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legge, 12/4/2022
L. 12 aprile 2022, n. 35, recante Modifiche al testo unico di cui al d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonchè al d.lgs 8 aprile 2013, n. 39,in..
(GU n.99 del 29-4-2022)
legge
Materia: enti locali / sindaco

LEGGE 12 aprile 2022, n. 35

Modifiche al testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e  di
controllo di gestione nei comuni di  minori  dimensioni,  nonche'  al
decreto  legislativo  8  aprile  2013,   n.   39,   in   materia   di
inconferibilita'  di  incarichi  negli  enti  privati  in   controllo
pubblico.
(GU n.99 del 29-4-2022)
  Vigente al: 14-5-2022  

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1
 
            Inconferibilita' di incarichi presso gli enti
              di diritto privato in controllo pubblico
 
  1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo  8
aprile 2013, n.  39,  dopo  la  parola:  «locali»  sono  aggiunte  le
seguenti:  «nonche'  negli  enti  di  diritto  privato  in  controllo
pubblico».
                               Art. 2
 
         Semplificazione in materia di controllo di gestione
         per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti
 
  1.  All'articolo  196,  comma  1,  del  testo  unico  delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «gli enti locali» sono  inserite
le seguenti: «, ad esclusione dei comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti,».
                               Art. 3
 
         Disposizioni concernenti la limitazione del mandato
             dei sindaci nei comuni di minori dimensioni
 
  1. All'articolo 51 del testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2:
      1) la parola:  «rieleggibile»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«ricandidabile»;
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Per  i  sindaci
dei comuni con popolazione inferiore  a  5.000  abitanti,  il  limite
previsto  dal  primo  periodo  si  applica  allo  scadere  del  terzo
mandato»;
    b) al comma 3, le parole: «E' consentito» sono  sostituite  dalle
seguenti: «Per l'ipotesi  di  cui  al  comma  2,  primo  periodo,  e'
consentito».
  2. Il comma 138 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014,  n.  56,
e' abrogato.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 12 aprile 2022
 
                             MATTARELLA
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
Visto,il Guardasigilli: Cartabia

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