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decreto legge, 30/12/2021
D.l 30 dicembre 2021, n. 228, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi
(GU n.309 del 30-12-2021)
decreto legge
Materia: pubblica amministrazione / termini di legge

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (21G00255)
(GU n.309 del 30-12-2021)
  Vigente al: 31-12-2021  


                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  provvedere  alla
proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di
garantire  la  continuita'  dell'azione  amministrativa,  nonche'  di
adottare  misure  organizzative   essenziali   per   l'efficienza   e
l'efficacia dell'azione di pubbliche amministrazioni e  magistrature,
nonche' in materia di innovazione tecnologica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 2021;
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
 
                               Art. 1
 
                    Proroga di termini in materia
                    di pubbliche amministrazioni
 
  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011,  n.
216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.
14, in materia di termini per procedere alle assunzioni di  personale
a  tempo  indeterminato,  le  parole:  «31  dicembre  2021»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013,  n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.
15, in materia di autorizzazioni alle  assunzioni  per  esigenze  del
comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
le parole: «31 dicembre 2021» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2022».
  3. All'articolo 1 del  decreto-legge  31  dicembre  2014,  n.  192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,  n.  11,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, relativo al termine per procedere alle  assunzioni
di personale a tempo indeterminato presso  le  amministrazioni  dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti  pubblici
non economici, gli uffici giudiziari e il sistema  delle  universita'
statali, le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti «, 2019 e
2020» e  le  parole  «31  dicembre  2021»,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2022»;
    b) al comma 4, in materia di ulteriori assunzioni di personale  a
tempo indeterminato del Comparto sicurezza e del Comparto vigili  del
fuoco e soccorso pubblico, le parole:  «31  dicembre  2021»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  4. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27  dicembre
2017,  n.  205,  in  materia  di   facolta'   assunzionali   previste
nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi  i  Corpi
di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le  agenzie  e
gli enti pubblici, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2022».
  5. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 313, in materia di facolta' assunzionali di personale
della  carriera  prefettizia  e  di  livello   dirigenziale   e   non
dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, le parole «per
il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti:  «fino  al  31
dicembre 2022»;
    b) al comma 318, secondo periodo, in materia di autorizzazione ad
assumere a tempo indeterminato personale dell'Avvocatura dello Stato,
le parole «per il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti:
«per i  trienni  2019-2021  e  2022-2024»  e  le  parole  «50  unita'
appartenenti all'Area II, posizione economica  F1,»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «50  unita'  appartenenti  all'Area  II,  posizione
economica F2,».
  6. Agli oneri derivanti dal  comma  5,  lettera  b),  pari  a  euro
102.017 a  decorrere  dall'anno  2022  si  provvede  a  valere  sulle
facolta'  assunzionali  dell'Avvocatura  dello   Stato   maturate   e
disponibili a legislazione vigente.
  7. All'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9  gennaio  2020,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,
in materia di facolta' assunzionali del Ministero  dell'istruzione  e
del Ministero dell'universita'  e  della  ricerca  mediante  apposite
procedure concorsuali pubbliche, le  parole  «entro  il  31  dicembre
2021» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 dicembre 2022».
  8.  Al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 259:
      1) al comma 1, in materia di svolgimento  delle  procedure  dei
concorsi  indetti  o  da  indirsi  per  l'accesso  ai  ruoli  e  alle
qualifiche delle Forze armate, delle  Forze  di  polizia,  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco,  del  personale  dell'amministrazione
penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna, le parole
«31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 marzo 2022»;
      2) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
        «7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia  e  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per gli  anni  2020  e
2021, dall'articolo 66, comma  9-bis,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio  verificatesi
negli anni 2019 e 2020, dall'articolo 1, comma 287, lettere c) e  d),
della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  dall'articolo  1,  comma  381,
lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  dall'articolo
19, commi 1, lettera a), e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.
8, e dall'articolo 1, comma 984, lettera a), della legge 30  dicembre
2020, n. 178, possono essere effettuate entro 31 dicembre 2022.»;
    b) all'articolo 260, comma 1, in materia di svolgimento dei corsi
di formazione previsti per il personale  delle  Forze  armate,  delle
Forze di polizia e del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  le
parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle  seguenti  «31  marzo
2022».
  9. All'articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
in materia di facolta' assunzionali  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze al fine di potenziare e accelerare  le  attivita'  e  i
servizi svolti dalle ragionerie territoriali dello Stato, nonche'  di
incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle  strutture
della  giustizia  tributaria,  le  parole  «per  l'anno  2021»   sono
sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022».
  10. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo  20  febbraio
2019, n. 15, in materia di facolta' assunzionali del Ministero  dello
sviluppo  economico,  le  parole  «nel   triennio   2019-2021»   sono
sostituite dalle seguenti: «nel quadriennio 2019-2022».
  11. All'articolo 1, comma 328, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160, in materia di facolta' assunzionali del Ministero dello sviluppo
economico, le parole: «di euro 11.365.430 per l'anno  2021,  di  euro
18.942.383 per l'anno 2022 e di euro 22.730.859 a decorrere dall'anno
2023» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 11.365.430 per  l'anno
2022, di euro 18.942.383 per l'anno 2023 e di euro 22.730.859 annui a
decorrere dall'anno 2024».
  12.  Al  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 6, in materia di piano integrato di  attivita'  e
organizzazione delle pubbliche amministrazioni per  il  rafforzamento
della  capacita'  amministrativa  delle   pubbliche   amministrazioni
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR):
      1) al comma 5, le parole «Entro centoventi giorni  dall'entrata
in vigore del presente  decreto»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Entro il 31 marzo 2022»;
      2) al comma 6, primo periodo, le parole: «il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri»,  sono
sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro per la  pubblica
amministrazione» e la parola «adotta» e' sostituita  dalle  seguenti:
«e' adottato»;
      3) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. In sede  di
prima applicazione il Piano e' adottato entro il  30  aprile  2022  e
fino al predetto termine, non si applicano le sanzioni previste dalle
seguenti disposizioni:
        a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo  27  ottobre
2009, n. 150;
        b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;
        c) articolo 6, comma 6,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165.»;
    b) all'articolo 7-bis, comma 1, in  materia  di  reclutamento  di
personale per il Ministero dell'economia e delle finanze,  le  parole
«per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022».
  13. All'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108, in  materia  di  regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze,  le  parole  «31  gennaio  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022».
  14. Le procedure  concorsuali  gia'  autorizzate  per  il  triennio
2018-2020 e per  il  triennio  2019-2021,  rispettivamente  ai  sensi
dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 134 del 12 giugno 2018, e ai sensi dell'articolo  13  del
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  20  agosto  2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  234
del 5 ottobre 2019, possono essere  espletate  sino  al  31  dicembre
2022.
  15. La validita' della  graduatoria  della  procedura  speciale  di
reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del  medesimo
Corpo, approvata con decreto ministeriale n. 310 dell'11 giugno 2019,
e' prorogata fino al 31 dicembre 2022.
  16. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio  2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, in materia  di  autorizzazione  del  personale  dei  servizi  di
informazione per la sicurezza a colloqui  personali  con  detenuti  e
internati, le parole «Fino al 31 gennaio 2022» sono sostituite  dalle
seguenti: «Fino al 31 gennaio 2023».
  17. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n.  43,
in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del
personale e delle  strutture  dei  servizi  di  informazione  per  la
sicurezza, le parole «Fino al 31 gennaio 2022» sono sostituite  dalle
seguenti: «Fino al 31 gennaio 2023».
  18.  Il  XII  mandato,  relativo  al  quadriennio  2018-2022,   dei
componenti  in  carica  del  Consiglio  centrale   interforze   della
rappresentanza militare, in  scadenza  a  luglio  2022,  nonche'  dei
consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito italiano,  della
Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri
e del Corpo della Guardia di  finanza,  eletti  nelle  categorie  del
personale militare in servizio permanente e volontario, e'  prorogato
fino al 31 dicembre 2022.
  19. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 4, comma 5, in materia di mandato  del  direttore
del Dipartimento  delle  informazioni  per  la  sicurezza  (DIS),  il
secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'incarico ha la  durata
massima  di  otto  anni  ed  e'  conferibile,  senza   soluzione   di
continuita', anche con provvedimenti successivi, ciascuno  dei  quali
di durata non superiore al quadriennio.»;
    b) all'articolo 6, comma 7, in materia di mandato  del  direttore
dell'Agenzia informazioni e  sicurezza  esterna  (AISE),  il  secondo
periodo e' sostituito dal seguente: «L'incarico ha la durata  massima
di otto anni ed e' conferibile, senza soluzione di continuita', anche
con provvedimenti  successivi,  ciascuno  dei  quali  di  durata  non
superiore al quadriennio.»;
    c) all'articolo 7, comma 7, in materia di mandato  del  direttore
dell'Agenzia informazioni  e  sicurezza  interna  (AISI)  il  secondo
periodo e' sostituito dal seguente: «L'incarico ha la durata  massima
di otto anni ed e' conferibile, senza soluzione di continuita', anche
con provvedimenti  successivi,  ciascuno  dei  quali  di  durata  non
superiore al quadriennio.».
  20. All'articolo 1094 del Codice dell'ordinamento militare  di  cui
al  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  in  materia   di
attribuzione  dei  gradi  di  vertice,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al comma 3, dopo le parole «in carica tre anni» sono  inserite
le seguenti: «e, se non raggiunti dal limite di eta' al  termine  del
triennio, permangono nell'incarico fino al limite di eta' e  comunque
al massimo per un altro anno,»;
    b) al comma 4, la parola «mandato» e' sostituita dalla  seguente:
«triennio».
  21. L'articolo 1094 del Codice dell'ordinamento militare di cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato  dal  comma
20 del presente articolo, si applica anche ai mandati in  corso  alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
  22. All'articolo 4, quinto comma, della legge 23  aprile  1959,  n.
189, in materia di mandato del Comandante generale della  Guardia  di
finanza,  dopo  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Se  non
raggiunto dal limite di eta' al termine del triennio,  il  Comandante
generale permane nell'incarico fino al limite di eta' e  comunque  al
massimo per un altro anno.».
  23. L'articolo 4, quinto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189,
come modificato dal comma 22 del presente articolo, si applica  anche
ai mandati in corso alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto.
  24. Il mandato del  Presidente  e  degli  altri  organi  in  carica
dell'Istituto  per  il  credito  sportivo,  istituito  con  legge  24
dicembre 1957, n. 1295, e' prorogato fino al 31 maggio 2022, al  fine
di garantire la piena operativita' dell'Istituto.
  25. All'articolo 5, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n.  936,
in  materia  di  mandato  del  Presidente  del  Consiglio   nazionale
dell'economia e  del  lavoro,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Qualora la durata in carica del Presidente non coincida con
quella del Consiglio di cui al successivo articolo  7,  comma  1,  al
fine di assicurare il completamento del programma  di  attivita',  il
termine di scadenza del mandato di cui al presente comma e' prorogato
sino al termine della durata del Consiglio».
  26. All'articolo 1, comma 446, della legge  30  dicembre  2018,  n.
145, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  all'alinea,  le  parole  «Nel   triennio   2019-2021,»   sono
sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2019-2022,»;
    b) alla lettera h),  le  parole  «inderogabilmente  entro  il  31
luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «inderogabilmente  entro
il 31 marzo 2022».
  27. Alle amministrazioni pubbliche della regione Calabria che hanno
assunto a tempo indeterminato i lavoratori impegnati in attivita'  di
pubblica utilita' di cui agli articoli 2 del decreto  legislativo  1°
dicembre 1997, n. 468, e 2 del decreto legislativo 7 agosto 1997,  n.
280, o che procedono alla loro assunzione a tempo  indeterminato,  ai
sensi dell'articolo 1, comma 446, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, con le modalita' semplificate di cui all'articolo 1, comma  495,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  e'  riconosciuto  a  decorrere
dall'anno 2022 il contributo di cui  all'articolo  7,  comma  1,  del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari ad euro 20.014.762 annui a decorrere  dal  2022,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  28. La durata degli incarichi di  collaborazione  gia'  autorizzati
alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  ai  sensi
dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 253, e' prorogata, se inferiore, fino al  limite  di  durata
massima di quindici mesi e comunque non oltre il 30 giugno 2022. Alla
compensazione degli oneri  di  cui  al  presente  comma,  nel  limite
massimo di euro 9.340.500 per l'anno 2022, si provvede, quanto a euro
4.000.000, mediante corrispondente riduzione delle  proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dei beni e delle attivita' culturali, e  quanto  a  euro
5.340.500, mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  parte
corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero  della
cultura.
                               Art. 2
 
Proroga  di  termini  in  materie   di   competenza   del   Ministero
  dell'interno e di personale del  comparto  sicurezza-difesa  e  del
  Corpo nazionale dei vigili del fuoco
 
  1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in
materia di funzioni fondamentali dei Comuni, le parole  «31  dicembre
2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
  2. All'articolo 17, comma 4-quater, del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n.  35,  relativo  all'acquisizione  di  certificati  e  informazioni
attraverso sistemi informatici e banche dati, le parole «31  dicembre
2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
  3. In deroga all'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo  30
aprile 1992, n. 285, relativo alla circolazione con patenti di  guida
rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio
economico europeo, i titolari di  patenti  di  guida  rilasciate  dal
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord residenti  in  Italia
alla  data  di  entrata  in   vigore   del   presente   decreto,   in
considerazione dell'esigenza di procedere all'esecuzione dell'Accordo
sul  recesso  dall'Unione   Europea   e   dalla   Comunita'   Europea
dell'Energia Atomica del Regno Unito di Gran Bretagna e  Irlanda  del
Nord, possono condurre sul  territorio  nazionale  veicoli  alla  cui
guida la patente posseduta li abilita fino al 31 dicembre 2022.
  4. Le risorse di cui agli articoli 74-bis, comma 1, e 74-ter, comma
1,  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.  106,  relative  al
contributo economico per i familiari del  personale  delle  Forze  di
polizia, del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  e  delle  Forze
armate, impegnato  nelle  azioni  di  contenimento,  contrasto  e  di
gestione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  non  utilizzate
nell'anno 2021, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.
  5. Alla compensazione  degli  oneri  in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto derivanti dal comma 4, pari a 3 milioni  di  euro
per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
quanto a 1,5 milioni di euro l'accantonamento relativo  al  Ministero
dell'interno e quanto a 1,5 milioni di euro l'accantonamento relativo
al Ministero della difesa.
  6. All'articolo 2, comma 1, lettera hh), del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, in materia di percorso di carriera del  personale
dirigente della Polizia di Stato, le parole «1°  gennaio  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024».
                               Art. 3
 
        Proroga di termini in materia economica e finanziaria
 
  1. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7,  del  decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, relativo  allo  svolgimento  delle  assemblee  di
societa' ed enti, e' prorogato al 31 luglio 2022.
  2. All'articolo 7, comma 14, secondo periodo, del decreto-legge  1°
marzo 2021, n. 22, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
aprile 2021, n. 55, relativo all'istituzione dell'Ufficio centrale di
bilancio presso il Ministero del turismo, le  parole:  «Entro  il  31
dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Entro  il  30  giugno
2022».
  3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  in
materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e  di  riduzione
dei costi per locazioni  passive,  le  parole:  «2020  e  2021»  sono
sostituite dalle seguenti «2020, 2021 e 2022».
  4. All'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
relativo alla liquidita' delle imprese appaltatrici,  le  parole  «31
dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  5. All'articolo 1,  comma  449,  lettera  d-bis),  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232,  in  materia  di  ripartizione  del  fondo  di
solidarieta' comunale, le parole «per gli anni dal 2018 al 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni  dal  2018  al  2022»  e  le
parole «a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite  dalle  seguenti:
«a decorrere dall'anno 2023».
  6. Al fine di consentire la prosecuzione, per  l'anno  2022,  delle
attivita'  ad  alto  contenuto  specialistico  del  Ministero   dello
sviluppo economico, anche con riguardo ai controlli obbligatori sulle
apparecchiature radio in dotazione del  naviglio  marittimo  ai  fini
della  salvaguardia  della  vita  e  della  sicurezza  in  mare,   e'
autorizzata per l'anno 2022, la spesa di  euro  270.000,  comprensiva
degli oneri a carico dell'Amministrazione,  per  il  pagamento  delle
prestazioni di lavoro  straordinario  del  personale  dipendente  del
Ministero dello sviluppo economico addetto alle  relative  attivita'.
Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 270.000 euro per
l'anno 2022  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
Programma Fondi di  riserva  e  speciali  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
                               Art. 4
 
               Proroga di termini in materia di salute
 
  1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018,  n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.
12,  relativo  alla  possibilita',  per  i  laureati  in  medicina  e
chirurgia abilitati, iscritti ad un corso di formazione  di  medicina
generale, di concorrere agli incarichi oggetto della convenzione  con
il servizio sanitario nazionale, le parole «31  dicembre  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  2.  Le  disposizioni   di   cui   all'articolo   2-quinquies,   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relative alla possibilita'  per  i
laureati in medicina e  chirurgia  abilitati  di  assumere  incarichi
provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale,  nonche'
alla possibilita' per i medici iscritti al corso di  specializzazione
in pediatria, durante il percorso formativo,  di  assumere  incarichi
provvisori  o  di  sostituzione  di   pediatri   di   libera   scelta
convenzionati con il servizio sanitario nazionale, sono prorogate  al
31 dicembre 2022.
  3. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta  alla  situazione
epidemiologica  conseguente  alla  diffusione  pandemica  del   virus
SARS-CoV2, nelle more dell'avvio delle procedure volte al  prescritto
aggiornamento biennale dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla
nomina di direttore generale delle aziende  sanitarie  locali,  delle
aziende  ospedaliere  e  degli  altri  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale,  il  termine   di   validita'   dell'iscrizione   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4  agosto  2016,  n.
171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito internet
del Ministero della salute in data 12  febbraio  2018,  e'  prorogato
fino  alla  pubblicazione,  nell'anno  2022,  dell'elenco   nazionale
aggiornato e comunque non oltre il 30 giugno 2022.
  4. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma  430,  relativo  all'autorizzazione  ad  assumere  un
contingente di personale per l'Agenzia italiana del  farmaco  (AIFA),
le parole «, per l'anno 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «, per
gli anni 2021 e 2022,»;
    b) il comma 431 e' sostituito dal  seguente:  «431.  L'AIFA  puo'
prorogare  e  rinnovare,  fino  al  completamento   delle   procedure
concorsuali di cui al comma 430 e, comunque, non oltre il  30  giugno
2022, i contratti di collaborazione  coordinata  e  continuativa  con
scadenza entro il 31 dicembre 2021, nel limite di 30 unita',  nonche'
i contratti di prestazione di lavoro flessibile di  cui  all'articolo
30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con scadenza  entro
il 31 dicembre 2021, nel limite  di  39  unita'.  Ferma  restando  la
durata dei contratti in essere alla data di entrata in  vigore  della
presente  disposizione,  e'  fatto  divieto  all'AIFA  di  instaurare
rapporti di lavoro flessibile  per  le  posizioni  interessate  dalle
procedure concorsuali di cui al comma 430 del presente articolo,  per
una spesa corrispondente alle correlate assunzioni.»;
    c) al comma 432, relativo al  divieto  per  l'AIFA  di  stipulare
contratti di  lavoro  autonomo  ad  esperti  e  contratti  di  lavoro
flessibile,  le  parole  «A  decorrere  dal  1°  gennaio  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2022»;
    d) al comma 434, dopo le parole «1.313.892 euro per l'anno  2021»
sono inserite le seguenti: «e 1.449.765 euro per l'anno 2022».
  5. Alla compensazione degli effetti  in  termini  di  indebitamento
netto e di fabbisogno recati dalla disposizione di cui  al  comma  4,
lettera d), pari  a  1.449.765  euro  per  l'anno  2022  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente  di  cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196
iscritto nello stato di previsione della spesa  del  Ministero  della
salute.
  6. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo  2014,
n. 26, in  materia  di  ricerche  sugli  animali  utilizzati  a  fini
scientifici, le  parole  «1°  gennaio  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2022».
  7. Il termine di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, in materia di conferimento di incarichi di lavoro
autonomo,  anche  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa,  a
dirigenti medici, veterinari e  sanitari  nonche'  al  personale  del
ruolo sanitario del comparto sanita', collocati in quiescenza,  anche
ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza  del
collocamento  a  riposo,  nonche'   agli   operatori   socio-sanitari
collocati in quiescenza, e' prorogato al 31 marzo  2022,  nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente e  della  disciplina
di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.
Sulla base di uno schema-tipo predisposto dal Ministero della  salute
di concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  trasmettono
mensilmente il monitoraggio degli incarichi di cui al  primo  periodo
ai predetti ministeri.
  8. All'articolo 34, comma 9, del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106, dopo le parole «per l'anno 2021» sono inserite le  seguenti:  «e
per il primo trimestre dell'anno 2022».
                               Art. 5
 
             Proroga di termini in materia di istruzione
 
  1. I  termini  di  cui  ai  commi  4  e  5  dell'articolo  232  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativi ad interventi di edilizia
scolastica, sono prorogati al 31 marzo 2022.
  2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2020, n. 41,  relativo  allo  svolgimento  dell'attivita'  dei
gruppi di lavoro per l'inclusione  scolastica,  e'  prorogato  al  31
marzo 2022.
  3. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre  2019,
n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre  2019,
n. 159, in materia di reclutamento del personale docente di religione
cattolica, le  parole  «entro  l'anno  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro l'anno 2022».
                               Art. 6
 
            Proroga di termini in materia di universita'
                    e ricerca e di esami di stato
 
  1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12  settembre  2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,
n. 128, relativo alle graduatorie nazionali  nel  comparto  AFAM,  le
parole «e 2021-2022» sono sostituite dalle seguenti: «,  2021-2022  e
2022-2023».
  2. All'articolo 3-quater, comma  1,  del  decreto-legge  9  gennaio
2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo  2020,
n. 12, in materia di programmazione e reclutamento del personale  del
comparto AFAM, le parole «a decorrere dall'anno accademico 2022/2023»
sono sostituite dalle seguenti:  «a  decorrere  dall'anno  accademico
2023/2024» e le parole «entro il 31 dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022».
  3. All'articolo 1, comma  1145,  ultimo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, relativo alle somme erogate per interventi  di
edilizia universitaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa, le parole
«31 dicembre 2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31  dicembre
2022».
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e  2-bis,  del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  6  giugno  2020,  n.  41,  relative  alle  modalita'  di
svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio  delle
professioni e dei tirocini professionalizzanti  e  curriculari,  sono
prorogate  fino  al  31  marzo  2022.  Le  medesime  disposizioni  si
applicano  anche  alle  professioni  di  agrotecnico  e   agrotecnico
laureato, geometra e  geometra  laureato,  perito  agrario  e  perito
agrario laureato, perito industriale e perito  industriale  laureato,
per le quali l'organizzazione e le  modalita'  di  svolgimento  degli
esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del  predetto  articolo
6, con decreto del Ministro dell'istruzione.
                               Art. 7
 
              Proroga di termini in materia di cultura
 
  1. All'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, relativo ad un'apposita segreteria tecnica  di
progettazione costituita per gli eventi sismici del 2016,  le  parole
«cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».
  2. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017,  n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,  n.  45,
relativo al  personale  della  segreteria  tecnica  di  progettazione
costituita per gli eventi sismici del 2016, le parole «al 2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «al 2023».
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi  1  e  2  e'
autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro per ciascuno  degli
anni 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede quanto a 500.000 euro
per ciascuno degli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e quanto a 500.000 euro per  ciascuno
degli  anni   2022   e   2023   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  4.  All'articolo  11-bis,  comma  2,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo  12  maggio  2016,  n.  90,  relativo  alle  contabilita'
speciali intestate  ai  Segretariati  regionali  di  Abruzzo,  Lazio,
Marche e Umbria, per interventi di messa in sicurezza del  patrimonio
culturale, le  parole:  «31  dicembre  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2022».
                               Art. 8
 
             Proroga di termini in materia di giustizia
 
  1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,
n.  10,  relativo  alla  facolta'  per  i   dirigenti   di   istituto
penitenziario di svolgere le funzioni  di  dirigente  dell'esecuzione
penale esterna, le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono  sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
  2. All'articolo 1,  comma  311,  quinto  periodo,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, relativo alla  facolta'  per  i  dirigenti  di
istituto penitenziario di svolgere le  funzioni  di  direttore  degli
istituti penali per i minorenni, le parole «fino al 31 dicembre 2021»
sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
  3. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno  2015,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
relativo a misure per la funzionalita' degli uffici giudiziari,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole:  «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
    b) al comma  3,  le  parole:  «2018,  2019,  2020  e  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal 2018 al 2022».
  4. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31  agosto  2016,  n.
168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre  2016,  n.
197,   relativo   al   divieto   di   assegnazione   del    personale
dell'amministrazione della giustizia  ad  altre  amministrazioni,  le
parole  «31  dicembre  2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2022».
                               Art. 9
 
             Proroga di termini in materie di competenza
         del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
 
  1. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117, in materia di enti del terzo settore, le parole «31  dicembre
2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2022».
  2. All'articolo 1, comma 445, lettera h), della legge  30  dicembre
2018,   n.   145,    relativo    all'operativita'    del    personale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, le parole «sino al 31 dicembre
2021» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2022».
  3. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, riguardante  i
termini  di  prescrizione  riferiti  agli  obblighi   relativi   alla
contribuzione di previdenza e  di  assistenza  sociale  obbligatoria,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 10-bis, le parole «31 dicembre 2015» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
    b) dopo il comma 10-bis e'  inserito  il  seguente:  «10-ter.  Le
pubbliche amministrazioni di cui  al  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, in deroga ai commi 9 e 10, sono ammesse a dichiarare  e
ad adempiere, fino al 31 dicembre 2022, agli obblighi  relativi  alla
contribuzione di previdenza  e  di  assistenza  sociale  obbligatoria
dovuti alla Gestione separata di cui  all'articolo  2,  comma  26,  e
seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione ai  compensi
erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa  e
figure assimilate. Sono fatti  salvi  gli  effetti  di  provvedimenti
giurisdizionali passati in giudicato.».
  4. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9  dell'articolo  116  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applicano fino al 31  dicembre
2022 agli obblighi relativi alle contribuzioni  di  previdenza  e  di
assistenza sociale obbligatoria di cui al comma 10-bis  dell'articolo
3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dal comma 3  del
presente articolo, e al comma 10-ter del medesimo  articolo  3  della
legge 1995, n. 335, introdotto dal comma 3 del presente articolo. Non
si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato.
  5. All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo  14  settembre
2015, n. 148, al secondo periodo le parole «, in relazione ai  datori
di lavoro che occupano mediamente fino a quindici  dipendenti,»  sono
soppresse.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a),  del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, hanno effetto a  decorrere
dal secondo anno successivo a quello  di  operativita'  del  registro
unico nazionale del terzo settore, limitatamente alle  organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10  del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.  460,  iscritte  all'anagrafe
delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021, le  quali  continuano  ad
essere destinatarie della quota del cinque per mille con le modalita'
stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  23
luglio 2020, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 231 del 17 settembre 2020, per gli enti del  volontariato
di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettera a), del  decreto-legge
25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22
maggio 2010, n. 73, fino al 31 dicembre 2022.  Le  Organizzazioni  di
volontariato e le associazioni di promozione sociale,  coinvolte  nel
processo  di  trasmigrazione  di  cui  all'articolo  54  del  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non  siano  gia'  regolarmente
accreditate  al  cinque  per  mille  nell'esercizio   2021,   possono
accreditarsi al cinque per mille nell'esercizio 2022 con le modalita'
stabilite dall'articolo 3 del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 23 luglio 2020 entro il 31 ottobre 2022.
  7. Le disposizioni di cui  all'articolo  10  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, in materia di potenziamento delle  risorse  umane
dell'INAIL, sono ulteriormente  prorogate  fino  al  31  marzo  2022.
All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro  per
l'anno 2022, si provvede  a  valere  sul  bilancio  dell'INAIL.  Alla
compensazione degli effetti finanziari in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto pari a 5 milioni  di  euro  per  l'anno  2022  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di   parte
corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali.
  8. All'articolo 88, comma 1, primo periodo,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77,  relativo  alla  costituzione  del  «Fondo  Nuove
Competenze» per la graduale ripresa dell'attivita'  dopo  l'emergenza
epidemiologica, le parole «per gli anni 2020 e 2021» sono  sostituite
dalle seguenti: «per gli anni 2020, 2021 e 2022».
                               Art. 10
 
           Proroga di termini in materia di infrastrutture
                       e mobilita' sostenibili
 
  1. Il termine  di  cui  all'articolo  92,  comma  4-septies,  primo
periodo, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  relativo  alla
revisione periodica dei veicoli di cui  all'articolo  80  del  codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,
e' ulteriormente differito al 31 marzo 2022.
  2. Ai fini dell'assegnazione delle risorse autorizzate per gli anni
dal 2022 al 2034 dall'articolo 1, comma 671, della legge 30  dicembre
2020, n. 178, sono fissati:
    a) al 15 marzo 2022, il termine di cui  al  secondo  periodo  del
medesimo comma 671 per l'adozione  del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze;
    b) al 30 aprile 2022, il termine di cui al  secondo  periodo  del
medesimo comma 671 per la  rendicontazione  da  parte  delle  imprese
beneficiarie;
    c) al 30 giugno 2022, il termine di  cui  al  terzo  periodo  del
medesimo comma 671  per  l'assegnazione  delle  citate  risorse  alle
imprese beneficiarie.
  3. Ai fini dell'assegnazione delle risorse autorizzate per gli anni
dal 2022 al 2034 dall'articolo 1, comma 675, della legge 30  dicembre
2020, n. 178, sono fissati:
    a) al 30 gennaio 2022, il termine di cui  all'articolo  1,  comma
676, della medesima legge n. 178 del 2020 per la  rendicontazione  da
parte delle imprese che effettuano servizi di  trasporto  ferroviario
di passeggeri e di merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico
degli effetti economici imputabili  all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19;
    b) al 31 marzo 2022, il termine di cui all'articolo 1, comma 677,
della medesima legge n. 178 del 2020, per l'adozione del decreto  del
Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  per
l'assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie.
                               Art. 11
 
       Proroga di termini in materia di transizione ecologica
 
  1. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.
183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,  n.
21, relativo all'etichettatura degli imballaggi,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2022»;
    b)  al  secondo  periodo,  le  parole  «1°  gennaio  2022»   sono
sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2022».
  2. All'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
dopo il comma 5,  relativo  all'etichettatura  degli  imballaggi,  e'
inserito il seguente: «5.1. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, il Ministro della  transizione
ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare,  le  linee
guida tecniche per l'etichettatura di cui al comma 5.».
  3. Il termine per l'erogazione  delle  risorse  del  fondo  per  la
transizione energetica nel settore industriale  di  cui  all'articolo
23, comma 8, del  decreto  legislativo  9  giugno  2020,  n.  47,  e'
stabilito, con esclusivo riferimento ai costi  sostenuti  tra  il  1°
gennaio 2020 e 31 dicembre 2020, alla data del 31 marzo 2022.
  4. All'articolo 1, comma 832, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
le parole «31 dicembre 2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2026». Conseguentemente l'Autorita' per l'energia  elettrica
e il gas aggiorna i provvedimenti previsti dall'articolo 32, comma 6,
della legge 23 luglio 2009, n. 99.
  5. Il  termine  di  cui  all'articolo  72,  comma  4,  del  decreto
legislativo 31 luglio  2020,  n.  101,  in  materia  di  sorveglianza
radiometrica  su  materiali,  o  prodotti  semilavorati  metallici  o
prodotti in metallo, e' prorogato di ulteriori 60 giorni.
                               Art. 12
 
              Proroga di termini in materia di turismo
 
  1. All'articolo 43-ter, comma 2, del decreto-legge 25 maggio  2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.
106,  riguardante  la  stipula  di  polizze   assicurative   relative
all'assistenza  sanitaria  a  favore  dei   turisti   stranieri   che
contraggano il  virus  SARS-CoV-2  durante  la  loro  permanenza  nel
territorio regionale, le parole «31 dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2022».
  2. All'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, relativo alla concessione di buoni per l'acquisto di  servizi
termali, dopo il secondo periodo, e' inserito  il  seguente:  «L'ente
termale, previa emissione della relativa fattura,  puo'  chiedere  il
rimborso del valore del buono fruito dall'utente non oltre 120 giorni
dal termine dell'erogazione dei servizi termali.».
                               Art. 13
 
       Proroga di termini in materia di gestioni commissariali
 
  1. All'articolo 1, comma 927, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
relativo al termine per la presentazione  di  specifiche  istanze  di
liquidazione di  crediti  derivanti  da  obbligazioni  contratte  dal
comune di Roma, le parole  «trentasei  mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «quarantotto mesi».
  2.  All'articolo  12  del  decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  maggio  2019,  n.  44,
relativo  a  misure  urgenti  per  l'emergenza   nello   stabilimento
Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque  ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
    b) al comma 5, le parole:  «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  3. All'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
relativo alla cessazione delle funzioni del Commissario nominato  per
gli eventi sportivi di Cortina  d'Ampezzo,  le  parole  «31  dicembre
2021», sono sostitute dalle seguenti «30 aprile 2022».
  4. Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma  932-bis,
lettera a), della legge 31 dicembre 2018, n. 145, Roma Capitale  puo'
riacquisire  l'esclusiva  titolarita'  dei  crediti  e   debiti   nei
confronti della Regione Lazio, inseriti nel bilancio  separato  della
gestione commissariale di  cui  al  documento  predisposto  ai  sensi
dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, cosi' come aggiornato ai sensi dell'articolo 1, comma 751, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.
                               Art. 14
 
             Disposizioni urgenti in materia di editoria
                       e in materia tributaria
 
  1. Al fine di  individuare  le  modalita'  idonee  a  garantire  la
pluralita' delle fonti nell'acquisizione dei servizi di  informazione
primaria per le  pubbliche  Amministrazioni  dello  Stato,  ai  sensi
dell'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237,  e  dell'articolo
55, comma 24, della legge 31 dicembre 1997,  n.  449,  e'  istituita,
presso la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  una  Commissione
composta da tre rappresentanti della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, due  dei  quali  in  rappresentanza  del  Dipartimento  per
l'informazione e l'editoria, due rappresentanti del  Ministero  degli
affari   esteri   e   della   cooperazione   internazionale   e   due
rappresentanti  del  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze.
Nell'espletamento delle sue attivita', che devono  concludersi  entro
il 31 marzo 2022, la Commissione puo' audire i  rappresentanti  delle
agenzie di stampa,  delle  associazioni  di  categoria  ovvero  altri
soggetti di interesse. Ai componenti della Commissione  non  spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti
comunque denominati.
  2. Tenuto conto di quanto previsto dal comma  1,  all'articolo  11,
comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «31
dicembre 2021» sono sostituite  dalle  seguenti:  «30  giugno  2022».
All'attuazione della presente disposizione  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per  il  bilancio
dello Stato.
  3. All'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n.  31,  in
materia di tassazione dei redditi di lavoro dipendente  e  assimilati
derivanti dagli emolumenti corrisposti dal Comitato Organizzatore dei
Giochi «Milano Cortina 2026»,  le  parole  «31  dicembre  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e  le  parole  «e,  per
quello intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il  31  dicembre  2026,
limitatamente al 30 per cento del  loro  ammontare»  sono  soppresse.
Agli oneri derivanti dalla disposizione  di  cui  al  primo  periodo,
valutati in 28 mila  euro  per  l'anno  2028,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307.
  4. Il fondo di  cui  all'articolo  1,  comma  561  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di 0,558 milioni di  euro  per
l'anno 2022, 1,579 milioni di euro per l'anno 2023, 4,514 milioni  di
euro per l'anno 2024, 7,336 milioni di euro per  l'anno  2025,  5,616
milioni di euro per l'anno 2026 e 0,735 milioni di  euro  per  l'anno
2027. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle  maggiori
entrate derivanti dal comma 3.
                               Art. 15
 
             Proroga di termini in materia di contrasto
                       alla poverta' educativa
 
  1. All'articolo 105  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il
comma 3-bis, e' sostituito  dal  seguente:  «3-bis.  Le  risorse  non
utilizzate di cui al comma 1, lettera  b),  iscritte  sul  pertinente
capitolo del bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino
al 31 dicembre 2022.».
  2. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto  derivanti  dal  presente  articolo,
pari a 15 milioni di euro  per  l'anno  2022,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
                               Art. 16
 
Disposizioni in materia di giustizia civile, penale,  amministrativa,
                  contabile, tributaria e militare
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7,  8
e 10 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  nonche'  le
disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2,  4,  6,  7,  8,  primo,
secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo
e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1,  2,
3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,  in  materia
di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla  data
del 31 dicembre 2022.
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo,
terzo, quarto e quinto periodo, e  8-bis,  primo,  secondo,  terzo  e
quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2,  3,  4  e  7,  del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.  176,  non  si   applicano   ai
procedimenti per i quali l'udienza di trattazione e' fissata  tra  il
1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022.
  3. Il termine di cui all'articolo 27, comma 1, primo  periodo,  del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo allo svolgimento delle
udienze da remoto nel processo tributario, e' ulteriormente prorogato
al 31 marzo 2022.
  4. All'articolo 75, comma 1, del decreto-legge 25  maggio  2021  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106, relativo all'esercizio  dell'attivita'  giurisdizionale  e  alla
semplificazione delle attivita' di  deposito  di  atti,  documenti  e
istanze nei procedimenti penali militari, le  parole:  «Limitatamente
al periodo di vigenza  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,»
sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022».
  5. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23  luglio  2021,
n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021,
n. 126, relativo alla trattazione da remoto delle cause nel  processo
amministrativo, le parole «Fino al 31 dicembre 2021» sono  sostituite
dalle seguenti: «Fino al 31 marzo 2022».
  6. Il termine di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18
dicembre 2020, n. 176, relativo allo  svolgimento  delle  adunanze  e
delle  udienze  dinanzi  alla  Corte  dei  conti,  e'   ulteriormente
prorogato al 31 marzo 2022.
  7. I termini di cui all'articolo 85, commi 2, 5,  6  e  8-bis,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  relativi  a  misure  urgenti  per
contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e  contenerne  gli
effetti in materia di giustizia contabile, sono prorogati al 31 marzo
2022.
                               Art. 17
 
         Proroga in materia di esercizio di poteri speciali
                 nei settori di rilevanza strategica
 
  1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n.  105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.  133,
relativo all'esercizio di poteri speciali nei  settori  di  rilevanza
strategica, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) ai commi 3-bis e 3-quater, le  parole  «fino  al  31  dicembre
2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;
    b)  al  comma  3-quater,  le  parole  «31  dicembre  2021»   sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
                               Art. 18
 
                 Proroga in materia di monitoraggio
                    delle produzioni cerealicole
 
  1. All'articolo 1, comma 141, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole «da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
vigore della presente legge»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «da
adottare entro il 30 aprile 2022».
                               Art. 19
 
Proroga delle disposizioni sulle modalita' operative, precauzionali e
  di sicurezza per lo svolgimento  delle  operazioni  elettorali  per
  elezione suppletiva della Camera dei Deputati
 
  1. In considerazione della situazione epidemiologica  da  COVID-19,
al fine di prevenire i rischi  di  contagio,  nonche'  assicurare  il
pieno  esercizio  dei  diritti  civili  e   politici,   limitatamente
all'elezione  suppletiva  della  Camera  dei  Deputati  nel  collegio
uninominale 01 della XV Circoscrizione Lazio 1, e' prorogata, fino al
30 gennaio 2022, l'applicazione dell'articolo 2, commi 1, 2, 3, 6,  e
7, primo periodo e dell'articolo 3, commi, 1, 2, 3,  lettera  a),  4,
lettera a) e 5, del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117,  convertito
dalla legge 14 ottobre 2021, n. 144. A tal  fine  e'  autorizzata  la
spesa di euro 10.566 per l'anno 2022.
  2. Al fine di procedere agli interventi di sanificazione dei locali
sedi di seggio elettorale, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 122.080 euro per
l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e
le modalita' di riparto del fondo di cui al presente comma.
  3. Le operazioni  di  votazione  si  svolgono  nel  rispetto  delle
modalita' operative e precauzionali di cui al Protocollo sanitario  e
di  sicurezza  per  lo  svolgimento  delle  consultazioni  elettorali
dell'anno  2021,  sottoscritto  dai  Ministri  dell'interno  e  della
salute, il 24 e il 25 agosto 2021. Al relativo onere, quantificato in
euro 26.866  si  provvede  nell'ambito  delle  risorse  assegnate  al
Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19.
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2,  pari  complessivamente  a
132.646 euro per l'anno 2022,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito
del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
                               Art. 20
 
       Modifiche al regime-quadro della disciplina degli aiuti
 
  1.  Al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 54, comma 7-quater, le parole «31 dicembre  2022»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
    b) all'articolo 55, comma 8, le parole «31  dicembre  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;
    c) all'articolo 56, comma 3, le parole «31  dicembre  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;
    d) all'articolo  60,  comma  4,  primo  periodo,  le  parole  «31
dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;
    e) all'articolo 60-bis:
      1) al comma 2:
        1.1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a)  l'aiuto
e' concesso entro il 30 giugno 2022 e copre i costi fissi non coperti
sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e  il  30  giugno
2022;»;
        1.2) alla lettera b), secondo periodo, le  parole  «nell'anno
2020 o nell'anno 2021» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nell'anno
2020, nell'anno 2021 o nell'anno 2022»;
      2) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. Le  misure
concesse ai sensi del presente articolo sotto forma di  anticipazioni
rimborsabili,  garanzie,  prestiti  o  altri  strumenti  rimborsabili
possono  essere  convertite  in  altre  forme  di   aiuto   come   le
sovvenzioni, purche' la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023 e
siano rispettate le condizioni di cui al presente articolo.»;
    f)  all'articolo  61,  comma  2,  secondo  periodo,   le   parole
«all'annualita' 2020 e all'annualita'  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'annualita' 2020, all'annualita' 2021 e  all'annualita'
2022».
                               Art. 21
 
              Imprese di interesse strategico nazionale
 
  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015,  n.  20,  il
decimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Le somme rivenienti dalla
sottoscrizione delle  obbligazioni  sono  versate  in  un  patrimonio
dell'emittente destinato  all'attuazione  e  alla  realizzazione  del
piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria
di cui al decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  29
settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 229 del 30 settembre 2017, per un  ammontare  complessivo
non eccedente euro 450 milioni, previa restituzione dei finanziamenti
statali di cui all'articolo  1,  comma  6-bis,  del  decreto-legge  4
dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge  1º
febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata. Quanto alle
disponibilita' eccedenti le predette somme, il suddetto patrimonio e'
destinato a interventi volti alla  tutela  della  sicurezza  e  della
salute, nonche' di ripristino  e  di  bonifica  ambientale  del  sito
siderurgico di  Taranto  e  della  connessa  centrale  termoelettrica
previsti dalle intese sottoscritte dall'organo commissariale di  ILVA
S.p.A.  e  dal  gestore  dello  stabilimento  in  coerenza   con   il
provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 18559  del
7 settembre 2018 per un ammontare complessivo non eccedente euro  190
milioni, nonche', fino ad esaurimento delle risorse disponibili e nel
rispetto delle norme dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato, a
progetti  di  decarbonizzazione  del  ciclo  produttivo  dell'acciaio
presso lo stabilimento siderurgico di Taranto proposti ed attuati del
gestore dello stabilimento stesso.».
  2.  All'articolo  1,   comma   6-undecies,   primo   periodo,   del
decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, le parole «per essere  destinate
al finanziamento di interventi  per  il  risanamento  e  la  bonifica
ambientale dei siti facenti capo ad Ilva  S.p.A.  in  amministrazione
straordinaria  e,  in  via  subordinata,  alla   riqualificazione   e
riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di  Taranto
e di Statte» sono sostituite dalle seguenti: «per essere destinate al
finanziamento degli interventi e  progetti  di  cui  all'articolo  3,
comma 1, del suddetto decreto-legge n. 1 del 2015».
  3. All'articolo  13  del  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,  n.  123,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, secondo periodo, le parole «per l'attuazione e  la
realizzazione di interventi di  risanamento  e  bonifica  ambientale,
compresi gli interventi gia' autorizzati a valere  sui  finanziamenti
statali di cui  all'articolo  1,  comma  6-bis  del  decreto-legge  4
dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°
febbraio  2016,  n.  13»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «per
l'attuazione e la realizzazione degli interventi e  progetti  di  cui
all'articolo 3, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 1 del 2015»;
    b) al comma 1-ter, le parole «si attua nel senso che,  a  seguito
del trasferimento dei complessi aziendali del gruppo Ilva,  le  somme
rivenienti dalla sottoscrizione  delle  obbligazioni  sono  destinate
all'attuazione  e  realizzazione  del  piano  delle  misure  e  delle
attivita'  di  tutela  ambientale   e   sanitaria   dell'impresa   in
amministrazione straordinaria nei  limiti  di  quanto  eccedente  gli
investimenti ambientali previsti nell'ambito dell'offerta  vincolante
definitiva   del   soggetto   aggiudicatario   della   procedura   di
trasferimento dei complessi aziendali e, per la restante parte,  alle
ulteriori finalita' previste dal medesimo articolo 3, comma 1, per le
societa' del  gruppo  Ilva  in  amministrazione  straordinaria»  sono
sostituite dalle seguenti: «si attua nel senso che, anche  a  seguito
del trasferimento dei complessi aziendali del gruppo Ilva,  le  somme
rivenienti dalla sottoscrizione  delle  obbligazioni  sono  destinate
all'attuazione e realizzazione degli interventi e progetti di cui  al
medesimo articolo 3, comma 1».
  4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai  commi  1,  2  e  3  e'
subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea.
                               Art. 22
 
                    Certificazioni verdi COVID-19
                   per la Repubblica di San Marino
 
  1.  All'articolo  6  del  decreto-legge  6  agosto  2021,  n.  111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ai soggetti in possesso di
un certificato  di  vaccinazione  anti  SARS-CoV-2  rilasciato  dalle
competenti autorita' sanitarie della Repubblica  di  San  Marino,  la
certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 1, lettera
b),  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e'  rilasciata  nel
rispetto delle indicazioni fornite con circolare del Ministero  della
salute che definisce le modalita' di vaccinazione in coerenza con  le
indicazioni  dell'Agenzia  europea  per  i  medicinali.  Fino  al  28
febbraio 2022 le disposizioni di  cui  agli  articoli  9-bis,  9-ter,
9-ter.1, 9-ter.2, 9-quater, 9-quinquies,  9-sexies  e  9-septies  del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, non si applicano  ai  soggetti  di
cui al primo periodo.».
                               Art. 23
 
                          Dirigenti medici
 
  1. All'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 16 luglio  2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020,
n. 120, relativo  alle  modalita'  di  conseguimento  del  titolo  di
formazione specifica in medicina generale da parte dei  medici  della
Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  e  degli
ufficiali medici delle Forze armate e  del  Corpo  della  guardia  di
finanza, dopo le parole «quattro anni  di  anzianita'  di  servizio,»
sono inserite le seguenti: «sono ammessi a domanda, fuori contingente
e senza borsa di studio, ai corsi di formazione specifica in medicina
generale. Le ore di attivita' svolte dai suddetti  medici  in  favore
delle amministrazioni di appartenenza sono considerate  a  tutti  gli
effetti  quali  attivita'  pratiche,  da  computare  nel  monte   ore
complessivo,  previsto  dall'articolo  26,  comma  1,   del   decreto
legislativo  17  agosto  1999,  n.   368.   Le   amministrazioni   di
appartenenza certificano l'attivita' di servizio prestata dai  medici
in formazione presso le  strutture  dalle  stesse  individuate  e  ne
validano i contenuti  ai  fini  del  richiamato  articolo  26,  fermo
restando l'obbligo di frequenza dell'attivita'  didattica  di  natura
teorica. I predetti medici,» e dopo le parole  «previo  conseguimento
del titolo» le seguenti parole: «di formazione specifica in  medicina
generale» sono soppresse.
                               Art. 24
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1. Ai fini  dell'immediata  attuazione  del  presente  decreto,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 25
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2021
 
                             MATTARELLA
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
                                  Franco,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

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