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decreto, 13/7/2022
Decreto 13 luglio 2022, recante Approvazione delle linee guida per la determinazione dei prezzari di cui all'art. 23 del d.lgs n. 50/2016
(GU n.187 del 11-8-2022)
decreto
Materia: appalti / disciplina

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 13 luglio 2022
Approvazione delle linee guida per la determinazione dei prezzari  di
cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 50/2016. (22A04588)
(GU n.187 del 11-8-2022)

 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
 
  Visto il decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  recante
definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni  della   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per  le  materie  ed  i
compiti di interesse comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali  ed  in
particolare l'art. 3;
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante  Codice
dei contratti pubblici;
  Visto l'art.  23,  comma  7,  del  predetto  Codice  dei  contratti
pubblici, il quale prevede, ai fini della quantificazione  definitiva
del limite di spesa da specificare nel  progetto  definitivo  nonche'
per la realizzazione del  relativo  cronoprogramma,  l'utilizzo,  ove
esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni  e  dalle  province
autonome   territorialmente   competenti,   di   concerto   con    le
articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture  e  dei
trasporti, secondo quando previsto al comma 16 del medesimo articolo;
  Visto l'art. 23,  comma  16,  del  predetto  Codice  dei  contratti
pubblici il quale stabilisce che per i contratti relativi a lavori il
costo  dei  prodotti,  delle  attrezzature  e  delle  lavorazioni  e'
determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente;
  Visto l'art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,  convertito,
con modificazioni, in legge 22 aprile 2021, n. 55, ai sensi del quale
il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  e'  ridenominato
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
  Visto l'art. 29, comma 12 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.  4,
convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2022, n. 25, recante
misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli  effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,  che,  al  comma  12,
prevede «Al fine  di  assicurare  l'omogeneita'  della  formazione  e
dell'aggiornamento dei prezzari di cui  all'art.  23,  comma  7,  del
decreto legislativo n. 50 del 2016, con decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato, entro  il  30
aprile  2022,  previo  parere  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici e dell'Istituto  nazionale  di  statistica,  nonche'  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo  Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano  ai  sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  sono
approvate  apposite  linee  guida  per  la  determinazione  di  detti
prezzari»;
  Acquisito  il  parere   favorevole   dell'Istituto   nazionale   di
statistica in data 28 aprile 2022, n. 0985778/22;
  Acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore  dei  lavori
pubblici - Comitato speciale - n. 33/22 del 26 aprile  2022,  con  il
quale sono state formulate  proposte  di  modifica  ed  integrazione,
recepite nelle linee guida allegate al presente decreto;
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
n. 281, nella seduta del 6 luglio 2022 - rep. atti n. 133/CSR  del  6
luglio 2022;
 
                              Decreta:
 
                           Articolo unico
 
  Approvazione, ai sensi dell'art. 29, comma 12 del decreto-legge  27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28  marzo
2022, n. 25, delle linee guida per la determinazione dei prezzari  di
cui all'art. 23, commi 7 e 16 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
  1. In  attuazione  di  quanto  previsto  dall'art.  29,  comma  12,
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
in legge 28 marzo 2022, n. 25, sono approvate le linee guida  per  la
determinazione dei prezzari regionali, di  cui  all'allegato  A,  che
forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.
  2.  Il  presente  decreto,  unitamente  all'allegato   A   che   ne
costituisce parte integrante, e' trasmesso ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e sul  sito  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili.
 
    Roma, 13 luglio 2022
 
                                              Il Ministro: Giovannini

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
della  mobilita'  sostenibili  e  del  Ministero  della   transizione
ecologica, reg. n. 2208
                                                           Allegato A
 
                  LINEE GUIDA PER LA DETERMINAZIONE
                       DEI PREZZARI REGIONALI
                           27 giugno 2022
 
1. Premessa.
 
    I prezzari regionali sono redatti ai sensi dell'art. 23, comma  7
del decreto legislativo n. 50/2016 (Codice dei contratti),  il  quale
prevede che gli  stessi  siano  predisposti  dalle  regioni  e  dalle
province autonome territorialmente competenti,  di  concerto  con  le
articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili (MIMS). Il presente documento contiene le Linee
guida per la determinazione dei prezzari, nel rispetto dell'autonomia
organizzativa di ciascuna regione e provincia autonoma,  al  fine  di
assicurarne «l'omogeneita' della  formazione  e  dell'aggiornamento»,
come previsto dall'art. 29, comma 12 del decreto-legge n. 4/2022.
    Per la redazione delle linee guida il MIMS ha inteso  valorizzare
le buone pratiche gia' presenti sui  diversi  territori  regionali  e
cogliere   l'opportunita'   di   utilizzare   l'esperienza    e    la
professionalita' dei  diversi  soggetti  coinvolti,  in  primo  luogo
dell'ISTAT quale soggetto competente in  materia  di  osservazione  e
rilevazione di fenomeni economici.  Le  linee  guida  definiscono  il
prezzario non come mero «listino dei prezzi», ma come strumento posto
a supporto dell'intera filiera degli appalti  pubblici,  al  fine  di
garantire  la  qualita'  delle  opere  pubbliche,  la  sicurezza  nei
cantieri e la congruita' del costo delle opere, tenendo  conto  delle
specificita' dei sistemi produttivi delle singole regioni (1) .
    Per garantire la massima trasparenza e la  funzione  pubblica  di
supporto i prezzari sono messi a disposizione a titolo  gratuito  sui
siti  istituzionali  -  sito  della  regione  o  provincia   autonoma
competente e MIMS tramite il  Servizio  contratti  pubblici  (SCP)  -
insieme, ove possibile, alla descrizione  analitica  che  porta  alla
definizione del costo  dell'opera  da  realizzare.  Premesso  che  la
corretta definizione della composizione del costo di un'opera rientra
tra i compiti del progettista, la decisione di rendere evidente anche
il sistema della formazione di tale costo nasce dalla  necessita'  di
dare  massima  trasparenza  all'intera  metodologia  utilizzata   per
giungere al prezzo pubblicato e dalla volonta' di adottare criteri  e
procedure omogenee in ogni fase di elaborazione del prezzario. Sempre
in ottica di garantire maggiore trasparenza, un migliore accesso alle
informazioni dei cittadini e la  realizzazione  di  nuovi  servizi  e
prodotti, i prezzari regionali sono resi disponibili in formato  open
data.
    Al  fine  di  assicurare   l'omogeneita'   della   formazione   e
dell'aggiornamento  dei   prezzari,   le   Linee   guida   contengono
indicazioni relative:
      1)  alla  strutturazione  e  all'articolazione  dei   prezzari,
prevedendo anche l'utilizzo di definizioni comuni per garantire,  nel
rispetto  delle  specificita'  territoriali  e   merceologiche,   una
maggiore  fruibilita'  e  possibilita'  di  confronto  dei   prezzari
regionali;
      2) alla costruzione  di  un  sistema  informativo  da  porre  a
servizio del settore  delle  costruzioni  in  ambito  nazionale,  che
permetta il confronto e la fruibilita' dei contenuti dei prezzari  in
termini di prezzi, risorse e norme tecniche di riferimento;
      3) alla metodologia di rilevazione, con riferimenti ai soggetti
presso  quali  rilevare  le  informazioni   e   alle   modalita'   di
rilevazione;
      4) alle tempistiche e alle modalita'  per  l'aggiornamento  dei
prezzari  in  attuazione  delle  presenti  linee  guida  e   per   la
progressiva pubblicazione dell'analisi;
      5) ad aspetti organizzativi concernenti il coordinamento tra le
regioni e le  province  autonome  e  il  MIMS  al  fine  di  definire
istruzioni di dettaglio per l'omogeneizzazione dei prezzari  e  della
messa a sistema delle competenze comuni.
    Istruzioni  di  dettaglio,  in  attuazione  delle   linee   guida
contenute in questo documento, relative ai punti (1), (2), (3) e  (4)
indicati sopra, sono  demandati  al  tavolo  di  coordinamento  (cfr.
sezione 6.1), composto da rappresentanti delle  regioni,  nell'ambito
della rete dei prezzari regionali, e del MIMS.  Nelle  more  di  tale
processo, i prezzari vigenti mantengono la loro efficacia e validita'
e   l'aggiornamento   straordinario   previsto   dall'art.   26   del
decreto-legge n. 50/2022 puo' essere effettuato con la metodologia  e
le procedure previgenti.
    Il resto  del  documento  e'  cosi'  organizzato:  la  sezione  2
descrive una struttura-tipo dei contenuti del prezzario; la sezione 3
contiene la metodologia per la rilevazione dei prezzi; la  sezione  4
definisce l'ambito di applicazione e i termini per la  validita'  dei
prezzari; la sezione 5 descrive in modo analitico la metodologia  per
la definizione del costo di un'opera  da  realizzare;  la  sezione  6
prevede modalita' di collaborazione tra regioni, Ministero  e  attori
della filiera delle costruzioni che porti ad un maggior coordinamento
in materia di prezzari.
 
2. Struttura e contenuti del prezzario.
 
    Il  prezzario  di  riferimento  e'  codificato  in   termini   di
lavorazioni e risorse.
    Con il termine  «lavorazioni»  si  intende  il  risultato  di  un
insieme di lavori necessari a realizzare  un'opera  che  di  per  se'
esplichi una funzione economica o tecnica, incluse quelle di presidio
e difesa ambientale.
    Le lavorazioni sono classificate secondo «livelli  successivi»  e
la successione degli elementi che le compongono  segue  la  struttura
del processo produttivo. A titolo indicativo,  tali  livelli  possono
essere classificati in:
      tipologia:  individuazione  di  lavorazioni  in  ragione  delle
proprie  funzioni  e  caratteristiche  tecnologiche,  prevalentemente
utilizzati per la costruzione di determinate opere;
      capitolo: segmento di carattere organizzativo nell'ambito della
classificazione delle attivita';
      voce: classificazione subordinata al capitolo;
      articolo: classificazione subordinata alla voce.
    Con il termine «risorsa» si intende  un  elemento  di  costo  che
costituisce un fattore produttivo in un lavoro, una  fornitura  o  un
servizio. Le risorse, a loro volta, possono essere articolate in:
      famiglia: individuazione delle risorse umane,  del  prodotto  e
attrezzature,  in  ragione  delle  opere  e  delle  attivita'  e,  in
particolare:
        risorsa umana:  fattore  produttivo  lavoro,  come  attivita'
fisica  o  intellettuale  dell'uomo  (nella  terminologia  comune  si
utilizza il termine manodopera);
        attrezzatura: fattore produttivo capitale che include i  beni
strumentali, le macchine, i mezzi, i noli, i trasporti,  ecc.  (nella
terminologia comune si utilizzano termini quali noli e trasporti);
        prodotto: risultato  di  un'attivita'  produttiva  dell'uomo,
tecnicamente  ed  economicamente  definita;  per   estensione   anche
eventuali  materie  prime   impiegate   direttamente   nell'attivita'
produttiva delle costruzioni;
      capitolo: segmento di carattere organizzativo nell'ambito della
classificazione delle attivita';
      voce: classificazione subordinata al capitolo;
      articolo: classificazione subordinata alla voce di riferimento.
    Al fine di applicare correttamente quanto contenuto nei  prezzari
rivestono particolare importanza le norme generali dove  si  indicano
sia le norme di misurazione  delle  lavorazioni  sia  le  indicazioni
sulle spese generali e i criteri di  analisi  da  applicare,  sia  su
eventuali maggiorazioni da applicare  in  specifiche  condizioni  che
potrebbero scaturire da esigenze di particolari territori.
    A titolo  esemplificativo  si  riporta  un  possibile  schema  di
organizzazione del prezzario:
   
+----------------+--------------------------------------------------+
|Famiglia        |RU - Risorse umane                                |
|risorse:        |AT - Attrezzature                                 |
|                |PR - Prodotti                                     |
+----------------+--------------------------------------------------+
|                |01 - Nuove costruzioni edili02 - Ristrutturazioni |
|                |edili                                             |
|Tipologia opere:|03 - Restauri                                     |
|                |04 - Nuove costruzioni stradali                   |
|                |05 - Opere marittime                              |
|                |...                                               |
+----------------+--------------------------------------------------+
   
    Ai fini della realizzazione del sistema  informativo  di  cui  al
punto (2) delle premesse, i codici di transcodifica che metteranno in
relazione i  contenuti  dei  prezzari  regionali,  saranno  costruiti
mediante un codice alfanumerico, con  funzioni  identificative  e  di
ordinamento, articolato su piu' livelli e contenente  un  «prefisso»,
che indichi la regione o la provincia autonoma di appartenenza  (come
riportato nella tavola sottostante) e un  numero  di  due  cifre  che
indica l'anno a cui fanno riferimento  i  prezzi  (22=2022;  23=2023;
24=2024; ecc.). Il prefisso deve anche prevedere la  possibilita'  di
identificare  il  prezzario  e   il   suo   eventuale   aggiornamento
intervenuto in corso d'anno (cfr. sezione 6.1).
 
===============================================
|      Territorio di      |         |    Territorio di     |        |
|      riferimento:       |  Sigla  |     riferimento:     | Sigla  |
+=========================+=========+==========
|Abruzzo                  |ABR      |Piemonte              |PIE     |
+-------------------------+---------+----------------------+--------+
|Basilicata               |BAS      |Puglia                |PUG     |
+-------------------------+---------+----------------------+--------+
|Calabria                 |CAL      |Sardegna              |SAR     |
+-------------------------+---------+----------------------+--------+
|Campania                 |CAM      |Sicilia               |SIC     |
+-------------------------+---------+----------------------+--------+
|Emilia-Romagna           |EMR      |Toscana               |TOS     |
+-------------------------+---------+----------------------+--------+
|Friuli-Venezia Giulia    |FVG      |Umbria                |UMB     |
+-------------------------+---------+----------------------+--------+
|Lazio                    |LAZ      |Valle D'Aosta         |VDA     |
+-------------------------+---------+----------------------+--------+
|Liguria                  |LIG      |Veneto                |VEN     |
+-------------------------+---------+----------------------+--------+
|Lombardia                |LOM      |Provincia di Trento   |TRE     |
+-------------------------+---------+----------------------+--------+
|Marche                   |MAR      |Provincia di Bolzano  |BOL     |
+-------------------------+---------+----------------------+--------+
|Molise                   |MOL      |                      |        |
+-------------------------+---------+----------------------+--------+
 
    Nei prezzari e' opportuno che, in modo progressivo,  le  voci  di
elenco prezzi siano redatte anche secondo metodologie di codifica che
consentano una interazione  diretta  con  i  metodi  e  strumenti  di
modellazione informativa (BIM).
    La codifica potra' prevedere  l'inserimento  di  una  stringa  di
testo che consenta,  tramite  una  serie  di  tag,  l'utilizzo  e  il
trasferimento, in modo automatico, sia delle voci di prezzo  che  dei
metadati associati a ciascuna lavorazione nei  processi  di  gestione
digitale della progettazione.
    La  definizione  e  la  costruzione  del  metodo  e  del  sistema
informativo di transcodifica nonche' le indicazioni  sul  progressivo
adeguamento dei prezzari a una interazione diretta  con  i  metodi  e
strumenti di modellazione informativa (BIM) e' demandata al tavolo di
coordinamento (cfr. sezione 6.1).
 
3. I prezzi delle risorse e la metodologia di rilevazione.
 
    Nell'ambito delle risorse rientrano, come descritto nella sezione
2, le risorse umane, le attrezzature e  i  prodotti.  Di  seguito  si
riportano le procedure e i riferimenti per l'attribuzione del  prezzo
di tali risorse che, fatta eccezione per le risorse  umane,  derivano
da una rilevazione dei costi di prodotti e attrezzature  operata  sul
territorio attraverso le metodologie riportate nella sezione 3.2.
 
3.1. Le risorse.
    I costi delle risorse umane sono definite attraverso il costo del
lavoro, che viene determinato annualmente, in apposite  tabelle,  dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei  valori
economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale  tra  le
organizzazioni sindacali e le organizzazioni  dei  datori  di  lavoro
comparativamente  piu'  rappresentativi,  delle  norme   in   materia
previdenziale ed assistenziale, dei diversi  settori  merceologici  e
delle differenti aree territoriali. In  assenza  del  riferimento  in
tabella, e' possibile riferirsi allo specifico  contratto  collettivo
applicabile. In mancanza  di  contratto  collettivo  applicabile,  il
costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto  collettivo
del  settore   merceologico   piu'   vicino   a   quello   preso   in
considerazione.  annualmente  dal  Ministero  del  lavoro   e   delle
politiche sociali, e riportato in apposite tabelle.
    Si  fa  presente  che  tale  costo  si  riferisce  a  prestazioni
lavorative svolte in orario  ordinario  e,  pertanto,  non  risultano
comprese  le  percentuali  di  aumento   previste   per   il   lavoro
straordinario, notturno e/o festivo.
    Il costo delle attrezzature, definito tecnicamente «nolo»,  viene
determinato mediante una rilevazione operata seguendo le  metodologie
riportate nella sezione 3.2. Si distingue in «nolo a freddo» e  «nolo
a caldo» in  funzione  dei  costi  ricompresi  in  esso,  secondo  le
seguenti definizioni:
      nolo  a  freddo:  il  nolo  a  freddo  del  mezzo  d'opera  e/o
dell'attrezzatura non comprende, se non diversamente  specificato,  i
costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per  i
materiali di consumo (carburanti, lubrificanti, etc.) e della normale
manutenzione e le assicurazioni R.C.;
      nolo a caldo: comprende i costi della manodopera necessaria per
il suo impiego, le spese per  i  materiali  di  consumo  (carburanti,
lubrificanti etc.), la normale manutenzione e le  assicurazioni  R.C.
Le eventuali riparazioni e le relative ore di fermo macchina  sono  a
carico dell'operatore economico (inteso come il  soggetto  contraente
con la stazione appaltante).
    I  costi  dei  prodotti,  determinati  seguendo  le   metodologie
riportate nella sezione 3.2,  riguardano  la  fornitura  di  prodotti
anche da costruzione conformi  a  quanto  richiesto  dalla  normativa
tecnica vigente. Nel prezzo di riferimento dei prodotti si  intendono
compresi  tutti  gli  oneri  derivanti  all'appaltatore  dalla   loro
fornitura franco cantiere ed e' quindi comprensivo di tutti gli oneri
incluso il costo di trasporto.
 
3.2. La rilevazione dei costi dei prodotti e delle attrezzature.
    La rilevazione dei costi e' l'attivita' attraverso  la  quale  si
acquisiscono le informazioni e i dati relativi ai costi  dei  singoli
prodotti, e delle attrezzature.  Tali  dati  vengono  successivamente
elaborati al fine di ottenere un valore  rappresentativo  del  prezzo
finale che si ottiene aggiungendo alla somma  di  tutti  i  costi  il
valore delle spese generali e degli  utili  d'impresa.  In  relazione
alle specifiche tecniche dei prodotti e delle  attrezzature,  oggetto
di  rilevazione  e  inserimento  nel  prezzario,  si   evidenzia   la
necessita' che le stesse rispettino  i  requisiti  e  le  limitazioni
previste in merito dalle vigenti norme, con particolare riferimento a
quanto disposto dall'art. 68 del Codice dei contratti.
    La metodologia di rilevazione da utilizzare  e',  ove  possibile,
quella  «diretta»,  che  prevede  l'acquisizione  dei  dati  e  delle
informazioni  direttamente   dagli   attori   della   filiera   delle
costruzioni. La rilevazione va effettuata nel  rispetto  del  segreto
statistico, attualmente tutelato, in  particolare,  dall'art.  9  del
decreto legislativo n. 322/1989, cosi' da garantire  la  circolazione
anonima dei dati tra i diversi soggetti a vario titolo coinvolti  nel
procedimento  di  approvazione  del  prezzario.   Nell'ambito   delle
procedure di rilevazione dei costi, in presenza di dati personali, si
richiama il  rispetto  delle  norme  di  tutela  inerenti  da  ultimo
disciplinato a livello europeo dal regolamento UE  2016/679  (GDPR  -
General Data Protection Regulation), anche  assicurando  il  rispetto
dei principi di necessita', pertinenza e non eccedenza,  al  fine  di
limitare  il  trattamento  a  quei  dati   personali   effettivamente
indispensabili rispetto agli obiettivi perseguiti.
    L'attivita' di rilevazione  deve  consentire  l'acquisizione,  in
maniera affidabile, dei dati  e  delle  informazioni  minime  atte  a
costituire un riferimento rappresentativo del costo di un prodotto  o
di un'attrezzatura. L'oggetto della rilevazione contiene:
      una  descrizione  puntuale  del  prodotto  o  dell'attrezzatura
oggetto della rilevazione, comprensivo dei richiami a norme  tecniche
o specifiche di prodotto ove applicabili, e delle informazioni  utili
ad un'eventuale conversione in unita' di misura diverse;
      il listino  prezzi,  ove  presente,  ufficiale  e  vigente  nel
periodo di rilevazione, riportante esplicitamente l'articolo relativo
al prodotto o all'attrezzatura oggetto di rilevazione con il relativo
prezzo;
      evidenze  riguardanti  la  scontistica   mediamente   applicata
(rispetto   al   prezzo   di   listino   vigente)   al   prodotto   o
all'attrezzatura considerata nel periodo di rilevazione;
      idonea documentazione comprovante la rispondenza  del  prodotto
ai criteri ambientali minimi (CAM).
    Per quanto concerne gli informatori selezionati nell'attivita' di
rilevazione  e'  necessario  rispettare  alcuni  requisiti   come   i
seguenti:
      la  rilevazione  deve  essere  diretta  a  operatori  economici
selezionati (informatori) facenti parte  della  filiera  del  settore
delle   costruzioni,   dalla   produzione    alla    filiera    della
rivendita/magazzino;
      gli informatori, distinti in base agli ambiti  di  operativita'
merceologica-territoriale e al  diverso  ruolo  nella  filiera  degli
appalti, devono essere  preferibilmente  collocati  e  operativi  sul
territorio regionale;
      per ogni  prodotto  o  attrezzatura  per  cui  si  effettua  la
rilevazione si deve disporre, ove  il  mercato  lo  consenta,  di  un
numero congruo e rappresentativo di operatori.
    In aggiunta a quanto sopra richiamato ogni  regione  o  provincia
autonoma potra' attivare ulteriori azioni di controllo della qualita'
del dato fornito dagli informatori.
    In merito alla procedura da seguire per la rilevazione dei costi,
di  seguito  si  indica  una  serie  di  fasi   atte   a   costituire
un'articolazione strutturata di passaggi finalizzati all'acquisizione
dei dati e delle informazioni necessarie:
      1) selezione degli informatori, individuati secondo i requisiti
sopra elencati;
      2) trasmissione della richiesta dei dati e  delle  informazioni
da fornire, nel rispetto del  segreto  statistico,  del  DGPR  e  del
codice dell'amministrazione digitale;
      3)  trattamento  e  verifica  dei  dati  e  delle  informazioni
acquisiti;
      4) rendicontazione dell'attivita'.
    Con riferimento al periodo della rilevazione - nel rispetto della
previsione di un aggiornamento puntuale del  prezzario  entro  il  31
dicembre dell'anno precedente alla sua validita' e tenuto conto delle
procedure di  approvazione  previste  dalla  norma  nazionale  e  dai
singoli  ordinamenti  regionali  -  a  esclusione  delle   specifiche
situazioni sotto richiamate - l'attivita' di acquisizione  dei  costi
dovrebbe svolgersi il piu' possibile a  ridosso  della  parte  finale
dell'anno e concludersi entro il 31 ottobre, al fine di  disporre  di
informazioni quanto piu' aggiornate possibile. Sono  fatte  salve  le
tempistiche e le modalita' conseguenti ad un eventuale  aggiornamento
intervenuto in corso d'anno, secondo quanto  previsto  nella  sezione
6.1, ad esito del monitoraggio svolto dalle regioni e dalle  province
autonome.
    Al fine di favorire il monitoraggio dei costi  di  uno  specifico
elenco  di  prodotti  piu'  rilevanti  e  di  maggior   impiego,   la
Commissione infrastrutture, mobilita' e governo del territorio  della
Conferenza delle regioni e  delle  province  autonome  si  avvale  di
ITACA.
    Il monitoraggio di questi prodotti piu' rilevanti ha  un  duplice
obiettivo. Da un  lato,  quello  di  garantire  un  maggiore  scambio
informativo tra le  regioni,  anche  al  fine  di  ridurre  eventuali
difformita' nella modalita' di rilevazione e nei  prezzi  pubblicati.
Dall'altro lato, quello di permettere un  monitoraggio  infra-annuale
(e quindi piu' tempestivo) dell'evoluzione dei costi  dei  materiali,
in contesti caratterizzati da  marcate  e  repentine  variazioni  dei
costi dei prodotti e delle attrezzature.
    A  tali  fine  e'  prevista  la  pubblicazione  di  una   tabella
contenente tante righe quanti sono i prodotti e le  attrezzature  per
le quali e' svolta l'attivita' di monitoraggio e avente, invece, come
colonne:
      la descrizione del prodotto o dell'attrezzatura;
      l'unita' di misura;
      il costo rilevato da ogni  regione  e  provincia  autonoma,  al
netto delle spese generali (variabili dal 13% al 17%), dell'utile  di
impresa (10%) e dell'IVA;
      eventuali note.
    Tale tabella permetterebbe di analizzare sia valori medi  sia  la
dispersione a livello territoriale per  i  prodotti  considerati.  La
disponibilita'  di  tale  tabella  per  piu'  periodi  permetterebbe,
inoltre, di evidenziare le variazioni  percentuali  di  ogni  singola
voce rispetto al periodo precedente.
 
3.3. La determinazione dei prezzi di riferimento.
    Successivamente  alla  fase  di  controllo  dei  dati   e   delle
informazioni acquisite, si procede alla determinazione del prezzo  di
riferimento, che sara' soggetto ad approvazione, ai  fini  della  sua
pubblicazione  nel  Prezzario.  Il  prezzo   di   riferimento   viene
calcolato,  a  partire  dai  dati   dalle   informazioni   acquisite,
attraverso  metodologie  analitiche  ripercorribili.  E'  preferibile
utilizzare la media semplice come prezzo di  riferimento;  qualora  i
dati raccolti siano caratterizzati da  una  elevata  dispersione  e/o
dalla presenza di valori anomali possono essere utilizzati indicatori
sintetici alternativi, quali l'utilizzo della  mediana,  della  media
pesata (per la dimensione dell'informatore)  e/o  l'eliminazione  dei
dati anomali.
    Tutti i prezzi pubblicati sono al netto dell'I.V.A.
 
4. Ambito oggettivo di applicazione e validita'.
 
    Ai sensi dell'art.  23,  comma  7  del  Codice  dei  contratti  i
prezzari, elaborati  dalle  regioni  e  dalle  province  autonome  di
concerto con le articolazioni territoriali del MIMS,  secondo  quanto
previsto  al  comma  16,  devono  essere  utilizzati  ai  fini  della
quantificazione definitiva del limite di spesa per  la  realizzazione
di un'opera.  La  concertazione  tra  ciascuna  regione  o  provincia
autonoma, e la corrispondente  articolazione  territoriale  del  MIMS
avviene  in  sede  di  elaborazione   del   prezzario   mediante   la
partecipazione e l'espressione  del  parere,  di  rappresentanti  del
provveditorato interregionale territorialmente competente nell'ambito
dei lavori svolti dagli  organi/tavoli  tecnici/commissioni  all'uopo
costituiti dalle regioni o province autonome.
    I prezzari cessano di avere validita' al 31 dicembre di ogni anno
e possono  essere  transitoriamente  utilizzati  fino  al  30  giugno
dell'anno  successivo,  per  i  progetti  a  base  di  gara  la   cui
approvazione sia intervenuta entro tale data, ovvero:
      1) nel caso di un progetto definitivo da porre a base di  gara,
qualora il medesimo progetto sia approvato entro  il  30  giugno,  si
potra' utilizzare il prezzario vigente nell'anno precedente  al  fine
della quantificazione del limite  di  spesa.  Successivamente  al  30
giugno si dovra' procedere alla revisione del  progetto  da  porre  a
base di gara utilizzando il prezzario vigente;
      2) nel caso di un progetto esecutivo da porre a base  di  gara,
qualora il medesimo sia approvato  entro  il  30  giugno,  si  dovra'
utilizzare l'elenco dei prezzi approvato con il  livello  progettuale
precedente e qualora siano necessari «ulteriori prezzi»,  i  medesimi
potranno essere dedotti dal prezzario vigente nell'anno precedente.
    Per «approvazione intervenuta entro tale data» occorre  intendere
la data di adozione dell'atto di approvazione del  progetto  posto  a
base di gara, oppure la data della determina a contrarre.
    E'  opportuno  procedere  all'aggiornamento  degli  importi   del
progetto qualora la pubblicazione del bando di gara o  l'invio  della
lettera d'invito avvenga con significativo ritardo rispetto alla data
in cui e' avvenuta l'approvazione del progetto e in  un  contesto  in
cui i prezzi siano variati in misura marcata e tale da  inficiare  le
procedure d'appalto, al fine di garantire  l'adeguatezza  dei  prezzi
nel momento in cui e' espletata la  procedura  di  affidamento  e  la
successiva  esecuzione  dell'opera.  Linee  di  indirizzo   in   tale
direzione potranno essere forniti dal tavolo di  coordinamento  (cfr.
sezione 6.1).
    I prezzi pubblicati si riferiscono esclusivamente agli interventi
cosi' come dettagliatamente descritti  e  attengono  a  cantieri  con
normale difficolta' di  esecuzione.  Pertanto,  se  non  diversamente
indicato, essi non comprendono anche gli importi relativi a eventuali
opere connesse o complementari, indispensabili  all'esecuzione  delle
lavorazioni  descritte.  Tali  ulteriori  importi   dovranno   essere
determinati e computati separatamente.
    Ferma restando, ove ammessa e autorizzata,  la  pubblicazione  in
forme diverse del prezzario, la versione ufficiale e'  esclusivamente
quella pubblicata nel BUR, sul sito della regione e  della  provincia
autonoma competente  e  del  MIMS  tramite  SCP  (Servizio  contratti
pubblici).
 
5. La determinazione del prezzo a base di gara.
 
    Il prezzo a base di gara delle opere da realizzare  e'  calcolato
sulla base del computo metrico estimativo che comprende l'indicazione
delle lavorazioni, le relative quantificazioni ed i  relativi  prezzi
unitari.
    Il prezzo unitario di ciascuna lavorazione e' ottenuto ricorrendo
alla descrizione analitica (la cosiddetta «analisi») delle  attivita'
da fare, e attribuendo alle risorse impiegate i costi determinati con
le metodologie descritte nella sezione 3. Le analisi si riferiscono a
lavorazioni  effettuate  in  condizioni  di  normale  difficolta'  di
esecuzione.
    La descrizione analitica che porta  alla  definizione  del  costo
dell'opera da realizzare e' resa pubblica e consultabile, seguendo le
istruzioni definite dal tavolo di coordinamento (cfr. sezione 6.1).
 
5.1.  La  determinazione   analitica   del   prezzo   della   singola
lavorazione.
    Nel dettaglio, l'analisi del prezzo e' un procedimento attraverso
il quale e' possibile ottenere il valore di una lavorazione  mediante
la definizione dei suoi componenti e delle incidenze  necessarie  per
la realizzazione dell'opera stessa, secondo la schematizzazione sotto
riportata:
      1) costo primo diretto o costo tecnico (CT ) cosi' ripartito:
        (a) costo per unita' di tempo del lavoro (RU);
        (b) costo per unita' di misura  di  prodotti  da  costruzione
(PR);
        (c) costo per unita' di tempo delle attrezzature (AT);
      2) costo indiretto costituito da:
        (d) spese generali (definite tra il 13% e il 17%) (SG);
      3) costo figurativo (U):
        (e) utili d'impresa pari al 10% (U).
    Il prezzo viene determinato mediante le  seguenti  operazioni  di
analisi:
      applicando alle quantita' di prodotti, attrezzature  e  risorse
umane necessari per la realizzazione delle quantita' unitarie di ogni
voce, i rispettivi costi elementari;
      aggiungendo la percentuale per spese generali;
      aggiungendo una percentuale del 10% per l'utile dell'esecutore.
    In  definitiva  il  prezzo  della  lavorazione  si  ottiene,   in
generale, considerando la seguente espressione:
      Po = CT + SG + U
dove:
      CT = (a) + (b) + (c);
      SG = (0,13 ÷ 017) × CT ;
      U = 0,10 × (CT + SG);
    In definitiva il prezzo della lavorazione e' dato dalla  seguente
relazione:
      Po = (1,243 ÷ 1,287) × CT
    E' necessario  che  all'interno  dei  prezzari  per  ogni  prezzo
determinato sia indicata o  consultabile  la  relativa  analisi,  ove
disponibile,  attraverso  un  processo  di  pubblicazione   graduale,
secondo le previsioni di cui al paragrafo 1.
    Ove necessario, durante le fasi di gestione e  aggiornamento  dei
prezzari,  si  procedera'  alla  verifica  quali-quantitativa   delle
risorse impiegate, al fine di  adeguare  e  mantenere  aggiornate  le
analisi alle tecnologie e alle normative piu' attuali. Nelle  analisi
e' possibile,  inoltre,  evidenziare  l'incidenza  percentuale  delle
risorse,  con  particolare  riferimento   alle   risorse   umane,   e
l'incidenza degli oneri aziendali della sicurezza. L'incidenza di una
risorsa viene calcolata come il rapporto  tra  il  costo  complessivo
della medesima risorsa (risorsa umana, prodotti o attrezzature) e  il
costo di riferimento della lavorazione.
    Tutti i prezzi pubblicati sono al netto dell'I.V.A.
 
5.2. Le spese generali.
    Ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica
n.  207/2010  (Regolamento  attuativo  del   Codice   dei   contratti
pubblici), per «spese generali comprese  nel  prezzo  dei  lavori»  e
percio' a carico dell'esecutore, si intendono:
      a) le spese di contratto e accessorie e l'imposta di registro;
      b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la
cauzione  definitiva  o  la  garanzia  globale  di  esecuzione,   ove
prevista, e le polizze assicurative;
      c)  la  quota  delle  spese  di   organizzazione   e   gestione
tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
      d) la gestione amministrativa del personale di  cantiere  e  la
direzione tecnica di cantiere;
      e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione  e
il  ripiegamento  finale  dei  cantieri,  ivi  inclusi  i  costi  per
l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste  a  disposizione  dal
committente; sono  escluse  le  spese  relative  alla  sicurezza  nei
cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
      f) le spese  per  trasporto  di  qualsiasi  materiale  o  mezzo
d'opera (cfr. parere Ministero delle infrastrutture  n.  3292  del  3
agosto 2011);
      g) le spese per attrezzi e opere  provvisionali  e  per  quanto
altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
      h) le spese per rilievi,  tracciati,  verifiche,  esplorazioni,
capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta
del direttore dei  lavori  o  del  responsabile  del  procedimento  o
dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna  fino
al  compimento  del  collaudo   provvisorio   o   all'emissione   del
certificato di regolare esecuzione;
      i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'istallazione e
l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
      j) le spese per idonei locali e per la necessaria  attrezzatura
da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
      k) le spese per passaggio, per  occupazioni  temporanee  e  per
risarcimento di danni per abbattimento di  piante,  per  depositi  od
estrazioni di materiali;
      l) le spese per la custodia  e  la  buona  conservazione  delle
opere fino all'emissione del certificato di  collaudo  provvisorio  o
all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
      m) le spese di  adeguamento  del  cantiere  in  osservanza  del
decreto legislativo n. 81/2008,  di  cui  e'  indicata  la  quota  di
incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli  adempimenti
previsti  dall'art.  86,  comma  3-bis  del  decreto  legislativo  n.
163/2006 e ai fini dell'art. 97, comma  5,  lettera  c)  del  decreto
legislativo n. 50/2016;
      n) gli oneri generali e  particolari  previsti  dal  capitolato
speciale di appalto.
    Per comporre le nuove analisi  dovranno  essere  utilizzate,  per
quanto possibile, le risorse elementari previste nel prezzario. Resta
comunque nella facolta' del progettista  la  formulazione  di  prezzi
aggiuntivi, nel rispetto dei principi summenzionati, previa  apposita
analisi prezzi, nei casi in  cui  il  prezzario  di  riferimento  non
contemplasse una lavorazione prevista in progetto.
 
5.3. Oneri aziendali della sicurezza soggetti a ribasso.
    Tra le  voci  che  concorrono  alla  determinazione  delle  spese
generali, ai sensi dell'art. 32  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  207/2010,  sono   ricomprese   tutte   le   eventuali
predisposizioni  connesse  alle  singole   lavorazioni,   in   quanto
strumentali all'esecuzione dei lavori e concorrenti  alla  formazione
delle singole categorie d'opera. In particolare, gli oneri  aziendali
di sicurezza connessi ai rischi specifici  propri  dell'attivita'  di
impresa, ai sensi  del  decreto  legislativo  n.  81/2008  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  in  quanto  rappresentativi  di  un
obbligo ex lege di tutela della sicurezza dei lavoratori da parte del
datore di lavoro, sono  compresi  nell'ambito  delle  spese  generali
riconosciute in ciascun articolo  di  prezzario  e  non  direttamente
riconducibili alle voci di costo contemplate dall'allegato XV,  punto
4, decreto legislativo  n.  81/2008  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. Tali oneri, come previsto all'art.  32,  comma  4,  del
succitato decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  essendo  gia'
compresi nel prezzo unitario della singola lavorazione, e quindi  nel
costo dell'opera, risultano una  quota  parte  delle  spese  generali
stesse.
    Si evidenzia la necessita' di una stretta collaborazione  fra  il
progettista dell'opera e il coordinatore per la sicurezza in fase  di
progettazione al fine di  provvedere  ad  individuare  nel  Piano  di
sicurezza e  coordinamento  (PSC)  quei  costi  della  sicurezza  non
compresi  nel  prezzo  unitario  della  singola   lavorazione,   come
illustrato  al  paragrafo  5,  cosi'  come  indicati   al   punto   4
dell'allegato XV del decreto  legislativo  n.  81/2008  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e da non assoggettare a ribasso.
 
5.4. Costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
    Con il termine di «costi  della  sicurezza»  deve  intendersi  il
costo  della  sicurezza  indicato  nei  sottoelencati  documenti   di
progetto:
      Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) (cfr. art. 100 e punto
4 dell'allegato XV del decreto legislativo n.  81/2008  e  successive
modificazioni ed integrazioni);
      Documento unico  di  valutazione  dei  rischi  da  interferenza
(DUVRI);
      stima della stazione appaltante qualora il PSC non sia previsto
(cfr. punto 4.1.2 dell'allegato XV del decreto legislativo n. 81/2008
e successive modificazioni ed integrazioni).
    Gli  articoli  contenuti  nella  tipologia  «Sicurezza»  (decreto
legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni  ed  integrazioni),
se inseriti nei documenti progettuali sopra  elencati,  rappresentano
la quota di costo di un'opera da non assoggettare  a  ribasso  d'asta
nelle offerte delle imprese. Nell'ambito del processo di  adeguamento
del Prezzario regionale alle presenti linee guida, i relativi importi
comprenderanno unicamente la quota relativa alle spese generali  (dal
13% al 17%). La quota di utile di impresa (10%) e' sempre esclusa  in
quanto, trattandosi di costi per la  sicurezza  non  soggetti  -  per
legge - a ribasso d'asta in sede  di  offerta,  sono  sottratti  alla
logica concorrenziale di mercato.
    Si sottolinea che i  contenuti  di  tale  tipologia,  per  quanto
indicativi  delle  possibili  misure   finalizzate   alla   sicurezza
cosiddetta «contrattuale», non possono essere ovviamente esaustivi di
tutte le potenziali previsioni progettuali e/o prescrizioni operative
in materia, essendo alcune di esse, qualora  previste  nel  documento
progettuale  specifico  della   sicurezza,   direttamente   stimabili
attraverso   le   voci   di   costo    preesistenti    nelle    altre
tipologie/famiglie  del  prezzario.  In  tal  caso  qualora  per   la
definizione  delle  misure  di  sicurezza  previste  sia   necessario
utilizzare ulteriori articoli presenti  in  tipologie  diverse  dalla
«sicurezza»,  si  dovra'  procedere  ad  un  ricalcolo   del   prezzo
pubblicato, scorporando dallo stesso la quota di utile del  10%,  per
omogeneita'  con  quanto  operato  con  i  prezzi   della   tipologia
«sicurezza». I costi cosi' stimati non saranno ribassabili e verranno
riconosciuti per le quantita' eseguite.
    Analogamente, l'eventuale utilizzo degli articoli contenuti nella
tipologia    «sicurezza»    per    lavorazioni    non     finalizzate
specificatamente alla  sicurezza,  dovra'  preventivamente  prevedere
l'aumento dei valori di costo fornito della relativa quota  di  utile
(coefficiente di moltiplicazione  pari  a  1,10)  e  i  valori  cosi'
stimati dovranno essere sottoposti a ribasso d'asta.
 
6. Organizzazione e attivita' di coordinamento.
 
    Nel rispetto dell'autonomia organizzativa regionale, al  fine  di
consentire un  efficace  e  organizzato  sistema  di  formazione  del
prezzario, le regioni si dotano di un modello organizzativo, da  loro
presidiato e regolamentato secondo  principi  di  semplificazione  ed
efficientamento  dell'azione  amministrativa,   che   garantisca   il
rispetto del principio di  imparzialita'  a  cui  deve  ispirarsi  la
pubblica  amministrazione  per  l'approvazione  di  atti,  quali   il
prezzario, che coinvolgono interessi pubblici e privati diversi e fra
loro potenzialmente confliggenti.
 
6.1. Il tavolo di coordinamento tra regioni e MIMS
    E' costituito presso il MIMS un tavolo di coordinamento  composto
da  5  rappresentanti  delle  regioni  e  delle  province   autonome,
individuati nell'ambito delle attivita' della rete dei  prezzari,  di
cui un rappresentante di ITACA, e di 5 rappresentanti del  MIMS,  con
le seguenti funzioni:
      a) ricognizione dello stato dei prezzari regionali al  fine  di
programmare l'attuazione progressiva delle presenti linee guida;
      b) definizione aggiornata dei prodotti piu' rilevanti  e  delle
relative unita'  di  misura  sui  quali  condividere  l'attivita'  di
monitoraggio;
      c) condivisione dei risultati  dell'attivita'  di  monitoraggio
sui costi  dei  prodotti  piu'  rilevanti,  a  seguito  di  specifica
rilevazione su base regionale;
      d)  definizione  di  criteri  e  modalita'  per  la   eventuale
revisione  anticipata  dei  prezzari  -  a   fronte   di   variazioni
eccezionali  di  alcuni  materiali  piu'  rilevanti  -   e   per   la
pubblicazione delle analisi;
      e)  condivisione,  con  riferimento   alla   strutturazione   e
all'articolazione del prezzario di cui al paragrafo 1, di contenuti e
risorse al fine di omogeneizzare e uniformare un significativo set di
voci comuni;
      f)  definizione  e  realizzazione  del  metodo  e  del  sistema
informativo  di   transcodifica,   classificazione   e   cooperazione
applicativa, che permetta la confrontabilita' dei  prezzari,  nonche'
le  indicazioni  sul  progressivo  adeguamento  dei  prezzari  a  una
interazione  diretta  con  i  metodi  e  strumenti  di   modellazione
informativa (BIM);
      g)  condivisione  della   metodologia   di   rilevazione,   con
riferimento sia alle modalita' con cui viene  individuata  la  platea
dei soggetti presso quali rilevare le informazioni sia alle modalita'
stesse di rilevazione;
    Il tavolo di coordinamento e' costituito  entro  sessanta  giorni
dalla  pubblicazione  delle  presenti  linee  guida  e  operera'  con
modalita' condivise  tra  le  parti  nel  rispetto  di  un  piano  di
attivita' che tenga conto di tempi congrui  rispetto  alle  priorita'
individuate.
 
6.2. Tavolo tecnico di consultazione.
    E' costituito presso il MIMS un tavolo tecnico  di  consultazione
composto da due rappresentanti del Ministero, di cui uno con funzioni
di coordinatore, quattro rappresentanti  designati  dalla  Conferenza
delle regioni e delle province autonome,  di  cui  un  rappresentante
ITACA,   un   rappresentante   di   ANCI,   un   rappresentante   dei
Provveditorati,  un  rappresentante  delle   Autorita'   di   sistema
portuale, un rappresentante dell'ENAC, un rappresentante  dell'ISTAT,
un rappresentante  di  Unioncamere,  un  rappresentante  di  RFI,  un
rappresentante di ANAS un rappresentante della rete delle professioni
tecniche,  un  rappresentante  delle  categorie  sindacali  e  cinque
rappresentanti degli operatori economici.
    Il tavolo tecnico ha i seguenti compiti:
      attiva un confronto tra le parti al fine  di  fornire  proposte
metodologiche  funzionali  al  miglioramento  e  all'omogeneizzazione
dell'attivita' di  rilevazione  dei  prezzi  costi,  del  disegno  di
campionamento dei soggetti informatori,  del  trattamento  dei  dati,
ecc.;
      suggerire revisioni della lista dei materiali prodotti  oggetto
di monitoraggio (cfr. sezione 6.1), in funzione  dell'evoluzione  del
processo produttivo  e  di  variazioni  della  rilevanza  di  singoli
materiali.
    Il tavolo di coordinamento (cfr. sezione 6.1)  condivide  con  il
tavolo  tecnico  di  consultazione  i  risultati  dell'attivita'   di
monitoraggio.
 
__________

(1) Il sistema  di  norme  vigenti  in  materia,  in  primis  con  le
    indicazioni sulle finalita' della progettazione di  cui  all'art.
    23, comma 1 del Codice dei contratti e da ultimo  con  le  «Linee
    guida per la redazione del progetto di  fattibilita'  tecnica  ed
    economica da porre a base dell'affidamento di contratti  pubblici
    di lavori del PNRR e del PNC» redatte dal Consiglio superiore dei
    lavori pubblici (luglio 2021) e dei  Criteri  minimi  ambientali,
    mettono  come  requisito  fondamentale  della  progettazione   il
    contesto territoriale in cui l'opera pubblica e' inserita.

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