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decreto legge, 18/11/2022
D.l. 18 novembre 2022, n. 176, recante Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica
(GU n.270 del 18-11-2022)
decreto legge
Materia: energia / disciplina

DECRETO-LEGGE 18 novembre 2022, n. 176

Misure urgenti di  sostegno  nel  settore  energetico  e  di  finanza
pubblica.

(GU n.270 del 18-11-2022)
 

Vigente al: 19-11-2022  

Capo I
Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e
carburanti

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto il decreto-legge 18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  giugno   2019,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti per  il  rilancio  del  settore  dei  contratti
pubblici, per l'accelerazione degli interventi  infrastrutturali,  di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»;
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
  Visto il decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina»;
  Visto il decreto-legge 9  agosto  2022,  n.  115,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «Misure
urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali  e
industriali»;
  Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  novembre  2022,  n.  175,   recante
«Ulteriori  misure  urgenti  in  materia   di   politica   energetica
nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali  e  per  la
realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  adottare  misure
per  contenere  gli  effetti   derivanti   dall'aumento   del   costo
dell'energia e dei carburanti, nonche' in  materia  di  efficienza  e
sicurezza energetica e incremento della produzione di gas naturale;
  Considerata, altresi', la straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
adottare disposizioni in materia di finanza pubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 novembre 2022;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
delle imprese e del made in Italy, dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e  per
lo sport e i giovani;
 
                                Emana
 
                     il seguente decreto-legge:
 
                               Art. 1
 
Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a  favore
  delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e  gas  naturale,
  per il mese di dicembre 2022
 
  1. I contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta,  di
cui ai commi  1,  primo  periodo,  2,  3  e  4  dell'articolo  1  del
decreto-legge  23   settembre   2022,   n.   144,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  17  novembre   2022,   n.   175,   sono
riconosciuti,  alle  medesime  condizioni  ivi  previste,  anche   in
relazione  alla  spesa  sostenuta  nel  mese  di  dicembre  2022  per
l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.
  2. Il  contributo,  sotto  forma  di  credito  d'imposta,  previsto
dall'articolo 1, comma  1,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  23
settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
novembre 2022, n. 175, e' riconosciuto, alle condizioni previste  dal
terzo periodo del comma 1 del medesimo articolo 1, anche in relazione
alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel  mese
di  dicembre  2022  ed  e'  determinato  con   riguardo   al   prezzo
convenzionale dell'energia elettrica pari  alla  media,  relativa  al
mese di  dicembre  2022,  del  prezzo  unico  nazionale  dell'energia
elettrica.
  3. I crediti d'imposta maturati ai  sensi  dei  commi  1  e  2  del
presente articolo per  il  mese  di  dicembre  2022,  nonche'  quelli
spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo,
2, 3, e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n.  144,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, relativi  ai
mesi di ottobre e novembre 2022 e dell'articolo 6 del decreto-legge 9
agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21
settembre 2022, n.  142,  relativi  al  terzo  trimestre  2022,  sono
utilizzabili esclusivamente in compensazione ai  sensi  dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la  data  del
30 giugno 2023. Non si applicano i  limiti  di  cui  all'articolo  1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo
34 della legge 23 dicembre 2000, n.  388.  I  crediti  d'imposta  non
concorrono alla formazione  del  reddito  d'impresa  ne'  della  base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive  e  non
rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917.  I  crediti
d'imposta sono cumulabili  con  altre  agevolazioni  che  abbiano  ad
oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto
anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della  base
imponibile dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non
porti al superamento del costo sostenuto.
  4. I crediti d'imposta maturati ai  sensi  dei  commi  1  e  2  del
presente articolo per  il  mese  di  dicembre  2022,  nonche'  quelli
spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo,
2, 3, e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n.  144,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, relativi  ai
mesi di ottobre e novembre 2022 e dell'articolo 6 del decreto-legge 9
agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21
settembre 2022, n.  142,  relativi  al  terzo  trimestre  2022,  sono
cedibili, solo  per  intero,  dalle  imprese  beneficiarie  ad  altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli  altri  intermediari
finanziari, senza facolta' di successiva  cessione,  fatta  salva  la
possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di
banche  e  intermediari   finanziari   iscritti   all'albo   previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia  bancaria  e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo  di  cui
all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate  ad
operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  ferma  restando
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis,  comma
4,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per  ogni  cessione
intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I
contratti di cessione conclusi in violazione del primo  periodo  sono
nulli.  In  caso  di  cessione  dei  crediti  d'imposta,  le  imprese
beneficiarie richiedono il visto di  conformita'  dei  dati  relativi
alla documentazione che attesta la sussistenza  dei  presupposti  che
danno diritto ai crediti d'imposta di cui al  presente  articolo.  Il
visto di conformita' e' rilasciato  ai  sensi  dell'articolo  35  del
decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  dai  soggetti  indicati
all'articolo 3, comma 3, lettere a) e  b),  del  regolamento  recante
modalita' per la  presentazione  delle  dichiarazioni  relative  alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive
e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto  del  Presidente
della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  e  dai   responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti  dai  soggetti  di  cui
all'articolo 32 del citato decreto legislativo n.  241  del  1997.  I
crediti d'imposta  sono  usufruiti  dal  cessionario  con  le  stesse
modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto  cedente
e comunque entro la medesima data del 30 giugno  2023.  Le  modalita'
attuative  delle  disposizioni  relative   alla   cessione   e   alla
tracciabilita'  dei  crediti  d'imposta,  da   effettuarsi   in   via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo  3,
comma 3, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono  definite  con  provvedimento
del  direttore  dell'Agenzia   delle   entrate.   Si   applicano   le
disposizioni  di  cui  all'articolo  122-bis,  nonche',   in   quanto
compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi  da  4  a  6,  del
citato decreto-legge n. 34 del 2020.
  5. In relazione ai contributi di cui ai commi 1 e 2  si  applicano,
in  quanto  compatibili,  le   disposizioni   dell'articolo   1   del
decreto-legge   23   settembre   2022,   n.   144   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.
  6. Entro il 16 marzo 2023,  i  beneficiari  dei  crediti  d'imposta
richiamati ai commi 3 e 4, a  pena  di  decadenza  dal  diritto  alla
fruizione del credito non ancora fruito,  inviano  all'Agenzia  delle
entrate un'apposita comunicazione sull'importo del  credito  maturato
nell'esercizio 2022. Il contenuto e  le  modalita'  di  presentazione
della comunicazione sono definiti  con  provvedimento  del  direttore
della medesima Agenzia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
  7. Agli oneri di cui al presente articolo,  valutati  in  2.726,454
milioni di euro l'anno 2022 e 317,546  milioni  di  euro  per  l'anno
2023, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.044 milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.
                               Art. 2
 
Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su
                          alcuni carburanti
 
  1.  In  considerazione  del  perdurare  degli   effetti   economici
derivanti  dall'eccezionale  incremento  dei  prezzi   dei   prodotti
energetici, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino  al  31  dicembre
2022:
    a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I  al  testo  unico
delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  dei  sotto
indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
      1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
      2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro  per
mille litri;
      3) gas di petrolio  liquefatti  (GPL)  usati  come  carburanti:
182,61 euro per mille chilogrammi;
      4) gas naturale usato per autotrazione:  zero  euro  per  metro
cubo;
    b)  l'aliquota  IVA  applicata  al   gas   naturale   usato   per
autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento.
  2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante, stabilita dal  comma  1,  lettera  a),
numero 2), del presente articolo, l'aliquota di  accisa  sul  gasolio
commerciale usato come carburante,  di  cui  al  numero  4-bis  della
Tabella A allegata al testo unico di cui al  decreto  legislativo  n.
504 del 1995, non si applica per il periodo dal 19  novembre  2022  e
fino al 31 dicembre 2022.
  3. Gli esercenti i  depositi  commerciali  di  prodotti  energetici
assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25,  comma  1,  del  testo
unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e  gli  esercenti
gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al  comma
2, lettera b), del medesimo articolo  25  trasmettono,  entro  il  13
gennaio 2023,  all'ufficio  competente  per  territorio  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, con le  modalita'  di  cui  all'articolo
19-bis del predetto testo unico  ovvero  per  via  telematica  e  con
l'utilizzo  dei  modelli  di  cui  all'articolo  8,  comma   6,   del
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  21  settembre  2022,  n.  142,  i  dati   relativi   ai
quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente
articolo usati come carburante giacenti  nei  serbatoi  dei  relativi
depositi e impianti alla data  del  31  dicembre  2022.  La  predetta
comunicazione non e'  effettuata  nel  caso  in  cui,  alla  scadenza
dell'applicazione della rideterminazione  delle  aliquote  di  accisa
stabilita dal comma 1,  lettera  a),  del  presente  articolo,  venga
disposta   la   proroga   dell'applicazione   delle   aliquote   come
rideterminate dal medesimo comma 1, lettera a).
  4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3,
per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo  comma
3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma  1,
del testo unico di cui al decreto legislativo n.  504  del  1995.  La
medesima sanzione e' applicata per l'invio delle comunicazioni di cui
al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.
  5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti
dalla diminuzione delle aliquote di accisa  stabilita  dal  comma  1,
lettera a), e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma  1,
lettera  b),  trovano  applicazione,  in   quanto   compatibili,   le
disposizioni  di  cui  all'articolo  1-bis,  commi   5   e   6,   del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in  1.366,80  milioni
di euro per l'anno 2022 e in 62,30 milioni di euro per  l'anno  2024,
si provvede ai sensi dell'articolo 15.
                               Art. 3
 
        Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette
 
  1. Al fine di contrastare gli effetti  dell'eccezionale  incremento
dei costi dell'energia, le imprese con utenze collocate in  Italia  a
esse intestate hanno facolta' di richiedere  la  rateizzazione  degli
importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica
di elettricita' e gas naturale utilizzato per usi diversi  dagli  usi
termoelettrici ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parita'
di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1°  gennaio  e
il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022  al
31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. A tal fine,  le
imprese interessate formulano apposita istanza ai fornitori,  secondo
modalita' semplificate  stabilite  con  decreto  del  Ministro  delle
imprese  e  del  made  in  Italy,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma
1, in caso di effettivo rilascio della garanzia di cui al comma  4  e
di effettiva disponibilita' di almeno una  impresa  di  assicurazione
autorizzata all'esercizio del ramo credito a stipulare, con l'impresa
richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa  sull'intero
credito  rateizzato  nell'interesse  del  fornitore  di  energia,  il
fornitore ha l'obbligo di offrire  ai  richiedenti  una  proposta  di
rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, l'entita' del
tasso di interesse eventualmente applicato, che non puo' superare  il
saggio  di  interesse  pari  al  rendimento  dei  buoni  del   Tesoro
poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata
e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici  e  un
massimo di trentasei rate mensili.
  3. In caso di inadempimento  di  due  rate  anche  non  consecutive
l'impresa aderente al piano di  rateizzazione  decade  dal  beneficio
della  rateizzazione  ed  e'  tenuta  al  versamento,   in   un'unica
soluzione, dell'intero importo residuo dovuto.
  4. Al fine di assicurare la piu' ampia applicazione della misura di
cui al presente articolo, SACE S.p.A., e'  autorizzata  a  concedere,
conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma  3,  del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio  2022,  n.  51,  in  favore  delle  imprese  di
assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e  cauzioni,
una garanzia pari al 90 per cento  degli  indennizzi  generati  dalle
esposizioni relative ai crediti  vantati  dai  fornitori  di  energia
elettrica  e  gas  naturale  residenti   in   Italia,   per   effetto
dell'inadempimento, da parte delle imprese  con  sede  in  Italia  di
tutto o parte del debito risultante dai piani di rateizzazione di cui
al comma  2.  Sulle  obbligazioni  di  SACE  S.p.A.  derivanti  dalle
garanzie di cui al presente comma e' accordata di diritto la garanzia
dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la  cui  operativita'
e' registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello
Stato e' esplicita, incondizionata,  irrevocabile  e  si  estende  al
rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e  a  ogni  altro
onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime
garanzie.  SACE  S.p.A.  svolge  anche  per   conto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze le  attivita'  relative  all'escussione
della garanzia e al recupero dei crediti, che puo' altresi'  delegare
a terzi o agli stessi garantiti. SACE  S.p.A.  opera  con  la  dovuta
diligenza professionale. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi  sulla
gestione dell'attivita' di rilascio delle garanzie e sulla  verifica,
al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto  dei
suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti  dal  presente
articolo.
  5. Al fine  di  sostenere  le  specifiche  esigenze  di  liquidita'
derivanti dai piani di rateizzazione concessi, i fornitori di energia
elettrica e gas  naturale  con  sede  in  Italia  possono  richiedere
finanziamenti bancari assistiti da  garanzia  pubblica,  prestata  da
SACE S.p.A., alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 15 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
  6. La garanzia di cui al comma 5 e'  rilasciata  a  condizione  che
l'impresa che aderisce al piano di rateizzazione non abbia  approvato
la distribuzione di dividendi o il riacquisto  di  azioni  nel  corso
degli anni nei quali si procede al riconoscimento della rateizzazione
a favore della stessa impresa, nonche' di ogni altra impresa con sede
in  Italia  che  faccia  parte  del  medesimo  gruppo  cui  la  prima
appartiene,  comprese   quelle   soggette   alla   direzione   e   al
coordinamento da parte della medesima. Qualora  le  suddette  imprese
abbiano gia' distribuito dividendi o riacquistato azioni  al  momento
della richiesta, l'impegno e' assunto dall'impresa per i dodici  mesi
successivi.  La  medesima  garanzia  e'   rilasciata,   altresi',   a
condizione che  l'impresa  aderente  al  piano  di  rateizzazione  si
impegni  a  gestire  i  livelli  occupazionali   attraverso   accordi
sindacali e a non trasferire le produzioni in siti collocati in Paesi
diversi da quelli appartenenti all'Unione europea.
  7. L'adesione al piano di rateizzazione di cui al comma  1,  per  i
periodi corrispondenti, e' alternativa  alla  fruizione  dei  crediti
d'imposta di cui all'articolo 1 del presente decreto e all'articolo 1
del  decreto-legge  23  settembre  2022,  n.  144   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.
  8.  All'articolo  8  del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.   21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20  maggio  2022,  n.  51,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2024»  e  le  parole  «31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
    b) al comma  6,  le  parole  «con  una  dotazione  iniziale  pari
rispettivamente a 900 milioni di euro e 2000 milioni  di  euro»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «con  una   dotazione   iniziale   pari
rispettivamente a 900 milioni di euro e 5.000 milioni di euro».
  9. All'articolo 15, commi 1 e 5, lettera a), del  decreto-legge  17
maggio 2022, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2022, n. 91, le parole: «31  dicembre  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  10. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto  2022,  n.
115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n.
142, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo le parole «dall'articolo 51, comma 3,» sono  inserite  le
seguenti: «prima parte del terzo periodo,»;
    b) le parole «euro 600,00» sono sostituite dalle seguenti:  «euro
3.000».
  11. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23  settembre  2022,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre  2022,
n. 175, le parole «50 milioni» sono sostituite  dalle  seguenti:  «60
milioni» e dopo le parole «impianti sportivi e piscine» sono aggiunte
le seguenti: «, nonche' per il Comitato Olimpico Nazionale Italiano -
CONI, per il Comitato Italiano Paralimpico - CIP e  per  la  societa'
Sport e Salute S.p.A.».
  12. All'articolo 8 del decreto-legge 23  settembre  2022,  n.  144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.  175,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole  «120  milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «170 milioni» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Una quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a  50  milioni  di
euro per l'anno 2022, e' finalizzata al riconoscimento, nel  predetto
limite di spesa e in proporzione all'incremento dei  costi  sostenuti
rispetto  all'analogo  periodo  dell'anno  2021,  di  un   contributo
straordinario destinato, in via esclusiva, in favore degli  enti  del
terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo  settore
di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
delle  organizzazioni  di  volontariato  e  delle   associazioni   di
promozione sociale coinvolte nel processo di  trasmigrazione  di  cui
all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,  delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di  cui  al  decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe,
delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di  servizi  alla
persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e  degli
enti  religiosi  civilmente   riconosciuti,   che   erogano   servizi
sociosanitari  e  socioassistenziali  in  regime  semiresidenziale  e
residenziale in favore di anziani.»;
    b) al comma 2, le parole «50 milioni  di  euro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «100 milioni di euro».
  13. Agli oneri derivanti dal comma 10, valutati in 243,4 milioni di
euro per l'anno 2022 e 21,2 milioni di euro per  l'anno  2023  e  dai
commi 11 e 12, lettera a), pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022,
si provvede ai sensi dell'articolo 15.
  14. Agli oneri derivanti dal  comma  12,  lettera  b),  pari  a  50
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente
riduzione  del  fondo  di  cui  all'articolo   35,   comma   1,   del
decreto-legge 17 maggio, 2022, n. 50, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
                               Art. 4
 
      Misure per l'incremento della produzione di gas naturale
 
  1. Al fine di contribuire al rafforzamento  della  sicurezza  degli
approvvigionamenti di gas naturale e alla riduzione  delle  emissioni
di gas climalteranti, attraverso l'incremento dell'offerta di gas  di
produzione nazionale destinabile  ai  clienti  finali  industriali  a
prezzo accessibile, all'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo  2022,
n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,  n.
34, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2:
      1) al  secondo  periodo,  dopo  le  parole  «in  condizione  di
sospensione volontaria delle attivita'» sono aggiunte le seguenti: «e
considerando, anche ai fini dell'attivita' di ricerca, i soli vincoli
costituiti  dalla  vigente  legislazione  nazionale  ed   europea   o
derivanti da accordi internazionali»;
      2) dopo il secondo  periodo,  sono  inseriti  i  seguenti:  «La
disposizione di  cui  al  primo  periodo  si  applica  altresi'  alle
concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto  di  mare
compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del
ramo di Goro del fiume Po,  a  una  distanza  dalle  linee  di  costa
superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas  per  un
quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di  500  milioni
di metri cubi. In deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  4  della
legge 9 gennaio 1991, n.  9,  e'  consentita  la  coltivazione  delle
concessioni di cui al terzo periodo per la durata di vita  utile  del
giacimento a condizione che i  titolari  delle  concessioni  medesime
aderiscano alle procedure di cui al comma 1 e previa presentazione di
analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di  monitoraggio
e verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza  sulle
linee  di  costa  da  condurre  sotto  il  controllo  del   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;
      3) al terzo periodo, le parole «La predetta comunicazione» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «La  comunicazione  di  cui  al   primo
periodo»;
    b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
      «2-bis. Al fine di incrementare la produzione nazionale di  gas
naturale per l'adesione alle procedure di cui al comma 1, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e' consentito il rilascio di  nuove  concessioni
di coltivazione di idrocarburi in zone di mare poste fra le 9 e le 12
miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine
e costiere protette,  limitatamente  ai  siti  aventi  un  potenziale
minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una
soglia di 500 milioni di metri cubi. I soggetti che  acquisiscono  la
titolarita' delle concessioni di cui al primo periodo sono  tenuti  a
aderire alle procedure di cui al comma 1.»;
    c) al comma 3, primo  periodo,  dopo  le  parole  «dei  piani  di
interventi di cui al comma 2» sono inserite le seguenti:  «,  nonche'
quelli  relativi  al  conferimento   delle   nuove   concessioni   di
coltivazione di cui al comma 2-bis,» e  le  parole  «sei  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;
    d) il comma 4 e' sostituito  dal  seguente:  «4.  Il  Gruppo  GSE
stipula contratti di acquisto di diritti di lungo termine sul gas  di
cui al comma 1, in  forma  di  contratti  finanziari  per  differenza
rispetto al punto di scambio virtuale (PSV), di durata massima pari a
dieci anni, con verifica dei termini alla fine del quinto anno, con i
concessionari di cui ai commi 2 e 2-bis, a un prezzo  che  garantisce
la copertura dei costi totali  effettivi  delle  singole  produzioni,
inclusi  gli  oneri  fiscali  e   di   trasporto,   nonche'   un'equa
remunerazione. Il prezzo di  cui  al  primo  periodo,  stabilito  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il  Ministro
delle imprese e  del  made  in  Italy,  e'  definito  applicando  una
riduzione  percentuale,  anche  progressiva,  ai  prezzi  giornalieri
registrati al punto di scambio virtuale, e comunque varia nel  limite
di livelli minimi e massimi quantificati, rispettivamente,  in  50  e
100 euro per  MWh.  Nelle  more  della  conclusione  delle  procedure
autorizzative di cui al comma 3, a partire  dal  1°  gennaio  2023  e
comunque fino all'entrata in produzione delle quantita' aggiuntive di
gas di cui al comma 1, i titolari di concessioni di  coltivazione  di
gas naturale che abbiano risposto positivamente  alla  manifestazione
d'interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis mettono a  disposizione  del
Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente, fino al
2024, ad almeno il 75 per cento dei volumi  produttivi  attesi  dagli
investimenti di cui ai commi 2 e 2-bis e, per gli anni successivi  al
2024, ad almeno il 50 per cento dei volumi  produttivi  attesi  dagli
investimenti medesimi. Il quantitativo di cui al terzo periodo non e'
comunque superiore ai volumi di produzione  effettiva  di  competenza
dei titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale in essere
sul territorio nazionale e che abbiano  risposto  positivamente  alla
manifestazione d'interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis.»;
    e) il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
      «5. Il Gruppo GSE, con una o piu' procedure, offre,  al  prezzo
di cui al comma 4, primo periodo,  i  diritti  sul  gas  oggetto  dei
contratti di cui al medesimo comma complessivamente  acquisiti  nella
sua disponibilita' a clienti finali industriali a  forte  consumo  di
gas, che agiscano anche  in  forma  aggregata,  aventi  diritto  alle
agevolazioni  di  cui  al  decreto  del  Ministro  della  transizione
ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, e che hanno consumato nel 2021 un
quantitativo di gas naturale per  usi  energetici  non  inferiore  al
volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo
decreto, senza nuovi o maggiori oneri per il Gruppo GSE. Le modalita'
e i criteri di assegnazione sono definiti con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese  e
del made in Italy. I diritti offerti sono  aggiudicati  all'esito  di
procedure di assegnazione, secondo criteri di riparto pro  quota.  In
esito a tali procedure, il Gruppo GSE  stipula  con  ciascun  cliente
finale assegnatario un contratto finanziario  per  differenza  per  i
diritti aggiudicati. Nel caso in cui il contratto sia  stipulato  dai
clienti finali in forma aggregata, il contratto medesimo assicura che
gli effetti  siano  trasferiti  ai  clienti  finali  interessati.  Il
contratto prevede, altresi', che:
        a)  la  quantita'  di  diritti  oggetto  del  contratto   sia
rideterminata al 31 gennaio di ogni anno sulla base  delle  effettive
produzioni nel corso dell'anno precedente;
        b) e' fatto divieto di cessione  tra  i  clienti  finali  dei
diritti derivanti dal contratto.
      5-bis. Lo schema di contratto tipo di offerta di cui al comma 5
e' predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell'economia
e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica.».
                               Art. 5
 
          Proroghe di termini nel settore del gas naturale
 
  1. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124,  le
parole: «a decorrere dal  1°  gennaio  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2024».
  2. All'articolo 5-bis del decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «31 marzo 2023»;
    b) al comma 4, le parole «20 dicembre 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «15 aprile 2023».
  3. Agli effetti in termini  di  fabbisogno  e  indebitamento  netto
derivanti dal presente articolo, pari a 4.000  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.
                               Art. 6
 
Contributo del  Ministero  della  difesa  alla  sicurezza  energetica
                              nazionale
 
  1.  All'articolo  20  del  decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  aprile  2022,  n.  34,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1:
      1) la parola «decarbonizzazione» e' sostituita dalla  seguente:
«ottimizzazione»;
      2) le parole «della resilienza» sono sostituite dalle seguenti:
«della sicurezza»;
      3) dopo le parole  «a  qualunque  titolo  in  uso  al  medesimo
Ministero,» sono inserite le  seguenti:  «ivi  inclusi  gli  immobili
individuati quali non piu' utili ai fini istituzionali e  non  ancora
consegnati all'Agenzia del demanio o non ancora alienati,»;
      4) dopo le parole «fra il Ministero della difesa» sono inserite
le seguenti: «, la struttura dell'autorita' politica delegata per  il
PNRR»;
      5) e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Il  Ministero
della difesa comunica le attivita' svolte ai sensi del presente comma
all'Agenzia del demanio.»;
    b) al comma 3, dopo  le  parole  «dell'articolo  20  del  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n.  199,»  sono  inserite  le  seguenti:
«possono ospitare sistemi di  accumulo  energetico  senza  limiti  di
potenza»;
    c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
      «3-bis. Per l'individuazione dei beni di cui al comma 1, per la
programmazione degli interventi finalizzati  all'installazione  degli
impianti e  per  la  gestione  dei  procedimenti  autorizzatori,  con
decreto  del  Ministro  della  difesa  sono  nominati,  senza   oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un commissario speciale e
due  vice  commissari  speciali,  questi  ultimi  rispettivamente  su
proposta del Ministro della cultura e del  Ministro  dell'ambiente  e
della  sicurezza  energetica.  Al  commissario  speciale  e  ai  vice
commissari speciali non spettano, per l'attivita'  di  cui  al  primo
periodo, compensi o rimborsi spese.
      3-ter. Il commissario speciale di cui al  comma  3-bis  convoca
una conferenza  di  servizi  per  l'acquisizione  delle  intese,  dei
concerti, dei nulla osta o degli assensi  comunque  denominati  delle
altre amministrazioni interessate per gli scopi di cui al comma  1  e
svolge i propri lavori secondo le modalita' di cui agli  articoli  da
14  a  14-quinquies  della  legge  7  agosto   1990,   n.   241.   Le
amministrazioni interessate, ad eccezione di quelle competenti per  i
procedimenti di valutazione ambientale, si esprimono nel  termine  di
trenta  giorni,  decorsi  i  quali,  senza  che  sia  intervenuta  la
pronuncia dell'autorita' competente, i pareri, i  nulla  osta  e  gli
assensi, comunque denominati, si intendono  resi.  La  determinazione
finale della conferenza di servizi costituisce provvedimento unico di
autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere  o  atto  di
assenso comunque denominato.
      3-quater. Quota parte degli  utili  di  Difesa  servizi  S.p.A.
derivanti dalle concessioni di cui al comma 1, determinata secondo le
indicazioni del Ministro della difesa in  qualita'  di  socio  unico,
verificata la corrispondenza agli obblighi di  legge  in  materia  di
accantonamento, confluisce in un fondo istituito nel  bilancio  della
societa' per il finanziamento di progetti di ricerca e  sviluppo  nel
settore della filiera connessa alla produzione di  energia  da  fonti
rinnovabili,  al  fine  di  promuovere  l'autonomia  e  la  sicurezza
energetica del Ministero della difesa, anche supportando le attivita'
svolte nello stesso ambito dall'Agenzia industrie difesa.».
                               Art. 7
 
              Disposizione in materia di autotrasporto
 
  1. I contributi di cui all'articolo 14, comma 1, del  decreto-legge
23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge
17  novembre  2022,  n.  175,  destinati  al  sostegno  del   settore
dell'autotrasporto di merci sono erogati esclusivamente alle  imprese
aventi sede legale o stabile organizzazione in  Italia  esercenti  le
attivita' di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera
a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
  2. Le disposizioni di cui  all'articolo  14  del  decreto-legge  23
settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
novembre 2022, n. 175, si  applicano  nel  rispetto  della  normativa
europea in  materia  di  aiuti  di  Stato.  Ai  relativi  adempimenti
provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Capo II
Disposizioni in materia di mezzi di pagamento, di incentivi per
l'efficientamento energetico, nonche' per l'accelerazione delle
procedure

                               Art. 8
 
           Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento
 
  1. Ai soggetti passivi IVA obbligati  alla  memorizzazione  e  alla
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5  agosto  2015,  n.
127, e' concesso  un  contributo  per  l'adeguamento  da  effettuarsi
nell'anno 2023,  per  effetto  dell'articolo  18,  comma  4-bis,  del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, degli strumenti utilizzati per  la
predetta memorizzazione e  trasmissione  telematica  complessivamente
pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per  un  massimo  di  50
euro per ogni strumento e, in ogni caso, nel limite di  spesa  di  80
milioni di euro per l'anno 2023.  Il  contributo  e'  concesso  sotto
forma  di  credito  d'imposta  di  pari  importo,  da  utilizzare  in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente articolo
non si applicano i limiti di cui  all'articolo  1,  comma  53,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della  legge
23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo e' consentito a decorrere
dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul  valore  aggiunto
successiva al mese in cui e' stata  registrata  la  fattura  relativa
all'adeguamento  degli  strumenti  mediante  i  quali  effettuare  la
memorizzazione e la trasmissione dei dati  dei  corrispettivi  ed  e'
stato pagato, con modalita' tracciabile, il  relativo  corrispettivo.
Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,  da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, sono definiti le modalita' attuative,  comprese  le
modalita'  per  usufruire  del  credito  d'imposta,  il  regime   dei
controlli  nonche'  ogni  altra  disposizione   necessaria   per   il
monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di  spesa
previsto.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni  per  l'anno
2023, si provvede ai sensi dell'articolo 15.
                               Art. 9
 
      Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico
 
  1. All'articolo 119  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 8-bis:
      1)  al  primo  periodo,  le  parole  «31  dicembre  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022, del 90  per  cento  per
quelle sostenute nell'anno 2023»;
      2) al secondo  periodo,  le  parole  «31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;
      3) dopo il secondo periodo e' inserito il  seguente:  «Per  gli
interventi  avviati  a  partire  dal  1°  gennaio  2023   su   unita'
immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera  b),  la
detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche  per  le  spese
sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente
sia titolare di diritto di proprieta' o di diritto reale di godimento
sull'unita' immobiliare, che la stessa unita' immobiliare sia adibita
ad abitazione principale e che il contribuente abbia  un  reddito  di
riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore  a
15.000 euro.»;
    b) dopo il comma 8-bis e' aggiunto il seguente: «8-bis.1. Ai fini
dell'applicazione del comma  8-bis,  terzo  periodo,  il  reddito  di
riferimento e' calcolato dividendo la somma dei  redditi  complessivi
posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento  della  spesa,
dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal  soggetto  legato
da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e
dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto  legato  da  unione
civile, di cui all'articolo 12 del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986,  n.  917,  presenti  nel  suo  nucleo  familiare,  che
nell'anno precedente quello  di  sostenimento  della  spesa  si  sono
trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del  medesimo  articolo
12, per un numero di parti  determinato  secondo  la  Tabella  1-bis,
allegata al presente decreto.»;
    c) al comma 8-ter, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:
«Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli  interventi
ivi contemplati la detrazione spetta anche  per  le  spese  sostenute
entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.»;
    d) dopo la Tabella 1, e' inserita la Tabella 1-bis  di  cui  all'
Allegato 1 al presente decreto.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si
applicano:
    a) agli interventi per i quali, alla data del 25  novembre  2022,
risulti effettuata, ai sensi dell'articolo  119,  comma  13-ter,  del
citato decreto-legge n. 34  del  2020,  la  comunicazione  di  inizio
lavori  asseverata  (CILA)  e,  in  caso  di  interventi  su  edifici
condominiali, all'ulteriore condizione che  la  delibera  assembleare
che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in  data
antecedente al 25 novembre 2022;
    b) agli interventi comportanti la demolizione e la  ricostruzione
degli edifici, per i quali alla medesima data del 25  novembre  2022,
risulti  presentata   l'istanza   per   l'acquisizione   del   titolo
abilitativo.
  3. Al fine di procedere alla corresponsione  di  un  contributo  in
favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui
all'articolo 119, commi 8-bis e 8-bis.1, del decreto-legge 19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, per gli interventi di cui al comma 8-bis primo  e  terzo
periodo, e' autorizzata la spesa nell'anno  2023  di  20  milioni  di
euro. Il contributo di cui al presente comma e' erogato  dall'Agenzia
delle entrate, secondo criteri e modalita'  determinati  con  decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da  adottarsi  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il  contributo  di  cui  al  presente  articolo  non  concorre   alla
formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
  4. Per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34,  in  deroga  all'articolo  121,  comma  3,  terzo
periodo, del medesimo decreto-legge, i  crediti  d'imposta  derivanti
dalle comunicazioni di  cessione  o  di  sconto  in  fattura  inviate
all'Agenzia delle entrate entro il  31  ottobre  2022  e  non  ancora
utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo,
in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti  crediti,
previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da  parte
del fornitore o del cessionario, da effettuarsi  in  via  telematica,
anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3  dell'articolo  3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22
luglio 1998, n. 322. La quota di  credito  d'imposta  non  utilizzata
nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi e non  puo'
essere richiesta a rimborso. L'Agenzia delle entrate, rispetto a tali
operazioni,   effettua   un   monitoraggio    dell'andamento    delle
compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui  saldi
di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze dei  provvedimenti  previsti  ai  sensi
dell'articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater della legge n. 196
del 2009. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate
sono definite le modalita' attuative della  disposizione  di  cui  al
presente comma.
  5. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo  valutati  in  8,6
milioni di euro per l'anno 2022, 92,8  milioni  di  euro  per  l'anno
2023, 1.066 milioni di euro per l'anno 2024, 1.020,6 milioni di  euro
per l'anno 2025, 946,1 milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  1.274,8
milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni  di  euro  per  l'anno
2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5  milioni  di  euro
per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni  di  euro  per
l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno  2034,  e  pari  a  20
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro
per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro  per  l'anno  2034,  ai  sensi
dell'articolo 15 e per i restanti oneri mediante  utilizzo  di  quota
parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma
1.
                               Art. 10
 
       Norme in materia di procedure di affidamento di lavori
 
  1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno
2019, n.  55,  dopo  le  parole  «citta'  metropolitane  e  i  comuni
capoluogo di provincia» sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:  «.
L'obbligo di cui al secondo periodo per i  comuni  non  capoluogo  di
provincia e' da intendersi applicabile alle procedure il cui  importo
e' pari o superiore alle soglie  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120».
  2. Alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del  PNRR
o del PNC che, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso
al fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2022, n. 91, e non risultano beneficiarie  delle  preassegnazioni  di
cui all'articolo 29 del decreto-legge  23  settembre  2022,  n.  144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.  175,
e dell'articolo 7  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  213
del 12 settembre 2022, ma che comunque procedano entro il 31 dicembre
2022 all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori ricorrendo a
risorse diverse da quelle di cui al comma 6 del  citato  articolo  26
del decreto-legge n. 50 del 2022 possono essere assegnati contributi,
a valere sulle risorse residue disponibili al termine della procedura
di assegnazione delle risorse del fondo, finalizzati  a  fronteggiare
gli incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento dei prezzari  di
cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 26. Con decreto del  Ministero
dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate
le modalita' di attuazione del presente comma.
  3.  Al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) dopo l'articolo 44 e' aggiunto il seguente:
      «Art.  44-bis   (Semplificazioni   delle   procedure   per   la
realizzazione degli interventi autostradali di  preminente  interesse
nazionale).  -  1.  Ai  fini  della  realizzazione  degli  interventi
autostradali di cui all'Allegato IV-bis al  presente  decreto,  prima
dell'approvazione di cui all'articolo 27 del decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, il progetto definitivo o esecutivo e'  trasmesso,
rispettivamente a cura della stazione appaltante o del concedente, al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per  le  finalita'  di
cui al comma 2 e al Comitato speciale  del  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici di cui all'articolo 45 per le  finalita'  di  cui  al
comma 3.
  2. Il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  entro  i
successivi quindici giorni  dalla  data  di  ricezione  del  progetto
secondo  quanto  previsto  al  comma  1,  stipula,   ove   non   gia'
sottoscritto, apposito Protocollo d'intesa con le  amministrazioni  e
gli  enti  territoriali  competenti  da  cui  risulti  la  favorevole
valutazione  relativa  alla   realizzazione   dell'intervento,   alle
caratteristiche peculiari dell'opera, ai tempi stimati  d'esecuzione,
eventuali  obblighi  a  carico  delle  amministrazioni  coinvolte   e
ulteriori aspetti ritenuti rilevanti in relazione  alle  circostanze.
Tale Protocollo e' inviato al Comitato speciale di cui  al  comma  1,
che ne tiene anche conto ai fini dell'espressione del parere  secondo
quanto previsto dal comma 3.
  3.  Il  Comitato  speciale  del  Consiglio  superiore  dei   lavori
pubblici, entro i successivi  quarantacinque  giorni  dalla  data  di
ricezione del progetto e in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo
215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  procede  ad  una
valutazione ricognitiva  sulla  completezza  del  quadro  conoscitivo
posto a base del progetto, sulla coerenza  delle  scelte  progettuali
con le norme vigenti, e sulla presenza dei requisiti per garantire la
cantierabilita' e la manutenibilita' delle opere.
  4. Agli interventi valutati ai sensi del comma 3 si  applicano,  in
base allo stato del procedimento di realizzazione dell'intervento, le
disposizioni dell'articolo 44, comma 4.»;
    b) dopo l'Allegato  IV  e'  aggiunto  l'Allegato  IV-bis  di  cui
all'Allegato 2 al presente decreto.
                               Art. 11
 
     Disposizioni concernenti la Commissione tecnica PNRR-PNIEC
 
  1. Allo scopo di accelerare il raggiungimento  degli  obiettivi  di
decarbonizzazione  previsti  dal  Piano   nazionale   integrato   per
l'energia e il clima (PNIEC) e  dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza  (PNRR),  all'articolo  8,  comma   2-bis,   del   decreto
legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al quinto periodo, dopo le parole «di cui al  presente  comma»
sono aggiunte, in fine, le seguenti:  «,  ivi  incluso  il  personale
dipendente di societa' in house dello Stato»;
    b) dopo il  nono  periodo,  e'  inserito  il  seguente:  «Con  le
medesime modalita' previste per le unita' di cui  al  primo  periodo,
possono essere nominati componenti aggregati della Commissione di cui
al presente comma, nel numero massimo di trenta unita',  che  restano
in carica tre anni e il cui trattamento  giuridico  ed  economico  e'
equiparato a ogni effetto a quello previsto per le unita' di  cui  al
primo periodo.».
Capo III
Disposizioni finanziarie e finali

                               Art. 12
 
                   Esenzioni in materia di imposte
 
  1.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  78,   comma   3,   del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge  13  ottobre  2020,  n.  126,  in  materia  di  esenzioni
dall'imposta municipale propria per il settore dello  spettacolo,  si
interpretano nel senso che, per il 2022, la seconda rata dell'IMU  di
cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, non e' dovuta per gli immobili di cui all'articolo 78,  comma
1, lettera d), del citato decreto-legge n. 104 del 2020, nel rispetto
delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione del 18  dicembre  2013  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis».
  2. La disposizione di cui all'articolo  78,  comma  4,  del  citato
decreto-legge n. 104  del  2020  non  si  applica  all'esenzione  dal
pagamento della seconda rata dell'IMU per il 2022 di cui al comma 1.
  3. Nella Tabella di cui all'allegato B al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante gli atti, documenti
e registri esenti  dall'imposta  di  bollo  in  modo  assoluto,  dopo
l'articolo 8-bis e' inserito il seguente:
    «Art. 8-ter
    Domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di
soggetti colpiti  da  eventi  calamitosi  o  eccezionali  oggetto  di
dichiarazione di  stato  di  emergenza  effettuato  dalla  competente
autorita', per i quali vi sia un nesso di causalita' con l'evento».
                               Art. 13
 
                  Disposizioni in materia di sport
 
  1. Al fine di  sostenere  le  federazioni  sportive  nazionali,  le
discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva  e  le
associazioni e societa' sportive professionistiche e dilettantistiche
che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o  la  sede  operativa
nel territorio dello Stato  e  operano  nell'ambito  di  competizioni
sportive in corso di svolgimento, i versamenti sospesi  dall'articolo
1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre  2021,
n. 234, dall'articolo 7, comma  3-bis,  del  decreto-legge  1°  marzo
2022, n. 17, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27  aprile
2022,  n.  34,  e  in  ultimo  dall'articolo  39,  comma  1-bis,  del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91,  comprensivi  delle  addizionali
regionali e comunali, possono essere effettuati,  senza  applicazione
di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022.
                               Art. 14
 
      Misure urgenti per l'anticipo di spese nell'anno corrente
 
  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 e' incrementata di  1.080  milioni  di
euro per l'anno 2022, di cui  800  milioni  di  euro  destinate  agli
interventi di  cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri del 21 luglio 2017 «Riparto del fondo per  il  finanziamento
degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese,  di  cui
all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».
  2.  Al  fine  di  accelerare  il  completamento  dei  programmi  di
ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale di  cui
agli articoli 536 e seguenti, del codice  dell'ordinamento  militare,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per  l'anno  2022
e' autorizzata la spesa di euro 45 milioni. Il Ministero della difesa
provvede alla conseguente rimodulazione delle consegne e dei relativi
cronoprogrammi.
  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021,  n.  234,  dopo  il
comma 606, e' inserito il seguente:  «606-bis.  Per  l'anno  2022  il
fondo di cui al comma 606 e' incrementato di 85,8 milioni di euro per
il personale docente. Per l'anno 2022 e' autorizzata la spesa di 14,2
milioni di euro da destinare al compenso individuale  accessorio  del
personale ATA.».
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.225 milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.
                               Art. 15
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1. Al fine di adeguare i contratti  per  prestazioni  di  lavoro  a
tempo determinato gia' stipulati con le agenzie  di  somministrazione
di  lavoro  interinale  di  cui  all'articolo  103,  comma  23,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' autorizzata la  spesa  di  euro
1.558.473 per l'anno 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari  ad  euro  1.558.473  per
l'anno 2022, si provvede  mediante  utilizzo  delle  risorse  di  cui
all'articolo 9-bis, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
  3. Per le finalita' di  cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  9
agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21
settembre 2022, n. 142, e' autorizzata la spesa  di  410  milioni  di
euro per l'anno 2022. Le  risorse  di  cui  al  presente  comma  sono
trasferite entro il  31  dicembre  2022  alla  Cassa  per  i  servizi
energetici e ambientali ed  e'  corrispondentemente  ridotto  l'onere
posto a carico della stessa, ai sensi del comma  2,  lettera  b)  del
medesimo articolo 1 del decreto-legge 115 del 2022.
  4. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' istituito un Fondo con  una  dotazione  pari  a  4.127,713
milioni di euro per l'anno 2023, 453,1 milioni  di  euro  per  l'anno
2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6  milioni  di  euro
per l'anno 2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4  milioni
di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro  per  l'anno  2029,  65
milioni di euro per l'anno 2030, 64,2  milioni  di  euro  per  l'anno
2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3 milioni di  euro  per
l'anno 2033,  destinate  all'attuazione  della  manovra  di  bilancio
2023-2025. Una quota delle risorse di cui al primo  periodo,  pari  a
1.500 milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  e'  accantonata  e  resa
indisponibile fino al versamento all'entrata del bilancio dello Stato
delle somme incassate dal GSE conseguenti alla  vendita  del  gas  ai
sensi di quanto previsto  dall'articolo  5-bis  del  decreto-legge  7
maggio 2022, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2022, n. 91.
  5. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 8, 9, 14  e  dai
commi 3 e 4 del presente articolo, determinati in  6.037,454  milioni
di euro per l'anno 2022, 4.546,459 milioni di euro per  l'anno  2023,
515,4 milioni di euro per l'anno 2024,  324,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,89 milioni  di
euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di  euro  per  l'anno  2028,  48,1
milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno  2030,
64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro  per  l'anno
2032, 72,3 milioni di euro per l'anno 2033 e 45,8 milioni di euro per
l'anno 2034, che aumentano ai fini della compensazione degli  effetti
in termini di fabbisogno a 10.037,454 per l'anno 2022 e in termini di
indebitamento netto a 10.355 milioni di  euro  per  l'anno  2022,  si
provvede:
    a) quanto a 1.527 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione  degli  stanziamenti,  di  competenza  e  di
cassa, delle Missioni  e  dei  Programmi  per  gli  importi  indicati
nell'allegato 3 al presente decreto;
    b) quanto a 268,5 milioni di euro per l'anno 2023, 513,8  milioni
di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6
milioni di euro per l'anno 2026, 24,9  milioni  di  euro  per  l'anno
2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro  per
l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro
per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3 milioni di
euro per l'anno 2033, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori
entrate e delle minori spese  derivanti  dall'articolo  9,  comma  1,
lettera a);
    c) quanto a 4.000 milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
utilizzo delle risorse derivanti dall'articolo 5, comma 2,  che  sono
versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  e  restano  acquisite
all'erario;
    d) quanto a 45,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2034,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
    e) quanto a 115,46 milioni di euro per l'anno 2023, e, in termini
di fabbisogno e indebitamento netto, 48,5 milioni di euro per  l'anno
2022, 143,36 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,6  milioni  di  euro
per l'anno 2024,  mediante  corrispondente  utilizzo  delle  maggiori
entrate derivanti dagli articoli 2, 3 e 14;
    f) quanto a 162,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1,6 milioni di
euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo  delle  minori
spese derivanti dagli articoli 2 e 3;
    g) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato  dal  Senato
della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 9 novembre  2022  con
le  risoluzioni  di  approvazione  della  relazione   presentata   al
Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012,  n.
243.
  6. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e'  sostituito
dall'allegato 4 annesso  al  presente  decreto  in  coerenza  con  la
relazione presentata al Parlamento di cui al comma 5, lettera g).
  7. All'articolo 4-quater del decreto-legge 18  aprile  2019,  n.32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, alinea, dopo  le  parole  «e  2022»,  inserire  le
seguenti: «e in via definitiva dall'anno 2023»;
    b) dall'anno 2023, al comma 1 sono abrogate le lettere b) e c).
    c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
      «1-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2023 la facolta'
di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b), della legge 31  dicembre
2009, n. 196, puo' essere utilizzata una sola volta per  le  medesime
risorse.».
  8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
                               Art. 16
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 18 novembre 2022
 
                             MATTARELLA
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze
 
                                  Urso, Ministro delle imprese e  del
                                  made in Italy
 
                                  Pichetto      Fratin,      Ministro
                                  dell'ambiente  e  della   sicurezza
                                  energetica
 
                                  Crosetto, Ministro della difesa
 
                                  Salvini,       Ministro       delle
                                  infrastrutture e dei trasporti
 
                                  Abodi, Ministro per lo  sport  e  i
                                  giovani
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio

                                                           Allegato 1
                                     (Articolo 9, comma 1, lettera d)
 
                           «Tabella 1-bis
                    (Articolo 119, comma 8-bis.1)
   
+---------------------------------------------------+---------------+
|                                                   |Numero di parti|
+---------------------------------------------------+---------------+
|Contribuente                                       |       1       |
+---------------------------------------------------+---------------+
|Se nel nucleo familiare e' presente un coniuge,    |               |
|il soggetto legato da unione civile o la persona   |               |
|convivente                                         | si aggiunge 1 |
+---------------------------------------------------+---------------+
|Se nel nucleo familiare sono presenti familiari,   |               |
|diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione|               |
|civile di cui all'articolo 12 del testo unico delle|               |
|imposte sui redditi, di cui al decreto del         |               |
|Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.   |               |
|917, che nell'anno precedente quello di            |               |
|sostenimento della spesa si sono trovati nelle     |               |
|condizioni previste nel comma 2 del medesimo       |               |
|articolo 12, in numero pari a:                     |               |
|                                                   |               |
|  un familiare                                     |si aggiunge 0,5|
|                                                   |               |
|  due familiari                                    | si aggiunge 1 |
|                                                   |               |
|  tre o piu' familiari                             | si aggiunge 2 |
+---------------------------------------------------+---------------+
   
                                  ».
                                                           Allegato 2
                                               (articolo 10, comma 3)
 
                                                     «Allegato IV-bis
                                           (articolo 44-bis, comma 1)
 
  (Interventi del Terzo atto aggiuntivo alla Convenzione Autostrade
                     per l'Italia - art. 44 bis)
 
   1) A1 - Riqualifica Barberino-Calenzano
   2) A11 - Firenze-Pistoia (Lotti 1 e 2)
   3) A14 - Bologna-dir. Ravenna
   4) A1 - Incisa-Valdarno (Lotti 1 e 2)
   5) A1 - Milano Sud-Lodi
   6) Gronda di Genova
   7) A14 - Passante di Bologna
   8) A13 - Bologna-Ferrara
   9) A13 - Monselice-Padova
   10) A1 - Tangenziale di Modena
   11) A14 - Opere compensative di Pesaro - altre bretelle
   12) A1 - Prevam Toscana (A2, A1+A3)».
                                                           Allegato 3
 
                               (Articolo 15, comma 5, lettera a)     
 
   
Importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa
+-------------------------------------------------------------+-----+
|Stato di previsione                                          |     |
+-------------------------------------------------------------+2022 |
|MISSIONE/programma                                           |     |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|                                                             |     |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|           Ministero dell'economia e delle finanze           |     |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela    |     |
|della finanza pubblica (29)                                  | 200 |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte|     |
|(5)                                                          | 200 |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|3. L'Italia in Europa e nel mondo (4)                        | 50  |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in    |     |
|ambito UE (10)                                               | 50  |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|15. Politiche previdenziali (25)                             | 70  |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|15.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza      |     |
|sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati   |     |
|(2)                                                          | 70  |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|23. Fondi da ripartire (33)                                  | 400 |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|23.1 Fondi da assegnare (1)                                  | 200 |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|23.2 Fondi di riserva e speciali (2)                         | 200 |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|                                                             |     |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|        Ministero del lavoro e delle politiche sociali       |     |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|1. Politiche per il lavoro (26)                              | 650 |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione |     |
|(6)                                                          | 650 |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|                                                             |     |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|                  Ministero della giustizia                  |     |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|1. Giustizia (6)                                             | 45  |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attivita'       |     |
|giudiziaria (6)                                              | 45  |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|                                                             |     |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|                Ministero degli affari esteri                |     |
|             e della cooperazione internazionale             |     |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|1. L'Italia in Europa e nel mondo (4)                        | 10  |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6)     | 10  |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|                                                             |     |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|                    Ministero dell'interno                   |     |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|2. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)   | 52  |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti    |     |
|delle autonomie locali (9)                                   | 40  |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle       |     |
|risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (10)      | 12  |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|                                                             |     |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|                    Ministero della salute                   |     |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|1. Tutela della salute (20)                                  | 50  |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (7)          | 50  |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|                                                       TOTALE|1.527|
+-------------------------------------------------------------+-----+
   
                                                           Allegato 4
                                               (articolo 15, comma 6)
 
                                                          "Allegato 1
                                                (articolo 1, comma 1)
 
                                         (importi in milioni di euro)
   
====================================================================
|                      RISULTATI DIFFERENZIALI                     |
====================================================================
|                          - COMPETENZA -                          |
+=======================================+==========+=======+=======+
|  Descrizione risultato differenziale  |   2022   | 2023  | 2024  |
+---------------------------------------+----------+-------+-------+
|Livello massimo del saldo netto da     |          |       |       |
|finanziare, tenuto conto degli effetti | 251.000  |184.748|119.970|
|derivanti dalla presente legge         |          |       |       |
|                                       +----------+-------+-------+
|Livello massimo del ricorso al mercato |          |       |       |
|finanziario, tenuto conto degli effetti| 528.347  |494.848|438.645|
|derivanti dalla presente legge (*)     |          |       |       |
====================================================================
|                             - CASSA -                            |
====================================================================
|  Descrizione risultato differenziale  |   2022   | 2023  | 2024  |
+---------------------------------------+----------+-------+-------+
|Livello massimo del saldo netto da     |          |       |       |
|finanziare, tenuto conto degli effetti | 328.000  |249.748|177.170|
|derivanti dalla presente legge         |          |       |       |
+---------------------------------------+----------+-------+-------+
|Livello massimo del ricorso al mercato |          |       |       |
|finanziario, tenuto conto degli effetti| 605.372  |559.848|495.845|
|derivanti dalla presente legge (*)     |          |       |       |
+---------------------------------------+----------+-------+-------+
|(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare    |
|prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti   |
|con ammortamento a carico dello Stato.                            |
+------------------------------------------------------------------+
   

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