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legge, 30/12/2021
LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.
(GU n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 49)
legge
Materia: finanza pubblica / conti pubblici

LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234

Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. (21G00256)
(GU n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 49)
  Vigente al: 1-1-2022  
SEZIONE I
MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
Risultati differenziali. Norme in materia di entrata  e  di  spesa  e
                 altre disposizioni. Fondi speciali
 
  1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in  termini  di
competenza e di cassa, e  del  ricorso  al  mercato  finanziario,  in
termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma  1-ter,  lettera
a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2022,  2023  e
2024, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla  presente  legge.  I
livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni
effettuate  al  fine  di  rimborsare  prima  della  scadenza   o   di
ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello
Stato.
  2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 11, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «  1.  L'imposta  lorda  e'  determinata  applicando   al   reddito
complessivo, al netto degli oneri deducibili  indicati  nell'articolo
10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
    a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
    b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
    c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
    d) oltre 50.000 euro, 43 per cento »;
    b) all'articolo 13:
      1) al comma 1, le lettere a), b) e  c)  sono  sostituite  dalle
seguenti:
    « a) 1.880 euro, se il  reddito  complessivo  non  supera  15.000
euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non  puo'
essere inferiore a 690  euro.  Per  i  rapporti  di  lavoro  a  tempo
determinato, l'ammontare della  detrazione  effettivamente  spettante
non puo' essere inferiore a 1.380 euro;
    b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e  l'importo
corrispondente al rapporto tra 28.000  euro,  diminuito  del  reddito
complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'
superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;
    c) 1.910 euro, se il reddito complessivo e'  superiore  a  28.000
euro ma non  a  50.000  euro;  la  detrazione  spetta  per  la  parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di  50.000  euro,  diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro »;
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  « 1.1. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 e' aumentata di
un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo e'  superiore  a
25.000 euro ma non a 35.000 euro »;
      3) al comma 3, le lettere a), b) e  c)  sono  sostituite  dalle
seguenti:
    « a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro.
L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere
inferiore a 713 euro;
    b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255  euro  e  l'importo
corrispondente al rapporto fra 28.000  euro,  diminuito  del  reddito
complessivo, e 19.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'
superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;
    c) 700 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 28.000 euro
ma  non  a  50.000  euro.  La  detrazione   spetta   per   la   parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di  50.000  euro,  diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro »;
      4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  « 3-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 e'  aumentata
di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo e'  superiore
a 25.000 euro ma non a 29.000 euro »;
      5) al comma 5,  le  lettere  a)  e  b)  sono  sostituite  dalle
seguenti:
    « a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;
    b) 500 euro, aumentata del prodotto  fra  765  euro  e  l'importo
corrispondente al rapporto fra 28.000  euro,  diminuito  del  reddito
complessivo, e 22.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'
superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;
    b-bis) 500 euro, se il reddito complessivo e' superiore a  28.000
euro ma non  a  50.000  euro.  La  detrazione  spetta  per  la  parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di  50.000  euro,  diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro »;
      6) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:
  « 5-ter. La detrazione spettante ai sensi del comma 5 e'  aumentata
di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo e'  superiore
a 11.000 euro ma non a 17.000 euro ».
  3.  Al  decreto-legge  5  febbraio  2020,  n.  3,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1:
      1) al comma 1, le parole: « 28.000 euro » sono sostituite dalle
seguenti: « 15.000 euro »  e  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
periodi: « Il trattamento integrativo e'  riconosciuto  anche  se  il
reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 28.000  euro,
a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12  e
13, comma 1, del testo unico delle imposte sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b),  e
comma 1-ter, dello  stesso  testo  unico,  limitatamente  agli  oneri
sostenuti in dipendenza di prestiti o  mutui  contratti  fino  al  31
dicembre 2021, e delle rate relative  alle  detrazioni  di  cui  agli
articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis  del  citato  testo  unico
nonche'  di  quelle  relative  alle  detrazioni  previste  da   altre
disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021,
sia di  ammontare  superiore  all'imposta  lorda.  Nel  caso  in  cui
ricorrano le condizioni previste dal secondo periodo, il  trattamento
integrativo e' riconosciuto per un ammontare, comunque non  superiore
a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma
delle detrazioni ivi elencate e l'imposta lorda »;
    2) al comma 3, secondo periodo, le  parole:  «  ,  tenendo  conto
dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2
» sono soppresse;
    b) l'articolo 2 e' abrogato.
  4. In relazione agli effetti finanziari conseguenti all'avvio della
riforma fiscale, allo scopo di concorrere all'adeguamento dei bilanci
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di  Trento
e di Bolzano e' previsto, per gli anni 2022-2024, un trasferimento  a
titolo di compensazione della riduzione del  gettito  riguardante  la
compartecipazione IRPEF derivante  dai  commi  2  e  3.  Gli  importi
spettanti a ciascuna autonomia speciale sono stabiliti, entro  il  31
marzo 2022, con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sulla base dell'istruttoria operata da un  apposito  tavolo  tecnico,
coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
con  la  partecipazione  di  rappresentanti  di  ciascuna   autonomia
speciale.
  5.  Al   fine   di   garantire   la   coerenza   della   disciplina
dell'addizionale regionale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche stabilita  dal  comma  2  del  presente
articolo, il  termine  di  cui  all'articolo  50,  comma  3,  secondo
periodo,  del  decreto  legislativo  15  dicembre   1997,   n.   446,
limitatamente alle aliquote applicabili per l'anno di  imposta  2022,
e' differito al 31 marzo 2022.
  6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  entro
il 13 maggio 2022, provvedono alla trasmissione  dei  dati  rilevanti
per la  determinazione  dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul
reddito delle persone fisiche prevista  dall'articolo  50,  comma  3,
quarto periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  ai
fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo  1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
  7. Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro
il termine di approvazione del bilancio di previsione, i  comuni  per
l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le  aliquote  dell'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone  fisiche  al  fine  di
conformarsi alla  nuova  articolazione  prevista  per  l'imposta  sul
reddito delle persone fisiche.
  8. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di  entrata
in vigore della presente legge, l'imposta regionale  sulle  attivita'
produttive (IRAP), di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446,  non  e'  dovuta  dalle  persone  fisiche  esercenti   attivita'
commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b)  e
c) del comma 1 dell'articolo 3 del medesimo  decreto  legislativo  n.
446 del 1997.
  9. A decorrere dall'esercizio 2022, nello stato di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
dotazione annua di  192.252.000  euro  finalizzato  a  compensare  le
regioni e le province autonome della riduzione delle entrate  fiscali
derivanti  dall'applicazione  dell'aliquota  base  dell'IRAP  e   non
compensate  nell'ambito  del  finanziamento  sanitario  corrente  del
Servizio  sanitario  nazionale  a  cui  concorre  lo  Stato,   ovvero
dall'applicazione di maggiorazioni regionali vigenti,  derivante  dal
presente comma e dal  comma  2.  Gli  importi  spettanti  a  ciascuna
regione e provincia autonoma a valere sul fondo sono  indicati  nella
tabella di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge e  per  gli
anni 2025 e successivi possono  essere  modificati  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze, a invarianza del  contributo
complessivo,  sulla  base  di  un  accordo  da  sancire  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento  e  di  Bolzano.  Al  fine  di  garantire
l'omogeneita'  dei  conti  pubblici,  le  risorse  del   fondo   sono
contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci regionali,
alla  voce  del  piano  dei  conti  finanziario  E.2.01.01.01.001   «
Trasferimenti correnti da Ministeri ».
  10. All'articolo 6 del  decreto-legge  21  ottobre  2021,  n.  146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021  n.  215,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  « 3. Ai fini delle imposte  sui  redditi,  i  costi  di  ricerca  e
sviluppo sostenuti dai soggetti indicati al comma 1  in  relazione  a
software protetto  da  copyright,  brevetti  industriali,  disegni  e
modelli, che siano dagli stessi soggetti  utilizzati  direttamente  o
indirettamente nello svolgimento della propria  attivita'  d'impresa,
sono maggiorati del 110 per cento. Con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate sono definite le  modalita'  di  esercizio
dell'opzione di cui al comma 1 »;
    b) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
  « 8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano  alle
opzioni esercitate con riguardo al periodo d'imposta  in  corso  alla
data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  e  ai  successivi
periodi d'imposta »;
    c) il comma 9 e' abrogato;
    d) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
  « 10. Con riferimento al periodo d'imposta in corso  alla  data  di
entrata in vigore  del  presente  decreto  e  ai  successivi  periodi
d'imposta,  non  sono   piu'   esercitabili   le   opzioni   previste
dall'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre  2014,  n.
190, e dall'articolo 4 del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.  58.  I
soggetti di cui  ai  commi  1  e  2  che  abbiano  esercitato  o  che
esercitino opzioni ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45,  della
legge 23 dicembre  2014,  n.  190,  afferenti  ai  periodi  d'imposta
antecedenti a quello in corso alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  possono  scegliere,  in  alternativa   al   regime
opzionato, di aderire  al  regime  agevolativo  di  cui  al  presente
articolo,  previa  comunicazione  da  inviare  secondo  le  modalita'
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Sono esclusi dalla previsione di cui al secondo  periodo  coloro  che
abbiano  presentato  istanza  di  accesso  alla  procedura   di   cui
all'articolo 31-ter del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600,  ovvero  presentato  istanza  di  rinnovo,  e
abbiano  sottoscritto  un  accordo  preventivo  con  l'Agenzia  delle
entrate a conclusione di dette  procedure,  nonche'  i  soggetti  che
abbiano aderito al regime di cui all'articolo 4 del decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58 »;
    e) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
  « 10-bis. Qualora in uno o piu' periodi d'imposta le spese  di  cui
ai commi 3 e 4 siano sostenute in vista della creazione di una o piu'
immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al comma 3,
il contribuente puo' usufruire della maggiorazione del 110 per  cento
di  dette  spese  a  decorrere   dal   periodo   d'imposta   in   cui
l'immobilizzazione  immateriale  ottiene  un  titolo   di   privativa
industriale. La maggiorazione del  110  per  cento  non  puo'  essere
applicata alle spese sostenute prima  dell'ottavo  periodo  d'imposta
antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene
un titolo di privativa industriale ».
  11. Le disposizioni di cui al comma 10 entrano in vigore il  giorno
stesso  della  pubblicazione  della  presente  legge  nella  Gazzetta
Ufficiale.
  12. All'articolo 1 della legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 652,  le  parole:  «  dal  1°  gennaio  2022  »  sono
sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2023 »;
    b) al comma 676,  le  parole:  «  dal  1°  gennaio  2022  »  sono
sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2023 ».
  13. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  dopo  il  numero  114)  e'
inserito il seguente:
    «  114-bis)  prodotti  assorbenti  e  tamponi,   destinati   alla
protezione   dell'igiene   femminile,   non   compresi   nel   numero
1-quinquies) della tabella A, parte II-bis ».
  14. All'articolo 1 del  decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.  193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3, al primo  e  al  secondo  periodo,  le  parole:  «
indirizzo  e  alla  vigilanza  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. L'Agenzia delle entrate provvede a monitorare  costantemente
l'attivita' dell'Agenzia delle entrate-Riscossione » sono  sostituite
dalle seguenti: « indirizzo operativo e  al  controllo  della  stessa
Agenzia delle entrate, che ne monitora costantemente l'attivita' » e,
all'ultimo periodo, le parole: « Sono organi dell'ente il  presidente
»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  Sono  organi  dell'ente  il
direttore »;
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  « 4. Il direttore dell'ente  e'  il  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate. Il comitato di gestione e' composto dal  direttore,  che  lo
presiede, e da due componenti nominati dall'Agenzia delle entrate tra
i propri dirigenti. Ai componenti del comitato di gestione non spetta
alcun compenso, indennita' o rimborso spese »;
    c) al comma 5:
      1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal  seguente:
« Lo statuto, approvato con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze secondo le previsioni di cui al comma 5-bis, disciplina
le funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate dell'ente
necessarie   a   garantirne    l'equilibrio    economico-finanziario,
stabilendo i criteri concernenti la determinazione e le modalita'  di
erogazione delle risorse stanziate in favore dello stesso, nonche'  i
criteri per la definizione degli altri corrispettivi  per  i  servizi
prestati a soggetti pubblici o privati,  incluse  le  amministrazioni
statali »;
      2) al quarto periodo, la parola: « presidente »  e'  sostituita
dalla seguente: « direttore »;
      3) al settimo periodo, le parole: « nell'atto aggiuntivo » sono
sostituite dalle seguenti: « nella convenzione »;
      4) l'ottavo periodo e' soppresso;
    d) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
  « 5-bis. Le deliberazioni del comitato di  gestione  relative  allo
statuto sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze per
l'approvazione,  secondo   le   forme   e   le   modalita'   previste
dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 »;
    e) dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:
  « 5-ter. Le deliberazioni del comitato di  gestione  relative  alle
modifiche dei regolamenti e degli  atti  di  carattere  generale  che
regolano il  funzionamento  dell'Agenzia  delle  entrate-Riscossione,
nonche' ai bilanci  e  ai  piani  pluriennali  di  investimento  sono
trasmesse   per    l'approvazione    all'Agenzia    delle    entrate.
L'approvazione puo' essere negata per ragioni di  legittimita'  o  di
merito. Le deliberazioni si intendono approvate se nei quarantacinque
giorni  dalla  ricezione  delle   stesse   non   e'   emanato   alcun
provvedimento ovvero non sono chiesti  chiarimenti  o  documentazione
integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l'approvazione  e'
interrotto fino a quando non pervengono gli elementi  richiesti;  per
l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si
applicano i termini previsti dal regolamento di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Fermi restando i
controlli sui risultati, gli  altri  atti  di  gestione  dell'Agenzia
delle  entrate-Riscossione  non  sono   sottoposti   all'approvazione
preventiva dell'Agenzia delle entrate.
  5-quater. Al  fine  di  incrementare  l'efficacia,  l'efficienza  e
l'economicita' nello svolgimento sinergico delle rispettive  funzioni
istituzionali,   l'Agenzia   delle   entrate   e   l'Agenzia    delle
entrate-Riscossione possono stipulare, senza nuovi o maggiori  oneri,
apposite convenzioni o protocolli di intesa che prevedono anche forme
di assegnazione temporanea,  comunque  denominate,  di  personale  da
un'agenzia all'altra »;
    f) al comma 13:
      1) l'alinea e' sostituito dal seguente:
  « La convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo  30
luglio 1999, n. 300, stipulata tra il Ministro dell'economia e  delle
finanze e il direttore dell'Agenzia  delle  entrate,  individua,  per
l'attivita' svolta dall'Agenzia delle entrate-Riscossione: »;
      2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
  « b) le risorse necessarie a far fronte agli oneri di funzionamento
del servizio nazionale  della  riscossione,  stanziate  sul  bilancio
dello  Stato  per  il  trasferimento  in  favore  dell'Agenzia  delle
entrate-Riscossione, per:
      1) gli oneri di gestione calcolati,  per  le  attivita'  svolte
dalla stessa, sulla base di un'efficiente conduzione aziendale e  dei
vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale;
      2)  le  spese  di  investimento  necessarie  per  realizzare  i
miglioramenti programmati »;
      3) alla lettera c), la parola:  «  tributari  »  e'  sostituita
dalle seguenti: « affidati dagli enti impositori »;
      4)  alla  lettera  f),  le  parole:  «  vigilanza  sull'operato
dell'ente da parte del Ministero dell'economia e delle finanze » sono
sostituite  dalle  seguenti:  «  indirizzo  operativo   e   controllo
sull'operato dell'ente da parte dell'Agenzia delle entrate »;
    g) il comma 13-bis e' abrogato;
    h) al  comma  14,  le  parole:  «  nell'atto  aggiuntivo  »  sono
sostituite dalle seguenti: « nella convenzione » e dopo la parola:  «
segnalati » sono inserite le seguenti: « all'Agenzia delle entrate e,
a cura di quest'ultima, »;
    i) al comma 14-bis, le  parole:  «  in  materia  di  riscossione,
esponendo distintamente i dati concernenti i carichi di ruolo ad esso
affidati, l'ammontare delle somme riscosse  e  i  crediti  ancora  da
riscuotere, nonche' le quote  di  credito  divenute  inesigibili.  La
relazione  contiene  anche  una  nota  illustrativa  concernente   le
procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati  conseguiti,
evidenziando in particolare le ragioni della mancata riscossione  dei
carichi  di  ruolo  affidati.  La  relazione,  anche  ai  fini  della
predisposizione del rapporto di cui all'articolo 10-bis.1 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, e' trasmessa all'Agenzia delle entrate e al
Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'individuazione,
nell'ambito dell'atto aggiuntivo di cui  al  comma  13  del  presente
articolo, delle metodologie e procedure di riscossione piu'  proficue
in termini di economicita' della gestione e di recupero  dei  carichi
di  ruolo  non  riscossi  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  ,
evidenziando i dati relativi ai carichi di ruolo  ad  esso  affidati,
l'ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da riscuotere, le
quote di credito divenute inesigibili, le  procedure  di  riscossione
che hanno condotto ai risultati conseguiti. La relazione e' trasmessa
all'Agenzia delle entrate per la predisposizione del rapporto di  cui
all'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».
  15. L'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999,  n.  112,
e' sostituito dal seguente:
  « Art. 17. - (Oneri di funzionamento del servizio  nazionale  della
riscossione) - 1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio
nazionale della riscossione,  per  il  progressivo  innalzamento  del
tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari e per il presidio
della funzione di  deterrenza  e  contrasto  dell'evasione,  l'agente
della riscossione ha diritto alla copertura dei  costi  da  sostenere
per il servizio nazionale della riscossione a valere sulle risorse  a
tal fine stanziate sul bilancio dello Stato, in  relazione  a  quanto
previsto dall'articolo 1, comma 13, lettera b), del decreto-legge  22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
dicembre 2016, n. 225.
  2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1,  comma  6-bis,  del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
  3. Sono riversate  ed  acquisite  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato:
    a)  una  quota,  a  carico  del   debitore,   denominata   "spese
esecutive",  correlata  all'attivazione  di  procedure  esecutive   e
cautelari  da  parte  dell'agente  della  riscossione,  nella  misura
fissata con decreto non regolamentare del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, che individua anche le tipologie di spese  oggetto  di
rimborso;
    b) una quota, a carico  del  debitore,  correlata  alla  notifica
della cartella di pagamento e degli altri  atti  di  riscossione,  da
determinare con il decreto di cui alla lettera a);
    c) una quota,  a  carico  degli  enti  creditori,  diversi  dalle
amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti  pubblici
previdenziali, trattenuta  all'atto  dei  riversamenti,  a  qualsiasi
titolo, in favore di tali  enti,  in  caso  di  emanazione  da  parte
dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in  tutto  o  in
parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata  con  il
decreto di cui alla lettera a);
    d) una quota, trattenuta all'atto del  riversamento,  pari  all'1
per cento delle  somme  riscosse,  a  carico  degli  enti  creditori,
diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e  dagli
enti pubblici  previdenziali,  che  si  avvalgono  dell'agente  della
riscossione. Tale quota puo' essere rimodulata fino  alla  meta',  in
aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  tenuto  conto  dei  carichi  annui
affidati e dell'andamento della riscossione.
  4.  Le  quote  riscosse  ai  sensi  del  comma  3  sono   riversate
dall'agente della riscossione ad apposito  capitolo  di  entrata  del
bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese  successivo  a
quello  in  cui  il  medesimo  agente   della   riscossione   ha   la
disponibilita' delle somme e  delle  informazioni  complete  relative
all'operazione di versamento effettuata dal debitore ».
  16. Le disposizioni dei commi 14 e 15 si applicano a decorrere  dal
1° gennaio 2022. Fino alla data di entrata in vigore del  decreto  di
cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), del decreto legislativo  n.
112 del 1999, come  modificato  dal  citato  comma  15,  continua  ad
applicarsi, in quanto compatibile, il decreto del direttore  generale
del  Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero  delle  finanze  21
novembre 2000, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  30  del  6
febbraio 2001.
  17. Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano  fermi,
nella misura e secondo la ripartizione  previste  dalle  disposizioni
vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge:
    a)  l'aggio  e  gli  oneri  di  riscossione   dell'agente   della
riscossione;
    b) limitatamente alle attivita' svolte fino alla stessa data  del
31 dicembre 2021, il rimborso delle  spese  relative  alle  procedure
esecutive e alla notifica della cartella di pagamento.
  18. L'aggio e gli oneri di riscossione di cui al comma 17,  lettera
a), sono riversati dall'agente della riscossione ad apposito capitolo
di entrata del bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese
successivo a quello in cui il medesimo agente ha la disponibilita' di
tali  somme  e  delle  informazioni   riguardanti   l'operazione   di
versamento effettuata dal debitore. Le spese  di  cui  al  comma  17,
lettera b), oggetto di piani di rimborso concordati o stabiliti dalla
legge entro il 31  dicembre  2021  ovvero  non  anticipate  dall'ente
creditore sono trattenute dall'agente della riscossione; le  restanti
spese di cui allo stesso comma 17, lettera b),  sono  riversate  agli
enti creditori che le hanno anticipate, ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 112 del 1999, nel
testo vigente fino alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge.
  19. Con riferimento ai carichi di cui al  comma  17,  relativamente
alle attivita' svolte dal 1° gennaio 2022 si applica la  ripartizione
del rimborso delle spese relative alle  procedure  esecutive  e  alla
notifica della cartella di pagamento prevista dallo stesso comma 17 e
le somme  riscosse  a  tale  titolo,  nella  misura  stabilita  dalle
disposizioni  vigenti  alla  data  di  maturazione,  sono   riversate
dall'agente della riscossione ad apposito  capitolo  di  entrata  del
bilancio dello Stato, entro il giorno quindici del mese successivo  a
quello  in  cui  il  medesimo  agente   della   riscossione   ha   la
disponibilita'  di  tali  somme   e   delle   informazioni   complete
riguardanti l'operazione di versamento effettuata dal debitore.
  20. All'articolo 1 della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  326,  le  parole:  «  triennio  2020-2022  »  sono
sostituite dalle seguenti: « biennio 2020-2021 », le parole: « ,  212
milioni per l'anno 2021 » sono sostituite dalle  seguenti:  «  e  250
milioni per l'anno 2021 » e le parole: « e 38 milioni per l'anno 2022
» sono soppresse;
    b) al comma 327, le parole: « 212 milioni » sono sostituite dalle
seguenti: « 250 milioni »;
    c) il comma 328 e' abrogato.
  21. Al comma 2 dell'articolo 62 del decreto legislativo  30  luglio
1999, n. 300, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «  Le
funzioni e i compiti in  materia  di  riscossione  sono  disciplinati
dall'articolo  1  del  decreto-legge  22  ottobre   2016,   n.   193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016,  n.  225
».
  22. Entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, lo statuto, il regolamento e gli  atti  di  carattere
generale che regolano il funzionamento dell'Agenzia delle  entrate  e
dell'Agenzia   delle   entrate-Riscossione   sono    adeguati    alle
disposizioni di cui ai commi da 14 a 21.
  23. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi da
14 a  22  e'  stanziata  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze la somma  di  990  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2022.
  24.  All'articolo  62,  comma  3,  quinto   periodo,   del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n.  82,  le  parole:  «  limitatamente  all'anno  2021  »  sono
sostituite dalle seguenti: « limitatamente agli anni 2021 e 2022 ».
  25. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
le parole: « Per gli anni 2017, 2018,  2019,  2020  e  2021,  »  sono
sostituite dalle seguenti: « Per gli anni  2017,  2018,  2019,  2020,
2021 e 2022, ».
  26. Al comma 101, primo periodo, dell'articolo  1  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, le parole: « a 30.000 euro ed entro un  limite
complessivo non superiore a 150.000  euro  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: «  a  40.000  euro  ed  entro  un  limite  complessivo  non
superiore a 200.000 euro ».
  27. Al comma 4 dell'articolo 13-bis del  decreto-legge  26  ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  dicembre
2019, n. 157, dopo le parole: « della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
»  sono  inserite  le  seguenti:  «  con  esclusione  del  comma  112
limitatamente ai piani di cui al comma 2-bis del  presente  articolo,
».
  28. All'articolo 119 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo, le parole:  «
per la parte di spesa sostenuta  nell'anno  2022  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022
»;
    b) al comma 3-bis, dopo le parole: « dai soggetti di cui al comma
9, lettera c), » sono inserite le seguenti: « e dalle cooperative  di
cui al comma 9, lettera d), »;
    c) al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: « Per
le spese documentate e rimaste a carico del  contribuente,  sostenute
per l'installazione di impianti  solari  fotovoltaici  connessi  alla
rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1,  lettere
a), b), c) e d), del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero  di  impianti  solari
fotovoltaici  su  strutture  pertinenziali  agli  edifici,   eseguita
congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai  commi  1  e  4  del
presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro
quote annuali di pari importo, spetta nella misura  riconosciuta  per
gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno
di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare  complessivo  delle
stesse spese non superiore a euro 48.000 e  comunque  nel  limite  di
spesa di euro 2.400 per ogni kW  di  potenza  nominale  dell'impianto
solare fotovoltaico »;
    d) al comma 8, il primo periodo e' sostituito dal seguente: « Per
le spese documentate e rimaste a carico del  contribuente,  sostenute
per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica
di veicoli elettrici negli edifici di  cui  all'articolo  16-ter  del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli
interventi di cui al comma 1 del  presente  articolo,  la  detrazione
spetta nella misura riconosciuta per gli  interventi  previsti  dallo
stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa,  da
ripartire tra gli aventi diritto in quattro  quote  annuali  di  pari
importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa,  fatti
salvi gli interventi in corso  di  esecuzione:  euro  2.000  per  gli
edifici unifamiliari o per le unita' immobiliari situate  all'interno
di edifici plurifamiliari che  siano  funzionalmente  indipendenti  e
dispongano di uno  piu'  accessi  autonomi  dall'esterno  secondo  la
definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo;  euro  1.500
per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero
massimo di 8 colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i
condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine »;
    e) il comma 8-bis e' sostituito dal seguente:
  « 8-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone
fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma
9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle  persone  fisiche
sulle singole unita' immobiliari all'interno dello stesso  condominio
o dello  stesso  edificio,  compresi  quelli  effettuati  su  edifici
oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo  3,  comma
1, lettera d), del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la  detrazione  spetta  anche
per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025,  nella  misura  del
110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del  70
per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento  per
quelle sostenute nell'anno 2025. Per  gli  interventi  effettuati  su
unita' immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma  9,  lettera
b), la detrazione del  110  per  cento  spetta  anche  per  le  spese
sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla  data  del
30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per  almeno  il  30  per
cento dell'intervento complessivo. Per gli interventi effettuati  dai
soggetti di cui al comma 9, lettera c),  compresi  quelli  effettuati
dalle persone fisiche sulle singole  unita'  immobiliari  all'interno
dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera
d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano  stati  effettuati
lavori per almeno il 60 per  cento  dell'intervento  complessivo,  la
detrazione del 110 per cento spetta  anche  per  le  spese  sostenute
entro il 31 dicembre 2023 »;
    f) dopo il comma 8-bis e' inserito il seguente:
  « 8-ter. Per gli interventi effettuati  nei  comuni  dei  territori
colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile  2009
dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza,  la  detrazione  per
gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta,
in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese  sostenute
entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento »;
    g) dopo il comma 8-ter e' inserito il seguente:
  « 8-quater. La detrazione  spetta  nella  misura  riconosciuta  nel
comma 8-bis anche per le spese sostenute  entro  i  termini  previsti
nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi
2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo eseguiti
congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis »;
    h) al comma  11,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «  Ai  fini
dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121,
» sono inserite le seguenti: « nonche'  in  caso  di  utilizzo  della
detrazione nella dichiarazione dei  redditi,  »  e  dopo  il  secondo
periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  «  In  caso  di   dichiarazione
presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia  delle  entrate,
ovvero  tramite  il  sostituto  d'imposta  che  presta   l'assistenza
fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare  la  detrazione
nella dichiarazione dei  redditi,  non  e'  tenuto  a  richiedere  il
predetto visto di conformita' »;
    i) al comma 13-bis, al terzo periodo, dopo le parole: « comma 13,
lettera a) » sono aggiunte le seguenti: « , nonche' ai valori massimi
stabiliti, per talune categorie di beni,  con  decreto  del  Ministro
della transizione ecologica, da emanare entro il 9 febbraio 2022 » e,
al  quarto  periodo,  le  parole:  «  del  predetto  decreto  »  sono
sostituite dalle seguenti: « dei predetti decreti »;
    l) al  comma  13-bis,  dopo  il  terzo  periodo  e'  inserito  il
seguente: « I prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera a)
del comma 13  devono  intendersi  applicabili  anche  ai  fini  della
lettera b) del medesimo comma e con riferimento  agli  interventi  di
cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del  decreto-legge  4
giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2013, n. 90, di cui all'articolo 1, commi da 219 a 223,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di cui all'articolo  16-bis,  comma
1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 ».
  29. All'articolo 121 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, alinea, le parole: « negli anni 2020 e 2021 » sono
sostituite dalle seguenti: « negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024
»;
    b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
  « 1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati  nel  comma
2, in caso di opzione di cui al comma 1:
    a) il contribuente richiede il  visto  di  conformita'  dei  dati
relativi  alla  documentazione  che  attesta   la   sussistenza   dei
presupposti che danno  diritto  alla  detrazione  d'imposta  per  gli
interventi di cui al presente articolo. Il visto  di  conformita'  e'
rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma  3
dell'articolo  3   del   regolamento   recante   modalita'   per   la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui  redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  all'imposta  sul
valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza  fiscale  dei
centri costituiti dai soggetti di  cui  all'articolo  32  del  citato
decreto legislativo n. 241 del 1997;
    b) i tecnici  abilitati  asseverano  la  congruita'  delle  spese
sostenute secondo le disposizioni dell'articolo  119,  comma  13-bis.
Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al  comma
2 anche quelle sostenute per il rilascio del  visto  di  conformita',
delle attestazioni e delle asseverazioni di cui  al  presente  comma,
sulla base dell'aliquota prevista dalle  singole  detrazioni  fiscali
spettanti in relazione ai predetti interventi. Le disposizioni di cui
al presente comma non si applicano alle opere gia' classificate  come
attivita' di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in  materia  edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  2
marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81  del  7  aprile
2018, o della normativa  regionale,  e  agli  interventi  di  importo
complessivo non superiore  a  10.000  euro,  eseguiti  sulle  singole
unita'  immobiliari  o  sulle  parti  comuni   dell'edificio,   fatta
eccezione per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 219,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 »;
    c) al comma 2, lettera a), le parole: « a) e b) » sono sostituite
dalle seguenti: « a), b) e d) »;
    d) al comma 7-bis, le parole: « nell'anno 2022 » sono  sostituite
dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 ».
  30. Dopo l'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e'
inserito il seguente:
  « Art. 122-bis. - (Misure di contrasto alle  frodi  in  materia  di
cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli  preventivi)  -  1.
L'Agenzia delle entrate, entro cinque  giorni  lavorativi  dall'invio
della  comunicazione  dell'avvenuta  cessione   del   credito,   puo'
sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti
delle comunicazioni delle cessioni, anche successive  alla  prima,  e
delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121
e 122 che  presentano  profili  di  rischio,  ai  fini  del  relativo
controllo  preventivo.  I  profili  di   rischio   sono   individuati
utilizzando criteri  relativi  alla  diversa  tipologia  dei  crediti
ceduti e riferiti:
    a) alla coerenza e  alla  regolarita'  dei  dati  indicati  nelle
comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente  comma  con  i  dati
presenti   nell'Anagrafe   tributaria   o   comunque   in    possesso
dell'Amministrazione finanziaria;
    b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti
che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono correlati,
sulla base delle informazioni  presenti  nell'Anagrafe  tributaria  o
comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
    c) ad analoghe cessioni effettuate  in  precedenza  dai  soggetti
indicati nelle comunicazioni e  nelle  opzioni  di  cui  al  presente
comma.
  2. Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di  cui
al comma 1, la comunicazione si considera non  effettuata  e  l'esito
del  controllo  e'  comunicato  al  soggetto  che  ha  trasmesso   la
comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati,  ovvero
decorso il periodo di sospensione degli effetti  della  comunicazione
di cui al comma 1, la  comunicazione  produce  gli  effetti  previsti
dalle disposizioni di riferimento.
  3.   Fermi   restando   gli   ordinari   poteri    di    controllo,
l'Amministrazione finanziaria procede in ogni caso al  controllo  nei
termini di legge di tutti i crediti relativi  alle  cessioni  per  le
quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi  del  comma
2.
  4.  I  soggetti  obbligati  di  cui  all'articolo  3  del   decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni
comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122  del  presente  decreto,
non procedono all'acquisizione del credito in tutti  i  casi  in  cui
ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35  e  42  del  predetto
decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi  ivi
previsti.
  5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
stabiliti  criteri,  modalita'  e  termini  per  l'attuazione,  anche
progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ».
  31. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle  agevolazioni  di
cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
nonche' alle agevolazioni e ai contributi a fondo  perduto,  da  essa
erogati,  introdotti  a  seguito  dell'emergenza  epidemiologica   da
COVID19,   ferma   restando   l'applicabilita'    delle    specifiche
disposizioni contenute nella normativa  vigente,  esercita  i  poteri
previsti dagli articoli 31 e  seguenti  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e  dagli  articoli  51  e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633.
  32. Con riferimento alle funzioni  di  cui  al  comma  31,  per  il
recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a
contributi indebitamente percepiti o  fruiti  ovvero  a  cessioni  di
crediti  d'imposta  in  mancanza  dei   requisiti,   in   base   alle
disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma 31 e in assenza  di
una specifica disciplina, l'Agenzia delle entrate procede con un atto
di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all'articolo  1,
commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  33. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente,
l'atto di recupero di cui al  comma  32  e'  notificato,  a  pena  di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo  a  quello
in cui e' avvenuta la violazione.
  34. Fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il  medesimo
atto di recupero sono irrogate le  sanzioni  previste  dalle  singole
norme vigenti  per  le  violazioni  commesse  e  sono  applicati  gli
interessi.
  35. Le attribuzioni di cui ai commi da 31 a 34 spettano all'ufficio
dell'Agenzia  delle  entrate  competente  in  ragione  del  domicilio
fiscale del contribuente, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, al momento della commissione della violazione; in  mancanza  del
domicilio fiscale, la competenza e'  attribuita  ad  un'articolazione
della medesima Agenzia individuata con provvedimento del direttore.
  36. Per le controversie relative all'atto di  recupero  di  cui  al
comma  32  si  applicano  le  disposizioni   previste   dal   decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
  37.  Al  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi
di efficienza energetica:
      1) al comma 1, al comma 2, lettere a), b) e b-bis), e al  comma
2-quater, le parole: « 31  dicembre  2021  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « 31 dicembre 2024 »;
      2)  al  comma  2-bis,  le  parole:  «  nell'anno  2021  »  sono
sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre  2024
»;
    b) all'articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi
di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili:
      1) ai commi 1, 1-bis e 1-ter, le parole: « 31 dicembre  2021  »
sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  « 2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma
1 e' altresi' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino  a
concorrenza del suo ammontare, per  le  ulteriori  spese  documentate
sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di mobili e  di
grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A  per  i
forni, alla classe E  per  le  lavatrici,  le  lavasciugatrici  e  le
lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i  congelatori,  per
le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta  energetica,
finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.  La
detrazione di cui al presente comma,  da  ripartire  tra  gli  aventi
diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta  nella  misura
del 50 per  cento  delle  spese  sostenute  ed  e'  calcolata  su  un
ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per l'anno 2022 e a
5.000 euro  per  gli  anni  2023  e  2024.  La  detrazione  spetta  a
condizione che gli interventi di  recupero  del  patrimonio  edilizio
siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello
dell'acquisto. Qualora gli  interventi  di  recupero  del  patrimonio
edilizio   siano   effettuati   nell'anno   precedente    a    quello
dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno  precedente  a  quello
dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa  di  cui
al secondo periodo e' considerato  al  netto  delle  spese  sostenute
nell'anno precedente per le quali si e' fruito della  detrazione.  Ai
fini dell'utilizzo della detrazione dall'imposta, le spese di cui  al
presente comma sono computate  indipendentemente  dall'importo  delle
spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono  delle
detrazioni di cui al comma 1 ».
  38. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
le parole: « Per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: «  Per
gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 ».
  39. All'articolo 1, comma 219, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160, le parole: « negli anni 2020 e  2021  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « nell'anno 2022 » e le  parole  «  90  per  cento  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 60 per cento ».
  40. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma  28,  lettere
d-bis) ed e), al comma 29, lettera a-bis), e ai commi da 30 a  36  si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
pubblica.
  41. Il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, e' abrogato. Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e  sono  fatti  salvi  gli
effetti prodottisi ed i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  del
medesimo decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157.
  42. Al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) dopo l'articolo 119-bis e' inserito il seguente:
  « Art. 119-ter. - (Detrazione per  gli  interventi  finalizzati  al
superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) -  1.  Ai
fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai  contribuenti
e' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza
del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1°  gennaio
2022  al  31  dicembre  2022  per  la  realizzazione  di   interventi
direttamente  finalizzati  al  superamento  e   all'eliminazione   di
barriere architettoniche in edifici gia' esistenti.
  2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra  gli
aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta  nella
misura del 75 per cento delle spese sostenute ed e' calcolata  su  un
ammontare complessivo non superiore a:
    a) euro 50.000 per gli  edifici  unifamiliari  o  per  le  unita'
immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari  che  siano
funzionalmente indipendenti  e  dispongano  di  uno  o  piu'  accessi
autonomi dall'esterno;
    b)  euro  40.000  moltiplicati  per  il   numero   delle   unita'
immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due
a otto unita' immobiliari;
    c)  euro  30.000  moltiplicati  per  il   numero   delle   unita'
immobiliari che compongono l'edificio per  gli  edifici  composti  da
piu' di otto unita' immobiliari.
  3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli  interventi
di automazione degli impianti degli edifici e  delle  singole  unita'
immobiliari  funzionali  ad  abbattere  le  barriere  architettoniche
nonche', in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative
allo smaltimento  e  alla  bonifica  dei  materiali  e  dell'impianto
sostituito.
  4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di  cui  al
presente articolo rispettano i requisiti previsti dal regolamento  di
cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14  giugno  1989,  n.
236 »;
    b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera f) e'  aggiunta  la
seguente:
  « f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di
cui all'articolo 119-ter del presente decreto ».
  43.  Ai  soli  fini  della  predisposizione  degli   attestati   di
prestazione  energetica  convenzionale  di  cui   al   paragrafo   12
dell'allegato A al decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  6
agosto 2020, recante requisiti tecnici per l'accesso alle  detrazioni
fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd Ecobonus,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per  i
vettori energetici si applicano sempre i fattori  di  conversione  in
energia primaria  validi  al  19  luglio  2020,  anche  nel  caso  di
eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.
  44. All'articolo 1 della legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1051, le parole: « e fino al 31 dicembre 2022, ovvero
entro il 30 giugno 2023, a  condizione  che  entro  la  data  del  31
dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato  dal  venditore  e
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20  per
cento del costo di acquisizione, » sono  soppresse  e  le  parole:  «
commi da 1052 a 1058 » sono sostituite dalle  seguenti:  «  commi  da
1052 a 1058-ter »;
    b) dopo il comma 1057 e' inserito il seguente:
  « 1057-bis.  Alle  imprese  che  effettuano  investimenti  in  beni
strumentali nuovi indicati nell'allegato  A  annesso  alla  legge  11
dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino  al  31
dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro
la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di  acconti  in  misura  almeno
pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito  d'imposta
e' riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota
di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del  10  per
cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni
di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5  per  cento
del costo, per la quota di investimenti superiori  a  10  milioni  di
euro e fino al limite massimo di costi  complessivamente  ammissibili
pari a 20 milioni di euro »;
    c) il comma 1058 e' sostituito dal seguente:
  « 1058. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad  oggetto
beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n.
232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino  al  31  dicembre  2023,
ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31
dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato  dal  venditore  e
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20  per
cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta e' riconosciuto
nella misura del 20 per cento del costo, nel limite  massimo  annuale
di costi ammissibili  pari  a  1  milione  di  euro.  Si  considerano
agevolabili  anche  le  spese  per  servizi  sostenute  in  relazione
all'utilizzo  dei  beni  di  cui  al  predetto  allegato  B  mediante
soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette "di
cloud computing"), per la quota imputabile per competenza »;
    d) dopo il comma 1058 sono inseriti i seguenti:
  « 1058-bis. Alle imprese  che  effettuano  investimenti  aventi  ad
oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11  dicembre
2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al  31  dicembre
2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la  data
del 31  dicembre  2024  il  relativo  ordine  risulti  accettato  dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di  acconti  in  misura  almeno
pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito  d'imposta
e' riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo,  nel  limite
massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano
agevolabili  anche  le  spese  per  servizi  sostenute  in  relazione
all'utilizzo  dei  beni  di  cui  al  predetto  allegato  B  mediante
soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
  1058-ter.  Alle  imprese  che  effettuano  investimenti  aventi  ad
oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11  dicembre
2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al  31  dicembre
2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la  data
del 31  dicembre  2025  il  relativo  ordine  risulti  accettato  dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di  acconti  in  misura  almeno
pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito  d'imposta
e' riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo,  nel  limite
massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano
agevolabili  anche  le  spese  per  servizi  sostenute  in  relazione
all'utilizzo  dei  beni  di  cui  al  predetto  allegato  B  mediante
soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per  competenza
»;
    e) al comma 1059, le parole: « commi 1056, 1057  e  1058  »  sono
sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti:  «  commi  da  1056  a
1058-ter »;
    f) al comma 1062, le parole: «  commi  da  1054  a  1058  »  sono
sostituite dalle seguenti: « commi da 1054 a 1058-ter », le parole: «
commi 1056, 1057 e 1058 » sono sostituite dalle seguenti: « commi  da
1056 a 1058-ter » e le  parole:  «  commi  da  1056  a  1058  »  sono
sostituite dalle seguenti: « commi da 1056 a 1058-ter »;
    g) al comma 1063, le parole: «  commi  da  1054  a  1058  »  sono
sostituite dalle seguenti: « commi da 1054 a 1058-ter ».
  45. All'articolo 1 della legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 198 e' sostituito dal seguente:
  « 198. Per gli investimenti in ricerca e sviluppo,  in  transizione
ecologica, in  innovazione  tecnologica  4.0  e  in  altre  attivita'
innovative, e' riconosciuto un credito d'imposta  alle  condizioni  e
nelle misure di cui ai commi da 199 a 206 »;
    b) il comma 203 e' sostituito dal seguente:
  « 203. Per le attivita' di ricerca e sviluppo  previste  dal  comma
200, il credito d'imposta e' riconosciuto, fino al periodo  d'imposta
in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 20  per  cento  della
relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni  o
dei contributi a  qualunque  titolo  ricevuti  per  le  stesse  spese
ammissibili, nel  limite  massimo  annuale  di  4  milioni  di  euro,
ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore
o  superiore  a  dodici  mesi.  Per  le  attivita'   di   innovazione
tecnologica  previste  dal  comma  201,  il  credito   d'imposta   e'
riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023,
in misura pari al 10  per  cento  della  relativa  base  di  calcolo,
assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque
titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili,  nel  limite  massimo
annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo
d'imposta di durata inferiore o  superiore  a  dodici  mesi.  Per  le
attivita' di design e ideazione estetica previste dal comma  202,  il
credito d'imposta e' riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10 per  cento  della  relativa
base di calcolo, assunta al  netto  delle  altre  sovvenzioni  o  dei
contributi  a  qualunque   titolo   ricevuti   sulle   stesse   spese
ammissibili, nel  limite  massimo  annuale  di  2  milioni  di  euro,
ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore
o  superiore  a  dodici  mesi.  Per  le  attivita'   di   innovazione
tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione  di
prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente  migliorati
per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica  o  di
innovazione digitale 4.0, individuati con  il  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta
e' riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso  al  31  dicembre
2022, in misura pari al 15 per cento della relativa base di  calcolo,
assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque
titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili,  nel  limite  massimo
annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo
d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto
dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei
progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse  tipologie
di attivita', e' possibile applicare  il  beneficio  anche  per  piu'
attivita' ammissibili nello stesso periodo d'imposta »;
    c) dopo il comma 203 sono inseriti i seguenti:
  « 203-bis. Per le attivita' di  ricerca  e  sviluppo  previste  dal
comma  200,  il  credito  d'imposta  e'  riconosciuto,  dal   periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e  fino  a
quello in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al 10  per  cento
della  relativa  base  di  calcolo,  assunta  al  netto  delle  altre
sovvenzioni o dei contributi  a  qualunque  titolo  ricevuti  per  le
stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 5 milioni  di
euro, ragguagliato ad anno in caso di  periodo  d'imposta  di  durata
inferiore o superiore a dodici mesi.
  203-ter. Per le attivita' di innovazione tecnologica  previste  dal
comma  201,  il  credito  d'imposta  e'  riconosciuto,  dal   periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino  al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari  al  5
per cento della relativa base di  calcolo,  assunta  al  netto  delle
altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti  sulle
stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni  di
euro, ragguagliato ad anno in caso di  periodo  d'imposta  di  durata
inferiore o superiore a dodici mesi.
  203-quater.  Per  le  attivita'  di  design  e  ideazione  estetica
previste dal comma 202, il credito  d'imposta  e'  riconosciuto,  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023  e
fino al periodo d'imposta in corso al 31  dicembre  2025,  in  misura
pari al 5 per cento della relativa base di calcolo, assunta al  netto
delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo  ricevuti
sulle stesse spese ammissibili,  nel  limite  massimo  annuale  di  2
milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di
durata inferiore o superiore a dodici mesi.
  203-quinquies. Per le attivita' di innovazione tecnologica previste
dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti  o  processi
di   produzione   nuovi   o   sostanzialmente   migliorati   per   il
raggiungimento  di  un  obiettivo  di  transizione  ecologica  o   di
innovazione digitale 4.0, individuati con  il  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta
e' riconosciuto, per il periodo  d'imposta  successivo  a  quello  in
corso al 31 dicembre 2022, in misura  pari  al  10  per  cento  della
relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni  o
dei  contributi  a  qualunque  titolo  ricevuti  sulle  stesse  spese
ammissibili, nel  limite  massimo  annuale  di  4  milioni  di  euro,
ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore
o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali  indicati  e  a
condizione della separazione analitica dei  progetti  e  delle  spese
ammissibili  pertinenti  alle  diverse  tipologie  di  attivita',  e'
possibile applicare il beneficio anche per piu' attivita' ammissibili
nello stesso periodo d'imposta.
  203-sexies. Per le attivita' di  innovazione  tecnologica  previste
dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti  o  processi
di   produzione   nuovi   o   sostanzialmente   migliorati   per   il
raggiungimento  di  un  obiettivo  di  transizione  ecologica  o   di
innovazione digitale 4.0, individuati con  il  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta
e' riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello  in  corso
al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025,  in
misura pari al 5 per cento della relativa base di calcolo, assunta al
netto delle altre sovvenzioni o dei  contributi  a  qualunque  titolo
ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite  massimo  annuale
di 4 milioni di  euro,  ragguagliato  ad  anno  in  caso  di  periodo
d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto
dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei
progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse  tipologie
di attivita', e' possibile applicare  il  beneficio  anche  per  piu'
attivita' ammissibili nello stesso periodo d'imposta »;
    d) al comma 205, le parole: « al  comma  203  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « ai commi da 203 a 203-sexies ».
  46. All'articolo 1 della legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 89, le parole: « nella misura di 500.000 euro »  sono
sostituite dalle seguenti: « nella misura di  200.000  euro  »  e  le
parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle  seguenti:
« fino al 31 dicembre 2022 »;
    b) al comma 90, le parole: « e di 30 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , di
30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 35 milioni
di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per l'anno 2023 ».
  47. Al fine di assicurare continuita' alle misure di sostegno  agli
investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese  attuate
ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo  articolo  2
e' integrata di 240 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2022  e
2023, 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026  e
60 milioni di euro per l'anno 2027.
  48. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
le parole: « in un'unica soluzione, secondo le modalita'  determinate
con il medesimo decreto » sono sostituite dalle seguenti: «  in  piu'
quote determinate con il medesimo decreto. In caso  di  finanziamento
di importo non superiore a 200.000 euro, il  contributo  puo'  essere
erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili ».
  49.  Per  il  sostegno  all'internazionalizzazione  delle   imprese
italiane, sono disposti i seguenti interventi:
    a) la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo  2,  primo
comma, del decreto-legge 28 maggio  1981,  n.  251,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' incrementata di
1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
    b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72,  comma  1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementata di 150 milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per  le  finalita'  di
cui alla lettera d) del medesimo comma.
  50.   Per   il   potenziamento   delle   politiche   di    sostegno
all'internazionalizzazione delle imprese italiane,  sono  disposti  i
seguenti interventi:
    a) all'articolo 14  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) al comma 18-bis, le parole: «  R.E.TE.  Imprese  Italia,  di
Alleanza delle  Cooperative  italiane  e  dell'Associazione  bancaria
italiana  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «   Alleanza   delle
Cooperative italiane, della Confederazione italiana della  piccola  e
media  industria  privata  e  dell'Associazione  bancaria   italiana,
nonche' da un rappresentante del settore  artigiano,  individuato,  a
rotazione  annuale,  tra  i   presidenti   di   Casartigiani,   della
Confederazione nazionale dell'artigianato e  della  piccola  e  media
impresa, di  Confartigianato  imprese  e  da  un  rappresentante  del
settore del  commercio,  individuato,  a  rotazione  annuale,  tra  i
presidenti di Confcommercio e di Confesercenti. Ai  componenti  della
cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza,  rimborsi
spese o altri emolumenti comunque denominati »;
      2) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:
  « 20-bis. La programmazione triennale dell'utilizzo  delle  risorse
del fondo di cui al comma 19 e' adottata  con  decreto  del  Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con
il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con
il Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali,  tenuto
conto degli indirizzi della cabina di regia di cui al  comma  18-bis.
Sul decreto di cui al  primo  periodo  e'  acquisita  l'intesa  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano.
  20-ter. Il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale  riferisce  annualmente  alle  Camere   sull'andamento
dell'attivita' promozionale e sull'attuazione della programmazione di
cui  al  comma  20-bis,  sulla  base  di  una  relazione  predisposta
dall'Agenzia »;
      3) dopo il comma 24 e' inserito il seguente:
  « 24-bis. Nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia e delle
risorse finanziarie iscritte nel fondo per le spese di  funzionamento
di cui al comma 26-ter, sono istituite 4  posizioni  dirigenziali  di
livello generale e le posizioni dirigenziali di livello non  generale
sono rideterminate in 33 unita'. Nelle  more  dello  svolgimento  dei
concorsi di cui all'articolo 28-bis, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, fino a 3  incarichi  dirigenziali  di  livello
generale di  nuova  istituzione  possono  essere  conferiti  mediante
interpello  riservato  a  dirigenti  di  seconda  fascia  dei   ruoli
dell'Agenzia. Un incarico e' coperto, senza preventivo esperimento di
interpello, con le modalita' di cui all'articolo 28-bis, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le finalita' di cui al
presente comma, e' autorizzata la  spesa  di  euro  517.092  annui  a
decorrere dall'anno 2022 »;
    b) il fondo di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, e' incrementato di 1.000.000 di euro per  l'anno
2024, 63.722.329 euro per l'anno 2025,  69.322.329  euro  per  l'anno
2026, 73.722.329 euro per l'anno 2027,  76.322.329  euro  per  l'anno
2028 e 81.322.329 euro a decorrere dall'anno 2029;
    c) all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il  comma
61 e' abrogato;
    d) all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
i commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 8 e 9 sono abrogati;
    e) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il  comma
297 e' abrogato.
  51. Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio  pubblico
e privato e dalle attivita' economiche e  produttive  a  seguito  dei
gravi incendi boschivi, in zone di interfaccia e urbani, verificatisi
nei territori di cui alla deliberazione del  Consiglio  dei  ministri
del 26 agosto 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 dell'8
settembre 2021, si provvede ai sensi di  quanto  previsto  dal  comma
448, secondo periodo, entro il limite massimo di 40 milioni di  euro,
sulla base delle ricognizioni dei fabbisogni di cui all'articolo  25,
comma 2, lettera e), del codice della protezione civile,  di  cui  al
decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1.  I  Commissari  delegati
nominati con l'ordinanza del Capo del Dipartimento  della  protezione
civile  n.  789  del  1°  settembre  2021  provvedono   alla   citata
ricognizione previa determinazione dei relativi criteri con  apposita
deliberazione del Consiglio dei ministri da  adottare  tenendo  conto
della peculiarita' dello specifico contesto emergenziale.
  52. Per le finalita' di cui al comma 51, l'autorizzazione di  spesa
di cui al comma 448, primo periodo, e' integrata  di  40  milioni  di
euro per l'anno 2022.
  53. All'articolo  13  del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1:
      1) all'alinea, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono  sostituite
dalle seguenti: « 30 giugno 2022, fatto salvo quanto  previsto  dalle
lettere a) e m) »;
      2) alla lettera a), le parole:  «  a  titolo  gratuito  »  sono
sostituite dalle seguenti: « a titolo gratuito. A  decorrere  dal  1°
aprile 2022, le  garanzie  sono  concesse  previo  pagamento  di  una
commissione da versare al Fondo di cui  all'articolo  2,  comma  100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 »;
      3) alla lettera g),  alle  parole:  «  fermo  restando  »  sono
premesse le seguenti: « fino al 30 giugno 2022, »;
      4) alla lettera m), al primo periodo, dopo  le  parole:  «  con
copertura al 90 per cento, » sono inserite le seguenti: « nonche',  a
decorrere dal 1° gennaio 2022, con copertura all'80 per  cento,  »  e
dopo il sesto periodo e' inserito il seguente: « A decorrere  dal  1°
aprile 2022, per il rilascio della  garanzia  di  cui  alla  presente
lettera e' previsto il pagamento di una  commissione  da  versare  al
Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662 »;
    b) al comma  12-bis,  le  parole:  «  31  dicembre  2021  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».
  54. Alle richieste di ammissione alla garanzia  del  Fondo  di  cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n. 662, presentate a far data dal 1° luglio 2022 non  si  applica  la
disciplina prevista dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno  2020,  n.
40, in applicazione della  comunicazione  della  Commissione  europea
C(2020) 1863 final del 19 marzo  2020,  e  successive  modificazioni,
recante un « Quadro temporaneo per le misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 ».
  55. A decorrere dal 1° luglio 2022 e  fino  al  31  dicembre  2022,
l'importo massimo garantito per singola  impresa  dal  Fondo  di  cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n. 662, e' pari a 5  milioni  di  euro  e  la  garanzia  e'  concessa
mediante applicazione del modello di valutazione di  cui  alla  parte
IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilita' e  disposizioni  di
carattere  generale  per  l'amministrazione  del  Fondo  di  garanzia
allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio
2019, fatta  salva  l'ammissibilita'  alla  garanzia  del  Fondo  dei
soggetti  rientranti  nella  fascia  5  del   medesimo   modello   di
valutazione. Le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse
dal sostegno  alla  realizzazione  di  investimenti,  in  favore  dei
soggetti beneficiari rientranti  nelle  fasce  1  e  2  del  predetto
modello di valutazione sono garantite dal Fondo nella misura  massima
del 60 per cento dell'importo della medesima operazione  finanziaria.
In relazione alla riassicurazione, la predetta misura massima del  60
per cento e' riferita  alla  misura  della  copertura  del  Fondo  di
garanzia    rispetto    all'importo    dell'operazione    finanziaria
sottostante, come previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto  del
Ministro dello sviluppo economico  6  marzo  2017,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n.  157  del  7  luglio  2017;  restano  ferme  le
maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie  di
soggetti beneficiari, dal predetto decreto ministeriale 6 marzo 2017.
  56. All'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23  dicembre
1996, n. 662, dopo le parole: « allo scopo di assicurare una parziale
assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a  favore
delle piccole e medie imprese » sono aggiunte le  seguenti:  «  .  Il
Fondo opera entro il limite massimo di  impegni  assumibile,  fissato
annualmente dalla legge di bilancio,  sulla  base:  1)  di  un  piano
annuale di attivita', che definisce previsionalmente la  tipologia  e
l'ammontare preventivato degli importi oggetto dei  finanziamenti  da
garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e dimensione
delle imprese beneficiarie, e le relative stime di perdita attesa; 2)
del sistema dei limiti di rischio che  definisce,  in  linea  con  le
migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione
al rischio del portafoglio delle garanzie  del  Fondo,  tenuto  conto
dello stock in essere e delle operativita' considerate ai fini  della
redazione del piano annuale  di  attivita',  la  misura,  in  termini
percentuali ed assoluti, degli accantonamenti prudenziali a copertura
dei rischi nonche'  l'indicazione  delle  politiche  di  governo  dei
rischi e dei  processi  di  riferimento  necessari  per  definirli  e
attuarli. Il Consiglio  di  gestione  del  Fondo  delibera  il  piano
annuale di attivita' e il sistema dei  limiti  di  rischio  che  sono
approvati, entro il 30 settembre di ciascun  anno,  su  proposta  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e   delle   finanze,   con   delibera   del   Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS). Per l'esercizio finanziario  2022,  nelle  more
dell'adozione del primo  piano  annuale  di  attivita'  e  del  primo
sistema dei limiti di rischio di cui alla presente lettera, il limite
massimo di impegni assumibile e' fissato dalla legge di  bilancio  in
assenza  della  delibera  del   CIPESS.   Ai   fini   dell'efficiente
programmazione e allocazione delle risorse da stanziare  a  copertura
del fabbisogno finanziario del Fondo nonche' dell'efficace e costante
monitoraggio dell'entita' dei rischi  di  escussione  delle  garanzie
pubbliche, anche in relazione alla stima  del  relativo  impatto  sui
saldi di bilancio, funzionale alla redazione dei documenti di finanza
pubblica  e  alle  rilevazioni  statistiche  ad  essi  correlate,  il
Consiglio di gestione del Fondo trasmette al Ministero  dell'economia
e delle finanze e al Ministero  dello  sviluppo  economico,  su  base
semestrale, una relazione volta a fornire una panoramica dei volumi e
della composizione del portafoglio e delle relative stime di  rischio
e, su base almeno  trimestrale  e  in  ogni  caso  su  richiesta,  un
prospetto di sintesi recante l'indicazione del numero  di  operazioni
effettuate, dell'entita' del finanziamento residuo e del garantito in
essere, della stima di perdita attesa e della  percentuale  media  di
accantonamento a  presidio  del  rischio  relativi  al  trimestre  di
riferimento,  unitamente   alla   rendicontazione   sintetica   degli
indennizzi e dei recuperi effettuati nel trimestre precedente ».
  57. Per l'anno 2022 il limite cumulato massimo di assunzione  degli
impegni che il Fondo di cui all'articolo 2, comma  100,  lettera  a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo'  assumere  e'  fissato  in
210.000 milioni di euro, di cui 160.000 milioni  di  euro  riferibili
allo stock di garanzie in essere al 31 dicembre 2021 e 50.000 milioni
di euro riferiti al limite massimo degli impegni  assumibili  per  le
garanzie da concedere nel corso dell'esercizio finanziario 2022.
  58. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
100,  lettera  a),  della  legge  23  dicembre  1996,  n.   662,   e'
incrementata di 520 milioni di euro per il 2024, 1,7 miliardi di euro
per il 2025, 650 milioni di euro per il 2026 e 130  milioni  di  euro
per il 2027.
  59.  Al  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1, commi 1,  2,  lettera  a),  13  e  14-bis,  le
parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite  dalle  seguenti:  «  30
giugno 2022 »;
    b) all'articolo 1-bis.1, comma 1, le parole: « 31 dicembre 2021 »
sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».
  60. All'articolo 64, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.
120, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: « Per gli  esercizi
successivi, le risorse del predetto fondo  destinate  alla  copertura
delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono determinate con la  legge
di bilancio, tenuto conto dei limiti di impegno definiti ai sensi del
comma 2 ».
  61. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 64, commi 2 e  5,  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per l'anno  2022,  le  risorse
disponibili sul fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, sono destinate alla copertura  delle  garanzie
di cui al medesimo articolo 64 nella misura di 565 milioni  di  euro,
per un impegno massimo assumibile dalla  SACE  S.p.A.  pari  a  3.000
milioni di euro.
  62. All'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106, le parole: « fino al 31 dicembre 2021 »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 ».
  63. Per il  completamento  delle  attivita'  del  Fondo  indennizzo
risparmiatori di  cui  alla  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  la
Commissione tecnica nominata con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 4 luglio 2019, pubblicato per comunicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2019,  resta  in  carica  sino  al  31
luglio 2022. A tal fine e' autorizzata la spesa di 350.000  euro  per
l'anno 2022.
  64. Allo scopo di assicurare  adeguato  supporto  alla  Commissione
tecnica di cui al comma 63 incaricata di procedere  alla  definizione
delle attivita'  del  Fondo  indennizzo  risparmiatori,  a  decorrere
dall'anno 2022 i due posti previsti al terzo  periodo  del  comma  15
dell'articolo  11-bis  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
sono assegnati alla prima sezione di cui all'articolo 3, comma 3, del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
luglio 2003, n.  227,  ciascuno,  rispettivamente,  con  le  seguenti
funzioni che sono, comunque, sottoposte ai poteri  di  coordinamento,
direzione e controllo del Capo della sezione:
    a) assicurare il raccordo permanente  con  l'attivita'  normativa
del Parlamento  e  i  conseguenti  rapporti  con  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e le altre amministrazioni interessate,  anche
per  quanto  riguarda  l'attuazione  normativa  di  atti  dell'Unione
europea;
    b)  assicurare  lo  svolgimento  delle  attivita'  riferite  alle
materie  di  cui  alle  lettere  a),  b),  c)  ed  e)  del  comma   1
dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
  65.  In  considerazione  di  quanto  previsto  al  comma   64,   e'
corrispondentemente incrementato il contingente di  cui  all'articolo
5, comma 1, del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica  3  luglio  2003,  n.  227,  e  all'articolo  11-bis   del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al comma 15, al primo periodo, le parole: « per ciascuno degli
anni » e « al 2027 » sono soppresse e l'ultimo periodo e'  sostituito
dal seguente: «  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  comma  e'
autorizzata la spesa di 547.279 euro per l'anno 2021 e  di  1.094.558
euro a decorrere dall'anno 2022 »;
    b) al comma 16, le parole: « per ciascuno degli anni dal 2022  al
2027 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2022 ».
  66. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del citato terzo  periodo  del  comma  15  dell'articolo  11-bis  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nel  testo  vigente  prima  della
data di entrata in vigore della presente legge, ove coerenti  con  le
funzioni indicate al comma 64.
  67. Agli oneri derivanti dai commi 64 e 65, pari a 1.594.558 euro a
decorrere  dall'anno  2028,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307.
  68.  A  decorrere  dall'anno  2022,  per  il   personale   di   cui
all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  il
limite retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
giugno 2014, n. 89, e' rideterminato  sulla  base  della  percentuale
stabilita ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, in relazione agli incrementi medi conseguiti  nell'anno
precedente dalle categorie di pubblici dipendenti  contrattualizzati,
come calcolati dall'ISTAT ai sensi del comma 1 del medesimo  articolo
24.
  69. All'articolo 16-septies, comma 2, del decreto-legge 21  ottobre
2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla lettera c), il terzo e il quarto periodo sono  sostituiti
dai seguenti: « Per le finalita' di cui alla presente lettera  e  per
le  ulteriori  esigenze  connesse  all'assolvimento  dei  compiti  di
polizia  economico-finanziaria  nell'ambito  di  analoghe  situazioni
emergenziali, la dotazione organica del ruolo ispettori della Guardia
di finanza e'  incrementata  di  quarantacinque  unita',  di  cui  e'
autorizzata l'assunzione straordinaria,  in  aggiunta  alle  facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente e fermo restando  quanto
previsto dagli  articoli  703  e  2199  del  codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  con
decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2022.  Agli  oneri  derivanti
dall'attuazione della presente lettera, pari a euro 76.707 per l'anno
2022, euro 1.594.117 per l'anno 2023, euro 2.111.301 per l'anno 2024,
euro 2.507.529 per l'anno 2025, euro 2.515.904  per  l'anno  2026  ed
euro 2.608.033 a  decorrere  dall'anno  2027,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 »;
    b) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
    « c-bis) all'articolo 33, comma 1,  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 199, le parole: "23.702 unita'" sono sostituite dalle
seguenti: "23.747 unita'";
    c-ter)  all'articolo  36,  comma  10,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole:  "28.702  unita'"  sono
sostituite dalle seguenti: "28.747 unita'" ».
  70. All'articolo 1 della legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 234, alinea,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: « La trasformazione in credito d'imposta  avviene,  per  un
quarto, alla data di acquisto di efficacia giuridica delle operazioni
di cui al comma 233 e, per i restanti tre  quarti,  al  primo  giorno
dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di acquisto  di
efficacia giuridica delle operazioni di  cui  al  comma  233  per  un
ammontare complessivo non superiore al minore importo tra 500 milioni
di euro e il 2 per cento della somma  delle  attivita'  dei  soggetti
partecipanti alla fusione o alla  scissione,  come  risultanti  dalla
situazione patrimoniale di cui all'articolo  2501-quater  del  codice
civile, senza considerare il soggetto che presenta  le  attivita'  di
importo maggiore, ovvero il 2 per cento della somma  delle  attivita'
oggetto di conferimento »;
    b) al comma 234, alinea, dopo il primo  periodo  e'  inserito  il
seguente: « Se alle  operazioni  di  cui  al  comma  233  partecipano
societa'  controllanti  capogruppo  tenute  a  redigere  il  bilancio
consolidato secondo i principi contabili ad esse applicabili, ai fini
del periodo precedente per tali societa' si considerano le  attivita'
risultanti dall'ultimo bilancio consolidato disponibile »;
    c) al comma 235, le parole: « a seguire, le perdite trasferite al
soggetto controllante e  non  ancora  computate  in  diminuzione  del
reddito imponibile da parte dello  stesso  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « a seguire, le perdite complessivamente riportate a  nuovo
dal soggetto controllante ai sensi  dell'articolo  118  del  medesimo
testo unico »;
    d) al comma 238, le parole: « entro un  anno  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « entro due anni »;
    e) ai commi 233 e 238, le parole:  «  31  dicembre  2021  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».
  71. All'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.
58, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: «
31 dicembre 2021 ».
  72.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2022,   il   limite   previsto
dall'articolo 34, comma 1, primo periodo,  della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, e' elevato a 2 milioni di euro.
  73. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1,  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' incrementata di 1.065,3  milioni
di euro per l'anno 2022, 1.064,9 milioni di  euro  per  l'anno  2023,
1.064,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.063,5 milioni di euro  per
l'anno 2025, 1.062,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.062,3 milioni
di euro per l'anno 2027, 1.061,5 milioni di euro per  l'anno  2028  e
1.061,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
  74. Al  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 2, dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:
  « 1-quater. Con riferimento ai requisiti  patrimoniali  di  cui  al
comma 1, e con specifico riferimento  ai  beni  detenuti  all'estero,
l'INPS provvede a definire annualmente, entro il 31 marzo,  un  piano
di verifica dei requisiti patrimoniali dichiarati nella dichiarazione
sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.  159,  anche  ai  fini
della verifica dei requisiti  per  il  Rdc.  Il  piano  di  verifica,
definito con la collaborazione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e dell'Agenzia delle entrate  e  col  supporto  del
Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 11, comma  13,
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  n.  159  del
2013, e del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, puo' prevedere  anche  lo  scambio  di  dati  con  le
competenti autorita'  dello  Stato  estero,  sulla  base  di  accordi
bilaterali. Il  piano  di  verifica  e'  approvato  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro  sessanta  giorni
dalla presentazione »;
    b) all'articolo 3:
      1) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « n. 601  »  sono
aggiunte  le  seguenti:  «  ,  e  si  configura  come   sussidio   di
sostentamento a persone comprese  nell'elenco  dei  poveri  ai  sensi
dell'articolo 545 del codice di procedura civile »;
      2) al comma 9, le parole: « trenta giorni  dall'inizio  »  sono
sostituite dalle seguenti: « il giorno antecedente all'inizio »;
    c) all'articolo 4:
      1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  « 4. La domanda di Rdc resa dall'interessato  all'INPS  per  se'  e
tutti  i   componenti   maggiorenni   del   nucleo,   come   definito
dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 159, tenuti agli obblighi connessi alla fruizione
del Rdc ai sensi del comma 2, equivale a dichiarazione  di  immediata
disponibilita' al  lavoro,  ed  e'  trasmessa  dall'INPS  all'Agenzia
nazionale per  le  politiche  attive  del  lavoro  (ANPAL),  ai  fini
dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del
lavoro. La domanda di  Rdc  che  non  contiene  le  dichiarazioni  di
immediata disponibilita' al  lavoro  di  cui  al  presente  comma  e'
improcedibile »;
      2) al comma 6, il primo periodo  e'  soppresso  e,  al  secondo
periodo, le parole: « In tale sede » sono sostituite dalle  seguenti:
« In sede di primo incontro presso il centro per l'impiego »;
      3) al comma 8, lettera b):
        3.1) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
« ; la ricerca attiva del lavoro e' verificata presso il  centro  per
l'impiego in presenza  con  frequenza  almeno  mensile;  in  caso  di
mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo si applica
la decadenza dal beneficio »;
        3.2) al numero 5), le parole: « tre offerte » sono sostituite
dalle seguenti: « due offerte »;
      4) al comma 9:
        4.1) all'alinea, le parole: « alla durata  di  fruizione  del
beneficio del Rdc e » sono soppresse;
        4.2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
  « a) entro ottanta  chilometri  di  distanza  dalla  residenza  del
beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di
cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima
offerta, ovvero, fermo  quanto  previsto  alla  lettera  d),  ovunque
collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta »;
        4.3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
  « b) in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato  o  a  tempo
parziale, con le caratteristiche di cui all'articolo 25  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, quando il luogo di lavoro  non
dista piu' di ottanta chilometri  di  distanza  dalla  residenza  del
beneficiario o e' comunque raggiungibile nel limite temporale massimo
di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici,  in  caso  sia  di
prima sia di seconda offerta »;
      5) al comma 13 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «  Il
Patto per l'inclusione sociale prevede  in  ogni  caso  la  frequenza
almeno mensile  in  presenza  presso  i  servizi  di  contrasto  alla
poverta' al  fine  della  verifica  dei  risultati  raggiunti  e  del
rispetto   degli   impegni   assunti   nell'ambito    del    progetto
personalizzato; in caso di  mancata  presentazione  senza  comprovato
giustificato motivo si applica la decadenza dal beneficio »;
      6) al comma 15, le parole: « con il  consenso  di  entrambe  le
parti » sono sostituite dalle seguenti: « . Nell'ambito dei  progetti
utili alla collettivita', i comuni sono tenuti ad impiegare almeno un
terzo dei  percettori  di  Rdc  residenti.  Lo  svolgimento  di  tali
attivita' da parte dei percettori di Rdc e' a titolo gratuito, non e'
assimilabile   ad   una   prestazione   di   lavoro   subordinato   o
parasubordinato e  non  comporta,  comunque,  l'instaurazione  di  un
rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche.  Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, lettera d) »;
      7) dopo il comma 15-quinquies e' aggiunto il seguente:
  « 15-sexies. I Patti per il  lavoro  e  i  Patti  per  l'inclusione
sociale prevedono necessariamente  la  partecipazione  periodica  dei
beneficiari ad attivita' e colloqui da svolgere in presenza »;
    d) all'articolo 5:
      1) al comma 2:
        1.1) al primo periodo, le parole: « Con decreto del  Ministro
del lavoro e delle politiche  sociali,  sentito  il  Garante  per  la
protezione dei dati personali,  possono  essere  individuate  »  sono
sostituite dalle seguenti: « Con uno o piu' decreti del Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  sentito  il  Garante  per   la
protezione dei dati personali, sono individuate » e dopo le parole: «
decreto legislativo n. 147 del 2017 » sono aggiunte le seguenti: «  ,
nonche' le modalita' di precompilazione della richiesta di Rdc, sulla
base delle informazioni disponibili nei propri archivi  e  in  quelli
delle amministrazioni titolari dei dati di cui al comma 4 »;
        1.2) al secondo periodo, le parole: « del decreto di  cui  al
primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « dei decreti di  cui
al primo periodo »;
      2) al comma 3:
        2.1) al terzo periodo,  dopo  le  parole:  «  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica » sono inserite le seguenti: «
e fermi restando i dati di cui al comma 2 »;
        2.2) il quinto periodo e' sostituito dal seguente: « In  ogni
caso, la valutazione e l'eventuale riconoscimento da parte  dell'INPS
avvengono entro la fine del mese successivo alla  trasmissione  della
domanda all'Istituto »;
      3) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «
I  comuni  effettuano  a  campione,  all'atto   della   presentazione
dell'istanza, verifiche  sostanziali  e  controlli  anagrafici  sulla
composizione  del  nucleo  familiare  dichiarato  nella  domanda  per
l'accesso al Rdc e sull'effettivo possesso dei requisiti  di  cui  al
primo periodo nonche', successivamente all'erogazione del  beneficio,
sulla permanenza degli stessi. A tal fine l'INPS rende disponibili ai
comuni le informazioni rilevanti per il tramite della piattaforma  di
cui all'articolo 6, comma 1. I criteri per la selezione del  campione
sono definiti in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
con  la  partecipazione  dell'INPS,  al  quale   e'   tempestivamente
comunicato l'esito delle verifiche  e  dei  controlli  attraverso  la
piattaforma  di  cui  all'articolo  6,  comma   1,   finalizzata   al
coordinamento dei comuni »;
      4) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  « 4-bis. I  dati  anagrafici,  di  residenza,  di  soggiorno  e  di
cittadinanza,  dichiarati  in  modo  analitico  nella  domanda,  sono
preventivamente e tempestivamente  verificati  dall'INPS  sulla  base
delle  informazioni  presenti  nelle  banche  dati   a   disposizione
dell'Istituto.
  4-ter. L'INPS comunica tempestivamente ai comuni  responsabili  dei
controlli ai sensi  dell'articolo  7,  comma  15,  le  posizioni  che
necessitano  di  ulteriori  accertamenti  sui  requisiti   anagrafici
mediante la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1.
  4-quater. L'esito delle verifiche e' comunicato dai comuni all'INPS
attraverso la piattaforma di  cui  all'articolo  6,  comma  1,  entro
centoventi giorni dalla comunicazione di cui al comma 4-ter da  parte
dell'INPS. Durante il decorso di  tale  termine  il  pagamento  delle
somme  e'  sospeso.  Decorso  tale  termine,  qualora  l'esito  delle
verifiche non sia comunicato dai comuni all'INPS, il pagamento  delle
somme e' comunque disposto.  Il  responsabile  del  procedimento  del
comune che deve fornire i dati risponde per il danno erariale causato
dall'eventuale corresponsione delle somme non dovute.
  4-quinquies. L'Anagrafe nazionale di cui al comma 4, senza nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, mette comunque a disposizione
della piattaforma di cui all'articolo 6,  comma  1,  le  informazioni
disponibili sui beneficiari del Rdc »;
    e) all'articolo 6, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
  « 4-bis. Al fine di favorire l'incontro tra domanda  e  offerta  di
lavoro e l'attivita' di mediazione tra domanda e offerta  di  lavoro,
la piattaforma di cui al comma 2, integrata  anche  con  i  dati  dei
beneficiari  di  prestazioni  di   sostegno   al   reddito   per   la
disoccupazione involontaria messi a disposizione  dall'INPS,  prevede
parita' di accesso ai centri per l'impiego e ai soggetti  accreditati
di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
150, e opera in cooperazione con il portale  del  Dipartimento  della
funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri
ricercabile all'indirizzo www.inPa.gov.it »;
    f) all'articolo 7:
      1) al comma 3,  le  parole:  «  e  per  quelli  previsti  dagli
articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e  640-bis  del
codice penale, nonche'  per  i  delitti  commessi  avvalendosi  delle
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al  fine  di
agevolare  l'attivita'  delle  associazioni  previste  dallo   stesso
articolo, » sono sostituite dalle seguenti: « e per  quelli  previsti
dagli articoli 270-bis, 280,  289-bis,  416-bis,  416ter,  422,  600,
600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648, 648-bis
e 648ter del codice penale, dall'articolo 3 della legge  20  febbraio
1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1
del codice penale, per i reati  di  cui  all'articolo  73,  commi  1,
1-bis, 2, 3 e 4, nonche' comma 5 nei  casi  di  recidiva,  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  9  ottobre
1990, n. 309, nonche' all'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate
di cui all'articolo 80 del  medesimo  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui  all'articolo
12, comma 1, quando ricorra l'aggravante di cui  al  comma  3-ter,  e
comma 3, del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286, »;
      2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  « 3-bis. Nel caso di condanna definitiva per  i  reati  di  cui  al
comma 3, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione  ai  sensi
dell'articolo 7-ter, comma 3,  le  decisioni  sono  comunicate  dalla
cancelleria del giudice all'INPS entro quindici giorni dalla data  di
pubblicazione della sentenza definitiva »;
      3) al comma 5:
        3.1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
    « a) non si presenta presso il  centro  per  l'impiego  entro  il
termine da questo fissato »;
        3.2) alla lettera e), le parole: « almeno una di tre  »  sono
sostituite dalle seguenti: « almeno una di due »;
    g) all'articolo 8:
      1) al comma 1, le parole: « Al datore  di  lavoro  privato  che
comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL  le
disponibilita' dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a  tempo
pieno e indeterminato, anche  mediante  contratto  di  apprendistato,
soggetti beneficiari di Rdc, » sono sostituite dalle seguenti:  «  Al
datore di lavoro privato che assuma a tempo  indeterminato,  pieno  o
parziale, o determinato, o anche mediante contratto di apprendistato,
i soggetti beneficiari di Rdc, »;
      2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  « 1-bis. Le agenzie per il  lavoro  iscritte  all'albo  informatico
delle agenzie per il lavoro disciplinate dal decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276, autorizzate dall'ANPAL a offrire i servizi di
incontro tra domanda e offerta di lavoro possono  svolgere  attivita'
di mediazione tra domanda e offerta di lavoro per  i  beneficiari  di
Rdc.
  1-ter. Al fine di agevolare l'occupazione dei  soggetti  percettori
di Rdc, alle agenzie per il lavoro di cui al decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276, e' riconosciuto, per ogni soggetto assunto  a
seguito di specifica attivita'  di  mediazione,  effettuata  mediante
l'utilizzo delle piattaforme di cui  all'articolo  6,  comma  1,  del
presente decreto, il 20 per cento dell'incentivo di cui al  comma  1,
che viene decurtato dall'incentivo previsto per il datore di lavoro.
  1-quater.  I  servizi  per  il   lavoro,   accreditati   ai   sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e
ai quali sia stata affidata l'attivazione di interventi in favore  di
beneficiari  del  Rdc  nell'ambito   del   programma   "Garanzia   di
Occupabilita'  dei  Lavoratori"  (GOL),  di  cui  alla  missione  M5,
componente  C1,  del  Piano  nazionale  di   ripresa   e   resilienza
dell'Italia, approvato con  decisione  di  esecuzione  del  Consiglio
ECOFIN  dell'Unione  europea   del   13   luglio   2021,   comunicano
tempestivamente, e  comunque  entro  cinque  giorni,  al  centro  per
l'impiego e all'ANPAL la mancata accettazione di un'offerta di lavoro
congrua, pena la decadenza dalla partecipazione da parte del medesimo
servizio per il lavoro al programma GOL per sei mesi, con riferimento
all'attivazione  di  interventi  in  favore  di  qualsivoglia   nuovo
beneficiario. Sono fatti salvi gli  interventi  attivati  al  momento
della mancata comunicazione.
  1-quinquies. L'ANPAL realizza  il  monitoraggio  e  la  valutazione
comparativa dei servizi per il lavoro di cui al comma  1-quater,  con
riferimento   agli   esiti   di   ricollocazione   per   profilo   di
occupabilita', tenuto conto, in particolare, del  numero  di  offerte
congrue complessivamente formulate ai beneficiari  del  Rdc,  incluse
quelle  non  accettate.  L'ANPAL  segnala  ai   servizi   interessati
eventuali criticita' riscontrate in sede  di  valutazione,  anche  in
termini di numero di esiti positivi di ricollocazione  e  di  offerte
congrue complessivamente formulate, incluse quelle non accettate,  da
valutare in relazione al contesto territoriale di riferimento. Ove le
criticita' permangano, l'ANPAL valuta la revoca dalla  partecipazione
al programma GOL del servizio per il lavoro interessato.  Sono  fatti
salvi gli interventi attivati al momento della revoca ».
  75. Al fine di assicurare i controlli  su  tutti  i  richiedenti  e
percettori di Reddito di cittadinanza Rdc, entro tre mesi dalla  data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  nelle  more   della
sottoscrizione di apposita convenzione tra l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), il Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali e il Ministero della giustizia per lo scambio  integrale  dei
dati, l'INPS trasmette al  Ministero  della  giustizia  l'elenco  dei
soggetti beneficiari del  Rdc,  per  la  verifica  dei  soggetti  che
risultino gia' condannati con sentenza passata in giudicato  da  meno
di dieci anni per i  reati  di  cui  all'articolo  7,  comma  3,  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dal comma  74,  per
consentire all'INPS di disporre, ai sensi dell'articolo 7, comma  10,
del  medesimo  decreto-legge  n.  4  del  2019,  la  revoca  del  Rdc
eventualmente percepito ovvero di non riconoscere il beneficio. A tal
fine il Ministero della giustizia trasmette all'INPS gli esiti  della
verifica di cui ai periodi precedenti  entro  sessanta  giorni  dalla
ricezione dell'elenco ivi previsto.
  76. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il beneficio economico mensile
di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  a),  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26, e' ridotto di una somma pari a 5 euro per  ciascun
mese  a  partire  dal  mese  successivo  a  quello  in  cui   si   e'
eventualmente  rifiutata  un'offerta  di  lavoro  congrua  ai   sensi
dell'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  150,
come  integrato  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  9,  del  citato
decreto-legge n. 4 del 2019, nei limiti di quanto previsto  al  comma
78  e  ferma  restando  la  decadenza  dalla  prestazione  ai   sensi
dell'articolo 7, comma 5, lettera e), del predetto decreto-legge n. 4
del 2019.
  77. La riduzione di  cui  al  comma  76  non  opera  per  i  nuclei
familiari composti  esclusivamente  da  componenti  non  tenuti  agli
obblighi connessi alla fruizione del Rdc, ai sensi  dell'articolo  4,
comma 2, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, nonche' per i nuclei
familiari tra i cui componenti sia presente almeno un soggetto minore
di tre anni di eta' ovvero una persona con disabilita'  grave  o  non
autosufficiente, come definiti ai fini dell'ISEE.
  78. La riduzione di cui al comma 76 si applica solo nei casi in cui
il   beneficio   economico   mensile,   anche   a    seguito    della
rideterminazione di cui al medesimo comma 76, non risulti inferiore a
300 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di
equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del citato  decreto-legge
n. 4 del 2019.
  79. La riduzione di cui al comma 76 e' sospesa dal mese  successivo
a quello in cui almeno  un  componente  del  nucleo  familiare  abbia
avviato attivita' da lavoro dipendente o autonomo da almeno  un  mese
continuativo. A decorrere dal termine di sospensione di cui al  primo
periodo, il beneficio e' rideterminato nelle modalita' ordinarie.
  80. La riduzione di cui ai commi da 76 a 79, cumulata a partire dal
mese dell'ultimo azzeramento, continua ad essere  applicata  anche  a
seguito dell'eventuale rinnovo del beneficio ai  sensi  dell'articolo
3, comma 6, del citato decreto-legge n. 4 del 2019.
  81. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 14  settembre
2015, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla lettera d), le parole: « ovvero,  per  i  beneficiari  di
Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento rispetto
al beneficio massimo fruibile da un solo individuo,  inclusivo  della
componente ad  integrazione  del  reddito  dei  nuclei  residenti  in
abitazione in locazione » sono sostituite dalle seguenti:  «  ovvero,
per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, superiore di almeno  il
10 per cento rispetto al beneficio mensile  massimo  fruibile  da  un
solo  individuo,  inclusivo  della  componente  ad  integrazione  del
reddito  dei   nuclei   residenti   in   abitazione   in   locazione,
riproporzionata in base all'orario di lavoro previsto  nel  contratto
individuale di lavoro »;
    b) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
    «  d-bis)  per  i  beneficiari  di   Reddito   di   cittadinanza,
retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti
collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo  15  giugno
2015, n. 81; rapporto di lavoro a tempo pieno  o  con  un  orario  di
lavoro non inferiore al  60  per  cento  dell'orario  a  tempo  pieno
previsto nei medesimi contratti  collettivi;  rapporto  di  lavoro  a
tempo indeterminato  oppure  determinato  o  di  somministrazione  di
durata non inferiore a tre mesi ».
  82. Per le finalita' di cui al comma 74, lettera e), il decreto  di
cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge n. 4  del  2019
e' integrato, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della  presente  legge,  sentiti  il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e l'INPS.
  83. L'INPS, con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 76
a 80, effettua una specifica  attivita'  di  monitoraggio  a  cadenza
trimestrale  e,  entro  il  mese  successivo  alla  fine  di  ciascun
trimestre, ne comunica i risultati al Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.
Qualora dalla predetta attivita' di  monitoraggio  siano  annualmente
accertati, anche in via prospettica,  tramite  la  procedura  di  cui
all'articolo 14 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  minori  oneri
ascrivibili all'applicazione delle disposizioni di  cui  ai  predetti
commi da 76 a  80  i  quali  possano  effettivamente  trovare,  anche
parzialmente, riscontro, sulla base degli andamenti della complessiva
spesa, in una corrispondente  minore  esigenza  finanziaria  rispetto
all'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  12,  comma  1,  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, tali  correlate  accertate  risorse
possono essere destinate ad interventi di politiche attive del lavoro
di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, su proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, le occorrenti variazioni di bilancio.
  84. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le  attivita'
previste dai commi da 74 a 83 con le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
  85. Per far fronte agli  oneri  di  funzionamento  dei  centri  per
l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni,  ai  sensi
dell'articolo 12, comma 3-bis, ultimo periodo, del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26, e in connessione con l'incremento delle  dotazioni
organiche previsto  dal  Piano  straordinario  di  potenziamento  dei
centri per l'impiego e delle  politiche  attive  del  lavoro  di  cui
all'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4  del  2019,
e' autorizzata una spesa nel limite di 70 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2022.
  86. A decorrere dall'anno 2022 e' altresi'  autorizzata  una  spesa
nel limite di 20 milioni  di  euro  per  far  fronte  agli  oneri  di
funzionamento dei centri  per  l'impiego  derivanti  dalle  attivita'
connesse all'attuazione delle politiche attive del lavoro  in  favore
dei giovani di eta' compresa tra i 16 e i 29 anni, non  occupati  ne'
inseriti in un percorso di studio o formazione.
  87. Al  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 14, comma 1, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti
periodi:  «  I  requisiti  di  eta'  anagrafica   e   di   anzianita'
contributiva  di  cui  al  primo  periodo  del  presente  comma  sono
determinati in 64 anni di eta' anagrafica e  38  anni  di  anzianita'
contributiva  per  i  soggetti  che  maturano  i  medesimi  requisiti
nell'anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022  puo'
essere esercitato anche successivamente  alla  predetta  data,  ferme
restando le disposizioni del presente articolo »;
    b) all'articolo 14, commi 2, 3 e 6,  lettera  d),  le  parole:  «
quota 100 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1 »;
    c) all'articolo 14, comma 7, al primo periodo, le parole: « quota
100 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma  1  »  e,  al
secondo periodo, le parole: « In sede di prima applicazione, entro il
28 febbraio 2019, » sono sostituite dalle  seguenti:  «  In  sede  di
applicazione per l'anno 2022, entro il 28 febbraio 2022, »;
    d) all'articolo 22, comma 1, le parole: « quota  100  di  cui  al
presente decreto entro il 31 dicembre 2021 »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « di cui all'articolo 14, comma 1, »;
    e) all'articolo 23, comma 1, le parole:  «  quota  100  ai  sensi
dell'articolo  14  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  di   cui
all'articolo 14, comma 1 ».
  88. L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,  comma  256,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' soppressa.
  89. E' istituito nello stato  di  previsione  del  Ministero  dello
sviluppo economico un fondo con una dotazione di 150 milioni di  euro
per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023
e 2024, destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su  base
convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e  medie  imprese
in crisi, che abbiano raggiunto un'eta' anagrafica di almeno 62 anni.
  90. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i
criteri, le modalita' e le procedure di erogazione delle  risorse  di
cui al comma 89.
  91. All'articolo 1, comma 179, della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, all'alinea, le parole: « 31  dicembre  2021  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 » e alla lettera a), le parole:  «
da almeno tre mesi » sono soppresse.
  92. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 179,  lettera  d),
della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  si  applicano  ai  lavoratori
dipendenti che  svolgono  le  professioni  indicate  nell'allegato  3
annesso alla presente legge. Per gli operai edili, come indicati  nel
contratto collettivo nazionale  di  lavoro  per  i  dipendenti  delle
imprese edili ed  affini,  per  i  ceramisti  (classificazione  Istat
6.3.2.1.2) e per  i  conduttori  di  impianti  per  la  formatura  di
articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3)  il
requisito dell'anzianita' contributiva di cui alla  medesima  lettera
d) e' di almeno 32 anni.
  93. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186  dell'articolo  1
della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  e'  incrementata  di  144,1
milioni di euro per l'anno 2022, 278,8 milioni  di  euro  per  l'anno
2023, 251,2 milioni di euro per l'anno 2024, 187,8  milioni  di  euro
per l'anno 2025, 106,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 17,7 milioni
di euro per l'anno 2027. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo
periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2017,
n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino
nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2022.
  94. All'articolo 16  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26,  al
comma 1, le parole: «  31  dicembre  2020  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « 31 dicembre 2021 » e, al comma 3, le parole: «  entro  il
28 febbraio 2021 » sono sostituite dalle  seguenti:  «  entro  il  28
febbraio 2022 ».
  95. In  relazione  alla  specificita'  del  personale  delle  Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco, riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4  novembre
2010, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituito un fondo con una dotazione di  20  milioni
di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro  per  l'anno  2023  e  60
milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
  96. Il fondo di cui  al  comma  95  e'  destinato  all'adozione  di
provvedimenti  normativi  volti  alla  progressiva  perequazione  del
relativo regime previdenziale, attraverso l'introduzione, nell'ambito
degli istituti gia' previsti per il medesimo personale, di misure:
    a)   compensative   rispetto   agli   effetti   derivanti   dalla
liquidazione  dei  trattamenti  pensionistici  per  il  personale  in
servizio il giorno precedente  la  data  di  entrata  in  vigore  del
relativo provvedimento normativo;
    b) integrative delle forme pensionistiche  complementari  di  cui
all'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,  per
il personale immesso nei ruoli delle Forze  armate,  delle  Forze  di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo.
  97. Le risorse di cui al comma 95 sono  utilizzate  garantendo  che
almeno il 50 per cento sia  destinato  alle  finalita'  di  cui  alla
lettera b) del medesimo comma.
  98. In sede di prima applicazione, le risorse di cui comma 100 sono
destinate all'attribuzione  al  personale  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal servizio  e  ai  fini
del  calcolo   della   base   pensionabile   e   della   liquidazione
dell'indennita' di buonuscita, di aumenti pari ciascuno al  2,50  per
cento da calcolare sull'ultimo stipendio tabellare, ivi  compresi  le
maggiorazioni per infermita'  riconosciuta  dipendente  da  causa  di
servizio, i benefici combattentistici ed  equiparati  e  gli  assegni
personali in godimento, in numero di uno a decorrere dal  1°  gennaio
2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere  dal
1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a
decorrere dal 1° gennaio 2028, computati a norma dell'articolo 4  del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
  99. Le  ritenute  contributive  in  conto  entrata  della  Gestione
dipendenti pubblici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale,
effettuate a fini pensionistici, operano nella misura ordinaria sulla
maggiorazione figurativa delle voci retributive di cui  al  comma  98
pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1°  gennaio  2022,  al  5  per
cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a  decorrere
dal 1° gennaio 2024, al 12,5 per cento a  decorrere  dal  1°  gennaio
2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028.
  100. Per le finalita' di cui al comma 98, e' autorizzata la  spesa,
nell'ambito dello stato di previsione  del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, da destinare  ai  trasferimenti  a  sostegno
delle gestioni previdenziali, di euro 1.815.820 per l'anno  2022,  di
euro 3.662.464 per l'anno 2023, di euro 5.477.793 per l'anno 2024, di
euro 5.442.669 per l'anno 2025, di euro 5.426.139 per l'anno 2026, di
euro 9.008.205 per l'anno 2027  e  di  euro  10.798.474  a  decorrere
dall'anno 2028 e, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
dell'interno per il maggior onere  contributivo  effettivo  a  carico
dell'amministrazione, di euro 5.492.854  per  l'anno  2022,  di  euro
32.665.384 a decorrere dall'anno 2028.
  101. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile,  in
possesso,  alla  data  del  31  dicembre   1995,   di   un'anzianita'
contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente  maturati,  si
applica,  in  relazione  alla  specificita'  riconosciuta  ai   sensi
dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183,  l'articolo  54
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  29
dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della  quota  retributiva
della pensione da liquidare con il sistema  misto,  con  applicazione
dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile.
  102. Per l'attuazione del  comma  101,  e'  valutata  la  spesa  di
28.214.312 euro per l'anno 2022, 32.527.983  euro  per  l'anno  2023,
36.764.932 euro per l'anno 2024, 39.840.709  euro  per  l'anno  2025,
43.000.596 euro per l'anno 2026, 46.384.574  euro  per  l'anno  2027,
49.248.807 euro per l'anno 2028, 51.927.173  euro  per  l'anno  2029,
54.721.616 euro  per  l'anno  2030  e  57.468.417  euro  a  decorrere
dall'anno 2031.
  103. Al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali
in favore dei  giornalisti,  con  effetto  dal  1°  luglio  2022,  la
funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale  di  previdenza
dei giornalisti italiani «  Giovanni  Amendola  »  (INPGI)  ai  sensi
dell'articolo 1 della legge 20 dicembre  1951,  n.  1564,  in  regime
sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, e'
trasferita, limitatamente  alla  gestione  sostitutiva,  all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) che  succede  nei  relativi
rapporti attivi e passivi.  Con  effetto  dalla  medesima  data  sono
iscritti all'assicurazione generale obbligatoria  per  l'invalidita',
la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti  i  giornalisti
professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un  rapporto
di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonche', con  evidenza
contabile separata, i titolari di posizioni assicurative  e  titolari
di trattamenti pensionistici diretti e ai  superstiti  gia'  iscritti
presso la medesima forma.
  104. Il regime pensionistico dei soggetti di cui al  comma  103  e'
uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a  quello  degli
iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto  dal  1°
luglio 2022. In particolare, per gli assicurati  presso  la  gestione
sostitutiva dell'INPGI, l'importo della pensione e' determinato dalla
somma:
    a)  delle  quote  di  pensione  corrispondenti  alle   anzianita'
contributive acquisite fino al 30 giugno 2022,  calcolate  applicando
le disposizioni vigenti presso l'INPGI;
    b)  della  quota  di  pensione  corrispondente  alle   anzianita'
contributive acquisite a decorrere dal 1° luglio 2022, applicando  le
disposizioni vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
  105. Fermo restando quanto previsto al comma 104, ai soggetti  gia'
assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI per i  quali  il
primo accredito contributivo decorre  in  data  compresa  tra  il  1°
gennaio 1996 e il 31 dicembre  2016,  non  si  applica  il  massimale
contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, secondo periodo,  della
legge 8 agosto 1995, n. 335. Il meccanismo del massimale contributivo
di cui  alla  suddetta  disposizione  si  applica  ai  soggetti  gia'
assicurati  presso  la  gestione  sostitutiva  dell'INPGI  con  primo
accredito contributivo decorrente in data successiva al  31  dicembre
2016,  per  i  quali  il  trattamento  pensionistico   e'   calcolato
esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo.
  106. Fermo restando quanto previsto  al  comma  104,  ai  fini  del
diritto al trattamento  pensionistico,  i  soggetti  gia'  assicurati
presso la gestione sostitutiva dell'INPGI che abbiano maturato  entro
il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente presso
l'INPGI alla predetta data conseguono  il  diritto  alla  prestazione
pensionistica secondo la medesima normativa.
  107. Il comitato di cui all'articolo 22 della legge 9  marzo  1989,
n. 88, e' integrato, con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale
maggiormente  rappresentativa  della   categoria   dei   giornalisti,
limitatamente  alle  adunanze  e  alle  problematiche  concernenti  i
soggetti di cui al comma 103.
  108. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre  2023,  i
trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione  guadagni  sono
riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste
dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30
giugno 2022. I trattamenti  sono  erogati  a  carico  della  Gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui  all'articolo
24 della  legge  9  marzo  1989,  n.  88,  alla  quale  afferisce  la
contribuzione per lo stesso periodo. A decorrere dal 1° gennaio  2024
si applica la disciplina prevista per la generalita'  dei  lavoratori
iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
  109. A decorrere dal 1° luglio 2022 e  fino  al  31  dicembre  2023
l'assicurazione infortuni continua a essere gestita secondo le regole
previste dalla normativa regolamentare vigente  presso  l'INPGI  alla
data del  30  giugno  2022.  I  trattamenti  sono  erogati  a  carico
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni  sul
lavoro (INAIL), al  quale  afferisce  la  relativa  contribuzione.  A
decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina  prevista  per
la generalita' dei lavoratori iscritti al Fondo  pensioni  lavoratori
dipendenti.
  110. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni  trasferite
ai sensi dei commi da 103 a 118,  un  contingente  di  personale  non
superiore a 100 unita'  individuato,  nell'ambito  dei  dipendenti  a
tempo indeterminato in servizio  presso  l'INPGI  alla  data  del  31
dicembre 2021, attraverso  una  procedura  di  selezione  finalizzata
all'accertamento dell'idoneita' in relazione al profilo professionale
di destinazione, nonche' alla valutazione delle capacita'  in  ordine
alle funzioni da svolgere, e' inquadrato presso l'INPS. La  procedura
di selezione e' completata entro tre mesi dalla data di pubblicazione
del decreto di cui al comma 111. Con decreto del Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, il
personale che ottiene una valutazione  positiva  nella  procedura  di
selezione e' inquadrato nei relativi ruoli sulla base  della  tabella
di comparazione di cui al comma 111.  Conseguentemente  la  dotazione
organica  dell'INPS  e'  incrementata   di   un   numero   di   posti
corrispondente alle unita' di personale trasferite.
  111. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
definite, in conformita'  ai  principi  stabiliti  dall'articolo  35,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le  modalita'
per lo svolgimento della procedura di selezione di cui al comma  110,
nonche'   la   tabella   di   comparazione   applicabile   ai    fini
dell'inquadramento nei ruoli dell'INPS del personale selezionato, nei
limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 115.
  112. I dipendenti provenienti dall'INPGI mantengono il  trattamento
economico fisso percepito alla data  dell'inquadramento,  nonche'  il
regime previdenziale previsto per essi alla stessa data. Nel caso  in
cui il suddetto trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a
quello in  godimento  al  personale  gia'  dipendente  dell'INPS,  e'
riconosciuto,  per   la   differenza,   un   assegno   ad   personam,
riassorbibile con i successivi miglioramenti  economici  a  qualsiasi
titolo conseguiti.
  113. Al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione  delle
funzioni, e' costituito un  Comitato  di  integrazione  composto  dal
direttore generale e da tre dirigenti dell'INPGI, in carica alla data
del 31 dicembre 2021, nonche'  da  quattro  dirigenti  incaricati  di
funzioni di livello dirigenziale generale dell'INPS,  coordinati  dal
direttore  generale  dell'INPS,   con   il   compito   di   pervenire
all'unificazione delle procedure operative e  correnti  entro  il  31
dicembre 2022.  Ai  componenti  del  Comitato  non  sono  corrisposti
gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o  altri  emolumenti
comunque denominati. Dall'attuazione del presente  comma  non  devono
derivare oneri  aggiuntivi  per  la  finanza  pubblica.  Il  Comitato
esercita le funzioni di cui al primo periodo fino al 30 giugno 2022.
  114. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
da adottare entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, e' disposta,  in  coerenza  con  i  principi  di  cui
all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno  1994,  n.
479, l'integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza  dell'INPS
con due  membri  designati  in  rappresentanza  delle  organizzazioni
sindacali   maggiormente   rappresentative   della   categoria    dei
giornalisti.
  115. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge e fino alla data di cui al comma  103,  gli  organi  dell'INPGI
possono  compiere  atti  di  amministrazione  straordinaria  soltanto
previa notifica ai Ministeri vigilanti. Gli organi di amministrazione
dell'INPGI adottano in via straordinaria, entro il 30 settembre 2022,
il  rendiconto  al  30  giugno  2022   della   gestione   sostitutiva
dell'assicurazione generale obbligatoria, da trasmettere al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero  dell'economia  e
delle finanze, per i fini di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Entro quindici giorni dalla  data
di  adozione  della  motivata  decisione  definitiva   sul   suddetto
rendiconto,  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma   3,   del   decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e  sulla  base  delle  risultanze
dello  stesso,  con  delibera  del   consiglio   di   amministrazione
dell'INPGI da trasmettere per l'approvazione al Ministero del  lavoro
e delle politiche  sociali  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  sono  trasferite  all'INPS   le   risorse   strumentali   e
finanziarie di competenza della medesima gestione.
  116. Entro il  30  giugno  2022,  l'INPGI  provvede,  con  autonome
deliberazioni  soggette  ad  approvazione   ministeriale   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n.  509  del
1994, alla modifica dello statuto e dei regolamenti interni,  secondo
i principi e criteri di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, del  decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ai fini  dell'adeguamento  alla
funzione  di  ente  di  previdenza  e  assistenza   dei   giornalisti
professionisti e  pubblicisti  che  svolgono  attivita'  autonoma  di
libera professione giornalistica, anche sotto forma di collaborazione
coordinata e  continuativa.  Entro  quindici  giorni  dalla  data  di
approvazione dello statuto da parte  dei  Ministeri  vigilanti,  sono
indette le elezioni per il rinnovo degli organi  dell'Istituto.  Tali
organi entrano in carica in data successiva a quella di  approvazione
da parte dei Ministeri  vigilanti  della  delibera  di  trasferimento
delle risorse strumentali e finanziarie, di cui al comma 115.
  117. Al fine di garantire la continuita' delle prestazioni poste  a
carico dell'INPS, a decorrere dal 1° luglio 2022, lo stesso  Istituto
e' autorizzato  a  fare  ricorso  ad  anticipazioni  della  tesoreria
statale da estinguere entro il 31 dicembre 2022.
  118. All'articolo 16-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
il comma 2 e' abrogato. Fino  al  30  giugno  2022  e'  sospesa,  con
riferimento  alla  sola   gestione   sostitutiva   dell'assicurazione
generale obbligatoria dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni  del
comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30  giugno  1994,  n.
509.
  119. L'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 10,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' riconosciuto anche  ai  datori  di
lavoro  privati  che  assumono,  nel  periodo  ivi  considerato,  con
contratto di lavoro a tempo  indeterminato,  lavoratori  subordinati,
indipendentemente dalla loro eta' anagrafica, da imprese per le quali
e' attivo  un  tavolo  di  confronto  per  la  gestione  della  crisi
aziendale  presso  la  struttura  per  la  crisi  d'impresa  di   cui
all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n.  296.  Il
beneficio contributivo di cui al primo periodo  e'  riconosciuto  nel
limite massimo di spesa di 2,5 milioni di euro  per  l'anno  2022,  5
milioni di euro per l'anno 2023, 5 milioni di euro per l'anno 2024  e
2,5 milioni di euro per l'anno 2025. L'INPS effettua il  monitoraggio
delle minori entrate  contributive  derivanti  dal  primo  periodo  e
qualora, nell'ambito della predetta attivita' di monitoraggio, emerga
il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di  spesa  di
cui al secondo periodo del  presente  comma,  l'INPS  non  prende  in
considerazione  ulteriori  domande   per   l'accesso   al   beneficio
contributivo di cui al primo periodo del presente comma.
  120. In relazione ai differenti impatti nei settori produttivi  per
la tutela delle posizioni lavorative  nell'ambito  della  progressiva
uscita dalla fase emergenziale, connessa alla crisi epidemiologia  da
COVID-19, mediante interventi in materia di  integrazione  salariale,
in deroga alla legislazione vigente  e'  istituito,  nello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  un
apposito fondo con una dotazione di 700 milioni di  euro  per  l'anno
2022, il cui utilizzo e' disciplinato  con  successivo  provvedimento
normativo nel limite del  predetto  importo  che  costituisce  limite
massimo di spesa.
  121. In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio  2022
al 31 dicembre  2022,  per  i  rapporti  di  lavoro  dipendente,  con
esclusione dei rapporti  di  lavoro  domestico,  e'  riconosciuto  un
esonero sulla quota dei contributi previdenziali  per  l'invalidita',
la vecchiaia e i superstiti a carico  del  lavoratore  di  0,8  punti
percentuali a condizione che la retribuzione imponibile,  parametrata
su base mensile per tredici mensilita', non ecceda l'importo  mensile
di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del  mese  di  dicembre,
del rateo di  tredicesima.  Tenuto  conto  dell'eccezionalita'  della
misura di cui al primo periodo, resta  ferma  l'aliquota  di  computo
delle prestazioni pensionistiche.
  122.  Il  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione  di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' incrementato di 321,4 milioni di euro per l'anno  2022
e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  123. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
al comma 122 si provvede, nella misura di  12  milioni  di  euro  per
l'anno   2022,   al   finanziamento    dell'indennita'    giornaliera
onnicomprensiva,  pari  a  30  euro  per  l'anno  2022,  per  ciascun
lavoratore  dipendente  da  impresa  adibita  alla  pesca  marittima,
compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola  pesca  di
cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250,  in  caso  di  sospensione  dal
lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio.
  124. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
al comma 122 si provvede, nella misura  di  7  milioni  di  euro  per
l'anno   2022,   al   finanziamento    dell'indennita'    giornaliera
onnicomprensiva,  pari  a  30  euro  per  l'anno  2022,  per  ciascun
lavoratore  dipendente  da  impresa  adibita  alla  pesca  marittima,
compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola  pesca  di
cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250,  in  caso  di  sospensione  dal
lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio.
  125. Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori  dipendenti
delle imprese del settore dei call center, di  cui  all'articolo  44,
comma 7, del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  148,  sono
prorogate per l'anno 2022 nel limite di spesa di 20 milioni di  euro.
All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari  a  20
milioni di euro per l'anno 2022,  si  provvede  a  valere  sul  Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui al comma 122.
  126. E' prorogata per gli anni 2022 e 2023 la disposizione  di  cui
all'articolo 43-bis del decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130.
All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari  a  21
milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,  si  provvede  a
carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma
122.
  127. Al fine del completamento dei piani di recupero  occupazionale
di cui all'articolo 44, comma  11-bis,  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148,  sono  stanziate  ulteriori  risorse  per  un
importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sul Fondo
sociale per  occupazione  e  formazione  di  cui  al  comma  122,  da
ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze. Le predette regioni possono destinare,  nell'anno  2022,  le
risorse stanziate ai sensi del primo periodo alle medesime  finalita'
di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n.  148
del  2015,  nonche'  a  quelle  di  cui   all'articolo   53-ter   del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  128.  L'integrazione  salariale,  prevista  anche  ai  fini   della
formazione professionale per la  gestione  delle  bonifiche,  di  cui
all'articolo 1-bis  del  decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,
e' prorogata per l'anno 2022 nel limite di spesa  di  19  milioni  di
euro. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma,  pari
a 19 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul  Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui al comma 122.
  129.  La  disposizione  di  cui  all'articolo  22-bis  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e' ulteriormente prorogata per
gli anni 2022, 2023 e 2024 nel limite di spesa rispettivamente di 130
milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno  2023
e 50 milioni di euro per l'anno 2024. Gli oneri derivanti  dal  primo
periodo del presente comma, pari a 130 milioni  di  euro  per  l'anno
2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni  di  euro  per
l'anno 2024, sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione  e
formazione di cui al comma 122.
  130. Per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e  2024,  in  relazione
alle risorse gia' stanziate, le risorse di cui all'articolo 1,  comma
110,  lettera  b),  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  sono
incrementate di euro 50  milioni  a  valere  sul  Fondo  sociale  per
occupazione e formazione di cui al comma 122.
  131. Al fine di garantire la continuita' del  sostegno  al  reddito
dei lavoratori dipendenti di Alitalia - Societa' aerea italiana Spa e
Alitalia Cityliner Spa coinvolti dall'attuazione del programma  della
procedura di amministrazione straordinaria di  cui  all'articolo  79,
comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il  trattamento  di
integrazione  salariale  di  cui  all'articolo  10,  comma   1,   del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre  2021,  n.  215,  puo'  essere  prorogato  di
ulteriori dodici mesi. Il predetto trattamento puo' proseguire  anche
successivamente alla conclusione dell'attivita' del commissario e  in
ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023. La proroga  dei  trattamenti
di cui al presente comma e' riconosciuta nel limite di  63,5  milioni
di euro per l'anno 2022 e di 193,6 milioni di euro per l'anno 2023.
  132. In deroga all'articolo 5, comma 2, del  decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali n.  95269  del  7  aprile  2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del  21  maggio  2016,  il
Fondo di solidarieta' per  il  settore  del  trasporto  aereo  e  del
sistema  aeroportuale   eroga   una   prestazione   integrativa   del
trattamento di cui al comma 131, tale da garantire che il trattamento
complessivo sia pari al 60 per  cento  della  retribuzione  lorda  di
riferimento, risultante dalla  media  delle  voci  retributive  lorde
fisse, delle mensilita' lorde aggiuntive  e  delle  voci  retributive
lorde contrattuali aventi carattere  di  continuita',  percepite  dai
lavoratori interessati dall'integrazione salariale di  cui  al  comma
131,  nell'anno  2019,  con  esclusione  dei  compensi   per   lavoro
straordinario. La prestazione integrativa di cui al primo periodo del
presente comma e' concessa nei limiti di spesa  di  32,7  milioni  di
euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno  2023.  L'INPS
provvede al monitoraggio del  limite  di  spesa  di  cui  al  secondo
periodo  del  presente  comma  sulla  base   dei   provvedimenti   di
autorizzazione. A tal fine, il Fondo di solidarieta' per  il  settore
del trasporto aereo e del sistema  aeroportuale  e'  incrementato  di
32,7 milioni di euro per l'anno 2022  e  99,9  milioni  di  euro  per
l'anno 2023. Sono altresi' a carico del Fondo i  programmi  formativi
per il mantenimento e l'aggiornamento delle qualifiche  professionali
e delle licenze  necessarie  per  lo  svolgimento  della  prestazione
lavorativa; i programmi formativi possono essere  cofinanziati  dalle
regioni nell'ambito delle rispettive misure di  politica  attiva  del
lavoro. Qualora dal predetto monitoraggio emergano risparmi di spesa,
con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e  del
Ministero dell'economia e delle finanze puo' essere  disposto,  fermo
restando il limite di spesa di cui al secondo  periodo  del  presente
comma, l'incremento della percentuale di cui  al  primo  periodo  del
presente comma fino al valore massimo dell'80 per cento.
  133. Le societa' Alitalia-Sai Spa  e  Alitalia  Cityliner  Spa  che
abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale di cui al
comma 131, previa autorizzazione  dell'INPS  a  seguito  di  apposita
richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento
del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione  persa  a
seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro  e  dal
pagamento del contributo previsto dall'articolo 2,  comma  31,  della
legge 28 giugno 2012, n. 92.
  134. All'articolo 1, comma 354, della legge 11  dicembre  2016,  n.
232, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, le parole: « e 2021 » sono sostituite  dalle
seguenti: « e dall'anno 2021 »;
    b) al secondo periodo, le parole: « , a sette giorni  per  l'anno
2020 e a dieci  giorni  per  l'anno  2021  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « , a sette  giorni  per  l'anno  2020  e  a  dieci  giorni
dall'anno 2021 »;
    c) al terzo periodo, le parole: « e 2021 » sono sostituite  dalle
seguenti: « e dall'anno 2021 ».
  135. All'articolo 1, comma 394, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, le parole: « e 2018 » sono sostituite  dalle
seguenti: « , 2018 e 2024 »;
    b) al secondo periodo, le parole: « e a 45 milioni  di  euro  per
l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « ,  a  45  milioni  di
euro per l'anno 2023 e a 25 milioni di euro per l'anno 2024 ».
  136. Il Fondo per il contrasto della poverta' educativa minorile di
cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,
e' prorogato per gli anni 2023 e 2024.
  137. In via sperimentale, per l'anno 2022,  e'  riconosciuto  nella
misura del 50 per cento l'esonero per  un  anno  dal  versamento  dei
contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri  dipendenti
del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto  di
lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternita' e per
un periodo massimo di un anno a decorrere  dalla  data  del  predetto
rientro.  Resta  ferma  l'aliquota  di  computo   delle   prestazioni
pensionistiche.
  138. All'articolo 1, comma 276, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, le parole: « 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2022
» sono sostituite dalle seguenti: « 2 milioni di euro per l'anno 2022
e di 52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2023  »  e  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonche' al sostegno  della
partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la
definizione di procedure per l'acquisizione, da parte  delle  imprese
pubbliche e private, di una certificazione della parita'  di  genere,
ai sensi dell'articolo 46-bis del codice delle pari opportunita'  tra
uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006,  n.  198,
cui siano connessi benefici  contributivi  a  favore  del  datore  di
lavoro. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e
il Ministro con delega per le pari opportunita',  sono  stabilite  le
modalita' di attuazione del presente comma ».
  139.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  l'Autorita'
politica delegata per le pari  opportunita',  anche  avvalendosi  del
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle  pari  opportunita'
di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248, elabora, con il contributo delle amministrazioni  interessate  e
delle associazioni di donne impegnate nella promozione della  parita'
di genere e nel contrasto alla discriminazione delle donne, e  adotta
un Piano strategico nazionale per la parita' di genere,  in  coerenza
con gli obiettivi della Strategia europea per la  parita'  di  genere
2020-2025.
  140. Il Piano di cui al comma 139  ha  l'obiettivo  di  individuare
buone pratiche per combattere gli stereotipi di  genere,  colmare  il
divario di genere nel mercato  del  lavoro,  raggiungere  la  parita'
nella partecipazione ai  diversi  settori  economici,  affrontare  il
problema del divario retributivo e pensionistico, nonche' colmare  il
divario e conseguire l'equilibrio di genere nel processo decisionale.
  141. Per la finalita' di cui al comma 139 sono istituiti, presso il
Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del  Consiglio
dei  ministri,  una  Cabina  di   regia   interistituzionale   e   un
Osservatorio nazionale per  l'integrazione  delle  politiche  per  la
parita' di genere.
  142. L'Osservatorio nazionale per  l'integrazione  delle  politiche
per la parita' di  genere  e'  costituito  da  esperti  nominati  dal
Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica dallo
stesso   delegata,   anche    su    designazione    delle    regioni,
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e  dell'Unione  delle
province d'Italia. Ne fanno parte i rappresentanti delle associazioni
impegnate sul tema della parita' di  genere  e  delle  organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale.  Ne  fanno
altresi' parte un rappresentante della Rete  nazionale  dei  Comitati
unici di garanzia, uno dell'Istituto  nazionale  di  statistica,  uno
dell'Istituto di ricerche sulla popolazione e  le  politiche  sociali
del  Consiglio  nazionale   delle   ricerche,   uno   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello  Stato  e  uno  della  Conferenza  dei  rettori  delle
Universita' italiane.
  143.  Competono  all'Osservatorio  le  funzioni  di   monitoraggio,
analisi,  studio  e  proposta  dei  possibili  strumenti   per   dare
attuazione alle indicazioni contenute nel Piano di cui al comma  139,
valutandone l'impatto al fine di migliorarne l'efficacia e integrarne
gli strumenti. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti  comunque
denominati.
  144.  La  Cabina  di  regia  interistituzionale,   presieduta   dal
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  dall'Autorita'  politica
delegata, e' il luogo  deputato  alle  funzioni  di  raccordo  tra  i
livelli istituzionali, anche  territoriali,  coinvolti,  al  fine  di
garantire il  coordinamento  fra  le  azioni  a  livello  centrale  e
territoriale e di individuare e promuovere buone pratiche condivise.
  145. Al fine di realizzare un sistema nazionale  di  certificazione
della parita' di genere che accompagni  e  incentivi  le  imprese  ad
adottare politiche  adeguate  a  ridurre  il  divario  di  genere  in
relazione alle opportunita' di  crescita  in  azienda,  alla  parita'
salariale a parita' di mansioni, alle  politiche  di  gestione  delle
differenze di genere e alla tutela della  maternita',  l'Osservatorio
si avvale di un tavolo di lavoro permanente sulla  certificazione  di
genere alle imprese. Ai componenti del tavolo  di  lavoro  permanente
non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati.
  146.  Presso  il  Dipartimento  per  le  pari  opportunita'   della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e'  istituito  un  sistema
informativo  con  funzione  di  piattaforma  di  raccolta   di   dati
disaggregati per genere e di informazioni sulla certificazione  della
parita' di genere, nonche' di albo degli enti accreditati.
  147. Con uno o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri o dell'Autorita'  politica  delegata  sono  disciplinati  la
composizione,  il  funzionamento  e   i   compiti   dell'Osservatorio
nazionale per  l'integrazione  delle  politiche  per  la  parita'  di
genere. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  o  dell'Autorita'
politica delegata sono altresi' stabiliti i parametri minimi  per  il
conseguimento della  certificazione  della  parita'  di  genere,  con
particolare  riferimento  alla  retribuzione   corrisposta   e   alla
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonche' le modalita'  di
coinvolgimento  delle  rappresentanze  sindacali  aziendali  e  delle
consigliere e dei consiglieri territoriali e regionali di parita' nel
controllo e nella verifica del rispetto dei  requisiti  necessari  al
loro mantenimento.
  148. Per il finanziamento del Piano di cui al comma 139,  il  Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' di  cui
all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  e'
incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
  149. All'articolo 5  del  decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013,  n.  119,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  « 1.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  l'Autorita'
politica delegata per le pari  opportunita',  anche  avvalendosi  del
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari  opportunita',
di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248, elabora, con il contributo  delle  amministrazioni  interessate,
delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la  violenza
e dei centri antiviolenza, e adotta, previa acquisizione  del  parere
in sede di Conferenza unificata, un Piano strategico nazionale contro
la violenza nei confronti delle donne e  la  violenza  domestica,  di
seguito denominato "Piano", con cadenza almeno triennale, in sinergia
con gli obiettivi della  Convenzione  del  Consiglio  d'Europa  sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e
la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata
ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77 »;
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  « 2. Il Piano, con l'obiettivo di  garantire  azioni  omogenee  sul
territorio nazionale, persegue  le  seguenti  finalita',  nei  limiti
delle risorse finanziarie di cui al comma 3:
    a)  prevenire  il  fenomeno  della  violenza  contro   le   donne
attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettivita',
rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo
di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione  dei
conflitti nei rapporti interpersonali;
    b) sensibilizzare gli operatori dei  settori  dei  media  per  la
realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale,
rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare,  della
figura  femminile,  anche  attraverso   l'adozione   di   codici   di
autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi;
    c) promuovere un'adeguata formazione del personale  della  scuola
alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere  e
promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il  curricolo
della scuola dell'infanzia e del primo  ciclo  di  istruzione,  delle
indicazioni nazionali per  i  licei  e  delle  linee  guida  per  gli
istituti tecnici  e  professionali,  nella  programmazione  didattica
curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e  grado,
la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione  degli  studenti
al fine di prevenire la violenza  nei  confronti  delle  donne  e  la
discriminazione   di    genere,    anche    attraverso    un'adeguata
valorizzazione della tematica nei libri di testo;
    d) potenziare le forme di assistenza e  di  sostegno  alle  donne
vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalita' omogenee  di
rafforzamento  della  rete  dei  servizi  territoriali,  dei   centri
antiviolenza e dei  servizi  di  assistenza  alle  donne  vittime  di
violenza;
    e) garantire la  formazione  di  tutte  le  professionalita'  che
entrano in contatto con fatti  di  violenza  di  genere  o  con  atti
persecutori;
    f)  accrescere  la  protezione  delle   vittime   attraverso   il
rafforzamento  della  collaborazione   tra   tutte   le   istituzioni
coinvolte;
    g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio
nazionale, di azioni, basate su metodologie  consolidate  e  coerenti
con  linee  guida  appositamente  predisposte,  di  recupero   e   di
accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di  violenza  nelle
relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i
casi di recidiva;
    h)  prevedere   una   raccolta   strutturata   e   periodicamente
aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati  del  fenomeno,  ivi
compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche  attraverso  il
coordinamento delle banche di dati gia' esistenti;
    i) prevedere specifiche azioni positive che tengano  anche  conto
delle competenze delle amministrazioni impegnate  nella  prevenzione,
nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di
atti persecutori e delle esperienze delle associazioni  che  svolgono
assistenza nel settore;
    l) definire un sistema strutturato  di  governance  tra  tutti  i
livelli di governo, che si basi  anche  sulle  diverse  esperienze  e
sulle  buone  pratiche  gia'  realizzate  nelle  reti  locali  e  sul
territorio »;
    c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  « 2-bis. Al fine di definire un sistema strutturato  di  governance
tra tutti i livelli di governo, sono istituiti presso il Dipartimento
per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei  ministri
una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio sul fenomeno
della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza  domestica.
Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio  dei  ministri  o
dell'Autorita'  politica  delegata  per  le  pari  opportunita'  sono
disciplinati la composizione, il  funzionamento  e  i  compiti  della
Cabina di regia e dell'Osservatorio  di  cui  al  primo  periodo.  Ai
componenti della Cabina di regia e dell'Osservatorio di cui al  primo
periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese
o altri emolumenti comunque denominati »;
    d) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
  « 3. Per il finanziamento del Piano,  il  Fondo  per  le  politiche
relative ai diritti e alle pari opportunita' di cui all'articolo  19,
comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato  di
5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Tali risorse sono
destinate dal Presidente del Consiglio dei ministri o  dall'Autorita'
politica delegata per le pari opportunita' alle azioni a  titolarita'
nazionale e regionale previste dal Piano, fatte salve quelle  di  cui
al comma 2, lettera d), del presente articolo. Le  risorse  destinate
alle azioni a titolarita' regionale ai sensi del presente comma  sono
ripartite annualmente tra le regioni dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dall'Autorita' politica delegata per le pari opportunita',
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  con
il medesimo provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo  5-bis  del
presente decreto.
  4.  All'attuazione  delle  disposizioni  contenute   nel   presente
articolo, fatto salvo  quanto  previsto  dal  comma  3,  si  provvede
mediante l'utilizzo delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica »;
    e) il comma 5 e' abrogato;
    f) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «  Piano  strategico
nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la  violenza
domestica ».
  150. Il comma 353 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,  n.
160, e' abrogato.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.
  151. All'articolo 64 del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3, le parole: « al 30 giugno 2022 »  sono  sostituite
dalle seguenti: « al 31 dicembre 2022 »;
    b) al comma 9, le parole: « il 30 giugno 2022 »  sono  sostituite
dalle seguenti: « il 31 dicembre 2022 ».
  152. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo  1,
comma 48, lettera c) , della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,  sono
assegnati ulteriori 242 milioni di euro per l'anno 2022.
  153. Per le operazioni di finanziamento previste dall'articolo  64,
comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23  luglio  2021,   n.   106,   ammesse
all'intervento della garanzia del Fondo di cui all'articolo 1,  comma
48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e'  accantonato
a coefficiente di rischio un importo non inferiore  all'8  per  cento
dell'importo garantito del finanziamento stesso.
  154. Per le societa' e le associazioni  sportive  professionistiche
che assumono  lavoratori  sportivi  con  contratto  di  apprendistato
professionalizzante il limite massimo di eta' di cui all'articolo 44,
comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15  giugno  2015,  n.
81, e' ridotto a 23 anni.
  155. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
  « 1-ter. Ai giovani di eta' compresa fra i  20  e  i  31  anni  non
compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71  euro,
che stipulano un contratto  di  locazione  ai  sensi  della  legge  9
dicembre 1998, n. 431, per l'intera unita' immobiliare o porzione  di
essa, da destinare a propria residenza,  sempre  che  la  stessa  sia
diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui  sono
affidati dagli organi competenti ai sensi di  legge,  spetta,  per  i
primi  quattro  anni   di   durata   contrattuale,   una   detrazione
dall'imposta lorda pari a euro 991,60, ovvero, se superiore, pari  al
20 per cento dell'ammontare del canone di locazione e comunque  entro
il limite massimo di euro 2.000 ».
  156. Al fine della celebrazione, nell'anno 2022, dell'Anno  europeo
dei giovani, e' autorizzata la spesa di 5  milioni  di  euro  per  il
medesimo  anno,  per  la  realizzazione  di  iniziative  di   valenza
nazionale ispirate ai  principi  guida  della  strategia  dell'Unione
europea per la gioventu' e volte a favorire il  coinvolgimento  e  la
piu' ampia partecipazione dei giovani. Con decreto del  Ministro  per
le politiche giovanili sono  stabiliti  gli  indirizzi  e  i  criteri
nonche' le modalita' di  utilizzo  delle  risorse  di  cui  al  primo
periodo.
  157. In considerazione  delle  conseguenze  causate  dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e' istituito nello  stato  di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini  del  successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, il Fondo di intervento per la prevenzione  e  il  contrasto
delle dipendenze tra le giovani generazioni, allo scopo di finanziare
politiche volte a supportare l'attivita' di promozione,  indirizzo  e
coordinamento delle finalita' del Fondo.  Il  Fondo  e'  destinato  a
finanziare  la  realizzazione  di  progetti  a  valenza  ed   impatto
nazionale in materia di  prevenzione  e  contrasto  delle  dipendenze
comportamentali   e   da   sostanze   nelle   giovani    generazioni.
All'attuazione dei progetti possono concorrere  i  servizi  pubblici,
gli enti di ricerca pubblici e privati, le universita' e gli enti del
privato sociale.  Al  fine  di  dare  immediato  impulso  alle  prime
attivita'  progettuali,  la  dotazione  finanziaria  del   Fondo   e'
costituita con 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, con decreto del Ministro  per  le  politiche  giovanili,  sono
stabiliti i criteri e le modalita' per l'utilizzo delle  risorse  del
Fondo.
  158. Al capo III del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40,  dopo
l'articolo 10 e' aggiunto il seguente:
  « Art. 10-bis. - (Centro nazionale del servizio civile  universale)
- 1. Per sostenere le finalita' e gli obiettivi assegnati al servizio
civile universale e assicurare anche la  compiuta  realizzazione  del
progetto di potenziamento del servizio medesimo previsto  nell'ambito
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e' istituito  il  Centro
nazionale  del  servizio  civile  universale,  con  sede  nel  comune
dell'Aquila.
  2. Il Centro di cui al comma 1, quale sede delle attivita' connesse
ai programmi e ai progetti per lo  svolgimento  del  servizio  civile
universale,  ha  lo  scopo  di  garantirne  l'armonizzazione   e   il
consolidamento dei processi organizzativi  e  formativi,  nonche'  di
potenziare  l'acquisizione  di  competenze  dei   giovani   operatori
volontari del servizio civile e di favorire e accelerare il  processo
di rigenerazione e  rivitalizzazione  urbana,  sociale,  culturale  e
tecnologica  della  citta'  dell'Aquila  e  dei  territori  abruzzesi
colpiti dal sisma nel 2009.
  3. Le modalita' di fruizione delle unita' immobiliari destinate  al
Centro di cui al comma 1 sono stabilite per il tramite  di  specifica
convenzione tra il comune dell'Aquila, la struttura di  missione  per
il  coordinamento  dei  processi  di  ricostruzione  e  sviluppo  dei
territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e il  Dipartimento  per
le  politiche  giovanili  e  il  servizio  civile  universale   della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
  4. Per far fronte agli oneri di gestione  e  di  funzionamento  del
Centro di cui al comma 1, il Fondo nazionale per il  servizio  civile
di cui all'articolo  19  della  legge  8  luglio  1998,  n.  230,  e'
incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2022.
  5. Il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio  civile
universale della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  nell'ambito
delle competenze e delle attribuzioni di cui al decreto legislativo 6
marzo  2017,  n.  40,  assicura,  nell'ambito  delle  risorse  umane,
strumentali  e  finanziarie  disponibili  e   legislazione   vigente,
l'esercizio delle funzioni, delle azioni e delle attivita' del Centro
di cui al comma 1.
  6. Con uno o piu' decreti del Ministro per le  politiche  giovanili
possono  essere  definite   ulteriori   e   specifiche   misure   per
l'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  nonche'  le
modalita' inerenti all'organizzazione e alla funzionalita' del Centro
di cui al comma 1 ».
  159. I livelli essenziali delle  prestazioni  sociali  (LEPS)  sono
costituiti dagli interventi, dai servizi,  dalle  attivita'  e  dalle
prestazioni integrate che  la  Repubblica  assicura,  sulla  base  di
quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera  m),  della
Costituzione e in coerenza con i principi e i criteri  indicati  agli
articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con carattere  di
universalita' su tutto il territorio nazionale per garantire qualita'
della vita,  pari  opportunita',  non  discriminazione,  prevenzione,
eliminazione  o  riduzione  delle  condizioni  di  svantaggio  e   di
vulnerabilita'.
  160. Al fine di garantire la programmazione, il coordinamento e  la
realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio, nonche'
di concorrere alla piena attuazione  degli  interventi  previsti  dal
Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell'ambito  delle
politiche per  l'inclusione  e  la  coesione  sociale,  i  LEPS  sono
realizzati  dagli  ambiti   territoriali   sociali   (ATS)   di   cui
all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000,  n.
328, che costituiscono la sede necessaria  nella  quale  programmare,
coordinare, realizzare e gestire  gli  interventi,  i  servizi  e  le
attivita' utili al raggiungimento dei LEPS medesimi,  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 15 settembre
2017, n. 147.
  161. Mediante apposita intesa in sede di  Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su
iniziativa del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, si provvede alla definizione delle linee  guida  per
l'attuazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8  novembre  2000,
n. 328, degli interventi  di  cui  ai  commi  da  159  a  171  e  per
l'adozione  di   atti   di   programmazione   integrata,   garantendo
l'omogeneita' del modello organizzativo degli ATS e  la  ripartizione
delle risorse assegnate dallo Stato per il finanziamento dei LEPS.
  162. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, i  servizi
socio-assistenziali volti a promuovere la continuita' e  la  qualita'
di vita a domicilio e nel  contesto  sociale  di  appartenenza  delle
persone anziane non  autosufficienti,  comprese  le  nuove  forme  di
coabitazione solidale delle persone anziane, sono erogati dagli  ATS,
nelle seguenti aree:
    a) assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale  integrata
con i servizi sanitari, quale servizio rivolto a persone anziane  non
autosufficienti o a persone anziane con ridotta autonomia o a rischio
di emarginazione, che richiedono  supporto  nello  svolgimento  delle
attivita' fondamentali della  vita  quotidiana  caratterizzato  dalla
prevalenza degli interventi di  cura  della  persona  e  di  sostegno
psico-socio-educativo anche ad integrazione di interventi  di  natura
sociosanitaria;  soluzioni  abitative,  anche  in  coerenza  con   la
programmazione degli interventi del PNRR, mediante  ricorso  a  nuove
forme di coabitazione solidale delle persone  anziane,  rafforzamento
degli interventi delle reti di prossimita' intergenerazionale  e  tra
persone anziane,  adattamenti  dell'abitazione  alle  esigenze  della
persona con soluzioni domotiche e  tecnologiche  che  favoriscono  la
continuita' delle relazioni personali e sociali a domicilio, compresi
i servizi di telesoccorso e teleassistenza;
    b) servizi  sociali  di  sollievo  per  le  persone  anziane  non
autosufficienti e le loro famiglie, quali: il pronto  intervento  per
le emergenze temporanee, diurne  e  notturne,  gestito  da  personale
qualificato; un servizio di sostituzione temporanea degli  assistenti
familiari in occasione di ferie, malattia e maternita'; l'attivazione
e l'organizzazione mirata dell'aiuto alle  famiglie  valorizzando  la
collaborazione volontaria delle risorse informali  di  prossimita'  e
quella degli enti del Terzo settore anche mediante gli  strumenti  di
programmazione e progettazione partecipata  secondo  quanto  previsto
dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3  luglio
2017, n. 117, nonche' sulla base delle esperienze di prevenzione,  di
solidarieta' intergenerazionale e di volontariato locali;
    c) servizi  sociali  di  supporto  per  le  persone  anziane  non
autosufficienti e le loro famiglie, quali la messa a disposizione  di
strumenti qualificati  per  favorire  l'incontro  tra  la  domanda  e
l'offerta di lavoro degli assistenti familiari, in collaborazione con
i Centri per l'impiego del  territorio,  e  l'assistenza  gestionale,
legale  e  amministrativa  alle  famiglie   per   l'espletamento   di
adempimenti.
  163. Il  Servizio  sanitario  nazionale  e  gli  ATS  garantiscono,
mediante le risorse umane e  strumentali  di  rispettiva  competenza,
alle persone  in  condizioni  di  non  autosufficienza  l'accesso  ai
servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso punti unici  di
accesso (PUA), che hanno la sede operativa  presso  le  articolazioni
del servizio sanitario denominate « Case della comunita' ». Presso  i
PUA operano equipe  integrate  composte  da  personale  adeguatamente
formato  e  numericamente  sufficiente   appartenente   al   Servizio
sanitario nazionale e agli ATS. Tali equipe integrate,  nel  rispetto
di quanto previsto dal citato decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 12 gennaio 2017 per la  valutazione  del  complesso  dei
bisogni di  natura  clinica,  funzionale  e  sociale  delle  persone,
assicurano   la   funzionalita'   delle   unita'    di    valutazione
multidimensionale    (UVM)    della    capacita'    bio-psico-sociale
dell'individuo, anche al fine di delineare  il  carico  assistenziale
per consentire la permanenza  della  persona  in  condizioni  di  non
autosufficienza  nel  proprio  contesto  di  vita  in  condizioni  di
dignita', sicurezza e comfort, riducendo  il  rischio  di  isolamento
sociale e il ricorso ad ospedalizzazioni non strettamente necessarie.
Sulla base della valutazione dell'UVM, con  il  coinvolgimento  della
persona in condizioni di non autosufficienza e della sua  famiglia  o
dell'amministratore di  sostegno,  l'equipe  integrata  procede  alla
definizione del progetto di assistenza individuale  integrata  (PAI),
contenente   l'indicazione   degli   interventi   modulati    secondo
l'intensita'   del   bisogno.   Il   PAI   individua   altresi'    le
responsabilita',  i   compiti   e   le   modalita'   di   svolgimento
dell'attivita' degli operatori sanitari, sociali e assistenziali  che
intervengono nella presa in carico della persona,  nonche'  l'apporto
della famiglia e  degli  altri  soggetti  che  collaborano  alla  sua
realizzazione. La programmazione  degli  interventi  e  la  presa  in
carico si avvalgono del raccordo informativo, anche  telematico,  con
l'INPS.
  164. Gli ATS garantiscono l'offerta dei servizi e degli  interventi
di cui alle aree individuate al  comma  162.  L'offerta  puo'  essere
integrata da contributi, diversi dall'indennita'  di  accompagnamento
di cui alla legge 11 febbraio 1980, n.  18,  per  il  sostegno  della
domiciliarita' e dell'autonomia personale delle persone  anziane  non
autosufficienti  e  il  supporto   ai   familiari   che   partecipano
all'assistenza. Tali contributi sono utilizzabili esclusivamente  per
remunerare il lavoro di cura svolto da operatori titolari di rapporto
di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali  di  settore  di
cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,  o
per l'acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel  settore
dell'assistenza sociale non residenziale.
  165. Al fine di qualificare il lavoro di cura, con intese stipulate
dalle associazioni sottoscrittrici dei contratti collettivi nazionali
di cui al comma 164 possono essere previsti percorsi  di  formazione,
anche mediante gli enti bilaterali di cui all'articolo  2,  comma  1,
lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
  166. Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  nel
rispetto delle previsioni del decreto legislativo 14 settembre  2015,
n. 150, in collaborazione con l'Agenzia nazionale  per  le  politiche
attive del lavoro (ANPAL) e  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, definisce strumenti e modelli di supporto, utilizzabili
su tutto il territorio nazionale, agli interventi  di  cui  al  comma
162, lettera c), nonche' alle attivita' e ai programmi di  formazione
professionale di cui al comma 165 e ai progetti  formativi  a  favore
dei familiari delle persone anziane non autosufficienti.
  167. Con uno o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro della salute e con  il  Ministro
dell'economia  e  finanze,  previa  intesa  in  sede  di   Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, sono determinate, ai fini della  graduale  introduzione
dei LEPS, le modalita' attuative, le  azioni  di  monitoraggio  e  le
modalita' di verifica del raggiungimento dei  LEPS  medesimi  per  le
persone anziane non autosufficienti  nell'ambito  degli  stanziamenti
vigenti, inclusi quelli di cui al comma 168.
  168. Per le finalita' di cui al comma 162, lettere a), b) e  c),  e
al comma 163, fermi restando gli interventi  a  valere  sullo  stesso
Fondo per le non autosufficienze gia'  destinati  al  sostegno  delle
persone  in  condizioni  di  disabilita'  gravissima  previsti  dalla
normativa vigente e dettagliati dal Piano per la non  autosufficienza
di cui all'articolo 21, comma 6, lettera c), del decreto  legislativo
15 settembre 2017, n. 147, il Fondo per  le  non  autosufficienze  e'
integrato per un ammontare pari a euro 100 milioni per l'anno 2022, a
euro 200 milioni per l'anno 2023, a euro 250 milioni per l'anno  2024
e a euro 300 milioni a decorrere dall'anno 2025.
  169. Entro diciotto mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con uno o piu' decreti  del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto  col  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, nei limiti delle risorse  disponibili  a  legislazione
vigente, sono definiti i LEPS, negli altri ambiti del sociale diversi
dalla non autosufficienza, con riferimento alle aree di intervento  e
ai servizi gia' individuati ai sensi dell'articolo 22, commi 2  e  4,
della legge 8 novembre 2000, n. 328. Tali LEPS integrano quelli  gia'
definiti ai sensi degli articoli 5 e 23 del  decreto  legislativo  15
settembre 2017, n. 147, degli articoli 1 e  4  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26, e dell'articolo  1,  comma  797,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, e si raccordano con gli obiettivi di  servizio
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° luglio
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  209  del  1°  settembre
2021.
  170. In sede di prima applicazione sono definiti i  seguenti  LEPS,
individuati come prioritari nell'ambito  del  Piano  nazionale  degli
interventi e dei servizi  sociali  2021-2023,  approvato  dalla  Rete
della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'articolo  21
del decreto legislativo n. 147 del 2017, nella seduta del  28  luglio
2021:
    a) pronto intervento sociale;
    b) supervisione del personale dei servizi sociali;
    c) servizi sociali per le dimissioni protette;
    d) prevenzione dell'allontanamento familiare;
    e) servizi per la residenza fittizia;
    f) progetti per il dopo di noi e per la vita indipendente.
  171. Al finanziamento dei LEPS di cui ai commi 169 e 170 concorrono
le risorse nazionali gia' destinate per  le  medesime  finalita'  dal
Piano di cui al comma 170 insieme alle risorse dei  fondi  europei  e
del PNRR destinate a tali scopi.
  172.   Al   fine   di   rimuovere   gli   squilibri    territoriali
nell'erogazione  del   servizio   di   asilo   nido   in   attuazione
dell'articolo 117, secondo comma,  lettera  m),  della  Costituzione,
all'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  la
lettera d-sexies) e' sostituita dalla seguente:
    «  d-sexies)  destinato  ai  comuni  delle  regioni   a   statuto
ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna quanto  a
120 milioni di euro per l'anno 2022, a 175 milioni di euro per l'anno
2023, a 230 milioni di euro per l'anno 2024, a 300  milioni  di  euro
per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per  l'anno  2026  e  a  1.100
milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2027,  quale  quota  di
risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel  limite  delle
risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi
educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera  a),
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento
di un livello minimo che ciascun  comune  o  bacino  territoriale  e'
tenuto a garantire. Il livello minimo da garantire di cui al  periodo
precedente e' definito quale numero dei posti  dei  predetti  servizi
educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al
servizio a tempo pieno dei  nidi,  in  proporzione  alla  popolazione
ricompresa nella fascia di eta' da 3 a 36 mesi, ed e' fissato su base
locale  nel  33  per  cento,  inclusivo  del  servizio  privato.   In
considerazione delle risorse di cui al primo  periodo  i  comuni,  in
forma singola o associata,  garantiscono,  secondo  una  progressione
differenziata  per  fascia  demografica  tenendo  anche  conto,   ove
istituibile,   del   bacino   territoriale   di   appartenenza,    il
raggiungimento del livello essenziale  della  prestazione  attraverso
obiettivi  di  servizio  annuali.  Dall'anno  2022   l'obiettivo   di
servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale
di appartenenza, e' fissato con il decreto di cui al  sesto  periodo,
dando priorita' ai bacini territoriali piu'  svantaggiati  e  tenendo
conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando
anche tutti i comuni  svantaggiati  non  abbiano  raggiunto  un  pari
livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio  e'  progressivamente
incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027,  del
livello minimo garantito del 33  per  cento  su  base  locale,  anche
attraverso il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo
e' ripartito entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30
novembre dell'anno precedente a quello di riferimento  per  gli  anni
successivi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro  dell'istruzione,
il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il  Ministro  per
le pari  opportunita'  e  la  famiglia,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  su  proposta  della
Commissione tecnica per i fabbisogni  standard,  tenendo  conto,  ove
disponibili,  dei  costi  standard  per  la  funzione  "Asili   nido"
approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di  cui  al  sesto
periodo sono altresi' disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei
posti di asili nido da conseguire, per  ciascuna  fascia  demografica
del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate,  e
le modalita' di monitoraggio sull'utilizzo delle  risorse  stesse.  I
comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla
diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando  le
risorse di cui alla presente lettera e nei limiti  delle  stesse.  Si
applica l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126 ».
  173. All'articolo 243, comma 2, lettera a), del testo unico di  cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole:  «  a  tale
fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati  al  50  per
cento del loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti: «  a  tale
fine sono esclusi i costi di gestione degli asili nido ».
  174. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,  n.
232, dopo la lettera d-septies) e' aggiunta la seguente:
    «  d-octies)  destinato  ai  comuni  delle  regioni   a   statuto
ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, quanto a
30 milioni di euro per l'anno 2022, a 50 milioni di euro  per  l'anno
2023, a 80 milioni di euro per l'anno 2024, a 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a  120  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno  2027,  quale  quota  di  risorse  finalizzata  a
incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e
dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il numero di studenti
disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola  primaria  e
la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia a  cui  viene
fornito  il  trasporto  per  raggiungere  la  sede   scolastica.   Il
contributo di cui al primo periodo e' ripartito, entro il 28 febbraio
2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno  precedente  a
quello di riferimento  per  gli  anni  successivi,  con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud  e
la coesione  territoriale,  il  Ministro  per  le  disabilita'  e  il
Ministro per le pari opportunita' e la  famiglia,  previa  intesa  in
sede di Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  su  proposta
della Commissione tecnica per i fabbisogni standard,  tenendo  conto,
ove  disponibili,  dei  costi  standard  relativi   alla   componente
trasporto disabili della  funzione  "Istruzione  pubblica"  approvati
dalla stessa Commissione. Fino  alla  definizione  dei  LEP,  con  il
suddetto  decreto  sono  altresi'  disciplinati  gli   obiettivi   di
incremento della percentuale di  studenti  disabili  trasportati,  da
conseguire con le risorse assegnate, e le modalita'  di  monitoraggio
sull'utilizzo delle risorse stesse.  Le  somme  che,  a  seguito  del
monitoraggio di cui al periodo precedente, risultassero non destinate
ad assicurare l'obiettivo  stabilito  di  incremento  degli  studenti
disabili trasportati gratuitamente sono recuperate a valere sul fondo
di solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso  di
insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di cui ai commi  128
e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ».
  175. All'articolo 1, comma 98, della legge  28  dicembre  2015,  n.
208, le parole: « Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni
strumentali nuovi  indicati  nel  comma  99,  destinati  a  strutture
produttive ubicate  nelle  zone  assistite  delle  regioni  Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e  Sardegna,  ammissibili  alle
deroghe previste dall'articolo 107,  paragrafo  3,  lettera  a),  del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  e   nelle   zone
assistite delle regioni Molise e Abruzzo,  ammissibili  alle  deroghe
previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli
aiuti a finalita' regionale  2014-2020  C(2014)  6424  final  del  16
settembre 2014, come modificata dalla decisione  C(2016)  5938  final
del 23 settembre 2016, fino al 31  dicembre  2022  e'  attribuito  un
credito d'imposta nella misura massima consentita dalla citata  Carta
» sono sostituite dalle  seguenti:  «  Alle  imprese  che  effettuano
l'acquisizione dei beni strumentali  nuovi  indicati  nel  comma  99,
destinati a strutture produttive ubicate nelle zone  assistite  delle
regioni  Campania,  Puglia,  Basilicata,  Calabria,   della   Regione
siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe
previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul
funzionamento dell'Unione  europea,  e  nelle  zone  assistite  della
regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107,
paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea,  come  individuate  dalla  Carta  degli  aiuti  a  finalita'
regionale 2022-2027, fino al  31  dicembre  2022,  e'  attribuito  un
credito d'imposta nella misura massima consentita dalla  Carta  degli
aiuti a finalita' regionale  2014-2020  C(2014)  6424  final  del  16
settembre 2014, come modificata dalla decisione  C(2016)  5938  final
del 23 settembre 2016 ».
  176. Al  fine  di  sostenere  lo  sviluppo  dell'offerta  turistica
rivolta alle persone con disabilita' e favorire l'inclusione  sociale
e  la  diversificazione  dell'offerta  turistica  stessa,  presso  il
Ministero del turismo e' istituito un fondo con una dotazione pari  a
6 milioni di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2022,  2023  e  2024,
destinato  alla  realizzazione  di  interventi  per  l'accessibilita'
all'offerta turistica delle persone con disabilita'.
  177. Con decreto del Ministro  del  turismo,  di  concerto  con  il
Ministro  per  le  disabilita',  sono  adottate  le  disposizioni  di
attuazione del comma 176.
  178. Il Fondo per la disabilita' e la non  autosufficienza  di  cui
all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,  a
decorrere dal 1° gennaio 2022 e' denominato « Fondo per le  politiche
in favore delle persone con disabilita' » ed e' trasferito presso  lo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  al
fine di dare  attuazione  a  interventi  legislativi  in  materia  di
disabilita' finalizzati al riordino e  alla  sistematizzazione  delle
politiche di sostegno alla disabilita' di  competenza  dell'Autorita'
politica delegata in materia di disabilita'. A tal fine, il  predetto
Fondo e' incrementato di 50 milioni di euro annui per ciascuno  degli
anni dal 2023 al 2026.
  179. Per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e
alla comunicazione  per  gli  alunni  con  disabilita'  della  scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e  della  scuola  secondaria  di
primo e secondo grado, ai sensi  dell'articolo  13,  comma  3,  della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' istituito nello stato di previsione
del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  per  il  successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, un Fondo denominato « Fondo per l'assistenza  all'autonomia
e  alla  comunicazione  degli  alunni  con  disabilita'  »,  con  una
dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
  180. Il fondo di cui al comma 179 e' ripartito, per la quota  parte
di 70 milioni di euro in favore degli enti territoriali, con  decreto
del Ministro per  le  disabilita'  e  del  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'istruzione,
dell'economia e delle finanze e dell'interno, previa intesa  in  sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il  30  giugno  di  ciascun
anno, e, per la quota parte di 30  milioni  di  euro  in  favore  dei
comuni, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro  per  le
disabilita',  di  concerto   con   i   Ministri   dell'istruzione   e
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
Statocitta' ed autonomie locali, da adottare entro il  30  giugno  di
ciascun anno, nei quali sono individuati i criteri di ripartizione.
  181. All'articolo 1 della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 401, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «  e
di 27 milioni di euro per l'anno 2022 »;
    b) al comma 402, alinea, dopo le parole: « di concerto con » sono
inserite le seguenti: « il Ministro per le disabilita' e con ».
  182. Il rifinanziamento  di  cui  al  comma  181,  lettera  a),  e'
finalizzato a favorire, nel limite di spesa ivi previsto,  iniziative
e progetti di carattere  socio-assistenziale  e  abilitativo  per  le
persone con disturbo dello spettro autistico.
  183. All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021,  n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,
dopo le parole: « con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno
2021 » sono inserite le seguenti: « e  di  50  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2022 e 2023 ».
  184. All'articolo 34, comma 2-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.
69, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
  « b-bis)  iniziative  dedicate  alle  persone  con  disturbo  dello
spettro autistico ».
  185. Al fine di favorire il diritto allo svolgimento dell'attivita'
sportiva, tenuto conto dei contenuti sociali, educativi  e  formativi
dello sport, con particolare riferimento alla fase  post-pandemica  e
in attesa che trovino piena applicazione i principi di  riordino  del
settore  contenuti  nella  legge  8  agosto  2019,  n.  86,  in   via
sperimentale per gli anni 2022,  2023  e  2024,  per  le  federazioni
sportive  nazionali  riconosciute  dal  Comitato  olimpico  nazionale
italiano, gli utili derivanti dall'esercizio di attivita' commerciale
non concorrono a formare il reddito imponibile ai  fini  dell'imposta
sul reddito delle societa' (IRES) e il valore della produzione  netta
ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  (IRAP),  a
condizione che in ciascun  anno  le  federazioni  sportive  destinino
almeno il 20 per cento degli stessi allo sviluppo, diretto o  per  il
tramite dei soggetti componenti  delle  medesime  federazioni,  delle
infrastrutture  sportive,  dei  settori  giovanili  e  della  pratica
sportiva dei soggetti con disabilita'.
  186. I costi effettivamente sostenuti per lo  sviluppo  di  cui  al
comma 185 sono rendicontati dalle federazioni  sportive  nazionali  e
certificati dagli organi di controllo interno delle  stesse  o  dalle
societa' di revisione da queste incaricate per la certificazione  dei
bilanci, entro il terzo anno successivo a quello di riferimento.
  187. L'efficacia della misura di cui al comma 185  e'  subordinata,
ai  sensi  dell'articolo  108,  paragrafo   3,   del   Trattato   sul
funzionamento   dell'Unione   europea,    all'autorizzazione    della
Commissione europea.
  188.  Per  sostenere  le  attivita'  sportive  universitarie  e  la
gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello  sport
nelle universita', la dotazione finanziaria  di  cui  alla  legge  28
giugno 1977, n. 394, e' integrata di 2 milioni  di  euro  per  l'anno
2022 e 3 milioni di euro per l'anno 2023.
  189. All'articolo 1, comma 34, della legge  30  dicembre  2020,  n.
178, le parole: « 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50  milioni
di euro per l'anno 2022  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  50
milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 ».
  190. La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali
per interventi  di  manutenzione  e  restauro  di  impianti  sportivi
pubblici  e  per  la  realizzazione  di  nuove   strutture   sportive
pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 627, della legge  30
dicembre 2018,  n.  145,  si  applica,  limitatamente  a  favore  dei
soggetti titolari di reddito d'impresa, anche per  l'anno  2022,  nel
limite complessivo di 13,2 milioni di euro e secondo le modalita'  di
cui al comma 623 dell'articolo 1 della legge  30  dicembre  2018,  n.
145. Ai fini attuativi,  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni di cui al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  124
del 29 maggio 2019.
  191. All'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1 e' aggiunto, infine, il  seguente  periodo:  «  Per
periodi di  sospensione  o  di  riduzione  dell'attivita'  lavorativa
decorrenti dal 1° gennaio 2022 sono destinatari  dei  trattamenti  di
integrazione salariale anche i lavoratori a domicilio »;
    b) al comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:  «
Per il  riconoscimento  dei  trattamenti  di  integrazione  salariale
richiesti a decorrere dal 1° gennaio  2022,  l'anzianita'  minima  di
effettivo lavoro che i  lavoratori  devono  possedere  alla  data  di
presentazione della domanda e' pari a trenta giorni ».
  192. All'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, la parola: « professionalizzante » e' soppressa  e
sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «  per  periodi  di
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti  dal  1°
gennaio 2022 »;
    b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «  Il
presente comma cessa di  avere  applicazione  per  i  trattamenti  di
integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o  riduzione
dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 »;
    c) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «  In
caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il
diploma di  istruzione  secondaria  superiore  e  il  certificato  di
specializzazione  tecnica  superiore  e  di  apprendistato  di   alta
formazione e ricerca,  la  sospensione  o  riduzione  dell'orario  di
lavoro non deve pregiudicare, in  ogni  caso,  il  completamento  del
percorso formativo  come  eventualmente  ridefinito  ai  sensi  degli
articoli 43, comma 3, e 45,  comma  4,  del  decreto  legislativo  15
giugno 2015, n. 81 ».
  193. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 14  settembre  2015,
n. 148, e' inserito il seguente:
  « Art. 2-bis. - (Computo dei dipendenti) - 1. Agli effetti  di  cui
al presente decreto, ai fini  della  determinazione  dei  limiti  dei
dipendenti, sono da  comprendere  nel  calcolo  tutti  i  lavoratori,
inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti,  che
prestano  la  propria  opera  con  vincolo  di   subordinazione   sia
all'interno che all'esterno dell'azienda ».
  194. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
  « 5-bis. Per i trattamenti di  integrazione  salariale  relativi  a
periodi  di  sospensione  o   riduzione   dell'attivita'   lavorativa
decorrenti dal 1° gennaio 2022, il massimale di cui alla  lettera  a)
del comma 5 cessa di  produrre  i  propri  effetti  e  l'importo  del
trattamento di cui al comma 1, indipendentemente  dalla  retribuzione
mensile di riferimento per  il  calcolo  del  trattamento,  non  puo'
superare l'importo massimo mensile di cui al  comma  5,  lettera  b),
come rivalutato ai sensi del comma 6 »;
    b) al comma 9, dopo le parole: « dalla legge 13 maggio  1988,  n.
153, e successive modificazioni » sono  aggiunte  le  seguenti:  «  ,
fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 8  giugno  2021,  n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112
».
  195. All'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il
presente comma cessa di  avere  applicazione  per  i  trattamenti  di
integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o  riduzione
dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 »;
    b) dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:
  « 1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore  dei  datori  di
lavoro  che  non  abbiano  fruito  di  trattamenti  di   integrazione
salariale  per  almeno  ventiquattro  mesi  successivi   al   termine
dell'ultimo periodo di fruizione del  trattamento  e'  stabilita  una
contribuzione addizionale ridotta, in misura pari:
    a) al 6 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata
al lavoratore per le ore di lavoro  non  prestate,  relativamente  ai
periodi di integrazione salariale ordinaria  o  straordinaria  fruiti
all'interno di uno o  piu'  interventi  concessi  sino  a  un  limite
complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
    b) al 9 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a
104 settimane in un quinquennio mobile ».
  196. All'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.
148, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
  « 5-bis. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di  cui  al
presente  articolo,  il  datore  di  lavoro  e'  tenuto,  a  pena  di
decadenza,  ad  inviare  all'INPS  tutti  i  dati  necessari  per  il
pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale  entro  la  fine
del secondo mese successivo a quello in  cui  inizia  il  periodo  di
integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro  il  termine  di
sessanta giorni dall'adozione del  provvedimento  di  autorizzazione.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione  e
gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del  datore  di  lavoro
inadempiente ».
  197. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' abrogato;
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  « 2. Il lavoratore che svolga attivita' di  lavoro  subordinato  di
durata superiore a sei mesi nonche' di  lavoro  autonomo  durante  il
periodo di integrazione salariale non ha diritto al  trattamento  per
le giornate  di  lavoro  effettuate.  Qualora  il  lavoratore  svolga
attivita' di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore  a  sei
mesi, il trattamento e' sospeso per la durata del rapporto di  lavoro
»;
    c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: « Compatibilita'  con
lo svolgimento di attivita' lavorativa ».
  198. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, alinea, le parole: « , inclusi gli apprendisti e i
dirigenti » sono soppresse;
    b) al comma 2, alinea, le parole: « , inclusi gli apprendisti e i
dirigenti » sono soppresse;
    c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  « 3-bis. Per i trattamenti di  integrazione  salariale  relativi  a
periodi  di  sospensione  o   riduzione   dell'attivita'   lavorativa
decorrenti  dal  1°  gennaio  2022,  la  disciplina  in  materia   di
intervento straordinario  di  integrazione  salariale  e  i  relativi
obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori  di
lavoro non coperti dai fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 e  che,
nel semestre precedente  la  data  di  presentazione  della  domanda,
abbiano occupato mediamente  piu'  di  quindici  dipendenti,  per  le
causali di cui all'articolo 21, comma 1.
  3ter. La medesima disciplina e  i  medesimi  obblighi  contributivi
trovano applicazione, a prescindere dal numero dei dipendenti, per le
causali di cui all'articolo 21, comma 1, in relazione alle  categorie
seguenti:
    a) imprese del trasporto  aereo  e  di  gestione  aeroportuale  e
societa'  da   queste   derivate,   nonche'   imprese   del   sistema
aeroportuale;
    b) partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e
sezioni  territoriali,  a  condizione  che  risultino  iscritti   nel
registro di  cui  all'articolo  4,  comma  2,  del  decreto-legge  28
dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
febbraio 2014, n. 13.
  3-quater. La disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 trova applicazione
per i trattamenti di integrazione salariale fino al 31 dicembre  2021
»;
    d) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «  Il
presente comma cessa di  avere  applicazione  per  i  trattamenti  di
integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o  riduzione
dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 ».
  199. All'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, lettera a), dopo  le  parole:  «  riorganizzazione
aziendale » sono aggiunte le  seguenti:  «  ,  anche  per  realizzare
processi di  transizione  individuati  e  regolati  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  sentito  il  Ministro
dello sviluppo economico, da adottare  entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione »;
    b) al comma 2, primo periodo, dopo  le  parole:  «  gestionale  o
produttiva » sono inserite le seguenti: « ovvero a  gestire  processi
di transizione »;
    c) al comma 2,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «  recupero
occupazionale » sono inserite le seguenti: « , anche  in  termini  di
riqualificazione professionale e di potenziamento  delle  competenze,
»;
    d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  « 5. Il contratto di solidarieta' di cui al comma 1, lettera c), e'
stipulato dall'impresa mediante  contratti  collettivi  aziendali  ai
sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
che stabiliscono una riduzione  dell'orario  di  lavoro  al  fine  di
evitare, in tutto o in parte, la  riduzione  o  la  dichiarazione  di
esubero del personale, anche tramite un suo piu'  razionale  impiego.
La riduzione media oraria non puo' essere superiore al 60  per  cento
dell'orario  giornaliero,  settimanale  o  mensile   dei   lavoratori
interessati  al  contratto  di  solidarieta'.  Per  i  contratti   di
solidarieta' stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022  la  riduzione
media oraria non puo' essere superiore all'80 per  cento  dell'orario
giornaliero, settimanale o  mensile  dei  lavoratori  interessati  al
contratto di solidarieta'. Per ciascun lavoratore, la percentuale  di
riduzione complessiva dell'orario di lavoro non puo' essere superiore
al 70 per  cento  nell'arco  dell'intero  periodo  per  il  quale  il
contratto  di  solidarieta'  e'  stipulato.  Per   i   contratti   di
solidarieta'  stipulati  a  decorrere  dal  1°   gennaio   2022,   la
percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro  non  puo'
essere superiore al 90 per cento nell'arco dell'intero periodo per il
quale il contratto  di  solidarieta'  e'  stipulato.  Il  trattamento
retributivo perso e' determinato inizialmente non tenendo conto degli
aumenti retributivi previsti da contratti  collettivi  aziendali  nel
periodo  di  sei  mesi  antecedente  la  stipula  del  contratto   di
solidarieta'. Il trattamento di integrazione salariale e' ridotto  in
corrispondenza   di   eventuali   successivi   aumenti    retributivi
intervenuti in sede di contrattazione aziendale. I contratti  di  cui
al primo  periodo  devono  specificare  le  modalita'  con  le  quali
l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, puo'
modificare in aumento, nei  limiti  del  normale  orario  di  lavoro,
l'orario  ridotto.  Il   maggior   lavoro   prestato   comporta   una
corrispondente riduzione del trattamento di  integrazione  salariale.
Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto  relative
alla retribuzione persa a  seguito  della  riduzione  dell'orario  di
lavoro sono a carico della gestione di  afferenza,  ad  eccezione  di
quelle relative  a  lavoratori  licenziati  per  motivo  oggettivo  o
nell'ambito di  una  procedura  di  licenziamento  collettivo,  entro
novanta giorni dal termine del periodo di fruizione  del  trattamento
di integrazione salariale, ovvero entro novanta  giorni  dal  termine
del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di
integrazione salariale concesso entro centoventi giorni  dal  termine
del trattamento precedente ».
  200. Dopo l'articolo 22-bis del decreto  legislativo  14  settembre
2015, n. 148, e' inserito il seguente:
  « Art 22-ter. - (Accordo di transizione occupazionale) - 1. Al fine
di sostenere le transizioni occupazionali  all'esito  dell'intervento
straordinario  di  integrazione  salariale  per  le  causali  di  cui
all'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), ai datori  di  lavoro  che
occupano piu' di quindici dipendenti puo' essere concesso, in  deroga
agli articoli  4  e  22,  un  ulteriore  intervento  di  integrazione
salariale straordinaria finalizzato  al  recupero  occupazionale  dei
lavoratori a rischio di esubero, pari a un  massimo  di  dodici  mesi
complessivi non ulteriormente prorogabili.
  2. Ai fini del  riconoscimento  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale di cui al comma 1, in  sede  di  procedura  di
consultazione sindacale di cui all'articolo  24,  sono  definite  con
accordo  sindacale  le  azioni  finalizzate  alla   rioccupazione   o
all'autoimpiego, quali formazione e  riqualificazione  professionale,
anche   ricorrendo   ai   fondi   interprofessionali.   La    mancata
partecipazione alle predette azioni,  per  esclusiva  responsabilita'
del  lavoratore,  comporta  la   decadenza   dalla   prestazione   di
integrazione salariale.
  3. Le azioni definite dall'accordo sindacale  di  cui  al  comma  2
possono  essere  cofinanziate   dalle   regioni   nell'ambito   delle
rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro.
  4.  I  lavoratori  interessati  dal  trattamento  di   integrazione
salariale straordinaria di cui  al  comma  1  accedono  al  programma
denominato "Garanzia di occupabilita' dei lavoratori"  (GOL)  di  cui
all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178;  a
tal fine  i  nominativi  dei  lavoratori  coinvolti  sono  comunicati
all'ANPAL che li mette a disposizione delle regioni interessate.
  5. Per l'anno 2022, il trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  di  cui   all'articolo   22-bis   puo'   essere   concesso
esclusivamente  per  la  proroga  dell'intervento   di   integrazione
salariale straordinaria per la causale contratto di solidarieta' ».
  201. All'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
148, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  « 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, a carico  dei  datori  di
lavoro che, nel semestre precedente la data  di  presentazione  della
domanda, abbiano occupato mediamente  piu'  di  quindici  dipendenti,
nonche' dei datori di lavoro delle categorie di cui all'articolo  20,
comma 3-ter, e' stabilito un contributo ordinario nella misura  dello
0,90 per cento della retribuzione imponibile ai  fini  previdenziali,
di cui lo 0,30 per cento e' a carico del lavoratore ».
  202. Nel capo III del titolo I del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, dopo l'articolo 25-bis e' aggiunto il seguente:
  « Art. 25-ter. - (Condizionalita' e formazione) - 1.  I  lavoratori
beneficiari di integrazioni salariali di cui al presente  capo,  allo
scopo  di  mantenere  o  sviluppare  le  competenze  in  vista  della
conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell'attivita'
lavorativa e in connessione con la domanda  di  lavoro  espressa  dal
territorio, partecipano a iniziative  di  carattere  formativo  o  di
riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali.
  2. Le iniziative di cui al  comma  1  possono  essere  cofinanziate
dalle regioni nell'ambito delle rispettive  misure  di  formazione  e
politica attiva del lavoro.
  3.  La  mancata  partecipazione  senza  giustificato  motivo   alle
iniziative di cui al comma 1 comporta l'irrogazione di  sanzioni  che
vanno  dalla  decurtazione  di  una  mensilita'  di  trattamento   di
integrazione salariale fino alla decadenza dallo stesso,  secondo  le
modalita' e i criteri da definire con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, da adottare entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
  4.  Le  modalita'  di  attuazione  delle  iniziative  di  carattere
formativo o di riqualificazione di cui al comma 1 sono  definite  con
decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione ».
  203. L'articolo 22 del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.
150, e' abrogato.
  204. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  « 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, fatti salvi  i  fondi  di
solidarieta' bilaterali gia' costituiti alla predetta data che devono
comunque adeguarsi a quanto disposto dall'articolo 30,  comma  1-bis,
le organizzazioni sindacali e imprenditoriali  comparativamente  piu'
rappresentative a livello nazionale  stipulano  accordi  e  contratti
collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto  la  costituzione
di fondi di solidarieta' bilaterali per i datori di  lavoro  che  non
rientrano  nell'ambito  di  applicazione  dell'articolo  10,  con  la
finalita' di assicurare ai  lavoratori  una  tutela  in  costanza  di
rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita'
lavorativa per le causali ordinarie e  straordinarie,  come  regolate
dalle disposizioni di cui al titolo I »;
    b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
  « 7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'istituzione  dei  fondi
di cui al comma 1-bis e' obbligatoria per  i  datori  di  lavoro  che
occupano almeno un dipendente. I fondi gia' costituiti alla  predetta
data si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro  il
31 dicembre 2022. In  mancanza,  i  datori  di  lavoro  del  relativo
settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel  fondo  di
integrazione  salariale  di  cui  all'articolo  29,  al  quale   sono
trasferiti i contributi gia' versati o comunque dovuti dai datori  di
lavoro medesimi »;
    c) al comma 9, alinea, dopo le parole: « I fondi di cui al  comma
1, » sono inserite le seguenti: « che  comprendono,  per  periodi  di
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti  dal  1°
gennaio 2022, anche  i  datori  di  lavoro  che  occupano  almeno  un
dipendente, ».
  205. All'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3:
      1) alla lettera a), le  parole:  «  assegno  ordinario  »  sono
sostituite dalle seguenti: « assegno di integrazione salariale »;
      2) alla lettera b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «
L'assegno di solidarieta' puo' essere  riconosciuto  per  periodi  di
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa fino al 31 dicembre
2021 »;
    b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
  « 4-bis. Per periodi  di  sospensione  o  riduzione  dell'attivita'
lavorativa  decorrenti  dal  1°  gennaio  2022,  sono  soggetti  alla
disciplina dei fondi di cui al comma 1 anche i datori di  lavoro  che
occupano almeno un dipendente. I fondi gia' costituiti alla  predetta
data si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro  il
31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di  lavoro  confluiscono  nel
fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29,  a  decorrere
dal 1° gennaio 2023 ».
  206. All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, le parole: « assegno ordinario » sono sostituite  dalle
seguenti: « assegno di integrazione salariale ».
  207. All'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  « 2-bis. A decorrere  dal  1°  gennaio  2022,  sono  soggetti  alla
disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che
occupano almeno un dipendente, appartenenti a  settori,  tipologie  e
classi  dimensionali  non  rientranti  nell'ambito  di   applicazione
dell'articolo  10,  che  non  aderiscono  ai  fondi  di  solidarieta'
bilaterali costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40 »;
    b) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «  Il
presente comma  cessa  di  trovare  applicazione  per  i  trattamenti
decorrenti dal 1° gennaio 2022 »;
    c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  « 3-bis. Per periodi  di  sospensione  o  riduzione  dell'attivita'
lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l'assegno di  integrazione
salariale di cui all'articolo 30, comma 1, in relazione alle  causali
di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa  previste  dalla
normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie,  e'
riconosciuto con i criteri e per le durate di seguito indicate:
    a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente  la  data  di
presentazione della  domanda,  abbiano  occupato  mediamente  fino  a
cinque dipendenti, per una durata massima di tredici settimane in  un
biennio mobile;
    b) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente  la  data  di
presentazione della domanda,  abbiano  occupato  mediamente  piu'  di
cinque dipendenti, per una durata massima di ventisei settimane in un
biennio mobile »;
    d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
  « 4-bis. Per i trattamenti relativi  a  periodi  di  sospensione  o
riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1°  gennaio  2022,
non si applica la disposizione di cui al comma 4, secondo periodo »;
    e) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
  « 8. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'aliquota  di  finanziamento
del fondo e' fissata allo 0,50 per cento, per i datori di lavoro che,
nel semestre precedente  la  data  di  presentazione  della  domanda,
abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, e allo 0,80 per
cento, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di
presentazione della domanda,  abbiano  occupato  mediamente  piu'  di
cinque dipendenti.  E'  stabilita  una  contribuzione  addizionale  a
carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo  delle  prestazioni
di cui al comma 3-bis, pari al 4 per cento della  retribuzione  persa
»;
    f) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
  « 8-bis. A decorrere dal 1° gennaio  2025,  fermo  restando  quanto
previsto dal comma 4, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre
precedente la data di presentazione della domanda,  abbiano  occupato
mediamente fino a cinque dipendenti  e  che  non  abbiano  presentato
domanda di assegno di integrazione salariale ai  sensi  del  presente
articolo per almeno ventiquattro mesi, a far  data  dal  termine  del
periodo di fruizione del trattamento, l'aliquota di cui al comma 8 si
riduce in misura pari al 40 per cento »;
    g) al comma 11 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «  Il
presente comma cessa di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2022 ».
  208. All'articolo 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  « 1-bis. Per periodi  di  sospensione  o  riduzione  dell'attivita'
lavorativa decorrenti dal 1°  gennaio  2022,  i  fondi  di  cui  agli
articoli 26, 27 e 40 assicurano, in relazione alle  causali  previste
dalla normativa in materia  di  integrazioni  salariali  ordinarie  e
straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale
di importo pari a quello definito ai  sensi  dell'articolo  3,  comma
5-bis, e stabiliscono la durata della prestazione  in  misura  almeno
pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia
dimensionale dell'impresa e della causale invocata,  e  comunque  nel
rispetto delle durate massime complessive previste  dall'articolo  4,
comma 1. Entro il 31  dicembre  2022,  i  fondi  gia'  costituiti  si
adeguano alle disposizioni di cui al presente comma. In  mancanza,  i
datori di lavoro, ai soli fini  dell'erogazione  dei  trattamenti  di
integrazione  salariale,  confluiscono  nel  fondo  di   integrazione
salariale di cui all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023 »;
    b) ai commi 1 e 2, le parole:  «  assegno  ordinario  »,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « assegno di  integrazione
salariale »;
    c)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «  Assegno  di
integrazione salariale ».
  209. All'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
148, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
  «  7-bis.  L'assegno  di  cui  al  presente  articolo  puo'  essere
riconosciuto per periodi di sospensione  o  riduzione  dell'attivita'
lavorativa fino al 31 dicembre 2021 ».
  210. All'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, dopo le parole: « ai commi da 1 a 3 » sono inserite  le
seguenti: « e di cui all'articolo 27 ».
  211. All'articolo 36 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
148, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  « 2. Il comitato amministratore e' composto da esperti in  possesso
dei requisiti  di  professionalita'  e  onorabilita'  previsti  dagli
articoli 37 e 38, designati, per i  fondi  di  cui  all'articolo  26,
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei  lavoratori
stipulanti l'accordo o il contratto collettivo e, per i fondi di  cui
all'articolo 29, dalle organizzazioni sindacali dei datori di  lavoro
e dei lavoratori  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
nazionale, in numero complessivamente non superiore a  dieci,  o  nel
maggior numero necessario a garantire la rappresentanza di  tutte  le
parti sociali istitutive del fondo, nonche'  da  due  rappresentanti,
con qualifica di dirigente, rispettivamente del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali  e  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  in  possesso  dei   requisiti   di   onorabilita'   previsti
dall'articolo  38.  Ai  componenti  del  comitato  non  spetta  alcun
emolumento, indennita' o rimborso spese ».
  212. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «  Per  i
trattamenti  relativi  a   periodi   di   sospensione   o   riduzione
dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 ai fondi  di
cui agli articoli 26, 27, 29 e 40 si applica l'articolo 3, comma 9 ».
  213. All'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
148, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  « 1-bis. A decorrere  dal  1°  gennaio  2022,  sono  soggetti  alla
disciplina dei fondi  di  solidarieta'  territoriale  intersettoriale
anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.  I  fondi
gia' costituiti alla predetta data si adeguano alle  disposizioni  di
cui al presente comma entro il  31  dicembre  2022.  In  mancanza,  i
datori di lavoro confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio  2023,  nel
fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, al quale sono
trasferiti i contributi gia' versati o comunque dovuti dai datori  di
lavoro medesimi ».
  214. Nel titolo II del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.
148, dopo l'articolo 40 e' aggiunto il seguente:
  « Art. 40-bis. - (Disposizione in materia di rilascio del documento
unico di regolarita' contributiva) - 1. A decorrere  dal  1°  gennaio
2022, la regolarita' del versamento  dell'aliquota  di  contribuzione
ordinaria ai fondi di solidarieta' bilaterali di  cui  agli  articoli
26, 27 e 40 e' condizione per il  rilascio  del  documento  unico  di
regolarita' contributiva (DURC) ».
  215. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, dopo le parole: « In via sperimentale per gli anni
2019, 2020 e 2021, salvo quanto  previsto  al  comma  1-bis,  »  sono
inserite le seguenti: « e per gli anni  2022  e  2023,  salvo  quanto
previsto al comma 1-ter, »;
    b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
  « 1-ter. Per gli anni 2022  e  2023  il  limite  minimo  di  unita'
lavorative in organico di cui al comma 1 non puo' essere inferiore  a
cinquanta,  anche  calcolate  complessivamente   nelle   ipotesi   di
aggregazione stabile di imprese con un'unica finalita'  produttiva  o
di servizi »;
    c) al comma 5-bis e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «
Per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2022 i benefici  di  cui  al
presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 80,4  milioni
di euro per l'anno 2022, 219,6 milioni di euro per l'anno 2023, 264,2
milioni di euro per l'anno 2024, 173,6 milioni  di  euro  per  l'anno
2025 e 48,4 milioni di euro per l'anno 2026 »;
    d) al comma 7, le parole: « entro il limite complessivo di  spesa
di 15,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 31,8 milioni di euro  per
l'anno 2020, di 101 milioni di euro per l'anno 2021 e di 102  milioni
di euro per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « entro  il
limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l'anno  2019,
di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 101 milioni di  euro  per
l'anno 2021, di 256,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 469 milioni
di euro per l'anno 2023 e di 317,1 milioni di euro per l'anno 2024 ».
  216. All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
148, dopo il comma 11-bis sono aggiunti i seguenti:
  « 11-ter. Per fronteggiare, nel biennio 2022-2023,  i  processi  di
riorganizzazione  e  le   situazioni   di   particolare   difficolta'
economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 20 che non possono
piu' ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione  salariale
e' riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di  spesa
di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e di 150 milioni di  euro  per
l'anno 2023, un trattamento straordinario di  integrazione  salariale
per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre
2023. L'INPS provvede al monitoraggio  del  rispetto  del  limite  di
spesa di cui al primo  periodo.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
emerga il raggiungimento, anche  in  via  prospettica,  del  predetto
limite di  spesa,  l'INPS  non  prende  in  considerazione  ulteriori
domande.
  11-quater.  Per  i  fondi  bilaterali  di  cui   all'articolo   26,
costituiti nel periodo compreso fra  il  1°  gennaio  2020  e  il  31
dicembre 2021, il termine di  adeguamento  di  cui  all'articolo  30,
comma 1-bis, e' fissato al 30 giugno 2023 ».
  217. All'articolo 8 della legge 8 agosto  1972,  n.  457,  dopo  il
terzo comma e' aggiunto il seguente:
  « A decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di cui  al  primo
comma e' riconosciuto anche ai  lavoratori  dipendenti  imbarcati  su
navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari,  ivi
compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di  cui
alla legge 13  marzo  1958,  n.  250,  nonche'  agli  armatori  e  ai
proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita,  per
periodi diversi da quelli di  sospensione  dell'attivita'  lavorativa
derivante  da  misure  di  arresto  temporaneo  obbligatorio  e   non
obbligatorio ».
  218. Dopo l'articolo 8 della  legge  8  agosto  1972,  n.  457,  e'
inserito il seguente:
  « Art. 8-bis. - 1. Il conguaglio o la richiesta di  rimborso  degli
importi dei trattamenti di  integrazione  salariale  corrisposti  dai
datori di lavoro ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato  devono
essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del
periodo di paga in corso alla scadenza del termine  di  durata  della
concessione  o  dalla  data  del  provvedimento  di  concessione   se
successivo ».
  219. A decorrere dalla competenza del periodo di paga del  mese  di
gennaio 2022 e fino alla scadenza della  competenza  del  periodo  di
paga del mese di dicembre 2022, l'aliquota di finanziamento di cui al
comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14  settembre  2015,
n. 148, come modificato dalla presente legge, e' ridotta di:
    a) 0,350 punti percentuali  per  i  datori  di  lavoro  che,  nel
semestre precedente la data di presentazione della  domanda,  abbiano
occupato mediamente fino a cinque dipendenti;
    b) 0,250 punti percentuali  per  i  datori  di  lavoro  che,  nel
semestre precedente la data di presentazione della  domanda,  abbiano
occupato mediamente piu' di  cinque  dipendenti  e  fino  a  quindici
dipendenti;
    c) 0,110 punti percentuali  per  i  datori  di  lavoro  che,  nel
semestre precedente la data di presentazione della  domanda,  abbiano
occupato mediamente piu' di quindici dipendenti;
    d) 0,560 punti percentuali per  le  imprese  esercenti  attivita'
commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di  viaggio
e  turismo,  inclusi  gli  operatori  turistici,  che,  nel  semestre
precedente la data di presentazione della domanda,  abbiano  occupato
mediamente piu' di cinquanta dipendenti.
  220. A decorrere dalla competenza del periodo di paga del  mese  di
gennaio 2022 e fino alla scadenza della  competenza  del  periodo  di
paga del mese di dicembre 2022, l'aliquota di finanziamento di cui al
comma 1-bis dell'articolo 23 del  decreto  legislativo  14  settembre
2015, n. 148, come introdotto dalla presente  legge,  e'  ridotta  di
0,630 punti percentuali per i datori di lavoro di cui alla lettera c)
del comma 219.
  221. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 2, comma 1, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: « A decorrere dal 1° gennaio  2022  sono  destinatari  della
NASpI  anche  gli  operai  agricoli  a  tempo   indeterminato   delle
cooperative  e  loro   consorzi   che   trasformano,   manipolano   e
commercializzano  prodotti  agricoli  e  zootecnici   prevalentemente
propri o conferiti dai loro soci, di cui alla legge 15  giugno  1984,
n. 240 »;
    b) all'articolo 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  « 1-bis. Il requisito di cui al  comma  1,  lettera  c),  cessa  di
applicarsi con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi
dal 1° gennaio 2022 »;
    c) all'articolo 4, comma 3, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: « Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi
dal 1° gennaio 2022, la NASpI si riduce del 3 per cento ogni  mese  a
decorrere  dal  primo  giorno  del  sesto  mese  di  fruizione;  tale
riduzione decorre dal primo giorno dell'ottavo mese di fruizione  per
i beneficiari della NASpI che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo
anno di eta' alla data di presentazione della domanda ».
  222. All'articolo 3, primo comma, della legge 15  giugno  1984,  n.
240, dopo le parole: « ordinaria e straordinaria, » sono inserite  le
seguenti: « all'indennita' di disoccupazione denominata NASpI, ».
  223. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015,  n.  22,
dopo il comma 15-quater e' aggiunto il seguente:
  «  15-quinquies.  In  relazione  agli  eventi   di   disoccupazione
verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DIS-COLL  si  riduce  del  3  per
cento ogni mese a decorrere  dal  primo  giorno  del  sesto  mese  di
fruizione ed e' corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai
mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1°
gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro  e  il
predetto evento. Ai fini della durata non sono  computati  i  periodi
contributivi  che  hanno  gia'  dato  luogo   ad   erogazione   della
prestazione. La DIS-COLL non puo' in ogni  caso  superare  la  durata
massima di dodici mesi. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL  e'
riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito  medio
mensile di cui al comma 4, entro un limite di retribuzione pari a 1,4
volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL per l'anno in corso. A
decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti  e
i dottorandi di ricerca con borsa di  studio  che  hanno  diritto  di
percepire la DIS-COLL, nonche' per gli amministratori e i sindaci  di
cui al comma 1, e' dovuta  un'aliquota  contributiva  pari  a  quella
dovuta per la NASpI ».
  224. Al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale
e  produttivo,  il  datore  di  lavoro  in  possesso  dei   requisiti
dimensionali di cui al comma 225 che intenda procedere alla  chiusura
di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un  ufficio  o
reparto autonomo situato nel  territorio  nazionale,  con  cessazione
definitiva della relativa attivita' e con licenziamento di un  numero
di lavoratori non inferiore a 50, e' tenuto a dare comunicazione  per
iscritto   dell'intenzione   di   procedere   alla   chiusura    alle
rappresentanze sindacali aziendali o  alla  rappresentanza  sindacale
unitaria nonche' alle sedi territoriali delle associazioni  sindacali
di  categoria  comparativamente  piu'   rappresentative   sul   piano
nazionale e, contestualmente, alle regioni interessate, al  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali,  al  Ministero  dello  sviluppo
economico e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del  lavoro
(ANPAL).   La   comunicazione   puo'   essere   effettuata    tramite
l'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa  aderisce  o
conferisce mandato.
  225. La disciplina di cui ai commi da  224  a  238  si  applica  ai
datori di lavoro che,  nell'anno  precedente,  abbiano  occupato  con
contratto  di  lavoro  subordinato,  inclusi  gli  apprendisti  e   i
dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti.
  226. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dei commi  da  224  a
238 i datori di lavoro che si trovano  in  condizioni  di  squilibrio
patrimoniale o economico-finanziario  che  ne  rendono  probabile  la
crisi o  l'insolvenza  e  che  possono  accedere  alla  procedura  di
composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa di  cui
al  decreto-legge  24  agosto   2021,   n.   118,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.
  227. La comunicazione di cui al  comma  224  e'  effettuata  almeno
novanta giorni prima dell'avvio della procedura di cui all'articolo 4
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e indica le  ragioni  economiche,
finanziarie, tecniche o organizzative della chiusura, il numero  e  i
profili professionali del personale occupato e il termine  entro  cui
e' prevista la chiusura. I licenziamenti individuali per giustificato
motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi  intimati  in  mancanza
della comunicazione o prima dello  scadere  del  termine  di  novanta
giorni sono nulli.
  228. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 224,
il datore di  lavoro  elabora  un  piano  per  limitare  le  ricadute
occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura  e  lo  presenta
alle rappresentanze sindacali di cui al comma 224  e  contestualmente
alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all'ANPAL. Il  piano
non puo' avere una durata superiore a dodici mesi e indica:
    a)  le  azioni  programmate  per  la  salvaguardia  dei   livelli
occupazionali e gli interventi per la  gestione  non  traumatica  dei
possibili esuberi, quali il ricorso  ad  ammortizzatori  sociali,  la
ricollocazione presso altro datore di lavoro e le misure di incentivo
all'esodo;
    b) le azioni finalizzate alla  rioccupazione  o  all'autoimpiego,
quali formazione e riqualificazione professionale anche ricorrendo ai
fondi interprofessionali;
    c) le prospettive di cessione dell'azienda o  di  rami  d'azienda
con  finalita'  di  continuazione  dell'attivita',   anche   mediante
cessione dell'azienda, o di suoi rami, ai lavoratori o a  cooperative
da essi costituite;
    d) gli eventuali progetti di riconversione del  sito  produttivo,
anche  per  finalita'  socio-culturali  a   favore   del   territorio
interessato;
    e) i tempi e le modalita' di attuazione delle azioni previste.
  229. I lavoratori interessati  dal  piano  di  cui  al  comma  228,
sottoscritto  ai  sensi  del  comma  231,  possono  beneficiare   del
trattamento  straordinario   di   integrazione   salariale   di   cui
all'articolo 22-ter del decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.
148, come introdotto dal presente articolo,  nel  limite  massimo  di
spesa di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022, 71,5 milioni  di  euro
per l'anno 2023, 72,5 milioni di euro per l'anno 2024,  73,6  milioni
di euro per l'anno 2025, 74,7 milioni di euro per l'anno  2026,  75,7
milioni di euro per l'anno 2027, 76,9  milioni  di  euro  per  l'anno
2028, 78 milioni di euro per l'anno 2029, 79,1 milioni  di  euro  per
l'anno 2030 e 80,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2031.
L'INPS provvede al  monitoraggio  del  limite  di  spesa  di  cui  al
presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato
raggiunto anche in via prospettica il limite  di  spesa,  l'INPS  non
prende in considerazione ulteriori domande.
  230. Le azioni di cui al comma  228,  lettera  b),  possono  essere
cofinanziate dalle regioni nell'ambito  delle  rispettive  misure  di
politica attiva del lavoro.
  231. Entro trenta giorni dalla sua presentazione, il piano  di  cui
al comma 228 e' discusso con le rappresentanze sindacali  di  cui  al
comma  224,  alla   presenza   dei   rappresentanti   delle   regioni
interessate, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  del
Ministero dello sviluppo economico e dell'ANPAL. In caso  di  accordo
sindacale, si procede alla sottoscrizione del piano,  a  seguito  del
quale il datore di lavoro assume l'impegno di realizzare le azioni in
esso contenute nei tempi e con le modalita' programmate. In  caso  di
accordo sindacale di cui al presente  comma,  qualora  il  datore  di
lavoro avvii, al termine del piano,  la  procedura  di  licenziamento
collettivo di cui alla legge  23  luglio  1991,  n.  223,  non  trova
applicazione la previsione di cui all'articolo  2,  comma  35,  della
legge 28 giugno 2012, n. 92.
  232. I lavoratori  interessati  dal  piano  di  cui  al  comma  228
accedono al programma Garanzia di occupabilita' dei lavoratori  (GOL)
di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178. A tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati
all'ANPAL che li mette a disposizione delle regioni interessate.
  233. Prima della conclusione  dell'esame  del  piano  e  della  sua
eventuale sottoscrizione il datore di  lavoro  non  puo'  avviare  la
procedura di licenziamento collettivo di cui  alla  legge  23  luglio
1991, n. 223, ne'  intimare  licenziamenti  per  giustificato  motivo
oggettivo.
  234. Il datore di lavoro comunica mensilmente ai soggetti di cui al
comma 224 lo stato  di  attuazione  del  piano,  dando  evidenza  del
rispetto dei tempi e  delle  modalita'  di  attuazione,  nonche'  dei
risultati delle azioni intraprese.
  235. In mancanza di presentazione del piano o qualora il piano  non
contenga gli elementi di cui al comma 228, il  datore  di  lavoro  e'
tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35,  della
legge 28 giugno 2012, n. 92, in misura pari al doppio e qualora avvii
la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23  luglio
1991,  n.  223,  non  trova  applicazione  la   previsione   di   cui
all'articolo 2, comma 35, della legge  28  giugno  2012,  n.  92.  La
verifica formale in ordine alla sussistenza,  nel  piano  presentato,
degli elementi di cui al comma 228 e' effettuata dalla struttura  per
le crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della  legge  27
dicembre 2006, n. 296. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo
sindacale di cui al comma 231, il datore di lavoro e' tenuto a pagare
il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28  giugno
2012, n. 92, aumentato del 50 per cento e qualora avvii la  procedura
di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223,
non trova applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 35,
della legge 28 giugno 2012, n. 92. Il primo periodo si applica  anche
qualora il datore di lavoro sia inadempiente  rispetto  agli  impegni
assunti, ai tempi e alle modalita' di attuazione del  piano,  di  cui
sia esclusivamente responsabile. Il datore  di  lavoro  da'  comunque
evidenza della mancata presentazione del piano nella dichiarazione di
carattere non finanziario di cui al decreto legislativo  30  dicembre
2016, n. 254.
  236. In caso di mancata sottoscrizione  dell'accordo  sindacale  di
cui al comma 231, qualora il datore  di  lavoro,  decorsi  i  novanta
giorni di cui al comma  227,  avvii  la  procedura  di  licenziamento
collettivo di cui alla legge  23  luglio  1991,  n.  223,  non  trova
applicazione l'articolo 4, commi 5 e 6, della medesima legge  n.  223
del 1991.
  237. In caso di cessione dell'azienda o di  un  ramo  di  essa  con
continuazione   dell'attivita'   e   mantenimento    degli    assetti
occupazionali, al trasferimento di beni immobili strumentali che  per
le  loro   caratteristiche   non   sono   suscettibili   di   diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni si applicano l'imposta di
registro e le imposte ipotecaria e catastale nella  misura  fissa  di
euro  200  ciascuna.  In  caso  di  cessazione  dell'attivita'  o  di
trasferimento per atto a titolo oneroso  o  gratuito  degli  immobili
acquistati con i benefici di cui al presente comma prima del  decorso
del termine di cinque anni dall'acquisto, sono dovute le  imposte  di
registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria.
  238.  Il  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione  di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' ridotto di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022,  71,5
milioni di euro per l'anno 2023, 72,5  milioni  di  euro  per  l'anno
2024, 73,6 milioni di euro per l'anno 2025, 74,7 milioni di euro  per
l'anno 2026, 75,7 milioni di euro per l'anno 2027,  76,9  milioni  di
euro per l'anno 2028, 78  milioni  di  euro  per  l'anno  2029,  79,1
milioni di euro per l'anno 2030  e  80,3  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2031.
  239. Alle lavoratrici di cui agli articoli 64, 66 e  70  del  testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e  sostegno
della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151,  che  abbiano  dichiarato,  nell'anno  precedente
l'inizio del periodo di maternita',  un  reddito  inferiore  a  8.145
euro, incrementato del 100 per  cento  dell'aumento  derivante  dalla
variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi  al  consumo  per  le
famiglie  di  operai  e  impiegati,  l'indennita'  di  maternita'  e'
riconosciuta per ulteriori  tre  mesi  a  decorrere  dalla  fine  del
periodo di maternita'.
  240. All'articolo 118, comma 1, della legge 23  dicembre  2000,  n.
388, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente:  «  Inoltre,  con
accordo interconfederale stipulato dalle organizzazioni  territoriali
delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei  lavoratori
maggiormente rappresentative  sul  piano  nazionale,  nelle  province
autonome di Trento e  di  Bolzano  puo'  essere  istituito  un  fondo
territoriale intersettoriale ».
  241. All'articolo 118, comma 1, della legge 23  dicembre  2000,  n.
388, dopo il quinto periodo  e'  inserito  il  seguente:  «  I  fondi
possono altresi' finanziare, in tutto o  in  parte,  piani  formativi
aziendali di incremento delle competenze dei  lavoratori  destinatari
di trattamenti di integrazione salariale in costanza di  rapporto  di
lavoro ai sensi degli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e  c),
e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ».
  242. Al fine di favorire percorsi di  incremento  delle  competenze
dei lavoratori destinatari di trattamenti di  integrazione  salariale
in costanza di rapporto  di  lavoro  orientati  al  mantenimento  del
livello occupazionale nell'impresa, per gli  anni  2022  e  2023,  ai
fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo
118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che finanziano percorsi  di
incremento  delle  professionalita'  di  lavoratori  destinatari  dei
trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettere  a),  b)  e
c), e 30 del decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  148,  il
versamento di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23  dicembre
2014, n. 190, e' annualmente rimborsato con decreto del Ministero del
lavoro e delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi
stessi dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati in
favore dei soggetti di cui al presente comma.
  243. Al datore  di  lavoro  che  assume  con  contratto  di  lavoro
subordinato  a  tempo  indeterminato  i  lavoratori  beneficiari  del
trattamento  straordinario   di   integrazione   salariale   di   cui
all'articolo 22-ter del decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.
148, come introdotto dal presente articolo,  e'  concesso,  per  ogni
mensilita' di retribuzione corrisposta al lavoratore,  un  contributo
mensile  pari  al  50  per  cento  dell'ammontare   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale   autorizzato   ai   sensi
dell'articolo 22-ter del decreto legislativo  n.  148  del  2015  che
sarebbe stato corrisposto al lavoratore. Il predetto  contributo  non
puo' essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici.
  244. Il contributo di cui al comma 243 spetta ai datori  di  lavoro
privati che,  nei  sei  mesi  precedenti  l'assunzione,  non  abbiano
proceduto  a  licenziamenti  individuali  per   giustificato   motivo
oggettivo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15  luglio  1966,  n.
604, o a licenziamenti collettivi, ai sensi  della  legge  23  luglio
1991, n. 223, nella medesima unita' produttiva.
  245. Il licenziamento del lavoratore assunto ai sensi del comma 243
nonche' il licenziamento collettivo o  individuale  per  giustificato
motivo oggettivo di un lavoratore  impiegato  nella  medesima  unita'
produttiva e inquadrato con gli stessi livello e categoria legale  di
inquadramento  del  lavoratore  assunto  ai  sensi  del  comma   243,
effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta
la revoca del contributo e il recupero del beneficio gia' fruito.  Ai
fini del  computo  del  periodo  residuo  utile  alla  fruizione  del
contributo di cui al comma 243, la predetta revoca non ha effetti nei
confronti degli altri  datori  di  lavoro  privati  che  assumono  il
lavoratore ai  sensi  del  comma  243.  In  caso  di  dimissioni  del
lavoratore il beneficio e' riconosciuto per il periodo  di  effettiva
durata del rapporto.
  246. Il beneficio di cui al comma 243  e'  riconosciuto  pro  quota
anche qualora i lavoratori beneficiari del trattamento  straordinario
di integrazione salariale di  cui  all'articolo  22-ter  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, costituiscano una  cooperativa
ai sensi dell'articolo  23,  comma  3-quater,  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134.
  247. Il beneficio previsto dal comma 243 e' concesso ai sensi della
sezione 3.1 della comunicazione  della  Commissione  europea  C(2020)
1863 final, del 19 marzo 2020, « Quadro temporaneo per le  misure  di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia  nell'attuale  emergenza  del
COVID-19 », e nei limiti e  alle  condizioni  di  cui  alla  medesima
comunicazione. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da  243
a 246 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108,  paragrafo  3,  del
Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione
della Commissione europea.
  248. All'articolo 47, comma 4, del decreto  legislativo  15  giugno
2015, n. 81, dopo il primo periodo  e'  inserito  il  seguente:  «  A
decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini della  loro  qualificazione  o
riqualificazione   professionale,   e'    possibile    assumere    in
apprendistato professionalizzante, senza  limiti  di  eta',  anche  i
lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di  integrazione
salariale di cui  all'articolo  22-ter  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148 ».
  249. Nell'ambito del programma nazionale denominato «  Garanzia  di
occupabilita'  dei   lavoratori   »   (GOL),   istituito   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 324, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,
possono essere sottoscritti accordi fra  autonomie  locali,  soggetti
pubblici e privati, enti del Terzo  settore,  associazioni  sindacali
dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori   comparativamente   piu'
rappresentative sul  piano  nazionale  con  lo  scopo  di  realizzare
progetti formativi e di  inserimento  lavorativo  nei  settori  della
transizione ecologica e digitale, come  definiti  e  individuati  con
decreto del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il  Ministero  della  transizione  ecologica  e  con  il
Dipartimento per la  trasformazione  digitale  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, diretti a:
    a) inserire e reinserire, con adeguata formazione,  i  lavoratori
disoccupati, inoccupati e inattivi;
    b) riqualificare i lavoratori gia' occupati e potenziare le  loro
conoscenze.
  250. In base agli accordi di cui al comma 249, le imprese, anche in
rete,  possono,  secondo  il  loro   livello   di   specializzazione,
realizzare la formazione  dei  lavoratori,  nei  settori  di  cui  al
medesimo comma 249, al fine di:
    a) fare acquisire ai lavoratori di cui al comma 249, lettera  a),
previa accurata analisi  del  fabbisogno  di  competenze,  conoscenze
specialistiche  tecniche  e  professionali,  anche  avvalendosi   dei
contratti di apprendistato di cui agli articoli 43, 45 e 47, comma 4,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
    b) istituire centri interaziendali per  garantire,  eventualmente
mediante  l'istituzione  di  conti   individuali   di   apprendimento
permanente, la formazione continua dei lavoratori  di  cui  al  comma
249, lettera b), e agevolarne la mobilita' tra imprese.
  251. Al fine di migliorare l'accesso alle informazioni sul  mercato
e ai  servizi  personalizzati  di  orientamento,  riqualificazione  e
ricollocazione dei lavoratori autonomi titolari di  partita  IVA,  le
misure di  assistenza  intensiva  all'inserimento  occupazionale  del
programma  nazionale  GOL  sono  riconosciute  anche  ai   lavoratori
autonomi  che  cessano  in  via  definitiva  la   propria   attivita'
professionale.
  252. I servizi di assistenza di cui al comma 251 sono  erogati  dai
centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attivita'  di
intermediazione in  materia  di  lavoro  ai  sensi  della  disciplina
vigente, mediante lo sportello dedicato al  lavoro  autonomo  di  cui
all'articolo 10 della legge 22 maggio 2017, n. 81,  anche  stipulando
convenzioni non onerose con gli ordini e i collegi professionali e le
associazioni costituite ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 5 della
legge  14  gennaio  2013,  n.  4,   nonche'   con   le   associazioni
comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano   nazionale   dei
lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali.
  253. Al fine  di  promuovere  interventi  diretti  a  salvaguardare
l'occupazione  e  assicurare  la  continuita'   all'esercizio   delle
attivita'  imprenditoriali,  alle   societa'   cooperative   che   si
costituiscono,  a  decorrere  dal   1°   gennaio   2022,   ai   sensi
dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22  giugno  2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134, e' riconosciuto, per un periodo  massimo  di  ventiquattro  mesi
dalla  data  della  costituzione  della  cooperativa,  l'esonero  dal
versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali
a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e  contributi
dovuti  all'Istituto  nazionale  per   l'assicurazione   contro   gli
infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di  importo  pari  a
6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base  mensile.
Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  254. L'esonero di cui al comma 253 non e' riconosciuto  qualora  il
datore di lavoro dell'impresa oggetto  di  trasferimento,  affitto  o
cessione ai lavoratori non abbia corrisposto  ai  propri  dipendenti,
nell'ultimo periodo d'imposta, retribuzioni almeno  pari  al  50  per
cento dell'ammontare complessivo dei costi sostenuti, con  esclusione
di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.
  255. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma  4,  primo
periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al  Fondo
di integrazione salariale di cui al medesimo articolo e' riconosciuto
un trasferimento a carico dello Stato nel limite massimo  di  2.047,4
milioni di euro per l'anno 2022 e di 400,4 milioni di euro per l'anno
2023  per  assicurare  le  prestazioni  di  assegno  di  integrazione
salariale in base alle effettive necessita'  come  conseguenti  dagli
interventi di modifica di  cui  ai  commi  207  e  219  del  presente
articolo.
  256. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-bis, comma 6,
del  decreto-legge  25  maggio   2021,   n.   73,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' soppressa.
  257. Al  fine  di  assicurare  il  monitoraggio  e  la  valutazione
indipendente delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali,
e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,
presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  un
osservatorio  permanente,  presieduto  dal  Ministro,  o  da  un  suo
delegato, e composto da rappresentanti dei datori  di  lavoro  e  dei
lavoratori designati dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali
comparativamente   piu'   rappresentative   a   livello    nazionale.
L'osservatorio verifica, sulla base dei dati  forniti  dal  Ministero
del lavoro e delle  politiche  sociali,  dall'INPS  e  dai  fondi  di
solidarieta'  bilaterali  alternativi  di  cui  all'articolo  27  del
decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  148,  gli  effetti  delle
disposizioni  della  presente  legge  in  materia  di  ammortizzatori
sociali, comunicando le risultanze al Ministero del  lavoro  e  delle
politiche  sociali  per  le  opportune  valutazioni  e  le  eventuali
revisioni dei trattamenti di integrazione salariale e delle  relative
aliquote di finanziamento in  base  all'evoluzione  del  mercato  del
lavoro e della dinamica sociale. Ai componenti dell'osservatorio  non
spetta alcun compenso,  indennita',  gettone  di  presenza,  rimborso
spese  o  emolumento,  comunque  denominato.  Dall'attuazione   delle
disposizioni di cui al presente comma non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e  le  amministrazioni
interessate  vi  provvedono  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
  258.  Il  livello  del  finanziamento  del   fabbisogno   sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato e'  determinato  in  124.061
milioni di euro per l'anno 2022,  in  126.061  milioni  di  euro  per
l'anno 2023 e in 128.061 milioni di euro a decorrere dall'anno  2024.
Le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  provvedono
agli interventi di cui ai commi 261, 268, 269, 270,  271,  272,  273,
274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 290,
293, 294 e 295 nell'ambito  del  finanziamento  di  cui  al  presente
comma, ferma restando l'applicazione, ove non diversamente  previsto,
delle   disposizioni    legislative    vigenti    in    materia    di
compartecipazione  delle  autonomie  speciali  al  finanziamento  del
relativo fabbisogno sanitario.
  259. Il Fondo di cui all'articolo 1,  comma  401,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, relativo al concorso al rimborso alle  regioni
delle spese  sostenute  per  l'acquisto  dei  farmaci  innovativi  e'
incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di  200  milioni
di euro per l'anno  2023  e  di  300  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2024. Gli importi di cui al  presente  comma  integrano  il
finanziamento di cui al comma 258.
  260. Al fine di aumentare il numero  dei  contratti  di  formazione
specialistica  dei  medici  di  cui  all'articolo  37   del   decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' autorizzata l'ulteriore  spesa
di 194 milioni di euro per l'anno  2022,  319  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, 347 milioni di euro per l'anno 2024, 425 milioni di euro
per l'anno 2025, 517 milioni di euro per l'anno 2026 e 543 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2027. Gli importi di cui al presente comma
integrano il finanziamento di cui al comma 258.
  261. Nelle more  dell'adozione  da  parte  delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano dei  decreti  attuativi  dei
piani pandemici regionali e provinciali, e' autorizzata la  spesa  di
200 milioni di euro per l'implementazione delle prime misure previste
dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a
una pandemia  influenzale  (PanFlu)  2021-2023,  di  cui  all'accordo
sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il  25  gennaio
2021, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno
2022. Per le medesime  finalita',  e  nelle  more  dell'adozione  dei
decreti attuativi dei piani pandemici  regionali  e  provinciali,  e'
autorizzata la spesa massima di 350 milioni di  euro,  a  valere  sul
fabbisogno sanitario nazionale  standard  per  l'anno  2023,  il  cui
importo e' definito,  su  proposta  del  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  fra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul riparto del
fabbisogno sanitario. Al finanziamento di cui  al  presente  comma  e
relativo ad entrambi gli anni 2022 e 2023 accedono tutte le regioni e
le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  in  deroga  alle
disposizioni legislative  vigenti  in  materia  di  compartecipazione
delle autonomie speciali al  finanziamento  del  relativo  fabbisogno
sanitario.
  262. Per l'anno 2022, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro
per gli interventi di competenza del Commissario straordinario di cui
all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  da  trasferire
sull'apposita contabilita' speciale ad esso intestata.
  263.  Ai  fini  del  finanziamento  del  programma  pluriennale  di
interventi   in   materia   di   ristrutturazione   edilizia   e   di
ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20  della
legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato, da ultimo, in 32  miliardi
di euro dall'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2020,  n.
178, e' incrementato di ulteriori 2 miliardi di euro, fermo restando,
per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e per il
trasferimento delle risorse, il limite annualmente definito  in  base
alle  effettive  disponibilita'  del   bilancio   dello   Stato.   La
ripartizione dell'incremento di cui al presente comma  avviene  sulla
base  della  composizione  percentuale   del   fabbisogno   sanitario
regionale  corrente  previsto   per   l'anno   2021,   tenuto   conto
dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con
decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  fatte  salve  eventuali  necessarie
compensazioni in conseguenza di eventuali  rimodulazioni  di  cui  al
comma 267. L'accesso  alle  risorse  di  cui  al  presente  comma  e'
destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con  la
sottoscrizione di accordi, la propria  disponibilita'  a  valere  sui
citati 32 miliardi di euro.
  264. Al fine di costituire una scorta nazionale di  dispositivi  di
protezione individuale (DPI), di mascherine chirurgiche, di  reagenti
e di kit di genotipizzazione, in coerenza  con  quanto  previsto  nel
PanFlu 2021-2023, e' autorizzata la spesa di 860 milioni  di  euro  a
valere sul finanziamento del programma di edilizia sanitaria vigente.
  265. Per consentire lo sviluppo di sistemi informativi utili per la
sorveglianza epidemiologica e virologica, nonche' per  l'acquisizione
di strumentazioni utili a sostenere l'attivita' di ricerca e sviluppo
correlata ad una fase di allerta pandemica, in  coerenza  con  quanto
previsto nel PanFlu 2021-2023, e' autorizzata la spesa di 42  milioni
di  euro  a  valere  sul  finanziamento  del  programma  di  edilizia
sanitaria vigente.
  266. Per le finalita' di cui ai commi 264 e 265,  con  uno  o  piu'
decreti del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di  Bolzano,  e'  definita  la  quota  di  spesa
autorizzata per ciascuna regione e  provincia  autonoma,  sulla  base
delle risultanze derivanti da  una  ricognizione  effettuata  con  le
medesime  regioni  e  province  autonome,  anche  in  relazione  alla
dimensione dei rispettivi servizi sanitari regionali  e  provinciali;
all'onere di cui ai commi 264 e 265 si provvede, per  le  regioni,  a
valere   sulle   risorse   vigenti,   come   ripartite    ai    sensi
dell'ordinamento vigente; con i medesimi decreti di cui  al  presente
comma si provvede, in deroga all'articolo 2, comma 109,  della  legge
23 dicembre 2009, n. 191, ad assegnare  le  risorse  occorrenti  alle
province autonome di Trento e di Bolzano a valere  sul  finanziamento
vigente ancora non ripartito.
  267. Per le finalita' di cui ai commi 264 e 265, con i  decreti  di
cui al comma 266, ove  necessario,  si  provvede  alla  rimodulazione
delle quote assegnate alle regioni ai sensi  dell'articolo  1,  commi
442 e 443, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  e  della  relativa
tabella di cui all'allegato B annesso alla medesima legge.
  268. Al fine  di  rafforzare  strutturalmente  i  servizi  sanitari
regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di  consentire
la valorizzazione della professionalita' acquisita dal personale  che
ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli  enti
del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti  per
il personale degli enti  medesimi  dall'articolo  11,  comma  1,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269  del
presente articolo:
    a) verificata l'impossibilita' di utilizzare  personale  gia'  in
servizio, nonche' di ricorrere agli idonei collocati  in  graduatorie
concorsuali in vigore, possono  avvalersi,  anche  per  l'anno  2022,
delle misure previste dagli articoli 2-bis, limitatamente  ai  medici
specializzandi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo  articolo,
e 2-ter, commi 1 e  5,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
anche  mediante  proroga,  non  oltre  il  31  dicembre  2022,  degli
incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni;
    b) ferma restando l'applicazione  dell'articolo  20  del  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e  fino  al  31
dicembre 2023 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con
il piano triennale dei fabbisogni  di  personale,  il  personale  del
ruolo sanitario e gli operatori  socio-sanitari,  anche  qualora  non
piu' in servizio, che siano stati reclutati a tempo  determinato  con
procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di  cui  all'articolo
2-ter del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,  n.  27,  e  che  abbiano
maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un  ente  del  Servizio
sanitario nazionale almeno  diciotto  mesi  di  servizio,  anche  non
continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il
31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022,  secondo  criteri  di  priorita'
definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione  del
personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate
si provvede previo espletamento di prove selettive;
    c) possono, anche al fine di reinternalizzare i servizi appaltati
ed  evitare  differenze  retributive   a   parita'   di   prestazioni
lavorative, in coerenza con il  piano  triennale  dei  fabbisogni  di
personale,  avviare  procedure  selettive  per  il  reclutamento  del
personale   da   impiegare   per   l'assolvimento   delle    funzioni
reinternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso  una
riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili,
del personale  impiegato  in  mansioni  sanitarie  e  socio-sanitarie
corrispondenti nelle attivita' dei servizi esternalizzati  che  abbia
garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra  il
31 gennaio 2020 e il 31 dicembre  2021  e  con  almeno  tre  anni  di
servizio.
  269. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019,  n.
60, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al secondo periodo, le parole: « un  importo  pari  al  5  per
cento » sono sostituite dalle seguenti: « un importo pari al  10  per
cento »;
    b) al quarto periodo, le parole:  «  Per  il  medesimo  triennio,
qualora nella singola Regione emergano oggettivi  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « Qualora nella singola Regione emergano, sulla  base
della metodologia di cui al sesto periodo, oggettivi »;
    c) il sesto periodo e' sostituito dai seguenti: « Dall'anno  2022
l'incremento di cui al quarto periodo e' subordinato all'adozione  di
una metodologia per la determinazione  del  fabbisogno  di  personale
degli enti del Servizio sanitario nazionale. Entro centottanta giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  il
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, su proposta dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali,  nel  rispetto  del  valore  complessivo  della  spesa  di
personale del Servizio sanitario nazionale determinata ai  sensi  dei
precedenti periodi, adotta con decreto la suddetta metodologia per la
determinazione del fabbisogno di personale degli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale, in coerenza con quanto stabilito dal regolamento
di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n.  70,  e
dall'articolo 1, comma 516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, e con gli standard organizzativi, tecnologici e  quantitativi
relativi all'assistenza territoriale, anche ai fini di  una  graduale
revisione della  disciplina  delle  assunzioni  di  cui  al  presente
articolo.  Le  regioni,  sulla  base  della   predetta   metodologia,
predispongono il piano  dei  fabbisogni  triennali  per  il  servizio
sanitario regionale, che sono valutati  e  approvati  dal  tavolo  di
verifica  degli  adempimenti  di  cui  all'articolo  12,   comma   1,
dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di  Bolzano,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 105  del  7  maggio  2005,  congiuntamente  al  Comitato
paritetico permanente per la  verifica  dell'erogazione  dei  livelli
essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 9, comma 1,  della
medesima intesa, anche al fine di  salvaguardare  l'invarianza  della
spesa complessiva ».
  270. All'articolo 1, comma 522, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, le parole: « alla data del 31 dicembre 2020  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « alla data del 31 dicembre 2021 ».
  271. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma  268
possono essere applicate, nell'ambito delle  risorse  dei  rispettivi
bilanci, anche dalle regioni e dalle province autonome che provvedono
al finanziamento del  fabbisogno  del  Servizio  sanitario  nazionale
senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.
  272. Al  fine  di  garantire  la  continuita'  nell'erogazione  dei
livelli essenziali di assistenza, il  personale  medico  in  servizio
presso le strutture del  sistema  di  emergenza-urgenza  territoriale
118, che alla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge  ha
maturato un'anzianita' lavorativa  di  almeno  trentasei  mesi,  puo'
accedere alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali
a tempo indeterminato destinate al servizio di emergenza-urgenza  118
anche  senza  il  possesso  del  diploma  attestante  la   formazione
specifica  in  medicina  generale.  A  determinare  il  requisito  di
anzianita' lavorativa di cui al precedente periodo concorrono periodi
di attivita', anche non continuativi, effettuati negli  ultimi  dieci
anni, nei servizi di emergenza-urgenza 118 con incarico convenzionale
a tempo determinato.
  273. Il personale medico di cui al comma 272 accede alle  procedure
di assegnazione degli incarichi convenzionali a  tempo  indeterminato
destinate al servizio di emergenza-urgenza  118  in  via  subordinata
rispetto al personale medico iscritto in graduatoria regionale  e  in
possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale. Le
procedure di assegnazione  degli  incarichi  ai  medici,  di  cui  al
periodo precedente, avvengono in una fase  immediatamente  successiva
alla conclusione dell'assegnazione delle  zone  carenti  agli  aventi
diritto. Nei casi di cui al  presente  comma  e'  comunque  requisito
essenziale  il  possesso  dell'attestato  d'idoneita'   all'esercizio
dell'emergenza sanitaria territoriale.
  274.  Al  fine  di  assicurare  l'implementazione  degli   standard
organizzativi,  quantitativi,  qualitativi  e  tecnologici  ulteriori
rispetto  a  quelli  previsti  dal  Piano  nazionale  di  ripresa   e
resilienza (PNRR) per il potenziamento dell'assistenza  territoriale,
con  riferimento  ai  maggiori  oneri  per  la  spesa  di   personale
dipendente, da reclutare anche in deroga ai  vincoli  in  materia  di
spesa di personale previsti dalla legislazione vigente  limitatamente
alla spesa eccedente i predetti vincoli, e per quello  convenzionato,
e' autorizzata la spesa massima di 90,9 milioni di  euro  per  l'anno
2022, 150,1 milioni di euro per l'anno 2023, 328,3  milioni  di  euro
per l'anno 2024, 591,5 milioni di euro  per  l'anno  2025  e  1.015,3
milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 a valere sul finanziamento
del Servizio sanitario nazionale. La predetta autorizzazione  decorre
dalla data di entrata in vigore del regolamento per la definizione di
standard  organizzativi,  quantitativi,  qualitativi,  tecnologici  e
omogenei per l'assistenza territoriale, da adottare con  decreto  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, entro il 30 aprile 2022. Con  successivo  decreto  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, le somme di cui al primo periodo sono ripartite fra le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  in  base  ai
criteri definiti con il medesimo decreto anche  tenendo  conto  degli
obiettivi previsti dal PNRR.
  275. Al fine di sostenere le fondamentali attivita' di  prevenzione
oncologica della Lega italiana per la lotta contro  i  tumori  (LILT)
nonche'  delle  connesse  attivita'  di  natura   socio-sanitaria   e
riabilitativa, e' riconosciuto alla  LILT  un  contributo  pari  a  2
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  276.  Per  garantire  la  piena  attuazione  del   Piano   di   cui
all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  13  ottobre  2020,  n.   126,   le
disposizioni  previste  dall'articolo  26,   commi   1   e   2,   del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,  sono  prorogate  fino  al  31
dicembre 2022. Conseguentemente, le regioni e le province autonome di
Trento e di  Bolzano  rimodulano  il  Piano  per  le  liste  d'attesa
adottato ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, e successivamente aggiornato ai sensi dell'articolo 26, comma
2,  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,  e  lo  presentano
entro il 31 gennaio 2022 al Ministero della  salute  e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze.
  277. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 276,  le
regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  possono
coinvolgere  anche  le  strutture  private  accreditate,  in   deroga
all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, per un ammontare non superiore all'importo  complessivo
su base nazionale pari a 150 milioni di euro, ripartito come indicato
nella tabella A dell'allegato  4  annesso  alla  presente  legge,  ed
eventualmente  incrementabile  sulla  base  di  specifiche   esigenze
regionali, nel limite dell'autorizzazione di spesa di  cui  al  comma
278. Le medesime strutture private accreditate rendicontano entro  il
31 gennaio 2023  alle  rispettive  regioni  e  province  autonome  le
attivita' effettuate nell'ambito dell'incremento di budget  assegnato
per l'anno 2022, anche ai fini della valutazione della deroga di  cui
al presente comma. La presente disposizione  si  applica  anche  alle
regioni interessate dai piani di rientro dal disavanzo  sanitario  di
cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  278. Per l'attuazione delle finalita' di cui ai commi 276 e 277  e'
autorizzata la spesa per complessivi 500 milioni di  euro,  a  valere
sul livello  di  finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale
standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022.  Tale  autorizzazione
di spesa include l'importo massimo di 150 milioni di euro di  cui  al
comma 277. Al finanziamento di cui ai commi da  276  a  279  accedono
tutte le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  in
deroga  alle  disposizioni  legislative  che  stabiliscono   per   le
autonomie  speciali  il   concorso   regionale   e   provinciale   al
finanziamento sanitario corrente, secondo la  ripartizione  riportata
nella tabella B dell'allegato 4 annesso alla presente legge.
  279. Il Ministero della salute verifica,  sulla  base  di  apposita
relazione trasmessa dalle regioni e dalle province autonome di Trento
e di Bolzano, il numero e la  tipologia  di  prestazioni  oggetto  di
recupero, in coerenza con il Piano rimodulato di cui all'articolo 26,
comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nei limiti massimi
degli importi di cui al comma 278 impiegati per la finalita'  di  cui
al comma 276. Ove  il  Ministero  della  salute  abbia  positivamente
verificato l'insussistenza del fabbisogno  di  recupero  delle  liste
d'attesa di cui al comma 276, il finanziamento di cui ai commi da 276
al presente comma o quota parte di esso rientra nella  disponibilita'
del servizio sanitario della regione  o  provincia  autonoma  per  lo
svolgimento di altra finalita' sanitaria.
  280.   Al   fine   di   aggiornare    le    valutazioni    inerenti
all'appropriatezza e al sistema di remunerazione delle prestazioni di
assistenza ospedaliera  erogate  dal  Servizio  sanitario  nazionale,
entro il 30 giugno 2023, con decreto del Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province   autonome   di   Trento   e   di   Bolzano,   si   provvede
all'aggiornamento delle tariffe massime per  la  remunerazione  delle
prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime  di
ricovero  ordinario  e  diurno  a  carico  del   Servizio   sanitario
nazionale,   congiuntamente   all'aggiornamento   dei   sistemi    di
classificazione adottati per la codifica delle informazioni  cliniche
contenute nella scheda di dimissione ospedaliera. Le predette tariffe
massime, come aggiornate con il decreto  di  cui  al  primo  periodo,
costituiscono limite tariffario invalicabile per le prestazioni  rese
a carico del Servizio sanitario nazionale e sono aggiornate ogni  due
anni con la medesima procedura di cui al primo periodo.
  281. Al  fine  di  sostenere  il  potenziamento  delle  prestazioni
ricomprese  nei  LEA,  anche  alla   luce   delle   innovazioni   che
caratterizzano il settore, il  tetto  della  spesa  farmaceutica  per
acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma  398,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, e' rideterminato nella misura dell'8 per cento
per l'anno 2022, dell'8,15 per cento per l'anno 2023 e dell'8,30  per
cento a decorrere dall'anno 2024. Resta fermo il  valore  percentuale
del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui  all'articolo
1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.  Resta  fermo  il
limite della spesa farmaceutica convenzionata  nel  valore  stabilito
dall'articolo 1, comma 475, primo periodo, della  legge  30  dicembre
2020, n. 178. Conseguentemente  il  valore  complessivo  della  spesa
farmaceutica e' rideterminato nel 15 per cento per l'anno  2022,  nel
15,15 per cento nell'anno 2023 e nel  15,30  per  cento  a  decorrere
dall'anno 2024.
  282. Le percentuali di cui al comma 281 possono essere  annualmente
rideterminate, fermi restando i valori complessivi di cui al medesimo
comma, in sede di predisposizione del disegno di legge  di  bilancio,
su proposta del Ministero della salute,  sentita  l'Agenzia  italiana
del farmaco (AIFA), d'intesa con il Ministero dell'economia  e  delle
finanze, sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali  e  del
fabbisogno assistenziale.
  283. L'attuazione del comma 281  e'  subordinata  all'aggiornamento
annuale da parte dell'AIFA dell'elenco dei farmaci  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale, sulla base dei criteri di  costo  e  di
efficacia, e all'allineamento dei prezzi dei farmaci terapeuticamente
sovrapponibili,  nel  rispetto  dei  criteri  determinati  dall'AIFA,
previo parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica  (CTS)
della medesima Agenzia, da effettuare entro il 30 novembre  dell'anno
precedente a quello di riferimento.
  284. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, con decreto del Ministro della  salute,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'AIFA,
sono definite le modalita' di applicazione  di  quanto  disposto  dal
comma 281 esclusivamente in favore delle  aziende  farmaceutiche  che
hanno provveduto all'integrale pagamento dell'onere  di  ripiano  per
gli anni 2019 e 2020, senza riserva.
  285. Per l'azienda farmaceutica per la quale sia  stato  verificato
il mancato pagamento in  tutto  o  in  parte  dell'onere  di  ripiano
previsto per la relativa autorizzazione all'immissione  in  commercio
(AIC), sono avviate dall'AIFA le  procedure  per  la  cessazione  del
rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale della stessa  AIC,
previa verifica da parte dell'AIFA della sostituibilita' del  farmaco
con altro medicinale di analoga efficacia.
  286. In considerazione dell'emergenza  da  COVID-19  in  corso,  le
entrate di cui al payback relativo all'anno 2019 oggetto di pagamento
con riserva possono essere utilizzate dalle regioni e dalle  province
autonome per l'equilibrio del settore sanitario dell'anno 2021, ferma
restando la  compensazione  delle  stesse  a  valere  sul  fabbisogno
sanitario nazionale  standard  dell'anno  in  cui  il  pagamento  con
riserva e' definito, qualora di entita' inferiore.
  287. I dispositivi medici correlati alle azioni di  contenimento  e
contrasto della pandemia di SARS-CoV-2, di cui all'elenco «  Acquisti
di dispositivi e attrezzature per il contrasto all'emergenza COVID-19
», pubblicato nel sito internet istituzionale  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, acquistati dalle  regioni  e  dalle  province
autonome di Trento e di Bolzano, non sono considerati, per  gli  anni
2020 e  2021,  ai  fini  del  computo  del  tetto  di  spesa  di  cui
all'articolo  9-ter  del  decreto-legge  19  giugno  2015,   n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
  288. A decorrere dall'anno 2022, per l'aggiornamento  dei  LEA,  in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 558 e 559, della
legge 28 dicembre 2015, n.  208,  e'  finalizzato  l'importo  di  200
milioni di euro, a  valere  sulla  quota  indistinta  del  fabbisogno
sanitario nazionale standard.
  289. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, al quinto periodo, le  parole:  «  e  per  l'anno  2021  »  sono
sostituite dalle seguenti: « , per l'anno 2021 e per l'anno 2022 ».
  290. All'articolo 33 del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: « fino  al  31  dicembre  2021  »  sono
sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 »;
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  « 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa  di
8 milioni di  euro  annui  per  ciascuno  degli  anni  2021  e  2022.
Conseguentemente  il  livello  del   finanziamento   del   fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di
8 milioni di euro per l'anno 2021; per l'anno 2022, alla spesa  di  8
milioni di euro si provvede a valere sul  livello  del  finanziamento
del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per
il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni
e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  in  deroga  alle
disposizioni legislative che stabiliscono per le  autonomie  speciali
il  concorso  regionale  e  provinciale  al  finanziamento  sanitario
corrente, sulla base delle quote d'accesso al  fabbisogno  sanitario.
La ripartizione complessiva del finanziamento di 8  milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022  e'  riportata  nella  tabella  C
allegata al presente decreto »;
    c) al comma 3, le parole: « fino  al  31  dicembre  2021  »  sono
sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 »;
    d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  « 5. Per le finalita' di cui al comma 3  e'  autorizzata  la  spesa
complessiva annua di 19.932.000 euro per ciascuno degli anni  2021  e
2022. Conseguentemente il livello del  finanziamento  del  fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di
19.932.000 euro per l'anno 2021;  per  l'anno  2022,  alla  spesa  di
19.932.000 euro si provvede a valere sul  livello  del  finanziamento
del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per
il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni
e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  in  deroga  alle
disposizioni legislative che stabiliscono per le  autonomie  speciali
il  concorso  regionale  e  provinciale  al  finanziamento  sanitario
corrente, sulla base delle quote d'accesso al  fabbisogno  sanitario.
La ripartizione complessiva del finanziamento pari a 19.932.000  euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022  e'  riportata  nella  tabella  D
allegata al presente decreto »;
    e) al comma 6-bis, le parole: « per l'anno 2021 » sono sostituite
dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ».
  291. La tabella C allegata al decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
concernente l'articolo 33, commi 1 e 2, e la tabella  D  allegata  al
medesimo decreto-legge n. 73 del  2021,  concernente  l'articolo  33,
commi 3 e 5, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle  di  cui
agli allegati 5 e 6 annessi alla presente legge.
  292. Agli oneri derivanti dal comma 290,  lettera  e),  pari  a  10
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del livello  del  finanziamento  del  fabbisogno  sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato.
  293. Ai fini del riconoscimento delle  particolari  condizioni  del
lavoro svolto dal personale della dirigenza medica  e  dal  personale
del comparto sanita', dipendente  dalle  aziende  e  dagli  enti  del
Servizio sanitario  nazionale  ed  operante  nei  servizi  di  pronto
soccorso, nell'ambito dei rispettivi contratti  collettivi  nazionali
di lavoro e' definita, nei limiti degli importi  annui  lordi  di  27
milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni di  euro  per
il personale del comparto sanita', una specifica indennita' di natura
accessoria da riconoscere,  in  ragione  dell'effettiva  presenza  in
servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
  294. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui
al comma 293, valutati complessivamente  in  90  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2022,  si  provvede  a  valere  sul  livello  del
finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale   standard   cui
concorre lo Stato.
  295. Le disposizioni di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n.  27,  gia'  prorogate  dall'articolo  1,  comma  425,
lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono  ulteriormente
prorogate al 30 giugno 2022, nei limiti di spesa per singola  regione
e provincia autonoma indicati nell'allegato 7 annesso  alla  presente
legge.
  296. All'onere derivante dalla disposizione di cui  al  comma  295,
valutato in 105 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere
sul livello del finanziamento del fabbisogno nazionale  standard  cui
concorre lo Stato.
  297. Il fondo per il finanziamento ordinario delle universita',  di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera  a),  della  legge  24  dicembre
1993, n. 537, e' incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2022,
di 515 milioni di euro per l'anno 2023, di 765 milioni  di  euro  per
l'anno 2024, di 815 milioni di euro per l'anno 2025 e di 865  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2026, di cui:
    a) 75 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni  di  euro  per
l'anno 2023, 640 milioni di euro per l'anno 2024, 690 milioni di euro
per l'anno 2025 e 740 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno  2026
destinati all'assunzione di professori universitari,  di  ricercatori
di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30  dicembre
2010,  n.  240,   e   di   personale   tecnico-amministrativo   delle
universita', in deroga alle vigenti facolta' assunzionali, al fine di
favorire il graduale raggiungimento degli standard europei in  ordine
al  rapporto  tra   il   numero   dei   docenti   e   del   personale
tecnico-amministrativo delle universita' e quello degli studenti. Con
riferimento alle assunzioni di professori universitari, le risorse di
cui  alla  presente  lettera  sono  riservate   esclusivamente   alle
procedure di cui all'articolo 18 della legge  30  dicembre  2010,  n.
240, con vincolo, di almeno un quinto, per le chiamate ai  sensi  del
comma 4 del medesimo articolo 18 della legge  n.  240  del  2010.  Le
procedure di cui al secondo periodo, finanziate con le risorse di cui
alla  presente  lettera,  sono  volte  a   valutare   le   competenze
dell'aspirante nell'ambito della didattica,  della  ricerca  e  della
terza missione. Con decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono individuati i  criteri  di  riparto
delle  risorse  di  cui  alla  presente   lettera,   tenendo   conto,
prioritariamente,  dei  risultati  conseguiti  dagli   atenei   nella
valutazione della qualita' della ricerca (VQR)  e  nella  valutazione
delle politiche di reclutamento;
    b) 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 finalizzati alla
valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle universita'
statali in ragione  delle  specifiche  attivita'  svolte  nonche'  al
raggiungimento, da parte delle universita', di piu' elevati obiettivi
nell'ambito della didattica, della ricerca e  della  terza  missione.
Con il  decreto  di  ripartizione  del  fondo  per  il  finanziamento
ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge  24
dicembre 1993, n. 537, sono individuati i criteri  di  riparto  delle
risorse di cui alla presente  lettera  tra  le  singole  istituzioni,
nonche' i principi generali per  la  definizione  degli  obiettivi  e
l'attribuzione    delle     predette     risorse     al     personale
tecnico-amministrativo.    Le    singole    universita'    provvedono
all'assegnazione  delle  risorse  al  personale  in   ragione   della
partecipazione dello  stesso  ad  appositi  progetti  finalizzati  al
raggiungimento di piu' elevati obiettivi nell'ambito della didattica,
della ricerca e della terza missione, nel limite massimo  pro  capite
del 15 per cento  del  trattamento  tabellare  annuo  lordo,  secondo
criteri stabiliti mediante la contrattazione  collettiva  integrativa
nel rispetto di  quanto  previsto  dal  decreto  di  cui  al  secondo
periodo;
    c) 10 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2022  destinati  ad
incentivare,  a  titolo  di  cofinanziamento,  le  chiamate  di   cui
all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre  2005,
n. 230;
    d) 15 milioni di euro per l'anno 2022, 20  milioni  di  euro  per
l'anno 2023 e 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 destinati
alle  Scuole   superiori   ad   ordinamento   speciale.   Nell'ambito
dell'incremento disposto ai sensi del precedente  periodo,  la  quota
del fondo per il finanziamento ordinario  delle  universita'  di  cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.
537, destinata alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 412, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata  di  1,2  milioni  di
euro per l'anno 2022, 5,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  9,7
milioni di euro per l'anno 2024, 16,5 milioni di euro per l'anno 2025
e 19 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026;
    e) 15 milioni di euro per l'anno 2022 e 30 milioni di euro  annui
a decorrere dall'anno 2023 destinati per  l'adeguamento  dell'importo
delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato
di ricerca. L'adeguamento  dell'importo  della  borsa  di  studio  e'
definito con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca,
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge.
  298. Al fine di sostenere gli  studenti  fuori  sede  residenti  in
regione diversa da quella in cui e'  situata  la  sede  universitaria
alla quale  sono  iscritti  e  con  un  indicatore  della  situazione
economica equivalente non  superiore  a  20.000  euro  attraverso  un
contributo alle  spese  sanitarie,  il  fondo  per  il  finanziamento
ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge  24
dicembre 1993, n. 537, e' incrementato  di  2  milioni  di  euro  per
l'anno 2022. Con il decreto di ripartizione del fondo di cui al primo
periodo sono disciplinate le modalita' di accesso al contributo,  per
il tramite delle universita'.
  299. Ai fini del piu' ampio accesso alla rete di connessione  dati,
anche in conseguenza di un maggior impiego di strumentazioni digitali
nell'erogazione della didattica per gli studenti delle universita'  e
delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica,
all'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 68, al secondo periodo, la parola: « Non »  e'  soppressa  e
dopo le  parole:  «  attrezzature  tecniche  o  informatiche  »  sono
aggiunte le seguenti:  «  .  E'  altresi'  ricompresa  la  spesa  per
l'adeguamento o l'acquisto di provider o dispositivi di miglioramento
del servizio di connessione dati di rete personale o  domestica  tale
da consentire la navigazione mediante la piu' recente  tecnologia  di
rete locale  senza  fili  ovvero,  laddove  non  possibile,  mediante
tecnologia di telefonia mobile e cellulare ».
  300. Lo stanziamento, iscritto  nello  stato  di  previsione  della
spesa del Ministero dell'universita' e della ricerca e  destinato  ai
collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29  marzo
2012, n. 68, e' incrementato, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di
2 milioni di euro.
  301. Al fondo perequativo a sostegno delle universita' non  statali
legalmente riconosciute del Mezzogiorno, di cui all'articolo 1, comma
521, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' assegnata una dotazione
di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni  2022  e  2023.  Per  il
riparto delle risorse  di  cui  al  primo  periodo,  il  decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca di cui al  citato  articolo
1, comma 521, della legge n. 178 del 2020 tiene conto  esclusivamente
del riferimento alla quota premiale attribuita ai sensi dell'articolo
12 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
  302. Alla legge 28 marzo 1991, n. 113, sono apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 1, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  « 3-bis. Al fine di sostenere e incentivare in maniera  organica  e
sistematica  la  diffusione  della  cultura  scientifica,   anche   a
vantaggio della tutela, fruizione  e  valorizzazione  del  patrimonio
culturale  del  Paese,  e'  autorizzato  un  contributo  annuale,   a
decorrere dall'anno 2022, di 1,5 milioni di  euro  per  ciascuno  dei
seguenti  enti:  Fondazione  IDIS-Citta'  della  scienza  di  Napoli,
Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia  Leonardo
da Vinci di Milano e Museo Galileo-Istituto e museo di  storia  della
scienza di Firenze. Il Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
esercita  sui  tre  enti  di  cui  al  presente  comma  attivita'  di
vigilanza,  attraverso  la  nomina  degli  organi  di   controllo   e
l'approvazione  dei  piani  triennali  di  attivita'.   A   decorrere
dall'anno 2022 ai tre enti di cui al presente comma  e'  precluso  il
contributo di cui al comma 3 »;
    b) all'articolo 2-bis, comma 1, il primo  periodo  e'  sostituito
dal seguente: « Della somma di cui  all'articolo  2,  euro  4.500.000
sono riservati annualmente al contributo di cui all'articolo 1, comma
3-bis, e della somma residua disponibile almeno il 60  per  cento  e'
riservato  annualmente  al  finanziamento   ordinario   degli   enti,
fondazioni, strutture  e  consorzi,  nonche'  delle  intese  e  degli
accordi di cui all'articolo 1, commi 3 e 4 ».
  303. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il  comma
342 e' sostituito dal seguente:
  «  342.  A  decorrere  dall'anno  2022,  il  rimborso  delle  spese
sostenute, i compensi e le indennita'  spettanti  al  presidente,  al
direttore e ai componenti  del  consiglio  di  amministrazione  delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,  di
cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono determinati con decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, e sono a carico  dei  bilanci
delle suddette istituzioni ».
  304. Il nucleo di valutazione  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
lettera f), del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e' costituito con  delibera  del
consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, ed  e'
formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due
scelti  tra  esperti  esterni,  anche  stranieri,  dalle  istituzioni
seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia  nazionale
di  valutazione  del  sistema  universitario  e  della  ricerca.   Ai
componenti del nucleo di valutazione e' riconosciuto  il  diritto  al
compenso, a valere sulle risorse proprie delle istituzioni,  definito
con  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  All'articolo
1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 645 e' abrogato.
  305. All'articolo 11, comma 2, della legge  20  novembre  2017,  n.
167, le parole da: « , a copertura » fino  a:  «  relativi  contratti
integrativi » sono soppresse.
  306. Al fine di incentivare la partecipazione italiana alle  azioni
individuali di mobilita'  del  Programma  Erasmus+  e  di  rispondere
adeguatamente  all'incremento  delle  risorse  e   alla   conseguente
crescita  sostanziale  delle  azioni  di  mobilita'  degli   studenti
universitari, e' disposto nello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca lo stanziamento annuo di 1,5 milioni
di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2022,  2023  e  2024  a  favore
dell'Istituto nazionale  di  documentazione,  innovazione  e  ricerca
educativa - INDIRE nella sua qualita' di Agenzia nazionale Erasmus+.
  307. Al fine di potenziare la promozione della frequenza  di  corsi
di livello universitario o post-universitario in Italia da  parte  di
studenti stranieri, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro  per
ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 1 milione di euro per l'anno  2024,
a favore dell'associazione Uni-Italia.
  308. All'articolo 1, comma 892, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole: « 15 milioni » sono sostituite  dalle  seguenti:  «
19,5 milioni »;
    b)  dopo  le  parole:  «  tra  le  istituzioni  statali  di  alta
formazione  artistica,  musicale  e  coreutica  »  sono  aggiunte  le
seguenti: «  ,  ivi  comprese,  in  esito  ai  relativi  processi  di
statizzazione, quelle di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017, n. 96 ».
  309. Ai fini del riconoscimento delle specifiche  attivita'  svolte
nonche'  della  valorizzazione   delle   competenze   necessarie   al
raggiungimento,  da  parte  delle  istituzioni  dell'alta  formazione
artistica,  musicale  e  coreutica,   di   piu'   elevati   obiettivi
nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, in
favore del personale di tali istituzioni e' autorizzata la  spesa  di
8,5 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2022,  ripartiti  con  il
decreto di ripartizione del fondo per il funzionamento amministrativo
e per le attivita' didattiche delle istituzioni  di  alta  formazione
artistica, musicale  e  coreutica  statali.  Le  singole  istituzioni
provvedono all'assegnazione delle risorse  al  personale  in  ragione
della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al
raggiungimento di piu' elevati obiettivi nell'ambito della  didattica
e della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per  cento  del
trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante
la contrattazione  collettiva  integrativa  nel  rispetto  di  quanto
previsto dal decreto di cui al primo periodo.
  310. Il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni  di  ricerca,
di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.  204,
e' incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2022,
2023 e 2024 e di 100 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2025, di cui:
    a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c),  una  quota
pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e
a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 e' ripartita tra  gli
enti pubblici di ricerca vigilati dal  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca, ad eccezione del Consiglio  nazionale  delle  ricerche
(CNR). Nell'ambito della quota di  cui  al  periodo  precedente,  2,5
milioni di euro  a  decorrere  dall'anno  2022  sono  vincolati  alla
copertura dei costi connessi alle procedure di  cui  all'articolo  20
del decreto legislativo 25  maggio  2017,  n.  75.  Con  decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
individuati i criteri di riparto tra gli  enti  pubblici  di  ricerca
delle risorse di cui alla presente lettera;
    b) 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022  sono  destinati
alla  promozione  dello  sviluppo  professionale  di  ricercatori   e
tecnologi di ruolo di terzo livello in servizio alla data di  entrata
in  vigore  della  presente   legge.   Con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in  vigore  delle  disposizioni  relative  alla
messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di  terzo
livello, sono stabiliti i criteri di riparto tra gli enti pubblici di
ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca delle
risorse di cui alla presente lettera. Gli enti  pubblici  di  ricerca
possono  indire  procedure  selettive  riservate  a   ricercatori   e
tecnologi di terzo livello professionale  per  l'accesso  al  secondo
livello, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui  al
secondo periodo. I componenti  delle  commissioni  per  le  procedure
selettive di cui alla presente lettera sono scelti esclusivamente tra
esperti di elevata  qualificazione  nelle  aree  scientifiche  e  nei
settori tecnologici di riferimento, esterni all'ente;
    c) 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono finalizzati
alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo  degli  enti
pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita'  e  della
ricerca in ragione delle  specifiche  attivita'  svolte  nonche'  del
raggiungimento di piu' elevati obiettivi  nell'ambito  della  ricerca
pubblica. Con decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca,
da adottare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, sono individuati i criteri di riparto  tra  gli
enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente  lettera,
nonche' i principi generali per  la  definizione  degli  obiettivi  e
l'attribuzione    delle     predette     risorse     al     personale
tecnico-amministrativo.  Gli  enti  pubblici  di  ricerca  provvedono
all'assegnazione  delle  risorse  al  personale  in   ragione   della
partecipazione dello  stesso  ad  appositi  progetti  finalizzati  al
raggiungimento di piu' elevati obiettivi nell'ambito  della  ricerca,
nel limite massimo pro  capite  del  15  per  cento  del  trattamento
tabellare  annuo  lordo,  secondo  criteri  stabiliti   mediante   la
contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto
dal decreto di cui al secondo periodo.
  311. La  dotazione  del  Fondo  italiano  per  la  scienza  di  cui
all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  23  luglio  2021,   n.   106,   e'
incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di  100  milioni
di euro a decorrere dall'anno 2024.
  312. Al fine di promuovere la competitivita' del sistema produttivo
nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca  industriale  e
dello sviluppo sperimentale, e' istituito, nello stato di  previsione
del Ministero dell'universita' e della ricerca,  un  apposito  fondo,
denominato « Fondo italiano  per  le  scienze  applicate  »  con  una
dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, di  150  milioni  di
euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250
milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del  Ministro
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il  Ministro  dello
sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le
modalita' per l'assegnazione delle risorse del fondo. Nell'ambito  di
tali criteri sono valorizzate  le  progettualita'  con  una  maggiore
quota di cofinanziamento a carico di soggetti privati.
  313. Per le finalita' di  cui  al  comma  5  dell'articolo  19  del
decreto  legislativo  25  novembre  2016,  n.  218,  e'  disposto  lo
stanziamento di 30 milioni di euro  per  l'anno  2023.  Ai  fini  del
riparto delle risorse di  cui  al  presente  comma,  il  decreto  del
Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  di  cui  al  comma   5
dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 218 del 2016 tiene  conto
anche dei risultati conseguiti dagli enti pubblici di  ricerca  nella
valutazione della qualita' della ricerca (VQR).
  314. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  i  commi
da 240 a 248 sono abrogati.
  315. Al  fine  di  riorganizzare  e  rilanciare  le  attivita'  del
Consiglio  nazionale  delle   ricerche   (CNR),   il   consiglio   di
amministrazione dell'ente  adotta,  entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata  in  vigore   della   presente   legge,   il   «   piano   di
riorganizzazione e rilancio del Consiglio  nazionale  delle  ricerche
(CNR) ». Il piano di riorganizzazione e rilancio assume  la  funzione
di piano triennale  di  attivita'  ai  fini  dell'applicazione  della
normativa vigente.
  316. Per le finalita' di cui al comma 315, con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' istituito un comitato strategico  per  il  rilancio
dell'ente (Supervisory Board), composto da cinque esperti, italiani o
stranieri, di elevata qualificazione scientifica e professionale, con
una comprovata conoscenza del  sistema  della  ricerca  in  Italia  e
all'estero e con pluriennale esperienza, anche gestionale, in enti  o
organizzazioni complesse, dei quali due sono individuati dal Ministro
dell'universita' e della ricerca tra  otto  nominativi  proposti  dal
presidente   del   CNR,   due   sono   individuati    dal    Ministro
dell'universita' e della ricerca tra  otto  nominativi  proposti  dal
comitato di selezione dei presidenti e dei componenti dei consigli di
amministrazione degli enti di ricerca di designazione governativa, di
cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213,
e uno e' nominato d'intesa con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. Ai componenti del comitato strategico spettano  un  compenso
pari ad euro 20.000 annui nonche' gli  eventuali  rimborsi  di  spese
previsti  dalla  normativa  vigente  in  materia  di  trattamento  di
missione, nel limite massimo complessivo di euro 100.000 annui.  Agli
oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a  232.700
euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede a  valere
sulle risorse previste dal comma 322.
  317. Il piano di cui al comma 315 e'  adottato  previo  parere  del
comitato di cui al comma 316 ed e' approvato con decreto del Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. Sui contenuti del  piano  il  Ministro
dell'universita' e della ricerca riferisce alle  Camere  in  apposita
audizione.
  318.  Il  piano  di  cui  al  comma  315  e'  predisposto  con   il
coinvolgimento della rete scientifica e dell'amministrazione, secondo
le modalita' stabilite con delibera del consiglio di amministrazione.
Per la predisposizione del piano di cui ai commi da  315  a  324,  il
consiglio di amministrazione del CNR e il comitato di  cui  al  comma
316  possono  avvalersi  di  esperti  di  comprovata   qualificazione
professionale, individuati ai sensi dell'articolo  7,  comma  6,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a un importo  massimo
di euro 50.000 lordi annui per ciascun incarico e nel limite  massimo
complessivo di euro 100.000 per l'anno 2022, a valere  sulle  risorse
di cui al comma 322, lettera b). Gli esperti di cui al presente comma
esaminano, in particolare, la consistenza economica  e  patrimoniale,
lo stato dell'organizzazione, la consistenza dell'organico e il piano
di   fabbisogno,   nonche'   la    documentazione    relativa    alla
programmazione,   alla    rendicontazione    scientifica    e    alla
programmazione economica e finanziaria.
  319. Il piano di cui  al  comma  315  puo'  contenere  proposte  di
revisione della disciplina, statutaria e normativa, di  funzionamento
dell'ente, ivi  compresa  quella  riferita  alla  composizione  degli
organi, nonche' ogni altra misura di riorganizzazione necessaria  per
il raggiungimento di maggiori livelli di efficienza amministrativa  e
gestionale. Il piano  reca,  altresi',  l'indicazione  delle  risorse
economiche per provvedere alla relativa attuazione, distinguendo  tra
quelle derivanti dalle misure di riorganizzazione e quelle  richieste
dagli investimenti finalizzati al rilancio dell'ente.
  320. Il piano di cui al comma 315 si conclude entro tre anni  dalla
sua  approvazione.  L'attuazione   del   piano   e'   sottoposta   al
monitoraggio,   almeno   semestrale,   da   parte    del    Ministero
dell'universita' e della ricerca, anche avvalendosi del  comitato  di
cui al comma 316.
  321. L'adozione del piano entro il termine  di  cui  al  comma  315
consente l'accesso al finanziamento di 20 milioni di  euro  ai  sensi
del comma 322, lettera b). L'esito positivo del monitoraggio  di  cui
al comma 320 consente l'accesso al contributo di cui al comma 323.
  322. Al CNR e' concesso un contributo  di  60  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2022, di cui:
    a) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022  sono  vincolati
alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui  all'articolo
20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
    b) 50 milioni di euro sono  utilizzabili  per  le  finalita'  del
piano di cui al comma  315  e  per  le  spese  di  funzionamento  del
comitato strategico di cui al comma 316 per gli  anni  2022,  2023  e
2024. Per l'anno 2022, la somma di 20 milioni di euro e'  erogata  in
esito all'adozione del piano entro il termine di cui al comma 321.
  323. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  321,  a  decorrere
dall'anno 2023, al CNR e' concesso  un  ulteriore  contributo  di  20
milioni di euro annui.
  324. Anche al fine di agevolare la realizzazione del piano  di  cui
al comma 315, all'articolo 1  del  decreto  legislativo  25  novembre
2016, n. 218, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
  « 2-bis. Per l'utilizzo degli immobili di proprieta' dello Stato in
gestione all'Agenzia del demanio, anche in corso alla data di entrata
in vigore della presente disposizione, da parte degli  enti  pubblici
di ricerca di cui al comma 1 si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 10 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  13  settembre  2005,  n.  296.  Restano  acquisite
all'erario le somme gia' corrisposte a qualsiasi titolo degli enti di
cui al precedente periodo e sono fatte  salve  le  assegnazioni  gia'
effettuate a titolo gratuito, anche in uso  governativo  ai  medesimi
enti ».
  325. Al fine di sostenere le attivita' di  ricerca  finalizzate  al
contenimento  della  diffusione  dell'organismo  nocivo   «   Xylella
fastidiosa » condotte dal CNR e' autorizzata la spesa di 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
  326. Al fine  di  corrispondere  alle  esigenze  delle  istituzioni
scolastiche connesse all'emergenza  epidemiologica,  il  termine  dei
contratti  sottoscritti  ai  sensi  dell'articolo  58,  comma  4-ter,
lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106,  puo'  essere
prorogato fino al termine delle lezioni  dell'anno  scolastico  2021/
2022  nel  limite  delle  risorse  di   cui   al   secondo   periodo.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 235 del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio  2020,  n.  77,  come  ripartito  dal  decreto  del   Ministro
dell'istruzione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, n. 274 del 2 settembre 2021, e' incrementato di 400  milioni
di euro per l'anno 2022. Il Ministero dell'istruzione,  entro  il  31
luglio 2022, provvede al monitoraggio delle spese  di  cui  al  primo
periodo,   comunicando   le   relative   risultanze   al    Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria  generale
dello Stato, e la quota parte delle risorse di cui al secondo periodo
che,  in  base  al  monitoraggio,  risulti  non  spesa   e'   versata
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al  Fondo
per l'ammortamento dei titoli di Stato.
  327. All'articolo 1, comma 592, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205, le parole: « e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2020 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 30 milioni di euro  per
ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 300 milioni di euro a  decorrere
dall'anno 2022 ».
  328.  Per  l'anno  2022  e'  assegnato  alle  scuole  dell'infanzia
paritarie  un  contributo  aggiuntivo  di  20  milioni  di  euro.  Il
contributo e' ripartito secondo  modalita'  e  criteri  definiti  con
decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  329. Al fine di conseguire gli obiettivi  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) e di promuovere nei  giovani,  fin  dalla
scuola primaria,  l'assunzione  di  comportamenti  e  stili  di  vita
funzionali  alla  crescita  armoniosa,  alla  salute,  al   benessere
psico-fisico  e  al  pieno  sviluppo  della   persona,   riconoscendo
l'educazione motoria quale espressione  di  un  diritto  personale  e
strumento di apprendimento cognitivo, nelle more di  una  complessiva
revisione  dell'insegnamento  dell'educazione  motoria  nella  scuola
primaria, e' introdotto, gradualmente e subordinatamente all'adozione
del decreto di  cui  al  comma  335,  l'insegnamento  dell'educazione
motoria nella scuola primaria, nelle classi quarte e quinte, da parte
di docenti forniti di idoneo titolo di studio e dell'iscrizione nella
correlata classe di concorso  «  Scienze  motorie  e  sportive  nella
scuola primaria ».
  330. L'introduzione dell'insegnamento  dell'educazione  motoria  e'
prevista per  la  classe  quinta  a  decorrere  dall'anno  scolastico
2022/2023 e per la classe quarta  a  decorrere  dall'anno  scolastico
2023/2024,  nel  limite  delle  risorse  finanziarie  e   strumentali
disponibili a legislazione vigente nonche'  di  quelle  di  personale
definite con il decreto di cui al comma 335.
  331.  Si  accede  all'insegnamento  dell'educazione  motoria  nella
scuola primaria a seguito del  superamento  di  specifiche  procedure
concorsuali   abilitanti.   Possono   partecipare   alle    procedure
concorsuali i soggetti in possesso di  laurea  magistrale  conseguita
nella classe LM-67 «  Scienze  e  tecniche  delle  attivita'  motorie
preventive e adattate » o nella classe LM-68  «  Scienze  e  tecniche
dello sport » o nella classe LM-47 « Organizzazione  e  gestione  dei
servizi per lo sport e le attivita' motorie »  oppure  di  titoli  di
studio equiparati  alle  predette  lauree  magistrali  ai  sensi  del
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del
7  ottobre  2009,  che  abbiano,  altresi',  conseguito  24   crediti
formativi universitari o accademici - CFU/ CFA,  acquisiti  in  forma
curricolare,  aggiuntiva  o  extra   curricolare   nelle   discipline
antropo-psico-pedagogiche   e   nelle   metodologie   e    tecnologie
didattiche.
  332. Il docente di educazione  motoria  nella  scuola  primaria  e'
equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti  del
medesimo grado di istruzione e non puo' essere impegnato negli  altri
insegnamenti della scuola primaria.
  333. Il contingente dei docenti di educazione  motoria  di  cui  al
comma  329  e'  determinato  in  ragione  di  non  piu'  di  due  ore
settimanali  di  insegnamento  aggiuntive,  per  le  classi  che  non
adottano il modello  del  tempo  pieno  nelle  quali  sia  introdotto
l'insegnamento,  rispetto  all'orario  di  cui  all'articolo  4   del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
marzo 2009, n. 89. Le classi che adottano il tempo  pieno  mantengono
l'orario in essere anche quando interessate dal  nuovo  insegnamento.
In tale ultimo caso le  ore  di  educazione  motoria  possono  essere
assicurate in compresenza,  ferma  restando  la  responsabilita'  dei
docenti coinvolti. Dall'attuazione  del  presente  comma  non  devono
derivare situazioni di esubero di personale.
  334. I  posti  per  l'insegnamento  dell'educazione  motoria  nella
scuola primaria, individuati dal decreto di cui al comma 335, in fase
di prima applicazione, sono coperti con concorso per titoli ed  esami
abilitante, da bandire negli anni  2022  e  2023.  Il  contenuto  del
bando, i termini e le modalita' di  presentazione  delle  domande,  i
titoli valutabili, le modalita' di svolgimento delle prove, i criteri
di valutazione dei titoli e  delle  prove,  nonche'  la  composizione
delle commissioni di valutazione e l'idonea misura del  contributo  a
carico dei partecipanti sono disciplinati con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione da adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. L'entita' del  contributo  di
cui al secondo periodo e' determinata in misura tale  da  consentire,
unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione
del Ministero dell'istruzione, la copertura integrale degli oneri per
lo svolgimento delle procedure concorsuali. Le  relative  graduatorie
hanno  validita'  annuale  e  in  ogni  caso  perdono  efficacia  con
l'approvazione delle graduatorie riferite al successivo concorso.
  335. Con decreto annuale del Ministro dell'istruzione, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  il
mese di gennaio precedente all'anno scolastico di riferimento, e,  in
sede di prima attuazione, entro il mese di febbraio 2022:
    a) e' rilevato il  personale  cessato  o  che  abbia  chiesto  di
cessare a qualsiasi  titolo,  nonche'  quello  in  servizio  a  tempo
indeterminato,  per   ciascun   ordine   e   grado   di   istruzione,
distintamente  per  regione  e  classe  di  concorso,  tipologia   di
insegnamento, classe di laurea, posti comuni,  posti  di  sostegno  e
posti di  potenziamento,  sulla  base  del  quale,  a  invarianza  di
dotazione organica complessiva a legislazione vigente, e'  rimodulato
il  fabbisogno  di  personale   derivante   dall'applicazione   della
normativa  vigente,  con   indicazione   di   quello   da   destinare
all'insegnamento  dell'educazione  motoria  nella  scuola   primaria,
tenendo conto delle esigenze di personale connesse  all'attuazione  a
regime  del  PNRR  e  di  quanto  disposto   dall'articolo   64   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
    b) sono definiti il numero delle classi  quarte  e  quinte  della
scuola  primaria  presso  le  quali  e'  attivato  l'insegnamento  di
educazione motoria e il relativo numero dei posti di insegnamento.
  336. I  decreti  di  cui  al  comma  335  relativi  alle  dotazioni
organiche del  personale  docente  evidenziano  i  posti  comuni,  di
sostegno e di potenziamento per ciascun ordine e grado di  istruzione
distintamente per  regione,  con  evidenza  dei  posti  da  destinare
all'educazione motoria nella scuola primaria.
  337. Nel caso in cui le graduatorie di concorso di cui al comma 334
non siano approvate in tempo utile  per  l'assunzione  in  ruolo  dei
docenti, i contratti a tempo  determinato  necessari  possono  essere
attivati anche con i soggetti collocati nelle graduatorie provinciali
per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis,  della  legge  3
maggio 1999, n. 124, per le classi di concorso A-48 « Scienze motorie
e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II  grado  »  e
A-49 « Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I  grado
». L'attivazione  dei  predetti  contratti  a  tempo  determinato  e'
subordinata all'adozione del decreto di cui al comma 335.
  338. A  decorrere  dall'anno  2023,  il  Ministero  dell'istruzione
provvede ad effettuare, entro il mese di gennaio di ciascun anno,  un
monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni contenute  nei  commi
da 329  a  337,  comunicando  le  relative  risultanze  al  Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria  generale
dello Stato.
  339. Al fine di adeguare la  retribuzione  di  posizione  di  parte
variabile dei dirigenti scolastici in relazione alla  complessita'  e
alla gravosita' delle attivita' che  sono  chiamati  a  svolgere,  il
fondo unico nazionale per  il  finanziamento  delle  retribuzioni  di
posizione e  di  risultato,  di  cui  all'articolo  4  del  contratto
collettivo nazionale di lavoro  relativo  al  personale  dell'Area  V
della  dirigenza  per  il  secondo   biennio   economico   2008-2009,
sottoscritto in data 15 luglio 2010, e' incrementato di 20 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri a carico  dello
Stato.  I  predetti  importi  sono  destinati  alla  retribuzione  di
posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.
  340. Per le medesime finalita' di cui al comma 339, il fondo  unico
nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione  e  di
risultato, di cui all'articolo 4 del contratto  collettivo  nazionale
di lavoro di cui al comma  339,  e'  incrementato  di  ulteriori  8,3
milioni di euro, al lordo degli  oneri  a  carico  dello  Stato,  per
l'anno 2022, e di 25 milioni di euro, al lordo degli oneri  a  carico
dello Stato, per l'anno 2023. I predetti importi sono destinati  alla
retribuzione  di  posizione  di   parte   variabile   dei   dirigenti
scolastici.
  341. Per gli anni  scolastici  2019/2020,  2020/2021  e  2021/2022,
continuano ad operare le contrattazioni integrative  regionali  (CIR)
sottoscritte tra gli uffici scolastici regionali e le  organizzazioni
sindacali rappresentative, per la definizione delle  retribuzioni  di
posizione  e  di  risultato  dei  dirigenti  scolastici   a   livello
regionale, sempre sulla base  del  riparto  regionale  delle  risorse
disponibili sul fondo unico nazionale,  di  cui  all'articolo  4  del
citato contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale
dell'Area  V  della  dirigenza  per  il  secondo  biennio   economico
2008-2009, disposto dal  Ministero  dell'istruzione  in  applicazione
dell'articolo  25  del  contratto  collettivo  nazionale  di   lavoro
relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il  quadriennio
normativo  2006-2009  ed  il  primo  biennio   economico   2006-2007,
sottoscritto in data 15 luglio 2010.
  342. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui
al comma 340 si provvede per l'anno  2022,  per  un  importo  di  8,3
milioni di euro,  mediante  riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa
relativa al Fondo per l'arricchimento  e  l'ampliamento  dell'offerta
formativa e per gli interventi  perequativi  di  cui  all'articolo  1
della legge 18 dicembre 1997, n. 440,  e  per  l'anno  2023,  per  un
importo di 25  milioni  di  euro,  mediante  utilizzo  delle  risorse
aggiuntive stanziate dall'articolo  1,  comma  503,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178.
  343. All'articolo 1, comma 978, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, le parole: « l'anno scolastico 2021/2022 » sono sostituite dalle
seguenti: « gli anni scolastici 2021/ 2022, 2022/2023 e 2023/2024  ».
All'articolo 1, comma 979, della medesima legge n. 178 del  2020,  le
parole: « e di 27,23 milioni di euro annui per  l'anno  2022  »  sono
sostituite dalle seguenti: « , 40,84 milioni di euro per l'anno 2022,
45,83 milioni di euro per l'anno 2023 e  37,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2024 ».
  344.  Al  fine  di  favorire  l'efficace  fruizione   del   diritto
all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati  in
classi con numerosita' prossima o  superiore  ai  limiti  previsti  a
normativa vigente, il Ministero dell'istruzione e'  autorizzato,  nei
limiti di cui alla lettera d) del comma 345, a  istituire  classi  in
deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. La predetta  deroga
opera nelle scuole caratterizzate da valori degli  indici  di  status
sociale,  economico  e  culturale   e   di   dispersione   scolastica
individuati con il decreto di cui al comma 345  e  nel  limite  delle
risorse strumentali e  finanziarie  e  della  dotazione  organica  di
personale scolastico disponibili a legislazione vigente.
  345. Con uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'istruzione,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro  il  mese  di  febbraio  precedente  all'anno   scolastico   di
riferimento e, in sede di prima attuazione, entro il  mese  di  marzo
2022:
    a) sono individuati gli indicatori di status sociale, economico e
culturale e di dispersione scolastica da utilizzare  per  individuare
le scuole beneficiarie della deroga di cui al comma 344;
    b) sono definite le soglie degli indicatori di cui  alla  lettera
a) al di sotto o al di sopra delle quali opera la deroga  di  cui  al
comma 344 per il grado della scuola primaria e  per  il  primo  e  il
secondo grado della scuola secondaria;
    c) sono definiti i parametri da utilizzare  per  la  costituzione
delle classi, escluse le pluriclassi, nelle scuole caratterizzate  da
valori degli indicatori inferiori o superiori alle menzionate soglie,
in luogo di quelli definiti dal regolamento di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;
    d) e' individuata, nell'ambito del fabbisogno di  personale  come
rimodulato ai sensi del comma 335, la quota massima dell'organico del
personale docente da destinare alle classi costituite in deroga ed e'
individuato conseguentemente il numero delle predette classi.
  346. L'attuazione del decreto di cui al comma 345 e' affidata  agli
uffici scolastici regionali.
  347.  Il  Ministero  dell'istruzione  effettua,  entro  il  termine
dell'anno scolastico 2024/ 2025, una valutazione  dell'impatto  delle
disposizioni di cui ai commi da 344 a 346 sugli apprendimenti e sulla
dispersione scolastica.
  348. All'articolo 13, comma 2,  secondo  periodo,  della  legge  14
novembre 2016, n. 220, le parole: « 640 milioni di euro annui »  sono
sostituite dalle seguenti: « 750 milioni di euro annui ».
  349.  Il  Fondo  per  la  cultura  di  cui  all'articolo  184   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' rifinanziato in misura  pari  a
20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  350. Al fine di  promuovere  la  lettura  e  sostenere  la  filiera
dell'editoria libraria, e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Le risorse di  cui  al  presente
comma sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato,
degli enti territoriali e dei soggetti  beneficiari  ai  sensi  della
legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge  28  dicembre  1995,  n.
549, per l'acquisto di libri,  secondo  le  modalita'  stabilite  con
decreto del Ministro della cultura da adottare entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  351. Al fine di potenziare le attivita' commerciali che operano nel
settore della vendita al  dettaglio  di  libri,  l'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, e' incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2022 e 2023.
  352. Al fine di introdurre nell'ordinamento un  sostegno  economico
temporaneo in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2,  comma  1,
lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997,  n.  182,  tenuto
conto del carattere  strutturalmente  discontinuo  delle  prestazioni
lavorative, nello stato di previsione del Ministero della cultura  e'
istituito un fondo, denominato «  Fondo  per  il  sostegno  economico
temporaneo - SET », con una dotazione di 40 milioni di euro  annui  a
decorrere dall'anno 2022. Con apposito provvedimento  normativo,  nei
limiti delle risorse di cui al primo periodo,  che  costituiscono  il
relativo  limite  di   spesa,   si   provvede   a   dare   attuazione
all'intervento previsto.
  353. Al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare  la
desertificazione commerciale e  l'abbandono  dei  territori,  in  via
sperimentale, gli esercenti l'attivita' di commercio al  dettaglio  e
gli artigiani che iniziano, proseguono  o  trasferiscono  la  propria
attivita' in un comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree
interne, come individuate dagli  strumenti  di  programmazione  degli
interventi nei relativi territori, possono beneficiare, per gli  anni
2022 e 2023, in relazione allo svolgimento dell'attivita' nei  comuni
di  cui  al  presente  comma,  di  un  contributo  per  il  pagamento
dell'imposta municipale propria per gli immobili  siti  nei  predetti
comuni, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente  comma
e ai commi da 354 a 356 per l'esercizio dell'attivita' economica.
  354. Per le finalita' di cui al comma 353, lo Stato, le regioni, le
province autonome e gli enti locali  possono  concedere  in  comodato
beni  immobili  di  loro  proprieta',   non   utilizzati   per   fini
istituzionali, agli esercenti l'attivita' di commercio al dettaglio e
agli artigiani di cui al medesimo  comma  353.  Il  comodato  ha  una
durata massima di dieci anni, nel corso dei quali il  comodatario  ha
l'onere di effettuare sull'immobile, a  proprie  cura  e  spese,  gli
interventi  di  manutenzione  e  gli  altri  interventi  necessari  a
mantenere la funzionalita' dell'immobile.
  355. Le agevolazioni di cui ai commi da 353 a 356 si  applicano  ai
sensi  e  nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti « de minimis ».
  356. Il contributo di cui al comma  353  e'  erogato  alle  imprese
beneficiarie nel  limite  complessivo  di  10  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2022 e  2023.  Con  decreto  del  Ministro  della
cultura, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il
Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e   con   il   Ministro
dell'interno,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per  la
concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 353,  anche
attraverso la stipula di apposita  convenzione  con  l'Agenzia  delle
entrate nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
  357.  Al  fine  di  promuovere  lo  sviluppo  della  cultura  e  la
conoscenza  del  patrimonio  culturale,  a  tutti  i  residenti   nel
territorio nazionale  in  possesso,  ove  previsto,  di  permesso  di
soggiorno  in  corso  di  validita',  e'  assegnata,  nell'anno   del
compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di
spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal  2022,  una  Carta
elettronica,    utilizzabile    per    acquistare    biglietti    per
rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli  dal  vivo,
libri,  abbonamenti  a  quotidiani  e  periodici  anche  in   formato
digitale,  musica  registrata,  prodotti  dell'editoria  audiovisiva,
titoli di accesso a musei, mostre  ed  eventi  culturali,  monumenti,
gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonche' per  sostenere
i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua  straniera.
Il Ministero della cultura vigila sul  corretto  funzionamento  della
Carta e, in caso di eventuali usi  difformi  o  di  violazioni  delle
disposizioni attuative, puo'  provvedere  alla  disattivazione  della
Carta, alla cancellazione  dall'elenco  delle  strutture,  imprese  o
esercizi commerciali  accreditati,  al  diniego  di  accredito  o  al
recupero delle somme non rendicontate correttamente  o  eventualmente
utilizzate per spese inammissibili, nonche'  in  via  cautelare  alla
sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure,  in  presenza  di
condotte piu' gravi o reiterate,  alla  sospensione  dall'elenco  dei
soggetti  accreditati.  Le  somme  assegnate   con   la   Carta   non
costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non  rilevano  ai
fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro della
cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare
nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonche'  i
criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta.
  358. Ai fini di cui al comma 357,  secondo  periodo,  il  Ministero
della  cultura  e  il  Corpo  della  guardia  di  finanza   stipulano
un'apposita convenzione volta a regolare le modalita' di  accesso  ai
dati e alle informazioni  relativi  all'assegnazione  e  all'utilizzo
della Carta elettronica, per il loro utilizzo da parte  del  medesimo
Corpo nelle autonome attivita' di  polizia  economico-finanziaria  ai
sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
  359. E' istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  della
cultura un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per  l'anno
2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023 per l'assegnazione di  un
contributo finalizzato a incrementare il  fondo  di  dotazione  delle
fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29  giugno
1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310.
  360. Una quota non inferiore a 100 milioni di euro del fondo di cui
al comma 359 e' destinata alle fondazioni  liricosinfoniche  che  nel
bilancio  consuntivo  dell'esercizio  2021  redatto  ai  sensi  degli
articoli 2423 e  seguenti  del  codice  civile  riportano  una  delle
seguenti situazioni contabili:
    a) un patrimonio  netto  negativo  o  un  patrimonio  disponibile
negativo;
    b) una riserva indisponibile  iscritta  al  passivo  dello  stato
patrimoniale  o   un   patrimonio   indisponibile,   inferiori   alla
corrispondente voce intangibile dell'attivo patrimoniale denominata «
diritto  d'uso  illimitato  del  teatro  »  riveniente  dall'atto  di
trasformazione da ente autonomo in fondazione di diritto privato;
    c) una o piu' perdite di esercizio riportate a nuovo, iscritte al
passivo dello stato patrimoniale, riferite ad esercizi antecedenti  a
quello in corso alla data di entrata in vigore  del  decreto-legge  8
agosto 2013, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
ottobre 2013, n. 112.
  361. La restante quota del fondo di cui al comma 359  e'  destinata
prioritariamente alle fondazioni lirico-sinfoniche che non  riportano
una delle situazioni contabili di cui al comma  360,  per  finanziare
investimenti  destinati  ad  incrementare  l'attivo  patrimoniale   e
finalizzati al  rilancio  delle  attivita'  di  spettacolo  dal  vivo
mediante l'acquisto di beni strumentali, mobili e  immobili,  nonche'
mediante   la   realizzazione   di   opere   infrastrutturali   volte
all'adeguamento tecnologico, energetico e  ambientale  dei  teatri  e
degli altri immobili utilizzati per  lo  svolgimento  delle  relative
attivita'.  Alle  somme  oggetto  di  finanziamento  corrisponde  una
riserva indisponibile di pari importo.
  362. Con uno o piu' decreti del Ministro della cultura, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  il
30 giugno 2022,  sono  stabilite  le  modalita'  di  assegnazione  ed
erogazione delle risorse del fondo di cui al comma  359,  nonche'  le
modalita'  di  impiego  delle  risorse  assegnate  e  della  relativa
rendicontazione. Il commissario straordinario di cui all'articolo  11
del  decreto-legge  8   agosto   2013,   n.   91,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  7  ottobre   2013,   n.   112,   svolge
l'istruttoria propedeutica all'adozione dei decreti  ministeriali  di
cui al primo periodo e verifica il rispetto da parte delle fondazioni
lirico-sinfoniche di quanto previsto dagli stessi decreti.
  363. Quando la fondazione che ha ricevuto il contributo di  cui  al
comma  360  produce  nuovo  disavanzo  d'esercizio  che   riduce   il
patrimonio indisponibile, anche per un solo anno, il  Ministro  della
cultura,  anche  su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, dispone lo scioglimento del consiglio  di  indirizzo  o  del
consiglio  di  amministrazione  e  la  fondazione  e'  sottoposta  ad
amministrazione straordinaria. Si applicano le  disposizioni  di  cui
all'articolo 21, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 367.
  364. Al fine di assicurare la  conservazione  e  la  fruizione  del
patrimonio archivistico, e' autorizzata la spesa  di  25  milioni  di
euro per l'anno 2022, 45 milioni di euro per l'anno 2023, 20  milioni
di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025  per  la
realizzazione di interventi di adeguamento antincendio e  antisismico
degli  istituti  archivistici  nonche'  per  l'acquisto  di  immobili
destinati agli Archivi di Stato gia'  in  possesso  delle  necessarie
caratteristiche antisismiche  e  dotati  di  impianti  adeguati  alla
normativa vigente.
  365. Con decreto del Ministro della cultura,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
individuati gli interventi di cui al comma 364 e i soggetti attuatori
con indicazione  dei  codici  unici  di  progetto,  le  modalita'  di
monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma  procedurale  con  i
relativi obiettivi determinati in coerenza con le risorse di  cui  al
comma  364  nonche'  le  modalita'  di  revoca  in  caso  di  mancata
alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato  rispetto  dei
termini previsti  dal  cronoprogramma  procedurale.  Le  informazioni
necessarie per l'attuazione degli interventi sono rilevate attraverso
il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29  dicembre
2011, n. 229, e sistemi collegati.
  366.  Al  fine  di  razionalizzare   gli   interventi   finalizzati
all'attrattivita'  e  alla  promozione   turistica   nel   territorio
nazionale, sostenendo gli  operatori  del  settore  nel  percorso  di
attenuazione degli effetti della crisi e per il  rilancio  produttivo
ed occupazionale  in  sinergia  con  le  misure  previste  dal  Piano
nazionale di ripresa e resilienza,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero del turismo e' istituito un fondo da ripartire denominato «
Fondo unico nazionale per il turismo di parte  corrente  »,  con  una
dotazione pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni  2022  e
2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024.
  367. Le risorse del fondo di cui al comma 366 sono  destinate  alle
seguenti finalita':
    a) adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici
del settore in grado di valorizzare le potenzialita' del comparto  di
fronte agli effetti di crisi sistemiche o settoriali, concentrando le
misure in favore degli operatori per i  quali  permangono  condizioni
che limitano l'ordinaria possibilita' di svolgimento delle  attivita'
produttive e lavorative;
    b) promozione di politiche di sviluppo del turismo  in  grado  di
produrre  positive  ricadute  economiche  e  sociali  sui   territori
interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte.
  368.  Per  la  realizzazione   di   investimenti   finalizzati   ad
incrementare l'attrattivita' turistica del Paese, anche in  relazione
all'organizzazione  di  manifestazioni  ed  eventi,  compresi  quelli
sportivi,  connotati  da  spiccato  rilievo   turistico,   garantendo
positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali sui  territori
e per  le  categorie  interessate,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero del turismo e' istituito un fondo da ripartire denominato «
Fondo unico nazionale per il turismo di conto  capitale  »,  con  una
dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100  milioni  di
euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2024 e 2025.
  369. Con decreto del Ministro  del  turismo,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
stabilite le modalita' di attuazione, di riparto  e  di  assegnazione
delle risorse dei Fondi di cui ai commi 366 e 368.
  370. Per le risorse del Fondo di cui  al  comma  368,  il  medesimo
decreto di cui al comma 369 definisce un  piano  con  il  quale  sono
individuati gli interventi e i soggetti attuatori con indicazione dei
codici  unici  di  progetto,  le  modalita'  di  monitoraggio   degli
interventi, il cronoprogramma procedurale con  i  relativi  obiettivi
determinati in coerenza con gli stanziamenti di  cui  al  comma  368,
nonche' le modalita' di revoca in caso di mancata  alimentazione  dei
sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto  dei  termini  previsti
dal  cronoprogramma  procedurale.  Le  informazioni  necessarie   per
l'attuazione degli interventi di  cui  al  comma  368  sono  rilevate
attraverso il sistema di monitoraggio di cui al  decreto  legislativo
29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati.
  371. Il Ministro del turismo presenta ogni  anno  alle  Commissioni
parlamentari competenti una relazione sull'attivita' svolta  e  sulle
risorse impiegate a valere sui Fondi di cui ai commi 366 e 368.
  372.  Per  le  medesime  finalita'  e  per  garantire   l'effettiva
attuazione delle misure di cui ai commi da 366 a 371, all'articolo 8,
comma 6-ter, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al primo  periodo,
le parole da: « con contratto » fino a: « ventiquattro  mesi  »  sono
soppresse e, al quarto periodo, dopo le parole: « di cui al  presente
comma » sono inserite le seguenti: « per i primi ventiquattro mesi ».
  373. All'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge  30  aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno
2019, n. 58,  dopo  le  parole:  «  alle  informazioni  che  vi  sono
contenute » sono aggiunte le seguenti: « e della  loro  pubblicazione
nel sito internet istituzionale del Ministero  del  turismo.  Per  le
esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, la  banca
dati  e'  accessibile  all'amministrazione  finanziaria  degli   enti
creditori per le finalita' istituzionali ».
  374. Per le finalita' di cui all'articolo 13-quater, comma  4,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,  e'  autorizzata  la  spesa  di  5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
  375.  E'  istituito  presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, per il successivo trasferimento al bilancio  autonomo  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il « Fondo  straordinario  per
gli interventi di sostegno all'editoria », con una dotazione  pari  a
90 milioni di euro per l'anno 2022 e a 140 milioni di euro per l'anno
2023.
  376. Il Fondo di cui al comma 375 e' destinato  a  incentivare  gli
investimenti delle imprese editoriali, anche di  nuova  costituzione,
orientati all'innovazione tecnologica e  alla  transizione  digitale,
all'ingresso di giovani  professionisti  qualificati  nel  campo  dei
nuovi media, nonche' a sostenere le ristrutturazioni aziendali e  gli
ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione.
  377. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  ovvero
del sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  con  delega  per   l'informazione,   la   comunicazione   e
l'editoria, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno del biennio
2022-2023, di concerto con il Ministro del lavoro e  delle  politiche
sociali,  il  Ministro  dello  sviluppo  economico  e   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite  le  organizzazioni  sindacali
dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori   comparativamente   piu'
rappresentative  sul  piano  nazionale  nel  settore  delle   imprese
editrici e delle agenzie di stampa, e' definita, previa  ricognizione
annuale delle specifiche esigenze, la ripartizione delle risorse  del
Fondo di cui al comma 375.
  378. Il credito d'imposta  in  favore  delle  imprese  editrici  di
quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188  del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, e' riconosciuto anche per gli anni  2022  e  2023
nella misura del 30 per cento delle spese sostenute,  rispettivamente
negli anni 2021 e 2022, entro il limite di 60  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce  limite  massimo  di
spesa.
  379. Si applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  del
citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.
  380.  La  dotazione  del  Fondo  di  cui   all'articolo   239   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementata di  5  milioni  di
euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni
di euro per l'anno 2024.
  381. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia  nell'ambito  della
cooperazione internazionale per lo sviluppo, sono disposti i seguenti
interventi:
    a) l'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  18,  comma  2,
lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125,  e'  incrementata  di
euro 99 milioni per l'anno 2022, di euro 199 milioni per l'anno 2023,
di euro 249 milioni per l'anno 2024, di euro 299 milioni  per  l'anno
2025 e di euro 349 milioni annui a decorrere dall'anno 2026;
    b) alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le  seguenti
modificazioni:
      1) all'articolo 8, comma 1, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: « La dotazione del fondo rotativo di cui al presente comma e
della quota di cui all'articolo 27, comma 3, puo' essere incrementata
mediante apporto finanziario da parte di soggetti pubblici o privati,
anche a valere su risorse europee »;
      2) all'articolo 20, comma 2, dopo le parole: « crediti  di  cui
agli articoli 8 e 27; » sono inserite  le  seguenti:  «  attivita'  e
servizi  di  comunicazione  finalizzati  alla  valorizzazione   degli
interventi  di  cooperazione  allo  sviluppo;  »  e  le   parole:   «
dell'Agenzia  sulla  base  di  convenzioni  approvate  dal   Comitato
congiunto di cui all'articolo 21 » sono sostituite dalle seguenti:  «
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
»;
      3)  all'articolo  20,  dopo  il  comma  2-bis  e'  aggiunto  il
seguente: « 2-ter. Per l'attuazione dell'attivita' e dei  servizi  di
comunicazione  e  dell'attivita'  di  valutazione   d'impatto   delle
iniziative di cooperazione di cui al  comma  2,  e'  autorizzata,  in
favore  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale,  la  spesa  di  euro  1.000.000  annui  a   decorrere
dall'anno 2022 »;
      4) all'articolo 27, comma 3, lettera a), le parole da: «  miste
» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti:  «  in
Paesi partner, con  particolare  riferimento  alle  piccole  e  medie
imprese.  Possono  essere  altresi'  concessi   finanziamenti   sotto
qualsiasi forma direttamente a imprese in Paesi partner »;
      5) all'articolo 27, comma 3, lettera b), le parole: « , secondo
modalita' identificate dal CICS,  imprese  miste  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « imprese anche aventi sede »;
      6) all'articolo 27, comma 3, lettera c) , la parola: « miste  »
e' soppressa;
      7) all'articolo 27, comma 4,  alinea,  le  parole:  «  Il  CICS
stabilisce » sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  Con  decreto  del
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
stabiliti »;
      8) all'articolo  27,  comma  5,  la  parola:  «  crediti  »  e'
sostituita dalle seguenti: « finanziamenti sotto qualsiasi forma ».
  382. Per gli  adempimenti  connessi  alla  partecipazione  italiana
all'Expo 2025 Osaka, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per
l'anno 2023, di 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 25 milioni  di
euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per l'anno 2026. Ai  fini
del presente comma, si applica l'articolo 1, comma 587,  della  legge
30 dicembre 2018, n. 145, ad eccezione dei periodi primo e terzo, e i
riferimenti ivi contenuti a Expo 2020  Dubai  e  agli  Emirati  Arabi
Uniti si intendono rispettivamente fatti  a  Expo  2025  Osaka  e  al
Giappone.
  383. Per la  concessione  da  parte  dello  Stato  italiano  di  un
contributo annuale da  destinare  al  Conto  speciale  del  Consiglio
d'Europa, e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, per  il  successivo  trasferimento  al
bilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  un
fondo con una dotazione di euro 300.000 annui a  decorrere  dall'anno
2022.
  384. Nel quadro della strategia di sostegno ai Paesi piu' poveri  e
di risposta internazionale alla crisi pandemica ed  economica,  fermo
restando  l'accordo  di  prestito  di  cui  all'articolo  13,   comma
6-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, nonche' l'accordo
di prestito di cui all'articolo 1, comma 638, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, la Banca d'Italia e' autorizzata a concedere  un  nuovo
prestito nei limiti di 1 miliardo di diritti speciali di prelievo  da
erogare a tassi di mercato tramite il Poverty  Reduction  and  Growth
Trust,  secondo  le  modalita'  concordate  tra  il  Fondo  monetario
internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca
d'Italia.
  385. Nell'ambito del nuovo accordo di prestito di cui al comma 384,
per consentire il puntuale  ed  efficace  funzionamento  del  Poverty
Reduction and Growth  Trust,  la  Banca  d'Italia  e'  autorizzata  a
concedere risorse a titolo di dono al Fondo monetario  internazionale
nei limiti complessivi di 101  milioni  di  euro,  equivalenti  a  83
milioni di euro di diritti speciali  di  prelievo,  da  ripartire  in
cinque versamenti annuali di pari importo, da effettuare per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026.  In  relazione  a  quanto  previsto  dal
presente comma ed al  fine  di  rispettare  le  vigenti  disposizioni
legislative nazionali ed  europee,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle  finanze  e'  istituito  un  apposito
fondo con una dotazione di 20,2 milioni di euro  annui  per  ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026, da  corrispondere  alla  Banca  d'Italia
entro il mese di marzo di ciascun anno.
  386. Sul  prestito  autorizzato  dal  comma  384  e'  accordata  la
garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi
maturati. Agli eventuali oneri derivanti dalla predetta  garanzia  si
fa fronte mediante versamento all'entrata del  bilancio  dello  Stato
delle  somme  disponibili  sulla   contabilita'   speciale   di   cui
all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  387. Il Ministero dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  a
rimborsare alla Banca d'Italia, con valuta  antergata  al  29  giugno
2021, l'importo di 49 milioni di  euro  nell'anno  2022,  equivalente
all'importo di 40,46 milioni di diritti speciali di prelievo  versato
dalla Banca d'Italia al Fondo monetario internazionale  e  utilizzato
come contributo dell'Italia al programma del medesimo Fondo a  favore
del Sudan, conformemente alla decisione assunta dal Ministero  stesso
nell'ambito dell'iniziativa sulla cancellazione del debito dei  Paesi
piu' poveri fortemente indebitati (HIPC).
  388. Al libro terzo, titolo III, capo III, sezione II,  del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, dopo l'articolo 620 e' aggiunto il seguente:
  « Art. 620-bis. - (Fondo  per  gli  assetti  ad  alta  e  altissima
prontezza operativa)-1. Per  assicurare  il  rispetto  degli  impegni
assunti dall'Italia connessi con il mantenimento della pace  e  della
sicurezza internazionali, nello stato  di  previsione  del  Ministero
della difesa e' istituito un fondo per finanziare  l'approntamento  e
l'impiego degli assetti ad alta e  altissima  prontezza  operativa  a
cio' destinati. La dotazione iniziale  del  fondo  di  cui  al  primo
periodo e' pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 6 milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il fondo di  cui  al  presente
comma e' ripartito tra le diverse finalita' di  impiego  con  decreto
del  Ministro  della  difesa,  previa   intesa   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze ».
  389. Il Fondo di cui all'articolo 1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' ridotto di 7 milioni  di  euro  per  l'anno
2023, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al  2026,  4
milioni di euro per l'anno 2027, 2 milioni di euro per  l'anno  2029,
3,5 milioni di euro per l'anno 2030, 4,5 milioni di euro  per  l'anno
2031 e 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.
  390. Per far fronte alle eccezionali esigenze  di  accoglienza  dei
richiedenti asilo, in conseguenza della crisi  politica  in  atto  in
Afghanistan, al fine di consentire l'attivazione di  ulteriori  2.000
posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI),  la  dotazione
del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo,  di  cui
all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre  1989,  n.  416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  39,
e' incrementata di 29.981.100 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023
e 2024.
  391. Al fine di garantire la partecipazione italiana  al  programma
spaziale ARTEMIS, e' istituito nello stato di previsione della  spesa
del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  per  il  successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno
2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 20  milioni  di  euro  per
l'anno 2024.
  392. Al fine di contribuire al raggiungimento  degli  obiettivi  di
cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14
luglio 2021, con la finalita'  di  ridurre,  entro  l'anno  2030,  le
emissioni nette di  almeno  il  55  per  cento  rispetto  ai  livelli
registrati  nell'anno  1990,  sino  al   raggiungimento,   da   parte
dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050, nello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili e' istituito un apposito fondo denominato « Fondo per  la
strategia di mobilita' sostenibile », con una dotazione di 50 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro  per  l'anno
2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2031 al 2034. Con decreto del Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti  i  criteri  di
riparto del Fondo e l'entita' delle risorse destinate tra l'altro  al
rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale, all'acquisto
di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie non elettrificate,  alla
realizzazione di ciclovie urbane  e  turistiche,  allo  sviluppo  del
trasporto merci intermodale  su  ferro,  all'adozione  di  carburanti
alternativi per l'alimentazione di navi ed aerei  e  al  rinnovo  dei
mezzi adibiti all'autotrasporto. Con uno o piu' decreti del  Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di  concerto  con
il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sono  individuati,  nei
limiti delle risorse a tali fini destinate con il decreto di  cui  al
secondo periodo, gli interventi  ammissibili  a  finanziamento  e  il
relativo soggetto attuatore, con  indicazione  dei  codici  unici  di
progetto, le modalita' di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale
con  i  relativi  obiettivi,  determinati   in   coerenza   con   gli
stanziamenti di cui al presente comma, nonche' le modalita' di revoca
in caso di mancata alimentazione dei sistemi  di  monitoraggio  o  di
mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale.
Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi  di  cui
al presente comma sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio
di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e  i  sistemi
collegati. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
  393. Al  fine  di  promuovere  la  sostenibilita'  della  mobilita'
urbana, anche mediante l'estensione della rete  metropolitana  e  del
trasporto rapido di massa, delle citta' di  Genova,  Milano,  Napoli,
Roma  e  Torino,  ivi  comprese  le  attivita'  di  progettazione,  e
l'acquisto o il rinnovo del materiale  rotabile,  e'  autorizzata  la
spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023,  100
milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025,
250 milioni di euro per l'anno 2026, 300 milioni di euro  per  l'anno
2027, 350 milioni di euro per l'anno 2028 e 300 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2029 al 2036. Con decreto del Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  il  28
febbraio 2022, sono  definite  le  modalita'  di  assegnazione  delle
risorse da destinare, in via prioritaria, alla predisposizione ovvero
al completamento dell'attivita' di progettazione e  sono  individuati
gli interventi e il soggetto attuatore, con  indicazione  dei  codici
unici di progetto, le modalita' di  monitoraggio,  il  cronoprogramma
procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli
stanziamenti di cui al presente comma, nonche' le modalita' di revoca
in caso di mancata alimentazione dei sistemi  di  monitoraggio  o  di
mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale.
Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi  di  cui
al presente comma sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio
di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e  i  sistemi
collegati.
  394.  Per  l'accelerazione  degli   interventi   finalizzati   alla
promozione del trasporto con caratteristiche di alta velocita' e alta
capacita' (AV/AC) sulla linea ferroviaria adriatica,  anche  al  fine
dell'inserimento  nella  rete  centrale  (Core  Network)  della  Rete
transeuropea di trasporto (TEN-T), e' autorizzata, in favore di  Rete
ferroviaria italiana Spa (RFI), la spesa complessiva di 5.000 milioni
di euro, di cui 50 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2022  e
2023, 150 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni  di  euro  per
l'anno 2025, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027,
400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2028  al  2030,  450
milioni di euro per l'anno 2031, 650 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni dal 2032 al 2034 e 450 milioni di euro per l'anno 2035. Le
risorse di cui al presente comma sono immediatamente disponibili,  ai
fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, alla  data
di entrata in vigore della presente legge.
  395. E' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024,
230 milioni di euro per l'anno 2025, 300 milioni di euro  per  l'anno
2026, 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032  e
550 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036  per  il
finanziamento  del  contratto  di   programma,   parte   investimenti
2022-2026 tra il Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili e RFI.
  396. E' autorizzata la spesa di 500  milioni  di  euro  per  l'anno
2022, 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024,  2025
e 2026 e 600 milioni di euro per l'anno 2027 per il finanziamento del
contratto di programma, parte  servizi  2022-2027  tra  il  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e RFI.
  397. E' autorizzata la spesa di 100 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni 2023 e 2024, di 250 milioni di euro per  l'anno  2025,  di
300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e di 400
milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2029  al  2036  per  il
finanziamento del contratto di programma 2021-2025 tra  il  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e ANAS Spa.
  398. All'articolo 1-septies del decreto-legge 25  maggio  2021,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: « di alcuni  materiali  da  costruzione
verificatisi nel primo semestre  dell'anno  2021  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « di alcuni  materiali  da  costruzione  verificatisi
nell'anno 2021 » e le parole: « entro il 31 ottobre 2021, con proprio
decreto, le variazioni percentuali,  in  aumento  o  in  diminuzione,
superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre  dell'anno
2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre  2021  e
il 31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali,  in
aumento o in diminuzione, superiori  all'8  per  cento,  verificatesi
rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021 »;
    b) al comma 3, le parole: « 30 giugno  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « 31 dicembre »;
    c) al comma 4, primo periodo, le parole: « del decreto di cui  al
comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dei  decreti  di  cui  al
comma 1 ».
  399. Per le finalita' di cui al comma 398 e' autorizzata  la  spesa
di 100 milioni di euro per il 2022.
  400. Per le finalita' di cui all'articolo 35,  comma  1-ter,  terzo
periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' autorizzata  la
spesa di 200 milioni di euro, in ragione di 40 milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2022 al  2026,  quale  contributo  massimo  a
favore di Societa' Autostrada tirrenica Spa, al fine di assicurare il
riequilibrio    delle    condizioni    economico-finanziarie    della
concessione.
  401.  La  misura   del   contributo,   da   includere   nel   piano
economico-finanziario della societa' concessionaria, e'  determinata,
nel limite dello stanziamento di cui al comma 400, previa verifica da
parte  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   della   mobilita'
sostenibili del  raggiungimento  delle  condizioni  di  equilibrio  e
sostenibilita'    tariffaria    della    concessione.    Il     piano
economico-finanziario di cui  al  primo  periodo  e'  predisposto  da
Societa' Autostrada tirrenica Spa, entro trenta giorni dalla data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  in   conformita'   alla
disciplina regolatoria definita  dall'Autorita'  di  regolazione  dei
trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, e al livello di congrua remunerazione del capitale  investito
definito dalla medesima Autorita' in relazione al contributo pubblico
previsto dai commi da 400 a 402 e al correlato profilo di rischio.
  402. L'erogazione del contributo di cui al comma 400 e' subordinata
al  perfezionamento  della  procedura  di  approvazione  degli   atti
convenzionali di cui all'articolo 43, comma 1,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, nonche' alla rinuncia  da  parte  di  Societa'
Autostrada tirrenica Spa alle azioni  proposte  in  tutti  i  giudizi
pendenti nei confronti delle amministrazioni  pubbliche  relativi  al
rapporto concessorio.
  403. Per la realizzazione dell'autostrada  regionale  Cispadana  e'
autorizzata la spesa di 200 milioni di euro, in ragione di 10 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 20 milioni di  euro  per
l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni  di  euro
per l'anno  2026  e  70  milioni  di  euro  per  l'anno  2027,  quale
contributo massimo a favore della regione Emilia-Romagna.
  404. L'erogazione del contributo di cui al comma 403, da  includere
nel  piano  economico-finanziario   della   societa'   concessionaria
Autostrada regionale Cispadana Spa, e' subordinata al perfezionamento
della  procedura  di  approvazione  dell'aggiornamento   degli   atti
convenzionali, previa attestazione da parte di un  primario  istituto
finanziario delle  condizioni  di  bancabilita'  del  progetto  e  di
sostenibilita' economico-finanziaria della concessione.
  405. Per il finanziamento degli  interventi  relativi  a  programmi
straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e
resilienza ai cambiamenti climatici della viabilita' stradale,  anche
con riferimento a varianti di percorso,  di  competenza  di  regioni,
province e citta' metropolitane,  e'  autorizzata  la  spesa  di  100
milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023,
200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 300  milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030  e  200  milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036.
  406.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della
mobilita' sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da emanare entro il 28 febbraio 2022, previa intesa in
sede di Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono  definiti  i  criteri  e  le
modalita' per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 405, anche
sulla base della consistenza della rete viaria e della vulnerabilita'
rispetto a fenomeni antropici, quali traffico  ed  incidentalita',  e
naturali, quali eventi  sismici  e  dissesto  idrogeologico;  con  il
medesimo decreto sono altresi' definite le modalita' di  approvazione
dei piani predisposti dalle regioni, province e citta' metropolitane,
di monitoraggio degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, nonche' le procedure di revoca  delle  risorse
in caso di mancato  rispetto  del  cronoprogramma  procedurale  o  di
mancata alimentazione dei sistemi  di  monitoraggio.  Con  lo  stesso
decreto sono inoltre definiti i  criteri  generali  per  adeguare  la
progettazione e l'esecuzione di tali  opere  ai  principi  ambientali
dell'Unione europea.
  407. Per gli anni 2022 e 2023, sono assegnati ai comuni  contributi
per investimenti finalizzati alla  manutenzione  straordinaria  delle
strade comunali, dei marciapiedi e  dell'arredo  urbano,  nel  limite
complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100  milioni  di
euro per l'anno 2023. I contributi di cui al periodo  precedente  per
l'anno 2022 sono assegnati, entro il 15 gennaio 2022, con decreto del
Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore o  uguale
a 5.000 abitanti nella misura di 10.000 euro ciascuno, ai comuni  con
popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di  25.000  euro
ciascuno, ai comuni con popolazione  tra  10.001  e  20.000  abitanti
nella misura di 60.000 euro ciascuno, ai comuni con  popolazione  tra
20.001 e 50.000 abitanti nella misura di 125.000  euro  ciascuno,  ai
comuni con popolazione tra 50.001 e 100.000 abitanti nella misura  di
160.000 euro ciascuno,  ai  comuni  con  popolazione  tra  100.001  e
250.000 abitanti nella misura di 230.000 euro ciascuno  e  ai  comuni
con popolazione superiore a 250.000 abitanti nella misura di  350.000
euro ciascuno. I contributi di cui al primo periodo per  l'anno  2023
sono assegnati ai comuni con il decreto di cui al periodo  precedente
in misura pari alla meta' del contributo assegnato per  l'anno  2022.
La popolazione di riferimento, ai fini del riparto di cui al  secondo
periodo, e' la popolazione residente al 31 dicembre  2019  risultante
dal    censimento,     disponibile     al     seguente     indirizzo:
http://demo.istat.it/bil/index.php ?anno=2019&lingua=ita. Entro il 30
gennaio 2022, il Ministero dell'interno da' comunicazione  a  ciascun
comune dell'importo del contributo ad esso spettante.
  408. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 407 puo'
finanziare uno o piu' interventi di manutenzione straordinaria  delle
strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano,  a  condizione
che gli stessi non  siano  gia'  integralmente  finanziati  da  altri
soggetti e che siano aggiuntivi  rispetto  a  quelli  previsti  nella
seconda e terza annualita' del bilancio di previsione 2021-2023.
  409. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma  407  e'
tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il  30  luglio  2022
per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il  30  luglio  2023
per i contributi relativi all'anno 2023.
  410. I contributi di cui al comma 407 sono  erogati  dal  Ministero
dell'interno  agli  enti  beneficiari,  per  l'80  per  cento  previa
verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei  lavori  attraverso
il sistema di monitoraggio di cui al comma 412 e per il  restante  20
per  cento  previa  trasmissione  al   Ministero   dell'interno   del
certificato di collaudo o  del  certificato  di  regolare  esecuzione
rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo  102  del
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono  altresi'
rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 412.
  411.  Nel  caso  di  mancato  rispetto  del   termine   di   inizio
dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 409 o di parziale utilizzo
del contributo, il medesimo contributo e' revocato,  in  tutto  o  in
parte, entro il 30 settembre 2022 per i contributi relativi  all'anno
2022 ed entro il 30 settembre 2023 per i contributi relativi all'anno
2023, con decreti del Ministero dell'interno.
  412.  Il   monitoraggio   degli   investimenti   finalizzati   alla
manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei  marciapiedi  e
dell'arredo urbano di cui ai commi da 407 a  411  e'  effettuato  dai
comuni  beneficiari  attraverso  il  sistema  previsto  dal   decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la
voce « Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2022 ».  Non
trova  applicazione  l'articolo  158  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, 267.
  413. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il  Ministero
delle infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  effettua  un
controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo  di
cui ai commi da 407 a 411.
  414. I comuni rendono nota la  fonte  di  finanziamento,  l'importo
assegnato e la finalizzazione del contributo  assegnato  nel  proprio
sito internet, nella sezione « Amministrazione trasparente »  di  cui
al decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  sottosezione  Opere
pubbliche. Il sindaco e' tenuto a  comunicare  tali  informazioni  al
consiglio comunale nella prima seduta utile.
  415. All'articolo 1 della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 51, le parole: « di 170 milioni di  euro  per  l'anno
2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2023  al
2031 » sono sostituite dalle seguenti: « di 320 milioni di  euro  per
l'anno 2022, di 350 milioni di euro per l'anno 2023 e di 200  milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031 »;
    b) dopo il comma 53 sono inseriti i seguenti:
  «  53-bis.  Per  il  biennio  2022-2023  l'ordine  prioritario   di
assegnazione dei contributi e' il seguente:
    a) opere pubbliche nell'ambito del Piano nazionale di  ripresa  e
resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio  ECOFIN  del
13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale  del
Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
    b) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
    c) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
    d)  messa  in  sicurezza  ed  efficientamento  energetico   degli
edifici, con precedenza  per  gli  edifici  scolastici,  e  di  altre
strutture di proprieta' dell'ente.
  53-ter. Per i contributi relativi all'anno 2022 il termine  di  cui
al comma 52 e' fissato al 15 marzo 2022 e il termine di cui al  comma
53 al 15 aprile 2022 »;
    c) al comma 54, le parole: « Ferme restando le priorita'  di  cui
alle lettere a), b) e  c)  del  comma  53  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « Ferme restando le priorita' di cui ai commi 53  e  53-bis
».
  416. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, da trasferire  al  bilancio
autonomo  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  per   il
finanziamento della progettazione  degli  interventi  di  rimessa  in
efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della
funzionalita' idraulica dei reticoli  idrografici.  Il  funzionamento
del fondo e i criteri e le modalita' di riparto tra le regioni  e  le
province autonome, ivi  inclusa  la  revoca  in  caso  di  mancato  o
parziale utilizzo delle risorse nei termini previsti, sono  stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della
transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza  unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
da adottare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge.
  417. Al fine di consentire il  completamento  degli  interventi  di
messa in sicurezza e gestione dei rifiuti  pericolosi  e  radioattivi
siti nel deposito dell'area ex Cemerad nel territorio del  comune  di
Statte, in provincia di Taranto, e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
8.800.000 per l'anno 2022.
  418. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c),  numero
12,  del  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono  incrementate
di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 30  milioni  di  euro  per
l'anno 2024.
  419. Le risorse di cui al comma 418 sono ripartite con le modalita'
e secondo i criteri di cui all'articolo  1,  comma  2-quinquies,  del
predetto decreto-legge n. 59 del  2021,  anche  tenendo  conto  delle
nuove   aree   interne   individuate   nell'ambito   del   ciclo   di
programmazione 2021-2027 entro il 30 settembre 2022. Agli  interventi
finanziati con le risorse di cui al comma 418 si  applicano  altresi'
le disposizioni di cui all'articolo  1,  commi  6,  7  e  7-bis,  del
predetto decreto-legge n. 59 del 2021.
  420. In relazione  alle  celebrazioni  del  Giubileo  della  Chiesa
cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle
opere e degli interventi funzionali  all'evento  e'  istituito  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  un
apposito capitolo con una dotazione di 285 milioni di euro per l'anno
2022, di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,  di
330 milioni di euro per l'anno 2025 e di  140  milioni  di  euro  per
l'anno 2026. Nel predetto stato di previsione e' altresi'  istituito,
per le medesime celebrazioni, un apposito capitolo per assicurare  il
coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da  rendere  ai
partecipanti all'evento, con una dotazione di 10 milioni di euro  per
ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di  70  milioni  di  euro  per
l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026.
  421.  Al  fine  di  assicurare  gli  interventi   funzionali   alle
celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per  il  2025  nella
citta' di  Roma,  e'  nominato,  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988,  n.
400, un Commissario straordinario del Governo. Il  Commissario  resta
in carica fino al 31 dicembre 2026. Il Presidente del  Consiglio  dei
ministri, d'intesa con il  Commissario,  puo'  nominare  uno  o  piu'
subcommissari. Per gli oneri correlati alla gestione commissariale e'
autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022
al 2026.
  422. Il Commissario straordinario di cui al comma  421  predispone,
sulla base degli indirizzi e del piano di cui all'articolo  1,  comma
645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nei limiti delle risorse
disponibili  a  legislazione  vigente  a  tale  scopo  destinate,  la
proposta di programma  dettagliato  degli  interventi  connessi  alle
celebrazioni del Giubileo della Chiesa  cattolica  per  il  2025,  da
approvare con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
  423. Il programma dettagliato ripartisce i  finanziamenti  tra  gli
interventi che sono identificati con  il  codice  unico  di  progetto
(CUP). Per ogni intervento  il  programma  dettagliato  individua  il
cronoprogramma procedurale. Il programma  dettagliato  deve  altresi'
individuare per ciascun intervento  il  costo  complessivo  a  carico
delle risorse di cui al comma 420  o  delle  eventuali  risorse  gia'
disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del  PNRR
e del Piano complementare. Il decreto di cui al comma  422  individua
inoltre le modalita' di revoca in caso di mancata  alimentazione  dei
sistemi di monitoraggio o  di  mancato  rispetto  del  cronoprogramma
procedurale.
  424. Gli interventi del  programma  dettagliato  aventi  natura  di
investimento sono monitorati, a cura del soggetto titolare  del  CUP,
tramite i  sistemi  informativi  del  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato. Per tali investimenti le informazioni  relative
al comma 423 sono desunte da detti sistemi.
  425. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui  al  comma  421,  il
Commissario straordinario, limitatamente agli interventi  urgenti  di
particolare criticita', puo' operare a mezzo di ordinanza, in  deroga
a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
nonche'  dei   vincoli   inderogabili   derivanti   dall'appartenenza
all'Unione   europea.   Le   ordinanze   adottate   dal   Commissario
straordinario sono immediatamente efficaci e  sono  pubblicate  nella
Gazzetta Ufficiale.
  426. Il Commissario  straordinario  coordina  la  realizzazione  di
interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma  422,
nonche' di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni  del
Giubileo  della  Chiesa  cattolica  per  il  2025  avvalendosi  della
societa' di cui al comma 427.
  427. Al fine di assicurare la  realizzazione  dei  lavori  e  delle
opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonche' la
realizzazione degli  interventi  funzionali  all'accoglienza  e  alle
celebrazioni del Giubileo della Chiesa  cattolica  per  il  2025,  e'
costituita  una  societa'  interamente  controllata   dal   Ministero
dell'economia e delle finanze  denominata  «  Giubileo  2025  »,  che
agisce  anche  in  qualita'  di  soggetto  attuatore  e  di  stazione
appaltante    per    la    realizzazione    degli    interventi     e
l'approvvigionamento dei beni  e  dei  servizi  utili  ad  assicurare
l'accoglienza e  la  funzionalita'  del  Giubileo.  Alla  societa'  «
Giubileo 2025 » non si applicano le disposizioni previste  dal  testo
unico di cui al  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  175,  e
dall'articolo 23-bis del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
Le societa' direttamente o indirettamente partecipate  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze possono acquisire partecipazioni  nella
societa' « Giubileo 2025 », anche mediante aumenti  di  capitale,  ai
sensi della normativa vigente.
  428. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle  finanze,  sono  definiti
l'atto costitutivo e lo statuto sociale  della  societa'  «  Giubileo
2025 », sono nominati gli organi sociali  per  il  primo  periodo  di
durata in carica, e' indicato il contributo annuale per  il  servizio
svolto e sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi
dell'articolo 2389, primo  comma,  del  codice  civile  nonche'  sono
definiti i criteri, in riferimento al mercato, per  la  remunerazione
degli amministratori investiti di particolari cariche  da  parte  del
consiglio di  amministrazione  ai  sensi  dell'articolo  2389,  terzo
comma, del codice civile.
  429.  La  societa'  «  Giubileo  2025  »  cura  le   attivita'   di
progettazione  e  di  affidamento  nonche'  la  realizzazione   degli
interventi, delle forniture e dei servizi. A tale scopo, la  societa'
puo'  avvalersi,  previa  stipula  di  apposite  convenzioni,   delle
strutture e degli  uffici  tecnici  e  amministrativi  della  regione
Lazio, del comune di Roma Capitale,  dell'Agenzia  del  demanio,  dei
provveditorati interregionali per le  opere  pubbliche,  nonche'  dei
concessionari  di  servizi  pubblici.  La  predetta   societa'   puo'
altresi', nei limiti delle risorse disponibili, stipulare,  anche  in
deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici, di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a  eccezione  delle  norme
che  costituiscono  attuazione  delle  disposizioni  delle  direttive
2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26  febbraio
2014, e 2014/25/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26
febbraio 2014, apposite convenzioni,  anche  a  titolo  oneroso,  con
societa' direttamente o indirettamente partecipate  dallo  Stato,  da
Roma Capitale o dalla regione Lazio ai fini dell'assistenza  tecnica,
operativa e gestionale.
  430. La societa' « Giubileo  2025  »  puo'  affidare  incarichi  di
progettazione, servizi di architettura e ingegneria ed altri  servizi
tecnici finalizzati alla realizzazione degli  interventi  di  cui  al
programma dettagliato, applicando le procedure di cui all'articolo  1
del  decreto-legge  16  luglio   2020,   n.   76,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120.  Per  le
eventuali attivita' di rielaborazione e approvazione di progetti  non
ancora aggiudicati si applicano le procedure  acceleratorie  previste
dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
  431. Il Ministero dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  a
partecipare al capitale sociale della societa' « Giubileo 2025 »  per
un importo di 5 milioni di euro per l'anno 2022.
  432. Per l'attuazione dei commi 427, 428, 429 e 430 e'  autorizzata
la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli  anni  dal  2022  al
2026.
  433. Per l'esercizio di poteri di indirizzo e impulso in  relazione
alle attivita' e  agli  interventi  connessi  alle  celebrazioni  del
Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e' istituita la Cabina di
coordinamento.
  434. La Cabina di coordinamento e' un organo collegiale, presieduto
dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro  o  da  un
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
all'uopo delegato, ed e' composto dal Commissario straordinario,  dal
Sindaco del comune di Roma Capitale,  dal  Presidente  della  regione
Lazio, da uno dei soggetti di vertice della societa' « Giubileo  2025
», dal prefetto di Roma, dal Capo del Dipartimento  della  protezione
civile, dal presidente del Consiglio dei  lavori  pubblici  e  da  un
rappresentante della Santa Sede.
  435. Per le attivita' di natura istruttoria,  alle  riunioni  della
Cabina di coordinamento possono essere invitati, in dipendenza  della
tematica affrontata, soggetti pubblici ed esperti, anche  provenienti
dal settore privato, con comprovata  esperienza  e  competenze  nello
specifico settore di riferimento, nonche' rappresentanti dei soggetti
attuatori. Ai predetti  soggetti  ed  esperti  non  sono  corrisposti
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti
comunque denominati per la partecipazione alle riunioni della  Cabina
di coordinamento.
  436. La Cabina di coordinamento, sulla base del monitoraggio svolto
ai sensi del  comma  424,  verifica  il  grado  di  attuazione  degli
interventi, anche al fine di informare il Tavolo istituzionale di cui
all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  437. In caso di mancata adozione di atti e provvedimenti  necessari
all'avvio degli interventi, ovvero di ritardo, inerzia o  difformita'
nell'esecuzione dei progetti del  programma  dettagliato  di  cui  al
comma 422,  nonche'  qualora  sia  messo  a  rischio,  anche  in  via
prospettica,  il  rispetto   del   cronoprogramma,   il   Commissario
straordinario, informata  la  Cabina  di  coordinamento,  assegna  al
soggetto responsabile del mancato rispetto dei termini un termine per
provvedere non superiore a  trenta  giorni.  In  caso  di  perdurante
inerzia,  il  Commissario  straordinario,  sentita   la   Cabina   di
coordinamento,  individua  l'amministrazione,  l'ente,   l'organo   o
l'ufficio, ovvero in alternativa nomina  uno  o  piu'  commissari  ad
acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare
gli  atti   o   provvedimenti   necessari,   ovvero   di   provvedere
all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi  di
societa' di cui all'articolo 2 del testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 19 agosto  2016,  n.  175,  o  di  altre  amministrazioni
pubbliche.
  438. Qualora il mancato rispetto degli impegni di cui al comma  437
sia ascrivibile alle regioni  o  agli  enti  locali  interessati,  il
Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Commissario
straordinario, assegna al soggetto attuatore interessato  un  termine
per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso  di  perdurante
inerzia, su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
sentita  la  Cabina  di  coordinamento,  il  Consiglio  dei  ministri
individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero  in
alternativa  nomina  uno  o  piu'  commissari  ad  acta,   ai   quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di  adottare  gli  atti  o
provvedimenti  necessari  ovvero  di  provvedere  all'esecuzione  dei
progetti, anche avvalendosi di societa' di  cui  all'articolo  2  del
testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175,  o
di altre amministrazioni specificatamente indicate.
  439. In  caso  di  dissenso,  diniego,  opposizione  o  altro  atto
equivalente  proveniente  da  un  organo  di  un  ente   territoriale
interessato che,  secondo  la  legislazione  vigente,  sia  idoneo  a
precludere, in tutto o in parte, la realizzazione  di  un  intervento
rientrante nel programma  dettagliato  e  qualora  un  meccanismo  di
superamento  del  dissenso  non  sia  gia'  previsto  dalle   vigenti
disposizioni, il Commissario straordinario propone al Presidente  del
Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio
dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120,
secondo  comma,  della  Costituzione,  ai  sensi  delle  disposizioni
vigenti in materia.
  440. Per la nomina dei commissari ad acta di cui ai commi 437 e 438
nonche' per la definizione dei relativi  compensi,  si  applicano  le
procedure e le modalita' applicative previste dall'articolo 15, commi
da 1 a 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111.  Gli  eventuali
oneri derivanti dalla nomina di commissari ad acta sono a carico  dei
soggetti inadempienti sostituiti.
  441. Fermo quanto previsto dalle convenzioni di cui al  comma  429,
le  funzioni  di  rendicontazione  degli  interventi   previsti   dal
programma dettagliato sono di competenza della  societa'  «  Giubileo
2025 » che riferisce  semestralmente  alla  Cabina  di  coordinamento
sulla propria attivita' e segnala eventuali  anomalie  e  scostamenti
rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione degli
interventi di cui al comma 423, anche ai fini dell'aggiornamento  del
piano previsto dall'articolo 1, comma 645, della citata legge n.  178
del 2020.
  442. Per gli interventi previsti dal programma dettagliato  di  cui
al comma 422, le risorse di cui  al  comma  420,  ferme  restando  le
finalita'  ivi  previste,  sono  trasferite  su  apposito  conto   di
tesoreria intestato alla societa' « Giubileo  2025  »,  che  provvede
all'eventuale successivo trasferimento ai soggetti attuatori  diversi
dalla medesima societa'. A tal fine, le predette somme possono essere
eventualmente versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  la
successiva riassegnazione ai pertinenti  stati  di  previsione  della
spesa. Le risorse relative agli interventi finanziati  a  carico  del
PNRR e del Piano complementare possono essere trasferite sul conto di
tesoreria di  cui  al  presente  comma,  previa  convenzione  tra  la
societa'   «   Giubileo   2025   »   e   l'amministrazione   titolare
dell'intervento.
  443. La societa' « Giubileo 2025 » predispone e aggiorna,  mediante
le informazioni desunte  dai  sistemi  informativi  del  Dipartimento
della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  il   cronoprogramma   dei
pagamenti degli interventi in base al  quale  i  soggetti  attuatori,
ciascuno per la parte di propria  competenza,  assumono  gli  impegni
pluriennali di spesa.  Conseguentemente,  nei  limiti  delle  risorse
impegnate in bilancio, la  societa'  puo'  avviare  le  procedure  di
affidamento dei contratti anche nelle more  del  trasferimento  delle
risorse. I provvedimenti di  natura  regolatoria,  ad  esclusione  di
quelli di natura gestionale, adottati dal  Commissario  straordinario
sono sottoposti al controllo  preventivo  della  Corte  dei  conti  e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Si applica l'articolo  3,  comma
1-bis, della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20.  I  termini  di  cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340,  sono
dimezzati. In ogni  caso,  durante  lo  svolgimento  della  fase  del
controllo,  l'organo  emanante  puo',   con   motivazione   espressa,
dichiarare  i  predetti  provvedimenti   provvisoriamente   efficaci,
esecutori ed esecutivi, a  norma  degli  articoli  21-bis,  21-ter  e
21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  444. In considerazione dello specifico rilievo che  lo  svolgimento
del Gran Premio di Formula 1 del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna,
presso l'autodromo di Imola, e del Gran Premio d'Italia di Formula 1,
presso l'autodromo di  Monza,  rivestono  per  il  settore  sportivo,
turistico ed economico, nonche' per l'immagine del  Paese  in  ambito
internazionale, la Federazione sportiva nazionale-ACI e'  autorizzata
a sostenere la spesa per costi di  organizzazione  e  gestione  della
manifestazione per il periodo di vigenza del rapporto di  concessione
con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione  e  promozione
del  Campionato  mondiale  di  Formula  1  a  valere  sulle   risorse
complessivamente  iscritte  nel  proprio  bilancio,  anche  attivando
adeguate misure di contenimento dei  costi  generali  di  gestione  e
senza pregiudizio per gli equilibri di bilancio.
  445. Per le finalita' di  cui  al  comma  444  e'  riconosciuto  un
contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022  al
2025 in favore della Federazione sportiva nazionale-ACI.
  446. Per le finalita' di  cui  ai  commi  444  e  445  nonche'  per
sostenere  gli   investimenti   per   il   centenario   dell'impianto
dell'Autodromo di Monza, e' assegnato un contributo in  favore  della
Federazione sportiva nazionale-ACI di 5 milioni di  euro  per  l'anno
2022 e 15 milioni di euro per l'anno 2023.
  447. Per le attivita' e gli adempimenti connessi  alla  candidatura
della  citta'  di   Roma   ad   ospitare   l'Esposizione   universale
internazionale del 2030, e' istituito nello stato di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,   per   il   successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, un fondo con uno stanziamento di  5  milioni  di  euro  per
l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023.
  448. Per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e  alle
attivita' economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei
fabbisogni completate dai commissari  delegati  ai  sensi  di  quanto
previsto dall'articolo 25, comma 2,  lettera  e),  del  codice  della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.
1,  e  trasmesse  al  Dipartimento  della  protezione  civile   della
Presidenza del Consiglio dei ministri per la  successiva  istruttoria
alla data di entrata in vigore della  presente  legge,  in  relazione
agli eventi per i quali e' stato dichiarato  lo  stato  di  emergenza
nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera  c),  del  medesimo
codice, verificatisi negli anni 2019 e 2020, e' autorizzata la  spesa
di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.  Alla
disciplina  delle  modalita'  di  determinazione  e  concessione  dei
contributi di cui al presente comma e all'assegnazione delle  risorse
finanziarie in proporzione ai predetti  fabbisogni  si  provvede  con
apposite ordinanze del capo del Dipartimento della protezione  civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottate di concerto con
il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  relative  all'ambito
territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma, e d'intesa con
la medesima, nel rispetto dei criteri stabiliti con la  deliberazione
del Consiglio dei ministri  del  28  luglio  2016,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 183  del  6  agosto  2016,  e  al  netto  degli
eventuali contributi gia'  percepiti  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'articolo 25, comma 2, lettera c), del citato codice  di  cui  al
decreto legislativo n. 1 del 2018.
  449. Allo scopo di assicurare il  proseguimento  e  l'accelerazione
dei processi di ricostruzione, all'articolo 1  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, dopo  il  comma  4-quinquies  e'  inserito  il
seguente:
  « 4-sexies. Lo  stato  di  emergenza  di  cui  al  comma  4-bis  e'
prorogato fino al 31 dicembre 2022. Con delibere  del  Consiglio  dei
ministri adottate ai sensi dell'articolo 24 del citato codice di  cui
al  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,   n.   1,   si   provvede
all'assegnazione delle risorse  per  le  attivita'  conseguenti  alla
proroga di cui al primo periodo, nel limite di 173  milioni  di  euro
per l'anno 2022 a valere sulle risorse del  Fondo  per  le  emergenze
nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo  n.
1 del 2018 ».
  450. Per le medesime finalita' di cui al comma 449, all'articolo 1,
comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  le  parole:  «  31
dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022  »
e le parole: « per l'anno 2020 » sono sostituite  dalle  seguenti:  «
per l'anno 2021 ». A  tal  fine  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
72.270.000 per l'anno 2022.
  451. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie  individuate
dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non
sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro  ai  comuni  a  fronte
delle minori entrate derivanti dalla disposizione  di  cui  al  primo
periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1  dell'articolo
17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.  183,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e'  incrementato,
per l'anno 2022, di 4 milioni di euro.
  452. Le  esenzioni  previste  dal  secondo  periodo  del  comma  25
dell'articolo 2-bis  del  decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,
sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.
  453. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del  decreto-legge
24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
12 dicembre 2019, n. 156, le parole: « fino al  31  dicembre  2021  »
sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre  2022  »  e  la
parola: « dichiarino  »  e'  sostituita  dalle  seguenti:  «  abbiano
dichiarato ».
  454. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre  2021  »,  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».
  455. All'articolo 28-bis, comma 2,  del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono  sostituite  dalle
seguenti: « 31 dicembre 2022 » e le parole: «  previa  certificazione
del Commissario straordinario » sono  sostituite  dalle  seguenti:  «
previa certificazione della regione ».
  456. Al comma 16 dell'articolo  48  del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, le parole: « fino all'anno di imposta 2020 »
sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno d'imposta 2021 »;
    b) al secondo periodo, le parole: « e comunque non  oltre  il  31
dicembre 2021 » sono sostituite dalle  seguenti:  «  e  comunque  non
oltre il 31 dicembre 2022 ».
  457. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10  ottobre  2012,
n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  dicembre  2012,
n. 213, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: « A  seguito
della  mancata  restituzione   del   finanziamento   da   parte   del
beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia  dei  pagamenti
effettuati ai  sensi  dell'articolo  67,  secondo  comma,  del  regio
decreto 16 marzo  1942,  n.  267,  i  soggetti  finanziatori  possono
richiedere l'intervento della  garanzia  dello  Stato  producendo  la
documentazione di cui al comma 9 del presente articolo ».
  458. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  dopo  il
comma 135 e' inserito il seguente:
  « 135.1. A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare
le risorse  di  cui  al  comma  134  al  finanziamento  delle  opere,
ricadenti nel  proprio  territorio,  ammissibili  e  non  finanziate,
nell'ambito  della  graduatoria  di  cui  al  decreto  del  Ministero
dell'interno 2 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84
dell'8 aprile 2021, in attuazione  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 21 gennaio  2021,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021 ».
  459. Il termine  di  scadenza  dello  stato  di  emergenza  di  cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022. Le disposizioni  di  cui
all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge  24  giugno  2016,  n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  agosto  2016,  n.
160, si applicano sino all'anno 2022 nel limite di 15 milioni di euro
per l'anno 2022. A tal fine e' autorizzata la spesa di 15 milioni  di
euro per l'anno 2022. All'articolo 14, comma 9, del decreto-legge  30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2017, n. 19, le  parole:  «  al  31  dicembre  2021  »  sono
sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2022 » e le parole: « nel
limite di 500.000 euro per ciascuno degli  anni  2019  e  2020  e  di
300.000 euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: «  nel
limite di 500.000 euro per ciascuno degli  anni  2019  e  2020  e  di
300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ».  A  tal  fine  e'
autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2022.
  460. Il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,  n.  130,  e'  prorogato
fino al 31 dicembre 2022. Per le attivita' di  cui  all'articolo  18,
comma 1, lettera i-bis), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, e'
autorizzata la spesa di 4,95 milioni di euro per l'anno 2022.
  461. E' autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di  euro  2.920.000,
di cui:
    a) euro 1.400.000 per le finalita' di  cui  all'articolo  31  del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
    b) euro 820.000 per le finalita' di cui all'articolo 32, comma 3,
del  decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
    c) euro 700.000 per le finalita' di cui all'articolo  30-ter  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
  462. Il termine di scadenza dello stato  di  emergenza  conseguente
all'evento sismico del 26 dicembre  2018,  di  cui  all'articolo  57,
comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e'  ulteriormente
prorogato al 31 dicembre  2022.  Alle  conseguenti  attivita'  si  fa
fronte nel limite delle risorse gia' stanziate per l'emergenza.
  463. I termini di cui all'articolo 6,  comma  2,  primo  e  secondo
periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono prorogati fino
al 31 dicembre 2022, ivi incluse le previsioni di cui  agli  articoli
14-bis e 18 del citato decreto-legge n. 32 del 2019. A  tal  fine  e'
autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2022.
  464. I termini di cui all'articolo 57, comma 10, del  decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, sono prorogati fino al  31  dicembre  2022  nel
limite di 2,32 milioni di euro per l'anno 2022.
  465. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli
interventi  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  lettera   b),   del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021,  n.  101,  e'  autorizzata  la  spesa  di
800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026,  da  destinare
al  supporto  tecnico-operativo  e  alle  attivita'   connesse   alla
definizione, attuazione e valutazione degli interventi. Le risorse di
cui al presente comma sono ripartite, con provvedimento del capo  del
Dipartimento « Casa Italia  »  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri da adottare entro il 31 gennaio 2022, in esito alla puntuale
individuazione degli interventi e del  relativo  soggetto  attuatore,
tra il Commissario straordinario per la ricostruzione  dei  territori
colpiti dagli eventi sismici del 2016, la Struttura di  missione  per
il  coordinamento  dei  processi  di  ricostruzione  e  sviluppo  dei
territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009  e  il  Dipartimento  «
Casa Italia ».
  466. Allo scopo di assicurare il  proseguimento  e  l'accelerazione
dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli
eventi sismici del 24 agosto 2016, l'autorizzazione di spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 362, lettera a), della legge 11 dicembre  2016,
n. 232, e' incrementata di 200 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2022 per venticinque anni e di  ulteriori  100  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2024 per venticinque anni.
  467. Per i contratti di lavoro a  tempo  determinato  stipulati  ai
sensi dei commi 449 e 450 nonche' dei commi da  459  a  466  compresi
quelli derivanti da convenzioni con societa', la proroga fino  al  31
dicembre 2022 si  intende  in  deroga,  limitatamente  alla  predetta
annualita', ai limiti di durata previsti dal decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione  collettiva  nazionale  di
lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui
agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  468. Il Fondo di cui all'articolo 44 del codice di cui  al  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' ridotto di 4,95 milioni di  euro
per l'anno 2022.
  469. All'articolo 3 del  decreto-legge  24  giugno  2016,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,  n.  160,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, alinea, dopo il  quarto  periodo  e'  inserito  il
seguente: « Per l'anno 2022 e' assegnato un contributo  straordinario
di 10 milioni di euro »;
    b) al comma 2, quinto periodo, le parole: «  Per  l'anno  2021  »
sono sostituite dalle seguenti: « Per ciascuno degli anni 2021 e 2022
».
  470. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 38,  primo  e
secondo  periodo,  del  decreto-legge  16  ottobre  2017,   n.   148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,
sono prorogate sino all'anno 2022. A tal fine e' autorizzata la spesa
di 1,45 milioni di euro per l'anno 2022.
  471. Le disposizioni di cui all'articolo  9-sexies,  comma  1,  del
decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019, n.  156,  sono  prorogate  sino  al  31
dicembre 2022. A tal fine e' autorizzata la spesa  di  1  milione  di
euro per l'anno 2022.
  472. Al fine di potenziare le azioni di prevenzione strutturale, su
edifici e infrastrutture di interesse strategico per le finalita'  di
protezione civile, e non strutturale,  per  studi  di  microzonazione
sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza,  il  Fondo
di cui all'articolo 11 del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,  e'
rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro
per l'anno 2025, 25 milioni di euro per l'anno 2026 e 50  milioni  di
euro per ciascuno degli  anni  dal  2027  al  2029.  Alla  disciplina
dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al presente comma e alla
relativa assegnazione si  provvede,  previa  presentazione  da  parte
delle regioni di apposito piano degli interventi  da  realizzare  nel
limite delle risorse  disponibili,  con  il  relativo  cronoprogramma
procedurale, i soggetti attuatori e i codici unici di progetto  delle
opere,  con  apposita  ordinanza  del  capo  del  Dipartimento  della
protezione civile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, nella quale sono indicate anche le modalita' di monitoraggio
degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre  2011,
n. 229, e le modalita' di revoca in caso di mancata alimentazione dei
sistemi di monitoraggio o  di  mancato  rispetto  del  cronoprogramma
procedurale.
  473. Per la realizzazione del Piano nazionale di coordinamento  per
l'aggiornamento  tecnologico  e   l'accrescimento   della   capacita'
operativa nelle azioni di  previsione,  prevenzione  e  lotta  attiva
contro gli incendi boschivi previsto dall'articolo 1,  comma  3,  del
decreto-legge   8   settembre   2021,   n.   120,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155,  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  e'  istituito
un apposito fondo da trasferire alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento della protezione civile, con una dotazione di
40 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni  di  euro  per  l'anno
2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 20 milioni di  euro
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinati alle regioni.
  474. Ai fini dell'adozione del primo Piano nazionale relativo  alle
annualita' 2022-2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 4,  del  citato
decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, con il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  del
medesimo decreto-legge 8 settembre 2021, n.  120,  da  emanare  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
si provvede al riparto delle risorse del Fondo di cui al  comma  473,
tenuto conto anche delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli del
bilancio del Ministero  dell'interno  finalizzate  al  rinnovo  della
flotta di elicotteri, all'aggiornamento tecnologico  dei  velivoli  e
all'aumento  della  capacita'  operativa  delle  squadre  del   Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
  475. Per  assicurare  la  funzionalita'  dei  servizi  di  istituto
dell'organizzazione territoriale  e  del  Comando  unita'  forestali,
ambientali e agroalimentari dell'Arma dei  carabinieri,  quale  forza
militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di
pubblica sicurezza, capillarmente dislocata sul territorio nazionale,
attraverso la realizzazione di un  programma  ultradecennale  per  la
costruzione di nuove caserme demaniali con le  annesse  pertinenze  e
l'acquisto dei relativi arredi e la ristrutturazione,  l'ampliamento,
il   completamento,   l'esecuzione   di   interventi    straordinari,
l'efficientamento energetico e l'adeguamento  antisismico  di  quelle
gia'  esistenti,  comprese  quelle   confiscate   alla   criminalita'
organizzata, nello stato di previsione del Ministero della difesa  e'
istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno
2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 50  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2036. Per  l'utilizzo  delle  risorse
del fondo si applicano le seguenti disposizioni:
    a) le opere di edilizia previste dal programma  sono  considerate
opere destinate alla difesa nazionale ai fini  dell'applicazione  del
capo I del titolo VII del libro secondo del  codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
    b) si applicano le procedure in  materia  di  contratti  pubblici
previste dai titoli III e IV della  parte  II  del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2021, n. 108;
    c) la funzione di stazione appaltante e' svolta dall'Agenzia  del
demanio, dai competenti provveditorati alle opere pubbliche  o  dagli
enti locali, sulla base di accordi stipulati tra  le  amministrazioni
interessate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto  1990,  n.
241;
    d) l'approvazione dei progetti delle opere previste dal  presente
comma equivale a  tutti  gli  effetti  a  dichiarazione  di  pubblica
utilita' nonche' di urgenza e indifferibilita' delle opere stesse;
    e) il  programma,  predisposto  sulla  base  delle  proposte  del
Comando generale dell'Arma dei  carabinieri  relative,  tra  l'altro,
all'individuazione e alla localizzazione degli interventi da eseguire
e ai parametri progettuali da rispettare, e'  approvato  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di  concerto  con
il Ministro dell'interno, il Ministro  della  difesa  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del  demanio,  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge  ed  e'
comunicato alle  competenti  Commissioni  parlamentari  entro  trenta
giorni dalla sua approvazione. Il  Ministro  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili  riferisce  annualmente  alle  competenti
Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione del programma;
    f)  gli  interventi  del  programma  devono   essere   realizzati
ricorrendo preferibilmente a stabili  demaniali  che  possono  essere
abbattuti    e    ricostruiti    sullo    stesso     sedime;     alla
rifunzionalizzazione  degli  immobili  confiscati  alla  criminalita'
organizzata ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle  misure
di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
159,  anche  attraverso  il  loro  abbattimento   e   la   successiva
ricostruzione    laddove     economicamente     piu'     vantaggioso;
all'accasermamento  nel  medesimo  stabile  di  reparti  di   diverse
organizzazioni  funzionali;  all'acquisto,  tramite   l'Agenzia   del
demanio, di  immobili  privati  gia'  sede  di  presidi  territoriali
dell'Arma dei carabinieri in  regime  di  locazione  con  conseguente
adeguamento; ad aree o immobili di proprieta' dei comuni interessati,
acquisiti anche mediante permuta con aree o fabbricati di  proprieta'
dello Stato.
  476. Per assicurare la funzionalita' dei servizi  di  istituto  del
Corpo della guardia di finanza, quale forza di polizia a  ordinamento
militare con competenza generale in materia economica e  finanziaria,
capillarmente  dislocata  sul  territorio  nazionale,  attraverso  la
realizzazione di un programma ultradecennale per  la  costruzione  di
nuove caserme demaniali con le annesse pertinenze  e  l'acquisto  dei
relativi   arredi   e   la   ristrutturazione,   l'ampliamento,    il
completamento,    l'esecuzione    di     interventi     straordinari,
l'efficientamento energetico e l'adeguamento  antisismico  di  quelle
gia'  esistenti,  comprese  quelle   confiscate   alla   criminalita'
organizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze e' istituito un fondo con una dotazione di  40  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 20 milioni di euro  per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2036. Per  l'utilizzo  delle  risorse
del fondo si applicano le seguenti disposizioni:
    a) le opere di edilizia previste dal programma  sono  considerate
opere destinate alla difesa nazionale ai fini  dell'applicazione  del
libro secondo, titolo VII, capo I,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
    b) si applicano le procedure in  materia  di  contratti  pubblici
previste dalla parte II, titoli III e IV, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021, n. 108;
    c) la funzione di stazione appaltante e' svolta dall'Agenzia  del
demanio, dai competenti provveditorati alle opere pubbliche  o  dagli
enti locali, sulla base di accordi stipulati tra  le  amministrazioni
interessate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto  1990,  n.
241;
    d) l'approvazione dei progetti delle opere previste dal  presente
comma equivale a  tutti  gli  effetti  a  dichiarazione  di  pubblica
utilita' nonche' di urgenza e indifferibilita' delle opere stesse;
    e) il programma, predisposto dal Comando generale  della  Guardia
di  finanza  e  relativo,  tra  l'altro,  all'individuazione  e  alla
localizzazione  degli  interventi  da   eseguire   e   ai   parametri
progettuali da rispettare, e'  approvato  con  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di  concerto  con
il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita l'Agenzia del demanio, entro sei mesi dalla data  di  entrata
in vigore della presente  legge  ed  e'  comunicato  alle  competenti
Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua  approvazione.
Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili
riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari  sullo
stato di attuazione del programma;
    f)  gli  interventi  del  programma  devono   essere   realizzati
ricorrendo preferibilmente a stabili  demaniali  che  possono  essere
abbattuti    e    ricostruiti    sullo    stesso     sedime;     alla
rifunzionalizzazione  degli  immobili  confiscati  alla  criminalita'
organizzata, ai sensi del codice di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, anche attraverso il loro  abbattimento  e  la
successiva ricostruzione, laddove  economicamente  piu'  vantaggioso;
all'accasermamento nel medesimo  stabile  di  comandi  o  reparti  di
diverse organizzazioni funzionali;  all'acquisto,  tramite  l'Agenzia
del demanio, di immobili privati gia' sede di comandi o reparti della
Guardia  di  finanza  in  regime   di   locazione   con   conseguente
adeguamento; ad aree o immobili di proprieta' dei comuni interessati,
acquisiti anche mediante permuta con aree o fabbricati di  proprieta'
dello Stato.
  477. Gli interventi dei programmi di cui ai commi 475 e 476  devono
essere identificati dal codice  unico  di  progetto  (CUP)  ai  sensi
dell'articolo 11 della legge 16 gennaio  2003,  n.  3,  e  monitorati
sulla base di quanto disposto dal  decreto  legislativo  29  dicembre
2011, n. 229.
  478. Allo scopo di favorire l'adeguamento  del  sistema  produttivo
nazionale alle politiche europee in materia di lotta  ai  cambiamenti
climatici, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo  economico  il  Fondo  per  il  sostegno  alla   transizione
industriale con una dotazione di 150  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2022. A valere  sulle  risorse  del  Fondo  possono  essere
concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle
che  operano  in  settori  ad  alta  intensita'  energetica,  per  la
realizzazione di investimenti per l'efficientamento  energetico,  per
il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e  di  materie
riciclate.
  479. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il
Ministro della transizione ecologica, entro trenta giorni dalla  data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono  adottate   le
disposizioni attuative del comma 478.
  480. Al fine di proseguire e potenziare gli interventi attuati  con
le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge
27 dicembre 2017, n. 205, e'  autorizzata  l'ulteriore  spesa  di  68
milioni di euro per l'anno 2022.
  481. Per i contributi erogati con le risorse di cui al  comma  480,
continuano ad applicarsi, ove compatibili, le disposizioni di cui  al
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  5  luglio   2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  188  del  7  agosto  2021,  e
successive  modificazioni,  per  quanto  concerne  i  contributi  per
l'acquisto  di  apparecchi  televisivi  previa  rottamazione  di   un
apparecchio non conforme al nuovo standard DVB-T2 e quelle di cui  al
decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  18  ottobre  2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18  novembre  2019,  e
successive modificazioni, per quanto concerne i  contributi  relativi
all'acquisto di decoder e di  apparecchi  televisivi  in  assenza  di
rottamazione.
  482. Il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di seguito  denominato  «
fornitore », puo' procedere, su richiesta dei soggetti aventi  titolo
ai benefici di cui all'articolo 1,  comma  1039,  lettera  c),  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, come integrato ai sensi dell'articolo
1, comma 614, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  che  vantino
un'eta' anagrafica, alla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, pari o superiore a 70 anni e  che  godano  di  un  trattamento
pensionistico non superiore a euro 20.000 annui, alla presa in carico
dai produttori e alla consegna, presso il domicilio dell'interessato,
di decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con standard
trasmissivi (DVB-T2/HEVC) di prezzo non superiore ad euro 30.
  483. Il fornitore, in caso di accesso alla  misura,  assicura  agli
aventi  diritto   anche   l'opportuna   assistenza   telefonica   per
l'installazione e la sintonizzazione delle apparecchiature.  Mediante
apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico ed  il
fornitore sono definiti i rapporti reciproci, anche  con  riferimento
alle procedure, alle comunicazioni necessarie ed  alle  modalita'  di
rendicontazione e rimborso degli oneri sostenuti dal fornitore per le
attivita' svolte, nonche' al rispetto del limite  massimo  di  spesa.
Per gli oneri sostenuti dal fornitore e dettagliati nell'ambito della
convenzione di cui al presente comma, e' autorizzata la  spesa  di  5
milioni di euro per l'anno 2022.
  484. L'INPS, gli altri istituti  previdenziali  e  l'Agenzia  delle
entrate forniscono  i  dati  degli  aventi  diritto  ai  sensi  delle
disposizioni di cui ai commi da 480 a 485. Il fornitore procede  alla
comunicazione   agli   aventi   diritto,    mediante    comunicazione
individuale, di idonea informativa sulle  modalita'  di  richiesta  e
gestione della misura sulla base di quanto definito nella sopracitata
convenzione.
  485.  Con  decreto  direttoriale  del  Ministero   dello   sviluppo
economico  possono  essere   adottate   indicazioni   operative   per
l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 480 a 484.
  486.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico e' istituito un fondo, con una dotazione di 150 milioni  di
euro per l'anno  2022,  da  destinare  al  sostegno  degli  operatori
economici   dei   settori   del   turismo,   dello    spettacolo    e
dell'automobile, gravemente colpiti dall'emergenza epidemiologica  da
COVID-19.
  487. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  il  Ministro  del
turismo e il Ministro  della  cultura,  da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
definiti i criteri di determinazione, le modalita' di assegnazione  e
le procedure di erogazione delle risorse di cui  al  comma  486,  nel
rispetto della normativa europea sulle misure di  aiuti  di  Stato  a
sostegno dell'economia per l'attuale emergenza COVID-19.
  488. E' istituito, nello stato di previsione  del  Ministero  della
transizione ecologica, un fondo rotativo, denominato « Fondo italiano
per il clima », con dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026 e di  40  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2027. Il Fondo e' destinato al finanziamento di  interventi
a favore di soggetti privati  e  pubblici,  volti  a  contribuire  al
raggiungimento degli obiettivi stabiliti  nell'ambito  degli  accordi
internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia
e' parte. Gli interventi del Fondo sono  realizzati,  in  conformita'
alle finalita' e ai principi ispiratori della legge 11  agosto  2014,
n. 125, e agli indirizzi della politica estera dell'Italia, a  favore
di Paesi destinatari di aiuto pubblico allo sviluppo individuati  dal
Comitato  di  aiuto  allo   sviluppo   dell'Organizzazione   per   la
cooperazione e lo  sviluppo  economico  (OCSEDAC).  Con  decreto  del
Ministro della transizione ecologica, di  concerto  con  il  Ministro
degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale  e  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  possono  essere  individuati
ulteriori Paesi in  cui  gli  interventi  del  Fondo  possono  essere
realizzati, conformemente ai predetti accordi internazionali. Con uno
o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica, di  concerto
con  il  Ministro  degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sono
stabiliti le condizioni, i criteri  e  le  modalita'  per  l'utilizzo
delle risorse del Fondo.
  489. Ai fini di cui al comma 488, il  Fondo  puo'  intervenire,  in
conformita' alla normativa dell'Unione europea, attraverso:
    a)  l'assunzione  di  capitale  di  rischio,  mediante  fondi  di
investimento o di debito o fondi di fondi, o altri organismi o schemi
di investimento,  anche  in  forma  subordinata  se  l'iniziativa  e'
promossa  o  partecipata  da  istituzioni  finanziarie  di   sviluppo
bilaterali e multilaterali o da istituti nazionali di promozione;
    b)  la  concessione  di  finanziamenti  in  modalita'  diretta  o
indiretta  mediante   istituzioni   finanziarie,   anche   in   forma
subordinata se effettuati mediante istituzioni  finanziarie  europee,
multilaterali e sovranazionali, istituti nazionali  di  promozione  o
fondi multilaterali di sviluppo;
    c) il rilascio di garanzie, anche di portafoglio, su  esposizioni
di istituzioni finanziarie, incluse istituzioni finanziarie  europee,
multilaterali  e  sovranazionali,  nonche'   altri   soggetti   terzi
autorizzati all'esercizio del  credito,  di  fondi  multilaterali  di
sviluppo e di fondi promossi o partecipati da istituzioni finanziarie
di sviluppo bilaterali e multilaterali e  da  istituti  nazionali  di
promozione.
  490. La garanzia del Fondo di cui al comma 489, lettera  c),  e'  a
prima richiesta, esplicita,  irrevocabile  e  conforme  ai  requisiti
previsti dalla normativa  di  vigilanza  prudenziale  ai  fini  della
migliore mitigazione del rischio. A copertura delle  perdite  attese,
il gestore del Fondo  istituisce  apposito  fondo  di  accantonamento
costituito con parte delle  risorse  di  cui  al  comma  488,  a  cui
affluiscono i premi eventualmente dovuti e versati al Fondo a  fronte
del rilascio delle garanzie,  nonche'  i  recuperi.  Le  obbligazioni
assunte dal Fondo in relazione alle garanzie rilasciate ai sensi  del
comma 489, lettera c), sono assistite  dalla  garanzia  dello  Stato,
quale garanzia di ultima istanza  che  opera  in  caso  di  accertata
incapienza del Fondo ed  e'  conforme  ai  requisiti  previsti  dalla
normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione
del rischio. La garanzia dello Stato  opera  limitatamente  a  quanto
dovuto dal Fondo, ridotto  di  eventuali  pagamenti  gia'  effettuati
dallo stesso. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della  transizione  ecologica  e
con  il  Ministro  degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale, sono definiti criteri, modalita' e  condizioni  della
garanzia di ultima istanza, ivi incluse le  modalita'  di  escussione
idonee a garantire la tempestivita' di  realizzo  della  garanzia  in
conformita'  ai  requisiti  previsti  dalla  normativa  di  vigilanza
prudenziale, da avviare successivamente  all'accertamento,  da  parte
del gestore del Fondo, dell'incapienza del medesimo Fondo. Il ricorso
dei beneficiari degli interventi del Fondo alla  garanzia  di  ultima
istanza dello Stato avviene attraverso il  gestore.  La  garanzia  di
ultima  istanza  dello  Stato  e'   inserita   nell'elenco   di   cui
all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  491. Una quota del Fondo italiano per il clima, nel  limite  di  40
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, e'  destinata  alla
erogazione di contributi a fondo perduto nonche' agli  oneri  e  alle
spese di gestione del Fondo, di cui al comma 493.
  492. II Fondo italiano per  il  clima  puo'  intervenire  anche  in
cofinanziamento  con  istituzioni  finanziarie  europee,  istituzioni
finanziarie multilaterali e sovranazionali,  fondi  multilaterali  di
sviluppo e istituti nazionali di promozione.
  493. Il Fondo italiano per il clima e' gestito dalla Cassa depositi
e prestiti Spa sulla base di apposita convenzione da stipulare con il
Ministero della transizione ecologica, che disciplina l'impiego delle
risorse del Fondo in coerenza con il piano di  attivita'  di  cui  al
comma 496 e gli oneri e le spese di gestione che sono  a  carico  del
Fondo medesimo. Per la gestione del Fondo e'  autorizzata  l'apertura
di apposito conto corrente di tesoreria centrale.
  494. Al fine di contribuire al raggiungimento degli  obiettivi  del
Fondo  italiano  per  il  clima,   affiancandone   l'operativita'   e
potenziandone la capacita' d'impatto, la Cassa  depositi  e  prestiti
Spa puo' intervenire sia nell'esercizio  delle  proprie  funzioni  di
istituzione abilitata a svolgere compiti di esecuzione  dei  fondi  e
delle  garanzie  di  bilancio  dell'Unione   europea   previsti   dal
regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 18 luglio 2018, nonche' di altri fondi  multilaterali,
sia mediante l'impiego delle risorse della gestione separata  di  cui
all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
con  interventi  di  finanziamento  sotto  qualsiasi  forma,  inclusi
l'assunzione di capitale di rischio e di debito  ed  il  rilascio  di
garanzie, anche mediante il cofinanziamento di singole iniziative. Le
esposizioni della Cassa  depositi  e  prestiti  Spa  a  valere  sulle
risorse della gestione separata di cui al periodo precedente  possono
beneficiare della garanzia del Fondo ai sensi del comma  489  secondo
criteri, condizioni e modalita' stabiliti con  apposito  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
della transizione ecologica.
  495. All'articolo 5, comma 7,  lettera  a),  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, dopo le parole: « successivo comma 11, lettera
e), » sono inserite le seguenti:  «  o  al  fine  di  contribuire  al
raggiungimento degli obiettivi stabiliti  nell'ambito  degli  accordi
internazionali sul clima e sulla tutela ambientale nonche'  su  altri
beni pubblici globali ai quali l'Italia ha aderito, ».
  496.  Sono  istituiti,  presso  il  Ministero   della   transizione
ecologica, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, un Comitato di indirizzo e un Comitato direttivo del  Fondo
italiano per il clima. Il Comitato di  indirizzo  e'  presieduto  dal
Ministro della transizione ecologica o  da  un  suo  delegato  ed  e'
composto  da  un  rappresentante  del  Ministero  della   transizione
ecologica, da un rappresentante del Ministero dell'economia  e  delle
finanze e da un rappresentante del Ministero degli  affari  esteri  e
della  cooperazione  internazionale.  Esso  definisce  l'orientamento
strategico e le priorita' di investimento del Fondo italiano  per  il
clima e delibera, su proposta della Cassa depositi e prestiti Spa, il
piano  di  attivita'  del  Fondo,  anche  mediante   la   definizione
dell'ammontare  di  risorse  destinato  alle  distinte  modalita'  di
intervento di cui al comma 489, ivi inclusi eventuali limiti per aree
geografiche e categorie di  Paesi  e  per  interventi  effettuati  in
favore di  soggetti  privati  o  aventi  come  intermediari  soggetti
privati, e il relativo sistema dei limiti  di  rischio.  Il  Comitato
direttivo del Fondo  delibera  in  merito  ai  finanziamenti  e  alle
garanzie concessi  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo  stesso,  su
proposta della Cassa depositi  e  prestiti  Spa.  La  segreteria  del
Comitato direttivo e' costituita, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica, presso il Ministero della  transizione
ecologica con il supporto operativo della Cassa depositi  e  prestiti
Spa,  quale  gestore  del  Fondo.  Con  decreto  del  Ministro  della
transizione ecologica, di  concerto  con  il  Ministro  degli  affari
esteri  e  della  cooperazione  internazionale  e  con  il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabilite  le  modalita'  di
funzionamento  del  Comitato  di  indirizzo   e   le   modalita'   di
composizione e funzionamento del Comitato  direttivo.  Ai  componenti
del Comitato di indirizzo  e  del  Comitato  direttivo  non  spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti
comunque denominati.
  497. La dotazione del Fondo  italiano  per  il  clima  puo'  essere
incrementata dall'apporto finanziario di soggetti pubblici o privati,
nazionali o internazionali, anche  a  valere  su  risorse  europee  e
internazionali, previo  versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato e successiva riassegnazione,  ai  fini  della  costituzione  di
sezioni speciali secondo le medesime finalita' di cui al comma 488.
  498. Al fine di  assicurare  l'efficace  attuazione  del  programma
nazionale di  controllo  dell'inquinamento  atmosferico,  di  cui  al
decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, nonche' di rispettare  gli
impegni  di  riduzione  delle  emissioni  assunti   dall'Italia,   e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero della  transizione
ecologica, un apposito  Fondo  destinato  a  finanziare  l'attuazione
delle misure previste dal medesimo programma nazionale. Al  Fondo  e'
assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro  per  l'anno  2023,
100 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro  per  l'anno
2025 e 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026  al
2035. Con appositi decreti del Ministro della transizione  ecologica,
di concerto con i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,  dello
sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e  forestali,
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e della salute per
gli aspetti di competenza, sono stabilite le  modalita'  di  utilizzo
delle  risorse  del  Fondo  di  cui  al  precedente  periodo,   anche
attraverso  bandi  e  programmi  di  finanziamento  delle   attivita'
necessarie ad attuare le misure del programma nazionale di  controllo
dell'inquinamento atmosferico.
  499. E' istituito, nello stato di previsione  del  Ministero  della
transizione ecologica, un apposito fondo, finalizzato ad  incentivare
l'apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo,  di  cui
agli articoli 181 e 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, con una dotazione pari a 3 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni 2022 e 2023. I centri di cui  al  periodo  precedente  hanno  ad
oggetto rifiuti idonei ad essere  preparati  per  il  loro  reimpiego
mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione e
garantiscono l'ottenimento  di  prodotti  o  componenti  di  prodotti
conformi al modello originario.
  500. Ai fini dell'accesso al fondo di cui al comma 499, le  imprese
individuali e le societa' che  intendono  svolgere  le  attivita'  di
preparazione per il riutilizzo, a seguito di iscrizione nell'apposito
registro di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo  3
aprile  2006,  n.  152,  presso  l'amministrazione   competente   per
territorio,  presentano  al  Ministero  della  transizione  ecologica
istanza per un contributo a copertura parziale, ovvero integrale, dei
costi sostenuti per l'avvio dell'attivita', fino a un importo massimo
di euro 60.000 per ciascun beneficiario, in relazione alla  tipologia
delle operazioni previste e alle quantita' dei  rifiuti  impiegabili,
nel limite complessivo della dotazione del fondo e conformemente alla
disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti de minimis.
  501. Con decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono definite le modalita' di impiego e  di  gestione
del fondo di cui al comma 499.
  502. Ai fini della concreta attuazione delle  disposizioni  di  cui
agli articoli 19 e 22 del decreto legislativo 15  dicembre  2017,  n.
230, e' istituito, nello stato  di  previsione  del  Ministero  della
transizione ecologica, il «  Fondo  per  il  controllo  delle  specie
esotiche invasive », con una dotazione finanziaria pari a  5  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2022,  2023  e  2024.  Entro  novanta
giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  con
decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di  Bolzano,  sono  stabilite  le  modalita'  di
ripartizione fra le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano delle risorse del Fondo di cui al periodo precedente.
  503. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi  nel
settore elettrico per il primo trimestre dell'anno 2022  in  coerenza
con  quanto  disposto  per  il   terzo   trimestre   dell'anno   2021
dall'articolo  5-bis  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.   73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
nonche' con quanto disposto per il quarto  trimestre  dell'anno  2021
dall'articolo  1  del  decreto-legge  27  settembre  2021,  n.   130,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n.  171,
gli  oneri  generali  di  sistema  per  le  utenze  elettriche   sono
parzialmente compensati con le risorse di cui al comma 505.
  504. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi  nel  settore
elettrico, ulteriormente rispetto a quanto disposto  dal  comma  503,
l'Autorita' di regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente  (ARERA)
provvede ad annullare, per  il  primo  trimestre  2022,  le  aliquote
relative  agli  oneri  generali  di  sistema  applicate  alle  utenze
domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per  altri
usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
  505. Per le finalita' di cui ai commi 503  e  504  si  provvede  al
trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro
il 28 febbraio 2022, di una somma pari a 1.800 milioni di euro.
  506. In deroga a quanto previsto dal decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano
destinato alla combustione per usi civili e per  usi  industriali  di
cui all'articolo 26, comma 1, del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  contabilizzate  nelle  fatture
emesse per i  consumi  stimati  o  effettivi  dei  mesi  di  gennaio,
febbraio e marzo 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del  5  per
cento. Qualora le somministrazioni di  cui  al  primo  periodo  siano
contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota  IVA  del  5
per cento si applica anche alla differenza  derivante  dagli  importi
ricalcolati  sulla  base  dei  consumi  effettivi  riferibili,  anche
percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
  507. Al fine di contenere per il primo trimestre dell'anno 2022 gli
effetti degli aumenti  dei  prezzi  nel  settore  del  gas  naturale,
l'ARERA provvede a ridurre, per il medesimo  trimestre,  le  aliquote
relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a
concorrenza dell'importo di 480 milioni  di  euro.  Tale  importo  e'
trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro  il
28 febbraio 2022.
  508. Per il primo trimestre dell'anno 2022 le agevolazioni relative
alle tariffe per la fornitura di energia  elettrica  riconosciute  ai
clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici
in gravi condizioni di salute di cui al decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  28  dicembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 41 del 18 febbraio  2008,  e  la  compensazione  per  la
fornitura di gas  naturale  di  cui  all'articolo  3,  comma  9,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono  rideterminate
dall'ARERA, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per  la
fornitura, previsti per il primo trimestre 2022, fino  a  concorrenza
dell'importo di 912 milioni di euro. Tale importo e' trasferito  alla
Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 marzo 2022.
  509. In caso di inadempimento del pagamento  delle  fatture  emesse
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile  2022  nei
confronti dei clienti finali domestici di energia elettrica e di  gas
naturale, gli esercenti la vendita sono tenuti a offrire  al  cliente
finale un piano di rateizzazione di  durata  non  superiore  a  dieci
mesi,  che  preveda  il  pagamento  delle  singole   rate   con   una
periodicita' e senza applicazione di interessi a suo carico,  secondo
le modalita' definite dall'ARERA.
  510. L'ARERA definisce altresi', nel limite di 1 miliardo di  euro,
un meccanismo di anticipo degli importi  rateizzati  a  favore  degli
esercenti la vendita,  per  gli  importi  delle  fatture  oggetto  di
rateizzazione superiore al 3 per  cento  dell'importo  delle  fatture
emesse nei  confronti  della  totalita'  dei  clienti  finali  aventi
diritto alla rateizzazione, nonche' le modalita' di conguaglio  o  di
restituzione, da parte degli esercenti la vendita, dell'anticipazione
ricevuta, in modo da consentire il recupero, da parte della Cassa per
i   servizi   energetici   e   ambientali,   del   70    per    cento
dell'anticipazione entro il mese di dicembre 2022  e  della  restante
quota entro l'anno 2023.
  511. All'erogazione dell'anticipo di cui al comma 510  provvede  la
Cassa per  i  servizi  energetici  e  ambientali.  Qualora  la  somma
richiesta dagli esercenti la vendita raggiunga l'importo  di  cui  al
comma 510, l'ARERA puo' ridurre il periodo temporale di cui al  comma
509, ferma restando l'applicazione del  meccanismo  di  anticipazione
per i soli importi gia' oggetto di rateizzazione.
  512. All'articolo 50, comma 2, lettera  q),  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58, al secondo periodo, dopo le parole: « a decorrere
dal 2019 » sono inserite le seguenti: « e fino al 31 dicembre 2021 ».
  513. Nello stato di  previsione  del  Ministero  della  transizione
ecologica e' istituito un fondo con una dotazione  di  5  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2022,  2023  e  2024,  da  destinare  ad
interventi di ripristino delle opere di collettamento  o  depurazione
delle acque, nonche' di impianti di monitoraggio delle acque, in casi
di urgenza  correlati  ad  eventi  calamitosi.  Gli  interventi  sono
monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
e  classificati  sotto  la  voce  DLB  2022  -   Mite   collettamento
depurazione acque.
  514. All'articolo 15, comma 2, del  decreto  legislativo  4  luglio
2014, n. 102, all'alinea, le parole: «  ha  natura  rotativa  »  sono
sostituite dalle seguenti: « ha natura mista » e,  alla  lettera  b),
dopo le parole: « l'erogazione di finanziamenti, » sono  inserite  le
seguenti: « di cui  una  quota  parte  a  fondo  perduto  nel  limite
complessivo di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, ».
  515. Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e' istituito  il  Fondo  mutualistico
nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle
produzioni agricole causati da alluvione, gelo o  brina  e  siccita',
con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022,  finalizzato
agli interventi di cui  agli  articoli  69,  lettera  f),  e  76  del
regolamento (UE) recante « Norme sul sostegno ai piani strategici che
gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica  agricola
comune (piani strategici della PAC) e finanziati  dal  Fondo  europeo
agricolo di garanzia (FEAGA) e dal  Fondo  europeo  agricolo  per  lo
sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/
2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  »,  in   fase   di
approvazione definitiva da parte del Parlamento europeo. Con  decreto
del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e  forestali  sono
definite le disposizioni per il riconoscimento, la  costituzione,  il
finanziamento e la gestione del  Fondo.  I  criteri  e  le  modalita'
d'intervento  del  Fondo  sono  definiti  annualmente  nel  Piano  di
gestione dei rischi in agricoltura, di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
  516. Le funzioni di soggetto gestore del Fondo di cui al comma  515
sono  affidate  all'Istituto  di  servizi  per  il  mercato  agricolo
alimentare (ISMEA) che, al fine  di  assicurare  l'adempimento  delle
normative speciali in  materia  di  redazione  dei  conti  annuali  e
garantire  una  separazione  dei   patrimoni,   e'   autorizzato   ad
esercitarle attraverso una societa' di capitali dedicata.  La  SIN  -
Sistema informativo nazionale per lo sviluppo  dell'agricoltura  Spa,
costituita ai sensi  dell'articolo  14,  comma  10-bis,  del  decreto
legislativo 29 marzo 2004,  n.  99,  all'esito  della  trasformazione
prevista dall'articolo 15-bis del decreto legislativo 21 maggio 2018,
n. 74, e' autorizzata a partecipare alla societa' dedicata. I sistemi
informatici  necessari  alla  gestione  del  Fondo  sono   realizzati
mediante  il  Sistema  informativo  agricolo  nazionale  (SIAN)   con
l'acquisizione dei  servizi  aggiudicati  con  la  procedura  di  cui
all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n.  51,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.
  517. E' autorizzata l'apertura di un conto  corrente  di  tesoreria
centrale, intestato alla societa' di  capitali  dedicata  di  cui  al
comma 516, sul quale confluiscono le somme destinate al finanziamento
del Fondo di cui al comma 515.
  518. Le risorse di cui al comma 515  sono  assegnate  al  Ministero
delle politiche agricole alimentari e  forestali  e  sono  trasferite
dallo stesso Ministero alla societa' di cui al comma 516  al  momento
dell'apertura del conto corrente di  tesoreria  centrale  di  cui  al
comma 517. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui
al comma 515 si applica  il  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e  forestali  5  maggio  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2016.
  519. Al fine di garantire  la  copertura  del  maggiore  fabbisogno
finanziario relativo all'attuazione del Fondo mutualistico di cui  al
comma  515,  nonche'  della  misura  «  assicurazioni  agevolate   in
agricoltura » prevista dal Programma  di  sviluppo  rurale  nazionale
sostenuto dal Fondo europeo  agricolo  per  lo  sviluppo  rurale,  il
cofinanziamento statale a carico del fondo di rotazione di  cui  alla
legge 16 aprile 1987, n. 183, e' incrementato  di  complessivi  178,3
milioni di euro, di cui 50 milioni di euro riservati  alla  misura  «
assicurazioni agevolate in agricoltura », per ciascuno degli anni dal
2023 al 2027.
  520. All'articolo 1, comma 503, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, le parole: « e il 31  dicembre  2021  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « e il 31 dicembre 2022 ».
  521. Al fine di rafforzare la competitivita' delle imprese operanti
nel settore agricolo  e  agroalimentare,  per  le  attivita'  di  cui
all'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  e'
autorizzata la spesa di  50  milioni  di  euro  per  l'anno  2022  da
trasferire all'ISMEA.
  522. Al fine di  favorire  l'accesso  al  credito  da  parte  delle
imprese agricole, e' autorizzata, in favore dell'ISMEA, la  spesa  di
10 milioni di euro per l'anno 2022 per la concessione di garanzie  ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, del  decreto  legislativo  29  marzo
2004, n. 102. Le predette risorse sono versate sul conto corrente  di
tesoreria  centrale  di  cui   all'articolo   13,   comma   11,   del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per essere utilizzate  in  base  al
fabbisogno finanziario derivante dalla gestione  delle  garanzie.  La
predetta garanzia e' concessa a titolo gratuito nei  limiti  previsti
dai regolamenti (UE) n. 717/ 2014 della Commissione,  del  27  giugno
2014, nonche' nn. 1407/2013 e 1408/2013  della  Commissione,  del  18
dicembre 2013.
  523. Al fine di favorire l'imprenditoria femminile in  agricoltura,
al titolo I, capo III, del decreto legislativo  21  aprile  2000,  n.
185, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 9, comma 1,  dopo  le  parole:  «  partecipazione
giovanile » sono inserite le seguenti: « o femminile »;
    b) all'articolo 10-bis, comma 2,  la  lettera  c)  e'  sostituita
dalla seguente:
    « c) siano amministrate e condotte  da  un  giovane  imprenditore
agricolo di eta' compresa tra i 18 e i 40 anni o da una donna o,  nel
caso di societa', siano composte, per oltre la meta' delle  quote  di
partecipazione, da giovani di eta' compresa tra i 18 e i 40 anni o da
donne ».
  524. Alle agevolazioni previste dal titolo I, capo III, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185, come modificato dal comma 523, in
favore delle imprese agricole a prevalente  o  totale  partecipazione
femminile sono destinate le risorse del fondo rotativo  per  favorire
lo sviluppo  dell'imprenditoria  femminile  in  agricoltura,  di  cui
all'articolo 1, comma 506, della legge  27  dicembre  2019,  n.  160,
incrementate per l'anno 2022 di ulteriori 5 milioni di euro.
  525. Alle attivita' di cui  al  citato  titolo  I,  capo  III,  del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185,  sono  destinate  risorse
pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022.
  526. Al fine di potenziare l'attivita' di  rilevazione  dei  prezzi
dei prodotti agricoli nelle diverse fasi  della  filiera  a  supporto
degli interventi previsti dall'organizzazione comune dei mercati  dei
prodotti agricoli, di  cui  al  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e  disporre
di dati, studi e  valutazioni  specifiche  necessari  a  definire  le
strategie  settoriali  per   l'attuazione   della   nuova   fase   di
programmazione della politica agricola comune,  e'  istituito,  nello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, un fondo con una dotazione di 500.000  euro  per  l'anno
2022, di cui 50.000 euro riservati alle attivita' di rilevazione  nel
settore dell'olio.
  527. All'articolo 1, comma 506,  ultimo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, le parole: « Per l'anno 2021 » sono sostituite
dalle seguenti: « Per gli anni 2021 e 2022 ».
  528.  Una  quota  non  inferiore  a  30  milioni  di   euro   dello
stanziamento previsto, per l'anno 2022, dall'autorizzazione di  spesa
di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, e' destinata a  misure  in  favore  della  filiera  delle  carni
derivanti da  polli,  tacchini,  conigli  domestici,  lepri  e  altri
animali vivi destinati all'alimentazione umana, nonche' delle uova di
volatili in guscio,  fresche  e  conservate,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 1, comma 129, della medesima legge n. 178  del
2020.
  529. Al fine di assicurare alle  Capitanerie  di  porto  -  Guardia
costiera l'esercizio del complesso delle funzioni di amministrazione,
gestione, vigilanza e controllo in materia  di  pesca  marittima,  ad
esse affidate, anche in via esclusiva,  dal  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica  2  ottobre  1968,  n.  1639,
dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dall'articolo 136
del codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,
e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
2022, da iscrivere nello stato  di  previsione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali.
  530. Al fine di assicurare l'attuazione della  Strategia  forestale
nazionale prevista dall'articolo 6 del  testo  unico  in  materia  di
foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo  3  aprile
2018, n. 34, e' istituito, nello stato di  previsione  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali,  un  fondo  con  una
dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e
di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al  2032.  Con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono definiti i criteri  e  le  modalita'  di  utilizzo  delle
risorse del fondo di cui al primo periodo.
  531. Al fine di garantire la continuita' degli  interventi  per  la
messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la  realizzazione
di nuovi ponti in  sostituzione  di  quelli  esistenti  con  problemi
strutturali di sicurezza, e' autorizzata la spesa di 100  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 300 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2026 al 2029.
  532.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della
mobilita' sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da emanare entro il 30  giugno  2023,  sono  definite,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
le modalita' di riparto e l'assegnazione delle risorse a favore delle
citta' metropolitane e delle province territorialmente competenti.  I
soggetti  attuatori  certificano   l'avvenuta   realizzazione   degli
investimenti di cui al comma 531 entro l'anno successivo a quello  di
utilizzazione  dei  fondi,   mediante   presentazione   di   apposito
rendiconto  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo  stato
di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo  29
dicembre 2011, n. 229.
  533. All'articolo 1 della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 63, le parole: « per ciascuno degli anni 2023 e  2024
e 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 » sono
sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023, 530 milioni di euro per
l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 245 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 250 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2028 e 2029, 260 milioni di  euro  per  l'anno  2030,  335
milioni di euro per l'anno 2031 e 400 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni dal 2032 al 2036 »;
    b) al comma 64, al primo periodo, le parole: « 31  marzo  2020  »
sono sostituite dalle seguenti: « 30  giugno  2022,  per  il  periodo
2020-2029, ed entro la data  del  30  giugno  2029,  per  il  periodo
2030-2036 » e, al secondo periodo, le parole: « del  decreto  »  sono
sostituite dalle seguenti: « dei decreti ».
  534.  Al  fine  di  favorire  gli  investimenti  in   progetti   di
rigenerazione  urbana,  volti   alla   riduzione   di   fenomeni   di
marginalizzazione e degrado sociale nonche'  al  miglioramento  della
qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale e  ambientale,  sono
assegnati ai comuni di cui al comma 535 contributi  per  investimenti
nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022.
  535. Possono richiedere i contributi di cui al comma 534:
    a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti  che,  in
forma  associata,  presentano  una  popolazione  superiore  a  15.000
abitanti, nel limite massimo di 5.000.000  di  euro.  La  domanda  e'
presentata dal comune capofila;
    b)  i  comuni  che  non  risultano  beneficiari   delle   risorse
attribuite con il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze e con il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri  21  gennaio  2021,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021, nel  limite  massimo
della differenza tra gli importi previsti dall'articolo 2,  comma  2,
del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  e  le
risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell'interno.
  536. Gli enti di cui  al  comma  535  comunicano  le  richieste  di
contributo per  singole  opere  pubbliche  o  insiemi  coordinati  di
interventi  pubblici  al  Ministero  dell'interno  entro  il  termine
perentorio del 31 marzo 2022. La richiesta deve contenere:
    a) la tipologia dell'opera, che puo' essere relativa a:
      1) manutenzione per il riuso  e  rifunzionalizzazione  di  aree
pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche  per  finalita'
di interesse pubblico, anche comprese la demolizione di opere abusive
realizzate da privati in assenza o totale difformita' dal permesso di
costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
      2) miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto
sociale e ambientale, anche mediante interventi  di  ristrutturazione
edilizia di  immobili  pubblici,  con  particolare  riferimento  allo
sviluppo dei servizi sociali  e  culturali,  educativi  e  didattici,
ovvero alla promozione delle attivita' culturali e sportive;
      3) mobilita' sostenibile;
    b) il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei  lavori,
nonche' le informazioni riferite al codice unico di progetto (CUP)  e
ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti  sulla
stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un  CUP  valido  ovvero
l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale  e'  chiesto
il contributo comporta l'esclusione dalla procedura;
    c) nel caso di comuni in forma associata, l'elenco dei comuni che
fanno parte della forma associativa.
  537. L'ammontare del contributo  attribuito  a  ciascun  comune  e'
determinato con decreto del Ministero dell'interno, di  concerto  con
il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro  il  30
giugno 2022.  Qualora  l'entita'  delle  richieste  pervenute  superi
l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione e' effettuata a
favore dei comuni che presentano un valore piu'  elevato  dell'indice
di vulnerabilita' sociale e  materiale  (IVSM).  Nel  caso  di  forme
associate e' calcolata la media  semplice  dell'IVSM.  L'attribuzione
del contributo sulla base della graduatoria costituita ai  sensi  del
secondo periodo, nel limite delle  risorse  disponibili  pari  a  300
milioni di euro per l'anno 2022, e'  fatta  assicurando  il  rispetto
dell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016,  n.
243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.
18, in materia di assegnazione differenziale  di  risorse  aggiuntive
alle regioni ivi indicate.
  538. Il comune beneficiario del contributo e' tenuto ad affidare  i
lavori entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data  di
emanazione del decreto di cui al comma 537:
    a) per le opere il  cui  costo  e'  inferiore  a  2.500.000  euro
l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;
    b) per le opere il  cui  costo  e'  superiore  a  2.500.000  euro
l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi.
  539. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma  538,
il contributo e' revocato con decreto del Ministero dell'interno.
  540.  I  risparmi  derivanti  da  eventuali  ribassi  d'asta   sono
vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui  al
comma 541 e possono essere successivamente  utilizzati  dal  medesimo
ente  beneficiario  per  ulteriori  investimenti,  per  le   medesime
finalita' previste dal comma 534, a condizione che gli  stessi  siano
impegnati  entro  sei  mesi  dal  collaudo  ovvero   dalla   regolare
esecuzione.
  541. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 537 sono
erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari nel seguente
modo:
    a) 20 per cento previa verifica dell'affidamento dei lavori entro
i termini di cui al comma 538;
    b) 70 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei  lavori
cosi' come risultanti dal sistema di monitoraggio  di  cui  al  comma
542;
    c) 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del
certificato di collaudo o  del  certificato  di  regolare  esecuzione
rilasciato  per  i  lavori  dal  direttore  dei  lavori,   ai   sensi
dell'articolo 102 del  codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al
decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50.  I  relativi  passaggi
amministrativi  sono  altresi'  rilevati  tramite   il   sistema   di
monitoraggio di cui al comma 542.
  542. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 534 a
541 e'  effettuato  dai  comuni  beneficiari  attraverso  il  sistema
previsto  dal  decreto  legislativo  29  dicembre   2011,   n.   229,
classificando le  opere  sotto  la  voce  «  Contributo  investimenti
rigenerazione urbana legge di bilancio 2022 ». Non trova applicazione
l'articolo 158 del testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  543. In applicazione dell'accordo  tra  il  Governo  e  la  regione
Sardegna  in  materia  di  finanza  pubblica  per  gli  anni  2022  e
successivi,  il  contributo  alla  finanza  pubblica  della   regione
Sardegna di cui all'articolo 1, comma 868, della  legge  27  dicembre
2019, n. 160, e' rideterminato in 306,400 milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2022,  ferme  restando  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30  dicembre  2020,
n. 178.
  544. A decorrere dall'anno 2022 e' attribuito alla regione Sardegna
l'importo di 100 milioni di  euro  annui,  pari  a  una  quota  delle
risorse previste dall'articolo 1, comma 806, della legge 30  dicembre
2020, n. 178, a titolo di concorso alla compensazione degli svantaggi
strutturali derivanti dalla condizione di insularita'.
  545. In applicazione dell'accordo  tra  il  Governo  e  la  Regione
siciliana in  materia  di  finanza  pubblica  per  gli  anni  2022  e
successivi,  il  contributo  alla  finanza  pubblica  della   Regione
siciliana di cui all'articolo 1, comma 881, della legge  30  dicembre
2018, n. 145, e' rideterminato in 800,80  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2022,  ferme  restando  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30  dicembre  2020,
n. 178.
  546.  A  decorrere  dall'anno  2022  e'  attribuito  alla   Regione
siciliana l'importo di 100 milioni di euro annui, pari  a  una  quota
delle risorse previste dall'articolo 1, comma  806,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, a titolo di concorso alla compensazione  degli
svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularita'.
  547. All'articolo 1, comma 883, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, dopo le parole:  «  di  strade  e  scuole  »  sono  inserite  le
seguenti: « nonche' per immobili ed opere idrauliche e idrogeologiche
di prevenzione di danni atmosferici ».
  548. Le disposizioni recate dai commi 549, 550 e 551 sono approvate
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del  testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto  Adige,  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
  549. Al citato testo unico di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 31  agosto  1972,  n.  670,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 75, comma 1, lettera g), dopo le parole: «  o  di
altri enti pubblici » sono aggiunte le seguenti: « ;  nelle  predette
entrate sono comprese anche quelle derivanti dalla raccolta di  tutti
i giochi con vincita in denaro, sia  di  natura  tributaria,  sia  di
natura non tributaria, in quanto costituite, al netto delle vincite e
degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale »;
    b) al comma 4-bis dell'articolo 79:
      1) le parole: « degli anni dal 2018 al 2022 »  sono  sostituite
dalle seguenti: « degli anni dal  2018  al  2021,  fermi  restando  i
ristori e le riduzioni riconosciuti dallo Stato per gli anni  2020  e
2021  correlati  alla  perdita  di  gettito  connessa   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, »;
      2) dopo il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «  Per
ciascuno degli anni dal  2022  il  contributo  previsto  dal  periodo
precedente e' pari a 713,71 milioni di euro annui »;
    c) al comma 4-ter dell'articolo 79:
      1) le parole:  «  A  decorrere  dall'anno  2023  il  contributo
complessivo di 905 » sono sostituite dalle seguenti:  «  A  decorrere
dall'anno 2028 il contributo complessivo di 713,71 »;
      2) le parole: « La differenza rispetto al contributo di 905,315
milioni di euro » sono sostituite dalle  seguenti:  «  La  differenza
rispetto al contributo di 713,71 milioni di euro ».
  550.  Le  quote  spettanti  alle   province   autonome   ai   sensi
dell'articolo 75, comma 1, lettera g), del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,  come
modificata dal comma 549, lettera a), relative alle entrate derivanti
dalla raccolta dei giochi  con  vincita  in  denaro,  sono  calcolate
mediante la contabilizzazione, per il gioco  in  rete  fisica,  delle
giocate raccolte nel territorio di ciascuna provincia e, per il gioco
a  distanza,  delle  giocate  effettuate  mediante  conti  di   gioco
intestati a giocatori residenti nel territorio di ciascuna provincia.
Fatto salvo il gettito spettante alla regione Trentino-Alto Adige  ai
sensi dell'articolo 69, comma 2, lettera c), del citato  testo  unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972,  i
proventi dei giochi con vincita in  denaro  rientranti  nel  presente
comma sono quelli derivanti da apparecchi da intrattenimento, giochi,
lotterie,  scommesse,  concorsi   pronostici,   in   qualsiasi   modo
denominati e organizzati. Qualora per alcune tipologie di giochi  non
sia possibile la quantificazione del gettito spettante alle province,
questa e' determinata in base al rapporto percentuale tra le  giocate
sul territorio provinciale e  le  corrispondenti  giocate  a  livello
nazionale.
  551. In attuazione dell'accordo in materia di finanza pubblica  per
gli anni 2022 e successivi tra il Governo, la  regione  Trentino-Alto
Adige e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  a  decorrere
dall'anno 2022 e' attribuito a ciascuna provincia autonoma  l'importo
di 20 milioni di euro annui a titolo di restituzione delle riserve di
cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  552. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 543 a 551 e'
subordinata all'effettiva sottoscrizione degli accordi in materia  di
finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi ivi richiamati.
  553. Le disposizioni dei commi 554, 555  e  556  sono  adottate  in
attuazione dell'accordo in materia di finanza pubblica per  gli  anni
2022 e successivi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e  il
Presidente della regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo
2 del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154.
  554. Il contributo alla  finanza  pubblica  da  parte  del  sistema
integrato degli enti territoriali della regione Friuli Venezia Giulia
e' stabilito nell'ammontare di 432,7 milioni di euro per l'anno 2022,
436,7 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2023  al  2025  e
432,7 milioni di euro per l'anno 2026.
  555. All'articolo 51 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.
1, recante lo statuto speciale della regione Friuli  Venezia  Giulia,
dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente:
  « Le assegnazioni di risorse o le misure agevolative disposte dallo
Stato in favore  della  generalita'  delle  province,  potenzialmente
destinate anche ai territori delle ex  province  del  Friuli  Venezia
Giulia, sono disposte a favore della regione ».
  556. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 850, le parole: « 200 milioni » sono sostituite dalle
seguenti: « 196 milioni »;
    b) al comma 852, le parole: « 200 milioni » sono sostituite dalle
seguenti: « 196 milioni »  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: « Per la regione Friuli Venezia Giulia  e  i  relativi  enti
locali, il concorso alla finanza pubblica e' determinato ai sensi del
decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154 ».
  557. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  806,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' ridotta di  100  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  558. Il fondo di cui all'articolo 1,  comma  748,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, ai sensi dell'articolo 1,  comma  875-septies,
della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145,  e'  ridotto  di  86,1
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  559. In attuazione dell'accordo tra il Governo e la  regione  Valle
d'Aosta  in  materia  di  finanza  pubblica  per  gli  anni  2022   e
successivi, a decorrere dall'anno 2022  il  contributo  dovuto  dalla
regione quale concorso al pagamento degli oneri del  debito  pubblico
di cui all'articolo 1, comma 877, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, e' rideterminato in 82,246 milioni di euro annui, ferme restando
le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 850, 851  e  852,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  560.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1,   comma   11,   e
all'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  si
interpretano  nel  senso  che  le  autonomie  speciali  accedono   al
finanziamento  con  oneri  a  carico  dello  Stato,  in  deroga  alle
disposizioni legislative vigenti in materia di  compartecipazione  al
finanziamento della spesa sanitaria corrente, limitatamente agli anni
2020 e 2021.
  561. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 783, le  parole:  «  ,  sulla  base  dell'istruttoria
condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard  di  cui
all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  »
sono soppresse, dopo le parole: « fabbisogni standard e le  capacita'
fiscali » sono inserite le seguenti: «  approvati  dalla  Commissione
tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo  1,  comma  29,
della legge 28  dicembre  2015,  n.  208  »  e  l'ultimo  periodo  e'
soppresso;
    b) i commi 784 e 785 sono sostituiti dai seguenti:
  «  784.  Per  il  finanziamento  e  lo  sviluppo   delle   funzioni
fondamentali delle province e delle citta' metropolitane, sulla  base
dei fabbisogni standard e delle  capacita'  fiscali  approvati  dalla
Commissione tecnica per  i  fabbisogni  standard,  e'  attribuito  un
contributo di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100  milioni  di
euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024, di  150
milioni di euro per l'anno 2025, di 200 milioni di  euro  per  l'anno
2026, di 250 milioni di euro per l'anno 2027, di 300 milioni di  euro
per l'anno 2028, di 400 milioni di  euro  per  l'anno  2029,  di  500
milioni di euro per l'anno 2030 e di 600 milioni di euro a  decorrere
dall'anno 2031.
  785. I fondi di cui al  comma  783,  unitamente  al  concorso  alla
finanza pubblica da parte delle province e delle citta' metropolitane
delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma  418,
della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  e  all'articolo  1,  comma
150-bis, della legge  7  aprile  2014,  n.  56,  sono  ripartiti,  su
proposta della Commissione tecnica per  i  fabbisogni  standard,  con
decreto del Ministero dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro  il  28  febbraio
2022 con riferimento al triennio 2022-2024 ed entro il 31 ottobre  di
ciascun anno precedente al  triennio  di  riferimento  per  gli  anni
successivi, tenendo altresi' conto di quanto disposto dal comma  784.
Resta ferma la necessita' di conferma o modifica del riparto  stesso,
con la medesima procedura, a seguito dell'eventuale aggiornamento dei
fabbisogni standard o delle capacita' fiscali ».
  562. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il  comma
847 e' abrogato. All'articolo 33, comma 1-ter, del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58, il secondo periodo  e'  soppresso.  La  spesa  di
personale effettuata dalle province e dalle citta' metropolitane  per
le assunzioni a tempo determinato  necessarie  per  l'attuazione  dei
progetti previsti nel PNRR,  e  sostenuta  a  valere  sulle  maggiori
risorse finanziarie derivanti dall'applicazione  del  primo  periodo,
non  rileva  ai  fini  dell'articolo  33,  comma  1-bis,  del  citato
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e dell'articolo 1, commi  557  e
562, della legge 27 dicembre 2006, n.  296.  Le  predette  assunzioni
sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di  revisione
del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.
  563. All'articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies),  della  legge
11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il secondo periodo sono inseriti i  seguenti:  «  Per  le
medesime finalita' di cui al primo periodo, il Fondo di  solidarieta'
comunale e' destinato, per un importo  di  44  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, di 52 milioni di euro per l'anno 2023, di 60 milioni  di
euro per l'anno 2024, di 68 milioni di euro per l'anno  2025,  di  77
milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni  di  euro  per  l'anno
2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni  di  euro
per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno
2030, in favore dei comuni della Regione siciliana  e  della  regione
Sardegna, ripartendo il contributo, entro il 31 marzo di ciascun anno
di riferimento, con decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  tenendo  conto  dei
fabbisogni standard, sulla base di  un'istruttoria  tecnica  condotta
dalla Commissione tecnica  per  i  fabbisogni  standard,  allo  scopo
integrata con  i  rappresentanti  della  Regione  siciliana  e  della
regione Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri
per la finanza pubblica,  e  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. Agli esperti di cui  al  precedente
periodo non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese
o altri emolumenti comunque denominati. Con il medesimo decreto  sono
disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalita' di monitoraggio
ed eventuale recupero dei  contributi  assegnati.  Per  l'anno  2022,
nelle more dell'approvazione dei fabbisogni standard per la  funzione
"Servizi sociali" dei comuni della regione Sardegna  da  parte  della
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo  scopo  integrata
con i rappresentanti della medesima regione, ai fini del riparto, per
i soli  comuni  della  regione  Sardegna,  non  si  tiene  conto  dei
fabbisogni standard »;
    b) all'ultimo periodo, le parole: « terzo periodo » e «  medesimo
terzo periodo » sono sostituite dalle seguenti: «  quinto  e  settimo
periodo »
  564. In considerazione di quanto disposto dai commi 172, 173, 174 e
563 del presente articolo, all'articolo 1, comma 448, della legge  11
dicembre 2016, n. 232, le parole: « in euro 6.855.513.365 per  l'anno
2022, in euro 6.980.513.365 per l'anno 2023,  in  euro  7.306.513.365
per l'anno 2024, in euro  7.401.513.365  per  l'anno  2025,  in  euro
7.503.513.365 per l'anno 2026, in euro 7.562.513.365 per l'anno 2027,
in euro 7.620.513.365 per l'anno  2028,  in  euro  7.679.513.365  per
l'anno 2029 e in euro 7.711.513.365 annui a decorrere dall'anno  2030
» sono sostituite dalle seguenti: « in euro 6.949.513.365 per  l'anno
2022, in euro 7.107.513.365 per l'anno 2023,  in  euro  7.476.513.365
per l'anno 2024, in euro  7.619.513.365  per  l'anno  2025,  in  euro
7.830.513.365 per l'anno 2026, in euro 8.569.513.365 per l'anno 2027,
in euro 8.637.513.365 per l'anno  2028,  in  euro  8.706.513.365  per
l'anno 2029 e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno  2030
».
  565. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115
del 23 giugno 2020, e' istituito, presso il  Ministero  dell'interno,
un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2022, di
cui 50 milioni di euro  in  favore  dei  soli  comuni  della  Regione
siciliana e della regione Sardegna, e di  150  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, in favore dei comuni delle regioni a statuto  ordinario,
della  Regione  siciliana  e  della  regione  Sardegna  che  sono  in
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che alla data del
31 gennaio 2022 hanno trasmesso il piano di riequilibrio  finanziario
pluriennale alla competente  sezione  regionale  di  controllo  della
Corte dei conti e alla  Commissione  per  la  stabilita'  finanziaria
degli  enti  locali  presso  il  Ministero  dell'interno,  ai   sensi
dell'articolo 243-quater, comma 1, del testo unico di cui al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di cui al primo  periodo
e' ripartito entro  il  31  marzo  2022  con  decreto  del  Ministero
dell'interno, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
autonomie locali, tra i comuni di cui al primo periodo:
    a) in proporzione al disavanzo di amministrazione al 31  dicembre
2020 risultante dal rendiconto 2020 inviato  alla  banca  dati  delle
amministrazioni  pubbliche  (BDAP)  anche  sulla  base  dei  dati  di
preconsuntivo, al netto dei contributi  assegnati  per  gli  esercizi
2021 e 2022 ai sensi dell'articolo 53  del  decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126, del comma 775 dell'articolo 1 della legge  30  dicembre
2020, n. 178, e dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106;
    b)  con  l'ultimo  IVSM,  calcolato  dall'ISTAT  con  riferimento
all'ultimo elenco dei comuni disponibile, superiore al  valore  medio
nazionale;
    c) con  capacita'  fiscale  pro  capite  inferiore  a  510  euro,
approvata ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater,  primo  periodo,
del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,  per  i  comuni
delle  regioni  a   statuto   ordinario,   ovvero   determinata   dal
Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  per  i  comuni  della  Regione  siciliana  e  della  regione
Sardegna, sulla base di una metodologia approvata  dalla  Commissione
tecnica per i fabbisogni standard, istituita ai  sensi  dell'articolo
1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  566. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente  in
attuazione del comma 565 per gli anni 2022 e  2023  non  puo'  essere
superiore al disavanzo di amministrazione  al  31  dicembre  2020  al
netto dei contributi richiamati al  comma  565,  lettera  a),  ed  e'
prioritariamente destinato  alla  riduzione,  anche  anticipata,  del
disavanzo di amministrazione. A seguito  dell'utilizzo  dei  predetti
contributi,   l'eventuale   maggiore   ripiano   del   disavanzo   di
amministrazione  applicato  al  primo  esercizio  del   bilancio   di
previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro  puo'  non
essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.
  567. Ai comuni  sede  di  capoluogo  di  citta'  metropolitana  con
disavanzo pro capite superiore a euro 700  e'  riconosciuto  per  gli
anni 2022-2042 un contributo complessivo di euro  2.670  milioni,  di
cui 150 milioni di euro nel 2022, 290 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni 2023 e 2024, 240 milioni di  euro  per  l'anno  2025,  100
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026  al  2042,  da
ripartire, in proporzione all'onere connesso al ripiano  annuale  del
disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti  finanziari  al  31
dicembre 2021, al netto della quota capitale delle  anticipazioni  di
liquidita' e di cassa, sulla base di specifica attestazione da  parte
di ciascun ente  beneficiario,  a  firma  del  legale  rappresentante
dell'ente.
  568. Ai fini del riparto  del  contributo  di  cui  al  comma  567,
l'onere connesso alle quote annuali di ripiano del disavanzo  e  alle
rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari di  cui  al  comma
567 e' ridotto, in relazione agli effetti  sul  ripiano  annuale  del
disavanzo, dei contributi assegnati per le annualita'  2021-2023,  ai
sensi dell'articolo 53 del decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,  dell'articolo
38, comma  1-septies,  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dei
commi 8-bis e  8-quinquies  dell'articolo  16  del  decreto-legge  21
ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2021, n. 215, e dei commi 565 e 566 del presente articolo.
  569.  Ai  fini  del  calcolo  del  disavanzo  pro  capite,  si   fa
riferimento al disavanzo di amministrazione risultante dai rendiconti
2020, inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche  (BDAP)
entro il 30 novembre 2021, anche su dati  di  preconsuntivo,  ridotto
dei contributi assegnati per l'annualita' 2021, di cui al comma 568.
  570. Il contributo di cui al comma 567 e'  ripartito,  con  decreto
del  Ministero   dell'interno,   di   concerto   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2022.
  571. I contributi annuali di cui al comma 567 sono prioritariamente
vincolati  al  ripiano  della  quota  annuale   del   disavanzo,   al
finanziamento delle spese di personale di cui al comma 580 e, per  la
quota  residuale,  alle  spese  riguardanti  le   rate   annuali   di
ammortamento dei debiti finanziari. La liquidita' relativa alla quota
di  contributo  destinata  al  ripiano  del  disavanzo  e'  vincolata
prioritariamente al pagamento dei debiti commerciali definiti con  la
transazione di cui al comma 575.
  572. L'erogazione del contributo di cui al comma 567 e' subordinata
alla sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2022, di un accordo per  il
ripiano del disavanzo e per il rilancio  degli  investimenti  tra  il
Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato e il sindaco,
in cui il comune si impegna per  tutto  il  periodo  in  cui  risulta
beneficiario del contributo di cui al comma 567  ad  assicurare,  per
ciascun anno o con altra cadenza da individuare nel predetto accordo,
risorse proprie pari ad almeno un quarto  del  contributo  annuo,  da
destinare  al  ripiano  del  disavanzo  e  al  rimborso  dei   debiti
finanziari,  attraverso  parte  o  tutte  le  seguenti   misure,   da
individuare per ciascun comune nell'ambito del predetto accordo:
    a) istituzione, con apposite delibere del Consiglio comunale,  di
un incremento  dell'addizionale  comunale  all'IRPEF,  in  deroga  al
limite previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo  28
settembre 1998, n. 360, e di un'addizionale comunale sui  diritti  di
imbarco portuale e aereoportuale per passeggero;
    b) valorizzazione delle entrate, attraverso la  ricognizione  del
patrimonio, l'incremento dei canoni di concessione e di  locazione  e
ulteriori utilizzi produttivi da realizzare attraverso appositi piani
di valorizzazione e alienazione, anche avvalendosi del contributo  di
enti ed istituti pubblici e privati;
    c)  incremento   della   riscossione   delle   proprie   entrate,
prevedendo, fermo  quando  disposto  dall'articolo  1,  commi  784  e
seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160:
      1) in presenza  di  delibera  che  attribuisce  l'attivita'  di
recupero coattivo  delle  predette  entrate  a  soggetti  terzi,  ivi
compresa l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'affidamento a  questi
ultimi,  almeno  trenta  mesi  prima  del  decorso  del  termine   di
prescrizione del relativo diritto, dei carichi  relativi  ai  crediti
maturati  e  esigibili  a  decorrere  dalla  data  di  sottoscrizione
dell'accordo previsto dal presente  comma.  Nei  primi  due  anni  di
attuazione  dell'accordo  l'affidamento  dei  predetti  crediti  deve
essere effettuato almeno venti mesi prima;
      2) con deliberazione adottata  a  norma  dell'articolo  52  del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, condizioni e  modalita'
di rateizzazione delle somme dovute, fissandone la durata massima  in
24 rate mensili, anche in deroga all'articolo 1,  commi  796  e  797,
della citata legge n. 160 del 2019 e all'articolo 19 del decreto  del
Presidente dalla Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Nei primi  due
anni di attuazione dell'accordo la durata massima della rateizzazione
puo' essere fissata in 36 rate mensili;
    d) riduzioni strutturali del 2 per cento annuo degli  impegni  di
spesa di parte corrente della missione  1  «  Servizi  istituzionali,
generali e di gestione », ad esclusione dei programmi 04,  05  e  06,
rispetto a quelli risultanti dal consuntivo 2019;
    e) completa attuazione delle misure di razionalizzazione previste
nel  piano  delle  partecipazioni  societarie   adottato   ai   sensi
dell'articolo  24  del  testo  unico  in  materia   di   societa'   a
partecipazione pubblica, di cui  al  decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 175, e integrale attuazione delle prescrizioni in materia di
gestione del personale di cui  all'articolo  19  del  medesimo  testo
unico;
    f) misure volte:
      1) alla riorganizzazione e  allo  snellimento  della  struttura
amministrativa,  ai  fini  prioritari  di  ottenere   una   riduzione
significativa degli uffici di livello dirigenziale e delle  dotazioni
organiche,  nonche'  dei  contingenti  di  personale   assegnati   ad
attivita'  strumentali,  e  di  potenziare   gli   uffici   coinvolti
nell'utilizzo  dei  fondi  del  PNRR  e  del  Fondo  complementare  e
nell'attivita' di accertamento e riscossione delle entrate;
      2) al conseguente riordino degli uffici e organismi, al fine di
eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni;
      3)  al  rafforzamento  della  gestione  unitaria  dei   servizi
strumentali attraverso la costituzione di uffici comuni;
      4) al contenimento della spesa per il  personale  in  servizio,
ivi  incluse  le  risorse  destinate   annualmente   al   trattamento
accessorio del personale, anche di livello  dirigenziale,  in  misura
proporzionale all'effettiva riduzione delle dotazioni  organiche,  al
netto delle spese per i rinnovi contrattuali;
      5) all'incremento  della  qualita',  della  quantita'  e  della
diffusione su tutto il territorio comunale dei servizi  erogati  alla
cittadinanza; a tal fine l'amministrazione e'  tenuta  a  predisporre
un'apposita relazione annuale;
    g) razionalizzazione dell'utilizzo  degli  spazi  occupati  dagli
uffici pubblici, al fine di conseguire una riduzione della spesa  per
locazioni passive;
    h) incremento degli investimenti anche attraverso l'utilizzo  dei
fondi del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali
ed europei, garantendo un incremento dei pagamenti  per  investimenti
nel periodo 2022-2026, rispetto alla media del  triennio  precedente,
almeno pari alle risorse assegnate a  valere  sui  richiamati  fondi,
incrementate del 5  per  cento  e,  per  il  periodo  successivo,  ad
assicurare pagamenti per investimenti  almeno  pari  alla  media  del
triennio precedente, al netto dei pagamenti a valere sul PNRR  e  sul
Fondo complementare;
    i)  ulteriori  interventi  di   riduzione   del   disavanzo,   di
contenimento e di riqualificazione della spesa, individuati in  piena
autonomia dall'ente.
  573. L'accordo di cui al comma 572 e' corredato del  cronoprogramma
delle fasi intermedie, con cadenza semestrale,  di  attuazione  degli
obiettivi  di  cui  al  medesimo  comma.  Per  l'esercizio  2022   il
cronoprogramma prevede obiettivi annuali.
  574. Al fine di una quantificazione  dei  debiti  commerciali,  gli
enti di cui al comma 567, per i quali sono state rilevate per  l'anno
2021 le condizioni di cui al comma 859 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, predispongono, entro il  15  maggio  2022,  il
piano  di  rilevazione  dei  debiti  commerciali  certi,  liquidi  ed
esigibili al 31 dicembre 2021. A tal fine, gli enti ne  danno  avviso
tramite affissione all'albo pretorio on line entro il 31 gennaio 2022
e adottano ogni forma idonea a pubblicizzare la formazione del  piano
di  rilevazione,  assegnando  un  termine  perentorio,  a   pena   di
decadenza, non inferiore a sessanta giorni per  la  presentazione  da
parte dei creditori delle richieste di ammissione. Le istanze che  si
riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori  bilancio
sono inserite nella rilevazione  del  debito  pregresso  e  liquidate
previa  adozione  della   deliberazione   consiliare   nel   rispetto
dell'articolo 194, comma  1,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La  mancata  presentazione  della
domanda nei  termini  assegnati  da  parte  dei  creditori  determina
l'automatica cancellazione del credito vantato.
  575. Valutato l'importo complessivo di tutti i  debiti  censiti  in
base alle richieste pervenute ai sensi del comma 574, i comuni, entro
il 15 giugno 2022, propongono individualmente ai creditori,  compresi
quelli che vantano crediti  privilegiati,  nel  rispetto  dell'ordine
cronologico delle fatture di pagamento o delle  note  di  debito,  la
definizione transattiva del credito  offrendo  il  pagamento  di  una
somma variabile tra il 40 e l'80 per cento del debito,  in  relazione
alle seguenti anzianita' dello stesso: a) 40 per cento per  i  debiti
con anzianita' maggiore di dieci anni; b) 50 per cento per  i  debiti
con anzianita' maggiore di cinque anni; c) 60 per cento per i  debiti
con anzianita' maggiore di tre anni; d) 80 per cento per i debiti con
anzianita' inferiore a tre anni. La transazione, da  accettare  entro
un termine prefissato non  superiore  a  trenta  giorni,  prevede  la
rinuncia ad ogni altra pretesa e la liquidazione  obbligatoria  entro
venti giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione.
  576.  Nei  confronti  della  liquidita'  derivante  dai  contributi
annuali di cui al comma 567 e dalle riscossioni  annuali  di  cui  al
comma 572,  lettera  a),  non  sono  ammessi  sequestri  o  procedure
esecutive.  Le  procedure  esecutive  eventualmente  intraprese   non
determinano vincoli sulle somme. Dalla data di approvazione del piano
di rilevazione dei debiti commerciali di cui al comma 574 e  sino  al
completamento della presentazione da parte del comune delle  proposte
transattive di cui al comma 575,  non  possono  essere  intraprese  o
proseguite procedure esecutive per i  debiti  inseriti  nel  predetto
piano e i debiti non  producono  interessi  ne'  sono  soggetti  alla
rivalutazione  monetaria.  Le  procedure  esecutive   pendenti   alla
predetta data, nelle quali sono scaduti i termini  per  l'opposizione
giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benche' proposta e'  stata
rigettata,  sono  dichiarate  estinte  d'ufficio  dal   giudice   con
inserimento  nel  piano  stesso  dell'importo  dovuto  a  titolo   di
capitale, accessori e spese. I  pignoramenti  eventualmente  eseguiti
dalla data di approvazione del piano di rilevazione e sino al momento
della presentazione di tutte le proposte transattive ai creditori non
vincolano l'ente ed il tesoriere,  i  quali  possono  disporre  delle
somme per i fini dell'ente e per le finalita' di legge.
  577. La verifica dell'attuazione dell'accordo di cui al comma 572 e
il monitoraggio delle misure adottate ai  fini  della  ripresa  degli
investimenti e del corretto utilizzo delle risorse di  cui  al  comma
567 sono effettuati dalla Commissione per la  stabilita'  finanziaria
degli enti locali, operante presso  il  Ministero  dell'interno,  con
cadenza semestrale. La verifica sul rispetto delle misure di  cui  al
comma   572,   lettera   c),   e'   effettuata   dall'Agenzia   delle
entrate-Riscossione, che ne da' comunicazione alla Commissione per la
stabilita' finanziaria degli enti locali. In caso di  esito  negativo
delle predette verifiche,  la  Commissione  individua  le  misure  da
assumere per  l'attuazione  dell'accordo,  in  conformita'  a  quanto
previsto dal comma 573, entro il successivo monitoraggio  semestrale.
Qualora in tale sede la Commissione  accerti  nuovamente  la  mancata
attuazione degli impegni e degli obiettivi intermedi,  trasmette  gli
esiti delle verifiche alla competente sezione regionale  della  Corte
dei conti e propone al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  la
sospensione del contributo per le  annualita'  successive.  La  prima
verifica dell'attuazione dell'accordo e' effettuata  con  riferimento
alla data del 31 dicembre 2022.
  578. Gli esiti della verifica di cui al comma  577  sono  trasmessi
alla Corte dei conti che procede nell'ambito delle verifiche  di  cui
all'articolo 1, commi 166 e 167, della legge  23  dicembre  2005,  n.
266, e, per i comuni di cui al comma 567 in procedura di riequilibrio
finanziario, all'articolo  243-quater  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferma restando,  per  due
anni, la sospensione delle misure di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  149,  limitatamente  alla
dichiarazione di dissesto.
  579. Ai comuni di cui al comma 567, che sottoscrivono l'accordo  di
cui al comma 572, si applicano le disposizioni previste dall'articolo
6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
  580. Al fine  di  consentire  il  potenziamento  dell'attivita'  di
accertamento e riscossione dei tributi e la gestione e valorizzazione
del patrimonio con specifici profili professionali, i comuni  di  cui
al comma 567, nel periodo 2022-2032, possono, in deroga  all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e  a  valere  sul
contributo annuo assegnato ai sensi del comma 570, assumere personale
con contratto a tempo determinato con qualifica non  dirigenziale  da
destinare alle  predette  specifiche  attivita'  sino  ad  una  spesa
aggiuntiva  non  superiore  ad  una  percentuale,  individuata  negli
accordi di cui al comma  572,  della  media  delle  entrate  correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate  al  netto
del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato  nel  bilancio  di
previsione. La  predetta  spesa  di  personale  non  rileva  ai  fini
dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo
1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  581. Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  e'
istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno
2022 in favore dei comuni delle regioni a  statuto  ordinario,  della
Regione siciliana e della regione Sardegna con popolazione  inferiore
a 5.000 abitanti caratterizzati da:
    a) popolazione al 31  dicembre  2019  risultante  dal  censimento
ridottasi di oltre il 5 per cento rispetto al 2011;
    b) reddito  medio  pro  capite  inferiore  di  oltre  3.000  euro
rispetto alla media nazionale;
    c) IVSM superiore alla media nazionale.
  582. Il contributo di cui al comma 581 e' ripartito in  proporzione
alla popolazione al  31  dicembre  2019  risultante  dal  censimento,
disponibile            al             seguente             indirizzo:
http://demo.istat.it/bil/index.php?anno=2019&lingua=ita, con  decreto
del  Ministero   dell'interno,   di   concerto   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro  il  28  febbraio
2022.
  583. A decorrere  dall'anno  2024,  l'indennita'  di  funzione  dei
sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle  regioni
a  statuto  ordinario  e'  parametrata   al   trattamento   economico
complessivo dei presidenti  delle  regioni,  come  individuato  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 1, lettera b), del  decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,  n.  213,
in  relazione  alla  popolazione  risultante  dall'ultimo  censimento
ufficiale, nelle seguenti misure:
    a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
    b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di  regione  e
per i sindaci dei  comuni  capoluogo  di  provincia  con  popolazione
superiore a 100.000 abitanti;
    c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo  di  provincia
con popolazione fino a 100.000 abitanti;
    d) 45  per  cento  per  i  sindaci  dei  comuni  con  popolazione
superiore a 50.000 abitanti;
    e) 35 per cento per i  sindaci  dei  comuni  con  popolazione  da
30.001 a 50.000 abitanti;
    f) 30 per cento per i  sindaci  dei  comuni  con  popolazione  da
10.001 a 30.000 abitanti;
    g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001
a 10.000 abitanti;
    h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001
a 5.000 abitanti;
    i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione  fino  a
3.000 abitanti.
  584. In sede di prima applicazione l'indennita' di funzione di  cui
al comma 583 e' adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al  68  per
cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma  583.  A
decorrere dall'anno 2022 la predetta indennita' puo' essere  altresi'
corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583  nel  rispetto
pluriennale dell'equilibrio di bilancio.
  585. Le indennita' di funzione  da  corrispondere  ai  vicesindaci,
agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali  sono  adeguate
alle  indennita'  di  funzione  dei   corrispondenti   sindaci   come
incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584,  con
l'applicazione delle percentuali previste per le  medesime  finalita'
dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4  aprile
2000, n. 119.
  586.  A  titolo  di  concorso  alla  copertura  del  maggior  onere
sostenuto dai comuni  per  la  corresponsione  dell'incremento  delle
indennita' di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di
cui all'articolo 57-quater, comma 2,  del  decreto-legge  26  ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  dicembre
2019, n. 157, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022,
di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2024.
  587. Le risorse di cui al comma 586 sono  ripartite  tra  i  comuni
interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Il  comune  beneficiario
e' tenuto a riversare ad apposito capitolo di  entrata  del  bilancio
dello Stato l'importo del contributo  non  utilizzato  nell'esercizio
finanziario.
  588. Al decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 111, comma 2-novies, le parole da: « e fino  alla
concorrenza » fino a: « di Trento e  di  Bolzano  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno,  ciascuna
regione versa all'entrata del bilancio dello Stato la  quota  annuale
prevista  dalla  tabella  1,  fino  alla  concorrenza  delle  risorse
ricevute  a  ristoro  delle  minori  entrate  derivanti  dalla  lotta
all'evasione indicate nella tabella 1 »;
    b) nell'intestazione della quarta colonna  della  tabella  1,  la
parola: « minima » e' soppressa.
  589.  Al  fine  di  consentire  agli  enti  locali  l'adozione   di
iniziative per la promozione della legalita', nonche'  di  misure  di
ristoro del patrimonio dell'ente o  in  favore  degli  amministratori
locali  che  hanno   subito   episodi   di   intimidazione   connessi
all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, nello stato di
previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo  con  una
dotazione finanziaria pari a 5 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2022 al 2024. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione  e   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta'  ed
autonomie locali, da adottare entro sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e  le
modalita' di ripartizione del fondo.
  590. Al comma 829 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.
178, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti:  «
31 ottobre 2022 ».
  591. Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle  seguenti:  «
31 ottobre 2022 ».
  592. A decorrere dall'anno 2022, al fine di garantire l'unitarieta'
dell'azione di governo,  nelle  funzioni  di  competenza  degli  enti
territoriali correlate con i livelli  essenziali  delle  prestazioni,
nonche' con i relativi fabbisogni,  costi  standard  e  obiettivi  di
servizio, i Ministri competenti per materia sono  tenuti,  in  ordine
alle modalita' di riparto delle risorse finanziarie necessarie  e  di
monitoraggio sul raggiungimento  degli  obiettivi,  ad  acquisire  il
preventivo  parere  della  Commissione  tecnica  per   i   fabbisogni
standard, di cui all'articolo 1, comma 29, della  legge  28  dicembre
2015, n. 208, allo scopo integrata dai  rappresentanti  delle  stesse
Amministrazioni, in relazione alle specifiche funzioni, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
  593.  Al  fine  di  promuovere  e  realizzare  interventi  per   la
salvaguardia e la valorizzazione della montagna,  nonche'  misure  di
sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle
regioni e delle province autonome,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze e'  istituito  un  fondo,  da
trasferire al bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento per gli  affari  regionali  e  le  autonomie,
denominato « Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane », con una
dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022  e  200  milioni  di
euro  a  decorrere  dall'anno  2023.  In  particolare,  il  Fondo  e'
utilizzato per finanziare:
    a) interventi  per  la  tutela  e  la  promozione  delle  risorse
ambientali dei territori montani;
    b) interventi che  diffondano  e  valorizzino,  anche  attraverso
opportune sinergie, le migliori iniziative in  materia  di  tutela  e
valorizzazione  delle  qualita'  ambientali  e  delle   potenzialita'
endogene proprie dell'habitat montano;
    c) attivita' di informazione e di comunicazione  sui  temi  della
montagna;
    d)  interventi  di  carattere  socio-economico  a  favore   delle
popolazioni residenti nelle aree montane;
    e) progetti finalizzati alla salvaguardia  dell'ambiente  e  allo
sviluppo delle attivita' agro-silvo-pastorali;
    f) iniziative volte a ridurre i fenomeni di spopolamento.
  594. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie si  avvale
del Fondo per lo sviluppo  delle  montagne  italiane  per  finanziare
ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e  a  promuovere
politiche a favore della montagna.
  595. Gli stanziamenti del Fondo  per  lo  sviluppo  delle  montagne
italiane sono ripartiti, quanto alla quota destinata agli  interventi
di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali
sui temi della montagna, con decreto  del  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie; per  gli  interventi  di  competenza  delle
regioni e degli enti locali, con decreto del Ministro per gli  affari
regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  596. Il Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della
legge 31 gennaio 1994, n. 97, e il Fondo nazionale integrativo per  i
comuni montani di cui all'articolo 1, commi 319,  320  e  321,  della
legge 24 dicembre  2012,  n.  228,  confluiscono  nel  Fondo  per  lo
sviluppo delle montagne italiane di cui al comma 593.
  597. Le regioni e gli  enti  locali  che  hanno  contratto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze anticipazioni  di  liquidita'
ad un tasso di interesse pari o superiore al  3  per  cento,  per  il
pagamento dei debiti certi, liquidi  ed  esigibili,  ai  sensi  degli
articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e  dell'articolo
13  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  102,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  ottobre  2013,  n.   124,   possono
richiedere che i relativi piani  di  ammortamento  siano  rinegoziati
secondo i seguenti termini e condizioni:
    a) decorrenza della modifica dei piani  di  ammortamento  dal  1°
gennaio  2022  e  rimborso  in  trenta  anni  mediante  rate  annuali
costanti, ad eccezione della rata in scadenza nell'anno 2022  di  cui
alla lettera c), comprensive di capitale ed interessi, ferme restando
le  date  di  pagamento  previste  nei  contratti  di   anticipazione
originari;
    b)  tasso  di  interesse  applicabile  alla   rinegoziazione,   a
decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2022, pari al rendimento
di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro con la durata  finanziaria
piu' vicina a quella dell'anticipazione di liquidita', come  rilevato
sulla piattaforma di negoziazione MTS sulla base della quotazione del
quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale. Il tasso di interesse e'  determinato
dal Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  del
tesoro, che lo pubblica nel proprio sito internet;
    c) la rata in scadenza  nel  2022  e'  calcolata,  per  la  quota
capitale, secondo il  piano  di  ammortamento  modificato  risultante
dall'operazione di rinegoziazione. La  relativa  quota  interessi  e'
calcolata, con riferimento al periodo  intercorrente  tra  il  giorno
successivo alla data di pagamento della rata annuale in scadenza  nel
2021 e il 31 dicembre 2021 incluso, sulla base del tasso di interesse
stabilito   nel   piano   di   ammortamento   vigente   prima   della
rinegoziazione e, con riferimento al periodo intercorrente tra il  1°
gennaio 2022 incluso e la data di pagamento  della  rata  annuale  in
scadenza nel 2022 inclusa, sulla base del tasso di interesse  di  cui
alla lettera b);
    d) con riferimento alle anticipazioni concesse  in  favore  delle
regioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data  dal  24
agosto 2016, in relazione alle quali e' prevista la sospensione  fino
al 2022 della quota capitale  annuale,  ai  sensi  dell'articolo  44,
comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  i  piani  di
ammortamento risultanti dall'operazione di  rinegoziazione  prevedono
il pagamento nell'anno 2022 della sola quota interessi.  La  relativa
quota capitale, come  determinata  ai  sensi  della  lettera  c),  e'
rimborsata  in  quote  annuali  di  pari  importo   negli   anni   di
ammortamento restanti, a decorrere dal 2023. Qualora l'importo  della
quota interessi  in  scadenza  nel  2022,  risultante  dal  piano  di
ammortamento derivante dalla rinegoziazione, sia maggiore  di  quello
della  quota  interessi  risultante   dal   piano   di   ammortamento
antecedente la rinegoziazione, la regione  versa  quest'ultima  quota
interessi.
  598.  Con  riferimento  alle  operazioni  di  rinegoziazione  delle
anticipazioni di liquidita' concesse in favore degli enti locali,  al
fine  di  garantire  la  gestione  della  relativa  operativita',  il
Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi
e prestiti Spa, entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della  presente  legge,  un  atto  aggiuntivo  all'addendum  di   cui
all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge  6  giugno  2013,  n.  64.
Nell'atto aggiuntivo all'addendum sono definiti, tra l'altro, criteri
e modalita' per  il  perfezionamento  delle  predette  operazioni  di
rinegoziazione, da effettuare secondo un  contratto  tipo,  approvato
con decreto del direttore generale del tesoro e pubblicato  nei  siti
internet del Ministero dell'economia e delle finanze  e  della  Cassa
depositi e prestiti Spa. L'atto aggiuntivo all'addendum e' pubblicato
nei siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della
Cassa depositi e prestiti Spa.
  599. Le richieste di rinegoziazione delle anticipazioni concesse in
favore degli enti locali possono essere trasmesse dagli  enti  locali
medesimi  alla  Cassa  depositi   e   prestiti   Spa,   nel   periodo
intercorrente tra il 14 febbraio 2022 e il 18 marzo 2022, secondo  le
modalita' stabilite nell'atto aggiuntivo di cui al comma 598,  previa
deliberazione   autorizzativa   della   giunta,   anche   nel   corso
dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  fermo  restando
l'obbligo di provvedere alle  relative  iscrizioni  nel  bilancio  di
previsione. I contratti relativi alle  operazioni  di  rinegoziazione
sono perfezionati entro il  28  aprile  2022.  Nel  caso  in  cui  il
perfezionamento dell'operazione di rinegoziazione sia successivo alla
data di pagamento della rata annuale in scadenza  nel  2022  prevista
dai contratti di anticipazione  originari,  gli  enti  locali  devono
corrispondere  tale  rata  nella  misura   prevista   dai   contratti
originari. L'importo pari alla differenza, positiva o  negativa,  tra
la rata di ammortamento corrisposta e  quella  di  cui  al  piano  di
ammortamento  risultante  dall'operazione   di   rinegoziazione,   in
scadenza nel medesimo anno, e' regolato entro il 31 dicembre 2022 con
le modalita' previste nell'atto aggiuntivo di cui al comma 598.
  600. Per le attivita' svolte dalla Cassa depositi  e  prestiti  Spa
oggetto dell'atto aggiuntivo di cui al comma 598  e'  autorizzata  la
spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2022, cui si provvede ai
sensi della presente legge.
  601.  Con  riferimento  alle  operazioni  di  rinegoziazione  delle
anticipazioni di liquidita' stipulate dalle regioni con il  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro  -  Direzione
seconda, le richieste di  rinegoziazione  possono  essere  effettuate
dalle  regioni  medesime  mediante  domanda  a  firma  congiunta  del
presidente e del responsabile finanziario, da trasmettere entro il 31
gennaio 2022, anche  nel  corso  dell'esercizio  provvisorio  di  cui
all'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, fermo
restando  l'obbligo  di  provvedere  alle  relative  iscrizioni   nel
bilancio  di  previsione.  Le  operazioni  di   rinegoziazione   sono
perfezionate mediante la stipula, per ciascuna regione, di  un  unico
atto modificativo dei contratti originari relativi  alla  concessione
di una o piu' anticipazioni di liquidita', al quale sono  allegati  i
nuovi piani di ammortamento relativi alle  singole  anticipazioni  di
liquidita' concesse. Nel caso in cui la  rata  dell'anno  2022  abbia
scadenza   anteriore   rispetto    al    perfezionamento    dell'atto
modificativo, le regioni che abbiano fatto domanda di  rinegoziazione
corrispondono la  detta  rata  del  2022  sulla  base  del  piano  di
ammortamento derivante dalla rinegoziazione medesima.
  602. Gli atti modificativi mediante i quali  sono  perfezionate  le
operazioni di rinegoziazione di cui al comma  597  non  costituiscono
novazione dei contratti originari di concessione delle  anticipazioni
di liquidita'. Restano pertanto fermi, per quanto  non  espressamente
modificato nei  suddetti  atti,  tutti  i  termini  e  le  condizioni
previsti nei medesimi contratti originari.
  603. All'articolo 1 della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 456, le parole: «  fino  all'esercizio  2045  »  sono
sostituite dalle  seguenti:  «  fino  alla  chiusura  della  gestione
commissariale di cui al comma 452 »;
    b) il comma 458 e' sostituito dal seguente:
  « 458. La gestione commissariale di cui al comma 452  e'  chiusa  a
decorrere dal 1° gennaio 2022 quando risultino pagati tutti i  debiti
posti a suo carico ai sensi della lettera  a)  del  comma  454.  Alla
chiusura della gestione commissariale la  regione  Piemonte  subentra
nei rapporti passivi assunti dalla medesima  gestione  nei  confronti
dello  Stato,  provvedendo  direttamente  al  pagamento  dei   debiti
relativi alle anticipazioni  di  liquidita',  da  contabilizzare  nel
rispetto dell'articolo 1,  commi  692  e  seguenti,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208. Ai  fini  della  chiusura  della  contabilita'
speciale di cui al comma 453:
    a) le risorse residue sulla contabilita' speciale della  gestione
commissariale derivanti dall'applicazione del comma 456 e inerenti al
contributo ivi disciplinato sono trasferite al bilancio della regione
Piemonte;
    b) le eventuali ulteriori risorse che residuano rispetto a quelle
di cui alla lettera a) sono riversate d'ufficio ad apposito  capitolo
dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello  Stato  per
essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ».
  604. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo  3,
comma 2, del decreto-legge 9 giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2021,  n.  113,  le  risorse
destinate ai trattamenti accessori  del  personale  dipendente  dalle
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  possono  essere  incrementate,
rispetto a quelle destinate a tali finalita' nel 2021, con  modalita'
e  criteri  stabiliti  dalla  contrattazione   collettiva   nazionale
relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di  determinazione
o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura  percentuale
del monte salari 2018 da determinare, per le amministrazioni statali,
nei limiti di una spesa  complessiva  di  110,6  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri contributivi  ai  fini
previdenziali e dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,
mediante  l'istituzione  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una  dotazione
di pari importo e, per le  restanti  amministrazioni,  a  valere  sui
propri bilanci, con la medesima  percentuale  e  i  medesimi  criteri
previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato,  secondo
gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore  ai  sensi
dell'articolo 47, comma 2, del predetto decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165.
  605. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 604, la somma  di
52,18  milioni  di  euro  del  fondo  ivi   previsto   e'   ripartita
annualmente, a decorrere dall'anno 2022, con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la  pubblica
amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti  i  Ministri
dell'interno, della  difesa  e  della  giustizia,  nell'ambito  della
ripartizione indicata nell'allegato 8 annesso  alla  presente  legge,
per  essere  destinata,  in  via  prioritaria,  all'incremento  delle
risorse  finanziarie  destinate  agli  istituti  contrattuali  aventi
natura  di  trattamento  economico  accessorio  del   personale   non
dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate,  introdotti  a
decorrere  dal  triennio  contrattuale  2019-2021  e,  in  subordine,
all'incremento delle risorse  per  la  corresponsione  delle  ore  di
lavoro straordinario. Le risorse residue di  cui  al  presente  comma
sono destinate all'incremento  delle  disponibilita'  dei  fondi  per
l'efficienza dei servizi istituzionali.
  606. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 604, il fondo per
il miglioramento  dell'offerta  formativa  e'  incrementato  di  89,4
milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2022  per  il  personale
docente.
  607.  E'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  un  fondo  per  le  assunzioni  di
personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni  dello
Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e  delle  agenzie,
con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro  per  l'anno  2022,
200 milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni di euro  per  l'anno
2024, 210 milioni di euro per l'anno 2025 e 200  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2026, da ripartire, sulla base  delle  specifiche
richieste pervenute dalle predette amministrazioni, con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri adottato  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze.
  608. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2021, n. 206, il  comma
41 e' sostituito dal seguente:
  « 41. Per l'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  19  e'
autorizzata la spesa di euro 23.383.320 annui a  decorrere  dall'anno
2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860,  della
legge 30 dicembre 2020, n.  178,  come  modificata  dall'articolo  1,
comma 28,  lettera  b),  della  legge  27  settembre  2021,  n.  134.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma  858,  primo  periodo,  della
legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  le  parole:  "1.820  unita'"  sono
sostituite dalle seguenti: "1.231 unita'", le  parole:  "900  unita'"
sono sostituite dalle seguenti: "610 unita'", le parole: "735 unita'"
sono sostituite dalle  seguenti:  "498  unita'"  e  le  parole:  "185
unita'" sono sostituite dalle seguenti: "123 unita'" ».
  609. Per il  triennio  2022-2024  gli  oneri  posti  a  carico  del
bilancio  statale  per  la  contrattazione  collettiva  nazionale  in
applicazione dell'articolo 48, comma 1, del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e per i  miglioramenti  economici  del  personale
statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 310 milioni
di euro per l'anno 2022 e in 500 milioni di euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2023. A valere sui predetti importi  si  da'  luogo,  nelle
more della definizione dei citati contratti collettivi  nazionali  di
lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in  regime
di  diritto  pubblico,  in  deroga  alle  procedure  previste   dalle
disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di
cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti  previsti  dai  rispettivi
ordinamenti,  nella  misura  percentuale,  rispetto   agli   stipendi
tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e
dello 0,5 per cento a decorrere dal 1°  luglio  2022.  Tali  importi,
comprensivi  degli  oneri  contributivi  ai  fini   previdenziali   e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)  di  cui  al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire
l'importo complessivo massimo di cui all'articolo  21,  comma  1-ter,
lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  610. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed
enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri  per  i
rinnovi contrattuali per il triennio  2022-2024,  da  destinare  alla
medesima finalita' e da determinare sulla base dei  medesimi  criteri
di cui al comma 609, nonche' quelli  derivanti  dalla  corresponsione
dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico
dei rispettivi bilanci ai sensi  dell'articolo  48,  comma  2,  dello
stesso decreto legislativo.
  611. Le disposizioni di cui al comma  610  si  applicano  anche  al
personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
  612. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 436,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 959,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, sono integrate, a decorrere  dal  2022,  della
somma di 95 milioni di euro comprensiva degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione e dell'IRAP, al fine  di  definire,  nell'ambito
della  contrattazione  collettiva  nazionale  relativa  al   triennio
2019-2021 del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  i  nuovi  ordinamenti
professionali del personale appartenente alle amministrazioni statali
destinatario delle disposizioni  contrattuali  relative  al  triennio
2016-2018  che  hanno  previsto   l'istituzione   delle   commissioni
paritetiche sui sistemi di classificazione professionale  nel  limite
di una spesa complessiva non superiore allo 0,55 per cento del  monte
salari 2018 relativo al predetto  personale.  Per  il  corrispondente
personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici
diversi dall'amministrazione statale, alle finalita' di cui al  primo
periodo si provvede mediante integrazione, a  carico  dei  rispettivi
bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali  di
lavoro 2019-2021 definite ai sensi dell'articolo  48,  comma  2,  del
citato decreto legislativo n. 165 del  2001,  secondo  gli  indirizzi
impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47,
comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti
della medesima percentuale del monte salari  2018  di  cui  al  primo
periodo.
  613. Al fine di conseguire  l'obiettivo  di  una  piena  formazione
digitale, ecologica e amministrativa dei  dipendenti  della  pubblica
amministrazione, e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per  il  successivo  trasferimento  al
bilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  un
apposito fondo per la formazione con una  dotazione  iniziale  di  50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  614. Al fine di adeguare l'organico  della  magistratura  ordinaria
alle piu' gravose attivita' connesse alla protezione  internazionale,
alla sorveglianza per l'esecuzione delle pene nonche'  alle  funzioni
di legittimita' in ragione delle  competenze  relative  alla  Procura
europea, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria
e' aumentato complessivamente di 82 unita'.  La  tabella  B  allegata
alla legge 5 marzo 1991, n. 71, da  ultimo  modificata  dall'articolo
24, comma 1, del decreto-legge 24 agosto 2021,  n.  118,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, e' sostituita
dalla tabella B di cui all'allegato 9 annesso alla presente legge. Il
Ministero  della  giustizia  e'  autorizzato  a  bandire  nel   corso
dell'anno 2022 le procedure concorsuali di  reclutamento  finalizzate
all'assunzione,  nell'anno  2023,  delle  unita'  di   personale   di
magistratura di cui al presente comma.
  615. Per l'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  614  e'
autorizzata la spesa nel limite di euro 5.777.557 per l'anno 2023, di
euro 6.908.200 per l'anno 2024, di euro 7.555.182 per l'anno 2025, di
euro 7.703.931 per l'anno 2026, di euro 9.625.139 per l'anno 2027, di
euro 9.831.582 per l'anno 2028, di euro 10.008.533 per  l'anno  2029,
di euro 10.214.976 per l'anno 2030, di  euro  10.391.927  per  l'anno
2031 e di euro 10.598.370 a decorrere dall'anno 2032.
  616. Il Ministero della giustizia e' autorizzato nell'anno 2022, in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste dalla normativa vigente,
ad assumere magistrati ordinari vincitori di  concorso  gia'  bandito
alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti della
vigente dotazione organica. A tal fine e' autorizzata  la  spesa  nel
limite di euro 1.761.450 per l'anno  2022,  di  euro  12.636.951  per
l'anno 2023, di euro 13.820.454 per l'anno 2024, di  euro  14.092.556
per l'anno  2025,  di  euro  17.606.962  per  l'anno  2026,  di  euro
17.984.601 per l'anno 2027, di euro 18.308.292 per  l'anno  2028,  di
euro 18.685.931 per l'anno 2029, di euro 19.009.622 per l'anno 2030 e
di euro 19.387.262 a decorrere dall'anno 2031.
  617. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, dopo il comma
3 e' inserito il seguente:
  « 3-bis. La gestione finanziaria della  Commissione  si  svolge  in
base al bilancio di previsione approvato dalla  Commissione  medesima
entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si
riferisce. Il rendiconto  della  gestione  finanziaria  e'  approvato
entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio di previsione  e
il  rendiconto  della  gestione  finanziaria  sono  pubblicati  nella
sezione relativa alla Commissione del sito  internet  del  Parlamento
italiano. Per l'esercizio delle funzioni ordinarie della  Commissione
e' autorizzata la  spesa  complessiva  di  60.000  euro  a  decorrere
dall'anno 2022, da ripartire in  egual  misura  ad  integrazione  del
finanziamento di ciascuna Camera ».
  618. Al fine di  favorire  lo  snellimento  delle  procedure  e  la
semplificazione degli adempimenti di competenza della Commissione  di
garanzia degli statuti e  per  la  trasparenza  e  il  controllo  dei
rendiconti dei partiti politici, all'articolo 5 del decreto-legge  28
dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3:
      1) al primo periodo, dopo le parole: «  alla  Presidenza  della
Camera dei deputati » sono inserite le seguenti: « , con le modalita'
stabilite dalla stessa Presidenza, » e le parole: « , e  la  relativa
documentazione contabile » sono soppresse;
      2) al quarto periodo, le parole:  «  contestualmente  alla  sua
trasmissione, anche tramite PEC, alla Presidenza della Camera »  sono
soppresse;
      3)  e'  aggiunto,  in  fine,  il   seguente   periodo:   «   La
documentazione contabile relativa ai finanziamenti e ai contributi di
cui al presente  comma,  ricevuti  nell'anno  solare  precedente,  e'
trasmessa alla Commissione di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio
2012, n. 96, entro il termine di cui al secondo periodo del  comma  4
del medesimo articolo 9 ».
  619. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 20, comma  1,  del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' autorizzata  la
spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, destinati  al
personale  di  cui  all'articolo  46,  commi  3  e  6,  del   decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per i provvedimenti ivi  previsti.
Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna  Forza
di  polizia  e  delle  Forze  armate  in  misura  proporzionale  alla
ripartizione operata, per l'anno 2020, dall'articolo  3  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo  2018,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi
dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  620. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1023, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;
    b) al comma 1024, le parole: « e di euro 141.521.230  per  l'anno
2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , di  euro  149.721.230  per
l'anno 2022 e di euro 137.070.683 per l'anno 2023 » e le parole: « e,
per  l'anno  2022,  di  euro  139.050.547  e   di   euro   2.470.683,
rispettivamente, per il personale di cui al medesimo comma 74  e  per
il personale di  cui  al  medesimo  comma  75  dell'articolo  24  del
decreto-legge n. 78 del 2009, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 102 del 2009 » sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  ,  per
l'anno   2022,   di   euro   147.250.547   e   di   euro   2.470.683,
rispettivamente, per il personale di cui al medesimo comma 74  e  per
il personale di  cui  al  medesimo  comma  75  dell'articolo  24  del
decreto-legge n. 78 del 2009, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 102 del 2009, e, per l'anno 2023, di euro 134.600.000  e  di
euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al  medesimo
comma 74 e per il personale di cui al medesimo comma 75 dell'articolo
24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 102 del 2009 ».
  621. Al fine di garantire e sostenere  la  prosecuzione,  da  parte
delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori  compiti  connessi
al contenimento della diffusione del virus  SARS-CoV-2,  l'incremento
delle 753 unita' di personale di cui all'articolo 22,  comma  1,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' ulteriormente prorogato fino al
31 marzo 2022. A tal fine e' autorizzata, per l'anno 2022,  la  spesa
complessiva di euro 7.517.801, di cui euro 1.875.015 per il pagamento
delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 5.642.786  per  gli
altri oneri connessi all'impiego del personale.
  622. All'articolo 110 del decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
dopo il comma 8-bis sono inseriti i seguenti:
  «  8-ter.  La  deduzione  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive del maggior  valore
imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle  attivita'  immateriali
le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo  103  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in  misura
non  superiore  ad  un  diciottesimo  del  costo  o  del  valore,  e'
effettuata, in ogni  caso,  in  misura  non  superiore,  per  ciascun
periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo. Nel  caso  di
cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di  destinazione
a finalita' estranee all'esercizio  dell'impresa  ovvero  al  consumo
personale o familiare dell'imprenditore o nel  caso  di  eliminazione
dal complesso produttivo,  l'eventuale  minusvalenza  e'  deducibile,
fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore  di  cui  al
primo  periodo,  in  quote  costanti  per  il  residuo   periodo   di
ammortamento come determinato ai sensi dello  stesso  primo  periodo.
Per l'avente causa la quota di costo  riferibile  al  residuo  valore
ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo,  al  netto
dell'eventuale minusvalenza dedotta dal  dante  causa  ai  sensi  del
secondo periodo, e' ammessa in deduzione in  quote  costanti  per  il
residuo periodo di ammortamento.
  8-quater. In deroga alle disposizioni di cui  al  comma  8-ter,  e'
possibile effettuare la deduzione  del  maggior  valore  imputato  in
misura  non  superiore,  per  ciascun   periodo   d'imposta,   a   un
diciottesimo di detto importo, mediante il versamento  di  un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale  sulle
attivita'  produttive  e  di  eventuali  addizionali   nella   misura
corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-ter, del
citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,  al  netto  dell'imposta
sostitutiva determinata ai sensi del comma 4 del  presente  articolo,
da effettuare in un massimo di due rate di pari  importo  di  cui  la
prima con scadenza entro il termine  previsto  per  il  versamento  a
saldo  delle  imposte  sui  redditi  relativo  al  periodo  d'imposta
successivo a quello con riferimento  al  quale  la  rivalutazione  e'
eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto  per  il
versamento a saldo delle imposte  sui  redditi  relative  al  periodo
d'imposta successivo ».
  623. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000,  n.  212,
le  modifiche  di  cui  al  comma  622  hanno  effetto  a   decorrere
dall'esercizio successivo  a  quello  con  riferimento  al  quale  la
rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.
  624. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della  presente
legge, hanno provveduto al versamento delle  imposte  sostitutive  ai
sensi del comma 6 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n.   126,   hanno   facolta'   di   revocare,   anche   parzialmente,
l'applicazione della disciplina  fiscale  del  citato  articolo  110,
secondo modalita'  e  termini  da  stabilire  con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle entrate. La  revoca  costituisce  titolo
per il rimborso ovvero per  l'utilizzo  in  compensazione,  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,
dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo  modalita'  e
termini da stabilire con  il  medesimo  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate di cui al primo periodo.
  625. All'articolo 208, comma 1, del testo unico di cui  al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla lettera a), la parola: « , contabile » e' soppressa;
    b) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
  « b-bis) in tutte le  altre  ipotesi  e'  quello  presso  la  corte
d'appello di Roma ».
  626.  Gli  importi  da  iscrivere  nei  fondi   speciali   di   cui
all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d),  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi  che
si prevede possano essere  approvati  nel  triennio  2022-2024,  sono
determinati, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, nelle  misure
indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
  627. Il Fondo di cui all'articolo 1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di euro 11.681.894 per  l'anno
2022, di euro 105.458.016 per l'anno 2023, di  euro  149.463.318  per
l'anno 2024, di euro 125.854.690 per l'anno 2025, di euro 388.397.575
a decorrere dall'anno 2036.
  628. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il  comma
1037 e' sostituito dal seguente:
  « 1037. Per  l'attuazione  del  programma  Next  Generation  EU  e'
istituito, nello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti
dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per l'attuazione del  Next
Generation EU-Italia, con una dotazione di 32.766,6 milioni  di  euro
per l'anno 2021, di 50.307,4 milioni di euro per  l'anno  2022  e  di
53.623 milioni di euro per l'anno 2023 ».
  629. Ai fini dell'attuazione di interventi tesi alla riforma  della
disciplina della magistratura onoraria  in  funzione  dell'efficienza
del  sistema   giustizia,   attraverso   misure   coerenti   con   le
sollecitazioni sovranazionali  e  nel  rispetto  dei  limiti  imposti
dall'ordinamento interno, al decreto legislativo 13 luglio  2017,  n.
116, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) l'articolo 29 e' sostituito dal seguente:
  « Art. 29. - (Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari  in
servizio) - 1. I magistrati onorari in servizio alla data di  entrata
in vigore del presente decreto possono essere  confermati  a  domanda
sino al compimento del settantesimo anno di eta'.
  2. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in  vigore
del  presente  decreto  che  non  accedano   alla   conferma,   tanto
nell'ipotesi di mancata presentazione della domanda, quanto in quella
di mancato superamento della procedura valutativa di cui al comma  3,
hanno diritto, salva la facolta' di rifiuto, ad  un'indennita'  pari,
rispettivamente, ad euro 2.500 al lordo delle ritenute  fiscali,  per
ciascun anno di servizio nel corso del quale il magistrato sia  stato
impegnato in udienza per almeno ottanta giornate, e ad euro 1.500  al
lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di  servizio  prestato
nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza  per
meno di ottanta giornate, e comunque nel limite complessivo procapite
di euro 50.000 al lordo delle ritenute fiscali. Il servizio  prestato
per periodi superiori a sei mesi, ai fini del calcolo dell'indennita'
dovuta ai sensi del periodo precedente, e' parificato ad un anno.  La
percezione  dell'indennita'  comporta  rinuncia  ad  ogni   ulteriore
pretesa di  qualsivoglia  natura  conseguente  al  rapporto  onorario
cessato.
  3. Ai fini della conferma di cui al comma 1, il Consiglio superiore
della magistratura  procede  con  delibera  ad  indire  tre  distinte
procedure valutative da  tenere  con  cadenza  annuale  nel  triennio
2022-2024. Esse riguardano  i  magistrati  onorari  in  servizio  che
rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
abbiano maturato:
    a) oltre 16 anni di servizio;
    b) tra i 12 e i 16 anni di servizio;
    c) meno di 12 anni di servizio.
  4. Le procedure valutative di cui  al  comma  3  consistono  in  un
colloquio orale, della durata massima di 30 minuti,  relativo  ad  un
caso pratico vertente sul diritto civile  sostanziale  e  processuale
ovvero sul diritto penale  sostanziale  e  processuale,  in  base  al
settore in cui i candidati  hanno  esercitato,  in  via  esclusiva  o
comunque  prevalente,  le  funzioni  giurisdizionali   onorarie.   Le
procedure  valutative  si  svolgono   su   base   circondariale.   La
commissione di valutazione e' composta dal presidente del tribunale o
da un suo delegato, da un magistrato che abbia conseguito  almeno  la
seconda  valutazione  di  professionalita'  designato  dal  consiglio
giudiziario  e  da  un  avvocato  iscritto  all'albo   speciale   dei
patrocinanti  dinanzi  alle  magistrature  superiori  designato   dal
consiglio  dell'ordine.  Le  funzioni  di  segretario   di   ciascuna
commissione sono esercitate da personale amministrativo  in  servizio
presso l'amministrazione della  giustizia,  purche'  in  possesso  di
qualifica professionale per la quale e' richiesta  almeno  la  laurea
triennale. I segretari sono  designati  dal  presidente  della  corte
d'appello nell'ambito del cui distretto insistono  i  circondari  ove
sono costituite le commissioni e individuati  tra  il  personale  che
presta servizio nel distretto. Nei circondari in cui  le  domande  di
conferma superano il  numero  di  novantanove  sono  costituite  piu'
commissioni di valutazione, in proporzione al numero  dei  candidati,
in modo tale che ogni commissione possa  esaminare  almeno  cinquanta
candidati. Le  misure  organizzative  necessarie  per  l'espletamento
delle procedure valutative sono determinate con decreto del  Ministro
della giustizia, sentito il Consiglio superiore  della  magistratura,
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della  presente  disposizione.  Con  tale  decreto  sono  fornite  le
indicazioni relative ai termini di presentazione delle domande,  alla
data di inizio delle  procedure,  alle  modalita'  di  sorteggio  per
l'espletamento del colloquio orale, alla pubblicita' delle sedute  di
esame, all'accesso e alla permanenza nelle  sedi  di  esame,  nonche'
alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione  dal
rischio del contagio da COVID-19. Ai componenti e al segretario delle
commissioni e' corrisposto un gettone di  presenza  di  euro  70  per
ciascuna seduta dalla durata minima di due  ore  alla  quale  abbiano
partecipato.
  5. La domanda di partecipazione alle procedure valutative di cui al
comma 3 comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa  di  qualsivoglia
natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo  il  diritto
all'indennita' di cui al comma 2 in caso di mancata conferma.
  6. I magistrati onorari confermati,  entro  il  termine  di  trenta
giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura  valutativa  di
cui al comma 3, possono optare per il regime  di  esclusivita'  delle
funzioni onorarie. In tale ipotesi ai magistrati  onorari  confermati
e'  corrisposto  un  compenso  parametrato  allo  stipendio  e   alla
tredicesima mensilita', spettanti alla data del 31 dicembre  2021  al
personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica
F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente,  del  numero  di  anni  di
servizio maturati di cui al comma 2, in  applicazione  del  contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del  comparto  o
funzioni centrali, con esclusione degli incrementi previsti per  tali
voci dai contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  successivi  al
triennio 2019-2021. E' inoltre corrisposta un'indennita'  giudiziaria
in misura pari al doppio dell'indennita' di amministrazione spettante
al personale amministrativo giudiziario di cui al periodo  precedente
e non sono dovute le voci retributive accessorie connesse  al  lavoro
straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono  nel
fondo risorse decentrate. Il trattamento economico di cui al presente
comma non e' cumulabile  con  i  redditi  di  pensione  e  da  lavoro
autonomo e dipendente. Ai magistrati onorari  confermati  che  optano
per  il  regime  di  esclusivita'  delle  funzioni  onorarie  non  si
applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  del
presente  decreto  e  si  applica  l'articolo   16   dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
  7. Ai magistrati onorari confermati che non esercitano l'opzione di
cui al comma 6 e' corrisposto un compenso parametrato allo  stipendio
e alla tredicesima mensilita', spettanti alla data  del  31  dicembre
2021 al personale amministrativo giudiziario di Area  III,  posizione
economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente,  del  numero  di
anni di servizio maturati di cui al  comma  2,  in  applicazione  del
contratto collettivo nazionale di lavoro richiamato al comma  6,  con
esclusione degli incrementi previsti  per  tali  voci  dai  contratti
collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio  2019-2021.  E'
inoltre  corrisposta  un'indennita'  giudiziaria   in   misura   pari
all'indennita'   di   amministrazione    spettante    al    personale
amministrativo giudiziario di cui al periodo precedente  e  non  sono
dovute  le   voci   retributive   accessorie   connesse   al   lavoro
straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono  nel
fondo risorse decentrate. Si applicano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3,  del  presente  decreto,
con esclusivo riferimento allo svolgimento dell'incarico in  modo  da
assicurare  il  contestuale  espletamento  di   ulteriori   attivita'
lavorative o professionali.
  8. Ai magistrati onorari  e'  riconosciuto  il  buono  pasto  nella
misura spettante al personale dell'amministrazione  giudiziaria,  per
ogni udienza che si protragga per un numero di ore superiore  a  sei,
come risultante da specifica attestazione del dirigente  dell'ufficio
giudiziario.
  9. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in  vigore
del presente decreto cessano  dal  servizio  qualora  non  presentino
domanda di partecipazione alla procedura valutativa di cui al comma 3
»;
    b) all'articolo 30, comma 1, alinea, le parole: « 15 agosto  2025
» sono sostituite dalle seguenti:  «  raggiungimento  del  limite  di
permanenza in servizio »;
    c) l'articolo 31 e' sostituito dal seguente:
  « Art.  31.  -  (Indennita'  spettante  ai  magistrati  onorari  in
servizio) - 1. Ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale  e
ai vice procuratori onorari in  servizio  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente  decreto  continuano  ad  applicarsi,  sino  alla
conferma di cui all'articolo 29,  i  criteri  di  liquidazione  delle
indennita' previsti dalle disposizioni di cui all'articolo  11  della
legge 21 novembre 1991, n. 374, per i giudici di pace, e all'articolo
4 del decreto legislativo 28 luglio  1989,  n.  273,  per  i  giudici
onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari »;
    d) all'articolo 32, il comma 1 e' abrogato.
  630. Nelle more della conclusione delle procedure valutative di cui
al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 13  luglio  2017,
n. 116, come sostituito dal comma  629  del  presente  articolo,  non
trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto  del  Ministro
della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 65 del 19 marzo 2018, emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 13 luglio 2017, n.  116,  e  la  dotazione  organica  dei
giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari e' fissata  in
complessive  6.000  unita'.  La  predetta  dotazione  organica  sara'
rideterminata, con le medesime modalita' di cui al predetto  articolo
3, nei limiti delle risorse finanziarie  disponibili  a  legislazione
vigente.
  631. Ai magistrati onorari confermati che non esercitano  l'opzione
di cui all'articolo 29, comma 6, del decreto  legislativo  13  luglio
2017, n. 116, si applicano in quanto compatibili le  disposizioni  in
materia previdenziale di cui all'articolo 1, commi 7-ter e  7-quater,
del  decreto-legge  9   giugno   2021,   n.   80,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
  632.  Per  l'espletamento  delle  procedure   valutative   di   cui
all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 116 del 2017, e'
autorizzata la spesa di euro 181.440 per l'anno 2022, di euro  41.160
per l'anno 2023 e di euro 117.040 per l'anno 2024.
  633. Per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui ai  commi
da 629 a 632 e' autorizzata la spesa di euro  22.837.626  per  l'anno
2023, di euro 58.620.460 per l'anno  2024,  di  euro  83.465.327  per
l'anno 2025, di euro 78.354.830 per l'anno 2026, di euro 46.631.375 a
decorrere dall'anno 2032.
  634. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito un apposito fondo, con una  dotazione  di  4.300
milioni di euro per  l'anno  2022,  di  4.500  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 3.000 milioni di euro  annui  per
ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, di 1.000 milioni  di  euro  per
l'anno 2031 e di 1.320,629 milioni di euro per l'anno 2032, destinato
alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto  sospeso,
derivanti dal pagamento tramite  il  canale  postale  delle  pensioni
gestite dall'INPS mediante il ricorso ad anticipazioni di  tesoreria,
ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, della legge 12  agosto  1974,
n. 370. Al fine di accelerare l'estinzione delle partite iscritte  al
conto  sospeso,  le  medesime  risorse  sono  assegnate  direttamente
all'Istituto cui e' affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il
quale provvede alle relative  sistemazioni  fornendo  all'INPS  e  al
Ministero dell'economia e delle  finanze  ogni  elemento  informativo
utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione  di
ciascuna partita.
  635. A seguito dell'avvenuta regolazione contabile di cui al  comma
634, l'INPS e' autorizzato a contabilizzare nel proprio  bilancio  la
riduzione graduale del debito nei confronti della tesoreria  statale.
Con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241, sono definiti i  criteri  e  le  gestioni  previdenziali  a  cui
attribuire le regolazioni contabili.
  636. All'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24  gennaio  2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.
27, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: «
31 dicembre 2025 ».
  637. All'articolo 1, comma 289-bis, secondo periodo, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, le parole: « per ciascuno degli  anni  2021  e
2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2021 ».
  638. All'articolo 1, comma 289-ter, secondo periodo, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, le parole: « per ciascuno degli  anni  2021  e
2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2021 ».
  639. All'articolo 1, comma 290, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, le parole: « per gli anni 2021 e 2022 »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « per l'anno 2021 ».
  640. Il  programma  di  attribuzione  di  rimborsi  in  denaro  per
acquisti effettuati mediante l'utilizzo  di  strumenti  di  pagamento
elettronici, disciplinato dal  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n.  156,  si
conclude il 31 dicembre  2021,  ferma  restando  la  sospensione  del
programma per il periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera  b),
del medesimo regolamento. All'articolo 6, comma 2, del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre
2020, n. 156, la lettera c) e' abrogata.
  641. L'articolo 8 del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n.  156,  si  applica
esclusivamente per il periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera
a), del medesimo regolamento.
  642. Le convenzioni stipulate dal Ministero dell'economia  e  delle
finanze con PagoPa Spa e con la Concessionaria  servizi  assicurativi
pubblici (Consap) Spa ai  sensi  dell'articolo  1,  commi  289-bis  e
289-ter, della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  sono  risolte,  in
relazione a quanto disposto dai commi da 637 a 644, a  decorrere  dal
completamento  delle  operazioni  di  rimborso  cashback  e  rimborso
speciale, di cui agli articoli 6  e  8  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre  2020,
n. 156, relativamente al periodo di  cui  all'articolo  6,  comma  2,
lettera a), del medesimo regolamento. Sono, in ogni caso, fatti salvi
gli obblighi a carico di  PagoPa  Spa  e  Consap  Spa  relativi  alla
gestione delle controversie derivanti dall'attuazione  del  programma
cashback, come disciplinati dalle predette convenzioni stipulate  dal
Ministero dell'economia e delle finanze con PagoPa Spa e Consap Spa.
  643. Sono abrogate tutte le disposizioni del regolamento di cui  al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre  2020,
n. 156, e del decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, incompatibili  con
le disposizioni dei commi da 637 a 644.
  644. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui  al  comma
642  e'  istituito  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze un apposito fondo con una dotazione  di
3 milioni di euro per l'anno 2022.
  645. Al fine di  promuovere  l'occupazione  giovanile,  per  l'anno
2022, per i contratti  di  apprendistato  di  primo  livello  per  la
qualifica e  il  diploma  professionale,  il  diploma  di  istruzione
secondaria superiore e il  certificato  di  specializzazione  tecnica
superiore, stipulati nell'anno 2022, e'  riconosciuto  ai  datori  di
lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari
o inferiore a nove uno sgravio contributivo del  100  per  cento  con
riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma
773, quinto periodo, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  per  i
periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto,  fermo
restando il livello di aliquota  del  10  per  cento  per  i  periodi
contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
  646. Il comma 330 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.
190, e' abrogato.
  647. Al  fine  di  dare  attuazione  a  interventi  in  materia  di
estensione dei servizi  di  cura  domiciliare  per  gli  anziani,  e'
riconosciuto un contributo per gli anni 2022, 2023 e 2024 al progetto
pilota della Comunita' di Sant'Egidio - ACAP ONLUS, denominato « viva
gli Anziani ». La Comunita' di  Sant'Egidio  -  ACAP  ONLUS  assicura
forme di  raccordo  con  i  servizi  sanitari  e  sociali  competenti
territorialmente. Per le  finalita'  di  cui  al  presente  comma  e'
autorizzata la spesa di euro  1.278.000  per  l'anno  2022,  di  euro
2.278.000 per l'anno 2023 e di euro 2.444.816 per l'anno 2024.
  648.  Al  primo  periodo  del  comma  23  dell'articolo   103   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) le parole: « mesi sei »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «
diciotto mesi »;
    b) dopo le parole: « nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di
euro per l'anno 2021 »  sono  inserite  le  seguenti:  «  nonche'  di
20.000.000 di euro per l'anno 2022 ».
  649. L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,  comma  86,
della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  e'  incrementata  di  1.450
milioni di euro nell'anno 2021.
  650. Il fondo di cui all'articolo 1,  comma  447,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di 1.850 milioni di  euro  per
l'anno 2021, da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2  e
dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.
  651. Ai fini della prosecuzione, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021,
del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del
contagio da COVID-19, nonche' dello svolgimento dei maggiori  compiti
comunque  connessi  all'emergenza   epidemiologica   in   corso,   e'
autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di  euro  49.103.808,  di  cui
euro 900.558 per il pagamento dei  servizi  espletati  congiuntamente
dal personale della Polizia di Stato  e  dal  personale  delle  Forze
armate, euro 1.940.625 per il pagamento degli  altri  oneri  connessi
all'impiego del personale delle polizie locali, euro  15.835.500  per
gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di
polizia ed euro 30.427.125 per  il  pagamento  delle  prestazioni  di
lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.
  652. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza
in ambito carcerario e  far  fronte  al  protrarsi  della  situazione
emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19,  per  il  periodo
dal  1°  agosto  al  31  dicembre  2021,  e'  autorizzata  la   spesa
complessiva di euro 3.948.105 per l'anno 2021 per il pagamento, anche
in  deroga  ai  limiti   vigenti,   delle   prestazioni   di   lavoro
straordinario per lo svolgimento da parte del personale del Corpo  di
polizia penitenziaria di piu' gravosi compiti derivanti dalle  misure
straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico.
  653. Le disposizioni che prevedono, in  conseguenza  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, l'erogazione da parte dell'Agenzia  delle
entrate di contributi a fondo perduto si interpretano nel senso che a
tali erogazioni non si applicano le disposizioni di cui  all'articolo
48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602.
  654. Agli oneri derivanti dai commi 649, 650, 651  e  652,  pari  a
3.353.051.913 euro per l'anno 2021, si provvede:
    a)  quanto  a  497  milioni  di  euro,  mediante   corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  2,  comma
3,  del  decreto-legge  8  giugno  2021,  n.  79,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112;
    b) quanto a 400 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo
del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi  perenti
della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196;
    c) quanto a 600 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo
del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi  perenti
della spesa in conto capitale, di cui all'articolo 27, comma 1, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196;
    d) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di parte corrente di  cui  all'articolo  34-ter,  comma  5,
della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  iscritto  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
    e) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di parte capitale di  cui  all'articolo  34-ter,  comma  5,
della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  iscritto  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
    f) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente  utilizzo
delle somme versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  ai  sensi
dell'articolo 148, comma 1, della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,
che, alla data del 15 ottobre 2021, non  sono  state  riassegnate  ai
pertinenti  programmi  e  che  sono  acquisite  per   detto   importo
all'erario;
    g)  quanto  a  200  milioni  di  euro,  mediante   corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
    h) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 290,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160;
    i) quanto a 200 milioni di euro, mediante utilizzo delle  risorse
di cui all'articolo 8, comma 13, primo periodo, del decreto-legge  22
marzo 2021, n. 41, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21
maggio 2021, n. 69, relative ai  trattamenti  di  cassa  integrazione
salariale operai agricoli (CISOA);
    l) quanto a 150 milioni di euro, mediante utilizzo delle  risorse
di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 22 marzo  2021,  n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
    m)  quanto  a  300  milioni  di  euro,  con  le  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22  marzo  2021,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  maggio  2021,  n.  69,
gia' nella disponibilita' della contabilita' speciale 1778  intestata
all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare  il
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;
    n)  quanto  a  868  milioni  di  euro,  con  le  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
gia' nella disponibilita' della contabilita' speciale 1778  intestata
all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare  il
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;
    o) quanto a 93 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non  previsti
a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189;
    p) quanto a  18,046  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 651 e 652.
  655. Ai fini dell'immediata attuazione  delle  disposizioni  recate
dai commi da 649 a 657, il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
  656. Il decreto-legge  10  dicembre  2021,  n.  209,  e'  abrogato.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi
gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla  base  del
medesimo decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209.
  657. Le disposizioni di cui ai commi da 649 a 656 entrano in vigore
il giorno stesso  della  pubblicazione  della  presente  legge  nella
Gazzetta Ufficiale.
  658.  In  considerazione  del   significativo   impatto   collegato
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle esigenze di tutela e
rilancio della filiera produttiva del distretto industriale  pratese,
e' attribuito al comune di Prato un contributo di 10 milioni di  euro
per l'anno 2022, per il sostegno economico alle imprese  del  settore
tessile del distretto industriale  pratese,  cosi'  come  individuato
dalla regione Toscana con propria deliberazione 21 febbraio 2000,  n.
69, ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317,  e  della  legge  11
maggio 1999, n. 140, per attivita'  di  studi,  ricerche  e  progetti
collettivi e di filiera.  Ai  fini  di  cui  al  presente  comma,  il
sostegno alle imprese puo' essere  disposto  per  una  o  piu'  delle
seguenti linee di intervento: efficientamento o riduzione  dei  costi
di approvvigionamento energetico; transizione digitale e adozione  di
tecnologie abilitanti; ricerca, sviluppo e  innovazione;  transizione
ecologica ed economia circolare; rafforzamento  della  cultura  sugli
standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei  luoghi
di   lavoro;   riassetto    organizzativo    del    distretto    teso
all'irrobustimento della filiera produttiva.
  659. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definiti le modalita' di erogazione del  contributo  di  cui  al
comma 658, i criteri per la selezione dei programmi e delle attivita'
finanziabili, le spese ammissibili nonche' le modalita' di  verifica,
di controllo e di rendicontazione delle spese  sostenute  utilizzando
il medesimo contributo.
  660. Al fine di favorire l'ottenimento della  certificazione  della
parita' di genere ai sensi dell'articolo 46-bis del codice delle pari
opportunita' tra uomo e donna,  di  cui  al  decreto  legislativo  11
aprile 2006, n. 198, e' istituito, presso il Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali, un fondo denominato « Fondo per le attivita'
di formazione propedeutiche all'ottenimento della  certificazione  di
parita' di genere », con una dotazione  di  3  milioni  di  euro  per
l'anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali,  di  concerto  con  il  Ministro  delegato   per   le   pari
opportunita' e la famiglia, sono determinate le misure formative  che
consentono l'accesso  al  Fondo  nonche'  le  relative  modalita'  di
erogazione, nel rispetto del limite  di  spesa  di  cui  al  presente
comma.
  661. Al fine di assicurare la tutela delle vittime e la prevenzione
della violenza domestica e di genere e specificamente per contrastare
il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, il
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari  opportunita',
di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248, e' ulteriormente incrementato di 2 milioni di  euro  per  l'anno
2022. Le  predette  risorse  sono  destinate,  nel  limite  di  spesa
autorizzato, alle seguenti finalita':
    a) quanto a 1 milione di euro, all'istituzione e al potenziamento
dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti nonche' al  loro
funzionamento;
    b) quanto a 1 milione di euro, alle attivita' di  monitoraggio  e
raccolta di dati di cui al comma 665.
  662. Il Ministro delegato per le pari opportunita',  previa  intesa
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  provvede
annualmente, con proprio decreto, a ripartire tra  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano le risorse del Fondo di  cui
al comma 661, tenendo conto:
    a) della programmazione delle regioni e delle  province  autonome
di Trento  e  di  Bolzano  e  degli  interventi  gia'  operativi  per
contrastare il fenomeno della violenza domestica e di  genere  e  per
favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica  e  di
genere  offrendo,  al  contempo,  garanzie  volte   ad   evitare   la
vittimizzazione  secondaria  o   ripetuta,   l'intimidazione   o   le
ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza delle vittime;
    b) del numero dei centri per il recupero degli uomini  autori  di
violenza domestica e di  genere  e  degli  enti  aventi  le  medesime
finalita', comunque denominati, gia' esistenti in ciascuna regione  e
provincia autonoma, al fine di rendere omogenea la  loro  presenza  a
livello nazionale;
    c) della necessita' di uniformare le modalita' di intervento  dei
centri di cui ai commi da 661 a 667, con particolare attenzione  alla
necessita'    della    continuita'    dell'operativita'    e     alla
standardizzazione delle modalita' di azione e di trattamento da parte
dei soggetti che gestiscono i centri e gli enti.
  663. I centri per il  recupero  degli  uomini  autori  di  violenza
domestica e di genere possono essere costituiti da:
    a) enti locali, in forma singola o associata;
    b) associazioni il cui scopo sociale preveda  il  recupero  degli
uomini autori di violenza domestica e di genere, che abbiano al  loro
interno competenze specifiche in materia  di  violenza  di  genere  e
recupero   degli   uomini   autori   di   violenza,   con   personale
specificamente formato;
    c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto  o  d'intesa
tra loro o in forma consorziata.
  664. I centri per il  recupero  degli  uomini  autori  di  violenza
domestica operano in  maniera  integrata  con  la  rete  dei  servizi
socio-sanitari e  assistenziali  territoriali,  tenendo  al  contempo
conto delle necessita' fondamentali per la protezione  delle  persone
che subiscono violenza, anche qualora svolgano  funzioni  di  servizi
specialistici.
  665. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
destinatarie delle risorse oggetto di riparto ai sensi del comma 662,
presentano al Ministro delegato per le pari opportunita', entro il 30
marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative  adottate
nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime. Il  decreto  di
cui al comma 662 individua le ulteriori informazioni che  i  soggetti
beneficiari devono riportare nella relazione  di  cui  al  precedente
periodo.
  666. Sulla base delle informazioni fornite dalle  regioni  e  dalle
province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma  665,  il
Ministro delegato per le  pari  opportunita'  presenta  alle  Camere,
entro il 30 giugno  di  ogni  anno,  una  relazione  sullo  stato  di
utilizzo delle risorse stanziate ai sensi dei commi da 661 a 665.
  667. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge 19 luglio
2019, n. 69, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per  l'anno
2022 al fine di finanziare gli interventi  relativi  ai  percorsi  di
trattamento psicologico  per  il  reinserimento  nella  societa'  dei
condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari  o
conviventi e per atti persecutori di cui al comma 1-bis dell'articolo
13-bis della legge 26 luglio 1975, n.  354.  Le  risorse  di  cui  al
presente comma sono  ripartite,  in  base  a  criteri  stabiliti  con
decreto del Ministro della giustizia, tra gli enti o le  associazioni
e gli istituti penitenziari di cui al predetto articolo 13-bis, comma
1-bis, in coerenza con gli interventi di  cui  all'articolo  1  della
medesima legge n. 354 del 1975.
  668. Per le finalita' di cui all'articolo 5-bis  del  decreto-legge
14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e
alle  pari  opportunita',  di  cui  all'articolo  19,  comma  3,  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di  5  milioni  di
euro per l'anno 2022.
  669.  Al  fine  di  dare  concreta  attuazione  a  quanto  disposto
dall'articolo 26-bis  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
il  Fondo  per  le  politiche  relative  ai  diritti  e   alle   pari
opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3,  del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 5 milioni di euro per  l'anno
2022.
  670. Al fine  di  favorire,  attraverso  l'indipendenza  economica,
percorsi di autonomia e  di  emancipazione  delle  donne  vittime  di
violenza in condizione di poverta', il Fondo di cui all'articolo  19,
comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato  di
5 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse stanziate ai sensi  del
primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  per
le pari opportunita' e la famiglia, di concerto con il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281.
  671. Ai fini della prevenzione e del  contrasto  del  fenomeno  del
cyberbullismo con azioni a carattere preventivo e con  una  strategia
di attenzione, tutela ed educazione nei confronti degli alunni  delle
scuole di ogni ordine e grado, e' istituito il Fondo  permanente  per
il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
  672. Il Fondo di cui al comma 671 e' istituito presso il  Ministero
dell'istruzione con una dotazione di 2 milioni  di  euro  per  l'anno
2022.
  673. Al Fondo di cui  ai  commi  671  e  672  possono  accedere  le
associazioni e gli enti di cui all'articolo 4, comma 4,  della  legge
29 maggio 2017, n.71, e in particolare:
    a) associazioni sportive dilettantistiche;
    b) associazioni di genitori facenti  parte  del  Forum  nazionale
delle associazioni dei genitori della  scuola  (FONAGS),  di  cui  al
decreto  del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca del 18 febbraio 2002, n. 14;
    c) associazioni la cui finalita' principale  sia  la  tutela  dei
minori.
  674. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dai commi da
671 a 673, il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  apportare  con  proprio  decreto  le  occorrenti  variazioni   di
bilancio.
  675. Presso il Ministero dell'interno  e'  istituito  un  fondo  di
solidarieta' in favore dei proprietari, con una dotazione complessiva
di 10 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione  di
un contributo nei confronti dei proprietari di unita'  immobiliari  a
destinazione residenziale non utilizzabili per effetto della denuncia
all'autorita' giudiziaria del reato di cui agli articoli 614, secondo
comma, e 633 del codice penale.
  676. Con decreto del Ministero dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministero della  giustizia  e  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge, sono definite le modalita' di attuazione
del comma 675 anche al fine del rispetto  del  limite  di  spesa  ivi
indicato.
  677. Il Fondo per le non autosufficienze  di  cui  all'articolo  1,
comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' integrato per un
ammontare pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022.
  678. Al fine di perseguire il miglioramento della qualita' di  vita
delle persone anziane ed il contrasto  alla  solitudine  domestica  e
alle difficolta' economiche, nello stato di previsione del  Ministero
dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 5
milioni di euro per l'anno 2022,  finalizzato  alla  concessione,  da
parte dei comuni, di agevolazioni per la realizzazione di progetti di
coabitazione, cui ciascuna delle parti aderisce per scelta  libera  e
volontaria, di persone che hanno superato i 65 anni di eta'.
  679. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro della salute e il Ministro  per  le  pari
opportunita' e la famiglia, da emanare entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della  presente  legge,  sono  stabiliti  i
requisiti minimi dei progetti di cui al comma  678,  i  quali  devono
comunque prevedere la garanzia di idonei spazi privati per il singolo
anziano o per la coppia sposata o convivente di anziani  che  sceglie
di aderire al progetto.
  680. Alla ripartizione del fondo di cui al comma 678 tra  i  comuni
interessati si provvede con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  da  adottare
entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 679.
  681. Il fondo di cui all'articolo 1,  comma  778,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, e' rifinanziato, per l'anno 2022, di 8 milioni
di euro esclusivamente per la progettazione e la costruzione di nuovi
rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali
vigenti in materia e nel limite di spesa  autorizzato  ai  sensi  del
presente comma. Le medesime risorse sono ripartite ed assegnate  agli
enti risultati assegnatari a seguito dell'avviso di  cui  al  decreto
del Ministro dell'interno 7 maggio 2021,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 122 del 24 maggio 2021, recante i criteri e le modalita'
di assegnazione delle predette risorse.
  682. Allo  scopo  di  potenziare  le  azioni  volte  a  contrastare
l'aggravarsi del fenomeno del randagismo, e' autorizzata la spesa  di
2 milioni di euro per l'anno 2022 per il rifinanziamento della  legge
14 agosto 1991, n. 281
  683. Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  5,  commi  15-quater,
15-quinquies e 15-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.  146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.  215,
si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
  684. E' istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  della
salute un fondo  denominato  Fondo  per  i  test  di  Next-Generation
Sequencing, con una dotazione pari a 5 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2022 e 2023.
  685. Il Fondo di cui al comma 684 e' destinato al potenziamento dei
test di NextGeneration Sequencing di profilazione genomica dei tumori
dei quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza.
  686. Con decreto del  Ministro  della  salute,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono individuati i criteri e le modalita' di riparto del Fondo di cui
al comma 684, nonche' il sistema di monitoraggio  dell'impiego  delle
somme.
  687. Nell'ambito dell'aggiornamento dei LEA di cui al comma 288, il
Ministero della salute provvede ad individuare la specifica area  dei
disturbi  della  nutrizione  e  dell'alimentazione   (DNA)   le   cui
prestazioni sono inserite attualmente nell'area della salute mentale.
  688. Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 687, al fine  di
garantire il contrasto dei DNA,  e'  istituito  presso  il  Ministero
della salute il Fondo per il contrasto dei disturbi della  nutrizione
e dell'alimentazione, con dotazione di 15 milioni di euro per  l'anno
2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023.
  689. Al Fondo di cui al comma 688 accedono tutte le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni
legislative che stabiliscono per le autonomie  speciali  il  concorso
regionale e provinciale al finanziamento  sanitario  corrente,  sulla
base  delle  quote  d'accesso  al  fabbisogno  sanitario   indistinto
corrente rilevate per l'anno 2021. La  ripartizione  complessiva  del
Fondo e' definita sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 gennaio 2022.
  690. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera  a),
della legge 5 giugno 1990, n. 135, e' autorizzata la spesa massima di
3 milioni di euro per l'anno 2022.
  691. La durata della ferma dei medici e degli  infermieri  militari
di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  e
all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 22  marzo  2021,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  maggio  2021,  n.  69,
nonche' all'articolo  19-undecies,  comma  1,  del  decreto-legge  28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18
dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2021, e'
prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 marzo 2022.
  692. La durata degli incarichi individuali a tempo  determinato  di
livello non dirigenziale  di  Area  terza,  posizione  economica  F1,
profilo professionale di funzionario  tecnico  per  la  biologia,  la
chimica e la fisica, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, e all'articolo 22, comma 3, del decreto-legge  22  marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2021, n. 69, per il personale in servizio alla data del  31  dicembre
2021, e' prorogata, con il consenso degli  interessati,  sino  al  31
dicembre 2022.
  693. All'articolo 1, comma 488, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, le parole: « 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2021
» sono sostituite dalle seguenti: « 4  milioni  di  euro  per  l'anno
2021, 5,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 8 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2023 ».
  694. All'articolo 1, comma 490, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, le parole: « annui a decorrere dall'anno 2021 » sono  sostituite
dalle seguenti: « per l'anno 2021 e  2,5  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2022 ».
  695.  Al  fine  di  assicurare  l'utilizzo   di   apprestamenti   e
dispositivi info-operativi e  di  sicurezza  idonei  a  garantire  il
supporto  e  la  protezione  del  personale  italiano  impiegato  nel
territorio della Repubblica di Gibuti, e'  autorizzata  la  spesa  di
euro 5.600.000 per l'anno 2022 e di euro 2.800.000 annui a  decorrere
dall'anno 2023. Alla copertura  degli  oneri  di  cui  al  precedente
periodo  si  provvede  a  valere   sulle   risorse   destinate   alla
cooperazione internazionale iscritte nello stato  di  previsione  del
Ministero della difesa.
  696. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,  e'
inserito il seguente:
  « Art. 2-bis. - (Apprendistato presso l'Agenzia industrie difesa) -
1. Nelle more della revisione della dotazione  organica  dell'Agenzia
industrie difesa e dei relativi stabilimenti e al fine di  garantirne
l'efficacia  delle  capacita'  tecnico-amministrative  connesse  alle
attivita' derivanti dal Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,
l'Agenzia industrie difesa e' autorizzata, a decorrere dal  1°  marzo
2022 e per la durata massima di due anni, ad attivare 48 contratti di
apprendistato da svolgere presso i propri stabilimenti.  Con  decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione,  adottato  su  proposta
del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  sono  individuate  le  qualifiche  professionali   e
tecniche dei predetti contratti e il relativo  trattamento  economico
ed e' stabilita la distribuzione del relativo  personale  nell'ambito
degli stabilimenti dell'Agenzia.
  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede nel limite  massimo  di
spesa di euro 1.280.000 per l'anno 2022, di euro 1.536.000 per l'anno
2023 e di euro  256.000  per  l'anno  2024,  mediante  corrispondente
riduzione  dei  risparmi  di  spesa  di  parte  corrente  di   natura
permanente accertati, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n.  244,
e iscritti sul fondo di cui all'articolo 619 del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ».
  697. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di
cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,
e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno  2022.  Il  predetto
incremento e' destinato a supportare il personale  delle  istituzioni
scolastiche statali, gli studenti e le  famiglie  attraverso  servizi
professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in relazione
alla prevenzione e al trattamento  dei  disagi  e  delle  conseguenze
derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  698. Le risorse di cui al comma 697 sono assegnate alle istituzioni
scolastiche statali dal Ministero  dell'istruzione,  sulla  base  dei
criteri e parametri vigenti per la  ripartizione  del  Fondo  per  il
funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo
1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  699. Per favorire  l'incremento  dell'attrattivita'  turistica  del
Paese e per supportare le attivita' organizzative e di  sviluppo  nel
territorio nazionale, con particolare attenzione per la regione Lazio
e  la  citta'  metropolitana  di  Roma  Capitale,   per   interventi,
finalizzati a supportare attivita' di organizzazione e gestione della
manifestazione, connessi allo svolgimento dei Campionati  europei  di
nuoto  che  si  terranno  a  Roma  nell'anno  2022,  e'   autorizzata
l'ulteriore spesa di 5 milioni di euro da destinare alla  Federazione
italiana nuoto.
  700. Al fine di favorire l'adozione di misure  per  la  tutela,  la
valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa artigiana  che,  nella  sua
espressione territoriale, artistica  e  tradizionale,  ha  per  scopo
prevalente lo svolgimento di un'attivita' diretta alla produzione  di
beni, anche  semilavorati,  i  quali,  in  ragione  del  processo  di
lavorazione manuale applicato, presentano particolare valore creativo
ed  estetico,  e'  istituito  presso  il  Ministero  dello   sviluppo
economico un fondo, con una dotazione pari a 5 milioni  di  euro  per
l'anno 2022.
  701. Al fine di promuovere  la  tutela  e  la  conservazione  delle
caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche,  e'
disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990,  n.  188,  nel
limite di spesa di 5 milioni di euro  per  l'anno  2022,  finalizzato
all'elaborazione  e  alla  realizzazione  di  progetti  destinati  al
sostegno e  alla  valorizzazione  dell'attivita'  nel  settore  della
ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualita'.  Alla
valutazione dei  progetti  di  cui  al  presente  comma  provvede  il
Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della  citata
legge n. 188 del  1990.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge, sentiti il Ministro  della  cultura,  il
Ministro del turismo e il Ministro dell'istruzione, sono  individuati
i criteri, le finalita' e le modalita' di riparto,  di  monitoraggio,
di rendicontazione e di verifica delle risorse  di  cui  al  presente
comma.
  702. Al fine di contenere  gli  effetti  negativi  derivanti  dalla
diffusione del contagio da COVID-19 e dagli aumenti  dei  prezzi  nel
settore elettrico e del gas naturale, nonche' di scongiurare il fermo
produttivo delle fornaci e,  al  contempo,  tutelare  un  marchio  di
eccellenza nel mondo, e' istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dello sviluppo economico un fondo con una  dotazione  di  5
milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alle  imprese  operanti
nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuati i criteri e le modalita' di  riparto  delle
risorse di cui al presente comma, nonche' le modalita' di recupero  e
di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate  di  cui  al
presente comma.
  703. I benefici di cui ai commi da 700 a 702 si applicano ai  sensi
e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  «  de
minimis ».
  704. Al fine di assicurare, anche per l'anno 2022,  la  cura  e  il
recupero della fauna selvatica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma
757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e'  rifinanziato  per  4,5
milioni di euro per l'anno 2022.
  705.  Al  fine  di  contrastare  e  prevenire  con   efficacia   la
proliferazione di alcune specie di  fauna,  per  prevenire  eventuali
danni economici e in caso di accertati squilibri  ecologici,  in  via
sperimentale, nello stato di previsione del Ministero della salute e'
istituto un fondo con una dotazione di euro 500.000 per l'anno  2022,
che costituisce limite di spesa  per  l'introduzione  in  Italia  del
vaccino immuno-contraccettivo GonaCon. Entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente  legge,  il  Ministro  della
salute, con proprio provvedimento, autorizza  la  sperimentazione  in
Italia del contraccettivo di cui al presente comma.
  706. Le disposizioni in materia  di  esonero  di  cui  all'articolo
9-ter, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28  ottobre  2020,  n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176,
sono prorogate fino al 31 marzo 2022.
  707. Per il ristoro ai comuni delle minori  entrate  derivanti  dal
comma 706 e' istituito,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro  per
l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati  si
provvede con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con
la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali, da adottare  entro  il
30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la  condizione  prevista  dal
comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.
281, il decreto e' comunque adottato.
  708. Le disposizioni di cui all'articolo 373, comma 2, lettera  d),
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  16
dicembre 1992, n.  495,  sono  estese  anche  ai  veicoli  del  Corpo
valdostano dei vigili del fuoco,  del  Corpo  forestale  della  Valle
d'Aosta e della Protezione civile della Valle d'Aosta.
  709. I partiti politici che hanno presentato  oltre  i  termini  la
richiesta per accedere, per l'anno 2021, al finanziamento privato  in
regime fiscale agevolato di cui all'articolo 11 del decreto-legge  28
dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
febbraio 2014, n. 13, possono produrre una nuova istanza  per  essere
ammessi al beneficio entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge.
  710. La Commissione di garanzia esamina  le  richieste  di  cui  al
comma 709 nei tempi e con le modalita' di  cui  all'articolo  10  del
decreto-legge   28   dicembre   2013,   n.   149,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13.
  711. All'articolo 60, comma  7-bis,  del  decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126, l'ultimo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «  In
relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente  alla
pandemia  da  SARS-CoV-2,  tale  misura   e'   estesa   all'esercizio
successivo per i soli soggetti che nell'esercizio  di  cui  al  primo
periodo non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo
del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali ».
  712. Al fine di promuovere, nel  limite  di  spesa  autorizzato  ai
sensi del presente comma, la competitivita'  del  sistema  produttivo
nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca  industriale  e
dello sviluppo sperimentale, e' istituito un apposito fondo presso il
Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 1 milione  di
euro per l'anno  2022.  Con  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, di concerto con  il  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministero della difesa, sono individuati i  progetti
di rilevanza strategica nel settore  navale  rivolti  all'innovazione
tecnologica e digitale e alla  sostenibilita'  ambientale.  Per  tali
progetti il Ministro dello sviluppo economico  concede  finanziamenti
con le modalita' di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808.  Possono
accedere ai benefici di cui alla presente disposizione le imprese  la
cui attivita' principale riguarda la  costruzione,  trasformazione  e
revisione di navi, motori, equipaggiamenti e materiali navali nonche'
di parti degli stessi.
  713. Al fine  di  razionalizzare  l'uso  dell'acqua  e  ridurre  il
consumo di  contenitori  di  plastica  per  acque  destinate  ad  uso
potabile, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1087, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;
    b) al comma 1088, dopo le parole: « ciascuno degli  anni  2021  e
2022 » sono inserite le seguenti: « e nel limite di  1,5  milioni  di
euro per l'anno 2023 ».
  714. All'articolo 18-quater del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  «
Le risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere investite anche
in start up, ivi incluse quelle innovative di cui all'articolo 25 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in piccole  e  medie  imprese
innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24  gennaio  2015,
n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2015,  n.
33, nonche' in quote o azioni di uno o  piu'  Fondi  per  il  Venture
Capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, o di uno o piu' fondi che investono in Fondi per
il Venture Capital, gestiti dalla  societa'  che  gestisce  anche  le
risorse di cui all'articolo 1, comma 116,  della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, in ogni caso allo scopo  di  favorire  il  processo  di
internazionalizzazione delle imprese italiane oggetto di investimento
e anche senza il coinvestimento di Simest S.p.A. o Finest Spa »;
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  « 2-bis. Le attivita' di individuazione di potenziali  investimenti
e di supporto istruttorio alle operazioni di investimento in  venture
capital di cui al comma 2 sono effettuate avvalendosi della  societa'
che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
finanza pubblica ».
  715. All'articolo 4 del decreto-legge 30  novembre  2013,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5,  il
comma 5 e' sostituito dal seguente:
  « 5.  Ciascun  partecipante  non  puo'  possedere,  direttamente  o
indirettamente, una quota del capitale superiore al 5 per cento.  Per
le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto  ed  ogni
altro diritto economico e patrimoniale ».
  716. Lo statuto della Banca d'Italia e' adattato, con le  modalita'
stabilite all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10  marzo
1998, n. 43, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge.
  717. Le disposizioni di cui ai commi 715 e 716  entrano  in  vigore
con effetto dal 1° gennaio 2022. Relativamente ai dividendi percepiti
nell'esercizio 2022 riferibili alle quote di partecipazione possedute
al 31 dicembre 2021 in eccesso rispetto ai limiti  del  3  per  cento
previsti dall'articolo 4, comma  5,  del  decreto-legge  30  novembre
2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  gennaio
2014, n. 5, nel testo vigente prima della data di entrata  in  vigore
della presente legge, l'aliquota di cui  all'articolo  77  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al lordo  dell'addizionale
di 3,5 punti percentuali prevista dall'articolo 1,  comma  65,  della
legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  e'  applicata  con  un'ulteriore
addizionale di 27,5 punti percentuali.
  718. All'articolo 1, comma 125, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, il primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «  Il  regime
speciale puo' essere esteso, in presenza di opzione  congiunta,  alle
societa' per azioni, alle societa' in accomandita per azioni  e  alle
societa' a responsabilita' limitata, a  condizione  che  il  relativo
capitale sociale non sia inferiore a quello di cui all'articolo  2327
del codice civile, non quotate, residenti nel territorio dello Stato,
svolgenti  anch'esse  attivita'  di  locazione  immobiliare  in   via
prevalente, secondo la definizione  stabilita  al  comma  121,  nelle
quali, alternativamente: 1) una SIIQ o SIINQ possieda piu' del 50 per
cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e del 50 per cento
dei diritti di partecipazione agli utili, ovvero 2) almeno una SIIQ o
SIINQ e una o piu' altre SIIQ  o  SIINQ  o  FIA  immobiliare  di  cui
all'articolo 12 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30, il cui  patrimonio
e' investito almeno per l'80 per cento  in  immobili  destinati  alla
locazione, ovvero in partecipazioni in  SIIQ  o  SIINQ  o  altri  FIA
immobiliari che investono negli stessi beni o  diritti  nelle  stesse
proporzioni, congiuntamente ne possiedano  il  100  per  cento  della
partecipazione al capitale  sociale,  nonche'  dei  diritti  di  voto
nell'assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli  utili,
a condizione che la SIIQ o SIINQ  o  le  SIIQ  o  SIINQ  partecipanti
possiedano almeno il 50 per cento dei diritti di voto  nell'assemblea
ordinaria e di partecipazioni agli utili ».
  719. La dotazione del fondo di cui all'articolo 58,  comma  1,  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' incrementata di  2  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  720. Il tirocinio e' un percorso formativo di alternanza tra studio
e   lavoro,   finalizzato   all'orientamento   e   alla    formazione
professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e  offerta
di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di  un  titolo  di
studio  formalmente   riconosciuto,   il   tirocinio   si   definisce
curriculare.
  721. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo  e  le  regioni  concludono,  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  un  accordo  per  la
definizione di linee-guida condivise in materia di  tirocini  diversi
da quelli curriculari, sulla base dei seguenti criteri:
    a)  revisione  della   disciplina,   secondo   criteri   che   ne
circoscrivano l'applicazione in favore di soggetti con difficolta' di
inclusione sociale;
    b)  individuazione  degli   elementi   qualificanti,   quali   il
riconoscimento  di  una  congrua  indennita'  di  partecipazione,  la
fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali  rinnovi  e
limiti numerici di tirocini attivabili in relazione  alle  dimensioni
d'impresa;
    c)  definizione  di  livelli  essenziali  della  formazione   che
prevedano un bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e una
certificazione delle competenze alla sua conclusione;
    d) definizione di  forme  e  modalita'  di  contingentamento  per
vincolare l'attivazione di nuovi tirocini all'assunzione di una quota
minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;
    e)  previsione  di  azioni  e  interventi  volti  a  prevenire  e
contrastare  un  uso  distorto  dell'istituto,  anche  attraverso  la
puntuale individuazione delle modalita' con cui il tirocinante presta
la propria attivita'.
  722. La mancata corresponsione dell'indennita' di cui alla  lettera
b) del comma 721 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione  di
una sanzione amministrativa il cui ammontare  e'  proporzionato  alla
gravita' dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo  di
1.000 euro a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle  previsioni
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
  723. Il tirocinio non costituisce rapporto di  lavoro  e  non  puo'
essere  utilizzato  in  sostituzione  di  lavoro  dipendente.  Se  il
tirocinio e' svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni  di
cui al periodo precedente, il soggetto ospitante  e'  punito  con  la
pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e  per
ciascun giorno di  tirocinio,  ferma  restando  la  possibilita',  su
domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto
di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.
  724. I tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria da parte
del soggetto ospitante ai sensi dell'articolo  9-bis,  comma  2,  del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
  725.  Il  soggetto  ospitante  e'   tenuto,   nei   confronti   dei
tirocinanti, a propria cura e  spese,  al  rispetto  integrale  delle
disposizioni in materia di salute  e  sicurezza  di  cui  al  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  726. Con effetto dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, sono abrogati i commi 34, 35 e 36 dell'articolo 1 della  legge
28 giugno 2012, n. 92.
  727. All'articolo 1, comma 591, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «  A  decorrere
dall'esercizio 2021,  alle  spese  di  natura  corrente  del  settore
informatico dell'INPS non si applicano i vincoli di spesa di  cui  al
presente comma ».
  728. All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019,  n.  128,
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  « 4-bis. In sede di prima  attuazione,  ai  fini  dell'espletamento
delle attivita' di cui al comma 1, la societa' puo'  provvedere  alla
selezione del proprio personale valorizzando, in via prioritaria,  le
esperienze maturate nell'ambito dell'erogazione del servizio  di  CCM
dagli addetti in via prevalente  all'esecuzione  della  commessa,  in
servizio al 1° giugno 2021, stabilendo preventivamente, il numero,  i
livelli di inquadramento, il trattamento economico, la tempistica  di
assunzione  nonche'  le  competenze  acquisite  nell'esecuzione   del
servizio  oggetto  del  contratto,  tenuto   conto   delle   esigenze
organizzative della  societa'  medesima.  Si  applicano  i  contratti
collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto  legislativo
15 giugno 2015, n. 81.
  4-ter. L'applicazione della disposizione di cui al comma 4-bis  non
determina  in   alcun   caso   trasferimento   d'azienda   ai   sensi
dell'articolo 2112 del codice civile ».
  729. Le disposizioni di cui ai commi 727 e 728 entrano in vigore il
giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.
  730. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 32,  secondo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si
interpretano nel senso che il richiamo  agli  atti  di  trasferimento
della  proprieta'  immobiliare  delle  aree  destinate   all'edilizia
economica popolare di cui al titolo III della legge 22 ottobre  1971,
n. 865, si intende riferito, nell'ambito della provincia autonoma  di
Bolzano, agli atti  di  trasferimento  della  proprieta'  delle  aree
destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste
nelle rispettive leggi provinciali.
  731. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.
69, le parole: « per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti:  «
per l'anno 2021 e per l'anno 2022 ».
  732. Al fine di incoraggiare la  partecipazione  dei  giovani  allo
sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e  475,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi
perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, missioni 4  e
5, il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, e' incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno  2022
e 0,5 milioni di euro per l'anno 2023.
  733. All'articolo 1, comma 472, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « che provvede a sua
volta a trasferirle annualmente al Consiglio  nazionale  dei  giovani
entro i primi sessanta giorni dell'anno ».
  734. All'articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies),  della  legge
11 dicembre 2016, n. 232, al secondo periodo sono aggiunte, in  fine,
le seguenti parole: « , anche in osservanza  del  livello  essenziale
delle prestazioni definito dall'articolo 1, comma 797, alinea,  della
legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  in  modo  che  venga  gradualmente
raggiunto entro il 2026, alla luce  dell'istruttoria  condotta  dalla
predetta Commissione, l'obiettivo di  servizio  di  un  rapporto  tra
assistenti sociali  impiegati  nei  servizi  sociali  territoriali  e
popolazione residente pari a 1 a 6.500 ».
  735. All'articolo 1, comma 801, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, dopo le parole: « comma 797 » sono inserite le seguenti: « e  al
comma 792 » e dopo  le  parole:  «  comma  799  »  sono  inserite  le
seguenti: « e al comma 792 ».
  736. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere  i  diritti  delle
persone con disabilita'  visiva  e  pluridisabilita'  e  favorire  la
fruizione di servizi di  vario  interesse,  all'Unione  italiana  dei
ciechi e degli ipovedenti ONLUS APS e' concesso un  contributo  di  2
milioni di euro annui  per  ciascuno  degli  anni  2022  e  2023  per
iniziative a favore dei cittadini con disabilita' visiva.
  737. Ai fini dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,  ai
contribuenti e' riconosciuto, nel limite massimo complessivo  di  1,5
milioni di euro per l'anno 2022, un credito d'imposta  per  le  spese
documentate sostenute per fruire di attivita'  fisica  adattata.  Con
decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge,  sono  definite  le  modalita'  attuative  per  l'accesso   al
beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in  caso  di
illegittimo utilizzo, nonche' le ulteriori disposizioni ai  fini  del
contenimento della  spesa  complessiva  entro  i  limiti  di  cui  al
presente comma.
  738.  Al  fine  di  contribuire  alla  piena  realizzazione   degli
obiettivi della convenzione delle Nazioni  Unite  sui  diritti  delle
persone con disabilita', ratificata ai  sensi  della  legge  3  marzo
2009, n. 18, e' attribuito un contributo di 0,25 milioni di euro  per
l'anno 2022 e di 0,65 milioni di euro per l'anno  2023  alla  FISH  -
Federazione italiana per il superamento dell'handicap.
  739. Al fine di contribuire alla piena realizzazione  dei  principi
della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle  persone  con
disabilita', ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n.  18,  e
di contrastare discriminazioni verso persone con  disabilita',  anche
sostenendo e sviluppando sui territori regionali e locali  interventi
di rappresentanza e di supporto attivo, e' attribuito per l'anno 2022
un contributo di 500.000 euro all'Associazione nazionale famiglie  di
persone con disabilita' intellettiva e/o relazionale (ANFFAS ONLUS).
  740.  Al  fine  di  favorire  la  realizzazione  di  eventi   anche
internazionali di integrazione dei disabili attraverso lo  sport,  e'
destinato un contributo pari a 0,3 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2022, 2023 e 2024.
  741. Al fine di favorire lo  sviluppo  del  settore  giovanile  del
ciclismo  italiano,  e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,   per   il   successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, un fondo con una dotazione di 600.000 euro per l'anno 2022,
finalizzato   all'erogazione   di   contributi   per   lo   sviluppo,
l'organizzazione  e  l'internazionalizzazione  del  progetto  «  Giro
d'Italia Giovani Under 23 ».
  742. Le risorse di cui al comma 741  sono  assegnate,  con  decreto
dell'Autorita' delegata in materia  di  sport,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  alla
Federazione ciclistica italiana per il finanziamento delle  attivita'
legate all'organizzazione e  all'internazionalizzazione  del  «  Giro
d'Italia Giovani Under 23 ».
  743. Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale
propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge  30  dicembre
2020, n. 178, e' ridotta al 37,5 per cento. Il fondo di cui al  comma
49 del medesimo articolo 1 e' incrementato di 3 milioni di euro.  Con
decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta'  ed
autonomie locali, si procede al riparto della quota aggiuntiva  di  3
milioni di euro, entro il 30 giugno 2022.
  744. E' autorizzato un contributo di 400.000 euro per l'anno 2022 a
favore dell'associazione « La Casa di Leo » che  ospita  i  familiari
dei pazienti pediatrici provenienti da tutta Italia  in  cura  presso
l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
  745.  Al  fine  di  dare  esecuzione  alle  sentenze  della   Corte
costituzionale n. 13 del 2017 e n. 57 del 2019, il fondo di rotazione
di cui alla legge 16 aprile 1987,  n.  183,  eroga  in  favore  degli
interventi del Piano azione coesione della regione Umbria la somma di
euro 18.148.556. Il Gruppo di azione coesione di cui al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del  13  febbraio  2015,  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
attiva le procedure amministrative necessarie per  l'adeguamento  del
piano finanziario del Piano azione coesione della regione Umbria.
  746. All'articolo 23 del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  il
comma 3-quater e' sostituito dal seguente:
  « 3-quater. Per le finalita' di cui al  comma  2,  lettera  c-ter),
possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in
forma di societa' cooperativa costituite da lavoratori provenienti da
aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione  o
in affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli  interventi
il Ministero dello  sviluppo  economico  si  avvale,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  sulla  base  di  apposita
convenzione,  delle  societa'   finanziarie   costituite   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n.  49.  Con
decreto del Ministro dello sviluppo  economico  sono  stabiliti,  nel
rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti  di
Stato, modalita' e criteri per  la  concessione,  l'erogazione  e  il
rimborso dei predetti finanziamenti ».
  747.  In  relazione  ai  maggiori  costi  operativi  sostenuti,  e'
autorizzato un contributo di 2 milioni di  euro  per  l'anno  2022  a
favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesu'.
  748. Al fine di ottimizzare le cure rivolte ai pazienti affetti  da
malattie rare della retina, nello stato di previsione  del  Ministero
della salute e' istituito un fondo per ciascuno  degli  anni  2022  e
2023 con una  dotazione  di  500.000  euro  annui.  Con  decreto  del
Ministero della salute sono disciplinate le modalita'  di  attuazione
del presente comma.
  749. Ai fini della replicabilita' della metodologia «  LAD  Project
», riguardante la presa in  cura  dei  bambini  affetti  da  malattia
oncologica, e' concesso un contributo di 1 milione di euro per l'anno
2022 in favore del  comune  di  Pavia,  per  la  realizzazione  degli
interventi in coordinamento con le locali  strutture  ospedaliere  di
oncologia pediatrica e con il coinvolgimento  degli  enti  del  Terzo
settore. Al trasferimento delle risorse al comune di  Pavia  provvede
il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali   dopo   la
pubblicazione del bando di cui al capo IV del titolo VI  della  parte
II del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  750. E' autorizzata la spesa  di  un  milione  di  euro  annui  per
ciascuno degli anni 2022 e 2023 a favore  della  Fondazione  italiana
per la sclerosi multipla (FISM).
  751.  Al  fine  di  assicurare  lo  sviluppo  della  competitivita'
dell'infrastruttura di ricerca nel  settore  oncologico,  nonche'  la
prosecuzione  della  sperimentazione   regolatoria   per   studi   di
tossicita' e biocompatibilita', e' previsto un contributo  ordinario,
per un importo annuo di 1,5 milioni di euro, con  erogazione  diretta
alla societa' consortile Biogem  (Biologia  e  genetica  molecolare).
Conseguentemente il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni  di
ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204, per la parte destinata al CNR, e' ridotto di 1,5  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2022.
  752. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  456,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementata di 2 milioni di
euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023 e  5  milioni
di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027.  Con  decreto
del Ministero della salute sono individuati, entro il 30 giugno 2022,
i criteri di riparto delle risorse tra  i  soggetti  beneficiari  nel
limite  della  spesa  autorizzata  ed  e'  assicurato   il   relativo
monitoraggio.
  753. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del  comma  752,
pari a 2 milioni di euro per l'anno  2022,  3  milioni  di  euro  per
l'anno 2023 e 5 milioni di euro annui per  ciascuno  degli  anni  dal
2024 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190.
  754. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 19 agosto 2016, n. 167,
e' abrogato.
  755. Nello stato  di  previsione  del  Ministero  della  salute  e'
istituito un fondo denominato « Fondo nazionale per la formazione  in
simulazione in  ambito  sanitario  »,  al  fine  di  implementare  la
formazione    in    simulazione     nell'ambito     delle     aziende
ospedaliero-universitarie di cui al decreto legislativo  21  dicembre
1999, n. 517, e  degli  istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003,  n.  288,
con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'anno 2022.
  756. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  con  proprio   decreto,
stabilisce i criteri e le modalita' per  la  ripartizione  del  Fondo
nazionale di cui al comma 755.
  757. Nello stato  di  previsione  del  Ministero  della  salute  e'
istituito il Fondo nazionale per le malattie  infiammatorie  croniche
intestinali, al fine di sostenere  la  formazione,  lo  studio  e  la
ricerca sulle malattie infiammatorie croniche intestinali nonche'  la
valutazione dell'incidenza delle medesime sul  territorio  nazionale,
con una dotazione finanziaria di 500.000 euro  per  l'anno  2022.  Il
Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata  in
vigore della  presente  legge,  con  proprio  decreto,  stabilisce  i
criteri e le modalita'  per  la  ripartizione  del  Fondo  nazionale,
prevedendo, in particolare, che le  risorse  destinate  alla  ricerca
scientifica non possono essere inferiori al 50 per cento  del  totale
del medesimo Fondo.
  758. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  335,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' rifinanziata nella misura di
1.200.000 euro per l'anno 2022.
  759. Al fine di continuare a promuovere e valorizzare il  peculiare
patrimonio genetico sardo, in favore dell'Associazione dell'Identita'
Ogliastrina e della Barbagia di Seulo (IOBS) e' autorizzata la  spesa
di 200.000 euro per l'anno 2022, per lo svolgimento di  attivita'  di
sensibilizzazione e raccolta del consenso  al  trattamento  dei  dati
genetici presso la popolazione delle suddette localita'.
  760. Al fine di promuovere la competitivita' del sistema produttivo
nazionale, attraverso la valorizzazione  della  ricerca  nel  settore
agroalimentare, e per consentire all'Italia di sfruttare  le  risorse
per lo sviluppo sostenibile, all'articolo 1, comma 673,  della  legge
27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « e a 27,5  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: «  a  27,5
milioni per l'anno  2021  e  a  30,5  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2022 ».
  761. Allo scopo di promuovere lo sviluppo di infrastrutture europee
di ricerca della  roadmap  Esfri  nel  Mezzogiorno  e  di  assicurare
l'insediamento dell'hub  dell'infrastruttura  europea  di  ricerca  «
Resilience » a Palermo, e' autorizzata  la  spesa  nel  limite  di  1
milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in  favore
della Fondazione per le  scienze  religiose  Giovanni  XXIII  per  la
realizzazione di attivita' di progettazione, acquisto, conservazione,
restauro, messa in sicurezza e digitalizzazione di libri, immobili  e
beni.
  762. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, sono stabiliti modalita' e criteri di assegnazione  e
di rendicontazione delle risorse di cui al comma 761.
  763. All'articolo 5  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,
dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:
  «  5-ter.  I  docenti  o  ricercatori,  che  siano  stati  iscritti
all'Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero  o   che   siano
cittadini  di  Stati  membri  dell'Unione  europea,  che  hanno  gia'
trasferito in Italia la residenza prima dell'anno  2020  e  che  alla
data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del  regime  previsto
dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare
per l'applicazione delle disposizioni  di  cui  al  comma  3-ter  del
predetto articolo 44, previo versamento di:
    a) un importo  pari  al  10  per  cento  dei  redditi  di  lavoro
dipendente  e  di  lavoro  autonomo  prodotti   in   Italia   oggetto
dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente  a  quello  di
esercizio dell'opzione, se  il  soggetto  al  momento  dell'esercizio
dell'opzione  ha  almeno  un  figlio  minorenne,  anche   in   affido
preadottivo,  o  e'  diventato  proprietario  di   almeno   un'unita'
immobiliare  di  tipo  residenziale  in  Italia,  successivamente  al
trasferimento  in  Italia   o   nei   dodici   mesi   precedenti   al
trasferimento, ovvero ne diviene  proprietario  entro  diciotto  mesi
dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente  comma,  pena
la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione
di sanzioni. L'unita' immobiliare puo' essere acquistata direttamente
dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in
comproprieta';
    b) un  importo  pari  al  5  per  cento  dei  redditi  di  lavoro
dipendente  e  di  lavoro  autonomo  prodotti   in   Italia   oggetto
dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente  a  quello  di
esercizio dell'opzione, se  il  soggetto  al  momento  dell'esercizio
dell'opzione  ha  almeno  tre  figli  minorenni,  anche   in   affido
preadottivo,  e  diventa  o  e'  diventato  proprietario  di   almeno
un'unita' immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente
al  trasferimento  in  Italia  o  nei  dodici  mesi   precedenti   al
trasferimento, ovvero ne diviene  proprietario  entro  diciotto  mesi
dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente  comma,  pena
la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione
di sanzioni. L'unita' immobiliare puo' essere acquistata direttamente
dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli,  anche
in comproprieta'.
  5-quater. Le modalita' di esercizio dell'opzione sono definite  con
provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».
  764. All'articolo 8-ter del decreto-legge 29  marzo  2019,  n.  27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  maggio  2019,  n.  44,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  « 1-bis.  A  seguito  dell'estirpazione  di  cui  al  comma  1,  e'
consentito ai soggetti ivi indicati di  procedere  al  reimpianto  di
piante  riconosciute  come   tolleranti   o   resistenti   ai   sensi
dell'articolo 18, lettera b),  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)
2020/1201 della Commissione, del 14  agosto  2020,  anche  di  specie
vegetali diverse da quelle estirpate,  in  deroga  alle  disposizioni
vincolistiche ed alle procedure valutative di cui al comma 1, nonche'
a  quanto  disposto   dall'articolo   3   del   decreto   legislativo
luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 ».
  765. Al fine di corrispondere alle esigenze, connesse all'emergenza
epidemiologica e al sostegno e alla progettazione  e  implementazione
di attivita' in  materia  di  istruzione  e  formazione,  degli  enti
gestori, aventi finalita' non lucrative,  delle  scuole  di  servizio
sociale, individuati ai sensi e  per  gli  effetti  della  disciplina
nazionale e regionale vigente, e' autorizzata  la  spesa  di  400.000
euro per l'anno 2022 che costituisce limite  di  spesa  massimo.  Con
decreto del Ministro dell'istruzione, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  sono  disciplinati  i  criteri  e  le
modalita' per la ripartizione delle somme di cui  al  presente  comma
anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.
  766. All'articolo 1  della  legge  3  agosto  2009,  n.  115,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
  « 7-bis.  In  applicazione  del  comma  11,  la  diminuzione  della
retribuzione deliberata per il personale delle Scuole europee di tipo
I ha comunque effetto automaticamente anche per  il  personale  della
scuola »;
    b) al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: « I contratti, di
durata biennale, rinnovabili a seguito di valutazione positiva » sono
inserite  le  seguenti:   «   comunque   per   un   periodo   massimo
corrispondente a quello previsto per i  docenti  italiani  distaccati
presso le Scuole europee di tipo I ».
  767. I comuni che hanno deliberato  la  procedura  di  riequilibrio
finanziario di cui all'articolo 243-bis del testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel secondo semestre  del
2021  possono  deliberare  il  piano  di   riequilibrio   finanziario
pluriennale entro il 31 gennaio 2022.
  768. All'articolo 234, comma 1, del decreto-legge 19  maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «  Per  il  tempo
strettamente   necessario   al   completamento   del   programma   di
trasferimento   del   servizio   alla    societa'    subentrante    e
all'integrazione  dell'efficacia  della   convenzione   di   cui   al
precedente periodo, al fine di assicurare la continuita' del servizio
di istruzione, educazione e formazione di  rilevanza  costituzionale,
sono prorogati i contratti di fornitura scaduti e, in applicazione di
quanto previsto dall'articolo 106, comma 11, del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il  valore  economico  dei
servizi erogati durante la suddetta proroga e' conformato ai  livelli
di mercato ».
  769.  Il  termine  di  cui  all'articolo  3,   comma   3-ter,   del
decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, per la conclusione  delle  procedure
concorsuali  pubbliche  bandite  dal  Ministero  dell'istruzione   e'
prorogato al 31 dicembre 2022.
  770.  Al  fine  di  garantire  la   continuita'   didattica   nelle
istituzioni scolastiche  statali  situate  nelle  piccole  isole,  e'
istituita  un'apposita  sezione  nell'ambito   del   fondo   per   il
miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento nel limite
di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2022.  Con
decreto del Ministero dell'istruzione, da emanare entro il 30  aprile
di ciascun anno, le risorse di cui al primo  periodo  sono  ripartite
tra le istituzioni scolastiche che hanno plessi nelle piccole  isole,
in proporzione al numero degli studenti  che  risultano  iscritti  in
detti  plessi  al  momento  dell'emanazione  del  decreto,  ai   fini
dell'attribuzione dell'indennita' di sede disagiata. Con  il  decreto
di cui al periodo precedente sono altresi'  definiti  i  criteri  per
l'attribuzione dell'indennita' di sede disagiata  a  ciascun  docente
assunto a tempo determinato o indeterminato e assegnato a  un  plesso
sito in una piccola isola.
  771. Al fine di rafforzare gli  interessi  italiani  all'estero  e'
autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l'anno  2022  per  la
promozione  della  lingua  e   cultura   italiana   all'estero,   con
particolare riferimento al sostegno degli enti gestori  di  corsi  di
lingua e cultura italiana all'estero.
  772. E' autorizzata la spesa di euro 800.000 a decorrere  dall'anno
2022 per adeguare, nel  limite  di  spesa  autorizzato  dal  presente
comma, le retribuzioni del personale  di  cui  all'articolo  152  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
  773. Per il sostegno della rete dei consoli onorari  all'estero  e'
autorizzata la spesa di euro 600.000 per l'anno 2022.
  774. Al fine di  favorire  attivita'  seminariali  e  di  studio  e
iniziative studentesche e di promuovere la cultura  della  legalita',
la condivisione dei principi costituzionali  e  l'impegno  contro  le
mafie e la violenza, e' istituito il Fondo per  la  diffusione  della
cultura della legalita'.
  775. Il Fondo di  cui  al  comma  774,  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'universita' e della  ricerca,  con  una
dotazione di 1 milione di euro per l'anno  2022,  e'  destinato  alle
universita' statali italiane per le diverse attivita'.
  776. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, sono stabiliti i criteri e le attivita'  finanziabili
per ciascuna universita' statale,  nonche'  le  linee  guida  per  la
relativa organizzazione.
  777. Entro novanta giorni dall'approvazione del decreto di  cui  al
comma  776,  il  Ministero  dell'universita'  e  della   ricerca   e'
autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel  limite
massimo di  1  milione  di  euro  per  l'anno  2022,  destinate  alle
universita' statali che presentino uno o  piu'  progetti  di  cui  ai
commi da 774 a 776.
  778. Le universita' destinatarie delle  risorse  provvedono,  entro
trenta giorni dalla  comunicazione  dell'avvenuto  finanziamento,  ad
avviare le procedure per garantire la presenza  e  la  collaborazione
diretta delle studentesse e degli studenti.
  779. Per il finanziamento dei progetti presentati dalle  citta'  di
Bergamo e Brescia, designate capitali italiane della cultura  per  il
2023, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 da
ripartire in parti uguali per le due citta'.
  780. Al fine di  assicurare  e  promuovere  la  valorizzazione  del
territorio, nel rispetto delle relative  peculiarita'  identitarie  e
culturali, anche attraverso l'offerta di cammini e itinerari  storici
e la riscoperta di  aree  archeologiche  dimenticate,  garantendo  la
continuita'  nella  fruizione  per  i  visitatori,  nello  stato   di
previsione del Ministero della cultura e' istituito il Fondo  per  la
tutela e la valorizzazione degli archi romani antichi in Italia,  con
una dotazione pari a euro 400.000 per l'anno 2022.  Con  decreto  del
Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e
le modalita' per il riparto delle risorse del Fondo di cui  al  primo
periodo. 781. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,  comma
1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011,  n.  34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e' incrementata
di 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinati
all'erogazione,  in   parti   eguali,   di   contributi   in   favore
dell'Accademia  internazionale  di  Imola,  dell'Accademia   musicale
Chigiana e della Scuola di musica di Fiesole,  per  il  proseguimento
della loro attivita'. Alla ripartizione dell'importo di cui al  primo
periodo si provvede  con  decreto  del  Ministro  della  cultura,  da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge.
  782. All'articolo 2 della legge 20  dicembre  2012,  n.  238,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1-bis, le parole: «  e  di  1  milione  di  euro  per
ciascuno degli anni  2020,  2021  e  2022  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « , di 1 milione di euro per ciascuno  degli  anni  2020  e
2021 e di 2 milioni di euro per l'anno 2022 »;
    b) dopo il comma 1-ter e' aggiunto il seguente:
  « 1-quater. Per la realizzazione del Festival internazionale  della
musica MITO e' assegnato un contributo complessivo pari a  1  milione
di euro per l'anno  2022  in  favore  della  Fondazione  I  Pomeriggi
Musicali e della Fondazione per la Cultura Torino ».
  783. Al fine di  valorizzare  le  attivita'  di  missione  pubblica
dell'Istituto  dell'Enciclopedia   italiana,   in   particolare   per
l'aggiornamento  della  base  dati  della   Biografia   nazionale   e
dell'Osservatorio  della  lingua  italiana,   anche   attraverso   la
fruizione digitale dell'opera, e' stanziato un contributo  pari  a  1
milione di euro per l'anno 2022.
  784. E' autorizzata la spesa di 0,8 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni 2022 e 2023 in  favore  della  Fondazione  EBRI  (European
Brain Research Institute).
  785. Ai fini della celebrazione della figura di Giacomo  Matteotti,
nella ricorrenza dei cento  anni  dalla  sua  morte,  allo  scopo  di
promuovere e valorizzare la conoscenza e lo studio della sua opera  e
del  suo  pensiero  in  ambito  nazionale  e  internazionale,   anche
raccogliendone, conservandone, restaurandone  e  digitalizzandone  la
documentazione relativa, e' autorizzata la spesa di 400.000 euro  per
ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  786.  Ai  fini  della  celebrazione  della  figura  di  Pier  Paolo
Pasolini, nella ricorrenza dei cento  anni  dalla  sua  nascita,  per
promuoverne e  valorizzarne  la  conoscenza  in  ambito  nazionale  e
internazionale, e' autorizzata la spesa di 400.000 euro per  ciascuno
degli anni 2022 e 2023.
  787. Ai fini della celebrazione della figura di Enrico  Berlinguer,
nella ricorrenza dei cento anni dalla sua nascita, per promuoverne  e
valorizzarne la conoscenza in ambito nazionale e  internazionale,  e'
autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni  2022  e
2023.
  788. La Repubblica riconosce il giorno 31  ottobre  quale  Giornata
nazionale « Giovani e memoria », di  seguito  denominata  «  Giornata
nazionale », al fine di promuovere i valori e il significato profondo
dei personaggi, degli eventi  e  della  memoria,  rafforzando,  anche
mediante   il   ricorso   alle   nuove   tecnologie,   ai   linguaggi
contemporanei, alle piattaforme digitali e ai social media, il  grado
di consapevolezza,  coinvolgimento  e  partecipazione  delle  giovani
generazioni. La Giornata nazionale non determina gli  effetti  civili
di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
  789. In occasione della Giornata nazionale, lo Stato,  le  regioni,
le  province,  le  citta'  metropolitane  e  i  comuni,  nonche'   le
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, promuovere, nell'ambito della
loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in  coordinamento
con le  associazioni  e  con  gli  organismi  operanti  nel  settore,
iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni,  attivita',  progetti  e
altri incontri pubblici finalizzati alla promozione del valore  della
memoria storica e della partecipazione delle giovani generazioni.
  790. Per il raggiungimento degli obiettivi e per  la  realizzazione
delle attivita' di cui ai commi 785, 786, 787, 788 e 789, nonche' per
il riordino complessivo delle attivita'  in  materia  di  anniversari
nazionali, sono attribuite al Presidente del Consiglio  dei  ministri
ovvero all'Autorita' politica delegata per le politiche giovanili  le
funzioni di indirizzo e coordinamento e  la  gestione  delle  risorse
finanziarie in materia  di  anniversari  nazionali  e  valorizzazione
della partecipazione delle giovani  generazioni.  La  Presidenza  del
Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico  e  organizzativo
alle predette attivita' nell'ambito delle risorse finanziarie,  umane
e strumentali disponibili a legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  791. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o
dell'Autorita' politica  delegata  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
modalita'   per   l'utilizzo   delle   risorse    finalizzate    alla
predisposizione e realizzazione di un programma di  progettualita'  e
di iniziative connesse alle ricorrenze di cui ai commi 785, 786 e 787
e per le attivita' di cui al comma 788.
  792. Per la celebrazione del  centenario  della  morte  di  Giacomo
Puccini nell'anno 2024, e' autorizzata la spesa  di  1,5  milioni  di
euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno  2023  per  il
finanziamento degli interventi di promozione, ricerca, salvaguardia e
diffusione della conoscenza  della  vita,  dell'opera  e  dei  luoghi
legati alla  figura  di  Giacomo  Puccini,  finalizzati  ai  seguenti
obiettivi nel limite  di  spesa  massima  autorizzata  ai  sensi  del
presente comma:
    a) sostegno, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e
privati, con associazioni, fondazioni, teatri, emittenti  televisive,
ricercatori e singoli individui privati, delle  attivita'  formative,
anche di carattere didattico, editoriali,  espositive,  congressuali,
seminariali, scientifiche, culturali  e  di  spettacolo,  incluso  il
Festival Puccini, volte a promuovere in Italia, in Europa e nel mondo
la conoscenza  del  patrimonio  musicale,  artistico  e  documentario
relativo alla  figura  e  all'opera  di  Giacomo  Puccini,  anche  in
relazione  ai  riconoscimenti  conseguiti  sul  piano   nazionale   e
internazionale, al fine di dare alle celebrazioni pucciniane la  piu'
vasta diffusione a livello locale, provinciale, regionale,  nazionale
e internazionale, con  particolare  riferimento  all'Unione  europea,
anche mediante l'utilizzazione di tecnologie digitali;
    b)  recupero,  restauro  e  riordino   del   materiale   storico,
artistico, archivistico,  museografico  e  culturale  riguardante  la
figura di Giacomo Puccini e recupero, anche edilizio, di sedi  idonee
per la  collocazione  di  tale  materiale  e  per  la  sua  eventuale
esposizione al pubblico; prosecuzione delle ricerche sulla  biografia
dell'artista, anche mediante il  riordino  delle  fonti  storiche,  e
pubblicazione dei loro risultati e di materiali inediti;
    c) promozione della  ricerca  scientifica  in  materia  di  studi
pucciniani, anche attraverso la pubblicazione di  materiali  inediti;
istituzione di borse di studio ed emanazione di bandi di concorso per
l'elaborazione di saggi storiografici e  musicologici  sull'opera  di
Giacomo Puccini, in favore degli studenti dei  conservatori  e  delle
accademie musicali, e anche nelle scuole di ogni ordine  e  grado,  a
fini didattici;
    d)  recupero  edilizio  e  restauro   conservativo   dei   luoghi
pucciniani;
    e) valorizzazione delle attivita' svolte dai soggetti, pubblici e
privati, che a diverso titolo operano nel campo della  conservazione,
dello studio e  della  diffusione  dei  materiali  pucciniani,  anche
attraverso il potenziamento delle strutture, allo scopo di  favorirne
la fruizione da parte del pubblico;
    f) tutela, salvaguardia e valorizzazione, anche con finalita'  di
promozione turistica, dei luoghi in cui Giacomo Puccini ha vissuto  e
operato, anche attraverso  interventi  di  manutenzione,  restauro  o
potenziamento delle strutture esistenti;
    g) promozione di progetti contraddistinti da ampi  e  qualificati
rapporti di collaborazione tra istituzioni  e  soggetti,  pubblici  e
privati,  a  livello  locale,  provinciale,  regionale,  nazionale  e
internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea;
    h)  realizzazione  di  ogni  altra  iniziativa   utile   per   il
conseguimento delle finalita' del presente comma.
  793. Per le finalita' di cui al comma 792, e' istituito il Comitato
promotore delle celebrazioni  pucciniane,  di  seguito  denominato  «
Comitato », presieduto dal Presidente del Consiglio dei  ministri,  o
da un suo delegato,  e  composto  dal  Ministro  della  cultura,  dal
Ministro  dell'istruzione,  dal  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca, o da loro delegati, dal presidente  della  regione  Toscana,
dal presidente della provincia di Lucca, dai sindaci  dei  comuni  di
Lucca, Viareggio e Pescaglia, dai presidenti della Fondazione Giacomo
Puccini,  della  Fondazione  Festival  Pucciniano,  della  Fondazione
Simonetta Puccini per  Giacomo  Puccini,  del  Centro  studi  Giacomo
Puccini,  della  Fondazione  Teatro  alla  Scala,   dell'Associazione
lucchesi nel mondo,  della  Casa  musicale  Ricordi  e  dell'Archivio
storico Ricordi, nonche' da quattro insigni esponenti della cultura e
dell'arte musicale italiana ed europea, esperti della  vita  e  delle
opere di Giacomo Puccini, nominati con  decreto  del  Ministro  della
cultura, di  concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione  e  con  il
Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca.  Il  Comitato,   anche
avvalendosi della collaborazione di soggetti privati, nel  limite  di
spesa  autorizzato  ai  sensi  del  comma  792,  ha  il  compito   di
promuovere, valorizzare  e  diffondere  in  Italia  e  all'estero  la
conoscenza della figura e dell'opera di Giacomo Puccini attraverso un
adeguato programma di celebrazioni  e  di  manifestazioni  culturali,
nonche'  di  interventi  di  tutela  e  valorizzazione   dei   luoghi
pucciniani,  attraverso  l'utilizzazione  delle  risorse  finanziarie
previste dal comma 792. Al Comitato possono successivamente  aderire,
previo accordo dei soggetti di cui al presente comma e senza nuovi  o
maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  altri  enti  pubblici  o
soggetti privati che vogliano  promuovere  la  figura  e  l'opera  di
Giacomo Puccini.
  794. Al termine delle celebrazioni,  il  Comitato,  che  rimane  in
carica fino alla data del 31 dicembre 2024, predispone una  relazione
conclusiva  sulle  iniziative  realizzate  e  sull'utilizzazione  dei
contributi assegnati, che presenta al Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, il quale la trasmette alle Camere. Il Comitato  costituisce
un comitato scientifico che formula gli  indirizzi  generali  per  le
iniziative celebrative del centenario della morte di Giacomo Puccini.
  795.  Ai  componenti  del  Comitato  promotore   e   del   comitato
scientifico non sono  riconosciuti  compensi,  gettoni  di  presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque  denominati.  Le  spese
per il funzionamento del Comitato e  del  comitato  scientifico  sono
poste a carico del contributo di cui al comma 792.
  796. Per le celebrazioni del  centenario  della  morte  di  Giacomo
Puccini sono attribuite al Comitato le risorse di cui al  comma  792,
per  la  predisposizione  e  per  l'attuazione  di  un  programma  di
interventi  finanziari  e  di  iniziative   culturali,   informative,
scientifiche ed educative, ai sensi del comma 792,  anche  attraverso
l'acquisizione e il restauro dei luoghi pucciniani di  cui  al  comma
793.
  797. In  coerenza  con  quanto  previsto  dall'articolo  4-ter  del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, il Fondo unico per lo spettacolo,
di cui alla legge 30 aprile  1985,  n.  163,  e'  incrementato  di  1
milione di euro per l'anno 2022,  con  la  finalita'  di  tutelare  e
valorizzare la funzione svolta dai carnevali storici, che abbiano una
riconoscibile identita' storica e culturale, per la  conservazione  e
la trasmissione delle tradizioni storiche  e  popolari  in  relazione
alla promozione dei territori.
  798.  Ai  fini  dell'accesso  alle  relative  risorse,  i  soggetti
interessati trasmettono al Ministero della cultura i propri progetti,
nei termini e secondo le  modalita'  e  la  procedura  stabiliti  con
apposito bando del Ministro della cultura, da adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro  i
successivi due mesi, con  decreto  del  Ministro  della  cultura,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  si  provvede
all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto
delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa  di  cui  al
comma 797.
  799. All'articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19  maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, al primo periodo, le parole: « per l'anno 2020 e per l'anno  2021
» sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2020, 2021 e 2022  »
e il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «  Le  fondazioni
lirico-sinfoniche entro il 30 giugno  2022  rendicontano  l'attivita'
svolta nel 2021, dando conto in particolare di  quella  realizzata  a
fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze di tutela
dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli ».
  800. All'articolo 1, comma 594, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, le parole: « di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura
di cui ai commi 589 e 590 del presente  articolo  »  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «  del  Fondo  unico  per  lo  spettacolo  di   cui
all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 ».
  801. All'articolo 22, comma 2-octies, del  decreto  legislativo  29
giugno 1996, n. 367,  le  parole:  «  31  dicembre  2021  »,  ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».
  802. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238,
dopo le parole: « un contributo di un milione di euro a favore  della
Fondazione "Orchestra Giovanile Luigi Cherubini" » sono  aggiunte  le
seguenti: « e, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, un contributo  di
0,5  milioni  di  euro   complessivi   da   suddividere   in   misura
proporzionale tra l'Associazione Senzaspine, l'Associazione  Musicale
Gasparo da Salo', societa' cooperativa Soundiff - Diffrazioni Sonore,
l'Associazione  culturale  musicale  I  Filarmonici   di   Benevento,
l'Ensemble Mare Nostrum, l'Associazione la Filharmonie e  l'Orchestra
dei Giovani Europei ».
  803. Per la prosecuzione degli interventi  di  cui  alla  legge  16
marzo 2001, n. 72, e' autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per
l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2023  e
2024. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo
2001, n. 73, e' autorizzata  la  spesa  di  3  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. L'autorizzazione di  spesa  di
cui alla legge 22 dicembre 1982, n. 960, e' incrementata di 1 milione
di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
  804. La Repubblica, nell'ambito delle funzioni di promozione  dello
sviluppo  della  cultura  e  della  ricerca  scientifica  nonche'  di
salvaguardia e valorizzazione della tradizione culturale  italiana  e
del patrimonio artistico e storico della nazione, a  essa  attribuite
dalla Costituzione, celebra il pittore Pietro  Vannucci  detto  «  Il
Perugino » nella ricorrenza del quinto centenario dalla sua morte.
  805. Per la celebrazione di cui al comma  804,  e'  autorizzata  la
spesa complessiva di 1 milione di euro per l'anno 2022.
  806. Per le finalita' di cui al comma 804, e' istituito  presso  il
Ministero della cultura  un  Comitato  promotore  delle  celebrazioni
legate alla figura di Pietro Vannucci  detto  «  Il  Perugino  ».  Il
Comitato e' presieduto da un presidente nominato dal Ministero  della
cultura   e   composto   da   un   rappresentante    del    Ministero
dell'istruzione, uno del Ministero dell'universita' e della  ricerca,
uno del Ministero del turismo, uno della regione Umbria, dal  sindaco
del comune di Perugia, dal sindaco del comune di Citta' della  Pieve,
nonche' da quattro esperti della vita  e  delle  opere  del  Perugino
designati dal Ministro  della  cultura.  Il  Comitato,  nominato  con
decreto del  Ministro  della  cultura,  che  ne  definisce  anche  le
modalita' di funzionamento, ha il compito di promuovere e diffondere,
attraverso  un  adeguato  programma  di  celebrazioni,  di  attivita'
formative, editoriali, espositive  e  di  manifestazioni  artistiche,
culturali e scientifiche, in Italia e all'estero, la figura e l'opera
di Pietro Vannucci. A  tal  fine,  al  Comitato  sono  attribuite  le
risorse di cui  al  comma  805.  Al  termine  delle  celebrazioni  il
Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31  dicembre  2022,
predispone una relazione conclusiva  sulle  iniziative  realizzate  e
sull'utilizzazione delle risorse assegnate che presenta  al  Ministro
della cultura, il quale la trasmette alle Camere. Ai  componenti  del
Comitato non e' corrisposto alcun compenso,  gettone  di  presenza  o
altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto, nell'ambito
delle risorse di cui al comma  805,  al  solo  rimborso  delle  spese
effettivamente sostenute e documentate per le attivita'  strettamente
connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente.
Le spese per il funzionamento sono poste a carico  delle  risorse  di
cui al comma 805.
  807. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia  nell'ambito  della
cooperazione internazionale sono disposti i seguenti interventi:
    a) alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le  seguenti
modificazioni;
      1) all'articolo 12, al comma 1, le parole: « entro il 31  marzo
di ogni  anno  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  con  cadenza
triennale », al comma 2, le parole: « , tenuto conto della  relazione
di cui al comma 4, » sono soppresse e, al comma 4, le  parole:  «  in
allegato allo schema del documento triennale di programmazione  e  di
indirizzo » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre  di
ogni anno »;
      2) all'articolo 13, comma 1, le parole: « , cui e' allegata  la
relazione di cui all'articolo 12, comma 4 » sono soppresse;
    b) gli incrementi di spesa di cui al comma 381, lettera a),  sono
destinati prioritariamente ad iniziative di cooperazione bilaterale a
dono,   anche   di    emergenza    umanitaria,    facendo    ricorso,
prioritariamente, alle organizzazioni  della  societa'  civile  e  ad
altri soggetti senza finalita' di lucro di cui all'articolo 26  della
legge 11 agosto 2014, n. 125;
    c) all'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
      1) al comma 767,  secondo  periodo,  le  parole  da:  «  in  un
apposito fondo » fino alla fine del  periodo  sono  sostituite  dalle
seguenti: « nel  finanziamento  di  cui  all'articolo  18,  comma  2,
lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto
disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019,
n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto  2019,  n.
77 »;
      2) il comma 768 e' abrogato.
  808. Il fondo di cui all'articolo 1,  comma  227,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, e' rifinanziato in misura pari a 1 milione  di
euro per l'anno 2022.
  809. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre  2018,  n.
145, alla lettera b-bis), le  parole:  «  31  dicembre  2021  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».
  810. I contributi previsti dalle disposizioni di  cui  all'articolo
1, comma 1031, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n.  145,
sono riconosciuti nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno
2022.
  811. Al fine di dare piena attuazione alla misura di  finanziamento
in Italia del sistema di  segnalamento  ERTMS,  e  in  coerenza  agli
stanziamenti previsti a tal fine nel PNRR, al comma 2 dell'articolo 3
del  decreto-legge  10  settembre  2021,  n.  121,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre  2021,  n.  156,  le  parole  «
sottosistema  di  bordo  di  classe  "B"  al  sistema  ERTMS  »  sono
sostituite dalle seguenti: « sottosistema  di  bordo  di  classe  "B"
SCMT/SSC o ERTMS "B2" comprensivo di STM SCMT/ SSC o ERTMS  "B3  MR1"
comprensivo  di  STM  SCMT/SSC  al  sistema  ERTMS  versione  B3   R2
comprensivo  di  STM  SCMT/  SSC  ».  All'attuazione  della  presente
disposizione si provvede con le  risorse  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per  il  bilancio
dello Stato.
  812. Ai fini dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,  ai
contribuenti e' riconosciuto, nel limite  massimo  complessivo  di  3
milioni di euro per l'anno 2022, un credito d'imposta  per  le  spese
documentate  relative  all'installazione  di  sistemi   di   accumulo
integrati in impianti di produzione  elettrica  alimentati  da  fonti
rinnovabili, anche se gia' esistenti e  beneficiari  degli  incentivi
per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
agosto 2014, n. 116. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, sono definite le modalita' attuative per
l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero
in caso di illegittimo utilizzo, nonche' le ulteriori disposizioni ai
fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti  di  cui
al presente comma.
  813. Al fine di adottare, nei limiti dello stanziamento di  cui  al
presente comma, misure per far fronte alle conseguenze  degli  eventi
atmosferici calamitosi e degli eventi meteorologici verificatisi  dal
3 luglio all'8 agosto 2021 nel territorio della provincia di Mantova,
nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito  un
fondo con dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022.
  814. Con decreto del Ministero dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e  delle  finanze,  sentito  il  Dipartimento
della protezione civile anche al fine  del  coordinamento  con  altri
eventuali interventi in corso di realizzazione nelle  medesime  zone,
sono individuate le misure di cui al comma 813.
  815. Il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47 del  decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
giugno 2019, n. 58, e' incrementato ulteriormente  di  1  milione  di
euro per l'anno 2022.
  816.  Al  fine  di  contrastare  gli   effetti   negativi   causati
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19  sull'equilibrio  economico
del contratto di servizio per lo svolgimento del  trasporto  pubblico
locale acqueo nella citta'  di  Venezia,  in  relazione  all'assoluta
specificita' in termini di  costi  e  modalita'  di  svolgimento  del
medesimo servizio, e al fine di garantire la continuita' territoriale
con le isole della laguna  e  l'accessibilita'  e  la  mobilita'  nel
centro  storico  tenuto   conto   della   particolare   conformazione
geomorfologica della citta'  antica,  e'  autorizzata  la  spesa  nel
limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro  per
l'anno 2023 e 6 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di sostenere
il servizio di trasporto urbano di navigazione lagunare della  citta'
di Venezia. Tali risorse devono considerarsi  aggiuntive  rispetto  a
quelle  ordinariamente  stanziate  a  legislazione  vigente  e   sono
concesse, al fine di evitare sovracompensazioni,  tenendo  conto  dei
costi cessanti, dei minori  costi  di  esercizio  nonche'  dei  costi
aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza.
  817. Per la realizzazione di  interventi  urgenti  di  manutenzione
straordinaria delle strutture che insistono sulle aree adibite a sedi
per lo svolgimento del  Vertice  G8  nell'ex  Arsenale  della  Marina
militare alla Maddalena e nelle aree adiacenti all'interno  del  sito
di interesse nazionale, e' previsto  un  contributo  a  favore  della
regione Sardegna di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022,
2023 e 2024.
  818. Agli oneri derivanti dal comma 817, pari a 3,5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2022,  2023  e  2024,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  819.  Dopo  l'articolo  1677  del  codice  civile  e'  inserito  il
seguente:
  « Art. 1677-bis. - (Prestazione  di  piu'  servizi  riguardanti  il
trasferimento di cose) - Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente,
la prestazione di piu' servizi relativi alle attivita' di  ricezione,
deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni
di un altro soggetto, alle attivita' di trasferimento di cose  da  un
luogo a un altro si applicano  le  norme  relative  al  contratto  di
trasporto, in quanto compatibili ».
  820. Al fine di sostenere e accelerare la  spesa  per  investimenti
pubblici da parte dello Stato, delle regioni,  degli  enti  locali  e
degli altri enti pubblici,  anche  con  riferimento  agli  interventi
previsti dal PNRR e con particolare  riguardo  alla  redazione  delle
valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti  i
livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, gli oneri posti
a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 58,
della legge 28 dicembre 1995,  n.  549,  sono  incrementati  di  euro
700.000 per l'anno 2022.
  821.  Ai  fini  della  semplificazione  delle  procedure   per   la
produzione di energia idroelettrica ecocompatibile  dagli  acquedotti
mediante l'impiego di impianti mini  idroelettrici,  dopo  l'articolo
166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e'  inserito  il
seguente:
  « Art. 166-bis. - (Usi delle acque per approvvigionamento potabile)
- 1. I soggetti gestori del servizio idrico integrato, titolari delle
concessioni per l'uso  potabile  delle  acque,  in  riferimento  alla
risorsa idrica concessa per uso potabile e gia' sfruttata in canali o
condotte  esistenti,   possono   avanzare   richiesta   all'autorita'
competente per la produzione di energia idroelettrica all'interno dei
medesimi sistemi idrici. L'autorita' competente  esprime  la  propria
determinazione entro centoventi giorni, trascorsi i quali la  domanda
si intende accettata. Per  tali  usi  i  gestori  sono  obbligati  al
pagamento  dei  relativi   canoni   per   le   quantita'   di   acqua
corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di
cui  al  secondo  comma  dell'articolo  35  del  testo  unico   delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti  elettrici,  di  cui  al
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
  2. Le caratteristiche costruttive degli impianti per  le  finalita'
di cui  al  comma  1  del  presente  articolo  devono  consentire  lo
sfruttamento delle  infrastrutture  idriche  esistenti  quali  canali
artificiali o condotte, senza  incremento  di  portata  derivata  dal
corpo idrico naturale e senza incremento del periodo in cui ha  luogo
il prelievo ».
  822. Per le finalita' di cui  all'articolo  16,  comma  3-bis,  del
decreto-legge  10   settembre   2021,   n.   121,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n.  156,  fermo  restando
quanto previsto dal comma 3-quinquies del medesimo  articolo  16,  e'
autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni  2022
e 2023.
  823. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  103,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di 6 milioni di
euro per l'anno 2022.
  824. Al fine di  favorire  la  transizione  ecologica  del  settore
turistico e alberghiero, e' istituito nello stato di  previsione  del
Ministero  del  turismo  il  Fondo  pratiche  sostenibili,  con   una
dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022.
  825. A valere sul Fondo possono essere concessi contributi a  fondo
perduto alle imprese che operano nei settori di cui al comma 824,  al
fine di  sostenerle  nelle  scelte  a  minor  impatto  ecologico  con
particolare riguardo alla sostituzione dei set  di  cortesia  monouso
con set realizzati con materiali biodegradabili e  compostabili.  Con
decreto del  Ministro  del  turismo,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono  definiti  i
criteri per l'erogazione dei predetti contributi.
  826. Al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della
ristorazione, e' istituito nello stato di  previsione  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari  e  forestali  il  Fondo  per  la
valorizzazione   dei   prodotti   agroalimentari    tradizionali    e
certificati, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022.
  827. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge,  sono  definite  le  forme  di  agevolazioni  o
incentivi per attivita' ricettive, di ristorazione e per  i  pubblici
esercizi che garantiscano un'offerta  adeguata  di  prodotti  censiti
come produzioni alimentari  tipiche  ai  sensi  dell'articolo  8  del
decreto legislativo 30 aprile 1998,  n.  173,  o  come  denominazioni
protette o biologiche provenienti dalla regione  in  cui  e'  situato
l'esercizio o, in casi adeguatamente motivati, da regioni limitrofe.
  828. Per il supporto tecnico alle attivita' istruttorie svolte  dal
Ministero della transizione ecologica,  con  particolare  riferimento
alle esigenze di valutazione di impatto ambientale e  di  valutazione
ambientale  strategica,  nonche'  per  l'attuazione  del   PNRR,   e'
assegnato un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2022 a favore
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
  829. Al fine di accelerare gli interventi  strategici  necessari  a
ricondurre  la  situazione  di  inquinamento  dell'aria  nei   limiti
previsti, indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 21 maggio  2008,  e  per  le  finalita'  di  cui
all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio  2009,  n.
88,  le  risorse  di  cui  all'articolo   30,   comma   14-ter,   del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 1 milione  di
euro per l'anno 2022.
  830.  Al  fine  di  integrare  le  risorse  a  disposizione   delle
amministrazioni preposte alla verifica dell'ottemperanza  alle  norme
in materia ambientale di cui alla legge 28 giugno 2016,  n.  132,  e'
autorizzata la spesa di  3  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  da
utilizzare per il finanziamento delle spese di funzionamento connesse
all'attivita' di controllo ambientale degli organi di vigilanza  che,
nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, impartiscono le
prescrizioni tecniche  previste  dall'articolo  318-ter  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  831. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022,
relative  all'installazione  e  messa  in  funzione  di  impianti  di
compostaggio presso i centri agroalimentari  presenti  nelle  regioni
Campania,  Molise,  Puglia,  Basilicata,  Calabria  e   Sicilia,   e'
riconosciuto un contributo, nel limite massimo di 1 milione  di  euro
per l'anno 2023, sotto forma di credito d'imposta,  pari  al  70  per
cento degli importi rimasti a carico del contribuente.
  832.  L'agevolazione  e'   richiesta   dal   gestore   del   centro
agroalimentare purche'  l'impianto  di  compostaggio  possa  smaltire
almeno il 70 per cento dei rifiuti organici, di cui all'articolo 183,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
prodotti dal medesimo centro agroalimentare.  Con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
stabilite le modalita' di applicazione e  di  fruizione  del  credito
d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui  al  comma
831.
  833. Il credito d'imposta  e'  utilizzabile  in  compensazione,  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Non si applicano i limiti di cui  all'articolo  1,  comma  53,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della  legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito  d'imposta  non  concorre  alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive.
  834. L'agevolazione di cui ai commi da 831 a  833  e'  concessa  ai
sensi  e  nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti « de minimis ».
  835. Al fine di analizzare le condizioni che determinano il divieto
di immissione di specie ittiche non autoctone di cui all'articolo  12
del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  8
settembre 1997, n.  357,  e'  istituito  presso  il  Ministero  della
transizione ecologica il Nucleo di ricerca e valutazione composto  da
rappresentanti  del  Ministero  della  transizione   ecologica,   del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   di
SNPA/ISPRA e da sei rappresentanti delle  regioni  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano, per un massimo di dodici componenti,
operativo fino al 31 dicembre  2023.  Ai  componenti  del  Nucleo  di
ricerca e valutazione non spettano  compensi,  gettoni  di  presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  836. Al fine dell'adeguamento al divieto di immissione in natura di
specie non autoctone di cui all'articolo  12,  comma  3,  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,  le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  conformano  i
rispettivi sistemi di gestione ittica entro centottanta giorni  dalla
conclusione dei lavori del Nucleo di ricerca e valutazione di cui  al
comma 835 consentendo l'immissione  delle  sole  specie  riconosciute
come autoctone dalle rispettive carte ittiche.
  837. Tenuto conto dei lavori del Nucleo di ricerca  e  valutazione,
sentiti la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'ISPRA,  con
decreto del Ministero della transizione ecologica  sono  definite  le
specie ittiche d'acqua dolce di interesse alieutico riconosciute come
autoctone per regioni o per bacini.
  838. Per lo svolgimento delle attivita' del  Nucleo  di  ricerca  e
valutazione, e' autorizzata la spesa di  150.000  euro  per  ciascuno
degli anni 2022 e 2023.
  839.  Al  fine  di  potenziare   le   attivita'   di   bonifica   e
disinquinamento anche con  riguardo  alla  verifica  dello  stato  di
attuazione e all'aggiornamento dei piani di risanamento delle aree ad
elevato rischio di crisi  ambientale,  e'  autorizzata  la  spesa  di
500.000 euro per l'anno 2022 a favore del Ministero della transizione
ecologica.
  840. Al fine di consentire, nel  limite  di  spesa  autorizzato  ai
sensi  del  presente  comma,  il  proseguimento  delle  attivita'  di
bonifica delle discariche abusive, il fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 113, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,  e'  rifinanziato
nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2022.
  841. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 maggio 2007,  n.
61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n.  87,
le parole: « siti di smaltimento finale di rifiuti » sono  sostituite
dalle seguenti: « siti di smaltimento e trattamento di rifiuti ».
  842. Con la finalita' di  favorire  la  promozione  dei  territori,
anche in chiave turistica, e il recupero di antiche tradizioni legate
alla cultura enogastronomica del Paese, e' concesso, per l'anno 2022,
un contributo, nel limite di spesa complessivo di 1 milione di  euro,
a favore dei produttori di vino DOP e IGP nonche' dei  produttori  di
vino biologico  che  investano  in  piu'  moderni  sistemi  digitali,
attraverso l'impiego di un codice a barre  bidimensionale  (QR  code)
apposto sulle etichette che permetta una comunicazione  dinamica  dal
produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo  su  siti  e
pagine  web  istituzionali  dedicati   alla   promozione   culturale,
turistica e rurale dei territori locali, nel rispetto del regolamento
(UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  25
ottobre 2011, in  materia  di  informazioni  sugli  alimenti,  e  dei
regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013,  e  (UE)  2019/33  della  Commissione,  del  17
ottobre 2018, in materia di etichettatura e presentazione dei vini.
  843. Con decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali, di concerto con il Ministero  del  turismo,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
stabiliti i criteri e le modalita' per l'assegnazione dei contributi.
  844. All'articolo 21 del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 10, le parole: « 31 marzo 2018 », ovunque  ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;
    b) al comma 11, al primo periodo, le parole: « 30 giugno  2018  »
sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2023 » ed e' aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: « Al  fine  di  consentire  alla  gestione
commissariale il  regolare  esercizio  delle  funzioni  dell'Ente  e'
stanziato un contributo straordinario di euro  500.000  per  ciascuno
degli anni 2022 e 2023 ».
  845. All'articolo 63 del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 5, le parole: « la cui scadenza e' prevista tra il 1°
agosto 2020 e il 21 giugno 2021 » sono sostituite dalle  seguenti:  «
la cui scadenza e' prevista tra il 31 dicembre 2021 e  il  31  agosto
2022 » e le parole: « fino al 31  dicembre  2021  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 »;
    b) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «  A
decorrere dal 1° gennaio 2022, al fine di  garantire  lo  svolgimento
delle attivita' necessarie ad assicurare il mantenimento dello  stato
di efficienza e  funzionalita'  delle  opere  idrauliche  nonche'  le
manutenzioni ordinaria e straordinaria delle stesse,  il  Commissario
liquidatore dell'EIPLI e' autorizzato a  procedere,  in  deroga  alla
normativa  vigente  e   nei   limiti   delle   risorse   disponibili,
all'assunzione di un numero massimo di 13  unita'  di  personale  con
contratto a tempo determinato con scadenza fino al 31 dicembre  2023,
da reclutare tra i candidati risultati idonei nella selezione bandita
con decreto commissariale n. 341 del 19  dicembre  2018  ed  inseriti
nella graduatoria approvata con decreto commissariale  n.  93  del  4
marzo 2019. Agli oneri  derivanti  dalla  proroga  dei  contratti  di
lavoro a  tempo  determinato  nonche'  per  le  nuove  assunzioni  il
Commissario dell'EIPLI provvede a valere  sulle  risorse  disponibili
della gestione liquidatoria ».
  846. Al fine di ridurre gli effetti degli attacchi dell'insetto Ips
typographus, di seguito denominato « bostrico »,  in  fase  epidemica
nelle regioni alpine, tra cui quelle gia' colpite dagli effetti della
tempesta Vaia, e preservare i boschi da attacchi letali, per  il  cui
contrasto si rendono  necessarie,  oltre  alle  misure  previste  nel
decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, anche urgenti  azioni  di
carattere selvicolturale, ai commi da 847 a 855 sono  individuate  le
misure di intervento per i territori coinvolti.
  847. Le regioni provvedono al riconoscimento della comunicazione di
cui al comma 850 quale titolo abilitativo al taglio di piante,  anche
al fine del  riconoscimento  della  provenienza  legale  dei  tronchi
ricavati attraverso tale procedura di massima urgenza.
  848. Le regioni possono provvedere in luogo  dei  proprietari  alle
attivita' di cui al comma 846, in caso di loro prolungata  inerzia  e
in caso di terreni silenti come definiti ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 2, lettera h) del testo unico di cui al decreto  legislativo  3
aprile 2018, n. 34.
  849. Fatte salve le deroghe di cui ai commi 846, 847  e  848,  alle
attivita' urgenti poste in essere per prevenire i danni  da  bostrico
si applicano le misure di accelerazione  e  semplificazione  previste
dal  decreto-legge  31   maggio   2021   n.   77,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
  850. I proprietari pubblici e privati, i conduttori e  detentori  a
qualunque  titolo  di  boschi   minacciati   dal   bostrico,   previa
comunicazione alla regione competente per territorio, per un  periodo
di  sette  anni  possono  procedere  alle   operazioni   urgenti   di
prevenzione piu' adeguate, inclusi gli abbattimenti con  rilascio  in
loco   delle   piante   o   allontanamento   delle   stesse    previa
scortecciatura, secondo le indicazioni fornite dai documenti  tecnici
specialistici predisposti dalla regione stessa,  in  deroga  ad  ogni
disposizione vigente in materia vincolistica nonche' in esenzione dai
procedimenti di  valutazione  di  impatto  ambientale  e  valutazione
ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di  incidenza
ambientale.
  851.  Salvo  quanto  previsto  al  comma  848,  al  momento   della
presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i
soggetti di cui al comma 852 accettano, anche in deroga agli articoli
81 ed 85 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, autocertificazioni, rese ai sensi  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure  di
evidenza pubblica,  che  i  predetti  soggetti  verificano  ai  sensi
dell'articolo 163, comma 7, del citato decreto legislativo 18  aprile
2016, n.  50,  mediante  la  Banca  dati  centralizzata  gestita  dal
Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  o  i
mezzi  di  prova  di  cui  all'articolo  86,  del  medesimo   decreto
legislativo, ovvero tramite altre idonee modalita' compatibili con la
gestione dell'epidemia da bostrico, individuate dai medesimi soggetti
responsabili delle procedure.
  852.  Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  850,  ai   fini
dell'acquisizione di lavori, beni e  servizi,  strettamente  connessi
alle attivita' di cui ai commi da 846 a 855  i  soggetti  di  cui  al
comma 850 provvedono mediante le procedure di cui agli articoli 36  e
63 del decreto legislativo  n.  50  del  2016,  anche  non  espletate
contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora  richiesto
dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le
verifiche circa il  possesso  dei  requisiti,  secondo  le  modalita'
descritte all'articolo 163, comma 7, del medesimo decreto legislativo
n. 50 del  2016.  Ove  esistenti,  tali  operatori  sono  selezionati
all'interno delle white list delle prefetture.
  853. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi
di cui ai commi da 846 a 855, i soggetti di cui al comma 850  possono
prevedere penalita' adeguate all'urgenza anche  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 113-bis  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, e lavorazioni su piu' turni  giornalieri,  nel  rispetto
delle norme vigenti in materia di lavoro.
  854. Nell'espletamento delle procedure di  affidamento  di  lavori,
servizi e forniture strettamente connesse alle attivita'  di  cui  ai
commi da 846 a 855, i soggetti di cui al comma 850 possono verificare
le offerte anomale ai sensi dell'articolo 97 del decreto  legislativo
n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni  per  iscritto,
assegnando al concorrente un termine compatibile  con  la  situazione
epidemica in atto e comunque non inferiore a cinque  giorni.  Qualora
l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica,  il
soggetto aggiudicatario e'  liquidato  ai  sensi  dell'articolo  163,
comma 5, del decreto legislativo n. 50 del  2016,  per  la  parte  di
opere, servizi o forniture eventualmente gia' realizzata.
  855. Per le finalita' di cui ai commi da 846 a 854, nello stato  di
previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali e' istituito un apposito  fondo  con  una  dotazione  di  3
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e  2023  per  misure  di
tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni  fitosanitarie
per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto  Ips  typographus,
nelle regioni Lombardia, Veneto  e  Friuli  Venezia  Giulia  e  nelle
province autonome di Trento e di Bolzano.
  856. All'articolo 12 del decreto-legge 3 settembre  2019,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019,  n.  128,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2021  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;
    b) al comma 2, dopo le parole: « per ciascuno degli anni  2020  e
2021 » sono inserite le seguenti: « e a 560.415 euro per l'anno  2022
» e dopo le parole: « di cui all'articolo 1, comma 1089, della  legge
27 dicembre 2017, n. 205 » sono aggiunte  le  seguenti:  «  ,  e  per
l'anno 2022  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».
  857. E' istituito, nello stato di previsione  del  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  un   Fondo   per   la
valorizzazione    internazionale    dei     patrimoni     immateriali
agro-alimentari  ed  agro-silvopastorali,  con  dotazione  pari  a  2
milioni di euro per il 2022. Il Fondo e'  destinato  a  sostenere  le
tradizioni  e  le  pratiche  agroalimentari  ed  agro-silvo-pastorali
dichiarati dall'UNESCO patrimonio immateriale dell'umanita' ai  sensi
della Convenzione per la  salvaguardia  del  patrimonio  immateriale,
adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, ratificata ai sensi della legge
27 settembre 2007, n. 167.
  858. A valere sul Fondo di cui al comma 857, una quota  annua  pari
ad  euro  500.000  e'  destinata,  per  l'anno  2022,   a   sostenere
l'iscrizione  di  nuove  tradizioni  e  pratiche  agro-alimentari  ed
agro-silvo-pastorali  nella  Lista  rappresentativa   dei   patrimoni
immateriali dell'UNESCO di cui alla suddetta Convenzione.
  859. Al fine di sostenere  la  filiera  apistica  e  promuovere  lo
sviluppo  competitivo  del  comparto  della  frutta  a   guscio,   di
incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di  gestione
selvicolturale, di favorire programmi di valorizzazione  e  sostenere
il rifinanziamento dei piani di settore, la dotazione del  fondo  per
la tutela e il rilancio delle  filiere  apistica,  brassicola,  della
canapa e della frutta a guscio, di cui  all'articolo  1,  comma  138,
della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  e'  incrementata  di  12,75
milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2023 e 2024.
  860.  Una  somma  pari  ad  euro  7,75  milioni  per  l'anno   2022
dell'incremento di cui al comma 859 e' destinata all'attuazione degli
interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), i) e l), della
legge 24 dicembre 2004, n. 313.
  861. Nell'ambito delle risorse destinate al sostegno della  filiera
della frutta a guscio ai sensi del comma 859, almeno 300.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 sono destinati al settore  della
corilicoltura.
  862. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  1,  comma  138,
secondo periodo, dalla legge 30 dicembre 2020, n.  178,  con  decreto
del Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare
entro centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  sono  definiti  i  criteri  e   le   modalita'   di
ripartizione  delle  risorse  destinate  al  sostegno  della  filiera
apistica, di cui al comma 860.
  863. Al fine di  assicurare  l'espletamento  dei  compiti  previsti
dall'articolo 15-bis, comma 1,  del  decreto  legislativo  21  maggio
2018, n. 74, nonche' di quelli in svolgimento nel periodo transitorio
di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 ottobre
2019, n. 116, la societa' SIN - Sistema informativo nazionale per  lo
sviluppo dell'agricoltura - S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo
14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  99,  e'
autorizzata a reclutare e ad assumere fino a 50 unita'  di  personale
con contratto di lavoro a tempo  indeterminato,  nel  rispetto  delle
previsioni di cui all'articolo 19, commi 2, 3 e 4, del testo unico di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
  864.  Per  le  finalita'  previste  dal  comma  863,  la  dotazione
finanziaria  dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in   agricoltura   e'
incrementata di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2023.
  865. Al fine di  promuovere  le  colture  di  piante  aromatiche  e
officinali biologiche sul territorio nazionale  e'  istituito,  nello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, il  Fondo  per  lo  sviluppo  delle  colture  di  piante
aromatiche e officinali biologiche, con una dotazione di 500.000 euro
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.
  866. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, con uno o piu' decreti del Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  sono  definiti  i  criteri  e  le
modalita' di riparto del Fondo di cui al comma 865.
  867. I finanziamenti disposti a valere sulle risorse del  Fondo  di
cui  al  comma  865  sono  erogati  nel  rispetto   della   normativa
dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
  868.  Al  fine  di  promuovere  e  sostenere  le  eccellenze  della
ristorazione e della pasticceria italiana nonche' di  valorizzare  il
patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano, anche mediante
interventi  che  incentivino  la  valorizzazione   dei   prodotti   a
denominazione d'origine e  indicazione  geografica  e  le  eccellenze
agroalimentari italiane, gli investimenti in macchinari professionali
e altri beni strumentali durevoli, nonche' interventi in  favore  dei
giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e  dell'ospitalita'
alberghiera, sono  istituiti  presso  il  Ministero  delle  politiche
agricole   alimentari   e    forestali    due    fondi    denominati,
rispettivamente, « Fondo di parte  corrente  per  il  sostegno  delle
eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare  italiano  »,  con
una dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2022 e  14  milioni  di
euro per l'anno 2023, e « Fondo di parte  capitale  per  il  sostegno
delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano  »,
con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 31  milioni
di euro per l'anno 2023.
  869. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, con uno o piu' decreti del Ministro  delle  politiche
agricole alimentari  e  forestali,  sono  definiti  i  criteri  e  le
modalita' di utilizzazione dei fondi di cui al comma 868.
  870. Al fine di garantire il funzionamento degli impianti ippici di
recente apertura, e' istituito presso il  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, un fondo di 3 milioni  di  euro  per
l'anno 2022 e 4 milioni di euro per l'anno 2023.
  871. Con decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di  cui
al comma 870 tra gli impianti ippici aperti nel 2021.
  872. E' autorizzata la spesa di 1  milione  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2022 e 2023, da  destinare  al  comune  di  Nicotera,  nel
limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, per i lavori
di rifacimento del lungomare del medesimo comune. E'  autorizzata  la
spesa di 500.000 euro per l'anno 2022, per i lavori  di  manutenzione
straordinaria della  strada  comunale  per  il  mare  Contrada  Colle
Gagliardo nei territori di Limbadi e Nicotera.
  873. Il Fondo di cui all'articolo  1,  comma  26,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, e' incrementato  di  2  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  874. Agli oneri derivanti dal comma 873, quantificati in 2  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede quanto  a  1
milione di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per  l'anno  2023
mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte capitale di  cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili.
  875. Al fine di fronteggiare le esigenze connesse  al  contenimento
della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche
di  natura  sanitaria,  dei  flussi  migratori,  nei   limiti   dello
stanziamento di cui al presente comma che costituisce tetto di  spesa
massimo, e' autorizzato per l'anno 2022 un contributo di 1,5  milioni
di euro da ripartire tra  i  comuni  di  Lampedusa  e  Linosa,  Porto
Empedocle,  Pozzallo,  Caltanissetta,  Messina,  Siculiana,  Augusta,
Pantelleria e Trapani.
  876. Con decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di gestione  e
ripartizione delle risorse di cui al comma 875, nonche' le  modalita'
di monitoraggio della spesa.
  877. Entro il 28 febbraio 2022, i comuni beneficiari del contributo
di cui al comma 875 presentano un piano degli interventi e, entro  il
31  luglio  2022,  un  rendiconto  corredato  da  apposita  relazione
illustrativa delle risorse finanziarie  utilizzate  e  dei  risultati
raggiunti.
  878. Al fine di adeguare le strutture  territoriali  del  Ministero
dell'istruzione nella provincia  di  Barletta,  Andria  e  Trani,  e'
autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno  2022.  La  dotazione
organica del Ministero dell'istruzione e' altresi' incrementata di un
posto di livello dirigenziale non generale, da coprire anche mediante
l'indizione  di  nuove  procedure  concorsuali  pubbliche.  Ai   fini
dell'attuazione  di  quanto  previsto  nel  precedente   periodo   e'
autorizzata la spesa di euro 75.575 per l'anno 2022 e di euro 151.149
a decorrere dall'anno 2023.
  879.  Al  fine  di  contribuire   all'attivita'   dell'associazione
denominata « Fondazione Antonino Scopelliti » con  sede  operativa  a
Reggio Calabria, e' autorizzata la spesa di 0,25 milioni di euro  per
ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  880. Per la realizzazione di interventi straordinari finalizzati al
superamento dell'emergenza cimiteriale  nel  comune  di  Palermo,  e'
autorizzata per l'anno 2022 la spesa di 2 milioni di euro.
  881. Al secondo periodo del comma 687 dell'articolo 1  della  legge
30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 2019-2021  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 2022-2024 ».
  882. Al fine di incrementare, per l'anno 2022 e nel limite di spesa
autorizzato ai sensi del presente comma, la retribuzione di risultato
per la dirigenza dell'Ente nazionale per l'aviazione  civile  (ENAC),
il fondo di cui all'articolo 80 del contratto collettivo nazionale di
lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali  relativo
al triennio 2016-2018 e' incrementato  di  euro  250.000  per  l'anno
2022.
  883. In considerazione della recente apertura  nel  territorio  del
comune di Verduno del nuovo ospedale Alba-Bra, che ha comportato  per
la struttura amministrativa dell'ente locale un grave sovraccarico di
lavoro, per le connesse pratiche amministrative e  burocratiche,  con
conseguente detrimento dei servizi per  i  residenti,  il  comune  di
Verduno  e'  autorizzato,  nell'anno  2022,  ad  assumere   a   tempo
indeterminato due unita' di personale  amministrativo  e  tecnico  da
inquadrare nella categoria D, posizione economica D1. A tal fine,  e'
autorizzata la spesa massima di 82.000 euro  annui  a  decorrere  dal
2022.
  884. Al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
  « Art. 5. - (Formazione iniziale) - 1. Con regolamento del Ministro
dell'interno, ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di  svolgimento  del
corso di formazione iniziale della durata di un anno,  articolato  in
periodi  alternati  di  formazione  teorico-pratica  e  di  tirocinio
operativo, di valutazione dei partecipanti al termine  del  corso  ai
fini del superamento del periodo di prova e dell'inquadramento  nella
qualifica di viceprefetto aggiunto, di risoluzione  del  rapporto  di
impiego in caso di inidoneita', nonche' i criteri  di  determinazione
della posizione in ruolo del funzionario ritenuto idoneo.
  2. Al termine del corso di formazione iniziale di cui al  comma  1,
il funzionario e' destinato, in sede di prima  assegnazione,  ad  una
prefettura-ufficio territoriale del Governo. Nell'ambito  delle  sedi
di servizio indicate dall'amministrazione ai fini della copertura dei
posti,  l'assegnazione  e'  effettuata  in  relazione   alla   scelta
manifestata da ciascun funzionario secondo  l'ordine  di  ruolo  come
determinato ai sensi del comma 1. Il  periodo  minimo  di  permanenza
nella sede di prima assegnazione non puo' essere inferiore a due anni
»;
    b) all'articolo 7, comma 1, le parole da: « che, avendo svolto il
tirocinio operativo » fino alla fine del comma sono soppresse.
  885.  Per  lo   svolgimento   della   procedura   concorsuale   per
l'assunzione di 180 unita' nella qualifica  iniziale  della  carriera
prefettizia, e' autorizzata la spesa di 850.000 euro per l'anno 2022.
  886. In aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente, il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato,  per
l'anno 2022, nell'ambito della vigente dotazione organica, fino a  44
dipendenti  appartenenti  all'area  III,  posizione   economica   F1,
mediante lo scorrimento delle graduatorie di  concorsi  vigenti  alla
data del 1° ottobre 2021 ovvero l'indizione di nuovi concorsi.  E'  a
tal fine autorizzata la spesa nel limite massimo  di  euro  1.543.184
per l'anno 2022 e di euro 1.851.820 a decorrere dall'anno 2023.
  887. All'articolo  23  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il primo comma
e' sostituito dal seguente: « Il servizio nelle residenze disagiate e
particolarmente disagiate del personale del  Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale e' computato conformemente
all'articolo 144  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18 ». All'articolo 144, secondo comma,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono aggiunti,
in fine, i seguenti  i  periodi:  «  Il  dipendente  in  costanza  di
servizio  o  i  superstiti  aventi  causa  possono  rinunciare   alle
maggiorazioni gia' acquisite relativamente  ai  periodi  di  servizio
anteriori al 1° luglio 2015 le cui quote di pensione  sono  calcolate
con il sistema contributivo. Non possono essere oggetto  di  rinuncia
le maggiorazioni gia' utilizzate per la liquidazione  di  trattamenti
pensionistici ».
  888. Alla tabella 1 allegata al regolamento di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, il numero: « 185 »
e' sostituito, rispettivamente nella seconda, terza e quarta colonna,
dai seguenti: « 190 », « 195 » e « 200 » e i numeri:  «  1.167  »,  «
1.185 », « 1.235  »,  «  4.530  »,  «  4.548  »  e  «  4.598  »  sono
rispettivamente sostituiti dai seguenti: « 1.172  »,  «  1.195  »,  «
1.250 », « 4.535 », « 4.558 » e « 4.613 ». Per le finalita' di cui al
presente comma, e' autorizzata la spesa di euro  838.805  per  l'anno
2022, euro 1.677.610  per  l'anno  2023  e  euro  2.516.415  annui  a
decorrere dall'anno 2024.
  889.  A  favore  del  Comando  unita'   forestali,   ambientali   e
agroalimentari dell'Arma dei carabinieri e' autorizzata la  spesa  di
500.000 euro per l'anno 2022.
  890.  E'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a  1,5
milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni   2022   e   2023   per
l'implementazione  di  politiche  organiche  di   natura   economica,
finanziaria e fiscale, nell'ambito dell'economia sociale, cosi'  come
definita  anche  dall'Action  Plan  for  the  Social  Economy   della
Commissione europea.
  891. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 890, l'ISTAT, previa
stipula di apposita convenzione  con  il  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze,  provvede  a  disciplinare  obiettivi  e  contributi,
procede alla realizzazione del conto satellite per l'economia sociale
nonche' del progetto di  sviluppo  delle  statistiche  sul  movimento
della platea di attori dell'economia sociale. Nei  limiti  di  quanto
previsto dalla convenzione, l'ISTAT e'  autorizzato  a  sottoscrivere
contratti di collaborazione.
  892. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, si provvede al riparto delle risorse di cui al  comma
890.
  893. Al fine di tutelare la qualita' del sughero  nazionale  contro
l'attacco dell'organismo nocivo Coraebus undatus, il sughero estratto
e'  obbligatoriamente  sottoposto  a  trattamento  termico   mediante
tecniche di bollitura prima di essere movimentato  al  di  fuori  del
territorio regionale di estrazione. Con apposito decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali,  da  adottare  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
sono stabilite le modalita'  di  contenimento  della  diffusione  del
Coraebus undatus mediante le tecniche di cui al primo periodo.
  894. Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e' istituito un  apposito  fondo  con
una dotazione di 150.000 euro  per  l'anno  2022  per  effettuare  le
attivita' di monitoraggio  del  Coraebus  undatus  mediante  apposita
convezione con l'Universita' degli studi di Sassari.
  895. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata  in
vigore della presente legge, sono definiti i criteri di impiego e  di
gestione del fondo di cui al comma 894.
  896. E' autorizzato un contributo di euro 350.000 per l'anno  2022,
a favore  della  fondazione  Anna  Milanese,  al  fine  di  garantire
assistenza e protezione alle ragazze povere ed  orfane  dell'Etiopia,
promuovendo l'istruzione e la cultura negli  strati  piu'  emarginati
della popolazione etiopica.
  897. E' autorizzato un contributo di euro 350.000 per l'anno  2022,
a favore dell'Istituto Campana per l'istruzione permanente,  al  fine
di sviluppare  la  funzione  di  educazione,  formazione  e  cultura,
attraverso proprie iniziative, e di  affiancare  le  attivita'  degli
istituti di istruzione di ogni ordine e grado.
  898. E' autorizzato un contributo di euro 350.000 per l'anno 2022 a
favore  del  Centro  studi  Salvo  d'Acquisto-CESD,   finalizzato   a
sostenere e a diffondere le attivita' in  ambito  culturale  dedicate
alla nobile figura dell'Arma dei carabinieri Salvo d'Acquisto.
  899.  Al  fine  di  avviare  un  programma  di  riqualificazione  e
adeguamento  dell'edificio  monumentale  e  di   valorizzazione   del
percorso museale dell'Accademia galileiana  di  scienze,  lettere  ed
arti di Padova, e' autorizzata la spesa di 125.000  euro  per  l'anno
2022.
  900. Al fine di favorire e promuovere la diffusione della lettura e
della fruizione visiva per coloro che sono affetti da disturbi  della
vista, ovvero soggetti con minorazioni visive di cui agli articoli 4,
5 e 6 della  legge  3  aprile  2001,  n.  138,  per  l'anno  2022  e'
autorizzata la spesa di  200.000  euro  in  favore  della  Biblioteca
italiana per ipovedenti « B.I.I. ONLUS » di Treviso.
  901. All'Istituto comprensivo « Pietro Paolo Mennea »  di  Barletta
e' riconosciuto un contributo di euro 600.000 per l'anno 2022 al fine
di consentire, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del  presente
comma,   l'adozione   degli   interventi   di   ristrutturazione    e
riqualificazione dei campi sportivi  del  plesso  scolastico,  tenuto
anche  conto  degli   obiettivi   di   riduzione   di   fenomeni   di
marginalizzazione e degrado sociale, nonche' di  miglioramento  della
qualita' urbana e di  riqualificazione  del  tessuto  sociale,  anche
attraverso la promozione di attivita' sportiva.
  902.  Al  fine  di   favorire   la   diffusione   delle   attivita'
assistenziali  sia  nel  campo  sociale  che  sanitario  nonche'   le
attivita' educative della Fondazione « Istituto Filippo Cremonesi  »,
e' autorizzata la spesa di 250.000 euro per  l'anno  2022  in  favore
della stessa allo scopo di sostenere le  fondamentali  attivita'  che
svolge all'interno della comunita' in cui opera.
  903. Al fine  di  mettere  a  disposizione  del  pubblico  e  degli
studiosi il patrimonio artistico e culturale  di  Franco  Zeffirelli,
risultato  di  quasi  settant'anni  di  carriera  e   dichiarato   di
particolare interesse storico da parte del Ministero per i beni e  le
attivita' culturali ai sensi codice di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, in data 29 gennaio 2009, e' autorizzata la spesa
di 200.000 euro per l'anno 2022 a  favore  della  Fondazione  privata
senza fini di lucro « Franco Zeffirelli ONLUS », istituita nel 2015.
  904. In occasione dell'ottantesimo anniversario della nascita della
Democrazia cristiana e' autorizzata la  spesa  di  euro  200.000  per
l'anno 2022  a  favore  della  Fondazione  De  Gasperi  ai  fini  del
programma straordinario di valorizzazione dell'archivio  degasperiano
inedito, oltreche' della promozione di ricerche, seminari e  convegni
da svolgere presso scuole superiori,  universita'  e  amministrazioni
locali.
  905. Al fine di sostenere i lavori  di  messa  in  sicurezza  della
Chiesa di San Pietro in Colle nel comune di Caldiero in provincia  di
Verona che presenta l'interesse culturale di cui  agli  articoli  10,
comma 1, e 12 del codice di cui al  decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, e' autorizzata per l'anno 2022 la spesa di 350.000  euro
in favore della parrocchia di Caldiero.
  906. Al fine di consentire la prosecuzione delle opere relative  al
viadotto sulla strada provinciale n.  24  al  chilometro  35+500,  in
localita' Valle Brembilla, e' assegnato alla provincia di Bergamo  un
contributo straordinario di 400.000 euro per l'anno 2023.
  907.  Allo  scopo  di  finanziare  le  iniziative   finalizzate   a
incrementare  la  fruizione  del  patrimonio  culturale  materiale  e
immateriale della Capitale italiana della cultura, e' autorizzata  la
spesa per l'anno 2022 di 0,5 milioni di euro, destinata  alle  citta'
di Bergamo e Brescia quali Capitali italiane della cultura per l'anno
2023 ai sensi dell'articolo 183, comma 8-bis,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77. Al fine di sostenere  e  valorizzare  l'attivita'
culturale gravemente penalizzata  dal  COVID-19  e'  autorizzata  per
l'anno 2022 la spesa di euro 300.000 a  favore  della  Fondazione  la
Versiliana di Pietrasanta.
  908. Al fine di favorire la conoscenza degli eventi  che  portarono
la salma del Milite ignoto a Roma e  di  preservarne  la  memoria  in
favore delle future generazioni, e' autorizzata la spesa  di  300.000
euro per l'anno 2022 per la prosecuzione del viaggio del Treno  della
memoria  attraverso  un  itinerario  che  raggiunga  almeno  tutti  i
capoluoghi di regione e le maggiori citta' italiane non coinvolte nel
percorso storico del 1921 e che simboleggi l'Unita' nazionale.
  909. Al fine di proseguire, nel  limite  di  spesa  autorizzato  ai
sensi  del  presente  comma,  gli  interventi   di   riqualificazione
energetica, adeguamento sismico e ristrutturazione dei  locali  della
Palestra Pertini e annesse aule della Scuola media « Giacomo Leopardi
», e' autorizzata la spesa in favore del comune di  Trofarello  di  l
milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
  910. Al fine di consentire, nel  limite  di  spesa  autorizzato  ai
sensi del presente comma, la prosecuzione dei lavori di  manutenzione
straordinaria  con  efficientamento  energetico   dell'immobile   con
piscina comunitaria nel comune di Centro Valle Intelvi, localita' San
Fedele, e' autorizzata la spesa di 1 milione  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2022, 2023 e 2024.
  911. Per la riqualificazione, nel limite di  spesa  autorizzato  ai
sensi del presente comma, del  compendio  del  Monte  San  Primo  del
comune di Bellagio, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro  per
ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
  912. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  dopo  il
comma 225 e' inserito il seguente:
  « 225-bis. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  da  219  a  224  si
applicano anche in relazione agli investimenti effettuati entro il 31
dicembre 2022. In relazione agli investimenti effettuati a  decorrere
dal 1° gennaio 2022, il credito d'imposta non puo' eccedere il 10 per
cento delle somme investite negli strumenti finanziari qualificati  e
puo' essere utilizzato in quindici quote annuali di pari importo ».
  913.  Con  riferimento  alle  cartelle  di   pagamento   notificate
dall'agente della riscossione dal 1° gennaio al  31  marzo  2022,  il
termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto
dall'articolo  25,  comma  2,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' fissato, ai fini di cui agli
articoli 30 e 50, comma  1,  dello  stesso  decreto,  in  centottanta
giorni.
  914. All'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, lettera a), la cifra: « 40.000,00 » e'  sostituita
dalla seguente: « 75.000,00 »;
    b) al comma 1, la lettera b) e' abrogata;
    c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  « 1-bis. I soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma 1
possono concedere finanziamenti a societa' a responsabilita' limitata
senza le limitazioni indicate nel comma 1, lettera a), e comunque per
un importo non superiore ad euro 100.000,00 »;
    d) al comma 5, lettera a), sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: « , prevedendo comunque una durata dei finanziamenti  fino  a
quindici anni »;
    e) al comma 5, lettera b), sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: « , escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante
i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale ».
  915. I risparmiatori che, entro il termine di cui  all'articolo  1,
comma 237, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, abbiano  presentato,
tramite la  procedura  di  compilazione  telematica  dell'istanza  di
indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  8  agosto  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2019, una domanda  incompleta
ovvero abbiano  avviato  la  procedura  telematica  entro  i  termini
previsti senza finalizzarla possono accedere alle prestazioni di  cui
all'articolo 1, commi da 493 a 506, della legge 30 dicembre 2018,  n.
145, a condizione che la  domanda  di  indennizzo  sia  completata  o
finalizzata  con  l'idonea  documentazione  attestante  i   requisiti
previsti, a pena di decadenza, entro il 15 marzo 2022.
  916. Ferma restando l'ordinaria attivita' istruttoria  e  decisoria
della Commissione tecnica, di cui all'articolo 1,  comma  501,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'eventuale ammissione all'indennizzo
delle domande di cui al comma 915 e' disposta dopo  il  completamento
delle procedure di indennizzo di cui  ai  commi  501  e  502-bis  del
predetto articolo 1  e  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  che
residuano a legislazione vigente.
  917. Al fine di realizzare la  piena  autonomia  organizzativa  del
CONI e in coerenza con  gli  standard  di  indipendenza  e  autonomia
previsti dal  Comitato  internazionale  olimpico,  nel  limite  della
dotazione organica del CONI stabilita a  legislazione  vigente,  sono
ceduti al CONI i seguenti contratti di lavoro:
    a) i contratti di lavoro del personale dirigente e non  dirigente
a tempo indeterminato di Sport e Salute S.p.A., gia'  dipendente  del
CONI alla data del 2 giugno 2002, che, alla data del 30 gennaio 2021,
prestava servizio presso il CONI in regime di avvalimento  e  comando
obbligatorio di cui al comma 5 dell'articolo 1 del  decreto-legge  29
gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43;
    b) i contratti di lavoro del personale dirigente e non  dirigente
a tempo indeterminato di Sport e Salute S.p.A. che, alla data del  30
gennaio  2021,  prestava  servizio  presso  il  CONI  in  regime   di
avvalimento e comando obbligatorio di cui al comma 5 dell'articolo  1
del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito  dalla  legge  24
marzo 2021, n. 43;
    c) i contratti di lavoro del personale dirigente e non  dirigente
a tempo  indeterminato  di  Sport  e  Salute  S.p.A.  indicato  dalla
societa' stessa d'intesa con il CONI entro venti giorni dalla data di
entrata in  vigore  della  presente  legge,  da  individuare  tra  il
personale impiegato presso il CONI in  esecuzione  del  contratto  di
servizio alla data del 30 gennaio 2021.
  918. Sono  parimenti  trasferiti  i  corrispondenti  fondi  per  il
trattamento di fine rapporto accantonato. La cessione  dei  contratti
di cui al comma 917 e' comunque subordinata all'assenso del personale
interessato, da manifestare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge.
  919. Il personale di cui  al  comma  917,  lettere  a),  b)  e  c),
mantiene i trattamenti economici e normativi previsti  dai  contratti
collettivi nazionali, territoriali ed aziendali applicati  alla  data
del  trasferimento,  ivi  inclusi  l'inquadramento  e  i  trattamenti
economici individuali in godimento alla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, fino alla loro scadenza o  comunque  fino  alla
stipula da parte del CONI di nuovi contratti collettivi  di  settore,
regolati dalla sola disciplina privatistica  e  non  dalla  normativa
generale di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  ed  e'
collocato in un contingente speciale ad esaurimento presso  il  CONI,
non  alimentabile  successivamente.  I  costi  del   personale   sono
interamente riconosciuti dal CONI.
  920. Il CONI e' autorizzato all'assunzione a  tempo  indeterminato,
secondo le modalita' previste dalla  normativa  vigente  in  tema  di
pubblico impiego, delle unita' di personale dirigente e non dirigente
sino   al   completamento   della   dotazione   organica    stabilita
dall'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n.  5,  convertito
dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, per i posti vacanti all'esito della
cessione dei contratti  di  cui  al  comma  917.  La  cessazione  del
rapporto di lavoro  del  personale  dirigente  e  non  dirigente  del
contingente speciale ad esaurimento consente al CONI di  procedere  a
reclutamenti di corrispondente personale in applicazione del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale assunto ai sensi  del
primo e  del  secondo  periodo  del  presente  comma  si  applica  il
contratto collettivo nazionale  del  personale,  dirigenziale  e  non
dirigenziale, del comparto funzioni centrali, sezione  enti  pubblici
non economici.
  921. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge  sono  abrogati  i  commi  2,  3  e  4  dell'articolo   1   del
decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24  marzo
2021, n. 43, con conseguente caducazione  delle  connesse  procedure,
ove avviate.
  922. Dalle disposizioni di cui ai commi da 917  a  921  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  923. Al fine di sostenere le federazioni  sportive  nazionali,  gli
enti di promozione sportiva e le  associazioni  e  societa'  sportive
professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio  fiscale,
la sede legale o la sede  operativa  nel  territorio  dello  Stato  e
operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento,
ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2020, sono sospesi:
    a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di
cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973,  n.  600,  che  i  predetti  soggetti  operano  in
qualita' di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio  2022  al  30  aprile
2022;
    b) i termini  relativi  agli  adempimenti  e  ai  versamenti  dei
contributi  previdenziali   e   assistenziali   e   dei   premi   per
l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
    c) i termini  dei  versamenti  relativi  all'imposta  sul  valore
aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio,  marzo  e  aprile
2022;
    d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi  in
scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.
  924. I versamenti sospesi ai sensi del comma 923  sono  effettuati,
senza applicazione di sanzioni e  interessi,  in  un'unica  soluzione
entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di
sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento  del  totale
dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore  residuo.  Il
versamento della prima rata avviene entro il 30  maggio  2022,  senza
interessi. I versamenti relativi al  mese  di  dicembre  2022  devono
essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa  luogo
al rimborso di quanto gia' versato.
  925. Al fine di migliorare lo  svolgimento  delle  funzioni  e  dei
compiti di consulenza legale e amministrativa attribuiti  all'Ufficio
dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza,  di  garantire
la  professionalita'  e  la  competenza  del  personale  nonche'   il
mantenimento  delle   capacita'   operative   e   gestionali   e   di
salvaguardare l'indipendenza e imparzialita' dell'Autorita' medesima,
e' istituito un fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2022.
  926. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il  presente  comma
si applica, laddove ne sussistano i presupposti, anche nei  confronti
delle  strutture  di  cui  all'articolo  4,  comma  13,  del  decreto
legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  in  condizioni  di  parita'
rispetto alle strutture sanitarie private accreditate. Ai  soli  fini
del riconoscimento del ristoro  ai  sensi  del  presente  comma,  nei
confronti delle strutture  di  cui  all'articolo  4,  comma  13,  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il  raggiungimento  del
limite del 90 per cento del budget deve intendersi riferito al 90 per
cento della produzione resa dalle medesime strutture nel 2019. A  tal
fine,  il  riconoscimento  dell'eventuale   ristoro   alle   predette
strutture e' regolato nell'ambito dell'accordo interregionale per  la
compensazione  della  mobilita'  sanitaria,  a  seguito  di  apposita
conferenza di servizi di cui all'articolo 14  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, a valere sul livello di finanziamento assegnato in sede
di riparto per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2022 ».
  927. Il presente comma nonche' i  commi  da  928  a  944  recano  i
principi  fondamentali  di   disciplina   della   sospensione   della
decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico  del
libero professionista in caso di malattia o  in  casi  di  infortunio
avvenuto per causa violenta  in  occasione  di  lavoro,  da  cui  sia
derivata la morte o un'inabilita' permanente al  lavoro,  assoluta  o
parziale,  ovvero  un'inabilita'  temporanea  assoluta  che   importi
l'astensione dal lavoro per piu' di tre giorni ai sensi dell'articolo
2 del testo unico di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124.
  928. Le disposizioni di cui al comma 927 si  applicano  a  tutti  i
casi di infortunio, seppure non avvenuti in occasione di lavoro, e  a
tutte le malattie ancorche' non correlate al lavoro.
  929. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale  per
grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero  in  caso
di cure domiciliari, se sostitutive  del  ricovero  ospedaliero,  che
comportano  un'inabilita'  temporanea  all'esercizio   dell'attivita'
professionale,  nessuna  responsabilita'  e'   imputata   al   libero
professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un  termine
tributario stabilito in favore  della  pubblica  amministrazione  per
l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire  da
parte del libero professionista nei  sessanta  giorni  successivi  al
verificarsi dell'evento.
  930. La disposizione di cui al comma  927  si  applica  al  termine
stabilito in favore della pubblica amministrazione che  ha  carattere
di perentorieta' e per il cui inadempimento e' prevista una  sanzione
pecuniaria e penale nei confronti del libero professionista o del suo
cliente.
  931. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma  929  sono
sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal  giorno
d'inizio  delle  cure  domiciliari  fino  a  trenta  giorni  dopo  la
dimissione dalla struttura sanitaria  o  la  conclusione  delle  cure
domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica  per
periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari superiori a  tre
giorni.
  932. Gli adempimenti sospesi in attuazione dei commi da 927  a  944
devono essere  eseguiti  entro  il  giorno  successivo  a  quello  di
scadenza del termine del periodo di sospensione.
  933. Ai fini dei commi da 927 a 944:
    a) per « libero professionista » s'intende la persona fisica  che
esercita come attivita' principale  una  delle  attivita'  di  lavoro
autonomo per le quali e' previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi
albi professionali;
    b) per « infortunio » s'intende l'evento dovuto a causa fortuita,
violenta ed esterna, che  produce  lesioni  corporali  obiettivamente
constatabili;
    c) per « grave malattia  »  s'intende  uno  stato  patologico  di
salute, non derivante da infortunio, la  cui  gravita'  sia  tale  da
determinare  il   temporaneo   mancato   svolgimento   dell'attivita'
professionale, a causa della necessita' di  provvedere  ad  immediate
cure  ospedaliere  o  domiciliari,  ovvero  a  indagini   e   analisi
finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute;
    d) per « cura domiciliare  »  s'intende  la  cura  a  seguito  di
infortunio  o  per  malattia  grave,   nonche'   l'erogazione   delle
prestazioni  mediche,  riabilitative,  infermieristiche  e  di  aiuto
infermieristico necessarie e  appropriate  in  base  alle  specifiche
condizioni di salute della persona  ai  sensi  dell'articolo  22  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  12  gennaio  2017,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  65
del 18 marzo 2017;
    e) per « intervento chirurgico »  s'intende  l'intervento  svolto
presso una struttura sanitaria e necessario per la salvaguardia dello
stato di salute del libero professionista.
  934. La sospensione dei termini tributari  disposta  ai  sensi  del
comma 927 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da  parte
del libero professionista si applica solo nel  caso  in  cui  tra  le
parti esiste un mandato  professionale  avente  data  antecedente  al
ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare.
  935. Copia dei mandati professionali, unitamente a  un  certificato
medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria
o dal medico curante,  deve  essere  consegnata  o  inviata,  tramite
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con  posta  elettronica
certificata  (PEC),  presso  i  competenti  uffici   della   pubblica
amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste
dai commi da 927 a 944.
  936. Alle ipotesi previste dai commi da 932 a 937 e' equiparato  il
parto  prematuro  della   libera   professionista.   Al   verificarsi
dell'evento i termini relativi agli adempimenti tributari di  cui  al
comma 929 sono sospesi a decorrere dal giorno  del  ricovero  per  il
parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera  professionista
deve consegnare o inviare tramite le medesime modalita' previste  dal
comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria
o dal medico curante, attestante lo  stato  di  gravidanza,  la  data
presunta di conclusione della stessa, la data di ricovero e  la  data
del  parto,  nonche'  copia  dei  mandati  professionali  dei  propri
clienti.
  937. In caso di interruzione della gravidanza,  avvenuta  oltre  il
terzo  mese  dall'inizio  della  stessa,  i  termini  relativi   agli
adempimenti di cui al comma  929  sono  sospesi  fino  al  trentesimo
giorno  successivo  all'interruzione  della  gravidanza.  La   libera
professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione  della
gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le  medesime  modalita'
previste dal  comma  935  un  certificato  medico,  rilasciato  dalla
struttura sanitaria o dal medico  curante,  attestante  lo  stato  di
gravidanza, la data presunta d'inizio  della  gravidanza  e  la  data
dell'interruzione   della   stessa,   nonche'   copia   dei   mandati
professionali dei propri clienti.
  938. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari
di cui ai commi da 929 a 932 si applica anche nel caso di decesso del
libero professionista, purche' esista un mandato professionale tra le
parti avente data antecedente al decesso.  I  termini  relativi  agli
adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi per sei mesi a decorrere
dalla data del decesso.
  939. Entro trenta giorni dal decesso del libero professionista,  il
cliente deve consegnare o inviare, tramite raccomandata con avviso di
ricevimento ovvero con PEC, presso i competenti uffici della pubblica
amministrazione, il relativo mandato professionale.
  940. Le disposizioni di cui ai commi da  927  a  944  si  applicano
anche  in  caso  di  esercizio  della  libera  professione  in  forma
associata o  societaria,  ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti  in
materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o
dei soci sia inferiore a tre, ovvero il professionista infortunato  o
malato   sia   nominativamente   responsabile    dello    svolgimento
dell'incarico professionale.
  941. Per le somme dovute a titolo di tributi, il cui  pagamento  e'
stato sospeso ai sensi delle disposizioni dei commi da 927 a 944,  si
applicano gli interessi al tasso legale. Gli  interessi,  da  versare
contestualmente all'imposta o al tributo sospeso, sono dovuti per  il
periodo di tempo decorrente dalla scadenza  originaria  a  quella  di
effettivo pagamento.
  942. La  pubblica  amministrazione  puo'  richiedere  alle  aziende
sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti
di coloro  che  richiedono  l'applicazione  della  sospensione  degli
adempimenti ai sensi dei commi da 927  a  944.  All'attuazione  delle
predette  disposizioni  le  amministrazioni  interessate   provvedono
nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.
  943. Chiunque abbia beneficiato della sospensione della  decorrenza
di termini ai sensi dei commi da 927 a 944 sulla base  di  una  falsa
dichiarazione o attestazione e' punito con una sanzione pecuniaria da
2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni.  Ogni
altra violazione delle disposizioni dei commi da 927 a 942 e'  punita
con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.
  944. Le sanzioni di cui al comma  943  si  applicano,  altresi',  a
chiunque favorisca il compimento degli illeciti di  cui  al  medesimo
comma.
  945.  Allo  scopo  di  promuovere  e  di  incrementare  la  ricerca
applicata e l'innovazione nel campo delle scienze della vita e per il
contrasto alle pandemie, e' istituita la Fondazione « Biotecnopolo di
Siena », di seguito denominata « Fondazione », con sede a Siena,  che
svolge funzioni di promozione e di coordinamento delle  attivita'  di
studio,  di   ricerca,   di   sviluppo   tecnico-scientifico   e   di
trasferimento tecnologico e dei processi  innovativi,  a  partire  da
quelle insistenti nell'ecosistema senese delle scienze della vita; la
Fondazione  svolge  altresi'  le  funzioni  di   hub   antipandemico,
avvalendosi anche di centri spoke e delle reti di sequenziamento  dei
patogeni virali, per la ricerca,  lo  sviluppo  e  la  produzione  di
vaccini  ed  anticorpi  monoclonali  per  la  cura  delle   patologie
epidemico-pandemiche emergenti, assicurando le necessarie interazioni
con i centri  coinvolti  nello  sviluppo  di  vaccini  anche  animali
secondo  il  modello   onehealth.   La   Fondazione   favorisce,   in
collaborazione con altri soggetti  nazionali  ed  internazionali,  la
realizzazione di  programmi  per  la  ricerca,  l'innovazione  ed  il
trasferimento tecnologico al  sistema  produttivo  nell'ambito  delle
applicazioni biotecnologiche finalizzate alla protezione della salute
umana,  nonche'   le   ulteriori   attivita'   progettuali   connesse
all'attuazione degli interventi del  PNRR  in  tali  ambiti.  Per  le
finalita' di cui al presente comma, la Fondazione  instaura  rapporti
con omologhi enti e organismi, in Italia e all'estero.
  946.  Sono  membri  fondatori   della   Fondazione   il   Ministero
dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'universita' e  della
ricerca, il Ministero della salute  e  il  Ministero  dello  sviluppo
economico, ai quali e' attribuita la vigilanza sulla Fondazione.
  947. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca e del Ministro
della salute, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
e' approvato lo statuto della Fondazione, che definisce le  finalita'
e il modello organizzativo e individua le  attivita'  strumentali  ed
accessorie  alle  predette  finalita'.  Lo  statuto  disciplina,  tra
l'altro, le modalita' di  collaborazione  o  di  partecipazione  alla
Fondazione di enti pubblici e privati, tra i quali,  in  particolare,
la Fondazione Toscana Life Sciences (TLS), nonche' le  modalita'  con
cui  tali  soggetti  possono  concorrere  al  sostegno  economico   e
finanziario del progetto scientifico e di  trasferimento  tecnologico
della Fondazione medesima.
  948. Il patrimonio della Fondazione e' costituito  da  apporti  dei
Ministeri di cui al comma 946 e  incrementato  da  ulteriori  apporti
dello Stato, nonche' dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e
privati. La Fondazione puo' avvalersi,  altresi',  di  contributi  di
enti pubblici e privati, secondo le modalita' stabilite  da  apposite
convenzioni stipulate con i suddetti enti.
  949. Per la costituzione della Fondazione e  per  la  realizzazione
del  progetto  volto  ad  incrementare   la   ricerca   applicata   e
l'innovazione  nel  campo  delle  scienze  umane  e  delle  patologie
epidemico-pandemiche e' autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per
l'anno 2022, 12 milioni di euro per l'anno 2023 e 16 milioni di  euro
a decorrere dall'anno 2024. Gli apporti al fondo di  dotazione  e  al
fondo di gestione della Fondazione a carico del bilancio dello  Stato
sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la  tesoreria
dello  Stato,  intestato  alla  Fondazione.  Fermo  restando   quanto
previsto dal decreto-legge 6 maggio  2021,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,  n.  101,  le  iniziative
promosse dalla Fondazione possono altresi' essere finanziate  con  le
risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  e),  numero  3,  del
citato decreto-legge n. 59 del 2021, autorizzate per  l'intervento  «
Ecosistemi innovativi della salute », nel  rispetto  degli  obiettivi
intermedi e finali, successivi al 30 giugno 2022,  individuati  nella
relativa  scheda  progetto   allegata   al   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze  adottato  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 7, del medesimo decreto-legge n. 59 del 2021, nel limite di 340
milioni di euro complessivi e con specifico riferimento alle funzioni
di hub antipandemico. Per i  progetti  finanziati  con  le  rimanenti
risorse autorizzate per l'intervento «  Ecosistemi  innovativi  della
salute », restano fermi  tempistica  e  obiettivi  individuati  nella
citata scheda progetto.
  950. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione  della
Fondazione e di  conferimento  e  di  devoluzione  alla  stessa  sono
esclusi da ogni tributo e diritto e  sono  effettuati  in  regime  di
neutralita' fiscale.
  951. Al fine di velocizzare gli interventi nell'ambito del  settore
biomedicale, con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite
le risorse che nell'ambito del Fondo per il trasferimento tecnologico
di cui all'articolo 42 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono da destinare  alla  promozione  della  ricerca  e  riconversione
industriale del settore biomedicale. A tal fine  e'  istituito  nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un  fondo,
denominato « Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico
», cui sono attribuite anche le risorse da  assegnare  ai  sensi  del
comma  1-bis  del  medesimo  articolo  42.  Il  Fondo  opera  per  il
potenziamento  della  ricerca,  lo  sviluppo   e   la   riconversione
industriale del  settore  biomedicale  per  la  produzione  di  nuovi
farmaci e vaccini, di prodotti per la diagnostica  e  di  dispositivi
medicali,  anche  attraverso  la  realizzazione  di  poli   di   alta
specializzazione. Per la realizzazione degli  interventi  di  cui  al
presente comma, il Ministero dello sviluppo economico si avvale della
Fondazione Enea Tech e Biomedical ai sensi del citato articolo 42 del
decreto-legge n. 34 del 2020, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 77 del 2020. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
  952. In considerazione della rilevanza  ricoperta  all'interno  dei
progetti infrastrutturali connessi alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026
e  della   prodromicita'   all'avvio   dei   successivi   lavori   di
riqualificazione della variante Lecco-Bergamo, ex  SS639,  denominata
secondo Lotto funzionale « San Gerolamo », nonche' in  considerazione
del carattere di indifferibilita' e urgenza connesso al grave rischio
idrogeologico e strutturale, per gli interventi di messa in sicurezza
e  per  il  completamento  delle  tre  aree  di  intervento  attivate
nell'ambito del cantiere, sito nei territori di competenza dei comuni
di Lecco (localita' Chiuso), Vercurago e Calolziocorte, relativi alla
riqualificazione della medesima variante Lecco-Bergamo  ex  SS639  e'
autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per  l'anno  2022,  di  30
milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni  di  euro  per  l'anno
2024.
  953. All'articolo 82, comma 1, della legge  27  dicembre  2002,  n.
289, dopo la parola: « Aosta, » sono inserite le seguenti: « Trieste,
Ancona, ».
  954. Per le compensazioni degli  oneri  di  servizio  pubblico  sui
servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Trieste, verso  alcuni
tra i principali aeroporti nazionali e internazionali, accettati  dai
vettori conseguentemente all'esito della  relativa  gara  di  appalto
europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui  agli
articoli 16 e 17 del regolamento (CE)  n.  1008/2008  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24  settembre  2008,  sono  stanziati  3
milioni di euro per l'anno 2022. La  regione  Friuli  Venezia  Giulia
concorre, a titolo di  cofinanziamento,  per  un  importo  pari  a  3
milioni di euro per l'anno 2022.
  955. Per le compensazioni degli  oneri  di  servizio  pubblico  sui
servizi aerei di linea da  e  per  l'aeroporto  di  Ancona,  verso  i
principali    aeroporti    nazionali,    accettati    dai     vettori
conseguentemente all'esito della relativa  gara  di  appalto  europea
espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli
16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 24 settembre 2008, sono  stanziati  3  milioni  di
euro per l'anno  2022.  La  regione  Marche  concorre,  a  titolo  di
cofinanziamento, per un importo pari a  3,177  milioni  di  euro  per
l'anno 2022.
  956. In relazione all'evolversi della situazione  epidemiologica  e
al fine di garantire il corretto svolgimento  degli  esami  di  Stato
conclusivi del primo e del secondo ciclo  di  istruzione  per  l'anno
scolastico  2021/2022,  con  una  o  piu'  ordinanze   del   Ministro
dell'istruzione,   possono,   sentite   le   competenti   Commissioni
parlamentari, essere adottate specifiche misure  per  la  valutazione
degli apprendimenti  e  per  lo  svolgimento  degli  esami  di  Stato
conclusivi del primo e del secondo ciclo  di  istruzione,  anche  tra
quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.  22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.  41.  Le
specifiche misure adottate ai sensi del  presente  comma  non  devono
determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  957. Al comma 5-bis dell'articolo 35  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, dopo le parole: « cinque anni » sono inserite  le
seguenti: « , ad eccezione  dei  direttori  dei  servizi  generali  e
amministrativi  delle  istituzioni  scolastiche  ed   educative   che
permangono nella sede  di  prima  destinazione  per  un  periodo  non
inferiore a tre anni ».
  958. Al fine  di  corrispondere  alle  esigenze  delle  istituzioni
scolastiche connesse all'emergenza  epidemiologica,  all'articolo  59
del  decreto-legge  25   maggio   2021   n.   73,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.  106,  dopo  il  comma
9-bis e' inserito il seguente:
  « 9-ter. I posti comuni e di sostegno destinati alle  procedure  di
cui al comma 4 e rimasti vacanti dopo  le  relative  operazioni  sono
destinati sino al 15 febbraio  2022  alle  immissioni  in  ruolo  con
decorrenza giuridica ed economica 1° settembre 2022 dei  soggetti  di
cui al comma 3, limitatamente alle classi di concorso per le quali la
pubblicazione della graduatoria avviene dopo il  31  agosto  2021  ed
entro il 30 novembre 2021 ».
  959. All'articolo 230-bis, comma 2,  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo,  dopo  le  parole:  «  a  prorogare  »  sono
inserite le seguenti: « o, qualora non gia' attribuiti, in tutto o in
parte, a conferire, entro il limite di autorizzazione di spesa di cui
al terzo periodo, gli incarichi riguardanti »;
    b) al primo periodo, la parola: «  2021  »  e'  sostituita  dalla
seguente: « 2022 »;
    c) al terzo periodo, le parole: « pari a 7,9 milioni di euro  per
l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 7,9 milioni di
euro annui per gli anni 2021 e 2022 ».
  960. All'articolo 58 del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  il
comma 5-septies e' sostituito dal seguente:
  « 5-septies. Nel limite di spesa  di  cui  al  comma  5-bis,  primo
periodo, e nell'ambito dei posti di cui al comma 5-ter, il  Ministero
dell'istruzione e' autorizzato ad avviare una procedura selettiva per
la  copertura  dei  posti  eventualmente  residuati  all'esito  delle
procedure di cui al comma 5-sexies graduando i candidati  secondo  le
modalita' ivi previste. La  procedura  selettiva  e'  finalizzata  ad
assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere  dal  1°  settembre
2022, il personale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma
5-sexies che non abbia potuto partecipare alle procedure per  mancata
disponibilita' di posti nella  provincia  di  appartenenza.  I  posti
eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al
comma 5-sexies sono utilizzati per  il  collocamento  in  ruolo,  una
tantum e nell'ordine di un'apposita graduatoria  nazionale  formulata
sulla  base  del  punteggio  attribuito  a   seguito   di   selezioni
provinciali,  dei  partecipanti  che  non   abbiano   precedentemente
partecipato alle procedure selettive per mancata emanazione del bando
per la provincia di appartenenza.  I  posti  eventualmente  residuati
all'esito della procedura selettiva di cui al periodo precedente sono
utilizzati anche per il collocamento in ruolo una tantum, a domanda e
nell'ordine della medesima  graduatoria  nazionale,  sulla  base  del
punteggio attribuito a seguito  delle  graduatorie  provinciali,  dei
partecipanti che siano risultati in soprannumero nella  provincia  in
virtu' della propria posizione nelle  graduatorie  di  cui  al  comma
5-sexies. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al
presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i  rapporti
instaurati  a  tempo  parziale  non  possono  essere  trasformati  in
rapporti a tempo pieno, ne' puo' esserne incrementato  il  numero  di
ore lavorative, se non in presenza di risorse  certe  e  stabili.  Le
risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo  del  personale
assunto ai sensi del presente  comma  e  dei  commi  precedenti  sono
utilizzate, nell'ordine, per la  trasformazione  a  tempo  pieno  dei
rapporti instaurati ai  sensi  dei  commi  5-ter  e  5-sexies  e  del
presente  comma.  Nelle  more  dell'avvio  della  predetta  procedura
selettiva,  al  fine  di  garantire  il  regolare  svolgimento  delle
attivita' didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti
e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies
sono ricoperti mediante supplenze temporanee del  personale  iscritto
nelle vigenti graduatorie. Il  personale  immesso  in  ruolo  non  ha
diritto,  ne'  ai  fini  giuridici  ne'  a   quelli   economici,   al
riconoscimento del servizio prestato quale dipendente  delle  imprese
titolari di contratti per lo svolgimento dei  servizi  di  pulizia  e
ausiliari. Le assunzioni per la copertura dei posti e, ove necessario
per il numero di aspiranti inserito in graduatoria,  di  quelli  resi
nuovamente vacanti e disponibili sono autorizzate nel limite di spesa
di cui al comma 5-bis. Si applicano i requisiti di  ammissione  e  le
cause di esclusione previsti dal comma 5-sexies, ivi compreso  l'aver
partecipato alla relativa  procedura,  nonche'  i  requisiti  per  la
partecipazione alla procedura selettiva, le modalita' di  svolgimento
e i termini  per  la  presentazione  delle  domande  determinati  con
decreto del Ministro dell'istruzione da emanare, di  concerto  con  i
Ministri del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la  pubblica
amministrazione e  dell'economia  e  delle  finanze,  entro  sessanta
giorni della data di entrata in vigore della presente disposizione ».
  961. E' istituito un fondo nello stato di previsione del  Ministero
dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 2 milioni di euro
per l'anno 2022, 14,5 milioni di euro per l'anno 2023, 31 milioni  di
euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 62  milioni
di euro per l'anno 2026, 68,5 milioni di euro  per  l'anno  2027,  71
milioni di euro per l'anno 2028, 74 milioni di euro per l'anno  2029,
77 milioni di euro per l'anno 2030, 79 milioni  di  euro  per  l'anno
2031 e 106 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032,  destinato  al
finanziamento  di  assunzioni  in  deroga  alle  ordinarie   facolta'
assunzionali,  con  correlato  incremento,  ove   necessario,   delle
dotazioni organiche delle Forze di polizia ad  ordinamento  civile  e
militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Un  importo  non
superiore al 5 per cento delle predette  risorse  e'  destinato  alle
relative spese di funzionamento. All'attuazione del presente comma si
provvede, nei limiti delle predette risorse finanziarie,  con  uno  o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei  ministri  su  proposta
dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e  delle
finanze, sentiti  i  Ministri  dell'interno,  della  difesa  e  della
giustizia.
  962. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 7,5 milioni  di
euro per l'anno 2023, 2 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal
2024 al 2026, 4 milioni di euro per l'anno 2027, 1  milione  di  euro
per l'anno 2028, 2 milioni di euro per l'anno 2029,  3,5  milioni  di
euro per l'anno 2030, 4,5 milioni  di  euro  per  l'anno  2031  e  18
milioni di euro a decorrere dall'anno 2032.
  963. Presso il Ministero del turismo e' istituito un  fondo  per  i
cammini religiosi, con una dotazione di 3  milioni  di  euro  per  il
2022,  per  il  rilancio  e  la  promozione  turistica  dei  percorsi
cosiddetti « cammini » religiosi e il recupero  e  la  valorizzazione
degli immobili che li caratterizzano. Con decreto del  Ministero  del
turismo sono dettate le misure attuative del presente comma.
  964. All'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre  2021,  n.  121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021,  n.  156,
dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:
  « 4-quinquies. In relazione alle concessioni autostradali, al  fine
di promuovere l'innovazione tecnologica  e  la  sostenibilita'  delle
infrastrutture autostradali assicurando,  al  contempo,  l'equilibrio
economicofinanziario,   in   sede    di    gara,    l'amministrazione
aggiudicatrice, nel rispetto  della  disciplina  regolatoria  emanata
dall'Autorita' di  regolazione  dei  trasporti,  puo'  prevedere  che
all'equilibrio economico-finanziario della concessione concorrano, in
alternativa al contributo pubblico di cui all'articolo 165, comma  2,
secondo periodo, del codice di cui al decreto legislativo  18  aprile
2016, n. 50, risorse finanziarie messe a  disposizione  da  un  altro
concessionario di infrastruttura autostradale,  purche'  quest'ultima
sia funzionalmente e territorialmente interconnessa a quella  oggetto
di aggiudicazione.
  4-sexies. Nei casi di cui al comma 4-quinquies:
    a) il concessionario autostradale che  mette  a  disposizione  le
risorse finanziarie:
      1) sottoscrive la  convenzione  di  concessione  unitamente  al
concessionario, selezionato all'esito  della  procedura  di  evidenza
pubblica;
      2)    e'    solidalmente     responsabile     nei     confronti
dell'amministrazione concedente dell'esatto adempimento da parte  del
titolare della concessione dell'adempimento degli obblighi  derivanti
dalla convenzione di concessione;
      3)  incrementa,  in  misura  corrispondente  all'entita'  delle
risorse messe a disposizione ed anche ai  fini  della  determinazione
del valore di subentro, l'importo degli  investimenti  effettuati  in
relazione all'infrastruttura ad esso  affidata,  fermi  restando  gli
obblighi di investimento definiti nella  convenzione  di  concessione
relativa alla medesima infrastruttura;
    b) il  concessionario  autostradale  beneficiario  delle  risorse
finanziarie  riduce,  in  misura  corrispondente  all'entita'   delle
risorse messe a disposizione ed anche ai  fini  della  determinazione
del valore di subentro, l'importo degli  investimenti  effettuati  in
relazione  all'infrastruttura  ad  esso  affidata.  Gli  investimenti
effettuati   dal   concessionario   si   intendono   eseguiti   anche
nell'interesse del concessionario che mette a disposizioni le risorse
finanziarie;
    c) le prestazioni rese dal concessionario di cui alla lettera  b)
nei confronti del concessionario di  cui  alla  lettera  a)  assumono
rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ».
  965. Al comma 4-bis dell'articolo 58 del  decreto-legge  25  maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio
2021, n. 106, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:
    « f-bis) installazione di impianti per la ventilazione  meccanica
controllata (VMC) con recupero di calore ».
  966.  All'Autorita'   di   sistema   portuale   del   Mar   Tirreno
centro-settentrionale e' riconosciuto, per l'anno 2022, un contributo
di 2 milioni di euro.
  967. Nello stato di previsione del Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e' istituito un fondo, con una dotazione di 500.000
euro per l'anno 2022, finalizzato a finanziare la costituzione di una
« banca dati  dei  minori  per  i  quali  e'  disposto  l'affidamento
familiare, nonche' delle famiglie e delle singole persone disponibili
a  diventare  affidatarie   »,   volta   a   garantire   un'immediata
consultazione dei dati al fine di ottenere ogni informazione utile ad
assicurare il miglior esito del procedimento.
  968. Nell'ambito della lotta contro la violenza di genere, al  fine
precipuo di favorire la sicurezza « per strada »  delle  donne  e  di
prevenire comportamenti violenti o  molesti  attraverso  lo  sviluppo
sulla rete intermodale dei trasporti di servizi di sostegno immediato
e  di  prossimita'  alle  potenziali  vittime,  e'  riconosciuto   un
contributo  pari  a  200.000  euro  per   l'anno   2022   in   favore
dell'Associazione DONNEXSTRADA, volto a garantire il potenziamento di
progetti diretti alla messa in sicurezza dei percorsi.
  969. Ai lavoratori dipendenti del settore  privato  aventi  diritto
all'assicurazione economica di  malattia  presso  l'INPS,  che  siano
stati  destinatari  durante  l'anno  2021  del  trattamento  di   cui
all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
laddove la prestazione lavorativa non sia  stata  resa  in  modalita'
agile e qualora abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile di
malattia, e' riconosciuta un'indennita'  una  tantum,  pari  a  1.000
euro, per l'anno 2022. L'indennita'  di  cui  al  primo  periodo  non
concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
e non e' riconosciuto per essa accredito di contribuzione figurativa.
L'indennita' di cui al presente comma e'  erogata  dall'INPS,  previa
domanda con autocertificazione del possesso dei requisiti di  cui  al
primo periodo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni  di  euro
per l'anno 2022. L'INPS provvede al  monitoraggio  del  rispetto  del
limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero  dell'economia  e
delle  finanze.  Qualora  dal   predetto   monitoraggio   emerga   il
verificarsi di scostamenti, anche in  via  prospettica,  rispetto  al
predetto limite di  spesa,  non  sono  adottati  altri  provvedimenti
concessori.
  970. All'articolo 2  del  decreto-legge  29  gennaio  2021,  n.  5,
convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, dopo  il  comma  1  sono
inseriti i seguenti:
  « 1-bis Nell'ambito del controllo sull'utilizzo  delle  risorse  da
parte degli organismi sportivi, di cui  all'articolo  1,  comma  630,
della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  l'Autorita'  di  Governo
competente in materia di sport puo' avvalersi della societa' Sport  e
Salute S.p.A., nei limiti delle risorse  disponibili  a  legislazione
vigente. La medesima Autorita' di Governo nomina uno  dei  componenti
dei  collegi  dei  revisori  dei  conti  delle  federazioni  sportive
nazionali e delle discipline sportive associate,  fermo  restando  il
potere di controllo  del  CONI  sui  contributi  finanziari  da  esso
erogati  ai  suddetti  organismi,  per  il  perseguimento  delle  sue
finalita' istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma  2,  lettera
e), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.  Resta  fermo  il
potere di commissariamento del CONI  nel  caso  di  gravi  violazioni
sull'utilizzo dei propri contributi finanziari erogati a  federazioni
sportive nazionali e discipline sportive  associate  o  nel  caso  di
gravi violazioni di norme degli statuti e dei  regolamenti  sportivi,
come previsto all'articolo 5, comma 2, lettere e), e-bis) ed  e-ter),
del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.
  1-ter. Entro centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, il CONI adegua lo  statuto,  i  principi
fondamentali e i regolamenti sportivi alle  disposizioni  di  cui  al
presente articolo. Entro ulteriori centottanta giorni dalla  data  di
approvazione delle modifiche  statutarie  del  CONI,  le  federazioni
sportive  nazionali  e  le  discipline  sportive  associate  adeguano
conseguentemente   i   loro   statuti    e    regolamenti.    Decorsi
rispettivamente i termini di cui al presente  comma,  l'Autorita'  di
Governo competente in  materia  di  sport,  con  proprio  decreto  da
adottare entro i trenta giorni successivi, nomina un  commissario  ad
acta per l'adeguamento alle disposizioni di legge ».
  971. Al fine di introdurre nell'ordinamento un  sostegno  economico
in favore dei lavoratori titolari di un contratto di lavoro  a  tempo
parziale ciclico verticale, e' istituito nello  stato  di  previsione
del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  un  fondo,
denominato « Fondo per il sostegno dei  lavoratori  con  contratto  a
part-time ciclico verticale », con una dotazione  di  30  milioni  di
euro per gli anni 2022 e 2023. Con apposito provvedimento  normativo,
nei limiti delle risorse di cui al primo periodo,  che  costituiscono
il  relativo  limite  di  spesa,  si  provvede  a   dare   attuazione
all'intervento suddetto.
  972. Nello stato  di  previsione  del  Ministero  della  salute  e'
istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per  l'anno
2022, finalizzato allo  studio,  alla  diagnosi  e  alla  cura  della
fibromialgia.
  973. Al fine di garantire il sostegno ai processi di  miglioramento
e innovazione educativa, di  formazione  in  servizio  del  personale
della scuola, di documentazione e ricerca didattica, di  orientamento
e contrasto alla dispersione scolastica, e' autorizzata la spesa di 2
milioni di euro a  titolo  di  contributo  nell'anno  2022  a  favore
dell'Istituto nazionale  di  documentazione,  innovazione  e  ricerca
educativa - INDIRE.
  974. II Fondo per il pluralismo e  l'innovazione  dell'informazione
di cui all'articolo 1  della  legge  26  ottobre  2016,  n.  198,  e'
incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023
per la quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.
  975.  Al   fine   di   favorire   la   diffusione   della   cultura
internazionalistica  e  l'approfondimento  qualitativo  dei  relativi
studi, e' riconosciuto un contributo pari a 200.000 euro  per  l'anno
2022 in favore dell'Istituto affari internazionali di Roma,  volto  a
conseguire il potenziamento delle attivita' di ricerca  del  predetto
Istituto sulle nuove tendenze  delle  relazioni  internazionali,  con
precipuo riferimento a quelle determinate  dalla  nuova  politica  di
difesa comune nell'ambito dell'Unione europea.
  976. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia a livello nazionale
e internazionale per una maggiore e migliore informazione, educazione
e  partecipazione  in  materia  di  tutela   ambientale,   a   favore
dell'Osservatorio euro-mediterraneo-Mar Nero per l'informazione e  la
partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno  alle  azioni
di sviluppo economico sostenibile locale, istituito nella  citta'  di
Venezia con legge regionale della regione Veneto 27 febbraio 2008, n.
1, e' autorizzato un contributo di 500.000 euro per l'anno 2022.
  977.  Al  fine  di  sperimentare  un  nuovo  modello  avanzato   di
innovazione,  fondata  sul  trasferimento  tecnologico,  secondo   un
approccio volto a valorizzare la conoscenza scientifica, il  Ministro
per il Sud e la coesione territoriale, di concerto  con  il  Ministro
dello sviluppo  economico,  individua,  previa  pubblicazione  di  un
avviso  per  manifestazione  di  interesse,  un  soggetto   altamente
qualificato, avente sede legale nel Mezzogiorno e dotato di  adeguate
infrastrutture  digitali  per  il  trasferimento   tecnologico,   cui
affidare la realizzazione di un programma di interventi destinati  ai
territori del Mezzogiorno, al fine di:  a)  individuare  e  aggregare
universita'  ed  istituti  di  ricerca   pubblica,   con   sede   nel
Mezzogiorno,  attivi  nella  ricerca  e  nello  sviluppo   di   nuove
tecnologie; b) sostenere la nascita di spin-off ad alto contenuto  di
conoscenza e la loro evoluzione  in  deep  tech  start-up  per  farne
driver  privilegiati  di  innovazioni  avanzate,  contribuendo   alla
creazione di nuovi posti di lavoro qualificato  nel  Mezzogiorno;  c)
offrire servizi formativi e di advisoring ai  fondatori  di  start-up
innovative  per  assisterli  nell'evoluzione   della   loro   cultura
imprenditoriale in senso manageriale e nell'espansione  sui  mercati;
d) mettere a fianco di start-up innovative  grandi  e  medie  imprese
interessate a contribuire alla loro evoluzione in campo produttivo  e
commerciale, anche tramite investimenti diretti nel loro capitale; e)
individuare  istituzioni  finanziarie  e  fondi  di  venture  capital
disponibili ad offrire mezzi finanziari e investimenti di capitale  a
start-up  innovative  selezionate,  per  le  diverse  fasi  del  loro
sviluppo. Il programma di cui al presente comma considera  i  settori
imprenditoriali   di   particolare   rilevanza   nell'economia    del
Mezzogiorno    dando    priorita'     all'information     technology,
all'agroalimentare, al biomedicale, al farmaceutico, all'automotive e
all'aerospaziale. Per le finalita' di  cui  al  presente  comma,  con
delibera  del  Comitato  interministeriale  per   la   programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sono  destinate  risorse
finanziarie pari a 6 milioni di euro annui dal 2022 al 2026 a  valere
sul Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027,  di
cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  978. Il Ministero dello sviluppo  economico  accerta  lo  stato  di
realizzazione delle disposizioni di cui all'articolo  3  del  decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 219, al 30 giugno  2022,  rendendone
comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti e definisce le
modalita' di attuazione delle medesime disposizioni.
  979. Le procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo  25
novembre 2016, n. 219, ancora non concluse alla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, sono coordinate ai  termini  di  cui  al
comma 978.
  980. Sono vietati l'allevamento, la riproduzione in cattivita',  la
cattura e l'uccisione di visoni (Mustela viso o Neovison  vison),  di
volpi (Vulpes vulpes, Vulpes  Lagopus  o  Alopex  Lagopus),  di  cani
procione  (Nyctereutes  procyonoides),   di   cincilla'   (Chinchilla
laniger) e di  animali  di  qualsiasi  specie  per  la  finalita'  di
ricavarne pelliccia.
  981. In deroga al divieto di cui  al  comma  980,  gli  allevamenti
autorizzati alla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge
possono  continuare  a  detenere  gli  animali  gia'  presenti  nelle
strutture per il periodo necessario alla dismissione delle  stesse  e
comunque non oltre il 30 giugno 2022, fermo restando  il  divieto  di
riproduzione secondo  le  indicazioni  dell'ordinanza  del  Ministero
della salute 21 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
291 del 23 novembre 2020, e successive o ulteriori procedure indicate
dal Ministro della salute per  la  prevenzione  della  diffusione  di
zoonosi.
  982. E' istituito, per ciascuno degli anni 2022 e 2023,  presso  il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  un  fondo
di 3 milioni di euro per ciascun anno finalizzato a indennizzare  gli
allevamenti di animali da pelliccia  che  alla  data  di  entrata  in
vigore della  presente  legge  dispongano  ancora  di  un  codice  di
attivita' anche se non detengono animali.
  983. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali di concerto con il Ministro  della  salute  e  il  Ministro
della  transizione  ecologica,  sentite  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano,  da  adottare  entro  trenta  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente   legge,   sono
individuati i criteri e le modalita' dell'indennizzo.
  984. Il decreto di cui al comma  983  regola  altresi'  l'eventuale
cessione degli animali e detenzione, con obbligo di  sterilizzazione,
nel rispetto del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146,  e  delle
procedure indicate dal Ministro della salute per la prevenzione della
diffusione  di  zoonosi  presso  gli  allevamenti,  presso  strutture
autorizzate, accordando preferenza a quelle gestite direttamente o in
collaborazione con associazioni animaliste riconosciute.
  985. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3-bis, dopo le parole: « 40 per cento » sono aggiunte
le seguenti: « e, per il solo anno 2022, del 50 per cento »;
    b) dopo il comma 3-ter e' inserito il seguente:
  « 3-quater. Limitatamente all'anno 2022, alla birra realizzata  nei
birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge  16  agosto
1962, n.  1354,  aventi  una  produzione  annua  superiore  a  10.000
ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si  applica  l'aliquota  di
accisa di cui all'allegato I  annesso  al  presente  testo  unico  in
misura ridotta:
    a) del  30  per  cento  per  i  birrifici  con  produzione  annua
superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;
    b) del  20  per  cento  per  i  birrifici  con  produzione  annua
superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri ».
  986. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso
al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le  imposte
sulla  produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali   e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, e' rideterminata, dal 1° gennaio 2022 al 31  dicembre  2022,  in
euro 2,94 per ettolitro e per  grado-Plato  e,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2023, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato.
  987. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, si provvede alle conseguenti modifiche al decreto del
Ministro dell'economia e delle  finanze  4  giugno  2019,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019.
  988. Gli imprenditori agricoli che a causa di  calamita'  naturali,
di  eventi  epidemiologici,  di  epizoozie  o  fitopatie,  dichiarati
eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, non siano in grado  di  rispettare  il  criterio  della
prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile  mantengono  ad
ogni effetto di legge la propria qualifica ancorche', in attesa della
ripresa produttiva della propria azienda e comunque  per  un  periodo
non  superiore  a  tre   anni   dalla   suddetta   declaratoria,   si
approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico  in  cui
operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli.
  989. Ai fini del riconoscimento  della  specifica  professionalita'
richiesta e dei rischi nello  svolgimento  dei  controlli,  anche  di
polizia  giudiziaria,  nel  settore  agroalimentare,  da  parte   del
personale dell'Ispettorato centrale della  tutela  della  qualita'  e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari,  e'  autorizzata
la spesa di 2 milioni di  euro  per  l'anno  2022,  quale  incremento
dell'indennita' di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge  11
gennaio 2001, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
marzo 2001, n. 49.
  990. E' riconosciuto al comune di  Trieste,  per  l'anno  2022,  un
contributo di 2 milioni di euro,  finalizzato  alla  manutenzione  di
impianti sportivi e terapeutici.
  991.  Per  fare  fronte  ad  interventi  urgenti  di  tutela  e  di
valorizzazione nel sito di Cividale del Friuli iscritto  nella  Lista
del patrimonio mondiale dell'UNESCO, e' autorizzata la spesa  di  1,2
milioni di euro per l'anno 2022.
  992. In deroga alle  norme  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla  procedura  di
riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli da  243-bis
a 243-sexies, gli enti locali che  hanno  proceduto  all'approvazione
del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo
243-bis, comma 5, del medesimo testo unico prima della  dichiarazione
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e  per  i  quali,
alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  non  si  e'
concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-quater, comma
3, o di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del citato testo  unico
di cui al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  possono
comunicare, entro  i  successivi  trenta  giorni  da  tale  data,  la
volonta' di esercitare la  facolta'  di  rimodulazione  del  suddetto
piano di riequilibrio finanziario pluriennale.
  993. La comunicazione di  cui  al  comma  992  e'  effettuata  alla
sezione  regionale  di  controllo  della  Corte  dei  conti  e   alla
Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai
sensi dell'articolo 243-quater, comma 5, del  medesimo  testo  unico,
abbia gia' impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale, tale comunicazione e' trasmessa  anche  alle
sezioni riunite della Corte dei conti.
  994.  Entro  i  successivi  centoventi  giorni  dalla  data   della
comunicazione di cui ai commi 992 e 993, gli enti  locali  presentano
una proposta di rimodulazione del piano di  riequilibrio  finanziario
pluriennale con la rideterminazione degli obiettivi ed  eventualmente
della relativa durata. In analogia, si applicano le procedure di  cui
all'articolo 243-quater, commi 7-bis e 7-ter, del testo unico di  cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  995. Le pubbliche amministrazioni coinvolte a  vario  titolo  nelle
attivita' di  coordinamento,  gestione,  attuazione,  monitoraggio  e
controllo  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR),
nell'ambito della propria autonomia, possono prorogare, per una  sola
volta,  i  contratti  di  consulenza   e   collaborazione,   di   cui
all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con soggetti fisici esterni  alla
pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2026, nei  limiti  delle
risorse finanziarie gia' destinate  per  tali  attivita'  nei  propri
bilanci, sulla base della legislazione vigente.
  996. All'articolo 4 del decreto-legge 29  dicembre  2016,  n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  1,  le  parole:  «  cinquantaquattro  mesi  »  sono
sostituite dalle seguenti: « settantotto mesi »;
    b) al comma 7, le parole: « , 11.200.000 euro per l'anno  2020  e
5.100.000 euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: «  ,
11.200.000 euro per l'anno 2020, 5.100.000 euro  per  1'anno  2021  e
8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ».
  997. In considerazione del calo dei  traffici  nei  porti  italiani
derivante  dall'emergenza  da  COVID-19  e  al  fine   di   sostenere
l'occupazione,  di   accompagnare   i   processi   di   riconversione
industriale  delle  infrastrutture  portuali  e  di   evitare   grave
pregiudizio all'operativita' e all'efficienza  portuali,  l'Autorita'
di sistema portuale del Mare di Sardegna  puo'  istituire,  entro  la
data del 30 giugno 2022 e secondo le modalita' di cui all'articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nei porti in essa
rientranti e nei quali almeno 1'80 per cento della movimentazione  di
merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni
in modalita' transhipment e persistano da almeno dodici mesi stati di
crisi  aziendale  o  cessazioni  delle   attivita'   terminalistiche,
un'Agenzia per la somministrazione del  lavoro  in  porto  e  per  la
riqualificazione professionale, per lo  svolgimento  delle  attivita'
previste  dal  medesimo  articolo  4,  nella  quale  confluiscono   i
lavoratori  in  esubero  delle   imprese   che   operano   ai   sensi
dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi  compresi  i
lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai  sensi
dell'articolo 18 della  citata  legge  n.  84  del  1994.  La  durata
dell'Agenzia non  puo'  superare  i  trentasei  mesi  dalla  data  di
istituzione. L'attivita' dell'Agenzia  e'  svolta  avvalendosi  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente nei bilanci dell'Autorita' di sistema portuale  del  Mare  di
Sardegna.
  998.  Fermo  quanto  previsto  dai  commi  2,  3,  4,  5,  6  e   8
dell'articolo  4  del  decreto-legge  29  dicembre  2016,   n.   243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,
ai lavoratori in esubero confluiti nell'Agenzia, ivi compresi  quelli
amministrativi, per le giornate di mancato avviamento  al  lavoro  si
applicano le disposizioni di cui al comma  2  dell'articolo  3  della
legge 28 giugno 2012, n. 92, nel limite delle risorse  aggiuntive  di
euro 4.830.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al  2024.  Fino  alla
data di istituzione dell'Agenzia e comunque fino al 30  giugno  2022,
ai lavoratori in esubero di cui al comma 997 continuano ad applicarsi
le previsioni di  cui  all'articolo  9-bis,  commi  1  e  2-bis,  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
  999. Ai fini degli interventi di cui all'articolo  1,  comma  1333,
secondo periodo, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  volti  al
trasferimento  della  Scuola  politecnica  -  Polo  universitario  di
ingegneria presso il Parco scientifico e tecnologico di GenovaErzelli
(Great Campus), e' autorizzata la spesa di 30  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
  1000. In relazione  alla  specificita'  prevista  dall'articolo  19
della legge 4 novembre 2010, n.  183,  e'  autorizzata  la  spesa  di
10.220.800 euro  per  l'anno  2022,  da  destinare  alla  stipula  di
apposite polizze assicurative per la tutela  legale  e  la  copertura
della responsabilita' civile verso terzi a favore del personale delle
Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco per  eventi  dannosi  non  dolosi  causati  a  terzi  nello
svolgimento  del  servizio,  secondo  la  ripartizione  di  cui  alla
seguente tabella:
   

                                                    (importi in euro)

          +---------------------------+-------------------+
          |POLIZIA DI STATO           |          1.470.350|
          +---------------------------+-------------------+
          |POLIZIA PENITENZIARIA      |            677.600|
          +---------------------------+-------------------+
          |ARMA DEI CARABINIERI       |          1.781.475|
          +---------------------------+-------------------+
          |GUARDIA DI FINANZA         |            910.250|
          +---------------------------+-------------------+
          |ESERCITO                   |          2.465.850|
          +---------------------------+-------------------+
          |AERONAUTICA                |          1.008.500|
          +---------------------------+-------------------+
          |MARINA                     |            721.300|
          +---------------------------+-------------------+
          |CAPITANERIE DI PORTO       |            266.475|
          +---------------------------+-------------------+
          |CORPO NAZIONALE VVF        |            919.000|
          +---------------------------+-------------------+

 

   
  1001. Le risorse di cui al comma 1000 possono essere impiegate, per
le medesime finalita',  secondo  le  modalita'  di  cui  all'articolo
1-quater del decreto-legge 31 marzo  2005,  n.  45,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.
  1002.  Per  il  potenziamento  delle  attivita'   di   cooperazione
scientifica e tecnologica con la Repubblica federale di Germania,  e'
autorizzata la spesa di euro 5 milioni annui  a  decorrere  dall'anno
2022,  ad  integrazione  delle  risorse  finanziarie  stanziate   per
l'attuazione dell'Accordo culturale tra la Repubblica italiana  e  la
Repubblica  federale  di  Germania,  con  annesso  scambio  di  Note,
concluso a Bonn l'8 febbraio 1956, reso  esecutivo  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 maggio 1959, n. 911.  Una  quota  parte
dello stanziamento di cui al primo periodo, pari a 3 milioni di  euro
annui a decorrere dall'anno 2022, e' destinata al contributo italiano
alla creazione e al sostegno di attivita' binazionali di  ricerca  in
materia meteorologica e climatica.
  1003. Per le finalita' e  con  i  provvedimenti  normativi  di  cui
all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  il
fondo ivi previsto e' incrementato di 4 milioni di euro  a  decorrere
dall'anno 2022. Resta fermo  quanto  previsto  dall'articolo  20  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per  gli  anni  2020,  2021  e
2022. Ai maggiori oneri derivanti  dal  presente  comma  si  provvede
quanto  a  1  milione  di  euro  mediante  corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis,  del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e  quanto  a  3  milioni  di  euro
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
  1004. Al fine attivare la  Convenzione  bilaterale  in  materia  di
sicurezza sociale con l'Albania e garantire ai lavoratori interessati
il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni  previdenziali,
limitatamente  agli  eventi  riguardanti   l'assicurazione   per   la
vecchiaia, l'invalidita' e i superstiti, e' autorizzata la  spesa  di
7,6 milioni di euro per l'anno 2023, 9,8 milioni di euro  per  l'anno
2024, 10,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro  per
l'anno 2026, 11,8 milioni di euro per l'anno 2027,  13,4  milioni  di
euro per l'anno 2028, 15,0 milioni di  euro  per  l'anno  2029,  16,9
milioni di euro per l'anno 2030, 18,5 milioni di euro per l'anno 2031
e 20,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.
  1005. Agli oneri di cui al comma 1004, pari a 7,6 milioni  di  euro
per l'anno 2023, 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, 10,9 milioni di
euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di  euro  per  l'anno  2026,  11,8
milioni di euro per l'anno 2027, 13,4  milioni  di  euro  per  l'anno
2028, 15,0 milioni di euro per l'anno 2029, 16,9 milioni di euro  per
l'anno 2030, 18,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 20,3  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203,  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  1006. All'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
dopo le parole: « dagli enti di promozione sportiva »  sono  inserite
le seguenti: « , dagli enti VSS (Verband der Südtiroler  Sportvereine
- Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di
Bolzano) e USSA (Unione delle societa' sportive altoatesine) operanti
prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano ».
  1007. Al fine di sostenere lo sviluppo  dei  beni  culturali  della
provincia di Como, sono disposte le seguenti previsioni:
    a) nello stato di  previsione  del  Ministero  della  cultura  e'
istituito un fondo, denominato « Fondo per  l'istituzione  del  Museo
nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo  architettonico
di Como », con una dotazione di 1 milione di euro  per  l'anno  2022,
volto a istituire il Museo nazionale dell'astrattismo storico  e  del
razionalismo   architettonico,   mediante    la    realizzazione    e
l'adattamento della sede del Museo a Palazzo Terragni;
    b) e' autorizzata una spesa di euro 200.000 per l'anno 2022,  per
la valorizzazione del complesso monumentale  ai  caduti  della  Prima
guerra mondiale, sito nel comune di Erba;
    c) e' autorizzata una spesa di euro 400.000 per l'anno 2022,  per
il ripristino e la valorizzazione del patrimonio  edilizio  di  Villa
Candiani di Erba, e  di  euro  400.000  per  l'anno  2022,  destinata
all'istituzione, presso la medesima Villa Candiani di Erba, del Museo
interattivo   della   scenografia,   costituito   da   un    percorso
multisensoriale e scenografico  del  percorso  su  opere,  disegni  e
modelli dello scenografo Ezio Frigerio;
    d) e' autorizzata una spesa di 500.000 euro a decorrere dal  2022
a favore del Corpo della guardia di  finanza,  per  far  fronte  agli
oneri logistici correlati al cambio di sede  dei  propri  Comandi  in
relazione alle disposizioni di cui al presente comma.
  1008. Con decreto del Ministro della cultura, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del turismo,
sono definiti i criteri, le modalita' e i  termini  per  l'erogazione
dei contributi di cui al comma 1007.
  1009. Alla progettazione del  nuovo  centro  merci  di  Alessandria
Smistamento, di cui  all'articolo  1,  comma  1026,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, provvede il Commissario straordinario  di  cui
all'articolo 4, comma 12-octies del decreto-legge 18 aprile 2019,  n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
che subentra nelle funzioni gia' svolte dal Commissario straordinario
per la ricostruzione di  cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre  2018,  n.  130,  ai  sensi  dell'articolo  6  del  medesimo
decreto-legge n. 109 del 2018 e dell'articolo 1,  comma  1025,  della
citata legge n. 145 del 2018.
  1010. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, il Commissario straordinario per la ricostruzione  di
cui all'articolo 1 del  decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
trasferisce al Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma
12-octies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, la  documentazione,
gli studi e i progetti elaborati  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma
1026, della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  corredati  di  una
relazione sull'attivita' svolta, nonche' provvede a  trasferire  allo
stesso  le  risorse  previste  dal  medesimo  comma  1026  ed  ancora
disponibili sulla contabilita'  speciale  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge.
  1011. Al  fine  di  garantire  il  ripristino  della  funzionalita'
dell'impianto di trasporto a fune  di  cui  all'articolo  94-bis  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' autorizzata  l'ulteriore  spesa
di 1 milione di euro per l'anno 2022.
  1012. Alle associazioni combattentistiche  vigilate  dal  Ministero
dell'interno, di cui al comma  40  dell'articolo  1  della  legge  28
dicembre 1995, n. 549, e' riconosciuto un contributo di 200.000  euro
per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  1013. All'articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre  2018,  n.
145, le parole: « per il triennio 2019-2021 » sono  sostituite  dalle
seguenti: « per il quadriennio 2019-2022 ».
SEZIONE II
APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE

                               Art. 2
 
                  Stato di previsione dell'entrata
 
  1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario  2022,
relative a imposte, tasse, contributi di ogni  specie  e  ogni  altro
provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello  Stato,  in
virtu' di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta
dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).
                               Art. 3
 
Stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e
                        disposizioni relative
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2022,
in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
  2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in  Italia  e
all'estero, al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli  per
regolazioni debitorie, e' stabilito,  per  l'anno  2022,  in  110.000
milioni di euro.
  3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla  SACE
Spa - Servizi assicurativi del commercio estero,  sono  fissati,  per
l'anno finanziario 2022, rispettivamente, in 4.000  milioni  di  euro
per le garanzie di durata  sino  a  ventiquattro  mesi  e  in  26.000
milioni di euro per le garanzie di durata  superiore  a  ventiquattro
mesi.
  4. La SACE Spa e'  altresi'  autorizzata,  per  l'anno  finanziario
2022, a rilasciare garanzie e  coperture  assicurative  relativamente
alle  attivita'  di  cui  all'articolo  11-quinquies,  comma  4,  del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per
cento di ciascuno  dei  limiti  indicati  al  comma  3  del  presente
articolo.
  5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni  da  parte  della
SACE Spa e del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  per  conto
dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e' fissato, per l'esercizio finanziario  2022,
in 120.000 milioni di euro.
  6. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27,  28  e  29
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma  « Fondi
di riserva  e  speciali »,  nell'ambito  della  missione  « Fondi  da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle  finanze,  sono  stabiliti,  per   l'anno   finanziario   2022,
rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 2.000
milioni di euro, 600 milioni di euro e 7.200 milioni di euro.
  7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge  31  dicembre
2009,  n.  196,  sono  considerate  spese  obbligatorie,  per  l'anno
finanziario 2022, quelle descritte nell'elenco n.  1,  allegato  allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  8. Le spese per le quali  puo'  esercitarsi  la  facolta'  prevista
dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate,
per l'anno finanziario 2022, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  9. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per  la  mobilita'
sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3,  lettera  b),  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere  generale
dello Stato e' autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti,  alla
riassegnazione al programma « Concorso dello Stato  al  finanziamento
della  spesa  sanitaria »,  nell'ambito  della  missione  « Relazioni
finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  finanziario
2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato  dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
  10. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere,  con  propri  decreti,  al  trasferimento   delle   somme
occorrenti   per   l'effettuazione    delle    elezioni    politiche,
amministrative  e  dei  membri  del  Parlamento   europeo   spettanti
all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma « Fondi da
assegnare », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire »  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno finanziario 2022,  ai  competenti  programmi  degli  stati  di
previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei
Ministeri della giustizia, degli affari esteri e  della  cooperazione
internazionale, dell'interno e  della  difesa,  per  lo  stesso  anno
finanziario, per  l'effettuazione  di  spese  relative  a  competenze
spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine  dei  presidenti
di seggio e relativa notifica, a compensi per lavoro straordinario, a
compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni,  a  premi,  a
indennita' e competenze varie spettanti  alle  Forze  di  polizia,  a
trasferte  e  trasporto  delle  Forze  di  polizia,  a  rimborsi  per
facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio,  a  spese
telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di  schede,
a  manutenzione  e  acquisto  di  materiale  elettorale,  a  servizio
automobilistico e  ad  altre  esigenze  derivanti  dall'effettuazione
delle predette consultazioni elettorali.
  11. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire, con propri decreti, per  l'anno  2022,  ai  capitoli  del
titolo III  (Rimborso  di  passivita'  finanziarie)  degli  stati  di
previsione delle amministrazioni interessate le somme  iscritte,  per
competenza  e  per  cassa,  nel  programma  « Rimborsi   del   debito
statale », nell'ambito della missione « Debito pubblico » dello stato
di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  in
relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso  anticipato
o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale  o  parziale  carico
dello Stato.
  12. Nell'elenco  n.  5,  allegato  allo  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le  spese  per
le  quali  si  possono  effettuare,  per  l'anno  finanziario   2022,
prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo  9,  comma
4, della legge 1° dicembre  1986,  n.  831,  iscritto  nel  programma
« Prevenzione e repressione  delle  frodi  e  delle  violazioni  agli
obblighi   fiscali »,   nell'ambito   della   missione    « Politiche
economico-finanziarie  e  di  bilancio   e   tutela   della   finanza
pubblica », nonche' nel programma « Concorso della Guardia di Finanza
alla  sicurezza  pubblica »,  nell'ambito  della  missione   « Ordine
pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.
  13. Il numero massimo degli ufficiali  ausiliari  del  Corpo  della
guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma  1  dell'articolo
937  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio  nell'anno
2022, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, e' stabilito in
70 unita'.
  14. Le somme iscritte nel bilancio autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, assegnate dal Comitato interministeriale  per
la programmazione economica e lo sviluppo  sostenibile  (CIPESS)  con
propria  delibera   alle   amministrazioni   interessate   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio  1999,  n.  144,  per
l'anno  finanziario  2022,  destinate  alla  costituzione  di  unita'
tecniche di supporto  alla  programmazione,  alla  valutazione  e  al
monitoraggio degli investimenti pubblici,  sono  versate  all'entrata
del bilancio dello Stato per  essere  riassegnate,  con  decreti  del
Ragioniere generale dello Stato,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni medesime.
  15. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, alla  riassegnazione
ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, nella  misura  stabilita  con  proprio
decreto,  delle  somme  versate,  nell'ambito  della  voce  « Entrate
derivanti dal controllo e repressione  delle  irregolarita'  e  degli
illeciti » dello stato di  previsione  dell'entrata,  dalla  societa'
Equitalia Giustizia Spa a titolo  di  utili  relativi  alla  gestione
finanziaria  del  fondo  di  cui  all'articolo  61,  comma  23,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri  decreti,
provvede,   nell'anno   finanziario   2022,   all'adeguamento   degli
stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei  premi  e  delle
vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle  lotterie,  in
corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.
  17. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri  decreti,  alla  riassegnazione  al  programma  « Analisi,
monitoraggio e  controllo  della  finanza  pubblica  e  politiche  di
bilancio »,     nell'ambito      della      missione      « Politiche
economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica »
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2022,  delle  somme  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato relative alla gestione  liquidatoria  del  Fondo
gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed  alla  gestione
liquidatoria denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche
di ordine pubblico, della citta' di Palermo ».
  18. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
effettuare, con propri decreti, variazioni compensative,  in  termini
di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei  capitoli  2214  e
2223 dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per l'anno finanziario 2022, iscritti nel  programma  « Oneri
per il servizio del debito statale »,  e  tra  gli  stanziamenti  dei
capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione,  iscritti  nel
programma « Rimborsi del debito statale », al fine di provvedere alla
copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione  di
mutui  ovvero  da  analoghe  operazioni  finanziarie,  qualora   tale
modalita' di finanziamento risulti piu' conveniente  per  la  finanza
pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.
  19. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  per
l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio
dello Stato dal Comitato olimpico nazionale  italiano  (CONI),  dalla
societa' Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle
singole  Federazioni  sportive  nazionali,   dalle   regioni,   dalle
province, dai comuni e da altri enti pubblici  e  privati,  destinate
alle attivita' dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza
e degli atleti paralimpici tesserati  con  la  « Sezione  paralimpica
Fiamme Gialle ».
  20. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  possono
essere   apportate,   per   l'anno   finanziario   2022,   variazioni
compensative in termini di residui e cassa con riferimento alle somme
di parte capitale iscritte nello stato di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze  nell'anno  2020,  non  utilizzate  nel
medesimo anno, relative alle  missioni  « Competitivita'  e  sviluppo
delle imprese » e « Politiche economico-finanziarie e di  bilancio  e
tutela  della  finanza  pubblica »,  classificate   nella   categoria
economica « Acquisizione di attivita' finanziarie -  Azioni  e  altre
partecipazioni ».
  21. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  per
l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio
dello Stato, nello  stesso  anno,  dal  Fondo  di  assistenza  per  i
finanzieri (FAF), relative ai premi per i militari  del  Corpo  della
guardia di finanza  non  ancora  ripartiti  al  31  dicembre  2021  e
destinate ad alimentare il fondo di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
della legge 7 febbraio 1951, n. 168.
                               Art. 4
 
Stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico   e
                        disposizioni relative
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario  2022,  in
conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
  2. Le  somme  impegnate  in  relazione  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n.  410,  convertito
dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante  interventi  urgenti  a
sostegno dell'occupazione nelle aree  di  crisi  siderurgica,  resesi
disponibili a  seguito  di  provvedimenti  di  revoca,  sono  versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere   riassegnate,
nell'anno finanziario 2022, con decreti del Ragioniere generale dello
Stato,  allo  stato  di  previsione  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n.
410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.
                               Art. 5
 
Stato di previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
                   sociali e disposizioni relative
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,   per   l'anno
finanziario 2022, in  conformita'  all'annesso  stato  di  previsione
(Tabella n. 4).
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, su proposta del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022,  variazioni
compensative in termini di residui, di competenza e di  cassa  tra  i
capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali, anche tra missioni e programmi  diversi,  connesse
con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149  e
n. 150.
                               Art. 6
 
Stato di previsione del  Ministero  della  giustizia  e  disposizioni
                              relative
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  della  giustizia,  per   l'anno   finanziario   2022,   in
conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
  2. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di  competenza  e
di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla societa' Sport e salute
Spa, dalle regioni, dalle  province,  dai  comuni  e  da  altri  enti
pubblici  e   privati   all'entrata   del   bilancio   dello   Stato,
relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e  per
la rieducazione dei detenuti e internati, per gli  interventi  e  gli
investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni  detentive
e delle attivita' trattamentali, nonche' per  le  attivita'  sportive
del personale del Corpo di polizia penitenziaria  e  dei  detenuti  e
internati, nel  programma  « Amministrazione  penitenziaria »  e  nel
programma « Giustizia minorile e di  comunita' »,  nell'ambito  della
missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero  della
giustizia per l'anno finanziario 2022.
  3. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione allo stato di previsione  del
Ministero della giustizia delle somme versate  ad  apposito  capitolo
dell'entrata del bilancio  dello  Stato,  a  seguito  di  convenzioni
stipulate dal Ministero medesimo  con  enti  pubblici  e  privati,  a
decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
ovvero derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti  provenienti
da organismi, anche internazionali, per la  destinazione  alle  spese
per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche  di
natura  informatica,  forniti  dai   medesimi   uffici   nonche'   al
potenziamento delle attivita' connesse alla cooperazione  giudiziaria
internazionale,  nei  programmi  « Giustizia  civile  e  penale »   e
« Servizi di gestione amministrativa per  l'attivita'  giudiziaria »,
nell'ambito della missione « Giustizia » dello  stato  di  previsione
del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2022.
                               Art. 7
 
Stato di  previsione  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
         cooperazione internazionale e disposizioni relative
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
per l'anno finanziario 2022,  in  conformita'  all'annesso  stato  di
previsione (Tabella n. 6).
  2.  Il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale e' autorizzato ad effettuare,  previe  intese  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta  estera
non  convertibile  pari  alle  disponibilita'  esistenti  nei   conti
correnti  valuta   Tesoro   costituiti   presso   le   rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo  5  della
legge 6 febbraio 1985, n. 15,  e  che  risultino  intrasferibili  per
effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo  controvalore  in
euro  e'  acquisito  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  ed  e'
contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere  generale  dello
Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, nei pertinenti  programmi  dello
stato di previsione del medesimo  Ministero  per  l'anno  finanziario
2022,  per  l'effettuazione  di  spese  connesse  alle  esigenze   di
funzionamento, mantenimento ed acquisto  delle  sedi  diplomatiche  e
consolari,  degli  istituti  di  cultura  e  delle  scuole   italiane
all'estero. Il Ministero degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, per il medesimo  anno,  e'  altresi'  autorizzato  ad
effettuare, con le medesime modalita', operazioni  in  valuta  estera
pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti  valuta  Tesoro
in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini  delle
operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro  del
Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente
Direzione  generale  del  Ministero  degli  affari  esteri  e   della
cooperazione internazionale.
                               Art. 8
 
Stato di previsione  del  Ministero  dell'istruzione  e  disposizioni
                              relative
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  dell'istruzione,   per   l'anno   finanziario   2022,   in
conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
  2. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello
stato  di  previsione  del  Ministero  dell'istruzione,  per   l'anno
finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio  dello
Stato dalla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  per  realizzare
azioni educative di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti  in
eta' scolare.
                               Art. 9
 
Stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  e   disposizioni
                              relative
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2022,  in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
  2. Le somme versate dal CONI e dalla societa' Sport e  salute  Spa,
nell'ambito della voce « Entrate  derivanti  da  servizi  resi  dalle
Amministrazioni statali » dello  stato  di  previsione  dell'entrata,
sono riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, al
programma  « Prevenzione   dal   rischio   e   soccorso   pubblico »,
nell'ambito  della  missione  « Soccorso  civile »  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'interno per  l'anno  finanziario  2022,
per essere  destinate  alle  spese  relative  all'educazione  fisica,
all'attivita'  sportiva  e  alla  costruzione,  al  completamento   e
all'adattamento  di  infrastrutture  sportive  concernenti  il  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
  3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero
dell'interno,  sono  indicate  le  spese  per  le  quali  si  possono
effettuare, per l'anno finanziario 2022,  prelevamenti  dal  fondo  a
disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo  1  della
legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel  programma  « Contrasto
al  crimine,  tutela  dell'ordine  e  della   sicurezza   pubblica »,
nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza ».
  4. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire,  con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro
dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per
l'anno finanziario 2022,  le  risorse  iscritte  nel  capitolo  2313,
istituito  nel  programma  « Flussi  migratori,  interventi  per   lo
sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti,  rapporti  con
le    confessioni    religiose »,    nell'ambito    della    missione
« Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » dello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito
nel programma « Pianificazione e coordinamento  Forze  di  polizia »,
nell'ambito  della  missione  « Ordine  pubblico  e  sicurezza »  del
medesimo stato di previsione, in attuazione  dell'articolo  1,  comma
562, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  dell'articolo  34  del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  5. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a riassegnare,
con  propri  decreti,  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'interno, per l'anno finanziario 2022, i contributi  relativi  al
rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui  all'articolo
5, comma 2-ter, del testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello  Stato  e
destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al
Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese  per  il  rimpatrio
degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
  6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per  il  finanziamento
dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito  di  cittadini  di
Paesi terzi verso il Paese di origine  o  di  provenienza,  ai  sensi
dell'articolo 14ter del testo unico di cui al decreto legislativo  25
luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  su  proposta  del
Ministro dell'interno, per l'anno  finanziario  2022,  le  occorrenti
variazioni compensative di bilancio, nello stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2022,  le
variazioni compensative di bilancio tra i programmi  di  spesa  dello
stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno   « Elaborazione,
quantificazione  e  assegnazione   delle   risorse   finanziarie   da
attribuire agli enti locali » e « Gestione  dell'albo  dei  segretari
comunali  e  provinciali »,  in  relazione  alle  minori  o  maggiori
occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali
e comunali necessarie ai sensi dell'articolo  7,  comma  31-ter,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  dell'articolo  10   del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
  8. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema
di  erogazione  unificata,  delle  competenze  accessorie  dovute  al
personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle
convenzioni stipulate con le societa' di trasporto  ferroviario,  con
la societa' Poste italiane Spa, con l'ANAS Spa e  con  l'Associazione
italiana societa' concessionarie autostrade e  trafori,  il  Ministro
dell'interno e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,  previo
assenso del Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento
della Ragioneria  generale  dello  Stato,  le  occorrenti  variazioni
compensative di bilancio delle risorse iscritte  sul  capitolo  2502,
istituito nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine  e
della  sicurezza  pubblica »,  della  missione  « Ordine  pubblico  e
sicurezza » sui pertinenti capitoli dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno.
  9. Al fine di consentire  il  pagamento  dei  compensi  per  lavoro
straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione  civile
dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro
dell'interno di cui all'articolo 43, tredicesimo comma,  della  legge
1° aprile 1981, n.  121,  i  limiti  massimi  stabiliti  dal  decreto
adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2021.
                               Art. 10
 
    Stato di previsione del Ministero della transizione ecologica
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero della transizione ecologica, per l'anno  finanziario  2022,
in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
                               Art. 11
 
Stato di  previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
            mobilita' sostenibili e disposizioni relative
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  per
l'anno  finanziario  2022,  in  conformita'  all'annesso   stato   di
previsione (Tabella n. 10).
  2. Il numero massimo degli  ufficiali  ausiliari  del  Corpo  delle
capitanerie di porto  da  mantenere  in  servizio  come  forza  media
nell'anno 2022, ai sensi dell'articolo  803  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'  stabilito  come  segue:
248 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla  lettera
c) del comma 1  dell'articolo  937  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti  di  complemento,  di
cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice  di  cui
al decreto legislativo n. 66 del 2010; 3  ufficiali  delle  forze  di
completamento, di cui alla lettera d) del comma 1  dell'articolo  937
del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
  3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle  capitanerie  di
porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale
e le Scuole sottufficiali della Marina militare, di cui alle  lettere
b) e b-bis) del comma 1  dell'articolo  803  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  e'  fissato,  per  l'anno
2022, in 136 unita'.
  4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  riguardante  il
Corpo delle capitanerie di porto, sono  descritte  le  spese  per  le
quali  possono  effettuarsi,   per   l'anno   finanziario   2022,   i
prelevamenti  dal  fondo  a  disposizione  iscritto   nel   programma
« Sicurezza  e  controllo  nei  mari,  nei  porti  e  sulle  coste »,
nell'ambito  della  missione  « Ordine  pubblico  e  sicurezza »  del
medesimo stato di previsione.
  5. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di  cassa
e contabilita' delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto  6
febbraio 1933, n. 391,  i  fondi  di  qualsiasi  provenienza  possono
essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
  6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso  il
Ministero della difesa si  applicano,  in  quanto  compatibili,  alla
gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei  mezzi  di  pertinenza
delle Capitanerie di porto.
  7. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  riassegnare
allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, per l'anno finanziario 2022, quota parte delle
entrate versate al bilancio dello Stato derivanti  dai  corrispettivi
di concessione offerti in sede di gara  per  il  riaffidamento  delle
concessioni autostradali nella  misura  necessaria  alla  definizione
delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.
                               Art. 12
 
 Stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'universita' e della ricerca,  per  l'anno  finanziario
2022, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
                               Art. 13
 
Stato  di  previsione  del  Ministero  della  difesa  e  disposizioni
                              relative
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2022,  in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
  2. Il numero massimo degli  ufficiali  ausiliari  da  mantenere  in
servizio come forza media nell'anno 2022, ai sensi dell'articolo  803
del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  e'
stabilito come segue:
    a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del  comma  1
dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66  del
2010:
      1) Esercito n. 110;
      2) Marina n. 100;
      3) Aeronautica n. 70;
      4) Carabinieri n. 0
    b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera
b) del comma 1  dell'articolo  937  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 66 del 2010:
      1) Esercito n. 0;
      2) Marina n. 37;
      3) Aeronautica n. 40;
    c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui  alla
lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010:
      1) Esercito n. 104;
      2) Marina n. 54;
      3) Aeronautica n. 50;
      4) Carabinieri n. 100.
  3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle  accademie
delle Forze armate, compresa l'Arma  dei  carabinieri,  di  cui  alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' fissata, per l'anno  2022,  come
segue:
      1) Esercito n. 300;
      2) Marina n. 307;
      3) Aeronautica n. 287;
      4) Carabinieri n. 121.
  4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali
delle Forze armate, esclusa  1'Arma  dei  carabinieri,  di  cui  alla
lettera b-bis) del comma l dell'articolo 803 del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'  stabilita,  per  l'anno
2022, come segue:
      1) Esercito n. 264;
      2) Marina n. 300;
      3) Aeronautica n. 309.
  5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari,  di
cui alla lettera b-ter) del comma l dell'articolo 803 del  codice  di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  e'  stabilita,  per
l'anno 2022, come segue:
      1) Esercito n. 540;
      2) Marina n. 192;
      3) Aeronautica n. 130.
  6. Alle spese per  le  infrastrutture  multinazionali  della  NATO,
sostenute a carico dei programmi « Servizi e affari generali  per  le
amministrazioni di competenza », nell'ambito della missione « Servizi
istituzionali   e   generali   delle   amministrazioni   pubbliche »,
« Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la  sicurezza »
e « Pianificazione generale delle Forze Armate  e  approvvigionamenti
militari », nell'ambito  della  missione  « Difesa  e  sicurezza  del
territorio » dello stato di previsione del  Ministero  della  difesa,
per  l'anno  finanziario  2022,  si  applicano   le   direttive   che
definiscono le  procedure  di  negoziazione  ammesse  dalla  NATO  in
materia di affidamento dei lavori.
  7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione  del
Ministero della difesa sono  descritte  le  spese  per  le  quali  si
possono effettuare, per l'anno finanziario 2022, i  prelevamenti  dai
fondi a disposizione relativi rispettivamente alle tre Forze armate e
all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613  del  codice  di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  8. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello
stato  di  previsione  del  Ministero  della   difesa,   per   l'anno
finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio  dello
Stato dal CONI, dalla societa'  Sport  e  salute  Spa,  dal  Comitato
italiano paralimpico, dalle singole Federazioni  sportive  nazionali,
dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici  e
privati, destinate alle attivita' dei  gruppi  sportivi  delle  Forze
armate.
  9. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai  pertinenti  capitoli  del
programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la  difesa  e  la
sicurezza », nell'ambito della  missione  « Difesa  e  sicurezza  del
territorio » dello stato di previsione del  Ministero  della  difesa,
per l'anno finanziario 2022,  delle  somme  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di  vigilanza
e custodia resi presso  le  sue  sedi  dal  personale  dell'Arma  dei
carabinieri.
  10. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro  dell'economia  e
delle finanze per gli aspetti finanziari, e' autorizzato a ripartire,
con propri decreti, le somme iscritte nell'anno 2022  sul  pertinente
capitolo dello stato di previsione  del  Ministero  della  difesa  da
destinare alle associazioni combattentistiche,  di  cui  all'articolo
2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  11. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa,
per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative,  in  termini
di competenza e di cassa, tra il fondo per l'efficienza  dei  servizi
istituzionali delle Forze armate e il fondo per la retribuzione della
produttivita' del personale civile  dello  stato  di  previsione  del
Ministero della difesa, in applicazione  dell'articolo  1805-bis  del
codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  12.  Il  Ministro  della  difesa,  previo  assenso  del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, per l'anno finanziario  2022,  variazioni  compensative,  in
termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato
di previsione del medesimo Ministero relativi ai fondi scorta di  cui
all'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90.  Il
Ministero  della  difesa,  con   proprie   determinazioni,   assicura
l'integrale  versamento,  nel  medesimo  esercizio,   degli   importi
iscritti  nelle  unita'  elementari  di  bilancio  dello   stato   di
previsione dell'entrata, di cui al  comma  4  del  predetto  articolo
7-ter del decreto legislativo n. 90 del 2016.
                               Art. 14
 
Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari
                 e forestali e disposizioni relative
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno
finanziario 2022, in  conformita'  all'annesso  stato  di  previsione
(Tabella n. 13).
  2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,
e del decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  100,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, nell'ambito della parte corrente  e  nell'ambito  del  conto
capitale dello stato di  previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali,  per  l'anno  finanziario  2022,  le
variazioni compensative di bilancio, in termini di  competenza  e  di
cassa, occorrenti per la modifica della  ripartizione  delle  risorse
tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e
dell'acquacoltura.
  3. Il Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,
previo  assenso  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,  e'  autorizzato,
per l'anno finanziario 2022,  a  provvedere  con  propri  decreti  al
riparto  del  fondo  per  il  funzionamento  del   Comitato   tecnico
faunistico-venatorio nazionale, per  la  partecipazione  italiana  al
Consiglio internazionale della caccia  e  della  conservazione  della
selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie  nazionali
riconosciute, di  cui  all'articolo  24,  comma  1,  della  legge  11
febbraio 1992, n. 157, tra  i  competenti  capitoli  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma  2,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
  4. Per l'anno finanziario 2022 il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello  stato
di previsione del Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, le variazioni compensative  di  bilancio,  in  termini  di
competenza  e  di  cassa,  occorrenti  per  l'attuazione  di   quanto
stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di  enti
vigilati dal medesimo Ministero.
  5. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
ripartire, con propri decreti, per l'anno  finanziario  2022,  tra  i
pertinenti programmi dello stato di previsione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e  forestali,  le  somme  iscritte,  in
termini di residui, di competenza  e  di  cassa,  nel  capitolo  7810
« Somme da ripartire per assicurare la continuita'  degli  interventi
pubblici nel settore agricolo e forestale » istituito  nel  programma
« Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della  pesca,
dell'ippica  e  mezzi  tecnici  di  produzione »,  nell'ambito  della
missione  « Agricoltura,  politiche  agroalimentari  e  pesca »   del
medesimo stato di previsione, destinato alle finalita'  di  cui  alla
legge 23 dicembre  1999,  n.  499,  recante  razionalizzazione  degli
interventi nei settori agricolo,  agroalimentare,  agroindustriale  e
forestale.
  6. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e  forestali,  per  l'anno  finanziario  2022,  delle  somme  versate
all'entrata del bilancio  dello  Stato  da  amministrazioni  ed  enti
pubblici in virtu' di accordi di programma, convenzioni ed intese per
il raggiungimento di finalita' comuni  in  materia  di  telelavoro  e
altre forme di lavoro a distanza,  ai  sensi  dell'articolo  4  della
legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di  cui
al decreto del Presidente della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.  70,
nonche'  di  progetti  di  cooperazione   internazionale   ai   sensi
dell'articolo 24 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e  dell'articolo
15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
                               Art. 15
 
Stato di  previsione  del  Ministero  della  cultura  e  disposizioni
                              relative
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero della cultura, per l'anno finanziario 2022, in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,  su  proposta  del  Ministro  della
cultura, per l'anno finanziario 2022, le variazioni  compensative  di
bilancio, in termini di residui, di competenza  e  di  cassa,  tra  i
capitoli iscritti nel programma « Sostegno, valorizzazione  e  tutela
del settore dello spettacolo dal vivo », nell'ambito  della  missione
« Tutela  e  valorizzazione  dei  beni  e   attivita'   culturali   e
paesaggistici »  dello  stato  di  previsione  del  Ministero   della
cultura, relativi al Fondo unico per lo spettacolo.
  3.  Ai  fini  di  una  razionale  utilizzazione  delle  risorse  di
bilancio, per l'anno finanziario 2022, il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,
adottati su proposta del  Ministro  della  cultura,  comunicati  alle
competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei  conti
per  la  registrazione,  le  occorrenti  variazioni  compensative  di
bilancio, in termini  di  competenza  e  di  cassa,  tra  i  capitoli
iscritti nei pertinenti  programmi  dello  stato  di  previsione  del
Ministero   della   cultura,   relativi   agli   acquisti   ed   alle
espropriazioni per pubblica utilita',  nonche'  per  l'esercizio  del
diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili  di  interesse
archeologico e monumentale e  su  cose  di  arte  antica,  medievale,
moderna e contemporanea e di interesse artistico e  storico,  nonche'
su  materiale  archivistico  pregevole  e  materiale   bibliografico,
raccolte   bibliografiche,   libri,    documenti,    manoscritti    e
pubblicazioni   periodiche,   ivi   comprese   le   spese   derivanti
dall'esercizio del diritto di prelazione,  del  diritto  di  acquisto
delle cose denunciate per  l'esportazione  e  dell'espropriazione,  a
norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.
  4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e  dei  servizi
svolti  in  attuazione   del   piano   nazionale   straordinario   di
valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo
personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con  il
sistema denominato « cedolino  unico »,  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 197, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191.  A  tal  fine  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
per l'anno finanziario 2022, con  propri  decreti,  su  proposta  del
Ministro della cultura, le variazioni  compensative  di  bilancio  in
termini di competenza e di cassa su  appositi  piani  gestionali  dei
capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.
                               Art. 16
 
Stato  di  previsione  del  Ministero  della  salute  e  disposizioni
                              relative
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero della salute, per l'anno finanziario 2022,  in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
  2. Per l'anno finanziario 2022, il Ministro dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su  proposta
del Ministro della salute, variazioni  compensative,  in  termini  di
competenza e di cassa, tra gli stanziamenti  alimentati  dal  riparto
della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 502,  iscritti  in  bilancio  nell'ambito  della
missione « Ricerca e innovazione »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  della   salute,   restando   precluso   l'utilizzo   degli
stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
                               Art. 17
 
            Stato di previsione del Ministero del turismo
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero del turismo, per l'anno finanziario  2022,  in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).
                               Art. 18
 
                     Totale generale della spesa
 
  1. Sono approvati, rispettivamente, in euro  1.093.956.278.557,  in
euro  1.111.812.686.417 e in euro  1.063.516.265.680  in  termini  di
competenza,   nonche'   in   euro    1.116.378.775.744,    in    euro
1.124.758.129.992 e in euro 1.071.610.765.595 in termini di cassa,  i
totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2022-2024.
                               Art. 19
 
                     Quadro generale riassuntivo
  1. E' approvato, in termini  di  competenza  e  di  cassa,  per  il
triennio 2022-2024, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello
Stato, con le tabelle allegate.
 
                               Art. 20
 
                        Disposizioni diverse
 
  1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di  spesa
per i quali non esistono nel bilancio di previsione i  corrispondenti
capitoli  nell'ambito  dei   programmi   interessati,   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  istituire  gli
occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con  propri  decreti  da
comunicare alla Corte dei conti.
  2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri  decreti,
su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2022, le
disponibilita' esistenti su altri programmi degli stati di previsione
delle amministrazioni  competenti  a  favore  di  appositi  programmi
destinati  all'attuazione  di  interventi  cofinanziati   dall'Unione
europea.
  3.  In  relazione  ai  provvedimenti  di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze,
su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2022,  e'
autorizzato ad apportare, con  propri  decreti,  da  comunicare  alle
Commissioni parlamentari competenti, le  variazioni  compensative  di
bilancio, anche  tra  diversi  stati  di  previsione  in  termini  di
residui, di competenza e di cassa,  ivi  comprese  l'istituzione,  la
modifica e la soppressione di missioni e programmi,  che  si  rendano
necessarie  in  relazione   all'accorpamento   di   funzioni   o   al
trasferimento di competenze.
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2022,  le
variazioni  di  bilancio  connesse  con  l'attuazione  dei  contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro  del  personale  dipendente   dalle
amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40  del
decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  nonche'  degli  accordi
sindacali e dei provvedimenti di  concertazione,  adottati  ai  sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  195,  per
quanto concerne il trattamento economico  fondamentale  e  accessorio
del personale interessato. Per l'attuazione di  quanto  previsto  dal
presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul  capitolo
3027  « Fondo  da  ripartire  per  l'attuazione  dei  contratti   del
personale delle amministrazioni statali, ivi  compreso  il  personale
militare e quello dei corpi di polizia » dello  stato  di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze  possono  essere  versate
all'entrata del bilancio dello Stato.
  5.   Le   risorse   finanziarie   relative   ai   fondi   destinati
all'incentivazione del personale  civile  dello  Stato,  delle  Forze
armate, del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e  dei  Corpi  di
polizia,  nonche'  quelle  per  la  corresponsione  del   trattamento
economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate  alla
chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto  dei  residui  per
essere   utilizzate   nell'esercizio    successivo.    Il    Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, per l'anno  finanziario  2022,  le  variazioni  di  bilancio
occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
  6. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione, negli  stati  di  previsione
delle amministrazioni statali  interessate,  per  l'anno  finanziario
2022, delle somme rimborsate  dalla  Commissione  europea  per  spese
sostenute dalle amministrazioni  medesime  a  carico  dei  pertinenti
programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite  al  fondo  di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e
successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2022,  le
variazioni   di   bilancio   negli   stati   di   previsione    delle
amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei  decreti
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   emanati   ai   sensi
dell'articolo 7 della legge 15 marzo  1997,  n.  59,  e  dei  decreti
legislativi  concernenti  il  conferimento  di  funzioni  e   compiti
amministrativi dello Stato  alle  regioni  e  agli  enti  locali,  in
attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.
  8. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi  degli  stati
di  previsione  delle   amministrazioni   interessate,   per   l'anno
finanziario  2022,  le  variazioni   di   bilancio   occorrenti   per
l'applicazione del decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56,
concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.
  9. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione  negli  stati  di  previsione
delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, delle
somme versate all'entrata a titolo di  contribuzione  alle  spese  di
gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali
ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001,  n.
448, nonche' di quelle versate a titolo di contribuzione  alle  spese
di gestione di servizi ed iniziative  finalizzati  al  benessere  del
personale.
  10. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di  previsione
di ciascun Ministero, per  l'anno  finanziario  2022,  le  variazioni
compensative di bilancio tra  i  capitoli  interessati  al  pagamento
delle competenze fisse e accessorie  mediante  ordini  collettivi  di
pagamento con il sistema  denominato  « cedolino  unico »,  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
  11. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni  interessate,  per  l'anno   finanziario   2022,   le
variazioni  di  bilancio  compensative  occorrenti  per  l'attuazione
dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  12. In  attuazione  dell'articolo  30,  comma  4,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno  finanziario
2022, le variazioni compensative,  in  termini  di  competenza  e  di
cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli  stati  di  previsione
dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e  per  rimborso  di
passivita' finanziarie relative ad operazioni di mutui il  cui  onere
di ammortamento e' posto a carico dello Stato.
  13. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni  interessate,  per  l'anno   finanziario   2022,   le
variazioni di bilancio  compensative  occorrenti  in  relazione  alle
riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi
dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  14.  Il  Ragioniere  generale  dello   Stato   e'   autorizzato   a
riassegnare, per l'anno finanziario 2022, con propri  decreti,  negli
stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che
subentrano, ai sensi della normativa vigente,  nella  gestione  delle
residue attivita' liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo
Stato,  sottoposti  a  liquidazione  coatta  amministrativa  in  base
all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  le
somme,  residuali  al  31  dicembre  2021,  versate  all'entrata  del
bilancio   dello   Stato   dai   commissari    liquidatori    cessati
dall'incarico.
  15. Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di  previsione
del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,
destinate agli interventi gia' di competenza della soppressa  Agenzia
per lo sviluppo del settore ippico, per il  finanziamento  del  monte
premi delle corse, in caso di mancata adozione del  decreto  previsto
dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  o,
comunque, nelle  more  dell'emanazione  dello  stesso,  costituiscono
determinazione  della  quota  parte   delle   entrate   erariali   ed
extraerariali derivanti da giochi  pubblici  con  vincita  in  denaro
affidati in concessione  allo  Stato  ai  sensi  del  comma  282  del
medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.
  16. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative  per  il
triennio 2022-2024 tra i programmi  degli  stati  di  previsione  dei
Ministeri interessati ed il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di
previsione dell'entrata, in  relazione  al  contributo  alla  finanza
pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89, da attribuire  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri a carico delle regioni a statuto ordinario.
  17. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni  interessate,  per  l'anno   finanziario   2022,   le
variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti
dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto  di  beni  e
servizi in applicazione di quanto  disposto  dall'articolo  2,  comma
222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
  18. Per corrispondere alle eccezionali  indifferibili  esigenze  di
servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  a
ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno  finanziario
2022, le risorse iscritte sul fondo istituito ai sensi  dell'articolo
3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito  della  missione
« Fondi da ripartire », programma « Fondi  da  assegnare »,  capitolo
3026, sulla base delle assegnazioni disposte con  l'apposito  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni  tengono
conto anche delle risorse finanziarie gia'  iscritte  sui  pertinenti
capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al  fine
di assicurare la tempestiva  corresponsione  delle  somme  dovute  al
personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente
autorizzate per le medesime finalita' nell'anno 2021. E'  autorizzata
l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti
ivi stabiliti per l'anno 2021.
  19. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, su proposta dei  Ministri  competenti,
per l'anno finanziario 2022, le variazioni  compensative,  anche  tra
programmi diversi del medesimo stato di  previsione,  in  termini  di
residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso
di sentenze definitive  anche  relative  ad  esecuzione  forzata  nei
confronti delle amministrazioni dello Stato.
  20. In relazione al pagamento delle competenze accessorie  mediante
ordini collettivi di pagamento con il sistema  denominato  « cedolino
unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre
2009,  n.  191,  il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro
dell'interno, fra  gli  stati  di  previsione  delle  amministrazioni
interessate, per l'anno finanziario  2022,  i  fondi  iscritti  nello
stato di previsione del  Ministero  dell'interno,  nell'ambito  della
missione  « Ordine  pubblico  e  sicurezza »,  programma   « Servizio
permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine  e  la
sicurezza pubblica » e  programma  « Pianificazione  e  coordinamento
Forze  di  polizia »,  concernenti  il  trattamento  accessorio   del
personale delle Forze di polizia  e  del  personale  alle  dipendenze
della   Direzione   investigativa   antimafia.   Nelle    more    del
perfezionamento  del  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di   cui
all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1°  aprile  1981,  n.
121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei  compensi  per
lavoro straordinario ai corpi di polizia, e' autorizzata l'erogazione
dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal  decreto  adottato  ai
sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2021.
  21. In relazione al pagamento delle competenze fisse  e  accessorie
mediante ordini collettivi di pagamento  con  il  sistema  denominato
« cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della  legge
23 dicembre 2009, n. 191,  il  Ragioniere  generale  dello  Stato  e'
autorizzato a riassegnare nello stato  di  previsione  del  Ministero
della difesa, per  l'anno  finanziario  2022,  le  somme  versate  in
entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie  del  personale
dell'Arma dei carabinieri in  forza  extraorganica  presso  le  altre
amministrazioni.
  22. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno,
per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative, negli  stati
di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per  la
manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche
e logistiche per le esigenze delle sezioni  di  polizia  giudiziaria,
iscritte nell'ambito della missione « Ordine pubblico e  sicurezza »,
programma  « Contrasto  al  crimine,  tutela  dell'ordine   e   della
sicurezza pubblica ».
  23. Ai fini dell'attuazione del programma  di  interventi  previsto
dall'articolo 5, commi 2 e 8-bis, del decreto  legislativo  4  luglio
2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo,
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad
apportare,  con  propri  decreti,  su  proposta  del  Ministro  della
transizione  ecologica,  per  l'anno  finanziario  2022,   variazioni
compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra  i
capitoli dello stato di previsione del  Ministero  della  transizione
ecologica relativi all'attuazione del citato programma di  interventi
e i correlati  capitoli  degli  stati  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze,  del  Ministero  della  difesa  e  del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
  24. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e
assorbimento  del  Corpo  forestale   dello   Stato   nell'Arma   dei
carabinieri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2022,  le  opportune
variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle
amministrazioni interessate.
  25. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione  negli  stati  di  previsione
delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, delle
somme  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  dall'Unione
europea,  dalle  pubbliche  amministrazioni  e  da  enti  pubblici  e
privati, a titolo di contribuzione alle  spese  di  promozione  della
conciliazione dei tempi di vita e  di  lavoro  nelle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
  26. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati,  le
risorse  del  capitolo  « Fondo  da  assegnare  per  la  sistemazione
contabile delle partite iscritte al conto sospeso »,  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  per
l'anno finanziario 2022. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate
nel corso dello stesso esercizio  sono  conservate  in  bilancio  per
essere utilizzate nell'esercizio successivo.
  27. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  compensative
di bilancio, anche in termini di  residui,  relativamente  alle  sole
competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al
riordino delle Forze armate e delle Forze  di  polizia  previsto  dai
decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n.  95,  e  dai  relativi
decreti correttivi.
  28. Con decreti del Ragioniere generale  dello  Stato,  per  l'anno
finanziario 2022, le somme affluite all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per effetto di donazioni  effettuate  da  soggetti  privati  in
favore  di  amministrazioni  centrali  e  periferiche   dello   Stato
puntualmente  individuate  possono  essere  riassegnate  ad  appositi
capitoli  di  spesa  degli  stati   di   previsione   dei   Ministeri
interessati.
  29. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,  per   l'anno   finanziario   2022,
variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra  le
spese per la partecipazione italiana a  banche,  fondi  ed  organismi
internazionali iscritte  nell'ambito  della  missione  « L'Italia  in
Europa e nel Mondo », programma « Politica economica e finanziaria in
ambito internazionale », e le spese connesse con l'intervento diretto
di societa' partecipate dal Ministero dell'economia e  delle  finanze
all'interno  del  sistema  economico,  anche   attraverso   la   loro
capitalizzazione, iscritte  nell'ambito  della  missione  « Politiche
economico-finanziarie  e  di  bilancio   e   tutela   della   finanza
pubblica », programma  « Regolamentazione  e  vigilanza  sul  settore
finanziario ».
  30. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione  negli  stati  di  previsione
delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2022, delle
somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle  istituzioni
dell'Unione europea per il rimborso delle spese  di  missione  presso
gli organismi dell'Unione europea del personale in servizio presso le
amministrazioni dello Stato, sostenute dalle amministrazioni medesime
a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione.
  31. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi delle
amministrazioni  centrali  cui  compete  la  gestione  dei  programmi
spaziali nazionali  e  in  cooperazione  internazionale,  per  l'anno
finanziario 2022, delle somme di cui all'articolo 1, comma 253, della
legge 27 dicembre 2019, n.  160,  versate  all'entrata  del  bilancio
dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
  32. Al fine di dare attuazione,  per  le  amministrazioni  centrali
dello Stato, alle disposizioni di cui all'articolo 113 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50,   il   Ragioniere   generale    dello    Stato,    su    proposta
dell'amministrazione,  e'  autorizzato  a  riassegnare,  con   propri
decreti, per l'anno finanziario  2022,  sul  pertinente  capitolo  di
spesa   iscritto   nello   stato   di   previsione   della   medesima
amministrazione, le somme  versate  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato riguardanti le risorse accantonate per ogni singolo appalto  di
lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che
opera  come  stazione  appaltante,  ferma  restando  l'adozione   del
regolamento che ciascuna amministrazione e' chiamata ad adottare  per
la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche  ai  sensi  del
predetto articolo 113 del codice di cui al decreto legislativo n.  50
del 2016.
                               Art. 21
 
                      Clausola di salvaguardia
 
  1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle  regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione,  anche  con  riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3.
                               Art. 22
 
                          Entrata in vigore
 
  1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra  in
vigore il 1° gennaio 2022.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 30 dicembre 2021
 
                             MATTARELLA
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
                                  Franco,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                            TABELLE A E B
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                     QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI
 
            A) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO
                  DI COMPETENZA TRIENNALE 2022-2024
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
            B) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO
                    DI CASSA TRIENNALE 2022-2024
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                       C) BILANCIO PER AZIONI
 
L'ARTICOLAZIONE IN AZIONI DELLE MISSIONI E DEI  PROGRAMMI  DI  SPESA,
RIPORTATA NEL PRESENTE QUADRO GENERALE, RIVESTE  CARATTERE  MERAMENTE
CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO  PERIODO,
DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                         STATI DI PREVISIONE
 
L'ARTICOLAZIONE IN AZIONI DELLE MISSIONI E DEI  PROGRAMMI  DI  SPESA,
RIPORTATA NEL PRESENTE QUADRO GENERALE, RIVESTE  CARATTERE  MERAMENTE
CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO  PERIODO,
DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.
 
                            TABELLA N. 1
                  STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              RIEPILOGO
                  STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 2
               MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              RIEPILOGO
               MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                               ELENCHI
               MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 3
                 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              RIEPILOGO
                 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 4
           MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              RIEPILOGO
           MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 5
                      MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              RIEPILOGO
                      MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 6
  MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              RIEPILOGO
  MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 7
                      MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              RIEPILOGO
                      MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 8
                       MINISTERO DELL'INTERNO
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              RIEPILOGO
                       MINISTERO DELL'INTERNO
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                               ELENCHI
                       MINISTERO DELL'INTERNO
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 9
                MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              RIEPILOGO
                MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 10
    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              RIEPILOGO
    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                               ELENCHI
    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 11
             MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              RIEPILOGO
             MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 12
                       MINISTERO DELLA DIFESA
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              RIEPILOGO
                       MINISTERO DELLA DIFESA
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                               ELENCHI
                       MINISTERO DELLA DIFESA
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 13
      MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              RIEPILOGO
      MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 14
                       MINISTERO DELLA CULTURA
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              RIEPILOGO
                       MINISTERO DELLA CULTURA
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 15
                       MINISTERO DELLA SALUTE
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              RIEPILOGO
                       MINISTERO DELLA SALUTE
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 16
                        MINISTERO DEL TURISMO
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              RIEPILOGO
                        MINISTERO DEL TURISMO
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

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