MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 2 luglio 2014
Nuova certificazione relativa al concorso dei comuni alla riduzione
della spesa pubblica.
(GU n.155 del 7-7-2014)
IL DIRETTORE CENTRALE
della finanza locale
Visto l'art. 47, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 che,
testualmente, prevede: "I comuni, a valere sui risparmi connessi alle
misure indicate al comma 9, assicurano un contributo alla finanza
pubblica pari a 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 563,4 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. A tal fine, il
fondo di solidarieta' comunale, come determinato ai sensi dell'art.
1, comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' ridotto di
375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e di 563,4 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. ";
Visto l'art. 47, comma 9, in base al quale "Gli importi delle
riduzioni di spesa e le conseguenti riduzioni di cui al comma 8, per
ciascun comune, sono determinati con decreto del Ministro
dell'interno .............";
Visto il successivo comma 9, lettera a), del medesimo art. 47, che
prevede alcune condizioni per l'incremento o la riduzione del 5 per
cento degli importi determinati con le modalita' indicate nella
stessa lettera a) e che: "......... A tal fine gli enti trasmettono
al Ministero dell'interno secondo le modalita' indicate dallo stesso,
entro il 31 maggio, per l'anno 2014, ed entro il 28 febbraio per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, una certificazione sottoscritta
dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario e dall'organo
di revisione economico-finanziaria, attestante il tempo medio dei
pagamenti dell'anno precedente calcolato rapportando la somma delle
differenze dei tempi di pagamento rispetto a quanto disposto dal
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al numero dei pagamenti
stessi. Nella medesima certificazione e', inoltre, indicato il valore
degli acquisti di beni e servizi, relativi ai codici SIOPE indicati
nell'allegata tabella B sostenuti nell'anno precedente, con separata
evidenza degli acquisti sostenuti mediante ricorso agli strumenti di
acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. o dagli altri soggetti
aggregatori di cui all'art. 9, commi 1 e 2. In caso di mancata
trasmissione della certificazione nei termini indicati si applica
l'incremento del 10 per cento.";
Visto il decreto del Ministero dell'interno dell'8 maggio 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 111 del 15
maggio 2014, con il quale e' stato approvato il modello relativo alla
comunicazione da parte delle province e dei comuni del tempo medio
dei pagamenti effettuati nell'anno 2013 e del valore degli acquisti
di beni e servizi sostenuti nel medesimo anno relativi ai codici
SIOPE indicati nella tabella B del richiamato decreto-legge 66/2014,
che i comuni hanno gia' telematicamente inviato nei termini previsti;
Ritenuto che a seguito delle modifiche introdotte all'art. 47,
comma 9, in sede di conversione del decreto-legge n. 66/2014, e'
necessario dare la possibilita' ai comuni di poter trasmettere
facoltativamente una nuova certificazione sostitutiva di quella
precedentemente inviata o di trasmettere la medesima certificazione
anche se non precedentemente inviata;
Ritenuto che in caso di mancato invio da parte dei comuni di una
nuova certificazione le disposizioni normative previste in materia
dal citato decreto-legge n.66/2014 verranno applicate sulla base
della certificazione gia' trasmessa in ottemperanza al decreto del
Ministero dell'interno dell'8 maggio 2014;
Visto che ai sensi delle disposizioni normative sulle citta'
metropolitane, contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56, le stesse
per l'anno 2014 non sono coinvolte nelle norme richiamate;
Rilevato l'obbligo di acquisire i dati richiesti nelle disposizioni
normative richiamate;
Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle
procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che
prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti,
l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la
semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto
in esame consiste nella approvazione di un modello di certificato i
cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;
Decreta:
Art. 1
Modello di certificazione
1. E' approvato il modello A, che costituisce parte integrante del
presente decreto, relativo alla comunicazione, non obbligatoria, da
parte dei comuni, del tempo medio dei pagamenti effettuati nell'anno
2013 e del valore degli acquisti di beni e servizi sostenuti nel
medesimo anno, relativi ai codici SIOPE indicati nella tabella B del
richiamato decreto-legge 66/2014, come convertito, dalla legge n. 89
del 2014 e richiamati nelle premesse.
Art. 2
Modalita' e termini di trasmissione
1. Per la validita' della comunicazione, i comuni, entro il termine
perentorio, a pena di decadenza, delle ore 12:00 del 25 luglio 2014,
trasmettono la certificazione di cui all'art. 1, esclusivamente con
modalita' telematica, munita della sottoscrizione, mediante
apposizione di firma digitale, del rappresentante legale, del
responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione
economico finanziario.
2. In caso di mancato invio da parte dei comuni di una nuova
certificazione le disposizioni normative previste in materia dal
citato decreto-legge n. 66/2014 verranno applicate sulla base della
certificazione inviata con il modello approvato con il citato decreto
del Ministero dell'interno dell'8 maggio 2014;
Art. 3
Istruzioni e specifiche
1. La certificazione dovra' essere compilata con metodologia
informatica, avvalendosi dell'apposito modello A allegato al presente
decreto, che sara' messo a disposizione dei comuni sul sito
istituzionale web della Direzione centrale della finanza locale,
esclusivamente dal 2 luglio 2014 alle ore 12:00 del 25 luglio 2014.
2. Il modello eventualmente trasmesso con modalita' e termini
diversi da quelli previsti dal presente decreto non sara' ritenuto
valido ai fini del corretto adempimento di cui all'art. 2.
3. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la
certezza del dato riportato nel modello gia' trasmesso
telematicamente comporta la non validita' dello stesso ai fini del
corretto adempimento comunicativo di cui all'art. 2.
4. E' facolta' dei comuni, che avessero necessita' di rettificare i
dati gia' trasmessi, trasmettere una nuova certificazione sostitutiva
della precedente, da inviare sempre telematicamente, comunque entro i
termini di trasmissione fissati dal comma 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 luglio 2014
Il direttore centrale: Verde
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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