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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 12/10/2021
DPCM 12/10/2021, recante Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubblicheamministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del person.
(GU n.246 del 14-10-2021)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Materia: pubblica amministrazione / lavoro

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

12 ottobre 2021

Adozione delle linee
amministrazioni per l'applicazione della  disciplina  in  materia  di
obbligo di  possesso  e  di  esibizione  della  certificazione  verde
COVID-19 da parte del personale. (21A06125)
(GU n.246 del 14-10-2021)

 
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  dichiarazione   di   emergenza   di   sanita'   pubblica
internazionale dell'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  del  30
gennaio 2020, con  la  quale  venivano  attivate  le  previsioni  dei
regolamenti sanitari internazionali  e  la  successiva  dichiarazione
della stessa Organizzazione  mondiale  della  sanita'  dell'11  marzo
2020, con la quale l'epidemia da  COVID-19  e'  stata  valutata  come
«pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita'  e  gravita'
raggiunti a livello globale;
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021,  del  21
aprile 2021 e del 22 luglio 2021, con le quali e' stato dichiarato  e
prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo  al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da
agenti virali trasmissibili;
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,  recante
«Adozione dei criteri relativi alle  attivita'  di  monitoraggio  del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del  26  aprile  2020»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
  Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020,  con  il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la  Cabina
di regia per il monitoraggio  del  livello  di  rischio,  di  cui  al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  recante  «Misure
urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro
pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»;
  Visto,  in  particolare,  l'art.   1,   comma   5,   del   predetto
decreto-legge n. 127 del  2021,  che  prevede  che  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  per
la pubblica amministrazione e  del  Ministro  della  salute,  possono
essere  adottate  linee  guida  per  l'omogenea   definizione   delle
modalita'  organizzative   delle   verifiche   sul   possesso   della
certificazione verde COVID-19;
  Visto,  il  decreto-legge  8  ottobre   2021,   n.   139,   recante
Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali, sportive
e   ricreative,   nonche'   per   l'organizzazione    di    pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali;
  Considerato che l'estensione della  certificazione  verde  COVID-19
anche ai lavoratori del settore pubblico incrementa l'efficacia delle
misure di contrasto al fenomeno epidemiologico  gia'  adottate  dalle
amministrazioni pubbliche;
  Ritenuto necessario  dare  a  tutte  le  pubbliche  amministrazioni
indicazioni omogenee per l'applicazione delle misure di controllo sul
possesso della certificazione verde COVID-19 da parte dei  lavoratori
previsto all'art. 1 del decreto-legge n. 127 del 2021;
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata  di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  nella
riunione del 7 ottobre 2021;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione  e  del
Ministro della salute;
 
                              Decreta:
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del  decreto-legge  21  settembre
2021, n 127, sono adottate le linee guida di cui all'allegato 1,  che
costituisce parte integrante del presente decreto.
    Roma, 12 ottobre 2021
 
                            Il Presidente
                     del Consiglio dei ministri
                               Draghi
 
                             Il Ministro
                   per la pubblica amministrazione
                              Brunetta
 
                      Il Ministro della salute
                              Speranza
 

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne
n. 2563
                                                           Allegato 1
 
Linee guida in materia di condotta  delle  pubbliche  amministrazioni
per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso
e di esibizione della certificazione  verde  COVID-19  da  parte  del
personale
 
Premessa
    L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021,  n.  127,
attraverso l'introduzione dell'art. 9-quinquies nel decreto-legge  22
aprile 2021, n. 52, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
giugno 2021, n. 87, ha esteso a tutto il  personale  delle  pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ivi incluso il personale delle amministrazioni
di cui  all'art.  3,  al  personale  delle  Autorita'  amministrative
indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la societa' e
la borsa e la Commissione di  vigilanza  sui  fondi  pensione,  della
Banca d'Italia, nonche' degli enti pubblici economici e degli  organi
di rilievo costituzionale, l'obbligo di possedere e  di  esibire,  su
richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) di  cui
all'art. 9, comma 2, del predetto decreto, quale  condizione  per  il
primo accesso al luogo di lavoro.
    Tale obbligo e' escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna
vaccinale sulla  base  di  idonea  certificazione  medica  rilasciata
secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
    Si evidenzia che il possesso della certificazione  verde  non  fa
comunque venir meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione che
incombono al soggetto che dovesse contrarre il COVID-19 o trovarsi in
quarantena. In tal caso, pertanto, il soggetto  affetto  da  COVID-19
dovra' immediatamente porre in essere tutte le misure  gia'  previste
per tali circostanze, a partire  dagli  obblighi  informativi,  e  la
certificazione verde eventualmente gia'  acquisita  -  a  prescindere
dall'evento che l'ha generata - anche se  non  ancora  revocata,  non
autorizza in alcun modo l'accesso  o  la  permanenza  nei  luoghi  di
lavoro.
    Resta inoltre fermo, per  il  personale  dipendente  -  ancorche'
munito di green pass, il rispetto di tutte le istruzioni fornite  dal
datore di lavoro per la riduzione del rischio di contagio,  come,  ad
esempio, il divieto di recarsi sul luogo di  lavoro  in  presenza  di
sintomi riconducibili alla malattia.
1.1 Contenuto dell'obbligo
    Al di fuori dell'esclusione prevista per i soggetti esenti  dalla
campagna vaccinale, l'accesso  del  lavoratore  presso  il  luogo  di
lavoro non e' dunque consentito in alcun modo e per  alcun  motivo  a
meno che lo stesso non sia in possesso della predetta  certificazione
(acquisita o perche'  ci  si  e'  sottoposti  al  vaccino  da  almeno
quattordici giorni, o perche' si e' risultati negativi al  tampone  o
perche' il soggetto e' guarito dal COVID-19 negli ultimi sei mesi)  e
in grado di esibirla in formato cartaceo  o  digitale.  Peraltro,  il
possesso del green pass non e', a legislazione  vigente,  oggetto  di
autocertificazione.
    Tenuto conto della funzione di prevenzione alla quale  la  misura
e' preordinata, non sono consentite deroghe a tale obbligo.
    Pertanto, non e' consentito in alcun modo, in quanto elusivo  del
predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile
sulla base del mancato possesso di tale certificazione.
    Il possesso della certificazione verde e la sua  esibizione  sono
condizioni che devono essere soddisfatte al momento  dell'accesso  al
luogo di  lavoro.  Il  lavoratore  che  dichiari  il  possesso  della
predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere
considerato assente ingiustificato e non puo' in  alcun  modo  essere
adibito a modalita' di lavoro agile.
    E' pertanto un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a
tale obbligo a prescindere  dalle  modalita'  di  controllo  adottate
dalla propria amministrazione.
    Tale obbligo, peraltro, e' esteso anche ad ogni  soggetto  -  che
non sia un semplice utente dei servizi  resi  dall'amministrazione  -
che accede alla struttura per lo svolgimento di  qualsiasi  attivita'
diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione.
    Pertanto, per accedere all'amministrazione,  oltre  al  personale
dipendente della pubblica amministrazione, qualunque  altro  soggetto
dovra' essere munito di «green pass» - ivi inclusi i visitatori e  le
autorita' politiche o i componenti delle  giunte  e  delle  assemblee
delle autonomie locali  e  regionali  -  che  ivi  si  rechi  per  lo
svolgimento di una attivita' propria o per conto del  proprio  datore
di lavoro.
    A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque  soggetti
all'obbligo di green pass anche i dipendenti delle imprese che  hanno
in appalto  i  servizi  di  pulizia  o  quelli  di  ristorazione,  il
personale  dipendente  delle  imprese  di  manutenzione  che,   anche
saltuariamente, accedono alle infrastrutture,  il  personale  addetto
alla manutenzione e al rifornimento dei  distributori  automatici  di
generi  di  consumo  (caffe'  e  merendine),  quello  chiamato  anche
occasionalmente  per  attivita'   straordinarie,   i   consulenti   e
collaboratori, nonche' i prestatori e i  frequentatori  di  corsi  di
formazione, come pure i corrieri che  recapitano  posta  d'ufficio  o
privata, destinata ai dipendenti che dovessero farsela recapitare  in
ufficio  (ad  esempio  anche  i  corrieri  privati  dovranno   essere
provvisti di green pass ove accedano alla struttura).
    In questi casi la verifica del green pass potra'  avvenire  anche
manualmente  attraverso  l'utilizzo  dell'app   «VerificaC19»,   gia'
disponibile negli store, ovvero attraverso l'integrazione dei sistemi
informatici utilizzati per  il  termoscanner  o  per  la  rilevazione
automatica delle presenze, (badge).
    In sintesi, l'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di
esibire il green pass per accedere agli  uffici  pubblici  e'  quella
degli utenti, ovvero di coloro  i  quali  si  recano  in  un  ufficio
pubblico per  l'erogazione  del  servizio  che  l'amministrazione  e'
tenuta a prestare. I visitatori che dovessero  accedere  a  qualunque
altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o  di  un
incontro, congresso o altro) dovranno, invece,  essere  muniti  della
certificazione verde ed esibirla su richiesta.
    Nelle more del  rilascio  e  dell'eventuale  aggiornamento  delle
certificazioni verdi COVID-19 da parte  della  piattaforma  nazionale
DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei  documenti
rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie
pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di  analisi,  dai
medici di medicina generale e  dai  pediatri  di  libera  scelta  che
attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere
a), b) e c), dell'art.  9  del  decreto-legge  n.  52  del  2021,  in
coerenza con  il  disposto  dell'ultimo  periodo  del  comma  10  del
medesimo articolo.
    In relazione ai servizi forniti a favore dell'utenza,  il  datore
di lavoro deve predisporre tutte le misure di contenimento  stabilite
dalle competenti autorita' sanitarie  e  dagli  eventuali  protocolli
d'intesa stipulati con le organizzazioni sindacali e cio' al fine  di
evitare che la circostanza che agli uffici acceda utenza non tenuta a
esibire o a possedere  il  green  pass  possa  comportare  rischi  di
contagio.
1.2 Modalita' e soggetti preposti al controllo
    L'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 127  del  2021  individua
nel datore di lavoro il soggetto preposto al controllo. Per datore di
lavoro   deve   intendersi   il   dirigente   apicale   di   ciascuna
amministrazione  o  soggetto  equivalente,  a  seconda  del  relativo
ordinamento.
    In relazione alla dimensione delle strutture e della presenza  di
una o piu' sedi decentrati, il dirigente  apicale  puo'  delegare  la
predetta funzione  -  con  atto  scritto  -  a  specifico  personale,
preferibilmente con qualifica dirigenziale, ove presenti.
    Nell'esercizio del potere di controllo il dirigente apicale  (che
a titolo esemplificativo puo' identificarsi nel  segretario  generale
di un ministero o nel segretario comunale)  impartisce  le  modalita'
attuative  secondo  le  quali  i  soggetti  dallo  stesso  incaricati
provvedono a  effettuare  materialmente  le  attivita'  di  controllo
(siano esse costantemente attive o a campione).
    L'accertamento puo' essere svolto all'accesso della struttura,  a
campione o a tappeto, con o senza l'ausilio di sistemi automatici: il
personale preposto al controllo vietera' al  lavoratore  senza  green
pass valido o che si rifiuti di esibirlo  l'accesso  alla  struttura,
invitandolo ad allontanarsi.
    Il preposto al controllo comunica  con  immediatezza  all'ufficio
competente  il  nominativo  del  personale  al  quale  non  e'  stato
consentito l'accesso.
    Nel caso in cui tale accertamento non sia effettuato all'ingresso
e si accerti, successivamente, che l'ingresso al luogo di  lavoro  e'
avvenuto senza il possesso della certificazione  verde  COVID-19,  il
personale  dovra'  essere  allontanato  dalla   sede   di   servizio,
sanzionato ai sensi dell'art. 9-quinquies, comma 8, del decreto-legge
n. 52 del 2021, e sara' considerato assente ingiustificato fino  alla
esibizione della certificazione  verde,  includendo  nel  periodo  di
assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.
    La medesima sanzione si applica anche  nel  caso  di  rifiuto  di
esibizione della citata certificazione.
    In caso di accesso alle sedi in assenza di  certificazione  verde
COVID-19, restano ferme le conseguenze  disciplinari  previste  dagli
ordinamenti di appartenenza del personale.
    Laddove l'accertamento del possesso  della  certificazione  verde
non  avvenga  all'atto  dell'accesso  al  luogo  di  lavoro,  con  le
direttive di cui  sopra  il  dirigente  apicale/datore  di  lavoro  o
soggetto da questi delegato,  deve  disporre  che  ciascun  dirigente
responsabile di dipartimento/ufficio/servizio  proceda,  con  cadenza
giornaliera, a verificare il possesso  del  green  pass  del  proprio
personale  (ad  esempio  attraverso  l'app  VerificaC19)  in   misura
percentuale non inferiore al 20  per  cento  di  quello  presente  in
servizio,  assicurando  che  tale  controllo,  se  a  campione,   sia
effettuato, nel  tempo,  in  maniera  omogenea  con  un  criterio  di
rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella
fascia antimeridiana della giornata lavorativa.
    Il controllo sul possesso delle certificazioni verdi COVID-19  e'
effettuato con le modalita' indicate dal decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'art. 9,
comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, cosi' come modificato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2021 e
successive modifiche e integrazioni.
    Per le sedi lavorative dove il  controllo  avviene  all'ingresso,
rimane in facolta' del  datore  di  lavoro  di  effettuare  ulteriori
controlli a campione anche con cadenza non giornaliera.
    In osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali
non e' comunque consentita la raccolta dei dati dell'intestatario  in
qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all'applicazione
delle  misure  previste  dagli  articoli  9-ter,  ai  commi  2  e  5,
9-quinquies, commi 6 e seguenti, e 9-septies, commi 6 e seguenti.
    Qualora all'atto delle modalita' di accertamento sopra  descritte
il lavoratore risulti non essere  in  possesso  della  certificazione
verde COVID-19:
      a) in caso di accertamento svolto all'accesso della  struttura,
a campione o a tappeto, con o senza l'ausilio di sistemi  automatici:
il personale preposto al controllo vietera' al lavoratore senza green
pass valido l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi.
      Il preposto al controllo comunica con immediatezza, all'ufficio
competente  il  nominativo  del  personale  al  quale  non  e'  stato
consentito l'accesso; ciascun giorno di mancato servizio,  fino  alla
esibizione  della  certificazione  verde,  e'   considerato   assenza
ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le  eventuali
giornate festive o non lavorative.
      In   caso   di   controlli   esclusivamente   automatici,   per
l'eventualita' di una mancata identificazione del soggetto sprovvisto
di green pass, gli uffici  competenti  a  rilevare  le  presenze  del
personale (ad esempio l'ufficio del personale o altra unita' preposta
a  tale  rilevamento),  in  base  alle  presenze  in  servizio  della
giornata, verificano le assenze dal  servizio  non  dovute  ad  altro
motivo legittimo tempestivamente comunicato nel rispetto dei  termini
fissati dalla contrattazione collettiva, e  provvedono  a  comunicare
all'interessato, anche con semplice  mail,  l'assenza  ingiustificata
rilevata,  per  poi  procedere  all'applicazione   della   disciplina
ordinaria prevista per tale ipotesi.
      b) nel caso in cui l'accertamento  sia  svolto  dopo  l'accesso
alla sede, a tappeto  o  a  campione:  il  dirigente  che  ha  svolto
l'accertamento,  se  del  caso  attraverso  il   responsabile   della
struttura di appartenenza, dovra' intimare al  lavoratore  sprovvisto
di certificazione valida, al momento del primo accesso  al  luogo  di
lavoro, di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare ai
competenti uffici l'inizio dell'assenza ingiustificata che perdurera'
fino alla  esibizione  della  certificazione  verde,  includendo  nel
periodo  di  assenza  anche  le  eventuali  giornate  festive  o  non
lavorative. In questo caso, inoltre, dopo  aver  accertato  l'accesso
nella sede di lavoro senza certificazione,  il  dirigente  competente
sara' tenuto ad avviare  anche  la  procedura  sanzionatoria  di  cui
all'art. 9-quinquies del decreto-legge n.  52  del  2021  (che  sara'
irrogata dal Prefetto competente per territorio).
    Non e' consentito, in alcun  modo,  che  il  lavoratore  permanga
nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia  adibito
a lavoro agile in sostituzione della prestazione  non  eseguibile  in
presenza, ferma rimanendo la possibilita', per le giornate diverse da
quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di  assenza
che  prevedono  comunque   la   corresponsione   della   retribuzione
(malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale...).
    Come previsto dall'art. 3, del decreto-legge 8 ottobre  2021,  n.
139, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da
specifiche  esigenze  organizzative  volte  a  garantire   l'efficace
programmazione del lavoro, i lavoratori  sono  tenuti  a  rendere  le
comunicazioni di cui al comma 6, dell'art. 9-quinquies, e al comma 6,
dell'art.  9-septies,  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, con
un  preavviso  necessario   a   soddisfare   le   predette   esigenze
organizzative.
    Tale  ipotesi,  tuttavia,  non  fa  venire  meno   l'obbligo   di
effettuare i controlli all'accesso o quelli a campione, tenuto  conto
che, in ogni caso, il possesso del green pass non e', a  legislazione
vigente, oggetto di autocertificazione.
    Nel caso in cui dalle predette comunicazioni si dovesse  rilevare
una interruzione di servizio essenziale, il Sindaco o  il  datore  di
lavoro  per  le  altre  amministrazioni,  potra'  attivare,  in   via
d'urgenza, convezioni  tra  enti  senza  particolari  formalita'.  Ai
medesimi fini puo' essere adottata ogni  misura  di  riorganizzazione
interna,  quale  mobilita'  tra  uffici  o  aree  diverse,  idonea  a
fronteggiare l'eventuale impossibilita' di poter impiegare  personale
sprovvisto di green pass.
    Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sara'
effettuato mediante lettura del QRcode in corso  di  predisposizione.
Nelle more del rilascio del relativo applicativo,  tale  personale  -
previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico
competente dell'amministrazione di appartenenza - non  potra'  essere
soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il medico  competente  -
ove autorizzato dal dipendente - puo' informare il personale deputato
ai controlli sulla  circostanza  che  tali  soggetti  debbano  essere
esonerati dalle verifiche.
    Tale fattispecie non rientra nelle sopra richiamate comunicazioni
di cui al comma 6 del citato art. 9-quinquies del decreto-legge n. 52
del 2021.
    Nel caso in cui in sede di verifica all'accesso  venga  accertata
la mancanza del green pass da parte di un soggetto di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2021, n.  127  (soggetti  che
svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita'  lavorativa  o  di
formazione o di volontariato anche sulla base di contratti  esterni),
fermo  restando  l'allontanamento  immediato,  dovra'   essere   data
tempestiva comunicazione  al  datore  di  lavoro  dello  stesso  (ove
esistente) per gli adempimenti di competenza.
    Analoga procedura dovra' essere seguita anche nei casi in cui  la
verifica  della  mancanza  del  green  pass  riguardi  personale   in
somministrazione. In tali casi  sebbene  il  personale  somministrato
svolga la propria attivita' nell'interesse e sotto la direzione e  il
controllo dell'utilizzatore, l'assenza dovuta al mancato  possesso  o
alla  mancata  esibizione  del  green  pass  dovra'  comunque  essere
segnalata immediatamente all'Agenzia di somministrazione.
1.3 Modalita' di applicazione
    Le conseguenze di cui all'art. 9-quinquies del  decreto-legge  n.
52 del 2021 sono previste nei seguenti casi:
      a) mancato accesso al luogo di lavoro  dovuto  all'accertamento
del mancato possesso da parte  del  lavoratore  della  certificazione
verde COVID-19 o alla mancata  esibizione  della  stessa:  in  questo
caso, il soggetto preposto al controllo  comunica  con  immediatezza,
all'ufficio competente il nominativo del personale al  quale  non  e'
stato consentito l'accesso. In ogni caso, ciascun giorno  di  mancato
servizio,  fino  alla  esibizione  della  certificazione  verde,   e'
considerato  assenza  ingiustificata.  Resta   fermo   che   ciascuna
amministrazione procedera' all'applicazione della misura nelle  forme
e attraverso l'adozione degli atti previsti dal proprio ordinamento;
      b)  accesso  sul  luogo  di  lavoro  senza  il  possesso  della
certificazione verde COVID-19: in questo caso, il dirigente  -  o  il
personale da questo delegato -  che  ha  proceduto  all'accertamento,
dopo aver intimato al lavoratore sprovvisto di certificazione  valida
di lasciare immediatamente il posto di lavoro, comunica  agli  uffici
competenti l'assenza ingiustificata. Nel contempo, ferme rimanendo le
conseguenze di ordine disciplinare, gli uffici individuati dal datore
di lavoro comunicano la violazione di cui all'art. 1,  comma  1,  del
decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, al Prefetto  competente  per
territorio per l'irrogazione della sanzione  amministrativa  prevista
dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.
    Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude,  ovviamente,
le responsabilita' penale per i casi di alterazione o  falsificazione
della   certificazione   verde   COVID-19   o   di   utilizzo   della
certificazione altrui.
1.4 Trattamento economico
    In  relazione  alle  giornate  di  assenza   ingiustificata,   al
lavoratore non sono dovuti  la  retribuzione  ne'  altro  compenso  o
emolumento, comunque denominati,  intendendosi  qualsiasi  componente
della retribuzione (anche di natura previdenziale)  avente  carattere
fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque  denominato,
previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di  assenza
ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e  comportano
la corrispondente perdita di anzianita' di servizio.
1.5 Controlli manuali, automatizzati e a campione
    Al fine di verificare  il  possesso  della  certificazione  verde
COVID-19, le amministrazioni dovranno, prioritariamente, svolgere  il
relativo  controllo  all'accesso.  Tuttavia,   quando   le   esigenze
organizzative non consentano di svolgere tale modalita' di  verifica,
sono comunque tenute a svolgere controlli anche a campione nella sede
di lavoro, relativamente ai soggetti presenti o di  cui  e'  previsto
l'accesso  ai  luoghi  di  lavoro.  Si   suggerisce,   tuttavia,   di
predisporre l'attivazione di piu' di una delle modalita'  indicate  e
cio'   al   fine   di   poter   sopperire   all'eventuale   possibile
malfunzionamento di uno dei sistemi.
    Qualora  l'amministrazione  non   abbia   terminato   l'eventuale
aggiornamento/adeguamento  dei   software   relativi   ai   controlli
automatici all'accesso e al  fine  di  prevenire  il  verificarsi  di
assembramenti ai punti di ingresso alle sedi di servizio, e' in  ogni
caso possibile, per assicurare comunque l'effettivita' del controllo,
lo svolgimento di controlli a campione anche  all'accesso  attraverso
l'applicazione    denominata    «VerificaC19»    gia'     disponibile
gratuitamente sugli store.
    Fermo  restando  che  ciascuna  amministrazione  organizza   tali
controlli  nell'ambito  della  propria  autonomia  organizzativa,  e'
auspicabile che vengano utilizzate modalita' di accertamento che  non
determinino  ritardo  o  code  durante  le  procedure  di   ingresso,
soprattutto per le amministrazioni con  un  numero  piu'  elevato  di
dipendenti, e che, ovviamente, siano compatibili con la disciplina in
materia di protezione dei dati personali.
    Di seguito si indicano le specifiche funzionalita',  che  saranno
compiutamente  definite  nell'emanando  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'art. 9,  comma  10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, per la verifica automatizzata  dei
green pass, che verranno gradualmente rese disponibili:
      per tutte le amministrazioni,  un  pacchetto  di  sviluppo  per
applicazioni (Software Development KitSDK), rilasciato dal  Ministero
della Salute con licenza open source, che consente di  integrare  nei
sistemi informativi di controllo accessi fisici dell'amministrazione,
nei sistemi di controllo della temperatura o in soluzioni tipo totem,
le funzionalita' di verifica  della  certificazione  verde  COVID-19,
mediante la lettura del QRcode; rimane fermo in ogni caso il  divieto
di memorizzare o utilizzare per finalita' ulteriori  le  informazioni
rilevate dalla lettura dei QRcode e le informazioni fornite in  esito
ai controlli.
      per le tutte  amministrazioni  che  utilizzano  la  piattaforma
NoiPA, una interazione in  modalita'  asincrona  tra  la  piattaforma
NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze per  la
gestione  del  personale  delle  pubbliche  amministrazioni,   e   la
piattaforma nazionale-DGC per la verifica delle certificazioni  verdi
COVID-19, che sara' resa disponibile a titolo non oneroso nel portale
NoiPA.
      per tutte le amministrazioni con piu' di cinquanta  dipendenti,
con priorita' per quelle che non utilizzano la piattaforma di  NoiPA,
un nuovo servizio pubblicato sul portale istituzionale INPS, che come
intermediario interroga la PN-DGC, che consente la verifica asincrona
del green pass con riferimento all'elenco di codici fiscali di propri
dipendenti, noti all'Istituto al momento della richiesta;
      per tutte  le  amministrazioni  con  almeno  mille  dipendenti,
dotate di sistemi informativi di gestione del  personale,  anche  con
uffici  di   servizio   dislocati   in   piu'   sedi   fisiche,   una
interoperabilita'  applicativa  con  la  piattaforma   nazionale-DGC,
previa autorizzazione e accreditamento.
    Per tutte le amministrazioni resta comunque possibile utilizzare,
preferibilmente  per  i  controlli  a  campione  o  comunque  per  le
amministrazioni piu' piccole, anche come  soluzione  alternativa  nel
caso di un  malfunzionamento  di  una  delle  soluzioni  di  verifica
automatizzata,  anche  a  richiesta  del  lavoratore,  l'applicazione
denominata  «VerificaC19»  gia'   disponibile   gratuitamente   sulle
principali piattaforme per la distribuzione  delle  applicazioni  sui
dispositivi mobile.
1.6 Possibili misure in materia flessibilita' degli orari di ingresso
e di uscita
    L'entrata in vigore dell'obbligo di possedere ed esibire il green
pass per accedere  alla  sede  di  servizio  da  parte  dei  pubblici
dipendenti coincide con la cessazione del lavoro agile come una delle
modalita' ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nella
pubblica amministrazione. Conseguentemente, il massiccio  ricorso  al
lavoro agile emergenziale, cosi' come  si  e'  sviluppato  nel  corso
della pandemia, e' destinato a finire il 15 ottobre 2021.
    A decorrere dalla predetta data  si  verifichera',  pertanto,  il
rientro  in  ufficio  di   tutto   il   personale   delle   pubbliche
amministrazioni. Questa  circostanza,  come  stabilito  dalle  misure
adottate con il decreto 8 ottobre 2021 del Ministro per  la  pubblica
amministrazione, esige uno sforzo  organizzativo  da  parte  di  ogni
singola amministrazione, volto a realizzare un ordinato e  coordinato
rientro in presenza dei dipendenti pubblici in una  adeguata  cornice
di sicurezza sanitaria e finalizzata, in  ogni  caso,  all'erogazione
dei servizi agli utenti.
    In tale quadro, ciascuna amministrazione, anche al  fine  di  non
concentrare un numero eccessivo di personale ai punti di accesso e di
verifica del possesso del green pass, dovra' provvedere  ad  ampliare
le fasce di ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro  del  personale
alle proprie dipendenze, al  fine  di  consentire  il  raggiungimento
delle sedi di lavoro stesse e l'inizio dell'attivita'  lavorativa  in
un ampio arco temporale.
    In questa prospettiva, e nell'ottica di agevolare gli spostamenti
casa-lavoro   del   personale   dipendente,   anche   con   modalita'
sostenibili,   i   mobility   manager   aziendali   delle   pubbliche
amministrazioni, nominati ai sensi del decreto  interministeriale  12
maggio 2021, dovranno elaborare i piani degli spostamenti casa-lavoro
(PSCL)  di  propria  competenza  tenendo  conto  delle   disposizioni
relative all'ampliamento delle fasce di ingresso e uscita dalle  sedi
di lavoro sopra richiamate.
    I comuni, tramite i propri mobility  manager  d'area  di  cui  al
predetto decreto interministeriale, dovranno  svolgere  un'azione  di
raccordo costante e continuativo con i  mobility  manager  aziendali,
non  solo  per  le  finalita'  dettate  dall'art.   6   del   decreto
interministeriale  12  maggio  2021,  ma  anche   per   la   verifica
complessiva   e   coordinata   dell'implementazione   dei   PSCL    e
l'identificazione  e  la  promozione  di  azioni   di   miglioramento
complessivo dell'offerta di mobilita' sul territorio  di  riferimento
alla luce delle nuove fasce  di  ingresso  e  uscita  dalle  sedi  di
lavoro.
    Infine, anche sulla base delle informazioni acquisite nelle  fasi
di programmazione e di verifica  dell'implementazione  dei  PSCL,  le
regioni e gli enti locali competenti ai sensi del decreto legislativo
19 novembre 1997, n.  422,  dovranno  emanare  apposite  disposizioni
finalizzate ad adeguare tempestivamente i piani di trasporto pubblico
locale  alle   nuove   fasce   di   flessibilita'   delle   pubbliche
amministrazioni.

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