HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
decreto legge, 29/12/2022
D.l. 29 dicembre 2022, n. 198, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
(GU n.303 del 29-12-2022)
decreto legge
Materia: pubblica amministrazione / termini di legge

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (22G00212)
(GU n.303 del 29-12-2022)
  Vigente al: 30-12-2022  

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  provvedere  alla
proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di
garantire  la  continuita'  dell'azione  amministrativa,  nonche'  di
adottare  misure  organizzative   essenziali   per   l'efficienza   e
l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 21 dicembre 2022;
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 
                                Emana
 
                     il seguente decreto-legge:
 
                               Art. 1
 
     Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
 
  1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013,  n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.
15, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2023».
  2. All'articolo 1 del  decreto-legge  31  dicembre  2014,  n.  192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,  n.  11,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  2,  le  parole:  «e  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, 2020 e 2021» e le parole: «31  dicembre  2022»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
    b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2022», ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  3. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27  dicembre
2017, n. 205, le parole: «31 dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2023».
  4. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 303, le parole: «per il quadriennio  2019-2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «per il quinquennio 2019-2023»;
    b) al comma 313, le parole:  «fino  al  31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;
    c) al comma 349, dopo le parole:  «a  tempo  indeterminato»  sono
inserite le seguenti: «, entro il 31 dicembre 2023,».
  5. All'articolo 36, comma 1, del decreto  legislativo  20  febbraio
2019, n. 15, in materia di facolta' assunzionali del Ministero  delle
imprese e del made in Italy, le parole: «nel  quadriennio  2019-2022»
sono sostituite dalle seguenti: «nel quinquennio 2019-2023».
  6. All'articolo 1  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) comma 162, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2023»;
    b) al comma 495, le parole: «30 settembre 2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023».
  7. All'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9  gennaio  2020,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,
le  parole:  «entro  il  31  dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».
  8. All'articolo 259  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il
comma 7 e' sostituito dal seguente:
    «7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco previste, per gli anni  2020,  2021  e
2022, dall'articolo 66, comma  9-bis,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio  verificatesi
negli anni 2019, 2020 e 2021, dall'articolo 1, comma 287, lettere c),
d) ed e), della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  dall'articolo  1,
comma 381, lettere b), c) e d), della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
dall'articolo 19, commi 1, lettere a) e b), e 3, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 1, comma 984,  lettere  a)  e  b),
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dagli  articoli  13,  comma  5,
16-septies, comma 2, lettera c), del decreto-legge 21  ottobre  2021,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2021,
n. 215, e dall'articolo 1, commi  da  961-bis  a  961-septies,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, possono essere effettuate entro il 31
dicembre 2023.».
  9. Il termine per l'assunzione di duecentonovantaquattro unita'  di
personale con profilo tecnico non dirigenziale, appartenenti all'area
III, posizione economica F1, e all'area II, posizione  economica  F2,
previste all'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2018,  n.
145,  relativo  al  triennio  2019-2021  e'  differito  al   triennio
2022-2024.
  10. All'articolo 1, comma 917, della legge  30  dicembre  2020,  n.
178,  le  parole:  «2021-2023»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«2022-2024».
  11. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126,  le  parole:  «2020-2022»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«2022-2024».
  12. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 9  giugno  2021,
n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2021,  n.
113, in  materia  di  reclutamento  di  personale  per  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, le  parole:  «per  l'anno  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023».
  13. All'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.
233, le parole: «per il  biennio  2021-2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per il triennio 2021-2023» e le parole: «per gli anni 2021
e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023».
  14. All'articolo 1, comma 11, lettere  a)  e  b),  della  legge  31
agosto 2022, n. 130, le parole: «per  l'anno  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per l'anno 2023».
  15. Le procedure  concorsuali  gia'  autorizzate  per  il  triennio
2018-2020, per il triennio 2019/2021  e  per  il  triennio  2020/2022
rispettivamente ai sensi dell'articolo 5 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 24 aprile 2018, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 12 giugno 2018,  e  ai
sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 234  del  5  ottobre  2019  nonche'  ai  sensi
dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 marzo 2022 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 93 del 21 aprile 2022, possono essere espletate  sino  al
31 dicembre 2023.
  16. Le assunzioni delle unita' di personale  gia'  autorizzate  per
l'anno 2022 ai sensi dell'articolo  1,  comma  873,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178,  possono  essere  effettuate  anche  nell'anno
2023.
  17. Le  procedure  concorsuali  gia'  autorizzate  ai  sensi  degli
articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 234 del 5 ottobre 2019, possono essere espletate sino  al
31 dicembre 2023.
  18. All'articolo 24, comma 3, primo periodo, del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126, le parole: «31 dicembre 2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  19. Al fine di garantire la continuita' nella presa in  carico  dei
beneficiari delle misure attuate dal servizio  sociale  professionale
comunale, e di attuare le finalita' di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di
assistente sociale il  termine  di  cui  all'articolo  20,  comma  1,
lettera c), del  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  e'
prorogato al 31 dicembre 2023.
  20. All'articolo 13-ter, comma  1,  del  decreto-legge  27  gennaio
2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,
n, 25, le parole: «Fino al 31 dicembre 2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023».
  21. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022,  n.
36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,
le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per  il
biennio 2022-2023».
  22. All'articolo  11,  comma  1-bis,  del  decreto  legislativo  1°
dicembre 2009, n. 178, le parole: «31 dicembre 2022» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 marzo 2023».
                               Art. 2
 
Proroga  di  termini  in  materie   di   competenza   del   Ministero
                            dell'interno
 
  1. All'articolo 17, comma 4-quater, del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle  seguenti:
«31 dicembre 2023».
  2. Al decreto-legge 30  dicembre  2021,  n.  228,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1, comma 15, le  parole:  «fino  al  31  dicembre
2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;
    b) all'articolo 2, comma 3, le parole: «fino al 31 dicembre 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;
    c) all'articolo 2, comma 4,  le  parole:  «nell'anno  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».
  3. All'articolo 1-ter del decreto-legge 8 settembre 2021,  n.  120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021,  n.  155,
le parole: «31 dicembre 2022» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
giugno 2023».
  4. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,  n.
31, le parole: «entro il 31  dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».
  5. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 luglio  2021,  n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n.
126, le parole: «31 dicembre 2022» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«30 giugno 2023».
  6. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del  decreto-legge  12
luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
agosto 2011, n. 130, le parole: «31 dicembre  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023».
  7. All'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 21  marzo  2022,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.
51, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «per  l'anno  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2022-2023»;
    b) al terzo periodo,  le  parole:  «per  l'esercizio  finanziario
2022» sono sostituite dalle seguenti: «da utilizzare complessivamente
negli esercizi finanziari 2022 e 2023».
  8. Alla compensazione  degli  effetti  finanziari,  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento netto,  derivanti  dall'attuazione  del
comma 7 si provvede,  quanto  a  euro  10.212.305  per  l'anno  2023,
mediante corrispondente riduzione  del  fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
  9. Alla compensazione degli effetti  in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto  derivanti  dal  comma  2,  lettera  c),  pari  a
1.100.000 euro per l'anno 2023, si provvede  quanto  a  1.000.000  di
euro  mediante  corrispondente  riduzione  delle   proiezioni   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2022,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando,   per   500.000   euro
l'accantonamento relativo al Ministero  dell'interno  e  per  500.000
euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e  quanto  a
100.000 euro mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189.
                               Art. 3
 
        Proroga di termini in materia economica e finanziaria
 
  1. All'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 21 giugno  2022,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122,
in  materia  di  presentazione   della   dichiarazione   sull'imposta
municipale propria (IMU),  relativa  all'anno  di  imposta  2021,  le
parole: «e' differito al 31  dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e' prorogato al 30 giugno 2023».
  2. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo,  del  decreto-legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
17 dicembre 2018, n. 136, relativo alla semplificazione  in  tema  di
fatturazione elettronica per gli operatori sanitari,  le  parole:  «e
2022,» sono sostituite dalle seguenti: «2022 e 2023,».
  3. All'articolo 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, le parole: «dal 1° gennaio 2023» sono sostituite  dalle
seguenti: «dal 1° gennaio 2024».
  4. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  le
parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2021,  2022  e
2023».
  5. All'articolo 26-bis, comma 1, del decreto-legge 17  maggio  2022
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.
91, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle  seguenti:
«all'acquisizione  dell'efficacia  delle  disposizioni  del   decreto
legislativo adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1,  della  legge
21 giugno 2022, n. 78 e comunque non oltre il 30 giugno 2023».
  6. I termini indicati nell'articolo 8,  comma  1,  della  legge  31
agosto 2022, n. 130, sono prorogati di un anno.
  7. All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n.  234,
le parole: «31 dicembre 2022» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
giugno 2023». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 175.000
euro per l'anno 2023, si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo
del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo  34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  8. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, le parole: «negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e  al
31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli esercizi  in
corso al 31 dicembre 2021, al 31  dicembre  2022  e  al  31  dicembre
2023».
  9. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.  40,  le
parole: «31  dicembre  2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2022».
  10. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attivita'  e
di  agevolare  il  perseguimento  delle  finalita'  attribuite  dalla
legislazione vigente o delegate dall'amministrazione vigilante,  alla
Fondazione di cui all'articolo 42,  comma  5,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, e' differita al 1°  gennaio  2024  l'applicazione
delle disposizioni in materia di contenimento  della  spesa  pubblica
previste  dalla  vigente  legislazione   per   i   soggetti   inclusi
nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1,  comma  3,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196. Si  applicano  in  ogni  caso  i  limiti  alle
retribuzioni, emolumenti ovvero compensi  stabiliti  dalla  normativa
vigente e le disposizioni in materia  di  equilibrio  dei  bilanci  e
sostenibilita' del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e
per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012,
n. 243, nonche' quelle in materia di obblighi  di  comunicazione  dei
dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.
                               Art. 4
 
               Proroga di termini in materia di salute
 
  1. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191,  al  quinto  periodo,  le  parole:  «e  per  l'anno  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2022 e per l'anno 2023».
  2. All'articolo 8, comma 2, del decreto  legislativo  28  settembre
2012, n. 178, il terzo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Detti
organi restano  in  carica  fino  alla  fine  della  liquidazione  e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2024».
  3.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  2-bis,  comma  3,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, continuano ad applicarsi  fino  al
31 dicembre 2023 nei limiti delle risorse disponibili  autorizzate  a
legislazione vigente.
  4. All'articolo 35-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno  2022,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto  2022,  n.
122, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  primo  periodo,  le  parole:  «31  dicembre  2022»   sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
    b) al secondo periodo, le parole: «760.720 euro per l'anno  2022»
sono sostituite dalle seguenti: «760.720 euro per l'anno  2022  e  di
1.395.561 euro per l'anno 2023».
  5. All'articolo 5-bis del decreto-legge  29  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  le
parole:  «triennio  2020-2022»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«quadriennio 2020-2023».
  6. Le modalita' di utilizzo di strumenti alternativi al  promemoria
cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso  le  farmacie
del promemoria della ricetta elettronica, disposte con gli articoli 2
e 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile
n. 884 del 31 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  83
dell'8 aprile 2022, in attuazione dell'articolo 1  del  decreto-legge
24 marzo 2022, n. 24, sono prorogate sino al 31 dicembre 2023.
  7. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2017,  n.
172, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'alinea, dopo le parole «somma di  32,5  milioni  di  euro»
sono aggiunte le seguenti: «ed e'  accantonata,  per  ciascuno  degli
anni 2023 e 2024, la somma di 38,5 milioni di euro» e le parole: «per
il Servizio sanitario nazionale per gli anni 2017, 2018, 2019,  2020,
2021 e 2022»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  il  Servizio
sanitario nazionale per gli anni dal 2017 al 2024»;
    b)  alla  lettera  a),  le  parole:  «9  milioni  di  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2022, 9  milioni
di euro e per gli anni 2023 e 2024, 12  milioni  di  euro»;  dopo  la
parola «riconosciute» sono inserite le seguenti: «quali  Istituti  di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico»;
    c) alla lettera b),  le  parole:  «12,5  milioni  di  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «per gli  anni  dal  2017  al  2022,  12,5
milioni di euro e per gli anni 2023 e 2024, 15,5 milioni di  euro»  e
dopo le parole: «con ioni carbonio» sono  aggiunte  le  seguenti:  «e
protoni».
  8.  All'articolo  38,  comma   1-novies,   secondo   periodo,   del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  28  giugno  2019,  n.  58,  le  parole:  «e  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «, 2022, 2023 e 2024».
  9. All'onere derivante dal comma  4,  pari  a  1.395.561  euro  per
l'anno 2023, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2022, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
                               Art. 5
 
        Proroga di termini in materia di istruzione e merito
 
  1. All'articolo 58, comma 5-septies, del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, le parole: «a decorrere  dal  1°  settembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° settembre 2023».
  2. All'articolo 24, comma 6-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre  2021,
n. 233, le parole: «31 marzo 2023» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 maggio 2023».
  3. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre  2019,
n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre  2019,
n.  159,  le  parole:  «entro  l'anno  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro l'anno 2023» e le parole: «negli anni scolastici dal
2021/22 al  2023/24»  sono  sostitute  dalle  seguenti:  «negli  anni
scolastici dal 2022/23 al 2024/25».
  4. All'articolo 14, comma 5, della legge 15 luglio 2022, n. 99,  le
parole: «Per l'anno 2022» sono sostituite dalle  seguenti:  «Per  gli
anni 2022 e 2023».
  5. All'articolo 4 del  decreto-legge  30  dicembre  2016,  n.  244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  19,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023»;
    b) al  comma  2-bis,  le  parole:  «al  31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024».
  6. All'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 28  giugno  2019,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto  2019,  n.
81, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo,  le  parole:  «,  dell'universita'  e  della
ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «e del merito»;
    b) al secondo periodo, le parole: «, fermo  restando  il  termine
del 31 dicembre 2021,» sono soppresse.
  7. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017,  n.  75,
dopo il comma 15 e'  inserito  il  seguente:  «15-bis.  Le  procedure
selettive di  cui  al  comma  15  sono  prorogate  per  l'anno  2023,
limitatamente alla progressione all'area dei  direttori  dei  servizi
generali  e  amministrativi  del   personale   amministrativo   delle
istituzioni scolastiche.».
  8. All'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.  41,
dopo le parole: «per l'anno scolastico 2022/2023»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e per l'anno scolastico 2023/2024».
  9. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, alinea, le parole: «e 2021/2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, 2021/2022 e 2023/2024»;
    b) al  comma  1,  lettera  a),  le  parole:  «e  2021/2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «, 2021/2022 e 2023/2024»;
    c) al comma 2, le parole: «ed euro 2,85 milioni  nell'anno  2022»
sono sostituite dalle seguenti: «, euro 2,85 milioni nell'anno  2022,
euro 1.625.183 per il 2023, ed euro 2.437.774 per l'anno 2024»;
    d) al comma 5, dopo la lettera b-sexies) e' aggiunta la seguente:
«b-septies) quanto a euro 1.625.183 per il 2023 ed euro 2.437.774 per
l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione  del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190.»;
    e) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure  urgenti  per
lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024».
  10. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.  41,  le
parole: «al perdurare della vigenza dello stato di emergenza  di  cui
alla deliberazione del Consiglio dei ministri del  31  gennaio  2020»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31  dicembre  2023,   per   dare
attuazione alla Missione 4 - Componente  1  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza».
  11. Ai fini dell'ammissione agli esami di Stato del  secondo  ciclo
di istruzione, la previsione di cui  all'articolo  1,  comma  6,  del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,  limitatamente  agli  articoli  13,
comma 2, lettera c), e 14, comma 3, ultimo periodo, in relazione alle
attivita'  assimilabili  all'alternanza  scuola-lavoro,  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e' prorogata  all'anno  scolastico
2022/2023. Le esperienze maturate  nei  percorsi  per  le  competenze
trasversali e l'orientamento possono costituire  comunque  parte  del
colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n.
62 del 2017.
                               Art. 6
 
       Proroga di termini in materia di universita' e ricerca
 
  1.  All'articolo  14,  comma  6-quaterdecies,  primo  periodo,  del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in materia di assegni di  ricerca,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole: «Per i centottanta giorni successivi alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023»;
    b)  le  parole:  «alla  predetta  data,  ovvero  deliberate   dai
rispettivi organi di governo entro il predetto termine di centottanta
giorni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ovvero  deliberate  dai
rispettivi organi di governo entro il predetto termine».
  2. All'articolo 1, comma  1145,  ultimo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2022» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  3. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12  settembre  2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,
n. 128, le parole: «2021-2022  e  2022-2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024».
  4. All'articolo 3-quater, del decreto-legge 9 gennaio 2020,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1,  le  parole:  «a  decorrere  dall'anno  accademico
2024/2025» e le parole: «entro il 31 dicembre 2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023»;
    b) al comma 2,  le  parole:  «a  decorrere  dall'anno  accademico
2023/2024» sono sostituite dalle  seguenti:  «a  decorrere  dall'anno
accademico 2024/2025».
  5. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, della legge 11 gennaio
2018, n. 3, le parole:  «31  dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2023».
  6. I termini di cui all'articolo 19-quinquies, commi  3  e  4,  del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono prorogati al 31 dicembre 2023.
  7. I termini di cui all'articolo 28, comma 2-ter, periodi  primo  e
secondo, del decreto-legge 17 maggio 2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono  prorogati  al
31 dicembre 2023.
  8. Il termine, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per
l'Abilitazione Scientifica Nazionale formate sulla base  del  decreto
direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021 e' prorogato al  31  dicembre
2023. Conseguentemente, la presentazione delle domande per  il  sesto
quadrimestre della tornata  dell'abilitazione  scientifica  nazionale
2021-2023 e' fissato dal 7  febbraio  al  7  giugno  2023.  I  lavori
riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 7 ottobre 2023.
Il procedimento di formazione delle nuove  Commissioni  nazionali  di
durata  biennale  per  la   tornata   dell'abilitazione   scientifica
nazionale 2023-2025 e' avviato entro il 31 luglio 2023.
                               Art. 7
 
              Proroga di termini in materia di cultura
 
  1. All'articolo  1,  comma  592,  primo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, le parole: «31 dicembre 2022» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «fino al 31  dicembre
2023, al fine» sono soppresse.
  2. All'articolo 22, comma  2-octies,  del  decreto  legislativo  29
giugno  1996,  n.  367,  le  parole:  «31  dicembre  2022»,   ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  3. All'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  quinto  periodo,  le  parole:  «31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
    b) dopo l'ultimo periodo, e' aggiunto il  seguente:  «Per  l'anno
2023 e' autorizzata  la  spesa  di  150.000  euro  per  le  spese  di
funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi spese spettanti
ai componenti dello stesso Comitato.».
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 150.000 euro per l'anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle  proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2022-2024,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della cultura.
  5.  All'articolo  11-bis,  comma  2,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole: «31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  6. All'articolo  2,  del  decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 5-ter, le parole: «fino al  31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»  e  le  parole:
«per ciascuno degli anni dal 2017  al  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023»;
    b) al comma 5-quater, secondo periodo, le parole: «2020,  2021  e
2022» sono sostituite dalle seguenti: «2020, 2021, 2022 e 2023».
  7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 1,05  milioni  di  euro
per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2022, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
                               Art. 8
 
             Proroga di termini in materia di giustizia
 
  1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,
n.  10,  relativo  alla  facolta'  per  i   dirigenti   di   istituto
penitenziario di svolgere le funzioni  di  dirigente  dell'esecuzione
penale esterna, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
  2. All'articolo 1,  comma  311,  quinto  periodo,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, relativo alla  facolta'  per  i  dirigenti  di
istituto penitenziario di svolgere le  funzioni  di  direttore  degli
istituti penali per i minorenni, le  parole:  «fino  al  31  dicembre
2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
  3. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno  2015,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole:  «31  dicembre  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
    b) al comma  3,  le  parole:  «al  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «al 2023».
  4. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31  agosto  2016,  n.
168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre  2016,  n.
197, le parole: «31 dicembre 2022» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2023».
  5. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14,
relativo al temporaneo ripristino  di  sezioni  distaccate  insulari,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, le parole:  «31  dicembre  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
    b) al comma 3, le parole:  «31  dicembre  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  6. Il termine  di  cui  all'articolo  10,  comma  13,  del  decreto
legislativo 19 febbraio  2014,  n.  14,  limitatamente  alle  sezioni
distaccate di Lipari e Portoferraio, e' prorogato al 1° gennaio 2024.
  7. Ai fini dell'attuazione dei commi 5 e 6, e' autorizzata la spesa
di  euro  106.000  per  l'anno  2023,  cui   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia.
  8. Anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto  legislativo
10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni  di  cui  all'articolo  221,
comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  e  di   cui
all'articolo 23, commi 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo,
e 9-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176,  continuano  ad
applicarsi, rispettivamente, alle udienze e alle camere di  consiglio
da  svolgere  fino  al  30  giugno  2023  e  alle  formule  esecutive
rilasciate fino al 28 febbraio 2023, fermo restando  quanto  disposto
dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10  ottobre  2022,
n. 149.
  9. La disposizione  di  cui  all'articolo  221,  comma  3,  secondo
periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  continua  ad
applicarsi fino alla data del  28  febbraio  2023,  limitatamente  al
pagamento mediante sistemi telematici dell'anticipazione  forfettaria
prevista  dall'articolo  30  del  testo  unico   delle   disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  2002,  n.  115,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.
  10. Al fine  di  garantire  la  piena  funzionalita'  degli  uffici
giudiziari, anche per quanto concerne  il  rispetto  degli  obiettivi
previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e di far fronte
alle gravi scoperture di organico e' prorogata sino  al  28  febbraio
2023 la durata  dei  contratti  a  tempo  determinato  del  personale
assunto dal Ministero della  giustizia,  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  11. Per l'attuazione delle disposizioni di  cui  al  comma  10,  e'
autorizzata la spesa di euro 1.143.499 euro per l'anno  2023  cui  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia.
                               Art. 9
 
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del  lavoro
                      e delle politiche sociali
 
  1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) al comma 10-bis, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2018» e le parole:  «31  dicembre  2022»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
    b) al comma 10-ter, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  2. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 21 giugno  2022,  n.
73 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n.  122,
le parole: «e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022 e 2023».
  3. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 26, comma 7-bis:
      1) al secondo periodo,  le  parole:  «31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
      2)  al  terzo  periodo,  le  parole:  «1°  gennaio  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023»;
    b) all'articolo 27, comma 4-bis:
      1) al secondo periodo,  le  parole:  «31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
      2)  al  terzo  periodo,  le  parole:  «1°  gennaio  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023»;
    c) all'articolo 30, comma 1-bis:
      1) al secondo periodo,  le  parole:  «31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
      2)  al  terzo  periodo,  le  parole:  «1°  gennaio  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023»;
    d) all'articolo 40, comma 1-bis:
      1) al secondo periodo,  le  parole:  «31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
      2)  al  terzo  periodo,  le  parole:  «1°  gennaio  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023»;
    e) all'articolo 44, il comma 11-quater e' abrogato.
  4. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021,  n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,  n.
15, le  parole:  «secondo  anno  successivo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «terzo anno successivo» e le  parole:  «31  dicembre  2022»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  5.  Le  domande  di  accesso  alla  prestazione   integrativa   del
trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria,  presentate
tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022,  dalle  aziende  rientranti
nel campo di applicazione del Fondo di solidarieta'  per  il  settore
del trasporto aereo e  del  sistema  aeroportuale,  sono  considerate
validamente  trasmesse  anche  se  pervenute  oltre  il  termine   di
decadenza. In  deroga  all'articolo  5,  comma  8,  del  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  del  7  aprile  2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del  21  maggio  2016,  la
prestazione integrativa di cui al presente comma  puo'  essere  anche
erogata nelle modalita' di cui all'articolo 7, comma 2,  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.  La  disposizione  di  cui  al
primo periodo del presente comma si applica nel limite  di  spesa  di
39,1 milioni euro per l'anno 2023. Agli  oneri  derivanti  dal  terzo
periodo del presente comma pari a 39,1 milioni  di  euro  per  l'anno
2023, si provvede mediante riduzione di  55,9  milioni  di  euro  per
l'anno 2023 del Fondo sociale per occupazione  e  formazione  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2.
                               Art. 10
 
Proroga di termini in  materie  di  competenza  del  Ministero  delle
                   infrastrutture e dei trasporti
 
  1. All'articolo 4, comma  3-bis,  del  decreto-legge  10  settembre
2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  novembre
2021, n. 156, le parole: «a  decorrere  dal  1°  gennaio  2023»  sono
soppresse.
  2. All'articolo 2, comma  1-bis,  del  decreto-legge  10  settembre
2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  novembre
2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  primo  periodo,  le  parole:  «31  dicembre  2022»   sono
sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023»;
    b) al secondo periodo, le parole: «e 2021» sono sostituite  dalle
seguenti: «, 2021 e 2022»;
    c) dopo  il  secondo  periodo,  sono  inseriti  i  seguenti:  «Il
versamento relativo all'anno 2022 e' effettuato entro  il  30  aprile
2023. Il mancato versamento, entro la medesima data, di quanto dovuto
ai sensi del presente comma e' condizione di improcedibilita' per  la
prosecuzione della procedura di affidamento secondo le  modalita'  di
cui al primo periodo e determina l'avvio da parte del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti delle procedure di  affidamento  della
concessione secondo le modalita' di cui all'articolo 60  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 70 milioni di euro  per
l'anno 2022, si provvede:
    a) quanto a 10 milioni di euro mediante  corrispondente  utilizzo
del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo  34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
    b) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all'articolo  10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307;
    c) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190;
    d) quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente  riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge  23  dicembre
2014, n. 190.
  4. All'articolo 13, comma 3, terzo periodo,  del  decreto-legge  30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2020, n. 8, le parole: «31  ottobre  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  5. All'articolo 1, comma 158, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
dopo le parole: «nel triennio 2020-2022», sono inserite le  seguenti:
«e nel triennio 2023-2025».
  6. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre  2021,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2021,
n. 215, le parole: «Fino al 31 dicembre 2022» sono  sostituite  dalle
seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023».
  7. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016,  n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.
19, le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023».
  8. Fino al 30 settembre 2023, la disciplina di cui all'articolo  2,
comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
si applica anche in  caso  operatori  economici  con  sede  operativa
collocata in aree di crisi industriale di cui all'articolo 27,  comma
8-bis, del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  che  abbiano
acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di
emergenza da COVID - 19 e secondo le modalita' previste dall'articolo
63 del decreto legislativo 8 luglio  1999,  n.  270,  stabilimenti  o
aziende ubicate in dette aree.
  9. Il termine dei versamenti di cui all'articolo 42-bis, commi 1  e
1-bis, del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' prorogato:
    a) al 30 giugno 2023, per un importo pari al 50 per  cento  delle
somme dovute;
    b) al 30 novembre 2023, per il restante 50 per cento delle  somme
dovute.
  10. I versamenti di cui al comma 9 non comportano l'applicazione di
sanzioni  e  interessi  e  possono  essere  effettuati  in   un'unica
soluzione entro  i  termini  individuati  al  medesimo  comma  ovvero
mediante rateizzazione, rispettivamente fino ad un massimo di quattro
rate mensili di pari importo per le somme di cui alla lettera  a),  e
fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari  importo  per
le somme di cui alla lettera b). In caso di rateizzazione,  la  prima
rata deve essere versata entro i termini individuati al comma  9.  Le
modalita' e i termini di  presentazione,  nonche'  il  modello  della
comunicazione relativi ai versamenti prorogati ai sensi del  comma  9
sono stabiliti con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate, da emanare entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
  11. L'obbligo di cui all'articolo 4, quarto comma, della  legge  18
luglio 1957, n. 614, non trova applicazione dalla data di entrata  in
vigore della presente disposizione e fino al  31  dicembre  2023.  Ai
relativi oneri, pari a  890.000  euro  nell'anno  2023,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.190.
                               Art. 11
 
Proroga  di  termini  in  materie   di   competenza   del   Ministero
             dell'ambiente e della sicurezza energetica
 
  1.  Il  termine  per  il  reclutamento  a  tempo  determinato   del
contingente massimo di centocinquanta unita' da inquadrare  nell'Area
III, posizione economica F1, previsto all'articolo  17-octies,  comma
3,  del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  e'  differito  al
biennio 2022-2023.
  2.  Il  termine  per  l'assunzione  a   tempo   indeterminato   del
contingente di personale in posizioni  di  livello  dirigenziale  non
generale  nonche'  di  cinquanta  unita'  appartenenti  all'area  II,
posizione economica F2, di cui all'articolo 1, comma 317, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, e' differito al triennio 2022-2024.
  3. Il  termine  per  l'assunzione  di  duecentodiciotto  unita'  di
personale non dirigenziale ad elevata  specializzazione  tecnica,  da
inquadrare nell'Area III, previste all'articolo  17-quinquies,  comma
1,  del  decreto-legge  9  giugno  2021   n.   80,   convertito   con
modificazioni dalla legge del 6 agosto 2021, n. 113, e' differito  al
triennio 2022-2024.
  4.  All'articolo  12  del  decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  maggio  2019,  n.  44,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, secondo periodo, le  parole:  «31  dicembre  2022»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
    b) al comma 5, quarto periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  5. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre  2021,
n. 233, le parole: «un anno» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «due
anni».
  6. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 4:
      1) al comma 3, alinea, le parole: «entro  il  18  aprile  2023»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 18 aprile 2024»;
      2) al comma 3-bis, le parole: «e, successivamente, ogni  cinque
anni» sono sostituite dalle seguenti: «e, successivamente,  entro  il
18 luglio 2024 e ogni cinque anni a partire da tale data»;
      3) al comma 4, le  parole:  «e,  successivamente,  ogni  cinque
anni» sono sostituite dalle seguenti: «e, successivamente,  entro  il
18 giugno 2023 e ogni cinque anni a partire da tale data»;
    b)  all'articolo  7,  comma  1,  lettera  d),  le   parole:   «e,
successivamente, ogni cinque anni» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«e, successivamente, entro il 18 gennaio 2025 e ogni  cinque  anni  a
partire da tale data».
  7. Al fine di contemperare le esigenze di tutela del territorio con
gli obiettivi di sicurezza energetica del Paese, per  gli  interventi
di  cui  alla  delibera  del  Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 10 novembre  2014,
n. 47, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19  marzo  2015,
il termine di cui all'articolo 44, comma 7-bis,  terzo  periodo,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' prorogato al 30 giugno 2024.
  8. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge  9  agosto  2022,  n.
115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n.
142, le parole: «30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti:  «30
giugno 2023» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il  primo
periodo non si applica  alle  clausole  contrattuali  che  consentono
all'impresa  fornitrice  di  energia  elettrica  e  gas  naturale  di
aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza  delle
stesse,  nel  rispetto  dei  termini  di  preavviso  contrattualmente
previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte.».
                               Art. 12
 
Proroga di termini in  materie  di  competenza  del  Ministero  delle
                     imprese e del made in Italy
 
  1.  All'articolo  11-quater,  comma   8,   secondo   periodo,   del
decreto-legge 25 maggio 2021, n.73,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «fino al  31  dicembre
2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
  2.  Al  fine  di  consentire  il  rispetto  del  termine  stabilito
dall'articolo 5, comma 6, della  legge  28  dicembre  2015,  n.  220,
nonche'  il  pieno  esercizio  delle  competenze  della   Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale  e  la  vigilanza  dei  servizi
radiotelevisivi, il termine di scadenza  del  contratto  di  servizio
vigente tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la RAI -
Radiotelevisione italiana S.p.a. e' differito al 30 settembre 2023.
  3. La misura di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera  f-bis)  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, come
modificato dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  4
agosto 2022, adottato in attuazione dell'articolo 22,  comma  1,  del
decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito con modificazioni dalla
legge 27 aprile 2022 n. 34 e' estesa alle  annualita'  2023  e  2024.
Conseguentemente,  le  risorse  assegnate  dal  citato  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 per gli anni 2023
e 2024 alla concessione di incentivi per l'acquisto di nuovi veicoli,
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera  a)  del  citato  decreto,
sono ridotte di 40 milioni di euro per ciascuna delle annualita' 2023
e 2024 per essere destinate alla misura di cui all'articolo 2,  comma
1, lettera f-bis) del medesimo decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri.
  4. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio  2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.
106, le parole: «entro il 31 dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».
  5. Al fine di dare attuazione all'Accordo tra l'Italia e  la  Santa
Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora del  14  e  15
giugno  2010,  il  Ministero  delle  imprese  e  del  made  in  Italy
predispone entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto una procedura di  gara  con  offerte  economiche  al
ribasso per selezionare un operatore  di  rete  titolare  di  diritto
d'uso radiofonico nazionale in tecnica  DAB  che  renda  disponibile,
senza oneri, per la Citta' del Vaticano, per  un  periodo  pari  alla
durata dell'Accordo, la capacita' trasmissiva di un modulo da  almeno
36 unita' di capacita' trasmissiva su un multiplex DAB con  copertura
nazionale.
  6. Al fine di rimborsare gli importi di aggiudicazione  corrisposti
dall'operatore di rete che  renda  disponibile  senza  oneri  per  la
Citta' del Vaticano per un periodo pari alla durata  dell'Accordo  la
capacita' trasmissiva ai sensi del comma 5, e' autorizzata  la  spesa
di 338.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai  relativi  oneri
si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni  dello
stanziamento di fondo speciale di parte corrente  iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo  al  Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
                               Art. 13
 
Proroga di termini in  materie  di  competenza  del  Ministero  degli
  affari esteri e della cooperazione internazionale
 
  1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.
183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,  n.
21, le parole: «Per gli uffici all'estero del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione  internazionale»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Per i servizi in rete del Ministero degli affari esteri  e
della cooperazione internazionale rivolti ai cittadini all'estero»  e
le parole: «al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023 e al 31 marzo 2024».
  2. All'articolo 5-ter, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022,
n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile  2022,  n.
28, le parole: «fino al  31  dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
  3. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 17 maggio  2022,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti:
«fino al 31 dicembre 2023».
  4. All'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,
le parole: «31 dicembre 2022» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2023».
  5. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 1°  marzo  2022,  n.
17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,
le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite  dalle  seguenti:  «negli
anni 2022 e 2023» e dopo le parole: «medesimo anno» sono aggiunte  le
seguenti: «in cui avviene il versamento».
                               Art. 14
 
Proroga di termini in  materie  di  competenza  del  Ministero  della
                               difesa
 
  1. In attesa dell'esercizio della delega prevista dall'articolo 40,
comma 2, lettera e), della legge 17 giugno 2022, n.  71,  per  l'anno
2023 il termine previsto  dall'articolo  69,  comma  4,  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'indizione delle elezioni  per
il rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura  militare,
e' prorogato al 30 settembre 2023.
                               Art. 15
 
            Proroga di termini in materia di agricoltura
 
  1. All'articolo 4, comma 1-bis, della legge 13 maggio 2011, n.  77,
le parole: «Fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti:
«Fino al 31 dicembre 2023».
  2. All'articolo 21 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 11, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2023»;
    b) conseguentemente, al comma 10 l'ultimo periodo  e'  sostituito
dai seguenti: «Nei successivi sessanta giorni dalla predetta data  il
commissario  predispone  comunque  la  situazione  patrimoniale   del
soppresso Ente riferita alla data del 31 dicembre  2023,  nonche'  il
piano di riparto con la graduazione dei crediti.  Fino  a  tale  data
sono sospese le procedure esecutive ed i giudizi di ottemperanza  nei
confronti dell'EIPLI, instaurati ed instaurandi, nonche'  l'efficacia
esecutiva delle cartelle di  pagamento  notificate  ed  in  corso  di
notifica  da  parte  di  Agenzia  Entrate  Riscossione,  oltreche'  i
pagamenti dei ratei in favore di Agenzia  dell'Entrate  gia'  scadute
e/o in corso di scadenza.».
  3. All'articolo 19-bis, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2022,  n.
25,  le  parole:  «entro  sessanta  giorni»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «entro un anno».
  4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 900.000 euro per l'anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle  proiezioni
dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente  iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2022-2024,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo  al
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
                               Art. 16
 
               Proroga di termini in materia di sport
 
  1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,  sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 51, comma 1,  le  parole:  «a  decorrere  dal  1°
gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti:  «a  decorrere  dal  1°
luglio 2023»;
    b) all'articolo 52, comma 1,  le  parole:  «a  decorrere  dal  1°
gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti:  «a  decorrere  dal  1°
luglio 2023»;
    c) all'articolo 52, comma  2-bis,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «a decorrere dal 1° luglio 2023».
  2.  Conseguentemente,  all'articolo  31,  comma  1,   del   decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole: «31 luglio 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023», dopo il primo periodo e'
inserito il  seguente:  «Il  predetto  termine  e'  prorogato  al  31
dicembre 2023 per i tesseramenti  che  costituiscono  rinnovi,  senza
soluzione di continuita', di precedenti tesseramenti»  e,  all'ultimo
periodo, le parole: «Decorso il termine di cui al primo periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «Decorsi i termini di cui al  primo  e  al
secondo periodo».
  3. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,  n.
15, le parole: «fino al  31  dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 30 giugno 2023».
  4. Al fine di sostenere le  societa'  e  le  associazioni  sportive
dilettantistiche  senza  scopo  di   lucro   colpite   dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e dagli effetti derivanti dall'aumento del
costo dell'energia, fermo restando in ogni caso quanto  previsto  per
le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali dagli articoli
3 e 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, le concessioni alle societa'
e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di  lucro  degli
impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che  siano
in attesa di rinnovo  o  scadute  ovvero  in  scadenza  entro  il  31
dicembre 2022, sono prorogate al 31  dicembre  2024,  allo  scopo  di
consentire il riequilibrio  economico-finanziario  delle  stesse,  in
vista delle procedure di affidamento che saranno espletate  ai  sensi
delle vigenti disposizioni.
  5. In deroga a quanto previsto  dall'articolo  44,  comma  13,  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e dall'articolo 6, comma  1,  del
decreto-legge  21   settembre   2021,   n.   127,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 novembre  2021,  n.  165,  la  societa'
Sport e salute S.p.A. e' autorizzata a trattenere le  somme  ad  essa
trasferite in forza del medesimo articolo 44,  non  ancora  riversate
all'entrata del bilancio dello  Stato,  non  utilizzate  e  risultate
eccedenti, rispetto allo stanziamento originario. Alla  compensazione
degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento
netto,  derivanti  dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui   al
presente comma si provvede, quanto a euro 14.522.582 per l'anno 2023,
mediante corrispondente riduzione  del  fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
                               Art. 17
 
              Proroga di termini in materia di editoria
 
  1. All'articolo 11, comma  2-ter,  del  decreto-legge  30  dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2020, n. 8, le parole:  «31  dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «31  dicembre   2023».   All'attuazione   della   presente
disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  2. Al fine di garantire una  completa  informazione  attraverso  la
piu'  ampia  pluralita'  delle  fonti  e  in   considerazione   della
particolare  natura  dei  servizi  di   informazione   primaria,   le
amministrazioni dello Stato e le altre amministrazioni  pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165,  sono  autorizzate  ad  acquistare,  attraverso  l'uso  della
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di
cui all'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, dalle  Agenzie  di  stampa  iscritte  in  un  apposito  elenco
istituito presso il  Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria
della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  notiziari  ordinari  e
speciali, nazionali e locali, servizi  giornalistici  e  informativi,
anche di carattere video  fotografico,  e  loro  raccolte,  anche  su
supporto digitale, nonche' il servizio di diramazione di notizie e di
comunicati.
  3. Ai fini di cui al comma 2, il Dipartimento per l'informazione  e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei  ministri  opera  quale
centrale di committenza per le amministrazioni dello Stato,  comprese
le articolazioni periferiche delle  stesse,  gli  enti  pubblici,  le
autorita' amministrative indipendenti e, su richiesta  espressa,  gli
organi costituzionali.
  4. Possono essere iscritte nell'elenco di cui al comma 2 le Agenzie
di stampa di rilevanza nazionale, cosi' come definite e  individuate,
in base al possesso di specifici requisiti e parametri qualitativi  e
dimensionali, da un apposito decreto  del  Sottosegretario  di  Stato
alla   Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri    con    delega
all'informazione e all'editoria, da emanarsi  entro  sessanta  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. Al fine di acquisire gli
elementi conoscitivi necessari all'adozione del predetto decreto  del
Sottosegretario   con   delega   all'editoria,   e'   tempestivamente
costituito un Comitato formato da non oltre cinque componenti, scelti
tra i magistrati ordinari o amministrativi, i professori universitari
di ruolo in materie economiche e giuridiche, gli avvocati con  almeno
10 anni di esercizio professionale e i giornalisti professionisti  di
comprovata competenza ed esperienza professionale, con il compito  di
formulare, entro sessanta giorni dalla sua costituzione,  un'apposita
proposta, comprendente tra l'altro i criteri e  i  parametri  per  la
definizione del fabbisogno e del corrispettivo dei servizi  acquisiti
con l'utilizzo della procedura  negoziata  di  cui  all'articolo  63,
comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ai componenti
del Comitato non spettano compensi,  gettoni  di  presenza,  rimborsi
spese o altri emolumenti comunque denominati.
  5. Per il perseguimento delle finalita'  di  cui  al  comma  2,  le
Amministrazioni di cui al medesimo comma 2 sono altresi'  autorizzate
ad acquistare servizi  di  carattere  internazionale,  specialistico,
settoriale, anche video fotografico, da Agenzie di stampa, diverse da
quelle di rilevanza nazionale  di  cui  al  comma  2,  attraverso  la
procedura competitiva con negoziazione e pubblicazione del bando o la
procedura  aperta,  di  cui  agli  articoli  62  e  60  del   decreto
legislativo 50 del 2016.
                               Art. 18
 
Proroga  di  termini  per  la  realizzazione  del   nuovo   complesso
  ospedaliero della citta' di Siracusa e  per  il  risanamento  delle
  baraccopoli di Messina
 
  1. All'articolo 42-bis del decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «entro due anni dalla data  di  entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro tre anni dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto»;
    b) al comma 2 le parole: «prorogabile per  un  solo  anno.»  sono
sostituite dalle seguenti: «prorogabile per due anni.».
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2023,  il  Presidente  della  Regione
Siciliana subentra nel ruolo di Commissario straordinario del Governo
ai sensi dell'articolo 11-ter del decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
La durata dell'incarico del Commissario straordinario e'  fissata  al
31 dicembre 2023.
                               Art. 19
 
Proroga in materia di stipula delle convenzioni  per  la  concessione
  delle sovvenzioni nell'ambito del progetto relativo agli ecosistemi
  e dell'Unita' tecnica-amministrativa per la gestione dei rifiuti in
  Campania
 
  1. All'articolo 42, comma 5-bis, quarto periodo, del  decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
luglio 2022, n. 91, le parole:  «entro  il  31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».
  2. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013,  n.
136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio  2014,  n.
6, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti:  «31
dicembre 2025».
  3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
                               Art. 20
 
       Proroga di termini in materia di politiche per il mare
 
  1. In sede di prima applicazione e in relazione al solo anno  2023,
il termine del 31 maggio previsto per la trasmissione alle Camere  di
una relazione annuale sullo stato di attuazione del  Piano  del  mare
dall'articolo 12 del decreto-legge  11  novembre  2022,  n.  173,  e'
prorogato al 31 luglio 2023.
                               Art. 21
 
Proroga  di  termini  in  materie  di  competenza  del   sistema   di
                    informazione per la sicurezza
 
  1. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015,  n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n.  43,
le parole: «Fino al 31 gennaio 2023» sono sostituite dalle  seguenti:
«Fino al 31 gennaio 2024».
  2. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27  luglio  2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, le parole: «Fino al  31  gennaio  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Fino al 31 gennaio 2024».
                               Art. 22
 
Ulteriore proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti
                          di Stato COVID-19
 
  1. All'articolo 31-octies del decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.
176, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole:  «31  dicembre  2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
    b) al comma 2, le parole:  «31  dicembre  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  2. All'articolo  35  del  decreto-legge  21  giugno  2022,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2022,  n.  122,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1:
      1) alla lettera a), le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «30 settembre 2023»;
      2)  alla  lettera  b),  le  parole:  «31  dicembre  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;
      3) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:
        «b-bis)  dal  1°  luglio  2023  al  31  dicembre  2023,  sono
prorogati al 31 marzo 2024;
        b-ter) dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono  prorogati
al 30 settembre 2024.».
                               Art. 23
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1. Ai fini  dell'immediata  attuazione  del  presente  decreto,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 24
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
 
    Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2022
 
                             MATTARELLA
 
                                Meloni, Presidente del Consiglio  dei
                                ministri
 
                                Giorgetti, Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici