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schema di decreto legislativo, 30/4/2010
Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n . 69 recante delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo.
Approvato in via preliminare nel Consiglio dei Ministri n. 89 del 16 aprile 2010. Trasmesso alla Presidenza del Senato il 30 aprile 2010
schema di decreto legislativo
Materia: giustizia amministrativa / processo

 

Decreto legislativo

Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n . 69 recante delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo.

 

(BOZZA PROVVISORIA)

 

 

 

Il Presidente della Repubblica;

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera 1), della Costituzione; la legge 18 giugno 2009, n. 69, e, in particolare, l'articolo 44, recante "Delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo";

Visto in particolare il comma 4 del citato art . 44 della legge n . 69 del 2009, secondo cui il Governo puo avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14, numero 2, del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio

decreto 26 giugno 1924, n . 1054;

Vista la nota in data 8 luglio 2009 con la quale il Governo, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 14, n. 2 del citato testo unico n. 1054 del 1924, ha commesso al Consiglio di Stato la formulazione del progetto del suddetto decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 23 luglio 2009 con cui la formulazione di detto progetto e stata deferita ad una commissione speciale e ne e stata stabilita la composizione; Visto il progetto del decreto legislativo recante il "codice del processo amministrativo" e le relative norme di attuazione, transitorie, di coordinamento e di abrogazione, redatto da detta commissione speciale e trasmesso al Governo con nota del Presidente del Consiglio di Stato in data 10 febbraio 2010;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Visto il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Vista proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

 

Emana

il seguente decreto legislativo

 

Articolo 1

Approvazione del codice e disposizioni connesse

1. E' approvato il codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al presente decreto.

2. Sono altresì approvate le norme di attuazione di cui all'allegato 2, le norme transitorie di cui all'allegato 3 e le norme di coordinamento e le abrogazioni di cui all'allegato 4 .

 

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il 16 settembre 2010.

 

CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

 

LIBRO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Titolo I

I principi e gli organi della giurisdizione amministrativa

Capo I

La giurisdizione amministrativa e i principi generali

 

Art. 1

Giurisdizione dei giudici amministrativi

1. La giurisdizione amministrativa è esercitata dai tribunali amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato secondo le norme del presente codice.

 

Art. 2

Effettività

1. La giustizia amministrativa assicura una tutela giurisdizionale piena ed effettiva nel rispetto dei principi della Costituzione e del diritto europeo.

 

Art. 3

Ragionevole durata

1. Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo. Per una rapida definizione dei giudizi si tiene conto del rilievo anche costituzionale degli interessi azionati.

 

Art. 4

Giusto processo

1. Il giudice amministrativo garantisce in ogni stato e grado del processo il rispetto del principio di effettiva parità delle parti, il loro pieno accesso agli atti e la piena conoscenza dei fatti.

 

Art. 5

Contraddittorio

1. Nel processo amministrativo è assicurato il rispetto del principio del contraddittorio.

 

Art. 6

Sinteticità degli atti

1. Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica.

 

Art. 7

Disponibilità, onere e valutazione della prova

1. Spetta alle parti l'onere di provare i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.

2. Salvi i casi previsti dalle legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove poste dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite.

3. Il giudice amministrativo può disporre, anche d'ufficio, l'acquisizione degli elementi utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità dell'amministrazione.

4. Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo.

 

Art. 8

Corrispondenza tra chiesto e pronunciato

1. Il giudice pronuncia su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte solo dalle parti.

 

Art. 9

Dovere di motivazione

1. Ogni provvedimento decisorio del giudice è motivato.

 

Art. 10

Diritto alla decisione di merito

1. Il giudice assicura, nel rispetto delle regole del processo, il diritto delle parti alla decisione di merito.

 

Capo II

Gli organi della giurisdizione amministrativa

 

Art. 11

Tribunali amministrativi regionali

1. I tribunali amministrativi regionali sono organi di giurisdizione amministrativa di primo grado.

2. Il tribunale amministrativo regionale decide con l'intervento del presidente e di due magistrati.

3. In mancanza del presidente, il collegio è presieduto dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo.

4. Per la regione Trentino - Alto Adige gli organi di giustizia amministrativa di primo grado sono disciplinati dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

 

Art. 12

Consiglio di Stato

1. Il Consiglio di Stato è organo di ultimo grado della giustizia amministrativa.

2. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide con l'intervento di un presidente di sezione e di quattro consiglieri. In caso di impedimento del presidente, il collegio è presieduto dal consigliere più anziano nella qualifica.

3. L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente del Consiglio di Stato ed è composta da dodici consiglieri di Stato, assegnati alle sezioni giurisdizionali.

4. In caso di impedimento, il presidente del Consiglio di Stato è sostituito dal presidente di sezione giurisdizionale più anziano nella qualifica; gli altri componenti dell'adunanza plenaria, in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti dal magistrato più anziano nella qualifica della rispettiva sezione.

5. Per gli appelli avverso le pronunce della sezione autonoma di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa e del tribunale amministrativo regionale della Sicilia si applicano le disposizioni degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

 

Capo III

La giurisdizione amministrativa

 

Art. 13

Giurisdizione amministrativa

1. Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni o soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo.

2. Il principio di effettività è realizzato attraverso la concentrazione di ogni forma di tutela degli interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, dei diritti soggettivi.

3. Sono attribuite al giudice amministrativo anche le controversie per il risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dalla sua omissione, pure se introdotte in via autonoma, nonché le questioni relative agli altri diritti patrimoniali consequenziali.

4. Nelle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge e dall'articolo 149, il giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, delle controversie nelle quali si faccia questione anche di diritti soggettivi.

5. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione estesa al merito nelle controversie indicate dalla legge e dall'articolo 150. Nell'esercizio di tale giurisdizione il giudice amministrativo può sostituirsi all'amministrazione.

 

Art. 14

Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali

1. Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva decide, con efficacia limitata alla controversia, tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale.

2. Restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.

 

Art. 15

Difetto di giurisdizione

1. Il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con specifico motivo.

 

Art. 16

Regolamento preventivo di giurisdizione

1. Nel giudizio davanti ai tribunali amministrativi regionali è ammesso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'articolo 41 del codice di procedura civile. Si applica il comma 1 dell'articolo 367 dello stesso codice.

2. Nel corso della sospensione si possono chiedere misure cautelari.

 

Art. 17

Decisione sulle questioni di giurisdizione

1. Il giudice amministrativo, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice che ne è fornito.

2. Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riassunto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.

3. Quando il giudizio è tempestivamente riassunto davanti al giudice amministrativo, quest'ultimo, alla prima udienza, può sollevare anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione.

4. Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, dispongono il rinvio innanzi al giudice amministrativo di primo o di secondo grado, restano salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, ove il giudizio venga riassunto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite.

5. Nei giudizi riassunti davanti al giudice amministrativo, fermo quanto previsto dal comma 2, il giudice può concedere la rimessione in termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti.

6. I provvedimenti cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che li ha pronunciati. Le parti possono riproporre l'istanza al giudice munito di giurisdizione.

 

Art. 18

Rapporti con l'arbitrato

1. Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto.

 

Capo IV

La competenza

 

Art. 19

Competenza per territorio

1. Il tribunale amministrativo regionale decide sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di autorità aventi sede nella sua circoscrizione o i cui effetti diretti siano relativi all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.

2. Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale rientra la sede di servizio.

3. Negli altri casi la competenza è del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

 

Art. 20

Competenza inderogabile

1. Sono devolute alla competenza territoriale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie indicate dalla legge e dall'articolo 151.

2. Sono devolute alla competenza territoriale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, le controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

3. La competenza per il giudizio di esecuzione è inderogabile ed è disciplinata dall'articolo 124.

4. E' altresì inderogabile la competenza per l'azione collettiva per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici prevista nel Libro IV, Titolo IV, Capo II del presente codice.

 

Art. 21

Regolamento di competenza

1. Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto contenente la domanda, le parti diverse dal ricorrente possono proporre regolamento innanzi al Consiglio di Stato, indicando il tribunale ritenuto competente. Il regolamento si propone con istanza notificata alle altre parti e depositata, unitamente a copia degli atti utili al fine del decidere, entro dieci giorni dall'ultima notificazione presso la segreteria del Consiglio di Stato. Copia dell'istanza è altresì depositata presso il tribunale adito.

2. Il Consiglio di Stato decide con ordinanza, anche sulle spese, nella prima camera di consiglio successiva alla scadenza del termine per il deposito di cui al comma 1.

3. Con atto depositato presso la segreteria del tribunale adito entro il termine di dieci giorni dalla notificazione dell'istanza, le altre parti possono aderirvi. Se vi è adesione di tutte le parti, la segreteria ne dà immediato avviso al Consiglio di Stato, che con decreto presidenziale dichiara estinto il procedimento incidentale; il presidente del tribunale adito ordina la trasmissione del fascicolo al giudice indicato, facendone avviso alle parti costituite.

4. La pronuncia del Consiglio di Stato vincola i tribunali amministrativi regionali. Se viene indicato come competente un tribunale diverso da quello adito, il giudizio è riassunto nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza che pronuncia sul regolamento.

5. Il tribunale adito, sino alla pronuncia di cui al comma 2, può disporre misure cautelari se ritiene sussistente la propria competenza territoriale. Le pronunce sull'istanza cautelare rese dal giudice dichiarato incompetente perdono efficacia dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza che regola la competenza. Le parti possono comunque riproporre le istanze cautelari al giudice dichiarato competente.

 

Art. 22

Regime della competenza inderogabile

1. La competenza di cui all'articolo 20 è inderogabile, anche in ordine alle misure cautelari.

2. Il difetto di competenza inderogabile è rilevabile, anche d'ufficio, con ordinanza che indica il giudice competente. Nei giudizi di impugnazione esso è rilevabile se dedotto con specifico motivo.

3. L'ordinanza del giudice adito che dichiara la propria incompetenza è impugnabile nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione con il regolamento di competenza di cui all'articolo 21. Il regolamento può essere altresì richiesto d'ufficio alla prima udienza dal giudice indicato come competente dal tribunale adito. La questione di competenza inderogabile può comunque essere fatta valere anche con il regolamento di competenza; in tal caso non si applica l'articolo 21, comma 3.

4. Il giudizio è riassunto nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza che pronuncia definitivamente sulla questione di competenza inderogabile.

 

Capo V

L'astensione e la ricusazione

 

Art. 23

Astensione

1. Al giudice amministrativo si applicano le cause di astensione secondo il codice di procedura civile.

 

Art. 24

Ricusazione

1. Al giudice amministrativo si applicano le cause di ricusazione secondo il codice di procedura civile.

2. La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima dell'udienza designata, con domanda diretta al presidente, quando sono noti i magistrati che devono prendere parte all'udienza; in caso contrario, può proporsi oralmente all'udienza medesima prima della discussione.

3. La domanda deve indicare i motivi ed i mezzi di prova ed essere firmata dalla parte o dall'avvocato munito di procura speciale.

4. Proposta la ricusazione, il collegio investito della controversia può disporre la prosecuzione del giudizio, se ad un sommario esame ritiene l'istanza inammissibile o manifestamente infondata.

5. In ogni caso la decisione definitiva sull'istanza è adottata, entro trenta giorni dalla sua proposizione, dal collegio senza la partecipazione del magistrato ricusato, che deve essere sentito.

6. Il collegio chiamato a decidere sulla ricusazione non è ricusabile.

7. Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o respinge l'istanza di ricusazione, provvede sulle spese e condanna la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore ad euro cinquecento.

8. La ricusazione o l'astensione non hanno effetto sugli atti anteriori. L'accoglimento dell'istanza di ricusazione rende nulli gli atti compiuti dopo la sua proposizione.

 

Capo VI

Gli ausiliari del giudice

 

Art. 25

Consulente tecnico

1. Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti.

2. L'incarico di consulenza può essere affidato a docenti universitari, dirigenti o altri soggetti aventi particolari competenze nelle materie tecnico – amministrative. I nominati non devono prestare attività in favore delle parti del giudizio.

3. Il consulente compie le indagini che gli sono affidate dal giudice e fornisce anche oralmente i chiarimenti che questo gli richiede.

 

Art. 26

Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente

1. Il consulente ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca l'esistenza di un motivo di astensione.

2. Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'articolo 51 del codice di procedura civile. Della ricusazione conosce il giudice che l'ha nominato.

 

Art. 27

Commissario ad acta

1. Nell'ambito della propria giurisdizione, il giudice amministrativo, se deve sostituirsi all'amministrazione, può nominare come proprio ausiliario un commissario ad acta, preferibilmente scegliendolo fra soggetti indicati nell'articolo 25, determinando tempi e modi della remunerazione.

 

Titolo II

Le parti e i difensori

 

Art. 28

Parti

1. Sono parti innanzi al giudice amministrativo il ricorrente principale, il ricorrente incidentale, l'amministrazione o altro soggetto resistente, il controinteressato e l'interventore.

 

Art. 29

Patrocinio

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali è obbligatorio il patrocinio di avvocato.

2. Per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il patrocinio di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.

 

Art. 30

Difesa personale delle parti

1. Le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

2. La parte o la persona che la rappresenta, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.

 

Art. 31

Procura alle liti

1. Quando la parte sta in giudizio con il ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura speciale secondo le norme del codice di procedura civile.

2. La procura rilasciata per agire e contraddire davanti al giudice si presume conferita anche per proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale, salvo che in essa sia diversamente disposto.

 

Art. 32

Domicilio

1. Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte, che non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata.

2. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato.

 

Art. 33

Dovere di lealtà e probità

1. Le parti e i difensori devono comportarsi in giudizio secondo lealtà e probità e collaborare con il giudice per la realizzazione dei fini di giustizia.

2. Le violazioni dei doveri di lealtà e probità sono segnalate dal giudice agli organi disciplinari competenti.

3. L'amministrazione deve produrre gli atti del procedimento amministrativo ed esporre i fatti rilevanti a sua conoscenza.

 

Art. 34

Spese di giudizio

1. Quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio, secondo le norme del codice di procedura civile. A tal fine tiene anche conto del rispetto del principio di sinteticità degli atti di cui all'articolo 6.

2. Il giudice, nel pronunciare sulle spese, può altresì condannare, anche d'ufficio, la parte soccombente al pagamento in favore dell'altra parte di una somma di denaro equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati.

 

Titolo III

Le azioni e le domande

 

Capo I

L'interesse e il contraddittorio

 

Art. 35

Domanda e interesse ad agire

1. Chi vuole far valere in giudizio un interesse legittimo o, nei casi stabiliti dalla legge, un diritto soggettivo deve proporre ricorso al giudice amministrativo competente.

2. Per agire o contraddire in giudizio è necessario avere un interesse concreto, diretto e attuale.

 

Art. 36

Integrità del contraddittorio

1. Il contraddittorio è correttamente costituito quando l'atto introduttivo è notificato all'amministrazione resistente e, ove esistenti, ai controintreressati.

2. Se il giudizio è promosso solo contro alcune delle parti e non si è verificata alcuna decadenza il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre in un termine perentorio. Nelle more dell'integrazione del contraddittorio il giudice può pronunciare provvedimenti cautelari interinali.

 

Art. 37

Intervento

1. Se il giudizio non è stato promosso contro alcuna delle parti nei cui confronti la sentenza deve essere pronunciata, queste possono intervenirvi, senza pregiudizio del diritto di difesa.

2. Chiunque non sia parte del giudizio, ma vi abbia interesse, può intervenire accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova.

3. Il giudice, anche su istanza di parte, quando ritiene opportuno che il processo si svolga nei confronti di un terzo, ne ordina l'intervento.

 

Capo II

Le azioni

 

Art. 38

Azione di accertamento

1. Chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'esistenza o dell'inesistenza di un rapporto giuridico contestato con l'adozione delle consequenziali pronunce dichiarative.

2. Può essere chiesto nel termine di centottanta giorni l'accertamento della nullità di un provvedimento amministrativo.

3. Ad eccezione dell'azione di nullità, l'accertamento non può comunque essere chiesto, salvo quanto disposto dall'articolo 41, comma 4, quando il ricorrente può o avrebbe potuto far valere i propri diritti o interessi mediante l'azione di annullamento o di adempimento; l'accertamento non può altresì essere chiesto con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.

 

Art. 39

Azione avverso il silenzio

1. Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.

2. L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre centottanta giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

 

Art. 40

Azione di annullamento

1. Chiunque sia leso da un provvedimento amministrativo può proporre, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione per il suo annullamento per violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere.

 

Art. 41

Azione di condanna

1. Chiunque vi abbia interesse può chiedere la condanna dell'amministrazione al pagamento di somme di denaro o all'adozione di ogni altra misura idonea a tutelare la posizione giuridica soggettiva, non conseguibile con il tempestivo esercizio delle altre azioni.

2. L'azione di condanna può essere proposta contestualmente ad ogni altra azione o in via autonoma.

3. Può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio o dal mancato esercizio dell'attività amministrativa. Nei casi di giurisdizione esclusiva può altresì essere chiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi. Sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica.

4. L'azione di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centottanta giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e può escludere i danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esercizio dei mezzi di tutela o l'impulso dell'autotutela.

5. Per il risarcimento del danno cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento si applica il termine di prescrizione di cinque anni.

6. Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o comunque sino a centottonta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.

 

Art. 42

Azione di adempimento

1. Il ricorrente può chiedere la condanna dell'amministrazione all'emanazione del provvedimento richiesto o denegato. Le parti allegano in giudizio tutti gli elementi utili ai fini dell'accertamento della fondatezza della pretesa ai sensi dell'art. 47, comma 2.

2. L'azione è proposta contestualmente a quella di annullamento o avverso il silenzio entro i termini previsti per tali azioni.

 

Art. 43

Azioni esecutive

1. Il ricorrente può chiedere l'attuazione delle pronunce esecutive e di quelle passate in giudicato con le modalità previste dal Titolo I del Libro IV.

2. I provvedimenti emessi dal giudice amministrativo che dispongono il pagamento di somme di denaro costituiscono titolo anche per l'esecuzione nelle forme disciplinate dal Libro III del codice di procedura civile e per l'iscrizione di ipoteca.

 

Art. 44

Azione cautelare

1. L'azione cautelare è sempre esperibile in tutti i giudizi innanzi ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato.

 

Art. 45

Pluralità delle domande

1. E' sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale. Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dai Capi I e III del Titolo IV del Libro IV.

Titolo IV

Le pronunce giurisdizionali

 

Art. 46

Provvedimenti del giudice

1. I tribunali amministrativi regionali e il Consiglio di Stato pronunciano:

a) sentenza quando definiscono in tutto o in parte il giudizio;

b) ordinanza quando assumono misure cautelari o interlocutorie o decidono sulla competenza;

c) decreto nei casi previsti dalla legge.

2. Le sentenze pronunciate dal giudice amministrativo sono immediatamente esecutive.

 

Art. 47

Sentenze di merito

1. In caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda:

a) annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato;

b) ordina all'amministrazione, rimasta inerte, di provvedere entro un termine;

c) se è stata proposta anche l'azione di adempimento e se ritiene che sussistano i presupposti per una decisione sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio, condanna l'amministrazione all'emanazione, entro un termine, del provvedimento rifiutato o omesso;

d) dichiara l'esistenza o l'inesistenza di un rapporto giuridico ovvero dichiara la nullità del provvedimento, ordinando la rimozione degli eventuali effetti;

e) condanna al pagamento di una somma di denaro, anche a titolo di risarcimento del danno, e all'adozione di ogni altra misura idonea a tutelare la posizione giuridica dedotta in giudizio e dispone misure di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile;

f) nei casi di giurisdizione di merito, adotta un nuovo atto e modifica o riforma quello impugnato;

g) dispone le misure più idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese, compresa la nomina di un commissario ad acta, che può avvenire anche in sede di cognizione con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l'esecuzione;

2. Nei casi di cui alla lettera c) del comma 1, il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio quando si tratta di attività vincolata o accerta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione.

3. Quando accoglie il ricorso, il giudice deve comunque esaminare tutti i motivi, ad eccezione di quelli dal cui esame non possa con evidenza derivare alcuna ulteriore utilità al ricorrente.

4. Quando l'annullamento del provvedimento non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se il ricorrente ha un interesse a tale accertamento.

5. In caso di decisione di condanna ad una somma di denaro, il giudice può, in mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il soggetto tenuto al pagamento deve proporre a favore dell'avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo ovvero non adempiono agli obblighi derivanti dall'accordo concluso, con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV, possono essere chiesti la determinazione della somma dovuta ovvero l'adempimento degli obblighi ineseguiti.

6. Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente venga pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.

 

Art. 48

Pronunce di rito

1. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso:

a) irricevibile se accerta la tardività della notificazione o del deposito;

b) inammissibile quando è carente l'interesse o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia di merito;

c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato;

2. Il giudice dichiara estinto il giudizio:

a) se non viene proseguito o riassunto nei casi previsti dal presente codice;

b) per perenzione;

c) per rinuncia.

 

Art. 49

Pronunce interlocutorie

1. Salvo che il presente codice disponga diversamente, il giudice provvede con ordinanza in tutti i casi in cui non definisce nemmeno in parte il giudizio.

2. Il giudice pronuncia sentenza non definitiva quando decide solo su alcune delle questioni, adottando provvedimenti istruttori per l'ulteriore trattazione della causa.

 

Art. 50

Errore scusabile

1. Il giudice può disporre anche d'ufficio la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto.

 

Titolo V

Il coordinamento

 

Art. 51

Rinvio interno

1. Il processo amministrativo si svolge secondo le disposizioni del Libro II del presente codice che, se non espressamente derogate, si applicano anche alle impugnazioni e ai riti speciali.

 

Art. 52

Rinvio esterno

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili o espressione di principi generali.

 

LIBRO SECONDO

PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO

 

Titolo I

Le disposizioni generali

 

Capo I

Il ricorso

 

Sezione I

Il ricorso e la costituzione delle parti

 

Art. 53

Contenuto del ricorso

1. Il ricorso deve contenere:

a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto;

b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza;

c) l'esposizione sommaria dei fatti, i motivi su cui si fonda il ricorso e le conclusioni;

d) la sottoscrizione della parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.

 

Art. 54

Notificazione del ricorso e suoi destinatari

1. Le domande si introducono con ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

2. Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato al soggetto che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso, entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, anche per estratto, se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge.

3. La notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato è effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse.

4. Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità.

5. Il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di trenta giorni, se le parti o alcune di esse risiedono in altro Stato d'Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d'Europa.

 

Art. 55

Ricorso incidentale e domanda riconvenzionale

1. Le parti resistenti e i controinteressati possono proporre domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale, a mezzo di ricorso incidentale. Il ricorso si propone nei termini previsti per le relative azioni, decorrenti dalla ricevuta notifica del ricorso principale. Per i soggetti intervenuti il termine decorre dall'effettiva conoscenza della proposizione del ricorso principale.

2. Il ricorso incidentale, notificato alle controparti personalmente o nel domicilio eletto, è depositato nei termini e secondo le modalità previste dall'articolo 58.

3. Le altre parti possono presentare domande e produrre documenti nei termini e secondo le modalità previsti dall'articolo 59.

4. La proposizione del ricorso incidentale non modifica la competenza territoriale del giudice adito, salvo che per la domanda introdotta con tale mezzo sia prevista la competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma; in tal caso la competenza a conoscere dell'intero giudizio spetta a quest'ultimo.

5. Nelle controversie in cui si faccia questione di diritti soggettivi le domande riconvenzionali dipendenti da titoli già dedotti in giudizio sono proposte nei termini e con le modalità di cui al presente articolo.

 

Art. 56

Motivi aggiunti

1. I ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre con motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove purché connesse a quelle già proposte. Ai motivi aggiunti si applica la disciplina prevista per il ricorso, ivi compresa quella relativa ai termini.

2. Le notifiche alle controparti costituite avvengono secondo le regole relative alle notificazioni effettuate nel corso del processo.

3. Se la domanda nuova di cui al comma 1 è stata proposta con ricorso separato davanti allo stesso tribunale, il giudice provvede alla riunione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 81.

 

Art. 57

Vizi del ricorso e della notificazione

1. Il ricorso è nullo:

a) se manca la sottoscrizione;

b) se, per l'inosservanza delle altre norme prescritte nell'articolo 53, vi è incertezza assoluta sulle persone o sull'oggetto della domanda.

2. Se il ricorso contiene irregolarità, il collegio può ordinare che sia rinnovato entro un termine a tal fine fissato.

3. La comparizione dell'intimato sana la nullità e l'irregolarità dell'atto, salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione.

4. Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

 

Art. 58

Deposito del ricorso e degli altri atti processuali

1. Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario. I termini di cui al presente comma sono aumentati nei casi e nella misura di cui all'articolo 54, comma 5.

2. È fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell'atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione del ricorso si perfeziona per il notificante.

3. La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova le domande introdotte con l'atto non possono essere esaminate.

4. La mancata produzione, da parte del ricorrente, della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.

 

Art. 59

Costituzione delle parti intimate

1. Nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso, le parti intimate possono costituirsi, presentare memorie, fare istanze e produrre documenti.

2. L'amministrazione, nel termine di cui al comma 1, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio.

3. Della produzione di cui al comma 2 è data comunicazione alle parti costituite a cura della segreteria.

4. I termini di cui al presente articolo sono aumentati di trenta giorni, se le parti o alcune di esse risiedono in altro Stato d'Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d'Europa.

 

Art. 60

Giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso straordinario

1. Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale, se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, deposita presso la segreteria l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti.

2. Le pronunce sull'istanza cautelare rese in sede straordinaria perdono efficacia alla scadenza del sessantesimo giorno successivo alla data di deposito dell'atto di costituzione in giudizio previsto dal comma 1. Il ricorrente può comunque riproporre l'istanza cautelare al tribunale amministrativo regionale.

3. Qualora l'opposizione sia inammissibile, il tribunale amministrativo regionale dispone la restituzione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria.

 

Art. 61

Integrazione del contraddittorio

1. Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri.

2. L'integrazione del contraddittorio non è ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile o infondato; in tali casi il giudice provvede con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 85.

3. Il giudice, nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato. Può autorizzare, se ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalità. Se l'atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il ricorso è dichiarato improcedibile.

4. I soggetti nei cui confronti è integrato il contraddittorio ai sensi del comma 1 non sono pregiudicati dagli atti processuali anteriormente compiuti.

 

Art. 62

Intervento volontario in causa

1. L'intervento è proposto con atto diretto al giudice adito, con indicazione delle generalità dell'interveniente. L'atto deve contenere le ragioni su cui si fonda, con la produzione dei documenti giustificativi, e deve essere sottoscritto ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera d).

2. L'atto di intervento è notificato alle altre parti; nei confronti di quelle costituite si procede secondo le regole relative alle notificazioni effettuate nel corso del processo. La domanda è depositata nei termini di cui all'articolo 58.

3. L'intervento di cui all'articolo 37, comma 2, è ammesso fino a trenta giorni prima dell'udienza.

 

Art. 63

Intervento per ordine del giudice

1. Il giudice, ove disponga l'intervento di cui all'articolo 37, comma 3, ordina alla parte di chiamare il terzo in giudizio, indicando gli atti da notificare e il termine della notificazione.

2. La costituzione dell'interventore avviene secondo le modalità di cui all'articolo 59.

 

Sezione II

L'abbreviazione, la proroga e la sospensione dei termini

 

Art. 64

Termini assegnati dal giudice e forme speciali di notificazione

1. I termini assegnati dal giudice, salva diversa previsione, sono perentori.

2. Il presidente può disporre che la notifica del ricorso o di provvedimenti sia effettuata con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile.

3. Se il giorno di scadenza è festivo il termine per l'adempimento è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.

4. Per i termini computati a ritroso, la scadenza è anticipata al giorno antecedente non festivo.

5. La proroga di cui al comma 3 si applica anche ai termini che scadono nella giornata del sabato.

 

Art. 65

Abbreviazione dei termini

1. Nei casi d'urgenza, il presidente del tribunale può, su istanza di parte, abbreviare fino alla metà i termini previsti dal presente codice per la fissazione di udienze o di camere di consiglio. Conseguentemente sono ridotti proporzionalmente i termini per le difese della relativa fase.

2. Il decreto di abbreviazione del termine, redatto in calce alla domanda, è notificato, a cura della parte che lo ha richiesto, all'amministrazione intimata e ai controinteressati; il termine abbreviato comincia a decorrere il giorno successivo a quello dell'avvenuta notificazione del decreto.

 

Art. 66

Deposito tardivo di memorie e documenti e sospensione dei termini

1. La presentazione tardiva di memorie o documenti, su richiesta di parte, può essere eccezionalmente autorizzata dal collegio, quando la produzione nel termine di legge risulta estremamente difficile.

2. I termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno. Il presente comma non si applica al procedimento cautelare e al processo elettorale.

 

Titolo II

Il procedimento cautelare

 

Art. 67

Misure cautelari collegiali

1. Se il ricorrente, allegando di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma in via provvisoria, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il collegio si pronuncia con ordinanza emessa in camera di consiglio.

2. Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare derivino effetti irreversibili, il collegio può disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare. La concessione o il diniego della misura cautelare non può essere subordinata a cauzione quando la domanda cautelare attenga a diritti fondamentali della persona o ad altri beni di primario rilievo costituzionale. Il provvedimento che impone la cauzione ne indica l'oggetto, il modo di prestarla e il termine entro cui la prestazione deve avvenire.

3. La domanda cautelare può essere proposta con il ricorso di merito o con distinto ricorso notificato alle altre parti.

4. La domanda cautelare è improcedibile finché non è presentata l'istanza di fissazione d'udienza per il merito.

5. Sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento dell'ultima notifica per il destinatario e comunque non prima del decimo giorno decorrente dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio.

6. Ai fini del giudizio cautelare, se la notificazione è effettuata a mezzo del servizio postale, il ricorrente, se non è ancora in possesso dell'avviso di ricevimento, può provare la data di perfezionamento della notifica producendo copia dell'attestazione di consegna del servizio di monitoraggio della corrispondenza nel sito internet delle poste. E' fatta salva la prova contraria.

7. Nella camera di consiglio le parti possono costituirsi e i difensori sono sentiti ove ne facciano richiesta. La trattazione si svolge oralmente e in modo sintetico.

8. Il collegio, per gravi ed eccezionali ragioni, può autorizzare la produzione di documenti, con consegna di copia alle altre parti.

9. L'ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato e indica i profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull'esito del ricorso.

10. Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data di discussione del ricorso nel merito. Nello stesso senso può provvedere il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l'ordinanza cautelare di primo grado; in tal caso, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

11. L'ordinanza con cui è disposta una misura cautelare fissa la data di discussione del ricorso nel merito entro un anno. In caso di mancata fissazione dell'udienza, il Consiglio di Stato, se conferma in appello la misura cautelare, dispone che il tribunale amministrativo regionale provveda alla fissazione della stessa nel termine di cui al precedente periodo. A tal fine l'ordinanza è trasmessa a cura della segreteria al primo giudice.

Art. 68

Misure cautelari monocratiche

1. Prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, con la domanda cautelare o con distinto ricorso notificato alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie.

2. Il presidente o un magistrato da lui delegato verifica che la notificazione del ricorso si sia perfezionata nei confronti dei destinatari o almeno della parte pubblica e di uno dei controinteressati e provvede con decreto motivato. La notificazione, ai soli fini della decisione monocratica sulla domanda cautelare, può avvenire da parte del difensore anche a mezzo fax. Si applica l'articolo 67, comma 6. Qualora l'esigenza cautelare non consenta l'accertamento del perfezionamento delle notificazioni, per cause non imputabili al ricorrente, il presidente può comunque provvedere, fatto salvo il potere di revoca. Ove ritenuto necessario il presidente, fuori udienza e senza formalità, sente, anche separatamente, le parti che si siano rese disponibili prima dell'emanazione del decreto.

3. Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare derivino effetti irreversibili, il presidente può subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare alla prestazione di una cauzione, determinata con riguardo all'entità degli effetti irreversibili che possono prodursi per le parti e i terzi.

4. Il decreto non è impugnabile e, in caso di accoglimento, è efficace sino alla camera di consiglio, di cui all'articolo 67, comma 5. Il decreto perde efficacia se il collegio non provvede sulla domanda cautelare nella camera di consiglio di cui al periodo precedente. Fino a quando conserva efficacia, il decreto è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte notificata. Si applica il comma 2 del presente articolo.

 

Art. 69

Spese del procedimento cautelare

1. Con l'ordinanza che decide sulla domanda il giudice provvede sulle spese della fase cautelare. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo la sentenza che definisce il giudizio.

 

Art. 70

Revoca o modifica delle misure cautelari e riproposizione della domanda cautelare respinta

1. Le parti possono riproporre la domanda cautelare al collegio o chiedere la revoca o la modifica del provvedimento cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze o se allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne é venuto a conoscenza.

2. La revoca può essere altresì richiesta nei casi di cui all'articolo 395 c.p.c..

 

Art. 71

Esecuzione delle misure cautelari

1. Qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti, in tutto o in parte, l'interessato, con istanza motivata e notificata alle altre parti, può chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune misure attuative. Il tribunale esercita i poteri inerenti al giudizio di esecuzione di cui al Titolo I del Libro IV e provvede sulle spese. La liquidazione delle spese operata ai sensi del presente comma prescinde da quella conseguente al giudizio di merito, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza.

 

Art. 72

Definizione del giudizio nel merito in esito all'udienza cautelare

1. In sede di decisione della domanda cautelare, ove siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti chieda l'assegnazione di un termine per proporre motivi aggiunti o ricorso incidentale. Ove necessario, il collegio dispone l'integrazione del contraddittorio e fissa contestualmente la data per il prosieguo della trattazione.

 

Art. 73

Misure cautelari ante causam

1. In caso di eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie con decreto presidenziale, il soggetto legittimato al ricorso può proporre istanza per l'adozione delle misure interinali e provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare in corso di causa.

2. L'istanza, notificata con le forme prescritte per la notifica del ricorso, si propone al presidente del tribunale amministrativo regionale competente per il giudizio. Il presidente o un magistrato da lui delegato, accertato il perfezionamento della notificazione per i destinatari, provvede sull'istanza, sentite, ove necessario, le parti e omessa ogni altra formalità. La notificazione può essere effettuata dal difensore a mezzo fax. Qualora l'esigenza cautelare non consenta l'accertamento del perfezionamento delle notificazioni, per cause non imputabili al ricorrente, il presidente può comunque provvedere, fatto salvo il potere di revoca ai sensi dell'articolo 68.

3. L'incompetenza del giudice è rilevabile d'ufficio.

4. Il provvedimento negativo non è impugnabile, ma la domanda cautelare può essere riproposta dopo l'inizio del giudizio di merito con le forme della domanda cautelare in corso di causa.

5. Il provvedimento di accoglimento è notificato dal richiedente alle altre parti entro il termine perentorio fissato dal giudice, non superiore a cinque giorni. Qualora dall'esecuzione del provvedimento cautelare ante causam derivino effetti irreversibili il presidente può disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione della misura cautelare. Il provvedimento di accoglimento perde comunque effetto con il decorso di sessanta giorni dalla sua emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure cautelari che siano confermate o disposte in corso di causa. Il provvedimento di accoglimento non è appellabile ma, fino a quando conserva efficacia, è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte notificata. Si applica il comma 2 del presente articolo.

6. Per l'attuazione del provvedimento cautelare e per la pronuncia in ordine alle spese si applicano le disposizioni sui provvedimenti cautelari in corso di causa.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai giudizi in grado di appello.

 

Art. 74

Appello cautelare

1. Contro le ordinanze cautelari è ammesso appello, da proporre nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

2. L'appello, depositato nel termine di trenta giorni, decorrente dall'ultima notificazione dell'atto stesso, è deciso in camera di consiglio con ordinanza. Al giudizio si applica l'articolo 67, commi da 5 a 10.

3. L'ordinanza di accoglimento che dispone misure cautelari è trasmessa a cura della segreteria al primo giudice, anche agli effetti dell'articolo 67, comma 11.

 

Titolo III

I mezzi di prova e l'attività istruttoria

 

Capo I

I mezzi di prova

 

Art. 75

Mezzi di prova

1. Fermo restando l'onere della prova a loro carico, il giudice può chiedere alle parti anche d'ufficio chiarimenti o documenti.

2. Il giudice, anche d'ufficio, può ordinare anche a terzi di esibire in giudizio i documenti o quanto altro ritenga necessario, secondo il disposto degli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile; può altresì disporre l'ispezione ai sensi dell'articolo 118 dello stesso codice.

3. Su istanza di parte il giudice può ammettere la prova testimoniale, che è sempre assunta in forma scritta ai sensi del codice di procedura civile.

4. Qualora reputi necessario l'accertamento di fatti o l'acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche, il giudice può disporre consulenza tecnica ovvero ordinare a organi o enti, estranei al giudizio, l'esecuzione di una verificazione.

5. Il giudice può disporre anche l'assunzione degli altri mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento.

 

Capo II

L'ammissione e l'assunzione delle prove

 

Art. 76

Istruttoria presidenziale e collegiale

1. La decisione sui mezzi istruttori è adottata dal presidente della sezione o da un magistrato da lui delegato ovvero dal collegio mediante ordinanza con la quale è contestualmente fissata la data della successiva udienza di trattazione del ricorso. La decisione sulla consulenza tecnica e sulla verificazione è sempre adottata dal collegio.

2. Ove l'amministrazione non provveda al deposito del provvedimento impugnato e degli altri atti ai sensi dell'articolo 59, il presidente o un magistrato da lui delegato ovvero il collegio ordina, anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi opportuni.

 

Art. 77

Consulenza tecnica d'ufficio

1. Con l'ordinanza con cui dispone la consulenza tecnica d'ufficio, il giudice nomina il consulente, formula i quesiti e fissa il termine entro cui il consulente incaricato deve comparire dinanzi al giudice a tal fine delegato per assumere l'incarico e prestare giuramento ai sensi del comma 4. L'ordinanza è comunicata al consulente tecnico a cura della segreteria.

2. Le eventuali istanze di astensione e ricusazione del consulente sono proposte, a pena di decadenza, entro il termine di cui al comma 1 e sono decise dal presidente o dal giudice delegato con decreto non impugnabile.

3. Il giudice, con la stessa ordinanza di cui al comma 1, assegna termini successivi, prorogabili ai sensi dell'articolo 154 del codice di procedura civile, per:

a) la corresponsione al consulente tecnico di un anticipo sul suo compenso;

b) l'eventuale nomina, con dichiarazione ricevuta dal segretario, di consulenti tecnici delle parti, i quali, oltre a poter assistere alle operazioni del consulente del giudice e a interloquire con questo, possono partecipare all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che è presente il consulente del giudice per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le loro osservazioni sui risultati delle indagini tecniche;

c) la trasmissione, ad opera del consulente tecnico d'ufficio, di uno schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici;

d) la trasmissione al consulente tecnico d'ufficio delle eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte;

e) il deposito in segreteria della relazione finale, in cui il consulente tecnico d'ufficio dà altresì conto delle osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte e prende specificamente posizione su di esse.

4. Il giuramento del consulente è reso davanti al magistrato a tal fine delegato, secondo le modalità stabilite dall'articolo 193 del codice di procedura civile.

5. Il compenso complessivamente spettante al consulente d'ufficio è liquidato, al termine delle operazioni, secondo l'articolo 78, comma 3, secondo periodo.

 

Art. 78

Verificazioni

1. Il giudice, quando dispone la verificazione, fissa un termine per il suo compimento e per il deposito della relazione conclusiva.

2. Le parti possono intervenire nella verificazione mediante propri consulenti. I tempi e i modi di tale intervento sono concordati con l'organismo incaricato, o, in mancanza, sono definiti dal giudice, su istanza di parte. Nella relazione finale l'organismo dà conto delle osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte, prendendo specificamente posizione su di esse.

3. Con il provvedimento che definisce il giudizio il giudice determina il compenso da corrispondersi al soggetto incaricato. Il compenso è liquidato secondo le disposizioni in materia di spese di giustizia o, sulla base di una specifica richiesta, secondo le disposizioni che regolano la prestazione dei servizi dell'organismo tecnico.

4. La verificazione non è ammessa in relazione a fatti rilevanti per la determinazione del danno risarcibile.

 

Art. 79

Termini e modalità dell'istruttoria

1. Il presidente o il collegio, nell'ammettere i mezzi istruttori, stabiliscono i termini da osservare e ne determinano il luogo e il modo dell'assunzione applicando, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile.

2. Per l'assunzione fuori udienza dei mezzi di prova è delegato uno dei componenti del collegio, il quale procede con l'assistenza del segretario che redige i relativi verbali. Il segretario comunica alle parti almeno cinque giorni prima il giorno, l'ora e il luogo delle operazioni.

3. Se il mezzo istruttorio deve essere eseguito fuori dalla Repubblica, la richiesta è formulata mediante rogatoria o per delega al console competente, ai sensi dell'articolo 204 del codice di procedura civile.

4. Il segretario comunica alle parti l'avviso che l'istruttoria ordinata è stata eseguita e che i relativi atti sono nella segreteria a loro disposizione.

 

Art. 80

Surrogazione del giudice delegato all'istruttoria

1. La surrogazione del giudice delegato o la nomina di altro giudice che debba sostituirlo in qualche atto relativo all'esecuzione della prova è disposta con provvedimento del presidente, ancorché la delega abbia avuto luogo con ordinanza collegiale.

 

Titolo IV

La riunione, la discussione e la decisione dei ricorsi

 

Capo I

La riunione dei ricorsi

 

Art. 81

Riunione dei ricorsi

1. Il giudice può, su istanza di parte o d'ufficio, disporre la riunione di ricorsi connessi.

 

Capo II

La discussione

 

Art. 82

Fissazione dell'udienza

1. La fissazione del ricorso deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, non revocabile, da presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso. In caso di sospensione del giudizio, l'istanza di fissazione di udienza deve essere comunque presentata entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione.

2. Il segretario, ricevuta l'istanza, ne fa annotazione in apposito registro e ne rilascia ricevuta, se richiesta.

3. Il presidente, decorso il termine per la costituzione delle altre parti, fissa l'udienza per la discussione del ricorso, osservato quanto previsto dall'articolo 8 dell'allegato 2.

4. Il decreto di fissazione è comunicato a cura dell'ufficio di segreteria, almeno sessanta giorni prima dell'udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti costituite in giudizio. Tale termine è ridotto a quaranta giorni se l'udienza di merito è fissata a seguito di rinuncia alla definizione autonoma della domanda cautelare.

5. Il presidente designa il relatore almeno trenta giorni prima della data di udienza.

 

Art. 83

Priorità nella trattazione dei ricorsi vertenti su un'unica questione

1. Se al fine della decisione della controversia occorre risolvere una singola questione di diritto, anche a seguito di rinuncia a tutti i motivi o eccezioni, e se le parti concordano sui fatti di causa, il presidente fissa con priorità l'udienza di discussione.

2. Il collegio, se rileva l'insussistenza dei presupposti di cui al comma 1, dispone con ordinanza che la trattazione della causa prosegua con le modalità ordinarie.

 

Art. 84

Udienza di discussione

1. Le parti possono produrre documenti e memorie fino a trenta giorni anteriori al giorno fissato per l'udienza e presentare repliche fino a venti giorni prima.

2. Nell'udienza le parti possono discutere sinteticamente.

3. Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest'ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie.

 

Art. 85

Sentenze in forma semplificata

1. Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza succintamente motivata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.

 

Capo III

La deliberazione

 

Art. 86

Deliberazione del collegio

1. Il collegio, dopo la discussione, decide la causa.

2. La decisione può essere differita a una delle successive camere di consiglio.

 

Art. 87

Modalità della votazione

1. Possono essere presenti in camera di consiglio i magistrati designati per l'udienza.

2. La decisione è assunta in camera di consiglio con il voto dei soli componenti del collegio.

3. Il presidente raccoglie i voti. La decisione è presa a maggioranza di voti. Il primo a votare è il relatore, poi il meno anziano in ordine di nomina, e così continuando sino al presidente.

4. Si applicano l'articolo 276, commi 2, 4 e 5 del codice di procedura civile e gli articoli 114, comma 4, e 118, comma 4, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

 

Titolo V

Gli incidenti nel processo

 

Capo I

L'incidente di falso

 

Art. 88

Querela di falso

1. Chi deduce la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso o domandare la prefissione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale ordinario competente.

2. Qualora la contestazione possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, il collegio pronuncia sulla controversia.

3. La prova dell'avvenuta proposizione della querela di falso è depositata agli atti di causa entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1. In difetto il presidente fissa l'udienza di discussione.

4. Proposta la querela, il collegio sospende la decisione fino al termine del giudizio di falso.

 

Art. 89

Deposito della sentenza resa sulla querela di falso

1. Definito il giudizio di falso, la parte che ha dedotto la falsità deposita copia della sentenza in segreteria.

2. Il ricorso è perento se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di novanta giorni dal suo passaggio in giudicato.

 

Capo II

La sospensione e l'interruzione del processo

 

Art. 90

Sospensione e interruzione del processo

1. La sospensione del processo è disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile, delle altre leggi e dalla normativa comunitaria.

2. L'interruzione del processo è disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile.

3. Le ordinanze di sospensione emesse ai sensi dell'articolo 295 del codice di procedura civile sono appellabili. Si segue il procedimento in camera di consiglio.

 

Art. 91

Prosecuzione o riassunzione del processo interrotto

1. Il processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo presenta nuova istanza di fissazione di udienza.

2. Se non avviene la prosecuzione ai sensi del comma 1, il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione; altrimenti esso si estingue.

 

Titolo VI

L'estinzione e l'improcedibilità

 

Art. 92

Perenzione

1. Il ricorso si considera perento se nel corso di un anno non sia compiuto alcun atto di procedura.

 

Art. 93

Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali

1. Dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito del ricorso, la segreteria comunica alle parti costituite apposito avviso in virtù del quale è fatto onere al ricorrente di presentare nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dal ricorrente e dal suo difensore, entro centottanta giorni dalla data di ricezione dell'avviso. In difetto di tale nuova istanza, il ricorso è dichiarato perento.

2. Se, in assenza dell'avviso di cui al comma 1, è comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione nel merito, il ricorso è deciso qualora il ricorrente dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti è dichiarato perento dal presidente del collegio con decreto.

 

Art. 94

Effetti della perenzione

1. La perenzione opera di diritto e può essere rilevata anche d'ufficio. Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio.

 

Art. 95

Rinuncia

1. La parte può rinunciare, in ogni stato e grado della controversia, al ricorso mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.

2. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle.

3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che potrebbero avere interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.

4. Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.

 

Art. 96

Forma e rito per l'estinzione e per l'improcedibilità

1. L'estinzione e l'improcedibilità di cui all'articolo 48 possono essere pronunciate con decreto dal presidente o da un magistrato da lui delegato.

2. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite.

3. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adìto entro dieci giorni dall'ultima notifica.

4. Nei trenta giorni successivi il collegio decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento dell'opposizione, fissa l'udienza di merito.

5. Nel caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale.

6. L'ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite.

7. Avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione può essere proposto appello.

8. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie e l'udienza di discussione è fissata d'ufficio con priorità.

9. L'estinzione e la cessazione della materia del contendere sono dichiarate con sentenza se si verificano, o vengono accertate, all'udienza di discussione.

 

Titolo VII

La correzione di errore materiale dei provvedimenti del giudice

 

Art. 97

Procedimento di correzione

1. Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la domanda per la correzione deve essere fatta al giudice che ha emesso il provvedimento, il quale, sul consenso delle parti, decreta, in camera di consiglio, la correzione.

2. In caso di dissenso delle parti, sulla domanda di correzione pronuncia il collegio con ordinanza in camera di consiglio.

3. La correzione si fa in margine o in calce al provvedimento originale, con indicazione del decreto o dell'ordinanza che l'ha disposta.

 

Titolo VIII

Le udienze

 

Art. 98

Udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio

1. Le udienze sono pubbliche a pena di nullità, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Oltre agli altri casi espressamente previsti, si trattano in camera di consiglio:

a) i giudizi cautelari e quelli relativi all'esecuzione delle misure cautelari collegiali;

b) il giudizio in materia di silenzio;

c) il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi;

d) i giudizi esecutivi di sentenze;

e) i giudizi in opposizione ai decreti che pronunciano l'estinzione o l'improcedibilità del giudizio.

3. Salva l'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, esclusi quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. La camera di consiglio è fissata d'ufficio alla prima udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intimate. Nella camera di consiglio sono sentiti i difensori che ne fanno richiesta.

4. La trattazione in pubblica udienza non costituisce motivo di nullità della decisione.

 

Titolo IX

La sentenza

 

Art. 99

Contenuto della sentenza

1. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l'intestazione <Repubblica italiana>.

2. Essa deve contenere:

a) l'indicazione del giudice adito e del collegio che l'ha pronunciata;

b) l'indicazione delle parti e dei loro avvocati;

c) le domande;

d) la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi;

e) il dispositivo;

f) l'ordine che la decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa;

g) l'indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui la decisione è pronunciata;

h) la sottoscrizione del presidente e dell'estensore.

3. Si applica l'articolo 118, comma 3, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

4. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o altro impedimento, la sentenza è sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento, è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.

 

Art. 100

Pubblicazione e comunicazione della sentenza

1. La sentenza deve essere redatta non oltre il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa.

2. La sentenza, che non può più essere modificata dopo la sua sottoscrizione, è immediatamente resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l'ha pronunciata.

3. Il segretario dà atto del deposito in calce alla sentenza, vi appone la data e la firma ed entro cinque giorni ne dà comunicazione alle parti costituite.

 

Art. 101

Pubblicità della sentenza

1. Qualora la pubblicità della sentenza possa contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96 del codice di procedura civile, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati. Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato.

 

LIBRO TERZO

IMPUGNAZIONI

 

Titolo I

Le impugnazioni in generale

 

Art. 102

Mezzi di impugnazione

1. I mezzi di impugnazione delle sentenze sono l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo e il ricorso per cassazione.

 

Art. 103

Termini per le impugnazioni

1. Salvo quanto diversamente previsto da speciali disposizioni di legge, le impugnazioni si propongono con ricorso e devono essere notificate entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza.

2. Per i casi di revocazione previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile e di opposizione di terzo di cui all'articolo 117, comma 2, il termine di cui al comma 1 decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 del medesimo articolo 395.

3. In difetto della notificazione della sentenza, l'appello, la revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice di procedura civile e il ricorso per cassazione devono essere notificati entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando la parte che non si è costituita in giudizio dimostri di non aver avuto conoscenza del processo a causa della nullità del ricorso o della sua notificazione.

 

Art. 104

Luogo di notificazione dell'impugnazione

1. L'impugnazione deve essere notificata nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dalla parte nell'atto di notificazione della sentenza o, in difetto, presso il difensore o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio e risultante dalla sentenza.

2. Qualora la notificazione abbia avuto esito negativo perché il domiciliatario si è trasferito senza notificare una formale comunicazione alle altre parti, la parte che intende proporre l'impugnazione può presentare al presidente del tribunale amministrativo regionale o al presidente del Consiglio di Stato un'istanza, corredata dall'attestazione dell'omessa notifica, di fissazione di un termine per il completamento della notificazione o per la rinnovazione dell'impugnazione. Il termine è perentorio.

 

Art. 105

Deposito delle impugnazioni

1. Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni.

 

Art. 106

Parti del giudizio di impugnazione

1. L'impugnazione deve essere notificata nelle cause inscindibili a tutte le parti in causa e negli altri casi alle parti che hanno interesse a contraddire.

2. L'impugnazione deve essere notificata a pena di inammissibilità nei termini previsti dall'articolo 103 ad almeno una delle parti interessate a contraddire.

3. Se la sentenza non è stata impugnata nei confronti di tutte le parti di cui al comma 1, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio, fissando il termine entro cui la notificazione deve essere eseguita, nonché la successiva udienza di trattazione.

4. L'impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato dal giudice.

5. Il Consiglio di Stato, se riconosce che l'impugnazione è manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, può non ordinare l'integrazione del contraddittorio, purché l'impugnazione di altre parti sia preclusa o esclusa.

 

Art. 107

Impugnazioni avverso la medesima sentenza

1. Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite in un solo processo.

2. Possono essere proposte impugnazioni incidentali, ai sensi degli articoli 333 e 334 del codice di procedura civile.

3. L'impugnazione incidentale di cui all'articolo 333 del codice di procedura civile può essere rivolta contro qualsiasi capo di sentenza e deve essere proposta dalla parte entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, entro sessanta giorni dalla prima notificazione nei suoi confronti di altra impugnazione.

4. Con l'impugnazione incidentale proposta ai sensi dell'articolo 334 del codice di procedura civile possono essere impugnati anche capi autonomi della sentenza; tuttavia, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia.

5. L'impugnazione incidentale di cui all'articolo 334 del codice di procedura civile deve essere proposta dalla parte entro sessanta giorni dalla data in cui si è perfezionata nei suoi confronti la notificazione dell'impugnazione principale e depositata, unitamente alla prova dell'avvenuta notificazione, entro dieci giorni.

6. In caso di mancata riunione di più impugnazioni ritualmente proposte contro la stessa sentenza, la decisione di una delle impugnazioni non determina l'improcedibilità delle altre, salvo il giudicato sulle questioni investite da queste ultime.

 

Art. 108

Intervento nel giudizio di impugnazione

1. Può intervenire nel giudizio di impugnazione, con atto notificato a tutte le parti, chi vi abbia interesse.

 

Art. 109

Misure cautelari

1. Salvo quanto disposto per il ricorso per cassazione, il giudice dell'impugnazione può, su istanza di parte, valutati i motivi proposti e qualora dall'esecuzione possa derivare un danno grave e irreparabile, disporre con ordinanza pronunciata in camera di consiglio la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, nonché le altre opportune misure cautelari. Per il procedimento si osserva l'articolo 67 in quanto compatibile.

2. Nel caso di pericolo di danno di estrema gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, per il procedimento si osserva l'articolo 68 in quanto compatibile.

 

Art. 110

Deferimento all'adunanza plenaria

1. La sezione cui è assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dare luogo a contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o d'ufficio può rimettere il ricorso all'esame dell'adunanza plenaria.

2. Prima della decisione, il presidente del Consiglio di Stato, su richiesta delle parti o d'ufficio, può deferire all'adunanza plenaria qualunque ricorso che renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza.

3. L'adunanza plenaria decide l'intera controversia.

4. Se ritiene che la questione è di particolare importanza, l'adunanza plenaria può comunque enunciare il principio di diritto nell'interesse della legge quando dichiara il ricorso irricevibile, inammissibile o improcedibile ovvero l'estinzione del giudizio. La pronuncia dell'adunanza plenaria non ha effetto sulla sentenza impugnata.

 

Titolo II

L'appello

 

Art. 111

Appellabilità delle sentenze dei tribunali amministrativi regionali

1. Contro le sentenze dei tribunali amministrativi regionali è ammesso appello al Consiglio di Stato, ferma restando la competenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana per gli appelli proposti contro le sentenze del tribunale amministrativo regionale per la Sicilia.

 

Art. 112

Contenuto del ricorso in appello

1. Il ricorso in appello deve contenere l'indicazione della parte ricorrente, del difensore con menzione della procura e del domicilio eletto nella sede del giudice d'appello, delle parti nei confronti delle quali è proposta l'impugnazione, della sentenza che si impugna, nonché l'esposizione sommaria dei fatti, le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata, le conclusioni, la sottoscrizione del ricorrente e dell'avvocato, ovvero del solo avvocato cui sia stato conferito il mandato speciale, anche unitamente a quello per il giudizio di primo grado.

2. Si intendono rinunciate le domande e le eccezioni non esaminate o dichiarate assorbite nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte nell'atto di appello o, per le parti diverse dall'appellante, con memoria depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio.

 

Art. 113

Legittimazione a proporre l'appello

1. Possono proporre appello le parti fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado.

2. L'interventore può proporre appello soltanto se titolare di una posizione giuridica autonoma.

 

Art. 114

Riserva facoltativa di appello

1. Contro le sentenze non definitive è proponibile l'appello ovvero la riserva di appello, con atto notificato entro il termine per l'appello e depositato nei successivi trenta giorni presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale.

 

Art. 115

Nuove domande ed eccezioni

1. Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande e nuove eccezioni che non siano rilevabili d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa.

2. L'appellante può proporre motivi aggiunti qualora venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati.

3. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

 

Art. 116

Rimessione al primo giudice

1. Il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado soltanto se riconosce che è mancato il contraddittorio oppure è stato leso il diritto di difesa di una delle parti ovvero dichiara la nullità della sentenza o riforma la sentenza che ha declinato la giurisdizione o ha pronunciato sulla competenza o ha dichiarato l'estinzione del giudizio.

2. Nei giudizi di appello contro le sentenze dei tribunali amministrativi regionali che hanno declinato la giurisdizione o la competenza si segue il procedimento in camera di consiglio. La trattazione ha luogo entro trenta giorni dalla scadenza dei termini stabiliti per la costituzione delle parti alle quali è stato notificato l'appello.

 

Titolo III

La revocazione

 

Art. 117

Casi di revocazione

1. Salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile.

2. La revocazione è proponibile con ricorso dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

3. Contro le sentenze dei tribunali amministrativi regionali la revocazione è proponibile se i motivi non possono essere dedotti con l'appello.

 

Art. 118

Impugnazione della sentenza emessa nel giudizio di revocazione

1. Contro la sentenza emessa nel giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.

2. La sentenza emessa nel giudizio di revocazione non può essere impugnata per revocazione.

 

Titolo IV

L'opposizione di terzo

 

Art. 119

Casi di opposizione di terzo

1. Un terzo può fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi.

2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando questa sia effetto di dolo o collusione a loro danno.

 

Art. 120

Competenza

1. L'opposizione di terzo è proposta davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

2. Se una delle parti propone appello contro la sentenza del tribunale amministrativo regionale, il terzo deve proporre la domanda non con l'opposizione di terzo ma intervenendo nel giudizio di appello. Se l'opposizione di terzo era stata proposta, il tribunale amministrativo regionale la dichiara improcedibile e fissa un termine per intervenire nel giudizio di appello all'opponente che non vi abbia già provveduto.

 

Titolo V

Il ricorso per cassazione

 

Art. 121

Motivi di ricorso

1. Il ricorso per cassazione è ammesso contro le sentenze del Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

 

Art. 122

Sospensione della sentenza

1. Il Consiglio di Stato su istanza di parte, in caso di eccezionale gravità ed urgenza, può sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari.

 

LIBRO QUARTO

ESECUZIONE E I RITI SPECIALI

 

Titolo I

Il processo di esecuzione

 

Art. 123

Disposizioni generali sul processo di esecuzione

1. I provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti.

2. L'azione esecutiva può essere proposta per conseguire l'attuazione:

a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato;

b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo;

c) delle sentenze passate in giudicato, e degli altri provvedimenti ad esse equiparati, del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato;

d) delle sentenze passate in giudicato, e degli altri provvedimenti ad esse equiparati, di quei giudici davanti ai quali non sia previsto il rimedio dell'esecuzione, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

3. E' esclusa l'esecuzione del giudicato, ai sensi del presente Libro, delle sentenze di condanna al pagamento di una somma di denaro emesse dal giudice di pace e di quelle emesse dal giudice ordinario di importo inferiore a trentamila euro di sorte capitale, esclusi gli accessori del credito.

4. Può essere proposta anche azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato, ovvero quando l'esecuzione di quest'ultimo sia impossibile o eccessivamente onerosa.

5. Unitamente all'azione esecutiva o nel corso del processo di esecuzione può essere altresì proposta la domanda risarcitoria di cui al comma 6 dell'articolo 41 nel termine ivi stabilito. In tale caso si osservano per l'intero giudizio le forme e i termini del processo ordinario.

6. L'azione esecutiva può essere proposta anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di esecuzione.

 

Art. 124

Giudice dell'esecuzione

1. Il ricorso si propone, nel caso di cui all'articolo 123, comma 2, lettere a) e b), al giudice che ha emesso il provvedimento della cui esecuzione si tratta; la competenza è del tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in sede di appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado.

2. Nei casi di cui all'articolo 123, comma 2, lettere c) e d), il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'esecuzione.

 

Art. 125

Giudizio di esecuzione

1. L'azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso da notificare alla pubblica amministrazione e ad almeno uno dei soggetti incisi dall'esecuzione, salva l'eventuale successiva integrazione del contraddittorio; l'azione si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38, comma 2.

2. Al ricorso è allegata in copia autentica la sentenza di cui si chiede l'esecuzione, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato.

3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata.

4. Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso:

a) ordina l'esecuzione, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione;

b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato;

c) nel caso di esecuzione di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti, determina le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza;

d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta;

e) salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e non sussistano altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo.

5. Se è chiesta l'esecuzione di un'ordinanza il giudice provvede con ordinanza.

6. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'esatta esecuzione, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.

7. Nel caso di azione di cui al comma 6 dell'articolo 123, il giudice fornisce chiarimenti in ordine alle modalità di esecuzione.

8. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano anche alle impugnazioni avverso i provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell'esecuzione.

9. I termini per la proposizione delle impugnazioni sono quelli previsti nel Libro III.

 

Art. 126

Rilascio di estratto del provvedimento giurisdizionale con formula esecutiva

1. Le pronunce del giudice amministrativo che costituiscono titolo esecutivo sono spedite in forma esecutiva alle parti che ne fanno richiesta.

2. Ai fini del giudizio di esecuzione di cui al presente Titolo non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva.

 

Titolo II

Il rito in materia di accesso ai documenti amministrativi

 

Art. 127

Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi

1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi il ricorso è proposto entro trenta giorni mediante notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati.

2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza al presidente depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale ovvero con la sentenza che definisce il giudizio.

3. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a ciò autorizzato.

4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione.

 

Titolo II

La tutela contro l'inerzia della pubblica amministrazione

 

Art. 128

Azione avverso il silenzio

1. Il ricorso avverso il silenzio può essere proposto anche senza previa diffida, con atto notificato all'amministrazione e ad almeno un controinteressato nel termine di cui all'articolo 39, comma 2.

2. Il ricorso è deciso con sentenza in forma semplificata e in caso di totale o parziale accoglimento il giudice ordina all'amministrazione di provvedere entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni.

3. Il giudice nomina, ove occorra, un commissario ad acta, con la sentenza con cui definisce il giudizio o successivamente su istanza della parte interessata.

4. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'esatta adozione del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.

5. Quando è chiesto, ai sensi dell'articolo 42, l'accertamento della fondatezza della pretesa, il giudice può disporre, anche su istanza di parte, la conversione del rito camerale in ordinario. In tal caso fissa l'udienza pubblica per la discussione del ricorso.

6. Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l'oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il provvedimento espresso, e l'intero giudizio prosegue con tale rito.

7. Se l'azione di risarcimento del danno per inosservanza dolosa o colposa del termine per provvedere è proposta congiuntamente a quella di cui al presente articolo, il giudice può definire con il rito camerale l'azione avverso il silenzio e fissare l'udienza pubblica per la trattazione della domanda risarcitoria.

 

Titolo IV

I riti abbreviati relativi a speciali controversie

 

Capo I

Il rito abbreviato comune a determinate materie

 

Art. 129

Rito abbreviato comune a determinate materie

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a:

a) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti;

b) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni da parte degli enti locali;

c) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri;

d) i provvedimenti di scioglimento di enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi;

e) i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità e i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati ai sensi del codice della proprietà industriale;

f) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive;

g) le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e i consequenziali provvedimenti commissariali;

h) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di informazione per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 22, della legge 3 agosto 2007, n. 124;

i) le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti le procedure ed i provvedimenti in materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2003, n. 55, comprese le relative questioni risarcitorie e quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;

l) i provvedimenti della commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, recanti applicazione, modifica e revoca delle speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori e testimoni di giustizia.

2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati, salvo quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti in primo grado e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo.

3. Salva l'applicazione dell'articolo 72, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso, se ritiene, a un primo sommario esame, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti.

4. Con l'ordinanza di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari.

5. L'ordinanza di primo grado è appellabile entro trenta giorni dalla notificazione ovvero entro novanta giorni dalla pubblicazione.

6. Quando almeno una delle parti dichiara, sino al termine della discussione, di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in segreteria, non oltre sette giorni dalla decisione della causa.

7. La parte può chiedere al Consiglio di Stato la sospensione dell'esecutività del dispositivo, proponendo appello entro trenta giorni dalla relativa pubblicazione, con riserva dei motivi da proporre entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero entro novanta giorni dalla sua pubblicazione. La mancata richiesta di sospensione dell'esecutività del dispositivo non preclude la possibilità di chiedere la sospensione dell'esecutività della sentenza dopo la pubblicazione dei motivi.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo.

 

Capo II

L'azione collettiva per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici

 

Art. 130

Presupposti e ambito dell'azione

1. Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le modalità stabilite nel presente Capo, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standards qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del medesimo decreto e secondo le scadenze temporali dallo stesso definite.

2. Sono escluse dall'applicazione del presente Capo le Autorità amministrative indipendenti, gli organi giurisdizionali, le assemblee legislative e gli altri organi costituzionali nonché la Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il ricorso non consente di ottenere il risarcimento del danno cagionato dagli atti e dai comportamenti di cui al comma 1; a tal fine, restano fermi i rimedi ordinari.

4. Chi intende proporre il ricorso deve notificare preventivamente una diffida all'amministrazione o al concessionario ad effettuare, entro il termine di novanta giorni, gli interventi utili alla soddisfazione degli interessati. La diffida è notificata all'organo di vertice dell'amministrazione o del concessionario, che assume senza ritardo le iniziative ritenute opportune, individua il settore in cui si è verificata la violazione, l'omissione o il mancato adempimento di cui comma 1, e cura che il dirigente competente provveda a rimuoverne le cause. Tutte le iniziative assunte sono comunicate all'autore della diffida. Le pubbliche amministrazioni determinano, per ciascun settore di propria competenza, il procedimento da seguire dopo la notifica di una diffida. L'amministrazione o il concessionario destinatari della diffida, se ritengono che la violazione, l'omissione o il mancato adempimento sono imputabili altresì ad altre amministrazioni o concessionari, invitano il privato a notificare la diffida anche a questi ultimi.

5. Il ricorso è proponibile se, decorso il termine di cui al primo periodo del comma 4, l'amministrazione o il concessionario non ha provveduto, o ha provveduto in modo parziale, ad eliminare la situazione denunciata. Il ricorso può essere proposto entro il termine perentorio di un anno dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del comma 4. Il ricorrente ha l'onere di comprovare la notifica della diffida di cui al comma 4 e la scadenza del termine assegnato per provvedere, nonché di dichiarare nel ricorso la persistenza, totale o parziale, della situazione denunciata.

6. In luogo della diffida di cui al comma 4, l'interessato, se ne ricorrono i presupposti, può promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia ai sensi dell'articolo 30 della legge 18 giugno 2009, n. 69; in tal caso, se non si raggiunge la conciliazione delle parti, il ricorso è proponibile entro un anno dall'esito di tali procedure.

 

Art. 131

Rapporti con le competenze di regolazione e controllo e con i giudizi instaurati ai sensi del codice del consumo

1. Il ricorso di cui all'articolo 130 non può essere proposto se un organismo con funzione di regolazione e di controllo istituito con legge statale o regionale e preposto al settore interessato ha instaurato e non ancora definito un procedimento volto ad accertare le medesime condotte, né se, in relazione a queste ultime, sia stato instaurato un giudizio ai sensi degli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

2. Nell'ipotesi in cui il procedimento di cui al comma 1 o un giudizio instaurato ai sensi degli articoli 139 e 140 del citato codice del consumo, sono iniziati dopo la proposizione del ricorso di cui all'articolo 130, il giudice di quest'ultimo ne dispone la sospensione fino alla definizione dei predetti procedimenti o giudizi. A seguito del passaggio in giudicato della sentenza che definisce nel merito il giudizio instaurato ai sensi dei citati articoli 139 e 140, il ricorso di cui all'articolo 130 diviene improcedibile. In ogni altro caso, deve essere presentata istanza di fissazione di udienza ai sensi dell'articolo 82 entro novanta giorni dalla definizione del procedimento di cui al comma 1, ovvero dalla definizione con pronuncia non di merito sui giudizi instaurati ai sensi degli stessi articoli 139 e 140, altrimenti il giudizio è perento.

3. Il soggetto contro cui è stato proposto il ricorso giurisdizionale di cui all'articolo 130 comunica immediatamente al giudice l'eventuale pendenza o la successiva instaurazione del procedimento di cui ai commi 1 e 2, ovvero di alcuno dei giudizi ivi indicati, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti rispettivamente previsti dagli stessi commi 1 e 2.

 

Art. 132

Parti del giudizio e procedimento

1. Sussistendo i presupposti di cui all'articolo 130, comma 1, il ricorso può essere proposto anche da associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati, appartenenti alla pluralità di utenti e consumatori di cui al citato articolo 130, comma 1.

2. Il ricorso è proposto nei confronti degli enti i cui organi sono competenti a esercitare le funzioni o a gestire i servizi cui sono riferite le violazioni e le omissioni di cui all'articolo 130, comma 3. Gli enti intimati informano immediatamente della proposizione del ricorso il dirigente responsabile di ciascun ufficio coinvolto, il quale può intervenire nel giudizio. Il giudice, nella prima udienza, se ritiene che le violazioni o le omissioni sono ascrivibili ad enti ulteriori o diversi da quelli intimati, ordina l'integrazione del contraddittorio.

4. I soggetti che si trovano nella medesima situazione giuridica del ricorrente possono intervenire nel termine di venti giorni liberi prima dell'udienza di discussione del ricorso.

5. Della proposizione del ricorso è data immediatamente notizia sul sito istituzionale dell'amministrazione o del concessionario intimati; il ricorso è altresì comunicato al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

6. L'udienza di discussione è fissata d'ufficio, in una data compresa tra il novantesimo ed il centoventesimo giorno dal deposito del ricorso.

 

Art. 133

Decisione e sua esecuzione

1. Nel giudizio di sussistenza della lesione di cui al all'articolo 130, comma 1, il giudice tiene conto delle risorse strumentali, finanziarie e umane concretamente a disposizione delle parti intimate.

2. Il giudice accoglie la domanda se accerta la violazione, l'omissione o l'inadempimento di cui all'articolo 130, comma 1, ordinando alla pubblica amministrazione o al concessionario di porvi rimedio entro un congruo termine, nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Della sentenza che definisce il giudizio è data notizia con le stesse modalità previste per il ricorso dall'articolo 132, comma 4.

4. La sentenza che accoglie la domanda nei confronti di una pubblica amministrazione è comunicata, dopo il passaggio in giudicato, agli organismi con funzione di regolazione e di controllo preposti al settore interessato, alla Commissione e all'Organismo di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, alla procura regionale della Corte dei conti per i casi in cui emergono profili di responsabilità erariale, nonché agli organi preposti all'avvio del giudizio disciplinare e a quelli deputati alla valutazione dei dirigenti coinvolti, per l'eventuale adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

5. La sentenza che accoglie la domanda nei confronti di un concessionario di pubblici servizi è comunicata all'amministrazione vigilante per le valutazioni di competenza in ordine all'esatto adempimento degli obblighi scaturenti dalla concessione e dalla convenzione che la disciplina.

6. L'amministrazione individua i soggetti che hanno concorso a cagionare le situazioni di cui all'articolo 130, comma 1, e adotta i conseguenti provvedimenti di propria competenza.

7. Le misure adottate in ottemperanza alla sentenza sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e sul sito istituzionale dell'amministrazione o del concessionario soccombente in giudizio.

8. Nei casi di perdurante inottemperanza di una pubblica amministrazione si applicano le disposizioni di cui al Titolo I del presente Libro.

9. La sentenza di accoglimento del ricorso di cui al comma 8 è comunicata alla Commissione e all'Organismo di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché alla procura regionale della Corte dei conti per i casi in cui emergono profili di responsabilità erariale.

 

Capo III

Il rito in materia di procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture

Da completare dopo la pubblicazione del decreto di recepimento della direttiva ricorsi

 

Art. 134

Ambito di applicazione

 

Art. 135

Rito abbreviato e tutela cautelare ante causam

 

Art. 136

Ulteriori disposizioni processuali in caso di impugnazione dell'aggiudicazione definitiva

 

Art. 137

Privazione di effetti del contratto e sanzioni alternative

 

Art. 138

Ulteriori disposizioni processuali in caso di azione volta alla privazione di effetti del contatto già stipulato

 

Art. 139

Ulteriori disposizioni processuali per le infrastrutture strategiche

 

Titolo V

Il contenzioso sulle operazioni elettorali

 

Capo I

Le disposizioni comuni al contenzioso elettorale

 

Art. 140

Ambito della giurisdizione sul contenzioso elettorale

1. Il giudice amministrativo ha giurisdizione sulle operazioni elettorali, quanto alle elezioni comunali, provinciali e regionali e all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Ha altresì giurisdizione sugli atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

 

Art. 141

Esenzione dagli oneri fiscali

1. Gli atti sono esenti dal contributo unificato e da ogni altro onere fiscale.

 

Art. 142

Inammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

1. Nella materia di cui al presente Titolo non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

 

Capo II

Il rito avverso gli atti dei procedimenti elettorali preparatori

 

Art. 143

Giudizio di primo grado per le elezioni politiche

1. Il ricorso avverso gli atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, concernenti i contrassegni, le liste, i candidati, i collegamenti è proposto inderogabilmente innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

2. Il ricorso, nel termine di quarantotto ore dalla pubblicazione, anche mediante affissione o comunicazione se prevista, degli atti impugnati, deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato, anche direttamente dal ricorrente o dal suo difensore mediante posta elettronica o fax, all'indirizzo dell'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, al Ministero dell'interno e agli eventuali controinteressati; l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato provvede a rendere pubblico il ricorso in copia mediante affissione in appositi spazi;

b) depositato presso la segreteria del Tribunale, che provvede ad affiggerlo in appositi spazi.

3. Le parti indicano rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione.

4. L'udienza di discussione si celebra, senza possibilità di rinvio, anche in presenza di ricorso incidentale, il giorno successivo al deposito del ricorso in caso di causa sui contrassegni, il secondo giorno successivo negli altri casi; il giudizio si svolge anche in giorno festivo, senza avvisi.

5. Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno.

6. La sentenza che ritiene il ricorso manifestamente irricevibile, inammissibile o infondato, oltre a pronunciare sulle spese, condanna il ricorrente al pagamento di una somma da euro cinquemila a euro quindicimila.

7. Le sentenze non appellate vengono inviate senza indugio a cura della segreteria del Tribunale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

 

Art. 144

Giudizio di appello per le elezioni politiche

1. Il ricorso di appello al Consiglio di Stato, nel termine di quarantotto ore dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato, anche direttamente dal ricorrente o dal suo difensore mediante posta elettronica o fax, alle parti del giudizio di primo grado; per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax indicato negli atti difensivi;

b) depositato in copia presso il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, che provvede ad affiggerlo in apposito spazio;

c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede ad affiggerlo in apposito spazio.

2. L'udienza di discussione si celebra, senza possibilità di rinvio, anche in presenza di ricorso incidentale, il giorno successivo al deposito del ricorso, anche se festivo, senza avvisi.

3. Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno.

4. Si applica il comma 6 dell'articolo 143.

5. Le sentenze vengono inviate senza indugio a cura della segreteria del Consiglio di Stato all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

 

Art. 145

Verifica dei poteri per le elezioni politiche

1. Le decisioni giurisdizionali di cui agli articoli 143 e 144 non interferiscono con l'esercizio, da parte di ciascuna Camera, dei poteri di cui all'articolo 66 della Costituzione.

 

Art. 146

Giudizio avverso gli atti del procedimento preparatorio per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

1. Le disposizioni di cui agli articoli 143 e 144 si osservano, in quanto applicabili, in caso di impugnazione di atti del procedimento elettorale preparatorio per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia concernenti i contrassegni, le liste, i candidati, i collegamenti, esclusa comunque ogni questione di eleggibilità o di incompatibilità alla carica. Tali provvedimenti devono essere impugnati nei termini e con il rito di cui agli articoli 143 e 144, e non possono più essere contestati unitamente alla proclamazione degli eletti.

 

Art. 147

Giudizio avverso gli atti del procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali

1. I provvedimenti relativi al procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali concernenti i contrassegni, le liste, i candidati e i collegamenti si impugnano innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati. L'impugnazione può essere proposta da parte di qualsiasi cittadino elettore dell'ente alla cui elezione si riferisce il procedimento preparatorio.

2. Tali provvedimenti non sono più contestabili al di fuori dei termini di cui al comma 1.

3. Il ricorso, nel termine di cui al comma 1, deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato, anche direttamente dal ricorrente o dal suo difensore mediante posta elettronica o fax, all'indirizzo dell'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, al Ministero dell'interno, all'ente cui le elezioni si riferiscono e agli eventuali controinteressati; l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato provvede a rendere pubblico il ricorso in copia mediante affissione in appositi spazi;

b) depositato presso la segreteria del tribunale, che provvede ad affiggerlo in appositi spazi.

4. Le parti indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione.

5. L'udienza di discussione si celebra, senza possibilità di rinvio, anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi, e anche in giorno festivo.

6. Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno.

7. La sentenza che ritiene il ricorso manifestamente irricevibile, inammissibile o infondato, oltre a pronunciare sulle spese, condanna il ricorrente al pagamento di una somma da euro cinquemila a euro quindicimila.

8. Le sentenze non appellate vengono inviate senza indugio a cura della segreteria del tribunale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

9. Il ricorso di appello, nel termine di quarantotto ore dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato, anche direttamente dal ricorrente o dal suo difensore mediante posta elettronica o fax, alle altre parti del giudizio di primo grado; per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax indicato negli atti difensivi;

b) depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale, che ha emesso la sentenza di primo grado che provvede ad affiggerlo in apposito spazio;

c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede ad affiggerlo in apposito spazio.

10. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni del presente articolo relative al giudizio di primo grado.

 

Capo III

Il rito relativo alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni, Parlamento europeo

 

Art. 148

Procedimento in primo grado in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo

1. Salvo quanto disposto nel Capo II del presente Titolo, contro gli atti di proclamazione degli eletti, per motivi inerenti alle operazioni elettorali successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è ammesso ricorso:

a) quanto alle elezioni di comuni, province e regioni, da parte di qualsiasi cittadino elettore dell'ente della cui elezione si tratta, al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'ente territoriale della cui elezione si tratta, da depositare nella segreteria entro il termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti;

b) quanto alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, da parte di qualsiasi cittadino elettore, davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, da depositare nella segreteria entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei candidati proclamati eletti.

2. Il presidente, nei due giorni successivi al deposito del ricorso, con decreto in calce al medesimo:

a) fissa l'udienza di discussione della causa in via di urgenza;

b) designa il relatore;

c) ordina le notifiche, autorizzando, ove necessario, qualunque mezzo idoneo;

d) ordina il deposito di documenti e l'acquisizione di ogni altra prova necessaria;

e) ordina che a cura della segreteria il decreto sia immediatamente comunicato, con ogni mezzo utile, al ricorrente.

3. Il ricorso è notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, a cura di chi lo ha proposto, entro cinque giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale:

a) all'ente della cui elezione si tratta in caso di elezioni di comuni, province, regioni;

b) all'Ufficio elettorale centrale nazionale, in caso di elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

c) alle altre parti che vi hanno interesse, e comunque ad almeno un controinteressato.

4. Entro otto giorni dall'ultima notificazione di cui al comma 3, il ricorrente deposita nella segreteria del tribunale la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell'avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio.

5. L'amministrazione resistente e i controinteressati depositano nella segreteria le proprie controdeduzioni nei quindici giorni successivi a quello in cui la notificazione si è perfezionata nei loro confronti.

6. All'udienza, il collegio, sentite le parti se presenti, pronuncia la sentenza, da pubblicarsi lo stesso giorno dell'udienza.

7. Se la complessità delle questioni non consente la pubblicazione della sentenza in udienza, è data lettura del dispositivo da parte del presidente del collegio. La segreteria trasmette immediatamente l'avviso di pubblicazione della sentenza a tutte le parti del giudizio, anche se non costituite.

8. La sentenza, se non sia stata proposta la dichiarazione di appello di cui all'articolo 149, deve essere immediatamente trasmessa in copia, a cura del segretario del tribunale amministrativo regionale, al sindaco, alla giunta provinciale, alla giunta regionale, al presidente dell'ufficio elettorale nazionale, a seconda dell'ente cui si riferisce l'elezione. Il comune, la provincia o la regione della cui elezione si tratta provvede, entro ventiquattro ore dal ricevimento, alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo della sentenza nell'albo pretorio a mezzo del segretario che ne è diretto responsabile. In caso di elezioni relative ad enti territoriali, la sentenza è comunicata anche al Prefetto.

9. Il tribunale amministrativo regionale, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo. In caso di ricorso avverso le operazioni elettorali inerenti il Parlamento europeo, i voti delle sezioni le cui operazioni sono state annullate non hanno effetto.

10. Tutti i termini processuali diversi da quelli indicati nel presente articolo e nell'articolo 149 sono dimezzati rispetto ai termini del processo ordinario.

11. L'ente territoriale della cui elezione si tratta comunica agli interessati la correzione del risultato elettorale. L'Ufficio elettorale nazionale comunica la correzione del risultato elettorale agli interessati e alla segreteria del Parlamento europeo.

 

Art. 149

Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni, Parlamento europeo

1. Le parti del giudizio di primo grado possono proporre appello mediante dichiarazione da presentare presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale che ha pronunciato la sentenza, entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla pubblicazione della sentenza in udienza o, in mancanza, dalla lettura del dispositivo.

2. L'atto di appello contenente i motivi deve essere depositato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione dell'avviso di pubblicazione della sentenza.

3. Nel giudizio di appello si osservano le disposizioni processuali dettate per il giudizio elettorale in primo grado e il giudice di appello esercita i medesimi poteri del giudice di primo grado.

 

LIBRO V

NORME FINALI

 

Art. 150

Materie di giurisdizione esclusiva

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie:

a) aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche;

b) in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità;

c) introdotte con l'azione collettiva per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici di cui al Libro IV, Titolo IV, Capo II del presente codice;

d) aventi per oggetto gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia edilizia e urbanistica, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e ferma restando la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa;

e) aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dalla Commissione vigilanza fondi pensione, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, comprese le controversie relative ai ricorsi avverso i decreti ministeriali che applicano le sanzioni ai sensi dell'articolo 326 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, "codice elle assicurazioni private";

f) anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;

g) aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile", e le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere;

h) aventi ad oggetto i provvedimenti contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, di edilità e di polizia locale, d'igiene pubblica e dell'abitato;

i) aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla disciplina o al divieto dell'esercizio d'industrie insalubri o pericolose;

j) aventi ad oggetto i provvedimenti definitivi in materia di passaporti;

k) relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore

del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

l) relative agli atti del procedimento preparatorio per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

m) di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi", ed, in particolare, quelle menzionate agli articoli:

m.1) 2-bis, comma 1, in materia di risarcimento dei danni da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo;

m.2) 11, comma 5, in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento; m.3) 15, comma 2, in materia di accordi fra pubbliche amministrazioni;

m.4) 19, comma 5, in materia di applicazione della disciplina relativa alla dichiarazione di inizio attività;

m.5) 21-quinques, comma 1, in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo da revoca di provvedimento amministrativo;

m.6) 21-septies, comma 2, in materia di nullità degli atti amministrativi, ove nel giudizio di ottemperanza sia chiesto l'accertamento della predetta nullità;

m.7) 25, comma 5, in materia di diritto di accesso;

n) relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", relative al personale in regime di diritto pubblico;

o) di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi ed i comportamenti comunque riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio del pubblico potere, conseguenti all'applicazione del norme del citato decreto;

p) aventi ad oggetto le procedure ed i provvedimenti in materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2003, n. 55, "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale", comprese le relative questioni risarcitorie;

q) di cui all'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, "Attuazione della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria", sulle sanzioni amministrative dell'organismo di regolazione;

r) di cui agli articoli 9 e 92 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche", avverso i provvedimenti del Ministero competente ed in materia di imposizione di servitù;

s) di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 17 ottobre 2003, n. 280, "Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva";

t) di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico", tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti l'interpretazione dei contratti aventi per oggetto i titoli di Stato, o le leggi relative ad essi o comunque sul debito pubblico;

u) di cui all'articolo 142, comma 5, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, "Codice della proprietà industriale a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273", relativi ai decreti di espropriazione ivi previsti;

v) di cui agli articoli 310 e 316 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", in materia di prevenzione e ripristino ambientale e danno ambientale;

w) di cui all'articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale", relative al diritto all'uso delle tecnologie;

x) di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", relative a:

x.1) procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse le controversie risarcitorie;

x.2) provvedimenti sanzionatori emessi dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

x.3) divieto di rinnovo tacito dei contratti, clausola di revisione del prezzo e relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'articolo 115 del codice dei contratti;

x.4) provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso codice.

 

Art. 151

Materie di giurisdizione estesa al merito

1. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione estesa al merito nelle controversie aventi ad oggetto:

a) l'attuazione delle pronunce giurisdizionali esecutive o del giudicato nell'ambito del giudizio di cui al Titolo I del Libro IV;

b) gli atti e le operazioni in materia elettorale, attribuiti alla giurisdizione amministrativa;

c) le sanzioni pecuniarie la cui contestazione è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, comprese quelle applicate dalle Autorità amministrative indipendenti;

d) le contestazioni sui confini degli enti territoriali.

 

Art. 152

Competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma

1. Sono devolute alla competenza territoriale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie:

a) aventi ad oggetto i provvedimenti adottati dall'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato;

b) aventi ad oggetto tutti i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, comprese quelle in materia bancaria, finanziaria e di tutela del risparmio di cui alla legge 28 dicembre 2005, n. 262, "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari", e le controversie di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", nel caso di cui all'articolo 104, comma 2;

c) aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

d) comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;

e) relative agli atti del procedimento preparatorio per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nonché le controversie di cui alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, "Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia";

f) di cui alla legge 24 marzo 1958, n. 195, "Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura";

g) di cui al decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito nella legge 30 luglio 1994, n. 474, "Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni", relative al corretto esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2 della legge;

h) di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", quando si impugna il provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato;

i) di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche", relative ai ricorsi proposti, ai sensi dell'articolo 9, avverso i provvedimenti del Ministero competente;

j) in materia di giustizia sportiva ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 ottobre 2003, n. 280, "Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva";

k) di cui al decreto legge 30 novembre 2005, n. 245 convertito, con modificazioni, in legge 27 gennaio 2006, n. 21, "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile", relative alle ordinanze e ai consequenziali provvedimenti commissariali;

l) di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri", quando si impugna il provvedimento di allontanamento reso per motivi di sicurezza dello Stato di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, e per motivi di ordine pubblico;

m) di cui al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE", instaurate ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo.

 

Art. 153

Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici

1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo il proprio indirizzo di posta elettronica e il proprio recapito di fax qualora intendano ricevervi le comunicazioni relative al processo. Una volta espressa tale indicazione si presumono conosciute le comunicazioni pervenute con i predetti mezzi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. E' onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione dei suddetti dati.

2. I difensori costituiti forniscono copia in via informatica di tutti gli atti di parte depositati e, ove possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa. Il difensore attesta la conformità tra il contenuto del documento in formato elettronico e quello cartaceo. Il deposito del materiale informatico, ove non sia effettuato unitamente a quello cartaceo, è eseguito su richiesta della segreteria e nel termine da questa assegnato, esclusa ogni decadenza. In casi eccezionali il presidente può dispensare dall'osservanza di quanto previsto dal presente comma.

 

Art. 154

Successive modifiche normative

1. Ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni del presente codice possono essere abrogate, derogate, sospese o modificate solo in modo esplicito e mediante interventi avente ad oggetto singole disposizioni.

 

Art. 155

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione del codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

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