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legge, 21/9/2022
L. 21 settembre 2022, n.142, di conversione, con mod., del d.l. 9/08/2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.
(GU n.221 del 21-9-2022)
legge
Materia: energia / risparmio energetico

LEGGE 21 settembre 2022, n. 142

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  9  agosto
2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza
idrica, politiche sociali e industriali. (22G00152)
(GU n.221 del 21-9-2022)
  Vigente al: 22-9-2022  

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
  la seguente legge:
 
                               Art. 1
 
  1. Il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante  misure  urgenti
in  materia  di  energia,  emergenza  idrica,  politiche  sociali   e
industriali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
 
    Data a Roma, addi' 21 settembre 2022
 
                             MATTARELLA
 
                                Draghi, Presidente del Consiglio  dei
                                ministri
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 agosto 2022, n. 115

Testo del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (in Gazzetta  Ufficiale
- Serie generale - n. 185 del 9 agosto 2022), coordinato con la legge
di conversione 21 settembre 2022, n. 142 (in questa  stessa  Gazzetta
Ufficiale - alla pag. 1), recante:  «Misure  urgenti  in  materia  di
energia,  emergenza  idrica,  politiche   sociali   e   industriali».
(22A05442)
(GU n.221 del 21-9-2022)
  Vigente al: 21-9-2022  
Capo I
Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti

 
Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note.
    Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti  legislativi
qui riportati.
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
    Nella Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2022  si  procedera'  alla
ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle
relative note.
 
                               Art. 1
 
     Rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas
 
  1. Per il quarto trimestre dell'anno 2022, le agevolazioni relative
alle tariffe per la fornitura di energia  elettrica  riconosciute  ai
clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici
in gravi condizioni di salute di cui al decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  28  dicembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e  la
compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3,
comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riconosciute  sulla
base  del  valore  soglia  dell'ISEE  di  cui  all'articolo   6   del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono rideterminate  dall'Autorita'
di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con  delibera  da
adottare entro il 30 settembre 2022, con l'obiettivo di contenere  la
variazione, rispetto al trimestre precedente, della spesa dei clienti
agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei  titolari  dei  suddetti
benefici, nel limite  di  2.420  milioni  di  euro  per  l'anno  2022
complessivamente tra elettricita' e gas.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:
    a) quanto a 1.280 milioni  di  euro  per  l'anno  2022  ai  sensi
dell'articolo 43; detto importo e' trasferito, entro il  31  dicembre
2022, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
    b) quanto a 1.140 milioni  di  euro,  nell'ambito  delle  risorse
disponibili nel bilancio della  Cassa  per  i  servizi  energetici  e
ambientali.
                               Art. 2
 
Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili  nel  settore  del
                            gas naturale
 
  1. All'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164,
il comma 2-bis e' sostituito dai seguenti:
    «2-bis. Sono clienti vulnerabili i clienti civili:
      a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate  ai
sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
      b) che rientrano  tra  i  soggetti  con  disabilita'  ai  sensi
dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
      c)  le  cui  utenze  sono  ubicate  nelle  isole   minori   non
interconnesse;
      d) le  cui  utenze  sono  ubicate  in  strutture  abitative  di
emergenza a seguito di eventi calamitosi;
      e) di eta' superiore ai 75 anni.
    2-bis.1. A decorrere dal 1°  gennaio  2023,  i  fornitori  e  gli
esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza  sono  tenuti  a
offrire ai clienti vulnerabili di cui al comma 2-bis la fornitura  di
gas  naturale  a  un  prezzo  che  rifletta  il  costo  effettivo  di
approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi  efficienti  del
servizio di commercializzazione e le  condizioni  contrattuali  e  di
qualita'  del  servizio,  cosi'  come  definiti   dall'Autorita'   di
regolazione per energia, reti e  ambiente  (ARERA)  con  uno  o  piu'
provvedimenti e periodicamente aggiornati. L'ARERA definisce altresi'
le specifiche misure perequative a favore degli esercenti il servizio
di fornitura di ultima istanza.».
                               Art. 3
 
Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di
                  energia elettrica e gas naturale
 
  1. Fino al 30 aprile 2023 e' sospesa l'efficacia di ogni  eventuale
clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di  energia
elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le  condizioni
generali di contratto relative alla definizione del prezzo  ancorche'
sia  contrattualmente  riconosciuto  il  diritto  di   recesso   alla
controparte.
  2. Fino alla medesima data di cui al  comma  1  sono  inefficaci  i
preavvisi comunicati per le suddette finalita' prima  della  data  di
entrata in vigore  del  presente  decreto,  salvo  che  le  modifiche
contrattuali si siano gia' perfezionate.
  2-bis. All'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 21  marzo  2022,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.
51, le parole: «30 settembre 2022» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2022».
  2-ter. Le attivita' di controllo conseguenti alla proroga di cui al
comma 2-bis sono poste in essere  dalle  amministrazioni  interessate
con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente.
                               Art. 4
 
Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per
                      il quarto trimestre 2022
 
  1. Per ridurre gli effetti degli aumenti  dei  prezzi  nel  settore
elettrico, l'Autorita' di regolazione per energia,  reti  e  ambiente
(ARERA) provvede ad annullare,  per  il  quarto  trimestre  2022,  le
aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico  applicate
alle  utenze  domestiche  e  alle  utenze  non  domestiche  in  bassa
tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
  2. Per ridurre gli effetti degli aumenti  dei  prezzi  nel  settore
elettrico, l'ARERA provvede ad annullare,  per  il  quarto  trimestre
2022, le aliquote relative agli oneri generali di  sistema  applicate
alle utenze con  potenza  disponibile  superiore  a  16,5  kW,  anche
connesse  in  media  e  alta/altissima  tensione   o   per   usi   di
illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici  in  luoghi
accessibili al pubblico.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari
a complessivi 1.100 milioni di euro per l'anno  2022,  da  trasferire
alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro  il  31
dicembre 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
                               Art. 5
 
Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per  il
                        quarto trimestre 2022
 
  1. In deroga a quanto previsto dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano
usato  per  combustione  per  usi  civili  e   industriali   di   cui
all'articolo  26,  comma  1,  del  testo  unico  delle   disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  contabilizzate  nelle  fatture
emesse per i  consumi  stimati  o  effettivi  dei  mesi  di  ottobre,
novembre e dicembre 2022, sono assoggettate all'aliquota  IVA  del  5
per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo  siano
contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota  IVA  del  5
per cento si applica anche alla differenza  derivante  dagli  importi
ricalcolati  sulla  base  dei  consumi  effettivi  riferibili,  anche
percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
  2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  anche  alle
somministrazioni di  energia  termica  prodotta  con  gas  metano  in
esecuzione di un contratto servizio energia di cui  all'articolo  16,
comma  4,  del   decreto   legislativo   30   maggio   2008,   n.115,
contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al  periodo
dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022.  Agli  oneri  derivanti  dal
comma 1 e dal presente comma, valutati in 807,37 milioni di euro  per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
  3. Al fine di contenere per il quarto trimestre dell'anno 2022  gli
effetti degli aumenti  dei  prezzi  nel  settore  del  gas  naturale,
l'Autorita' di regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente  (ARERA)
mantiene inalterate le  aliquote  relative  agli  oneri  generali  di
sistema per il settore del gas naturale in vigore nel terzo trimestre
del 2022.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 1.820 milioni  di  euro
per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43. Tale  importo
e' trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)
entro il 31 dicembre 2022.
                               Art. 6
 
Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a  favore
  delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale
 
  1. Alle imprese a forte consumo di  energia  elettrica  di  cui  al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della
cui adozione e' stata data  comunicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017,  i  cui  costi
per kWh della componente  energia  elettrica,  calcolati  sulla  base
della media del secondo trimestre 2022 ed al netto  delle  imposte  e
degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore  al  30
per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019,  anche  tenuto
conto  di  eventuali  contratti  di  fornitura  di  durata  stipulati
dall'impresa, e' riconosciuto un contributo straordinario a  parziale
compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di
imposta, pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente
energetica  acquistata  ed  effettivamente   utilizzata   nel   terzo
trimestre 2022. Il  credito  di  imposta  e'  riconosciuto  anche  in
relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta  dalle  imprese
di cui al primo  periodo  e  dalle  stesse  autoconsumata  nel  terzo
trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia
elettrica prodotta e autoconsumata e' calcolato con riferimento  alla
variazione  del  prezzo  unitario  dei  combustibili  acquistati   ed
utilizzati dall'impresa per  la  produzione  della  medesima  energia
elettrica e il credito di imposta  e'  determinato  con  riguardo  al
prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa
al terzo trimestre 2022,  del  prezzo  unico  nazionale  dell'energia
elettrica.
  2. Alle imprese a forte consumo di gas naturale e' riconosciuto,  a
parziale compensazione dei maggiori oneri  sostenuti  per  l'acquisto
del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito
di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto
del medesimo gas, consumato  nel  terzo  trimestre  solare  dell'anno
2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il
prezzo  di  riferimento  del  gas  naturale,  calcolato  come  media,
riferita al secondo trimestre 2022, dei  prezzi  di  riferimento  del
Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei  mercati
energetici (GME), abbia subito un  incremento  superiore  al  30  per
cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo  trimestre
dell'anno 2019. Ai fini  del  presente  comma,  e'  impresa  a  forte
consumo di gas naturale quella che opera in uno dei  settori  di  cui
all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21
dicembre 2021, n. 541, della cui adozione e' stata data comunicazione
nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  5  dell'8
gennaio 2022, e ha consumato, nel primo  trimestre  solare  dell'anno
2022,  un  quantitativo  di  gas  naturale  per  usi  energetici  non
inferiore al 25  per  cento  del  volume  di  gas  naturale  indicato
all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto  dei  consumi
di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
  3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza
disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte
consumo di energia elettrica di cui al  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione e' stata data
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.
300 del 27 dicembre 2017, e' riconosciuto, a  parziale  compensazione
dei maggiori oneri  effettivamente  sostenuti  per  l'acquisto  della
componente energia,  un  contributo  straordinario,  sotto  forma  di
credito di imposta, pari al 15 per cento della  spesa  sostenuta  per
l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel
terzo trimestre  dell'anno  2022,  comprovato  mediante  le  relative
fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa,  calcolato  sulla
base della media riferita al secondo trimestre 2022, al  netto  delle
imposte e degli eventuali sussidi, abbia  subito  un  incremento  del
costo per kWh superiore al 30 per  cento  del  corrispondente  prezzo
medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
  4. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di  gas  naturale
di cui  all'articolo  5  del  decreto-legge  1°  marzo  2022  n.  17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,  e'
riconosciuto,   a   parziale   compensazione   dei   maggiori   oneri
effettivamente  sostenuti  per  l'acquisto  del  gas   naturale,   un
contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari  al
25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del  medesimo  gas,
consumato  nel  terzo  trimestre  solare  dell'anno  2022,  per   usi
energetici diversi dagli usi termoelettrici,  qualora  il  prezzo  di
riferimento del gas  naturale,  calcolato  come  media,  riferita  al
secondo  trimestre  2022,  dei  prezzi  di  riferimento  del  Mercato
Infragiornaliero  (MI-GAS)  pubblicati  dal   Gestore   dei   mercati
energetici (GME), abbia subito un  incremento  superiore  al  30  per
cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo  trimestre
dell'anno 2019.
  5. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma
di  credito  d'imposta,  di  cui  ai  commi  3  e  4,  ove  l'impresa
destinataria del contributo, nel secondo e terzo trimestre  dell'anno
2022, si rifornisca di energia elettrica  o  di  gas  naturale  dallo
stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre  dell'anno
2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del  periodo
per il quale spetta il credito d'imposta, invia al  proprio  cliente,
su sua richiesta, una comunicazione nella  quale  sono  riportati  il
calcolo  dell'incremento  di  costo  della  componente  energetica  e
l'ammontare  della  detrazione  spettante  per  il  terzo   trimestre
dell'anno 2022.  L'Autorita'  di  regolazione  per  energia,  reti  e
ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  definisce  il
contenuto della predetta comunicazione  e  le  sanzioni  in  caso  di
mancata ottemperanza da parte del venditore.
  6. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4  sono  utilizzabili
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro  la  data  del  31  dicembre
2022. Non si applicano i limiti di  cui  all'articolo  1,  comma  53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti  d'imposta  non  concorrono
alla formazione del  reddito  d'impresa  ne'  della  base  imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non  rilevano  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti  d'imposta  sono
cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non
concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile
dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non  porti  al
superamento del costo sostenuto.
  7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono cedibili, solo
per intero, dalle imprese beneficiarie ad  altri  soggetti,  compresi
gli istituti di credito e gli altri  intermediari  finanziari,  senza
facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita'  di  due
ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  a  favore  di   banche   e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,   n.   385,   societa'
appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui
all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate  ad
operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  ferma  restando
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis,  comma
4,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per  ogni  cessione
intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I
contratti di cessione conclusi in violazione del primo  periodo  sono
nulli.  In  caso  di  cessione  dei  crediti  d'imposta,  le  imprese
beneficiarie richiedono il visto di  conformita'  dei  dati  relativi
alla documentazione che attesta la sussistenza  dei  presupposti  che
danno diritto ai crediti d'imposta di cui al  presente  articolo.  Il
visto di conformita' e' rilasciato  ai  sensi  dell'articolo  35  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle
lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del  regolamento  recante
modalita' per la  presentazione  delle  dichiarazioni  relative  alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive
e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto  del  Presidente
della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  e  dai   responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti  dai  soggetti  di  cui
all'articolo 32 del citato decreto legislativo n.  241  del  1997.  I
crediti d'imposta  sono  usufruiti  dal  cessionario  con  le  stesse
modalita' con  le  quali  sarebbero  stati  utilizzati  dal  soggetto
cedente e comunque entro la medesima data del 31  dicembre  2022.  Le
modalita' attuative delle disposizioni relative alla cessione e  alla
tracciabilita'  dei  crediti  d'imposta,  da   effettuarsi   in   via
telematica, anche avvalendosi  dei  soggetti  previsti  dal  comma  3
dell'articolo 3 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  sono   definite   con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si  applicano
le disposizioni di  cui  all'articolo  122-bis,  nonche',  in  quanto
compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi  da  4  a  6,  del
decreto-legge n. 34 del 2020.
  8. Agli oneri di cui al presente  articolo,  valutati  in  3.373,24
milioni di euro per l'anno 2022, di  cui  1.036,88  milioni  di  euro
relativi al comma 1, 1.070,36 milioni di euro relativi  al  comma  2,
995,40 milioni di euro relativi al comma 3 e 270,60 milioni  di  euro
relativi al comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
  9.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   effettua   il
monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
                               Art. 7
 
Credito di imposta  per  l'acquisto  di  carburanti  per  l'esercizio
                dell'attivita' agricola e della pesca
 
  1.  Al  fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dal
perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo  del  gasolio  e  della
benzina  utilizzati  come  carburante,   le   disposizioni   di   cui
all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n.  21,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.  51,  si  applicano
anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante  effettuati
nel terzo trimestre solare dell'anno 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 194,41 milioni  di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
                               Art. 8
 
Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su
                          alcuni carburanti
 
  1.  In  considerazione  del  perdurare  degli   effetti   economici
derivanti  dall'eccezionale  incremento  dei  prezzi   dei   prodotti
energetici, a decorrere dal 22 agosto 2022 e  fino  al  20  settembre
2022:
    a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I  al  testo  unico
delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  dei  sotto
indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
      1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
      2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro  per
mille litri;
      3) gas di petrolio  liquefatti  (GPL)  usati  come  carburanti:
182,61 euro per mille chilogrammi;
      4) gas naturale usato per autotrazione:  zero  euro  per  metro
cubo;
    b)  l'aliquota  IVA  applicata  al   gas   naturale   usato   per
autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento.
  2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante, stabilita dal  comma  1,  lettera  a),
numero 2), del presente articolo, l'aliquota di  accisa  sul  gasolio
commerciale usato come carburante,  di  cui  al  numero  4-bis  della
Tabella A allegata al testo unico di cui al  decreto  legislativo  n.
504 del 1995, non si applica per il periodo dal 22 agosto 2022 al  20
settembre 2022.
  3. Gli esercenti i  depositi  commerciali  di  prodotti  energetici
assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25,  comma  1,  del  testo
unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e  gli  esercenti
gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al  comma
2, lettera b), del medesimo  articolo  25  trasmettono,  entro  il  7
ottobre 2022,  all'ufficio  competente  per  territorio  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, con le  modalita'  di  cui  all'articolo
19-bis del predetto testo unico  ovvero  per  via  telematica  e  con
l'utilizzo dei modelli di cui al comma 6  del  presente  articolo,  i
dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera
a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi
dei relativi depositi e impianti alla data del 20 settembre 2022.  La
predetta comunicazione non  e'  effettuata  nel  caso  in  cui,  alla
scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle  aliquote  di
accisa stabilita dal comma 1,  lettera  a),  del  presente  articolo,
venga disposta  la  proroga  dell'applicazione  delle  aliquote  come
rideterminate dal medesimo comma 1, lettera a).
  4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3,
per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo  comma
3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma  1,
del testo unico di cui al decreto legislativo n.  504  del  1995.  La
medesima sanzione e' applicata per l'invio delle comunicazioni di cui
al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.
  5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti
dalla diminuzione delle aliquote di accisa  stabilita  dal  comma  1,
lettera a) e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al  comma  1,
lettera  b),  trovano  applicazione,  in   quanto   compatibili,   le
disposizioni  di  cui  all'articolo  1-bis,  commi   5   e   6,   del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
  6. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli sono stabiliti e approvati i modelli da  utilizzare  per  la
comunicazione dei dati di cui al comma 3, unitamente alle  istruzioni
per la loro corretta compilazione.
  7. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in  1.042,61  milioni
di euro per l'anno 2022 e in 46,82 milioni di euro per  l'anno  2024,
si provvede ai sensi dell'articolo 43.
                               Art. 9
 
            Disposizioni urgenti in materia di trasporto
 
  1.  Per  fronteggiare  gli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi   dei
carburanti e dei prodotti energetici in relazione  all'erogazione  di
servizi di trasporto pubblico locale e  regionale  di  passeggeri  su
strada, lacuale, marittimo e ferroviario,  sottoposto  a  obbligo  di
servizio  pubblico,  e'   istituito   presso   il   Ministero   delle
infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  un  fondo,  con  una
dotazione di 40  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  destinato  al
riconoscimento di un contributo per l'incremento di costo,  al  netto
dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel secondo  quadrimestre
2022 rispetto  all'analogo  periodo  del  2021,  per  l'acquisto  del
carburante per l'alimentazione dei mezzi di  trasporto  destinati  al
trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o
ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al  fondo
risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione  delle
risorse  tra  gli  operatori  richiedenti  e'  effettuata  in  misura
proporzionale e fino a  concorrenza  del  citato  limite  massimo  di
spesa.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
vigore  del  presente  decreto,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede  di  Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per  il
riconoscimento, da parte dell'ente  concedente  ovvero  affidante  il
servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 1 alle
imprese di trasporto  pubblico  locale  e  regionale,  alla  gestione
governativa  della  ferrovia  circumetnea,  alla  concessionaria  del
servizio  ferroviario  Domodossola-confine  svizzero,  alla  gestione
governativa navigazione laghi e  agli  enti  affidanti  nel  caso  di
contratti di servizio grosscost,  anche  al  fine  del  rispetto  del
limite di spesa  ivi  previsto,  nonche'  le  relative  modalita'  di
rendicontazione.
  3.  Per  fronteggiare  gli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi   dei
carburanti e dei prodotti energetici in relazione  all'erogazione  di
servizi di trasporto di persone su strada resi ai  sensi  e  per  gli
effetti del decreto legislativo 21  novembre  2005,  n.  285,  ovvero
sulla  base  di  autorizzazioni  rilasciate   dal   Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai sensi del regolamento
(CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  21
ottobre 2009, ovvero sulla base di  autorizzazioni  rilasciate  dalle
regioni e dagli  enti  locali  ai  sensi  delle  norme  regionali  di
attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,  nonche'
dei servizi di trasporto di persone su strada  resi  ai  sensi  della
legge 11 agosto 2003, n. 218, e' istituito presso il Ministero  delle
infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  un  fondo  con  una
dotazione di 15  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  destinato  al
riconoscimento, fino a  concorrenza  delle  risorse  disponibili,  in
favore degli  operatori  economici  esercenti  detti  servizi  di  un
contributo fino al 20 per cento della  spesa  sostenuta  nel  secondo
quadrimestre  dell'anno  2022,  al  netto  dell'imposta  sul   valore
aggiunto, per l'acquisto di  carburante  destinato  all'alimentazione
dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o  M3,  a
trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale  liquefatto  (GNL),
ibrida (diesel/elettrico) ovvero a motorizzazione termica e  conformi
almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE)  n.  595/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009.  Ai  fini
dell'accesso  alle  risorse  del  fondo,  gli   operatori   economici
trasmettono telematicamente al Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, secondo le  modalita'  definite  dal  medesimo
Ministero entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, una  dichiarazione  redatta  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'articolo 47 del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  contenente  i
dati di immatricolazione di ciascun mezzo  di  trasporto,  copia  del
documento unico di circolazione, copia delle fatture  d'acquisto  del
carburante quietanzate, l'entita'  del  contributo  richiesto  e  gli
estremi   per   l'effettuazione   del   versamento   del   contributo
riconosciuto a valere sulle risorse del  Fondo.  Qualora  l'ammontare
delle richieste di accesso al fondo risulti superiore  al  limite  di
spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle  risorse  tra
gli operatori richiedenti e' effettuata  in  misura  proporzionale  e
fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.
  4. I contributi erogati ai sensi del comma 1 e  quelli  erogati  ai
sensi  del  comma  3  non  concorrono  alla  formazione  del  reddito
imponibile ai fini delle imposte  sui  redditi  e  del  valore  della
produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive
(IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61  e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5.  All'articolo  3  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.  91,  i
commi 6-bis e 6-tersono abrogati.
  6. Per fronteggiare le ripercussioni  economiche  negative  per  il
settore   del   trasporto   ferroviario   delle    merci    derivanti
dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, e' autorizzata la
spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2022, che  ne  costituisce  il
limite di spesa, a  favore  di  Rete  ferroviaria  italiana  Spa.  Lo
stanziamento di cui al primo periodo e' dedotto da  Rete  ferroviaria
italiana  Spa  dai  costi  netti  totali  afferenti  ai  servizi  del
pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1°  aprile  2022
al 31 dicembre 2022, entro il limite massimo  dello  stanziamento  di
cui  al  medesimo  primo  periodo,  una  riduzione  del  canone   per
l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 50 per cento della
quota eccedente la  copertura  del  costo  direttamente  legato  alla
prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4,
del decreto legislativo  15  luglio  2015,  n.  112,  per  i  servizi
ferroviari merci. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui
applicare la riduzione di cui al secondo periodo e' determinato sulla
base delle vigenti misure di regolazione definite  dall'Autorita'  di
regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214.
  7. Entro il 31 marzo 2023, Rete ferroviaria italiana Spa  trasmette
al Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  e
all'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti  una   rendicontazione
sull'attuazione del comma 6.
  8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
della normativa europea in materia di aiuti  di  Stato.  Ai  relativi
adempimenti  provvede  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili con le risorse umane disponibili a legislazione
vigente.
  9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede quanto ad euro 1  milione  mediante
utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma  5
e quanto ad euro 69 milioni ai sensi dell'articolo 43.
                             Art. 9 bis
 
Misure in materia di trasporti in condizioni di eccezionalita' e  per
         l'approvvigionamento energetico delle isole minori
 
  1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre  2021,  n.  146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.  215,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2. Fino al 31  dicembre  2022,  resta  sospesa  l'efficacia  delle
disposizioni contenute nel decreto  di  cui  all'articolo  10,  comma
10-bis, del codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30
aprile  1992,  n.  285,  al  fine  di  semplificare   la   disciplina
transitoria disposta dalle linee  guida,  adottate  con  il  medesimo
decreto, sui trasporti in condizioni di eccezionalita', relativa alle
verifiche  di  sicurezza  per  il  transito  dei  mezzi  fino  a   86
tonnellate. Fino  alla  medesima  data  continua  ad  applicarsi,  ai
trasporti in condizioni di eccezionalita' per massa complessiva  fino
a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli  a  otto  o
piu' assi, la disciplina di cui all'articolo 10 del codice di cui  al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  vigente  al  9  novembre
2021. Conservano altresi' efficacia,  fino  alla  loro  scadenza,  le
autorizzazioni alla circolazione gia' rilasciate prima della data  di
entrata in vigore del decreto di cui al  citato  articolo  10,  comma
10-bis»;
  b) il comma 3 e' abrogato.
  2. Al fine di garantire l'approvvigionamento energetico delle isole
minori, l'Autorita' marittima, in relazione ai  viaggi  nazionali  di
durata superiore alle due ore e non  superiore  alle  tre  ore,  puo'
autorizzare, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134,
l'imbarco di veicoli cisterna stradali e  carri  cisterna  ferroviari
non conformi ai requisiti di cui al medesimo articolo 10, sempre  che
gli stessi risultino almeno  conformi  alla  normativa  nazionale  in
vigore per il trasporto su strada o ferrovia e  che  i  viaggi  siano
effettuati  in   condizioni   meteomarine   favorevoli.   L'Autorita'
marittima, nel rilasciare l'autorizzazione di cui al  primo  periodo,
dispone  le  occorrenti  prescrizioni   aggiuntive   finalizzate   ad
assicurare i necessari standard di sicurezza nel trasporto.
                             Art. 9 ter
 
              Disposizioni urgenti in materia di sport
 
  1. Per far fronte alla crisi  economica  determinatasi  in  ragione
dell'aumento  dei  costi  dell'energia  termica  ed   elettrica,   e'
istituito nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, per il successivo trasferimento al  bilancio  autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito  fondo,  con
dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per  finanziare  nei
predetti limiti l'erogazione di contributi a  fondo  perduto  per  le
associazioni e  societa'  sportive  dilettantistiche  che  gestiscono
impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi  energetica.  Una
quota delle risorse, fino al 50 per cento della dotazione complessiva
del fondo di cui al presente comma,  e'  destinata  alle  societa'  e
associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attivita'
natatoria. Con decreto dell'Autorita' politica delegata in materia di
sport, da adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   sono
individuati le modalita' e i termini di presentazione delle richieste
di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione,  le  modalita'
di erogazione, nonche' le procedure di controllo, da effettuare anche
a campione.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro  per
l'anno  2022,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  34,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178.
                               Art. 10
 
Organizzazione dell'Unita' di missione  di  cui  all'articolo  7  del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
                  dalla legge 20 maggio 2022, n. 51
 
  1. Nelle more dell'adozione dei decreti di organizzazione  previsti
dalla  legislazione  vigente,  l'Unita'  di   missione   di   livello
dirigenziale generale istituita dall'articolo 7 del decreto-legge  21
marzo 2022, n. 21, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20
maggio 2022, n. 51, e' collocata presso il Segretariato generale  del
Ministero dello sviluppo economico e il dirigente di prima fascia che
vi e' preposto ne coordina le attivita' e le relative  funzioni,  che
sono  esercitate  in  raccordo  e  collaborazione  con  la  Direzione
generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore  e
la normativa tecnica del medesimo Ministero. L'Unita' di missione:
    a) coordina i rapporti  di  collaborazione  del  Garante  per  la
sorveglianza dei prezzi di cui agli articoli 2, commi 198 e seguenti,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 7, comma 1, del decreto-legge
n. 21 del 2022;
    b) provvede ad acquisire dati e informazioni utili per  agevolare
le attivita' del Garante per la  sorveglianza  dei  prezzi  anche  in
coerenza con  le  attivita'  gia'  espletate  e  gli  strumenti  gia'
adottati dal Garante;
    c) svolge  attivita'  di  supporto  diretto  al  Garante  per  la
sorveglianza dei  prezzi  e  ogni  altra  attivita'  istruttoria,  di
analisi, valutazione e di elaborazione dei dati in  raccordo  con  le
strutture che il Garante utilizza in avvalimento di cui  all'articolo
2, comma 200, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  2. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20  maggio  2022,  n.  51,
sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «Conseguentemente,  il
numero di incarichi dirigenziali appartenenti alla prima  fascia  dei
ruoli del Ministero dello sviluppo  economico  conferibili  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165,  e'  innalzato  di  una   unita'   a   valere   sulle   facolta'
assunzionali.».
                               Art. 11
 
Gestore dei servizi energetici e ulteriori interventi in  materia  di
                            elettricita'
 
  1.  L'applicazione  del  meccanismo   di   compensazione   previsto
dall'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022,  n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,  n.  25,
e' prorogata al 30 giugno 2023.
  2. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27  gennaio  2022,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo
il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
    «7-bis.  Nel  caso  di  produttori  appartenenti  a   un   gruppo
societario ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del  codice
civile e che hanno ceduto  l'energia  elettrica  immessa  in  rete  a
imprese appartenenti al medesimo gruppo societario,  le  disposizioni
di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si interpretano nel  senso  che,
ai fini della loro applicazione, rilevano esclusivamente i  contratti
stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici,  e  altre
persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario.
    7-ter. Ai fini dell'applicazione delle  disposizioni  di  cui  ai
commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis all'energia elettrica immessa in  rete
nell'anno 2023, rilevano esclusivamente i contratti  stipulati  prima
del 5 agosto 2022, ferme restando tutte  le  altre  disposizioni  del
presente articolo concernenti le modalita'  di  utilizzo  dei  prezzi
dedotti nei predetti contratti.».
  3. All'articolo 27, comma 2, della legge 23  luglio  2009,  n.  99,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La  stessa  Autorita'
puo' avvalersi del Gestore di cui al primo periodo e  delle  societa'
da esso controllate per i compiti previsti dalla  legge  14  novembre
1995, n. 481, e da norme successive, anche relativamente  al  settore
idrico, del telecalore e dei rifiuti urbani e assimilati.».
  4. All'articolo 27, comma 2, della legge 23  luglio  2009,  n.  99,
ultimo periodo, dopo le  parole  «Dall'avvalimento  del  Gestore  dei
servizi elettrici Spa» sono inserite le seguenti: «,  delle  societa'
da esso controllate».
  4-bis. Al comma 2-septies  dell'articolo  6  del  decreto-legge  17
maggio 2022, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2022, n. 91, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Ove
detti impianti siano ubicati in aree situate  nei  centri  storici  o
soggette a tutela ai sensi dell'articolo 136 del citato codice di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fermo restando  quanto
stabilito dall'articolo 7-bis, comma 5,  del  decreto  legislativo  3
marzo 2011, n. 28, si applicano le modalita'  previste  dal  comma  1
dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  a
condizione che la dichiarazione  di  cui  al  comma  4  del  predetto
articolo 6-bis sia accompagnata da una dichiarazione  sostitutiva  di
atto di notorieta' del progettista  abilitato  che  attesti  che  gli
impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi».
                               Art. 12
 
               Misure fiscali per il welfare aziendale
 
  1. Limitatamente al periodo d'imposta  2022,  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il  valore
dei beni ceduti e  dei  servizi  prestati  ai  lavoratori  dipendenti
nonche' le somme erogate o  rimborsate  ai  medesimi  dai  datori  di
lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del  servizio  idrico
integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il  limite
complessivo di euro 600,00.
  2. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  valutati  in  86,3
milioni di euro per l'anno 2022 e 7,5  milioni  di  euro  per  l'anno
2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
Capo II
Misure urgenti relative all'emergenza idrica

                               Art. 13
 
      Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccita'
 
  1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice  civile,
ivi comprese le cooperative che svolgono  l'attivita'  di  produzione
agricola, iscritte nel registro delle imprese o  nell'anagrafe  delle
imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di
Bolzano,  che  hanno  subito   danni   dalla   siccita'   eccezionale
verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al  verificarsi
dell'evento, non beneficiavano  della  copertura  recata  da  polizze
assicurative a fronte del rischio  siccita',  possono  accedere  agli
interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita'  economica
e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo  29  marzo
2004, n. 102, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 del
medesimo articolo 5.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  anche
in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1,  del  decreto
legislativo n. 102  del  2004,  possono  deliberare  la  proposta  di
declaratoria di eccezionalita' degli eventi di cui al comma  1  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
per gli eventi calamitosi le cui manifestazioni sono terminate a tale
data.
  3. Le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  nelle
more della deliberazione della proposta di cui al comma 2, verificato
il superamento della soglia di danno di cui all'articolo 5, comma  1,
del decreto legislativo n. 102 del 2004,  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 6 del  medesimo  decreto  legislativo  possono  chiedere
un'anticipazione delle somme del  riparto  a  copertura  delle  spese
sostenute in emergenza dalle imprese agricole  per  la  continuazione
dell'attivita' produttiva. Il saldo dell'importo verra' ripartito tra
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  sulla  base
dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle  domande  presentate
dai beneficiari a fronte della declaratoria della  eccezionalita'  di
cui al comma 2.
  4. Per gli interventi di cui al comma 1, la  dotazione  finanziaria
del «Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori»  di
cui all'articolo 15 del decreto legislativo capon. 102  del  2004  e'
incrementata di 200 milioni di euro per il 2022, di  cui  fino  a  40
milioni di euro riservati per le anticipazioni di cui al comma 3.
  5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari
a 200  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 43.
                               Art. 14
 
Rafforzamento della governance della  gestione  del  servizio  idrico
                              integrato
 
  1.  Gli  enti  di  governo  dell'ambito  che  non  abbiano   ancora
provveduto  all'affidamento  del   servizio   idrico   integrato   in
osservanza di  quanto  previsto  dall'articolo  149-bis  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli  atti  di  competenza
entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto.
  2. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda  nei  termini
stabiliti agli adempimenti di cui al comma  1,  il  Presidente  della
regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione
ecologica  e  all'Autorita'  di  regolazione  per  energia,  reti   e
ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative  spese  a  carico
dell'ente inadempiente, affidando il servizio idrico integrato  entro
sessanta giorni.
  3.  Per  l'adozione  degli  atti  di  competenza   necessari   agli
adempimenti di cui ai commi 1 e 2, gli enti  di  governo  dell'ambito
ovvero i Presidenti delle  regioni,  mediante  apposite  convenzioni,
possono  avvalersi  di  un  soggetto  societario   a   partecipazione
interamente pubblica che abbia maturato  esperienza  in  progetti  di
assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei  processi  di
organizzazione,  pianificazione  ed   efficientamento   dei   servizi
pubblici  locali,  individuato  con  decreto   del   Ministro   della
transizione ecologica da adottare entro trenta giorni dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto.
  4. Qualora il Presidente della regione  non  provveda  nei  termini
stabiliti dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
proposta del Ministro della transizione ecologica di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e
la coesione territoriale, assegna  al  Presidente  della  regione  un
termine per provvedere non superiore a  trenta  giorni.  In  caso  di
perdurante inerzia, su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri o del  Ministro  della  transizione  ecologica,  sentita  la
Regione interessata, il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti
necessari, anche incaricando il soggetto societario a  partecipazione
interamente pubblica di cui al comma 3 di  provvedere  alla  gestione
del servizio idrico integrato in via transitoria e per una durata non
superiore a quattro anni, comunque rinnovabile.
  5. Il soggetto societario a partecipazione interamente pubblica  di
cui al comma 3  opera  in  ossequio  alla  disciplina  dei  contratti
pubblici e nel rispetto dei provvedimenti di regolazione e  controllo
dell'Autorita' di regolazione per energia, reti  e  ambiente  per  il
periodo di propria attivita'. Gli oneri derivanti dall'affidamento di
cui al comma 4, qualora non coperti da entrate tariffarie e da  altri
contributi pubblici, sono posti a carico degli enti inadempienti, che
provvedono  prioritariamente  al  soddisfacimento  dei  crediti   nei
confronti della societa' affidataria del servizio  idrico  integrato,
mediante risorse indisponibili fino al completo  soddisfacimento  dei
predetti crediti, che non possono formare oggetto di azioni da  parte
di creditori diversi dalla  societa'  affidataria.  Gli  enti  locali
proprietari  delle  infrastrutture  idriche  garantiscono  il  debito
residuo fino all'individuazione del nuovo soggetto gestore. Il  nuovo
soggetto gestore assume, senza liberazione del  debitore  originario,
l'eventuale debito residuo nei confronti della societa' uscente.
  6. In caso di mancata  adozione  dei  provvedimenti  di  competenza
dell'ente di governo dell'ambito  entro  i  sei  mesi  precedenti  la
scadenza della durata di cui al comma 4, l'affidamento  del  servizio
idrico integrato si intende rinnovato per una durata pari al  termine
di affidamento iniziale.
  7. Fermo restando quanto previsto dal presente  articolo,  ove  sia
messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi  e  finali
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR),  si  applica
l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.  77,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
                               Art. 15
 
           Stato di emergenza derivante da deficit idrico
 
  1. All'articolo 16, comma 1, del codice della protezione civile, di
cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' aggiunto, infine,
il seguente periodo: «Allo scopo  di  assicurare  maggiore  efficacia
operativa e di intervento,  in  relazione  al  rischio  derivante  da
deficit idrico la deliberazione dello stato di emergenza  di  rilievo
nazionale  di  cui  all'articolo  24  puo'  essere   adottata   anche
preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e  dei  dati,
anche climatologici,  disponibili  e  delle  analisi  prodotte  dalle
Autorita' di bacino distrettuali e dai centri di  competenza  di  cui
all'articolo 21, sia possibile prevedere  che  lo  scenario  in  atto
possa evolvere in una condizione emergenziale.».
Capo III
Regioni ed enti territoriali

                               Art. 16
 
          Misure straordinarie in favore degli enti locali
 
  1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,  gia'  incrementato  dall'articolo
40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e' incrementato per
l'anno 2022 di 400 milioni di euro, da destinare per 350  milioni  di
euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro  in  favore  delle
citta' metropolitane e delle province. Alla  ripartizione  del  fondo
tra gli  enti  interessati  si  provvede  con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  da
adottare entro il 30 settembre 2022,  in  relazione  alla  spesa  per
utenze di energia elettrica e gas.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
  3. All'articolo 1, comma 53-ter, della legge 27 dicembre  2019,  n.
160,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Le  risorse
assegnate agli enti locali per l'anno 2023 ai sensi del comma 51 sono
finalizzate  allo  scorrimento   della   graduatoria   dei   progetti
ammissibili per l'anno 2022, a cura del Ministero  dell'interno,  nel
rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 53-bis a 56. Gli  enti
beneficiari  del  contributo  sono  individuati  con  comunicato  del
Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 15 settembre 2022. Gli
enti locali beneficiari  confermano  l'interesse  al  contributo  con
comunicazione da inviare al Ministero dell'interno entro dieci giorni
dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al  terzo  periodo.
Il Ministero dell'interno formalizza  le  relative  assegnazioni  con
proprio decreto da  emanare  entro  il  10  ottobre  2022.  Gli  enti
beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56
a decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  del  citato  decreto  di
assegnazione.».
  4. Per il solo  anno  2022,  il  raggiungimento  dell'obiettivo  di
servizio di cui all'articolo 1, comma 792, della  legge  30  dicembre
2020, n. 178, deve  essere  certificato  attraverso  la  compilazione
della scheda di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE  -
Soluzioni per il sistema economico Spa entro il 30 settembre 2022.
  5. All'articolo 1, comma 449, lettera  d-sexies),  della  legge  11
dicembre 2016, n.  232,  dopo  il  settimo  periodo  e'  aggiunto  il
seguente: «Le somme che a seguito del monitoraggio, di cui al settimo
periodo, risultassero non destinate ad  assicurare  il  potenziamento
del servizio asili  nido  sono  recuperate  a  valere  sul  fondo  di
solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni  o,  in  caso  di
insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di cui ai commi  128
e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.».
  6. I comuni sede  di  capoluogo  di  citta'  metropolitana  di  cui
all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  che
sono in procedura di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-bis  del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  e  che  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto possono esercitare la facolta'
di rimodulazione  del  piano  di  riequilibrio  di  cui  al  medesimo
articolo 243-bis,  comma  5,  in  deroga  al  termine  ordinariamente
previsto possono presentare la preventiva delibera entro la data  del
31 marzo 2023.
  6-bis.  I  comuni  di  cui  al  comma  6,  per  il  solo  esercizio
finanziario relativo all'anno  2022  ed  al  fine  di  consentire  la
predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024, fermo  restando
l'obbligo di copertura della  quota  annuale  2022  del  ripiano  del
disavanzo, possono destinare il  contributo  ricevuto  in  attuazione
dell'articolo 1, comma 565, della legge 30  dicembre  2021,  n.  234,
oltre che al ripiano anticipato del disavanzo, anche al rimborso  dei
debiti finanziari.
  6-ter. Al fine di dare attuazione alla  delibera  della  Corte  dei
conti-Sezione delle autonomie n.  8  dell'8  luglio  2022,  gli  enti
locali in stato di dissesto finanziario ai  sensi  dell'articolo  244
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e che  alla  data  del  30  giugno  2022  hanno  eliminato  il  fondo
anticipazioni   di   liquidita'   accantonato   nel   risultato    di
amministrazione,  in  sede  di  approvazione  del   rendiconto   2022
provvedono ad accantonare un apposito  fondo,  per  un  importo  pari
all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge
8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6
giugno  2013,  n.  64,  e   successivi   rifinanziamenti,   e   delle
anticipazioni  di  cui  al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  e
successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non
ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022.
  6-quater. Il fondo ricostituito nel risultato di amministrazione al
31 dicembre 2022 ai sensi del comma 6-ter e'  utilizzato  secondo  le
modalita' previste dall'articolo 52,  commi  1-ter  e  1-quater,  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
  6-quinquies. Al fine di garantire il  coordinamento  della  finanza
pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione  dei
servizi pubblici essenziali da parte degli enti  locali,  l'eventuale
maggiore  disavanzo  al  31  dicembre  2022  rispetto   all'esercizio
precedente, derivante dalla ricostituzione del fondo di cui al  comma
6-ter, e'  ripianato,  a  decorrere  dall'esercizio  2023,  in  quote
costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo  pari
al  predetto  maggiore  disavanzo,  al  netto   delle   anticipazioni
rimborsate nel corso dell'esercizio 2022.
  6-sexies. Il comma 6-quinquies si applica anche agli enti locali di
cui al comma 6-ter che hanno ricostituito il fondo  anticipazioni  di
liquidita' in sede di  rendiconto  2021,  che  ripianano  l'eventuale
conseguente maggiore disavanzo a decorrere dall'esercizio 2023.
  6-septies. Per gli anni dal 2023 al 2025  continua  ad  applicarsi,
con  le  medesime  modalita'  ivi  previste,  l'articolo  3-bis   del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre  2012,  n.  213.  Le  risorse  derivanti  sono
destinate  all'incremento   della   massa   attiva   della   gestione
liquidatoria degli enti locali  in  stato  di  dissesto  finanziario,
deliberato dopo il 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022.
  7. All'articolo 6-quater del decreto-legge 20 giugno 2017,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,  n.  123,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3, secondo periodo, le parole «entro sei  mesi  dalla
pubblicazione del decreto» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «entro
dodici mesi dalla pubblicazione del decreto»;
    b) al comma  8-bis,  le  parole  «fino  a  5.000  abitanti»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino a 20.000 abitanti».
  8. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del  decreto-legge  27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2022, n. 25, dopo le parole:  «fino  ad  un  massimo  di  5.000
abitanti» sono inserite le seguenti: «, nonche' fino ad un massimo di
10.000 abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori».
  9. Le dotazioni dei comparti di cui all'articolo 14, commi 1  e  2,
del  decreto-legge  8   aprile   2020,   n.   23,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non  impegnate  alla
data del 31 dicembre 2021, sono  rispettivamente  utilizzate  per  le
finalita' del Fondo di garanzia di cui  all'articolo  90,  comma  12,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e  del  Fondo  speciale  di  cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre  1957,  n.  1295.  I
contributi in conto interessi relativi ad interventi di impiantistica
sportiva sono concessi previo parere tecnico  del  Comitato  olimpico
nazionale italiano (CONI) sul progetto.
  9-bis.  All'articolo  151  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
  «8-bis. Se il bilancio di previsione non  e'  deliberato  entro  il
termine del primo esercizio cui si  riferisce,  il  rendiconto  della
gestione relativo a tale esercizio e' approvato indicando nelle  voci
riguardanti le «Previsioni  definitive  di  competenza"  gli  importi
delle previsioni definitive  del  bilancio  provvisorio  gestito  nel
corso dell'esercizio ai  sensi  dell'articolo  163,  comma  1.  Ferma
restando la procedura prevista dall'articolo 141 per gli enti  locali
che non rispettano  i  termini  per  l'approvazione  dei  bilanci  di
previsione  e  dei  rendiconti  e  fermo  restando  quanto   previsto
dall'articolo  52  del  codice  della  giustizia  contabile,  di  cui
all'allegato 1  al  decreto  legislativo  26  agosto  2016,  n.  174,
l'approvazione del rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di
deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto
si riferisce».
  9-ter. Per favorire l'approvazione del bilancio di previsione degli
enti locali entro i termini previsti dalla  legge,  con  decreto  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria  generale  dello  Stato,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e  territoriali  e
con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  per  gli
affari regionali e le autonomie, su proposta  della  Commissione  per
l'armonizzazione degli enti territoriali di  cui  all'articolo  3-bis
del decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  nel  principio
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di  cui
all'allegato 4/1 al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono
specificati i ruoli, i compiti  e  le  tempistiche  del  processo  di
approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, anche  nel
corso dell'esercizio provvisorio.
  9-quater. Al fine di permettere la realizzazione  degli  interventi
di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, all'articolo 1,
comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: «Non sono soggetti a revoca  i  contributi
riferiti all'anno 2019 relativi alle  opere  che  risultano  affidate
entro la data del 31 dicembre 2021».
  9-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 9-quater,  pari  a  5,2
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
  9-sexies. All'articolo  15  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2  e'  inserito  il
seguente:
  «2-bis. Ai  fini  della  partecipazione  dei  consiglieri  comunali
all'attivita' degli organi istituiti ai sensi delle rispettive  leggi
regionali sul procedimento di fusione, si applicano  le  disposizioni
di cui al titolo III, capo IV, ed i conseguenti  oneri  per  permessi
retribuiti, gettoni di presenza e rimborsi  delle  spese  di  viaggio
sono posti a carico delle regioni medesime».
                             Art. 16 bis
 
        Anagrafe delle occupazioni permanenti del sottosuolo
 
  1. Per le occupazioni permanenti del territorio di competenza degli
enti territoriali, con cavi e condutture, da chiunque effettuate  per
la fornitura di servizi di pubblica utilita', quali la  distribuzione
ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua,  calore,  servizi  di
telecomunicazione  e  radiotelevisivi  ed  altri  servizi   a   rete,
comprensive degli allacciamenti alle reti effettuati dagli  utenti  e
di tutte le occupazioni di suolo pubblico con  impianti  direttamente
funzionali all'erogazione del servizio a rete,  i  comuni  percettori
del canone di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27  dicembre
2019, n. 160, nonche'  gli  altri  enti  territoriali  comunicano  al
sistema informativo di cui all'articolo 2, comma  1,  della  legge  5
agosto 2022, n. 118, le informazioni  relative  al  concessionario  e
alle opere gia' realizzate, nonche'  le  caratteristiche  strutturali
dell'occupazione  e  ogni  altra  informazione   utile   alla   piena
conoscenza del manufatto.  Per  le  occupazioni  permanenti  concluse
successivamente alla data di costituzione del sistema informativo,  i
comuni e gli altri  enti  territoriali  trasmettono  le  informazioni
relative  al  concessionario  e  alle   caratteristiche   strutturali
dell'occupazione ed ogni altra  informazione  relativa  al  manufatto
entro sessanta giorni dalla data di realizzazione dell'opera.
                               Art. 17
 
          Disposizioni urgenti in materia di eventi sismici
 
  1. All'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo le parole:  «per  gli  anni  2017-2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017-2023»;
    b) al secondo periodo, le parole: «a  decorrere  dal  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2024»;
    c) al terzo periodo le parole: «Nel 2022» sono  sostituite  dalle
seguenti: «Negli anni 2022 e 2023».
  2. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  gli  enti   possono   comunicare   al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  di  non  essere   interessati   per
l'esercizio 2023 alla sospensione di cui all'articolo  44,  comma  4,
primo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal
comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5,2 milioni di euro per
l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
  4.  Per  il  completamento  della  ricostruzione  in  relazione  ai
territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012  della
regione Emilia-Romagna,  in  favore  del  presidente  della  medesima
regione, in qualita' di commissario delegato alla  ricostruzione,  e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, 20 milioni
di euro per l'anno 2023 e 26,3  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,
destinati alla ricostruzione di beni privati vincolati; 1 milione  di
euro per l'anno 2023 e 9 milioni di euro per l'anno  2024,  destinati
all'incremento dei costi per le opere i  cui  bandi  sono  pubblicati
entro il 31 dicembre 2022; 8 milioni di euro  per  l'anno  2023  e  8
milioni di euro per l'anno 2024 destinati alle  manutenzioni  e  agli
allestimenti  finali.  Agli  oneri  derivanti   dall'attuazione   del
presente comma, pari a un milione di euro per il 2022, 29 milioni  di
euro per il 2023 e 43,3 milioni di euro  per  il  2024,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 140, della legge  11  dicembre  2016,  n.  232,
relativamente alla quota affluita al capitolo  7458  dello  stato  di
previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  21  luglio  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per
gli interventi di prevenzione del rischio sismico.
  5. Per il completamento della ricostruzione pubblica  in  relazione
ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20  e  29  maggio  2012
della regione Lombardia, in  favore  del  presidente  della  medesima
regione, in qualita' di commissario delegato alla  ricostruzione,  e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, 10 milioni
di euro per l'anno 2023  e  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,
destinati a edifici, beni culturali e centri storici rientranti negli
elenchi degli edifici danneggiati dal sisma 2012, gia' approvati alla
data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  dal  Commissario
delegato della regione Lombardia. A tale onere pari a  1  milione  di
euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni
di  euro   per   l'anno   2024   si   provvede   mediante   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140,  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita  al
capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, con  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  226
del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del  rischio
sismico.
  6. Ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica
in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del  20  e  29
maggio 2012 della regione Veneto,  in  favore  del  presidente  della
medesima  regione,  in  qualita'   di   commissario   delegato   alla
ricostruzione, e' autorizzata la spesa di  600.000  euro  per  l'anno
2022. Al relativo onere, pari a 600.000  euro  per  l'anno  2022,  si
provvede  mediate  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, relativamente alla quota  affluita  al  capitolo  7458  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per
gli interventi di prevenzione del rischio sismico.?
  7. Fermo restando per la  ricostruzione  pubblica  quanto  previsto
dalla legislazione vigente, al  fine  di  permettere  la  conclusione
degli interventi di ricostruzione  privata  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del  presente  decreto,  il  Soggetto  responsabile
della ricostruzione dei territori colpiti dagli  eventi  sismici  del
20-29 maggio 2012 nonche' i titolari degli  uffici  speciali  per  la
ricostruzione dei territori colpiti dagli  eventi  sismici  del  2009
sono autorizzati a rimodulare i contributi concessi per  l'esecuzione
degli interventi previsti nei Piani, entro il limite massimo  del  20
per cento, a compensazione di aumenti dei prezzi delle materie  prime
superiori all'8 per cento cosi' come certificati dal Ministero  delle
infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  nel   corso   delle
rilevazioni semestrali di competenza.
  7-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricomprese nel cratere
del sisma del 2009, possono riservare fino al 30 per cento dei  posti
dei concorsi pubblici  per  l'assunzione  a  tempo  indeterminato  di
personale non dirigente a favore degli orfani  e  dei  coniugi  delle
vittime del sisma del 2009.
                               Art. 18
 
Accelerazione delle procedure di ripiano per il superamento del tetto
 di spesa per i dispositivi medici e dei tetti di spesa farmaceutici
 
  1. All'articolo 9-ter del decreto legge  19  giugno  2015,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  125,
dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente:
    «9-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del
comma 9 e limitatamente al  ripiano  dell'eventuale  superamento  del
tetto di spesa regionale per  gli  anni  2015,  2016,  2017  e  2018,
dichiarato con il decreto del Ministro della salute di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze  di  cui  al  comma  8,  le
regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento,
da adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
predetto decreto  ministeriale,  l'elenco  delle  aziende  fornitrici
soggette  al  ripiano  per  ciascun  anno,  previa   verifica   della
documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio
sanitario regionale.  Con  decreto  del  Ministero  della  salute  da
adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di
cui al primo periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla
emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali. Le regioni e le
province autonome effettuano le conseguenti iscrizioni  sul  bilancio
del settore sanitario 2022 e, in sede di verifica da parte del Tavolo
di verifica  degli  adempimenti  regionali  di  cui  all'articolo  12
dell'Intesa tra il governo, le regioni  e  le  province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano,  del  23  marzo   2005,   ne   producono   la
documentazione a supporto. Le aziende fornitrici assolvono ai  propri
adempimenti in ordine ai versamenti in favore delle singole regioni e
province  autonome  entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione   dei
provvedimenti regionali e provinciali. Nel caso  in  cui  le  aziende
fornitrici  di  dispositivi  medici  non  adempiano  all'obbligo  del
ripiano  di  cui  al  presente  comma,  i  debiti  per  acquisti   di
dispositivi medici delle singole regioni e province  autonome,  anche
per il tramite degli  enti  del  servizio  sanitario  regionale,  nei
confronti  delle  predette  aziende  fornitrici   inadempienti   sono
compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare. A  tal  fine  le
regioni e le province autonome trasmettono annualmente  al  Ministero
della salute apposita relazione attestante i recuperi effettuati, ove
necessari.».
  2. All'articolo 1, comma 580, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
al quarto periodo, dopo le parole «L'AIFA determina» sono inserite le
seguenti «, entro il 31 ottobre  dell'anno  successivo  a  quello  di
riferimento,».
  3. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1,  comma  581,  della
legge n. 145 del 2018. A tal fine le regioni e le  province  autonome
trasmettono  annualmente  all'Agenzia  italiana  del  farmaco  (AIFA)
apposita relazione attestante i recuperi effettuati, ove necessari.
                               Art. 19
 
Riparto  delle  risorse  destinate  alla  copertura  dei   fabbisogni
                              standard
 
  1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.  68,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 5-ter, le parole: «dell'anno  2021»  sono  sostituite
dalle parole: «degli anni 2021 e 2022»;
    b) al comma 7:
      1) al quinto periodo, le parole: «per il solo anno  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021  e  2022»,  le  parole:
«per il medesimo anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per  gli
anni 2021 e 2022» e  dopo  le  parole:  «al  1°  gennaio  2020»  sono
aggiunte le seguenti: «per il riparto 2021 e al 1° gennaio  2021  per
il riparto 2022»;
      2) dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: «Per l'anno
2022, nel caso in cui non venga raggiunta l'intesa prevista dal comma
1,  il  decreto  di  determinazione  provvisoria  dei  costi  e   dei
fabbisogni standard di cui al comma 1-bis, lettera  b),  e'  adottato
entro il 30  settembre  2022  mentre  il  decreto  di  determinazione
definitiva di cui al comma 1-bis, lettera d), e' adottato entro il 31
dicembre 2022. Entro il 31 dicembre 2022 il Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana  il  decreto  di
cui al secondo periodo del presente comma.».
Capo IV
Misure in materia di politiche sociali e salute e accoglienza

                               Art. 20
 
Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori
                             dipendenti
 
  1. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al  31  dicembre  2022,
compresi la tredicesima o  i  relativi  ratei  erogati  nei  predetti
periodi di paga, l'esonero sulla quota dei  contributi  previdenziali
per  l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i  superstiti  a  carico   del
lavoratore di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30  dicembre
2021, n. 234, e' incrementato di 1,2 punti percentuali. Tenuto  conto
dell'eccezionalita' della misura di cui al primo periodo, resta ferma
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.181,4 milioni di
euro per l'anno 2022 e in 526,6 milioni di euro per l'anno 2023,  che
aumentano, ai fini della compensazione degli effetti  in  termini  di
indebitamento netto, a 1.654 milioni di  euro  per  l'anno  2022,  si
provvede, quanto a 348,6 milioni di euro per l'anno 2022  e  a  139,4
milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto,
a 488 milioni di euro per l'anno 2022, mediante le  maggiori  entrate
derivanti dal comma 1 e quanto a 832,8 milioni  di  euro  per  l'anno
2022 e a 387,2 milioni di euro per  l'anno  2023  e,  in  termini  di
indebitamento netto, a 1.166 milioni di euro per l'anno 2022 e  a  54
milioni per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 43.
                             Art. 20 bis
 
             Misura urgente per il settore della cultura
 
  1. All'articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633,  le  parole:
«, il direttore artistico e  il  traduttore»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e il direttore artistico».
                               Art. 21
 
Anticipo della rivalutazione delle pensioni all'ultimo trimestre 2022
 
  1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione  per
l'anno 2022 e sostenere  il  potere  di  acquisto  delle  prestazioni
pensionistiche, in via eccezionale:
    a)  il  conguaglio  per  il  calcolo  della  perequazione   delle
pensioni, di cui all'articolo 24, comma 5, della  legge  28  febbraio
1986, n. 41, per l'anno 2021 e' anticipato al 1° novembre 2022;
    b) nelle more dell'applicazione della percentuale  di  variazione
per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022  con
decorrenza  1°  gennaio  2023,   con   riferimento   al   trattamento
pensionistico lordo  complessivo  in  pagamento  per  ciascuna  delle
mensilita' di ottobre, novembre  e  dicembre  2022,  ivi  inclusa  la
tredicesima mensilita' spettante, e' riconosciuto in via  transitoria
un incremento, limitatamente alle predette mensilita' e  rispetto  al
trattamento mensile determinato sulla base  della  normativa  vigente
prima dell'entrata in vigore  del  presente  decreto,  di  due  punti
percentuali, calcolato con le stesse modalita' di cui all'articolo 1,
comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L'incremento di  cui
alla presente lettera non  rileva,  per  l'anno  2022,  ai  fini  del
superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno  per  il
riconoscimento  di  tutte  le  prestazioni  collegate   al   reddito.
L'incremento di cui alla presente lettera e' riconosciuto qualora  il
trattamento  pensionistico  mensile  sia  complessivamente   pari   o
inferiore  all'importo  di  2.692  euro.   Qualora   il   trattamento
pensionistico  complessivo  sia  superiore  al  predetto  importo   e
inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato  dalla
presente  lettera  l'incremento  e'  comunque   attribuito   fino   a
concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che  ai  fini
della rivalutazione delle pensioni per  l'anno  2022  il  trattamento
pensionistico complessivo di riferimento e' da considerare  al  netto
dell'incremento transitorio di cui alla presente lettera il quale non
rileva a tali fini e cessa i relativi effetti al 31 dicembre 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.965  milioni  di
euro per l'anno 2022 e 169  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  si
provvede quanto a 518 milioni di euro per l'anno 2022 e  169  milioni
di euro per l'anno 2023 mediante le maggiori entrate  e  quota  parte
delle minori spese derivanti dal comma 1 e quanto a 1.447 milioni  di
euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 43.
                             Art. 21 bis
 
       Modifiche al limite di impignorabilita' delle pensioni
 
  1. Il settimo comma  dell'articolo  545  del  codice  di  procedura
civile e' sostituito dal seguente:
  «Le somme da chiunque dovute a titolo di  pensione,  di  indennita'
che tengono luogo di pensione o di altri assegni  di  quiescenza  non
possono essere pignorate per un ammontare  corrispondente  al  doppio
della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un  minimo  di
1.000 euro. La parte eccedente  tale  ammontare  e'  pignorabile  nei
limiti previsti dal terzo, dal quarto  e  dal  quinto  comma  nonche'
dalle speciali disposizioni di legge».
                               Art. 22
 
Estensione ad  altre  categorie  di  lavoratori  dell'indennita'  una
  tantum di cui agli articoli 31 e 32  del  decreto-legge  17  maggio
  2022, n. 50.
  1. L'indennita' di cui all'articolo 31 del decreto-legge 17  maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2022, n. 91, e' riconosciuta anche  ai  lavoratori  con  rapporto  di
lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e  che  fino  alla  data  di
entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 non hanno
beneficiato dell'esonero di cui  all'articolo  1,  comma  121,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, poiche'  interessati  da  eventi  con
copertura   di   contribuzione   figurativa   integrale    dall'INPS.
L'indennita' e' riconosciuta, in via automatica, per il  tramite  dei
datori di lavoro, nella retribuzione  erogata  nel  mese  di  ottobre
2022, previa dichiarazione del lavoratore  di  non  aver  beneficiato
dell'indennita' di cui al comma 1 del citato articolo  31  e  di  cui
all'articolo 32 del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 e di essere
stato  destinatario  di  eventi  con   copertura   di   contribuzione
figurativa integrale dall'INPS  fino  alla  data  indicata  al  primo
periodo.
  2. All'articolo 32 del decreto-legge n. 50 del 2022 sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «con  decorrenza  entro  il  30  giugno
2022» sono sostituite dalle seguenti: «con  decorrenza  entro  il  1°
luglio 2022»;
    b) al comma 11 dopo le parole: «codice di procedura civile»  sono
inserite le seguenti: «e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca»;
    c) al comma 12 sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «La
medesima indennita' di cui al comma 1 e' erogata  automaticamente  da
Sport e Salute S.p.A. in favore dei collaboratori sportivi che  siano
stati  beneficiari  di   almeno   una   delle   indennita'   previste
dall'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  dall'articolo
98  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  dall'articolo  12
del  decreto-legge  14  agosto  2020,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126,  dagli  articoli
17, comma 1, e 17-bis, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.
176, dall'articolo 10, commi da 10 a 15, del decreto-legge  22  marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2021, n. 69 e dall'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106. A tal fine, per il 2022, e' trasferita a Sport e  Salute  S.p.A.
la somma di euro  30  milioni.  Sport  e  Salute  S.p.A.  e  INPS  si
scambiano   tempestivamente   tutti   i   dati   utili   ad   evitare
sovrapposizioni di pagamento ai sensi delle incompatibilita' disposte
dal comma 20 del presente articolo o, comunque, alla piu' corretta  e
tempestiva applicazione della misura. Le risorse  non  utilizzate  da
Sport e Salute S.p.A. per le finalita' di  cui  al  secondo  e  terzo
periodo sono versate dalla predetta societa', entro  il  31  dicembre
2022, all'entrata del bilancio dello Stato.».
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2,  valutati  in  complessivi
59,2 milioni di euro per l'anno  2022,  di  cui  8  milioni  di  euro
derivanti dal comma 1 e 51,2 milioni di euro derivanti dal  comma  2,
si provvede, quanto a 30,3 milioni di euro per l'anno 2022,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n.  234,  e,
quanto a 38 milioni di euro per l'anno 2022, ai  sensi  dell'articolo
43.
                             Art. 22 bis
 
  Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
 
  1. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, e' sostituita dalla tabella C di cui all'allegato A al  presente
decreto, la quale reca, a far data dal  1°  gennaio  2022,  le  nuove
misure dello stipendio  tabellare,  delle  indennita'  di  rischio  e
mensile e dell'assegno di specificita', come incrementate per effetto
del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022,  n.  121,
di «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo
e non dirigente del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,  per  il
triennio 2019-2021» e del decreto del Presidente della Repubblica  17
giugno 2022, n. 120, di «Recepimento dell'accordo  sindacale  per  il
personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco, per il triennio 2019-2021»,  nonche',  per  le  indennita'  di
rischio e mensile del personale non direttivo e non  dirigente,  come
incrementate ai sensi dell'allegato B al presente decreto.
  2.  Gli  effetti  retributivi  derivanti  dall'applicazione   della
tabella C di cui al comma 1 costituiscono miglioramenti economici  ai
sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13  ottobre
2005, n. 217.
  3. Al fine di  potenziare  l'efficacia  dei  servizi  istituzionali
svolti  dal  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco   nonche'   di
razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori,
il fondo  di  amministrazione  del  personale  non  direttivo  e  non
dirigente del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e'  annualmente
incrementato, a decorrere  dall'anno  2022,  dalle  risorse  indicate
nell'allegato B al presente decreto.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a euro 4,5 milioni a  decorrere  dall'anno  2022,  comprensivi  degli
oneri indiretti, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma  7,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e pari a  0,207  milioni  di  euro  a
decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede   mediante   corrispondente
utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo  1,  comma  133,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo
1, comma 1003, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero dell'interno.
  5. Gli effetti giuridici ed economici delle disposizioni di cui  al
presente  articolo  decorrono  dal  1°  gennaio  2022   e   ai   fini
previdenziali  tali  incrementi  hanno  effetto  esclusivamente   con
riferimento  ai  periodi  contributivi  maturati  a  decorrere  dalla
medesima data.
                               Art. 23
 
Rifinanziamento del Fondo per il sostegno del potere  d'acquisto  dei
                        lavoratori autonomi.
 
  1. All'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 17 maggio  2022,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
le parole: «500 milioni di euro  per  l'anno  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «600 milioni di euro per l'anno 2022».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
                             Art. 23 bis
 
Proroga del lavoro agile  per  i  lavoratori  fragili  e  i  genitori
               lavoratori con figli minori di anni 14
 
  1. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24  marzo  2022,
n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022,  n.
52, le parole:  «fino  al  30  giugno  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
  2. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge
24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto
2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, e' prorogato  al
31 dicembre 2022.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo,  pari  a
18.660.000 euro per l'anno 2022, si provvede quanto a euro 8  milioni
mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  e  quanto  a  euro
10.660.000  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di   cui
all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
                             Art. 23 ter
 
Modifiche all'articolo 21-ter del decreto-legge 24  giugno  2016,  n.
  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2016,  n.
  160.
  1. All'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno  2016,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,  n.  160,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, le parole: «a decorrere dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto»   sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla medesima data  prevista
per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965»;
  b) al comma 2, le parole: «a decorrere dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto»   sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla medesima data  prevista
per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965».
  2. Gli indennizzi riconosciuti in attuazione di quanto previsto dal
comma 1 sono corrisposti in due quote annuali di pari importo.
  3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, la  spesa  prevista  e'
valutata in 8 milioni di euro per l'anno 2022, in 10 milioni di  euro
per l'anno 2023 e in 3 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
2024.
  4.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  3  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  215,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 24
 
            Iniziative multilaterali in materia di salute
 
  1.  Al  fine  di  consentire  la  partecipazione  dell'Italia  alle
iniziative multilaterali in materia di salute, in particolare ai fini
della  prevenzione,  preparazione  e  risposta  alle   pandemie,   e'
istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze, con  una  dotazione  di  200
milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate:
    a) alla partecipazione italiana al  Financial  Intermediary  Fund
per la prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie,  istituito
nel 2022 presso la Banca mondiale, con un contributo di  100  milioni
di euro da erogarsi nel 2022;
    b)  al  contrasto  della  pandemia  di   COVID-19,   tramite   un
finanziamento a dono di 100  milioni  di  euro  nel  2022  alla  GAVI
Alliance, organizzazione facente parte dell'Access to COVID-19  Tools
Accelerator (ACT-A), per l'acquisto dei vaccini destinati ai Paesi  a
reddito medio e basso tramite il COVAX Advance Market Commitment.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo  13-duodecies,
comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
                             Art. 24 bis
 
Modifica all'articolo 42 del decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
  1. All'articolo 42, comma 4, del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108, le parole: «e, per l'anno 2022, la spesa di 1.523.146 euro» sono
sostituite dalle seguenti: «e, per l'anno 2022, la spesa di 3.099.386
euro».
  2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari  a  1.576.240
euro per l'anno 2022, si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo
del Fondo di parte corrente di  cui  all'articolo  34-ter,  comma  5,
della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  iscritto  nello  stato  di
previsione della spesa del Ministero della salute.
                               Art. 25
 
                 Bonus per l'assistenza psicologica
 
  1.  All'articolo   1-quater,   comma   3,   quarto   periodo,   del
decreto-legge   30   dicembre   2021,   n.   228,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15,  le  parole:  «10
milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti:  «25
milioni di euro per l'anno 2022».
  1-bis. La tabella C allegata al decreto-legge 30 dicembre 2021,  n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,  n.
15, e' sostituita dalla tabella C di cui all'allegato C  al  presente
decreto.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  1,  pari  a  15
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello  di
finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale   standard   cui
concorre  lo  Stato  per  l'anno  2022,  che  e'  corrispondentemente
incrementato. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari  a  15
milioni nell'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
                             Art. 25 bis
 
    Proroga del lavoro agile per i lavoratori del settore privato
 
  1. All'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24  marzo  2022,
n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022,  n.
52, le parole: «31 agosto 2022» sono sostituite dalle  seguenti:  «31
dicembre 2022».
                               Art. 26
 
Modifica  e  ottimizzazione  delle  misure  di  accoglienza  di   cui
  all'articolo 44 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.
  1. All'articolo  44  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1:
      1) alla lettera a), le parole: «15.000 unita'» sono  sostituite
dalle seguenti: «7.000 unita'»;
      2) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
        «c-bis) corrispondere al Ministero dell'interno un contributo
di euro 50.500.000,00 finalizzato all'attivazione fino a  un  massimo
di ulteriori 8.000 posti nel Sistema di accoglienza  e  integrazione,
di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre  1989,  n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.
39, a partire da quelli gia' resi disponibili dai Comuni e non ancora
finanziati,  ad  integrazione  di   quanto   previsto   dell'articolo
5-quater, comma  3,  del  decreto-legge  25  febbraio  2022,  n.  14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28.»;
    b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
      «3-bis.  L'incremento  della  disponibilita'   di   posti   per
l'accoglienza nei centri di cui agli articoli  9  e  11  del  decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel Sistema  di  accoglienza  e
integrazione (SAI) derivante dall'attuazione  dell'articolo  5-quater
del  decreto-legge  25  febbraio  2022,  n.   14,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28,  come  integrato  ai
sensi del presente articolo, e' reso disponibile prioritariamente per
soddisfare  le  eccezionali  esigenze  di  accoglienza  dei  profughi
provenienti dall'Ucraina e dall'Afghanistan di cui all'articolo 7 del
decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205.».
                               Art. 27
 
      Rifinanziamento del fondo per bonus relativi ai trasporti
 
  1. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio  2022,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
le parole: «79 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «180 milioni di euro per l'anno 2022».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  101  milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
                             Art. 27 bis
 
Disposizioni urgenti per  lo  sviluppo  progettuale  dello  scalo  di
                      «Alessandria Smistamento»
 
  1. Al fine di promuovere il potenziamento del  traffico  merci  nei
porti  di  Savona  e  di  Genova  e  l'intermodalita'  nei   medesimi
retroporti, il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma
12-octies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ferma  restando  la
progettazione del nuovo centro merci di «Alessandria Smistamento», di
cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
gia' affidata ai sensi dell'articolo 1,  commi  1009  e  1010,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, puo' predisporre,  nel  limite  delle
risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate al  predetto
centro  merci,  un  master  plan  che  interessa  tutta   l'area   di
«Alessandria Smistamento», volto ad individuare le principali aree di
intervento in un quadro di sviluppo  pubblico-privato,  unitamente  a
misure specifiche di risanamento  ambientale,  sviluppo  economico  e
sociale, miglioramento e rigenerazione del contesto urbano.
                               Art. 28
 
Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali in  materia
                     di trasmissione televisiva
 
  1. Al fine di consentire ai comuni, alle  comunita'  montane  o  ad
altri enti locali o consorzi di enti locali non rientranti nella zona
di coordinamento radioelettrico internazionale concordata con i Paesi
radio-elettricamente confinanti la  prosecuzione  della  trasmissione
via etere simultanea e integrale dei programmi televisivi diffusi  in
ambito nazionale e locale  ai  sensi  dell'articolo  27  del  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e di  garantire  la  continuita'
della fruizione dei programmi televisivi della popolazione  residente
in aree nelle quali gli interventi infrastrutturali necessari per  la
ricezione  del   segnale   televisivo   non   risultano   sostenibili
economicamente, a valere sulle risorse di cui all'articolo  1,  comma
1039, lettera c) , della legge 27 dicembre 2017, n.  205,  una  quota
sino  a  2,5  milioni  di  euro  e'   destinata   per   l'anno   2022
all'adeguamento  degli  impianti  di  trasmissione   autorizzati   da
riattivare nelle suddette zone con  un  limite  massimo  dell'80  per
cento delle spese sostenute e comunque per un importo non superiore a
10.000 euro.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottarsi  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
sono  individuate  le  modalita'  operative  e   le   procedure   per
l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.
  3. In caso di acquisto di apparecchio di ricezione  televisiva  via
satellite, per l'anno 2022, il  contributo  di  cui  all'articolo  1,
comma 1039, lettera c) , della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  e'
innalzato fino ad un importo di 50 euro.
Capo V
Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni alle imprese, di investimenti in aree di interesse strategico e in materia di contratti pubblici

                               Art. 29
 
Disposizioni     in     materia     di     procedura     liquidatoria
  dell'amministrazione straordinaria  di  Alitalia -  Societa'  Aerea
  Italiana S.p.A.
   1. All'articolo 11-quater, comma 8, del  decreto-legge  25  maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio
2021, n. 106, dopo le parole:  «i  cui  proventi»  sono  inserite  le
seguenti: «, al netto,  fino  al  31  dicembre  2022,  dei  costi  di
completamento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione
e   funzionamento   dell'amministrazione    straordinaria,    nonche'
dell'indennizzo ai titolari  di  titoli  di  viaggio,  di  voucher  o
analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria di  cui  al
comma 9,».
                               Art. 30
 
                   Misure urgenti per il sostegno
                           alla siderurgia
 
  1. All'articolo 1 del  decreto-legge  16  dicembre  2019,  n.  142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  febbraio  2020,  n.  5,
dopo il comma 1-quater e' inserito il seguente:
    1-quinquies. INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.A.  e'  autorizzata   a
sottoscrivere aumenti  di  capitale  o  diversi  strumenti,  comunque
idonei  al  rafforzamento  patrimoniale,   anche   nella   forma   di
finanziamento soci in conto aumento  di  capitale,  sino  all'importo
complessivamente non superiore a 1.000.000.000  di  euro  per  l'anno
2022, ulteriori e addizionali rispetto a quelli  previsti  dal  comma
1-ter.  Per   l'attuazione   del   presente   comma,   il   Ministero
dell'economia e delle  finanze  si  avvale  di  primarie  istituzioni
finanziarie,   senza   applicazione   delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
nel limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2022.».
    2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a  1.000.100.000  euro  per
l'anno 2022, si provvede,  quanto  a  900.000.000  di  euro  mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato  delle
somme iscritte in  conto  residui,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi  dell'articolo  27,
comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,   quanto   a
100.000.000    di    euro    mediante    corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-quater,  comma  1,
del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.   137,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.  176,  e,  quanto  a
100.000 euro, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo  2,  comma  13-bis,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77.
    2-bis. La disposizione di cui al comma  13-bis  dell'articolo  15
del  decreto-legge  17  maggio   2022,   n.   50,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,  si  applica  anche
con riferimento alla Sideralloys Italia s.p.a., relativamente al sito
di Portovesme-Portoscuso, quale unico polo industriale nazionale  per
la  produzione  di  alluminio  primario,  attualmente  in   sede   di
ristrutturazione generale.
                               Art. 31
 
     Modifiche all'articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2022,
              n. 36, relativo alla Societa' 3-I S.p.A.
 
  1. All'articolo  28  del  decreto-legge  30  aprile  2022,  n.  36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29  giugno  2022,  n.  79,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1:
      1) all'ultimo periodo, dopo le parole:  «45  milioni  di  euro»
sono inserite le seguenti: «in fase di prima sottoscrizione»;
      2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono consentiti
successivi aumenti di capitale sociale per mezzo di  conferimenti  in
natura da parte dei  predetti  soci.  Ogni  singolo  socio  non  puo'
comunque detenere una quota superiore al 65 per  cento  del  capitale
sociale.»;
    b) al comma  7,  dopo  le  parole:  «infrastrutture  informatiche
oggetto di gestione» sono inserite le seguenti:  «,  i  contratti,  i
rapporti attivi e passivi», dopo le parole: «ogni  altra  pertinenza,
che sono» sono inserite le seguenti: «conferiti o» e le parole «della
societa'» sono sostituite dalle seguenti: «alla societa'»;
    c) al comma 7-bis, dopo le parole: «beni mobili, immobili,»  sono
aggiunte le seguenti: «contratti, rapporti attivi e passivi,».
                             Art. 31 bis
 
       Disposizioni in materia di interventi di ricostruzione
              e di attuazione degli interventi del PNRR
 
  1. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre  2021,
n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,  nonche'  ai
comuni interessati da eventi sismici per i quali sia  intervenuta  la
deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile  2009,
anche  non  ricompresi  nei  crateri,  limitatamente   agli   edifici
classificati alla data del 31 dicembre 2021 con esito C o E ai  sensi
dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio  2011,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 113 del 17 maggio  2011,  e  14  gennaio  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015».
  2. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31  maggio  2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108, dopo il secondo periodo e' inserito  il  seguente:  «Le  diocesi
possono essere individuate quali soggetti attuatori esterni anche  in
relazione agli  interventi  su  beni  di  proprieta'  di  altri  enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti».
                               Art. 32
 
               Aree di interesse strategico nazionale
 
  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche  su
eventuale proposta del Ministero dello sviluppo economico,  di  altra
amministrazione centrale o della regione o della  provincia  autonoma
territorialmente  competente  e   previa   individuazione   dell'area
geografica, possono essere istituite  aree  di  interesse  strategico
nazionale  per  la  realizzazione  di  piani  o  programmi   comunque
denominati  che  prevedano  investimenti  pubblici  o  privati  anche
cumulativamente  pari  a   un   importo   non   inferiore   ad   euro
400.000.000,00  relativi  ai  settori  di  rilevanza  strategica.  Ai
predetti fini, sono di rilevanza strategica i settori  relativi  alle
filiere della microelettronica e dei semiconduttori, delle  batterie,
del supercalcolo e calcolo ad alte prestazioni, della cibersicurezza,
dell'internet delle cose (IoT), della manifattura a  bassa  emissione
di CO2 , dei veicoli connessi, autonomi e a  basse  emissioni,  della
sanita' digitale e intelligente e  dell'idrogeno,  individuate  dalla
Commissione Europea come catene strategiche del valore. L'istituzione
dell'area   equivale   a   dichiarazione   di   pubblica    utilita',
indifferibilita' e urgenza delle opere necessarie ai sensi del  primo
periodo, anche ai fini dell'applicazione delle  procedure  del  testo
unico di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  8  giugno
2001, n. 327, e costituisce titolo per la costituzione  volontaria  o
coattiva di servitu'  connesse  alla  costruzione  e  gestione  delle
stesse opere, fatto salvo il pagamento della  relativa  indennita'  e
per  l'apposizione  di  vincolo  espropriativo.  Il  decreto   indica
altresi'  le  variazioni  degli   strumenti   di   pianificazione   e
urbanistici eventualmente necessarie per la realizzazione dei piani o
dei programmi.
  2. Il decreto di cui al  comma  1  deve  motivare  sulla  rilevanza
strategica  dell'investimento  in  uno  specifico   settore   ed   e'
preceduto:
    a) da una manifestazione di interesse da  parte  di  un  soggetto
pubblico o privato per la realizzazione  di  piani  o  programmi  che
prevedono   un   investimento   pubblico   o   privato   di   importo
cumulativamente non inferiore a 400.000.000 di euro  nei  settori  di
cui al comma 1, con la descrizione delle  attivita',  delle  opere  e
degli impianti necessari alla  realizzazione  dell'investimento,  con
connessa loro localizzazione;
    b) dalla presentazione  di  un  piano  economico-finanziario  che
descriva la contemporanea presenza delle  condizioni  di  convenienza
economica e sostenibilita' finanziaria del progetto.
  3. Il decreto di cui al  comma  1  individua  altresi'  l'eventuale
supporto pubblico richiesto  nel  limite  delle  risorse  previste  a
legislazione vigente e delimita l'area geografica di riferimento.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche  su
richiesta della regione o della provincia  autonoma  territorialmente
competente o proponente possono essere  istituiti  nel  limite  delle
risorse previste a legislazione vigente una societa' di sviluppo o un
consorzio comunque denominato, partecipato dalla regione o  provincia
autonoma, dai Comuni interessati  e  dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, anche in rappresentanza delle amministrazioni  statali
competenti per il settore coinvolto, il cui oggetto sociale  consiste
nella pianificazione e nel coordinamento delle attivita'  finalizzate
alla realizzazione dei piani e dei programmi di cui al  comma  1.  In
alternativa, con il medesimo decreto, possono essere individuati  una
societa'  di  sviluppo  o  un  consorzio  comunque  denominato,  gia'
esistenti, anche di rilevanza nazionale.
  5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  d'intesa
con la regione o la provincia autonoma territorialmente competente  o
proponente, puo' essere nominato un Commissario  unico  delegato  del
Governo per lo sviluppo dell'area, l'approvazione di tutti i progetti
pubblici  e  privati  e  la  realizzazione  delle  opere   pubbliche,
specificandone   i   poteri.   Il   Commissario,   ove   strettamente
indispensabile per  garantire  il  rispetto  del  cronoprogramma  del
piano, provvede nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al comma 1 e del provvedimento autorizzatorio  di
cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152,  come  introdotto  dal  presente  decreto,  mediante   ordinanza
motivata, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa  da  quella
penale,   fatto   salvo   il   rispetto   dei    principi    generali
dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia
e delle misure  di  prevenzione  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, nonche' dei  vincoli  inderogabili  derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea.  Nel  caso  in  cui  la  deroga
riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza e'  adottata,  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281.  Al
compenso del Commissario, determinato nella misura e con le modalita'
di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
e definito nel provvedimento di nomina, si provvede nel limite  delle
risorse previste a legislazione vigente.
  6. Il Commissario di cui al comma 5 puo' avvalersi, senza  nuovi  o
maggiori   oneri   per   la   finanza    pubblica,    di    strutture
dell'amministrazione territoriale interessata, del soggetto di cui al
comma   4,   nonche'   di   societa'   controllate   direttamente   o
indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di  cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
  7. In caso di ritardo o inerzia da  parte  delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano o di un ente  locale,  anche
nella fase di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 27-ter
del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dal presente
decreto, tale da mettere a rischio il rispetto del cronoprogramma, il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  anche  su  proposta   del
Commissario di cui al comma 5, puo' assegnare al soggetto interessato
un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In  caso  di
perdurante inerzia, su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, sentito il soggetto interessato, il Consiglio dei  ministri
individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero  in
alternativa  nomina  uno  o  piu'  commissari  ad  acta,   ai   quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti  o  i
provvedimenti  necessari,  anche  avvalendosi  di  societa'  di   cui
all'articolo  2  del  testo  unico   in   materia   di   societa'   a
partecipazione pubblica, di cui  al  decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 175, o di altre amministrazioni specificamente indicate.  In
caso di dissenso,  diniego,  opposizione  o  altro  atto  equivalente
proveniente da un organo della regione, o della provincia autonoma di
Trento o di Bolzano o di un ente locale, il  Commissario  di  cui  al
comma 5 propone  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  al
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i  successivi
cinque giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano per concordare le  iniziative  da  assumere,  che
devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data
di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine,  in  mancanza
di soluzioni condivise  che  consentano  la  sollecita  realizzazione
dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero  il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei pertinenti casi,
propone al Consiglio dei ministri le  opportune  iniziative  ai  fini
dell'esercizio dei poteri  sostitutivi  di  cui  agli  articoli  117,
quinto comma, e 120, secondo  comma,  della  Costituzione,  ai  sensi
delle disposizioni vigenti in materia.
  8. Il soggetto di cui al comma  4  e'  competente  anche  ai  sensi
dell'articolo 6 del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,   per   consentire   la
realizzazione  degli  interventi  inerenti  all'area  strategica   di
interesse nazionale di cui al comma 1, ivi comprese le opere  di  cui
all'articolo 27-ter, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152, come introdotto dal presente decreto.
  9. Al ricorrere dei requisiti di  cui  al  comma  1,  e'  possibile
richiedere l'applicazione  del  procedimento  autorizzatorio  di  cui
all'articolo 27-ter del decreto legislativo n.  152  del  2006,  come
introdotto dal presente decreto, secondo le modalita' ivi previste.
                               Art. 33
 
       Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale
 
  1. Dopo l'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' inserito il seguente:
  «Art.  27-ter   (Procedimento   autorizzatorio   unico   accelerato
regionale per settori di  rilevanza  strategica).  -  1.  Nell'ambito
delle aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione  di
piani o programmi  comunque  denominati  che  prevedano  investimenti
pubblici o privati  anche  cumulativamente  pari  a  un  importo  non
inferiore ad euro 400.000.000,00  relativi  ai  settori  ritenuti  di
rilevanza strategica, caratterizzati  da  piu'  elementi  progettuali
corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA  o  a  verifica  di
assoggettabilita' a VIA o, laddove necessario, a VAS,  rientranti  in
parte nella competenza statale e in parte nella competenza regionale,
l'autorita'  ambientale  competente  e'  la  regione   e   tutte   le
autorizzazioni sono rilasciate, se  il  proponente  ne  fa  richiesta
nell'istanza di cui al comma 5, nell'ambito di un procedimento  volto
al rilascio  di  un  provvedimento  autorizzatorio  unico  accelerato
regionale (PAUAR), come  disciplinato  secondo  quanto  previsto  dai
commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.
  2. Per i piani e i programmi di  cui  all'articolo  6,  commi  3  e
3-bis, il procedimento autorizzatorio  unico  accelerato  di  cui  al
presente articolo e' preceduto dalla  verifica  di  assoggettabilita'
disciplinata dall'articolo 12, secondo le  diverse  tempistiche  rese
necessarie dell'urgenza della realizzazione dei piani e dei programmi
di cui al comma 1. In ragione di cio', il parere di cui  all'articolo
12, comma 2, e' inviato  all'autorita'  competente  ed  all'autorita'
procedente entro venti giorni dall'invio del rapporto preliminare  di
assoggettabilita'  a  VAS  di  cui  all'articolo  12,  comma  1.   Il
provvedimento di verifica di cui all'articolo 12, comma 4, e'  emesso
entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del predetto parere.
  3. Per i piani e i programmi afferenti ai settori di cui  al  comma
1, considerati assoggettabili a valutazione ambientale strategica  ai
sensi del comma 2, la valutazione ambientale strategica e'  integrata
nel procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui  al  presente
articolo. Per i piani e i programmi di cui all'articolo 6,  comma  2,
ove coincidenti con quelli di cui al comma 1 del  presente  articolo,
la valutazione ambientale strategica e' in ogni  caso  integrata  nel
procedimento autorizzatorio unico accelerato.
  4. Il  procedimento  autorizzatorio  unico  accelerato  di  cui  al
presente articolo si applica a  tutte  le  opere  necessarie  per  la
realizzazione dei piani e  dei  programmi  di  cui  al  comma  1,  da
individuare secondo le modalita' indicate dai commi 5 e 6.
  5. Il proponente, nelle ipotesi individuate dal comma  1,  presenta
all'autorita' competente e  alle  altre  amministrazioni  interessate
un'istanza  ai  sensi  dell'articolo  23,  comma  1,   allegando   la
documentazione e gli elaborati progettuali previsti  dalle  normative
di    settore    per    consentire    la     compiuta     istruttoria
tecnico-amministrativa  finalizzata   al   rilascio   di   tutte   le
autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze e  di  tutti  i
pareri, i concerti, i nulla osta e gli assensi, comunque  denominati,
necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto  e
indicati puntualmente in apposito elenco predisposto  dal  proponente
stesso. In  tale  elenco  sono  indicate  le  opere  necessarie  alla
realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1 per cui  si
richiede  altresi'  l'applicazione  del  procedimento  autorizzatorio
unico accelerato. L'istanza deve contenere anche l'avviso al pubblico
di cui all'articolo  24,  comma  2,  indicando  ogni  autorizzazione,
intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.
  6. Entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorita'
competente verifica l'avvenuto pagamento  del  contributo  dovuto  ai
sensi dell'articolo 33 e, qualora l'istanza non sia stata  inviata  a
tutte le amministrazioni e gli enti  potenzialmente  interessati,  la
trasmette loro per via telematica e pubblica  sul  proprio  sito  web
istituzionale l'avviso di cui all'articolo 24, comma  2,  di  cui  e'
data    informazione    nell'albo    pretorio    informatico    delle
amministrazioni comunali territorialmente  interessate.  In  caso  di
progetti che possono avere  impatti  rilevanti  sull'ambiente  di  un
altro Stato, la  pubblicazione  e'  notificata  al  medesimo  con  le
modalita' di cui all'articolo 32.
  7. Entro trenta giorni dalla  pubblicazione  di  cui  al  comma  6,
l'autorita' competente, nonche' le amministrazioni  e  gli  enti  cui
sono pervenute l'istanza di cui al comma 5 e le comunicazioni di  cui
al comma 6, per i profili di  rispettiva  competenza,  verificano  la
completezza della documentazione e  valutano  altresi'  l'istanza  di
estensione  del  presente  procedimento  alle   opere   eventualmente
indicate dal proponente, ai sensi del comma 5, come  necessarie  alla
realizzazione dei piani e dei programmi. Entro il  medesimo  termine,
il pubblico interessato puo' contemporaneamente presentare le proprie
osservazioni.
  8. Entro venti giorni dal termine delle attivita' di cui  al  comma
7,  verificata  la  completezza  della  documentazione  e  viste   le
osservazioni del pubblico, l'amministrazione  competente  assegna  al
proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le
eventuali integrazioni. Nei  casi  in  cui  sia  richiesta  anche  la
variante urbanistica di cui all'articolo 8 del regolamento di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel
termine di cui al primo periodo l'amministrazione competente effettua
la  verifica  del  rispetto  dei  requisiti  per  la  procedibilita'.
Ricevute le integrazioni da parte del  proponente,  l'amministrazione
competente procede ad una nuova pubblicazione sul  proprio  sito  web
istituzionale, a seguito della quale il pubblico interessato puo' far
pervenire ulteriori osservazioni entro un  termine  non  superiore  a
dieci giorni.
  9. Fatto salvo il rispetto dei termini  previsti  dall'articolo  32
per il caso di consultazioni  transfrontaliere,  entro  dieci  giorni
dalla scadenza del termine per  richiedere  integrazioni  di  cui  al
comma 8 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni
documentali, l'autorita' competente convoca una conferenza di servizi
alla quale partecipano  il  proponente  e  tutte  le  Amministrazioni
competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio  del
provvedimento  di  VIA  e  dei  titoli  abilitativi  necessari   alla
realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal  proponente.
La conferenza di servizi e' convocata  in  modalita'  sincrona  e  si
svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7  agosto  1990,  n.
241. Il termine di conclusione della  conferenza  di  servizi  e'  di
sessanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione.
  10. Ove siano richieste varianti al piano paesaggistico, necessarie
per la realizzazione dei piani o dei programmi di cui al  comma  1  e
solo se il piano e' stato elaborato d'intesa con lo  Stato  ai  sensi
degli articoli 135  e  143  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
l'Amministrazione procedente, contestualmente alla convocazione della
conferenza di servizi di cui al comma 9,  invia  al  Ministero  della
cultura una richiesta di approvazione  delle  predette  varianti.  Il
Ministero si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. In caso  di
silenzio, l'approvazione e' rimessa alla decisione del Consiglio  dei
ministri, che delibera entro il termine di venti  giorni  e  comunica
immediatamente le sue deliberazioni  all'Amministrazione  procedente.
In caso di dissenso,  si  applica  l'articolo  5,  comma  2,  lettera
c-bis),  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400.  In  presenza   di
autorizzazione, l'amministrazione procedente dispone  le  conseguenti
varianti   agli   strumenti   di   pianificazione   nell'ambito   del
provvedimento di cui al comma 11.
  11. La determinazione motivata di conclusione della  conferenza  di
servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico  accelerato
regionale  e  comprende,   recandone   l'indicazione   esplicita,   i
provvedimenti di VIA e tutti i titoli abilitativi rilasciati  per  la
realizzazione e l'esercizio del progetto,  nonche'  l'indicazione  se
uno  o  piu'  titoli  costituiscono  variante   agli   strumenti   di
pianificazione e urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio. Nel
caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso
nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti
per  i  singoli  atti  di  assenso  partecipano  alla  conferenza   e
l'autorizzazione unica confluisce  nel  provvedimento  autorizzatorio
unico accelerato regionale.
  12. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto  da  specifiche
disposizioni  o  intese  un   concorrente   interesse   statale,   al
procedimento disciplinato dal presente articolo partecipa con diritto
di voto, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  un
esperto designato dallo Stato, nominato con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri e individuato tra i soggetti  in  possesso
di  adeguata  professionalita'  ed  esperienza  nel   settore   della
valutazione dell'impatto ambientale  e  del  diritto  ambientale.  Si
applica in ogni caso l'articolo 14-quinquies  della  legge  7  agosto
1990, n. 241. All'esperto  di  cui  al  primo  periodo  non  spettano
compensi, indennita', rimborsi di spese, gettoni di presenza o  altri
emolumenti comunque denominati.
  13. Si applicano, in quanto compatibili e senza aggravi ai fini del
celere  rilascio  del   provvedimento,   le   disposizioni   di   cui
all'articolo 27-bis, commi 7-bis e 9.
  14. Tutti i termini del procedimento si  considerano  perentori  ai
sensi e per gli effetti  di  cui  agli  articoli  2,  commi  da  9  a
9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
                             Art. 33 bis
 
Misure urgenti di semplificazione e accelerazione per la fornitura di
  soluzioni  temporanee  di   emergenza   per   esigenze   abitative,
  didattiche,  civili,  sociali,  religiose,  economico-produttive  e
  commerciali
   1. In ragione delle  variabili  e  non  prevedibili  ubicazioni  e
caratteristiche delle necessarie aree di allestimento, allo scopo  di
assicurare con la necessaria tempestivita' la  pronta  disponibilita'
di  soluzioni  temporanee  di  emergenza  per   esigenze   abitative,
didattiche,  civili,  sociali,  religiose,   economico-produttive   e
commerciali, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della  Consip  Spa,  e'
autorizzato a provvedere in deroga all'articolo  59  del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50,  con  le  modalita'  previste  dall'articolo  48,  comma  5,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Puo' essere  altresi'  richiesta,
ove previsto nella documentazione di  gara,  la  sola  redazione  del
progetto esecutivo.
  2. Le soluzioni temporanee di emergenza  di  cui  al  comma  1  non
costituiscono  edifici  di  nuova  costruzione  ai  sensi  di  quanto
previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199.
                             Art. 33 ter
 
Semplificazioni  in  materia  di  cessione  dei  crediti   ai   sensi
  dell'articolo  121  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.   34,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
  1. All'articolo  14  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
  «1-bis.1. All'articolo 121, comma 6, del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020,  n.  77,  dopo  le  parole:  «in  presenza  di  concorso  nella
violazione" sono inserite le seguenti: «con dolo o colpa  grave".  Le
disposizioni   introdotte   dal   presente   comma    si    applicano
esclusivamente ai crediti per  i  quali  sono  stati  acquisiti,  nel
rispetto delle previsioni  di  legge,  i  visti  di  conformita',  le
asseverazioni e le attestazioni di cui  all'articolo  119  e  di  cui
all'articolo 121, comma 1-ter, del citato  decreto-legge  n.  34  del
2020.
  1-bis.2. Per i crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, sorti prima dell'introduzione degli  obblighi  di
acquisizione dei visti di conformita', delle  asseverazioni  e  delle
attestazioni di cui al comma 1-ter  del  medesimo  articolo  121,  il
cedente, a condizione  che  sia  un  soggetto  diverso  da  banche  e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  da  societa'
appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui
all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia ovvero da imprese di assicurazione  autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private,
di cui al decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e  che
coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini  della
limitazione a favore del cessionario della responsabilita' in  solido
di cui al comma 6 del predetto articolo 121 ai soli casi  di  dolo  e
colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter».
                           Art. 33 quater
 
Norme di semplificazione  in  materia  di  installazione  di  vetrate
  panoramiche amovibili
  1. All'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera b)
e' inserita la seguente:
  «b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di  vetrate
panoramiche amovibili  e  totalmente  trasparenti,  cosiddette  VEPA,
dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti
atmosferici,   miglioramento   delle   prestazioni    acustiche    ed
energetiche,   riduzione   delle   dispersioni   termiche,   parziale
impermeabilizzazione dalle acque meteoriche  dei  balconi  aggettanti
dal  corpo  dell'edificio   o   di   logge   rientranti   all'interno
dell'edificio,  purche'   tali   elementi   non   configurino   spazi
stabilmente  chiusi  con  conseguente  variazione  di  volumi  e   di
superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo,  che  possano
generare  nuova  volumetria   o   comportare   il   mutamento   della
destinazione d'uso dell'immobile anche  da  superficie  accessoria  a
superficie  utile.  Tali  strutture  devono  favorire  una   naturale
microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso  di
arieggiamento a garanzia della salubrita' dei vani interni  domestici
ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico  tali
da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non
modificare le preesistenti linee architettoniche».
                               Art. 34
 
Revisione dei prezzari per appalti pubblici e Fondo  per  l'avvio  di
  opere indifferibili - Olimpiadi Milano-Cortina
  1. All'articolo  26  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
dopo il comma 7-ter, e' inserito il seguente:
    «7-quater. Il  Fondo  di  cui  al  comma  7  e'  incrementato  di
complessivi 1.300 milioni di euro, di cui 180  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 245 milioni di euro
per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni  di
euro per  l'anno  2026  e  235  milioni  di  euro  per  l'anno  2027.
L'incremento di cui al  primo  periodo  e'  destinato  quanto  a  900
milioni  di  euro  agli  interventi  del  Piano  nazionale  per   gli
investimenti  complementari  al  PNRR,  di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e quanto a 400  milioni  di  euro
per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 3, comma 2,  del
decreto- legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, secondo le  modalita'  definite  ai
sensi del comma 7-bis e relativamente alle procedure  di  affidamento
di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto  e  fino  al  31  dicembre  2022  la  cui
realizzazione deve essere ultimata entro  il  31  dicembre  2026.  Le
eventuali risorse eccedenti l'importo finalizzato agli interventi  di
cui al secondo periodo rimangono nella disponibilita' del  Fondo  per
essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 180 milioni di euro per
l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 245 milioni di euro
per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni  di
euro per l'anno 2026 e 235  milioni  di  euro  per  l'anno  2027,  si
provvede:
    a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2022
al 2024 e 20 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal  2025  al
2027, mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
    b) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2023  e
2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025,  20  milioni  di  euro  per
l'anno  2026,  50  milioni  di  euro  per   l'anno   2027,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
    c) quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2022, 160  milioni  di
euro per l'anno 2023 e 165 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
dal  2024  al   2027,   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando:
      1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze per 65 milioni di euro per l'anno 2022 e 75 milioni  di  euro
per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;
      2) l'accantonamento relativo al Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal
2022 al 2027;
      3) l'accantonamento relativo al Ministero della  giustizia  per
10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027;
      4) l'accantonamento relativo al Ministero  dell'istruzione  per
10 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per  ciascuno
degli anni dal 2023 al 2027;
      5) l'accantonamento relativo  al  Ministero  della  transizione
ecologica per 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;
      6) l'accantonamento relativo al  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022
al 2027;
      7) l'accantonamento relativo al Ministero della  difesa  per  5
milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni dal 2023 al 2027;
      8)  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali per 5 milioni di euro per l'anno 2023
e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027;
      9) l'accantonamento relativo al Ministero della salute  per  10
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.
    3.  L'articolo  2  del  decreto-legge  11  marzo  2020,  n.   16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n.  31,  e'
sostituito dal seguente:
      «Art. 2  (Comitato  Organizzatore).  -  1.  Sono  membri  della
Fondazione «Milano-Cortina 2026», costituita in data 9 dicembre 2019,
ai sensi dell'articolo  14  del  codice  civile,  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, il Comitato Olimpico Nazionale  Italiano,  il
Comitato Italiano Paraolimpico,  la  Regione  Lombardia,  la  Regione
Veneto, le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  il  Comune  di
Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo.
    2. La Fondazione di cui al comma 1, non avente scopo di  lucro  e
operante in regime di  diritto  privato,  con  funzioni  di  Comitato
Organizzatore dei Giochi, svolge  tutte  le  attivita'  di  gestione,
organizzazione, promozione  e  comunicazione  degli  eventi  sportivi
relativi  ai  Giochi,  tenuto  conto  degli  indirizzi  generali  del
Consiglio Olimpico Congiunto, in  conformita'  agli  impegni  assunti
dall'Italia  in  sede  internazionale,  nel  rispetto   della   Carta
Olimpica.
    3. La Fondazione e' amministrata esclusivamente da  un  consiglio
di amministrazione, al cui interno e tra i  cui  membri  puo'  essere
istituito  un  comitato  di  gestione  con  composizione  e  funzioni
disciplinate  dallo  statuto.  Il  consiglio  di  amministrazione  e'
composto da quattordici membri, di cui:
      a) sette nominati  d'intesa  dal  Comitato  Olimpico  Nazionale
Italiano e dal Comitato  Italiano  Paralimpico,  uno  dei  quali  con
funzioni di presidente;
      b) sei nominati d'intesa dalla Regione Lombardia, dalla Regione
Veneto, dalle Province autonome di Trento e Bolzano,  dal  Comune  di
Milano e dal Comune di Cortina d'Ampezzo;
      c) uno, con funzioni di amministratore delegato,  nominato  con
decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da  adottare
sentiti la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province autonome
di Trento e Bolzano, il Comune di  Milano  e  il  Comune  di  Cortina
d'Ampezzo.
    4. I membri della Fondazione di cui al  comma  1  provvedono,  su
proposta dell'amministratore delegato nominato ai sensi del comma  3,
lettera c), al conseguente adeguamento dello statuto della Fondazione
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
disposizione.
    5. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e della costituzione
del nuovo consiglio  di  amministrazione,  ogni  funzione  e'  svolta
dall'amministratore delegato nominato ai sensi del comma  3,  lettera
c).
    6.   Dall'istituzione   e   dal   funzionamento   del    Comitato
Organizzatore non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica.».
  4. All'articolo 16, comma 3-bis,  del  decreto-legge  10  settembre
2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  novembre
2021, n. 156, in materia di Commissari straordinari, dopo le  parole:
«adeguamento della pista olimpica di bob e slittino  «Eugenio  Monti»
di Cortina d'Ampezzo» sono inserite le  seguenti:  «e,  entro  il  31
dicembre 2025, in coordinamento con la Provincia autonoma di  Trento,
degli interventi di riqualificazione dell'impianto  olimpico  per  il
pattinaggio di velocita' «Ice rink Oval» di Baselga di Pine'.».
                             Art. 34 bis
 
Disposizioni per l'adeguamento dei prezzi negli appalti di lavori per
  impianti di energia elettrica
  1. All'articolo  27  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  «2-bis. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei  prezzi
dei materiali da costruzione nonche' dei carburanti  e  dei  prodotti
energetici e in considerazione della necessita' di  diversificare  le
fonti  di  approvvigionamento  ai  fini  della  sicurezza  energetica
nazionale, anche in attuazione  del  Piano  nazionale  integrato  per
l'energia e il clima 2030 (PNIEC), per  i  contratti  di  appalto  di
lavori, sottoscritti tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre  2021  e
funzionali  all'esecuzione   degli   interventi   di   realizzazione,
efficientamento o ripotenziamento di impianti di energia elettrica di
potenza  superiore  a  300  MW  termici,  autorizzati  ai  sensi  del
decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, anche strumentali  alla  produzione
di nuova  capacita'  di  generazione  elettrica  di  cui  al  decreto
legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, i committenti adeguano i prezzi
dei  materiali  da  costruzione  e  di  produzione,  riconoscendo  un
incremento pari alla differenza  tra  le  risultanze  dei  principali
indici delle materie  prime  rilevati  da  organismi  di  settore,  o
dall'Istituto   nazionale   di   statistica,   al    momento    della
contabilizzazione  o  dell'annotazione  delle  lavorazioni  eseguite,
rispetto a  quelli  rilevati  al  momento  della  sottoscrizione  dei
relativi contratti, nei limiti del 20 per cento. Tale adeguamento  e'
riconosciuto in relazione alle lavorazioni eseguite e contabilizzate,
a seguito dell'emissione dei relativi ordini di acquisto,  alla  data
di entrata in vigore della presente disposizione,  nonche'  a  quelle
eseguite o annotate fino al 31 dicembre 2022.  Sono  fatti  salvi  le
clausole contrattuali e ogni altro atto che contenga condizioni  piu'
favorevoli. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica»;
  b) alla rubrica, dopo la parola:  «concessioni»  sono  inserite  le
seguenti: «e di affidamenti».
                               Art. 35
 
Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di strumenti di  sviluppo
  industriale del Ministero dello sviluppo economico
  1. Ai fini del rafforzamento e dell'attuazione degli interventi del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):
    a)  per  il  finanziamento  dei  contratti  di  sviluppo  di  cui
all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.   133,   sono
autorizzati 40 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni  di  euro
per l'anno 2023, 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2024
al  2030.  Il  50  per  cento  di  tali  risorse  e'   destinato   al
finanziamento di programmi  di  sviluppo  per  la  tutela  ambientale
presentati  successivamente  all'entrata  in  vigore   del   presente
decreto;
    b)  per  il  sostegno   alle   imprese   che   partecipano   alla
realizzazione degli importanti progetti di comune  interesse  europeo
di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b),  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea, la dotazione del  Fondo  IPCEI  di
cui all'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019,  n.  160
e' incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2022, 350 milioni di
euro per l'anno 2023, 33 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal
2024 al 2030.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a  65  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, 750 milioni di euro per l'anno 2023 e 45 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal  2024  al  2030,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 43.
                             Art. 35 bis
 
Ulteriori misure urgenti per  l'attuazione  del  Piano  nazionale  di
  ripresa e resilienza
  1.  Al  fine  di  valorizzare  la  professionalita'  acquisita  dal
personale  assunto  con  rapporto  di  lavoro  subordinato  a   tempo
determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1,  del  decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113, le  amministrazioni  assegnatarie  del  suddetto
personale possono procedere, con decorrenza  non  antecedente  al  1°
gennaio  2027,  nei  limiti  dei  posti  disponibili  della   vigente
dotazione  organica,  alla  stabilizzazione  nei  propri  ruoli   del
medesimo  personale  nella  qualifica  ricoperta  alla  scadenza  del
contratto a termine, previo colloquio e all'esito  della  valutazione
positiva dell'attivita' lavorativa svolta. Le assunzioni di personale
di cui al presente articolo sono effettuate a valere  sulle  facolta'
assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili  a  legislazione
vigente.
                               Art. 36
 
Fondo unico nazionale per il turismo
   1. Il fondo unico nazionale per il turismo di  conto  capitale  di
cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n.  234,
e' incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2022,
2023  e  2024,  al  fine  di  finanziare  gli  investimenti  di   cui
all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, del decreto del Ministro del
turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
del 9 marzo 2022, prot.  n.  3462.  Ai  relativi  oneri  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
turismo.
  2. Il fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui
all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n.  234,  e'
incrementato di 16.958.333 euro per l'anno 2023 e di 12,7 milioni  di
euro per l'anno 2024, al fine di finanziare  gli  interventi  di  cui
all'articolo 4, comma 2, del citato decreto del Ministro del turismo,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  del  9
marzo 2022, prot. n. 3462. Ai relativi  oneri  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero del turismo.
                               Art. 37
 
Disposizioni in materia di intelligence in ambito cibernetico
  1. Al decreto-legge  30  ottobre  2015,  n.  174,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, dopo  l'articolo
7-bis e' inserito il seguente:
    «Art. 7-ter  (Misure  di  intelligence  di  contrasto  in  ambito
cibernetico).  -  1.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,
acquisito il parere del Comitato interministeriale per  la  sicurezza
della Repubblica e sentito il Comitato parlamentare per la  sicurezza
della Repubblica, emana, ai sensi dell'articolo  1,  comma  3,  della
legge 3 agosto 2007, n. 124, disposizioni per l'adozione di misure di
intelligence di contrasto in ambito  cibernetico,  in  situazioni  di
crisi o di emergenza a fronte di minacce che coinvolgono  aspetti  di
sicurezza nazionale e non siano fronteggiabili  solo  con  azioni  di
resilienza,  anche  in  attuazione  di  obblighi  assunti  a  livello
internazionale. Le disposizioni di cui al primo periodo prevedono  la
cooperazione del Ministero della difesa e il  ricorso  alle  garanzie
funzionali di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 disciplinano  il  procedimento
di autorizzazione, le caratteristiche e i  contenuti  generali  delle
misure che possono essere autorizzate in rapporto al rischio per  gli
interessi  nazionali  coinvolti,  secondo  criteri  di  necessita'  e
proporzionalita'. L'autorizzazione e'  disposta  sulla  base  di  una
valutazione volta ad  escludere,  alla  luce  delle  piu'  aggiornate
cognizioni  informatiche,  fatti  salvi  i   fattori   imprevisti   e
imprevedibili, la lesione degli interessi  di  cui  all'articolo  17,
comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.
  3. Le misure di contrasto  in  ambito  cibernetico  autorizzate  ai
sensi del comma 2 sono attuate dall'Agenzia informazioni e  sicurezza
esterna  e  dall'Agenzia  informazioni  e  sicurezza  interna,  ferme
restando  le  competenze  del  Ministero  della   difesa   ai   sensi
dell'articolo 88 del codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al
decreto legislativo  15  marzo  2010,  n.  66  e  le  competenze  del
Ministero dell'interno di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  31
luglio 2005, n.  155.  Il  Dipartimento  delle  informazioni  per  la
sicurezza assicura il coordinamento di cui all'articolo 4,  comma  3,
lettera d-bis), della legge n. 124 del 2007.
  4. Il Presidente del Consiglio dei  ministri  informa  il  Comitato
parlamentare per la sicurezza  della  Repubblica,  con  le  modalita'
indicate nell'articolo 33, comma 4, della  legge  n.  124  del  2007,
delle misure di intelligence di cui al presente articolo.
  5. Al personale delle Forze armate impiegato nell'attuazione  delle
attivita' di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 19 della legge 21 luglio 2016, n.  145,  e,  ove  ne
ricorrano i presupposti, all'articolo 17, comma 7, della legge n. 124
del 2007.
  6. Il Comitato  parlamentare  per  la  sicurezza  della  Repubblica
trascorsi ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente   disposizione   trasmette   alle   Camere   una   relazione
sull'efficacia delle norme contenute nel presente articolo.».
                             Art. 37 bis
 
Disposizioni in materia di Ente circoli della Marina militare
  1. Nel titolo IV, capo III, sezione I, del libro primo  del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, dopo l'articolo 131 e' aggiunto il seguente:
  «Art. 131-bis (Ente circoli della Marina  militare).  -  1.  L'Ente
circoli  della  Marina  militare  e'  preposto   alla   direzione   e
all'amministrazione  dei  circoli  ufficiali  e  sottufficiali  della
Marina   militare    nel    rispetto    della    vigente    normativa
amministrativo-contabile  e  del  relativo  statuto,  approvato   con
decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1949, n. 83.
  2. I soci ordinari versano una quota mensile di importo determinato
con decreto del Ministro della difesa, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze».
                             Art. 37 ter
 
Modifiche alla  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  per  garantire  la
  continuita' del controllo parlamentare sul Sistema di  informazione
  per la sicurezza
  1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
  a) all'articolo 30, comma  1,  le  parole:  «nominati  entro  venti
giorni  dall'inizio  di  ogni  legislatura»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «nominati, all'inizio  di  ogni  legislatura,  entro  venti
giorni dalla votazione della fiducia al Governo,»;
  b) dopo l'articolo 30 e' inserito il seguente:
  «Art. 30-bis (Comitato parlamentare provvisorio  per  la  sicurezza
della Repubblica). - 1. All'inizio di ogni legislatura  e  fino  alla
nomina  dei  nuovi  componenti  del  Comitato  parlamentare  per   la
sicurezza della Repubblica, le relative funzioni sono  esercitate  da
un Comitato provvisorio costituito  dai  membri  del  Comitato  della
precedente legislatura che siano stati rieletti in una delle  Camere.
Qualora il loro numero sia inferiore a sei, ovvero nel caso in cui la
composizione dell'organo  non  rispetti  la  consistenza  dei  Gruppi
parlamentari, i Presidenti dei  due  rami  del  Parlamento  procedono
all'integrazione della  composizione,  fino  a  un  massimo  di  otto
membri, tenendo conto della consistenza  dei  Gruppi  parlamentari  e
garantendo, ove possibile, la parita' tra deputati e senatori.
  2.  Il  Comitato  provvisorio  e'  presieduto  dal  presidente  del
Comitato  della  precedente  legislatura,  se  rieletto,  o,  in  sua
assenza, dal vice presidente, se rieletto, o,  in  assenza  anche  di
questi, dal componente piu' anziano d'eta'.
  3. Il Comitato provvisorio cessa in  ogni  caso  di  esercitare  le
proprie funzioni decorsi venti giorni dalla votazione  della  fiducia
al Governo».
                           Art. 37 quater
 
Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n.  105,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133
 
  1. All'articolo 1 del decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.  133,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  «3-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, i soggetti  di  cui
al comma 2-bis notificano gli incidenti di cui all'articolo 1,  comma
1, lettera h), del regolamento di cui al decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81, aventi impatto su reti,
sistemi informativi  e  servizi  informatici  di  propria  pertinenza
diversi da quelli di  cui  al  comma  2,  lettera  b),  del  presente
articolo, fatta eccezione per quelli aventi impatto sulle  reti,  sui
sistemi informativi e sui servizi  informatici  del  Ministero  della
difesa, per i quali si applicano i principi e  le  modalita'  di  cui
all'articolo 528, comma 1, lettera d), del codice di cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I medesimi soggetti  effettuano  la
notifica entro il termine di settantadue ore. Si  applicano,  per  la
decorrenza del termine e per le  modalita'  di  notifica,  in  quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo  3,  comma  4,  secondo  e
terzo periodo, del regolamento di cui al decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81. Si applicano, altresi',
le disposizioni di cui all'articolo 4, commi  2  e  4,  del  medesimo
regolamento. Con  determinazioni  tecniche  del  direttore  generale,
sentito   il   vice   direttore   generale,   dell'Agenzia   per   la
cybersicurezza nazionale, e' indicata la tassonomia  degli  incidenti
che debbono essere oggetto di notifica ai sensi del presente comma  e
possono essere dettate specifiche modalita' di notifica».
Capo VI
Istruzione e università

                               Art. 38
 
                   Norme in materia di istruzione
 
  1. All'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.
59, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 4:
      1) il secondo periodo e' soppresso;
      2)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Per  gli
insegnanti di ruolo di ogni ordine e  grado  del  sistema  scolastico
statale, al superamento del percorso formativo triennale  e  solo  in
caso di valutazione individuale  positiva  e'  previsto  un  elemento
retributivo una  tantum  di  carattere  accessorio,  stabilito  dalla
contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento  e
non  superiore  al  20  per  cento  del  trattamento  stipendiale  in
godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma  5
e secondo le modalita' ivi previste.»;
      3) le parole: «di cui al settimo periodo» sono sostituite dalla
seguente: «di cui al presente comma»;
    b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
      «4-bis.  I  docenti  di  ruolo  che  abbiano   conseguito   una
valutazione  positiva  nel  superamento  di  tre  percorsi  formativi
consecutivi e non sovrapponibili di cui al comma 1,  nel  limite  del
contingente di cui al secondo periodo del presente comma  e  comunque
delle risorse disponibili  ai  sensi  del  comma  5,  possono  essere
stabilmente incentivati, nell'ambito di un sistema di progressione di
carriera che a regime  sara'  precisato  in  sede  di  contrattazione
collettiva di cui al comma 9, maturando  il  diritto  ad  un  assegno
annuale ad personam di importo pari a 5.650  euro  che  si  somma  al
trattamento stipendiale in godimento. Puo' accedere al  beneficio  di
cui al precedente periodo un contingente di docenti definito  con  il
decreto di cui al comma 5 e comunque non superiore a 8.000 unita' per
ciascuno degli anni  scolastici  2032/2033,  2033/2034,  2034/2035  e
2035/2036. Il docente stabilmente incentivato e'  tenuto  a  rimanere
nella istituzione scolastica per almeno  il  triennio  successivo  al
conseguimento del suddetto incentivo. Il terzo periodo non si applica
ai docenti in servizio all'estero ai sensi del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 64. I criteri in  base  ai  quali  si  selezionano  i
docenti cui  riconoscere  lo  stabile  incentivo  sono  rimessi  alla
contrattazione collettiva di  cui  al  comma  9  e  le  modalita'  di
valutazione sono precisate  nel  regolamento  previsto  dal  medesimo
comma. Nel caso in cui detto regolamento non sia emanato  per  l'anno
scolastico 2023/2024 le modalita' di valutazione seguite dal comitato
di cui al comma 4 sono  definite  transitoriamente  con  decreto  del
Ministro dell'istruzione da adottarsi di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In sede di prima applicazione,
nelle  more  dell'aggiornamento  contrattuale,  per  dare   immediata
applicazione al sistema di progressione di carriera di cui  al  primo
periodo, si applicano i seguenti criteri di valutazione e  selezione:
1)  media  del  punteggio  ottenuto  nei   tre   percorsi   formativi
consecutivi per i quali si e' ricevuta una valutazione  positiva;  2)
in caso di parita' di punteggio diventano  prevalenti  la  permanenza
come docente di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si
e' svolta la valutazione e, in subordine, l'esperienza  professionale
maturata nel corso dell'intera carriera, i titoli di studio posseduti
e, ove necessario, i voti con cui sono stati conseguiti detti titoli.
I criteri di cui  al  settimo  periodo  sono  integrativi  di  quelli
stabiliti dall'Allegato B,  annesso  al  presente  decreto.  Ai  fini
pensionistici e previdenziali le  disposizioni  di  cui  al  presente
comma operano con effetto sulle anzianita'  contributive  maturate  a
partire dalla data di decorrenza del beneficio economico riconosciuto
ai sensi del presente comma.
      4-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2036/2037 le  procedure
per l'accesso alla stabile incentivazione  sono  soggette  al  regime
autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis,  della  legge  27
dicembre 1997, n.  449,  nei  limiti  delle  cessazioni  riferite  al
personale docente stabilmente incentivato e della quota del fondo  di
cui al comma 5 riservata alla copertura dell'assegno ad  personam  da
attribuire ad un contingente di docente stabilmente incentivato nella
misura massima di 32.000 unita'.»;
    c) al comma 5 dopo le parole: «di carattere accessorio di cui  al
comma 4» sono aggiunte le seguenti: «e al beneficio economico di  cui
al comma 4-bis».
                               Art. 39
 
Modifiche alla legge 14 novembre 2000, n. 338, in materia di  alloggi
  e residenze per studenti universitari, in attuazione della  Riforma
  1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di  ripresa
  e resilienza
  1. In attuazione delle  misure  straordinarie  previste  dal  Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e,  in  particolare,  della
Riforma M4C1-1.7, al fine di  favorire  la  disponibilita'  di  nuovi
alloggi o residenze per studenti universitari,  all'articolo  14  del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022,  n.  79,  il  comma  6-vicies  quater  e'
sostituito dal seguente:
    «6-vicies quater. All'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n.
338, dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:
    «4-ter. Le risorse del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza
indicate  nell'ambito  dei  bandi  adottati  in  applicazione   della
presente legge possono essere  destinate  anche  all'acquisizione  da
parte dei soggetti di cui al  comma  1,  nonche'  di  altri  soggetti
pubblici e privati, della disponibilita' di posti letto per  studenti
universitari, mediante l'acquisizione del diritto  di  proprieta'  o,
comunque,  l'instaurazione  di  un  rapporto  di  locazione  a  lungo
termine,  ovvero  per  finanziare  interventi  di  adeguamento  delle
residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della
Commissione europea dell'11 dicembre 2019  (COM(2019)  640final)  sul
Green Deal  europeo,  recepiti  nel  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza. Con separato bando riservato alle  finalita'  di  cui  al
presente   comma,   da   adottarsi   con   decreto    del    Ministro
dell'universita' e della ricerca, sono definite  le  procedure  e  le
modalita' per la presentazione dei progetti e  per  l'erogazione  dei
relativi finanziamenti e sono indicati gli standard ed i parametri di
cui al comma 4, al fine di adeguarli alle modalita'  di  acquisizione
della disponibilita' di posti letto di cui al primo periodo. Al  fine
di raggiungere gli obiettivi temporali connessi al target M4C1-28 del
Piano nazionale di ripresa e resilienza sul decreto di cui al secondo
periodo e sul provvedimento di nomina della  commissione  di  cui  al
comma 5, che puo' essere composta da rappresentati indicati dal  solo
Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,  possono  non  essere
acquisiti i pareri di cui ai commi 3, 4 e 5. Agli acquisti di cui  al
presente comma non si applica la disposizione di cui all'articolo 12,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.".».
                             Art. 39 bis
 
      Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche
 
  1. Al fine di contenere  il  rischio  epidemiologico  in  relazione
all'avvio  dell'anno  scolastico   2022/2023,   il   Fondo   per   il
funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui  all'articolo  1,
comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'  incrementato  di
32,12 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante  corrispondente
riduzione delle risorse del fondo per l'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022,  di  cui  all'articolo  58,
comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come  incrementato
mediante  le  risorse  di  cui  all'articolo   19,   comma   1,   del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
  2. Le risorse di cui al  comma  1  possono  essere  destinate  alle
seguenti finalita':
  a) acquisto di servizi professionali di formazione e di  assistenza
tecnica per la sicurezza nei luoghi  di  lavoro  e  per  l'assistenza
medico-sanitaria e psicologica nonche' di servizi di lavanderia e  di
rimozione e smaltimento di rifiuti;
  b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene
individuale e degli ambienti nonche' di ogni altro  materiale,  anche
di  consumo,  utilizzabile  in  relazione  alla   prevenzione   delle
infezioni da SARS-CoV-2.
  3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra  le  istituzioni
scolastiche statali, incluse quelle della Regione siciliana, in  base
ai  criteri  di  ripartizione  previsti  nel  decreto  del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  n.  834  del  15
ottobre 2015, applicati all'organico  di  diritto  relativo  all'anno
scolastico  2022/2023,  adeguatamente  proporzionati  rispetto   allo
stanziamento in esame.
Capo VII
Disposizioni in materia di giustizia

                               Art. 40
 
                       Edilizia penitenziaria
 
  1. All'articolo 53-bis del decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:   «edilizia
giudiziaria», sono inserite le seguenti: «e penitenziaria»;
    b) al comma 2,  dopo  le  parole:  «edilizia  giudiziaria»,  sono
inserite le seguenti: «e penitenziaria»;
      c) alla rubrica, dopo le parole: «edilizia  giudiziaria»,  sono
inserite le seguenti: «e penitenziaria».
  2. All'articolo 52 del decreto-legge n. 77  del  2021,  convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021,  il  comma  1-bis  e'
sostituito dal seguente:
    «1-bis.  In  caso  di  comprovate   necessita'   correlate   alla
funzionalita'   delle    Forze    armate    o    dell'Amministrazione
penitenziaria, anche connesse all'emergenza sanitaria, le  misure  di
semplificazione procedurale  di  cui  all'articolo  44  del  presente
decreto si applicano alle opere destinate alla difesa  nazionale,  di
cui all'articolo 233, comma 1, lettere a),  i),  m),  o)  e  r),  del
codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, nonche' alle opere destinate alla realizzazione  o
all'ampliamento di istituti penitenziari,  individuate,  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
della difesa ovvero, quanto alle opere di edilizia penitenziaria, del
Ministro della Giustizia, sentito, in entrambi i  casi,  il  Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.».
                               Art. 41
 
Semplificazione del procedimento di assegnazione  delle  risorse  del
                        Fondo unico giustizia
 
  1. Per l'anno 2022, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo
2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008,  n.  181,  le  quote
delle risorse intestate al Fondo unico giustizia  alla  data  del  31
dicembre 2020, relative alle confische e agli  utili  della  gestione
finanziaria del medesimo  fondo,  versate  all'entrata  del  bilancio
dello Stato nel corso dell'anno 2021, sono riassegnate agli stati  di
previsione  del   Ministero   della   giustizia   e   del   Ministero
dell'interno, in misura pari al 49 per cento in  favore  di  ciascuna
delle  due  amministrazioni,  per  essere   destinate   altresi'   al
finanziamento di interventi urgenti volti  a  fronteggiare  la  grave
crisi energetica  e  al  superamento  dell'emergenza  epidemiologica,
nonche'   da   destinare   alla   digitalizzazione,   all'innovazione
tecnologica   e   all'efficientamento   delle   strutture   e   delle
articolazioni ministeriali  e  delle  Forze  di  polizia  interessate
limitatamente all'integrazione delle risorse per  le  sole  spese  di
funzionamento.
                             Art. 41 bis
 
       Disposizioni urgenti in materia di giustizia tributaria
 
  1. All'articolo 4-quinquies, comma 2, secondo periodo, del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: «in tirocinio,» sono
sostituite dalla seguente: «affidatario,».
  2. Alla legge 31 agosto 2022, n. 130, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
  a) all'articolo 1, comma 9,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «La riammissione nel  ruolo  di  provenienza  avviene  nella
medesima posizione occupata al momento del transito»;
  b) all'articolo 5, commi 1 e 2, le parole: «alla data del 15 luglio
2022» sono soppresse.
Capo VIII
Disposizioni finanziarie e finali

                               Art. 42
 
    Misure in materia di versamenti del contributo straordinario
 
  1. Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  13,  comma  1,  secondo
periodo,  del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  e
dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.  472,
non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in  parte,
del contributo straordinario di cui all'articolo 37 del decreto-legge
21 marzo 2022, n. 21, convertito con  modificazioni  dalla  legge  20
maggio 2022, n. 51:
    a) dopo il 31 agosto 2022, per il versamento dell'acconto;
    b) dopo il 15 dicembre 2022, per il versamento del saldo.
  2. Per i versamenti del contributo di cui al  comma  1  omessi,  in
tutto o in parte, o effettuati dopo le predette date, la sanzione  di
cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto  legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, e' applicata in misura doppia.
  3. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla  base  di
analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle  banche
dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della
sussistenza  dei  presupposti  per  il   pagamento   del   contributo
straordinario di cui al comma 1 e della  corretta  effettuazione  dei
relativi versamenti.
  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,  le
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3  si  applicano  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto.
                             Art. 42 bis
 
Disposizioni in  materia  di  internalizzazione  del  contact  center
                        multicanale dell'INPS
 
  1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019,  n.  128,
dopo il comma 4-ter e' inserito il seguente:
  «4-quater. La spesa annua complessiva a  carico  dell'INPS  per  il
servizio di contact center multicanale di cui al  comma  1  non  puo'
eccedere l'ammontare della spesa complessiva sostenuta  dall'Istituto
medesimo nell'esercizio 2019 incrementata  di  20  milioni  di  euro,
ferma restando l'applicazione del limite di cui all'articolo 1, commi
591 e seguenti, della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  alla  spesa
complessiva per beni e servizi sostenuta dall'INPS».
                             Art. 42 ter
 
Misure urgenti  per  il  ristoro  dei  danni  subiti  dal  patrimonio
pubblico e privato e dalle attivita' produttive nei territori colpiti
                       da eventi emergenziali
 
  1. All'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2021, n.  234,
dopo le parole: «di cui al  comma  51»  sono  inserite  le  seguenti:
«ovvero, ove all'esito  della  ricognizione  ivi  prevista  residuino
disponibilita' finanziarie, di cui al comma 448».
                           Art. 42 quater
 
         Progetto Guaranteed Loans Active Management - GLAM
 
  1. Al fine  di  favorire  il  recupero  dei  crediti  assistiti  da
garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di cui all'articolo 2,  comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  di  seguito
denominato «Fondo», anche tramite l'erogazione  di  nuova  finanza  a
condizioni di mercato, la societa' AMCO -  Asset  Management  Company
S.p.A., di seguito denominata «AMCO», e' autorizzata a costituire uno
o piu' patrimoni destinati attraverso cui acquisire, entro  tre  anni
dalla data della decisione della Commissione europea di cui al  comma
7, e gestire, a condizioni di mercato  e  a  esclusivo  beneficio  di
terzi, crediti  derivanti  da  finanziamenti  assistiti  da  garanzia
diretta  del  Fondo  ai  sensi  dell'articolo  13,   comma   1,   del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonche' acquisire e gestire crediti
derivanti da altri  finanziamenti  erogati  ai  medesimi  prenditori,
ovvero a componenti residenti del gruppo di clienti connessi  di  cui
gli stessi fanno parte, secondo la definizione di cui all'articolo 4,
paragrafo  1,  punto  39,  del  regolamento  (UE)  n.  575/2013   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno  2013,  in  ciascun
caso anche unitamente ai relativi contratti e rapporti giuridici e ai
beni oggetto degli stessi.
  2. La costituzione dei  patrimoni  destinati  di  cui  al  comma  1
avviene  con  deliberazione  dell'organo   amministrativo   dell'AMCO
contenente, per ciascuno di essi, l'indicazione, anche programmatica,
dei crediti, contratti, rapporti giuridici e beni da  acquistare.  Il
valore di ciascuno di tali patrimoni destinati puo' essere  superiore
al 10 per cento del patrimonio netto dell'AMCO  e  non  se  ne  tiene
conto in caso di costituzione di altri patrimoni destinati  da  parte
dell'AMCO. Si applica il primo comma  dell'articolo  2447-quater  del
codice civile. Dalla  data  di  iscrizione  della  deliberazione,  si
determinano gli effetti di cui al primo comma e si applicano i  commi
secondo e  terzo,  a  eccezione  dell'ultimo  periodo,  dell'articolo
2447-quinquies e i commi secondo e terzo  dell'articolo  2447-septies
del codice civile. Non si applicano all'AMCO,  con  riferimento  agli
attivi acquisiti da parte dei patrimoni destinati, le disposizioni di
carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale di cui
all'articolo 108 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385. Gli acquisti di cui al comma 1 possono essere
finanziati mediante l'emissione di  titoli,  ovvero  l'assunzione  di
finanziamenti,  da  parte  del  patrimonio  destinato.  Nel  caso  di
assoggettamento dell'AMCO a una procedura di cui  al  titolo  IV  del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
o ad  altra  procedura  concorsuale,  le  attivita'  da  svolgere  in
relazione alle operazioni di cui al presente articolo sono proseguite
mediante  gestione  separata  di  ciascun  patrimonio   destinato   e
continuano ad applicarsi le disposizioni del  presente  articolo.  In
tal  caso,  i  titolari  di  crediti  derivanti  dai  titoli  e   dai
finanziamenti di cui al presente comma, che rappresentino  almeno  la
maggioranza  dei  crediti  verso  il  singolo  patrimonio  destinato,
possono richiedere  agli  organi  della  procedura  di  trasferire  o
affidare in gestione a uno o piu' soggetti  muniti  delle  necessarie
autorizzazioni i crediti, contratti, rapporti giuridici, beni e altri
attivi e le passivita' dello stesso.
  3. Al fine di migliorare le prospettive di recupero dei crediti  di
cui al comma  1,  le  banche,  gli  intermediari  finanziari  di  cui
all'articolo 106 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre  1993,  n.  385,  e  gli  altri  soggetti  abilitati   alla
concessione  di   credito   in   Italia   possono   concedere   nuovi
finanziamenti  ai  debitori  ceduti  al  patrimonio   destinato.   La
concessione  del  finanziamento  puo'  essere  accompagnata  da   una
relazione con  data  certa  di  un  professionista  in  possesso  dei
requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera o),  del  codice
della  crisi  d'impresa  e  dell'insolvenza,  di   cui   al   decreto
legislativo  12  gennaio  2019,  n.  14,  il  quale  attesti  che  il
finanziamento   appaia   idoneo   a   contribuire   al    risanamento
dell'esposizione debitoria dell'impresa e al riequilibrio  della  sua
situazione economica, patrimoniale e finanziaria. In  presenza  della
relazione di cui al periodo precedente, i pagamenti effettuati  e  le
garanzie concesse sui beni del debitore non sono soggetti  all'azione
revocatoria fallimentare. Si applica l'articolo 342 del citato codice
di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni
del presente comma  si  applicano  anche  ai  finanziamenti  concessi
dall'AMCO ai debitori a valere sulle risorse dei patrimoni  destinati
di cui al comma 1.
  4. Alle cessioni, anche non in  blocco,  effettuate  ai  sensi  del
presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58
del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385,  e,  con  riferimento  alla  pubblicita'  della   cessione,   le
disposizioni di cui all'articolo 7.1, comma 6, della legge 30  aprile
1999, n. 130. Ai fini del termine di cui al comma 1 rileva la data in
cui l'acquisizione diventa opponibile  nei  confronti  dei  terzi.  I
titoli  emessi  da  ciascun  patrimonio  destinato   possono   essere
negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di
negoziazione o in un  sistema  organizzato  di  negoziazione  e  sono
soggetti alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo  5
e, per i proventi di qualunque natura di cui beneficiano a  qualunque
titolo, dell'articolo 6, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130.
Le operazioni realizzate ai sensi del presente articolo sono soggette
alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, limitatamente  alle
lettere a), b), d), e), f), g) e h), 4, 4-bis e  7,  all'articolo  3,
commi 1, 2, 2-bis e  2-ter,  all'articolo  4,  commi  2,  3  e  4,  e
all'articolo   7.1,   commi   3,   limitatamente    all'assenza    di
subordinazione dei nuovi finanziamenti, 4,  4-bis,  4-ter,  4-quater,
4-quinquies e 5, della legge 30  aprile  1999,  n.  130.  I  richiami
contenuti nelle predette disposizioni alla societa' cessionaria o  al
cessionario  devono  intendersi  riferiti   al   singolo   patrimonio
destinato costituito ai sensi del presente  articolo.  L'AMCO,  quale
gestore a beneficio di  terzi  del  patrimonio  destinato  emittente,
provvede alla redazione del prospetto informativo di cui all'articolo
2, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Alle somme di  denaro
detenute in deposito o ad altro titolo da una  banca  per  conto  del
patrimonio destinato o comunque al fine  di  soddisfare  i  creditori
dello stesso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e
al comma 2-bis, ultimo periodo, dell'articolo 3 della legge 30 aprile
1999, n. 130. Non si applicano le disposizioni di cui alla parte  II,
titolo III, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58.
  5. Nel quadro di quanto  previsto  dal  presente  articolo,  l'AMCO
provvede, per conto del Fondo e a condizioni di mercato, a gestire  e
incassare, anche nel quadro di  operazioni  di  ristrutturazione  del
debito o di  regolazione  della  crisi,  i  crediti  derivanti  dalla
surrogazione del Fondo ai sensi dell'articolo 1203 del codice  civile
e dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle  attivita'
produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 20 giugno
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2  luglio  2005,
assistiti da privilegio generale ai  sensi  dell'articolo  8-bis  del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2015, n.  33,  e  dell'articolo  9  del  decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  nonche'  a  promuovere  ogni
iniziativa, anche giudiziale, utile al recupero  e  alla  tutela  dei
predetti  diritti,  se  del  caso  anche  individuando,  nominando  e
coordinando soggetti terzi. Ai conti correnti  aperti  dall'AMCO  sui
quali sono accreditate  le  somme  di  pertinenza  del  Fondo  e  dei
patrimoni destinati, anche ai fini dei connessi servizi  di  cassa  e
pagamento, si applica l'articolo  3,  comma  2-ter,  della  legge  30
aprile 1999, n. 130. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate,
anche  in  deroga  alla  vigente  disciplina  del   Fondo,   apposite
disposizioni  in  merito  alle   modalita'   di   estensione   e   di
rinegoziazione dei finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo e
di escussione e liquidazione della stessa, nonche'  le  modalita'  di
esercizio da parte dell'AMCO dei diritti derivanti dalla surrogazione
spettanti al Fondo.
  6. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  adottati  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
economico,  possono  essere  dettate  disposizioni  attuative   della
disciplina dei patrimoni destinati di  cui  al  presente  articolo  e
delle  attivita'  ad  essi  consentite,  inclusa,  sentita  la  Banca
d'Italia, la previsione di  deroghe  agli  obblighi  di  segnalazione
periodica  disciplinati   dall'ordinamento   nazionale,   applicabili
all'AMCO per le attivita' di cui al presente articolo.
  7. L'efficacia delle disposizioni di cui al  presente  articolo  e'
subordinata,  ai   sensi   dell'articolo   108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione  europea,  alla  positiva  decisione  della
Commissione europea.
                          Art. 42 quinquies
 
Misure per lo sviluppo della microelettronica in attuazione del PNRR
 
  1. Al fine di attuare l'Investimento 2  «Innovazione  e  tecnologia
della  microelettronica»  incluso  nella  Missione  M1C2  del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento del tesoro e'  autorizzato  a  concedere  alla
societa' STMicroelectronics s.r.l. una misura di  aiuto  nella  forma
del contributo a fondo perduto pari ad euro 100 milioni per il 2022 e
240 milioni per il 2023,  in  relazione  allo  stato  di  avanzamento
dell'investimento, a valere sulle risorse previste  dall'articolo  1,
comma 1068, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  2. La concessione dell'aiuto e' subordinata  alla  stipula  di  una
convenzione tra la societa' STMicroelectronics  s.r.l.,  beneficiaria
dell'aiuto,  e  il  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   -
Dipartimento del tesoro che definisce, conformemente  agli  obiettivi
di sviluppo della filiera  strategica  della  microelettronica  e  di
creazione di posti  di  lavoro  previsti  nell'Investimento  2  della
Missione M1C2  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  le
caratteristiche del progetto da realizzare, nonche' le condizioni  di
concessione della  misura  e  gli  obblighi  di  rendicontazione.  La
convenzione  contiene  altresi'   gli   impegni   che   la   societa'
STMicroelectronics  s.r.l.  assume  nei   confronti   del   Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro,  determinati
in  conformita'  alla  decisione  della  Commissione  europea   sulla
compatibilita' con il mercato interno della misura di cui al presente
articolo. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre  mesi
dalla  data  della  positiva  decisione  della  Commissione  europea,
incarica uno o piu' soggetti qualificati indipendenti, indicati dalla
Commissione  europea,   per   il   monitoraggio   della   conformita'
dell'investimento a  quanto  stabilito  nella  stessa  decisione.  Ai
relativi oneri provvede la societa' beneficiaria.
  3.  L'efficacia  delle  disposizioni  del  presente   articolo   e'
subordinata  all'approvazione  della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Sono a carico della societa' STMicroelectronics s.r.l.  gli  obblighi
di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti
dall'articolo 52  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  e  dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
31 maggio 2017, n. 115, relativamente alla misura di cui al  presente
articolo.
  4. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  i  commi   da   1069   a   1074
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono abrogati.
                           Art. 42 sexies
 
              Impiego all'estero di personale dell'AISE
 
  1. L'Agenzia  informazioni  e  sicurezza  esterna  (AISE),  per  lo
svolgimento  di  attivita'  di  ricerca  informativa   e   operazioni
all'estero,  puo'  impiegare  proprio  personale  secondo   modalita'
disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 43 della
legge 3 agosto 2007, n. 124.
  2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina il  procedimento  di
autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio dei  ministri  o
dell'Autorita' delegata, ove istituita,  all'impiego  all'estero  del
personale, nonche' le relative modalita', condizioni e  procedure  di
impiego, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21,  comma  6,
della legge 3 agosto 2007, n. 124.
  3. Il Presidente del Consiglio dei  ministri  informa  il  Comitato
parlamentare per la sicurezza  della  Repubblica  delle  attivita'  e
delle operazioni condotte dall'AISE ai sensi del comma 1, con cadenza
semestrale.
                           Art. 42 septies
 
                      Clausola di salvaguardia
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle  regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative  norme  di
attuazione.
                               Art. 43
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1. A parziale reintegrazione delle riduzioni operate con l'articolo
58, comma 4-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2022,   n.   91,   gli
stanziamenti,  di  competenza  e  di  cassa,  delle  Missioni  e  dei
Programmi di cui all'allegato 1 al presente decreto sono incrementati
per gli importi indicati nel medesimo allegato.  Ai  relativi  oneri,
pari a 1.730 milioni di euro per l'anno 2022, si  provvede  ai  sensi
del comma 2.
  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13,
16, 17, 20, 21, 22, 23, 25,  27,  35  e  dal  comma  1  del  presente
articolo, determinati in 14.701,73 milioni di euro per  l'anno  2022,
1.149,9 milioni di euro per l'anno 2023, 91,82 milioni  di  euro  per
l'anno 2024 e 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025  al
2030, che aumentano, ai fini della  compensazione  degli  effetti  in
termini di indebitamento netto,  a  15.018,93  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, si provvede:
    a) quanto a 86,77 milioni di euro per l'anno 2023, che  aumentano
a 107,74 milioni di euro in termini  di  fabbisogno  e  indebitamento
netto,  mediante  corrispondente  utilizzo  delle  maggiori   entrate
derivanti dall'articolo 8;
    b) quanto a 537,57 milioni di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente utilizzo di quota parte delle minori  spese  derivanti
dagli articoli 8 e 21;
    c) quanto a  630  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente  riduzione,  in  relazione  alle   risultanze   emerse
dall'attivita' di monitoraggio a  tutto  il  30  giugno  2022,  delle
risorse finanziarie iscritte in bilancio ai  sensi  dell'articolo  6,
comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230;
    d) quanto a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2022
al 2030, mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dello sviluppo economico;
    e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e  45  milioni  di
euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189;
    f) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2023 e 50  milioni  di
euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse
iscritte nell'ambito del programma «Oneri  finanziari  relativi  alla
gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di  tesoreria»
della missione  «Politiche  economico-finanziarie  e  di  bilancio  e
tutela  della  finanza  pubblica»  dello  stato  di  previsione   del
Ministero dell'economia e delle finanze;
    g) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato  dal  Senato
della Repubblica il 27 luglio 2022 e dalla Camera dei deputati il  28
luglio 2022  con  le  risoluzioni  di  approvazione  della  relazione
presentata al Parlamento ai sensi  dell'articolo  6  della  legge  24
dicembre 2012, n. 243.
  3. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e'  sostituito
dall'allegato 2 annesso al presente decreto.
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
per l'attuazione della legge 15 luglio 2022, n. 99.
  5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
                               Art. 44
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

                                                           Allegato A
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato B
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato C
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 1
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 2
 
              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                     

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