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Decreto, 8/2/2022
DECRETO 8 febbraio 2022, n. 58, regolamento recante piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione.
(GU n.130 del 6-6-2022)
Decreto
Materia: pubblica amministrazione / attività

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
DECRETO 8 febbraio 2022, n. 58
Regolamento recante piattaforma per la notificazione degli atti della
pubblica amministrazione.
(GU n.130 del 6-6-2022)
  Vigente al: 21-6-2022  

 
                    IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE
                TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 1, comma 402, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160, come modificato dall'articolo 26, comma 19, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  11
settembre 2020, n. 120, e come altresi' modificato dal  decreto-legge
31 maggio 2021, n.  77,  che,  al  fine  di  rendere  piu'  semplice,
efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di
atti,  provvedimenti,   avvisi   e   comunicazioni   della   pubblica
amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e  minori  oneri
per i cittadini, prevede la realizzazione di una piattaforma digitale
per le notifiche, il cui sviluppo e' affidato  dalla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri alla societa' di cui all'articolo 8, comma  2,
del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio  2019,  n.  12,  la  quale  si
avvale, in tutto o in parte, del fornitore del servizio universale di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio  1999,  n.  261,
anche attraverso il riuso dell'infrastruttura  tecnologica  esistente
di proprieta' del suddetto fornitore;
  Visto il decreto-legge 16 luglio  2020,  n.  76,  convertito  dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modificazioni,  recante
la disciplina della Piattaforma per la notificazione  digitale  degli
atti  della  pubblica  amministrazione  e  delle  sue  modalita'   di
funzionamento e, in particolare, l'articolo 26, comma 15;
  Vista la legge 20 novembre 1982, n. 890, recante  notificazioni  di
atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse  con  la
notificazione di atti giudiziari, in particolare gli articoli 7, 8, 9
e 14;
  Visto il decreto  legislativo  22  luglio  1999,  n.  261,  recante
attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per  lo
sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per  il
miglioramento della qualita' del servizio;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
Codice in materia di protezione dei dati personali;
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell'amministrazione digitale;
  Visto il decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  febbraio  2019,  n.   12,   recante
disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per  le
imprese  e  per  la  pubblica  amministrazione,  e,  in   particolare
l'articolo 8, comma 2;
  Visto il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  23  luglio  2014  in   materia   di   identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni  elettroniche  nel
mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;
  Visto il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati);
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno 2019, concernente modifiche  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 1° ottobre  2012  recante  «Ordinamento  delle
strutture generali  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2019;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
febbraio 2021 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio  e'
stato  conferito  l'incarico  per  l'innovazione  tecnologica  e   la
transizione digitale;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo
2021, recante  delega  di  funzioni  al  Ministro  senza  portafoglio
Vittorio Colao pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  79  del  1°
aprile 2021;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, reso  nella  seduta
del 18 novembre 2021;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, n. 107 del 19 gennaio 2022;
  Sentito il Garante per la protezione dei  dati  personali,  che  ha
reso il parere di competenza con provvedimento n. 369 del 14  ottobre
2021;
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23  agosto  1988,
n. 400;
  Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
 
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1
 
                             Definizioni
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) «addetto al recapito  postale»:  il  soggetto  incaricato  del
recapito  analogico  dell'avviso  di  avvenuta  ricezione,  ai  sensi
articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 luglio 2020, n.  76,  come
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.  120
e dell'avviso di mancato recapito, ai sensi articolo 26, comma 6, del
medesimo decreto-legge.
    b) «app IO»: il punto di accesso telematico di  cui  all'articolo
64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
    c) «avviso  di  cortesia»:  l'avviso  in  modalita'  informatica,
contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta  ricezione,
inviato dal gestore della piattaforma,  ai  sensi  dell'articolo  26,
commi  5-bis,  6  e  7,  del  decreto-legge  n.  76  del  2020,  come
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
    d) «CAD»: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
    e)  «CIE»:  il  documento  d'identita'  munito  di  elementi  per
l'identificazione fisica del titolare, di  cui  all'articolo  66  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
    f) «decreto-legge»: il decreto-legge 17 luglio 2020,  n.  76  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
    g) «domicilio  digitale  di  piattaforma»:  l'indirizo  di  posta
elettronica certificata o di  un  servizio  elettronico  di  recapito
certificato qualificato, appositamente eletto per la ricezione  delle
notificazioni  delle  pubbliche  amministrazioni  effettuate  tramite
piattaforma, di  cui  all'articolo  26,  comma  5,  lettera  c),  del
decreto-legge;
    h)  «domicilio   digitale   speciale»:   l'indirizzo   di   posta
elettronica certificata o di  un  servizio  elettronico  di  recapito
certificato qualificato, eletto ai sensi dell'articolo  3-bis,  comma
4-quinquies, del decreto legislativo  n.  82  del  2005  o  di  altre
disposizioni di legge, come domicilio speciale per determinati atti o
affari, se a tali atti o affari e' riferita la notificazione, di  cui
all'articolo 26, comma 5, lettera b), del decreto-legge;
    i)  «domicilio   digitale   generale»:   l'indirizzo   di   posta
elettronica certificata o di  un  servizio  elettronico  di  recapito
certificato qualificato inserito in uno degli  elenchi  di  cui  agli
articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del CAD e previsto dall'articolo 26,
comma 5, lettera a), del decreto-legge;
    l) «funzionario incaricato»: il soggetto  che  per  primo  accede
alla piattaforma per  conto  del  mittente  al  fine  predisporre  le
condizioni iniziali per l'impiego del sistema;
    m) «funzionari autorizzati»: i soggetti  autorizzati  ad  operare
sulla piattaforma per conto del mittente, ivi incluso il  funzionario
incaricato;
    n) «gestore della piattaforma»: la societa' di  cui  all'articolo
8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
    o) «livello di sicurezza significativo»: il livello  di  garanzia
previsto  dall'articolo  8  del  Regolamento  (UE)  n.  910/2014  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in  materia  di
identificazione elettronica e servizi fiduciari  per  le  transazioni
elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE
e dal Regolamento di esecuzione della Commissione 8  settembre  2015,
n. 2015/1502, «relativo alla definizione delle specifiche e procedure
tecniche minime riguardanti i livelli di  garanzia  per  i  mezzi  di
identificazione elettronica ai sensi dell'articolo  8,  paragrafo  3,
del Regolamento  (UE)  n.  910/2014  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  in  materia  di  identificazione  elettronica  e   servizi
fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno»:
    p) «mittenti»: le amministrazioni individuate  dall'articolo  26,
comma 2, lettera c), del decreto-legge;
    q) «recapito digitale»: il canale di comunicazione,  diverso  dal
domicilio digitale, indicato dal destinatario ai fini del ricevimento
degli avvisi di cortesia;
    r) «SPID»: il Sitema Pubblico di Identita' Digitale, disciplinato
dall'articolo 64 del CAD.
                               Art. 2
 
                  Oggetto e ambito di applicazione
 
  1. Il presente decreto, adottato ai sensi dell'articolo  26,  comma
15, del decreto-legge, disciplina le modalita' di funzionamento della
piattaforma digitale per le notifiche prevista dall'articolo 1, comma
402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
                               Art. 3
 
Infrastruttura tecnologica,  piano  dei  test  per  la  verifica  del
              corretto funzionamento e malfunzionamenti
 
  1.  Il  gestore   della   piattaforma   sviluppa   l'infrastruttura
tecnologica nel rispetto dei principi di cui all'articolo  26,  comma
15, lettera a), del decreto-legge.
  2. Prima della sua messa in funzione, il gestore della  piattaforma
verifica il corretto funzionamento della stessa  piattaforma  tramite
lo svolgimento di test sperimentali.  Il  piano  dei  test  copre  la
totalita'  dei  casi  d'uso  e  delle  funzionalita'  assegnate  alla
piattaforma dal decreto-legge e dal presente decreto attuativo.
  3. L'operativita' della piattaforma e' monitorata  da  metriche  di
successo e fallimento  delle  operazioni  eseguite,  individuate  nel
manuale  operativo  pubblicato  sul  sito  web  del   gestore   della
piattaforma  e  redatto  dallo  stesso  gestore,  d'intesa   con   il
Dipartimento per la  trasformazione  digitale  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata.
  4. Costituiscono casi di malfunzionamento della  piattaforma  tutti
gli impedimenti tecnici, rilevati anche automaticamente  dal  sistema
con le modalita' di cui al comma 3, che rendono impossibile l'inoltro
telematico, da parte dell'amministrazione, dei documenti  informatici
destinati alla notificazione ovvero, al destinatario e  al  delegato,
l'accesso, il reperimento, la consultazione  e  l'acquisizione  degli
stessi documenti informatici, ai sensi  e  per  gli  effetti  di  cui
all'articolo 26, comma 13, del decreto-legge.
  5. Il malfunzionamento della piattaforma viene segnalato  sul  sito
istituzionale   della   stessa    piattaforma,    nonche'    mediante
comunicazione ai sistemi informatici  dei  mittenti.  Con  le  stesse
modalita' il gestore della piattaforma comunica il  ripristino  della
funzionalita' della stessa piattaforma.
  6. Il gestore della piattaforma rende disponibili sulla piattaforma
le attestazioni di cui all'articolo 26, comma 11, lettere  f)  e  g),
del decreto-legge, con  le  modalita'  di  cui  all'articolo  12  del
presente decreto, dando specificatamente atto del periodo  intercorso
tra il malfunzionamento e il ripristino delle sue funzionalita'.
  7. Il gestore della piattaforma cura la manutenzione della stessa e
provvede al suo aggiornamento tecnologico.
                               Art. 4
 
               Adesione dei mittenti alla piattaforma
 
  1. I mittenti accedono alla piattaforma tramite SPID di livello  di
sicurezza almeno significativo o CIE del  funzionario  incaricato  di
curare  le  attivita'  istruttorie  preliminari   all'adesione   alla
piattaforma.
  2. Il funzionario incaricato compila il modulo di adesione, con  il
quale vengono  anche  accettate  le  condizioni  del  servizio,  reso
disponibile sulla piattaforma.
  3. Il gestore della piattaforma invia  al  domicilio  digitale  del
mittente, risultante dall'indice dei domicili digitali della Pubblica
Amministrazione e dei Gestori  di  Pubblici  Servizi,  il  modulo  di
adesione compilato ai sensi del comma 2. Il mittente  restituisce  il
modulo di adesione, sottoscritto con  firma  digitale  del  dirigente
competente, tramite il canale disponibile in piattaforma.
  4. I mittenti, perfezionato il procedimento di  adesione,  accedono
alla  piattaforma  a  mezzo  SPID  di  livello  di  sicurezza  almeno
significativo  o  CIE  dei  funzionari  autorizzati,  i  cui  estremi
identificativi vanno inseriti nell'apposita pagina di configurazione.
                               Art. 5
 
              Accesso dei destinatari alla piattaforma
 
  1. L'autenticazione alla piattaforma ai fini  dell'accesso  avviene
con le modalita' di cui all'articolo 26, comma 8, del decreto-legge.
  2. Le persone giuridiche accedono alla piattaforma a mezzo  SPID  o
CIE  dei  rispettivi  legali  rappresentanti,  ovvero  dei   soggetti
delegati con le modalita' di cui all'articolo  9.  Il  gestore  della
piattaforma   verifica   la   qualita'   di   legale   rappresentante
dell'utente,  inibendo  l'accesso  in  caso  di  riscontro  negativo,
mediante accesso al Registro delle  Imprese  di  cui  alla  legge  29
dicembre 1993, n. 580 e al decreto del Presidente della Repubblica  7
dicembre 1995, n. 581 gestito da InfoCamere ScpA, ovvero, nel caso di
enti, associazioni e ogni  altro  soggetto  pubblico  o  privato  non
tenuti all'iscrizione nel Registro delle  Imprese,  mediante  accesso
alle base dati dell'Agenzia dell'entrate in grado di restituire  tale
evidenza o mediante acquisizione della dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione, resa  ai  sensi  dell'articolo  46  del  decreto  del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n.  445,  attestante
la  qualita'  di  legale  rappresentante  e  sottoscritta  con  firma
digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata  dallo  stesso
dichiarante.
  3.  I  destinatari  possono  eleggere  un  domicilio  digitale   di
piattaforma o piu' domicili digitali di piattaforma diversificati  in
relazione ai vari mittenti, con le  modalita'  indicate  nel  manuale
operativo  di  cui  all'articolo  3,  comma  3.  Al  destinatario  e'
consentito altresi' di  indicare  un  recapito  digitale  tra  quelli
supportati dalla piattaforma, dove ricevere gli avvisi  di  cortesia.
Il sistema verifica la correttezza di domicilio e  recapito  digitale
attraverso la predisposizione di una  funzionalita'  di  conferma  da
parte del destinatario.
                               Art. 6
 
Messa a disposizione del documento informatico sulla  piattaforma  da
                         parte del mittente
 
  1. Il mittente rende disponibile il documento oggetto  di  notifica
caricandolo sulla piattaforma, nel rispetto delle norme  dettate  dal
CAD e dalle relative Linee  Guida,  secondo  le  istruzioni  tecniche
predisposte dal gestore della piattaforma e individuate  nel  manuale
operativo di cui all'articolo  3,  comma  3,  comprensive  anche  del
ricorso alle interfacce di servizio informatiche (API).
  2. Il mittente identifica il destinatario, specificandone il codice
fiscale, il domicilio digitale speciale, ove eletto, e quello  fisico
e  comunica  automaticamente  i  relativi  dati  al   gestore   della
piattaforma. Il mittente e' tenuto altresi' a precisare se l'atto  da
notificare   riguardi   o   meno   l'attivita'   imprenditoriale    o
professionale eventualmente svolta dal destinatario.
  3.  Il  gestore   della   piattaforma,   ove   necessario,   risale
automaticamente al domicilio digitale generale, di  cui  all'articolo
26, comma 5, lettera a), del decreto-legge.
  4. Se il documento e la sua modalita' di messa a disposizione  sono
conformi  alle  regole  tecniche,  il   gestore   della   piattaforma
attribuisce  un  codice  IUN  (Identificativo  Univoco  Notifica)  al
documento oggetto di notificazione e ai suoi eventuali  allegati.  5.
Se il documento e la sua modalita' di messa a disposizione  non  sono
invece conformi alle regole tecniche, il  gestore  della  piattaforma
comunica al mittente l'impossibilita' di procedere alla notificazione
ed elimina automaticamente i documenti caricati.
                               Art. 7
 
                         Spedizione digitale
 
  1. Il gestore della piattaforma esegue la notificazione  presso  il
domicilio  digitale  di  piattaforma  eletto  dal  destinatario.   In
mancanza del predetto domicilio ovvero nel  caso  in  cui  lo  stesso
risulti saturo, non  valido  o  non  attivo,  il  gestore  esegue  la
notificazione presso il domicilio digitale speciale del destinatario.
Se neanche quest'ultimo risulta eletto ovvero  nel  caso  in  cui  lo
stesso risulti  saturo,  non  valido  o  non  attivo,  la  spedizione
digitale viene eseguita presso il  domicilio  digitale  generale  del
destinatario rilevato al momento dell'invio.
  2. Il gestore della piattaforma effettua il  secondo  tentativo  di
cui all'articolo 26, comma 6,  del  decreto-legge,  solo  dopo  avere
verificato che tutti i domicili digitali del  destinatario,  previsti
al comma 5 del suddetto decreto-legge, risultano saturi, non validi o
non attivi. Il secondo tentativo di consegna viene effettuato  presso
ciascuno dei domicili digitali risultati saturi,  non  validi  o  non
attivi decorsi almeno sette giorni da quando il sistema  ha  rilevato
la condizione di saturazione, di non validita' o di non attivita' che
impedisce la  ricezione  di  nuove  notificazioni.  Se  all'atto  del
secondo tentativo, il domicilio digitale di piattaforma e' stato  nel
frattempo  modificato  dal  destinatario,  il   gestore   esegue   la
notificazione anche presso quest'ultimo indirizzo.
  3. Nei casi in cui la casella di posta elettronica certificata o il
servizio di recapito certificato qualificato  risultano  saturi,  non
validi o non  attivi,  anche  a  seguito  del  secondo  tentativo  di
consegna, il gestore della piattaforma rende disponibile in  apposita
area  riservata,  per  ciascun  destinatario   della   notificazione,
l'avviso di mancato recapito del messaggio, di cui  all'articolo  26,
comma 6, del decreto-legge, con cui vengono indicate le ragioni della
mancata  consegna  dell'avviso  di  avvenuta  ricezione  in   formato
elettronico e le modalita' di acquisizione del documento  informatico
oggetto di notificazione. Il gestore della piattaforma, inoltre,  da'
notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo
di lettera raccomandata.
                               Art. 8
 
         Consultazione degli atti da parte del destinatario
 
  1. Il sistema consente al destinatario che accede alla  piattaforma
di reperire, consultare e acquisire i documenti  informatici  oggetto
di notificazione. Per ciascuna notifica, la piattaforma  consente  di
visualizzare: il mittente, la data e l'ora di  messa  a  disposizione
dell'atto  sulla  piattaforma,  l'atto  notificato,  lo  storico  del
processo di notifica, che include atti opponibili a terzi e avvisi di
mancato recapito, e  codice  identificativo  univoco  della  notifica
(IUN).
  2. Il destinatario puo' scaricare e inviare a terzi  la  copia  del
documento, tramite l'apposita funzionalita' messa a disposizione  dal
gestore della piattaforma e quelle  ulteriori  eventualmente  offerte
dal sistema operativo sottostante.
  3. Il gestore della piattaforma attesta la data e l'ora in  cui  il
destinatario o il delegato accedono, tramite la piattaforma, all'atto
oggetto di notificazione, mediante un sistema di marcatura  temporale
certificato validamente opponibile a terzi.
  4. La notificazione si perfeziona ai sensi dell'articolo 26,  comma
9, del decreto-legge.
                               Art. 9
 
                Delega per l'accesso alla piattaforma
 
  1. I destinatari,  attraverso  una  specifica  funzionalita'  della
piattaforma, nonche' attraverso il sistema di cui all'art. 64-ter del
CAD, possono conferire ai soggetti  delegati,  indicati  all'articolo
26, comma 2, lettera e), del decreto-legge,  il  potere  di  accedere
alla piattaforma per  reperire,  consultare  e  acquisire,  per  loro
conto, atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni  notificati  dalle
amministrazioni.
  2. La delega conferita attraverso una specifica funzionalita' della
piattaforma contiene nome, cognome  e  codice  fiscale  del  soggetto
delegato, e puo' essere conferita per  tutti  o  anche  soltanto  per
alcuni specifici  mittenti.  La  piattaforma  elabora  un  codice  di
accettazione che il delegante comunica al delegato.
  3. Il soggetto delegato, accedendo alla piattaforma, presa  visione
della proposta di delega, procede alla  sua  accettazione,  inserendo
sulla piattaforma il codice di accettazione fornitogli dal delegante.
  4. La piattaforma consente al  destinatario  di  revocare  in  ogni
tempo la delega conferita, informando automaticamente il delegato. La
piattaforma consente altresi' al delegato di rinunciare in ogni tempo
alla delega, informando automaticamente il delegante.
  5. La piattaforma invia al destinatario, con periodicita'  mensile,
un promemoria delle deleghe attive, e consente altresi'  allo  stesso
di monitorare in ogni tempo gli accessi operati per suo  conto  sulla
piattaforma.
  6. La funzionalita' di conferimento della delega, di cui  ai  commi
precedenti,  viene  utilizzata  anche  nei  casi  in  cui  il  legale
rappresentante  dell'ente  giuridico  destinatario  ovvero   delegato
intenda conferire il potere di accedere alla  piattaforma  ad  uno  o
piu' dipendenti del  medesimo  ente.  In  tal  caso,  la  piattaforma
consente di circoscrivere la  delega  in  relazione  ad  uno  o  piu'
mittenti, non e' richiesta accettazione da parte del delegato  e  non
e' prevista la possibilita' di rinuncia.
                               Art. 10
 
                  Notificazione in forma analogica
 
  1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge,
l'avviso di avvenuta  ricezione,  in  formato  cartaceo  e  in  busta
chiusa, viene notificato a mezzo posta direttamente dal gestore della
piattaforma.
  2.   L'avviso   di   avvenuta   ricezione   indica   il   mittente,
l'identificativo univoco della notificazione (IUN), le modalita'  con
le quali e' possibile accedere alla piattaforma, nonche' le modalita'
attraverso cui il destinatario puo' ottenere la copia cartacea  degli
atti oggetto di notificazione.
  3. Al fine di consentire l'estrazione  della  copia  analogica  del
documento anche da  parte  dei  destinatari  privi  di  SPID  o  CIE,
l'avviso di avvenuta ricezione indica anche le modalita'  di  accesso
digitale semplificato all'atto notificato, attraverso link, bar code,
QR code o altra tecnologia equivalente. L'accesso  semplificato  puo'
essere utilizzato per un numero limitato di  volte  e  per  un  lasso
temporale prestabilito espressamente indicati nell'avviso di avvenuta
ricezione.
  4. Al destinatario e' sempre consentito di rivolgersi al  fornitore
del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
22 luglio 1999,  n.  261,  affinche'  quest'ultimo  gli  consenta  di
estrarre copia analogica del documento informatico disponibile  sulla
piattaforma, tramite l'accesso semplificato di cui al comma 3. Con le
stesse modalita' di cui al periodo  precedente,  al  destinatario  e'
sempre consentito ottenere copia analogica delle attestazioni di  cui
all'articolo 12.
  5. Nei casi previsti dall'articolo 26, comma 7, sesto periodo,  del
decreto-legge, il destinatario puo' acquisire  copia  dell'avviso  di
avvenuta ricezione tramite il fornitore del  servizio  universale  di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio  1999,  n.  261,
fornendo le generalita' e il codice fiscale.
  6. Il gestore  della  piattaforma  invia  all'addetto  al  recapito
postale le generalita', il codice fiscale e  l'indirizzo  fisico  del
destinatario  nonche'  il   codice   IUN.   La   piattaforma   riceve
dall'addetto  al  recapito  postale  i   dati   sullo   stato   della
notificazione.
  7.  L'addetto  al  recapito  postale  comunica  al  gestore   della
piattaforma l'esito degli accertamenti di cui all'art. 26,  comma  7,
quarto periodo, del decreto-legge, mediante  interfacce  di  servizio
informatiche (API).
  8.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  26,  comma  12,  del
decreto-legge,   l'addetto   al   recapito   postale   inoltra   alla
piattaforma, mediante interfacce di servizio informatiche  (API),  la
copia  digitale  conforme  all'originale  dell'avviso   di   avvenuta
ricezione  cartaceo  e  degli  atti   relativi   alla   notificazione
effettuata in forma analogica. Il gestore della piattaforma  conserva
tali documenti in formato digitale e rilascia le attestazioni di  cui
all'articolo 12, comma 1, lettera h). La versione  cartacea  di  tali
documenti viene conservata dall'addetto al recapito postale.
                               Art. 11
 
                         Avviso di cortesia
 
  1. Il gestore della piattaforma invia ai destinatari un  avviso  di
cortesia in modalita' informatica contenente le  stesse  informazioni
dell'avviso di avvenuta ricezione, nei  casi  previsti  dall'articolo
26, comma 5-bis, 6, e 7 del decreto-legge.
  2. L'avviso di cortesia e' reso  disponibile  altresi'  tramite  il
punto di accesso di cui all'articolo 64-bis del CAD.  Gli  utenti  di
app IO, che risultino avere attivato il  servizio  di  messaggistica,
ricevono un messaggio  che  consente  di  abilitare  il  servizio  di
messaggistica anche per la ricezione degli avvisi di cortesia di  cui
al presente articolo.
                               Art. 12
 
             Attestazioni del gestore della piattaforma
 
  1.  Il  gestore  della  piattaforma  rilascia,  con  valore  legale
opponibile ai  terzi,  ai  sensi  dell'articolo  26,  comma  11,  del
decreto-legge, le attestazioni relative:
    a) alla  data  e  ora  di  messa  a  disposizione  dei  documenti
informatici sulla piattaforma da  parte  delle  amministrazioni,  con
indicazione della sequenza  crittografica  (hash)  identificativa  di
ciascun documento associato allo IUN;
    b) all'indirizzo del destinatario risultante,  alla  data  e  ora
dell'invio dell'avviso di avvenuta ricezione, da uno degli elenchi di
cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del CAD  o  che  sia  stato
eletto ai sensi dell'articolo 26, comma  5,  lettere  b)  o  c),  del
decreto legge;
    c) alla data e  ora  di  invio  e  di  consegna  al  destinatario
dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico e alla  data
di ricezione del messaggio di mancato recapito alle caselle di  posta
elettronica  certificata  o  al  servizio  elettronico  di   recapito
certificato qualificato risultanti sature, non valide o non attive;
    d) alla data e ora in cui il gestore della  piattaforma  ha  reso
disponibile l'avviso di  mancato  recapito  del  messaggio  ai  sensi
dell'articolo 26, comma 6, del decreto-legge;
    e) alla data e ora in cui il destinatario  ha  avuto  accesso  al
documento informatico oggetto di notificazione;
    f) al periodo di malfunzionamento della piattaforma;
    g) alla data  e  ora  di  ripristino  delle  funzionalita'  della
piattaforma;
    h)  alla  conformita'  all'originale  della   copia   informatica
dell'avviso di avvenuta ricezione cartaceo e degli atti relativi alla
notificazione effettuata con le modalita'  di  cui  all'articolo  26,
comma 7, del decreto-legge.
  2. Il documento contenente le attestazioni di cui al comma 1, viene
generato e  marcato  temporalmente  dal  sistema.  Il  gestore  della
piattaforma adotta tutte le misure tecnologiche idonee  a  garantirne
l'autenticita' l'integrita'  e  l'immodificabilita'  Le  attestazioni
sono accessibili, attraverso la piattaforma, da parte  dei  mittenti,
destinatari, e loro delegati e, per i soli mittenti,  anche  mediante
interfacce di servizio informatiche (API).
                               Art. 13
 
                     Obblighi e responsabilita'
 
  1. I mittenti  rimangono  responsabili  del  contenuto  degli  atti
notificati tramite la piattaforma, nonche' delle informazioni fornite
al gestore della stessa.
  2. Il  gestore  della  piattaforma  e'  responsabile  del  corretto
funzionamento del servizio di notificazione tramite la piattaforma  e
delle   attivita'   direttamente   effettuate,   fatte    salve    le
responsabilita'  dell'operatore  postale  ovvero  del   gestore   del
fornitore del servizio universale  per  le  attivita'  di  rispettiva
competenza.
                               Art. 14
 
                   Trattamento dei dati personali
 
  1. I mittenti sono titolari del trattamento dei dati utilizzati per
l'invio al  gestore  della  piattaforma  degli  atti  da  notificare,
nonche' per la trasmissione e conservazione degli stessi. I  mittenti
possono trattare tramite la piattaforma anche  particolari  categorie
di dati personali  e  giudiziari  ai  sensi,  rispettivamente,  degli
articoli 9, comma 1, e 10 del Regolamento (UE) 679/2016.
  2. Il gestore della piattaforma e'  titolare  del  trattamento  dei
dati necessari all'accesso alla piattaforma a mezzo  SPID  o  CIE  da
parte dei destinatari, dei dati necessari per l'adesione e  l'accesso
dei mittenti, e di ogni altro dato inerente  alla  gestione  di  ogni
attivita' strumentale  all'utilizzo  della  piattaforma  stessa,  ivi
inclusa l'acquisizione dei domicili digitali delle persone fisiche.
  3. Il gestore della piattaforma agisce per conto dei  mittenti,  in
qualita' di responsabile del trattamento ai  sensi  dell'articolo  28
del Regolamento UE 2016/679 per i trattamenti diversi  da  quelli  di
cui  al  comma  2  e  necessari  alla  gestione   del   servizio   di
notificazione, di invio degli avvisi di cortesia e  degli  avvisi  di
pagamento tramite la piattaforma.
  4.  L'addetto  al  recapito  postale  agisce  come   titolare   del
trattamento per l'espletamento delle funzioni a lui affidate ai  fini
della fornitura del servizio di spedizione degli atti  da  notificare
in modalita' analogica.
  5. Il fornitore del servizio universale di cui all'articolo  3  del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, agisce come  responsabile
del trattamento per lo sviluppo della piattaforma anche attraverso il
riuso dell'infrastruttura tecnologica esistente.
  6. Al fine di assicurare ai destinatari l'accessibilita'  di  atti,
provvedimenti,  avvisi  e  comunicazioni  e  dei  relativi  documenti
informatici oggetto di notificazione, il  gestore  della  piattaforma
conserva i dati relativi per il tempo previsto dall'articolo 15.
  7. Il gestore della  piattaforma  implementa  misure  di  sicurezza
appropriate e specifiche per tutelare i diritti  fondamentali  e  gli
interessi delle persone fisiche.
  8.  Il  gestore  della  piattaforma  effettua,  prima   dell'inizio
dell'attivita' di trattamento, la valutazione  di  impatto  ai  sensi
dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 679/2016 e consulta il  Garante
per la protezione dei dati personali  ai  sensi  dell'art.  36  dello
stesso Regolamento. Nella valutazione di impatto  sono  indicate  tra
l'altro, le misure tecniche e organizzative  idonee  a  garantire  un
livello di sicurezza adeguato al rischio, nonche' le eventuali misure
poste a tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati.
  9.  Il  gestore  della  piattaforma,  previa   aggregazione,   puo'
utilizzare i  dati  acquisiti  per  finalita'  di  miglioramento  dei
servizi erogati, nonche' per  lo  sviluppo  della  piattaforma  e  la
valorizzazione del patrimonio aziendale.
                               Art. 15
 
Conservazione  dei  documenti  informatici  resi  disponibili   sulla
                             piattaforma
 
  1. Il gestore della piattaforma conserva i documenti oggetto  delle
attestazioni di cui all'articolo 12 per dieci  anni  dalla  data  del
perfezionamento della notifica  per  il  destinatario,  nel  rispetto
delle disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016 e del CAD.
  2. Gli atti oggetto di  notificazione  restano  invece  disponibili
sulla piattaforma per  centoventi  giorni  successivi  alla  data  di
perfezionamento della notifica per il destinatario. Tale  circostanza
e' espressamente indicata nell'avviso di avvenuta ricezione.
  3. Il gestore della piattaforma garantisce l'accesso ai documenti e
agli atti di cui ha la disponibilita', per i periodi  rispettivamente
previsti dai commi 1 e  2,  a  mittenti  e  destinatari  interessati,
inclusi i loro delegati, previa loro identificazione tramite  SPID  o
CIE.
                               Art. 16
 
                       Tavolo di monitoraggio
 
  1. Al fine di procedere alla verifica e al monitoraggio  in  ordine
al funzionamento della piattaforma e al  suo  effettivo  utilizzo  da
parte delle amministrazioni e' istituito, presso il Dipartimento  per
la  trasformazione  digitale  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
ministri, un apposito tavolo di  monitoraggio  al  quale  partecipano
rappresentanti delle amministrazioni centrali, della Conferenza delle
regioni e delle province autonome, dell'ANCI e dell'UPI, nonche'  del
soggetto gestore della piattaforma.
  2. Ai componenti del tavolo di monitoraggio non spettano  compensi,
gettoni, emolumenti o indennita' comunque definiti  ne'  rimborsi  di
spese e dalla loro  partecipazione  allo  stesso  tavolo  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
                               Art. 17
 
                         Disposizioni finali
 
  1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto  si
provvede nei limiti delle risorse finanziarie,  umane  e  strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 8 febbraio 2022
 
                                                   Il Ministro: Colao
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della  giustizia  e  del  Ministero  degli  affari  esteri,
registrazione n. 686

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