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legge, 24/9/2021
L. 24/09/2021, n. 133, di conv., con mod., del d.l. 6 agosto, 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.
(GU n.235 del 1-10-2021)
legge
Materia: sanità / salute

LEGGE 24 settembre 2021, n. 133

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  6  agosto
2021, n. 111, recante misure urgenti  per  l'esercizio  in  sicurezza
delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in  materia  di
trasporti. (21G00143)
(GU n.235 del 1-10-2021)
  Vigente al: 2-10-2021  

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1
 
  1. Il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante  misure  urgenti
per   l'esercizio   in   sicurezza   delle   attivita'   scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti,  e'  convertito  in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, e' abrogato. Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e  sono  fatti  salvi  gli
effetti prodottisi e  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  del
medesimo decreto-legge n. 122 del 2021.
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 24 settembre 2021
 
                             MATTARELLA
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
                                  Bianchi, Ministro dell'istruzione
 
                                  Giovannini,     Ministro      delle
                                  infrastrutture  e  della  mobilita'
                                  sostenibili
 
                                  Speranza, Ministro della salute
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
 
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111

Testo del decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.  187  del  6  agosto  2021),
coordinato con la legge di conversione 24 settembre 2021, n. 133  (in
questa stessa Gazzetta  Ufficiale,  alla  pag.  1)  recante:  «Misure
urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti». (21A05795)
(GU n.235 del 1-10-2021)
  Vigente al: 1-10-2021  

 
Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del  testo  unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
 
                              ((Art. 01
 
Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52,  in
  materia di validita' della certificazione verde COVID-19.
 
  1. All'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 22  aprile  2021,  n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
dopo le parole: «dall'esecuzione del test» sono inserite le seguenti:
«antigenico rapido e di  settantadue  ore  dall'esecuzione  del  test
molecolare».))
 
                               Art. 1
 
Disposizioni urgenti per l'anno scolastico  2021/2022  e  misure  per
  prevenire il contagio da SARS-CoV-2  nelle  istituzioni  educative,
  scolastiche e universitarie.
 
  1. Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il  valore
della scuola  come  comunita'  e  di  tutelare  la  sfera  sociale  e
psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero  territorio
nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui  all'articolo  2
del  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  65,  e  l'attivita'
scolastica e  didattica  della  scuola  dell'infanzia,  della  scuola
primaria e della scuola secondaria di  primo  e  secondo  grado  sono
svolti in presenza. ((Nell'anno accademico  2021-2022,  le  attivita'
didattiche))   e   curriculari   delle   universita'   sono    svolte
prioritariamente  in  presenza.  ((Sono  svolte  prioritariamente  in
presenza,  altresi',  le  attivita'  formative  e  di  tirocinio  dei
percorsi formativi degli istituti tecnici superiori.))
  2. Per consentire lo svolgimento in presenza dei  servizi  e  delle
attivita'  di  cui  al  comma  1  e  per  prevenire   la   diffusione
dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre  2021,  termine  di
cessazione dello stato di  emergenza,  sono  adottate,  in  tutte  le
istituzioni ((educative, scolastiche e universitarie)),  le  seguenti
misure minime di sicurezza:
    a) e' fatto obbligo di utilizzo  dei  dispositivi  di  protezione
delle  vie  respiratorie,  fatta  eccezione   per   i   bambini   che
((frequentano i servizi educativi per l'infanzia di cui  all'articolo
2 del decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  65,  e  la  scuola
dell'infanzia,))  per  i  soggetti  con   patologie   o   disabilita'
incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento
delle attivita' sportive;
    ((a-bis) sulla base della valutazione del rischio e  al  fine  di
prevenire la diffusione dell'infezione da  SARS-CoV-2,  al  personale
preposto  alle  attivita'  scolastiche  e  didattiche   nei   servizi
educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e  nelle  scuole
di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati
dall'obbligo di utilizzo dei  dispositivi  di  protezione  delle  vie
respiratorie, e' assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o
FFP3,  in  ottemperanza  a  quanto  disposto  dai  commi  4  e  4-bis
dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;))
    b) e' raccomandato il  rispetto  di  una  distanza  di  sicurezza
interpersonale  di  almeno  un  metro   salvo   che   le   condizioni
strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
    c) e' fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici
e  universitari  ai  soggetti  con  sintomatologia   respiratoria   o
temperatura corporea superiore a 37,5°.
  3. In presenza di  soggetti  risultati  positivi  all'infezione  da
SARS-CoV-2 o di casi sospetti, ((nei servizi educativi per l'infanzia
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  65,
e nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e  formazione
nonche'  nelle  universita',))  si  applicano  le  linee  guida  e  i
protocolli  adottati  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma   14,   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,  nonche'  ai  sensi  dell'articolo
10-bis del decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. I protocolli  e  le
linee guida possono disciplinare ogni altro  aspetto  concernente  le
condizioni di sicurezza relative  allo  svolgimento  delle  attivita'
didattiche e scolastiche, ivi inclusa la deroga alle disposizioni  di
cui al comma 2, lettera a), per le classi composte  da  studenti  che
abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un  certificato
di guarigione in corso di validita', ((nonche' per le classi  formate
da alunni che per ragioni anagrafiche  sono  esclusi  dalla  campagna
vaccinale.))
  4. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello  stato  di
emergenza, i Presidenti delle regioni e delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree
del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni  di  cui  al
comma 1 esclusivamente in zona rossa e in circostanze di  eccezionale
e straordinaria necessita' dovuta  all'insorgenza  di  focolai  o  al
rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o  di
sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di cui  al
primo periodo  sono  motivatamente  adottati  sentite  le  competenti
autorita' sanitarie e nel rispetto  dei  principi  di  adeguatezza  e
proporzionalita', in particolare con riferimento al  loro  ambito  di
applicazione. Laddove siano  adottati  i  predetti  provvedimenti  di
deroga, resta sempre garantita la possibilita' di svolgere  attivita'
in  presenza  qualora  sia  necessario  l'uso  di  laboratori  o  per
mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione
scolastica degli alunni  con  disabilita'  e  con  bisogni  educativi
speciali.
  5. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da  COVID-19,
al personale scolastico e universitario si applica l'articolo  29-bis
del  decreto-legge  8   aprile   2020,   n.   23,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  5  giugno  2020,  n.  40,  quando  sono
rispettate le prescrizioni previste  dal  presente  decreto,  nonche'
dalle linee guida e dai protocolli di cui al comma 3.
  6.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  dopo  l'articolo
9-bis ((sono inseriti i seguenti:))
    «Art. 9-ter  (Impiego  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  in
ambito scolastico e universitario). - 1. Dal 1° settembre 2021 e fino
al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di  emergenza,
al  fine  di  tutelare  la  salute  pubblica  e  mantenere   adeguate
condizioni di sicurezza  nell'erogazione  in  presenza  del  servizio
essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico  del  sistema
nazionale di istruzione ((e  delle  scuole  non  paritarie  e  quello
universitario)), nonche' gli studenti universitari, devono  possedere
e sono tenuti a esibire  la  certificazione  verde  COVID-19  di  cui
all'articolo 9, comma 2.
  ((1-bis.  Le  disposizioni  del  comma  1  si  applicano  anche  al
personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo  2
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali
per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione  e
formazione professionale, dei  sistemi  regionali  che  realizzano  i
percorsi  di  istruzione  e  formazione  tecnica  superiore  e  degli
istituti tecnici superiori. Le verifiche  di  cui  al  comma  4  sono
effettuate  dai  dirigenti  scolastici  e  dai   responsabili   delle
istituzioni  di  cui  al  primo  periodo  del  presente   comma.   Le
disposizioni del presente comma si applicano dalla data di entrata in
vigore del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111.
  1-ter. Nei casi in cui la  certificazione  verde  COVID-19  di  cui
all'articolo 9 non sia stata generata  e  non  sia  stata  rilasciata
all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di
cui al comma 1 del presente articolo si intendono comunque rispettate
a  seguito  della  presentazione  da  parte  dell'interessato  di  un
certificato   rilasciato    dalla    struttura    sanitaria    ovvero
dall'esercente  la  professione  sanitaria  che  ha   effettuato   la
vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato,  che
attesta che il soggetto soddisfa  una  delle  condizioni  di  cui  al
citato articolo 9, comma 2.
  2. Il mancato rispetto delle disposizioni di  cui  al  comma  1  da
parte del personale delle istituzioni di cui ai commi 1  e  1-bis  e'
considerato  assenza  ingiustificata  e  non  sono   corrisposti   la
retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato.  A
decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto  di
lavoro e' sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro e'  disposta
dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di  cui
ai commi 1 e 1-bis e mantiene efficacia fino al  conseguimento  della
condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito
per la sostituzione che non supera i quindici giorni.))
  3. Le disposizioni di cui ((ai commi 1 e 1-bis)) non  si  applicano
ai soggetti esenti dalla campagna  vaccinale  sulla  base  di  idonea
certificazione medica  rilasciata  secondo  i  criteri  definiti  con
circolare del Ministero della salute.
  4 I dirigenti  scolastici,  ((o  altro  personale  dell'istituzione
scolastica da questi a tal fine  delegato)),  e  i  responsabili  dei
servizi educativi dell'infanzia ((e delle altre istituzioni di cui al
comma 1-bis)) nonche' delle scuole paritarie ((e  non  paritarie))  e
delle  universita'  sono  tenuti  a  verificare  il  rispetto   delle
prescrizioni di cui ((ai  commi  1  e  1-bis)).  Le  verifiche  delle
certificazioni  verdi  COVID-19  sono  effettuate  con  le  modalita'
indicate dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
adottato ai sensi  dell'articolo  9,  comma  10.  Con  circolare  del
Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalita'
di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al
comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui  al
presente comma sono svolte a campione con  le  modalita'  individuate
dalle universita' ((e si applicano le sanzioni di  cui  al  comma  5,
primo, secondo e terzo periodo.))
  ((5. La violazione delle disposizioni  del  comma  4  del  presente
articolo e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi  1  e  5,  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
La sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per  quanto  non
stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni  I  e  II
del  capo  I  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  in  quanto
compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di  cui  al
comma 4 da parte dei dirigenti scolastici e  dei  responsabili  delle
scuole  paritarie  spetta  ai  direttori  degli   uffici   scolastici
regionali   territorialmente   competenti.    L'accertamento    della
violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte  dei  responsabili
delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis spetta  alle  autorita'
degli enti locali e regionali territorialmente competenti.
  5-bis. Per le finalita' di cui al presente articolo, le universita'
e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale  e  coreutica
possono verificare il rispetto delle disposizioni di cui al  comma  1
attraverso modalita' di controllo delle certificazioni verdi COVID-19
che non consentono la visibilita' delle  informazioni  che  ne  hanno
determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile
prevista dall'articolo 13 del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
143 del 17 giugno 2021. Per le medesime finalita', le  universita'  e
le istituzioni di alta formazione  artistica,  musicale  e  coreutica
sono  autorizzate  alla  raccolta  e  alla  conservazione  dei   dati
strettamente  necessari  per   la   verifica   del   rispetto   delle
disposizioni di cui al comma 1.
    Art. 9-ter.1. (Impiego delle certificazioni  verdi  COVID-19  per
l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo). - 1. Fino  al
31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza,  al
fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede  alle  strutture
delle  istituzioni  scolastiche,  educative  e   formative   di   cui
all'articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed  e'  tenuto  a
esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma
2. Le disposizioni del primo periodo non  si  applicano  ai  bambini,
agli alunni e agli  studenti  nonche'  a  coloro  che  frequentano  i
sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro  che  prendono
parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e  degli
istituti di istruzione e formazione tecnica superiore.
  2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti  esenti
dalla campagna vaccinale sulla base di idonea  certificazione  medica
rilasciata secondo i criteri definiti  con  circolare  del  Ministero
della salute.
  3. I  dirigenti  scolastici  e  i  responsabili  delle  istituzioni
scolastiche, educative e formative di cui al comma 1 o loro  delegati
sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del  medesimo
comma 1. Nel caso in cui l'accesso alle  strutture  sia  motivato  da
ragioni di servizio o di  lavoro,  la  verifica  del  rispetto  delle
disposizioni del comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di  cui
al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai
rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. Le  verifiche  delle
certificazioni  verdi  COVID-19  sono  effettuate  con  le  modalita'
indicate dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
adottato ai sensi  dell'articolo  9,  comma  10.  Con  circolare  del
Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalita'
di verifica.
  4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e  3  del  presente
articolo e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi  1  e  5,  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
La sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per  quanto  non
stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni  I  e  II
del  capo  I  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  in  quanto
compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di  cui  al
comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con  esclusivo  riferimento
al datore di lavoro, spetta ai dirigenti scolastici e ai responsabili
delle istituzioni  scolastiche,  educative  e  formative  di  cui  al
medesimo comma 1. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui
al comma 3 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle
scuole  paritarie  spetta  ai  direttori  degli   uffici   scolastici
regionali   territorialmente   competenti.    L'accertamento    della
violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte  dei  responsabili
delle altre istituzioni di cui al comma 1 spetta alle autorita' degli
enti locali e regionali territorialmente competenti.
    Art. 9-ter.2. (Impiego delle certificazioni  verdi  COVID-19  per
l'accesso alle strutture della  formazione  superiore).  -  1.  Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 9-ter,  fino  al  31  dicembre
2021, termine di cessazione dello stato  di  emergenza,  al  fine  di
tutelare  la  salute  pubblica,  chiunque   accede   alle   strutture
appartenenti alle istituzioni  universitarie  e  di  alta  formazione
artistica, musicale e coreutica, nonche' alle  altre  istituzioni  di
alta formazione collegate alle  universita',  deve  possedere  ed  e'
tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo
9, comma 2.
  2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti  esenti
dalla campagna vaccinale sulla base di idonea  certificazione  medica
rilasciata secondo i criteri definiti  con  circolare  del  Ministero
della salute.
  3. I responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 sono tenuti a
verificare il rispetto  delle  disposizioni  del  medesimo  comma  1,
secondo modalita' a campione individuate  dalle  istituzioni  stesse.
Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da  ragioni  di
servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del
comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo  periodo
del presente comma,  deve  essere  effettuata  anche  dai  rispettivi
datori  di  lavoro  o  dai  loro   delegati.   Le   verifiche   delle
certificazioni  verdi  COVID-19  sono  effettuate  con  le  modalita'
indicate dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
  4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e  3  del  presente
articolo e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi  1  e  5,  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
La sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per  quanto  non
stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni  I  e  II
del  capo  I  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  in  quanto
compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di  cui  al
comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con  esclusivo  riferimento
al datore di lavoro, spetta ai responsabili delle istituzioni di  cui
al medesimo comma 1».))
  7. Le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano,  per
quanto compatibili, anche ((ai  sistemi  regionali  di  istruzione  e
formazione professionale,  ai  sistemi  regionali  che  realizzano  i
percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, agli  istituti
tecnici superiori,)) alle Istituzioni di alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica, nonche' alle attivita' delle altre  istituzioni
di alta formazione collegate alle universita'.
  8. Le amministrazioni interessate provvedono  alle  attivita'  ((di
cui ai commi)) 6 e 7 con le risorse umane, finanziarie e  strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica.
  9.  Il  ((Commissario   straordinario   per   l'attuazione   e   il
coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della  campagna  vaccinale
nazionale))  predispone  e  attua  un  piano   di   screening   della
popolazione scolastica. A tal fine e' autorizzata la  spesa  di  euro
100 milioni, a valere sulle risorse  disponibili  sulla  contabilita'
speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, ((convertito, con modificazioni, dalla legge)) 24 aprile
2020, n. 27
  10. Al fine di consentire il tempestivo pagamento delle  competenze
al personale supplente chiamato per  la  sostituzione  del  personale
assente ingiustificato, e' autorizzata la spesa ((di  70  milioni  di
euro)) per l'anno  2021.  Ai  relativi  oneri  si  provvede,  per  il
medesimo anno, mediante utilizzo delle  risorse  disponibili  di  cui
all'articolo 231-bis, comma 1,  lettera  b)  del  decreto-  legge  19
maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio
2020, n. 77.
  ((10-bis.  Al  fine  di  consentire  il  pagamento  tempestivo  dei
supplenti brevi e saltuari e dei docenti temporanei delle istituzioni
scolastiche statali, e' autorizzata la spesa di 288 milioni  di  euro
per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno,
mediante utilizzo  delle  risorse  disponibili  di  cui  all'articolo
231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17  luglio  2020,  n.
77.))
  11. Il Ministero dell'istruzione  provvede  al  monitoraggio  delle
giornate di assenza ingiustificata del personale scolastico di cui al
comma 6,  capoverso  articolo  9-ter,  comma  2,  e  dei  conseguenti
eventuali risparmi e trasmette gli esiti al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
al fine di adottare le opportune variazioni compensative di  bilancio
per  la  copertura  di  eventuali  ulteriori  oneri  derivanti  dalla
sostituzione  del   personale   ovvero   per   il   reintegro   delle
disponibilita' di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera  b)  del
decreto-legge 19 maggio 2020  n.  34,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  ((11-bis. Le somme versate dalle regioni, comprese quelle a statuto
speciale, all'entrata del bilancio dello Stato per il cofinanziamento
di contratti di supplenza sia breve e saltuaria sia fino  al  termine
delle attivita' didattiche, stipulati dalle  istituzioni  scolastiche
statali del territorio regionale per  assumere  personale  scolastico
aggiuntivo rispetto all'organico  assegnato  dall'ufficio  scolastico
regionale, sono riassegnate ai pertinenti  capitoli  di  spesa  dello
stato  di  previsione  del  Ministero   dell'istruzione   in   quanto
necessarie al pagamento dei contratti medesimi.))
  12. Ai fini dell'immediata attuazione  del  presente  articolo,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                            ((Art. 1-bis
 
                     Accesso ai servizi sociali
 
  1. Per garantire l'accesso alle  mense  e  ai  servizi  sociali  ai
cittadini dell'Unione europea e dei Paesi terzi, senza fissa  dimora,
in possesso, rispettivamente, dei codici ENI (Europeo non iscritto) e
STP (Straniero temporaneamente presente) nonche' dei  codici  fiscali
numerici  provvisori,  sottoposti  alla  profilassi  vaccinale   anti
SARS-CoV-2 nel rispetto delle circolari del Ministero  della  salute,
sono assegnati, ove  possibile,  una  certificazione  verde  COVID-19
provvisoria o, in alternativa, un codice a barre personale in modo da
garantire l'identificazione univoca  della  persona  vaccinata  anche
mediante mezzi informatici.))
                               Art. 2
 
 Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto
 
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  dopo  l'articolo
9-ter, come introdotto  dall'articolo  1  del  presente  decreto,  e'
inserito il seguente:
    «Art. 9-quater (Impiego delle certificazioni verdi  COVID-19  nei
mezzi di trasporto). - 1. A far data dal 1° settembre 2021 e fino  al
31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza,  e'
consentito  esclusivamente  ai   soggetti   muniti   di   una   delle
certificazioni verdi  COVID-19,  di  cui  all'articolo  9,  comma  2,
l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:
      a) aeromobili adibiti a servizi  commerciali  di  trasporto  di
persone;
      b)  navi  e  traghetti   adibiti   a   servizi   di   trasporto
interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i  collegamenti
marittimi nello Stretto  di  Messina  ((e  di  quelli  impiegati  nei
collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;))
      c)  treni  impiegati  nei  servizi  di  trasporto   ferroviario
passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita';
      d) autobus adibiti  a  servizi  di  trasporto  di  persone,  ad
offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo  o
periodico su un percorso che collega piu' di due  regioni  ed  aventi
itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
      e) autobus adibiti a servizi di  noleggio  con  conducente,  ad
esclusione di quelli impiegati nei servizi  aggiuntivi  di  trasporto
pubblico locale e regionale.
  ((e-bis) funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con  la
chiusura delle cupole paravento, con finalita'  turistico-commerciale
e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni  alla
vendita dei titoli di viaggio.))
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano  ai  soggetti
esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti  sulla
base di idonea certificazione medica  rilasciata  secondo  i  criteri
definiti con circo-lare del Ministero della salute.
  3. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i loro delegati,
sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1
avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo  comma  1.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate  con
le modalita' indicate dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma  10.  3.  Identico.
3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
  ((3-bis.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  4   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le misure  di  contenimento  e  di
contrasto  dei  rischi  sanitari  derivanti  dalla   diffusione   del
COVID-19, come definite dalle linee guida e  dai  protocolli  di  cui
all'articolo 10-bis del presente decreto, integrano,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, ad ogni effetto  di  legge  e
fino al 31 dicembre  2021,  termine  di  cessazione  dello  stato  di
emergenza nazionale, il contenuto degli obblighi di servizio pubblico
gravanti sui vettori e sui gestori di infrastrutture  o  di  stazioni
destinati  all'erogazione  ovvero  alla  fruizione  di   servizi   di
trasporto  pubblico  di  persone   e   di   merci,   automobilistico,
ferroviario, aereo, marittimo, nelle  acque  interne,  anche  non  di
linea, regolati da atti,  autorizzazioni,  licenze,  permessi,  nulla
osta, contratti, convenzioni, disciplinari, appalti o concessioni.))
  4. La violazione delle disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  3  e'
sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo  2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.
35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  2,  comma  2-bis,  del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.».
                            ((Art. 2-bis
 
Estensione  dell'obbligo   vaccinale   in   strutture   residenziali,
                socio-assistenziali e socio-sanitarie
 
  1. Dopo l'articolo 4 del  decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,  e'
inserito il seguente:
    «Art. 4-bis. (Estensione  dell'obbligo  vaccinale  ai  lavoratori
impiegati   in   strutture   residenziali,   socio-assistenziali    e
socio-sanitarie). - 1. Dal 10  ottobre  2021  al  31  dicembre  2021,
termine di cessazione dello stato di emergenza,  l'obbligo  vaccinale
previsto dall'articolo 4, comma 1, si  applica  altresi'  a  tutti  i
soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria
attivita' lavorativa  nelle  strutture  di  cui  all'articolo  1-bis,
incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi
titolo, ospitano persone in situazione di fragilita'.
    2. Le disposizioni del comma  1  non  si  applicano  ai  soggetti
esenti dalla campagna vaccinale sulla base di  idonea  certificazione
medica rilasciata  secondo  i  criteri  definiti  con  circolare  del
Ministero della salute.
    3. I responsabili delle  strutture  di  cui  all'articolo  1-bis,
incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi
titolo, ospitano persone in situazione di fragilita', e i  datori  di
lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle  predette
strutture  attivita'  lavorativa  sulla  base  di  contratti  esterni
assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma  1  del  presente
articolo. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  17-bis  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la finalita' di cui  al  primo
periodo del presente comma  i  responsabili  e  i  datori  di  lavoro
possono   verificare   l'adempimento   dell'obbligo   acquisendo   le
informazioni necessarie secondo le modalita' definite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato  di  concerto  con  i
Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante  per  la
protezione dei dati personali.
    4. Agli esercenti le professioni sanitarie e  agli  operatori  di
interesse sanitario nonche' ai lavoratori dipendenti delle  strutture
di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le
strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione  di
fragilita', si applicano le disposizioni dell'articolo 4, a eccezione
del comma 8. La sospensione della prestazione lavorativa comporta che
non sono dovuti la retribuzione  ne'  altro  compenso  o  emolumento,
comunque  denominato,  e  mantiene  efficacia  fino  all'assolvimento
dell'obbligo vaccinale o, in  mancanza,  fino  al  completamento  del
piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31  dicembre  2021,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10.
    5. L'accesso alle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le
strutture semiresidenziali e le strutture che,  a  qualsiasi  titolo,
ospitano persone in situazione di  fragilita',  in  violazione  delle
disposizioni del comma 1 del presente articolo nonche' la  violazione
delle disposizioni  del  primo  periodo  del  comma  3  del  presente
articolo sono sanzionati ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9,
del  decreto-legge  25   marzo   2020,   n.   19,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo  quanto
previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del  decreto-legge  16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74».))
                            ((Art. 2-ter
 
      Disposizioni di proroga in materia di lavoratori fragili
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 481, le parole:  «30  giugno  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
    b) al comma 482, le parole: «282,1 milioni  di  euro  per  l'anno
2021» sono sostituite dalle seguenti: «396 milioni di euro per l'anno
2021»;
    c) al comma 483, le parole: «173,95 milioni di  euro  per  l'anno
2021» sono sostituite dalle seguenti: «195,15  milioni  di  euro  per
l'anno 2021».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 135,1 milioni  di  euro
per l'anno 2021, si provvede:
    a)  quanto  a  100  milioni  di  euro,  mediante   corrispondente
riduzione  del   fondo   di   cui   all'articolo   13-duodecies   del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
    b)  quanto  a  35,1  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo sociale per  occupazione  e  formazione,  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2.))
                               Art. 3
 
              Modifica al decreto-legge n. 33 del 2020
 
  1. All'articolo 1, comma 16-bis, secondo periodo, del decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
luglio 2020, n. 74, le parole «altresi' sui dati  monitorati  »  sono
sostituite dalle seguenti: « , ove ritenuto necessario, ».
                               Art. 4
 
Disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi e  in  materia  di
                    spettacoli aperti al pubblico
 
  1.  Per  la  partecipazione  del  pubblico  agli  eventi   e   alle
competizioni  sportivi  all'aperto,  con  le  linee  guida   di   cui
all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  e'
possibile prevedere modalita' di assegnazione dei  posti  alternative
al distanziamento interpersonale di almeno un metro.
  2. Dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  per  la
partecipazione del pubblico agli eventi e  competizioni  sportivi  di
cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  in
zona  bianca  la  capienza  consentita  al  chiuso  non  puo'  essere
superiore al 35 per cento di quella massima autorizzata.
  3. Dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  per  gli
spettacoli aperti al pubblico di cui all'articolo  5,  comma  1,  del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 giugno  2021,  n.  87,  in  zona  bianca  la  capienza
consentita al chiuso non puo' essere superiore al  35  per  cento  di
quella massima autorizzata nel  caso  di  eventi  con  un  numero  di
spettatori superiore a 2500.
                               Art. 5
 
                    Disposizioni di coordinamento
 
  1. Le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2,
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono essere  utilizzate,  oltre
che per i fini indicati dall'articolo 9, comma 10-bis,  del  predetto
decreto-legge n. 52 del 2021, anche per quelli di cui  agli  articoli
9-ter, 9-ter.1, 9-ter.2 e 9-quater del medesimo decreto-legge  n.  52
del 2021, introdotti dal presente decreto.
  2. Le  somme  confluite  sul  conto  corrente  di  tesoreria  della
Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi degli  articoli  40  e
42, comma 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.  69,  sono  trasferite,
per le finalita' di cui al suddetto articolo 40 e fermi rimanendo gli
obblighi di rendicontazione previsti, alla contabilita' speciale  del
((Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle
misure di  contenimento  e  contrasto  dell'emergenza  epidemiologica
COVID-19 e per l'esecuzione  della  campagna  vaccinale  nazionale,))
previa iscrizione sul fondo per le  emergenze  nazionali  nell'ambito
del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri.
                            ((Art. 5-bis
 
Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52,  in
                 materia di vaccinazioni equivalenti
 
  1. All'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  giugno
2021, n. 87,  dopo  le  parole:  «da  SARS-CoV-2»  sono  aggiunte  le
seguenti:  «e  le  vaccinazioni  riconosciute  come  equivalenti  con
circolare del Ministero della salute, somministrate  dalle  autorita'
sanitarie competenti per territorio».))
                               Art. 6
 
        Disposizioni urgenti per la Repubblica di San Marino
 
  1. Ai soggetti in possesso di un certificato di  vaccinazione  anti
SARS-Cov-2 rilasciato  dalle  competenti  autorita'  sanitarie  della
Repubblica di San Marino, nelle more  dell'adozione  della  circolare
del Ministero della salute che definisce modalita' di vaccinazione in
coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali,  e
comunque  non  oltre  il  15  ottobre  2021,  non  si  applicano   le
disposizioni ((di cui agli articoli 9-bis,  9-ter  e  9-quater))  del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
                               Art. 7
 
Sospensione dei termini nei procedimenti  amministrativi  ed  effetti
  degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione Lazio.
 
  1. In considerazione dell'attacco subito  dai  sistemi  informatici
della Regione Lazio, ai fini del computo  dei  termini  ordinatori  o
perentori, propedeutici,  endoprocedimentali,  finali  ed  esecutivi,
relativi allo svolgimento  di  procedimenti  amministrativi  pendenti
alla data del 1° agosto 2021 o iniziati successivamente a tale  data,
gestiti tramite le strutture informatiche, dalla Regione e  dai  suoi
enti strumentali, non si tiene conto  del  periodo  compreso  tra  la
medesima data e quella del 15 settembre 2021
  ((1-bis. In considerazione dei danni conseguenti all'attacco subito
dai sistemi informatici di cui al comma  1,  la  regione  Lazio  puo'
chiedere agli istituti finanziatori, per i mutui concessi  nel  corso
dell'anno 2021, esclusi quelli concessi dal Ministero dell'economia e
delle finanze, una proroga del  termine  di  scadenza  dei  pagamenti
dovuti entro il 31 dicembre 2021. Alla  compensazione  degli  effetti
finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a  20
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.))
  2. La Regione Lazio e i suoi enti strumentali adottano ogni  misura
organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole  durata  e
la celere conclusione  dei  procedimenti  di  cui  al  comma  1,  con
priorita' per quelli da considerare  urgenti,  anche  sulla  base  di
motivate istanze degli interessati.
  3. In caso di inoperativita' ((dei  siti  internet  istituzionali))
della Regione Lazio e dei suoi  enti  strumentali,  per  il  medesimo
periodo di cui al comma 1, sono sospesi gli obblighi  di  pubblicita'
di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
                               Art. 8
 
               Proroga del contingente «Strade sicure»
 
  1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle
Forze armate, dello svolgimento  dei  maggiori  compiti  connessi  al
contenimento della  diffusione  del  virus  SARS-CoV-2,  l'incremento
delle 753 unita' di personale di cui all'articolo 22,  comma  1,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' ulteriormente prorogato fino al
31 ottobre 2021.
  2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 e'  autorizzata,
per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 7.626.780, di cui  euro
1.875.015 per il pagamento delle prestazioni di lavoro  straordinario
ed euro 5.751.765  per  gli  altri  oneri  connessi  all'impiego  del
personale.
  3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari
a euro 7.626.780 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  4. Ai fini dell'immediata  attuazione  del  presente  articolo,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  ((4-bis. Al codice dell'ordinamento militare,  di  cui  al  decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) agli articoli 1053, comma 1, e 1242, comma 2, le  parole:  «31
ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre»;
    b) all'articolo 2233-quater, dopo il comma 3-bis e'  aggiunto  il
seguente:
      «3-ter. Per gli anni 2021 e 2022, le  aliquote  di  valutazione
degli ufficiali sono formate alla data del 15 ottobre».))
                               Art. 9
 
Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno  2003,  n.
                                 128
 
  1. All'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003,  n.  128,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2,  dopo  la  parola  «individua»  sono  aggiunte  le
seguenti: «il Ministro, anche senza portafoglio, ovvero»;
    b) al comma 3, dopo le parole «dal Presidente del  Consiglio  dei
ministri ovvero dal», sono aggiunte  le  seguenti:  «Ministro,  anche
senza portafoglio, o dal».
                            ((Art. 9-bis
 
                      Clausola di salvaguardia
 
  1. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione.))
                               Art. 10
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica Italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

 

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