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decreto legislativo, 23/12/2022
Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"
(GU n.304 del 30-12-2022)
decreto legislativo
Materia: servizi pubblici / disciplina

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2022, n. 201

Riordino della disciplina dei servizi pubblici  locali  di  rilevanza
economica. (22G00210)
(GU n.304 del 30-12-2022)
  Vigente al: 31-12-2022  
Titolo I
Principi generali, ambito di applicazione e rapporti con le
discipline di settore

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 8 della legge  5  agosto  2022,  n.  118,  recante
delega al Governo in materia di servizi pubblici locali;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 16 settembre 2022;
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
limitatamente alle disposizioni di attuazione dell'articolo 8,  comma
2, lettere a), b), c), d), e), l), m), n), o), q), r), s), t)  e  v),
della legge 5 agosto 2022, n. 118, nella seduta del 30 novembre 2022;
  Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, limitatamente  alle  disposizioni
di attuazione dell'articolo 8, comma 2, lettere f), g), h), i), p)  e
u), della legge 5 agosto 2022, n. 118, che ha  espresso  il  relativo
parere nella seduta del 30 novembre 2022;
  Sentita l'Autorita' di regolazione per energia,  reti  e  ambiente,
che ha espresso il relativo parere nella seduta del 29 novembre 2022;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 dicembre 2022;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
 
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
 
                               Art. 1
 
                               Oggetto
 
  1. Il presente decreto ha per oggetto la  disciplina  generale  dei
servizi di interesse economico generale prestati a livello locale.
  2. Il presente decreto  stabilisce  principi  comuni,  uniformi  ed
essenziali,  in  particolare  i  principi  e  le  condizioni,   anche
economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello
di qualita', sicurezza e accessibilita', la  parita'  di  trattamento
nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti.
  3.  Il  presente  decreto  assicura,  nel  rispetto   del   diritto
dell'Unione europea e ai  sensi  dell'articolo  117,  secondo  comma,
lettera e), della Costituzione,  la  tutela  e  la  promozione  della
concorrenza, la liberta' di stabilimento e la liberta' di prestazione
dei servizi per gli operatori economici interessati alla gestione  di
servizi di interesse economico generale di livello locale.
  4. Il presente decreto, nell'ambito  della  competenza  legislativa
esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera
p),  della  Costituzione,  individua  le  funzioni  fondamentali   di
indirizzo, controllo e regolazione  degli  enti  locali  relative  ai
servizi di interesse economico generale di livello locale, al fine di
assicurare l'omogeneita' dello  sviluppo  e  la  coesione  sociale  e
territoriale.
  5.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  costituiscono   norme
fondamentali di riforma economico-sociale  della  Repubblica  e  sono
applicate nelle regioni a statuto speciale e nelle province  autonome
di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e  le
relative norme  di  attuazione,  anche  con  riferimento  alla  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
                               Art. 2
 
                             Definizioni
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) «enti locali»: gli enti di cui all'articolo 2,  comma  1,  del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
    b) «enti competenti»: gli enti cui alla lettera a),  nonche'  gli
altri soggetti competenti a  regolare  o  organizzare  i  servizi  di
interesse economico generale di livello locale, ivi inclusi gli  enti
di governo degli ambiti  o  bacini  di  cui  all'articolo  3-bis  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e  le  forme  associative  tra
enti locali previste dall'ordinamento;
    c) «servizi di interesse economico generale di livello locale»  o
«servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o
suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico  su  un
mercato, che non sarebbero svolti  senza  un  intervento  pubblico  o
sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilita'
fisica ed economica, continuita',  non  discriminazione,  qualita'  e
sicurezza, che sono previsti dalla  legge  o  che  gli  enti  locali,
nell'ambito  delle  proprie  competenze,  ritengono   necessari   per
assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunita' locali, cosi'
da garantire l'omogeneita' dello sviluppo e la coesione sociale;
    d) «servizi di interesse economico generale di livello  locale  a
rete» o «servizi pubblici locali a  rete»:  i  servizi  di  interesse
economico generale di livello locale che sono suscettibili di  essere
organizzati  tramite  reti  strutturali  o  collegamenti   funzionali
necessari  tra  le  sedi  di  produzione  o  di   svolgimento   della
prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di
un'autorita' indipendente;
    e) «diritto esclusivo»:  il  diritto,  concesso  da  un'autorita'
competente mediante una  disposizione  legislativa,  regolamentare  o
amministrativa,  compatibilmente  con   la   disciplina   dell'Unione
europea, avente l'effetto di riservare a un unico operatore economico
l'esercizio di un'attivita' in un ambito determinato;
    f) «diritto  speciale»:  il  diritto,  concesso  da  un'autorita'
competente mediante una  disposizione  legislativa,  regolamentare  o
amministrativa,  compatibilmente  con   la   disciplina   dell'Unione
europea, avente  l'effetto  di  riservare  a  due  o  piu'  operatori
economici l'esercizio di un'attivita' in un ambito determinato;
    g) «costi di riferimento»: indicatori di costo,  che  stimano  le
risorse necessarie alla gestione  del  servizio  secondo  criteri  di
efficienza, o costi benchmark;
    h) «tariffe»: i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle
imposte;
    i) «costi efficienti»: costi  di  un'impresa  media  del  settore
gestita in  modo  efficiente  ed  adeguatamente  dotata  di  mezzi  e
impianti per la prestazione del servizio.
                               Art. 3
 
           Principi generali del servizio pubblico locale
 
  1. I servizi di interesse  economico  generale  di  livello  locale
rispondono alle  esigenze  delle  comunita'  di  riferimento  e  alla
soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel  rispetto
dei principi di sussidiarieta' e proporzionalita'.
  2. L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici
di interesse  economico  generale  di  livello  locale  rispondono  a
principi   di   concorrenza,   sussidiarieta',   anche   orizzontale,
efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei  bisogni
dei  cittadini,   sviluppo   sostenibile,   produzione   di   servizi
quantitativamente  e  qualitativamente  adeguati,   applicazione   di
tariffe orientate a costi efficienti, promozione di  investimenti  in
innovazione tecnologica, proporzionalita' e adeguatezza della durata,
trasparenza  sulle  scelte  compiute  dalle  amministrazioni  e   sui
risultati delle gestioni.
  3. Nell'organizzazione e nella erogazione dei servizi di  interesse
economico generale di livello locale e' assicurata la centralita' del
cittadino e dell'utente,  anche  favorendo  forme  di  partecipazione
attiva.
                               Art. 4
 
            Ambito di applicazione e normative di settore
 
  1. Le disposizioni del presente decreto  si  applicano  a  tutti  i
servizi di interesse economico generale prestati  a  livello  locale,
integrano le normative di settore e, in caso di contrasto, prevalgono
su di esse, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea e salvo  che
non  siano  previste  nel  presente  decreto  specifiche   norme   di
salvaguardia e prevalenza della disciplina di settore.
Titolo II
Organizzazione e riparto delle funzioni in materia di servizi
pubblici locali

                               Art. 5
 
           Meccanismi di incentivazione delle aggregazioni
 
  1.  Ferme  restando  le  disposizioni   regionali,   nelle   citta'
metropolitane e' sviluppata e potenziata la  gestione  integrata  sul
territorio dei servizi pubblici locali  di  rilevanza  economica  ivi
compresa la realizzazione e gestione  delle  reti  e  degli  impianti
funzionali. A tal fine, il comune capoluogo puo' essere delegato  dai
comuni ricompresi nella citta' metropolitana a esercitare le funzioni
comunali in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica
per conto e nell'interesse degli altri comuni.
  2. Le regioni incentivano, con il coinvolgimento degli enti  locali
interessati, la riorganizzazione degli ambiti o bacini di riferimento
dei servizi pubblici locali  a  rete  di  propria  competenza,  anche
tramite  aggregazioni  volontarie,  superando  l'attuale  assetto   e
orientandone l'organizzazione preferibilmente su  scala  regionale  o
comunque in modo da consentire economie di scala o di scopo idonee  a
massimizzare l'efficienza del servizio.
  3. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie, da  adottare,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n.  281,  entro  quarantacinque  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente  decreto,  sono  stabilite  le  misure
incentivanti  in  favore  degli  enti  locali  che  aderiscono   alle
riorganizzazioni e alle aggregazioni di cui ai commi  1  e  2,  senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  4. In coerenza con le facolta' riconosciute alle Regioni  ai  sensi
del  comma  2,   la   provincia   esercita   funzioni   di   supporto
tecnico-amministrativo e coordinamento in relazione ai  provvedimenti
e alle attivita' nella materia  disciplinata  dal  presente  decreto,
comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  5. Restano ferme le disposizioni contenute nel  testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali  di   cui   al   decreto
legislativo n. 267 del 2000 in materia di funzioni amministrative, le
vigenti discipline  settoriali  in  materia  di  ambiti  territoriali
ottimali e bacini nei servizi pubblici a rete,  le  altre  norme  sui
caratteri e il funzionamento delle forme associative tra enti  locali
per il governo dei servizi pubblici locali, nonche' le convenzioni  e
gli accordi gia' in essere tra gli  enti  locali  per  l'attribuzione
delegata delle funzioni.
  6. Al fine di  contribuire  alla  razionalizzazione  degli  assetti
istituzionali  locali  del  settore  dei  rifiuti,   l'Autorita'   di
Regolazione per Energia Reti e  Ambiente  presenta  alle  Camere  una
periodica  relazione  semestrale  sul  rispetto  delle   prescrizioni
stabilite  dalla  disciplina  di  settore  per  la  definizione   del
perimetro degli ambiti territoriali e per la costituzione degli  enti
di governo dell'ambito.
                               Art. 6
 
Distinzione tra  funzioni  di  regolazione  e  gestione  nell'assetto
  organizzativo    degli    enti    locali.    Incompatibilita'     e
  inconferibilita'
 
  1. Ferme  restando  le  competenze  delle  autorita'  nazionali  in
materia di  regolazione  economico-tariffaria  e  della  qualita',  a
livello  locale  le  funzioni  di  regolazione,  di  indirizzo  e  di
controllo e quelle di gestione dei servizi  pubblici  locali  a  rete
sono distinte e si esercitano separatamente.
  2. Al fine di garantire il rispetto del principio di cui  al  comma
1, gli enti di governo  dell'ambito  o  le  Autorita'  specificamente
istituite per la regolazione e  il  controllo  dei  servizi  pubblici
locali  non  possono  direttamente  o  indirettamente  partecipare  a
soggetti incaricati della gestione del servizio. Non  si  considerano
partecipate indirettamente le societa' formate  o  partecipate  dagli
enti locali ricompresi nell'ambito.
  3. Qualora gli enti locali titolari del servizio e a  cui  spettano
le funzioni di regolazione  assumano  direttamente  o  per  mezzo  di
soggetto partecipato  la  gestione  del  servizio,  le  strutture,  i
servizi, gli uffici e le unita' organizzative  dell'ente  ed  i  loro
dirigenti e dipendenti preposti a tali funzioni  di  regolazione  non
possono svolgere  alcuna  funzione  o  alcun  compito  inerente  alla
gestione ed al suo affidamento.
  4.  Non  possono  essere  conferiti  incarichi  professionali,   di
amministrazione o di controllo  societario,  ne'  incarichi  inerenti
alla gestione del servizio:
    a) ai  componenti  di  organi  di  indirizzo  politico  dell'ente
competente all'organizzazione del servizio o  alla  sua  regolazione,
vigilanza o controllo, nonche' ai dirigenti e ai  responsabili  degli
uffici o dei servizi  direttamente  preposti  all'esercizio  di  tali
funzioni;
    b) ai componenti di organi di indirizzo politico  di  ogni  altro
organismo  che  espleti   funzioni   di   stazione   appaltante,   di
regolazione, di indirizzo o di controllo  del  servizio,  nonche'  ai
dirigenti e ai responsabili degli uffici o dei  servizi  direttamente
preposti all'esercizio di tali funzioni;
    c) ai consulenti per l'organizzazione o regolazione del servizio.
  5. Le inconferibilita' di cui al comma 4, lettere a), b), e c),  si
intendono cessate decorso un anno dalla conclusione  degli  incarichi
ivi elencati.
  6. Il soggetto a cui e' conferito  un  incarico  professionale,  di
amministrazione o di controllo societario o  inerente  alla  gestione
del servizio presenta le dichiarazioni ai sensi dell'articolo 20  del
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
  7. Ai componenti della commissione di gara per l'affidamento  della
gestione del servizio continuano ad applicarsi  le  disposizioni  del
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dell'articolo  6-bis  della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e in materia di contratti pubblici.
  8. In relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata  in
vigore del presente decreto, gli enti di  governo  dell'ambito  o  le
autorita' di regolazione si adeguano  alle  disposizioni  di  cui  ai
commi 3, 4, 6 e 7 del  presente  articolo  entro  dodici  mesi  dalla
predetta data di entrata in vigore del presente decreto.
                               Art. 7
 
              Competenze delle autorita' di regolazione
                 nei servizi pubblici locali a rete
 
  1. Nei servizi pubblici locali a rete le autorita'  di  regolazione
individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei
servizi,  lo  schema  tipo  di   piano   economico-finanziario,   gli
indicatori e i livelli minimi di qualita' dei servizi, anche ai  fini
di quanto previsto dagli articoli 10, comma 4, 14,  comma  2,  e  17,
comma 2.
  2.  Negli  ambiti  di  competenza,  le  autorita'  di   regolazione
predispongono schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo.
  3. Gli enti locali  o  gli  enti  di  governo  dell'ambito  possono
richiedere alle competenti autorita' di regolazione  e  all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato un  parere  circa  i  profili
economici e concorrenziali relativi alla suddivisione in lotti  degli
affidamenti.
  4. Alle attivita' di cui al presente articolo si provvede  mediante
le  risorse  umane,   finanziarie   e   strumentali   disponibili   a
legislazione vigente.
                               Art. 8
 
             Competenze regolatorie nei servizi pubblici
                          locali non a rete
 
  1. Nei servizi pubblici locali non a rete per  i  quali  non  opera
un'autorita' di  regolazione,  gli  atti  e  gli  indicatori  di  cui
all'articolo 7, commi  1  e  2,  sono  predisposti  dalle  competenti
strutture  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  che  vi
provvede  mediante  le  risorse  umane,  finanziarie  e   strumentali
disponibili a legislazione vigente.
  2. Gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui
al comma 1, al  fine  di  provvedere  alla  regolazione  dei  servizi
pubblici locali non a rete di loro titolarita', possono  adottare  un
regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni,
principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di  quanto
disposto dal  presente  decreto,  assicurando  la  trasparenza  e  la
diffusione dei dati della gestione. I contratti  di  servizio  e  gli
altri atti di regolazione del  rapporto  contrattuale  assicurano  il
rispetto delle condizioni, dei  principi,  degli  obiettivi  e  degli
standard fissati dal predetto regolamento o atto generale.
                               Art. 9
 
                 Misure di coordinamento in materia
                     di servizi pubblici locali
 
  1. Gli enti locali e  le  altre  istituzioni  pubbliche  competenti
collaborano per la migliore qualita' dei servizi pubblici locali.  Le
Province svolgono le funzioni di  raccolta  ed  elaborazione  dati  e
assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio,
in attuazione dell'articolo 1, comma 85, lettera  d)  della  legge  7
aprile 2014, n. 56.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  anche
coinvolgendo le loro agenzie  di  regolazione,  possono  formulare  e
deliberare protocolli, sulla base di uno  schema  tipo  formulato  in
sede di Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo n. 281 del  1997,  sentite  le  competenti  autorita'  di
regolazione, al fine  di  favorire  e  diffondere  l'applicazione  di
indicatori e parametri che garantiscano lo sviluppo dell'efficienza e
del confronto concorrenziale.
  3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  anche
con  la  collaborazione  delle  loro  agenzie  di   regolazione   ove
istituite,  sostengono  l'industrializzazione  dei  servizi  pubblici
locali e la riduzione dei costi delle  prestazioni  per  cittadini  e
utenti e per la collettivita',  quali  misure  per  il  coordinamento
della finanza pubblica,  attraverso  azioni  di  efficientamento  dei
processi produttivi, ivi compreso il concorso  dei  soggetti  privati
agli  investimenti  infrastrutturali  relativi  ai  servizi  pubblici
locali, al fine di ridurre l'indebitamento  pubblico,  assicurare  la
conservazione  delle  risorse  per  i  servizi  privi  di   rilevanza
economica, nonche' promuovere il confronto competitivo  e  accrescere
la qualita' e l'efficienza dei servizi pubblici. Ai fini  di  cui  al
presente comma le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano possono stipulare accordi e convenzioni con gli enti locali e
altri soggetti interessati, tenuto anche conto dei protocolli di  cui
al comma 2.
Titolo III
Istituzione e organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

Capo I
Istituzione del servizio pubblico locale

                               Art. 10
 
               Perimetro del servizio pubblico locale
                    e principio di sussidiarieta'
 
  1. Gli enti locali  e  gli  altri  enti  competenti  assicurano  la
prestazione dei servizi di interesse economico  generale  di  livello
locale ad essi attribuiti dalla legge.
  2. Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunita'  locali,
gli  enti  locali  favoriscono,  in  attuazione  del   principio   di
sussidiarieta'  orizzontale,  l'autonoma  iniziativa  dei  cittadini,
singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni
e semplificazioni.
  3.  Gli  enti  locali,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,
possono istituire servizi di interesse economico generale di  livello
locale diversi da quelli gia' previsti  dalla  legge,  che  ritengono
necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunita'
locali.
  4. I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad  apposita
istruttoria, sulla base di un  effettivo  confronto  tra  le  diverse
soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da
parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o  da  parte  di
cittadini,  singoli  e  associati,  e'  inidonea   a   garantire   il
soddisfacimento dei bisogni delle comunita' locali.
  5. La deliberazione di istituzione del  servizio  da'  conto  degli
esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e puo' essere  sottoposta  a
consultazione pubblica prima della sua adozione.
                               Art. 11
 
                 Promozione e sostegno degli utenti
 
  1. Nei casi in cui, in esito alla verifica di cui all'articolo  10,
comma  4,  non  risulti  necessaria  l'istituzione  di  un   servizio
pubblico, l'ente  locale  puo'  comunque  promuovere  iniziative  per
assicurare un adeguato  soddisfacimento  dei  bisogni  degli  utenti,
ferma  restando  la  liberta'  di  impresa  degli   operatori.   Tali
iniziative possono includere, nel rispetto dei principi di parita' di
trattamento e non discriminazione e  della  normativa  europea  sugli
aiuti di Stato, il riconoscimento agli utenti di vantaggi  economici,
titoli o altre agevolazioni ai fini della fruizione del servizio.
                               Art. 12
 
                    Obblighi di servizio pubblico
                    per gli operatori sul mercato
 
  1. Nei casi in cui, in esito alla verifica di cui all'articolo  10,
comma 4, risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per
garantire le esigenze delle comunita' locali, l'ente locale  verifica
se la prestazione del servizio  possa  essere  assicurata  attraverso
l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o piu'
operatori, senza restrizioni  del  numero  di  soggetti  abilitati  a
operare sul mercato, dandone adeguatamente conto nella  deliberazione
di cui all'articolo  10,  comma  5,  nella  quale  sono  indicate  le
eventuali compensazioni economiche.
                               Art. 13
 
Limitazioni nella istituzione e nel mantenimento di diritti  speciali
                             o esclusivi
 
  1. L'attribuzione di diritti speciali o esclusivi  e'  ammessa,  in
conformita' al diritto dell'Unione europea,  solo  se  indispensabile
all'adempimento della  funzione  affidata  al  gestore  del  servizio
pubblico locale di rilevanza economica, in  assenza  di  misure  meno
restrittive della liberta' d'impresa  e  sulla  base  di  un'adeguata
analisi economica. L'ente  locale  da'  conto  dell'analisi  e  della
valutazione circa la necessita'  di  attribuire  diritti  speciali  o
esclusivi nella deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5.
Capo II
Forme di gestione del servizio pubblico locale

                               Art. 14
 
                 Scelta della modalita' di gestione
                    del servizio pubblico locale
 
  1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione  dei
servizi e dei principi di cui all'articolo 3,  l'ente  locale  e  gli
altri  enti  competenti,  nelle  ipotesi  in  cui  ritengono  che  il
perseguimento  dell'interesse  pubblico   debba   essere   assicurato
affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a  un  numero
limitato di operatori,  provvedono  all'organizzazione  del  servizio
mediante una delle seguenti modalita' di gestione:
    a) affidamento a terzi mediante procedura  a  evidenza  pubblica,
secondo le modalita' previste dal dall'articolo 15, nel rispetto  del
diritto dell'Unione europea;
    b) affidamento a societa' mista, secondo  le  modalita'  previste
dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
    c) affidamento a  societa'  in  house,  nei  limiti  fissati  dal
diritto  dell'Unione   europea,   secondo   le   modalita'   previste
dall'articolo 17;
    d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in
economia o mediante aziende speciali  di  cui  all'articolo  114  del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui  al
decreto legislativo n. 267 del 2000.
  2. Ai fini della scelta della modalita' di gestione del servizio  e
della definizione del rapporto  contrattuale,  l'ente  locale  e  gli
altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed
economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi  alla
qualita' del servizio e  agli  investimenti  infrastrutturali,  della
situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per
gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi  in  relazione  alle
diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili,
nonche'  dei  risultati  della  eventuale  gestione  precedente   del
medesimo servizio  sotto  il  profilo  degli  effetti  sulla  finanza
pubblica, della qualita' del servizio offerto, dei costi  per  l'ente
locale e per  gli  utenti  e  degli  investimenti  effettuati.  Nella
valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri  enti
competenti tengono altresi' conto dei dati e delle  informazioni  che
emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.
  3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2  si  da'  conto,
prima dell'avvio della procedura  di  affidamento  del  servizio,  in
un'apposita  relazione  nella  quale  sono  evidenziate  altresi'  le
ragioni  e  la  sussistenza  dei  requisiti  previsti   dal   diritto
dell'Unione europea per la forma di  affidamento  prescelta,  nonche'
illustrati  gli  obblighi  di  servizio  pubblico  e   le   eventuali
compensazioni economiche, inclusi  i  relativi  criteri  di  calcolo,
anche al fine di evitare sovracompensazioni.
  4.  Al  fine  di  assicurare  la  realizzazione  degli   interventi
infrastrutturali necessari da parte  del  soggetto  affidatario,  nei
servizi pubblici locali a  rete,  gli  enti  di  governo  dell'ambito
integrano  la  relazione  di  cui  al  comma  3  allegando  il  piano
economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte
salve le disposizioni di settore, contiene anche la  proiezione,  per
il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi,  degli
investimenti e dei relativi finanziamenti.  Tale  piano  deve  essere
asseverato da un istituto di credito o da  una  societa'  di  servizi
iscritta   all'albo   degli   intermediari   finanziari   ai    sensi
dell'articolo 106 del testo unico di cui al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, o da  una  societa'  di  revisione  ai  sensi
dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da  revisori
legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
  5. E' vietata ogni forma di differenziazione  nel  trattamento  dei
gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario.
                               Art. 15
 
         Affidamento mediante procedura a evidenza pubblica
 
  1. Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano  i  servizi
di  interesse  economico  generale  di  livello  locale  secondo   la
disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile
in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso
a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi,  in
modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in
capo all'operatore.
                               Art. 16
 
                    Affidamento a societa' mista
 
  1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono  affidare  i
servizi di interesse economico generale di livello locale a  societa'
a  partecipazione  mista  pubblico-privata,  come  disciplinate   dal
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. In tali  casi,  il  socio
privato e' individuato secondo la procedura di  cui  all'articolo  17
del decreto legislativo n. 175 del 2016.
  2. L'ente locale puo'  cedere  in  tutto  o  in  parte  la  propria
partecipazione nelle societa' di cui al comma 1 mediante procedure  a
evidenza pubblica. Tale cessione non comporta  effetti  sulla  durata
delle concessioni e degli affidamenti in essere.
                               Art. 17
 
                   Affidamento a societa' in house
 
  1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono  affidare  i
servizi di interesse economico generale di livello locale a  societa'
in house, nei limiti e secondo le modalita' di cui alla disciplina in
materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n.  175
del 2016.
  2. Nel caso di affidamenti  in  house  di  importo  superiore  alle
soglie di rilevanza europea in materia di contratti  pubblici,  fatto
salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni,  gli
enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione  di
affidamento del servizio sulla base di  una  qualificata  motivazione
che dia espressamente conto delle  ragioni  del  mancato  ricorso  al
mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio,  illustrando,
anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui  agli  articoli
7, 8 e 9, i benefici per la collettivita'  della  forma  di  gestione
prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualita' del servizio,
ai costi dei  servizi  per  gli  utenti,  all'impatto  sulla  finanza
pubblica, nonche' agli obiettivi di universalita', socialita', tutela
dell'ambiente e accessibilita' dei servizi,  anche  in  relazione  ai
risultati  conseguiti  in  eventuali  pregresse  gestioni  in  house,
tenendo  conto  dei  dati  e  delle  informazioni  risultanti   dalle
verifiche periodiche di cui all'articolo 30.
  3. Il contratto di servizio e' stipulato  decorsi  sessanta  giorni
dall'avvenuta pubblicazione, ai  sensi  dell'articolo  31,  comma  2,
della deliberazione di affidamento alla societa' in  house  sul  sito
dell'ANAC. La disposizione di cui al  presente  comma  si  applica  a
tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a  evidenza  pubblica
di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in  materia  di
contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui  agli
articoli 32 e 35.
  4. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di  cui
al comma 2 e' allegato  un  piano  economico-finanziario  che,  fatte
salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base
triennale e per l'intero  periodo  di  durata  dell'affidamento,  dei
costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi  finanziamenti,
nonche' la specificazione dell'assetto  economico-patrimoniale  della
societa',   del   capitale   proprio   investito   e   dell'ammontare
dell'indebitamento, da aggiornare  ogni  triennio.  Tale  piano  deve
essere asseverato da un istituto di credito  o  da  una  societa'  di
servizi iscritta all'albo  degli  intermediari  finanziari  ai  sensi
dell'articolo 106 del testo unico di cui al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, o da  una  societa'  di  revisione  ai  sensi
dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da  revisori
legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
  5. L'ente locale  procede  all'analisi  periodica  e  all'eventuale
razionalizzazione previste dall'articolo 20 del  decreto  legislativo
n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del
medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e  della
qualita' dei servizi, giustificano il  mantenimento  dell'affidamento
del servizio a societa' in house, anche  in  relazione  ai  risultati
conseguiti nella gestione.
                               Art. 18
 
       Rapporti di partenariato con gli enti del Terzo settore
 
  1. In attuazione dei principi di solidarieta' e  di  sussidiarieta'
orizzontale, gli enti locali possono  attivare  con  enti  del  Terzo
settore rapporti di partenariato, regolati dal decreto legislativo  3
luglio 2017, n. 117, per la realizzazione di  specifici  progetti  di
servizio o di intervento  funzionalmente  riconducibili  al  servizio
pubblico locale di rilevanza economica.
  2. La scelta di cui al comma 1 deve  essere  motivata,  nell'ambito
della relazione di  cui  all'articolo  14,  comma  3,  con  specifico
riferimento  alla  sussistenza  delle  circostanze  che,   nel   caso
concreto, determinano  la  natura  effettivamente  collaborativa  del
rapporto e agli effettivi benefici che tale soluzione comporta per il
raggiungimento  di  obiettivi  di  universalita',   solidarieta'   ed
equilibrio di bilancio, nel rispetto  dei  principi  di  trasparenza,
imparzialita', partecipazione e parita' di trattamento.
  3. Le disposizioni del presente articolo  non  si  applicano  nelle
ipotesi in cui le risorse pubbliche da mettere a  disposizione  degli
enti  del  Terzo  settore  risultino,  complessivamente  considerate,
superiori al rimborso dei costi, variabili, fissi e durevoli previsti
ai fini dell'esecuzione del rapporto di partenariato.
                               Art. 19
 
                Durata dell'affidamento e indennizzo
 
  1. Fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento
e' fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione
della prestazione richiesta, in misura  proporzionata  all'entita'  e
alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario  e  comunque
in misura non superiore al periodo  necessario  ad  ammortizzare  gli
investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto
di servizio di cui all'articolo 24, in  conformita'  alla  disciplina
europea e nazionale in materia di contratti  pubblici.  Nel  caso  di
affidamento a societa' in house di  servizi  pubblici  locali  non  a
rete, la durata dello stesso non puo' essere superiore a cinque anni,
fatta salva la possibilita' per l'ente affidante di dare conto, nella
deliberazione di affidamento di cui all'articolo 17, comma  2,  delle
ragioni che giustificano una durata superiore al fine  di  assicurare
l'ammortamento degli  investimenti,  secondo  quanto  asseverato  nel
piano economico-finanziario di cui all'articolo 17, comma 4.
  2. Fatte salve le discipline di settore e nel rispetto del  diritto
dell'Unione europea, in caso di durata dell'affidamento inferiore  al
tempo  necessario  ad  ammortizzare  gli  investimenti  indicati  nel
contratto di servizio ovvero in caso  di  cessazione  anticipata,  e'
riconosciuto in favore del gestore uscente un indennizzo, da porre  a
carico del subentrante, pari al valore contabile  degli  investimenti
non ancora integralmente ammortizzati, rivalutato in base agli indici
ISTAT e  al  netto  di  eventuali  contributi  pubblici  direttamente
riferibili agli investimenti stessi.
                               Art. 20
 
                           Tutele sociali
 
  1.  I  bandi  di  gara,  gli  avvisi  o  la  deliberazione  di  cui
all'articolo 17, comma 2, assicurano, nel rispetto del  principio  di
proporzionalita', la tutela  occupazionale  del  personale  impiegato
nella precedente  gestione,  anche  mediante  l'impiego  di  apposite
clausole sociali, secondo  la  disciplina  in  materia  di  contratti
pubblici.
Titolo IV
Disciplina delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
patrimoniali

                               Art. 21
 
     Gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
 
  1. Gli enti competenti  all'organizzazione  del  servizio  pubblico
locale individuano  le  reti,  gli  impianti  e  le  altre  dotazioni
patrimoniali essenziali alla gestione del servizio.  L'individuazione
avviene in sede di affidamento della gestione del servizio ovvero  in
sede di affidamento della gestione delle reti, degli impianti e delle
altre dotazioni, qualora  questa  sia  separata  dalla  gestione  del
servizio.
  2. Fermi restando i vigenti regimi  di  proprieta',  le  reti,  gli
impianti  e  le  altre  dotazioni   patrimoniali   essenziali,   come
individuati ai sensi del comma 1, sono destinati  alla  gestione  del
servizio pubblico per l'intero periodo di utilizzabilita' fisica  del
bene e gli enti locali non ne possono  cedere  la  proprieta',  salvo
quanto previsto dal comma 5.
  3. Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore,  la
gestione  delle  reti,  degli  impianti  e  delle   altre   dotazioni
patrimoniali essenziali  puo'  essere  affidata  separatamente  dalla
gestione   del   servizio,   garantendo   l'accesso   equo   e    non
discriminatorio alle reti,  agli  impianti  e  alle  altre  dotazioni
patrimoniali essenziali a tutti i soggetti legittimati all'erogazione
del servizio.
  4. Qualora sia separata dalla gestione del  servizio,  la  gestione
delle reti, degli  impianti  e  delle  altre  dotazioni  patrimoniali
essenziali e' affidata dagli enti competenti secondo le modalita'  di
cui all'articolo 14, comma 1, lettere a), b) e c).
  5. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in  cui  non
sia  vietato  dalle  normative  di  settore,  possono  conferire   la
proprieta' delle  reti,  degli  impianti,  e  delle  altre  dotazioni
patrimoniali a societa'  a  capitale  interamente  pubblico,  che  e'
incedibile. Tali societa' pongono le reti, gli impianti  e  le  altre
dotazioni patrimoniali a disposizione dei  gestori  incaricati  della
gestione del servizio o, ove  prevista  la  gestione  separata  della
rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di  un  canone  stabilito
dalla competente autorita' di settore, ove  prevista,  o  dagli  enti
locali. Alle  societa'  di  cui  al  presente  comma  che  abbiano  i
requisiti delle societa' in house, gli enti locali possono  assegnare
la gestione delle reti ai sensi dell'articolo 14,  comma  1,  lettera
c).
                               Art. 22
 
             Esecuzione di lavori connessi alla gestione
 
  1. Qualora la gestione della rete, degli  impianti  o  delle  altre
dotazioni patrimoniali, separata o  integrata  con  la  gestione  dei
servizi, sia affidata con una delle modalita' di cui all'articolo 14,
comma 1, il soggetto  gestore  affida  la  realizzazione  dei  lavori
connessi alla gestione della  rete,  degli  impianti  o  delle  altre
dotazioni patrimoniali secondo le modalita' previste dalla disciplina
in materia dei contratti pubblici, fatta  salva  la  possibilita'  di
realizzarli direttamente nella ipotesi  in  cui  l'affidamento  abbia
avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete  sia
l'esecuzione dei lavori e il gestore sia qualificato ai  sensi  della
normativa vigente.
  2. Nei casi in cui la gestione della rete, degli impianti  o  delle
altre dotazioni patrimoniali, separata o integrata  con  l'erogazione
dei servizi, risulti affidata, alla data di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  con  modalita'   diverse   da   quelle   previste
dall'articolo  14,   comma   1,   i   soggetti   gestori   provvedono
all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete,
degli impianti o delle altre  dotazioni  patrimoniali  esclusivamente
secondo  le  modalita'  previste  dalla  disciplina  in  materia   di
contratti pubblici.
                               Art. 23
 
Regime del subentro in caso di scadenza dell'affidamento o cessazione
                             anticipata
 
  1. Alla scadenza del periodo di affidamento o in caso di cessazione
anticipata,  all'esito  del  nuovo  affidamento,  il  nuovo   gestore
subentra nella disponibilita' delle reti degli impianti e delle altre
dotazioni patrimoniali essenziali per lo svolgimento del servizio. Si
applicano le disposizioni in tema di indennizzo del  gestore  uscente
di cui all'articolo 19, comma 2.
Titolo V
Regolazione del rapporto di pubblico servizio, vigilanza e tutela
dell'utenza

                               Art. 24
 
                        Contratto di servizio
 
  1. I rapporti tra gli enti affidanti e i  soggetti  affidatari  del
servizio pubblico,  nonche'  quelli  tra  gli  enti  affidanti  e  le
societa' di  gestione  delle  reti,  degli  impianti  e  delle  altre
dotazioni patrimoniali essenziali, sono regolati da un  contratto  di
servizio che, nei casi di ricorso a procedure a evidenza pubblica, e'
redatto sulla base dello schema allegato alla documentazione di gara.
  2. Il contratto, nel rispetto dei principi  del  presente  decreto,
contiene previsioni  dirette  ad  assicurare,  per  tutta  la  durata
dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico,
nonche' l'equilibrio  economico-finanziario  della  gestione  secondo
criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello
stato  delle  infrastrutture  e  della  qualita'  delle   prestazioni
erogate.
  3. Fatto salvo quanto previsto  dalle  discipline  di  settore,  il
contratto di servizio contiene clausole relative almeno  ai  seguenti
aspetti:
    a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
    b) la durata del rapporto contrattuale;
    c) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei
servizi,  nonche'   l'obbligo   di   raggiungimento   dell'equilibrio
economico-finanziario della gestione;
    d) gli obblighi di servizio pubblico;
    e) le condizioni economiche del rapporto, incluse le modalita' di
determinazione delle eventuali compensazioni economiche  a  copertura
degli obblighi di servizio pubblico e  di  verifica  dell'assenza  di
sovracompensazioni;
    f) gli strumenti di monitoraggio sul corretto  adempimento  degli
obblighi contrattuali, ivi compreso  il  mancato  raggiungimento  dei
livelli di qualita';
    g)  gli  obblighi  di  informazione  e  di  rendicontazione   nei
confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al  controllo
e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento  agli  obiettivi
di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e  al
raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi;
    h) la previsione delle penalita' e delle ipotesi  di  risoluzione
del contratto in caso di grave e ripetuta violazione  degli  obblighi
contrattuali o di altri inadempimenti che precludono la  prosecuzione
del rapporto;
    i) l'obbligo di mettere a disposizione i dati e  le  informazioni
prodromiche alle successive procedure di affidamento;
    l) le modalita' di risoluzione delle controversie con gli utenti;
    m) le garanzie finanziarie e assicurative;
    n) la disciplina del recesso e  delle  conseguenze  derivanti  da
ogni ipotesi di cessazione  anticipata  dell'affidamento,  nonche'  i
criteri per la determinazione degli indennizzi;
    o)  l'obbligo  del  gestore  di  rendere   disponibili   all'ente
affidante i dati acquisiti e generati  nella  fornitura  dei  servizi
agli utenti, ai sensi dell'articolo 50-quater del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82.
  4. Fatto salvo quanto previsto dalle  discipline  di  settore,  per
quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale  dell'utente,
nel contratto di cui al comma 1 sono regolati  i  seguenti  ulteriori
elementi:
    a) la struttura, i livelli e le modalita' di aggiornamento  delle
tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;
    b)  gli  indicatori  e  i  livelli  ambientali,   qualitativi   e
quantitativi delle prestazioni da erogare,  definiti  in  termini  di
livelli specifici e di livelli generali, e i  relativi  obiettivi  di
miglioramento, inclusi quelli volti a garantire un  migliore  accesso
al servizio da parte delle persone diversamente abili;
    c)  l'indicazione  delle  modalita'  per  proporre  reclamo   nei
confronti dei gestori, nonche' delle modalita'  e  dei  tempi  con  i
quali devono essere comunicati i relativi esiti agli utenti;
    d) le modalita' di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei
livelli qualitativi del servizio  e  delle  condizioni  generali  del
contratto;
  5. Al contratto  di  servizio  sono  allegati  il  programma  degli
investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi di  cui
al comma 4, il programma di esercizio.
                               Art. 25
 
       Carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori
 
  1. Il gestore del servizio pubblico locale di  rilevanza  economica
redige e aggiorna la carta dei servizi di cui all'articolo  2,  comma
461, lettera a), della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  corredata
altresi' delle informazioni relative alla composizione della tariffa,
e la pubblica sul proprio sito internet.
  2. Il gestore da' adeguata pubblicita', anche a mezzo  del  proprio
sito internet, nel rispetto delle regole sui segreti commerciali e le
informazioni confidenziali delle imprese, del  livello  effettivo  di
qualita' dei servizi offerti, del livello annuale degli  investimenti
effettuati   e   della   loro   programmazione   fino   al    termine
dell'affidamento, con modalita' che  assicurino  la  comprensibilita'
dei relativi atti e dati.
                               Art. 26
 
                               Tariffe
 
  1. Fatte salve le competenze delle autorita' di  regolazione  e  le
disposizioni contenute nelle norme di  settore,  gli  enti  affidanti
definiscono le tariffe dei  servizi  in  misura  tale  da  assicurare
l'equilibrio   economico-finanziario   dell'investimento   e    della
gestione, nonche' il perseguimento  di  recuperi  di  efficienza  che
consentano la riduzione dei costi a carico  della  collettivita',  in
armonia  con  gli  obiettivi  di   carattere   sociale,   di   tutela
dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto  della
legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia.
  2. Per la determinazione della  tariffa  si  osservano  i  seguenti
criteri:
    a) correlazione tra costi  efficienti  e  ricavi  finalizzata  al
raggiungimento  dell'equilibrio   economico   e   finanziario   della
gestione,  previa  definizione  e  quantificazione  degli  oneri   di
servizio pubblico e degli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
    b) equilibrato rapporto tra  finanziamenti  raccolti  e  capitale
investito;
    c) valutazione dell'entita'  dei  costi  efficienti  di  gestione
delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della  qualita'
del servizio;
    d)  adeguatezza  della  remunerazione  del  capitale   investito,
coerente con le prevalenti condizioni di mercato.
  3. Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, gli
enti affidanti possono prevedere  tariffe  agevolate  per  specifiche
categorie di utenti in condizione di disagio economico  o  sociale  o
diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore
dei gestori.
  4.  Allo  scopo  di  conseguire  il  graduale  miglioramento  della
qualita' e dell'efficienza  dei  servizi,  gli  enti  affidanti,  nel
rispetto  delle  discipline  di  settore,  fissano  le  modalita'  di
aggiornamento delle tariffe con metodo del «price cap», da intendersi
come limite massimo per la  variazione  di  prezzo,  sulla  base,  in
particolare, dei seguenti parametri:
    a) tasso di inflazione programmata;
    b) incremento per i nuovi investimenti effettuati;
    c) obiettivo di recupero di efficienza prefissato;
    d)  obiettivi  di  qualita'  del  servizio  prefissati,  definiti
secondo parametri misurabili.
  5. Gli enti affidanti possono prevedere che  l'aggiornamento  della
tariffa sia effettuato con metodi diversi da quello di cui al comma 4
nelle ipotesi in cui, in relazione alle caratteristiche del servizio,
tale scelta risulti, sulla base di adeguata motivazione, maggiormente
funzionale al raggiungimento degli obiettivi di  miglioramento  della
qualita' e dell'efficienza del servizio.
                               Art. 27
 
                        Vicende del rapporto
 
  1. Le modifiche durante il  periodo  di  efficacia,  la  cessazione
anticipata e la risoluzione del rapporto contrattuale sono consentite
nei limiti e secondo le modalita' previste  dal  diritto  dell'Unione
europea e dalla disciplina in materia di contratti pubblici.
  2. In caso di ricorso all'affidamento in house gli aggiornamenti  e
le modifiche del  contratto  di  servizio  devono  essere  asseverati
secondo le modalita' di cui all'articolo 17, comma 4.
  3. E' in ogni caso fatto salvo il  potere  dell'ente  affidante  di
risolvere anticipatamente il rapporto in caso di grave  inadempimento
agli obblighi di servizio pubblico e alle obbligazioni  previste  dal
contratto di servizio.
                               Art. 28
 
                Vigilanza e controlli sulla gestione
 
  1. Fatte salve le competenze delle autorita' di  regolazione  e  le
discipline di settore, gli enti locali e gli  altri  enti  competenti
esercitano la vigilanza sulla gestione.
  2. La vigilanza sulla gestione  e'  effettuata  sulla  base  di  un
programma  di  controlli  finalizzato  alla  verifica  del   corretto
svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia
di  attivita',  dell'estensione   territoriale   di   riferimento   e
dell'utenza a cui i servizi sono destinati.
  3. Ai fini del  presente  articolo,  il  gestore  ha  l'obbligo  di
fornire all'ente affidante  i  dati  e  le  informazioni  concernenti
l'assolvimento degli obblighi contenuti nel  contratto  di  servizio.
L'inadempimento agli obblighi informativi posti in  capo  al  gestore
costituisce oggetto di specifiche penalita' contrattuali.
  4. L'ente affidante, nel  rispetto  della  disciplina  sui  segreti
commerciali e sulle informazioni confidenziali  delle  imprese,  puo'
rendere pubblici i dati e le informazioni di cui al comma 3.
                               Art. 29
 
                     Rimedi non giurisdizionali
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore l'utente
puo' promuovere la  risoluzione  extragiudiziale  delle  controversie
presso gli organismi e in base alle procedure di cui  alla  Parte  V,
titolo II-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
                               Art. 30
 
Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici
                               locali
 
  1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con  popolazione
superiore a 5.000  abitanti,  nonche'  le  citta'  metropolitane,  le
province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio  ambito
o bacino del servizio, effettuano  la  ricognizione  periodica  della
situazione  gestionale  dei  servizi  pubblici  locali  di  rilevanza
economica nei rispettivi territori.  Tale  ricognizione  rileva,  per
ogni servizio affidato, il concreto  andamento  dal  punto  di  vista
economico, della qualita' del servizio e del rispetto degli  obblighi
indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo  conto
anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La
ricognizione rileva altresi' la misura del ricorso all'affidamento  a
societa' in house, oltre che gli oneri e i  risultati  in  capo  agli
enti affidanti.
  2. La ricognizione di cui al comma 1 e'  contenuta  in  un'apposita
relazione ed e' aggiornata  ogni  anno,  contestualmente  all'analisi
dell'assetto delle societa' partecipate di cui  all'articolo  20  del
decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi  affidati  a
societa'  in  house,  la  relazione  di  cui  al  periodo  precedente
costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo  20
del decreto legislativo n. 175 del 2016.
  3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui  al  primo
periodo e' effettuata entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto.
                               Art. 31
 
               Trasparenza nei servizi pubblici locali
 
  1. Al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilita' degli
atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione  dei  servizi
pubblici locali di rilevanza economica, gli enti locali  redigono  la
deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, la  relazione  di  cui
all'articolo 14, comma 3, la deliberazione di  cui  all'articolo  17,
comma 2 e la relazione di cui all'articolo 30, comma 2, tenendo conto
degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9.
  2. Gli atti di cui al comma 1  e  il  contratto  di  servizio  sono
pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e
trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro  immediata
pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita  sezione
denominata «Trasparenza dei  servizi  pubblici  locali  di  rilevanza
economica  -  Trasparenza  SPL»,  dando  evidenza   della   data   di
pubblicazione.
  3. I medesimi  atti  sono  resi  accessibili  anche  attraverso  la
piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che  costituisce
punto di accesso unico per gli atti e  i  dati  relativi  ai  servizi
pubblici locali di rilevanza economica attraverso il collegamento  al
luogo di prima pubblicazione di cui al comma 2.
  4. Sulla piattaforma unica della trasparenza gestita dall'ANAC sono
anche resi accessibili, secondo le modalita' di cui al comma 3:
    a) gli ulteriori dati relativi  ai  servizi  pubblici  locali  di
rilevanza  economica  contenuti  nella  banca  dati   nazionale   sui
contratti pubblici;
    b) le rilevazioni periodiche in  materia  di  trasporto  pubblico
locale pubblicate dall'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
    c) gli atti e gli indicatori cui agli articoli 7, 8 e 9, nonche',
ove disponibili, le informazioni sugli effettivi livelli di  qualita'
conseguiti dai gestori pubblicati  dalle  autorita'  di  settore  sui
propri siti istituzionali.
  5. Gli atti e  i  dati  di  cui  al  presente  articolo  sono  resi
disponibili dall'ente che li produce in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
  6. Gli enti locali, le amministrazioni statali,  le  Regioni  e  le
Autorita' di regolazione hanno accesso alla piattaforma dell'ANAC, ai
sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,
anche al fine di esercitare  i  poteri  di  verifica  e  monitoraggio
rispettivamente attribuiti dalla normativa vigente.
Titolo VI
Disposizioni finali

                               Art. 32
 
              Disposizioni di coordinamento in materia
                    di trasporto pubblico locale
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  dal  titolo  I  e  dal  diritto
dell'Unione europea, al settore del trasporto pubblico locale trovano
diretta applicazione le disposizioni di  cui  al  titolo  III,  fatto
salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nonche' gli articoli 29, 30  e
31.
  2. Ai fini della scelta delle modalita' di gestione  e  affidamento
del servizio, si tiene anche conto di quelle indicate dalla normativa
europea di settore, nei casi e  nei  limiti  dalla  stessa  previsti,
ferma restando l'applicabilita' dell'articolo  14,  commi  2  e  3  e
dell'articolo 17.
  3. Ai  fini  della  tutela  occupazionale  dei  lavoratori  di  cui
all'articolo 20 nonche' dell'applicazione delle disposizioni  di  cui
al titolo II e al titolo IV e V, si tiene conto anche  della  vigente
disciplina di settore.
  4. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di  cui  all'articolo  7,
paragrafo 1 regolamento (CE) del Parlamento Europeo e  del  Consiglio
del 23 ottobre 2007, n. 1370, gli enti locali  possono  integrare  la
relazione di cui all'articolo 30 del presente decreto con i contenuti
previsti dal predetto articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n.
1370 del 2007.
                               Art. 33
 
Disposizioni di coordinamento in materia  di  servizio  idrico  e  di
                     gestione dei rifiuti urbani
 
  1. Ai fini della piena attuazione degli impegni contenuti nel Piano
nazionale di ripresa e resilienza, l'articolo  6,  comma  2,  non  si
applica alle partecipazioni degli enti  di  Governo  dell'ambito  del
servizio idrico integrato di  cui  all'articolo  147,  comma  1,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'ambito  dei  servizi
di  gestione  dei  rifiuti  urbani   di   cui   all'articolo   3-bis,
comma 1-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e  all'articolo
200, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 152  del  2006,  in
relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto.
  2. Al fine di consentire l'attuazione di Piani di ambito in via  di
definizione, l'articolo 6, comma 2, si  applica  alle  partecipazioni
degli enti di  governo  dell'ambito  del  servizio  di  gestione  dei
rifiuti  urbani  di  cui  all'articolo  3-bis,   comma   1-bis,   del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e all'articolo 200, comma 1, del
predetto decreto legislativo n. 152 del  2006,  a  decorrere  dal  30
marzo 2023. Nei predetti casi, agli enti  di  governo  di  ambito  si
applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 6, comma 3.
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 147,  comma  2-ter,
del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  la  gestione  in
economia o mediante aziende speciali,  consentita  nei  casi  di  cui
all'articolo  14,  comma  1,  lettera  d),  e'  altresi'  ammessa  in
relazione  alle  gestioni  in  forma  autonoma  del  servizio  idrico
integrato di cui all'articolo 147, comma 2-bis, lettere a) e b),  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  conformi  alla  normativa
vigente.
                               Art. 34
 
        Disposizioni di coordinamento in materia di farmacie
 
  1.  Il  rinvio  operato   dal   primo   comma,   secondo   periodo,
dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, alle modalita'  di
gestione di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142,  e'  da  intendersi
riferito alle corrispondenti norme del Capo II  del  Titolo  III  del
presente decreto.
  2. In caso di affidamento della gestione a societa' in house ovvero
a capitale misto, di cui, rispettivamente, agli articoli 16 e 17  del
decreto  legislativo  n.  175  del  2016,  trovano   in   ogni   caso
applicazione le previsioni di cui all'articolo 3, commi da 30  a  32,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
                               Art. 35
 
Disposizioni di coordinamento in materia di servizi di  distribuzione
              dell'energia elettrica e del gas naturale
 
  1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi
di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale,  i  quali
restano  disciplinati  dalle  rispettive  disposizioni   di   settore
attuative del diritto dell'Unione europea.
                               Art. 36
 
              Disposizioni di coordinamento in materia
                   di impianti di trasporti a fune
 
  1. Le disposizioni del  presente  decreto  non  si  applicano  agli
impianti di trasporti a fune per la mobilita'  turistico-sportiva  in
aree montane.
                               Art. 37
 
        Abrogazioni e ulteriori disposizioni di coordinamento
 
  1. Sono abrogati:
    a) l'articolo 1, comma 1, numeri 8), 10), 11) e  17),  del  regio
decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
    b) gli articoli 112, 113 e  117,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267;
    c) l'articolo 35, commi 6, 7, 9, 10 e 11, della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
    d) l'articolo 2, commi 28 e 38, della legge 24 dicembre 2007,  n.
244;
    e) l'articolo 2, comma 29-bis, del decreto legislativo 16 gennaio
2008, n. 4;
    f) l'articolo 3-bis, comma 1-bis, quarto, quinto e sesto periodo,
del  decreto-legge  13  agosto  2011,   n.   138,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
    g) gli articoli 8, 25, commi 6 e 7, e 26-bis del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2012, n. 27;
    h) l'articolo 34, commi  20,  21,  e  25,  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221.
  2. All'articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge  n.  138  del
2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011,  il
terzo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Le  deliberazioni  degli
enti di governo di cui  al  comma  1  sono  validamente  assunte  nei
competenti  organi  degli  stessi  senza  necessita'   di   ulteriori
deliberazioni, preventive o successive da parte  degli  organi  degli
enti locali.».
                               Art. 38
 
                 Clausola di invarianza finanziaria
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
previsti dal presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
                               Art. 39
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il 31 dicembre 2022.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
 
    Dato a Roma, addi' 23 dicembre 2022
 
                             MATTARELLA
 
                                Meloni, Presidente del Consiglio  dei
                                ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio

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