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Delibera, 28/7/2020
Delibera AGCM 28/07/2020 n. 2836, recante Regolamento attuativo in materia di rating di legalità.
GU n.259 del 19-10-2020
Delibera
Materia: concorrenza / antitrust

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
DELIBERA 28 luglio 2020
Regolamento attuativo in materia di rating di legalità.  (Delibera
n. 28361).
(GU n.259 del 19-10-2020)


                         L'AUTORITA' GARANTE
                   DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
 
  Nella sua adunanza del 28 luglio 2020;
  Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
  Visto l'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1,  cosi'
come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge  24
marzo 2012, n. 29, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  18
maggio 2012, n. 62;
  Visto il proprio regolamento attuativo  in  materia  di  rating  di
legalita' adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 24075;
  Viste le proprie delibere 5 giugno 2014,  n.  24953,  24  settembre
2014, n. 25121, 4 dicembre 2014, n. 25207, 13 luglio 2016, n.  26166,
e 15 maggio 2018, n. 27165, con le quali si e' ritenuto di modificare
il regolamento  per  assicurare  una  sempre  maggior  efficacia  del
controllo che l'Autorita'  e'  chiamata  ad  esercitare  in  sede  di
rilascio del rating;
  Vista la propria delibera del 20 dicembre 2019 con la quale  si  e'
ritenuto di procedere ad alcune modifiche del regolamento volte  alla
valorizzazione  della  natura  premiale   dell'istituto,   attraverso
l'estensione dell'ambito di applicazione soggettivo e  oggettivo  del
regolamento, all'eliminazione  di  taluni  dubbi  interpretativi  del
regolamento,  all'adeguamento  del  regolamento  alla  giurisprudenza
intervenuta, alla semplificazione e chiarificazione del procedimento;
  Vista la consultazione pubblica preventiva  per  la  revisione  del
regolamento avente ad oggetto gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8;
  Ritenuto di dover approvare  in  via  definitiva  le  modifiche  al
regolamento attuativo in materia di rating di legalita' adottato  con
delibera del 15 maggio 2018, n. 27165;
 
                              Delibera:
 
  di approvare le modifiche al regolamento attuativo  in  materia  di
rating di legalita', il cui testo allegato e'  parte  integrante  del
presente provvedimento.
  Il   presente   provvedimento   e'   pubblicato   nel    Bollettino
dell'Autorita'  garante  della  concorrenza   e   del   mercato.   Il
regolamento con le modifiche approvate e' pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  ed  entra  in  vigore  il  giorno  successivo   alla   sua
pubblicazione.
 
    Roma, 28 luglio 2020
 
                                           Il Presidente: Rustichelli
Il segretario generale: Arena
                                                             Allegato
 
Regolamento  attuativo  in  materia  di  rating  di   legalita'   (in
  attuazione dell'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
  cosi'  come  modificato  dall'art.  1,   comma   1-quinquies,   del
  decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con  modificazioni,
  dalla legge 18 maggio 2012, n. 62)
 
                               Art. 1.
 
                             Definizioni
 
    1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
      a) autorita',  l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
mercato, di cui all'art. 10, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
      b) impresa, l'impresa (in forma  individuale  o  collettiva)  o
l'ente che svolge attivita' d'impresa:
        i) avente sede operativa nel territorio nazionale;
        ii) che abbia realizzato un fatturato minimo di  due  milioni
di euro, imputabile all'ultimo esercizio chiuso nell'anno che precede
la richiesta di rilascio del rating, riferito alla singola impresa  o
al gruppo di appartenenza e risultante  dal  bilancio  di  esercizio,
regolarmente approvato dal competente organo aziendale  e  pubblicato
ai sensi di legge;
        iii) che,  alla  data  della  richiesta  di  rating,  risulti
iscritta, da almeno due  anni,  nel  registro  delle  imprese  o  nel
Repertorio delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.).
                               Art. 2.
 
        Requisiti per l'attribuzione del rating di legalita'
 
    1. L'impresa di cui all'art. 1, lettera b), che intende  ottenere
il rilascio del rating di  legalita'  deve  presentare  all'Autorita'
un'apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e  redatta
mediante  la  compilazione  del  formulario   pubblicato   sul   sito
dell'Autorita'.  L'inoltro  della  domanda  deve  avvenire  per   via
telematica, secondo le indicazioni fornite sul sito dell'Autorita'.
    2. L'impresa deve dichiarare:
      a) se  impresa  individuale,  che  nei  confronti  del  proprio
titolare, dell'institore, del direttore tecnico  e  dei  procuratori,
muniti di poteri decisionali e gestionali, ricavabili dalla procura e
assimilabili ai poteri del titolare o con delega sulle materie di cui
ai reati rilevanti ai sensi del presente  articolo,  non  sono  state
adottate misure di prevenzione personale e/o  patrimoniale  e  misure
cautelari personali e/o  patrimoniali  e  non  e'  stata  pronunciata
sentenza di condanna, o emesso decreto penale  di  condanna  divenuto
irrevocabile,  oppure  sentenza  di  applicazione   della   pena   su
richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per
i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231,  per  i
reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74  e
successive modifiche, per i reati in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo  9
aprile 2008, n. 81, per i reati di cui agli  articoli  346-bis,  353,
353-bis, 354, 355, 356, 512-bis, 629 e 644 del codice penale, per  il
reato di cui all'art. 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267  e
per il reato di cui all'art. 2, commi 1 e 1-bis del decreto-legge  12
settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre  1983,  n.
638; che non e' stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'art. 405
codice di procedura penale per delitti aggravati ai  sensi  dell'art.
416-bis.1 codice penale La medesima dichiarazione  deve  essere  resa
anche in riferimento a  tutte  le  persone  fisiche,  figure  apicali
dell'impresa, come sopra individuate, la cui carica e/o posizione  e'
cessata nell'anno precedente la richiesta di rating;
      b)  se  impresa  collettiva,  che  nei  confronti  dei   propri
amministratori, dell'institore, del direttore generale, del direttore
tecnico, dei procuratori, muniti di poteri decisionali e  gestionali,
ricavabili dalla procura e assimilabili a quelli degli amministratori
dotati di poteri di rappresentanza o con delega sulle materie di  cui
ai reati rilevanti ai sensi del presente articolo, del rappresentante
legale, nonche' dei soci persone fisiche titolari  di  partecipazione
di maggioranza o di controllo, non  sono  state  adottate  misure  di
prevenzione personale e/o patrimoniale e misure  cautelari  personali
e/o patrimoniali e non e' stata pronunciata sentenza di  condanna,  o
emesso decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile,  oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi  dell'art.
444 del codice di procedura penale, per i reati  di  cui  al  decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati tributari  di  cui  al
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche,  per
i reati in materia di tutela  della  salute  e  della  sicurezza  nei
luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,
per i reati di cui agli articoli 346-bis,  353,  353-bis,  354,  355,
356, 512-bis, 629 e 644 del  codice  penale,  per  il  reato  di  cui
all'art. 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e per  il  reato
di cui all'art. 2, commi 1 e 1-bis  del  decreto-legge  12  settembre
1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983,  n.  638;  che
non e' stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'art.  405  codice
di  procedura  penale  per  delitti  aggravati  ai  sensi   dell'art.
416-bis.1 codice penale. La medesima dichiarazione deve  essere  resa
anche in riferimento a  tutte  le  persone  fisiche,  figure  apicali
dell'impresa, come sopra individuate, la cui carica e/o posizione  e'
cessata nell'anno precedente la richiesta di rating;
      b-bis)  se  riveste  forma  societaria  ed  e'  controllata   o
sottoposta ad attivita' di direzione  e  coordinamento  da  parte  di
altra societa' o ente, che nei confronti degli  amministratori  della
societa' controllante o della societa'  o  dell'ente  che  esercitano
attivita' di direzione e coordinamento:
        i) non sono state adottate misure  di  prevenzione  personale
e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e  non
e' stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444  del  codice  di  procedura
penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno  2001,  n.
231, per i reati tributari di cui al  decreto  legislativo  10  marzo
2000, n. 74 e successive modifiche, per i reati in materia di  tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i reati di  cui  agli  articoli
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355, 356, 512-bis, 629 e 644  del  codice
penale, per il reato di cui all'art. 216 del regio decreto  16  marzo
1942, n. 267 e per il reato di cui all'art. 2, commi 1  e  1-bis  del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito  nella  legge  11
novembre 1983, n. 638;
        ii) non e' stata iniziata l'azione penale ai sensi  dell'art.
405 codice  di  procedura  penale  per  delitti  aggravati  ai  sensi
dell'art. 416-bis.1 codice penale;
        iii) la medesima dichiarazione di cui al presente comma  deve
essere resa anche con riferimento a tutte le persone fisiche,  figure
apicali dell'impresa, come  sopra  individuate,  la  cui  carica  e/o
posizione e' cessata nell'anno precedente la richiesta di rating.
      c) che nei propri confronti non e' stata  pronunciata  sentenza
di condanna, sentenza di applicazione della  pena  su  richiesta,  ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, e non sono  state
adottate misure cautelari per gli illeciti amministrativi  dipendenti
dai reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
      d) di non essere  destinataria  di  provvedimenti  di  condanna
dell'Autorita' e della Commissione  europea  per  illeciti  antitrust
gravi, divenuti inoppugnabili o confermati, con sentenza  passata  in
giudicato, nel biennio precedente la richiesta di  rating,  salvo  il
caso di non imposizione o  riduzione  della  sanzione  amministrativa
pecuniaria, in seguito alla collaborazione prestata nell'ambito di un
programma di clemenza nazionale o europeo;
      d bis) di non essere destinataria di provvedimenti di  condanna
dell'Autorita' per pratiche commerciali scorrette, ai sensi dell'art.
21, commi 3 e 4,  del  codice  del  consumo  e  di  provvedimenti  di
condanna per inottemperanza  a  quanto  disposto  dall'Autorita',  ai
sensi dell'art. 27,  comma  12,  del  codice  del  consumo,  divenuti
inoppugnabili o confermati, con sentenza passata  in  giudicato,  nel
biennio precedente la richiesta di rating;
      e) di non essere destinataria di  provvedimenti  dell'Autorita'
competente  di  accertamento  del  mancato  rispetto  all'obbligo  di
pagamento di imposte e tasse  e  di  accertamento  di  violazioni  in
materia di obblighi retributivi, contributivi  e  assicurativi  e  di
obblighi  relativi  alle  ritenute  fiscali  concernenti   i   propri
dipendenti e collaboratori, divenuti inoppugnabili o confermati,  con
sentenza passata in giudicato, nel biennio precedente la richiesta di
rating. Sono esclusi gli atti di accertamento per i quali,  nei  casi
previsti dalla legge, vi sia stato il pagamento a seguito di adesione
o acquiescenza;
      f) di non essere destinataria di  provvedimenti  dell'Autorita'
competente di accertamento del mancato rispetto delle  previsioni  di
legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei  luoghi
di lavoro, divenuti inoppugnabili o confermati, con sentenza  passata
in giudicato, nel biennio precedente  la  richiesta  di  rating,  con
esclusione degli atti endoprocedimentali;
      g)  di  effettuare  pagamenti  e  transazioni  finanziarie   di
ammontare superiore alla soglia fissata dalla legge in  vigore  sulla
disciplina dell'uso del contante, esclusivamente per  il  tramite  di
strumenti  di  pagamento  tracciabili,  anche  secondo  le  modalita'
previste nella determinazione n. 4 del 7 luglio  2011  dell'Autorita'
di vigilanza sui contratti pubblici;
      h) di non essere destinataria di  provvedimenti  di  revoca  di
finanziamenti pubblici di cui e' o e' stata beneficiaria, per i quali
non siano  stati  assolti  gli  obblighi  di  restituzione,  divenuti
inoppugnabili o confermati, con sentenza passata  in  giudicato,  nel
biennio precedente la richiesta di rating;
      i) di non essere  destinataria  di  provvedimenti  sanzionatori
dell'ANAC in materia di prevenzione della corruzione,  trasparenza  e
contratti pubblici di natura pecuniaria e/o interdittiva  e  che  non
sussistono annotazioni nel Casellario informatico  delle  imprese  di
cui all'art. 213, comma 10, del decreto legislativo 18  aprile  2016,
n. 50, che implichino preclusioni alla stipula di  contratti  con  la
pubblica amministrazione o alla partecipazione a procedure di gara  o
di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi  o  forniture
divenuti  inoppugnabili  o  confermati,  con  sentenza   passata   in
giudicato, nel biennio precedente la richiesta di rating;
      l) se impresa collettiva di non essere controllata di diritto o
di fatto da societa' o enti esteri, per  i  quali,  in  virtu'  della
legislazione  dello  Stato  in  cui  hanno  sede,  non  e'  possibile
l'identificazione dei soggetti che detengono le quote  di  proprieta'
del capitale o comunque il controllo, salvo che la  societa'  che  ha
presentato domanda sia in grado di fornire informazioni sui  predetti
soggetti.
    3. Il rating di  legalita'  non  potra'  essere  rilasciato  alle
imprese:
      a)  destinatarie  di  comunicazioni  o  informazioni  antimafia
interdittive, salvo che ne sia sospesa la relativa efficacia;
      b) nei cui confronti sia stato disposto il commissariamento  di
cui all'art. 32, comma 1, ovvero di cui all'art. 32,  comma  10,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014,  n.  114,  limitatamente  al  periodo  di
efficacia del relativo provvedimento.
    4. Dopo cinque anni dal passaggio in giudicato della  sentenza  o
del provvedimento di condanna, il rating potra' essere rilasciato se:
      a) nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, lettere  a)  e
b) non e' stata avviata un'azione  penale,  ai  sensi  dell'art.  405
codice di procedura penale, per delitti aggravati ai sensi  dell'art.
416-bis.1 codice penale, non sono state  adottate  misure  cautelari,
misure di  prevenzione  e  non  sono  stati  emessi  provvedimenti  o
sentenze di condanna, anche non definitivi,  ai  sensi  del  presente
articolo;
      b) nei confronti dell'impresa non sono state emesse sentenze di
condanna, sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai  sensi
dell'art. 444 del codice  di  procedura  penale,  e  adottate  misure
cautelari di cui al comma 2,  lettera  c)  del  presente  articolo  e
ricorrono gli ulteriori requisiti richiesti. L'impresa  deve  inoltre
dimostrare la totale dissociazione dell'attuale struttura rispetto ai
reati accertati in via definitiva.
    5. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettere a), b) e  c),
il rating potra' essere rilasciato se:
      a)  l'impresa  sottoposta  a  sequestro  o  confisca  ai  sensi
dell'art.  12-sexies  del  decreto-legge  8  giugno  1992,  n.   306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sia
stata  affidata  ad  un  custode  o  amministratore   giudiziario   o
finanziario per finalita' di continuazione o  ripresa  dell'attivita'
produttiva;
      b) l'impresa sottoposta a misura  di  prevenzione  patrimoniale
del sequestro o della confisca ai sensi  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n.  159  sia  stata  affidata  ad  un  amministratore
giudiziario per finalita' di continuazione o  ripresa  dell'attivita'
produttiva;
      c) i beni aziendali oggetto di confisca definitiva siano  stati
destinati all'affitto o alla vendita in favore di societa' o  imprese
pubbliche  o  private  per  finalita'  di  continuazione  o   ripresa
dell'attivita' produttiva con  provvedimento  dell'Agenzia  nazionale
per  l'amministrazione,  la  gestione  e  la  destinazione  dei  beni
sequestrati e confiscati  alla  criminalita'  organizzata,  ai  sensi
dell'art. 48, comma 8 del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
159;
      d) le  partecipazioni  di  controllo  dell'impresa  sono  state
oggetto di sequestro ai sensi del  codice  di  procedura  penale  con
nomina di un custode o amministratore giudiziario;
      e) l'impresa dimostra che vi sia stata  completa  ed  effettiva
dissociazione dalla  condotta  posta  in  essere  rispetto  ai  reati
ostativi al rilascio del rating, tenuta dai soggetti di cui al  comma
2, lettere a) e b), cessati dalle  cariche  nell'anno  precedente  la
richiesta del rating.
    6. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera e), il rating
potra' anche essere rilasciato ove gli atti di  accertamento  abbiano
ad oggetto un importo  non  superiore  allo  0,5%  dei  ricavi  delle
vendite e/o delle prestazioni come risultanti dalla voce A1 del conto
economico del bilancio dell'anno riferibile allo stesso accertamento.
Tale importo, in ogni caso, non puo' essere superiore a 50.000  euro,
anche  nell'ipotesi  di  plurimi   provvedimenti   di   accertamento,
intervenuti nel biennio  precedente  la  richiesta  di  rilascio  del
rating.
    7. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera f), il rating
potra' anche essere rilasciato ove l'accertamento abbia ad oggetto un
importo non superiore a 1.000 euro e, in ogni caso, non  superiore  a
3.000 euro,  nell'ipotesi  di  piu'  provvedimenti  di  accertamento,
intervenuti nel biennio precedente la stessa richiesta di rating.
                               Art. 3.
 
                      Valutazione dei requisiti
 
    1. Per l'attribuzione del rating di legalita'  e'  necessario  il
rispetto di tutti i requisiti di cui all'art. 2, commi  2  e  3,  del
presente regolamento. In  questa  ipotesi  l'impresa  ha  diritto  al
riconoscimento di un punteggio base pari a ?.
    2. Il punteggio base sara' incrementato di un + al  ricorrere  di
ciascuna delle seguenti condizioni:
      a)  adesione  ai  protocolli  o  alle   intese   di   legalita'
finalizzati  a  prevenire  e  contrastare  le   infiltrazioni   della
criminalita'  organizzata  nell'economia  legale,  sottoscritti   dal
Ministero  dell'interno  o  dalle  Prefetture-UTG  con   associazioni
imprenditoriali e di categoria;
      b) utilizzo di sistemi di tracciabilita'  dei  pagamenti  anche
per somme di importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge;
      c) adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in
outsourcing, che espleti il controllo di conformita' delle  attivita'
aziendali alle disposizioni normative applicabili all'impresa o di un
modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
      d) adozione di processi organizzativi volti a  garantire  forme
di Corporate social responsibility,  anche  attraverso  l'adesione  a
programmi promossi da organizzazioni  nazionali  o  internazionali  e
l'acquisizione di indici di sostenibilita';
      e) di essere  iscritta  in  uno  degli  elenchi  di  fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi
di  infiltrazione  mafiosa   istituiti   ai   sensi   delle   vigenti
disposizioni di legge (white list);
      f) di aver  aderito  a  codici  etici  di  autoregolamentazione
adottati dalle associazioni di categoria  o  di  aver  previsto,  nei
contratti con i propri clienti, clausole di  mediazione,  quando  non
obbligatorie per legge, per la risoluzione di controversie o di  aver
adottato protocolli tra associazioni di consumatori e associazioni di
imprese per l'attuazione delle conciliazioni paritetiche;
      g) di aver adottato modelli organizzativi di prevenzione  e  di
contrasto della corruzione.
    3. Il conseguimento di tre segni + comporta l'attribuzione di una
? aggiuntiva, fino al conseguimento di un punteggio totale massimo di
???.
    4. Ai fini dell'incremento del punteggio base, che non potra'  in
ogni caso superare il valore massimo di cui al  precedente  comma  3,
l'impresa  potra'  conseguire  un  segno  +  ove  dimostri  di   aver
denunciato all'autorita' giudiziaria o alle forze di  polizia  taluno
dei  reati  previsti  dal  presente  regolamento,  commessi  a  danno
dell'imprenditore   o   dei   propri   familiari   e   collaboratori;
l'attribuzione del segno + di cui al presente  comma  e'  subordinata
all'esercizio dell'azione penale  in  relazione  ai  fatti  di  reato
denunciati.
    5. Il punteggio e' ridotto di  un  segno  +  ove  nel  Casellario
informatico delle imprese di cui all'art. 213, comma 10, del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  risultino  annotazioni  divenute
inoppugnabili o confermate, con sentenza passata  in  giudicato,  nel
biennio precedente la richiesta di rating, che integrano condotte  di
grave negligenza o di  errore  grave  nell'esecuzione  dei  contratti
ovvero  gravi  inadempienze  contrattuali,   anche   in   riferimento
all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e  degli  obblighi
derivanti dal rapporto di lavoro. L'accertamento non potra', in  ogni
caso, determinare una  riduzione  del  punteggio  base  (pari  a  una
stelletta).
                               Art. 4.
 
                       Possesso dei requisiti
 
    1. Il possesso dei requisiti di cui  ai  precedenti  articoli  2,
comma 2 e 3, commi 2 e 4, e'  attestato  mediante  autocertificazione
del legale rappresentante dell'impresa. Trovano applicazione le norme
che sanzionano, anche penalmente, le dichiarazioni false e mendaci e,
in particolare, quanto previsto  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
    2. Il possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 3,  lettera
a), e' verificato dall'Autorita' anche mediante consultazione diretta
della Banca dati nazionale unica della documentazione  antimafia,  di
cui agli articoli 96 e segg.  del  decreto  legislativo  6  settembre
2011,  n.  159  e   successive   modificazioni.   Le   modalita'   di
consultazione  sono  indicate  nella  convenzione  sottoscritta   tra
Ministero e Autorita'.
    3. La sussistenza di annotazioni di cui all'art. 3,  comma  5  e'
verificata   dall'ANAC,   mediante   consultazione   del   Casellario
informatico, istituito presso l'Osservatorio.
                               Art. 5.
 
       Procedimento per l'attribuzione del rating di legalita'
 
    1. L'Autorita', su proposta della direzione competente,  delibera
l'attribuzione del rating entro sessanta giorni dal ricevimento della
richiesta.
    2. In caso di incompletezza dell'istanza presentata,  l'Autorita'
ne informa l'impresa entro quindici giorni; in tal caso,  il  termine
di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricevimento  della
richiesta completa. In caso di mancato riscontro entro il termine  di
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione  di  incompletezza,
la domanda stessa si intende  respinta,  salvo  la  possibilita'  per
l'impresa di ripresentare la domanda.
    2-bis. In ogni caso, l'Autorita'  puo'  chiedere  all'impresa  di
fornire informazioni e documenti rilevanti ai fini del  rilascio  del
rating.
    3.  Relativamente  alle  richieste  di  attribuzione  del  rating
pervenute,  l'Autorita'   trasmette   tempestivamente   all'Autorita'
nazionale anticorruzione - ANAC -  gli  elementi  e  le  informazioni
utili per l'espletamento delle verifiche di competenza.  La  predetta
trasmissione avviene preferibilmente in formato digitale. L'ANAC puo'
formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento.
In tal caso il termine di cui al  comma  1  e'  prorogato  di  trenta
giorni. L'ANAC collabora con l'Autorita',  ai  sensi  dell'art.  213,
comma  7,  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  per   la
rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di  valutazione  al
fine dell'attribuzione del rating.
    3-bis. Ai fini delle valutazioni  per  il  rilascio  del  rating,
l'Autorita'  puo'  sottoporre  ai  Ministeri  dell'interno  e   della
giustizia richieste di informazioni e/o di  pareri  su  questioni  di
carattere  generale  e  sui  singoli  aspetti  attinenti  le  domande
ricevute.
    3-ter. Ove emergano o vengano segnalati da  istituzioni  preposte
al controllo della legalita' elementi o comportamenti  oggettivamente
rilevanti ai fini della valutazione delle richieste  di  attribuzione
del rating, anche sotto il profilo  della  violazione  di  regole  di
diligenza  e  del  mancato  rispetto  dei   principi   di   legalita'
informatori dell'ordinamento, l'Autorita'  sospende  il  procedimento
per un periodo di tempo non superiore  ai  dodici  mesi,  prorogabile
motivatamente in casi di particolare gravita', al fine di svolgere  i
necessari accertamenti.
    3-quater. L'Autorita' per esigenze istruttorie puo' prorogare  il
termine di cui al comma 1 fino  a  un  massimo  di  sessanta  giorni,
dandone motivata comunicazione all'impresa richiedente.
    4. In relazione alla veridicita' delle dichiarazioni fornite  dal
legale rappresentante  dell'impresa,  l'Autorita'  puo'  compiere  le
verifiche necessarie, anche richiedendo a  tal  fine  informazioni  a
tutte le pubbliche amministrazioni sulla  sussistenza  dei  requisiti
dichiarati  dal  richiedente  per  l'attribuzione   del   rating   di
legalita'. Le informazioni richieste alle  pubbliche  amministrazioni
devono pervenire entro il  termine  di  quarantacinque  giorni  dalla
richiesta, decorso il  quale  l'esistenza  dei  requisiti  dichiarati
dalle imprese si intende confermata.  La  richiesta  di  informazioni
alle pubbliche amministrazioni sospende, per un periodo non superiore
a quarantacinque giorni, il termine di cui al precedente comma 1.
    5. L'esistenza di condanne definitive per i reati di cui all'art.
2, comma 2, del regolamento  e'  verificata  dall'Autorita'  mediante
consultazione  diretta  del  sistema   informativo   del   casellario
giudiziale di  cui  all'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  14   novembre   2002,   n.   313.   Fino   all'attuazione
dell'interconnessione  con  tale  sistema  informativo,  la  verifica
verra'  effettuata,  a  campione,  attraverso  il   Ministero   della
giustizia, mediante richiesta all'ufficio del  casellario  giudiziale
di Roma.
    6. L'esistenza di carichi pendenti per i reati di cui all'art. 2,
comma  2,  del  regolamento  e'  verificata  dall'Autorita'  mediante
consultazione diretta del  sistema  informativo  del  casellario  dei
carichi pendenti, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente  della
Repubblica 14 novembre 2002, n.  313.  Fino  all'attuazione  di  tale
sistema, la verifica verra' effettuata,  a  campione,  attraverso  il
Ministero della giustizia, mediante richiesta agli uffici  giudiziari
competenti.
    7. L'Autorita' comunica al richiedente l'esito  della  richiesta.
Nel caso  di  riscontro  positivo,  l'Autorita'  inserisce  l'impresa
nell'elenco di cui al successivo art. 8 del presente regolamento.
    8. L'Autorita', ove intenda  negare  l'attribuzione  del  rating,
comunica  all'impresa  i  motivi  ostativi   all'accoglimento   della
domanda. Entro il termine di quindici giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione, l'impresa ha la facolta' di presentare per iscritto le
proprie osservazioni.  La  comunicazione  di  cui  al  primo  periodo
interrompe i termini per concludere  il  procedimento,  che  iniziano
nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni
o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo.
                               Art. 6.
 
    Durata, modifica, rinnovo, annullamento, sospensione e revoca
 
    1. Il rating di legalita' ha la durata di due anni dal rilascio e
puo' essere rinnovato su richiesta.
    2. Ai fini del rinnovo l'impresa invia all'Autorita'  un'apposita
domanda,  da  predisporre  ed  inoltrare  in   conformita'   con   le
prescrizioni di cui all'art. 2, comma 1.
    2-bis. La domanda di rinnovo puo' essere presentata  a  decorrere
da sei mesi antecedenti la scadenza del rating.  Ove  la  domanda  di
rinnovo sia depositata almeno sessanta giorni prima  della  scadenza,
il rating mantiene la propria validita' a tutti gli effetti sino alla
data di adozione della delibera con la quale l'Autorita' si pronuncia
sulla richiesta. In caso di accoglimento, il rating viene  confermato
per un nuovo biennio decorrente dalla data della  relativa  delibera;
in caso contrario, gli effetti  del  rating  cessano  dalla  data  di
adozione della delibera di non accoglimento.
    2-ter.  Nel  caso  di  sospensione  del  procedimento  ai   sensi
dell'art. 5, comma 3-ter, e' sospesa l'efficacia del rating di cui si
domanda il rinnovo.
    3. L'Autorita' delibera sulle richieste di rinnovo del rating  di
legalita' e di incremento del punteggio applicando il procedimento di
cui al precedente art. 5.
    4. In caso di perdita di uno dei requisiti  di  cui  all'art.  2,
l'Autorita' con proprio provvedimento dispone la  revoca  del  rating
con decorrenza dal momento  in  cui  il  requisito  e'  venuto  meno.
Laddove il rating sia stato rilasciato sulla  base  di  dichiarazioni
false o mendaci relative ad elementi diversi  dai  requisiti  di  cui
all'art. 2, l'Autorita' dispone la revoca a far data dal  momento  in
cui  viene  a  conoscenza  della  natura  falsa   o   mendace   della
dichiarazione.
    4-bis. Ove il rating sia stato rilasciato o rinnovato in  carenza
di uno o piu' dei requisiti di cui all'art.  2,  l'Autorita'  dispone
l'annullamento del rating.
    5. Al venir meno di uno o piu' dei requisiti di cui  all'art.  3,
comma 2, l'Autorita' dispone la riduzione del punteggio attribuito.
    6.  In  caso  di  adozione  di  misure  cautelari   personali   o
patrimoniali, nell'ambito di un procedimento penale per uno dei reati
di cui all'art. 2 del presente regolamento,  l'Autorita'  dispone  la
sospensione del rating sino al perdurare dell'efficacia delle  misure
cautelari.
    7. L'Autorita'  puo'  disporre  la  sospensione  del  rating,  in
relazione alla gravita' dei  fatti  e  all'acquisizione  di  maggiori
informazioni relativamente  agli  stessi,  in  presenza  di  uno  dei
provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere d), d) bis, e), f),
h) e i) del presente regolamento, ove tale provvedimento sia  oggetto
di  contestazione  e  sino  alla  pronuncia  passata   in   giudicato
dell'autorita' giudiziaria.
    8. L'Autorita', prima della formale adozione del provvedimento di
revoca, di riduzione del punteggio, di sospensione o di annullamento,
comunica all'impresa i motivi che ostano al mantenimento del  rating,
alla conferma del punteggio gia' attribuito o che  ne  comportano  la
sospensione ovvero  l'annullamento.  Entro  il  termine  di  quindici
giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha  il  diritto
di presentare per iscritto le proprie osservazioni. Il termine di cui
all'art. 5, comma  1,  decorre  dalla  data  di  presentazione  delle
osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del  termine  di  cui  al
secondo periodo.
    9. In caso di richiesta di informazioni, effettuata ai sensi  del
comma 7,  il  termine  di  cui  all'art.  5  e'  interrotto  fino  al
ricevimento delle informazioni richieste.
                               Art. 7.
 
                        Obblighi informativi
 
    1. L'impresa richiedente o alla  quale  e'  stato  attribuito  il
rating e' tenuta a comunicare all'Autorita':
      a)  gli  eventi  che  incidono  sul  possesso   dei   requisiti
obbligatori di cui all'art. 2 e quelli di cui all'art. 6, commi  6  e
7, la perdita di requisiti premiali  di  cui  all'art.  3,  comma  2,
nonche' l'iscrizione nel  Casellario  informatico  delle  imprese  di
annotazioni rilevanti ai sensi dell'art. 3, comma 5, del regolamento,
entro dieci giorni dal verificarsi degli  stessi,  se  di  conoscenza
immediata dell'impresa, o dalla notifica dei relativi provvedimenti;
      b) le variazioni dei  dati  riportati  nei  propri  certificati
camerali rilevanti per il rilascio del rating,  entro  trenta  giorni
dal verificarsi delle stesse.
    2. La violazione  degli  obblighi  di  cui  al  precedente  comma
determina la  revoca  di  cui  all'art.  6,  comma  4,  del  presente
regolamento, a far data dal momento in cui  il  requisito  e'  venuto
meno o dalla scadenza di tali obblighi di comunicazione.
    3. Salvo il disposto di cui al comma 2, la mancata  comunicazione
di un evento che abbia comportato l'insorgere di un  motivo  ostativo
all'attribuzione/mantenimento del rating comporta altresi' il divieto
di presentazione  di  una  nuova  domanda  prima  di  un  anno  dalla
cessazione di tale  motivo  ostativo,  come  stabilita  dallo  stesso
regolamento.
    4. Nel caso in cui  l'evento  comunicato  rilevi  ai  fini  della
determinazione del punteggio, l'Autorita' dispone  gli  aggiornamenti
necessari,  dandone  conto  nell'elenco  di  cui  all'art.  8.   Tali
aggiornamenti non incidono sulla data di scadenza del rating.
    5. Le pubbliche  amministrazioni  coinvolte  nella  verifica  dei
requisiti per il rilascio del rating di legalita', per i  profili  di
loro competenza, non appena ne siano venute a conoscenza,  comunicano
all'Autorita' le eventuali variazioni,  nonche'  gli  eventi  di  cui
all'art. 6, comma 7, del presente regolamento.
    6. Ogni anno l'Autorita' individua un  campione  rappresentativo,
uniformemente distribuito sul territorio nazionale, pari al 10% delle
imprese in possesso del rating di legalita', e  invia  l'elenco  alla
Guardia di  finanza  per  verificare  singoli  profili  di  rilevanza
fiscale e contributiva. Entro sessanta giorni la Guardia  di  finanza
comunica all'Autorita' gli esiti delle verifiche.
    7. La verifica delle  variazioni  intervenute  nel  possesso  dei
requisiti di cui all'art. 2,  comma  2,  lettere  a),  b)  e  c)  del
presente regolamento viene effettuata secondo le  modalita'  indicate
nell'art. 5, commi 5 e 6.
                               Art. 8.
 
            Elenco delle imprese con rating di legalita'
 
    1. L'Autorita' pubblica e mantiene  costantemente  aggiornato  in
un'apposita sezione del proprio sito l'elenco delle  imprese  cui  il
rating  di  legalita'  e'  stato  attribuito,  sospeso,  revocato   o
annullato, con la relativa decorrenza. Le  iscrizioni  relative  alla
revoca e all'annullamento permangono nell'elenco sino  alla  data  di
scadenza del  rating  ovvero,  in  ogni  caso,  per  un  periodo  non
inferiore a sei mesi.
    2. E' vietato l'utilizzo del  logo  dell'Autorita'.  In  caso  di
violazione, il rating e' sospeso fino a quando la societa' non  avra'
provveduto alla sua rimozione.
                               Art. 9.
 
                          Entrata in vigore
 
    1. Il presente regolamento sostituisce  il  precedente  approvato
con delibera dell'Autorita' del 15 maggio 2018, n. 27165,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  28  maggio
2018, n. 122.
    2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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