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legge, 22/4/2021
L. 22 aprile 2021, n. 53, Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020
(GU n.97 del 23-4-2021)
legge
Materia: comunità europea / legislazione

LEGGE 22 aprile 2021, n. 53

Delega al Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2019-2020.
(GU n.97 del 23-4-2021)
  Vigente al: 8-5-2021  


  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
                               Art. 1
 
Delega al Governo per il recepimento delle direttive  e  l'attuazione
                degli altri atti dell'Unione europea
 
  1. Il Governo e'  delegato  ad  adottare,  secondo  i  termini,  le
procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e
32 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,  nonche'  secondo  quelli
specifici  dettati  dalla  presente  legge  e  tenendo  conto   delle
eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia
di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione  europea  di  cui
agli articoli da 3 a 29 e all'allegato A.
  2. Gli schemi dei decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
trasmessi, dopo l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti  dalla
legge,  alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il  parere  dei  competenti  organi
parlamentari.
  3. Eventuali spese non contemplate  da  leggi  vigenti  e  che  non
riguardano l'attivita'  ordinaria  delle  amministrazioni  statali  o
regionali possono essere previste nei decreti legislativi di  cui  al
comma 1, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli  obblighi
derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui allo  stesso  comma  1.
Alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori  entrate
eventualmente derivanti dall'attuazione delle  deleghe,  laddove  non
sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti
amministrazioni, si provvede mediante  riduzione  del  fondo  per  il
recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis  della
citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo
si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali  derivino
nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente  all'entrata
in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano  le  occorrenti
risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma  2,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
                               Art. 2
 
Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria  di  violazioni  di
                 atti normativi dell'Unione europea
 
  1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato  ad
adottare, ai sensi dell'articolo 33 della citata  legge  n.  234  del
2012, e secondo i principi e i criteri direttivi di cui  all'articolo
32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro due  anni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni  recanti
sanzioni penali  o  amministrative  per  le  violazioni  di  obblighi
contenuti in  direttive  europee  recepite  in  via  regolamentare  o
amministrativa, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati  alla
data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano
gia' previste sanzioni penali o amministrative.
                               Art. 3
 
Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)
  2018/1808, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al
  coordinamento    di    determinate    disposizioni     legislative,
  regolamentari e amministrative degli Stati  membri  concernenti  la
  fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di
  media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realta'
  del mercato
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2018/1808  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  14
novembre 2018, il  Governo  osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  n.  234  del
2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
    a) riordinare le disposizioni del  testo  unico  dei  servizi  di
media audiovisivi e radiofonici, di cui  al  decreto  legislativo  31
luglio 2005, n. 177, attraverso l'emanazione di un nuovo testo  unico
dei servizi di media digitali con adeguamento  delle  disposizioni  e
delle definizioni, comprese  quelle  relative  ai  servizi  di  media
audiovisivi,  radiofonici  e  ai  servizi  di  piattaforma   per   la
condivisione di video, alla luce  dell'evoluzione  tecnologica  e  di
mercato;
    b) prevedere misure atte ad assicurare un'adeguata  tutela  della
dignita' umana e dei minori in relazione  ai  contenuti  audiovisivi,
ivi inclusi i video  generati  dagli  utenti,  e  alle  comunicazioni
commerciali da parte delle piattaforme per la condivisione dei video,
affidando i relativi compiti, anche di  promozione  di  procedure  di
auto-regolamentazione e  co-regolamentazione,  all'Autorita'  per  le
garanzie   nelle   comunicazioni   quale   Autorita'   nazionale   di
regolamentazione di settore;
    c) prevedere  specifiche  misure  a  tutela  dei  consumatori  di
servizi di media audiovisivi, lineari e non lineari,  anche  mediante
il  ricorso  a  procedure  di   risoluzione   extragiudiziale   delle
controversie e  meccanismi  di  indennizzo  in  caso  di  disservizi,
affidando la regolamentazione di tali procedure all'Autorita' per  le
garanzie nelle comunicazioni;
    d) prevedere misure per la promozione delle opere europee,  anche
nei servizi di media audiovisivi a richiesta e anche  attraverso  una
semplificazione e razionalizzazione delle misure attualmente vigenti,
nonche' specifiche misure per la promozione della  trasparenza  degli
assetti proprietari dei fornitori dei servizi di cui alla lettera a);
    e) prevedere misure per l'adeguamento delle prescrizioni  per  le
comunicazioni  commerciali  da  applicare   anche   ai   servizi   di
piattaforma per la condivisione di  video  e  per  la  revisione  dei
limiti   di   affollamento   pubblicitario   secondo   principi    di
flessibilita', proporzionalita' e concorrenzialita';
    f) prevedere apposite misure  per  il  contenimento  del  livello
sonoro delle comunicazioni commerciali e dei messaggi trasmessi dalle
emittenti radiotelevisive pubbliche e private nonche'  dai  fornitori
di contenuti operanti su frequenze  terrestri  e  via  satellite,  in
accordo  con  le  delibere  dell'Autorita'  per  le  garanzie   nelle
comunicazioni;
    g) prevedere che i fornitori di servizi  di  media,  comprese  le
piattaforme social, forniscano agli utenti  informazioni  sufficienti
in merito a contenuti, anche pubblicitari, che possano  nuocere  allo
sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, ivi compreso il divieto
di  pubblicita'  relativa  al  gioco  d'azzardo,  prevedendo  inoltre
specifiche misure nei confronti di chi utilizza profili  fittizi,  di
soggetti inesistenti o tramite l'appropriazione di identita'  altrui,
al fine di alterare lo scambio di opinioni, per ingenerare allarmi  o
per trarre vantaggio dalla diffusione di notizie false;
    h) prevedere che i fornitori  di  servizi  di  media  audiovisivi
offrano informazioni adeguate sui contenuti che possano nuocere  allo
sviluppo  fisico,  mentale  o  morale  dei  minori,  associandole   a
un'avvertenza  acustica  qualora  i   contenuti   siano   fruiti   su
dispositivi mobili;
    i)  garantire  la  tutela  dei  minori   dai   contenuti,   anche
pubblicitari, non appropriati che accompagnano programmi per  bambini
o vi sono inclusi, relativi a prodotti alimentari  o  bevande,  anche
alcoliche, che  contengono  sostanze  nutritive  e  sostanze  con  un
effetto nutrizionale o fisiologico, la cui assunzione eccessiva nella
dieta generale non e' raccomandata, nonche' prevedere idonee  misure,
anche di  promozione  di  procedure  di  auto-regolamentazione  e  di
co-regolamentazione, tese a ridurre efficacemente  l'esposizione  dei
bambini alle comunicazioni commerciali audiovisive per tali bevande e
prodotti alimentari;
    l) promuovere l'alfabetizzazione digitale da parte dei  fornitori
di servizi di media e dei fornitori di  piattaforme  di  condivisione
dei video;
    m) aggiornare i compiti  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni,  rafforzandone   ulteriormente   le   prerogative   di
indipendenza;
    n)  aggiornare  l'apparato  sanzionatorio   amministrativo   gia'
previsto  dal  testo  unico  dei  servizi  di  media  audiovisivi   e
radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005,  rispetto
ai nuovi obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2018/1808, sulla base
dei principi di ragionevolezza, proporzionalita' ed efficacia.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti
dall'esercizio della delega  di  cui  al  presente  articolo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.
                               Art. 4
 
Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)
  2018/1972, che istituisce il  codice  europeo  delle  comunicazioni
  elettroniche
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2018/1972  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  dell'11
dicembre 2018, il  Governo  osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  n.  234  del
2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
    a) riordinare le  disposizioni  del  codice  delle  comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,
attraverso  l'adozione  di  un  nuovo  codice   delle   comunicazioni
elettroniche  per  l'armonizzazione  della  normativa   di   settore,
assicurando il necessario coordinamento tra le  disposizioni  oggetto
di modifica o integrazione;
    b)  prevedere  l'assegnazione  delle  nuove  competenze  affidate
all'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni  quale  Autorita'
nazionale indipendente di regolamentazione del settore e  alle  altre
autorita' amministrative  competenti,  tra  cui  il  Ministero  dello
sviluppo  economico,  nel  rispetto  del  principio   di   stabilita'
dell'attuale riparto di  competenze  sancito  dall'articolo  5  della
direttiva (UE) 2018/1972;
    c) introdurre misure di semplificazione  per  lo  sviluppo  della
connettivita' e per potenziare  gli  investimenti  in  reti  a  banda
ultralarga, sia  fisse  che  mobili,  garantendo  altresi'  l'accesso
generalizzato alle reti  ad  altissima  velocita'  e  la  loro  ampia
diffusione per tutti i cittadini, evitando zone bianche in assenza di
copertura sul  territorio  nazionale,  a  prezzi  accessibili  e  con
possibilita' di scelta adeguata, nonche' introdurre  una  nozione  di
servizio  universale  che   rispecchi   il   progresso   tecnologico,
l'evoluzione del mercato e della domanda degli utenti;
    d) assicurare il  rispetto  dei  principi  di  concorrenza  e  di
certezza dei tempi nelle procedure  di  assegnazione  e  rinnovo  dei
diritti di uso  delle  frequenze  radiomobili,  cosi'  come  previsto
dall'articolo 48 della direttiva (UE) 2018/1972;
    e) definire un  regime  autorizzatorio,  senza  pregiudizio  alla
facolta' delle amministrazioni competenti di organizzare la  gestione
dello spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica
sicurezza e  difesa,  per  l'uso  delle  frequenze  utilizzate  dalle
tecnologie per l'internet delle cose, come il  Low  Power  Wide  Area
Network (LPWAN), nel rispetto del principio di  proporzionalita',  al
fine di favorire lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi;
    f) prevedere oneri amministrativi proporzionati, al fine  di  non
ostacolare lo sviluppo delle attivita' dei prestatori di servizi;
    g) prevedere adeguate e specifiche misure per le  imprese  attive
esclusivamente sul mercato all'ingrosso;
    h) aggiornare i compiti  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni, anche nell'ottica di  rafforzarne  le  prerogative  di
indipendenza;
    i)  provvedere   alla   revisione   dell'apparato   sanzionatorio
amministrativo e penale, gia' previsto dal codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003;
    l) provvedere  a  integrare  le  limitazioni  fatte  salve  dalla
direttiva (UE)  2018/1972  per  fini  di  ordine  pubblico,  pubblica
sicurezza e difesa, includendo  le  esigenze  della  sicurezza  dello
Stato, secondo quanto gia' previsto dal  codice  delle  comunicazioni
elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003;
    m) provvedere ad annoverare le ricerche di mercato, sociali e  di
opinione tra le ricerche scientifiche e storiche a  fini  statistici,
nel rispetto delle diverse  finalita'  che  le  medesime  perseguono,
essendo orientate  alla  ricerca  del  dato,  all'aggregazione  delle
opinioni e all'espletamento dei sondaggi  e  non  alla  promozione  e
commercializzazione di beni e servizi come nelle  televendite  e  nel
telemarketing.
                               Art. 5
 
Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)
  2018/2001,  sulla  promozione  dell'uso   dell'energia   da   fonti
  rinnovabili
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2018/2001  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  dell'11
dicembre 2018, il  Governo  osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  n.  234  del
2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
    a) prevedere, previa intesa con la Conferenza unificata ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  su
proposta del Ministero dello sviluppo economico, di concerto  con  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
con il Ministero per i  beni  e  le  attivita'  culturali  e  per  il
turismo, al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati
nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima  (PNIEC),  una
disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e
non idonee per l'installazione di impianti a  fonti  rinnovabili  nel
rispetto delle esigenze di tutela  del  patrimonio  culturale  e  del
paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita'  dell'aria
e dei corpi idrici, nonche' delle specifiche competenze dei Ministeri
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, delle politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del  mare,  privilegiando  l'utilizzo  di  superfici  di
strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e  aree
non  utilizzabili   per   altri   scopi,   compatibilmente   con   le
caratteristiche e le disponibilita' delle risorse rinnovabili,  delle
infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonche' tenendo  in
considerazione la dislocazione della domanda, gli  eventuali  vincoli
di rete e il potenziale di sviluppo della rete  stessa.  A  tal  fine
sono osservati, in particolare, i seguenti indirizzi:
      1)  la   disciplina   e'   volta   a   definire   criteri   per
l'individuazione di aree idonee all'installazione di impianti a fonti
rinnovabili aventi una  potenza  complessiva  almeno  pari  a  quella
individuata come necessaria dal PNIEC  per  il  raggiungimento  degli
obiettivi di  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili.  A  tal  fine,  la
disciplina reca inoltre criteri per la  ripartizione  fra  regioni  e
province autonome e prevede misure di salvaguardia  delle  iniziative
di sviluppo  in  corso  che  risultino  coerenti  con  i  criteri  di
localizzazione  degli  impianti  preesistenti,  rispetto   a   quelli
definiti dalla presente lettera;
      2) il processo  programmatorio  di  individuazione  delle  aree
idonee e' effettuato da ciascuna  regione  o  provincia  autonoma  in
attuazione della disciplina di cui al numero 1) entro sei  mesi.  Nel
caso di mancata adozione, e' prevista l'applicazione dell'articolo 41
della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
    b) prevedere che, nell'individuazione  delle  superfici  e  delle
aree idonee e non idonee per  l'installazione  di  impianti  a  fonti
rinnovabili di cui alla lettera a), siano rispettati i principi della
minimizzazione degli impatti  sull'ambiente,  sul  territorio  e  sul
paesaggio,  fermo  restando  il  vincolo  del  raggiungimento   degli
obiettivi  di  decarbonizzazione  al  2030  e  tenendo  conto   della
sostenibilita'  dei  costi  correlati  al  raggiungimento   di   tale
obiettivo;
    c) individuare procedure abilitative semplificate,  proporzionate
alla tipologia di interventi e alla loro localizzazione,  secondo  un
principio di  sussidiarieta'  verticale,  per  l'installazione  degli
impianti nelle aree e nei siti individuati ai sensi delle lettere  a)
e q), riducendo altresi' i termini dei procedimenti  autorizzativi  e
per l'assegnazione  di  incentivi  e  razionalizzandoli  rispetto  ai
termini dei procedimenti per la connessione alla rete elettrica;
    d)  individuare  procedure  abilitative  semplificate   per   gli
interventi, diversi dalla mera sostituzione di componenti  principali
che non e' sottoposta ad alcuna autorizzazione, di rifacimento totale
e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento di
impianti a fonti rinnovabili gia' esistenti, razionalizzando altresi'
i termini dei procedimenti  autorizzativi  e  per  l'assegnazione  di
incentivi;
    e) riordinare e semplificare la normativa vigente in  materia  di
configurazioni per l'autoconsumo,  ivi  incluse  quelle  inerenti  ai
sistemi  efficienti  di  utenza  e  allo  scambio  sul   posto,   con
l'obiettivo di favorire  la  realizzazione  di  tutti  i  sistemi  di
autoconsumo, anche collettivi, da fonti rinnovabili, con  conseguente
minore  utilizzo  della  rete  elettrica  derivante  da  sistemi   di
generazione diffusa;
    f) prevedere meccanismi per il monitoraggio degli  effetti  della
diffusione dell'autoconsumo, anche ai fini  dell'aggiornamento  delle
modalita' di imposizione e raccolta  delle  componenti  tariffarie  a
copertura degli oneri generali di sistema, valutando il trasferimento
alla fiscalita' generale degli oneri  non  direttamente  connessi  ad
obiettivi di sviluppo ambientalmente sostenibile o di contrasto  alla
poverta' energetica;
    g) prevedere misure volte a favorire e promuovere la  progressiva
installazione  di  impianti  di  produzione  di  energia   da   fonti
rinnovabili negli edifici esistenti, anche mediante il riordino delle
misure vigenti e l'introduzione di meccanismi d'obbligo, fatti  salvi
i  vincoli  paesaggistici  e  i  limiti   imposti   dalla   tipologia
dell'edificio;
    h)  individuare  misure  incentivanti  per  la  promozione  delle
comunita' di energia rinnovabile volte a favorire  la  partecipazione
delle   comunita'   locali   alla   realizzazione   degli   impianti,
valorizzando la rete elettrica esistente e  massimizzando  l'utilizzo
locale della relativa produzione energetica, con  conseguente  minore
utilizzo della rete elettrica derivante  da  sistemi  di  generazione
diffusa, fatta salva l'applicazione degli oneri generali  di  sistema
sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti  finali  e  su
quella prodotta e condivisa  utilizzando  la  rete  di  distribuzione
esistente.  A  tal  fine,  prevedere  che  agli  impianti   a   fonti
rinnovabili inseriti nelle configurazioni di autoconsumo collettivo e
nelle comunita' dell'energia sia garantito un accesso paritario e non
discriminatorio a tutti i pertinenti regimi  di  sostegno  di  natura
normativa o regolatoria, con particolare riguardo  ai  meccanismi  di
valorizzazione dell'autoconsumo e ai meccanismi di riconoscimento dei
costi evitati per il sistema elettrico che tale autoconsumo comporta,
evitando  comunque  effetti  distorsivi  sul  mercato  e   prevedendo
meccanismi semplificati secondo cui la quota di energia condivisa, in
quanto autoconsumata  localmente,  sia  scorporata  a  priori  e  non
rientri fra le voci oggetto  di  fornitura  da  parte  dei  venditori
terzi;
    i)  prevedere  misure   per   agevolare   il   massimo   utilizzo
dell'energia producibile da fonti  rinnovabili,  anche  favorendo  la
diffusione e l'uso di sistemi di accumulo  dell'energia,  compresi  i
veicoli elettrici, anche attraverso uniterautorizzativo semplificato,
e le connesse esigenze di  ricerca  e  sviluppo,  tenendo  conto  del
principio di neutralita' tecnologica;
    l) incoraggiare la ricerca per la  riduzione  della  quantita'  e
della  pericolosita'  dei  rifiuti  prodotti  durante  il  ciclo   di
produzione dei  sistemi  di  accumulo  dell'energia,  in  particolare
attraverso  la  sostituzione  di  sostanze  nocive  e  materie  prime
critiche con altre meno impattanti, per allungare la  vita  utile  in
condizione di massimo  rendimento  dei  sistemi  di  accumulo  e  per
facilitarne il riciclaggio una volta giunti a fine vita;
    m)  introdurre  misure  per  l'utilizzo  energetico  di  biomasse
legnose, nel quadro della  gestione  forestale  sostenibile  e  della
silvicoltura a turno di taglio breve (short  rotation  forestry),  in
coerenza con  le  previsioni  europee  sull'utilizzo  a  cascata,  in
particolare sui principi  di  sostenibilita',  uso  efficiente  delle
risorse,  circolarita'  in  tutti  i  flussi  e  in   ogni   fase   e
sussidiarieta', e con le esigenze ambientali di cui alla lettera  p),
considerando anche le opportunita' derivanti dalle biomasse residuali
industriali;
    n)  favorire  lo  sviluppo  dei   biocarburanti   ai   fini   del
raggiungimento degli obiettivi delle fonti  rinnovabili  nel  settore
dei trasporti, nel rispetto dei  criteri  di  sostenibilita'  di  cui
all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001;
    o) prevedere misure di incentivazione per  la  trasformazione  ad
uso plurimo di invasi, traverse e dighe esistenti,  sia  grandi,  sia
piccole, promuovendone, ove compatibile con gli  ecosistemi,  con  la
pianificazione energetica e  con  gli  altri  usi,  anche  l'utilizzo
energetico,  purche'  siano  rispettati  gli  standard  di  sicurezza
geomorfologica;
    p) aggiornare e potenziare i meccanismi di  sostegno  alle  fonti
rinnovabili, ivi inclusi  gli  interventi  a  favore  dello  sviluppo
tecnologico e industriale, di cui  al  decreto  legislativo  3  marzo
2011,  n.  28,  in  coerenza  con  le  diverse  esigenze  di   tutela
ambientale, con semplificazione  della  gestione  degli  impianti  di
piccola taglia, valorizzando l'energia  prodotta  da  biogas  per  la
trasformazione in biometano o in digestato equiparato  ai  sensi  del
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali
25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 90 del  18  aprile  2016,  e  in  coordinamento  con  le
disposizioni   agevolative   per   l'autoconsumo,    prevedendo    la
sostituzione   di   impianti   obsoleti   e    incentivando    quelli
tecnologicamente avanzati per la riduzione dei gas di scarico  e  dei
particolati inquinanti,  promuovendo  la  realizzazione  di  impianti
fotovoltaici su edifici  esistenti,  anche  al  fine  della  completa
rimozione  dell'eternit  o  dell'amianto.   Prevedere   inoltre   che
l'aggiornamento e il potenziamento dei meccanismi  di  incentivazione
tengano conto dei seguenti indirizzi:
      1) i meccanismi devono promuovere l'accoppiamento  delle  fonti
rinnovabili non programmabili con sistemi di accumulo di energia,  in
modo da consentire una maggiore programmabilita' delle fonti;
      2)  il  meccanismo  dello  scambio  sul  posto  sia  soppresso,
prevedendo meccanismi di tutela degli  investimenti  gia'  avviati  e
introducendo  nuovi  meccanismi  volti   a   premiare   l'autoconsumo
istantaneo  nonche'  la  condivisione  dell'energia  nell'ambito   di
configurazioni di autoconsumo multiplo quali l'autoconsumo collettivo
e le comunita' dell'energia;
    q) promuovere l'utilizzo delle risorse rinnovabili disponibili in
mare,   previa   identificazione   delle   aree    idonee,    e    la
razionalizzazione dei  procedimenti  di  rilascio  delle  concessioni
demaniali e delle autorizzazioni,  nel  rispetto  delle  esigenze  di
tutela dell'ecosistema marino e costiero, del patrimonio culturale  e
del  paesaggio,  privilegiando,  ove  possibile,   l'utilizzo   delle
piattaforme petrolifere in disuso;
    r) semplificare e stimolare il ricorso a strumenti, aggiuntivi ai
meccanismi di incentivazione economica, per incrementare  il  consumo
di  energia  da  fonti  rinnovabili,  ivi  inclusi  gli  accordi   di
compravendita di energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili  a  lungo
termine;
    s) introdurre misure per la razionalizzazione, la  valorizzazione
e l'incremento  della  produzione  del  parco  di  impianti  a  fonti
rinnovabili esistente;
    t) aggiornare, potenziare e introdurre meccanismi di sostegno per
la  produzione  di  biometano,  biocarburanti  avanzati,   carburanti
derivanti  dal  carbonio  riciclato  e  idrogeno,   per   contribuire
efficacemente alla decarbonizzazione di tutte le forme di  trasporto,
in funzione delle emissioni nell'intero ciclo  di  vita  dei  vettori
energetici e dei veicoli che li utilizzano;
    u) prevedere disposizioni volte all'introduzione di misure per lo
sviluppo dei biocarburanti avanzati per favorire la decarbonizzazione
nel  settore  dell'aviazione,  anche  mediante  specifiche  forme  di
incentivazione;
    v) semplificare e accelerare il  processo  di  recepimento  degli
aggiornamenti all'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 relativo
alle  materie  prime  idonee   alla   produzione   di   biometano   e
biocarburanti avanzati al fine di incrementarne lo sviluppo in  senso
inclusivo, prevedendo che  il  recepimento  degli  aggiornamenti  sia
adottato con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare;
    z) introdurre misure per la promozione dell'utilizzo  di  energia
elettrica rinnovabile per la ricarica di veicoli elettrici,  al  fine
di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di  penetrazione  di
decarbonizzazione nel settore dei trasporti;
    aa) introdurre misure di semplificazione  per  la  costruzione  e
l'esercizio delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, al
fine di supportare il raggiungimento degli  obiettivi  di  diffusione
dei  veicoli  elettrici  previsti  dal  PNIEC,  anche  coordinando  e
integrando le disposizioni di cui all'articolo 57  del  decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
settembre 2020, n. 120;
    bb)  prevedere,  al  fine   di   favorire   il   contributo   dei
biocarburanti  avanzati  prodotti  a  partire  dalle  materie   prime
elencate all'allegato IX, parte A, della  direttiva  (UE)  2018/2001,
come  quota  finale  nel  settore   dei   trasporti,   un   approccio
tecnologicamente neutro, evitando la promozione di  specifiche  fonti
di energia rinnovabile, anche  alla  luce  dello  stato  di  sviluppo
tecnologico;
    cc)  promuovere  l'impiego  di  idrogeno   verde   nell'industria
siderurgica e chimica, volto a soddisfare  gli  impieghi  industriali
che necessitano di  intensita'  energetiche  molto  elevate  che  non
possono essere soddisfatte  dalla  produzione  di  energia  da  fonti
rinnovabili;
    dd) riordinare e semplificare la normativa vigente in materia  di
procedure di qualificazione degli installatori di  impianti  a  fonti
rinnovabili, prevedendo che detta  qualificazione  professionale,  ai
sensi dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2018/2001, sia conseguita
con il possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali  di
cui all'articolo 4, comma 1, lettere da a) a d), del  regolamento  di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008,
n. 37;
    ee) a partire dal 1° gennaio 2023, escludere  dagli  obblighi  di
miscelazione al combustibile  diesel  e  dalla  produzione  elettrica
rinnovabile,  cosi'  come  dal   relativo   conteggio   delle   fonti
rinnovabili e dai sussidi di mercato, quali certificati di immissione
in consumo (CIC), ex certificati verdi (CV) o tariffe onnicomprensive
(TO), le seguenti materie  prime  in  ragione  delle  evidenze  degli
impatti in termini di deforestazione:
      1) olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti, acidi
grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD);
      2) olio di soia e acidi grassi derivanti dal trattamento  della
soia di importazione.
                               Art. 6
 
Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)
  2019/1, che conferisce alle  autorita'  garanti  della  concorrenza
  degli Stati membri poteri  di  applicazione  piu'  efficace  e  che
  assicura il corretto funzionamento del mercato interno
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11  dicembre
2018, il Governo osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
    a)  apportare  alla  normativa  vigente   le   modifiche   e   le
integrazioni  necessarie  al  coordinamento   ordinamentale   e,   in
particolare, alla disciplina nazionale in  materia  di  tutela  della
concorrenza e del mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287;
    b) stabilire che i poteri investigativi e decisori di cui ai capi
IV,  V  e  VI  della   direttiva   (UE)   2019/1   siano   esercitati
dall'Autorita' garante della  concorrenza  e  del  mercato  anche  in
relazione alle fattispecie di esclusivo  rilievo  nazionale,  cui  si
applicano gli articoli 2 e 3 della legge n. 287 del 1990;
    c) apportare alla legge n. 287 del 1990 le modifiche necessarie a
consentire all'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato  di
irrogare sanzioni e  penalita'  di  mora  efficaci,  proporzionate  e
deterrenti  alle  imprese  che   non   ottemperino   alle   decisioni
dell'Autorita' o non si  conformino  all'esercizio  dei  suoi  poteri
istruttori, in linea con le sanzioni irrogate dalla  Commissione  per
analoghe infrazioni ai sensi degli articoli 23 e 24  del  regolamento
(CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002;
    d) prevedere che l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
mercato possa irrogare, nei limiti edittali fissati dall'articolo  32
della legge n. 234 del 2012, sanzioni e penalita' di  mora  efficaci,
proporzionate e deterrenti alle persone  fisiche  che  non  adempiano
alle richieste di informazioni e alla convocazione  in  audizione  da
parte dell'Autorita' ovvero si sottraggano alle ispezioni domiciliari
o le ostacolino;
    e) disporre che il  termine  di  prescrizione  per  l'irrogazione
della sanzione da parte dell'Autorita' sia interrotto dagli eventi di
cui all'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1 e  che,
in analogia con quanto previsto dal regolamento (CE)  n.  1/2003,  la
prescrizione operi comunque  alla  scadenza  del  termine  doppio  di
quello originariamente previsto, fatte salve le cause di  sospensione
di cui al medesimo articolo 29, paragrafo 2;
    f) prevedere che l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
mercato disponga di personale e risorse adeguate per  lo  svolgimento
dei maggiori compiti previsti.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico del  bilancio  dello  Stato  e  l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato provvede all'adempimento  dei
compiti derivanti dall'esercizio della  delega  di  cui  al  presente
articolo nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie.
                               Art. 7
 
Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)
  2019/633, in materia di pratiche commerciali  sleali  nei  rapporti
  tra imprese nella filiera agricola e alimentare
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  17  aprile
2019, il Governo osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
    a) adottare  le  occorrenti  modificazioni  e  integrazioni  alla
normativa vigente in merito  alla  commercializzazione  dei  prodotti
agricoli e alimentari, in particolare con riferimento all'articolo 62
del  decreto-legge  24  gennaio   2012,   n.   1,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e  all'articolo  78,
commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
razionalizzando e rafforzando il  quadro  giuridico  esistente  nella
direzione di  una  maggiore  tutela  degli  operatori  delle  filiere
agricole e  alimentari  rispetto  alla  problematica  delle  pratiche
sleali, ferma restando l'applicazione della  disciplina  a  tutte  le
cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari, indipendentemente dal
fatturato aziendale;
    b) mantenere e ulteriormente  definire  i  principi  generali  di
buone pratiche commerciali di trasparenza, buona  fede,  correttezza,
proporzionalita' e reciproca corrispettivita' delle prestazioni a cui
gli acquirenti di prodotti agricoli e  alimentari  debbano  attenersi
prima, durante e dopo l'instaurazione della relazione commerciale;
    c) coordinare la normativa  vigente  in  materia  di  termini  di
pagamento del corrispettivo, di cui all'articolo 62 del decreto-legge
n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  27  del
2012, con le previsioni relative alla fatturazione elettronica;
    d) prevedere che i contratti di cessione dei prodotti agricoli  e
alimentari, ad eccezione di quelli  conclusi  con  il  consumatore  e
delle cessioni  con  contestuale  consegna  e  pagamento  del  prezzo
pattuito, siano stipulati obbligatoriamente in forma scritta e  prima
della consegna;
    e) salvaguardare la specificita' dei rapporti  intercorrenti  tra
imprenditore agricolo e cooperativa agricola di cui e' socio  per  il
prodotto conferito, avuto riguardo sia alla materia  dei  termini  di
pagamento sia alla forma scritta del contratto;
    f) confermare che  i  principi  della  direttiva  (UE)  2019/633,
compreso il divieto previsto con riferimento ai termini di  pagamento
per i prodotti deperibili dall'articolo 3, paragrafo 1,  lettera  a),
della  medesima  direttiva,  si  applicano   anche   alle   pubbliche
amministrazioni e che, in ogni caso, alle amministrazioni del settore
scolastico  e  sanitario,  quando  debitrici   in   una   transazione
commerciale, seppur escluse dall'applicazione del citato articolo  3,
paragrafo 1, lettera a), si applica quanto previsto dall'articolo  4,
comma 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ai sensi del
quale nelle  transazioni  commerciali  in  cui  il  debitore  e'  una
pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purche'  in  modo
espresso, un termine  per  il  pagamento  non  superiore  a  sessanta
giorni;
    g) confermare che l'obbligo della forma scritta dei contratti  di
cessione dei prodotti agricoli e alimentari non possa essere  assolto
esclusivamente mediante forme equipollenti  secondo  le  disposizioni
vigenti, definendo in modo puntuale le condizioni di applicazione;
    h) prevedere,  ai  sensi  dell'articolo  9,  paragrafo  1,  della
direttiva (UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali  sleali  vietate
le vendite dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a
gare e aste elettroniche a doppio  ribasso,  nonche'  la  vendita  di
prodotti agricoli e alimentari realizzata  ad  un  livello  tale  che
determini  condizioni  contrattuali   eccessivamente   gravose,   ivi
compresa quella di vendere a prezzi palesemente al di sotto dei costi
di produzione, definendo in modo  puntuale  condizioni  e  ambiti  di
applicazione, nonche'  i  limiti  di  utilizzabilita'  del  commercio
elettronico;
    i) garantire la tutela dell'anonimato delle denunce relative alle
pratiche sleali, che  possono  provenire  da  singoli  operatori,  da
singole imprese o da associazioni e organismi di rappresentanza delle
imprese della filiera agroalimentare;
    l)  prevedere  la  possibilita'  di  ricorrere  a  meccanismi  di
mediazione o di risoluzione alternativa  delle  controversie  tra  le
parti, al fine di facilitare la risoluzione delle controversie  senza
dover forzatamente ricorrere ad una  denuncia,  ai  sensi  di  quanto
disposto dall'articolo 7 della direttiva (UE) 2019/633;
    m) introdurre sanzioni efficaci, proporzionate  e  dissuasive  ai
sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo  comma,  della  direttiva
(UE) 2019/633, entro il limite massimo del 10 per cento del fatturato
realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento;
    n) valorizzare il ruolo delle  organizzazioni  di  rappresentanza
nella presentazione delle  denunce  come  previsto  dall'articolo  5,
paragrafo  2,  della  direttiva  (UE)  2019/633,  estendendolo   alle
organizzazioni di imprese rilevanti a livello nazionale;
    o) adottare con rigore  il  principio  della  riservatezza  nella
denuncia all'autorita'  nazionale  di  un'eventuale  pratica  sleale,
previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/633;
    p)  adottare   le   occorrenti   modificazioni   e   integrazioni
all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo  2012,  n.  27,  al  fine  di
designare l'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e  della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) quale autorita'
nazionale  di   contrasto   deputata   all'attivita'   di   vigilanza
sull'applicazione delle disposizioni che  disciplinano  le  relazioni
commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari,
all'applicazione dei divieti stabiliti dalla direttiva (UE)  2019/633
e  all'applicazione  delle  relative  sanzioni,  nel  rispetto  delle
procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n.  689.  A  tal  fine,
l'Ispettorato  puo'  avvalersi  dell'Arma  dei  carabinieri,   e   in
particolare del Comando per la tutela agroalimentare, oltre che della
Guardia di finanza, fermo  restando  quanto  previsto  in  ordine  ai
poteri di accertamento degli ufficiali  e  degli  agenti  di  polizia
giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981;
    q) prevedere che la  mancanza  di  almeno  una  delle  condizioni
richieste dall'articolo 168, paragrafo 4,  del  regolamento  (UE)  n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre
2013, costituisca in ogni caso una pratica commerciale sleale e,  nel
caso in cui sia fissato dall'acquirente un prezzo del  15  per  cento
inferiore ai costi medi di  produzione  risultanti  dall'elaborazione
dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare -  ISMEA,
questo  sia  considerato  quale  parametro  di   controllo   per   la
sussistenza della pratica commerciale sleale;
    r) prevedere la  revisione  del  regolamento  recante  disciplina
delle vendite sottocosto, di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 aprile 2001, n.  218,  al  fine  di  consentire  che  la
vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e  deperibili  sia
ammessa solo nel caso in cui si registri  del  prodotto  invenduto  a
rischio  di  deperibilita'  o  nel  caso  di  operazioni  commerciali
programmate e concordate con il fornitore  in  forma  scritta,  salvo
comunque il divieto di imporre unilateralmente al fornitore, in  modo
diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto;
    s) prevedere che siano fatte salve  le  condizioni  contrattuali,
comprese quelle relative ai prezzi, che siano definite nell'ambito di
accordi quadro nazionali aventi ad oggetto la fornitura dei  prodotti
agricoli e alimentari stipulati  dalle  organizzazioni  professionali
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
    t)  prevedere  che  all'accertamento   delle   violazioni   delle
disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali  al  di  fuori
delle previsioni di cui  alla  direttiva  (UE)  2019/633  l'Autorita'
garante della concorrenza e  del  mercato  provveda  d'ufficio  o  su
segnalazione   delle   organizzazioni   professionali    maggiormente
rappresentative a livello nazionale, assicurando, in  ogni  caso,  la
legittimazione  delle  organizzazioni  professionali  ad   agire   in
giudizio per la tutela degli interessi  delle  imprese  rappresentate
qualora siano state lese da pratiche commerciali sleali;
    u)  prevedere   l'applicabilita'   della   normativa   risultante
dall'esercizio della delega di cui al presente articolo a  favore  di
tutti i fornitori di  prodotti  agricoli  e  alimentari  operanti  in
Italia indipendentemente dal fatturato.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti
dall'esercizio della delega  di  cui  al  presente  articolo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.
                               Art. 8
 
Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva  (UE)
  2019/789, che stabilisce norme relative all'esercizio  del  diritto
  d'autore   e   dei   diritti   connessi   applicabili   a    talune
  trasmissionion-line degli organismi di diffusione radiotelevisiva e
  ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica
  la direttiva 93/83/CEE del Consiglio
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  17  aprile
2019, il Governo osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
    a) definire  in  modo  restrittivo  i  «programmi  di  produzione
propria che sono finanziati interamente dall'organismo di  diffusione
radiotelevisiva» di cui all'articolo  3,  paragrafo  1,  lettera  b),
punto ii), della direttiva (UE) 2019/789, in particolare riconducendo
il concetto di  «produzione  propria»  alla  nozione  di  «produzione
interna»;
    b) individuare i requisiti degli organismi di gestione collettiva
autorizzati a rilasciare le licenze obbligatorie di cui  all'articolo
4 della direttiva (UE) 2019/789,  tenendo  in  considerazione  quanto
disposto dall'articolo 8 del decreto legislativo 15  marzo  2017,  n.
35.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti
dall'esercizio della delega  di  cui  al  presente  articolo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.
                               Art. 9
 
Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva  (UE)
  2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi  nel  mercato
  unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  17  aprile
2019, il Governo osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
    a) applicare la definizione di «istituti di tutela del patrimonio
culturale», nell'accezione piu' ampia possibile, al fine di  favorire
l'accesso ai beni ivi custoditi;
    b)   disciplinare   le   eccezioni   o   limitazioni   ai    fini
dell'estrazione di testo e dati di cui all'articolo 3 della direttiva
(UE) 2019/790, garantendo adeguati livelli di sicurezza delle reti  e
delle banche dati, nonche' definire l'accesso legale  e  i  requisiti
dei soggetti coinvolti;
    c) esercitare l'opzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della
direttiva  (UE)  2019/790,  che  consente  di  escludere  o  limitare
l'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 1 del
medesimo articolo, per determinati utilizzi o tipi di opere  o  altri
materiali;
    d) stabilire le procedure che permettono ai titolari dei  diritti
che non abbiano autorizzato gli organismi di  gestione  collettiva  a
rappresentarli di escludere le  loro  opere  o  altri  materiali  dal
meccanismo di  concessione  delle  licenze  di  cui  all'articolo  8,
paragrafo  1,  della  direttiva  (UE)  2019/790  o  dall'applicazione
dell'eccezione o limitazione di  cui  al  paragrafo  2  del  medesimo
articolo;
    e) esercitare l'opzione di cui all'articolo 8, paragrafo 5, della
direttiva  (UE)  2019/  790,  che  consente  di  stabilire  requisiti
specifici per determinare  se  un'opera  e  altri  materiali  possano
essere considerati fuori commercio;
    f) individuare la disciplina applicabile nel caso in cui l'opera,
oltre ad essere  fuori  commercio  ai  sensi  dell'articolo  8  della
direttiva (UE) 2019/790, sia anche «orfana» e  quindi  soggetta  alle
disposizioni della direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 25 ottobre 2012;
    g) prevedere, ai  sensi  dell'articolo  10,  paragrafo  2,  della
direttiva (UE) 2019/790, ulteriori misure di pubblicita' a favore dei
titolari dei diritti  oltre  quelle  previste  dal  paragrafo  1  del
medesimo articolo;
    h) prevedere, ai sensi  dell'articolo  15  della  direttiva  (UE)
2019/790, che nel caso di utilizzo  on-line  delle  pubblicazioni  di
carattere giornalistico da parte  dei  prestatori  di  servizi  della
societa' dell'informazione trovino adeguata tutela  i  diritti  degli
editori, tenendo in debita considerazione i diritti degli  autori  di
tali pubblicazioni;
    i) definire il concetto di «estratti molto brevi» in modo da  non
pregiudicare la libera circolazione delle informazioni;
    l) definire  la  quota  adeguata  dei  proventi  percepiti  dagli
editori per l'utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico
di cui all'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva  (UE)  2019/790,
destinata  agli  autori,  tenendo  in  particolare  considerazione  i
diritti di questi ultimi;
    m) definire la quota del compenso di cui  all'articolo  16  della
direttiva (UE) 2019/ 790 spettante  agli  editori  nel  caso  in  cui
l'opera  sia  utilizzata  in  virtu'  di  un'eccezione   o   di   una
limitazione, tenuti in debito conto i diritti degli autori;
    n) definire le attivita' di cui  all'articolo  17,  paragrafo  4,
della direttiva (UE) 2019/790, con particolare riferimento al livello
di diligenza richiesto al fine di ritenere integrato il criterio  dei
«massimi sforzi», nel rispetto del principio di ragionevolezza;
    o) individuare la disciplina relativa ai reclami e ai ricorsi  di
cui all'articolo 17, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2019/790,  ivi
compreso  l'organismo  preposto  alla   gestione   delle   rispettive
procedure;
    p)  stabilire  le  modalita'  e  i  criteri  del  meccanismo   di
adeguamento contrattuale  previsto  in  mancanza  di  un  accordo  di
contrattazione collettiva applicabile, di cui all'articolo  20  della
direttiva (UE) 2019/790;
    q) stabilire le modalita' e i criteri, anche variabili in base ai
diversi settori e al genere di opera, per l'esercizio del diritto  di
revoca di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2019/790.
                               Art. 10
 
Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva  (UE)
  2019/878, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto  riguarda
  le entita' esentate, le societa' di partecipazione finanziaria,  le
  societa' di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione,  le
  misure e i poteri di vigilanza e le  misure  di  conservazione  del
  capitale, nonche' per l'adeguamento al regolamento  (UE)  2019/876,
  che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti
  prudenziali per gli enti creditizi
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  20  maggio
2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 maggio 2019, il Governo osserva, oltre ai principi  e  criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  n.  234  del
2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
    a) apportare alla normativa vigente e, in particolare,  al  testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni
necessarie al corretto e integrale recepimento della  direttiva  (UE)
2019/878 e all'applicazione del regolamento (UE)  2019/876,  relativi
ai requisiti  prudenziali  per  gli  enti  creditizi,  nonche'  delle
pertinenti norme tecniche di  regolamentazione  di  attuazione  della
direttiva e del regolamento tenendo conto  degli  orientamenti  delle
Autorita' di vigilanza europee;
    b) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla
Banca d'Italia che, nell'esercizio dei propri  poteri  regolamentari,
tiene conto degli orientamenti emanati dalle Autorita'  di  vigilanza
europee;
    c) confermare, ai sensi dell'articolo 53 del citato  testo  unico
di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, l'individuazione nella
Banca d'Italia dell'autorita' competente a esercitare le opzioni  che
la  direttiva  (UE)  2019/878  e   il   regolamento   (UE)   2019/876
attribuiscono agli Stati membri;
    d) attribuire  all'autorita'  designata  ai  sensi  dell'articolo
53-ter del citato testo unico di cui al decreto  legislativo  n.  385
del 1993 i poteri previsti dagli articoli 124 e 164  del  regolamento
(UE) n. 575/2013 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  26
giugno 2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/876;
    e) estendere la disciplina delle sanzioni amministrative  di  cui
al titolo VIII del citato testo unico di cui al  decreto  legislativo
n. 385  del  1993  alle  violazioni  delle  disposizioni  dettate  in
attuazione della direttiva (UE) 2019/878 e delle disposizioni emanate
in attuazione del presente articolo, nel rispetto  dei  criteri,  dei
limiti  e  delle  procedure  previsti  dalle  disposizioni  nazionali
vigenti che disciplinano  l'esercizio  del  potere  sanzionatorio  da
parte delle autorita' competenti a irrogarle;
    f) con riferimento al potere di rimuovere il soggetto  incaricato
della revisione legale dei conti in banche e imprese di investimento,
previsto in attuazione dell'articolo 1, punto  15),  della  direttiva
(UE) 2019/878, estendere l'applicazione di tale potere  a  tutti  gli
enti sottoposti a regime intermedio disciplinati ai sensi del  citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e del testo
unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  in  coerenza
con quanto previsto dall'articolo 19-ter, comma 1,  lettera  b),  del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,  per  quanto  attiene  al
rinvio  all'articolo  12  del  regolamento  (UE)  n.   537/2014   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
    g) apportare alla disciplina in materia  di  assetti  proprietari
contenuta  nel  testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria   e
creditizia, di cui al decreto legislativo n.  385  del  1993,  e  nel
testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di   intermediazione
finanziaria, di cui  al  decreto  legislativo  n.  58  del  1998,  le
modifiche volte ad assicurarne la conformita' agli orientamenti delle
Autorita' di vigilanza europee in materia  e,  in  particolare,  alle
previsioni   riguardanti   l'individuazione   delle    partecipazioni
rilevanti acquisite in via indiretta e tramite patti parasociali.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti
dall'esercizio della delega  di  cui  al  presente  articolo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.
                               Art. 11
 
Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva  (UE)
  2019/879, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto  riguarda
  la capacita' di assorbimento di  perdite  e  di  ricapitalizzazione
  degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva
  98/26/CE, nonche' per l'adeguamento della  normativa  nazionale  al
  regolamento (UE) n. 806/2014,  che  fissa  norme  e  una  procedura
  uniformi per la  risoluzione  degli  enti  creditizi  e  di  talune
  imprese di investimento nel quadro del  meccanismo  di  risoluzione
  unico  e  del  Fondo  di  risoluzione  unico  e  che  modifica   il
  regolamento (UE) n. 1093/2010
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  20  maggio
2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento  (UE)  n.  806/2014  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 luglio 2014, come modificato dal  regolamento  (UE)
2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio  2019,
il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all'articolo 32 della legge n. 234 del  2012,  anche  i  seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
    a) apportare alla normativa vigente e in particolare a quella  di
recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 15 maggio 2014, contenuta nel decreto  legislativo  16
novembre 2015, n.  180,  nel  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, e nel testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le  integrazioni  necessarie  al
corretto e  integrale  recepimento  della  direttiva  (UE)  2019/879,
nonche' all'applicazione  del  regolamento  (UE)  n.  806/2014,  come
modificato dal regolamento (UE) 2019/877, e  delle  pertinenti  norme
tecniche di regolamentazione e di  attuazione,  tenendo  conto  degli
orientamenti dell'Autorita' bancaria europea;
    b)  garantire  la  coerenza  tra  la  disciplina   nazionale   di
recepimento della direttiva e il quadro normativo dell'Unione europea
in materia di vigilanza bancaria, gestione delle crisi e  tutela  dei
depositanti;
    c) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla
Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 3 del  decreto  legislativo  n.
180 del 2015; la Banca d'Italia,  nell'esercizio  dei  propri  poteri
regolamentari, tiene conto degli orientamenti emanati  dall'Autorita'
bancaria europea;
    d)  con  riferimento  alla  disciplina  della  sospensione  degli
obblighi di pagamento e di consegna nel corso di  una  risoluzione  o
prima del suo avvio, avvalersi della facolta' prevista  dall'articolo
33 bis, paragrafo 3, e dall'articolo 69, paragrafo 5, della direttiva
2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879;
    e) con riferimento alla disciplina  sulla  commercializzazione  a
investitori non professionali degli strumenti finanziari  computabili
nel requisito minimo di passivita' soggette a bail-in, avvalersi, con
le modalita' piu' idonee ad assicurare la tutela di tali investitori,
delle  facolta'  previste  dall'articolo   44-bis   della   direttiva
2014/59/UE,  come  modificata  dalla  direttiva  (UE)   2019/879,   e
prevedere  opportune  forme  di  coordinamento  con  i  poteri  e  le
competenze attribuiti alla Commissione nazionale per le societa' e la
borsa (CONSOB) dal testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, in materia di  trasparenza  e  correttezza  dei
comportamenti,  al  fine  di  garantire  la  coerenza  e  l'efficacia
complessiva del sistema di vigilanza;
    f)  avvalersi  della   facolta',   con   gli   effetti   previsti
dall'articolo 71 bis  della  direttiva  2014/59/UE,  come  modificata
dalla direttiva (UE) 2019/879,  di  imporre  alle  societa'  italiane
capogruppo di un gruppo bancario l'obbligo di richiedere alle proprie
controllate  con  sede  legale  in  Stati  terzi  l'inserimento   nei
contratti finanziari da esse conclusi di una clausola  che  riconosca
l'esercizio da parte dell'autorita'  di  risoluzione  dei  poteri  di
sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna, di limitazione
dell'escussione  di  garanzie  e  di   sospensione   dei   meccanismi
terminativi previsti  dalla  direttiva  2014/59/UE,  come  modificata
dalla direttiva (UE) 2019/879;
    g) apportare alla normativa di cui alla  lettera  a)  ogni  altra
modifica e integrazione volta a chiarire la disciplina applicabile  e
ad assicurare maggiore efficacia ed efficienza  alla  gestione  delle
crisi di tutti gli intermediari ivi disciplinati, anche tenendo conto
di   quanto   previsto   dal   codice   della   crisi   d'impresa   e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.
14, e delle esigenze di celerita' delle relative procedure;
    h) apportare al decreto legislativo n. 180 del 2015  e  al  testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo  n.  385  del  1993,  le  modifiche  e  le   integrazioni
necessarie ad assicurare la  coerenza  con  il  regolamento  (UE)  n.
806/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877;
    i) coordinare la disciplina delle sanzioni previste  dal  decreto
legislativo n. 180 del 2015 e dal  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo n. 385 del 1993 con quanto previsto  dagli  articoli  38,
39, 40 e 41 del regolamento (UE) n. 806/2014 e coordinare  il  regime
sanzionatorio previsto dal testo unico di cui al decreto  legislativo
n. 58 del 1998 con riferimento alle violazioni  della  disciplina  di
attuazione dell'articolo  44-bis  della  direttiva  2014/59/UE,  come
modificata dalla direttiva (UE) 2019/879.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti
dall'esercizio della delega  di  cui  al  presente  articolo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.
                               Art. 12
 
Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)
  2019/944,  relativa  a  norme  comuni  per   il   mercato   interno
  dell'energia elettrica  e  che  modifica  la  direttiva  2012/27/UE
  (rifusione)
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  5  giugno
2019, il Governo osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
    a) in coerenza con  le  modalita'  e  gli  obblighi  di  servizio
pubblico, definire la disciplina relativa alle comunita'  energetiche
dei    cittadini,    attive    nell'ambito     della     generazione,
dell'approvvigionamento, della  distribuzione,  dell'accumulo,  della
condivisione, della vendita di energia elettrica e della fornitura di
servizi energetici, ivi inclusi i servizi di efficienza energetica  e
di ricarica dei veicoli elettrici,  valorizzando  la  rete  elettrica
esistente  e  assicurando  un'adeguata  partecipazione  ai  costi  di
sistema;
    b) aggiornare e semplificare il quadro normativo  in  materia  di
configurazioni per l'autoconsumo, di sistemi di distribuzione  chiusi
e di linee dirette, disciplinando le  modalita'  e  gli  obblighi  di
servizio pubblico e prevedendo un'adeguata partecipazione ai costi di
sistema e di rete;
    c) definire il quadro normativo semplificato per lo sviluppo e la
diffusione dei sistemi di accumulo  e  per  la  partecipazione  degli
stessi ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi, tenuto  conto
degli obiettivi di sviluppo e integrazione della generazione da fonti
rinnovabili e delle  esigenze  di  flessibilita'  e  adeguatezza  del
sistema   elettrico,   prevedendo   l'attivazione   di   servizi   di
flessibilita' e servizi ancillari anche di  carattere  standardizzato
sulle reti di distribuzione, ai sensi degli articoli 31  e  32  della
direttiva  (UE)  2019/944,  nonche'   l'adozione   delle   necessarie
procedure autorizzative e degli strumenti funzionali all'adozione  di
soluzioni di mercato con un orizzonte a lungo  termine,  al  fine  di
dare stabilita' agli investimenti, definendo in particolare procedure
autorizzative  armonizzate  e  semplificate  per  la  costruzione   e
l'esercizio di accumuli di energia nonche' modalita' di realizzazione
congruenti con la finalita'  di  accogliere  l'intera  produzione  da
fonti rinnovabili non programmabili individuata come  necessaria  per
il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC;
    d) adottare le disposizioni di cui alle lettere a), b)  e  c)  in
coerenza con quelle di cui all'articolo 5, comma 1,  lettere  e),  h)
e i), allo scopo di definire  una  disciplina  unica  in  materia  di
comunita' energetiche, autoconsumo collettivo e sistemi di accumulo e
prevedere, nel rispetto  della  sicurezza  del  sistema,  l'avvio  di
sperimentazioni  per  un  graduale  passaggio   a   un   sistema   di
auto-dispacciamento, volto a promuovere  un  ruolo  piu'  attivo  dei
gestori delle reti di distribuzione  e  una  migliore  valorizzazione
dell'apporto  della  generazione  distribuita,  anche  attraverso  un
sistema di premi e penalita' che stimoli produttori e consumatori  di
energia a bilanciare le proprie posizioni a livello locale;
    e) aggiornare il quadro normativo delle misure  per  implementare
la protezione dei clienti vulnerabili e  in  condizioni  di  poverta'
energetica;
    f)  prevedere  misure  per  l'evoluzione  del   ruolo   e   delle
responsabilita'  dei  gestori  delle  reti   di   distribuzione,   in
coordinamento con il gestore della rete di trasmissione, in  funzione
delle esigenze di flessibilita' del sistema e di  integrazione  della
generazione distribuita  e  della  gestione  della  domanda,  secondo
criteri di gradualita';
    g) riordinare la disciplina di adozione  del  piano  di  sviluppo
della  rete  di  trasmissione  nazionale,  da  adottare  con  cadenza
biennale, coordinandolo con il piano di  sicurezza,  e  le  procedure
finalizzate  all'accelerazione   dei   tempi   di   conclusione   dei
procedimenti autorizzativi, inclusi quelli ambientali;
    h) aggiornare la disciplina degli obblighi di  servizio  pubblico
degli impianti di produzione di energia elettrica e dei  processi  di
messa fuori servizio e dismissione al fine di garantire  le  esigenze
di sicurezza del sistema elettrico;
    i) prevedere, in caso di mancato rispetto da parte delle  imprese
elettriche degli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2019/944, dal
regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 giugno 2019, o dalle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti
dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori
nazionali  per  l'energia  (ACER)  o  dell'autorita'   nazionale   di
regolazione, l'irrogazione da parte dell'Autorita' di regolazione per
energia,  reti  e  ambiente  (ARERA)   di   sanzioni   amministrative
pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive, incluso  il  potere
di imporre sanzioni fino al 10 per  cento  del  fatturato  annuo  del
gestore del sistema di trasmissione  o  fino  al  10  per  cento  del
fatturato annuo dell'impresa verticalmente integrata;
    l)  indirizzare  i  principi  tariffari  verso  una  tariffazione
dinamica dell'energia elettrica, riducendo  la  parte  di  componenti
fisse delle fatture per l'energia elettrica;
    m) introdurre misure per il potenziamento dell'infrastruttura  di
rete  e   la   promozione   di   reti   intelligenti,   propedeutiche
all'ottenimento dei risultati previsti  dalla  strategia  del  «Clean
Energy Package».
                               Art. 13
 
Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)
  2019/1160, che modifica le direttive 2009/65/CE  e  2011/61/UE  per
  quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera  degli  organismi
  di investimento collettivo  e  per  l'adeguamento  della  normativa
  nazionale alle disposizioni del  regolamento  (UE)  2019/1156,  per
  facilitare la distribuzione  transfrontaliera  degli  organismi  di
  investimento collettivo  e  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.
  345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20  giugno
2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del  regolamento  (UE)  2019/1156  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai  principi
e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  n.
234  del  2012,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri   direttivi
specifici:
    a) apportare al testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le  integrazioni  necessarie  al
corretto e integrale  recepimento  della  direttiva  (UE)  2019/1160,
attribuendo i poteri e le  competenze  di  vigilanza  previsti  dalla
citata direttiva alla  CONSOB  e  alla  Banca  d'Italia,  secondo  le
rispettive attribuzioni e finalita' indicate negli articoli 5 e 6 del
medesimo  testo  unico,  e  prevedendo  il  ricorso  alla  disciplina
secondaria;
    b) apportare al testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58  del
1998, le modifiche e le  integrazioni  necessarie  per  adeguarlo  al
regolamento  (UE)  2019/1156  e  alle  relative  norme  tecniche   di
attuazione,  attribuendo  i  poteri  e  le  competenze  di  vigilanza
previsti dal citato regolamento alla CONSOB e  alla  Banca  d'Italia,
secondo  le  rispettive  attribuzioni  e  finalita'  indicate   negli
articoli 5 e 6 del medesimo testo unico, e prevedendo il ricorso alla
disciplina secondaria;
    c) prevedere le modifiche alle norme del citato  testo  unico  di
cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, concernenti la  disciplina
sull'operativita' transfrontaliera delle  societa'  di  gestione  del
risparmio, delle societa' di gestione UE e dei Gestori  di  fondi  di
investimento alternativi (GEFIA)  UE  nel  caso  di  stabilimento  di
succursali,  prevedendo  il  ricorso   alla   disciplina   secondaria
adottata,  secondo  le  rispettive  attribuzioni,   dalle   autorita'
nazionali indicate nella  lettera  a),  nell'ambito  di  quanto  gia'
specificamente previsto dagli articoli 41, 41-bis e 41-ter del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
    d) prevedere le modifiche alle norme del citato  testo  unico  di
cui al decreto legislativo n. 58 del 1998  al  fine  di  recepire  la
disciplina in tema di strutture  per  gli  investitori  nel  contesto
della commercializzazione in  Italia  di  Organismi  di  investimento
collettivo in valori mobiliari (OICVM) UE  e  Fondi  di  investimento
alternativi (FIA) UE prevista dagli  articoli  1,  numero  4),  e  2,
numero 6), della direttiva (UE) 2019/1160, prevedendo il ricorso alla
disciplina secondaria adottata, secondo le  rispettive  attribuzioni,
dalle autorita' nazionali indicate nella lettera a),  nell'ambito  di
quanto gia' specificamente  previsto  dagli  articoli  42  e  44  del
decreto legislativo n. 58 del 1998;
    e) prevedere le modifiche alle norme del citato  testo  unico  di
cui al decreto legislativo n. 58 del 1998  al  fine  di  recepire  la
disciplina di cui agli articoli 1, numero 5), e 2, numero  3),  della
direttiva (UE) 2019/1160 prevista per il contenuto della  lettera  di
notifica di  cui  all'articolo  93  della  direttiva  2009/65/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e nel caso di
modifiche delle informazioni contenute nella lettera di  notifica  di
cui all'articolo 93 della direttiva 2009/65/CE e di cui  all'articolo
32 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, prevedendo il ricorso alla disciplina  secondaria
adottata,  secondo  le  rispettive  attribuzioni,   dalle   autorita'
nazionali indicate nella  lettera  a),  nell'ambito  di  quanto  gia'
specificamente previsto dagli  articoli  42,  43  e  44  del  decreto
legislativo n. 58 del 1998;
    f) prevedere le modifiche alle norme del citato  testo  unico  di
cui al decreto legislativo n. 58 del 1998  al  fine  di  recepire  la
disciplina prevista dagli articoli 1, numero  6),  e  2,  numero  4),
della direttiva (UE) 2019/1160 in tema di ritiro della  notifica  nel
caso in cui un gestore intenda interrompere la commercializzazione di
un OICVM o di un FIA in uno o piu'  Stati  membri,  attribuendo  alla
CONSOB i relativi poteri e competenze e prevedendo  il  ricorso  alla
disciplina secondaria adottata, secondo le  rispettive  attribuzioni,
dalle autorita' nazionali indicate nella lettera a);
    g) prevedere le modifiche alle norme del citato  testo  unico  di
cui al decreto legislativo n. 58 del 1998  al  fine  di  recepire  la
disciplina prevista dall'articolo 2, numeri 1) e 2), della  direttiva
(UE) 2019/1160 in tema di pre-commercializzazione di FIA, attribuendo
alla CONSOB i relativi poteri e competenze e  prevedendo  il  ricorso
alla  disciplina   secondaria   adottata,   secondo   le   rispettive
attribuzioni, dalle autorita' nazionali indicate nella lettera a);
    h) designare  la  CONSOB  e  la  Banca  d'Italia,  in  base  alle
rispettive competenze previste dal  citato  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 58 del 1998, quali autorita'  competenti  alla
pubblicazione delle disposizioni nazionali relative ai requisiti  per
la commercializzazione prevista dall'articolo 5 del regolamento  (UE)
2019/1156;
    i)  designare  la  CONSOB   quale   autorita'   competente   alla
pubblicazione delle disposizioni nazionali relative a spese ed  oneri
prevista dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1156;
    l)  designare  la  CONSOB   quale   autorita'   competente   alla
trasmissione all'Autorita' europea degli strumenti finanziari  e  dei
mercati delle informazioni previste dagli articoli 5, 8, 10 e 13  del
regolamento (UE) 2019/1156;
    m) attribuire alla CONSOB le competenze e i  poteri  in  tema  di
pre-commercializzazione di fondi europei per  il  venture  capital  e
fondi europei per l'imprenditoria sociale ai sensi degli articoli  15
e 16 del regolamento (UE) 2019/1156;
    n) attribuire alla CONSOB i poteri di  vigilanza  e  di  indagine
gia' previsti dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
58 del 1998 per l'esercizio delle funzioni previste  dal  regolamento
(UE) 2019/1156;
    o) attribuire alla CONSOB il potere di applicare le sanzioni e le
altre misure amministrative in caso di violazione delle  disposizioni
del regolamento (UE) 2019/1156, gia' previste dal citato testo  unico
di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 nei limiti e  secondo  i
criteri ivi indicati;
    p) prevedere, in conformita' alle definizioni e  alla  disciplina
della direttiva (UE) 2019/1160  e  del  regolamento  (UE)  2019/1156,
nonche' ai  criteri  direttivi  previsti  nella  presente  legge,  le
occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione
europea, per i settori interessati dalla  normativa  da  attuare,  al
fine  di  realizzare  il  migliore   coordinamento   con   le   altre
disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di  protezione
dell'investitore e di tutela della stabilita' finanziaria;
    q) prevedere che la  CONSOB  e  la  Banca  d'Italia  adottino  la
disciplina secondaria di cui al presente  articolo  entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore  del  decreto  legislativo  di
attuazione della direttiva (UE)  2019/1160  e  di  adeguamento  della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici
interessati  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti
dall'esercizio della delega  di  cui  al  presente  articolo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.
                               Art. 14
 
Principi  e  criteri  direttivi  per  l'adeguamento  della  normativa
  nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, relativo
  alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga  taluni
  atti in materia  di  sanita'  animale  («normativa  in  materia  di
  sanita' animale»)
 
  1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  per
l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE)  2016/429
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.
  2. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1  il  Governo
osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo 32 della  legge  n.  234  del  2012,  anche  i  seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
    a) adeguare e coordinare le  disposizioni  nazionali  vigenti  in
materia  di  sanita'  e  benessere  animale  alle  disposizioni   del
regolamento (UE)  2016/429  e  relativi  regolamenti  delegati  e  di
esecuzione,  incluse  quelle  riguardanti  le  malattie  animali  non
elencate nell'articolo 5 del medesimo  regolamento,  con  abrogazione
espressa delle norme nazionali incompatibili;
    b)  individuare,  ai  sensi  dell'articolo  4,  punto  55),   del
regolamento (UE) 2016/429, il Ministero della salute quale  autorita'
competente veterinaria centrale responsabile del coordinamento  delle
autorita' competenti regionali e locali in materia di  programmazione
ed  esecuzione  dei  controlli  ufficiali  e  delle  altre  attivita'
ufficiali previste dal medesimo regolamento;
    c) prevedere un esplicito divieto  della  commercializzazione  di
tutti i pesci appartenenti alla famiglia dei ciprinidi pescati  nelle
acque interne, ad esclusione delle acque  salse  e  salmastre  e  dei
laghi;
    d)  prevedere  l'obbligatorieta'  della  reimmissione  del  pesce
appartenente alla famiglia dei ciprinidi, se  catturato,  al  termine
dell'attivita' piscatoria in acque interne, ad esclusione delle acque
salse e salmastre e dei laghi;
    e) individuare, previo accordo in sede di  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, le modalita', uniformi sul territorio nazionale,
per porre in essere  le  misure  di  emergenza  in  attuazione  degli
articoli 257 e 258 del regolamento (UE) 2016/429 attraverso:
      1) la ridefinizione della composizione  e  delle  funzioni  del
Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;
      2) la definizione di una rete tra i  responsabili  dei  servizi
veterinari individuati  dalle  regioni  e  dalle  province  autonome,
coordinata dal Capo  dei  servizi  veterinari  nazionali,  diretta  a
organizzare e razionalizzare le misure di  emergenza  in  materia  di
sanita' animale;
      3) la predisposizione di un piano  di  emergenza  nazionale  di
eradicazione in  caso  di  focolaio  di  una  malattia  elencata  nel
regolamento (UE) 2016/429 o di una malattia emergente o di insorgenza
di un pericolo che puo' probabilmente comportare un grave rischio per
la sanita' pubblica o animale;
    f) individuare criteri, regole e condizioni, nonche'  livello  di
responsabilita', per delegare, in  conformita'  all'articolo  14  del
regolamento  (UE)  2016/429,  specifiche   attivita'   ufficiali   ai
veterinari non ufficiali;
    g) adeguare e coordinare le  disposizioni  nazionali  vigenti  in
materia di registrazione e riconoscimento degli stabilimenti e  degli
operatori e in materia  di  identificazione  e  tracciabilita'  degli
animali terrestri detenuti alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)
2016/429  e  relativi  regolamenti  delegati  e  di  esecuzione,  con
abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili;
    h)  individuare  le  modalita'  per   adempiere   agli   obblighi
informativi verso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali
di settore attraverso il riordino e la connessione tra la Banca  dati
nazionale delle  anagrafi  zootecniche,  i  sistemi  informativi  del
Ministero della salute e i sistemi informativi delle regioni e  delle
province autonome;
    i) individuare, in attuazione dell'articolo 26, paragrafo 3,  del
regolamento  (UE)  2016/429,  strumenti  e  modalita'  operative  per
consentire alle autorita' competenti, nell'ambito delle attivita'  di
sorveglianza delle  malattie  animali,  di  acquisire  i  dati  e  le
informazioni risultanti dall'attivita' di sorveglianza  svolta  dagli
operatori e dagli esiti delle visite di  sanita'  animale  effettuate
dai veterinari aziendali, di cui al decreto del Ministro della salute
7 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  29  del  5
febbraio 2018, ai  sensi  degli  articoli  24  e  25  del  menzionato
regolamento;
    l) individuare, in attuazione del  capo  2  della  parte  II  del
regolamento (UE) 2016/429, nell'applicativo REV (ricetta  elettronica
veterinaria) lo strumento per consentire alle  autorita'  competenti,
senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,
nell'ambito delle attivita' di sorveglianza delle malattie animali  e
dei residui dei medicinali veterinari nei prodotti e sottoprodotti di
origine animale, di acquisire dati e  informazioni  risultanti  dalla
somministrazione di ogni tipo di medicinale veterinario  all'animale,
compresi i medicinali veterinari ad azione stupefacente e  psicotropa
soggetti alla disciplina recata dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, appartenenti alla
tabella dei medicinali, sezioni B, C, D ed E;
    m) prevedere, nel rispetto della  normativa  dell'Unione  europea
sugli aiutide minimis, misure di incentivazione finanziaria  per  gli
operatori e i  professionisti  degli  animali  che  sviluppano  buone
prassi di allevamento non intensivo delle specie animali  di  cui  si
occupano;
    n) prevedere per gli operatori e i professionisti  degli  animali
la formazione periodica finalizzata  all'acquisizione  di  conoscenze
adeguate in  materia  di  malattie  degli  animali,  comprese  quelle
trasmissibili all'uomo, principi  di  biosicurezza,  interazione  tra
sanita' animale, benessere degli animali e salute umana, buone prassi
di allevamento delle specie animali di cui si occupano  e  resistenza
ai trattamenti, compresa la resistenza antimicrobica,  estendendo  la
formazione periodica anche agli operatori che vendono o trasferiscono
in altro modo la titolarita' di futuri animali da  compagnia.  A  tal
fine, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2,  del  regolamento  (UE)
2016/429, predisporre specifici programmi di formazione  nei  settori
agricolo o dell'acquacoltura anche tramite l'istruzione formale;
    o) conformare la normativa ai principi della  chiarezza  e  della
semplificazione e semplicita' applicativa, per  non  appesantire  sul
piano documentale e formale l'attivita' dei  soggetti  chiamati  alla
sua applicazione;
    p) introdurre  sanzioni  amministrative  efficaci,  dissuasive  e
proporzionate per la violazione delle  disposizioni  del  regolamento
(UE) 2016/429;
    q)  prevedere  ulteriori  misure  restrittive  al  commercio   di
animali, affiancate da un sistema sanzionatorio adeguato ed efficace,
tra cui  uno  specifico  divieto  di  importazione,  conservazione  e
commercio di fauna selvatica ed esotica, anche al fine di ridurre  il
rischio di focolai di zoonosi, nonche' l'introduzione di norme penali
volte a punire il commercio di specie protette.
                               Art. 15
 
Principi  e  criteri  direttivi  per  l'adeguamento  della  normativa
  nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo
  ai dispositivi medici, che modifica  la  direttiva  2001/83/CE,  il
  regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n.  1223/2009  e
  che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del  Consiglio,  del
  regolamento  (UE)  2020/561,  che  modifica  il  regolamento   (UE)
  2017/745 relativo ai dispositivi medici,  per  quanto  riguarda  le
  date di applicazione  di  alcune  delle  sue  disposizioni,  e  del
  regolamento    (UE)    2017/746,    relativo     ai     dispositivi
  medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la
  decisione 2010/227/UE della Commissione
 
  1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  per
l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE)  2017/745
del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  5  aprile  2017,  al
regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2020, e al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 5 aprile 2017.
  2. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1  il  Governo
osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo 32 della  legge  n.  234  del  2012,  anche  i  seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
    a) adeguare e raccordare le disposizioni nazionali  vigenti  alle
disposizioni del  regolamento  (UE)  2017/745,  come  modificato  dal
regolamento (UE) 2020/561, e del  regolamento  (UE)  2017/746,  e  in
particolare le modalita' e le procedure  di  vigilanza,  sorveglianza
del mercato e controllo della sicurezza dei dispositivi  medici,  con
abrogazione  espressa   delle   norme   nazionali   incompatibili   e
coordinamento nonche' riordino di quelle residue;
    b) stabilire i  contenuti,  le  tempistiche  e  le  modalita'  di
registrazione delle informazioni che i fabbricanti e  i  distributori
di  dispositivi  medici  sul   territorio   italiano,   nonche'   gli
utilizzatori, come definiti dall'articolo 2, punti 30),  34)  e  37),
del regolamento (UE) 2017/745 e dall'articolo 2,  punti  23),  27)  e
30), del regolamento (UE)  2017/746,  sono  tenuti  a  comunicare  al
Ministero della salute;
    c) provvedere al riordino e al coordinamento delle attivita'  tra
gli enti pubblici deputati al governo dei dispositivi  medici,  anche
attraverso  una  ridefinizione  dei   compiti   e   anche   ai   fini
dell'emanazione di indirizzi generali uniformi  per  la  garanzia  di
efficienza del sistema, ivi incluso il  riordino  del  meccanismo  di
definizione dei tetti  di  spesa  nel  rispetto  di  quanto  previsto
dall'articolo 9-ter, commi 1, lettera b), e 9, del  decreto-legge  19
giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2015, n. 125;
    d) definire il sistema sanzionatorio, attraverso la previsione di
sanzioni amministrative efficaci,  dissuasive  e  proporzionate  alla
gravita' delle violazioni delle  disposizioni  del  regolamento  (UE)
2017/745 e del regolamento (UE) 2017/746 e il  riordino  del  sistema
vigente. Il sistema sanzionatorio deve prevedere la riduzione  di  un
terzo della sanzione amministrativa quando la violazione e'  commessa
da  imprese  aventi  i  parametri  di  microimpresa,  di   cui   alla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;
    e) individuare le modalita'  di  tracciabilita'  dei  dispositivi
medici attraverso il riordino e  la  connessione  delle  banche  dati
esistenti o in via di implementazione in conformita' al Sistema unico
di  identificazione  del  dispositivo  (sistema  UDI),  previsto  dai
regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746, in  modo  da  salvaguardare  il
livello informativo piu' completo;
    f) previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  rendere  i  procedimenti  di   acquisto   piu'   efficienti
attraverso l'articolazione  e  il  rafforzamento  delle  funzioni  di
Health technology assessment (HTA), di cui all'articolo 1, comma 587,
della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  sulla  base  degli  obiettivi
individuati dal  relativo  Programma  nazionale  HTA  e  adeguare  le
attivita' dell'Osservatorio dei prezzi di acquisto dei dispositivi;
    g)  adeguare  i  trattamenti  di  dati  personali  effettuati  in
applicazione del regolamento (UE) 2017/745  e  del  regolamento  (UE)
2017/746  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)   2016/679   del
Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  27  aprile  2016,  e  alla
normativa  vigente  in  materia  di  tutela  dei  dati  personali   e
sensibili;
    h)  prevedere  il  sistema  di  finanziamento  del  governo   dei
dispositivi medici attraverso il versamento da  parte  delle  aziende
che producono o commercializzano dispositivi medici di una quota  non
superiore allo 0,75 per cento del fatturato,  al  netto  dell'imposta
sul valore aggiunto, derivante dalla vendita  al  Servizio  sanitario
nazionale dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature.
                               Art. 16
 
Principi  e  criteri  direttivi  per  l'adeguamento  della  normativa
  nazionale  al  regolamento  (UE)   2017/1991,   che   modifica   il
  regolamento (UE) n. 345/2013  relativo  ai  fondi  europei  per  il
  venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi
  europei per l'imprenditoria sociale
 
  1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  per
l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1991
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017.
  2. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1  il  Governo
osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo 32 della  legge  n.  234  del  2012,  anche  i  seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
    a) apportare al testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni  necessarie  per
l'attuazione del regolamento (UE) 2017/1991, attribuendo i  poteri  e
le competenze di vigilanza previsti dal citato regolamento alla Banca
d'Italia  e  alla  CONSOB,  secondo  le  rispettive  attribuzioni   e
finalita' indicate negli articoli 5 e 6 del citato testo unico di cui
al decreto legislativo n. 58 del 1998, e prevedendo il  ricorso  alla
disciplina secondaria;
    b) apportare al citato testo unico di cui al decreto  legislativo
n. 58 del 1998 le modifiche necessarie per prevedere la possibilita',
per i gestori di  fondi  d'investimento  alternativi  autorizzati  ai
sensi  della  direttiva  2011/61/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'8 giugno 2011, di gestire  e  commercializzare  fondi
europei per ilventure  capitale  fondi  europei  per  l'imprenditoria
sociale;
    c) modificare il citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 58 del 1998 per adeguarlo alle disposizioni del  regolamento  (UE)
2017/1991 in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le
autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea,  nonche'
con l'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati;
    d) apportare al citato testo unico di cui al decreto  legislativo
n. 58  del  1998  le  modifiche  e  le  integrazioni  necessarie  per
estendere il regime sanzionatorio previsto dal medesimo  testo  unico
in attuazione della direttiva 2011/61/CE  anche  ai  gestori  di  cui
all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.  345/2013  e  di
cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 346/2013;
    e) prevedere, in conformita' alle definizioni e  alla  disciplina
del regolamento (UE) 2017/1991 nonche' ai criteri direttivi  previsti
nella presente legge,  le  occorrenti  modificazioni  alla  normativa
vigente, anche di derivazione  europea,  per  i  settori  interessati
dalla normativa  da  attuare,  al  fine  di  realizzare  il  migliore
coordinamento con le altre disposizioni vigenti.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti
dall'esercizio della delega  di  cui  al  presente  articolo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.
                               Art. 17
 
Principi  e  criteri  direttivi  per  l'adeguamento  della  normativa
  nazionale alle disposizioni  del  regolamento  (UE)  2019/518,  che
  modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune
  commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione  e
  le commissioni di conversione valutaria
 
  1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  per
l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE)  2019/518
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019.
  2. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1  il  Governo
osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo 32 della  legge  n.  234  del  2012,  anche  i  seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
    a) prevedere, in attuazione dell'articolo 13 del regolamento (CE)
n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16  settembre
2009,   l'applicazione   di   sanzioni    amministrative    efficaci,
proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi stabiliti
dagli articoli 3 bis e 3 ter del regolamento medesimo, introdotti dal
regolamento  (UE)  2019/518,  attraverso  modificazioni  al   decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 135, e in linea con i limiti  edittali
ivi previsti, anche prevedendo che  le  infrazioni  siano  sanzionate
solo quando abbiano  carattere  rilevante  secondo  criteri  definiti
dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto
conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva  organizzazione
aziendale e sui profili di rischio;
    b) prevedere, in conformita' alle definizioni, alla disciplina  e
alle  finalita'  del  regolamento  (UE)   2019/518,   le   occorrenti
modificazioni  e  abrogazioni  della  normativa  vigente,  anche   di
derivazione europea, per i settori  interessati  dalla  normativa  da
attuare, al fine di assicurare la corretta e  integrale  applicazione
del medesimo regolamento e di realizzare  il  migliore  coordinamento
con le altre disposizioni vigenti.
                               Art. 18
 
Principi  e  criteri  direttivi  per  l'adeguamento  della  normativa
  nazionale   alle   disposizioni   del   titolo   III,   Quadro   di
  certificazione della cibersicurezza, del regolamento (UE) 2019/881,
  relativo  all'ENISA,   l'Agenzia   dell'Unione   europea   per   la
  cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza  per  le
  tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga  il
  regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza»)
 
  1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  per
l'adeguamento della normativa nazionale al titolo III del regolamento
(UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  17  aprile
2019.
  2. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1  il  Governo
osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo 32 della  legge  n.  234  del  2012,  anche  i  seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
    a)  designare  il  Ministero  dello  sviluppo   economico   quale
autorita' competente ai sensi del paragrafo 1  dell'articolo  58  del
regolamento (UE) 2019/881;
    b) individuare l'organizzazione e le modalita' per lo svolgimento
dei compiti e l'esercizio  dei  poteri  dell'autorita'  di  cui  alla
lettera a), attribuiti ai sensi dell'articolo 58 e dell'articolo  56,
paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2019/881;
    c) definire  il  sistema  delle  sanzioni  applicabili  ai  sensi
dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2019/881,  prevedendo  che  gli
introiti derivanti  dall'irrogazione  delle  sanzioni  siano  versati
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnati  ad
apposito capitolo dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dello
sviluppo economico per finalita' di ricerca e formazione  in  materia
di certificazione della cibersicurezza;  le  sanzioni  amministrative
pecuniarie non devono essere inferiori nel minimo a 15.000 euro e non
devono essere superiori nel massimo a 5.000.000 di euro;
    d) prevedere, in conformita' all'articolo 58, paragrafi  7  e  8,
del regolamento (UE) 2019/881, il potere dell'autorita' di  cui  alla
lettera  a)  di  revocare   i   certificati   rilasciati   ai   sensi
dell'articolo 56, paragrafi 4 e 5, lettera b), emessi sul  territorio
nazionale, salvo diverse disposizioni dei singoli sistemi europei  di
certificazione  adottati  ai  sensi   dell'articolo   49   di   detto
regolamento.
                               Art. 19
 
Principi  e  criteri  direttivi  per  l'adeguamento  della  normativa
  nazionale alle disposizioni  del  regolamento  (UE)  2019/943,  sul
  mercato  interno  dell'energia   elettrica   (rifusione),   e   del
  regolamento (UE) 2019/941, sulla preparazione ai rischi nel settore
  dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE
 
  1. Il Governo adotta, entro diciotto mesi dalla data di entrata  in
vigore della presente legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  per
l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (UE)  2019/943
e 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019.
  2. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1  il  Governo
osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo 32 della  legge  n.  234  del  2012,  anche  i  seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
    a) riordinare, coordinare e aggiornare le disposizioni  nazionali
al fine di adeguarle alle disposizioni del regolamento (UE)  2019/943
e del regolamento  (UE)  2019/941,  con  abrogazione  espressa  delle
disposizioni incompatibili,  tenendo  conto  dei  seguenti  indirizzi
specifici:
      1) prevedere l'avvio di un processo per il graduale superamento
del prezzo unico nazionale (PUN);
      2)  prevedere  una  semplificazione  e   una   modifica   della
disciplina del dispacciamento e dei mercati all'ingrosso dell'energia
volte a tener conto delle nuove esigenze di flessibilita' del sistema
e della necessita' di  integrazione  della  generazione  distribuita,
degli aggregatori, delle fonti  rinnovabili  non  programmabili,  dei
sistemi di accumulo e della  gestione  della  domanda.  A  tal  fine,
prevedere, fra l'altro, il ricorso a contratti di acquisto di energia
a  prezzo  dinamico,  l'avvio  di  sperimentazioni  e  attivita'   di
dispacciamento locale e auto-dispacciamento in  sinergia  con  quanto
disposto  all'articolo  12,  comma  1,   lettera   f),   nonche'   la
possibilita' di stipulare accordi diretti semplificati fra produttore
e consumatore di energia all'interno della medesima zona di mercato;
    b) nell'opera di riordino di  cui  alla  lettera  a),  attribuire
all'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)  le
competenze in materia di esenzione  dell'accesso  ai  terzi  per  gli
interconnettori  ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'articolo   63,
paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943, al fine  di  semplificare
la gestione delle procedure di richiesta di esenzione;
    c) in materia di ricorso al ridispacciamento  della  generazione,
allo stoccaggio dell'energia e alla gestione della domanda non basati
sul mercato di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE)
2019/943, conferire all'ARERA le competenze finalizzate  alla  deroga
all'obbligo di ridispacciare gli impianti di generazione;
    d) stabilire, in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti
dal regolamento (UE) 2019/943, l'irrogazione da parte  dell'ARERA  di
sanzioni  amministrative  pecuniarie   effettive,   proporzionate   e
dissuasive.
                               Art. 20
 
Principi  e  criteri  direttivi  per  l'adeguamento  della  normativa
  nazionale alle disposizioni del  regolamento  (UE)  2019/1238,  sul
  prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)
 
  1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  per
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del
regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 20 giugno 2019.
  2. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1  il  Governo
osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo 32 della  legge  n.  234  del  2012,  anche  i  seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
    a) individuare e designare la Commissione di vigilanza sui  fondi
pensione (COVIP)  come  autorita'  competente  per  le  procedure  di
registrazione e di annullamento  della  registrazione,  nonche'  come
unico soggetto deputato allo scambio di informazioni con le autorita'
competenti degli Stati membri  e  di  comunicazioni  con  l'Autorita'
europea  delle   assicurazioni   e   delle   pensioni   aziendali   e
professionali (EIOPA); individuare e designare le autorita' nazionali
competenti, ai  fini  dello  svolgimento  delle  altre  attivita'  di
vigilanza previste dal medesimo regolamento,  tra  cui  la  vigilanza
sull'adozione e la corretta attuazione delle procedure in materia  di
governo e di controllo del  prodotto  in  coerenza  con  il  generale
assetto e il riparto di competenze previsti, a livello nazionale, tra
la COVIP, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'Istituto per la  vigilanza
sulle assicurazioni (IVASS), con particolare riguardo alle competenze
previste in materia di autorizzazione alla costituzione  delle  forme
pensionistiche individuali e vigilanza sulle stesse, anche prevedendo
forme di coordinamento e di intesa tra le anzidette autorita';
    b) attribuire alle autorita' designate ai sensi della lettera  a)
i poteri previsti dal  regolamento  (UE)  2019/1238,  ivi  inclusi  i
poteri di vigilanza e di indagine e quelli di intervento sul prodotto
rispettivamente  previsti  dagli  articoli  62  e  63  del   medesimo
regolamento, in coerenza con quanto disposto ai sensi  della  lettera
a);
    c) individuare nella COVIP  l'autorita'  nazionale  competente  a
effettuare  la  pubblicazione  nel  proprio   sito   internet   delle
disposizioni nazionali, primarie e secondarie,  di  cui  all'articolo
12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238,  prevedendo  che  la
Banca d'Italia, la CONSOB  e  l'IVASS  garantiscano  un  collegamento
diretto dai propri siti internet a tale pubblicazione;
    d) definire per i prodotti pensionistici  individuali  paneuropei
(PEPP) un trattamento fiscale analogo a quello previsto per le  forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005,  n.  252,  anche  prevedendo  l'obbligo  della  sussistenza  di
requisiti che garantiscano al risparmiatore in  PEPP  un  livello  di
tutela almeno analogo a  quello  derivante  dalla  sottoscrizione  di
forme pensionistiche complementari gia' esistenti;
    e) esercitare l'opzione di cui all'articolo 37, paragrafo 3,  del
regolamento (UE) 2019/1238, che consente di imporre ai  fornitori  di
PEPP di fornire, ai risparmiatori in PEPP, proiezioni  pensionistiche
aggiuntive rispetto a quelle previste dal regolamento (UE) 2019/1238,
basate su ipotesi fissate a livello nazionale in modo  da  permettere
la confrontabilita' con i prodotti nazionali;
    f) esercitare, in coerenza con la vigente disciplina delle  forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 252 del
2005, l'opzione di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del  regolamento
(UE) 2019/1238, che consente di determinare  le  condizioni  relative
alla fase di accumulo del sottoconto nazionale del PEPP;
    g) esercitare l'opzione di cui all'articolo 53, paragrafo 2,  del
regolamento  (UE)  2019/1238,  che  consente  di  prevedere  che   la
richiesta di trasferimento del risparmiatore in PEPP  sia  presentata
in forma scritta e che questi abbia  anche  il  diritto  di  ricevere
comunicazione, in forma scritta, da  parte  del  fornitore  di  PEPP,
dell'accoglimento della stessa;
    h) esercitare l'opzione di cui all'articolo 54, paragrafo 3,  del
regolamento  (UE)  2019/1238,  che,  nel   caso   di   richiesta   di
trasferimento del risparmiatore  in  PEPP,  consente  di  fissare  le
commissioni e gli oneri  addebitati  al  risparmiatore  in  PEPP  dal
fornitore di  PEPP  trasferente,  per  la  chiusura  del  conto  PEPP
detenuto presso di esso, ad un limite  inferiore  rispetto  a  quello
previsto nella medesima disposizione, ovvero ad un limite diverso nel
caso in cui il fornitore di PEPP consenta ai risparmiatori in PEPP di
effettuare il trasferimento presso altro fornitore di  PEPP  con  una
frequenza maggiore di quella prevista dall'articolo 52, paragrafo  3,
dello stesso regolamento;
    i) esercitare, in coerenza con la vigente disciplina delle  forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 252 del
2005, l'opzione di cui all'articolo 57, paragrafo 1, del  regolamento
(UE) 2019/1238, che consente di fissare le condizioni riguardanti  la
fase di decumulo  e  le  erogazioni  del  sottoconto  nazionale,  ivi
incluse le condizioni del rimborso prima dell'inizio  della  fase  di
decumulo;
    l) esercitare l'opzione di cui all'articolo 58, paragrafo 3,  del
regolamento (UE) 2019/1238, che consente di adottare misure  volte  a
privilegiare la rendita vitalizia quale  forma  di  erogazione  della
prestazione, coordinando e collegando tali  misure  alla  definizione
del trattamento fiscale di cui alla lettera d);
    m) esercitare l'opzione di cui all'articolo 58, paragrafo 4,  del
regolamento (UE) 2019/1238, che consente di specificare le condizioni
che devono sussistere affinche' lo Stato possa  esigere  il  rimborso
dei vantaggi e degli incentivi concessi ai risparmiatori in  PEPP  ai
sensi della lettera c);
    n) attribuire alle autorita' designate ai sensi della lettera  a)
il potere di imporre le sanzioni e  le  altre  misure  amministrative
previste  dall'articolo  67,  paragrafo  3,  del   regolamento   (UE)
2019/1238 per le violazioni previste dal  paragrafo  2  del  medesimo
articolo 67 e per le violazioni di ulteriori  obblighi  previsti  dal
regolamento medesimo, nel rispetto dei criteri e dei  limiti  nonche'
delle procedure previsti dalle  disposizioni  nazionali  vigenti  che
disciplinano l'esercizio del  potere  sanzionatorio  da  parte  delle
autorita' anzidette, avuto riguardo alla ripartizione  di  competenze
secondo  i  principi  indicati  nella   lettera   a);   le   sanzioni
amministrative pecuniarie devono essere non inferiori  nel  minimo  a
500 euro e non superiori nel massimo a quanto previsto  dall'articolo
67, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238;
    o) prevedere che, per  stabilire  il  tipo  e  il  livello  delle
sanzioni e delle altre misure amministrative  previste  dall'articolo
67, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, si tenga conto delle
circostanze pertinenti elencate dall'articolo 68,  paragrafo  2,  del
medesimo regolamento e prevedere la pubblicazione delle decisioni che
impongono sanzioni o altre misure amministrative nei limiti e secondo
le  previsioni  dell'articolo  69  del  medesimo   regolamento   (UE)
2019/1238;
    p) apportare alla normativa  vigente  tutte  le  modifiche  e  le
integrazioni necessarie a  dare  adeguamento  alle  disposizioni  del
regolamento  (UE)  2019/1238  e  alle  inerenti  norme  tecniche   di
regolamentazione e di attuazione della Commissione  europea  previste
dal medesimo regolamento;
    q) prevedere forme di coordinamento e di intesa tra le  autorita'
di cui alla lettera a), al fine di dare esecuzione alle  disposizioni
emanate ai sensi del presente articolo.
                               Art. 21
 
Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)
  2019/1153,  che  reca   disposizioni   per   agevolare   l'uso   di
  informazioni finanziarie e di altro tipo  a  fini  di  prevenzione,
  accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e  che
  abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio
 
  1. I decreti legislativi  per  l'attuazione  della  direttiva  (UE)
2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019,
sono adottati previo parere del Garante per la  protezione  dei  dati
personali.
  2. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1  il  Governo
osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo 32 della  legge  n.  234  del  2012,  anche  i  seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
    a) assicurare il rispetto del vigente assetto istituzionale e  di
competenze stabilito dall'ordinamento nazionale, al  fine  di  tenere
conto della natura, dello status organizzativo, dei compiti  e  delle
prerogative  delle  autorita'  e  degli  organismi  interessati,  ivi
compresi i meccanismi esistenti per proteggere il sistema finanziario
dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo;
    b) stabilire che l'accesso e la consultazione delle  informazioni
sui conti  bancari,  di  cui  all'articolo  4  della  direttiva  (UE)
2019/1153, e le richieste di informazioni finanziarie  e  di  analisi
finanziarie, di cui all'articolo 7 della  medesima  direttiva,  siano
previsti  quando  tali  informazioni  e  analisi  finanziarie   siano
necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale o nell'ambito
di un procedimento per l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione
patrimoniali di cui al titolo II del libro I del codice  delle  leggi
antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui   al   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, designando, a  tal  fine  e  in
ossequio al principio di cui alla lettera a):
      1) quale autorita' di cui all'articolo 3,  paragrafo  1,  della
direttiva (UE) 2019/1153, l'Ufficio nazionale  per  il  recupero  dei
beni (ARO), istituito presso il Ministero dell'interno, e i  soggetti
di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e c), del  regolamento  di
cui al  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269;
      2) le autorita' di  cui  all'articolo  3,  paragrafo  2,  della
direttiva (UE) 2019/1153, tra gli organismi di cui all'articolo 9 del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
    c) in attuazione di quanto previsto dall'articolo  12,  comma  8,
del decreto legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,  agevolare  la
cooperazione tra le Forze di polizia di cui  all'articolo  16,  primo
comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo modalita' definite
d'intesa tra le medesime Forze di polizia.
  3. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.
                               Art. 22
 
Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)
  2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di
  plastica sull'ambiente
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  5  giugno
2019, il Governo osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
    a) garantire una riduzione  duratura  del  consumo  dei  prodotti
monouso elencati nella parte  A  dell'allegato  alla  direttiva  (UE)
2019/904 e promuovere la transizione verso un'economia circolare  con
modelli  imprenditoriali,   prodotti   e   materiali   innovativi   e
sostenibili,  conformemente  all'articolo  1  della  direttiva   (UE)
2019/904 e nel rispetto di quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma
653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
    b) incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili  e  riutilizzabili,
alternativi a quelli monouso comunque realizzati, per quanto riguarda
i  materiali  destinati  a  entrare   in   contatto   con   alimenti,
conformemente a quanto  previsto  dall'articolo  11,  secondo  comma,
della  direttiva  (UE)  2019/904,  anche  attraverso   la   messa   a
disposizione del consumatore  finale,  presso  i  punti  vendita,  di
prodotti   riutilizzabili,   opportunamente   definiti   nelle   loro
caratteristiche tecniche in modo da garantire  effettivi,  molteplici
utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di  igiene
e sicurezza degli alimenti;
    c) ove non sia possibile l'uso di alternative  riutilizzabili  ai
prodotti di plastica monouso destinati ad  entrare  in  contatto  con
alimenti elencati nella parte B  dell'allegato  alla  direttiva  (UE)
2019/904,  prevedere  la  graduale  restrizione  all'immissione   nel
mercato dei medesimi nel  rispetto  dei  termini  temporali  previsti
dalla suddetta direttiva (UE)  2019/904,  consentendone  l'immissione
nel  mercato  qualora  realizzati  in   plastica   biodegradabile   e
compostabile certificata conforme allo standard europeo  della  norma
UNI  EN  13432  e  con  percentuali  crescenti   di   materia   prima
rinnovabile;
    d) ai sensi  dell'articolo  10  della  direttiva  (UE)  2019/904,
adottare misure volte a informare e sensibilizzare i consumatori e  a
incentivarli ad assumere un comportamento  responsabile  al  fine  di
ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati
dalla direttiva, nonche' adeguate misure  finalizzate  a  ridurre  la
dispersione dei rifiuti derivanti dal  rilascio  di  palloncini,  con
esclusione di quelli per uso industriale o altri usi  e  applicazioni
professionali non distribuiti ai consumatori;
    e) includere i bicchieri di plastica tra i prodotti  monouso  cui
si   applica   l'articolo   4   della   direttiva   (UE)    2019/904,
compatibilmente con gli orientamenti di cui all'articolo 12,  secondo
comma, della direttiva stessa;
    f) introdurre, conformemente all'articolo 14 della direttiva (UE)
2019/904, una disciplina  sanzionatoria  effettiva,  proporzionata  e
dissuasiva per le violazioni dei divieti e delle  altre  disposizioni
di attuazione della medesima direttiva, devolvendo i  proventi  delle
sanzioni  agli  enti  di  appartenenza  dei  soggetti  che  procedono
all'accertamento e alla contestazione delle violazioni  e  destinando
detti  proventi,  all'interno  del  bilancio   di   tali   enti,   al
potenziamento delle attivita' di controllo e  di  accertamento  delle
violazioni di cui alla presente lettera;
    g) abrogare  l'articolo  226-quater  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, contestualmente al recepimento  della  direttiva
(UE) 2019/904.
  2. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede
ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della presente legge.  Qualora  la
dotazione del fondo di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del
2012 si rivelasse insufficiente, il decreto legislativo  adottato  ai
sensi  del  comma  1  del   presente   articolo   e'   emanato   solo
successivamente all'entrata in vigore dei  provvedimenti  legislativi
che stanziano le  occorrenti  risorse  finanziarie  a  copertura  dei
relativi maggiori oneri, in conformita'  all'articolo  17,  comma  2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
                               Art. 23
 
Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)
  2019/1937, riguardante la protezione delle  persone  che  segnalano
  violazioni del diritto dell'Unione
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2019, il Governo osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
    a) modificare, in conformita'  alla  disciplina  della  direttiva
(UE) 2019/1937, la normativa  vigente  in  materia  di  tutela  degli
autori di segnalazioni delle violazioni di cui all'articolo  2  della
citata direttiva di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito  di  un
contesto lavorativo  pubblico  o  privato  e  dei  soggetti  indicati
dall'articolo 4, paragrafo 4, della stessa direttiva;
    b)  curare  il  coordinamento  con   le   disposizioni   vigenti,
assicurando un alto grado di protezione e tutela dei soggetti di  cui
alla lettera a), operando le necessarie abrogazioni  e  adottando  le
opportune disposizioni transitorie;
    c) esercitare l'opzione di  cui  all'articolo  25,  paragrafo  1,
della direttiva (UE) 2019/1937,  che  consente  l'introduzione  o  il
mantenimento delle disposizioni  piu'  favorevoli  ai  diritti  delle
persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al  fine  di
assicurare comunque il massimo livello di  protezione  e  tutela  dei
medesimi soggetti.
                               Art. 24
 
Principi  e  criteri  direttivi  per  l'adeguamento  della  normativa
  nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento   (UE)   2019/2088,
  relativo  all'informativa  sulla  sostenibilita'  nel  settore  dei
  servizi finanziari
 
  1. Il Governo adotta, entro diciotto mesi dalla data di entrata  in
vigore della presente legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  per
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del
regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 27 novembre 2019.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva
i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32  della
legge n. 234 del 2012.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti
dall'esercizio della delega  di  cui  al  presente  articolo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.
                               Art. 25
 
Principi  e  criteri  direttivi  per  l'adeguamento  della  normativa
  nazionale alle disposizioni del  regolamento  (UE)  2017/2402,  che
  stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un
  quadro specifico  per  cartolarizzazioni  semplici,  trasparenti  e
  standardizzate e modifica le direttive  2009/65/CE,  2009/138/CE  e
  2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012
 
  1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  per
l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/2402
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
    a)  apportare  alla  normativa  vigente  tutte  le  modificazioni
necessarie ad assicurare la  corretta  applicazione  del  regolamento
(UE) 2017/2402;
    b) individuare la Banca d'Italia, l'IVASS, la CONSOB e la  COVIP,
secondo le relative  attribuzioni,  quali  autorita'  competenti,  ai
sensi dell'articolo 29, paragrafi 1, 2, 3, 4  e  5,  del  regolamento
(UE) 2017/2402;
    c)  prevedere,  ove  opportuno,  il   ricorso   alla   disciplina
secondaria  adottata  dalle  autorita'  individuate  ai  sensi  della
lettera b) nell'ambito e per le finalita' specificamente previsti dal
regolamento (UE) 2017/2402 e dalla legislazione  dell'Unione  europea
attuativa del medesimo regolamento;
    d) prevedere che le autorita' individuate ai sensi della  lettera
b):
      1) dispongano di poteri di vigilanza conformi a quanto previsto
dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2017/2402, in  coerenza  con  i
poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente;
      2) provvedano alla cooperazione e allo scambio di  informazioni
con l'Autorita' europea degli  strumenti  finanziari  e  dei  mercati
(ESMA), l'Autorita' bancaria  europea  (EBA)  e  l'Autorita'  europea
delle  assicurazioni  e  delle  pensioni  aziendali  e  professionali
(EIOPA), ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE)  2017/2402  e
in coerenza con le disposizioni nazionali vigenti che attengono  alla
cooperazione con le predette autorita' europee;
      3) provvedano ad  adempiere  agli  obblighi  informativi  verso
l'ESMA previsti dall'articolo 37, paragrafo 6, del  regolamento  (UE)
2017/2402;
      4) individuino forme di coordinamento operativo per l'esercizio
delle competenze e dei poteri loro attribuiti;
    e)  attuare  l'articolo  32  del   regolamento   (UE)   2017/2402
coordinando le sanzioni ivi previste con  quelle  disciplinate  dalle
disposizioni   nazionali   vigenti    sull'esercizio    del    potere
sanzionatorio da parte della Banca d'Italia, dell'IVASS, della CONSOB
e della COVIP, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle  procedure
e del regime di pubblicazione previsti dal regolamento (UE) 2017/2402
e prevedendo, per le violazioni individuate dal medesimo articolo 32,
nonche' dagli articoli 3 e 5  del  citato  regolamento,  le  sanzioni
amministrative pecuniarie ivi previste nel rispetto, fermi restando i
massimi edittali ivi previsti, dei seguenti minimi edittali:
      1) 30.000 euro, con riferimento alla sanzione applicabile  alle
persone giuridiche;
      2) 5.000 euro, con riferimento alla sanzione  applicabile  alle
persone fisiche.
      3. Si applica l'articolo 31, comma 5, della legge  n.  234  del
2012.
      4. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono  derivare
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
amministrazioni interessate provvedono  all'adempimento  dei  compiti
derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente.
                               Art. 26
 
Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)
  2019/2162, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e  alla
  vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che  modifica  la
  direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per l'adeguamento
  della normativa nazionale alle disposizioni  del  regolamento  (UE)
  2019/2160, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per  quanto
  riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2019/2162  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  27
novembre 2019, e per l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle
disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 27 novembre 2019, il  Governo  osserva,  oltre  ai
principi e criteri direttivi generali di cui  all'articolo  32  della
legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri  direttivi
specifici:
    a) apportare alla normativa vigente e, in particolare,  al  testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e alla legge 30  aprile  1999,
n. 130, le modifiche e  le  integrazioni  necessarie  al  corretto  e
integrale  recepimento  della  direttiva  (UE)   2019/2162,   incluso
l'eventuale esercizio delle opzioni ivi previste;
    b) individuare nella  Banca  d'Italia  l'autorita'  competente  a
esercitare la vigilanza  pubblica  delle  obbligazioni  garantite  ai
sensi dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2019/2162;
    c) attribuire alla Banca d'Italia tutti i poteri per  l'esercizio
delle funzioni relative alla vigilanza  pubblica  delle  obbligazioni
garantite  in  conformita'  all'articolo  22  della  direttiva   (UE)
2019/2162;
    d) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla
Banca d'Italia che, nell'esercizio dei propri  poteri  regolamentari,
tiene conto degli orientamenti emanati dalle autorita'  di  vigilanza
europee;
    e)  apportare  alla  disciplina  delle  sanzioni   amministrative
previste al titolo VIII  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni volte ad assicurare  che
la Banca d'Italia abbia il potere  di  applicare  le  sanzioni  e  le
misure amministrative stabilite dall'articolo 23 della direttiva (UE)
2019/2162 per le violazioni ivi indicate, nel rispetto  dei  criteri,
dei limiti e delle procedure previsti  dalle  disposizioni  nazionali
vigenti che disciplinano  l'esercizio  del  potere  sanzionatorio  da
parte della Banca d'Italia,  e  anche  tenuto  conto  del  regime  di
pubblicazione previsto dall'articolo  24  della  medesima  direttiva,
fatti salvi i poteri attribuiti alla CONSOB in materia di offerta  al
pubblico di sottoscrizione e vendita ai sensi della parte  V,  titolo
II, del testo unico delle disposizioni in materia di  intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
    f) con riferimento al requisito  per  la  riserva  di  liquidita'
dell'aggregato  di  copertura,  avvalersi  delle  facolta'   di   cui
all'articolo 16, paragrafi 4 e 5, della direttiva (UE) 2019/2162;
    g) con riferimento all'emissione di  obbligazioni  garantite  con
strutture delle scadenze estensibili, avvalersi della facolta' di cui
all'articolo 17 della direttiva (UE) 2019/2162;
    h) attribuire all'autorita' competente per la vigilanza  pubblica
delle obbligazioni garantite la facolta' di esercitare l'opzione,  di
cui all'articolo 1 del regolamento (UE) 2019/2160, di fissare per  le
obbligazioni garantite un  livello  minimo  di  eccesso  di  garanzia
inferiore al livello fissato dal medesimo articolo;
    i) apportare alla normativa vigente e, in particolare, alla legge
30 aprile 1999, n. 130, le modifiche e le integrazioni necessarie per
coordinare le disposizioni in materia di  obbligazioni  garantite  da
crediti nei confronti di  piccole  e  medie  imprese  con  il  quadro
normativo armonizzato per le obbligazioni garantite europee.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti
dall'esercizio della delega  di  cui  al  presente  articolo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.
                               Art. 27
 
Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)
  2019/2034, relativa alla vigilanza  prudenziale  sulle  imprese  di
  investimento  e  recante  modifica  delle   direttive   2002/87/CE,
  2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE, e  per
  l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle  disposizioni  del
  regolamento (UE) 2019/2033, relativo ai requisiti prudenziali delle
  imprese di investimento  e  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.
  1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2019/2034  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  27
novembre 2019, e  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale  al
regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 27 novembre 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  n.  234  del
2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
    a) apportare alla normativa vigente e, in particolare,  al  testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  e  al  testo  unico  delle
disposizioni in materia di intermediazione  finanziaria,  di  cui  al
decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,  le  modifiche  e  le
integrazioni necessarie per il corretto e integrale recepimento della
direttiva (UE) 2019/2034 e per l'applicazione  del  regolamento  (UE)
2019/2033,   nonche'   delle    pertinenti    norme    tecniche    di
regolamentazione e di attuazione della direttiva e  del  regolamento,
tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti delle  autorita'  di
vigilanza europee;
    b) per le imprese che si qualificano come enti creditizi ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b),  del  regolamento
(UE) n. 575/2013 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  26
giugno  2013,  come  modificato  dal  regolamento   (UE)   2019/2033,
prevedere  disposizioni  in  materia  di  autorizzazione,   vigilanza
prudenziale e gestione delle crisi,  secondo  quanto  previsto  dalla
direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26
giugno 2013, dal regolamento  (UE)  n.  575/2013  e  dalla  direttiva
2014/59/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  14  maggio
2014, nonche' dalle disposizioni del Meccanismo di vigilanza unica  e
del Meccanismo di risoluzione unico,  tenuto  conto  del  riparto  di
competenze tra la Banca centrale europea e la Banca d'Italia previsto
dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013,
e dagli articoli 6 e 6-bis del citato testo unico di cui  al  decreto
legislativo n. 385  del  1993,  del  riparto  di  competenze  tra  il
Comitato di risoluzione unico  e  la  Banca  d'Italia  ai  sensi  del
regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 15 luglio 2014, e del decreto legislativo 16  novembre  2015,  n.
180, nonche' delle competenze e  dei  poteri  riservati  alla  CONSOB
secondo le attribuzioni e le finalita' previste dal  testo  unico  di
cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
    c)  prevedere,  ove  opportuno,  il   ricorso   alla   disciplina
secondaria  adottata  dalla  Banca  d'Italia  e  dalla  CONSOB   che,
nell'esercizio dei  rispettivi  poteri  regolamentari  e  secondo  le
rispettive attribuzioni e finalita' indicate nel citato  testo  unico
di cui al decreto legislativo n. 385 del  1993  e  nel  citato  testo
unico di cui al decreto legislativo n. 58  del  1998,  tengono  conto
degli orientamenti emanati dalle autorita' di vigilanza europee;
    d) designare la  Banca  d'Italia  e  la  CONSOB  quali  autorita'
competenti ai sensi dell'articolo 4 della  direttiva  (UE)  2019/2034
per l'esercizio delle funzioni e dei  poteri  previsti  dalla  stessa
direttiva e dal regolamento (UE) 2019/2033, sulle imprese diverse  da
quelle di  cui  alla  lettera  b)  del  presente  comma,  secondo  le
rispettive attribuzioni e finalita' indicate dal citato  testo  unico
di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
    e) designare la  Banca  d'Italia  quale  autorita'  competente  a
decidere sull'applicazione alle imprese di investimento  delle  norme
della direttiva  2013/36/UE  e  del  regolamento  (UE)  n.  575/2013,
secondo  quanto  previsto  dall'articolo  5  della   direttiva   (UE)
2019/2034 e  dall'articolo  1,  paragrafo  5,  del  regolamento  (UE)
2019/2033, prevedendo adeguate forme di coordinamento con  la  CONSOB
nel rispetto delle attribuzioni e delle finalita' indicate dal citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
    f) confermare la Banca d'Italia  quale  autorita'  competente  ad
esercitare,  ove  opportuno,  le  discrezionalita'  in   materia   di
politiche e prassi di remunerazione per le  imprese  di  investimento
previste dall'articolo 32 della direttiva (UE)  2019/2034  e  rimesse
agli Stati membri;
    g) con riferimento alla disciplina delle imprese di  Paesi  terzi
che  prestano  servizi  e  attivita'  di  investimento  con  o  senza
stabilimento di succursale, apportare  alla  normativa  nazionale  di
recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 15 maggio 2014, e di attuazione del  regolamento  (UE)
n. 600/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  15  maggio
2014, contenuta nel testo unico di cui al decreto legislativo  n.  58
del 1998, le modifiche e le integrazioni necessarie alla  corretta  e
integrale  applicazione  della  direttiva  (UE)   2019/2034   e   del
regolamento (UE) 2019/2033, prevedendo  il  ricorso  alla  disciplina
secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalla CONSOB
e dalla Banca d'Italia, nell'ambito  di  quanto  gia'  sancito  dagli
articoli 28 e 29-ter  del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo n. 58 del 1998; confermare l'attribuzione alle  anzidette
autorita' dei poteri e delle competenze  di  vigilanza  previsti  con
riguardo alle imprese di Paesi terzi dalla direttiva 2014/65/UE, come
modificata dalla direttiva (UE) 2019/2034, e dal regolamento (UE)  n.
600/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/2033, ivi inclusi
i poteri di controllo e di intervento sui prodotti di cui  al  titolo
VII, capo I, del citato regolamento (UE) n. 600/  2014,  in  coerenza
con il generale  riparto  di  attribuzioni  previsto  a  legislazione
vigente;
    h)  apportare  le  opportune  modifiche  alla  disciplina   delle
sanzioni amministrative di cui al titolo VIII del citato testo  unico
di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e alla parte V,  titolo
II, del citato testo unico di cui al decreto legislativo  n.  58  del
1998, per attribuire alla Banca d'Italia e alla  CONSOB,  secondo  le
rispettive competenze e finalita' previste dai citati testi unici, il
potere di applicare  le  sanzioni  e  le  misure  amministrative  ivi
previste per le violazioni delle disposizioni dettate  in  attuazione
della direttiva  (UE)  2019/2034,  di  quelle  del  regolamento  (UE)
2019/2033 e delle relative disposizioni di attuazione, nonche'  delle
disposizioni  emanate  in  attuazione  del  presente  articolo,   nel
rispetto dei criteri, dei limiti e  delle  procedure  previsti  dalle
disposizioni  nazionali  vigenti  che  disciplinano  l'esercizio  del
potere sanzionatorio da parte delle autorita' competenti a irrogarle.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti
dall'esercizio della delega  di  cui  al  presente  articolo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.
                               Art. 28
 
Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)
  2019/1159, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente
  i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che  abroga
  la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei
  certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20  giugno
2019, il Governo osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
    a) introdurre le definizioni di  «acque  protette»  e  di  «acque
adiacenti   alle   acque   protette»,   ai   fini   della    concreta
identificazione delle navi adibite alla navigazione  marittima,  alla
gente di mare a bordo delle quali soltanto si  applica  la  direttiva
2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  19  novembre
2008, e definite da tale direttiva quali navi diverse da  quelle  che
navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque  protette  o
nelle acque adiacenti alle acque protette  o  alle  zone  in  cui  si
applicano i regolamenti portuali;
    b) valutare, in sede di elaborazione delle definizioni di  «acque
protette» e di «acque  adiacenti  alle  acque  protette»,  i  criteri
utilizzati a tal fine dagli  altri  Paesi  membri,  al  fine  di  non
penalizzare la gente di mare.
                               Art. 29
 
Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)
  2019/1151, recante modifica  della  direttiva  (UE)  2017/1132  per
  quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel  diritto
  societario
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20  giugno
2019, il Governo osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche  i
seguenti criteri direttivi specifici: prevedere che  la  costituzione
online sia relativa alla societa' a responsabilita' limitata  e  alla
societa' a responsabilita' limitata semplificata con sede in  Italia,
con  capitale  versato  mediante  conferimenti  in  denaro,   e   sia
stipulata, anche in presenza di un modello standard di  statuto,  con
atto pubblico formato mediante  l'utilizzo  di  una  piattaforma  che
consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell'atto  con  firma
elettronica riconosciuta.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
 
    Data a Roma, addi' 22 aprile 2021
 
                             MATTARELLA
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
 
                                                           Allegato A
                                                (articolo 1, comma 1)
 
    1)  direttiva  (UE)  2016/343  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 9 marzo 2016,  sul  rafforzamento  di  alcuni  aspetti
della presunzione di  innocenza  e  del  diritto  di  presenziare  al
processo nei procedimenti penali (termine di recepimento:  1°  aprile
2018);
    2)  direttiva  (UE)  2018/1673  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al  riciclaggio  mediante
il diritto penale (termine di recepimento: 3 dicembre 2020);
    3)  direttiva  (UE)  2018/1808  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 14 novembre 2018,  recante  modifica  della  direttiva
2010/13/UE, relativa al  coordinamento  di  determinate  disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati   membri
concernenti la fornitura di servizi di media  audiovisivi  (direttiva
sui servizi di media audiovisivi), in considerazione  dell'evoluzione
delle realta' del  mercato  (termine  di  recepimento:  19  settembre
2020);
    4) direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4  dicembre  2018,
che  modifica  la   direttiva   2006/112/CE   per   quanto   concerne
l'armonizzazione  e  la  semplificazione  di  determinate  norme  nel
sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra
Stati membri (termine di recepimento: 31 dicembre 2019);
    5)  direttiva  (UE)  2018/1972  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce  il  codice  europeo
delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (Testo rilevante ai fini
del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2020);
    6)  direttiva  (UE)  2018/2001  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  dell'11  dicembre   2018,   sulla   promozione   dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili  (rifusione)  (Testo  rilevante  ai
fini del SEE) (termine di recepimento: 30 giugno 2021);
    7) direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle  autorita'  garanti  della
concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione piu' efficace e
che assicura il corretto funzionamento  del  mercato  interno  (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 4 febbraio 2021);
    8)  direttiva  (UE)  2019/520  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 19 marzo  2019,  concernente  l'interoperabilita'  dei
sistemi di telepedaggio stradale e intesa  ad  agevolare  lo  scambio
transfrontaliero di informazioni sul mancato  pagamento  dei  pedaggi
stradali nell'Unione (rifusione) (Testo rilevante ai  fini  del  SEE)
(termine di recepimento: 19 ottobre 2021);
    9)  direttiva  (UE)  2019/633  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 17 aprile 2019, in  materia  di  pratiche  commerciali
sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola  e  alimentare
(termine di recepimento: 1° maggio 2021);
    10)  direttiva  (UE)  2019/713  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi  e
le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai  contanti  e  che
sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del  Consiglio  (termine
di recepimento: 31 maggio 2021);
    11)  direttiva  (UE)  2019/770  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa  a  determinati  aspetti  dei
contratti di fornitura di contenuto digitale e  di  servizi  digitali
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1°  luglio
2021);
    12)  direttiva  (UE)  2019/771  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa  a  determinati  aspetti  dei
contratti di vendita  di  beni,  che  modifica  il  regolamento  (UE)
2017/2394 e la  direttiva  2009/22/CE,  e  che  abroga  la  direttiva
1999/44/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
1° luglio 2021);
    13)  direttiva  (UE)  2019/789  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  17  aprile  2019,  che  stabilisce  norme   relative
all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili
a  talune  trasmissioni  online   degli   organismi   di   diffusione
radiotelevisiva  e   ritrasmissioni   di   programmi   televisivi   e
radiofonici e che  modifica  la  direttiva  93/83/CEE  del  Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:  7  giugno
2021);
    14)  direttiva  (UE)  2019/790  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto  d'autore  e  sui  diritti
connessi nel mercato unico  digitale  e  che  modifica  le  direttive
96/9/CE e 2001/29/CE (Testo rilevante ai fini del  SEE)  (termine  di
recepimento: 7 giugno 2021);
    15)  direttiva  (UE)  2019/878  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la  direttiva  2013/36/UE
per  quanto  riguarda   le   entita'   esentate,   le   societa'   di
partecipazione finanziaria, le societa' di partecipazione finanziaria
mista, la remunerazione, le misure e  i  poteri  di  vigilanza  e  le
misure di conservazione del capitale (Testo  rilevante  ai  fini  del
SEE) (termine di recepimento: 28 dicembre 2020);
    16)  direttiva  (UE)  2019/879  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la  direttiva  2014/59/UE
per quanto riguarda la capacita' di  assorbimento  di  perdite  e  di
ricapitalizzazione  degli  enti  creditizi   e   delle   imprese   di
investimento e la direttiva  98/26/CE  (termine  di  recepimento:  28
dicembre 2020);
    17)  direttiva  (UE)  2019/882  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti  di  accessibilita'  dei
prodotti e dei servizi (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine  di
recepimento: 28 giugno 2022);
    18)  direttiva  (UE)  2019/883  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa  agli  impianti  portuali  di
raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica  la
direttiva  2010/65/UE  e  abroga  la  direttiva   2000/59/CE   (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2021);
    19)  direttiva  (UE)  2019/884  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 17 aprile  2019,  che  modifica  la  decisione  quadro
2009/315/GAI  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  lo  scambio   di
informazioni sui cittadini di paesi terzi e  il  sistema  europeo  di
informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che  sostituisce  la
decisione 2009/316/GAI del  Consiglio  (termine  di  recepimento:  28
giugno 2022);
    20)  direttiva  (UE)  2019/904  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 5  giugno  2019,  sulla  riduzione  dell'incidenza  di
determinati prodotti di plastica sull'ambiente  (Testo  rilevante  ai
fini del SEE) (termine di recepimento: 3 luglio 2021);
    21)  direttiva  (UE)  2019/944  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il  mercato
interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE
(rifusione)  (Testo  rilevante  ai  fini   del   SEE)   (termini   di
recepimento: 25 ottobre 2020  per  l'articolo  70,  punto  4),  e  31
dicembre 2020 per il resto della direttiva);
    22)  direttiva  (UE)  2019/1023  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del   20   giugno   2019,   riguardante   i   quadri   di
ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e  le
misure  volte   ad   aumentare   l'efficacia   delle   procedure   di
ristrutturazione, insolvenza ed  esdebitazione,  e  che  modifica  la
direttiva  (UE)  2017/1132  (direttiva   sulla   ristrutturazione   e
sull'insolvenza) (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE)  (termine  di
recepimento: 17 luglio 2021);
    23)  direttiva  (UE)  2019/1024  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei  dati  e  al
riutilizzo  dell'informazione  del   settore   pubblico   (rifusione)
(termine di recepimento: 17 luglio 2021);
    24)  direttiva  (UE)  2019/1151  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva  (UE)
2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi  digitali
nel diritto societario (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine  di
recepimento: 1° agosto 2021);
    25)  direttiva  (UE)  2019/1152  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20  giugno  2019,  relativa  a  condizioni  di  lavoro
trasparenti   e   prevedibili   nell'Unione   europea   (termine   di
recepimento: 1° agosto 2022);
    26)  direttiva  (UE)  2019/1153  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca  disposizioni  per  agevolare
l'uso  di  informazioni  finanziarie  e  di  altro  tipo  a  fini  di
prevenzione, accertamento, indagine o  perseguimento  di  determinati
reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio  (termine
di recepimento: 1° agosto 2021);
    27)  direttiva  (UE)  2019/1158  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra  attivita'
professionale e vita familiare per  i  genitori  e  i  prestatori  di
assistenza  e  che  abroga  la  direttiva  2010/18/UE  del  Consiglio
(termine di recepimento: 2 agosto 2022);
    28)  direttiva  (UE)  2019/1159  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20  giugno  2019,  recante  modifica  della  direttiva
2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente
di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco
riconoscimento dei certificati rilasciati  dagli  Stati  membri  alla
gente  di  mare  (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE)  (termine  di
recepimento: 2 agosto 2021);
    29)  direttiva  (UE)  2019/1160  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e
2011/ 61/UE per quanto  riguarda  la  distribuzione  transfrontaliera
degli organismi di investimento collettivo (Testo rilevante  ai  fini
del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021);
    30)  direttiva  (UE)  2019/1161  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la  direttiva  2009/33/CE
relativa  alla  promozione  di  veicoli  puliti  e  a  basso  consumo
energetico nel trasporto su strada (Testo rilevante ai fini del  SEE)
(termine di recepimento: 2 agosto 2021);
    31)  direttiva  (UE)  2019/1936  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva  2008/96/CE
sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (termine
di recepimento: 17 dicembre 2021);
    32)  direttiva  (UE)  2019/1937  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23  ottobre  2019,  riguardante  la  protezione  delle
persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (termine  di
recepimento: 17 dicembre 2021);
    33) direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21 novembre 2019,
che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del  28  novembre
2006 per quanto riguarda le  disposizioni  relative  alle  vendite  a
distanza di beni e a talune cessioni nazionali di  beni  (termine  di
recepimento: 31 dicembre 2020);
    34)  direttiva  (UE)  2019/2034  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza  prudenziale
sulle imprese di investimento  e  recante  modifica  delle  direttive
2002/87/CE,  2009/65/CE,   2011/61/UE,   2013/36/UE,   2014/59/UE   e
2014/65/UE (termini di  recepimento:  26  marzo  2020,  limitatamente
all'articolo 64, punto 5,  e  26  giugno  2021  per  il  resto  della
direttiva);
    35)  direttiva  (UE)  2019/2162  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  27  novembre   2019,   relativa   all'emissione   di
obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica  delle  obbligazioni
garantite e che modifica  la  direttiva  2009/65/CE  e  la  direttiva
2014/59/UE (termine di recepimento: 8 luglio 2021);
    36) direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del 16 dicembre 2019,
recante modifica della  direttiva  2006/112/CE  relativa  al  sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto e  della  direttiva  2008/118/CE
relativa al regime generale delle  accise  per  quanto  riguarda  gli
sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione (termine di recepimento:  30
giugno 2022);
    37) direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre  2019,
che stabilisce il regime generale delle accise  (rifusione)  (termine
di recepimento: 31 dicembre 2021);
    38) direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio  2020,
che  modifica  la   direttiva   2006/112/CE   per   quanto   riguarda
l'introduzione di taluni obblighi per  i  prestatori  di  servizi  di
pagamento (termine di recepimento: 31 dicembre 2023);
    39) direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio  2020,
che modifica la direttiva  2006/112/CE  relativa  al  sistema  comune
d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime  speciale
per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010  per  quanto
riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di  informazioni
allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale
per le piccole imprese (termine di recepimento: 31 dicembre 2024).

 

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