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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 17/6/2021
Disposizioni attuative dell'art.9, c. 10, del dl 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid -19
(GU n.143 del 17-6-2021)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Materia: sanità / salute

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

17 giugno 2021

Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10,  del  decreto-legge
22 aprile 2021, n.  52,  recante  «Misure  urgenti  per  la  graduale
ripresa delle attivita'  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle
esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19».
(21A03739)
(GU n.143 del 17-6-2021)
Capo I
Parte generale

 
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
  Visti gli articoli 32, 117, secondo comma, lettere m), q) e  r),  e
118 della Costituzione;
  Visto il regolamento (UE) 2021/953 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 14 giugno  2021  su  un  quadro  per  il  rilascio,  la
verifica  e   l'accettazione   di   certificati   interoperabili   di
vaccinazione, di test e di  guarigione  in  relazione  alla  COVID-19
(certificato  COVID  digitale  dell'UE)  per  agevolare   la   libera
circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19;
  Visto il regolamento (UE) 2021/954 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 14 giugno  2021  su  un  quadro  per  il  rilascio,  la
verifica  e   l'accettazione   di   certificati   interoperabili   di
vaccinazione, di test e di  guarigione  in  relazione  alla  COVID-19
(certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di  paesi  terzi
regolarmente soggiornanti o  residenti  nel  territorio  degli  Stati
membri durante la pandemia di COVID-19;
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare,  l'art.  9,  rubricato
«certificazioni verdi COVID-19», che al comma 10  prevede  l'adozione
di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di  concerto
con i Ministri della  salute,  per  l'innovazione  tecnologica  e  la
transizione digitale e dell'economia  e  delle  finanze,  sentito  il
Garante per la protezione dei dati personali;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale»;
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
  Visto il decreto-legge 15  gennaio  1993,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17   marzo   1993,   n.   63,   recante
«Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi  in
materia previdenziale», e in particolare l'art. 2,  recante  «Scambio
dati attraverso il codice fiscale e acquisizione degli indirizzi»;
  Visto l'art. 50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
concernente l'istituzione del Sistema tessera sanitaria da parte  del
Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare,  il  comma
9;
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82   «Codice
dell'amministrazione digitale», e in particolare l'art.  50,  recante
la «Disponibilita' dei dati  delle  pubbliche  amministrazioni»,  che
prevede  la   formazione,   la   raccolta,   la   conservazione,   la
disponibilita'  e   l'accessibilita'   dei   dati   delle   pubbliche
amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e  della
comunicazione, l'art.  64,  relativo  al  «Sistema  pubblico  per  la
gestione delle identita' digitali e modalita' di accesso  ai  servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni», che  istituisce  il
sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini
e imprese (SPID), e l'art. 64-bis,  recante  «Accesso  telematico  ai
servizi della Pubblica  amministrazione»,  che  istituisce  un  unico
punto di accesso per tutti i servizi digitali  attraverso  l'app  IO,
erogato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che si avvale  di
PagoPA S.p.A.;
  Vista la circolare del Ministero della salute DGRUERI/II/005846 del
30 marzo 2010, «Nuovi regolamenti comunitari di sicurezza  sociale  -
Emissione TEAM per pensionati  (e  loro  familiari)  e  familiari  di
lavoratori  che  risiedono  in  un  Paese  diverso  da   quello   del
capofamiglia»;
  Visto  l'art.  11  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione  finanziaria  e
di  competitivita'  economica»,  e,  in  particolare,  il  comma  15,
concernente l'emissione da parte del Ministero dell'economia e  delle
finanze della Tessera  sanitaria  su  supporto  Carta  nazionale  dei
servizi (TS-CNS);
  Visto l'art.  12,  rubricato  «Fascicolo  sanitario  elettronico  e
sistemi di sorveglianza nel settore sanitario», del decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221,  recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  la
crescita del Paese»;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
Serie generale - n. 243 del 16 ottobre 2013,  recante  «Modalita'  di
consegna, da  parte  delle  aziende  sanitarie,  dei  referti  medici
tramite  web,  posta  elettronica  certificata  e   altre   modalita'
digitali,  nonche'  di  effettuazione  del  pagamento  online   delle
prestazioni erogate, ai sensi  dell'art.  6,  comma  2,  lettera  d),
numeri 1) e 2), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106»;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
settembre 2015, n. 178, recante «regolamento in materia di  fascicolo
sanitario elettronico»;
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
  Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di  cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  come  modificato  dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
  Visto il decreto-legge  7  giugno  2017,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  31  luglio  2017,   n.   119,   recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di  prevenzione  vaccinale,   di
malattie infettive e di controversie relative  alla  somministrazione
di farmaci»;
  Visto il decreto del Ministro della salute del 17  settembre  2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale  -  n.  257  del  5  novembre  2018,   che   disciplina   il
funzionamento  presso  il  Ministero   della   salute   dell'Anagrafe
nazionale vaccini;
  Visto  l'art.  6,  recante  «Sistema  di  allerta  COVID-19»,   del
decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, recante  «Misure  urgenti  per  la
funzionalita' dei  sistemi  di  intercettazioni  di  conversazioni  e
comunicazioni, ulteriori misure urgenti  in  materia  di  ordinamento
penitenziario, nonche' disposizioni integrative e di coordinamento in
materia di giustizia civile,  amministrativa  e  contabile  e  misure
urgenti per l'introduzione del  sistema  di  allerta  COVID-19»,  che
istituisce la Piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema
di allerta COVID-19;
  Vista la circolare del Ministero  della  salute  n.  18584  del  29
maggio 2020, relativa alla «Ricerca e gestione dei contatti  di  casi
COVID-19 (Contact tracing) ed App  Immuni»,  pubblicata  sul  portale
istituzionale del Ministero della salute;
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  di
concerto con il  Ministero  della  salute,  3  giugno  2020,  recante
«Modalita'  tecniche  per  il  coinvolgimento  del  Sistema   tessera
sanitaria  ai  fini  dell'attuazione  delle  misure  di   prevenzione
nell'ambito delle misure di  sanita'  pubblica  legate  all'emergenza
COVID-19»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 144 dell'8 giugno 2020, che prevede le
funzionalita' rese disponibili dal Sistema tessera sanitaria  per  le
finalita' di cui al citato art. 6 del decreto-legge n. 28 del 2020;
  Visti gli articoli 18 e 19 del decreto-legge 28  ottobre  2020,  n.
137, convertito con modificazioni dalla legge 18  dicembre  2020,  n.
176, recante «Ulteriori misure urgenti in  materia  di  tutela  della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza,
connesse all'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,  che  prevedono
l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi  da  parte  dei  medici  di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta  e  l'utilizzazione
da  parte  degli  stessi  della  funzionalita'  del  Sistema  tessera
sanitaria, per la produzione  del  referto  elettronico  relativo  al
tampone eseguito per ciascun assistito con l'indicazione dei relativi
esiti, dei dati di contatto,  nonche'  delle  ulteriori  informazioni
necessarie alla sorveglianza epidemiologica;
  Visto l'art. 20, rubricato «Istituzione del servizio  nazionale  di
risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria», del decreto-legge
28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
18 dicembre 2020,  n.  176,  recante  «Ulteriori  misure  urgenti  in
materia di  tutela  della  salute,  sostegno  ai  lavoratori  e  alle
imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19», che istituisce presso  il  Ministero  della  salute  un
servizio nazionale di supporto telefonico e telematico  alle  persone
risultate positive al virus  SARS-CoV-2  o  che  hanno  ricevuto  una
notifica di  allerta  attraverso  l'applicazione  «Immuni»,  rendendo
disponibili i dati dei casi  raccolti  anche  attraverso  il  Sistema
tessera sanitaria ovvero tramite sistemi di interoperabilita';
  Visto il decreto del Ministro della salute  30  ottobre  2020,  che
delega  al  Commissario   straordinario   per   l'attuazione   e   il
coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19,  la  disciplina  dell'organizzazione  e  del
funzionamento del suddetto servizio nazionale di supporto  telefonico
e telematico e prevede il trasferimento  alla  contabilita'  speciale
dello stesso Commissario delle risorse di cui al menzionato  art.  20
del decreto-legge n. 137 del 2020;
  Visto il decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  3
novembre 2020, relativo alle «Modalita' attuative delle  disposizioni
di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 28  ottobre
2020 (c.d. "Decreto Ristori")», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 276  del  5  novembre
2020;
  Vista l'ordinanza 19 dicembre 2020, n. 34, emanata dal  Commissario
straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle  misure  di
contenimento  e  contrasto  dell'emergenza  epidemiologica  COVID-19,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 320 del 28 dicembre 2020, recante «Servizio di supporto
telefonico sblocco Immuni»;
  Visto l'art. 1, commi 418, 419 e 420, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il  triennio  2021-2023»,
concernenti lo svolgimento, da parte  di  un  farmacista,  presso  le
farmacie aperte al pubblico, dei test intesi a rilevare  la  presenza
di anticorpi IgG e IgM e dei tamponi rapidi  per  la  rilevazione  di
antigeni derivanti dal virus SARS-CoV-2;
  Visto l'art. 1, commi da 457 a 467, della predetta legge n. 178 del
2020, che prevedono l'adozione del  piano  strategico  nazionale  dei
vaccini per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2  e  ne
disciplinano la relativa attuazione;
  Visto l'art. 1, comma 471, della menzionata legge n. 178 del  2020,
che consente, in via sperimentale, per il 2021,  la  somministrazione
di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico;
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  12  marzo  2021,  n.  29,  recante
«Ulteriori  disposizioni  urgenti  in  materia  di   contenimento   e
prevenzione  dell'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19   e   di
svolgimento delle elezioni per l'anno 2021», che disciplina i sistemi
informativi funzionali all'implementazione del piano  strategico  dei
vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;
  Vista l'ordinanza 9 febbraio 2021, n. 2,  emanata  dal  Commissario
straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle  misure  di
contenimento  e  contrasto  dell'emergenza  epidemiologica  COVID-19,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 38 del 15 febbraio 2021,  che  dispone  l'utilizzazione
del Sistema tessera sanitaria quale veicolo di comunicazione dei dati
tra gli enti interessati al processo di somministrazione dei  vaccini
anti SARS-CoV-2;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  12  marzo   2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 72 del 24 marzo 2021, relativo  alla  approvazione  del
Piano strategico nazionale  dei  vaccini  per  la  prevenzione  delle
infezioni da SARS-CoV-2 costituito dal documento recante «Elementi di
preparazione della  strategia  vaccinale»,  di  cui  al  decreto  del
Ministro della salute 2 gennaio 2021 nonche'  dal  documento  recante
«Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti
SARS-CoV-2/COVID-19» del 10 marzo 2021;
  Visto l'art. 20, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  maggio  2021,  n.  69,
concernente «Misure urgenti in materia di  sostegno  alle  imprese  e
agli operatori economici, di lavoro, salute e  servizi  territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19», che prevede il trasferimento dei
dati relativi alle prenotazioni e somministrazioni dei vaccini per la
prevenzione delle infezioni  da  SARS-CoV-2  dall'Anagrafe  nazionale
vaccini al Sistema tessera sanitaria;
  Vista l'ordinanza 29 marzo 2021,  n.  3,  emanata  dal  Commissario
straordinario per l'attuazione ed il coordinamento  delle  misure  di
contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19  e
per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 82
del 6 aprile 2021, concernente «Disposizioni per la  vaccinazione  in
luogo diverso dalla residenza»;
  Visto il decreto-legge 18  maggio  2021,  n.  65,  recante  «Misure
urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
  Visto  l'art.  42,  rubricato  «Implementazione  della  Piattaforma
nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi
COVID-19», del decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  concernente
«Governance del Piano nazionale di  rilancio  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e  snellimento  delle  procedure»,  che  disciplina  il
sistema  di  realizzazione  della   Piattaforma   nazionale-DGC   per
l'emissione e la validazione  delle  certificazioni  verdi  COVID-19,
prevedendo anche lo specifico  stanziamento  di  3.318.400  euro  per
l'acquisto dei messaggi brevi di telefonia mobile;
  Considerato che il citato art. 9 del decreto-legge 22 aprile  2021,
n. 52, al comma 10, prevede  che,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della salute,  per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e
delle finanze e  sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, siano individuati:
    a) le  specifiche  tecniche  per  assicurare  l'interoperabilita'
delle certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale-DGC;
    b)  le  specifiche   tecniche   per   l'interoperabilita'   della
Piattaforma nazionale-DGC e le analoghe piattaforme  istituite  negli
altri Stati membri dell'Unione europea, tramite il Gateway europeo;
    c) i dati che devono essere riportati nelle certificazioni  verdi
COVID-19;
    d)  le  modalita'  di  aggiornamento  delle  certificazioni,   le
caratteristiche e le modalita'  di  funzionamento  della  Piattaforma
nazionale-DGC;
    e) la struttura dell'identificativo univoco delle  certificazioni
verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile;
    f)  l'indicazione  dei  soggetti  deputati  al  controllo   delle
certificazioni;
    g)  i  tempi  di  conservazione  dei  dati   raccolti   ai   fini
dell'emissione delle certificazioni, e le misure  per  assicurare  la
protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni;
  Rilevato che l'art. 9 del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52
attribuisce    esclusivamente    alla    Piattaforma    nazionale-DGC
l'emissione, il rilascio e la  verifica  delle  certificazioni  verdi
COVID-19;
  Ritenuto  di  affidare  il  controllo  delle  certificazioni  verdi
COVID-19,  oltreche'  ai  pubblici  ufficiali  nell'esercizio   delle
relative funzioni, al personale addetto ai servizi di controllo delle
attivita' di intrattenimento e di  spettacolo  in  luoghi  aperti  al
pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art.
3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94; ai  soggetti  titolari
delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi  per  l'accesso  ai
quali e' prescritto il possesso  di  certificazione  verde  COVID-19,
nonche' ai loro delegati; al proprietario o il legittimo detentore di
luoghi o locali presso i quali si svolgono  eventi  e  attivita'  per
partecipare ai quali e'  prescritto  il  possesso  di  certificazione
verde COVID-19, nonche' ai loro delegati; ai vettori aerei, marittimi
e terrestri, nonche' ai loro delegati; ai gestori delle strutture che
erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e  socio-assistenziali
per l'accesso alle quali, in qualita' di visitatori,  sia  prescritto
il  possesso  di  certificazione  verde  COVID-19,  nonche'  ai  loro
delegati;
  Ritenuta la necessita' di  procedere  alla  regolamentazione  delle
specifiche  tecniche  per   l'interoperabilita'   della   Piattaforma
nazionale-DGC e le analoghe piattaforme istituite negli  altri  Stati
membri dell'Unione europea, che saranno abilitate e attivate in  base
alle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e  del
Consiglio 2021/953 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  14
giugno  2021  su  un  quadro  per  il   rilascio,   la   verifica   e
l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test
e  di  guarigione  in  relazione  alla  COVID-19  (certificato  COVID
digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle  persone
durante la pandemia di COVID-19;
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, reso con provvedimento del 9 giugno 2021, n. 229;
  Di  concerto  con  il  Ministro  della  salute,  il  Ministro   per
l'innovazione tecnologica e la transizione  digitale  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
                             Definizioni
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) «Piattaforma nazionale digital green certificate  (Piattaforma
nazionale-DGC)» per l'emissione e  validazione  delle  certificazioni
verdi COVID-19: sistema informativo nazionale  per  il  rilascio,  la
verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a
livello nazionale ed europeo, di cui all'art. 9 del decreto-legge  22
aprile 2021, n. 52 e all'art. 42 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77;
    b) «certificazioni verdi COVID-19»: le certificazioni comprovanti
lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, lo  stato  di
avvenuta   guarigione   dall'infezione    da    SARS-CoV-2,    ovvero
l'effettuazione  di  un  test  molecolare  o  antigenico  rapido  con
risultato negativo  al  virus  SARS-CoV-2,  di  cui  all'art.  9  del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
    c) «vaccinazione»:  le  vaccinazioni  anti-SARS-CoV-2  effettuate
nell'ambito  del  Piano  strategico  nazionale  dei  vaccini  per  la
prevenzione  delle  infezioni  da  SARS-CoV-2,  di  cui  all'art.  9,
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
    d)  «test  molecolare»:   test   molecolare   di   amplificazione
dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di  reazione  a  catena
della  polimerasi-trascrittasi   inversa   (RT-PCR),   amplificazione
isotermica  mediata  da  loop  (LAMP)  e  amplificazione  mediata  da
trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare  la  presenza  dell'acido
ribonucleico  (RNA)  del  SARS-CoV-2,   riconosciuto   dall'autorita'
sanitaria ed effettuato da operatori sanitari,  di  cui  all'art.  9,
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
    e) «test antigenico rapido»: test basato  sull'individuazione  di
proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale,
riconosciuto dall'autorita'  sanitaria  ed  effettuato  da  operatori
sanitari, di cui all'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
    f) «interoperabilita'»: capacita' dei sistemi di verifica di  uno
Stato membro di utilizzare  i  dati  codificati  da  un  altro  Stato
membro;
    g) «codice a barre interoperabile/bidimensionale»: strumento  per
memorizzare e rappresentare  dati  in  un  formato  visivo  leggibile
meccanicamente,  che  consente  di  verificare   l'autenticita',   la
validita' e l'integrita' delle certificazioni verdi COVID-19;
    h) «Gateway europeo»: architettura di interoperabilita'  europea,
gestita dalla Commissione europea, mediante la quale  possono  essere
verificate tutte le firme dei  certificati  europei  digitali  COVID,
emessi dagli Stati membri;
    i) «FSE»: il Fascicolo sanitario elettronico, di cui all'art.  12
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
    j) «Sistema TS»: il sistema informativo di  cui  e'  titolare  il
Ministero dell'economia e  delle  finanze  in  attuazione  di  quanto
disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
    k) «TS-CNS»: tessera sanitaria su supporto  Carta  nazionale  dei
servizi, di cui all'art. 50 del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326;
    l) «INI»: l'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilita'  fra
i  FSE,  istituita  ai  sensi  del  comma  15-ter  dell'art.  12  del
decreto-legge 18 ottobre 2021, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre  2021,  n.  221,  e  realizzata  a  cura  del
Ministero dell'economia e delle finanze;
    m) «AVN»: Anagrafe nazionale vaccini istituita  dal  decreto  del
Ministro  della  salute  17  settembre  2018,  e  integrata,  per  le
vaccinazioni del  piano  strategico  nazionale  dei  vaccini  per  la
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, secondo le disposizioni di
cui  al  decreto-legge  14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n.  29,  per  agevolare  le
attivita' di distribuzione sul territorio nazionale  delle  dosi  dei
vaccini anti-SARS-CoV-2, dei dispositivi e degli altri  materiali  di
supporto alla somministrazione e il relativo tracciamento;
    n) «dati di contatto»: numero di telefonia mobile  e/o  indirizzo
di   posta   elettronica   fornito   dall'assistito   e    utilizzato
esclusivamente per  consentire  l'invio  di  un  codice  univoco  per
l'acquisizione della certificazione verde COVID-19,  nonche'  per  la
notifica all'interessato della revoca delle sue certificazioni  verdi
COVID-19, gia' rilasciate e in corso di validita';
    o) «autenticazione forte»: metodo di autenticazione che  richiede
l'utilizzo di almeno due modalita' di autenticazione tra le seguenti:
«qualcosa di conosciuto», come una password o un  PIN;  «qualcosa  di
posseduto», come  una  smart  card  oppure  un  token  crittografico;
«qualcosa di unico riguardo l'aspetto o la persona» come  un'impronta
digitale oppure altre caratteristiche uniche della persona misurabili
con appositi sensori (sistemi biometrici);
    p) «sigillo elettronico»,  dati  in  forma  elettronica,  acclusi
oppure connessi tramite associazione logica ad altri  dati  in  forma
elettronica per garantire l'origine e l'integrita' di questi ultimi;
    q) «sigillo elettronico avanzato»,  un  sigillo  elettronico  che
soddisfa  i  requisiti  previsti  all'art.  36  del  regolamento   UE
2014/910;
    r) «sigillo  elettronico  qualificato»,  un  sigillo  elettronico
avanzato creato da un dispositivo per  la  creazione  di  un  sigillo
elettronico qualificato e basato su un  certificato  qualificato  per
sigilli elettronici;
    s)  «SASN»:  i  Servizi  di  assistenza  sanitaria  al  personale
navigante (SASN), di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica
31 luglio 1980, n. 620;
    t) «USMAF»: gli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera
del Ministero della  salute,  che  svolgono  attivita'  di  vigilanza
transfrontaliera su passeggeri, mezzi di trasporto e alcune tipologie
di merci e hanno anche funzioni certificatorie e medico-legali;
    u)  «assistito»:  il  soggetto  che  ha  diritto   all'assistenza
sanitaria;
    v) «assistito SASN»: il soggetto che  ha  diritto  all'assistenza
sanitaria  nell'ambito  del  Servizio  di  assistenza  sanitaria   ai
naviganti e aeronaviganti;
    w) «MMG/PLS»: i medici di  medicina  generale  e  i  pediatri  di
libera scelta, convenzionati con il SSN;
    x) «struttura sanitaria»: struttura sanitaria pubblica o  privata
autorizzata o accreditata con il SSN;
    y)  «verificatore»:  soggetto   deputato   al   controllo   delle
certificazioni verdi COVID-19;
    z)  «identificativo   univoco»:   codice   alfanumerico   univoco
attribuito automaticamente dalla  PN-DGC  alle  certificazioni  verdi
COVID-19, non identificativo della tipologia di certificazione;
    aa) «App Immuni»: applicazione  mobile  per  il  contact  tracing
digitale di cui all'art. 6 del decreto-legge 30 aprile 2020,  n.  28,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;
    bb) «App IO»: applicazione mobile del punto di accesso telematico
di cui all'art. 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
                               Art. 2
 
                       Ambito di applicazione
 
  1. Il presente decreto disciplina, in coerenza con le  disposizioni
di cui all'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52:
    a)  la  raccolta  dei  dati   che   alimentano   la   Piattaforma
nazionale-DGC;
    b) le caratteristiche  e  le  modalita'  di  funzionamento  della
Piattaforma nazionale-DGC;
    c) i dati riportati nelle certificazioni  verdi  COVID-19  emesse
dalla Piattaforma nazionale-DGC;
    d) la struttura dell'identificativo univoco delle  certificazioni
verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile  che  consente  di
verificare l'autenticita', la validita' e l'integrita' delle stesse;
    e) le  specifiche  tecniche  per  assicurare  l'interoperabilita'
delle certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale-DGC;
    f) le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilita'  tra
la Piattaforma nazionale-DGC  e  le  analoghe  piattaforme  istituite
negli altri Stati membri  dell'Unione  europea,  tramite  il  Gateway
europeo;
    g) le modalita' di aggiornamento e  revoca  delle  certificazioni
verdi COVID-19;
    h) i soggetti deputati e le  modalita'  per  il  controllo  delle
certificazioni;
    i)  i  tempi  di  conservazione  dei  dati   trattati   ai   fini
dell'emissione e della verifica delle certificazioni;
    j) le misure per assicurare  la  protezione  dei  dati  personali
trattati.
  2. Ai fini del presente decreto, le certificazioni verdi  COVID-19,
rilasciate in conformita'  al  diritto  vigente  negli  Stati  membri
dell'Unione europea  sono  riconosciute  come  equivalenti  a  quelle
rilasciate  in  ambito  nazionale,   conformemente   alla   normativa
dell'Unione europea e, per  quanto  dalla  stessa  non  previsto,  ai
criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
  3. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una
vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato
membro sono riconosciute come  equivalenti  a  quelle  rilasciate  in
ambito nazionale e valide ai fini del presente decreto se conformi ai
criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
                               Art. 3
 
Dati riportati nelle certificazioni verdi COVID-19  rilasciate  dalla
                               PN-DGC
 
  1. Le certificazioni verdi COVID-19, rilasciate  dalla  Piattaforma
nazionale-DGC, riportano i seguenti dati generali comuni  a  tutte  e
tre le tipologie di certificazioni:
    a) cognome e nome;
    b) data di nascita;
    c) malattia o agente bersaglio;
    d) soggetto che ha rilasciato la certificazione  verde  COVID-19:
Ministero della salute;
    e) identificativo univoco della certificazione verde COVID-19;
  2.  La  certificazione  verde  COVID-19  di  avvenuta  vaccinazione
riporta altresi' le seguenti indicazioni:
    a) tipo di vaccino somministrato;
    b) denominazione del vaccino;
    c) produttore o titolare  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio del vaccino;
    d) numero della dose effettuata e numero totale di dosi  previste
per l'intestatario della certificazione verde COVID-19;
    e) data dell'ultima somministrazione effettuata;
    f) Stato in cui e' stata effettuata la vaccinazione.
  3. La certificazione verde COVID-19 di avvenuta guarigione  riporta
altresi' le seguenti indicazioni:
    a) data del primo test molecolare positivo;
    b) Stato che ha effettuato il primo test molecolare positivo;
    c) data inizio validita' della certificazione verde COVID-19;
    d) data fine validita' della certificazione verde COVID-19.
  4. La certificazione verde COVID-19 di  test  antigenico  rapido  o
molecolare  con  esito  negativo   riporta   altresi'   le   seguenti
indicazioni:
    a) tipo del test;
    b) nome del test (facoltativo per test molecolare);
    c) produttore del test (facoltativo per test molecolare);
    d) data e ora del prelievo del campione per il test;
    e) risultato del test;
    f) centro o struttura in cui e' stato eseguito il test;
    g) Stato in cui e' stato effettuato il test.
  5. I  dati  trattati  dai  sistemi  informativi,  per  la  corretta
gestione e generazione  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  dalla
Piattaforma  nazionale-DGC,  sono  indicati  nell'allegato   A,   che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Capo II
Caratteristiche e modalità di funzionamento della piattaforma nazionale-DGC

                               Art. 4
 
         Funzioni e servizi della Piattaforma nazionale-DGC
 
  1. La piattaforma nazionale-DGC rende  disponibili  le  funzioni  e
servizi descritti negli allegati B, E ed F, che  costituiscono  parte
integrante del presente decreto, relativi a:
    a) raccolta e  gestione  delle  informazioni  necessarie  per  la
generazione e la revoca della validita'  delle  certificazioni  verdi
COVID-19, attraverso le funzionalita' del Sistema TS;
    b) generazione e cessazione della validita' delle  certificazioni
verdi COVID-19;
    c) messa a disposizione delle certificazioni  verdi  COVID-19  ai
soggetti intestatari delle stesse;
    d) verifica delle certificazioni verdi COVID-19;
    e) interoperabilita' con i sistemi informativi degli altri  Stati
membri   dell'Unione   europea   ai   fini   della   verifica   delle
certificazioni verdi COVID-19 emesse;
    f) gestione delle codifiche europee e nazionali per assicurare la
corretta generazione delle certificazioni  verdi  COVID-19,  ai  fini
dell'interoperabilita' semantica  con  i  sistemi  informativi  degli
altri Stati membri dell'Unione europea, di cui alla lettera e);
    g) messa a disposizione, in forma aggregata,  dei  dati  trattati
dalla   Piattaforma   nazionale-DGC   per   il    monitoraggio    del
raggiungimento  delle  finalita'  normativamente  previste   per   il
servizio disciplinato dal presente decreto e per la diffusione  delle
informazioni rilevanti a fini di trasparenza.
                               Art. 5
 
Servizio per la raccolta e gestione delle informazioni necessarie per
  la generazione delle  certificazioni  verdi  COVID-19  di  avvenuta
  vaccinazione
 
  1. Le regioni e le province autonome, anche per  il  tramite  della
piattaforma nazionale di cui all'art. 3 del decreto-legge 14  gennaio
2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021,
n. 29,  inviano  al  Ministero  della  salute  i  dati  previsti  per
l'alimentazione dell'AVN, con le integrazioni definite  nell'allegato
A, assicurando la completezza e  la  correttezza  delle  informazioni
trasmesse.
  2. Il Sistema AVN comunica giornalmente al Sistema TS i  soli  dati
strettamente necessari per la corretta generazione e  gestione  delle
certificazioni verdi COVID-19, elencati  nell'allegato  A,  per  ogni
singola  somministrazione  di  vaccino  effettuata   nel   territorio
nazionale.
  3. I dati relativi all'infezione COVID-19 delle  persone  vaccinate
prima della data di efficacia del  presente  decreto  sono  acquisiti
nell'AVN dalla piattaforma dell'Istituto superiore di sanita', di cui
all'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  27
febbraio 2020, n. 640,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 28 febbraio 2020, n. 50,  a  cui  l'AVN  gia'
trasmette le somministrazioni dei vaccini ai sensi  dell'art.  3  del
menzionato decreto-legge n. 2 del 2021.
  4. Le regioni e le province autonome inviano al Sistema TS  i  dati
di contatto forniti dall'interessato all'atto  della  prenotazione  o
della somministrazione del vaccino alle persone vaccinate prima della
data di efficacia del presente decreto, secondo le modalita'  di  cui
all'allegato  C,  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
decreto.
  5. Il Sistema TS:
    a) verifica i codici fiscali e il numero  di  dosi  ricevuti  dal
Sistema   AVN   associati   alle    somministrazioni    di    vaccini
anti-SARS-CoV-2, notificando alla  regione  di  somministrazione  gli
eventuali casi di errore che quest'ultima provvedera'  a  rettificare
nell'AVN;
    b)  per  i  soli  dati  verificati  positivamente,  alimenta   la
Piattaforma nazionale-DGC con i dati di ogni singola somministrazione
di cui all'allegato A, per la generazione della certificazione  verde
digitale COVID-19 di avvenuta vaccinazione;
    c) acquisisce tramite apposito modulo  online,  reso  disponibile
sul portale nazionale della Piattaforma-DGC,  i  dati  relativi  alle
vaccinazioni effettuate all'estero dai cittadini italiani e dai  loro
familiari  conviventi  nonche'  dai  soggetti  iscritti  al  Servizio
sanitario nazionale che richiedono l'emissione  della  certificazione
verde COVID-19  in  Italia  per  avere  accesso  ai  servizi  e  alle
attivita' individuati dalle disposizioni vigenti;
    d) mette a disposizione la possibilita' di validare le  richieste
di cui alla lettera c) ai  fini  del  rilascio  della  certificazione
verde COVID-19, secondo modalita' stabilite con  circolare  congiunta
del Ministero della salute e del  Ministero  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale.
                               Art. 6
 
Servizi per la raccolta e la gestione delle  informazioni  necessarie
  per la generazione delle certificazioni verdi COVID-19 di  avvenuta
  guarigione
 
  1.  La  piattaforma  nazionale-DGC  viene  alimentata,   attraverso
l'interconnessione con il Sistema TS, come descritto nell'allegato C,
con i dati relativi alle certificazioni di avvenuta guarigione di cui
all'allegato A, al momento dell'emissione degli stessi.
  2. Il Sistema TS e' alimentato con le informazioni di cui al  comma
1 dai seguenti soggetti:
    a)  le  strutture  sanitarie  afferenti   ai   Servizi   sanitari
regionali;
    b) i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;
    c) i medici USMAF e i medici SASN.
                               Art. 7
 
Servizi per la raccolta e gestione delle informazioni necessarie  per
  la  generazione  delle  certificazioni  verdi  COVID-19   di   test
  antigenico rapido o molecolare con esito negativo
 
  1.  La  piattaforma  nazionale-DGC  viene  alimentata,   attraverso
l'interconnessione con il Sistema TS, come descritto nell'allegato C,
con i dati  relativi  agli  esiti  negativi  dei  test  molecolari  e
antigenici, di cui all'allegato A, al  momento  della  disponibilita'
dell'esito nel Sistema TS stesso.
  2. Il Sistema TS e' alimentato con le informazioni di cui al  comma
1, per le tipologie di  test  riconosciute  come  valide  dall'Health
Security Committee dell'UE per l'emissione dei  Certificati  digitali
europei  COVID  (gia'  Digital  Green  Certificate),   dai   seguenti
soggetti, anche attraverso i Sistemi regionali:
    a)  le  strutture  sanitarie  pubbliche  dei   Servizi   sanitari
regionali, presso le quali vengono effettuati  i  test  molecolari  e
antigenici rapidi;
    b)  le  strutture  sanitarie  private  accreditate  dei   Servizi
sanitari  regionali,  presso  le  quali  vengono  effettuati  i  test
molecolari e antigenici rapidi;
    c) le strutture sanitarie private autorizzate,  presso  le  quali
vengono effettuati i test molecolari e antigenici rapidi;
    d) le strutture del comparto difesa e sicurezza, presso le  quali
vengono effettuati i test molecolari e antigenici rapidi;
    e) i medici di medicina generale e i pediatri di  libera  scelta,
presso i quali vengono effettuati i test antigenici rapidi;
    f) le farmacie convenzionate, presso le quali vengono  effettuati
i test antigenici rapidi;
    g) gli USMAF-SASN, presso  i  quali  vengono  effettuati  i  test
nell'ambito delle relative funzioni.
  3. Il Sistema TS mette a disposizione dei soggetti di cui al  comma
2 le funzionalita', descritte nell'allegato C, per l'invio tempestivo
delle informazioni relative all'esecuzione e all'esito dei test,  per
l'annullamento di informazioni inviate in precedenza, nonche' per  la
ricerca e la visualizzazione dell'elenco dei  test  effettuati  dalla
medesima struttura sanitaria o dal medesimo medico.
  4. Il Ministero  della  salute  comunica  al  Sistema  TS  l'elenco
aggiornato  delle  tipologie  di  test   riconosciute   come   valide
dall'Health Security Committee dell'UE, per le finalita'  di  cui  al
presente decreto.
                               Art. 8
 
               Servizi per la generazione e la revoca
                 delle certificazioni verdi COVID-19
 
  1. La piattaforma  nazionale-DGC  genera  le  certificazioni  verdi
COVID-19 secondo le regole e le modalita' descritte nell'allegato B.
  2.   Ai   fini   dell'interoperabilita'   nazionale   ed   europea,
l'autenticita', la  validita'  e  l'integrita'  delle  certificazioni
verdi COVID-19 e' garantita mediante sigilli elettronici qualificati,
ai sensi dell'art. 14 del presente decreto.
  3. La generazione delle certificazioni di cui al comma 1 avviene in
corrispondenza dei seguenti eventi:
    a) la somministrazione del vaccino contro il virus SARS-CoV-2;
    b) l'effettuazione di test  antigenico  rapido  o  molecolare  al
virus SARS-CoV-2 con esito negativo;
    c) l'avvenuta guarigione da COVID-19 attestata da  una  struttura
sanitaria afferente ai Servizi sanitari regionali, da  un  medico  di
medicina generale, da un pediatra di  libera  scelta,  da  un  medico
USMAF o SASN.
  4. Gli effetti  della  validita'  di  ogni  certificazione  cessano
decorso il periodo di validita' della stessa, definito  nell'allegato
B.
  5. Nell'eventualita' in cui una struttura  sanitaria  afferente  ai
Servizi sanitari  regionali,  un  medico  di  medicina  generale,  un
pediatra di libera scelta o un medico USMAF  o  SASN  comunichi  alla
Piattaforma nazionale-DGC, attraverso il Sistema TS,  la  positivita'
al SARS-Cov-2 di una persona vaccinata o guarita  da  SARS-CoV-2,  la
Piattaforma nazionale-DGC  genera  una  revoca  delle  certificazioni
verdi COVID-19 eventualmente gia' rilasciate alla persona e ancora in
corso di validita', inserendo gli  identificativi  univoci  di  dette
certificazioni  nella   lista   delle   certificazioni   revocate   e
comunicandoli al Gateway  europeo.  Della  revoca  di  cui  al  primo
periodo la Piattaforma nazionale-DGC invia notifica  all'interessato,
anche per il tramite dei dati di contatto eventualmente disponibili.
                               Art. 9
 
Struttura  dell'identificativo  univoco  delle  certificazioni  verdi
            COVID-19 e del codice a barre interoperabile
 
  1. Le certificazioni verdi COVID-19 sono identificate attraverso un
codice univoco alfanumerico munito  delle  caratteristiche  descritte
nell'allegato  D,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto.
  2. Ai fini della verifica di autenticita', integrita'  e  validita'
delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 13,  e'  prevista
l'apposizione di un codice a barre bidimensionale (QR code), generato
con le caratteristiche e le modalita' descritte nell'allegato D.
                               Art. 10
 
Messa a disposizione dei  dati  della  Piattaforma  nazionale-DGC  al
                   fascicolo sanitario elettronico
 
  1.  L'INI,  attraverso  l'interoperabilita'  con   la   Piattaforma
nazionale-DGC,  secondo  le  modalita'  descritte  nell'allegato   E,
garantisce la messa a disposizione agli indici dei  sistemi  FSE  dei
metadati delle certificazioni verdi COVID-19.
  2. La Piattaforma nazionale-DGC attiva il servizio di gestione  dei
metadati  comunicando   all'INI,   oltre   ai   dati   identificativi
dell'assistito, gli estremi dei metadati della  certificazione  verde
COVID-19 da gestire.
                               Art. 11
 
Messa a disposizione  agli  interessati  delle  certificazioni  verdi
  COVID-19 generate dalla Piattaforma nazionale-DGC
 
  1. Le certificazioni verdi COVID-19, generate ai sensi dell'art. 8,
sono messe a disposizione degli interessati, ai sensi  dell'art.  42,
comma 2, del decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  attraverso  i
seguenti strumenti digitali, con le modalita' definite  nell'allegato
E:
    a) portale della Piattaforma nazionale-DGC,  cui  si  accede  sia
attraverso identita' digitale sia con autenticazione a piu' fattori;
    b) Fascicolo sanitario elettronico;
    c) App Immuni;
    d) App IO;
    e) Sistema TS, per il tramite di  medici  di  medicina  generale,
pediatri di libera scelta, farmacisti e altri  medici  delle  aziende
sanitarie, USMAF, SASN autorizzati  alle  funzionalita'  del  Sistema
tessera sanitaria.
  2. Le modalita' di  accesso  descritte  nell'allegato  E  prevedono
l'uso di meccanismi di sicurezza volti a minimizzare  il  rischio  di
accessi non autorizzati ai dati personali.
  3. Tutti gli strumenti digitali del  presente  articolo  permettono
all'interessato  di   consultare,   visualizzare   e   scaricare   le
certificazioni anche in  formato  stampabile,  secondo  le  modalita'
descritte nell'allegato E.
  4. L'esercente la responsabilita' genitoriale sull'assistito minore
di eta', nel momento in cui la certificazione verde COVID-19 relativa
al minore e' generata e visibile  e  scaricabile  con  le  specifiche
modalita' definite  nell'allegato  E,  riceve  ai  dati  di  contatto
indicati al momento della prestazione sanitaria un codice univoco.
                               Art. 12
 
                   Servizio di supporto all'utenza
 
  1.  E'  messo  a  disposizione   il   portale   della   Piattaforma
nazionale-DGC, comprensivo di sezione dedicata alle FAQ, per  fornire
informazioni  su  emissione,  acquisizione,  utilizzo,  validita'   e
verifica delle certificazioni verdi COVID-19, agli interessati e agli
operatori coinvolti.
  2. Sono altresi' messi a disposizione dell'utenza:
    a) il numero di pubblica  utilita'  (1500)  del  Ministero  della
salute,  che  fornisce,  tra  l'altro,  informazioni  generali  sulle
certificazioni verdi COVID-19 e sulla loro acquisizione  tramite  gli
strumenti di cui all'art. 11, comma 1, lettere b) ed e);
    b) il call center di Immuni (800.91.24.91), che fornisce apposita
assistenza tecnica  per  l'acquisizione  delle  certificazioni  verdi
COVID-19 tramite gli strumenti di cui all'art. 11, comma  1,  lettere
a) e c);
    c) l'assistenza di primo livello offerta da PagoPA S.p.a. per  le
segnalazioni pervenute tramite l'app  IO,  per  l'acquisizione  delle
certificazioni verdi COVID-19 tramite gli strumenti di  cui  all'art.
11, comma 1, lettera d).
                               Art. 13
 
            Verifica delle certificazioni verdi COVID-19
               emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC
 
  1. La verifica delle certificazioni verdi  COVID-19  e'  effettuata
mediante la lettura del codice a  barre  bidimensionale,  utilizzando
esclusivamente  l'applicazione  mobile  descritta  nell'allegato   B,
paragrafo 4, che consente unicamente di  controllare  l'autenticita',
la validita' e l'integrita' della certificazione, e di  conoscere  le
generalita' dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni
che ne hanno determinato l'emissione.
  2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:
    a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;
    b) il personale addetto ai servizi di controllo  delle  attivita'
di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o  in
pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3,  comma  8,
della legge 15 luglio 2009, n. 94;
    c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e  dei  pubblici
esercizi  per  l'accesso  ai  quali  e'  prescritto  il  possesso  di
certificazione verde COVID-19, nonche' i loro delegati;
    d) il proprietario o il legittimo detentore di  luoghi  o  locali
presso i quali si svolgono eventi  e  attivita'  per  partecipare  ai
quali e' prescritto il possesso  di  certificazione  verde  COVID-19,
nonche' i loro delegati;
    e) i  vettori  aerei,  marittimi  e  terrestri,  nonche'  i  loro
delegati;
    f) i gestori delle strutture che erogano  prestazioni  sanitarie,
socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso  alle  quali,  in
qualita' di visitatori, sia prescritto il possesso di  certificazione
verde COVID-19, nonche' i loro delegati.
  3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d),  e)  ed  f)  del
comma 2 sono  incaricati  con  atto  formale  recante  le  necessarie
istruzioni sull'esercizio dell'attivita' di verifica.
  4. L'intestatario  della  certificazione  verde  COVID-19  all'atto
della  verifica  di  cui  al  comma  1  dimostra,  a  richiesta   dei
verificatori di cui  al  comma  2,  la  propria  identita'  personale
mediante l'esibizione di un documento di identita'.
  5. L'attivita' di verifica delle certificazioni  non  comporta,  in
alcun caso, la  raccolta  dei  dati  dell'intestatario  in  qualunque
forma.
  6. Il controllo relativo alla corretta esecuzione  delle  verifiche
di cui al presente articolo e' svolto dai soggetti di cui all'art. 4,
comma 9, del decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
                               Art. 14
 
               Interoperabilita' nazionale ed europea
 
  1. Ai fini  della  interoperabilita'  nazionale  ed  europea  delle
certificazioni   verdi    COVID-19,    emesse    dalla    Piattaforma
nazionale-DGC,  la  stessa  dispone  di  un'infrastruttura  a  chiave
pubblica per l'apposizione del sigillo elettronico qualificato  sulle
certificazioni.
  2. Le chiavi pubbliche dell'infrastruttura sono esposte, secondo le
modalita' descritte  nell'allegato  B,  a  livello  nazionale  e  sul
Gateway  europeo,  secondo  le  linee  guida  approvate  dall'eHealth
Network, al fine di abilitare gli altri Stati  membri  alla  verifica
delle certificazioni generate dalla Piattaforma nazionale-DGC.
  3. Al fine di garantire  l'integrita'  e  l'autenticita'  dei  dati
delle certificazioni verdi COVID-19 e' istituita dal Ministero  della
salute l'Infrastruttura  a  chiave  pubblica  Sigillo  dei  documenti
(Document Seal - DS), la cui realizzazione, manutenzione e conduzione
operativa e' a cura dell'Istituto Poligrafico e  Zecca  dello  Stato.
L'Infrastruttura   e'   autorizzata   dall'Autorita'   nazionale   di
certificazione (Country Signing Certification Authority -  CSCA)  del
Ministero dell'interno istituita  ai  sensi  del  regolamento  CE  n.
2252/2004. del Consiglio del 13 dicembre 2004,  relativo  alle  norme
sulle caratteristiche di sicurezza e sugli  elementi  biometrici  dei
passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri.
Capo III
Titolarità del trattamento dei dati personali, informativa e misure di sicurezza

                               Art. 15
 
Titolare e responsabile  del  trattamento  dei  dati  trattati  nella
                      Piattaforma nazionale-DGC
 
  1. Il Ministero della salute e' titolare del trattamento  dei  dati
della    Piattaforma     nazionale-DGC     realizzata,     attraverso
l'infrastruttura del Sistema tessera sanitaria, dalla societa'  Sogei
S.p.a.  nell'ambito  della  vigente  convenzione  fra  il   Ministero
dell'economia e delle finanze e la predetta societa' Sogei S.p.a. per
la medesima infrastruttura.
  2. Il Ministero  della  salute  fornisce  direttamente  alla  Sogei
S.p.a.  indicazioni  per  la  progettazione,  l'implementazione,   la
gestione e l'evoluzione della Piattaforma nazionale-DGC.
  3. Il Ministero della salute designa il Ministero  dell'economia  e
delle finanze e la  societa'  Sogei  S.p.a.  quali  responsabili  del
trattamento dei dati di cui al comma 1.
  4. Il Ministero della salute  designa  la  societa'  PagoPA  S.p.a.
quale responsabile del trattamento dei dati effettuati tramite  l'App
IO per la messa a disposizione degli interessati delle certificazioni
verdi COVID-19.
                               Art. 16
 
                      Periodo di conservazione,
               diritti dell'interessato e informativa
 
  1. Le certificazioni verdi COVID-19 e i dati  di  contatto  forniti
dagli intestatari sono conservati fino al termine di validita'  delle
certificazioni medesime. I dati che hanno generato la certificazione,
provenienti dal Sistema TS, vengono cancellati, alla  scadenza  della
stessa, dal Sistema TS, salvo che gli  stessi  siano  utilizzati  per
altri trattamenti, disciplinati da apposite  disposizioni  normative,
che prevedono un tempo di conservazione piu' ampio.
  2. L'interessato puo' esercitare i diritti previsti dagli  articoli
15, 16 e 18 del  regolamento  (UE)  2016/679,  secondo  le  modalita'
indicate nell'ambito  delle  informazioni  rese  all'interessato,  ai
sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679,  mediante
pubblicazione sul sito istituzionale del  Ministero  della  salute  e
attraverso gli strumenti digitali di cui  all'art.  11  del  presente
decreto.
  3.  In  ragione  della  necessita'  di  assicurare  l'esattezza   e
l'aggiornamento dei dati trattati  ai  sensi  del  presente  decreto,
l'interessato puo' esercitare il diritto di rettifica di cui all'art.
16 del regolamento  (UE)  2016/679  attraverso  il  servizio  di  cui
all'art. 12, comma 2, lettera a), del presente decreto, con  garanzia
di riscontro entro un termine congruo rispetto alla  validita'  della
certificazione rilasciata all'interessato.
                               Art. 17
 
            Valutazione di impatto e misure di sicurezza
 
  1. Il trattamento dei dati e' esercitato secondo le modalita' e con
le misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, per la  protezione
dei dati stessi e contro la falsificazione delle certificazioni verdi
COVID-19, descritte nell'allegato F.
Capo IV
Aggiornamenti delle specifiche tecniche

                               Art. 18
 
Pubblicazione degli aggiornamenti relativi alle  specifiche  tecniche
                    delle funzioni e dei servizi
 
  1.  Gli  aggiornamenti  alle  specifiche  tecniche  relative   alle
funzioni e ai servizi di cui al presente decreto,  che  non  incidano
sui tipi  di  dati  trattati  e  sulle  operazioni  eseguibili,  sono
pubblicati in apposite sezioni  dei  siti  web  del  Ministero  della
salute,  del  Dipartimento  per  la  trasformazione  digitale   della
Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e
delle finanze.
  2. Ove necessario e  fuori  dei  casi  previsti  dal  comma  1,  le
specifiche  tecniche  e  gli  allegati  al  presente   decreto   sono
aggiornati con decreto del Ministro della salute, di concerto con  il
Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il
Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per
la protezione dei dati personali.
Capo V
Disposizioni finali

                               Art. 19
 
                        Copertura finanziaria
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto
con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente.
  2. Tutte  le  attivita'  relative  agli  sviluppi  tecnologici  del
Sistema  TS  e  della  Piattaforma   nazionale-DGC   sono   sostenute
nell'ambito della convenzione fra il  Dipartimento  della  ragioneria
generale dello Stato, l'Agenzia delle entrate e Sogei S.p.a., del  23
dicembre 2009, prorogata fino al 31 dicembre  2021,  e  dei  relativi
accordi convenzionali attuativi.
  3. Il servizio di supporto  tecnico  e  informativo  all'utenza  e'
compreso nell'ambito delle risorse finanziarie gia' stanziate per  il
call center del Ministero della salute (1500) e per il call center di
Immuni gestito dal Dipartimento per la trasformazione digitale  della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
  4. Il presente decreto e' trasmesso agli organi  di  controllo,  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  e  ha
efficacia dalla data della predetta pubblicazione.
    Roma, 17 giugno 2021
 
                            Il Presidente
                     del Consiglio dei Ministri
                               Draghi
 
                      Il Ministro della salute
                              Speranza
 
              Il Ministro per l'innovazione tecnologica
                      e la transizione digitale
                                Colao
 
                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                               Franco
 

 
                               ______
 
Avvertenza:
    Gli allegati tecnici sono consultabili sul sito istituzionale del
Ministero della salute (www.salute.gov.it).
    In una successiva Gazzetta Ufficiale  sara'  data  notizia  degli
estremi di registrazione da parte della Corte dei conti.
 

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