  ha  emanato
l'atto da riemettere, che vi provvede entro trenta  giorni.  Ricevuto
l'atto ai  sensi  del  presente  comma,  o  decorso  il  termine  per
l'adozione dell'atto  stesso,  l'amministrazione  riemette,  entro  i
successivi trenta giorni, il provvedimento  di  autorizzazione  o  di
valutazione di impatto ambientale,  in  attuazione,  ove  necessario,
degli articoli  14-quater  e  14-quinquies  della  presente  legge  e
dell'articolo 25, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152»;))
  l) all'articolo  29,  comma  2-bis,  dopo  le  parole  «il  termine
prefissato» sono  inserite  le  seguenti:  «,  di  misurare  i  tempi
effettivi di conclusione dei procedimenti».
  2. Entro il 31 dicembre 2020 le amministrazioni e gli enti pubblici
statali provvedono a verificare e a rideterminare,  in  riduzione,  i
termini di durata  dei  procedimenti  di  loro  competenza  ai  sensi
dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  3. Gli enti locali possono gestire in  forma  associata  in  ambito
provinciale o metropolitano l'attuazione delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le province  e  le
citta' metropolitane definiscono nelle assemblee  dei  sindaci  delle
province e nelle conferenze  metropolitane  appositi  protocolli  per
organizzare lo svolgimento delle funzioni conoscitive, strumentali  e
di controllo, connesse all'attuazione delle norme di  semplificazione
della documentazione e dei procedimenti amministrativi.
                           ((Art. 12 - bis
 
 
Semplificazione  delle  procedure  di   competenza   dell'Ispettorato
                        nazionale del lavoro
 
  1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 17
ottobre 1967, n. 977, e all'articolo 15, secondo comma,  della  legge
22  febbraio  1934,  n.  370,  nonche'  gli  ulteriori  provvedimenti
autorizzativi di competenza  dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro
individuati con provvedimento del direttore, si intendono  rilasciati
decorsi quindici giorni dalla relativa istanza.
  2. Le istruttorie finalizzate al rilascio delle  convalide  di  cui
all'articolo  55,  comma  4,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e all'articolo 35,  comma  4,  del
codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  nonche'
le  altre  procedure  amministrative  o  conciliative  di  competenza
dell'Ispettorato nazionale del lavoro che presuppongono  la  presenza
fisica dell'istante, individuate  con  provvedimento  del  direttore,
possono essere effettuate attraverso strumenti  di  comunicazione  da
remoto  che  consentano  in   ogni   caso   l'identificazione   degli
interessati o dei soggetti dagli  stessi  delegati  e  l'acquisizione
della volonta' espressa. In tali ipotesi il provvedimento finale o il
verbale si perfeziona con  la  sola  sottoscrizione  del  funzionario
incaricato.
  3. Al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le
seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 12:
  1) al comma 1 e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «La
diffida trova altresi' applicazione nei confronti  dei  soggetti  che
utilizzano  le  prestazioni  di  lavoro,  da  ritenersi  solidalmente
responsabili dei crediti accertati»;
  2) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai  seguenti:  «In
caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle  parti,  il
provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale  medesimo,
non trovano applicazione le disposizioni di  cui  all'articolo  2113,
commi primo, secondo e terzo, del codice civile.  Entro  il  medesimo
termine, in alternativa, il datore di lavoro puo' promuovere  ricorso
avverso il provvedimento di diffida al direttore dell'ufficio che  ha
adottato l'atto. Il ricorso, notificato anche al lavoratore, sospende
l'esecutivita' della diffida ed e' deciso  nel  termine  di  sessanta
giorni dalla presentazione»;
  3) al comma 3, dopo le parole:  «attestato  da  apposito  verbale,»
sono inserite le seguenti: «oppure in caso di rigetto del ricorso,» e
le parole: «  ,  con  provvedimento  del  direttore  della  Direzione
provinciale del lavoro, valore di  accertamento  tecnico,  con»  sono
soppresse;
  4) il comma 4 e' abrogato;
  b) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 14 (Disposizioni del personale ispettivo). - 1. Il  personale
ispettivo dell'Ispettorato nazionale del  lavoro  puo'  adottare  nei
confronti del datore di  lavoro  un  provvedimento  di  disposizione,
immediatamente esecutivo, in tutti i casi  in  cui  le  irregolarita'
rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non  siano  gia'
soggette a sanzioni penali o amministrative.
      2. Contro la disposizione di cui al comma 1 e' ammesso ricorso,
entro quindici giorni, al direttore dell'Ispettorato territoriale del
lavoro, il quale decide entro i successivi quindici  giorni.  Decorso
inutilmente il termine  previsto  per  la  decisione  il  ricorso  si
intende  respinto.  Il  ricorso  non  sospende  l'esecutivita'  della
disposizione.
      3. La mancata ottemperanza alla disposizione di cui al comma  1
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500  euro  a
3.000 euro. Non trova applicazione la diffida di cui all'articolo 13,
comma 2, del presente decreto».))
                               Art. 13
 
 
       Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi
 
  1. Fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in  cui  debba  essere
indetta una conferenza di servizi decisoria  ai  sensi  dell'articolo
14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' in facolta'  delle
amministrazioni procedenti ((adottare lo strumento)) della conferenza
semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con  le
seguenti modificazioni:
    a)   tutte   le   amministrazioni   coinvolte    rilasciano    le
determinazioni di competenza entro il termine perentorio di  sessanta
giorni;
    b) al di fuori dei casi di  cui  all'articolo  14-bis,  comma  5,
l'amministrazione procedente svolge, entro trenta  giorni  decorrenti
dalla scadenza del termine per il rilascio  delle  determinazioni  di
competenza delle singole amministrazioni, con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 14-ter, comma 4,  della  legge  n.  241  del  1990,  una
riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale
prende atto delle rispettive posizioni e procede senza  ritardo  alla
stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza  di
servizi  verso  la  quale  puo'  essere  proposta  opposizione  dalle
amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, della legge n.  241
del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera  in  ogni
caso acquisito l'assenso senza condizioni delle  amministrazioni  che
non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non
abbiano espresso la propria posizione,  ovvero  abbiano  espresso  un
dissenso non motivato o riferito a questioni  che  non  costituiscono
oggetto della conferenza.
  2. Nei casi di cui agli articoli 1 e 2,  ove  si  renda  necessario
riconvocare la  conferenza  di  servizi  sul  livello  successivo  di
progettazione  tutti  i  termini  sono  ridotti  della  meta'  e  gli
ulteriori atti di autorizzazione, di  assenso  e  i  pareri  comunque
denominati, eventualmente  necessari  in  fase  di  esecuzione,  sono
rilasciati  in  ogni  caso  nel  termine  di  sessanta  giorni  dalla
richiesta.
                               Art. 14
 
 
      Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori
 
  All'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, dopo il  comma
1 e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Per  gli  atti  normativi  di
competenza statale, il costo derivante dall'introduzione degli  oneri
regolatori, compresi quelli informativi e amministrativi  ed  esclusi
quelli  che  costituiscono  livelli  minimi  per  l'attuazione  della
regolazione  europea  ((nonche'  gli  oneri  volti  a  disincentivare
attivita' inquinanti)), qualora non  contestualmente  compensato  con
una riduzione stimata di oneri di pari valore, e' qualificato,  salva
deroga espressa, come onere fiscalmente detraibile, ferma restando la
necessita' della previa quantificazione delle minori entrate e  della
individuazione di un'idonea copertura finanziaria con norma di  rango
primario. Per gli atti normativi di iniziativa governativa, la  stima
del predetto costo e' inclusa  nell'ambito  dell'analisi  di  impatto
della regolamentazione di cui  ((all'articolo  14  della  legge))  14
novembre 2005, n. 246.».
                               Art. 15
 
 
Agenda per la semplificazione,  ricognizione  e  semplificazione  dei
              procedimenti e modulistica standardizzata
 
  1. All'articolo  24  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma  1,  le  parole  «Entro  il  31  ottobre  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «Entro il ((30 ottobre)) 2020»; le  parole
«triennio  2015-2017»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «periodo
2020-2023» e le parole «condivise» sono sostituite dalle seguenti: «e
il programma di  interventi  di  semplificazione  per  la  ripresa  a
seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, condivisi»;
    b) dopo il comma  1  sono  inseriti  i  seguenti:  «1-bis.  Entro
centocinquanta  giorni  ((dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione)), lo Stato, le Regioni e le autonomie  locali,
((sentiti  le  associazioni  imprenditoriali,   gli   ordini   e   le
associazioni  professionali)),   completano   la   ricognizione   dei
procedimenti amministrativi al fine di individuare:
      a) le attivita' soggette  ad  autorizzazione,  giustificate  da
motivi imperativi di interesse generale e le  attivita'  soggette  ai
regimi giuridici di cui agli articoli 19, 19-bis e 20 della  legge  7
agosto 1990, n. 241, ovvero al mero obbligo di comunicazione;
      b) i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e  le  misure
incidenti  sulla  liberta'  di  iniziativa  economica  ritenuti   non
indispensabili,  fatti   salvi   quelli   imposti   dalla   normativa
dell'Unione europea e quelli posti a tutela di principi  e  interessi
costituzionalmente rilevanti;
      c) i procedimenti da semplificare;
      d) le discipline e i tempi uniformi per tipologie  omogenee  di
procedimenti;
      e) i procedimenti  per  i  quali  l'autorita'  competente  puo'
adottare un'autorizzazione generale;
      f) i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti
per l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea.
    1-ter. Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al  Presidente
del  ((Consiglio  dei  ministri))  e  al  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, alla  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province
autonome, all'((Unione delle province d'Italia))  e  all'Associazione
nazionale dei comuni italiani.»;
    c) al comma 2, le parole «Entro centottanta  giorni  dall'entrata
in vigore del presente decreto» sono soppresse;
    d)  al  comma  3,  le  parole  «con  riferimento  all'edilizia  e
all'avvio di attivita' produttive» sono soppresse;
    e) al comma 4,  le  parole  «per  l'edilizia  e  per  l'avvio  di
attivita' produttive» sono soppresse.
  2. All'articolo 16, comma 6, del decreto  legislativo  1°  dicembre
2009 n. 178, le parole «per l'approvazione» sono soppresse.
  ((2-bis. All'articolo 53, comma 6, alinea, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «i compensi» sono inserite  le
seguenti: «e le prestazioni».))
  3. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili
a legislazione vigente((, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica)).
  ((3-bis. All'articolo 7, comma 1, del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  dopo  le  parole:  «su
altra documentazione illustrativa» sono inserite  le  seguenti:  «  ,
anche in formato digitale, ».))
                               Art. 16
 
Disposizioni per facilitare l'esercizio del  diritto  di  voto  degli
  italiani all'estero nel referendum confermativo del testo di  legge
  costituzionale, recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59  della
  Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari»
 
  1.  Per  il  ((referendum))  confermativo  del   testo   di   legge
costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e  59  della
Costituzione in materia di riduzione del  numero  dei  parlamentari»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.  240  del  12
ottobre 2019:
    a) il termine di cui all'articolo 12,  comma  7,  primo  periodo,
della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e'  fissato  alle  ore  16  del
martedi' antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia;
    b)  il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della   cooperazione
internazionale puo' disporre che la spedizione  di  cui  all'articolo
12, comma 7, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2001,  n.  459,
avvenga con valigia diplomatica non accompagnata;
    c) il numero minimo e massimo di elettori per ciascun  seggio  di
cui all'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 2001,  n.  459,
e' stabilito rispettivamente in ottomila e novemila elettori;
    d) l'onorario in favore dei componenti dei  seggi  elettorali  di
cui all'articolo  13  della  legge  27  dicembre  2001,  n.  459,  e'
aumentato del 50 per cento.
                           ((Art. 16 - bis
 
 
              Modifica alla legge 21 marzo 1990, n. 53
 
  1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dopo
le parole: «segretari delle procure della Repubblica,» sono  inserite
le seguenti: «gli avvocati iscritti all'albo che  abbiano  comunicato
la loro disponibilita'  all'ordine  di  appartenenza,  i  consiglieri
regionali, i membri del Parlamento,».))
                           ((Art. 16 - ter
 
 
Disposizioni  in  materia  di  circolazione  in  Italia  di   veicoli
                      immatricolati all'estero
 
  1. All'articolo 93 del codice  della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  dopo  il  comma  1-quater  e'
inserito il seguente:
  «1-quinquies. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  1-bis,  1-ter  e
1-quater non si applicano:
  a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;
  b)  al  personale  civile  e  militare  dipendente   da   pubbliche
amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1,  comma
9, lettere a) e b), della legge 27ottobre 1988, n. 470;
  c) ai lavoratori frontalieri, o a quei soggetti residenti in Italia
che prestano un'attivita' di lavoro in favore  di  un'impresa  avente
sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi
immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il
luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all'estero;
  d) al personale  delle  Forze  armate  e  di  polizia  in  servizio
all'estero presso organismi internazionali o basi militari;
  e)  al  personale  dipendente  di  associazioni   territoriali   di
soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero».
  2.  Qualora  il  veicolo  sia  immatricolato  in   un   Paese   non
appartenente  all'Unione  europea,  restano   ferme   le   pertinenti
disposizioni unionali in materia di immissione temporanea.))
                         ((Art. 16 - quater
 
 
Codice alfanumerico  unico  dei  contratti  collettivi  nazionali  di
                               lavoro
 
  1. Nelle comunicazioni obbligatorie previste dalle disposizioni  di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.  297,
e nelle trasmissioni mensili di cui all'articolo  44,  comma  9,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il dato relativo
al contratto collettivo nazionale di lavoro e' indicato  mediante  un
codice alfanumerico, unico per tutte le amministrazioni  interessate.
Tale codice viene attribuito dal Consiglio nazionale dell'economia  e
del lavoro (CNEL) in sede di acquisizione  del  contratto  collettivo
nell'archivio di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n.
936. La composizione del codice e' definita secondo criteri stabiliti
dal CNEL d'intesa con il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e l'Istituto nazionale della previdenza sociale.))
                        ((Art. 16 - quinquies
 
 
       Modifica al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
 
  1.  All'articolo  54,  comma  4-bis,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo le parole: «da utilizzare in
sperimentazioni cliniche di fase I» sono inserite le seguenti: «e  di
fase II».))
Capo II
Disposizioni in materia di enti locali e stato di emergenza

                               Art. 17
 
 
              Stabilita' finanziaria degli enti locali
 
  1. In considerazione della situazione  straordinaria  di  emergenza
sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia  da  COVID-19,  il
termine di cui all'articolo 243-bis,  comma  5,  primo  periodo,  del
decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e'  fissato  al  30
settembre  2020  qualora  il  termine   di   novanta   giorni   scada
antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini i Comuni
per i quali il termine di novanta giorni e' scaduto alla data del  30
giugno 2020, per effetto del rinvio operato  ai  sensi  dell'articolo
107, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero  e'  scaduto
fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto.
  ((1-bis. Il termine di tre mesi di cui all'articolo 259,  comma  1,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e' fissato al 30 settembre 2020, qualora esso scada  antecedentemente
alla predetta data. Sono rimessi in termini gli  enti  locali  per  i
quali il termine di tre mesi e' scaduto alla data del 30 giugno 2020,
per effetto del rinvio operato ai sensi dell'articolo 107,  comma  7,
del decreto-legge 17marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, o e' scaduto fra il 30 giugno 2020
e la data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto.))
  2. Nei casi di cui al comma 7 dell'articolo 243-quater del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione  dell'articolo  6,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e' sospesa
fino al 30 giugno 2021, ((qualora l'ente locale abbia presentato,  in
data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al  31  gennaio  2020,  un
piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorche' in corso di
approvazione a norma delle leggi  vigenti  in  materia,  o  lo  abbia
riformulato o rimodulato nel medesimo periodo.))
  3. Il comma 7 dell'articolo 243-quater del decreto  legislativo  18
agosto   2000,   n.   267,    trova    applicazione,    limitatamente
all'accertamento da parte della competente  sezione  regionale  della
Corte  dei  conti  del  grave  e  reiterato  mancato  rispetto  degli
obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere  dal  2019  o  dal
2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente  riformulato  o
rimodulato, deliberato dall'ente locale  in  data  successiva  al  31
dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Gli  eventuali  procedimenti
in corso, unitamente all'efficacia degli eventuali provvedimenti gia'
adottati, sono sospesi  fino  all'approvazione  o  al  diniego  della
rimodulazione o riformulazione deliberata dall'ente locale.
  4. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 850 e' abrogato;
    b) al comma 889, l'ultimo periodo e' soppresso.
  ((4-bis. All'articolo 110, comma  1,  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, le parole: «in centottanta giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «al 31 dicembre 2020».
  4-ter. Per le province in dissesto finanziario che, entro  la  data
del 31 dicembre 2020, presentano una nuova  ipotesi  di  bilancio  di
previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego  da  parte
del  Ministero  dell'interno  dell'approvazione  di  una   precedente
ipotesi di  bilancio  di  previsione  stabilmente  riequilibrato,  il
termine di cinque anni di cui al comma 1-ter  dell'articolo  259  del
testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,
decorre dalla data di presentazione  da  parte  del  Consiglio  della
nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.
  4-quater. Il termine per la presentazione da parte dei comuni  alla
prefettura ufficio territoriale del  Governo  (UTG)  territorialmente
competente  delle  richieste  di  ammissione  alle  risorse  di   cui
all'articolo 35-quinquies, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018,
n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre  2018,
n.  132,  e'  fissato,  per  l'anno  2020,  al   15   ottobre   2020.
Conseguentemente  la   prefettura-UTG   territorialmente   competente
provvede  a  trasmettere   le   predette   richieste   al   Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per il
coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia non oltre il
31 ottobre 2020.))
                           ((Art. 17 - bis
 
Accesso ai dati e alle informazioni  di  cui  all'articolo  7,  sesto
  comma, del decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembre
  1973, n. 605
 
  1. Al fine di semplificare il processo di  riscossione  degli  enti
locali, all'articolo  1,  comma  791,  lettera  a),  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, dopo  le  parole:  «nell'Anagrafe  tributaria»
sono inserite le seguenti: « , ivi inclusi i dati e  le  informazioni
di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,».))
                               Art. 18
 
Modifiche al decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo  2020,  n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
e' abrogato.
Capo III
Semplificazioni concernenti l'organizzazione del sistema universitario e disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco

                               Art. 19
 
 
Misure di semplificazione in materia di  organizzazione  del  sistema
                            universitario
 
  1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 1, comma 2, le parole: «che hanno  conseguito  la
stabilita'  e  sostenibilita'  del  bilancio,  nonche'  risultati  di
elevato livello nel campo della  didattica  e  della  ricerca,»  sono
soppresse e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente «Con  decreto
del Ministero dell'universita' e della ricerca  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti i  criteri  per
l'ammissione  alla  sperimentazione  e  le  modalita'   di   verifica
periodica dei risultati conseguiti, fermo restando  il  rispetto  del
limite massimo delle spese di personale, come previsto  dall'articolo
5, comma 6, del decreto legislativo ((29 marzo 2012, n. 49»));
    b) all'articolo 6, comma 1,  e'  aggiunto,  infine,  il  seguente
periodo: «La quantificazione di cui al secondo periodo,  qualora  non
diversamente richiesto dai soggetti  finanziatori,  avviene  su  base
mensile.»;
    c) all'articolo 7, comma 3, sono  aggiunti,  infine,  i  seguenti
periodi: « I trasferimenti di cui al secondo periodo possono avvenire
anche tra docenti di qualifica diversa,  nei  limiti  delle  facolta'
assunzionali delle universita' interessate che sono  conseguentemente
adeguate a seguito dei trasferimenti medesimi. I trasferimenti di cui
al presente comma sono computati nella quota  del  quinto  dei  posti
disponibili, di cui all'articolo 18, comma 4.»;
    d) all'articolo 18,  comma  4,  le  parole  «non  hanno  prestato
servizio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «non  hanno   prestato
servizio quale professore ordinario di  ruolo,  professore  associato
((di ruolo,)) ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a  tempo
determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b),»;
  ((d-bis) all'articolo 18, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
  «4-bis. Le universita' con  indicatore  delle  spese  di  personale
inferiore  all'80  per  cento  possono  attivare,  nel  limite  della
predetta percentuale, per la chiamata  nel  ruolo  di  professore  di
prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato,  le
procedure di cui al comma 1, riservate a personale gia'  in  servizio
presso altre universita', aventi indicatore delle spese di  personale
pari o superiore all'80 per cento e che versano in una situazione  di
significativa e conclamata  tensione  finanziaria,  deliberata  dagli
organi competenti. Con decreto del Ministro dell'universita' e  della
ricerca,  sentita  la  Conferenza  dei  rettori   delle   universita'
italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le  modalita'  di
attestazione della situazione di significativa e conclamata  tensione
finanziaria. A seguito delle chiamate di cui al  presente  comma,  le
facolta' assunzionali derivanti dalla cessazione del  personale  sono
assegnate all'universita' che dispone la chiamata.  Nei  dodici  mesi
successivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono sospese le
assunzioni  di  personale,  a   eccezione   di   quelle   conseguenti
all'attuazione  del  piano  straordinario  dei  ricercatori,  di  cui
all'articolo 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30  dicembre  2019,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,
n. 8, e all'articolo 238 del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
nonche' di quelle riferite alle categorie protette »;))
    e) all'articolo 22, comma 3, dopo il primo periodo,  e'  inserito
il seguente: «I soggetti di cui al comma 1, possono conferire, ovvero
((rinnovare assegni di durata anche inferiore a un anno,)) e, in ogni
caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento  di
progetti di ricerca,  la  cui  scadenza  non  consente  di  conferire
assegni di durata annuale.»;
    f) all'articolo 24, dopo il comma 5,  e'  inserito  il  seguente:
«5-bis. L'universita', qualora  abbia  le  necessarie  risorse  nella
propria programmazione, nei  limiti  ((delle  risorse))  assunzionali
disponibili  a  legislazione  vigente   per   l'inquadramento   nella
qualifica di professore associato, ha facolta' di anticipare, dopo il
primo  anno  del  contratto  di  cui  al   comma   3,   lettera   b),
l'inquadramento di cui  al  comma  5,  previo  esito  positivo  della
valutazione.  In  tali  casi  la  valutazione  comprende   anche   lo
svolgimento  di  una  prova   didattica   nell'ambito   del   settore
scientifico   disciplinare   di   appartenenza   del   titolare   del
contratto.».
  ((f-bis)  all'articolo  24,  comma  9-ter,  il  primo  periodo   e'
sostituito dai seguenti:
  «Salvo quanto previsto dal terzo e dal quarto periodo, ai contratti
di cui al presente articolo  si  applicano,  in  materia  di  congedo
obbligatorio di maternita', le disposizioni di  cui  al  decreto  del
Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale  12  luglio  2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre  2007.  Nel
periodo  di  congedo   obbligatorio   di   maternita',   l'indennita'
corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12
luglio  2007,  e'  integrata  dall'universita'  fino  a   concorrenza
dell'intero  importo  del  trattamento  economico  spettante.  Per  i
titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera  b),  del  presente
articolo,  il  periodo  di  congedo  obbligatorio  di  maternita'  e'
computato nell'ambito della durata triennale del contratto e, in caso
di esito positivo della valutazione di cui al comma  5,  il  titolare
del contratto e' inquadrato, alla scadenza del contratto stesso,  nel
ruolo dei professori associati. Fermo restando  quanto  previsto  dal
presente comma, i titolari dei contratti di cui al comma  3,  lettera
b), possono chiedere, entro la scadenza  del  contratto,  la  proroga
dello stesso per un  periodo  non  superiore  a  quello  del  congedo
obbligatorio di maternita'»;
  f-ter) le disposizioni di cui  alla  lettera  f-bis)  si  applicano
anche ai contratti in corso. In tali casi, qualora, sulla base  delle
previgenti disposizioni, i contratti siano  stati  gia'  sospesi,  il
titolare del contratto di ricerca puo' chiedere  che  il  periodo  di
sospensione sia computato  nell'ambito  della  durata  triennale  del
contratto.
  1-bis. L'articolo 16, comma 3, lettera h), della legge 30  dicembre
2010, n. 240, si interpreta nel senso che la valutazione richiesta ai
fini   dell'inclusione   nelle   liste   dei   professori    ordinari
positivamente valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7,  e'  quella
di cui al secondo periodo del citato comma 7.
  1-ter.  L'articolo  7  della  legge  18  marzo  1958,  n.  311,  e'
abrogato.))
  2. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2012,  ((n.19,
dopo il comma 2,)) e' aggiunto il seguente: «2-bis.  Con  regolamento
da adottarsi ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, sentiti l'ANVUR, la Conferenza dei rettori delle
universita' italiane e il  Consiglio  universitario  nazionale,  sono
definite le modalita'  di  accreditamento  dei  corsi  di  studio  da
istituire presso sedi universitarie gia' esistenti, in  coerenza  con
gli obiettivi di semplificazione delle procedure e di  valorizzazione
dell'efficienza  delle  universita'.   Con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottarsi entro e non  oltre  la
data del 15 aprile  precedente  all'avvio  dell'anno  accademico,  e'
prevista la concessione o il diniego dell'accreditamento. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del regolamento di  cui  al  presente
comma, i commi da 3 a 9 del presente articolo sono abrogati.».
  3. Nelle Scuole superiori a ordinamento speciale, il titolo  finale
rilasciato al termine dei corsi ordinari di durata corrispondente  ai
corsi di secondo livello dell'ordinamento universitario,  nonche'  ai
corsi di laurea magistrale a ciclo unico, e' equiparato, agli effetti
di legge, al master di secondo livello di cui all' articolo 3,  comma
9, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Sono, in ogni  caso,  ammessi,  agli
esami finali dei corsi delle Scuole superiori a ordinamento speciale,
i candidati che abbiano conseguito la laurea o la laurea magistrale o
la laurea magistrale a ciclo  unico.  ((Le  disposizioni  di  cui  al
presente comma si  applicano,  previa  autorizzazione  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, anche ai corsi  analoghi,  attivati
dalle Scuole superiori istituite presso gli atenei, che rispettino  i
requisiti di qualita' dell'offerta formativa indicati con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca da adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.))
  4. Il collegio dei  revisori  legali  dei  conti  delle  fondazioni
universitarie di diritto privato di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, e' organo di controllo della
fondazione e svolge le funzioni previste dal  Codice  civile  per  il
collegio sindacale. Le  modalita'  di  nomina,  la  composizione,  la
competenza e il funzionamento del collegio sono stabiliti dai singoli
statuti. Il collegio dei revisori legali e' costituito dal presidente
e dai componenti titolari e  supplenti.  Il  presidente  e'  nominato
dalla fondazione e individuato tra i soggetti che sono  iscritti  nel
registro dei revisori legali e che hanno svolto,  per  almeno  cinque
anni, funzioni di revisore legale presso  istituzioni  universitarie.
Il collegio e' costituito dai componenti titolari, nel numero  minimo
di tre e massimo di cinque, e dai componenti  supplenti,  nel  numero
sufficiente  a  garantire  l'ordinario  funzionamento  del  collegio.
Almeno due componenti  titolari  del  collegio  sono  nominati  dalla
fondazione, su  designazione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e del Ministero dell'universita'  e  della  ricerca,  e  sono
individuati,  prioritariamente,  tra  i  dipendenti  delle   predette
amministrazioni, e, in ogni caso, tra coloro che sono in possesso del
requisito di iscrizione nel registro dei revisori legali.  L'articolo
11 del decreto del Presidente della Repubblica  24  maggio  2001,  n.
254, e' abrogato.
  5. Ai fini del concorso di  cui  all'articolo  2  del  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10  agosto
2017, n. 130, i titoli di cui al comma 1 dell'articolo 5  del  citato
decreto non sono riconoscibili e computabili ai concorrenti  gia'  in
possesso di diploma di  specializzazione,  ne'  ai  concorrenti  gia'
titolari di contratto di specializzazione e ai  candidati  dipendenti
medici delle strutture  del  Servizio  sanitario  nazionale  o  delle
strutture private con esso accreditate ovvero in possesso del diploma
di formazione specifica  per  medico  di  medicina  generale  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
  ((5-bis. I medici della Polizia di Stato  e  gli  ufficiali  medici
delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza  in  servizio
permanente  effettivo  con  almeno  quattro  anni  di  anzianita'  di
servizio, previo conseguimento del titolo di formazione specifica  in
medicina generale, su richiesta delle aziende del Servizio  sanitario
nazionale, limitatamente ai casi di persistente mancanza  dei  medici
di medicina generale, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica e compatibilmente con le  esigenze  operative  e  funzionali
delle amministrazioni interessate nonche' con i doveri  attinenti  al
servizio,  possono   svolgere   attivita'   di   medicina   generale,
prioritariamente   in   favore   del   personale    delle    medesime
amministrazioni e dei  relativi  familiari,  secondo  i  criteri,  le
modalita' e i limiti stabiliti con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno  e
il Ministro dell'economia e delle finanze.))
  6. All'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  «La  commissione  di
valutazione, istituita con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  e'  composta  da  cinque  membri  di  alta  qualificazione
designati,  uno  ciascuno,  dal  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca,  dal  presidente  del   Consiglio   direttivo   dell'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario  e  della  ricerca
(ANVUR),  dal  presidente   dell'European   Research   Council,   dal
presidente  dell'European  Science  Foundation  e  da  un  componente
designato dal presidente  della  ((Conferenza  dei  rettori  e  delle
universita' italiane))  (CRUI),  d'intesa  con  il  presidente  della
Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca.».
  ((6-bis. All'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165,  le  parole:  «sentito  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«sentiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita'
e della ricerca » e le parole: « dell'ammissione al concorso e  della
nomina »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  dell'inserimento  in
graduatoria  e  dell'assunzione  dopo  il  superamento  di   concorso
pubblico ».
  6-ter. L'assegnazione dei fondi  relativi  alle  procedure  di  cui
all'articolo 238, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e'
effettuata con decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca
con l'obiettivo di riequilibrare la presenza di  giovani  ricercatori
nei vari territori. A tal fine si fa riferimento, in ogni ateneo, per
il 30 per cento delle chiamate per l'assunzione di ricercatori con le
procedure di cui al primo periodo  e  per  il  conseguente  eventuale
consolidamento nella posizione di professore di  seconda  fascia,  al
numero dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3,  lettera  b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in servizio rispetto al  numero
complessivo di docenti e ricercatori.
  6-quater.  In  considerazione  dell'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19 e del relativo impatto sul sistema universitario, i  collegi
universitari di merito riconosciuti  nonche'  quelli  accreditati  ai
sensi rispettivamente degli articoli 16 e 17 del decreto  legislativo
29 marzo 2012, n. 68, e dei relativi decreti attuativi mantengono  il
proprio status con  riferimento  al  monitoraggio  dei  requisiti  di
riconoscimento e dei requisiti  di  accreditamento  basato  sui  dati
relativi  all'anno  accademico  2019/2020,  a  prescindere  dal  loro
rispetto.
  6-quinquies. All'articolo 25, comma 4-novies, secondo periodo,  del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole:  «della
legge regionale» sono sostituite  dalle  seguenti:  «della  legge  di
conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76».))
                               Art. 20
 
 
  Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
 
  1. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, e' sostituita dalla tabella C di cui all'allegato A al  presente
decreto,  la  quale  reca  gli  allegati  n.  1,  n.  2   e   n.   3,
rispettivamente disciplinanti, a far data dal 1° gennaio 2020, dal 1°
gennaio 2021  e  dal  1°  gennaio  2022  le  misure  dello  stipendio
tabellare, delle indennita' di rischio  e  mensile,  dell'assegno  di
specificita' e della retribuzione di rischio  e  di  posizione  quota
fissa del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  2.  Gli  effetti  retributivi  derivanti  dall'applicazione   della
tabella C di cui al comma 1, costituiscono miglioramenti economici ai
sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13  ottobre
2005, n. 217.
  ((2-bis. All'articolo 6,  comma  3,  ultimo  periodo,  del  decreto
legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  la  parola:  «cinque»   e'
sostituita dalla seguente: «due».))
  3. Per fronteggiare imprevedibili  e  indilazionabili  esigenze  di
servizio, connesse all'attivita' di soccorso tecnico urgente ((e alle
ulteriori attivita')) istituzionali del Corpo  nazionale  dei  vigili
del   fuoco   nonche'   al   correlato    addestramento    operativo,
l'attribuzione  annua  di  ore  di  lavoro   straordinario   prevista
dall'articolo 11 della legge 10 agosto 2000, n. 246  e  dall'articolo
8-ter del  decreto-legge  14  giugno  2019,  n.  53,  convertito  con
modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77,  e'  incrementata  di
55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900  ore  a  decorrere  dall'anno
2022.
  4. Al fine di  potenziare  l'efficacia  dei  servizi  istituzionali
svolti  dal  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco   nonche'   di
razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori,
il fondo  di  amministrazione  del  personale  non  direttivo  e  non
dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementato di
euro 693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.772.440  dal  1°  gennaio
2021, di euro 13.972.000 a decorrere dal 1° gennaio 2022.
  5. Allo scopo di armonizzare il sistema delle indennita'  spettanti
al personale che espleta funzioni specialistiche del Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia,
le  risorse  di  cui  all'articolo  17-bis,  comma  5,  del   decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 97 sono incrementate:
    a) per il settore aeronavigante, di  euro  1.161.399  per  l'anno
2021 e di euro 3.871.331 a decorrere dall'anno 2022;
    b) per il settore dei sommozzatori, di euro  400.153  per  l'anno
2021 e di euro 1.333.843 a decorrere dall'anno 2022;
    c) per il settore nautico, ivi compreso il personale  che  svolge
servizio antincendi lagunare, di euro 552.576 per l'anno  2021  e  di
euro 1.841.920 a decorrere dall'anno 2022.
  6.  Per  il  riconoscimento  dell'impegno  profuso   al   fine   di
fronteggiare  le  eccezionali  e  crescenti  esigenze  del   soccorso
pubblico, al personale appartenente al ruolo dei vigili del  fuoco  e
al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto,  nonche'  al  personale
appartenente  alle  corrispondenti  qualifiche  dei  ruoli   speciali
antincendio ((boschivo))  (AIB)  a  esaurimento  e  dei  ruoli  delle
funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  che
matura nell'anno 2021 un'anzianita' di effettivo servizio  di  almeno
32 anni nel suddetto Corpo, e' corrisposto un assegno una  tantum  di
euro  300.  Al  medesimo  personale   che   matura   nell'anno   2022
un'anzianita' di effettivo servizio di almeno 32  anni  nel  suddetto
Corpo, e' corrisposto un assegno una tantum di euro 400.
  7.  In  relazione  alla  specificita'  delle   funzioni   e   delle
responsabilita' dirigenziali connesse alle  esigenze  in  materia  di
soccorso  pubblico,  al  fine   di   incentivare   il   miglioramento
dell'efficienza dei correlati servizi, il fondo per  la  retribuzione
di rischio e posizione e di  risultato  del  personale  dirigente  di
livello non generale del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e'
incrementato:
    a) per  la  quota  variabile  della  retribuzione  di  rischio  e
posizione di euro 52.553 dal 1° gennaio 2021  e  di  euro  363.938  a
decorrere dal 1° gennaio 2022;
    b) per la retribuzione di risultato di euro 23.346 dal 1° gennaio
2021 e di euro 161.675 a decorrere dal 1° gennaio 2022.
  8. Per le medesime finalita' di cui al comma  7  il  fondo  per  la
retribuzione di rischio e posizione  e  di  risultato  del  personale
dirigente di livello generale del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco e' incrementato:
    a) per  la  quota  variabile  della  retribuzione  di  rischio  e
posizione di euro 14.494 dal 1° gennaio 2021  e  di  euro  100.371  a
decorrere dal 1° gennaio 2022;
    b) per la retribuzione di risultato di euro 4.659 dal 1°  gennaio
2021 e di euro 32.267 a decorrere dal 1° gennaio 2022.
  9. Per il potenziamento dell'efficacia  dei  servizi  istituzionali
svolti dal Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  fermo  restando
quanto previsto  dall'articolo  17-bis,  comma  2,  lettera  c),  del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il fondo di  produttivita'
del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  e'
incrementato di euro 715.341 dal 1° gennaio 2021 e di euro  3.390.243
a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche  per  il  finanziamento  della
spesa connessa all'istituzione delle posizioni organizzative  di  cui
agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.
217.
  10. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi  del  personale
appartenente ai  ruoli  tecnico-operativi  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco ((con quelli del personale appartenente)) alle Forze
di  polizia,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2021  la  maggiorazione
dell'indennita' di rischio,  istituita  ai  sensi  dell'articolo  64,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4  agosto  1990,
n. 335, e' riassorbita nelle nuove misure previste  per  l'indennita'
di rischio e indicate nella relativa tabella C di cui al comma 1.
  11. Per le medesime finalita' di cui ai commi 4, 7, 8 e 9, i  fondi
di incentivazione del personale del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco sono annualmente  incrementati,  a  decorrere  dall'anno  2020,
dalle risorse, indicate nell'allegato B ((al presente decreto)).
  12. L'articolo 14-sexies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.
97, si interpreta nel senso che al personale appartenente  al  gruppo
sportivo vigili del fuoco Fiamme rosse  e  alla  banda  musicale  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio  alla  data  del  31
dicembre 2017, in occasione degli inquadramenti di cui agli  articoli
124 e 129 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applica
l'articolo 261 del medesimo decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.
217.
  13. Nelle ipotesi in cui  il  personale  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, a seguito dell'applicazione del  presente  articolo
consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi  gli
scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello  in
godimento allo stesso titolo all'atto  della  suddetta  applicazione,
l'eccedenza  e'  attribuita  sotto  forma  di  assegno  ad   personam
pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.
  14. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo,
pari a euro 65 milioni per l'anno 2020, a euro 120 milioni per l'anno
2021 e a euro 164,5 milioni a decorrere dall'anno  2022,  comprensivi
degli oneri indiretti, definiti ai sensi dell'articolo 17,  comma  7,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e pari a 3,161 milioni  di  euro
per l'anno 2020, a 5,8 milioni di  euro  per  l'anno  2021  e  a  7,6
milioni  di  euro  a  decorrere  dal  2022,  si   provvede   mediante
corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di  cui  all'articolo
1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  iscritto  nello
stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno.  Con  successivi
provvedimenti normativi, nel limite di spesa di  ((500.000  euro))  a
decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede  alla  valorizzazione   del
personale operativo del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  anche
attraverso nuove modalita' assunzionali di cui all'articolo 1,  comma
138, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  15. Gli effetti giuridici ed economici di cui al presente  articolo
decorrono  dal  1°  gennaio  2020  ed  ai  fini  previdenziali   tali
incrementi hanno effetto esclusivamente con  riferimento  ai  periodi
contributivi maturati a decorrere dalla medesima data.
  16. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                           ((Art. 20 - bis
 
 
Disposizioni   concernenti   il   personale   del   Ministero   delle
                   infrastrutture e dei trasporti
 
  1. Al fine di sopperire alla carenza di organico degli uffici della
Motorizzazione  civile,  anche   in   considerazione   dell'emergenza
sanitaria da COVID-19, nelle more del passaggio dalla qualifica di  «
addetto » a quella di « assistente », ai  sensi  della  tabella  IV.1
articolo 332, allegata al regolamento di esecuzione e  di  attuazione
del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il personale in servizio  presso
gli uffici della Motorizzazione civile che ha superato  il  corso  di
abilitazione per il ruolo di esaminatore,  indetto  con  decreto  del
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  12  aprile  2018,
recante  «  Corsi  di   qualificazione   per   esaminatori   per   il
conseguimento delle  abilitazioni  alla  guida  »,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  107  del  10   maggio   2018,   e'   ammesso
all'esercizio del ruolo  di  esaminatore  per  le  prove  teoriche  e
pratiche per il conseguimento della patente di guida.
  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nei limiti delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.))
Capo IV
Responsabilità

                               Art. 21
 
 
                      Responsabilita' erariale
 
  1. All'articolo 1, comma 1, della legge 14  gennaio  1994,  n.  20,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «La  prova  del  dolo
richiede la dimostrazione della volonta' dell'evento dannoso.».
  2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in  vigore
del  presente  decreto  e  fino   al   ((31   dicembre   2021)),   la
responsabilita' dei  soggetti  sottoposti  alla  giurisdizione  della
Corte dei conti in materia di contabilita' pubblica per  l'azione  di
responsabilita' di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, e' limitata ai casi in cui la produzione  del  danno  conseguente
alla condotta del soggetto agente e' da lui  dolosamente  voluta.  La
limitazione di responsabilita' prevista  dal  primo  periodo  non  si
applica per i danni cagionati da omissione  o  inerzia  del  soggetto
agente.
                               Art. 22
 
Controllo concomitante della  Corte  dei  conti  per  accelerare  gli
  interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale
 
  1. La Corte dei conti,  anche  a  richiesta  del  Governo  o  delle
competenti Commissioni parlamentari, svolge il controllo concomitante
di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, sui
principali piani, programmi e progetti relativi  agli  interventi  di
sostegno  e  di   rilancio   dell'economia   nazionale.   L'eventuale
accertamento di gravi irregolarita' gestionali, ovvero di rilevanti e
ingiustificati  ritardi  nell'erogazione  di  contributi  secondo  le
vigenti  procedure  amministrative  e  contabili,  e'  immediatamente
trasmesso    all'amministrazione    competente    ai    fini    della
responsabilita' dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo
21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio
della potesta' regolamentare autonoma di cui alla vigente  normativa,
provvede all'individuazione  degli  uffici  competenti  e  adotta  le
misure organizzative necessarie per l'attuazione  delle  disposizioni
di cui al presente articolo senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica e nell'ambito della vigente dotazione  organica  del
personale amministrativo e della magistratura contabile.
                               Art. 23
 
 
            Modifiche all'articolo 323 del codice penale
 
  1. All'articolo 323, primo comma, del codice penale, le parole  «di
norme di legge o di regolamento,» sono sostituite dalle seguenti: «di
specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da
atti aventi forza di legge e dalle quali  non  residuino  margini  di
discrezionalita'».
Titolo III
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL SOSTEGNO E LA DIFFUSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Capo I
Cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione

                           ((Art. 23 - bis
 
 
Disposizioni concernenti i comuni con popolazione inferiore  a  5.000
                              abitanti
 
  1. Al fine di introdurre misure di  semplificazione  procedimentale
volte  a  snellire  gli  iter  e  ad  eliminare  le   sovrapposizioni
burocratiche, tenendo comunque  conto  delle  difficolta'  di  ordine
tecnico-infrastrutturale e  delle  ricadute  sull'organizzazione  del
lavoro  a  seguito  delle  misure  di   contenimento   dell'emergenza
sanitaria globale da COVID-19, i comuni con popolazione  inferiore  a
5.000 abitanti si adeguano alle previsioni del presente capo  per  il
sostegno e la  diffusione  dell'amministrazione  digitale  a  partire
dalla data prevista per la cessazione dello  stato  di  emergenza  in
conseguenza  del  rischio  sanitario   connesso   all'insorgenza   di
patologie derivanti  da  agenti  virali  trasmissibili,  fissata  con
delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020.))
                               Art. 24
 
 
               Identita' digitale, domicilio digitale
                    e accesso ai servizi digitali
 
  1. Al fine di semplificare e favorire l'accesso ai servizi in  rete
della pubblica amministrazione da parte  di  cittadini  e  imprese  e
l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle tecnologie  digitali,
al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 3-bis:
      1) al comma 01, le parole «, lettere a) e b)» sono soppresse  e
dopo le parole «identita' digitale» sono  aggiunte  le  seguenti:  «e
anche attraverso il punto di accesso telematico di  cui  all'articolo
64-bis»;
      2) al  comma  1-bis,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente «Nel caso in cui il domicilio eletto risulti non piu' attivo
si  procede  alla  cancellazione   d'ufficio   dall'indice   di   cui
all'articolo  6-quater  secondo  le  modalita'  fissate  nelle  Linee
guida.»;
      3) al comma 1-quater, dopo il primo  periodo,  e'  aggiunto  il
seguente: «Con le stesse Linee guida, fermo restando quanto  previsto
ai commi 3-bis e 4-bis, sono definite le modalita' di gestione  e  di
aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 6-quater anche nei casi
di  decesso  del  titolare  del  domicilio  digitale  eletto   o   di
impossibilita' sopravvenuta di avvalersi del domicilio»;
      4) al  comma  3-bis,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «Con lo stesso decreto sono determinate le modalita' con le
quali ai predetti soggetti puo' essere reso disponibile un  domicilio
digitale ovvero altre modalita' con le quali, anche per  superare  il
divario digitale, i documenti possono essere messi a  disposizione  e
consegnati a coloro che non hanno accesso ad un domicilio digitale.»;
      5) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: «4-bis. Fino alla
data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis,  i  soggetti  di  cui
all'articolo 2, comma 2,  possono  predisporre  le  comunicazioni  ai
soggetti che non hanno un  domicilio  digitale  ovvero  nei  casi  di
domicilio digitale non attivo, non funzionante o  non  raggiungibile,
come documenti informatici sottoscritti con firma  digitale  o  altra
firma elettronica qualificata, da conservare nei propri  archivi,  ed
inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di
ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma
autografa  sostituita  a  mezzo   stampa   predisposta   secondo   le
disposizioni  di  cui  all'articolo  3  del  decreto  legislativo  12
dicembre 1993, n. 39  ovvero  un  avviso  con  le  indicazioni  delle
modalita' con le quali i suddetti documenti sono messi a disposizione
e consegnati al destinatario.»;
      6) al comma 4-quinquies, il primo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «Fino all'adozione delle Linee  guida  di  cui  al  ((comma
1-ter del presente articolo)) e alla realizzazione dell'indice di cui
all'articolo 6-quater, e' possibile eleggere il domicilio speciale di
cui all'articolo 47 del  Codice  civile  anche  presso  un  domicilio
digitale diverso da quello di cui al comma 1-ter.»;
    b) all'articolo 6-bis:
      1) al comma 2, dopo il primo periodo, e' inserito il  seguente:
«Nell'Indice nazionale sono inseriti anche i  domicili  digitali  dei
professionisti diversi da quelli di cui al primo periodo, iscritti in
elenchi  o  registri  detenuti  dalle  pubbliche  amministrazioni   e
istituiti con legge dello Stato.»;
      2) al comma 5, dopo  le  parole  «collegi  professionali»  sono
aggiunte le seguenti: «nonche' le pubbliche amministrazioni»;
    c) all'articolo 6-quater:
      1) alla rubrica, dopo le parole «delle persone  fisiche»,  sono
inserite le seguenti: «, dei professionisti» e  dopo  le  parole  «in
albi»" sono inserite le seguenti «, elenchi o registri»;
      2) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole «delle  persone
fisiche» sono inserite le  seguenti:  «,  dei  professionisti»  e  le
parole «in albi professionali o  nel  registro  delle  imprese»  sono
sostituite dalle seguenti: «nell'indice di cui  all'articolo  6-bis»;
al secondo periodo, le parole  «dell'Indice»  sono  sostituite  dalle
seguenti «del presente Indice»; in  fine,  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: «E' fatta salva la facolta' del professionista, non iscritto
in albi, registri o elenchi professionali di cui all'articolo  6-bis,
di  eleggere  presso  il  presente  Indice  un   domicilio   digitale
professionale e un domicilio digitale personale diverso dal primo.»;
      3) al comma 3, dopo le parole «domicili digitali» sono inserite
le seguenti: «delle persone fisiche»;
    d) all'articolo 6-quinquies, comma 3, le  parole  «per  finalita'
diverse dall'invio di comunicazioni aventi valore legale  o  comunque
connesse al conseguimento di finalita' istituzionali dei soggetti  di
cui all'articolo 2, comma 2» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per
l'invio di comunicazioni commerciali, come definite dall'articolo  2,
comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70»;
    e) all'articolo 64:
      1) al comma 2-ter, dopo le parole «per  consentire  loro»  sono
inserite le seguenti: «il compimento di attivita' e»;
      2) al comma 2-quater, al primo periodo, dopo le parole «avviene
tramite SPID» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' tramite la  carta
di identita' elettronica»;
      3) al comma 2-quinquies, al primo periodo, dopo le parole  «per
la gestione dell'identita' digitale dei propri utenti», sono aggiunte
le seguenti: «, nonche' la  facolta'  di  avvalersi  della  carta  di
identita'  elettronica»;  al  secondo   periodo,   dopo   le   parole
«L'adesione al sistema  SPID»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «ovvero
l'utilizzo della carta di identita' elettronica»;
      4)  al  comma  2-nonies,  le  parole  «la  carta  di  identita'
elettronica e» sono soppresse;
      5)  dopo  il  comma  2-decies,  sono   inseriti   i   seguenti:
«2-undecies.  I  gestori  dell'identita'  digitale  accreditati  sono
iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile
anche in via telematica.
      2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale con livello di
garanzia almeno significativo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2,
del regolamento (UE) n.  910/2014  del  Parlamento  e  del  Consiglio
europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o
per l'accesso ai servizi  in  rete,  gli  effetti  del  documento  di
riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 ((del testo unico
di cui decreto)) del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445. L'identita' digitale, verificata ai sensi del presente  articolo
e  con  livello  di  sicurezza  almeno  significativo,  attesta   gli
attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i  dati  relativi  al
possesso di  abilitazioni  o  autorizzazioni  richieste  dalla  legge
ovvero stati, qualita' personali e fatti contenuti in albi, elenchi o
registri pubblici  o  comunque  accertati  da  soggetti  titolari  di
funzioni pubbliche, secondo le modalita' stabilite da AgID con  Linee
guida.";
      6) al comma 3-bis, dopo le parole «soggetti di cui all'articolo
2, comma 2,» sono inserite le seguenti «lettere b) e c)»  e,  infine,
sono aggiunti i seguenti periodi: «Fatto salvo  quanto  previsto  dal
comma 2-nonies, a decorrere dal 28 febbraio 2021, i soggetti  di  cui
all'articolo 2, comma 2, lettera  a),  utilizzano  esclusivamente  le
identita' digitali e  la  carta  di  identita'  elettronica  ai  fini
dell'identificazione dei cittadini che  accedono  ai  propri  servizi
((in rete)). Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  o
del  Ministro   delegato   per   l'innovazione   tecnologica   e   la
digitalizzazione e' stabilita la  data  a  decorrere  dalla  quale  i
soggetti di cui all'articolo  2,  comma  2,  lettera  a),  utilizzano
esclusivamente le identita' digitali per consentire  l'accesso  delle
imprese e dei professionisti ai propri servizi ((in rete.))»;
    f) all'articolo 64-bis:
      1) al comma 1-bis, le parole «con il servizio di cui  al  comma
1» sono sostituite dalle seguenti: «con i servizi di cui ai commi 1 e
1-ter»;
      2) dopo il comma 1-bis sono  aggiunti  i  seguenti:  «1-ter.  I
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili
i propri servizi in rete tramite applicazione su  dispositivi  mobili
anche attraverso il punto di accesso telematico di  cui  al  presente
articolo, salvo impedimenti di  natura  tecnologica  attestati  dalla
societa' di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  febbraio
2019, n. 12.
      1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2,  comma  2,  lettera
a), rendono fruibili tutti i loro servizi anche in modalita' digitale
e, al fine di  attuare  il  presente  articolo,  avviano  i  relativi
progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021.
      1-quinquies. La violazione  dell'articolo  64,  comma  3-bis  e
delle disposizioni di cui al presente articolo,  costituisce  mancato
raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo
da parte dei dirigenti  responsabili  delle  strutture  competenti  e
comporta  la  riduzione,  non  inferiore  al  30  per   cento   della
retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla
performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di
attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.»;
    g) all'articolo 65, comma 1:
      1) alla lettera b), le parole  «nonche'  attraverso  uno  degli
altri strumenti di cui all'articolo 64, comma  2-nonies,  nei  limiti
ivi previsti» sono sostituite dalle parole: «la  carta  di  identita'
elettronica o la carta nazionale dei servizi;»;
      2) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:  «b-bis)  ovvero
formate tramite il punto di  accesso  telematico  per  i  dispositivi
mobili di cui all'articolo 64-bis;»;
      3) alla lettera c-bis), il  primo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «ovvero se trasmesse dall'istante  o  dal  dichiarante  dal
proprio domicilio digitale iscritto  in  uno  degli  elenchi  di  cui
all'articolo 6-bis,  6-ter  o  6-quater  ovvero,  in  assenza  di  un
domicilio digitale  iscritto,  da  un  indirizzo  elettronico  eletto
presso un servizio di posta elettronica  certificata  o  un  servizio
elettronico di recapito certificato qualificato,  come  definito  dal
Regolamento eIDAS.», e il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«In tale ultimo caso, di assenza di un domicilio  digitale  iscritto,
la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 3-bis, comma 1-ter.».
  2. All'articolo 65 del decreto legislativo  13  dicembre  2017,  n.
217, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, le parole «30 giugno 2020» sono  sostituite  dalle
seguenti: «28 febbraio 2021»;
    b) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso;
    c) il comma 5 e' abrogato.
  3. L'articolo  36,  comma  7,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente:  «7.
La  carta  di  identita'  puo'  essere  rinnovata  a  decorrere   dal
centottantesimo giorno precedente la scadenza. Le carte di  identita'
rilasciate su supporto cartaceo e le carte di identita'  elettroniche
rilasciate in conformita' al  decreto  del  Ministro  dell'interno  8
novembre 2007,  recante  "regole  tecniche  della  Carta  d'identita'
elettronica", pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 261  del  9  novembre  2007,  possono  essere  rinnovate,
ancorche' in corso di validita',  prima  del  centottantesimo  giorno
precedente la scadenza.».
  4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 64, comma  3-bis,  secondo
periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal comma 1, lettera e), numero 6), dal 28 febbraio  2021,  e'  fatto
divieto ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,  lettera  a)  del
predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 di rilasciare o rinnovare
credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri
servizi  in  rete,  diverse  da  SPID,  CIE  o  CNS,  fermo  restando
l'utilizzo di quelle gia' rilasciate fino alla loro naturale scadenza
e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.
                           ((Art. 24 - bis
 
Semplificazione nell'accesso ai servizi di pagamento elettronico  dei
  titoli di viaggio dei comuni e degli enti locali
 
  1.  Al  fine   di   digitalizzare   i   processi   della   pubblica
amministrazione, di semplificare le modalita' di corresponsione delle
somme dovute ai  comuni  per  l'utilizzo  dei  servizi  di  trasporto
pubblico di linea, di contrastarne l'evasione e di ridurre l'utilizzo
dei   titoli   di   viaggio    cartacei,    i    comuni    assicurano
l'interoperabilita' degli  strumenti  di  pagamento  elettronico  dei
titoli di viaggio all'interno dei rispettivi territori e  per  quanto
di propria competenza.
  2. I comuni, nei limiti delle  risorse  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente, hanno la  facolta'  di  sottoscrivere  appositi
accordi o convenzioni con soggetti  privati  al  fine  di  realizzare
specifiche piattaforme digitali per assicurare l'attuazione del comma
1, anche per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 8, comma  1,
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  e  sentita  la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare  entro  sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono definite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie  disponibili  a  legislazione   vigente,   le   modalita'
operative per assicurare:
  a) l'interoperabilita' dei  sistemi  di  pagamento,  anche  tramite
piattaforme  elettroniche  realizzate  nelle  forme   di   cui   alla
comunicazione della Commissione del 30 aprile 2004, COM (2004) 327;
  b) l'interazione di sistemi  esistenti  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto con metodi  di
pagamento elettronico,  secondo  principi  di  trasparenza  e  libera
concorrenza.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
                               Art. 25
 
Semplificazione in materia di conservazione dei documenti informatici
  e gestione dell'identita' digitale
 
  1.  Al  fine  di  semplificare  la   disciplina   in   materia   di
conservazione dei documenti informatici,  al  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  all'articolo  14-bis,  comma  2,  lettera   i),   le   parole
«conservatori di documenti informatici accreditati»  sono  sostituite
dalle seguenti:  «soggetti  di  cui  all'articolo  34,  comma  1-bis,
lettera b)»;
    b) all'articolo 29:
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Qualificazione dei
fornitori di servizi»;
      2) al comma 1, al  primo  periodo,  le  parole  "o  di  gestore
dell'identita' digitale di cui all'articolo 64" sono soppresse  e  il
secondo periodo e' soppresso;
      3) al comma 2, il primo e il secondo  periodo  sono  sostituiti
dai seguenti: «Ai fini della qualificazione, i  soggetti  di  cui  al
comma 1 devono possedere i  requisiti  di  cui  all'articolo  24  del
regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014, disporre  di  requisiti
di   onorabilita',   affidabilita',   tecnologici   e   organizzativi
compatibili  con  la  disciplina   europea,   nonche'   di   garanzie
assicurative adeguate rispetto all'attivita' svolta. Con decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, o del  Ministro  delegato  per
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita l'AgID,  nel
rispetto della disciplina europea, sono definiti i predetti requisiti
in relazione alla specifica attivita' che i soggetti di cui al  comma
1 intendono svolgere.»;
      4) al comma 4, le parole «o di accreditamento» sono soppresse;
    c) all'articolo 30, comma 1, le parole da «I prestatori»  fino  a
«comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «I  prestatori  di  servizi
fiduciari qualificati e i gestori di posta  elettronica  certificata,
iscritti nell'elenco di cui  all'articolo  29,  comma  6,  nonche'  i
gestori  dell'identita'  digitale  e  i  conservatori  di   documenti
informatici»;
    d) all'articolo 32-bis,  al  comma  1,  le  parole  «conservatori
accreditati»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «soggetti  di   cui
all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b)»; dopo il primo  periodo  e'
inserito il seguente: «Le sanzioni per  le  violazioni  commesse  dai
soggetti di cui  all'articolo  34,  comma  1-bis,  lettera  b),  sono
fissate  nel  minimo  in  euro  4.000,00  e  nel  massimo   in   euro
40.000,00.»;
    e)  all'articolo  34,  comma  1-bis,  lettera   b),   le   parole
«accreditati come conservatori presso l'AgID» sono  sostituite  dalle
seguenti: «che possiedono i requisiti di  qualita',  di  sicurezza  e
organizzazione individuati, nel rispetto  della  disciplina  europea,
nelle Linee  guida  di  cui  all'art  71  relative  alla  formazione,
gestione e conservazione dei  documenti  informatici  nonche'  in  un
regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione
dei  documenti  informatici   emanato   da   AgID,   avuto   riguardo
all'esigenza di assicurare la conformita'  dei  documenti  conservati
agli originali nonche' la qualita' e  la  sicurezza  del  sistema  di
conservazione.»;
    f) all'articolo 44, comma 1-ter,  le  parole  «Il  sistema»  sono
sostituite dalle seguenti: «In tutti i casi in cui la legge prescrive
obblighi di conservazione, anche a carico  di  soggetti  privati,  il
sistema».
  2. Fino all'adozione delle Linee guida e del regolamento di cui  al
comma 1, lettera  e),  in  materia  di  conservazione  dei  documenti
informatici si applicano le disposizioni vigenti ((prima  della  data
di entrata in vigore del presente decreto)).
  3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 30-ter, comma 5, lettera b-bis), dopo  le  parole
«decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono aggiunte le  seguenti:
«"e i gestori dell'identita' digitale  di  cui  all'articolo  64  del
medesimo decreto»;
    b) all'articolo 30-quater, comma 2,  dopo  il  primo  periodo  e'
aggiunto il seguente: «L'accesso  a  titolo  gratuito  e'  assicurato
anche ai gestori dell'identita' digitale di cui all'articolo  64  del
decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82   per   le   verifiche
propedeutiche al rilascio delle credenziali di  accesso  relative  al
sistema SPID.».
                               Art. 26
 
 
Piattaforma per la notificazione digitale degli atti  della  pubblica
                           amministrazione
 
  1. La piattaforma di cui all'articolo 1, comma 402, della legge  27
dicembre 2019, n. 160, e  le  sue  modalita'  di  funzionamento  sono
disciplinate dalla presente disposizione.
  2. Ai fini del presente articolo, si intende per:
    a) «gestore della piattaforma», la societa' di  cui  all'articolo
8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
    b) «piattaforma», la piattaforma digitale  di  cui  al  comma  1,
utilizzata dalle amministrazioni per effettuare, con  valore  legale,
le notifiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;
    c)  «amministrazioni»,  le  pubbliche  amministrazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli  atti  emessi
nell'esercizio  di  ((attivita'   ad   essi   affidate))   ai   sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  i
soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1),  2),
3) e 4), del medesimo decreto legislativo;
    d) «destinatari», le persone fisiche, le persone giuridiche,  gli
enti, le associazioni e  ogni  altro  soggetto  pubblico  o  privato,
residenti  o  aventi  sede  legale  nel  territorio  italiano  ovvero
all'estero ove titolari di codice fiscale  attribuito  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ai
quali le amministrazioni notificano  atti,  provvedimenti,  avvisi  e
comunicazioni;
    e) «delegati», le persone fisiche,  le  persone  giuridiche,  gli
enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o  privato,  ivi
inclusi i soggetti di cui  all'articolo  12,  comma  3,  del  decreto
legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,  ai  quali  i  destinatari
conferiscono il potere di accedere  alla  piattaforma  per  reperire,
consultare e acquisire, per loro conto, atti, provvedimenti, avvisi e
comunicazioni notificati dalle amministrazioni;
    f) «delega», l'atto con il quale i  destinatari  conferiscono  ai
delegati il potere di accedere, per loro conto, alla piattaforma;
    g) «avviso di avvenuta ricezione»,  l'atto  formato  dal  gestore
della piattaforma, con il quale viene dato avviso al destinatario  in
ordine alle  modalita'  di  acquisizione  del  documento  informatico
oggetto di notificazione;
    h) «identificativo univoco della notificazione (IUN)», il  codice
univoco attribuito dalla piattaforma  a  ogni  singola  notificazione
richiesta dalle amministrazioni;
    i) «avviso di mancato recapito», l'atto formato dal gestore della
piattaforma con il quale viene dato avviso al destinatario in  ordine
alle ragioni della mancata consegna dell'avviso di avvenuta ricezione
in formato elettronico e alle modalita' di acquisizione del documento
informatico oggetto di notificazione.
  3. Ai fini della notificazione di  atti,  provvedimenti,  avvisi  e
comunicazioni,  in  alternativa  alle  modalita'  previste  da  altre
disposizioni   di   legge,   anche   in   materia   tributaria,    le
amministrazioni possono  rendere  disponibili  telematicamente  sulla
piattaforma i corrispondenti documenti  informatici.  La  formazione,
trasmissione,  copia,  duplicazione,   riproduzione   e   validazione
temporale  dei   documenti   informatici   resi   disponibili   sulla
piattaforma avviene nel rispetto  del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, e delle Linee guida adottate in attuazione del  medesimo
decreto  legislativo.  Eventualmente  anche  con  l'applicazione   di
«tecnologie  basate   su   registri   distribuiti»,   come   definite
dall'articolo 8-ter del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,
il gestore della piattaforma assicura  l'autenticita',  l'integrita',
l'immodificabilita', la leggibilita' e la reperibilita' dei documenti
informatici resi disponibili dalle amministrazioni e, a sua volta, li
rende disponibili ai destinatari, ai quali  assicura  l'accesso  alla
piattaforma, personalmente o a mezzo delegati, per il reperimento, la
consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici  oggetto  di
notificazione.   Ciascuna   amministrazione,   nel   rispetto   delle
disposizioni del decreto legislativo n. 82 del  2005  e  delle  Linee
guida  adottate  in  attuazione  del  medesimo  decreto  legislativo,
individua le modalita' per garantire  l'attestazione  di  conformita'
agli  originali  analogici  delle   copie   informatiche   di   atti,
provvedimenti,   avvisi    e    comunicazioni,    anche    attraverso
certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in
grado di garantire la corrispondenza  della  forma  e  del  contenuto
dell'originale e della  copia.  Gli  agenti  della  riscossione  e  i
soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1),  2),
3) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 individuano
e nominano i ((dipendenti incaricati di  attestare))  la  conformita'
agli  originali  analogici  delle   copie   informatiche   di   atti,
provvedimenti, avvisi e comunicazioni.  I  dipendenti  incaricati  di
attestare la conformita' di cui  al  presente  comma,  sono  pubblici
ufficiali ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82.  La  piattaforma  puo'
essere utilizzata anche per la trasmissione di  atti,  provvedimenti,
avvisi e comunicazioni per i  quali  non  e'  previsto  l'obbligo  di
notificazione al destinatario.
  4. Il gestore della piattaforma,  con  le  modalita'  previste  dal
decreto di cui al comma 15, per ogni atto,  provvedimento,  avviso  o
comunicazione   oggetto    di    notificazione    reso    disponibile
dall'amministrazione, invia  al  destinatario  l'avviso  di  avvenuta
ricezione, con  il  quale  comunica  l'esistenza  e  l'identificativo
univoco della notificazione (IUN), nonche' le  modalita'  di  accesso
alla  piattaforma  e  di  acquisizione  del  documento   oggetto   di
notificazione.
  5. L'avviso di  avvenuta  ricezione,  in  formato  elettronico,  e'
inviato con  modalita'  telematica  ai  destinatari  titolari  di  un
indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  o  di   un   servizio
elettronico di recapito certificato qualificato:
    a) inserito in uno degli elenchi  di  cui  agli  articoli  6-bis,
6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
    b) eletto, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma  4-quinquies,  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di  altre  disposizioni  di
legge, come domicilio speciale per determinati atti o  affari,  se  a
tali atti o affari e' riferita la notificazione;
    c) eletto per la ricezione delle  notificazioni  delle  pubbliche
amministrazioni effettuate tramite piattaforma secondo  le  modalita'
previste dai decreti di cui al comma 15.
  6. Se la casella di posta elettronica  certificata  o  il  servizio
elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi,  il
gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo  di  consegna
decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche  a  seguito  di
tale tentativo la casella  di  posta  elettronica  certificata  o  il
servizio elettronico di recapito  certificato  qualificato  risultano
saturi oppure se l'indirizzo elettronico del destinatario non risulta
valido o attivo, il gestore della piattaforma  rende  disponibile  in
apposita   area   riservata,   per   ciascun    destinatario    della
notificazione, l'avviso di mancato recapito del messaggio, secondo le
modalita' previste dal decreto di cui al comma 15. Il  gestore  della
piattaforma  inoltre  da'  notizia  al   destinatario   dell'avvenuta
notificazione  dell'atto  a  mezzo  di  lettera  raccomandata,  senza
ulteriori adempimenti a proprio carico.
  7. Ai destinatari diversi da quelli di cui al comma 5, l'avviso  di
avvenuta ricezione e' notificato senza ritardo, in formato  cartaceo,
a mezzo posta direttamente dal  gestore  della  piattaforma,  con  le
modalita' previste dalla  legge  20  novembre  1982,  n.  890  e  con
applicazione degli articoli 7, 8 e 9  della  stessa  legge.  L'avviso
contiene l'indicazione delle modalita'  con  le  quali  e'  possibile
accedere  alla   piattaforma   e   l'identificativo   univoco   della
notificazione (IUN) mediante il quale, con le modalita' previste  dal
decreto di cui al comma 15, il destinatario puo'  ottenere  la  copia
cartacea  degli  atti   oggetto   di   notificazione.   Agli   stessi
destinatari,  ove  abbiano  comunicato  un   indirizzo   e-mail   non
certificato, un numero  di  telefono  o  un  altro  analogo  recapito
digitale diverso da quelli di  cui  al  comma  5,  il  gestore  della
piattaforma invia un avviso  di  cortesia  in  modalita'  informatica
contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta  ricezione.
L'avviso di cortesia e' reso disponibile altresi' tramite il punto di
accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82.
  8. L'autenticazione alla piattaforma ai fini  dell'accesso  avviene
tramite il sistema pubblico per la gestione  dell'identita'  digitale
di cittadini e imprese (SPID) di  cui  all'articolo  64  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero tramite la  Carta  d'identita'
elettronica  (CIE)  di  cui  all'articolo  66  del  medesimo  decreto
legislativo. L'accesso all'area riservata,  ove  sono  consentiti  il
reperimento,  la  consultazione  e   l'acquisizione   dei   documenti
informatici oggetto di notifica, e' assicurato anche tramite il punto
di accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82. Con le modalita' previste dal decreto di  cui  al  comma
15, i destinatari possono conferire  apposita  delega  per  l'accesso
alla piattaforma a uno o piu' delegati.
  9. La notificazione si perfeziona:
    a)  per  l'amministrazione,  nella  data  in  cui  il   documento
informatico e' reso disponibile sulla piattaforma;
    b) per il destinatario:
      1)  il  settimo  giorno  successivo  alla  data   di   consegna
dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico,  risultante
dalla ricevuta che il gestore  della  casella  di  posta  elettronica
certificata  o  del  servizio  elettronico  di  recapito  certificato
qualificato del destinatario trasmette al gestore  della  piattaforma
o, nei casi di casella postale satura, non valida o  non  attiva,  il
quindicesimo giorno successivo alla data del deposito dell'avviso  di
mancato recapito di cui al comma 6. Se l'avviso di avvenuta ricezione
e' consegnato al destinatario dopo le ore 21.00, il termine di  sette
giorni si computa a decorrere dal giorno successivo;
      2)  il  decimo  giorno  successivo  al  perfezionamento   della
notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo;
      3)  in  ogni  caso,  se  anteriore,  nella  data  in   cui   il
destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la  piattaforma,
al documento informatico oggetto di notificazione.
  10. La  messa  a  disposizione  ai  fini  della  notificazione  del
documento informatico sulla piattaforma impedisce qualsiasi decadenza
dell'amministrazione  e  interrompe  il   termine   di   prescrizione
correlato  alla  notificazione  dell'atto,  provvedimento,  avviso  o
comunicazione.
  11. Il gestore della piattaforma, con  le  modalita'  previste  dal
decreto  di  cui  al  comma  15,  forma  e  rende  disponibili  sulla
piattaforma, alle amministrazioni e ai destinatari,  le  attestazioni
opponibili ai terzi relative:
    a) alla data di messa a disposizione  dei  documenti  informatici
sulla piattaforma da parte delle amministrazioni;
    b)  all'indirizzo  del   destinatario   risultante,   alla   data
dell'invio dell'avviso di avvenuta ricezione, da uno degli elenchi di
cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82 o eletto ai sensi del comma 5, lettera c);
    c) alla data di invio e di consegna al  destinatario  dell'avviso
di  avvenuta  ricezione  in  formato  elettronico;  e  alla  data  di
ricezione del messaggio di mancato recapito  alle  caselle  di  posta
elettronica  certificata  o  al  servizio  elettronico  di   recapito
certificato qualificato risultanti sature, non valide o non attive;
    d) alla  data  in  cui  il  gestore  della  piattaforma  ha  reso
disponibile l'avviso di mancato recapito del messaggio ai  sensi  del
comma 6;
    e) alla data in cui il destinatario ha avuto accesso al documento
informatico oggetto di notificazione;
    f) al periodo di malfunzionamento della piattaforma ai sensi  del
comma 13;
    g) alla data di ripristino delle funzionalita' della  piattaforma
ai sensi del comma 13.
  12. Il gestore della  piattaforma  rende  altresi'  disponibile  la
copia informatica dell'avviso di avvenuta ricezione cartaceo e  degli
atti relativi alla notificazione ai sensi  della  legge  20  novembre
1982, n. 890, dei quali attesta la conformita' agli originali.
  13. Il malfunzionamento della piattaforma,  attestato  dal  gestore
con le modalita' previste dal comma 15,  lettera  d),  qualora  renda
impossibile l'inoltro telematico, da parte dell'amministrazione,  dei
documenti  informatici  destinati  alla  notificazione  ovvero,  ((al
destinatario  e  al  delegato,))  l'accesso,   il   reperimento,   la
consultazione e l'acquisizione  dei  documenti  informatici  messi  a
disposizione, comporta:
    a)  la  sospensione  del  termine  di  prescrizione  dei  diritti
dell'amministrazione correlati agli  atti,  provvedimenti,  avvisi  e
comunicazioni oggetto  di  notificazione,  scadente  nel  periodo  di
malfunzionamento,   sino   al   settimo   giorno   successivo    alla
comunicazione  di  avvenuto  ripristino  delle  funzionalita'   della
piattaforma;
    b) la proroga del termine  di  decadenza  di  diritti,  poteri  o
facolta' dell'amministrazione  o  del  destinatario,  correlati  agli
atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione,
scadente nel periodo di  malfunzionamento,  sino  al  settimo  giorno
successivo  alla   comunicazione   di   avvenuto   ripristino   delle
funzionalita' della piattaforma.
  14. Le spese di notificazione degli atti, provvedimenti,  avvisi  e
comunicazioni oggetto di notificazione tramite piattaforma sono poste
a carico del destinatario e sono destinate alle  amministrazioni,  al
fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3  del  decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e al  gestore  della  piattaforma.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro
delegato per l'innovazione  tecnologica  e  la  digitalizzazione,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
disciplinate le modalita' di  determinazione  e  anticipazione  delle
spese e i criteri di riparto.
  15. Con uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e  la
digitalizzazione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Garante per la protezione dei dati personali per  gli  aspetti  di
competenza, acquisito il parere in sede di  Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da
adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente articolo, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82:
    a)   ((sono   definiti))   l'infrastruttura   tecnologica   della
piattaforma e  il  piano  dei  test  per  la  verifica  del  corretto
funzionamento. La piattaforma e' sviluppata applicando i  criteri  di
accessibilita' di cui alla legge 9 gennaio 2004, n.  4  nel  rispetto
dei principi di usabilita', completezza di informazione, chiarezza di
linguaggio,   affidabilita',   ((semplicita'   di    consultazione,))
qualita', omogeneita' e interoperabilita';
    b) sono stabilite le regole tecniche e le modalita' con le  quali
le amministrazioni identificano i destinatari e  rendono  disponibili
telematicamente sulla piattaforma i documenti informatici oggetto  di
notificazione;
    c) sono stabilite le modalita' con  le  quali  il  gestore  della
piattaforma attesta e certifica,  con  valore  legale  opponibile  ai
terzi,  la  data  e  l'ora  in  cui  i  documenti  informatici  delle
amministrazioni sono depositati sulla piattaforma e resi  disponibili
ai destinatari attraverso la piattaforma, nonche'  il  domicilio  del
destinatario risultante dagli elenchi di cui al comma 5,  lettera  a)
alla data della notificazione;
    d) sono individuati i casi di malfunzionamento della piattaforma,
nonche' le modalita'  con  le  quali  il  gestore  della  piattaforma
attesta il suo malfunzionamento e comunica il  ripristino  della  sua
funzionalita';
    e) sono stabilite le modalita' di accesso alla piattaforma  e  di
consultazione degli atti, provvedimenti, avvisi  e  comunicazioni  da
parte dei destinatari e dei delegati, nonche'  le  modalita'  con  le
quali il gestore della piattaforma attesta la data e l'ora in cui  il
destinatario o il delegato accedono, tramite la piattaforma, all'atto
oggetto di notificazione;
    f) sono  stabilite  le  modalita'  con  le  quali  i  destinatari
eleggono  il  domicilio  digitale  presso  la  piattaforma  e,  anche
attraverso modelli semplificati, conferiscono o revocano ai  delegati
la delega per l'accesso alla piattaforma,  nonche'  le  modalita'  di
accettazione e rinunzia delle deleghe;
    g) sono stabiliti i tempi e le  modalita'  di  conservazione  dei
documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma;
    h) sono stabilite le regole tecniche e le modalita' con le  quali
i destinatari indicano il recapito digitale ai fini  della  ricezione
dell'avviso di cortesia di cui al comma 7;
    i) sono individuate le  modalita'  con  le  quali  i  destinatari
dell'avviso di avvenuta  ricezione  notificato  in  formato  cartaceo
ottengono la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione;
    l)   sono   disciplinate   le   modalita'   di   adesione   delle
amministrazioni alla piattaforma.
  16. Con atto del Capo della competente struttura  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, ultimati i test e le  prove  tecniche  di
corretto funzionamento della piattaforma, e'  fissato  il  termine  a
decorrere  dal  quale  le  amministrazioni   possono   aderire   alla
piattaforma.
  17. La notificazione a mezzo della piattaforma di cui  al  comma  1
non si applica:
    a) agli atti del processo civile, penale, per  l'applicazione  di
misure di prevenzione, amministrativo, tributario e  contabile  e  ai
provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi;
    b)  agli  atti  della   procedura   di   espropriazione   forzata
disciplinata dal titolo II, capi II e IV, del decreto del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, diversi da quelli di  cui
agli articoli 50, commi 2 e  3,  e  77,  comma  2-bis,  del  medesimo
decreto;
    c) agli atti  dei  procedimenti  di  competenza  delle  autorita'
provinciali   di   pubblica   sicurezza    relativi    a    pubbliche
manifestazioni,  misure  di  prevenzione  personali  e  patrimoniali,
autorizzazioni  e  altri  provvedimenti  a   contenuto   abilitativo,
soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio nazionale degli
stranieri e dei cittadini dell'Unione europea, ((o comunque agli atti
di ogni altro procedimento)) a carattere  preventivo  in  materia  di
pubblica sicurezza, e ai provvedimenti e alle comunicazioni  ad  essi
connessi.
  18. All'articolo 50, comma 3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,   le   parole   «trascorsi
centottanta giorni» sono sostituite  dalle  seguenti:  «trascorso  un
anno».
  19. All'articolo 1, comma 402, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La  societa'  di
cui al primo periodo affida, in tutto o in parte, lo  sviluppo  della
piattaforma al fornitore del servizio universale di cui  all'articolo
3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche attraverso il
riuso dell'infrastruttura tecnologica  esistente  di  proprieta'  del
suddetto fornitore.».
  20. Il gestore si avvale del fornitore del servizio  universale  di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio  1999,  n.  261,
anche per effettuare la spedizione dell'avviso di avvenuta  ricezione
e  la  consegna  della  copia  cartacea   degli   atti   oggetto   di
notificazione  previste  dal  comma  7  e  garantire,  su  tutto   il
territorio nazionale, l'accesso  universale  alla  piattaforma  e  al
nuovo servizio di notificazione digitale.
  21. Per l'adesione alla piattaforma, le amministrazioni  utilizzano
le risorse umane, finanziarie e strumentali previste  a  legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  22. Per la realizzazione della piattaforma di  cui  al  comma  1  e
l'attuazione della presente disposizione sono utilizzate  le  risorse
di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160.
                               Art. 27
 
Misure per la semplificazione e la diffusione della firma elettronica
  avanzata e dell'identita' digitale per l'accesso ai servizi bancari
 
  1. Ferma restando  l'applicazione  delle  regole  tecniche  di  cui
all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
82, per il rilascio della firma elettronica  avanzata,  nel  rispetto
della  disciplina  europea,   si   puo'   procedere   alla   verifica
dell'identita' dell'utente anche tramite uno dei seguenti processi:
    a) processi di identificazione elettronica  e  di  autenticazione
informatica basati su credenziali che assicurano i requisiti previsti
dall'articolo  4  del  Regolamento  Delegato  (UE)   2018/389   della
Commissione del 27 novembre 2017 gia' attribuite,  dal  soggetto  che
eroga la firma elettronica avanzata, al medesimo utente  identificato
ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 21  novembre  2007,
n. 231;
    b) processi di identificazione elettronica  e  di  autenticazione
informatica, a due fattori, basati  su  credenziali  gia'  rilasciate
all'utente  nell'ambito  del  Sistema  Pubblico   per   la   gestione
dell'Identita' Digitale di cittadini e imprese di cui all'articolo 64
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
    c) processi di identificazione elettronica  e  di  autenticazione
informatica,   basati    su    credenziali    di    livello    almeno
«significativo»,nell'ambito   di   un   regime   di   identificazione
elettronica  notificato,  oggetto  di  notifica  conclusa  con  esito
positivo, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE)  n.  910/2014
di livello almeno «significativo».
  2. I soggetti che erogano soluzioni di firma  elettronica  avanzata
conservano  per  almeno  venti  anni  le  evidenze  informatiche  del
processo di autenticazione in base al quale e'  stata  attribuita  la
firma elettronica avanzata.
  3. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1, comma 2, lettera n), le parole«gli estremi del
documento di identificazione»sono soppresse;
    b) all'articolo 18, comma1,  lalettera  a)  e'  sostituita  dalla
seguente: «a) l'identificazione del  cliente  ela  verificadella  sua
identitasulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da  una
fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure  si  attuano  nei
confronti  dell'esecutore,   anche   in   relazione   alla   verifica
dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in  forza
del quale opera in nome e per conto del cliente;»;
    c) all'articolo 19, comma 1:
      1) alla lettera a), il numero 2) e'  sostituito  dal  seguente:
«2) per i clienti in possesso di un'identita' digitale,  con  livello
di garanzia almeno significativo,  nell'ambito  del  Sistema  di  cui
all'articolo 64 del predetto decreto legislativo n. 82  del  2005,  e
della relativa normativa  regolamentare  di  attuazione,  nonche'  di
un'identita' digitale con livello di garanzia  almeno  significativo,
rilasciata nell'ambito di un regime  di  identificazione  elettronica
compreso nell'elenco pubblicato dalla  Commissione  europea  a  norma
dell'articolo 9 del regolamento UE n. 910/2014, o di  un  certificato
per la  generazione  di  firma  elettronica  qualificata  o,  infine,
identificati per mezzo di procedure  di  identificazione  elettronica
sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia
per l'Italia digitale;»;
      2) allalettera a),dopo  ilnumero4)  e'  inserito  il  seguente:
«4-bis) per i clienti che, previa identificazione elettronica  basata
su credenziali che assicurano i requisiti  previsti  dall'articolo  4
del regolamento delegato  (UE)  2018/389  della  Commissione  del  27
novembre 2017, dispongono un bonifico verso  un  conto  di  pagamento
intestato al soggetto tenuto  all'obbligo  di  identificazione.  Tale
modalita' di identificazione e verifica  dell'identita'  puo'  essere
utilizzata solo con  riferimento  a  rapporti  relativi  a  carte  di
pagamento e dispositivi analoghi, nonche' a  strumenti  di  pagamento
basati   su   dispositivi   di    telecomunicazione,    digitali    o
informatici,con esclusione dei casi in cui tali carte, dispositivi  o
strumenti sono utilizzabili per generare l'informazione necessaria  a
effettuare direttamente un bonifico o un addebito diretto verso e  da
un conto di pagamento;»;
      3) alla lettera b) prima della parola «laddove» e' inserita  la
seguente: «solo».
  ((3-bis. All'articolo 1, comma  2,  del  decreto-legge  24  gennaio
2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,
n. 33, la parola: «2020» e' sostituita dalla seguente: «2021».))
                           ((Art. 27 - bis
 
Modifica all'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.
  259, per la semplificazione nell'identificazione  degli  acquirenti
  di S.I.M.
 
  1. All'articolo 55 del codice delle comunicazioni elettroniche,  di
cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 7 e'
aggiunto il seguente:
  «7-bis. L'obbligo di identificazione di  cui  al  comma  7  non  si
applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura
di  servizi  di  tipo  "internet  delle   cose",   installate   senza
possibilita' di essere estratte all'interno degli oggetti connessi  e
che, anche  se  disinstallate,  non  possono  essere  utilizzate  per
effettuare traffico vocale, inviare SMS o fruire del servizio di  del
servizio di connessione a internet».))
                               Art. 28
 
Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica  degli
  atti  in  materia  civile,  penale,  amministrativa,  contabile   e
  stragiudiziale
 
  1. Al decreto -legge 18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 16, comma 12, al primo periodo, le parole  «entro
il 30 novembre 2014» sono soppresse  e,  in  fine,  sono  aggiunti  i
seguenti periodi: «Con  le  medesime  modalita',  le  amministrazioni
pubbliche  possono  comunicare  altresi'  gli  indirizzi   di   posta
elettronica certificata  di  propri  organi  o  articolazioni,  anche
territoriali, presso cui eseguire le  comunicazioni  o  notificazioni
per via telematica nel  caso  in  cui  sia  stabilito  presso  questi
l'obbligo  di  notifica  degli  atti  introduttivi  di  giudizio   in
relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacita' o
legittimazione processuale. Per il caso di costituzione  in  giudizio
tramite  propri  dipendenti,  le  amministrazioni  pubbliche  possono
altresi'  comunicare  ulteriori  indirizzi   di   posta   elettronica
certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di
cui  al  presente  articolo  e  corrispondenti  a   specifiche   aree
organizzative omogenee, presso cui eleggono  domicilio  ai  fini  del
giudizio.»;
    b) all'articolo 16, il comma 13 e' sostituito dal seguente:  «13.
In  caso  di  mancata  comunicazione  ai  sensi  del  comma  12,   le
comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si  effettuano
ai sensi dei commi 6 e 8 e le notificazioni ad istanza  di  parte  si
effettuano ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter.»;
    c) all'articolo 16-ter, comma 1-bis, le parole «del comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «dei commi 1 e  1-ter»  e  dopo  il  comma
1-bis e' aggiunto il seguente: «1-ter. Fermo restando quanto previsto
dal  regio  decreto  30  ottobre  1933,  n.  1611,  in   materia   di
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso  di  mancata
indicazione  nell'elenco  di  cui  all'articolo  16,  comma  12,   la
notificazione alle pubbliche amministrazioni degli  atti  in  materia
civile,  penale,  amministrativa,  contabile  e   stragiudiziale   e'
validamente effettuata, a tutti gli effetti,  al  domicilio  digitale
indicato  nell'elenco  previsto  dall'articolo  6-ter   del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino
indicati, per  la  stessa  amministrazione  pubblica,  piu'  domicili
digitali, la notificazione e' effettuata presso l'indirizzo di  posta
elettronica certificata  primario  indicato,  secondo  le  previsioni
delle Linee guida di AgID, nella  sezione  ente  dell'amministrazione
pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l'obbligo di notifica
degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie
presso organi o articolazioni, anche  territoriali,  delle  pubbliche
amministrazioni, la notificazione puo' essere eseguita  all'indirizzo
di posta elettronica certificata espressamente  indicato  nell'elenco
di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
82, per detti organi o articolazioni.».
  2. Ferma restando l'immediata  applicazione  dell'articolo  16-ter,
comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  come
introdotto dal presente decreto, con provvedimento  del  responsabile
dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della  giustizia,
da adottare nel termine di novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, sono dettate le specifiche tecniche  per
l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 12, del
decreto-legge n. 179 del 2012, come modificato dal presente articolo.
                               Art. 29
 
((Disposizioni per favorire l'accesso delle persone  con  disabilita'
  agli strumenti informatici, piattaforma unica nazionale informatica
  di targhe associate a permessi  di  circolazione  dei  titolari  di
  contrassegni  e  semplificazioni  in  materia  di  esportazioni  di
  veicoli))
 
  1. Al fine di favorire l'accesso delle persone con disabilita' agli
strumenti  informatici,  alla  legge  9  gennaio  2004,  n.  4,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1,  comma  2,  dopo  le  parole  «della  pubblica
amministrazione» sono inserite le seguenti: «, nonche' alle strutture
ed ai servizi aperti o forniti al pubblico attraverso i nuovi sistemi
e le tecnologie di informazione e comunicazione in rete»;
    b) all'articolo 2, comma 1, lettera a-quinquies, le parole «comma
1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis»;
    c) all'articolo 3, dopo il comma  1,  e'  inserito  il  seguente:
«1-bis. La presente legge si applica altresi' ai  soggetti  giuridici
diversi da quelli di cui al comma 1, che offrono servizi al  pubblico
attraverso siti web o applicazioni mobili, con  un  fatturato  medio,
negli ultimi tre  anni  di  attivita',  superiore  a  ((cinquecento))
milioni di euro.»;
    d) all'articolo 4:
      1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «La
previsione   di   cui   al   secondo   periodo   si   applica   anche
all'acquisizione di beni o alla fornitura di servizi  effettuata  dai
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis.»;
      2) al comma 2,  le  parole  «comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «commi 1 e 1-bis»;
    e) all'articolo 7:
      1)  ((al  comma  1,  alinea)),  le  parole  «L'Agenzia»,   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Nei  confronti  dei  soggetti  di  cui
all'articolo 3, comma 1, l'Agenzia»;
    f) all'articolo 9:
      1) al comma 1, dopo  le  parole  «della  presente  legge»  sono
inserite le seguenti: «da parte dei soggetti di cui  all'articolo  3,
comma 1»;
      2)  dopo  il  comma  1,  e'  aggiunto  il   seguente:   «1-bis.
L'inosservanza delle disposizioni della presente legge da  parte  dei
soggetti  di  cui  all'articolo  3,  comma  1-bis,  e'  accertata   e
sanzionata  dall'AgID,  fermo  restando  il  diritto   del   soggetto
discriminato di agire ai sensi della legge 1° marzo 2006, n.  67.  Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel  capo
I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se a seguito
dell'istruttoria l'AgID  ravvisa  violazioni  della  presente  legge,
fissa il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse da  parte
del trasgressore. In caso di inottemperanza alla diffida  di  cui  al
periodo  precedente,  l'AgID  applica  la   sanzione   amministrativa
pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato.».
  2. All'articolo 1 della ((legge 30 dicembre 2018,))  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 489, il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«Il Fondo e'  destinato  all'istituzione  di  una  piattaforma  unica
nazionale informatica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nell'ambito dell'archivio nazionale dei  veicoli  previsto
dall'articolo 226, del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,
per consentire la verifica  delle  targhe  associate  a  permessi  di
circolazione  dei  titolari  di  contrassegni,  rilasciati  ai  sensi
dell'articolo  381,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 16  dicembre  1992,  n.  495,  al  fine  di  agevolare  la
mobilita', sull'intero territorio nazionale, delle  persone  titolari
dei predetti contrassegni.»,
    b) il comma 491, e' sostituito dal seguente:  «491.  Con  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e  il  Ministro  dell'interno,
sentite   le   associazioni    delle    persone    con    disabilita'
comparativamente piu' rappresentative  a  livello  nazionale,  previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ((nonche'  previo  parere
del Garante per la protezione dei dati personali)) da adottare  entro
novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono definite  le  procedure  per  l'istituzione  della
piattaforma  di  cui  al  comma  489,  nel  rispetto   dei   principi
applicabili  al  trattamento  dei  dati  personali,  previsti   dagli
articoli 5 e 9, paragrafo 2, lettera  g),  del  regolamento  (UE)  n.
679/2016, e dagli articoli 2-sexies e 2-septies del Codice in materia
di protezione dei dati personali di cui  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n.  196,  nonche'  previo  parere  del  Garante  per  la
protezione dei dati personali e delle prescrizioni adottate ai  sensi
dell'articolo  2-quinquiesdecies  del   medesimo   Codice.   Per   la
costituzione della piattaforma di cui al primo periodo, il  Ministero
delle infrastrutture e  dei  trasporti  puo'  avvalersi  anche  della
societa' di cui all'articolo  83,  comma  15,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133. Dall'attuazione del presente  comma  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica  e  vi  si
provvede  con  le  risorse  finanziarie  disponibili  a  legislazione
vigente.».
  ((2-bis. All'articolo 103, comma 1, del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il secondo periodo  e'
sostituito dal seguente: «La cancellazione e' disposta  a  condizione
che il veicolo sia in regola con gli  obblighi  di  revisione  o  sia
stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione,
a visita e prova per l'accertamento dell'idoneita' alla  circolazione
ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di
revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7».))
                           ((Art. 29 - bis
 
Modifica all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio  2012,
  n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.
  35
 
  1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per i sussidi  tecnici
e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza  delle
persone con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5  febbraio
1992, n. 104».
  2. Con proprio decreto di  natura  non  regolamentare,  da  emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia  e  delle
finanze aggiorna il comma 2 dell'articolo 2 del decreto del  Ministro
delle finanze 14 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
77 del 2 aprile 1998, prevedendo che le persone  con  disabilita'  ai
fini dell'applicazione dei  benefici  previsti  possono  produrre  il
certificato attestante l'invalidita' funzionale permanente rilasciato
dall'azienda sanitaria locale competente o dalla  commissione  medica
integrata e sopprimendo la necessita' di  presentare  contestualmente
la  specifica  prescrizione  autorizzativa  rilasciata   dal   medico
specialista dell'azienda sanitaria locale di appartenenza.))
                           ((Art. 29 - ter
 
 
Semplificazione  dei  procedimenti  di   accertamento   degli   stati
                     invalidanti e dell'handicap
 
  1. Le commissioni mediche pubbliche preposte all'accertamento delle
minorazioni civili e dell'handicap ai  sensi  dell'articolo  4  della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono autorizzate  a  redigere  verbali
sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti
i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che  consenta
una valutazione obiettiva.
  2. La valutazione sugli atti  puo'  essere  richiesta  dal  diretto
interessato o da chi lo rappresenta  unitamente  alla  produzione  di
documentazione adeguata o in sede di redazione del certificato medico
introduttivo. In tale  secondo  caso  spetta  al  responsabile  della
commissione di accertamento indicare la documentazione  sanitaria  da
produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia  sufficiente
per una valutazione obiettiva, l'interessato e'  convocato  a  visita
diretta.))
                               Art. 30
 
 
           Misure di semplificazione in materia anagrafica
 
  1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3:
      1) al terzo periodo, la parola «esclusivamente» e' soppressa;
      2)  dopo  il  terzo  periodo  e'  inserito  il  seguente:   «La
certificazione  dei  dati  anagrafici  in  modalita'  telematica   e'
assicurata  dal  Ministero  dell'Interno  tramite   l'ANPR   mediante
l'emissione di  documenti  digitali  muniti  di  sigillo  elettronico
qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.»;
      3)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente   periodo:   «L'ANPR
attribuisce a ciascun cittadino un codice identificativo univoco  per
garantire    la    ((circolarita'    dei    dati    anagrafici))    e
l'interoperabilita'  con  le  altre  banche  dati   delle   pubbliche
amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all'articolo
2, comma 2, lettere a) e b).»;
    b) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: «6-bis. In relazione
ai servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche  amministrazioni
e agli organismi che erogano pubblici servizi in base alle previsioni
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  10  novembre
2014, n. 194, con uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'interno,
d'intesa  con  il  Ministro  per  l'innovazione  tecnologica   e   la
digitalizzazione e  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,
((sentiti il Garante)) per la protezione  dei  dati  personali,  ((la
Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali))  e  l'Agenzia   per
l'Italia digitale, sono assicurati l'adeguamento e l'evoluzione delle
caratteristiche   tecniche   della   piattaforma   di   funzionamento
dell'ANPR.».
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  1989,  n.
223, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 13, comma 3, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Le dichiarazioni di cui al secondo periodo del comma 2 sono
rese  anche  in  modalita'  telematica  attraverso  i  servizi   resi
disponibili dall'ANPR.»;
    b) all'articolo 33, comma 2, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo:  «Il  rilascio  di  certificati  anagrafici   in   modalita'
telematica  e'  effettuato  mediante  i  servizi  dell'ANPR  con   le
modalita' indicate nell'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo
7 marzo 2005 n. 82((, e si applica a decorrere  dall'attivazione  del
relativo servizio da parte del  Ministero  dell'interno  e  di  Sogei
S.p.a.»));
    c) all'articolo 35, comma 1, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «sostituita dal sigillo elettronico qualificato, ai sensi del
regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 23 luglio 2014,  nelle  certificazioni  rilasciate  in  modalita'
telematica mediante i servizi dell'ANPR».
  3. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo  e'
operata con le  risorse  stanziate  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno per la realizzazione della piattaforma ANPR.
                           ((Art. 30 - bis
 
 
     Misure di semplificazione in materia di autocertificazione
 
  1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 2, comma 1, le parole:  «che  vi  consentono»  sono
soppresse;
  b) all'articolo 71, comma 4, le parole: «che vi  consentono»  e  le
parole: «, previa definizione di appositi accordi,» sono soppresse.))
Capo II
Norme generali per lo sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e l'utilizzo del digitale nell'azione amministrativa

                               Art. 31
 
Semplificazione   dei    sistemi    informativi    delle    pubbliche
  amministrazioni e dell'attivita' di  coordinamento  nell'attuazione
  della strategia digitale e in materia  di  perimetro  di  sicurezza
  nazionale cibernetica
 
  1. Al fine di semplificare e favorire l'offerta dei servizi in rete
della  pubblica  amministrazione,  il  lavoro  agile  e  l'uso  delle
tecnologie  digitali,  nonche'  il   coordinamento   dell'azione   di
attuazione della strategia digitale, al decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 12:
      1. al comma  3-bis,  dopo  il  primo  periodo  e'  aggiunto  il
seguente: «In caso di uso di  dispositivi  elettronici  personali,  i
soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  nel  rispetto   della
disciplina in materia di trattamento  dei  dati  personali,  adottano
ogni misura atta a garantire  la  sicurezza  e  la  protezione  delle
informazioni e dei dati, tenendo  conto  delle  migliori  pratiche  e
degli standard nazionali, europei e internazionali per la  protezione
delle proprie reti, nonche' ((a condizione che sia data al lavoratore
adeguata  informazione))  sull'uso  sicuro  dei  dispositivi,   anche
attraverso la diffusione di apposite linee  guida,  e  disciplinando,
tra l'altro l'uso di webcam e microfoni((, previa  informazione  alle
organizzazioni sindacali.))»;
      2. dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente: «3-ter. Al fine
di agevolare la  diffusione  del  lavoro  agile  quale  modalita'  di
esecuzione del rapporto di lavoro  subordinato,  i  soggetti  di  cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), acquistano beni e  progettano  e
sviluppano  i  sistemi  informativi  e  i  servizi  informatici   con
modalita' idonee a consentire ai lavoratori di accedere da remoto  ad
applicativi, dati e informazioni  necessari  allo  svolgimento  della
prestazione lavorativa, nel rispetto della legge 20 maggio  1970,  n.
300, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e  della  legge  22
maggio 2017, n. 81, assicurando  un  adeguato  livello  di  sicurezza
informatica, in  linea  con  le  migliori  pratiche  e  gli  standard
nazionali ed internazionali per la  protezione  delle  proprie  reti,
nonche'  ((a  condizione  che  sia  data   al   lavoratore   adeguata
informazione))  sull'uso  sicuro  degli  strumenti   impiegati,   con
particolare riguardo a quelli erogati tramite fornitori di servizi in
cloud, anche attraverso la diffusione  di  apposite  linee  guida,  e
disciplinando anche la tipologia  di  attivita'  che  possono  essere
svolte((, previa informazione alle organizzazioni sindacali.))»;
    b) all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, le parole  «L'AgID»
sono sostituite dalle seguenti:  «La  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, anche avvalendosi dell'AgID,» e,  infine,  dopo  le  parole
«migliorino  i  servizi   erogati»   sono   aggiunte   le   seguenti:
«assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica,  in  linea
con le migliori pratiche e gli standard nazionali  ed  internazionali
per  la  protezione  delle  proprie  reti,  nonche'  promuovendo   la
consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro  dei  suddetti  sistemi
informativi, anche attraverso la diffusione di apposite  linee  guida
che disciplinano anche la tipologia di attivita' che  possono  essere
svolte.»;
    c) all'articolo 14-bis:
      1) al comma 2, lettera h), le parole «ovvero, su sua richiesta,
da parte della stessa AgID» sono soppresse;
      2)  al  comma  3,  le  parole  «nonche'  al  Dipartimento   per
l'innovazione  tecnologica  della  Presidenza   del   Consiglio   dei
ministri» sono soppresse;
    d) all'articolo 17, comma 1-quater,  dopo  l'ultimo  periodo,  e'
aggiunto il seguente: «Il mancato avvio delle attivita' necessarie  a
porre rimedio e il mancato rispetto del  termine  perentorio  per  la
loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione
della performance individuale dei dirigenti responsabili  e  comporta
responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi  degli  articoli
21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
  ((1-bis.  All'articolo  263,  comma   1,   secondo   periodo,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole:  «e  comunque  a  condizione  che  l'erogazione  dei
servizi rivolti a  cittadini  ed  imprese  avvenga  con  regolarita',
continuita' ed efficienza, nonche' nel rigoroso  rispetto  dei  tempi
previsti dalla normativa vigente».))
  2. All'articolo 1,  comma  6,  lettera  a),  del  decreto-legge  21
settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 133, le parole «ovvero le centrali  di  committenza
alle quali essi fanno ricorso ai sensi dell'articolo  1,  comma  512,
della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  che  intendano  procedere
all'affidamento»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «che  intendano
procedere, anche per il tramite delle centrali  di  committenza  alle
quali essi sono tenuti a fare ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma
512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'affidamento».
  3. E' istituita presso il Ministero dell'interno,  nell'ambito  del
Dipartimento ((per l'amministrazione generale,)) per le politiche del
personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali  e
finanziarie, la Direzione Centrale per l'innovazione tecnologica  per
l'amministrazione generale, cui e' preposto un dirigente  di  livello
generale dell'area delle funzioni  centrali.  La  Direzione  Centrale
assicura la funzionalita' delle attivita' di innovazione  tecnologica
e di digitalizzazione, nonche' dei sistemi informativi del  Ministero
dell'interno e delle Prefetture-UTG.
  4.  La  dotazione  organica  del   Ministero   dell'interno,   ((in
applicazione)) di quanto previsto dal comma 3, e' incrementata di  un
posto di funzione dirigenziale di livello generale  da  assegnare  al
personale dell'area delle funzioni centrali, i cui maggiori oneri, al
fine di assicurare l'invarianza finanziaria,  sono  compensati  dalla
soppressione di un  numero  di  posti  di  funzione  dirigenziale  di
livello non generale  della  medesima  area,  equivalente  sul  piano
finanziario. Alle modifiche della dotazione organica di cui al  primo
periodo  si  provvede  con  regolamento   da   adottarsi   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  5. Per assicurare la piena efficacia dei progetti di trasformazione
digitale  la  societa'  di  cui  all'articolo  83,  comma   15,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'ambito dei progetti  e  delle
attivita' da essa gestiti, provvede alla definizione e allo  sviluppo
di servizi e prodotti innovativi  operando,  anche  in  favore  delle
amministrazioni committenti, in qualita'  di  innovation  procurement
broker. In tale ambito, per l'acquisizione dei  beni  e  dei  servizi
funzionali  alla  realizzazione  di  progetti   ad   alto   contenuto
innovativo, la medesima societa' non si avvale di Consip S.p.A. nella
sua qualita' di centrale di committenza, in deroga all'ultimo periodo
dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  6. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  I  soggetti  di  cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
provvedono  con  le  risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
                               Art. 32
 
                   Codice di condotta tecnologica
 
  1. Al fine di garantire il coordinamento nello sviluppo dei sistemi
informativi e  dell'offerta  dei  servizi  in  rete  delle  pubbliche
amministrazioni  su  tutto  il  territorio  nazionale,   al   decreto
legislativo 7 marzo 20005, n. 82, dopo l'articolo 13, e' inserito  il
seguente:
    «Art. 13-bis (Codice di condotta tecnologica ed esperti). - 1. Al
fine di favorire la digitalizzazione della pubblica amministrazione e
garantire il necessario coordinamento sul piano tecnico  delle  varie
iniziative di innovazione tecnologica, i soggetti di cui all'articolo
2, comma  2,  lettera  a),  nell'ambito  delle  risorse  disponibili,
progettano, realizzano e sviluppano i propri  sistemi  informatici  e
servizi digitali, in coerenza con gli obiettivi dell'agenda  digitale
italiana ed europea e nel rispetto del codice di condotta tecnologica
adottato dal Capo dipartimento della struttura della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri competente  per  la  trasformazione  digitale,
((sentiti l'AgID)) e il nucleo per la sicurezza  cibernetica  di  cui
all'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2018,  n.
65  e  acquisito  il  parere  della  Conferenza  unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
  ((2. Il codice di condotta tecnologica disciplina le  modalita'  di
progettazione, sviluppo e implementazione  dei  progetti,  sistemi  e
servizi digitali delle amministrazioni pubbliche,  nel  rispetto  del
principio di  non  discriminazione,  dei  diritti  e  delle  liberta'
fondamentali delle persone e della disciplina in materia di perimetro
nazionale di sicurezza cibernetica.))
  3. I soggetti di cui all'articolo  2,  comma  2,  lettera  a),  che
avviano progetti di sviluppo  dei  servizi  digitali  sono  tenuti  a
rispettare il codice di condotta tecnologica ((e possono avvalersi)),
singolarmente o in forma associata, di uno o piu' esperti in possesso
di  comprovata  esperienza  e  qualificazione   professionale   nello
sviluppo e nella gestione di  processi  complessi  di  trasformazione
tecnologica e progetti di trasformazione digitale, nel  limite  delle
risorse progettuali disponibili a legislazione vigente per lo  scopo.
Il  codice  di  condotta  tecnologica  indica  anche  le   principali
attivita', ivi compresa la formazione del personale, che gli  esperti
svolgono in collaborazione con il  responsabile  per  la  transizione
digitale dell'amministrazione pubblica interessata, nonche' il limite
massimo  di  durata  dell'incarico,  i  requisiti  di  esperienza   e
qualificazione professionale e il trattamento  economico  massimo  da
riconoscere agli esperti.
  4.  Nella  realizzazione   ((e   nello   sviluppo))   dei   sistemi
informativi, e' sempre assicurata l'integrazione con  le  piattaforme
abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64  e  64-bis,  nonche'  la
possibilita'  di  accedere  da  remoto  ad  applicativi,   ((dati   e
informazioni   necessari))   allo   svolgimento   della   prestazione
lavorativa in modalita' agile, assicurando  un  adeguato  livello  di
sicurezza informatica, in  linea  con  le  migliori  pratiche  e  gli
standard nazionali ed internazionali per la protezione delle  proprie
reti, nonche' promuovendo la consapevolezza dei  lavoratori  sull'uso
sicuro  dei  suddetti  sistemi  informativi,  anche   attraverso   la
diffusione  di  apposite  linee  guida,  e  disciplinando  anche   la
tipologia di attivita' che possono essere svolte.
  5. L'AgID verifica il rispetto del codice di  condotta  tecnologica
da parte dei soggetti interessati  e  puo'  diffidare  i  soggetti  a
conformare la propria condotta agli obblighi previsti dal codice.  La
progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di servizi  digitali  e
sistemi informatici in violazione del codice di condotta  tecnologica
costituiscono mancato raggiungimento di uno specifico risultato e  di
un rilevante obiettivo da  parte  dei  dirigenti  responsabili  delle
strutture competenti e comportano la riduzione, non inferiore  al  30
per  cento,  della  retribuzione  di  risultato  e  del   trattamento
accessorio  collegato  alla  performance  individuale  dei  dirigenti
competenti,  oltre  al  divieto  di  attribuire  premi  o   incentivi
nell'ambito delle medesime strutture.».
Capo III
Strategia di gestione del patrimonio informativo pubblico per fini istituzionali

                               Art. 33
 
Disponibilita'  e  interoperabilita'   dei   dati   delle   pubbliche
  amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi
 
  1. Al fine di semplificare e favorire la fruizione  del  patrimonio
informativo pubblico da parte  delle  pubbliche  amministrazioni  per
fini istituzionali, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 50 dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il  seguente:
«3-ter. In caso di mancanza di  accordi  quadro,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri  o  il  Ministro  delegato  per  l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione  stabilisce  un  termine  entro  il
quale le pubbliche amministrazioni interessate provvedono  a  rendere
disponibili, accessibili e fruibili i dati alle altre amministrazioni
pubbliche ai sensi  del  comma  2.  L'inadempimento  dell'obbligo  di
rendere disponibili i dati ai sensi del presente articolo costituisce
mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di  un  rilevante
obiettivo  da  parte  dei  dirigenti  responsabili  delle   strutture
competenti e comporta la riduzione, non inferiore al  30  per  cento,
della  retribuzione  di  risultato  e  del   trattamento   accessorio
collegato alla  performance  individuale  dei  dirigenti  competenti,
oltre al divieto di attribuire premi o  incentivi  nell'ambito  delle
medesime strutture.»;
    b) dopo l'articolo 50-ter, e' inserito il seguente:
      «Art.  50-quater  (Disponibilita'  dei  dati   generati   nella
fornitura di servizi in concessione). - 1. Al fine di  promuovere  la
valorizzazione  del  patrimonio  informativo   pubblico,   per   fini
statistici  e  di  ricerca  e  per   lo   svolgimento   dei   compiti
istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nei  contratti  e  nei
capitolati con i  quali  le  pubbliche  amministrazioni  affidano  lo
svolgimento di servizi  in  concessione  e'  previsto  l'obbligo  del
concessionario di rendere disponibili all'amministrazione concedente,
((che  a  sua  volta  li  rende  disponibili  alle  altre   pubbliche
amministrazioni per i medesimi  fini  e  nel  rispetto  dell'articolo
50,)) tutti i dati acquisiti e generati nella fornitura del  servizio
agli utenti e relativi anche all'utilizzo del  servizio  medesimo  da
parte degli utenti, come dati di tipo aperto ai  sensi  dell'articolo
1, comma 1, lettera l-ter), nel rispetto delle linee  guida  adottate
da AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.».
                               Art. 34
 
     Semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati
 
  1. Al fine di favorire la condivisione e l'utilizzo del  patrimonio
informativo pubblico per l'esercizio di finalita' istituzionali e  la
semplificazione degli  oneri  per  cittadini  e  imprese,  l'articolo
50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito dal
seguente:
    «Art. 50-ter (Piattaforma  Digitale  Nazionale  Dati).  -  1.  La
Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la  progettazione,  lo
sviluppo e la realizzazione di  una  Piattaforma  Digitale  Nazionale
Dati (PDND) finalizzata a favorire la  conoscenza  e  l'utilizzo  del
patrimonio informativo detenuto,  per  finalita'  istituzionali,  dai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' la condivisione  dei
dati tra i soggetti che hanno diritto  ad  accedervi  ai  fini  della
semplificazione degli  adempimenti  amministrativi  dei  cittadini  e
delle imprese, in conformita' alla disciplina vigente e agli  accordi
quadro previsti dall'articolo 50.
    2. La  Piattaforma  Digitale  Nazionale  Dati  e'  gestita  dalla
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   ed   e'   costituita   da
un'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilita'
dei  sistemi  informativi  e  delle  basi  di  dati  delle  pubbliche
amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici per le finalita' di
cui al comma 1, mediante  l'accreditamento,  l'identificazione  e  la
gestione dei livelli di  autorizzazione  dei  soggetti  abilitati  ad
operare sulla stessa,  nonche'  la  raccolta  e  conservazione  delle
informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate  suo
tramite. La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la
messa a disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti accreditati,
di  interfacce  di  programmazione  delle  applicazioni   (API).   Le
interfacce, sviluppate dai soggetti abilitati con il  supporto  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e  in  conformita'  alle  Linee
guida AgID in materia interoperabilita', sono raccolte nel  "catalogo
API" reso disponibile dalla Piattaforma ai  soggetti  accreditati.  I
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad  accreditarsi
alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere  disponibili
le proprie basi dati senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. In fase di  prima  applicazione,  la  Piattaforma  assicura
prioritariamente  l'interoperabilita'  con  il  sistema   informativo
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di  cui
all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  con
l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui  all'articolo
62 e con le banche dati dell'Agenzie delle  entrate  individuate  dal
Direttore della stessa Agenzia. L'AgID, sentito  il  Garante  per  la
protezione dei dati personali e acquisito il parere della  Conferenza
unificata, di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, adotta linee  guida  con  cui  definisce  gli  standard
tecnologici  e  criteri   di   sicurezza,   di   accessibilita',   di
disponibilita'  e  di  interoperabilita'  per   la   gestione   della
piattaforma nonche' il processo di accreditamento e di fruizione  del
catalogo API.
    3. Nella Piattaforma Nazionale Digitale Dati non  confluiscono  i
dati attinenti a ((ordine e sicurezza pubblici)), difesa e  sicurezza
nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria.
    4. Con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri
((entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione)), di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze e il Ministero dell'interno, sentito il Garante per  la
protezione dei dati personali e acquisito il parere della  Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e'  stabilita  la  strategia  nazionale  dati.  Con  la
strategia nazionale dati sono identificate le tipologie, i limiti, le
finalita' e le modalita' di messa a disposizione, su richiesta  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  dei  dati   aggregati   e
anonimizzati di cui sono titolari i soggetti di cui  all'articolo  2,
comma 2((, dando priorita'  ai  dati  riguardanti  gli  studenti  del
sistema di istruzione e di istruzione e formazione  professionale  ai
fini della realizzazione del  diritto-dovere  all'istruzione  e  alla
formazione e del contrasto alla dispersione scolastica e formativa)).
    5.  L'inadempimento  dell'obbligo  di   rendere   disponibili   e
accessibili  le  proprie  basi  dati  ovvero  i  dati   aggregati   e
anonimizzati costituisce  mancato  raggiungimento  di  uno  specifico
risultato  e  di  un  rilevante  obiettivo  da  parte  dei  dirigenti
responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione,  non
inferiore al 30 per cento, della  retribuzione  di  risultato  e  del
trattamento accessorio collegato  alla  performance  individuale  dei
dirigenti  competenti,  oltre  al  divieto  di  attribuire  premi   o
incentivi nell'ambito delle medesime strutture.
    6. L'accesso ai dati attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale
Dati  non  modifica  la  disciplina  relativa  alla  titolarita'  del
trattamento, ferme restando le specifiche  responsabilita'  ai  sensi
dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016 in capo al soggetto gestore  della
Piattaforma nonche' le responsabilita' dei soggetti  accreditati  che
trattano i dati in qualita' di titolari autonomi del trattamento.
    7. Resta fermo che i soggetti di cui  all'articolo  2,  comma  2,
possono continuare a utilizzare anche i sistemi di  interoperabilita'
gia' previsti dalla legislazione vigente.
    8. Le attivita' previste dal presente articolo si svolgono con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente.».
  2. All'articolo 60 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2-bis, dopo le parole «secondo standard e criteri  di
sicurezza e di gestione definiti nelle Linee guida» sono aggiunte  le
seguenti: «e mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter»;
    b) il comma 2-ter e' abrogato.
  3. All'articolo 264, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, la lettera c) e' abrogata.
                               Art. 35
 
Consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali  del
                                Paese
 
  1. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al fine di tutelare
l'autonomia tecnologica del Paese, consolidare e mettere in sicurezza
le infrastrutture digitali delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del  decreto  legislativo  7
marzo  2005,  n.  82,  garantendo,  al  contempo,  la  qualita',   la
sicurezza,   la    scalabilita',    l'efficienza    energetica,    la
sostenibilita' economica e la continuita' operativa dei sistemi e dei
servizi digitali, la Presidenza del Consiglio dei  ministri  promuove
lo sviluppo di un'infrastruttura ad  alta  affidabilita'  localizzata
sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento
dei Centri per l'elaborazione delle informazioni  (CED)  definiti  al
comma  2,  destinata  a  tutte  le  pubbliche   amministrazioni.   Le
amministrazioni centrali individuate ai sensi dell'articolo 1,  comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel rispetto dei principi di
efficienza, efficacia  ed  economicita'  dell'azione  amministrativa,
migrano i loro Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i
relativi  sistemi  informatici,  privi  dei  requisiti  fissati   dal
regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura di cui al primo
periodo o verso l'infrastruttura di cui al comma 4-ter o verso  altra
infrastruttura propria gia' esistente e  in  possesso  dei  requisiti
fissati  dallo  stesso  regolamento   di   cui   al   comma   4.   Le
amministrazioni centrali, in alternativa, possono  migrare  i  propri
servizi verso soluzioni cloud, nel rispetto di  quanto  previsto  dal
regolamento di cui al comma 4.»;
    b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
      «1-bis.  Le  amministrazioni  locali   individuate   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre  2009,  n.196,  nel
rispetto  dei  principi  di  efficienza,  efficacia  ed  economicita'
dell'azione amministrativa, migrano i loro Centri per  l'elaborazione
delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, privi  dei
requisiti  fissati  dal  regolamento  di  cui  al  comma   4,   verso
l'infrastruttura di cui al comma 1 o verso altra infrastruttura  gia'
esistente in possesso dei requisiti fissati dallo stesso  regolamento
di cui al comma 4. Le amministrazioni locali, in alternativa, possono
migrare i propri servizi verso soluzioni cloud nel rispetto di quanto
previsto dal regolamento di cui al comma 4.
      1-ter. L'Agenzia per l'Italia  digitale  (AgID),  effettua  con
cadenza triennale, anche con il supporto dell'Istituto  Nazionale  di
Statistica,  il  censimento  dei  Centri  per  l'elaborazione   delle
informazioni (CED) della pubblica amministrazione di cui al  comma  2
e,  d'intesa  con  la  competente  struttura  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e
1-bis e dalla disciplina introdotta dal  decreto-legge  21  settembre
2019,  n.  105,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  ((legge  18
novembre  2019,  n.  133,))  definisce  nel   Piano   triennale   per
l'informatica nella pubblica amministrazione la strategia di sviluppo
delle  infrastrutture   digitali   delle   amministrazioni   di   cui
all'articolo 2, comma 2, ((lettere a) e)) c), del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e la strategia di adozione del modello cloud per
la  pubblica  amministrazione,  alle  quali  le  amministrazioni   si
attengono. Per la parte relativa alla  strategia  di  sviluppo  delle
infrastrutture digitali e della strategia  di  adozione  del  modello
cloud delle amministrazioni locali e' sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.
281.»;
    c) al comma 2, le parole  «un  impianto  informatico  atto»  sono
sostituite dalle seguenti: «uno o piu' sistemi informatici atti»;  le
parole «apparati di calcolo» sono sostituite dalle seguenti: «risorse
di calcolo»; e le parole «apparati di memorizzazione di  massa»  sono
sostituite dalle seguenti: «sistemi di memorizzazione di massa»;
    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'AgID, con proprio
regolamento, d'intesa con la competente  struttura  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, nel rispetto della disciplina  introdotta
dal  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  105,  convertito,   con
modificazioni, dalla ((legge 18 novembre 2019, n. 133,)) stabilisce i
livelli  minimi  di  sicurezza,  capacita'   elaborativa,   risparmio
energetico e  affidabilita'  delle  infrastrutture  digitali  per  la
pubblica amministrazione, ivi incluse le  infrastrutture  di  cui  ai
commi 1 e 4-ter. Definisce, inoltre, le caratteristiche di  qualita',
di  sicurezza,  di  performance  e  scalabilita',  interoperabilita',
portabilita' dei servizi cloud per la pubblica amministrazione.»;
    e)  il  comma  4-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  «4-bis.  Le
disposizioni del  presente  articolo  si  applicano,  fermo  restando
quanto previsto dalla legge 3  agosto  2007,  n.  124,  nel  rispetto
dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
e della disciplina e dei limiti derivanti dall'esercizio di attivita'
e funzioni in materia di ((ordine e sicurezza pubblici,)) di  polizia
giudiziaria, nonche' quelle di difesa e  sicurezza  nazionale  svolte
dalle infrastrutture digitali dell'amministrazione della difesa.»;
    f) al comma 4-ter le parole «al comma 4»  sono  sostituite  dalle
seguenti «al comma 1-ter»;
    g) dopo il comma 4-ter e' inserito il  seguente:  «4-quater.  Gli
obblighi di migrazione previsti ai commi precedenti non si  applicano
alle amministrazioni che svolgono le funzioni di cui all'articolo  2,
comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».
  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  il  comma
407 e' abrogato.
  3. All'attuazione della presente  disposizione  le  amministrazioni
pubbliche  provvedono  con  le  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.
Capo IV
Misure per l'innovazione

                               Art. 36
 
     Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione
 
  l. Al fine di favorire la trasformazione  digitale  della  pubblica
amministrazione, nonche' lo sviluppo, la diffusione e l'impiego delle
tecnologie emergenti e di iniziative ad alto valore  tecnologico,  le
imprese, le Universita', gli enti di ricerca((, pubblici e privati,))
e le  societa'  con  caratteristiche  di  spin  off  o  di  start  up
universitari di cui all'articolo 6, comma 9, della legge 30  dicembre
2010,  n.  240,  che  intendono  sperimentare  iniziative   attinenti
all'innovazione  tecnologica   e   alla   digitalizzazione,   possono
presentare alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
competente per la trasformazione digitale i  relativi  progetti,  con
contestuale domanda di temporanea  deroga  alle  norme  dello  Stato,
diverse  da  quelle  di  cui  al  comma   3,   che   impediscono   la
sperimentazione. Nella domanda ((sono indicati))  il  titolare  della
richiesta   e   il   responsabile   della   sperimentazione,   ((sono
specificati))  le  caratteristiche,  i  profili  di  innovazione,  la
durata, le finalita' del progetto e della sperimentazione, nonche'  i
risultati  e  i  benefici  attesi,  le  modalita'  con  le  quali  il
richiedente  intende  svolgere  il  monitoraggio  delle  attivita'  e
valutarne  gli  impatti,  nonche'  gli  eventuali   rischi   connessi
all'iniziativa e le  prescrizioni  che  si  propongono  per  la  loro
mitigazione.
  2.  Le  domande  vengono  contestualmente  indirizzate   anche   al
Ministero dello sviluppo economico, che, sentito il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti per  gli  eventuali  aspetti  relativi
alla sicurezza della circolazione, le esamina  entro  30  giorni  dal
ricevimento e redige una relazione istruttoria contenente la proposta
di autorizzazione alla  competente  struttura  della  Presidenza  del
Consiglio dei  ministri  ovvero  di  preavviso  di  diniego.  Non  si
applicano gli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.  Il
Ministero dello sviluppo  economico  puo'  richiedere  chiarimenti  o
integrazioni  della  domanda  al  richiedente  e,  in  tal  caso,  la
richiesta interrompe il termine di cui al primo periodo, che inizia a
decorrere nuovamente dalla ricezione degli elementi richiesti o dalla
scadenza  del  termine  assegnato  per  la   risposta.   La   mancata
trasmissione dei  chiarimenti  e  delle  integrazioni  da  parte  del
richiedente, nel termine indicato, comporta il rigetto della domanda.
Per tutti i progetti che presentano concreti ed effettivi profili  di
innovazione tecnologica, i cui risultati attesi  comportano  positivi
impatti sulla qualita' dell'ambiente o della vita  e  che  presentano
concrete probabilita' di  successo,  la  competente  struttura  della
Presidenza del Consiglio dei  ministri,  d'intesa  con  il  Ministero
dello sviluppo economico, autorizza la sperimentazione, fissandone la
durata, non superiore ad  un  anno  e  prorogabile  una  sola  volta,
stabilendone le modalita' di svolgimento e imponendo le  prescrizioni
ritenute necessarie per mitigare i rischi  ad  essa  connessi,  dando
comunicazione  delle  proprie  determinazioni,  anche  ove   ostative
all'accoglimento  della  domanda,  al  richiedente.  L'autorizzazione
sostituisce ad ogni effetto tutti  gli  atti  di  assenso,  permessi,
autorizzazioni, nulla osta, comunque  denominati,  di  competenza  di
altre amministrazioni statali. Ove l'esercizio dell'attivita' oggetto
di sperimentazione ((sia soggetto)) anche a pareri, intese, concerti,
nulla  osta,  autorizzazioni  o  altri  atti  di  assenso,   comunque
denominati, di competenza  di  altre  amministrazioni  la  competente
struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  procede,
d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico,  ai  sensi  degli
articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies, della legge  7
agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi previsti.
  3. Con l'autorizzazione di cui al comma 2 non puo' essere  disposta
in nessun caso la deroga  di  disposizioni  a  tutela  della  salute,
dell'ambiente,  dei  beni  culturali  e   paesaggistici   ovvero   di
disposizioni penali o del codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione di cui al decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159,  ne'  possono  essere  violati  o  elusi  vincoli   inderogabili
derivanti  dall'appartenenza  all'Unione  europea   o   da   obblighi
internazionali.
  4.  La  struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
competente per la trasformazione digitale, d'intesa con il  Ministero
dello sviluppo economico, vigila sulla sperimentazione autorizzata  e
verifica  il  rispetto  delle  prescrizioni  imposte,   l'avanzamento
dell'iniziativa, i risultati conseguiti e gli impatti sulla  qualita'
dell'ambiente e della vita. In caso di violazione delle  prescrizioni
imposte, diffida l'impresa richiedente ad adeguarsi alle prescrizioni
e a rimuovere ogni eventuale conseguenza derivante dalla  violazione,
assegnando all'uopo un congruo  termine,  comunque  non  inferiore  a
quindici giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, la struttura
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  competente  per  la
trasformazione digitale dispone,  d'intesa  con  il  Ministero  dello
sviluppo economico, la revoca dell'autorizzazione.
  5.  Al  termine  della   sperimentazione,   l'impresa   richiedente
trasmette alla struttura della Presidenza del Consiglio dei  ministri
competente per  la  trasformazione  digitale  e  al  Ministero  dello
sviluppo economico una documentata relazione con la quale illustra  i
risultati  del  monitoraggio  e  della  sperimentazione,  nonche'   i
benefici  economici  e  sociali  conseguiti.   La   struttura   della
Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri   competente   per   la
trasformazione digitale, sulla base degli accertamenti svolti durante
la  sperimentazione  e  a  conclusione  della  stessa,  valutato   il
contenuto della relazione di cui al precedente  periodo,  attesta  se
l'iniziativa  promossa  dall'impresa  richiedente  si   e'   conclusa
positivamente ed esprime un parere al Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e al Ministro competente per materia sulla  opportunita'  di
modifica  delle  disposizioni  di  legge   o   di   regolamento   che
disciplinano l'attivita' oggetto di sperimentazione.
  6. Entro novanta giorni dalla data  dell'attestazione  positiva  di
cui al comma 5, il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  o  il
Ministro  delegato,  di  concerto  con  il  Ministro  competente  per
materia,   promuove   le   iniziative   normative   e   regolamentari
eventualmente necessarie per disciplinare l'esercizio  dell'attivita'
oggetto di sperimentazione.
  7. L'impresa richiedente e' in via esclusiva responsabile dei danni
cagionati   a   terzi   in   dipendenza   dallo   svolgimento   della
sperimentazione. Il rilascio dell'autorizzazione di cui  al  comma  2
non esclude o attenua la responsabilita' dell'impresa richiedente.
  8. Il presente articolo non si applica alle attivita'  che  possono
essere sperimentate ai sensi dell'articolo 36  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58. In ogni caso,  con  l'autorizzazione  di  cui  al
presente articolo non puo'  essere  disposta  la  sperimentazione  in
materia di raccolta del risparmio, credito, finanza,  moneta,  moneta
elettronica, sistema dei pagamenti, assicurazioni  e  di  ogni  altro
servizio  finanziario  oggetto  di   autorizzazione   ai   sensi   di
disposizioni dell'Unione europea  o  di  disposizioni  nazionali  che
danno attuazione  a  disposizioni  dell'Unione  europea,  nonche'  in
materia di sicurezza nazionale. E' altresi' esclusa  l'autorizzazione
alla  sperimentazione  di  cui  al  presente  articolo   in   materia
anagrafica,  di  stato  civile,  di  carta  d'identita'  elettronica,
elettorale e referendaria, nonche' con riguardo  ai  procedimenti  di
competenza delle autorita' provinciali di pubblica sicurezza relativi
a  pubbliche  manifestazioni,  misure  di  prevenzione  personali   e
patrimoniali,  autorizzazioni  e  altri  provvedimenti  a   contenuto
abilitativo, soggiorno, espulsione e  allontanamento  dal  territorio
nazionale degli stranieri e  dei  cittadini  dell'Unione  europea,  o
comunque di ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia
di pubblica sicurezza, e ai provvedimenti  e  alle  comunicazioni  ad
essi connessi.
  9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica.  La  competente
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.
                               Art. 37
 
Disposizioni  per  favorire  l'utilizzo   della   posta   elettronica
  certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni,  imprese  e
  professionisti
 
  1. Al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante
Codice dell'amministrazione  digitale,  e  favorire  il  percorso  di
semplificazione  e   di   maggiore   certezza   delle   comunicazioni
telematiche tra imprese, professionisti e  pubbliche  amministrazioni
nel rispetto della disciplina europea e  fermo  quanto  previsto  nel
((predetto Codice)), all'articolo 16 del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 6:
      1) primo periodo, le parole da «indirizzo di posta  elettronica
certificata»  fino  a  «con  analoghi  sistemi  internazionali»  sono
sostituite dalle seguenti: «domicilio digitale di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
      2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Entro il  1°
ottobre 2020 tutte le imprese, gia' costituite in  forma  societaria,
comunicano al registro delle imprese il proprio domicilio digitale se
non hanno gia' provveduto a tale adempimento.»;
      3)  al  terzo  periodo,  le  parole  «dell'indirizzo  di  posta
elettronica  certificata»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «del
domicilio digitale»;
    b) al comma 6-bis:
      1) al primo periodo, le parole «indirizzo di posta  elettronica
certificata» sono sostituite dalle seguenti: «domicilio digitale», le
parole  «per  tre  mesi,»  sono  soppresse  e,  infine,   le   parole
«l'indirizzo di posta elettronica certificata» sono sostituite  dalle
seguenti: «il domicilio digitale»;
      ((2) sono aggiunti i  seguenti  periodi:  «Fatto  salvo  quanto
previsto dal primo periodo per le imprese di  nuova  costituzione,  i
soggetti di cui al  comma  6,  che  non  hanno  indicato  il  proprio
domicilio digitale entro il 1°  ottobre  2020,  o  il  cui  domicilio
digitale e' stato cancellato dall'ufficio del registro delle  imprese
ai sensi del comma 6-ter,  sono  sottoposti  alla  sanzione  prevista
dall'articolo  2630  del  codice  civile,  in   misura   raddoppiata.
L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione
della sanzione,  assegna  d'ufficio  un  nuovo  e  diverso  domicilio
digitale per il ricevimento di comunicazioni e  notifiche,  attestato
presso il cassetto digitale dell'imprenditore,  erogato  dal  gestore
del sistema informativo nazionale delle Camere di  commercio  di  cui
all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580»;))
    c) dopo il comma  6-bis  e'  inserito  il  seguente:  «6-ter.  Il
Conservatore dell'ufficio del  registro  delle  imprese  che  rileva,
anche a seguito di  segnalazione,  un  domicilio  digitale  inattivo,
chiede alla  societa'  di  provvedere  all'indicazione  di  un  nuovo
domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi  trenta
giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte  della
stessa societa', procede con  propria  determina  alla  cancellazione
dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la
procedura  di  cui  al  comma  6-bis.  Contro  il  provvedimento  del
Conservatore e' ammesso  reclamo  al  giudice  del  registro  di  cui
all'articolo 2189 del codice civile.»;
    d) al comma 7:
      1)  al  primo  periodo,  le  parole  da  «indirizzo  di   posta
elettronica» fino a «del  presente  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
n-ter del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
      2) al secondo periodo, le parole «con il relativo indirizzo  di
posta elettronica certificata.» sono sostituite dalle seguenti: «e il
relativo domicilio digitale.»;
      3) al terzo periodo le parole «indirizzo di  posta  elettronica
certificata» sono sostituite dalle seguenti: «domicilio digitale»;
    e)  il  comma  7-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  «7-bis.  Il
professionista  che  non  comunica  il  proprio  domicilio   digitale
all'albo o elenco di cui al comma 7 e' obbligatoriamente  soggetto  a
diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte  del  Collegio  o
Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida,
il Collegio o Ordine di appartenenza ((applica  la  sanzione))  della
sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione  dello
stesso  domicilio.  L'omessa  pubblicazione   dell'elenco   riservato
previsto dal  comma  7,  il  rifiuto  reiterato  di  comunicare  alle
pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma,  ovvero
la reiterata inadempienza dell'obbligo di  comunicare  all'indice  di
cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo  2005,  n.  82
l'elenco dei domicili digitali ed il  loro  aggiornamento  ((a  norma
dell'articolo 5)) del decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
19 marzo 2013, ((pubblicato nella)) Gazzetta Ufficiale ((n. 83 del  9
aprile  2013,))   costituiscono   motivo   di   scioglimento   e   di
commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del
Ministero vigilante sui medesimi.»;
    f) il comma 8 e' abrogato;
    g) il comma 9 e' abrogato;
    h) il comma 10 e' abrogato.
  2. All'articolo 5  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «2.  L'ufficio  del  registro
delle imprese che riceve  una  domanda  di  iscrizione  da  parte  di
un'impresa individuale che  non  ha  indicato  il  proprio  domicilio
digitale,  in  luogo   dell'irrogazione   della   sanzione   prevista
dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda  in  attesa
che la stessa sia integrata con il  domicilio  digitale.  Le  imprese
individuali attive e non soggette a  procedura  concorsuale  che  non
hanno  gia'  indicato,  all'ufficio  del   registro   delle   imprese
competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a  farlo  entro
il 1° ottobre 2020. Fatto salvo quanto  previsto  dal  primo  periodo
relativamente all'ipotesi della prima iscrizione  al  registro  delle
imprese o all'albo delle imprese artigiane,  le  imprese  individuali
attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno  indicato
il proprio domicilio digitale entro il 1°  ottobre  2020,  o  il  cui
domicilio digitale e'  stato  cancellato  dall'ufficio  del  registro
delle imprese, sono sottoposte alla sanzione  prevista  dall'articolo
2194 del  codice  civile,  in  misura  triplicata  previa  diffida  a
regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio  digitale  entro  il
termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle
imprese. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese  che
rileva, anche  a  seguito  di  segnalazione,  un  domicilio  digitale
inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un
nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta  giorni.  Decorsi
trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte
dello  stesso  imprenditore,  procede  con  propria  determina   alla
cancellazione dell'indirizzo dal registro delle  imprese.  Contro  il
provvedimento del Conservatore e'  ammesso  reclamo  al  giudice  del
registro di cui all'articolo 2189 del codice civile. ((L'ufficio  del
registro  delle  imprese,   contestualmente   all'irrogazione   della
sanzione, assegna d'ufficio un nuovo  e  diverso  domicilio  digitale
presso il cassetto digitale dell'imprenditore  disponibile  per  ogni
impresa all'indirizzo  impresa.italia.it,  valido  solamente  per  il
ricevimento  di  comunicazioni  e  notifiche,   accessibile   tramite
identita' digitale,  erogato  dal  gestore  del  sistema  informativo
nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell'articolo  8,  comma
6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'iscrizione  del  domicilio
digitale nel registro delle imprese e  le  sue  successive  eventuali
variazioni sono  esenti  dall'imposta  di  bollo  e  dai  diritti  di
segreteria.».
  2-bis. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono  derivare
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti  con
le  risorse  umane,   finanziarie   e   strumentali   disponibili   a
legislazione vigente.))
                           ((Art. 37 -bis
 
Misure  di  semplificazione  in  materia  di  richieste  di  gratuito
                             patrocinio
 
  1. Al fine di favorire  una  celere  evasione  delle  richieste  di
liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte  ammessa
al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio  ai  sensi
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, le istanze  prodotte  dal  giorno  successivo  a
quello di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
decreto  sono  depositate  presso  la  cancelleria   del   magistrato
competente esclusivamente mediante modalita' telematica individuata e
regolata con provvedimento  del  direttore  generale  per  i  sistemi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia.))
Titolo IV
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI IMPRESA, AMBIENTE E GREEN ECONOMY
Capo I
Semplificazioni in materia di attività di impresa e investimenti pubblici

                               Art. 38
 
Misure  di  semplificazione  per  reti  e  servizi  di  comunicazioni
                            elettroniche
 
  1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 86, comma 3,  dopo  le  parole:  «e  ad  esse  si
applica la normativa vigente in materia» sono aggiunte  le  seguenti:
«, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 87 e 88 con riferimento
alle autorizzazioni per la realizzazione della rete di  comunicazioni
elettroniche e degli elementi ad essa collegati per le quali si attua
il regime di semplificazione ivi previsto. Alla installazione di reti
di comunicazione elettronica mediante posa di  fibra  ottica  non  si
applica la disciplina edilizia e urbanistica»;
    b) all'articolo 87-ter, comma 1, dopo  le  parole  «nel  caso  di
modifiche delle caratteristiche  degli  impianti  gia'  provvisti  di
titolo abilitativo» sono inserite le  seguenti:  «,  ivi  incluse  le
modifiche relative al profilo radioelettrico»; in fine,  e'  aggiunto
il seguente periodo: «I medesimi organismi di cui al primo periodo si
pronunciano     entro     trenta     giorni      dal      ricevimento
dell'autocertificazione.»;
    c) dopo l'articolo 87-ter e' inserito il seguente:
      «Art. 87-quater (Impianti temporanei di telefonia mobile). - 1.
Gli  impianti  temporanei  di  telefonia  mobile,  necessari  per  il
potenziamento  delle  comunicazioni   mobili   in   ((situazioni   di
emergenza,  o  per  esigenze  di  sicurezza,))  esigenze  stagionali,
manifestazioni,  spettacoli  o  altri  eventi,  destinati  ad  essere
rimossi al cessare delle anzidette necessita' e comunque entro e  non
oltre centoventi  giorni  dalla  loro  collocazione,  possono  essere
installati previa comunicazione di avvio  lavori  all'amministrazione
comunale. L'impianto e' attivabile qualora, entro trenta giorni dalla
presentazione della relativa richiesta di  attivazione  all'organismo
competente ad effettuare i controlli di  cui  all'articolo  14  della
legge 22 febbraio 2001, n. 36, non sia stato comunicato dal  medesimo
un provvedimento di diniego.
      2. L'installazione di impianti  di  telefonia  mobile,  la  cui
permanenza in esercizio non superi i sette  giorni,  e'  soggetta  ad
autocertificazione di attivazione, da  inviare  contestualmente  alla
realizzazione  dell'intervento,  all'ente  locale,   agli   organismi
competenti a effettuare i controlli  di  cui  all'articolo  14  della
legge  22  febbraio  2001,  n.  36,  nonche'  ad  ulteriori  enti  di
competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti  limiti  di  campo
elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma  opera  in
deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.»;
    d) all'articolo 88:
      1) al comma 1, le parole «un'istanza unica» sono  soppresse  ed
e' aggiunto infine il seguente periodo: «L'istanza  cosi'  presentata
avra' valenza  di  istanza  unica  effettuata  per  tutti  i  profili
connessi agli interventi di cui al presente articolo.»;
      2) ai commi 4 e 9, le parole  «gli  atti  di  competenza  delle
singole amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «gli atti di
assenso, comunque denominati e necessari  per  l'effettuazione  degli
scavi e delle  eventuali  opere  civili  indicate  nel  progetto,  di
competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni  o
servizi pubblici interessati»;
      3) al comma 7, terzo periodo, le parole «posa di  cavi  o  tubi
aerei su infrastrutture esistenti, allacciamento utenti il termine e'
ridotto a otto giorni» sono sostituite dalle seguenti: «posa di  cavi
o tubi aerei o altri  elementi  di  rete  su  infrastrutture  e  siti
esistenti, allacciamento utenti il termine e' ridotto a otto giorni»,
e, dopo il terzo  periodo,  e'  aggiunto  il  seguente:  «I  predetti
termini si applicano  anche  alle  richieste  di  autorizzazione  per
l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti,  interporti,
aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri  beni  immobili
appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti locali e agli  altri
enti pubblici.»;
  ((d-bis) all'articolo 104, comma 1, lettera c), dopo il numero 2.8)
e' aggiunto il seguente:
      «2.8-bis)   di   installazione   o   esercizio   di    apparati
concentratori in tecnologie LPWAN  rispondenti  alla  raccomandazione
della Conferenza europea delle amministrazioni delle  poste  e  delle
telecomunicazioni CEPT/ERC/REC 70-03,  fatte  salve  le  esigenze  di
difesa e sicurezza dello Stato»;))
    e) all'articolo 105, comma 1,  lettera  p),  il  periodo  «Rimane
fermo l'obbligo di rendere la dichiarazione di cui all'articolo 145.»
e' soppresso;
  e-bis) all'allegato 25:
  ((1) all'articolo 33, comma 1, lettera c), le parole: «di tipologia
diversa», ovunque ricorrono, sono soppresse;
  2) all'articolo 34, comma 1, dopo la  lettera  c)  e'  aggiunta  la
seguente:
  «c-bis) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c),
numero 2.8-bis), del Codice:
  1) a euro 300,00 fino a 15  apparati  concentratori  ubicati  nello
stesso ambito provinciale;
  2) a euro 500,00 da 16 fino a  40  apparati  concentratori  ubicati
nello stesso ambito provinciale;
  3) a euro 700,00 da 41 fino a 100  apparati  concentratori  ubicati
nello stesso ambito provinciale;
  4) a euro 1.000,00 da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati
nello stesso ambito provinciale;
          5) a euro 1.500,00 con  oltre  300  apparati  concentratori
ubicati nello stesso ambito provinciale»;))
    f) l'articolo 127 e' abrogato. Nella scheda tecnica allegata alla
determina  di  assegnazione  dei  diritti  d'uso  sono  riportate  le
caratteristiche tecniche degli apparati  necessari  al  funzionamento
degli impianti di cui all'articolo 126 del decreto legislativo n. 259
del 2003;
    g) i commi 3 e 4 dell'articolo 145, nonche' l'articolo 36  ed  il
comma 2 dell'articolo 37 dell'allegato n. 25, sono abrogati.
  2.  All'articolo  82  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
    «2-bis. Al fine di dare esecuzione agli obiettivi di cui al comma
2, anche in deroga a  quanto  disposto  dal  decreto  legislativo  1°
agosto 2003, n. 259 e dai regolamenti  adottati  dagli  enti  locali,
alle  imprese  fornitrici  di  reti  e   servizi   di   comunicazioni
elettroniche  e'  consentito  effettuare  gli  interventi  di  scavo,
installazione e manutenzione di reti di comunicazione in fibra ottica
mediante la  presentazione  di  segnalazione  certificata  di  inizio
attivita' all'amministrazione  locale  competente  e  agli  organismi
competenti a effettuare i controlli, contenente  le  informazioni  di
cui ai modelli C e D dell'allegato n. 13 al  decreto  legislativo  n.
259 del 2003. La segnalazione cosi' presentata ha valore  di  istanza
unica effettuata per tutti  i  profili  connessi  alla  realizzazione
delle  infrastrutture   oggetto   dell'istanza   medesima.   Per   il
conseguimento  dei  permessi,  autorizzazioni  e  atti   abilitativi,
comunque denominati, relativi alle installazioni delle infrastrutture
per impianti radioelettrici di qualunque  tecnologia  e  potenza,  si
applicano le procedure semplificate di cui  all'articolo  87-bis  del
decreto legislativo n. 259 del 2003.».
  3. L'installazione e l'esercizio di sistemi di videosorveglianza di
cui all'articolo  5,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto-legge  20
febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18
aprile 2017, n. 48,  da  parte  degli  enti  locali,  e'  considerata
attivita' libera e non soggetta ad  autorizzazione  generale  di  cui
agli articoli 99 e 104 del decreto legislativo  1°  agosto  2003,  n.
259.
  4. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.  33,
il comma 2-bis e' sostituito  dal  seguente:  «2-bis.  Qualora  siano
utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di  scavo  a
basso  impatto  ambientale  in  presenza  di  sottoservizi,  ai  fini
dell'articolo 25, comma 1, ultimo periodo,  del  decreto  legislativo
((18 aprile del 2016 n. 50, e per gli immobili sottoposti a tutela ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio del 2004)), n.  42,  l'avvio
dei lavori e' subordinato esclusivamente alla trasmissione, da  parte
dell'Operatore di comunicazione elettronica,  alla  soprintendenza  e
all'autorita'  locale  competente,  di  documentazione   cartografica
prodotta dall'Operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e
a quello dei sottoservizi e delle infrastrutture  esistenti,  nonche'
di   documentazione   fotografica   sullo   stato    attuale    della
pavimentazione. La disposizione si applica anche  alla  realizzazione
dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano
realizzati in prossimita'  dei  medesimi  sottoservizi  preesistenti.
L'operatore di rete comunica, con un  preavviso  di  almeno  quindici
giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza  competente.  Qualora
la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi aperti  nei  centri
storici, e' altresi' depositato  presso  la  soprintendenza  apposito
elaborato tecnico che dia conto  delle  modalita'  di  risistemazione
degli spazi oggetto degli interventi.».
  5. Al fine di semplificare e  ridurre  i  termini  delle  procedure
autorizzative  per  l'istallazione  di  reti  di   telecomunicazioni,
all'articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33,  dopo
il comma 1 sono inseriti i seguenti:
    «1-bis. Al fine di  favorire  lo  sviluppo  delle  infrastrutture
digitali e minimizzare l'impatto sul sedime stradale e  autostradale,
la posa  di  infrastrutture  a  banda  ultra  larga  da  parte  degli
operatori puo' essere  effettuata  con  la  metodologia  della  micro
trincea  attraverso  l'esecuzione  di   uno   scavo   e   contestuale
riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00  cm,  con
profondita' regolabile da 10 cm fino a massimo 35 ((cm))), in  ambito
urbano ed extraurbano, anche in prossimita' del bordo stradale o  sul
marciapiede.
    1-ter. L'((ente titolare o gestore)) della strada  o  autostrada,
ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondita' proposte
dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura
a banda ultra larga, puo' concordare con l'operatore stesso ulteriori
accorgimenti in merito al  posizionamento  dell'infrastruttura  e  le
concrete  modalita'  di  lavorazione  allo  scopo  di  garantire   le
condizioni  di  sicurezza  e  non  alterare  le   prestazioni   della
sovrastruttura stradale.
    1-quater. L'operatore e' tenuto a svolgere le attivita' di  scavo
e  riempimento  a  regola  d'arte  in  modo  da  non  arrecare  danno
all'infrastruttura stradale o autostradale interessata dai lavori.».
  6. All'articolo 8, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, il comma  6
e'  sostituito  dal  seguente:  «6.  I  comuni  possono  adottare  un
regolamento per assicurare il  corretto  insediamento  urbanistico  e
territoriale  degli  impianti  e  minimizzare   l'esposizione   della
popolazione  ai  campi  elettromagnetici  con  riferimento   a   siti
sensibili  individuati  in  modo  specifico,  con  esclusione   della
possibilita' di introdurre limitazioni alla  localizzazione  in  aree
generalizzate del territorio di  stazioni  radio  base  per  reti  di
comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di
incidere,  anche  in   via   indiretta   o   mediante   provvedimenti
contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi  elettrici,
magnetici ed elettromagnetici,  sui  valori  di  attenzione  e  sugli
obiettivi di qualita', riservati allo Stato  ai  sensi  dell'articolo
4.».
  ((6-bis. L'articolo 1, comma 46, della legge 4 agosto 2017, n. 124,
si interpreta nel senso che  le  misure  di  identificazione  in  via
indiretta o da remoto del cliente gia' adottate  dagli  operatori  di
telefonia mobile, sia in caso di nuova attivazione che di  migrazione
di S.I.M. card gia' attivate,  basate  su  sistemi  di  registrazione
audio-video che garantiscano, anche ai fini di giustizia, la corretta
e  completa  acquisizione  dei  dati  necessari   al   riconoscimento
dell'utente, la genuinita' della ripresa e il rispetto delle norme  a
tutela della riservatezza dei dati  personali,  effettuate  sotto  la
responsabilita' del medesimo operatore, sono ritenute compatibili con
le previsioni, gli obiettivi ed i requisiti di cui  all'articolo  55,
comma 7 codice di cui al decreto legislativo 1° agosto,  del2003,  n.
259.))
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle lettere e) e  g)  del
comma 1, valutati in 280.000 euro annui a decorrere  dall'anno  2020,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
Fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2020 - 2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dello Sviluppo Economico.
                           ((Art. 38 - bis
 
    Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo 
 
  1. Fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di
cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al  fine  di  far  fronte
alle ricadute  economiche  negative  per  il  settore  dell'industria
culturale conseguenti  alle  misure  di  contenimento  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al  31  dicembre
2021, per la realizzazione di spettacoli  dal  vivo  che  comprendono
attivita' culturali quali  il  teatro,  la  musica,  la  danza  e  il
musical, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le  ore
23, destinati ad un massimo  di  1.000  partecipanti,  ogni  atto  di
autorizzazione, licenza,  concessione  non  costitutiva,  permesso  o
nulla osta comunque denominato,  richiesto  per  l'organizzazione  di
spettacoli  dal  vivo,  il  cui   rilascio   dipenda   esclusivamente
dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge  o
da atti amministrativi a  contenuto  generale,  e'  sostituito  dalla
segnalazione certificata di inizio attivita' di cui  all'articolo  19
della legge 7 agosto 1990, n.  241,presentata  dall'interessato  allo
sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo,  fermo
restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida  adottate
per la prevenzione e il contrasto della diffusione  del  contagio  da
COVID-19  e  con  esclusione  dei  casi  in  cui  sussistono  vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si  svolge  lo
spettacolo in oggetto.
  2. La segnalazione di cui al comma 1indica  il  numero  massimo  di
partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo  spettacolo  ed
e' corredata dalle  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazioni  e
dell'atto di notorieta' per  quanto  riguarda  tutti  gli  stati,  le
qualita' personali e i fatti previsti negli  articoli  46  e  47  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n.  445,  nonche'  da  una  relazione  tecnica  di  un
professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o  nell'albo  degli
architetti  o  nell'albo  dei  periti  industriali  o  nell'albo  dei
geometri che attesta la rispondenza  del  luogo  dove  si  svolge  lo
spettacolo alle regole tecniche stabilite con  decreto  del  Ministro
dell'interno.
  3. L'attivita' oggetto  della  segnalazione  puo'  essere  iniziata
dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione
competente.
  4. L'amministrazione competente, in caso di accertata  carenza  dei
requisiti e dei presupposti  di  cui  al  comma  1,  nel  termine  di
sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo
comma, adotta  motivati  provvedimenti  di  divieto  di  prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione  degli  eventuali  effetti  dannosi  di
essa. In  caso  di  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazioni  e
dell'atto di notorieta' false  o  mendaci,  l'amministrazione,  ferma
restando l'applicazione delle sanzioni penali  di  cui  al  comma  5,
nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto
del Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  puo'
adottare i provvedimenti di  cui  al  primo  periodo  anche  dopo  la
scadenza del termine di sessanta giorni.
  5.  Ogni  controversia  relativa  all'applicazione   del   presente
articolo  e'  devoluta  alla  giurisdizione  esclusiva  del   giudice
amministrativo. Ove  il  fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,
chiunque,  nelle  dichiarazioni,  attestazioni  o  asseverazioni  che
corredano la segnalazione certificata di inizio attivita', dichiara o
attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui
al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni.))
                               Art. 39
 
Semplificazioni della misura Nuova  Sabatini  ((ed  estensione  degli
  interventi  di  cui  al  decreto-legge  1°  aprile  1989,  n.  120,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181))
 
  1. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
le parole «In caso  di  finanziamento  di  importo  non  superiore  a
100.000,00 euro, il contributo viene erogato in un'unica  soluzione»,
sono sostituite dalle seguenti: «In caso di finanziamento di  importo
non superiore a ((200.000 euro)),  il  contributo  viene  erogato  in
un'unica soluzione.».
  2. All'articolo 1, comma 226, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «I contributi di  cui
al terzo periodo sono erogati alle imprese beneficiarie  in  un'unica
soluzione, con  modalita'  procedurali  stabilite  con  decreto,  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. In aggiunta al  predetto  stanziamento
di 60 milioni di euro,  l'intervento  puo'  essere  cofinanziato  con
risorse rivenienti da fondi strutturali e  di  investimento  europei,
anche per sostenere, applicando la medesima maggiorazione del 100 per
cento, investimenti aventi caratteristiche diverse da quelle  di  cui
al secondo periodo.».
  ((2-bis.  Al  fine  di   accelerare   la   ripresa   economica   ed
occupazionale, tra i programmi di investimento nelle  aree  di  crisi
industriale agevolati ai sensi del decreto-legge 1° aprile  1989,  n.
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  maggio  1989,  n.
181, e' aggiunta, limitatamente ai programmi di investimento  per  la
tutela  ambientale,  la  fabbricazione   di   gas   industriali,   in
conformita' e alle condizioni di  cui  agli  articoli  36  e  37  del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17  giugno  2014.
Sono conseguentemente apportate le necessarie  modifiche  al  decreto
del Ministro dello sviluppo  economico  30  agosto  2019,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2019.))
                           ((Art. 39 - bis
 
Modifiche    alla    disciplina    della    piattaforma    telematica
                         «Incentivi.gov.it»
 
  1. All'articolo 18-ter del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis. La piattaforma telematica di cui al comma 1 deve promuovere
la conoscenza di tutte le misure di incentivazione e dei programmi di
finanziamento  gestiti  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  e
migliorare la  trasparenza  e  la  comprensione  delle  procedure  di
accesso e di erogazione degli incentivi anche attraverso  un  accesso
alle informazioni interattivo e di facile utilizzo  che,  sulla  base
delle esigenze dei beneficiari, li indirizzi  verso  le  misure  piu'
appropriate ed agevoli la conoscenza dello stato di avanzamento delle
procedure di concessione degli incentivi,  anche  attraverso  sistemi
dedicati di assistenza»;
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2. Fermi restando i contenuti previsti al comma 1-bis, una sezione
della piattaforma e' dedicata alle informazioni relative alle  misure
di sostegno al tessuto produttivo gestite dalle altre amministrazioni
pubbliche centrali e locali di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  e'   alimentata
attraverso l'interoperabilita' con il Registro nazionale degli  aiuti
di Stato di cui al comma 6»;
    c) i commi 4 e 5 sono abrogati;
  d) al comma 6, le parole: « ,  da  emanare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, » sono soppresse  e  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole:  «  ,ivi  incluse  le  modalita'   per   assicurare
l'interoperabilita'  della  piattaforma  Incentivi-.gov.it   con   il
Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52  della
legge 24 dicembre 2012, n. 234,  al  fine  di  garantire  l'immediata
disponibilita' delle informazioni utili ai sensi dei commi 1-bis e  2
».
  2. All'attuazione dell'articolo 18-ter del decreto-legge 30  aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno
2019, n. 58, come modificato dal presente articolo, si  provvede  con
il decreto di cui  al  comma  6  del  medesimo  articolo  18-ter,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto.))
                           ((Art. 39 - ter
 
Modifiche alla disciplina del Fondo di cui all'articolo 1, comma 226,
                della legge 30 dicembre 2018, n. 145
 
  1. All'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
il terzo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «Con  decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalita'  di
utilizzo delle risorse del Fondo al fine di favorire il  collegamento
tra i diversi settori  di  ricerca  interessati  dagli  obiettivi  di
politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi
di ricerca internazionale, l'integrazione con i  finanziamenti  della
ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del capitale
di rischio (venture capital) italiano  ed  estero.  Per  l'attuazione
dell'intervento il Ministero dello sviluppo economico si avvale della
societa' Infratel Italia S.p.a.  mediante  apposita  convenzione.  Ai
relativi oneri si provvede nel limite massimo dell'1 per cento  delle
risorse del Fondo di cui al presente comma» e al  sesto  periodo,  le
parole:  «dal  regolamento»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dal
decreto».))
                               Art. 40
 
Semplificazione delle procedure di cancellazione dal  registro  delle
             imprese e dall'albo degli enti cooperativi
 
  1.  Il   provvedimento   conclusivo   delle   procedure   d'ufficio
disciplinate dal decreto del Presidente della  Repubblica  23  luglio
2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto  comma,  del  codice  civile,
nonche' ogni altra iscrizione o cancellazione  d'ufficio  conseguente
alla mancata registrazione obbligatoria  a  domanda  di  parte  ((nel
registro  delle  imprese)),  e'  disposto  con   determinazione   del
conservatore.   Il   conservatore   verifica,   nell'ipotesi    della
cancellazione delle societa' di persone, tramite accesso  alla  banca
dati dell'Agenzia delle entrate - Ufficio del territorio  competente,
che nel patrimonio della societa' da cancellare  non  rientrino  beni
immobili ovvero,  ove  siano  presenti  beni  immobili,  sospende  il
procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale ai  sensi
dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
23 luglio 2004, n. 247.
  2. Per le societa' di  capitali  e'  causa  di  scioglimento  senza
liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di  esercizio  per  cinque
anni consecutivi o il mancato compimento di  atti  di  gestione,  ove
l'inattivita' e l'omissione si verifichino in concorrenza con  almeno
una delle seguenti circostanze:
    a) il permanere dell'iscrizione nel registro  delle  imprese  del
capitale sociale in lire;
    b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle  imprese
dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del  registro
delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle societa'  a
responsabilita' limitata e alle societa' consortili a responsabilita'
limitata.
  3. Il conservatore iscrive d'ufficio la propria  determinazione  di
accertamento della causa  di  scioglimento  senza  liquidazione,  nel
registro delle imprese.
  4. Il conservatore del registro delle imprese  comunica  l'avvenuta
iscrizione  agli  amministratori,  risultanti  dal   registro   delle
imprese((, ai quali e' assegnato un termine di sessanta giorni))  per
presentare formale e motivata domanda di prosecuzione  dell'attivita'
e per presentare le domande di iscrizione degli atti non  iscritti  e
depositati, ai sensi di legge.
  5. A seguito della presentazione della formale e  motivata  domanda
di prosecuzione dell'attivita' di cui al  comma  4,  il  conservatore
iscrive  d'ufficio  la   propria   determinazione   di   revoca   del
provvedimento di  accertamento  della  causa  di  scioglimento  senza
liquidazione, nel registro delle imprese. In caso contrario,  decorso
il termine di cui al comma 4,  il  conservatore  del  registro  delle
imprese, verificata altresi' l'eventuale cancellazione della  partita
IVA della societa'  e  la  mancanza  di  beni  iscritti  in  pubblici
registri, provvede  con  propria  determinazione  alla  cancellazione
della societa' dal registro medesimo.
  6. Ogni determinazione del conservatore del registro delle  imprese
e' comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione.
  7. Contro la determinazione  del  conservatore  l'interessato  puo'
ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione, al giudice  del
registro delle imprese.
  8. Le determinazioni del conservatore non opposte, le decisioni del
giudice del registro adottate ai sensi dell'articolo 2189 del  codice
civile e le sentenze del  tribunale  in  caso  di  ricorso  ai  sensi
dell'articolo 2192 del codice civile sono iscritte nel registro delle
imprese con comunicazione unica d'ufficio, disciplinata dall'articolo
9  del  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,  n.  40,  al  fine  della
trasmissione   immediata   all'Agenzia   delle   entrate,   all'lNPS,
all'lNAIL, ed agli altri enti collegati.
  9. Il comma 16 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, e' sostituito dal seguente:
    «16. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui  ai
commi 2 e 5 la start-up innovativa o  l'incubatore  certificato  sono
cancellati dalla sezione speciale del registro delle imprese  di  cui
al presente articolo, con provvedimento del conservatore  impugnabile
ai  sensi  dell'articolo  2189,  terzo  comma,  del  codice   civile,
permanendo l'iscrizione alla sezione  ordinaria  del  registro  delle
imprese. Ai fini di cui al primo periodo, alla perdita dei  requisiti
e' equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma
15.»
  10. Il comma 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 24  gennaio  2015,
n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2015,  n.
33, e' sostituito dal seguente:
    «7. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di  cui  al
comma 1, le PMI innovative sono cancellate dalla sezione speciale del
registro delle imprese di cui  al  comma  2,  con  provvedimento  del
conservatore impugnabile ai sensi dell'articolo  2189,  terzo  comma,
del codice civile, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del
registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti e'  equiparato  il
mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6.».
  11.   All'articolo   223-septiesdecies   delle   disposizioni   per
l'attuazione del codice civile e disposizioni  transitorie,  dopo  il
primo comma e' aggiunto il seguente:
    ((«Ai fini dello scioglimento e della  cancellazione))  ai  sensi
del primo comma, l'ente di cui all'articolo 7 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, trasmette all'autorita' di vigilanza, alla chiusura  di
ogni semestre solare,  l'elenco  degli  enti  cooperativi,  anche  in
liquidazione  ordinaria,  che  non  hanno  depositato  i  bilanci  di
esercizio da oltre cinque anni.  L'autorita'  di  vigilanza  verifica
l'assenza  di  valori  patrimoniali  immobiliari  mediante   apposita
indagine  massiva  nei  pubblici  registri,   in   attuazione   delle
convenzioni che devono essere all'uopo stipulate  con  le  competenti
autorita' detentrici dei registri predetti.».
  12. All'articolo 5 della legge 17 luglio  1975,  n.  400,  dopo  il
primo comma e' aggiunto il seguente:
    «L'autorita' di vigilanza trasmette il decreto  di  cancellazione
di cui al primo comma all'indirizzo di posta elettronica  certificata
della conservatoria competente per  territorio  che  provvede,  senza
indugio,   alla   cancellazione   dei   gravami,   delletrascrizionie
delledomandein quello ((indicate nel decreto.»)).
  ((12-bis. In conseguenza dell'emergenza  sanitaria  da  COVID-19  e
dell'esigenza di garantire alle imprese la lavorazione delle numerose
pratiche presentate e ancora giacenti presso le Camere di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura, il termine per  la  conclusione
dei procedimenti di accorpamento di cui al comma 1  dell'articolo  61
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e' fissato al  30  novembre
2020.
  12-ter. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 2492:
  1) dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
  «Entro i cinque giorni successivi alla presentazione  del  reclamo,
il cancelliere  comunica  la  notizia  in  via  telematica,  ai  fini
dell'annotazione, al competente ufficio del registro delle imprese»;
  2) al quarto comma e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Un
estratto  della  sentenza  definitiva  che  decide  sul  reclamo   e'
trasmesso, entro cinque giorni, dal cancelliere al competente ufficio
del registro delle imprese per la relativa annotazione»;
  b) all'articolo 2495:
      1) al primo comma sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«, salvo quanto disposto dal secondo comma»;
      2) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
  «Decorsi cinque giorni dalla  scadenza  del  termine  previsto  dal
terzo comma dell'articolo 2492, il conservatore  del  registro  delle
imprese iscrive la cancellazione della societa'  qualora  non  riceva
notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere».))
                           ((Art. 40 - bis
 
  Semplificazione del terminale unico per i buoni pasto elettronici
 
  1. All'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a)  al  comma  5,  primo  periodo,  la  parola:  «individuati»   e'
sostituita dalle seguenti: «individuati le modalita' attuative  della
disposizione di cui al comma 6-bis, nonche'»;
  b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
  «6-bis. In caso  di  buoni  pasto  in  forma  elettronica  previsti
dall'articolo 4, comma 3, del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, e' garantito
agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento».
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.))
                           ((Art. 40 - ter
 
Semplificazioni per le attivita' di recupero dei materiali metallici
 
  1.  Al  fine  di  incentivare  azioni  di  recupero  dei  materiali
metallici  e  promuovere  una  gestione  sostenibile,  efficiente   e
razionale degli stessi, secondo i principi  dell'economia  circolare,
le attivita' di raccolta e trasporto degli stessi materiali avviati a
specifiche attivita' di recupero possono essere svolte con  modalita'
semplificate di iscrizione all'Albo nazionale gestori  ambientali  di
cui all'articolo 212 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152. A
tal fine presso l'Albo e' istituito un registro al quale  le  aziende
italiane ed  estere  possono  iscriversi  ai  fini  dell'abilitazione
all'esercizio  della  raccolta   e   del   trasporto   in   modalita'
semplificata. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del  presente  decreto,  l'Albo  definisce
apposite  modalita'  semplificate  di  iscrizione  nel  registro  che
promuovano e facilitino l'ingresso nel  mercato,  anche  dall'estero,
per le imprese che intendano svolgere tali attivita'.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
                         ((Art. 40 - quater
 
     Semplificazioni in materia di visto per investitori esteri
 
  1.  All'articolo  26-bis  del  testo  unico  di  cui   al   decreto
legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
  a) al comma 1, alinea, dopo le parole:
  «agli  stranieri  che  intendono  effettuare»  sono   aggiunte   le
seguenti: «, in nome proprio o per conto della persona giuridica  che
legalmente rappresentano»;
  b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Qualora la richiesta del nulla osta di cui al comma  3  sia
presentata  dal  legale  rappresentante   della   persona   giuridica
straniera, l'autorita' amministrativa, individuata con il decreto  di
cui al comma 2, richiede al Ministero degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale la preliminare verifica sulla sussistenza
della  condizione  di  reciprocita'  di  cui  all'articolo  16  delle
disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.
  3-ter. Il rilascio del nulla osta ai sensi  del  comma  3-bis  reca
l'attestazione   dell'avvenuta   verifica   della    condizione    di
reciprocita' di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in
generale premesse al codice civile»;
  c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
  «5-bis.  Il  soggetto  titolare  del  permesso  di  soggiorno   per
investitori esercita gli  stessi  diritti  inerenti  al  permesso  di
soggiorno per lavoro autonomo di  cui  all'articolo  26,e'  esonerato
dalla verifica della condizione di reciprocita' di  cui  all'articolo
16 delle disposizioni sulla legge  in  generale  premesse  al  codice
civile e, per la durata complessiva di cinque anni  a  decorrere  dal
primo  rilascio,  e'  esonerato  dall'obbligo  della   sottoscrizione
dell'accordo di  integrazione  di  cui  all'articolo  4-bis  e  dagli
obblighi inerenti alla continuita' del soggiorno in  Italia  previsti
dal regolamento di attuazione».))
                               Art. 41
 
Semplificazione  del  Sistema  di  monitoraggio  degli   investimenti
pubblici  e  riduzione  degli  oneri  informativi  a   carico   delle
                      Amministrazioni pubbliche
 
  1. Al fine di rafforzare sistemi di monitoraggio degli investimenti
pubblici,   anche   per   garantire   la   trasparenza    dell'azione
amministrativa, attuare pienamente i principi di interoperabilita'  e
unicita' dell'invio dei dati, semplificare le modalita'  di  utilizzo
del Sistema vigente  di  monitoraggio  degli  investimenti  pubblici,
all'articolo 11 dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il  comma  2,
sono aggiunti, in fine, i seguenti:
    «2-bis. Gli atti amministrativi  anche  di  natura  regolamentare
adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  che  dispongono  il
finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di  progetti  di
investimento pubblico,  sono  nulli  in  assenza  dei  corrispondenti
codici di cui  al  comma  1  che  costituiscono  elemento  essenziale
dell'atto stesso.
    2-ter. Le Amministrazioni che  emanano  atti  amministrativi  che
dispongono il finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di
progetti di investimento pubblico, ((associano negli  atti  stessi,))
il Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma  di
spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su  dette
misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e  del  valore
complessivo dei singoli investimenti. A tal fine il Dipartimento  per
la programmazione e il coordinamento  della  politica  economica,  il
((Dipartimento  della  Ragioneria))  Generale  dello   Stato   e   il
Dipartimento per le Politiche di Coesione  concordano  modalita'  per
fornire  il  necessario   supporto   tecnico   per   lo   svolgimento
dell'attivita' di cui al periodo precedente al fine di  garantire  la
corretta programmazione e il  monitoraggio  della  spesa  di  ciascun
programma e dei relativi progetti finanziati.
    2-quater. I soggetti titolari di progetti d'investimento pubblico
danno notizia, con periodicita'  annuale,  in  apposita  sezione  dei
propri siti web istituzionali, dell'elenco dei  progetti  finanziati,
indicandone il CUP, l'importo  totale  del  finanziamento,  le  fonti
finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato  di  attuazione
finanziario e procedurale.
    2-quinquies.  Entro  il  30  giugno  di  ogni  anno,  l'Autorita'
politica delegata agli investimenti pubblici  ove  nominata,  con  il
supporto del Dipartimento per la programmazione  e  il  coordinamento
della politica economica, presenta al Comitato Interministeriale  per
la Programmazione Economica un'informativa sullo stato di  attuazione
della programmazione degli investimenti pubblici, in base agli  esiti
dell'applicazione del presente articolo. Entro il  medesimo  termine,
il ((Ministro per  il  Sud))  e  la  Coesione  Territoriale,  con  il
supporto del Dipartimento per le Politiche di Coesione,  presenta  al
Comitato   Interministeriale   per   la   Programmazione    Economica
un'informativa sullo stato di attuazione della  programmazione  degli
investimenti  pubblici  finanziati  con  le   risorse   nazionali   e
comunitarie per lo sviluppo e la coesione. A tal fine il Dipartimento
della Ragioneria dello Stato mette a  disposizione  del  Dipartimento
per la programmazione e il coordinamento della politica  economica  e
del Dipartimento  per  le  Politiche  di  Coesione,  in  cooperazione
applicativa, i corrispondenti  dati  rilevati  dalle  Amministrazioni
pubbliche nella banca dati delle  Amministrazioni  pubbliche  di  cui
alla legge 31 dicembre 2009, n.  196,  con  le  riconciliazioni,  ove
presenti, con i dati di pagamento del  Sistema  SIOPE  PLUS,  di  cui
all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e  dal  sistema
della fatturazione elettronica, di cui alla legge ((24 dicembre 2007,
n. 244)).
    2-sexies. All'attuazione del presente articolo le Amministrazioni
provvedono nei limiti delle risorse umane finanziarie  e  strumentali
disponibili allo scopo a legislazione vigente.».
    2. Al comma 7 dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n.  144
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota del fondo  pari
a 900.000 euro annui, a decorrere dall'anno  2021,  e'  assegnata  al
finanziamento delle attivita' di cui al comma 5.».
  3. All'articolo 44 del decreto-legge del 30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
    «2-bis. I sistemi di gestione e controllo dei Piani di sviluppo e
coesione di cui al comma 1, sono  improntati,  sulla  base  di  linee
guida definite dall'Agenzia per la coesione territoriale,  a  criteri
di proporzionalita' e semplificazione, fermi restando i controlli  di
regolarita' amministrativo contabile degli  atti  di  spesa  previsti
dalla legislazione vigente.».
    ((3-bis. All'articolo 7-bis, comma 2-bis,  del  decreto-legge  29
dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2017, n. 18, dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:
«La comunicazione di cui al periodo precedente, entro  trenta  giorni
dalla ricezione, e' trasmessa dal Ministro per il Sud e  la  coesione
territoriale all'autorita' politica  delegata  per  il  coordinamento
della politica  economica  e  la  programmazione  degli  investimenti
pubblici di interesse nazionale».))
                               Art. 42
 
Semplificazioni dell'attivita' del Comitato interministeriale per  la
                      programmazione economica
 
  1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile  2019,  n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole: «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti:  «dal
2019 al 2022»;
    b) dopo le parole: «soggetto  aggiudicatore»,  sono  aggiunte  le
seguenti: «, anche ai fini della localizzazione  e,  ove  occorrente,
previa convocazione da parte  di  quest'ultimo  della  Conferenza  di
servizi,»;
    c) e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «In  caso  di
approvazione da parte del soggetto aggiudicatore, il Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti rende una informativa al CIPE.».
  2. All'articolo 202 del Codice dei contratti  pubblici  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  dopo  il  comma  8,  e'
inserito il seguente:
    «8-bis.   Per   i   finanziamenti    approvati    dal    Comitato
interministeriale per la programmazione economica  senza  contestuale
approvazione dei  progetti,  con  particolare  riferimento  a  quelli
approvati ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 febbraio  1992,  n.
211, l'utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi  in
corso d'opera e' autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti previa richiesta  e  istruttoria  presentate  dal  soggetto
attuatore,  e  contestuale   individuazione   degli   interventi   da
finanziare nell'ambito della medesima opera in cui  i  ribassi  e  le
risorse si sono determinate. Il Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti   rende   informativa   al   CIPE   in   merito   a    tali
autorizzazioni.».
  3. All'articolo 216 del Codice dei contratti  pubblici  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 27-octies e'
aggiunto, il seguente:
    «27-novies. Le proroghe della dichiarazione di pubblica  utilita'
e del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti  gia'
approvati  dal  Comitato  interministeriale  per  la   programmazione
economica (CIPE) in base al previgente decreto legislativo 12  aprile
2006, n. 163, sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore.
Il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  entro  il  31
dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPE in merito alle
proroghe disposte nel  corso  dell'anno  e  ai  termini  in  scadenza
nell'anno successivo.».
  4. All'articolo 6 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma  4
e' sostituito dal seguente: «4. Il Dipartimento per la programmazione
e il coordinamento della  politica  economica  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri trasmette alle Camere, entro il 30  giugno  di
ciascun  anno,   una   relazione   concernente   l'attivita'   e   le
deliberazioni del Comitato interministeriale  per  la  programmazione
economica (CIPE) adottate nel corso dell'anno precedente. A decorrere
dall'anno 2022 la relazione contiene anche  le  attivita'  svolte  in
materia di sviluppo sostenibile.».
                               Art. 43
 
Semplificazione  per  l'erogazione   delle   risorse   pubbliche   in
  agricoltura, in  materia  di  controlli  nonche'  di  comunicazioni
  individuali dei provvedimenti adottati ai sensi  dell'articolo  38,
  comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito,  con
  modificazioni((, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111))
 
  1. Al fine di assicurare la continuita' e la semplificazione  delle
attivita' amministrative, ivi compresi  i  controlli  propedeutici  e
successivi  necessari  all'erogazione  delle  risorse  pubbliche   in
agricoltura,  anche  in  considerazione  delle   misure   restrittive
introdotte  per  il  contenimento  e   la   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti  misure  di  sostegno,
nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo  Nazionale  (SIAN)  sono
adottate le seguenti misure:
    a) e' istituito un nuovo sistema unico di  identificazione  delle
parcelle agricole  in  conformita'  all'articolo  5  del  regolamento
delegato (UE) n. 640/2014  della  Commissione,  dell'11  marzo  2014,
basato sull'evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che  supportano
l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali per agevolare  gli
adempimenti  previsti  in  capo   ai   produttori   dalla   normativa
dell'Unione  ((europea))  e  nazionale  in  materia  agricola  e  per
l'esecuzione delle attivita' di gestione e di controllo di competenza
delle amministrazioni pubbliche;
    b) l'anagrafe delle aziende agricole di cui  all'articolo  1  del
decreto del Presidente della Repubblica 1°  dicembre  1999,  n.  503,
banca dati di interesse nazionale ai sensi  dell'articolo  60,  comma
3-bis, lettera f-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,
e'  costituita  dall'insieme   dei   fascicoli   aziendali   di   cui
all'articolo 9 del suddetto ((decreto del Presidente della Repubblica
n. 503 del 1999; conseguentemente,))  per  le  finalita'  di  cui  al
presente articolo, il fascicolo aziendale deve  essere  confermato  o
aggiornato  annualmente  in  modalita'  grafica  e  geo-spaziale  per
consentire  l'attivazione   dei   procedimenti   amministrativi   che
utilizzano le informazioni ivi contenute;
    c) la superficie aziendale, dichiarata attraverso  l'utilizzo  di
strumenti  grafici  e  geo-spaziali  ai  fini  della  costituzione  o
dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali ai sensi della lettera b),
e'  verificata  sulla  base  del  sistema  di  identificazione  della
parcella agricola di cui alla lettera  a);  le  particelle  catastali
individuate  dai  titoli  di  conduzione,  contenuti  nel   fascicolo
aziendale, possono essere utilizzate  ai  fini  della  localizzazione
geografica delle superfici.
  2. Il Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, adotta i necessari provvedimenti attuativi.
  3.  All'articolo  1  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,
convertito, con modificazioni dalla legge 11  agosto  2014,  n.  116,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla rubrica, dopo le parole: «imprese agricole» sono inserite
le seguenti: «e alimentari e mangimistiche»;
    b) ai commi 1 e 2, dopo le parole:  «imprese  agricole»,  ovunque
ricorrono, sono inserite le seguenti: «e alimentari e mangimistiche»;
    c) al comma 3:
      1) al primo periodo, le parole «sola», «per la prima  volta»  e
«entro il termine di venti giorni dalla data di  ricezione  dell'atto
di diffida» sono soppresse e sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «entro un termine  non  superiore  a  novanta  giorni,  anche
presentando, a tal fine, specifici impegni»;
      2) al secondo periodo  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «anche tramite comunicazione al consumatore»;
      3) dopo il quarto periodo e' aggiunto, in  fine,  il  seguente:
«La diffida e' applicabile anche ai prodotti gia' posti in commercio,
a condizione che per essi vengano sanate le violazioni nei termini di
cui al presente comma.».
  4. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 12, comma 2, le parole «,  da  effettuare  almeno
cinque giorni prima dell'inizio dell'attivita'», sono soppresse;
    b) all'articolo 14, comma l, le parole «, entro il quinto  giorno
antecedente alla loro effettuazione,», sono soppresse;
    c) all'articolo 16, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La
detenzione  e  il  successivo  confezionamento  sono  subordinati  ad
apposita  registrazione.   L'ufficio   territoriale   puo'   definire
specifiche modalita' volte a prevenire eventuali violazioni.»;
    d) all'articolo 38, comma 7,  dopo  le  parole  «per  le  partite
medesime»,  sono  aggiunte  le  seguenti:  «fatti   salvi   eventuali
provvedimenti adottati dall'Autorita' competente in caso di calamita'
naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero  di  adozione
di misure sanitarie o fitosanitarie che  impediscano  temporaneamente
agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione»;
    e) all'articolo 38, dopo il comma 7,  e'  aggiunto  il  seguente:
«7-bis. In caso di dichiarazione  di  calamita'  naturali  ovvero  di
adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di  forza
maggiore, riconosciute  dall'Autorita'  competente,  che  impediscano
temporaneamente agli  operatori  di  rispettare  il  disciplinare  di
produzione, e' consentito imbottigliare un vino soggetto  all'obbligo
di cui all'articolo 35, comma  2,  lettera  c),  al  di  fuori  della
pertinente zona geografica delimitata.».
  ((4-bis. Per le colture  arboree  ubicate  su  terreni  di  origine
vulcanica, in caso di  superamento  dei  limiti  di  acido  fosforoso
stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo
biologico, qualora a seguito degli opportuni  accertamenti  da  parte
dell'organismo di controllo la contaminazione sia  attribuibile  alla
natura del suolo, non si applica  il  provvedimento  di  soppressione
delle indicazioni biologiche. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  con  decreto
del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere
stabilite specifiche soglie di presenza  di  acido  fosforoso  per  i
prodotti coltivati nelle predette aree.))
  5. All'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20,
ai commi 3 e 4, dopo il  primo  periodo  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: «Non si procede all'irrogazione della sanzione nel caso  in
cui il soggetto sanzionato abbia  operato,  nel  periodo  in  cui  e'
avvenuta la constatazione della violazione, in territori  colpiti  da
calamita' naturali ovvero sui quali vi sia stata l'adozione di misure
sanitarie o fitosanitarie.».
  6. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 18 giugno  1986,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  agosto  1986,  n.
462, le parole «di uno» sono soppresse.
  7. All'articolo 38, comma 6, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, al secondo periodo, le parole da «l'INPS» a «di variazione» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «l'INPS  provvede  alla   notifica   ai
lavoratori interessati mediante  comunicazione  individuale  a  mezzo
raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalita'  idonea
a garantire la piena conoscibilita'» e il terzo periodo e' soppresso.
  ((7-bis. Per i prodotti agricoli e agroalimentari, nonche' per  gli
alimenti  o  per  il   loro   ingrediente   primario,   somministrati
nell'esercizio delle attivita' agrituristiche di cui  alla  legge  20
febbraio 2006, n. 96, nel rispetto della vigente  normativa  europea,
e' possibile evidenziare il luogo di produzione, con modalita' idonee
a rendere chiare e facilmente leggibili o acquisibili  da  parte  del
consumatore le informazioni fornite.
  7-ter. Le liste delle vivande degli esercizi pubblici adibiti  alla
somministrazione  di  cibi  e  bevande   nelle   attivita'   di   cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 25 agosto 1991, n. 287,  possono
riportare, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:
    a) al Paese, alla regione  o  alla  localita'  di  origine  e  di
produzione delle materie  prime  impiegate  per  la  preparazione  di
ciascuna vivanda;
    b) al nome, alla ragione sociale o al marchio e alla sede  legale
del produttore o dell'importatore, in caso di provenienza da un Paese
estero, delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna
vivanda;
    c) alle  caratteristiche  organolettiche  e  merceologiche  delle
materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda e  ai
metodi di lavorazione utilizzati, ove questi siano  determinanti  per
la qualita' o per le caratteristiche organolettiche  o  merceologiche
delle vivande.
  7-quater. All'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.
194, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
    «5-bis. In caso di adesione al Sistema di qualita'  nazionale  di
produzione integrata, istituito dall'articolo 2, comma 3, della legge
3 febbraio 2011, n. 4, o ad altri sistemi di certificazione volontari
conformi a standard  internazionali  basati  sulla  sostenibilita'  e
qualora il rispetto delle relative norme tecniche collegate lo  renda
necessario, e' ammessa una deroga alle indicazioni  sull'impiego  dei
fitofarmaci riportate in etichetta. Restano comunque  inderogabili  i
requisiti previsti all'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE)
n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  21  ottobre
2009».))
                           ((Art. 43 - bis
 
Semplificazioni  in  materia  di  accesso  alle  informazioni   sugli
                              alimenti
 
  1. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  «2-bis. Al fine di semplificare le procedure in materia di  accesso
alle informazioni sugli alimenti, il  Ministero  della  salute  rende
disponibili, ogni sei mesi, tramite pubblicazione  nel  proprio  sito
internet, in una distinta partizione della  sezione  «Amministrazione
trasparente», tutti i dati aggiornati raccolti  e  comunque  detenuti
relativi ad alimenti, mangimi e animali  vivi  destinati  al  consumo
umano provenienti dai Paesi  dell'Unione  europea  nonche'  da  Paesi
terzi, anche con riguardo  ai  dati  identificativi  degli  operatori
economici che abbiano effettuato le operazioni  di  entrata,  uscita,
transito  e  deposito  dei  suddetti  prodotti.  All'attuazione   del
presente articolo il Ministero della salute provvede con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».))
                           ((Art. 43 - ter
 
                Modifiche alla legge n. 238 del 2016
 
  1. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le  seguenti
modificazioni:
  a) all'articolo 10, comma 1, le parole: «1° agosto» sono sostituite
dalle seguenti: «15 luglio»;
  b) all'articolo 31, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  «5. La menzione "superiore" non puo' essere abbinata alla  menzione
"novello", fatte salve le denominazioni preesistenti»;
  c) all'articolo 33, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1.  Il  riconoscimento  della  DOCG  e'  riservato  ai  vini  gia'
riconosciuti a DOC da  almeno  sette  anni,  che  siano  ritenuti  di
particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche  e
per  la  rinomanza  commerciale  acquisita,   e   che   siano   stati
rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per  cento,  inteso
come media,  dei  soggetti  che  conducono  vigneti  dichiarati  allo
schedario viticolo di cui all'articolo 8,che rappresentino almeno  il
66 per  cento  della  superficie  totale  dichiarata  allo  schedario
viticolo idonea alla rivendicazione della  relativa  denominazione  e
che,  negli  ultimi  cinque   anni,   siano   stati   certificati   e
imbottigliati dal 51  per  cento  degli  operatori  autorizzati,  che
rappresentino almeno il 66 per cento della produzione certificata  di
quella DOC »;
  d) all'articolo 41, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  «5. Le attivita' di cui alla lettera e) del comma 1 e alla  lettera
e) del  comma  4  sono  distinte  dalle  attivita'  effettuate  dagli
organismi di controllo e sono svolte, nel  rispetto  della  normativa
nazionale e dell'Unione europea, sotto il coordinamento dell'ICQRF  e
in raccordo con le regioni. L'attivita'  di  vigilanza  di  cui  alla
lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del  comma  4  e'  esplicata
prevalentemente nella fase del commercio e  consiste  nella  verifica
che le produzioni certificate rispondano ai  requisiti  previsti  dai
disciplinari e che prodotti similari non  ingenerino  confusione  nei
consumatori e non rechino danni alle produzioni a  DOP  e  IGP.  Agli
agenti vigilatori incaricati dai  consorzi,  nell'esercizio  di  tali
funzioni, puo' essere attribuita la qualifica di agente  di  pubblica
sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorita' competente;  i
consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio  degli  appositi
tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente.  Gli
agenti vigilatori gia' in  possesso  della  qualifica  di  agente  di
pubblica  sicurezza  mantengono  la  qualifica  stessa,   salvo   che
intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in
nessun modo possono effettuare attivita' di vigilanza sugli organismi
di controllo ne' possono svolgere attivita'  di  autocontrollo  sulle
produzioni»;
  e) l'articolo 46 e' abrogato;
  f) all'articolo 64, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2. Gli organismi di controllo devono essere  accreditati  in  base
alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e  in  ogni  caso  alla  sua
versione piu' aggiornata. Gli organismi di controllo esistenti aventi
natura pubblica devono adeguarsi a tale norma entro  sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione».))
                          ((Art. 43 -quater
 
Misure per favorire l'ingresso in agricoltura di giovani imprenditori
 
  1. Per contrastare la perdita di liquidita'  delle  imprese  dovuta
alla diffusione del COVID-19, all'articolo 10 del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 185, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al  presente  capo
possono essere concessi mutui agevolati per gli  investimenti,  a  un
tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del
periodo di preammortamento e di importo non superiore al 60 per cento
della spesa ammissibile, nonche' un contributo a fondo  perduto  fino
al 35 per cento  della  spesa  ammissibile.  Per  le  iniziative  nel
settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha  una  durata,
comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a  quindici
anni».
  2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali, da adottare di concerto con il Ministero  dell'economia  e
delle finanze entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del  presente  decreto,  sono  dettate  le
misure di attuazione del presente articolo al fine di assicurare,  in
particolare, la compatibilita' delle disposizioni di cui al  comma  1
con le agevolazioni previste a legislazione vigente dall'articolo  10
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in modo da  garantire
l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
  3. All'attuazione del comma 1 si provvede senza  nuovi  o  maggiori
oneri per il bilancio dello Stato e nell'ambito delle risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.))
                               Art. 44
 
              Misure a favore degli aumenti di capitale
 
  ((1. In deroga agli articoli 2368, secondo comma, e 2369,  terzo  e
settimo comma, del codice civile, sino alla data del 30 giugno  2021,
a condizione che sia  rappresentata  almeno  la  meta'  del  capitale
sociale sono approvate con il voto favorevole della  maggioranza  del
capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda
maggioranze piu' elevate, le deliberazioni aventi ad oggetto:
    a) gli aumenti del capitale sociale mediante nuovi  conferimenti,
ai sensi degli articoli 2439, 2440 e 2441 del codice civile;
    b) l'introduzione nello statuto della delega agli  amministratori
ad aumentare il capitale sociale, ai  sensi  dell'articolo  2443  del
codice civile, per aumenti di  capitale  da  deliberare  fino  al  30
giugno 2021.
  2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  anche  alle
societa' a responsabilita' limitata, ai sensi  degli  articoli  2480,
2481 e 2481-bis del codice civile.
  3. Sino alla data del  30  giugno  2021,  le  societa'  con  azioni
quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali
di negoziazione possono deliberare  l'aumento  del  capitale  sociale
mediante nuovi conferimenti, con esclusione del diritto  di  opzione,
ai sensi dell'articolo  2441,  quarto  comma,  secondo  periodo,  del
codice civile, anche in mancanza di espressa  previsione  statutaria,
nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente.
  4. All'articolo 2441 del codice civile sono apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al secondo comma, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
«Per l'esercizio del diritto  di  opzione  deve  essere  concesso  un
termine  non  inferiore  a  quattordici  giorni  dalla  pubblicazione
dell'offerta nel sito internet della societa' con le modalita'  sopra
descritte, o, in mancanza, dall'iscrizione dell'offerta nel  registro
delle imprese»;
    b)  al  terzo  comma,  dopo  le  parole:  «quotate   in   mercati
regolamentati» sono inserite le seguenti:  «o  negoziate  in  sistemi
multilaterali  di  negoziazione»,  dopo  le  parole:   «nel   mercato
regolamentato»  sono   inserite   le   seguenti:   «o   nel   sistema
multilaterale di negoziazione» e  le  parole:  «cinque  sedute»  sono
sostituite dalle seguenti: «due sedute»;
    c)  al  quarto  comma,  dopo  le  parole:  «quotate  in   mercati
regolamentati» sono inserite le seguenti:  «o  negoziate  in  sistemi
multilaterali  di  negoziazione»  e  dopo  le  parole:  «societa'  di
revisione  legale.  »  sono  aggiunte  le   seguenti:   «Le   ragioni
dell'esclusione o della limitazione nonche' i criteri adottati per la
determinazione del prezzo di emissione devono risultare  da  apposita
relazione degli amministratori, depositata presso la sede  sociale  e
pubblicata nel sito internet della societa' entro  il  termine  della
convocazione  dell'assemblea,  salvo  quanto  previsto  dalle   leggi
speciali».))
                           ((Art. 44 - bis
 
 Semplificazione dei criteri per la qualificazione delle PMI quotate
 
  1. Al fine di semplificare i criteri per determinare l'elenco delle
PMI quotate anche con l'obiettivo di pervenire ad una semplificazione
complessiva   del   regime   applicabile   alle   societa'   quotate,
all'articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1), del testo unico di  cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a)   le   parole:   «il   cui   fatturato   anche   anteriormente
all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia  inferiore
a 300 milioni di euro, ovvero» sono soppresse;
    b) le parole: «entrambi i predetti limiti» sono sostituite  dalle
seguenti: «tale limite»;
    c) le  parole:  «sulla  base  delle  informazioni  fornite  dagli
emittenti» sono soppresse.
  2. Gli emittenti che alla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto assumono la qualifica di PMI in base
al solo criterio del fatturato continuano a mantenere tale  qualifica
per due esercizi successivi a quello in corso.))
                               Art. 45
 
Proroga dei termini per assicurare la continuita' del servizio svolto
  da Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.a. e  Alitalia  Cityliner
  S.p.a. in amministrazione straordinaria
 
  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre  2019,  n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio  2020,  n.
2, le parole «entro sei mesi dall'erogazione» sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 31 dicembre 2020».
                           ((Art. 45 - bis
 
Proroga  dei  termini   per   gli   adeguamenti   antincendio   nelle
                            aerostazioni
 
  1. Al fine di semplificare, nonche' di far fronte all'impatto delle
misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da  COVID-19
sul settore del trasporto aereo, limitatamente alle aerostazioni  che
si siano gia' adeguate ai  requisiti  di  sicurezza  antincendio  nei
termini di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del  decreto  del
Ministro dell'interno  17  luglio  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2014, il termine temporale di cui alla
lettera b) del citato articolo 6, comma 1, e' prorogato al 7  ottobre
2021 e il termine temporale di  cui  alla  lettera  c)  dello  stesso
articolo 6, comma 1, e' prorogato al 7 ottobre 2023.
  2. La disposizione di cui al presente  articolo  non  ha  efficacia
retroattiva e non sana eventuali  inadempimenti  rispetto  a  termini
gia' scaduti.))
                               Art. 46
 
       Semplificazioni in materia di Zone Economiche Speciali
 
  1.  Al  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 4:
      1)  al  comma  7-bis,  le  parole   «Il   Segretario   generale
dell'Autorita' di sistema portuale» sono sostituite  dalle  seguenti:
«Il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 6»;
      2) dopo il comma 7-bis sono aggiunti i seguenti commi:
        «7-ter. Il Commissario straordinario del Governo  di  cui  al
comma 6, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia per la  Coesione
territoriale:
          a) assicura il coordinamento e l'impulso, anche  operativo,
delle iniziative volte a garantire l'attrazione, l'insediamento e  la
piena operativita' delle attivita' produttive nell'ambito della  ZES,
ferme  restando  le  competenze  delle  amministrazioni  centrali   e
territoriali coinvolte nell'implementazione  dei  Piani  di  Sviluppo
Strategico, anche nell'ottica di coordinare le  specifiche  linee  di
sviluppo dell'area con le prospettive  strategiche  delle  altre  ZES
istituite e istituende, preservando le opportune specializzazioni  di
mercato;
          b) opera quale referente esterno del Comitato di  Indirizzo
per l'attrazione e l'insediamento degli investimenti produttivi nelle
aree ZES;
          c) contribuisce a individuare,  tra  le  aree  identificate
all'interno del Piano di Sviluppo Strategico, le aree prioritarie per
l'implementazione  del  Piano,  e  ne   cura   la   caratterizzazione
necessaria a garantire gli insediamenti produttivi;
          d) promuove la  sottoscrizione  di  appositi  protocolli  e
convenzioni  tra  le  amministrazioni  locali  e  statali   coinvolte
nell'implementazione del ((Piano di Sviluppo  Strategico)),  volti  a
disciplinare procedure semplificate e regimi procedimentali  speciali
per gli insediamenti produttivi nelle aree ZES.
        7-quater. Alle attivita' previste dal comma 7-ter,  l'Agenzia
per  la  coesione  territoriale  provvede  con  le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
    b) all'articolo 5, comma 1:
      1) alla lettera a-ter), le parole «entro  trenta  giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente   disposizione»   sono
sostituite dalle seguenti: «su impulso del Commissario  straordinario
del Governo di cui all' articolo 4, comma 6»;
      2)  la  lettera  a-sexies)  e'   sostituita   dalla   seguente:
«a-sexies) nelle  ZES  e  nelle  ZES  interregionali  possono  essere
istituite zone franche doganali intercluse ai sensi  del  regolamento
(UE) n. 952/2013 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  9
ottobre 2013, che istituisce il codice doganale  dell'Unione,  e  dei
relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione  di  dette
zone franche doganali, il cui ((Piano di  Sviluppo  Strategico))  sia
stato presentato dalle  regioni  proponenti  entro  l'anno  2019,  e'
proposta da ciascun Comitato di  indirizzo  entro  il  ((31  dicembre
2021)) ed e' approvata con determinazione del direttore  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni  dalla
proposta;».
                               Art. 47
 
Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed  europei  per
           gli investimenti nella coesione e nelle riforme
 
  1.  All'articolo  9  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Accelerazione
nell'utilizzazione  dei  fondi   nazionali   ed   europei   per   gli
investimenti nella coesione e nelle riforme»;
    b) al comma 1, dopo le parole «all'utilizzazione»  sono  inserite
le seguenti: «delle risorse del Fondo Sviluppo e  Coesione  e»  e  le
parole «alla realizzazione dei progetti  realizzati  con  i  medesimi
fondi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «alla  realizzazione  dei
programmi nazionali per le riforme comunque finanziati attraverso  il
bilancio dell'Unione europea»;
    c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
      «1-bis. Per le finalita' di cui al  comma  1,  gli  Enti  e  le
Amministrazioni   ((interessati))   inseriscono   nei   sistemi    di
valutazione  delle  performance  individuali  dei  propri   dirigenti
obiettivi connessi  all'accelerazione  dell'utilizzazione  dei  fondi
nazionali ed europei per gli  investimenti  nella  coesione  e  nelle
riforme.».
                               Art. 48
 
Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' delle  Autorita'  di
  sistema  portuale  e  delle  Autorita'  di  sistema  portuale,   di
  digitalizzazione della logistica portuale, di cold ironing, nonche'
  di  rilancio  del  settore  della  crocieristica,  del   cabotaggio
  marittimo e della nautica
 
  1. All'articolo  5  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1-quinquies,  primo  periodo,  le  parole  «ai  sensi
dell'articolo 14-quater» sono sostituite dalle  seguenti:  «ai  sensi
dell'articolo 14-ter»;
    b) al comma 1-sexies, dopo le parole «la destinazione  funzionale
delle aree interessate» sono aggiunte le seguenti:  «nonche'  i  beni
sottoposti al vincolo  preordinato  all'esproprio  nel  rispetto  del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.  Se  la
realizzazione di un'opera pubblica o  di  pubblica  utilita'  non  e'
prevista dal PRP, il  vincolo  preordinato  all'esproprio,  ai  sensi
dell'articolo  10,  comma  1,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, puo' essere disposto dall'Autorita'
di sistema portuale, mediante una  conferenza  di  servizi  ai  sensi
dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;
    c) al comma 2-quinquies,  primo  periodo,  le  parole  «ai  sensi
dell'articolo 14-quater» sono sostituite dalle  seguenti:  «ai  sensi
dell'articolo 14-ter»;
    d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5.  Le  modifiche  che
non alterano in modo sostanziale la struttura  del  piano  regolatore
portuale   in   termini   di   obiettivi,   scelte   strategiche    e
caratterizzazione funzionale delle aree  portuali,  relativamente  al
singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali
del piano regolatore  portuale.  Gli  adeguamenti  tecnico-funzionali
sono adottati dal Comitato  di  gestione  dell'Autorita'  di  sistema
portuale, previa acquisizione della dichiarazione  di  non  contrasto
con gli strumenti urbanistici vigenti  da  parte  del  comune  o  dei
comuni interessati, con riferimento esclusivo alle  previsioni  delle
aree  destinate  a   funzioni   di   interazione   porto-citta'.   E'
successivamente acquisito  il  parere  del  Consiglio  superiore  dei
lavori  pubblici,  che  si  esprime  entro   quarantacinque   giorni,
decorrenti   dalla   ricezione   della   proposta   di    adeguamento
tecnico-funzionale.  Decorso  tale  termine,  il  parere  si  intende
espresso positivamente.»;
    e) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:  «5-ter.  Per  le
opere pubbliche  da  realizzare  nei  porti,  fermo  restando  quanto
stabilito al comma 5-bis, l'accertamento della conformita'  ai  piani
urbanistici ed alle norme in materia di  edilizia  e'  effettuato  ai
sensi  del  comma  5  ovvero,  per  le  opere  che   non   comportano
modificazioni plano-batimetriche del piano  regolatore  portuale,  in
sede di approvazione del  progetto  ai  sensi  dell'articolo  27  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga  all'articolo  7
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  e
all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18  aprile
1994, n. 383. Qualora effettuato nell'ambito del procedimento di  cui
all'articolo 27 del  citato  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,
l'accertamento di cui al primo periodo sostituisce  ad  ogni  effetto
tutti gli atti di  intesa,  i  pareri,  i  titoli  abilitativi  anche
edilizi, le autorizzazioni e i nulla osta previsti da leggi statali e
regionali.».
  ((1-bis. All'articolo 7, comma 3, della legge 28 gennaio  1994,  n.
84, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'alinea, le parole: «sono  disposti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «possono essere disposti»;
  b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
  «b)  siano  riscontrati  dai  competenti   organi   di   controllo,
giurisdizionali  o  amministrativi,  l'omesso   esercizio   o   gravi
irregolarita' nell'espletamento delle  funzioni  e  delle  competenze
previste rispettivamente dagli articoli 8, comma 3,  e  9,  comma  5,
tali da compromettere il funzionamento dell'Autorita'».
  1-ter. All'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84,  dopo
il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis. Per le operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino
costiere, oltre che nei bacini idrici, anche se non posti in siti  di
interesse  nazionale,  si  utilizzano  le  modalita'  e  le  migliori
tecnologie  disponibili  finalizzate   a   mitigare   i   rischi   di
propagazione di contaminanti, ove presenti».))
  2. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla  diffusione  del
virus   COVID-19,   nonche'    per    accelerare    gli    interventi
infrastrutturali nelle  aree  portuali  e  marino-  costiere  di  cui
all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84,  in  relazione
alle operazioni di dragaggio in  corso  alla  ((data  di  entrata  in
vigore del presente decreto)), nonche' a quelle avviate  a  decorrere
dalla medesima data e fino al 30  giugno  2021,  il  termine  massimo
previsto dal terzo periodo del comma 5 del medesimo articolo 5-bis e'
elevato a quarantacinque mesi.
  3. All'articolo 36-bis, comma 3, del decreto-legge 22 giugno  2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134, dopo le parole «dal sito di interesse nazionale.» sono  aggiunte
le seguenti: «Se la ridefinizione del perimetro del sito riguarda una
porzione  ricadente  nei  limiti  territoriali   di   competenza   di
un'Autorita' di Sistema Portuale, istituita ai sensi dell'articolo  6
della legge 28 gennaio 1994 n. 84, la richiesta di ridefinizione  del
perimetro puo'  essere  formulata  anche  dall'Autorita'  di  Sistema
Portuale, previo  parere  degli  enti  locali  interessati  acquisito
mediante una conferenza di  servizi  ai  sensi  dell'articolo  14-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
  4. All'articolo 11-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  A  decorrere
dall'anno 2020, una quota pari  a  5  milioni  di  euro  annui  delle
risorse  del  fondo  per  il  finanziamento   degli   interventi   di
adeguamento dei porti, di cui all'articolo  18-bis,  comma  1,  della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, e'  destinata  al  finanziamento  delle
attivita' strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica
del Paese con particolare riferimento ai porti, agli interporti, alle
ferrovie e all'autotrasporto anche per  garantire  il  raggiungimento
degli obiettivi di sostenibilita'  del  sistema  di  mobilita'  delle
merci,  nonche'  per  il  completamento   degli   investimenti,   con
particolare riferimento ai  nodi  (porti,  interporti  e  piattaforme
logistiche) del Mezzogiorno.»;
    b) al comma 2,  le  parole  «di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui  al  presente
articolo»;
    c) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti  e'  autorizzato  a  ridefinire,
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
disposizione,  il  rapporto  convenzionale  stipulato  in  attuazione
dell'articolo 4-bis del decreto  legge  29  dicembre  2016,  n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,
con il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis,  comma  4,  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27,  riconoscendo,   nei   limiti
dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 del medesimo articolo
4-bis, i soli costi documentati e sostenuti alla data del 31 dicembre
2019.  Le  risorse,  che  si  rendono  disponibili  a  seguito  della
ridefinizione  del  rapporto   convenzionale,   sono   destinate   al
finanziamento delle attivita' di cui al comma 1.».
  5. Per l'attuazione del comma 4, il Ministro dell'economia e  delle
finanze e' autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio.
  ((5-bis. Al fine di mitigare gli  effetti  della  pandemia  e  allo
scopo  di  semplificare  l'attuazione  delle  disposizioni   di   cui
all'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  al  medesimo
articolo 199, comma 8, le parole: «Con decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «Con uno  o  piu'  decreti»  e  la  parola:  «adottato»  e'
sostituita dalla seguente: «adottati».))
  6. Al  fine  di  mitigare  gli  effetti  negativi  derivanti  dalla
diffusione  del  virus  COVID-  19  e  di  salvaguardare  i   livelli
occupazionali delle imprese esercenti attivita'  crocieristica  e  di
cabotaggio marittimo, le  navi  da  crociera  iscritte  nel  Registro
Internazionale possono effettuare, fino al 31 dicembre  2020,  previo
accordo da stipularsi  tra  le  associazioni  datoriali  e  sindacali
firmatarie del  Contratto  Collettivo  Nazionale  di  Lavoro  per  il
settore privato dell'industria armatoriale, servizi di cabotaggio  ai
sensi dell'articolo 224 del codice della navigazione anche in  deroga
all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.  457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998,  n.  30,
per svolgere esclusivamente servizi crocieristici.
  7. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 725, dopo le parole «all'articolo 7-quater, comma  1,
lettera e),» sono inserite le  seguenti:  «e  all'articolo  7-sexies,
comma 1, lettera e-bis),»;
    b) al comma 726, la parola «aprile» e'  sostituita  dalla  parola
«novembre».
  ((7-bis.  Al  fine  di  semplificare   le   componenti   tariffarie
dell'energia elettrica necessaria per alimentare le navi tramite cold
ironing, all'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 30  dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2020, n. 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Alle  stesse
forniture non si applicano gli oneri generali  di  sistema,  data  la
natura  addizionale  dei  suddetti  prelievi».  Dall'attuazione   del
presente comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. L'Autorita' di  regolazione  per  energia,  reti  e
ambiente  provvede,  ove  necessario,  ai  conseguenti  aggiornamenti
compensativi delle componenti tariffarie dell'energia elettrica.))
                           ((Art. 48 - bis
 
             Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616
 
  1. Alla legge 5 giugno 1962, n. 616,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 4:
      1) alla lettera c), la parola: «radiotelegrafica» e' sostituita
dalla seguente: «radioelettrica» e le parole: «1.600 tonnellate» sono
sostituite dalle seguenti: «500 tonnellate»;
      2) la lettera d) e' abrogata;
    b) all'articolo 6:
      1) al quarto comma, le parole: «, c), d)» sono soppresse;
      2) l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
        «La durata dei certificati  di  cui  alle  lettere  b)  e  c)
dell'articolo 4 e'  fissata  in  cinque  anni,  soggetta  a  collaudi
intermedi da effettuare annualmente entro i  tre  mesi  precedenti  o
successivi rispetto alla data di rilascio dei certificati stessi.  La
durata  del  certificato  di  idoneita'  di  cui  alla   lettera   f)
dell'articolo 4 non puo' essere superiore a due  anni,  ad  eccezione
delle unita' da pesca la cui durata e' fissata in tre anni».))
                           ((Art. 48 - ter
 
         Modifica al codice delle comunicazioni elettroniche
 
  1. All'articolo  178,  comma  1,  del  codice  delle  comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,
dopo le parole: «le ispezioni di cui all'articolo 176» sono  inserite
le seguenti: «effettuati dai propri funzionari».))
                         ((Art. 48 - quater
 
Tracciabilita' telematica delle movimentazioni  delle  unita'  navali
  nei porti e rinnovo del termine per la stipula delle convenzioni di
  arruolamento  ai  sensi  dell'articolo   329   del   codice   della
  navigazione
 
  1. Al fine di rafforzare gli interventi per la tracciabilita' delle
movimentazioni  delle  unita'  navali  nei  porti,  con   particolare
riguardo  alle  attivita'  dell'Agenzia  delle  dogane,  all'articolo
14-bis, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo
le  parole:  «agenti  raccomandatari,»  sono  inserite  le  seguenti:
«avvisatori marittimi,».
  2. All'articolo 103-bis del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  le
parole: «fino alla data del 31 agosto  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».))
                        ((Art. 48 - quinquies
 
                     Zona logistica semplificata
 
  1. All'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n.  205,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora in  una  regione
ricadano piu' Autorita' di sistema portuale  di  cui  alla  legge  28
gennaio 1994, n. 84, e  nell'ambito  di  una  delle  dette  Autorita'
rientrino scali siti in regioni differenti, la regione e' autorizzata
ad istituire una seconda Zona logistica semplificata, il  cui  ambito
ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retroportuali  relative
all'Autorita'  di  sistema  portuale  che  abbia  scali  in   regioni
differenti ».
  2. All'articolo 1, comma 64, della predetta legge n. 205  del  2017
e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Nelle  Zone  logistiche
semplificate istituite ai sensi del secondo periodo del comma 62  non
trovano applicazione le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma  2,
del predetto decreto-legge n. 91 del 2017».))
                               Art. 49
 
Disposizioni urgenti in materia  di  sicurezza  delle  infrastrutture
                       stradali e autostradali
 
  1. Al fine di  assicurare  l'omogeneita'  della  classificazione  e
gestione  del  rischio,  della  valutazione  della  sicurezza  e  del
monitoraggio delle  gallerie  esistenti  lungo  la  rete  stradale  e
autostradale, con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  sentito  il  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,
adottato entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono approvate apposite linee guida in  materia  di
programmazione ed esecuzione delle attivita' di indagine sullo  stato
di conservazione delle gallerie esistenti lungo le strade  statali  o
autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, di
esecuzione delle ispezioni e di programmazione  degli  interventi  di
manutenzione e di messa in sicurezza delle stesse.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
da adottarsi, per le medesime finalita' di cui al comma 1, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono adottate apposite linee guida in materia di
programmazione ed esecuzione delle attivita' di indagine sullo  stato
di conservazione delle gallerie  esistenti  lungo  le  infrastrutture
stradali diverse da quelle di cui al comma 1, nonche'  di  esecuzione
delle ispezioni e di programmazione degli interventi di  manutenzione
e di messa in sicurezza delle stesse.
  3. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui  ai  commi  1  e  2,
continuano ad  applicarsi  le  vigenti  disposizioni  in  materia  di
ispezioni delle gallerie stradali ed autostradali, ferma restando  la
possibilita' per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di
individuare,  in  presenza  di  particolari  situazioni  di  urgenza,
specifiche misure e modalita' di effettuazione delle ispezioni.
  4. All'articolo 14 del decreto-legge 28  settembre  2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
i commi 1, 2 e 3  sono  sostituiti  dai  seguenti:  «1.  Al  fine  di
assicurare  l'omogeneita'  della  classificazione  e   gestione   del
rischio, della valutazione della sicurezza  e  del  monitoraggio  dei
ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia  e  opere  similari,  esistenti
lungo strade statali  o  autostrade  gestite  da  Anas  S.p.A.  o  da
concessionari  autostradali,   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti,  da  adottarsi  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente  disposizione,  previo
parere del Consiglio Superiore  dei  lavori  pubblici  e  sentito  il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, sono adottate apposite linee  guida.  Con  il  medesimo
decreto di cui al primo periodo  sono  individuate  le  modalita'  di
realizzazione e gestione in via sperimentale e  per  un  periodo  non
inferiore a dodici mesi, da parte del Consiglio superiore dei  lavori
pubblici, in collaborazione con gli enti  del  sistema  nazionale  di
protezione  civile,  di  un  sistema  di  monitoraggio  dinamico   da
applicare sulle infrastrutture di cui al  primo  periodo  gestite  da
Anas  S.p.A.  o  da   concessionari   autostradali   che   presentano
particolari condizioni di criticita' in relazione all'intensita'  del
traffico di mezzi pesanti. A tal fine, i predetti gestori  forniscono
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i  dati  occorrenti
per l'inizializzazione e lo  sviluppo  del  sistema  di  monitoraggio
dinamico,  dotandosi  degli  occorrenti  apparati  per   operare   il
controllo strumentale costante delle condizioni  di  sicurezza  delle
infrastrutture  stesse  anche  utilizzando  il  Building  Information
Modeling - BIM. Il citato Sistema di  monitoraggio  dinamico  per  la
sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in  condizioni
di  criticita'  reca  l'identificazione  delle   opere   soggette   a
monitoraggio tramite il Codice IOP, di cui all'articolo 13.
    2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato, per le medesime finalita' di cui al comma 1, previo  parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il  Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  sono  adottate  le
linee guida applicabili su ponti, viadotti,  rilevati,  cavalcavia  e
opere similari esistenti lungo  infrastrutture  stradali  gestite  da
enti diversi da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali,  nonche'
le modalita' della loro  partecipazione,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili a legislazione vigente, alla sperimentazione  di  cui  al
comma 1.
    3. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al  comma  1,
con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
adottato secondo le modalita' previste dal comma  2,  sono  approvati
gli adeguamenti alle linee guida di  cui  ai  commi  1  e  2  e  sono
definiti i termini e le modalita' con cui i soggetti che a  qualsiasi
titolo gestiscono infrastrutture stradali e  autostradali  forniscono
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i  dati  occorrenti
per l'operativita' a regime del  sistema  di  monitoraggio  dinamico,
attraverso l'utilizzazione degli occorrenti apparati per il controllo
strumentale   costante   delle   condizioni   di   sicurezza    delle
infrastrutture stesse. Ai fini dell'implementazione  del  sistema  di
monitoraggio  dinamico,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti sovraintende all'utilizzo delle piu' avanzate  ed  efficaci
tecnologie, anche spaziali, per l'acquisizione e  l'elaborazione  dei
dati di interesse.».
  5. All'articolo 25 del ((codice della strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile)) 1992, n. 285, dopo il comma 1, sono  inseriti
i seguenti:
    «1-bis. In caso di attraversamento a  livelli  sfalsati  tra  due
strade appartenenti a enti diversi, ferma restando  l'obbligatorieta'
della concessione di cui al comma  1,  le  strutture  che  realizzano
l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso,  comprese  le
barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarita'  dell'ente
che rilascia la concessione qualora la strada interferita sia di tipo
superiore, con riferimento ai tipi definiti dall'articolo 2, comma 2,
a quello della strada interferente.
    1-ter. Per ragioni di sicurezza e di  importanza  dei  flussi  di
traffico:
      a) le strutture dei sottopassi e sovrappassi di strade di  tipo
A e B con strade di tipo inferiore, comprese le barriere di sicurezza
nei sovrappassi, sono di titolarita'  degli  enti  proprietari  delle
strade  di  tipo  A  e  B,  anche  quando  tali  enti  rilasciano  la
concessione all'attraversamento;
      b) nel caso di attraversamento tra strada di tipo A e strada di
tipo B, le  strutture  dei  sottopassi  e  sovrappassi,  comprese  le
barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarita'  dell'ente
proprietario della strada di tipo A;
      c)  nel  caso  di  attraversamento  tra  strade   di   tipo   A
appartenenti a enti  diversi,  la  titolarita'  delle  strutture  dei
sottopassi e sovrappassi,  comprese  le  barriere  di  sicurezza  nei
sovrappassi, e' indicata nell'atto di concessione di cui al comma  1,
che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione;
  ((c-bis)  nel  caso  di  attraversamento  tra  strade  di  tipo   B
appartenenti a enti  diversi,  la  titolarita'  delle  strutture  dei
sottopassi e sovrappassi,  comprese  le  barriere  di  sicurezza  nei
sovrappassi, e' indicata, con preferenza per l'ente cui appartiene la
strada di interesse nazionale, nell'atto di  concessione  di  cui  al
comma  1,  che  va  rinnovato  o  rilasciato   se   privo   di   tale
indicazione;))
      d)  nel  caso  di  attraversamento  tra  strade   di   tipo   C
appartenenti a enti  diversi,  la  titolarita'  delle  strutture  dei
sottopassi e sovrappassi,  comprese  le  barriere  di  sicurezza  nei
sovrappassi, e' indicata, con preferenza per l'ente cui appartiene la
strada di interesse nazionale, nell'atto di  concessione  di  cui  al
comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione.
    1-quater. Fermo quanto previsto  dai  commi  1-bis  e  1-ter,  la
titolarita' delle strutture  delle  opere  d'arte  dei  sottopassi  e
sovrappassi, comprese le barriere di  sicurezza  nei  sovrappassi  e'
indicata in appositi atti convenzionali con cui vengono disciplinati,
in relazione alle nuove strutture ovvero a quelle esistenti alla data
di entrata in vigore della presente disposizione, le modalita' e  gli
oneri di realizzazione, gestione e manutenzione  a  carico  dell'ente
titolare  della  strada  interferente,   stipulati   tra   gli   enti
proprietari  ovvero  tra   i   gestori   delle   strade   interessate
dall'attraversamento a livello sfalsato.
    1-quinquies. In relazione ai sottopassi  e  sovrappassi  stradali
esistenti, gli enti proprietari della strada interferita e di  quella
interferente provvedono, ove necessario anche mediante  trasferimento
della titolarita' delle opere d'arte da  realizzarsi  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  a  dare  attuazione
alle previsioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter  e  1-quater  entro  sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli
enti proprietari, nonche' i gestori  dei  medesimi  procedono,  senza
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  alla
formazione  e  all'aggiornamento  degli  elenchi  dei  sottopassi   e
sovrappassi, di cui risultano o divengano titolari in attuazione  dei
commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.».
  ((5-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n.
21, le parole: «che abbiano la  proprieta'  o  la  disponibilita'  in
leasing» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano la proprieta' o
la disponibilita' in leasing o ad uso noleggio a lungo termine».
  5-ter. Al codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 2:
  1) al comma 2, dopo la lettera E e' inserita la seguente:
  «E-bis - Strade urbane ciclabili»;
  2) al comma 3, dopo la lettera E e' inserita la seguente:
  «E-bis  -  Strada  urbana  ciclabile:  strada   urbana   ad   unica
carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi,  con  limite  di
velocita' non superiore a 30 km/h, definita da  apposita  segnaletica
verticale ed orizzontale, con priorita' per i velocipedi»;
  b) all'articolo 3, comma 1:
  1) il numero 12-bis) e' sostituito dai seguenti:
  «12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale  della  carreggiata,
posta di norma a destra, delimitata  mediante  una  striscia  bianca,
continua o discontinua, destinata alla circolazione sulle strade  dei
velocipedi nello  stesso  senso  di  marcia  degli  altri  veicoli  e
contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile  puo'
essere impegnata, per brevi tratti, da altri veicoli se le dimensioni
della carreggiata non ne consentono l'uso esclusivo ai velocipedi; in
tal  caso  essa  e'  parte  della  corsia  veicolare  e  deve  essere
delimitata da strisce bianche discontinue. La corsia  ciclabile  puo'
essere impegnata da altri veicoli anche quando sono presenti  fermate
del trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle  strisce
di delimitazione di fermata di cui all'articolo 151  del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre  1992,
n. 495. La corsia ciclabile si intende valicabile, limitatamente allo
spazio necessario per consentire ai veicoli, diversi dai  velocipedi,
di effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia fascia  di
sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura;
  12-ter)  Corsia  ciclabile  per  doppio  senso   ciclabile:   parte
longitudinale della carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta
a sinistra rispetto al  senso  di  marcia,  delimitata  mediante  una
striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea  a
permettere la circolazione sulle  strade  urbane  dei  velocipedi  in
senso  contrario  a  quello  di  marcia   degli   altri   veicoli   e
contraddistinta dal simbolo del velocipede. La  corsia  ciclabile  e'
parte della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi in
senso opposto a quello degli altri veicoli»;
  2) dopo il numero 58) e' aggiunto il seguente:
  «58-bis) Zona scolastica: zona urbana in prossimita' della quale si
trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui  e'  garantita  una
particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente,  delimitata  lungo
le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine»;
  c) all'articolo 7:
  1) al comma 1, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
  «i-bis) stabilire che su strade classificate di tipo E, E-bis, F  o
F-bis, ove il limite massimo di velocita' sia inferiore o uguale a 30
km/h ovvero su parte di una zona a traffico  limitato,  i  velocipedi
possano circolare anche in senso opposto all'unico  senso  di  marcia
prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per
doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La facolta' puo'
essere prevista indipendentemente dalla larghezza della  carreggiata,
dalla presenza e dalla posizione di aree per  la  sosta  veicolare  e
dalla massa dei veicoli autorizzati al transito.  Tale  modalita'  di
circolazione dei velocipedi e' denominata "doppio senso ciclabile" ed
e' individuata mediante apposita segnaletica;
  i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi  sulle  strade  di
cui alla lettera i), purche' non siano presenti  binari  tramviari  a
raso ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo  delle
strade non sia inferiore a 4,30 m.»;
  2) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
  «11-bis. Nelle zone  scolastiche  urbane  puo'  essere  limitata  o
esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o  di  alcune
categorie di veicoli, in orari e con modalita' definiti con ordinanza
del sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non  si
applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al  trasporto  degli
alunni frequentanti  istituti  scolastici,  nonche'  ai  titolari  di
contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495.
Chiunque viola gli obblighi, le limitazioni o i divieti  previsti  al
presente comma e' soggetto alla sanzione  amministrativa  di  cui  al
comma 13-bis»;
  d) nel titolo I, dopo l'articolo 12 e' aggiunto il seguente:
      «Art. 12-bis (Prevenzione ed accertamento delle  violazioni  in
materia di sosta  e  fermata).  -1.  Con  provvedimento  del  sindaco
possono essere conferite funzioni di prevenzione  e  accertamento  di
tutte le violazioni  in  materia  di  sosta  nell'ambito  delle  aree
oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata  o  a  pagamento,
aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle societa' private e
pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento
o dei parcheggi. Con  provvedimento  del  sindaco  possono,  inoltre,
essere conferite a dipendenti comunali o a dipendenti  delle  aziende
municipalizzate o delle imprese addette  alla  raccolta  dei  rifiuti
urbani  e  alla  pulizia  delle  strade  funzioni  di  prevenzione  e
accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta o di  fermata
connesse all'espletamento delle predette attivita'.
  2. Le funzioni di prevenzione e accertamento  delle  violazioni  in
materia  di  sosta  e  di  fermata   sono   svolte   dal   personale,
nominativamente designato in tale funzione con il  provvedimento  del
sindaco di cui  al  comma  1,  previo  accertamento  dell'assenza  di
precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione e  il  superamento
di un'adeguata formazione. Tale  personale,  durante  lo  svolgimento
delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.
  3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche  al
personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico  di
persone. A tale personale  sono  inoltre  conferite,  con  le  stesse
modalita'  di  cui  al  comma  1,  le  funzioni  di   prevenzione   e
accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie
e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.
  4. Al personale di cui al presente articolo e' conferito il  potere
di contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e  158,
in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi  dei  commi  1  e  2,
nonche' di disporre la rimozione dei veicoli ai  sensi  dell'articolo
159, limitatamente agli ambiti  oggetto  di  affidamento  di  cui  al
presente articolo. Al suddetto personale e' conferito  il  potere  di
contestazione nonche' di redazione e sottoscrizione  del  verbale  di
accertamento delle violazioni di propria competenza. Al personale  di
cui al comma 1, secondo periodo, e di cui al comma  3  e',  altresi',
conferito il potere di compiere accertamenti di violazioni in materia
di  sosta  o  di  fermata  in  aree  limitrofe   a   quelle   oggetto
dell'affidamento o di gestione dell'attivita' di  propria  competenza
che sono funzionali, rispettivamente, alla gestione degli  spazi  per
la raccolta dei rifiuti urbani o alla fruizione delle corsie o  delle
strade riservate al servizio di linea. Il personale dipendente  dalle
societa' di gestione dei parcheggi di cui al comma 1, primo  periodo,
ha possibilita' di accertare violazioni relative alla  sosta  o  alla
fermata anche nelle aree immediatamente limitrofe alle  aree  oggetto
dell'affidamento solo quando queste costituiscono  lo  spazio  minimo
indispensabile per compiere le  manovre  necessarie  a  garantire  la
concreta  fruizione  dello  spazio  di  sosta  regolamentata  o   del
parcheggio oggetto dell'affidamento.
  5.  L'attivita'  sanzionatoria  di  cui   al   presente   articolo,
successiva all'emissione  del  verbale  da  parte  del  personale,  e
l'organizzazione   del   relativo   servizio   sono   di   competenza
dell'amministrazione comunale attraverso gli uffici  o  i  comandi  a
cio' preposti, a cui compete anche tutta l'attivita' autorizzativa  e
di verifica sull'operato. I comuni possono conferire alle societa' di
cui ai commi 1, 2 e 3 la  facolta'  di  esercitare  tutte  le  azioni
necessarie al  recupero  delle  evasioni  tariffarie  e  dei  mancati
pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi  e  le
penali. Le modalita' operative  e  gli  importi  di  tali  azioni  di
recupero sono oggetto di negoziazione tra il soggetto  concedente  ed
il concessionario.
  6.  Ai  fini  dell'accertamento  nonche'  per  la  redazione  della
documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente  articolo
e'  possibile  ricorrere  all'uso  della  tecnologia  digitale  e   a
strumenti elettronici e fotografici.
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
  e) all'articolo 37, il comma 3 e' abrogato;
  f) all'articolo 75, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  «4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con
proprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di
noleggio con conducente per trasporto di persone di cui  all'articolo
85, o a servizio di piazza di cui all'articolo 86, o  a  servizio  di
linea per trasporto di persone  di  cui  all'articolo  87,  che  sono
soggetti all'accertamento di cui al comma 2»;
  g) all'articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti  i
seguenti: «Con decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente disposizione, sono individuate le tipologie  di
modifica delle caratteristiche costruttive e  funzionali,  anche  con
riferimento  ai  veicoli  con  adattamenti   per   le   persone   con
disabilita', per le quali la visita e prova di cui al  primo  periodo
non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresi',
le modalita' e le procedure per gli  accertamenti  e  l'aggiornamento
della carta di circolazione»;
  h) all'articolo 94:
  1) al comma 2, le parole: «procede all'aggiornamento della carta di
circolazione»    sono    sostituite    dalle    seguenti:    «procede
all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei  veicoli  di  cui  agli
articoli 225 e 226»;
  2) al comma 4, dopo le parole: «l'aggiornamento» sono  inserite  le
seguenti: «dei dati presenti nell'archivio nazionale dei veicoli»;
  i) all'articolo 126:
  1) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
  «8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la
commissione medica locale di cui  all'articolo  119,  comma  4,  agli
accertamenti per la  verifica  della  persistenza  dei  requisiti  di
idoneita' psicofisica richiesti per il  rinnovo  di  validita'  della
patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta,
un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale  della
procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio  di  guida
e' subordinato alla  verifica  dell'insussistenza  di  condizioni  di
ostativita' presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di
cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida  non
e' rilasciato ai titolari di patente di guida che  devono  sottoporsi
agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187,  comma
6»;
  2) al comma 9, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Chi ha
rinnovato    la    patente    di    guida     presso     un'autorita'
diplomatico-consolare  italiana  in  uno   Stato   non   appartenente
all'Unione europea o allo  Spazio  economico  europeo  ha  l'obbligo,
entro sei mesi dalla riacquisizione della  residenza  in  Italia,  di
rinnovare la patente stessa secondo la procedura  ordinaria  prevista
al comma 8»;
  3) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
  «10-bis. La commissione medica  locale  di  cui  all'articolo  119,
comma 4, che, a seguito di accertamento  dell'idoneita'  psicofisica,
valuta che il  conducente  debba  procedere  al  declassamento  della
patente  di  guida,  trasmette,  per  via  informatica,  i  dati  del
conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e
alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti  e  modalita'
di trasmissione dei dati della commissione medica locale  all'Ufficio
centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la  navigazione,
gli affari generali ed il personale  sono  fissati  con  decreto  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
  l) all'articolo 145, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. I conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la
precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili
o vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio.
  4-ter. Lungo le strade urbane  i  conducenti  degli  altri  veicoli
hanno l'obbligo di dare la precedenza  ai  velocipedi  che  circolano
sulle corsie ciclabili»;
  m) all'articolo 148, dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
  «9-bis. Lungo le  strade  urbane  ciclabili  il  conducente  di  un
autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede  e'  tenuto  ad
usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza
laterale di sicurezza in considerazione  della  minore  stabilita'  e
della  probabilita'  di  ondeggiamenti  e  deviazioni  da  parte  del
velocipede stesso. Prima di effettuare il sorpasso di un  velocipede,
il conducente dell'autoveicolo valuta  l'esistenza  delle  condizioni
predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i
veicoli, riducendo  particolarmente  la  velocita',  ove  necessario,
affinche'  la  manovra  di  sorpasso  sia  compiuta  a   ridottissima
velocita' qualora le circostanze lo  richiedano.  Chiunque  viola  le
disposizioni  del  presente   comma   e'   soggetto   alle   sanzioni
amministrative di cui al comma 16, primo periodo»;
  n) all'articolo 150, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  «2-bis. Lungo le strade urbane a senso unico, in cui e'  consentita
la circolazione a doppio senso ciclabile di cui all'articolo 7, comma
1,  lettera  i-bis),  qualora  risulti  non  agevole  l'incrocio,   i
conducenti  degli  altri  veicoli  devono  dare  la   precedenza   ai
velocipedi che circolano sulla  corsia  ciclabile  per  doppio  senso
ciclabile»;
  o) all'articolo 175, comma 2, lettera b), sono aggiunte,  in  fine,
le seguenti parole: «, ad eccezione dei tricicli, di  cilindrata  non
inferiore a 250 cm3 se a motore termico e  comunque  di  potenza  non
inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo
un passeggero oltre al conducente»;
  p) all'articolo 180, comma 4, dopo le parole: «e per quelli adibiti
a locazione senza conducente» sono inserite le  seguenti:  «,  ovvero
con facolta' di acquisto in leasing,»;
  q) all'articolo 182:
  1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis.  Le  disposizioni  del  comma  1  non  si  applicano   alla
circolazione dei velocipedi sulle strade urbane ciclabili»;
  2) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
  «9. I velocipedi  devono  transitare  sulle  piste  loro  riservate
ovvero sulle corsie ciclabili o sulle  corsie  ciclabili  per  doppio
senso ciclabile, quando esistono, salvo il  divieto  per  particolari
categorie di essi, con le modalita'  stabilite  nel  regolamento.  Le
norme previste  dal  regolamento  per  la  circolazione  sulle  piste
ciclabili si applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili
e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile»;
  3) al comma 9-ter, l'ultimo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«L'area delimitata e' accessibile attraverso  una  corsia  o  da  una
pista ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul  lato
destro in prossimita' dell'intersezione»;
  r)  all'articolo  201,  comma  1-bis,  lettera   g),   le   parole:
«attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17,  comma  133-bis,
della legge 15 maggio 1997, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «
o con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai
sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti.  Con  il  medesimo  regolamento  sono
definite  le  condizioni  per  l'installazione  e   l'esercizio   dei
dispositivi di controllo, al fine di consentire la rilevazione  delle
violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso,  all'interno  ed
in uscita nelle corsie,  strade,  aree  e  zone  di  cui  al  periodo
precedente,  nonche'  il  controllo  della   durata   di   permanenza
all'interno delle medesime zone».
  5-quater. L'articolo 74 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' abrogato.
  5-quinquies. L'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n.  120,  e'
abrogato.
  5-sexies. Il regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, e' abrogato con effetto dalla data
di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti da adottare ai sensi dell'articolo  201,  comma  1-bis,
lettera g), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
  5-septies. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  «4. In considerazione dello stato di  emergenza  nazionale  di  cui
alle delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29
luglio 2020, e' autorizzata la circolazione fino al 31  ottobre  2020
dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle  attivita'  di
visita e prova di cui agli articoli 75  e  78  o  alle  attivita'  di
revisione di cui all'articolo 80 del decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, ed e' rispettivamente autorizzata la circolazione  fino
al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai  medesimi  controlli
entro il 30  settembre  2020  nonche'  la  circolazione  fino  al  28
febbraio 2021 dei veicoli da sottoporre agli stessi  controlli  entro
il 31 dicembre 2020 »;
  b) dopo il comma 4-sexies e' aggiunto il seguente:
  «4-septies.   Al   fine   di   mitigare   gli   effetti   derivanti
dall'attuazione   delle   misure   di   contenimento   dell'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19,  nonche'  di   ridurre   i   tempi   di
espletamento delle attivita'  di  cui  all'articolo  80  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  fino  al  31  marzo  2021  gli
accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere  svolti
anche  dagli  ispettori  di  cui  al  decreto  del   Ministro   delle
infrastrutture e dei  trasporti  19  maggio  2017,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017. Ai  predetti  ispettori
e' riconosciuto, per lo svolgimento dell'attivita',  un  compenso,  a
carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le
modalita' di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della  legge  1°
dicembre 1986, n. 870».
  5-octies. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre  2018,
n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a)  al  primo  periodo,  le  parole:  «Allo  scopo  di   finanziare
interventi finalizzati alla progettazione  di  ciclovie  interurbane,
come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1,  lettera  a),  della
legge 11 gennaio 2018, n. 2» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Per
l'installazione della segnaletica lungo l'itinerario  ciclo-turistico
appenninico dal comune di Altare, in Liguria, fino al comune di Alia,
in Sicilia»;
  b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Con decreto  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro  il
30 novembre 2020, sono definite  le  modalita'  di  erogazione  delle
risorse del predetto Fondo».
  5-novies. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 98, le  parole:  «entro  il  31  ottobre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2021».
  5-decies. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  si   provvede
all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e di  attuazione  del
nuovo codice della strada, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
  5-undecies. All'articolo 4, comma 1, del  decreto-legge  20  giugno
2002, n. 121, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°agosto
2002, n. 168, le parole: «sulle strade di cui all'articolo  2,  comma
2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero  su  singoli
tratti di esse, individuati con  apposito  decreto  del  prefetto  ai
sensi del comma 2» sono sostituite dalle  seguenti:  «sulle  restanti
tipologie di strade, ovvero su singoli tratti  di  esse,  individuati
con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2».
  5-duodecies. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127,  i
commi 132 e 133 sono abrogati.
  5-terdecies. L'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e'
abrogato.))
                           ((Art. 49 - bis
 
Disposizioni  in  materia  di  rilascio  del   documento   unico   di
                            circolazione
 
  1. Per tutte le operazioni gestite  con  le  procedure  attualmente
vigenti  che  danno  luogo  al  rilascio  del  documento   unico   di
circolazione e di proprieta' di cui al decreto legislativo 29  maggio
2017, n. 98, l'intestatario di un veicolo diverso da  quelli  di  cui
all'articolo  60  del  codice  della  strada,  di  cui   al   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, puo' richiedere  la  restituzione
del documento di circolazione originale,  previa  apposizione  di  un
segno di annullamento.
  2. La restituzione  del  documento  di  circolazione  originale  e'
subordinata al pagamento di un contributo, in sede  di  presentazione
dell'istanza, secondo ammontare, criteri  e  modalita'  definiti  con
apposito decreto dirigenziale del Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti.
  3.  Le  amministrazioni  provvedono  all'attuazione  del   presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente.))
Capo II
Semplificazioni in materia ambientale

                               Art. 50
 
Razionalizzazione  delle  procedure   di   valutazione   dell'impatto
                             ambientale
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 5, comma 1:
      1) alla lettera  g),  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente:  «Ai  fini  del  rilascio  del  provvedimento  di  VIA   il
proponente  presenta  il  progetto  di  fattibilita'  come   definito
dall'articolo 23, commi 5 e 6,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, o, ove disponibile, il progetto definitivo come definito
dall'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ed
in ogni caso tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti
dello studio di impatto ambientale ai sensi  dell'allegato  IV  della
direttiva 2011/92/UE;»;
      2) alla lettera i) le parole «gli elaborati  progettuali»  sono
sostituite dalle seguenti: «i progetti»;
      3) alla lettera o-quater), dopo le parole «che definisce»  sono
inserite le  seguenti:  «le  linee  di  indirizzo  da  seguire  nelle
successive fasi di sviluppo progettuale  delle  opere  per  garantire
l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare  gli
impatti  ambientali  significativi  e  negativi  o  incrementare   le
prestazioni ambientali del progetto, nonche'»;
    b) all'articolo 6:
      1) al comma 3-ter, primo periodo, dopo le  parole  «nell'ambito
del Piano regolatore portuale» sono  inserite  le  seguenti:  «o  del
Piano di sviluppo aeroportuale» e dopo le parole «comunque desumibili
dal Piano regolatore portuale», sono inserite  le  seguenti:  «o  dal
Piano di sviluppo aeroportuale»; al secondo periodo, dopo  le  parole
«Qualora il Piano regolatore portuale» sono inserite le seguenti:  «,
il Piano di sviluppo aeroportuale»;
      2) al comma 9, e' aggiunto infine il seguente periodo: «L'esito
della valutazione  preliminare  e  la  documentazione  trasmessa  dal
proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorita'  competente
sul proprio sito internet istituzionale.»;
      3) al comma 12, dopo le  parole  «pianificazione  territoriale»
sono inserite le seguenti: «, urbanistica» e dopo  le  parole  «della
destinazione  dei  suoli  conseguenti»  sono  inserite  le  seguenti:
«all'approvazione dei piani di cui al comma 3-ter, nonche'»;
    c) all'articolo 7-bis:
      1) dopo il comma 2 ((sono inseriti i seguenti:)) «2-bis.  Entro
((centoventi giorni)) dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
del  Ministro  dello   sviluppo   economico,   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti  e  del  Ministro  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento  e  Bolzano,  individua,  con  uno  piu'  decreti,
successivamente aggiornati, ove necessario, con  cadenza  semestrale,
le tipologie di progetti e le opere necessarie per  l'attuazione  del
Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima  (PNIEC),  nonche'
le aree non idonee alla  realizzazione  di  tali  progetti  o  opere,
tenendo  conto  delle  caratteristiche   del   territorio,   sociali,
industriali, urbanistiche, paesaggistiche e  morfologiche  ((e  delle
aree sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di siti  di
interesse nazionale da bonificare ovvero limitrofe,)) con particolare
riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti  pianificazioni,
da sottoporre ((a verifica di assoggettabilita' a VIA o  a  VIA))  in
sede statale ai sensi del comma 2. »;
  ((2-ter. L'individuazione delle aree di cui  al  comma  2-bis  deve
avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei
cambiamenti  climatici,  nonche'  delle  esigenze   di   tutela   del
patrimonio  culturale  e  del  paesaggio,  delle  aree   agricole   e
forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici e  del  suolo,
tenuto conto  dei  suoli  degradati  le  cui  funzioni  ecosistemiche
risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo.
  2-quater. Per la realizzazione delle opere di cui  al  comma  2-bis
occorre privilegiare,  ove  possibile,  l'utilizzo  di  superfici  di
strutture  edificate,  comprese   le   piattaforme   petrolifere   in
disuso»;))
      2) al comma 3, primo periodo, le parole «Sono sottoposti a VIA»
sono sostituite dalle seguenti:  «Fatto  salvo  quanto  previsto  dal
comma 2-bis, sono sottoposti a VIA»;
      3) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Le
autorita' competenti evitano l'insorgenza  di  situazioni  che  diano
origine a un conflitto di interessi e  provvedono  a  segnalare  ogni
situazione  di   conflitto,   anche   potenziale,   alle   competenti
autorita'.»;
      4)  dopo  il  comma  8  e'  inserito   il   seguente:   «8-bis.
Limitatamente  agli  interventi  necessari  per  il  superamento   di
sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in
caso di inerzia regionale per i progetti  sottoposti  a  verifica  di
assoggettabilita' a VIA o a VIA  ai  sensi  del  comma  3,  lo  Stato
esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 41 della  legge  24
dicembre 2012 n. 234.»;
    d) all'articolo 8:
      1) dopo il comma 2 e' inserito  il  seguente:  «2-bis.  Per  lo
svolgimento delle procedure di valutazione ambientale  di  competenza
statale dei progetti  individuati  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo  7-bis,  comma  2-bis,  e'
istituita  la  Commissione  Tecnica  PNIEC,  posta  alle   dipendenze
funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, e formata da  un  numero  massimo  di  venti  unita',  in
possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del  diploma  di
laurea, con almeno cinque anni  di  esperienza  professionale  e  con
competenze  adeguate  alla  valutazione  tecnica  ed  ambientale  dei
predetti progetti, individuate in base  all'articolo  17,  comma  14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, tra il  personale  di  ruolo  del
CNR, ((del Sistema nazionale a rete per la  protezione  dell'ambiente
di cui alla legge 28 giugno 2016, n.  132,))  dell'ENEA  e  dell'ISS,
secondo le  modalita'  di  cui  al  comma  2,  secondo  periodo.  ((I
componenti nominati nella Commissione Tecnica PNIEC non  possono  far
parte della Commissione di cui al comma 1  del  presente  articolo.))
Nella nomina dei membri e' garantito il rispetto  dell'equilibrio  di
genere. I componenti della Commissione Tecnica  PNIEC  sono  nominati
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis.  I  componenti  della
Commissione Tecnica PNIEC restano  in  carica  quattro  anni  e  sono
rinnovabili per una sola volta. Ai commissari spetta  una  indennita'
aggiuntiva  definita  con  le  modalita'   di   cui   al   comma   5,
esclusivamente  in  ragione  dei  compiti  istruttori  effettivamente
svolti e solo a  seguito  dell'adozione  del  relativo  provvedimento
finale. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la  Commissione
puo' avvalersi, tramite appositi  protocolli  d'intesa,  del  Sistema
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della  legge
28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici  di  ricerca.  La
Commissione  opera  con  le  modalita'  previste  dall'articolo   20,
dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24,  dai  commi  1,
2-bis, 3, 4, 5, 6 e 7  dell'articolo  25,  e  dall'articolo  27,  del
presente decreto.»;
      2) al comma 4, dopo le parole «della Commissione» sono aggiunte
le seguenti: «e della Commissione tecnica PNIEC»;
      3) al comma 5, dopo le parole «Commissione tecnica di  verifica
dell'impatto  ambientale»  sono  inserite  le  seguenti:   «e   della
Commissione tecnica PNIEC», e dopo le parole  «ciascun  membro  della
Commissione» sono inserite le seguenti: «e della Commissione  tecnica
PNIEC»;
    e) all'articolo 9:
      1) al  comma  4  e'  aggiunto,  infine,  il  seguente  periodo:
«L'invio di informazioni a un altro Stato membro e il ricevimento  di
informazioni da un altro Stato membro sono soggetti alle  restrizioni
vigenti nello Stato membro in cui il progetto e' proposto.»
      2) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. L'autorita'
competente provvede a mettere a disposizione del  pubblico,  mediante
il proprio sito  internet  istituzionale,  le  informazioni  pratiche
sull'accesso   alle   procedure   di   ricorso    amministrativo    e
giurisdizionale. Ai sensi dell'articolo 3, comma  4,  della  legge  7
agosto 1990 n. 241, in ogni atto notificato  al  destinatario  ((sono
indicati  l'autorita'  cui  e'  possibile  ricorrere  e  il  relativo
termine.))».
    f) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente:
      «Articolo 19 (Modalita'  di  svolgimento  del  procedimento  di
verifica di assoggettabilita' a VIA). - 1.  Il  proponente  trasmette
all'autorita' competente lo studio preliminare ambientale in  formato
elettronico, redatto in conformita' a quanto contenuto  nell'allegato
IV-bis  alla  parte  seconda  del  presente  decreto,  nonche'  copia
dell'avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33.
      2. Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare
ambientale,  l'autorita'  competente  verifica   la   completezza   e
l'adeguatezza  della  documentazione  e,  qualora  necessario,   puo'
richiedere  per  una  sola  volta  chiarimenti  e   integrazioni   al
proponente. In tal caso, il proponente  provvede  a  trasmettere  ((i
chiarimenti e le integrazioni richiesti)), inderogabilmente  entro  i
successivi quindici giorni. Qualora il proponente  non  trasmetta  la
documentazione richiesta entro il termine stabilito,  la  domanda  si
intende respinta ed e'  fatto  obbligo  all'autorita'  competente  di
procedere all'archiviazione.
      3. Contestualmente alla  ricezione  della  documentazione,  ove
ritenuta completa, ovvero  ((dei  chiarimenti  e  delle  integrazioni
richiesti)) ai sensi del comma 2, l'autorita' competente  provvede  a
pubblicare  lo  studio  preliminare   nel   proprio   sito   internet
istituzionale, con  modalita'  tali  da  garantire  la  tutela  della
riservatezza di  eventuali  informazioni  industriali  o  commerciali
indicate dal proponente,  in  conformita'  a  quanto  previsto  dalla
disciplina sull'accesso  del  pubblico  all'informazione  ambientale.
Contestualmente, l'autorita' competente comunica per via telematica a
tutte  le  Amministrazioni  e   a   tutti   gli   enti   territoriali
potenzialmente    interessati    l'avvenuta    pubblicazione    della
documentazione nel proprio sito internet.
      4.  ((Entro  e  non   oltre   quarantacinque))   giorni   dalla
comunicazione di cui al comma 3  e  dall'avvenuta  pubblicazione  sul
sito internet della relativa documentazione, chiunque abbia interesse
puo' presentare le proprie osservazioni all'autorita'  competente  in
merito allo  studio  preliminare  ambientale  e  alla  documentazione
allegata.
      5. L'autorita'  competente,  sulla  base  dei  criteri  di  cui
all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto  conto
delle osservazioni  pervenute  e,  se  del  caso,  dei  risultati  di
eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in
base ad altre pertinenti normative europee,  nazionali  o  regionali,
verifica se il progetto ha possibili ((ulteriori)) impatti ambientali
significativi.
      6. L'autorita' competente adotta il provvedimento  di  verifica
di assoggettabilita' a VIA entro i successivi  quarantacinque  giorni
dalla scadenza del termine di cui al comma 4.  In  casi  eccezionali,
relativi  alla  natura,  alla  complessita',  all'ubicazione  o  alle
dimensioni del progetto, l'autorita' competente puo'  prorogare,  per
una sola volta e per un periodo non  superiore  a  venti  giorni,  il
termine per l'adozione del provvedimento di verifica;  in  tal  caso,
l'autorita'  competente  comunica  tempestivamente  per  iscritto  al
proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro  la
quale  e'  prevista  l'adozione  del   provvedimento.   La   presente
comunicazione  e',   altresi',   pubblicata   ((nel   sito   internet
istituzionale dell'autorita' competente)).
      7.   Qualora   l'autorita'   competente   stabilisca   di   non
assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica  i  motivi
principali alla base della mancata richiesta di tale  valutazione  in
relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V  alla  parte
seconda,  e,  ove  richiesto  dal  proponente,  tenendo  conto  delle
eventuali osservazioni del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo, per i profili di competenza, specifica le
condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire  quelli  che
potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali  significativi
e negativi.
      8. Qualora l'autorita' competente stabilisca  che  il  progetto
debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i  motivi
principali alla base della richiesta di VIA in relazione  ai  criteri
pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda.
      9. Per i progetti elencati nell'allegato II-bis e nell'allegato
IV  alla  parte  seconda  del  presente  decreto   la   verifica   di
assoggettabilita' a VIA e'  effettuata  applicando  i  criteri  e  le
soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e  del  mare  del  30  marzo  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.
      10. Il provvedimento di verifica di  assoggettabilita'  a  VIA,
comprese  le  motivazioni,  e'  pubblicato  integralmente  nel   sito
internet istituzionale dell'autorita' competente.
      11. I termini per il rilascio del provvedimento di verifica  di
assoggettabilita' a VIA si considerano perentori ai sensi e  per  gli
effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della
legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di inerzia nella conclusione del
procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato  ai  sensi
dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito,  qualora
la  competente  Commissione  di  cui  all'articolo  8  non   si   sia
pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta  giorni,
provvede al rilascio del  provvedimento  entro  i  successivi  trenta
giorni.
      12. Tutta la documentazione afferente al procedimento,  nonche'
i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte,  le
osservazioni e i pareri, e, comunque, qualsiasi informazione raccolta
nell'esercizio di tale attivita' da parte dell'autorita'  competente,
sono tempestivamente pubblicati dall'autorita' competente sul proprio
sito internet istituzionale e sono accessibili a chiunque.»;
    g) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente:
      «Art. 20 (Consultazione preventiva). - 1. Il proponente  ha  la
facolta' di richiedere,  prima  di  presentare  il  progetto  di  cui
all'articolo 5, comma 1,  lettera  g),  una  fase  di  confronto  con
l'autorita' competente al fine di definire la portata e il livello di
dettaglio  delle  informazioni  necessarie  da  considerare  per   la
redazione  dello  studio  di  impatto  ambientale.  A  tal  fine,  il
proponente  trasmette,  in  formato  elettronico,  una  proposta   di
elaborati progettuali. Sulla base della documentazione trasmessa  dal
proponente, l'autorita' competente trasmette al proponente il proprio
parere.»;
    h) all'articolo 21:
      1) al comma  1,  secondo  periodo,  le  parole  «gli  elaborati
progettuali» sono sostituite dalle  seguenti:  «il  progetto  di  cui
all'articolo 5, comma 1, lettera g)»;
      2) al comma 2, le parole «La documentazione di cui al comma 1»,
sono sostituite dalle seguenti: «Entro cinque giorni  dalla  relativa
trasmissione la documentazione di cui al comma 1», e dopo  la  parola
«comunica» e' inserita la seguente: «contestualmente»;
      3) al comma 3 le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «quarantacinque giorni»;
    i) all'articolo 23:
      1)  al  comma  1,  lettera  a),  le   parole   «gli   elaborati
progettuali» sono sostituite dalle seguenti: «il progetto»;
      2) al comma 3, primo periodo, le parole «quindici giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «dieci giorni»;
      3) al comma 4, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
«Per i progetti individuati dal decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis,  contestualmente
alla pubblicazione  della  documentazione  di  cui  al  comma  1,  la
Commissione di cui all'articolo 8,  comma  2-bis,  avvia  la  propria
attivita' istruttoria.»;
    l) all'articolo 24:
        1) al comma 3, le  parole  «trenta  giorni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «quindici giorni»;
        2) al comma 4, primo  periodo,  le  parole  «entro  i  trenta
giorni successivi» sono sostituite dalle  seguenti:  «entro  i  venti
giorni  successivi»,  le  parole  «ulteriori  trenta   giorni»   sono
sostituite dalle seguenti: «((ulteriori venti giorni» e,  al  secondo
periodo,)) le  parole  «centottanta  giorni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «sessanta giorni»;
        3) al comma 5:
        3.1. al primo periodo le parole «, ove motivatamente  ritenga
che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti  per
il  pubblico,»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «procede   alla
pubblicazione  delle   integrazioni   sul   proprio   sito   internet
istituzionale e»;
        3.2. (((Soppresso)));
        3.3. all'ultimo periodo, le parole «trenta giorni successivi»
sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni successivi»;
      4) il  comma  7  e'  sostituito  dal  seguente:  «7.  Tutta  la
documentazione afferente al procedimento, nonche' i  risultati  delle
consultazioni   svolte,   qualsiasi   informazione    raccolta,    le
osservazioni e i pareri comunque espressi,  compresi  quelli  di  cui
agli articoli 20 e  32,  sono  tempestivamente  resi  disponibili  al
pubblico interessato mediante pubblicazione,  a  cura  dell'autorita'
competente, sul proprio sito internet istituzionale.»;
    m) all'articolo 25:
      1) al comma 2, primo periodo,  dopo  le  parole  «Nel  caso  di
progetti di competenza statale» sono  inserite  le  seguenti:  «,  ad
esclusione di quelli di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis,» dopo il
terzo periodo e' inserito il seguente: «Decorsi inutilmente i termini
di cui al periodo precedente senza che la Commissione  competente  di
cui all'articolo 8 si  sia  espressa,  il  direttore  generale  della
competente Direzione Generale del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, entro i successivi sessanta giorni,
e sulla base del parere dell'ISPRA  acquisito  entro  il  termine  di
trenta  giorni,  trasmette  il  provvedimento  di  VIA  al   Ministro
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  per  la
conseguente adozione.», nonche' al quarto periodo le parole «sessanta
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni» e  le  parole
«trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici  giorni»  e
al quinto periodo dopo le parole «Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo» sono aggiunte le seguenti: «nonche'  qualora
sia inutilmente  decorso  il  termine  complessivo  di  duecentodieci
giorni, a decorrere dall'avvio del procedimento  per  l'adozione  del
provvedimento di VIA»;
      2) dopo il comma 2 e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.  Per  i
progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis,  la  Commissione  di
cui all'articolo 8, comma 2-bis,  si  esprime  entro  il  termine  di
centosettanta giorni dalla pubblicazione della documentazione di  cui
all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA.  Nei
successivi  trenta  giorni,  il  direttore  generale  del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  adotta  il
provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente
direttore generale del Ministero per i beni e le attivita'  culturali
e per il turismo entro il termine di quindici  giorni.  Nel  caso  di
consultazioni transfrontaliere il provvedimento di  VIA  e'  adottato
entro il termine di cui all'articolo 32,  comma  5-bis.  In  caso  di
inerzia nella conclusione del procedimento, il  titolare  del  potere
sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge  7  agosto
1990 n. 241, acquisito, qualora  la  competente  commissione  di  cui
all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro  il
termine di trenta giorni,  provvede  al  rilascio  del  provvedimento
entro i successivi trenta giorni.»;
      3) al comma 4, dopo la lettera a),  e'  inserita  la  seguente:
«a-bis) le linee di indirizzo da seguire  nelle  successive  fasi  di
sviluppo progettuale delle  opere  per  garantire  l'applicazione  di
criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali
significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del
progetto;»;
    n) all'articolo 27:
      1)  al  comma  4,  primo  periodo,  la  parola  «quindici»   e'
sostituita dalla seguente: «dieci»;
      2) il comma 6 e' sostituito  dal  seguente:  «6.  Entro  cinque
giorni dalla verifica della completezza documentale, ovvero, in  caso
di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse,
l'autorita' competente indice la conferenza di servizi  decisoria  di
cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241  che  opera
secondo quanto disposto  dal  comma  8.  Contestualmente  l'autorita'
competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera
e),  di  cui  e'  data  comunque  informazione   nell'albo   pretorio
informatico   delle   amministrazioni    comunali    territorialmente
interessate.  Tale   forma   di   pubblicita'   tiene   luogo   delle
comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge n.
241  del  1990.  Dalla  data  della  pubblicazione   della   suddetta
documentazione, e per la durata di ((sessanta)) giorni,  il  pubblico
interessato puo' presentare osservazioni concernenti  la  valutazione
di impatto ambientale, la valutazione di incidenza ove  necessaria  e
l'autorizzazione  integrata  ambientale  nonche'  gli  altri   titoli
autorizzativi inclusi nel provvedimento unico ambientale.»;
      3)  il  comma  7  e'  sostituito  dal  seguente:  «7.  Entro  i
successivi quindici giorni l'autorita' competente  puo'  chiedere  al
proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso  un  termine
perentorio non superiore a quindici giorni. Su richiesta motivata del
proponente l'autorita' competente puo' concedere, per una sola volta,
la sospensione dei termini per la presentazione della  documentazione
integrativa per un periodo non superiore a  novanta  giorni.  Qualora
entro  il  termine  stabilito   il   proponente   non   depositi   la
documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto
obbligo  all'autorita'  competente  di  procedere  all'archiviazione.
L'autorita'  competente  procede  immediatamente  alla  pubblicazione
delle integrazioni sul sito internet istituzionale e  dispone,  entro
cinque giorni dalla ricezione della documentazione  integrativa,  che
il proponente trasmetta, entro i successivi dieci  giorni,  un  nuovo
avviso al pubblico, predisposto in conformita' all'articolo 24, comma
2,  del  presente  decreto,  da  pubblicare  a  cura  della  medesima
autorita' competente sul proprio sito  internet  e  di  cui  e'  data
comunque   informazione   nell'albo   pretorio   informatico    delle
amministrazioni comunali territorialmente interessate.  In  relazione
alle  modifiche  o  integrazioni  apportate  al   progetto   e   alla
documentazione,  i  termini  di  cui  al  comma  6  per   l'ulteriore
consultazione del pubblico sono ridotti alla meta'.»;
      4) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8.  Fatto  salvo  il
rispetto dei termini previsti dall'articolo 32, comma 2, per il  caso
di  consultazioni  transfrontaliere,  al   fine   di   acquisire   il
provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in  materia  ambientale
richiesti dal proponente, l'autorita' competente convoca nel  termine
di cui al ((primo periodo del)) comma 6, una  conferenza  di  servizi
decisoria che opera in modalita' simultanea secondo quanto  stabilito
dall'articolo  14-ter  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241.  Alla
conferenza partecipano  il  proponente  e  tutte  le  amministrazioni
competenti o comunque  potenzialmente  interessate  al  rilascio  del
provvedimento di VIA ((e i titoli abilitativi)) ambientali  richiesti
dal proponente. Per i  progetti  di  cui  all'articolo  7-bis,  comma
2-bis, alla conferenza partecipano in ogni caso il direttore generale
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare
o un suo delegato e il direttore generale del Ministero per i beni  e
le attivita' culturali e  per  il  turismo  o  un  suo  delegato.  La
conferenza,  nell'ambito   della   propria   attivita',   prende   in
considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte in sede  di
consultazione ai sensi dei commi 6 e 7, e conclude  i  propri  lavori
nel termine di duecentodieci giorni. La  determinazione  motivata  di
conclusione  della  conferenza  di  servizi,   che   costituisce   il
provvedimento  unico  in  materia  ambientale,   reca   l'indicazione
espressa del provvedimento di  VIA  ed  elenca,  altresi',  i  titoli
abilitativi compresi nel  provvedimento  unico.  Fatto  salvo  quanto
previsto per i progetti di cui all'articolo 7-bis,  comma  2-bis,  la
decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 e'  assunta  sulla
base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro
per i beni e le attivita'  culturali  e  per  il  turismo,  ai  sensi
dell'articolo 25. I  termini  previsti  dall'articolo  25,  comma  2,
quarto periodo, sono ridotti alla meta' e, in caso di rimessione alla
deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi e'
sospesa per il termine  di  cui  all'articolo  25,  comma  2,  quinto
periodo. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai
sensi e per gli effetti  di  cui  agli  articoli  2,  commi  da  9  a
9-quater, e 2-bis della legge n. 241 del 1990.»;
    o) all'articolo 27-bis:
      1)  al  comma  2,  le  parole  «Entro  quindici  giorni»   sono
sostituite dalle seguenti: «Entro dieci giorni»;
  ((2) al comma 4, ultimo periodo, le parole: «sessanta giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;
  2-bis) al comma 7, terzo periodo, le  parole:  «centoventi  giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;))
    p) all'articolo 28, comma 2, al terzo periodo, sono  aggiunte  in
fine le seguenti parole: «, che operano secondo le modalita' definite
da uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare adottati sulla base dei seguenti criteri:
      a) designazione dei componenti dell'Osservatorio  da  parte  di
ciascuna delle Amministrazioni e degli Enti individuati  nel  decreto
di Valutazione di Impatto Ambientale;
      b) nomina  dei  due  terzi  dei  rappresentanti  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  tra  soggetti
estranei ai ruoli del Ministero e dotati di significativa  competenza
e professionalita' per l'esercizio delle funzioni;
      c) previsioni di cause di incandidabilita', incompatibilita'  e
conflitto di interessi;
      d) temporaneita' dell'incarico, non superiore a  quattro  anni,
non rinnovabile e non cumulabile con incarichi in altri Osservatori;
      e) individuazione degli oneri a carico del proponente, fissando
un limite massimo per i compensi dei componenti dell'Osservatorio»;
  ((p-bis) all'articolo 28, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
  «7-bis. Il proponente, entro i termini di  validita'  disposti  dal
provvedimento di verifica  di  assoggettabilita'  a  VIA  o  di  VIA,
trasmette all'autorita' competente la documentazione  riguardante  il
collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle
stesse, comprensiva di specifiche indicazioni  circa  la  conformita'
delle  opere  rispetto  al  progetto  depositato  e  alle  condizioni
ambientali    prescritte.    La    documentazione    e'    pubblicata
tempestivamente nel sito internet dell'autorita' competente»;
  p-ter) all'articolo 102, comma 1, la parola: «ovvero» e' sostituita
dalle seguenti: «o, in alternativa»;
  q) al numero 8) dell'allegato II alla parte seconda, le parole: «di
petrolio,  prodotti  chimici,   prodotti   petroliferi   e   prodotti
petrolchimici con capacita' complessiva superiore a 40.000  m3»  sono
sostituite dalle seguenti: «di  petrolio  con  capacita'  complessiva
superiore a 40.000 m3; di prodotti chimici,  prodotti  petroliferi  e
prodotti petrolchimici con capacita' complessiva superiore a  200.000
tonnellate»))
    r) all'articolo 32:
      1) al comma 1, dopo le parole «nell'ambito delle fasi  previste
dalle procedure di cui ai titoli II, III e  III-bis,  provvede»  sono
inserite le seguenti: «quanto prima e comunque  contestualmente  alla
informativa  resa  al  pubblico  interessato»  e,  dopo   le   parole
«concernente il piano, programma, progetto o impianto» sono  aggiunte
le seguenti: «e delle informazioni sulla natura della  decisione  che
puo' essere adottata»;
      2) dopo il comma 5-ter e' aggiunto il seguente:  «5-quater.  In
caso di progetti proposti da altri Stati  membri  che  possono  avere
effetti significativi sull'ambiente italiano le informazioni ricevute
dall'altro Stato membro sono tempestivamente  rese  disponibili  alle
pertinenti autorita' italiane e al pubblico interessato italiano  che
entro ((sessanta))  giorni  esprimono  le  proprie  osservazioni.  Il
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
entro sessanta  giorni  redige  il  proprio  parere  e  lo  trasmette
unitamente  alle  osservazioni  ricevute   all'autorita'   competente
nell'altro Stato membro.».
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del  primo
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare di cui all'articolo 28 del decreto legislativo  n.  152  del
2006,  come  modificato  dal  presente  articolo,   gli   osservatori
ambientali  gia'  costituiti  sono  rinnovati  nel   rispetto   delle
modalita' fissate dal medesimo decreto, senza nuovi o maggiori  oneri
per la finanza pubblica.
  3. Le disposizioni introdotte dal presente  articolo  si  applicano
alle istanze presentate a partire dal  trentesimo  giorno  successivo
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto.
  ((3-bis. Entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del  presente  decreto,  con  uno  o  piu'
decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo e con  il  Ministero  della  salute,  sono
recepite le norme tecniche per la redazione degli  studi  di  impatto
ambientale, elaborate dal Sistema nazionale a rete per la  protezione
dell'ambiente, finalizzata  allo  svolgimento  della  valutazione  di
impatto ambientale, anche ad integrazione dei contenuti  degli  studi
di impatto ambientale di cui all'allegato VII alla parte seconda  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  4. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca  ambientale,
per  il  tramite  della  Scuola  di  specializzazione  in  discipline
ambientali di cui all'articolo 17-bis del decreto-legge  30  dicembre
2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2010, n. 26, assicura,  mediante  appositi  protocolli  d'intesa  con
l'autorita' competente,  il  supporto  scientifico  e  la  formazione
specifica al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare con particolare riferimento a  quello  operante
presso la direzione generale competente in materia di  valutazioni  e
autorizzazioni ambientali. A tal  fine,  nonche'  per  assicurare  il
funzionamento della suddetta Scuola,  il  Ministero  dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare  riconosce  all'Istituto
superiore per la protezione e la  ricerca  ambientale  un  contributo
pari ad euro 300.000 per l'anno 2020 e ad euro  700.000  a  decorrere
dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro
300.000 per l'anno 2020 e ad euro 700.000 annui a decorrere dall'anno
2021,    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  3  della  legge  1°
giugno 2002, n. 120. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio».))
                           ((Art. 50 - bis
 
Accelerazione  dei   processi   amministrativi   per   le   attivita'
                          infrastrutturali
 
  1.  All'articolo  119,   comma   1,   del   codice   del   processo
amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,
dopo la lettera m-sexies) e' aggiunta la seguente:
  «m-septies) l'autorizzazione unica di cui agli  articoli  52-bis  e
seguenti del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001,  n.  327,  per  le  infrastrutture  lineari
energetiche, quali i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti  e  le
reti di trasporto di  fluidi  termici,  ivi  inclusi  le  opere,  gli
impianti e i servizi accessori connessi  o  funzionali  all'esercizio
degli  stessi,  i  gasdotti  e  gli  oleodotti   necessari   per   la
coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi, nonche' rispetto agli
atti  riferiti  a  tali  infrastrutture  inerenti  alla   valutazione
ambientale strategica, alla  verifica  di  assoggettabilita'  e  alla
valutazione di impatto ambientale  e  a  tutti  i  provvedimenti,  di
competenza statale o regionale, indicati dall'articolo 27 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' agli atti che  definiscono
l'intesa Stato-regione».))
                               Art. 51
 
Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento  della
  sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali,  ferroviarie  e
  idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali
 
  1. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, adottati entro il 31 dicembre 2020 su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati gli interventi
urgenti  finalizzati  al  potenziamento   o   all'adeguamento   della
sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie  e
idriche esistenti che ricadono nelle  categorie  progettuali  di  cui
agli allegati II e II-bis, alla parte seconda del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152. In relazione agli interventi individuati con i
decreti di cui al primo periodo, il proponente presenta al  Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  dandone
contestuale comunicazione al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti che  nei  successivi  dieci  giorni  trasmette  le  proprie
osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, gli elementi informativi  dell'intervento  e  quelli  del
sito, secondo le modalita'  di  cui  all'articolo  6,  comma  9,  del
decreto legislativo n. 152  del  2006  finalizzati  a  stabilire,  in
ragione della  presunta  assenza  di  potenziali  impatti  ambientali
significativi e  negativi,  se  essi  devono  essere  assoggettati  a
verifica di assoggettabilita' a VIA,  a  VIA,  ovvero  non  rientrano
nelle categorie di cui ai commi 6 o 7 del  medesimo  articolo  6  del
decreto legislativo n. 152 del 2006.  Il  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare,  entro  trenta  giorni  dalla
data di presentazione della richiesta, comunica al proponente l'esito
delle proprie valutazioni.
  2. Per la realizzazione o la modifica di  infrastrutture  stradali,
autostradali, ferroviarie e  idriche  esistenti  che  ricadono  nelle
categorie progettuali di cui agli allegati II  e  II-bis  alla  parte
seconda  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,   la   durata
dell'efficacia del provvedimento di cui al comma 5  dell'articolo  25
del decreto legislativo n. 152 del 2006 non puo' essere  inferiore  a
dieci  anni.  In  relazione  ai  medesimi   interventi,   la   durata
dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica di cui  al  comma  4
dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42  e'
pari a dieci anni.
                               Art. 52
 
Semplificazione delle procedure  per  interventi  e  opere  nei  siti
                         oggetto di bonifica
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  dopo  l'articolo
242-bis e' inserito il seguente:
      «Art.  242-ter  (Interventi  e  opere  nei  siti   oggetto   di
bonifica). - 1. Nei siti oggetto  di  bonifica,  inclusi  i  siti  di
interesse nazionale, possono essere  realizzati  interventi  e  opere
richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi  di  lavoro,  di
manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e  infrastrutture,
compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative,  nonche'  opere
lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi
e, piu' in generale, altre opere lineari di  pubblico  interesse,  di
sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio  idraulico,  opere
per la realizzazione di impianti  per  la  produzione  energetica  da
fonti rinnovabili e di sistemi  di  accumulo,  esclusi  gli  impianti
termoelettrici,  fatti  salvi  i  casi   di   riconversione   da   un
combustibile  fossile  ad  altra  fonte  meno  inquinante  o  qualora
l'installazione  comporti  una  riduzione  degli  impatti  ambientali
rispetto all'assetto  esistente,  opere  con  le  medesime  connesse,
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio  degli
stessi  impianti,  nonche'  le  tipologie  di  opere   e   interventi
individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
di cui all'articolo 7-bis, a condizione che detti interventi e  opere
siano realizzati secondo modalita' e tecniche che  non  pregiudichino
ne'  interferiscano  con  l'esecuzione  e  il   completamento   della
bonifica, ne' determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli
altri fruitori dell'area  nel  rispetto  del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81.
      2. La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma
1 e' effettuata da  parte  dell'autorita'  competente  ai  sensi  del
Titolo  V,  Parte  quarta,  del  presente  decreto,  nell'ambito  dei
procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove
prevista, nell'ambito  della  procedura  di  valutazione  di  impatto
ambientale.
      3. Per gli interventi  e  le  opere  individuate  al  comma  1,
nonche' per quelle di cui all'articolo 25 del decreto del  Presidente
della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, il Ministro dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare con  proprio  decreto  per  le
aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per  le
restanti  aree,  provvedono  all'individuazione  delle  categorie  di
interventi che non necessitano della preventiva valutazione da  parte
dell'Autorita' competente ai sensi del Titolo V,  Parte  quarta,  del
presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri  e  le
procedure  per  la  predetta  valutazione  nonche'  le  modalita'  di
controllo.
      4. Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal comma  1,
anche nelle more dell'attuazione del  comma  3,  sono  rispettate  le
seguenti procedure e modalita' di caratterizzazione, scavo e gestione
dei terreni movimentati:
        a) nel caso  in  cui  non  sia  stata  ancora  realizzata  la
caratterizzazione  dell'area   oggetto   dell'intervento   ai   sensi
dell'articolo  242,  il  soggetto  proponente  accerta  lo  stato  di
potenziale contaminazione del sito  mediante  un  Piano  di  indagini
preliminari. Il Piano,  comprensivo  della  lista  degli  analiti  da
ricercare, e'  concordato  con  l'Agenzia  di  protezione  ambientale
territorialmente competente che si pronuncia entro  e  non  oltre  il
termine  di   trenta   giorni   dalla   richiesta   del   proponente,
eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in  relazione  alla
specificita' del sito. In caso di mancata pronuncia  nei  termini  da
parte  dell'Agenzia   di   protezione   ambientale   territorialmente
competente, il  Piano  di  indagini  preliminari  e'  concordato  con
l'ISPRA che si  pronuncia  entro  i  quindici  giorni  successivi  su
segnalazione del  proponente.  Il  proponente,  trenta  giorni  prima
dell'avvio  delle   attivita'   d'indagine,   trasmette   agli   enti
interessati il piano con la data di inizio delle operazioni.  Qualora
l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche
per un solo  parametro,  il  soggetto  proponente  ne  da'  immediata
comunicazione con le forme e le modalita' di  cui  all'articolo  245,
comma 2, con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in
sicurezza di emergenza adottate;
        b) in presenza di attivita' di messa in  sicurezza  operativa
gia' in essere, il proponente puo'  avviare  la  realizzazione  degli
interventi e delle opere di  cui  al  comma  1  previa  comunicazione
all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente  competente  da
effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'avvio
delle  opere.  Al  termine  dei  lavori,  l'interessato  assicura  il
ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa;
        c) le attivita' di scavo sono effettuate con  le  precauzioni
necessarie a non aumentare i livelli di  inquinamento  delle  matrici
ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le
eventuali fonti attive di contaminazione, quali  rifiuti  o  prodotto
libero, rilevate nel corso delle attivita' di scavo, sono  rimosse  e
gestite nel  rispetto  delle  norme  in  materia  ((di  gestione  dei
rifiuti)). I terreni e  i  materiali  provenienti  dallo  scavo  sono
gestiti nel rispetto del decreto del Presidente della  Repubblica  13
giugno 2017, n. 120.
  ((c-bis) ove l'indagine preliminare di cui alla lettera a)  accerti
che il livello delle CSC non  sia  stato  superato,  per  i  siti  di
interesse nazionale il procedimento si conclude secondo le  modalita'
previste dal comma 4-bis dell'articolo 252 e per gli altri  siti  nel
rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 242.))
      5. All'attuazione  del  presente  articolo  le  amministrazioni
interessate  provvedono  con  le   risorse   umane,   finanziarie   e
strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
  2. All'articolo 34 del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
sono abrogati i commi 7, 8, 9 e 10.
                           ((Art. 52 - bis
 
Misure a sostegno della razionalizzazione della rete di distribuzione
                           dei carburanti
 
  1. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n.  124,
le parole: «tre anni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023».))
                               Art. 53
 
   Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale
 
  1. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
    «4-bis. Nei casi di cui al  comma  4,  il  soggetto  responsabile
dell'inquinamento o altro soggetto interessato accerta  lo  stato  di
potenziale contaminazione del sito  mediante  un  Piano  di  indagini
preliminari. Il Piano,  comprensivo  della  lista  degli  analiti  da
ricercare, e'  concordato  con  l'Agenzia  di  protezione  ambientale
territorialmente competente che si pronuncia entro  e  non  oltre  il
termine  di   trenta   giorni   dalla   richiesta   del   proponente,
eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in  relazione  alla
specificita' del sito. ((In caso di mancata pronuncia nei termini  da
parte  dell'Agenzia   di   protezione   ambientale   territorialmente
competente, il  Piano  di  indagini  preliminari  e'  concordato  con
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca  ambientale,  che
si pronuncia entro e  non  oltre  i  quindici  giorni  successivi  su
segnalazione  del  proponente  o  dell'autorita'   competente.))   Il
proponente,  trenta   giorni   prima   dell'avvio   delle   attivita'
d'indagine, trasmette al Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare, alla regione,  al  comune,  alla  provincia  e
all'agenzia di protezione ambientale competenti il Piano con la  data
di inizio delle operazioni. Qualora  l'indagine  preliminare  accerti
l'avvenuto superamento delle concentrazioni soglia di  contaminazione
(CSC) anche per un solo parametro, si applica  la  procedura  di  cui
agli articoli 242 e 245. Ove si accerti che il livello delle CSC  non
sia stato superato, il medesimo soggetto provvede al ripristino della
zona contaminata, dandone notizia, con  apposita  autocertificazione,
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
alla regione, al comune, alla provincia e all'agenzia  di  protezione
ambientale competenti entro novanta giorni dalla data di inizio delle
attivita' di indagine. L'autocertificazione conclude il procedimento,
ferme restando le attivita' di verifica e di controllo da parte della
provincia competente ((da concludere nel termine  di  novanta  giorni
dalla data di acquisizione dell'autocertificazione, decorsi  i  quali
il procedimento di verifica si considera definitivamente concluso.))
    4-ter In alternativa alla procedura di cui all'articolo  242,  il
responsabile  della  potenziale  contaminazione  o   altro   soggetto
interessato al  riutilizzo  e  alla  valorizzazione  dell'area,  puo'
presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare  gli  esiti  del  processo  di  caratterizzazione  del  sito
eseguito nel rispetto delle  procedure  di  cui  all'allegato  2  del
presente Titolo, allegando i risultati dell'analisi di  rischio  sito
specifica  e  dell'applicazione  a  scala  pilota,  in  campo,  delle
tecnologie di bonifica  ritenute  idonee.  Qualora  gli  esiti  della
procedura dell'analisi di rischio dimostrino  che  la  concentrazione
dei  contaminanti  presenti  nel  sito  e'  superiore  ai  valori  di
concentrazione soglia di rischio (CSR), il Ministero dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, valutata la documentazione di
cui al  primo  periodo,  approva,  nel  termine  di  novanta  giorni,
l'analisi di rischio  con  il  procedimento  di  cui  al  comma  4  e
contestualmente indica le condizioni per l'approvazione del  progetto
operativo  di  cui  all'articolo  242,  comma  7.  Sulla  base  delle
risultanze istruttorie, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e  del  mare  puo'  motivatamente  chiedere  la  revisione
dell'analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove
necessarie. Nei successivi sessanta giorni il proponente presenta  il
progetto e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare lo approva ai sensi del comma 4 e con gli effetti di cui  al
comma 6. Il potere  di  espropriare  e'  attribuito  al  comune  sede
dell'opera. Ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura di
verifica di assoggettabilita' o a valutazione di  impatto  ambientale
ai sensi della normativa vigente, il  procedimento  e'  sospeso  fino
all'acquisizione della pronuncia dell'autorita' competente  ai  sensi
della parte seconda del presente decreto.  Qualora  il  progetto  sia
sottoposto  a  valutazione  di  impatto  ambientale   di   competenza
regionale, i titoli abilitativi per la  realizzazione  e  l'esercizio
degli impianti e  delle  attrezzature  necessari  all'attuazione  del
progetto operativo sono ricompresi nel  provvedimento  autorizzatorio
unico regionale rilasciato ai sensi dell'articolo 27-bis.
    ((4-quater. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del
suolo,  sottosuolo   e   materiali   di   riporto   siano   raggiunti
anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, e' possibile
procedere  alla  certificazione   di   avvenuta   bonifica   di   cui
all'articolo 248  limitatamente  alle  predette  matrici  ambientali,
anche  a  stralcio  in  relazione  alle  singole  aree  catastalmente
individuate,  fermo  restando  l'obbligo  di  raggiungere  tutti  gli
obiettivi  di  bonifica  su   tutte   le   matrici   interessate   da
contaminazione. In tal caso e' necessario  effettuare  un'analisi  di
rischio atta a dimostrare che le contaminazioni ancora presenti nelle
acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un
rischio per i fruitori e per le altre matrici ambientali  secondo  le
specifiche destinazioni d'uso. Le  garanzie  finanziarie  di  cui  al
comma  7  dell'articolo  242  sono  comunque  prestate  per  l'intero
intervento e sono svincolate solo  al  raggiungimento  di  tutti  gli
obiettivi di bonifica».))
  2. Le disposizioni di cui al comma  4-ter,  dell'articolo  252  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatti salvi gli interventi
approvati, sono applicabili anche ai procedimenti in corso alla  data
di entrata in vigore del presente decreto su richiesta da  presentare
nel termine di centottanta giorni decorrenti dalla medesima data.
  ((2-bis. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3, dopo le parole: «Ai fini della perimetrazione  del
sito» sono inserite le seguenti:  «,  inteso  nelle  diverse  matrici
ambientali  compresi  i  corpi  idrici  superficiali  e  i   relativi
sedimenti,»;
    b) al comma 4, le parole:  «puo'  avvalersi  anche  dell'Istituto
superiore per la protezione e la  ricerca  ambientale  (APAT),  delle
Agenzie regionali  per  la  protezione  dell'ambiente  delle  regioni
interessate»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «si   avvale   per
l'istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la  protezione
dell'ambiente (SNPA)».
  2-ter. All'articolo 253, comma 1, del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, le parole: «ai sensi dell'articolo 250» sono sostituite
dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5»  e  dopo
le parole: «L'onere reale viene iscritto» sono inserite le  seguenti:
«nei  registri  immobiliari  tenuti  dagli  uffici  dell'Agenzia  del
territorio».
  2-quater. All'articolo 306-bis, comma 1, del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152, sono premesse le seguenti parole: «Salvo che  la
transazione avvenga in sede giudiziale a norma dell'articolo 185  del
codice di procedura civile,» e sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: «in sede amministrativa».))
  3. All'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
al secondo periodo, dopo le parole «Dette somme sono finalizzate»  e'
inserita la seguente: «anche» e il terzo periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare, d'intesa con  la  Conferenza  unificata,  sono
definiti i criteri e le modalita'  di  trasferimento  alle  autorita'
competenti delle risorse loro destinate di cui al primo periodo.».
  ((3-bis. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
  «9-bis. E' individuata quale sito di interesse nazionale  ai  sensi
della  normativa  vigente  l'area  interessata  dalla   presenza   di
discariche ed impianti di trattamento dei rifiuti, compresa nel  sito
dell'Area vasta di Giugliano (Napoli).  Con  successivo  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  si
provvede alla perimetrazione della predetta area.
    9-ter. In caso di compravendita  di  aree  ubicate  nei  siti  di
interesse nazionale, il Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e  del  mare,  su  istanza  congiunta  degli  interessati,
autorizza  entro  novanta  giorni  dal  ricevimento  dell'istanza  la
volturazione dell'autorizzazione di cui ai commi 4 e 6».))
                               Art. 54
 
Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto
                            idrogeologico
 
  1. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
116,  e'  aggiunto  in  fine  il   seguente   periodo:   «L'autorita'
procedente, qualora lo ritenga necessario,  procede  a  convocare  la
conferenza di servizi di cui all'articolo 14  della  legge  7  agosto
1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri  in  sede
di conferenza dei servizi e' di trenta giorni.»;
  2. Ai fini della predisposizione del Piano  di  interventi  per  la
mitigazione del dissesto idrogeologico, a  valere  sulle  risorse  di
bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare, gli elenchi degli interventi da ammettere  a  finanziamento
sono definiti, fino al  31  dicembre  2020,  per  liste  regionali  e
mediante apposite Conferenze di servizi da svolgere  on  line,  sulla
base dei fabbisogni e delle proposte ((delle regioni e delle province
autonome interessate)), con il contributo  e  la  partecipazione  dei
commissari  per  l'emergenza,  dei  commissari  straordinari  per  il
dissesto e delle autorita' di bacino distrettuale. Per essere ammessi
al finanziamento tutti gli interventi sono dotati del codice unico di
progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.  3  e
monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229.
  ((2-bis. All'articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, dopo le parole:  «sono  sottoposti»  sono  inserite  le
seguenti:  «alla  verifica  di  assoggettabilita'  alla   valutazione
ambientale  strategica  (VAS),  di  cui  all'articolo   12,   qualora
definiscano  il  quadro  di  riferimento  per  la  realizzazione  dei
progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda  del
presente decreto, oppure  possano  comportare  un  qualsiasi  impatto
ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la
conservazione degli uccelli selvatici e su quelli  classificati  come
siti di  importanza  comunitaria  per  la  protezione  degli  habitat
naturali e della flora e della fauna selvatica».))
  3. All'articolo 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
    «4-bis. ((Nelle more  dell'adozione  dei  piani  e  dei  relativi
stralci, di cui agli articoli 65 e  67,  comma  1,  ovvero  dei  loro
aggiornamenti)),    le    modifiche    della    perimetrazione    e/o
classificazione delle  aree  a  pericolosita'  e  rischio  dei  piani
stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati  dalle  soppresse
Autorita' di bacino di  cui  alla  legge  18  maggio  1989,  n.  183,
derivanti  dalla  realizzazione  di  interventi  collaudati  per   la
mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di  dissesto
idrogeologico o da approfondimenti puntuali del  quadro  conoscitivo,
sono  approvate  ((con   proprio   atto   dal   Segretario   generale
dell'Autorita' di bacino  distrettuale)),  d'intesa  con  la  Regione
territorialmente  competente  e  previo   parere   della   Conferenza
Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono  parte
integrante degli aggiornamenti dei  Piani  di  cui  all'articolo  67,
comma 1.
    4-ter. Gli aggiornamenti di piano di  cui  al  comma  4-bis  sono
effettuati nel rispetto delle procedure  di  partecipazione  previste
dalle norme tecniche di attuazione dei piani di  bacino  vigenti  nel
territorio distrettuale e, comunque,  garantendo  adeguate  forme  di
consultazione e osservazione sulle proposte di modifica.  Nelle  more
dell'espletamento delle procedure di aggiornamento,  ((il  Segretario
generale dell'Autorita' di bacino distrettuale puo' adottare))  sulla
base del parere della Conferenza Operativa,  misure  di  salvaguardia
che  sono  immediatamente  vincolanti  e  restano  in   vigore   sino
all'approvazione  dell'aggiornamento  del  piano  di  cui  al   comma
4-bis.».
  ((3-bis.  Per  le  occupazioni  d'urgenza  e   per   le   eventuali
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle  opere  e
degli interventi di competenza dei  commissari  straordinari  per  il
dissesto idrogeologico, una volta emesso il  decreto  di  occupazione
d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, si  provvede  alla
redazione dello stato di consistenza e del  verbale  d'immissione  in
possesso dei suoli anche con la sola presenza di  due  rappresentanti
della regione o degli altri enti territoriali interessati.))
                               Art. 55
 
      Semplificazione in materia di zone economiche ambientali
 
  1. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 9:
      1) al comma 3,(( il primo periodo e' sostituito  dai  seguenti:
«Il Presidente e' nominato con decreto del Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare,  d'intesa  con  i  presidenti
delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco,
nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti
in possesso  di  comprovata  esperienza  in  campo  ambientale  nelle
istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in
strutture pubbliche o private. Entro trenta  giorni  dalla  ricezione
della proposta, i  presidenti  delle  regioni  interessate  esprimono
l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il  suddetto  termine
senza che sia raggiunta  l'intesa  con  i  presidenti  delle  regioni
interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del  mare,  sentite  le  Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia, che si pronunciano  entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,
provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i  nomi  compresi
nella terna» e)) dopo il primo  periodo  sono  inseriti  i  seguenti:
«L'avvio della procedura di nomina e' reso  noto  nel  sito  internet
istituzionale  del  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare nonche' dell'ente parco interessato((, sessanta
giorni prima della scadenza del  Presidente  in  carica)).  Non  puo'
essere nominato Presidente di Ente parco chi ha gia'  ricoperto  tale
carica per  due  mandati,  anche  non  consecutivi.  Alla  nomina  di
Presidente di Ente parco si  applica  la  disciplina  in  materia  di
inconferibilita' e incompatibilita' degli incarichi di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39.»;
  ((1-bis) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
  «4-bis. Nella composizione degli organismi di gestione e  direzione
delle aree naturali protette deve essere rispettato il criterio della
parita' di genere»;))
      2) al comma 11, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«L'iscrizione nell'albo dura cinque anni, salvo rinnovo  mediante  le
procedure di cui al primo periodo del presente comma.»;
      1) dopo il comma 11,  e'  inserito  il  seguente:  «11-bis.  La
gestione amministrativa dei parchi nazionali e' affidata al direttore
del parco, che esercita  le  funzioni  di  cui  all'articolo  5,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed  assicura  l'attuazione
dei  programmi  ed  il  conseguimento  degli  obiettivi  fissati  dal
Presidente e dal Consiglio  direttivo,  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato  decreto  legislativo  n.
165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione  dei  connessi
atti anche a rilevanza esterna.»;
      2) dopo il comma 14, e' inserito il seguente: «14-bis.  Per  la
realizzazione di piani,  programmi  e  progetti,  ferma  restando  la
possibilita' di ricorrere a  procedure  di  affidamento  di  evidenza
pubblica, gli enti parco nazionali possono avvalersi  della  societa'
di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, mediante stipula di apposite convenzioni senza nuovi o  maggiori
oneri per la finanza pubblica.»;
    b) all'articolo 11:
      1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «In
caso di inosservanza dei termini di cui  al  periodo  precedente,  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  si
sostituisce all'amministrazione inadempiente, anche con la nomina  di
un  commissario  ad  acta,  proveniente  dai  ruoli   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale provvede  entro  tre
mesi.»;
      2) al comma 6,  dopo  le  parole  «e'  approvato  dal  Ministro
dell'ambiente» sono  aggiunte  le  seguenti  «su  proposta  dell'Ente
parco», e dopo le parole «e comunque d'intesa con  le  regioni  e  le
province autonome interessate» sono inserite  le  seguenti:  «che  si
esprimono entro novanta giorni, decorsi i quali l'intesa  si  intende
acquisita»;
    c) all'articolo 12:
      1) al comma 3, primo periodo, dopo la parola «predisposto» sono
aggiunte le seguenti: «e adottato», e il terzo periodo e' soppresso.
      2) al comma 4:
        2.1. al primo periodo le parole «adottato e'  depositato  per
quaranta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al  comma  3
adottato dal Consiglio direttivo dell'Ente parco  e'  depositato  per
sessanta giorni»;
        2.2. al  secondo  periodo,  le  parole  «Entro  i  successivi
quaranta  giorni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «Entro   tale
termine»;
        2.3. al terzo periodo la parola  «centoventi»  e'  sostituita
dalla seguente: «sessanta», nonche' le parole «emana il provvedimento
d'approvazione» sono sostituite dalle  seguenti:  «approva  il  piano
tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso  in  sede
di valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152, avviata contestualmente  dall'Ente  parco  nella
qualita' di autorita' procedente, e nel cui ambito  e'  acquisito  il
parere, per i profili di competenza, del Ministero per i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo»;
        2.4. il quarto periodo e' sostituito dal seguente «Qualora il
piano  non  sia   definitivamente   approvato   entro   dodici   mesi
dall'adozione da parte dell'Ente parco, esso  e'  approvato,  in  via
sostitutiva  e  previa  diffida  ad  adempiere,  entro  i  successivi
centoventi giorni con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro  per  i
beni e le attivita' culturali  e  per  il  turismo  qualora  non  sia
vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi  dell'articolo  143
del codice dei beni culturali e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero il  piano  non  sia  stato
adeguato  ai   sensi   dell'articolo   156   del   medesimo   decreto
legislativo.».
    d) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente:
      «Art.13-bis (Interventi nelle zone di  promozione  economica  e
sociale). - 1. In presenza di piano del parco e  di  regolamento  del
parco approvati e vigenti le cui previsioni siano state recepite  dai
comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura
edilizia da realizzare nelle zone di cui all'articolo  12,  comma  2,
lettera d), eccetto quelle ricomprese nei perimetri dei  siti  Natura
2000, sono autorizzati direttamente  dagli  enti  locali  competenti,
salvo che l'intervento non  comporti  una  variante  degli  strumenti
urbanistici vigenti, dandone comunicazione all'Ente parco. In caso di
non conformita' il  direttore  del  parco  annulla  il  provvedimento
autorizzatorio entro quarantacinque giorni dal ricevimento.»;
    e) all'articolo 15, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
      «1-bis. I beni demaniali o aventi il medesimo regime giuridico,
statali e regionali, presenti nel territorio del parco nazionale che,
alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano
stati  gia'  affidati  a  soggetti  terzi,  ad  eccezione  di  quelli
destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati
in  concessione  gratuita  all'Ente  parco  ai  fini   della   tutela
dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta,  se  da  esso
richiesti, per un periodo di nove anni, ovvero  di  durata  inferiore
((se richiesta dallo  stesso  Ente  parco,  fatta  salva  l'eventuale
estensione della durata della concessione ai sensi dell'articolo  14,
comma 2, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 13 settembre 2005, n. 296)). L'Ente  parco  provvede  alla
gestione  dei  beni  demaniali  con  le   risorse   disponibili   ((a
legislazione vigente)).
      1-ter. La  concessione  di  cui  al  comma  1-bis  puo'  essere
rinnovata allo scadere del termine, salvo motivato diniego  da  parte
del soggetto competente.
      1-quater. L'Ente parco puo' concedere ((i beni demaniali di cui
al comma  1-bis,  dietro  il  pagamento))  di  un  corrispettivo.  La
concessione gratuita di beni demaniali all'ente parco non modifica la
titolarita'  di  tali  beni,  che  rimangono  in  capo  al   soggetto
concedente.».
  2. In  sede  di  prima  applicazione,  ai  soggetti  gia'  iscritti
all'albo di  idonei  all'esercizio  dell'attivita'  di  direttore  di
parco, il termine di cui all'articolo 9, comma  11,  ultimo  periodo,
della legge n. 394 del 1991, come modificato dal  presente  articolo,
decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. All'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n.  353,
le parole «dal Ministro» sono  sostituite  con  le  seguenti:  «dalla
direzione generale competente in materia del Ministero».
  ((3-bis. All'articolo 227 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 12 dicembre 2019,  n.
141,»  sono  inserite  le  seguenti:  «nonche'  nelle   aree   marine
protette,» e le parole: «alle micro, piccole e  medie  imprese»  sono
sostituite dalle seguenti: «alle micro e piccole imprese»;
    b) al comma 3, le parole: «avere  sede  legale  e  operativa  nei
comuni aventi  almeno  il  45  per  cento  della  propria  superficie
compreso all'interno di una  ZEA»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«avere la sede operativa all'interno di una ZEA o operare all'interno
di un'area marina protetta».
  3-ter. All'articolo 4-ter, comma 2, del  decreto-legge  14  ottobre
2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12  dicembre
2019, n. 141, le parole: «micro, piccole e  medie  imprese  con  sede
legale e operativa nei comuni aventi almeno il  45  per  cento  della
propria superficie compreso all'interno di una ZEA»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «micro  e  piccole  imprese  con   sede   operativa
all'interno di una ZEA».))
                           ((Art. 55 - bis
 
         Semplificazioni per interventi su impianti sportivi
 
  1. All'articolo  62  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  giugno  2017,  n.  96,
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Al fine di prevenire il  consumo  di  suolo  e  di  rendere
maggiormente efficienti gli impianti sportivi destinati ad accogliere
competizioni agonistiche di livello  professionistico,  nonche'  allo
scopo di garantire  l'adeguamento  di  tali  impianti  agli  standard
internazionali di  sicurezza,  salute  e  incolumita'  pubbliche,  il
soggetto che intenda realizzare gli interventi di cui al comma 1 puo'
procedere anche in deroga agli articoli 10, 12, 13,  136  e  140  del
codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e alle eventuali dichiarazioni di
interesse culturale o pubblico gia' adottate, nel rispetto  dei  soli
specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di  cui  sia
strettamente necessaria a fini testimoniali  la  conservazione  o  la
riproduzione  anche  in  forme  e  dimensioni   diverse   da   quella
originaria. L'individuazione di tali elementi, qualora  presenti,  e'
rimessa al Ministero per i beni e le attivita'  culturali  e  per  il
turismo, il quale ne indica modalita' e forme di conservazione, anche
distaccata  dal  nuovo  impianto  sportivo,  mediante  interventi  di
ristrutturazione  o  sostituzione  edilizia   volti   alla   migliore
fruibilita'  dell'impianto  medesimo.  Il  provvedimento  di  cui  al
periodo precedente e' adottato entro il  termine  di  novanta  giorni
dalla richiesta del proprietario o del  concessionario  dell'impianto
sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori trenta  giorni  per
l'acquisizione di documenti che non  siano  gia'  in  possesso  della
sovrintendenza territorialmente  competente  e  che  siano  necessari
all'istruttoria. Decorso tale termine senza che  il  Ministero  abbia
completato la verifica, il vincolo di  tutela  artistica,  storica  e
culturale ricadente sull'impianto sportivo viene meno e  cessano  gli
effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente gia'
adottate.
  1-ter. Nell'adozione del provvedimento di cui al  comma  1-bis,  il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo  tiene
conto  che  l'esigenza   di   preservare   il   valore   testimoniale
dell'impianto e' recessiva  rispetto  all'esigenza  di  garantire  la
funzionalita' dell'impianto medesimo ai fini della  sicurezza,  della
salute e della incolumita' pubbliche, nonche'  dell'adeguamento  agli
standard internazionali e della sostenibilita'  economico-finanziaria
dell'impianto. La predetta esigenza prevalente rileva anche  ai  fini
delle  valutazioni  di  impatto  ambientale   e   di   compatibilita'
paesaggistica dell'intervento».))
Capo III
Semplificazioni in materia di green economy

                               Art. 56
 
Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su  progetti
  o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e  di  taluni
  nuovi impianti, nonche' di spalma incentivi
 
  1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 4, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
      «6-bis. Nel  caso  di  progetti  di  modifica  di  impianti  di
produzione di energia da  fonti  rinnovabili  afferenti  a  integrali
ricostruzioni,  rifacimenti,  riattivazioni   e   potenziamenti,   la
valutazione di impatto ambientale ha ad oggetto  solo  l'esame  delle
variazioni   dell'impatto   sull'ambiente   indotte   dal    progetto
proposto.»;
    b) all'articolo 5, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
      «3. Con decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare,  previa  intesa  con  la  Conferenza  unificata,  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
individuati, per ciascuna tipologia  di  impianto  e  di  fonte,  gli
interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare  ad
autorizzazione unica, fermo restando il  rinnovo  dell'autorizzazione
unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Gli interventi di modifica
diversi  dalla  modifica  sostanziale,  anche  relativi  a   progetti
autorizzati e non ancora realizzati, sono assoggettati alla procedura
abilitativa semplificata di cui all'articolo 6,  fatto  salvo  quanto
disposto dall'articolo 6-bis. Non sono considerati sostanziali e sono
sottoposti alla disciplina di  cui  all'articolo  6,  comma  11,  gli
interventi da realizzare sui progetti e sugli  impianti  fotovoltaici
ed idroelettrici  che  non  comportano  variazioni  delle  dimensioni
fisiche  degli  apparecchi,  della  volumetria  delle   strutture   e
dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, ne' delle  opere
connesse. Restano ferme, laddove previste, le procedure  di  verifica
di assoggettabilita' e valutazione di impatto ambientale  di  cui  al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;
    c) all'articolo 6, comma 11, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «((, fermi restando)) l'articolo 6-bis  e  l'articolo  7-bis,
comma 5.»;
    d) dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente:
      «Articolo 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata).  -
1. Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, ne'
sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e
sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione  di
cui al comma 4, gli interventi su impianti esistenti e  le  modifiche
di progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata  dagli
impianti e  dalle  opere  connesse  e  a  prescindere  dalla  potenza
elettrica  risultante  a  seguito  dell'intervento,  ricadono   nelle
seguenti categorie:
        a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione
della tipologia di rotore che comportano una  variazione  in  aumento
delle dimensioni fisiche delle pale e delle  volumetrie  di  servizio
non superiore in ciascun caso al 15 per cento;
        b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi  che,
anche  a  seguito  della  sostituzione  dei  moduli  e  degli   altri
componenti  e  mediante  la  modifica   del   layout   dell'impianto,
comportano una variazione delle volumetrie di servizio non  superiore
al 15 per cento e una variazione dell'altezza massima dal  suolo  non
superiore al 20 per cento;
        c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di
sostituzione dei moduli fotovoltaici su  edifici  a  uso  produttivo,
nonche', per gli edifici  a  uso  residenziale,  interventi  che  non
comportano  variazioni  o  comportano   variazioni   in   diminuzione
dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano  della  superficie  su
cui i moduli sono collocati;
        d) impianti idroelettrici: interventi che,  senza  incremento
della portata derivata, comportano una  variazione  delle  dimensioni
fisiche dei componenti e della  volumetria  delle  strutture  che  li
ospitano non superiore al 15 per cento.
      2. Qualora, nel corso del procedimento di autorizzazione di  un
impianto, intervengano varianti consistenti negli interventi elencati
al comma 1, il proponente presenta all'autorita'  competente  per  la
medesima autorizzazione la  comunicazione  di  cui  al  comma  4.  La
dichiarazione non  comporta  alcuna  variazione  dei  tempi  e  delle
modalita' di svolgimento del procedimento  autorizzativo  e  di  ogni
altra valutazione gia' avviata, ivi incluse quelle ambientali.
      3. Con le medesime modalita' previste al comma 1, al  di  fuori
delle zone A di cui al decreto del Ministro  dei  lavori  pubblici  2
aprile 1968, n. 1444, e ad  esclusione  degli  immobili  tutelati  ai
sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  sono  altresi'  realizzabili  i
progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati  ((sulle
coperture di fabbricati rurali, di edifici  a  uso  produttivo  e  di
edifici  residenziali)),  nonche'  i  progetti  di   nuovi   impianti
fotovoltaici  i  cui  moduli  sono  installati  in  sostituzione   di
coperture di fabbricati rurali e di edifici  su  cui  e'  operata  la
completa rimozione dell'eternit o dell'amianto.
      4. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la  disponibilita'
degli immobili  interessati  dall'impianto  e  dalle  opere  connesse
presenta al Comune, ((in formato cartaceo)) o in via telematica,  una
dichiarazione  accompagnata  da  una  relazione  sottoscritta  da  un
progettista abilitato e dagli opportuni  elaborati  progettuali,  che
attesti  il  rispetto  delle  norme  di  sicurezza,  antisismiche   e
((igienico-sanitarie)). Per gli impianti di  cui  al  comma  3,  alla
dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la  connessione
alla rete elettrica redatti dal gestore della rete.
      5. Gli interventi di cui al comma 1,  possono  essere  eseguiti
anche  su  impianti  in  corso  di  incentivazione.  L'incremento  di
produzione energetica derivante da un aumento  di  potenza  superiore
alle soglie di cui all'articolo 30 del  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  23  giugno  2016,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, e' qualificato come ottenuto  da
potenziamento non incentivato.  Il  GSE  adegua  conseguentemente  le
procedure adottate in attuazione dell'articolo 30 del citato  decreto
del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, e, ove occorra,
le modalita' di svolgimento delle attivita'  di  controllo  ai  sensi
dell'articolo 42.».
  2. All'articolo 12, comma 3, del decreto  legislativo  29  dicembre
2003, n. 387,  dopo  le  parole  «nonche'  le  opere  connesse  e  le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio  degli
impianti  stessi,»  sono  inserite  le  seguenti:  «ivi  inclusi  gli
interventi, anche  consistenti  in  demolizione  di  manufatti  o  in
interventi   di   ripristino   ambientale,    occorrenti    per    la
riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti,».
  ((2-bis. Al fine di semplificare le procedure  autorizzative  e  di
usufruire di una  disciplina  piu'  favorevole  alla  loro  effettiva
diffusione, gli impianti di accumulo elettrico connessi  ad  impianti
di produzione di  energia  elettrica  sono  classificati  come  opere
connesse  ai  sensi  dell'articolo  12  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2003, n. 387.))
  3. I produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari
di  impianti  che  beneficiano  ((o  che  hanno  beneficiato))  degli
incentivi  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,   lettera   a),   del
((decreto-legge  23  dicembre  2013)),  n.   145,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio  2014,   n.   9,   possono
partecipare,  con  progetti  di  intervento  sullo  stesso  sito  dei
predetti impianti, ai bandi pubblicati dal GSE  successivamente  alla
data di entrata in vigore del presente decreto, in  applicazione  dei
provvedimenti attuativi di cui all'articolo 24, comma 5, del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28((,  nonche'  ad  eventuali  ulteriori
strumenti  incentivanti  a  carico  dei  prezzi   o   delle   tariffe
dell'energia elettrica successivamente approvati, anche in esecuzione
del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima)).
  4. Gli impianti inseriti in posizione utile  nelle  graduatorie  di
cui al comma 3, sono ammessi agli incentivi nel limite della  potenza
che, in ciascuna procedura e per  ciascun  gruppo  di  impianti,  non
dovesse essere assegnata agli impianti diversi da quelli di cui  allo
stesso comma 3, e con l'applicazione di una decurtazione  percentuale
della tariffa di riferimento, pari ad  un'ulteriore  riduzione  di  5
punti percentuali rispetto a quella offerta dal produttore.  Per  gli
impianti a registri, la tariffa di riferimento e' ridotta di 3  punti
percentuali.
  5. I soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1,
comma 3, lettera b), del decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,  n.  9,
possono  partecipare((,  con  progetti  di  intervento  sullo  stesso
sito,)) ai bandi di  cui  al  comma  3,  senza  l'applicazione  delle
condizioni di cui al medesimo comma 3 e al comma 4.
  6. Resta fermo, per gli impianti di cui ai commi 3 e 5, il rispetto
delle altre condizioni di partecipazione ai  bandi  e  di  formazione
delle graduatorie stabilite nei provvedimenti attuativi dell'articolo
24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
  ((6-bis. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3  marzo
2011, n. 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
  «i-bis)  deve  essere  assicurata   prioritaria   possibilita'   di
partecipazione agli incentivi a chi installi impianti fotovoltaici  a
seguito  di  rimozione  dell'amianto,  con  agevolazioni  premiali  e
modalita' di partecipazione quanto piu' possibile ampie. A tali fini:
  1) non e' necessario che l'area dove e'  avvenuta  la  sostituzione
dell'amianto coincida con quella dove  viene  installato  l'impianto,
pur- che' l'impianto sia installato sullo stesso edificio o in  altri
edifici catastalmente confinanti nella  disponibilita'  dello  stesso
soggetto;
  2) gli  impianti  fotovoltaici  potranno  occupare  una  superficie
maggiore di quella dell'amianto sostituito,  fermo  restando  che  in
tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo  forfettario  i
benefici aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto;
  i-ter) qualora nel corso  delle  procedure  di  assegnazione  degli
incentivi si verifichi un eccesso di offerta per gli impianti sopra o
sotto una determinata soglia di potenza, con il  decreto  di  cui  al
comma 5, la parte degli incentivi non assegnati puo' essere destinata
ad altre procedure per  impianti  di  potenza  diversa  dove  vi  sia
eccesso di domanda».))
  7. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, sono
apportare le seguenti modificazioni:
  ((0a) al comma 1, le parole: «incentivi  nel  settore  elettrico  e
termico» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «incentivi  nei  settori
elettrico, termico e dell'efficienza energetica»;))
    a) al comma 3, dopo le parole «Nel  caso  in  cui  le  violazioni
riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi  1  e  2  siano
rilevanti ai fini  dell'erogazione  degli  incentivi,  il  GSE»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «in  presenza   dei   presupposti   di   cui
all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241».
  ((a-bis) al comma 3,  secondo  periodo,  le  parole:  «al  fine  di
salvaguardare la produzione di energia  da  fonti  rinnovabili  degli
impianti» sono sostituite dalle seguenti: «al fine  di  salvaguardare
la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il
risparmio energetico, conseguente agli interventi di efficientamento,
degli impianti»;))
    b) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: «3-bis. Nei casi in
cui, nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste  di
verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il  rilascio
di titoli di efficienza energetica  di  cui  all'articolo  29  ovvero
nell'ambito di  attivita'  di  verifica,  il  GSE  riscontri  la  non
rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa  vigente
alla data di  presentazione  del  progetto  e  tali  difformita'  non
derivino da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni  false  o
mendaci rese dal proponente, e' disposto il rigetto  dell'istanza  di
rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di  riconoscimento
dei  titoli  in  ottemperanza  alle  condizioni  di  cui   al   comma
precedente, secondo le modalita' di cui al comma 3-ter»;
    c) al comma 3-ter dopo le parole  «Per  entrambe  le  fattispecie
indicate sono fatte salve le  rendicontazioni  gia'  approvate»  sono
aggiunte le seguenti: «relative ai progetti standard, analitici  o  a
consuntivo»  e  le  parole  «relative  ai  progetti  medesimi»   sono
soppresse.
  8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti
di efficienza energetica oggetto di  procedimenti  amministrativi  di
annullamento d'ufficio in corso e, su richiesta  dell'interessato,  a
quelli  definiti  con  provvedimenti  del  GSE  di  decadenza   dagli
incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali  pendenti  nonche'
di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di
entrata in vigore del  presente  decreto-legge,  compresi  i  ricorsi
straordinari al Presidente  della  Repubblica  per  i  quali  non  e'
intervenuto  il  parere  di  cui  all'articolo  11  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il GSE,  preso
atto della documentazione gia'  nella  propria  disponibilita'  e  di
eventuale  documentazione  integrativa  messa  a   disposizione   dal
proponente, dispone la revoca del provvedimento di annullamento entro
il termine di 60  giorni  consecutivi  dalla  data  di  presentazione
dell'istanza a cura del soggetto interessato. Le disposizioni di  cui
al  comma  7  non  si  applicano  nel  caso  in   cui   la   condotta
dell'operatore che ha determinato il provvedimento di  decadenza  del
GSE e' oggetto di procedimento penale in corso concluso con  sentenza
di condanna, anche non definitiva.
  ((8-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo
il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici
da realizzare su aree dichiarate come  siti  di  interesse  nazionale
purche' siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo  4,  comma  2,
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso
agli  incentivi  per  tali  impianti  non  necessita   di   ulteriori
attestazioni e dichiarazioni.
  1-ter. Il comma 1 non si  applica  altresi'  agli  impianti  solari
fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica  chiusi
e ripristinati, cave o lotti di cave non  suscettibili  di  ulteriore
sfruttamento  per  le  quali  l'autorita'  competente   al   rilascio
dell'autorizzazione abbia attestato  l'avvenuto  completamento  delle
attivita' di recupero e ripristino  ambientale  previste  nel  titolo
autorizzatorio  nel   rispetto   delle   norme   regionali   vigenti,
autorizzati  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma   2,   del   decreto
legislativo 3 marzo 2011, n.  28,  e  in  ogni  caso  l'accesso  agli
incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e
dichiarazioni.
  8-ter. La scadenza per la presentazione della comunicazione di  cui
all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
e' differita al 31 dicembre 2020».))
                               Art. 57
 
Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e  stazioni
                  di ricarica di veicoli elettrici
 
  1. Ai fini del presente articolo, per infrastruttura di ricarica di
veicoli elettrici si intende l'insieme di strutture, opere e impianti
necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di  uno  o  piu'
punti di ricarica per veicoli elettrici.
  2. La realizzazione  di  infrastrutture  di  ricarica  per  veicoli
elettrici puo' avvenire:
    a) all'interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi
quelli di edilizia residenziale pubblica;
    b) su strade private non aperte all'uso pubblico;
    c) lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico;
    d) all'interno di aree di sosta, di  parcheggio  e  di  servizio,
pubbliche e private, aperte all'uso pubblico.
  ((2-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b),  la  ricarica
del veicolo elettrico, in analogia con quanto  previsto  dal  decreto
legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, per la ricarica pubblica, e' da
considerare un servizio e non una fornitura di energia elettrica.))
  3. Nei casi di cui al comma 2, lettere c) e d), la realizzazione di
infrastrutture  di  ricarica,  fermo  restando  il   rispetto   della
normativa  vigente  in  materia  di  sicurezza,  e'   effettuata   in
conformita' alle disposizioni del  codice  della  strada  di  cui  al
decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e   del   relativo
regolamento di esecuzione e di  attuazione  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al
dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale
e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da
soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le
disposizioni in materia di autorizzazioni e  concessioni  di  cui  al
citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione  e
attuazione. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), resta  ferma
l'applicazione  delle  vigenti  norme  in  materia  di  sicurezza   e
dell'articolo 38 del citato codice della strada. Resta fermo, in ogni
caso, il rispetto delle norme per  la  realizzazione  degli  impianti
elettrici, con particolare riferimento all'obbligo  di  dichiarazione
di conformita' e di progetto elettrico, ove necessario, in base  alle
leggi vigenti.
  4. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 2,  lettere  c)  e
d), sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti
stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase  di
ricarica al fine di garantire  una  fruizione  ottimale  dei  singoli
punti di ricarica.
  ((5. All'articolo 158, comma 1, del codice della strada, di cui  al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  la  lettera  h-bis)  e'
sostituita dalla seguente:
  «h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli
elettrici. In caso di sosta a seguito di completamento  di  ricarica,
possono essere applicate tariffe di ricarica mirate a  disincentivare
l'impegno della stazione oltre  un  periodo  massimo  di  un'ora  dal
termine della ricarica. Tale limite temporale non trova  applicazione
dalle ore 23 alle ore 7,  ad  eccezione  dei  punti  di  ricarica  di
potenza elevata di cui all'articolo  2,  comma  1,  lettera  e),  del
decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257».))
  6. Con propri provvedimenti, adottati in conformita' ai  rispettivi
ordinamenti, i comuni, ai sensi dell' articolo  7  del  codice  della
strada di  cui  al  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,
disciplinano, entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, ((l'installazione, la realizzazione)) e la gestione
delle infrastrutture di  ricarica  a  pubblico  accesso,  di  cui  al
presente articolo, stabilendo la localizzazione e la  quantificazione
in coerenza con i propri strumenti  di  pianificazione,  al  fine  di
garantire un numero adeguato di stalli in funzione  della  domanda  e
degli  obiettivi  di  progressivo  rinnovo  del  parco  dei   veicoli
circolanti, prevedendo, ove possibile, l'installazione di  almeno  un
punto di ricarica ogni 1.000 abitanti.
  7. I comuni possono  consentire,  in  regime  di  autorizzazione  o
concessione, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e  gestione
di infrastrutture di ricarica a soggetti  pubblici  e  privati  sulla
base della disciplina di cui ai commi 3 e  4,  anche  prevedendo  una
eventuale suddivisione in lotti.
  8. Un soggetto pubblico o privato puo' richiedere al comune che non
abbia provveduto alla disciplina di cui al comma  6  ovvero  all'ente
proprietario o al gestore della strada, anche in ambito  extraurbano,
l'autorizzazione o la concessione per la realizzazione e  l'eventuale
gestione delle infrastrutture di ricarica di cui al comma 2,  lettere
c) e d), anche solo per una strada o  ((un'area  o  un  insieme))  di
esse.
  9. I comuni possono prevedere la riduzione o l'esenzione del canone
di occupazione di suolo pubblico e della tassa per  l'occupazione  di
spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica, nel caso in  cui  gli
stessi  eroghino  energia  di  provenienza  certificata  da   energia
rinnovabile. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico
deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle  infrastrutture  di
ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli  che
rimarranno nella disponibilita' del pubblico.
  10. In caso di applicazione della riduzione o dell'esenzione di cui
al comma 9, se  a  seguito  di  controlli  non  siano  verificate  le
condizioni previste, i comuni possono richiedere il pagamento((,  per
l'intero periodo per cui  e'  stata  concessa  l'agevolazione,))  del
canone  di  occupazione  di  suolo  pubblico  e   della   tassa   per
l'occupazione di spazi e aree pubbliche, applicando una maggiorazione
a titolo sanzionatorio fino al 30 per cento dell'importo.
  11. Per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e ibridi
plug-in, quanto previsto dai commi 2 e  2-bis  dell'articolo  95  del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,  e'  sostituito  da  una
dichiarazione sottoscritta dai soggetti  interessati,  da  comunicare
all'Ispettorato del  Ministero  competente  per  territorio,  da  cui
risulti  l'assenza  o  la  presenza  di  interferenze  con  linee  di
telecomunicazione e il rispetto delle norme che regolano  la  materia
della trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In tali casi
i soggetti interessati non sono tenuti alla  stipula  degli  atti  di
sottomissione previsti dalla normativa vigente.
  12. L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA),
entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata  in  vigore
del  presente  decreto,  definisce  le  tariffe  per   la   fornitura
dell'energia  elettrica  destinata   alla   ricarica   dei   veicoli,
applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e  agli  operatori
del servizio di ricarica in ambito pubblico secondo  quanto  previsto
dall'articolo 4, comma 9, del decreto  legislativo  del  16  dicembre
2016, n. 257, in modo da favorire  l'uso  di  veicoli  alimentati  ad
energia elettrica e da assicurare un costo dell'energia elettrica non
superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti.
  13. Le concessioni rilasciate a partire dalla data  di  entrata  in
vigore del presente  decreto,  ivi  compreso  il  rinnovo  di  quelle
esistenti, prevedono che le aree di servizio di cui  all'articolo  61
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
vengano dotate delle colonnine di ricarica per i  veicoli  elettrici.
Conseguentemente, sono aggiornati il Piano nazionale infrastrutturale
per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica,  di  cui
all'articolo 17-septies del decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  e
il Piano di ristrutturazione delle aree di servizio autostradali.
  ((13-bis. All'articolo 17-terdecies, comma 1, del decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto.  2012,  n.  134,  dopo  le  parole:  «ad  esclusiva  trazione
elettrica,» sono inserite le seguenti: «ovvero a trazione ibrida  con
l'installazione di motori elettrici,».))
  14. All'articolo 23  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,  i
commi 2-bis e 2-ter sono abrogati.
  15.  Il  decreto  ((del  Ministero  delle  infrastrutture))  e  dei
trasporti 3 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  290
del 13 dicembre 2017, cessa di avere efficacia.
  16. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data  di
entrata in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto
sono adottate le disposizioni integrative e modificative del  decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in coerenza
con le disposizioni del presente articolo.
  17. Dall'attuazione del presente  articolo  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
pubbliche interessate  provvedono  alle  attivita'  previste  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.
                               Art. 58
 
Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad  altri
                                paesi
 
  1. L'articolo 35 del decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  e'
sostituito dal seguente:
    «Art. 35 (Progetti comuni e trasferimenti  statistici  con  altri
Stati membri). - 1. Sulla base  di  accordi  internazionali  all'uopo
stipulati, sono promossi e gestiti  con  Stati  membri  ((dell'Unione
europea)) progetti comuni e trasferimenti statistici di produzioni di
energia da fonti rinnovabili, relativi agli obiettivi  2020  e  2030,
nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.
    2. Nel caso di trasferimenti statistici  da  altri  Stati  membri
dell'Unione europea verso l'Italia:
      a) gli accordi sono promossi allorche',  sulla  base  dei  dati
statistici di produzione e delle previsioni di entrata  in  esercizio
di  nuovi  impianti  effettuate  dal  GSE  si  prospetta  il  mancato
raggiungimento degli obiettivi 2020 e 2030;
      b) l'onere specifico per il trasferimento statistico  e  per  i
progetti  comuni  e'  non  superiore  al   valore   medio   ponderato
dell'incentivazione,  in  Italia,  della  produzione   elettrica   da
impianti  a  fonti  rinnovabili  entrati   in   esercizio   nell'anno
precedente a quello di stipula dell'accordo;
      c) gli accordi sono  stipulati  e  gestiti  con  modalita'  che
assicurano che l'energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero
la quota di energia proveniente dal progetto comune, contribuisca  al
raggiungimento  degli  obiettivi  italiani  in   materia   di   fonti
rinnovabili.
    3. La copertura dei costi per  i  trasferimenti  statistici  e  i
progetti comuni di  cui  al  comma  1  e'  assicurata  dalle  tariffe
dell'energia elettrica e del  gas  naturale,  con  modalita'  fissate
((dall'Autorita'  di  regolazione  per  energia,  reti   e   ambiente
(ARERA))) successivamente alla stipula di ciascun accordo.
    4. Nel caso di trasferimenti statistici dall'Italia  verso  altri
Stati membri o regioni dell'Unione europea:
      a) l'energia oggetto del trasferimento  statistico,  ovvero  la
quota di energia proveniente dal progetto comune, e'  determinata  in
modo  da  assicurare  comunque  il  raggiungimento  degli   obiettivi
italiani;
      b) in caso di trasferimenti statistici, la scelta dello Stato o
degli Stati membri verso cui ha effetto il  trasferimento  statistico
avviene, a cura del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  mediante
valutazione delle manifestazioni di interesse, considerando anche  il
criterio del migliore vantaggio economico conseguibile;
      c) i  proventi  derivanti  dal  trasferimento  statistico  sono
attributi  direttamente  alla  Cassa  per  i  servizi  energetici   e
ambientali (CSEA)  e  sono  destinati,  secondo  modalita'  stabilite
dall'ARERA sulla  base  di  indirizzi  adottati  dal  Ministro  dello
sviluppo economico, alla riduzione degli oneri  generali  di  sistema
relativi al sostegno delle  fonti  rinnovabili  ed  alla  ricerca  di
sistema elettrico, ovvero ad altre finalita' connesse agli  obiettivi
italiani  2020  e  2030  eventualmente  concordati  con   gli   Stati
destinatari del trasferimento.
    5. Per gli accordi di cui al presente articolo sono in ogni  caso
stabilite  le  misure  necessarie  ad  assicurare   il   monitoraggio
dell'energia trasferita.
    6. La cooperazione per progetti comuni  con  altri  Stati  membri
puo' comprendere operatori privati.».
                               Art. 59
 
    Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni
 
  1. (Abrogato).
  2. Al comma 7 dell'articolo 355 del decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, dopo le parole «anche per impianti di potenza  superiore
a 200 kW» sono aggiunte  le  seguenti:  «,  nei  limiti  del  proprio
fabbisogno  energetico  e  previo  pagamento  degli  oneri  di   rete
riconosciuti per l'illuminazione pubblica».
                               Art. 60
 
Semplificazione dei procedimenti autorizzativi  delle  infrastrutture
                  delle reti energetiche nazionali
 
  1. Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale  di
trasmissione  dell'energia  elettrica  e  della  rete  nazionale   di
trasporto del gas naturale individuate nei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-bis  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  introdotto  dall'articolo
50 del presente decreto, sono autorizzate  rispettivamente  ai  sensi
dell'articolo 1-sexies del decreto-legge  29  agosto  2003,  n.  239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno  2001,
n. 327, anche nelle more della approvazione del primo Piano decennale
di sviluppo delle rispettive reti in cui sono  state  inserite.  Alle
stesse infrastrutture sono  applicabili  le  disposizioni  introdotte
dallo stesso articolo 50.
  2. Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale  di
trasmissione  dell'energia  elettrica  individuate  nei  decreti  del
Presidente dei Consiglio dei ministri di cui al comma 1 o  nel  Piano
Nazionale Integrato per l'Energia e il  Clima  (PNIEC)  che  ricadono
nell'ambito di applicazione ((del regolamento di cui al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri)) 10 maggio 2018, n. 76,possono
esseresottoposteal dibattito pubblico secondo le modalita' di cui  al
regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
17 aprile 2013.
  3. Il comma  12  dell'articolo  36  del  decreto  legislativo  ((1º
giugno)) 2011, n. 93, e' sostituito dal seguente: «12.  Terna  S.p.A.
predispone ogni due anni, entro il 31 gennaio, un Piano decennale  di
sviluppo della rete  di  trasmissione  nazionale,  coerente  con  gli
obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e  di
adeguatezza e sicurezza del sistema energetico  stabiliti  nel  Piano
Nazionale Integrato per l'Energia e il  Clima  (PNIEC).  Il  Ministro
dello  sviluppo  economico,  acquisito  il   parere   delle   Regioni
territorialmente interessate dagli interventi in programma  e  tenuto
conto delle valutazioni formulate dall'ARERA in esito alla  procedura
di cui al comma 13, approva il Piano. Il Piano individua le linee  di
sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere  nei
dieci anni successivi, anche  in  risposta  alle  criticita'  e  alle
congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonche' gli investimenti
programmati  e  i  nuovi  investimenti  da  realizzare  nel  triennio
successivo  e  una   programmazione   temporale   dei   progetti   di
investimento,  secondo  quanto  stabilito   nella   concessione   per
l'attivita' di trasmissione e dispacciamento  dell'energia  elettrica
attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo  16  marzo
1999, n.79. Ogni  anno  Terna  S.p.A.  presenta  al  Ministero  dello
sviluppo  economico  e  all'ARERA  un   documento   sintetico   degli
interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano  di  sviluppo
da compiere nei successivi tre anni e lo stato di  avanzamento  degli
interventi inclusi nei precedenti Piani.».
  4. Al decreto del Presidente della Repubblica  8  giugno  2001,  n.
327, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) (((Soppressa)));
    b)  all'articolo  6,  dopo   il   comma   9,   e'   aggiunto   il
seguente:«9-bis L'autorita' espropriante, nel caso di opere di minore
entita', puo' delegare, in tutto o in parte, al  soggetto  proponente
l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente
l'ambito della delega nell'atto di affidamento, i cui  estremi  vanno
specificati in ogni atto del  procedimento  espropriativo.  A  questo
scopo i soggetti cui sono delegati  i  poteri  espropriativi  possono
avvalersi di societa' controllate nonche' di societa' di  servizi  ai
fini delle attivita' preparatorie.»;
    c) all'articolo 52-quinquies, dopo il comma  2  sono  aggiunti  i
seguenti:
      «2-bis. Nel caso in  cui,  per  le  infrastrutture  energetiche
lineari, venga determinato, nell'ambito della procedura di  VIA,  che
debba  svolgersi  anche   la   verifica   preventiva   dell'interesse
archeologico disciplinata dall'articolo 25 del Codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18  aprile  2016  n.  50,  il
proponente presenta il piano per l'espletamento delle  operazioni  di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 8 del medesimo articolo 25 del
decreto legislativo n. 50  del  2016;  tale  verifica  preventiva  e'
realizzata a integrazione della  progettazione  preliminare  e  viene
completatacon la redazione della  relazione  archeologica  definitiva
((di cui al citato articolo 25, comma  9));  ai  sensi  del  comma  9
dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016,la  procedura
si  conclude  con  l'approvazione  del  soprintendente   di   settore
territorialmente competente entro un termine non superiore a sessanta
giorni dalla data in cui il soggetto  proponente  ha  comunicato  gli
esiti delle attivita' svolte in attuazione del piano.
      2-ter. Fermi restando i vincoli  di  esercizio  e  il  rispetto
della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposti al regime
di  denuncia  di  inizio  attivita'  i  rifacimenti  di   metanodotti
esistenti,  necessari  per  ragioni  di   obsolescenza,   che   siano
effettuati sul medesimo tracciato, nonche'  le  relative  dismissioni
dei tratti esistenti.
  5. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n.  239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre, n. 290, ((sono
apportate)) le seguenti modificazioni:
    a) (((Soppressa)));
    b)  dopo  il  comma  4-quaterdecies,  e'  aggiunto  il  seguente:
«4-quinquiesdecies. Fermi  restando  i  vincoli  di  esercizio  e  il
rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono  sottoposte
al  regime  di  inizio  attivita'  previsto  al  comma  4-sexies   le
ricostruzioni di linee aeree esistenti,  necessarie  per  ragioni  di
obsolescenza e realizzate con le migliori tecnologie  esistenti,  che
siano effettuate sul medesimo tracciato o che se ne discostino per un
massimo  di  15  metri  lineari  e  non  comportino  una   variazione
dell'altezza utile dei sostegni superiore al 20  per  cento  rispetto
all'esistente. Tenuto conto dei vincoli  di  fattibilita'  tecnica  e
della normativa tecnica vigente, sono altresi'  realizzabili  tramite
regime  di  inizio  attivita'   previsto   al   comma   4-sexies   le
ricostruzioni  di  linee  in  cavo  interrato  esistenti  che   siano
effettuate sul medesimo  tracciato  o  che  si  discostino  entro  il
margine della strada impegnata  o  entro  i  tre  metri  dal  margine
esterno della trincea di posa.».
  6. Al fine di realizzare il  rilancio  delle  attivita'  produttive
nella regione Sardegna, garantendo  l'approvvigionamento  di  energia
all'isola a prezzi sostenibili  e  in  linea  con  quelli  del  resto
d'Italia, assicurando al contempo la compatibilita' con l'ambiente  e
l'attuazione  degli  obiettivi  del  PNIEC,  in  tema   di   rilancio
industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di  phase  out  delle
centrali a carbone presenti nella regione  Sardegna,  e'  considerato
parte della rete nazionale di trasporto,  anche  ai  fini  tariffari,
l'insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione di gas
naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la  fornitura  di
gas  naturale  mediante  navi  spola  a  partire  da   terminali   di
rigassificazione italiani regolati  e  loro  eventuali  potenziamenti
fino ai terminali di rigassificazione  da  realizzare  nella  regione
stessa. Il gestore della  rete  nazionale  di  trasporto  attiva  una
procedura  per  consentire   la   presentazione   di   richieste   di
allacciamento alla rete  nazionale  di  trasporto  a  mezzo  di  tali
infrastrutture entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della
legge di conversione del  presente  decreto,  e  avvia  le  attivita'
propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture.
  7.  Al  fine  di  accelerare  la  realizzazione  degli   interventi
finalizzati  a  favorire  il  raggiungimento   degli   obiettivi   di
decarbonizzazione del PNIEC, il Ministero  dello  sviluppo  economico
puo' avvalersi, nel limite di dieci unita',  di  personale  dell'area
funzionale III appartenente ad altre Amministrazioni  pubbliche,  con
esclusione del personale docente, educativo, amministrativo,  tecnico
ed ausiliario delle istituzioni  scolastiche,  all'Agenzia  nazionale
per  le  nuove  tecnologie,  l'energia  e   lo   sviluppo   economico
sostenibile (ENEA), al Gestore dei  servizi  energetici  S.p.A.  (GSE
S.p.A.), alla Ricerca sul sistema energetico S.p.A. (RSE S.p.A.) e ad
altri enti di ricerca,  con  almeno  cinque  anni  di  anzianita'  di
servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e
competenze adeguate ai profili individuati, e collocato in  posizione
di comando,  distacco,  fuori  ruolo  o  analoga  posizione  prevista
dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi  dell'articolo  17,  comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento  in
fuori ruolo e' reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un
numero di posti  nella  dotazione  organica  dell'amministrazione  di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.
  ((7-bis. Al decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 3, il comma 6 e' abrogato;
    b) all'articolo 12, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
      «8. Lo stoccaggio di modulazione e' a carico  dei  soggetti  di
cui agli articoli 17  e  18.  I  soggetti  che  prestano  al  sistema
nazionale del gas il servizio di  interrompibilita'  a  favore  della
sicurezza stabilito nei piani di emergenza del sistema nazionale  del
gas naturale sono esonerati dalla  corresponsione  dei  corrispettivi
tariffari che remunerano il ser- vizio di stoccaggio strategico e  il
fattore di copertura dei ricavi del servizio di stoccaggio»;
    c) all'articolo 12, il comma 11-bis e' sostituito dal seguente:
  «11-bis. Al fine di semplificare e favorire il transito  attraverso
la  rete  italiana  del  gas  proveniente  da  altri   Stati   membri
dell'Unione europea o  da  Paesi  terzi,  lo  stoccaggio  strategico,
offerto in regime regolato, erogabile solamente su autorizzazione del
Ministero dello sviluppo economico  per  fronteggiare  situazioni  di
emergenza del sistema nazionale del gas naturale, e' posto  a  carico
dei  clienti  connessi  ai  punti  di  riconsegna   della   rete   di
distribuzione in quanto destinato all'approvvigionamento dei medesimi
clienti in situazioni di emergenza».))
                           ((Art. 60 - bis
 
 Semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio
 
  1. Al fine  di  consentire  l'avvio  di  iniziative  di  cattura  e
stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO2) e semplificare  le
relative procedure autorizzative, al decreto legislativo 14 settembre
2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo  7,  comma  1,  dopo  le   parole:   «Conferenza
Stato-regioni»  sono  inserite  le  seguenti:  «per   la   parte   in
terraferma»;
    b) all'articolo 7, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
      «3. Nelle more dell'individuazione delle aree di cui  al  comma
1,  eventuali  licenze  di  esplorazione   ed   autorizzazioni   allo
stoccaggio sono rilasciate, in via provvisoria,  nel  rispetto  degli
articoli  8,  11,  12  e  16  del  presente  decreto.  Sono  comunque
considerati quali siti idonei i giacimenti  di  idrocarburi  esauriti
situati nel mare territoriale  e  nell'ambito  della  zona  economica
esclusiva e della piattaforma continentale, per i quali il  Ministero
dello sviluppo economico puo' autorizzare i titolari  delle  relative
concessioni di coltivazione  a  svolgere  programmi  sperimentali  di
stoccaggio geologico di CO2, ai sensi delle previsioni  di  cui  agli
articoli 8, comma  7,  e  14,  comma  1,  in  quanto  applicabili.  I
programmi sperimentali  che  interessano  un  volume  complessivo  di
stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate  non  sono
sottoposti a valutazione ambientale»;
    c) all'articolo 1 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «2-bis. I progetti sperimentali di  esplorazione  e  stoccaggio
geologico di CO2 possono essere inclusi nel  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all'articolo  7-bis,  comma  2-bis,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
  2.  Le  modalita'  e  i  tempi  di  esecuzione  di  programmi   che
comprendono la cattura di flussi di CO2  in  impianti  esistenti,  la
realizzazione delle infrastrutture per  il  trasporto  di  CO2  e  il
successivo stoccaggio, riutilizzo o recupero di  CO2  possono  essere
definiti con appositi contratti  di  programma  da  stipulare  tra  i
soggetti proponenti e  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le
regioni interessate.))
                               Art. 61
 
Semplificazione dei procedimenti autorizzativi  delle  infrastrutture
                della rete di distribuzione elettrica
 
  1. Al fine di agevolare lo sviluppo  di  sistemi  di  distribuzione
elettrica sicuri, resilienti, affidabili ed efficienti, nel  rispetto
dell'ambiente  e  dell'efficienza  energetica,  il   Ministro   dello
sviluppo economico, di concerto con il  Ministro  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo e con il Ministro  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare,  acquisita  l'intesa  della
Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo
28 agosto 1997, n. 281,  adotta  le  linee  guida  nazionali  per  la
semplificazione  dei  procedimenti   autorizzativi   riguardanti   la
costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alle reti
di distribuzione.
  2. Le linee guida di cui al comma 1 assicurano  la  semplificazione
delle   procedure   autorizzative,   tramite   l'adozione   di    una
autorizzazione unica  comprendente  tutte  le  opere  connesse  e  le
infrastrutture  indispensabili  all'esercizio  delle   infrastrutture
secondo i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono,  inoltre,
individuati  i  casi  per  i  quali  puo'  trovare  applicazione  una
procedura  autorizzativa  semplificata  tramite  denuncia  di  inizio
lavori e i casi in cui, per gli interventi legati  al  rinnovo,  alla
ricostruzione ed al potenziamento di  reti  elettriche  esistenti  di
qualunque  tipologia,  puo'  trovare   applicazione   il   meccanismo
dell'autocertificazione,  in  ragione  del   limitato   impatto   sul
territorio nonche' sugli  interessi  dei  privati,  in  virtu'  della
preesistenza dell'impianto e delle limitate modifiche apportate  alla
tipologia di impianto o al tracciato,  essendo  le  stesse  contenute
entro 50 metri rispetto al tracciato originario.
  3. Le regioni  adeguano  le  rispettive  discipline  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso  di
mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le  linee
guida nazionali. Sono fatte  salve  le  competenze  delle  regioni  a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che
provvedono  alle  finalita'  del  presente  articolo  ai  sensi   dei
rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
  4. Nelle more dell'adozione  delle  linee  guida,  ai  procedimenti
autorizzativi  delle  infrastrutture  appartenenti   alle   reti   di
distribuzione si applicano i principi di cui alla legge  n.  241  del
1990.
  5. All'articolo 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.  33,
dopo  il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Il  Sistema
informativo nazionale federato delle infrastrutture di cui  al  comma
1, popolato dei dati previsti dal comma 2, viene altresi'  utilizzato
dalle  Pubbliche  Amministrazioni  per  agevolare  la  procedura   di
valutazione di impatto dei progetti sul territorio  e  consentire  un
celere  svolgimento  dei   procedimenti   autorizzativi,   attraverso
l'inserimento dei dati relativi alle aree vincolate.».
                               Art. 62
 
Semplificazione dei procedimenti per  l'adeguamento  di  impianti  di
                  produzione e accumulo di energia
 
  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  7  febbraio  2002,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo
il comma 2, sono inseriti i seguenti:
    «2-bis.  Si  intendono  interventi  di  modifica  sostanziale  di
impianto  esistente  soggetti  all'autorizzazione  unica  di  cui  al
presente  articolo  quelli   che   producono   effetti   negativi   e
significativi sull'ambiente o  una  variazione  positiva  di  potenza
elettrica  superiore  al   5   per   cento   rispetto   al   progetto
originariamente  autorizzato.  Tutti  gli   altri   interventi   sono
considerati modifica non sostanziale o ripotenziamento non  rilevante
e  la  loro  esecuzione  e'  subordinata  alla   sola   comunicazione
preventiva al  Ministero  dello  sviluppo  economico,  da  effettuare
sessanta giorni prima  della  data  prevista  dell'intervento,  fermo
restando il pagamento del contributo di  cui  all'articolo  1,  comma
110,  della  legge  23  agosto  2004,  n.   239.   E'   fatta   salva
l'acquisizione,   ove   necessario,   dell'autorizzazione   di    cui
all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
    2-ter.   Ferma   restando,   ove    necessario,    l'acquisizione
dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del  decreto  legislativo
22 gennaio 2004, n.42, gli interventi concernenti nuove opere  civili
o modifica di opere civili esistenti((, ivi compresi  gli  interventi
di smontaggio di apparecchiature e parti di impianto o di demolizione
di strutture civili qualora relativi a singole  sezioni  di  centrali
termoelettriche per le quali sia gia' intervenuto il provvedimento di
definitiva  messa  fuori  servizio)),   da   effettuare   all'interno
dell'area di centrale che non  risultano  connessi  al  funzionamento
dell'impianto produttivo e che non comportino un aumento superiore al
30 per cento  delle  cubature  delle  opere  civili  esistenti,  sono
realizzabili mediante segnalazione certificata di  inizio  attivita'.
Il gestore, almeno sessanta  giorni  prima  dell'inizio  dei  lavori,
presenta al Ministero dello sviluppo economico, inviandone  copia  al
Comune interessato, la segnalazione certificata di inizio  attivita',
accompagnata da una dettagliata relazione a firma di  un  progettista
abilitato e dai relativi elaborati progettuali, da una  dichiarazione
del progettista che attesti la compatibilita' del  progetto  con  gli
strumenti urbanistici  approvati  e  i  regolamenti  edilizi  vigenti
nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e  igienico-sanitarie  e
dagli eventuali atti  di  assenso  in  caso  di  intervento  in  aree
sottoposte a vincolo. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  ove
riscontri  l'assenza  in  tutto  o  in  parte  della   documentazione
necessaria  ai  fini  della  segnalazione   certificata   di   inizio
attivita', invita il gestore all'integrazione,  con  sospensione  del
termine. Qualora il gestore non ottemperi nel termine  perentorio  di
trenta  giorni  dalla  comunicazione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, la segnalazione si intende  ritirata  definitivamente.  Il
Ministero dello sviluppo economico, ove riscontri l'assenza di una  o
piu'  delle  condizioni  stabilite,  notifica  al  gestore   l'ordine
motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa
attestazione  del  professionista  abilitato,   informa   l'autorita'
giudiziaria e il consiglio dell'ordine professionale di appartenenza.
E' comunque fatta salva la facolta' di ripresentare la dichiarazione,
con le modifiche o le integrazioni necessarie per  renderla  conforme
alla  normativa.  Qualora  entro  i  termini   sopra   indicati   non
intervengano  comunicazioni  di  non  effettuazione  dell'intervento,
l'attivita' si intende consentita. Ultimato l'intervento, il soggetto
incaricato  del  collaudo  trasmette  al  Ministero  dello   sviluppo
economico  il  certificato  di   collaudo   finale   dell'opera.   La
sussistenza del titolo a effettuare l'intervento e'  provata  con  la
copia della segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'  da  cui
risultino la data di ricevimento della segnalazione stessa,  l'elenco
dei documenti presentati a corredo del progetto,  l'attestazione  del
professionista abilitato nonche' gli atti  di  assenso  eventualmente
necessari.
    2-quater.   La   realizzazione   degli   impianti   di   accumulo
elettrochimico funzionali alle esigenze del  settore  elettrico,  ivi
inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete
elettrica e ogni opera connessa e accessoria, e' autorizzata in  base
alle seguenti procedure:
      a) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati  all'interno
di aree ove sono situati impianti industriali  di  qualsiasi  natura,
anche non piu'  operativi  o  in  corso  di  dismissione,  o  ubicati
all'interno di aree  ove  sono  situati  impianti  di  produzione  di
energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza inferiore ai
((300 MW)) termici in servizio, o ubicati presso aree di  cava  o  di
produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in  via  di
dismissione, i quali non comportino estensione delle aree stesse, ne'
aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente,
ne' richiedano variante agli  strumenti  urbanistici  adottati,  sono
autorizzati mediante la procedura abilitativa  semplificata  comunale
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. In
assenza di una delle condizioni sopra citate, si applica la procedura
di cui alla lettera b);
    b) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di
aree gia' occupate da impianti di  produzione  di  energia  elettrica
alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o  uguale  a  300  MW
termici in servizio, nonche' gli impianti  «stand-alone»  ubicati  in
aree non industriali e  le  eventuali  connessioni  alla  rete,  sono
autorizzati mediante autorizzazione unica  rilasciata  dal  Ministero
dello  sviluppo  economico,  secondo  le  disposizioni  di  cui  ((al
presente articolo)). Nel caso di impianti ubicati all'interno di aree
ove sono presenti impianti per la  produzione  o  il  trattamento  di
idrocarburi liquidi e  gassosi,  l'autorizzazione  e'  rilasciata  ai
sensi della disciplina vigente;
  ((c)  gli  impianti  di  accumulo  elettrochimico  da  esercire  in
combinato o meno con impianti  di  produzione  di  energia  elettrica
alimentati da fonti rinnovabili sono considerati  opere  connesse  ai
predetti  impianti,  ai  sensi  della  normativa  vigente,   e   sono
autorizzati mediante:
    1) autorizzazione unica rilasciata dalla regione o dalle province
delegate o, per impianti con potenza termica installata  superiore  a
300 MW termici, dal Ministero dello sviluppo  economico,  secondo  le
disposizioni di  cui  all'articolo  12  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2003, n.  387,  ove  l'impianto  di  produzione  di  energia
elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare;
    2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3,  del
decreto legislativo 29 dicembre  2003,  n.  387,  ove  l'impianto  di
produzione di energia elettrica alimentato da fonti  rinnovabili  sia
gia' realizzato e  l'impianto  di  accumulo  elettrochimico  comporti
l'occupazione di nuove aree rispetto all'impianto esistente;
  3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui  all'articolo
6 del decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.  28,  se  l'impianto  di
produzione di energia elettrica alimentato da  fonti  rinnovabili  e'
gia' esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico  non  comporta
occupazione di nuove aree;))
      d) la realizzazione  di  impianti  di  accumulo  elettrochimico
inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati, e' attivita'  libera
e non richiede il rilascio di  un  titolo  abilitativo,  fatta  salva
l'acquisizione degli atti di assenso previsti dal decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei pareri,  autorizzazioni  o  nulla
osta da parte degli enti territorialmente  competenti,  derivanti  da
specifiche ((previsioni di legge vigenti)) in materia ambientale,  di
sicurezza e di prevenzione degli  incendi,  e  del  nulla  osta  alla
connessione ((da parte del  gestore))  del  sistema  di  trasmissione
nazionale o  da  parte  del  gestore  del  sistema  di  distribuzione
elettrica di riferimento. I soggetti  che  intendono  realizzare  gli
stessi impianti sono tenuti a inviare copia del relativo progetto  al
Gestore del sistema  di  trasmissione  nazionale  che,  entro  trenta
giorni, puo' formulare osservazioni nel caso in cui sia richiesta una
connessione alla rete elettrica nazionale, inviandole anche agli enti
individuati per il rilascio delle autorizzazioni, che  devono  essere
comunicate allo stesso gestore, ai fini del monitoraggio del grado di
raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia  di  accumuli  di
energia previsti dal Piano Nazionale Integrato  per  l'Energia  e  il
Clima. I soggetti che realizzano gli stessi impianti di accumulo sono
tenuti a comunicare al gestore della rete di  trasmissione  nazionale
la data di entrata in esercizio degli impianti.».
                           ((Art. 62 - bis
 
Semplificazioni per le attivita' di cui alla legge 8 luglio 1950,  n.
                                 640
 
  1. Al fine di favorire l'utilizzo del  biometano  nel  settore  dei
trasporti  e  in  coerenza  con  il  Piano  nazionale  integrato  per
l'energia e il clima, sono attribuite  ad  Acquirente  unico  Spa  le
attivita' previste dalla legge 8 luglio  1950,  n.  640,  nonche'  le
attivita'  propedeutiche,  conseguenti  o  comunque  correlate   alle
precedenti.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,   sono
disciplinate le modalita' di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n.
640, e della legge 7 giugno 1990, n. 145, come  modificate  ai  sensi
del presente  articolo,  al  fine  di  semplificare  gli  adempimenti
connessi allo svolgimento delle  attivita'  di  cui  al  comma  1.  A
decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto  cessa
di avere efficacia il regolamento di esecuzione delle leggi 8  luglio
1950, n. 640, e 7  giugno  1990,  n.  145,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404.
  3. Acquirente unico Spa subentra nei rapporti  giuridici  attivi  e
passivi del soggetto di cui al decreto del  Ministro  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto  con  il  Ministro  del
tesoro e con il Ministro  delle  finanze,  del  5  gennaio  1998.  Le
attivita' di cui al comma 1 possono essere svolte da Acquirente unico
Spa mediante l'acquisizione della Servizi Fondo  Bombole  Metano  Spa
(SFBM), subconcessionaria del soggetto di cui al  decreto  richiamato
al primo periodo, o di un suo ramo di azienda dedicato alle attivita'
di cui al comma 1, al valore di acquisizione  che  sara'  determinato
mediante una perizia giurata di stima  che  quantifichi  il  capitale
economico dell'acquisizione. Tutti gli oneri anche finanziari di  cui
al presente articolo sono coperti  mediante  il  contributo  posto  a
carico dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno  1990,
n. 145.
  4.  Le  modalita'  con  cui  Acquirente  unico  Spa  acquisisce  le
attivita' di  cui  al  comma  1  sono  determinate  con  decreto  del
Ministero dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto,  sulla  base  delle  proposte  di  Acquirente   unico   Spa.
L'ammontare del contributo di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno
1990, n. 145, e' determinato con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale
e finanziario di Acquirente unico Spa, nonche' della SFBM in caso  di
acquisizione da parte di Acquirente unico Spa di quest'ultima.
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  da  emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, sono adottati gli indirizzi  per
l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1,sulla  base  del  piano
predisposto da Acquirente unico Spa, ed e' stabilita la data entro la
quale diviene effettiva l'operativita' di Acquirente unico  Spa  e  a
partire dalla quale quest'ultimo subentra nelle funzioni di  gestione
del fondo di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1950,  n.  640.
Acquirente unico Spa adegua il proprio statuto alle previsioni di cui
al  presente  articolo  prevedendo  l'obbligo  della   tenuta   della
contabilita' in maniera distinta e separata dalle altre attivita'  da
esso svolte.
  6. A decorrere dalla data di effettiva operativita'  di  Acquirente
unico Spa ai sensi  del  comma  5,  cessano  di  avere  efficacia  le
seguenti disposizioni:
    a) articoli 12, 14 e 15 della legge 8 luglio 1950, n. 640;
    b) articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 136;
    c) ogni altra disposizione di cui alla legge 8  luglio  1950,  n.
640, alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, e alla legge 7 giugno 1990,
n. 145,  qualora  incompatibile  con  le  disposizioni  del  presente
articolo.))
                           ((Art. 62 - ter
 
Introduzione di una soglia per i canoni annui per le  concessioni  di
  coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi
 
  1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,
dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
  «9-bis. Al fine di  garantire  la  prosecuzione  in  condizioni  di
economicita' della gestione  delle  concessioni  di  coltivazione  di
idrocarburi, l'ammontare annuo complessivo del canone  di  superficie
dovuto per tutte le concessioni in titolo al  singolo  concessionario
non  puo'  superare  il  3  per  cento  della  valorizzazione   della
produzione da esse ottenuta nell'anno precedente».
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1,  comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.))
                               Art. 63
 
Programma straordinario di manutenzione del  territorio  forestale  e
montano, interventi infrastrutturali irrigui  e  bacini  di  raccolta
                             delle acque
 
  ((1. Al fine  del  miglioramento  della  funzionalita'  delle  aree
forestali ubicate nelle aree montane ed interne, il  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e  per  il  turismo,  e
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
elabora entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto  un  programma  straordinario  di  manutenzione  del
territorio forestale e montano, in coerenza con gli  obiettivi  dello
sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030, del Green new deal
europeo e della Strategia dell'Unione europea  per  la  biodiversita'
per il 2030. Il programma straordinario e' composto da  due  sezioni,
la sezione A e la sezione B. La sezione A contiene un elenco  ed  una
descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed  estensivi,  di
prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi,  di  ripristino  e
restauro di superfici forestali degradate o  frammentate,  di  tutela
dei boschi vetusti presenti secondo quanto previsto  dall'articolo  7
del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018,  n.  34,
da attuare da parte di imprese agricole e  forestali,  su  iniziativa
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle
regioni e province autonome,  sentiti  gli  Enti  parco  nazionali  e
regionali. La sezione B del programma e' destinata al sostegno  della
realizzazione di piani forestali d'indirizzo territoriale, per ambiti
subregionali omogenei, di cui all'articolo 6 del decreto  legislativo
n. 34 del 2018, nell'ambito di quadri programmatici regionali  almeno
decennali, che consentano di  individuare  le  vocazioni  delle  aree
forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel
tempo.))
  2. Nell'ambito del Parco  progetti  degli  interventi  irrigui  del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   il
Ministro, con proprio decreto,  approva  un  Piano  straordinario  di
interventi  prioritariamente  esecutivi,   di   manutenzione,   anche
ordinaria, dei canali irrigui primari  e  secondari,  di  adeguamento
funzionale  delle  opere  di  difesa  idraulica,  di  interventi   di
consolidamento delle sponde dei canali  o  di  ripristino  dei  bordi
danneggiati dalle frane, di opere per la laminazione  delle  piene  e
regimazione del reticolo  idraulico  irriguo  e  individua  gli  Enti
attuatori, ((privilegiando soluzioni di  rinaturazione  e  ingegneria
naturalistica per favorire nel contempo l'uso agricolo, la  riduzione
del rischio idraulico, il recupero della capacita' autodepurativa del
territorio, anche promuovendo fasce tampone  vegetali,  e  la  tutela
della biodiversita'.))
  3. Il decreto del Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali, di cui al comma  2,  ((e'  adottato  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
sentito il parere dell'Autorita' di bacino distrettuale competente  e
previa intesa)) con la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
Stato le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
espressa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e dispone il  riparto  delle  risorse  necessarie  alla
realizzazione  degli  interventi  individuati,  da  attribuire   alle
Regioni e Province autonome,  responsabili  della  gestione  e  della
rendicontazione dei fondi.
  4. Le risorse, necessarie alla realizzazione e alla manutenzione di
opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica  idraulica,  nella
disponibilita' di Enti irrigui con personalita' di diritto pubblico o
che svolgono attivita' di pubblico interesse, anche riconosciuti  con
le modalita' di cui all'articolo 863 del codice civile,  non  possono
essere sottoposte ad esecuzione forzata da parte dei terzi  creditori
di tali  Enti  nei  limiti  degli  importi  gravati  dal  vincolo  di
destinazione  alle  singole  infrastrutture  pubbliche.  A  tal  fine
l'organo amministrativo degli Enti  di  cui  al  primo  periodo,  con
deliberazione adottata per ogni semestre, quantifica  preventivamente
le somme oggetto del vincolo. E' nullo ogni pignoramento eseguito  in
violazione del vincolo di destinazione e la  nullita'  e'  rilevabile
anche d'ufficio dal giudice. La impignorabilita' di cui  al  presente
comma viene meno e non e' opponibile ai creditori procedenti qualora,
dopo  la  adozione  da   parte   dell'organo   amministrativo   della
deliberazione semestrale di preventiva  quantificazione  delle  somme
oggetto del vincolo, siano operati pagamenti  o  emessi  mandati  per
titoli di spesa diversi da quelli vincolati, senza  seguire  l'ordine
cronologico delle fatture cosi' come pervenute per il pagamento o, se
non e' prescritta fattura, delle deliberazioni di  impegno  da  parte
dell'Ente stesso
  5.  Al  fine   di   garantire   la   continuita'   di   prestazioni
indispensabili alle attivita' di  manutenzione  delle  infrastrutture
irrigue di competenza, i contratti di lavoro a tempo determinato  del
personale  dell'Ente  per   lo   sviluppo   dell'irrigazione   e   la
trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania  e  Irpinia  (EIPLI),  in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e  la  cui
scadenza e' prevista tra il 1° agosto 2020 e  il  31  dicembre  2020,
possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020.
  6. Per i primi interventi di attuazione del presente articolo, pari
a 50 milioni di euro per l'anno ((2020 e a 50  milioni  di  euro  per
l'anno 2021)) si provvede mediante riduzione delle risorse del  Fondo
sviluppo e coesione - programmazione 2014-2020 - di cui  all'articolo
1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del
CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo,  per  il  medesimo
anno o per i medesimi anni, le somme gia' assegnate con  le  delibere
CIPE n. 53/2016, 13/2018 e 12/2019 al Piano  operativo  «Agricoltura»
di competenza del Ministero delle politiche  agricole,  alimentari  e
forestali. Ai medesimi interventi puo' concorrere anche  quota  parte
delle ((risorse  assegnate  al  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e  forestali  in  sede  di  riparto))  del  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019,  n.  160.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad  apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
  7.  Le  amministrazioni  provvedono  all'attuazione  del   presente
articolo con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per la  finanza
pubblica.
                           ((Art. - 63 bis
 
        Semplificazione per la gestione dei rifiuti sanitari
 
  1. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 8  aprile  2020,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno  2020,  n.
40, le parole:  «fino  a  trenta  giorni  dopo  la  dichiarazione  di
cessazione dello stato di emergenza sanitaria,» sono soppresse.))
                               Art. 64
 
Semplificazioni per il rilascio delle garanzie  sui  finanziamenti  a
                favore di progetti del green new deal
 
  1. Le garanzie e gli interventi di cui al all'articolo 1, comma 86,
della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,  possono  riguardare,  tenuto
conto degli  indirizzi  che  il  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica puo' emanare entro il 28  febbraio  di  ogni
anno  e  conformemente  alla  Comunicazione  della   Commissione   al
Parlamento europeo, al Consiglio, al  Comitato  economico  e  sociale
europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell'11 dicembre 2019,  in
materia diGreen dealeuropeo:
    a) progetti tesi ad agevolare la  transizione  verso  un'economia
pulita  e  circolare  e  ad  integrare  i  ((cicli  produttivi))  con
tecnologie a basse emissioni per la  produzione  di  beni  e  servizi
sostenibili;
    b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilita'
sostenibile e intelligente, con particolare  riferimento  a  progetti
volti a favorire l'avvento della mobilita' multimodale  automatizzata
e  connessa,  idonei  a  ridurre  l'inquinamento  e  l'entita'  delle
emissioni  inquinanti,  anche  attraverso  lo  sviluppo  di   sistemi
intelligenti  di  gestione  del  traffico,   resi   possibili   dalla
digitalizzazione.
  2. Le garanzie di cui al comma 1 sono assunte da SACE  S.p.A.,  nel
limite di 2.500 milioni di euro per  l'anno  2020  e,  per  gli  anni
successivi, ((nei limiti di impegno  assumibili  fissati  annualmente
dalla legge di bilancio)), nell'esercizio delle attribuzioni  di  cui
all'articolo 2  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  143,
conformemente  ((ai  termini  e  alle  condizioni))  previsti   nella
convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle  finanze
e SACE S.p.A. e approvata con delibera del Comitato interministeriale
per la programmazione economica da adottare  entro  il  30  settembre
2020, che disciplina:
    a)  lo  svolgimento  da  parte  di  SACE  S.p.A.   dell'attivita'
istruttoria delle operazioni, anche con riferimento alla selezione  e
alla valutazione delle iniziative  in  termini  di  rispondenza  agli
obiettivi di cui al comma  1  e  di  efficacia  degli  interventi  in
relazione ai medesimi obiettivi;
    b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle  coperture
assicurative da parte di SACE S.p.A. anche al fine di  escludere  che
da tali garanzie e coperture assicurative possano derivare oneri  non
previsti in termini  di  indebitamento  netto  delle  amministrazioni
pubbliche;
    c)   la   gestione   delle   fasi   successive    al    pagamento
dell'indennizzo, incluse le modalita' di esercizio  dei  diritti  nei
confronti del debitore e l'attivita' di recupero dei crediti;
    d)  le  modalita'  con  le  quali  e'  richiesto   al   Ministero
dell'economia e delle finanze il pagamento dell'indennizzo  a  valere
sul fondo di cui  al  comma  5  e  le  modalita'  diescussione  della
garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti  da  SACE  S.p.A.,
nonche' la remunerazione della garanzia stessa;
    e)   ogni   altra   modalita'   operativa   rilevante   ai   fini
dell'assunzione e gestione degli impegni;
    f) le modalita' con cui SACE S.p.A. riferisce  periodicamente  al
Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   degli   esiti   della
rendicontazione cui i soggetti finanziatori sono tenuti nei  riguardi
di SACE  S.p.A.,  ai  fini  della  verifica  della  permanenza  delle
condizioni di validita' ed efficacia della garanzia.
  3. Il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle  garanzie  di  cui  al
comma 1 di importo pari  o  superiore  a  200  milioni  di  euro,  e'
subordinato  alla  decisione  assunta  con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti  il  Ministro  dello  sviluppo
economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A..
  4.  Sulle   obbligazioni   diSACES.p.A.derivanti   dalle   garanzie
disciplinate dal comma 1, e'  accordata  di  diritto  lagaranziadello
Stato a prima richiesta e senza regresso,  la  cuioperativita'  sara'
registrata da SACE S.p.A. con  gestione  separata.  La  garanziadello
Stato  e'  esplicita,   incondizionata,irrevocabile   esiestende   al
rimborso del capitale, al pagamento  degli  interessi  e  adognialtro
onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime
garanzie.
  5. Per l'anno  2020,  le  risorse  disponibili  del  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019,  n.160,  sono
interamente destinate alla copertura delle garanzie  dello  Stato  di
cui al comma 4 mediante versamento sull'apposito conto  di  tesoreria
centrale,  istituito  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  88,  terzo
periodo, della citata legge n. 160 del 2019. Sul medesimo conto  sono
versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al  netto  delle  commissioni
trattenute da SACE S.p.A.  per  le  attivita'  svolte  ai  sensi  del
presente articolo e risultanti dalla  contabilita'  di  SACE  S.p.A.,
salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del  bilancio.  Per  gli
esercizi successivi, le risorse del  predetto  fondo  destinate  alla
copertura delle garanzie concesse da  SACE  S.p.A.  sono  determinate
((con il decreto di cui all'articolo 1, comma 88,  quarto  periodo,))
della citata legge n.160 del 2019, tenuto conto dei limiti di impegno
definiti ((con la legge di bilancio)) ai sensi del comma 2.
  ((5-bis. All'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, dopo le parole: «partenariato pubblico-privato» sono inserite le
seguenti: «e anche  realizzati  con  l'intervento  di  universita'  e
organismi privati di ricerca».))
  6. All'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole «, il primo dei  quali  da  adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  e'
individuato l'organismo competente alla  selezione  degli  interventi
coerenti con le finalita' del comma 86, secondo criteri  e  procedure
conformi alle migliori pratiche internazionali, e  sono  stabiliti  i
possibili interventi, i criteri, le modalita' e le condizioni per  il
rilascio delle garanzie di cui al comma 86,» sono soppresse;
    b) dopo le parole: «in quote di capitale di rischio e/o di debito
di cui al comma 87,» sono aggiunte le seguenti: «e' stabilita».
  7. Per l'anno 2020, le garanzie di cui al comma  1  possono  essere
assunte   anche   in   assenza   degli   indirizzi    del    Comitato
interministeriale per la programmazione economica.
                           ((Art. 64 - bis
 
  Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione
 
  1. Al fine di far fronte  alle  esigenze  straordinarie  e  urgenti
derivanti  dalla  diffusione  del  COVID-19  ed  alle   problematiche
connesse  all'incremento  di  domanda  dei  servizi   erogati   dalle
pubbliche amministrazioni o dai  soggetti  abilitati  successivamente
alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103,  comma  2,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in via  transitoria  e  in  deroga
alle periodicita' dei controlli previsti dal regolamento  di  cui  al
decreto del Ministro delle attivita' produttive 1° dicembre 2004,  n.
329, i  proprietari  dei  serbatoi  di  GPL  di  qualsiasi  capacita'
comunicano all'INAIL, entro diciotto mesi dalla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, i dati  delle
attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite  la  tecnica  di
controllo   basata   sull'emissione   acustica   alla   data    della
dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre  centoventi
giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.
  2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure  di
verifica di cui al comma 1, le disposizioni di  cui  al  decreto  dei
Ministri delle attivita' produttive, della  salute  e  del  lavoro  e
delle politiche sociali 23 settembre 2004, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 2004, e al decreto  direttoriale  dei
medesimi  Ministeri  17  gennaio  2005,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  30  del  7  febbraio  2005,  si
applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e
fuori terra con capacita' complessiva superiore a 13 m3.
  3. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione  del  presente  decreto,  l'INAIL  definisce  la
procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrita'
dei serbatoi di cui al comma 2 con il  sistema  di  controllo  basato
sulla tecnica delle emissioni  acustiche,  nonche'  i  requisiti  dei
soggetti abilitati ad effettuare le verifiche, ed invia al  Ministero
dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali e al Ministero della  salute  un'apposita  relazione  tecnica
relativa  all'attuazione  delle  disposizioni   di   cui   ai   commi
precedenti.))
                           ((Art. 64 - ter
 
                      Clausola di salvaguardia
 
  1. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con le norme  dei  rispettivi  statuti  e  le
relative norme  di  attuazione,  anche  con  riferimento  alla  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.))
                               Art. 65
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

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