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decreto, 24/8/2020
Decreto del Mef 24/08/2020, n. 132, recante Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche
(GU n.262 del 22-10-2020)
decreto
Materia: pubblica amministrazione / attivitą

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 24 agosto 2020, n. 132
Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire
il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle  amministrazioni
pubbliche. (20G00148)
(GU n.262 del 22-10-2020)
  Vigente al: 6-11-2020  

 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
 
                           di concerto con
 
             IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
 
  Visto l'articolo 1, commi da 209 a 214,  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, che ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica
nei confronti delle amministrazioni pubbliche;
  Visto, in particolare, il comma 213 della predetta legge n. 244 del
2007 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro  per  le  riforme  e  le
innovazioni nella pubblica amministrazione, per definire le modalita'
di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da
applicarsi alle amministrazioni pubbliche;
  Visto l'articolo 15-bis, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.  136,
che, attraverso l'inserimento della lettera  g-ter)  all'articolo  1,
comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha  specificato  che
con il predetto decreto sono definite le cause  che  consentono  alle
amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di  rifiutare
le stesse, nonche' le modalita' tecniche con le quali comunicare tale
rifiuto al cedente/prestatore,  anche  al  fine  di  evitare  rigetti
impropri e di armonizzare tali modalita' con le regole  tecniche  del
processo di fatturazione elettronica tra privati;
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55, recante regolamento in materia
di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da
applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi  dell'articolo  1,
commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  Visti gli articoli 21, 21-bis e 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti, rispettivamente, gli
obblighi  dei  contribuenti  in  relazione  alla  fatturazione  e  in
relazione alle variazioni dell'imponibile o dell'imposta  sul  valore
aggiunto;
  Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148, che ha  dato
attuazione alla direttiva 2014/55/UE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione  elettronica
negli appalti pubblici;
  Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, concernente  la
trasmissione telematica delle operazioni IVA  e  di  controllo  delle
cessioni di beni effettuate attraverso  distributori  automatici,  in
attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge  11
marzo 2014, n. 23, e in particolare l'articolo 1, comma 3, del citato
decreto  legislativo,  il  quale   stabilisce   che,   al   fine   di
razionalizzare il procedimento di fatturazione e  registrazione,  per
le cessioni di beni  e  le  prestazioni  di  servizi  effettuate  tra
soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e  per  le
relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture  elettroniche
utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al
comma 2;
  Ritenuto  di  dover  assicurare  che  non  si  verifichino  rigetti
impropri delle fatture elettroniche da  parte  delle  Amministrazioni
pubbliche e che  le  modalita'  tecniche  di  rifiuto  della  fattura
elettronica  da   parte   delle   Amministrazioni   pubbliche   siano
armonizzate con le  regole  tecniche  del  processo  di  fatturazione
elettronica tra privati;
  Ritenuto, altresi', che per assicurare  le  predette  finalita'  e'
necessario modificare il citato decreto ministeriale 3  aprile  2013,
n. 55, recante regolamento in materia di  emissione,  trasmissione  e
ricevimento   della   fattura   elettronica   da   applicarsi    alle
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi  da  209  a
213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante la disciplina dell'attivita' di Governo;
  Sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 3,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 21 novembre 2019
e dell'11 giugno 2020;
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
1988, n. 400, con nota prot. 7820/ULF dell'8 luglio 2020;
 
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1
 
Cause di rifiuto  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  delle
  fatture elettroniche e relative regole tecniche.
 
  1.  Al  decreto  ministeriale  3  aprile  2013,  n.   55,   recante
regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della
fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni  pubbliche  ai
sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:
  «Art. 2-bis (Cause che consentono alle amministrazioni destinatarie
di  rifiutare  le  fatture   elettroniche).   -   1.   Le   pubbliche
amministrazioni non possono rifiutare le fatture elettroniche  al  di
fuori dei seguenti casi:
    a) fattura elettronica riferita ad  una  operazione  che  non  e'
stata posta in essere  in  favore  del  soggetto  destinatario  della
trasmissione;
    b) omessa o errata indicazione del Codice identificativo di  Gara
(CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare  in  fattura
ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.
89, tranne i  casi  di  esclusione  previsti  dalla  lettera  a)  del
medesimo comma 2;
    c) omessa o errata indicazione del codice di repertorio di cui al
decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010, da riportare in fattura
ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 6, del  decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125;
    d) omessa o  errata  indicazione  del  codice  di  Autorizzazione
all'immissione in commercio (AIC) e del  corrispondente  quantitativo
da  riportare  in  fattura  ai  sensi  del  decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  della
salute, del 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
302 del 29 dicembre 2017, attuativo del comma 2 dell'articolo 29  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017,  n.  96,  nonche'  secondo  le  modalita'
indicate nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministero della salute, n. 2 del 1° febbraio 2018;
    e)  omessa  o  errata  indicazione  del  numero  e   data   della
determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture  emesse
nei confronti delle Regioni e degli enti locali.
  2. Le pubbliche amministrazioni non possono comunque  rifiutare  la
fattura nei casi in  cui  gli  elementi  informativi  possono  essere
corretti mediante le procedure di variazione di cui  all'articolo  26
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  3. Il rifiuto della fattura e' comunicato al cedente/prestatore con
le  modalita'  individuate  dal  paragrafo  4.5  dell'allegato  B  al
presente regolamento  nonche'  dalle  relative  specifiche  tecniche,
previste dal medesimo allegato al paragrafo 1, entro  il  termine  da
queste indicato.»;
    b) al paragrafo  4.5  dell'allegato  B,  dopo  il  capoverso  «Le
ricevute ed i  messaggi  di  notifica  sono  predisposti  secondo  un
formato XML la cui struttura e' riportata nelle specifiche tecniche.»
e' inserito il seguente capoverso «Il soggetto destinatario, nel caso
in  cui  notifichi  al  trasmittente   il   rifiuto   della   fattura
elettronica, deve indicare la causa del  rifiuto  riportando  i  casi
previsti dall'articolo 2-bis, comma 1.».
                               Art. 2
 
                       Invarianza finanziaria
 
  1. Le disposizioni di cui al presente decreto non comportano  nuovi
o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica  in  quanto  le
amministrazioni provvedono agli  adempimenti  previsti  dal  presente
decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare.
 
    Roma, 24 agosto 2020
 
                                            Il Ministro dell'economia
                                                 e delle finanze     
                                                    Gualtieri        
Il Ministro per la pubblica
      amministrazione
          Dadone
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registrazione n. 1210

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