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decreto, 15/9/2022
Decreto 15/09/2022, recante Modalita' di utilizzo del Portale unico del reclutamento da parte delle autonomie locali.
(GU n.9 del 12-1-2023)
decreto
Materia: appalti / disciplina

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 15 settembre 2022

Modalita' di utilizzo del Portale unico del reclutamento da parte delle autonomie locali.
(GU n.9 del 12-1-2023)

 
                             IL MINISTRO
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
 
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  recante  «Misure
urgenti  per  il   rafforzamento   della   capacita'   amministrativa
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR)  e  per  l'efficienza  della   giustizia»,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
  Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n.  36,  recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR)», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
giugno 2022, n. 79;
  Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto-legge n. 36  del
2022  che  disciplina  la  «Piattaforma  unica  di  reclutamento  per
centralizzare   le   procedure   di   assunzione   nelle    pubbliche
amministrazioni»;
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 7, del citato  decreto-legge
n. 36 del 2022, secondo cui, a  decorrere  dal  1°  novembre  2022  i
componenti  delle  commissioni  esaminatrici  dei  concorsi  pubblici
svolti secondo le modalita' previste dall'art. 4, comma  3-quinquies,
del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   101,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e  dall'art.  35,
comma 5,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  sono
individuati nel  rispetto  dei  principi  della  parita'  di  genere,
attraverso il portale del reclutamento; le disposizioni del  medesimo
comma  si  applicano   anche   alla   procedura   di   nomina   delle
sottocommissioni e dei comitati di vigilanza;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»;
  Visto, in  particolare,  l'art.  30,  comma  1-quater,  del  citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui, a decorrere dal  1°
luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 del medesimo  articolo,  e  in
ogni caso di avvio di  procedure  di  mobilita',  le  amministrazioni
provvedono a pubblicare il relativo avviso in  una  apposita  sezione
del Portale unico del  reclutamento  di  cui  all'art.  35-ter  dello
stesso decreto. Il personale interessato a partecipare alle  predette
procedure invia  la  propria  candidatura,  per  qualsiasi  posizione
disponibile, previa registrazione nel portale corredata  dal  proprio
curriculum vitae esclusivamente in formato digitale;
  Visto, in particolare, l'art. 35-ter del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001 in materia di «Portale unico del reclutamento», cosi'
come introdotto dall'art. 2 del citato decreto-legge 30 aprile  2022,
n. 36, che al comma 4 prevede che il Portale e' esteso a  regioni  ed
enti locali per le rispettive selezioni di personale. Le modalita' di
utilizzo da parte di regioni ed enti locali sono definite,  entro  il
31  ottobre  2022,  con   decreto   del   Ministro   della   pubblica
amministrazione, adottato previa intesa in  Conferenza  unificata  di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni»  e  in
particolare l'art. 14-bis, comma 2, cosi' come  modificato  dall'art.
2, comma 5, del richiamato decreto-legge n. 36 del 2022, secondo  cui
la nomina dell'organismo indipendente di  valutazione  e'  effettuata
dall'organo di indirizzo politico-amministrativo,  tra  gli  iscritti
all'elenco di cui al comma 1 del medesimo articolo, previa  procedura
selettiva pubblica avvalendosi del Portale del  reclutamento  di  cui
all'art. 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56;
  Visto il decreto legislativo 13  dicembre  2017,  n.  217,  recante
«Disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativo  26
agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al  Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 2015, n.  124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e in
particolare l'art. 65, comma 2, secondo cui, tra  l'altro,  anche  al
fine di consentire i pagamenti digitali da parte  dei  cittadini,  le
pubbliche amministrazioni sono tenute, entro  il  28  febbraio  2021,
a integrare i loro sistemi di  incasso  con  la  piattaforma  di  cui
all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti
di cui allo stesso art. 2, comma 2, o  da  fornitori  di  servizi  di
incasso gia' abilitati ad operare sulla piattaforma;
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»;
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»;
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare,  l'art.  14
relativo al Dipartimento della funzione pubblica; 
  Visto il decreto del Ministro per la pubblica  amministrazione  del
24 luglio 2020 recante «Organizzazione interna del Dipartimento della
funzione pubblica» cosi' come modificato dal decreto  ministeriale 15
luglio 2022  di  riorganizzazione  del  Dipartimento  della  funzione
pubblica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio  2021,
con il quale l'onorevole Renato Brunetta e' stato  nominato  Ministro
senza portafoglio;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
febbraio 2021, con il quale al Ministro senza  portafoglio  onorevole
Renato Brunetta  e'  stato  conferito  l'incarico  per  la  pubblica
amministrazione;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo
2021 con il quale  e'  stata  conferita  la  delega  di  funzioni  al
Ministro senza portafoglio on. prof. Renato Brunetta;
  Vista l'intesa in sede di Conferenza unificata di  cui  all'art.  8
del decreto legislativo 28  agosto   1997,  n.  281  acquisita  nella
seduta del 14 settembre 2022;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
             Oggetto, finalita' e ambito di applicazione
 
  1.  Al  fine  di  garantire  modalita'  di   reclutamento   rapide,
trasparenti e innovative che assicurino l'acquisizione  di  personale
con competenze qualificate e con orientamento al valore pubblico,  le
regioni e gli enti locali, per le attivita' di cui art. 2,  ricorrono
all'utilizzo del Portale  unico  del  reclutamento  di  cui  all'art.
35-ter del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  di  seguito
«Portale», disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it  sviluppato  dal
Dipartimento della funzione  pubblica della Presidenza del  Consiglio
dei ministri che ne cura la gestione.
  2.   Le  istruzioni  operative  per  l'accesso  al  portale  e  per
l'utilizzo  delle  relative  funzionalita'   saranno   definite   dal
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri  d'intesa  con  la  Conferenza  delle  regioni  e  delle
province autonome, con ANCI e UPI, da concludersi con esito  positivo
entro il 31 dicembre 2022.
  3. In fase di prima applicazione, e comunque  non  oltre  sei  mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto, comunque non oltre il 31
maggio 2023, le regioni e  gli  enti  locali  possono  continuare  ad
utilizzare anche i propri portali eventualmente gia' in uso.
  4. Il Dipartimento della funzione  pubblica  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  assicura  a  tutte  le  amministrazioni  il
necessario supporto tecnico-amministrativo.
                               Art. 2
 
             Funzionalita' del Portale del reclutamento
 
   1. Per le finalita' di cui all'art.  1,  le  regioni  e  gli  enti
locali ricorrono all'utilizzo del Portale. A tal  fine,  mediante  la
procedura di accreditamento di cui all'art. 3 regioni ed enti  locali
dispongono di una propria area riservata nella quale:
    a) pubblicano bandi di concorso per il reclutamento di  personale
a tempo determinato e indeterminato, gli avvisi per la mobilita'  dei
dipendenti pubblici e gli avvisi di selezione per il conferimento  di
incarichi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113. Resta fermo quanto previsto dall'art. 10,  comma
4,  del  decreto-legge  30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.  79,  secondo  cui,  al
fine di  rafforzare  la  propria  capacita'  amministrativa,  per  il
conferimento  di  incarichi  professionali  le  amministrazioni,  con
riferimento a procedure da avviare e gia' avviate, possono  ricorrere
al Portale;
    b) ricevono e monitorano le candidature relative ai bandi e  agli
avvisi di cui alla lettera a);
    c) producono report e analisi statistiche;
    d) acquisiscono e ricercano i curricula vitae dei candidati  alle
procedure di cui alla lettera a);
    e) pubblicano le graduatorie finali di merito e gli  esiti  delle
procedure di cui alla lettera a);
    f) ricercano professionisti ed esperti a cui conferire  incarichi
di collaborazione con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art.
1  del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.   80,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  previa  procedura
selettiva. Resta fermo quanto previsto dall'art.  10,  comma  4,  del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022, n.  79,  quanto  previsto  dall'art.  19,
comma 6, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  dagli
articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
    g) pubblicano l'avviso selettivo  per  individuare  i  componenti
degli organismi indipendenti di valutazione;
    h) effettuano comunicazioni agli utenti.
  2. Al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di autonomia
costituzionalmente garantiti alle regioni a statuto speciale ed  alle
Province autonome di Trento e Bolzano  e  relativi  enti  locali,  il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri stipulera', con le regioni a statuto  speciale,  con  le
Province autonome di Trento e Bolzano e con i relativi  enti  locali,
specifici  protocolli  per  l'applicazione  del   presente   decreto,
prevedendo misure speciali per il pieno rispetto  delle  specificita'
statutarie e del principio del bilinguismo.
                               Art. 3
 
   Modalita' di accesso e di utilizzo del portale del reclutamento
 
  1. Per le finalita' di cui all'art.  1,  le  regioni  e  egli  enti
locali nominano uno  o  piu' «Responsabile  unico»  del  procedimento
appositamente dotato di uno dei sistemi  di  identificazione  di  cui
all'art.   64,   commi    2-quater    e    2-nonies,    del    Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82 e di firma digitale che operera' secondo quanto  previsto
dal successivo comma 2.
  2. Le regioni e gli enti locali accedono  al  Portale  mediante  il
processo di accreditamento che prevede le seguenti fasi:
    l'identificazione da parte dell'amministrazione aderente di uno o
piu' «Responsabile unico» (di seguito, per brevita', R.U.);
    l'autenticazione  sul  Portale,  mediante  uno  dei  sistemi   di
identificazione di cui all'art. 64, commi 2-quater  e  2-nonies,  del
Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, da parte del R.U.;
    la compilazione da parte del R.U. di un form di richiesta in  cui
e'  indicata  la  pubblica amministrazione  di  riferimento,  con  in
allegato l'apposito modulo firmato digitalmente;
    la trasmissione  tramite  il  Portale  della  predetta  richiesta
unitamente al modulo firmato  digitalmente,  all'indirizzo  di  posta
elettronica certificata (PEC) della pubblica amministrazione;
    il rappresentante  legale  dell'amministrazione  di  riferimento,
ricevuta   la   posta   elettronica   certificata   (PEC),   provvede
all'autorizzazione/diniego  cliccando  l'apposito   link;   ai   fini
dell'autorizzazione/diniego  e'  necessario  che  il   rappresentante
legale  si  autentichi  al  Portale  tramite  uno  dei   sistemi   di
identificazione di cui all'art. 64, commi 2-quater  e  2-nonies,  del
Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82;
    una volta approvata o negata l'istanza, il rappresentante  legale
provvede a caricare il modulo di richiesta online, previa controfirma
digitale;
    il referente del Dipartimento della funzione pubblica  Presidenza
del Consiglio dei ministri puo'  visionare  attraverso  una  apposita
consolle, a cui accede tramite uno dei sistemi di identificazione  di
cui  all'art.   64,   commi   2-quater   e   2-nonies,   del   Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, la lista  delle  richieste  pervenute  ed  eventualmente
operare sulle autorizzazioni/disabilitazioni dei RR. UU.;
    al termine, il portale notifica, via mail al  R.U.  e  via  posta
elettronica  certificata  (PEC)  all'amministrazione,   l'esito   del
processo di autorizzazione.
  3. Per l'adesione al sistema PagoPA di cui dall'art. 5 del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 si rinvia all'art. 65, comma  2,  del
decreto legislativo 13  dicembre  2017,  n.  217  e  alle  istruzioni
operative di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto.
  4. Il Dipartimento della funzione  pubblica  della  Presidenza  del
Consiglio dei  ministri  supporta  le  regioni  e  egli  enti  locali
nell'utilizzo del portale, anche al fine di assicurarne un adeguato e
omogeneo utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni.
                               Art. 4
 
                 Riservatezza e trattamento dei dati
 
  1. Le attivita' poste in essere in esecuzione del presente  decreto
che richiedano il trattamento  di  dati  personali  sono  svolte  nel
rispetto della  disciplina  del  regolamento  (UE)  n.  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
                               Art. 5
 
                        Clausola finanziaria
 
  1. Alle attivita' di cui al presente decreto il Dipartimento  della
funzione pubblica della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  le
regioni  e  gli  enti  locali  provvedono  con  le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
    Roma, 15 settembre 2022
 
                                                Il Ministro: Brunetta

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero  degli  affari  esteri,  n.
2812

 

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