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legge, 24/2/2023
L. 24 febbraio 2023, n. 14, di conv., con mod., del d.l. 29/12/2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative
(GU n.49 del 27-2-2023)
legge
Materia: pubblica amministrazione / attività

LEGGE 24 febbraio 2023, n. 14

Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge   29
dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni  urgenti  in  materia  di
termini legislativi. Proroga di termini per  l'esercizio  di  deleghe
legislative. (23G00021)
(GU n.49 del 27-2-2023)
  Vigente al: 28-2-2023  

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1
 
  1. Il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante  disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi, e' convertito in legge con
le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Il decreto-legge 11 gennaio 2023, n.  4,  e'  abrogato.  Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e  sono  fatti  salvi  gli
effetti prodottisi e  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  del
medesimo decreto-legge n. 4 del 2023.
  3. I  termini  per  l'adozione  delle  disposizioni  integrative  e
correttive dei decreti legislativi attuativi  della  legge  8  agosto
2019, n. 86, sono prorogati di due mesi,  decorrenti  dalla  data  di
rispettiva scadenza, limitatamente ai decreti legislativi per i quali
i medesimi termini non sono scaduti alla data di  entrata  in  vigore
della presente legge.
  4. All'articolo 15, comma 1, alinea, della legge 4 agosto 2022,  n.
127, dopo le parole: «del 29 aprile 2021,» sono inserite le seguenti:
«entro il 31 maggio 2023,».
  5. All'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2021,  n.  227,
le parole: «entro venti mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro  il  15  marzo
2024».
  6. All'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n.  106,  le  parole:
«nove mesi»,  ovunque  ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«ventiquattro mesi».
  7. Alla legge 7 aprile 2022, n.  32,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo  2,  comma  1,  le  parole:  «dodici  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;
    b) all'articolo  6,  comma  1,  le  parole:  «dodici  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
  8. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 2, comma 1, le  parole:  «entro  sei  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro undici mesi»;
    b) all'articolo 4, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
      «4-bis. Fino all'adozione dei decreti  legislativi  di  cui  al
presente articolo, e' fatto divieto agli enti concedenti di procedere
all'emanazione dei bandi di  assegnazione  delle  concessioni  e  dei
rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b)».
  9. All'articolo 26, comma 4, della legge 5 agosto 2022, n. 118,  le
parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sedici mesi».
  10. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
 
    Data a Roma, addi' 24 febbraio 2023
 
                             MATTARELLA
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198

Testo del  decreto-legge  29  dicembre  2022,  n.  198  (in  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 303 del 29 dicembre 2022), coordinato
con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti  in
materia di termini legislativi». (23A01269)
(GU n.49 del 27-2-2023)
  Vigente al: 27-2-2023  

 
Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del  testo  unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al  solo  fine
di  facilitare  la  lettura delle  disposizioni  del   decreto-legge,
integrate con le modifiche  apportate  dalla  legge  di  conversione.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi  qui
riportati.
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
    A norma dell'articolo 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.
400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento   della
Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla
legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione.
    Nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo  2023  si  procedera'  alla
ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle
relative note.
 
                               Art. 1
 
     Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
 
  1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013,  n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.
15, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2023».
  2. All'articolo 1 del  decreto-legge  31  dicembre  2014,  n.  192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,  n.  11,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  2,  le  parole:  «e  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, 2020 e 2021» e le parole: «31  dicembre  2022»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
    b) al comma 4, le parole:  «31  dicembre  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  3. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27  dicembre
2017, n. 205, le parole: «31 dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2023».
  4. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 303, le parole: «per il quadriennio  2019-2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «per il quinquennio 2019-2023»;
    b) al comma 313, le parole:  «fino  al  31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;
    c) al comma 349, dopo le parole:  «a  tempo  indeterminato»  sono
inserite le seguenti: «, entro il 31 dicembre 2023,».
  5. All'articolo 36, comma 1, del decreto  legislativo  20  febbraio
2019, n. 15, in materia di facolta' assunzionali del Ministero  delle
imprese e del made in Italy, le parole: «nel  quadriennio  2019-2022»
sono sostituite dalle seguenti: «nel quinquennio 2019-2023».
  6. All'articolo 1  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  ((al))  comma  162,  le  parole:  «31  dicembre  2022»   sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
    b) al comma 495, le parole: «30 settembre 2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023».
  7. All'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9  gennaio  2020,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,
le  parole:  «entro  il  31  dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».
  8. All'articolo 259  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il
comma 7 e' sostituito dal seguente:
    «7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco previste, per gli anni  2020,  2021  e
2022, dall'articolo 66, comma  9-bis,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio  verificatesi
negli anni 2019, 2020 e 2021, dall'articolo 1, comma 287, lettere c),
d) ed e), della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  dall'articolo  1,
comma 381, lettere b), c) e d), della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
dall'articolo 19, commi 1, lettere a) e b), e 3, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 1, comma 984,  lettere  a)  e  b),
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dagli articoli 13, comma  5,  e
16-septies, comma 2, lettera c), del decreto-legge 21  ottobre  2021,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2021,
n. 215, e dall'articolo 1, commi  da  961-bis  a  961-septies,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, possono essere effettuate entro il 31
dicembre 2023.».
  9. Il termine per l'assunzione di duecentonovantaquattro unita'  di
personale con profilo tecnico non dirigenziale, appartenenti all'area
III, posizione economica F1, e all'area II, posizione  economica  F2,
previste all'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2018,  n.
145,  relativo  al  triennio  2019-2021  e'  differito  al   triennio
2022-2024.
  10. All'articolo 1, comma 917, ((alinea,)) della legge 30  dicembre
2020, n. 178, le parole: «2021-2023» sono sostituite dalle  seguenti:
«2022-2024».
  11. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126,  le  parole:  «2020-2022»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«2022-2024».
  12. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 9  giugno  2021,
n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2021,  n.
113, in  materia  di  reclutamento  di  personale  per  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, le  parole:  «per  l'anno  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023».
  13. All'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.
233, le parole: «per il  biennio  2021-2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per il triennio 2021-2023» e le parole: «per gli anni 2021
e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023».
  14. All'articolo 1, comma 11, lettere  a)  e  b),  della  legge  31
agosto 2022, n. 130, le parole: «per  l'anno  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per l'anno 2023».
  15. Le procedure  concorsuali  gia'  autorizzate  per  il  triennio
2018-2020, ((per il triennio 2019-2021 e per il triennio  2020-2022))
rispettivamente ai sensi dell'articolo 5 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 24 aprile 2018, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 12 giugno 2018,  e  ai
sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 234  del  5  ottobre  2019  nonche'  ai  sensi
dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 marzo 2022 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 93 del 21 aprile 2022, possono essere espletate  sino  al
31 dicembre 2023.
  16. Le assunzioni delle unita' di personale  gia'  autorizzate  per
l'anno 2022 ai sensi dell'articolo  1,  comma  873,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178,  possono  essere  effettuate  anche  nell'anno
2023.
  17. Le  procedure  concorsuali  gia'  autorizzate  ai  sensi  degli
articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 234 del 5 ottobre 2019, possono essere espletate sino  al
31 dicembre 2023.
  18. All'articolo 24, comma 3, primo periodo, del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126, le parole: «31 dicembre 2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  ((18-bis. Il Ministero della cultura e' autorizzato,  entro  il  31
dicembre 2023,  mediante  scorrimento  della  graduatoria  finale  di
merito del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 1.052
unita' di  personale  non  dirigenziale  a  tempo  indeterminato,  da
inquadrare  nella  II   Area,   posizione   economica   F2,   profilo
professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e  vigilanza,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 63  del  9
agosto  2019,  come  successivamente  modificato  con   provvedimento
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 53  del  6
luglio 2021, ad assumere fino a 750  unita'  di  personale  a  valere
sulle vigenti  facolta'  assunzionali.  In  ragione  dell'entrata  in
vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021,  le  unita'  di
personale reclutate mediante lo scorrimento di graduatoria di cui  al
primo   periodo   sono   inquadrate   nell'Area   degli   assistenti,
corrispondente alla previgente II Area.))
  ((18-ter. Gli incarichi di collaborazione di cui  all'articolo  24,
comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126,  possono  essere
conferiti, previa selezione comparativa dei  candidati,  a  decorrere
dal 1° aprile 2023 e non oltre il 31 dicembre 2023, entro  il  limite
di spesa di euro 15.751.500. Agli oneri derivanti dal primo  periodo,
pari  a  euro  15.751.500  per  l'anno  2023,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del  fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.))
  19. Al fine di garantire la continuita' nella presa in  carico  dei
beneficiari delle misure attuate dal servizio  sociale  professionale
comunale, e di attuare le finalita' di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di
assistente sociale il  termine  di  cui  all'articolo  20,  comma  1,
lettera c), del  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  e'
prorogato al 31 dicembre 2023.
  20. All'articolo 13-ter, comma  1,  del  decreto-legge  27  gennaio
2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,
n. 25, le parole: «Fino al 31 dicembre 2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023».
  ((20-bis.  All'articolo  12-bis,   comma   1,   lettera   b),   del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «per un periodo  massimo
di sei  mesi,  prorogabili  fino  a  dodici»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabili fino  a
ventiquattro».))
  ((20-ter. Fino al 31 dicembre 2023, le risorse ripartite  ai  sensi
dell'articolo 1, commi 586 e 587, della legge 30  dicembre  2021,  n.
234, sono riconosciute ai comuni beneficiari anche nel  caso  in  cui
gli stessi abbiano adottato  specifiche  deliberazioni  di  rinuncia,
parziale o totale, alla misura massima  dell'indennita'  di  funzione
prevista dalla normativa  al  tempo  vigente,  a  condizione  che  le
predette risorse siano state utilizzate per tali finalita'.))
  21. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022,  n.
36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,
le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per  il
biennio 2022-2023».
  22. All'articolo  11,  comma  1-bis,  del  decreto  legislativo  1°
dicembre 2009, n. 178, le parole: «31 dicembre 2022» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 marzo 2023».
  ((22-bis. Le assunzioni di personale  a  tempo  indeterminato  e  a
tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario,  in
riequilibrio finanziario pluriennale  o  strutturalmente  deficitari,
sottoposte  all'approvazione  della  Commissione  per  la  stabilita'
finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e  autorizzate
per l'anno 2022, fra le quali sono ricomprese anche quelle necessarie
a garantire l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di  ripresa
e resilienza, possono essere perfezionate fino  al  30  giugno  2023,
anche in condizione di esercizio provvisorio.))
  ((22-ter. Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 828, della legge
30  dicembre  2020,  n.  178,  e  all'articolo  39,  comma   3,   del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non  si  applicano  qualora  gli
enti  locali  inadempienti,  entro  il  termine  perentorio  di   cui
all'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  e
all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
all'invio  delle  certificazioni  trasmettano,   entro   il   termine
perentorio del 15 marzo 2023, le predette certificazioni al Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  utilizzando   l'applicativo   web   https://
pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it))
  ((22-quater. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge  30  aprile
2022, n. 36, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  giugno
2022, n. 79, le parole: «fino al 31 dicembre  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2023».))
  ((22-quinquies. All'articolo 40,  comma  1,  del  decreto-legge  23
settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
novembre 2022, n. 175, le parole: «30 giugno  2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023».))
                            ((Art. 1-bis
 
Disposizioni per il potenziamento del ruolo  direttivo  e  del  ruolo
  degli ispettori della Polizia di Stato nonche' per il potenziamento
  del ruolo ispettori della Guardia di finanza
 
  1. Al fine di potenziare il ruolo direttivo della Polizia di Stato,
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del  decreto  legislativo
29 maggio  2017,  n.  95,  tale  ruolo  e'  ulteriormente  alimentato
mediante  integrale  scorrimento  della  graduatoria   del   concorso
interno, per titoli, per 436  vice  commissari  del  ruolo  direttivo
della Polizia di Stato indetto ai sensi del numero  2)  della  citata
lettera t) con decreto  del  Capo  della  Polizia-Direttore  generale
della  pubblica  sicurezza  del  12  aprile  2019,   pubblicato   nel
Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del  12
aprile 2019, Supplemento straordinario n. 1/19-bis, limitatamente  ai
dipendenti ancora in servizio alla data  del  1°  gennaio  2023,  con
collocazione   degli   interessati   in   posizione   sovrannumeraria
nell'ambito di tale ruolo, con decorrenza giuridica ed economica  non
antecedente alla predetta data, salvo rinuncia entro i trenta  giorni
successivi alla medesima data. Non si applicano  le  disposizioni  di
cui ai periodi secondo e terzo della citata lettera t), numero 2),  e
la promozione alla qualifica di commissario avviene  per  anzianita',
senza  demerito,  dopo  quattro  mesi  di  effettivo  servizio  nella
qualifica di vice commissario.
  2. Per effetto di quanto  previsto  al  comma  1,  il  ruolo  degli
ispettori della Polizia di Stato e' alimentato con le seguenti misure
straordinarie:
  a) la qualifica di sostituto commissario del ruolo degli  ispettori
della Polizia di Stato e' ulteriormente alimentata mediante integrale
scorrimento della graduatoria del concorso interno, per  titoli,  per
1.000 sostituti commissari, indetto ai sensi dell'articolo  2,  comma
1, lettera r-quater), del citato decreto legislativo n. 95 del  2017,
con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della  pubblica
sicurezza del 31 dicembre 2020, pubblicato nel  Bollettino  ufficiale
del personale  del  Ministero  dell'interno  del  31  dicembre  2020,
Supplemento straordinario n. 1/56-bis,  limitatamente  ai  dipendenti
ancora in servizio alla data del  1°  gennaio  2023,  con  decorrenza
giuridica dal 1° gennaio 2023 e attribuzione della  denominazione  di
«coordinatore» dopo sei anni di effettivo servizio  nella  qualifica,
salvo rinuncia entro i trenta giorni successivi al 1° gennaio 2023;
  b) ferma restando l'applicazione, in relazione ai concorsi  banditi
nell'anno 2020 ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), del
citato decreto legislativo n. 95 del 2017, delle disposizioni di  cui
alla lettera c-quinquies) del medesimo articolo 2, comma 1,  i  posti
disponibili per i candidati idonei nell'ambito del concorso  interno,
per titoli ed esami, per 1.141 posti  di  vice  ispettore  del  ruolo
degli ispettori della Polizia di Stato, indetto, ai sensi del  numero
2)  della  citata  lettera  c-bis),  con  decreto  del   Capo   della
Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del  31  dicembre
2020, pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero
dell'interno del 31 dicembre 2020, Supplemento straordinario n. 1/58,
sono ampliati nella misura massima di  ulteriori  1.356  unita',  nei
limiti delle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente  per  il
relativo organico e nell'ambito dei posti disponibili alla  data  del
31 dicembre 2016 e riservati al concorso pubblico per l'accesso  alla
qualifica di vice ispettore  ai  sensi  dell'articolo  27,  comma  1,
lettera a), del decreto del Presidente  della  Repubblica  24  aprile
1982, n. 335. I posti per le predette procedure concorsuali pubbliche
sono resi nuovamente disponibili a decorrere dal 31 dicembre 2023, in
ragione di almeno 170 unita' per ciascun anno.
  3. Le modalita' di svolgimento delle  procedure  concorsuali  della
Polizia di Stato, incluse le disposizioni concernenti la composizione
della commissione esaminatrice, possono essere  stabilite,  anche  in
deroga alle vigenti disposizioni di settore, con riferimento:
  a) alla  loro  semplificazione,  assicurando  comunque  il  profilo
comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova  scritta
o di una prova  orale,  ove  previste  dai  bandi  o  dai  rispettivi
ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova  scritta
si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;
  b) alla  possibilita'  dello  svolgimento  delle  prove  anche  con
modalita' decentrate e telematiche di videoconferenza.
  4. All'articolo 2, comma 1, lettera r-bis), del decreto legislativo
29 maggio  2017,  n.  95,  la  parola:  «2027»  e'  sostituita  dalla
seguente: «2028» e le parole: «ciascuno per  1.200»  sono  sostituite
dalle seguenti: «rispettivamente per 1.800 e 2.400».
  5. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni dei commi da  1  a  4
del presente articolo e' autorizzata la spesa di 8.090.000  euro  per
l'anno 2023, 8.111.000 euro per  l'anno  2024,  11.102.000  euro  per
l'anno 2025, 11.085.000 euro per l'anno  2026,  12.980.000  euro  per
l'anno 2027, 12.962.000 euro per l'anno  2028,  16.861.000  euro  per
l'anno 2029, 16.606.000 euro per l'anno  2030,  18.091.000  euro  per
l'anno 2031 e 18.075.000 euro per l'anno 2032.
  6. Agli oneri di cui al comma 5,  pari,  complessivamente,  a  euro
133.963.000 per gli anni dal 2023 al 2032, si provvede:
  a) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2023 e a euro  2.400.000  per
ciascuno  degli  anni  dal  2024  al  2032,  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
5,  del  decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  b) quanto a euro 1.200.000 per ciascuno  degli  anni  dal  2023  al
2032, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di  spesa
di cui all'articolo 1, comma 608, della legge 11  dicembre  2016,  n.
232;
  c) quanto a euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al  2032,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 2, della legge 9 gennaio 2006, n. 7,  a  valere
sul capitolo 2568, piano gestionale 01, e, quanto a euro 100.000  per
ciascuno  degli  anni  dal  2023  al  2032,  mediante  corrispondente
riduzione della  medesima  autorizzazione  di  spesa,  a  valere  sul
capitolo 2568, piano gestionale 02;
  d) quanto a euro 4.690.000 per  l'anno  2023,  euro  4.311.000  per
l'anno 2024, euro 7.302.000  per  l'anno  2025,  euro  7.285.000  per
l'anno 2026, euro 7.330.000  per  l'anno  2027,  euro  7.312.000  per
l'anno 2028, euro 7.311.000  per  l'anno  2029,  euro  7.306.000  per
l'anno 2030, euro 7.341.000 per l'anno 2031  ed  euro  7.325.000  per
l'anno  2032,  mediante  utilizzo  delle  risorse   disponibili   per
l'attuazione dell'articolo 16 del decreto-legge 24 novembre 2000,  n.
341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio  2001,  n.
4;
  e) quanto a euro 1.850.000 per ciascuno degli  anni  2027  e  2028,
euro 5.750.000 per l'anno 2029, euro 5.500.000  per  l'anno  2030  ed
euro  6.950.000  per  ciascuno  degli  anni  2031  e  2032,  mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  far  fronte  ad  esigenze
indifferibili, di cui all'articolo  1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190.
  7. Al fine di potenziare il ruolo ispettori del Corpo della guardia
di finanza, all'articolo 36 del decreto legislativo 29  maggio  2017,
n. 95, dopo il comma 15-duodecies e' inserito il seguente:
  «15-terdecies. I marescialli aiutanti non utilmente collocati nella
graduatoria di merito della selezione per titoli straordinaria di cui
al  comma  15-duodecies,  fermo  restando  quanto   stabilito   dalla
determinazione del Comandante generale adottata ai sensi del medesimo
comma, sono promossi al  grado  di  luogotenente  con  decorrenza  1°
gennaio 2023, se in servizio permanente a tale data,  e  iscritti  in
ruolo prima dei parigrado con la stessa anzianita' assoluta».
  8. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma  7,  pari  a
1.728.583 euro per l'anno 2023 e 1.186.599 euro per l'anno  2027,  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234.))
                            ((Art. 1-ter
 
Misure per la digitalizzazione dei servizi e  delle  attivita'  della
                      pubblica amministrazione
 
  1. Al fine di favorire la piu' ampia digitalizzazione dei servizi e
delle attivita' della  pubblica  amministrazione,  gli  importi  e  i
quantitativi massimi complessivi degli strumenti  di  acquisto  e  di
negoziazione  realizzati  dalla  Consip   S.p.A.   e   dai   soggetti
aggregatori aventi ad oggetto i servizi di  gestione  e  manutenzione
dei sistemi IP e quelli aventi ad oggetto  servizi  di  connettivita'
del Sistema pubblico di connettivita', il termine  della  cui  durata
contrattuale non sia ancora scaduto alla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati al 31
dicembre  2023  e  i  relativi   importi   e   quantitativi   massimi
complessivi, anche  se  sia  stato  gia'  raggiunto  l'importo  o  il
quantitativo massimo, sono incrementati in  misura  pari  al  50  per
cento del valore iniziale, purche' detti  strumenti  non  siano  gia'
stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative
e  fatta  salva  la  facolta'  di  recesso  dell'aggiudicatario   con
riferimento a tale incremento, da esercitare  entro  quindici  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
                               Art. 2
 
Proroga  di  termini  in  materie   di   competenza   del   Ministero
                            dell'interno
 
  1. All'articolo 17, comma 4-quater, del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle  seguenti:
«31 dicembre 2023».
  2. Al decreto-legge 30  dicembre  2021,  n.  228,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1, comma 15, le  parole:  «fino  al  31  dicembre
2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;
  ((b) all'articolo 2, comma 3, le parole: «di entrata in vigore  del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti:  «del  31  dicembre
2022» e le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti:
«31  dicembre  2023,  fatte  salve  le  disposizioni   dei   trattati
internazionali in vigore»;))
    c) all'articolo 2, comma 4,  le  parole:  «nell'anno  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».
  3. All'articolo 1-ter, ((comma 1,)) del decreto-legge  8  settembre
2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre
2021, n. 155, le parole: «31 dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «((31 dicembre 2023))».
  4. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,  n.
31, le parole: «entro il 31  dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».
  ((4-bis.  All'articolo  2,  comma  1,  lettera  hh),  del   decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: «1° gennaio 2024»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025».))
  ((4-ter. All'articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,  n.
15, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 2, dopo le  parole:  «di  2,5  milioni  di  euro»  sono
aggiunte le seguenti: «per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024»;
  b) al comma 3, le parole: «5 milioni di euro» sono sostituite dalle
seguenti: «10 milioni di euro».))
  ((4-quater. All'articolo  43-bis,  comma  2,  del  decreto-legge  6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
dicembre 2021, n. 233, le parole: «5 milioni di euro» sono sostituite
dalle seguenti: «10 milioni di euro».))
  5. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 luglio  2021,  n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n.
126, le parole: «31 dicembre 2022» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«30 giugno 2023».
  6. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del  decreto-legge  12
luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
agosto 2011, n. 130, le parole: «31 dicembre  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023».
  7. All'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 21  marzo  2022,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.
51, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «per  l'anno  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2022-2023»;
    b) al terzo periodo,  le  parole:  «per  l'esercizio  finanziario
2022» sono sostituite dalle seguenti: «da utilizzare complessivamente
negli esercizi finanziari 2022 e 2023».
  ((7-bis. La validita' della graduatoria del concorso pubblico a  87
posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei  direttivi  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto del  Capo
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e  della
difesa civile n. 55 del 12 aprile 2021, di cui all'avviso  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale,  n.  30  del  16  aprile
2021, e' prorogata fino al 31 dicembre 2023.))
  ((7-ter. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 4 maggio  2022,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022,  n.
84, le parole: «Per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per
gli anni 2022 e 2023».))
  8. Alla compensazione  degli  effetti  finanziari,  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento netto,  derivanti  dall'attuazione  del
comma 7 si provvede,  quanto  a  euro  10.212.305  per  l'anno  2023,
mediante corrispondente riduzione  del  fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
  9. Alla compensazione degli effetti  in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto  derivanti  dal  comma  2,  lettera  c),  pari  a
1.100.000 euro per l'anno 2023, si provvede  quanto  a  1.000.000  di
euro  mediante  corrispondente  riduzione  delle   proiezioni   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2022,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando   per   500.000   euro
l'accantonamento relativo al Ministero  dell'interno  e  per  500.000
euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e  quanto  a
100.000 euro mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189.
  ((9-bis. Per le strutture sanitarie che hanno aderito al  piano  di
adeguamento antincendi previsto dal decreto del Ministro dell'interno
19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo
2015, e successive modificazioni, e che, per cause di forza  maggiore
dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della  diffusione
dell'epidemia da  COVID-19,  siano  impossibilitate  a  completare  i
lavori programmati entro le scadenze previste oltre  la  prima,  sono
prorogati di tre anni i  termini  indicati  nel  citato  decreto  del
Ministro dell'interno rispettivamente:
  a) all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), per  le  attivita'  in
regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo  2,  comma  1,
lettere a) e b);
  b) all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), per  le  attivita'  in
regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo  2,  comma  2,
lettere a) e b);
  c) all'articolo 2, comma 1, lettera e), per le attivita' in  regola
con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma  1,  lettere
a) e b);
  d) all'articolo 2, comma 2, lettera e), per le attivita' in  regola
con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma  1,  lettere
a) e b).
  9-ter. All'articolo 1, comma 1012, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, le parole: «e 2024» sono sostituite dalle seguenti:  «,  2024  e
2025».
  9-quater. All'onere derivante dal comma 9-ter, pari a euro  200.000
per l'anno 2025, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.
307.))
                            ((Art. 2-bis
 
Proroga dei meccanismi  di  semplificazione  per  lo  svolgimento  di
  procedure assunzionali e di corsi di formazione
 
  1. Fino al 31 dicembre 2026, in considerazione della necessita'  di
assicurare  il  ripianamento,  a  cadenze  regolari,  delle   carenze
organiche del rispettivo personale evitando  flessioni  dei  relativi
livelli di operativita', i concorsi indetti,  per  i  quali  non  sia
stata avviata alcuna fase concorsuale, ovvero da indire per l'accesso
ai ruoli e  alle  qualifiche  delle  Forze  armate,  delle  Forze  di
polizia, del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  e  del  personale
dell'Amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale  minorile
ed esterna possono svolgersi secondo le modalita'  di  cui  ai  commi
seguenti.
  2. Le modalita' di svolgimento delle  procedure  concorsuali  delle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le  disposizioni
concernenti la composizione della commissione  esaminatrice,  possono
essere stabilite o rideterminate, purche'  le  fasi  concorsuali  non
siano state  ancora  avviate,  con  provvedimento  omologo  a  quello
previsto per  l'indizione,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  di
settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento:
  a) alla  loro  semplificazione,  assicurando  comunque  il  profilo
comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova  scritta
o di una prova  orale,  ove  previste  dai  bandi  o  dai  rispettivi
ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova  scritta
si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;
  b) alla  possibilita'  dello  svolgimento  delle  prove  anche  con
modalita' decentrate e telematiche di videoconferenza.
  3. I provvedimenti di cui al comma 2 riguardanti  i  concorsi  gia'
indetti sono efficaci dalla  data  di  pubblicazione,  da  effettuare
secondo le medesime modalita' previste per il bando nonche' nei  siti
internet istituzionali delle singole amministrazioni.
  4. Per le medesime  finalita'  di  cui  al  comma  1,  i  corsi  di
formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle  Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  a  decorrere
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto e  fino  al  31  dicembre  2026,  possono  svolgersi
secondo le disposizioni di cui ai commi da 2 a  6  dell'articolo  260
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  5.  Il  Capo  della  Polizia-Direttore  generale   della   pubblica
sicurezza, al fine di incrementare i  servizi  di  prevenzione  e  di
controllo del territorio e di tutela dell'ordine  e  della  sicurezza
pubblica, connessi anche allo svolgimento di grandi eventi, quali  il
Giubileo del 2025 e le Olimpiadi invernali del 2026, puo' con proprio
decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi
1, primo periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, ridurre la durata dei corsi  di  formazione  per
allievi agenti della  Polizia  di  Stato,  fermo  restando  il  primo
semestre finalizzato, previa attribuzione del giudizio di  idoneita',
alla nomina ad agente in prova, che hanno  inizio  negli  anni  2023,
2024, 2025 e 2026. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero  massimo
di assenze previsto dall'articolo 6-ter, comma  1,  lettera  d),  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e' ridefinito
proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.
  6. In deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  4,  comma  1,  del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 112°, il 113°, il 114°
e il 115° corso di formazione iniziale per l'accesso  alla  qualifica
di commissario della Polizia di Stato  hanno  durata  pari  a  sedici
mesi. I commissari che abbiano superato l'esame finale  dei  predetti
corsi e siano stati dichiarati idonei al  servizio  di  polizia  sono
confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono,  con
la medesima qualifica, nell'ufficio o  reparto  di  assegnazione,  il
tirocinio operativo di cui  all'articolo  4,  comma  4,  del  decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le modalita' previste dal
regolamento di cui al comma 6 del medesimo articolo. I  frequentatori
dei  predetti  corsi  di  formazione  acquisiscono  la  qualifica  di
commissario capo previa  valutazione  positiva  ai  sensi  del  terzo
periodo del predetto articolo 4, comma 4.  Per  i  corsi  di  cui  al
presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data del suo
inizio.
  7. In deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  9,  comma  1,  del
decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, il  corso  di  formazione
iniziale per l'accesso alla qualifica di  commissario  del  Corpo  di
polizia  penitenziaria,  il  cui  concorso  e'  stato   indetto   con
provvedimento del Direttore generale del personale  e  delle  risorse
del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria 24  giugno  2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 55 del  13
luglio 2021, ha durata pari a sedici mesi.  I  commissari  che  hanno
superato l'esame finale del predetto corso e  sono  stati  dichiarati
idonei al servizio di polizia penitenziaria sono confermati nel ruolo
con  la  qualifica  di  commissario  e  svolgono,  con  la   medesima
qualifica, nell'ufficio  o  reparto  di  assegnazione,  il  tirocinio
operativo di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo  21
maggio 2000, n. 146, secondo le modalita' previste dal decreto di cui
al comma 7 del medesimo articolo. I frequentatori del predetto  corso
di formazione acquisiscono la qualifica di  commissario  capo  previa
valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del predetto articolo
9, comma 4. Per il corso  di  cui  al  presente  comma  il  tirocinio
termina dopo otto mesi dalla data del suo inizio.
  8. Al fine di garantire la sicurezza  e  incrementare  l'efficienza
degli istituti penitenziari e di assicurare  il  completamento  delle
facolta' assunzionali autorizzate  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 17 novembre 2021,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 23  dicembre  2021,  nonche'  la  copertura  del
contingente di cui all'articolo 1, comma 864, lettera a), della legge
29 dicembre 2022, n. 197, con le risorse previste per l'anno 2023 dal
comma 865 del medesimo articolo 1, e' autorizzata, a decorrere dal 1°
ottobre 2023, l'assunzione di allievi agenti  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria mediante scorrimento, secondo  il  seguente  ordine  di
priorita', delle graduatorie approvate con provvedimenti direttoriali
del 23 dicembre 2021, del 12 ottobre 2021  e  del  2  dicembre  2020,
fatte salve le riserve di posti di cui all'articolo  703  del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66.))
                               Art. 3
 
        Proroga di termini in materia economica e finanziaria
 
  1. All'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 21 giugno  2022,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122,
in  materia  di  presentazione   della   dichiarazione   sull'imposta
municipale propria (IMU),  relativa  all'anno  di  imposta  2021,  le
parole: «e' differito al 31  dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e' prorogato al 30 giugno 2023».
  2. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo,  del  decreto-legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
17 dicembre 2018, n. 136, relativo alla semplificazione  in  tema  di
fatturazione elettronica per gli operatori sanitari,  le  parole:  «e
2022,» sono sostituite dalle seguenti: «2022 e 2023,».
  3. All'articolo 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, le parole: «dal 1° gennaio 2023» sono sostituite  dalle
seguenti: «dal 1° gennaio 2024».
  4. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  le
parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2021,  2022  e
2023».
  5. All'articolo 26-bis, comma 1, ((alinea,)) del  decreto-legge  17
maggio 2022 n. 50, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2022, n. 91, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono  sostituite
dalle  seguenti:  «((alla  data  di  acquisto  di  efficacia))  delle
disposizioni del decreto legislativo adottato ai sensi  dell'articolo
1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78 e comunque non oltre il
30 giugno 2023».
  ((5-bis. Per i comuni di cui all'articolo 1, comma 567, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, che sottoscrivono l'accordo di cui al comma
572 del medesimo articolo 1 entro il termine previsto dal  comma  783
dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197,  il  contributo
relativo   all'annualita'    2022    e'    erogato    successivamente
all'erogazione  dell'ultima  annualita',  con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previa verifica della realizzazione di risorse proprie  pari
ad almeno un quarto del  contributo  complessivamente  erogato.  Agli
oneri derivanti dal primo periodo, pari a 7.772.950 euro  per  l'anno
2043, si provvede mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Per i comuni  di
cui al presente comma,  il  termine  del  15  giugno  2022,  previsto
dall'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  e'
differito al 15 marzo 2023, fermo restando il rispetto delle scadenze
e delle condizioni indicate al medesimo comma 575.  Restano  altresi'
valide ed efficaci le attivita' poste in essere e definite dai comuni
ai sensi del comma 574 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2021,
n. 234.))
  6. I termini indicati nell'articolo 8,  comma  1,  della  legge  31
agosto 2022, n. 130, sono prorogati di un anno.
  7. All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n.  234,
le parole: «31 dicembre 2022» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
giugno 2023». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 175.000
euro per l'anno 2023, si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo
del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo  34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  ((7-bis.  Per  i  costi  sostenuti  dalla  Concessionaria   servizi
pubblici assicurativi (Consap) Spa per le attivita' della  Segreteria
tecnica della Commissione tecnica nominata con decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 4 luglio 2019,  di  cui  al  comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del  26  luglio  2019,  e'
autorizzata la spesa fino all'importo massimo  di  750.000  euro  per
l'anno 2023,  in  relazione  alla  conseguente  estensione  temporale
dall'applicazione del disciplinare stipulato ai sensi dell'articolo 8
del decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  10  maggio
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2019.
Agli oneri derivanti dal presente comma,  pari  a  750.000  euro  per
l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo  del  Fondo
di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31
dicembre 2009,  n.  196,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze.))
  8. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, le parole: «negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e  al
31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli esercizi  in
corso al 31 dicembre 2021, al 31  dicembre  2022  e  al  31  dicembre
2023».
  9. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.  40,  le
parole: «31  dicembre  2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2022».
  10. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attivita'  e
di  agevolare  il  perseguimento  delle  finalita'  attribuite  dalla
legislazione vigente o delegate dall'amministrazione vigilante,  alla
Fondazione di cui all'articolo 42,  comma  5,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, e' differita al 1°  gennaio  2024  l'applicazione
delle disposizioni in materia di contenimento  della  spesa  pubblica
previste  dalla  vigente  legislazione   per   i   soggetti   inclusi
nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1,  comma  3,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196. Si  applicano  in  ogni  caso  i  limiti  alle
retribuzioni, ((agli  emolumenti  e  ai  compensi))  stabiliti  dalla
normativa vigente e le disposizioni  in  materia  di  equilibrio  dei
bilanci e sostenibilita' del debito delle amministrazioni  pubbliche,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e  5  della  legge  24
dicembre 2012, n. 243, nonche'  quelle  in  materia  di  obblighi  di
comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in  materia  di
finanza pubblica.
  ((10-bis. All'articolo 64, comma 3,  del  decreto-legge  25  maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio
2021, n. 106, le parole: «31 marzo  2023»,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».))
  ((10-ter.  All'articolo  15-bis,  comma  6,  del  decreto-legge  27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2022, n. 25, le parole:  «30  novembre  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023».))
  ((10-quater. Al fine di  permettere  l'ordinata  conclusione  delle
istruttorie in corso in relazione agli accordi  per  il  riequilibrio
finanziario di cui all'articolo 43 del decreto-legge 17 maggio  2022,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.
91, all'articolo 43, comma 5-bis, del citato decreto-legge n. 50  del
2022 le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti:
"al 31 marzo 2023".))
  ((10-quinquies. I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1
della  tariffa,  parte  prima,  allegata   al   testo   unico   delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica  26  aprile  1986,  n.  131,  nonche'  il
termine previsto dall'articolo 7 della legge  23  dicembre  1998,  n.
448,  ai  fini  del  riconoscimento  del  credito  d'imposta  per  il
riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il
1° aprile 2022 e il 30  ottobre  2023.  Sono  fatti  salvi  gli  atti
notificati dall'Agenzia delle entrate alla data di entrata in  vigore
della legge di  conversione  del  presente  decreto,  emessi  per  il
mancato rispetto dei termini di cui alla nota II-bis  all'articolo  1
della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del termine
di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e non  si
fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.))
  ((10-sexies. Per le regioni in cui siano state indette le  elezioni
del Presidente della regione e del Consiglio regionale alla data  del
31 dicembre 2022, il termine di cui all'articolo 50, comma 3, secondo
periodo,  del  decreto  legislativo  15  dicembre   1997,   n.   446,
limitatamente alle aliquote applicabili per l'anno di  imposta  2023,
e' differito al 31 marzo 2023. Tali regioni, entro il 13 maggio 2023,
provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione
dell'addizionale regionale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche prevista dall'articolo  50,  comma  3,  quarto  periodo,  del
decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  ai  fini   della
pubblicazione nel sito internet del Dipartimento delle finanze.))
  ((10-septies. All'articolo 1, comma 927, della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, relativo al termine per la presentazione di  specifiche
istanze  di  liquidazione  di  crediti  derivanti   da   obbligazioni
contratte dal comune di Roma,  le  parole:  «quarantotto  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «sessanta mesi».))
  ((10-octies. Per le spese sostenute nel 2022, nonche' per  le  rate
residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel
2020 e nel 2021, la comunicazione per l'esercizio  delle  opzioni  di
sconto sul corrispettivo o di  cessione  del  credito  relative  agli
interventi eseguiti sia sulle singole unita' immobiliari,  sia  sulle
parti comuni degli edifici, di cui all'articolo 121 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, deve essere trasmessa all'Agenzia  delle  entrate
entro il 31 marzo 2023.))
  ((10-novies. Con riferimento alle  spese  sostenute  nel  2022  per
interventi effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali,  il
termine per la trasmissione all'Agenzia delle entrate, da  parte  dei
soggetti  individuati  dall'articolo  2  del  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze  1°  dicembre  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20  dicembre  2016,  dei  dati  di  cui
all'articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre  2019,  n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,  n.
157, e' prorogato dal 16 marzo 2023 al 31 marzo 2023.))
  ((10-decies. Per  l'anno  2023  la  dotazione  del  fondo  previsto
dall'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  e'
pari a 700.000 euro per concludere le operazioni di rimborso relative
al programma disciplinato dal  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156;  gli
aderenti comunicano alla PagoPA Spa entro il termine di decadenza del
31 luglio 2023, con i dati identificativi, il codice IBAN idoneo  per
rendere  possibile  l'accredito   del   rimborso.   Le   controversie
concernenti  i  rimborsi  maturati  durante  il  predetto   programma
realizzato dall'8 dicembre 2020 al  30  giugno  2021  possono  essere
promosse entro il termine di  decadenza  del  31  dicembre  2023.  Ai
suddetti fini si applicano, secondo quanto stabilito dall'articolo 1,
comma 642, della legge 30  dicembre  2021,  n.  234,  le  convenzioni
stipulate in data 30 novembre  2020  dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze con la  PagoPa  Spa  e  con  la  Consap  Spa  ai  sensi
dell'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter,  della  legge  27  dicembre
2019, n. 160, i cui  oneri  e  spese  sono  a  carico  delle  risorse
finanziarie del predetto fondo di  cui  all'articolo  1,  comma  644,
della legge n. 234 del 2021, non oltre il limite massimo  complessivo
di 700.000 euro. Agli oneri derivanti  dal  presente  comma,  pari  a
700.000 euro per l'anno 2023,  si  provvede  mediante  corrispondente
utilizzo del Fondo di parte  corrente  di  cui  all'articolo  34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto  nello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.))
  ((10-undecies. All'articolo 3, comma 1, alinea,  del  decreto-legge
30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla  legge
25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «31 luglio 2022» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 luglio 2023».))
                            ((Art. 3-bis
 
Proroga  della  facolta'  di  annullamento  automatico   dei   debiti
  inferiori a 1.000 euro per gli enti diversi  dalle  amministrazioni
  statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali
 
  1. All'articolo 1 della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 205 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «I
provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15,
15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del  decreto  legislativo  14
marzo 2011, n. 23, e  all'articolo  1,  comma  767,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione  nel
sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono  trasmessi  al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,
entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici»;
  b) ai commi 206 e 213, le parole: «da 186 a  205»  sono  sostituite
dalle seguenti: «da 186 a 204»;
  c) dopo il comma 221 e' inserito il seguente:
  «221-bis. Ciascun ente territoriale puo'  stabilire,  entro  il  31
marzo 2023, con le forme  previste  dalla  legislazione  vigente  per
l'adozione dei propri atti,  l'applicazione  delle  disposizioni  dei
commi da 206 a 221 alle controversie in cui e' parte il medesimo ente
o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione  agevolata
di cui ai commi da 186 a 204. I provvedimenti degli enti  locali,  in
deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater  e  15-quinquies,
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo  1,
comma  3,  del  decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.   360,
all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.
23, e all'articolo 1, comma 767, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160, acquistano efficacia con  la  pubblicazione  nel  sito  internet
istituzionale dell'ente  creditore  e  sono  trasmessi  al  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro  il
30 aprile 2023, ai soli fini statistici»;
  d) al comma 222, le parole: «31 marzo 2023» sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 aprile  2023»  e  le  parole:  «30  giugno  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;
  e) dopo il comma 229 sono inseriti i seguenti:
  «229-bis. Gli enti creditori indicati dal comma 227 che, alla  data
del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento  di  cui  al
comma 229, possono adottarlo entro il 31 marzo 2023, ovvero, entro la
medesima data, possono adottare, nelle forme  previste  dallo  stesso
comma 229, un provvedimento con il quale, fermo quanto  disposto  dal
comma 226, stabiliscono l'integrale applicazione  delle  disposizioni
di cui al comma 222 ai  debiti  di  importo  residuo,  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  fino  a   mille   euro,
comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e
sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati  all'agente
della riscossione dal  1°  gennaio  2000  al  31  dicembre  2015.  Il
provvedimento e' pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ente
creditore e comunicato, entro il  31  marzo  2023,  all'agente  della
riscossione con le  modalita'  che  lo  stesso  agente  pubblica  nel
proprio sito internet entro il 10 marzo 2023. I  provvedimenti  degli
enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e
15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo
1, comma 3, del  decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,
all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.
23, e all'articolo 1, comma 767, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160, acquistano efficacia con  la  pubblicazione  nel  sito  internet
istituzionale dell'ente  creditore  e  sono  trasmessi  al  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro  il
30 aprile 2023, ai soli fini statistici.
  229-ter.  Fino  alla  data  del  30  aprile  2023  e'  sospesa   la
riscossione dei debiti di cui al comma 229-bis.
  229-quater. Fermo restando quanto disposto dal comma 225,  in  caso
di adozione del provvedimento che  dispone  l'integrale  applicazione
delle disposizioni di cui al comma 222, previsto dal  comma  229-bis,
per il rimborso delle spese di cui al comma 224, relative alle  quote
annullate  ai  sensi  dello  stesso  comma  229-bis,  l'agente  della
riscossione presenta, entro il 30  settembre  2023,  sulla  base  dei
crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022  e  fatte
salve le anticipazioni  eventualmente  ottenute,  apposita  richiesta
all'ente creditore. Il rimborso e' effettuato,  a  decorrere  dal  20
dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere  a  carico  dell'ente
creditore. Restano salve, relativamente  alle  spese  maturate  negli
anni 2000-2013 per le procedure poste  in  essere  dall'agente  della
riscossione per conto dei comuni, le disposizioni di cui all'articolo
1, comma 685, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;
  f) al comma 230, le parole: «31 marzo 2023» sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 aprile 2023».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro  860.000  per
l'anno 2023, euro 130.000 per l'anno 2024,  euro  30.000  per  l'anno
2025, euro 40.000 per ciascuno degli anni 2026 e  2027,  euro  20.000
per l'anno 2028 ed euro 10.000 per l'anno  2029,  che  aumentano,  in
termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 24,5 milioni  di  euro
per l'anno 2023, 7,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4,1 milioni  di
euro per l'anno 2025, 5,7 milioni di euro per l'anno 2026, 7  milioni
di euro per l'anno 2027, 8,8 milioni di euro  per  l'anno  2028,  6,8
milioni di euro l'anno 2029, 4,8 milioni di  euro  l'anno  2030,  4,1
milioni di euro per l'anno 2031 e 3,5  milioni  di  euro  per  l'anno
2032, si provvede, quanto  a  euro  860.000  per  l'anno  2023,  euro
130.000 per l'anno 2024, euro 30.000 per l'anno 2025, euro 40.000 per
ciascuno degli anni 2026 e 2027, euro 20.000 per l'anno 2028 ed  euro
10.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione  del  Fondo
per interventi strutturali di politica economica di cui  all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto  a
23,64 milioni di euro per l'anno  2023,  7,37  milioni  di  euro  per
l'anno 2024, 4,07 milioni di euro per l'anno 2025,  5,66  milioni  di
euro per l'anno 2026, 6,96 milioni di  euro  per  l'anno  2027,  8,78
milioni di euro per l'anno 2028, 6,79  milioni  di  euro  per  l'anno
2029, 4,8 milioni di euro per l'anno 2030, 4,1 milioni  di  euro  per
l'anno  2031  e  3,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2032,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.))
                            ((Art. 3-ter
 
Alleggerimento degli oneri  da  indebitamento  degli  enti  locali  e
  utilizzo delle relative risorse per le maggiori spese energetiche
 
  1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19  giugno  2015,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
le parole: «Per gli anni dal 2015  al  2024»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2025».
  2. In considerazione  delle  difficolta'  determinate  dall'attuale
emergenza dovuta all'aumento dei costi  energetici,  nell'anno  2023,
gli enti locali possono effettuare  operazioni  di  rinegoziazione  o
sospensione della quota  capitale  di  mutui  e  di  altre  forme  di
prestito contratti con le banche, gli intermediari  finanziari  e  la
Cassa  depositi  e  prestiti  Spa,  anche  nel  corso  dell'esercizio
provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto
legislativo  18  agosto  2000,   n.   267,   mediante   deliberazione
dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo  di  provvedere  alle
relative iscrizioni nel bilancio di previsione.
  3. In considerazione dell'emergenza dovuta  all'aumento  dei  costi
energetici, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione
bancaria italiana (ABI) e dalle associazioni degli enti  locali,  che
prevedano  la  sospensione  della  quota  capitale  delle   rate   di
ammortamento dei finanziamenti in essere in scadenza nell'anno  2023,
con conseguente modifica del relativo  piano  di  ammortamento,  tale
sospensione puo' avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma  2,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001,  n.
448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle  scadenze
contrattualmente previste. Le sospensioni di cui  al  presente  comma
non comportano il rilascio  di  nuove  garanzie,  essendo  le  stesse
automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica  del  piano
di ammortamento.))
                           ((Art. 3-quater
 
   Termini della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale
 
  1. Per gli enti locali che hanno proceduto al rinnovo degli  organi
elettivi nell'anno 2022, i termini  di  novanta  e  sessanta  giorni,
previsti dall'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  sono  prorogati  al  30
giugno 2023.))
                         ((Art. 3-quinquies
 
Rimodulazione dell'utilizzo delle risorse per credito  d'imposta  per
            investimenti in favore del settore turistico
 
  1. In relazione alle richieste  presentate  entro  il  31  dicembre
2022, le somme non utilizzate di cui al comma 3 dell'articolo 79  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per una quota pari a 30  milioni
di euro, sono  versate  dall'Agenzia  delle  entrate  allo  stato  di
previsione  dell'entrata  del  bilancio  dello   Stato   per   essere
riassegnate per l'anno 2023 ai pertinenti  capitoli  dello  stato  di
previsione del Ministero del turismo destinati a investimenti diretti
ad incrementare la competitivita' e  la  sostenibilita'  del  settore
turistico.
  2. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
indebitamento e fabbisogno derivanti dal comma 1, pari a  30  milioni
di  euro  per  l'anno  2023,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.))
                               Art. 4
 
               Proroga di termini in materia di salute
 
  1. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191,  al  quinto  periodo,  le  parole:  «e  per  l'anno  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2022 e per l'anno 2023».
  ((1-bis. All'articolo 1, comma 544, primo periodo, della  legge  29
dicembre 2022, n. 197, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «;
per l'anno 2023 la suddetta quota e' pari allo 0,5 per cento».
  2. All'articolo 8, comma 2, del decreto  legislativo  28  settembre
2012, n. 178, il terzo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Detti
organi, da nominare con decreto del Ministro della salute, restano in
carica fino alla fine della liquidazione e, comunque, non oltre il 31
dicembre 2024».
  2-bis.  Nell'anno  2023,  all'Ente  strumentale  alla  Croce  rossa
italiana in liquidazione coatta  amministrativa  sono  trasferite  le
quote  accantonate  dal   Ministero   della   salute   nell'esercizio
finanziario 2021, per euro 7.589.831,11, e nell'esercizio finanziario
2022, per euro 5.289.695,32, e la residua somma di euro 304.072,44, a
valere sul finanziamento di cui al comma 1  dell'articolo  8-bis  del
decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, per l'anno  2023,  per
la copertura dei costi derivanti dal  pagamento  del  trattamento  di
fine rapporto e di fine servizio, maturato alla data del 31  dicembre
2017, del personale  funzionale  alle  attivita'  propedeutiche  alla
gestione liquidatoria di cui all'articolo 8,  comma  2,  del  decreto
legislativo  n.  178  del  2012  e  determinato   a   seguito   della
ricognizione effettuata dal commissario liquidatore. Per il  medesimo
fine  il  commissario  liquidatore  e'  autorizzato   ad   utilizzare
l'importo residuo del finanziamento, gia' erogato per il  trattamento
economico del personale, pari ad euro 1.994.541,92, e a cancellare  i
corrispondenti vincoli apposti sui fondi  di  cassa  della  procedura
liquidatoria.))
  3.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  2-bis,  comma  3,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, continuano ad applicarsi  fino  al
31 dicembre 2023 nei limiti delle risorse disponibili  autorizzate  a
legislazione vigente.
  ((3-bis. All'articolo 1, comma 268,  lettera  a),  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234,  le  parole:  «anche  per  l'anno  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «anche per gli anni  2022  e  2023»  e  le
parole: «31  dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2023».
  3-ter. Per garantire l'ampliamento della platea dei soggetti idonei
all'incarico di direttore generale delle aziende  e  degli  enti  del
Servizio  sanitario  nazionale,  anche  in  ragione  delle   esigenze
straordinarie ed urgenti derivanti  dalla  diffusione  del  COVID-19,
l'elenco nazionale dei  soggetti  idonei  alla  nomina  di  direttore
generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere  e
degli  altri  enti  del  Servizio   sanitario   nazionale,   di   cui
all'articolo 1  del  decreto  legislativo  4  agosto  2016,  n.  171,
pubblicato nel portale telematico del Ministero della  salute  il  16
dicembre 2022, e' integrato entro il 30 aprile 2023.  A  tal  fine  i
termini di presentazione delle domande, di  cui  all'avviso  pubblico
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 25 del  29
marzo 2022, sono riaperti dalla data di entrata in vigore della legge
di  conversione  del  presente  decreto  al  15  marzo  2023,  previa
pubblicazione di apposito avviso nella  Gazzetta  Ufficiale.  Possono
presentare domanda anche coloro che  hanno  ricoperto  l'incarico  di
commissario o sub-commissario per l'attuazione del Piano  di  rientro
dai disavanzi del settore  sanitario.  Restano  iscritti  nell'elenco
nazionale i soggetti gia' inseriti nell'elenco stesso  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))
  4. All'articolo 35-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno  2022,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto  2022,  n.
122, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  primo  periodo,  le  parole:  «31  dicembre  2022»   sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
    b) al secondo periodo, le parole: «760.720 euro per l'anno  2022»
sono sostituite dalle seguenti: «760.720 euro per l'anno  2022  e  di
1.395.561 euro per l'anno 2023».
  ((5. All'articolo 5-bis del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2022,  n.  77,
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Il termine per l'assolvimento  dell'obbligo  formativo,  ai
sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n. 502, per il triennio 2020-2022 e' prorogato al 31  dicembre  2023.
Il triennio formativo 2023-2025  ed  il  relativo  obbligo  formativo
hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023.
  1-ter. La certificazione dell'assolvimento  dell'obbligo  formativo
per i trienni 2014-2016 e 2017-2019 puo' essere conseguita,  in  caso
di  mancato  raggiungimento  degli  obblighi  formativi  nei  termini
previsti, attraverso crediti compensativi definiti con  provvedimento
della Commissione nazionale per la formazione continua».))
  6. Le modalita' di utilizzo di strumenti alternativi al  promemoria
cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso  le  farmacie
del promemoria della ricetta elettronica, disposte con gli articoli 2
e 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile
n. 884 del 31 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  83
dell'8 aprile 2022, in attuazione dell'articolo 1  del  decreto-legge
24 marzo 2022, n. 24, sono prorogate ((sino al  31  dicembre  2024  e
sono estese all'invio del numero di ricetta elettronica (NRE) a mezzo
di posta elettronica.))
  7. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2017,  n.
172, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'alinea, dopo le parole «somma di  32,5  milioni  di  euro»
sono aggiunte le seguenti: «ed e'  accantonata,  per  ciascuno  degli
anni 2023 e 2024, la somma di 38,5 milioni di euro» e le parole: «per
il Servizio sanitario nazionale per gli anni 2017, 2018, 2019,  2020,
2021 e 2022»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  il  Servizio
sanitario nazionale per gli anni dal 2017 al 2024»;
    b)  alla  lettera  a),  le  parole:  «9  milioni  di  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2022, 9  milioni
di euro e, per gli anni 2023 e 2024, 12 milioni  di  euro»;  dopo  la
parola «riconosciute» sono inserite le seguenti: «quali  Istituti  di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico»;
    c) alla lettera b),  le  parole:  «12,5  milioni  di  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «per gli  anni  dal  2017  al  2022,  12,5
milioni di euro e, per gli anni 2023 e 2024, 15,5 milioni di euro»  e
dopo le parole: «con ioni carbonio» sono  aggiunte  le  seguenti:  «e
protoni».
  ((7-bis. Il  Patto  per  la  salute  2019-2021  e'  prorogato  fino
all'adozione di un nuovo documento di programmazione  sanitaria.  Gli
obiettivi indicati nelle schede n. 4 e n. 11 del suddetto Patto  sono
perseguiti in coordinamento con le disposizioni  di  cui  al  decreto
legislativo  23  dicembre  2022,  n.  200,  recante  riordino   della
disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
garantendo ai cittadini l'equo accesso a tutte le prestazioni di alta
specialita' rese dai predetti Istituti in  coerenza  con  la  domanda
storica di cui al comma 496 dell'articolo 1 della legge  30  dicembre
2020, n. 178.))
  8.  All'articolo  38,  comma   1-novies,   secondo   periodo,   del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  28  giugno  2019,  n.  58,  le  parole:  «e  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «, 2022, 2023 e 2024».
  ((8-bis. All'articolo 9-ter,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  19
giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto  2015,  n.  125,  le  parole:  «entro  trenta   giorni   dalla
pubblicazione  dei  provvedimenti  regionali  e   provinciali»   sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2023».))
  ((8-ter. Al comma 1 dell'articolo  3-quater  del  decreto-legge  21
settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
novembre 2021, n. 165, al primo periodo, le parole: «Fino al  termine
dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del  decreto-legge  23
luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  16
settembre 2021, n. 126» sono sostituite dalle seguenti: «Fino  al  31
dicembre 2023» e le  parole:  «quattro  ore»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «otto ore».))
  ((8-quater. All'articolo 25, comma 4-duodecies,  del  decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio  2020,  n.  8,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dai
seguenti: «Per l'anno 2023, il credito  d'imposta  di  cui  al  primo
periodo e' attribuito, alle medesime condizioni ivi  previste,  anche
nell'ambito  delle  attivita'  istituzionali  esercitate  in   regime
d'impresa, fermo restando il limite massimo di 10 milioni di euro per
l'anno 2023. L'efficacia delle misure previste dalle disposizioni  di
cui al periodo precedente e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108,
paragrafo 3, del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,
all'autorizzazione  della  Commissione  europea  su   richiesta   del
Ministero della salute».))
  9. All'onere derivante dal comma  4,  pari  a  1.395.561  euro  per
l'anno 2023, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2022, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
  ((9-bis. E' istituito nello stato di previsione del Ministero della
salute un fondo denominato «Fondo  per  l'implementazione  del  Piano
oncologico nazionale 2023-2027 - PON», con una dotazione  pari  a  10
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al  2027,  destinato
al potenziamento delle strategie e delle azioni per  la  prevenzione,
la diagnosi, la cura e l'assistenza al  malato  oncologico,  definite
dal Piano oncologico nazionale 2023-2027.
  9-ter. Con decreto del Ministro della  salute,  da  adottare  entro
centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sono individuati  i  criteri  e  le
modalita' di riparto tra le regioni e le Province autonome di  Trento
e di Bolzano del Fondo di cui al comma 9-bis da  destinare,  in  base
alle specifiche esigenze regionali,  al  raggiungimento  della  piena
operativita'  delle  reti  oncologiche  regionali,  al  potenziamento
dell'assistenza domiciliare e integrata con l'ospedale  e  i  servizi
territoriali, nonche' ad  attivita'  di  formazione  degli  operatori
sanitari e  di  monitoraggio  delle  azioni  poste  in  essere.  Alla
copertura degli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
  9-quater. All'articolo 4, comma 2, del  decreto-legge  30  dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  febbraio
2022, n. 15, le parole: «31  dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2023».
  9-quinquies.  All'articolo  29,  comma  1,  secondo  periodo,   del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le  parole:  «31  dicembre  2022»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  9-sexies. All'articolo 1, comma 893, della legge 30 dicembre  2021,
n. 234, le parole: «da adottare  entro  dodici  mesi  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata
in vigore della presente legge».
  9-septies.  In  considerazione  delle  ulteriori  spese   sanitarie
rappresentate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e  di
Bolzano sostenute nel 2022, le medesime regioni e  province  autonome
possono rendere disponibili, per l'equilibrio  finanziario  2022,  le
risorse correnti di cui all'articolo 1, comma  278,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, non utilizzate al  31  dicembre  2022  per  le
finalita' di cui all'articolo 1, commi 276 e 277, della citata  legge
n. 234 del 2021.
  9-octies. Per garantire la completa attuazione del Piano  operativo
per il recupero delle  liste  d'attesa,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento  e  di  Bolzano  possono  avvalersi,  fino  al  31
dicembre 2023,  delle  misure  previste  dalle  disposizioni  di  cui
all'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 25  maggio  2021,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106, nonche' dalle disposizioni di cui  all'articolo  1,  comma  277,
della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234.  Per  l'attuazione  delle
finalita' di cui al presente comma le regioni e le Province  autonome
di Trento e di Bolzano possono utilizzare  una  quota  non  superiore
allo 0,3 per  cento  del  livello  di  finanziamento  indistinto  del
fabbisogno sanitario nazionale standard cui  concorre  lo  Stato  per
l'anno 2023.
  9-novies. All'articolo 38, comma 1, del  decreto-legge  6  novembre
2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  dicembre
2021, n. 233, le parole: «28 febbraio  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2023».
  9-decies. All'articolo 4,  comma  8-octies,  del  decreto-legge  31
dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2021, n. 21, dopo le parole: «comma 8-septies» sono inserite
le seguenti: «, lettera b),».
  9-undecies.  All'articolo  3,  comma  1-ter,  del  decreto-legge  8
novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge  16
dicembre 2022, n. 196, le parole: «due designati dal  Ministro  della
salute» sono sostituite dalle seguenti: «uno designato  dal  Ministro
della salute, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze».
  9-duodecies. All'articolo 86 del decreto legislativo  10  settembre
2003, n. 276, dopo il comma 13 e' inserito il seguente:
  «13-bis. Ove siano stipulate specifiche convenzioni, che  prevedano
servizi di raccolta dei contributi o diversi servizi  amministrativi,
con enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  h),  del
presente decreto ovvero  con  fondi  sanitari  e  casse  aventi  fine
assistenziale di  cui  all'articolo  9  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e all'articolo 51, comma 2,  lettera  a),  del
testo unico di cui al decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917,  l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,  in
considerazione  della  rilevanza  delle  finalita'   perseguite   dai
soggetti  convenzionati,  e'  autorizzato  al  trattamento  dei  dati
connessi all'attuazione delle convenzioni  nonche'  a  trasferire  ai
predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi  e  di
servizio  di  cui  dispone,  necessari  per  la  realizzazione  delle
finalita' istituzionali. I soggetti parte delle convenzioni informano
i lavoratori e i datori di lavoro, in applicazione degli articoli  13
e 14 del regolamento (UE)  2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016».
  9-terdecies.  Dall'attuazione  del  comma  9-duodecies  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
amministrazioni interessate provvedono alle  attivita'  previste  dal
medesimo comma 9-duodecies mediante l'utilizzo delle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  9-quaterdecies.  All'articolo  27,   comma   5-ter,   del   decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: «degli anni 2021 e 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «degli anni 2021, 2022 e 2023».
  9-quinquiesdecies. Allo scopo di fronteggiare la grave  carenza  di
personale e superare il precariato, nonche' per garantire continuita'
nell'erogazione  dei  livelli  essenziali  di  assistenza,   per   il
personale dirigenziale e  non  dirigenziale  del  Servizio  sanitario
nazionale, il termine per  il  conseguimento  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre  2021,
n. 234, e' stabilito al 31 dicembre 2024.
  9-sexiesdecies. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della  legge
30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  9-septiesdecies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma  268,
lettera b), della legge 30  dicembre  2021,  n.  234,  si  applicano,
previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con
il  piano  triennale  dei  fabbisogni  di  personale,  al   personale
dirigenziale  e  non  dirigenziale   sanitario,   socio-sanitario   e
amministrativo reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale,
anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non  piu'  in
servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11,  comma  1,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.
  9-octiesdecies. Al fine di far fronte alle  esigenze  del  Servizio
sanitario  nazionale  e  di  garantire  i   livelli   essenziali   di
assistenza, in assenza di offerta di personale  medico  convenzionato
collocabile, le aziende del Servizio sanitario nazionale, sino al  31
dicembre 2026, possono trattenere  in  servizio,  a  richiesta  degli
interessati, il personale medico in regime  di  convenzionamento  col
Servizio  sanitario  nazionale  di  cui  al  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  502,  in  deroga  ai   limiti   previsti   dalle
disposizioni vigenti per  il  collocamento  in  quiescenza,  fino  al
compimento del settantaduesimo anno  di  eta'  e  comunque  entro  la
predetta data.))
                            ((Art. 4-bis
 
                             NADO Italia
 
  1. Ferme restando le funzioni del Ministero della salute in tema di
ricerca,  formazione,  informazione,  comunicazione   e   prevenzione
relativamente ai danni alla salute causati dal ricorso al doping,  le
attivita' relative all'effettuazione dei controlli anti-dopingdi  cui
alla legge 14 dicembre 2000, n. 376, sono svolte esclusivamente dalla
NADO Italia, in qualita'  di  Organizzazione  nazionale  anti-doping.
Conseguentemente, il termine annuale per la  redazione  del  rapporto
del Comitato tecnico  sanitario -  sezione  per  la  vigilanza  e  il
controllo sul doping e per la tutela  della  salute  nelle  attivita'
sportive, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo  2013,  n.
44, e' prorogato al 31 gennaio 2024, previa comunicazione,  da  parte
della NADO Italia al Ministero della salute, dei dati rilevati  dalle
attivita' di controllo anti-doping, anche a fini  di  monitoraggio  e
promozione di azioni per la tutela della salute  pubblica  in  ambito
sportivo.))
                            ((Art. 4-ter
 
        Proroga di termini in materia di personale sanitario
 
  1. Al fine di rispondere alla domanda di personale sanitario  delle
strutture sanitarie:
  a) all'articolo 1, comma 548-bis, primo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2023» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
  b) all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23  luglio  2021,
n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021,
n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) la parola: «2023» e' sostituita dalla seguente: «2025»;
  2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Il  professionista
comunica all'Ordine competente l'ottenimento  del  riconoscimento  in
deroga da parte della regione  interessata,  la  denominazione  della
struttura sanitaria a contratto con il Servizio  sanitario  nazionale
presso  la  quale  presta   l'attivita'   nonche'   ogni   successiva
variazione. La  mancata  ottemperanza  agli  obblighi  da  parte  del
professionista determina la sospensione del riconoscimento fino  alla
comunicazione dell'avvenuta ottemperanza agli stessi. Fino al termine
di cui al primo periodo, le disposizioni di cui agli  articoli  27  e
27-quater del testo unico di cui al  decreto  legislativo  25  luglio
1998,  n.  286,  si  applicano  altresi'  al  per-  sonale  medico  e
infermieristico  assunto  presso  strutture  sanitarie  pubbliche   e
private, con contratto libero-professionale di  cui  all'articolo  7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  ovvero  con
contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di durata superiore a
tre mesi e rinnovabili».))
                               Art. 5
 
        Proroga di termini in materia di istruzione e merito
 
  1. All'articolo 58, comma 5-septies, del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, le parole: «a decorrere  dal  1°  settembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° settembre 2023».
  2. All'articolo 24, comma 6-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre  2021,
n. 233, le parole: «31 marzo 2023» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 maggio 2023».
  3. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre  2019,
n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre  2019,
n.  159,  le  parole:  «entro  l'anno  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro l'anno 2023» e le parole: «negli anni scolastici dal
2021/22 al  2023/24»  sono  sostitute  dalle  seguenti:  «negli  anni
scolastici dal 2022/23 al 2024/25».
  4. All'articolo 14, comma 5, della legge 15 luglio 2022, n. 99,  le
parole: «Per l'anno 2022» sono sostituite dalle  seguenti:  «Per  gli
anni 2022 e 2023».
  ((5. All'articolo 4 del decreto-legge 30  dicembre  2016,  n.  244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  19,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli
edifici scolastici ed i locali  adibiti  a  scuola,  nonche'  per  le
strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione
e formazione  professionale  (IeFP)  e  di  istruzione  e  formazione
tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore
del presente decreto,  non  si  sia  ancora  provveduto  al  predetto
adeguamento, e' stabilito al 31 dicembre 2024»;
  b) al comma 2-bis, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024»;
  c) al comma 2-ter, dopo le parole: «per gli edifici, i locali e  le
strutture delle universita' e delle istituzioni dell'alta  formazione
artistica, musicale e coreutica,» sono inserite le seguenti: «nonche'
per quelli ove si svolgono i percorsi erogati  dalle  Fondazioni  ITS
Academy,».
  5-bis. All'articolo 1, comma 969, secondo periodo, della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, le parole: "Per l'anno 2021"  sono  sostituite
dalle seguenti: «Per l'anno 2023».
  5-ter. All'articolo 3 del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.  41,  il
comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
  «2-bis. Al fine di uniformare la durata in  carica  dei  componenti
del CSPI  e  di  garantire  la  continuita'  delle  sue  funzioni,  i
componenti elettivi e non elettivi  restano  in  carica  sino  al  31
agosto  2024,  in  deroga  alle  disposizioni  di  cui   al   decreto
legislativo 30 giugno 1999, n. 233».
  5-quater. All'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre  2018,
n. 145, le parole: «non oltre il 31 dicembre  2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2024».))
  6. All'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 28  giugno  2019,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto  2019,  n.
81, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo,  le  parole:  «,  dell'universita'  e  della
ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «e del merito»;
    b) al secondo periodo, le parole: «, fermo  restando  il  termine
del 31 dicembre 2021,» sono soppresse.
  7. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017,  n.  75,
dopo il comma 15 e'  inserito  il  seguente:  «15-bis.  Le  procedure
selettive di  cui  al  comma  15  sono  prorogate  per  l'anno  2023,
limitatamente alla progressione all'area dei  direttori  dei  servizi
generali  e  amministrativi  del   personale   amministrativo   delle
istituzioni scolastiche.».
  8. All'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.  41,
dopo le parole: «per l'anno scolastico 2022/2023»  sono  aggiunte  le
seguenti: «((nonche' per l'anno)) scolastico 2023/2024».
  9. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, alinea, le parole: «e 2021/2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, 2021/2022 e 2023/2024»;
    b) al  comma  1,  lettera  a),  le  parole:  «e  2021/2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «, 2021/2022 e 2023/2024»;
    c) al comma 2, le parole: «ed euro 2,85 milioni  nell'anno  2022»
sono sostituite dalle seguenti: «, euro 2,85 milioni nell'anno  2022,
euro 1.625.183 ((nell'anno  2023)),  ed  euro  2.437.774  ((nell'anno
2024))»;
    d) al comma 5, dopo la lettera b-sexies) e' aggiunta la seguente:
«b-septies) quanto  a  euro  1.625.183  ((nell'anno  2023))  ed  euro
2.437.774 ((nell'anno 2024, mediante)) corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.»;
    e) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure  urgenti  per
lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024».
  10. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.  41,  le
parole: «al perdurare della vigenza dello stato di emergenza  di  cui
alla deliberazione del Consiglio dei ministri del  31  gennaio  2020»
sono sostituite dalle  seguenti:  «al  31  dicembre  2023,  per  dare
attuazione alla Missione 4 - Componente  1  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza».
  11. Ai fini dell'ammissione agli esami di Stato del  secondo  ciclo
di istruzione, la previsione di cui  all'articolo  1,  comma  6,  del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,  limitatamente  agli  articoli  13,
comma 2, lettera c), e 14, comma 3, ultimo periodo, in relazione alle
attivita'  assimilabili  all'alternanza  scuola-lavoro,  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e' prorogata  all'anno  scolastico
2022/2023. Le esperienze maturate  nei  percorsi  per  le  competenze
trasversali e l'orientamento possono costituire  comunque  parte  del
colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n.
62 del 2017.
  ((11-bis. All'articolo 2, comma 3,  del  decreto-legge  29  ottobre
2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20  dicembre
2019,  n.  159,  dopo  le  parole:  «Il  Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca  e'  autorizzato  a  bandire»  sono
inserite le seguenti: «a decorrere dal 1° giugno 2023» e  le  parole:
«per  il  reclutamento»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «per
l'assunzione a tempo indeterminato».
  11-ter. Al fine di garantire la prosecuzione delle attivita'  della
Fondazione «I Lincei per la scuola» presso l'Accademia nazionale  dei
Lincei, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h),
della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  in  favore  della  predetta
Fondazione, e' prorogata per l'anno 2023. Agli  oneri  derivanti  dal
primo periodo, pari a 250.000  euro  per  l'anno  2023,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'istruzione e del merito.
  11-quater. All'articolo  59,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106, l'ultimo periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:
«Limitatamente alle classi di concorso per le quali non sia possibile
effettuare le nomine a  tempo  determinato  in  tempo  utile  per  lo
svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale  e  prova  di
cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le
operazioni di assunzione a tempo determinato sono prorogate  all'anno
scolastico  2023/2024.  A  tal  fine,  i  relativi  posti  sono  resi
indisponibili per le operazioni di mobilita' e di immissione in ruolo
riferite  all'anno  scolastico  2023/2024.  I  docenti  che  svolgono
l'incarico a tempo  determinato  e  la  relativa  formazione  nonche'
l'anno di formazione iniziale e prova nell'anno scolastico  2023/2024
sono  assunti  a  tempo  indeterminato  e  confermati  in  ruolo  con
decorrenza giuridica  ed  economica  dal  1°  settembre  2024  o,  se
successiva,  dalla  data  di  inizio  del  servizio,  nella  medesima
istituzione  scolastica  presso  cui  hanno  prestato  servizio   con
contratto a tempo determinato. Le  graduatorie  di  cui  al  presente
comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori,  fatto  salvo
lo scorrimento degli eventuali rinunciatari, da effettuare  entro  il
limite dei posti attribuiti alla procedura di cui al  presente  comma
e, comunque, non oltre la data  di  pubblicazione  delle  graduatorie
relative al concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo  46  del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79».
  11-quinquies. La graduatoria del concorso indetto con  decreto  del
direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017,  e'  valida
fino all'anno scolastico 2025/2026, salvo quanto previsto  dal  comma
11- septies.  Al  fine  di  coprire  i  posti  vacanti  di  dirigente
scolastico, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita'
di partecipazione  ad  un  corso  intensivo  di  formazione  e  della
relativa  prova  finale,  anche  per   prevenire   le   ripercussioni
sull'Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti  in
relazione al predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono
ammessi i partecipanti al  concorso  di  cui  al  primo  periodo  che
abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a  condizione  che,  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto:
  a) abbiano proposto ricorso entro i  termini  di  legge  e  abbiano
pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della
prova scritta del predetto concorso ovvero abbiano superato la  prova
scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a  seguito  di  un
provvedimento giurisdizionale  cautelare,  anche  se  successivamente
caducato;
  b) abbiano proposto ricorso entro i  termini  di  legge  e  abbiano
pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della
prova orale del predetto concorso.
  11-sexies. Ai fini  della  partecipazione  al  corso  intensivo  di
formazione di cui al comma  11-quinquies,  il  decreto  del  Ministro
dell'istruzione e del merito di cui  al  medesimo  comma  prevede  le
seguenti modalita' di  accesso:  per  i  soggetti  di  cui  al  comma
11-quinquies, lettera a), il superamento, con un  punteggio  pari  ad
almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi  informatizzati,
a risposta chiusa; per i  soggetti  di  cui  al  comma  11-quinquies,
lettera b), il superamento di una prova orale con un  punteggio  pari
ad almeno 6/10.
  11-septies. I soggetti che hanno  sostenuto  la  prova  finale  del
corso intensivo di formazione  di  cui  al  comma  11-quinquies  sono
inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso  di  cui  al
medesimo comma e immessi in ruolo successivamente agli iscritti nelle
graduatorie  concorsuali  vigenti.  Le  immissioni  in   ruolo   sono
effettuate, almeno  per  il  60  per  cento  dei  posti  a  tal  fine
annualmente  assegnabili,  prioritariamente  dalla  graduatoria   del
concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di  cui
al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022,  n.  194,  e
successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria di
cui al comma 11-quinquies fino al suo esaurimento. L'eventuale  posto
dispari  e'  destinato  alla  procedura  concorsuale  ordinaria.   Il
contingente e' ripartito annualmente su base  regionale  con  decreto
del   Ministro   dell'istruzione   e   del   merito   contestualmente
all'autorizzazione assunzionale. Nel caso in cui la graduatoria di un
concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti  ad  esso
assegnati, questi  vanno  ad  aggiungersi  a  quelli  assegnati  alla
corrispondente graduatoria di cui al comma 11-quinquies. Detti  posti
sono  reintegrati  in  occasione  della  procedura   assunzionale   o
concorsuale successiva.
  11-octies. All'attuazione della  procedura  di  cui  al  comma  11-
quinquies si  provvede  con  le  risorse  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico   della   finanza   pubblica.   Il   decreto   del    Ministro
dell'istruzione e del merito di cui al comma  11-quinquies  determina
il contributo di segreteria  posto  a  carico  dei  partecipanti,  in
misura  tale  da  coprire  integralmente  l'onere  dell'attivita'  di
formazione  e  della  procedura  selettiva.  Tale  decreto   prevede,
altresi', che le somme  di  cui  al  secondo  periodo  siano  versate
all'entrata e riassegnate  al  pertinente  capitolo  di  spesa  prima
dell'avvio del corso di formazione.
  11-novies. Alle immissioni in ruolo si provvede con  le  assunzioni
ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.))
                               Art. 6
 
       Proroga di termini in materia di universita' e ricerca
 
  1.  All'articolo  14,  comma  6-quaterdecies,  primo  periodo,  del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in materia di assegni di  ricerca,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole: «Per i centottanta giorni successivi alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023»;
    b)  le  parole:  «alla  predetta  data,  ovvero  deliberate   dai
rispettivi organi di governo entro il predetto termine di centottanta
giorni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ovvero  deliberate  dai
rispettivi organi di governo entro il predetto termine».
  2. All'articolo 1, comma  1145,  ultimo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2022» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  3. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12  settembre  2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,
n. 128, le parole: «2021-2022  e  2022-2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024».
  4. All'articolo 3-quater del decreto-legge 9 gennaio  2020,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  ((a) al comma 1,  le  parole:  «a  decorrere  dall'anno  accademico
2023/2024» sono sostituite dalle  seguenti:  «a  decorrere  dall'anno
accademico 2024/2025» e le parole: «entro il 31 dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023»;))
    b) al comma 2,  le  parole:  «a  decorrere  dall'anno  accademico
2023/2024» sono sostituite dalle  seguenti:  «a  decorrere  dall'anno
accademico 2024/2025».
  ((4-bis. All'articolo 1, comma 107-bis,  della  legge  24  dicembre
2012, n. 228, le parole: «31 dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2023».
  4-ter. Nelle more della piena attuazione  del  regolamento  di  cui
all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n.
508,  per  l'anno  accademico  2023/2024,  le  istituzioni   di   cui
all'articolo 2, comma 1, della medesima legge possono reclutare,  nei
limiti delle  facolta'  assunzionali  autorizzate  e  successivamente
ripartite dal Ministero dell'universita' e della  ricerca,  personale
docente a tempo indeterminato prioritariamente a valere sulle vigenti
graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge
30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
giugno 2022, n. 79, nonche' sulle vigenti graduatorie  nazionali  per
titoli e, in subordine, mediante selezioni pubbliche  per  titoli  ed
esami, nel rispetto dei principi di cui agli articoli  35,  comma  3,
lettere a), b), c) ed e), e 35-bis, comma 1, lettera a), del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' di  criteri,  modalita'  e
requisiti  di  partecipazione  definiti  con  decreto  del   Ministro
dell'universita' e della ricerca, da  adottare  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto.))
  5. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, della legge 11 gennaio
2018, n. 3, le parole:  «31  dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2023».
  ((5-bis. All'articolo 34-ter, comma 2, del decreto-legge  22  marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2021, n. 69, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il  termine
previsto  dalle  norme  transitorie  di  cui  al   secondo   periodo,
riguardante il conseguimento dell'attestazione per l'esercizio  della
professione di interprete in LIS  e  in  LIST,  e'  prorogato  al  31
gennaio 2025. La professione di interprete in  LIS  e  in  LIST  puo'
essere esercitata in forma non organizzata ai sensi  della  legge  14
gennaio 2013, n. 4, anche da coloro che conseguono, entro il medesimo
termine del 31 gennaio 2025, un attestato in 'Tecniche di  traduzione
e interpretazione' o di 'Interprete  di  lingua  dei  segni  italiana
(LIS)'   rilasciato   da   enti,   associazioni,   cooperative    con
certificazione UNI ISO che abbiano garantito  requisiti  di  qualita'
della formazione su  tutto  il  territorio  italiano  e  che  abbiano
operato negli ultimi cinque anni in modo continuativo nel campo della
formazione specifica per il conseguimento del predetto attestato».))
  6. I termini di cui all'articolo 19-quinquies, commi  3  e  4,  del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono prorogati al 31 dicembre 2023.
  7. I termini di cui all'articolo 28, comma 2-ter, periodi  primo  e
secondo, del decreto-legge 17 maggio 2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono  prorogati  al
31 dicembre 2023.
  8. Il termine, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per
l'Abilitazione Scientifica Nazionale formate sulla base  del  decreto
direttoriale ((del Ministero dell'universita' e  della  ricerca))  n.
251  del  29  gennaio  2021  e'  prorogato  al  31   dicembre   2023.
Conseguentemente,  la  presentazione  delle  domande  per  il   sesto
quadrimestre della tornata  dell'abilitazione  scientifica  nazionale
2021-2023 e' fissato dal 7  febbraio  al  7  giugno  2023.  I  lavori
riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 7 ottobre 2023.
Il procedimento di formazione delle nuove  Commissioni  nazionali  di
durata  biennale  per  la   tornata   dell'abilitazione   scientifica
nazionale 2023-2025 e' avviato entro il 31 luglio 2023.
  ((8-bis. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo  periodo,
del  decreto-legge  30  dicembre  2021,  n.  228,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e'  prorogato  al
31 dicembre 2023. La disposizione di cui  al  primo  periodo  non  si
applica alle  professioni  indicate  all'articolo  1  della  legge  8
novembre 2021, n. 163, nonche' a  coloro  che  hanno  conseguito  una
delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 della medesima
legge n. 163 del 2021.
  8-ter. In deroga alle disposizioni  dei  regolamenti  di  ateneo  e
delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione
delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative
all'anno accademico 2021/2022 e' prorogata  al  15  giugno  2023.  E'
conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti
didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette
prove.
  8-quater. All'articolo 20 del decreto legislativo 25  maggio  2017,
n. 75, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  «2-bis. Anche per le finalita' connesse alla stabilizzazione  delle
ricerche collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
le disposizioni dei commi 1 e 2, con riferimento agli  enti  pubblici
di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25  novembre
2016, n. 218, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026».
  8-quinquies. All'articolo 24, comma  6,  della  legge  30  dicembre
2010, n. 240, le parole: «del  decimo  anno»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del quattordicesimo anno».
  8-sexies.  All'articolo  6,  comma  4-bis,  del  decreto-legge   30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
febbraio 2022, n. 15, le parole: «dieci anni» sono  sostituite  dalle
seguenti: «undici anni».))
                               Art. 7
 
              Proroga di termini in materia di cultura
 
  1. All'articolo  1,  comma  592,  primo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, le parole: «31 dicembre 2022» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «fino al 31  dicembre
2023, al fine» sono soppresse.
  2. All'articolo 22, comma  2-octies,  del  decreto  legislativo  29
giugno  1996,  n.  367,  le  parole:  «31  dicembre  2022»,   ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  3. All'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  quinto  periodo,  le  parole:  «31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
    b) dopo l'ultimo periodo, e' aggiunto il  seguente:  «Per  l'anno
2023 e' autorizzata  la  spesa  di  150.000  euro  per  le  spese  di
funzionamento del Comitato promotore e per i ((rimborsi delle spese))
spettanti ai componenti dello stesso Comitato.».
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 150.000 euro per l'anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle  proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2022-2024,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della cultura.
  5.  All'articolo  11-bis,  comma  2,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 90, ((le parole: «dal 24 agosto  2016»
sono sostituite dalle seguenti: «dal 6 aprile 2009»  e))  le  parole:
«31 dicembre 2023» sono sostituite  dalle  seguenti:  «((31  dicembre
2026))».
  ((6. All'articolo 2  del  decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 5-ter, le parole:  «fino  al  31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»  e  le  parole:
«per ciascuno degli anni dal 2017 al  2022  a  valere  sulle  risorse
disponibili sul bilancio della Soprintendenza  speciale  per  Pompei,
Ercolano e Stabia» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  ciascuno
degli anni dal 2017 al 2022. Ai relativi oneri, pari a  900.000  euro
per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, si provvede a valere  sulle
risorse disponibili sul bilancio della  Soprintendenza  speciale  per
Pompei, Ercolano e Stabia. Per l'anno 2023 e' autorizzata la spesa di
900.000 euro»;
  b) al comma 5-quater e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
«Per l'anno 2023 e' autorizzata la spesa di 150.000 euro».))
  7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 1,05  milioni  di  euro
per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2022, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
  ((7-bis. All'articolo 183, comma 4,  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al primo periodo, le parole:  «e  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, 2022 e 2023»;
  b) al secondo periodo, le parole: «entro il 30  giugno  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno  2023»  e  la  parola:
«2021» e' sostituita dalla seguente: «2022».
  7-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  1,
lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e' incrementata  di
0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di  2,7  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2024, 2025  e  2026,  al  fine  di  garantire  la
prosecuzione delle attivita' dell'Accademia internazionale di  Imola,
dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della  Fondazione  Scuola
di musica di Fiesole di cui all'articolo 1, comma 781, della legge 30
dicembre  2021,  n.  234.  Alla  ripartizione,   in   parti   eguali,
dell'importo  di  cui  al  primo  periodo  in  favore  dell'Accademia
internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena  e
della Fondazione Scuola di musica di Fiesole si provvede con  decreto
del Ministro della cultura, da emanare entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto.
  7-quater. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  comma  7-ter,
pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,7  milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2024,  2025  e  2026,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
cultura.
  7-quinquies.  A  decorrere   dal   2023,   le   risorse   destinate
dall'articolo 1, comma 383, della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,
all'erogazione di contributi in favore  delle  scuole  di  eccellenza
nazionale operanti  nell'ambito  dell'altissima  formazione  musicale
sono ripartite tra i soggetti beneficiari di contributi a valere  sul
Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo,  di  cui  all'articolo  1
della legge 30 aprile 1985, n. 163, nel settore Promozione - Progetti
di  perfezionamento  professionale,  ambito  musica,  in  proporzione
rispetto ai contributi ricevuti a valere sul Fondo nazionale  per  lo
spettacolo dal vivo nell'anno precedente.
  7-sexies. All'articolo 38-bis del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.
120, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite  dalle
seguenti: «31  dicembre  2023»,  dopo  le  parole:  «che  comprendono
attivita' culturali quali  il  teatro,  la  musica,  la  danza  e  il
musical»  sono  inserite  le   seguenti:   «nonche'   le   proiezioni
cinematografiche» e le parole: «che si svolgono in un orario compreso
tra le ore 8 e le ore 23» sono sostituite  dalle  seguenti:  «che  si
svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00  e  le  ore  1.00  del
giorno seguente»;
  b) alla rubrica, dopo  le  parole:  «dal  vivo»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e proiezioni cinematografiche».
  7-septies.  I  componenti  delle  Commissioni  consultive  per   lo
spettacolo presso il Ministero della cultura, nominati con i  decreti
del Ministro della cultura n. 18 del 19 gennaio 2022, n.  19  del  19
gennaio 2022, n. 20 del 19 gennaio 2022 e n. 39 del 25 gennaio  2022,
restano in carica fino  al  31  dicembre  2023.  I  componenti  delle
Commissioni   di   cui   al   primo   periodo   permangono   comunque
nell'esercizio delle funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.
  7-octies. All'articolo 32, comma 6,  del  decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126, le parole: «30 settembre 2023», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «30  settembre  2024»  e  le  parole:  «29
settembre  2022»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «29   settembre
2024».))
                               Art. 8
 
             Proroga di termini in materia di giustizia
 
  1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,
n.  10,  relativo  alla  facolta'  per  i   dirigenti   di   istituto
penitenziario di svolgere le funzioni  di  dirigente  dell'esecuzione
penale esterna, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
  2. All'articolo 1,  comma  311,  quinto  periodo,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, relativo alla  facolta'  per  i  dirigenti  di
istituto penitenziario di svolgere le  funzioni  di  direttore  degli
istituti penali per i minorenni, le  parole:  «fino  al  31  dicembre
2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
  3. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno  2015,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole:  «31  dicembre  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
    b) al comma  3,  le  parole:  «al  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «al 2023».
  4. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31  agosto  2016,  n.
168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre  2016,  n.
197, le parole: «31 dicembre 2022» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2023».
  ((4-bis. All'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9  giugno
2021, n. 80, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2021, n. 113, le parole: «31 dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2023».
  4-ter. Alla legge 31 dicembre  2012,  n.  247,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
  a)  all'articolo  22,  comma  4,  le  parole:  «dieci  anni»   sono
sostituite dalle seguenti: «undici anni»;
  b)  all'articolo  49,  comma  1,  le  parole:  «dieci  anni»   sono
sostituite dalle seguenti: «undici anni».))
  5. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14,
relativo al temporaneo ripristino  di  sezioni  distaccate  insulari,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, le parole:  «31  dicembre  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
    b) al comma 3, le parole:  «31  dicembre  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  6. Il termine  di  cui  all'articolo  10,  comma  13,  del  decreto
legislativo 19 febbraio  2014,  n.  14,  limitatamente  alle  sezioni
distaccate di Lipari e Portoferraio, e' prorogato al 1° gennaio 2024.
  7. Ai fini dell'attuazione dei commi 5 e 6, e' autorizzata la spesa
di  euro  106.000  per  l'anno  2023,  cui   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia.
  8. Anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto  legislativo
10 ottobre 2022, n. 149, le  disposizioni  di  cui  all'articolo  23,
commi 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto  periodo,  e  9-bis,  del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre  2020,  n.  176,  continuano  ad  applicarsi,
rispettivamente, alle udienze da svolgere fino al 30  giugno  2023  e
alle formule esecutive rilasciate fino al  28  febbraio  2023,  fermo
restando quanto disposto  dall'articolo  35,  comma  1,  del  decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.
  ((8-bis.   L'applicazione   dell'articolo   75,   comma   3,    del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' prorogata fino al 31  dicembre
2023. Gli effetti dell'applicazione dell'articolo 75,  comma  3,  del
citato decreto-legge n. 73 del 2021 sono fatti salvi a decorrere  dal
1° gennaio 2023 sino alla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto.
  8-ter.  All'articolo  11,  comma  3,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: «a decorrere dal  1°
gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti:  «a  decorrere  dal  1°
gennaio 2025».
  8-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-ter
e' autorizzata la spesa di euro 1.520.000 per  l'anno  2024,  cui  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia.))
  9. La disposizione  di  cui  all'articolo  221,  comma  3,  secondo
periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  continua  ad
applicarsi fino alla data del ((31 maggio  2023)),  limitatamente  al
pagamento mediante sistemi telematici dell'anticipazione  forfettaria
prevista  dall'articolo  30  del  testo  unico   delle   disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  2002,  n.  115,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.
  ((9-bis. In deroga alle disposizioni di  cui  all'articolo  35  del
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, il divieto  di  delegare
ai giudici onorari del tribunale per i minorenni l'ascolto del minore
e l'assunzione delle testimonianze, previsto dall'articolo 473-bis.1,
secondo  comma,  del  codice  di  procedura  civile,  si  applica  ai
procedimenti instaurati successivamente al 30 giugno 2023.  L'ascolto
del minore avviene in ogni caso nel rispetto delle modalita' previste
dall'articolo  473-bis.5  del  codice  di   procedura   civile.   Nel
determinare la composizione dei collegi giudicanti, il presidente del
tribunale per i minorenni cura che il giudice onorario cui sia  stato
delegato  l'ascolto  del  minore  o  lo  svolgimento   di   attivita'
istruttoria  faccia  parte  del  collegio  chiamato  a  decidere  sul
procedimento o ad adottare provvedimenti temporanei.))
  10. Al fine  di  garantire  la  piena  funzionalita'  degli  uffici
giudiziari, anche per quanto concerne  il  rispetto  degli  obiettivi
previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e di far fronte
alle gravi scoperture di organico e' prorogata  ((sino  al  31  marzo
2025)) la durata dei contratti  a  tempo  determinato  del  personale
assunto dal Ministero della  giustizia,  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma  925,  della  legge  30  dicembre  2020,  n.   178,   ((nonche'
dell'articolo  255  del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.))
  ((10-bis. All'articolo 17-ter, comma 1, alinea,  del  decreto-legge
30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
giugno 2022, n. 79, le  parole:  «fino  al  31  dicembre  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»  e  la  parola:
«1.200» e' sostituita dalla seguente: «1.251».
  11. Per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  10  e
10-bis, e' autorizzata la spesa di euro 7.957.991 per l'anno 2023, di
euro 3.122.007 per l'anno 2024 e di euro 1.851.423 annui a  decorrere
dall'anno 2025, cui si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2023-2025,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia.
  11-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo  35,  comma
5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le  graduatorie
dei concorsi per  le  assunzioni  di  personale  dell'amministrazione
giudiziaria con la qualifica di direttore e cancelliere esperto, gia'
inserite  nei  piani  assunzionali  per  il  triennio  2022-2024  del
Ministero  della   giustizia   -   Dipartimento   dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi, possono  essere  utilizzate
fino al 31 dicembre 2024.
  11-ter.  Al  fine  di  consentire  la  concreta  attuazione   delle
disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022,
n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022,  n.
79, i termini, a pena di decadenza, per l'esercizio delle  azioni  di
accertamento e liquidazione  dei  danni,  indicati  al  comma  6  del
medesimo articolo, sono prorogati sino alla scadenza di quattro  mesi
decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
  11-quater. All'articolo 43, comma 1, del  decreto-legge  30  aprile
2022, n. 36, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  giugno
2022, n. 79, le parole: «di euro 20.000.000 per l'anno 2023, di  euro
11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026» sono  sostituite
dalle seguenti: «di  euro  20.000.000  per  l'anno  2023  e  di  euro
13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026».
  11-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma
11-quater e' autorizzata la spesa  di  euro  1.847.467  per  ciascuno
degli anni dal 2024 al 2026, cui si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190.))
                               Art. 9
 
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del  lavoro
                      e delle politiche sociali
 
  1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) al comma 10-bis, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2018» e le parole:  «31  dicembre  2022»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
    b) al comma 10-ter, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  2. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 21 giugno  2022,  n.
73 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n.  122,
le parole: «e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022 e 2023».
  3. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 26, comma 7-bis:
      1) al secondo periodo,  le  parole:  «31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
      2)  al  terzo  periodo,  le  parole:  «1°  gennaio  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023»;
    b) all'articolo 27, comma 4-bis:
      1) al secondo periodo,  le  parole:  «31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
      2)  al  terzo  periodo,  le  parole:  «1°  gennaio  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023»;
    c) all'articolo 30, comma 1-bis:
      1) al secondo periodo,  le  parole:  «31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
      2)  al  terzo  periodo,  le  parole:  «1°  gennaio  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023»;
    d) all'articolo 40, comma 1-bis:
      1) al secondo periodo,  le  parole:  «31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
      2)  al  terzo  periodo,  le  parole:  «1°  gennaio  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023»;
    e) all'articolo 44, il comma 11-quater e' abrogato.
  ((3-bis. All'articolo 101, comma 2, del codice del  Terzo  settore,
di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le  parole:  «31
dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».))
  4. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021,  n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,  n.
15, le  parole:  «secondo  anno  successivo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «terzo anno successivo» e le  parole:  «31  dicembre  2022»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  ((4-bis. All'articolo 31,  comma  1,  del  decreto  legislativo  15
giugno 2015, n. 81, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2025».
  4-ter. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29  dicembre  2022,
n. 197, le parole: «31 marzo 2023» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«30 giugno 2023».
  4-quater. Agli  oneri  derivanti  dal  comma  4-ter,  pari  a  euro
15.874.542 per l'anno 2023, si provvede: a) quanto a euro  3.937.271,
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali;
  b) quanto a euro 3.937.271, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'istruzione e del merito;
  c) quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190;
  d) quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente riduzione della
dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307.))
  5.  Le  domande  di  accesso  alla  prestazione   integrativa   del
trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria,  presentate
tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022 dalle aziende rientranti nel
campo di applicazione del Fondo di solidarieta' per  il  settore  del
trasporto  aereo  e  del  sistema  aeroportuale,   sono   considerate
validamente  trasmesse  anche  se  pervenute  oltre  il  termine   di
decadenza. In  deroga  all'articolo  5,  comma  8,  del  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  ((n.  95269))  del  7
aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio
2016, la prestazione integrativa di cui al presente comma puo' essere
anche erogata nelle modalita' di cui all'articolo  7,  comma  2,  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. La disposizione di cui
al primo periodo del presente comma si applica nel limite di spesa di
39,1 ((milioni di euro)) per l'anno 2023. Agli  oneri  derivanti  dal
terzo periodo del presente comma, pari a 39,1  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, si provvede mediante riduzione di 55,9 milioni  di  euro
per l'anno 2023 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2.
  ((5-bis. All'articolo 1, comma 160, della legge 27  dicembre  2017,
n. 205, le parole:  «al  periodo  2018-2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «al periodo 2018-2026».
  5-ter.  Il  termine  previsto  dall'articolo  10,  comma   2,   del
decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla  disposizione
di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo  decreto-legge,
e' prorogato al 30 giugno 2023.))
                            ((Art. 9-bis
 
Proroga del termine per l'adozione del programma  di  azione  per  la
  promozione  dei  diritti  e  l'integrazione   delle   persone   con
  disabilita'
 
  1. All'articolo 3, comma 5, lettera b), della legge 3  marzo  2009,
n.  18,  la  parola:  «biennale»  e'   sostituita   dalla   seguente:
«triennale».))
                               Art. 10
 
Proroga di termini in  materie  di  competenza  del  Ministero  delle
                   infrastrutture e dei trasporti
 
  1. All'articolo 4, comma  3-bis,  del  decreto-legge  10  settembre
2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  novembre
2021, n. 156, le parole: «a  decorrere  dal  1°  gennaio  2023»  sono
soppresse.
  2. All'articolo 2, comma  1-bis,  del  decreto-legge  10  settembre
2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  novembre
2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  primo  periodo,  le  parole:  «31  dicembre  2022»   sono
sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023»;
    b) al secondo periodo, le parole: «e 2021» sono sostituite  dalle
seguenti: «, 2021 e 2022»;
  ((c)  dopo  il  secondo  periodo  sono  inseriti  i  seguenti:  «Il
versamento relativo all'anno 2022 e' effettuato entro il 15  novembre
2023;  tale  versamento  e'  condizione  per  la  conclusione   della
procedura di  affidamento  secondo  le  modalita'  di  cui  al  primo
periodo. In caso di mancato rispetto del termine del 15 novembre 2023
di  cui  al  terzo  periodo,  il  Governo   riferisce   al   Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile  (CIPESS)  in  merito  alle  conseguenti  procedure   per
l'affidamento della concessione».))
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 70 milioni di euro  per
l'anno 2022, si provvede:
    a) quanto a 10 milioni di euro mediante  corrispondente  utilizzo
del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo  34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
    b) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all'articolo  10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307;
    c) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190;
    d) quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente  riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge  23  dicembre
2014, n. 190.
  4. All'articolo 13, comma 3, terzo periodo,  del  decreto-legge  30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2020, n. 8, le parole: «31  ottobre  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  ((4-bis. All'articolo 27, comma  1,  del  decreto-legge  17  maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2022, n. 91,  le  parole:  «nell'anno  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «negli anni 2022 e 2023».))
  5. All'articolo 1, comma 158, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
dopo le parole: «nel triennio 2020-2022», sono inserite le  seguenti:
«e nel triennio 2023-2025».
  6. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre  2021,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2021,
n. 215, le parole: «Fino al 31 dicembre 2022» sono  sostituite  dalle
seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023».
  ((6-bis. All'articolo 10, comma 1, del  decreto-legge  30  dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  febbraio
2022, n. 15, le parole: «31  dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2023».
  6-ter. All'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31  dicembre
2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2021, n. 21, le parole: «31  dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2023».))
  7. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016,  n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.
19, le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023».
  ((7-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b),  del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «In
conseguenza della  crisi  economica  e  finanziaria  derivante  dagli
sviluppi del conflitto bellico in Ucraina, le  Autorita'  di  sistema
portuale possono procedere,  nel  limite  complessivo  massimo  di  3
milioni  di  euro  per  l'anno  2023,   nell'ambito   delle   risorse
disponibili  a  legislazione  vigente  destinate  allo  scopo  e  nel
rispetto degli equilibri di bilancio, all'erogazione delle  eventuali
risorse residue di  cui  al  primo  periodo  a  favore  del  soggetto
fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17  della  legge  28
gennaio  1994,  n.  84,  e  delle  imprese   autorizzate   ai   sensi
dell'articolo 16 della  predetta  legge,  titolari  di  contratti  di
appalto  e  di  attivita'  comprese  nel  ciclo  operativo  ai  sensi
dell'articolo 18, comma 9, ultimo periodo, della medesima legge,  nel
rispetto degli importi e dei requisiti di cui ai precedenti periodi».
Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
quantificati i residui disponibili ed e' autorizzato il loro utilizzo
per ciascuna Autorita' nel limite di 3 milioni  di  euro  di  cui  al
presente  comma.  Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente
comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189.))
  8. Fino al 30 settembre 2023, la disciplina di cui all'articolo  2,
comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
si  applica  anche  ((in  caso  di  operatori))  economici  con  sede
operativa collocata in aree di crisi industriale di cui  all'articolo
27, comma 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  che  abbiano
acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di
emergenza da COVID - 19 e secondo le modalita' previste dall'articolo
63 del decreto legislativo 8 luglio  1999,  n.  270,  stabilimenti  o
aziende ubicate in dette aree.
  9. Il ((termine per i  versamenti))  di  cui  all'articolo  42-bis,
commi  1  e  1-bis,  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.   104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
e' prorogato:
    a) al 30 giugno 2023, per un importo pari al 50 per  cento  delle
somme dovute;
    b) al 30 novembre 2023, per il restante 50 per cento delle  somme
dovute.
  10. I versamenti di cui al comma 9 non comportano l'applicazione di
sanzioni  e  interessi  e  possono  essere  effettuati  in   un'unica
soluzione entro  i  termini  individuati  al  medesimo  comma  ovvero
mediante rateizzazione, rispettivamente fino ad un massimo di quattro
rate mensili di pari importo per le somme di cui alla lettera  a),  e
fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari  importo  per
le somme di cui alla lettera b). In caso di rateizzazione,  la  prima
rata deve essere versata entro i termini individuati al comma  9.  Le
modalita' e i termini di  presentazione,  nonche'  il  modello  della
comunicazione relativi ai versamenti prorogati ai sensi del  comma  9
sono stabiliti con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate, da emanare entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
  ((10-bis. All'articolo 1, comma 276, lettera  a),  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «dell'area identificata  nella
convenzione» sono aggiunte le seguenti:  «.  A  tal  fine,  le  somme
individuate  dal  Piano  programmatico   dell'attivita'   scientifica
pluriennale, in termini di residui per gli anni dal 2019 al 2022 e di
competenza  per  gli  esercizi  finanziari  2023  e  2024,   di   cui
all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
trasferite alla Fondazione, con le modalita' di cui  all'articolo  3,
comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  8  agosto  1996,  n.  425.  Il  Ministro
dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con
proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».
  10-ter. Il termine del 31 gennaio 2023  previsto  dall'articolo  1,
comma 853, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per  l'adozione  del
decreto di ripartizione del contributo di cui all'articolo  1,  comma
852, della medesima legge n. 197 del 2022 e' prorogato  al  31  marzo
2023. In considerazione dello straordinario  aumento  del  numero  di
sbarchi di migranti nell'anno 2022, per le medesime finalita' di  cui
al citato comma 852, al comune di Lampedusa e Linosa e' destinato  un
contributo di natura corrente di 2,5 milioni di euro per l'anno 2024,
da assegnare con il decreto di cui al periodo precedente.
  10-quater. Agli oneri  derivanti  dal  comma  10-ter,  pari  a  2,5
milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190.))
  11. L'obbligo di cui all'articolo 4, quarto comma, della  legge  18
luglio 1957, n. 614, non trova applicazione dalla data  di  ((entrata
in vigore del presente decreto)) e  fino  al  31  dicembre  2023.  Ai
relativi oneri, pari a  890.000  euro  nell'anno  2023,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  ((11-bis. Per l'anno 2023 i termini previsti dall'articolo 6, comma
1,  del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e dall'articolo  1,
comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono  differiti  al  31
marzo 2023.
  11-ter. All'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9  giugno  2021,
n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2021,  n.
113,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «In  caso  di
differimento  del  termine  previsto  a  legislazione   vigente   per
l'approvazione  del   bilancio,   gli   enti   locali,   nelle   more
dell'approvazione  del  Piano,  possono  aggiornare  la  sottosezione
relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo fine
di procedere, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio e  nel
rispetto delle regole per l'assunzione degli impegni di spesa durante
l'esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale  con  contratto
di lavoro  a  tempo  determinato  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma
1-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge  24  giugno  2016,  n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  agosto  2016,  n.
160».
  11-quater.  In  relazione   alla   necessita'   di   garantire   il
completamento degli interventi di messa in  sicurezza  dell'acquifero
del Gran Sasso, anche in  ragione  della  loro  connessione  con  gli
interventi di messa in sicurezza dell'autostrada  A24  di  competenza
del  Commissario  straordinario   di   cui   all'articolo   206   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n, 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  e  considerate  le  difficolta'
connesse all'emergenza energetica e all'aumento dei prezzi, al  comma
1 dell'articolo 4-ter  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,  le
parole: «fino al 30 giugno  2023»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«fino al 31 dicembre 2025».
  11-quinquies. Agli oneri derivanti  dal  comma  11-quater,  pari  a
160.000 euro per l'anno 2024 e a 1.400.000 euro per l'anno  2025,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  11-sexies. All'articolo 1, primo comma, della legge 18 luglio 1957,
n. 614, le parole: «per un periodo di tre anni» sono sostituite dalle
seguenti: «per un periodo di cinque anni».
  11-septies. Le previsioni di cui all'articolo 1, primo comma, della
legge 18 luglio 1957, n. 614, come modificato dal comma 11-sexies del
presente articolo, si applicano anche all'incarico in corso alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
la cui durata e' conseguentemente rideterminata in cinque anni.
  11-octies.  All'articolo  95,  comma  27-bis,  primo  periodo,  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «31 maggio 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
  11-novies. All'articolo 103-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, le  parole:  «fino  al  31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
  11-decies. Al comma 1 dell'articolo 10-septies,  del  decreto-legge
21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20
maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a)  all'alinea,  le  parole:  «sono  prorogati  di  un  anno»  sono
sostituite dalle seguenti: «sono prorogati di due anni»;
  b) alla lettera a), primo periodo, le parole: «fino al 31  dicembre
2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;
  c) alla lettera b), primo periodo, le parole: «fino al 31  dicembre
2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
  11-undecies. All'articolo 10, comma  7-ter,  del  decreto-legge  16
luglio 2020, n. 76, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
settembre 2020, n. 120, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  11-duodecies.  All'articolo  26,  comma  8,  primo   periodo,   del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «Fino  al  31  dicembre
2022» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023».
  11-terdecies. Per le medesime  finalita'  di  cui  all'articolo  1,
comma 688, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'Ente nazionale per
l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato a corrispondere, fino al  31
dicembre  2023,  nei  limiti  delle   risorse   di   cui   al   comma
11-quaterdecies, il contributo per ogni biglietto aereo acquistato da
e per Palermo e Catania, previsto dall'articolo 1, commi 124  e  125,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  11-quaterdecies. Agli oneri derivanti dal comma 11-terdecies,  pari
a 200.000 euro per l'anno 2023, si provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2023, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti.
  11-quinquiesdecies. I termini per l'aggiudicazione degli interventi
finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo  15-quater  del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono fissati al 30 giugno  2024.
All'attuazione della presente disposizione si  provvede  con  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare  entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto. Il medesimo decreto disciplina le modalita'  di
monitoraggio  degli  interventi  e   dei   relativi   cronoprogrammi,
attraverso i sistemi informativi del  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato, nonche' le modalita' di  revoca  delle  risorse
anche in  caso  di  mancato  aggiornamento  dei  dati  contenuti  nei
predetti sistemi informativi.
  11-sexiesdecies. I termini per  l'aggiudicazione  degli  interventi
finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 1,  comma  891,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono fissati al 30 giugno 2024.
All'attuazione della presente disposizione si  provvede  con  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  tre  mesi
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. Il medesimo  decreto  disciplina  le  modalita'  di
monitoraggio  degli  interventi  e   dei   relativi   cronoprogrammi,
attraverso i sistemi informativi del  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato, nonche' le modalita' di  revoca  delle  risorse
anche in  caso  di  mancato  aggiornamento  dei  dati  contenuti  nei
predetti sistemi informativi.
  11-septiesdecies. All'articolo 15,  comma  6-bis,  della  legge  1°
agosto 2002, n. 166, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «I
concessionari autostradali trasmettono  annualmente  alle  competenti
Commissioni parlamentari i rispettivi piani economico-finanziari».))
                            ((Art. 10-bis
 
Proroga dei termini in materia di contributi per  gli  interventi  di
  messa in sicurezza di edifici e territori
 
  1. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
il quarto periodo e' sostituito dal  seguente:  «I  termini  per  gli
interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° gennaio
2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo  2023,
fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi  previsti  dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza».))
                            ((Art. 10-ter
 
Proroga  dell'utilizzo  di  manufatti  amovibili  nelle   concessioni
  demaniali   marittime   e   nei   punti   di    approdo    a    uso
  turistico-ricreativo
 
  1.  I  titolari  delle  concessioni  demaniali  marittime  ad   uso
turistico-ricreativo e dei punti di approdo con le medesime finalita'
turistico-ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui  alla
lettera e.5) del comma  1  dell'articolo  3  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380,
possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre
2023, nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1,
comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, fermo restando il
carattere di amovibilita' dei manufatti medesimi.))
                          ((Art. 10-quater
 
Tavolo  tecnico  consultivo  in  materia  di  concessioni   demaniali
                    marittime, lacuali e fluviali
 
  1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri  un
tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo  in  materia  di
concessioni demaniali marittime, lacuali e  fluviali.  Il  tavolo  e'
composto da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture  e  dei
trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero
delle imprese e del made in  Italy,  del  Ministero  dell'ambiente  e
della  sicurezza  energetica  e  del  Ministero   del   turismo,   da
rappresentanti del Ministro per la protezione civile e  le  politiche
del mare, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e  del
Ministro per gli affari europei, da un rappresentante delle regioni e
da un rappresentante per ogni associazione di categoria  maggiormente
rappresentativa del settore. Ai componenti del  tavolo  non  spettano
rimborsi, gettoni  di  presenza,  emolumenti  o  indennita'  comunque
denominati.
  2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, acquisiti i dati relativi a
tutti i rapporti concessori in essere delle aree demaniali marittime,
lacuali e fluviali, elaborati ai sensi all'articolo 2 della  legge  5
agosto  2022,  n.  118,  definisce   i   criteri   tecnici   per   la
determinazione  della  sussistenza  della  scarsita'  della   risorsa
naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale
che di quello disaggregato a livello  regionale,  e  della  rilevanza
economica transfrontaliera.
  3. Ai fini dell'espletamento dei compiti del tavolo tecnico di  cui
al comma 1, ai commi 3 e 4 dell'articolo 3 della legge 5 agosto 2022,
n. 118, le  parole:  «31  dicembre  2024»,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».  Le  concessioni  e  i
rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge
5 agosto 2022, n. 118, continuano in ogni  caso  ad  avere  efficacia
sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori.))
                               Art. 11
 
Proroga  di  termini  in  materie   di   competenza   del   Ministero
             dell'ambiente e della sicurezza energetica
 
  1.  Il  termine  per  il  reclutamento  a  tempo  determinato   del
contingente massimo di centocinquanta unita' da inquadrare  nell'Area
III, posizione economica F1, previsto all'articolo  17-octies,  comma
3,  del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  e'  differito  al
biennio 2022-2023.
  2.  Il  termine  per  l'assunzione  a   tempo   indeterminato   del
contingente di personale in posizioni  di  livello  dirigenziale  non
generale  nonche'  di  cinquanta  unita'  appartenenti  all'area  II,
posizione economica F2, di cui all'articolo 1, comma 317, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, e' differito al triennio 2022-2024.
  3. Il  termine  per  l'assunzione  di  duecentodiciotto  unita'  di
personale non dirigenziale ad elevata  specializzazione  tecnica,  da
inquadrare nell'Area III, previste all'articolo  17-quinquies,  comma
1,  del  decreto-legge  9  giugno  2021   n.   80,   convertito   con
modificazioni dalla legge del 6 agosto 2021, n. 113, e' differito  al
triennio 2022-2024.
  4.  All'articolo  12  del  decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  maggio  2019,  n.  44,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «31 dicembre  2022»((,
ovunque ricorrono,)) sono sostituite  dalle  seguenti:  «31  dicembre
2023»;
    b) al comma 5, quarto periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  5. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre  2021,
n. 233, le parole: «un anno» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «due
anni».
  6. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 4:
      1) al comma 3, alinea, le parole: «entro  il  18  aprile  2023»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 18 aprile 2024»;
      2) al comma 3-bis, le parole: «e, successivamente, ogni  cinque
anni» sono sostituite dalle seguenti: «e, successivamente,  entro  il
18 luglio 2024 e ogni cinque anni a partire da tale data»;
      3) al comma 4, le  parole:  «e,  successivamente,  ogni  cinque
anni» sono sostituite dalle seguenti: «e, successivamente,  entro  il
18 giugno 2023 e ogni cinque anni a partire da tale data»;
    b)  all'articolo  7,  comma  1,  lettera  d),  le   parole:   «e,
successivamente, ogni cinque anni» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«e, successivamente, entro il 18 gennaio 2025 e ogni  cinque  anni  a
partire da tale data».
  7. Al fine di contemperare le esigenze di tutela del territorio con
gli obiettivi di sicurezza energetica del Paese, per  gli  interventi
di  cui  alla  delibera  del  ((Comitato  interministeriale  per   la
programmazione  economica  n.  47/2014  del   10   novembre   2014)),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  65  del  19  marzo  2015,  il
termine di cui all'articolo  44,  comma  7-bis,  terzo  periodo,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' prorogato al 30 giugno 2024.
  8. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge  9  agosto  2022,  n.
115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n.
142, le parole: «30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti:  «30
giugno 2023» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il  primo
periodo non si applica  alle  clausole  contrattuali  che  consentono
all'impresa  fornitrice  di  energia  elettrica  e  gas  naturale  di
aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza  delle
stesse,  nel  rispetto  dei  termini  di  preavviso  contrattualmente
previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte.».
  ((8-bis. In considerazione di  quanto  disposto  dall'articolo  22,
comma 2-bis.1, del decreto legislativo 23 maggio  2000,  n.  164,  al
comma 24 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  il
terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «Fino al 30 settembre 2023,
nel limite delle risorse effettivamente disponibili l'ARERA individua
detto fabbisogno prioritariamente  per  finanziare  i  meccanismi  di
reintegrazione di morosita' a favore degli esercenti il  servizio  di
default distribuzione e il servizio di fornitura di  ultima  istanza,
prevedendo al contempo modalita' finalizzate a ridurre le tempistiche
di versamento di tali importi. Eventuali  ulteriori  risorse  residue
sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli  oneri  generali
di sistema per il settore del gas naturale».
  8-ter. All'articolo 8, comma 2-bis,  ultimo  periodo,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
  8-quater. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo  14
marzo 2014, n. 49, dopo il terzo periodo  e'  inserito  il  seguente:
«Per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale
a 10 kW entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012, per i quali
e' gia' stato avviato il processo  di  trattenimento  delle  quote  a
garanzia, il termine entro il quale i soggetti  responsabili  possono
comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo al GSE  e
al sistema collettivo medesimo  nonche'  inviare  a  quest'ultimo  la
relativa documentazione di adesione e' fissato al 30 giugno 2023».
  8-quinquies. All'articolo 1, comma 701,  della  legge  30  dicembre
2020, n. 178, le parole: «al 31 ottobre 2023» sono  sostituite  dalle
seguenti: «al 31 dicembre 2024».
  8-sexies. All'attuazione di quanto previsto dal  comma  8-quinquies
si provvede nel limite massimo delle risorse disponibili stanziate ai
sensi dell'articolo 1, comma 704, della citata legge n. 178 del  2020
e nel rispetto del riparto di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  2  luglio  2021,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021,  ferma  restando  la  durata  non
superiore a tre anni di ciascun contratto  individuale  di  lavoro  a
tempo determinato.
  8-septies. Al comma 5-bis  dell'articolo  4  del  decreto-legge  1°
marzo 2022, n. 17, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
aprile 2022, n. 34, le parole: «31  dicembre  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  8-octies. All'articolo 11,  comma  2,  del  decreto  legislativo  8
novembre 2021, n. 199, le parole:  «Entro  centottanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «Entro il 31 dicembre 2023» e le parole:  «di  origine  non
biologica»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  ivi  inclusa   la
produzione di idrogeno originato dalle  biomasse,  nel  rispetto  dei
limiti  emissivi  previsti  dalla  normativa  dell'Unione  europea  e
comunque dalla disciplina in materia di aiuti di Stato».
  8-novies. Al fine di aumentare la sicurezza del sistema  energetico
nazionale,  all'articolo  5-bis,  comma   4,   primo   periodo,   del
decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 aprile 2022, n. 28,  dopo  le  parole:  «esclusivamente
durante il  periodo  emergenziale»  sono  inserite  le  seguenti:  «e
comunque almeno fino al 31 marzo 2024».
  8-decies. All'articolo 40-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2022, n. 91, le parole: «per il solo anno 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «per gli anni 2022 e 2023». All'articolo 40-bis,  comma  2,
del  decreto-legge  17  maggio   2022,   n.   50,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2022,  n.  91,  le  parole:
«dell'esercizio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «degli esercizi
2022 e 2023».
  8-undecies.  Il  termine  di  cui  all'articolo  7,  comma  1,  del
regolamento che disciplina la cessazione della qualifica  di  rifiuto
dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e  di  altri  rifiuti
inerti di origine minerale, di cui  al  decreto  del  Ministro  della
transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152, e' prorogato di  sei
mesi. Conseguentemente, il termine di cui all'articolo  8,  comma  1,
del medesimo  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro  della
transizione ecologica 27 settembre 2022,  n.  152,  e'  prorogato  di
ulteriori sei mesi  a  decorrere  dalla  conclusione  della  fase  di
monitoraggio  di  cui  all'articolo  7,   comma   1,   del   medesimo
regolamento, secondo la scadenza  stabilita  ai  sensi  del  presente
comma.))
                               Art. 12
 
             Proroga di termini in materie di competenza
           del Ministero delle imprese e del made in Italy
 
  1.  All'articolo  11-quater,  comma   8,   secondo   periodo,   del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «fino al  31  dicembre
2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»  ((e
dopo la parola: «Stato» sono aggiunte le seguenti: «, ivi  inclusi  i
crediti da recupero di aiuti di Stato  dichiarati  illegittimi  dalla
Commissione europea».))
  ((1-bis. All'articolo 1, comma 1055, della legge 30 dicembre  2020,
n. 178, le parole: «entro il 30 giugno 2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 30 novembre 2023».))
  ((1-ter. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre  2020,
n. 178, le parole: «entro il 30 settembre 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 30 novembre 2023».))
  2.  Al  fine  di  consentire  il  rispetto  del  termine  stabilito
dall'articolo 5, comma 6, della  legge  28  dicembre  2015,  n.  220,
nonche'  il  pieno  esercizio  delle  competenze  della   Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale  e  la  vigilanza  dei  servizi
radiotelevisivi, il termine di scadenza  del  contratto  di  servizio
vigente tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la RAI -
Radiotelevisione italiana S.p.a. e' differito al 30 settembre 2023.
  2-bis. Fino alla data del 31 dicembre 2023, fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 1, commi da 482 a 485, della legge 30 dicembre
2021,  n.  234,  il  fornitore  del  servizio  universale  ai   sensi
dell'articolo 3 del decreto  legislativo  22  luglio  1999,  n.  261,
procede, su richiesta e nei limiti delle forniture disponibili,  alla
consegna anche agli enti del Terzo settore dei  decoder  idonei  alla
ricezione di programmi televisivi con i  nuovi  standard  trasmissivi
(DVB-T2/HEVC) di prezzo non superiore ad  euro  30,  a  valere  sulle
risorse disponibili gia' impegnate.
  3. La misura di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera  f-bis)  del
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  6  aprile  2022,
((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del  16  maggio  2022,))
come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
((4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  232  del  4
ottobre 2022, adottato in attuazione dell'articolo 22, comma  2,  del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,)) e' estesa alle annualita' 2023 e
2024. Conseguentemente, le risorse assegnate dal citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 per gli anni 2023
e 2024 alla concessione di incentivi per l'acquisto di nuovi veicoli,
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera  a)  del  citato  decreto,
sono ridotte di 40 milioni di euro per ciascuna delle annualita' 2023
e 2024 per essere destinate alla misura di cui all'articolo 2,  comma
1, lettera f-bis) del medesimo decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri.
  4. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio  2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.
106, le parole: «entro il 31 dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».
  ((4-bis.  All'articolo   1,   comma   6,   secondo   periodo,   del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le  parole:  «31  dicembre  2023»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».))
  5. Al fine di dare attuazione all'Accordo tra l'Italia e  la  Santa
Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora del  14  e  15
giugno  2010,  il  Ministero  delle  imprese  e  del  made  in  Italy
predispone entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto una procedura di  gara  con  offerte  economiche  al
ribasso per selezionare un operatore  di  rete  titolare  di  diritto
d'uso radiofonico nazionale in tecnica  DAB  che  renda  disponibile,
senza oneri, per la Citta' del Vaticano, per  un  periodo  pari  alla
durata dell'Accordo, la capacita' trasmissiva di un modulo da  almeno
36 unita' di capacita' trasmissiva su un multiplex DAB con  copertura
nazionale.
  ((5-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' riconosciuto, alle condizioni e
con le modalita' ivi previste, nel limite di spesa di  2  milioni  di
euro per  l'anno  2023.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede
a valere sulle risorse del Fondo per il  pluralismo  e  l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma  1,  della  legge  26
ottobre  2016,  n.  198,  nell'ambito  della  quota  destinata   agli
interventi  di  competenza  della  Presidenza   del   Consiglio   dei
ministri.))
  6. Al fine di rimborsare gli importi di aggiudicazione  corrisposti
dall'operatore di rete che  renda  disponibile  senza  oneri  per  la
Citta' del Vaticano per un periodo pari alla durata  dell'Accordo  la
capacita' trasmissiva ai sensi del comma 5, e' autorizzata  la  spesa
di 338.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai  relativi  oneri
si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni  dello
((stanziamento del fondo speciale)) di parte  corrente  iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2022-2024,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo  al
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  ((6-bis.  All'articolo  389,  comma  3,  del  codice  della   crisi
d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo quanto
previsto dal periodo precedente, le disposizioni di  cui  al  decreto
adottato ai sensi del  predetto  articolo  4,  comma  1-bis,  non  si
applicano agli immobili per i quali  il  titolo  edilizio  sia  stato
rilasciato prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto».
  6-ter. All'articolo 1, comma 406, della legge 29 dicembre 2022,  n.
197, dopo le parole: «Ministro dell'economia e  delle  finanze»  sono
inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro delle imprese  e
del made in Italy, da emanare entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge,».
  6-quater. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022,  n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20  maggio  2022,  n.  51,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:  «all'obbligo  di
notifica di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «, qualora  la
quantita' di rottami ferrosi sia superiore a 250  tonnellate,  ovvero
qualora la somma della quantita' di  rottami  ferrosi  oggetto  delle
operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese solare sia  superiore
a 500 tonnellate. Con la singola operazione che nell'arco di  ciascun
mese solare supera le 500 tonnellate, da notificare entro  i  termini
previsti dal comma 2, si da'  atto  del  superamento  del  limite  in
conseguenza delle precedenti esportazioni»;
    b) al comma 4,  le  parole:  «fino  al  31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
  6-quinquies. L'omessa notifica di esportazioni di rottami  ferrosi,
effettuate sino al 31 dicembre 2022, per quantitativi inferiori  alle
soglie di cui all'articolo 30, comma 1, del citato  decreto-legge  n.
21 del 2022, come modificato dal  comma  6-quater,  lettera  a),  del
presente articolo, non da' luogo all'applicazione di sanzioni.
  6-sexies. All'articolo 3 della legge 5 agosto 2022,  n.  118,  sono
apportate le seguenti  modificazioni:  a)  al  comma  1,  alinea,  le
parole: «31  dicembre  2023»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2024»;
    b) al comma 2, le parole:  «31  dicembre  2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
    c) al comma 3, le parole:  «31  dicembre  2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2024».))
                            ((Art. 12-bis
 
                      Prevenzione degli incendi
                 nelle strutture turistico-ricettive
 
  1. In considerazione dell'impatto  che  l'emergenza  pandemica,  la
situazione  geopolitica  internazionale  e  l'incremento  dei  prezzi
dell'energia elettrica e del gas naturale hanno  prodotto  sui  conti
delle imprese, riducendone la capacita'  di  investimento,  al  comma
1122 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera
i) e' sostituita dalla seguente:
    «i) le attivita' ricettive  turistico-alberghiere  con  oltre  25
posti letto, esistenti alla data di entrata in  vigore  della  regola
tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno  9  aprile  1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile  1994,  e  in
possesso dei requisiti per l'ammissione  al  piano  straordinario  di
adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro  dell'interno
16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo
2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli
incendi entro il 31 dicembre 2024, previa  presentazione  al  comando
provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA
parziale,  attestante  il  rispetto  di  almeno  sei  delle  seguenti
prescrizioni, come disciplinate  dalle  specifiche  regole  tecniche:
resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali;
compartimentazioni;  corridoi;  scale;  ascensori   e   montacarichi;
impianti idrici antincendio; vie di  uscita  ad  uso  esclusivo,  con
esclusione dei punti  ove  e'  prevista  la  reazione  al  fuoco  dei
materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione  dei  punti
ove e' prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti  a
depositi.  Limitatamente  ai  rifugi  alpini,  il  termine   di   cui
all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  e'
prorogato al 31 dicembre 2023».
  2. Nelle more del  completo  adeguamento  alle  previsioni  di  cui
all'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge n. 205 del  2017,
come sostituita dal comma 1 del presente articolo, i  titolari  delle
attivita' di cui alla citata lettera i) sono tenuti a:
    a)  pianificare  ed  attuare   secondo   la   cadenza   stabilita
nell'allegato I al decreto del  Ministro  dell'interno  1°  settembre
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  230  del  25  settembre
2021, l'attivita' di sorveglianza volta ad accertare  visivamente  la
permanenza  delle  normali   condizioni   operative,   della   facile
accessibilita' e dell'assenza di danni materiali sui  dispositivi  di
apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla  completa  e
sicura fruibilita' dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza,
su  estintori  e  altri  sistemi  di   spegnimento,   apparecchi   di
illuminazione e impianto di diffusione sonora o impianto di allarme;
    b) applicare le misure previste dall'articolo 5 del  decreto  del
Ministro  dell'interno  16  marzo  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012;
    c) provvedere all'integrazione dell'informazione  dei  lavoratori
sui rischi specifici derivanti dal  mancato  adeguamento  antincendio
dell'attivita';
    d) integrare il piano  di  emergenza  con  le  misure  specifiche
derivanti dall'analisi del  rischio  residuo  connesso  alla  mancata
attuazione delle misure di sicurezza e  dalla  presenza  di  cantieri
all'interno delle attivita';
    e)  assicurare  al  personale  incaricato  dell'attuazione  delle
misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano
di emergenza la frequenza del corso  almeno  di  tipo  2-FOR  di  cui
all'allegato III al decreto del  Ministro  dell'interno  2  settembre
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021.
  3. I soggetti  che  hanno  superato  il  periodo  di  addestramento
previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 8  marzo
2006,   n.   139,   se    occupati    nelle    attivita'    ricettive
turistico-alberghiere, possono essere  adibiti  all'attuazione  delle
misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano
di emergenza, con esonero dalla frequenza dei  corsi  previsti  dalla
lettera e) del comma 2 e dal rilascio dei relativi attestati.))
                               Art. 13
 
Proroga di termini in  materie  di  competenza  del  Ministero  degli
  affari esteri e della cooperazione internazionale
 
  1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.
183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,  n.
21, le parole: «Per gli uffici all'estero del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione  internazionale»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Per i servizi in rete del Ministero degli affari esteri  e
della cooperazione internazionale rivolti ai cittadini all'estero»  e
le parole: «al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «((al 31 dicembre 2025 e al 31 marzo 2026))».
  ((2. All'articolo 5-ter del decreto-legge 25 febbraio 2022, n.  14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, alinea, le parole da: «negli ultimi  tre  bilanci»
fino a: «totale» sono sostituite dalle seguenti: «nei bilanci 2020  e
2021 depositati, un  fatturato  medio,  derivante  da  operazioni  di
esportazione verso l'Ucraina, la Federazione russa e la  Bielorussia,
pari  almeno  al  10  per  cento  del  fatturato  estero  complessivo
aziendale»;
    b) al comma 3,  le  parole:  «fino  al  31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
  3. All'articolo  29  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, primo periodo, le parole  da:  «per  fare  fronte»
fino a:  «approvvigionamenti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,
considerate singolarmente o a livello di gruppo, per fare fronte agli
impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficolta' o dai
rincari degli approvvigionamenti anche a livello di filiera»;
    b) al comma 2,  le  parole:  «fino  al  31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».))
  4. All'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,
le parole: «31 dicembre 2022» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2023».
  5. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 1°  marzo  2022,  n.
17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,
le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite  dalle  seguenti:  «negli
anni 2022 e 2023» e dopo le parole: «medesimo anno» sono aggiunte  le
seguenti: «in cui avviene il versamento».
                               Art. 14
 
                    Proroga di termini in materie
              di competenza del Ministero della difesa
 
  1. In attesa dell'esercizio della delega prevista dall'articolo 40,
comma 2, lettera e), della legge 17 giugno 2022, n.  71,  per  l'anno
2023 il termine previsto dall'articolo  69,  comma  4,  del  ((codice
dell'ordinamento militare, di cui al)) decreto legislativo  15  marzo
2010, n. 66, per  l'indizione  delle  elezioni  per  il  rinnovo  dei
componenti del Consiglio della magistratura militare, e' prorogato al
30 settembre 2023.
                               Art. 15
 
                         Proroga di termini
                      in materia di agricoltura
 
  1. All'articolo 4, comma 1-bis, della legge 13 maggio 2011, n.  77,
le parole: «Fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti:
«Fino al 31 dicembre 2023».
  ((1-bis. All'articolo 1, comma 908, della legge 30  dicembre  2020,
n. 178, al primo periodo, le parole: «per il biennio 2021-2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021, 2022 e 2023» e dopo il
secondo  periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  «In  caso  di  mancata
copertura di tutti i posti previsti al primo  periodo,  l'Agenzia  e'
autorizzata ad attingere a graduatorie, ancora in corso di validita',
relative a precedenti procedure concorsuali».
  1-ter. La validita' dei certificati di abilitazione all'acquisto  e
all'utilizzo, alla vendita e all'attivita' di consulente  in  materia
di prodotti fitosanitari, nonche' degli  attestati  di  funzionalita'
delle  macchine  irroratrici,  rilasciati  ai   sensi   del   decreto
legislativo 14  agosto  2012,  n.  150,  in  scadenza  nel  2022,  e'
prorogata fino al 30 giugno 2023.
  1-quater. E'  prorogata,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2023,  la
corresponsione di compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi
di spese o altri emolumenti  comunque  denominati  per  i  componenti
degli  organi  degli  enti  controllati  o  vigilati  dal   Ministero
dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle   foreste.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 453, della legge 29  dicembre
2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, le parole: «in  ogni  caso  eliminando  ogni
forma di compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese
o altro  emolumento  comunque  denominato  per  i  componenti,»  sono
soppresse;
    b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «E'  eliminata
ogni forma di compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso  di
spese o altro emolumento comunque denominato, per  i  componenti  dei
comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste».
  1-quinquies. All'articolo 7 del decreto-legge  9  agosto  2022,  n.
115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n.
142, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole: «31 marzo 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
    b) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:
      «1-quater. Entro il 16 marzo 2023, i  beneficiari  del  credito
d'imposta di cui al comma 1, a pena di  decadenza  dal  diritto  alla
fruizione del credito non ancora fruito,  inviano  all'Agenzia  delle
entrate un'apposita comunicazione sull'importo del  credito  maturato
nell'esercizio 2022. Il contenuto e  le  modalita'  di  presentazione
della comunicazione sono definiti  con  provvedimento  del  direttore
della medesima Agenzia, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione».
      1-sexies. All'articolo 13, comma 3, del decreto  legislativo  2
febbraio 2021, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al primo periodo,  dopo  le  parole:  «Gli  operatori  che
effettuano le attivita' di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella  A,
trasmettono all'Azienda sanitaria locale nel mese di gennaio di  ogni
anno,» sono inserite le seguenti: «e in sede  di  prima  applicazione
entro il 30 giugno 2023,»;
        b) al quarto periodo, dopo le parole:  «con  l'esclusione  di
quelli di cui alle sezioni da 1 a 5 dell'allegato 2» sono aggiunte le
seguenti: «e degli operatori di cui al comma 7  dell'articolo  1  che
effettuano produzione primaria e operazioni associate, come  definite
all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d)».
      1-septies. All'articolo 1, comma 509, della legge  27  dicembre
2019, n. 160, le parole: «2020, 2021 e 2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025».
      1-octies. Agli oneri di cui al comma  1-septies,  pari  a  1,29
milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,74 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  4  della  legge  23
dicembre 1999, n. 499.
      1-novies. All'articolo 8-ter del decreto-legge 29  marzo  2019,
n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019,  n.
44, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
        «2-bis. Le misure di cui ai commi 1 e 2  sono  prorogate  per
l'anno 2023.
        2-ter. Al fine di facilitare il  processo  di  ricomposizione
fondiaria e la rigenerazione dei  territori  interessati  dall'evento
patogeno della Xylella fastidiosa,  per  l'anno  2023,  gli  atti  di
trasferimento a titolo oneroso, a favore  di  coltivatori  diretti  o
imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione
previdenziale ed assistenziale, di terreni interessati  dal  predetto
evento  patogeno  e  delle  relative  pertinenze,  qualificati   come
agricoli in  base  agli  strumenti  urbanistici  vigenti,  di  valore
economico inferiore o uguale a 50.000 euro e, comunque,  sino  a  una
superficie non superiore a cinque ettari,  sono  esenti  dall'imposta
ipotecaria e da quella catastale; l'imposta di registro si applica in
misura fissa, pari a 200 euro.  Per  i  medesimi  atti,  gli  onorari
notarili sono ridotti della meta'. Per  il  periodo  di  cinque  anni
decorrenti dalla data del trasferimento immobiliare, la  destinazione
d'uso  agricola  dei  terreni   e   delle   pertinenze   oggetto   di
trasferimento non puo' essere modificata. Le agevolazioni fiscali  di
cui al presente comma valgono  come  incentivi  statali  ai  fini  di
quanto previsto dall'articolo 65 del decreto-legge 24  gennaio  2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.
27».
  1-decies. Agli oneri di  cui  al  comma  1-novies,  valutati  in  2
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  4  della
legge 23 dicembre 1999, n. 499.))
  2. All'articolo 21 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 11, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2023»;
    b) conseguentemente, al comma 10 l'ultimo periodo  e'  sostituito
dai seguenti: «Nei successivi sessanta giorni dalla predetta data  il
commissario  predispone  comunque  la  situazione  patrimoniale   del
soppresso Ente riferita alla data del 31 dicembre  2023,  nonche'  il
piano di riparto con la graduazione dei crediti.  Fino  a  tale  data
((sono sospesi)) le procedure esecutive ed i giudizi di  ottemperanza
nei  confronti  dell'EIPLI,  instaurati   ed   instaurandi,   nonche'
l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento  notificate  ed  in
corso di notifica da parte di  ((Agenzia  delle  entrate-Riscossione,
oltreche' i pagamenti dei ratei in favore dell'Agenzia delle  entrate
gia' scaduti o in  corso  di  scadenza.».  Al  fine  di  favorire  la
predisposizione del piano di riparto sino alla data di deposito dello
stesso, il giudice  dell'esecuzione  libera  le  somme  eventualmente
pignorate in precedenza a carico dell'Ente.))
  3. All'articolo 19-bis, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2022,  n.
25,  le  parole:  «entro  sessanta  giorni»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «entro un anno».
  ((3-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022,
n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022,
n. 142, le parole: «del medesimo articolo 5»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e ai termini di cui  al  comma  5,  che  sono  fissati  in
sessanta giorni, del medesimo articolo 5».
  3-ter. Il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali  29  marzo
2022, adottato ai sensi dei commi da 139 a 143 dell'articolo 1  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 121 del 25 maggio 2022,  e'  prorogato  al  1°  gennaio  2025.  Il
termine di cui all'articolo  8,  comma  1,  del  citato  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali  29  marzo
2022 e' prorogato al 31 dicembre 2024.
  3-quater. In considerazione del perdurare della  crisi  determinata
dall'emergenza da COVID-19 nonche' della crisi  energetica  collegata
alla guerra in Ucraina  ed  al  fine  di  garantire  liquidita'  alle
aziende agricole, all'articolo 78, comma 1-quater, del  decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, le parole: «31  dicembre  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023».))
  4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 900.000 euro per l'anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle  proiezioni
dello ((stanziamento del fondo speciale)) di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo  al
((Ministero delle politiche agricole alimentari)) e forestali.
                            ((Art. 15-bis
 
                       Disposizioni in materia
                        di accisa sulla birra
 
  1. All'articolo 35 del testo unico delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3-bis, le  parole:  «per  il  solo  anno  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023»;
    b) al comma 3-quater,  introdotto  dall'articolo  1,  comma  985,
della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  all'alinea,  le  parole:
«Limitatamente  all'anno  2022»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«Limitatamente agli anni 2022 e 2023».
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.  234,  il  comma
986 e' sostituito dal seguente:
    «986. L'aliquota di accisa sulla  birra  di  cui  all'allegato  I
annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, e' rideterminata, dal 1° gennaio 2022 al 31  dicembre  2022,  in
euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato, dal 1° gennaio 2023 al  31
dicembre 2023, in euro 2,97 per ettolitro  e  per  grado-Plato  e,  a
decorrere dal 1° gennaio 2024, in  euro  2,99  per  ettolitro  e  per
grado-Plato».
  3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di  accisa  ridotte  di
cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico  di  cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come  modificato  dal
comma 1 del presente articolo, si applicano anche per l'anno 2023  le
disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4
giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno
2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75  del
30 marzo 2022.
  4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2,  i
soggetti obbligati al pagamento dell'accisa hanno titolo al  rimborso
della maggiore accisa versata sui quantitativi di  birra  immessi  in
consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio  2023  e  la  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.  A
tale scopo i medesimi soggetti presentano all'Agenzia delle dogane  e
dei monopoli, entro novanta giorni dalla predetta data di entrata  in
vigore,  un'istanza  di  rimborso   mediante   accredito   ai   sensi
dell'articolo 6, comma 4, del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro delle finanze 12 dicembre  1996,  n.  689,  a  scomputo  dei
successivi versamenti dell'accisa dovuta.
  5. Lo  stanziamento  del  fondo  da  ripartire  per  provvedere  ad
eventuali sopravvenute maggiori esigenze di  spese  per  acquisto  di
beni e servizi, iscritto nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  e'
incrementato di 810.000 euro per l'anno 2024.
  6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 8,15 milioni
di euro per l'anno 2023 e in 350.000 euro per l'anno 2025  e  pari  a
810.000 euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 8,15  milioni  di
euro per l'anno 2023 e a  350.000  euro  per  l'anno  2025,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  e,
quanto a 810.000  euro  per  l'anno  2024,  mediante  utilizzo  delle
maggiori entrate derivanti dal comma 1.))
                               Art. 16
 
                         Proroga di termini
                         in materia di sport
 
  1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,  sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    ((a) all'articolo 51, comma 1, le parole:  «a  decorrere  dal  1°
gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti:  «a  decorrere  dal  1°
luglio 2023» e dopo le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2022» sono
aggiunte le seguenti: «e ad  esclusione  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 13, comma 7, che si applicano a decorrere dal 1°  luglio
2024»;
    a-bis) all'articolo 51, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
      «1-bis. Per i lavoratori sportivi dell'area  del  dilettantismo
che  nel  periodo  d'imposta  2023  percepiscono  compensi   di   cui
all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, nonche' compensi assoggettati  ad  imposta  ai
sensi dell'articolo 36, comma 6, del  presente  decreto,  l'ammontare
escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo
d'imposta non puo' superare l'importo complessivo di euro 15.000»;))
    b)  all'articolo  52,  comma  1,  ((alinea,))  le  parole:   «((A
decorrere)) dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «((A
decorrere)) dal 1° luglio 2023»;
    c) ((soppressa)).
  2.  Conseguentemente,  all'articolo  31,  comma  1,   del   decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole: «31 luglio 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023», dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: «Il  predetto  termine  e'  prorogato  al  ((1°
luglio 2024)) per i tesseramenti  che  costituiscono  rinnovi,  senza
soluzione di continuita', di precedenti tesseramenti»  e,  all'ultimo
periodo, le parole: «Decorso il termine di cui al primo periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «Decorsi i termini di cui al  primo  e  al
secondo periodo».
  ((2-bis. All'articolo 31,  comma  3,  del  decreto  legislativo  28
febbraio 2021, n. 36, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le
Federazioni sportive nazionali e  le  Discipline  sportive  associate
approvano i regolamenti di cui al comma 2 entro il 31 dicembre  2023.
Nel caso di mancata adozione entro il predetto termine,  vi  provvede
l'Autorita' politica  delegata  in  materia  di  sport,  con  proprio
decreto. In ogni caso, il vincolo sportivo previsto dalla Federazione
sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata che, decorso
il  predetto  termine,  non   abbia   provveduto   all'adozione   del
regolamento,  si  intende  abolito  il  31  dicembre   2023   per   i
tesseramenti  che   costituiscono   rinnovi,   senza   soluzione   di
continuita',  di  precedenti  tesseramenti,  fermo  restando   quanto
previsto al comma 1 in ordine  all'abolizione  del  vincolo  sportivo
entro il 1° luglio 2023 per gli altri tesseramenti».))
  3. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,  n.
15, le parole: «fino al  31  dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 30 giugno 2023».
  4. Al fine di sostenere le  societa'  e  le  associazioni  sportive
dilettantistiche  senza  scopo  di   lucro   colpite   dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e dagli effetti derivanti dall'aumento del
costo dell'energia, fermo restando in ogni caso quanto  previsto  per
le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali dagli articoli
3 e 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, le concessioni alle societa'
e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di  lucro  degli
impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che  siano
in attesa di rinnovo  o  scadute  ovvero  in  scadenza  entro  il  31
dicembre 2022, sono prorogate al 31  dicembre  2024,  allo  scopo  di
consentire il riequilibrio  economico-finanziario  delle  stesse,  in
vista delle procedure di affidamento che saranno espletate  ai  sensi
delle vigenti disposizioni.
  5. In deroga a quanto previsto  dall'articolo  44,  comma  13,  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e dall'articolo 6, comma  1,  del
decreto-legge  21   settembre   2021,   n.   127,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 novembre  2021,  n.  165,  la  societa'
Sport e salute S.p.A. e' autorizzata a trattenere le  somme  ad  essa
trasferite in forza del medesimo articolo 44,  non  ancora  riversate
all'entrata del bilancio dello  Stato,  non  utilizzate  e  risultate
eccedenti, rispetto allo stanziamento originario. ((La societa' Sport
e salute S.p.a. e' autorizzata ad impiegare parte delle somme di  cui
al primo periodo al fine  di  sostenere  l'incremento  dei  costi  di
approvvigionamento  energetico  dei  centri  tecnici  federali  degli
organismi sportivi.)) Alla compensazione degli effetti finanziari, in
termini  di  fabbisogno   e   di   indebitamento   netto,   derivanti
dall'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente  comma  si
provvede,  quanto  a  euro  14.522.582  per  l'anno  2023,   mediante
corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
                            ((Art. 16-bis
 
Proroga dei termini per l'adeguamento delle regioni alla normativa in
  materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali
 
  1. All'articolo 40 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto» sono sostituite dalle  seguenti:  «entro
il 31 ottobre 2023»;
    b) al comma 2, le parole: «entro due anni dalla data  di  entrata
in vigore del  presente  decreto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«entro il 31 ottobre 2024».))
                            ((Art. 16-ter
 
          Utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione
           svincolate da parte di regioni e di enti locali
 
  1. All'articolo 1, comma 822, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
    «c-bis)    il    sostegno    degli    operatori    del    settore
turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano  la
propria  attivita'  nei  comuni,  classificati  come  montani,  della
dorsale appenninica, a condizione che abbiano subito una  diminuzione
del fatturato o dei corrispettivi nel periodo dal 1° novembre 2022 al
15 gennaio 2023 di almeno  il  30  per  cento  rispetto  al  medesimo
periodo dell'anno precedente».))
                               Art. 17
 
                         Proroga di termini
                       in materia di editoria
 
  1. All'articolo 11, comma  2-ter,  del  decreto-legge  30  dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2020, n. 8, le parole:  «31  dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «31  dicembre   2023».   All'attuazione   della   presente
disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  2. Al fine di garantire una  completa  informazione  attraverso  la
piu'  ampia  pluralita'  delle  fonti  e  in   considerazione   della
particolare  natura  dei  servizi  di   informazione   primaria,   le
amministrazioni dello Stato e le altre amministrazioni  pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2, ((del codice dei contratti  pubblici  di
cui al)) decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono  autorizzate
ad acquistare,  attraverso  l'uso  della  procedura  negoziata  senza
previa pubblicazione di un bando di  gara  di  cui  all'articolo  63,
comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dalle Agenzie
di  stampa  iscritte  in  un  apposito  elenco  istituito  presso  il
Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, ((notiziari generali e  speciali,  nazionali,
internazionali e regionali, anche di carattere video-fotografico.))
  3. Ai fini di cui al comma 2, il Dipartimento per l'informazione  e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei  ministri  opera  quale
centrale di committenza per le amministrazioni dello Stato,  comprese
le articolazioni periferiche delle  stesse,  gli  enti  pubblici,  le
autorita' amministrative indipendenti e, su richiesta  espressa,  gli
organi costituzionali.
  4. Possono essere iscritte nell'elenco di cui al comma 2 le Agenzie
di stampa di rilevanza nazionale, cosi' come definite e  individuate,
in base al possesso di specifici requisiti e parametri qualitativi  e
dimensionali, da un apposito decreto  del  Sottosegretario  di  Stato
alla   Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri    con    delega
all'informazione e all'editoria, ((da emanare entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore)) del presente decreto.  Al  fine  di
acquisire  gli  elementi  conoscitivi  necessari   all'adozione   del
predetto decreto del ((Sottosegretario di Stato alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri con delega all'informazione e  all'editoria)),
e' tempestivamente costituito un Comitato formato da non oltre cinque
componenti, scelti tra i  magistrati  ordinari  o  amministrativi,  i
professori universitari di ruolo((, anche in quiescenza,)) in materie
economiche e giuridiche, gli avvocati con almeno 10 anni di esercizio
professionale e i giornalisti professionisti di comprovata competenza
ed esperienza professionale,  con  il  compito  di  formulare,  entro
sessanta  giorni  dalla  sua  costituzione,   un'apposita   proposta,
comprendente tra l'altro i criteri e i parametri per  la  definizione
del  fabbisogno  e  del  corrispettivo  dei  servizi  acquisiti   con
l'utilizzo della procedura negoziata di cui all'articolo 63, comma 2,
del ((codice di cui al)) decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50.
Ai  componenti  del  Comitato  non  spettano  compensi,  gettoni   di
presenza,  ((rimborsi  di  spese))  o   altri   emolumenti   comunque
denominati.
  ((5. Per il perseguimento delle finalita' di cui  al  comma  2,  le
Amministrazioni di cui al medesimo comma 2 sono altresi'  autorizzate
ad acquistare servizi di carattere specialistico,  settoriale,  anche
video-fotografico, attraverso le procedure previste dal codice di cui
al decreto legislativo n. 50 del 2016.))
                            ((Art. 17-bis
 
                 Proroga di disposizioni a sostegno
                       del settore editoriale
 
  1. In considerazione del persistente stato  di  crisi  del  settore
editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5,  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126,  si  applicano,  alle  medesime
condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione  2023  e
2024.
  Le disposizioni di cui al comma  4  del  medesimo  articolo  96  si
applicano,  alle  medesime  condizioni,  anche  con  riferimento   al
contributo dovuto per gli anni di contribuzione 2022 e 2023. In  caso
di  insufficienza  delle  risorse  stanziate,  resta  applicabile  il
criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11,  comma  1,
secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.))
                               Art. 18
 
Proroga  di  termini  per  la  realizzazione  del   nuovo   complesso
  ospedaliero della citta' di Siracusa e  per  il  risanamento  delle
  baraccopoli di Messina
 
  1. All'articolo 42-bis del decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «entro due anni dalla data  di  entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro tre anni dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto»;
    b) al comma 2 le parole: «prorogabile per  un  solo  anno.»  sono
sostituite dalle seguenti: «prorogabile per due anni.».
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2023,  il  Presidente  della  Regione
Siciliana subentra nel ruolo di Commissario straordinario del Governo
ai sensi dell'articolo 11-ter del decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
La durata dell'incarico del Commissario straordinario e'  fissata  al
((31 dicembre 2024)).
  ((2-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile  2021,  n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3, primo periodo,  le  parole:  «sette  unita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «dieci unita'»;
    b) al comma 4, le parole: «, previa  intesa,»  sono  soppresse  e
sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:   «Il   Commissario
straordinario puo' nominare, con proprio provvedimento,  in  aggiunta
al contingente di dieci unita' di cui al comma 3, un sub-commissario,
il cui compenso e' determinato  in  misura  non  superiore  a  quella
indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111. L'incarico di subcommissario  ha  durata  sino  al  31  dicembre
2024»;
    c) al comma 10, dopo le parole:  «eventualmente  destinate»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «,  ivi  incluse  quelle   derivanti   dalla
partecipazione a bandi regionali e nazionali,  privilegiando,  previa
modifica delle previsioni progettuali, ove  necessario  ai  fini  del
rapido ricollocamento abitativo  delle  persone  residenti  nell'area
perimetrata, l'acquisto di alloggi».
  2-ter. Per le spese di  personale  e  per  il  funzionamento  della
struttura di supporto all'attivita' commissariale e'  autorizzata  la
spesa pari a euro 163.856 per l'anno 2023 e a euro 347.000 per l'anno
2024. Alla relativa copertura  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190.))
                               Art. 19
 
Proroga in materia di stipula delle convenzioni  per  la  concessione
  delle sovvenzioni nell'ambito del progetto relativo agli ecosistemi
  e dell'Unita' tecnica-amministrativa per la gestione dei rifiuti in
  Campania
 
  1. All'articolo 42, comma 5-bis, quarto periodo, del  decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
luglio 2022, n. 91, le parole:  «entro  il  31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».
  2. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013,  n.
136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio  2014,  n.
6, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti:  «31
dicembre 2025».
  3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
                               Art. 20
 
                    Proroga di termini in materia
                      di politiche per il mare
 
  1. In sede di prima applicazione e in relazione al solo anno  2023,
il termine del 31 maggio previsto per la trasmissione alle Camere  di
una relazione annuale sullo stato di attuazione del  Piano  del  mare
dall'articolo  12  del  decreto-legge  11  novembre  2022,  n.   173,
((convertito, con modificazioni, dalla legge  16  dicembre  2022,  n.
204)) e' prorogato al 31 luglio 2023.
                            ((Art. 20-bis
 
      Proroga dell'operativita' del Fondo per la valorizzazione
        e la promozione delle aree territoriali svantaggiate
 
  1. Il Fondo per  la  valorizzazione  e  la  promozione  delle  aree
territoriali  svantaggiate  confinanti  con  le  regioni  a   statuto
speciale e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  di  cui
all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge  2  luglio  2007,  n.  81,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127,  e'
incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a  5  milioni
di  euro  per  l'anno  2023,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307.))
                               Art. 21
 
             Proroga di termini in materie di competenza
            del sistema di informazione per la sicurezza
 
  1. All'articolo  8,  comma  2,  ((alinea,))  del  decreto-legge  18
febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17
aprile 2015, n. 43,  le  parole:  «Fino  al  31  gennaio  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2024».
  2. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27  luglio  2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, le parole: «Fino al  31  gennaio  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Fino al 31 gennaio 2024».
                               Art. 22
 
              Ulteriore proroga dei termini in materia
           di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19
 
  1. All'articolo 31-octies del decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.
176, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole:  «31  dicembre  2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
    b) al comma 2, le parole:  «31  dicembre  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  2. All'articolo 35, ((comma 1,)) del decreto-legge 21 giugno  2022,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto  2022,  n.
122, sono apportate le seguenti modificazioni:
    ((a) alla lettera  a)  )),  le  parole:  «30  giugno  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;
    ((b) alla lettera b) )),  le  parole:  «31  dicembre  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;
    ((c) dopo la lettera b), sono aggiunte)) le seguenti:
      «b-bis) dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono  prorogati
al 31 marzo 2024;
      b-ter) dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono prorogati al
30 settembre 2024.».
                            ((Art. 22-bis
 
Proroga del termine in materia di  obblighi  di  trasparenza  di  cui
  all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124
 
  1. Per l'anno 2023 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter,
primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e' prorogato al  1°
gennaio 2024.))
                            ((Art. 22-ter
 
              Proroga del termine di cui all'articolo 3
                della legge 11 dicembre 2012, n. 224
 
  1. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012,  n.  224,
le parole: «per i dieci anni» sono sostituite  dalle  seguenti:  «per
gli undici anni».))
                          ((Art. 22-quater
 
                         Proroga in materia
                      di Fondo nuove competenze
 
  1. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole: «e  2022»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  2022  e
2023».))
                               Art. 23
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1. Ai fini  dell'immediata  attuazione  del  presente  decreto,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 24
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

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