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emendamenti a disegno di legge, 9/11/2011
Emendamento governativo al disegno di legge di stabilità per il 2012.

emendamenti a disegno di legge
Materia: finanza pubblica / finanziaria

A. S. 2968

 

EMENDAMENTO GOVERNATIVO AL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA’ PER IL 2012

 

 

In sede di prima attuazione delle misure concordate con l’Unione Europea, sono introdotte le seguenti disposizioni:

 

Dopo l’articolo 4, sono inseriti i seguenti articoli:

 

Art. 4-bis

(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici)

1. Ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto e i requisiti anagrafici di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificati, per le lavoratrici, dall’articolo 22-ter, comma 1, del decreto¬legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni e dall’articolo 18, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, devono essere tali da garantire un’età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall’anno 2026. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta età minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanarsi entro il 31 dicembre 2023, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall’anno 2026, un’età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze. Resta ferma la disciplina vigente di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 per gli adeguamenti successivi a quanto previsto dal penultimo periodo del presente comma.

 

Art. 4-ter

(Disposizioni in materia di dismissioni dei beni immobili pubblici)

1. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato a conferire o trasferire beni immobili dello Stato, a uso diverso da quello residenziale, fatti salvi gli immobili inseriti negli elenchi predisposti o da predisporre ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, e degli enti pubblici non territoriali ivi inclusi quelli di cui alla legge 196 del 2009 articolo 1, comma 3, ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, ovvero ad una o più società, anche di nuova costituzione. I predetti beni sono individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Il primo decreto di individuazione è emanato entro il 30 aprile 2012; sono conferiti o trasferiti beni immobili di proprietà dello Stato e una quota non inferiore al 20 per cento delle carceri inutilizzate e delle caserme assegnate in uso alle forze armate. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle Finanze sono conferiti o trasferiti i suddetti beni immobili e sono stabiliti i criteri e le procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione della società di gestione del risparmio o delle società, nonché per il collocamento delle quote del fondo o delle azioni delle società e i limiti per l’eventuale assunzione di finanziamenti da parte del predetto fondo e delle società. Ai fini dell’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro l’anno a decorrere dall'anno 2012.

2.         Alla cessione delle quote dei fondi o delle azioni delle società di cui al comma 1 si provvede mediante le modalità previste dai suddetti decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, che dovranno prioritariamente prevedere il collocamento mediante offerta pubblica di vendita, applicandosi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con legge 30 luglio 1994, n. 474. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze può accettare come corrispettivo delle predette cessioni anche titoli di Stato, secondo i criteri e le caratteristiche definite nei decreti ministeriali di cui al comma 1.

3.         I proventi netti derivanti dalle cessioni di cui al comma 2, sono destinati alla riduzione del debito pubblico. Nel caso di operazioni che abbiano ad oggetto esclusivamente immobili liberi, i proventi della cessione, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Negli altri casi i decreti ministeriali di cui al comma 1 prevedono l’attribuzione di detti proventi all’Agenzia del Demanio per l’acquisto sul mercato, secondo le indicazioni del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, di titoli di Stato da parte della medesima Agenzia, che li detiene fino alla scadenza. L’Agenzia destina gli interessi dei suddetti titoli di Stato al pagamento dei canoni di locazione e degli oneri di gestione connessi. Tali operazioni non sono soggette all'imposta di bollo e ad ogni altra imposta indiretta, nè ad ogni altro tributo o diritto di terzi.

4.         Alle società di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, il trattamento fiscale disciplinato per le società di investimento immobiliare quotate di cui all’articolo 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ai conferimenti ed ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento ed alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 410. La valutazione dei beni conferiti o trasferiti è effettuata a titolo gratuito dall’Agenzia del Territorio, d’intesa con l’Agenzia del Demanio relativamente agli immobili di proprietà dello Stato dalla stessa gestiti.

5.         I decreti ministeriali di cui al comma 1 prevedono la misura degli eventuali canoni di locazione delle Pubbliche Amministrazioni sulla base della valutazione tecnica effettuata dall’Agenzia del Demanio. Indicano inoltre la misura del contributo a carico delle Amministrazioni utilizzatrici in relazione alle maggiori superfici utilizzate rispetto ai piani di razionalizzazione di cui all’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

6.         Relativamente alle società partecipate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, le eventuali maggiori entrate, fino ad un massimo di 5 milioni annui rispetto alle previsioni, derivanti dalla distribuzione di utili d’esercizio o di riserve sotto forma di dividendi o la attribuzione di risorse per riduzioni di capitale, possono essere utilizzate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e secondo criteri e limiti stabiliti con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, per aumenti di capitale di società partecipate, anche indirettamente, dal medesimo Ministero, ovvero per la sottoscrizione di capitale di società di nuova costituzione. Le somme introitate a tale titolo sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze per essere versate ad apposita contabilità speciale di tesoreria. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge.

7.         All’articolo 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 8, è aggiunto infine il seguente: “8-bis. I fondi istituiti dalla società di gestione risparmio del Ministero dell’Economia e delle Finanze possono acquistare immobili ad uso ufficio di proprietà degli enti territoriali, utilizzati dagli stessi o da altre Pubbliche amministrazioni nonché altri immobili di proprietà dei medesimi enti di cui sia completato il processo di valorizzazione edilizio-urbanistico, qualora inseriti in programmi di valorizzazione, recupero e sviluppo del territorio. Le azioni della predetta società di gestione del risparmio possono essere trasferite, mediante decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, a titolo gratuito all’Agenzia del Demanio. Con apposita convenzione la stessa società di gestione del risparmio può avvalersi in via transitoria del personale dell’Agenzia del Demanio”.

8.         Allo scopo di accelerare e semplificare le procedure di dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato all’estero, la vendita dei cespiti individuati nel piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all’estero ai sensi dell’articolo 1, comma 1311 e 1312, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuata mediante trattativa privata, salve comprovate esigenze, anche in deroga al parere della Commissione Immobili del Ministero degli Affari Esteri di cui all'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18. La stima del valore di mercato dei beni di cui al presente comma può essere effettuata anche avvalendosi di soggetti competenti nel luogo dove è ubicato l’immobile oggetto della vendita. I relativi contratti di vendita sono assoggettati al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.

9.         Le risorse nette derivanti dalle operazioni di dismissione di cui al comma 8 sono destinate alla riduzione del debito pubblico.

Conseguentemente,

- All’articolo 5, comma 4, sostituire le parole: “4.798 milioni” con le seguenti: “4.799 milioni”;

- Alla tabella A voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2012:   -

2013: -1000; 2014: -1000.

 

Art. 4-quater

(Disposizioni in materia di dismissioni di terreni agricoli)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, individua i terreni a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del d.lgs n. 28 maggio 2010, n,. 85 nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da alienare a cura dell’Agenzia del Demanio mediante trattativa privata per gli immobili di valore inferiore a 400 mila euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 400 mila euro. L’individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati decreti di individuazione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge n. 351 del 2001.

2.         Nelle procedure di alienazione dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità agricola giovanile è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni. Nell’eventualità di incremento di valore dei terreni alienati derivante da cambi di destinazione urbanistica intervenuti nel corso del quinquennio successivo all’alienazione medesima, è riconosciuta allo Stato una quota pari al 75% del maggior valore acquisito dal terreno rispetto al prezzo di vendita; le disposizioni di attuazione del presente periodo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

3.         Per i terreni ricadenti all’interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394, l’Agenzia del Demanio acquisisce preventivamente l’assenso alla vendita da parte degli enti gestori delle medesime aree.

4.         Le Regioni, le Province, i Comuni possono vendere, per le finalità e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola compresi quelli attribuiti ai sensi del d.lgs 28 maggio 2010, n. 85; a tal fine possono conferire all’Agenzia del Demanio mandato irrevocabile a vendere. L’Agenzia provvede al versamento agli Enti territoriali già proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati.

5.         Le risorse nette derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai commi precedenti sono destinate alla riduzione del debito pubblico.

 

Art. 4-quinquies

(Disposizioni in materia di debito pubblico degli enti locali)

1. All’articolo 204, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « il 10 per cento per l’anno 2012 e l’8 per cento a decorrere dall’anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «l’8 per cento per l’anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall’anno 2014».

2. All’articolo 10, comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281 le parole “25 per cento” sono sostituite dalle parole “20 per cento”.

3. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica a decorrere dall’anno 2013 gli enti territoriali riducono l’entità del debito pubblico. A tal fine, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, fermo restando quanto previsto dall’articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall’articolo 10, comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281 sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. In particolare, sono stabilite:

a)         distintamente per Regioni, province e comuni, la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro capite, oltre la quale i singoli enti territoriali hanno l’obbligo di procedere alla riduzione del debito;

b)         la percentuale annua di riduzione del debito;

c)         le modalità con le quali può essere raggiunto l’obiettivo di riduzione del debito. A tal fine, si considera comunque equivalente alla riduzione il trasferimento di immobili al fondo o alla società di cui al comma 1, dell’articolo 4-ter.

4. Agli enti che non adempiono a quanto previsto nel comma 8 dell’articolo 4-ter, si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 7, comma 1, lettere b) e d) e comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

 

Art. 4-sexies

(Liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica)

1.         Al fine di assicurare il miglioramento organizzativo nel settore del trasporto pubblico locale, all’articolo 1, comma 13, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è apportata la seguente modificazione:

a)         le parole: “struttura paritetica da istituire” sono sostituite dalle seguenti: “struttura paritetica istituita nell'ambito della predetta Conferenza”.

2.         Al fine di realizzare un sistema liberalizzato dei servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso la piena concorrenza nel mercato e di perseguire gli obiettivi di liberalizzazione e privatizzazione dei medesimi servizi secondo quanto previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché di assicurare, mediante un sistema di benchmarking, il progressivo miglioramento della qualità ed efficienza di gestione dei medesimi servizi, al predetto articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)         al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Con la stessa delibera gli enti locali valutano l’opportunità di procedere all’affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa.”;

b)         al comma 3, prima delle parole: “ai fini della relazione al Parlamento” aggiungere la seguente: “anche”;

c)         al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “In caso contrario e comunque in assenza della delibera di cui al comma 2, l’ente locale non può procedere all’attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo.”

d)        al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Al fine di garantire l’unitarietà del servizio oggetto dell’affidamento, è fatto divieto di procedere al frazionamento del medesimo servizio e del relativo affidamento.”

e)         al comma 32, lettera a), dopo le parole: “alla somma di cui al comma 13” aggiungere le seguenti: “ovvero non conformi a quanto previsto al medesimo comma”;

f)         al comma 32, lettera d), sostituire le parole: “a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente” con le seguenti: “a condizione che la partecipazione in capo a soci pubblici detentori di azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero quella sindacata, si riduca anche progressivamente”;

g)         dopo il comma 32, aggiungere il seguente comma: “32-bis. Al fine di verificare e assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 32, il prefetto accerta che gli enti locali abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto al medesimo comma. In caso di inottemperanza, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, il Governo, ricorrendone i presupposti, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 120, comma secondo, della Costituzione e secondo le modalità previste dall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.”

h)         al comma 33, primo periodo, sostituire le parole: “ovvero ai sensi del comma 12” con le seguenti: “ovvero non ai sensi del comma 12”;

i)          al comma 33, secondo periodo, dopo le parole: “nonché al socio selezionato ai sensi del comma 12” aggiungere le seguenti: “e alle società a partecipazione mista pubblica e privata costituite ai sensi del medesimo comma”;

l) al comma 33, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: “I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale a gare indette nell’ultimo anno di affidamento dei servizi da essi gestiti, a condizione che sia stata indetta la procedura competitiva ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso la predetta procedura ovvero, purché in favore di soggetto diverso, ai sensi del comma 13.”.

m)        dopo il comma 33, aggiungere i seguenti commi:

“33-bis. Al fine di assicurare il progressivo miglioramento della qualità di gestione dei servizi pubblici locali e di effettuare valutazioni comparative delle diverse gestioni, gli enti affidatari sono tenuti a rendere pubblici i dati concernenti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente e il livello degli investimenti effettuati, nonché ogni ulteriore informazione necessaria alle predette finalità.

33-ter. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, adottato, entro il 31 gennaio 2012, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno, sentita la Conferenza unificata, sono definiti:

a)         i criteri per la verifica di cui al comma 1 e l’adozione della delibera quadro di cui al comma 2;

b)         le modalità attuative del comma 33-bis, anche tenendo conto delle diverse condizioni di erogazione in termini di aree, popolazioni e caratteristiche del territorio servito;

c)         le ulteriori misure necessarie ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.”;

n) al comma 34, aggiungere, all’inizio, il seguente periodo: “Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.”;

o) dopo il comma 34, aggiungere il seguente comma: “34-bis. Il presente articolo, fermo restando quanto disposto al comma 34, si applica al trasporto pubblico regionale e locale. Con riguardo al trasporto pubblico regionale, sono fatti salvi gli affidamenti già deliberati in conformità all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007.”.

 

Art. 4-septies

(Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti)

1.         All’articolo 3 comma 5 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, le parole “Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per recepire i seguenti principi:” sono sostituite dalle seguenti:

“Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:”.

2.         All’articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall’entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5”.

3. È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

a)         l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;

b)         l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;

c)         criteri e modalità affinché l’esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

d)        le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti.

6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta.

8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

9. Restano salvi i diversi modelli societari già vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge.

10. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, entro sei mesi dalla approvazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.

11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.

12. All’articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, le parole : ”prendendo come riferimento le tariffe professionali. E’ ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe.” sono soppresse.

Art. 4-octies

(Programmazione della ricerca e premialità)

1. Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca assicura la coerenza dei Piani e Progetti di ricerca e di attività proposti dagli Enti Pubblici di Ricerca vigilati con le indicazioni del Programma Nazionale della Ricerca, anche in sede di ripartizione della quota del 7% del fondo di finanziamento ordinario dei predetti Enti di ricerca, preordinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti medesimi.

 

Art. 4-novies

(Fondo nuovi nati)

1. Le misure, relative al Fondo di credito per i nuovi nati, di cui al comma 1, primo periodo, dell’articolo 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono prorogate per gli anni 2012, 2013 e 2014. Al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse complessivamente disponibili alla data del 31 dicembre 2011 sull’apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, nonché di quelle successivamente recuperate in ragione del carattere rotativo del Fondo stesso.

 

Art. 4-decies

(Semplificazione dei pagamenti e degli accertamenti delle violazioni all’obbligo di copertura

assicurativa)

1. Il comma 3-bis, dell’articolo 9, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 è sostituito dai seguenti:

“3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, provvede la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, che, ove necessario, nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell’ente territoriale. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto dell’articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ferma restando l’efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto., si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

3-ter. La certificazione di cui al comma 3-bis non può essere rilasciata, a pena di nullità:

a)         dagli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Cessato il commissariamento, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione a crediti sorti prima del commissariamento stesso. Nel caso di gestione commissariale, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione a crediti rientranti nella gestione commissariale;

b)         dalle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, le modalità di attuazione delle disposizioni recate dai commi 3-bis e 3-ter, dell’articolo 9, del decreto legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Fino all’entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente restano valide le certificazioni prodotte in applicazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 maggio 2009.

3. All’articolo 210, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l’obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro-soluto certificati dall’ente ai sensi del comma

3 bis, dell’articolo 9, decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.”.

4.         L’obbligo di cui al comma 2-bis, dell’articolo 210, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 3 del presente articolo, trova applicazione con riferimento alle convenzioni stipulate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5.         All’articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 , dopo il comma 4-bis, sono aggiunti i seguenti:

“4-ter. L’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell’articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.

4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4-ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l’organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solito a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 180, comma 8.

4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.”.

 

Art. 4-undecies

(Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini)

1.         In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, sull’intero territorio nazionale si applica la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall’articolo 43, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2.         A tale scopo, fino al 31 dicembre 2013, i provvedimenti di cui al primo periodo della lettera a), del comma 2, dell’articolo 43, del decreto legge n. 78 del 2010 sono adottati, ferme restando le altre previsioni ivi contenute, in via esclusiva e all’unanimità, dall’Ufficio Locale del Governo, istituito in ciascun capoluogo di provincia, su richiesta della regione, d’intesa con gli enti interessati e su proposta del Ministro dell’interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La trasmissione dei dati e dei documenti previsti dal secondo periodo della medesima lettera, avviene in favore del medesimo Ufficio.

3.         L’Ufficio Locale del Governo è presieduto dal Prefetto e composto da un rappresentante della regione, da un rappresentante della provincia, da un rappresentante della città metropolitana ove esistente, e da un rappresentante del comune interessato. Il dissenso di uno o più dei componenti, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella riunione convocata dal Prefetto, deve essere congruamente motivato e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche e delle integrazioni eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non partecipa alla riunione medesima, ovvero non esprime definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.

4.         Resta esclusa l’applicazione dei commi 1, 2 e 3 ai soli procedimenti amministrativi di natura tributaria, a quelli concernenti la tutela statale dell’ambiente, quella della salute e della sicurezza pubblica, nonché alle nuove iniziative produttive avviate su aree soggette a vincolo.

5.         Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel caso di mancato rispetto dei termini dei procedimenti, di cui all’articolo 7 del medesimo decreto, da parte degli enti interessati, l’adozione del provvedimento conclusivo è rimessa all’Ufficio Locale del Governo.

6.         Le previsioni dei commi da 1 a 5 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la partecipazione all’Ufficio Locale del Governo è a titolo gratuito e non comporta rimborsi.

7.         A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge è abrogato l’articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante “Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi”.

8.         Il comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve intendersi nel senso che l'atto di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ivi disciplinato è in deroga al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile ed è sottoscritto con la firma digitale di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

9.         A partire dal 1° gennaio 2012, le società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il Collegio Sindacale possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le voci e la struttura che compongono lo schema di bilancio semplificato e le modalità di attuazione del presente comma”.

10.       I soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.

11.       I limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata.

12.       All’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)».

13.       L’articolo 2477 del codice civile è così sostituito: “2477. Sindaco e revisione legale dei conti.

L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore.

La nomina del sindaco è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

La nomina del sindaco è altresì obbligatoria se la società:

a)         è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b)         controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c)         per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’articolo 2435-bis.

L’obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l’atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco.

L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del sindaco. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.”

14.       All’articolo 2397 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Per le società aventi capitale sociale inferiore a 1 milione di euro lo statuto può prevedere che l’organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.”.

15.       Nel caso in cui siano entrate in vigore norme di legge o regolamentari che incidano, direttamente o indirettamente, sulle materie regolate dallo statuto sociale, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, possono modificare il proprio statuto con le maggioranze assembleari previste in via generale dallo statuto per le sue modificazioni, anche nei casi in cui lo statuto stesso preveda maggioranze più elevate per la modifica di determinati suoi articoli.

16.       La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.

17.       Per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 9-bis, è sostituito con il seguente:

«9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che:

a)         per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all’ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate entro quindici giorni dalla loro presentazione;

b)         le autorizzazioni periodiche di cui all’articolo 13 del citato regolamento siano valide per un numero indefinito di viaggi con validità annuale per la circolazione a carico e a vuoto dei convogli indicati sull’autorizzazione;

c)         le autorizzazioni multiple di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio;

d)        le autorizzazioni singole di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio;

e)         per le autorizzazioni di tipo periodico non è prevista l’indicazione della tipologia e della natura della merce trasportata;

f)         le disposizioni contenute all’articolo 13, comma 5, non siano vincolate alla invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi trasportati;

g)         i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13, così come modificato dal presente comma e che questa sia rilasciata con le modalità semplificate di cui alla lettera a) del presente comma;

h)         tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validità scaduta, siano rinnovabili su domanda che deve essere presenta in carta semplice, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati;

i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possano essere indicati, con annotazione a parte fino ad un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari a cinque sia per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio o semirimorchio e siano ammesse tutte le combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi o semirimorchi anche incrociate.».

 

Art. 4-duodecies

(Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, e divieto di introdurre, nel

recepimento di direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti

dalle direttive stesse)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente:“40. (L) Certificati “, e sono premessi i seguenti commi:

1.         Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

2.         Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura “ Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

b) all’articolo 41, il comma 2 è soppresso;

c) all’articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente: <<1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. >>;

d) dopo l’articolo 44 è inserito il seguente: <<44-bis. Acquisizione d’ufficio di informazioni- 1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore. 2. >>;

e) l’articolo 72 è sostituito dal seguente: <<72. Responsabilità in materia di accertamento d’ufficio e di esecuzione dei controlli.- 1. Ai fini dell’accertamento d’ufficio di cui all’articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all’articolo 58 del CAD, le amministrazione certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. 2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell’ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione. 3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione.>>;

f) all’articolo 74, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) la richiesta e l’accettazione di certificati o di atti di notorietà” ed è aggiunta la seguente lettera: “d) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all’articolo 40, comma 2.”.

2. All'articolo 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)         dopo il comma 5, è inserito il seguente comma:

''5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà altresì conto, in apposita sezione, del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 25, 26 e 27.”;

b)         sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

<< 25. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 27.

26. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:

a)         l’introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l’attuazione delle direttive;

b)         l’estensione dell’ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

c)         l’introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l’attuazione delle direttive.

27. L’amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell’analisi d’impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque, i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6, dell’articolo 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246.>>.

 

Art. 4-terdecies

(Disposizioni in tema di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici)

1.         L’articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente: “Art. 33. (Eccedenze di personale e mobilità collettiva) - 1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2.         Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3.         La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4.         Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un’informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

5.         Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l’amministrazione applica l’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della Regione tenuto anche conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge del 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6.

6.         I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.

7.         Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell’ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.

8.         Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.”.

2.         Le procedure di cui all’articolo 33, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla presente legge, si applicano anche nei casi previsti dall’articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111.

3.         Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai concorsi già banditi e alle assunzioni già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4-quaterdecies

(Semplificazione procedimento distretti turistici)

1. All’articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 106, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Il relativo procedimento si intende concluso favorevolmente per gli interessati se l'amministrazione competente non comunica all'interessato, nel termine di novanta giorni dall'avvio del procedimento, il provvedimento di diniego.”

 

Art. 4-quinquiesdecies

(Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione)

1. Al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali con il sistema della finanza di progetto, le cui procedure sono state avviate, ai sensi della normativa vigente, e non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge, riducendo ovvero azzerando l’ammontare del contributo pubblico a fondo perduto, possono essere previste, per le società di progetto costituite ai sensi dell’articolo 156 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le seguenti misure:

a)         le imposte sui redditi e l'IRAP generati durante il periodo di concessione possono essere compensati totalmente o parzialmente con il predetto contributo a fondo perduto;

b)         il versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, può essere assolto mediante compensazione con il predetto contributo pubblico a fondo perduto, nel rispetto della direttiva IVA 2006/112 CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e delle pertinenti disposizioni in materia di risorse proprie del bilancio dell’Unione europea;

c)         l’ammontare del canone di concessione previsto dall’articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, l’integrazione prevista dall’articolo19, comma 9-bis, della legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, possono essere riconosciuti al concessionario come contributo in conto esercizio.

2. L’importo del contributo pubblico a fondo perduto nonché le modalità e i termini delle misure previste al comma 1, utilizzabili anche cumulativamente, sono posti a base di gara per l’individuazione del concessionario, e successivamente riportate nel contratto di concessione da approvarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La misura massima del contributo pubblico, ivi incluse le misure di cui al comma 1, non può eccedere il 50 per cento del costo dell’investimento e deve essere in conformità con la disciplina nazionale e comunitaria in materia.

3. L’efficacia delle misure previste ai commi 1 e 2 è subordinata all’emanazione del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze previsto dall’articolo 104, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

4. In occasione degli aggiornamenti periodici del piano economico-finanziario si procede alla verifica del calcolo del costo medio ponderato del capitale investito ed eventualmente del premio di rischio indicati nel contratto di concessione vigente, nonché alla rideterminazione delle misure previste al comma 1 sulla base dei valori consuntivati nel periodo regolatorio precedente, anche alla luce delle stime di traffico registrate nel medesimo periodo.

Art. 4-sexiesdecies

(Interventi per la realizzazione del corridoio Torino – Lione e del Tunnel del Tenda)

1. Per assicurare la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione e garantire, a tal fine, il regolare svolgimento dei lavori del cunicolo esplorativo de La Maddalena, le aree ed i siti del Comune di Chiomonte, individuati per l’installazione del cantiere della galleria geognostica e per la realizzazione del tunnel di base della linea ferroviaria Torino-Lione, costituiscono aree di interesse strategico nazionale.

 

2.         Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale di cui al comma 1 ovvero impedisce o ostacola l'accesso autorizzato alle aree medesime è punito a norma dell'articolo 682 del codice penale.

3.         Le risorse finanziarie a carico dello Stato italiano previste per la realizzazione del nuovo Tunnel di Tenda, nell’ambito dell’accordo di Parigi del 12 marzo 2007 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, ratificato con legge 4 agosto 2008, n. 136, da attribuire all’ANAS S.p.a., committente delegato incaricato della realizzazione dell’opera, sono da considerare quali contributi in conto impianti, ai sensi dell’articolo 1, comma 1026, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4.         Le entrate derivanti dal rimborso da parte della Repubblica francese, ai sensi degli articoli 22 e 23 dell’accordo di cui al comma 3, della propria quota di partecipazione per i lavori di costruzione del nuovo tunnel di Tenda, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato italiano per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze relativo ai fondi da attribuire ad ANAS per il contratto di programma.

5.         Le entrate derivanti dal rimborso da parte della Repubblica francese, ai sensi degli articoli 6 e 8 del predetto accordo, della propria quota di partecipazione dei costi correnti della gestione unificata del tunnel di Tenda in servizio, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato italiano per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze relativo ai fondi da attribuire ad ANAS per il contratto di servizio.

 

Art. 4-septiesdecies

(Cessione partecipazioni ANAS)

1. All’articolo 36 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. A decorrere dal 1° gennaio 2012, Anas S.p.A. trasferisce a Fintecna S.p.A. al valore netto contabile risultante al momento della cessione tutte le partecipazioni detenute da Anas S.p.A. anche in società regionali; la cessione è esente da imposte dirette, indirette e da tasse.”.

Art. 4-octiesdecies

(Finanziamento opere portuali)

1. All’articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo il comma 2-undecies, è inserito il seguente:

“2-undecies 1). Per il solo anno 2012, per le finalità di cui al comma 2-novies, può essere disposto, ad integrazione delle risorse rinvenienti dalla revoca dei finanziamenti, l’utilizzo delle risorse del Fondo per le infrastrutture portuali di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni.”.

 

Art. 4-noviesdecies

(Apprendistato, contratto di inserimento donne, part-time, telelavoro, incentivi fiscali e

contributivi)

1.         Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Con effetto dal 1° gennaio 2012 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate di un punto percentuale. All’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole "lettera i)" sono sostituite da "lettera m)".

2.         A decorrere dall’anno 2012 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto destina annualmente, nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modifiche e integrazioni, una quota non superiore a 200 milioni di euro alle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato, di cui il 50% destinato prioritariamente alla tipologia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere stipulato ai sensi dell’articolo all’articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

3.         Al fine di promuovere l’occupazione femminile, all’articolo 54, comma 1 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 la lettera e) è sostituita dalla seguente: “e) donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile. Le aree di cui al precedente periodo nonché quelle con riferimento alle quali trovano applicazione gli incentivi economici di cui all’articolo 59, comma 3 nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento all’anno successivo”. Per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, le aree geografiche di cui all’articolo 54, comma 1 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 lettera e) come modificata dal presente comma sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4.         Al fine di incentivare l’uso del contratto di lavoro a tempo parziale, le lettere a) e b) del comma 44 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono abrogate. Dalla data di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo parziale di cui all’articolo 3, commi 7 e 8, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come sostituiti, da ultimo, dall’articolo 46 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. All’articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, le parole “convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio” sono soppresse.

5.         Sono introdotte le seguenti misure di incentivazione del telelavoro:

a) al fine di facilitare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso il ricorso allo strumento del telelavoro, i benefici di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a) della legge 8 marzo 2000, n. 53 possono essere riconosciuti anche in caso di telelavoro nella forma di contratto a termine o reversibile;

b)         al fine di facilitare l’inserimento dei lavoratori disabili mediante il telelavoro, gli obblighi di cui al comma 1, dell’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 in tema di assunzioni obbligatorie e quote di riserva possono essere adempiuti anche utilizzando la modalità del telelavoro;

c)         ai medesimi fini di cui alla precedente lettera b), fra le modalità di assunzioni che possono costituire oggetto delle convenzioni e delle convenzioni di integrazione lavorativa di cui all’articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono incluse le assunzioni con contratto di telelavoro

d)        al fine di facilitare il reinserimento dei lavoratori in mobilità, le offerte di cui al comma 2, dell’articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223 comprendono anche le ipotesi di attività lavorative svolte in forma di telelavoro, anche reversibile.

6.         Al fine di armonizzare il quadro normativo in tema di incentivi fiscali e contributivi alla contrattazione aziendale e in tema di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità, la tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e lo sgravio dei contributi di cui all’articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 applicabili anche alle intese di cui all’articolo 8 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono riconosciuti in relazione a quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti. All’articolo 26 del decreto-legge 98 del 2011, le parole “compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl sono soppresse”.

7.         Per l’anno 2012 ciascuna regione, conformemente al proprio ordinamento, può disporre la deduzione dalla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali di produttività di cui all’articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di cui al presente comma sono esclusivamente a carico del bilancio della regione. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.

8.         Al fine di accelerare la piena operatività del credito di imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106, la Conferenza Stato-Regioni sancisce intesa sul decreto di natura non regolamentare volto a stabilire i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni interessate, nonché le disposizioni di attuazione del medesimo articolo 2 entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto.

9.         Al fine di ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e di semplificare la gestione del rapporto di lavoro sono introdotte le seguenti misure:

a)         l’articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 è abrogato;

b)         all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo la lettera f) è inserita la seguente: “g) l’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo con esclusivo riferimento ai lavoratori dello spettacolo come definiti ai sensi della normativa vigente.” .

 

Art. 4-vicies

(Fondo di rotazione per le politiche comunitarie)

1.         Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse assegnate dall’Unione europea a titolo di cofinanziamento di interventi nei settori dell’agricoltura e della pesca, il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, la quota di saldo del contributo comunitario e di quello statale corrispondente.

2.         Le somme anticipate sulla quota comunitaria, ai sensi del comma 1, sono reintegrate al Fondo di rotazione a valere sugli accrediti disposti dall’Unione europea a titolo di saldo per gli interventi che hanno beneficiato delle anticipazioni stesse.

3.         Il Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali attiva le necessarie azioni di recupero delle somme anticipate dal Fondo di rotazione e non reintegrate a causa del mancato riconoscimento delle spese da parte dell’Unione europea.

4.         Il Fondo di rotazione di cui al comma 1, destina le risorse finanziarie a proprio carico, provenienti da un’eventuale riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi dei fondi strutturali 2007/2013, alla realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra le Autorità italiane e la Commissione europea nell’ambito del processo di revisione dei predetti programmi.

 

Art. 4-semel et vicies

(Disposizioni per lo sviluppo del settore dei beni e delle attività culturali)

1.         Le somme corrispondenti all’eventuale minor utilizzo degli stanziamenti previsti dall’articolo 1, commi da 325 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come rifinanziati dall’articolo 1, comma 4, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, per la copertura degli oneri relativi alla proroga delle agevolazioni fiscali per le attività cinematografiche di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro dell’economia e delle finanze, sono annualmente riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per essere destinate al rifinanziamento del Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il riparto di dette risorse tra le finalità di cui al citato decreto legislativo n. 28 del 2004 è disposto con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, i commi da 338 a 343 sono abrogati.

2.         Al fine di assicurare l’espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i principi di efficienza, razionalità ed economicità e di far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell’ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull’economia del Paese, all’articolo 2, comma 3, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, dall’articolo 2 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 8-quater, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25” sono sostituite dalle seguenti: “alle disposizioni di cui all’articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”;

b) prima dell’ultimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: “Al fine di procedere alle assunzioni di personale presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministero per i beni e le attività culturali procede, dopo l’utilizzo delle graduatorie regionali in corso di validità ai fini di quanto previsto dal terzo periodo, alla formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei secondo l’ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle graduatorie regionali in corso di validità, applicando in caso di parità di merito il principio della minore età anagrafica. La graduatoria unica nazionale è elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria della regione per cui hanno concorso. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede alle attività di cui al presente comma nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.”.

 

Art. 4-bis et vicies

(Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 125, primo comma, le parole «il proprio indirizzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»;

b) all'articolo 133, il terzo comma è abrogato;

c) all'articolo 134, il terzo comma è abrogato;

d) all'articolo 136 sono apportate le seguenti modifiche:

1)         il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»;

2)         il terzo comma è sostituito dal seguente: «Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.»;

3)         il quarto comma è abrogato;

e) all'articolo 170, al quarto comma, le parole da «Il giudice può autorizzare per singoli atti» sino a «l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni» sono soppresse;

f) all'articolo 176, al secondo comma, le parole da «anche a mezzo telefax» sino a «l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione.» sono soppresse;

g) all'articolo 183, l'ottavo comma è abrogato;

h) all'articolo 250, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax.»;

i) all'articolo 366, sono apportate le seguenti modificazioni:

1)         al secondo comma, dopo le parole «se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma» sono aggiunte le seguenti: «ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»;

2)         il quarto comma è sostituito dal seguente: «Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo comma.»;

l) all'articolo 518, al sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.»;

2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)         all'articolo 173-bis, al terzo comma, le parole da «a mezzo di posta ordinaria» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.»;

b)         all'articolo 173-quinquies, al primo comma, le parole da «a mezzo di telefax» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli.»;

3. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo le parole «a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890» sono inserite le seguenti: «ovvero a mezzo della posta elettronica certificata»;

b) all'articolo 3, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «La notifica è effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalità previste dall'articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all'articolo 8»;

c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

1)         al comma 1, dopo le parole: «può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente,» sono aggiunte le seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata, ovvero»;

2)         al comma 1 le parole «e che sia iscritto nello stesso albo del notificante» sono soppresse;

3)         il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.»;

d) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Nella notificazione di cui all'articolo 4 l'atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»;

 

2)         al comma 2, alle parole: «Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario» è anteposto il seguente periodo: «Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario.»;

3)         al comma 3, le parole «In entrambi i casi di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 2».

4.         All'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente.».

5.         Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 4-ter et vicies

(Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di

cassazione e alle corti di appello)

1.         Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima dell'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, e in quelli pendenti davanti alle corti di appello da oltre due anni prima dell'entrata in vigore della presente legge, la cancelleria avvisa le parti costituite dell'onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, con l'avvertimento delle conseguenze di cui al comma 2.

2.         Le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte, dichiara la persistenza dell'interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione dell'avviso di cui al comma 1.

3. Nei casi di cui al comma 2 il presidente del collegio dichiara l'estinzione con decreto.

 

Art. 4-quater et vicies

(Modifiche al codice di procedura civile per l'accelerazione del contenzioso civile pendente in

grado di appello)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a)         all'articolo 283 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se l'istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio»;

b)         all'articolo 350, primo comma, dopo le parole: «la trattazione dell'appello è collegiale», sono inserite le seguenti: «ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti»;

c)         all'articolo 351 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo comma, dopo le parole «il giudice provvede con ordinanza», sono aggiunte le seguenti: «non impugnabile»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell'articolo 281-sexies. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire»;

d)        all'articolo 352 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice può decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-sexies»;

e)         all'articolo 431 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se l'istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto comma è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio».

2.         All'articolo 445-bis del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile»

3.         Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 4-quinquies et vicies

(Modifiche in materia di spese di giustizia)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)         all'articolo 13, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione»;

b)         all'articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.»

2. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è versato all'entrata del bilancio dello Stato, con separata contabilizzazione, per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento ai servizi informatici e con esclusione delle spese di personale. Nei rapporti finanziari con le autonomie speciali il maggior gettito costituisce riserva all’erario per un periodo di 5 anni.

3. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

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