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Decreto, 27/12/2022
Decreto 27 dicembre 2022, recante Procedura accesso Fondo opere indifferibili.
(GU n.9 del 12-1-2023)
Decreto
Materia: appalti / disciplina

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 dicembre 2022

Procedura accesso Fondo opere indifferibili.
(GU n.9 del 12-1-2023)

 
                       IL RAGIONIERE GENERALE
                             DELLO STATO
 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante nuove norme sul procedimento amministrativo;
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il Dispositivo  per  la
ripresa e  la  resilienza  «Recovery  and  resilience  facility»  (di
seguito il regolamento RRF);
  Visto il  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,  n.  101  recante  «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.»;
  Visto il decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito  con
modificazioni dalla legge 15 luglio  2022,  n.  91,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina, ed in  particolare  l'art.  26,
recante «Disposizioni urgenti  in  materia  di  appalti  pubblici  di
lavori»;
  Visto in particolare l'art. 26, commi 2, 3, 6, 7,  7-bis,  7-ter  e
13, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;
  Visto il comma 7 del menzionato art. 26 del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, con il quale e' istituto nello stato di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze  il  «Fondo  per  l'avvio  di
opere indifferibili», con una dotazione di 1.500 milioni di euro  per
l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro  per
l'anno 2026;
  Visto l'art. 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto del  2022,  n.
115 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022,  n.
142, ai sensi del quale «Il Fondo di cui al comma 7  e'  incrementato
di complessivi 1.300 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro  per
l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 245 milioni di euro
per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni  di
euro per  l'anno  2026  e  235  milioni  di  euro  per  l'anno  2027.
L'incremento di cui al  primo  periodo  e'  destinato  quanto  a  900
milioni agli interventi del  Piano  nazionale  per  gli  investimenti
complementari al PNRR, di cui all' art. 1 del decreto-legge 6  maggio
2021, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  luglio
2021, n. 101, e quanto a 400 milioni per la realizzazione delle opere
di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge  8  maggio  2020,  n.  31,
secondo  le  modalita'  definite  ai  sensi   del   comma   7-bis   e
relativamente alle procedure di affidamento  di  lavori  delle  opere
avviate successivamente alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto e fino al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione  deve  essere
ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le  eventuali  risorse  eccedenti
l'importo finalizzato agli interventi  di  cui  al  secondo  periodo,
rimangono nella disponibilita' del Fondo  per  essere  utilizzate  ai
sensi dei commi 7 e seguenti.»;
  Visto, altresi', l'art. 29, commi  2  e  4,  del  decreto-legge  23
settembre 2022, n. 144, ai sensi del quale, gli enti locali attuatori
degli  interventi  del   Piano   nazionale   per   gli   investimenti
complementari al Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)
finanziati con risorse di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), numero
1), lettera c), numeri 12)  e  13)  e  lettera  d),  numero  1),  del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  1°  luglio  2021,  n.  101,  considerano  come  importo
preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta  a  quello  attribuito
con il provvedimento di assegnazione, l'ammontare di risorse pari  al
15 per cento dell'importo gia' assegnato dal predetto  provvedimento.
Le risorse preassegnate sono poste a carico delle risorse autorizzate
dal citato art. 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115,
nei limiti degli stanziamenti annuali disponibili;
  Visto il comma 2 dell'art. 10  del  decreto-legge  n.  176  del  18
novembre  2022  ai  sensi  del  quale   «Alle   stazioni   appaltanti
destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC che, pur in possesso
dei requisiti, non hanno avuto accesso al fondo di cui  all'art.  26,
comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.  91,  e  non  risultano
beneficiarie  delle  preassegnazioni   di   cui   all'art.   29   del
decreto-legge  23   settembre   2022,   n.   144,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175,  e  dell'art.  7
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022,  ma
che comunque procedano entro il  31  dicembre  2022  all'avvio  delle
procedure di affidamento dei lavori ricorrendo a risorse  diverse  da
quelle di cui al comma 6 del citato art. 26 del decreto-legge  n.  50
del 2022 possono essere assegnati contributi, a valere sulle  risorse
residue disponibili al termine della procedura di assegnazione  delle
risorse del fondo, finalizzati a fronteggiare gli incrementi di costo
derivanti dall'aggiornamento dei prezzari di cui ai commi 2 e  3  del
citato art. 26. Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto  sono  individuate  le  modalita'   di
attuazione del presente comma»;
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici», e successive modifiche  e  integrazioni,  in
attuazione delle direttive nn. 2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, recante regolamento di  esecuzione  ed  attuazione  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  recante  «Codice  dei  contratti
pubblici»;
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera  a)  del  decreto  legislativo  29
dicembre  2011,  n.  229,  in  cui  si  prevede  l'obbligo   per   le
amministrazioni  pubbliche  di  detenere  ed  alimentare  un  sistema
gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio
della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;
  Visto l'art. 1, comma 1043, legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  che
prevede,  al  fine  di  supportare  le  attivita'  di  gestione,   di
monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti  del
Next generation EU, che il Ministero dell'economia e delle finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa  e  rende
disponibile un apposito sistema informatico;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12  settembre  2022,
n. 213, con il quale si disciplinano le modalita' di accesso al Fondo
per l'avvio di opere indifferibili;
  Tenuto conto che la dotazione del Fondo di cui all'art.  26,  comma
7, del decreto-legge n. 50 del 2022, come rifinanziato dall'art.  34,
comma 1, del decreto-legge 9 agosto del  2022,  n.  115,  e'  pari  a
complessivi 8.800 milioni  di  euro,  di  cui  900  milioni  di  euro
destinati al Piano nazionale per gli  investimenti  complementari  al
PNRR e 400  milioni  di  euro  agli  interventi  relativi  ai  giochi
olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026;
  Tenuto conto che il disegno di legge: «Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario  2023  e  bilancio  pluriennale  per  il
triennio 2023-2025», gia' approvato dalla Camera dei  deputati  (Atto
Camera 643) e in corso di esame  al  Senato  della  Repubblica  (Atto
Senato 442), ai commi 500 e 501 prevede la  riduzione  per  l'importo
complessivo di 400 milioni di euro della  dotazione  del  «Fondo  per
l'avvio di opere indifferibili» destinato alle opere di cui  all'art.
3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, che, pertanto, viene
prudenzialmente accantonato;
  Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 160 del  18
novembre 2022 con il quale sono stati approvati gli allegati 1  e  2,
contenenti gli elenchi degli  interventi  oggetto  delle  domande  di
accesso al Fondo per l'avvio delle opere  indifferibili  i  cui  dati
sono stati validati dalle amministrazioni statali istanti  e  per  le
quali  si  e'  proceduto  all'assegnazione  delle  risorse,   nonche'
l'allegato 3, che riporta i dati sintetici e l'ammontare  complessivo
delle risorse assegnate a ciascun ambito prioritario per  complessivi
8.074.778.168,50 euro;
  Tenuto conto che le  risorse  residue  del  Fondo  che  si  rendono
disponibili per essere destinate alla  procedura  prevista  dall'art.
10, comma 2, del decreto-legge n. 176  del  2022,  al  termine  della
procedura di assegnazione, al netto del descritto  accantonamento  di
400 milioni di euro, sono pari a 325.221.831,50 euro;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
                               Oggetto
 
  1.  Il  presente  decreto  disciplina,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili del Fondo di cui all'art. 26, comma 7, del  decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
luglio 2022, n. 91, la procedura di assegnazione  delle  risorse  del
predetto Fondo ai  soggetti  indicati  dall'art.  10,  comma  2,  del
decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, i quali, pur in possesso  dei
requisiti, non hanno avuto accesso al predetto Fondo e non  risultano
beneficiari  delle   preassegnazioni   di   cui   all'art.   29   del
decreto-legge  23   settembre   2022,   n.   144,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175,  e  dell'art.  7
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022.
                               Art. 2
 
                        Requisiti di accesso
 
  1. Alle risorse di cui all'art. 1 accedono le  stazioni  appaltanti
titolari di CUP relativi ad interventi  finanziati,  in  tutto  o  in
parte, con le risorse previste  dal  PNRR  o  del  PNC,  che  abbiano
proceduto, nel periodo 18  maggio  2022  -  31  dicembre  2022,  alla
pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura
di  gara,  ovvero  all'invio  delle  lettere  di  invito  che   siano
finalizzate  all'affidamento  di   lavori   nonche'   all'affidamento
congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi  lavori,  anche
sulla base di progetti di fattibilita' tecnica ed economica, ai sensi
dell'art. 48, comma 5, del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108.
  2. I soggetti di cui al comma 1 devono aver provveduto a far fronte
al maggior fabbisogno derivante dall'applicazione dell'art. 26, commi
2  e  3,  del  decreto-legge  n.  50  del  2022,   al   netto   delle
disponibilita' derivanti dall'applicazione dell'art. 26, comma 6, del
medesimo decreto-legge  n.  50  del  2022,  con  risorse  finanziarie
proprie o con risorse finanziarie dell'ente locale.
                               Art. 3
 
           Termini, contenuti e modalita' di presentazione
                    delle domande e delle istanze
 
  1.  Fermi  restando  i  requisiti  di  cui  all'art.  2,  ai   fini
dell'assegnazione delle risorse residue  disponibili  del  Fondo,  le
stazioni appaltanti titolari di CUP presentano le domande di  accesso
dal  quinto  giorno  al  venticinquesimo   giorno   successivo   alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del
presente decreto.
  2. La domanda  di  accesso  al  Fondo  deve  contenere  i  seguenti
elementi:
    a) per gli interventi  relativi  al  PNRR  e  con  riguardo  alle
singole linee di intervento:
      i. gli estremi della missione/componente che finanzia l'opera o
l'investimento e la milestone o target al cui conseguimento concorre,
con il relativo cronoprogramma finanziario;
      ii. l'Amministrazione/Soggetto responsabile dell'attuazione;
      iii. i dati anagrafici completi  dell'opera/intervento  per  il
quale si chiede il  contributo  del  Fondo,  rilevabili  sul  sistema
informatico Regis;
      iv. lo stato procedurale in corso di  espletamento,  rilevabile
dal cronoprogramma procedurale registrato sul sistema Regis;
      v. la  data  di  avvenuta  pubblicazione  del  bando  di  gara,
dell'avviso di indizione o trasmissione della  lettera  di  invito  a
presentare  offerte  entro  il  31  dicembre  2022,  risultante   dal
cronoprogramma  procedurale  dell'intervento/opera   registrato   sul
sistema Regis, ovvero, se diversa, indicata  dall'amministrazione  in
sede di presentazione dell'istanza di accesso al Fondo;
      vi.  l'importo  del  fabbisogno   emergente   dall'applicazione
dell'art. 26, commi 2 e 3 del decreto- legge n. 50 del 2022,  nonche'
delle  risorse  finanziarie  proprie  o  delle  risorse   finanziarie
dell'ente locale utilizzate per far fronte al medesimo  fabbisogno  e
consentire l'avvio della procedura di affidamento nei termini di  cui
al precedente punto v.;
      vii. l'entita' delle risorse finanziarie di  cui  all'art.  26,
comma 6, del decreto-legge n. 50/2022, indicando distintamente quelle
derivanti dalla rimodulazione delle somme  a  disposizione  e  quelle
relative ad altri interventi ultimati di  competenza  delle  medesime
stazioni appaltanti;
      viii.  l'attestazione  che  il  fabbisogno  finanziario  derivi
esclusivamente dall'applicazione dei commi 2 e  3  dell'art.  26  del
citato decreto-legge n. 50 del 2022;
      ix. l'importo richiesto a valere sulle disponibilita' del Fondo
e le annualita' di utilizzo, non oltre il 30 giugno 2026.
    b) per gli interventi relativi al PNC:
      i. il CUP;
      ii. il cronoprogramma procedurale e finanziario;
      iii. l'indicazione:
        a. della data di avvenuta pubblicazione del  bando  di  gara,
dell'avviso di indizione o trasmissione della  lettera  di  invito  a
presentare  offerte  entro  il  31  dicembre  2022,  risultante   dal
cronoprogramma procedurale registrato  sui  sistemi  informativi  del
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  ovvero,  se
diversa,  indicata  dall'amministrazione  in  sede  di  presentazione
dell'istanza di accesso al Fondo;
        b. dell'ultimazione  dell'intervento  entro  il  31  dicembre
2026;
        c. del finanziamento integrale con  indicazione  delle  fonti
finanziarie e dei relativi importi;
        d. del fabbisogno emergente a seguito  dell'applicazione  dei
commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto-legge n. 50  del  2022,  nonche'
delle  risorse  finanziarie  proprie  o  delle  risorse   finanziarie
dell'ente locale utilizzate per far fronte al medesimo  fabbisogno  e
consentire l'avvio della procedura di affidamento nei termini di  cui
al precedente punto a);
      iv. l'entita' delle risorse finanziarie  di  cui  all'art.  26,
comma 6, del decreto-legge n. 50/2022, indicando distintamente quelle
derivanti dalla rimodulazione delle somme  a  disposizione  e  quelle
relative ad altri interventi ultimati di  competenza  delle  medesime
stazioni appaltanti;
      v. l'entita' del  contributo  finanziario  richiesto  a  valere
sulle risorse del Fondo con  relativa  indicazione  delle  annualita'
nelle quali dovranno essere utilizzate;
      vi.  l'attestazione  che  il  fabbisogno   finanziario   derivi
esclusivamente dall'applicazione dei commi 2 e  3  dell'art.  26  del
citato decreto-legge n. 50 del 2022;
  3. A seguito della  presentazione  delle  domande  da  parte  delle
stazioni appaltanti, le amministrazioni statali  per  gli  interventi
dalle stesse finanziati o rientranti nei  programmi  di  investimento
dei quali risultano titolari procedono alla verifica istruttoria  sul
contenuto delle domande e, entro e non oltre dieci giorni dal termine
previsto per la presentazione delle domande, presentano l'istanza  al
Ministero dell'economia e delle finanze.
  4. La presentazione delle domande e delle  istanze  di  accesso  al
Fondo avviene mediante l'apposita piattaforma informatica gia' in uso
presso il  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  e
secondo   le   indicazioni   fornite   dal   medesimo    Dipartimento
nell'Allegato «Guida operativa» al presente decreto.
                               Art. 4
 
                  Verifica delle istanze, procedura
                    di assegnazione delle risorse
 
  1. A seguito della presentazione delle istanze di accesso al  Fondo
secondo le modalita' indicate  dall'art.  3,  il  Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello  Stato  riscontra  sui   propri   sistemi
informativi la sussistenza dei requisiti di accesso di  cui  all'art.
2.
  2. Entro trenta giorni successivi al termine  di  cui  all'art.  3,
comma 3, ferma la priorita' attribuita  agli  interventi  degli  enti
locali anche se  attuati  da  enti  pubblici  strumentali  che  siano
titolari dei relativi CUP, con decreto del Ragioniere generale  dello
Stato  si  provvede  alla  determinazione  della  graduatoria   degli
interventi tenendo conto:
    a) della data  di  pubblicazione  dei  bandi  o  dell'avviso  per
l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere  di
invito  che  siano  finalizzate  all'affidamento  di  lavori  nonche'
l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione  dei  relativi
lavori;
    b) dell'ordine cronologico di presentazione delle  domande  delle
stazioni appaltanti.
  3. Con  il  medesimo  decreto  di  cui  al  comma  2,  si  provvede
all'assegnazione delle risorse del Fondo agli interventi, nei  limiti
delle risorse disponibili e di quelle eventualmente  derivanti  dalle
rinunzie espresse da parte delle stazioni appaltanti alla data del 31
dicembre 2022.
  Il provvedimento di assegnazione delle risorse  costituisce  titolo
per l'accertamento delle risorse a bilancio.
  4. A seguito dell'aggiudicazione della gara,  come  risultante  dai
sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale  dello
Stato, vengono individuate le eventuali economie derivanti da ribassi
di asta che rimangono nella disponibilita' della stazione  appaltante
fino al completamento degli interventi. Eventuali economie  derivanti
da ribassi d'asta non utilizzati al completamento  degli  interventi,
ovvero derivanti dall'applicazione delle clausole  di  revisione  dei
prezzi di cui all'art. 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge  n.
4 del 2022, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  25  del
2022, con decreto del Ragioniere  generale  dello  Stato  sulla  base
delle comunicazioni  delle  amministrazioni  titolari  istanti,  sono
portate a riduzione delle risorse assegnate con i decreti di  cui  al
presente articolo. Le eventuali risorse  del  Fondo  gia'  trasferite
alle  stazioni  appaltanti   e   risultanti   eccedenti   a   seguito
dell'avvenuto collaudo dell'opera, devono essere versate  all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.
                               Art. 5
 
              Procedura di trasferimento delle risorse
 
  1. Il trasferimento delle risorse del Fondo  viene  effettuato  nei
limiti delle risorse assegnate con le procedure di cui  all'art.  26,
comma  7,  lettera  d)  del  decreto-legge  n.  50/2022,  secondo  le
modalita' di seguito specificate.
  2. Le risorse da destinare alle opere od  interventi  del  PNRR  ai
sensi dell'art. 3, comma 1 sono trasferite in  favore  dei  conti  di
tesoreria Next generation UE-Italia gestiti dal Servizio centrale per
il PNRR che provvede  alla  successiva  erogazione  in  favore  delle
amministrazioni aventi diritto, con le procedure del PNRR.
  3. Per gli interventi  PNC,  le  amministrazioni  statali  istanti,
sulla base dei principi e procedure della legge 16  aprile  1987,  n.
183, e del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e, mediante le funzionalita' del
sistema finanziario del Fondo di  rotazione  per  l'attuazione  delle
politiche comunitarie di cui alla citata legge n. 183 del 1987,  dopo
aver verificato gli effettivi fabbisogni delle stazioni appaltanti  e
la sussistenza di tutti i presupposti in capo  alle  stesse  ai  fini
dell'erogazione delle risorse di cui  al  presente  decreto,  possono
disporre il trasferimento all'entrata del  bilancio  dello  Stato  ai
fini della successiva riassegnazione  sui  capitoli  di  bilancio  di
propria  pertinenza  o,  in  alternativa,  disporre  direttamente   i
trasferimenti a favore delle  stazioni  appaltanti  o  dell'operatore
economico di cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera  p),  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
                               Art. 6
 
                 Richiamo al decreto del Presidente
              del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022
 
  1. Per  tutte  le  disposizioni  non  espressamente  richiamate  si
applica, per  quanto  compatibile,  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 28 luglio 2022.
                               Art. 7
 
                 Clausola di invarianza finanziaria
 
  1. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate provvedono  alle  relative  attivita'  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  al  competente  organo  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
 
    Roma, 27 dicembre 2022
 
                         Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1963
 
                               ______
 
Avvertenza:
    Il  testo  del  decreto,  comprensivo   degli   allegati,   sara'
disponibile      alla      pagina      del       sito       internet:
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitora
ggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/fondo
_opere_indifferibili/
 

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