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decreto legge, 9/6/2021
DL 9 giugno 2021, n. 80, recante Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.
(GU n.136 del 9-6-2021)
decreto legge
Materia: pubblica amministrazione / attivitą

DECRETO-LEGGE 9 giugno 2021, n. 80

Misure urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia.
(GU n.136 del 9-6-2021)
 Vigente al: 10-6-2021  
Titolo I
RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITĄ AMMINISTRATIVA
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Capo I
Modalitą speciali per il reclutamento per l'attuazione del PNRR e
 per il rafforzamento della capacitą funzionale della pubblica amministrazione

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;
  Visto il decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  recante  «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  recante  «Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure»;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di   adottare
disposizioni in materia di pubblica amministrazione per garantire  il
rafforzamento   della    capacita'    funzionale    della    pubblica
amministrazione   e   assicurare   il   necessario   supporto    alle
amministrazioni titolari di interventi previsti nel  Piano  nazionale
di ripresa e resilienza;
  Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di adottare
misure  che  consentano  la  piena   operativita'   delle   strutture
organizzative  del  Ministero  della  giustizia  e  della   giustizia
amministrativa per lo smaltimento dell'arretrato;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 giugno 2021;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri per  la  pubblica  amministrazione  e  della  giustizia,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 
                                Emana
                     il seguente decreto-legge:
 
                               Art. 1
 
Modalita'  speciali  per  il  reclutamento   del   personale   e   il
  conferimento di incarichi professionali per l'attuazione  del  PNRR
  da parte delle amministrazioni pubbliche
 
  1. Al di fuori delle assunzioni  di  personale  gia'  espressamente
previste nel Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza,  di  seguito
«PNRR», presentato alla Commissione europea ai sensi  degli  articoli
18 e seguenti  del  Regolamento  (UE)  2021/241,  le  amministrazioni
titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a  carico  del
PNRR  esclusivamente  le  spese  per  il  reclutamento  di  personale
specificamente destinato a realizzare i  progetti  di  cui  hanno  la
diretta titolarita' di  attuazione,  nei  limiti  degli  importi  che
saranno previsti  dalle  corrispondenti  voci  di  costo  del  quadro
economico del progetto. Il predetto  reclutamento  e'  effettuato  in
deroga ai limiti di spesa  di  cui  all'articolo  9,  comma  28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122  e  alla  dotazione  organica.
L'ammissibilita' di tali spese  a  carico  del  PNRR  e'  oggetto  di
preventiva verifica da parte dell'Amministrazione  centrale  titolare
dell'intervento di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, di concerto con il Dipartimento della  ragioneria
generale dello Stato - Servizio centrale per il  PNRR  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. La medesima procedura si  applica  per
le spese relative ai servizi di supporto e consulenza esterni. Per  i
reclutamenti di cui ai commi 4 e 5, ciascuna amministrazione,  previa
verifica di  cui  al  presente  comma,  individua,  in  relazione  ai
progetti  di  competenza,  il  fabbisogno  di  personale   necessario
all'attuazione  degli  stessi.  In  caso  di  verifica  negativa   le
Amministrazioni  possono  assumere  il  personale  o  conferire   gli
incarichi entro i limiti delle facolta' assunzionali verificate.
  2. Al fine di accelerare  le  procedure  per  il  reclutamento  del
personale a tempo determinato da impiegare per l'attuazione del PNRR,
le  amministrazioni  di  cui  al  comma  1,  possono  ricorrere  alle
modalita' di selezione stabilite dal presente articolo. A tal fine, i
contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato   e   i   contratti   di
collaborazione di cui al presente articolo possono  essere  stipulati
per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi,  ma  non
eccedente la durata di attuazione dei progetti  di  competenza  delle
singole amministrazioni e comunque non oltre  il  31  dicembre  2026.
Tali contratti indicano, a pena di nullita', il progetto del PNRR  al
quale  e'  riferita  la  prestazione  lavorativa  e  possono   essere
rinnovati o  prorogati,  anche  per  una  durata  diversa  da  quella
iniziale, per non piu' di una volta.  Il  mancato  conseguimento  dei
traguardi  e  degli  obiettivi,  intermedi  e  finali,  previsti  dal
progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal
contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.
  3. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale  maturata  nei
rapporti di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 4 e 5, lettera
b), le amministrazioni di cui al comma 1,  prevedono,  nei  bandi  di
concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato,  una
riserva di posti non superiore al 40 per cento, destinata al predetto
personale che, alla data di pubblicazione  del  bando,  abbia  svolto
servizio per almeno trentasei mesi.
  4. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1 e 2 per le  finalita'
ivi previste, le amministrazioni, previa verifica di cui al comma  1,
possono svolgere le procedure concorsuali relative al reclutamento di
personale  con  contratto  di  lavoro   a   tempo   determinato   per
l'attuazione dei progetti del PNRR mediante  le  modalita'  digitali,
decentrate e semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1°
aprile 2021, n. 44, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
maggio 2021, n. 76, prevedendo, oltre alla valutazione dei titoli  ai
sensi del  citato  articolo  10,  lo  svolgimento  della  sola  prova
scritta.  Se  due  o  piu'  candidati  ottengono  pari  punteggio,  a
conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle  prove
di esame, e' preferito il candidato piu' giovane di  eta',  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
  5. Ai medesimi fini di  cui  al  comma  1,  il  Dipartimento  della
funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
attraverso il portale del reclutamento di cui all'articolo  3,  comma
7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, istituisce due distinti elenchi
ai quali possono iscriversi, rispettivamente:
    a) professionisti ed esperti per  il  conferimento  incarichi  di
collaborazione con contratto di lavoro autonomo di  cui  all'articolo
7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    b)  personale  in  possesso  di  un'alta   specializzazione   per
l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.
  6. Ciascun elenco  e'  suddiviso  in  sezioni  corrispondenti  alle
diverse  professioni  e  specializzazioni  e  agli  eventuali  ambiti
territoriali  e  prevede  l'indicazione,  da   parte   dell'iscritto,
dell'ambito territoriale di disponibilita' all'impiego. Le  modalita'
per   l'istituzione   dell'elenco    e    la    relativa    gestione,
l'individuazione dei profili professionali e delle  specializzazioni,
il limite al cumulo degli incarichi, le  modalita'  di  aggiornamento
dell'elenco e le modalita' semplificate di  selezione  comparativa  e
pubblica sono definite con  decreto  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione da adottarsi entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  previa  intesa  con  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. Tutte le fasi della procedura di cui al presente
comma sono  tempestivamente  pubblicate  sul  sito  istituzionale  di
ciascuna amministrazione.
  7. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma  5,  lettera
a), il decreto di cui  al  comma  6  individua  quali  requisiti  per
l'iscrizione nell'elenco:
    a) almeno cinque anni di permanenza nel relativo albo, collegio o
ordine professionale comunque denominato;
    b)  essere  iscritto  al  rispettivo  albo,  collegio  o   ordine
professionale comunque denominato;
    c) non essere in quiescenza.
  8. Il decreto di cui al comma 6, ai fini dell'attribuzione  di  uno
specifico  punteggio  agli   iscritti,   valorizza   le   documentate
esperienze  professionali  maturate,  il  possesso   di   titoli   di
specializzazione ulteriori rispetto a quelli abilitanti all'esercizio
della  professione,  purche'  a  essa  strettamente  conferenti.   Le
amministrazioni, sulla base delle professionalita' che necessitano di
acquisire, invitano, rispettando l'ordine di graduatoria  almeno  tre
professionisti o esperti, e comunque in numero tale da assicurare  la
parita' di genere, tra quelli  iscritti  nel  relativo  elenco  e  li
sottopongono ad un colloquio  selettivo  per  il  conferimento  degli
incarichi di collaborazione.
  9. L'iscrizione negli elenchi  di  cui  al  comma  5,  lettera  b),
avviene previo svolgimento di procedure idoneative  svolte  ai  sensi
dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, con  previsione
della sola prova  scritta,  alle  quali  consegue  esclusivamente  il
diritto  all'inserimento  nei   predetti   elenchi   in   ordine   di
graduatoria, sulla base della quale le amministrazioni  attingono  ai
fini della stipula dei contratti.
  10.  Ai  fini  di  cui  al  comma   5,   lettera   b),   per   alta
specializzazione si intende il possesso  della  laurea  magistrale  o
specialistica e  di  almeno  uno  dei  seguenti  titoli,  in  settori
scientifici   o   ambiti   professionali    strettamente    correlati
all'attuazione dei progetti:
    a) dottorato di ricerca;
    b) documentata esperienza professionale continuativa,  di  durata
almeno biennale, maturata  presso  enti  e  organismi  internazionali
ovvero presso organismi dell'Unione Europea.
  11. Per  le  amministrazioni  pubbliche  di  cui  al  comma  1,  le
procedure concorsuali di cui al comma 4  possono  essere  organizzate
dal  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri ai sensi del comma 3-quinquies dell'articolo 4
del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   101,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, anche avvalendosi
dell'Associazione Formez PA e del portale  del  reclutamento  di  cui
all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56. Nel bando
e'  definito  il  cronoprogramma  relativo  alle  diverse   fasi   di
svolgimento della procedura.
  12. Fermo restando l'articolo 57 del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, le commissioni esaminatrici delle procedure di  cui  al
presente articolo sono composte  nel  rispetto  del  principio  della
parita' di genere.
  13.  Il  personale  assunto  con  contratto  di  lavoro   a   tempo
determinato ai sensi del comma 5,  lettera  b),  e'  equiparato,  per
quanto attiene al trattamento economico fondamentale e  accessorio  e
ad ogni  altro  istituto  contrattuale,  al  profilo  dell'Area  III,
posizione  economica  F3,  del  CCNL   Funzioni   centrali,   sezione
Ministeri. Si applicano, ove necessario, le tabelle di corrispondenza
tra  i   livelli   economici   di   inquadramento   o   inquadramento
corrispondente secondo le tabelle di equivalenza utilizzate per altre
aree o altri comparti contrattuali.
  14. Le amministrazioni di cui al comma 1, nei limiti ivi stabiliti,
possono assumere a  tempo  determinato  anche  mediante  utilizzo  di
graduatorie  concorsuali  vigenti   anche   di   concorsi   a   tempo
determinato. Non si applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-bis  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  15. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del  decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165, impegnate nell'attuazione del Piano
nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  possono  derogare,   fino   a
raddoppiarle, le percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6,
del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ai  fini  della
copertura delle posizioni dirigenziali  vacanti  relative  a  compiti
strettamente   e   direttamente   funzionali   all'attuazione   degli
interventi del Piano. Tali incarichi trovano copertura e limiti nelle
facolta' assunzionali. In alternativa  a  quanto  previsto  al  primo
periodo, le stesse amministrazioni possono conferire,  in  deroga  ai
limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-bis  e  6,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali
di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.
77. Gli incarichi di cui al presente comma rimangono in  vigore  fino
alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
  16. Alle attivita' di cui  al  presente  articolo  il  Dipartimento
della funzione pubblica provvede con le risorse umane, strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  17. Per la realizzazione degli investimenti di cui hanno la diretta
titolarita' di attuazione, le disposizioni del presente  articolo  si
applicano, con la procedura di cui al comma 1, anche  alle  pubbliche
amministrazioni titolari di interventi  finanziati  esclusivamente  a
carico del Piano nazionale  per  gli  investimenti  complementari  al
PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio  2021,  n.  59
limitatamente agli incarichi di collaborazione di  cui  al  comma  5,
lettera a), necessari all'assistenza tecnica. Fermo  restando  quanto
previsto dal comma 1, le restanti disposizioni  di  cui  al  presente
articolo, inoltre, costituiscono norme di principio per le regioni  e
gli enti locali.
                               Art. 2
 
Misure   urgenti   per   esperienze   di    formazione    e    lavoro
   professionalizzanti per giovani nella pubblica amministrazione
 
  1. Nelle more della attuazione della previsione di cui all'articolo
47, comma 6, del decreto legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il  Ministro  della
istruzione, il Ministro  della  universita'  e  della  ricerca  e  il
Ministro per le politiche giovanili, previa intesa con la  Conferenza
Stato-Regioni di cui all'articolo 3 del decreto  legislativo  n.  281
del 1997,  e'  consentita  l'attivazione  di  specifici  progetti  di
formazione   e   lavoro   nelle   pubbliche    amministrazioni    per
l'acquisizione, attraverso contratti di  apprendistato  di  cui  agli
articoli 44 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.  81,  di
competenze  di  base  e  trasversali,  nonche'   per   l'orientamento
professionale da parte di diplomati e di studenti universitari. A tal
fine e' istituito, a decorrere  dall'anno  2021,  un  apposito  fondo
presso lo stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per il successivo trasferimento al  bilancio  autonomo  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, gestito dal Dipartimento della
funzione pubblica, con una dotazione di euro 700.000 per l'anno  2021
e di euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2022 che costituisce limite
di spesa.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro  700.000
per l'anno 2021 e a euro 1.000.000  a  decorrere  dall'anno  2022  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,  comma  5,
del  decreto  legge  29  novembre  2004,  n.  282   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
                               Art. 3
 
Misure per la valorizzazione del personale e  per  il  riconoscimento
                             del merito
 
  1. All'articolo 52, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165
il comma 1-bis, e' sostituito dal seguente:
    «1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del
personale docente  della  scuola,  delle  accademie,  conservatori  e
istituti assimilati, sono inquadrati  in  almeno  tre  distinte  aree
funzionali. La contrattazione  collettiva  individua,  una  ulteriore
area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione.  Le
progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi
di  selettivita',   in   funzione   delle   capacita'   culturali   e
professionali, della qualita' dell'attivita' svolta e  dei  risultati
conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva
una riserva di almeno il 50 per  cento  delle  posizioni  disponibili
destinata all'accesso  dall'esterno,  le  progressioni  fra  le  aree
avvengono tramite  procedura  comparativa  basata  sulla  valutazione
positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio,
sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul  possesso  di  titoli
professionali e di studio ulteriori rispetto a  quelli  previsti  per
l'accesso all'area,  nonche'  sul  numero  e  sulla  tipologia  degli
incarichi rivestiti. All'attuazione del presente  comma  si  provvede
nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato disponibili a legislazione vigente.».
  2. I limiti di spesa relativi al trattamento  economico  accessorio
di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto  legislativo  25  maggio
2017, n. 75, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di
finanza  pubblica,  possono  essere  superati,  secondo   criteri   e
modalita' da definire nell'ambito dei contratti collettivi  nazionali
di lavoro e nei limiti delle risorse  finanziarie  destinate  a  tale
finalita'.
  3. All'articolo 28, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
    «1-bis. Nelle procedure concorsuali per l'accesso alla  dirigenza
in  aggiunta  all'accertamento   delle   conoscenze   delle   materie
disciplinate dal decreto del Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487, i bandi definiscono le aree di competenza  osservate  e
prevedono la valutazione delle capacita',  attitudini  e  motivazioni
individuali, anche attraverso prove,  scritte  e  orali,  finalizzate
alla loro osservazione e valutazione  comparativa,  definite  secondo
metodologie e standard riconosciuti.
    1-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore al 50  per  cento
dei posti da ricoprire,  destinata  al  corso-concorso  selettivo  di
formazione bandito dalla Scuola  nazionale  dell'amministrazione,  ai
fini di cui al comma 1, una quota non superiore al 30 per  cento  dei
posti residui disponibili  sulla  base  delle  facolta'  assunzionali
autorizzate e' riservata, da  ciascuna  pubblica  amministrazione  al
personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso  dei  titoli
di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno
cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale.  Il  personale
di  cui  al  presente  comma  e'  selezionato  attraverso   procedure
comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione,  che
tengono conto della valutazione conseguita nell'attivita' svolta, dei
titoli professionali,  di  studio  o  di  specializzazione  ulteriori
rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale,
della  tipologia  e  del  numero  degli   incarichi   rivestiti   con
particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire  e
sono volte ad assicurare la valutazione delle capacita', attitudini e
motivazioni individuali. A tal fine, i bandi definiscono le  aree  di
competenza osservate e prevedono prove scritte e orali  di  esclusivo
carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione  comparativa  e
definite secondo metodologie e standard riconosciuti. A questo scopo,
sono nominati membri  di  commissione  professionisti  esperti  nella
valutazione delle suddette dimensioni di competenza,  senza  maggiori
oneri.».
  4. All'articolo 28-bis, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, dopo il comma 3 e' inserito il  seguente:  «3-bis.  Al  fine  di
assicurare la valutazione delle capacita', attitudini  e  motivazioni
individuali, i concorsi di cui al comma  3  definiscono  le  aree  di
competenza osservate e prevedono prove scritte e  orali,  finalizzate
alla valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard
riconosciuti. A questo scopo, sono  nominati  membri  di  commissione
professionisti esperti nella valutazione delle suddette dimensioni di
competenza, senza maggiori oneri.».
  5. All'articolo 2, comma 15, del decreto legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole «31 dicembre 2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
agosto 2021».
  6.  Le  disposizioni  dei  commi  3  e  4  costituiscono   principi
fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117,   terzo   comma,   della
Costituzione. A tal fine  la  Scuola  nazionale  dell'amministrazione
elabora apposte linee guida d'intesa con la Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
  7. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)   le   parole   «previo   assenso   dell'amministrazione    di
appartenenza» sono soppresse;
    b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «E'  richiesto
il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza  nel  caso  in
cui si tratti di posizioni motivatamente  infungibili,  di  personale
assunto da meno di tre anni o qualora la suddetta amministrazione  di
appartenenza abbia una carenza di organico superiore al 20 per  cento
nella qualifica corrispondente a quella  del  richiedente.  E'  fatta
salva  la  possibilita'   di   differire,   per   motivate   esigenze
organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo
di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio  diretto
ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e
terzo non si applicano al personale delle aziende e  degli  enti  del
servizio sanitario nazionale, per i quali e'  comunque  richiesto  il
previo assenso dell'amministrazione  di  appartenenza.  Al  personale
della scuola continuano ad  applicarsi  le  disposizioni  vigenti  in
materia.»
  8. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3, la lettera e-ter) e' sostituita dalla seguente:
      «e-ter) possibilita' di richiedere, tra  i  requisiti  previsti
per  specifici  profili  o   livelli   di   inquadramento   di   alta
specializzazione, il possesso del titolo di dottore  di  ricerca.  In
tali  casi,  le  procedure  individuano  tra  le  aree  dei   settori
scientifico-disciplinari individuate ai sensi dell'articolo 17, comma
99, della legge 15 maggio  1997,  n.  127,  afferenti  al  titolo  di
dottore di ricerca, quelle pertinenti alla tipologia  del  profilo  o
livello di inquadramento.»;
    b) il comma 3-quater e' abrogato.
  9. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, sono aggiunte, alla fine, le seguenti  parole:  «,
anche  ai  fini  dell'accesso  alle  carriere  nelle  amministrazioni
pubbliche nonche'  dell'integrazione  di  percorsi  professionali  di
elevata innovativita'»;
    b) al comma 2, al primo periodo,  le  parole  «e  da  qualificate
istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate» sono soppresse
e,  al  terzo  periodo,  le  parole  «,  nonche'  le   modalita'   di
individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e
ricerca di cui al primo periodo,» sono soppresse.
  10. All'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n.  508,
le parole «formazione alla ricerca» sono sostituite  dalle  seguenti:
«dottorato di ricerca».
                               Art. 4
 
                              Formez PA
 
  1. Al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 2, comma 1, l'alinea e' sostituito dal  seguente:
«1. All'associazione Formez PA e' attribuita la funzione di  supporto
delle riforme e di  diffusione  dell'innovazione  amministrativa  nei
confronti dei soggetti associati. E' inoltre attribuita  la  funzione
di supporto per le attivita' di coordinamento, sviluppo e  attuazione
del PNRR ai soggetti  associati  e  al  Dipartimento  della  Funzione
Pubblica. La Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento
della  funzione  pubblica,  le  amministrazioni  dello  Stato  e   le
amministrazioni associate di cui all'articolo 1, possono avvalersi di
Formez PA, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, per le
seguenti finalita':»;
    b) all'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo la parola «settore»,
sono inserite le seguenti: «reclutamento e»;
    c) all'articolo 2, comma 1, lettera a), prima del numero 1)  sono
inseriti i seguenti: «01) predisporre  e  organizzare,  su  richiesta
delle amministrazioni, procedure concorsuali e  di  reclutamento  del
pubblico  impiego,  secondo  le  direttive  del  Dipartimento   della
funzione pubblica, provvedendo  agli  adempimenti  necessari  per  lo
svolgimento delle procedure medesime;
      02)  predisporre  modelli  per   l'implementazione   di   nuove
modalita' di accesso al pubblico impiego in relazione  all'attuazione
dei progetti del PNRR;»;
    d) all'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo  il  numero  5),  e'
aggiunto il seguente: «5-bis) assistere le pubbliche  amministrazioni
nello sviluppo del  processo  di  digitalizzazione  dei  procedimenti
amministrativi, assicurandone l'omogeneita' a livello territoriale;»;
    e) all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo la parola «tecnica»,
sono inserite le seguenti: «e supporto al PNRR:»;
    f) all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole
«cittadini  stessi»,  sono  inserite  le  seguenti:  «,  al  fine  di
agevolare il completamento del processo di digitalizzazione»;
    g) all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo il numero  5),  sono
aggiunti i seguenti: «5-bis) sviluppare forme  di  coordinamento  per
l'individuazione  e  la  realizzazione  dei  progetti  del  PNRR  che
coinvolgono le pubbliche amministrazioni, anche regionali e locali;
      5-ter) sviluppare attivita' di analisi, studio  e  ricerca  per
l'individuazione di processi rapidi per l'utilizzazione delle risorse
del PNRR, destinate alle amministrazioni regionali e locali;
      5-quater)  elaborare  modelli   di   lavoro   flessibile   alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con particolare  riguardo
alle modalita' digitali e da remoto di svolgimento della  prestazione
lavorativa.»;
    h) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
      «Art. 3 (Organi di Formez PA). - 1. Sono organi di Formez PA:
        a) il presidente;
        b) il direttore generale;
        c) il consiglio di amministrazione;
        d) il collegio dei revisori;
        e) l'assemblea.
      2. Il presidente,  che  ne  ha  la  rappresentanza  legale,  e'
nominato dal Ministro per la pubblica amministrazione  ed  e'  scelto
tra esperti con qualificata professionalita' ed esperienza  decennale
nel settore della formazione e  dell'organizzazione  delle  pubbliche
amministrazioni.
      3. Il consiglio di amministrazione e' composto dal  Presidente,
dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
dal Capo del dipartimento della  funzione  pubblica,  da  due  membri
designati dalla Conferenza Unificata in  rappresentanza  di  Regioni,
UPI e ANCI, nonche' da altri cinque membri di cui tre  designati  dal
Ministro per la pubblica amministrazione  e  due  dall'assemblea  tra
esperti di qualificata professionalita' nel settore della  formazione
e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
      4. Il direttore generale e' nominato dal Consiglio, su proposta
del Presidente, e scelto tra  persone  di  comprovata  qualificazione
professionale ed esperienza lavorativa  pregressa  di  almeno  cinque
anni in posizioni dirigenziali nel settore pubblico  o  privato,  con
particolare riguardo alle  esperienze  maturate  nelle  attivita'  di
selezione e gestione del personale.
      5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il  Ministro  per
la pubblica amministrazione delegato nomina il collegio dei  revisori
dei conti, composto da tre membri, di cui uno designato dal  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  e  uno   appartenente   ai   ruoli
dirigenziali  della  Presidenza  del   Consiglio   dei   Ministri   -
Dipartimento della funzione pubblica in qualita' di presidente.
      6. I compiti e le  modalita'  di  partecipazione  degli  organi
sociali sono definiti dallo  statuto  dell'associazione.  I  compensi
relativi sono fissati dall'assemblea di Formez PA, nel  rispetto  dei
limiti indicati dalla legge e previa  approvazione  del  Dipartimento
della funzione pubblica.»;
    i) all'articolo 5, dopo il comma  1,  e'  aggiunto  il  seguente:
«1-bis. Lo statuto e le sue modificazioni sono approvati con  decreto
del Ministro  per  la  pubblica  amministrazione.  Si  applicano  gli
articoli 2 e  4  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
febbraio 2000, n. 361.».
  2. In relazione alle modifiche introdotte dal comma 1, a  decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'organo di  cui
all'articolo 3, comma 1,  lettera  c),  del  decreto  legislativo  25
gennaio 2010, n. 6, in vigore fino alla data antecedente a quella  di
entrata in vigore del presente decreto, decade.  Entro  i  successivi
trenta giorni Formez PA adegua lo statuto e  il  regolamento  interno
alle nuove funzioni.
  3. Dalle disposizioni del presente articolo non  derivano  nuovi  o
ulteriori oneri a carico  della  finanza  pubblica.  Il  Dipartimento
della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
provvede alle attivita' di cui al presente articolo  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
                               Art. 5
 
                Scuola nazionale dell'amministrazione
 
  1. Al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera f),  e'  aggiunta  la
seguente: «f-bis) promuovere e sostenere, durante  l'intero  percorso
di carriera, la qualificazione, la  riqualificazione  e  lo  sviluppo
l'aggiornamento professionale del personale che opera negli uffici di
cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165.»;
    b) all'articolo 3, comma 1 dopo la lettera  e),  e'  inserita  la
seguente:  «e-bis)   attivita'   di   ricerca   e   di   studio   per
l'individuazione  di  specifiche  tipologie  di  formazione  per   il
personale delle pubbliche amministrazioni preposto  allo  sviluppo  e
all'attuazione delle azioni contenute nel Piano Nazionale di  Ripresa
e Resilienza;»;
    c) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera c),  e'  aggiunta  la
seguente: «c-bis) il Segretario Generale.»;
    d) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
      «Art. 6 (Il Comitato di gestione). - 1. Il Comitato di gestione
e' composto dal Presidente, che lo presiede, dal Segretario Generale,
dal Capo del Dipartimento  per  il  personale  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, dal  Capo  del  Dipartimento  della  funzione
pubblica, da tre rappresentanti nominati dal Ministro della  pubblica
amministrazione,  di  cui   uno   su   indicazione   del   Presidente
dell'Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante  nominato
dal Ministro dell'universita' e della ricerca, da  uno  nominato  dal
Ministro dell'interno, da uno nominato dal Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da uno nominato dal Ministro  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale, da uno nominato dal Ministro della
difesa, da uno nominato dal Ministro della cultura e da non  piu'  di
tre  nominati  da  ulteriori  Ministri  designati  con  decreto   del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  La  nomina  a  membro  del
comitato di gestione e la partecipazione alle riunioni non da' titolo
a emolumenti o compensi di qualsiasi tipo.
      2. Il Comitato di gestione approva il programma  annuale  della
Scuola  proposto  dal  Presidente,  il  bilancio  di   previsione   e
consuntivo e  le  variazioni  di  bilancio  proposti  dal  Segretario
Generale;  adotta  gli  altri  provvedimenti  previsti  dal  presente
decreto legislativo e dal regolamento di cui all'articolo  15;  viene
sentito  dal  Segretario  Generale   in   merito   alla   definizione
dell'organizzazione interna della Scuola.
      3. Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni.»;
    e) all'articolo 7:
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Presidente  e'
nominato con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, ed  e'  scelto
tra i  magistrati  amministrativi,  ordinari  e  contabili,  tra  gli
avvocati dello stato o tra professori universitari ordinari, tra alti
dirigenti dello Stato di particolare e  comprovata  qualificazione  o
tra altri soggetti  parimenti  dotati  di  particolare  e  comprovata
qualificazione professionale,  che  abbiano  diretto  per  almeno  un
quinquennio istituzioni  pubbliche  di  alta  formazione  o  ricerca,
ovvero  per  almeno  dieci   anni,   anche   non   continuativamente,
istituzioni private di alta  formazione  riconosciute  dal  Ministero
dell'universita' e della ricerca.»;
      2) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
Presidente dura in carica quattro anni e puo' essere  confermato  una
sola volta.»;
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il Presidente  e'
vertice dell'istituzione, ne ha la rappresentanza legale  e  presiede
il Comitato di gestione. E' responsabile dell'attivita'  didattica  e
scientifica  della  Scuola  ed  elabora  le  strategie  di   sviluppo
dell'attivita' di formazione, d'intesa con il Segretario  Generale  e
sentito  il  Comitato  Scientifico,  mediante  la  progettazione,  la
programmazione e la realizzazione di attivita'  di  partenariato  con
Universita' e Istituti di alta formazione nazionali e internazionali.
Il Presidente, sentito il Segretario Generale, nomina le  commissioni
esaminatrici per i concorsi e i corsi, secondo le norme in vigore. Il
Presidente nomina i docenti della Scuola,  esercita  tutte  le  altre
attribuzioni  previste  dal  presente  decreto  legislativo   e   dal
regolamento, e redige il programma triennale e il  programma  annuale
della Scuola d'intesa con il Segretario Generale, sentito il Comitato
Scientifico.»;
    f) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
      «Art. 8 (Segretario Generale). - 1. Il Segretario  Generale  e'
scelto tra soggetti di  comprovata  qualificazione  professionale  ed
esperienza gestionale,  almeno  quinquennale,  maturata  nel  settore
pubblico o privato e  nell'organizzazione  e  gestione  di  strutture
complesse.  Il  Segretario  Generale  e'  nominato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per la pubblica
amministrazione a tale fine delegato. Il Segretario Generale dura  in
carica quattro anni e puo' essere confermato.
      2. Il Segretario Generale coadiuva il  Presidente  e  attua  le
delibere del Comitato di Gestione, e' responsabile del  funzionamento
della struttura interna e ne dirige le  attivita',  assicurandone  il
coordinamento,  sovrintende  allo  svolgimento  delle  attivita'   di
supporto alla funzione didattica  e  scientifica.  Nello  svolgimento
delle sue funzioni il Segretario Generale:
        a)  concorre  alla  definizione  del  programma  triennale  e
annuale della Scuola;
        b) predispone progetti di sviluppo  della  Scuola  attraverso
accordi per la formazione manageriale, con Enti e imprese italiani  e
stranieri;
        c) sovraintende alla  gestione  amministrativa,  contabile  e
finanziaria e propone  il  regolamento  contabile  e  finanziario  al
Comitato di gestione, che lo approva;
        d) e' titolare del centro di responsabilita'  amministrativa;
predispone il  bilancio  di  previsione  e  le  eventuali  variazioni
nonche' il rendiconto consuntivo annuale e li propone al Comitato  di
gestione, che li approva, ed esercita le altre attribuzioni  previste
dal presente decreto legislativo, dalle delibere di cui  all'articolo
15 e in particolare attua i provvedimenti disposti dal regolamento di
cui all'articolo 15, comma 5;
        e)  effettua  la  ricognizione  dei  fabbisogni  e   la   sua
programmazione in attuazione dell'articolo 6, comma  1,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
        f) individua le risorse finanziarie da assegnare agli  uffici
secondo quanto previsto dal documento di programmazione;
        g) approva l'indizione delle procedure concorsuali in materia
di servizi, lavori e forniture che superino la soglia comunitaria;
        h) nomina i dirigenti della Scuola.»;
    g) le parole «dirigente amministrativo»  ovunque  ricorrano  sono
sostituite dalle seguenti: «Segretario Generale»;
    h) all'articolo 13, comma 2, dopo le parole «articolo  15»,  sono
aggiunte le seguenti: «, comma 1»;
    i) all'articolo 14:
      1) il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1.  Il  Presidente,
se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva  il  trattamento
economico in godimento. Il trattamento del Presidente e' incrementato
da un'indennita' di carica stabilita con decreto del  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri   o   del   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione, a tale fine delegato, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze.»;
      2) dopo il  comma  1,  e'  aggiunto  il  seguente:  «1-bis.  Il
trattamento  economico  complessivo  del   Segretario   Generale   e'
articolato in una voce retributiva non superiore alla misura  massima
del trattamento  economico  fondamentale  dei  dirigenti  preposti  a
ufficio dirigenziale generale incaricati ai  sensi  dell'articolo  19
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e  in  un
emolumento accessorio stabilito  con  decreto  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, nel rispetto dei principi  definiti  dall'articolo  24
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  e  nei  limiti  della
vigente normativa.»;
    l) all'articolo 15, il comma 1, e' sostituito dal  seguente:  «1.
Il Segretario generale definisce con  proprie  delibere,  sentito  il
Comitato di gestione, l'organizzazione interna della Scuola  e  detta
le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento.»;
    m) all'articolo  15,  comma  2,  le  parole  «al  comma  1»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;
    n) all'articolo 18, comma 1, dopo  le  parole  «del  Presidente»,
sono inserite le seguenti: «, d'intesa con il Segretario Generale,»;
    o) le parole «e l'innovazione» ovunque ricorrano sono soppresse.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  la  Scuola   nazionale   dell'amministrazione   adegua   il
regolamento recante l'organizzazione interna e il funzionamento  alle
nuove disposizioni.
  3.  All'attuazione  del  presente  articolo  la  Scuola   nazionale
dell'amministrazione provvede con le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
                               Art. 6
 
            Piano integrato di attivita' e organizzazione
 
  1. Per assicurare  la  qualita'  e  la  trasparenza  dell'attivita'
amministrativa e migliorare la qualita' dei servizi  ai  cittadini  e
alle imprese e procedere alla costante e progressiva  semplificazione
e reingegnerizzazione dei processi anche in  materia  di  diritto  di
accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di
ogni  ordine  e  grado  e  delle  istituzioni   educative,   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, con piu' di cinquanta dipendenti,  entro  il  31  dicembre  2021
adottano il Piano integrato di attivita' e organizzazione, di seguito
denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e,
in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150  e
della legge 6 novembre 2012, n. 190.
  2. Il Piano ha durata triennale,  viene  aggiornato  annualmente  e
definisce:
    a) gli obiettivi programmatici  e  strategici  della  performance
secondo i principi e criteri direttivi di cui  all'articolo  10,  del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
    b) la strategia di gestione del  capitale  umano  e  di  sviluppo
organizzativo, anche mediante il  ricorso  al  lavoro  agile,  e  gli
obiettivi   formativi   annuali   e   pluriennali,   finalizzati   al
raggiungimento  della  completa   alfabetizzazione   digitale,   allo
sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze  trasversali  e
manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio  del
personale correlati  all'ambito  d'impiego  e  alla  progressione  di
carriera del personale;
    c) compatibilmente con le risorse  finanziarie  riconducibili  al
Piano di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove  risorse
e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre  alle
forme  di  reclutamento  ordinario,  la  percentuale   di   posizioni
disponibili  nei  limiti  stabiliti  dalla   legge   destinata   alle
progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e  le
modalita' di valorizzazione a tal fine dell'esperienza  professionale
maturata e dell'accrescimento culturale conseguito  anche  attraverso
le attivita' poste in essere ai sensi della lettera b);
    d) gli strumenti e le fasi per giungere  alla  piena  trasparenza
dell'attivita'  e  dell'organizzazione  amministrativa  nonche'   per
raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione;
    e) l'elenco delle procedure da  semplificare  e  reingegnerizzare
ogni anno, anche mediante il ricorso alla  tecnologia  e  sulla  base
della consultazione degli utenti,  nonche'  la  pianificazione  delle
attivita' inclusa la graduale  misurazione  dei  tempi  effettivi  di
completamento  delle  procedure   effettuata   attraverso   strumenti
automatizzati;
    f) le modalita' e le azioni finalizzate  a  realizzare  la  piena
accessibilita' alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte  dei
cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilita';
    g) le modalita' e le azioni finalizzate al pieno  rispetto  della
parita'  di  genere,  anche  con  riguardo  alla  composizione  delle
commissioni esaminatrici dei concorsi.
  3. Il Piano definisce le modalita' di monitoraggio degli esiti, con
cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso
rilevazioni della soddisfazione dell'utenza mediante gli strumenti di
cui al decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150,  nonche'  del
monitoraggio  dei  procedimenti  attivati  ai   sensi   del   decreto
legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.
  4. Le pubbliche amministrazioni di cui  al  comma  1  del  presente
articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro  il  31
dicembre di ogni anno sul proprio sito istituzionale e lo inviano  al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.
  5. Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, con uno o piu'  decreti  del  Presidente  della  Repubblica,
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
281, sono individuati e abrogati gli adempimenti  relativi  ai  piani
assorbiti da quello di cui al presente articolo.
  6. Entro il medesimo termine di cui al  comma  4,  il  Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo  9,
comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  adotta  un
Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni  di  cui
al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalita'  semplificate  per
l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni
con meno di cinquanta dipendenti.
  7. In caso di mancata adozione del Piano  trovano  applicazione  le
sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo  27
ottobre 2009, n. 150, ferme restando  quelle  previste  dall'articolo
19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 25  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
  8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le
amministrazioni  interessate  provvedono  con   le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Capo II
Misure organizzative a supporto del sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR

                               Art. 7
 
Reclutamento  di  personale  nelle  amministrazioni  assegnatarie  di
                              progetti
 
  1.  Per  la  realizzazione   delle   attivita'   di   coordinamento
istituzionale, gestione, attuazione,  monitoraggio  e  controllo  del
PNRR di cui al decreto-legge 31 maggio  2021,  n.  77,  entro  trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,  il  Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio  dei  ministri
indice un concorso pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 4, per il
reclutamento di un contingente complessivo di cinquecento  unita'  di
personale non dirigenziale a tempo determinato per un  periodo  anche
superiore  a  trentasei  mesi,  ma  non  eccedente   la   durata   di
completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre  2026,  da
inquadrare  nell'Area  III,  posizione  economica  F1,  nei   profili
professionali        economico,        giuridico,        informatico,
statistico-matematico,  ingegneristico,  ingegneristico   gestionale,
delle quali 80 unita' da assegnare,  per  i  profili  indicati  nella
tabella 1, di cui all'Allegato IV al presente decreto,  al  Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento della ragioneria  generale
dello Stato, e le restanti da ripartire con  decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  adottato  su  proposta  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  tra  le  amministrazioni  centrali
deputate allo svolgimento delle predette attivita',  individuate  dal
medesimo decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri.  Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,   si   provvede   alla
individuazione delle amministrazioni di cui all'articolo 8, comma  1,
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
  2. Le graduatorie del concorso di cui comma  1  rimangono  efficaci
per la durata di attuazione del PNRR e sono oggetto di scorrimento in
ragione di motivate esigenze fino a ulteriori  300  unita'  a  valere
sulle vigenti facolta' assunzionali.
  3. Le assunzioni di personale di cui al  comma  1,  da  selezionare
anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto  di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui  all'articolo
35, comma 5, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  sono
effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9,  comma
28,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122  e  non  sono
computate ai fini della consistenza della dotazione organica.
  4. Per le attivita' di monitoraggio e rendicontazione del  PNRR  di
cui all'articolo 6, del decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  il
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato puo' avvalersi  di
un contingente di esperti di comprovata qualificazione  professionale
fino a un importo massimo di euro  50.000  lordi  annui  per  singolo
incarico, entro il limite di spesa complessivo di  euro  167.000  per
l'anno 2021 e di euro 500.000 per ciascuno  degli  anni  2022,  2023,
2024, 2025  e  2026.  Al  fine  di  assicurare  la  piu'  efficace  e
tempestiva attuazione degli  interventi  del  PNRR,  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  e'  istituito
un fondo da ripartire con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze  con
una dotazione di euro 2.668.000 per l'anno 2021 e di  euro  8.000.000
per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 per le restanti
amministrazioni di cui al  comma  1  che  possono  avvalersi,  di  un
contingente di esperti  di  comprovata  qualificazione  professionale
nelle materie oggetto degli interventi  per  un  importo  massimo  di
50.000 euro lordi annui per singolo incarico. Gli incarichi di cui al
presente comma sono conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e con le modalita'  di  cui
all'articolo 1 per la durata massima di trentasei mesi.
  5. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello  Stato  assicura
la formazione del personale assunto ai sensi del comma 1. A tal  fine
e' autorizzata la spesa di euro 865.000 per l'anno 2021.
  6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
e' autorizzata la spesa di euro 12.600.000 per l'anno 2021 e di  euro
35.198.000 per gli anni dal  2022  al  2026.  Ai  relativi  oneri  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
Fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva  e
speciali»,  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   del
medesimo Ministero.
                               Art. 8
 
Reclutamento di personale  per  le  attivita'  di  controllo,  audit,
                    anticorruzione e trasparenza
 
  1. In considerazione delle maggiori responsabilita' connesse con le
funzioni di supporto ai compiti di  audit  del  PNRR  assegnate  alle
Ragionerie territoriali dello Stato ai  sensi  dell'articolo  7,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77  e  del  sostegno  ai  competenti
uffici del Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  per
l'attivita' di monitoraggio e  controllo  del  PNRR,  sono  istituite
sette posizioni dirigenziali  di  livello  generale,  destinate  alla
direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia,  Bologna,
Roma,  Napoli,  Bari  e  Palermo,  ed  una  posizione   di   funzione
dirigenziale  di  livello  non  generale  destinata  alla  Ragioneria
territoriale di Roma, nell'ambito del Dipartimento  della  Ragioneria
Generale dello Stato.
  2. I  direttori  delle  Ragionerie  territoriali  dello  Stato  con
funzioni dirigenziali di livello  generale,  assicurano,  nell'ambito
territoriale di competenza definito nella tabella di cui all'Allegato
I, il coordinamento unitario delle attivita' di cui al comma 1.
  3. Il raccordo con il  semestre  europeo  in  merito  ai  progressi
compiuti nella realizzazione del PNRR e con il programma nazionale di
riforma viene assicurato dal Ministero dell'economia e delle  finanze
- Dipartimento del Tesoro che provvede inoltre a  curare  i  rapporti
con la Banca europea per gli investimenti e con  altri  soggetti  per
eventuali partecipazioni pubblico-private attivate  per  l'attuazione
del PNRR. Il Dipartimento del Tesoro verifica in itinere le eventuali
proposte di modifica all'accordo di prestito di cui  all'articolo  15
del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 12 febbraio 2021, anche di  tipo  integrativo,  nel  rispetto  di
quanto indicato dall'articolo 14 del medesimo regolamento. A tal fine
sono istituiti presso il Dipartimento del  Tesoro  due  posizioni  di
funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e
ricerca.
  4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 5, del
decreto legge 31 maggio 2021, n. 77.
  5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
e' autorizzata la spesa di euro 941.000 per l'anno  2021  e  di  euro
2.257.000 a  decorrere  dal  2022.  Ai  relativi  oneri  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   Fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»,
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.
                               Art. 9
 
Conferimento di  incarichi  di  collaborazione  per  il  supporto  ai
  procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR
 
  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  adottato
su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il  Ministro  per
gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il sud e la
coesione territoriale, previa intesa in Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
ripartite le risorse finanziarie nel limite massimo di 20 milioni  di
euro per l'anno 2021, di 55 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
2022 e 2023 e  di  35  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  per  il
conferimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera a), da parte
di  regioni  ed  enti  locali,  di  incarichi  di  collaborazione   a
professionisti ed esperti, nel numero massimo  complessivo  di  mille
unita'  per  il  supporto  ai  predetti  enti  nella  gestione  delle
procedure  complesse  tenendo   conto   del   relativo   livello   di
coinvolgimento    nei    procedimenti     amministrativi     connessi
all'attuazione del PNRR.
  2.  I  reclutamenti  di   cui   al   comma   1   sono   autorizzati
subordinatamente all'approvazione del Piano Nazionale per la  Ripresa
e la Resilienza da parte della Commissione europea. Ai relativi oneri
pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, 55 milioni di  euro  annui
per gli anni 2022 e 2023, 35 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  si
provvede a valere sul Fondo di rotazione per  l'attuazione  del  Next
Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037,  della  legge
30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di  cui  ai  commi  da
1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
Titolo II
MISURE ORGANIZZATIVE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI NELL'AMBITO DELLE MISSIONI DEL PNRR
Capo I
Transizione digitale

                               Art. 10
 
Reclutamento di personale presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
  ministri  per  l'attuazione  del  PNRR  per  l'innovazione   e   la
  transizione digitale  e  rafforzamento  dell'Agenzia  per  l'Italia
  Digitale
 
  1.  Al  fine  di  attuare  gli  interventi   di   digitalizzazione,
innovazione  e  sicurezza  nella  pubblica  amministrazione  previsti
nell'ambito del PNRR, fornendo adeguato supporto alla  trasformazione
digitale delle amministrazioni centrali e locali, presso la struttura
della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   competente   per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, opera,  fino  al
31   dicembre   2026,   un   apposito    contingente    massimo    di
trecentotrentotto unita', nel limite di spesa di euro  9.334.000  per
l'anno 2021, di euro 28.000.000 per ciascuno degli anni dal  2022  al
2025 e di euro 18.666.000 per l'anno 2026,  composto  da  esperti  in
possesso di specifica ed elevata competenza  almeno  triennale  nello
sviluppo  e  gestione  di  processi   complessi   di   trasformazione
tecnologica e digitale, nonche' di  significativa  esperienza  almeno
triennale  in  tali  materie,   ovvero   anche   da   personale   non
dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra
analoga  posizione,  prevista  dagli  ordinamenti  di   appartenenza,
proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica
la disposizione dell'articolo 17, comma 14,  della  legge  15  maggio
1997, n.  127,  con  esclusione  del  personale  docente,  educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle  istituzioni  scolastiche,
nonche' del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Ministero dell'economia  e
delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
sono definiti la composizione del contingente  ed  i  compensi  degli
esperti.
  2. Gli esperti di cui al comma 1 sono individuati previa  procedura
selettiva con avviso pubblico, che prevede la valutazione dei  titoli
e dell'esperienza professionale richiesta ed almeno un colloquio  che
puo' essere effettuato anche in  modalita'  telematica.  Le  predette
procedure  selettive  ovvero  loro  singole   fasi   possono   essere
effettuate con modalita' telematiche anche automatizzate.
  3. Per le esigenze  di  funzionamento  connesse  all'attivita'  del
contingente di cui al comma 1 e'  autorizzata  la  spesa  complessiva
massima di euro 1.000.000 per l'anno  2021,  di  euro  3.000.000  per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di euro 2.000.000  per  l'anno
2026.
  4. L'AgiD e' autorizzata ad assumere  con  contratto  di  lavoro  a
tempo determinato per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma
non eccedente la durata di completamento  del  PNRR  e  comunque  non
oltre il 31 dicembre 2026, in  deroga  ai  limiti  di  spesa  di  cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  e
alla dotazione organica, un contingente di personale  massimo  di  67
unita' dell'Area III, posizione economica F1, mediante  le  procedure
di cui all'articolo 1, comma 4, nel limite di spesa di euro 1.242.131
per l'anno 2021 e di euro 3.726.391 per ciascuno degli anni dal  2022
al 2026.
  5. I reclutamenti di cui  al  presente  articolo  sono  autorizzati
subordinatamente all'approvazione del Piano Nazionale per la  Ripresa
e la Resilienza da parte della Commissione europea. Ai relativi oneri
pari a euro 11.576.131 per l'anno 2021, euro 34.726.391 annui per gli
anni dal 2022 al 2025 e euro 24.392.391 per l'anno 2026, si  provvede
a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next  Generation
EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30  dicembre
2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del
medesimo articolo 1.
Capo II
Misure urgenti per la giustizia ordinaria e amministrativa

                               Art. 11
 
                 Addetti all'ufficio per il processo
 
  1. Al fine di supportare le linee di progetto ricomprese  nel  PNRR
e, in particolare, per favorire la piena operativita' delle strutture
organizzative denominate ufficio per il processo, costituite ai sensi
dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,
convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e
assicurare la celere  definizione  dei  procedimenti  giudiziari,  in
deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo  30
marzo 2001, n.  165,  il  Ministero  della  giustizia  richiede  alla
Commissione Interministeriale RIPAM, che puo' avvalersi di Formez PA,
di avviare procedure di reclutamento nel periodo  2021-2024,  in  due
scaglioni, di un contingente massimo  di  16.500  unita'  di  addetti
all'ufficio  per  il  processo,  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato della durata massima di due anni  e  sette  mesi  per  il
primo scaglione e di due anni per il  secondo.  Nell'ambito  di  tale
contingente,  alla  corte  di  cassazione  sono   destinati   addetti
all'ufficio per il  processo  in  numero  non  superiore  a  400,  da
assegnarsi in virtu' di specifico progetto  organizzativo  del  primo
presidente  della  corte   di   cassazione,   con   l'obiettivo   del
contenimento della pendenza nel  settore  civile  e  del  contenzioso
tributario. Al fine di supportare le linee di progetto di  competenza
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ricomprese nel PNRR, e in
particolare, per  favorire  la  piena  operativita'  delle  strutture
organizzative denominate ufficio per il processo costituite ai  sensi
dell'articolo 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, la Giustizia
amministrativa, per assicurare la  celere  definizione  dei  processi
pendenti alla data del 31 dicembre 2019, in deroga a quanto  previsto
dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e'
autorizzata  ad  avviare  le  procedure  di  reclutamento,   in   due
scaglioni, di  un  contingente  massimo  di  326  unita'  di  addetti
all'ufficio  per  il  processo,  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e  sei
mesi, cosi' ripartito: 250 unita' complessive per i profili di cui al
comma 3, lettere a), b) e c), e 76 unita' per il profilo  di  cui  al
comma 3, lettera d). I contingenti di personale di  cui  al  presente
comma non sono computati ai fini della  consistenza  della  dotazione
organica  rispettivamente  del  Ministero  della  giustizia  e  della
Giustizia  amministrativa.  L'assunzione  del  personale  di  cui  al
presente comma e' autorizzata subordinatamente  all'approvazione  del
PNRR  da  parte  del   Consiglio   dell'Unione   europea   ai   sensi
dell'articolo 20, paragrafo 1,  del  regolamento  (UE)  2021/241  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.
  2. Il personale da assumere  nell'amministrazione  della  giustizia
ordinaria ai sensi del comma 1, deve essere in possesso  del  diploma
di laurea in  giurisprudenza  ovvero,  per  una  quota  dei  posti  a
concorso da indicarsi nel bando, del diploma di laurea in economia  e
commercio e scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati.  In
deroga a quanto previsto dagli articoli 2,  comma  2,  40  e  45  del
decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  la  declaratoria  del
profilo professionale degli  addetti  all'ufficio  per  il  processo,
comprensiva di specifiche e contenuti professionali,  e'  determinata
secondo quanto  previsto  dall'Allegato  II,  numero  1.  Per  quanto
attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni
istituto contrattuale, in quanto applicabile, gli addetti all'ufficio
per il processo sono equiparati ai profili dell'area  III,  posizione
economica F1. Il Ministero della giustizia, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente  rappresentative,  puo'  stabilire,  anche  in
deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, particolari
forme  di  organizzazione  e   di   svolgimento   della   prestazione
lavorativa, con riferimento al  lavoro  agile  e  alla  distribuzione
flessibile dell'orario di lavoro.
  3. Il contingente di cui al comma 1, la cui procedura di assunzione
e' gestita dalla Giustizia amministrativa, e' composto  dai  seguenti
profili professionali:
  a) funzionari amministrativi - area III - posizione economica F1;
  b) funzionari informatici - area III - posizione economica F1;
  c) funzionari statistici - area III - posizione economica F1;
  d) assistenti informatici - area II - posizione economica F2.
  4. Il servizio prestato  con  merito  e  debitamente  attestato  al
termine del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1,
e, per la Giustizia amministrativa, limitatamente al personale di cui
al comma 3, lettera a), qualora la prestazione lavorativa  sia  stata
svolta  per  l'intero  periodo  sempre  presso  la  sede   di   prima
assegnazione:
  a) costituisce titolo per  l'accesso  al  concorso  per  magistrato
ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo  5  aprile
2006, n. 160;
  b) equivale ad un anno di  tirocinio  professionale  per  l'accesso
alla professione di avvocato e di notaio;
  c) equivale ad un anno di  frequenza  dei  corsi  della  scuola  di
specializzazione per le  professioni  legali,  fermo  il  superamento
delle verifiche intermedie  e  delle  prove  finali  d'esame  di  cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
  d) costituisce titolo di preferenza per l'accesso alla magistratura
onoraria ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del  decreto  legislativo
13 luglio 2017, n. 116.
  5. L'amministrazione giudiziaria,  nelle  successive  procedure  di
selezione per il personale  a  tempo  indeterminato,  puo'  prevedere
l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei candidati  in
possesso   dell'attestazione   di   cui   al    comma    4    ovvero,
alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche  della
terza  area  professionale,  prevedere  una  riserva  in  favore  del
personale assunto ai sensi  del  presente  articolo,  in  misura  non
superiore al cinquanta per cento. L'amministrazione  della  Giustizia
amministrativa,  nelle  successive  procedure  di  selezione  per  il
personale a tempo indeterminato, puo' prevedere l'attribuzione di  un
punteggio aggiuntivo in favore del  personale  che,  al  termine  del
rapporto di  lavoro,  abbia  ricevuto,  dal  presidente  dell'Ufficio
giudiziario dove ha  prestato  servizio,  un  attestato  di  servizio
prestato con merito.
  6. L'assunzione del personale di cui  al  comma  1  e'  autorizzata
subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della Commissione
europea.
  7. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata:
    a) per la Giustizia ordinaria, la spesa di euro  360.142.195  per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 390.154.044 per l'anno 2024,
di euro 360.142.195 per l'anno 2025 e di euro 180.071.098 per  l'anno
2026, a cui si provvede mediante  versamento  di  pari  importo,  nei
corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1,  comma
1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del  bilancio
dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti  capitoli
di spesa dello stato di previsione del ministero della giustizia;
    b) per la Giustizia amministrativa la spesa di euro 8.458.696 per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 8.199.308 per  l'anno  2024,
di euro 7.939.920 per ciascuno degli anni  2025  e  2026,  a  cui  si
provvede a valere sul Fondo di rotazione per  l'attuazione  del  Next
Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037,  della  legge
30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di  cui  ai  commi  da
1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
                               Art. 12
 
   Modalita' di impiego degli addetti all'ufficio per il processo
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  11,  comma  1,  in
merito alla necessaria approvazione del PNRR da parte  del  Consiglio
dell'Unione europea, con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  della
giustizia, sono individuati i tribunali o le corti  di  appello  alle
cui strutture organizzative denominate ufficio per il  processo  sono
assegnati gli addetti, nonche' il numero degli addetti  destinati  ad
ogni singolo ufficio. Le unita' di personale di cui all'articolo  11,
comma 3 assunte per  gli  uffici  per  il  processo  della  Giustizia
amministrativa sono distribuite  esclusivamente  presso  le  seguenti
sedi: Consiglio di Stato, in ogni sezione giurisdizionale;  Tribunale
amministrativo regionale  per  il  Lazio,  sede  di  Roma;  Tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano;  Tribunale
amministrativo regionale  per  il  Veneto;  Tribunale  amministrativo
regionale per la Campania, sede di Napoli;  Tribunale  amministrativo
regionale per la Campania, sezione  staccata  di  Salerno;  Tribunale
amministrativo regionale per la Sicilia, sede di  Palermo;  Tribunale
amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania.
Fanno eccezione 7 funzionari informatici e  3  funzionari  statistici
che sono assegnati, rispettivamente, al Servizio per l'informatica  e
al Segretariato generale della Giustizia amministrativa  al  fine  di
coadiuvare l'ufficio per il processo  con  riferimento  agli  aspetti
informatici del progetto finanziato dalla Commissione europea e  allo
scopo di monitorare l'andamento della  riduzione  dell'arretrato.  La
decorrenza della presa di servizio dei dipendenti di cui all'articolo
11, comma 3, e' la stessa per tutti gli Uffici per il processo.
  2. Le  modalita'  di  impiego  degli  addetti  all'ufficio  per  il
processo presso gli Uffici giudiziari della Giustizia ordinaria  sono
individuate  all'Allegato  II,  numero  1,  che   costituisce   parte
integrante del presente decreto.
  3. All'esito dell'assegnazione degli  addetti  all'ufficio  per  il
processo di cui al comma 2, il Capo dell'ufficio giudiziario entro il
31 dicembre  2021,  di  concerto  con  il  dirigente  amministrativo,
predispone  un  progetto  organizzativo   che   preveda   l'utilizzo,
all'interno delle strutture organizzative denominate ufficio  per  il
processo, degli addetti selezionati in modo da  valorizzare  il  loro
apporto all'attivita' giudiziaria.
                               Art. 13
 
Reclutamento capitale umano a tempo  determinato  di  supporto  delle
  linee progettuali giustizia del PNRR
 
  1. Al fine di assicurare la piena operativita' dell'ufficio per  il
processo e di supportare le  linee  di  progetto  di  competenza  del
Ministero della giustizia ricomprese nel PNRR,  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, il Ministero della giustizia richiede di avviare le procedure di
reclutamento tramite  concorso  per  titoli  e  prova  scritta,  alla
Commissione Interministeriale RIPAM, che puo' avvalersi di Formez  PA
in relazione  a  profili  professionali  non  ricompresi  tra  quelli
ordinariamente previsti nell'Amministrazione giudiziaria, nel periodo
2021-2026, con contratto di lavoro a tempo determinato  della  durata
massima di trentasei mesi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio
2022, per  un  contingente  massimo  di  5.410  unita'  di  personale
amministrativo non dirigenziale, cosi' ripartito:
    a) 1.660 unita' complessive per i profili  di  cui  al  comma  2,
lettere a), c), e), g), h) e i);
    b) 750 unita' complessive per  i  profili  di  cui  al  comma  2,
lettere b), d) e f);
    c) 3.000 unita' per il profilo di cui al comma 2, lettera l).
  2. Il contingente di cui  al  comma  1  e'  composto  dai  seguenti
profili professionali:
    a) tecnico IT senior;
    b) tecnico IT junior;
    c) tecnico di contabilita' senior;
    d) tecnico di contabilita' junior;
    e) tecnico di edilizia senior;
    f) tecnico di edilizia junior;
    g) tecnico statistico;
    h) tecnico di amministrazione;
    i) analista di organizzazione;
    l) operatore di data entry.
  3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, 40  e  45
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  le  declaratorie  dei
profili professionali di cui al comma 2,  comprensive  di  specifiche
professionali e contenuti  professionali,  sono  determinate  secondo
quanto previsto dall'Allegato  II,  numeri  da  2  a  11  e,  per  il
personale di cui all'articolo 11, comma  3,  dall'Allegato  III.  Per
quanto attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio  e
ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile,  i  profili  di
cui al comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i), sono  equiparati  ai
profili dell'area III, posizione economica F1, i profili  di  cui  al
comma 2, lettere b), d) e f), sono equiparati  ai  profili  dell'area
II, posizione economica F2, e il profilo di cui al comma  2,  lettera
l), e' equiparato ai profili dell'area II, posizione economica F1. Il
Ministero  della  giustizia,  sentite  le  organizzazioni   sindacali
maggiormente rappresentative,  puo'  stabilire,  anche  in  deroga  a
quanto previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme di
organizzazione e di svolgimento  della  prestazione  lavorativa,  con
riferimento  al  lavoro  agile  e   alla   distribuzione   flessibile
dell'orario di lavoro. Per quanto attiene  al  trattamento  economico
fondamentale e accessorio e di ogni istituto contrattuale, in  quanto
applicabile, i profili di cui all'articolo 11, comma 3,  lettere  a),
b)  e  c),  sono  equiparati  ai  profili  dell'Area  III,  posizione
economica F1, e il profilo di cui al citato comma 3, lettera  d),  e'
equiparato  ai  profili  di  Area  II,  posizione  economica  F2.  Al
personale di cui all'articolo 11, comma 3, non spetta il compenso  di
cui all'articolo 37, comma 13, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate in deroga
ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122 e  al  di  fuori  della  dotazione  organica  del
personale amministrativo e delle assunzioni gia' programmate.
  4. L'amministrazione, nelle successive procedure di  selezione  per
il personale  a  tempo  indeterminato  indette  dal  Ministero  della
giustizia, puo' prevedere,  qualora  la  prestazione  lavorativa  sia
stata svolta per l'intero triennio sempre presso  la  sede  di  prima
assegnazione, l'attribuzione in favore dei candidati di un  punteggio
aggiuntivo  per  il  servizio  prestato  con  merito  e   debitamente
attestato al termine del rapporto di lavoro a  tempo  determinato  di
cui al comma 1, ovvero, alternativamente, nei soli concorsi  pubblici
per le qualifiche della medesima area professionale  come  equiparata
ai sensi del comma 3 al profilo  professionale  nel  quale  e'  stato
prestato servizio, una riserva in favore  del  personale  assunto  ai
sensi del presente articolo, in misura non superiore al cinquanta per
cento. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni  dello  Stato,
la suddetta attestazione  puo'  costituire  titolo  di  preferenza  a
parita' di titoli e di merito, a norma dell'articolo  5  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
  5. L'assunzione del personale di cui  al  comma  1  e'  autorizzata
subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della Commissione
europea.
  6. Per  l'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nel  presente
articolo e' autorizzata la spesa di  euro  207.829.968  per  ciascuno
degli anni 2022, 2023 e 2024, a cui si provvede  mediante  versamento
di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti  di  cui
all'articolo 1, comma 1038, della  legge  178/2020,  all'entrata  del
bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai  pertinenti
capitoli dello stato di previsione del ministero della giustizia.
                               Art. 14
 
               Procedura straordinaria di reclutamento
 
  1. Per garantire la necessaria speditezza del  reclutamento,  anche
in relazione al rispetto dei  tempi  del  PNRR,  il  Ministero  della
giustizia richiede alla Commissione Interministeriale RIPAM, che puo'
avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di  reclutamento  per  i
profili di cui agli articoli 11, comma  1,  e  13  mediante  concorso
pubblico per titoli e prova scritta. Ferme  restando,  a  parita'  di
requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999,  n.  68,  e
dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i titoli valutabili  ai
sensi  del  presente  comma,  con  attribuzione  dei  punteggi  fissi
indicati nel bando di concorso, sono soltanto i seguenti:
  a) votazione relativa  al  solo  titolo  di  studio  richiesto  per
l'accesso; i  bandi  di  concorso  indetti  per  il  Ministero  della
giustizia possono prevedere che il punteggio previsto  sia  aumentato
fino al doppio, qualora il titolo di studio in  questione  sia  stato
conseguito  non  oltre  sette  anni  dal  termine   ultimo   per   la
presentazione della  domanda  di  partecipazione  alla  procedura  di
reclutamento;
  b) ulteriori titoli universitari in ambiti  disciplinari  attinenti
al profilo messo a concorso, per i soli profili di  cui  all'articolo
11 e all'articolo 13, comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i);
  c) eventuali abilitazioni  professionali,  per  i  profili  di  cui
all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2, lettere c), d), e), f)  e
h);
  d)  il  positivo  espletamento  del  tirocinio  presso  gli  uffici
giudiziari ai sensi dell'articolo  73  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, per il profilo di cui all'articolo 11;
  e)  il  servizio  prestato  presso  le  Sezioni  specializzate   su
immigrazione, protezione internazionale, libera circolazione nell'Ue,
quali research officers, nell'ambito del Piano operativo dell'Ufficio
europeo di sostegno  per  l'asilo  -  EASO,  per  i  profili  di  cui
all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2, lettera h).
  2. La Giustizia amministrativa procede all'assunzione  di  tutti  i
profili professionali di  cui  all'articolo  11,  comma  3,  mediante
concorso pubblico per titoli e prova  scritta,  con  possibilita'  di
svolgimento della prova da remoto. I titoli valutabili per i concorsi
banditi dalla Giustizia amministrativa, con attribuzione dei punteggi
fissi indicati nel bando di concorso, sono esclusivamente i seguenti:
    a) votazione relativa al solo  titolo  di  studio  richiesto  per
l'accesso; i bandi di concorso indetti dalla Giustizia amministrativa
possono prevedere che il punteggio previsto  sia  aumentato  fino  al
doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito
non oltre sette anni dal termine ultimo per  la  presentazione  della
domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;
    b) per i profili di cui all'articolo 11, comma 3, lettere a),  b)
e  c),  eventuali  ulteriori   titoli   accademici   universitari   o
post-universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a
concorso;
    c) per i profili di cui all'articolo 11, comma 3, lettere a),  b)
e c), eventuali abilitazioni professionali coerenti  con  il  profilo
medesimo;
    d) per il profilo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), il
positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici  giudiziari  ai
sensi dell'articolo 73 del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
  3. Per le  procedure  di  reclutamento  nell'amministrazione  della
giustizia ordinaria, il bando indica i posti  messi  a  concorso  per
ogni profilo e, nell'ambito di ogni profilo, indica i posti per  ogni
singolo distretto di corte di  appello,  nonche',  ove  previsto  nel
medesimo bando, per ogni singolo circondario di  tribunale.  Ai  fini
della procedura di reclutamento di cui al presente comma, gli  uffici
giudiziari nazionali e l'amministrazione centrale sono  assimilati  a
un  autonomo  distretto.  Il  bando  per  i  concorsi  banditi  dalla
Giustizia amministrativa indica i posti messi  a  concorso  per  ogni
profilo e, nell'ambito di ogni profilo, i  posti  destinati  ad  ogni
Ufficio per il processo.
  4.   Ogni   candidato,   per   le   procedure    di    reclutamento
nell'amministrazione della giustizia ordinaria, non  puo'  presentare
domanda per piu' di un profilo e, nell'ambito di  tale  profilo,  per
piu' di un distretto e, nell'ambito di  tale  distretto,  qualora  il
bando lo preveda, per piu' di un circondario. Ogni  candidato  per  i
concorsi  banditi  dalla  Giustizia  amministrativa  puo'  presentare
domanda  solo  per  un  profilo  ed  esclusivamente  per  un  ufficio
giudiziario della Giustizia amministrativa.
  5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, per  i
titoli di studi accademici richiesti per l'accesso ai profili di  cui
all'articolo 11 e di cui all'articolo 13, comma 2,  lettere  a),  c),
e), g), h) e  i),  si  applicano  i  criteri  di  equipollenza  e  di
equiparazione previsti dal decreto del  Ministro  dell'universita'  e
delle ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,  dal
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,  dai   decreti   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio
2009 e del  15  febbraio  2011.  I  candidati  che  partecipano  alla
selezione bandita dalla Giustizia  amministrativa  devono  essere  in
possesso del titolo di accesso al profilo per  il  quale  concorrono,
come indicato nell'Allegato III.
  6. Le  commissioni  esaminatrici,  per  i  concorsi  richiesti  dal
Ministero della Giustizia, sono composte da un  magistrato  ordinario
che abbia conseguito almeno la quinta valutazione di professionalita'
o da un dirigente generale di una delle amministrazioni pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165 o da un  avvocato  con  almeno  quindici  anni  di  iscrizione
all'Albo o da un professore ordinario di  materie  giuridiche,  tutti
anche  in  quiescenza  da  non  oltre  un  triennio  alla   data   di
pubblicazione del bando, con funzioni di presidente, e da non piu' di
quattro componenti, individuati tra magistrati ordinari  che  abbiano
conseguito  almeno  la  seconda  valutazione   di   professionalita',
dirigenti di  livello  non  generale  di  una  delle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, avvocati con  almeno  dieci  anni  di  iscrizione
all'Albo e professori ordinari, associati, ricercatori confermati o a
tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b),  della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, tutti  anche  in  quiescenza  da  non
oltre un triennio alla data di pubblicazione del bando, con  funzioni
di commissari. Per quanto non  espressamente  previsto  dal  presente
articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
1994, n. 487.
  7.  Per  i  concorsi  banditi  dalla  Giustizia  amministrativa  la
procedura concorsuale e' decentrata per ogni ufficio giudiziario,  in
relazione al quale e' nominata una sola  commissione  che  procedera'
alla selezione di tutte le figure  professionali,  formando  distinte
graduatorie. Per la  selezione  dei  candidati  dell'Ufficio  per  il
processo del  Consiglio  di  Stato  e  del  Tribunale  amministrativo
regionale per il Lazio, sede di Roma, e' nominata, per  i  funzionari
informatici, per quelli statistici e per gli assistenti  informatici,
una sola commissione, che stilera' una  unica  graduatoria  per  ogni
profilo.
  8.  Per  i  concorsi  banditi  dalla  Giustizia  amministrativa  la
commissione esaminatrice e' composta da  un  magistrato  dell'ufficio
giudiziario  e  da  due  dirigenti  di   seconda   fascia   dell'area
amministrativa. Per la  selezione  degli  assistenti  informatici  la
commissione puo' avvalersi di personale esperto dell'Ufficio o  della
consulenza  del  Servizio  per   l'informatica.   Nella   commissione
competente alla selezione dei candidati per l'Ufficio per il processo
del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo  regionale  per
il Lazio, sede di Roma, un dirigente amministrativo e' sostituito  da
un dirigente tecnico per la selezione dei  funzionari  informatici  e
statistici, nonche'  per  quella  degli  assistenti  informatici.  Le
funzioni di segretario sono  svolte  da  un  dipendente  appartenente
all'Area III. Per quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente
articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
1994, n. 487. I lavori delle  commissioni  devono  concludersi  entro
sessanta  giorni  dall'insediamento.  Il  Segretario  generale  della
Giustizia amministrativa monitora  il  rispetto  della  tempistica  e
fornisce supporto, ove necessario.
  9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  costituiranno
altresi' titoli di preferenza a parita' di merito per le procedure di
reclutamento di cui al presente articolo:
  a) l'avere svolto, con esito positivo, lo stage presso  gli  uffici
giudiziari ai sensi dell'articolo  73  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98;
  b) l'avere svolto,  con  esito  positivo,  l'ulteriore  periodo  di
perfezionamento nell'ufficio per il processo, ai sensi  dell'articolo
50, commi 1-bis e 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
nonche', per  il  concorso  indetto  dalla  Giustizia  amministrativa
dell'articolo 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186;
  c) l'avere completato, con esito positivo, il  tirocinio  formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  pur  non   facendo   parte
dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato  dall'articolo  50,
commi 1-bis e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
nonche', per  il  concorso  indetto  dalla  Giustizia  amministrativa
dell'articolo 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186.
  10. A parita' dei titoli preferenziali di cui al comma 9 e  di  cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
1994, n. 487, e' preferito il candidato  piu'  giovane  di  eta',  ai
sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997,  n.  127.
Il possesso dei requisiti di accesso, dei titoli di attribuzione  del
punteggio e  dei  titoli  di  preferenza  dovra'  essere  documentato
esclusivamente con le modalita' indicate dal bando di concorso.
  11. Per ogni profilo, per i concorsi richiesti dal Ministero  della
giustizia, la commissione esaminatrice forma una singola  graduatoria
relativa ai posti messi a concorso in ogni distretto  ovvero,  quando
lo preveda il bando di concorso, in  ogni  circondario.  Qualora  una
graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti messi a  concorso
per un profilo in un singolo distretto o in un  singolo  circondario,
l'amministrazione potra'  coprire  i  posti  non  assegnati  mediante
scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo
profilo  nel   distretto,   ovvero,   nell'ipotesi   di   graduatoria
circondariale, nei circondari confinanti con  il  maggior  numero  di
idonei ovvero, in  subordine,  delle  graduatorie  degli  idonei  non
vincitori con il maggior numero di idonei di altri profili  aventi  i
medesimi titoli  richiesti  per  l'accesso  e  relative  al  medesimo
distretto o al medesimo circondario; in caso di pari numero di idonei
non vincitori, la graduatoria e' individuata sulla base della  minore
distanza chilometrica tra i capoluoghi dei distretti interessati. Per
quanto attiene al secondo scaglione di  addetti  all'ufficio  per  il
processo di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo, in  caso  di
incapienza delle graduatorie distrettuali formate  nell'ambito  della
nuova  procedura  assunzionale,  il  reclutamento   potra'   avvenire
mediante scorrimento  delle  graduatorie  formate  nell'ambito  della
procedura   relativa   al   primo   scaglione.   Per   la   Giustizia
amministrativa,  qualora  una   graduatoria   risultasse   incapiente
rispetto ai posti messi a concorso  per  un  profilo  in  un  Ufficio
giudiziario, il Segretario generale  della  Giustizia  amministrativa
potra' coprire i  posti  non  assegnati  mediante  scorrimento  delle
graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo in  altro
ufficio  giudiziario  e,  nella  seconda  tornata  delle  assunzioni,
chiamare gli idonei del primo scaglione, con i criteri  indicati  nel
bando di concorso; lo scorrimento delle graduatorie avviene a partire
da quelle con maggior numero di idonei e, in caso di pari  numero  di
idonei,   secondo   l'ordine   degli   Uffici   giudiziari   indicato
nell'articolo 12, comma 1, secondo periodo.
  12. Per i concorsi richiesti dal Ministero  della  giustizia,  sono
ammessi a sostenere la prova scritta, per ogni distretto,  un  numero
di candidati pari ad un multiplo, non inferiore al doppio, del numero
di posti messi a concorso nel distretto, secondo quanto stabilito dal
bando e sulla  base  delle  graduatorie  risultanti  all'esito  della
valutazione dei titoli ai sensi dei commi 1, 9 e 10. La prova scritta
potra' essere svolta mediante l'uso  di  tecnologie  digitali.  Fermo
restando quanto previsto dal comma l, il bando di concorso  specifica
i criteri di attribuzione dei punteggi, le  modalita'  di  formazione
della graduatoria finale per ogni singolo distretto o circondario, le
sedi di corte di appello presso cui potra' essere svolta la  suddetta
prova scritta e i criteri di assegnazione alle predette sedi di esame
dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta.  Potranno  essere
costituite sottocommissioni, ognuna delle quali valutera' non meno di
duecento candidati. La prova scritta consiste nella  somministrazione
di quesiti a risposta multipla. Il bando puo' prevedere,  in  ragione
del numero di partecipanti, l'utilizzo  di  sedi  decentrate  e,  ove
necessario, la non contestualita' delle sessioni, garantendo in  ogni
caso la trasparenza e l'omogeneita' delle prove. Le  materie  oggetto
della  prova  scritta,  le  modalita'  di  nomina  della  commissione
esaminatrice e dei  comitati  di  vigilanza  e  le  ulteriori  misure
organizzative  sono  determinate  con  decreto  del  Ministro   della
giustizia da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
  13. Per l'espletamento delle procedure  concorsuali  relative  alle
assunzioni di tutti i profili professionali di cui agli articoli 11 e
13  e'  autorizzata,  subordinatamente  all'approvazione  del   Piano
Nazionale per la Ripresa e la Resilienza da parte  della  Commissione
europea, per l'amministrazione della giustizia ordinaria, , la  spesa
di euro 3.281.709 per l'anno 2021 e di euro 341.112 per  l'anno  2023
e, per la Giustizia amministrativa, la  spesa  di  euro  488.800  per
l'anno 2021 e di euro 320.800 per l'anno 2024 a  cui  si  provvede  a
valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione  del  Next  Generation
EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30  dicembre
2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del
medesimo articolo 1.
                               Art. 15
 
                  Vincolo di permanenza nella sede
                       e mobilita' temporanea
 
  1. Il personale di cui agli articoli 11 e 13 permarra'  nella  sede
di  assegnazione  per  l'intera  durata   del   contratto   a   tempo
determinato.
  2. Per la Giustizia ordinaria, avuto riguardo alla articolazione su
base distrettuale della procedura di reclutamento e  alla  necessita'
di garantire il raggiungimento degli  obiettivi  e  il  rispetto  dei
tempi previsti dal PNRR, ogni forma di mobilita' interna  su  domanda
del dipendente, fondata su circostanze  sopravvenute  successivamente
all'assegnazione della sede, si intende comunque riferita  ad  uffici
situati nel medesimo distretto in cui e' situata  la  sede  di  prima
assegnazione. Al momento della assegnazione della sede  ai  vincitori
del concorso nei singoli profili, potra'  essere  fatta  valere  ogni
circostanza idonea a costituire, secondo la normativa vigente, titolo
di precedenza o di preferenza in relazione alla specifica graduatoria
distrettuale  ovvero,  qualora  lo  preveda  il  bando  di  concorso,
circondariale. In deroga a quanto previsto  dall'articolo  17,  comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,  il  medesimo  personale  non
puo' in alcun caso essere comandato, distaccato  o  assegnato  presso
altre  pubbliche  amministrazioni,   ne'   essere   destinatario   di
provvedimenti di applicazione endodistrettuale, come  previsto  dalla
contrattazione integrativa.
  3. Per la Giustizia ordinaria, e'  fatta  salva  la  mobilita'  per
compensazione, in  condizioni  di  piena  neutralita'  finanziaria  e
previo nulla osta del Ministero della giustizia.
                               Art. 16
 
                       Attivita' di formazione
 
  1.  Il  Ministero  della  giustizia  assicura  l'informazione,   la
formazione e la  specializzazione  di  tutto  il  personale  a  tempo
determinato assunto ai sensi  del  presente  capo  e  destinati  agli
uffici per il  processo  di  competenza  della  giustizia  ordinaria,
individuando con decreto del Direttore generale del personale e della
formazione specifici percorsi didattici, da svolgersi anche  per  via
telematica.
  2. Per il personale di cui all'articolo 11, comma 3, e'  assicurata
la formazione di tutto il personale a tempo  determinato  assunto  ai
sensi  del  presente  decreto,  secondo  un  programma  definito  dal
Segretario generale della Giustizia amministrativa.
  3. Per l'attuazione, delle disposizioni di cui al presente articolo
e' autorizzata, subordinatamente all'approvazione del Piano Nazionale
per la Ripresa e la Resilienza da parte  della  Commissione  europea,
per l'amministrazione della giustizia  ordinaria  la  spesa  di  euro
235.000 per l'anno 2021, di euro 2.000.000 per l'anno 2022,  di  euro
1.460.000 per l'anno 2023 e di euro 1.102.000 per l'anno 2024 e,  per
la Giustizia amministrativa, la spesa di euro 37.464 per l'anno  2022
e di euro 35.234 per l'anno 2024 a cui si provvede a valere sul Fondo
di rotazione per l'attuazione del Next Generation  EU-Italia  di  cui
all'articolo 1, comma 1037, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,
secondo le modalita' di cui ai commi da  1038  a  1050  del  medesimo
articolo 1.
                               Art. 17
 
Monitoraggio di impiego degli addetti all'ufficio per il  processo  e
  delle altre misure sul capitale umano e smaltimento dell'arretrato
 
  1. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono  indicate  le
procedure di monitoraggio, le risorse e le  modalita'  necessarie  ai
fini  della  valutazione  delle  misure  urgenti  per  la   giustizia
ordinaria di cui al presente capo nell'ambito del PNRR.
  2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio di  Stato,  da
emanarsi entro cinquanta giorni dall'entrata in vigore  del  presente
decreto,  sentito  il  Consiglio  di   presidenza   della   Giustizia
amministrativa, sono adottate  le  Linee  guida  per  lo  smaltimento
dell'arretrato in tutti gli uffici  della  Giustizia  amministrativa,
con l'indicazione dei compiti  degli  Uffici  per  il  processo,  ivi
inclusa la segnalazione degli affari meritevoli  di  priorita'  nella
definizione, e del cronoprogramma dei risultati intermedi e finali da
raggiungere.
  3.  Il  personale  addetto  all'ufficio  per  il  processo   presta
attivita' lavorativa esclusivamente per la riduzione  dell'arretrato,
prevalentemente in modalita' da remoto e con la dotazione informatica
fornita dall'Amministrazione.
  4. Le attivita' di segnalazione, individuate nelle Linee  guida  di
cui al comma 2, possono essere svolte anche dal Segretariato generale
della Giustizia amministrativa.
  5. Ferme restando le udienze straordinarie annualmente  individuate
dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa  ai  sensi
dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.
104, Allegato 2, recante  le  norme  di  attuazione  del  codice  del
processo amministrativo,  al  fine  di  trattare  i  ricorsi  di  cui
all'articolo  11,  comma  1,  sono  programmate  dal   Consiglio   di
presidenza   della   Giustizia   amministrativa   ulteriori   udienze
straordinarie, in un numero  necessario  e  sufficiente  al  fine  di
assicurare  il  raggiungimento  degli  obiettivi  stabiliti,  per  la
Giustizia amministrativa, dal PNRR.  A  tal  fine,  il  Consiglio  di
presidenza della  Giustizia  amministrativa  aggiorna  il  numero  di
affari da assegnare  al  presidente  del  collegio  e  ai  magistrati
componenti dei collegi, al fine di assicurare il raggiungimento degli
obiettivi stabiliti dal PNRR.
  6. La partecipazione dei magistrati alle udienze  straordinarie  di
cui al comma 7 e' su base  volontaria.  Le  udienze  si  svolgono  da
remoto. Non possono essere assegnati alle  udienze  straordinarie  di
smaltimento gli affari di cui agli articoli da 112 a 117  del  codice
del processo amministrativo.
  7. Per evitare la formazione di nuovo  arretrato,  all'articolo  87
dell'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante
il codice del processo amministrativo, dopo il comma 4,  e'  aggiunto
il  seguente:  «4-bis.  Le  udienze   straordinarie   dedicate   allo
smaltimento dell'arretrato sono svolte da remoto.».
                               Art. 18
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1.  Ai  fini  dell'immediata  attuazione  delle  disposizioni   del
presente  decreto  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio, anche in conto residui.
                               Art. 19
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 9 giugno 2021
 
                             MATTARELLA
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
                                  Brunetta, Ministro per la  pubblica
                                  amministrazione
 
                                  Cartabia, Ministro della giustizia
 
                                  Franco,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

                              Allegati
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

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