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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 1/9/2022
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 settembre 2022, n. 189
Regolamento recante disciplina dei meccanismi di raccordo tra obbligo di notifica e procedure di gara e delle misure di semplificazione delle modalita' di notifica, dei termini e delle procedure relative all'istruttoria dei procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso di affidamento di concessioni, anche di competenza regionale.)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Materia: concessioni / disciplina

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

1 settembre 2022, n. 189

Regolamento recante disciplina dei meccanismi di raccordo tra obbligo
di notifica e procedure di gara e  delle  misure  di  semplificazione
delle modalita' di notifica, dei termini e delle  procedure  relative
all'istruttoria   dei   procedimenti   rientranti   nell'ambito    di
applicazione del decreto-legge 15 marzo 2012,  n.  21,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,   nel   caso   di   affidamento   di
concessioni, anche di competenza regionale. (22G00196)
(GU n.285 del 6-12-2022)
  Vigente al: 21-12-2022  

 
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita' di Governo  e  l'ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del  Governo  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto l'articolo 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
e s.m.i., recante l'ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista la legge 3  agosto  2007,  n.  124,  recante  il  sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto;
  Visto il decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  11  maggio  2012,  n.  56,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme  in  materia  di  poteri
speciali sugli assetti societari nei settori  della  difesa  e  della
sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica
nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, recante l'ordinamento delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e, in  particolare,  l'articolo
29 il quale stabilisce  che  il  Dipartimento  per  il  coordinamento
amministrativo   opera   nel   settore   dell'attuazione    in    via
amministrativa delle politiche del Governo e, tra le altre,  esercita
ogni  altra  attivita'  attinente  al  coordinamento   amministrativo
demandata alla Presidenza, anche relativa a iniziative di carattere o
interesse nazionale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio  2014,
n. 35, recante regolamento per l'individuazione delle  procedure  per
l'attivazione dei poteri speciali nei settori della  difesa  e  della
sicurezza  nazionale  a  norma  dell'articolo   1,   comma   8,   del
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014,  n.
86, recante regolamento  per  l'individuazione  delle  procedure  per
l'attivazione dei  poteri  speciali  nei  settori  dell'energia,  dei
trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo  2,  comma  9,
del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno
2014,  n.  108,  recante  regolamento  per   l'individuazione   delle
attivita'  di  rilevanza  strategica  per  il  sistema  di  difesa  e
sicurezza nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1,  decreto-legge
15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11
maggio 2012, n. 56;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto
2014, recante  disciplina  delle  attivita'  di  coordinamento  della
Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  per  lo  svolgimento  delle
attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali,  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 35 e
del decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 86;
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  6
novembre  2015,  n.  5,   recante   Ğdisposizioni   per   la   tutela
amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate
e a diffusione esclusivağ;
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  133,   recante
disposizioni urgenti in materia di perimetro di  sicurezza  nazionale
cibernetica e di  disciplina  dei  poteri  speciali  nei  settori  di
rilevanza  strategica  e,  in  particolare,  l'articolo  4-bis,  come
novellato dall'articolo 17 del decreto-legge  30  dicembre  2021,  n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,  n.
15, il quale modifica la disciplina dei poteri speciali  nei  settori
di rilevanza strategica;
  Visto il regolamento (UE) 2019/452 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 19  marzo  2019,  che  istituisce  un  quadro  per  il
controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  18
dicembre 2020, n. 179, recante regolamento per  l'individuazione  dei
beni e dei  rapporti  di  interesse  nazionale  nei  settori  di  cui
all'articolo 4,  paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  2019/452  del
Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  19  marzo  2019,  a  norma
dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre 2020, n. 180, recante regolamento per l'individuazione degli
attivi  di  rilevanza  strategica  nei  settori   dell'energia,   dei
trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo  2,  comma  1,
del  decreto-legge  15   marzo   2012,   n.   21,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;
  Visto il decreto-legge 14  giugno  2021,  n.  82,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  agosto   2021,   n.   109,   recante
disposizioni  urgenti  in  materia  di  cybersicurezza,   definizione
dell'architettura   nazionale   di   cybersicurezza   e   istituzione
dell'Agenzia per  la  cybersicurezza  nazionale  e,  in  particolare,
l'articolo 7, comma 1, lettera g);
  Visto il decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;
  Visto l'articolo 2-quater, comma 2-bis, del citato decreto-legge 15
marzo 2012, n. 21, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  11
maggio 2012, n. 56, che prevede che, con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito
ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 6 agosto 2014, anche in deroga all'articolo 17  della  legge
23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i meccanismi di raccordo tra
obbligo  di  notifica  e  procedure  di   gara   e   le   misure   di
semplificazione delle modalita' di  notifica,  dei  termini  e  delle
procedure  relative  all'istruttoria  dei   procedimenti   rientranti
nell'ambito di applicazione del decreto-legge 15 marzo 2012,  n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n.  56,  e
successive modificazioni ed integrazioni el caso  di  affidamento  di
concessioni, anche di competenza regionale;
  Ritenuto necessario individuare meccanismi di raccordo tra  obbligo
di notifica e procedure di gara e  misure  di  semplificazione  delle
modalita'  di  notifica,  dei  termini  e  delle  procedure  relative
all'istruttoria   dei   procedimenti   rientranti   nell'ambito    di
applicazione del decreto-legge 15 marzo 2012,  n.  21,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,   nel   caso   di   affidamento   di
concessioni, anche di competenza regionale;
  Sentito  il   gruppo   di   coordinamento   costituito   ai   sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
6 agosto 2014, nella seduta del 30 agosto 2022;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  13
febbraio  2021  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri Pres. Roberto Garofoli e' stata
delegata la firma dei decreti, degli  atti  e  dei  provvedimenti  di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri,  ad  esclusione
di quelli che richiedono una preventiva deliberazione  del  Consiglio
dei ministri;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
                       Ambito di applicazione
 
  1.  Il  presente  decreto  disciplina,  in   attuazione   dell'art.
2-quater, comma 2-bis, del decreto-legge 15  marzo  2012,  n.  21,  i
meccanismi di raccordo tra obbligo di notifica e procedure di gara  e
le misure di semplificazione delle modalita' di notifica, dei termini
e  delle  procedure   relative   all'istruttoria   dei   procedimenti
rientranti nell'ambito di applicazione  del  decreto-legge  15  marzo
2012, n. 21, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  maggio
2012, n. 56,  nel  caso  di  affidamento  di  concessioni,  anche  di
competenza regionale.
                               Art. 2
 
            Meccanismi di raccordo in fase di prenotifica
 
  1. La stazione appaltante, pubblica o privata, puo' trasmettere  al
Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del
Consiglio dei ministri una informativa sulla procedura di gara, anche
anteriormente alla pubblicazione del bando di gara, fornendo tutti  i
documenti e le informazioni, in quanto disponibili, previsti  per  la
formale notifica, inclusi la determina a contrarre, il bando di gara,
l'avviso di indizione o qualsiasi atto di avvio del  procedimento  ad
essi equivalente, il capitolato  di  gara,  le  ulteriori  specifiche
tecniche idonee a determinare il contenuto e  l'oggetto  della  gara,
nonche', qualora disponibili, la graduatoria, i  dati  relativi  alle
imprese partecipanti alla procedura e il nominativo  del  concorrente
destinatario della proposta di aggiudicazione.
  2. Entro trenta giorni  dall'informativa  di  cui  al  comma  1  il
Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, all'esito  delle  deliberazioni  assunte  dal
Gruppo di coordinamento, comunica alla stazione appaltante che:
    a.  l'oggetto   della   prenotifica   non   rientra   nell'ambito
applicativo del decreto-legge 15 marzo 2012, n.  21,  non  risultando
conseguentemente dovuta la formale notifica;
    b. l'oggetto  della  prenotifica  e'  suscettibile  di  rientrare
nell'ambito applicativo del decreto-legge 15 marzo 2012, n.  21,  nel
qual caso occorre eseguire la notifica prevista dagli articoli 1 e  2
decreto-legge n. 21 del 2012;
    c. l'oggetto della prenotifica  rientra  nell'ambito  applicativo
del decreto-legge 15  marzo  2012,  n.  21,  ma  sono  manifestamente
insussistenti i presupposti per l'esercizio dei poteri speciali.
  3. Nei casi di cui al comma 2,  lettere  b)  e  c),  il  Gruppo  di
coordinamento,    su    proposta    del    Ministero     responsabile
dell'istruttoria e  della  proposta  per  l'eventuale  esercizio  dei
poteri   speciali,   all'esito   di   una   valutazione   preliminare
sull'oggetto della prenotifica, puo' prevedere raccomandazioni.
  4. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e c), in occasione  della
riunione del Gruppo di  coordinamento,  una  o  piu'  amministrazioni
componenti  il  medesimo  Gruppo  possono  richiedere  che  l'impresa
partecipante alla procedura esegua  una  formale  notifica  ai  sensi
degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012. In ogni  caso,
entro  il  termine  di  tre  giorni  dalla  riunione  del  Gruppo  di
coordinamento  per  le  amministrazioni  componenti  il   Gruppo   di
coordinamento, ovvero dalla comunicazione di cui al comma  2  per  la
stazione  appaltante,  le  stesse  amministrazioni  o   la   stazione
appaltante  possono  richiedere  che  l'impresa   partecipante   alla
procedura esegua una formale notifica ai sensi degli articoli 1  e  2
del  decreto-legge  n.  21  del  2012.   Il   Dipartimento   per   il
coordinamento  amministrativo  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  comunica,  pertanto,  all'imprenditore  la  necessita'   di
eseguire una formale notifica.
                               Art. 3
 
                 Notifica e termini del procedimento
 
  1. La stazione appaltante e l'impresa destinataria  della  proposta
di aggiudicazione possono eseguire la notifica di cui agli articoli 1
e 2 del decreto-legge  n.  21  del  2012,  anche  anteriormente  alla
proposta di aggiudicazione e fin dal  momento  di  conclusione  della
fase di  valutazione  delle  offerte  e  di  selezione  dei  migliori
offerenti, fermi restando gli obblighi  di  notifica  previsti  dagli
articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012. La notifica  di  cui
al precedente periodo puo' essere eseguita anche congiuntamente.  Nei
casi in cui la notifica non sia effettuata congiuntamente,  la  parte
notificante  trasmette  alla  stazione   appaltante   o   all'impresa
destinataria della proposta di aggiudicazione,  contestualmente  alla
notifica,  una  informativa  contenente   gli   elementi   essenziali
dell'operazione e della stessa notifica, al fine  di  consentirne  la
partecipazione al procedimento,  fornendo  la  prova  della  relativa
ricezione.
  2. In ogni caso, il Gruppo di coordinamento e il Governo tengono in
particolare  considerazione,  nella  determinazione  dei   tempi   di
conclusione del procedimento, le esigenze imperative  connesse  a  un
interesse  generale  alla  sollecita  stipulazione  del  contratto  e
all'inizio della relativa esecuzione, anche in relazione al  rispetto
di scadenze imposte da norme interne, europee o internazionali.
  3. I termini del  procedimento  per  lo  svolgimento  di  attivita'
istruttoria previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 15  marzo
2012, n. 21, sono dimezzati.
  4.  Restano  fermi  gli   obblighi   di   notifica   previsti   dal
decreto-legge n. 21 del 2012 nel caso di acquisto  di  partecipazioni
in societa'  gia'  titolari  di  concessioni,  nonche'  di  atti  che
modificano la titolarita', il controllo, o  la  disponibilita'  degli
attivi strategici da esse detenuti.
                               Art. 4
 
   Non esercizio dei poteri speciali e affidamento di concessioni
 
  1. Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta  per
l'esercizio dei poteri speciali, sulla base delle  risultanze  emerse
nella  riunione  del  Gruppo  di  coordinamento,  tempestivamente   e
comunque almeno quindici giorni prima della scadenza del termine  per
la conclusione del procedimento, di cui  al  decreto-legge  15  marzo
2012, n. 21, trasmette, in modalita' informatica, al Presidente, alle
amministrazioni  componenti  il  Gruppo   di   coordinamento   e   al
Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del
Consiglio  dei  ministri,  la  motivazione  della  delibera  di   non
esercizio dei poteri speciali.
  2. Entro cinque giorni dalla notifica o dalla comunicazione con cui
la stazione appaltante e l'impresa sono informate di essere parti del
procedimento, le stesse possono chiedere che, in caso di proposta  di
non esercizio dei poteri speciali, la  questione  sia  in  ogni  caso
rimessa alla valutazione del Consiglio dei ministri.
  3. In occasione della riunione del Gruppo di coordinamento,  una  o
piu' amministrazioni componenti il medesimo Gruppo possono richiedere
che la proposta sia sottoposta alla deliberazione del  Consiglio  dei
ministri. In ogni caso, entro il termine di tre giorni dalla riunione
del  Gruppo   di   coordinamento,   con   nota   motivata   trasmessa
informaticamente al Presidente, alle  amministrazioni  componenti  il
Gruppo di  coordinamento  e  al  Dipartimento  per  il  coordinamento
amministrativo  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  le
amministrazioni componenti il Gruppo possono formulare  la  richiesta
di cui al primo periodo. Nell'ipotesi di cui al secondo  periodo,  il
medesimo Dipartimento per il coordinamento amministrativo  predispone
lo schema di provvedimento per la  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri,  allegando  la   proposta   del   Ministero   responsabile,
unitamente  alle   osservazioni   pervenute   dalle   amministrazioni
componenti il Gruppo di coordinamento e dalle parti del procedimento.
Il  Dipartimento  per  il  coordinamento  amministrativo  informa  il
notificante  della  richiesta  di   sottoporre   la   proposta   alla
deliberazione del Consiglio dei ministri.
  4. In assenza di tempestive richieste ai sensi dei commi 2 e 3,  il
Gruppo di coordinamento delibera sulla proposta di non esercizio  dei
poteri speciali e il Dipartimento per il coordinamento amministrativo
trasmette alle parti del procedimento la  deliberazione  del  Gruppo,
sottoscritta  dal  Presidente  o  suo  delegato.  In  tali  casi,  la
deliberazione di non esercizio puo' prevedere raccomandazioni.
                               Art. 5
 
                             Modulistica
 
  1.  Con  decreto  del  segretario  generale  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, sentito  il  Gruppo  di  coordinamento,  puo'
essere definita una modulistica  di  contenuto  semplificato  per  le
notifiche di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 marzo  2012
n. 21,  relative  all'affidamento  di  concessioni.  A  tal  fine  la
modulistica deve prevedere la sottoscrizione della notifica da  parte
del legale rappresentante della stazione appaltante o delle  imprese,
ovvero da persone  munite  di  procura  speciale,  e  che  la  stessa
notifica sia corredata dalle informazioni,  dagli  allegati  e  dagli
elementi  strettamente  necessari  per   una   completa   valutazione
dell'operazione di acquisizione  o  della  delibera  o  dell'atto  da
adottare ai sensi degli articoli 5 dei citati decreti del  Presidente
della Repubblica n. 35 del 2014 e n. 86 del 2014. La  modulistica  e'
pubblicata sul sito  internet  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri.
                               Art. 6
 
                       Clausola di invarianza
 
  1. Le attivita' previste dal presente  decreto  sono  svolte  dalle
amministrazioni  interessate   nell'ambito   delle   risorse   umane,
finanziarie e  strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
                               Art. 7
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 1° settembre 2022
 
                                       p. Il Presidente del Consiglio
                                                 dei ministri        
                                          Il Sottosegretario di Stato
                                                   Garofoli          
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero  degli  affari  esteri,  n.
3036

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