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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 12/10/2021
DPCM 12/10/2021, recante Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante : «Disposizioni attuative dell'art.9, c.10,del d.l. 22/04/2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
(GU n.246 del 14-10-2021)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Materia: sanità / salute

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

12 ottobre 2021

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante : «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10,del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure  urgenti
per la graduale ripresa delle  attivita'  economiche  e  sociali  nel
rispetto   delle   esigenze   di   contenimento   della    diffusione
dell'epidemia da COVID-19"». (21A06126)
(GU n.246 del 14-10-2021)

 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  dichiarazione   di   emergenza   di   sanita'   pubblica
internazionale dell'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  del  30
gennaio 2020, con  la  quale  venivano  attivate  le  previsioni  dei
regolamenti sanitari internazionali  e  la  successiva  dichiarazione
della stessa Organizzazione  mondiale  della  sanita'  dell'11  marzo
2020, con la quale l'epidemia da  COVID-19  e'  stata  valutata  come
«pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita'  e  gravita'
raggiunti a livello globale;
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del  21
aprile 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di
emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili;
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19», che  agli  articoli  9  e  seguenti  reca
disposizioni sulle «certificazioni verdi COVID-19»;
  Visto, in particolare, l'art. 9-ter  del  citato  decreto-legge  22
aprile 2021, n.  52,  recante  «Impiego  delle  certificazioni  verde
COVID-19 in ambito scolastico e universitario»;
  Visto, altresi', l'art. 9, comma 2, lettera c-bis, e  comma  4-bis,
del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come  modificato  dal
decreto-legge  21  settembre  2021,  n.  127,   che   disciplina   la
certificazione verde COVID-19 rilasciata  a  coloro  che  sono  stati
identificati come casi accertati  positivi  al  SARS-CoV-2  oltre  il
quattordicesimo giorno dalla somministrazione  della  prima  dose  di
vaccino, nonche' a seguito del prescritto ciclo;
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»,  e,  in
particolare,  l'art.  1,  comma  1,   ai   sensi   del   quale:   «In
considerazione del rischio  sanitario  connesso  al  protrarsi  della
diffusione degli agenti virali da COVID-19,  lo  stato  di  emergenza
dichiarato con  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  del  31
gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei  ministri
del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021,
e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»;
  Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
  Vista la circolare del Ministero della salute prot. n. 40711 del  9
settembre 2021, recante  «Chiarimenti  in  merito  alla  vaccinazione
anti-COVID-19  in  chi  ha  contratto  un'infezione   da   SARS-CoV-2
successivamente alla somministrazione della prima dose di un  vaccino
con schedula vaccinale a due dosi»;
  Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122,  recante  «Misure
urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   da   COVID-19   in   ambito
scolastico,     della     formazione      superiore      e      socio
sanitario-assistenziale»;
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  recante  «Misure
urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro
pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening», e, in particolare, gli articoli 1, 3 e 5;
  Considerato che l'estensione della certificazione verde COVID-19 ai
lavoratori del settore  pubblico  e  privato  incrementa  l'efficacia
delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico gia' adottate in
ambito lavorativo;
  Visti gli articoli 9-quinquies (Impiego delle certificazioni  verdi
COVID-19  nel  settore   pubblico)   e   9-septies   (Impiego   delle
certificazioni  verdi  COVID-19  nel  settore  privato)  del   citato
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
  Considerata  la  necessita'  di  assicurare  il  piu'  efficace  ed
efficiente processo di verifica  del  possesso  delle  certificazioni
verdi COVID-19 nell'ambito lavorativo pubblico e privato per mezzo di
funzionalita' che consentano una  verifica  anche  automatizzata  del
possesso delle certificazioni verdi del personale;
  Ritenuto, a seguito  della  predetta  estensione,  di  affidare  il
relativo controllo delle certificazioni verdi COVID-19 ai  datori  di
lavoro pubblici e privati, o loro delegati;
  Ritenuto pertanto necessario apportare  modifiche  al  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17  giugno  2021   recante
«Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del  decreto-legge  22
aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la  graduale  ripresa
delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle  esigenze  di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"»;
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali n 363 dell'11 ottobre 2021;
  Di  concerto  con  il  Ministro  della  salute,  il  Ministro   per
l'innovazione tecnologica e la transizione  digitale  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
Modalita'  di  verifica  del  possesso  delle  certificazioni   verdi
  COVID-19 in ambito lavorativo - modifiche al decreto del Presidente
  del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021
 
  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  17  giugno
2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'art. 1, comma 1, lettera c), dopo le parole «decreto legge
22 aprile 2021, n. 52», sono aggiunte le seguenti: «, o  riconosciute
come equivalenti»;
    b) all'art. 1, comma 1, lettera d), dopo le parole «effettuato da
operatori sanitari» sono aggiunte le seguenti: «o da  altri  soggetti
reputati idonei dal Ministero della salute»;
    c) all'art. 1, comma 1, lettera e), dopo le parole «effettuato da
operatori sanitari» sono aggiunte le seguenti: «o da  altri  soggetti
reputati idonei dal Ministero della salute»;
    d) all'art. 1, comma 1, sono aggiunte infine le seguenti lettere:
«cc)  «pacchetto  di  sviluppo  per  applicazioni»:  un  insieme   di
strumenti per lo sviluppo e la documentazione di  software  (Software
Development Kit - SDK);
      dd) «libreria software»: un insieme  di  funzioni  e  strutture
dati predefinite e predisposte per essere utilizzate in un  programma
software.»;
    e) all'art. 3, comma 1, sono soppresse le parole «e tre»;
    f) all'art. 3, comma 3, sono aggiunte infine le seguenti  parole:
«e) eventuale vaccinazione pregressa.»;
    g) all'art. 4, comma 1, le parole: «negli allegati B, E, F  e  G»
sono sostituite dalle seguenti: «negli allegati B, E, F, G e H»;
    h) all'art. 4, comma  1,  dopo  la  lettera  h)  e'  aggiunta  la
seguente: «i) specifiche modalita' automatizzate  di  verifica  delle
certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo.»;
    i) l'art. 5, comma 5, e' sostituito dal seguente: «5. Il  Sistema
TS, secondo le modalita' di cui all'Allegato C:
      a) verifica i codici fiscali e il numero di dosi  ricevuti  dal
Sistema   AVN   associati   alle    somministrazioni    di    vaccini
anti-SARS-CoV-2, notificando alla  regione  di  somministrazione  gli
eventuali casi di errore che quest'ultima provvedera'  a  rettificare
in AVN. In caso di codici fiscali errati o  identificativi  regionali
non rilasciati dal Sistema TS, il Sistema TS acquisisce dalle regioni
e province autonome anche i  dati  anagrafici  relativi  ai  soggetti
vaccinati;
      b) per  i  soli  dati  verificati  positivamente,  alimenta  la
Piattaforma nazionale-DGC con i dati di ogni singola somministrazione
di cui all'Allegato A, per la generazione della certificazione  verde
digitale COVID-19 di avvenuta vaccinazione;
      c) acquisisce tramite apposito modulo on-line, reso disponibile
sul portale nazionale della Piattaforma-DGC,  i  dati  relativi  alle
vaccinazioni effettuate all'estero dai cittadini italiani e dai  loro
familiari  conviventi  nonche'  dai  soggetti  iscritti  al  Servizio
sanitario nazionale che richiedono l'emissione  della  certificazione
verde COVID-19  in  Italia  per  avere  accesso  ai  servizi  e  alle
attivita' individuati dalle disposizioni vigenti;
      d)  mette  a  disposizione  la  possibilita'  di  validare   le
richieste  di  cui  alla  lettera  c)  ai  fini  del  rilascio  della
certificazione  verde  COVID-19,  secondo  modalita'  stabilite   con
circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.
      e) rende disponibile all'AVN e alle regioni e province autonome
l'informazione sulla data di infezione successiva alla  vaccinazione,
tratta  dai  certificati  di  guarigione  nonche'   della   pregressa
infezione, recuperata dai dati dei certificati di guarigione  di  cui
all'art. 6 del presente decreto;
      f) restituisce alle regioni e province autonome l'informazione,
resa disponibile dalla PNDGC inerente la generazione o meno del  DGC,
unitamente  ai  dati   relativi   alle   somministrazioni,   avvenuta
guarigione e test, comunicati al Sistema TS  ai  sensi  del  presente
decreto, al fine di consentire le opportune azioni di correzione  dei
medesimi dati;
      g) rende disponibile al Ministero della salute la  funzione  di
interrogazione dei  dati  acquisiti  dal  Sistema  TS  ai  sensi  del
presente  decreto,  comprensivi  dell'informazione  resa  disponibile
dalla PN-DGC inerente la generazione o meno del DGC, per le finalita'
di  cui  all'art.  12,  comma  2,  lettera  a).  Le   operazioni   di
interrogazione  sono  effettuate   previo   inserimento,   da   parte
dell'operatore del numero di pubblica utilita'  del  Ministero  della
salute, del codice fiscale e delle ultime otto  cifre  della  tessera
sanitaria dell'interessato  e  della  tipologia  e  data  dell'evento
sanitario che ha generato la Certificazione verde COVID-19.»
      j) all'art. 6, il comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «La
piattaforma    nazionale-DGC     viene     alimentata,     attraverso
l'interconnessione con il Sistema TS, come descritto nell'Allegato C,
con i dati relativi alle certificazioni di avvenuta guarigione di cui
all'Allegato  A,  anche  con  riferimento  ai   dati   dell'eventuale
pregressa somministrazione di vaccino disponibili al Sistema  TS,  al
momento dell'emissione degli stessi»;
      k)  all'art.  12,  comma  2,  lettera  a),   dopo   le   parole
«informazioni  generali»  sono  aggiunte  le  seguenti   parole:   «e
assistenza tecnica» e sono soppresse le parole «tramite gli strumenti
di cui all'art. 11, comma 1, lettere b) ed e)»;
      l) all'art. 12, comma 2, sono soppresse le parole: «b) il  call
center di Immuni (800.91.24.91),  che  fornisce  apposita  assistenza
tecnica  per  l'acquisizione  delle  certificazioni  verdi   COVID-19
tramite gli strumenti di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e c);»;
      m) all'art. 13, comma  1,  sono  aggiunte  infine  le  seguenti
parole «nonche' mediante le ulteriori modalita' automatizzate di  cui
ai successivi commi descritte negli allegati G e H»;
      n) all'art. 13, comma  2,  sono  aggiunte  infine  le  seguenti
parole: «g) i dirigenti  scolastici  e  i  responsabili  dei  servizi
educativi  dell'infanzia  nonche'  delle  scuole   paritarie,   delle
universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale
e coreutica, e loro delegati;  h)  i  datori  di  lavoro  pubblici  o
privati, e loro delegati, relativamente alla  verifica  del  possesso
delle  certificazioni  verdi  COVID-19  in  ambito   lavorativo   con
riferimento al personale e ai soggetti terzi che accedono al luogo di
lavoro per ragioni  diverse  dalla  semplice  fruizione  dei  servizi
all'utenza e i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si
svolge l'attivita' giudiziaria o i  loro  delegati  relativamente  ai
magistrati.»;
      o) l'art. 13, comma  3,  e'  sostituito  dal  seguente:  «3.  I
soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e), f),  g)  e  h)  del
comma 2 sono  incaricati  con  atto  formale  recante  le  necessarie
istruzioni sull'esercizio dell'attivita' di verifica.»;
      p) all'art. 13, il comma 5  e'  sostituito  dal  seguente:  «5.
L'attivita' di verifica delle certificazioni non comporta,  in  alcun
caso, la raccolta dei  dati  dell'intestatario  in  qualunque  forma,
salvo quelli strettamente  necessari  all'applicazione  delle  misure
previste dagli articoli 9-ter ai commi 2 e 5, 9-quinquies, commi 6  e
ss., e 9-septies, commi 6 e ss.»;
      q) all'art. 13, dopo il  comma  8,  sono  inseriti  i  seguenti
commi:
        «9. Resta fermo quanto previsto dall'art. 3 del decreto-legge
8 ottobre 2021, n. 139.
        10. Al fine di assicurare  il  piu'  efficace  ed  efficiente
processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19
nell'ambito lavorativo pubblico e privato  ai  sensi  degli  articoli
9-quinquies e 9-septies del decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  il
Ministero  della  salute  rende  disponibili  ai  datori  di   lavoro
specifiche funzionalita', descritte nell'allegato H,  che  consentono
una  verifica  quotidiana  e   automatizzata   del   possesso   delle
certificazioni  verdi   in   corso   di   validita'   del   personale
effettivamente in servizio, di cui e' previsto l'accesso ai luoghi di
lavoro,  senza  rivelare  le  ulteriori  informazioni  conservate,  o
comunque trattate,  nell'ambito  della  Piattaforma  nazionale-DGC  ,
attraverso:
          a) l'utilizzo di un pacchetto di sviluppo per  applicazioni
(Software Development Kit-SDK), rilasciato dal Ministero della salute
con licenza open source, che consente di  integrare  nei  sistemi  di
controllo  degli  accessi,  inclusi  quelli  di   rilevazione   delle
presenze, le funzionalita' di  verifica  della  Certificazione  verde
COVID-19, mediante la lettura del QR code;
          b)  una  interazione,  in  modalita'  asincrona,   tra   la
Piattaforma NoiPA, realizzata dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze   per   la   gestione   del   personale    delle    pubbliche
amministrazioni, e la PN-DGC  per  la  verifica  del  possesso  delle
Certificazioni verdi COVID-19 in corso  di  validita'  da  parte  dei
dipendenti pubblici degli enti aderenti a NoiPA;
          c) una interazione, in modalita' asincrona, tra il  Portale
istituzionale INPS, e la PN-DGC , per la verifica del possesso  delle
Certificazioni verdi COVID-19 in corso  di  validita'  da  parte  dei
dipendenti dei datori di lavoro, con piu'  di  cinquanta  dipendenti,
sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA;
          d)  una   interoperabilita'   applicativa,   in   modalita'
asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale  delle
amministrazioni pubbliche con  almeno  mille  dipendenti,  anche  con
uffici di servizio dislocati in piu' sedi fisiche, e la  PN-DGC,  per
la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso
di validita' da parte dei propri dipendenti.
  11. Le funzionalita' di verifica del possesso delle  Certificazioni
verdi COVID-19 di cui alle lettere b) e c)  del  comma  10,  attivate
previa richiesta del datore di lavoro, sono rese disponibili al  solo
personale autorizzato alla verifica per conto del datore  di  lavoro.
La funzionalita' di verifica del possesso delle Certificazioni  verdi
COVID 19 di cui alla lettera d)  del  comma  10  e'  attivata  previa
autorizzazione e accreditamento, sulla base di  apposita  convenzione
con il Ministero della salute.
  12. Il pacchetto di sviluppo per applicazioni di cui  alla  lettera
a) del  comma  10  puo'  essere  utilizzato  per  la  verifica  della
Certificazione verde COVID-19  anche  in  ambiti  diversi  da  quello
lavorativo e puo' altresi' essere utilizzato come riferimento per  la
realizzazione di ulteriori librerie software, a condizione che:
    a)  le  suddette  librerie  e  le  soluzioni  da  esse   derivate
rispondano alle medesime  specifiche  tecniche  e  ai  requisiti  del
pacchetto di sviluppo per applicazioni di cui  alla  lettera  a)  del
comma 10, e successivi aggiornamenti, come indicato sulla piattaforma
utilizzata dal Ministero della salute per la pubblicazione del codice
sorgente;
    b) sia preventivamente rilasciato il codice sorgente con  licenza
open source  di  dette  librerie  sulla  piattaforma  utilizzata  dal
Ministero della salute di cui al precedente punto a).
  13.  Con  riguardo  all'uso   del   pacchetto   di   sviluppo   per
applicazioni, di cui al  comma  10,  lettera  a),  e  delle  librerie
software e delle soluzioni da esse derivate, di cui al comma  12,  il
trattamento dei dati personali deve essere  effettuato  limitatamente
alle  informazioni  pertinenti   e   alle   operazioni   strettamente
necessarie alla verifica della validita' delle  Certificazioni  verdi
COVID-19. E' fatto esplicito divieto di conservare il codice a  barre
bidimensionale  (QR  code)  delle   Certificazioni   verdi   COVID-19
sottoposte a verifica, nonche' di estrarre, consultare, registrare  o
comunque trattare per finalita' ulteriori rispetto a quelle  previste
dal presente articolo le informazioni rilevate dalla lettura  dei  QR
code e le informazioni fornite in esito  ai  controlli.  In  caso  di
utilizzo di tale modalita' di verifica da parte del datore di lavoro,
resta salvo quanto previsto dagli articoli 88  del  regolamento  (UE)
2016/679 e 113 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  14. Nelle more del rilascio e  dell'eventuale  aggiornamento  delle
certificazioni verdi COVID-19 da parte  della  piattaforma  nazionale
DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei  documenti
rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie
pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di  analisi,  dai
medici di medicina generale e  dai  pediatri  di  libera  scelta  che
attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere
a), b) e c), dell'art.  9  del  decreto-legge  n.  52  del  2021,  in
coerenza con  il  disposto  dell'ultimo  periodo  del  comma  10  del
medesimo articolo.
  15. Nel caso in cui, all'esito delle verifiche  effettuate  con  le
modalita' di cui al comma 10, lettere b), c) e d), l'interessato  non
risulti in possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso  di
validita', lo stesso ha diritto di richiedere che la  verifica  della
propria certificazione verde COVID-19 sia  nuovamente  effettuata  al
momento dell'accesso  al  luogo  di  lavoro  mediante  l'applicazione
mobile descritta nell'Allegato B, paragrafo 4.»;
    r) all'art. 15 sono aggiunti i seguenti  commi:  «7.  I  soggetti
preposti alla verifica di cui agli articoli 9-quinquies  e  9-septies
del  decreto-legge  22  aprile   2021,   n.   52,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono  titolari  del
trattamento dei dati effettuato con le modalita' di cui all'art.  13,
comma 10,  lettere  b),  c)  e  d),  descritte  nell'allegato  H.  Il
personale interessato dal  processo  di  verifica  e'  opportunamente
informato dal proprio datore  di  lavoro  sul  trattamento  dei  dati
attraverso una specifica informativa,  anche  mediante  comunicazione
resa alla generalita' del personale, ai sensi degli articoli 13 e  14
del regolamento (UE) 2016/679.
  8. Il Ministero della salute designa il Ministero  dell'economia  e
delle finanze quale responsabile del trattamento dei dati effettuato,
ai sensi dell'art. 13, comma 9, lettera b),  tramite  la  Piattaforma
NoiPA per la messa a disposizione delle  informazioni  relative  alle
certificazioni  verdi  COVID-19  del   personale   dipendente   delle
amministrazioni aderenti a NoiPA.
  9. Il  Ministero  della  salute  designa  l'Istituto  nazionale  di
previdenza  sociale  quale  responsabile  del  trattamento  dei  dati
effettuato, ai sensi dell'art. 13, comma 9, lettera  c),  tramite  il
Portale  istituzionale  INPS  per  la  messa  a  disposizione   delle
informazioni  relative  alle  certificazioni   verdi   COVID-19   del
personale dipendente di datori di lavoro pubblici e privati.»;
    s) all'art. 18, comma 1, dopo le parole «Presidenza del Consiglio
dei ministri e» sono aggiunte  le  seguenti  parole:  «sul  sito  del
Sistema TS»;
    t) all'art. 19, comma 3, sono soppresse le  seguenti  parole:  «e
per il  cali  center  di  Immuni  gestito  dal  Dipartimento  per  la
trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
    u) i documenti tecnici A, B, C allegati al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 17 giugno  2021  sono  sostituiti  con  le
versioni allegate al presente decreto ed  e'  aggiunto  un  ulteriore
documento tecnico H, parimenti allegato al presente decreto.
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ha
efficacia dalla data della predetta pubblicazione.
    Roma, 12 ottobre 2021
 
              Il Presidente del Consiglio dei ministri
                               Draghi
 
                      Il Ministro della salute
                              Speranza
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                               Franco
 
              Il Ministro per l'innovazione tecnologica
                      e la transizione digitale
                               Colao 
 

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne
n. 2564
 
                              ________
 
Avvertenza:
    Gli allegati tecnici sono consultabili sul sito istituzionale del
Ministero della salute (www.salute.gov.it).

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