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legge, 4/8/2022
L. 4 agosto 2022, n. 127, recanteDelega al Governo per il recepimento delle direttive europee el'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021.
(GU n.199 del 26-8-2022)
legge
Materia: comunità europea / legislazione


LEGGE 4 agosto 2022, n. 127

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di
delegazione europea 2021.
(GU n.199 del 26-8-2022)
  Vigente al: 10-9-2022  

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1
 
         Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento
              degli atti normativi dell'Unione europea
 
  1. Il Governo e'  delegato  ad  adottare,  secondo  i  termini,  le
procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31  e
32 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  nonche'  quelli  specifici
stabiliti  dalla  presente   legge,   i   decreti   legislativi   per
l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea  di  cui
agli articoli da 2 a 21 della presente legge e  all'annesso  allegato
A.
  2. Gli schemi dei decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
trasmessi, dopo l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti  dalla
legge,  alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il  parere  dei  competenti  organi
parlamentari.
  3. Eventuali spese non contemplate  da  leggi  vigenti  e  che  non
riguardano l'attivita'  ordinaria  delle  amministrazioni  statali  o
regionali possono essere previste nei decreti legislativi di  cui  al
comma 1, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli  obblighi
derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al  medesimo  comma  1.
Alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori  entrate
eventualmente derivanti dall'attuazione delle  deleghe,  laddove  non
sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti
amministrazioni, si provvede mediante  riduzione  del  fondo  per  il
recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis  della
citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo
si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali  derivino
nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente  all'entrata
in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano  le  occorrenti
risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma  2,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
                               Art. 2
 
        Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di
          violazioni di atti normativi dell'Unione europea
 
  1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato  ad
adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012,  n.
234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32,
comma 1, lettera d), della medesima legge, entro diciotto mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni  recanti
sanzioni penali  o  amministrative  per  le  violazioni  di  obblighi
contenuti in  direttive  europee  recepite  in  via  regolamentare  o
amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione  europea  pubblicati
alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non
siano gia' previste sanzioni penali o amministrative.
                               Art. 3
 
Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva  (UE)
  2019/2121, che modifica la  direttiva  (UE)  2017/1132  per  quanto
  riguarda   le   trasformazioni,   le   fusioni   e   le   scissioni
  transfrontaliere.
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2019/2121  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  27
novembre 2019, il  Governo  osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24  dicembre
2012,  n.  234,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri   direttivi
specifici:
    a)  estendere,  in  quanto  compatibili,   le   disposizioni   di
recepimento della direttiva  (UE)  2019/2121  alle  societa'  diverse
dalle societa' di  capitali,  purche'  iscritte  nel  registro  delle
imprese, con  esclusione  delle  societa'  cooperative  a  mutualita'
prevalente di  cui  all'articolo  2512  del  codice  civile,  e  alle
societa' regolate dalla legge  di  uno  Stato  membro  diverse  dalle
societa' di capitali;
    b)  estendere,  in  quanto  compatibili,   le   disposizioni   di
recepimento  della  direttiva  (UE)  2019/2121  alle  trasformazioni,
fusioni e scissioni alle quali partecipano, o da cui risultano, una o
piu'  societa'  non  aventi  la  sede  statutaria,  l'amministrazione
centrale  o  il  centro  di  attivita'  principale   nel   territorio
dell'Unione europea;
    c) disciplinare le trasformazioni, le fusioni e le  scissioni  di
societa' regolate dalla legge italiana a cui partecipano,  o  da  cui
risultano, societa' regolate dalla legge di  altro  Stato  anche  non
appartenente all'Unione europea;
    d) disciplinare le trasformazioni, le fusioni e  le  scissioni  a
cui partecipano, o da cui risultano, altri enti non societari i quali
abbiano  quale  oggetto  esclusivo  o   principale   l'esercizio   di
un'attivita' di impresa, purche' regolati dalla legge  di  uno  Stato
membro e aventi la sede statutaria, l'amministrazione centrale  o  il
centro di attivita' principale nel territorio dell'Unione europea;
    e) disciplinare le scissioni transfrontaliere, totali o parziali,
che comportano il trasferimento del patrimonio attivo e passivo a una
o piu' societa' preesistenti;
    f) disciplinare il trasferimento della sede sociale all'estero da
parte di una societa' regolata dalla legge italiana  senza  mutamento
della legge regolatrice, con integrazione delle relative disposizioni
del codice civile e dell'articolo 25 della legge 31 maggio  1995,  n.
218, precisando se e a quali condizioni l'operazione sia  ammissibile
e  prevedendo,  ove  ritenuto  ammissibile,  opportuni  controlli  di
legalita' e tutele equivalenti a quelle previste dalla direttiva (UE)
2019/2121 e stabilendo, infine, un  regime  transitorio,  applicabile
prima della data di entrata in vigore delle nuove  disposizioni,  per
le  societa'  che  alla  medesima  data  hanno  trasferito  la   sede
all'estero mantenendo la legge italiana;
    g) disciplinare i procedimenti giurisdizionali, anche  di  natura
cautelare, per la tutela  avverso  le  determinazioni  dell'autorita'
competente in materia di rilascio del certificato preliminare di  cui
agli articoli 86-quaterdecies, 127 e 160-quaterdecies della direttiva
(UE) 2017/1132, anche per il caso di mancata determinazione,  nonche'
avverso le determinazioni della  medesima  autorita'  in  materia  di
controllo di legalita' di  cui  agli  articoli  86-sexdecies,  128  e
160-sexdecies della  predetta  direttiva,  prevedendo  la  competenza
delle sezioni specializzate in materia di impresa;
    h) prevedere, per  i  creditori  i  cui  crediti  sono  anteriori
all'iscrizione  del  progetto  di  operazione  transfrontaliera   nel
registro delle imprese, tutele non inferiori a quelle  stabilite  dal
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108;
    i) individuare i canali informativi  utilizzabili  dall'autorita'
competente per  la  verifica  delle  pendenze  delle  societa'  verso
creditori pubblici, anche in funzione  della  richiesta  di  adeguate
garanzie per il pagamento di tali crediti;
    l) disciplinare gli effetti  sui  procedimenti  di  rilascio  del
certificato  preliminare  e  di  controllo  previsti  dagli  articoli
86-quaterdecies,   86-sexdecies,   127,   128,   160-quaterdecies   e
160-sexdecies della direttiva (UE) 2017/1132, derivanti  dal  mancato
adempimento e dal mancato rilascio  delle  garanzie  da  parte  della
societa' per le obbligazioni, anche non  pecuniarie  e  in  corso  di
accertamento, esistenti  nei  confronti  di  amministrazioni  o  enti
pubblici;
    m) individuare, nell'ambito della procedura per il  rilascio  del
certificato preliminare di cui agli articoli 86-quaterdecies,  127  e
160-quaterdecies della direttiva (UE) 2017/1132,  i  criteri  per  la
qualificazione  di  un'operazione  transfrontaliera  come  abusiva  o
fraudolenta in quanto  volta  all'elusione  del  diritto  dell'Unione
europea o nazionale o posta in essere per scopi criminali;
    n) disciplinare i criteri e le modalita' di semplificazione dello
scambio dei certificati preliminari tra le autorita' competenti;
    o) apportare le necessarie modifiche  alle  disposizioni  dettate
dal decreto legislativo 27 giugno  2003,  n.  168,  sulla  competenza
delle sezioni specializzate in materia di  impresa  in  relazione  ai
procedimenti indicati alla lettera g) nonche' per  gli  strumenti  di
tutela giurisdizionale previsti ai sensi della lettera h);
    p) prevedere che  la  societa',  ai  fini  del  trasferimento  di
attivita' e passivita' a una o piu' societa'  di  nuova  costituzione
regolate  dal  diritto  interno,  possa  avvalersi  della  disciplina
prevista  per  la  scissione,   con   le   semplificazioni   previste
dall'articolo 160-vicies della direttiva (UE) 2017/1132, e  stabilire
che le partecipazioni siano assegnate alla societa' scorporante;
    q)   prevedere   una   disciplina   transitoria   delle   fusioni
transfrontaliere  che  rientrano  nell'ambito  di  applicazione   del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, a cui partecipi o da  cui
risulti una societa' regolata dalla legge di uno  Stato  che  non  ha
ancora recepito la direttiva (UE) 2019/2121;
    r) prevedere, per le violazioni delle disposizioni di recepimento
della direttiva, l'applicazione di sanzioni penali  e  amministrative
efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita'  delle  violazioni
delle disposizioni stesse, nel limite, per le sanzioni penali,  della
pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi  e  non  superiore
nel massimo a cinque anni, ferma restando la disciplina  vigente  per
le fattispecie penali gia' previste.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Le   amministrazioni
interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
                               Art. 4
 
Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva  (UE)
  2019/2161, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio  e  le
  direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e
  del Consiglio per una migliore applicazione e  una  modernizzazione
  delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2019/2161  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  27
novembre 2019, il  Governo  osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24  dicembre
2012,  n.  234,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri   direttivi
specifici:
    a) apportare alle disposizioni del codice del consumo, di cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.  206,  le  modifiche  e  le
integrazioni  necessarie  per  il  recepimento   delle   disposizioni
contenute nella direttiva;
    b) coordinare le disposizioni relative all'indicazione di prezzi,
da introdurre nel codice del consumo, di cui al  decreto  legislativo
n. 206  del  2005,  in  attuazione  delle  modifiche  apportate  alla
direttiva 98/6/CE, con le altre disposizioni vigenti  in  materia  di
indicazione  di  prezzi  e,  in  particolare,  con  le   disposizioni
dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
    c)    revisionare    e    adeguare    l'apparato    sanzionatorio
amministrativo, gia' previsto dal  codice  del  consumo,  di  cui  al
decreto legislativo n. 206 del  2005,  nelle  materie  oggetto  della
direttiva  (UE)  2019/2161,  attraverso  la  previsione  di  sanzioni
efficaci, dissuasive e proporzionate  alla  gravita'  delle  relative
violazioni;
    d) stabilire che i poteri sanzionatori di cui agli articoli 1,  3
e 4 della direttiva (UE) 2019/2161  siano  esercitati  dall'Autorita'
garante della concorrenza e  del  mercato  anche  in  relazione  alle
fattispecie di esclusivo  rilievo  nazionale,  cui  si  applicano  le
disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n.
206 del 2005, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27,  comma
1-bis, del medesimo codice;
    e) prevedere che il massimo edittale delle  sanzioni  inflitte  a
norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394 del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sia almeno pari  al  4
per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o
negli Stati membri interessati;
    f) stabilire le specifiche modalita' di  indicazione  del  prezzo
precedente in caso di riduzioni di prezzo per  prodotti  immessi  sul
mercato da  meno  di  trenta  giorni,  nonche'  in  caso  di  aumenti
progressivi della riduzione di prezzo, ed escludere,  in  ogni  caso,
dalla disciplina della indicazione del prezzo precedente i  beni  che
possono deteriorarsi o scadere  rapidamente;  prolungare  altresi'  a
trenta giorni il termine di recesso per  i  contratti  stipulati  nel
contesto  di  visite  a  domicilio  non  richieste  e  di  escursioni
organizzate per vendere prodotti e prevedere che non  si  applichino,
nei medesimi casi, le esclusioni del diritto di recesso.
                               Art. 5
 
Principi  e  criteri  direttivi  per  l'adeguamento  della  normativa
  nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento   (UE)   2020/1503,
  relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese,  e
  che modifica il regolamento (UE)  2017/1129  e  la  direttiva  (UE)
  2019/1937.
 
  1. Nell'esercizio della delega per  l'adeguamento  della  normativa
nazionale al regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 7 ottobre 2020, il Governo osserva, oltre ai  principi
e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri  direttivi
specifici:
    a) prevedere che la responsabilita' delle informazioni fornite in
una  scheda  contenente  le  informazioni  chiave  sull'investimento,
comprese le  sue  eventuali  traduzioni,  sia  attribuita,  ai  sensi
dell'articolo 23, paragrafo 9, del  regolamento  (UE)  2020/1503,  al
titolare del progetto o ai suoi organi di amministrazione,  direzione
o controllo, nei casi previsti dall'articolo 23,  paragrafo  10,  del
medesimo regolamento (UE) 2020/1503;
    b) prevedere che la responsabilita' delle informazioni fornite in
una scheda contenente  le  informazioni  chiave  sull'investimento  a
livello di piattaforma, comprese le  sue  eventuali  traduzioni,  sia
attribuita, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4,  del  regolamento
(UE) 2020/1503, al fornitore di servizi  di  crowdfunding,  nei  casi
previsti dall'articolo 24, paragrafo 5, del medesimo regolamento (UE)
2020/1503;
    c) individuare la Banca d'Italia e la Commissione  nazionale  per
le societa' e la borsa (CONSOB) quali autorita' competenti  ai  sensi
dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503, avendo
riguardo  alle  rispettive  funzioni,  anche  prevedendo   forme   di
opportuno coordinamento per evitare duplicazioni e sovrapposizioni  e
ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati;
    d) individuare la  CONSOB  quale  punto  di  contatto  unico  con
l'Autorita' europea degli strumenti  finanziari  e  dei  mercati,  ai
sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503;
    e) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle
autorita' individuate ai sensi della lettera c), nel  rispetto  delle
competenze alle stesse spettanti,  nell'ambito  e  per  le  finalita'
specificamente  previsti  dal  regolamento  (UE)  2020/1503  e  dalla
legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo  regolamento,
anche con riferimento a procedure di autorizzazione semplificate  per
i soggetti che, alla data di entrata in vigore del  regolamento  (UE)
2020/1503, risultino gia' autorizzati a norma del diritto nazionale a
prestare servizi di  crowdfunding,  ai  sensi  dell'articolo  48  del
medesimo regolamento;
    f) prevedere che le autorita' individuate ai sensi della  lettera
c) dispongano di tutti i poteri di indagine e di vigilanza  necessari
allo svolgimento dei loro compiti, in conformita' a  quanto  previsto
dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2020/1503 e in coerenza  con  i
poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente;
    g)  attuare  l'articolo  39  del   regolamento   (UE)   2020/1503
coordinando le sanzioni ivi  previste  e  quelle  disciplinate  dalle
disposizioni   nazionali   vigenti    sull'esercizio    del    potere
sanzionatorio da parte della  Banca  d'Italia  e  della  CONSOB,  nel
rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure  e  del  regime  di
pubblicazione previsti dallo stesso regolamento, e prevedendo, per le
violazioni  individuate  dal  medesimo   articolo   39,   le   misure
amministrative e le sanzioni amministrative pecuniarie ivi  previste,
fermi restando i massimi edittali ivi  stabiliti  e  quanto  previsto
dall'articolo 39, paragrafo 2, lettera d), in coerenza con  i  minimi
edittali stabiliti dal testo unico di cui al decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, per le violazioni della disciplina  in  materia
di gestione di portali.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.
                               Art. 6
 
Delega  al  Governo  per   il   recepimento   della   raccomandazione
  CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico,  del  22
  dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorita'
  nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e
  28, paragrafo 2, del regolamento (UE)  2016/1011,  come  modificato
  dal regolamento (UE) 2021/168.
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri  e  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, con le procedure di  cui  all'articolo  31  della  legge  24
dicembre  2012,  n.  234,  acquisito  il  parere   delle   competenti
Commissioni  parlamentari,  uno  o  piu'  decreti   legislativi   per
l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del  Comitato  europeo
per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa  al  mandato
macroprudenziale delle autorita' nazionali, e per l'attuazione  degli
articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE)
2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016,
come modificato dal regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 10 febbraio 2021.
  2.   Nell'esercizio   della   delega   per    l'attuazione    della
raccomandazione CERS/2011/3  del  Comitato  europeo  per  il  rischio
sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale
delle autorita' nazionali, il Governo si attiene, oltre ai principi e
criteri direttivi generali di cui  all'articolo  32  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234, anche ai seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
    a) istituire un Comitato per le politiche macroprudenziali  privo
di personalita' giuridica, quale autorita' indipendente designata, ai
sensi della raccomandazione  CERS/2011/3,  per  la  conduzione  delle
politiche  macroprudenziali  con  la  finalita'  di   perseguire   la
stabilita'  del  sistema  finanziario  nel   suo   complesso,   anche
attraverso il rafforzamento della capacita' del  sistema  finanziario
di  assorbire  le  conseguenze  di  eventi  che  ne   minacciano   la
stabilita',  nonche'  la  prevenzione  e  il  contrasto  dei   rischi
sistemici, promuovendo cosi' un contributo  sostenibile  del  settore
finanziario alla crescita economica;
    b) prevedere che al Comitato partecipino la Banca d'Italia,  alla
quale e' attribuita la  presidenza,  la  CONSOB,  l'Istituto  per  la
vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione  di  vigilanza
sui  fondi  pensione  (COVIP),   che   condividono   l'obiettivo   di
salvaguardia della stabilita' del sistema finanziario;
    c)  prevedere  che  alle  sedute   del   Comitato   assista   una
rappresentanza del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  senza
diritto di voto,  e  che  il  presidente  possa  invitare,  anche  su
proposta degli altri membri, soggetti  terzi  ad  assistere,  a  fini
consultivi, alle sedute;
    d) prevedere le regole di funzionamento e di  voto  del  Comitato
stabilendo:
      1) che il Comitato deliberi, di regola, con il voto  favorevole
della maggioranza dei suoi partecipanti;
      2) che, in caso  di  parita',  il  voto  del  presidente  valga
doppio;
      3) che le raccomandazioni di cui alla lettera  l),  nonche'  le
segnalazioni  e  i  pareri  di  cui  alla  lettera  m),  espressi  su
iniziativa  del  Comitato,  siano  approvati  con   il   consenso   o
l'astensione dell'autorita' cui la raccomandazione e'  indirizzata  o
che sia specificamente competente  per  la  materia  che  costituisce
l'oggetto principale della segnalazione o del parere;
      4) i casi in cui le decisioni sono rese pubbliche;
    e) attribuire il ruolo di guida nelle politiche  macroprudenziali
alla Banca  d'Italia,  che  svolge  le  funzioni  di  segreteria  del
Comitato;
    f) attribuire al Comitato il compito di identificare, analizzare,
classificare, sorvegliare e valutare i rischi per la  stabilita'  del
sistema finanziario nel suo complesso;
    g) attribuire al Comitato le funzioni, i poteri, gli strumenti  e
i compiti di cooperazione con altre autorita', nazionali ed  europee,
previsti dalla raccomandazione CERS/2011/3;
    h) attribuire al Comitato il compito di definire  indicatori  per
il monitoraggio del rischio sistemico e  per  l'uso  degli  strumenti
macroprudenziali;
    i) attribuire al Comitato il  potere  di  definire  e  perseguire
strategie e obiettivi intermedi rispetto a quelli di cui alla lettera
a) e di rivederli periodicamente in considerazione dei rischi per  la
stabilita' finanziaria;
    l)   attribuire   al   Comitato   il   potere   di    indirizzare
raccomandazioni alla Banca d'Italia, alla CONSOB,  all'IVASS  e  alla
COVIP e prevedere che tali  autorita'  motivino  l'eventuale  mancata
attuazione delle raccomandazioni stesse;
    m) attribuire al Comitato il potere  di  effettuare  segnalazioni
alle  Camere,  al  Governo,  ad  altre  autorita',  enti  pubblici  e
organismi dello Stato, aventi a oggetto  l'opportunita'  di  adottare
misure, anche normative, nonche' di esprimere pareri, ove richiesto o
di propria iniziativa, sugli schemi di atti normativi rilevanti per i
suoi obiettivi;
    n) prevedere  che  il  Comitato  possa  elaborare  metodologie  e
procedure per identificare le istituzioni e le strutture  finanziarie
aventi rilevanza sistemica e provvedere  alla  loro  identificazione,
fatti salvi i  poteri  in  materia  attribuiti  a  singole  autorita'
partecipanti al Comitato dalle rispettive normative di settore;
    o) attribuire al Comitato il  potere  di  richiedere  alla  Banca
d'Italia, alla CONSOB, all'IVASS e alla  COVIP  tutti  i  dati  e  le
informazioni necessari all'esercizio delle sue funzioni;
    p) prevedere che il Comitato possa acquisire,  tramite  la  Banca
d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e  la  COVIP  in  base  alle  rispettive
competenze, le  informazioni  necessarie  per  lo  svolgimento  delle
proprie  funzioni  da  soggetti  privati   che   svolgono   attivita'
economiche rilevanti  ai  fini  della  stabilita'  finanziaria  e  da
soggetti pubblici,  secondo  quanto  previsto  dalla  raccomandazione
CERS/2011/3,  e  che,  quando  le  informazioni  non  possono  essere
acquisite tramite le autorita' di cui alla presente lettera ai  sensi
delle rispettive legislazioni  di  settore,  il  Comitato  ne  chieda
l'acquisizione alla Banca d'Italia,  alla  quale  sono  attribuiti  i
necessari  poteri;  prevedere  che  il  Comitato  condivida  con   le
autorita' i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle loro
funzioni;
    q) prevedere che ai soggetti privati  che  non  ottemperano  agli
obblighi di fornire le informazioni richieste dalla  Banca  d'Italia,
dalla CONSOB, dall'IVASS e dalla  COVIP  ai  sensi  delle  rispettive
legislazioni di settore, secondo quanto previsto  dalla  lettera  p),
siano applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste  dalle
medesime legislazioni di settore; negli altri casi prevedere  che  la
Banca d'Italia possa irrogare ai soggetti privati che non ottemperano
agli obblighi di  fornire  le  informazioni  da  essa  richieste  una
sanzione amministrativa pecuniaria tale da assicurare il rispetto dei
principi di proporzionalita', dissuasivita'  e  adeguatezza,  secondo
un'articolazione che preveda un minimo non inferiore a 5.000  euro  e
un massimo non superiore a 5 milioni  di  euro;  prevedere  che  alle
violazioni delle richieste di informazioni della  Banca  d'Italia  si
applichino gli articoli 144-quater, 145 e 145-quater del testo  unico
delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che la Banca d'Italia  possa
avvalersi  del  Corpo  della  guardia  di  finanza  per  i  necessari
accertamenti;
    r) prevedere che il Comitato presenti annualmente  al  Governo  e
alle Camere una relazione sulla propria attivita';
    s) apportare alle legislazioni di  settore  relative  alla  Banca
d'Italia, alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP le modifiche necessarie
alla  corretta   e   integrale   attuazione   della   raccomandazione
CERS/2011/3 e, in particolare, prevedere modifiche  all'articolo  188
del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo
7  settembre  2005,  n.  209,  al  fine  di   assicurare   l'adeguato
coordinamento  con  le  disposizioni  di  attuazione  della  presente
delega, prevedendo, in particolare, in coerenza con  le  disposizioni
europee che regolano la gestione dei casi di difficolta'  di  imprese
di assicurazione e di  riassicurazione,  condizioni  e  modalita'  di
esercizio dei poteri ivi previsti.
  3. Nell'esercizio della  delega  per  l'attuazione  degli  articoli
23-ter,  paragrafo  7,  e  28,  paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)
2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168, il  Governo
si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
    a) designare il Comitato per le  politiche  macroprudenziali,  ai
sensi  dell'articolo  23-ter,  paragrafo  7,  del  regolamento   (UE)
2016/1011, quale autorita' competente a valutare se una  clausola  di
riserva di uno specifico tipo di  accordo  originariamente  convenuta
non rispecchi piu', oppure rispecchi con differenze significative, il
mercato o la realta' economica che l'indice di riferimento in via  di
cessazione intendeva misurare e se l'applicazione  di  tale  clausola
possa costituire una minaccia per la stabilita' finanziaria;
    b)  prevedere  che  il  Comitato  renda  pubblici  gli   elementi
considerati alla base della valutazione di cui alla lettera a);
    c) prevedere che il Comitato si doti delle  procedure  necessarie
per l'effettuazione della valutazione di cui alla lettera a);
    d) apportare al testo unico delle leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
le opportune modificazioni volte a consentire una  gestione  ordinata
delle  conseguenze  derivanti  dalla  cessazione  di  un  indice   di
riferimento ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2,  del  regolamento
(UE) 2016/1011;
    e)  prevedere  che  le  banche  e  gli  intermediari   finanziari
pubblichino,  anche  per   estratto,   e   mantengano   costantemente
aggiornati nel proprio sito internet i piani  previsti  dall'articolo
28,  paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  2016/1011   e   che   gli
aggiornamenti  di  tali  piani  siano  portati  a  conoscenza   della
clientela tramite un'informativa relativa all'avvenuto  aggiornamento
del piano e che rimandi alla versione aggiornata pubblicata nei  siti
internet  delle  banche  e  degli  intermediari  finanziari,  con  le
modalita' previste dall'articolo  119  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
    f) prevedere che le clausole contrattuali  aventi  ad  oggetto  i
tassi di interesse consentano di individuare,  anche  per  rinvio  ai
piani di cui alla lettera e), le modifiche all'indice di  riferimento
o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o  di
cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto;
    g) prevedere che, al verificarsi di una variazione sostanziale  o
della cessazione dell'indice di riferimento, le modifiche  all'indice
di riferimento o l'indice sostitutivo,  individuati  ai  sensi  della
lettera f), siano comunicati al cliente trenta giorni  prima  che  la
modifica  o  la  cessazione  dell'indice  di   riferimento   assumano
efficacia; la modifica  si  intende  approvata  ove  il  cliente  non
receda, senza spese, dal contratto entro  due  mesi  dalla  ricezione
della comunicazione; in quest'ultimo caso prevedere  che  il  cliente
abbia diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione
delle condizioni precedentemente praticate;
    h) stabilire che le modifiche o la  sostituzione  dell'indice  di
riferimento per le quali non siano state osservate le prescrizioni di
cui alle lettere da e) a g) siano inefficaci e che in  tale  caso  si
applichi l'indice sostitutivo definito ai sensi del regolamento  (UE)
2016/1011; prevedere che,  ove  non  sia  definito  tale  indice,  si
applichi il tasso previsto dall'articolo 117, comma  7,  lettera  a),
del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, o, per i contratti di credito di cui al capo II  del  titolo  VI
del medesimo testo unico, il tasso  previsto  dall'articolo  125-bis,
comma 7, lettera a), dello stesso;
    i) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere da f)  a  h)
si applichino ai contratti aventi  a  oggetto  operazioni  e  servizi
disciplinati ai sensi del titolo VI del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche ove diversi da quelli di
cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero  18),  del  regolamento  (UE)
2016/1011; prevedere che in tali casi non si applichi l'articolo  118
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;
    l) prevedere che entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore
delle disposizioni attuative del  presente  comma  le  banche  e  gli
intermediari finanziari:
      1) rendano nota  alla  clientela  la  pubblicazione  dei  piani
secondo quanto indicato alla lettera e);
      2) comunichino ai clienti le variazioni contrattuali necessarie
per introdurre le clausole previste alla lettera f); la  modifica  si
intende approvata  ove  il  cliente  non  receda,  senza  spese,  dal
contratto entro due mesi  dalla  ricezione  della  comunicazione;  in
quest'ultimo caso egli  ha  diritto,  in  sede  di  liquidazione  del
rapporto,   all'applicazione   delle    condizioni    precedentemente
praticate;
    m) prevedere che le variazioni  contrattuali  per  le  quali  non
siano state osservate le prescrizioni di cui alla  lettera  l)  siano
inefficaci; in caso di inefficacia della  modifica  e  di  successiva
variazione  sostanziale  o  cessazione  dell'indice  di   riferimento
applicato  al  contratto,  prevedere   che   si   applichi   l'indice
sostitutivo  definito  ai  sensi  del  regolamento  (UE)   2016/1011;
prevedere che, ove non sia definito tale indice, si applichi il tasso
previsto dall'articolo 117, comma 7, lettera a), del testo  unico  di
cui al decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  o,  per  i
contratti di credito di cui al capo II del  titolo  VI  del  medesimo
testo unico,  il  tasso  previsto  dall'articolo  125-bis,  comma  7,
lettera a), dello stesso;
    n) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere  l),  numero
2), e m) si applichino ai contratti aventi  a  oggetto  operazioni  e
servizi disciplinati ai sensi del titolo VI del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche ove  diversi  da
quelli  di  cui  all'articolo  3,  paragrafo  1,  numero   18),   del
regolamento (UE) 2016/1011, e ai soggetti  che  prestano  i  relativi
servizi; prevedere che in tali casi non si  applichi  l'articolo  118
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.
  4. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il  Governo,  con
la procedura ivi prevista e  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
direttivi di cui ai commi 2 e 3, puo' emanare disposizioni correttive
e integrative dei medesimi decreti legislativi.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.
                               Art. 7
 
Delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale e  per
  l'attuazione del regolamento (UE) 2021/23, relativo a un quadro  di
  risanamento e risoluzione  delle  controparti  centrali  e  recante
  modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012,  (UE)
  n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365  e  delle  direttive
  2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132.
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le  procedure  di  cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito  il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'  decreti
legislativi  per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale   al
regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
16 dicembre 2020.
  2. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1  il  Governo
osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo 32 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
    a) ferme restando le attribuzioni previste dal  regolamento  (UE)
n. 648/2012 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  4  luglio
2012, in capo alle autorita' competenti di cui all'articolo 2, numero
7), del regolamento (UE) 2021/23, designare la Banca  d'Italia  quale
unica autorita' di risoluzione nazionale, ai sensi  dell'articolo  3,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, attribuendo a quest'ultima
tutti i poteri assegnati  all'autorita'  di  risoluzione  dal  citato
regolamento;
    b) designare il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  quale
Ministero incaricato, ai sensi  dell'articolo  3,  paragrafo  8,  del
regolamento (UE) 2021/23, dell'esercizio delle funzioni previste  dal
regolamento medesimo, definendo le opportune modalita' di scambio  di
informazioni  con  la  Banca  d'Italia  e  con  la  CONSOB  al   fine
dell'esercizio di tali funzioni e di quanto  previsto  dalla  lettera
c);
    c) prevedere l'approvazione del Ministero dell'economia  e  delle
finanze prima  di  dare  attuazione  a  decisioni  dell'autorita'  di
risoluzione che, alternativamente o congiuntamente:
      1) abbiano un impatto diretto sul bilancio dello Stato;
      2) abbiano implicazioni sistemiche che  possano  verosimilmente
causare un impatto diretto sul bilancio dello Stato;
      3) diano avvio alla risoluzione di una controparte centrale;
    d) definire la ripartizione tra la Banca d'Italia e la CONSOB dei
poteri previsti dai titoli III, IV e V del regolamento (UE) 2021/23 e
assegnati alle autorita' competenti di cui all'articolo 2, numero 7),
del medesimo regolamento, avendo particolare riguardo all'esigenza di
assicurare la tempestivita' degli interventi  e  la  celerita'  delle
procedure e tenendo conto del riparto di attribuzioni previsto  dalla
legislazione vigente e dal regolamento (UE) n. 648/2012;
    e) attribuire alla Banca d'Italia e  alla  CONSOB  il  potere  di
ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto  delle  competenze
alle stesse spettanti e nell'ambito e per le finalita' specificamente
previsti dal regolamento  (UE)  2021/23.  Nell'esercizio  dei  poteri
regolamentari la Banca d'Italia e la CONSOB tengono conto delle linee
guida emanate dall'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei
mercati (AESFEM) ai sensi del regolamento (UE) 2021/23;
    f) prevedere che il regime di responsabilita' di cui all'articolo
24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sia esteso:
      1) all'esercizio delle funzioni  disciplinate  dal  regolamento
(UE) 2021/23, con riferimento alla Banca d'Italia e alla  CONSOB,  ai
componenti dei loro organi, ai loro dipendenti, nonche'  agli  organi
delle procedure di risoluzione, compresi i commissari, la controparte
centrale-ponte e i componenti dei suoi organi;
      2) all'esercizio, da parte della Banca d'Italia e della CONSOB,
secondo le rispettive competenze, dei poteri  di  intervento  precoce
disciplinati dal regolamento (UE) 2021/23, nonche' agli organi  delle
procedure di intervento precoce e  ai  loro  componenti,  compresi  i
commissari;
    g)  prevedere  che,  per  gli  atti  compiuti  in  attuazione  di
provvedimenti dell'autorita' di risoluzione, la  responsabilita'  dei
componenti degli organi di amministrazione e di controllo,  ai  sensi
dell'articolo  2,  numero  23),  e  dell'alta  dirigenza,  ai   sensi
dell'articolo 2, numero 37),  del  regolamento  (UE)  2021/23,  della
controparte centrale sottoposta a risoluzione sia limitata ai casi di
dolo o colpa grave;
    h) non avvalersi della facolta' di imporre l'approvazione ex ante
da parte dell'autorita' giudiziaria della decisione di  adottare  una
misura  di  prevenzione  o   di   gestione   della   crisi   prevista
dall'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23;
    i)  mediante  estensione  dell'ambito  applicativo  dell'articolo
2638, comma 3-bis, del codice civile, disporre l'equiparazione,  agli
effetti della legge penale,  delle  autorita'  e  delle  funzioni  di
risoluzione di cui al regolamento (UE) 2021/23 alle autorita' e  alle
funzioni di vigilanza;
    l) disporre che la violazione dell'obbligo  di  segreto  previsto
dall'articolo 73 del regolamento (UE) 2021/23 da  parte  di  soggetti
che non rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato  di
pubblico servizio sia punita a norma  dell'articolo  622  del  codice
penale, con procedibilita' d'ufficio;
    m) con riferimento alla disciplina delle  sanzioni  previste  dal
regolamento (UE) 2021/23:
      1)  introdurre  nell'ordinamento  nazionale,  tenuto  conto  di
quanto previsto dall'articolo 82, paragrafo 1, del  regolamento  (UE)
2021/23, nuove fattispecie di illeciti amministrativi per  violazione
delle disposizioni del medesimo regolamento, stabilendo:
        1.1) l'applicazione delle sanzioni amministrative  pecuniarie
a  controparti  centrali  o  a  partecipanti  diretti  delle   stesse
controparti centrali nei cui confronti siano accertate le  violazioni
e i presupposti che determinano  una  responsabilita'  da  parte  dei
soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  o
controllo nonche' dei dipendenti o di coloro che operano  sulla  base
di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione  del
soggetto vigilato, anche in forma  diversa  dal  rapporto  di  lavoro
subordinato;
        1.2) l'entita' delle sanzioni amministrative  pecuniarie,  in
modo tale che:
          1.2.1) la sanzione applicabile alle persone giuridiche  sia
compresa tra il minimo di 30.000 euro e il massimo del 10  per  cento
del fatturato;
          1.2.2) la sanzione applicabile  alle  persone  fisiche  sia
compresa tra il minimo di 5.000 euro e il massimo  di  5  milioni  di
euro;
          1.2.3) qualora  il  vantaggio  ottenuto  dall'autore  della
violazione sia superiore ai limiti massimi indicati ai numeri  1.2.1)
e 1.2.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del
vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile;
      2) attribuire alla Banca d'Italia e  alla  CONSOB,  secondo  le
rispettive competenze, il potere di irrogare le  sanzioni;  definire,
tenuto  anche  conto  di  quanto  previsto   dall'articolo   85   del
regolamento (UE) 2021/23, i criteri cui la Banca d'Italia e la CONSOB
devono attenersi nella determinazione dell'ammontare della  sanzione,
anche in deroga alle disposizioni della legge 24  novembre  1981,  n.
689;
      3) attribuire alla Banca d'Italia e  alla  CONSOB,  secondo  le
rispettive competenze, il compito di comunicare all'AESFEM, ai  sensi
dell'articolo  84  del  regolamento  (UE)  2021/23,  le  informazioni
previste  dal  medesimo  regolamento  sulle  sanzioni  applicate   da
ciascuna di esse;
      4) attribuire alla Banca d'Italia e  alla  CONSOB,  secondo  le
rispettive competenze, il potere di definire disposizioni  attuative,
anche con riferimento alla definizione  della  nozione  di  fatturato
utile  per  la  determinazione   della   sanzione,   alla   procedura
sanzionatoria e alle modalita' di pubblicazione dei provvedimenti che
irrogano le sanzioni;
      5) prevedere, ove compatibili con il regolamento (UE)  2021/23,
efficaci strumenti  per  la  deflazione  del  contenzioso  o  per  la
semplificazione dei  procedimenti  di  applicazione  della  sanzione,
anche conferendo alla  Banca  d'Italia  e  alla  CONSOB,  secondo  le
rispettive competenze, la facolta' di escludere l'applicazione  della
sanzione   per   condotte   prive   di   effettiva   offensivita'   o
pericolosita';
      6) attribuire alla Banca d'Italia e  alla  CONSOB,  secondo  le
rispettive competenze, il potere di adottare le misure  previste  dal
regolamento  (UE)  2021/23   relative   alla   reprimenda   pubblica,
all'ordine di cessare o di porre rimedio a condotte irregolari e alla
sospensione temporanea dall'incarico;
      7) introdurre la possibilita' di una  dichiarazione  giudiziale
dello stato di insolvenza in caso di avvio della risoluzione, ai fini
dell'applicazione delle disposizioni  contenute  nel  titolo  VI  del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e,  a  seguito  dell'entrata  in
vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui  al
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nel titolo IX della parte
prima del medesimo codice, senza  che  in  tal  caso  assuma  rilievo
esimente  l'eventuale  superamento  dello  stato  di  insolvenza  per
effetto della risoluzione;
      8) stabilire l'applicabilita'  agli  organi  della  risoluzione
delle fattispecie penali previste nel titolo VI del regio decreto  16
marzo 1942, n. 267, in coerenza con l'articolo  237,  secondo  comma,
del citato  regio  decreto  n.  267  del  1942,  nonche',  a  seguito
dell'entrata  in  vigore  del  codice   della   crisi   d'impresa   e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.
14, nel titolo IX della parte prima  del  citato  codice  di  cui  al
decreto legislativo n. 14 del 2019, in coerenza con  l'articolo  343,
commi 2 e 3, del medesimo codice;
    n)  apportare  alla  normativa  vigente  tutte  le  modificazioni
necessarie ad assicurare  la  corretta  e  integrale  applicazione  e
attuazione  del  regolamento  (UE)   2021/23   e   a   garantire   il
coordinamento  con  le  altre  disposizioni  vigenti  per  i  settori
interessati dalla normativa da attuare, avendo riguardo al riparto di
funzioni  tra  la  Banca  d'Italia  e  la   CONSOB   previsto   dalla
legislazione  vigente,  nonche'   prevedendo   opportune   forme   di
coordinamento tra le due autorita';
    o) fermo restando quanto previsto dalla lettera n), apportare  al
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui  al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al decreto legislativo
16 novembre 2015, n. 180, e al  testo  unico  delle  disposizioni  in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, ogni altra modifica necessaria per  chiarire
la disciplina  applicabile,  per  assicurare  maggiore  efficacia  ed
efficienza alla gestione delle crisi di tutti  gli  intermediari  ivi
disciplinati e per il coordinamento con la  disciplina  prevista  nel
regolamento (UE) 2021/23, anche tenendo conto di quanto previsto  dal
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa
e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019,  n.
14, e delle  esigenze  di  proporzionalita'  della  disciplina  e  di
celerita' delle procedure;
    p) prevedere che la  Banca  d'Italia  e  la  CONSOB  adottino  la
disciplina secondaria di cui al presente articolo  entro  centottanta
giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  primo  dei  decreti
legislativi di attuazione della delega di cui al presente articolo.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti
dall'esercizio della delega  di  cui  al  presente  articolo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.
                               Art. 8
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2021/557,  che  modifica   il
  regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la
  cartolarizzazione   e   instaura   un    quadro    specifico    per
  cartolarizzazioni  semplici,  trasparenti  e   standardizzate   per
  sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19.
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le  procedure  di  cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito  il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'  decreti
legislativi  per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale   al
regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
31 marzo 2021.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  si
attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi  generali  di  cui
all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  ai  seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
    a)  apportare  alla  normativa  vigente  tutte  le  modificazioni
necessarie ad assicurare la  corretta  applicazione  del  regolamento
(UE) 2021/557;
    b) individuare la Banca d'Italia, l'IVASS, la CONSOB e la  COVIP,
secondo le relative  attribuzioni,  quali  autorita'  competenti,  ai
sensi dell'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento  (UE)  2017/2402
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  dicembre  2017,  come
modificato  dall'articolo  1,  numero  13),  del   regolamento   (UE)
2021/557;
    c)  prevedere,  ove  opportuno,  il   ricorso   alla   disciplina
secondaria  adottata  dalle  autorita'  individuate  ai  sensi  della
lettera b) nell'ambito e per le finalita' specificamente previste dal
regolamento (UE) 2021/557 e dalla  legislazione  dell'Unione  europea
attuativa del medesimo regolamento;
    d)  estendere  la  disciplina   delle   sanzioni   amministrative
introdotta  in  attuazione  del  regolamento  (UE)   2017/2402   alle
violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti
dall'esercizio della delega  di  cui  al  presente  articolo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.
                               Art. 9
 
Delega  al  Governo  per  il  compiuto  adeguamento  della  normativa
  nazionale al regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di
  una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura  europea
  («EPPO»).
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei  principi
e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234, uno o piu' decreti legislativi per il compiuto
adeguamento della normativa nazionale al regolamento  (UE)  2017/1939
del  Consiglio,  del  12  ottobre  2017,  attuato  con   il   decreto
legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, modificando  la  disciplina  della
competenza prevista  dal  codice  di  procedura  penale  in  modo  da
concentrare negli uffici giudiziari distrettuali la  trattazione  dei
procedimenti per i  reati  che  offendono  gli  interessi  finanziari
dell'Unione europea in  ordine  ai  quali  la  Procura  europea  puo'
esercitare la sua competenza, indipendentemente dalla circostanza che
detta competenza sia esercitata.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Le   amministrazioni
interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
                               Art. 10
 
Delega al Governo per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento
  (UE)   2018/848,   relativo    alla    produzione    biologica    e
  all'etichettatura dei prodotti biologici e  alle  disposizioni  del
  regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali  e  alle
  altre attivita' ufficiali effettuati per  garantire  l'applicazione
  della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme  sulla
  salute e sul benessere degli animali, sulla  sanita'  delle  piante
  nonche' sui prodotti fitosanitari.
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai  sensi  dell'articolo  3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno  o  piu'  decreti
legislativi  per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale   al
regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
30   maggio   2018,   relativo   alla    produzione    biologica    e
all'etichettatura  dei  prodotti  biologici,  e,   limitatamente   ai
controlli  ufficiali  e  altre  attivita'  ufficiali  riguardanti  la
produzione biologica e l'etichettatura  dei  prodotti  biologici,  al
regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita'
ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della  legislazione
sugli alimenti  e  sui  mangimi,  delle  norme  sulla  salute  e  sul
benessere degli animali,  sulla  sanita'  delle  piante  nonche'  sui
prodotti fitosanitari.
  2. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1  il  Governo
osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo 32 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,  i  seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
    a) adeguare il procedimento di autorizzazione  e  il  sistema  di
vigilanza sugli organismi di controllo e di certificazione nonche' la
disciplina degli  adempimenti  connessi  alle  attivita'  svolte  dai
suddetti organismi, comprese le cause  di  sospensione  e  di  revoca
delle deleghe di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848  e
di cui agli articoli 28,  29,  31,  32  e  33  del  regolamento  (UE)
2017/625;
    b) adeguare i procedimenti amministrativi relativi alla  notifica
alle autorita' competenti dello Stato membro di cui  all'articolo  34
del regolamento (UE) 2018/848 per includere le attivita'  con  metodo
biologico;
    c)  definire  i  criteri  e  le  modalita'  di  etichettatura  di
fertilizzanti e prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 31  del
regolamento (UE) 2018/848;
    d)  dettare  le  disposizioni  necessarie  per   procedere   alla
designazione dei laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori
ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione  di
analisi, prove e diagnosi di laboratorio  nell'ambito  dei  controlli
ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa in  materia
di produzione  biologica  e  etichettatura  dei  prodotti  biologici,
compresi  quelli  indicati  nell'allegato  I  al   regolamento   (UE)
2018/848;
    e)  adeguare  il  sistema  sanzionatorio  per  gli  organismi  di
controllo e  per  gli  operatori  biologici,  compresi  i  gruppi  di
operatori, che adottano condotte non  conformi  al  regolamento  (UE)
2018/848,  compreso  l'illecito   utilizzo   dei   termini   riferiti
all'agricoltura biologica da parte di operatori non  assoggettati  al
sistema di controllo.
                               Art. 11
 
Delega al Governo per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale  al
  regolamento (UE) 2018/1727, che  istituisce  l'Agenzia  dell'Unione
  europea per la cooperazione giudiziaria  penale  (Eurojust)  e  che
  sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio.
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi  per  l'adeguamento  della   normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 14 novembre 2018.
  2. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1  il  Governo
osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo 32 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
    a) definire le procedure di nomina, la disciplina economica e  la
posizione ordinamentale del membro nazionale dell'Agenzia dell'Unione
europea  per  la  cooperazione  giudiziaria   penale   (Eurojust)   e
dell'aggiunto, nonche' dell'assistente, in coerenza  sistematica  con
le disposizioni relative ad altri incarichi in sede internazionale  e
sovranazionale analoghi in relazione  alle  attivita'  svolte,  fermo
restando, per il profilo economico, quanto previsto dall'articolo  13
del  decreto-legge  24  aprile   2014,   n.   66,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
    b) individuare il  luogo  ordinario  di  lavoro  dell'aggiunto  e
dell'assistente presso la sede dell'Eurojust;
    c) prevedere i  presupposti  in  presenza  dei  quali  il  membro
nazionale puo' essere assistito da aggiunti  o  assistenti  ulteriori
rispetto  a  quelli  previsti  dall'articolo  7,  paragrafo  2,   del
regolamento (UE) 2018/1727; prevedere che il numero complessivo degli
ulteriori aggiunti o assistenti non sia superiore a tre  unita',  tra
le quali, in ogni caso, non puo' essere nominato piu' di un aggiunto;
    d) armonizzare il diritto nazionale  per  consentire  l'effettivo
esercizio dei poteri di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 3,  4  e  5,
del regolamento (UE) 2018/1727;
    e) regolamentare le procedure per consentire al membro  nazionale
di accedere alle informazioni contenute nei registri nazionali di cui
all'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1727;
    f) disciplinare i criteri di nomina dei corrispondenti  nazionali
di cui all'articolo  20  del  regolamento  (UE)  2018/1727,  nonche',
quando sono nominati piu' corrispondenti, i criteri di individuazione
del responsabile, e disciplinare le modalita' per rendere efficace il
sistema di coordinamento nazionale;
    g) apportare ogni opportuna modifica  alle  norme  processuali  e
ordinamentali al fine di dare piena attuazione  alle  previsioni  del
regolamento   (UE)   2018/1727,   con   particolare   riguardo   alle
disposizioni non direttamente applicabili, e per coordinare le  norme
interne  vigenti  con  quanto  in  esso  previsto,  prevedendo  anche
l'abrogazione della legge 14 marzo 2005, n. 41, e delle  disposizioni
incompatibili con quelle contenute nel regolamento.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
e' autorizzata la spesa di 273.862 euro annui a  decorrere  dall'anno
2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per
il recepimento della normativa europea, di  cui  all'articolo  41-bis
della legge 24 dicembre 2012, n. 234.  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 12
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni  del   regolamento   (UE)   2018/1805,   relativo   al
  riconoscimento reciproco dei provvedimenti  di  congelamento  e  di
  confisca.
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi  per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale   al
regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 14 novembre 2018.
  2. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1  il  Governo
osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo 32 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
    a) prevedere che, fermo restando quanto previsto  dagli  articoli
3, paragrafo 1, 8, paragrafo  1,  lettera  e),  e  19,  paragrafo  1,
lettera f), del  regolamento  (UE)  2018/1805,  il  riconoscimento  e
l'esecuzione dei  provvedimenti  di  sequestro  o  di  confisca  sono
subordinati  alla  condizione  che  i  fatti  che  hanno  dato  luogo
all'adozione dei provvedimenti medesimi  siano  previsti  come  reato
dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi  o
dalla qualificazione ad essi  attribuita  nell'ordinamento  giuridico
dello Stato di emissione;
    b) prevedere che ai certificati di sequestro o  di  confisca  sia
allegata una copia autentica del provvedimento di cui si chiedono  il
riconoscimento   e   l'esecuzione,   fermo   restando    il    potere
dell'autorita'   di   esecuzione   di   chiedere   la    trasmissione
dell'originale  del  provvedimento,  ove  necessario  ai  fini  della
decisione;
    c) individuare  il  Ministero  della  giustizia  quale  autorita'
centrale ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE)
2018/1805,  consentendo  comunque  la  possibilita'  di  trasmissione
diretta dei certificati tra autorita' di  emissione  e  autorita'  di
esecuzione  e  prevedendo,  per   tale   ipotesi,   che   l'autorita'
giudiziaria nazionale informi, anche a fini statistici, il  Ministero
della giustizia dei provvedimenti di sequestro e di confisca ricevuti
o trasmessi per l'esecuzione; prevedere che, in ogni caso, copia  dei
certificati  sia  trasmessa  al  Procuratore  nazionale  antimafia  e
antiterrorismo, se essi si riferiscono a procedimenti per  i  delitti
di cui all'articolo  51,  commi  3-bis  e  3-quater,  del  codice  di
procedura penale, e  al  procuratore  generale  presso  la  corte  di
appello, se essi si riferiscono a procedimenti per i delitti  di  cui
all'articolo 407, comma  2,  lettera  a),  del  codice  di  procedura
penale;
    d) prevedere che il Ministro della  giustizia  sia  competente  a
chiedere allo Stato di emissione  il  rimborso,  totale  o  parziale,
degli importi versati a  titolo  di  risarcimento  nei  casi  di  cui
all'articolo 34  del  regolamento  (UE)  2018/1805,  destinando  tali
importi, previo versamento all'entrata del bilancio dello  Stato,  al
Fondo  unico  giustizia,  di  cui  all'articolo  61,  comma  23,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
    e) determinare le regole di competenza nelle ipotesi di  concorso
di provvedimenti di sequestro o confisca di cui all'articolo  26  del
regolamento (UE) 2018/1805;
    f) in relazione ai provvedimenti di sequestro:
      1)  individuare,  quale  autorita'  di  esecuzione   ai   sensi
dell'articolo 2,  numero  9),  del  regolamento  (UE)  2018/1805,  il
giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo
del  distretto,  determinando  i  criteri   di   attribuzione   della
competenza territoriale;
      2) disciplinare la procedura di  riconoscimento  ed  esecuzione
del provvedimento di  sequestro  e  i  relativi  termini,  prevedendo
l'acquisizione del parere del pubblico  ministero  e  l'applicazione,
nei limiti della compatibilita', delle  disposizioni  del  codice  di
procedura  penale  in  materia  di  esecuzione,  di   revoca   e   di
impugnazione del decreto di sequestro preventivo;
      3) prevedere che dell'esecuzione del sequestro,  delle  istanze
di revoca e della proposizione di atti  di  impugnazione  l'autorita'
giudiziaria procedente  dia  tempestiva  comunicazione  all'autorita'
emittente e, quando il provvedimento di sequestro ha  ad  oggetto  un
bene  culturale  appartenente  al  patrimonio  culturale   nazionale,
altresi' al Ministero della cultura, con  avviso  della  facolta'  di
presentare osservazioni e dei termini entro i quali essa puo'  essere
esercitata;
      4)  individuare  quale  autorita'  di   emissione,   ai   sensi
dell'articolo 2,  numero  8),  del  regolamento  (UE)  2018/1805,  la
medesima autorita' giudiziaria che ha adottato  il  provvedimento  di
sequestro;
    g) in relazione ai provvedimenti di confisca:
      1)  individuare  quale  autorita'  di  esecuzione,   ai   sensi
dell'articolo 2, numero 9), del regolamento (UE) 2018/1805, la  corte
di appello, determinandone la  competenza  territoriale  con  criteri
omogenei a quelli individuati in forza del numero 1) della lettera f)
del presente comma;
      2) prevedere  che,  nei  casi  previsti  dall'articolo  21  del
regolamento (UE) 2018/1805, la corte di appello  disponga  il  rinvio
del riconoscimento e dell'esecuzione del  provvedimento  di  confisca
con decreto motivato adottato senza formalita';
      3) disciplinare la procedura di  riconoscimento  ed  esecuzione
del provvedimento di confisca e i  relativi  termini,  prevedendo  la
partecipazione anche dell'autorita'  di  emissione,  di  coloro  che,
sulla base degli atti, risultano essere titolari di diritti reali sul
bene oggetto della confisca e, quando il provvedimento di confisca ha
ad oggetto un bene culturale  appartenente  al  patrimonio  culturale
nazionale, del Ministero della cultura;
      4) prevedere che contro la  decisione  sul  riconoscimento  del
provvedimento di confisca sia ammesso ricorso per cassazione solo per
violazione di legge, stabilendo,  ove  necessario,  specifiche  norme
procedurali per la trattazione del ricorso;
      5)  prevedere   che   la   sentenza   di   riconoscimento   del
provvedimento di confisca sia eseguita solo  dopo  che  sia  divenuta
irrevocabile e che al procedimento esecutivo si applichino, in quanto
compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 7  agosto  2015,
n. 137;
      6) prevedere che, fermo restando quanto disposto  dall'articolo
30 del regolamento (UE)  2018/1805,  per  la  destinazione  dei  beni
confiscati si  osservino,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
dell'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137;
      7)  individuare  quale  autorita'   di   emissione   ai   sensi
dell'articolo 2,  numero  8),  del  regolamento  (UE)  2018/1805,  il
pubblico  ministero  presso  il  giudice   dell'esecuzione   e,   nei
procedimenti  per  l'applicazione   delle   misure   di   prevenzione
patrimoniali previste dal codice di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, il pubblico ministero presso il  giudice  che
ha emesso il provvedimento di confisca;
      8) predisporre, attraverso  la  previsione  dell'accesso  a  un
rimedio  restitutorio,  la  disciplina   necessaria   ad   assicurare
l'esecuzione delle confische ordinate con sentenze  emesse  all'esito
di  processi  celebrati  in  assenza,  ovvero  disposte  dal  giudice
dell'esecuzione a seguito di sentenze emesse  all'esito  di  processi
celebrati in assenza, quando  non  ricorrono  le  condizioni  di  cui
all'articolo 19,  paragrafo  1,  lettera  g),  del  regolamento  (UE)
2018/1805;
    h)  provvedere,  ove  necessario,  a  modificare  o  abrogare  le
disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35,  e  del
decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, al  fine  di  armonizzarle
con quelle introdotte in esecuzione della delega di cui al  comma  1,
eventualmente anche accorpando la complessiva disciplina in un  testo
normativo unitario;
    i) apportare le necessarie modifiche agli articoli 419, 429 e 552
del   codice   di   procedura   penale,   prevedendo   l'avvertimento
all'imputato della possibile adozione del provvedimento  di  confisca
nel  processo  celebrato  in  sua  assenza,  conformemente  a  quanto
previsto dall'articolo 19, paragrafo 1, lettera  g),  punto  i),  del
regolamento (UE) 2018/1805;
    l)  apportare  ogni  ulteriore  opportuna  modifica  alle   norme
dell'ordinamento interno  al  fine  di  dare  piena  attuazione  alle
previsioni del regolamento (UE) 2018/1805, con  particolare  riguardo
alle  disposizioni   non   direttamente   applicabili,   e   abrogare
espressamente le norme interne che risultino incompatibili con quelle
del medesimo regolamento.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Le   amministrazioni
interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
                               Art. 13
 
Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)
  2019/1937, riguardante la protezione delle  persone  che  segnalano
  violazioni del diritto dell'Unione.
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2019, il Governo osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
    a) modificare, in conformita'  alla  disciplina  della  direttiva
(UE) 2019/1937, la normativa  vigente  in  materia  di  tutela  degli
autori di segnalazioni delle violazioni di cui all'articolo  2  della
citata direttiva, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di  un
contesto lavorativo pubblico  o  privato,  e  dei  soggetti  indicati
all'articolo 4, paragrafo 4, della stessa direttiva;
    b)  curare  il  coordinamento  con   le   disposizioni   vigenti,
assicurando un alto grado di protezione e tutela dei soggetti di  cui
alla lettera a), operando le necessarie abrogazioni  e  adottando  le
opportune disposizioni transitorie;
    c) esercitare l'opzione di  cui  all'articolo  25,  paragrafo  1,
della direttiva (UE) 2019/1937,  che  consente  l'introduzione  o  il
mantenimento delle disposizioni  piu'  favorevoli  ai  diritti  delle
persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al  fine  di
assicurare comunque il massimo livello di  protezione  e  tutela  dei
medesimi soggetti;
    d) operare gli opportuni adattamenti delle  disposizioni  vigenti
al fine di conformare la normativa nazionale a quella europea,  anche
in relazione a violazioni di diritto interno riconducibili a reati  o
comportamenti  impropri  che   compromettono   la   cura   imparziale
dell'interesse pubblico  o  la  regolare  organizzazione  e  gestione
dell'ente.
                               Art. 14
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del  regolamento  (UE)  2019/816,  che  istituisce  un
  sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in  possesso
  di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di
  paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di
  informazione  sui  casellari  giudiziali,   e   che   modifica   il
  regolamento (UE) 2018/1726.
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le  procedure  di  cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito  il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'  decreti
legislativi  per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale   al
regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 aprile 2019.
  2. Nell'esercizio della delega di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo, il Governo osserva, oltre ai principi e  criteri  direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
    a)  apportare  alle  norme  di  rango  primario  in  materia   di
identificazione di cittadini di Stati terzi, apolidi e persone la cui
cittadinanza e' ignota, di casellario giudiziale e di  scambio  delle
relative informazioni, nonche' al codice di procedura penale  e  alle
norme di attuazione, di coordinamento e  transitorie  del  codice  di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.
271, le modifiche e  le  integrazioni  necessarie  per  l'adeguamento
della  normativa  interna  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)
2019/816,  con  particolare  riguardo  a  quelle   non   direttamente
applicabili;
    b) assicurare la  conformita'  delle  disposizioni  nazionali  di
adeguamento  di  cui  alla  lettera  a)  ai  principi  e  alle  norme
sovranazionali in materia di protezione dei dati personali;
    c) adottare ogni opportuna modifica alle norme del codice penale,
del codice di procedura penale, alle norme sul casellario  giudiziale
e a quelle  dei  decreti  legislativi  emanati  in  attuazione  della
decisione quadro 2008/675/GAI del  Consiglio,  del  24  luglio  2008,
relativa alla considerazione delle decisioni di  condanna  tra  Stati
membri dell'Unione europea in  occasione  di  un  nuovo  procedimento
penale, della decisione quadro 2009/315/GAI  del  Consiglio,  del  26
febbraio 2009,  relativa  all'organizzazione  e  al  contenuto  degli
scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte  dal  casellario
giudiziario, della decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile
2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari
giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11  della  decisione
quadro  2009/315/GAI,  nonche'  della  direttiva  (UE)  2019/884  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che  modifica
la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo
scambio di informazioni sui cittadini di paesi  terzi  e  il  sistema
europeo di informazione  sui  casellari  giudiziali  (ECRIS),  e  che
sostituisce la decisione  2009/316/GAI  del  Consiglio,  al  fine  di
armonizzare il quadro giuridico  nazionale  e  di  favorire  il  piu'
efficace perseguimento delle finalita' dei  citati  atti  dell'Unione
europea.
                               Art. 15
 
Principi  e  criteri  direttivi  per  l'adeguamento  della  normativa
  nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784, relativo
  al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online.
 
  1. Nell'esercizio della delega per il  completo  adeguamento  della
normativa nazionale  al  regolamento  (UE)  2021/784  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29  aprile  2021,  il  Governo  osserva,
oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche  i  seguenti  principi  e
criteri direttivi specifici:
    a) individuare le autorita' competenti ad emettere  ed  esaminare
gli ordini di rimozione  ai  sensi  dell'articolo  12,  paragrafo  1,
lettere a) e b), del  regolamento  (UE)  2021/784,  disciplinando  il
procedimento  per  l'adozione  delle  predette  misure  in  modo   da
prevedere l'immediata informativa del Procuratore nazionale antimafia
e  antiterrorismo  e  l'acquisizione  di   elementi   informativi   e
valutativi  anche  presso   il   Comitato   di   analisi   strategica
antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 3  agosto
2007, n. 124;
    b)  individuare  l'organo  del  Ministero  dell'interno  per   la
sicurezza e la regolarita' dei servizi di  telecomunicazione  di  cui
all'articolo 14, comma 2, della  legge  3  agosto  1998,  n.  269,  e
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio  2015,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  aprile  2015,  n.  43,
quale autorita' competente per sorvegliare l'attuazione delle  misure
di cui  all'articolo  5  del  regolamento  (UE)  2021/784,  ai  sensi
dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del medesimo  regolamento,
nonche' quale struttura di supporto  tecnico  al  punto  di  contatto
designato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento;
    c) prevedere,  per  le  violazioni  delle  disposizioni  indicate
all'articolo 18 del regolamento  (UE)  2021/784,  sanzioni  efficaci,
dissuasive e proporzionate alla gravita' delle violazioni medesime;
    d) individuare le autorita' competenti a irrogare le sanzioni  di
cui alla lettera c) e a vigilare sull'osservanza  delle  disposizioni
del regolamento (UE) 2021/784,  diverse  dalle  misure  di  cui  alla
lettera b);
    e)  prevedere  effettivi  strumenti  di  tutela  in  favore   dei
prestatori di servizi di hosting e dei  fornitori  di  contenuti  nei
casi previsti dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/784;
    f) apportare ogni necessaria modifica alle norme  in  materia  di
terrorismo gia' vigenti e, in particolare, alle disposizioni  di  cui
all'articolo 2 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, al fine di dare
piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE)  2021/784,  con
particolare riguardo alle disposizioni non direttamente  applicabili,
prevedendo anche l'abrogazione delle disposizioni  incompatibili  con
quelle contenute nel regolamento medesimo.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti
dall'esercizio della delega  di  cui  al  presente  articolo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.
                               Art. 16
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni   del   regolamento   (UE)   2019/4,   relativo   alla
  fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi
  medicati,  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.  183/2005   del
  Parlamento europeo e  del  Consiglio  e  che  abroga  la  direttiva
  90/167/CEE del Consiglio.
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai  sensi  dell'articolo  3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno  o  piu'  decreti
legislativi  per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale   al
regolamento (UE) 2019/4  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
dell'11 dicembre 2018.
  2. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1  il  Governo
osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo 32 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
    a) individuare  il  Ministero  della  salute,  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano quali autorita' competenti a
svolgere i compiti previsti dal regolamento (UE) 2019/4, specificando
le rispettive competenze;
    b) adeguare e semplificare le norme vigenti al fine di  eliminare
processi e vincoli ormai obsoleti;
    c) ridefinire il sistema sanzionatorio per  la  violazione  delle
disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 attraverso la previsione  di
sanzioni efficaci, dissuasive e  proporzionate  alla  gravita'  delle
relative violazioni.
                               Art. 17
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del regolamento (UE) 2019/6,  relativo  ai  medicinali
  veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE.
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi  per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale   al
regolamento (UE) 2019/6  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
dell'11 dicembre 2018.
  2. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1  il  Governo
osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo 32 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
    a) individuare, ai sensi dell'articolo 137 del  regolamento  (UE)
2019/6, il Ministero della salute, le regioni e le province  autonome
di Trento e di  Bolzano  quali  autorita'  competenti  a  svolgere  i
compiti previsti, secondo le rispettive competenze, e prevedere forme
di coordinamento tra le medesime autorita';
    b) stabilire i contenuti, i tempi e le modalita' di registrazione
delle informazioni che i fabbricanti e  i  distributori  all'ingrosso
nonche' le farmacie e altri rivenditori al dettaglio, i veterinari  e
gli allevatori sono tenuti a comunicare al  Ministero  della  salute,
alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;
    c) rimodulare il sistema delle tariffe  sulla  base  dei  compiti
effettivi previsti dal regolamento (UE) 2019/6;
    d)  consentire   la   pubblicita'   dei   medicinali   veterinari
immunologici,  soggetti  a  prescrizione  veterinaria,   rivolta   ad
allevatori professionisti, come previsto dall'articolo 120, paragrafo
2,  del  regolamento  (UE)  2019/6,  purche'  la  pubblicita'  inviti
esplicitamente  gli  allevatori  professionisti   a   consultare   il
veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico;
    e)  prevedere  l'adeguamento  e  il  coordinamento  dei   sistemi
informatici nazionali rispetto ai sistemi informatici  istituiti  con
il regolamento (UE) 2019/6  e  gestiti  dall'Agenzia  europea  per  i
medicinali per le finalita' previste dagli articoli 6,  55,  57,  58,
61, 67, 74, 76, 81, 88, 91, 92, 94, 95, 100, 132 e 155  del  medesimo
regolamento;
    f) ridefinire il sistema sanzionatorio per  la  violazione  delle
disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 attraverso la previsione  di
sanzioni efficaci, dissuasive e  proporzionate  alla  gravita'  delle
relative violazioni;
    g) prevedere che il medico veterinario, nell'ambito della propria
attivita', possa consegnare all'allevatore o  al  proprietario  degli
animali  medicinali  veterinari  della  propria  scorta,   anche   da
confezioni multiple  in  frazioni  distribuibili  singolarmente,  ove
disponibili sul mercato, corredate di supporto informativo  conforme,
allo scopo di attuare la terapia prescritta in modo da  garantire  la
tutela immediata del benessere animale;
    h) prevedere, nel caso di medicinali registrati anche per animali
destinati alla produzione di  alimenti,  che  il  medico  veterinario
registri in  un  sistema  digitale  lo  scarico  delle  confezioni  o
quantita' di  medicinali  veterinari  della  propria  scorta  da  lui
utilizzate   nell'ambito   dell'attivita'   zooiatrica    ai    sensi
dell'articolo 85, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006,  n.
193, o cedute.
                               Art. 18
 
Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009,
  relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le  procedure  di  cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito  il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'  decreti
legislativi per l'attuazione del regolamento (CE)  n.  1099/2009  del
Consiglio, del 24 settembre 2009.
  2. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1  il  Governo
osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo 32 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
    a) prevedere  specifiche  e  progressive  misure  finalizzate  ad
introdurre, entro il 31 dicembre 2026,  il  divieto  di  abbattimento
selettivo dei pulcini di linea maschile delle  galline  della  specie
Gallus  gallus  domesticus  provenienti  da  linee   di   allevamento
orientate alla  produzione  di  uova  non  destinate  alla  cova,  ad
eccezione dei casi  in  cui  l'abbattimento  dei  pulcini  sia  stato
prescritto  ai  sensi  della  normativa  vigente  che  disciplina  le
malattie animali oppure sia necessario, in casi specifici, per motivi
connessi alla protezione degli animali;
    b) garantire alle aziende di produzione di  pulcini  (incubatoi),
di cui  all'ambito  di  applicazione  del  presente  articolo,  anche
attraverso  il  coinvolgimento  delle   associazioni   nazionali   di
categoria, nel rispetto dei termini di decorrenza di cui alla lettera
a), congrui tempi di adeguamento alla normativa  per  l'aggiornamento
delle procedure di lavoro e dello stato  tecnologico  delle  medesime
imprese;
    c)  favorire  l'introduzione  e  lo  sviluppo  e  promuovere   la
conoscenza di tecnologie e strumenti per il sessaggio degli  embrioni
in ovo (cosiddetto «in ovo sexing») in grado di identificare il sesso
del pulcino ancora prima della schiusa, al fine di scartare  le  uova
che contengano pulcini maschi, o di altre tecnologie  innovative  che
offrano una valida alternativa  alla  pratica  dell'abbattimento  dei
pulcini;
    d) promuovere appropriate politiche di incentivazione, promozione
e sostegno delle tecnologie e degli strumenti di cui alla lettera c),
anche al fine di favorire la tutela del benessere degli animali;
    e) adottare i  provvedimenti  necessari  affinche'  le  autorita'
sanitarie territorialmente competenti procedano  ad  ispezioni  negli
stabilimenti di allevamento di galline ovaiole per  la  verifica  del
rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
                               Art. 19
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, che  stabilisce  norme
  relative  alla  messa  a  disposizione  sul  mercato  di   prodotti
  fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009
  e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003.
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai  sensi  dell'articolo  3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno  o  piu'  decreti
legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 5 giugno 2019.
  2. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1  il  Governo
osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo 32 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
    a) indicare il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali  quale  autorita'  competente  nazionale  e  autorita'   di
notifica, nonche' l'Ente unico nazionale di accreditamento (Accredia)
quale organismo di valutazione  e  controllo  della  conformita'  per
l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1009;
    b) definire le procedure di controllo dei prodotti  fertilizzanti
forniti di marchio CE di cui al  regolamento  (UE)  2019/1009  e  dei
prodotti fertilizzanti nazionali;
    c) definire un Piano di controllo  nazionale  pluriennale  per  i
prodotti fertilizzanti  forniti  di  marchio  CE  e  per  i  prodotti
fertilizzanti  nazionali,  tenuto  conto  delle  caratteristiche  dei
singoli prodotti;
    d) adeguare  e  semplificare  le  norme  vigenti  in  materia  di
prodotti  fertilizzanti  nazionali  sulla   base   delle   conoscenze
tecnico-scientifiche;
    e) in adeguamento ai nuovi obblighi  introdotti  dal  regolamento
(UE)  2019/1009,  in  ordine  alla  responsabilita'  degli  operatori
economici sulla conformita' dei  prodotti  fertilizzanti  dell'Unione
europea e per un piu' elevato livello  di  protezione  della  salute,
della  sicurezza  dei  consumatori   e   dell'ambiente,   ridurre   e
semplificare gli oneri informativi e i procedimenti amministrativi  a
carico degli operatori professionali, con particolare  riguardo  alle
piccole  e  medie  imprese,  al  fine  di  ridurre  costi  e  termini
procedimentali;
    f) predisporre un  sistema  informativo  per  la  raccolta  delle
informazioni relative  al  settore  dei  prodotti  fertilizzanti,  da
collegare con i  sistemi  informativi  dell'Unione  europea  e  delle
regioni;
    g) definire le tariffe per la valutazione di nuove  categorie  di
prodotto, le tariffe  per  i  controlli  dei  prodotti  fertilizzanti
inseriti nel registro nazionale nonche' le tariffe  per  i  controlli
dei prodotti fertilizzanti immessi in commercio;
    h) apportare ogni opportuna modifica alle norme  dell'ordinamento
interno, al  fine  di  dare  piena  attuazione  alle  previsioni  del
regolamento   (UE)   2019/1009,   con   particolare   riguardo   alle
disposizioni non direttamente applicabili, e  abrogare  espressamente
le norme interne che risultino incompatibili con quelle del  medesimo
regolamento, provvedendo qualora necessario all'introduzione  di  una
normativa organica in materia di fertilizzanti;
    i) ridefinire il sistema sanzionatorio per  la  violazione  delle
disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 attraverso la  previsione
di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate  alla
gravita' delle relative violazioni, anche con  riguardo  all'utilizzo
dei fanghi di depurazione, salvo che il fatto costituisca reato;
    l) destinare i proventi derivanti dalle  sanzioni  amministrative
pecuniarie previste dai decreti legislativi di  cui  al  comma  1  al
miglioramento  dell'attivita'  di  sorveglianza   sul   settore   dei
fertilizzanti e sul ciclo di trattamento dei  fanghi  di  depurazione
nonche' delle campagne comunicative di sensibilizzazione;
    m)  evitare  la  creazione  di  appesantimenti  burocratici   non
indispensabili alle aziende agricole utilizzatrici.
                               Art. 20
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1071/2009, n. 1072/2009  e  n.
  1073/2009, in materia di trasporto su strada di  merci  e  persone,
  nonche'  alle  disposizioni  dei  regolamenti  (UE)   2020/1054   e
  2016/403, in materia di  condizioni  di  lavoro  dei  conducenti  e
  sull'uso dei  tachigrafi,  al  regolamento  (UE)  n.  165/2014,  in
  materia di tachigrafi nel settore dei trasporti  su  strada,  e  al
  regolamento (UE) 2020/1055, che  modifica  i  regolamenti  (CE)  n.
  1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e  (UE)  n.  1024/2012  per  adeguarli
  all'evoluzione del settore del trasporto su strada.
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai  sensi  dell'articolo  3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno  o  piu'  decreti
legislativi  per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale   ai
regolamenti (CE) n.  1071/2009,  n.  1072/2009  e  n.  1073/2009  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  21  ottobre  2009,  (UE)
2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020,
(UE) 2016/403 della Commissione, del 18 marzo 2016, (UE) n.  165/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014,  e  (UE)
2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020.
  2. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1  il  Governo
osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo 32 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
    a)   provvedere   alla    semplificazione    degli    adempimenti
amministrativi connessi all'attivita' di trasporto su strada  e  allo
snellimento delle  relative  procedure,  favorendo  l'utilizzo  delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
    b) ridefinire il sistema sanzionatorio per  la  violazione  delle
disposizioni in materia di trasporto su strada nonche' di  condizioni
di lavoro per i conducenti e di uso  dei  tachigrafi,  attraverso  la
previsione di sanzioni  efficaci,  dissuasive  e  proporzionate  alla
gravita'  delle  relative  violazioni,   determinando   altresi'   le
modalita' di contestazione delle violazioni e di notificazione  delle
sanzioni;
    c)  potenziare  la  collaborazione  informatica  tra  i  soggetti
istituzionali  coinvolti  nello  scambio  di  comunicazioni  con   le
autorita' competenti degli altri  Stati  membri  dell'Unione  europea
sulle sanzioni irrogate per violazioni  della  normativa  europea  in
materia di trasporto su strada.
                               Art. 21
 
Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva  (UE)
  2020/2184, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo
  umano.
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2020/2184  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  16
dicembre 2020, il  Governo  osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24  dicembre
2012,  n.  234,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri   direttivi
specifici:
    a) adeguare e  coordinare  i  sistemi  informatici  nazionali  ai
sistemi informatici istituiti a livello di Unione europea, al fine di
garantire lo scambio  di  informazioni  e  di  comunicazioni  tra  le
autorita' competenti nazionali e degli Stati membri, in coerenza  con
il generale assetto ed il riparto delle competenze previste a livello
nazionale,  mediante  l'istituzione   di   un   sistema   informativo
centralizzato, denominato Anagrafe territoriale dinamica delle  acque
potabili (AnTeA), contenente dati sanitari e ambientali  al  fine  di
acquisire informazioni relative al  controllo  dell'attuazione  delle
nuove prescrizioni e di  garantire  un  idoneo  accesso  al  pubblico
nonche' la comunicazione e la condivisione dei dati tra le  autorita'
pubbliche e tra queste e gli operatori del settore idropotabile;
    b) introdurre una normativa in materia di procedimenti  volti  al
rilascio delle approvazioni per l'impiego di reagenti chimici,  mezzi
di filtrazione e mezzi di trattamento (ReMM)  a  contatto  con  acqua
potabile,  di  organismi  di  certificazione  e  di  indicazioni   in
etichettatura;
    c) introdurre una normativa volta alla revisione del  sistema  di
vigilanza,  sorveglianza  della  sicurezza  dell'acqua   potabile   e
controllo, anche attraverso l'introduzione di obblighi  di  controllo
su sistemi idrici e sulle acque destinate ad edifici prioritari,  tra
cui ospedali, strutture sanitarie,  case  di  riposo,  strutture  per
l'infanzia,  scuole,  istituti  di  istruzione,  edifici  dotati   di
strutture ricettive, ristoranti, bar, centri sportivi e  commerciali,
strutture per il tempo libero,  ricreative  ed  espositive,  istituti
penitenziari e campeggi;
    d) attribuire all'Istituto superiore di sanita'  le  funzioni  di
Centro nazionale per la  sicurezza  delle  acque  (CeNSiA),  ai  fini
dell'approvazione  dei  Piani  di  sicurezza   delle   acque   (PSA),
nell'ambito della valutazione della qualita' tecnica dell'acqua e del
servizio idrico  di  competenza  dell'Autorita'  di  regolazione  per
energia, reti e ambiente (ARERA), del rilascio delle approvazioni per
l'impiego di reagenti  chimici,  mezzi  di  filtrazione  e  mezzi  di
trattamento (ReMM) a  contatto  con  acqua  potabile,  nonche'  della
gestione del sistema informativo centralizzato AnTeA;
    e)  prevedere  una  disciplina  volta  a  consentire  e  favorire
l'accesso all'acqua, che comprenda obblighi di punti di  acceso  alle
acque  per  edifici  prioritari,  aeroporti,  stazioni,  stabilimenti
balneari;
    f) ridefinire il sistema sanzionatorio per  la  violazione  delle
disposizioni della direttiva (UE) 2020/2184 attraverso la  previsione
di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita'  delle
relative violazioni.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 4 agosto 2022
 
                             MATTARELLA
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
                                                           Allegato A
 
                                                (Articolo 1, comma 1)
 
    1)  direttiva  (UE)  2019/1937  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23  ottobre  2019,  riguardante  la  protezione  delle
persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
    2)  direttiva  (UE)  2019/2121  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 27 novembre  2019,  che  modifica  la  direttiva  (UE)
2017/1132 per quanto riguarda le  trasformazioni,  le  fusioni  e  le
scissioni transfrontaliere (Testo rilevante ai fini del SEE);
    3)  direttiva  (UE)  2019/2161  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva  93/13/CEE
del Consiglio e le direttive 98/6/CE,  2005/29/CE  e  2011/83/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio per una  migliore  applicazione  e
una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla  protezione
dei consumatori (Testo rilevante ai fini del SEE);
    4)  direttiva  (UE)  2019/2177  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  18  dicembre  2019,  che   modifica   la   direttiva
2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio  delle  attivita'  di
assicurazione e di riassicurazione (solvibilita'  II),  la  direttiva
2014/65/UE, relativa ai mercati  degli  strumenti  finanziari,  e  la
direttiva (UE)  2015/849,  relativa  alla  prevenzione  dell'uso  del
sistema  finanziario  a  fini  di  riciclaggio  o  finanziamento  del
terrorismo (Testo rilevante ai fini del SEE);
    5)  direttiva  (UE)  2020/1057  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce  norme  specifiche  per
quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva  2014/67/UE  sul
distacco dei conducenti nel settore del trasporto  su  strada  e  che
modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi  di
applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012;
    6)  direttiva  (UE)  2020/1504  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la  direttiva  2014/65/UE
relativa ai mercati degli strumenti finanziari  (Testo  rilevante  ai
fini del SEE);
    7)  direttiva  (UE)  2020/1828  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative
a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che  abroga  la
direttiva 2009/22/CE (Testo rilevante ai fini del SEE);
    8)  direttiva  (UE)  2020/2184  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualita' delle  acque
destinate al consumo umano (rifusione) (Testo rilevante ai  fini  del
SEE);
    9)  direttiva  (UE)  2021/338  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE
per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la  governance  del
prodotto e i limiti di posizione, e le direttive  2013/36/UE  e  (UE)
2019/878 per quanto riguarda la loro  applicazione  alle  imprese  di
investimento, per sostenere la ripresa dalla  crisi  COVID-19  (Testo
rilevante ai fini del SEE);
    10) direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio,  del  22  marzo  2021,
recante   modifica   della   direttiva   2011/16/UE   relativa   alla
cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
    11)  direttiva  (UE)  2021/1187  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla  razionalizzazione  delle  misure
per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti
(TEN-T);
    12)  direttiva  (UE)  2021/1883  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20  ottobre  2021,  sulle  condizioni  di  ingresso  e
soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere  lavori
altamente qualificati, e  che  abroga  la  direttiva  2009/50/CE  del
Consiglio;
    13)  direttiva  (UE)  2021/2118  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 24 novembre 2021,  recante  modifica  della  direttiva
2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilita'  civile
risultante  dalla  circolazione  di  autoveicoli   e   il   controllo
dell'obbligo di assicurare tale responsabilita' (Testo  rilevante  ai
fini del SEE);
    14)  direttiva  (UE)  2021/2261  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009/65/CE
per quanto riguarda l'uso dei documenti  contenenti  le  informazioni
chiave  da  parte   delle   societa'   di   gestione   di   organismi
d'investimento  collettivo  in  valori   mobiliari   (OICVM)   (Testo
rilevante ai fini del SEE).

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