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decreto, 28/9/2022
Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, recante Disposizioni in materia di possibile esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto per gravi violaz. in materia fiscale non definitivamente accertate
(GU n.239 del 12-10-2022)
decreto
Materia: appalti / disciplina


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 28 settembre 2022
Disposizioni  in  materia  di  possibile  esclusione   dell'operatore
economico dalla partecipazione a una procedura  d'appalto  per  gravi
violazioni  in  materia  fiscale   non   definitivamente   accertate.

(GU n.239 del 12-10-2022)

 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
 
                           di concerto con
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» e, in particolare, l'art. 80, comma 4, quinto
periodo, come sostituito dall'art. 10, comma 1,  lettera  c),  n.  2,
della legge 23 dicembre 2021, n. 238,  il  quale  stabilisce  che  un
operatore economico puo' essere escluso dalla  partecipazione  a  una
procedura d'appalto se la stazione appaltante e' a conoscenza e  puo'
adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso  gravi  violazioni
non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento  di
imposte e tasse o contributi previdenziali;
  Visto il medesimo  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
recante «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, l'art. 80,
comma 4, settimo periodo, come  sostituito  dall'art.  10,  comma  1,
lettera c), n. 2, della legge 23 dicembre 2021, n.  238  che  prevede
che costituiscono gravi violazioni non definitivamente  accertate  in
materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  e  previo  parere  del
Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del  Consiglio
dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di  entrata
in vigore delle disposizioni di  cui  al  presente  periodo,  recante
limiti e condizioni per  l'operativita'  della  causa  di  esclusione
relativa a violazioni non  definitivamente  accertate  che,  in  ogni
caso, devono essere correlate al valore dell'appalto  e  comunque  di
importo non inferiore a 35.000 euro;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente  il
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
  Acquisito il parere del Dipartimento per le politiche europee della
Presidenza del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2022;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
                               Oggetto
 
  1. Il presente  decreto,  adottato  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
individua i limiti e le condizioni per l'operativita' della causa  di
esclusione dalla  partecipazione  a  una  procedura  d'appalto  degli
operatori  economici  che  hanno  commesso   gravi   violazioni   non
definitivamente accertate in materia fiscale.
                               Art. 2
 
                       Ambito di applicazione
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,   si   considera   violazione
l'inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento  di  imposte  e
tasse derivanti dalla:
    a) notifica di  atti  impositivi,  conseguenti  ad  attivita'  di
controllo degli uffici;
    b) notifica di  atti  impositivi,  conseguenti  ad  attivita'  di
liquidazione degli uffici;
    c)  notifica  di  cartelle  di  pagamento   concernenti   pretese
tributarie,  oggetto  di  comunicazioni  di  irregolarita'  emesse  a
seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione,  ai
sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 54-bis  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
                               Art. 3
 
                         Soglia di gravita'
 
  1. Ai fini del presente decreto, la violazione di cui all'art. 2 si
considera grave quando comporta l'inottemperanza  ad  un  obbligo  di
pagamento di imposte o tasse per un importo che,  con  esclusione  di
sanzioni  e  interessi,  e'  pari  o  superiore  al  10%  del  valore
dell'appalto. Per gli  appalti  suddivisi  in  lotti,  la  soglia  di
gravita' e' rapportata al valore del lotto o dei lotti  per  i  quali
l'operatore  economico  concorre.  In  caso  di   subappalto   o   di
partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la  soglia
di  gravita'  riferita  al  subappaltatore  o  al   partecipante   al
raggruppamento  o  al  consorzio  e'  rapportata  al   valore   della
prestazione assunta dal singolo operatore economico.  In  ogni  caso,
l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro.
                               Art. 4
 
              Violazioni non definitivamente accertate
 
  1. Ai fini  del  presente  decreto,  la  violazione  grave  di  cui
all'art. 3 si considera non  definitivamente  accertata,  e  pertanto
valutabile  dalla  stazione   appaltante   per   l'esclusione   dalla
partecipazione alle procedure di affidamento di  contratti  pubblici,
quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere  all'obbligo
di pagamento e l'atto impositivo o la  cartella  di  pagamento  siano
stati tempestivamente impugnati.
  2.  Le  violazioni  di  cui  al  comma  1  non  rilevano  ai   fini
dell'esclusione dell'operatore economico  dalla  partecipazione  alla
procedura d'appalto se in relazione alle stesse  e'  intervenuta  una
pronuncia  giurisdizionale  favorevole  all'operatore  economico  non
passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o  sino
a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono
stati  adottati  provvedimenti  di  sospensione   giurisdizionale   o
amministrativa.
                               Art. 5
 
             Disposizioni transitorie e di coordinamento
 
  1. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui  all'art.  81,
comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  e,  comunque,
dell'operativita' della Banca dati nazionale dei contratti  pubblici,
si applicano le indicazioni operative contenute  nella  deliberazione
n. 157 del 17 febbraio 2016 dell'Autorita' nazionale anticorruzione e
successivi aggiornamenti. L'Agenzia delle entrate, su richiesta della
stazione appaltante, rilascia, relativamente ai tributi dalla  stessa
gestiti, la certificazione di  cui  al  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate del 25 giugno 2001, le cui risultanze sono
valutabili ai fini  dell'esclusione  dell'operatore  economico  dalla
partecipazione alla procedura d'appalto nel rispetto dei  criteri  di
cui al presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 28 settembre 2022
 
                                            Il Ministro dell'economia
                                                 e delle finanze     
                                                      Franco         
Il Ministro delle infrastrutture
  e della mobilita' sostenibili  
           Giovannini           

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