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decreto, 4/2/2021
Modalita' di suddivisione fra gli ambiti sociali territoriali del contributo per l'assunzione di assistenti sociali.
(GU n.172 del 20-7-2021)
decreto
Materia: enti locali / attivitŕ


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 4 febbraio 2021
Modalita' di suddivisione fra gli  ambiti  sociali  territoriali  del
contributo per l'assunzione di assistenti sociali. (21A04403)
(GU n.172 del 20-7-2021)

 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
 
  Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge  quadro  per
la realizzazione  del  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi
sociali»;
  Visto l'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello  Stato  (legge  di  stabilita'  2016)»,  che,  al  comma   386,
istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
un  fondo  denominato  «Fondo  per   la   lotta   alla   poverta'   e
all'esclusione sociale»;
  Visto l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  recante
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2021  e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che in particolare:
    al comma 797, al  fine  di  potenziare  il  sistema  dei  servizi
sociali comunali e i servizi di cui  all'articolo  7,  comma  1,  del
decreto  legislativo  15  settembre  2017,  n.  147,  stabilisce   di
attribuire, a favore di ogni ambito territoriale di cui  all'articolo
8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000,  n.  328,  sulla
base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:
      a) un contributo pari a 40.000 euro annui per  ogni  assistente
sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai  comuni
che ne fanno parte, in termini  di  equivalente  a  tempo  pieno,  in
numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e  fino  al  raggiungimento
del rapporto di 1 a 5.000;
      b) un contributo pari a 20.000 euro annui per  ogni  assistente
sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai  comuni
che ne fanno parte, in termini  di  equivalente  a  tempo  pieno,  in
numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e  fino  al  raggiungimento
del rapporto di 1 a 4.000;
    al comma 798 stabilisce che entro il 28 febbraio  di  ogni  anno,
ciascun ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma  3,  lettera
a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche per conto  dei  comuni
appartenenti allo stesso, invia  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali,  secondo  le  modalita'  da  questo  definite,  un
prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per
ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni
per l'anno corrente:
      a) il numero medio di assistenti sociali in servizio  nell'anno
precedente  assunti  dai  comuni  che  fanno  parte   dell'ambito   o
direttamente dall'ambito. Si fa riferimento al personale con rapporto
di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  secondo   la   definizione   di
equivalente a  tempo  pieno,  effettivamente  impiegato  nei  servizi
territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;
      b) la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali di cui
alla lettera a) per area di attivita';
    al comma 799 stabilisce che il contributo di cui al comma 797  e'
attribuito dal Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  a
valere sul Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione  sociale
sulla base dei prospetti  di  cui  al  comma  798,  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30  giugno  di
ciascun anno;
    al comma 800 stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali sono definite le modalita' in base alle quali
il  contributo  attribuito  all'ambito  territoriale  e'  da   questo
suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed  eventualmente
all'ambito stesso, anche con riferimento ai  comuni  che  versino  in
stato di dissesto o predissesto o siano  comunque  impossibilitati  a
realizzare le assunzioni, nonche' ai comuni che esercitano  in  forma
associata le funzioni relative ai servizi sociali;
  Evidenziato che il citato articolo 1, comma  797,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178 prevede che per il calcolo dei  contributi  ivi
previsti vanno considerati i soli assistenti sociali  in  servizio  a
tempo indeterminato;
  Ritenuto di definire, ai sensi del predetto articolo 1, comma  800,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le modalita' in base alle quali
il  contributo  attribuito  all'ambito  territoriale  e'  da   questo
suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed  eventualmente
all'ambito stesso;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
                             Definizioni
 
  1. Ai soli fini del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti
definizioni:
    a) «Fondo poverta'»: il  fondo  per  la  lotta  alla  poverta'  e
all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della  legge
n. 208 del 2015;
    b)  «Ambiti  territoriali»:  gli  ambiti  territoriali   di   cui
all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000,  n.
328;
    c) «Contributo  attribuito  all'Ambito»:  il  contributo  di  cui
all'articolo 1, comma 797, della legge  30  dicembre  2020,  n.  178,
attribuito all'Ambito territoriale dal Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali a valere sul Fondo per la  lotta  alla  poverta'  e
all'esclusione sociale per potenziare il sistema dei servizi  sociali
comunali, gestiti in forma singola o associata e, contestualmente,  i
servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del  decreto  legislativo  15
settembre 2017, n. 147;
    d) «Soggetto capofila»: comune capofila o  altro  soggetto  unico
identificato   dalla   Regione    in    rappresentanza    dell'Ambito
territoriale;
    e) «Assistenti sociali in servizio  a  tempo  indeterminato»:  il
numero  medio  di  assistenti  sociali  in  servizio   nell'anno   di
riferimento  assunti  dai  comuni  che  fanno  parte  dell'Ambito   o
direttamente   dall'Ambito   con   rapporto   di   lavoro   a   tempo
indeterminato, effettivamente impiegato nei  servizi  territoriali  e
nella loro organizzazione e pianificazione, calcolato con riferimento
alla definizione di equivalente a tempo pieno;
    f) «Prospetto riassuntivo»:  prospetto  di  cui  all'articolo  1,
comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  indicante,  per  il
complesso dell'Ambito e per ciascun comune, con riferimento  all'anno
precedente e alle previsioni  per  l'anno  corrente,  gli  assistenti
sociali in servizio a tempo indeterminato.
                               Art. 2
 
      Modalita' di riparto del Contributo attribuito all'ambito
 
  1. Laddove tutte le funzioni in ambito sociale siano delegate ad un
soggetto capofila, il contributo attribuito all'ambito e' interamente
destinato a tale soggetto.
  2. Nei casi diversi da quelli di cui  al  comma  1,  il  Contributo
attribuito all'ambito e' da questo suddiviso fra il soggetto capofila
e i comuni  che  fanno  parte  dell'Ambito  territoriale  secondo  le
modalita' definite nei successivi commi 3, 4, 5 e 6.
  3.  Ai  fini  della  determinazione  della  quota  del   contributo
spettante a ciascun comune facente parte dell'ambito territoriale, il
numero di  assistenti  sociali  in  servizio  a  tempo  indeterminato
eventualmente  assunti  direttamente  dal  soggetto  capofila,   come
riportato nel prospetto riassuntivo, viene  attribuito  pro  quota  a
ciascun comune, in  proporzione  al  numero  di  residenti  al  primo
gennaio dell'anno di riferimento.
  4. Il contributo attribuito all'ambito viene  da  questo  suddiviso
fra ciascun comune riconoscendo un contributo pari a  quello  che  si
otterrebbe  applicando  a  ciascuno  di  essi,   singolarmente,   con
riferimento al numero di  assistenti  sociali  in  servizio  a  tempo
indeterminato, comprensivo di quelli attribuiti ai sensi del comma 3,
gli stessi criteri  di  calcolo  utilizzati  per  l'attribuzione  del
contributo fra tutti gli ambiti nazionali.
  5. Laddove la somma dei contributi spettanti a  ciascun  comune  ai
sensi  del  comma  4  ecceda  il   totale   riconosciuto   all'ambito
territoriale, il contributo e' riconosciuto in quota parte.
  6. Laddove la somma dei contributi spettanti a  ciascun  comune  ai
sensi del comma 4 non esaurisca  il  totale  riconosciuto  all'ambito
territoriale, le somme residue sono  suddivise  fra  tutti  i  comuni
facenti parte dell'ambito e il soggetto capofila  in  proporzione  al
numero di  assistenti  sociali  in  servizio  a  tempo  indeterminato
riportato per ciascuno di essi nei prospetti informativi rispetto  al
totale.
  7. L'ambito territoriale e i comuni  che  ne  fanno  parte  possono
concordare modalita' alternative di suddivisione  del  Contributo  al
proprio   interno,   con   riferimento   all'effettiva   suddivisione
dell'esercizio delle funzioni in ambito sociale fra gli stessi  e  in
riferimento alle effettive capacita' assunzionali.
  8. Con riferimento ai comuni che versino in  stato  di  dissesto  o
predissesto,  o   siano   comunque   impossibilitati   a   realizzare
assunzioni,  gli  stessi  comuni,  insieme  a  quelli   associati   e
all'ambito stesso, adotteranno ogni azione utile, anche attraverso la
gestione  associata  dei  servizi,  a  favorire  che   benefici   del
potenziamento dei servizi anche la popolazione ivi residente.
                               Art. 3
 
                   Modalita' operative e controlli
 
  1.  La  Direzione  generale  per  la  lotta  alla  poverta'  e   la
programmazione sociale del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali provvedera' a fornire le necessarie istruzioni operative e  a
predisporre in  tempo  utile,  in  collaborazione  con  la  Direzione
generale dei sistemi informativi, dell'innovazione  tecnologica,  del
monitoraggio dati e della comunicazione e  con  le  altre  competenti
direzioni generali del Ministero,  laddove  ritenuto  necessario,  le
apposite procedure informatizzate.
  2.  La  Direzione  generale  per  la  lotta  alla  poverta'  e   la
programmazione sociale provvedera' a controlli di coerenza  dei  dati
inviati, anche con riferimento ai dati comunicati dai singoli  comuni
nell'ambito della  compilazione  del  conto  annuale  del  personale.
Eventuali incongruenze verranno segnalate all'ambito per i  necessari
riscontri, che dovranno essere forniti nei tempi richiesti.
  Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, previo visto e  registrazione  della  Corte  dei
conti.
    Roma, 4 febbraio 2021
 
                                                 Il Ministro: Catalfo

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2021
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, n. 273

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