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subemendamento a disegno di legge, 13/7/2008
subemendamento 23. 011. 64 al di conversione del d.l.n. 112/2008,recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

subemendamento a disegno di legge
Materia: servizi pubblici / disciplina

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo.

 

SUBEMENDAMENTO

All'emendamento 23.011 apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo le parole: di rilevanza economica, aggiungere le seguenti: , in applicazione della disciplina comunitaria e;

b) al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo;

c) sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di:

a) società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione in house;

b) società a partecipazione mista pubblica e privata, anche quotate in borsa, partecipate dall'ente locale, a condizione che il socio privato sia scelto mediante procedure ad evidenza pubblica, nelle quali siano già stabilite le condizioni, le modalità e la durata della gestione del servizio e le modalità di liquidazione del socio al momento della scadenza dell'affidamento del servizio;

3-bis. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, per l'espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione.

3-ter. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.».

c) al comma 5, sopprimere le parole: o le autorità di regolazione settoriali, ove costituite;

d) dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Salvo quanto previsto dal comma 6, lettera f), le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate ai sensi del comma 3.

5-ter. I soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive di cui al comma 2, nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, ne svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente non si applica alle società di cui al comma 3, lettera b), quotate in borsa. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già a loro affidato. In ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2010, per l'affidamento dei servizi si procede mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica.»;

e) al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: centottanta giorni;

2) sopprimere la lettera a);

3) sostituire la lettera b) con la seguente:

b) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l'osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale;

4) alla lettera c), sostituire le parole: debbano con le seguenti: possano;

5) alla lettera f), dopo la parola: disciplinare, inserire le seguenti: , per i settori diversi da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3,»;

6) sostituire la lettera n) con la seguente: n) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo;

f) al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo;

g) aggiungere, infine, il seguente comma:

«8. Restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

0. 23. 011. 64 (Nuova formulazione).Fugatti, Bitonci, Simonetti, Polledri, Guido Dussin.

(Approvato)

 

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