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legge, 15/7/2022
l. 15/07/2022, n. 91 di conv., con mod., del d.l.17/05/2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di polt. soc. e di crisi ucr
(GU n.164 del 15-7-2022)
legge
Materia: pubblica amministrazione / attività

 LEGGE 15 luglio 2022, n. 91

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17  maggio
2022,  n.  50,  recante  misure  urgenti  in  materia  di   politiche
energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di  politiche  sociali  e  di  crisi
ucraina.
(GU n.164 del 15-7-2022)
  Vigente al: 16-7-2022  

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1
 
  1. Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante  misure  urgenti
in materia di politiche energetiche  nazionali,  produttivita'  delle
imprese e  attrazione  degli  investimenti,  nonche'  in  materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina, e' convertito in legge  con  le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Il decreto-legge 30 giugno 2022, n.  80,  e'  abrogato.  Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e  sono  fatti  salvi  gli
effetti prodottisi e  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  del
medesimo decreto-legge n. 80 del 2022.
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
 
    Data a Roma, addi' 15 luglio 2022
 
                             MATTARELLA
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50

Testo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (in Gazzetta  Ufficiale
- Serie generale - n. 114 del 17  maggio  2022),  coordinato  con  la
legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 17),  recante:  «Misure  urgenti  in  materia  di
politiche  energetiche  nazionali,  produttivita'  delle  imprese   e
attrazione  degli  investimenti,  nonche'  in  materia  di  politiche
sociali e di crisi ucraina.». (22A04118)
(GU n.164 del 15-7-2022)
  Vigente al: 15-7-2022  
Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E IMPRESE

Capo I
Misure in materia di energia

 
Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note.
    Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti  legislativi
qui riportati.
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge  23
agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di   Governo   e
ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri),   le
modifiche apportate dalla legge di conversione  hanno  efficacia  dal
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
    Nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2022  si  procedera'  alla
ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle
relative note.
 
                               Art. 1
 
                Bonus sociale energia elettrica e gas
 
   
  1. Per il terzo trimestre dell'anno 2022 le  agevolazioni  relative
alle tariffe per la fornitura di energia  elettrica  riconosciute  ai
clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici
in gravi condizioni di salute di cui al decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  28  dicembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e  la
compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3,
comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riconosciute  sulla
base del valore ISEE di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo
2022, n. 21, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  20  maggio
2022, n. 51, sono rideterminate  dall'Autorita'  di  regolazione  per
energia reti e ambiente con delibera da adottare entro il  30  giugno
2022, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio  della  Cassa
per  i  servizi  energetici  e  ambientali  per  l'anno   2022,   con
l'obiettivo di mantenere inalterata  rispetto  al  secondo  trimestre
dell'anno 2022 la spesa dei clienti  beneficiari  delle  agevolazioni
corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici.
  2.  Fermo  restando  il  valore  soglia  dell'ISEE  previsto  dalle
disposizioni di  cui  all'articolo  1,  comma  508,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, per il primo trimestre dell'anno 2022, in caso
di ottenimento di un'attestazione ISEE resa nel  corso  del  medesimo
anno  2022  che  permetta  l'applicazione  dei  bonus   sociali   per
elettricita' e gas, i medesimi bonus annuali sono  riconosciuti  agli
aventi diritto a decorrere dal 1° gennaio 2022 o,  se  successiva,  a
decorrere dalla  data  di  cessazione  del  bonus  relativo  all'anno
precedente. Le somme gia' fatturate  eccedenti  quelle  dovute  sulla
base dell'applicazione del citato bonus sono  oggetto  di  automatica
compensazione. Tale compensazione deve essere effettuata nella  prima
fattura  utile  o,  qualora  non  sia  possibile,  tramite   rimborso
automatico da eseguire entro tre mesi  dall'emissione  della  fattura
medesima.
  2-bis. Al  fine  di  informare  i  cittadini  sulle  modalita'  per
l'attribuzione dei bonus sociali per elettricita' e gas,  l'Autorita'
di regolazione per energia, reti e ambiente definisce  una  specifica
comunicazione da inserire nelle  fatture  per  i  clienti  domestici,
prevedendo anche  l'indicazione  dei  recapiti  telefonici  a  cui  i
consumatori possono rivolgersi.
  2-ter. Per le finalita' di cui al comma 2, entro il 31 ottobre 2022
e' trasferito alla  Cassa  per  i  servizi  energetici  e  ambientali
l'importo  di   116   milioni   di   euro.   Agli   oneri   derivanti
dall'attuazione del primo periodo si provvede ai sensi  dell'articolo
58, comma 4-bis.
                             Art. 1 bis
 
Misure per l'approvvigionamento  di  energia  elettrica  dei  clienti
                 finali in regime di maggior tutela
 
  1. Al fine di favorire  il  contenimento  dei  prezzi  dell'energia
elettrica a vantaggio dei clienti finali in regime di maggior tutela,
entro  il  termine  previsto  dall'articolo  16-ter,  comma  2,   del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, la  societa'  Acquirente  unico
Spa, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione   del   presente   decreto,   svolge   il   servizio   di
approvvigionamento utilizzando tutti gli  strumenti  disponibili  sui
mercati regolamentati dell'energia elettrica.
                             Art. 1 ter
 
Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per
                       il terzo trimestre 2022
 
  1. Per ridurre gli effetti degli aumenti  dei  prezzi  nel  settore
elettrico, l'Autorita' di regolazione per energia,  reti  e  ambiente
(ARERA) provvede ad annullare, per il terzo trimestre dell'anno 2022,
le aliquote relative agli  oneri  generali  di  sistema  nel  settore
elettrico  applicate  alle  utenze  domestiche  e  alle  utenze   non
domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza  disponibile
fino a 16,5 kW.
  2. Per ridurre gli effetti degli aumenti  dei  prezzi  nel  settore
elettrico, l'ARERA provvede ad  annullare,  per  il  terzo  trimestre
dell'anno 2022, le aliquote relative agli oneri generali  di  sistema
applicate alle utenze con potenza disponibile superiore  a  16,5  kW,
anche connesse in media  e  alta/altissima  tensione  o  per  usi  di
illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici  in  luoghi
accessibili al pubblico.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1  e  2,  pari  a
complessivi 1.915 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire alla
Cassa per i servizi energetici e ambientali in due quote  di  importo
pari, rispettivamente, a 1.000 milioni di euro entro il 30  settembre
2022 e a 915 milioni di euro entro il 31 ottobre 2022, si provvede ai
sensi dell'articolo 58, comma 4-bis.
                            Art. 1 quater
 
Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per  il
                   terzo trimestre dell'anno 2022
 
   
  1. In deroga alle disposizioni del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano
destinato alla combustione per usi civili e per  usi  industriali  di
cui all'articolo 26, comma 1,  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  contabilizzate  nelle  fatture
emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e
settembre 2022, sono assoggettate all'aliquota d'imposta  del  valore
aggiunto (IVA) del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al
primo periodo siano contabilizzate sulla  base  di  consumi  stimati,
l'aliquota d'IVA del 5 per cento si  applica  anche  alla  differenza
derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi  effettivi
riferibili, anche  percentualmente,  ai  mesi  di  luglio,  agosto  e
settembre 2022.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  valutati  in
480,98 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 58, comma 4-bis.
  3. Al fine di contenere, per il terzo trimestre dell'anno 2022, gli
effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale,  fatto
salvo quanto disposto dal comma 5,  l'ARERA  mantiene  inalterate  le
aliquote relative agli oneri generali di sistema per il  settore  del
gas naturale in vigore nel secondo trimestre del 2022.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  3,  pari  a  292
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
58, comma 4-bis. Tale importo e' trasferito alla Cassa per i  servizi
energetici e ambientali entro il 30 novembre 2022.
  5. Per contenere ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore del gas naturale per il terzo trimestre  dell'anno  2022,
l'ARERA provvede a ridurre, ulteriormente rispetto a quanto stabilito
dal comma 3, le aliquote relative agli oneri generali di sistema  nel
settore del gas fino a concorrenza dell'importo  di  240  milioni  di
euro, con particolare riferimento agli scaglioni di  consumo  fino  a
5.000 metri cubi annui.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  5,  pari  a  240
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
58, comma 4-bis. Tale importo e' trasferito alla Cassa per i  servizi
energetici e ambientali entro il 30 novembre 2022.
                               Art. 2
 
Incremento  dei  crediti  d'imposta  in  favore  delle  imprese   per
          l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale
 
  1. Il contributo straordinario, sotto forma di  credito  d'imposta,
fissato dall'articolo 4 del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20  maggio  2022,  n.  51,
nella misura del 20 per cento e' rideterminato nella  misura  del  25
per cento. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 59,45
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
58.
  2. Il contributo straordinario, sotto forma di  credito  d'imposta,
di cui all'articolo  5  del  decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  aprile  2022,  n.  34,
fissato, da ultimo, dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 21
del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del  2022,
nella misura del 20 per cento e' rideterminato nella  misura  del  25
per cento. Agli oneri  derivanti  dal  presente  comma,  valutati  in
235,24 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 58.
  3. Il contributo straordinario, sotto forma di  credito  d'imposta,
fissato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 21  del  2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  51  del  2022,  nella
misura del 12 per cento e' rideterminato  nella  misura  del  15  per
cento. Agli oneri derivanti dal presente comma,  valutati  in  215,89
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
58.
  3-bis. Ai fini della fruizione dei contributi  straordinari,  sotto
forma  di  credito  d'imposta,  di  cui  agli  articoli  3  e  4  del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,  ove  l'impresa  destinataria  del
contributo nei primi due trimestri dell'anno 2022  si  rifornisca  di
energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui  si
riforniva nel primo trimestre dell'anno  2019,  il  venditore,  entro
sessanta giorni dalla scadenza del periodo per  il  quale  spetta  il
credito d'imposta, invia al proprio cliente, su  sua  richiesta,  una
comunicazione nella quale e' riportato il calcolo dell'incremento  di
costo della componente  energetica  e  l'ammontare  della  detrazione
spettante per il secondo trimestre  dell'anno  2022.  L'ARERA,  entro
dieci  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  definisce  il  contenuto  della
predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata  ottemperanza
da parte del venditore.
  3-ter. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea
in materia di aiuti di Stato in regime de minimis.
                             Art. 2 bis
 
   Indennita' per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale
 
   
  1. Per l'anno 2022, ai lavoratori  dipendenti  di  aziende  private
titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale
nell'anno 2021 che preveda periodi non interamente lavorati di almeno
un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a  sette
settimane e non superiori a venti settimane e che,  alla  data  della
domanda, non siano titolari di altro rapporto  di  lavoro  dipendente
ovvero percettori della Nuova prestazione  di  Assicurazione  Sociale
per  l'Impiego  (NASpI)  o  di  un  trattamento   pensionistico,   e'
attribuita un'indennita' una tantum pari  a  550  euro.  L'indennita'
puo'  essere  riconosciuta  solo  una  volta  in  corrispondenza  del
medesimo lavoratore.
  2. L'indennita' di cui  al  presente  articolo  non  concorre  alla
formazione del reddito ai sensi del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.  917.  L'indennita'  e'   erogata   dall'Istituto
nazionale della  previdenza  sociale  (INPS),  nel  limite  di  spesa
complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i  risultati
di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
al Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Qualora  dal  predetto
monitoraggio emerga il  verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via
prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono  adottati
altri provvedimenti di concessione dell'indennita'.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
                               Art. 3
 
Credito d'imposta per gli autotrasportatori e misure in favore  delle
  imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus
  1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento
eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come  carburante,  alle
imprese  aventi  sede  legale  o  stabile  organizzazione  in  Italia
esercenti le attivita' di  trasporto  indicate  all'articolo  24-ter,
comma 2, lettera a), del testo unico delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, e' riconosciuto  un  contributo  straordinario,
sotto forma di credito di imposta, nella  misura  del  28  per  cento
della  spesa  sostenuta  nel  primo  trimestre  dell'anno  2022   per
l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di
categoria euro  5  o  superiore,  utilizzati  per  l'esercizio  delle
predette  attivita',  al  netto  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
  2.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'  utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti  di  cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito
d'imposta non concorre alla  formazione  del  reddito  d'impresa  ne'
della  base  imponibile  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61
e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui  redditi  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano
ad oggetto i medesimi costi, a condizione  che  tale  cumulo,  tenuto
conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della
base imponibile dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,
non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
della normativa europea in materia di aiuti  di  Stato.  Ai  relativi
adempimenti  provvede  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili.
  4. Agli  oneri  derivanti  dai  commi  1  e  2,  valutati  in  euro
496.945.000 per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
  5. L'articolo  17  del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21  e'
abrogato.
  6.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   effettua   il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  6-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto di  passeggeri
con autobus, per l'anno 2022 e' autorizzata la spesa di 1 milione  di
euro a  favore  delle  imprese  esercenti  servizi  di  trasporto  di
passeggeri con autobus di classe Euro V o Euro VI.
  6-ter. Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto,  sono  stabilite  le
modalita' di attuazione del comma 6-bis anche al  fine  del  rispetto
del limite di spesa ivi previsto.
  6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 1 milione di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190.
                             Art. 3 bis
 
Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio  della
                                pesca
 
   
  1.  Al  fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dal
perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo  del  gasolio  e  della
benzina utilizzati come carburante, le disposizioni dell'articolo  18
del  decreto-legge  21   marzo   2022,   n.   21,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 20  maggio  2022,  n.  51,  si  applicano,
limitatamente alle imprese  esercenti  la  pesca,  anche  alle  spese
sostenute per gli  acquisti  di  carburante  effettuati  nel  secondo
trimestre solare dell'anno 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 23 milioni di euro
per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.
                               Art. 4
 
Estensione  al  primo  trimestre  dell'anno   2022   del   contributo
  straordinario, sotto forma di credito d'imposta,  in  favore  delle
  imprese a forte consumo di gas naturale
  1.  Al  decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo  l'articolo  15
e' inserito il seguente:
  «Art.  15.1  (Contributo  straordinario,  sotto  forma  di  credito
d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale per
il primo trimestre dell'anno 2022). - 1. Alle imprese a forte consumo
di gas naturale di  cui  al  comma  2  e'  riconosciuto,  a  parziale
compensazione dei maggiori oneri sostenuti  per  l'acquisto  del  gas
naturale, un contributo straordinario,  sotto  forma  di  credito  di
imposta, pari al 10 per cento della spesa  sostenuta  per  l'acquisto
del medesimo gas, consumato  nel  primo  trimestre  solare  dell'anno
2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il
prezzo  di  riferimento  del  gas  naturale,  calcolato  come  media,
riferita all'ultimo trimestre 2021, dei  prezzi  di  riferimento  del
Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei  mercati
energetici (GME), abbia subito un  incremento  superiore  al  30  per
cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo  trimestre
dell'anno 2019.
  2. Ai fini del presente articolo e' impresa a forte consumo di  gas
naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al
decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n.
541, della cui adozione e' stata data  comunicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio  2022,  e  ha
consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo
di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento  del
volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo
decreto, al netto dei  consumi  di  gas  naturale  impiegato  in  usi
termoelettrici.
  3.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'  utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro  la  data  del  31  dicembre
2022. Non si applicano i limiti di  cui  all'articolo  1,  comma  53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito  d'imposta  non  concorre
alla formazione del  reddito  d'impresa  ne'  della  base  imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il  credito  d'imposta  e'
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non
concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile
dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non  porti  al
superamento del costo sostenuto.
  4. Il credito d'imposta di cui al comma 1  e'  cedibile,  solo  per
intero, dalle imprese beneficiarie ad altri  soggetti,  compresi  gli
istituti di  credito  e  gli  altri  intermediari  finanziari,  senza
facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita'  di  due
ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  a  favore  di   banche   e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,   n.   385,   societa'
appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui
all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate  ad
operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre  2005,
n. 209, ferma  restando  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
per ogni  cessione  intercorrente  tra  i  predetti  soggetti,  anche
successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione
del primo periodo  sono  nulli.  In  caso  di  cessione  del  credito
d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformita'
dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza  dei
presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente
articolo.  Il  visto  di   conformita'   e'   rilasciato   ai   sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  dai
soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma  3  dell'articolo  3
del  regolamento  recante  modalita'  per  la   presentazione   delle
dichiarazioni  relative  alle  imposte   sui   redditi,   all'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul   valore
aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale  dei  centri
costituiti dai soggetti di cui all'articolo  32  del  citato  decreto
legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta e'  utilizzato  dal
cessionario con le  stesse  modalita'  con  le  quali  sarebbe  stato
utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del
31 dicembre 2022. Le modalita' attuative delle disposizioni  relative
alla  cessione  e  alla  tracciabilita'  del  credito  d'imposta,  da
effettuarsi  in  via  telematica,  anche  avvalendosi  dei   soggetti
previsti dal comma 3  dell'articolo  3  del  regolamento  di  cui  al
decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  322  del  1998,  sono
definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonche', in
quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4  a  6,
del decreto-legge n. 34 del 2020.
  5.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   effettua   il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati  in  427,10
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
58.
                               Art. 5
 
Disposizioni   per   la   realizzazione   di   nuova   capacita'   di
                          rigassificazione
 
  1. In considerazione della necessita' di diversificare le fonti  di
approvvigionamento  di  gas  ai  fini  della   sicurezza   energetica
nazionale,  fermi  restando  i  programmi  di  decarbonizzazione  del
sistema energetico nazionale,  le  opere  finalizzate  all'incremento
della  capacita'  di  rigassificazione  nazionale   mediante   unita'
galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete
di trasporto esistente alla data di emanazione del presente  decreto,
incluse  le   connesse   infrastrutture,   costituiscono   interventi
strategici di pubblica utilita',  indifferibili  e  urgenti.  Per  la
realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di  cui  al
primo periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
sono nominati uno o piu' Commissari straordinari di Governo.  Per  lo
svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al  presente   articolo,   il
Commissario si avvale delle amministrazioni centrali  e  territoriali
competenti, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, e allo  stesso  non  sono  corrisposti  gettoni,  compensi,
rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.
  2. Per la costruzione e l'esercizio delle opere di cui al comma  1,
nonche'  per  la   realizzazione   delle   connesse   infrastrutture,
l'autorizzazione  prevista  dall'articolo  46  del  decreto-legge  1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
novembre 2007,  n.  222,  ferma  restando  l'intesa  con  la  regione
interessata, e' rilasciata dal  Commissario  di  cui  al  comma  1  a
seguito di procedimento unico, da concludersi entro centoventi giorni
dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 5.
  3. Per le valutazioni ambientali delle opere e delle infrastrutture
connesse di cui al comma 1,  previa  comunicazione  alla  Commissione
europea, si applica l'esenzione di cui all'articolo 6, comma 11,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  3-bis. Nell'ambito della realizzazione delle opere di cui al  comma
1, anche al fine di riqualificare i siti in cui si  trovano  impianti
di rigassificazione non piu' funzionanti, di ridurre l'occupazione di
terreno e di favorire il risanamento urbano, per  gli  interventi  di
bonifica  e  risanamento  ambientale  e  di  rigenerazione  dell'area
denominata «Zona falcata» di Messina, e' stanziato un contributo pari
a 2 milioni di euro per l'anno 2022, a 8 milioni di euro  per  l'anno
2023 e a 10 milioni di euro per  l'anno  2024.  All'assegnazione  del
contributo di cui al primo periodo si provvede a valere sul Fondo per
lo  sviluppo  e  la  coesione,  programmazione  2021-2027,   di   cui
all'articolo 1, comma 177, della legge  30  dicembre  2020,  n.  178,
mediante  deliberazione  del  Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, con la  quale  e'
individuato altresi' il soggetto attuatore degli interventi di cui al
presente comma.
  4.  Le  amministrazioni  a  qualunque  titolo   interessate   nelle
procedure  autorizzative,  incluso  il  rilascio  della   concessione
demaniale marittima, delle opere e delle infrastrutture  connesse  di
cui al comma 1, attribuiscono  ad  esse  priorita'  e  urgenza  negli
adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza, anche ai  fini
del rispetto del termine di cui al comma 2. L'autorizzazione  di  cui
al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, commi 1,
terzo periodo, e 2, primo periodo, del decreto-legge n. 159 del 2007,
convertito, con modificazioni, dalla legge n.  222  del  2007,  tiene
luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della
localizzazione   dell'opera,   della   conformita'   urbanistica    e
paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e
delle relative opere  mitigatrici  e  compensative.  L'autorizzazione
include altresi' l'autorizzazione di cui all'articolo 109 del decreto
legislativo n. 152 del 2006 ed eventuali  atti  di  assenso  ai  fini
della realizzabilita' dell'opera  all'interno  di  siti  contaminati,
ogni eventuale ulteriore autorizzazione comunque denominata richiesta
ai fini della realizzabilita' dell'opera ivi incluse quelle  ai  fini
antincendio ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n.  105,
nonche' la verifica preventiva  dell'interesse  archeologico  di  cui
all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, ove
necessario, la  concessione  demaniale,  fatti  salvi  la  successiva
adozione e l'aggiornamento delle  relative  condizioni  economiche  e
tecnico-operative. L'autorizzazione  ha  effetto  di  variante  degli
strumenti urbanistici vigenti, nonche' di approvazione della variante
al  piano  regolatore   portuale,   ove   necessaria.   La   variante
urbanistica,      conseguente      all'autorizzazione,       comporta
l'assoggettamento dell'area a vincolo  preordinato  all'esproprio  ai
sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica  8
giugno 2001, n. 327, e  le  comunicazioni  agli  interessati  di  cui
all'articolo 14, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241,  tengono
luogo della fase partecipativa di cui all'articolo  11  del  predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 327  del  2001.  Gli  enti
locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia  delle  aree
interessate  e  delle  relative  fasce  di  rispetto  e  non  possono
autorizzare interventi edilizi incompatibili  con  la  localizzazione
dell'opera.
  5. Entro il termine di trenta giorni dalla nomina  del  Commissario
di cui al comma 1, i soggetti interessati  alla  realizzazione  delle
opere e delle connesse infrastrutture di cui al comma 1 presentano la
relativa  istanza  di   autorizzazione   al   medesimo   Commissario,
corredata,  ove  necessario,   della   soluzione   tecnica   per   il
collegamento dell'impianto alla rete nazionale di trasporto  del  gas
naturale,  del  cronoprogramma  della  realizzazione  ed  entrata  in
esercizio dell'impianto nonche' della descrizione delle condizioni di
approvvigionamento del gas.
  6. Il Commissario di cui al comma 1 comunica  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, al Ministero della transizione ecologica e al
Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  le
istanze di cui al comma 5 entro cinque giorni dalla presentazione e i
progetti   autorizzati   entro    cinque    giorni    dal    rilascio
dell'autorizzazione.
  7.  Qualora  l'ubicazione  individuata  per  l'installazione  delle
unita' galleggianti di cui al comma  1  sia  un  sito  militare,  per
l'autorizzazione all'installazione  dei  predetti  impianti  e  delle
connesse  infrastrutture  si  applicano  le   disposizioni   di   cui
all'articolo 358 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  8. Al fine di limitare  il  rischio  sopportato  dalle  imprese  di
rigassificazione  che  realizzano  e  gestiscono  le   opere   e   le
infrastrutture di cui  al  comma  1  e'  istituito,  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo  con
la dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2024
al 2043. Il fondo e' destinato a coprire la quota dei ricavi  per  il
servizio di rigassificazione, inclusivi del  costo  di  acquisto  e/o
realizzazione dei nuovi impianti sopra  richiamati,  prioritariamente
per la quota eccedente l'applicazione del fattore  di  copertura  dei
ricavi di cui alla delibera dell'Autorita' di regolazione per energia
reti e ambiente 474/2019/R/gas, prevista  dalla  vigente  regolazione
tariffaria. L'importo residuo del fondo e'  destinato  a  contribuire
alla   copertura   dei   ricavi   riconosciuti   al    servizio    di
rigassificazione dalla vigente regolazione  tariffaria,  a  beneficio
degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e  le  modalita'
di  impiego  del  fondo  sono  definiti  con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' di regolazione per
energia reti e ambiente, nel rispetto  della  disciplina  europea  in
materia di aiuti di Stato.
  9. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo,
qualora trovi applicazione il codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo n. 50 del 2016, per l'affidamento delle attivita'
necessarie alla realizzazione  delle  opere  e  delle  infrastrutture
connesse di cui al medesimo comma 1,  si  opera  in  deroga  ad  ogni
disposizione di legge  diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti  dall'appartenenza
all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti  dalle  direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
26 febbraio 2014, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e  42  del
decreto legislativo n. 50 del 2016 e delle disposizioni in materia di
subappalto.
  10. In ogni caso, in considerazione della necessita' di  realizzare
con urgenza le opere e le connesse infrastrutture di cui al comma  1,
nell'ambito delle relative procedure di affidamento:
    a) e' sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza
e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via
d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo
n. 50 del 2016, nelle  more  della  verifica  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 80 del medesimo decreto  legislativo  n.  50  del  2016,
nonche'   dei   requisiti   di   qualificazione   previsti   per   la
partecipazione alla procedura;
    b) si applicano le previsioni di cui all'articolo 3, commi 1,  2,
3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
    c) non si applicano le previsioni  di  cui  all'articolo  22  del
decreto legislativo n. 50 del 2016;
    d) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione
dalla procedura, l'obbligo per  l'operatore  economico  di  procedere
alla visita dei luoghi, nonche'  alla  consultazione  sul  posto  dei
documenti di gara e relativi allegati ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo  n.  50  del  2016
esclusivamente   laddove   detto   adempimento    sia    strettamente
indispensabile in ragione della  tipologia,  del  contenuto  o  della
complessita' dell'appalto da affidare;
    e)  in  relazione  alle  procedure  ordinarie,  si  applicano  le
riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza  previsti
dagli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62, comma 5, 74, commi  2  e
3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonche' i termini  ridotti
ovvero i termini minimi  previsti,  per  i  settori  speciali,  dagli
articoli 122 e 124 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;
    f) nelle ipotesi previste dall'articolo 79, comma 3, del  decreto
legislativo  n.  50  del  2016,  la  proroga  dei  termini   per   la
presentazione delle offerte non puo' superare sette giorni;
    g) il termine massimo previsto dall'articolo 83, comma 9, secondo
periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e' ridotto  a  cinque
giorni. In ogni caso, e'  esclusa  la  possibilita'  di  esperire  la
procedura del soccorso istruttorio con riguardo alle  mancanze,  alle
incompletezze e ad ogni altra irregolarita' essenziale degli elementi
rilevanti ai fini della valutazione dell'offerta;
    h) in caso di presentazione di  offerte  anormalmente  basse,  il
termine previsto dall'articolo 97, comma 5, del  decreto  legislativo
n. 50 del 2016 per la presentazione, per iscritto, delle  spiegazioni
non puo' essere superiore a sette giorni.
  11. Per le medesime finalita' di cui  al  comma  10,  e'  possibile
altresi' ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del  decreto
legislativo n. 50  del  2016,  per  i  settori  ordinari,  e  di  cui
all'articolo 125, per i settori speciali, nella  misura  strettamente
necessaria, quando, per  ragioni  di  estrema  urgenza  derivanti  da
circostanze imprevedibili, non imputabili alla  stazione  appaltante,
ivi comprese quelle derivanti dalla  grave  crisi  internazionale  in
atto  in  Ucraina,  l'applicazione  dei  termini,  anche  abbreviati,
previsti  per  le   procedure   ordinarie   puo'   compromettere   la
realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1.  Al  solo  scopo  di
assicurare la trasparenza,  le  stazioni  appaltanti  danno  evidenza
dell'avvio  delle  procedure  negoziate  di  cui  al  presente  comma
mediante i rispettivi siti internet istituzionali.
  12. Ai giudizi che riguardano le impugnazioni degli  atti  relativi
alle procedure di affidamento di cui ai commi 9, 10 e 11  si  applica
l'articolo  125  del  codice  del  processo  amministrativo,  di  cui
all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Gli atti
e i provvedimenti relativi al procedimento unico di cui  al  comma  2
sono   impugnabili   unicamente   mediante   ricorso   al   tribunale
amministrativo regionale  competente.  In  caso  di  impugnazione  si
applicano gli articoli 119 e  125  del  citato  codice  del  processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo  n.  104
del 2010.
  13. Le opere autorizzate e le connesse  infrastrutture  di  cui  al
presente articolo sono identificate  dal  codice  unico  di  progetto
(CUP) che deve essere riportato nell'atto di autorizzazione di cui al
comma 2. Il monitoraggio del loro avanzamento finanziario,  fisico  e
procedurale e' svolto dalle stazioni appaltanti titolari delle  opere
attraverso il sistema previsto dal decreto  legislativo  29  dicembre
2011,   n.   229,   classificandole   sotto   la   voce   «Opere   di
rigassificazione».  Il  Commissario  di  cui  al  comma  1   verifica
l'avanzamento delle opere attraverso le informazioni  desumibili  dal
predetto sistema di monitoraggio.
  13-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1,  costituiscono
interventi strategici di pubblica utilita', indifferibili  e  urgenti
anche  le  opere  finalizzate  all'incremento  della   capacita'   di
rigassificazione nazionale  mediante  terminali  di  rigassificazione
esistenti alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del   presente   decreto,   purche'   non   comportino   un   aumento
dell'estensione dell'area marina su cui insiste il manufatto.
  14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  30  milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, si provvede, quanto
a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2024  al  2026,  ai
sensi dell'articolo 58, quanto a 15  milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni dal 2027 al 2043, mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2027  al
2043, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
                             Art. 5 bis
 
      Disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale
 
   
  1. Al fine di contribuire alla sicurezza degli  approvvigionamenti,
il Gestore dei servizi energetici (GSE), anche  tramite  accordi  con
societa' partecipate direttamente  o  indirettamente  dallo  Stato  e
attraverso lo  stretto  coordinamento  con  la  maggiore  impresa  di
trasporto  di  gas  naturale,  provvede  a  erogare  un  servizio  di
riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale,  ai
fini del suo stoccaggio e della sua successiva vendita  entro  il  31
dicembre 2022, nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni  di
euro.
  2. Il servizio di riempimento di ultima istanza di cui al  comma  1
e'  disciplinato  con  decreto  del   Ministero   della   transizione
ecologica, sentita l'Autorita' di regolazione  per  energia,  reti  e
ambiente, da adottare entro il 15 luglio 2022.
  3. Il GSE comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e  al
Ministero della transizione ecologica il programma degli acquisti  da
effettuare per il servizio di riempimento di ultima istanza di cui al
comma 1 e l'ammontare delle risorse  necessarie  a  finanziarli,  nei
limiti dell'importo di cui al medesimo comma 1.
  4. Per la finalita' di cui al comma 1 e' disposto il  trasferimento
al GSE, a titolo di prestito infruttifero, delle risorse  individuate
nella comunicazione di cui al comma 3,  da  restituire  entro  il  20
dicembre 2022. Tale  prestito  puo'  essere  erogato  anche  mediante
anticipazioni di  tesoreria  da  estinguere  nel  medesimo  anno  con
l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni
di  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede  mediante   corrispondente
versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme  iscritte
in  conto  residui,  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27,  comma  17,
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
                               Art. 6
 
Disposizioni in materia di procedure autorizzative per  gli  impianti
            di produzione di energia da fonti rinnovabili
 
  1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,  sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 20:
      1) al comma 4:
        1.1) dopo il primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Il
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza
del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini
dell'esercizio del potere di cui al terzo periodo.»;
        1.2) al  secondo  periodo,  le  parole  «di  cui  al  periodo
precedente»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui  al   primo
periodo»;
      2) al comma 8:
        2.1) alla lettera a), le  parole:  «3  MWh»  sono  sostituite
dalle seguenti: «8 MWh»;
        2.2) alla lettera c-ter), dopo le parole: «esclusivamente per
gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra,»  sono  inserite
le seguenti: «e per gli impianti di produzione di biometano,»;
        2.3) dopo la lettera c-ter) e' aggiunta la seguente:
          «c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b),
c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono  ricomprese  nel  perimetro
dei beni sottoposti a tutela ai  sensi  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, ne' ricadono nella fascia di rispetto  dei  beni
sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo
136 del medesimo decreto legislativo. Ai  soli  fini  della  presente
lettera, la  fascia  di  rispetto  e'  determinata  considerando  una
distanza  dal  perimetro  di  beni  sottoposti  a  tutela  di   sette
chilometri per gli  impianti  eolici  e  di  un  chilometro  per  gli
impianti fotovoltaici. Resta ferma  l'applicazione  dell'articolo  30
del  decreto-legge  31  maggio   2021,   n.   77,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.»;
    b) all'articolo 22, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
      «1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica  anche,  ove
ricadenti  su  aree  idonee,  alle   infrastrutture   elettriche   di
connessione  degli  impianti  di  produzione  di  energia  da   fonti
rinnovabili  e  a  quelle  necessarie  per  lo  sviluppo  della  rete
elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente  funzionale
all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili.».
  2. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto la competente Direzione generale del Ministero della
cultura stabilisce, con proprio atto, criteri uniformi di valutazione
dei  progetti  di  impianti  di  produzione  di  energia   da   fonti
rinnovabili, idonei a facilitare  la  conclusione  dei  procedimenti,
assicurando che la motivazione delle eventuali  valutazioni  negative
dia adeguata evidenza della sussistenza di stringenti,  comprovate  e
puntuali   esigenze   di   tutela   degli   interessi   culturali   o
paesaggistici, nel rispetto della specificita' delle  caratteristiche
dei diversi territori.
  2-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56,
dopo  le  parole:  «derivazione  idroelettrica»  sono   inserite   le
seguenti: «e di coltivazione di risorse geotermiche».
  2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  il  Ministero  della
transizione ecologica istituisce un tavolo paritetico con le  regioni
e gli enti locali interessati al fine di aggiornare la  normativa  in
materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche.
  2-quater. I titolari di concessioni di impianti alimentati da fonti
energetiche geotermiche, di cui al decreto  legislativo  29  dicembre
2003, n. 387, e alla legge 23 luglio  2009,  n.  99,  sono  tenuti  a
corrispondere annualmente,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2023,  un
contributo pari a 0,05 centesimi di euro  per  ogni  chilowattora  di
energia elettrica prodotta dal campo geotermico  della  coltivazione;
le  risorse  derivanti   dal   contributo   sono   finalizzate   alla
realizzazione di progetti  e  interventi  per  lo  sviluppo  sociale,
economico e produttivo dei comuni nei cui  territori  si  trovano  le
aree oggetto di concessione.
  2-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro della transizione ecologica, d'intesa con i Presidenti delle
regioni interessate e sentiti i comuni coinvolti, da  adottare  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  sono  definite  le  modalita'  di
erogazione, ripartizione e utilizzo delle risorse  di  cui  al  comma
2-quater.
  2-sexies. Le disposizioni dell'articolo 1,  comma  4,  lettera  f),
della legge 23 agosto 2004, n. 239, non si  applicano  agli  impianti
alimentati da fonti energetiche geotermiche.
  2-septies.  Al  fine  di  semplificare  le  procedure  relative   a
interventi per mitigare l'emergenza energetica, per ventiquattro mesi
decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, i progetti di nuovi impianti  fotovoltaici  con
moduli collocati a terra di potenza non superiore a  1.000  chilowatt
picco  (kWp)  ubicati  in  aree  nella  disponibilita'  di  strutture
turistiche  o  termali,  finalizzati  a  utilizzare  prioritariamente
l'energia autoprodotta per i  fabbisogni  delle  medesime  strutture,
purche' le aree siano situate fuori dei centri storici  e  non  siano
soggette a tutela ai sensi  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
possono essere realizzati con  le  modalita'  previste  dal  comma  1
dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
                               Art. 7
 
Semplificazione dei procedimenti di  autorizzazione  di  impianti  di
  produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili
  1. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione  di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 29  dicembre  2003,  n.  387,  qualora  il
progetto sia  sottoposto  a  valutazione  di  impatto  ambientale  di
competenza statale, le  eventuali  deliberazioni  del  Consiglio  dei
ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera  c-bis),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto  il
provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i  commi  3,  4  e  5
dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  2. Le deliberazioni di cui al comma 1, nonche' quelle adottate  dal
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 14-quinquies, comma  6,
della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  confluiscono  nel  procedimento
autorizzatorio    unico,    che    e'    perentoriamente     concluso
dall'amministrazione competente entro i successivi  sessanta  giorni.
Se  il  Consiglio  dei  ministri  si  esprime  per  il  rilascio  del
provvedimento di VIA, decorso inutilmente il  prescritto  termine  di
sessanta giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata.
  3.  Alle  riunioni  del  Consiglio  dei  ministri   convocate   per
l'adozione delle deliberazioni di  cui  al  comma  2  possono  essere
invitati, senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni  e  delle
province  autonome  interessate,  che  esprimono  definitivamente  la
posizione dell'amministrazione di riferimento e delle amministrazioni
non statali che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio.
  3-bis. All'articolo 12, comma 4-bis,  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2003, n. 387, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
«Per gli impianti diversi da  quelli  di  cui  al  primo  periodo  il
proponente, in sede di presentazione della domanda di  autorizzazione
di cui al comma 3,  puo'  richiedere  la  dichiarazione  di  pubblica
utilita' e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio  delle
aree interessate dalla  realizzazione  dell'impianto  e  delle  opere
connesse».
  3-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28,  dopo  le  parole:  «cave  o  lotti»  sono  inserite  le
seguenti: «o porzioni».
  3-quater.  All'articolo  20,  comma  8,  lettera  c),  del  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n.  199,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, o le porzioni di cave e miniere non  suscettibili
di ulteriore sfruttamento».
  3-quinquies. All'articolo 9-ter,  comma  1,  del  decreto-legge  1°
marzo 2022, n. 17, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
aprile 2022, n. 34, dopo le parole: «cave dismesse» sono inserite  le
seguenti: «o in esercizio».
                             Art. 7 bis
 
     Proroga dell'efficacia temporale del permesso di costruire
 
   
  1. Al comma 2 dell'articolo 15 del testo unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono  premesse
le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal quarto periodo,» ed e'
aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Per   gli   interventi
realizzati in forza di un  titolo  abilitativo  rilasciato  ai  sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il
termine per l'inizio dei lavori e' fissato in tre anni  dal  rilascio
del titolo».
                               Art. 8
 
Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
                       per il settore agricolo
 
  1. Nell'applicazione degli «Orientamenti  dell'Unione  europea  per
gli aiuti di Stato nei settori agricolo  e  forestale  e  nelle  zone
rurali 2014-2020» di cui alla Comunicazione della Commissione europea
2014/C 204/01, al fine di aumentare la  capacita'  di  produzione  di
energia elettrica da fonti rinnovabili, e' ammissibile la concessione
di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo,  zootecnico  e
agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle
coperture  delle  proprie  strutture   produttive,   aventi   potenza
eccedente il consumo  medio  annuo  di  energia  elettrica,  compreso
quello familiare. Ai  medesimi  soggetti,  beneficiari  dei  predetti
aiuti,  e'  altresi'  consentita  la  vendita  in  rete  dell'energia
elettrica prodotta.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche  alle  misure
di aiuto in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, incluse quelle finanziate a valere sul  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza.
  3.   L'efficacia   del    presente    articolo    e'    subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai  sensi  dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
                               Art. 9
 
    Disposizioni in materia di comunita' energetiche rinnovabili
 
  1.  All'articolo  20  del  decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,  il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero della difesa e
i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1  possono  costituire
comunita' energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche
amministrazioni centrali e locali anche per impianti  superiori  a  1
MW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere  b)e  c),
dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021,  n.  199  e
con facolta' di accedere ai regimi di sostegno del  medesimo  decreto
legislativo anche per la quota di energia  condivisa  da  impianti  e
utenze di consumo non  connesse  sotto  la  stessa  cabina  primaria,
previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione
pubblica.».
  2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile  del  Paese,
alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il  perseguimento
della  resilienza  energetica  nazionale,  le  Autorita'  di  sistema
portuale possono, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo
6, comma 11, della legge 28 gennaio 1994, n.  84,  costituire  una  o
piu' comunita' energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 31  del
decreto legislativo 8 novembre 2021,  n.  199,  in  coerenza  con  il
documento  di  pianificazione  energetica   e   ambientale   di   cui
all'articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi
previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021  si  applicano  agli
impianti da  fonti  rinnovabili  inseriti  in  comunita'  energetiche
rinnovabili costituite dalle Autorita' di sistema portuale, ai  sensi
del presente comma, anche se di  potenza  superiore  a  1  MW.  Resta
comunque esclusa la possibilita' di  realizzare  gli  impianti  nelle
aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
                               Art. 10
 
                   Disposizioni in materia di VIA
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 8, comma 2-bis,  nono  periodo,  le  parole  «con
diritto di voto» sono sostituite dalle seguenti:  «senza  diritto  di
voto»;
    b) all'articolo 23:
      1) al comma 1, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
        «g-bis) la relazione paesaggistica prevista dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 12  dicembre  2005,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006,  o  la  relazione
paesaggistica semplificata prevista dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;
        g-ter) l'atto del  competente  soprintendente  del  Ministero
della  cultura  relativo  alla  verifica  preventiva   di   interesse
archeologico  di  cui  all'articolo  25  del  codice  dei   contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
      2) al comma 2, le parole:  «alle  lettere  da  a)  a  e)»  sono
sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
        «3. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di
VIA   l'autorita'   competente   verifica   la   completezza    della
documentazione, con riferimento a quanto previsto  dal  comma  1  del
presente articolo, l'eventuale ricorrere  della  fattispecie  di  cui
all'articolo 32, comma 1, nonche' l'avvenuto pagamento del contributo
dovuto ai sensi dell'articolo 33. Qualora la  documentazione  risulti
incompleta,  l'autorita'  competente  richiede   al   proponente   la
documentazione  integrativa,  assegnando  per  la  presentazione   un
termine perentorio non superiore a trenta giorni.  Qualora  entro  il
termine  assegnato  il  proponente  non  depositi  la  documentazione
integrativa,  ovvero  qualora  all'esito  della  nuova  verifica,  da
effettuarsi  da  parte  dell'autorita'  competente  nel  termine   di
quindici  giorni,  la  documentazione  risulti   ancora   incompleta,
l'istanza si intende  ritirata  ed  e'  fatto  obbligo  all'autorita'
competente di  procedere  all'archiviazione.  I  termini  di  cui  al
presente comma sono perentori»;
    c) all'articolo 25, comma 5, al secondo periodo, dopo le  parole:
«su istanza del proponente» sono inserite le seguenti: «corredata  di
una  relazione  esplicativa  aggiornata  che  contenga  i  pertinenti
riscontri in merito al contesto  ambientale  di  riferimento  e  alle
eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute» ed e'  aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Fatto salvo il caso di  mutamento  del
contesto ambientale di  riferimento,  il  provvedimento  con  cui  e'
disposta la  proroga  ai  sensi  del  secondo  periodo  non  contiene
prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle gia' previste  nel
provvedimento di VIA originario.»;
    c-bis) all'articolo 27, comma 7, secondo periodo, dopo le parole:
«Contestualmente  puo'  chiedere  al  proponente»  sono  inserite  le
seguenti: «, anche sulla base di  quanto  indicato  dalla  competente
direzione generale del Ministero della cultura,»;
    d) all'allegato II alla parte seconda:
      1) al punto 2):
        1.1) dopo le parole: «impianti eolici per  la  produzione  di
energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva  superiore
a 30 MW» sono aggiunte le seguenti: «, calcolata sulla base del  solo
progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti  o
progetti localizzati in aree  contigue  o  che  abbiano  il  medesimo
centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e  per  i
quali sia gia' in corso una valutazione di impatto ambientale  o  sia
gia' stato rilasciato un provvedimento di compatibilita' ambientale»;
        1.2) dopo le parole: «impianti fotovoltaici per la produzione
di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW»  sono
aggiunte le seguenti: «,  calcolata  sulla  base  del  solo  progetto
sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o  progetti
localizzati in aree contigue o che  abbiano  il  medesimo  centro  di
interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i  quali  sia
gia' in corso una valutazione di impatto ambientale o sia gia'  stato
rilasciato un provvedimento di compatibilita' ambientale»;
      2) il punto 4) e' soppresso.
                               Art. 11
 
Semplificazioni autorizzative per  interventi  di  ammodernamento  di
  infrastrutture esistenti per il trasporto di energia elettrica
  1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n.  239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003,  n.  290,
dopo il comma 4-sexiesdecies e' inserito il seguente:
  «4-septiesdecies.  Per  la  realizzazione  degli   interventi   che
comportano il miglioramento delle prestazioni di esercizio  di  linee
esistenti ovvero che consentono l'esercizio delle linee esistenti  in
corrente continua, funzionale al trasporto delle energie rinnovabili,
si applicano i regimi di semplificazione di cui  al  presente  comma.
Gli interventi su  linee  aeree  esistenti  realizzati  sul  medesimo
tracciato ovvero che se ne discostano per  un  massimo  di  60  metri
lineari e che non comportano una variazione  dell'altezza  utile  dei
sostegni superiore al  30  per  cento  rispetto  all'esistente,  sono
realizzati mediante denuncia di inizio  attivita'  di  cui  al  comma
4-sexies.  Nel  caso  di  linee  in  cavo  interrato  esistenti,  gli
interventi sono effettuati sul medesimo tracciato o entro il  margine
della strada impegnata o entro i 5 metri dal  margine  esterno  della
trincea di posa. Qualora,  per  gli  interventi  volti  a  consentire
l'esercizio  in  corrente   continua,   si   rendano   necessari   la
realizzazione  di  nuove   stazioni   elettriche,   l'adeguamento   o
l'ampliamento delle stazioni esistenti, il regime  di  cui  al  comma
4-sexies e' applicabile anche per detti impianti, a condizione che  i
medesimi siano localizzati in aree o  siti  industriali  dismessi,  o
parzialmente dismessi, ovvero nelle aree individuate come  idonee  ai
sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.
199. L'esercizio delle linee autorizzate ai sensi del presente  comma
avviene nel rispetto delle medesime limitazioni in materia  di  campi
elettromagnetici gia' applicabili alla linea esistente,  in  caso  di
mantenimento della tecnologia  di  corrente  alternata,  nonche'  nel
rispetto dei parametri previsti dalla normativa tecnica in materia di
corrente continua nel caso di modifica tecnologica.».
  1-bis. All'articolo 6, comma 9-bis, secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le  parole:  «si  applicano  ai
progetti di nuovi impianti fotovoltaici» sono inserite  le  seguenti:
«e alle relative opere connesse».
                               Art. 12
 
Disposizioni in materia  di  autorizzazione  unica  ambientale  degli
  impianti di produzione di energia da fonti fossili
  1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio  2022,  n.  14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, secondo periodo, le parole «nonche'  assimilandoli
alle unita' essenziali per la sicurezza del sistema  elettrico»  sono
soppresse;
    b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
      «3. Tenuto conto della finalita' di cui  al  comma  1  e  della
situazione  di  eccezionalita'  che  giustifica  la   massimizzazione
dell'impiego degli impianti di  cui  al  comma  2,  i  gestori  degli
impianti medesimi comunicano  all'autorita'  competente  al  rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale di  cui  al  Titolo  III-bis
della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le
deroghe necessarie alle condizioni autorizzative, per un  periodo  di
sei mesi dalla notifica di cui al  comma  3-bis.  Alla  scadenza  del
termine  di  sei  mesi,  qualora  la  situazione  di   eccezionalita'
permanga, i gestori  comunicano  all'autorita'  competente  le  nuove
deroghe  necessarie  alle  condizioni  autorizzative,  indicando   il
periodo di durata delle stesse che, in ogni caso, non e' superiore  a
sei mesi dalla data della nuova notifica ai sensi  del  comma  3-bis.
Con le medesime comunicazioni di cui al primo e  secondo  periodo,  i
gestori indicano  le  motivazioni  tecniche  che  rendono  necessaria
l'attuazione delle deroghe e le condizioni autorizzative temporanee e
forniscono i dati necessari per effettuare il confronto rispetto alle
condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e ai  livelli  di
emissione associati alle  migliori  tecniche  disponibili  nonche'  i
risultati del controllo delle emissioni ai fini degli accertamenti di
cui all'articolo 29-decies, comma 3, del citato  decreto  legislativo
n. 152 del 2006. I valori limite in deroga non possono in  ogni  caso
eccedere, per ciascun impianto, i riferimenti derivanti dai piani  di
qualita' dell'ambiente e dalla normativa unionale, nonche'  i  valori
meno stringenti dei BAT-AEL indicati nelle conclusioni sulle  BAT  di
cui  all'articolo  3,  punto  12),  della  direttiva  2010/75/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010.
      3-bis. Le autorita' competenti al rilascio  dell'autorizzazione
integrata ambientale trasmettono le comunicazioni di cui al  comma  3
al Ministero  della  transizione  ecologica  e  predispongono  idonee
misure di controllo nel rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo
29-decies del decreto legislativo n. 152  del  2006,  adeguando,  ove
necessario,  il  piano  di   monitoraggio   e   controllo   contenuto
nell'autorizzazione  integrata   ambientale.   Il   Ministero   della
transizione  ecologica  notifica  le  predette   comunicazioni   alla
Commissione  europea,  al   fine   di   consentire   la   valutazione
dell'impatto complessivo dei regimi derogatori straordinari di cui al
comma 3, informando l'Autorita' competente e il gestore dell'impianto
interessato. Tale notifica determina la modifica delle autorizzazioni
vigenti per il periodo di cui  al  comma  3.  L'autorita'  competente
assicura adeguata pubblicita' alle comunicazioni di cui al comma 3  e
agli esiti dei relativi controlli.».
                               Art. 13
 
Gestione dei rifiuti a Roma e altre  misure  per  il  Giubileo  della
                    Chiesa cattolica per il 2025
 
  1. Il Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo  1,
comma 421, della legge 30 dicembre 2021,  n.  234,  limitatamente  al
periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di  Roma
Capitale, tenuto anche conto di quanto  disposto  dall'articolo  114,
terzo comma, della Costituzione,  esercita  le  competenze  assegnate
alle  regioni  ai  sensi  degli  articoli  196  e  208  del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare:
    a) predispone e adotta il piano di gestione dei rifiuti  di  Roma
Capitale, nel rispetto  dei  criteri  di  cui  all'articolo  199  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  degli  indirizzi  del
Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di  cui  all'articolo
198-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;
    b) regolamenta le attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compresa
la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
    c) elabora  e  approva  il  piano  per  la  bonifica  delle  aree
inquinate;
    d) approva i progetti  di  nuovi  impianti  per  la  gestione  di
rifiuti, anche pericolosi, assicura la realizzazione di tali impianti
e autorizza le modifiche degli impianti  esistenti,  fatte  salve  le
competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195,  comma
1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
    e)  autorizza  l'esercizio  delle  operazioni  di  smaltimento  e
recupero di rifiuti, anche  pericolosi,  fatte  salve  le  competenze
statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del  decreto  legislativo
n. 152 del 2006.
  2. Ai fini  dell'esercizio  dei  compiti  di  cui  al  comma  1  il
Commissario straordinario, ove necessario, puo' provvedere a mezzo di
ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di
legge diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il  rispetto  delle
disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,
delle disposizioni del codice dei beni culturali e del  paesaggio  di
cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  nonche'  dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione  europea.
Le   ordinanze   adottate   dal   Commissario   straordinario    sono
immediatamente efficaci e sono pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. La  regione  Lazio  si  esprime  entro  il
termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale  termine  si
procede anche in mancanza della pronuncia.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  d'intesa
con il Commissario straordinario e la regione Lazio,  possono  essere
nominati uno o piu' subcommissari. Il  Commissario  straordinario  si
avvale di una struttura commissariale anche sulla  base  di  apposite
convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Ai subcommissari eventualmente
nominati non spettano compensi,  gettoni  di  presenza,  rimborsi  di
spese o altri emolumenti comunque denominati.
  4. Per le condotte poste in essere ai sensi del  presente  articolo
l'azione di responsabilita' di cui  all'articolo  1  della  legge  14
gennaio 1994, n. 20, e' limitata ai casi in  cui  la  produzione  del
danno conseguente  alla  condotta  del  soggetto  agente  e'  da  lui
dolosamente voluta. La limitazione di  responsabilita'  prevista  dal
primo periodo non si applica per i danni  cagionati  da  omissione  o
inerzia del soggetto agente.
  5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.
  6. All'articolo 1, comma 423, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per  ogni  intervento
il programma dettagliato individua il cronoprogramma procedurale,  il
soggetto attuatore e la percentuale  dell'importo  complessivo  lordo
dei lavori che in sede  di  redazione  o  rielaborazione  del  quadro
economico  di  ciascun  intervento  deve  essere  riconosciuta   alla
societa' "Giubileo 2025" di cui al comma  427.  L'ammontare  di  tale
percentuale e' determinato in  ragione  della  complessita'  e  delle
tipologie di servizi affidati alla societa'  "Giubileo  2025"  e  non
puo' essere superiore al 2 per cento dell'importo  complessivo  lordo
dei  lavori  ovvero  alla  percentuale   prevista   dalla   normativa
applicabile tenuto conto delle risorse  utilizzate  a  copertura  dei
suddetti interventi.».
                               Art. 14
 
Modifiche alla disciplina in materia di  incentivi  per  l'efficienza
  energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine  di  ricarica  di
  veicoli elettrici
  1.  Al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo  119,  comma  8-bis,  il  secondo   periodo   e'
sostituito dal seguente: «Per gli  interventi  effettuati  su  unita'
immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera  b),  la
detrazione del 110 per cento spetta  anche  per  le  spese  sostenute
entro il 31  dicembre  2022,  a  condizione  che  alla  data  del  30
settembre 2022 siano stati effettuati lavori per  almeno  il  30  per
cento dell'intervento complessivo, nel  cui  computo  possono  essere
compresi  anche  i  lavori  non  agevolati  ai  sensi  del   presente
articolo.»;
    b) all'articolo 121, comma 1:
      1) alla lettera a), le parole  «alle  banche  in  relazione  ai
crediti per i quali e' esaurito il numero  delle  possibili  cessioni
sopra indicate, e' consentita un'ulteriore cessione esclusivamente  a
favore dei soggetti con i quali abbiano  stipulato  un  contratto  di
conto corrente, senza facolta' di ulteriore cessione» sono sostituite
dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle societa' appartenenti ad un
gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del  decreto
legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  e'  sempre  consentita  la
cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti,  come
definiti dall'articolo  3,  comma  1,  lettera  a),  del  codice  del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  che
abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa,
ovvero  con  la  banca  capogruppo,  senza  facolta'   di   ulteriore
cessione»;
      2) alla lettera b), le parole «alle  banche,  in  relazione  ai
crediti per i quali e' esaurito il numero  delle  possibili  cessioni
sopra indicate, e' consentita un'ulteriore cessione esclusivamente  a
favore dei soggetti con i quali abbiano  stipulato  un  contratto  di
conto corrente, senza facolta' di ulteriore cessione» sono sostituite
dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle societa' appartenenti ad un
gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del  decreto
legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  e'  sempre  consentita  la
cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti,  come
definiti dall'articolo  3,  comma  1,  lettera  a),  del  codice  del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  che
abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa,
ovvero  con  la  banca  capogruppo,  senza  facolta'   di   ulteriore
cessione».
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numeri  1)  e
2), si applicano  anche  alle  cessioni  o  agli  sconti  in  fattura
comunicati all'Agenzia delle entrate prima della data di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  fermo
restando il limite massimo delle cessioni di  cui  all'articolo  121,
comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  1-ter.  Al   testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, le parole:
«dell'articolo 142» sono sostituite dalle seguenti:  «degli  articoli
136, comma 1, lettere c) e d), e 142»;
    b)  all'articolo  10,   comma   1,   lettera   c),   le   parole:
«dell'articolo 142» sono sostituite dalle seguenti:  «degli  articoli
136, comma 1, lettere c) e d), e 142».
    b)  all'articolo  10,   comma   1,   lettera   c),   le   parole:
«dell'articolo 142» sono sostituite dalle seguenti:  «degli  articoli
136, comma 1, lettere c) e d), e 142».
  2. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  valutati  in  1,2
milioni di euro per l'anno 2022, 127,6 milioni  di  euro  per  l'anno
2023, 130,2 milioni di euro per l'anno 2024, 122,9  milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 3,1 milioni di euro per  l'anno
2033, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
                             Art. 14 bis
 
Conversione  ad  alimentazione  elettrica  dei  mezzi   pesanti   per
                           trasporto merci
 
  1. All'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge 22  marzo  2021,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.
69,  le  parole:  «a  titolo  sperimentale,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «a decorrere» e le parole: «fino al 31 dicembre 2022,» sono
soppresse.
Capo II
Misure a sostegno della liquidita' delle imprese

                               Art. 15
 
Misure temporanee per  il  sostegno  alla  liquidita'  delle  imprese
  tramite garanzie prestate dalla societa' SACE S.p.A.
  1. Al fine di consentire alle imprese con sede in  Italia,  diverse
dalle banche  e  da  altri  soggetti  autorizzati  all'esercizio  del
credito, di sopperire alle esigenze di liquidita' riconducibili  alle
conseguenze economiche negative, derivanti dall'aggressione  militare
russa  contro  la  Repubblica   ucraina,   dalle   sanzioni   imposte
dall'Unione europea e dai partner internazionali nei confronti  della
Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali
misure ritorsive adottate dalla Federazione russa, la  societa'  SACE
S.p.A. concede, fino al 31 dicembre 2022,  garanzie,  in  conformita'
alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel  rispetto  dei
criteri e delle condizioni previsti dal presente articolo, in  favore
di banche, di istituzioni finanziarie nazionali  e  internazionali  e
degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito  in  Italia,
per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese,  ivi
inclusa l'apertura di credito documentaria finalizzata a sostenere le
importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di  produzione
la cui catena di approvvigionamento  sia  stata  interrotta  o  abbia
subito rincari per effetto della crisi attuale. Ai fini  dell'accesso
alla garanzia l'impresa deve dimostrare che la crisi in atto comporta
dirette ripercussioni economiche negative sull'attivita' d'impresa in
termini di contrazione della produzione  o  della  domanda  dovute  a
perturbazioni  nelle  catene  di   approvvigionamento   dei   fattori
produttivi, in particolare materie prime e semilavorati, o a  rincari
dei medesimi fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti
con controparti aventi sede legale  nella  Federazione  russa,  nella
Repubblica di Bielorussia o  nella  Repubblica  ucraina,  ovvero  che
l'attivita' d'impresa e'  limitata  o  interrotta  quale  conseguenza
immediata  e  diretta  dei  rincari  dei  costi  per  energia  e  gas
riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidita' sono
conseguenza di tali circostanze.
  2. La garanzia  copre  il  capitale,  gli  interessi  e  gli  oneri
accessori  fino  all'importo  massimo  garantito,   opera   a   prima
richiesta,  e'  esplicita,  irrevocabile  e  conforme  ai   requisiti
previsti dalla normativa  di  vigilanza  prudenziale  ai  fini  della
migliore mitigazione del rischio.
  3. Possono accedere alla garanzia le imprese che alla data  del  31
gennaio 2022 non si trovavano in situazione di difficolta'  ai  sensi
del regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione,  del  17  giugno
2014, del regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione,  del  25
giugno 2014 e del regolamento (UE) n.  1388/2014  della  Commissione,
del 16 dicembre 2014. Nella definizione del  rapporto  tra  debito  e
patrimonio  netto  contabile  registrato  negli   ultimi   due   anni
dall'impresa, che non puo' essere  superiore  a  7,5,  come  indicato
dall'articolo 2, punto 18, lettera e), numero 1, del regolamento (UE)
n. 651/2014 sono compresi nel calcolo del patrimonio  i  crediti  non
prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture  e
appalti, certificati ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  3-bis,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni
richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b),  ultimo  periodo,
del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008, recanti la data  prevista
per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica.
Sono,  in  ogni  caso,  escluse  le  imprese  che  alla  data   della
presentazione della domanda presentano esposizioni classificate  come
sofferenze ai sensi  della  vigente  disciplina  di  regolamentazione
strutturale e prudenziale. Sono ammesse  le  imprese  in  difficolta'
alla data del 31 gennaio  2022,  purche'  siano  state  ammesse  alla
procedura  del  concordato   con   continuita'   aziendale   di   cui
all'articolo 186-bis del regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  o
abbiano stipulato accordi di ristrutturazione  dei  debiti  ai  sensi
dell'articolo 182-bis del citato regio decreto  n.  267  del  1942  o
abbiano presentato un piano ai sensi dell'articolo  67  del  medesimo
regio decreto, a condizione che  alla  data  di  presentazione  della
domanda le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni
deteriorate, non  presentino  importi  in  arretrato  e  il  soggetto
finanziatore, sulla base dell'analisi  della  situazione  finanziaria
del debitore, possa ragionevolmente presumere il  rimborso  integrale
dell'esposizione  alla  scadenza,  ai  sensi  dell'articolo   47-bis,
paragrafo 6, primo comma, lettere a) e c), del  regolamento  (UE)  n.
575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.
  4. Dalle garanzie di cui al presente articolo  sono  in  ogni  caso
escluse  le  imprese  soggette  alle  sanzioni  adottate  dall'Unione
europea, comprese quelle specificamente  elencate  nei  provvedimenti
che comminano  tali  sanzioni,  quelle  possedute  o  controllate  da
persone,  entita'  o  organismi  oggetto  delle   sanzioni   adottate
dall'Unione europea e quelle  che  operano  nei  settori  industriali
oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, nella misura  in
cui il  rilascio  della  garanzia  pregiudichi  gli  obiettivi  delle
sanzioni  in  questione.  Sono  altresi'  escluse  le  societa'   che
controllano direttamente o  indirettamente,  ai  sensi  dell'articolo
2359 del codice civile, una societa' residente in un Paese  o  in  un
territorio  non  cooperativo  a  fini  fiscali,   ovvero   che   sono
controllate, direttamente o indirettamente,  ai  sensi  dell'articolo
2359 del codice civile, da una societa' residente in un Paese o in un
territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori  non
cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni  individuate
nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non  cooperative  a
fini fiscali, adottata  con  conclusioni  del  Consiglio  dell'Unione
europea.
  5. Le garanzie di cui  al  presente  articolo  sono  concesse  alle
seguenti condizioni:
    a) la garanzia e' rilasciata  entro  il  31  dicembre  2022,  per
finanziamenti di durata non superiore a sei anni, con la possibilita'
per le imprese di avvalersi  di  un  preammortamento  di  durata  non
superiore a trentasei mesi;
    b) fermo restando quanto previsto  dal  comma  1,  l'importo  del
prestito assistito da garanzia non e' superiore  al  maggiore  tra  i
seguenti elementi:
      1) il 15 per cento  del  fatturato  annuo  totale  medio  degli
ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi  bilanci  o
dalle dichiarazioni fiscali;  qualora  l'impresa  abbia  iniziato  la
propria  attivita'  successivamente  al  31  dicembre  2019,  si   fa
riferimento  al  fatturato  annuo   totale   medio   degli   esercizi
effettivamente conclusi;
      2) il 50 per cento dei costi sostenuti  per  fonti  energetiche
nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta  di  finanziamento
inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore;
    c) la  garanzia,  in  concorso  paritetico  e  proporzionale  tra
garante  e  garantito  nelle  perdite  per   mancato   rimborso   del
finanziamento, copre l'importo del finanziamento concesso nei  limiti
delle seguenti quote percentuali:
      1) 90 per cento dell'importo del finanziamento per imprese  con
non piu' di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato  fino  a
1,5 miliardi di euro e per imprese ad  alto  consumo  energetico  che
gestiscono   stabilimenti   industriali   di   interesse   strategico
nazionale, come individuati con decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20
maggio 2022, n. 51;
      2) 80 per cento dell'importo del finanziamento per imprese  con
valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi  di
euro o con piu' di 5000 dipendenti in Italia;
      3) 70 per  cento  per  le  imprese  con  valore  del  fatturato
superiore a 5 miliardi di euro;
    d) il premio annuale corrisposto  a  fronte  del  rilascio  delle
garanzie e' determinato come segue:
      1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese aventi durata
fino a sei anni sono corrisposti, in rapporto all'importo  garantito,
25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo
e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
      2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie
imprese aventi durata fino a sei anni sono corrisposti,  in  rapporto
all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti
base durante il secondo e terzo  anno,  200  punti  base  durante  il
quarto, quinto e sesto anno;
    e) la durata dei finanziamenti puo' essere  estesa  fino  a  otto
anni. Il premio e la percentuale  di  garanzia  sono  determinati  in
conformita'   alla   decisione   della   Commissione    europea    di
compatibilita' con  il  mercato  interno  dello  schema  di  garanzia
disciplinato dal presente articolo;
    f) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere  destinato
a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto  di
ramo d'azienda,  investimenti  o  capitale  circolante  impiegati  in
stabilimenti  produttivi  e  attivita'  imprenditoriali   che   siano
localizzati   in   Italia,   come   documentato   e   attestato   dal
rappresentante  legale  dell'impresa  beneficiaria,  e  le   medesime
imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;
    g) ai fini dell'individuazione del limite  di  importo  garantito
indicato dalla lettera b), numero 1), si fa riferimento al valore del
fatturato in Italia da parte dell'impresa ovvero su base  consolidata
qualora   l'impresa   appartenga    ad    un    gruppo.    Ai    fini
dell'individuazione del limite di importo  garantito  indicato  dalla
lettera b), numero 2), si fa riferimento ai costi sostenuti in Italia
ovvero,  qualora  l'impresa  appartenga  ad  un   gruppo,   su   base
consolidata. L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare alla  banca
finanziatrice tale valore;
    h) il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve  essere
inferiore al costo che sarebbe stato richiesto  dal  soggetto  o  dai
soggetti eroganti per operazioni con le medesime  caratteristiche  ma
prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante
legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo  deve  essere
almeno  uguale  alla  differenza  tra  il  costo  che  sarebbe  stato
richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con  le
medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato  e
attestato dal rappresentante legale dei suddetti  soggetti  eroganti,
ed il costo effettivamente applicato all'impresa.
  6. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la
prima e' parte di un gruppo, siano beneficiari di piu'  finanziamenti
assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo, gli importi  di
detti finanziamenti si cumulano ai fini della verifica  del  rispetto
dei  limiti  di  cui  al  comma  5,  lettera  b).   Per   lo   stesso
finanziamento, le garanzie concesse a norma del presente articolo non
possono essere cumulate con altre misure di supporto alla liquidita',
concesse sotto forma di prestito agevolato, ai sensi della  normativa
nazionale emanata in attuazione della sezione 2.3 della Comunicazione
della Commissione europea 2022/C131 I/01 recante  «Quadro  temporaneo
di crisi per misure di aiuto di  Stato  a  sostegno  dell'economia  a
seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», ne'  con  le
misure di supporto alla liquidita' concesse sotto forma di garanzia o
prestito  agevolato  ai  sensi  delle  sezioni  3.2   o   3.3   della
Comunicazione della Commissione europea del  19  marzo  2020  C(2020)
1863 recante «Quadro Temporaneo per le misure di  aiuto  di  Stato  a
sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19».  Le
garanzie concesse  a  norma  del  presente  articolo  possono  essere
cumulate con eventuali misure di cui l'impresa abbia  beneficiato  ai
sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, del regolamento (UE) n.  702/2014  e  del  regolamento
(UE) n. 717/2014 della Commissione, del  27  giugno  2014  ovvero  ai
sensi del regolamento (UE) n. 651/2014  e  del  regolamento  (UE)  n.
1388/2014,  nonche'  del  regolamento   (UE)   n.   1408/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013.
  7.  Per  la  determinazione,  nei  casi  di  imprese   beneficiarie
appartenenti a gruppi  di  imprese,  della  percentuale  di  garanzia
applicabile ai sensi  del  comma  5,  lettera  c)  e  di  ogni  altra
disposizione operativa afferente  allo  svolgimento  dell'istruttoria
finalizzata al rilascio della garanzia, incluso  quanto  disposto  in
merito alle operazioni di cessione del credito con o  senza  garanzia
di solvenza, si applicano, in quanto compatibili,  le  previsioni  di
cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 8 aprile 2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.  40.  Ai
fini dell'accesso alle garanzie previste dal  presente  articolo,  la
dichiarazione di cui all'articolo 1-bis,  comma  1,  lettera  a)  del
decreto-legge n. 23 del 2020, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 40 del 2020, attesta la sussistenza dei  requisiti  previsti
dal comma 1 del presente articolo. La procedura e  la  documentazione
necessaria  per  il  rilascio  della  garanzia   sono   ulteriormente
specificate dalla SACE S.p.A.
  8. Per il rilascio delle  garanzie  che  coprono  finanziamenti  in
favore di imprese con un numero di dipendenti in Italia non superiore
a 5000 o con valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro,  sulla
base dei dati risultanti dal  bilancio  ovvero  di  dati  certificati
qualora, alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
l'impresa non abbia approvato il bilancio o,  comunque,  in  caso  di
finanziamenti il cui importo massimo garantito non ecceda 375 milioni
di euro, si applica la procedura di cui all'articolo 1, comma 6,  del
decreto-legge n. 23 del 2020, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 40 del 2020.
  9. Qualora l'impresa  beneficiaria  abbia  dipendenti  o  fatturato
superiori alle soglie  indicate  dal  comma  8  o  l'importo  massimo
garantito  del  finanziamento  ecceda   la   soglia   ivi   indicata,
l'efficacia della garanzia  e  del  corrispondente  codice  unico  e'
subordinata all'adozione di un decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico,
adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE S.p.A., con
cui  viene  dato   corso   alla   delibera   assunta   dagli   organi
statutariamente  competenti  della  SACE  S.p.A.,  in   merito   alla
concessione della garanzia, tenendo in considerazione  il  ruolo  che
l'impresa beneficiaria svolge rispetto alle seguenti aree  e  profili
in Italia:
    a) contributo allo sviluppo tecnologico;
    b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
    c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
    d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
    e)  peso  specifico  nell'ambito  di   una   filiera   produttiva
strategica.
  10. Sulle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti  dalle  garanzie
di cui al presente articolo e' accordata di diritto la garanzia dello
Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui  operativita'  sara'
registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello
Stato e' esplicita, incondizionata,  irrevocabile  e  si  estende  al
rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad  ogni  altro
onere  accessorio,  al  netto  delle   commissioni   trattenute   per
l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero  degli  impegni
connessi alle garanzie.
  11.  La  SACE  S.p.A.  svolge  anche  per   conto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze le  attivita'  relative  all'escussione
della garanzia e al recupero dei crediti, che puo' altresi'  delegare
a terzi o agli stessi garantiti. La SACE S.p.A. opera con  la  dovuta
diligenza professionale. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze possono essere impartiti  alla  SACE  S.p.A.  indirizzi
sulla gestione dell'attivita' di  rilascio  delle  garanzie  e  sulla
verifica, al fine dell'escussione della  garanzia  dello  Stato,  del
rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e  condizioni  previsti
dal presente articolo.
  12. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto periodico alla
SACE  S.p.A.,  con  i  contenuti,  la  cadenza  e  le  modalita'   da
quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il  rispetto  da  parte
dei soggetti finanziati e degli stessi  soggetti  finanziatori  degli
impegni e delle condizioni previsti ai sensi del  presente  articolo.
La SACE S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero dell'economia
e delle finanze.
  13. La SACE S.p.A. assume gli impegni di cui al presente articolo a
valere  sulle  risorse  nella  disponibilita'  del   Fondo   di   cui
all'articolo  1,  comma  14,  del  decreto-legge  n.  23  del   2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  40  del  2020,  entro
l'importo  complessivo  massimo  di  200  miliardi  di  euro  di  cui
all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 23 del 2020.
  13-bis. In considerazione delle eccezionali criticita'  riguardanti
le condizioni  di  approvvigionamento  verificatesi  presso  la  ISAB
s.r.l.  di  Priolo  Gargallo  (Siracusa)  e  del  rilevante   impatto
produttivo  e  occupazionale  delle  aree  industriali   e   portuali
collegate, anche per quanto riguarda la filiera delle piccole e medie
imprese insediate al loro interno, e' istituito presso  il  Ministero
dello sviluppo economico, entro dieci giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, un Tavolo  di
coordinamento finalizzato a individuare  adeguate  soluzioni  per  la
prosecuzione dell'attivita' dell'azienda,  salvaguardando  i  livelli
occupazionali e il mantenimento della produzione. Al Tavolo di cui al
presente comma partecipano il Ministro dello sviluppo  economico,  il
Ministro della transizione ecologica e il  Ministro  dell'economia  e
delle   finanze   nonche'   i   rappresentanti    dell'azienda.    La
partecipazione  alle  riunioni  del  Tavolo  non  da'  diritto   alla
corresponsione di compensi, indennita', gettoni di presenza  o  altri
emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione della disposizione di
cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica.
  14.   L'efficacia   del   presente    articolo    e'    subordinata
all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea.  Sono  a  carico
della  SACE  S.p.A.  gli  obblighi  di  registrazione  nel   Registro
nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della  legge
24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di  cui  al  decreto  del
Ministro  dello  sviluppo  economico  31   maggio   2017,   n.   115,
relativamente alle misure di cui al presente articolo.
  14-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 marzo  2022,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.
51, le parole: «ai sensi delle disposizioni, in  quanto  compatibili,
e» sono soppresse  e  dopo  le  parole:  «nei  limiti  delle  risorse
disponibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.  40»
sono inserite le seguenti: «, alle condizioni  previste  dai  vigenti
quadri  temporanei  adottati  dalla  Commissione  europea   e   dalla
normativa nazionale ad essi conforme.
                             Art. 15 bis
 
            Disposizioni urgenti in materia di liquidita'
 
  1. Al fine di consentire alle imprese,  ai  professionisti  e  agli
altri contribuenti di fare fronte a  esigenze  di  liquidita',  anche
temporanee,  all'articolo  19  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in  materia  di  dilazione  del
pagamento delle somme iscritte a ruolo, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
  a) al comma 1:
  1) al primo periodo, dopo le parole:  «difficolta',  concede»  sono
aggiunte le seguenti: «per ciascuna richiesta»;
  2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Nel caso in  cui
le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta,  siano  di
importo superiore a 120.000 euro, la dilazione puo'  essere  concessa
se il contribuente documenta la temporanea  situazione  di  obiettiva
difficolta'»;
  b) al comma 3:
  1) all'alinea, le  parole:  «cinque  rate»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «otto rate»;
  2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
  «c) il carico non puo' essere nuovamente rateizzato»;
  3) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
  «3-ter. La decadenza dal beneficio della rateazione di uno  o  piu'
carichi non preclude al debitore  la  possibilita'  di  ottenere,  ai
sensi delle disposizioni del  presente  articolo,  la  dilazione  del
pagamento di carichi diversi da quelli per i quali e' intervenuta  la
decadenza».
  2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le  disposizioni  di
cui al comma  1  si  applicano  esclusivamente  ai  provvedimenti  di
accoglimento emessi con  riferimento  alle  richieste  di  rateazione
presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
  3. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione  concessa  a
seguito di richieste presentate fino alla data di cui al comma 2,  il
carico  puo'  essere  nuovamente  rateizzato   se,   alla   data   di
presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data
sono  integralmente  saldate.  In  tale  caso,  al  nuovo  piano   di
rateazione si applicano  le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo.
                             Art. 15 ter
 
Garanzie per le esigenze di liquidita' connesse allo  stoccaggio  del
                            gas naturale
 
  1. Al fine di sopperire alle esigenze di  liquidita'  riconducibili
all'aumento  del  prezzo  delle  materie  prime  e  dei  fattori   di
produzione    ovvero     all'interruzione     delle     catene     di
approvvigionamento, le garanzie di cui all'articolo 15  si  applicano
anche alle imprese che effettuano  stoccaggio  di  gas  naturale  nel
rispetto  dei  criteri  e  delle  condizioni  previsti  dal  medesimo
articolo e in conformita' alla normativa europea in materia di  aiuti
di Stato.
                               Art. 16
 
Misure temporanee di sostegno alla liquidita' delle piccole  e  medie
                               imprese
 
  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021,  n.  234,  dopo  il
comma 55 sono inseriti i seguenti:
    «55-bis. Fermo quanto disposto dal comma 55 e previa approvazione
della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, in considerazione  delle  esigenze
di liquidita' direttamente derivanti dall'interruzione  delle  catene
di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei prezzi di materie  prime
e  fattori  di  produzione,  dovuti  all'applicazione  delle   misure
economiche   restrittive   adottate   a   seguito    dell'aggressione
dell'Ucraina da parte della  Russia,  comprese  le  sanzioni  imposte
dall'Unione europea e dai suoi  partner  internazionali,  cosi'  come
dalle contromisure adottate  dalla  Federazione  Russa,  fino  al  31
dicembre 2022 la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  puo'  essere
concessa su finanziamenti individuali, concessi successivamente  alla
data di entrata in vigore della presente disposizione e  destinati  a
finalita' di investimento o  copertura  dei  costi  del  capitale  di
esercizio, alle seguenti condizioni:
      1) per le esigenze di cui al comma 55, numero 2), nella  misura
massima del 90 per cento, in favore di finanziamenti finalizzati alla
realizzazione di  obiettivi  di  efficientamento  o  diversificazione
della  produzione  o  del  consumo  energetici,   quali,   a   titolo
esemplificativo, quelli volti a soddisfare il  fabbisogno  energetico
con  energie  provenienti  da   fonti   rinnovabili,   a   effettuare
investimenti in misure  di  efficienza  energetica  che  riducono  il
consumo di energia assorbito dalla produzione economica, a effettuare
investimenti per ridurre o diversificare il consumo di  gas  naturale
ovvero a migliorare la resilienza dei processi aziendali  rispetto  a
oscillazioni  eccezionali  dei  prezzi   sui   mercati   dell'energia
elettrica;
      2) entro il limite di 5 milioni di euro, per un importo massimo
del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra
i seguenti elementi:
        2.1) il 15 per cento del fatturato annuo totale  medio  degli
ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi  bilanci  o
dalle dichiarazioni fiscali;  qualora  l'impresa  abbia  iniziato  la
propria  attivita'  successivamente  al  31  dicembre  2019,  si   fa
riferimento  al  fatturato  annuo   totale   medio   degli   esercizi
effettivamente conclusi;
        2.2) il 50 per cento dei costi sostenuti  per  l'energia  nei
dodici mesi precedenti  il  mese  della  richiesta  di  finanziamento
inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore;
      3) a titolo gratuito, nei confronti delle imprese,  localizzate
in Italia, che operino in uno  o  piu'  dei  settori  o  sottosettori
particolarmente colpiti di  cui  all'allegato  I  alla  Comunicazione
della Commissione europea 2022/C131 I/01 recante  "Quadro  temporaneo
di crisi per misure di aiuto di  Stato  a  sostegno  dell'economia  a
seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", nel rispetto
delle condizioni  di  compatibilita'  con  la  normativa  europea  in
materia di aiuti di Stato, previste dalla citata Comunicazione e  dai
pertinenti regolamenti "de minimis" o di esenzione per categoria;
      4) ad esclusione delle imprese soggette alle sanzioni  adottate
dall'Unione europea,  comprese  quelle  specificamente  elencate  nei
provvedimenti  che  comminano  tali  sanzioni,  quelle  possedute   o
controllate da persone, entita' o organismi  oggetto  delle  sanzioni
adottate  dall'Unione  europea  e  quelle  che  operano  nei  settori
industriali oggetto  delle  sanzioni  adottate  dall'Unione  europea,
nella misura in  cui  il  rilascio  della  garanzia  pregiudichi  gli
obiettivi delle sanzioni in questione.
      4) ad esclusione delle imprese soggette alle sanzioni  adottate
dall'Unione europea,  comprese  quelle  specificamente  elencate  nei
provvedimenti  che  comminano  tali  sanzioni,  quelle  possedute   o
controllate da persone, entita' o organismi  oggetto  delle  sanzioni
adottate  dall'Unione  europea  e  quelle  che  operano  nei  settori
industriali oggetto  delle  sanzioni  adottate  dall'Unione  europea,
nella misura in  cui  il  rilascio  della  garanzia  pregiudichi  gli
obiettivi delle sanzioni in questione.
  55-ter. Per lo stesso capitale di prestito sottostante, le garanzie
concesse a norma del comma 55-bis non  possono  essere  cumulate  con
altre misure di supporto alla  liquidita'  concesse  sotto  forma  di
prestito agevolato, ai sensi della sezione  2.3  della  Comunicazione
della Commissione  europea  2022/C131  I/01  ne'  con  le  misure  di
supporto alla liquidita' concesse sotto forma di garanzia o  prestito
agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 della Comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo 2020  C(2020)  1863  final,  recante
"Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia nell'attuale  emergenza  del  COVID-19".  Nel  caso  di
diversi capitali di prestito sottostanti  facenti  capo  al  medesimo
beneficiario, le garanzie concesse ai sensi del comma 55-bis  possono
essere cumulate con altre misure di aiuto, anche diverse da quelle di
supporto  alla  liquidita'  mediante  garanzie,  a   condizione   che
l'importo  complessivo  dei  prestiti  per  beneficiario  non  superi
l'importo massimo di cui al comma 55-bis, numero 2).».
                               Art. 17
 
     Garanzie concesse dalla SACE S.p.A. a condizioni di mercato
 
  1. Al decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,  sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 6, comma 14-bis:
      1) al primo periodo, dopo le parole «Ai  fini  del  sostegno  e
rilancio dell'economia» sono inserite le  seguenti:  «e  al  fine  di
supportare la crescita dimensionale e la  patrimonializzazione  delle
imprese o l'incremento della loro  competitivita',  migliorandone  la
capitalizzazione,  lo   sviluppo   tecnologico,   la   sostenibilita'
ambientale, le infrastrutture o le filiere  strategiche  o  favorendo
l'occupazione» e dopo le parole «concessi alle imprese con sede» sono
inserite le seguenti: «legale in Italia e alle  imprese  aventi  sede
legale all'estero con una stabile organizzazione»;
      2) l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «I criteri e le
modalita' di rilascio della garanzia  nonche'  di  definizione  della
composizione del portafoglio di garanzie gestito dalla SACE S.p.A. ai
sensi  del  presente  comma,  inclusi   i   profili   relativi   alla
distribuzione  dei  relativi   limiti   di   rischio,   in   funzione
dell'andamento del portafoglio garantito e dei  volumi  di  attivita'
attesi e in considerazione dell'andamento complessivo delle ulteriori
esposizioni dello Stato, derivanti da  altri  strumenti  di  garanzia
gestiti dalla  medesima  SACE  S.p.A.,  sono  definiti  nell'allegato
tecnico al  presente  decreto.  L'efficacia  del  presente  comma  e'
subordinata alla positiva decisione della Commissione  europea  sulla
conformita' a condizioni di mercato del regime di garanzia. Con uno o
piu' decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze,  di  natura
non regolamentare, possono essere disciplinati, in  conformita'  alla
decisione della Commissione europea, ulteriori modalita' attuative  e
operative, ed eventuali elementi  e  requisiti  integrativi,  per  il
rilascio delle garanzie di cui al presente comma.»;
    b) dopo l'allegato  1  e'  inserito  l'Allegato  tecnico  di  cui
all'allegato 1 annesso al presente decreto.
                               Art. 18
 
 Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina
 
  1. Per l'anno 2022 e' istituito,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 130
milioni di euro finalizzato a  far  fronte,  mediante  erogazione  di
contributi a fondo perduto, alle  ripercussioni  economiche  negative
per le imprese nazionali  derivanti  dalla  crisi  internazionale  in
Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla
contrazione della domanda, dall'interruzione di contratti e  progetti
esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.
  2. Sono destinatarie del fondo di cui al comma 1, a domanda  e  nei
limiti delle risorse disponibili, le piccole e medie imprese, diverse
da  quelle  agricole,  come   definite   dalla   raccomandazione   n.
2003/361/CE  della  Commissione  europea,  del  6  maggio  2003,  che
presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:
    a) hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni  di  vendita
di beni o servizi, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime
e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e  la  Repubblica
di Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del  fatturato  aziendale
totale;
    b) hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e
semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente la  data  di
entrata in vigore del presente decreto incrementato almeno del 30 per
cento rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente  periodo
dell'anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020,
rispetto al  costo  di  acquisto  medio  del  corrispondente  periodo
dell'anno 2021;
    c) hanno subito nel corso del trimestre antecedente  la  data  di
entrata in vigore del presente decreto un calo di fatturato di almeno
il 30 per cento rispetto all'analogo periodo del 2019. Ai fini  della
quantificazione della riduzione del fatturato rilevano  i  ricavi  di
cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico  delle
imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. Le risorse del fondo di cui al comma 1  sono  ripartite  tra  le
imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di  esse  un  importo
calcolato  applicando  una  percentuale  pari  alla  differenza   tra
l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre  anteriore
alla data di entrata in vigore del presente decreto e l'ammontare dei
medesimi  ricavi  riferiti  al  corrispondente  trimestre  del  2019,
determinata come segue:
    a) 60 per cento, per i soggetti con ricavi  relativi  al  periodo
d'imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
    b) 40 per cento, per i soggetti con ricavi  relativi  al  periodo
d'imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50  milioni  di
euro;
    c) per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020  il  periodo  di
imposta di riferimento di cui alle lettere a) e b) e' quello relativo
all'anno 2021.
  4. I contributi di  cui  al  presente  articolo,  che  non  possono
comunque superare l'ammontare massimo di  euro  400.000  per  singolo
beneficiario,  sono  attribuiti  nel  rispetto  dei  limiti  e  delle
condizioni previsti dalla  Comunicazione  della  Commissione  europea
2022/C131 I/01, recante «Quadro temporaneo di  crisi  per  misure  di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia  a  seguito  dell'aggressione
della Russia contro l'Ucraina». E' comunque escluso il cumulo  con  i
benefici di cui all'articolo 29 del presente decreto.
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono  definite
le modalita' attuative di erogazione delle risorse, ivi  compreso  il
termine di presentazione delle domande, che e' fissato  in  data  non
successiva al sessantesimo giorno dalla  data  di  pubblicazione  del
decreto medesimo nel sito internet istituzionale del Ministero  dello
sviluppo economico, nonche' le modalita' di verifica del possesso dei
requisiti  da  parte  dei  beneficiari,  anche  tramite  sistemi   di
controllo delle autodichiarazioni delle imprese. Per  lo  svolgimento
delle attivita' previste dal presente  articolo  il  Ministero  dello
sviluppo economico puo'  avvalersi  di  societa'  in  house  mediante
stipula  di  apposita  convenzione.   Gli   oneri   derivanti   dalla
convenzione di cui al  presente  comma  sono  posti  a  carico  delle
risorse assegnate al fondo di cui al presente  articolo,  nel  limite
massimo dell'1,5 per cento delle risorse stesse.
  6. Qualora la dotazione finanziaria di  cui  al  comma  1  non  sia
sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili,  il  Ministero
dello sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale  il
contributo.
  7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a  130  milioni  di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
                             Art. 18 bis
 
Ulteriore sviluppo delle filiere forestali, di prima lavorazione e di
              utilizzazione finale del legno nazionale
 
  1. Gli accordi di foresta disciplinati dall'articolo  3,  commi  da
4-quinquies.1 a 4-quinquies.4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,  n.  33,
si  applicano  anche  alle  imprese  forestali  iscritte  negli  albi
regionali di cui al decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 29  aprile  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 121 del 12 maggio 2020, nonche' alle  aziende  di  prima
lavorazione e alle imprese utilizzatrici finali  dei  prodotti  della
filiera del legno,  quali  le  imprese  operanti  nel  settore  della
bioedilizia e  i  produttori  finali  di  manufatti  in  legno  e  di
imballaggi e finiture lignei.
                             Art. 18 ter
 
Proroga di disposizioni in  tema  di  approvvigionamento  di  materie
                           prime critiche
 
  1. All'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 21  marzo  2022,  n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,
le parole: «31 luglio  2022»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
settembre 2022».
                               Art. 19
 
Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese
              agricole, della pesca e dell'acquacoltura
 
  1. Per l'anno 2022, la dotazione del «Fondo per lo  sviluppo  e  il
sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura»  di
cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,
e' incrementata di 20 milioni di euro.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a  20  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
                               Art. 20
 
Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole,  della  pesca  e
  dell'acquacoltura  che  hanno  subito  un  incremento   dei   costi
  energetici. Disposizioni in materia di utilizzazione  agricola  dei
  terreni demaniali e patrimoniali indisponibili
  1.  Previa  autorizzazione  della  Commissione  europea  ai   sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
sono ammissibili alla garanzia diretta dell'Istituto di  servizi  per
il mercato agricolo alimentare (ISMEA),  con  copertura  al  100  per
cento,  i  nuovi  finanziamenti  concessi  da  banche,   intermediari
finanziari di cui all'articolo 106 del testo  unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993,  n.  385,  e  dagli  altri  soggetti  abilitati  alla
concessione di credito in favore di piccole e medie imprese  agricole
e della pesca che abbiano registrato  un  incremento  dei  costi  per
l'energia, per i carburanti o per le  materie  prime  nel  corso  del
2022, attestato mediante dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, purche' tali finanziamenti prevedano  l'inizio
del  rimborso  del  capitale   non   prima   di   ventiquattro   mesi
dall'erogazione e abbiano una durata fino  a  centoventi  mesi  e  un
importo non superiore al 100  per  cento  dell'ammontare  complessivo
degli stessi costi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o
dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della  domanda
di garanzia, ovvero da altra idonea  documentazione,  prodotta  anche
mediante dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000  e,
comunque, non superiore a 35.000 euro.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  180  milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto ad euro 100 milioni,  ai
sensi dell'articolo  58  e,  quanto  ad  euro  80  milioni,  mediante
utilizzo delle risorse disponibili sul conto  corrente  di  tesoreria
centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  giugno
2020, n. 40, che sono trasferite su un conto  corrente  di  tesoreria
centrale appositamnonente istituito, intestato all'ISMEA, per  essere
utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione
delle garanzie di cui al presente articolo.
  2-bis. Al fine di  sostenere  lo  sviluppo  dell'imprenditorialita'
agricola  giovanile,  attraverso  la  salvaguardia  del  diritto   di
prelazione agraria sui terreni demaniali o  soggetti  al  regime  dei
beni  demaniali  di  qualsiasi  natura  o  dei  beni  del  patrimonio
indisponibile  appartenenti  a  enti  pubblici,  territoriali  o  non
territoriali, compresi i  terreni  golenali,  che  siano  oggetto  di
affitto o di concessione amministrativa, l'articolo 6,  comma  4-bis,
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  228,  e'  sostituito  dal
seguente:
  «4-bis. Fatto salvo il diritto di prelazione  di  cui  all'articolo
4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203, qualora alla scadenza di cui
al comma  4  del  presente  articolo  abbiano  manifestato  interesse
all'affitto o alla concessione  amministrativa  giovani  imprenditori
agricoli,  di  eta'  compresa   tra   diciotto   e   quaranta   anni,
l'assegnazione  dei  terreni  avviene   al   canone   base   indicato
nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso  di  pluralita'  di
richieste da parte dei predetti soggetti, fermo  restando  il  canone
base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi».
                             Art. 20 bis
 
Disposizione in materia di prelazione, per  favorire  la  continuita'
                  aziendale delle imprese agricole
 
  1. All'articolo 14, primo comma, della legge  26  maggio  1965,  n.
590, dopo le parole: «Istituto di servizi  per  il  mercato  agricolo
alimentare (ISMEA) o» sono inserite le  seguenti:  «,  con  esclusivo
riferimento alla prelazione dei confinanti,».
                             Art. 20 ter
 
Disposizioni in materia di compensazione dei crediti  maturati  dalle
  imprese nei confronti della pubblica amministrazione
  1. Al comma 1 dell'articolo 28-quater del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,   in   materia   di
compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di  iscrizione  a
ruolo, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al primo periodo, dopo la parola: «forniture» sono  inserite  le
seguenti: «, prestazioni professionali»;
  b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le  disposizioni
del primo periodo si applicano anche alle somme contenute nei carichi
affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre
2013 e,  in  ogni  caso,  entro  il  31  dicembre  del  secondo  anno
antecedente a quello in cui e' richiesta la compensazione»;
  c) al secondo periodo, le parole:  «A  tal  fine»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Ai fini di cui al primo periodo,».
  c) al secondo periodo, le parole:  «A  tal  fine»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Ai fini di cui al primo periodo,».
  2. Il comma 7-bis dell'articolo 12 del  decreto-legge  23  dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
2014, n. 9, e' abrogato.
Capo III
Misure per la ripresa economica, la produttivita' delle imprese e
l'attrazione degli investimenti

                               Art. 21
 
Maggiorazione  del  credito  di  imposta  per  investimenti  in  beni
                           immateriali 4.0
 
  1.  Per  gli  investimenti  aventi   ad   oggetto   beni   compresi
nell'allegato  B  annesso  alla  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,
effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022  e  fino  al  31  dicembre
2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la  data
del 31  dicembre  2022  il  relativo  ordine  risulti  accettato  dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di  acconti  in  misura  almeno
pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito
d'imposta prevista  dall'articolo  1,  comma  1058,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, e' elevata al 50 per cento.
  2. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  valutati  in  15,7
milioni di euro per l'anno 2022, 19,6 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni 2023 e 2024 e 3,9 milioni di  euro  per  l'anno  2025,  si
provvede ai sensi dell'articolo 58.
                               Art. 22
 
               Credito d'imposta per la formazione 4.0
 
  1. Al fine di rendere piu' efficace il processo  di  trasformazione
tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese,  con  specifico
riferimento alla qualificazione delle competenze  del  personale,  le
aliquote del credito d'imposta del 50 per cento e del  40  per  cento
previste dall'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, per le spese di formazione del personale dipendente  finalizzate
all'acquisizione  o  al   consolidamento   delle   competenze   nelle
tecnologie rilevanti per la  trasformazione  tecnologica  e  digitale
delle imprese, sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50
per cento, a condizione che le attivita' formative siano erogate  dai
soggetti  individuati  con  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo
economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore  del  presente   decreto,   e   che   i   risultati   relativi
all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze  siano
certificati secondo le modalita' stabilite con  il  medesimo  decreto
ministeriale.
  2.   Con   riferimento   ai   progetti   di   formazione    avviati
successivamente alla data di entrata in vigore del  presente  decreto
che non soddisfino le condizioni previste dal comma 1, le misure  del
credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento e al
35 per cento.
                               Art. 23
 
Disposizioni urgenti a sostegno delle  sale  cinematografiche  e  del
                         settore audiovisivo
 
  1. Al fine di favorire la ripresa delle  attivita'  e  lo  sviluppo
delle sale cinematografiche, per gli anni 2022 e 2023, il credito  di
imposta di cui all'articolo 18 della legge 14 novembre 2016, n.  220,
e' riconosciuto nella misura massima del 40 per cento  dei  costi  di
funzionamento delle sale  cinematografiche,  se  esercite  da  grandi
imprese, o del 60 per  cento  dei  medesimi  costi,  se  esercite  da
piccole o  medie  imprese,  secondo  le  disposizioni  stabilite  con
decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5,  della  medesima
legge n. 220 del 2016.
  1-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1,  per  gli  anni
2022 e 2023, il credito d'imposta di cui all'articolo  17,  comma  1,
della legge 14 novembre 2016, n.  220,  e'  riconosciuto,  in  favore
delle piccole e medie imprese, in misura  non  superiore  al  60  per
cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione  di
nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la  ristrutturazione
e   l'adeguamento    strutturale    e    tecnologico    delle    sale
cinematografiche,  per  l'installazione,  la   ristrutturazione,   il
rinnovo di impianti,  apparecchiature,  arredi  e  servizi  accessori
delle sale.
  1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  cessa  di  avere  efficacia  la
riduzione del termine di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera  b),
numero 2), punto i., del  decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo n. 303 del 14 luglio 2017.
  1-quater.  Al   fine   di   sostenere   la   ripresa   delle   sale
cinematografiche, per l'anno 2022  e'  autorizzata  la  spesa  di  10
milioni di euro per la realizzazione di campagne  promozionali  e  di
iniziative volte a incentivare  la  fruizione  in  sala  delle  opere
audiovisive, secondo le modalita' stabilite con decreto del  Ministro
della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.  All'onere
derivante dall'attuazione del presente  comma  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  parte  corrente   di   cui
all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  1-quinquies. All'articolo 7, comma 1, del  decreto-legge  8  agosto
2013, n. 91, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  ottobre
2013, n. 112, le parole: «fino all'importo massimo  di  800.000  euro
nei  tre  anni  d'imposta»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «fino
all'importo massimo di 1.200.000 euro nei tre anni d'imposta».
  1-sexies. La disposizione di cui al comma  1-quinquies  si  applica
nei  limiti  delle   risorse   appositamente   stanziate   e   previa
autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
                               Art. 24
 
                   Rifinanziamento del Fondo IPCEI
 
  1. Per il sostegno alle imprese che partecipano alla  realizzazione
degli  importanti  progetti  di  comune  interesse  europeo  di   cui
all'articolo  107,  paragrafo  3,  lettera  b),  del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea, la dotazione del  Fondo  IPCEI  di
cui all'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,
e' incrementata di 150 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  di  200
milioni di euro per l'anno 2023 e di 150 milioni di euro  per  l'anno
2024.
  2. Agli oneri derivanti dal comma  1  si  provvede,  quanto  a  100
milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.  17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.  34  e,
quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro  per
l'anno  2023  e  150  milioni  di  euro  per  l'anno  2024  ai  sensi
dell'articolo 58.
                             Art. 24 bis
 
Completamento del progetto di risanamento e  di  riconversione  delle
  aree  industriali  di  Brindisi  e   di   Civitavecchia   ai   fini
  dell'accelerazione della produzione di energia elettrica  da  fonti
  rinnovabili, del rilancio delle  attivita'  imprenditoriali,  della
  salvaguardia dei livelli occupazionali e del sostegno dei programmi
  di investimento e sviluppo imprenditoriale
   
  1. Al fine di accelerare la  produzione  di  energia  elettrica  da
fonti  rinnovabili  connessa  al  progetto  di   risanamento   e   di
riconversione delle centrali a carbone di  Cerano  a  Brindisi  e  di
Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia, nell'ambito degli  obiettivi  in
materia di transizione ecologica ed  energetica  previsti  dal  Piano
nazionale di ripresa e  resilienza  e  nell'ambito  degli  importanti
progetti di comune  interesse  europeo  (IPCEI)  per  la  transizione
ecologica del Paese, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto e'  convocato,
presso  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  un  comitato   di
coordinamento finalizzato a individuare  soluzioni  per  il  rilancio
delle attivita' imprenditoriali,  per  la  salvaguardia  dei  livelli
occupazionali e per il  sostegno  dei  programmi  di  investimento  e
sviluppo imprenditoriale delle aree  industriali  di  Brindisi  e  di
Civitavecchia, con la partecipazione delle istituzioni locali,  delle
parti sociali e degli operatori economici nonche'  di  rappresentanti
del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  del  Ministero  della
transizione ecologica, del Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili e del Dipartimento per le politiche di coesione
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  2. La partecipazione alle riunioni del comitato di cui al  comma  1
non da' diritto alla corresponsione di compensi, indennita',  gettoni
di presenza o altri emolumenti comunque  denominati.  Dall'attuazione
delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi  o
maggiori oneri a cari
                               Art. 25
 
Fondo  per  il  potenziamento  dell'attivita'  di  attrazione   degli
                         investimenti esteri
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
e'  istituito  un  fondo  per  il  potenziamento  dell'attivita'   di
attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione di 5  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2022.  Il  fondo  e'  finalizzato
alla realizzazione di iniziative volte alla ricognizione, anche sulla
base delle migliori pratiche a livello internazionale, di  potenziali
investitori  strategici  esteri,  secondo  le  caratteristiche  e  le
diverse  propensioni  all'investimento  di  ciascuna   tipologia   di
investitori,  per   favorire   l'avvio,   la   crescita   ovvero   la
ricollocazione nel territorio nazionale di  insediamenti  produttivi,
nonche'  l'elaborazione  di  proposte  di  investimento  strutturate,
comprensive  di  tutti  gli   elementi   utili   ad   un'approfondita
valutazione delle opportunita' prospettate, in relazione alle diverse
tipologie di investitori.
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 e al  fine  di  garantire  il
supporto  tecnico-operativo   al   Comitato   interministeriale   per
l'attrazione degli investimenti esteri di  cui  all'articolo  30  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,  e'  costituita
una segreteria tecnica coordinata da un dirigente di livello generale
in servizio presso il Ministero dello sviluppo economico  e  composta
da personale in servizio presso il  predetto  Ministero,  nei  limiti
della vigente dotazione organica e senza nuovi o maggiori  oneri  per
la finanza pubblica. Alla segreteria  tecnica  sono  attribuiti,  tra
l'altro,  i  compiti  inerenti  alla   ricognizione   di   potenziali
investitori  strategici  esteri,  all'elaborazione  di  proposte   di
investimento strutturate, all'adozione di metodologie uniformi,  alla
definizione di  indicatori  di  performance,  all'implementazione  di
banche dati, alla creazione, in via sperimentale, di  uno  «sportello
unico»  che  accompagni  e  supporti  gli  investitori   esteri   con
riferimento a tutti  gli  adempimenti  e  alle  pratiche  utili  alla
concreta realizzazione dell'investimento, nonche' all'attivazione  di
un sito web unitario, che raccolga e organizzi in  maniera  razionale
tutte le  informazioni  utili  sulle  iniziative  e  sugli  strumenti
attivabili a supporto  dei  potenziali  investitori  esteri.  Per  le
medesime  finalita'  il  Ministero  dello  sviluppo  economico   puo'
avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, di un contingente massimo di dieci esperti con
elevate competenze e qualificazioni  professionali  in  materia,  nel
limite di spesa di 40.000 euro annui per singolo  incarico  al  lordo
degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, con
oneri a valere sul fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2022, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
                             Art. 25 bis
 
Disposizioni  per  favorire  la   partecipazione   a   manifestazioni
          fieristiche internazionali organizzate in Italia
 
   
  1. Alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che,
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto al 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni
fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia,  di  cui
al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle  regioni  e
delle province autonome, e' rilasciato un buono del valore di  10.000
euro.
  2. Il buono di cui al comma 1 ha validita' fino al 30 novembre 2022
e puo' essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il
rimborso delle spese e dei relativi  investimenti  sostenuti  per  la
partecipazione alle manifestazioni di cui al comma 1.
  3. Il buono di cui al comma 1 e'  rilasciato  dal  Ministero  dello
sviluppo economico, secondo l'ordine  temporale  di  ricezione  delle
domande e nei limiti  delle  risorse  di  cui  al  comma  10,  previa
presentazione di una richiesta, esclusivamente  per  via  telematica,
attraverso un'apposita piattaforma  resa  disponibile  dal  Ministero
dello sviluppo economico, ovvero dal soggetto  attuatore  di  cui  al
comma 8, secondo periodo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
  4. All'atto della presentazione della richiesta di cui al comma  3,
ciascun richiedente deve comunicare un indirizzo di posta elettronica
certificata valido e funzionante nonche' le coordinate  di  un  conto
corrente bancario a  se'  intestato.  Ciascun  richiedente  fornisce,
altresi', le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o
di  atto  notorio,  secondo  il  modello   reso   disponibile   nella
piattaforma di cui al comma 3, in cui attesta:
  a) di avere sede operativa nel territorio  nazionale  e  di  essere
iscritto  al  Registro  delle  imprese  della  camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;
  b) di avere ottenuto l'autorizzazione a partecipare a  una  o  piu'
delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui  al
comma 1;
  c) di avere sostenuto o di dover sostenere spese e investimenti per
la partecipazione a  una  o  piu'  delle  manifestazioni  fieristiche
internazionali di settore di cui al comma 1;
  d) di non essere  sottoposto  a  procedura  concorsuale  e  di  non
trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in  qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
  e) di non essere  destinatario  di  sanzioni  interdittive  di  cui
all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, e di non trovarsi in altre  condizioni  previste  dalla
legge  come  causa  di  incapacita'  a  beneficiare  di  agevolazioni
finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative;
  e) di non essere  destinatario  di  sanzioni  interdittive  di  cui
all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, e di non trovarsi in altre  condizioni  previste  dalla
legge  come  causa  di  incapacita'  a  beneficiare  di  agevolazioni
finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative;
  f) di non avere ricevuto altri contributi pubblici per le  medesime
finalita' di cui al presente articolo;
  g) di essere a conoscenza delle finalita' del buono  nonche'  delle
spese  e  degli  investimenti  rimborsabili  mediante   il   relativo
utilizzo.
  g) di essere a conoscenza delle finalita' del buono  nonche'  delle
spese  e  degli  investimenti  rimborsabili  mediante   il   relativo
utilizzo.
  5. A seguito della ricezione della richiesta di cui ai commi 3 e 4,
il Ministero dello sviluppo economico, ovvero il  soggetto  attuatore
di cui al comma 8, secondo periodo, rilascia il buono di cui al comma
1 mediante  invio  all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata
comunicato dal richiedente ai sensi del comma 4, alinea.
  6. Entro la data  di  scadenza  del  buono,  i  beneficiari  devono
presentare, attraverso la piattaforma di cui al comma 3, l'istanza di
rimborso delle spese e degli  investimenti  effettivamente  sostenuti
per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche  internazionali
di settore di cui al comma 1. Il rimborso massimo erogabile  e'  pari
al 50 per cento  delle  spese  e  degli  investimenti  effettivamente
sostenuti dai soggetti beneficiari ed e' comunque contenuto entro  il
limite  massimo  del  valore  del  buono  assegnato.  All'istanza  di
rimborso e' allegata copia del buono e delle  fatture  attestanti  le
spese e gli investimenti sostenuti, con  il  dettaglio  dei  relativi
costi. In caso di mancata presentazione, mediante la  piattaforma  di
cui al comma 3 ed entro la data di scadenza del buono, della predetta
documentazione o di presentazione di  documentazione  incompleta,  al
beneficiario non e' erogato alcun rimborso.
  7. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  ovvero  il  soggetto
attuatore di cui al comma 8, secondo periodo,  provvede  al  rimborso
delle somme richieste ai sensi del comma 6 mediante  accredito  delle
stesse, entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente comunicato  dal
beneficiario ai sensi del comma 4, alinea.
  8. Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo  economico
possono essere adottate ulteriori disposizioni per  l'attuazione  del
presente articolo. Le procedure attuative nonche' la  predisposizione
e la gestione della piattaforma di cui  al  comma  3  possono  essere
demandate dal medesimo Ministero a soggetti in house dello Stato, con
oneri a valere sulle risorse di cui al comma 10, nel  limite  massimo
complessivo dell'1,5 per cento dei relativi stanziamenti.
  9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti  e
alle condizioni  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»,  al  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e al  regolamento  (UE)
n.  717/2014  della  Commissione,  del  27  giugno   2014,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell'acquacoltura.
  10. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata  la
spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2022, alla  cui  copertura  si
provvede, quanto a 24 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di conto capitale  di
cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31  dicembre  2009,  n.
196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello  sviluppo
economico e, quanto a 10 milioni di euro per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 18,  comma  1,
del presente decreto.
                               Art. 26
 
    Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori
 
  1.  Per  fronteggiare  gli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi   dei
materiali da costruzione,  nonche'  dei  carburanti  e  dei  prodotti
energetici,  in  relazione  agli  appalti  pubblici  di  lavori,  ivi
compresi quelli affidati a  contraente  generale,  aggiudicati  sulla
base di offerte, con termine finale  di  presentazione  entro  il  31
dicembre 2021, lo stato di  avanzamento  dei  lavori  afferente  alle
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel  libretto  delle
misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31  dicembre  2022,  e'  adottato,
anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali,  applicando  i
prezzari aggiornati ai sensi del  comma  2  ovvero,  nelle  more  del
predetto aggiornamento, quelli  previsti  dal  comma  3.  I  maggiori
importi derivanti dall'applicazione dei  prezzari  di  cui  al  primo
periodo, al netto dei ribassi formulati  in  sede  di  offerta,  sono
riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento,
nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto  periodo,  nonche'
di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle  risorse
dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento  e'
emesso contestualmente e comunque entro cinque  giorni  dall'adozione
dello stato di avanzamento. Il  pagamento  e'  effettuato,  al  netto
delle compensazioni eventualmente gia' riconosciute o  liquidate,  ai
sensi  dell'articolo  106,  comma  1,  lettera  a),  del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, entro i termini di  cui  all'articolo  113-bis,  comma  1,  primo
periodo, del medesimo decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
utilizzando, nel limite del 50 per cento,  le  risorse  appositamente
accantonate per imprevisti nel quadro economico di  ogni  intervento,
fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti,
e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione
appaltante  e  stanziate  annualmente   relativamente   allo   stesso
intervento. Ai fini del presente  comma,  possono,  altresi',  essere
utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non  ne  sia
prevista una diversa destinazione sulla  base  delle  norme  vigenti,
nonche' le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di
competenza della medesima stazione appaltante e  per  i  quali  siano
stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare
esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e  nei
limiti della residua  spesa  autorizzata  disponibile  alla  data  di
entrata in vigore del presente  decreto.  Qualora  il  direttore  dei
lavori abbia gia' adottato lo stato di avanzamento dei  lavori  e  il
responsabile unico del procedimento abbia emesso  il  certificato  di
pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il  1°
gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto,  e'
emesso, entro trenta giorni dalla medesima data,  un  certificato  di
pagamento  straordinario  recante  la  determinazione,   secondo   le
modalita' di cui al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo  di
appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate  a  far
data dal 1° gennaio 2022. In tali casi, il  pagamento  e'  effettuato
entro i termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al  quarto
periodo.
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di
cui  all'articolo  23,  comma  16,  terzo  periodo,  del  codice  dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50  del  2016,  e
limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro  il  31  luglio  2022,
procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari  in  uso  alla
data di entrata in vigore del presente decreto, in  attuazione  delle
linee guida di cui all'articolo 29, comma 12,  del  decreto-legge  27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2022, n. 25. In caso di inadempienza da parte delle regioni,  i
prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici  giorni,  dalle
competenti   articolazioni   territoriali   del    Ministero    delle
infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili,  sentite  le  regioni
interessate.  Fermo  quanto  previsto  dal  citato  articolo  29  del
decreto-legge  n.  4  del  2022,  in  relazione  alle  procedure   di
affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022,
ai  fini  della  determinazione  del  costo   dei   prodotti,   delle
attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi  dell'articolo  23,  comma
16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano  i  prezzari
aggiornati  ai  sensi  del  presente   comma   ovvero,   nelle   more
dell'aggiornamento,  quelli  previsti  dal  comma   3.   I   prezzari
aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere  validita'  entro
il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino
al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara  la  cui  approvazione
sia intervenuta entro tale data.
  3. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali ai  sensi
del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all'articolo 29, comma
11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni  appaltanti,  per  i
contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione  del  costo
dei prodotti,  delle  attrezzature  e  delle  lavorazioni,  ai  sensi
dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50  del  2016,
incrementano  fino  al  20  per  cento  le  risultanze  dei  prezzari
regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla
data del 31 dicembre 2021. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,
qualora, all'esito dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma
2, risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzari rispetto a
quelli approvati alla data del  31  dicembre  2021  inferiore  ovvero
superiore alla percentuale di  cui  al  primo  periodo  del  presente
comma, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio  degli  importi
riconosciuti  ai  sensi  del  medesimo  comma  1,  in  occasione  del
pagamento degli  stati  di  avanzamento  dei  lavori  afferenti  alle
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel  libretto  delle
misure successivamente all'adozione del prezzario aggiornato.
  4. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture  di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui
all'articolo   142,   comma   4,   del   medesimo   codice,    ovvero
all'applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al  decreto
legislativo n. 50  del  2016,  ad  esclusione  dei  soggetti  di  cui
all'articolo  164,  comma  5,  del  medesimo  codice,  per  i  lavori
realizzati ovvero affidati dagli stessi,  in  caso  di  insufficienza
delle risorse di cui al comma  1,  alla  copertura  degli  oneri,  si
provvede:
    a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in  parte,
con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  12  febbraio
2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano
nazionale di ripresa e resilienza, di seguito denominato  «PNRR»,  di
cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  6  maggio  2021,   n.   59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  luglio  2021,  n.  101
ovvero in relazione ai quali siano nominati  Commissari  straordinari
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18  aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.  55,  a
valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 7,  comma  1,  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n.  120,  limitatamente  alle  risorse
autorizzate dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto- legge
21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20
maggio 2022, n. 51, nonche' dalla lettera a) del comma 5 del presente
articolo. Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31
agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento  concernenti  le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel  libretto  delle
misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31  luglio  2022;  entro  il  31
gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti  le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel  libretto  delle
misure dal 1° agosto 2022  e  fino  al  31  dicembre  2022.  Ai  fini
dell'accesso  alle  risorse  del  Fondo,   le   stazioni   appaltanti
trasmettono telematicamente al Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, ai sensi e per gli  effetti  dell'articolo  47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
e secondo le modalita' definite dal medesimo Ministero  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  i  dati
del contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei  lavori
corredata di attestazione da parte del direttore dei lavori,  vistata
dal  responsabile  unico   del   procedimento,   dell'entita'   delle
lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l'entita' delle
risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate  ai
fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione
al quale e' formulata l'istanza di accesso al  Fondo,  l'entita'  del
contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento
del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora
l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore  al
limite di spesa previsto dal primo  periodo,  la  ripartizione  delle
risorse tra le  stazioni  appaltanti  richiedenti  e'  effettuata  in
misura proporzionale e fino a concorrenza del citato  limite  massimo
di spesa. Fermo  restando  l'obbligo  delle  stazioni  appaltanti  di
effettuare i pagamenti a valere sulle risorse  di  cui  al  comma  1,
entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo  periodo,
del  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al   citato   decreto
legislativo n. 50 del 2016, in  caso  di  accesso  alle  risorse  del
Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante  entro
trenta giorni dal trasferimento di dette risorse;
    b) in relazione agli interventi diversi da  quelli  di  cui  alla
lettera a), a valere sulle risorse  del  Fondo  di  cui  all'articolo
1-septies,  comma  8,  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
come incrementate dal comma 5, lettera  b),  del  presente  articolo,
nonche' dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 1°  marzo  2022,
n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,  n.
34, e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n.  21
del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del  2022,
secondo  le  modalita'  previste  dal  decreto  del  Ministro   delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  di  cui  all'articolo
1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge  n.  73
del 2021. Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31
agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento  concernenti  le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel  libretto  delle
misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31  luglio  2022;  entro  il  31
gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti  le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel  libretto  delle
misure dal 1° agosto 2022  e  fino  al  31  dicembre  2022.  Ai  fini
dell'accesso  alle  risorse  del  Fondo,   le   stazioni   appaltanti
trasmettono,  secondo  le  modalita'  previste  dal  decreto  di  cui
all'articolo  1-septies,  comma  8,  secondo  periodo,   del   citato
decreto-legge n. 73 del 2021, i dati del contratto  d'appalto,  copia
dello stato di avanzamento dei lavori corredata  di  attestazione  da
parte del direttore dei lavori, vistata dal  responsabile  unico  del
procedimento, dell'entita' delle lavorazioni effettuate  nel  periodo
di cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie disponibili ai
sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello  stato  di
avanzamento dei lavori in relazione al quale e'  formulata  l'istanza
di accesso al Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi
per l'effettuazione del  versamento  del  contributo  riconosciuto  a
valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare  delle  richieste
di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal
primo  periodo,  la  ripartizione  delle  risorse  tra  le   stazioni
appaltanti richiedenti e' effettuata in misura proporzionale e fino a
concorrenza del  citato  limite  massimo  di  spesa.  Fermo  restando
l'obbligo delle stazioni  appaltanti  di  effettuare  i  pagamenti  a
valere sulle risorse di cui al  comma  1,  entro  i  termini  di  cui
all'articolo  113-bis,  comma  1,  primo  periodo,  del  codice   dei
contratti pubblici di cui al citato decreto  legislativo  n.  50  del
2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il  pagamento  viene
effettuato  dalla  stazione  appaltante  entro  trenta   giorni   dal
trasferimento di dette risorse.
  5. Per le finalita' di cui al comma 4:
    a) la dotazione del Fondo di cui all'articolo  7,  comma  1,  del
decreto-legge n. 76 del 2020, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 120 del 2020, e' incrementata di 1.000 milioni di  euro  per
l'anno 2022 e 500  milioni  di  euro  per  l'anno  2023.  Le  risorse
stanziate  dalla  presente   lettera   per   l'anno   2022,   nonche'
dall'articolo 23, comma 2, lettera a),  del  decreto-legge  21  marzo
2022, n. 21, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  20  maggio
2022, n. 51, sono destinate al riconoscimento di contributi  relativi
alle istanze di accesso presentate, ai sensi del comma 4, lettera a),
del presente articolo, entro il 31 agosto 2022 e le risorse stanziate
per l'anno  2023  sono  destinate  al  riconoscimento  di  contributi
relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi della  medesima
lettera a) del comma 4,  entro  il  31  gennaio  2023.  Le  eventuali
risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato alle  stazioni
appaltanti in relazione alle istanze presentate entro  il  31  agosto
2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento  dei  contributi
relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023;
    b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8,
del  decreto-legge  25  maggio   2021,   n.   73,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata di
ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2022 e  di  550  milioni  di
euro per  l'anno  2023.  Le  eventuali  risorse  eccedenti  l'importo
complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle
istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere  utilizzate
per il  riconoscimento  dei  contributi  relativamente  alle  istanze
presentate entro il 31 gennaio 2023.
  5-bis.  In  relazione  all'organizzazione  dei  Giochi  olimpici  e
paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, e' autorizzata la spesa
di 1 milione di euro per l'anno 2022 per i lavori relativi al  tratto
viario dal km 49+000 al km 49+800 della strada statale  n.  36.  Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1  milione
di  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190.
  6. Fermo quanto  previsto  dall'articolo  29,  commi  8  e  9,  del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per fronteggiare i  maggiori  costi
derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3  del  presente
articolo, dei prezzari  utilizzati  nelle  procedure  di  affidamento
delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022,  le  stazioni
appaltanti  possono  procedere  alla  rimodulazione  delle  somme   a
disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi. Per le
medesime  finalita',  le  stazioni  appaltanti   possono,   altresi',
utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati
di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali  siano
stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare
esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e  nei
limiti della residua  spesa  autorizzata  disponibile  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto.
  7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al  comma  6,  per
fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai  sensi
dei  commi  2  e  3,  dei  prezzari  utilizzati  nelle  procedure  di
affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre  2022
che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte,  con  le
risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE)
2021/241, e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  il  «Fondo  per  l'avvio  di  opere
indifferibili», con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno
2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500  milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2024 e 2025  e  1.300  milioni  di  euro  per
l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei  limiti  degli
stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilita' del  Fondo
di rotazione di cui all'articolo 5 della legge  16  aprile  1987,  n.
183. Fermi restando gli interventi prioritari  individuati  al  primo
periodo, al Fondo di cui al presente comma possono accedere,  secondo
le modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e  relativamente  alle
procedure   di   affidamento   di   lavori   delle   opere    avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e
fino al 31 dicembre 2022, gli interventi integralmente finanziati, la
cui realizzazione, anche in considerazione delle risorse  finanziarie
disponibili a legislazione vigente, deve essere ultimata entro il  31
dicembre 2026, relativi  al  Piano  nazionale  per  gli  investimenti
complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.  59
del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021,
e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari
ai  sensi  dell'articolo  4  del  decreto-legge  n.  32   del   2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019.  Al  Fondo
possono altresi' accedere, nei termini di cui al terzo periodo:
    a) il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 421,
della legge 30 dicembre 2021, n.  234,  per  la  realizzazione  degli
interventi inseriti nel programma di cui al comma  423  del  medesimo
articolo 1 della legge n. 234 del 2021;
    b) la societa' Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.  di
cui  all'articolo  3  del  decreto-legge  11  marzo  2020,   n.   16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31,  per
la realizzazione delle opere di cui al comma 2 del medesimo  articolo
3 del decreto-legge n. 16 del 2020;
    c) l'Agenzia per la  coesione  territoriale  per  gli  interventi
previsti  dal  decreto  di  cui  all'articolo  9,  comma  5-ter,  del
decreto-legge n. 4 del 2022,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 25 del 2022.
  7-bis. Con uno o piu' decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto su proposta del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, sono determinate le modalita'  di  accesso  al
Fondo di cui al comma 7, di assegnazione e gestione finanziaria delle
relative risorse secondo i seguenti criteri:
    a) fissazione di un termine per la presentazione delle istanze di
assegnazione delle risorse da  parte  delle  Amministrazioni  statali
finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi  programmi  di
investimento  secondo  modalita'  telematiche  e   relativo   corredo
informativo;
    b) ai fini dell'assegnazione delle  risorse,  i  dati  necessari,
compresi  quelli  di  cui  al  comma   6,   sono   verificati   dalle
amministrazioni statali istanti attraverso  sistemi  informativi  del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
    c)  l'assegnazione  delle  risorse   avviene   sulla   base   del
cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi, verificato
ai sensi della lettera b) e  costituisce  titolo  per  l'avvio  delle
procedure di affidamento delle opere pubbliche;
    d) effettuazione dei trasferimenti secondo le procedure stabilite
dalla citata legge n. 183 del  1987  e  dal  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 29  dicembre  1988,  n.  568,
sulla base delle  richieste  presentate  dalle  amministrazioni,  nei
limiti delle disponibilita' di cassa; per le risorse  destinate  agli
interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati  in  favore  dei
conti di tesoreria Next Generation  UE-Italia  gestiti  dal  Servizio
centrale per il PNRR  che  provvede  alla  successiva  erogazione  in
favore delle Amministrazioni aventi diritto,  con  le  procedure  del
PNRR;
    e) determinazione delle modalita' di restituzione delle  economie
derivanti dai ribassi d'asta non utilizzate  al  completamento  degli
interventi ovvero dall'applicazione delle clausole di  revisione  dei
prezzi di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge
n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  25  del
2022. Le eventuali risorse del Fondo gia'  trasferite  alle  stazioni
appaltanti devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate al Fondo;
    f) fermo restando l'integrale soddisfacimento delle richieste  di
accesso al Fondo di cui al comma 7, previsione della possibilita'  di
far fronte alle maggiori esigenze dei Fondi di  cui  al  comma  4  ai
sensi del comma 13.
  7-ter. Per gli interventi degli enti locali finanziati con  risorse
previste  dal  regolamento  (UE)  2021/240  e  dal  regolamento  (UE)
2021/241, con i decreti di cui al comma 7-bis puo'  essere  assegnato
direttamente,   su    proposta    delle    Amministrazioni    statali
finanziatrici, un contributo per fronteggiare i maggiori costi di cui
al comma 7, tenendo conto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari
degli interventi medesimi, e sono altresi' stabilite le modalita'  di
verifica dell'importo effettivamente spettante, anche  tenendo  conto
di quanto previsto dal comma 6.
  8. Fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli  accordi  quadro  di
lavori di cui all'articolo 54 del codice dei  contratti  pubblici  di
cui al decreto legislativo n. 50 del 2016,  gia'  aggiudicati  ovvero
efficaci alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  le
stazioni appaltanti,  ai  fini  della  esecuzione  di  detti  accordi
secondo le modalita' previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6  del  medesimo
articolo 54 del codice dei  contratti  pubblici  di  cui  al  decreto
legislativo  n.  50   del   2016   e   nei   limiti   delle   risorse
complessivamente stanziate per il finanziamento dei  lavori  previsti
dall'accordo quadro, utilizzano  i  prezzari  aggiornati  secondo  le
modalita' di cui al comma 2 ovvero di cui al  comma  3  del  presente
articolo, fermo restando il ribasso  formulato  in  sede  di  offerta
dall'impresa  aggiudicataria   dell'accordo   quadro   medesimo.   In
relazione  all'esecuzione  degli  accordi  quadro  di  cui  al  primo
periodo, si applicano, altresi', le previsioni di cui all'articolo 29
del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 25 del 2022. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4  si
applicano  anche  alle  lavorazioni  eseguite  e  contabilizzate  dal
direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la  responsabilita'  del
direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e
fino al 31 dicembre 2022, relativamente ad appalti di  lavori  basati
su accordi quadro gia' in esecuzione alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto.
  9. All'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 25  del  2022,  il  comma  11-  bis  e'
abrogato.
  10. All'articolo  25  del  decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.  34,  i
commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.
  11.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  23,  comma   1,   del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano anche alle istanze di
riconoscimento di contributi a valere sulle risorse del Fondo di  cui
al comma 4, lettera a) del presente articolo.
  12. Le disposizioni del presente articolo, ad esclusione dei  commi
2, secondo e quarto periodo, e 3, si  applicano  anche  agli  appalti
pubblici di lavori, nonche' agli accordi  quadro  di  lavori  di  cui
all'articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016 delle societa'
del gruppo Ferrovie dello  Stato,  dell'ANAS  S.p.A.  e  degli  altri
soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II  del  medesimo
decreto legislativo n. 50  del  2016,  limitatamente  alle  attivita'
previste nel citato capo  I  e  qualora  non  applichino  i  prezzari
regionali,  con  riguardo  ai  prezzari  dagli  stessi  utilizzati  e
aggiornati entro il termine di cui al primo periodo del citato  comma
2 del  presente  articolo.  In  relazione  ai  contratti  affidati  a
contraente generale dalle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato  e
dall'ANAS S.p.A. in  essere  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto le cui  opere  siano  in  corso  di  esecuzione,  si
applica un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei  lavori  dal  1°  gennaio
2022 fino al 31 dicembre 2022.
  12-bis. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano,  per
quanto compatibili, anche ai contratti pubblici  stipulati  ai  sensi
del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.
  13. In considerazione  delle  istanze  presentate  e  dell'utilizzo
effettivo  delle  risorse,  al  fine  di  assicurare  la   tempestiva
assegnazione delle necessarie disponibilita' per le finalita' di  cui
al presente articolo, previo accordo delle  amministrazioni  titolari
dei fondi di cui commi 5 e  7,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad  apportare  tra  gli  stati  di  previsione
interessati,  anche  mediante  apposito  versamento  all'entrata  del
bilancio dello Stato e  successiva  riassegnazione  alla  spesa,  per
ciascun anno del biennio 2022-2023 e limitatamente alle sole  risorse
iscritte nell'anno interessato, le occorrenti variazioni compensative
annuali tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente,
nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.
  14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e  7,  quantificati  in  3.000
milioni di euro per l'anno 2022, 2.750 milioni  di  euro  per  l'anno
2023 e in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e
1.300  milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 58.
                             Art. 26 bis
 
Disposizioni  in  materia  di  gare  per  l'affidamento  di   servizi
                        sostitutivi di mensa
 
   
  1. Per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi  con  cui  e'
indetta la procedura di scelta del contraente siano  pubblicati  dopo
la data di entrata in vigore della legge di conversione del  presente
decreto nonche', in caso di contratti stipulati  senza  pubblicazione
di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali,  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, non siano stati ancora inviati gli inviti  a  presentare  le
offerte, nelle more  di  una  riforma  complessiva  del  settore  dei
servizi sostitutivi di mensa finalizzata  a  garantire  una  maggiore
funzionalita' del sistema  anche  attraverso  la  fissazione  di  una
percentuale massima di sconto verso gli esercenti  e  di  un  termine
massimo per i pagamenti  agli  esercizi  convenzionati,  fino  al  31
dicembre 2022, si applica l'articolo 144, comma  6,  del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, al quale sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) alla lettera a), le parole: «in misura  comunque  non  superiore
allo sconto incondizionato verso gli esercenti» sono soppresse;
  b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
  «c) lo sconto incondizionato verso gli  esercenti,  in  misura  non
superiore al 5 per cento del valore nominale del  buono  pasto.  Tale
sconto  incondizionato  remunera  altresi'  ogni  eventuale  servizio
aggiuntivo offerto agli esercenti».
                               Art. 27
 
      Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori
 
   
  1. Per fronteggiare, nell'anno 2022, gli  aumenti  eccezionali  dei
prezzi dei materiali da costruzione  nonche'  dei  carburanti  e  dei
prodotti  energetici,  anche  in  conseguenza   della   grave   crisi
internazionale  in  atto  in  Ucraina,   i   concessionari   di   cui
all'articolo 142, comma 4, del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture,  di  cui  al  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, e quelli di cui all'articolo 164, comma  5,  del
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, possono procedere  all'aggiornamento  del  quadro
economico o del computo metrico del progetto esecutivo  in  corso  di
approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del  presente
decreto e in relazione al quale risultino gia' espletate le procedure
di affidamento ovvero ne sia previsto l'avvio entro  il  31  dicembre
2023, utilizzando il prezzario di riferimento piu' aggiornato.
  2. Il quadro economico o il  computo  metrico  del  progetto,  come
rideterminato ai sensi del comma 1,  e'  sottoposto  all'approvazione
del  concedente  ed   e'   considerato   nell'ambito   del   rapporto
concessorio, in conformita' alle delibere adottate dall'autorita'  di
regolazione e di vigilanza del  settore,  ove  applicabili.  In  ogni
caso,  i  maggiori  oneri  derivanti  dall'aggiornamento  del  quadro
economico o del computo metrico  del  progetto  non  concorrono  alla
determinazione della remunerazione del capitale investito  netto  ne'
rilevano ai fini della durata della concessione.
  3. Al fine di  migliorare  l'infrastrutturazione  stradale  per  lo
svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella  citta'  di  Taranto
nel 2026, sono stanziati 1 milione di euro  per  l'anno  2022  e  3,5
milioni di euro per l'anno 2023 in favore della regione Puglia per il
completamento della fase di progettazione  degli  interventi  per  la
realizzazione della strada statale n. 7 nel tratto  compreso  tra  il
comune di Massafra e il comune di Taranto, a valere sulle risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.  Con
deliberazione del Comitato interministeriale  per  la  programmazione
economica e lo  sviluppo  sostenibile  sono  stabilite  le  modalita'
attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse di  cui  al
presente comma, sono individuate le forme di copertura finanziaria ai
fini della realizzazione dell'intervento, anche nell'ambito del Piano
di sviluppo e coesione del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,
programmazione 2021-2027, di cui e' titolare la regione Puglia, ed e'
indicato il relativo cronoprogramma procedurale e finanziario,  fermo
restando che la progettazione dell'intervento deve assicurare che  il
suo completamento sia coerente con lo svolgimento dell'evento di  cui
al primo periodo.
                               Art. 28
 
Patti  territoriali  dell'alta  formazione  per  le  imprese  nonche'
  disposizioni in materia di valutazione dei progetti di ricerca e di
  reclutamento di  personale  del  Ministero  dell'economia  e  delle
  finanze e delle agenzie fiscali
  1. Al decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo  l'articolo
14 e' inserito il seguente:
    «Art. 14-bis (Patti  territoriali  dell'alta  formazione  per  le
imprese). - 1. Al fine di promuovere l'interdisciplinarita' dei corsi
di studio e la  formazione  di  profili  professionali  innovativi  e
altamente specializzati in grado di soddisfare i fabbisogni  espressi
dal mondo del lavoro e dalle filiere produttive nazionali, nonche' di
migliorare  e  ampliare  l'offerta  formativa   universitaria   anche
attraverso la sua integrazione con le correlate attivita' di ricerca,
sviluppo e innovazione, alle universita' che promuovono,  nell'ambito
della propria autonomia, la stipulazione di "Patti  territoriali  per
l'alta formazione per le imprese", di seguito denominati "Patti", con
imprese ovvero enti o istituzioni  di  ricerca  pubblici  o  privati,
nonche' con altre universita', pubbliche amministrazioni  e  societa'
pubbliche,  e'  attribuito,  per  gli  anni  dal  2022  al  2025,  un
contributo complessivo, a titolo  di  cofinanziamento,  di  euro  290
milioni, di cui 20 milioni di euro nel 2022 e 90 milioni di euro  per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
  2. Il contributo di cui al comma 1 e'  ripartito  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  all'esito  della  valutazione  delle
proposte di Patto di cui al comma 5.
  3. L'erogazione del contributo di cui al  comma  1  e'  subordinata
all'effettiva  sottoscrizione  del  Patto  tra  il   Presidente   del
Consiglio   dei   ministri   o   un   suo   delegato,   il   Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca,  il   Rettore   dell'universita'
proponente,   i   Rettori   delle   altre    eventuali    universita'
sottoscrittrici e i rappresentanti degli altri  soggetti  pubblici  o
privati sottoscrittori.
  4. I Patti:
    a)  recano  la  puntuale  indicazione  di  progetti   volti,   in
particolare, a promuovere l'offerta formativa di  corsi  universitari
finalizzati alla formazione delle professionalita', anche a carattere
innovativo, necessarie allo  sviluppo  delle  potenzialita'  e  della
competitivita' dei settori e delle filiere in  cui  sussiste  mancata
corrispondenza tra domanda  e  offerta  di  lavoro,  con  particolare
riferimento alle discipline STEM - Science,  Technology,  Engineering
and Mathematics, anche integrate con altre discipline  umanistiche  e
sociali. I progetti possono altresi'  prevedere  iniziative  volte  a
sostenere la transizione dei laureati nel mondo del lavoro e la  loro
formazione continua, nel  quadro  dell'apprendimento  permanente  per
tutto  il  corso  della  vita,  e  a  promuovere   il   trasferimento
tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese;
    b) sono corredati del cronoprogramma di realizzazione delle  fasi
intermedie dei progetti con cadenza semestrale e prevedono la revoca,
anche parziale, del contributo di cui al comma 1 in caso  di  mancato
raggiungimento  degli   obiettivi   previsti,   ferme   restando   le
obbligazioni giuridicamente vincolanti gia' assunte. Per il 2022,  il
cronoprogramma prevede obiettivi annuali;
    c) indicano le risorse finanziarie per provvedere  all'attuazione
dei progetti, distinguendo tra quelle disponibili nei  bilanci  delle
universita' e quelle eventualmente  a  carico  degli  altri  soggetti
pubblici o privati sottoscrittori;
    d)  assicurano  la  complementarita'  dei  relativi  contenuti  e
obiettivi rispetto a quelli di altre iniziative di ricerca in corso o
in fase di avvio, anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa  e
resilienza, e possono recare misure  per  potenziare  i  processi  di
internazionalizzazione nei settori della ricerca coinvolti;
    e) possono prevedere, ai fini dell'attuazione, la stipulazione di
accordi di programma tra le singole universita' o aggregazioni  delle
stesse e il Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o  la
federazione, anche limitatamente ad alcuni  settori  di  attivita'  o
strutture, ovvero la fusione di universita' ai sensi dell'articolo  3
della medesima legge n. 240 del 2010.
  5. I Patti sono definiti e proposti dalle universita' interessate e
valutati da una commissione nominata dal Ministro dell'universita'  e
della ricerca e composta da cinque membri, due designati dal Ministro
dell'universita' e della ricerca e  tre  designati,  rispettivamente,
dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'economia
e  delle  finanze  e  dal  Ministro  dello  sviluppo  economico.   Ai
componenti  della  commissione  non  spettano  compensi,  gettoni  di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  6. Possono proporre i Patti le sole universita' che hanno  sede  in
regioni  che  presentano  valori  inferiori   rispetto   alla   media
nazionale, in relazione a ciascuno dei seguenti parametri:
    a) numero di laureati rispetto alla popolazione  residente  nella
regione interessata dal Patto;
    b) tasso di occupazione dei laureati a tre anni dalla laurea;
    c) numero di laureati in regione diversa da quella  di  residenza
sul totale dei  laureati  residenti  nella  regione  interessata  dal
Patto.
  7. Ai fini della valutazione delle proposte  di  Patto  di  cui  al
comma 5, la commissione tiene conto della  capacita'  dei  Patti,  in
relazione alle discipline per  le  quali  e'  proposto  l'ampliamento
dell'offerta formativa e con  priorita'  per  le  discipline  STEM  -
Science, Technology, Engineering and Mathematics anche integrate  con
altre  discipline  umanistiche  e  sociali,  di  colmare   i   divari
territoriali e di genere espressi dai parametri di cui  al  comma  6,
nonche' del tasso di crescita delle filiere produttive connesse  alle
discipline medesime. Sono prioritariamente ammessi al cofinanziamento
statale i progetti che prevedono la federazione, anche  limitatamente
ad alcuni settori di attivita' o  strutture,  ovvero  la  fusione  di
atenei ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 240 del 2010.
  8. La verifica dell'attuazione del  Patto,  il  monitoraggio  delle
misure adottate e l'accertamento del raggiungimento  degli  obiettivi
sono effettuati dal Ministero dell'universita' e  della  ricerca.  Il
Ministero verifica, in particolare, l'effettivo incremento del numero
di studenti iscritti ai corsi nelle discipline previste e  del  tasso
di occupazione dei laureati nelle filiere produttive correlate, anche
in relazione al tempo intercorso dalla laurea, nonche' la rispondenza
dell'ampliamento dell'offerta didattica rispetto  alle  esigenze  del
mercato del lavoro e l'innalzamento della qualita' della formazione e
della relativa  attivita'  di  ricerca.  Il  mancato  rispetto  degli
obiettivi e' valutato dal Ministero dell'universita' e della ricerca,
anche  tramite  l'Agenzia  nazionale  di  valutazione   del   sistema
universitario e della ricerca (ANVUR), ai  fini  della  distribuzione
delle  risorse  pubbliche  destinate  alle   universita'   ai   sensi
dell'articolo 1, commi 4  e  5,  della  legge  n.  240  del  2010,  e
determina, altresi', la revoca del contributo statale nei casi di cui
al  comma  4,  lettera  b).  I  contributi  revocati  possono  essere
destinati ad altri Patti con le modalita' di cui al comma 2.
  9. In  sede  di  prima  applicazione,  le  universita'  interessate
definiscono e propongono i Patti entro il  15  settembre  2022  e  la
relativa procedura di valutazione di cui  al  comma  5  si  esaurisce
entro il 15 novembre 2022.».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro  per
l'anno 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023  al
2025, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
  2-bis.  Al  fine  di  rafforzare  l'attivita'  di  valutazione  dei
progetti di ricerca, alla  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 21, comma 2:
  1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
  «b)  definisce  gli  elenchi  dei  componenti   dei   comitati   di
valutazione, ove previsti dal decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca di cui all'articolo 20,  ai  fini  della  nomina  degli
stessi da parte della Struttura tecnica di valutazione  dei  progetti
di ricerca istituita presso il  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca ai sensi dell'articolo 21-bis»;
  2) alla lettera c) sono premesse le seguenti parole:  «se  previsto
dai rispettivi bandi,»;
  b) dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente:
  «Art. 21-bis. - (Struttura tecnica di valutazione dei  progetti  di
ricerca) - 1. Al fine di promuovere il coordinamento delle  attivita'
di ricerca delle universita', degli enti pubblici di ricerca e  delle
istituzioni dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica
perseguendo obiettivi di eccellenza e incrementando la sinergia e  la
cooperazione tra di  essi  e  con  il  sistema  economico-produttivo,
pubblico e privato, in  relazione  agli  obiettivi  strategici  della
ricerca  e  dell'innovazione  nonche'  agli  obiettivi  di   politica
economica di crescita della produttivita' e della competitivita'  del
Paese, e' istituita, presso il  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca, una struttura tecnica di missione  di  livello  dirigenziale
generale, denominata "Struttura tecnica di valutazione  dei  progetti
di ricerca".
  2. La Struttura tecnica di valutazione dei progetti di  ricerca  di
cui al comma 1, in aggiunta alle funzioni di coordinamento di cui  al
medesimo comma 1, svolge le seguenti funzioni:
  a) valuta l'impatto dell'attivita' di ricerca,  tenendo  conto  dei
risultati  dell'attivita'  dell'ANVUR,  al   fine   di   incrementare
l'economicita', l'efficacia e l'efficienza del finanziamento pubblico
nel settore nonche' di attrarre finanziamenti del settore privato;
  b) nomina i componenti  dei  comitati  di  valutazione  nell'ambito
degli elenchi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b);
  c)  coadiuva  il  Comitato  di  cui  all'articolo  21,  assicurando
l'avvalimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 21;
  d) se previsto dai rispettivi bandi e a eccezione dei casi  di  cui
all'articolo 21, comma 2,  lettera  c),  provvede  allo  svolgimento,
anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi
di ricerca di altri  enti,  pubblici  o  privati,  previo  accordo  o
convenzione con essi».
  d) se previsto dai rispettivi bandi e a eccezione dei casi  di  cui
all'articolo 21, comma 2,  lettera  c),  provvede  allo  svolgimento,
anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi
di ricerca di altri  enti,  pubblici  o  privati,  previo  accordo  o
convenzione con essi».
  2-ter. La Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca,
di cui all'articolo 21-bis della legge  30  dicembre  2010,  n.  240,
introdotto dal comma 2-bis del presente articolo,  in  aggiunta  alla
dotazione organica del Ministero dell'universita' e della ricerca, e'
costituita da un numero complessivo di quaranta unita' di  personale,
delle quali una con qualifica dirigenziale di livello  generale,  tre
con qualifica dirigenziale di livello non generale e trentasei unita'
appartenenti alla III area funzionale,  posizione  economica  F1.  Il
Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato,  nell'anno
2022, in aggiunta alle vigenti  facolta'  assunzionali  e  in  deroga
all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, ad assumere con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato, con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2022,  il
contingente di personale di cui al primo periodo del  presente  comma
tramite l'avvio di procedure  concorsuali  pubbliche  o  mediante  lo
scorrimento di vigenti graduatorie di procedure concorsuali  relative
a tali qualifiche presso il medesimo Ministero, ivi  comprese  quelle
di cui all'articolo 1, commi 937 e seguenti, della legge 30  dicembre
2020, n. 178. Per l'attuazione delle disposizioni del  primo  periodo
sono autorizzate, per l'anno 2022,  la  spesa  di  euro  100.000  per
l'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche e,  a  decorrere
dall'anno 2022, la spesa di euro 541.000 annui per  il  funzionamento
della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di  ricerca.  Per
l'assunzione delle unita' di personale  previste  al  medesimo  primo
periodo e' altresi' autorizzata la spesa di euro 774.434  per  l'anno
2022 e di euro 2.323.301 annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri
derivanti dall'attuazione delle disposizioni del primo periodo,  pari
a euro 1.415.434 per l'anno 2022 e a euro 2.864.301 annui a decorrere
dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma  6
dell'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Con decreto di
natura  non  regolamentare  del  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   sono
stabiliti l'articolazione degli uffici e i  compiti  della  Struttura
tecnica di valutazione dei progetti di ricerca. Restano in ogni  caso
ferme le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della  ricerca
previste dai  regolamenti  di  cui  ai  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, nn. 164 e 165.
  2-quater.  Al  fine  di  consentire  la  valutazione  dei  progetti
presentati nell'ambito dei bandi relativi ai  Progetti  di  rilevante
interesse nazionale (PRIN) nel rispetto degli obiettivi previsti  dal
Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza,  il  numero  massimo  dei
componenti dei comitati di valutazione  e  dei  revisori  esterni  e'
stabilito, rispettivamente, in 190 e in 800 unita' per ciascun bando.
Nelle more dell'istituzione della Struttura  tecnica  di  valutazione
dei progetti di ricerca, di cui all'articolo 21-bis  della  legge  30
dicembre 2010, n.  240,  introdotto  dal  comma  2-bis  del  presente
articolo, la nomina dei componenti dei comitati di  valutazione,  che
procedono all'individuazione dei revisori esterni, e' effettuata  dal
Comitato  nazionale  per  la  valutazione  della  ricerca,   di   cui
all'articolo 21 della citata legge n. 240 del 2010,  ed  e'  disposta
con  provvedimento   della   competente   direzione   del   Ministero
dell'universita' e  della  ricerca.  I  componenti  dei  comitati  di
valutazione e i  revisori  esterni  nominati  ai  sensi  del  secondo
periodo possono essere confermati nell'incarico anche in altri  bandi
relativi ai PRIN. E' fatta salva la possibilita' di sostituzione  nei
casi  di  incompatibilita'  o,  comunque,  in  ogni  altro  caso   di
necessita'. La determinazione dei compensi dei  soggetti  di  cui  al
primo periodo e' calcolata nel limite massimo di cui al  decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca  n.  229  dell'11  febbraio
2022,  con  oneri  a  carico  del  Fondo  per  la  valutazione  e  la
valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'articolo  1,  comma
550,  della  citata  legge  n.  178  del  2020,   come   incrementato
dall'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
per quanto non gia' previsto dal decreto del direttore generale della
ricerca del Ministero dell'universita' e della ricerca n. 104  del  2
febbraio 2022. Le disposizioni del presente comma  si  applicano,  in
deroga alle previsioni contenute nei bandi, anche alle  procedure  di
valutazione per le quali  non  sono  stati  nominati,  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,  i
componenti dei comitati di valutazione e i revisori esterni.
  2-quinquies. Per le finalita' di cui  all'articolo  1,  comma  886,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato,  nei  limiti  della  vigente  dotazione
organica, a procedere allo scorrimento, fino  al  numero  massimo  di
dodici unita', della vigente graduatoria del concorso per  titoli  ed
esame  orale  per  la  copertura  di  venti  posti   di   funzionario
amministrativo contabile, terza area funzionale, per il  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato,  uffici  di  Roma,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.  84  del  22  ottobre
2021. Al fine di ridurre i  tempi  per  la  selezione  del  personale
dirigenziale delle agenzie fiscali attraverso  procedura  concorsuale
pubblica per titoli ed esami, ai sensi  dell'articolo  1,  comma  93,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' per il reclutamento  di
personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia
e delle finanze nelle  procedure  concorsuali  per  titoli  ed  esami
bandite dal medesimo Ministero nel triennio  2021-2023,  comprese  le
procedure in cui non sia stata ancora svolta la prova orale alla data
di entrata in vigore del presente decreto, la valutazione dei titoli,
ferma restando la predeterminazione dei relativi criteri, puo' essere
effettuata solo nei riguardi dei  candidati  che  hanno  superato  la
prova scritta e prima dello svolgimento delle prove orali, in  deroga
alle disposizioni del regolamento di cui al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487.  Agli  oneri  derivanti
dall'attuazione del primo periodo, pari a  euro  304.114  per  l'anno
2022 e a euro 608.227 annui a decorrere dall'anno 2023,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero.
                               Art. 29
 
               Misure a favore di imprese esportatrici
 
  1. Le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 2, primo  comma,
del  decreto-legge  28  maggio  1981,   n.   251,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,  n.  394,  possono  essere
utilizzate  per  concedere  finanziamenti  agevolati   alle   imprese
esportatrici per fare fronte ai  comprovati  impatti  negativi  sulle
esportazioni  derivanti  dalle  difficolta'  o  dai   rincari   degli
approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. Nei casi
previsti dal presente comma e' ammesso, per un importo non  superiore
al  40  per  cento  dell'intervento  complessivo  di   sostegno,   il
cofinanziamento a fondo perduto di  cui  all'articolo  72,  comma  1,
lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  2. La misura di cui al comma 1 si applica fino al 31 dicembre 2022,
secondo condizioni e modalita' stabilite con una o piu' deliberazioni
del Comitato agevolazioni di cui all'articolo  1,  comma  270,  della
legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  tenuto  conto   delle   risorse
disponibili e dell'ammontare complessivo  delle  domande  presentate.
L'efficacia del presente articolo e'  subordinata  all'autorizzazione
della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
                               Art. 30
 
       Semplificazioni procedurali in materia di investimenti
 
  1. Nei procedimenti aventi ad oggetto investimenti per  il  sistema
produttivo nazionale di valore superiore ai 50 milioni di euro, al di
fuori dei casi in cui si applica l'articolo 12 del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2021, n. 108, in caso  di  inerzia  o  ritardo  ascrivibili  a
soggetti diversi dalle regioni, province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, citta' metropolitane, province e comuni, il Ministero  dello
sviluppo economico, in sostituzione dell'amministrazione  proponente,
previa assegnazione di un termine  per  provvedere  non  superiore  a
trenta giorni, adotta  ogni  atto  o  provvedimento  necessario,  ivi
comprese l'indizione della conferenza di  servizi  decisoria  di  cui
agli articoli 14, comma 2, e 14-bis, della legge 7  agosto  1990,  n.
241 e della conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 14,
comma 3, della legge  n.  241  del  1990,  nonche'  l'adozione  della
determinazione  motivata  di  conclusione  della  conferenza  di  cui
all'articolo 14-quater, comma 1, della citata legge n. 241 del  1990.
L'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente  articolo  puo'
essere richiesto anche dal soggetto proponente.
  2. Ove il Ministero dello sviluppo economico non adotti gli atti  e
provvedimenti di cui al comma 1, ovvero, ai sensi dell'articolo  120,
secondo comma, della Costituzione,  in  caso  di  inerzia  o  ritardo
ascrivibili a regioni, province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
citta' metropolitane, province e comuni, il Consiglio  dei  ministri,
su proposta del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  esercita  i
poteri sostitutivi, individuando l'amministrazione, l'ente,  l'organo
o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o  piu'  commissari  ad
acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare
gli atti o provvedimenti necessari.
                             Art. 30 bis
 
           Semplificazioni in materia di telecomunicazioni
 
  1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di  cui  al  decreto
legislativo 1° agosto  2003,  n.  259,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
  a) all'articolo 44:
  1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni dell'articolo 51, comma 3, sono applicabili
anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma  1  del
presente articolo risultino gia' realizzate su beni immobili detenuti
dagli operatori in base ad accordi di natura privatistica»;
  2) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo
14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36,» sono inserite  le  seguenti:
«ove ne sia previsto l'intervento,»;
  b) all'articolo 47, comma 1, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Gli impianti temporanei  di  telefonia  mobile  di  cui  al
presente  comma  rientrano  tra  gli  interventi  non   soggetti   ad
autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2  del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13  febbraio  2017,
n. 31»;
  b) all'articolo 47, comma 1, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Gli impianti temporanei  di  telefonia  mobile  di  cui  al
presente  comma  rientrano  tra  gli  interventi  non   soggetti   ad
autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2  del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13  febbraio  2017,
n. 31»;
  c) all'articolo 51, comma 3, primo periodo, dopo  le  parole:  «dei
beni immobili» sono inserite le seguenti: «o di diritti  reali  sugli
stessi» e le parole: «puo' esperirsi» sono sostituite dalle seguenti:
«l'operatore puo' esperire»;
  d) all'articolo 55, comma 4, dopo  le  parole:  «emana  il  decreto
d'imposizione della  servitu'»  sono  inserite  le  seguenti:  «entro
quindici giorni dalla richiesta dell'intervento di installazione o di
manutenzione di reti di comunicazione elettronica».
  d) all'articolo 55, comma 4, dopo  le  parole:  «emana  il  decreto
d'imposizione della  servitu'»  sono  inserite  le  seguenti:  «entro
quindici giorni dalla richiesta dell'intervento di installazione o di
manutenzione di reti di comunicazione elettronica».
Titolo II
MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, DI ACCOGLIENZA E FINANZIARIE

Capo I
Misure in materia di lavoro, pensioni e servizi ai cittadini e sport

                               Art. 31
 
          Indennita' una tantum per i lavoratori dipendenti
 
  1. Ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti  di  cui
all'articolo 32 e che nel primo  quadrimestre  dell'anno  2022  hanno
beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno  una
mensilita', e' riconosciuta per il  tramite  dei  datori  di  lavoro,
nella retribuzione erogata nel mese  di  luglio  2022,  una  somma  a
titolo di indennita' una tantum di importo  pari  a  200  euro.  Tale
indennita' e' riconosciuta in via  automatica,  previa  dichiarazione
del lavoratore di  non  essere  titolare  delle  prestazioni  di  cui
all'articolo 32, commi 1 e 18.
  2. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 spetta  ai  lavoratori
dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui  siano  titolari  di
piu' rapporti di lavoro.
  3.  L'indennita'  di  cui  al  comma  1  non   e'   cedibile,   ne'
sequestrabile, ne' pignorabile e non costituisce reddito ne' ai  fini
fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali
ed assistenziali.
  4. Nel mese  di  luglio  2022,  il  credito  maturato  per  effetto
dell'erogazione dell'indennita' di  cui  al  comma  1  e'  compensato
attraverso  la  denuncia  di  cui  all'articolo  44,  comma  9,   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  secondo  le
indicazioni  che  saranno  fornite  dall'Istituto   nazionale   della
previdenza sociale.
  5. Agli oneri derivanti dai commi da  1  a  4,  valutati  in  2.756
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
58.
                               Art. 32
 
 Indennita' una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti
 
  1. In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari  di  uno  o
piu'  trattamenti  pensionistici  a   carico   di   qualsiasi   forma
previdenziale  obbligatoria,  di  pensione  o  assegno  sociale,   di
pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e  sordomuti,  nonche'
di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro
il 30 giugno 2022, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al
netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per
l'anno 2021 a 35.000  euro,  l'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale (INPS) corrisponde d'ufficio con la mensilita' di luglio 2022
un'indennita' una tantum pari a 200 euro. Qualora i soggetti  di  cui
al presente comma risultino titolari  esclusivamente  di  trattamenti
non  gestiti  dall'INPS,  il  casellario  centrale  dei   pensionati,
istituito con decreto del Presidente  della  Repubblica  31  dicembre
1971,   n.   1388,   individua   l'Ente   previdenziale    incaricato
dell'erogazione dell'indennita' una tantum che provvede negli  stessi
termini e alle medesime condizioni ed e'  successivamente  rimborsato
dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione.
  2. Agli effetti delle disposizioni del  comma  1  dal  computo  del
reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al  netto  dei  contributi
previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti  di  fine
rapporto comunque denominati, il reddito della casa di  abitazione  e
le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
  3. L'indennita' una tantum  di  cui  al  comma  1  non  costituisce
reddito  ai  fini  fiscali  ne'  ai  fini  della  corresponsione   di
prestazioni previdenziali ed  assistenziali,  non  e'  cedibile,  ne'
sequestrabile, ne' pignorabile.
  4. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 e'  corrisposta  sulla
base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento
ed e' soggetta alla successiva verifica del reddito di cui ai commi 1
e 2, anche attraverso le informazioni fornite in  forma  disaggregata
per  ogni   singola   tipologia   di   redditi   dall'Amministrazione
finanziaria e da ogni  altra  amministrazione  pubblica  che  detiene
informazioni utili.
  5.  L'Ente  erogatore  procede  alla  verifica   della   situazione
reddituale e, in caso di somme  corrisposte  in  eccedenza,  provvede
alla notifica dell'indebito  entro  l'anno  successivo  a  quello  di
acquisizione delle informazioni reddituali.
  6. L'indennita' una tantum di cui al  comma  1  e'  corrisposta,  a
ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche  nel  caso  in
cui tale soggetto svolga attivita' lavorativa.
  7. Agli oneri derivanti dai commi da  1  a  6,  valutati  in  2.740
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
58.
  8. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori domestici che abbiano  in
essere uno o piu' rapporti di lavoro, alla data di entrata in  vigore
del presente decreto, nel  mese  di  luglio  2022  un'indennita'  una
tantum pari a 200 euro. Le domande possono essere  presentate  presso
gli Istituti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e
sono valutate con il punteggio previsto al numero 8 della tabella  D,
allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche  sociali  10  ottobre  2008,  n.  193,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288,
del 10 dicembre 2008.
  9. Per coloro che hanno percepito per il mese  di  giugno  2022  le
prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo  4
marzo 2015 n. 22, e' riconosciuta dall'Inps una indennita' una tantum
pari a 200 euro.
  10. Per coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennita'  di
disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all'articolo 32
della legge 29 aprile 1949, n. 264,  e'  riconosciuta  dall'INPS  una
indennita' una tantum pari a 200 euro.
  11. L'Inps, a domanda, eroga una indennita' una tantum pari  a  200
euro  ai  titolari  di  rapporti  di  collaborazione   coordinata   e
continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile i
cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del presente
decreto  e  che  sono  iscritti  alla  Gestione   separata   di   cui
all'articolo 2, comma 26, della  legge  8  agosto  1995,  n.  335.  I
soggetti non devono essere titolari dei trattamenti di cui al comma 1
del presente articolo e non devono essere  iscritti  ad  altre  forme
previdenziali obbligatorie. L'indennita' e' corrisposta  ai  soggetti
che hanno reddito derivante dai suddetti  rapporti  non  superiore  a
35.000 euro per l'anno 2021.
  12. Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle
indennita' previste dall'articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge
22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21
maggio 2021 n. 69 e dall'articolo 42 del decreto-legge 25 maggio 2021
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.
106, l'INPS eroga automaticamente un'indennita' una tantum pari a 200
euro.
  13. L'INPS, a domanda, eroga  ai  lavoratori  stagionali,  a  tempo
determinato e intermittenti di cui agli  articoli  da  13  a  18  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,  che,  nel  2021,  abbiano
svolto la prestazione  per  almeno  50  giornate,  un'indennita'  una
tantum pari a 200 euro. L'indennita' e' corrisposta ai  soggetti  che
hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a  35.000
euro per l'anno 2021.
  14. L'INPS, a  domanda,  eroga  ai  lavoratori  iscritti  al  Fondo
pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50
contributi giornalieri versati, un'indennita' una tantum pari  a  200
euro. L'indennita' e'  corrisposta  ai  soggetti  che  hanno  reddito
derivante dai suddetti rapporti  non  superiore  a  35.000  euro  per
l'anno 2021.
  15. L'INPS, a domanda,  eroga  ai  lavoratori  autonomi,  privi  di
partita IVA, non iscritti ad altre forme  previdenziali  obbligatorie
che, nel 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali
riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222  del  codice
civile, un'indennita' una tantum pari a 200 euro. Per tali  contratti
deve risultare per  il  2021  l'accredito  di  almeno  un  contributo
mensile, e i lavoratori devono essere  gia'  iscritti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  16. L'INPS,  a  domanda,  eroga  agli  incaricati  alle  vendite  a
domicilio di cui all'articolo 19 del  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 114 con reddito  nell'anno  2021  derivante  dalle  medesime
attivita' superiore a 5.000 euro e titolari di  partita  IVA  attiva,
iscritti alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  alla
Gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335, un'indennita' una tantum pari a 200 euro.
  17. Le indennita' di 200 euro di cui ai commi da  9  a  16  saranno
erogate successivamente all'invio delle denunce dei datori di  lavoro
di cui all'articolo 31, comma 4.
  18. Ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza  di
cui  al  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28  marzo  2019,  n.  26,  e'  corrisposta
d'ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla  rata  mensile  di
competenza, un'indennita' una tantum pari a  200  euro.  L'indennita'
non  e'  corrisposta  ai  nuclei  in  cui  e'  presente   almeno   un
beneficiario delle indennita' di cui all'articolo 31,  e  di  cui  ai
commi da 1 a 16 del presente articolo.
  19. Le indennita' di cui ai commi da 8 a  18  non  concorrono  alla
formazione del reddito ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  20. Le prestazioni di cui al presente articolo  e  all'articolo  31
non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a  ciascun
soggetto avente diritto una sola volta.
  21. Agli oneri derivanti dai commi da  8  a  18,  valutati  in  804
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
58.
                             Art. 32 bis
 
  Indennita' per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro
 
   
  1.  Al  fine  di  dare  riconoscimento  all'impegno   straordinario
richiesto per il contrasto del lavoro sommerso, per la vigilanza  sul
rispetto della normativa in materia di tutela della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi  di  lavoro  e  per  l'attuazione  delle  misure
previste nel  PNRR,  ai  dipendenti  dell'Ispettorato  nazionale  del
lavoro e' attribuita, per l'anno 2022, un'indennita' una tantum nelle
misure e secondo i criteri da stabilire con decreto del direttore del
medesimo  Ispettorato  nazionale  del  lavoro,  adottato  sentite  le
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative e  nei
limiti delle risorse di cui al secondo periodo. A tale fine  i  fondi
per  le  risorse  decentrate  del  personale  delle  aree  e  per  la
retribuzione di posizione e di risultato del  personale  dirigenziale
dell'Ispettorato   nazionale   del    lavoro    sono    incrementati,
rispettivamente, di euro 10.455.680 e  di  euro  781.783  per  l'anno
2022.
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1,  pari
a  euro  11.237.463   per   l'anno   2022,   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  sociale  per   occupazione   e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
                               Art. 33
 
 Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi
 
  1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, il Fondo per l'indennita' una tantum per i
lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione finanziaria
di 500 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce  il  relativo
limite di spesa, destinata a finanziare  il  riconoscimento,  in  via
eccezionale,  di  un'indennita'  una  tantum  per  l'anno   2022   ai
lavoratori  autonomi  e  ai  professionisti  iscritti  alle  gestioni
previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme  obbligatorie
di previdenza e assistenza di cui al decreto  legislativo  30  giugno
1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,  che
non abbiano fruito dell'indennita' di cui agli articoli 31  e  32,  e
che  abbiano  percepito  nel  periodo  d'imposta  2021   un   reddito
complessivo non superiore all'importo stabilito con il decreto di cui
al comma 2.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono definiti i  criteri  e  le  modalita'  per  la
concessione  dell'indennita'  una  tantum  di   cui   al   comma   1,
incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli  da  31  a  32,
nonche' la quota del limite di spesa di cui al comma 1 da  destinare,
in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti  gestori  di
forme obbligatorie di previdenza  e  assistenza  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 1994, n.  509,  e  al  decreto  legislativo  10
febbraio 1996, n. 103, e i relativi criteri di ripartizione.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
                             Art. 33 bis
 
Proroga  dell'indennita'  per  i  lavoratori  delle  aree  di   crisi
                        industriale complessa
 
  1. All'articolo 1, comma 251-ter, della legge 30 dicembre 2018,  n.
145, le parole: «fino al 31  dicembre  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1,  pari
a  1,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
                               Art. 34
 
Personale che presta assistenza tecnica presso le  sedi  territoriali
  delle regioni per il funzionamento del Reddito di cittadinanza
  1.  Nelle  more  del  completo  espletamento  delle  procedure   di
selezione e di assunzione delle unita' di personale da  destinare  ai
centri per  l'impiego  di  cui  all'articolo  12,  comma  3-bis,  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26,  il  personale  gia'  selezionato
mediante procedura selettiva  pubblica  ai  sensi  dell'articolo  12,
comma 3, del medesimo  decreto-legge  n.  4  del  2019,  al  fine  di
svolgere attivita' di assistenza tecnica presso le sedi  territoriali
delle regioni, con incarico di collaborazione  ancora  attivo  al  30
aprile 2022 e terminato alla medesima  data,  e'  ricontrattualizzato
dalla societa' ANPAL Servizi  Spa,  alle  medesime  condizioni  degli
incarichi terminati e per un periodo di due mesi a decorrere  dal  1°
giugno  2022,  oltre  che  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di
assistenza tecnica connesse al Reddito  di  cittadinanza,  anche  per
quelle connesse all'attuazione del programma  Garanzia  occupabilita'
dei lavoratori, di seguito denominato  «programma  GOL»,  di  cui  al
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5  novembre
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 306 del 27 dicembre 2021, nell'ambito della Missione 5, Componente
1, del Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  dell'Italia.  Le
convenzioni tra l'ANPAL Servizi  Spa  e  le  singole  amministrazioni
regionali in cui sono definite le modalita'  di  intervento  con  cui
opera il personale dell'assistenza tecnica, di cui  all'articolo  12,
comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019,  si  intendono  estese,  su
richiesta delle regioni, alle attivita' in favore dei beneficiari del
programma GOL, anche se non beneficiari del Reddito di cittadinanza.
  2. Agli oneri per la stipulazione dei contratti di cui al comma  1,
per l'eventuale  equipaggiamento  dei  soggetti  ricontrattualizzati,
nonche' per la gestione amministrativa e il coordinamento delle  loro
attivita', nel limite massimo di 13 milioni di euro per l'anno  2022,
si provvede a valere sulle risorse assegnate alle regioni per il 2022
ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge  n.  4  del
2019, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  26  del  2019,
inclusive delle risorse di cui articolo 1, comma 258, terzo e  quarto
periodo,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  e  non  ancora
utilizzate al 30 aprile 2022 per le assunzioni ivi previste,  nonche'
per  la  proroga  di  contratti  di  cui  all'articolo   40-bis   del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29  dicembre  2021,  n.  233.  A  tal  fine,  le  regioni
comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il
25 maggio 2022 gli oneri per il 2022 sostenuti fino al 30 aprile 2022
per le unita' di personale gia' assunto ai sensi  degli  articoli  1,
comma 258, della legge  n.  145  del  2018  e  12,  comma  3-bis  del
decreto-legge n. 4 del 2019 e i risparmi  definitivamente  conseguiti
sulle risorse loro assegnate. Ove le risorse assegnate alle regioni e
non utilizzate al  30  aprile  2022  non  siano  sufficienti  per  le
finalita' di cui al primo periodo, alla copertura della differenza si
provvede a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del
lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215,  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, che e' corrispondentemente  rideterminato  con  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more della  definizione
dei risparmi definitivamente conseguiti con le procedure  di  cui  al
secondo periodo, la somma di 13 milioni  di  euro  e'  accantonata  a
valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro. In
esito alla definizione dei risparmi  definitivamente  conseguiti,  la
quota di risorse accantonata e non utilizzata e'  disaccantonata  con
il medesimo decreto di cui al terzo periodo.
  3. Le regioni che intendono avvalersi delle attivita' di assistenza
tecnica di cui al comma 1 oltre il periodo di due mesi  ivi  indicato
ne danno comunicazione al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali entro il 23 giugno 2022, procedendo entro il termine  del  10
luglio 2022 all'aggiornamento degli oneri e dei  risparmi  comunicati
ai sensi del comma 2, secondo periodo, alla data del 30 giugno  2022.
L'eventuale proroga degli incarichi di collaborazione di cui al comma
1 per le regioni che ne fanno richiesta e' effettuata a valere e  nei
limiti dei risparmi conseguiti e non gia'  utilizzati  ai  sensi  del
comma 2 per un periodo massimo di  tre  mesi  e  comunque  non  oltre
l'avvenuto completamento delle procedure di selezione e di assunzione
delle unita' di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui
all'articolo 12, comma  3-bis,  del  decreto-legge  n.  4  del  2019,
convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.  26  del  2019.  Il
Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  comunica  all'ANPAL
Servizi  Spa  le  regioni  che  richiedono  il  prolungamento   delle
attivita'  di  assistenza  tecnica  e  il  periodo   per   il   quale
corrispondentemente prorogare gli incarichi di collaborazione di  cui
al comma 1.
  4. Nell'ambito delle procedure di selezione e di  assunzione  delle
unita' di personale da destinare  ai  centri  per  l'impiego  di  cui
all'articolo 12, comma  3-bis,  del  decreto-legge  n.  4  del  2019,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.   26   del   2019,
relativamente alle procedure  non  ancora  bandite,  l'aver  prestato
attivita' di assistenza tecnica presso  le  sedi  territoriali  delle
regioni per garantire l'avvio  e  il  funzionamento  del  Reddito  di
cittadinanza ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n.
4 del 2019, costituisce titolo per un punteggio  aggiuntivo  definito
nei bandi delle stesse procedure.
                             Art. 34 bis
 
Modifica all'articolo 4, comma 9-bis, del  decreto-legge  28  gennaio
  2019, n. 4, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  marzo
  2019, n. 26
   
  1. Dopo il comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, e' inserito il seguente:
  «9-ter. Le offerte di lavoro congrue di  cui  al  presente  decreto
possono essere proposte ai beneficiari di cui al comma 7 del presente
articolo direttamente  dai  datori  di  lavoro  privati.  L'eventuale
mancata accettazione dell'offerta congrua da parte dei beneficiari di
cui al medesimo comma 7 e' comunicata dal datore di lavoro privato al
centro per l'impiego competente per territorio, anche ai  fini  della
decadenza dal beneficio. Con decreto del Ministro del lavoro e  delle
politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono  definite  le
modalita' di comunicazione e di verifica della  mancata  accettazione
dell'offerta congrua».
                               Art. 35
 
Disposizioni urgenti in materia di  sostegno  alle  famiglie  per  la
             fruizione dei servizi di trasporto pubblico
 
  1. Al fine  di  mitigare  l'impatto  del  rincaro  dei  prezzi  dei
prodotti energetici sulle famiglie, in particolare  in  relazione  ai
costi di trasporto per studenti e lavoratori, e' istituito  un  fondo
nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali, con una dotazione pari a 79 milioni di euro per l'anno 2022,
finalizzato a riconoscere, nei limiti della  dotazione  del  fondo  e
fino ad  esaurimento  delle  risorse,  un  buono  da  utilizzare  per
l'acquisto, a decorrere dalla data di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma  2  e
fino al 31 dicembre 2022, di abbonamenti per i servizi  di  trasporto
pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i  servizi  di
trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono di cui al  primo
periodo e' pari al  100  per  cento  della  spesa  da  sostenere  per
l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non puo' superare  l'importo
di euro 60. Il buono di cui  al  primo  periodo  e'  riconosciuto  in
favore delle persone fisiche che, nell'anno 2021, hanno conseguito un
reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.  Il  buono  reca  il
nominativo del beneficiario, e' utilizzabile  per  l'acquisto  di  un
solo abbonamento, non e' cedibile, non costituisce reddito imponibile
del beneficiario  e  non  rileva  ai  fini  del  computo  del  valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente.  Resta  ferma
la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera  i-decies),
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  sulla  spesa
rimasta a carico del beneficiario del buono.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il
Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono definite le modalita' di  presentazione  delle
domande per il rilascio del buono di cui al comma 1, le modalita'  di
emissione dello stesso, anche ai fini  del  rispetto  del  limite  di
spesa, nonche' di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto
dei buoni utilizzati, nel periodo di cui al medesimo comma 1, ai fini
dell'acquisto degli abbonamenti. Una quota delle risorse del fondo di
cui al comma  1,  pari  a  1  milione  di  euro,  e'  destinata  alla
progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica  per
l'erogazione del beneficio  di  cui  al  medesimo  comma  1.  Per  le
finalita' di cui al secondo periodo, il Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali puo' avvalersi, mediante stipulazione  di  apposite
convenzioni, delle societa' SOGEI - Societa'  generale  d'informatica
Spa e CONSAP -  Concessionaria  servizi  assicurativi  pubblici  Spa.
Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per
la realizzazione della piattaforma di cui  al  secondo  periodo  sono
utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 79 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
                               Art. 36
 
                Servizi di trasporto pubblico locale
 
  1. Al  fine  di  consentire  l'erogazione  dei  servizi  aggiuntivi
programmati relativamente al periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e
il 30 giugno 2022, anche in ragione della necessita' di assicurare il
regolare svolgimento delle attivita' didattiche e in coerenza con gli
esiti dei tavoli prefettizi di cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  adottato  ai  sensi  dell'articolo  2   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, la  dotazione  del  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  e'
incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2022  che  ne
costituiscono il limite di spesa. Tali risorse sono ripartite tra  le
regioni, le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  nonche'  le
aziende esercenti i  servizi  di  trasporto  pubblico  regionale  che
residuano in capo alla competenza statale, con decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n.  281  sulla  base  dei  fabbisogni  comunicati  dalle
stesse. Ai fini dell'erogazione dei contributi  di  cui  al  presente
comma, gli enti di cui al secondo periodo rendicontano  al  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il 15 settembre 2022, i  servizi
aggiuntivi eserciti nel periodo 1° aprile 2022-30 giugno  2022  ed  i
relativi oneri e dichiarano che, sulla base delle  apposite  evidenze
fornite dai gestori dei servizi di  trasporto  pubblico  locale,  gli
stessi servizi aggiuntivi sono stati effettivamente utilizzati  dagli
utenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
  2. Eventuali risorse residue, derivanti dal riparto di cui al comma
1 del presente articolo, sono utilizzate per la  copertura  di  oneri
sostenuti dalle regioni e province autonome per i servizi  aggiuntivi
eserciti nel primo trimestre 2022, fermo  restando  che  l'erogazione
avviene con le modalita' di cui al terzo periodo del comma 1.
                             Art. 36 bis
 
Interpretazione autentica di norme del decreto del  Presidente  della
  Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  in  materia  di  servizi  di
  trasporto di persone per finalita' turistico-ricreative
   
  1. Le disposizioni dell'articolo 10, primo comma, numero  14),  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
della tabella A, parte II-bis, numero 1-ter),  e  parte  III,  numero
127-novies),  allegata  al  medesimo  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 633 del 1972, si interpretano nel  senso  che  esse  si
applicano anche quando le prestazioni ivi richiamate siano effettuate
per finalita' turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia
del soggetto che le rende, sempre che le stesse  abbiano  ad  oggetto
esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non  comprendano
la fornitura di ulteriori servizi, diversi  da  quelli  accessori  ai
sensi dell'articolo  12  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 633 del 1972. L'interpretazione di cui al primo periodo
non si riferisce alle mere  prestazioni  di  noleggio  del  mezzo  di
trasporto.
                               Art. 37
 
                   Misure in materia di locazione
 
  1. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso  alle  abitazioni
in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998,  n.
431, e' assegnata una dotazione di 100 milioni di euro per il 2022.
  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi  dell'articolo
58.
                             Art. 37 bis
 
Misure per favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione
  per uso residenziale  di  lunga  durata  nella  citta'  storica  di
  Venezia
   
  1. Al fine di favorire  l'incremento  dell'offerta  di  alloggi  in
locazione per uso residenziale di lunga durata e  la  residenzialita'
nel   centro   storico   nonche'   di    tutelare    il    patrimonio
storico-artistico  e  ambientale  di  rilevanza   mondiale   la   cui
salvaguardia e' obiettivo di preminente interesse nazionale ai  sensi
della legge 16 aprile 1973, n. 171, il comune di Venezia puo':
  a)  integrare  i  propri  strumenti  urbanistici   con   specifiche
disposizioni regolamentari per definire, in  modo  differenziato  per
ambiti omogenei, con particolare riguardo al centro  storico  e  alle
isole della laguna veneziana, i limiti massimi e i presupposti per la
destinazione degli immobili residenziali ad  attivita'  di  locazione
breve di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.  Le
disposizioni regolamentari stabiliscono i limiti e i  presupposti  di
cui al primo periodo nel rispetto dei principi  di  proporzionalita',
di trasparenza, di non discriminazione e di rotazione, tenendo  conto
della funzione di integrazione del reddito esercitata dalle locazioni
brevi per i soggetti che svolgono tale attivita' in relazione  a  una
sola unita' immobiliare;
  a)  integrare  i  propri  strumenti  urbanistici   con   specifiche
disposizioni regolamentari per definire, in  modo  differenziato  per
ambiti omogenei, con particolare riguardo al centro  storico  e  alle
isole della laguna veneziana, i limiti massimi e i presupposti per la
destinazione degli immobili residenziali ad  attivita'  di  locazione
breve di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.  Le
disposizioni regolamentari stabiliscono i limiti e i  presupposti  di
cui al primo periodo nel rispetto dei principi  di  proporzionalita',
di trasparenza, di non discriminazione e di rotazione, tenendo  conto
della funzione di integrazione del reddito esercitata dalle locazioni
brevi per i soggetti che svolgono tale attivita' in relazione  a  una
sola unita' immobiliare;
  b) stabilire, con specifiche  disposizioni  regolamentari,  che  lo
svolgimento dell'attivita' di cui alla  lettera  a)  per  una  durata
superiore a centoventi giorni, anche non consecutivi, in ciascun anno
solare sia subordinato al mutamento della destinazione d'uso e  della
categoria funzionale dell'immobile.
  b) stabilire, con specifiche  disposizioni  regolamentari,  che  lo
svolgimento dell'attivita' di cui alla  lettera  a)  per  una  durata
superiore a centoventi giorni, anche non consecutivi, in ciascun anno
solare sia subordinato al mutamento della destinazione d'uso e  della
categoria funzionale dell'immobile.
  2. Il  regolamento  comunale  di  cui  al  comma  1  e'  aggiornato
periodicamente in  considerazione  dell'andamento  della  popolazione
residente ed e' adottato nel rispetto  delle  disposizioni  regionali
vigenti in materia.
                               Art. 38
 
     Disposizioni in materia di servizi di cittadinanza digitale
 
  1. Al fine di attuare il progetto «Polis» -  Case  dei  servizi  di
cittadinanza digitale di cui all'articolo 1,  comma  2,  lettera  f),
numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il Ministero dello
sviluppo economico, in qualita' di amministrazione titolare,  sentito
il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della   Presidenza   del
Consiglio  dei  ministri  e  d'intesa  con  il  Dipartimento  per  la
trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio  dei  ministri
limitatamente alle modalita'  di  erogazione  dei  servizi  digitali,
stipula con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  convenzioni  a
titolo gratuito per rendere accessibili i servizi di competenza delle
predette amministrazioni per il tramite di uno «sportello  unico»  di
prossimita' nel territorio dei comuni  con  popolazione  inferiore  a
quindicimila  abitanti,  affidando,  anche  in  deroga   all'articolo
7-vicies ter,  comma  2-bis,  terzo  periodo,  del  decreto-legge  31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  31
marzo 2005, n. 43, l'erogazione  dei  suddetti  servizi  al  soggetto
attuatore di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22
luglio  1999,  n.  261,  che  utilizza,  a  tal  fine,   la   propria
infrastruttura tecnologica e territoriale.
  2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al  presente  articolo,  ai
soli fini  dell'esecuzione  delle  convenzioni  e  sulla  base  delle
attribuzioni, qualifiche e procedure in esse definite,  al  personale
preposto  e'  attribuita  la  qualifica  di  incaricato  di  pubblico
servizio. Lo  stesso  personale  puo'  procedere  all'identificazione
degli  interessati,  all'acquisizione  dei  relativi   dati   ed   e'
autorizzato  all'acquisizione  dei  dati  biometrici  e  della  firma
grafometrica, con l'osservanza  delle  disposizioni  di  legge  o  di
regolamento in vigore. Nell'ambito  delle  singole  convenzioni  sono
disciplinate le modalita' di accesso alle  banche  dati  in  possesso
delle pubbliche  amministrazioni  necessarie  all'espletamento  delle
attivita' richieste, fatta eccezione per le banche dati in  uso  alle
Forze di polizia. Al trattamento dei dati  correlati  alle  attivita'
svolte ai sensi del presente articolo, si applica  l'articolo  2-ter,
comma 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
                               Art. 39
 
                  Disposizioni in materia di sport
 
  1. Le risorse di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2021, n. 69, e le risorse  di  cui  all'articolo  10,  comma  5,  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,  gia'  nella  disponibilita'  del
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  sono
portate ad  incremento,  nell'ambito  del  predetto  bilancio,  delle
risorse provenienti dal Fondo unico a sostegno del potenziamento  del
movimento sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma 369,  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  1-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive  nazionali,  le
discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva  e  le
associazioni e societa' sportive professionistiche e dilettantistiche
che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o  la  sede  operativa
nel territorio dello Stato  e  operano  nell'ambito  di  competizioni
sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio  dei  ministri  del  24  ottobre  2020,  i  termini  di
sospensione di cui all'articolo 1, comma 923, lettere a),  b),  c)  e
d),  della  legge  30  dicembre  2021,   n.   234,   come   prorogati
dall'articolo 7, comma 3-ter, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  aprile  2022,  n.  34,
sono ulteriormente prorogati fino al 30 novembre 2022.  I  versamenti
sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e  interessi,
in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2022. Non si fa  luogo  al
rimborso di quanto gia' versato.
                             Art. 39 bis
 
Disposizioni in favore delle associazioni  di  volontariato  operanti
              nell'ambito dell'attivita' trasfusionale
 
  1. E' concesso un contributo di 2 milioni di euro per  l'anno  2022
in favore delle associazioni  di  volontariato  operanti  nell'ambito
dell'attivita' trasfusionale per l'acquisto  dei  materiali  connessi
allo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari  a  2  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190.
Capo II
Misure in favore degli enti territoriali

                               Art. 40
 
  Misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali
 
  1. Per l'anno  2022  il  livello  del  finanziamento  corrente  del
Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato e'  incrementato
di 200 milioni di euro allo scopo di contribuire  ai  maggiori  costi
per  gli  Enti   del   Servizio   sanitario   nazionale   determinati
dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche.
  2. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 accedono tutte
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  in  deroga
alle disposizioni  legislative  che  stabiliscono  per  le  autonomie
speciali  il  concorso  regionale  e  provinciale  al   finanziamento
sanitario corrente.
  3. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e' incrementato per l'anno 2022 di
170 milioni di euro, da destinare per 150 milioni di euro  in  favore
dei  comuni  e  per  20  milioni  di  euro  in  favore  delle  citta'
metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo  tra  gli
enti interessati si provvede con decreto del  Ministro  dell'interno,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie,  previa  intesa  in
sede di Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  da  adottare
entro il 30 giugno 2022,  in  relazione  alla  spesa  per  utenze  di
energia elettrica e gas.
  3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 27  gennaio  2022,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «spesa per  energia
elettrica» sono inserite le seguenti: «e gas»;
  b) il comma 6.1 e' sostituito dal seguente:
  b) il comma 6.1 e' sostituito dal seguente:
  «6.1. In relazione a quanto previsto dal comma  6,  la  verifica  a
consuntivo di cui all'articolo 106, comma  1,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, non deve comportare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica, rispetto a quanto gia'  stanziato  per
le finalita' di cui al medesimo articolo».
  4.  In  via  eccezionale  e   limitatamente   all'anno   2022,   in
considerazione  degli  effetti  economici  della  crisi   ucraina   e
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli  enti  locali  possono
approvare il bilancio di previsione con  l'applicazione  della  quota
libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a  370  milioni  di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
  5-bis. Per l'anno 2022, agli enti locali che, alla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del  presente  decreto,  abbiano
approvato e trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche
i rendiconti relativi all'anno  2021,  anche  se  approvati  in  data
successiva al termine  del  30  aprile  2022,  non  si  applicano  le
restrizioni connesse al mancato rispetto dei termini di  approvazione
dei rendiconti previsti in materia  di  assunzioni  dall'articolo  9,
comma  1-quinquies,  del  decreto-legge  24  giugno  2016,  n.   113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Gli
enti  locali  di  cui  al  primo  periodo   possono   altresi'   dare
applicazione alle disposizioni dell'articolo  1,  comma  1091,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione  di  parte
del maggiore gettito dell'imposta municipale propria  e  della  tassa
sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature e  all'incentivazione
del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate.
  5-ter. Al fine di contenere la crescita dei costi  dei  servizi  di
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani,  in  corrispondenza
dell'aumento  degli  oneri  di  gestione  derivanti   dalle   attuali
criticita' dei mercati dell'energia e delle  materie  prime,  per  il
2022 i comuni possono prevedere riduzioni della tassa sui  rifiuti  e
della tariffa  avente  natura  corrispettiva  di  cui  al  comma  668
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzando, ai
fini della copertura delle conseguenti minori entrate, gli  eventuali
avanzi  vincolati  derivanti   dal   mancato   utilizzo   dei   fondi
emergenziali erogati nel biennio 2020-2021. Ai fini di cui  al  primo
periodo, le deliberazioni riguardanti le relative  riduzioni  possono
essere approvate, in  deroga  ai  termini  previsti  dalla  normativa
vigente, entro il 31 luglio 2022.
                             Art. 40 bis
 
Misure straordinarie in favore dei comuni, delle  unioni  di  comuni,
             delle province e delle citta' metropolitane
 
  1. I  comuni,  le  unioni  di  comuni,  le  province  e  le  citta'
metropolitane, in via eccezionale e  derogatoria  per  il  solo  anno
2022, possono destinare i proventi effettivamente  incassati  di  cui
all'articolo 142, commi 12-bis e 12-ter, e all'articolo 208, comma 4,
del codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, nonche' le entrate derivanti  dalla  riscossione  delle
somme dovute per  la  sosta  dei  veicoli  nelle  aree  destinate  al
parcheggio a pagamento, ai sensi dell'articolo 7,  comma  1,  lettera
f), del medesimo codice, nei soli limiti delle percentuali di propria
spettanza e competenza, a copertura della  spesa  per  le  utenze  di
energia elettrica e gas.
  2. Gli incassi di cui al comma 1 si riferiscono  agli  accertamenti
di competenza dell'esercizio 2022,  con  esclusione  delle  eventuali
quote arretrate riferite a esercizi precedenti.
                               Art. 41
 
Contributo alle province e alle citta' metropolitane per la riduzione
  del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione e dell'imposta
  sulle assicurazioni  contro  la  responsabilita'  civile  derivante
  dalla circolazione dei veicoli a motore,  nonche'  destinazione  di
  risorse alla citta' metropolitana di Roma Capitale.
  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' iscritto
un fondo con una dotazione pari a 20 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli  anni  2022,  2023  e  2024,  in  relazione   alle   necessita'
conseguenti alle province e alle citta' metropolitane, delle  regioni
a  statuto  ordinario,  della  Regione  siciliana  e  della   regione
Sardegna, ad esclusione della citta' metropolitana di Roma  Capitale,
che hanno subito una riduzione percentuale del  gettito  dell'imposta
provinciale di trascrizione o dell'imposta sulle assicurazioni contro
la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli  a
motore, come risultante dai  dati  a  disposizione  del  Dipartimento
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze,  nel  2021
rispetto al 2019 per l'anno 2022,  nel  2022  rispetto  al  2021  per
l'anno 2023 e nel 2023 rispetto al 2022 per l'anno 2024. Il fondo  di
cui  al  primo  periodo  e'  ripartito  con  decreto   del   Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
autonomie locali, da adottare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Al fine di destinare alla citta' metropolitana di Roma  Capitale
risorse per la gestione delle  spese  correnti,  e'  istituito  nello
stato di previsione del  Ministero  dell'interno  un  fondo  con  una
dotazione pari a 60 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2022,
2023 e 2024.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede ai  sensi
dell'articolo 58.
                               Art. 42
 
Sostegno per il conseguimento degli obiettivi del PNRR  nelle  grandi
                               citta'
 
  1.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno   e'
istituito un fondo con una dotazione  di  325  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, di 220 milioni di euro per l'anno 2024, di 70 milioni di
euro  per  l'anno  2025  e  50  milioni  di  euro  per  l'anno  2026,
finalizzato a  rafforzare  gli  interventi  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR)  da  parte  dei  comuni  con  popolazione
superiore a cinquecentomila abitanti. Gli importi spettanti a ciascun
comune, a valere sui contributi di cui al primo periodo, calcolati in
proporzione alla popolazione  residente  al  1°  gennaio  2021,  sono
indicati nell'allegato 2 al presente decreto.
  2. Con uno o piu' decreti del Ministro  dell'interno,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro  per  gli
affari regionali e le autonomie, da  adottare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con  i
comuni destinatari del  finanziamento,  e'  individuato  per  ciascun
comune il Piano degli interventi e sono adottate le  relative  schede
progettuali  degli  interventi,  identificati  dal  Codice  Unico  di
Progetto (CUP), contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali
determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con
gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea.
  3. I decreti di cui al comma 2 disciplinano, altresi', le modalita'
di erogazione delle risorse, le modalita' di monitoraggio, attraverso
il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre  2011,  n.  229,
nonche' di  eventuale  revoca  delle  risorse,  in  caso  di  mancato
utilizzo secondo il cronoprogramma definito, per ciascun  intervento,
dalle schede progettuali che costituiscono parte integrante del Piano
degli interventi.
  4. Agli interventi ricompresi nel  Piano  di  cui  al  comma  2  si
applicano, in quanto compatibili, le procedure di  semplificazione  e
accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilita' dello  stato
di avanzamento stabilite per il PNRR.
  5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 325  milioni  di
euro per l'anno 2023, 220 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni
di euro per l'anno 2025, 50 milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  si
provvede ai sensi dell'articolo 58.
  5-bis.  Al  fine  di  rafforzare  il   progetto   «Ecosistemi   per
l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati», previsto nel
quadro del Fondo  complementare  al  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 4, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,  e'  stanziata  la  somma  di  50
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al  2026,  a  valere
sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Le
risorse di cui al primo periodo sono prioritariamente destinate  allo
scorrimento,  nei  limiti  della  capienza,  della  graduatoria   dei
progetti valutati come idonei nell'ambito della  procedura  attuativa
del citato programma,  ma  non  finanziati  per  insufficienza  della
dotazione  finanziaria  originariamente  prevista.  Le  modalita'  di
controllo, di monitoraggio, di assegnazione  e  di  erogazione  delle
risorse sono stabilite con decreto del  Ministro  per  il  Sud  e  la
coesione territoriale, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro il 30 settembre  2022,  in  coerenza
con le previsioni del decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 15 luglio 2021, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma
7, del citato decreto-legge n. 59 del 2021. Con il  medesimo  decreto
e'  approvato  un   cronoprogramma   procedurale   che   prevede   la
stipulazione della convenzione per la concessione  delle  sovvenzioni
entro  il  31  dicembre  2022  e,  a  partire  da   tale   data,   il
raggiungimento  degli  obiettivi  intermedi  e   finali   nell'ambito
temporale di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 15 luglio 2021.
  5-ter.  Il  fondo  di  cui  all'articolo  30,  comma  14-ter,   del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' incrementato di 10  milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Ai relativi  oneri  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo  sviluppo
e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma
177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  5-quater. Per gli interventi in conto  capitale  connessi  al  PNRR
sono complessivamente stanziati a favore delle province  autonome  di
Trento e di Bolzano 2,5 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal
2023 al 2026. Con uno o piu' decreti  del  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore  del  presente  decreto,  previa  intesa  con  le  province
destinatarie  del  finanziamento,  e'  individuato  il  Piano   degli
interventi e sono adottate le schede  progettuali  degli  interventi,
identificati dal codice unico di progetto, contenenti  gli  obiettivi
iniziali,  intermedi   e   finali   determinati   in   relazione   al
cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti con  la
Commissione europea  nell'ambito  del  PNRR.  Ai  relativi  oneri  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo  sviluppo
e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma
177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
                               Art. 43
 
Misure  per  il  riequilibrio   finanziario   di   province,   citta'
  metropolitane  e  comuni  capoluogo  di  provincia  e   di   citta'
  metropolitane  nonche'  per  il  funzionamento  della   Commissione
  tecnica per i fabbisogni standard.
  1. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province e
delle citta' metropolitane per le quali e'  in  corso  l'applicazione
della procedura di riequilibrio ai sensi  dell'articolo  243-bis  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o che si trovano in  stato
di dissesto finanziario  ai  sensi  dell'articolo  244  del  medesimo
decreto legislativo n. 267 del 2000, e'  istituito,  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione  di
30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro per l'anno
2023. Il fondo di cui al primo  periodo  e'  ripartito  entro  il  30
giugno 2022 con decreto del Ministero dell'interno, di  concerto  con
il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede  di
Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  in  proporzione  al
disavanzo  di  amministrazione  risultante   dall'ultimo   rendiconto
definitivamente   approvato   inviato   alla   banca    dati    delle
amministrazioni pubbliche,  di  seguito  denominata  «BDAP»,  di  cui
all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  entro  il  31
maggio 2022, al netto del contributo ricevuto ai sensi  dell'articolo
52  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.  La  nettizzazione
del contributo non e' effettuata per il disavanzo di  amministrazione
al 31 dicembre 2021. Il contributo  complessivamente  riconosciuto  a
ciascun ente in attuazione del  presente  comma  e'  prioritariamente
destinato  alla  riduzione,  anche  anticipata,  del   disavanzo   di
amministrazione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo
58.
  2. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario, i  Sindaci  dei
comuni capoluogo di provincia che hanno registrato  un  disavanzo  di
amministrazione pro-capite superiore  a  500  euro,  sulla  base  del
disavanzo risultante dal rendiconto 2020 definitivamente approvato  e
trasmesso alla  BDAP  al  30  giugno  2022,  ridotto  dei  contributi
indicati all'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2021,  n.
234, eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo,  entro
il 15 ottobre 2022, possono sottoscrivere un accordo per  il  ripiano
del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei ministri o  un  suo
delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  in
cui il comune si impegna, per il periodo nel  quale  e'  previsto  il
ripiano del disavanzo, a porre in essere, in tutto  o  in  parte,  le
misure di cui all'articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021.
Nel caso di deliberazione delle misure di cui  alla  lettera  a)  del
comma 572 dell'articolo 1 della legge n. 234 del  2021,  l'incremento
dell'addizionale  comunale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche  non  puo'  essere  superiore  a  0,4  punti  percentuali   e
l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale
non puo' essere superiore a 3 euro per passeggero.
  3. La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 2 e'  subordinata
alla verifica delle misure di cui al medesimo comma 2,  proposte  dai
comuni interessati entro il 31 luglio 2022, da  parte  di  un  tavolo
tecnico istituito, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, presso il Ministero dell'interno. Il tavolo di cui al primo
periodo e' istituito con decreto  del  Ministro  dell'interno  ed  e'
composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, del  Ministero
dell'economia    e    delle    finanze    e    dell'Agenzia     delle
entrate-Riscossione. Alle riunioni del tavolo sono  invitati  esperti
indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani con funzioni  di
supporto  all'istruttoria.  Il  tavolo,  considerata  l'entita'   del
disavanzo  da  ripianare,  individua  anche  l'eventuale  variazione,
quantitativa  e  qualitativa,  delle  misure  proposte   dal   comune
interessato per l'equilibrio  strutturale  del  bilancio.  Il  tavolo
termina l'istruttoria sulle proposte di accordo presentate dai comuni
entro il 30 settembre 2022. Ai componenti del Tavolo tecnico non sono
corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri
emolumenti comunque denominati.
  4. Le maggiori entrate derivanti o correlate alle misure di cui  al
comma  2  devono  essere  destinate,  prioritariamente   e   fino   a
concorrenza della  quota  annuale  del  disavanzo  da  ripianare,  al
ripiano del disavanzo stesso.
  5. Per il periodo di due anni dalla sottoscrizione dell'accordo  di
cui al comma 2 sono sospese le misure di cui all'articolo 6, comma 2,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, limitatamente  alla
dichiarazione di dissesto. La sospensione di  cui  al  primo  periodo
decade nel caso di  mancata  deliberazione  delle  misure  concordate
entro i termini stabiliti nell'accordo.
  5-bis. I termini di presentazione o  riformulazione  dei  piani  di
riequilibrio finanziario pluriennale previsti  dall'articolo  243-bis
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' quelli  di
presentazione dell'ipotesi  di  bilancio  stabilmente  riequilibrato,
prevista dall'articolo 259 del medesimo testo unico,  in  corso  alla
data di entrata in vigore del  presente  decreto  sono  prorogati  di
centoventi giorni per gli enti che abbiano sottoscritto  gli  accordi
di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 567  dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e fino al  31  dicembre  2022
per gli enti che abbiano presentato le proposte di cui al comma 3 del
presente articolo,  senza  che  sia  successivamente  intervenuta  la
sottoscrizione dell'accordo. I documenti  oggetto  della  sospensione
disposta ai sensi del primo periodo del presente comma tengono  conto
delle misure previste dall'accordo.
  6. Ai fini della verifica e del monitoraggio dell'accordo di cui al
comma 2 si applicano i commi 577 e 578 dell'articolo 1 della legge n.
234 del 2021.
  7. Ai comuni che sottoscrivono l'accordo  di  cui  al  comma  2  si
applicano  le  disposizioni  previste  dall'articolo  6  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
  8. La procedura di cui ai commi 2, 3 e 6 puo' essere attivata anche
da parte dei comuni sede di citta' metropolitana, diversi  da  quelli
di cui al comma 567 dell'articolo 1 della legge n. 234  del  2021,  e
dai comuni capoluoghi di provincia diversi da quelli di cui al  comma
2 del presente articolo, con un debito pro capite superiore  ad  euro
1.000  sulla  base  del  rendiconto  dell'anno  2020  definitivamente
approvato e trasmesso alla BDAP al  30  giugno  2022,  che  intendano
avviare un percorso di riequilibrio strutturale.
  9. Ai  fini  della  realizzazione  delle  attivita'  connesse  alla
«Riforma 1.14 - Riforma del quadro fiscale subnazionale» prevista nel
PNRR, correlata al raggiungimento dell'obiettivo intermedio nell'anno
2026  per  l'attuazione  del  federalismo  fiscale  per  le   regioni
(M1C1-119) e per le province e le citta' metropolitane  (M1C1-120)  e
in relazione alle nuove attivita' assegnate alla Commissione  tecnica
per i fabbisogni standard dall'articolo 1, comma 592, della legge  n.
234 del 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma  30,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al  Presidente  della  medesima
Commissione e' riconosciuto, per  gli  anni  dal  2022  al  2026,  il
rimborso delle spese sostenute, previste dalla normativa  vigente  in
materia di trattamento di missione, nel limite massimo di euro  7.500
per l'anno 2022 e di euro 10.000 per ciascuno degli anni dal 2023  al
2026.
  10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9, pari ad  euro
7.500 per l'anno 2022 e ad euro 10.000 per ciascuno  degli  anni  dal
2023 al 2026, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero.
  11.  All'articolo  3,  comma  5-quinquies,  del  decreto-legge   30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:
«Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio  di
previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno
di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti  di  cui  al
primo periodo coincide con quello per la deliberazione  del  bilancio
di  previsione.  In  caso  di  approvazione   o   di   modifica   dei
provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data
successiva all'approvazione del proprio bilancio  di  previsione,  il
comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche  in  occasione
della prima variazione utile.».
Capo III
Disposizioni in relazione alla crisi ucraina

                               Art. 44
 
Ulteriori misure di assistenza a favore delle persone richiedenti  la
  protezione  temporanea  di  cui  al  decreto  del  Presidente   del
  Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022.
  1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4,
comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in
favore  delle  persone  richiedenti  protezione  temporanea  di   cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 89 del 15 aprile 2022, il Dipartimento  della  protezione
civile della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  nei  limiti
temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei ministri  28
febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 58 del 10 marzo 2022, e nel limite delle risorse previste
dal comma 5 del presente articolo, e' autorizzato a:
    a)  incrementare  le  disponibilita'  delle  ulteriori  forme  di
accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a),  del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, per un massimo di ulteriori 15.000
unita';
    b) incrementare i destinatari delle forme di sostentamento di cui
all'articolo 31, comma 1, lettera b), del  decreto-legge  n.  21  del
2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022,  per
un massimo di ulteriori 20.000 unita';
    c) integrare, nel limite di euro 27.000.000 per l'anno  2022,  il
contributo forfetario di cui all'articolo 31, comma  1,  lettera  c),
del decreto-legge n. 21  del  2022,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 51  del  2022,  per  l'accesso  alle  prestazioni  del
Servizio sanitario nazionale da riconoscere alle regioni  e  province
autonome di Trento e di Bolzano, per un massimo di  ulteriori  20.000
unita'.
  2. Il Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri  e'  autorizzato  a  disporre,  con  ordinanze
adottate ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge n.  21
del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del  2022,
l'estensione dell'applicazione delle misure di cui  all'articolo  31,
comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 21 del  2022,
come integrate dal comma 1 del presente articolo, e la  rimodulazione
tra le stesse, anche oltre le unita' ivi indicate, sulla  base  delle
effettive esigenze e delle risorse impiegate al raggiungimento  delle
predette unita', nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili ai
sensi dell'articolo 31, comma 4, del citato decreto-legge n.  21  del
2022 e del comma 1 del presente articolo, fermi  restando  i  termini
temporali di applicazione delle misure medesime.
  3. Per far fronte  alle  eccezionali  esigenze  di  accoglienza  in
conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina, le  risorse  di
cui all'articolo 5-quater, comma 1,  del  decreto-legge  25  febbraio
2022, n. 14, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  aprile
2022, n. 28, sono incrementate di euro 112.749.000 per l'anno 2022.
  4. Allo scopo  di  rafforzare,  in  via  temporanea,  l'offerta  di
servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero
di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo  2022,  da
definire sia in termini percentuali che  assoluti  in  considerazione
dell'impatto sulla gestione  dei  servizi  sociali,  il  Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  ministri
e' autorizzato ad assegnare, nel limite di euro 40.000.000 per l'anno
2022, un contributo forfetario una  tantum  in  favore  dei  predetti
comuni, anche per il tramite dei  Commissari  delegati  nominati  con
ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.  872
del 4 marzo 2022 e delle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
interessati. Alla definizione dei criteri e modalita' di riparto  del
contributo di cui al primo  periodo  si  provvede  con  ordinanze  di
protezione civile adottate  in  attuazione  della  deliberazione  del
Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022.
  5. Per l'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 4, nel  limite
complessivo di euro 188.950.000 per l'anno 2022, si provvede a valere
sulle  risorse  del  Fondo  per  le  emergenze  nazionali,   di   cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,  che
sono conseguentemente incrementate per l'anno 2022.
  6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari  a  301.699.000  euro
per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
                               Art. 45
 
           Misure per l'attivita' di emergenza all'estero
 
  1. All'articolo 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
    «2. Ai sensi  dell'articolo  8,  comma  1,  lettera  l),  per  la
partecipazione del Servizio nazionale al "Pool europeo di  protezione
civile", istituito, nell'ambito del meccanismo unionale di protezione
civile,  dall'articolo  11  della  decisione  n.   1313/2013/UE   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  17  dicembre  2013,   e'
autorizzato, nel rispetto del comma 1 del  presente  articolo  e  nel
limite delle risorse disponibili nel Fondo per le emergenze nazionali
di cui all'articolo 44, allo scopo finalizzate con i provvedimenti di
cui al medesimo comma 1, l'impiego di moduli, mezzi, attrezzature  ed
esperti qualificati, specificamente formati e registrati nel  Sistema
comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza  (CECIS),
su richiesta del Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione
internazionale nel caso di interventi in Paesi terzi.»;
  2. Nell'ambito del meccanismo unionale  di  protezione  civile,  e'
autorizzata  la  partecipazione  del  Servizio  nazionale  a  rescEU,
istituito  dall'articolo  12  della  decisione  n.  1313/2013/UE.  In
relazione a ciascun intervento  in  Paesi  terzi  la  sussistenza  di
motivi di rifiuto all'impiego e' verificata dal Dipartimento  per  la
protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
d'intesa con il Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione
internazionale. Al fine di  consentire  l'anticipazione  delle  spese
connesse all'impiego delle risorse rescEU, e' istituito  nello  stato
di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  il
successivo trasferimento al bilancio della Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri il  Fondo  per  la  partecipazione  a  RescEU,  con  uno
stanziamento di 3.000.000 di euro per l'anno 2022. Al Fondo di cui al
precedente  periodo  confluiscono   le   risorse   rimborsate   dalla
Commissione europea per gli interventi  di  cui  al  presente  comma,
secondo le procedure di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 3 milioni di  euro  per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
                               Art. 46
 
Valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento degli esami di Stato
                       degli studenti ucraini
 
  1. In relazione all'evolversi della situazione relativa alla  crisi
ucraina, per l'anno scolastico 2021-2022, con una  o  piu'  ordinanze
del Ministro  dell'istruzione,  possono  essere  adottate  specifiche
misure per la valutazione degli apprendimenti e  per  lo  svolgimento
degli esami di Stato conclusivi del primo  e  del  secondo  ciclo  di
istruzione dei profughi ucraini accolti nelle istituzioni scolastiche
del sistema nazionale di istruzione.
  2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
                               Art. 47
 
         Misure di sostegno in relazione alla crisi ucraina
 
  1.  In  attuazione  della  raccomandazione  n.   2022/C166/01   del
Consiglio dell'Unione europea, del 19  aprile  2022,  «relativa  alla
conversione delle banconote  in  hryvnia  nella  valuta  degli  Stati
membri   ospitanti   a   beneficio   degli    sfollati    provenienti
dall'Ucraina», gli  sfollati  provenienti  dall'Ucraina,  individuati
sulla base delle condizioni stabilite dal comma 2, hanno facolta'  di
ottenere il cambio delle banconote denominate in hryvnia, di  seguito
«banconote  ucraine»,  con  banconote  denominate   in   euro,   alle
condizioni stabilite dal comma 4, dalle filiali delle  banche  aventi
sede e succursali in Italia, di seguito «banche  italiane»,  elencate
al comma 3 e dalle filiali territoriali della Banca d'Italia.
  2. Sono ammessi al cambio  delle  banconote  ucraine  gli  sfollati
appartenenti alle categorie di cui all'articolo  1  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  89  del  15  aprile
2022,  in  possesso  di  un  permesso  di  soggiorno  per  protezione
temporanea rilasciato dal questore del luogo in  cui  la  persona  e'
domiciliata, ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto.  In  caso
di minori sfollati non accompagnati  la  richiesta  di  cambio  delle
banconote ucraine puo' essere presentata per il  tramite  del  tutore
legale nominato dal Tribunale per i minorenni ai sensi della legge  7
aprile 2017, n. 47.  La  conversione  delle  banconote  ucraine  puo'
essere  altresi'  richiesta  dalle  persone  che  hanno  ottenuto  il
riconoscimento della protezione internazionale ai sensi  del  decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n.  25  e  dell'articolo  3  del  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2022.
  3. Le banche che intendono partecipare  allo  schema  nazionale  di
cambio, di seguito «banche aderenti», comunicano alla Banca  d'Italia
le filiali in  cui  e'  possibile  effettuare  il  cambio.  La  Banca
d'Italia pubblica sul proprio sito  internet  e  mantiene  aggiornato
l'elenco delle banche aderenti,  gli  indirizzi  delle  loro  filiali
abilitate e gli indirizzi  delle  filiali  territoriali  della  Banca
d'Italia.
  4. Il cambio e' soggetto alle seguenti condizioni:
    a) le banche aderenti procedono all'operazione di  cambio  previa
esibizione da parte dell'avente diritto del permesso di soggiorno per
protezione  temporanea  di  cui   al   comma   2.   L'identificazione
dell'avente diritto assolve gli obblighi di adeguata  verifica  della
clientela di cui al Titolo II del  decreto  legislativo  21  novembre
2007, n. 231;
    b) il limite massimo di cambio e' di 10.000 hryvnia  per  ciascun
avente diritto. Il  cambio  puo'  essere  effettuato  anche  in  piu'
operazioni purche' entro il predetto limite. Il taglio  minimo  delle
banconote ucraine accettabili per il cambio e' 100 hryvnia;
    c) non e' consentita l'applicazione di commissioni  di  cambio  e
non e' necessaria l'apertura di un conto;
    d) il tasso di cambio hryvnia/euro da applicare agli acquisti  di
valuta  ucraina,  definito  dalla  Banca  Nazionale  di  Ucraina,  e'
comunicato dalla Banca d'Italia con avviso sul proprio sito internet.
Eventuali variazioni, da rilevarsi solo  con  frequenza  settimanale,
sono comunicate con le medesime modalita' il venerdi' entro le ore 15
CEST e hanno validita' per  le  operazioni  di  cambio  effettuate  a
partire dal lunedi' della settimana successiva;
    e) le banche aderenti procedono al controllo di  autenticita'  ed
idoneita' delle banconote ucraine oggetto del cambio.
  5. Al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di  cui  al
comma  4,  lettera  b),  le  banche  aderenti  si   avvalgono   della
piattaforma informatica  EDAHEX  messa  a  disposizione  dalla  Banca
Centrale Europea per il controllo di tale limite  e,  successivamente
all'esito  positivo  di  tale  controllo,  inseriscono  sulla  stessa
piattaforma i dati delle operazioni di cambio svolte, contestualmente
alla loro effettuazione. Le modalita' di accesso a  tale  piattaforma
sono portate a conoscenza delle banche aderenti dalla Banca d'Italia.
In caso di indisponibilita' della  piattaforma,  le  banche  aderenti
segnalano immediatamente il disservizio  alla  Banca  d'Italia  e  si
astengono dall'effettuare le operazioni  di  cambio  delle  banconote
ucraine fino al ripristino della normale operativita'.
  6. Le banche aderenti trasmettono alla Banca d'Italia, nei tempi  e
modi da  essa  indicati,  informazioni  sulle  operazioni  di  cambio
effettuate.
  7. Alle  condizioni  stabilite  dalla  Banca  d'Italia,  le  banche
aderenti consegnano alla Banca d'Italia le banconote ucraine  oggetto
delle operazioni di cambio, indicando la settimana o le settimane cui
si riferiscono e il relativo  tasso  di  cambio.  La  Banca  d'Italia
accredita  l'importo  in  euro  in  favore  delle   banche   aderenti
utilizzando il medesimo tasso di cambio in vigore  al  momento  delle
operazioni.
  8. La Banca d'Italia stipula con la Banca Nazionale di  Ucraina  un
accordo che regola l'acquisto  da  parte  della  Banca  Nazionale  di
Ucraina delle banconote ucraine acquisite  dalla  Banca  d'Italia  in
attuazione dello schema  nazionale  di  cambio.  L'accordo  contiene,
quali elementi essenziali, le modalita' con cui e' fissato  il  tasso
di cambio delle  operazioni  rientranti  nello  schema  nazionale  di
cambio e l'ammontare massimo complessivo delle operazioni di  cambio.
Le modalita' per il rimpatrio delle banconote ucraine  sono  definite
in un successivo accordo da concludere entro  sessanta  giorni  dalla
stipulazione dell'accordo di cui al presente comma.
  9. La Banca d'Italia ha diritto al rimborso da  parte  dello  Stato
dei costi e delle eventuali perdite sostenuti per  le  operazioni  di
cui ai commi 4, 7 e 8. Essa da' conto al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, al termine dello schema nazionale di cambio o comunque
ogni tre mesi, dei costi sostenuti  indicati  al  primo  periodo.  Il
Ministero dell'economia e delle finanze procede all'approvazione  del
conto entro trenta  giorni  e  al  rimborso  in  favore  della  Banca
d'Italia entro trenta giorni dall'approvazione del conto.
  10. E' prestata la garanzia  dello  Stato  in  favore  della  Banca
d'Italia per il caso di inadempimento da parte della Banca  Nazionale
di Ucraina dell'obbligo di acquisto delle banconote di cui  al  comma
8. La garanzia ha per  oggetto  l'importo  in  euro  delle  banconote
ucraine acquisite dalle  banche  aderenti  e  dalla  Banca  d'Italia,
determinato secondo le modalita' di  cui  ai  commi  4,  7  e  8.  Il
Ministero dell'economia e delle finanze procede  al  pagamento  entro
trenta giorni dal ricevimento della richiesta da  parte  della  Banca
d'Italia.  La  garanzia  e'  irrevocabile,  a  prima   richiesta   ed
incondizionata. In seguito al pagamento il Ministero dell'economia  e
delle finanze subentra nei diritti della Banca d'Italia nei confronti
della Banca Nazionale di Ucraina e, ove applicabile, nella proprieta'
delle banconote rimaste in deposito presso la Banca d'Italia.
  11. Lo schema nazionale di cambio ha durata di sei mesi dalla  data
di attivazione  di  cui  al  comma  12.  In  caso  di  raggiungimento
dell'ammontare  massimo  complessivo  delle  operazioni   di   cambio
stabilito nell'accordo  di  cui  al  comma  8  prima  della  predetta
scadenza,  la  Banca  d'Italia  comunica  alle  banche  aderenti   la
cessazione dello schema. Alla scadenza  dei  sei  mesi  il  Ministero
dell'economia e delle finanze puo' disporre la proroga  dello  schema
in caso di mancato raggiungimento dell'ammontare massimo complessivo.
Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' altresi' disporre  la
riapertura dello schema  in  caso  di  raggiungimento  dell'ammontare
massimo complessivo prima della scadenza, a condizione che  la  Banca
d'Italia, su richiesta del medesimo Ministero, aggiorni l'accordo con
la  Banca  Nazionale  di  Ucraina  riguardo   all'ammontare   massimo
complessivo.
  12. Le operazioni di cambio delle banconote  ucraine  hanno  inizio
entro quindici giorni dalla data della stipulazione  dell'accordo  di
cui al comma 8 tra la Banca d'Italia e la Banca Nazionale di Ucraina.
La data di avvio delle operazioni e' comunicata dalla Banca  d'Italia
mediante pubblicazione sul proprio sito Internet.
  13. Gli oneri a carico della finanza  pubblica  sono  quantificati,
per l'anno 2022, in euro 500.000 per il  rimborso  dello  Stato  alla
Banca d'Italia dei costi sostenuti per le operazioni di cui ai  commi
4, 7 e 8 ed in euro  120.000.000  per  l'eventuale  escussione  della
garanzia dello Stato di cui al comma 10. E' istituito nello stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  un  fondo  a
copertura della garanzia concessa ai  sensi  del  comma  10  con  una
dotazione di euro 120.000.000 per l'anno 2022. Per  la  gestione  del
fondo  e'  autorizzata  l'apertura  di  apposito  conto  corrente  di
tesoreria centrale. Le risorse del Fondo  non  piu'  necessarie  alle
finalita' di cui al comma 10 sono riversate all'entrata del  bilancio
dello Stato.
  14. Per l'anno 2022 e' istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di
200 milioni di euro destinato all'erogazione di uno o  piu'  prestiti
finanziari  a  beneficio  del   Governo   dell'Ucraina   di   importo
complessivo non superiore a 200 milioni di euro,  quale  sostegno  al
bilancio generale del predetto Stato. Le risorse del  predetto  Fondo
sono impignorabili.
  15. L'azione di sostegno al bilancio generale dello Stato  ucraino,
di cui al comma 14, ha come finalita' il  supporto  al  funzionamento
della  pubblica  amministrazione  del  Governo  dell'Ucraina  ed   e'
definita nel rispetto di criteri coerenti con il  mantenimento  della
stabilita' macroeconomica e dei principi di trasparenza.
  16. Il sostegno al bilancio generale dello Stato ucraino, di cui al
comma  14,  puo'  realizzarsi  anche  in  regime  di  cofinanziamento
parallelo  di  iniziative  promosse  dalle  istituzioni   finanziarie
multilaterali internazionali o europee. Il Ministero dell'economia  e
delle finanze puo' affidare l'erogazione  e  gestione  dei  prestiti,
nell'ambito delle disponibilita' di cui al Fondo previsto  dal  comma
14, alla societa'  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.,  secondo  le
modalita' previste con apposita convenzione. Per  la  gestione  degli
interventi di cui al presente comma e' autorizzata l'apertura  di  un
apposito conto corrente presso  la  Tesoreria  centrale  dello  Stato
intestato al Ministero dell'economia e delle finanze e sul  quale  la
Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.  e'  autorizzata  ad  effettuare
operazioni di prelevamento e versamento di liquidita' secondo  quanto
disposto dalla suddetta convenzione.  Il  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze  di  volta  in  volta  autorizza  la  concessione  dei
prestiti.
  17. Con uno o  piu'  accordi  di  finanziamento  stipulati  tra  il
Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il  tramite  della
Cassa depositi e prestiti  S.p.A.,  secondo  le  modalita'  stabilite
nella convenzione di cui al comma 16, e il Governo dell'Ucraina, sono
definiti:
    a) i termini e le condizioni finanziarie dei prestiti in coerenza
con gli standard applicabili all'Ucraina secondo  la  classificazione
dei Paesi per livelli di reddito definita e  aggiornata  dalla  Banca
Mondiale;
    b) le modalita' di erogazione, monitoraggio e reportistica;
    c) le modalita'  di  restituzione  dei  prestiti,  nonche'  degli
eventuali interessi.
  18. I rimborsi, comprensivi di quota capitale  e  quota  interessi,
derivanti dalle  operazioni  di  prestito  di  cui  al  comma  14  ed
effettuati secondo le modalita' di cui  al  comma  17,  sono  versati
all'entrata del bilancio dello Stato.
  19. La relazione al Parlamento di cui  all'articolo  12,  comma  4,
della legge 11 agosto 2014,  n.  125,  riporta  elementi  informativi
sullo stato di attuazione del presente articolo.
  20. Per le attivita' oggetto della convenzione di cui al comma  16,
e' autorizzata nell'anno 2022 la spesa fino a un massimo di  50  mila
euro a copertura degli oneri e delle spese connessi alla  concessione
e erogazione dei prestiti del Fondo di cui al comma 14.
  21. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  320.550.000
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
                               Art. 48
 
Contributo dei Fondi strutturali europei  all'azione  di  coesione  a
                   favore dei rifugiati in Europa
 
  1. In  attuazione  di  quanto  previsto  dal  regolamento  (UE)  n.
2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6  aprile  2022,
le Autorita' di gestione di programmi operativi 2014-2020  dei  fondi
strutturali europei e del Fondo europeo per gli aiuti agli  indigenti
di cui al regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, dell'11 marzo 2014, possono richiedere l'applicazione  del
tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi  UE
per le spese  dichiarate  nelle  domande  di  pagamento  nel  periodo
contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022,  ivi
comprese le spese emergenziali sostenute per far  fronte  alle  sfide
migratorie conseguenti alla crisi ucraina.
  2. Le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, che si  rendono  disponibili  per
effetto dell'applicazione del tasso  di  cofinanziamento  di  cui  al
comma 1, sono riassegnate  in  favore  delle  stesse  amministrazioni
titolari, fino a  concorrenza  dei  rispettivi  importi,  per  essere
destinate  ad  integrare  la  dotazione  finanziaria  dei   programmi
operativi complementari 2014-2020.  Per  i  programmi  operativi  che
hanno gia' presentato domande di pagamento nell'anno contabile dal 1°
luglio 2021 al 30 giugno 2022 e che beneficiano del rimborso fino  al
100 per cento del contributo europeo, il Fondo di  rotazione  di  cui
alla legge n. 183 del 1987 provvede a compensare, anche a valere  sui
successivi rimborsi europei, eventuali quote di risorse gia'  erogate
a proprio carico.
                             Art. 48 bis
 
Ulteriori  misure  per  la  gestione   delle   risorse   oggetto   di
             congelamento a seguito della crisi ucraina
 
  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.  109,
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
  «7-bis. Nel caso in cui per le attivita'  di  custodia  di  cui  ai
commi da 1 a 6 si renda necessario attribuire la bandiera nazionale a
navi o ad aeromobili, come definiti dagli  articoli  136  e  743  del
codice della navigazione, nonche' a imbarcazioni o a navi da diporto,
come definite dall'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di
cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,  i  predetti  beni
che, per effetto di misure di  congelamento  adottate  ai  sensi  del
presente decreto, non risultano piu' iscritti presso  alcun  registro
pubblico, neanche straniero, possono essere temporaneamente  iscritti
a nome dell'erario dello Stato, rispettivamente,  nelle  matricole  o
nei registri di  cui  agli  articoli  146  e  756  del  codice  della
navigazione o  nell'Archivio  telematico  centrale  delle  unita'  da
diporto previsto dall'articolo  15  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo  18  luglio  2005,  n.  171.  Ai  fini   della   predetta
iscrizione, non e' richiesta  alcuna  documentazione  tecnica  ed  e'
sufficiente, in luogo del titolo di proprieta', la presentazione  del
provvedimento che dispone la misura  di  congelamento  e,  fino  alla
restituzione all'avente diritto con conseguente  cancellazione  dalle
matricole, dai registri o dall'Archivio nazionali,  i  predetti  beni
sono  esenti  da  qualsiasi  tassa,  diritto   o   tariffa   connessi
all'iscrizione. Per tutta la durata della misura di  congelamento  e'
sospeso il  termine  di  appuramento  di  cui  all'articolo  217  del
regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28  luglio
2015. Per la custodia dei beni di cui al presente comma ci si avvale,
con titolo di priorita',  delle  strutture  portuali  e  aeroportuali
statali, civili e militari, che devono essere messe a disposizione  a
titolo   gratuito.   I   contratti   concernenti   il    mantenimento
dell'operativita' e della sicurezza di  bordo  dei  beni  di  cui  al
presente   comma,   compresi   quelli    relativi    alla    gestione
amministrativa, contabile e previdenziale necessari all'armamento del
mezzo,  sono  sottoposti  alla  stessa  disciplina  normativa,  anche
fiscale,  applicata  al  momento  dell'adozione   della   misura   di
congelamento.  Le  decisioni  riguardanti  l'attivita'  di  custodia,
manutenzione e gestione dei  beni  di  cui  al  presente  comma  sono
adottate  dall'Agenzia  del  demanio,  d'intesa  con   le   strutture
territoriali del Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili, compreso l'Ente nazionale  per  l'aviazione  civile,  in
ragione delle competenze istituzionali esercitate e in funzione della
tipologia dei beni oggetto di congelamento.
  7-ter. Durante la vigenza della misura  e  fino  alla  restituzione
delle risorse economiche congelate all'avente diritto, e' sospeso  il
versamento di imposte, tasse e tributi  dovuti,  il  cui  presupposto
impositivo consista nella titolarita' del diritto di proprieta' o nel
possesso  delle  stesse.  In  caso  di  cessazione  della  misura  di
congelamento,  contestualmente  alla   restituzione   delle   risorse
economiche   all'avente   diritto,   l'Agenzia    del    demanio    o
l'amministratore ne da' comunicazione  all'Agenzia  delle  entrate  e
agli altri enti competenti, che provvedono  alla  liquidazione  delle
imposte, tasse e tributi dovuti dal titolare del bene per il  periodo
di durata della predetta misura e fino alla  restituzione  all'avente
diritto».
  2. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 6 novembre  2021,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.
233, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente:  «I  membri  del
Comitato durano in carica tre anni e possono  essere  confermati  una
sola volta»;
  b) il settimo e l'ottavo periodo sono sostituiti dai seguenti:  «La
partecipazione alle  riunioni  del  Comitato  non  da'  diritto  alla
corresponsione di compensi, indennita', gettoni di presenza  o  altri
emolumenti comunque denominati. Ai  partecipanti  alle  riunioni  del
Comitato spettano gli eventuali  rimborsi  di  spese  previsti  dalla
normativa vigente in materia di trattamento di missione, ai cui oneri
si fa fronte nell'ambito delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente».
  b) il settimo e l'ottavo periodo sono sostituiti dai seguenti:  «La
partecipazione alle  riunioni  del  Comitato  non  da'  diritto  alla
corresponsione di compensi, indennita', gettoni di presenza  o  altri
emolumenti comunque denominati. Ai  partecipanti  alle  riunioni  del
Comitato spettano gli eventuali  rimborsi  di  spese  previsti  dalla
normativa vigente in materia di trattamento di missione, ai cui oneri
si fa fronte nell'ambito delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente».
  3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31-ter,  comma  2,
del  decreto-legge  21   marzo   2022,   n.   21,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e' incrementata  di
6,1 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi  oneri  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo delle risorse  del  Fondo  di  parte
corrente  istituito  nello  stato  di  previsione  della  spesa   del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ai  sensi  dell'articolo
34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
                             Art. 48 ter
 
       Ulteriori disposizioni a favore di migranti e rifugiati
 
  1. Al fine di consentire ai migranti e  ai  rifugiati  presenti  in
Italia di usufruire di livelli adeguati di assistenza socio-sanitaria
ed  educativa  e  di  supporto   nell'inserimento   socio-lavorativo,
all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 18 agosto  2015,  n.
141, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono  inserite  le
seguenti: «di migranti e rifugiati».
Capo IV
Disposizioni in materia di spesa pubblica e altre misure urgenti

                               Art. 49
 
              Disposizioni in materia di spesa pubblica
 
  1. L'articolo 16-bis, comma 7, del decreto-legge 21  ottobre  2021,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2021,
n. 215, si applica agli  strumenti  di  acquisto  e  di  negoziazione
aventi ad oggetto desktop outsourcing, posta elettronica certificata,
centrali telefoniche,  servizi  di  digital  transformation,  servizi
professionali di supporto alla digitalizzazione  dei  servizi  e  dei
processi, nonche' soluzioni  di  cybersecurity,  il  cui  termine  di
durata contrattuale non sia ancora spirato alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. La facolta' di recesso ivi  prevista  e'
da esercitarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto.
  2. L'articolo 31-bis del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
e' sostituito dal seguente:
    «Art. 31-bis - (Proroga di accordi  quadro  e  convenzioni  delle
centrali di committenza in  ambito  digitale)  -  1.  In  conseguenza
dell'ampia adesione delle pubbliche amministrazioni  e  tenuto  conto
dei tempi necessari all'indizione di nuove  procedure  di  gara,  gli
accordi  quadro,  le  convenzioni  e  i  contratti  quadro   di   cui
all'articolo 3, comma 1,  lettere  cccc)  e  dddd),  del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50,  aventi  ad   oggetto   le   categorie   merceologiche   indicate
all'articolo 16-bis, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre  2021,  n.
146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021,  n.
215, che  siano  in  corso  alla  data  del  28  febbraio  2022  sono
prorogati, con i medesimi soggetti aggiudicatari, fino al 31 dicembre
2022, al fine di non  pregiudicare  il  perseguimento,  in  tutto  il
territorio nazionale, dell'obiettivo di transizione digitale previsto
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.».
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del decreto-legge  n.
76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  120  del
2020, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applicano
anche agli accordi quadro, alle convenzioni e ai contratti quadro  di
cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd),  del  codice  dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
50, aventi ad oggetto le categorie merceologiche di cui  al  comma  1
del presente articolo.
  4. All'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.  488,
e' aggiunto in fine  il  seguente  periodo:  «Il  quarto  periodo  si
applica anche agli accordi quadro stipulati dalla  Consip  S.p.A.  ai
sensi dell'articolo 4, commi 3-ter e 3-quater,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135.».
  5. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 6 novembre  2021,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.
233, il quarto, il  quinto,  il  sesto  e  il  settimo  periodo  sono
sostituiti dai seguenti: «Il  Comitato  e'  composto  dal  Ragioniere
generale dello Stato, che assume le funzioni di Presidente, o  da  un
suo delegato individuato in relazione alla materia trattata,  nonche'
da un rappresentante  della  Banca  d'Italia,  da  un  rappresentante
dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da un  rappresentante
della Corte dei conti, designati  dalle  rispettive  amministrazioni.
Possono essere chiamati a far parte del Comitato fino a  due  esperti
di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta  competenza  in
materia  di  finanza  pubblica  e  di  valutazione  delle   politiche
pubbliche, individuati dal Presidente del Comitato nell'ambito  delle
istituzioni pubbliche, delle universita', degli enti  e  istituti  di
ricerca.  Alle  riunioni  del  Comitato   possono   essere   invitati
rappresentanti delle pubbliche amministrazioni ed esperti esterni con
professionalita' inerenti alle  materie  trattate.  Con  decreto  del
Presidente  sono  disciplinati  composizione  e   funzionamento   del
Comitato. La  partecipazione  alle  riunioni  del  Comitato  non  da'
diritto alla  corresponsione  di  compensi,  indennita',  gettoni  di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti  comunque  denominati.
Alle spese di funzionamento  del  Comitato  si  provvede  nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente.».
  6.  Ai  fini  del  rafforzamento  delle   capacita'   di   analisi,
monitoraggio, valutazione e controllo del Ministero  dell'economia  e
delle  finanze  relativamente  alle  politiche  di  spesa   pubblica,
connesse con la  realizzazione  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR) e degli altri  interventi  finanziati  con  risorse
europee e nazionali, il Dipartimento della Ragioneria generale  dello
Stato del Ministero dell'economia e  delle  finanze  puo'  avvalersi,
mediante la stipulazione  di  apposite  convenzioni,  della  societa'
Eulalia s.r.l..
  7. La societa' Eutalia s.r.l. provvede alle relative  attivita'  di
supporto tecnico specialistico, anche  mediante  il  reclutamento  di
personale    con    elevata    specializzazione     nelle     materie
economico-finanziarie,      giuridiche,       statistico-matematiche,
ingegneristiche, sulla base delle esigenze  specifiche  rappresentate
dall'Amministrazione,  mediante   contratti   di   lavoro   a   tempo
determinato, ovvero con il ricorso a competenze di persone fisiche  o
giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto  stabilito
dal  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  e  dal  decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
  8. Per le finalita' di cui ai commi 6 e 7 e' autorizzata  la  spesa
di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2,5 milioni di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2023. Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero.
  9.   Per   consentire   lo   sviluppo   dei   servizi   finalizzati
all'erogazione delle prestazioni destinate a  contenere  gli  effetti
negativi  dell'emergenza  epidemiologica  COVID-19  sul  reddito  dei
lavoratori, il valore medio dell'importo delle  spese  sostenute  per
l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160,  e'  incrementato  nel  limite  annuo
massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2022. Agli  oneri  derivanti
dal primo periodo, pari a 40 milioni di  euro  per  l'anno  2022,  in
termini  di  fabbisogno  e  indebitamento,  si  provvede   ai   sensi
dell'articolo 58.
                               Art. 50
 
Recepimento degli articoli 1 e 3 della direttiva (UE)  2019/2177  del
  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  18  dicembre  2019   e
  disposizioni in materia di aiuti di Stato.
  1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231  sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1, comma 1, la lettera  a)  e'  sostituita  dalla
seguente:
      «a) ABE: Autorita' europea  di  vigilanza  (Autorita'  bancaria
europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010»;
    b) all'articolo 2, comma 6-bis, dopo le parole  «del  regolamento
(UE) 2016/679» sono inserite le  seguenti  «e  del  regolamento  (UE)
2018/1725»;
    c)  all'articolo  7,  comma  4,  le  parole  «alle  Autorita'  di
vigilanza europee» sono sostituite dalle seguenti «all'ABE»;
    d) all'articolo  14,  comma  5,  le  parole  «alle  Autorita'  di
vigilanza europee» sono sostituite dalle seguenti «all'ABE».
  2. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1, comma 6-undecies:
      1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
        «a) "dispositivo di pubblicazione autorizzato"  o  "APA":  un
soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto  34),  del
regolamento (UE) n. 600/2014 a cui  si  applica  la  deroga  prevista
dall'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento e dai relativi
atti delegati»;
      2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
        «c) "meccanismo di  segnalazione  autorizzato"  o  "ARM":  un
soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto  36),  del
regolamento (UE) n. 600/2014 a cui  si  applica  la  deroga  prevista
dall'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento e dai relativi
atti delegati»;Q
      3) le lettere b), d), e) sono abrogate;
    b) all'articolo 1, comma 6-duodecies, la lettera c) e' abrogata;
    c) all'articolo 4, comma 2-ter, primo periodo, le parole «servizi
di comunicazione dati» sono sostituite dalle seguenti: «APA o ARM»;
    d) la rubrica del Titolo I-ter  della  Parte  III  e'  sostituita
dalla seguente «AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA DI APA E ARM»;
    e) all'articolo 79:
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
        «1. La gestione di  un  APA  o  di  un  ARM  e'  soggetta  ad
autorizzazione preventiva da parte della  CONSOB,  in  conformita'  a
quanto previsto dal Titolo IV-bis del regolamento (UE) n. 600/2014  e
dai  relativi  atti  delegati.  La  CONSOB  revoca   l'autorizzazione
concessa ai sensi del presente comma quando ricorrono  i  presupposti
di cui all'articolo 27-sexies del regolamento (UE) n. 600/2014.»;
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
        «1-bis. La CONSOB pubblica sul proprio sito internet l'elenco
dei soggetti autorizzati ai sensi del comma 1.»;
      3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
        «2. La CONSOB vigila sui soggetti di cui al  comma  1  e  sui
gestori delle sedi di negoziazione che forniscono i servizi di un APA
o di un ARM per  accertare  che  essi  rispettino  le  condizioni  di
esercizio previste dal regolamento (UE) n. 600/2014  e  dai  relativi
atti delegati. A tali fini la CONSOB esercita i poteri previsti dagli
articoli 62-octies, 62-novies e 62-decies, comma 1, lettere a), b)  e
d).»;
      4) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
        «2-bis.  La  CONSOB  puo'  disciplinare  con  regolamento  la
procedura di autorizzazione e di revoca di cui al comma 1.»;
    f) l'articolo 79-bis e' abrogato;
    g) l'articolo 79-ter e' abrogato;
    h) l'articolo 79-ter.1 e' abrogato;
    i) all'articolo 166:
      1) al comma 1, la lettera c-bis) e' sostituita dalla seguente:
        «c-bis) gestisce un APA o un ARM a cui  si  applicherebbe  la
deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.
600/2014 e dai relativi atti delegati.»;
      2) al comma 3 le parole «i servizi di comunicazione dati»  sono
sostituite dalle seguenti: «la gestione di un APA o di un ARM  a  cui
si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del
regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati»;
    l) all'articolo 188, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      «1.  L'uso,  nella  denominazione  o  in   qualsivoglia   segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole "Sim"  o
"societa' di intermediazione mobiliare" o "impresa di  investimento";
"Sgr" o "societa' di gestione del risparmio"; "Sicav" o "societa'  di
investimento  a  capitale  variabile";   "Sicaf"   o   "societa'   di
investimento a capitale fisso"; "Eu-VECA" o  "fondo  europeo  per  il
venture capital";  "Eu-SEF"  o  "fondo  europeo  per  l'imprenditoria
sociale"; "ELTIF" o "fondo di investimento europeo a lungo  termine";
"FCM"  o  "fondo  comune  monetario";   "APA"   o   "dispositivo   di
pubblicazione autorizzato" a cui si applicherebbe la deroga  prevista
dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e  dai
relativi  atti  delegati;  "ARM"  o   "meccanismo   di   segnalazione
autorizzato" a cui si applicherebbe la deroga prevista  dall'articolo
2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/ 2014 e dai relativi atti
delegati;  "mercato  regolamentato";  "mercato  di  crescita  per  le
piccole e medie imprese"; ovvero di altre parole o  locuzioni,  anche
in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla  legittimazione
allo svolgimento dei servizi o delle attivita' di investimento o  del
servizio di gestione collettiva del risparmio o della gestione di  un
APA o di un ARM o dell'attivita' di gestione di mercati regolamentati
e' vietato a soggetti  diversi,  rispettivamente,  dalle  imprese  di
investimento, dalle societa' di gestione del risparmio, dalle  Sicav,
dalle Sicaf, dai soggetti abilitati a tenore dei regolamenti (UE)  n.
345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital  (EuVECA),
n. 346/2013, relativo ai fondi europei  per  l'imprenditoria  sociale
(EuSEF), 2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a  lungo
termine, e 2017/1131, relativo ai fondi comuni monetari, dai soggetti
di cui all'articolo 79,  dai  mercati  regolamentati  e  dai  sistemi
registrati come un  mercato  di  crescita  per  le  piccole  e  medie
imprese, ai sensi del  presente  decreto.  Chiunque  contravviene  al
divieto previsto dal presente articolo  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da  euro  cinquemila  fino  a  euro  cinque
milioni. Se la violazione e' commessa da una societa' o un  ente,  e'
applicata la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  trentamila
fino a  euro  cinque  milioni,  ovvero  fino  al  10  per  cento  del
fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque  milioni  e
il fatturato e'  determinabile  ai  sensi  dell'articolo  195,  comma
1-bis.»;
    m) all'articolo 190.3:
      1) alla rubrica, le parole  «e  dei  servizi  di  comunicazioni
dati» sono soppresse;
      2) la lettera f) e' abrogata;
    n) alla rubrica dell'articolo 190-bis  le  parole  «comunicazioni
dati» sono sostituite dalle seguenti: «di APA e di ARM»;
    o) all'articolo 194-quinquies, comma 1:
      1) alla lettera a-ter) le parole «e 79-ter.1,» sono soppresse;
      2) alla lettera a-quater) dopo  le  parole  «e  delle  relative
disposizioni attuative» sono aggiunte, le seguenti: «e,  in  caso  di
APA o di ARM, degli  articoli  27-octies,  paragrafi  da  1  a  5,  e
27-decies, paragrafi da 1 a 4, del medesimo regolamento».
  3.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo   54-bis   del
regolamento (UE) n. 600/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, come modificato dal regolamento  (UE)  2019/2175,
del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  18  dicembre  2019,  la
CONSOB delibera sulle istanze di autorizzazione presentate  ai  sensi
della Parte III, Titolo I-ter, del decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58,  nel  testo  previgente  alle  modifiche  apportate  dal
presente articolo, pervenute prima del 1° ottobre 2021.
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli  adempimenti
di cui al presente articolo  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  5. All'articolo  53  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
dopo il comma 1-ter e' aggiunto il seguente:
    «1-quater. In ragione delle straordinarie  condizioni  economiche
determinatesi a seguito della grave crisi internazionale in  atto  in
Ucraina, la disposizione di cui al comma  1  si  applica  agli  aiuti
previsti da atti legislativi o  amministrativi  adottati,  a  livello
nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella  vigenza  della
comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022,  C  (2022)
1890, recante "Quadro temporaneo di crisi  per  misure  di  aiuto  di
Stato a  sostegno  dell'economia  a  seguito  dell'aggressione  della
Russia contro l'Ucraina", e successive modificazioni.».
                               Art. 51
 
         Disposizioni in materia di pubblica amministrazione
 
  1.  Gli  incarichi   di   collaborazione   autorizzati   ai   sensi
dell'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2022, entro il limite di
spesa di euro 10.236.500 per l'anno 2022. Per  la  durata  e  con  la
scadenza  di  cui  al  primo   periodo,   possono   essere   altresi'
autorizzati, ai sensi del medesimo articolo 24,  comma  1,  ulteriori
incarichi,  per  un  importo  massimo  di  40.000  euro  per  singolo
incarico, entro il limite di spesa di 1.600.000 euro per l'anno 2022.
  2. La segreteria tecnica di  cui  all'articolo  29,  comma  4,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  29  luglio  2021,  n.  108,  puo'  essere  integrata  di
ulteriori esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo  massimo
di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il  limite  di
spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
  3. All'articolo 1-bis, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113, le parole «pari a 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2021 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «pari  a
5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7,5 milioni per  gli  anni  dal
2022 al 2026».
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a 15.836.500  euro
per l'anno 2022, 4 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2023  e
2024 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025  e  2026,  si
provvede, quanto a 11,832 milioni di euro per l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
cultura, e, quanto a 4.004.500 euro per l'anno  2022,  4  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 2,5 milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede ai  sensi  dell'articolo
58.
  5. Al fine di assicurare la pronta operativita' e la  funzionalita'
del  Dipartimento  della  protezione  civile  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri, in  deroga  al  termine  di  durata  biennale
previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165,  la  validita'  delle  graduatorie  del  concorso
pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento  di  13  unita'  di
personale dirigenziale di seconda  fascia  da  inquadrare  nel  ruolo
speciale della protezione civile della Presidenza del  Consiglio  dei
ministri, bandito con delibera della Commissione  RIPAM  7  settembre
2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 77 del 28 settembre 2018, e' prorogata di due anni.
  6. L'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del decreto  legislativo
30 gennaio 2006, n. 26, si interpreta nel senso  che  ciascuna  delle
sedi della Scuola superiore della magistratura puo' comprendere  piu'
uffici anche non ubicati nel medesimo immobile, entro i limiti  delle
disponibilita' finanziarie della Scuola.
  7. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,  n.
157, dopo la lettera f-quinquies) e' aggiunta la seguente:
    «f-sexies) il Consiglio superiore della magistratura, al fine  di
assicurare la sicurezza, la continuita' e  lo  sviluppo  del  sistema
informatico del governo autonomo della magistratura ordinaria.».
  8. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 25, comma 2, lettera b), dopo  il  numero  1)  e'
inserito il seguente:
      «1-bis)  al  Comandante  del  Comando  operativo   di   vertice
interforze;»;
    b) all'articolo 26, comma 1, lettera a), dopo le parole «Capi  di
stato maggiore di Forza armata» sono  inserite  le  seguenti:  «,  il
Comandante del Comando operativo di vertice interforze»;
    c) all'articolo 28:
      1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «i Capi di stato
maggiore di Forza armata» sono inserite le seguenti: «, il Comandante
del Comando operativo di vertice interforze»;
      2) al comma 2, dopo le parole «per i Capi di stato maggiore  di
Forza armata» sono inserite le seguenti: «,  per  il  Comandante  del
Comando operativo di vertice interforze,»;
    d) all'articolo 29:
      1) al comma 1, le parole «, posto alle dirette  dipendenze  del
Capo di stato maggiore della difesa,»  sono  soppresse  e  le  parole
«collegamento con i» sono sostituite dalle  seguenti:  «coordinamento
dei»;
      2) al comma 1-bis, dopo le parole  «del  Comando  operativo  di
vertice interforze» sono inserite le seguenti: «dipende dal  Capo  di
stato maggiore della difesa ed»;
    e) all'articolo 88, comma 1, le parole «e  di  unita'  terrestri,
navali  e  aeree»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  di  unita'
terrestri, navali, aeree, cibernetiche e aero-spaziali» e  le  parole
«preposte alla  difesa  del  territorio  nazionale  e  delle  vie  di
comunicazione marittime e  aeree»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«preposte  alla  difesa  del  territorio  nazionale,  delle  vie   di
comunicazione marittime e  aeree,  delle  infrastrutture  spaziali  e
dello spazio cibernetico in ambito militare»;
    f) all'articolo 92, comma 4, le parole «legge 3 agosto  2007,  n.
124» sono sostituite dalle seguenti: «legge 3 agosto  2007,  n.  124,
nonche' quelli di cui all'articolo 5, comma 5, del  decreto-legge  14
giugno 2021, n. 82, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2021, n. 109»;
    g) all'articolo 168:
      1) al comma 1, dopo le parole  «piu'  anziano  in  ruolo»  sono
inserite le seguenti: «tra quelli che si trovano ad  almeno  un  anno
dal limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente»;
      2) al comma 2, le parole «massima di un  anno,  salvo  che  nel
frattempo non deve cessare  dal  servizio  permanente  effettivo  per
limiti di eta' o per altra causa;» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«di un anno, senza possibilita' di proroga o rinnovo. Se, al  termine
del mandato di un anno, non e' presente in ruolo  alcun  generale  di
corpo d'armata che si trova ad almeno un anno dal limite di eta'  per
la cessazione dal servizio permanente, il Vice comandante generale in
carica e' confermato nell'incarico sino a un massimo di  due  anni  e
comunque non oltre la data di cessazione dal servizio permanente.  Il
Vice comandante generale»;
      3) al comma 3, le parole «piu' anziano» sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui al comma 1» e dopo le parole «ordine di anzianita'»
sono inserite le seguenti: «tra quelli che si trovano  ad  almeno  un
anno dal limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente»;
    h) all'articolo 909, comma 2, dopo la lettera b) e'  inserita  la
seguente:
      «b-bis)  il  Comandante  del  Comando  operativo   di   vertice
interforze;»;
    i) all'articolo 1094, comma 3, primo periodo, dopo le  parole  «o
di Forza armata,» sono  inserite  le  seguenti:  «il  Comandante  del
Comando operativo di vertice interforze,»;
    l) all'articolo 1378, comma 1, dopo la lettera d) e' inserita  la
seguente:
      «d-bis)  al  Comandante  del  Comando  operativo   di   vertice
interforze, nell'area di  competenza,  nei  confronti  del  personale
militare dipendente;».
  8-bis. Al codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
  a) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 174 e' sostituita  dalla
seguente:
  «a) Comando unita' mobili e Comando unita' specializzate,  ciascuno
retto da generale di corpo d'armata, che esercitano funzioni di  alta
direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei  comandi
dipendenti»;
  b) all'articolo  174-bis,  comma  2-ter,  le  parole:  «il  Comando
carabinieri per la tutela forestale e il Comando carabinieri  per  la
tutela della  biodiversita'  e  dei  parchi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «il Comando carabinieri  per  la  tutela  forestale  e  dei
parchi e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversita'»;
  c) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 826 e' sostituita  dalla
seguente:
  «a) generali di divisione o di brigata: 1»;
  d) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 827 e' sostituita  dalla
seguente:
  «a) generali di divisione o di brigata: 1»;
  e) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 828 e' sostituita  dalla
seguente:
  «a) generali di divisione o di brigata: 1»;
  f) la lettera a) del comma 4 dell'articolo 1047 e' sostituita dalla
seguente:
  «a) presidente: non inferiore a generale di divisione».
  8-ter. Tenuto conto delle specifiche e particolari circostanze  che
caratterizzano le operazioni svolte dalle forze speciali delle  Forze
armate  e  della  necessita'  di  garantire   l'immediatezza   e   la
continuita' degli interventi di soccorso, e' istituita  la  qualifica
del «soccorritore militare per le forze  speciali»,  in  possesso  di
titolo conseguito all'esito della frequentazione di appositi corsi di
formazione, il quale puo' effettuare manovre per il sostegno di  base
e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato
nella fase di gestione pre-ospedaliera del traumatizzato.
  8-quater. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro della salute, da adottare  entro  centottanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono stabiliti i criteri e  i  percorsi  di  formazione,  da
attivare nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente
per le finalita' formative, per l'accesso alla qualifica  di  cui  al
comma 8-ter, nonche' i  limiti  e  le  modalita'  di  intervento  dei
soccorritori militari per le forze speciali.
  9. In ragione dell'evento cibernetico che ha interessato i  sistemi
informatici del Ministero  della  transizione  ecologica,  i  termini
ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali,  finali  ed
esecutivi, relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi,
anche autorizzatori, di competenza del Ministero medesimo e  pendenti
alla data del 6  aprile  2022,  ovvero  iniziati  nei  trenta  giorni
successivi a  tale  data,  sono  differiti  di  sessanta  giorni.  La
disposizione di cui al  primo  periodo  non  si  applica  ai  termini
relativi ai procedimenti  per  l'attuazione  dei  traguardi  e  degli
obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza da  realizzarsi
entro il secondo trimestre 2022.
  10. Ferme restando le competenze delle  altre  Autorita'  nazionali
gia' designate, l'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni  e'
designata, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n.  833/2014
del Consiglio, del 31  luglio  2014,  quale  autorita'  competente  a
svolgere la vigilanza sull'osservanza, da parte degli  operatori  del
settore, del divieto  di  cui  all'articolo  2-septies  del  medesimo
regolamento (UE) n. 833/2014, introdotto dall'articolo 1, numero  1),
del regolamento (UE) 2022/350 del Consiglio, del 1° marzo 2022.
  11. Agli oneri derivanti dal comma 8, lettere a), b), c),  d),  h),
i), l), pari a euro 408.813 annui a decorrere dal 2022,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa.
                             Art. 51 bis
 
Disposizioni concernenti il sistema delle camere di  commercio  della
                          Regione siciliana
 
   
  1. All'articolo 54-ter, comma 2, primo periodo,  del  decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
luglio 2021, n. 106, le parole: «camere di commercio accorpate»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «camere   di   commercio   oggetto   di
accorpamento»  e  dopo   le   parole:   «di   comprovata   esperienza
professionale»  sono  aggiunte   le   seguenti:   «,   che   provvede
all'adozione di ogni atto strumentale ai  fini  dell'accorpamento  di
cui al presente comma e  della  successione  nei  rapporti  giuridici
esistenti, anche nella fase transitoria di liquidazione delle  camere
di commercio accorpate».
                             Art. 51 ter
 
Disposizioni in materia di sanzioni pecuniarie  per  inosservanza  di
 obblighi vaccinali per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2
 
   
  1. All'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  maggio  2021,  n.  76,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1:
  1) alla lettera a), le parole: «1° febbraio 2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «15 giugno 2022»;
  2) alla lettera  b),  dopo  le  parole:  «1°  febbraio  2022»  sono
inserite le seguenti: «, dopo avere ricevuto la prima dose del  ciclo
vaccinale primario bidose, alla data del 15 giugno 2022» e le parole:
«nel  rispetto  delle  indicazioni  e  nei»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «neanche oltre i»;
  3) alla lettera  c),  dopo  le  parole:  «1°  febbraio  2022»  sono
inserite le seguenti:  «,  dopo  aver  concluso  il  ciclo  vaccinale
primario, alla data del 15 giugno  2022»  e  la  parola:  «entro»  e'
sostituita dalle seguenti: «neanche oltre»;
  b)  al  comma  6,  primo  periodo,  la  parola:  «centottanta»   e'
sostituita dalla seguente: «duecentosettanta».
                               Art. 52
 
               Misure in materia di societa' pubbliche
 
  1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, dopo
il comma 2-ter e' inserito il seguente:
    «2-quater. A decorrere dal 25 maggio 2022,  la  Societa'  diviene
altresi' soggetto attuatore degli interventi, non  ancora  completati
alla  data  del  30  aprile  2022,  ricompresi  nel  piano   di   cui
all'articolo 61, comma 4, del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96;
conseguentemente, la Societa' subentra nei rapporti giuridici  attivi
e passivi, ivi compresa la gestione della  contabilita'  speciale  n.
6081 intestata al  commissario,  sorti  in  relazione  alla  gestione
commissariale  di  cui  all'articolo  61,  comma  1,   del   medesimo
decreto-legge  n.  50  del  2017,  che  cessa   pertanto   di   avere
efficacia.».
  1-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  p),  del
testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di  cui
al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,  e'  fissato,  per  le
societa' del comparto energetico, al 31 dicembre 2021.
  2.  L'autorizzazione  di  spesa  di   cui   all'articolo   66   del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126,  e'  incrementata,  per  l'anno
2022, di 925 milioni di  euro.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente
comma, pari a 925 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede
mediante corrispondente versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato  delle  somme  iscritte  in  conto  residui,  nello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  ai  sensi
dell'articolo 79, comma 7,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27.
                             Art. 52 bis
 
             Disposizioni in materia di societa' benefit
 
   
  1. Le somme in conto residui di cui all'articolo 38-ter,  comma  1,
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  possono  essere
utilizzate, per l'importo di 1 milione di euro, per l'anno 2022.
  2. Al comma 2 dell'articolo  38-ter  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, le parole: «, per l'anno 2021» sono soppresse.
  3. Alla compensazione degli effetti, in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto, derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di  euro
per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.
                               Art. 53
 
Contabilita' speciale a  favore  del  Commissario  straordinario  per
               l'emergenza della peste suina africana
 
  1. Al fine di assicurare il tempestivo svolgimento dei compiti  del
Commissario straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle
misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina
africana, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17  febbraio  2022,
n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  aprile  2022,  n.
29, al comma 2-bis del  medesimo  articolo  2,  l'ultimo  periodo  e'
sostituito dal seguente: «Per la realizzazione  degli  interventi  di
cui  al  presente  comma  e'  autorizzata  l'apertura   di   apposita
contabilita' speciale intestata al  Commissario  straordinario  nella
quale confluiscono le predette risorse allo scopo destinate.».
                               Art. 54
 
Disposizioni urgenti per i trasporti in condizioni di eccezionalita'
 
  1. All'articolo 10 del codice  della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
  a) al comma 2, lettera b):
  1) dopo il secondo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Entro  i
suddetti limiti  di  massa  complessiva,  il  trasporto  puo'  essere
effettuato con autoveicoli o complessi di autoveicoli isolati  aventi
un numero di assi superiore a quello indicato»;
  2) al terzo periodo, dopo le parole: «complessi di veicoli a  otto»
sono inserite le seguenti: «o piu'»;
  b) al comma 10-bis:
  1) alla lettera b), alinea, dopo le parole: «complessi di veicoli a
otto» sono inserite le seguenti: «o piu'»;
  2) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
  «b-bis)  la  disciplina  transitoria  da  applicare,   nelle   more
dell'effettuazione delle verifiche di cui alle lettere a) o  b),  ivi
comprese  le  eventuali  misure,  anche  di  natura  organizzativa  o
gestionale, di mitigazione del  rischio  applicabili,  comunque,  non
oltre il 30 settembre 2023».
  2. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre  2021,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2021,
n.  215,  le  parole  «30  aprile  2022»,  ovunque  ricorrano,   sono
sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2022».
Capo V
Disposizioni transitorie, finali e finanziarie

                               Art. 55
 
  Disposizioni sul contributo straordinario contro il caro bollette
 
  1.  All'articolo  37  del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20  maggio  2022,  n.  51,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1,  primo  periodo,  dopo  le  parole  «dei  soggetti
rivenditori di energia elettrica» e' inserito il  seguente  segno  di
interpunzione: «,»;
    b) al comma 2, le parole «periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo
2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al  31  marzo
2021» sono sostituite dalle seguenti: «periodo dal 1° ottobre 2021 al
30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020  al
30 aprile 2021» e le parole «nella misura  del  10  per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «nella misura del 25 per cento»;
    c) al comma 5, primo periodo, le parole  «30  giugno  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «per un importo pari al 40  per  cento,  a
titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a
saldo, entro il 30 novembre 2022»;
    d) al  comma  8,  primo  periodo,  le  parole  «1°  aprile»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° maggio»;
    e) al comma  10,  primo  periodo,  le  parole  «1°  aprile»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° maggio».
                               Art. 56
 
   Disposizioni in materia di Fondo per lo sviluppo e la coesione
 
  1.  Le  risorse  del  Fondo  per  lo  sviluppo   e   la   coesione,
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo  1,  comma  177,  della
legge 30 dicembre 2020, n.  178,  sono  incrementate  in  termini  di
competenza di 1.500 milioni di euro  per  l'anno  2025.  Ai  relativi
oneri, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2025, si  provvede  ai
sensi dell'articolo 58.
  2.  Le  riduzioni  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la   coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, operate ai  sensi  dell'articolo  58,  sono
imputate in via prioritaria al valore degli  interventi  definanziati
in applicazione dell'articolo 44, comma 7, lettera b) e comma  7-bis,
del  decreto-legge  30  aprile   2019,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come introdotto dal
comma 3 del presente articolo. Con una o piu'  delibere  da  adottare
entro novanta giorni dalla  scadenza  del  termine  per  l'assunzione
delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, di cui all'articolo 44,
commi 7, lettera b), e 7-bis del predetto  decreto-legge  n.  34  del
2019, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e
lo sviluppo sostenibile (CIPESS) accerta il valore  degli  interventi
definanziati e  provvede  all'imputazione  dell'eventuale  fabbisogno
residuo a  valere  sulle  risorse  disponibili  della  programmazione
2014-2020. Qualora la predetta programmazione non dovesse  presentare
la relativa disponibilita', con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  la  stessa  e'  corrispondentemente
incrementata e ai relativi oneri si provvede mediante  corrispondente
riduzione delle risorse  di  cui  al  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Nelle more della  procedura  di
definanziamento di cui al presente comma, le risorse di cui al  Fondo
per lo sviluppo e  la  coesione,  programmazione  2021-2027,  di  cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono
rese indisponibili sino a concorrenza delle riduzioni  operate  sulle
risorse del Fondo per  lo  sviluppo  e  la  coesione,  programmazione
2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della  legge  27  dicembre
2013,  n.  147,  ai  sensi  dell'articolo  58,  ferma   restando   la
possibilita'  di  immediata  assegnazione  programmatica  alle   aree
tematiche di cui all'articolo 1, comma 178, lettera b),  della  legge
n. 178 del 2020.
  3.  All'articolo  44  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
    «7-bis.  Con  delibera  del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione  economica  e  lo  sviluppo  sostenibile  (CIPESS)  da
adottare entro il 30 novembre 2022, su proposta del Ministro  per  il
Sud  e  la  coesione  territoriale,  di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia e delle finanze a seguito di una  ricognizione  operata
dal Dipartimento per le politiche di  coesione  e  l'Agenzia  per  la
coesione territoriale,  anche  avvalendosi  dei  sistemi  informativi
della  Ragioneria  generale  dello  Stato,   sono   individuati   gli
interventi   infrastrutturali,    privi    al    30    giugno    2022
dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della
delibera del CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio  2018,  aventi  valore
finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, in  relazione
ai quali il CIPESS individua  gli  obiettivi  iniziali,  intermedi  e
finali con i relativi termini temporali di conseguimento, determinati
in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. Il  mancato
rispetto  di  tali  obiettivi  nei  termini  indicati  o  la  mancata
alimentazione   dei   sistemi   di    monitoraggio    determina    il
definanziamento degli interventi. Il definanziamento non e'  disposto
ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni
giuridicamente vincolanti. A tale specifico fine,  si  intendono  per
obbligazioni  giuridicamente  vincolanti,  quelle   derivanti   dalla
stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 32,  comma  8,  del
decreto legislativo n. 50 del 2016 avente ad oggetto i lavori,  o  la
progettazione definitiva unitamente  all'esecuzione  dei  lavori,  ai
sensi dell'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108.  Per  gli  interventi  infrastrutturali  di  valore  complessivo
superiore a 200 milioni  di  euro,  per  i  quali  il  cronoprogramma
procedurale prevede il ricorso a piu' procedure  di  affidamento  dei
lavori,  i  termini   previsti   per   l'adozione   di   obbligazioni
giuridicamente vincolanti si intendono rispettati  al  momento  della
stipulazione di contratti per un ammontare complessivo  superiore  al
20 per cento del costo dell'intero intervento.
    7-ter. Con la medesima  delibera  di  cui  al  comma  7-bis  sono
altresi'  individuati  i  cronoprogrammi  procedurali  e   finanziari
relativi agli interventi infrastrutturali  ricompresi  nei  contratti
istituzionali  di  sviluppo  di  cui  all'articolo  6   del   decreto
legislativo  31  maggio  2011,  n.  88,  e  a  quelli  sottoposti   a
commissariamento governativo, per i quali non si applica  il  termine
di cui al comma 7, lettera b).
    7-quater. Gli interventi diversi da quelli di cui ai commi  7-bis
e 7-ter che non generano obbligazioni giuridicamente vincolanti entro
il termine di cui al comma 7, lettera b), sono definanziati.».
  4. All'articolo  14  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
    «2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica  anche  alla
gestione delle risorse del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,
periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma  6,
della legge 27 dicembre 2013, n.  147.  A  tale  scopo  con  apposita
delibera del CIPESS, da adottare entro il 31 luglio 2022, si provvede
alla ricognizione complessiva  degli  interventi  del  Fondo  per  lo
sviluppo  e  la  coesione,  periodo  di  programmazione  2014-  2020,
rientranti nei progetti in essere del PNRR, ai quali non  si  applica
il termine di cui ai commi 7, lettera b), e  7-bis  dell'articolo  44
del  decreto-legge  30  aprile   2019,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Nell'ambito di tali
interventi, sono individuati quelli per i quali trova applicazione il
primo periodo.».
                               Art. 57
 
                      Disposizioni transitorie
 
  1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni di  cui  agli
articoli 6 e 7 si applicano ai procedimenti in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto.
  2. La disposizione di cui all'articolo  6,  comma  1,  lettera  a),
numero 2), si applica ai procedimenti nei quali,  alla  data  del  31
luglio 2022, non sia intervenuta la deliberazione di cui all'articolo
7, comma 1.
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b),  si
applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello  sconto  in
fattura inviate all'Agenzia delle entrate a  partire  dal  1°  maggio
2022.
                               Art. 58
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1. A parziale reintegrazione delle riduzioni operate con l'articolo
42, comma 2, lettera a), del decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, gli
stanziamenti,  di  competenza  e  di  cassa,  delle  Missioni  e  dei
Programmi di cui all'allegato 3 al presente decreto sono incrementati
per gli importi indicati nel medesimo allegato.  Ai  relativi  oneri,
pari a 3.741 milioni di euro per l'anno 2022, 1.730 milioni  di  euro
per l'anno 2023, 1.530 milioni di euro per l'anno 2024, 1500  milioni
di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi del comma 4.
  1-bis.  Al  fine   di   finanziare   interventi   di   cooperazione
multilaterale  o  bilaterale  nell'ambito  delle  attivita'  di   cui
all'articolo 23 del decreto legislativo 9  giugno  2020,  n.  47,  e'
autorizzata la spesa di 29.805.256 euro per l'anno 2022.  Agli  oneri
derivanti dal  primo  periodo  si  provvede  mediante  corrispondente
versamento  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  delle   risorse
giacenti nel conto corrente di tesoreria  n.  29814,  intestato  alla
societa' Cassa depositi e prestiti - Gestione separata,  relativo  al
Fondo per la cooperazione bilaterale, di cui alla convenzione per  la
gestione, erogazione e monitoraggio  delle  risorse  finanziarie  del
Ministero della transizione  ecologica  destinate  alla  cooperazione
internazionale,  sottoscritta  con  la  societa'  Cassa  depositi   e
prestiti  in  data  11  ottobre  2021,  in  esecuzione  del   decreto
direttoriale  del  Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio e del mare n. 0005041/SVI del 27 maggio  2016,  modificato
con decreto direttoriale del medesimo Ministero n. 0007026/SVI del 15
luglio 2016.
  2. Il Fondo di cui  all'articolo  1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di  30  milioni  di  euro  per
l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 4.
  3. Gli interessi passivi sui titoli del debito  pubblico  derivanti
dagli effetti del  ricorso  all'indebitamento  di  cui  al  comma  4,
lettera i), sono valutati in 22 milioni di euro per l'anno 2022,  126
milioni di euro per l'anno 2023, 233 milioni di euro per l'anno 2024,
313 milioni di euro per l'anno 2025, 374 milioni di euro  per  l'anno
2026, 399 milioni di euro per l'anno 2027, 423 milioni  di  euro  per
l'anno 2028, 450 milioni di euro per l'anno 2029, 478 milioni di euro
per l'anno 2030, 502 milioni di euro per l'anno 2031 e 522 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai  fini  della
compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto,  a  39
milioni di euro per l'anno 2022, 163 milioni di euro per l'anno 2023,
266 milioni di euro per l'anno 2024, 344 milioni di euro  per  l'anno
2025, 403 milioni di euro per l'anno 2026, 427 milioni  di  euro  per
l'anno 2027, 454 milioni di euro per l'anno 2028, 479 milioni di euro
per l'anno 2029, 505 milioni di euro per l'anno 2030, 528 milioni  di
euro per l'anno  2031  e  552  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2032. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 4.
  4. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3,  4,  5,  14,  18,  19,
20,21, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45,47,
49, 51, 56 e dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, determinati in
16.702.778.500 euro per l'anno 2022,  5.467,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, 3.986,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.132,3 milioni
di euro per l'anno 2025, 1.879,4 milioni di euro per l'anno 2026, 399
milioni di euro per l'anno 2027, 423 milioni di euro per l'anno 2028,
450 milioni di euro per l'anno 2029, 478 milioni di euro  per  l'anno
2030, 502 milioni di euro per l'anno 2031, 522 milioni  di  euro  per
l'anno 2032, 525,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 522  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai  fini  della
compensazione degli effetti in  termini  di  indebitamento  netto,  a
5.504,2 milioni di euro per l'anno 2023, 4.019,8 milioni di euro  per
l'anno 2024, 1.908,4 milioni di euro per l'anno 2026, 427 milioni  di
euro per l'anno 2027, 454  milioni  di  euro  per  l'anno  2028,  479
milioni di euro per l'anno 2029, 505 milioni di euro per l'anno 2030,
528 milioni di euro per l'anno 2031, 552 milioni di euro  per  l'anno
2032, 555,1 milioni di euro per l'anno 2033 e  552  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:
    a) quanto a  500  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione
di cui all'articolo 3, comma 5;
    b) quanto a 242,6 milioni di euro per l'anno 2023, 5,4 milioni di
euro per l'anno 2026 e 3,1 milioni di euro per l'anno 2033,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
    c) quanto a 6.508 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente   utilizzo   delle    maggiori    entrate    derivanti
dall'articolo 55;
    d) quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 15,1 milioni  di
euro per l'anno 2023, 14,8 milioni  di  euro  per  l'anno  2027,  5,1
milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2028  al  2031  e  4,3
milioni di euro  per  l'anno  2032,  che  aumentano,  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto, a 7,971 milioni di euro per  l'anno
2022 e 17,198 milioni di euro per l'anno 2023, 0,198 milioni di  euro
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 14,998 milioni di euro  per
l'anno 2027, 5,298 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2028
al 2031, 4,498 milioni di euro per l'anno 2032  e  0,198  milioni  di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2033,  mediante  corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 14 e 51;  e)
quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente
utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 14;
    f) quanto a 1.000 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  dal
2022 al 2024 e 3.000  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge
27 dicembre 2013, n. 147;
    g) quanto a 1.500 milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione,
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo  1,  comma  177,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178;
  h)  quanto  a  60  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,   mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189;
    i) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera
dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 aprile 2022  con  le
risoluzioni di approvazione della relazione presentata al  Parlamento
ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
  4-bis. Agli oneri derivanti dagli articoli  1,  comma  2,  1-ter  e
1-quater, pari a  3.043,98  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  degli  stanziamenti,  di
competenza e di  cassa,  delle  missioni  e  dei  programmi  indicati
nell'allegato 3-bis annesso al presente decreto, per gli importi  ivi
specificati.
  5. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e'  sostituito
dall'allegato 4 annesso al presente decreto.
  6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
                             Art. 58 bis
 
                      Clausola di salvaguardia
 
   
  1. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali  e  con  le
relative norme di attuazione.
                               Art. 59
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

                                                           Allegato 1
 
                                (articolo 17, comma 1, lettera b)    
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 2
 
                                           (articolo 42, comma 1)    
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 3
 
                                           (articolo 58, comma 1)    
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                       Allegato 3-bis
 
                                       (articolo 58, comma 4-bis)    
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 4
 
                                           (articolo 58, comma 5)    
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

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