HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
decreto, 7/5/2021
Decreto 7 maggio 2021, Ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall'art. 49 del d.l. 14/08/2000, n. 104, conv. con mod. dalla l. l. 13/10/2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti..
(GU n.169 del 16-7-2021)
decreto
Materia: pubblica amministrazione / attivitŕ

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 7 maggio 2021
Ripartizione  ed  utilizzo  dei  fondi  previsti  dall'art. 49 del
decreto-legge 14 agosto 2000, n. 104,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa  in  sicurezza  dei
ponti e viadotti esistenti e  la  realizzazione  di  nuovi  ponti  in
sostituzione  di  quelli  esistenti,  con  problemi  strutturali   di
sicurezza, della rete viaria  di  province  e  citta'  metropolitane.
(21A04286)
(GU n.169 del 16-7-2021)

 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
 
                           di concerto con
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» e successive modificazioni;
  Vista la legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019», che, all'art. 1,  comma  140,
ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze un apposito  fondo  da  ripartire,  per  assicurare  il
finanziamento degli investimenti e lo sviluppo  infrastrutturale  del
Paese;
  Visto in particolare il comma 142 della citata  legge  che  prevede
che gli interventi di cui ai commi 140 e 141 sono monitorati ai sensi
del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
  Visto l'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.
243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.
18,  recante  «Interventi  urgenti  per   la   coesione   sociale   e
territoriale, con particolare riferimento a  situazioni  critiche  in
alcune  aree  del  Mezzogiorno»,  che  prevede  di   destinare   agli
interventi nel territorio composto  dalle  Regioni  Abruzzo,  Molise,
Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un  volume
complessivo  annuale  di  stanziamenti  ordinari  in  conto  capitale
proporzionale alla popolazione di riferimento  o  conforme  ad  altro
criterio relativo a specifiche criticita' individuato nella direttiva
del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 5, comma
2,  lettera  a),  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   recante
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri»;
  Visto il decreto legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229  recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»;
  Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in particolare i
commi da 2-bis a 2-sexies cosi' come integrati dall'art. 41, comma 1,
del  decreto-legge  16  luglio   2020,   n.   76,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»;
  Visto in particolare l'art. 1, comma 1072, della  citata  legge  n.
205 del 2017, che prevede il rifinanziamento del fondo  da  ripartire
di cui all'art. 1, comma 140, della suddetta legge n. 232 del 2016;
  Visto inoltre l'art. 1, comma 1076, della menzionata legge  n.  205
del 2017, che, per  il  finanziamento  degli  interventi  relativi  a
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di  province
e citta' metropolitane, autorizza la spesa di 120 milioni di euro per
il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019  al
2023;
  Visto inoltre l'art. 1, comma 1077, della suddetta legge n. 205 del
2017, che prevede che «Con decreto del Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti, da emanare entro il 31 gennaio 2018,  previa  intesa
in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono definiti
i criteri e le modalita'  per  l'assegnazione  e  l'eventuale  revoca
delle  risorse  di  cui  al  comma  1076,  anche  sulla  base   della
consistenza della rete viaria, del tasso di  incidentalita'  e  della
vulnerabilita' rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con  il
medesimo decreto sono altresi' definite le procedure di revoca  delle
risorse assegnate e non utilizzate.»;
  Visto l'art. 1, comma 1078, della citata legge n. 205 del 2017, che
dispone  che  le  province  e  le  citta'  metropolitane  certificano
l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076  entro
il 31 marzo successivo all'anno  di  riferimento,  mediante  apposita
comunicazione al Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e
che, in caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le
corrispondenti risorse  assegnate  alle  singole  province  o  citta'
metropolitane sono  versate  ad  apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione  dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato,   per   essere
riassegnate al fondo di cui al citato comma 1072 della medesima legge
n. 205 del 2017;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2017, n. 244,  e
recante «Modalita' di verifica, a decorrere dalla legge  di  bilancio
2018, se, e in quale misura, le  amministrazioni  centrali  si  siano
conformate all'obiettivo di destinare agli interventi nel  territorio
composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,  Sicilia  e
Sardegna un volume complessivo annuale di  stanziamenti  ordinari  in
conto  capitale»,  che,  all'art.  1,  comma   1,   definisce   quale
«popolazione di riferimento», la popolazione residente al 1°  gennaio
dell'anno  piu'  recente  resa  disponibile   dall'ISTAT,   ripartita
territorialmente in modo da  distinguere  la  quota  attribuibile  al
territorio  composto  dalle  Regioni   Abruzzo,   Molise,   Campania,
Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna da  quella  relativa
al resto del territorio nazionale;
  Visto l'art. 1, comma 95, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2019  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio   2019-2021»,   che
istituisce il fondo finalizzato al rilancio degli investimenti  delle
amministrazioni centrali dello Stato;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre 2020, n.  190,  «Regolamento  recante  l'organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2021, n. 56;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9  giugno  2015,  n.  194,  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale e' stata
istituita  la  Struttura  tecnica   di   missione   per   l'indirizzo
strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza;
  Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
prot.  49  del  16  febbraio  2018  «Finanziamento  degli  interventi
relativi a programmi straordinari di manutenzione delle  rete  viaria
di province e citta' Metropolitane» registrato alla Corte  dei  conti
il 23 marzo 2018  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie
generale - n. 100 del 2 maggio 2018, che ha individuato i criteri  di
ripartizione delle risorse assentite tra  le  province  e  le  citta'
metropolitane secondo i criteri stabiliti nell'intesa raggiunta nella
Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali  nella  seduta  del  7
febbraio 2018, rep. Atti n. 510-II (SC) ed ha fissato i  criteri  per
l'approvazione dei programmi da parte della Direzione generale per le
strade e le autostrade e  per  la  vigilanza  e  la  sicurezza  nelle
infrastrutture stradali del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, nonche' fissato la tempistica per le attivita' riguardanti
il programma stesso e le  modalita'  di  erogazione  e  revoca  delle
risorse, e che tali criteri possono essere assunti  alla  base  della
ripartizione e dell'utilizzo delle risorse del fondo di cui  all'art.
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018;
  Visto l'art. 1, comma 62, della 27 dicembre 2019, n. 160 (legge  di
bilancio 2020), che modifica l'art. 1 della legge 27  dicembre  2017,
n. 205, come di seguito riportato «a) il comma 1076 e' sostituito dal
seguente: - 1076. Per il finanziamento degli  interventi  relativi  a
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di  province
e citta' metropolitane e' autorizzata la spesa di 120 milioni di euro
per l'anno 2018, di 300 milioni di  euro  per  l'anno  2019,  di  350
milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di  euro  per  l'anno
2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di
250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034;  b)  il
comma 1078 e' sostituito dal seguente:  -  1078.  Le  province  e  le
citta'  metropolitane  certificano  l'avvenuta  realizzazione   degli
interventi di cui al  comma  1076  entro  il  31  ottobre  successivo
all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata  o  parziale
realizzazione degli interventi, ovvero in caso di presenza di ribassi
di gara non riutilizzati, le corrispondenti  risorse  assegnate  alle
singole province o citta'  metropolitane  sono  versate  ad  apposito
capitolo dello stato di previsione dell'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnate alla dotazione  finanziaria  di  cui  al
comma 1076. I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto
previsto   dal   principio   contabile   applicato   concernente   la
contabilita' finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»;
  Visto l'art 35, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.
8, che sostituisce il primo periodo dell'art. 1,  comma  1078,  della
legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  come  di  seguito  riportato:  «Le
province   e   le   citta'   metropolitane   certificano   l'avvenuta
realizzazione degli interventi di cui  al  comma  1076  entro  il  31
dicembre 2020, per gli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019,  ed
entro il 31 dicembre successivo  all'anno  di  riferimento,  per  gli
interventi  realizzati  dal   2020   al   2023,   mediante   apposita
comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
  Visto l'art. 38-bis, comma 4, del decreto-legge 30  dicembre  2019,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,
n. 8, che modifica le parole del comma 1076, dell'art. 1 della  legge
27 dicembre 2017, n. 205, come di seguito riportato: «di 350  milioni
di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno  2021,  di
550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022  e  2023  e  di  250
milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal  2024  al  2034»  sono
sostituite dalle seguenti: «di 360 milioni di euro per  l'anno  2020,
di 410 milioni di euro per l'anno 2021, di 575 milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 275 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2034»;
  Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
prot. 123 del 19 marzo 2020 recante «Finanziamento  degli  interventi
relativi a programmi straordinari di manutenzione della  rete  viaria
di  province  e  citta'  metropolitane.  Integrazione  al   programma
previsto dal decreto ministeriale del 16 febbraio  2018»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  127  del  18  maggio
2020, con il quale sono state integrate le risorse  alle  province  e
citta' metropolitane per i  programmi  straordinari  di  manutenzione
della rete viaria;
  Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
prot. 224 del 29 maggio 2020 recante  «Ripartizione  e  utilizzo  dei
fondi previsti dall'art. 1, comma 95, della legge 30  dicembre  2018,
n. 145,  riferito  al  finanziamento  degli  interventi  relativi  ai
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di  province
e citta' metropolitane» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  -  Serie
generale - n. 173 dell'11  luglio  2020,  con  il  quale  sono  state
ulteriormente  integrate  le   risorse   alle   province   e   citta'
metropolitane per i programmi straordinari di manutenzione delle rete
viaria  per  complessivi   euro   456.960.534,00   ridotti   a   euro
455.165.664,00 per effetto del concorso del Ministero agli  obiettivi
di finanza pubblica di cui alla legge 27  dicembre  2019,  n.  160  e
successivamente incrementati ad euro  459.165.664  per  tenere  conto
dell'emendamento 103.Tab.2.2.5 al DLB 2020-2022 con il quale e' stato
richiesto un importo aggiuntivo di 1 milione  di  euro  sul  capitolo
7574, per gli anni 2020 - 2023, assegnato alla  citta'  metropolitana
di  Roma  per  le  specifiche  finalita'  previste   dall'emendamento
medesimo;
  Visto le linee guida per la classificazione e gestione del rischio,
la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti
sulle quali il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha reso parere
favorevole nell'adunanza dell'Assemblea generale in  data  17  aprile
2020;
  Visto l'art 49 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104  convertito
con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,  che  recita
«Per la messa in sicurezza  dei  ponti  e  viadotti  esistenti  e  la
realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti  con
problemi strutturali  di  sicurezza,  e'  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  un
fondo da ripartire, con una dotazione di  200  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Con decreto del Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31  gennaio  2021,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
sono disposti il riparto e  l'assegnazione  delle  risorse  a  favore
delle  citta'  metropolitane  e   delle   province   territorialmente
competenti, sulla base di criteri analoghi a quelli indicati all'art.
1, comma 1077, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con  particolare
riferimento al livello di  rischio  valutato.  I  soggetti  attuatori
certificano l'avvenuta realizzazione degli  investimenti  di  cui  al
presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione  dei
fondi, mediante presentazione di  apposito  rendiconto  al  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze  del
monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche  di  cui
al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229»;
  Considerato che la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», ai sensi dell'art. 23,  comma
3, lettera b), della legge n. 196 del 2009, ha previsto, tra l'altro,
con la sezione seconda il rifinanziamento del fondo di  cui  all'art.
49  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104   convertito   con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in misura pari  ad
euro 150 milioni per l'anno 2021, 250 milioni per l'anno 2022  e  150
milioni per l'anno 2023;
  Ritenuto che l'indicatore  unico  finale  da  utilizzare,  per  una
migliore  ripartizione  delle  risorse  di  cui   all'art.   49   del
decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104  convertito  con  modificazioni
dalla della legge n. 126 del 13 ottobre 2020, e' il  risultato  della
combinazione lineare dei seguenti fattori:  parco  circolante  mezzi,
vulnerabilita' rispetto al sisma, vulnerabilita' rispetto a  fenomeni
di dissesto idrogeologico,  consistenza  della  rete  viaria,  ognuno
rapportato al totale;
  Ritenuto quindi di applicare i criteri di  ripartizione  all'intero
programma cosi' articolato: euro 350.000.000 per  l'anno  2021,  euro
450.000.000 per l'anno 2022 ed euro 350.000.000 per l'anno 2023;
  Acquisita l'intesa in Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali
nella seduta del 25 marzo 2021, rep. atti n. 631-II (SC) 8;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
                     Destinazione delle risorse
 
  1. La somma complessiva di euro 1.150.000.000, articolata  in  euro
350.000.000 per l'anno 2021, euro 450.000.000 per l'anno 2022 ed euro
350.000.000  per  l'anno  2023,  e'  destinata  al  finanziamento  di
interventi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e
la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di  quelli  esistenti
con problemi strutturali di sicurezza, insistenti sulla  rete  viaria
delle province e delle citta' metropolitane delle regioni  a  statuto
ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia.
  2. Gli enti di cui al comma 1  assumono  le  funzioni  di  soggetti
attuatori  per  gli  interventi  compresi  nei  programmi  ammessi  a
finanziamento,  nel  rispetto  delle  procedure  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni.
                               Art. 2
 
                Criteri di ripartizione delle risorse
 
  1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1,  sono  ripartite  tra  le
province e le citta' metropolitane sulla base dei parametri descritti
ed esplicitati nella nota metodologica di  cui  all'allegato  1,  che
costituisce parte  integrante  del  presente  decreto,  applicati  ai
seguenti criteri:
    a) consistenza della rete viaria;
    b) parco circolante mezzi;
    c) vulnerabilita' fenomeni naturali.
  2. Per il calcolo  del  piano  di  riparto  delle  risorse  di  cui
all'art. 1, comma 1, a ciascun criterio  di  cui  al  comma  1,  sono
attribuiti i seguenti pesi di ponderazione, di  cui  all'allegato  2,
che costituisce parte integrante del presente decreto:
    a. Consistenza della rete viaria - peso 25 per cento,  articolato
nei seguenti parametri:
      1. estensione totale - peso 80 per cento;
      2. estensione montana - peso 20 per cento;
    b. Parco circolante mezzi - peso del 25 per cento, articolato nei
seguenti parametri:
      1. numero motocicli e motocarri - peso del 10 per cento;
      2. numero di autovetture - peso del 30 per cento;
      3. numero di mezzi pesanti - peso del 60 per cento;
    c. Vulnerabilita' fenomeni  naturali,  peso  del  50  per  cento,
articolato secondo i seguenti parametri:
      1. media delle accelerazioni massime al suolo previste per ogni
comune ricadente nel territorio provinciale - peso 40 per cento;
      2. media delle accelerazioni minime al suolo previste per  ogni
comune ricadente nel territorio provinciale - peso 20 per cento;
      3. area a rischio frana elevato o molto elevato - peso  20  per
cento;
      4. area a rischio alluvioni elevato - peso 20 per cento.
                               Art. 3
 
                          Piano di riparto
 
  1. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1, comma
1, alle province e citta' Metropolitane, e'  approvato  il  Piano  di
riparto di cui all'allegato 3 che costituisce  parte  integrante  del
presente decreto, elaborato sulla base dei  criteri  e  dei  pesi  di
ponderazione loro  attribuiti,  dei  parametri  di  cui  all'art.  2,
nonche' degli indicatori finali riportati nell'allegato 2.
  2. La Direzione generale per le strade e le  autostrade  e  per  la
vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  provvede,  sulla
base  del  riparto  di  cui  all'allegato  3,   all'impegno   ed   al
trasferimento  dei  finanziamenti  alle  province  ed   alle   citta'
metropolitane di cui all'art. 1, comma  1,  nel  rispetto  di  quanto
previsto dal presente decreto.
                               Art. 4
 
                       Utilizzo delle risorse
 
  1.  Le  risorse  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  sono  utilizzate
esclusivamente per  la  messa  in  sicurezza  dei  ponti  e  viadotti
esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti  in  sostituzione  di
quelli esistenti  con  problemi  strutturali  di  sicurezza;  possono
includere il finanziamento delle seguenti attivita':
    a)  censimento,  classificazione  del  rischio,  verifica   della
sicurezza, progettazione, direzione lavori,  collaudo,  controlli  in
corso di esecuzione e finali, nonche' altre spese tecniche necessarie
per  la  realizzazione  (rilievi,  accertamenti,  indagini,  allacci,
accertamenti  di  laboratorio  etc.)   e   l'eventuale   monitoraggio
strutturale, purche' coerenti con i contenuti e  le  finalita'  della
legge e del presente decreto, comprese le spese  per  l'effettuazione
di rilievi, di studi  e  rilevazioni  di  traffico,  del  livello  di
incidentalita', dell'esposizione al rischio.
                               Art. 5
 
     Programma triennale 2021-2023 e trasferimento delle risorse
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e' assunto l'impegno pluriennale delle  risorse  di  cui  all'art.  1
comma 1 sulla base del Piano di riparto di cui all'Allegato 3.
  2. Il trasferimento delle risorse  alle  province  ed  alle  citta'
metropolitane di cui all'art. 1, comma 1, e'  effettuato  sulla  base
del Programma triennale 2021  -  2023  che  i  medesimi  enti  devono
presentare alla Direzione generale per le strade e  le  autostrade  e
per la vigilanza e la sicurezza  nelle  infrastrutture  stradali  del
Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'   sostenibili
inderogabilmente entro il 31  maggio  2021.  Il  programma  triennale
2021-2023 deve contenere,  ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  16
gennaio 2003, n. 3, l'elenco degli interventi  oggetto  del  presente
contributo identificati dal Codice unico di progetto (CUP).
  3. Il Programma triennale 2021-2023 e' considerato  autorizzato  in
assenza di osservazioni da parte  della  Direzione  generale  per  le
strade e le autostrade e  per  la  vigilanza  e  la  sicurezza  nelle
infrastrutture stradali del Ministero delle  infrastrutture  e  della
mobilita'  sostenibili,  da  formulare  entro  novanta  giorni  dalla
ricezione del programma. Decorso tale termine il Programma si intende
approvato.
  4.  Le  risorse  sono  trasferite  alle  Province  ed  alle  Citta'
metropolitane di cui al comma 2, interamente per ciascuna  annualita'
secondo  il  Piano  di  riparto   di   cui   all'Allegato   3,   dopo
l'approvazione dei Programmi triennali 2021 -  2023,  articolati  per
ciascuna annualita'  di  finanziamento,  entro  il  30  settembre  di
ciascun anno.
  5. Il Programma triennale e' sviluppato sulla base:
    a) della conoscenza delle  caratteristiche  geometriche  e  dello
stato  dell'infrastruttura,  del   traffico,   della   vulnerabilita'
territoriale  rispetto  ad  azioni  naturali  e  dell'esposizione  al
rischio;
    b) dell'analisi della situazione esistente;
    c) della previsione dell'evoluzione.
  I costi relativi a tali  attivita'  non  possono  eccedere  il  25%
dell'importo assentito per la prima annualita' - anno 2021.
  6. Il Programma triennale deve contenere interventi di manutenzione
straordinaria,  di  adeguamento  normativo  e/o   di   ricostruzione,
sviluppando in particolare  gli  aspetti  connessi  alla  durabilita'
degli interventi, ai benefici apportati in termini di  sicurezza,  di
riduzione del rischio, di qualita' della circolazione degli utenti ed
i  relativi  costi.  Il  Programma  deve  riportare,  attraverso   un
cronoprogramma degli interventi, i seguenti elementi  desumibili  dal
sistema di monitoraggio di cui al  decreto  legislativo  29  dicembre
2011, n. 229:
    a) inizio e fine dell'attivita' di progettazione sulla base delle
priorita' stabilite dalle analisi di rischio;
    b) inizio e fine della procedura di aggiudicazione;
    c) inizio e fine dei lavori;
    d) inizio e  fine  del  collaudo  o  certificazione  di  regolare
esecuzione dei lavori.
  In sede di presentazione, i programmi  devono  essere  ordinati  in
funzione delle priorita' individuate e stabilite dagli enti,  di  cui
all'art. 1, e  possono  prevedere  interventi  supplenti,  aggiuntivi
rispetto all'importo assentito al fine  di  agevolare  il  riutilizzo
delle eventuali economie  di  gara.  Qualora  i  ribassi  d'asta  non
fossero sufficienti a coprire l'importo degli  interventi  supplenti,
la differenza sara' a carico della stazione appaltante.
  Il  Programma  relativo  ad  ogni  annualita'  contiene  le  schede
descrittive e riepilogative di ciascun intervento da realizzare anche
utilizzando,  a  tal  fine,  la  reportistica  messa  a  disposizione
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
  7. L'ultimazione dei lavori va certificata trenta giorni prima  del
termine per la rendicontazione. Il collaudo o  la  certificazione  di
regolare esecuzione dei lavori relativi all'intervento e'  effettuato
entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento del
Programma.
  8. Gli interventi inseriti nel Programma possono anche avere durata
biennale   o   triennale,   evidenziando   le   somme   oggetto    di
rendicontazione relative alla singola annualita' da effettuare  entro
il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento.
  9. I  ribassi  d'asta  possono  essere  utilizzati  secondo  quanto
previsto   dal   principio   contabile   applicato   concernente   la
contabilita' finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
                               Art. 6
 
                        Revoca delle risorse
 
  1. Le province e le  citta'  metropolitane  certificano  l'avvenuta
realizzazione degli interventi finanziati con le risorse  di  cui  al
presente decreto entro il 31 dicembre dell'anno  successivo  all'anno
di riferimento, mediante apposita comunicazione  al  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili attraverso il sistema di
monitoraggio previsto ai sensi del decreto  legislativo  29  dicembre
2011, n. 229.
  2. In caso di mancata o  parziale  realizzazione  degli  interventi
entro i termini previsti dal presente decreto ministeriale, ovvero in
caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, e' disposta  la
revoca delle corrispondenti risorse assegnate alle singole province o
citta' metropolitane, ai sensi dell'art. 1, comma 1078,  della  legge
27 dicembre 2017, n. 205. Ai sensi del medesimo art. 1,  comma  1078,
le province o citta' metropolitane versano i corrispettivi importi ad
sul capitolo di entrata 3570,  art.  4,  dello  stato  di  previsione
dell'entrata del bilancio  dello  Stato.  Non  si  procede  a  revoca
qualora il mancato  rispetto  del  termine  di  cui  al  comma  1  e'
imputabile alla presenza  di  contenzioso  o  in  caso  di  calamita'
naturali  che  abbiano  interferito  con   la   realizzazione   degli
interventi, ovvero per cause non imputabili ai soggetti attuatori.
                               Art. 7
 
                       Variazioni finanziarie
 
  1. Qualora si rendono disponibili ulteriori risorse per le medesime
finalita', con successivo decreto del Ministero delle  infrastrutture
e della  mobilita'  sostenibili  si  procede  all'assegnazione  delle
stesse in proporzione ai coefficienti del piano  di  riparto,  previa
presentazione  di  un  programma  integrativo  d'interventi  per   le
annualita' oggetto di rifinanziamento.
                               Art. 8
 
                            Monitoraggio
 
  1. La Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico,  lo
sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza, istituita presso
il Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,
monitora, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera k), del decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n.  194,
le attivita' indicate nel presente decreto, tramite il sistema di cui
al  decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229.  Le  Stazioni
appaltanti,  titolari  degli   interventi   identificati   dal   CUP,
alimentano il citato sistema di monitoraggio trasmettendo le relative
informazioni anagrafiche, fisiche,  finanziarie  e  procedurali.  Gli
interventi sono classificati sotto la voce «Messa in sicurezza  ponti
e  viadotti  esistenti  realizzazione  nuovi  ponti   art.   49   del
decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104  convertito  con  modificazione
dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020, n. 126».
  Le spese effettuate devono essere compatibili con  quanto  previsto
dal presente decreto.
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi  di  controllo  per
gli adempimenti di competenza e pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 7 maggio 2021
 
                                     Il Ministro delle infrastrutture
                                      e della mobilita' sostenibili  
                                                Giovannini           
Il Ministro dell'economia
     e delle finanze
         Franco

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, n. 2081
                                                           Allegato 1
 
                          Nota metodologica
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 2
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 3
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici