HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
legge, 24/12/2012
Legge 24/12/2012, n. 228, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013).
GU n.302 del 29-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 212
legge
Materia: finanza pubblica / finanziaria

LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013).

 

(GU n.302 del 29-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 212)

 

 note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2013

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Promulga

la seguente legge:

 

Art. 1.

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2013, 2014 e 2015, sono indicati nell'allegato 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

2. Nell'allegato 2 sono indicati:

a) l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2013;

b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno 2013 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a).

3. Gli importi complessivi di cui al comma 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:

a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;

b) alla gestione speciale minatori;

c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo gia' iscritti al soppresso ENPALS.

4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei programmi dei Ministeri sono ridotti in termini di competenza e di cassa degli importi indicati nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.

5. Gli stanziamenti relativi alle spese interessate dagli interventi correttivi proposti dalle amministrazioni sono ridotti in conseguenza delle disposizioni contenute nei successivi commi.

6. Concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze la disposizione di cui al comma 7.

7. Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 2, allegato alla presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e successivi per gli importi ivi indicati.

8. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le disposizioni di cui ai commi 9 e 15.

9. Fino alla riforma degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, a decorrere dal 2014, per un importo pari a 30 milioni di euro, il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' assicurato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche mediante l'attuazione del comma 15 del medesimo articolo 7.

10. Al fine di conseguire il piu' adeguato ed efficace esercizio delle attivita' degli istituti di patronato e di assistenza sociale, anche nell'ottica dell'ottimale gestione delle risorse, come rideterminate ai sensi del comma 9, garantendo altresi' ai fruitori dei relativi servizi ottimali condizioni generali di erogazione e un ,piu' uniforme livello di prestazione sul territorio nazionale, alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni»;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «un terzo delle regioni e in un terzo delle province» sono sostituite dalle seguenti: «due terzi delle regioni e in due terzi delle province»;

c) all'articolo 3, comma 2, le parole: «un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «due terzi delle regioni e in due terzi delle province del territorio nazionale, secondo criteri di adeguata distribuzione sul territorio nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;

d) all'articolo 13, comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' a verifiche ispettive straordinarie in Italia sull'organizzazione e sull'attivita' e per la specifica formazione del personale ispettivo addetto»;

e) all'articolo 13, comma 7, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «rilievo prioritario alla qualita' dei servizi prestati verificata attraverso una relazione annuale redatta dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative con riferimento a standard qualitativi fissati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale e i predetti enti pubblici;».

11. Le disposizioni di cui alle lettere b) e c), del comma precedente si applicano a decorrere dal 2015.

12. Per l'anno 2014, i requisiti di cui alle lettere b) e c), del comma 10, devono essere riferiti alla meta' delle regioni e alla meta' delle province del territorio nazionale.

13. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti in via definitiva e operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione adeguano la propria struttura organizzativa entro un anno dalla medesima data. In caso di mancato adeguamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a), della legge 30 marzo 2001, n. 152.

14. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, al fine di incentivare la qualita' e l'ampiezza dei servizi resi dai patronati, alla progressiva valorizzazione, ai fini del finanziamento, delle prestazioni individuate nelle tabelle allegate al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, a punteggio zero. In attesa della rivisitazione finalizzata alla predetta valorizzazione, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono riconosciuti 0,25 punti per ogni intervento individuato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, non finanziato, avviato con modalita' telematiche e verificato dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative.

15. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' ridotta di 30 milioni di euro per l'anno 2013 e di 11.022.401 euro annui a decorrere dall'anno 2015.

16. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della giustizia le disposizioni di cui ai commi da 17 a 29.

17. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:

«1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».

18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

19. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 16 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 9:

1) dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello»;

2) sostituire la lettera d) con la seguente: «d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d'appello»;

b) al comma 12, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:

«L'elenco formato dal Ministero della giustizia e' consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni. esecuzioni e protesti, e dagli avvocati»;

2) dopo l'articolo 16 inserire i seguenti:

«Art. 16-bis. - (Obbligatorieta' del deposito telematico degli atti processuali). - 1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorita' giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalita' di cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.

2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione.

3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.

4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale puo' autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalita' non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione.

5. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita' dei servizi di comunicazione, individuando i tribunali nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine previsto dai commi da 1 a 4.

6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita' dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati.

7. Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.

8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice puo' autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalita' non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.

9. Il giudice puo' ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.

Art. 16-ter. - (Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni). - 1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.

Art. 16-quater. - (Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53). - 1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "all'articolo 1" sono inserite le seguenti: "effettuata a mezzo del servizio postale";

b) all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole: "«di cui all'articolo 1 deve" sono sostituite dalle seguenti: "che procede a norma dell'articolo 2 deve";

c) all'articolo 3, il comma 3-bis e' abrogato;

d) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:

"Art. 3-bis. - 1. La notificazione con modalita' telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione puo' essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformita' all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».

5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:

a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;

b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo e' iscritto;

c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;

d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;

e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;

f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo e' stato estratto;

g) l'attestazione di conformita' di cui al comma 2.

6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.";

e) all'articolo 4, comma 1, le parole: "a mezzo posta elettronica certificata, ovvero" sono soppresse;

f) all'articolo 5, il comma 1 e' abrogato;

g) all'articolo 6, comma 1, le parole: "la relazione di cui all'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9";

h) all'articolo 8, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.";

i) all'articolo 9, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalita' telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformita' ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.";

l) all'articolo 10, comma 1, e' inserito, in fine, il seguente periodo: "Quando l'atto e' notificato a norma dell'articolo 3-bis al pagamento dell'importo di cui al periodo precedente si provvede mediante sistemi telematici".

2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede all'adeguamento delle regole tecniche di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2.

Art. 16-quinquies. - (Copertura finanziaria). - 1. Per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici giudiziari, per il potenziamento delle reti di trasmissione dati, nonche' per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale di magistratura, amministrativo e tecnico, e' autorizzata la spesa di euro 1.320.000,00 per l'anno 2012, di euro 5.000.000 per l'anno 2013 e di euro 3.600.000 a decorrere dall'anno 2014.

2. Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;

3) all'articolo 17 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera e), sostituire il punto 2) con il seguente:

«2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:

"Il ricorso puo' essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed e' formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal primo comma, e' trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso e' depositato presso la cancelleria del tribunale."»;

b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione. il proprio indirizzo di posta elettronica certificata».

20. Al codice di procedura civile, libro terzo, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 543, secondo comma:

a) al numero 3), dopo le parole: «tribunale competente» sono inserite le seguenti parole: «nonche' l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente»;

b) al numero 4), dopo le parole: «a mezzo raccomandata» sono inserite le seguenti parole: «ovvero a mezzo di posta elettronica certificata»;

2) all'articolo 547, primo comma, dopo le parole: «creditore procedente» sono inserite le seguenti parole: «o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata»;

3) l'articolo 548 e' sostituito dal seguente:

«Art. 548. - (Mancata dichiarazione del terzo). - Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all'udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.

Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza e' notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma.

Il terzo puo' impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, primo comma, l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarita' della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.»;

4) l'articolo 549 e' sostituto dal seguente:

«Art. 549. - (Contestata dichiarazione del terzo). - Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell'esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza.

L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed e' impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617.».

21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano ai procedimenti di espropriazione presso terzi iniziati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

22. All'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati:

a) le prestazioni previste al comma 1, le modalita' e i tempi di effettuazione delle stesse e gli obblighi specifici degli operatori;

b) il ristoro dei costi sostenuti e le modalita' di pagamento in forma di canone annuo forfetario, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente»;

b) il comma 4 e' abrogato.

23. L'abrogazione del comma 4 dell'articolo 96 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 96, come da ultimo sostituito dal comma 22, lettera a), del presente articolo.

24. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, il comma 294-bis e' sostituito dal seguente:

«294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalita' giudiziaria o penitenziaria, nonche' le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89, ovvero di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri».

25. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera s):

1) al capoverso c), le parole: «euro 1.500» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.800»;

2) il capoverso d) e' sostituito dal seguente:

«d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto e' di euro 2.000 quando il valore della controversia e' pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto e' di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro e' pari ad euro 6.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto e' di euro 6.000;»;

3) al capoverso e), primo periodo, le parole: «euro 600» sono sostituite dalle seguenti: «euro 650»;

b) al comma 10:

1) dopo le parole: «commi 6,» sono inserite le seguenti: «lettere da b) a r),»;

2) le parole: «ad apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia»;

3) le parole: «e amministrativa» sono soppresse;

4) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, lettera s), e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato con le modalita' di cui al periodo precedente, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa»;

c) il comma 11 e' sostituito dal seguente:

«11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, e' stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonche', per il solo anno 2013, per consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilita', socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo entro il 31 dicembre 2013, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro. La titolarita' del relativo progetto formativo e' assegnata al Ministero della giustizia. A decorrere dall'anno 2014 tale ultima quota e' destinata all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, e' effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria»;

d) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:

«11-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, secondo periodo, per essere destinate, per un terzo, all'assunzione di personale di magistratura amministrativa e, per la restante quota, nella misura del 50 per cento all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nella misura del 50 per cento alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, secondo periodo, e' effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura amministrativa»;

e) al comma 12, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Ai fini dei commi 11 e 11-bis, il Ministero della giustizia e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili e amministrativi in numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente. Relativamente ai giudici tributari, l'incremento della quota variabile del compenso di cui all'articolo 12, comma 3-ter, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e' altresi' subordinato, in caso di pronuncia su una istanza cautelare, al deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso entro novanta giorni dalla data di tale pronuncia»;

f) al comma 14, primo periodo, le parole: «fondo di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «capitolo di cui al comma 10, secondo periodo»;

g) al comma 15, le parole: «del decreto di cui al comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «dell'emanazione dei decreti di cui ai commi 11 e 11-bis».

26. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il seguente:

«3-ter. Nel processo amministrativo per valore della lite nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell'articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore e' costituito dalla somma di queste».

27. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come da ultimo modificato dal comma 25, lettera a), del presente articolo, e' aumentato della meta' per i giudizi di impugnazione.

28. Il maggior gettito derivante dall'applicazione dei commi 25, lettera a), e 27 e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al capitolo di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dal comma 25, lettera b), numero 4), del presente articolo.

29. Le disposizioni di cui ai commi 25, lettera a), e 27 si applicano ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

30. All'articolo 11, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato davanti alle Commissioni tributarie provinciali».

31. Nell'articolo 152-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie le parole: «si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti.» sono sostituite dalle seguenti: «si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.».

32. Nell'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, al comma 2-bis le parole: «si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti.» sono sostituite dalle seguenti: «si applica il decreto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.».

33. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 39, secondo periodo, dopo le parole: «progressivamente vacanti» sono aggiunte le seguenti: «, previo espletamento della procedura di interpello di cui al comma 40»;

b) al comma 40, terzo periodo, dopo le parole: «comma 39» sono aggiunte le seguenti: «proponibili sia per la copertura della sede presso la quale sono soprannumerari sia per la copertura di altre sedi».

34. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti di rappresentanza e difesa nei giudizi di cui all'articolo 35 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'Avvocatura dello Stato e' autorizzata ad effettuare, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste dalla normativa vigente, ulteriori assunzioni di Avvocati dello Stato, entro il limite di spesa pari a euro 272.000 a decorrere dall'anno 2013.

35. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero degli affari esteri le disposizioni di cui ai commi da 37 a 42.

36. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, all'articolo 29, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) a partire dall'esercizio 2016 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione; per gli esercizi dal 2012 al 2015 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati applicando le seguenti percentuali per esercizio di acquisizione:

1) esercizio di acquisizione 2012: per il 20% del loro valore nel 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;

2) esercizio di acquisizione 2013: per il 40% del loro valore nel 2013, 2014; per il 20% nel 2015;

3) esercizio di acquisizione 2014: per il 60% del loro valore nel 2014; per il 40% nel 2015;

4) esercizio di acquisizione 2015: per 1'80% del loro valore nel 2015; per il 20% nel 2016».

37. L'autorizzazione di spesa relativa alle indennita' di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e' ridotta, a decorrere dall'anno 2013, di un ammontare. pari a 5.287.735 euro annui.

38. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di spesa relativa agli assegni previsti dall'articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e' ridotta di un ammontare pari a 712.265 euro annui.

39. Al fine di dare attuazione ai commi 37 e 38, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'adozione delle misure aventi incidenza sui trattamenti economici corrisposti ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nonche' dell'articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, anche in deroga a quanto previsto dalle predette disposizioni, assicurando comunque la copertura dei posti di funzione all'estero di assoluta priorita'.

40. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 31 marzo 2005, n. 56, e' ridotta per un importo di euro 5.921.258.

41. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 299, e' ridotta di euro 10.000.000per l'anno 2013, di euro 5.963.544 per l'anno 2014 e di euro 9.100.000 a decorrere dall'anno 2015.

42. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 15 febbraio 1995, n. 51, e' soppressa.

43. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca le disposizioni di cui ai commi da 44 a 59.

44. A decorrere dall'anno scolastico 20122013, l'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l'intero anno scolastico ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi.

45. La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 44 e' effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo incaricato.

46. Il comma 15 dell'articolo 404 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e' abrogato.

47. Al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti per il personale docente della scuola e' corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi a dirigente scolastico stabilito con decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140. I componenti delle commissioni giudicatrici non possono chiedere l'esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso.

48. A decorrere dal 1° gennaio 2014 il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dismette la sede romana di piazzale Kennedy e il relativo contratto di locazione e' risolto. Da tale dismissione derivano risparmi di spesa pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

49. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di euro 20 milioni a decorrere dall'anno 2013.

50. Nell'esercizio finanziario 2013 e' versata all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 30 milioni di euro a valere sulla contabilita' speciale relativa al Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni, a valere sulla quota relativa alla contribuzione a fondo perduto.

51. Le risorse finanziarie disponibili per le competenze accessorie del personale del comparto scuola sono ridotte di 47,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, per la quota parte attinente al Fondo delle istituzioni scolastiche.

52. Il Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' ridotto di 83,6 milioni di euro nell'anno 2013, di 119,4 milioni di euro nell'anno 2014 e di 122,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

53. Il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' assicurato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca anche mediante l'attuazione del comma 15 del medesimo articolo. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro il 31 gennaio 2013, puo' formulare proposte di rimodulazione delle riduzioni di spesa di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attivita' valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie e' consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilita' di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire delle ferie».

56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.

57. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «trecento unita'» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta unita'»;

b) al terzo periodo, le parole: «cento unita'» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta unita'».

58. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo, gia' adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, per l'anno scolastico 2012-2013.

59. Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come da ultimo modificato dal comma 57 del presente articolo, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola puo' essere posto in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche solo con oneri a carico dell'amministrazione richiedente.

60. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) per i collegi universitari gia' legalmente riconosciuti dal MIUR non si applicano i requisiti di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338».

61. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le disposizioni di cui ai commi da 62 a 69.

62. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di euro 5 milioni per l'anno 2013, di euro 3 milioni per l'anno 2014 e di euro 2 milioni a decorrere dall' anno 2015.

63. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' ridotta di euro 24.138.218 a decorrere dall'anno 2013.

64. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, e' ridotta di euro 45.000.000 a decorrere dall'anno 2013.

65. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 39, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e' ridotta di euro 6.971.242 per l'anno 2013, di euro 8.441.137 per l'anno 2014, di euro 8.878.999 per l'anno 2015 e di euro 2.900.000 a decorrere dall'anno 2016.

66. Gli oneri previsti dall'articolo 585 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti di euro 10.249.763 per l'anno 2013 e di euro 7.053.093 a decorrere dall'anno 2014.

67. Il numero massimo degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media e' rideterminato in 210 per l'anno 2013 e in 200 a decorrere dall'anno 2014.

68. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le scuole sottufficiali della Marina militare e' fissato in 136 unita' a decorrere dall'anno 2013.

69. Al secondo periodo del comma 172 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «e pari a euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a euro 2.673.000 per l'anno 2013, pari a euro 3.172.000 per l'anno 2014 e pari a euro 3.184.000 annui a decorrere dal 2015».

70. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le disposizioni di cui ai commi 71, 73, 74 e 75.

71. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 53, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e' autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 16.200.000 entro il 31 gennaio 2013, di euro 8.900.000 entro il 31 gennaio 2014 e di euro 7.800.000 entro il 31 gennaio 2015.

72. All'articolo 21, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, le parole: «Fino al decorso del termine di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e, comunque, non oltre il termine del 30 settembre 2014».

73. La riduzione delle spese di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, allegato 3 - Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e' rideterminata, per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015, in euro 3.631.646.

74. I benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 63,2 per cento per gli anni 2013 e 2014, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dall'anno 2016.

75. All'articolo 59, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «destinate a finanziare misure a sostegno del settore agricolo e specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato» sono sostituite dalle seguenti: «versate all'entrata del bilancio dello Stato entro i1 31 gennaio 2013».

76. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali le disposizioni di cui ai commi 77 e 78.

77. All'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «al pagamento dei contributi gia' concessi alla medesima data e non ancora erogati ai beneficiari».

78. All'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «Istituti del Ministero per i beni e le attivita' culturali,» sono inserite le seguenti: «con priorita' per quelle»;

b) le parole: «con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali» sono sostituite dalle seguenti: «con uno o piu' decreti del Ministro per i beni e le attivita' culturali»;

c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233».

79. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della salute le disposizioni di cui ai commi da 80 a 87.

80. Il Ministero della salute, con decreto di natura non regolamentare, entro il 28 febbraio 2013, adotta misure di carattere dispositivo e ricognitivo finalizzate a stabilizzare l'effettivo livello di spesa registrato negli anni 2011 e 2012 relative alla razionalizzazione dell'attivita' di assistenza sanitaria erogata in Italia al personale navigante, marittimo e dell'aviazione, in modo da assicurare risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione dei costi dei servizi di assistenza sanitaria.

81. In attuazione di quanto disposto dal comma 80, l'autorizzazione di spesa per le funzioni di cui all'articolo 6, lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' ridotta di 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2013.

82. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma restando la competenza di autorita' statale del Ministero della salute in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, nonche' in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, le regioni devono farsi carico della regolazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilita' sanitaria internazionale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

83. Alla regolazione finanziaria di cui al comma 82 si provvede attraverso l'imputazione, tramite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai bilanci delle aziende sanitarie locali di residenza degli assistiti, dei costi e ricavi connessi rispettivamente all'assistenza sanitaria dei cittadini italiani all'estero e dei cittadini di Stati stranieri in Italia, da regolare in sede di ripartizione delle risorse per la copertura del fabbisogno sanitario standard regionale, attraverso un sistema di compensazione della mobilita' sanitaria internazionale.

84. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono altresi' trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le competenze in materia di assistenza sanitaria indiretta, di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618. Con la medesima decorrenza e' abrogata la citata lettera b) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980.

85. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 84, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede con apposite norme di attuazione in conformita' ai rispettivi statuti di autonomia.

86. Le modalita' applicative dei commi da 82 a 84 del presente articolo e le relative procedure contabili sono disciplinate con regolamento da emanare, entro il 30 aprile 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

87. Dall'attuazione dei commi da 82 a 84 sono previsti risparmi di spesa quantificati in euro 22.000.000 per l'anno 2013, in euro 30.000.000 per l'anno 2014 e in euro 35.000.000 a decorrere dall'anno 2015.

88. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di attuazione di una verifica straordinaria, da effettuarsi nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonche' del personale riconosciuto non idoneo, anche in via permanente, allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale ma idoneo a proficuo lavoro, ai sensi dell'articolo 6 del CCNL integrativo del comparto sanita' del 20 settembre 2001. Con il medesimo decreto sono stabilite anche le modalita' con cui le aziende procedono a ricollocare, dando priorita' alla riassegnazione nell'ambito dell'assistenza territoriale, il personale eventualmente dichiarato idoneo a svolgere la propria mansione specifica, in esito alla predetta verifica. La verifica straordinaria, da completarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e' svolta dall'INPS, che puo' avvalersi a tal fine anche del personale medico delle ASL, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e senza oneri per la finanza pubblica.

89. Ferme restando le misure di contenimento della spesa gia' previste dalla legislazione vigente, al fine di incrementare l'efficienza nell'impiego delle risorse tenendo conto della specificita' e delle peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle metodologie per la quantificazione dei relativi fabbisogni individuate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, procedono alla rimodulazione e alla riprogrammazione delle dotazioni dei programmi di spesa delle rispettive amministrazioni, con particolare riferimento alle spese di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

90. Assicurando il rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, le risorse disponibili individuate sulla base delle attivita' di cui al comma 89 sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, articolato in piani di gestione riferiti alle singole amministrazioni interessate, al fine di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Per le finalita' di cui al comma 89, le stesse amministrazioni possono inoltre procedere ad assunzioni di personale nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente a una spesa annua lorda pari a 70 milioni di euro per l'anno 2013 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. A tale fine e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 70 milioni di euro per l'anno 2013 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

91. Le assunzioni di cui al comma 90 sono autorizzate, anche in deroga alle percentuali del turn over di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, che possono essere incrementate fino al 50 per cento per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento per l'anno 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonche' del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.

92. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento d'iniziative per la celebrazione del settantesimo anniversario della resistenza e della Guerra di liberazione e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo con previsione di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2013, destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione delle Associazioni combattentistiche e Partigiane.

93. Per il funzionamento del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso e per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2013.

94. Ai fini dell'attuazione dei commi 89, 90 e 91, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

95. A decorrere dall'anno 2013, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo secondo criteri e modalita' definiti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonche' per la riduzione del cuneo fiscale, finanziato mediante le risorse derivanti dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto capitale iscritti in bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese.

96. Il credito di imposta di cui al comma 95 e' riservato alle imprese e alle reti di impresa che affidano attivita' di ricerca e sviluppo a universita', enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.

97. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferiscono alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari in merito all'individuazione e alla quantificazione dei trasferimenti e dei contributi di cui al comma 95 ai fini dell'adozione delle conseguenti iniziative di carattere normativo.

98. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011. I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185, sono riliquidati d'ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme gia' erogate in eccedenza. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 1 milione di euro per l'anno 2012, 7 milioni di euro per l'anno 2013, 13 milioni di euro per l'anno 2014 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. All'onere di 1 milione di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

99. I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base contributiva utile prevista dall'articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto; l'estinzione e' dichiarata con decreto, anche d'ufficio; le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.

100. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 29 ottobre 2012, n. 185, recante «Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici» non convertite in legge.

101. I commi da 98 a 100 entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

102. Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle universita' appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007.

103. Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle universita' appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007,pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 9 luglio 2007:

a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonche' dalle Accademie di belle arti nell'ambito della scuola di «Progettazione artistica per l'impresa», di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

b) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i diplomi rilasciati dai Conservatori di musica, dall'Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati;

c) Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale) per i diplomi rilasciati dall'Accademia nazionale di arte drammatica, nonche' dalle Accademie di belle arti nell'ambito delle scuole di «Scenografia» e di «Nuove tecnologie dell'arte», di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

d) Classe LM-89 (Storia dell'arte) per i diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti nell'ambito di tutte le altre scuole di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ad eccezione di quelle citate alle lettere a) e c). 104. I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 costituiscono titolo di accesso ai concorsi di ammissione ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione in ambito artistico, musicale, storico artistico o storico-musicale istituiti dalle universita'.

105. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 concludono la procedura di messa a ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello.

106. I titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi validati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nelle istituzioni di cui al comma 102, entro la data di cui al comma 105, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo livello, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

107. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

108. Ferme restando le misure di contenimento della spesa gia' previste dalla legislazione vigente, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno 2013, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tali risparmi sono conseguiti prioritariamente attraverso:

a) la riduzione delle risorse destinate all'esternalizzazione di servizi informatici, alla gestione patrimoniale, ai contratti di acquisto di servizi amministrativi, tecnici ed informatici,a convenzioni con patronati e centri di assistenza fiscale (CAF), bancarie, postali, ovvero ai contratti di locazione per immobili strumentali non di proprieta';

b) la riduzione dei contratti di consulenza;

c) l'eventuale riduzione, per gli anni 2013, 2014 e 2015, delle facolta' assunzionali previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di realizzare un'ulteriore contrazione della consistenza del personale;

d) la rinegoziazione dei contratti in essere con i fornitori di servizi al fine di allineare i corrispettivi previsti ai valori praticati dai migliori fornitori;

e) la stipula di contratti di sponsorizzazione tecnica o finanziaria, con appositi operatori selezionati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal codice degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o dalle norme in tema di contabilita' pubblica. Le sponsorizzazioni di cui alla presente lettera possono aver luogo anche mediante la riserva di spazi pubblicitari nei siti internet istituzionali degli enti, la concessione in uso temporaneo dei segni distintivi, la concessione in uso di spazi o superfici interne ed esterne degli immobili, e attraverso ogni altro mezzo idoneo a reperire utilita' economiche, previa verifica della compatibilita' con le finalita' istituzionali degli enti stessi. Per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente lettera, gli enti pubblici nazionali di previdenza e assistenza si avvalgono anche delle altre formule di partenariato pubblico-privato previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

109. Nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel periodo 2013-2015, realizza, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un piano di 150.000 verifiche straordinarie annue, aggiuntivo rispetto all'ordinaria attivita' di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari di benefici di invalidita' civile, cecita' civile, sordita', handicap e disabilita'. Le eventuali risorse derivanti dall'attuazione del presente comma da accertarsi, con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a consuntivo e su base pluriennale come effettivamente aggiuntive rispetto a quelle derivanti dai programmi straordinari di verifica gia' previsti prima dell'entrata in vigore della presente legge sono destinate ad incrementare il Fondo per le non auto sufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui. Le predette risorse saranno opportunamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del .lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

110. Qualora con l'attuazione delle misure di cui al comma 108, lettere da a) a e), o di ulteriori interventi individuati dagli enti stessi nell'ambito della propria autonomia organizzativa, non si raggiungano i risparmi aggiuntivi previsti dal medesimo comma, si provvede anche attraverso la riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali di cui all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni.

111. Al fine di garantire la tutela privilegiata degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, con particolare riferimento alle prestazioni sanitarie regolamentate dall'accordo quadro approvato in data 2 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ferme restando le riduzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) si procede alla riduzione della dotazione organica del personale non dirigenziale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012, con esclusione delle professionalita' sanitarie. Per il restante personale non dirigenziale, previa proposta dell'INAIL, puo' essere operata una riduzione anche inferiore rispetto a quella prescritta, destinando a compensazione i risparmi conseguiti attraverso la contrazione, per il triennio 2013-2015, delle facolta' assunzionali previste dalla normativa vigente. A decorrere dall'anno 2013, le somme derivanti da tali risparmi sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.

112. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' stabilito il riparto dell'importo di cui al primo periodo dell'alinea del comma 108 tra gli enti ivi citati.

113. All'articolo 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, recante «Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2013 e 2014»;

b) al comma 1, le parole: «in unica soluzione nell'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti «nel 2013 e 2014».

114. A decorrere dall'anno 2013, gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUI)) in modalita' telematica. E' facolta' del cittadino richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

115. Al fine di consentire la riforma organica della rappresentanza locale ed al fine di garantire il conseguimento dei risparmi previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n. 135, nonche' quelli derivanti dal processo di riorganizzazione dell'Amministrazione periferica dello Stato, fino al 31 dicembre 2013 e' sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 16, sostituire le parole: «31 dicembre 2012» con le seguenti: «31 dicembre 2013». Nei casi in cui in una data compresa tra il5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013 si verifichino la scadenza naturale del mandato degli organi delle province, oppure la scadenza dell'incarico di Commissario straordinario delle province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, e' nominato un commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 per la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2013. All'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro 1131 dicembre 2013». All'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: «all'esito della procedura di riordino» sono sostituite dalle seguenti: «in attesa del riordino, in via transitoria». Il Presidente, la Giunta e il Consiglio della Provincia restano in carica fino alla naturale scadenza dei mandati. Fino al 31 dicembre 2013 e' sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del medesimo decreto legge.

116. Per il triennio 2013-2015 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

117. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 milioni di euro» e le parole: «1.050 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.050 milioni di euro»;

b) al quarto periodo, le parole: «per ciascuna regione, in misura corrispondente» sono sostituite dalle seguenti: «per l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, per ciascuna regione in misura proporzionale».

118. All'articolo 16, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «degli importi» sono inserite le seguenti: «incrementati di 500 milioni di euro annui».

119. All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole: «2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «2.250 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.500 milioni di euro per l'anno 2014» e le parole: «2.100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.600 milioni di euro»;

b) al terzo periodo dopo le parole: «dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard» sono inserite le seguenti: «, nonche' dei fabbisogni standard stessi,».

120. Per l'anno 2013 la dotazione del fondo di solidarieta' comunale, di cui ai commi da 380 a 387 e' incrementata della somma di 150 milioni di euro. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica si provvede, in termini di saldo netto da finanziare, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

121. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «1.000 milioni di euro». sono sostituite dalle seguenti: «1.200 milioni di euro» e le parole: «1.050 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.250 milioni di euro» e, al secondo periodo, le parole: «dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali» sono sostituite dalle seguenti: «, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard, nonche' dei fabbisogni standard stessi, e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'UPI,».

122. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna e' attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 800 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilita' interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella 1 allegata alla presente legge. Il contributo e' destinato dalle regioni alla estinzione anche parziale del debito.

123. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 122, possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo di 200 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 600 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, mediante accordo da sancire, entro il 30 aprile 2013, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

124. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 122, nonche' l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle province, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti . da ciascuna regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

125. Entro il termine perentorio del 31 maggio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

126. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 122 e 123, si provvede, per 600 milioni, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio».

127. Per l'anno 2013 e' versata all'entrata del bilancio dello Stato una corrispondente quota di 250 milioni di euro delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio»; alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto,si provvede mediante corrispondente utilizzo, per pari importo, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

128. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno sono recuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Resta ferma la procedura amministrativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2001 per la reiscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli casi di recuperi relativi ad assegnazioni e contributi relativi alla mobilita' del personale, ai minori gettiti ICI per gli immobili di classe «D», nonche' per i maggiori gettiti ICI di cui all'articolo 2, commi da 33 a 38, nonche' commi da 40 a 45 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il Ministero dell'interno, su richiesta dell'ente locale a firma del suo legale rappresentante, del Segretario e del responsabile finanziario, che attesta la necessita' di rateizzare l'importo dovuto per non compromettere la stabilita' degli equilibri di bilancio, procede all'istruttoria ai fini della concessione alla rateizzazione in un periodo massimo di cinque anni dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare, con gravame di interessi al tasso riconosciuto sui depositi fruttiferi degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al momento dell'inizio dell'operazione. Tale rateizzazione puo' essere concessa anche su somme dovute e determinate nell'importo definitivo anteriormente al 2012.

129. In caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al comma 128, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate, provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.3. Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati dalla stessa Agenzia ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente e' tenuto a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell' interno.

130. Sono abrogati il comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, il comma 14 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed il comma 16 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

131. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi, anche al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, al comma 13 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

a) alla lettera a), dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono inserite le seguenti: «e del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza con specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui alla presente lettera adottando misure alternative, purche' assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario»;

b) alla lettera f), le parole: «al valore del 4,9 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,4 per cento».

132. In funzione delle disposizioni recate dal comma 131 e dal presente comma, il livello del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, come rideterminato dall'articolo 15, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad esclusione della Regione siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27 della legge n. 42 del 2009, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma e' annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

133. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15luglio 2011, n. 111, alla lettera a), primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' la pubblicazione sul sito web dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi».

134. Al fine di promuovere iniziative a favore della sicurezza delle cure e attuare le pratiche di monitoraggio e controllo dei contenziosi in materia di responsabilita' professionale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere, all'interno delle strutture sanitarie e nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente, funzioni per la gestione del risk management che includano, laddove presenti, competenze di medicina legale, medicina del lavoro, ingegneria clinica e farmacia, secondo quanto suggerito anche dalla Raccomandazione n. 9 del 2009 del Ministero della salute avente per oggetto «Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici apparecchiature elettromedicali».

135. Al fine di dare attuazione alle nuove funzioni attribuite all'Agenzia italiana del farmaco dal decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'Agenzia italiana del farmaco e' autorizzata alla conclusione dei concorsi autorizzati ai sensi dell'articolo 10, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e gia' banditi alla data dell'entrata in vigore dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ferma restando l'adozione delle misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica rispetto a quelle ad essa direttamente applicabili, purche' sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente. Il collegio dei revisori dei conti verifica preventivamente che le misure previste siano idonee a garantire comunque i medesimi effetti di contenimento della spesa stabiliti a legislazione vigente ed attesta il rispetto di tale adempimento nella relazione al conto consuntivo. L'Agenzia Italiana del Farmaco e' autorizzata ad assumere i vincitori del concorso con contratto a tempo indeterminato in soprannumero fino al riassorbimento della quota eccedente la pianta organica dell'Agenzia, come rideterminata in applicazione del richiamato articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Gli oneri economici derivanti dall'applicazione della presente norma sono posti interamente a carico dell'AIFA, senza alcun impatto sul bilancio dello Stato, in quanto finanziabili con proprie risorse derivanti dall'articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.

136. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, al penultimo periodo, dopo le parole «di Paesi terzi» sono aggiunte le seguenti: «salvo che detti centri risultino allocati sul territorio degli Stati Uniti o del Canada e siano approvati dalla competente autorita' statunitense. In tal caso non e' richiesta alcuna preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto del 12 aprile 2012 del Ministro della salute, ma una formale notifica a firma della persona qualificata del produttore, corredata da copia della vigente autorizzazione rilasciata dal centro».

137. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, i sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi con decorrenza dal 1° gennaio 2013 a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano gia' delimitato.

138. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1 e' effettuata anche sulla base della documentata indispensabilita' e indilazionabilita' attestata dal responsabile del procedimento. La congruita' del prezzo e' attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilita' interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilita' e l'indilazionabilita' attestate dal responsabile del procedimento. La congruita' del prezzo e' attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni e' data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.

1-quater. Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonche' le autorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a titolo oneroso ne' stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni piu' vantaggiose, la disponibilita' di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilita' di immobili venduti. Sono esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati, per i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve, altresi', le operazioni di acquisto di immobili gia' autorizzate con il decreto previsto dal comma 1, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto.

1-quinquies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dai commi 1-ter e 1-quater, ferme restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e le finalita' di contenimento della spesa pubblica, le operazioni di acquisto destinate a soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica.

1-sexies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dal comma 1-quater le operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona in conformita' al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

139. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, a decorrere dall'anno 2013, un fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o piu' fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo e' di 249 milioni di euro per l'anno 2013, di 846,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 590 milioni di euro per l'anno 2015 e di 640 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

140. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: «e comunque non superiore a 2 milioni di euro per l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «di euro per l'anno 2012»;

2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per le stesse finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013»;

b) dopo il comma 8-quinquies e' aggiunto il seguente:

«8-sexies. I decreti di cui al presente articolo sono soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti».

141. Ferme restando le misure di contenimento della spesa gia' previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonche' le autorita' indipendenti e la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione e' valutabile ai fini della responsabilita' amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

142. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 141 sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Il presente comma non si applica agli enti e agli organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

143. Ferme restando le misure di contenimento della spesa gia' previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono acquistare autovetture ne' possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.

144. Le disposizioni dei commi da 141 a 143 non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

145. Per le regioni l'applicazione dei commi da 141 a 144 costituisce condizione per l'erogazione da parte dello Stato dei trasferimenti erariali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174. La comunicazione del documentato rispetto della predetta condizione avviene ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre-2012, n. 174.

146. Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' le autorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma e' valutabile ai fini della responsabilita' amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

147. All'articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; non e' ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico».

148. All'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime societa' applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di presupposti, limiti e obblighi di trasparenza nel conferimento degli incarichi».

149. Al comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo:

1) dopo le parole: «gli obblighi» sono inserite le seguenti: «e le facolta'»;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure»;

b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le universita' statali, tenendo conto delle rispettive specificita', sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra piu' istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento».

150. All'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole: «ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie,».

151. All'articolo 1, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione» sono soppresse.

152. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,».

153. All'articolo 1, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «validamente stipulato un» e' inserita la seguente: «autonomo» e le parole: «, proposta da Consip S.p.A.,» sono soppresse.

154. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo piu' basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualita' e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza».

155. All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: «In casi di particolare interesse per l'amministrazione,» sono sostituite dalle seguenti: «Ove previsto nel bando di gara,»; le parole: «alle condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle stesse condizioni» e le parole: «migliorative rispetto a quelle» sono soppresse.

156. All'articolo 1, comma 26-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabilite, sulla base dei costi standardizzati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le modalita' di attuazione del presente comma».

157. Nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti della. pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze gestito attraverso la societa' Consip Spa, possono essere stipulati uno o piu' accordi quadro ai sensi dell'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per l'aggiudicazione di concessione di servizi, cui facoltativamente possono aderire le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 158. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonche' la soglia al superamento della quale le amministrazioni pubbliche statali, centrali e periferiche procedono alle relative acquisizioni attraverso strumenti di acquisto informatici propri ovvero messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

159. L'Autorita' marittima della navigazione dello Stretto di Messina, istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

160. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' svolte dall'Autorita' soppressa ai sensi del comma 159, alla capitaneria di porto di Messina, che assume la denominazione di «Capitaneria di porto di Messina - Autorita' marittima dello Stretto», sono attribuiti le funzioni e i compiti gia' affidati all'Autorita' marittima della navigazione dello Stretto di Messina ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 giugno 2008, n. 128, le competenze in materia di controllo dell'area VTS dello stretto di Messina, istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008, e di ricerca e soccorso alla vita umana in mare ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662.

161. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti l'assetto funzionale e le modalita' organizzative delle restanti articolazioni del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera presenti nell'area di giurisdizione dell'Autorita' soppressa ai sensi del comma 159, nel rispetto dei criteri di efficienza, economicita' e riduzione dei costi complessivi di funzionamento.

162. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 159, 160 e 161 avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

163. All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. L'indennita' di cui al comma 1 nonche' ogni altra indennita' o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorita' non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni».

164. Le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 8 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono ridotte complessivamente nella misura di 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

165. I limiti di cui al precedente comma 141 non si applicano agli investimenti connessi agli interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona in conformita' al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

166. Al fine di assicurare efficaci e continuativi livelli di vigilanza per la tutela degli investitori, la salvaguardia della trasparenza e della correttezza del sistema finanziario, la Consob, nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento, adotta tutte le misure attuative della presente legge e delle connesse disposizioni in materia di finanza pubblica di propria competenza, a tal fine anche avvalendosi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, delle facolta' di cui all'articolo 2, commi 4-duodecies, con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalita' di selezione pubblica ivi previste, e 4-terdecies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Ai soli fini di quanto previsto ai fini del presente comma, si applica l'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Conseguentemente, l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 4-duodecies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, e' soppresso.

167. All'articolo 12, comma 20, secondo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole «del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103,» aggiungere le seguenti: «l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269».

168. Al fine di assicurare il rispetto dei vincoli previsti dalle disposizioni di finanza pubblica in materia di vendita e gestione del patrimonio immobiliare, nonche' delle disposizioni in materia di sostenibilita' dei bilanci di cui al comma 24 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 11-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano al piano di dismissioni immobiliari della Fondazione ENASARCO. Sono fatti salvi gli accordi tra detto ente e le associazioni o sindacati degli inquilini stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge.

169. Avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' ammesso ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione.

170. E' autorizzata la spesa di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2022 per finanziare il contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l'ambiente.

171. E' parte della spesa complessiva di cui al comma 170 la quota dei seguenti contributi dovuti dall'Italia ai Fondi multilaterali di sviluppo, relativamente alle ricostituzioni gia' concluse, non coperta dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

a) International Development Association (IDA) - Banca mondiale per euro 1.084.314.640, relativi alla quattordicesima (IDAXIV), quindicesima ODA XV) e sedicesima (IDA XVI) ricostituzione del Fondo;

b) Fondo globale per l'ambiente (GEF) per euro 155.990.000, relativi alla quarta (GEF IV) e quinta (GEF V) ricostituzione del Fondo;

c) Fondo africano di sviluppo (AfDF) per euro 319.794.689, relativi alla undicesima (AfDF XI) e dodicesima (AfDF XII) ricostituzione del Fondo;

d) Fondo asiatico di sviluppo (ADF) per euro 127.571.798, relativi alla nona (ADF X) e alla decima (ADF XI) ricostituzione del Fondo;

e) Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IF AD) per euro 58.000.000, relativi alla nona ricostituzione del Fondo (IF AD IX);

f) Fondo speciale per lo sviluppo della Banca per lo sviluppo dei Caraibi per complessivi euro 4.753.000, relativi alla settima ricostituzione del Fondo.

172. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca Europea per gli Investimenti con un contributo totale pari a 1.617.003.000 euro da versare in un'unica soluzione nell'anno 2013.

173. All'onere derivante dal comma 172, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2013, di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio». Conseguentemente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del territorio sono stabiliti i termini e le modalita' attuative atte a riprogrammare le restituzioni e i rimborsi delle imposte ad un livello compatibile con le risorse disponibili a legislazione vigente.

174. E' autorizzata la spesa di euro 600.000, a decorrere dall'anno finanziario 2013, quale contributo all'Investment and Technology Promotion Office (ITPO/ UNIDO) di Roma. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

175. Al fine di assicurare la continuita' dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la societa' Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, e' autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013.

176. Per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale e' autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, da destinare prioritariamente alle esigenze connesse alla prosecuzione dei lavori relativi a opere in corso di realizzazione ai sensi dell'articolo 2, commi da 232 a 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

177. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attivita' di competenza del Commissario ad acta di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del predetto decreto-legge si applicano fino al 31 dicembre 2013.

178. Per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, anche al fine di consentire alle imprese del settore di effettuare gli investimenti necessari alla loro ulteriore integrazione nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base di quanto previsto all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n . 135, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

179. Al fine di assicurare la prosecuzione dei lavori in corso e la continuita' della manutenzione straordinaria della rete stradale inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la societa' ANAS Spa, e' autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013.

180. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni. dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013» e le parole: «predispongono lo schema di convenzione che successivamente al 1° gennaio 2012, l'Agenzia di cui al comma 1 sottoscrive con Anas S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «sottoscrivono la convenzione»; b) al comma 9 le parole: «1° gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2013».

181. Al fine di garantire il miglioramento della viabilita' e dei trasporti della Strada statale n. 652 - Tirreno-adriatica di cui all'articolo 144, comma 7, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

182. Al fine di fronteggiare il grave dissesto idrogeologico nella regione Abruzzo, e' concesso un contributo straordinario di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

183. In considerazione della classificazione delle autostrade A24 e A25 quali opere strategiche per le finalita' di protezione civile per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003 e successive modificazioni e della conseguente esigenza di procedere all'adeguamento delle stesse alla normativa vigente per l'adeguamento sismico e la messa in sicurezza dei viadotti sulla base dei contenuti delle OPCM 3274 del 2003 e n. 3316 del 2003 e successive modificazioni, per l'adeguamento degli impianti di sicurezza in galleria a norma del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, e successive modificazioni per l'adeguamento alla normativa in materia di impatto ambientale e per lavori di manutenzione straordinaria delle dette autostrade,. nonche' per la realizzazione di tutte le opere necessarie in conseguenza del sisma del 2009, ove i maggiori oneri per gli investimenti per la realizzazione dei citati interventi siano di entita' tale da non permettere il permanere e/o il raggiungimento delle condizioni di equilibrio del piano economico finanziario di concessione nel periodo di durata della concessione stessa, il Governo, fatta salva la preventiva verifica presso la Commissione europea della compatibilita' comunitaria, rinegozia con la societa' concessionaria le condizioni della concessione anche al fine di evitare un incremento delle tariffe non sostenibile per l'utenza.

184. Per la prosecuzione della realizzazione del sistema MO.S.E. e' autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2013, di 400 milioni di euro per l'anno 2014, di 305 milioni di euro per l'anno 2015 e di 400 milioni di euro per l'anno 2016.

185. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 5 e 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, una quota pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 184 del presente articolo e' destinata, a decorrere dall'anno 2014, ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, previa ripartizione eseguita dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 798 del 1984.

186. Al fine di consentire il finanziamento delle attivita' finalizzate alla realizzazione di una piattaforma d'altura davanti al porto di Venezia e' autorizzato il trasferimento all'Autorita' portuale di Venezia di 5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 95 milioni di euro per l'anno 2015.

187. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, le parole: «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonche' per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798».

188. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, con l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come da ultimo modificato dal comma 187 del presente articolo, si procede a garantire l'importo di 50 milioni di euro a valere sulle risorse stanziate per il 2012 mediante apposita deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di assegnazione dei fondi con conseguente rideterminazione delle precedenti assegnazioni.

189. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24, il comma 2, e' sostituito dal seguente:

«2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il Tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali. rilevanti, tale termine puo' essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non piu' di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall'articolo 22, comma 1, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il termine resta sospeso per il tempo necessario per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti e' iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente»;

b) all'articolo 40, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: «5-bis. I beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attivita' istituzionali o per esigenze di polizia giudizi aria, ovvero possono essere affidati all'Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici non economici e enti territoriali per finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro ed alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, puo' destinare alla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale puo' procedere alla loro distruzione o demolizione.

5-quater. I proventi derivanti dalla vendita dei beni di cui al comma 5-ter affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati, nei limiti e con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nella misura del 50 per cento secondo le destinazioni previste dal predetto articolo 2, comma 7, e per il restante 50 per cento allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per le esigenze dell'Agenzia che li destina prioritariamente alle finalita' sociali e produttive.

5-quinquies. Se il tribunale non provvede alla confisca dei beni di cui al comma 5-ter, dispone la restituzione all'avente diritto dei proventi versati al Fondo unico giustizia in relazione alla vendita dei medesimi beni, oltre agli interessi maturati sui medesimi proventi computati secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127.»;

c) all'articolo 48:

1) al comma 1, lettera b), l'ultimo periodo e' soppresso;

2) il comma 12 e' sostituito dal seguente:

«12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attivita' istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ad associazioni di volontariato che operano nel sociale.»;

d) all'articolo 51:

1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Regime-fiscale e degli oneri economici)»;

2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Gli immobili sono esenti da imposte, tasse e tributi durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e comunque fino alla loro assegnazione o destinazione. Se la confisca e' revocata, l'amministratore giudiziario ne da' comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.

3-ter. Qualora sussista un interesse di natura generale, l'Agenzia puo' richiedere, senza oneri, i provvedimenti di sanatoria, consentiti dalle vigenti disposizioni di legge delle opere realizzate sui beni immobili che siano stati oggetto di confisca definitiva.»;

e) all'articolo 110, comma 2:

1) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

«c) ausilio dell'autorita' giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, e amministrazione dei predetti. beni a decorrere dalla data di conclusione dell'udienza preliminare»;

2) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:

«e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni»;

f) all'articolo 111:

1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Il Consiglio direttivo e' presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed e' composto:

a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;

b) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;

c) da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze.»;

2) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.»;

g) all'articolo 113:

1) al comma 2, dopo le parole: «apposita convenzione» la parola:

«non» e' sostituita dalla seguente: «anche»;

2) al comma 3, dopo le parole: «apposite convenzioni» la parola:

«non» e' sostituita dalla seguente: «anche»;

3) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:

«3-bis. Per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione delle aziende e degli altri beni definitivamente confiscati, l'Agenzia puo' conferire, nei limiti delle disponibilita' finanziarie di bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a societa' a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l'Agenzia e la societa' incaricata sono disciplinati da un'apposita convenzione che definisce le modalita'. di svolgimento dell'attivita' affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.»;

h) dopo l'articolo 113 e' aggiunto il seguente:

«Art. 113-bis. - (Disposizioni volte a garantire la funzionalita' dell'Agenzia). - 1. La dotazione organica dell'Agenzia e' determinata in trenta unita' complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1.

2. Oltre al personale indicato al comma 1, l'Agenzia e' autorizzata ad avvalersi di un contingente di personale, militare e civile, entro il limite massimo di cento unita', appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' ad enti pubblici economici ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non. L'aliquota di personale militare di cui al periodo precedente non puo' eccedere il limite massimo di quindici unita', di cui tre ufficiali di grado non superiore a colonnello o equiparato e dodici sottufficiali. Tale personale, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che puo' essere collocato fuori ruolo, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita' e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Il personale di cui al comma 2 conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'Amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.

4. Fino al 31 dicembre 2013, le assegnazioni temporanee di personale all'Agenzia possono avvenire in deroga al limite temporale stabilito dall'articolo 30, comma 2-sexies, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

5. Fino al 31 dicembre 2016, il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1 e delle disponibilita' finanziarie esistenti, e' autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operativita' dell'Agenzia».

i) all'articolo 117:

1) il comma 2 e' soppresso;

2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «del comma 1, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 113-bis, commi 1, 2 e 3»;

l) all'articolo 118, comma 1:

1) le parole: «e pari a 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 4,2 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012 e pari a 5,472 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013»;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' per ulteriori 1,272 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350». 190. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:

«4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonche' agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorita' giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalita' previste dal citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.».

191. Il personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' dagli enti pubblici economici in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata in posizione di comando, di distacco o di fuori ruolo, puo', entro la data del 30 settembre 2013, presentare domanda di inquadramento nei ruoli della medesima Agenzia secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 113-bis, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano fermi i diritti acquisiti dal personale che ha presentato domanda di inquadramento anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

192. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione nei confronti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata.

193. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono adeguati i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle previsioni recate dai commi da 189 a 192.

194. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sui beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullita', azioni esecutive.

195. La disposizione di cui al comma 194 non si applica quando, alla data di entrata in vigore della presente legge, il bene e' stato gia' trasferito o aggiudicato, anche in via provvisoria, ovvero quando e' costituito da una quota indivisa gia' pignorata.

196. Nei processi di esecuzione forzata di cui al comma 195 si applica, ai fini della distribuzione della somma ricavata, il limite di cui al comma 203, terzo periodo, e le somme residue sono versate al Fondo unico giustizia ai sensi del comma 204.

197. Fuori dei casi di cui al comma 195, gli oneri e pesi iscritti o trascritti sui beni di cui al comma 194 anteriormente alla confisca sono estinti di diritto.

198. I creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni di cui al comma 194 anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione, sono soddisfatti nei limiti e con le modalita' di cui ai commi da 194 a 206. Allo stesso modo sono soddisfatti i creditori che:

a) prima della trascrizione del sequestro di prevenzione hanno trascritto un pignoramento sul bene;

b) alla data di entrata in vigore della presente legge sono intervenuti nell'esecuzione iniziata con il pignoramento di cui alla lettera a).

199. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari dei crediti di cui al comma 198 devono, a pena di decadenza proporre domanda di ammissione del credito, ai sensi dell'articolo 58, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca.

200. Il giudice, accertata la sussistenza e l'ammontare del credito nonche' la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, lo ammette al pagamento, dandone immediata comunicazione all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 666 commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del codice di proceduta penale. La proposizione dell'impugnazione non sospende gli effetti dell'ordinanza di accertamento. Il decreto con cui sia stata rigettata definitivamente la richiesta proposta ai sensi del comma precedente e' comunicato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 231 del 2007, alla Banca d'Italia.

201. Decorsi dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 199, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata individua beni dal valore di mercato complessivo non inferiore al doppio dell'ammontare dei crediti ammessi e procede alla liquidazione degli stessi con le modalita' di cui agli articoli 48, comma 5, e 52, commi 7, 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I beni residui possono essere destinati, assegnati o venduti secondo le disposizioni di cui all'articolo 48 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.

202. Il ricavato della liquidazione di cui al comma 201 e' versato al Fondo unico giustizia e destinato a gestione separata per il tempo necessario alle operazioni di pagamento dei crediti.

203. Terminate le operazioni di cui al comma 202, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, per ciascun bene, anche se non sottoposto a liquidazione, individua i creditori con diritto a soddisfarsi sullo stesso, forma il relativo piano di pagamento e lo comunica ai creditori interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica certificata. La medesima Agenzia procede ai pagamenti nell'ordine indicato dall'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ponendo le somme a carico della gestione separata di cui al comma 202. Ciascun piano non puo' prevedere pagamenti complessivi superiori al minor importo tra il 70 per cento del valore del bene ed il ricavato dall'eventuale liquidazione dello stesso. I creditori concorrenti, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al presente comma, possono proporre opposizione contro il piano di pagamento al tribunale del luogo che ha disposto la confisca. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale provvede in composizione monocratica. Contro il decreto del tribunale non e' ammesso reclamo.

204. Le somme della gestione separata che residuano dopo le operazioni di pagamento dei crediti, affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati nei limiti e con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

205. Per i beni di cui al comma 194, confiscati in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 199 decorre dal momento in cui la confisca diviene definitiva; l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata provvede alle operazioni di cui ai commi 201, 202 e 203, decorsi dodici mesi dalla scadenza del predetto termine.

206. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero dal momento in cui la confisca diviene definitiva, comunica ai creditori di cui al comma 198 a mezzo posta elettronica certificata, ove possibile e, in ogni caso, mediante apposito avviso inserito nel proprio sito internet:

a) che possono, a pena di decadenza, proporre domanda di ammissione del credito ai sensi dei commi 199 e 205;

b) la data di scadenza del termine entro cui devono essere presentate le domande di cui alla lettera a);

c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda.

207. In via straordinaria, per l'anno 2013, agli enti locali assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalita' di cui all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilita' interno a causa della mancata erogazione dei predetti contributi nell'esercizio 2012, a seguito di apposita attestazione con procedura di cui all'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica la sanzione di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, per mancato raggiungimento dell'obiettivo 2012, mentre quella di cui al comma 2, lettera a), del predetto articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, si intende cosi' ridefinita: e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

208. Per il finanziamento di studi, progetti, attivita' e lavori preliminari nonche' lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione e' autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014, di 680 milioni di euro per l'anno 2015 e 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2029.

209. Il Ministro dell'interno, ai fini della determinazione del programma per il completamento del Sistema digitale Radiomobile e standard Te.T.Ra. per le Forze di Polizia a copertura dell'intero territorio nazionale, nel quadro del coordinamento e della pianificazione previsti dall'articolo 6 della legge lo aprile 1981, n. 121, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui all'articolo 18 della medesima legge, predispone un programma straordinario di interventi per il completamento della rete nazionale standard Te.T.Ra. necessaria per le comunicazioni sicure della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato. Per l'attuazione del programma, l'Amministrazione puo' assumere, nei limiti delle risorse disponibili, impegni pluriennali, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 50 milioni di euro per l'anno 2014.

210. Presso il Ministero dell'interno, e' istituita la Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma, cui e' affidato il compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui al comma 209, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna fornitura o progetto. La Commissione e' presieduta dal Direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza, ed e' composta:

dal Direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 121; da un rappresentante della Polizia di Stato;

da un rappresentante del Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

da un rappresentante del Comando generale della Guardia di finanza;

da un rappresentante del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;

da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;

da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario designato dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. Per i componenti della Commissione non sono corrisposti compensi. La commissione, senza che cio' comporti oneri per la finanza pubblica, puo' decidere di chiedere specifici pareri anche ad estranei all'Amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica. I contratti e le convenzioni inerenti all'attuazione del programma di cui al comma 209, sono stipulati dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, acquisito il parere della commissione di cui al presente comma.

211. Il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, deve provvedere al completamento della Piattaforma Logistica Nazionale, anche nell'ambito dell'Agenda Digitale Italiana, e alla relativa gestione come sistema di rete infrastrutturale aperto a cui si collegano le piattaforme ITS locali, autonomamente sviluppate e all'uopo rese compatibili, di proprieta' o in uso ai nodi logistici, porti, centri merci e piastre logistiche. Al fine di garantire il piu' efficace coordinamento e l'integrazione tra la Piattaforma logistica nazionale e le piattaforme ITS locali, le Autorita' portuali possono acquisire una partecipazione diretta al capitale del soggetto attuatore di cui al presente comma. In ogni caso, la maggioranza del capitale sociale del soggetto attuatore dovra' essere detenuta da Interporti e Autorita' portuali. Considerata la portata strategica per il Paese della Piattaforma per la gestione della Rete logistica nazionale, la stessa e' inserita nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001.

212. Per la realizzazione dell'asse autostradale «Pedemontana Piemontese» e' assegnato alla regione Piemonte, per l'anno 2015, un contributo di 80 milioni di euro.

213. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione e' assegnata una dotazione finanziaria aggiuntiva di 250 milioni di euro per l'anno 2013 da destinare all'attuazione delle misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la societa' Stretto di Messina Spa. Ulteriori risorse fino alla concorrenza di 50 milioni di euro sono destinate alla medesima finalita' a valere sulle risorse rivenienti dalle revoche di cui all'articolo 32, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

214. In considerazione dell'eccezionale rilevanza degli impegni internazionali assunti dalla Repubblica Italiana nei confronti del BIE per la realizzazione dell'evento Expo 2015, in luogo della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, disposta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, a decorrere dall'anno 2013, idonea compensazione nell'ambito delle dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del proprio stato di previsione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

215. Al fine dello svolgimento delle attivita' di competenza della Societa' Expo per la realizzazione delle opere di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, la medesima societa' si puo' avvalere del Commissario e relativa struttura per la gestione liquidatoria di Torino 2006 di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, mediante apposita convenzione che preveda il mero rimborso delle relative spese a carico della Societa' e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

216. La Societa' Expo 2015 e' autorizzata ad utilizzare le economie di gara nell'ambito del programma delle opere di cui la Societa' e' soggetto attuatore, in relazione a particolari esigenze che dovessero presentarsi nella realizzazione delle stesse opere, al fine di accelerare i tempi di esecuzione, fermo restando il tetto complessivo di spesa di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008.

217. E' istituito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, il Sistema telematico centrale della nautica da diporto. Il Sistema include l'archivio telematico centrale contenente informazioni di carattere tecnico, giuridico, amministrativo e di conservatoria riguardanti le navi e le imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 - Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 173, nonche' lo sportello telematico del diportista.

218. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, e' titolare del sistema di cui al comma 217 e del relativo trattamento dei dati.

219. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' per l'attuazione del Sistema di cui al comma 217, comprensivamente del trasferimento dei dati dai registri cartacei all'archivio telematico a cura degli uffici marittimi e della motorizzazione civile, della conservazione della documentazione, dell'elaborazione e fornitura dei dati delle unita'. iscritte, delle modalita' per la pubblicita' degli atti anche ai fini antifrode, dei tempi di attuazione delle nuove procedure, nonche' delle necessarie modifiche delle norme di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 173, in materia di registri e licenza di navigazione e delle correlate disposizioni amministrative. 220. Nell'ambito del Sistema di cui al comma 217, e' parimenti istituito lo sportello telematico del diportista, allo scopo di semplificare il regime amministrativo concernente l'iscrizione e l'abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto. Il regolamento di cui al comma 219 disciplina il funzionamento dello sportello, con particolare riguardo alle modalita' di iscrizione e cancellazione, al rilascio della licenza di navigazione e alla attribuzione delle sigle di individuazione, nonche' alle procedure di trasmissione dei dati all'archivio telematico centrale. Il medesimo regolamento stabilisce le modalita' di partecipazione alle attivita' di servizio nei confronti dell'utenza da parte di associazioni nazionali dei costruttori, importatori e distributori di unita' da diporto le quali forniscono anche i numeri identificativi degli scafi e i relativi dati tecnici al fine dell'acquisizione dei dati utili al funzionamento del sistema di cui al comma 217, nonche' dei soggetti autorizzati all'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264. Le tariffe a titolo di corrispettivo, stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture. e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze affluiscono su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, su specifico capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

221. Fino all'integrale attuazione delle nuove procedure quali risultanti dal regolamento di cui al comma 219, continua ad applicarsi la normativa vigente.

222. Dall'attuazione dei commi da 217 a 221 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione di compiti loro affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

223. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:

a) all'articolo 8, il comma 9-quater e' soppresso;

b) all'articolo 34, il comma 40 e' soppresso.

224. Nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione assegnate alla Regione Siciliana di cui alla delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, l'importo di 35 milioni e' utilizzato dalla medesima regione per le finalita' di cui al comma 225, anche per l'attuazione dei programmi direttamente applicabili, di cui all'articolo 12, del decreto-legge 27 febbraio 1968, convertito in legge n. 241 del 1968.

225. Per le finalita' di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, e successive modificazioni, anche al fine di definire i contenziosi in atto, ai comuni di cui alla medesima disposizione e' attribuito un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2013. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui al presente comma e' ripartito tra i comuni interessati nel rispetto delle quote percentuali determinate nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2007.

226. Per l'attuazione di accordi internazionali in materia di politiche per l'ambiente marino di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

227. Per il finanziamento delle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'articolo 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e' autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2013.

228. Il Fondo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, e' incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2013.

229. Per l'anno 2013 nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e' destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

230. All'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che adottano, o abbiano adottato, il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, denominato «Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario», finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonche' per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria.

9-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 31 marzo 2013 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonche' le modalita' per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante e della disponibilita' annua del Fondo.

9-quater. Alla copertura degli oneri derivanti per l'anno 2013 dalle disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 1. Il Fondo di cui al comma 9-bis e' altresi' alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle regioni.

9-quinquies. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

9-sexies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 9-bis e seguenti, alle regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, puo' essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 9-bis, da riassorbire secondo tempi e modalita' disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9-ter.

9-septies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al comma 9-bis, per le regioni che abbiano gia' adottato il piano stesso, e' completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017. Per le restanti regioni i predetti termini sono, rispettivamente, di quattro e cinque anni dall'adozione del ripetuto piano di stabilizzazione finanziaria. Conseguentemente, sono soppressi i commi 13, 14 e 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213».

231. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie di cui ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012, si applicano, ai sensi dei commi da 232 a 234 del presente articolo, anche ai seguenti lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilita' ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennita' di mobilita' in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;

b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ancorche' abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorche' abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilita' ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennita', devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

232. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 231 del presente articolo sulla base delle procedure di cui al comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e all'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione del relativo schema.

233. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 231 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base:

a) per i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria o in deroga, della data di cessazione del rapporto di lavoro;

b) della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari;

c) della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione di accordi di cui alla lettera c) del comma 231.

234. Il beneficio di cui al comma 231 e' riconosciuto nel limite massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2013, di 134 milioni di euro per l'anno 2014, di 135 milioni di euro per l'anno 2015, di 107 milioni di euro per l'anno 2016, di 46 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

235. Al fine di finanziare interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 36 milioni di euro per l'anno 2013. Le modalita' di utilizzo del fondo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel predetto fondo confluiscono anche le eventuali risorse individuate con la procedura di cui al presente comma. Qualora in sede di monitoraggio dell'attuazione dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012, attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo, vengano accertate a consuntivo eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente per l'attuazione dei predetti decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e pari, ai sensi del comma 15 dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dell'articolo 22 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e del comma 234 del presente articolo complessivamente a 309 milioni di euro per l'anno 2013, a 959 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.765 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.377 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.256 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.480 milioni di euro per l'anno 2018, a 583 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020, tali economie sono destinate ad alimentare il fondo di cui al primo periodo del presente comma. L'accertamento delle eventuali economie e' effettuato annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta la conseguente integrazione del fondo di cui al primo periodo operando le occorrenti variazioni di bilancio.

236. Per l'anno 2014 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non e' riconosciuta con riferimento alle fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo dell'INPS. Per le medesime finalita' non e' riconosciuta, per l'anno 2014, la rivalutazione automatica, ove prevista, dei vitalizi percepiti da coloro che hanno ricoperto o ricoprono cariche elettive regionali e nazionali, secondo le modalita' stabilite nell'esercizio dell'autonomia costituzionale delle rispettive istituzioni. Entro il 30 settembre 2013 il Governo, sulla base dei dati forniti dall'INPS, provvede a monitorare gli esiti dell'attuazione, anche in termini finanziari, delle disposizioni di cui ai commi da 231 a 235. Qualora l'esito di tale monitoraggio riveli la disponibilita' di risorse continuative a decorrere dall'anno 2014, entro i successivi trenta giorni, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' disposto il riconoscimento della rivalutazione automatica con riferimento alle fasce di importo di cui al primo periodo nella misura prevista prima della data di entrata in vigore della presente legge ovvero in misura ridotta.

237. Ogni sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo verifica la situazione dei lavoratori di cui al comma 231 al fine di individuare idonee misure di tutela, ivi compresi gli strumenti delle politiche attive del lavoro mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 235.

238. Per gli iscritti alla cassa pensione per i dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari (CPUG) per i quali sia venuto a cessare, entro il 30 luglio 2010, il rapporto di lavoro che aveva dato luogo all'iscrizione alle predette casse senza il diritto a pensione, si provvede, a domanda, alla costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione. L'importo di tali contributi e' portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all'avente diritto. L'esercizio di tale facolta' non da' comunque diritto alla corresponsione di ratei arretrati di pensione. Si applicano gli articoli da 37 a 42 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, e l'articolo 19 della legge 8 agosto 1991, n. 274.

239. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o piu' forme di assicurazione obbligatoria per invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, che non siano gia' titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facolta' di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico. La predetta facolta' puo' essere esercitata esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia con i requisiti anagrafici previsti dall'articolo 24, comma 6 e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' dei trattamenti per inabilita' e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

240. Per i soggetti iscritti a due o piu' forme di assicurazione obbligatoria per invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il trattamento di inabilita' di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e' liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorche' tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilita' in una di dette gestioni.

241. Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia e' conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione piu' elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facolta' di cui al comma 239 e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di eta' e anzianita' contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto.

242. Il diritto alla pensione di inabilita' ed ai superstiti e' conseguito in conformita' con quanto disposto dal comma 2, articolo 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.

243. La facolta' di cui al comma 239 deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al medesimo comma 239.

244. Per il pagamento dei trattamenti liquidati ai sensi del comma 239, si fa rinvio alle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 42 del 2006.

245. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

246. Per la determinazione dell'anzianita' contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianita' contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita' e' calcolata secondo il sistema contributivo.

247. Per i casi di esercizio della facolta' di ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, da parte dei soggetti, titolari di piu' periodi assicurativi, che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 239 nonche' per i soggetti di cui al comma 238, la cui domanda sia stata presentata a decorrere dal 1° luglio 2010 e non abbia gia' dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico, e' consentito, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto gia' versato. Il recesso di cui al periodo precedente non puo', comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

248. I soggetti titolari di piu' periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 239 nonche' i soggetti di cui al comma 238, che abbiano presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente articolo e il cui procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico previsto al comma 239 e al comma 238.

249. Conseguentemente, il Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' ridotto di 32 milioni di euro per l'anno 2013, 43 milioni di euro per l'anno 2014, 51 milioni di euro per l'anno 2015, 67 milioni di euro per l'anno 2016, 88 milioni di euro per l'anno 2017, 94 milioni di curo per l'anno 2018, 106 milioni di euro per l'anno 2019, 121 milioni di euro per l'anno 2020, 140 milioni di euro per l'anno 2021 e di 157 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

250. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11, lettera a) le parole: «nel medesimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi dodici mesi»;

b) al comma 11, lettera b), le parole: «nel medesimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi diciotto mesi»;

c) al comma 21, le parole: «, detratti i periodi di indennita' eventualmente fruiti nel periodo» sono sostituite dalle seguenti: «; ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad erogazione della prestazione»;

d) al comma 22, la parola: «15» e' soppressa;

e) dopo il comma 24 e' inserito il seguente:

«24-bis. Alle prestazioni liquidate dall'Assicurazione sociale per l'Impiego si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge ed in quanto applicabili, le nomine gia' operanti in materia di indennita' di disoccupazione ordinaria non agricola»;

f) il comma 31 e' sostituito dal seguente:

«31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, e' dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianita' aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianita' aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto e' proseguito senza soluzione di continuita' o se comunque si e' dato luogo alla restituzione di cui al comma 30»;

g) al comma 39, le parole: «1° gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2014»;

h) all'articolo 2, comma 71, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

«c) articolo 11 comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;».

251. All'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

b) il comma 31 e' sostituito dal seguente: «31. I fondi di cui al comma 4 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale, la cui durata massima sia non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, e comunque non superiore alle durate massime previste dall'articolo 6, commi primo, terzo e quarto della legge 20 maggio 1975, n. 164, anche con riferimento ai limiti all'utilizzo in via continuativa dell'istituto dell'integrazione salariale»;

c) al comma 32, lettera a), le parole: «rispetto a quanto garantito dall'ASpI» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, in relazione alle integrazioni salariali».

252. All'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 12 e' aggiunto il seguente:

«12-bis. Resta confermato, in materia di incentivi per l'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 5 ottobre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2012, n. 243, che resta pertanto confermato in ogni sua disposizione».

253. La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione e coesione puo' prevedere il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni, connessi a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione. In tal caso il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, gia' Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 19luglio 1993, n. 236, e' incrementato, per l'anno 2013, della parte di risorse relative al finanziamento nelle medesime Regioni da cui i fondi provengono, degli ammortizzatori sociali in deroga. La parte di risorse relative alle misure di politica attiva e' gestita dalle Regioni interessate. Dalla attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

254. In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguate risorse per gli interventi di ammortizzatori sociali in deroga a tutela del reddito dei lavoratori in una logica di condivisione solidale fra istituzioni centrali, territoriali e parti sociali, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata di euro 200 milioni per l'anno 2013. Conseguentemente, si provvede nei seguenti termini: il Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' ridotto di 118 milioni di euro per l'anno 2013; e' disposto il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, per essere riassegnato al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di una quota pari a 82 milioni di euro per l'anno 2013 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

255. Entro il 30 aprile 2013, qualora dal monitoraggio dell'andamento degli ammortizzatori sociali in deroga e delle relative esigenze di intervento rappresentate dalle regioni e dalle province autonome emerga non sufficiente la provvista finanziaria a tal fine disposta, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale per individuare ulteriori interventi. Sentite le predette organizzazioni sindacali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, in via eccezionale, che le risorse derivanti dal 50 per cento dell'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per il periodo dal 1° giugno 2013 al 31 dicembre 2013, siano versate dall'INPS al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori. sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Con il medesimo decreto sono stabilite le necessarie modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma anche al fine di garantire la neutralita' finanziaria sui saldi di finanza pubblica.

256. L'intervento di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, e' prorogato per l'anno 2013 nel limite di 60 milioni di euro. L'onere derivante dal presente comma e' posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni.

257. All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103,» sono inserite le seguenti: «la Consulta nazionale per il servizio civile, istituita dall'articolo 10, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230,».

258. Per ciascuna delle vittime del disastro aereo del Monte Serra, del 3 marzo 1977, per il cui decesso gli aventi diritto non hanno percepito somme a titolo di risarcimento del danno, e' riconosciuto un indennizzo complessivo, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'importo di 118.000 euro, corrisposto, secondo le rispettive quote, ai successori secondo le disposizioni vigenti in materia di successione legittima. Per le finalita' del presente comma e' autorizzata la spesa di 3.776.000 euro per l'anno 2013.

259. Per l'anno 2013, le risorse finanziarie assegnate all'Autorita' Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono integrate di 1 milione di euro.

260. Al fine di consentire alla regione Campania l'accesso alle risorse residue spettanti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, abrogata dall'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' autorizzata la spesa di 159 milioni di euro per l'anno 2013. Il predetto importo e' erogato direttamente alla regione.

261. Per assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalita' della flotta aerea antincendio trasferita dal Dipartimento della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e' istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. E' disposto, inoltre, un finanziamento in favore del Corpo forestale dello Stato per le spese di funzionamento della flotta aerea pesante destinata alla lotta agli incendi boschivi per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013.

262. I proventi derivanti dalla prestazione di servizi e svolgimento di attivita', gia' in capo all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico e di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a seguito della soppressione della predetta Agenzia disposta dall'articolo 23-quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del predetto Ministero.

263. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e' autorizzata la spesa di 223 milioni di euro per l'anno 2013. Per l'anno 2013 le somme attribuite alle regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilita' interno.

264. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' ridotta di 631.662.000 euro per l'anno 2013.

265. Per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, nel limite di un milione di euro, per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2013.

266. Al fine di favorire l'avvio e la prosecuzione di iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica nella regione Basilicata attraverso il potenziamento ed il miglioramento della qualita' dell'offerta ricettiva e delle relative attivita' integrative nonche' dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico per la cui realizzazione sono necessari uno o piu' progetti d'investimento, sono concesse, nei limiti e mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 268, agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati cosi' effettuati nella citata Regione e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali.

267. Per consentire la tempestiva attuazione delle disposizioni di cui al comma 266 si applica, per quanto compatibile, l'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed i relativi provvedimenti attuativi gia' adottati.

268. Per il finanziamento delle agevolazioni e degli interventi complementari e funzionali di cui al comma 266, il fondo di cui all'articolo 43 comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2013 e 10 milioni di euro per l'anno 2014.

269. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «. Sono attribuite all'Ente risi» sono sostituite dalla seguente: «e»;

b) al comma 3, le parole: «, rispettivamente, al CRA e all'Ente risi» sono sostituite dalle seguenti: «al CRA»;

c) il comma 5 e' abrogato.

270. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 16 milioni di euro per l'anno 2013, da ripartire contestualmente tra le finalita' di cui all'elenco n. 3 allegato alla presente legge, con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, adottato previo conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso tale termine, il decreto puo' essere comunque adottato.

271. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2013.

272. Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, e' autorizzata la spesa di 275 milioni di euro per l'anno 2013.

273. Il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' incrementato nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2013.

274. Per l'anno 2013, il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 100 milioni di euro.

275. E' autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di 52,5 milioni in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da universita' non statali ai sensi dell'articolo 33, comma 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183. E' altresi' rifinanziata, per l'anno 2013, per l'importo di 12,5 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 33 dell'articolo 33 della legge n. 183 del 2011. Per l'anno 2013, e' concesso un contributo di euro 5 milioni a favore della Fondazione Gerolamo Gaslini - ente di diritto pubblico per la cura, difesa e assistenza per l'infanzia.

276. Per il finanziamento delle attivita' istituzionali del Comitato paralimpico nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2003, n. 189, per l'anno 2013 e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro.

277. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2013, di 2 milioni per l'anno 2014, di 22,3 milioni per l'anno 2015, di 35 milioni per l'anno 2016, e di 2 milioni di euro a decorrere dal 2017.

278. E' concesso un contributo di 200.000 euro annui a favore della Basilica di San Francesco in Assisi, per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria all'interno e all'esterno della Basilica a decorrere dal 2013.

279. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), e' ridotta di 85,5 milioni per l'anno 2013 e 14 milioni per l'anno 2014.

280. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 290 e' ulteriormente incrementata delle disponibilita' residue per l'anno 2012 relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Per l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio. Una quota delle disponibilita' di cui al precedente periodo, nella misura di 8 milioni di euro, e' destinata al finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Provincia di Teramo di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2011, prorogato con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2012 e successiva nomina della struttura commissariale, giusta ordinanza n. 0005 del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 10 giugno 2012. Il presente comma entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

281. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394, come determinata dalla tabella C della presente legge, e' integrata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013.

282. All'articolo 2, comma 16-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, cosi' come modificato dall'articolo 6, comma 2-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole «Fino al 31 dicembre 2012» sono sostituite da «Fino al 31 dicembre 2015» ed e' aggiunta in fine la parola «annui».

283. Le spese sostenute per la realizzazione del Museo nazionale della Shoah non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilita' interno nella misura di 3 milioni di euro per l'anno 2013.

284. E' concesso un contributo di 500.000 euro per l'anno 2013, a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT).

285. E' istituito un credito d'imposta a favore dei soggetti che erogano borse di studio in favore degli studenti delle universita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nei limiti e con le modalita' previste nei commi 286 e 287.

286. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri per l'attribuzione dei benefici nei limiti di cui al comma 287.

287. I benefici di cui ai commi precedenti sono concessi nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2013 e di 10 milioni di euro per l'anno 2014. All'onere relativo all'anno 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo dedicato alle borse di studio per la formazione di corsi di dottorato di ricerca di cui alle leggi 30 marzo 1981, n. 119, e 3 agosto 1998, n. 315.

288. Per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e' concesso un contributo straordinario di 0,8 milioni di euro annui a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).

289. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilita' dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, nonche' per garantire la continuita' del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e' assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio 2013, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 26 milioni di euro per il comune dell'Aquila, di 4 milioni di euro per gli altri comuni e di 5 milioni di euro per la provincia dell'Aquila. Il CIPE, previa verifica di eventuali situazioni pendenti ed obblighi giuridici in corso nonche' delle disponibilita' finanziarie esistenti, revoca il finanziamento statale di cui alla deliberazione CIPE n. 76 del 2001, assegnato alla «Tramvia su gomma» nel Comune dell' Aquila, e destina le predette residue disponibilita' allo stesso Comune per il finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di mobilita' urbana.

290. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e' incrementata di 47 milioni di euro nell'anno 2013, di 8 milioni nel 2014 e di 50 milioni nel 2015, per realizzare interventi in conto capitale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal dicembre 2009 al gennaio 2010 in Liguria e in Toscana, dagli eventi alluvionali verificatisi dal 31, ottobre al 2 novembre 2010 in Veneto, dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e di marzo 2011 e il giorno 22 novembre. 2011 nel territorio della provincia di Messina, dagli eventi alluvionali verificatisi nel marzo 2011 nelle Marche, dalle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012 nelle Marche e nell'Emilia-Romagna, nonche' dal sisma verificatosi il 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata e dagli eventi alluvionali verificatisi in Piemonte nel marzo e nel novembre 2011, ed in Toscana ed in Umbria nel novembre 2012. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli interventi indicati nel primo periodo.

291. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, e' incrementata in termini di sola cassa per l'importo di 277 milioni di euro per l'anno 2013.

292. Le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 3.200 milioni di euro per l'anno 2013, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

293. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2012 e di 2 milioni di euro per l'anno 2013.

294. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, e' autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013,2014 e 2015.

295. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, e' autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

296. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative nell'ambito della celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, di cui alla legge 12 novembre 2012, n. 206, per l'anno 2013 e' concesso un contributo straordinario alla Fondazione Arena di Verona, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, relativa al Fondo unico per lo spettacolo, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla presente legge, e' ridotta di 2,3 milioni per l'anno 2013.

297. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla Tabella C allegata alla presente legge, e' incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2013. Per gli interventi e gli incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2013.

298. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, con uno stanziamento di 130.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, finalizzato a consentire il trasferimento alla Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia del bene denominato «Castello di Udine».

299. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «A partire dall'anno 2013, il Documento di economia e finanza contiene una valutazione, relativa all'anno precedente, delle maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate derivanti dall'attivita' di contrasto dell'evasione fiscale. Dette maggiori risorse, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, nonche' di quelle derivanti a legislazione vigente dall'attivita' di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni, unitamente alle risorse derivanti dalla riduzione delle spese fiscali, confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e sono finalizzate al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e sulle imprese, secondo le modalita' di destinazione e di impiego indicate nel medesimo Documento di economia e finanza»;

b) dopo il comma 36 e' inserito il seguente:

«36.1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta annualmente, in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale. Il rapporto indica, altresi', le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale, le aggiorna e confronta i risultati con gli obiettivi, evidenziando, ove possibile, il recupero di gettito fiscale attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti».

300. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' abrogato.

301. L'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' sostituito dal seguente:

«Art. 16-bis. - (Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale). - 1. A decorrere dall'anno 2013 e' istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo e' alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di compartecipazione e' applicata alla previsione annuale del predetto gettito, iscritta nel pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, ed e' stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti risorse:

a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;

b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale;

c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono abrogati:

a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

b) i commi da 295 a 299 dell'articolo i della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;

c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive: modificazioni;

d) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorita' di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalita' con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1. I criteri sono definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della mobilita' nei territori anche con differenziazione dei servizi, e sono finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi mediante:

a) un'offerta di servizio piu' idonea, piu' efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;

b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;

c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;

d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;

e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.

4. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono, in conformita' con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 3, all'adozione di un piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data, le modalita' di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con quelle piu' idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al presente comma, i contratti di servizio gia' stipulati da aziende di trasporto, anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata, entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti. prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al comma 4, nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il riparto delle risorse e' effettuato sulla base dei criteri e delle modalita' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, previa adozione del piano di riprogrammazione di cui al comma 4 da parte delle regioni a statuto ordinario.

6. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 5, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, e' ripartito a titolo di anticipazione tra le regioni a statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 3, lettera e), effettuate attraverso gli strumenti di monitoriaggio. La relativa erogazione a favore delle regioni a statuto ordinario e' disposta con cadenza mensile.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le aziende di trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per via telematica e con cadenza semestrale all'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati economici e trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a richiedere con adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili, utili a creare una banca di dati e un sistema informativo per la verifica dell'andamento del settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I dati devono essere certificati con le modalita' indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno. I contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio non possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non trasmettono tali dati secondo le modalita' indicate.

8. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere destinate a finalita' diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorita' di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il monitoraggio sui costi e sulle modalita' complessive di erogazione del servizio in ciascuna regione e' svolto dall'Osservatorio di cui al comma 7 del presente articolo, in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3.

9. La regione non puo' avere completo accesso al Fondo di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio economico della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico:

a) le modalita' di redazione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione dell'eventuale nomina di commissari ad acta;

Parte di provvedimento in formato grafico

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 dicembre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Severino

 

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5534-bis):

Disegno di legge risultante dallo stralcio, deliberato dall'Aula il 18 ottobre 2012, degli articoli 1 e 2, art. 3, commi 1-8, art. 3, comma 9, lettera a), art. 3, comma 10, secondo per., art. 3, comma 14, art. 13, commi 17-27, art. 3, commi 29-31, art. 3, commi 37 e 38, art. 3, commi 42-76, articoli 4, 5, 6, art. 7, commi 1-11, art. 7, commi 14-21, art. 7, commi 25 e 26, art. 7, commi 35-39, art. 8, commi 1-14, art. 8, commi 17 e 18, art. 8, commi 20-23, art. 9, comma 1, cpv. «Art. 16-bis, comma 1, 2, 4-6», art. 9, comma 2, articoli 12, 13 e 14 del C.5534 d'iniziativa del Ministro dell'economia e delle finanze (Grilli).

Assegnato dalla V Commissione (Bilancio), in sede referente il 18 ottobre 2012, con pareri delle Commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XII, XIV e Questioni regionali. Esaminato dalla V Commissione, in sede referente, il 23, 24, 25, 29 ottobre; 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14 novembre 2012.

Esaminato in Aula il 15, 20, 21 novembre 2012 ed approvato il 22 novembre 2012.

Senato della Repubblica (atto n. 3584):

Assegnato alla 5ª Commissione, in sede referente, il 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 19 dicembre 2012.

Esaminato in Aula il 29 novembre; 11, 18, 19 dicembre 2012 ed approvato il 20 dicembre 2012.

Camera dei deputati (atto n. 5534-bis-B):

Assegnato alla V Commissione (Bilancio), in sede referente, il 20 dicembre 2012.

Esaminato dalla V Commissione, in sede referente, il 20 dicembre 2012.

Esaminato in Aula ed approvato il 21 dicembre 2012.

Note all'articolo unico:

Parte di provvedimento in formato grafico

Parte di provvedimento in formato grafico

Parte di provvedimento in formato grafico

Parte di provvedimento in formato grafico

Parte di provvedimento in formato grafico

 

Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 

Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici