HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 1/8/2022
Dpcm 01/08/2022, 133, recante, Regolamento recante disciplina delle attivita' di coordinamento della Presidenza del CdM propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali di cui al dl 15 marzo 2012, n. 21, e ssmi,della prenotifica e misure di sempli.
(GU n.211 del 9-9-2022)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Materia: pubblica amministrazione / attività

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

1 agosto 2022, n. 133

Regolamento recante disciplina delle attivita' di coordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri propedeutiche all'esercizio dei
poteri speciali di cui al decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  e
successive modificazioni ed integrazioni, della prenotifica e  misure
di semplificazione dei procedimenti. (22G00138)
(GU n.211 del 9-9-2022)
  Vigente al: 24-9-2022  

 
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita' di Governo  e  l'ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del  Governo  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto l'articolo 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
e successive modificazioni, recante  l'ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59;
  Vista la legge 3  agosto  2007,  n.  124,  recante  il  sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto;
  Visto il decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56,  recante  norme  in
materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori  della
difesa e della sicurezza  nazionale,  nonche'  per  le  attivita'  di
rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e  delle
comunicazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio  2014,
n. 35, recante regolamento per l'individuazione delle  procedure  per
l'attivazione dei poteri speciali nei settori della  difesa  e  della
sicurezza  nazionale  a  norma  dell'articolo   1,   comma   8,   del
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, e in  particolare  l'articolo  2,
comma 2, ove si prevede che con decreto del Presidente del  Consiglio
dei  ministri  siano  individuate  le   modalita'   organizzative   e
procedurali  per  lo  svolgimento   delle   attivita'   propedeutiche
all'esercizio dei poteri speciali nei settori della  difesa  e  della
sicurezza nazionale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014,  n.
86, recante regolamento  per  l'individuazione  delle  procedure  per
l'attivazione dei  poteri  speciali  nei  settori  dell'energia,  dei
trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo  2,  comma  9,
del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, e, in particolare, l'articolo
2, comma 2, il quale prevede  che  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri siano individuate le modalita' organizzative e
procedurali  per  lo  svolgimento   delle   attivita'   propedeutiche
all'esercizio dei  poteri  speciali  nei  settori  dell'energia,  dei
trasporti e delle comunicazioni;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno
2014,  n.  108,  recante  regolamento  per   l'individuazione   delle
attivita'  di  rilevanza  strategica  per  il  sistema  di  difesa  e
sicurezza nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1,  decreto-legge
15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11
maggio 2012, n. 56;
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  6
novembre  2015,  n.  5,   recante   «disposizioni   per   la   tutela
amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate
e a diffusione esclusiva»;
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  133,   recante
disposizioni urgenti in materia di perimetro di  sicurezza  nazionale
cibernetica e di  disciplina  dei  poteri  speciali  nei  settori  di
rilevanza  strategica  e,  in  particolare,  l'articolo  4-bis,  come
novellato dall'articolo 17 del decreto-legge  30  dicembre  2021,  n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,  n.
15, il quale modifica la disciplina dei poteri speciali  nei  settori
di rilevanza strategica;
  Visto il regolamento (UE) 2019/452 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 19  marzo  2019,  che  istituisce  un  quadro  per  il
controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  18
dicembre 2020, n. 179, recante regolamento per  l'individuazione  dei
beni e dei  rapporti  di  interesse  nazionale  nei  settori  di  cui
all'articolo 4,  paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  2019/452  del
Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  19  marzo  2019,  a  norma
dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre 2020, n. 180, recante regolamento per l'individuazione degli
attivi  di  rilevanza  strategica  nei  settori   dell'energia,   dei
trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo  2,  comma  1,
del  decreto-legge  15   marzo   2012,   n.   21,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, recante l'ordinamento delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in  particolare,  l'articolo
29 il quale stabilisce  che  il  Dipartimento  per  il  coordinamento
amministrativo   opera   nel   settore   dell'attuazione    in    via
amministrativa delle politiche del Governo e, tra le altre,  esercita
ogni  altra  attivita'  attinente  al  coordinamento   amministrativo
demandata alla Presidenza, anche relativa a iniziative di carattere o
interesse nazionale;
  Visto il decreto-legge 14  giugno  2021,  n.  82,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  agosto   2021,   n.   109,   recante
disposizioni  urgenti  in  materia  di  cybersicurezza,   definizione
dell'architettura   nazionale   di   cybersicurezza   e   istituzione
dell'Agenzia per  la  cybersicurezza  nazionale  e,  in  particolare,
l'articolo 7, comma 1, lettera g);
  Visto il decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;
  Visto l'articolo 2-quater del citato decreto-legge 15  marzo  2012,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012,  n.
56, che prevede che, con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, sentito il Gruppo  di  coordinamento  costituito  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
6 agosto 2014, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23  agosto
1988, n. 400, possono essere individuate  misure  di  semplificazione
delle  procedure  relative  all'istruttoria  ai  fini  dell'eventuale
esercizio dei  poteri  di  cui  agli  articoli  1,  1-bis  e  2,  del
decreto-legge 15 marzo 2012, n.  21,  senza  che  sia  necessaria  la
delibera  del  Consiglio   dei   ministri,   nonche'   modalita'   di
presentazione di una prenotifica che consenta l'esame  da  parte  del
Gruppo di coordinamento delle operazioni anteriormente  alla  formale
notifica di cui agli articoli 1 e  2,  del  citato  decreto-legge  15
marzo 2012, n. 21;
  Ritenuto  necessario  individuare  misure  di  semplificazione  dei
procedimenti in materia di poteri speciali e prenotifica;
  Ritenuto, altresi', necessario aggiornare  e  modificare  il  testo
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  6  agosto  2014,
recante «disciplina delle attivita' di coordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri  propedeutiche  all'esercizio  dei  poteri
speciali sugli assetti societari nei settori  della  difesa  e  della
sicurezza nazionale, e sulle attivita' di  rilevanza  strategica  nei
settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni», della
cui pubblicazione sul sito internet della  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri e' data comunicazione nella Gazzetta  Ufficiale  n.  229
del  2  ottobre  2014,  individuando  le  modalita'  organizzative  e
procedurali  per  lo  svolgimento   delle   attivita'   propedeutiche
all'esercizio dei poteri speciali nei  settori  della  difesa,  della
sicurezza   nazionale,   dell'energia,   dei   trasporti   e    delle
comunicazioni, ivi compreso l'Ufficio della Presidenza del  Consiglio
dei ministri responsabile dell'attivita' di coordinamento;
  Sentito  il   gruppo   di   coordinamento   costituito   ai   sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
6 agosto 2014, nella seduta del 19 luglio 2022;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  13
febbraio  2021  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri Pres. Roberto Garofoli e' stata
delegata la firma dei decreti, degli  atti  e  dei  provvedimenti  di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri,  ad  esclusione
di quelli che richiedono una preventiva deliberazione  del  Consiglio
dei ministri;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
                       Ambito di applicazione
 
  1. Il presente  decreto  disciplina  l'attivita'  di  coordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento  delle
attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali e individua
misure di semplificazione  dei  procedimenti  in  materia  di  poteri
speciali e di prenotifica, ai sensi del decreto-legge 15 marzo  2012,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012,  n.
56.
                               Art. 2
 
      Coordinamento delle attivita' per l'esercizio dei poteri
         speciali e individuazione degli uffici responsabili
 
  1. Le attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400  e
dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  sono
coordinate dal Presidente del Consiglio dei ministri. A tal  fine  il
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  si  avvale  del  Segretario
generale, che sovrintende a tale attivita',  o  del  Vice  Segretario
generale a cio' delegato.
  2. In attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera a), del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  19  febbraio  2014,   n.   35   e
dell'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della
Repubblica 25  marzo  2014,  n.  86,  nonche'  dell'articolo  27  del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  20  maggio  2022,   n.   51,   l'ufficio   responsabile
dell'attivita' di coordinamento per lo  svolgimento  delle  attivita'
propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, e'  individuato  nel
Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
  3. In attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera b),  del  citato
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.   35   del   2014   e
dell'articolo  2,  comma  2,  lettera  b),  del  citato  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  86  del  2014,  nonche'  ai  sensi
dell'articolo  15  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 18 dicembre 2020, n.  179,  gli  uffici  responsabili  delle
attivita' di competenza dei Ministeri degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale,  della  difesa,  dell'economia  e  delle
finanze, della giustizia,  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili, dell'interno, delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali, della salute, dello sviluppo economico, della  transizione
ecologica, nonche' dei Dipartimenti per l'informazione e l'editoria e
per  l'innovazione  tecnologica  e  la  transizione  digitale   della
Presidenza del Consiglio dei ministri, sono individuati come segue:
    a)  Ministero  degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale: Direzione Generale  per  la  promozione  del  sistema
Paese, Autorita' Nazionale UAMA (Unita'  per  le  autorizzazioni  dei
materiali di armamento);
    b) Ministero dell'interno: Dipartimento della pubblica  sicurezza
-  Ufficio  per  l'amministrazione  generale -  Ufficio  III  analisi
strategica (UAS);
    c) Ministero della difesa: Segretariato generale della  difesa  -
Direzione nazionale degli armamenti;
    d) Ministero dell'economia e delle finanze: Ufficio  legislativo,
Dipartimento del tesoro - Direzione V «Regolamentazione  e  vigilanza
del  sistema  finanziario»,   Direzione   VII   «Valorizzazione   del
patrimonio pubblico», Servizio «Affari legali e contenzioso»;
    e) Ministero della giustizia: Direzione generale  per  i  sistemi
informativi automatizzati;
    f) Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili:
Organo  centrale   di   sicurezza,   Direzione   generale   vigilanza
concessioni  autostradali,  Direzione  generale  vigilanza  Autorita'
portuali;
    g) Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali:
Dipartimento  delle  politiche  europee  e  internazionali  e   dello
sviluppo rurale,  Dipartimento  delle  politiche  competitive,  della
qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica;
    h) Ministero della salute: Gabinetto del  Ministro,  Segretariato
generale;
    i) Ministero dello sviluppo economico: Direzione generale  per  i
servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione  e  postali,
Direzione  generale  per  le  tecnologie  delle  comunicazioni  e  la
sicurezza informatica -  Istituto  superiore  delle  comunicazioni  e
delle  tecnologie  dell'informazione,  Direzione  generale   per   la
politica industriale, l'innovazione e le  piccole  e  medie  imprese,
Direzione generale per  la  riconversione  industriale  e  le  grandi
filiere produttive;
    l) Ministero della transizione ecologica: Direzione generale  per
il clima, l'energia  e  l'aria,  Direzione  generale  per  l'economia
circolare, Direzione  Generale  infrastrutture  e  sicurezza  sistemi
energetici e geominerari;
    m) Dipartimento per l'informazione e l'editoria: Ufficio  per  le
attivita' di informazione e  comunicazione  istituzionale  e  per  la
tutela del diritto d'autore;
    n)  Ministro  per  l'innovazione  tecnologica  e  la  transizione
digitale, o, se non nominato, della struttura  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e  la
digitalizzazione: Gabinetto del Ministro o,  se  non  nominato,  Capo
della  struttura  della  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri
competente per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.
  4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 86, e  dall'articolo  3
del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n.  35,
ai sensi dell'articolo 15 del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 18 dicembre 2020, n. 179,  anche  i  rappresentanti  dei
Ministeri  della  salute,  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali,  della  transizione  ecologica,   del   Dipartimento   per
l'informazione e l'editoria  e  del  Dipartimento  per  l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale della Presidenza del  Consiglio
dei ministri possono svolgere, su designazione dello stesso Gruppo di
coordinamento,   le   funzioni   di   amministrazione    responsabile
dell'istruttoria  e  della  proposta  per  l'esercizio   dei   poteri
speciali.
                               Art. 3
 
                       Gruppo di coordinamento
 
  1. In attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 35 del  2014  e  dell'articolo  2,
comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
86 del 2014, nonche'  ai  sensi  dell'articolo  15  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2020,  n.  179,  e'
istituito un  Gruppo  di  coordinamento,  presieduto  dal  Segretario
generale  o  dal  vice  Segretario  generale  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri delegato o  da  un  designato  del  Segretario
generale e composto dai responsabili degli Uffici  dei  Ministeri  di
cui all'articolo 2, commi 3 e 4 o da altri designati  dai  rispettivi
Ministri interessati, nonche' dai responsabili designati dell'Agenzia
per la cybersicurezza nazionale, che  partecipa  per  gli  ambiti  di
competenza. Sono nominati altresi' componenti del medesimo Gruppo  di
coordinamento il Consigliere militare del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, il Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio
dei  ministri,  il  Capo  del  Dipartimento  per   il   coordinamento
amministrativo, il Capo del Dipartimento per  le  politiche  europee,
nonche'  il  Capo  del  Dipartimento  per  la  programmazione  e   il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri. Per il Presidente del Gruppo  di  coordinamento  e  per
ciascuno  dei  componenti  sono  altresi'  nominati  due   componenti
supplenti.
  2. I componenti del Gruppo di coordinamento di cui al comma 1,  ivi
compreso il Presidente, sono nominati con decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri. Le Amministrazioni interessate  comunicano  i
nominativi del proprio componente effettivo e dei  due  supplenti  al
Dipartimento  per  il  coordinamento  amministrativo  tramite   posta
elettronica certificata. Ogni variazione dei componenti del Gruppo di
coordinamento e' tempestivamente comunicata al medesimo  Dipartimento
tramite posta elettronica certificata.  Il  Gruppo  di  coordinamento
puo' essere integrato, ove necessario, e  in  ogni  tempo,  da  altri
soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, di  volta  in
volta  invitati  in  relazione  alla  specificita'  della  materia  o
dell'operazione, al fine di potenziarne le capacita' di analisi.
  3. E' facolta' del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri interessati sostituire il componente effettivo  o  supplente
in relazione a specifiche operazioni, previa formale comunicazione al
Dipartimento per il coordinamento amministrativo.
                               Art. 4
 
                      Compiti del Dipartimento
                 per il coordinamento amministrativo
 
  1. Il Dipartimento per il  coordinamento  amministrativo  opera  in
raccordo con il Presidente  del  Gruppo  di  coordinamento,  con  gli
uffici di cui all'articolo 2, comma 3, e 4, nonche' con le  eventuali
altre strutture della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  che
assicurano il supporto per  gli  aspetti  di  propria  competenza  in
relazione alla  specificita'  della  materia  o  dell'operazione.  Il
medesimo  Dipartimento  assicura  lo  svolgimento   delle   attivita'
interministeriali, dell'attivita' istruttoria nonche' la raccolta, la
custodia e la  diffusione  delle  informazioni  per  l'esercizio  dei
poteri speciali e predispone la relazione annuale di cui all'articolo
3-bis del  decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  11  maggio  2012,  n.  56,  curandone  la
trasmissione alle Camere.
  2. Il Dipartimento  per  il  coordinamento  amministrativo  svolge,
altresi', le funzioni di punto di contatto di cui all'articolo 11 del
regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 marzo 2019, che  istituisce  un  quadro  per  il  controllo  degli
investimenti esteri diretti, e supporta il Presidente  del  Consiglio
dei ministri per la cooperazione con le  autorita'  responsabili  dei
Paesi terzi su questioni riguardanti il controllo degli  investimenti
esteri diretti per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, ai sensi
dell'articolo 13 del medesimo regolamento.
                               Art. 5
 
                Attivita' propedeutiche all'esercizio
                         dei poteri speciali
 
  1. Le attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali  di
cui all'articolo 1  sono  svolte  secondo  le  seguenti  modalita'  e
procedure:
    a) i soggetti tenuti alla notifica  provvedono  -  esclusivamente
per via telematica, tramite  posta  elettronica  certificata  -  alla
trasmissione dell'informativa di cui al citato decreto-legge 15 marzo
2012, n. 21 al Dipartimento per il coordinamento amministrativo della
Presidenza del  Consiglio  dei  ministri.  A  tal  fine  il  medesimo
Dipartimento individua una casella di posta  elettronica  certificata
appositamente pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio  dei
ministri. Con le medesime modalita' la societa'  acquisita  trasmette
eventuali memorie e documenti;
    b) il Dipartimento per il coordinamento amministrativo  trasmette
in modalita' informatica, al Presidente, ai componenti del Gruppo  di
coordinamento  e  agli  altri  uffici  eventualmente  coinvolti,   la
notifica e  la  documentazione  ricevuta.  Il  predetto  Dipartimento
convoca la riunione del Gruppo di coordinamento per  l'individuazione
del Ministero responsabile  dell'istruttoria  e  della  proposta  per
l'esercizio dei poteri speciali, che si esprime tempestivamente sulla
riconducibilita'  dell'operazione   nell'ambito   applicativo   della
normativa  vigente.  In  tale  sede,  o  in  successiva  riunione,  i
componenti  del  Gruppo  di  coordinamento  esprimono  il  parere  di
competenza sull'eventuale esercizio dei poteri speciali;
    c) il Dipartimento per il coordinamento amministrativo,  comunica
alle  parti  del  procedimento  e  ai  componenti   del   Gruppo   di
coordinamento il  Ministero  responsabile  dell'istruttoria  e  della
proposta per l'esercizio dei poteri speciali, ovvero che l'operazione
non ricade nell'ambito applicativo della normativa;
    d) il Ministero responsabile dell'istruttoria e  della  proposta,
sulla base delle risultanze  emerse  nella  riunione  del  Gruppo  di
coordinamento, trasmette entro  quattro  giorni  dalla  riunione  del
gruppo e comunque almeno quindici giorni  prima  della  scadenza  del
termine per la conclusione del procedimento, di cui al  decreto-legge
15 marzo 2012, n. 21, in modalita' informatica, al  Presidente,  agli
uffici di cui all'articolo 3, comma  2,  agli  altri  componenti  del
Gruppo di  coordinamento  e  al  Dipartimento  per  il  coordinamento
amministrativo, la motivazione della delibera di esercizio dei poteri
speciali;
    e) il Dipartimento per il coordinamento amministrativo,  ricevuta
dal Ministero competente la motivazione del decreto di esercizio  dei
poteri speciali, predispone lo schema di decreto per la deliberazione
del Consiglio dei ministri. Il decreto, ove adottato,  e'  trasmesso,
dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo, alle parti  del
procedimento,  agli  organi  di  controllo  e,  per  estratto,   alle
competenti Commissioni parlamentari;
    f) qualora si renda necessario, ai sensi  del  decreto  legge  15
marzo  2012,  n.  21,  richiedere   informazioni   o   documentazione
integrativa  al  notificante  o  a  soggetti  terzi,   il   Ministero
responsabile dell'istruttoria e della proposta, anche  tenendo  conto
di eventuali indicazioni della Presidenza del Consiglio dei  ministri
o di altri Ministeri interessati, invia la richiesta di  informazioni
o di documentazione integrativa al Dipartimento per il  coordinamento
amministrativo, che provvede a trasmetterla  ai  destinatari,  anche,
eventualmente, convocandoli in audizione. La  predetta  richiesta  e'
inviata  anche  al  Presidente  e  ai  componenti   del   Gruppo   di
coordinamento. I soggetti ai quali e' stata trasmessa la richiesta di
informazioni o di documentazione integrativa  provvedono  all'inoltro
della predetta documentazione al Dipartimento  per  il  coordinamento
amministrativo  per  via   telematica   tramite   posta   elettronica
certificata o, se richiesto, tramite  deposito  della  documentazione
integrativa nel corso dell'audizione;
    g) in caso di notifica incompleta o  irregolare  il  Dipartimento
per  il  coordinamento  amministrativo,  anche  su  indicazione   del
Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta e del Gruppo
di coordinamento, informa  tempestivamente,  esclusivamente  per  via
telematica  tramite  posta  elettronica  certificata,   il   soggetto
notificante,  dandone  comunicazione  anche  al   Presidente   e   ai
componenti del Gruppo di coordinamento. In questo caso il termine per
l'esercizio  dei  poteri  speciali  e'  interrotto  e   decorre   dal
ricevimento della nuova notifica completa. Il soggetto notificante al
quale e' stata comunicata  l'incompletezza  o  l'irregolarita'  della
notifica provvede all'invio della nuova notifica, completa  di  tutti
gli elementi necessari per la sua valutazione, esclusivamente per via
telematica tramite posta elettronica certificata;
    h) Il Ministero responsabile dell'istruttoria  e  della  proposta
trasmette, entro quattro giorni dalla riunione del gruppo e  comunque
almeno quindici giorni  prima  della  scadenza  del  termine  per  la
conclusione  del   procedimento,   in   modalita'   informatica,   al
Dipartimento per il coordinamento amministrativo, al  Presidente  del
gruppo di coordinamento e agli Uffici di cui all'articolo 3, comma 2,
la motivazione della delibera di non esercizio dei  poteri  speciali,
con eventuale previsione di  raccomandazioni  all'impresa.  Entro  un
giorno  dalla  ricezione  della  proposta  ciascun  Ufficio  di   cui
all'articolo 2, comma  3,  trasmette  le  eventuali  osservazioni  al
Dipartimento per il coordinamento amministrativo;
    i) il Dipartimento per il coordinamento amministrativo,  ricevuta
la motivazione della delibera di non esercizio dei  poteri  speciali,
ove non ricorrano i presupposti di  cui  all'articolo  6,  procede  a
sottoporre la  proposta  di  non  esercizio  alla  deliberazione  del
Consiglio dei ministri, allegando le eventuali osservazioni pervenute
ai sensi della lettera h). Il Consiglio dei ministri, ove ritenga  di
accogliere la suddetta  proposta,  adotta  la  deliberazione  di  non
esercizio  dei  poteri  speciali,   con   eventuali   raccomandazioni
all'impresa.
                               Art. 6
 
              Misure di semplificazione delle procedure
            in caso di non esercizio dei poteri speciali
 
  1. Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta  per
l'esercizio dei poteri speciali, sulla base delle  risultanze  emerse
nella  riunione  del  Gruppo  di  coordinamento,  tempestivamente   e
comunque almeno quindici giorni prima della scadenza del termine  per
la conclusione del procedimento, di cui  al  decreto-legge  15  marzo
2012, n. 21, trasmette, in modalita' informatica, al Presidente, alle
Amministrazioni  componenti  il  Gruppo   di   coordinamento   e   al
Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del
Consiglio  dei  ministri,  la  motivazione  della  delibera  di   non
esercizio dei poteri speciali.
  2. Entro 5 giorni dalla notifica o dalla comunicazione con  cui  la
societa' e' informata di essere  parte  del  procedimento,  le  parti
possono chiedere che, in caso di proposta di non esercizio dei poteri
speciali, la questione sia in ogni caso rimessa alla valutazione  del
Consiglio dei ministri.
  3. In occasione della riunione del Gruppo di coordinamento,  una  o
piu' Amministrazioni componenti il medesimo Gruppo possono richiedere
che la proposta sia sottoposta alla deliberazione del  Consiglio  dei
ministri. In ogni caso, entro il termine di tre giorni dalla riunione
del  Gruppo   di   coordinamento,   con   nota   motivata   trasmessa
informaticamente al Presidente, alle  Amministrazioni  componenti  il
Gruppo di  coordinamento  e  al  Dipartimento  per  il  coordinamento
amministrativo  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  le
Amministrazioni componenti il Gruppo possono formulare  la  richiesta
di cui al primo periodo. Nell'ipotesi di cui al secondo  periodo,  il
medesimo Dipartimento per il coordinamento amministrativo  predispone
lo schema di provvedimento per la  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri,  allegando  la   proposta   del   Ministero   responsabile,
unitamente  alle   osservazioni   pervenute   dalle   Amministrazioni
componenti il Gruppo di coordinamento e dalle parti del procedimento.
Il  Dipartimento  per  il  coordinamento  amministrativo  informa  il
notificante  della  richiesta  di   sottoporre   la   proposta   alla
deliberazione del Consiglio dei ministri.
  4. In assenza di tempestive richieste ai sensi dei commi 2 e 3,  il
Gruppo di coordinamento delibera sulla proposta di non esercizio  dei
poteri speciali e il Dipartimento per il coordinamento amministrativo
trasmette alle parti del procedimento la  deliberazione  del  Gruppo,
sottoscritta  dal  Presidente  o  suo  delegato.  In  tali  casi,  la
deliberazione  di  non  esercizio  puo'   prevedere   raccomandazioni
all'impresa.
                               Art. 7
 
                             Prenotifica
 
  1. L'impresa interessata, ferma  in  ogni  caso  la  necessita'  di
rispettare i termini previsti per la notifica ai sensi degli articoli
1 e 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n.  21,  puo'  trasmettere  al
Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri una informativa sui progetti di  costituzione,
acquisizione, delibera, atto o operazione, fornendo tutti i documenti
e le informazioni, in quanto disponibili,  previsti  per  la  formale
notifica.
  2. Entro trenta giorni  dall'informativa  di  cui  al  comma  1  il
Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, all'esito  delle  deliberazioni  assunte  dal
Gruppo di coordinamento, comunica all'impresa che:
    a. l'operazione oggetto di prenotifica  non  rientra  nell'ambito
applicativo del decreto-legge 15 marzo 2012, n.  21,  non  risultando
conseguentemente dovuta la formale notifica;
    b.  l'operazione  oggetto  di  prenotifica  e'  suscettibile   di
rientrare nell'ambito applicativo del decreto-legge 15 marzo 2012, n.
21, nel qual caso l'impresa e' tenuta a eseguire la notifica prevista
dagli articoli 1 e 2 decreto-legge n. 21 del 2012;
    c.  l'operazione  oggetto  di  prenotifica  rientra   nell'ambito
applicativo  del  decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  ma   sono
manifestamente insussistenti i presupposti per l'esercizio dei poteri
speciali.
  3. Nei casi di cui al comma 2,  lettera  b)  e  c),  il  Gruppo  di
coordinamento,    su    proposta    del    Ministero     responsabile
dell'istruttoria e  della  proposta  per  l'eventuale  esercizio  dei
poteri   speciali,   all'esito   di   una   valutazione   preliminare
sull'autorizzabilita' dell'operazione oggetto  di  prenotifica,  puo'
prevedere raccomandazioni all'impresa.
  4. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e c), in occasione  della
riunione del Gruppo di  coordinamento,  una  o  piu'  Amministrazioni
componenti il medesimo Gruppo possono richiedere che l'impresa esegua
una formale notifica ai sensi degli articoli 1 e 2 del  decreto-legge
n. 21 del 2012. In ogni caso, entro il termine di tre  giorni,  dalla
riunione  del  Gruppo  di  coordinamento   per   le   Amministrazioni
componenti il Gruppo di coordinamento, ovvero dalla comunicazione  di
cui al comma 2 per le parti, le stesse  amministrazioni  o  le  parti
possono richiedere che l'impresa esegua una formale notifica ai sensi
degli  articoli  1  e  2  del  decreto-legge  n.  21  del  2012.   Il
Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  comunica,  pertanto,  all'imprenditore   la
necessita' di eseguire una formale notifica.
  5. Nel caso in cui, nel termine di trenta  giorni  dall'informativa
di cui al comma 1, non sia  adottata  alcuna  decisione  dal  gruppo,
l'impresa e' tenuta  a  eseguire  la  notifica  in  conformita'  agli
articoli 1 e 2 decreto-legge n. 21 del 2012.
                               Art. 8
 
Cooperazione con la Commissione europea e con gli Stati  europei  per
  le notifiche relative ad investimenti esteri diretti ai  sensi  del
  Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
  del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo  degli
  investimenti esteri diretti nell'Unione
 
  1. Il Dipartimento per il coordinamento  amministrativo,  anche  su
indicazione del Ministero responsabile  per  l'istruttoria,  notifica
alla Commissione e agli altri Stati membri  gli  investimenti  esteri
diretti nel territorio italiano che sono oggetto di un  controllo  in
corso, ai  sensi  del  Regolamento  (UE)  2019/452,  informandone  il
Presidente e i componenti del Gruppo di coordinamento.
  2. Qualora gli altri Stati membri e la Commissione  notifichino  ai
sensi del Regolamento (UE) 2019/452 la loro intenzione  di  formulare
osservazioni o  l'emissione  di  un  parere,  se  del  caso  con  una
richiesta di  informazioni  supplementari,  il  Dipartimento  per  il
coordinamento amministrativo informa il Presidente e i componenti del
Gruppo  di  coordinamento.  Il  Dipartimento  per  il   coordinamento
amministrativo  informa  anche  le  parti  del   procedimento   delle
sospensioni di cui all'articolo 2-ter del  decreto-legge  n.  21  del
2012.
  3.  In  caso  di  richiesta  di  informazioni   supplementari,   il
Dipartimento  per  il   coordinamento   amministrativo   provvede   a
trasmettere la richiesta di informazioni al notificante o a  soggetti
terzi, anche, se del caso, invitandoli in audizione dinanzi al Gruppo
di  coordinamento.  La  predetta  richiesta  e'  inviata   anche   al
Presidente  e  ai  componenti  del  Gruppo  di  coordinamento  e,  se
necessario, ad altre  pubbliche  amministrazioni.  I  componenti  del
Gruppo  di  coordinamento  trasmettono  le  informazioni  nella  loro
disponibilita' al Dipartimento per il  coordinamento  amministrativo.
Il Dipartimento per il coordinamento  amministrativo  trasmette  alla
Commissione europea o allo Stato membro richiedente  le  informazioni
supplementari acquisite.
  4. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo trasmette le
osservazioni degli altri Stati membri o il parere  della  Commissione
europea  ricevuti  al  Presidente  e  ai  componenti  del  Gruppo  di
coordinamento. Il Ministero  responsabile  dell'istruttoria  e  della
proposta, nel formulare la sua proposta motivata di esercizio  o  non
esercizio dei poteri speciali,  tiene  in  debita  considerazione  le
osservazioni e il parere trasmessi dagli altri Stati membri  e  della
Commissione europea, conformemente al Regolamento (UE) 2019/452.
  5. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo trasmette al
Presidente e ai componenti del Gruppo di coordinamento  le  notifiche
trasmesse da altri Stati membri sugli investimenti esteri diretti nel
loro territorio.
  6. I componenti del Gruppo di coordinamento, con  riferimento  alle
notifiche di cui al comma 6, trasmettono  l'intenzione  di  formulare
osservazioni e le successive  osservazioni  al  Dipartimento  per  il
coordinamento  amministrativo   per   l'invio   allo   Stato   membro
interessato e alla Commissione europea.
  7.  In  caso  di  richiesta  di  informazioni   supplementari,   il
Dipartimento  per   il   coordinamento   amministrativo,   anche   su
indicazione dei componenti del Gruppo di  coordinamento,  provvede  a
trasmettere  la  richiesta  allo  Stato  membro  interessato  e  alla
Commissione europea.
  8.  I  componenti  del  Gruppo  di  coordinamento  trasmettono   la
richiesta di cui all'articolo 6, paragrafo  4  del  regolamento  (UE)
2019/452 al Dipartimento  per  il  coordinamento  amministrativo  per
l'invio allo Stato membro e alla Commissione europea.
                               Art. 9
 
                   Procedimento per l'irrogazione
                    delle sanzioni amministrative
 
  1. In caso di acquisizione di elementi da cui emerga l'inosservanza
delle disposizioni di  cui  al  decreto-legge  n.  21  del  2012,  le
amministrazioni componenti il  Gruppo  di  coordinamento,  secondo  i
rispettivi ambiti  di  competenza,  o  il  Ministero  o  il  Comitato
incaricati del monitoraggio di un decreto  di  esercizio  dei  poteri
speciali, trasmettono al  Presidente  e  agli  altri  componenti  del
Gruppo di coordinamento una informativa  completa  comprensiva  anche
delle eventuali ragioni giustificative per l'istruttoria  tecnica  da
parte del Gruppo di coordinamento.
  2. Il Gruppo di coordinamento, quando  ravvisa,  sulla  base  degli
elementi ricevuti  ai  sensi  del  comma  1,  i  presupposti  per  un
possibile intervento sanzionatorio ai sensi del decreto-legge  n.  21
del 2012, delibera l'avvio del  procedimento  con  provvedimento  del
Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o suo
delegato. L'avvio del procedimento e' notificato agli interessati dal
Dipartimento per il coordinamento amministrativo.
  3. Entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'avvio
del  procedimento,  gli  interessati   possono   far   pervenire   al
Dipartimento per il coordinamento amministrativo scritti difensivi  e
documenti, possono chiedere di  essere  sentiti  e  prendere  visione
degli atti del procedimento. Il termine di trenta giorni  e'  sospeso
dal giorno in cui perviene la  richiesta  di  accesso  e  riprende  a
decorrere dal giorno dell'ostensione dei documenti.
  4. Il Gruppo di coordinamento puo', durante  la  fase  istruttoria,
richiedere documenti, informazioni e/o chiarimenti  in  relazione  al
procedimento in corso, alle  parti  e  ad  ogni  altro  soggetto.  Le
richieste  istruttorie  sospendono  il  termine  di  conclusione  del
procedimento stabilito con il provvedimento di avvio di cui al  comma
2.
  5.  Espletata  l'istruttoria  tecnica  da  parte  del   Gruppo   di
coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su  proposta  del  Ministro  competente,  e'  comminata  la  sanzione
amministrativa   pecuniaria,   determinata   anche   in    attuazione
dell'articolo 11 della legge 24 novembre 1981,  n.  689,  o  disposta
l'archiviazione del procedimento.
                               Art. 10
 
                        Procedure telematiche
 
  1. Per il tempestivo esercizio dei poteri speciali il  Dipartimento
per il coordinamento amministrativo assicura, in collaborazione con i
competenti  uffici  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
soluzioni tecniche e informatiche idonee a garantire la  sicurezza  e
la salvaguardia  dell'interscambio  dei  dati  ai  sensi  del  Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82. Il  ricevimento  delle  notifiche,  dei  documenti,  dei
pareri  e  di  tutte  le  informazioni  relative  agli  atti  e  alle
operazioni di cui al presente  decreto,  e'  effettuato  mediante  la
posta elettronica certificata.
  2. Le riunioni del gruppo di coordinamento possono svolgersi  anche
in modalita' video/multi conferenza.
                               Art. 11
 
                       Procedura semplificata
 
  1. Nel caso di operazioni infragruppo, in assenza di minaccia di un
grave pregiudizio per gli interessi tutelati  dal  decreto  legge  15
marzo 2012, n. 21, e' adottata la procedura semplificata  di  cui  al
presente articolo.
  2. Il Ministero responsabile  dell'istruttoria  e  della  proposta,
tenuto conto anche delle risultanze emerse nella riunione del  Gruppo
di coordinamento, trasmette, in modalita' informatica, al Presidente,
agli uffici di cui all'articolo 3, comma 2, agli altri componenti del
Gruppo di  coordinamento  e  al  Dipartimento  per  il  coordinamento
amministrativo, le motivazione della delibera di  non  esercizio  dei
poteri speciali con applicazione della procedura semplificata.
  3. Il Dipartimento per il  coordinamento  amministrativo  invia  al
soggetto notificante una comunicazione di non  esercizio  dei  poteri
speciali  dandone  comunicazione  ai   componenti   del   Gruppo   di
coordinamento.
                               Art. 12
 
                             Modulistica
 
  1.  Con  decreto  del  Segretario  generale  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, sentito  il  Gruppo  di  coordinamento,  puo'
essere definita la modulistica per le notifiche di cui agli  articoli
1 e 2 del  decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21.  A  tal  fine  la
modulistica deve prevedere la sottoscrizione della notifica da  parte
del legale rappresentante  delle  imprese  o  da  persone  munite  di
procura speciale e che la stessa notifica sia corredata da  tutte  le
informazioni, gli allegati e gli elementi essenziali per una completa
valutazione  dell'operazione  di  acquisizione  o  della  delibera  o
dell'atto da adottare ai sensi degli articoli 5  dei  citati  decreti
del Presidente della Repubblica n. 35 del 2014 e n. 86 del  2014.  La
modulistica e' pubblicata sul  sito  internet  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri.
                               Art. 13
 
                   Riservatezza delle informazioni
 
  1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 7  agosto  1990,
n. 241, le informazioni, i dati e le notizie contenute nei  documenti
originati dalle pubbliche amministrazioni o da soggetti  privati  per
le finalita' di cui al presente decreto sono sottratti al diritto  di
accesso. Resta  fermo  il  diritto  di  accesso  nei  limiti  di  cui
all'articolo 24, comma 7, della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.
                               Art. 14
 
                       Clausola di invarianza
 
  1. Le attivita' previste dal presente  decreto  sono  svolte  dalle
Amministrazioni  interessate   nell'ambito   delle   risorse   umane,
finanziarie e  strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
                               Art. 15
 
                             Abrogazioni
 
  1. E' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
6 agosto 2014, recante «Disciplina delle attivita'  di  coordinamento
della   Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri   propedeutiche
all'esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori
della difesa e  della  sicurezza  nazionale,  e  sulle  attivita'  di
rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e  delle
telecomunicazioni».
                               Art. 16
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 1° agosto 2022
 
                                                p. Il Presidente     
                                           del Consiglio dei ministri
                                          Il Sottosegretario di Stato
                                                   Garofoli          
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della  giustizia  e  del  Ministero  degli  affari  esteri,
registrazione n. 2264

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici