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disegno di legge, 2/7/2010
Ddl n. 2259 Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali
Approvato dalla Camera dei deputati il 30 giugno 2010 (Stampato Camera n. 3118)
disegno di legge
Materia: federalismo / decentramento

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

 

 

DISEGNO DI LEGGE N. 2259

 

presentato dal Ministro per la semplificazione normativa (CALDEROLI)

 

dal Ministro dell’interno (MARONI)

 

dal Ministro per le riforme per il federalismo (BOSSI)

 

e dal Ministro per i rapporti con le regioni (FITTO)

 

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (TREMONTI)

 

e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione (BRUNETTA)

 

(V. Stampato Camera n. 3118)

 

approvato dalla Camera dei deputati il 30 giugno 2010

 

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 2 luglio 2010

 

Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell’ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati

 

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo

126-bis del Regolamento

 

 

 

DISEGNO DI LEGGE

 

Capo I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

 

1. La presente legge, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 5 e 114, primo comma, della Costituzione e in attuazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, individua e disciplina le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, ne favorisce l’esercizio in forma associata, al fine di razionalizzare le modalità di esercizio delle stesse funzioni, di favorirne l’efficienza e l’efficacia e di ridurne i costi. La presente legge, in attuazione dell’articolo 118 della Costituzione, individua e trasferisce funzioni amministrative.

2. La presente legge e i decreti legislativi emanati in base alle deleghe ivi previste sono inderogabilmente attuati in conformità agli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita, nonchè in conformità alla disciplina del patto di stabilità interno, assicurando la coerenza tra le funzioni individuate e trasferite e la dotazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

3. La presente legge, in coerenza con l’obiettivo di razionalizzare le funzioni e di eliminarne le duplicazioni, prevede inoltre:

a) la soppressione o la razionalizzazione di enti e di organismi che operano in ambito statale, regionale e locale con l’obiettivo che le funzioni da questi esercitate spettino a uno degli enti di cui all’articolo 114, primo comma, della Costituzione;

b) la definizione e la disciplina dei piccoli comuni;

c) la modifica delle funzioni del consiglio comunale e del consiglio provinciale;

d) modifiche concernenti i direttori generali degli enti locali;

e) la modifica delle norme relative ai controlli negli enti locali, al fine di assicurare la piena responsabilizzazione degli amministratori e dei dipendenti.

4. Le funzioni fondamentali e le altre funzioni individuate e trasferite ai sensi della presente legge sono finanziate secondo i principi e i criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42. In sede di prima applicazione della citata legge n. 42 del 2009, e per il periodo di cui all’articolo 21, comma 1, lettera e), della medesima legge, le funzioni fondamentali dei comuni e delle province sono quelle individuate dai commi 3 e 4 del citato articolo 21 della legge n. 42 del 2009.

 

Capo II

FUNZIONI FONDAMENTALI

 

Art. 2.

(Funzioni fondamentali dei comuni)

 

1. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, sono funzioni fondamentali dei comuni:

a) la normazione sull’organizzazione e sullo svolgimento delle funzioni spettanti in qualità di enti autonomi dotati di propri statuti e muniti di autonomia finanziaria di entrata e di spesa;

b) la programmazione e la pianificazione delle funzioni spettanti;

c) l’organizzazione generale dell’amministrazione e la gestione del personale;

d) il controllo interno;

e) la gestione finanziaria e contabile;

f) la vigilanza e il controllo nelle aree funzionali di competenza;

g) l’organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale;

h) il coordinamento delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, in coerenza con la programmazione regionale;

i) la realizzazione di processi di semplificazione amministrativa nell’accesso alla pubblica amministrazione ai fini della localizzazione e della realizzazione di attività produttive;

l) le funzioni in materia di catasto, ad eccezione di quelle mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

m) le funzioni in materia di edilizia, compresi la vigilanza e il controllo territoriale;

n) la pianificazione urbanistica e la regolamentazione edilizia di ambito comunale, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio e di riqualificazione degli assetti insediativi, nonchè la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

o) l’attuazione, in ambito comunale, delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, alla prevenzione, alla pianificazione di emergenza e al coordinamento dei primi soccorsi;

p) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade comunali e la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell’uso delle aree di competenza dell’ente;

q) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico comunale, nonche ´ le funzioni di autorizzazione e di controllo in materia di trasporto privato in ambito comunale, in coerenza con la programmazione provinciale;

r) la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali e l’erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

s) l’edilizia scolastica, l’organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido, fino all’istruzione secondaria di primo grado;

t) la gestione e la conservazione di teatri, musei, pinacoteche, raccolte di beni storici, artistici e bibliografici pubblici di interesse comunale e di archivi comunali;

u) l’attuazione delle misure relative alla sicurezza urbana e delle misure disposte dall’autorità sanitaria locale;

v) l’accertamento, per quanto di competenza, degli illeciti amministrativi e l’irrogazione delle relative sanzioni;

z) l’organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale e l’espletamento dei relativi compiti di polizia amministrativa e stradale, inerenti ai settori di competenza comunale, nonchè di quelli relativi ai tributi di competenza comunale;

aa) la tenuta dei registri dello stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici nell’esercizio delle funzioni di competenza statale.

 

Art. 3.

(Funzioni fondamentali delle province)

 

1. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, le funzioni fondamentali delle province sono:

a) la normazione sull’organizzazione e sullo svolgimento delle funzioni spettanti in qualità di enti autonomi dotati di propri statuti e muniti di autonomia finanziaria di entrata e di spesa;

b) la pianificazione e la programmazione delle funzioni spettanti;

c) l’organizzazione generale dell’amministrazione e la gestione del personale;

d) la gestione finanziaria e contabile;

e) il controllo interno;

f) l’organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito provinciale;

g) la vigilanza e il controllo nelle aree funzionali di competenza e la polizia locale;

h) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;

i) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

l) nell’ambito dei piani nazionali e regionali di protezione civile, l’attività di previsione, la prevenzione e la pianificazione d’emergenza in materia; la prevenzione di incidenti connessi ad attività industriali; l’attuazione di piani di risanamento delle aree ad elevato rischio ambientale;

m) la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza, ivi compresi i controlli sugli scarichi delle acque reflue e sulle emissioni atmosferiche ed elettromagnetiche;

la programmazione e l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, nonchè le relative funzioni di autorizzazione e di controllo;

n) la tutela e la gestione, per gli aspetti di competenza, del patrimonio ittico e venatorio;

o) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonchè le funzioni di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato in ambito provinciale, in coerenza con la programmazione regionale;

p) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

q) la programmazione, l’organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresa l’edilizia scolastica, relativi all’istruzione secondaria di secondo grado;

r) la programmazione, l’organizzazione e la gestione dei servizi per il lavoro, ivi comprese le politiche per l’impiego;

s) la programmazione, l’organizzazione e la gestione delle attività di formazione professionale in ambito provinciale, compatibilmente con la legislazione regionale;

t) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico del territorio provinciale.

 

Art. 4.

(Funzioni fondamentali delle città

metropolitane)

 

1. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, le funzioni fondamentali delle città metropolitane sono:

a) le funzioni delle province di cui all’articolo 3;

b) l’organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;

c) l’azione sussidiaria e il coordinamento tecnico-amministrativo dei comuni;

d) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;

e) la mobilità e la viabilità metropolitane;

f) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;

g) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

 

Art. 5.

(Funzioni fondamentali ricadenti nelle materie

di cui all’articolo 117, commi terzo e

quarto, della Costituzione)

 

1. Nel rispetto del principio di leale collaborazione, le regioni, nell’esercizio della competenza legislativa nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, al fine di garantire l’effettivo esercizio delle funzioni fondamentali, possono attribuire le stesse alla provincia, nei casi in cui la legislazione statale le attribuisce al comune, o al comune, nei casi in cui la legislazione statale le attribuisce alla provincia, previo accordo con gli enti interes  sati, ferme restando le funzioni di consultazione regolate dalle singole regioni, e previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata». Le regioni assicurano a tale fine il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonchè il soddisfacimento ottimale dei bisogni delle rispettive comunità. La decorrenza dell’esercizio delle funzioni e` subordinata all’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse umane e strumentali tra gli enti locali interessati, nonche ´ all’effettivo finanziamento delle medesime funzioni in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42.

 

Art. 6.

(Disciplina delle funzioni

fondamentali)

 

1. Le funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge sono disciplinate dalla legge statale o dalla legge regionale, secondo il riparto della competenza per materia di cui all’articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

2. I comuni, le province e le città metropolitane organizzano le rispettive funzioni fondamentali valorizzando, in applicazione del principio di sussidiarietà, l’iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e per l’erogazione di servizi e prestazioni di interesse pubblico.

 

Art. 7.

(Disposizioni di salvaguardia)

 

1. Le funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4 non possono essere:

a) attribuite ad enti o agenzie statali o regionali nè ad enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni fondamentali sono attribuite;

b) esercitate da enti o agenzie statali o regionali nè da enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni fondamentali sono attribuite.

2. Restano ferme in ogni caso le competenze in materia ambientale riconosciute per legge all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e alle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente.

3. A decorrere dall’effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4, nonchè dall’effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 e sono nulli gli atti adottati nell’esercizio delle suddette funzioni.

 

Art. 8.

(Modalità di esercizio delle funzioni

fondamentali)

 

1. L’esercizio delle funzioni fondamentali e` obbligatorio per l’ente titolare.

2. Le funzioni fondamentali dei comuni previste dall’articolo 2, comma 1, lettere da a) a f), che garantiscono l’autonomia normativa e organizzativa degli stessi, possono essere esercitate da ciascun comune singolarmente o, se compatibile con la natura della funzione, in forma associata mediante la costituzione di un’unione di comuni.

3. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall’articolo 2, comma 1, lettere g), m), n), o), p), q), r), s), u), v), z) e aa) sono obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ad eccezione dei comuni il cui territorio non e` limitrofo a quello di altri comuni. Le funzioni fondamentali di cui al primo periodo possono essere esercitate in forma associata dagli altri comuni. Le funzioni di cui al presente comma sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti.

4. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione di un comune non puo` essere svolta da piu` di una forma associativa.

5. Le province possono esercitare una o piu` funzioni di cui all’articolo 3 in forma associata.

6. La regione, nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell’ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere da g) ad aa), della presente legge, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dai commi 2 e 3 del presente articolo. Nell’ambito della normativa regionale, i comuni avviano l’esercizio delle funzioni in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all’esercizio delle funzioni in forma associata.

7. Salvo quanto previsto dalle leggi regionali, costituiscono forme associative esclusivamente la convenzione e l’unione di comuni di cui, rispettivamente, agli articoli 30 e 32 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico». Ogni comune puo` fare parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

8. All’articolo 32 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall’unione e le corrispondenti risorse, nonchèla sede presso uno dei comuni associati.

3. Lo statuto prevede il presidente dell’unione, scelto secondo un sistema di rotazione periodica tra i sindaci dei comuni associati, e prevede che la Giunta sia composta esclusivamente dai sindaci dei comuni associati e che il consiglio sia composto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, non superiore alla metà di quello previsto per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell’ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze »;

b) al comma 5, il secondo periodo e` soppresso.

 

Capo III

FUNZIONI AMMINISTRATIVE

DEGLI ENTI LOCALI

 

Art. 9.

(Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 118, commi primo e secondo, della Costituzione,

in materia di conferimento delle funzioni amministrative alle regioni e agli enti locali

nelle materie di competenza legislativa

esclusiva dello Stato)

 

1. Ferme restando le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane individuate dalla presente legge, il Governo e` delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, nelle materie di cui all’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, su proposta dei Ministri dell’interno, per i rapporti con le regioni e per le riforme per il federalismo, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la semplificazione normativa e dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti per materia, uno o piu` decreti legislativi, aventi ad oggetto:

a) l’individuazione e il trasferimento delle restanti funzioni amministrative esercitate, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, dallo Stato o da enti pubblici, che, non richiedendo l’unitario esercizio a livello statale, sono attribuite, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, a comuni, province, città metropolitane e regioni;

b) l’individuazione delle funzioni che rimangono attribuite allo Stato.

2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) conferire, ai sensi dell’articolo 118, primo comma, della Costituzione, al livello diverso da quello comunale soltanto le funzioni di cui occorra assicurare l’unitarietà di esercizio, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

b) prevedere che tutte le funzioni amministrative residuali, non conferite ai sensi della lettera a), sono di competenza del comune;

c) favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell’articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

d) indicare, nel caso in cui la titolarità delle funzioni sia attribuita a un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, la data di decorrenza del loro esercizio nonchè disciplinare le procedure per la determinazione e il trasferimento contestuale dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al loro esercizio; qualora si tratti di funzioni già esercitate dallo Stato, si procede con intesa conclusa in sede di Conferenza unificata; per le funzioni già esercitate dalle regioni o da enti locali si procede tramite intesa tra la regione interessata e gli enti di riferimento ovvero tramite intesa in ambito regionale tra gli enti locali interessati; in ogni caso, i provvedimenti di attuazione della disciplina transitoria sono corredati della relazione tecnica con l’indicazione della quantificazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all’espletamento delle funzioni attribuite;

e) prevedere inderogabilmente che la data di decorrenza dell’esercizio delle funzioni attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 corrisponda a quella dell’effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie al loro esercizio, nonchè dell’effettivo finanziamento delle medesime in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l’espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. In mancanza di intesa nel termine di cui al citato articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che e` trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l’intesa non e` stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell’espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all’intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall’intesa.

4. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo` adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive.

5. In relazione ai contenuti dei decreti legislativi di cui al presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, le amministrazioni statali interessate provvedono a ridurre le dotazioni organiche in misura corrispondente al personale trasferito, nonchè a riordinare e a semplificare le proprie strutture organizzative ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Per quanto riguarda l’amministrazione indiretta e strumentale dello Stato si provvede, entro il termine di cui al primo periodo del presente   comma e ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni. I decreti di cui al secondo periodo si conformano ai principi di cui al comma 2 del presente articolo e al medesimo principio previsto per le amministrazioni statali relativamente alla riduzione delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle unità di personale trasferito, nonchè dei criteri di semplificazione, adeguatezza, riduzione della spesa, eliminazione di duplicazioni di funzioni rispetto alle regioni e agli enti locali ed eliminazione di sovrapposizioni di competenze di cui all’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

 

Art. 10.

(Trasferimento delle risorse agli enti locali)

 

1. Qualora la titolarità di una funzione fondamentale sia conferita dalla presente legge a un ente locale diverso da quello che la esercita alla data di entrata in vigore della legge medesima, alla determinazione e al trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie al suo esercizio, nonchè al finanziamento della medesima funzione in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, si provvede con uno o piu` accordi da stipulare in sede provinciale tra gli enti locali interessati. Con accordo in sede di Conferenza unificata sono stabilite le modalità per superare il dissenso in sede locale.

2. I trasferimenti delle risorse umane e strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni fondamentali conferite dalla presente legge a comuni, province e città metropolitane ed esercitate dallo Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè il finanziamento delle medesime in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono effettuati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dodici mesi dalla medesima data, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali o, nelle materie di competenza legislativa regionale, della Conferenza unificata.

3. Se alla data di entrata in vigore della presente legge una o piu` funzioni fondamentali sono esercitate da regioni, queste ultime provvedono a trasferire all’ente locale titolare della funzione le risorse umane, finanziarie e strumentali connesse all’esercizio della funzione medesima.

4. La decorrenza dell’esercizio delle funzioni fondamentali di cui al presente articolo e` inderogabilmente subordinata ed e` contestuale all’effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all’esercizio delle medesime, nonchè al loro effettivo finanziamento, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42.

 

Art. 11.

(Funzioni esercitate dallo Stato nelle materie

di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto,

della Costituzione)

 

1. Il Governo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi disegni di legge per l’individuazione e per il trasferimento alle regioni, secondo quanto previsto dall’articolo 118 della Costituzione, delle funzioni amministrative ancora esercitate dallo Stato, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.

2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per i rapporti con le regioni, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sentiti i Ministri competenti per materia, si provvede alla determinazione, al trasferimento e alla ripartizione tra le regioni dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali connessi all’esercizio delle funzioni trasferite.

3. La decorrenza dell’esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del presente articolo e` inderogabilmente subordinata ed e` contestuale all’effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all’esercizio delle medesime, nonchè al loro effettivo finanziamento, in conformità ai principi e ai criteri di cui all’articolo 10 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

 

Art. 12.

(Legislazione regionale nelle materie di cui

all’articolo 117, commi terzo e quarto, della

Costituzione).

 

1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni, con proprie leggi, sulla base di accordi stipulati in sede di Consiglio delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai rispettivi ordinamenti:

a) adeguano la propria legislazione alla disciplina statale di individuazione delle funzioni fondamentali, nelle materie di propria competenza legislativa ai sensi dell’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, regolandone le modalità di esercizio;

b) sopprimono e accorpano strutture, enti intermedi, agenzie od organismi comunque denominati titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con le funzioni conferite ai comuni e alle province, evitando in ogni caso la duplicazione di funzioni amministrative.

2. Qualora le regioni non provvedano entro il termine di cui al comma 1, il Governo provvede in via sostitutiva fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali, ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, con proprie leggi, sulla base di accordi stipulati in sede di Consiglio delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai rispettivi ordinamenti:

a) conferiscono le funzioni amministrative e le relative risorse umane, finanziarie e strumentali in modo organico a comuni, province e città metropolitane al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze;

b) conferiscono agli enti locali, nelle materie di propria competenza legislativa, ai sensi dell’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, le funzioni ad esse trasferite dallo Stato ai sensi dell’articolo 11 della presente legge, che non richiedono di essere esercitate unitariamente a livello regionale in attuazione dell’articolo 118 della Costituzione;

c) conferiscono agli enti locali le funzioni amministrative esercitate dalla regione, che non richiedono l’unitario esercizio a livello regionale;

d) razionalizzano e semplificano, contestualmente all’attuazione delle lettere a), b) e c), i livelli locali, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 97 e 118 della Costituzione.

4. Qualora le regioni non provvedano entro il termine di cui al comma 3, il Governo provvede in via sostitutiva fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali, ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

5. Al fine di assicurare la razionalizzazione, la semplificazione e il contenimento dei costi, la legge regionale, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 8, disciplina le ulteriori forme e le modalità di associazionismo comunale nonchè le forme e le modalità di associazionismo provinciale, previo accordo con le province, qualora sia ritenuto necessario per la dimensione ottimale dell’esercizio delle funzioni, e garantisce che non vi siano ulteriori costi per la gestione del personale e per il funzionamento degli organi della rappresentanza politica.

6. La decorrenza dell’esercizio delle funzioni conferite ai sensi del presente articolo ad un ente diverso da quello che la esercita alla data dell’atto di conferimento e` inderogabilmente subordinata ed e` contestuale all’effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all’esercizio delle medesime, nonchè al loro effettivo finanziamento, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42.

 

Art. 13.

(Delega al Governo per l’adozione della

«Carta delle autonomie locali»)

 

1. Al fine di riunire e di coordinare sistematicamente in un codice le disposizioni statali relative alla disciplina degli enti locali, il Governo e` delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa e dell’economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la «Carta delle autonomie locali», con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

b) revisione delle disposizioni contenute nel testo unico, nelle parti in cui contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali definito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

c) adeguamento delle disposizioni del testo unico alla legislazione successiva alla data di entrata in vigore del medesimo testo unico;

d) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme del testo unico, recepite nel codice, e delle altre fonti statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

e) rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e` trasmesso alle Camere, perchè su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che e` trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l’intesa non e` stata raggiunta. Decorso il termine per l’espressione del parere parlamentare, il decreto puo` essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, ritrasmette il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, perchè su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l’espressione del parere parlamentare, il decreto puo` comunque essere adottato in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell’espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all’intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall’intesa.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo puo` adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

 

Art. 14.

(Riordino delle disposizioni concernenti

il comune di Campione d’Italia)

 

1. Il Governo e` delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell’interno e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri per la semplificazione normativa e dell’economia e delle finanze, un decreto legislativo recante una disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d’Italia, secondo le modalità e i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonchè nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: mantenimento delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socioeconomica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.

2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Capo IV

RAZIONALIZZAZIONE DEGLI UFFICI

DECENTRATI DELLO STATO

 

Art. 15.

(Delega al Governo in materia di

prefetture-uffici territoriali del Governo)

 

1. Il Governo e` delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu` decreti legislativi recanti il riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) contenimento della spesa pubblica;

b) rispetto di quanto disposto dall’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dai piani operativi previsti da disposizioni attuative del medesimo articolo 74;

c) individuazione delle amministrazioni escluse dal riordino, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale che giustifichino, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, il mantenimento delle relative strutture periferiche;

d) mantenimento in capo agli uffici territoriali del Governo di tutte le funzioni di competenza delle prefetture;

e) mantenimento della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle prefetture-uffici territoriali del Governo. Soppressione, a decorrere dalla razionalizzazione delle province, delle prefetture- uffici territoriali del Governo non rispondenti ai nuovi ambiti territoriali provinciali conseguenti alla razionalizzazione;

f) titolarità in capo alle prefetture-uffici territoriali del Governo delle funzioni espressamente conferite e di tutte le attribuzioni dell’amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri uffici;

g) accorpamento, nell’ambito della prefettura-ufficio territoriale del Governo, delle strutture dell’amministrazione periferica dello Stato le cui funzioni sono conferite all’ufficio medesimo;

h) garanzia della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitare unitariamente, assicurando un’articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;

i) disciplina delle modalità di svolgimento in sede periferica da parte delle prefetture- uffici territoriali del Governo di funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui competenza ecceda l’ambito provinciale;

l) mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e per l’accesso ai suddetti ruoli, nonchè mantenimento della dipendenza funzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza;

m) assicurazione che, per il conseguimento degli obiettivi di riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi, entro il 2012, nell’ambito degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, le amministrazioni interessate procedano all’accorpamento delle proprie strutture periferiche nell’ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo entro un congruo termine stabilito dai decreti legislativi di cui al presente articolo;

n) previsione della nomina e delle funzioni dei prefetti preposti alle prefetture-uffici territoriali del Governo, quali commissari ad acta nei confronti delle amministrazioni periferiche che non abbiano provveduto nei termini previsti all’accorpamento di cui alla lettera m);

o) previsione dell’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro dell’interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del Ministro per le riforme per il federalismo e del Ministro per la semplificazione normativa, sentiti i Ministri interessati, che stabilisca l’entità e le modalità applicative della riduzione degli stanziamenti per le amministrazioni che non abbiano proceduto all’accorpamento delle proprie strutture periferiche.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell’interno, del Ministro per le riforme per il federalismo e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Gli schemi dei decreti, previo parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione.

Decorso il termine per l’espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome

di Trento e di Bolzano.

 

Capo V

SOPPRESSIONI E ABROGAZIONI

RELATIVE AD ENTI E ORGANISMI

 

Art. 16.

(Norme concernenti la soppressione delle

comunità montane, isolane e di arcipelago

e dei relativi finanziamenti)

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le leggi regionali possono prevedere la soppressione delle comunità montane, isolane e di arcipelago esistenti e possono attribuire le funzioni già spettanti a tali comunità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2010, alle comunità isolane o di arcipelago si estendono le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni.

 

Art. 17.

(Circoscrizioni di decentramento

comunale)

 

1. I comuni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti alle soppressioni delle circoscrizioni di decentramento comunale, effettuate in attuazione dell’articolo 2, comma 186, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. I comuni succedono alle circoscrizioni soppresse in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, e in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.

2. Gli organi delle circoscrizioni di decentramento non possono essere composti da un numero di componenti superiore a otto nei comuni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti e da un numero di componenti superiore a dodici nei comuni con popolazione pari o superiore a 500.000 abitanti. Nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, il limite del numero dei componenti degli organi delle circoscrizioni di decentramento si applica dalla data di cessazione degli organi delle circoscrizioni in carica alla medesima data.

3. E ` abrogato il comma 3 dell’articolo 17 del testo unico, e successive modificazioni.

4. I comuni con popolazione superiore a 100.000 e inferiore a 250.000 abitanti e i comuni capoluogo di provincia possono prevedere forme di consultazione e di partecipazione senza spese o nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art. 18.

(Soppressione dei consorzi di funzioni

tra enti locali)

 

1. A decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi tutti i consorzi tra gli enti locali per l’esercizio di funzioni.

2. A decorrere dalla data di soppressione di ciascun consorzio cessano conseguentemente dalle proprie funzioni i relativi organi.

3. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di soppressione di ciascun consorzio, con assunzione da parte degli enti locali delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione degli enti locali ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale; in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.

4. Sono esclusi dalla soppressione di cui al comma 1 i consorzi che al 1º gennaio 2010 gestivano uno o piu` servizi ai sensi dell’articolo 31 del testo unico, e successive modificazioni. Sono altresi esclusi dalla soppressione i bacini imbriferi montani.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 3, per i consorzi che non sono costituiti esclusivamente da enti locali, le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, possono conferire con propria legge le funzioni già spettanti ai consorzi soppressi, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le regioni disciplinano gli effetti conseguenti alla soppressione dei consorzi con riguardo al trasferimento e alla ripartizione dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di soppressione di ciascun consorzio. In base a quanto disposto dalla legge regionale ai sensi del presente comma, i comuni, le province o le regioni succedono ai consorzi soppressi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, e in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.

6. Le riduzioni di spesa conseguenti all’attuazione del presente articolo confluiscono nel fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

 

Capo VI

ORGANI DEGLI ENTI LOCALI

 

Art. 19.

(Attribuzioni dei consigli)

 

1. Al comma 2 dell’articolo 42 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «salva l’ipotesi di cui all’articolo 48, comma 3, criteri  generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi» sono soppresse;

b) dopo la lettera a) e` inserita la seguente:

«a-bis) controllo sulle dotazioni organiche dell’ente, delle aziende speciali e delle società controllate non quotate nei mercati regolamentati»;

c) dopo la lettera b) e` inserita la seguente:

«b-bis) nomina degli organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150»;

d) alla lettera f), le parole: «con esclusione della» sono sostituite dalle seguenti: «inclusa la»;

e) dopo la lettera g) e` inserita la seguente:

«g-bis) ricapitalizzazione di società partecipate e finanziamenti da parte dei soci alle medesime»;

f) dopo la lettera m) e` inserita la seguente:

«m-bis) approvazione, entro il 31 gennaio antecedente alla scadenza del mandato consiliare, del documento di verifica conclusiva delle linee programmatiche di cui al comma 3 del presente articolo e all’articolo 46, comma 3».

2. Il comma 3 dell’articolo 42 del testo unico e` sostituito dal seguente:

«3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresi alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica e conclusiva dell’attuazione delle linee programmatiche di cui all’articolo 46, comma 3».

3. All’articolo 44 del testo unico e` aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Il consiglio comunale o provinciale, secondo le modalità previste dal relativo regolamento, al fine di acquisire elementi di valutazione in relazione alle deliberazioni da adottare, puo` disporre l’audizione di personalità particolarmente esperte».

4. Il comma 3 dell’articolo 48 del testo unico e` abrogato.

 

Capo VII

NORME IN MATERIA

DI PICCOLI COMUNI

 

Art. 20.

(Definizione di piccolo comune)

 

1. Ai fini del presente capo, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti.

2. La popolazione di cui al comma 1 e` calcolata ogni cinque anni secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica. In sede di prima applicazione, per i fini di cui al comma 1 e` considerata la popolazione calcolata alla fine del penultimo anno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica.

 

Art. 21.

(Misure organizzative in favore

dei piccoli comuni)

 

1. In conformità all’articolo 10, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nei piccoli comuni le competenze del responsabile del procedimento per l’affidamento e per l’esecuzione degli appalti di lavori pubblici sono attribuite al responsabile dell’ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove cio` non sia possibile, secondo quanto disposto dal regolamento comunale le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale compete il lavoro da realizzare. In ogni caso, il responsabile del procedimento deve essere un dipendente di ruolo o a tempo determinato, anche in base a convenzione, secondo la normativa vigente.

2. All’articolo 122 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il comma 7-bis e` inserito il seguente:

«7-ter. Nei piccoli comuni, i lavori di importo complessivo fino a 1.000.000 di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6».

 

Art. 22.

(Semplificazione dei documenti finanziari

e contabili per i piccoli comuni)

 

1. Per i piccoli comuni, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del testo unico, nonchè i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Per i piccoli comuni e` facoltativa l’applicazione dell’articolo 229 del testo unico. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell’articolo 160 del testo unico.

 

Capo VIII

DIRETTORE GENERALE

DEGLI ENTI LOCALI

 

Art. 23.

(Direttore generale degli enti locali)

 

1. All’articolo 108 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del comma 1, le parole:

«superiore ai 15.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «superiore ai 100.000 abitanti»;

b) al primo periodo del comma 3, le parole:

«inferiore ai 15.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore ai 100.000 abitanti» e le parole: «i 15.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «i 100.000 abitanti ».

 

Capo IX

CONTROLLI

 

Art. 24.

(Disposizioni in materia di controlli

negli enti locali)

 

1. L’articolo 49 del testo unico e` sostituito dal seguente:

«Art. 49. - (Pareri dei responsabili dei servizi). – 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità  contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l’ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere e` espresso dal segretario dell’ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. Ove la Giunta o il consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione».

2. L’articolo 147 del testo unico e` sostituito dai seguenti:

«Art. 147. - (Tipologia dei controlli interni). – 1. Gli enti locali, nell’ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a:

a) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonchè tra risorse impiegate e risultati;

c) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

d) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante un’assidua attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario e di controllo da parte di tutti i responsabili dei servizi. L’organo esecutivo approva con propria deliberazione ricognizioni periodiche degli equilibri finanziari, da effettuare con cadenza trimestrale.

Le verifiche periodiche valutano l’andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni negli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell’ente;

e) verificare, attraverso l’affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all’articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità degli organismi gestionali esterni dell’ente;

f) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l’impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell’ente.

2. Le lettere d), e) e f) del comma 1 si applicano solo ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e alle province.

3. Nell’ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni.

Partecipano all’organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell’ente, il direttore generale, laddove previsto, tutti i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.

4. Per l’effettuazione dei controlli di cui al comma 1, piu` enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

5. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell’esercizio del controllo, di natura collaborativa, sulla gestione degli enti locali, verificano il funzionamento dei controlli interni ai sensi dell’articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni. A tal fine il sindaco o il presidente della provincia, con il supporto del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non e` prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sull’efficacia e sull’adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, seguendo gli indirizzi emanati in merito dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. Il referto e` altresi inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.

 

Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). – 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile e` assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed e` esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. E` inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed e` esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile e` inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’ente, sotto la direzione del segretario in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.

 

Art. 147-ter. - (Controllo strategico). – 1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal consiglio, l’ente locale con popolazione superiore a 5.000 abitanti definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico- finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici. L’ente locale con popolazione superiore a 5.000 abitanti puo` esercitare in forma associata la funzione di controllo strategico.

2. L’unità preposta al controllo strategico elabora rapporti periodici, da sottoporre all’organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi, secondo modalità da definire con il regolamento di contabilità dell’ente in base a quanto previsto dallo statuto.

 

Art. 147-quater. - (Controlli sulle società partecipate). – 1. L’ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell’ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, l’amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all’articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l’ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l’ente locale effettua il monitoraggio periodico sull’andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell’ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

 

Art. 147-quinquies. - (Controllo sugli equilibri finanziari). – 1. Il controllo sugli equilibri finanziari e` svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell’organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari e` disciplinato nel regolamento di contabilità dell’ente ed e` svolto nel rispetto delle disposizioni dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell’ente in relazione all’andamento economico- finanziario degli organismi gestionali esterni.

 

Art. 147-sexies. - (Ambito di applicazione). – 1. L’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 147-quater e 147-quinquies e` obbligatoria solo per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province».

 

3. L’articolo 151 del testo unico, e successive modificazioni, e` sostituito dal seguente:

«Art. 151. - (Principi in materia di contabilità). – 1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine di cui al primo periodo puo` essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Statocittà ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

2. Il bilancio e` corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati previsti dall’articolo 172 o da altre norme di legge.

3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

5. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e nelle province, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi dal responsabile del servizio proponente, previo rilascio del parere di congruità, al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Con il parere di congruità, il responsabile del servizio interessato attesta sotto la propria personale responsabilità amministrativa e contabile, oltre alla rispondenza dell’atto alla normativa vigente, il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, il comprovato confronto competitivo, anche tenuto conto dei parametri di riferimento relativi agli acquisti in convenzione di cui all’articolo 26 della  legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e all’articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Il parere di congruità e` rilasciato anche nella determinazione a contrattare, per l’attestazione relativa alla base di gara, e nella stipulazione di contratti di servizio con le aziende partecipate.

7. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

8. Al rendiconto e` allegata una relazione illustrativa della Giunta, che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.

9. Il rendiconto e` deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo ».

4. L’articolo 169 del testo unico e` sostituito dal seguente:

«Art. 169. - (Piano esecutivo di gestione). – 1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l’organo esecutivo definisce, prima dell’inizio dell’esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando le attività da svolgere e gli obiettivi da raggiungere e affidando gli stessi, unitamente

alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Il piano esecutivo di gestione contiene un’ulteriore graduazione delle risorse dell’entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.

3. L’applicazione dei commi 1 e 2 e` facoltativa per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, i quali garantiscono comunque, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, la delega ai responsabili dei servizi delle attività da svolgere, degli obiettivi da raggiungere e delle relative dotazioni necessarie.

4. La rendicontazione del piano esecutivo di gestione e la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e` deliberata dall’organo esecutivo entro il 31 marzo dell’esercizio successivo a quello di riferimento.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unioni di comuni».

5. L’articolo 196 del testo unico e` sostituito dal seguente: «Art. 196. - (Controllo di gestione). – 1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dai propri statuti e regolamenti di contabilità.

2. Il controllo di gestione e` la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione dell’ente, l’efficacia, l’efficienza e il livello di economicità nell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

3. Il controllo di gestione ha per oggetto l’intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane ed e` svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell’ente. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni, il controllo di gestione e` affidato al responsabile del servizio economico-finanziario o, in mancanza, al segretario comunale, e puo` essere svolto anche mediante forme di gestione associata con altri enti limitrofi.

4. Il controllo di gestione si articola in almeno tre fasi:

a) predisposizione di un piano dettagliato degli obiettivi di cui al piano esecutivo di gestione, ove approvato;

b) rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi, nonchè rilevazione dei risultati raggiunti;

c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l’efficacia, l’efficienza e il grado di economicità dell’azione intrapresa.

5. Il controllo di gestione e` svolto con riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

6. La verifica dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa e` svolta rapportando le risorse acquisite e i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali, di cui all’articolo 228, comma 7.

7. La struttura operativa alla quale e` assegnata la funzione dei controlli di gestione fornisce, con cadenza periodica e con modalità definite secondo la propria autonomia organizzativa, le conclusioni del predetto controllo agli amministratori, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, e ai responsabili dei servizi, affinche ´ questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l’andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili. Il resoconto annuale finale del predetto controllo e` trasmesso anche alla Corte dei conti».

6. Gli articoli 197, 198 e 198-bis del testo unico sono abrogati.

7. Le disposizioni del testo unico in materia di controlli, di programmazione e di controllo di gestione, come modificate e integrate dal presente articolo, si applicano fermo restando quanto previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

 

Art. 25.

(Revisione economico-finanziaria)

 

1. All’articolo 234 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e` sostituito dal seguente:

«1. Salva diversa disposizione statutaria, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono, a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, un collegio di revisori composto da tre membri»;

b) il comma 2 e` sostituito dai seguenti:

«2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti, sulla base dei criteri individuati dallo statuto dell’ente, volti a garantire specifica professionalità e privilegiare il credito formativo:

a) tra gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

b) tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

2-bis. Il credito formativo deriva anche dalla partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati, tra gli altri, dalla Scuola superiore dell’Amministrazione dell’interno e dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che possono a tal fine stipulare specifiche convenzioni con l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e con l’Istituto dei revisori dei conti»;

c) al comma 3, le parole: «15.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: «5.000 abitanti»;

d) dopo il comma 3 e` inserito il seguente:

«3-bis. Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria e` affidata, secondo i criteri definiti dallo statuto, ad un revisore unico o, a parità di oneri, ad un collegio composto di tre membri. In mancanza di definizione statutaria la revisione e` affidata ad un revisore unico».

2. Al comma 2 dell’articolo 236 del testo unico, le parole: «dai membri dell’organo regionale di controllo,» sono soppresse.

3. All’articolo 239 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 1 e` sostituita dalla seguente:

«b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

1) strumenti di programmazione economico- finanziaria;

2) proposta di bilancio di previsione e relative variazioni;

3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

4) proposte di ricorso all’indebitamento;

5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;

6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali»;

b) al comma 1, dopo la lettera c) e` inserita la seguente:

«c-bis) controllo periodico trimestrale della regolarità amministrativa e contabile della gestione diretta e indiretta dell’ente; verifica della regolare tenuta della contabilità, della consistenza di cassa e dell’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà»;

c) dopo il comma 1 e` inserito il seguente:

«1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 e` espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell’attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 153, delle variazioni rispetto all’anno precedente, dell’applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all’organo consiliare le misure atte ad assicurare l’attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L’organo consiliare e` tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall’organo di revisione»;

d) la lettera a) del comma 2 e` sostituita dalla seguente:

«a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell’ente».

 

Capo X

NORME FINALI E ABROGAZIONI

 

Art. 26.

(Abrogazioni)

 

1. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli 27, 28, 29 e 35 sono abrogati;

b) all’articolo 31:

1) al comma 1, le parole: «e l’esercizio associato di funzioni» sono soppresse;

2) al comma 7, le parole: «determinate funzioni e servizi» sono sostituite dalle seguenti: «determinati servizi»;

3) il comma 8 e` abrogato;

c) sono abrogate, limitatamente ai consorzi quali forme di esercizio associato di funzioni tra enti locali, le disposizioni contenute nei seguenti articoli: 2, comma 2, 58, 60, 77, 79, 82, 86, 140, 141, 142, 146, 194, 207 e 273;

d) all’articolo 2, comma 1, le parole: «, le comunità montane, le comunità isolane» sono soppresse;

e) all’articolo 4, comma 3, le parole: «ai comuni, alle province e alle comunità montane » sono sostituite dalle seguenti: «ai comuni e alle province»;

f) all’articolo 58, comma 1, alinea, le parole: «, presidente e componente degli organi delle comunità montane» sono soppresse;

g) all’articolo 66, comma 1, le parole:

«, di presidente o di assessore della comunità montana» sono soppresse;

h) all’articolo 70, comma 1, le parole:

«consigliere comunale» sono sostituite dalle seguenti: «assessore o consigliere comunale »;

i) all’articolo 77, comma 2, le parole: «i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane,» sono soppresse;

l) all’articolo 79:

1) al comma 1, le parole: «, delle comunità montane» sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: «, ai presidenti di provincia, ai presidenti delle comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «e ai presidenti di provincia»;

3) al comma 3, le parole: «, delle comunità montane» sono soppresse;

4) al comma 4, le parole: «, delle comunità montane» e le parole: «presidenti delle comunità montane,» sono soppresse;

m) all’articolo 81, comma 1, le parole:

«delle comunità montane e» sono soppresse;

n) all’articolo 82:

1) al comma 1, le parole: «il presidente della comunità montana,» e le parole: «delle comunità montane,» sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: «e delle comunità montane» sono soppresse;

3) al comma 8, lettera c), le parole: «, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «e dei consorzi fra enti locali» e le parole: «, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana» sono sostituite dalle seguenti: «o del consorzio fra enti locali»;

o) all’articolo 86:

1) al comma 1, le parole: «di comunità montane,» sono soppresse;

2) al comma 5, le parole: «le comunità montane,» sono soppresse;

p) all’articolo 108, il comma 4 e` abrogato;

q) all’articolo 127, comma 2, le parole:

«comunale o» sono soppresse;

r) all’articolo 137, comma 3, le parole:

«allargata ai rappresentanti delle comunità montane» sono soppresse;

s) all’articolo 142, comma 1, le parole:

«e delle comunità montane» sono soppresse;

t) all’articolo 156, comma 2:

1) al primo periodo, le parole: «, ovvero secondo i dati dell’Uncem per le comunità montane» sono soppresse;

2) al secondo periodo, le parole: «le comunità montane e» sono soppresse;

u) all’articolo 162, comma 6, il terzo periodo e` soppresso a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge;

v) all’articolo 165, il comma 4 e` abrogato a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge;

z) all’articolo 175, comma 6, il secondo periodo e` soppresso;

aa) all’articolo 204, comma 1, il secondo periodo e` soppresso;

bb) all’articolo 206, comma 1, il secondo periodo e` soppresso;

cc) all’articolo 207, comma 1, le parole:

«nonchè dalle comunità montane di cui fanno parte» sono soppresse;

dd) all’articolo 208, comma 1, lettera b), le parole: «, le comunità montane» sono soppresse;

ee) all’articolo 222, comma 1, le parole:

«e per le comunità montane ai primi due titoli » sono soppresse;

ff) all’articolo 224, comma 1, le parole:

«, del sindaco metropolitano e del presidente della comunità montana» sono sostituite dalle seguenti: «e del sindaco metropolitano »;

gg) all’articolo 234, comma 3, le parole:

«, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «e nelle unioni di comuni» e le parole: «o dall’assemblea della comunità montana» sono soppresse;

hh) all’articolo 236, comma 2, le parole:

«, delle comunità montane» sono soppresse;

ii) all’articolo 238, comma 1, secondo periodo, le parole: «e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti» sono soppresse;

ll) all’articolo 241, comma 5, le parole:

«al revisore della comunità montana ed» e le parole: «rispettivamente, al comune totalmente montano piu` popoloso facente parte della comunità stessa ed» sono soppresse;

mm) all’articolo 242, il comma 3 e` sostituito dal seguente:

«3. Le norme di cui al presente capo si applicano ai comuni e alle province».

2. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 34:

1) al comma 3, le parole: «, dei comuni e delle comunità montane,» sono sostituite dalle seguenti: «e dei comuni»;

2) il comma 4 e` abrogato;

b) all’articolo 36, comma 1:

1) all’alinea, le parole: «, a ciascun comune ed a ciascuna comunità montana» sono sostituite dalle seguenti: «e a ciascun comune»;

2) la lettera c) e` abrogata;

c) all’articolo 41:

1) al comma 1, le parole: «, di tutti i comuni e di tutte le comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «e di tutti i comuni »;

2) il comma 4 e` abrogato.

3. E` abrogato il secondo periodo della lettera e) del comma 186 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, introdotto dal decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, le parole: «b), c) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «b) e c)».

4. Sono altresi abrogate le norme che alla data di entrata in vigore della presente legge disciplinano gli enti soppressi in base alla legge medesima.

5. Sono abrogate tutte le altre disposizioni

incompatibili con la presente legge.

 

Art. 27.

(Norma di coordinamento per le regioni a

statuto speciale e le province autonome di

Trento e di Bolzano)

 

1. Al fine di garantire ai comuni e alle province ricompresi in ciascuna regione a statuto speciale il riconoscimento delle funzioni fondamentali di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adeguarsi a quanto stabilito dalla presente legge in armonia con i rispettivi statuti, fermo restando quanto disposto dall’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

 

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