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decreto legge, 24/6/2014
D.L. 24 giugno 2014, n. 91, Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle
GU n.144 del 24-6-2014
decreto legge
Materia: pubblica amministrazione / attivitŕ

DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91

 

Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

 

(GU n.144 del 24-6-2014)

 

 Vigente al: 25-6-2014

 

 

TITOLO I

 

MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA

 

CAPO I

 

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL SETTORE AGRICOLO

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

RITENUTA la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare disposizioni finalizzate a coordinare il sistema dei controlli e a semplificare i procedimenti amministrativi, nonche' di prevedere disposizioni finalizzate alla sicurezza alimentare dei cittadini;

 

RITENUTA la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare disposizioni per rilanciare il comparto agricolo, quale parte trainante dell'economia nazionale, e la competitivita' del medesimo settore, incidendo in particolar modo sullo sviluppo del "made in Italy", nonche' misure per sostenere le imprese agricole condotte dai giovani anche incentivando l'assunzione a tempo indeterminato o, comunque, la stabilizzazione dei giovani in agricoltura;

 

RITENUTA la straordinaria necessita' e urgenza di adottare disposizioni volte a superare alcune criticita' ambientali, alla immediata mitigazione del rischio idrogeologico e alla salvaguardia degli ecosistemi, intervenendo con semplificazioni procedurali, promuovendo interventi di incremento dell'efficienza energetica negli usi finali dell'energia nel settore pubblico e razionalizzando le procedure in materia di impatto ambientale;

 

CONSIDERATA altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di adottare disposizioni per semplificare i procedimenti per la bonifica e la messa in sicurezza dei siti contaminati e per il sistema di tracciabilita' dei rifiuti, per superare eccezionali situazioni di crisi connesse alla gestione dei rifiuti solidi urbani, nonche' di adeguare l'ordinamento interno agli obblighi derivanti, in materia ambientale, dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 giugno 2014;

 

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, dell'interno, della salute, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

 

EMANA il seguente decreto-legge:

 

Art. 1

(Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare)

 

1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attivita' ispettiva nei confronti delle imprese agricole e l'uniformita' di comportamento degli organi di vigilanza, nonche' di garantire il regolare esercizio dell'attivita' imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole sono effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, tenuto conto del piano nazionale integrato di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. I controlli sono predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro di cui al comma 2. controlli ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole sono riportati in appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarita'. Nei casi di attestata regolarita', ovvero di regolarizzazione conseguente al controllo ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi alle annualita' sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle stesse annualita' e tipologie di controllo, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento dell'ispezione. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale del controllo ispettivo.

2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare il minore intralcio all'esercizio dell'attivita' d'impresa e' istituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1 sulle imprese agricole. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, del coordinamento dell'attivita' di controllo e dell'inclusione dei dati nel registro di cui al primo periodo, i dati concernenti i controlli effettuati da parte di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e di controllo a carico delle imprese agricole sono resi disponibili tempestivamente in via telematica e rendicontati annualmente, anche ai fini della successiva riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, alle altre pubbliche amministrazioni secondo le modalita' definite con Accordo tra le amministrazioni interessate sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo le modalita' e i termini previsti con il medesimo accordo.

3. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare di lieve entita', per le quali e' prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche ai prodotti gia' posti in vendita al consumatore finale, con esclusione delle violazioni relative alle norme in materia di sicurezza alimentare. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al periodo precedente, entro il termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi e' esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8-bis della citata legge n. 689 del 1981, nel caso di reiterazione specifica delle violazioni di cui al presente comma, accertata con provvedimento esecutivo nei tre mesi successivi alla diffida, non si applica la diffida.

4. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali e' prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, se gia' consentito il pagamento in misura ridotta, la somma, determinata ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, e' ridotta del trenta per cento se il pagamento e' effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

 

Art. 2

(Disposizioni urgenti per il rilancio del settore vitivinicolo)

 

1 Alla legge 20 febbraio 2006, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. E' altresi' ammessa, la produzione di mosto cotto, denominato anche saba, saga o similari, previa comunicazione al competente Ufficio territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, da eseguirsi secondo le modalita' stabilite nell'articolo 5, comma 1, della presente legge.»;

b) all'articolo 5, comma 1:

1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini liquorosi, di vini aromatizzati, di bevande aromatizzate a base di vino, di cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli e di spumanti, nonche' la preparazione delle bevande spiritose, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto i), terzo trattino, e punto ii) del regolamento (CE) n, 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, puo' essere eseguita anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non e' ammesso l'impiego di saccarosio, dell'acquavite di vino, dell'alcol e di tutti i prodotti consentiti dal regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, e successive modificazioni, a condizione che le lavorazioni siano preventivamente comunicate, entro il quinto giorno antecedente alla lavorazione, al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.»;

2) al secondo periodo le parole: «(CEE) n. 1601/91» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 251/2014»;

c) all'articolo 6, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Nei locali di un'impresa agricola intercomunicanti con quelli in cui si estraggono mosti o vini ottenuti dalla medesima impresa, e' consentita anche la detenzione dei prodotti di cui al comma 1, lettere da a) a d), se ottenuti esclusivamente dall'attivita' di coltivazione, silvicoltura e di allevamento svolte dall'impresa oppure impiegati nella preparazione di alimenti costituiti prevalentemente da prodotti agricoli ottenuti dalle medesime attivita'. In tali casi la detenzione e' soggetta ad una preventiva comunicazione da inviarsi al competente ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.»;

d) all'articolo 14:

1) al comma 3, primo periodo, le parole: «autorizzazione, valida per una campagna vitivinicola, rilasciata dal competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, al quale deve essere presentata domanda in carta da bollo con specificazione della sede e dell'ubicazione dei locali interessati, nonche' del quantitativo presunto di sottoprodotti oggetto di richiesta.» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione, da inviarsi al competente ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.»;

2) al comma 4, secondo periodo, le parole: «almeno entro il quinto giorno antecedente» sono sostituite dalla seguente: «antecedentemente»;

e) all'articolo 25:

1) al comma 1, le parole: « , che rispondono ai requisiti e alle caratteristiche anche di purezza determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse;

2) i commi 2 e 3 sono abrogati;

i) l'articolo 26 e' abrogato;

g) all'articolo 28:

l) al comma 1 le parole da: «, con fogli progressivamente numerati e vidimati prima dell'uso dal comune competente in base al luogo di detenzione, e annotarvi tutte le introduzioni e le estrazioni all'atto in cui si verificano» sono soppresse;

2) i commi 4 e 5 sono abrogati;

h) all'articolo 35:

1) il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 25 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.»;

2) il comma 12 e' abrogato; i) l'articolo 43 e' abrogato.

 

Art. 3

(Inter enti per il sostegno del Made in Italy)

 

1. Alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, e' riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 5, lettera a), un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale e' concesso ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalita' di applicazione del comma 1 e del presente comma anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.

3. Al fine di incentivare la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo svolgimento di nuove attivita' da parte di reti di' imprese gia' esistenti, alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, e' riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 5, lettera b), un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonche' per la cooperazione di filiera, e comunque non superiore a 400.000 curo, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 3 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale e' concesso ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalita' di applicazione del comma 3 e del presente comma anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, si provvede ai sensi dell'articolo 8, comma 2:

a) nel limite di 500.000 curo per l'anno 2014, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1;

b) nel limite di 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 9 milioni di curo per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

6. Il riconoscimento dei crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 3 e' subordinato all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

7. All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al collima 3, il secondo periodo e' soppresso;

b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Ai fini di cui al comma 3 ed ai sensi degli articoli 26, paragrafo 2, lettera a), e 39 del regolamento (UE) 25 ottobre 2011, n.1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge, attraverso il proprio sito istituzionale, una consultazione pubblica tra i consumatori per valutare in quale misura, nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quando l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole. Ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con il Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, svolge studi diretti a individuare, su scala territoriale, i legami tra talune qualita' dei prodotti alimentari e la loro origine o provenienza. I risultati delle consultazioni effettuate e degli studi eseguiti sono resi pubblici e trasmessi alla Commissione europea. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge la consultazione pubblica tra i consumatori di cui all'articolo 4, comma 4-bis, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, come introdotto dal comma 7, lettera b), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. I decreti di cui all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, comma 3, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le modalita' di cui al medesimo comma 3.

10. All'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «E' istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo» sono inserite le seguenti: «per 1' efficientamento della filiera della produzione e dell'erogazione e».

 

Art. 4

(Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP)

 

1. La produzione della "Mozzarella di Bufala campana" DOP, registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, deve avvenire in uno spazio in cui e' lavorato esclusivamente latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana. In tale spazio puo' avvenire anche la produzione di semilavorati e di altri prodotti purche' realizzati esclusivamente con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana. La produzione di prodotti realizzati anche o esclusivamente con latte differente da quello da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana deve essere effettuata in uno spazio differente.

2. Al fine di assicurare la piu' ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato del latte di bufala, gli allevatori bufalini, i trasformatori e gli intermediari di latte di bufala sono obbligati ad adottare, nelle rispettive attivita', sistemi idonei a garantire la rilevazione e la tracciabilita' del latte prodotto, dei quantitativi di latte di bufala trasformato e delle quantita' di prodotto derivante dalla trasformazione del latte di bufala utilizzato.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, terzo periodo, e 2.

4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 13.000 e alla sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento nel quale si e' verificata la violazione per un periodo da un minimo di dieci ad un massimo di trenta giorni. Si applica altresi' la sanzione accessoria della sospensione del diritto di utilizzare la denominazione protetta dalla data dell'accertamento della violazione fino a quando l'organo di controllo non abbia verificato la rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione e l'avvenuta pubblicita' a norma del periodo seguente. Della sanzione della sospensione del diritto di utilizzare la denominazione protetta e' data tempestiva pubblicita' attraverso la pubblicazione, a cura e spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, accertata con provvedimento esecutivo nei sei mesi successivi all'irrogazione delle sanzioni, la chiusura dello stabilimento e' disposta per un periodo da un minimo di trenta ad un massimo di novanta giorni e gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al presente comma sono raddoppiati. La sanzione della chiusura dello stabilimento nel quale si e' verificata la violazione e' altresi' disposta a carico di coloro che utilizzano latte o cagliata diversi da quelli della Mozzarella di Bufala Campana DOP nella produzione di Mozzarella di Bufala Campana DOP. In tali casi la chiusura dello stabilimento e' disposta per un periodo da un minimo di un giorno a un massimo di dieci giorni, ovvero di trenta giorni in caso di reiterazione di tale comportamento accertato entro sei mesi.

5. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 750 ad euro 4.500. Qualora la violazione riguarda prodotti inseriti nel sistema di controllo delle denominazioni protette di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 13.000. Gli addetti al controllo, nel caso di prima violazione delle disposizioni di cui al comma 2, procedono a diffidare il responsabile ad adempiere alle prescrizioni previste entro un termine massimo di quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono raddoppiati.

6. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e' designato quale autorita' competente all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5.

7. L'articolo 4-quinquiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, e' abrogato. L'articolo 7 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3.

8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque viola i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche in via cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, e' punito con la reclusione da 6 mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 30.000. L'autore del delitto di cui al presente comma e' tenuto altresi' a rimuovere, a propria cura e spese, secondo le prescrizioni del competente organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, le coltivazioni di sementi vietate ed alla realizzazione delle misure di riparazione primaria e compensativa nei termini e con le modalita' definiti dalla regione competente per territorio.

 

Art. 5

(Disposizioni per l'incentivo all'assunzione di giovani lavoratori agricoli e la riduzione del costo del lavoro in agricoltura)

 

1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile in agricoltura di giovani di eta' compresa tra i 18 e i 35 anni e in attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020, e' istituito, nel limite delle risorse del fondo istituito ai sensi del comma 2, un incentivo per i datori di lavoro che hanno i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile e che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato che presenta i requisiti di cui al comma 3, lavoratori che si trovano nelle condizioni di cui al comma 4.

2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma 1, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole il fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli, con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2015, 12 milioni di euro per l'anno 2016, 9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018.

3. Ai fini della concessione dell'incentivo di cui al presente articolo, il contratto di lavoro a tempo determinato deve:

a) avere durata almeno triennale;

b) garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate all'anno;

c) essere redatto in forma scritta.

4. Le assunzioni di cui al comma 1 devono riguardare lavoratori di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni, che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

b) essere privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

5. Le assunzioni di cui al presente articolo devono essere effettuate tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015 e devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all'assunzione e il numero di giornate lavorate nell'anno precedente l'assunzione. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa' controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

6. L'incentivo di cui al presente articolo e' pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi, riconosciuto al datore di lavoro unicamente mediante compensazione dei contributi dovuti e con le modalita' di seguito illustrate:

a) per le assunzioni a tempo determinato:

1) 6 mensilita' a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione;

2) 6 mensilita' a decorrere dal completamento del secondo anno di assunzione;

3) 6 mensilita' a decorrere dal completamento del terzo anno di assunzione;

b) per le assunzioni a tempo indeterminato: 18 mensilita' a decorrere dal completamento del primo armo di assunzione.

7. All'incentivo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Inps adegua, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le proprie procedure informatizzate allo scopo di ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione all'incentivo e di consentire la fruizione dell'incentivo stesso, comunicando sul proprio sito intemet istituzionale la data a decorrere dalla quale e' possibile presentare le domande di ammissione all'incentivo. Entro il medesimo termine l'Inps, con propria circolare, disciplina le modalita' attuative dell'incentivo di cui al comma 1, nonche' le modalita' di controllo per il rispetto da parte dei datori di lavoro degli impegni assunti nei contratti per i quali e' previsto l'incentivo ai sensi del presente articolo e per la verifica dell'incremento occupazionale.

9. L'incentivo di cui al presente articolo e' riconosciuto dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle fmanze.

10. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua la comunicazione di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 800/2008.

11. In relazione alla prossima scadenza del citato regolamento (CE) n. 800/2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica la compatibilita' delle disposizioni di cui al presente articolo rispetto alle nuove disposizioni europee di esenzione dalla notifica in corso di adozione e propone le misure necessarie all'eventuale adeguamento.

12. A decorrere dalla data in cui e' possibile presentare le domande di ammissione all'incentivo di cui al presente articolo, per le assunzioni di lavoratori agricoli a tempo indeterminato non trova piu' applicazione l'incentivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Restano salve le domande di ammissione all'incentivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, presentate fino a tale data.

13. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1.1. Le deduzioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), per i produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), si applicano, nella misura del 50 per cento degli importi ivi previsti, anche per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo di imposta purche' abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia almeno una durata triennale.».

14. La disposizione del comma 13 si applica, previa autorizzazione della Commissione europea richiesta a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Della medesima disposizione non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, secondo il criterio previsionale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

 

Art. 6

(Rete del lavoro agricolo di qualita')

 

1. E' istituita presso l'INPS la Rete del lavoro agricolo di qualita' alla quale possono partecipare le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile in possesso dei seguenti requisiti:

a) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

b) non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per le violazioni di cui alla lettera a);

c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

2. Alla Rete del lavoro agricolo di qualita' sovraintende una cabina di regia composta da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle politiche agricole e forestali, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'INPS e della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Fanno parte della cabina di regia anche tre rappresentanti dei lavoratori subordinati e tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative. La cabina di regia e' presieduta dal rappresentante dell'INPS.

3. Ai fini della partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualita', le imprese di cui al comma 1 presentano istanza in via telematica. Entro trenta giorni dall'insediamento la cabina di regia definisce con apposita determinazione gli elementi essenziali dell'istanza.

4. La cabina di regia ha i seguenti compiti:

a) delibera sulle istanze di partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualita' entro 30 giorni dalla presentazione;

b) esclude dalla Rete del lavoro agricolo di qualita' le imprese agricole che perdono i requisiti di cui al comma 1.

c) redige e aggiorna l'elenco delle imprese agricole che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualita' e ne cura la pubblicazione sul sito internet dell'INPS;

d) formula proposte al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero delle politiche agricole e forestali in materia di lavoro e di legislazione sociale nel settore agricolo.

5. La partecipazione alla cabina di regia e' a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. La cabina di regia si avvale per il suo funzionamento delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'INPS, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 8.

6. Al fine di realizzare un piu' efficace utilizzo delle risorse ispettive disponibili, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, fermi restando gli ordinari controlli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, orientano l'attivita' di vigilanza nei confronti delle imprese non appartenenti alla Rete del lavoro agricolo di qualita' salvi i casi di richiesta di intervento proveniente dal lavoratore, dalle organizzazioni sindacali, dall'Autorita' giudiziaria o da autorita' amministrative.

7. E' fatta salva comunque la possibilita' per le amministrazioni di cui al comma 6 di effettuare controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni in base alla disciplina vigente.

8. Per le attivita' di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

 

Art. 7

(Detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani e misure di carattere fiscale)

 

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1-quinguies, e' inserito il seguente:

 

«1-quinguies.1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di eta' inferiore ai trentacinque anni, spetta, nel rispetto della regola de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, una detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di euro 1.200 annui.»; b) al comma 1-sexies, dopo le parole: «la detrazione spettante» sono inserite le seguenti: «ai sensi del presente articolo».

2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2014, per il medesimo periodo d'imposta l'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche e' calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui allo stesso comma 1.

3. All'articolo 31 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il comma 1 e' abrogato.

4. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, m 228, il comma 512 e' sostituito dal seguente: «512. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, nonche' a decorrere dal periodo di imposta 2016, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati rispettivamente del 15 per cento per i periodi di imposta 2013 e 2014 e del 30 per cento per il periodo di imposta 2015, nonche' del 7 per cento a decorrere dal periodo di imposta 2016. Per i terreni agricoli, nonche' per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione e' pari al 5 per cento per i periodi di imposta 2013 e 2014 e al 10 per cento per il periodo di imposta 2015. L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per gli anni 2013, 2015 e 2016, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma.».

 

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

 

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 800.000 euro a decorrere dall'anno 2018.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, commi 1 e 3, 5, commi 2 e 13, 7, commi 1 e 2, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 5 milioni di curo per l'anno 2014, a 67,4 milioni di euro per l'anno 2015, a 50,6 milioni di curo per l'anno 2016 e a 37,6 milioni di curo per l'anno 2017, a 33,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 29,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 6 milioni di curo per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 4,5 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come da ultimo rifinanziata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

c) quanto a 12,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 8,6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 2,2 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 13,3 milioni di euro per l'anno 2015 e 7,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 7, comma 3, del presente decreto;

e) quanto a 36,3 milioni di euro per l'anno 2015, 28,4 milioni di curo per l'armo 2016 e 21,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 7, comma 4, del presente decreto;

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

CAPO II

 

DISPOSIZIONI URGENTI PER L'EFFICACIA DELL'AZIONE PUBBLICA DI TUTELA AMBIENTALE, PER LA SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE E PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA ALL'UNIONE EUROPEA

 

Art. 9

(Interventi urgenti per l 'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici)

 

1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di trecentocinquanta milioni di euro, possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti pubblici competenti ai sensi della normativa vigente in materia di immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, nonche' di edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici e universitari negli usi finali dell'energia, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale soggetto gestore del predetto fondo.

2. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 sono concessi in deroga all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

3. Ai finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 si applica la riduzione del cinquanta per cento del tasso di interesse di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2009.

4. Il fondo di cui al comma l puo' altresi' concedere finanziamenti a tasso agevolato a fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico per l'efficienza energetica dell'edilizia scolastica e universitaria. Ai fini del finanziamento i fondi immobiliari chiusi presentano i progetti di investimento dimostrando la convenienza economica e l'efficacia nei settori di intervento.

5. L'accesso ai finanziamenti a tasso agevolato di cui ai commi 1 e 4 avviene sulla base di diagnosi energetica comprensiva di certificazione energetica, ai sensi della normativa vigente.

6. Gli interventi di cui al presente articolo devono conseguire un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni. Tale miglioramento e' oggetto di certificazione da parte di un organismo tecnico terzo individuato col decreto di cui al comma 8. La mancata produzione di idonea certificazione attestante la riduzione del consumo energetico determina la revoca del finanziamento a tasso agevolato.

7. La durata dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente articolo non potra' essere superiore a venti anni. Per gli interventi di efficienza energetica relativi esclusivamente ad analisi, monitoraggio, audit, diagnosi, certificazione e progettazione la durata massima del finanziamento e' fissata in dieci anni e l'importo del finanziamento non puo' essere superiore a cinquecentomila euro. L'importo di ciascun intervento non puo' essere superiore a un milione di euro per interventi relativi esclusivamente agli impianti e a due milioni di euro per interventi relativi agli impianti e alla q, lalificazione energetica a pieno edificio, comprensivo dell'involucro.

8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono individuati i criteri e le modalita' di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente articolo, nonche' le caratteristiche di strutturazione dei fondi e delle operazioni che si intendono realizzare ai sensi del comma 4 al fine della compatibilita' delle stesse con gli equilibri di finanza pubblica.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della fmanza pubblica.

10. Il coordinamento di tutti gli interventi in materia di edilizia scolastica pubblica, inclusi quelli di cui al presente articolo, e' assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri anche mediante apposita struttura di missione, alle cui attivita' si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art. 10

(Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura)

 

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarita' delle relative contabilita' speciali. I commissari straordinari attualmente in carica completano le operazioni finalizzate al subentro dei Presidenti delle regioni entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Al Presidente della regione non e' dovuto alcun compenso per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente articolo. In caso di dimissioni o di impedimento del Presidente della regione il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel presente articolo fino all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento.

3. Gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per i quali e' fissato il termine finale del 30 aprile 2014, sono ultimati entro trenta giorni dall'effettivo subentro.

4. Per le attivita' di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attivita' di direzione dei lavori e di collaudo, nonche' per ogni altra attivita' di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione puo' avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonche' della societa' ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorita' di distretto. Le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente della regione e' titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attivita' di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5 sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporta dichiarazione di pubblica utilita' e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciarsi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorita' procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento, limitatamente agli interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma 1.

7. Ai fini delle attivita' di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, fermo restando il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale vigenti, l'Ispettorato di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e' trasformato in una direzione generale individuata dai regolamenti di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, pertanto, l'Ispettorato e' soppresso. Conseguentemente, al citato articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 195 del 2009 le parole da: «le proprie strutture anche vigilate» a: «decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140» sono sostituite dalle seguenti: «una direzione generale individuata dai regolamenti di organizzazione del Ministero nel rispetto della dotazione organica vigente che subentra nelle funzioni gia' esercitate dall'Ispettorato generale».

8. Al fine di preordinare un risparmio di spesa, all'articolo 17, comma 35-octies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, secondo periodo, le parole: «almeno uno e'» sono sostituite dalle seguenti: «uno puo' essere». 1 soggetti titolari dei corrispondenti incarichi alla data di entrata in vigore dei presente decreto conservano l'incarico dirigenziale generale fino alla data di cessazione dello stesso.

9. Fermo restando il termine del 31 dicembre 2014, stabilito dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli interventi per i quali sono trasferite le relative risorse statali o regionali entro il 30 giugno 2014 sono completati entro il 31 dicembre 2015. I Presidenti delle regioni provvedono, con cadenza almeno trimestrale, ad aggiornare i dati relativi allo stato di avanzamento degli interventi secondo modalita' di inserimento in un sistema 077 line specificate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e deI mare.

10. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, dopo le parole: «di cui all'articolo 7» sono inserite le seguenti: «comma 3, lettera a)».

11. I criteri, le modalita' e l'entita' delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' avvalersi di apposita struttura di missione, alle cui attivita' si fara' fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12. Al decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 6, le parole: «da svolgere entro i novanta giorni successivi all'emanazione del decreto medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «da svolgere, secondo l'ordine di priorita' definito nei medesimi decreti, entro i novanta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei predetti decreti peri terreni classificati, sulla base delle indagini, nelle classi di rischio piu' elevate, e entro i successivi centottanta per i restanti terreni. Con i medesimi decreti, puo' essere disposto, nelle more dello svolgimento delle indagini dirette, il divieto di commercializzazione dei prodotti derivanti dai terreni rientranti nelle classi di rischio piu' elevato, ai sensi del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.»;

b) all'articolo 1, dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6.1. Le indagini di cui al presente articolo possono essere estese, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, ai terreni agricoli che non sono stati oggetto di indagine ai sensi del comma 5, in quanto coperti da segreto giudiziario, ovvero oggetto di sversamenti resi noti successivamente alla chiusura delle indagini di cui al comma 5. Nelle direttive di cui al presente comma sono indicati i termini per lo svolgimento delle indagini sui terreni di cui al primo periodo e la presentazione delle relative relazioni. Entro i quindici giorni dalla presentazione delle relazioni sono emanati i decreti di cui al comma 6.»;

c) all'articolo 2, dopo il comma 5-bis, e' inserito il seguente: «5-ter, Fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, nella concessione di contributi e finanziamenti previsti dai programmi comunitari finanziati con fondi strutturali, e' attribuita priorita' assoluta agli investimenti in infrastrutture irrigue e di bonifica finalizzati a privilegiare l'uso collettivo della risorsa idrica, in sostituzione del prelievo privato di acque da falde superficiali e profonde nelle province di Napoli e Caserta.»

13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art. 11

(Misure urgenti per la protezione di specie animali, il controllo delle specie alloctone e la difesa del mare, l'operativita' del Parco nazionale delle Cinque Terre, la riduzione dell'inquinamento da sostanze ozono lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso antincendio e da onde elettromagnetiche, nonche' parametri di verifica per gli impianti termici civili)

 

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove intese e accordi con i Ministri competenti, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati titolati, per lo sviluppo e l'attuazione di piani d'azione per la conservazione di specie di particolare interesse a rischio di estinzione, anche per adempiere tempestivamente alle direttive ed atti d'indirizzo dell'Unione europea, alle regolazioni nazionali vigenti nonche' alla Strategia Nazionale per la Biodiversita', adottata in base all'articolo 6 della Convenzione Internazionale sulla Diversita' Biologica, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124.

2. All'articolo 12, comma 23, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 125, dopo le parole: «e rimborsi spese», sono aggiunte le seguenti: «, fatti salvi gli oneri di missione. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente periodo, quantificati in euro ventimila annui, si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179».

3. All'articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi in cui l'amministrazione fa eseguire le misure necessarie ai sensi del secondo e terzo comma, le spese sostenute sono recuperate, nei limiti del valore del carico anche nei confronti del proprietario del carico stesso quando, in relazione all'evento, si dimostri il dolo o la colpa grave del medesimo.».

4. Al fine di conseguire con immediatezza i necessari livelli di operativita' e consentire lo svolgimento stabile delle primarie funzioni attribuite al Parco nazionale delle Cinque Terre in tema di salvaguardia degli ecosistemi naturali e di promozione della sostenibilita', nella specifica cornice di vulnerabilita' territoriale messa a rischio da ricorrenti eventi alluvionali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ne nomina il direttore, scegliendolo in una terna motivatamente proposta dal Presidente dell'Ente all'esito di una procedura pubblica di selezione effettuata avuto riguardo alle attitudini, alle competenze e alle capacita' professionali necessarie per l'attribuzione dello specifico incarico. Alla selezione possono partecipare dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno dieci anni di anzianita' nella qualifica nonche' esperti anche tra coloro che abbiano gia' svolto funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno due anni. Il presidente dell'ente parco stipula col direttore cosi nominato un contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, e' posto in aspettativa senz'assegni dall'amministrazione di appartenenza per tutta la durata dell'incarico.

5. Al decreto legislativo 13 settembre 2013, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) e' aggiunto, in fine, l'Allegato I di cui all'allegato 1 al presente decreto;

b) all'articolo 5, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente «2-bis. Il termine di sei mesi di cui al comma precedente e' differito di ulteriori nove mesi per i detentori di sistemi antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, che ne danno comunicazione, entro il 30 settembre 2014, ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, indicando l'ubicazione dell'impianto, la natura e la quantita' della sostanza secondo il formato di cui all'allegato I al presente decreto.».

6. All'articolo 14, comma 8, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «apposito decreto dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «uno o piu' appositi decreti dirigenziali».

7. Agli adempimenti relativi all'integrazione dei libretto di centrale per gli impianti termici civili previsti dall'articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si procede, ove non espletati in precedenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. All'intesa prevista dall'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa al Parco nazionale dello Stelvio, partecipa anche la Regione Lombardia.

9. L'articolo 285 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: «Art. 285 (Caratteristiche tecniche) 1. Gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell'allegato IX alla presente parte pertinenti al tipo di combustibile utilizzato. I piani e i programmi di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa possono imporre ulteriori caratteristiche tecniche, ove necessarie al conseguimento e al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualita' dell' aria.».

10. Gli impianti termici civili che, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono stati autorizzati ai sensi del titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1° settembre 2017 purche' sui singoli terminali, siano e vengano dotati di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore. Il titolare dell'autorizzazione produce, quali atti autonomi, le dichiarazioni previste dall'articolo 284, comma 1, della stessa parte quinta nei novanta giorni successivi all'adeguamento ed effettua le comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi stabiliti. Il titolare dell'autorizzazione e' equiparato all'installatore ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 288,

11. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano altresi' fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

12. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Nel caso delle specie alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1, comma 3, e' finalizzata ove possibile all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni.».

13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art. 12

(Misure urgenti per garantire l'alta qualificazione e la trasparenza degli organi di verifica ambientale e per accelerare la spesa per la programmazione unitaria 2007/2013)

 

1. All'articolo 7, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: « Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'incremento dell'efficienza procedimentale, il numero dei commissari che compongono la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e' ridotto da cinquanta a quaranta, inclusi il presidente e il segretario, scelti fra soggetti provvisti del diploma di laurea, non triennale, con esperienza professionale nei rispettivi settori di congruente attivita', all'atto della nomina, di almeno cinque anni.»;

b) al comma 1, iI secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, a ripartire le quaranta unita' per profili di competenze ed esperienze, stabilendo i relativi criteri.»

2. Il decreto di cui al comma 1, lettera b), e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, che sono in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano dalle loro funzioni al momento del subentro dei nuovi componenti nominati, con successivo decreto, secondo i criteri stabiliti dal decreto di cui al medesimo comma 1, lettera b).

3. Resta in ogni caso fermo, per i componenti della Commissione di cui al presente articolo, quanto stabilito dall'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. In caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto legislativo n. 39 del 2013, fermo restando ogni altro profilo di responsabilita', il componente responsabile decade dall'incarico con effetto dalla data dell'accertamento. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare segnala la violazione all'ordine professionale di appartenenza per le conseguenti determinazioni.

4. Al fine di consentire l'immediato ed efficiente utilizzo delle risorse finanziarie, ai soggetti pubblici gia' titolari di interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse dell'Unione europea nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2007/2013 e destinate dai Programmi nazionali, interregionali e regionali alla riqualificazione e messa in sicurezza di edifici pubblici, compresi gli interventi di efficientamento energetico degli stessi, sono attribuiti, fino al 31 dicembre 2015, i poteri derogatori previsti dal decreto del Presidente del Consiglio del 22 gennaio 2014 ai sensi dell'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

 

Art. 13

(Procedure semplificate per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza e per il recupero di rifiuti anche radioattivi. Norme urgenti per la gestione dei rifiuti militari e per la bonifica delle aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle forze armate. Norme urgenti per gli scarichi in mare)

 

1. Dopo l'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente: «Art. 242-bis. (Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza). I. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, puo' presentare all'amministrazione di cui agli articoli 242 o 252 uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonche' del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. L'operatore e' responsabile della veridicita' dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e attivita' previsti dal progetto di bonifica l'interessato presenta gli elaborati tecnici esecutivi di tali impianti e attivita' alla regione nel cui territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attivita', che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, o delle discipline regionali applicabili in materia. Entro novanta giorni dalla convocazione, la regione adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti di effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato. Non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell'atto di assenso, il soggetto interessato comunica all'amministrazione titolare del procedimento di cui agli articoli 242 o 252, la data di avvio dell'esecuzione della bonifica che si deve concludere nei successivi dodici mesi, salva eventuale proroga non superiore a sei mesi; decorso tale termine, salvo motivata sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario ai sensi degli articoli 242 o 252.

3. Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta il piano di caratterizzazione all'autorita' di cui agli articoli 242 o 252 al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso. Il piano e' approvato nei successivi quarantacinque giorni. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende approvato. L'esecuzione di tale piano e' effettuata in contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne da' comunicazione all'autorita' titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni.

4. La validazione dei risultati della caratterizzazione da parte dell'ARPA, attestante il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo. I costi della caratterizzazione della validazione sono a carico dell'operatore interessato. Ove i risultati della caratterizzazione dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo, l'ARPA notifica le difformita' riscontrate all'operatore interessato, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che e' istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252.

5. Resta fermo l'obbligo di adottare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, se necessarie, secondo le procedure di cui agli articoli 242 o 252.

6. Conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione del suolo, il sito puo' essere utilizzato in conformita' alla destinazione d'uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda.».

2. L'articolo 242-bis si applica anche ai procedimenti di cui agli articoli 242 o 252 in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I procedimenti di approvazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza avviati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, la cui istruttoria non sia conclusa alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti secondo le procedure e i criteri di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152

4. All'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 8-ter, e' inserito il seguente: «8-quater. Le attivita' di trattamento delle specifiche tipologie di rifiuti individuati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/Ce sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 e dal presente articolo a condizione che, ferme le quantita' massime stabilite dai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dagli atti dell'Unione europea adottati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della suddetta direttiva con particolare riferimento:

a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;

b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attivita';

c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;

d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere tali agli utilizzi individuati.».

5. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 184, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: «5-bis. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro della salute, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle norme dell'Unione europea e del presente decreto legislativo, le speciali procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia, nonche' per l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, dai mezzi, dai materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale, cosi' come individuati con decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del naviglio dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.»;

b) dopo l'articolo 241 e' inserito il seguente:

«ART. 241-bis (Aree Militari).

1. Ai fini dell'individuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica, e dell'istruttoria dei relativi progetti, da realizzare nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle forze armate per attivita' connesse alla difesa nazionale, si applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione di cui alla Tabella 1, colonna b, dell'allegato 5, alla Parte IV, Titolo V, del presente decreto.

2. Gli obiettivi di intervento nelle aree di cui al comma 1 sono determinanti mediante applicazione di idonea analisi di rischio sito specifica che deve tenere conto dell'effettivo utilizzo e delle caratteristiche ambientali di dette aree o di porzioni di esse e delle aree limitrofe, al fine di prevenire, ridurre o eliminare i rischi per la salute dovuti alla potenziale esposizione a sostanze inquinanti e la diffusione della contaminazione nelle matrici ambientali.

3. Resta fermo che in caso di declassificazione del sito da uso militare a destinazione residenziale dovranno essere applicati i limiti di concentrazione di soglia di contaminazione di cui alla Tabella 1, colonna a), dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del presente decreto.

4. Le concentrazioni soglia di contaminazione delle sostanze specifiche delle attivita' militari non incluse nella Tabella l dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del presente decreto sono definite dall'Istituto Superiore di Sanita' sulla base delle informazioni tecniche fornite dal Ministero della difesa.

5. Per le attivita' di progettazione e realizzazione degli interventi, di cui al presente articolo, il Ministero della difesa si puo' avvalere, con apposite convenzioni, di organismi strumentali dell'Amministrazione centrale che operano nel settore e definisce con propria determinazione le relative modalita' di attuazione.».

6. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al primo periodo, del comma 5-bis dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' come sostituito dal comma 5, lettera a), del presente articolo, le disposizioni recate dal decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 2010, n. 87, si applicano anche al trattamento e allo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del naviglio dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.

7. Alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2005, n. 152, recante «Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura», al parametro n. 6 «solidi sospesi totali» e' introdotta la seguente nota: «(2-bis) Tali limiti non valgono per gli scarichi in mare delle installazioni di cui all'allegato VIII alla parte seconda, per i quali i rispettivi documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 5, lettera 1-ter.2), prevedano livelli di prestazione non compatibili con il medesimo valore limite. In tal caso, le Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate per l'esercizio di dette installazioni possono prevedere valori limite di emissione anche piu' elevati e proporzionati ai livelli di produzione, comunque in conformita' ai medesimi documenti europei.».

8. Per il carattere di specificita' delle lavorazioni che richiedono il trattamento di materiali e rifiuti radioattivi, nelle more dell'emanazione delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 n. 80, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' individuata una apposita categoria di lavorazioni specificatamente riferita alla realizzazione di opere di smantellamento e messa in sicurezza di impianti nucleari e sono contestualmente individuate le modalita' atte a comprovare il possesso dei requisiti di ordine speciale necessari ai fini dell' acquisizione della qualificazione nella predetta categoria.

9. All'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «di bonifica di siti d'interesse nazionale» sono inserite le seguenti parole: « , di bonifica di beni contenenti amianto».

 

Art. 14

(Ordinanze contingibili e urgenti, poteri sostitutivi e modifiche urgenti per semplificare il sistema di tracciabilita' dei rifiuti. Smaltimento rifiuti nella Regione Campania - Sentenza 4 marzo 2010 - C 27/2010)

 

1. All'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «necessita' di tutela» sono sostituite dalle seguenti: «necessita' ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela»;

b) le parole da: «ricorso temporaneo» a: «elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. L'ordinanza puo' disporre la requisizione in uso degli impianti e l'avvalimento temporaneo del personale che vi e' addetto senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri a carico di quest'ultimo».

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il sistema di tracciabilita' dei rifiuti e' semplificato, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, in via prioritaria, con l'applicazione dell'interoperabilita' e la sostituzione dei dispositivi token usb, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

3. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre".

4. Al fine di accelerare le attivita' necessarie per conformare la gestione dei rifiuti nella Regione Campania alla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 4 marzo 2010 - Causa 297/08, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' nominato un commissario straordinario per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di cui al bando di gara della Provincia di Salerno, pubblicato in data 2 novembre 2010 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Il commissario straordinario, con i poteri di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, esercita tutte le funzioni di stazione appaltante, compresa la direzione dei lavori, e, in particolare, stipula il contratto con il soggetto aggiudicatario in via definitiva dell'affidamento delle concessione per la progettazione, costruzione e gestione di detto termovalorizzatore e provvede a tutte le altre attivita' necessarie alla realizzazione delle opere.

5. Nell'espletamento dei compiti conferiti, il commissario straordinario si avvale del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata e degli uffici delle Amministrazioni interessate alla realizzazione dell'opera e ai relativi oneri si fa fronte con le risorse stanziate per la realizzazione dell'opera.

6. Con il decreto di cui al comma 1 e' indicata la durata dell'incarico del commissario straordinario, che non puo' comunque superare i tempi per l'ultimazione dell'opera previsti dal cronoprogramma approvato.

7. Al Commissario straordinario non spetta alcun compenso per l'opera prestata in tale qualita', fermo restando il compenso per l'eventuale direzione dei lavori che grava sulle risorse stanziate per la realizzazione dell'opera.

8. Al decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 166, comma 4-bis, dopo le parole: «di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro della salute»;

b) all'articolo 256-bis dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: «6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale e' consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantita' giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata.».

 

Art. 15

Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedura di infrazione 2009/2086 e procedura di infrazione 2013/2170.

 

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 1, la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini della valutazione ambientale, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente all'articolo 93, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.. 163»;

b) all'articolo 5, comma 1, la lettera h) e' abrogata;

c) all'articolo 6, comma 7, lettera c), dopo le parole: «nell'allegato IV;» e' aggiunto il seguente periodo: «per tali progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e, per i profili connessi ai progetti di infrastrutture di rilevanza strategica, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero per io sviluppo economico e, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti i criteri e le soglie da applicare all'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20 dei progetti di cui all'allegato rsr sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato V. Tali disposizioni individuano, altresi', le modalita' con cui le Regioni e le Province autonome, tenuto conto dei criteri di cui all'Allegato V e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, la procedura di cui all'articolo 20 e' effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato V.»;

d) all'articolo 6, il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Fatto salvo quanto disposto dall'Allegato IV, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c), le soglie dell'allegato IV, ove previste, sono integrate dalle disposizioni contenute nel medesimo decreto»;

e) all'articolo 12, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il risultato della verifica di assoggettabilita', comprese le motivazioni, e' pubblicato integralmente sul sito web dell'autorita' competente»;

f) all'articolo 17, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: I) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La decisione finale e' pubblicata sui siti web delle autorita' interessate indicando la sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.»; 2) al secondo periodo la parola: «anche» e' soppressa;

g) all'articolo 20, il comma 2 e' sostituito dal seguente: • - «2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 e' dato sintetico avviso sul sito web dell'autorita' competente. Tale forma di pubblicita' tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalita' per la consultazione degli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali e' possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti e' depositata presso i comuni ove il progetto e' localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione e' depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto e' localizzato, L'intero progetto preliminare, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorita' competente»;

h) all'articolo 24, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3, La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare il proponente, la procedura, la data di present27ione dell'istanza, la denominazione del progetto, la localizzazione ed una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le modalita' per la consultazione degli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali e' possibile presentare osservazioni»;

i) all'articolo 32, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Della notifica e' data evidenza pubblica attraverso il sito web dell'autorita' competente.»;

/) al punto 3) dell'Allegato II alla parte seconda e' aggiunto dopo l'ultimo trattino il seguente: « - al trattamento ed allo stoccaggio di residui radioattivi (impianti non compresi tra quelli gia' individuati nel presente punto), qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilita' di cui all'articolo 20»;

m) il punto 7-ter) dell'Allegato II alla parte seconda e' sostituito dal seguente: «7 -ter) Attivita' di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio»;

n) al punto 10), terzo trattino, dell'Allegato II alla parte seconda la parola: «extraurbane» e' soppressa;

o) il punto 17) dell'Allegato II e' sostituito dal seguente: «17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei naturali in unita' geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi, nonche' siti per lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio»;

p) la lettera h) del punto 7 dell'Allegato IV alla parte seconda e' sostituita dalla seguente: «h) costruzione di strade urbane di scorrimento o di' quartiere ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o piu' corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1500 metri»;

q) la lettera o) del punto 7 dell'Allegato IV alla parte seconda e' sostituita dalla seguente: «o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua».

r) la lettera n) del punto 8 dell'Allegato IV alla parte seconda e' sostituita dalla seguente: «n) depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con capacita' superiore a 10.000 metri cubi». 2. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo, e' adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i progetti elencati nell'allegato IV, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo.

4. Nei casi in cui debbano essere sottoposti a verifica di assoggettabilita' postuma, anche a seguito di annullamento dell'autorizzazione in sede giurisdizionale, impianti gia' autorizzati e in esercizio per i quali tale procedura era stata a suo tempo ritenuta esclusa sulla base delle soglie individuate nell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nella legislazione regionale di attuazione la procedura di verifica di assoggettabilita' e' svolta a norma dell'articolo 6, comma 7, lettera c), del predetto decreto legislativo, ferma restando la prosecuzione dell'attivita' fino all'adozione dell'atto definitivo da parte dell'autorita' competente e, comunque non oltre il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. L'articolo 23 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e' abrogato.

 

Art. 16

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Procedura di infrazione 2014/2006, Caso EU-Pilot 4634/13/ENVI, Caso EU-Pilot 5391/13/E1TE1 - Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea. Caso EU-Pilot 4467/13/ENVI)

 

1. Alla legge 11 gennaio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Non e' consentita la cattura degli uccelli ai fini di richiamo, salvo nei casi previsti dall'articolo 19-bis.»;

b) all'articolo 4, il comma 4 e' abrogato;

c) all'articolo 5, al comma 2, le parole: «di cattura» sono soppresse e le parole: «di cui all'articolo 4, comma 4», sono sostituite dalle seguenti: «allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio»

2. All'articolo 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n.157, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella caccia non possono contenere piu' di due cartucce.».

3. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera bb) le parole: «appartenenti alla fauna selvatica; che non appartengano alle seguenti specie:» sono sostituite dalle seguenti: «anche se importati dall'estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione delle seguenti:»;

b) alla lettera cc) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea anche se importati dall'estero.».

4. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, lettera b), numero 2), dopo la parola: «terzi,» sono inserite le seguenti: «che possono accedere alla rete ai sensi dell'articolo 7 e»;

b) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) riguardano un territorio soggetto alla sovranita' italiana»;

c) all'articolo 1, comma 5, le parole: «lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)»;

d) all'articolo 1, comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente decreto si applica ai set di dati territoriali detenuti dai comuni o per conto di essi soltanto nei casi in cui l'obbligo di raccolta o di divulgazione da parte dei predetti enti e' espressamente previsto dalle norme vigenti.»;

e) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera i) e' inserita la seguente: «i-bis) terzi: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da un'autorita' pubblica»;

f) all'articolo 4; comma 1, dopo le parole: «i metadati» sono inserite le seguenti: «in conformita' con le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo e»;

g) il comma 4 dell'articolo 4 e' abrogato;

h) all'articolo 6, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «l-bis. I servizi di conversione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), sono combinati con gli altri servizi di cui al medesimo comma 1 in modo tale che tutti i servizi operino in conformita' alle disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo.»;

i) all'articolo 6, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

«3-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Consulta nazionale per l'informazione territoriale e ambientale di cui all'articolo 11, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 23, comma 12-quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, provvede affinche' le informazioni, compresi i dati, i codici e le classificazioni tecniche, necessarie per garantire la conformita' alle disposizioni di esecuzione di cui al comma 1, siano messe a disposizione delle autorita' pubbliche o dei terzi a condizioni che non ne limitino l'uso a tal fine.»;

1) all'articolo 7, comma 4, le parole: «Il servizio» sono sostituite dalle seguenti: «Un servizio»;

m) all'articolo 7, comma 5, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Tale servizio sara' inoltre reso disponibile, su richiesta, ai terzi i cui set di dati territoriali e servizi ad essi relativi siano conformi alle disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo che definiscono, in particolare, gli obblighi in materia di metadati, servizi di rete e interoperabilita', comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

n) all'articolo 8, comma 3, le parole da: «in coerenza con le regole tecniche» a: «legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «, anche avvalendosi dell'ISPRA o di altra struttura tecnica dedicata, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, in coerenza con le regole tecniche definite dai decreti di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo. In caso di disallineamento delle regole tecniche nazionali rispetto alle disposizioni di esecuzione europee si procede all'aggiornamento dei decreti, con le modalita' di cui al medesimo articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005»;

o) all'articolo 9, comma 4, lettera b), le parole: «agli accordi o» sono sostituite dalla seguente: «alle»;

p) all'articolo 9, comma 5, dopo le parole: «la limitazione dell'accesso di cui» sono inserite le seguenti: «al comma 3 e»;

q) all'articolo 9, comma 8, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in particolare quando sono coinvolte quantita' particolarmente consistenti di dati frequentemente aggiornati»;

r) all'articolo 10, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le autorita' pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), numeri 1) e 2), forniscono alle autorita' pubbliche degli altri Stati membri e alle istituzioni e organismi europei l'accesso ai set di dati territoriali e servizi ad essi relativi a condizioni armonizzate secondo le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo. I set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi, forniti sia ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente sia al fine di adempiere agli obblighi informativi in virtu' della legislazione europea in materia ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa.»;

s) all'articolo 10, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Le autorita' pubbliche forniscono, su base reciproca e equivalente, agli organismi istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea o l'Italia sono parte, l'accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi. I set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi, forniti sia ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente sia al fine di adempiere agli obblighi informativi in virtu' della legislazione europea in materia ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa.»;

t) all'articolo 12, comma 5, dopo le parole: «del pubblico» sono inserite le seguenti: «, in via permanente,»;

u) l'allegato IV e' abrogato. 5, Sono sempre assicurati la partecipazione del pubblico nell'elaborazione e istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea e, in particolare, l'accesso con le modalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, ad ogni tipo di informazione ambientale.

 

Art. 17

(Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino - Procedura d'infrazione 2013/2290 - Modifiche alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, - Procedura d'infrazione 2007/4680)

 

1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «siano posti in essere in modo coerente e coordinato presso l'intera regione o sottoregione« sono aggiunte le seguenti: «e siano tenuti presenti gli impatti e le caratteristiche transfrontaliere.»;

b) all'articolo 8, comma 3, lettera b), le parole: «la quale tenga conto» sono sostituite con le seguenti: «che comprenda gli aspetti qualitativi e quantitativi delle diverse pressioni e che tenga conto»;

c) all'articolo 9, comma 3, dopo le parole: «degli impatti di cui all'allegato III» sono aggiunte le seguenti: «e segnatamente delle caratteristiche fisico chimiche, dei tipi di habitat, delle caratteristiche biologiche e dell'idromorfologia di cui alle tabelle 1 e 2 del medesimo allegato III»;

d) all'articolo 10, comma 2, dopo le parole: «in modo compatibile e integrato con gli altri traguardi ambientali vigenti», sono aggiunte le seguenti: «e, per quanto possibile, tenuto anche conto degli impatti e delle caratteristiche transfrontalieri»;

e) all'articolo 11, comma 1, la parola: «definisce» e' sostituita con le seguenti: «elabora ed attua»; 39 all'articolo 11, comma 4, la parola: «avvio» e' sostituita con la seguente: «attuazione»;

g) all'articolo 12, comma 2, lettera a):

1) dopo le parole: «ricognizione dei programmi di misure,» sono aggiunte le seguenti: «tenendo conto delle pertinenti misure prescritte dalla legislazione dell'Unione europea, dalla normativa relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica delle acque adottata a livello comunitario o da accordi internazionali,»;

2) la parola: «aventi» e' sostituita dalla seguente: «con»;

3) dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,» sono aggiunte le seguenti: «nonche' relativa alla gestione della qualita' delle acque di balneazione, prevista dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, e dalla normativa relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica delle acque o da accordi internazionali.».

2. All'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: «2-ter. Qualora l'analisi effettuata ai sensi dell'articolo 118 e i risultati dell'attivita' di monitoraggio condotta ai sensi dell'articolo 120 evidenzino impatti antropici significativi da fonti diffuse, le Autorita' competenti individuano misure vincolanti di controllo dell'inquinamento. In tali casi i piani di gestione prevedono misure che vietano l'introduzione di inquinanti nell'acqua o stabiliscono obblighi di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti. Dette misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre.».

3. All'Allegato 1 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, alla lettera A.3.7 "Aree protette" del punto A.3 "Monitoraggio dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali" le parole "fino al 22 dicembre 2013" sono soppresse.

CAPO III

 

DISPOSIZIONI URGENTI PER LE IMPRESE

 

Art. 18

(Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi)

 

1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2015, e' attribuito un credito d'imposta nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facolta' di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento e' stato maggiore.

2. Il credito d'imposta si applica anche alle imprese in attivita' alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, anche se con un'attivita' d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO da considerare e' quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge o a quello successivo, con facolta' di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento e' stato maggiore. Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il credito d'imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta.

3. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro.

4. Il credito d'imposta va ripartito nonche' utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito e' utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non e' soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La prima quota annuale e' utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui e' stato effettuato l'investimento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del periodo precedente sono stanziati su apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio.

5. I soggetti titolari di attivita' industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire del credito d'imposta solo se e' documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

6. Il credito d'imposta e' revocato:

a) se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalita' estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto;

b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.

7. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato ai sensi del comma 6 e' versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

8. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilita' dei costi sulla base dei quali e' stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di curo per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica e, conseguentemente, il CIPE provvede alla riprogrammazione degli interventi finanziati a valere sul Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo

 

Art. 19

(Modifiche alla disciplina ACE- aiuto crescita economica)

 

1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Per le societa' le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio economico europeo, per il periodo di imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d'imposta e' incrementata del 40 per cento. Per i periodi d'imposta successivi la variazione in aumento del capitale proprio e' determinata senza tenere conto del suddetto incremento.";

b) al comma 4, dopo le parole: "periodi d'imposta successivi" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "ovvero si puo' fruire di un credito d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' utilizzato in diminuzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, e va ripartito in cinque quote annuali di pari importo.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano alle societa' la cui ammissione alla quotazione avviene dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono subordinate alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,3 milioni di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3 milioni di euro nel 2017, 112,3 milioni di curo nel 2018, 140,7 milioni di euro nel 2019, 146,4 milioni di euro nel 2020 e 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede come segue:

a) mediante riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'importo di 27,3 milioni di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3 milioni di euro nel 2017 e 112,3 milioni di euro nel 2018;

b) mediante aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2019, disposto con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da adottare entro il 30 novembre 2018, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021; il provvedimento e' efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.

 

Art. 20

(Misure di semplificazione a favore della quotazione delle imprese e misure contabili)

 

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera w-quater, e' inserita la seguente: "w-quater.1 "PMI": fermo quanto previsto da altre disposizione di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, che abbiano, in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio, anche anteriore all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, un fatturato fino a 300 milioni di euro, ovvero una capitalizzazione media di mercato nell'ultimo anno solare inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari, consecutivi.";

b) all'articolo 104-bis, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "I diritti di voto assegnati ai sensi dell'articolo 127-quinquies non si computano nell'assemblea convocata per deliberare su eventuali misure di difesa."; nel comma 3 dell'articolo 104-bis, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: "b-bis) le maggiorazioni di voto spettanti ai sensi dell'articolo 127- quinquies";

c) all'articolo 105, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero nelle ipotesi in cui lo statuto preveda la maggiorazione del diritto di voto.";

d) all'articolo 106, il comma 1 e' sostituito dal seguente:"/. Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al trenta per cento dei medesimi promuove un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalita' dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso.";

e) all'articolo 106, dopo il comma l, e' inserito il seguente: "1-bis Gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia diversa da quella indicata nel comma 1, comunque non inferiore al venti per cento ne' superiore al quaranta per cento. Se la modifica dello statuto interviene dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in un mercato regolamentato, i soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte dei loro titoli; si applicano gli articoli 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater del codice civile.";

f) al comma 2 dell'articolo 106 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "Il medesimo prezzo si applica, in mancanza di acquisti a un prezzo piu' elevato, in caso di superamento della soglia relativa ai diritti di voto per effetto della maggiorazione ai sensi dell'articolo 127- quinquies.";

g) nei commi 3, lettere a) e b), 3-bis, 4, 5 e 6, dell'articolo 106, le parole: "nel comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "nei commi 1 e 1-bis";

h) nel comma 3, lettera a), dell'articolo 106 dopo le parole: "l'acquisto di partecipazioni" sono aggiunte le seguenti: "o la maggiorazione dei diritti di voto,";

i) nel comma 3, lettera b), dell'articolo 106, dopo le parole: "al cinque per cento" sono inserite le seguenti: "o alla maggiorazione dei diritti di voto in misura superiore al cinque per cento dei medesimi,"; 1) dopo il comma 3-ter dell'articolo 106 e' inserito il seguente: "3-quater. L'obbligo di offerta previsto dal comma 3, lettera b), non si applica alle MI, a condizione che cio' sia previsto dallo statuto, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione.";

m) la lettera d), comma 5, dell'articolo 106 e' sostituita dalla seguente: "d) operazioni ovvero superamenti della soglia di carattere temporaneo;";

n) all'articolo 109, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "I medesimi obblighi sussistono in capo a coloro che agiscono di concerto, a seguito di maggiorazione, anche a favore di uno solo di essi, dei diritti di voto, qualora essi vengano a disporre di diritti di voto in misura superiore alle percentuali indicate nell'articolo 106.";

o) nel comma 2 dell'articolo 109, dopo le parole: "Il comma 1" sono aggiunte le seguenti: " , primo periodo,";

p) all'articolo 113-te•, comma 3, e all'articolo 114, comma 1, le parole: "ferma restando la necessita' di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali" sono soppresse;

q) all'articolo 120, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nelle societa' i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di voto.";

r) all'articolo 120, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia e' pari al cinque per cento.";

s) all'articolo 120, comma 4, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) i criteri per il calcolo delle partecipazioni, avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente detenute, alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o e' attribuito a soggetto diverso dal socio nonche' a quelle di maggiorazione dei diritti di voto;";

t) all'articolo 121, il comma 2, e' sostituito dal seguente: "2. Il limite richiamato nel comma 1 e' elevato al cinque per cento, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 120, comma 2, secondo periodo, al dieci per cento, a condizione che il superamento della soglia da parte di entrambe le societa' abbia luogo a seguito di un accordo preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle societa' interessate.";

u) all'articolo 121, comma 3, le parole: "superiore al due per cento del capitale" sono sostituite dalle seguenti:"in misura superiore alla soglia indicata nel comma 2";

v) all'articolo 122, comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: "b) pubblicati per estratto sul sito Internet della societa' con azioni quotate; c) comunicati anche per estratto alla societa' con azioni quotate; ";

z) all'articolo 125-bis, comma I, le parole: "ivi inclusa la pubblicazione per estratto sui giornali quotidiani" sono soppresse; aa) dopo l'articolo 127 -quater e' inserito il seguente:

"Art. 127-quinquies. Maggiorazione del voto.

1. In deroga all'articolo 2351, quarto C0171172a, del codice civile, gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2. In tal caso, gli statuti possono altresi' prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato.

2. Gli statuti stabiliscono le modalita' per l'attribuzione del voto maggiorato e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo H, capo II, sezione IL Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:

a) viene meno in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in societa' o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2;

b) e' conservato in caso di successione per causa di morte nonche' in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;

c) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.

4. Il progetto di fusione o di scissione di una societa' il cui statuto prevede la maggiorazione del voto puo' prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui e' attribuito voto maggiorato. Lo statuto puo' prevedere che la maggiorazione del voto si estenda alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti..

5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dal comma 1 non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.

6. La deliberazione di modifica dello statuto con cui viene prevista la maggiorazione del voto non attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

7. Qualora la deliberazione di modifica dello statuto di cui al comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una societa' non risultante da una fusione che coinvolga una societa' con azioni quotate, la relativa clausola puo' prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dal comma 1 sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

8. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale. "; bb) l'articolo 134, comma 1, e' soppresso. 2. Al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, comma 6, le parole: "a partire dall'esercizio individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia" sono soppresse; b) dopo l'articolo 9, sono inseriti i seguenti:

"ART 9-bis. (Ruolo e funzioni dell' Organismo Italiano di Contabilita')

1. L 'organismo Italiano di Contabilita', istituto nazionale per i principi contabili:

a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;

b) fornisce supporto all'attivita' del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile cd esprime pareri, quando cio' e' previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;

c) partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l'International Accounting Standards Board (L4SB), con l 'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi. Con riferimento alle attivita' di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorita' nazionali che hanno competenze in materia contabile.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Organismo Italiano di Contabilita' persegue finalita' di interesse pubblico, agisce in modo indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di economicita'. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze sull 'attivita' svolta.

ART 9-ter (Finanziamento dell'Organismo Italiano di Contabilita')

1. Al finanziamento dell 'Organismo italiano di contabilita', fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, concorrono le imprese attraverso contributi derivanti dall'applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2. 11 Collegio dei fondatori dell'Organismo Italiano di Contabilita' stabilisce annualmente il fabbisogno di finanziamento dell'Organismo Italiano Contabilita' nonche' le quote di finanziamento di cui al comma 1 da destinare all'International Accounting Standards Board (L4SB) e all 'European Financial Reporting Advisor3) Group (EFRAG).

3. 11 Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con decreto, ai sensi dell'articolo 18, colma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a definire la misura della maggiorazione di cui al comma I sulla base delle indicazioni di fabbisogno trasmesse dall'Organismo Italiano Contabilita'. Con lo stesso decreto sono individuate le modalita' di corresponsione delle relative somme all'Organismo Italiano Contabilita' tramite il sistema camerale."; c) i commi 86, 87 e 88 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati. 3. All'articolo 2437-ter, terzo comma, del codice civile la parola: "esclusivamente" e' soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Lo statuto delle societa' con azioni quotate in mercati regolamentati puo' prevedere che il valore di liquidazione sia determinato secondo i criteri indicati dai commi 2 e 4 del presente articolo, fermo restando che in ogni caso tale valore non puo' essere inferiore al valore che sarebbe dovuto in applicazione del criterio indicato dal primo periodo del presente comma.".

4. Al secondo comma dell'articolo 2343-bis del codice civile, dopo le parole: "di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la societa'", sono aggiunte le seguenti: "ovvero la documentazione di cui all'articolo 2343-ter primo e secondo comma"; al terzo comma dell'articolo 2343-bis del codice civile dopo le parole "dell'esperto designato dal tribunale" sono aggiunte le seguenti: "ovvero dalla documentazione di cui all'articolo 2343-ter".

5. Il secondo comma dell'articolo 2500-ter del codice civile e' sostituito dal seguente: "Nei casi previsti dal precedente comma il capitale della societa' risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2343 ovvero dalla documentazione di cui all'articolo 2343-ter ovvero, infine, nel caso di societa' a responsabilita' limitata, dell'articolo 2465. Si applicano altresi', nel caso di societa' per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell'articolo 2343 ovvero, nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2343-ter, il terzo comma del medesimo articolo.".

6. Il secondo comma dell'articolo 2441 del codice civile, e' sostituito dal seguente: "L'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della societa', con modalita' atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticita' dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della societa'. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione dell'offerta".

7. All'articolo 2327 del codice civile la parola: "centoventimila" e' sostituita dalla seguente: "cinquantamila";

8. All'articolo 2477 del codice civile il secondo comma e' abrogato; nel terzo comma la parola: "altresi'" e' soppressa e nel sesto comma le parole: "secondo e" sono soppresse.

 

Art. 21

(Misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie)

 

1. Al comma 1, dell'articolo 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, dopo le parole: "sistemi multilaterali di negoziazione emessi da societa' diverse dalle prime," sono aggiunte le seguenti: "o, qualora tali obbligazioni e titoli similari e cambiali finanziarie non siano negoziate, detenuti da uno o piu' investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";

2. Il comma 9-bis dell'articolo 32 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' sostituito dal seguente: "9-bis. La ritenuta di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica agli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e delle cambiali finanziarie corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio, istituiti in Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea, il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50 per cento in tali titoli e le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La composizione del patrimonio e la tipologia di investitori deve risultare dal regolamento dell'organismo. La medesima ritenuta non si applica agli interessi e altri proventi corrisposti a societa' per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, emittenti titoli detenuti dai predetti investitori qualificati e il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50 per cento in tali obbligazioni, titoli similari o cambiali finanziarie.".

 

Art. 22

(Misure a fcrvore del credito alle imprese)

 

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto il seguente: "5-bis. La ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o organismi di investimento collettivo del risparmio che non fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorche' privi di soggettivita' tributaria, costituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dell'articolo 15, dopo le parole: "le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti," sono inserite le seguenti: "nonche' alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi";

b) dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente:

"ART. 17-bis (Altre operazioni ammesse a fruire dell'agevolazione).

1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano altresi' alle operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in piu' di diciotto mesi poste in essere dalle societa' di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, nonche' da imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o organismi di investimento collettivo del risparmio costituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Non configura esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma l'operativita', diversa dal rilascio di garanzie, effettuata esclusivamente nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, da parte di imprese di assicurazione italiane e di Sace entro i limiti stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dalla presente legge, e dalle relative disposizioni attuative emanate dall'IVASS. I soggetti di cui al comma 2-bis inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesto, e partecipano alla centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.".

4. L'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: "derivati" sono inserite le seguenti: "e fmanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea";

b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, 1'IVASS stabilisce condizioni e limiti operativi tenendo conto dei seguenti criteri: a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; b) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattenga un significativo interesse economico nell'operazione fino alla scadenza dell'operazione;

c) il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi dell'impresa sia adeguato e consenta di comprendere a pieno i rischi, in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi;

d) l'impresa sia dotata di un adeguato livello di patrimonializzazione.".

5. AI decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera k), dopo la parola "crediti" sono inserite le seguenti: ", inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio dell'OICR,";

b) all'articolo 8, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Gli OICR che investono in crediti partecipano alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.".

6. Alla legge del 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:

"1-ter. Le societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, i quali possono svolgere altresi' i compiti indicati all'articolo 2, comma 3, lettera c);

b) i titoli emessi dalle stesse per finanziare l'erogazione dei finanziamenti siano destinati ad investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattenga un significativo interesse economico nell'operazione, nel rispetto delle modalita' stabilite dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia.";

b) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: "I crediti relativi a ciascuna operazione" sono inserite le seguenti: "(per tali intendendosi sia i crediti vantati nei confronti del debitore o dei debitori ceduti, sia ogni altro credito maturato dalla societa' di cui al comma 1 nel contesto dell'operazione), i relativi incassi e le attivita' finanziarie acquistate con i medesimi";

c) all'articolo 3, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis. Non sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 sui conti delle societa' di cui al comma 1 aperti presso la banca depositaria ovvero presso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), dove vengono accreditate le somme corrisposte dai debitori ceduti nonche' ogni altra somma pagata o comunque di spettanza della societa' ai sensi delle operazioni accessorie condotte nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti dell'operazione. Tali somme possono essere utilizzate dalle societa' di cui al comma 1 esclusivamente per il soddisfacimento di' crediti vantati dai soggetti di cui al comma 2 e dalle controparti dei contratti derivati con finalita' di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti, nonche' per il pagamento degli altri costi dell'operazione. In caso di avvio nei confronti del depositario di procedimenti di cui al titolo IV del testo unico bancario, nonche' di procedure concorsuali, le somme accreditate su tali conti e quelle affluite in corso di procedura non sono soggette a sospensione dei pagamenti e vengono immediatamente e integralmente restituite alla societa' senza la necessita' di deposito di domanda di ammissione al passivo o di rivendica e al di fuori dei piani di riparto o di restituzione di somme.";

d) all'articolo 3, il comma 2-ter e' sostituito dal seguente:

"2-ter. Sui conti correnti dove vengono accreditate le somme incassate per conto delle societa' di cui al comma 1 corrisposte dai debitori ceduti - aperti dai soggetti che svolgono nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, anche su delega dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), non sono ammesse azioni da parte dei creditori di tali soggetti se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute alle societa' di cui al comma 1. In caso di avvio nei confronti di tali soggetti di procedimenti concorsuali, le somme accreditate su tali conti e quelle affluite in corso di procedura, per un importo pari alle somme incassate e dovute alle societa' di cui al comma 1, vengono immediatamente e integralmente restituite alle societa' di cui al comma 1 senza la necessita' di deposito di domanda di ammissione al passivo o di rivendica e al di fuori dei piani riparto o di restituzione di somme.";

e) all'articolo 5, comma 2-bis, le parole: "comma 1-bis," sono soppresse;

f) all'articolo 7, dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti: "2-quater. La presente legge si applica altresi' alle operazioni di cartolarizzazione di crediti sorti dalla concessione di uno o piu' finanziamenti da parte della societa' emittente i titoli. Nel caso di operazioni realizzate mediante concessione di finanziamenti, i richiami al cedente e al cessionario devono intendersi riferiti, rispettivamente, al soggetto finanziato e al soggetto finanziatore e i richiami ai debitori ceduti si intendono riferiti ai soggetti finanziati. A tali operazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, 2, 3, 5, 6 e 7. 2-quinquies. Dalla data certa dell'avvenuta erogazione, anche in parte, del finanziamento relativo alle operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 2-quater, sui crediti sorti e sulle somme corrisposte dai debitori sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b). 2-sexies. Nelle operazioni di cui al comma 2-quater i titoli emessi dalle societa' per finanziare l'erogazione dei fmanziamenti o l'acquisto dei crediti sono destinati ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n 58. 2-septies. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, in aggiunta agli altri obblighi previsti dalla presente legge, verificano la correttezza delle operazioni poste in essere ai sensi del comma 2- quater e la conformita' delle stesse alla normativa applicabile.". 7. L'articolo 11, comma 3-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e' abrogato.

 

Art. 23

(Riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione)

 

1. Al fine di pervenire a una piu' equa distribuzione degli oneri tariffari fra le diverse categorie di consumatori elettrici, i minori oneri per l'utenza derivanti dagli articoli da 24 a 30 del presente decreto-legge, laddove abbiano effetti su specifiche componenti tariffarie, sono destinati alla riduzione delle tariffe elettriche dei clienti di energia elettrica in media tensione e di quelli in bassa tensione con potenza impegnata non inferiore a 16,5 kW, diversi dai clienti residenziali e dall'illuminazione pubblica.

2. Alla stessa finalita' sono destinati i minori oneri tariffari conseguenti dall'attuazione dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014 n. 9.

3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, garantendo che i medesimi benefici siano ripartiti in modo proporzionale tra i soggetti- che ne hanno diritto e assicurando che i benefici-previsti agli stessi commi 1 e 2 non siano cumulabili a regime con le agevolazioni in materia di oneri generali di sistema, di cui all'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

 

Art. 24

(Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo)

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica nonche' quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell' articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, fatto salvo quanto disposto ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

2. Per le reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, per i sistemi di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, nonche' per i sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 del medesimo articolo 10, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.

3. Per i sistemi efficienti di utenza, di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.

4. Al fine di non ridurre l'entita' complessiva dei consumi soggetti al pagamento degli oneri di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le quote di cui al comma 3 possono essere aggiornate, con decreti del Ministro dello sviluppo economico.

5. Per il raggiungimento delle finalita' di cui ai commi 2 e 3, 1' Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari alla misurazione dell'energia consumata e non prelevata dalla rete.

6. In via transitoria, per l'anno 2015, 1' Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce, per le reti e i sistemi di cui ai commi 2 e 3 per i quali non sia possibile misurare l'energia consumata e non prelevata dalla rete, mi sistema di maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema, di effetto stimato equivalente a quanto previsto ai medesimi commi 2 e 3.

7. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dall' Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in attuazione dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, e dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modifidazioni, per le parti compatibili con le disposizioni dei precedenti commi.

 

Art. 25

(Modalita' di copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.)

 

1. Gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attivita' di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attivita', ivi incluse quelle in corso.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, e successivamente ogni tre anni, il GSE propone al Ministro dello sviluppo economico l'entita' delle tariffe per le attivita' di cui al comma I da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2015 e valide per un triennio. Le tariffe sono definite dal GSE sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle medesime attivita'. La proposta include le modalita' di pagamento delle tariffe.

3. La proposta di tariffe di cui al comma 2 e' approvata dal Ministro dello sviluppo economico con decreto da adottare entro 60 giorni dalla comunicazione.

4. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede alle compensazioni ove necessario.

 

Art. 26

(Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricita' prodotta da impianti fotovoltaici)

 

1. Al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilita' nella politica di supporto alle energie rinnovabili, le tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, riconosciute in base all'articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011 sono erogate secondo le modalita' previste dal presente articolo.

2. A decorrere dal secondo semestre 2014, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. eroga le tariffe incentivanti di cui al comma 1, con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della producibilita' media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno solare di produzione ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'armo successivo. Le modalita' operative sono definite dal GSE entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW e' rimodulata secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto ed e' erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti.

4. Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, le riduzioni di cui all'allegato 2 al presente decreto si applicano alla sola componente incentivante, calcolata secondo le modalita' di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto.

5. Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4 puo' accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo gia' spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3 e 4. Tali finanziamenti possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente, sulla base di apposite convenzioni con il sistema - bancario, di provvista dedicata o di garanzia concessa, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A (Cdp) a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n 326. L'esposizione di Cdp e' garantita dallo Stato ai sensi del articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Le Regioni e gli enti locali adeguano, ciascuno per la parte di competenza, alla durata dell'incentivo come rimodulata ai sensi dei commi 3 e 4 la validita' temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici ricadenti nel campo di applicazione del presente articolo.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 non trovano applicazione in ipotesi in cui i titolari degli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW optino per una riduzione di una quota pari all'8 per cento dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per la durata residua del periodo di incentivazione. L'opzione deve essere esercitata e comunicata al GSE SpA entro il 30 novembre 2014 e la riduzione dell'incentivo decorre dal 1° gennaio 2015.

 

Art. 27

(Rimodulazione del sistema tariffario dei dipendenti del settore elettrico)

 

1. A decorrere dal 1° luglio 2014, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas esclude dall'applicazione dei corrispettivi tariffari gli oneri per lo sconto dipendenti previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore elettrico.

 

Art. 28

(Riduzione dei costi del sistema elettrico per le isole minori non interconnesse)

 

1. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-octies, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2014, n. 9, con riferimento alla progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, l'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto - legge, adotta una revisione della regolazione dei sistemi elettrici integrati insulari di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n.10, che sia basata esclusivamente su criteri di costi efficienti e che sia di stimolo all'efficienza energetica nelle attivita' di distribuzione e consumo finale di energia, anche valutando soluzioni alternative alle esistenti che migliorino la sostenibilita' economica ed ambientale del servizio.

 

Art. 29

(Rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato)

 

1. Il regime tariffario speciale al consumo di RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, e' applicato a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai soli consumi di energia elettrica impiegati per i trasporti rientranti nel servizio universale. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto - legge, sentite l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici e l'Autorita' per i trasporti, sono definite le modalita' di individuazione dei consumi rilevanti ai fini dell'attuazione del regime. Il decreto viene aggiornato con cadenza biennale, seguendo le medesime modalita' previste per la sua adozione .

2. Fino all'entrata in operativita' delle modalita' di individuazione dei consumi di cui al comma 1, la componente tariffaria compensativa annua, riconosciuta in attuazione del regime tariffario speciale di cui al medesimo comma 1, e' ridotta sulla parte eccedente il quantitativo di 3300 GWh di un importo di 120 milioni di euro.

3. E' fatto divieto di traslare i maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione sui prezzi e sui pedaggi praticati nell'ambito del servizio universale. L'Autorita' per i trasporti vigila sull'osservanza della disposizione di cui al primo periodo, anche mediante accertamenti a campione, e vigila altresi' sulla corretta applicazione della norma sul mercato.

 

Art. 30

(Semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di interventi di efficienza energetica e impianti a fonti rinnovabili)

 

1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e' inserito il seguente:

«ART. 7-bis (Semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili)

1. Dal 1° ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione del comma 11 dell'articolo 6, viene effettuata utilizzando un modello unico approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE SpA. Con riferimento alle comunicazioni di competenza del Comune, di cui agli articoli 6, comma 11, e 7, con-uni 1, 2 e 5, il modulo contiene esclusivamente:

a) i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia titolo per presentare la comunicazione, l'indirizzo dell'immobile e la descrizione sommaria dell'intervento;

b) la dichiarazione del proprietario di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformita' dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore.

2. Le dichiarazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1 sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e le autorita' competenti effettuano i controlli sulla veridicita' delle predette dichiarazioni, applicando le sanzioni previste dall'articolo 76 del medesimo decreto.

3. Nei casi in cui sia necessario acquisire atti amministrativi di assenso, comunque denominati, l'interessato puo':

a) allegarli alla comunicazione di cui al comma 1, ovvero b) richiedere allo sportello unico per l'edilizia di acquisirli d'ufficio, allegando la documentazione strettamente necessaria allo scopo. In tale caso, il Comune provvede entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione della comunicazione, decorsi inutilmente i-quali si applica l'articolo 20, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'inizio dei lavori e' sospeso fino all'acquisizione dei medesimi atti. Lo sportello unico per l'edilizia comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso.

4. I soggetti destinatari della comunicazione resa con il modello unico di cui al comma 8 non possono richiedere documentazione aggiuntiva.

5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008, su edifici non ricadenti fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non e' subordinata all'acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati.».

2. Dopo l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 28 del 2011 e' inserito il seguente:

«ART. 8-bis (Regimi di autorizzazione per la produzione di biometano)

1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sul gas naturale, per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le infrastrutture connesse, si applicano le procedure di cui agli articoli 5 e 6. A tali fini si utilizza:

a) la procedura abilitativa semplificata per i nuovi impianti di capacita' produttiva, come definita ai sensi dell'articolo 21, comma 2, non superiore a 100 standard metri cubi/ora, nonche' per le opere di modifica e per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, che non comportano aumento e variazione delle matrici biologiche in ingresso;

b) l'autorizzazione unica nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a).

2. Nel comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, dopo la parola "biomassa, sono inserite le seguenti: ", ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione,".

 

Art. 31

(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e calcolo degli interessi)

 

1. 11 comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seeuente: "2. 11 CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione, con periodicita' non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo. Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento e' assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicita' nell'addebito e nell'accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi; per i contratti conclusi nel corso dell'anno il conteggio degli interessi e' comunque effettuato il 31 dicembre".

2. Fino all'entrata in vigore della delibera del CICR prevista dal comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, continua ad applicarsi la delibera del CICR del 9 febbraio 2000, recante "Modalita' e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle . operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria e finanziaria (Art. 120, comma del Testo unigep,bgncario, cbm modificato dall'Art. 25 del cligs. 342/99)", fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo.

3. La periodicita' di cui al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applica comunque ai contratti conclusi dopo che sono decorsi due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli conclusi nei due mesi successivi sono adeguati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'introduzione di clausole conformi alla predetta periodicita', ai sensi dell'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

 

Art. 32

(Garanzia dello Stato in favore di SACE per operazioni non di mercato)

 

1. Al fine di rafforzare il supporto all'export e all'internazionalizzazione delle imprese, nonche' di assicurare certezza e trasparenza al rapporto tra lo Stato e Sace S.p.A. in materia di assicurazione e garanzia dei rischi non di mercato, all'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti: "9-bis. La garanzia dello Stato per rischi non di mercato puo' altresi' operare in favore di Sace S.p.A. rispetto ad operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana ovvero societa' di rilevante interesse nazionale in termini di livelli occupazionali, di entita' di fatturato o di ricadute per il sistema economico produttivo del Paese, che sono in grado di determinare in capo a Sace S.p.A. elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione. In tal caso, la garanzia opera a copertura di eventuali perdite eccedenti determinate soglie e fino ad un ammontare massimo di capacita', compatibile con i limiti globali degli impegni assurnibili in garanzia. Tale garanzia e' rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su Sace S.p.A., e' onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. Su istanza di Sace S.p.a., la garanzia e' rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle fmanze, tenuto conto della dotazione del fondo, previo parere dell'Istituto per la vigilrn7,a sulle assicurazioni (Ivass) con riferimento, tra l'altro, alla sussistenza di un elevato rischio di concentrazione e alla congruita' del premio riconosciuto allo Stato; il parere dell'Ivass e' espresso entro 15 giorni dalla relativa richiesta. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi della presente disposizione, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Tale fondo e' ulteriormente alimentato con i premi corrisposti da Sace S.p.A., che a tal fine sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, e' definito l'ambito di applicazione della presente disposizione. 9=ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, enti° quarantadnque giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, stipula con Sace S.p.A. uno schema di convenzione che disciplina lo svolgimento dell'attivita' assicurativa per rischi non di mercato di cui ai commi 9 e 9-bis, e specificamente il funzionamento della garanzia di cui al comma 9-bis, ivi inclusi i parametri per la determinazione della concentrazione del rischio, la ripartizione dei rischi e delle relative remunerazioni, i criteri di quantificazione del premio riconosciuto allo Stato, nonche' il livello minimo di patrimonializzazione che Sace S.p.A e' tenuta ad assicurare per poter accedere alla garanzia e i relativi criteri di misurazione. La convenzione ha una durata di dieci anni. Lo schema di convenzione e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini della predisposizione dello schema di convenzione, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' affidare a societa' di provata esperienza e capacita' operativa nazionali ed estere un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza operativa, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.".

3. Lo schema di convenzione di cui all'articolo 9-ter) della legge 24 novembre 2003, n.326, e' approvato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

Art. 33

(Semplificazione e razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti)

 

1. All'articolo 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma l e' sostituito dal seguente: "1. Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimita' e regolarita' delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non e' prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto e', altresi', inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.".

2. Al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 2, le parole "Ogni sei mesi" sono sostituite dalla parola "annualmente" e le parole "nel semestre" sono sostituite dalle parole "nell'anno";

2) il comma 6 e' sostituito dal seguente:"6. Il presidente della regione trasmette ogni dodici mesi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sul sistema dei controlli interni, adottata sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno.";

3) al comma 12 e' aggiunto il seguente periodo: "Avverso le delibera della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, di cui al presente comma, e' ammessa l'impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme e i termini di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."; b) all'articolo 6, comma 4, le parole da: "In presenza" fino a: "delle norme" sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di prevenire o risolvere contrasti interpretativi".

3. All'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) del comma 6 e' aggiunto il seguente periodo: «gli obblighi di controllo, attribuiti alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si riferiscono ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;»;

b) al comma 7, dopo la parola: "liste", sono aggiunte le seguenti: "per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.".

4. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Gli atti di cui al comma 2, lettera a), soggetti al controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 2014, n. 20, sono inviati dalle amministrazioni contestualmente agli Uffici di controllo, per l'effettuazione del controllo preventivo di regolarita' contabile, e agli uffici della Corte dei conti competenti per l'effettuazione del controllo di legittimita'. Gli atti soggetti al controllo preventivo di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), f), g) e g-bis), sono inviati agli Uffici di controllo per il controllo di regolarita' amministrativa e contabile."

 

Art. 34

(Abrogazioni e invarianza finanziaria)

 

1. Con decorrenza 1 gennaio 2015 sono abrogati:

a) Il comma 6 dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni;

b) il primo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni;

c) i commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012;

d) i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 21 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.159 del 10 luglio 2012;

e) il secondo periodo del comma 5-sexies dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28;

f) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2014;

g) l'articolo 17 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013.

2. Dall'applicazione degli articoli da 23 a 30 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 35.

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addi' 24 giugno 2014

 

 

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