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legge, 21/10/2021
L 21 ottobre 2021, n. 147, di conv., con mod., del d.l. 24/08/2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di criděsi d'impresa e di risanamento aziendale, nonchč ulteriori misure urgenti in materia di giustizia
(GU n.254 del 23-10-2021)
legge
Materia: sanitŕ / salute

LEGGE 21 ottobre 2021, n. 147

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24  agosto
2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa  e
di risanamento aziendale, nonche' ulteriori misure urgenti in materia
di giustizia. (21G00158)
(GU n.254 del 23-10-2021)
  Vigente al: 24-10-2021  

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 agosto 2021, n. 118

Testo del decreto-legge 24 agosto  2021,  n.  118  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 202  del  24  agosto  2021),
coordinato con la legge di conversione 21 ottobre 2021,  n.  147  (in
questa stessa Gazzetta  Ufficiale  alla  pag.  1),  recante:  «Misure
urgenti in materia di crisi d'impresa  e  di  risanamento  aziendale,
nonche' ulteriori misure urgenti in materia di giustizia». (21A06353)
(GU n.254 del 23-10-2021)
  Vigente al: 23-10-2021  
Capo I
Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento
aziendale

 
Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del  testo  unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. Le  modifiche  apportate  dalla
legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
 
                               Art. 1
 
                 Differimento dell'entrata in vigore
                  del Codice della crisi d'impresa
 
  1.  All'articolo  389  del   codice   della   crisi   d'impresa   e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.
14, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il presente decreto
entra in vigore il 16 maggio 2022, salvo  quanto  previsto  ai  commi
1-bis e 2.»;
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il titolo  II
della Parte prima entra in vigore il 31 dicembre 2023.».
                             Art. 1 bis
 
Proroga del termine per la nomina degli  organi  di  controllo  nelle
  societa' a responsabilita' limitata e nelle societa' cooperative
 
  1. All'articolo 379, comma 3, del codice della  crisi  d'impresa  e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.
14,  le  parole:  «dei  bilanci  relativi  all'esercizio  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «dei bilanci relativi all'esercizio 2022».
                               Art. 2
 
                       Composizione negoziata
               per la soluzione della crisi d'impresa
 
  1. L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni
di squilibrio patrimoniale o  economico-finanziario  che  ne  rendono
probabile la  crisi  o  l'insolvenza,  puo'  chiedere  al  segretario
generale  della  camera  di  commercio,  industria,   artigianato   e
agricoltura nel cui ambito  territoriale  si  trova  la  sede  legale
dell'impresa la nomina di  un  esperto  indipendente  quando  risulta
ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.  La  nomina
avviene con le modalita' di cui all'articolo 3, commi 6, 7 e 8.
  2. L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i  creditori
ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di  individuare  una
soluzione per il superamento delle condizioni  di  cui  al  comma  1,
anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.
                               Art. 3
 
         Istituzione della piattaforma telematica nazionale
                        e nomina dell'esperto
 
  1. E' istituita una piattaforma  telematica  nazionale  accessibile
agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese  attraverso  il
sito  internet  istituzionale  di  ciascuna  camera   di   commercio,
industria, artigianato e agricoltura. La piattaforma e'  gestita  dal
sistema  delle  camere  di  commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura, per il tramite di Unioncamere, sotto  la  vigilanza  del
Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico.
  2. Sulla  piattaforma  sono  disponibili  una  lista  di  controllo
particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro,  piccole
e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la  redazione
del piano di risanamento, un  test  pratico  per  la  verifica  della
ragionevole perseguibilita' del  risanamento,  accessibile  da  parte
dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati, e  un
protocollo di conduzione della composizione negoziata.  La  struttura
della  piattaforma,  la  lista  di  controllo  particolareggiata,  le
modalita'  di  esecuzione  del  test  pratico  e  il  contenuto   del
protocollo sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della
giustizia da adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto.
  3.  Presso  la  camera  di  commercio,  industria,  artigianato   e
agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome
di Trento e di Bolzano e' formato, con le modalita' di cui  al  comma
5, un elenco di  esperti  nel  quale  possono  essere  inseriti:  gli
iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti  e
degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano  di
aver maturato precedenti esperienze nel campo della  ristrutturazione
aziendale e della crisi d'impresa; gli iscritti da almeno cinque anni
all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso,
almeno in tre casi, alla conclusione di accordi  di  ristrutturazione
dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o  di
avere concorso  alla  presentazione  di  concordati  con  continuita'
aziendale omologati.  Possono  inoltre  essere  inseriti  nell'elenco
coloro che, pur non iscritti in albi  professionali,  documentano  di
avere svolto funzioni di amministrazione, direzione  e  controllo  in
imprese interessate da operazioni di  ristrutturazione  concluse  con
piani di  risanamento  attestati,  accordi  di  ristrutturazione  dei
debiti e concordati preventivi con continuita'  aziendale  omologati,
nei confronti delle quali non sia stata  successivamente  pronunciata
sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento  dello
stato di insolvenza.
  4.  L'iscrizione  all'elenco  di  cui  al  comma  3   e'   altresi'
subordinata al possesso della specifica formazione  prevista  con  il
decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2.
  5. La domanda di iscrizione all'elenco e'  presentata  agli  ordini
professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti e, per i
soggetti  di  cui  al  comma  3,  secondo  periodo,  alla  camera  di
commercio, industria, artigianato  e  agricoltura  del  capoluogo  di
regione e delle province autonome di Trento e di  Bolzano  competente
per  il  luogo  di  residenza.  La   domanda   e'   corredata   della
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai  commi
3 e  4,  di  un'autocertificazione  attestante  l'assolvimento  degli
obblighi formativi e di un curriculum vitae, a sua volta  oggetto  di
autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, dal quale risulti ogni altra esperienza  formativa  in  materia,
anche  nelle  tecniche  di  facilitazione  e  mediazione,  valutabile
all'atto della nomina come titolo di preferenza. La domanda  contiene
il consenso dell'interessato al trattamento dei  dati  comunicati  al
momento della presentazione  dell'istanza  di  iscrizione,  ai  sensi
dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo
e  del  Consiglio,  del  27  aprile  2016,  anche   ai   fini   della
pubblicazione di  cui  al  comma  9.  Ciascun  ordine  professionale,
verificata la  completezza  della  domanda  e  della  documentazione,
comunica i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti di
cui ai commi 3 e 4 alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura del capoluogo della regione in cui si trova o alla camera
di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano per il loro  inserimento  nell'elenco
previsto dal comma 3. Gli ordini professionali,  con  riferimento  ai
dati dei rispettivi iscritti, e le camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura, con riferimento  ai  soggetti  di  cui  al
comma 3, secondo periodo, designano i responsabili della  formazione,
della tenuta e dell'aggiornamento dei dati degli iscritti  all'elenco
unico  e  del  trattamento  dei  dati  medesimi  nel   rispetto   del
regolamento (UE) 2016/679 e del codice in materia di  protezione  dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
I responsabili accertano la veridicita' delle dichiarazioni rese  dai
richiedenti secondo quanto previsto dall'articolo 71 del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.  445  del
2000. La domanda e' respinta se non e' corredata di  quanto  previsto
dal secondo e terzo periodo e puo' essere  ripresentata.  I  consigli
nazionali degli ordini professionali disciplinano con regolamento  le
modalita' di formazione, tenuta e  aggiornamento  dei  dati  raccolti
dagli ordini professionali e comunicati  alle  camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell'elenco di
cui al comma 3. Ai fini del primo popolamento dell'elenco, fino al 16
maggio  2022,  l'aggiornamento  dei  dati  comunicati  dagli   ordini
professionali e' continuo e, a partire dal 17  maggio  2022,  avviene
con   cadenza   annuale.   Gli   ordini   professionali    comunicano
tempestivamente alle camere di commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura  l'adozione,  nei  confronti  dei  propri  iscritti,   di
sanzioni disciplinari  piu'  gravi  di  quella  minima  prevista  dai
singoli   ordinamenti   nonche'   l'intervenuta   cancellazione   dei
professionisti  dagli  albi  professionali  di  appartenenza  perche'
vengano cancellati dall'elenco. Le camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura, ricevute le  comunicazioni  di  competenza
degli    ordini    professionali,    provvedono     senza     indugio
all'aggiornamento  dell'elenco  unico;   esse   curano   direttamente
l'aggiornamento dei dati dei soggetti di  cui  al  comma  3,  secondo
periodo,  secondo  le  tempistiche  stabilite  nel  nono  periodo   e
provvedono alla loro tempestiva cancellazione ove sia intervenuta una
causa di ineleggibilita'  ai  sensi  dell'articolo  2382  del  codice
civile.
  6. La nomina dell'esperto avviene ad opera di una  commissione  che
resta in carica per due anni. La commissione e' costituita presso  le
camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   dei
capoluoghi di regione e  delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano ed e' composta da:
    a)  un  magistrato  designato  dal   presidente   della   sezione
specializzata in materia di impresa del tribunale  del  capoluogo  di
regione o della provincia autonoma di Trento o  di  Bolzano  nel  cui
territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato  e
agricoltura che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1;
    b) un membro designato dal presidente della camera di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura presso la quale e' costituita la
commissione;
    c) un membro designato dal prefetto del capoluogo  di  regione  o
della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si
trova la camera di commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura
che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1.
  7. Il segretario generale della  camera  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura nel cui ambito  territoriale  si  trova  la
sede dell'impresa, ricevuta l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1,
nei successivi due giorni lavorativi, la  comunica  alla  commissione
costituita ai sensi del comma 6,  unitamente  a  una  nota  sintetica
contenente  l'indicazione  del  volume  d'affari,  del   numero   dei
dipendenti e del settore in cui  opera  l'impresa  istante.  Entro  i
cinque giorni lavorativi successivi la commissione  nomina  l'esperto
nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell'elenco di  cui
al  comma  3  secondo  criteri  che  assicurano  la  rotazione  e  la
trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva piu' di  due
incarichi contemporaneamente. La nomina puo'  avvenire  anche  al  di
fuori  dell'ambito  regionale.  La  commissione  tiene  conto   della
complessiva esperienza formativa risultante dal curriculum  vitae  di
cui al comma 5.
  8. La commissione, coordinata dal membro  piu'  anziano,  decide  a
maggioranza.  Ai  suoi  membri  non  spettano  compensi,  gettoni  di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  9. Gli incarichi  conferiti  e  il  curriculum  vitae  dell'esperto
nominato sono pubblicati senza indugio in apposita sezione  del  sito
internet  istituzionale  della  camera   di   commercio,   industria,
artigianato e agricoltura del luogo di nomina e  del  luogo  dove  e'
tenuto l'elenco presso il quale l'esperto e' iscritto,  nel  rispetto
del regolamento (UE) 2016/679 e del citato codice di cui  al  decreto
legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  omesso   ogni   riferimento
all'imprenditore richiedente.
  10. Per la realizzazione  ed  il  funzionamento  della  piattaforma
telematica nazionale di cui al comma 1 e'  autorizzata  la  spesa  di
euro 700.000 per l'anno 2022 e di  euro  200.000  annui  a  decorrere
dall'anno 2023, cui si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
delle proiezioni dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2021-2023,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia  per  euro  700.000  per  l'anno  2022  e  l'accantonamento
relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 200.000 annui
a decorrere dall'anno 2023.
  11. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 4
 
                      Requisiti di indipendenza
                 e doveri dell'esperto e delle parti
 
  1.  L'esperto  deve  essere  in  possesso  dei  requisiti  previsti
dall'articolo 2399  del  codice  civile  e  non  deve  essere  legato
all'impresa  o  ad  altre   parti   interessate   all'operazione   di
risanamento da rapporti  di  natura  personale  o  professionale;  il
professionista ed i soggetti con i quali e'  eventualmente  unito  in
associazione professionale non  devono  aver  prestato  negli  ultimi
cinque anni attivita' di lavoro  subordinato  o  autonomo  in  favore
dell'imprenditore  ne'  essere   stati   membri   degli   organi   di
amministrazione  o  controllo   dell'impresa   ne'   aver   posseduto
partecipazioni in essa. Chi ha svolto l'incarico di esperto non  puo'
intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore  se  non  sono
decorsi  almeno  due  anni  dall'archiviazione   della   composizione
negoziata.
  2. L'esperto e' terzo rispetto a tutte le parti  e  opera  in  modo
professionale,     riservato,     imparziale     e      indipendente.
Nell'espletamento dell'incarico di cui all'articolo 2, comma 2,  puo'
chiedere all'imprenditore e ai creditori tutte le informazioni  utili
o necessarie  e  puo'  avvalersi  di  soggetti  dotati  di  specifica
competenza, anche nel settore economico in cui opera  l'imprenditore,
e di un revisore legale, non legati  all'impresa  o  ad  altre  parti
interessate all'operazione  di  risanamento  da  rapporti  di  natura
personale o professionale.
  3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4,  l'esperto
non puo' essere tenuto a deporre sul  contenuto  delle  dichiarazioni
rese  e  delle  informazioni  acquisite  nell'esercizio   delle   sue
funzioni, ne' davanti all'autorita' giudiziaria ne' davanti ad  altra
autorita'. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del  codice
di procedura penale e le garanzie previste  per  il  difensore  dalle
disposizioni dell'articolo 103 del  codice  di  procedura  penale  in
quanto compatibili.
  4. Durante le trattative le parti si comportano secondo buona  fede
e correttezza.
  5.  L'imprenditore  ha  il  dovere  di  rappresentare  la   propria
situazione  all'esperto,  ai  creditori   e   agli   altri   soggetti
interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio
e  l'impresa  senza  pregiudicare  ingiustamente  gli  interessi  dei
creditori.
  6. Le banche e gli intermediari finanziari, i loro  mandatari  e  i
cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative
in modo attivo e informato.  L'accesso  alla  composizione  negoziata
della crisi  non  costituisce  di  per  se'  causa  di  revoca  degli
affidamenti bancari concessi all'imprenditore.
  7. Tutte le parti coinvolte nelle trattative  hanno  il  dovere  di
collaborare lealmente e in modo sollecito con  l'imprenditore  e  con
l'esperto e rispettano l'obbligo  di  riservatezza  sulla  situazione
dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e
sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Le  medesime
parti danno riscontro alle proposte e  alle  richieste  che  ricevono
durante le trattative con risposta tempestiva e motivata.
  8. Ove non siano previste, dalla legge o dai  contratti  collettivi
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6
febbraio  2007,  n.  25,  diverse   procedure   di   informazione   e
consultazione, se nel corso della composizione negoziata sono assunte
rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro  di  una
pluralita'  di   lavoratori,   anche   solo   per   quanto   riguarda
l'organizzazione del lavoro  o  le  modalita'  di  svolgimento  delle
prestazioni, il datore di lavoro che occupa complessivamente piu'  di
quindici dipendenti, prima della adozione delle misure,  informa  con
comunicazione scritta,  trasmessa  anche  tramite  posta  elettronica
certificata, i soggetti sindacali di cui all'articolo  47,  comma  1,
della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Questi ultimi, entro tre giorni
dalla ricezione dell'informativa, possono  chiedere  all'imprenditore
un incontro. La conseguente consultazione  deve  avere  inizio  entro
cinque giorni dal ricevimento dell'istanza e, salvo  diverso  accordo
tra i partecipanti, si intende esaurita decorsi dieci giorni dal  suo
inizio. La consultazione si svolge con la partecipazione dell'esperto
e con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni  qualificate
come tali  dal  datore  di  lavoro  o  dai  suoi  rappresentanti  nel
legittimo interesse dell'impresa. In occasione della consultazione e'
redatto, ai soli  fini  della  determinazione  del  compenso  di  cui
all'articolo  16,  comma  4,  un  sintetico   rapporto   sottoscritto
dall'imprenditore e dall'esperto.
                               Art. 5
 
                 Accesso alla composizione negoziata
                         e suo funzionamento
 
  1. L'istanza di  nomina  dell'esperto  indipendente  e'  presentata
tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 3  mediante  la
compilazione  di  un  modello,   ivi   disponibile,   contenente   le
informazioni  utili  ai  fini  della  nomina  e   dello   svolgimento
dell'incarico da parte dell'esperto nominato.
  2. Il contenuto del modello di cui al comma 1 e'  definito  con  il
decreto  dirigenziale  del   Ministero   della   giustizia   di   cui
all'articolo 3, comma 2.
  3. L'imprenditore, al  momento  della  presentazione  dell'istanza,
inserisce nella piattaforma telematica:
    a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se  non  gia'  depositati
presso  l'ufficio  del  registro  delle  imprese,  oppure,  per   gli
imprenditori  che  non  sono  tenuti  al  deposito  dei  bilanci,  le
dichiarazioni dei redditi e dell'IVA  degli  ultimi  tre  periodi  di
imposta, nonche' una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata
a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza;
    b) una relazione chiara e sintetica  sull'attivita'  in  concreto
esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei  mesi  e
le iniziative industriali che intende adottare;
    c) l'elenco  dei  creditori,  con  l'indicazione  dei  rispettivi
crediti scaduti e a scadere  e  dell'esistenza  di  diritti  reali  e
personali di garanzia;
    d) una dichiarazione  sulla  pendenza,  nei  suoi  confronti,  di
ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello
stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale attesta  di  non
avere depositato ricorsi ai sensi degli articoli 161  e  182-bis  del
regio decreto n. 267 del 1942, anche nelle ipotesi di  cui  al  sesto
comma del predetto  articolo  161  e  al  sesto  comma  del  predetto
articolo 182-bis;
    e) il certificato unico dei debiti tributari di cui  all'articolo
364, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
    f) la  situazione  debitoria  complessiva  richiesta  all'Agenzia
delle entrate-Riscossione;
    g)  il  certificato  dei  debiti   contributivi   e   per   premi
assicurativi  di  cui  all'articolo  363,  comma   1,   del   decreto
legislativo n. 14 del 2019;
    h) un estratto delle informazioni  presenti  nella  Centrale  dei
rischi gestita  dalla  Banca  d'Italia  non  anteriore  di  tre  mesi
rispetto alla presentazione dell'istanza.
  4. L'esperto, verificati la  propria  indipendenza  e  il  possesso
delle competenze e della disponibilita' di tempo  necessarie  per  lo
svolgimento  dell'incarico,  entro  due   giorni   lavorativi   dalla
ricezione della nomina, comunica  all'imprenditore  l'accettazione  e
contestualmente inserisce  la  dichiarazione  di  accettazione  nella
piattaforma. In caso contrario  ne  da'  comunicazione  riservata  al
soggetto che l'ha nominato perche' provveda  alla  sua  sostituzione.
L'esperto non puo' assumere piu' di due incarichi contemporaneamente.
  5.  L'esperto,  accettato   l'incarico,   convoca   senza   indugio
l'imprenditore per valutare l'esistenza di una  concreta  prospettiva
di  risanamento,  anche  alla   luce   delle   informazioni   assunte
dall'organo di controllo  e  dal  revisore  legale,  ove  in  carica.
L'imprenditore partecipa personalmente  e  puo'  farsi  assistere  da
consulenti.  Se  ritiene  che  le  prospettive  di  risanamento  sono
concrete l'esperto incontra le altre parti interessate al processo di
risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando
i successivi incontri  con  cadenza  periodica  ravvicinata.  Se  non
ravvisa  concrete  prospettive  di   risanamento,   all'esito   della
convocazione o in un momento successivo,  l'esperto  ne  da'  notizia
all'imprenditore e al segretario generale della camera di  commercio,
industria, artigianato  e  agricoltura  che  dispone  l'archiviazione
dell'istanza di composizione negoziata.
  6. Entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione le parti
possono presentare  osservazioni  sull'indipendenza  dell'esperto  al
segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, il quale riferisce alla commissione perche',  valutate
le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo  ritiene  opportuno
provveda alla sua sostituzione.
  7.  L'incarico  dell'esperto  si  considera  concluso  se,  decorsi
centottanta giorni dalla accettazione  della  nomina,  le  parti  non
hanno individuato, anche a seguito di  sua  proposta,  una  soluzione
adeguata per il superamento delle condizioni di cui  all'articolo  2,
comma 1. L'incarico puo' proseguire per non oltre centottanta  giorni
quando tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsente, oppure
quando la prosecuzione dell'incarico e' resa necessaria  dal  ricorso
dell'imprenditore al tribunale ai sensi degli articoli  7  e  10.  In
caso di sostituzione dell'esperto o nell'ipotesi di cui  all'articolo
13,  comma  8,  il  termine  di  cui   al   primo   periodo   decorre
dall'accettazione del primo esperto nominato.
  8. Al termine dell'incarico l'esperto redige una  relazione  finale
che inserisce nella piattaforma e  comunica  all'imprenditore  e,  in
caso di concessione delle misure protettive e cautelari di  cui  agli
articoli 6 e 7, al giudice che le ha emesse, che ne dichiara  cessati
gli effetti.
  8-bis. Ai costi che gravano sulle camere di  commercio,  industria,
artigianato e  agricoltura  per  consentire  il  funzionamento  della
procedura di composizione negoziata  per  la  soluzione  della  crisi
d'impresa si provvede mediante il versamento, a  carico  dell'impresa
che propone l'istanza, di diritti di segreteria determinati ai  sensi
dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
  8-ter. In caso di archiviazione dell'istanza di cui all'articolo 2,
comma 1, l'imprenditore non puo' presentare una nuova  istanza  prima
di un anno dall'archiviazione stessa.
                               Art. 6
 
                          Misure protettive
 
  1.  L'imprenditore  puo'  chiedere,   con   l'istanza   di   nomina
dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalita'  di
cui all'articolo 5, comma 1, l'applicazione di misure protettive  del
patrimonio. L'istanza di  applicazione  delle  misure  protettive  e'
pubblicata nel registro  delle  imprese  unitamente  all'accettazione
dell'esperto e, dal  giorno  della  pubblicazione,  i  creditori  non
possono  acquisire  diritti  di  prelazione  se  non  concordati  con
l'imprenditore ne' possono iniziare o proseguire azioni  esecutive  e
cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui  diritti  con  i  quali
viene esercitata l'attivita' d'impresa. Non sono inibiti i pagamenti.
  2. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore inserisce  nella
piattaforma telematica una  dichiarazione  sull'esistenza  di  misure
esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e un  aggiornamento
sui ricorsi indicati nella dichiarazione resa ai sensi  dell'articolo
5, comma 3, lettera d).
  3. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti  di  credito  dei
lavoratori.
  4. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1  e
fino  alla   conclusione   delle   trattative   o   all'archiviazione
dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza  dichiarativa  di
fallimento o di accertamento  dello  stato  di  insolvenza  non  puo'
essere pronunciata.
  5. I creditori interessati dalle  misure  protettive  non  possono,
unilateralmente, rifiutare l'adempimento  dei  contratti  pendenti  o
provocarne la risoluzione, ne'  possono  anticiparne  la  scadenza  o
modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del  mancato
pagamento dei loro  crediti  anteriori  rispetto  alla  pubblicazione
dell'istanza di cui al comma 1.
                               Art. 7
 
      Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari
 
  1. Quando l'imprenditore formula la richiesta di  cui  all'articolo
6, comma 1, con ricorso presentato al tribunale competente  ai  sensi
dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  lo  stesso
giorno   della   pubblicazione   dell'istanza   e   dell'accettazione
dell'esperto,  chiede  la  conferma  o  la  modifica   delle   misure
protettive e, ove occorre,  l'adozione  dei  provvedimenti  cautelari
necessari per condurre a termine le trattative. Entro  trenta  giorni
dalla  pubblicazione  di  cui  al  medesimo  articolo  6,  comma   1,
l'imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del
numero di ruolo generale del procedimento instaurato. L'omesso  o  il
ritardato deposito del ricorso e' causa di inefficacia  delle  misure
previste dall'articolo 6, comma 1 del  presente  decreto  e,  decorso
inutilmente il  termine  di  cui  al  secondo  periodo,  l'iscrizione
dell'istanza e' cancellata dal registro delle imprese.
  2. L'imprenditore, unitamente al ricorso, deposita:
    a) i bilanci degli ultimi tre  esercizi  oppure,  quando  non  e'
tenuto al deposito  dei  bilanci,  le  dichiarazioni  dei  redditi  e
dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta;
    b) una situazione patrimoniale e  finanziaria  aggiornata  a  non
oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso;
    c)  l'elenco  dei  creditori,  individuando  i  primi  dieci  per
ammontare,  con  indicazione  dei   relativi   indirizzi   di   posta
elettronica certificata, se disponibili, oppure  degli  indirizzi  di
posta elettronica non  certificata  per  i  quali  sia  verificata  o
verificabile la titolarita' della singola casella;
    d) un piano finanziario per i successivi sei mesi e un  prospetto
delle iniziative di carattere industriale che intende adottare;
    e)  una  dichiarazione  avente   valore   di   autocertificazione
attestante,   sulla   base   di   criteri   di    ragionevolezza    e
proporzionalita', che l'impresa puo' essere risanata;
    f) l'accettazione dell'esperto nominato ai sensi dell'articolo 3,
commi 6, 7 e 8,  con  il  relativo  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata.
  3. Il tribunale, entro  dieci  giorni  dal  deposito  del  ricorso,
fissa, con decreto, l'udienza, da tenersi preferibilmente con sistemi
di videoconferenza. Il decreto e' notificato dal  ricorrente  con  le
modalita'  indicate   dal   tribunale   che   prescrive,   ai   sensi
dell'articolo 151  del  codice  di  procedura  civile,  le  forme  di
notificazione opportune per garantire la celerita' del  procedimento.
Il tribunale, se verifica che il ricorso non e' stato depositato  nel
termine previsto dal comma 1,  dichiara  l'inefficacia  delle  misure
protettive senza fissare l'udienza prevista dal  primo  periodo.  Gli
effetti protettivi  prodotti  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  1,
cessano altresi' se, nel termine di cui al primo periodo, il  giudice
non provvede alla fissazione dell'udienza.
  4. All'udienza il tribunale, sentiti le parti e l'esperto e  omessa
ogni  formalita'  non  essenziale  al  contraddittorio,  nomina,   se
occorre, un ausiliario  ai  sensi  dell'articolo  68  del  codice  di
procedura civile e procede agli atti di istruzione indispensabili  in
relazione ai provvedimenti cautelari richiesti ai sensi del comma 1 e
ai  provvedimenti  di  conferma,  revoca  o  modifica  delle   misure
protettive. Se le  misure  protettive  o  i  provvedimenti  cautelari
richiesti incidono sui  diritti  dei  terzi,  costoro  devono  essere
sentiti. Il tribunale provvede con ordinanza con la quale  stabilisce
la durata, non inferiore  a  trenta  e  non  superiore  a  centoventi
giorni, delle misure protettive  e,  se  occorre,  dei  provvedimenti
cautelari  disposti.  Su  richiesta   dell'imprenditore   e   sentito
l'esperto, le misure possono essere limitate a determinate iniziative
intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a  determinati
creditori o categorie di creditori.
  5. Il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma  4,  su
istanza  delle  parti  e  acquisito  il  parere  dell'esperto,   puo'
prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario  ad
assicurare il buon esito  delle  trattative.  La  durata  complessiva
delle misure non puo' superare i duecentoquaranta giorni.
  6. Su istanza dell'imprenditore, di  uno  o  piu'  creditori  o  su
segnalazione dell'esperto, il giudice che ha emesso  i  provvedimenti
di cui al comma 4  puo',  in  qualunque  momento,  sentite  le  parti
interessate, revocare le misure protettive e cautelari, o abbreviarne
la durata, quando esse non soddisfano l'obiettivo  di  assicurare  il
buon esito delle trattative o  appaiono  sproporzionate  rispetto  al
pregiudizio arrecato ai creditori istanti.
  7. I procedimenti disciplinati dal presente  articolo  si  svolgono
nella forma prevista dagli articoli 669-bis e seguenti del codice  di
procedura civile e il tribunale provvede in composizione  monocratica
con ordinanza comunicata dalla cancelleria al registro delle  imprese
entro il giorno successivo. Contro l'ordinanza e' ammesso reclamo  ai
sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.
                               Art. 8
 
Sospensione di obblighi e  di  cause  di  scioglimento  di  cui  agli
  articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies  del
  codice civile
 
  1. Con  l'istanza  di  nomina  dell'esperto,  o  con  dichiarazione
successivamente presentata con le modalita' di  cui  all'articolo  5,
comma 1, l'imprenditore puo' dichiarare che,  sino  alla  conclusione
delle trattative o  all'archiviazione  dell'istanza  di  composizione
negoziata, non si applicano nei suoi  confronti  gli  articoli  2446,
secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto  comma,
e  2482-ter  del  codice  civile  e  non  si  verifica  la  causa  di
scioglimento della societa' per  riduzione  o  perdita  del  capitale
sociale di  cui  agli  articoli  2484,  primo  comma,  numero  4),  e
2545-duodecies  del  codice  civile.  A  tal  fine,  l'istanza  o  la
dichiarazione sono  pubblicate  nel  registro  delle  imprese  e  gli
effetti di cui al primo periodo decorrono dalla pubblicazione.
                               Art. 9
 
         Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative
 
  1. Nel corso delle trattative l'imprenditore conserva  la  gestione
ordinaria e straordinaria dell'impresa. L'imprenditore  in  stato  di
crisi  gestisce  l'impresa  in  modo  da  evitare  pregiudizio   alla
sostenibilita'  economico-finanziaria  dell'attivita'.  Quando,   nel
corso della composizione negoziata,  risulta  che  l'imprenditore  e'
insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso
gestisce l'impresa nel prevalente interesse  dei  creditori.  Restano
ferme le responsabilita' dell'imprenditore.
  2. L'imprenditore informa preventivamente l'esperto, per  iscritto,
del compimento  di  atti  di  straordinaria  amministrazione  nonche'
dell'esecuzione di pagamenti che  non  sono  coerenti  rispetto  alle
trattative o alle prospettive di risanamento.
  3. L'esperto, quando ritiene che l'atto puo'  arrecare  pregiudizio
ai creditori, alle trattative o alle prospettive di  risanamento,  lo
segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo.
  4.  Se,  nonostante  la  segnalazione,   l'atto   viene   compiuto,
l'imprenditore ne informa  immediatamente  l'esperto  il  quale,  nei
successivi dieci giorni,  puo'  iscrivere  il  proprio  dissenso  nel
registro  delle  imprese.  Quando  l'atto  compiuto  pregiudica   gli
interessi dei creditori, l'iscrizione e' obbligatoria.
  5.  Quando  sono  state  concesse  misure  protettive  o  cautelari
l'esperto, iscritto il proprio dissenso nel registro  delle  imprese,
procede alla segnalazione di cui all'articolo 7, comma 6.
                               Art. 10
 
                    Autorizzazioni del tribunale
                   e rinegoziazione dei contratti
 
  1. Su  richiesta  dell'imprenditore  il  tribunale,  verificata  la
funzionalita' degli atti rispetto alla continuita' aziendale  e  alla
migliore soddisfazione dei creditori, puo':
    a)   autorizzare   l'imprenditore   a   contrarre   finanziamenti
prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto  16  marzo
1942, n. 267;
    b) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai  soci
prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto  16  marzo
1942, n. 267;
    c) autorizzare una o piu' societa' appartenenti ad un  gruppo  di
imprese di cui all'articolo  13  del  presente  decreto  a  contrarre
finanziamenti prededucibili ai  sensi  dell'articolo  111  del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
    d) autorizzare l'imprenditore a  trasferire  in  qualunque  forma
l'azienda  o  uno  o  piu'  suoi  rami  senza  gli  effetti  di   cui
all'articolo 2560, secondo comma,  del  codice  civile,  dettando  le
misure ritenute opportune, tenuto conto  delle  istanze  delle  parti
interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta  fermo
l'articolo 2112 del codice civile.
  2. L'esperto puo' invitare le parti a rideterminare, secondo  buona
fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica
ovvero  ad  esecuzione  differita  se  la  prestazione  e'   divenuta
eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da  SARS-CoV-2.  In
mancanza di accordo,  su  domanda  dell'imprenditore,  il  tribunale,
acquisito  il  parere  dell'esperto  e  tenuto  conto  delle  ragioni
dell'altro contraente, puo' rideterminare equamente le condizioni del
contratto, per il  periodo  strettamente  necessario  e  come  misura
indispensabile ad assicurare la continuita' aziendale. Se accoglie la
domanda il tribunale assicura l'equilibrio tra le  prestazioni  anche
stabilendo la corresponsione di un indennizzo. Le disposizioni di cui
al presente comma  non  si  applicano  alle  prestazioni  oggetto  di
contratti di lavoro dipendente.
  3. I procedimenti di cui ai commi 1 e  2  si  svolgono  innanzi  al
tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267, che, sentite le parti interessate  e  assunte  le
informazioni  necessarie,  provvedendo,   ove   occorre,   ai   sensi
dell'articolo  68  del  codice  di  procedura   civile,   decide   in
composizione monocratica. Si applicano, in  quanto  compatibili,  gli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si
propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che
ha pronunciato il provvedimento.
                               Art. 11
 
                    Conclusione delle trattative
 
  1. Quando e' individuata una soluzione idonea al superamento  della
situazione  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  le  parti  possono,
alternativamente:
    a) concludere un contratto, con uno o piu' creditori, che produce
gli  effetti  di  cui  all'articolo  14  se,  secondo  la   relazione
dell'esperto di cui all'articolo 5, comma 8, e' idoneo ad  assicurare
la continuita' aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
    b) concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell'articolo
182-octies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
    c) concludere  un  accordo  sottoscritto  dall'imprenditore,  dai
creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui  all'articolo
67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267  del  1942;  in
tal caso non occorre l'attestazione prevista  dal  medesimo  articolo
67, terzo comma, lettera d).
  2.  L'imprenditore  puo',  all'esito  delle  trattative,  domandare
l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai  sensi
degli articoli 182-bis, 182-septies e 182-novies del regio decreto n.
267 del 1942. La percentuale di cui all'articolo 182-septies, secondo
comma, lettera c), e' ridotta al 60 per cento  se  il  raggiungimento
dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto.
  3. L'imprenditore puo', in alternativa:
    a)  predisporre  il  piano  attestato  di  risanamento   di   cui
all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio  decreto  n.  267
del 1942;
    b) all'esito delle trattative, proporre la domanda di  concordato
semplificato per la liquidazione del patrimonio di  cui  all'articolo
18 del presente decreto;
    c) accedere ad una delle procedure disciplinate dal regio decreto
n. 267 del 1942, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, o dal
decreto-legge   23   dicembre   2003,   n.   347,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e, per le imprese
agricole, alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti  o
di liquidazione dei beni disciplinate dagli articoli 7 e 14-ter della
legge 27 gennaio 2012, n. 3.
                               Art. 12
 
                     Conservazione degli effetti
 
  1. Gli atti autorizzati dal tribunale  ai  sensi  dell'articolo  10
conservano  i  propri  effetti  se  successivamente  intervengono  un
accordo di  ristrutturazione  dei  debiti  omologato,  un  concordato
preventivo  omologato,  il   fallimento,   la   liquidazione   coatta
amministrativa,  l'amministrazione  straordinaria  o  il   concordato
semplificato per la liquidazione del patrimonio di  cui  all'articolo
18.
  2. Non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67,
secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, gli  atti,  i
pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore nel periodo
successivo alla accettazione  dell'incarico  da  parte  dell'esperto,
purche' coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le
prospettive di risanamento esistenti al momento  in  cui  sono  stati
compiuti.
  3.  Gli  atti  di  straordinaria  amministrazione  e  i   pagamenti
effettuati nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico  da
parte dell'esperto sono in ogni caso soggetti alle azioni di cui agli
articoli 66 e 67 del regio decreto n. 267 del 1942, se, in  relazione
ad essi, l'esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle
imprese ai sensi dell'articolo 9, comma  4,  o  se  il  tribunale  ha
rigettato  la  richiesta  di  autorizzazione  presentata   ai   sensi
dell'articolo 10.
  4. Nelle ipotesi disciplinate dai commi 1, 2 e  3  resta  ferma  la
responsabilita' dell'imprenditore per gli atti compiuti.
  5. Le disposizioni di cui agli articoli 216, terzo comma, e 217 del
regio decreto n. 267 del 1942 non si applicano ai  pagamenti  e  alle
operazioni  compiuti  nel  periodo   successivo   alla   accettazione
dell'incarico da parte dell'esperto in coerenza con l'andamento delle
trattative e nella prospettiva di risanamento  dell'impresa  valutata
dall'esperto ai sensi dell'articolo 5, comma 5, nonche' ai  pagamenti
e alle operazioni autorizzati dal tribunale a norma dell'articolo 10.
                               Art. 13
 
      Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese
 
  1. Ai fini del presente articolo,  costituisce  gruppo  di  imprese
l'insieme delle societa', delle imprese  e  degli  enti,  esclusi  lo
Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli  articoli  2497  e
2545-septies del codice civile, esercitano  o  sono  sottoposti  alla
direzione e coordinamento di una  societa',  di  un  ente  o  di  una
persona fisica. A tal fine si presume,  salvo  prova  contraria,  che
l'attivita' di direzione e coordinamento delle  societa'  del  gruppo
sia esercitata:
    a) dalla societa'  o  ente  tenuto  al  consolidamento  dei  loro
bilanci;
  b)  dalla  societa'  o  ente  che  le  controlla,  direttamente   o
indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto.
  2.  Piu'  imprese  che  si  trovano   nelle   condizioni   indicate
nell'articolo 2, comma 1,  appartenenti  al  medesimo  gruppo  e  che
hanno, ciascuna, la sede legale nel territorio  dello  Stato  possono
chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura la nomina dell'esperto indipendente di  cui
all'articolo 2, comma 2. La nomina avviene con le  modalita'  di  cui
all'articolo 3.
  3. L'istanza e' presentata alla  camera  di  commercio,  industria,
agricoltura e artigianato ove e' iscritta la societa' o  l'ente,  con
sede nel territorio  dello  Stato,  che,  in  base  alla  pubblicita'
prevista  dall'articolo  2497-bis   del   codice   civile,   esercita
l'attivita'  di  direzione  e  coordinamento  oppure,  in   mancanza,
l'impresa con  sede  nel  territorio  dello  Stato  che  presenta  la
maggiore esposizione debitoria, costituita dalla voce D  del  passivo
nello stato  patrimoniale  prevista  dall'articolo  2424  del  codice
civile in  base  all'ultimo  bilancio  approvato  ed  inserito  nella
piattaforma telematica ai sensi del comma 4.
  4. L'imprenditore inserisce nella  piattaforma  telematica  di  cui
all'articolo 3, oltre alla documentazione indicata  nell'articolo  5,
comma 3,  una  relazione  contenente  informazioni  analitiche  sulla
struttura del gruppo e  sui  vincoli  partecipativi  o  contrattuali,
l'indicazione del registro delle imprese o dei registri delle imprese
in cui e' stata effettuata  la  pubblicita'  ai  sensi  dell'articolo
2497-bis del codice civile e il bilancio consolidato di  gruppo,  ove
redatto.
  5. Le misure protettive e cautelari di cui agli articoli 6 e 7 sono
adottate dal tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, rispetto alla societa' o all'ente che,
in base alla pubblicita' prevista dall'articolo 2497-bis  del  codice
civile, esercita l'attivita' di direzione e coordinamento oppure,  in
mancanza, all'impresa che presenta la maggiore esposizione  debitoria
come definita nel comma 3.
  6. L'esperto assolve ai compiti di cui all'articolo 2, comma 2,  in
modo unitario per tutte le imprese che  hanno  presentato  l'istanza,
salvo che lo svolgimento congiunto non renda  eccessivamente  gravose
le trattative. In  tal  caso  puo'  decidere  che  le  trattative  si
svolgano per singole imprese.
  7. Le imprese partecipanti al  gruppo  che  non  si  trovano  nelle
condizioni indicate nell'articolo  2,  comma  1,  possono,  anche  su
invito dell'esperto, partecipare alle trattative.
  8. Quando le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo  presentano
piu' istanze ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  e  gli  esperti
nominati, sentiti i richiedenti e  i  creditori,  propongono  che  la
composizione negoziata si svolga in modo  unitario  oppure  per  piu'
imprese  appositamente  individuate,  la  composizione  prosegue  con
l'esperto designato di comune accordo fra quelli nominati. In difetto
di designazione, la composizione prosegue con  l'esperto  nominato  a
seguito della prima istanza presentata.
  9. I finanziamenti  eseguiti  in  favore  di  societa'  controllate
oppure sottoposte a comune controllo,  in  qualsiasi  forma  pattuiti
dopo la presentazione dell'istanza di cui all'articolo  2,  comma  1,
sono  esclusi  dalla  postergazione  di  cui  agli  articoli  2467  e
2497-quinquies del codice civile,  sempre  che  l'imprenditore  abbia
informato preventivamente l'esperto ai sensi dell'articolo  9,  comma
2, e che  l'esperto,  dopo  avere  segnalato  che  l'operazione  puo'
arrecare pregiudizio ai creditori,  non  abbia  iscritto  il  proprio
dissenso ai sensi dell'articolo 9, comma 4.
  10. Al termine delle trattative,  le  imprese  del  gruppo  possono
stipulare, in via unitaria, uno dei contratti di cui all'articolo 11,
comma  1,  ovvero  accedere  separatamente  alle  soluzioni  di   cui
all'articolo 11.
                               Art. 14
 
                           Misure premiali
 
  1. Dall'accettazione dell'incarico da  parte  dell'esperto  e  sino
alla conclusione delle composizioni negoziate previste  dall'articolo
11, commi 1 e 2, gli interessi  che  maturano  sui  debiti  tributari
dell'imprenditore sono ridotti alla misura legale.
  2. Le sanzioni tributarie per le quali e'  prevista  l'applicazione
in misura ridotta in caso di pagamento entro un  determinato  termine
dalla comunicazione dell'ufficio che le  irroga,  sono  ridotte  alla
misura  minima  se  il  termine  per  il  pagamento  scade  dopo   la
presentazione della istanza di cui all'articolo 2, comma 1.
  3. Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del
deposito dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, e oggetto della
composizione  negoziata  sono  ridotti  della  meta'  nelle   ipotesi
previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.
  4.  In  caso  di  pubblicazione  nel  registro  delle  imprese  del
contratto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e dell'accordo
di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), l'Agenzia delle  entrate
concede all'imprenditore che lo richiede,  con  istanza  sottoscritta
anche dall'esperto, un piano di rateazione  fino  ad  un  massimo  di
settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di
imposte sul reddito, ritenute  alla  fonte  operate  in  qualita'  di
sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta  regionale
sulle attivita' produttive non ancora iscritte a  ruolo,  e  relativi
accessori. Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
dell'articolo 19 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602. La  sottoscrizione  dell'esperto  costituisce
prova  dell'esistenza  della  temporanea  situazione   di   obiettiva
difficolta'.  L'imprenditore  decade  automaticamente  dal  beneficio
della rateazione anche in caso di successivo deposito di  ricorso  ai
sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in
caso di dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato  di
insolvenza o in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla
sua scadenza.
  5. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese del  contratto  e
dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1,  lettere  a)  e  c),  o
degli accordi di cui all'articolo  11,  comma  2,  si  applicano  gli
articoli 88, comma 4-ter, e 101,  comma  5,  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  6.  Nel  caso  di  successiva  dichiarazione  di  fallimento  o  di
accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e  le  sanzioni
sono dovuti senza le riduzioni di cui ai commi 1 e 2.
                               Art. 15
 
                Segnalazione dell'organo di controllo
 
  1.  L'organo  di  controllo  societario  segnala,   per   iscritto,
all'organo amministrativo  la  sussistenza  dei  presupposti  per  la
presentazione  dell'istanza  di  cui  all'articolo  2,  comma  1.  La
segnalazione e' motivata, e' trasmessa con mezzi  che  assicurano  la
prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un  congruo
termine, non superiore a  trenta  giorni,  entro  il  quale  l'organo
amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In
pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui
all'articolo 2403 del codice civile.
  2. La tempestiva segnalazione all'organo  amministrativo  ai  sensi
del comma 1 e  la  vigilanza  sull'andamento  delle  trattative  sono
valutate ai fini della responsabilita'  prevista  dall'articolo  2407
del codice civile.
                               Art. 16
 
                        Compenso dell'esperto
 
  1.  Il  compenso  dell'esperto  e'   determinato   in   percentuale
sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo i  seguenti
scaglioni:
    a) fino a euro 100.000,00, il 5,00%;
    b) da euro 100.000,01 e fino a euro 500.000,00, l'1,25%;
    c) da euro 500.000,01 e fino a euro 1.000.000,00, lo 0,80%;
    d) da euro 1.000.000,01 e fino a euro 2.500.000,00, lo 0,43%;
    e) da euro 2.500.000,01 e fino a euro 50.000.000,00 lo 0,10%;
    f) da euro 50.000.000,01 e fino a euro 400.000.000,00, lo 0,025%;
    g) da euro 400.000.000,01 e  fino  a  euro  1.300.000.000,00,  lo
0,008%;
    h) sulle somme eccedenti euro 1.300.000.000,00, lo 0,002%.
  1-bis.  In  caso  di  composizione  negoziata  condotta  ai   sensi
dell'articolo 13 in modo unitario per tutte o  alcune  delle  imprese
che hanno presentato l'istanza di cui all'articolo  2,  comma  1,  il
compenso dell'esperto designato e' determinato esclusivamente tenendo
conto  della  percentuale  sull'ammontare  dell'attivo  di   ciascuna
impresa istante partecipante al gruppo.
  2. Il compenso complessivo non puo' essere, in ogni caso, inferiore
a euro 4.000,00 e superiore a euro 400.000,00.
  3. L'importo di cui al comma 1 e' rideterminato, fermi i limiti  di
cui al comma 2, come di seguito indicato:
    a) se il numero dei  creditori  e  delle  parti  interessate  che
partecipano alle trattative e' compreso tra 21 e 50, il  compenso  e'
aumentato del 25%;
    b) se il numero dei  creditori  e  delle  parti  interessate  che
partecipano alle  trattative  e'  superiore  a  50,  il  compenso  e'
aumentato del 35%;
    c) se il numero dei  creditori  e  delle  parti  interessate  che
partecipano alle trattative non e' superiore  a  5,  il  compenso  e'
ridotto del 40%;
    d) in caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione
di un acquirente da parte dell'esperto, il compenso e' aumentato  del
10%.
  4. I lavoratori e le rappresentanze sindacali non sono  considerati
nel numero dei creditori e delle altre parti interessate ai fini  del
riconoscimento degli aumenti di cui al comma  3,  lettere  a)  e  b);
all'esperto comunque spetta il compenso di euro 100,00 per  ogni  ora
di presenza risultante dai rapporti redatti ai sensi dell'articolo 4,
comma 8.
  5. Il compenso e' aumentato del 100% in tutti i casi in cui,  anche
successivamente  alla  redazione  della  relazione  finale   di   cui
all'articolo 5, comma 8, si concludono il contratto, la convenzione o
gli accordi di cui all'articolo 11, commi 1 e 2.
  6. Se l'esperto sottoscrive l'accordo di cui all'articolo 11, comma
1, lettera c),  gli  spetta  un  ulteriore  incremento  del  10%  sul
compenso determinato ai sensi del comma 5.
  7. In deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  2,  il  compenso  e'
liquidato in euro 500,00 quando l'imprenditore  non  compare  davanti
all'esperto oppure quando e' disposta l'archiviazione subito dopo  il
primo incontro.
  8. Le percentuali di cui al comma  1  sono  calcolate  sulla  media
dell'attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, dalle
ultime tre dichiarazioni dei redditi. Se l'attivita' e'  iniziata  da
meno di tre anni, la media e' calcolata sui bilanci o,  in  mancanza,
sulle dichiarazioni dei redditi depositati dal suo inizio.
  9. All'esperto e' dovuto il rimborso  delle  spese  necessarie  per
l'adempimento    dell'incarico,    purche'     accompagnate     dalla
corrispondente  documentazione.  Non  sono  rimborsati  gli   esborsi
sostenuti per la remunerazione dei soggetti dei quali l'esperto si e'
avvalso ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
  10. In mancanza di accordo tra le parti, il compenso  e'  liquidato
dalla commissione di cui all'articolo 3, comma  6,  ed  e'  a  carico
dell'imprenditore. Il provvedimento costituisce prova scritta  idonea
a norma dell'articolo 633, primo comma,  numero  1),  del  codice  di
procedura civile nonche' titolo per  la  concessione  dell'esecuzione
provvisoria ai  sensi  dell'articolo  642  del  codice  di  procedura
civile.
  11.  Il   compenso   dell'esperto   e'   prededucibile   ai   sensi
dell'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267.
  12. Dopo almeno sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico, su
richiesta dell'esperto, puo' essere disposto in suo favore un acconto
in misura non superiore ad un terzo del presumibile compenso  finale,
tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attivita' prestata.
                               Art. 17
 
                        Imprese sotto soglia
 
  1.   L'imprenditore   commerciale   e   agricolo    che    possiede
congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma,  del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che si trova in condizioni  di
squilibrio  patrimoniale  o  economico-finanziario  che  ne   rendono
probabile  la  crisi  o  l'insolvenza,  puo'   chiedere   la   nomina
dell'esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile
il risanamento dell'impresa.
  2.  L'istanza  e'  presentata,  unitamente  ai  documenti  di   cui
all'articolo 5, comma 3, lettere a), c), d), e), f),  g)  e  h),  del
presente decreto, all'organismo di composizione della  crisi  oppure,
nelle forme previste dal medesimo articolo 5, comma 1, al  segretario
generale  della  camera  di  commercio,  industria,   artigianato   e
agricoltura nel cui ambito  territoriale  si  trova  la  sede  legale
dell'impresa. All'esperto e' affidato il compito di cui  all'articolo
2, comma 2, del presente decreto. La nomina  dell'esperto  avviene  a
cura del soggetto al quale e' presentata l'istanza.
  3. L'esperto  procede  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  4,  del
presente decreto.
  4. Quando e' individuata una soluzione idonea al superamento  della
situazione di cui al comma 1, le parti possono, alternativamente:
    a) concludere un contratto privo di  effetti  nei  confronti  dei
terzi idoneo ad assicurare la continuita'  aziendale  oppure  con  il
contenuto dell'articolo 182-octies del regio decreto 16  marzo  1942,
n. 267;
    b) concludere  un  accordo  sottoscritto  dall'imprenditore,  dai
creditori e dall'esperto,  idoneo  a  produrre  gli  effetti  di  cui
all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16  marzo
1942, n. 267; in tal caso non  occorre  l'attestazione  prevista  dal
medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d);
    c) proporre l'accordo  di  ristrutturazione  dei  debiti  di  cui
all'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3;
    d) chiedere la  liquidazione  dei  beni  ai  sensi  dell'articolo
14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3;
    e)  proporre  la  domanda  di  concordato  semplificato  per   la
liquidazione del patrimonio  di  cui  all'articolo  18  del  presente
decreto.
  5. L'esito della  negoziazione  viene  comunicato  dall'esperto  al
tribunale che dichiara cessati gli  effetti  delle  eventuali  misure
protettive e cautelari concesse.
  6. Se all'esito  delle  trattative  non  e'  possibile  raggiungere
l'accordo,  l'imprenditore  puo'  accedere  ad  una  delle  procedure
disciplinate dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3.
  7. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, commi  3  e
4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 16.
  8.  Il  compenso  dell'esperto  e'   liquidato   dal   responsabile
dell'organismo di composizione della crisi o dal segretario  generale
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,  che
lo ha nominato.
                               Art. 18
 
                       Concordato semplificato
                 per la liquidazione del patrimonio
 
  1.  Quando  l'esperto  nella  relazione  finale  dichiara  che   le
trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede,  che  non
hanno avuto esito positivo e che le soluzioni  individuate  ai  sensi
dell'articolo 11, commi 1 e 2, non sono  praticabili,  l'imprenditore
puo' presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di
cui all'articolo 5, comma 8, una proposta di concordato per  cessione
dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti  indicati
nell'articolo 161, secondo comma, lettere a), b), c) e d), del  regio
decreto 16  marzo  1942,  n.  267.  La  proposta  puo'  prevedere  la
suddivisione dei creditori in classi.
  2. L'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con  ricorso
presentato al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede
principale.  Il  ricorso  e'  comunicato  al  pubblico  ministero   e
pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese  entro
il giorno successivo al deposito in  cancelleria.  Dalla  data  della
pubblicazione del ricorso  si  producono  gli  effetti  di  cui  agli
articoli 111, 167, 168 e 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  3. Il tribunale, valutata la ritualita' della  proposta,  acquisiti
la relazione finale di cui al comma 1 e il  parere  dell'esperto  con
specifico riferimento ai presumibili risultati della  liquidazione  e
alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68
del codice di procedura civile, assegnando allo stesso un termine per
il deposito del parere di cui al comma 4. L'ausiliario  fa  pervenire
l'accettazione dell'incarico entro tre  giorni  dalla  comunicazione.
All'ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli  35,
comma 4-bis, e 35.1 del codice delle leggi antimafia e  delle  misure
di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
159; si osservano altresi' le disposizioni di cui  all'articolo  35.2
del predetto decreto.
  4. Con il medesimo decreto il tribunale  ordina  che  la  proposta,
unitamente al parere dell'ausiliario e alla  relazione  finale  e  al
parere  dell'esperto,  venga  comunicata  a  cura  del  debitore   ai
creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 5,
comma  3,  lettera  c),  ove  possibile  a  mezzo  posta  elettronica
certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per  la
sua valutazione e fissa l'udienza per l'omologazione. Tra la scadenza
del termine concesso all'ausiliario ai sensi del comma 3 e  l'udienza
di omologazione  devono  decorrere  non  meno  di  trenta  giorni.  I
creditori  e  qualsiasi  interessato  possono  proporre   opposizione
all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni
prima dell'udienza fissata.
  5. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o
disposti d'ufficio,  omologa  il  concordato  quando,  verificata  la
regolarita'  del  contraddittorio  e  del  procedimento,  nonche'  il
rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilita'  del
piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca  pregiudizio
ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare
e comunque assicura un'utilita' a ciascun creditore.
  6. Il  tribunale  provvede  con  decreto  motivato,  immediatamente
esecutivo,  assunti  i  mezzi  istruttori  richiesti  dalle  parti  o
disposti d'ufficio. Il decreto, pubblicato a norma  dell'articolo  17
del regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  e'  comunicato  dalla
cancelleria alle parti che, nei  successivi  trenta  giorni,  possono
proporre reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  7. Il decreto della corte d'appello e' ricorribile  per  cassazione
entro trenta giorni dalla comunicazione.
  8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli 173, 184, 185, 186, 217-bis e 236 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, sostituita la figura  del  commissario  giudiziale  con
quella dell'ausiliario. Ai fini di cui all'articolo 173, primo comma,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il decreto di cui al comma 4
equivale all'ammissione al concordato.
                               Art. 19
 
            Disciplina della liquidazione del patrimonio
 
  1.  Il  tribunale  nomina,  con  il  decreto  di  omologazione,  un
liquidatore. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  di
cui all'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  2. Quando il piano di liquidazione di cui all'articolo 18 comprende
un'offerta da parte di un soggetto individuato avente ad  oggetto  il
trasferimento  in  suo   favore,   anche   prima   dell'omologazione,
dell'azienda o di uno o piu' rami d'azienda o di specifici  beni,  il
liquidatore giudiziale, verificata l'assenza  di  soluzioni  migliori
sul mercato, da' esecuzione all'offerta e alla vendita  si  applicano
gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile.
  3. Quando il piano di liquidazione prevede che l'offerta di cui  al
comma 2 debba essere accettata prima della omologazione,  all'offerta
da'  esecuzione  l'ausiliario,  verificata  l'assenza  di   soluzioni
migliori sul mercato, con le modalita' di  cui  al  comma  2,  previa
autorizzazione del tribunale.
  3-bis. Al fine di razionalizzare le  procedure  di  amministrazione
straordinaria delle imprese di cui al decreto  legislativo  8  luglio
1999,  n.  270,  e  al  decreto-legge  23  dicembre  2003,  n.   347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004,  n.  39,
nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e  che
si trovino nella fase di liquidazione,  oppure  nel  caso  in  cui  i
programmi di  cui  all'articolo  27,  comma  2,  del  citato  decreto
legislativo n. 270 del 1999 non  siano  completati  nei  termini  ivi
previsti, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio  decreto,
puo' nominare la societa' Fintecna S.p.A. commissario.
  3-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, con  proprio  decreto,
puo'  nominare  la  Fintecna  S.p.A.  commissario   nelle   procedure
liquidatorie che sono state accorpate ai sensi dell'articolo 1, comma
498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  3-quater. Per effetto di quanto previsto dai commi 3-bis  e  3-ter,
la nomina a commissario della Fintecna S.p.A. comporta  la  decadenza
dei precedenti commissari, senza ulteriori oneri per la procedura,  e
la misura dell'eventuale  compenso  residuo,  a  carico  dell'impresa
assoggettata alla  procedura  di  amministrazione  straordinaria,  e'
determinata dal Ministero dello sviluppo  economico.  Entro  sessanta
giorni dal decreto di nomina della societa', i precedenti  commissari
trasmettono al  Ministero  dello  sviluppo  economico,  nonche'  alla
societa',  una  relazione   illustrativa   recante   la   descrizione
dell'attivita' svolta ed il relativo rendiconto, fermi  restando  gli
altri obblighi a loro carico previsti dalla vigente  normativa.  Sono
revocati i  mandati  giudiziali  e  stragiudiziali  e  le  consulenze
conferiti precedentemente  dai  commissari  qualora  essi  non  siano
confermati nel termine di novanta giorni dal decreto di nomina  della
societa'.
  3-quinquies. Al fine di  supportare  le  amministrazioni  pubbliche
nelle   attivita'   di   gestione   delle   proprie   partecipazioni,
all'articolo 1, comma 1100, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, dopo la parola: «statali» sono  inserite  le
seguenti: «, o comunque a partecipazione pubblica,»;
    b) dopo il terzo periodo e' inserito  il  seguente:  «I  suddetti
criteri possono essere adeguati per  i  patrimoni  delle  societa'  e
degli enti  non  interamente  statali,  con  decreto  di  natura  non
regolamentare del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  d'intesa
con le amministrazioni pubbliche interessate»;
    c) al quarto periodo, le  parole:  «spettante  allo  Stato»  sono
soppresse;
    d) al nono periodo, le parole: «Ministero dell'economia  e  delle
finanze» sono sostituite dalla seguente: «cedente»;
    e) all'ultimo periodo, le parole: «I  proventi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Se di spettanza del Ministero dell'economia e  delle
finanze, i proventi».
  3-sexies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo
il comma 1100 e' inserito il seguente:
  «1100-bis. Al fine di accelerare le operazioni di razionalizzazione
periodica  delle  partecipazioni  pubbliche  nonche'   la   revisione
straordinaria delle medesime di cui agli articoli 20 e 24  del  testo
unico in materia di societa' a partecipazione  pubblica,  di  cui  al
decreto legislativo  19  agosto  2016,  n.  175,  le  amministrazioni
pubbliche possono affidare alla  Fintecna  S.p.A.  o  a  societa'  da
questa interamente controllata  le  attivita'  di  liquidatore  delle
societa' in cui detengono partecipazioni,  nonche'  le  attivita'  di
supporto al collocamento sul mercato e alla gestione di procedure  di
natura  liquidatoria  e  concorsuale   comunque   denominate,   anche
sottoscrivendo apposita convenzione con  la  quale  sono  regolati  i
rapporti, le attivita' da svolgere, il relativo compenso, nonche'  le
modalita' di rendicontazione e  controllo  con  oneri  a  valere  sul
valore di realizzo delle operazioni. Agli eventuali  ulteriori  oneri
derivanti dalla  convenzione  si  provvede  a  valere  sulle  risorse
disponibili a legislazione vigente».
                               Art. 20
 
                          Modifiche urgenti
               al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
 
  1. Al regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 180, quarto comma, all'ultimo periodo, le  parole
«Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in  mancanza  di
voto» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Il  tribunale  omologa  il
concordato preventivo anche in mancanza di adesione»;
    b) all'articolo 182-bis, quarto comma, e' aggiunto, in  fine,  il
seguente periodo: «Ai fini di cui al periodo che precede, l'eventuale
adesione deve intervenire entro novanta  giorni  dal  deposito  della
proposta di soddisfacimento.»;
    c)  all'articolo  182-bis,  l'ottavo  comma  e'  sostituito   dal
seguente:  «Se   prima   dell'omologazione   intervengono   modifiche
sostanziali del piano, e' rinnovata l'attestazione di  cui  al  primo
comma e  il  debitore  chiede  il  rinnovo  delle  manifestazioni  di
consenso ai creditori parti degli accordi. L'attestazione deve essere
rinnovata anche in  caso  di  modifiche  sostanziali  degli  accordi.
Qualora  dopo  l'omologazione   si   rendano   necessarie   modifiche
sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche  idonee
ad   assicurare   l'esecuzione   degli   accordi,   richiedendo    al
professionista indicato all'articolo 67, terzo comma, lettera  d)  il
rinnovo  dell'attestazione.  In  tal  caso,  il  piano  modificato  e
l'attestazione sono pubblicati nel registro  delle  imprese  e  della
pubblicazione  e'  dato  avviso  ai  creditori  a  mezzo  di  lettera
raccomandata o posta elettronica  certificata.  Entro  trenta  giorni
dalla  ricezione  dell'avviso  e'  ammessa  opposizione   avanti   al
tribunale, nelle forme di cui al quarto comma.»;
    d) all'articolo 182-quinquies:
      1) al quinto comma e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:
"Il tribunale puo' autorizzare il pagamento delle retribuzioni dovute
per le mensilita' antecedenti al deposito del ricorso  ai  lavoratori
addetti all'attivita' di cui e' prevista la continuazione.";
      2) dopo il quinto comma e' inserito  il  seguente:  "Quando  e'
prevista la continuazione dell'attivita' aziendale, la disciplina  di
cui al quinto comma si applica, in deroga al  disposto  dell'articolo
55, secondo comma, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a
scadere del contratto di mutuo con garanzia reale  gravante  su  beni
strumentali all'esercizio dell'impresa, se  il  debitore,  alla  data
della presentazione della domanda di  ammissione  al  concordato,  ha
adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo  autorizza  al
pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a  tale  data.
Il professionista in possesso dei requisiti di cui  all'articolo  67,
terzo comma, lettera d),  attesta  anche  che  il  credito  garantito
potrebbe essere  soddisfatto  integralmente  con  il  ricavato  della
liquidazione del bene  effettuata  a  valore  di  mercato  e  che  il
rimborso delle  rate  a  scadere  non  lede  i  diritti  degli  altri
creditori.";
    e) l'articolo 182-septies e' sostituito dal seguente:
  «Art. 182-septies. -  (Accordi  di  ristrutturazione  ad  efficacia
estesa) - La disciplina di cui all'articolo 182-bis  si  applica,  in
deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al  caso  in  cui
gli effetti dell'accordo siano estesi anche ai creditori non aderenti
che appartengano alla medesima categoria,  individuata  tenuto  conto
dell'omogeneita' di posizione giuridica ed  interessi  economici.  Ai
fini di cui  al  primo  comma  occorre  che:  a)  tutti  i  creditori
appartenenti alla categoria siano stati  informati  dell'avvio  delle
trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in  buona
fede e abbiano ricevuto  complete  e  aggiornate  informazioni  sulla
situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonche'
sull'accordo e sui suoi effetti; b) l'accordo preveda la prosecuzione
dell'attivita' d'impresa in via diretta o indiretta; c) i crediti dei
creditori aderenti appartenenti alla categoria  rappresentino  il  75
per cento di tutti i creditori  appartenenti  alla  categoria,  fermo
restando che un creditore puo' essere titolare di crediti inseriti in
piu' di una categoria; d) i creditori della  medesima  categoria  non
aderenti ai  quali  sono  estesi  gli  effetti  dell'accordo  possano
risultare soddisfatti  in  base  all'accordo  stesso  in  misura  non
inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria; e) il debitore abbia
notificato l'accordo,  la  domanda  di  omologazione  e  i  documenti
allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli
effetti dell'accordo.
  Per i creditori della medesima categoria non aderenti ai  quali  il
debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo il termine  per
proporre opposizione decorre dalla data  della  notifica  di  cui  al
secondo comma.
  In nessun caso, per effetto dell'accordo  di  ristrutturazione,  ai
creditori ai quali e' stato esteso l'accordo possono  essere  imposti
l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti,  il
mantenimento della possibilita' di utilizzare affidamenti esistenti o
l'erogazione  di  nuovi  finanziamenti.  Non  e'  considerata   nuova
prestazione la prosecuzione della concessione del godimento  di  beni
oggetto di contratti di locazione finanziaria gia' stipulati.
  Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari  finanziari
in misura non inferiore alla  meta'  dell'indebitamento  complessivo,
l'accordo di ristrutturazione dei debiti puo' individuare una o  piu'
categorie tra tali  tipologie  di  creditori  che  abbiano  fra  loro
posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal  caso  il
debitore, con la domanda di cui all'articolo 182-bis, puo'  chiedere,
anche se non  ricorre  la  condizione  prevista  dal  secondo  comma,
lettera b), del presente articolo, che gli effetti dell'accordo siano
estesi anche ai creditori non  aderenti  appartenenti  alla  medesima
categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche  e
intermediari finanziari.
  Ai fini dell'accordo non si tiene conto delle  ipoteche  giudiziali
iscritte nei novanta giorni che precedono la  data  di  pubblicazione
del ricorso nel registro delle imprese»;
    f) dopo l'articolo 182-septies sono inseriti i seguenti:
  «Art. 182-octies (Convenzione di moratoria). -  La  convenzione  di
moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non  commerciale,  e  i
suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti
della crisi e avente ad  oggetto  la  dilazione  delle  scadenze  dei
crediti,  la  rinuncia  agli  atti  o  la  sospensione  delle  azioni
esecutive e  conservative  e  ogni  altra  misura  che  non  comporti
rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411  del  codice
civile, e' efficace anche nei confronti dei  creditori  non  aderenti
che appartengano alla medesima categoria.
  Ai fini di cui al primo comma occorre che:  a)  tutti  i  creditori
appartenenti alla categoria siano stati  informati  dell'avvio  delle
trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona
fede e abbiano ricevuto  complete  e  aggiornate  informazioni  sulla
situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonche'
sulla convenzione e i  suoi  effetti;  b)  i  crediti  dei  creditori
aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il  settantacinque
per cento di tutti i creditori  appartenenti  alla  categoria,  fermo
restando che un creditore puo' essere titolare di crediti inseriti in
piu' di una categoria; c) i creditori della  medesima  categoria  non
aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, subiscano
un pregiudizio proporzionato e coerente con le ipotesi  di  soluzione
della  crisi  o  dell'insolvenza  in  concreto  perseguite;   d)   un
professionista in possesso dei  requisiti  di  cui  all'articolo  67,
terzo comma, lettera d), abbia  attestato  la  veridicita'  dei  dati
aziendali,   l'idoneita'    della    convenzione    a    disciplinare
provvisoriamente gli effetti  della  crisi,  e  la  ricorrenza  delle
condizioni di cui alla lettera c).
  In nessun caso, per effetto della convenzione, ai  creditori  della
medesima categoria non aderenti possono essere  imposti  l'esecuzione
di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il  mantenimento
della possibilita' di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione
di nuovi finanziamenti.  Non  e'  considerata  nuova  prestazione  la
prosecuzione della concessione  del  godimento  di  beni  oggetto  di
contratti di locazione finanziaria gia' stipulati.
  La  convenzione  va  comunicata,   insieme   alla   relazione   del
professionista indicato al secondo comma ai  creditori  non  aderenti
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o  presso  il
domicilio digitale.
  Entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione  puo'  essere  proposta
opposizione  avanti  al  tribunale.   Il   tribunale   decide   sulle
opposizioni in camera di consiglio, con decreto motivato. Nel termine
di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del  tribunale  e'
reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'articolo 183.
  Art. 182-novies  (Accordi  di  ristrutturazione  agevolati).  -  La
percentuale di cui all'articolo  182-bis,  primo  comma,  e'  ridotta
della meta' quando il debitore: a) abbia rinunciato alla moratoria di
cui all'articolo 182-bis, primo comma, lettere a) e b); b) non  abbia
presentato il ricorso previsto dall'articolo 161, sesto comma, e  non
abbia richiesto la sospensione prevista dall'articolo 182-bis,  sesto
comma.
  Art. 182-decies (Coobbligati e soci illimitatamente  responsabili).
- Ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione  si
applica l'articolo 1239 del codice civile.
  Nel caso in cui l'efficacia degli accordi sia estesa  ai  creditori
non aderenti, costoro conservano impregiudicati i  diritti  contro  i
coobbligati, i fideiussori del debitore e gli  obbligati  in  via  di
regresso.
  Salvo  patto  contrario,  gli  accordi  di  ristrutturazione  della
societa' hanno  efficacia  nei  confronti  dei  soci  illimitatamente
responsabili, i quali,  se  hanno  prestato  garanzia,  continuano  a
rispondere per tale diverso titolo, salvo che  non  sia  diversamente
previsto.»;
    g) all'articolo 186-bis, secondo comma, lettera c), le parole «un
anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
    h) all'articolo 236, il terzo comma e' sostituito  dal  seguente:
«Nel caso di accordi di ristrutturazione ad  efficacia  estesa  o  di
convenzione di moratoria, nonche' nel caso di omologazione di accordi
di ristrutturazione ai  sensi  dell'articolo  182-bis  quarto  comma,
terzo e quarto periodo, si applicano  le  disposizioni  previste  dal
secondo comma, numeri 1), 2) e 4).».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1,  lettere  d),  e)  e  f),  si
applicano ai ricorsi di cui all'articolo 161  del  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267, e ai procedimenti per l'omologazione  di  accordi
di ristrutturazione dei debiti introdotti successivamente  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto, nonche' alle comunicazioni
di convenzione di moratoria successive alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), si  applicano  ai
piani presentati successivamente alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto.
                               Art. 21
 
Modifiche urgenti al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,
  con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
 
  1. All'articolo 9, comma 5-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.  40,
le parole «31 dicembre 2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2022».
                               Art. 22
 
Estensione del termine di cui all'articolo  161,  decimo  comma,  del
                 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
 
   1. Dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto  e  fino
alla scadenza del termine previsto dall'articolo 1 del  decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22
maggio 2020, n. 35, il termine fissato ai  sensi  dell'articolo  161,
sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' compreso fra
sessanta e centoventi giorni anche quando pende il  procedimento  per
la dichiarazione di fallimento ed  e'  prorogabile,  in  presenza  di
giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.
                               Art. 23
 
Improcedibilita'  dei  ricorsi  per  la  risoluzione  del  concordato
  preventivo e per  la  dichiarazione  di  fallimento  dipendente  da
  procedure  di  concordato  omologato.  Limiti   di   accesso   alla
  composizione negoziata
 
  1. Sono improcedibili fino al 31 dicembre 2021  i  ricorsi  per  la
risoluzione  del  concordato  preventivo   e   i   ricorsi   per   la
dichiarazione di fallimento proposti nei  confronti  di  imprenditori
che hanno  presentato  domanda  di  concordato  preventivo  ai  sensi
dell'articolo 186-bis del  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,
omologato in data successiva al 1° gennaio 2019.
  2. L'istanza di cui  all'articolo  2,  comma  1,  non  puo'  essere
presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento  introdotto
con domanda di omologazione di un accordo  di  ristrutturazione,  con
ricorso per l'ammissione al concordato  preventivo,  anche  ai  sensi
dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo  1942,  n.
267, con ricorso depositato ai  sensi  dell'articolo  182-bis,  sesto
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  o  con  ricorso  per
l'accesso alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti  o
di liquidazione dei beni di cui agli articoli 7 e 14-ter della  legge
27 gennaio 2012, n. 3.
                             Art. 23 bis
 
Disposizioni  in  materia  di  specifiche   tecniche   sui   rapporti
  riepilogativi nelle procedure esecutive e concorsuali
  1. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 12  settembre  2014,
n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre  2014,
n. 162, le parole:  «,  a  decorrere  dal  novantesimo  giorno  dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del  provvedimento  contenente
le specifiche tecniche di cui all'articolo 16-bis,  comma  9-septies,
del decreto-legge n. 179 del  2012,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 221 del 2012» sono soppresse.
Capo II
Ulteriori misure urgenti in materia di giustizia

                               Art. 24
 
              Aumento del ruolo organico del personale
                      di magistratura ordinaria
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  che  l'adeguamento  della   normativa
nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre
2017,  relativo  all'attuazione  di   una   cooperazione   rafforzata
sull'istituzione della Procura europea («EPPO»)  avvenga  conservando
le risorse di personale di magistratura presso gli uffici di  procura
della Repubblica individuati come sedi di  servizio  dei  procuratori
europei delegati, il ruolo organico del personale della  magistratura
ordinaria e' aumentato complessivamente di 20 unita'.  La  tabella  B
allegata alla legge  5  marzo  1991,  n.  71,  da  ultimo  modificata
dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.
9, e' sostituita dalla tabella B  di  cui  all'Allegato  al  presente
decreto. Il Ministero della giustizia e' autorizzato  a  bandire  nel
corso  dell'anno  2021  le  procedure  concorsuali  di   reclutamento
finalizzate all'assunzione, nell'anno 2022, delle unita' di personale
di magistratura di cui al presente comma.
  2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1, e'  autorizzata
la spesa nel  limite  di  euro  704.580  per  l'anno  2022,  di  euro
1.684.927 per l'anno 2023, di euro 1.842.727 per l'anno 2024, di euro
1.879.007 per l'anno 2025, di euro 2.347.595 per l'anno 2026, di euro
2.397.947 per l'anno 2027, di euro 2.441.106 per l'anno 2028, di euro
2.491.457 per l'anno 2029, di euro 2.534.616 per  l'anno  2030  e  di
euro 2.584.968 a decorrere  dall'anno  2031.  Al  relativo  onere  si
provvede per euro 704.580 per l'anno 2022  e  per  euro  2.584.968  a
decorrere dall'anno 2023,  mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 25
 
Misure urgenti in  materia  di  semplificazione  delle  procedure  di
  pagamento  degli  indennizzi  per  equa  riparazione  in  caso   di
  violazione del termine ragionevole del processo
 
  1. All'articolo 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo  il
comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Con decreti dirigenziali del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministero  della
giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2021, sono  indicate  le
modalita' di presentazione telematica dei modelli di cui al comma  3,
anche  a  mezzo  di  soggetti  incaricati,  ai   sensi   del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82.».
  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si  provvede
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica.
                               Art. 26
 
Disposizioni urgenti  per  la  semplificazione  del  procedimento  di
  assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia
 
  1. Per l'anno 2021, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo
2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008,  n.  181,  le  quote
delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia  alla  data  del  31
dicembre 2019, relative alle confische e agli  utili  della  gestione
finanziaria del medesimo  fondo,  versate  all'entrata  del  bilancio
dello Stato nel corso dell'anno 2020, sono riassegnate agli stati  di
previsione  del   Ministero   della   giustizia   e   del   Ministero
dell'interno, in misura pari al 49 per cento in  favore  di  ciascuna
delle  due  amministrazioni,  per  essere   destinate   altresi'   al
finanziamento   di   interventi   urgenti   volti   al    superamento
dell'emergenza epidemiologica, alla digitalizzazione, all'innovazione
tecnologica   e   all'efficientamento   delle   strutture   e   delle
articolazioni ministeriali, e  delle  Forze  di  polizia  interessate
limitatamente all'integrazione delle risorse per  le  sole  spese  di
funzionamento.
                             Art. 26 bis
 
                Misure urgenti in materia di concorso
             per il reclutamento di magistrati ordinari
 
  1. Il Ministero della giustizia e' autorizzato a indire un concorso
pubblico, da bandire entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente  decreto,  sulla  base  delle
disposizioni  speciali  contenute  nel  presente  articolo,  per   il
reclutamento di cinquecento magistrati ordinari in tirocinio, di  cui
al contingente previsto dall'articolo 1, comma 379,  della  legge  30
dicembre  2018,  n.  145,  per  la  copertura   dei   posti   vacanti
nell'organico della magistratura.
  2. Per il solo concorso di cui al  comma  1,  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 5, comma  1-bis,  del  decreto  legislativo  5
aprile 2006, n. 160, la commissione esaminatrice e'  composta  da  un
magistrato  il  quale  abbia  conseguito  la  sesta  valutazione   di
professionalita',  che  la  presiede,  da  ventitre'  magistrati  che
abbiano conseguito almeno la terza valutazione  di  professionalita',
da sei professori universitari  di  ruolo  titolari  di  insegnamenti
nelle materie oggetto di esame, cui si applicano, a  loro  richiesta,
le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo  comma,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,  nominati  su
proposta del Consiglio universitario nazionale, e da quattro avvocati
iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature
superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense.  Non
possono essere nominati componenti della commissione  di  concorso  i
magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che  nei  dieci
anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e  in  qualsiasi
modo, attivita' di docenza nelle scuole di preparazione  al  concorso
per magistrato ordinario.
  3. La prova scritta del concorso per magistrato ordinario di cui al
comma 1 consiste nello svolgimento  di  sintetici  elaborati  teorici
vertenti sulle materie di cui all'articolo 1, comma  3,  del  decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Nel  definire  i  criteri  per  la
valutazione omogenea degli elaborati scritti a norma dell'articolo 5,
comma 3, del  predetto  decreto  legislativo  n.  160  del  2006,  la
commissione esaminatrice tiene conto della capacita' di sintesi nello
svolgimento degli elaborati. Gli elaborati devono  essere  presentati
nel termine di cinque ore dalla dettatura.
  4. Per il solo concorso di cui al  comma  1,  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo  5  aprile
2006, n. 160, se i candidati che hanno portato  a  termine  la  prova
scritta sono piu' di trecento, il presidente,  dopo  aver  provveduto
alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con  la
partecipazione di tutti i  componenti,  forma  per  ogni  seduta  tre
sottocommissioni, a ciascuna delle  quali  assegna,  secondo  criteri
obiettivi, un terzo dei candidati da esaminare.  Le  sottocommissioni
sono rispettivamente presiedute dal presidente e dai magistrati  piu'
anziani presenti, a loro volta  sostituiti,  in  caso  di  assenza  o
impedimento,  dai  magistrati  piu'  anziani  presenti,  e  assistite
ciascuna da un segretario. La commissione delibera  su  ogni  oggetto
eccedente la competenza delle sottocommissioni.  Per  la  valutazione
degli   elaborati   scritti   il   presidente   suddivide    ciascuna
sottocommissione in tre collegi,  composti  ciascuno  di  almeno  tre
componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato piu'  anziano.
In caso di parita' di voti, prevale quello di chi  presiede.  Ciascun
collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una
delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.
  5. Per il concorso di cui al comma 1, nonche'  per  quello  indetto
con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 91  del  19  novembre
2019, per l'espletamento della prova orale il  presidente  forma  per
ogni seduta due sottocommissioni, a  ciascuna  delle  quali  assegna,
secondo criteri obiettivi, la meta' dei candidati  da  esaminare.  Le
sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal
magistrato  piu'  anziano  presente  alla  seduta,   a   loro   volta
sostituiti, in caso di assenza o  impedimento,  dai  magistrati  piu'
anziani  presenti,  e  assistite  ciascuna  da  un   segretario.   Le
sottocommissioni  procedono   all'esame   orale   dei   candidati   e
all'attribuzione  del  punteggio   finale,   osservate,   in   quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 14,  15,  primo  e  terzo
comma, e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.
  6. Salvo quanto previsto dalle disposizioni dei commi 2, 3, 4 e  5,
allo svolgimento del concorso per  magistrato  ordinario  indetto  ai
sensi del comma 1 si applicano le disposizioni vigenti alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  7. All'articolo 7 del regio decreto 15 ottobre 1925,  n.  1860,  il
terzo comma e' sostituito dal seguente:
  «E' loro consentito di consultare  i  semplici  testi  dei  codici,
delle leggi e  dei  decreti  dello  Stato,  da  essi  preventivamente
comunicati alla commissione, e da questa posti  a  loro  disposizione
previa verifica, o in alternativa,  previa  determinazione  contenuta
nel decreto ministeriale di adozione del diario delle prove  scritte,
e' loro consentita la  consultazione  dei  predetti  testi  normativi
mediante modalita'  informatiche.  Con  decreto  del  Ministro  della
giustizia da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore
della presente disposizione sono individuate le modalita' operative e
tecniche della consultazione di cui al periodo precedente».
  8. L'articolo 4 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.  160,  e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  4  (Presentazione  della  domanda).  -  1.  La  domanda   di
partecipazione  al  concorso  per  esami  per  magistrato  ordinario,
indirizzata al Consiglio superiore  della  magistratura,  e'  inviata
telematicamente,  secondo  modalita'  da  determinare  nel  bando  di
concorso, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data  di
pubblicazione del bando  nella  Gazzetta  Ufficiale,  al  procuratore
della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario il candidato
e' residente. 2.  Non  sono  ammessi  a  partecipare  al  concorso  i
candidati le cui  domande  sono  inviate  in  difformita'  da  quanto
stabilito nel bando  di  concorso  di  cui  al  comma  1.  3.  Per  i
candidati, cittadini italiani, non  residenti  nel  territorio  dello
Stato, la modalita'  telematica  di  trasmissione  delle  domande  di
partecipazione prevede l'invio al procuratore della Repubblica presso
il tribunale di Roma».
  9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo,
e in particolare per far  fronte  ai  maggiori  oneri  connessi  alla
gestione delle previste  procedure  concorsuali,  e'  autorizzata  la
spesa di euro 5.962.281 per l'anno 2022,  cui  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della  giustizia.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio.
Capo III
Disposizioni transitorie e finanziarie

                               Art. 27
 
                      Disposizione transitoria
 
  1. Gli articoli 2 e 3, commi 6, 7, 8 e 9, e gli articoli da 4 a  19
si applicano a decorrere dal 15 novembre 2021.
                               Art. 28
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1.  Dall'attuazione  del  presente  decreto,  ad  eccezione   degli
articoli 3 e 24, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a  carico
della finanza pubblica.
  2.  Le   amministrazioni   interessate   provvedono   ai   relativi
adempimenti  nell'ambito   delle   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
                             Art. 28 bis
 
                      Clausola di salvaguardia
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle  regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione,  anche  con  riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3.
                               Art. 29
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

Allegato
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure  urgenti
in materia di crisi d'impresa e  di  risanamento  aziendale,  nonche'
ulteriori misure urgenti in materia di giustizia,  e'  convertito  in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 21 ottobre 2021
 
                             MATTARELLA
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
                                  Cartabia, Ministro della giustizia
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
                                                 

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