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decreto legge, 30/3/2023
DL 30 marzo 2023, n. 34, recante Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche' in materia di salute e adempimenti fiscali.
(GU n.76 del 30-3-2023)
decreto legge
Materia: energia / disciplina

DECRETO-LEGGE 30 marzo 2023, n. 34

Misure  urgenti  a  sostegno  delle  famiglie  e  delle  imprese  per
l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche' in materia di
salute e adempimenti fiscali.
(GU n.76 del 30-3-2023)
 Vigente al: 31-3-2023  

Capo I
Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore elettrico e del gas naturale


                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993  n.
412;
  Visto il decreto-legge 19  giugno  2015,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2015,   n.   125   recante
«Disposizioni urgenti in materia di enti  territoriali.  Disposizioni
per garantire la  continuita'  dei  dispositivi  di  sicurezza  e  di
controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del  Servizio
sanitario  nazionale  nonche'  norme  in  materia  di  rifiuti  e  di
emissioni industriali.»;
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021.»;
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  35,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019,  n.  60,  recante  «Misure
emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre
misure urgenti in materia sanitaria.»;
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023.»;
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante  «Misure
urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro
pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening.»;
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»;
  Visto il decreto-legge 18 novembre 2022, n.  176,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica»;
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»;
  Visto  il  decreto-legge  24  febbraio   2023,   n.   13,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune.»;
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre misure
di sostegno in favore delle imprese e delle famiglie  per  l'acquisto
di energia elettrica e gas naturale;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
introdurre misure finalizzate a fronteggiare la carenza di  personale
medico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio
sanitario nazionale;
  Ritenuta,  infine,  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di
consentire agli uffici competenti di gestire in modo  ottimale  tutte
le pratiche derivanti dalle norme in materia fiscale  introdotte  con
la legge di bilancio per il 2023;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 marzo 2023;
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro  della  salute,
di concerto con i Ministri delle  imprese  e  del  made  in  Italy  e
dell'ambiente e della sicurezza energetica;
 
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
 
                               Art. 1
 
           Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas
 
  1.  Per  il  secondo  trimestre  dell'anno  2023,  le  agevolazioni
relative  alle  tariffe  per  la  fornitura  di   energia   elettrica
riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati  ed  ai
clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41  del  18  febbraio
2008, e la compensazione per la fornitura  di  gas  naturale  di  cui
all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
sulla base del valore ISEE di cui all'articolo  1,  comma  17,  della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorita'  di
regolazione per energia reti e  ambiente,  tenendo  conto  di  quanto
stabilito dalla medesima Autorita'  in  attuazione  dell'articolo  1,
comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197,  nel  limite
di 400 milioni di euro.
  2. Dal secondo trimestre 2023  e  fino  al  31  dicembre  2023,  le
agevolazioni relative alle  tariffe  di  cui  all'articolo  3,  comma
9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono  rideterminate
sulla base dell'indicatore  della  situazione  economica  equivalente
pari a 30.000 euro, indicatore valido per il 2023, nel  limite  di  5
milioni di euro.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  405  milioni
di  euro  per  l'anno  2023,  si  provvede  a  valere  sulle  risorse
disponibili sul bilancio della CSEA per l'anno 2023. Con  riferimento
all'anno 2022, l'Autorita' predispone entro  il  31  maggio  2023  la
relazione di rendicontazione di cui all'articolo 2-bis, comma 4,  del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,  convertito,  con  modificazioni,
con legge 27 aprile 2022, n. 34.
                               Art. 2
 
Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per  il
                  secondo trimestre dell'anno 2023
 
  1. In deroga a quanto previsto dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano
usato  per  combustione  per  usi  civili  e   industriali   di   cui
all'articolo  26,  comma  1,  del  testo  unico  delle   disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  contabilizzate  nelle  fatture
emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e
giugno 2023, sono assoggettate all'aliquota  IVA  del  5  per  cento.
Qualora  le  somministrazioni  di  cui   al   primo   periodo   siano
contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota  IVA  del  5
per cento si applica anche alla differenza  derivante  dagli  importi
ricalcolati  sulla  base  dei  consumi  effettivi  riferibili,  anche
percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023.
  2. La disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica  anche  alle
forniture   di   servizi   di    teleriscaldamento    nonche'    alle
somministrazioni di  energia  termica  prodotta  con  gas  metano  in
esecuzione di un contratto di servizio energia  di  cui  all'articolo
16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 valutati in 539,78  milioni
di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.
  4. In considerazione della riduzione dei prezzi  del  gas  naturale
all'ingrosso, le aliquote negative della componente  tariffaria  UG2C
applicata agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi  all'anno
sono confermate limitatamente al mese di aprile 2023, in misura  pari
al 35% del valore applicato nel  trimestre  precedente.  Le  aliquote
delle componenti tariffarie relative agli  altri  oneri  generali  di
sistema per il settore del gas sono mantenute azzerate per il secondo
trimestre 2023.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 4, valutati  in  280  milioni  di
euro per l'anno 2023 si provvede  ai  sensi  dell'articolo  24.  Tale
importo  e'  trasferito  alla  Cassa  per  i  servizi  energetici   e
ambientali (CSEA) entro il 30 giugno 2023.
                               Art. 3
 
     Contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati
 
  1. Nelle more della definizione di misure pluriennali  da  adottare
in favore delle famiglie, da finanziare nell'ambito del RepowerEU,  a
decorrere dal 1° ottobre e fino  al  31  dicembre  2023,  ai  clienti
domestici residenti diversi da quelli titolari di  bonus  sociale  e'
riconosciuto un contributo, erogato in quota fissa e differenziato in
base alle zone climatiche definite dall'articolo 2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, con riferimento ai
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 in cui la media dei  prezzi
giornalieri del gas  naturale  sul  mercato  all'ingrosso  superi  la
soglia di 45 euro/MWh. La rilevazione relativa al mese di novembre si
applica anche per il mese di dicembre.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono definiti i criteri per l'assegnazione del contributo di
cui al presente articolo. Sulla base  delle  indicazioni  di  cui  al
predetto decreto, l'Autorita'  di  regolazione  per  energia  reti  e
ambiente  definisce  le  modalita'  applicative  e  la   misura   del
contributo, tenendo conto dei consumi medi di gas naturale nelle zone
climatiche di cui al comma 1.
  3. Per le finalita' di cui al presente articolo e'  autorizzata  la
spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni
di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo  24.  Tale
importo  e'  trasferito  alla  Cassa  per  i  servizi  energetici   e
ambientali (CSEA) entro il 30 giugno 2023.
                               Art. 4
 
Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore
  delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale
 
  1. Nelle more della definizione di misure pluriennali  di  sostegno
alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, fino
al  30  giugno  2023,  si  applicano  le  disposizioni  del  presente
articolo.
  2. Alle imprese  a  forte  consumo  di  energia  elettrica  di  cui
all'elenco per l'anno 2023  pubblicato  dalla  Cassa  per  i  servizi
energetici e ambientali ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione e' stata data
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, i
cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla
base della media del primo trimestre dell'anno 2023 e al netto  delle
imposte  e  degli  eventuali  sussidi,  hanno  subito  un  incremento
superiore al 30 per cento  rispetto  al  medesimo  periodo  dell'anno
2019, anche tenuto conto  di  eventuali  contratti  di  fornitura  di
durata  stipulati   dall'impresa,   e'   riconosciuto,   a   parziale
compensazione   dei   maggiori   oneri   sostenuti,   un   contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 20
per  cento  delle  spese  sostenute  per  la  componente   energetica
acquistata  ed  effettivamente  utilizzata  nel   secondo   trimestre
dell'anno  2023.  Il  credito  d'imposta  e'  riconosciuto  anche  in
relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta  dalle  imprese
di cui al primo periodo e  dalle  stesse  autoconsumata  nel  secondo
trimestre dell'anno 2023. In tal caso l'incremento del costo per  kWh
di energia  elettrica  prodotta  e  autoconsumata  e'  calcolato  con
riferimento alla variazione  del  prezzo  unitario  dei  combustibili
acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima
energia elettrica e il credito di imposta e' determinato con riguardo
al prezzo convenzionale  dell'energia  elettrica,  pari  alla  media,
relativa al  secondo  trimestre  dell'anno  2023,  del  prezzo  unico
nazionale dell'energia elettrica.
  3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza
disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a  forte
consumo di energia elettrica di cui al comma 2,  e'  riconosciuto,  a
parziale compensazione dei maggiori  oneri  effettivamente  sostenuti
per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario,
sotto forma di credito d'imposta, in misura  pari  al  10  per  cento
della spesa sostenuta per  la  componente  energetica  acquistata  ed
effettivamente  utilizzata  nel  secondo  trimestre  dell'anno  2023,
comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo
della stessa, calcolato sulla base  della  media  riferita  al  primo
trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte  e  degli  eventuali
sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30
per cento  del  corrispondente  prezzo  medio  riferito  al  medesimo
trimestre dell'anno 2019.
  4. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di  cui  all'elenco
per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per  i  servizi  energetici  e
ambientali ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  della  transizione
ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, della cui  adozione  e'  stata
data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022,
e'  riconosciuto,  a  parziale  compensazione  dei   maggiori   oneri
sostenuti  per   l'acquisto   del   gas   naturale,   un   contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento
della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato  nel
secondo trimestre solare dell'anno 2023, per usi  energetici  diversi
dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di  riferimento  del  gas
naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno
2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS)
pubblicati dal  Gestore  dei  mercati  energetici,  abbia  subito  un
incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo  medio
riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
  5. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di  gas  naturale
di cui al comma 4, e'  riconosciuto,  a  parziale  compensazione  dei
maggiori  oneri  effettivamente  sostenuti  per  l'acquisto  del  gas
naturale,  un  contributo  straordinario,  sotto  forma  di   credito
d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per  l'acquisto
del medesimo gas, consumato nel secondo  trimestre  solare  dell'anno
2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il
prezzo  di  riferimento  del  gas  naturale,  calcolato  come  media,
riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento
del mercato infragiornaliero  (MI-GAS)  pubblicati  dal  Gestore  dei
mercati energetici, abbia subito un incremento superiore  al  30  per
cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo  trimestre
dell'anno 2019.
  6. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma
di  credito  d'imposta,  di  cui  ai  commi  3  e  5,  ove  l'impresa
destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica  o  di
gas naturale, nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2023, dallo
stesso venditore da cui si riforniva nel  primo  trimestre  2019,  il
venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del  periodo  per  il
quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente,  su  sua
richiesta, una comunicazione nella quale sono  riportati  il  calcolo
dell'incremento di costo della componente  energetica  e  l'ammontare
del credito d'imposta spettante per il  secondo  trimestre  dell'anno
2023.  L'Autorita'  di  regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente
(ARERA), entro dieci giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente  decreto,  definisce  il  contenuto
della predetta comunicazione e le sanzioni  applicabili  in  caso  di
mancata ottemperanza da parte del venditore.
  7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5  sono  utilizzabili
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro  la  data  del  31  dicembre
2023. Non si applicano i limiti di  cui  all'articolo  1,  comma  53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34  della  legge
23 dicembre 2000, n. 388. I crediti  d'imposta  non  concorrono  alla
formazione  del  reddito  d'impresa   ne'   della   base   imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non  rilevano  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti  d'imposta  sono
cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non
concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile
dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non  porti  al
superamento del costo sostenuto.
  8. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono cedibili, solo
per intero, dalle imprese beneficiarie ad  altri  soggetti,  compresi
gli istituti di credito e gli altri  intermediari  finanziari,  senza
facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita'  di  due
ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  in  favore  di  banche   e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  di  societa'
appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui
all'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto  legislativo
n. 385 del 1993 ovvero di imprese  di  assicurazione  autorizzate  ad
operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  ferma  restando
l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 122-bis, comma 4, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per  ogni  cessione  intercorrente
tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti  di
cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso
di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono
il visto di conformita' dei dati  relativi  alla  documentazione  che
attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto  ai  crediti
d'imposta.  Il  visto  di  conformita'   e'   rilasciato   ai   sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  dai
soggetti indicati all'articolo 3, comma  3,  lettere  a)  e  b),  del
regolamento   recante   modalita'   per   la   presentazione    delle
dichiarazioni  relative  alle  imposte   sui   redditi,   all'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul   valore
aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale  dei  centri
costituiti dai soggetti di cui all'articolo  32  del  citato  decreto
legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono  usufruiti  dal
cessionario con le stesse modalita'  con  le  quali  sarebbero  stati
utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del
31 dicembre 2023. Le modalita' attuative delle disposizioni  relative
alla  cessione  e  alla  tracciabilita'  dei  crediti  d'imposta,  da
effettuarsi  in  via  telematica,  anche  avvalendosi  dei   soggetti
previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato regolamento di  cui  al
decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  322  del  1998,  sono
definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis nonche', in quanto
compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4  a  6,  del  citato
decreto-legge n. 34 del 2020.
  9. Agli oneri di cui al presente  articolo,  valutati  in  1.348,66
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai  sensi  dell'articolo
24.
  10.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  effettua   il
monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto previsto dall'  articolo  17,  comma  13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
                               Art. 5
 
  Disposizioni in materia di contributo di solidarieta' temporaneo
 
  1. Ai soli fini della determinazione del contributo di solidarieta'
temporaneo, per il 2023, di cui ai commi da 115 a 119 della legge del
29 dicembre 2022, n. 197,  non  concorrono  alla  determinazione  del
reddito complessivo relativo al  periodo  di  imposta  antecedente  a
quello in corso al 1°  gennaio  2023  gli  utilizzi  di  riserve  del
patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o  vincolate  a
copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell'articolo  109,  comma
4, lettera b), del Testo Unico delle Imposte sui  Redditi  nel  testo
previgente  alle  modifiche  apportate  dall'articolo  1,  comma  33,
lettera q), della legge del 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite  del
30 per cento del  complesso  delle  medesime  riserve  risultanti  al
termine dell'esercizio antecedente a quello in corso  al  1°  gennaio
2022.
  2. Nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del  patrimonio
netto  dal  reddito  complessivo  relativo  al  periodo  di   imposta
antecedente a quello in corso al 1°  gennaio  2023  devono  parimenti
essere esclusi  dal  calcolo  della  media  dei  redditi  complessivi
conseguiti nei quattro periodi di imposta  antecedenti  a  quello  in
corso al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto
che hanno  concorso  al  reddito  nei  suddetti  quattro  periodi  di
imposta, sino a concorrenza dell'esclusione operata  nel  periodo  di
imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
  3. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  valutati  in  404
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai  sensi  dell'articolo
24.
                               Art. 6
 
                       Tassazione agroenergia
 
  1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, ai  fini
della determinazione del reddito relativo alla produzione di  energia
oltre i limiti fissati dal primo periodo del comma 423  dell'articolo
1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i soggetti  indicati  dal
secondo periodo del medesimo comma la componente  riconducibile  alla
valorizzazione  dell'energia  ceduta,  con  esclusione  della   quota
incentivo, e' data dal minor valore tra il prezzo medio  di  cessione
dell'energia elettrica, determinato dall'Autorita' di regolazione per
energia reti ed ambiente in attuazione  dell'articolo  19  del  DM  6
luglio 2012, e il valore di 120 euro/MWh.
  2. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  valutati  in  4,32
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai  sensi  dell'articolo
24.
                               Art. 7
 
Disposizioni in materia di agevolazioni  fiscali  per  interventi  di
                        risparmio energetico
 
  1. Ai fini della determinazione dell'ammontare  delle  agevolazioni
fiscali per interventi di risparmio energetico si  considera  ammessa
ad agevolazione fiscale anche la parte di spesa a fronte della  quale
sia concesso altro contributo dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e Bolzano, a condizione che tale contributo sia cumulabile,
ai sensi delle disposizioni che  lo  regolano,  con  le  agevolazioni
fiscali. In ogni  caso  la  somma  dell'agevolazione  fiscale  e  del
contributo  non  deve  eccedere  il  100%  della  spesa   ammissibile
all'agevolazione o al contributo.  La  disposizione  si  applica  con
riferimento ai contributi istituiti alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto ed erogati negli anni 2023 e 2024.
Capo II
Disposizioni in materia di salute

                               Art. 8
 
Contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di  spesa
                       dei dispositivi medici
 
  1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 9-ter, comma 9-bis,
del  decreto-legge  19  giugno   2015,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  un
fondo con dotazione pari a 1.085 milioni di euro per l'anno 2023.  Al
relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 24.
  2. A ciascuna regione e provincia autonoma e' assegnata  una  quota
del fondo di cui al comma  1,  secondo  gli  importi  indicati  nella
tabella A allegata al presente decreto,  determinati  in  proporzione
agli importi  complessivamente  spettanti  alle  medesime  regioni  e
province autonome per gli anni 2015,  2016,  2017  e  2018,  indicati
negli allegati A, B, C e D del decreto del Ministro della salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 6  luglio
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  216  del  15  settembre
2022. Gli importi della quota del fondo assegnati a ciascuna  regione
provincia autonoma possono essere utilizzati per  gli  equilibri  dei
servizi sanitari regionali dell'anno 2022.
  3. Le aziende fornitrici  di  dispositivi  medici,  che  non  hanno
attivato contenzioso o che rinunciano  al  contenzioso  eventualmente
attivato, versano a ciascuna regione e provincia autonoma,  entro  il
30 giugno 2023, la restante quota rispetto a quella  determinata  dai
provvedimenti regionali e  provinciali  di  cui  all'articolo  9-ter,
comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  125,
nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei  predetti
provvedimenti regionali e provinciali. Per le aziende  fornitrici  di
dispositivi medici che non rinunciano al contenzioso attivato,  resta
fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a  loro  carico,
come   determinata   dai   richiamati   provvedimenti   regionali   o
provinciali.  In  caso  di  inadempimento  da  parte  delle   aziende
fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo  periodo
e  dal  secondo  periodo  del  presente  comma,  restano   ferme   le
disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del  medesimo  articolo
9-ter, comma 9-bis.
  4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter, commi  6  e  8,
del  decreto-legge  19  giugno   2015,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2015,  n.  125,  in   merito
all'obbligo di  indicare  nella  fattura  elettronica  riguardante  i
dispositivi medici:
    a) in modo separato il costo del bene e il costo del servizio;
    b) il codice di repertorio di cui al decreto del  Ministro  della
salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  17
del 22 gennaio 2010.
  5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche per
il tramite degli enti del proprio servizio sanitario,  verificano  la
corretta  compilazione  della  fattura  elettronica   e   mettono   a
disposizione del  Ministero  della  salute,  Direzione  generale  dei
dispositivi medici e del servizio farmaceutico, trimestralmente,  una
relazione atta a documentare il rispetto di quanto previsto dal comma
4 e le attivita' poste in essere per il suo rispetto.
  6.   Per   esigenze   di   liquidita'   connesse   all'assolvimento
dell'obbligo di ripiano di cui al comma 3 del presente articolo e nel
rispetto delle condizioni, dei requisiti e delle risorse  finanziarie
disposti a legislazione vigente, le piccole e medie  imprese  possono
richiedere finanziamenti a banche, istituzioni finanziarie  nazionali
e internazionali e ad  altri  soggetti  abilitati  all'esercizio  del
credito  in  Italia,  suscettibili  di   essere   assistiti,   previa
valutazione del merito di credito, dalla garanzia prestata dal  Fondo
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
                               Art. 9
 
                  Iva su payback dispositivi medici
 
  1. In relazione ai versamenti effettuati dalle  aziende  fornitrici
di dispositivi medici, ai  fini  del  contenimento  della  spesa  per
dispositivi  medici  a  carico  del  Servizio  sanitario   nazionale,
considerato che i tetti regionali e nazionale sono calcolati al lordo
dell'IVA, i commi 2 e 5 dell'articolo 26 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano  nel  senso
che per i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo  9-ter,  commi
8, 9 e 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015,  n.  78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.  125,  ai  fini  del
ripiano dello  sforamento  dei  tetti  della  spesa  per  dispositivi
medici, le aziende fornitrici di dispositivi medici  possono  portare
in detrazione l'IVA determinata scorporando la medesima,  secondo  le
modalita' indicate dall'articolo 27 del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  dall'ammontare  dei  versamenti
effettuati.
  2. Il diritto alla detrazione di cui al comma 1 sorge  nel  momento
in cui sono effettuati  i  versamenti.  Ai  fini  delle  imposte  sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  i  costi
relativi ai versamenti di cui al comma 1 sono deducibili nel  periodo
d'imposta nel quale sono effettuati i medesimi versamenti.
  3. In caso di esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta ai
sensi del comma  1,  le  aziende  fornitrici  di  dispositivi  medici
emettono un apposito  documento  contabile  da  conservare  ai  sensi
dell'articolo 39 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n.  633,  nel  quale  sono  indicati  gli  estremi  dei
provvedimenti regionali e provinciali da  cui  deriva  l'obbligo  del
ripiano del superamento del tetto di spesa di cui all'articolo 9-ter,
commi 8, 9  e  9-bis,  del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
                               Art. 10
 
Disposizioni  in  materia  di  appalto,  di  reinternalizzazione  dei
  servizi sanitari e di equita' retributiva a parita' di  prestazioni
  lavorative, nonche' di avvio  di  procedure  selettive  comprensive
  della valorizzazione dell'attivita' lavorativa gia' svolta
 
  1. Le aziende e gli enti del Servizio  Sanitario  Nazionale  (SSN),
per fronteggiare lo stato di grave carenza di organico del  personale
sanitario,  possono  affidare   a   terzi   i   servizi   medici   ed
infermieristici solo in caso di necessita'  e  urgenza,  in  un'unica
occasione e senza possibilita' di proroga, a seguito della verificata
impossibilita' di utilizzare personale gia' in servizio, di  assumere
gli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, nonche' di
espletare  le  procedure  di  reclutamento  del  personale  medico  e
infermieristico autorizzate.
  2.  I  servizi  di  cui  al  comma  1   possono   essere   affidati
esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri,  per  un
periodo non superiore a dodici mesi, ad operatori  economici  che  si
avvalgono di personale medico  ed  infermieristico  in  possesso  dei
requisiti di professionalita' contemplati dalle disposizioni  vigenti
per l'accesso a posizioni  equivalenti  all'interno  degli  enti  del
Servizio Sanitario Nazionale  e  che  dimostrano  il  rispetto  delle
disposizioni  in  materia  d'orario  di  lavoro  di  cui  al  decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
  3.  Al  fine  di  favorire  l'economicita'  dei  contratti   e   la
trasparenza delle condizioni di acquisto  e  di  garantire  l'equita'
retributiva a parita' di  prestazioni  lavorative,  con  decreto  del
Ministro della salute, sentita l'ANAC, da adottarsi entro  90  giorni
dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono
elaborate linee guida recanti le specifiche  tecniche,  i  prezzi  di
riferimento  e  gli  standard  di  qualita'  dei  servizi  medici  ed
infermieristici oggetto degli affidamenti di cui ai commi 1 e 2.
  4. La stazione appaltante,  nella  decisione  a  contrarre,  motiva
espressamente sulla osservanza delle previsioni  e  delle  condizioni
fissate nei commi 1 e 2 e sulla durata dell'affidamento.
  5. L'inosservanza delle disposizioni previste nei commi 1, 2 e 4 e'
valutata anche ai fini  della  responsabilita'  del  dirigente  della
struttura sanitaria appaltante il servizio per danno erariale.
  6.  Il  personale  sanitario  che  interrompe  volontariamente   il
rapporto di lavoro dipendente con una  struttura  sanitaria  pubblica
per prestare la  propria  attivita'  presso  un  operatore  economico
privato che fornisce i servizi di cui ai commi 1, 2 e 4 in regime  di
esternalizzazione,   non    puo'    chiedere    successivamente    la
ricostituzione del rapporto  di  lavoro  con  il  Servizio  Sanitario
Nazionale.
  7.  Le  aziende  ed  enti  di  cui  al  comma   1,   al   fine   di
reinternalizzare i  servizi  appaltati,  in  coerenza  con  il  piano
triennale  dei  fabbisogni  di  personale,  fermo  rimanendo   quanto
previsto dall'articolo 11, commi 1 e 3, del decreto-legge  30  aprile
2019, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  25  giugno
2019, n. 60, avviano le procedure selettive per il  reclutamento  del
personale   da   impiegare   per   l'assolvimento   delle    funzioni
precedentemente esternalizzate, prevedendo la  valorizzazione,  anche
attraverso una riserva di posti non superiore  al  50  per  cento  di
quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni  sanitarie  e
socio-sanitarie   corrispondenti   nelle   attivita'   dei    servizi
esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti per  almeno
sei  mesi  di  servizio.  Non  possono  partecipare  alle   procedure
selettive coloro che in precedenza, in costanza  di  un  rapporto  di
lavoro a tempo indeterminato con  il  SSN,  si  siano  dimessi  dalle
dipendenze dello stesso.
                               Art. 11
 
Incremento  della  tariffa  oraria  delle  prestazioni  aggiuntive  e
  anticipo dell'indennita' nei servizi di emergenza-urgenza
 
  1. Per l'anno 2023 le aziende e gli  enti  del  Servizio  Sanitario
Nazionale SSN, per  affrontare  la  carenza  di  personale  medico  e
infermieristico presso i servizi di emergenza -  urgenza  ospedalieri
del Servizio Sanitario Nazionale SSN e al fine di ridurre  l'utilizzo
delle esternalizzazioni, possono ricorrere, per il personale  medico,
alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo  115,  comma  2,  del
CCNL dell'Area sanita' del 19 dicembre 2019, per le quali la  tariffa
oraria fissata dall'articolo 24,  comma  6,  del  medesimo  CCNL,  in
deroga alla contrattazione, puo' essere aumentata  fino  a  100  euro
lordi  omnicomprensivi,  al  netto  degli  oneri  riflessi  a  carico
dell'amministrazione, nonche' per il personale infermieristico,  alle
prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma  1,  lettera  d),
del CCNL - triennio 2019-2021  relativo  al  personale  del  comparto
sanita', per le quali la tariffa oraria puo' essere aumentata fino  a
50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, nel limite degli importi di cui alla tabella  B
allegata al presente decreto, pari a complessivi 50 milioni  di  euro
per il personale medico e a complessivi 20 milioni  di  euro  per  il
personale  infermieristico  per  l'anno  2023.   Restano   ferme   le
disposizioni  vigenti  in  materia  di  prestazioni  aggiuntive,  con
particolare riferimento ai volumi di  prestazioni  erogabili  nonche'
all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.
  2. Al finanziamento di cui al comma 1 accedono tutte le  regioni  e
le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  in  deroga  alle
disposizioni legislative che stabiliscono per le  autonomie  speciali
il  concorso  regionale  e  provinciale  al  finanziamento  sanitario
corrente.
  3. All'articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
e dopo le parole «sono incrementati,» sono inserite le seguenti: «dal
1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023 di 100 milioni di euro complessivi
di cui 30 milioni di euro per la dirigenza medica  e  70  milioni  di
euro per il personale del comparto sanita' e».
  4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 3 si  provvede  a
valere  sul  livello  del  finanziamento  del  fabbisogno   sanitario
nazionale  standard  cui  concorre  lo  Stato  che  a  tal  fine   e'
incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2023.
  5. Agli oneri di cui al comma 4, pari a 170  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.
                               Art. 12
 
      Misure per il personale dei servizi di emergenza-urgenza
 
  1. Fino al 31 dicembre 2025, allo scopo di garantire la continuita'
nell'erogazione dei livelli essenziali di  assistenza  e  valorizzare
l'esperienza professionale acquisita, il personale medico,  che  alla
data di pubblicazione del presente decreto, nel periodo intercorrente
tra il 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2023, abbia maturato, presso i
servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale, almeno
tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti  a  tempo
determinato,   con   contratti   di   collaborazione   coordinata   e
continuativa, con contratti di convenzione o altre  forme  di  lavoro
flessibile, ovvero abbia svolto  un  documentato  numero  di  ore  di
attivita', equivalente ad almeno tre anni di servizio  del  personale
medico del SSN a  tempo  pieno,  anche  non  continuative,  presso  i
predetti servizi, e' ammesso a partecipare ai concorsi per  l'accesso
alla  dirigenza  medica  del  SSN  nella  disciplina  di  Medicina  e
chirurgia d'accettazione e d'urgenza, ancorche' non  in  possesso  di
alcun diploma di specializzazione. Il servizio prestato ai sensi  del
presente comma e' certificato,  su  istanza  dell'interessato,  dalla
struttura presso la quale  e'  stato  svolto,  entro  30  giorni  dal
ricevimento della domanda.
  2. Fino al 31 dicembre 2025, in via sperimentale,  in  deroga  alle
incompatibilita' previste dall'articolo 40 del decreto legislativo 17
agosto  1999,  n.  368  ed  in  deroga  alle  disposizioni   di   cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  fermo
rimanendo  quanto   previsto   dall'articolo   11,   comma   1,   del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  25  giugno  2019,  n.  60,  i  medici   in   formazione
specialistica  regolarmente  iscritti  al  relativo  corso  di  studi
possono assumere, su  base  volontaria  e  al  di  fuori  dall'orario
dedicato alla formazione, incarichi  libero-professionali,  anche  di
collaborazione  coordinata  e  continuativa,  presso  i  servizi   di
emergenza-urgenza ospedalieri del servizio sanitario  nazionale,  per
un massimo di 8 ore settimanali.
  3. L'attivita' libero-professionale  che  i  medici  in  formazione
specialistica possono svolgere ai sensi del comma 2 e'  coerente  con
l'anno di corso di studi superato e con il livello di competenze e di
autonomia raggiunto  dallo  specializzando.  Per  tali  attivita'  e'
corrisposto un compenso orario, che integra la remunerazione prevista
per la formazione specialistica, pari a 40 euro lordi comprensivi  di
tutti  gli  oneri  fiscali,  previdenziali  e  di  ogni  altro  onere
eventualmente previsto a  carico  dell'azienda  o  dell'ente  che  ha
conferito l'incarico.
  4.  L'attivita'  svolta  ai  sensi  del  comma  3   e'   valutabile
nell'ambito del curriculum formativo e professionale nei concorsi per
dirigente medico  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  costituisce
requisito utile ai sensi dell'articolo 20, comma 2,  lettera  a)  del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  5.  Fino  al  31  dicembre  2025   il   personale,   dipendente   e
convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza  degli  enti
del Servizio sanitario nazionale in possesso  dei  requisiti  per  il
pensionamento  anticipato  previsti  dall'ordinamento  vigente,  puo'
chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da  impegno  orario
pieno a impegno orario ridotto o parziale, in deroga  ai  contingenti
previsti dalle  disposizioni  vigenti,  fino  al  raggiungimento  del
limite di eta' previsto  dall'ordinamento  vigente,  fermi  rimanendo
l'autorizzazione  degli  enti  del   Servizio   sanitario   nazionale
competenti  e  il  riconoscimento   del   trattamento   pensionistico
esclusivamente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
  6. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge, al personale sanitario  per  cui  il  primo  accredito
contributivo  decorre  successivamente  al  1°   gennaio   1996,   e'
riconosciuto, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia e  alla
pensione  anticipata,  l'incremento  dell'eta'   anagrafica   a   cui
applicare il coefficiente di trasformazione previsto dall'articolo 1,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, pari a due mesi per  ogni
anno di attivita' effettivamente svolta nei  servizi  di  urgenza  ed
emergenza presso  le  Aziende  e  gli  Enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, nel limite massimo di ventiquattro mesi.  La  disposizione
di cui al primo periodo si applica  esclusivamente  ai  pensionamenti
decorrenti dalla data di cui al medesimo primo  periodo  fino  al  30
giugno 2032.
  7. Agli oneri derivanti dal comma 6, valutati in  60.000  euro  per
l'anno 2023, 200.000 euro per il 2024,  400.000  euro  per  il  2025,
700.000 euro per il 2026, 1.100.000 euro per il 2027, 1.700.000  euro
per il 2028, 2.300.000 euro per il 2029, 3.200.000 euro per il  2030,
4.000.000 euro per il 2031 e 5.100.000 euro  annui  a  decorrere  dal
2032, si provvede ai sensi dell'articolo 24.
                               Art. 13
 
Misure  per  gli  operatori  delle  professioni  sanitarie   di   cui
         all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43
 
  1. All'articolo 3-quater del decreto-legge 21  settembre  2021,  n.
127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021,  n.
165, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fino al  31  dicembre
2025, agli operatori delle professioni sanitarie di cui  all'articolo
1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale  del
comparto  sanita',  al  di  fuori  dell'orario  di  servizio  non  si
applicano le incompatibilita' di cui all' articolo 4, comma 7,  della
legge 30 dicembre  1991,  n.  412,  e  all'articolo  53  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministero della salute effettua
annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi
di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato.».
                               Art. 14
 
              Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis,
                   legge 30 dicembre 2018, n. 145
 
  1. Al comma 548-bis, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il primo periodo le parole "fino al  31  dicembre  2025"  sono
soppresse;
    b) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Il contratto non
puo'  avere  durata  superiore  alla  durata  residua  del  corso  di
formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i
periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6,  primo
periodo, del decreto legislativo 17  agosto  1999,  n.  368,  e  puo'
essere prorogato fino  al  conseguimento  del  titolo  di  formazione
specialistica.".
                               Art. 15
 
Disposizioni  in  materia  di  esercizio  temporaneo   di   attivita'
  lavorativa   in   deroga   al   riconoscimento   delle   qualifiche
  professionali sanitarie conseguite all'estero.
 
  1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale  sanitario
e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino  al
31 dicembre 2025 e' consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio
nazionale, dell'attivita' lavorativa in deroga agli articoli 49 e  50
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  31
agosto  1999,  n.  394,  e  alle  disposizioni  di  cui  al   decreto
legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  a  coloro  che   intendono
esercitare presso strutture sanitarie o socio sanitarie  pubbliche  o
private  o  private  accreditate,   una   professione   sanitaria   o
l'attivita' prevista per gli operatori di interesse sanitario di  cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, in base
ad una qualifica professionale conseguita all'estero.
  2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge  con
intesa da adottarsi in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano  e'  definita  la  disciplina  per   l'esercizio   temporaneo
dell'attivita' lavorativa di cui al comma 1.
  3. Sino all'adozione dell'intesa di cui al comma 2, e comunque  non
oltre sei mesi  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  si
applicano le disposizioni recate all'articolo 6-bis del decreto-legge
del 23 luglio 2021, n. 105, convertito in legge,  con  modificazioni,
dalla  legge  16  settembre  2021,  n.  126  e  all'articolo  13  del
decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18,  convertito  in  legge,   con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  4. Fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni di cui agli articoli 27
e 27-quater del testo unico di cui al decreto legislativo  25  luglio
1998,  n.  286,  si  applicano  altresi'  al   personale   medico   e
infermieristico assunto  ai  sensi  del  comma  1,  presso  strutture
sanitarie o socio sanitarie, pubbliche  o  private,  sulla  base  del
riconoscimento regionale, con contratto libero-professionale  di  cui
all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ovvero con contratto di lavoro subordinato,  entrambi  anche  di
durata superiore a tre mesi e rinnovabili.
  5.  E'  abrogato  l'articolo  4-ter,  comma  1,  lettera  b),   del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n.  198,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.
                               Art. 16
 
Disposizioni in materia di contrasto agli  episodi  di  violenza  nei
                  confronti del personale sanitario
 
  1. All'articolo 583-quater del  codice  penale  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) nella rubrica, le parole «gravi o gravissime» sono soppresse;
    b) il comma 2 e' sostituito dal  seguente:  «2.  Nell'ipotesi  di
lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria  o
socio-sanitaria  nell'esercizio  o  a  causa  delle  funzioni  o  del
servizio, nonche' a chiunque svolga  attivita'  ausiliarie  di  cura,
assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette
professioni, nell'esercizio o a causa di tali attivita',  si  applica
la reclusione da due a cinque anni.  In  caso  di  lesioni  personali
gravi o gravissime si applicano le pene di' cui al comma primo.».
Capo III
Misure in materia di adempimenti fiscali

                               Art. 17
 
        Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti
                  del procedimento di accertamento
 
  1. Gli avvisi  di  accertamento,  gli  avvisi  di  rettifica  e  di
liquidazione  e  gli  atti  di  recupero  non  impugnati   e   ancora
impugnabili al 1°  gennaio  2023,  divenuti  definitivi  per  mancata
impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15  febbraio
2023, sono definibili ai sensi dell'articolo  1,  commi  180  e  181,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, entro trenta giorni dalla  data
di entrata in vigore della presente disposizione.
  2. Sono definibili ai sensi dell'articolo 1, commi da  206  a  211,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, anche le controversie  pendenti
al 15 febbraio 2023 innanzi alle corti  di  giustizia  tributaria  di
primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui e'
parte l'Agenzia delle entrate.
  3. Per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di  rettifica  e  di
liquidazione definiti in acquiescenza, ai sensi dell'articolo 15  del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel periodo compreso  tra
il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, per i quali alla data di  entrata
in vigore della  presente  disposizione  e'  in  corso  il  pagamento
rateale, gli importi ancora dovuti, a  titolo  di  sanzione,  possono
essere rideterminati, su istanza  del  contribuente  entro  la  prima
scadenza successiva, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 180 e 182, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Resta fermo il
piano di pagamento rateale originario  e  non  sono,  in  ogni  caso,
rimborsabili o rideterminabili le maggiori sanzioni gia' versate.
                               Art. 18
 
Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a  seguito  di
  acquiescenza, accertamento con adesione,  reclamo  o  mediazione  e
  conciliazione giudiziale.
 
  1. All'articolo 1, comma 219, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla lettera a), dopo le parole "e per le quali" sono aggiunte
le seguenti: ", alla medesima data,";
    b) alla lettera b), dopo le parole "e per i quali" sono  aggiunte
le seguenti: ", alla medesima data,".
                               Art. 19
 
          Modifica dei termini della regolarizzazione delle
           violazioni formali e del ravvedimento speciale
 
  1. All'articolo 1 della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  167  le  parole  «entro  il  31  marzo  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2023»;
    b) al comma 174:
      1) al secondo periodo, la parola «trimestrali» e'  soppressa  e
le parole «al 31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti:  «al  30
settembre 2023»;
      2) il terzo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «Sulle  rate
successive alla prima,  da  versare,  rispettivamente,  entro  il  31
ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il  31  marzo
2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre  2024,
sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.»;
    c) al comma 175, le parole «31 marzo  2023»,  ovunque  ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), valutati  in  3,25
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai  sensi  dell'articolo
24.
                               Art. 20
 
Modifica dei  termini  in  materia  di  definizione  agevolata  delle
  controversie  tributarie,  conciliazione   agevolata   e   rinuncia
  agevolata dei giudizi tributari  pendenti  innanzi  alla  Corte  di
  cassazione.
 
  1. All'articolo 1 della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 194, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La
definizione  agevolata  si  perfeziona  con  la  presentazione  della
domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli  importi  dovuti
ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023; nel  caso
in cui gli importi dovuti superano mille euro e' ammesso il pagamento
rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle  disposizioni
dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un
massimo di venti rate di  pari  importo,  di  cui  le  prime  tre  da
versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il  31  ottobre
2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive  entro  il  31  marzo,  30
giugno, 30 settembre e 20  dicembre  di  ciascun  anno.».  Al  quarto
periodo, le parole «30 giugno 2023» sono sostituite  dalle  seguenti:
«30 settembre 2023»;
    b) al comma 195 le parole «30 giugno 2023» sono sostituite con le
seguenti: «30 settembre 2023»;
    c) al comma 197 le parole «10 luglio 2023» sono sostituite con le
seguenti: «10 ottobre 2023»;
    d) al comma 199 le parole «nove  mesi»  sono  sostituite  con  le
parole «undici mesi» e le parole «31 luglio 2023» sono sostituite con
le parole «31 ottobre 2023»;
    e) al comma 200 le parole «31 luglio 2024» sono sostituite con le
seguenti: «30 settembre 2024»;
    f) al comma 206 le parole «30 giugno 2023» sono sostituite con le
seguenti: «30 settembre 2023»;
    g) al comma 213 le parole «30 giugno 2023» sono sostituite con le
seguenti: «30 settembre 2023».
  2. All'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.
13, le parole «31 luglio 2023» sono  sostituite  con  le  parole  «31
ottobre 2023» e le parole «dell'articolo 291 del codice di  procedura
civile» sono sostituite con le parole «dell'articolo 391  del  codice
di procedura civile».
  3. Agli oneri derivanti dalla presente  disposizione,  valutati  in
11,49 milioni di euro per l'anno 2023, 590.000 euro per l'anno  2024,
620.000 euro per l'anno 2025, 650.000 euro per l'anno  2026,  680.000
euro per l'anno 2027 e 180.000 euro per l'anno 2028, si  provvede  ai
sensi dell'articolo 24.
                               Art. 21
 
Interpretazione autentica dell'articolo 1, commi 174, 176 e 179 della
                   legge 29 dicembre 2022, n. 197
 
  1. All'articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
le parole «le violazioni diverse da quelle definibili  ai  sensi  dei
commi da 153 a 159 e da  166  a  173,  riguardanti  le  dichiarazioni
validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso  al  31
dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti» si  interpretano  nel
senso che:
    a) sono escluse dalla regolarizzazione le  violazioni  rilevabili
ai sensi degli articoli  36-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e  54-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  nonche'  le
violazioni di natura formale definibili  ai  sensi  dell'articolo  1,
commi da 166 a 173, della legge 29 dicembre 2022, 197;
    b) sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni che
possono essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell'articolo 13  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, commesse  relativamente
al periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre  2021  e  a  periodi
d'imposta precedenti, purche' la dichiarazione del  relativo  periodo
d'imposta sia stata validamente presentata.
  2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 176, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che:
    a)  sono  escluse  dalla  regolarizzazione  le  violazioni  degli
obblighi  di  monitoraggio  fiscale  di  cui  all'articolo   4,   del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
    b) sono ricomprese nella regolarizzazione le violazioni  relative
ai redditi di fonte estera, all'imposta sul  valore  delle  attivita'
finanziarie estere e all'imposta sul valore  degli  immobili  situati
all'estero di cui all'articolo 19, commi da 13 a 17 e da 18 a 22, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  non  rilevabili  ai  sensi
dell'articolo 36-bis del decreto del presidente della  repubblica  29
settembre  1973,  n.  600,  nonostante  la  violazione  dei  predetti
obblighi di monitoraggio.
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 29
dicembre 2022,  n.  197,  con  riferimento  ai  processi  verbali  di
constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, si interpretano  nel
senso che la definizione agevolata  ivi  prevista  si  applica  anche
all'accertamento con adesione relativo agli  avvisi  di  accertamento
notificati successivamente a tale data sulla  base  delle  risultanze
dei predetti processi verbali.
                               Art. 22
 
Modifiche alle disposizioni concernenti  il  contenzioso  in  materia
                             tributaria
 
  1. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  aprile  2012,  n.  44,
dopo la parola «demanio»,  sono  inserite  le  seguenti:  «,  nonche'
all'Agenzia delle entrate-Riscossione.».
                               Art. 23
 
        Causa speciale di non punibilita' dei reati tributari
 
  1. I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e  10-quater,  comma
1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,  non  sono  punibili
quando le relative violazioni sono correttamente definite e le  somme
dovute  sono  versate  integralmente  dal  contribuente  secondo   le
modalita' e nei termini previsti dall'articolo 1, commi da 153 a  158
e da 166 a 252, della legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  purche'  le
relative  procedure  siano  definite  prima  della  pronuncia   della
sentenza di appello.
  2.  Il  contribuente  da'  immediata  comunicazione,  all'Autorita'
giudiziaria che procede, dell'avvenuto versamento delle somme  dovute
o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima  rata  e,
contestualmente, informa l'Agenzia  delle  entrate  dell'invio  della
predetta  comunicazione,  indicando  i   riferimenti   del   relativo
procedimento penale.
  3.  Il  processo  di  merito  e'  sospeso  dalla  ricezione   delle
comunicazioni di cui al comma 2, sino al momento in cui il giudice e'
informato dall'Agenzia delle entrate della corretta definizione della
procedura e dell'integrale versamento delle somme dovute ovvero della
mancata  definizione  della   procedura   o   della   decadenza   del
contribuente dal beneficio della rateazione.
  4. Durante il periodo di cui al comma 3 possono essere  assunte  le
prove nei casi previsti dall'articolo 392  del  codice  di  procedura
penale.
Capo IV
Disposizioni finali e finanziarie

                               Art. 24
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1. La dotazione del fondo per il finanziamento della partecipazione
italiana alle missioni internazionali, di cui all'articolo  4,  comma
1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, e' integrata di 44 milioni  di
euro per l'anno 2023.
  2. Per l'anno 2023 e' istituito,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione  di
20 milioni di  euro,  il  Fondo  per  le  vittime  dell'amianto,  che
interviene in favore dei lavoratori di societa' partecipate pubbliche
che hanno contratto patologie asbesto correlate  durante  l'attivita'
lavorativa prestata presso  i  cantieri  navali  per  i  quali  hanno
trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della legge  27
marzo 1992, n. 257 nonche', in caso di  decesso,  nei  confronti  dei
loro eredi. Al Fondo di cui al primo periodo possono  accedere  anche
le societa' partecipate di cui al suddetto periodo. Il  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, determina, entro novanta giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, le tabelle  di
liquidazione dell'indennizzo a carico del  fondo  da  riconoscere  in
favore dei soggetti di cui al presente comma, nonche' i requisiti,  i
termini, gli effetti, le procedure e le modalita' di erogazione delle
somme nel limite delle risorse annue disponibili sul fondo.
  3. Il fondo di cui all'articolo 15, comma 4, del  decreto-legge  18
novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge  13
gennaio 2023, n. 6, e' incrementato di 30 milioni di euro per  l'anno
2023.
  4. Il Fondo di parte capitale  per  il  sostegno  delle  eccellenze
della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui  all'articolo
1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  e'  incrementato
di 200.000 euro per l'anno 2023.
  5. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made
in Italy e' istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro
per l'anno 2023, finalizzato a sostenere le imprese a  forte  consumo
di energia elettrica di cui all'elenco pubblicato dalla Cassa  per  i
servizi energetici e ambientali ai sensi  del  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, localizzate nelle  Regioni
insulari e per le quali e' istituito un  tavolo  di  crisi  nazionale
presso il predetto Ministero. Con decreto del Ministro delle  Imprese
e del made in Italy, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze,  sono  individuate  le  modalita'  di  utilizzo  delle
risorse in modo che ne sia assicurata la compatibilita' con gli aiuti
di Stato.
  6. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6,  8,  11,  12,
19, 20 e dai commi 1  e  5  del  presente  articolo,  determinati  in
4.942,76 milioni di euro per l'anno 2023, 0,79 milioni  di  euro  per
l'anno 2024, 1,02 milioni di euro per l'anno 2025,  1,35  milioni  di
euro per l'anno 2026, 1,78 milioni di  euro  per  l'anno  2027,  1,88
milioni di euro per l'anno 2028, 2,3 milioni di euro per l'anno 2029,
3,2 milioni di euro per l'anno 2030, 4 milioni  di  euro  per  l'anno
2031 e 5,1 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2032,  si
provvede:
    a) quanto a 4.938,94 milioni di euro per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente  riduzione  delle  risorse  finanziarie  iscritte   in
bilancio ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a  5,  della  legge  29
dicembre 2022, n. 197;
    b)  quanto  a  5  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 131, della legge  30  dicembre  2020,  n.  178.
Conseguentemente all'articolo 1, comma 131, della legge  30  dicembre
2020, n. 178, le parole "per i periodi d'imposta dal  2021  al  2023"
sono sostituite dalle seguenti:  "per  i  periodi  d'imposta  2021  e
2022";
    c) quanto a 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 1,35 milioni di
euro per l'anno 2026, 1,78 milioni di  euro  per  l'anno  2027,  1,88
milioni di euro per l'anno 2028, 2,3 milioni di euro per l'anno 2029,
3,2 milioni di euro per l'anno 2030, 4 milioni  di  euro  per  l'anno
2031 e 5,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
    d) quanto a 1,69  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente   utilizzo   delle    maggiori    entrate    derivanti
dall'articolo 6.
  7. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
                               Art. 25
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 30 marzo 2023
 
                             MATTARELLA
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze
 
                                  Schillaci, Ministro della salute
 
                                  Urso, Ministro delle imprese e  del
                                  made in Italy
 
                                  Pichetto      Fratin,      Ministro
                                  dell'ambiente  e  della   sicurezza
                                  energetica
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio

                              Allegati
 
Tabella A (articolo 8, comma 2)
 
=====================================================================
|     Regione e provincia autonoma      |     Quote da erogare      |
+=======================================+===========================+
|Piemonte                               |                104.422.832|
+---------------------------------------+---------------------------+
|Valle d'Aosta                          |                  2.314.826|
+---------------------------------------+---------------------------+
|Lombardia                              |                      5.483|
+---------------------------------------+---------------------------+
|PA Bolzano                             |                 23.782.216|
+---------------------------------------+---------------------------+
|PA Trento                              |                 25.698.539|
+---------------------------------------+---------------------------+
|Veneto                                 |                120.558.877|
+---------------------------------------+---------------------------+
|Friuli Venezia Giulia                  |                 66.555.139|
+---------------------------------------+---------------------------+
|Liguria                                |                 26.367.599|
+---------------------------------------+---------------------------+
|Emilia Romagna                         |                 88.623.366|
+---------------------------------------+---------------------------+
|Toscana                                |                206.579.792|
+---------------------------------------+---------------------------+
|Umbria                                 |                 47.755.315|
+---------------------------------------+---------------------------+
|Marche                                 |                 71.047.095|
+---------------------------------------+---------------------------+
|Lazio                                  |                          0|
+---------------------------------------+---------------------------+
|Abruzzo                                |                 73.317.909|
+---------------------------------------+---------------------------+
|Molise                                 |                  9.120.621|
+---------------------------------------+---------------------------+
|Campania                               |                          0|
+---------------------------------------+---------------------------+
|Puglia                                 |                128.363.655|
+---------------------------------------+---------------------------+
|Basilicata                             |                  5.075.142|
+---------------------------------------+---------------------------+
|Calabria                               |                  2.198.269|
+---------------------------------------+---------------------------+
|Sicilia                                |                 17.879.573|
+---------------------------------------+---------------------------+
|Sardegna                               |                 65.333.753|
+---------------------------------------+---------------------------+
|Totale                                 |              1.085.000.000|
+---------------------------------------+---------------------------+
 
Tabella B (articolo 11, comma 1)
 
====================================================================
|              |  Quota  | Ripartizione spesa | Ripartizione spesa |
|              |d'accesso|   per incremento   |   per incremento   |
|   REGIONE    |anno 2022|   tariffa oraria   |   tariffa oraria   |
+==============+=========+====================+====================+
|              |         |                    |prestazioni         |
|              |         |prestazioni         |aggiuntive personale|
|              |         |aggiuntive personale|sanitario comparto  |
|              |         |dirigente servizi   |servizi             |
|              |         |emergenza -urgenza  |emergenza-urgenza   |
+--------------+---------+--------------------+--------------------+
|PIEMONTE      |    7,33%|3.665.458           |1.466.183           |
+--------------+---------+--------------------+--------------------+
|VALLE D'AOSTA |    0,21%|105.417             |42.167              |
+--------------+---------+--------------------+--------------------+
|LOMBARDIA     |   16,79%|8.397.128           |3.358.851           |
+--------------+---------+--------------------+--------------------+
|PA BOLZANO    |    0,88%|440.847             |176.339             |
+--------------+---------+--------------------+--------------------+
|PA TRENTO     |    0,91%|454.084             |181.634             |
+--------------+---------+--------------------+--------------------+
|VENETO        |    8,23%|4.114.931           |1.645.973           |
+--------------+---------+--------------------+--------------------+
|FRIULI-VENEZIA|         |                    |                    |
|GIULIA        |    2,07%|1.034.645           |413.858             |
+--------------+---------+--------------------+--------------------+
|LIGURIA       |    2,65%|1.325.305           |530.122             |
+--------------+---------+--------------------+--------------------+
|EMILIA-ROMAGNA|    7,53%|3.766.295           |1.506.518           |
+--------------+---------+--------------------+--------------------+
|TOSCANA       |    6,33%|3.163.064           |1.265.226           |
+--------------+---------+--------------------+--------------------+
|UMBRIA        |    1,49%|742.643             |297.057             |
+--------------+---------+--------------------+--------------------+
|MARCHE        |    2,56%|1.279.708           |511.883             |
+--------------+---------+--------------------+--------------------+
|LAZIO         |    9,63%|4.815.859           |1.926.344           |
+--------------+---------+--------------------+--------------------+
|ABRUZZO       |    2,18%|1.089.180           |435.672             |
+--------------+---------+--------------------+--------------------+
|MOLISE        |    0,50%|251.947             |100.779             |
+--------------+---------+--------------------+--------------------+
|CAMPANIA      |    9,25%|4.627.308           |1.850.923           |
+--------------+---------+--------------------+--------------------+
|PUGLIA        |    6,61%|3.305.381           |1.322.152           |
+--------------+---------+--------------------+--------------------+
|BASILICATA    |    0,92%|461.721             |184.688             |
+--------------+---------+--------------------+--------------------+
|CALABRIA      |    3,12%|1.560.210           |624.084             |
+--------------+---------+--------------------+--------------------+
|SICILIA       |    8,08%|4.038.740           |1.615.496           |
+--------------+---------+--------------------+--------------------+
|SARDEGNA      |    2,72%|1.360.129           |544.052             |
+--------------+---------+--------------------+--------------------+
|TOTALE        |  100,00%|50.000.000          |20.000.000          |
+--------------+---------+--------------------+--------------------+
 

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