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legge costituzionale, 19/10/2020
L. cost. 19 ottobre 2020, n. 1, recante Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari
(GU n.261 del 21-10-2020)
legge costituzionale
Materia: costituzione / ordinamento

LEGGE COSTITUZIONALE 19 ottobre 2020, n. 1

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia  di
riduzione del numero dei parlamentari. (20G00151)
(GU n.261 del 21-10-2020)
  Vigente al: 5-11-2020  

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
  Il referendum indetto in data 17  luglio  2020  ha  dato  risultato
favorevole;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
la seguente legge costituzionale:
 
                               Art. 1
 
                         Numero dei deputati
 
  1. All'articolo 56 della Costituzione sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al secondo comma, la parola:  «seicentotrenta»  e'  sostituita
dalla seguente: «quattrocento» e la parola:  «dodici»  e'  sostituita
dalla seguente: «otto»;
    b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto»  e'  sostituita
dalla seguente: «trecentonovantadue».
                               Art. 2
 
                         Numero dei senatori
 
  1. All'articolo 57 della Costituzione sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al secondo comma, la parola: «trecentoquindici» e'  sostituita
dalla seguente: «duecento» e la parola:  «sei»  e'  sostituita  dalla
seguente: «quattro»;
    b) al terzo comma, dopo la parola:  «Regione»  sono  inserite  le
seguenti: «o Provincia autonoma» e la parola: «sette»  e'  sostituita
dalla seguente: «tre»;
    c) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
    «La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome,
previa applicazione  delle  disposizioni  del  precedente  comma,  si
effettua  in  proporzione  alla  loro  popolazione,   quale   risulta
dall'ultimo censimento generale, sulla base dei  quozienti  interi  e
dei piu' alti resti».
                               Art. 3
 
                           Senatori a vita
 
  1.  All'articolo  59  della  Costituzione,  il  secondo  comma   e'
sostituito dal seguente:
    «Il Presidente della Repubblica puo'  nominare  senatori  a  vita
cittadini che hanno illustrato la Patria  per  altissimi  meriti  nel
campo  sociale,  scientifico,  artistico  e  letterario.  Il   numero
complessivo dei senatori in  carica  nominati  dal  Presidente  della
Repubblica non puo' in alcun caso essere superiore a cinque».
                               Art. 4
 
                    Decorrenza delle disposizioni
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione,
come  modificati  dagli  articoli  1  e  2   della   presente   legge
costituzionale,  si  applicano  a  decorrere  dalla  data  del  primo
scioglimento o della prima cessazione delle  Camere  successiva  alla
data di entrata in  vigore  della  presente  legge  costituzionale  e
comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni  dalla  predetta
data di entrata in vigore.
  La presente legge costituzionale, munita del sigillo  dello  Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
 
    Data a Roma, addi' 19 ottobre 2020
 
                             MATTARELLA
 
                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

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