DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, a. 165
DIRETTIVA N. 4/2010
Direttiva sull’attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 in materia dl ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.
Il quadro normativo
Con le riforme contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 del decreto legislativo 20 dicembre 2009 n. 198, il legislatore ha creato un complesso sistema che ha quale obiettivo unitario la definizione di obblighi e standard di comportamento delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici oggettivi, misurabili e concretamente giustiziabili con l’azione collettiva.
Da un lato, l’articolo 7 del decreto legislativo n. 198/2009 prevede che, in ragione della necessità di definire in via preventiva gli obblighi contenuti nelle carte di servizi e gli standard qualitativi ed economici la cui violazione legittima alla proposizione dell’azione collettiva per l’efficienza, la concreta applicazione del decreto in oggetto alle amministrazioni e ai concessionari di servizi pubblici sia subordinata alla emanazione di uno o più decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, per quanto di competenza, con gli altri Ministri interessati e, nel caso di regioni ed enti locali, che siano adottati su conforme parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Dall’altro lato, le pubbliche amministrazioni dovranno definire gli standard in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, mentre i concessionari di servizi pubblici, soggetti agli obblighi contenuti nelle carte dì servizi e inoltre agli standard stabiliti dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore, agiranno, a norma dell’articolo 11, secondo comma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, come modificato dall’articolo 28 del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, in aderenza agli standard di qualità stabiliti con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità nelle amministrazioni pubbliche e, dove vengano in rilievo i servizi erogati direttamente o Indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, seguendo atti di indirizzo e coordinamento adottati d’intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, o. 281, su proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità, nelle amministrazioni pubbliche.
L’attività da svolgere
Alcune delle azioni introdotte dal decreto legislativo n. 198/2009 sono già esperibili attualmente, ed in particolare quelle derivanti dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento.
L’attività per giungere alla definizione dei detti obblighi e standard, e quindi alta completa azionabilità di tutte le tipologie di ricorsi individuati nell’articolo 1 del decreto legislativo n. 198/2009 è già in corso. In particolare, va sottolineato il primo intervento della delibera n. 1/2010 della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, che ha sancito, nelle more della definizione degli standard, di fare riferimento:
a) alle previsioni di termini fissati da leggi o regolamenti;
b) alle carte dei servizi esistenti e agli eventuali ulteriori provvedimenti in materia adottati dalle singole amministrazioni.
Nella qualità di Ministro proponente dei DPCM di cui all’art. 7 del decreto n. 198 e titolare delle funzioni di monitoraggio sull’attuazione, di cui all’articolo 6 del medesimo decreto, si intende dunque fornire una linea direttiva per l’attuazione dello stesso, al fine di individuare un percorso unitario
Pertanto, le amministrazioni nazionali, regionali e locali sono invitate:
1. ad effettuare una ricognizione completa dei rispettivi standard qualitativi ed economici, secondo i criteri sopra indicati e facendo quindi riferimento a quelli già vigenti, ritenuti sostenibili in base alla legislazione pregressa;
2. a pubblicarne gli esiti sui propri siti istituzionali, ai tini della migliore conoscibilità da parte dei cittadini e delle associazioni di consumatori ed utenti, anche per consentire loro l’esercizio dei diritti riconosciuti dal testo normativo;
3. a trasmettere gli esiti della ricognizione alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità, a fini di ausilio nelle attività di definizione degli standard per le pubbliche amministrazioni e per l’attuazione dell’art.11 del D.Lgs. n. 286/1999, attività entrambe prodromiche alla piena attuazione del Diga. n. 198/2009;
4. ad effettuare la medesima ricognizione, pubblicazione e trasmissione con riferimento agli obblighi contenuti nelle carte dì servizi e agli standard qualitativi ed economici dei concessionari di pubblici servizi, ciascuna in relazione ai concessionari di rispettiva competenza.
Anche le autorità di regolazione e controllo sono invitate a dare seguito alla indicata procedura con riferimento ai concessionari nei confronti dei quali ciascuna di esse esercita la propria attività istituzionale di regolazione e controllo. |