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Circolare, 19/5/2022
Circolare 19/05/2022, recante Obblighi di comunicazione in materia di partenariato pubblico-privato
(GU n.185 del 9-8-2022)
Circolare
Materia: appalti / project financing

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CIRCOLARE 19 maggio 2022
Obblighi   di    comunicazione    in    materia    di    partenariato
pubblico-privato. (22A04427)
(GU n.185 del 9-8-2022)

 
                                Alle amministrazioni dello Stato
                                Alle amministrazioni regionali
                                Alle amministrazioni locali
                                Agli organismi di diritto pubblico
 
Premessa
  L'art. 44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.  248,
recante «Proroga di termini previsti da  disposizioni  legislative  e
disposizioni  urgenti  in  materia   finanziaria»   convertito,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n.
31  recante   «Conversione   in   legge,   con   modificazioni,   del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante  proroga  di  termini
previsti  da  disposizioni  legislative  e  disposizioni  urgenti  in
materia finanziaria» stabilisce che «Al fine di consentire  la  stima
dell'impatto sull'indebitamento netto e  sul  debito  pubblico  delle
operazioni di partenariato pubblico-privato avviate  dalle  pubbliche
amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla  decisione
Eurostat dell'11 febbraio 2004, le stazioni appaltanti sono tenute  a
comunicare all'Unita' tecnica finanza di  progetto  della  Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri  le  informazioni   relative   a   tali
operazioni, secondo  modalita'  e  termini  indicati  in  un'apposita
circolare  da  emanarsi  d'intesa   con   l'Istituto   nazionale   di
statistica».
  Il Dipartimento per la  programmazione  e  il  coordinamento  della
politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri
esercita, ai sensi dell'art. 1, comma 589, della  legge  n.  208  del
2015,  concernente  legge   di   stabilita'   2016,   le   competenze
precedentemente svolte dall'Unita' tecnica finanza di progetto di cui
all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, inclusa quella di  cui
all'art. 44 della legge n. 248 del 2007 citata.
  Inoltre, anche l'art. 3, comma 1, lettera eee) (1)  ,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016,  n.  50  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni  -  Codice  dei  contratti  pubblici   (il   Codice)   -
nell'inciso:  «(...)  Fatti  salvi  gli  obblighi  di   comunicazione
previsti dall'art. 44, comma 1-bis,  del  decreto-legge  31  dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2008, n. 31 (...)», ribadisce l'obbligo di comunicazione  di  cui  al
citato art. 44.
  L'art. 14, comma 2, della legge 196  del  2009  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica» e successive modificazioni,  prevede
che: «Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal  comma  1  della
medesima legge, il DIPE - gia' Unita' tecnica finanza di progetto, di
cui all'art. 7 della legge 17 maggio 1999,  n.  144  -  trasmette  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT le informazioni e i  dati
di base relativi alle  operazioni  di  partenariato  pubblico-privato
raccolte ai sensi dell'art. 44, comma  1-bis,  del  decreto-legge  31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2008, n. 31. L'acquisizione dei dati avviene sulla  base  di
schemi,  tempi  e  modalita'  definiti  con  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze.»
  Inoltre,  considerato  che  l'art.  180,  comma  8,   del   decreto
legislativo n.  50  del  2016,  prevede  che:  «Nella  tipologia  dei
contratti di cui al comma 1 rientrano  la  finanza  di  progetto,  la
concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi,  la
locazione  finanziaria  di   opere   pubbliche,   il   contratto   di
disponibilita'  e  qualunque  altra  procedura  di  realizzazione  in
partenariato di opere o servizi che presentino le caratteristiche  di
cui ai commi precedenti», sono tenuti all'obbligo di comunicazione di
cui alla presente circolare le  amministrazioni  aggiudicatrici,  gli
organismi di diritto pubblico, gli enti  aggiudicatori  e  gli  altri
soggetti  aggiudicatori  di  cui  all'art.  3  del   citato   decreto
legislativo n. 50 del 2016 nonche' coloro che esercitino le  funzioni
di concedente ai sensi degli articoli 164 e  seguenti,  del  medesimo
decreto legislativo n. 50 del 2016, che abbiano avviato operazioni di
partenariato pubblico-privato (PPP).
  La  presente  circolare,  d'intesa  con  l'Istituto  nazionale   di
statistica (ISTAT), in attuazione delle citate disposizioni di legge,
definisce  nuovi  termini   e   modalita'   di   trasmissione   delle
informazioni  relative  a  tali  operazioni,  in  sostituzione  delle
precedenti circolari della Presidenza del Consiglio dei  ministri  27
marzo 2009 e del 10 luglio 2019.
  L'art. 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  recante
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2020  e
bilancio pluriennale per  il  triennio  2020-2022»,  ha  statuito  un
ulteriore obbligo  a  carico  delle  amministrazioni  aggiudicatrici,
ovvero di  trasmettere  anche  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze le informazioni sulle  operazioni  di  partenariato  pubblico
privato, ai fini del monitoraggio  delle  clausole  di  flessibilita'
nell'ambito delle regole del Patto di stabilita' e crescita  europea,
con particolare riferimento alle previsioni contenute  nei  documenti
di cui agli articoli 10 e 10-bis della legge n. 196 del 2009,  e  per
la definizione del corretto trattamento statistico e contabile  delle
operazioni di cui trattasi. Al fine di ottemperare  ad  entrambi  gli
adempimenti  normativi  sopra  menzionati  (art.  44,   comma   1-bis
decreto-legge n. 248 del 2007 e art. 1, comma 626, della legge n. 160
del  2019)  e  ridurre  l'onere  di  trasmissione  a   carico   delle
amministrazioni aggiudicatrici, il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  in
accordo con il Dipartimento per la programmazione e il  coordinamento
della politica  economica  (DIPE)  -  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, sentito l'ISTAT, ha realizzato  il  Nuovo  portale  per  il
monitoraggio  dei  contratti   di   partenariato   pubblico   privato
(https://ppp.rgs.mef.gov.it/ppp)  finalizzato  alla  raccolta   delle
informazioni necessarie alle istituzione coinvolte per  i  rispettivi
fini istituzionali.
  Tutto cio' considerato, si individuano di seguito le  tipologie  di
operazioni ricadenti nella fattispecie normativa, le  amministrazioni
aggiudicatrici  e  gli  altri  soggetti  tenuti  alla   comunicazione
prevista  dalla  presente  circolare,  nonche'  il  dettaglio   delle
informazioni richieste.
 
1. La decisione Eurostat
  1.1. Con decisione 11 febbraio 2004 Eurostat, l'Ufficio  statistico
delle Comunita' europee, ha fornito indicazioni  per  il  trattamento
contabile nei conti economici nazionali di  specifiche  tipologie  di
partenariato pubblico-privato (PPP). La medesima materia e' stata poi
definita nelle successive edizioni del Manual on  Government  Deficit
and Debt (MGDD) pubblicate da Eurostat; e al  momento  e'  in  vigore
l'edizione 2019 (2) . I PPP regolamentati  dai  criteri  definiti  da
Eurostat sono caratterizzati dai seguenti elementi:
    il rapporto contrattuale tra pubblico e privato ha una durata  di
lungo periodo;
    il contratto  e'  stipulato  con  uno  o  piu'  soggetti  privati
eventualmente costituiti in societa';
    il contratto prevede la costruzione da parte del privato  di  una
nuova infrastruttura o  la  ristrutturazione  di  una  infrastruttura
esistente,  che  dovra'  fornire  servizi  predefiniti   in   termini
quantitativi e qualitativi;
    l'opera riguarda settori in cui la pubblica amministrazione,  sia
a livello centrale  che  locale,  ha  di  norma  un  forte  interesse
pubblico  (sanita',  istruzione,   sicurezza,   trasporti,   edilizia
residenziale pubblica, ecc.);
    la  pubblica  amministrazione  e'  l'acquirente  principale   dei
servizi, sia quando la domanda  e'  generata  dalla  stessa  pubblica
amministrazione (a titolo di esempio: carceri,  uffici  giudiziari  e
altri uffici pubblici) sia quando proviene da utilizzatori  terzi  (a
titolo di esempio: ospedali, trasporto pubblico locale).
  Qualora siano previsti pagamenti da parte degli utenti  finali  per
servizi   collegati   ad   attivita'   secondarie    associate    con
l'infrastruttura, questi devono rappresentare una  parte  minoritaria
dei ricavi complessivi del soggetto privato (a titolo di esempio,  si
consideri un ospedale in cui l'amministrazione paga un canone per  la
disponibilita' della struttura e per i  servizi,  mentre  l'eventuale
fruizione del parcheggio e' pagata direttamente dagli  utenti  stessi
al gestore privato).
  La decisione Eurostat 11 febbraio 2004, prevede che i beni  (asset)
oggetto  di  tali  operazioni  non  vengano  registrati  nello  stato
patrimoniale delle pubbliche amministrazioni,  ai  fini  del  calcolo
dell'indebitamento netto e del debito,  secondo  le  definizioni  del
regolamento europeo SEC  (attualmente  nella  versione  del  SEC2010,
fissata dal regolamento UE  n.  549  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  21  maggio  2013),  solo  se  c'e'   un   sostanziale
trasferimento di rischio dalla parte pubblica alla parte privata.
  Cio' avviene nel caso in cui si verifichino  contemporaneamente  le
seguenti due condizioni: il soggetto privato  assume  il  rischio  di
costruzione; il soggetto privato assume almeno uno dei due rischi: di
disponibilita' o di domanda.
  Il rischio  di  costruzione  riguarda  eventi  connessi  alla  fase
progettuale e di realizzazione dell'infrastruttura quali, ad esempio,
ritardata consegna,  mancato  rispetto  di  standard  predeterminati,
costi aggiuntivi di importo rilevante, lacune tecniche,  esternalita'
negative, compreso il rischio ambientale. L'assunzione del rischio da
parte del privato implica che non siano  ammessi  pagamenti  pubblici
non  correlati  alle  condizioni  prestabilite  per  la   costruzione
dell'opera.  L'eventualita'  che  il  soggetto  pubblico  corrisponda
quanto stabilito nel contratto indipendentemente dalla verifica dello
stato    di     avanzamento     effettivo     della     realizzazione
dell'infrastruttura o ripiani ogni costo aggiuntivo emerso, quale  ne
sia  la  causa,  comporta,  invece,  l'assunzione  del   rischio   di
costruzione da parte del soggetto pubblico.
  Il rischio di disponibilita' attiene  alla  fase  operativa  ed  e'
connesso  ad  una  scadente  o  insufficiente   gestione   dell'opera
pubblica, a seguito della quale la  quantita'  e/o  la  qualita'  del
servizio reso risultano inferiori ai  livelli  previsti  nell'accordo
contrattuale.
  Tale rischio si puo' ritenere in capo al  privato  se  i  pagamenti
pubblici sono correlati all'effettivo ottenimento del servizio  reso,
cosi' come pattuito nel disposto contrattuale, e il soggetto pubblico
ha il diritto di ridurre i  propri  pagamenti,  nel  caso  in  cui  i
parametri prestabiliti di prestazione (sia  per  quanto  riguarda  la
disponibilita' dell'infrastruttura, sia per quanto riguarda i servizi
erogati) non vengano raggiunti. La previsione di pagamenti  costanti,
indipendentemente dal volume e dalla  qualita'  di  servizi  erogati,
implica, viceversa, una assunzione del rischio di  disponibilita'  da
parte del soggetto pubblico.
  Ad  esempio,  nel  caso  di  realizzazione  di   uffici   pubblici,
tribunali,  istituti  penitenziari,  ecc.,  ad  uso  esclusivo  della
pubblica amministrazione, in cui al privato che progetta, realizza  e
gestisce  l'infrastruttura  viene  corrisposto  un  canone   per   la
disponibilita' in piena efficienza della struttura stessa  e  per  la
gestione   dei   servizi   correlati   (ordinaria   e   straordinaria
manutenzione, guardiania,  gestione  delle  reti,  gestione  archivi,
pulizia, gestione parcheggio, etc.), il rischio di disponibilita'  si
puo' considerare trasferito al privato qualora  contrattualmente  sia
prevista l'applicazione automatica di penali che incidono sul  canone
corrisposto dal soggetto pubblico sia nel  caso  di  indisponibilita'
completa o parziale della struttura, sia di erogazione di servizi non
corrispondenti agli standard contrattuali.
  Il rischio di domanda e' connesso alla variabilita'  della  domanda
non dipendente dalla qualita' del servizio prestato; ci si  riferisce
a quello che puo' definirsi  normale  rischio  economico  assunto  da
un'azienda in un'economia di mercato.
  Il rischio di domanda si considera assunto dal soggetto privato nel
caso  in  cui  i  pagamenti  pubblici  sono  correlati  all'effettiva
quantita' domandata per quel  servizio  dall'utenza.  Il  rischio  di
domanda, viceversa, si considera allocato al  soggetto  pubblico  nel
caso di pagamenti garantiti anche per  prestazioni  non  erogate.  In
altre parole, si presume che il soggetto pubblico assuma  il  rischio
di domanda laddove sia obbligato ad assicurare un determinato livello
di pagamenti  al  partner  privato  indipendentemente  dall'effettivo
livello  di  domanda  espressa  dall'utente  finale,  rendendo  cosi'
irrilevanti le fluttuazioni del  livello  di  domanda  rispetto  alla
redditivita' dell'operazione per il privato. Ad esempio, nell'ipotesi
di realizzazione di strade senza pedaggio  in  cui  al  privato,  che
progetta, costruisce e gestisce l'infrastruttura, vengono corrisposti
pagamenti pubblici (tariffe ombra) in funzione  del  passaggio  degli
autoveicoli, il rischio di domanda puo'  considerarsi  trasferito  al
privato  nel  caso  in  cui  detti  pagamenti  siano  correlati  agli
effettivi passaggi degli autoveicoli, rilevati elettronicamente.
  1.2.
  Con le successive  edizioni  del  MGDD,  Eurostat  ha  chiarito  in
maniera sempre piu' puntuale  il  principio  fissato  originariamente
dalla decisione del 2004 aggiungendo molteplici elementi utili per la
valutazione complessiva dell'allocazione rischi/benefici tra  partner
privato e pubblica amministrazione.
  Il punto chiave per l'ISTAT,  secondo  la  Decisione  Eurostat  del
2004, il SEC 2010, il Manuale MGDD nonche' la guida EPEC-Eurostat, e'
la  classificazione  statistica   delle   infrastrutture   realizzate
nell'ambito di un contratto di PPP. Esse possono essere  considerate,
nei conti nazionali, come attivita' non di proprieta' della  pubblica
amministrazione solo se e' stabilito in modo chiaro  che  al  partner
privato sono allocati simultaneamente la maggior parte dei  rischi  e
dei benefici derivanti dall'operazione.
  Pertanto, deve  essere  considerata  questione  centrale  l'analisi
della  ripartizione  dei  rischi  e  dei  benefici  tra  la  pubblica
amministrazione  e  il  partner  privato.  Si  intendono  di  seguito
richiamati i contenuti dell'ultimo aggiornamento del MGDD  del  2019,
per l'individuazione dei principi applicabili alle operazioni oggetto
del paragrafo 1) della presente circolare.
 
2. Le  figure   contrattuali   previste   dall'ordinamento   italiano
  ricadenti nella tipologia indicata nella decisione Eurostat dell'11
  febbraio 2004
  2.1. Il  decreto  legislativo,  n.  50  del  2016,  ha  introdotto,
all'art. 3,  comma  1,  lettera  eee),  la  seguente  definizione  di
contratto di partenariato pubblico-privato: «il  contratto  a  titolo
oneroso stipulato per iscritto con  il  quale  una  o  piu'  stazioni
appaltanti conferiscono a uno  o  piu'  operatori  economici  per  un
periodo  determinato  in  funzione  della  durata   dell'ammortamento
dell'investimento o delle  modalita'  di  finanziamento  fissate,  un
complesso   di    attivita'    consistenti    nella    realizzazione,
trasformazione, manutenzione e  gestione  operativa  di  un'opera  in
cambio della sua disponibilita', o del suo sfruttamento economico,  o
della fornitura  di  un  servizio  connesso  all'utilizzo  dell'opera
stessa, con assunzione di rischio secondo modalita'  individuate  nel
contratto, da parte dell'operatore.».
  La medesima disposizione prevede, inoltre, che alle  operazioni  di
partenariato pubblico-privato si applicano, per  i  soli  profili  di
tutela della finanza pubblica, i contenuti delle decisioni  Eurostat,
fermi restando gli obblighi di  comunicazione  di  cui  all'art.  44,
comma 1-bis, del decreto-legge n. 248 del 2007, dall'art. 1, comma  1
della legge n. 31 del 2008.
  2.2. Ai fini delle comunicazioni oggetto della presente  circolare,
dovranno essere presi in considerazione:
    i. i contratti di partenariato pubblico-privato di  cui  all'art.
180, comma 8,  decreto  legislativo  n.  50  del  2016  e  successive
modificazioni ed integrazioni,  ove  riferiti  a  operazioni  in  cui
l'Amministrazione si configuri come principale acquirente dei servizi
resi dall'infrastruttura;
    ii. i contratti di concessione affidati ai sensi della  normativa
previgente, di cui agli articoli 144 e 153 (cd. Finanza di  progetto)
del decreto legislativo n.  163  del  2006,  ovvero  ai  sensi  degli
articoli 20 e 37-bis e  seguenti  della  legge  n.  109  del  1994  e
successive modificazioni ed integrazioni  -  ove  novellati  da  atti
aggiuntivi adottati a partire dall'anno 2016 e non  ancora  trasmessi
al DIPE;
    iii. le ulteriori operazioni  in  partenariato  pubblico-privato,
ivi compresa la  costituzione  di  societa'  miste,  che  abbiano  le
caratteristiche indicate al paragrafo 1)  della  presente  circolare.
Per quanto riguarda le modalita' di pagamento dei  servizi  da  parte
del soggetto pubblico, queste possono essere rappresentate da  canoni
o da tariffe ombra (shadow tolls).
  Le operazioni di PPP ricadono nell'obbligo di  comunicazione  anche
quando, nonostante vi sia la previsione  di  pagamenti  da  parte  di
utenti finali, la  pubblica  amministrazione  corrisponde  un  canone
periodico per l'uso o la disponibilita' dell'infrastruttura.
 
3. Soggetti tenuti alla comunicazione delle informazioni
  3.1. Sono tenuti all'obbligo di comunicazione di cui alla  presente
circolare le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto
pubblico, gli enti aggiudicatori e gli altri  soggetti  aggiudicatori
di cui all'art. 3 del decreto legislativo n.  50  del  2016,  nonche'
coloro che esercitino  le  funzioni  di  concedente  ai  sensi  degli
articoli 164 e seguenti del medesimo decreto legislativo  n.  50  del
2016,   che    abbiano    avviato    operazioni    di    partenariato
pubblico-privato, che  presentino  le  caratteristiche  descritte  al
paragrafo 1, ovvero forme di partenariato pubblico  privato  definite
dall'art. 180, comma 8, del decreto legislativo  n.  50  del  2016  e
successive modificazioni ed integrazioni.
  3.2. Le amministrazioni pubbliche sono individuate sulla base della
definizione del SEC2010  (regolamento  UE  n.  549,  del  2013)  reso
operativo dall'ISTAT che pubblica annualmente la lista  delle  unita'
istituzionali comprese nel perimetro delle amministrazioni pubbliche,
in base a quanto disposto  dall'art.  1,  comma  5,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311 (recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio  annuale  e  pluriennale  -  legge  finanziaria  2005»)   e,
attualmente, dai commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge n. 196 del 2009.
  3.3 I soggetti di cui ai  punti  precedenti,  previa  registrazione
dell'utenza, accedono al portale attraverso le  credenziali  SSO  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  (che  vengono  acquisite
mediante PEC all'indirizzo e-mail indicato in fase  di  registrazione
utenza  -  se  trattasi  di  primo  accreditamento  al   sistema   di
autenticazione SSO del Ministero dell'economia e delle  finanze  -  o
gia' in possesso  dell'Utenza)  attraverso  il  Sistema  pubblico  di
identita' digitale (SPID), la carta di identita' elettronica (CIE)  o
la carta nazionale dei servizi (CNS), nel rispetto delle disposizioni
del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), delle linee guida  in
materia di transizione digitale nonche' delle disposizioni  normative
in materia di tutela dei dati personali e della privacy.
 
4. Documenti e dati oggetto di comunicazione
  4.1. Con riferimento a ciascun  contratto  stipulato  ai  sensi  di
quanto previsto dal vigente Codice dei contratti pubblici, avente  le
caratteristiche citate al paragrafo 1, i  soggetti  aggiudicatori  di
cui al paragrafo 3 sono tenuti a popolare il Nuovo portale RGS per il
Monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato,  con  la
modalita' di cui al  precedente  punto  3.3,  caricando  la  seguente
documentazione:
    1)  Nella  sezione  contratto:  il  contratto  stipulato  nonche'
eventuali atti aggiuntivi e/o di modifica  dello  stesso  intervenuti
successivamente alla stipula;
    2) Nella sezione allegati i seguenti documenti:
      a)  capitolati  prestazionali   e   documenti   relativi   alla
specificazione delle caratteristiche della gestione;
      b) piano economico finanziario di copertura degli  investimenti
e della connessa gestione, con relativa  relazione  illustrativa,  ed
eventuali successivi atti aggiuntivi e/o  di  modifica  dello  stesso
(l'allegato del Piano economico finanziario va  caricato  in  formato
Excel editabile.);
      c) relazione illustrativa del progetto;
      d) scheda di progetto.
  4.2.   Con   riferimento   alle    operazioni    di    partenariato
pubblico-privato,  che  presentino  le  caratteristiche  indicate  al
paragrafo 1, poste in essere attraverso la creazione di una  societa'
mista, i soggetti aggiudicatori sopra indicati dovranno trasmettere i
seguenti documenti da caricare nella sezione allegati:
    1) atto costitutivo della societa';
    2)  statuto  della  societa'  ed  eventuali  atti  successivi  di
modifica dello stesso;
    3) eventuale contratto stipulato  tra  soggetto  aggiudicatore  e
societa' mista e relativi allegati.
  4.3 Con riferimento alle operazioni di cui ai precedenti punti  4.1
e 4.2 i soggetti aggiudicatori provvedono, inoltre, alla compilazione
e al caricamento sul portale, della  «Scheda  di  progetto»  allegata
alla presente circolare.
 
5. Termini e modalita' di trasmissione dei documenti
  I soggetti aggiudicatori indicati al paragrafo 3,  che  pongano  in
essere contratti  di  partenariato  pubblico-privato  (PPP)  compresi
nelle tipologie indicate al paragrafo 2, sono tenuti  a  caricare  la
documentazione indicata al  paragrafo  4,  relativamente  a  ciascuna
operazione, esclusivamente sul Nuovo portale RGS per il  Monitoraggio
dei contratti di partenariato pubblico privato di  cui  al  paragrafo
3.3 entro trenta giorni dalla stipula del contratto avendo, altresi',
cura   di   comunicare   successivamente   con    tempestivita'    il
raggiungimento del relativo financial close.
  Gli stessi soggetti aggiudicatori dovranno  impegnarsi  a  caricare
gli atti aggiuntivi e i documenti  di  modifica  dei  documenti  gia'
trasmessi entro trenta giorni dalla stipula degli stessi.
  Si rinvia all'allegato «Nota tecnica n. 1»  per  le  istruzioni  di
dettaglio  in  merito  all'accesso  al  Nuovo  portale  RGS  per   il
Monitoraggio dei contratti di  partenariato  pubblico  privato  e  al
caricamento dei documenti richiesti, di cui al paragrafo 4, e per  la
compilazione della «Scheda di progetto».
  Al  fine  di  assicurarne  una   diffusa   conoscenza   nell'intero
territorio nazionale, la  presente  circolare  con  l'allegato  «Nota
tecnica n. 1» sara' disponibile, dopo la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale      della      Repubblica      italiana      all'indirizzo
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/      e       all'indirizzo
https://www.rgs.mef.gov.it/
 
6. Accesso al Nuovo portale RGS per il Monitoraggio dei contratti  di
  partenariato pubblico privato (PPP)da parte del DIPE, della  RGS  e
  dell'ISTAT.
  Fatte salve le finalita' e gli obblighi istituzionali  di  ciascuna
parte, il Nuovo portale RGS per  il  Monitoraggio  dei  contratti  di
partenariato   pubblico   privato   (PPP)   sara'   integralmente   e
autonomamente accessibile dal DIPE e dall'ISTAT, cosi' da assicurarne
la coerente idonea fruizione, anche per garantire l'interoperabilita'
dei dati ivi contenuti  con  le  rispettive  banche  dati  e  sistemi
informativi, nonche' il prelievo dei documenti di cui al paragrafo 4.
 
    Roma, 19 maggio 2022 
 
                                                  Il Presidente      
                                           del Consiglio dei ministri
                                                     Draghi          
 
__________

(1) eee): «contratto di partenariato pubblico-privato», il  contratto
    a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una  o  piu'
    stazioni appaltanti conferiscono a uno o piu' operatori economici
    per   un   periodo   determinato   in   funzione   della   durata
    dell'ammortamento  dell'investimento   o   delle   modalita'   di
    finanziamento fissate,  un  complesso  di  attivita'  consistenti
    nella  realizzazione,  trasformazione,  manutenzione  e  gestione
    operativa di un'opera in cambio della sua disponibilita',  o  del
    suo sfruttamento economico, o  della  fornitura  di  un  servizio
    connessa  all'utilizzo  dell'opera  stessa,  con  assunzione   di
    rischio secondo modalita' individuate  nel  contratto,  da  parte
    dell'operatore.  Fatti  salvi  gli  obblighi   di   comunicazione
    previsti dall'art. 44, comma 1-bis, del decreto-legge 31, n.  248
    del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
    2008, n. 31, si applicano, per i soli  profili  di  tutela  della
    finanza pubblica, i contenuti delle decisioni Eurostat.

(2) Il  Manuale   e'   reperibile   sul   sito   web   istituzionale:
    https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/7203647/KS-GQ-16-
    001-EN-N.pdf. Eurostat ed EPEC - European PPP Expertise Centre  -
    hanno, altresi', pubblicato nel 2016, una Guida  sul  trattamento
    statistico  dei  contratti  di  PPP  reperibile  sul  sito   web:
    http://www.eib.org/attachments/thematic/epec_eurostat_statistical
    _guide_en.pdf

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero  degli  affari  esteri,  n.
1848
                                                             Allegato
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
         Nuovo Portale RGS per il Monitoraggio dei Contratti
                  di Partenariato Pubblico Privato
 
                          Nota Tecnica N. 1
 
                    Principali funzionalita' del
                            nuovo sistema
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

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