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legge, 25/9/2020
Legge 25 settembre 2020, n. 124, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il31 gennaio 2020
GU n.240 del 28-9-2020
legge
Materia: sanità / salute

LEGGE 25 settembre 2020, n. 124 di conversione , con modificazioni, del decreto-legge 30  luglio
2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con  la  scadenza  della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19  deliberata  il
31 gennaio 2020.
(GU n.240 del 28-9-2020)
  Vigente al: 29-9-2020  


  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
                               Art. 1
 
  1. Il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante  misure  urgenti
connesse  con  la   scadenza   della   dichiarazione   di   emergenza
epidemiologica  da  COVID-19  deliberata  il  31  gennaio  2020,   e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in  allegato  alla
presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 25 settembre 2020
 
                             MATTARELLA
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri
 
                                  Speranza, Ministro della salute
 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 luglio 2020, n. 83

Testo del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, (in Gazzetta Ufficiale
del 30 luglio 2020, n. 214), coordinato con la legge  di  conversione
25 settembre 2020, n. 124 (in questa stessa Gazzetta  Ufficiale  alla
pag. 1), recante: «Misure urgenti  connesse  con  la  scadenza  della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19  deliberata  il
31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione
di  organi  del  Sistema  di  informazione  per  la  sicurezza  della
Repubblica». (20A05271)
(GU n.240 del 28-9-2020)
  Vigente al: 28-9-2020  


Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia, ai sensi dell'art. 11,  comma  1,  del  testo  unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dall'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
 
                               Art. 1
 
Proroga  dei  termini  previsti  dall'articolo  1,   comma   1,   del
  decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con  modificazioni,
  dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dall'articolo 3, comma 1,  del
  decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
  dalla legge 14 luglio  2020,  n.  74,  nonche'  di  alcuni  termini
  correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2020,  n.  35,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15
ottobre 2020»;
    b) le parole «dichiarato con delibera del Consiglio dei  ministri
del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1°
febbraio 2020» sono soppresse.
  ((1-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio 2020, n. 35, dopo le parole: «sospensione dei congressi,» sono
inserite  le  seguenti:  «  ad  eccezione  di  quelli  inerenti  alle
attivita' medico-scientifiche e di educazione  continua  in  medicina
(ECM),».))
  2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti «15 ottobre
2020».
  3.  I  termini  previsti  dalle  disposizioni  legislative  di  cui
all'allegato 1 sono prorogati al  15  ottobre  2020,  ((salvo  quanto
previsto ai numeri 3 e 32 dell'allegato  medesimo)),  e  le  relative
disposizioni vengono attuate nei  limiti  delle  risorse  disponibili
autorizzate a legislazione vigente.
  4. I termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle
individuate nell'allegato 1, connessi  o  correlati  alla  cessazione
dello stato di emergenza dichiarato con delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 31 gennaio 2020, non sono  modificati  a  seguito  della
proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei
ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita  al  31
luglio 2020.
  5.  Nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  del  Presidente   del
Consiglio dei  ministri  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  del
decreto-legge n. 19 del 2020, i  quali  saranno  adottati  sentiti  i
presidenti delle regioni interessate nel caso in cui  le  misure  ivi
previste riguardino esclusivamente  una  Regione  o  alcune  regioni,
ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle  province
autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale,  e
comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata  in  vigore
del  presente  decreto,  continua  ad  applicarsi  il   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176.
  6. Al fine di garantire, anche nell'ambito  dell'attuale  stato  di
emergenza epidemiologica ((da COVID-19)), la piena continuita'  nella
gestione operativa del Sistema di informazione per la sicurezza della
Repubblica, alla legge 3 agosto  2007,  n.  124,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole: «per  una
sola  volta»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «con   successivi
provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro
anni»;
    b) all'articolo 6, comma 7, secondo periodo, le parole: «per  una
sola  volta»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «con   successivi
provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro
anni»;
    c) all'articolo 7, comma 7, secondo periodo, le parole: «per  una
sola  volta»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «con   successivi
provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro
anni».
                            ((Art. 1-bis
 
Coordinamento tra le disposizioni dei decreti-legge 25 marzo 2020, n.
                     19, e 16 maggio 2020, n. 33
 
  1.  Le  disposizioni  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,  si
applicano nei limiti della loro compatibilita' con  quanto  stabilito
dal  decreto-legge  16  maggio   2020,   n.   33,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.))
                              ((Art. 2
 
                 Clausola di invarianza finanziaria
 
  1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.))
                               Art. 3
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
                                                           Allegato 1
                                                (articolo 1, comma 3)
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

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