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Circolare, 18/2/2014
Circolare del 18/02/2014 del M.E.F. Patto di stabilita' interno per il triennio 2014-2016 per le province
(GU n.166 del 19-7-2014)
Circolare
Materia: enti locali / contabilità

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

CIRCOLARE 18 febbraio 2014, n. 6

 

Patto di stabilita' interno per il triennio 2014-2016 per le province

e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti  (articoli  30,

31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come  modificati  dalla

legge 27 dicembre 2013, n. 147). 

 

(GU n.166 del 19-7-2014)

 

 Vigente al: 19-7-2014  

 

                            Alle Province

                            Ai Comuni  con  popolazione  superiore  a

                            1.000 abitanti

                            Agli      Organi       di       revisione

                            economico-finanziaria degli  enti  locali

                            soggetti al patto di stabilita' interno

                            Alle  Regioni  e  Province  autonome   di

                            Trento e di Bolzano loro sedi

                            e, p.c.

                            Alla Corte dei conti

                            Segretariato Generale

                            Sezione delle Autonomie Roma

                            Alla   Presidenza   del   Consiglio   dei

                            ministri

                            Segretariato Generale

                            Dipartimento per gli affari regionali, il

                            turismo e lo sport

                            Dipartimento della Protezione civile

                            Dipartimento della funzione pubblica Roma

                            Al Ministero della giustizia

                            Dipartimento          dell'organizzazione

                            giudiziaria, del personale e dei  servizi

                            Roma

                            Al Ministero dell'interno

                            Dipartimento per  gli  affari  interni  e

                            territoriali Roma

                            Al Gabinetto del Ministro Sede

                            All'Ufficio legislativo-economia Sede

                            All'Ufficio legislativo-finanze Sede

                            All'ISTAT

                              Via Cesare Balbo, n. 16 - Roma

                            All'A.N.C.I.

                              Via dei Prefetti, n. 46 - Roma

                            All'U.P.I.

                              Piazza Cardelli, n. 4 - Roma

                            Al CINSEDO

                              Via Parigi, n. 11 - Roma

                            Alle Ragionerie territoriali dello  Stato

                            loro sedi

 

  La presente  circolare  risulta  strutturata  secondo  il  seguente

schema:

  Premessa

  A. Enti soggetti al Patto di stabilita' interno

  A.1 Enti di nuova istituzione

  A.2 Unioni di comuni

  A.3 Enti commissariati ai sensi dell'articolo 143 del TUEL

  A.4 Roma capitale

  B. Determinazione degli Obiettivi  programmatici  per  il  triennio

2014-2016

  B.1 Indicazioni generali

  B.2 Metodo di calcolo degli obiettivi

  B.3 Comunicazione dell'obiettivo

  C. Esclusioni dal saldo valido ai fini del rispetto del Patto

  C.1 Risorse connesse con la dichiarazione di stato di emergenza

  C.2 Risorse connesse con la dichiarazione di grande evento

  C.3 Risorse provenienti dall'Unione Europea

  C.4. Chiarimenti applicativi sulle esclusioni di cui ai punti  C.1,

C.2 e C.3

  C.5 Risorse connesse al Piano generale di censimento

  C.6 Altre esclusioni

    a) Federalismo demaniale

    b) Investimenti infrastrutturali

    c) Sisma del 20  e  29  maggio  2012.  Esclusione  delle  risorse

provenienti dalle contabilita' speciali delle regioni Emilia-Romagna,

Lombardia e Veneto

    d) Esclusione di spese per gli enti colpiti dal sisma del 20 e 29

maggio 2012

    e) Esclusione del corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di

proprieta' comunale

    f) Esclusione delle risorse per interventi relativi  al  progetto

approvato dal CIPE con deliberazione n. 57 del 2011

    g) Esclusione delle risorse per interventi portuali per il comune

di Piombino

    h) Esclusione dei pagamenti dei debiti in conto capitale per  500

milioni di euro

    i) Esclusione dei pagamenti in conto capitale per  1.000  milioni

di euro

    l) Esclusione spese sostenute dal comune di Campione di Italia

  D. Riflessi delle regole del Patto sulle previsioni di bilancio

  D.1 Fondo svalutazione crediti

  D.2 Fondo pluriennale vincolato

  D.3 Fondo di rotazione per  assicurare  la  stabilita'  finanziaria

degli enti locali

  E. Altre misure di contenimento

  E.1 Contenimento dei prelevamenti dai conti di Tesoreria

  E.2 Contenimento della spesa

  F. Patti di solidarieta'

  F.1 Patto regionale verticale

  F.2 Patto regionale verticale incentivato

  F.3 Patto regionale orizzontale

  F.4 Patto nazionale verticale

  F.5 Patto nazionale orizzontale

  F.6 Patto regionale integrato

  F.7 Tempistica

  F.8 Alcune precisazioni sui patti di solidarieta'

  G. Monitoraggio

  H. Certificazione

  H.1 Prospetti allegati alla certificazione ed invio telematico

  H.2 Ritardato invio della certificazione e nomina  del  commissario

ad acta

  H.3 Obbligo di invio di una nuova certificazione

  I. Mancato rispetto del Patto di stabilita' interno

  I.1 Le sanzioni per il mancato rispetto  del  patto  di  stabilita'

interno

    a) Riduzione del fondo  di  solidarieta'  comunale  e  del  fondo

sperimentale di riequilibrio

    b) Limiti agli impegni per spese correnti

    c) Divieto di ricorrere all'indebitamento

    d) Divieto di procedere ad assunzioni di personale

    e) Riduzione delle  indennita'  di  funzione  e  dei  gettoni  di

presenza

  I.2 Sanzioni connesse all'accertamento  del  mancato  rispetto  del

patto in un periodo successivo all'anno  seguente  a  quello  cui  la

violazione si riferisce

  I.3 Misure antielusive delle regole del patto di stabilita' interno

  I.4 L'attivita' di controllo della Corte dei conti

  L. Allegati alla circolare esplicativi del Patto 2014-2016

  M.  Riferimenti  per  eventuali  chiarimenti  sui  contenuti  della

presente circolare

 

Premessa

 

  La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014)  e  le

normative di interesse emanate nel corso del 2013 introducono  alcune

novita' alla disciplina del patto di stabilita'  interno  degli  enti

locali per gli anni 2014-2016.

  Per quanto attiene al contributo degli enti locali  al  risanamento

della finanza pubblica, la nuova disciplina,  oltre  a  disporre  una

riduzione degli obiettivi del patto di stabilita' interno per  l'anno

2014,  conferma  il  concorso  gia'  previsto  per  l'anno  2015,   e

determina, per gli anni 2016 e  2017,  un  aggravio  degli  obiettivi

volti a  garantire  un  contributo  di  344  milioni  di  euro  annui

complessivi, di cui 275 milioni di euro a  carico  dei  comuni  e  69

milioni di euro a carico  delle  province,  aggravio  correlato  alle

misure di razionalizzazione e  revisione  della  spesa  (articolo  1,

comma 429, della legge di stabilita' 2014).

  In particolare, per l'anno 2014, e' previsto  un  allentamento  del

patto di stabilita' interno per complessivi 1.500  milioni  di  euro,

conseguito mediante l'esclusione dal patto, per un importo massimo di

1.000 milioni di euro, dei pagamenti in conto capitale  da  sostenere

nel primo semestre dell'anno 2014  e  l'esclusione,  per  un  importo

massimo di 500 milioni di euro, dei pagamenti che  saranno  sostenuti

per estinguere debiti in conto capitale maturati al 31 dicembre 2012.

  La nuova disciplina prevede, inoltre, l'aggiornamento della base di

riferimento per il calcolo dell'obiettivo  del  patto  di  stabilita'

interno, individuata nella media  degli  impegni  di  parte  corrente

registrati nel triennio 2009-2011, in luogo del  triennio  2007-2009.

L'aggiornamento premia, sebbene indirettamente, gli enti  locali  che

hanno  maggiormente  contratto   la   spesa   corrente   negli   anni

considerati. Le percentuali da applicare  alla  suddetta  media  sono

state conseguentemente modificate per tenere conto dell'aggiornamento

della base di riferimento.

  Sono confermati, per il 2014, i cosiddetti  patti  di  solidarieta'

ossia i patti regionali verticali ed orizzontali, grazie ai quali  le

province e i comuni soggetti al patto di stabilita'  interno  possono

beneficiare di maggiori  spazi  finanziari  ceduti,  rispettivamente,

dalla regione di appartenenza e dagli altri enti locali,  nonche'  il

patto  nazionale  orizzontale  introdotto  dall'articolo  4-ter   del

decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (1) . Al fine  di  consentire  agli

enti locali  di  conoscere  il  prima  possibile  i  nuovi  obiettivi

programmatici e di pianificare, quindi, le proprie spese in  coerenza

con il rispetto del patto di stabilita' interno, i commi  543  e  544

anticipano i termini di chiusura delle procedure attuative del  patto

regionale verticale e del patto nazionale  orizzontale.  Inoltre,  e'

stata introdotta la possibilita' di attribuire gli  spazi  finanziari

non utilizzati a valere sui patti verticali delle singole regioni  ai

comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti  di  tutte

le regioni che presentano un saldo obiettivo positivo. L'articolo  1,

comma 505, della legge di stabilita'  2014  ha  posticipato  al  2015

l'avvio  del  cosiddetto   "patto   regionale   integrato"   di   cui

all'articolo 32, comma 17, della legge n. 183 del 2011 (2) (Legge  di

stabilita' 2012), in base al quale le regioni possono concordare  con

lo Stato le modalita' di raggiungimento dei propri obiettivi e  degli

obiettivi degli enti locali del proprio territorio.

  Inoltre, l'articolo 31, comma 4-bis, della legge n. 183  del  2011,

introdotto dall'articolo 9 del decreto-legge  n.  102  del  2013,  ha

sospeso per il 2014 il meccanismo della virtuosita' ed  i  successivi

commi, da 4-ter a 6, hanno introdotto un meccanismo finalizzato  alla

riduzione   dell'obiettivo   degli   enti   che   partecipano    alla

sperimentazione ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo  n.

118 del 2011.

  Il comma 534, lettera d), dell'articolo 1 della legge di stabilita'

2014 ha introdotto all'articolo 31 della legge n. 183  del  2011,  il

comma 6 bis che, al fine di sterilizzare gli effetti  negativi  sulla

determinazione  degli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'  interno

connessi alla gestione di funzioni  e  servizi  in  forma  associata,

dispone  un'ulteriore  riduzione  degli  obiettivi  dei  comuni   che

gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata

compensata dal corrispondente  aumento  degli  obiettivi  dei  comuni

associati non capofila.

  Limitatamente  ai  comuni,  per  l'anno  2014,   il   nuovo   comma

2-quinquies dell'articolo 31 della legge n. 183  del  2011,  aggiunto

dal comma 533 dell'articolo 1 della  legge  di  stabilita'  2014,  ha

introdotto  una  clausola  di  salvaguardia  volta  a  prevedere  che

l'obiettivo di saldo finanziario sia  rideterminato,  fermo  restando

l'obiettivo complessivo di comparto, in modo  da  garantire  che  per

nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per  cento

rispetto all'obiettivo di  saldo  finanziario  2014  calcolato  sulla

spesa corrente  media  2007-2009  con  le  modalita'  previste  dalla

normativa previgente.

  Da ultimo, per il 2014, il comma 354 dell'articolo 1 della legge di

stabilita' 2014, al fine di agevolare la ripresa  delle  attivita'  e

consentire l'attuazione dei piani  per  la  ricostruzione  e  per  il

ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del  20

e 29 maggio 2012, gli obiettivi del patto di stabilita'  interno  dei

comuni e  delle  province  residenti  nelle  regioni  Emilia-Romagna,

Lombardia e Veneto, sono ridotti nei limiti di 25,5 milioni  di  euro

complessivi.  Parimenti,  il  comma  536  del  medesimo  articolo  ha

previsto un allentamento, nei limiti di10 milioni di euro, del  patto

di stabilita' interno dei comuni della  provincia  di  Olbia  colpiti

dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013.

A. Enti soggetti al Patto di stabilita' interno

  Come e' noto, a decorrere dal 2013 sono assoggettati  al  patto  di

stabilita' interno, oltre le province  e  i  comuni  con  popolazione

superiore a 5.000 abitanti, anche i comuni con  popolazione  compresa

tra 1.001 e 5.000 abitanti, come disposto dal comma  1  dell'articolo

31 della legge n. 183 del 2011.

  La determinazione della popolazione di riferimento viene effettuata

sulla base  del  criterio  previsto  dall'articolo  156  del  decreto

legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  (Testo  Unico  delle   leggi

sull'ordinamento degli enti locali).

  Al riguardo, si segnala che l'articolo 1, comma 533, della legge di

stabilita' 2014, ha aggiunto, all'articolo 31 della legge n. 183  del

2011, il comma 2-quater  volto  a  chiarire  che  la  popolazione  da

prendere a riferimento  ai  fini  dell'assoggettamento  al  patto  di

stabilita' interno e'  quella  anagrafica  e  non  quella  censuaria.

Pertanto, la popolazione che rileva,  come  previsto  dal  richiamato

articolo 156 del TUEL, e' quella registrata alla fine  del  penultimo

anno precedente a quello di riferimento secondo i dati dell'ISTAT.

  Conseguentemente, sono soggetti alle regole del patto di stabilita'

interno per l'anno 2014 i comuni  la  cui  popolazione,  rilevata  al

31.12.2012, risulti superiore a 1.000 abitanti.

  Gli enti locali che sono soggetti per la prima volta  al  patto  di

stabilita' interno e che,  quindi,  sono  tenuti  alla  comunicazione

degli obiettivi, al monitoraggio semestrale  e  alla  certificazione,

devono accreditarsi al sistema  web  appositamente  previsto  per  il

patto     di      stabilita'      interno      all'indirizzo      web

http://pattostabilitainterno.tesoro.it,   richiedendo   una    utenza

caratterizzata da un codice identificativo (User ID  ovvero  il  nome

utente) e da una password. Per ulteriori dettagli sulle modalita'  di

accreditamento  si  veda  l'allegato  ACCESSO  WEB/14  alla  presente

Circolare.

  Per gli enti  locali  gia'  accreditati  non  sono  previsti  nuovi

adempimenti,  salvo  la  comunicazione  di  eventuali   aggiornamenti

(richieste di cancellazioni o di  nuove  attivazioni)  delle  proprie

utenze.

  Si segnala che  la  password  scade  dopo  180  giorni  dall'ultimo

accesso nel sito del patto di stabilita' interno. Pertanto, se  entro

180 giorni l'utente non avvia la procedura digitando le proprie  User

ID e password, quest'ultima scade per una protezione del sistema.

  A decorrere dal 2014, il comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge

13 agosto 2011, n.  138,  prevede,  inoltre,  l'assoggettamento  alle

regole del patto di stabilita' interno delle unioni di comuni formate

dagli enti con popolazione fino a 1.000 abitanti ai sensi del comma 1

dell'articolo 16 del richiamato decreto-legge n. 138 del 2011 (3) .

A.1 Enti di nuova istituzione

  Il comma 23 dell'articolo 31 della legge di stabilita' 2012,  (come

modificato dall'articolo 1, comma  540,  della  legge  di  stabilita'

2014), stabilisce che gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno

2011 sono soggetti alla disciplina del patto  di  stabilita'  interno

dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione.  Pertanto,

se l'ente e' stato istituito nel 2011, sara' soggetto alle regole del

patto di stabilita' interno a decorrere dall'anno 2014.

  Ai fini della  determinazione  dell'obiettivo  programmatico,  tali

enti assumono  come  base  di  riferimento  le  risultanze  dell'anno

successivo a quello dell'istituzione. Gli enti istituiti  negli  anni

2009 e 2010 adottano come base di riferimento  su  cui  applicare  le

regole per la determinazione  degli  obiettivi,  rispettivamente,  le

risultanze medie del biennio  2010-2011  e  le  risultanze  dell'anno

2011.

  A titolo esemplificativo:

 

=====================================================================

|                       |  Base calcolo patto |  Base calcolo patto |

|    Anno istituzione   |        2014         |      2015-2017      |

+=======================+=====================+=====================+

| 2009                  | 2010-2011           | 2010-2011           |

+-----------------------+---------------------+---------------------+

| 2010                  | 2011                | 2011                |

+-----------------------+---------------------+---------------------+

| 2011                  | 2012                | 2012                |

+-----------------------+---------------------+---------------------+

|                       | (non soggetto al    |                     |

| 2012                  |Patto)               | 2013                |

+-----------------------+---------------------+---------------------+

 

A.2 Unioni di comuni

  Il comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge 13  agosto  2011,  n.

138, prevede che, a decorrere dall'anno 2014,  le  unioni  costituite

dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, di cui al  comma  1

del medesimo articolo 16, sono soggette alla disciplina del patto  di

stabilita'  interno  prevista  per  i  comuni  aventi  corrispondente

popolazione. La norma non si applica a tutte le unioni di  comuni  ma

solo a quelle costituite ai sensi del richiamato comma 1.

  Ai  fini  della  determinazione  dell'obiettivo  programmatico,  le

predette unioni di comuni applicano alla spesa corrente, come desunta

dai certificati di conto consuntivo, la percentuale indicata al comma

2 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011.

  Considerato che il comma 3 del citato articolo 16 prevede che  alle

predette unioni si applica la  disciplina  del  patto  di  stabilita'

interno prevista per i comuni aventi corrispondente  popolazione,  ne

consegue che, ai  fini  della  decorrenza  dell'assoggettamento  alle

regole  del  patto  di  stabilita'  interno,  analogamente  a  quanto

previsto per i comuni di nuova istituzione, alle unioni in parola  si

applicano le disposizioni di cui al comma 23 dell'articolo  31  della

legge n.183 del 2011. Pertanto, le predette  unioni  di  comuni  sono

assoggettate alle regole del patto di stabilita'  interno  dal  terzo

anno successivo a quello della loro istituzione ed assumono come base

di riferimento su cui applicare la predetta percentuale le risultanze

dell'anno successivo a quello della loro  istituzione.  Pertanto,  se

l'unione e' stata istituita nell'anno 2012 sara' soggetta alle regole

del patto  di  stabilita'  interno  a  decorrere  dall'anno  2015  ed

assumera' come  base  di  riferimento  la  spesa  corrente  impegnata

nell'anno 2013.

A.3 Enti commissariati ai sensi dell'articolo 143 del TUEL

  Giova  ribadire  che  l'articolo  1,  comma  436,  della  legge  di

stabilita' 2013, abrogando il comma 24 dell'articolo 31  della  legge

n. 183 del 2011, assoggetta, a decorre dall'anno 2013,  al  patto  di

stabilita' interno gli enti  locali  commissariati  per  fenomeni  di

infiltrazione e di condizionamento di  tipo  mafioso  o  similare  ai

sensi dell'articolo 143 del citato decreto  legislativo  n.  267  del

2000 (TUEL).

  Ai  fini  della  determinazione  dell'obiettivo  programmatico   e'

assunta quale base di riferimento la spesa corrente  media  sostenuta

nel periodo 2009-2011.

A.4 Roma capitale

  In considerazione della specificita' della  citta'  di  Roma  quale

Capitale della Repubblica, il decreto legislativo 18 aprile 2012,  n.

61, che ha dato attuazione al nuovo ordinamento di Roma  Capitale  ai

sensi dell'articolo 24 della legge n. 42 del 2009,  ha  previsto  una

particolare procedura per la determinazione degli obiettivi del patto

di stabilita' interno da applicare al Comune di Roma.

  In particolare, il comma 1  dell'articolo  12  del  citato  decreto

legislativo n. 61 del 2012 prevede che Roma capitale concordi con  il

Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ciascun

anno,  le  modalita'  e   l'entita'   del   proprio   concorso   alla

realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

  A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, il Sindaco trasmette la

proposta di accordo al Ministro dell'economia  e  delle  finanze.  In

caso di mancato  accordo,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei

Ministri, il concorso  di  Roma  Capitale  alla  realizzazione  degli

obiettivi  di  finanza  pubblica  e'  determinato  sulla  base  delle

disposizioni applicabili ai restanti comuni del territorio nazionale.

  Circa i  contenuti  del  patto  concordato  tra  lo  Stato  e  Roma

capitale, il successivo comma 2 del citato articolo 12 stabilisce che

non sono computate nel saldo finanziario utile ai fini  del  rispetto

del patto di stabilita' interno:

    le risorse trasferite dal bilancio dello Stato e  le  spese,  nei

limiti delle predette risorse, relative alle funzioni  amministrative

conferite a Roma Capitale in attuazione dell'articolo 24 della  legge

n. 42 del 2009 e del decreto legislativo attuativo n. 61 del 2012;

    le spese relative all'esercizio delle funzioni connesse al  ruolo

di Capitale della Repubblica di cui agli articoli 2 e 3  del  decreto

legislativo n. 61 del 2012, previa  individuazione,  nella  legge  di

stabilita', della copertura degli eventuali effetti finanziari. A tal

riguardo, si rappresenta, pero', che il disposto di cui  all'articolo

2 del predetto decreto legislativo n. 61  del  2012,  in  materia  di

determinazione  dei  costi  connessi  al  ruolo  di  capitale   della

Repubblica, non ha ancora avuto attuazione, ne' tantomeno sono  state

appostate nella legge di stabilita' risorse da destinare allo  scopo.

Pertanto, allo stato non e' possibile procedere all'esclusione  delle

spese in questione.

  Inoltre,  limitatamente  agli  anni  2013  e  2014,  per  garantire

l'equilibrio di parte corrente del bilancio  di  Roma  Capitale  sono

escluse  dal  patto  di  stabilita'  interno  le  entrate   derivanti

dall'applicazione della disposizione di  cui  all'articolo  2,  comma

196-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, cosi' come  da  ultimo

modificato dall'articolo 4, comma 1, del  decreto-legge  30  dicembre

2013, n. 151, in materia di rapporti finanziari tra Roma  Capitale  e

la Gestione Commissariale.

  La disciplina recata dal succitato decreto legislativo  n.  61  del

2012 in materia di ordinamento di Roma Capitale e' stata recentemente

modificata ed integrata dal decreto legislativo 26 aprile 2013, n.51.

In  particolare,  l'articolo  1,  comma  5,  del  richiamato  decreto

legislativo  n.  51  del  2013,   nell'integrare   quanto   stabilito

dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n.  61  del  2012,

aggiunge una ulteriore flessibilita' prevedendo che gli obiettivi del

patto di stabilita' interno determinati  per  Roma  capitale  con  la

procedura  concordata  sopra  delineata   possano   essere   comunque

ridefiniti nell'ambito del  patto  regionale  integrato  (di  cui  al

successivo paragrafo F.6), vale a dire nell'ambito del patto  che  la

regione Lazio, al pari delle altre regioni, potra' concordare con  lo

Stato a decorrere dall'anno 2015, secondo quanto disposto  dal  comma

17 dell'articolo 32 della legge n.  183  del  2011,  come  da  ultimo

modificato dal comma 505 dell'articolo  1  della  legge  27  dicembre

2013, n. 147.

B. Determinazione  degli  Obiettivi  programmatici  per  il  triennio

2014-2016

B.1 Indicazioni generali

  Anche per l'anno 2014  l'obiettivo  programmatico  da  assegnare  a

ciascun ente e' rappresentato dal saldo finanziario  tra  le  entrate

finali e le spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di

crediti), calcolato in termini di competenza mista, assumendo, cioe',

per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte

in conto capitale, gli incassi e i pagamenti (comma  3  dell'articolo

31 della legge di stabilita'  2012).  Come  negli  anni  passati,  in

conformita' ai criteri contabili adottati in sede comunitaria, tra le

operazioni finali non sono  considerati  l'avanzo  (o  disavanzo)  di

amministrazione e il fondo (o deficit) di  cassa.  Sulla  base  delle

regole europee della competenza economica,  infatti,  gli  avanzi  di

amministrazione, essendo realizzati negli  esercizi  precedenti,  non

concorrono a  formare  l'indebitamento  netto  delle  Amministrazioni

pubbliche.

  I dati da considerare per il calcolo  del  saldo  finanziario  sono

solo ed esclusivamente quelli  riportati  nei  certificati  di  conto

consuntivo.

  Con riferimento alla metodologia di  calcolo  degli  obiettivi  del

patto di stabilita' interno per l'anno 2014, le novita' rispetto agli

anni precedenti sono:

    1. l'aggiornamento della base di calcolo dal  triennio  2007-2009

al triennio 2009-2011 con conseguente revisione dei  coefficienti  da

applicare alla spesa media  registrata  nel  periodo  di  riferimento

(articolo 1, comma 532, della legge di stabilita' 2014);

    2.  la  sospensione,  per  l'anno   2014,   del   meccanismo   di

ripartizione degli  obiettivi  finanziari  del  patto  di  stabilita'

interno fra gli enti di ciascun livello di governo, basato su criteri

di virtuosita', definito dall'articolo 20, commi 2, 2-bis  e  3,  del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con  conseguente  aggravio  della

manovra complessiva dovuto all'aumento  dell'aliquota  di  correzione

rispetto a quella ordinaria (articolo 31, comma 4-bis, della legge n.

183 del 2011, inserito  dall'articolo  9,  comma  6,  lett.  a),  del

decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e,  successivamente,  modificato

dall'articolo 2, comma 5, lett.  b),  del  decreto-legge  15  ottobre

2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  dicembre

2013, n. 137);

    3. l'introduzione  di  un  incentivo  per  gli  enti  locali  che

adottano la sperimentazione in tema di  armonizzazione  dei  bilanci,

prevista dall'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.

118,  consistente  in  una  riduzione  dell'obiettivo  del  patto  di

stabilita' interno per l'anno 2014, fino al conseguimento di un saldo

obiettivo pari a zero,  la  cui  distribuzione  dovra'  avvenire  con

apposito decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  La

riduzione e' operata proporzionalmente per  un  importo  pari  a  120

milioni di euro. Tale ammontare  e'  ulteriormente  aumentato  di  un

valore   compatibile   con    gli    spazi    finanziari    derivanti

dall'applicazione,  agli  enti  locali  che  non   partecipano   alla

sperimentazione, di percentuali maggiorate, da determinarsi anch'esse

con il predetto decreto ministeriale  (commi  4-ter,  4-quater  e  6,

primo periodo, dell'articolo 31 della legge n.183 del 2011) (4) ;

    4. l'introduzione di una clausola di salvaguardia  per  i  comuni

che, per  il  solo  anno  2014,  prevede  che  l'obiettivo  di  saldo

finanziario sia rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo

di comparto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,

da emanare d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie

locali, in modo da garantire che per nessun  comune  si  realizzi  un

peggioramento superiore al 15 per  cento  rispetto  all'obiettivo  di

saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009

con  le  modalita'  previste  dalla   normativa   previgente   (comma

2-quinquies dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (5) );

    5. la riduzione degli obiettivi dei  comuni  che  gestiscono,  in

quanto capofila, funzioni e servizi in forma  associata  mediante  il

corrispondente aumento  degli  obiettivi  dei  comuni  associati  non

capofila  al  fine  di  neutralizzare  gli  effetti  negativi   sulla

determinazione  degli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'  interno

connessi alla gestione di  funzioni  e  servizi  in  forma  associata

(comma 6-bis dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (6) ).

  Il saldo finanziario di riferimento, per ciascuno degli anni  2014,

2015 e 2016,  e'  ottenuto  moltiplicando  la  spesa  corrente  media

impegnata nel periodo 2009-2011, cosi' come desunta  dai  certificati

di conto consuntivo, per una percentuale fissata per  ogni  anno  del

triennio dal comma 2  del  richiamato  articolo  31  della  legge  di

stabilita' 2012 (7) , da rideterminare  per  l'anno  2014  e  per  il

biennio 2015-2016 secondo le procedure previste, rispettivamente, dal

primo e dal secondo periodo del comma  6  del  ripetuto  articolo  31

della legge di stabilita' 2012.

  In particolare, per l'anno 2014, la riduzione dei  saldi  obiettivo

per gli enti in sperimentazione di cui all'articolo  36  del  decreto

legislativo n. 118 del 2011 e'  attuata  con  decreto  del  Ministero

dell'economia e delle  finanze.  Conseguentemente,  con  il  medesimo

decreto, sono rideterminate le percentuali da applicare agli enti che

non partecipano alla suddetta sperimentazione nella misura di seguito

indicata:

    per le province e' pari a 20,25%;

    per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e' pari a

15,07%.

  Per i comuni, gli obiettivi di  saldo  finanziario  determinati  in

funzione della partecipazione o meno alla sperimentazione in tema  di

armonizzazione  dei   bilanci   sono   ridefiniti,   fermo   restando

l'obiettivo complessivo di comparto, in  modo  da  garantire  che  il

peggioramento dell'obiettivo di saldo attribuito a ciascun comune non

sia superiore al 15% rispetto  all'obiettivo  calcolato  sulla  spesa

corrente media 2007-2009 con le modalita'  previste  dalla  normativa

previgente alla data di entrata in vigore della legge  di  stabilita'

2014 (clausola di salvaguardia di cui al precitato comma  2-quinquies

dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011).

  Per gli anni 2015 e 2016, invece, le province ed  i  comuni  che  a

seguito dell'applicazione dei parametri  di  virtuosita'  individuati

dall'articolo  20,  comma  2,  del  decreto-legge  n.  98  del  2011,

risulteranno collocati nella classe non virtuosa  dovranno  applicare

le percentuali rideterminate  dal  decreto  annuale  attuativo  della

virtuosita'; percentuali che, comunque, non potranno essere superiori

di un punto percentuale rispetto alle percentuali di cui al  comma  2

del richiamato  articolo  31  della  legge  n.  183  del  2011.  Piu'

precisamente i valori massimi che le  percentuali  potranno  assumere

sono i seguenti:

    per le province, pari a 20,25% per l'anno 2015  e  a  21,05%  per

l'anno 2016;

    per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti,  pari  a

15,07% per l'anno 2015 e a 15,62%, per l'anno 2016.

B.2 Metodo di calcolo degli obiettivi

  Per l'anno 2014, al fine di semplificare la  procedura  di  calcolo

dei saldi  obiettivo  attribuiti  a  ciascun  ente  per  il  triennio

considerato, si e' ritenuto di eliminare dal prospetto di calcolo  la

"Fase 1" presente nei prospetti degli anni precedenti (relativa  alla

determinazione del saldo  obiettivo  "provvisorio"  come  percentuale

data della spesa media, ai sensi del comma 2 dell'articolo  31  della

legge n. 183 del 2011),  in  quanto  le  percentuali  da  prendere  a

riferimento per la determinazione dell'obiettivo di ciascun ente  per

l'anno  2014  sono  rideterminate  con  il  richiamato  decreto   del

Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   attuativo   del   nuovo

meccanismo  premiale  in  favore  degli  enti  che  partecipano  alla

sperimentazione dei nuovi principi contabili.

  Per gli anni 2015 e 2016 si ritiene opportuno che gli enti, in  via

prudenziale,  assumano  gli   obiettivi   calcolati   utilizzando   i

coefficienti  massimi  stabiliti  dal  comma   6,   ultimo   periodo,

dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (8) .

  A  seguito  della   pubblicazione   del   decreto   relativo   alla

determinazione degli obiettivi n. 11400 del 10 febbraio 2014, di  cui

al comma 19  dell'articolo  31  della  legge  n.  183  del  2011,  e'

disponibile sul sito web http://pattostabilitainterno.tesoro.it della

Ragioneria Generale dello Stato un prospetto precompilato che ciascun

ente puo' consultare per conoscere il proprio obiettivo.

  La procedura per la  determinazione  dei  saldi  obiettivi  per  il

triennio 2014-2016 e' costituita da 5 fasi,  di  seguito  elencate  e

schematizzate   negli   Allegati   OB/14/P   e   OB/14/C    relativi,

rispettivamente, alle province e ai comuni con popolazione  superiore

a 1.000 abitanti. Il prospetto OB/14/C contiene  una  ulteriore  fase

per la rideterminazione del  saldo  obiettivo  dei  comuni  in  esito

all'applicazione della clausola  di  salvaguardia  di  cui  al  comma

2-quinquies dell'articolo 31 della legge n.183 del 2011.

  Fase 1: determinazione del saldo obiettivo provvisorio  sulla  base

della spesa corrente media

  Come gia' anticipato nel precedente paragrafo,  per  il  solo  anno

2014, il comma 4-ter dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (9)

ha significativamente ampliato  il  sistema  premiale  per  gli  enti

sperimentatori del  nuovo  sistema  contabile  previsto  dal  decreto

legislativo n. 118 del 2011, prevedendo in favore  degli  stessi  una

riduzione del  saldo  obiettivo  del  patto  di  stabilita'  interno,

comunque non oltre un saldo pari a zero, da operare proporzionalmente

per un valore compatibile con gli spazi  finanziari  derivanti  dalla

sospensione del sistema premiante in favore  degli  enti  virtuosi  e

dalla conseguente applicazione, agli enti locali che non  partecipano

alla sperimentazione, di  una  maggiorazione  delle  percentuali,  da

determinarsi con decreto ministeriale, nei limiti stabiliti dal comma

6 dell'articolo 31 della legge di  stabilita'  2012.  Tale  ammontare

complessivo e' ulteriormente aumentato  di  un  importo  pari  a  120

milioni  di  euro  del  Fondo  per  la  compensazione  degli  effetti

finanziari non previsti  a  legislazione  vigente.  La  distribuzione

della predetta riduzione degli obiettivi in  favore  degli  enti  che

partecipano alla sperimentazione nonche' le percentuali da  applicare

per il calcolo del saldo obiettivo delle province e  dei  comuni  che

non partecipano alla sperimentazione  sono  state  stabilite  con  il

citato decreto ministeriale.

  Per gli anni  2015  e  2016  continua,  invece,  ad  applicarsi  il

meccanismo di distribuzione del  concorso  alla  realizzazione  degli

obiettivi finanziari  fra  gli  enti  locali  basato  su  criteri  di

virtuosita' introdotto dall'articolo 20,  commi  2,  2-bis  e  3  del

decreto-legge n. 98 del 2011 (10) la cui definizione e' demandata  ad

un decreto del  Ministro  dell'interno,  da  emanare  annualmente  di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con

la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.

  Pertanto,  relativamente  agli  anni  2015  e  2016,   nelle   more

dell'adozione del suddetto decreto,  si  ritiene  opportuno,  in  via

prudenziale, che tutti gli enti assumano provvisoriamente l'obiettivo

massimo individuato per gli  enti  non  virtuosi  e  che  l'eventuale

riduzione dell'obiettivo prevista per gli enti virtuosi  sia  operata

solo successivamente all'emanazione del citato decreto annuale.

  Alla luce di quanto sopra esposto, per il triennio  2014-2016,  gli

enti soggetti al patto di stabilita'  interno  applicano  alla  media

degli impegni della propria spesa corrente  registrata  nel  triennio

2009-2011, cosi' come desunta dai certificati di conto consuntivo, le

percentuali summenzionate e schematicamente riportate  nella  tabella

sottostante, salvo poi operare, nella successiva Fase 3, la riduzione

dell'obiettivo  prevista  per  l'anno  2014  in  favore  degli   enti

sperimentatori:

   

 

=====================================================================

|                       |                 |            | Anno 2016  |

|                       |                 |  Anno 2015 | (Art. 31,  |

|                       | Anno 2014 (Art. | (Art. 31,  |  comma 6,  |

|                       |  31, comma 6,   |  comma 6,  | lett. b) e |

|                       | primo periodo)  |  lett. a)  |     c)     |

+=======================+=================+============+============+

| Province              |     20,25%      |   20,25%   |   21,05%   |

+-----------------------+-----------------+------------+------------+

| Comuni con popolazione|                 |            |            |

|superiore a 1.000      |                 |            |            |

|abitanti               |     15,07%      |   15,07%   |   15,62%   |

+-----------------------+-----------------+------------+------------+

 

  Come l'anno scorso, nelle celle indicate con le lettere (a), (b)  e

(c) dei richiamati allegati, e' inserito l'importo degli  impegni  di

spesa corrente registrato, rispettivamente, negli anni 2009,  2010  e

2011.

  Sulla base degli impegni annuali di spesa corrente  l'applicazione,

automaticamente, determinera' i saldi obiettivi  per  ciascuno  degli

anni 2014, 2015 e 2016, effettuando il calcolo del valore medio della

spesa corrente e applicando a  quest'ultimo  le  percentuali  di  cui

sopra.

  Si ribadisce che, ai fini della determinazione  dell'obiettivo  per

l'anno  2014  e  seguenti,  la  normativa  vigente  prevede  che  sia

considerata la spesa registrata nei  conti  consuntivi  senza  alcuna

esclusione. Inoltre, poiche' le percentuali  indicate  sono  tali  da

garantire il concorso alla manovra degli enti locali per il  triennio

2014-2016 nella misura quantificata dalle  disposizioni  vigenti,  al

fine di salvaguardare i saldi  obiettivo  di  finanza  pubblica,  non

possono  essere  prese  in  considerazione  richieste  di   rettifica

amministrativa di eventuali errori  di  contabilizzazione  effettuati

nei documenti di bilancio relativi  agli  anni  2009,  2010  e  2011,

nonche' nei relativi certificati  di  conto  consuntivo  che  abbiano

effetti sul calcolo del saldo obiettivo. E', altresi',  da  escludere

la possibilita' di modificare i dati  riportati  nei  certificati  di

bilancio gia' presentati che devono restare conformi ai dati  di  cui

ai relativi atti di bilancio.

  Fase 2: determinazione del saldo obiettivo al netto della riduzione

dei trasferimenti

  Il valore annuale  del  saldo,  determinato  secondo  la  procedura

descritta nella Fase 1, e' ridotto, per ogni anno di riferimento,  di

un importo pari alla riduzione dei  trasferimenti  erariali  disposta

dal comma 2 dell'articolo  14  del  decreto-legge  n.  78  del  2010,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010  (comma  4

dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011).

  Il predetto importo e' quantificato, a decorrere dall'anno 2012, in

500 milioni di euro per le province e in 2.500 milioni di euro per  i

comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Pertanto, i comuni

non coinvolti dalla riduzione dei trasferimenti erariali  di  cui  al

richiamato articolo 14 non opereranno alcuna riduzione a  valere  sul

saldo programmatico.

  Si specifica, inoltre, che la diminuzione di cui sopra attiene solo

alla riduzione delle risorse  erariali  operata  con  l'articolo  14,

comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 e non anche alle  riduzioni

attuate con altri interventi legislativi.

  Il calcolo dell'obiettivo, al netto degli effetti  della  riduzione

dei trasferimenti, e' effettuato automaticamente dalla procedura  web

ed e' visualizzato nelle celle (n), (o) e (p).

  Le riduzioni dei trasferimenti previste a decorrere dal  2012  sono

state  definite  per  le  province  con  il  decreto   del   Ministro

dell'interno 13 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n 66 del  19  marzo

2012, e per i comuni con popolazione superiore a 5.000  abitanti  con

il decreto del Ministro dell'interno 22 marzo 2012, pubblicato  sulla

G.U. n. 72 del 26 marzo 2012, nonche' con  il  decreto  del  Ministro

dell'interno del 19 ottobre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 251 del 26

ottobre 2012.

  Fase  3:  riduzione  del  saldo   obiettivo   per   gli   enti   in

sperimentazione

  Con il  piu'  volte  citato  decreto  ministeriale  e'  attuata  la

riduzione dei saldi obiettivi del patto di stabilita' interno per gli

enti  in  sperimentazione  di  cui  all'articolo   36   del   decreto

legislativo n. 118 del 2011 ai  sensi  dei  commi  4-ter  e  4-quater

dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (al riguardo  si  rinvia

al paragrafo B.1 e alla Fase 1 di questo paragrafo). In  particolare,

l'obiettivo delle province che partecipano  alla  sperimentazione  e'

ridotto del 17,20 per cento, mentre l'obiettivo dei comuni e' ridotto

del 52,80 per cento.

  L'obiettivo rideterminato trova evidenza nella Fase 3 dei prospetti

degli obiettivi programmatici, cella (q).

  Fase   "CLAUSOLA   DI    SALVAGUARDIA"    dell'allegato    OB/14/C:

rideterminazione  del   saldo   obiettivo   dei   comuni   in   esito

all'applicazione della clausola di salvaguardia

  Per i comuni, il comma 2-quinquies  dell'articolo  31  della  legge

n.183 del 2011 dispone che, per l'anno  2014,  l'obiettivo  derivante

dall'applicazione dei commi da 2 a 6, individuato con  le  prime  tre

fasi, e' rideterminato, fermo  restando  l'obiettivo  complessivo  di

comparto, in modo da garantire che per nessuno di essi si realizzi un

peggioramento superiore al 15 per  cento  rispetto  all'obiettivo  di

saldo finanziario 2014 calcolato  con  le  modalita'  previste  dalla

normativa   previgente   alla   legge   di   stabilita'   2014.    La

rideterminazione e' stata operata con decreto ministeriale  n.  11390

del 10 febbraio 2014, d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-citta'  ed

autonomie locali. L'obiettivo rideterminato in esito all'applicazione

della suddetta clausola di salvaguardia  trova  evidenza  nella  Fase

"CLAUSOLA   DI   SALVAGUARDIA"   del   prospetto   degli    obiettivi

programmatici dei comuni di cui all'allegato OB/14/C.

  Fase  4:  rideterminazione  del  saldo  obiettivo  2014  (Patti  di

solidarieta')

  L'obiettivo individuato con le fasi sopra descritte  e'  definitivo

soltanto nel caso in cui l'ente non sia  coinvolto  dalle  variazioni

previste dalle norme afferenti al  Patto  di  solidarieta'  fra  enti

territoriali (Patto regionalizzato orizzontale, verticale e verticale

incentivato e patto nazionale orizzontale e verticale).

  Per l'anno 2014 e'  infatti  confermata  l'applicazione  del  Patto

regionale verticale e orizzontale di  cui  ai  commi  da  138  a  142

dell'articolo 1 della legge  13  dicembre  2010,  n.  220  (legge  di

stabilita'  2011),  nonche'  l'applicazione   del   patto   verticale

incentivato di cui all'articolo 1, commi 122 e seguenti, della  legge

24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013), previsto sia per

i comuni che per le province, in base al quale le regioni che  cedono

spazi  finanziari  ai  propri   enti   locali   ricevono   liquidita'

finalizzata alla estinzione dei debiti (Fase 4-A del prospetto  degli

obiettivi programmatici dei comuni  e  Fase  4  del  prospetto  degli

obiettivi programmatici delle province).

  Resta, altresi', vigente per il 2014  la  disposizione  secondo  la

quale ciascuna regione debba destinare  almeno  il  50%  degli  spazi

finanziari ceduti con il patto verticale  incentivato  a  favore  dei

comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000  abitanti  fino  al

conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. Al riguardo, il  comma

542 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 ha previsto che,  per

l'anno 2014, gli eventuali spazi finanziari non  assegnati  a  valere

sulla predetta quota riservata  del  50%  sono  destinati  ai  comuni

aventi una popolazione  inferiore  a  5.000  dislocati  su  tutto  il

territorio nazionale che presentino ancora un obiettivo  positivo.  A

tal fine, entro il 10 aprile 2014, le regioni comunicano al Ministero

dell'economia   e   delle   finanze,   mediante   il   sistema    web

"http://pattostabilitainterno.tesoro.it"  della  Ragioneria  Generale

dello Stato, gli spazi  finanziari  non  utilizzati  a  valere  sulla

predetta  quota  alla  cui  ripartizione,  da   operare   in   misura

proporzionale ai valori  positivi  dell'obiettivo,  si  provvede  con

decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la

Conferenza  unificata,  da  emanare  entro  il  30  aprile  2014.  La

variazione dell'obiettivo conseguente al cosiddetto "Patto  nazionale

verticale"  trova  evidenza  nella  Fase  4-B  del  prospetto   degli

obiettivi programmatici dei comuni, in un'apposita voce di variazione

del saldo obiettivo finale che sara' valorizzata automaticamente  dal

sistema applicativo web sulla base degli importi individuati  con  il

citato decreto ministeriale.

  Inoltre,  al  fine  di  agevolare  la  ripresa  delle  attivita'  e

consentire l'attuazione dei piani  per  la  ricostruzione  e  per  il

ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del  20

e 29 maggio 2012,  il  comma  354  dell'articolo  1  della  legge  di

stabilita' 2014 ha previsto la riduzione degli obiettivi del patto di

stabilita'  interno  dei  comuni  e  delle  province  interessati   -

individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1,  del  decreto-legge  6

giugno 2012, n. 74 (11) e dall'articolo 67-septies del  decreto-legge

22 giugno 2012, n. 83 (12) - da operare con le procedure previste per

il patto regionale verticale, nei limiti di 20,5 milioni di euro  per

gli enti locali della regione Emilia-Romagna e di 2,5 milioni di euro

per gli enti locali di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto.  Al

fine dell'attuazione di tale disposizione, si prevede altresi' che le

regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nel ridurre gli obiettivi

degli  enti  locali,  non  peggiorano  contestualmente   il   proprio

obiettivo di patto.

  Resta, infine, vigente per i comuni il cosiddetto  patto  nazionale

orizzontale di cui all'articolo 4-ter del  decreto-legge  n.  16  del

2012 (Fase 4-B).

  Il saldo  obiettivo  2014  da  considerare  sara',  dunque,  quello

risultante dalla somma fra il saldo obiettivo calcolato in base  alle

fasi  precedentemente  descritte  e  la   variazione   dell'obiettivo

conseguente all'adesione ai  patti  di  solidarieta'.  L'applicazione

calcolera'  automaticamente  il  valore  obiettivo   per   il   2014,

rideterminato sulla base dei dati comunicati da ciascuna  regione  al

Ministero dell'economia e delle finanze, per i patti  regionalizzati,

e sulla base del decreto e delle comunicazioni di  questo  Ministero,

rispettivamente, per il patto nazionale  verticale  e  per  il  patto

nazionale orizzontale.

  Fase 5: riduzione degli obiettivi annuali

  Anche per il 2014  continua  ad  operare  la  disposizione  di  cui

all'articolo 1, comma 122, della legge n. 220 del  2010  (13)  ,  che

autorizza la riduzione degli  obiettivi  annuali  degli  enti  locali

soggetti al patto di stabilita' interno - in base a criteri  definiti

con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare

d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali - per  un

importo   commisurato    agli    effetti    finanziari    determinati

dall'applicazione della sanzione ai sensi della lettera a) del  comma

26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 agli enti locali  che

nell'anno precedente non hanno raggiunto  l'obiettivo  del  patto  di

stabilita' interno (a valere sul fondo sperimentale  di  riequilibrio

per le province e a valere sul fondo di solidarieta' comunale  per  i

comuni).

  Il comma 545 dell'articolo 1  della  legge  n.  147  del  2013  ha,

altresi', precisato che possono beneficiare della predetta  riduzione

degli   obiettivi   annuali   del   patto   di   stabilita'   interno

esclusivamente gli enti assoggettabili  alla  sanzione  di  cui  alla

precitata lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183

del 2011 (operata a valere sul fondo sperimentale di  riequilibrio  e

sul fondo di solidarieta' comunale), escludendo conseguentemente  dal

beneficio gli enti ricadenti nel territorio delle regioni  a  statuto

speciale e delle province autonome che, in  virtu'  della  competenza

esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali,  finanziano  i

propri  enti  con  risorse  del  proprio  bilancio.  Tale   riduzione

dell'obiettivo finale trova riscontro  nella  Fase  5  del  prospetto

degli obiettivi programmatici, con un'apposita voce di variazione del

saldo obiettivo finale  che  sara'  valorizzata  automaticamente  nel

sistema  applicativo  web  quando  verra'  definita,  con  il  citato

decreto, la riduzione di cui al richiamato comma 122.

  Inoltre, il comma 6-bis dell'articolo 31 della  legge  n.  183  del

2011 (14) , al  fine  di  sterilizzare  gli  effetti  negativi  sulla

determinazione  degli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'  interno

connessi alla gestione di funzioni  e  servizi  in  forma  associata,

dispone  un'ulteriore  riduzione  degli  obiettivi  dei  comuni   che

gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata

nonche'  il  corrispondente  aumento  degli  obiettivi   dei   comuni

associati non capofila. A tal fine e' previsto che entro il 30  marzo

di ciascun anno l'Associazione Nazionale dei Comuni  Italiani  (ANCI)

comunichi al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  mediante  il

sistema web http://pattostabilitainterno.tesoro.it  della  Ragioneria

Generale dello Stato, gli importi in riduzione  e  in  aumento  degli

obiettivi di ciascun comune di cui al presente comma sulla base delle

istanze prodotte dai predetti enti entro il 15 marzo di ciascun anno.

  Anche tale variazione trova riscontro nella Fase  5  del  prospetto

degli obiettivi programmatici per i comuni con popolazione  superiore

a 1.000 abitanti,  con  un'apposita  voce  di  variazione  del  saldo

obiettivo finale che sara' valorizzata  automaticamente  dal  sistema

applicativo web sulla  base  dei  dati  comunicati  dall'Associazione

Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).

B.3 Comunicazione dell'obiettivo

  Le province e i comuni con popolazione superiore a  1.000  abitanti

soggetti al patto di  stabilita'  interno  trasmettono  al  Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria

Generale  dello  Stato  le  informazioni  concernenti  gli  obiettivi

programmatici  del  patto  di  stabilita'  interno  per  il  triennio

2014-2016 con le modalita' ed i prospetti definiti dal decreto di cui

al comma 19 del richiamato articolo 31 della legge n. 183  del  2011.

La mancata trasmissione via web degli obiettivi  programmatici  entro

quarantacinque giorni dalla pubblicazione del  predetto  decreto  del

Ministero dell'economia e  delle  finanze  sulla  Gazzetta  Ufficiale

costituisce inadempimento al patto di  stabilita'  interno  ai  sensi

dell'ultimo periodo del richiamato comma 19.

  Si rappresenta che, terminato l'anno di riferimento,  non  e'  piu'

consentito variare le  voci  determinanti  l'obiettivo  del  medesimo

anno. Per l'anno 2014,  quindi,  eventuali  rettifiche  o  variazioni

possono essere apportate,  esclusivamente  tramite  il  sistema  web,

entro e non oltre il 31 dicembre 2014. Ne consegue, tra l'altro, che,

terminato l'anno di riferimento, l'obiettivo non potra'  piu'  essere

comunicato.

  L'obiettivo e' comunicato utilizzando il sistema web  appositamente

previsto  per  il   patto   di   stabilita'   interno   all'indirizzo

http://pattostabilitainterno.tesoro.it.

  Il Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  della

Ragioneria Generale  dello  Stato  provvede  all'aggiornamento  degli

allegati al citato decreto a seguito di nuove  disposizioni  volte  a

prevedere  esclusioni  e/o  modifiche  del   saldo   utile   per   la

determinazione dell'obiettivo o  modifiche  alle  regole  del  patto,

dandone  comunicazione  alla  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie

locali, all'ANCI e all'UPI.

C. Esclusioni dal saldo valido ai fini del rispetto del Patto

  Come e' noto, i commi da 7 a 16 dell'articolo 31 della legge n. 183

del 2011 prevedono l'esclusione, dal saldo valido ai fini  del  patto

di stabilita' interno, di specifiche tipologie di entrate e di  spese

alle quali si aggiungono altre esclusioni illustrate di seguito.

  Il successivo  comma  17  del  richiamato  articolo  31  abroga  le

disposizioni che individuano esclusioni di entrate  o  di  spese  dai

saldi rilevanti ai fini del patto di  stabilita'  interno  precedenti

alla legge di stabilita' 2012  e  non  previste  espressamente  dalla

stessa.

  Ne consegue  che  non  sono  consentite  esclusioni  dal  patto  di

stabilita' interno di entrate o di spese diverse da  quelle  previste

dalle norme di seguito riportate, atteso che ogni esclusione richiede

uno  specifico  intervento  legislativo  che  si  faccia  carico   di

rinvenire le  adeguate  risorse  compensative  a  salvaguardia  degli

equilibri di finanza pubblica.

C.1 Risorse connesse con la dichiarazione di stato d'emergenza

  Come per gli anni scorsi, il comma 7 dell'articolo 31  della  legge

n. 183 del 2011  ripropone  l'esclusione  delle  risorse  provenienti

dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale

sostenute  dalle  province  e  dai  comuni  per  l'attuazione   delle

ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito

di dichiarazione dello stato di emergenza.

  Al riguardo, si rappresenta che il comma 2  dell'articolo  5  della

legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  come  modificato  dal  comma  1

dell'articolo 1 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, prevede che,

per l'attuazione degli interventi  da  effettuare  durante  lo  stato

d'emergenza, si provvede, anche a mezzo di ordinanze emanate dal Capo

del Dipartimento della Protezione civile - salvo che sia diversamente

stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza - nei  limiti

e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato

di emergenza e nel rispetto dei  principi  generali  dell'ordinamento

giuridico.

  Le richiamate esclusioni operano distintamente per le entrate e per

le spese nel modo di seguito indicato:

    1. Entrate. Sono escluse dal saldo  finanziario  di  riferimento,

valido per la verifica del rispetto del patto di stabilita'  interno,

le sole risorse provenienti dal bilancio dello Stato (e non anche  da

altre fonti) purche' registrate successivamente al 31 dicembre  2008.

L'esclusione opera anche se le risorse statali sono trasferite per il

tramite delle regioni.

    2. Spese.  Sono  esclusi  gli  impegni  di  parte  corrente  e  i

pagamenti in conto  capitale  -  disposti  a  valere  sulle  predette

risorse statali  -  effettuati  per  l'attuazione  di  ordinanze  del

Presidente del Consiglio dei Ministri o  del  Capo  del  Dipartimento

della Protezione civile a seguito di  dichiarazione  dello  stato  di

emergenza, purche' effettuati a valere su risorse registrate  (ovvero

accertate, per la parte corrente, e incassate per la parte  in  conto

capitale) successivamente  al  31  dicembre  2008.  Al  riguardo,  si

sottolinea che sono escluse dal patto di stabilita' interno  le  sole

spese effettuate a valere sui trasferimenti dal bilancio dello  Stato

e non anche  le  altre  tipologie  di  spesa  (ad  esempio  le  spese

sostenute dal comune a valere  su  risorse  proprie  o  a  valere  su

donazioni di terzi).

  L'esclusione  delle  correlate  entrate  e'  stata   prevista   per

compensare gli effetti negativi sugli equilibri di  finanza  pubblica

indotti dall'esclusione delle spese.

  L'esclusione opera anche se le spese sono effettuate in  piu'  anni

e, comunque, nei  limiti  complessivi  delle  risorse  assegnate  e/o

incassate.

  Si precisa che le spese sono  escluse  anche  successivamente  alla

revoca  dello  stato  di  emergenza,   purche'   nei   limiti   delle

corrispondenti entrate accertate (per la parte corrente) o  incassate

(per la  parte  capitale)  in  attuazione  delle  predette  ordinanze

emergenziali.

  L'esclusione opera, inoltre, in relazione ai mutui ed  ai  prestiti

con oneri di ammortamento ad intero carico dello Stato e, quindi,  la

stessa non si estende a quelli contratti dall'ente locale con oneri a

carico del proprio bilancio. Si impone, quindi, la verifica in ordine

all'effettiva natura statale  delle  risorse  da  escludere,  nonche'

all'avvenuta emanazione delle ordinanze emergenziali.

  Al fine di consentire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  -

Dipartimento della Protezione Civile  di  valutare  la  natura  delle

spese oggetto di esclusione, si ritiene necessario che  l'elenco  che

gli enti interessati sono tenuti ad inviare  alla  stessa  Protezione

Civile entro il mese di gennaio dell'anno successivo,  ai  sensi  del

successivo comma 8 dell'articolo 31 della  legge  n.  183  del  2011,

contenga, oltre all'indicazione delle  spese  escluse  dal  patto  di

stabilita' interno, ripartite nella  parte  corrente  e  nella  parte

capitale, anche le risorse attribuite dallo Stato, per permettere  la

verifica della corrispondenza tra le spese sostenute  e  le  suddette

risorse statali.

  La presentazione di detto elenco costituisce un  obbligo  a  carico

dell'ente  beneficiario.  Pertanto,  la  sua   omessa   o   ritardata

comunicazione, rappresentando una violazione ad una  disposizione  di

legge, impedisce  il  perfezionamento  dell'iter  che  consente  allo

stesso ente beneficiario di effettuare tali esclusioni.

  Si ritiene opportuno, inoltre, segnalare che l'individuazione delle

spese e delle entrate da escludere ricade nella responsabilita' degli

enti che, pertanto, sono tenuti ad effettuare una attenta valutazione

in merito alle opere e alla tipologia  di  finanziamenti  oggetto  di

esclusione anche avvalendosi dei chiarimenti forniti dal Dipartimento

della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri

(punto M della presente Circolare).

  Infine, si rappresenta che qualora le  spese  effettuate  dall'ente

non venissero riconosciute  e,  pertanto,  non  ammesse  al  rimborso

previsto, si ritiene che, in analogia con quanto previsto  dal  comma

11 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 in caso di mancato  o

minore  riconoscimento  di  fondi  da  parte   dell'Unione   Europea,

l'importo corrispondente alle spese non  riconosciute  dovra'  essere

considerato nel  saldo  finanziario  valido  ai  fini  del  patto  di

stabilita' interno.

  Inoltre, con riferimento all'esclusione delle spese per  interventi

calamitosi sostenute utilizzando  risorse  proprie,  il  comma  8-bis

dell'articolo 31 (15) prevede che, con apposita legge, le  spese  per

gli interventi realizzati direttamente dai comuni  e  dalle  province

per eventi calamitosi, per i quali e' stato deliberato dal  Consiglio

dei  Ministri  lo  stato  di  emergenza,  effettuate   nell'esercizio

finanziario  in  cui  avviene  la  calamita'  e  nei   due   esercizi

successivi, siano escluse dal saldo  finanziario  rilevante  ai  fini

della verifica del rispetto del  patto  di  stabilita'  interno,  nei

limiti delle risorse rese disponibili, ai sensi del successivo  comma

8-ter. A differenza, quindi, del comma 7, il richiamato  comma  8-bis

prevede  l'esclusione  di  spese  per  interventi  legati  ad  eventi

calamitosi, ma finanziati con risorse proprie degli enti danneggiati.

E' importante sottolineare che tale esclusione richiede  l'emanazione

di una  specifica  disposizione  di  legge  in  assenza  della  quale

l'esclusione in parola non puo' essere operata.

C.2 Risorse connesse con la dichiarazione di grande evento

  Si ribadisce che il comma 1 dell'articolo 40-bis del  decreto-legge

24 gennaio 2012, n. 1 (16) ha  disposto  l'abrogazione  del  comma  5

dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (17) ,

che aveva equiparato la dichiarazione  di  grandi  eventi  rientranti

nella competenza  del  Dipartimento  della  protezione  civile  della

Presidenza del Consiglio dei Ministri agli interventi  connessi  alla

dichiarazione di stato di emergenza.

  Conseguentemente, l'esclusione delle entrate e delle spese relative

alla richiamata dichiarazione di grande evento continua ad applicarsi

esclusivamente   con   riferimento   alle   operazioni    finanziarie

(accertamenti/riscossioni e impegni/pagamenti) non ancora concluse  e

la cui dichiarazione di grande evento  e'  avvenuta  antecedentemente

all'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 1 del 2012.

  Si rammenta che  per  le  predette  operazioni  l'esclusione  delle

entrate e delle relative spese, sebbene effettuate in piu'  anni,  e'

operata nei soli limiti dei  correlati  trasferimenti  a  carico  del

bilancio dello Stato, purche' registrati  (ovvero  accertati  per  la

parte  corrente  e   incassati   per   parte   in   conto   capitale)

successivamente al 31 dicembre 2008.

  Nel merito delle opere e della tipologia di finanziamenti  riferiti

ai grandi eventi ancora oggetto di esclusione, si  ritiene  opportuno

che i chiarimenti in  materia  vengano  indirizzati  al  Dipartimento

della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri

(par. M).

C.3 Risorse provenienti dall'Unione Europea

  Come gia' previsto dalla normativa  previgente  con  riguardo  alle

risorse provenienti dall'Unione Europea, il comma 10 dell'articolo 31

della legge n. 183 del 2011 esclude, dal saldo finanziario in termini

di  competenza  mista,  le   risorse   provenienti   direttamente   o

indirettamente  dall'Unione  Europea  (intendendo  tali  quelle   che

provengono dall'Unione Europea per  il  tramite  dello  Stato,  della

regione o della  provincia),  nonche'  le  relative  spese  di  parte

corrente e in conto capitale sostenute dalle province e  dai  comuni.

L'esclusione non opera  per  le  spese  connesse  ai  cofinanziamenti

nazionali, ossia per le spese connesse alla quota di  cofinanziamento

a carico dello Stato, della regione, della provincia e del comune.

  La ratio dell'esclusione dal  patto  di  stabilita'  interno  delle

spese  sostenute  dagli  enti  locali   per   realizzare   interventi

finanziati con fondi U.E. risiede nella necessita' di  non  ritardare

l'attuazione  di  interventi  realizzati  in  compartecipazione   con

l'Unione Europea, tenuto conto che si tratta di importi  che  vengono

poi rimborsati dall'U.E. all'Italia, previa rendicontazione.

  Ne consegue, quindi, che non sono escluse dal patto  di  stabilita'

interno, ai sensi del  citato  comma  10,  le  spese  finanziate  con

risorse  provenienti  da   prestiti   accordati   dalle   Istituzioni

comunitarie che, dovendo essere restituite  all'U.E.,  devono  essere

considerate a tutti gli effetti risorse nazionali.

  La valutazione specifica nel merito delle risorse assegnate  rimane

di competenza  dell'ente  beneficiario,  sulla  base  degli  atti  di

assegnazione delle risorse stesse e  delle  relative  spese,  nonche'

sulla base  delle  informazioni  fornite  dall'ente  che  assegna  le

risorse medesime.

  Si evidenzia, inoltre, che l'esclusione  dal  patto  di  stabilita'

interno delle  spese  connesse  alla  realizzazione  di  un  progetto

cofinanziato dall'Unione  Europea  opera  nei  limiti  delle  risorse

comunitarie effettivamente trasferite in favore dell'ente locale  per

la sua  realizzazione  e  non  riguarda,  pertanto,  le  altre  spese

comunque  sostenute  dall'ente  per  la  realizzazione  dello  stesso

progetto e non coperte dai fondi U.E.

  L'esclusione  delle  spese,  infine,  opera  anche  se  esse   sono

effettuate in  piu'  anni,  purche'  la  spesa  complessiva  non  sia

superiore all'ammontare  delle  corrispondenti  risorse  assegnate  e

purche' relativa ad entrate registrate (ovvero accertate per la parte

corrente e incassate per la parte in conto capitale)  successivamente

al 31 dicembre 2008.

  In proposito, si precisa che l'esclusione  delle  entrate  e  delle

relative spese opera  prescindendo  dalla  tempistica  con  cui  sono

effettuate e quindi indipendentemente dalla  sequenza  temporale  con

cui si succedono. In altri termini,  le  esclusioni  sono  effettuate

anche se le entrate avvengono successivamente alle connesse  spese  o

viceversa. In particolare, le risorse  in  parola  sono  escluse  dai

saldi finanziari per un importo pari all'accertamento (per  la  parte

corrente) o all'incasso (per la parte  in  conto  capitale)  avvenuto

nell'anno di riferimento. Circa le spese  connesse  con  le  suddette

risorse,  si  rappresenta  che  queste  sono   escluse   nei   limiti

complessivi delle risorse  accertate/incassate  e  nell'anno  in  cui

avviene il relativo impegno/pagamento. Ne  consegue  che  tali  spese

sono  escluse  anche  in  anni  diversi  da   quello   dell'effettiva

assegnazione delle corrispondenti risorse dell'Unione Europea.

  Qualora l'Unione  Europea  riconosca  importi  inferiori  a  quelli

considerati  ai  fini  dell'applicazione  di  quanto   previsto   dal

summenzionato comma  10,  l'importo  corrispondente  alle  spese  non

riconosciute e' incluso tra le spese del patto di stabilita'  interno

relativo all'anno in cui e' comunicato il mancato riconoscimento o in

quello  dell'anno  successivo,  se  la  comunicazione  e'  effettuata

nell'ultimo quadrimestre (comma 11 dell'articolo 31  della  legge  n.

183 del 2011).

  Qualora un ente non abbia escluso dal saldo finanziario in  termini

di  competenza  mista  le  risorse  provenienti  dall'Unione  Europea

nell'anno  del  loro   effettivo   accertamento/incasso,   non   puo'

successivamente escludere  le  correlate  spese  nell'anno  del  loro

effettivo impegno/pagamento. Infatti, la mancata esclusione dal saldo

di tali entrate e' da ritenersi, anch'essa, assimilabile  all'ipotesi

in  cui  l'Unione  Europea  riconosca  importi  inferiori  a   quelli

considerati  ai  fini  dell'attuazione  del   richiamato   comma   10

dell'articolo  31  con  conseguente  inclusione  dei  pagamenti   non

riconosciuti tra le spese del patto di  stabilita'  interno  relativo

all'anno in cui e' stato comunicato il mancato  riconoscimento  o  in

quello  dell'anno  successivo  se  la  comunicazione  e'   effettuata

nell'ultimo quadrimestre. Tale precisazione si  rende  necessaria  al

fine di non alterare i saldi di finanza pubblica.

C.4 Chiarimenti applicativi sulle esclusioni di cui ai punti C.1, C.2

e C.3

  Per  rendere  piu'  agevole  l'applicazione   del   meccanismo   di

esclusione previsto per calamita' naturali, grandi eventi  e  risorse

provenienti dalla U.E., a titolo esemplificativo, si riportano alcune

possibili fattispecie.

  Risorse di parte corrente:

    1. L'ente negli anni 2009-2013 ha accertato 100;  gli  impegni  a

valere sui 100 sono  esclusi  nei  rispettivi  anni  in  cui  vengono

assunti (2014, 2015, 2016 etc.);

    2. l'ente, nell'anno 2014, accerta 100 a fronte di  impegni  gia'

assunti  a  valere   su   altre   risorse   negli   anni   2009-2013;

l'accertamento di 100 e' escluso dal saldo 2014  mentre  non  possono

essere esclusi ulteriori impegni a valere sui 100;

    3. l'ente, nell'anno 2014, accerta 100 a fronte  di  impegni  che

saranno assunti negli anni 2015 e  2016;  l'accertamento  di  100  e'

escluso dal saldo 2014 mentre gli impegni saranno esclusi  dai  saldi

del 2015 e 2016.

  Risorse in conto capitale:

    1. L'ente negli anni 2009-2013  ha  incassato  100;  le  spese  a

valere sui 100 sono escluse negli anni in cui  vengono  effettuati  i

rispettivi pagamenti (2014, 2015, 2016 etc.);

    2. l'ente, nell'anno 2014, incassa 100 a  fronte  di  spese  gia'

effettuate  a  valere  su  altre  risorse  nel  triennio  negli  anni

2009-2013; l'incasso di 100 e' escluso  dal  saldo  2014  mentre  non

possono essere escluse ulteriori spese a valere sui 100;

    3. l'ente, nell'anno 2014, incassa 100  a  fronte  di  spese  che

saranno effettuate negli anni  2015  e  2016;  l'incasso  di  100  e'

escluso dal saldo 2014 mentre i correlati pagamenti  saranno  esclusi

dai saldi del 2015 e 2016.

  Si ribadisce, inoltre, che le deroghe  di  cui  ai  precedenti  tre

paragrafi non considerano le entrate relative ad anni  precedenti  al

2009. Pertanto, sono escluse solo le spese,  annuali  o  pluriennali,

relative  ad  entrate  registrate  (ovvero  accertate  per  la  parte

corrente e incassate per parte in conto capitale) successivamente  al

31 dicembre 2008.

  Tenuto conto che l'esclusione delle entrate correlate alle suddette

tipologie di spesa e'  stata  prevista  per  compensare  gli  effetti

negativi sugli equilibri di finanza pubblica indotti  dall'esclusione

delle spese, qualora un ente erroneamente non abbia escluso dal saldo

finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto  del  patto

di  stabilita'  interno  le  predette  entrate  nell'anno  del   loro

effettivo accertamento o incasso, in  assenza  di  rettifica  in  tal

senso della certificazione relativa all'anno in questione,  non  puo'

operare l'esclusione dal  saldo  finanziario  delle  correlate  spese

nell'anno del loro effettivo impegno o pagamento.

  Infine, si precisa che l'esclusione delle entrate di  cui  sopra  e

delle correlate spese dal saldo rilevante ai fini della verifica  del

rispetto del patto di stabilita' interno rappresenta un obbligo anche

per gli enti  di  recente  assoggettamento  al  patto  di  stabilita'

interno per i quali l'esclusione  opera  anche  asimmetricamente  tra

entrate e correlate spese, a prescindere, pertanto, dalla circostanza

che tali entrate e tali spese si  siano  verificate  in  costanza  di

assoggettamento  dell'ente  agli  obblighi  relativi  al   patto   di

stabilita' interno.

  Al riguardo si evidenzia che  le  esclusioni  di  cui  trattasi  si

fondano sul principio che la salvaguardia dell'equilibrio complessivo

della finanza pubblica nell'anno di riferimento e'  assicurata  dalla

compensazione, a livello di  comparto  e  relativamente  al  medesimo

anno, degli effetti negativi indotti dall'esclusione delle  spese  in

parola  operata  da  taluni  enti  con   quelli   positivi   connessi

all'esclusione delle entrate operata da altri enti, e non gia'  dalla

compensazione degli effetti dell'esclusione a livello di singolo ente

riferiti al medesimo anno.

C.5 Risorse connesse al Piano generale di censimento

  Il comma 12 dell'articolo 31 della legge  n.  183  del  2011  trova

ancora attuazione nel 2014 con riferimento all'esclusione, dal  saldo

finanziario  rilevante  ai  fini  della  verifica  del  patto,  delle

eventuali risorse residue trasferite  dall'ISTAT  e  delle  eventuali

spese residue per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti  nei

limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT a favore degli enti

locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2

dell'articolo 50 del decreto-legge n. 78 del 2010, come affidatari di

fasi delle rilevazioni censuarie. Le spese sostenute dagli  enti  per

il  censimento,   ed   interamente   rimborsate   dall'ISTAT,   vanno

considerate in entrata come un trasferimento e quindi codificate  con

il codice SIOPE  2599  "Trasferimenti  correnti  da  altri  enti  del

settore pubblico".

  Per quanto concerne le spese, le medesime vanno codificate  secondo

la loro collocazione in bilancio che  tiene  conto  ovviamente  della

loro natura.

  Giova ribadire che, trattandosi di spese  strettamente  connesse  e

finalizzate alle operazioni di censimento, tali non possono ritenersi

le spese in conto capitale finalizzate ad investimenti o ad  acquisti

di beni durevoli la cui pluriennale utilita' va oltre il  periodo  di

realizzazione ed esecuzione degli stessi censimenti.

  Le disposizioni contenute nel citato comma 12  si  applicano  anche

agli enti locali individuati dal Piano  generale  del    censimento

dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23  dicembre

2009, e di cui al comma 6, lettera a), del  citato  articolo  50  del

decreto-legge n. 78 del 2010.

C.6 Altre esclusioni

  a) Federalismo demaniale

  Il comma 15 dell'articolo 31 della legge n. 183 del  2011  dispone,

con  riguardo  ai  beni  trasferiti  in  attuazione  del  federalismo

demaniale di cui al  decreto  legislativo  28  maggio  2010,  n.  85,

l'esclusione dai vincoli  del  patto  di  stabilita'  interno  di  un

importo corrispondente alle spese gia' sostenute dallo Stato  per  la

gestione e la manutenzione dei beni trasferiti.

  I criteri e le modalita' per la  determinazione  dell'importo  sono

demandati ad  apposito  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  di

cui al comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto legislativo  n.  85

del 2010, che ad oggi non risulta essere stato emanato.

  Conseguentemente,  in  assenza   dell'emanazione   delle   predette

disposizioni attuative, il richiamato comma 15  non  e'  destinato  a

trovare applicazione operativa.

  b) Investimenti infrastrutturali

  Il comma 16 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011  introduce

un'ulteriore deroga ai  vincoli  del  patto  di  stabilita'  interno,

valida anche per  il  2014,  riferita  alle  spese  per  investimenti

infrastrutturali degli enti locali nei limiti  definiti  con  decreto

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il

Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  cui   al   comma   1

dell'articolo 5 del decreto-legge n. 138 del  2011,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011.

  Il citato articolo 5 prevede la destinazione di una quota del Fondo

infrastrutture,  nel  limite  delle  disponibilita'  di  bilancio   a

legislazione vigente e comunque fino ad un massimo di 250 milioni  di

euro,  ad  investimenti  infrastrutturali   effettuati   dagli   enti

territoriali  che  procedono,  entro  il  31  dicembre   2013,   alla

dismissione di partecipazioni in societa' esercenti servizi  pubblici

locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico.

  Affinche'   possa    essere    emanato    il    predetto    decreto

interministeriale attuativo della presente norma, e'  necessario  che

gli  enti  comunichino  ai  richiamati   dicasteri   le   dismissioni

effettuate  nonche'  i  relativi  incassi.   Sulla   base   di   tali

comunicazioni con il citato decreto sono  assegnati  a  ciascun  ente

territoriale beneficiario gli  importi  da  escludere  dal  patto  di

stabilita'  interno;  importi  che  non  possono,  comunque,   essere

superiori ai proventi della dismissione effettuata. Ad oggi il citato

decreto interministeriale non e' stato emanato.

  c) Sisma  del  20  e  29  maggio  2012.  Esclusione  delle  risorse

provenienti dalle contabilita' speciali delle regioni Emilia-Romagna,

Lombardia e Veneto

  A seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, il decreto-legge n. 74

del 2012 ha previsto, per gli enti colpiti dal  predetto  sisma,  una

serie di interventi  urgenti  nonche'  alcune  deroghe  al  patto  di

stabilita' interno.

  In particolare, l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74  del

2012 (18) , prevede anche per il 2014, che le risorse del  Fondo  per

la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29  maggio  2012

assegnate alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e  presenti

nelle apposite contabilita'  speciali,  eventualmente  trasferite  ai

comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge  n.  74  del

2012, che provvedono, ai sensi del comma 5-bis del medesimo  articolo

1, per conto dei Presidenti delle regioni in qualita'  di  commissari

delegati, agli interventi di ricostruzione e ripresa economica di cui

al citato decreto-legge nonche' i relativi utilizzi non  rilevano  ai

fini del patto di stabilita' interno degli enti  locali  beneficiari.

Tale esclusione opera sia per le entrate che per le spese nei  limiti

delle corrispondenti risorse assegnate, sia di parte corrente che  di

parte capitale, nel triennio 2012-2014.

  Tale esclusione trova applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma

1, del decreto-legge n. 74 del 2012, per i comuni delle  province  di

Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio  Emilia  e  Rovigo,  per  i

quali e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze    giugno  2012  (19)  di  differimento  dei  termini   per

l'adempimento degli obblighi tributari, e  per  le  province  stesse,

interessati  dagli  eventi  sismici  del  maggio   2012.   L'articolo

67-septies estende tale esclusione  anche  ai  comuni  di  Ferrara  e

Mantova e, previa verifica da parte  della  regione  di  appartenenza

dell'esistenza del nesso causale tra i danni  e  gli  eventi  sismici

verificatisi, ai  comuni  di  Castel  d'Ario,  Commessaggio,  Dosolo,

Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino,  Castelnovo  Bariano,  Fiesso

Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte  de'  Frati,  Piadena,

San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta (articolo 67-septies,  comma

1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (20) ).

  d) Esclusione di spese per gli enti colpiti dal sisma del 20  e  29

maggio 2012

  Per i comuni  indicati  alla  precedente  lettera  c)  e'  altresi'

disposta, dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge n.  74  del

2012 (21) , l'esclusione dal patto di stabilita' interno,  anche  per

il 2014, delle spese sostenute con  risorse  proprie  provenienti  da

erogazioni liberali e donazioni da  parte  di  cittadini  privati  ed

imprese finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del

maggio 2012 e la conseguente ricostruzione, per  un  importo  massimo

complessivo di 10  milioni  di  euro.  L'ammontare  delle  spese  che

ciascun ente puo'  escludere  dal  patto  di  stabilita'  interno  e'

determinato dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 9  milioni  di

euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni  di

euro per ciascuna regione.

  Entro il 30 giugno del  2014,  le  regioni  dovranno  comunicare  i

suddetti importi al Ministero dell'economia e delle finanze, con nota

sottoscritta dal responsabile legale e dal responsabile del  servizio

finanziario, e ai comuni interessati.

  e) Esclusione del corrispettivo del gettito IMU sugli  immobili  di

proprieta' comunale

  Il comma 3 dell'articolo 10-quater del decreto-legge 8 aprile 2013,

n. 35 (22) prevede, per il 2014, l'esclusione dal saldo rilevante  ai

fini della verifica del patto di stabilita'  interno  del  contributo

attribuito ai comuni che hanno registrato  il  maggior  taglio  delle

risorse   operato   negli   anni   2012   e    2013    per    effetto

dell'assoggettamento degli immobili posseduti dagli stessi comuni nel

proprio territorio all'imposta municipale propria di cui all'articolo

13, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201  (23)  .  Tale

contributo, pari a  270  milioni  di  euro  per  il  2014,  e'  stato

ripartito tra  i  comuni  con  decreto  del  Ministero  dell'interno,

emanato di concerto con il Ministero dell'economia e  delle  finanze,

sentita la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  (24)  in

proporzione alle stime  di  gettito  da  imposta  municipale  propria

relativo agli  immobili  posseduti  dai  comuni  stessi  nel  proprio

territorio comunicate dal Dipartimento delle  finanze  del  Ministero

dell'economia e delle finanze.

  f) Esclusione delle risorse per  interventi  relativi  al  progetto

approvato dal CIPE con deliberazione n. 57 del 2011

  L'articolo 7-quater del decreto-legge 26 aprile 2013,  n.  43  (25)

prevede, per l'anno 2014,  l'esclusione  dai  vincoli  del  patto  di

stabilita'  interno  degli  enti  locali   dei   pagamenti   relativi

all'attuazione degli interventi di  riqualificazione  del  territorio

che accompagneranno l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE  con

delibera n. 57 del 3  agosto  2011  o  che,  in  tal  senso,  saranno

individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  dai

rappresentanti degli enti locali  interessati  all'opera,  finanziati

con risorse comunali, regionali e  statali,  nonche'  delle  connesse

entrate statali o regionali.

  L'esclusione opera nel limite di 10 milioni di euro e  concerne  la

quota di rispettiva competenza che sara'  individuata  dal  Ministero

delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e  comunicata  al  Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria

Generale dello Stato.

  g) Esclusione delle risorse per interventi portuali per  il  comune

di Piombino

  Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 43  del  2013  (26)

prevede che i  pagamenti  relativi  all'attuazione  degli  interventi

necessari al raggiungimento delle finalita'  portuali  ed  ambientali

previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale della  regione  Toscana,

finanziati con le risorse della  regione  Toscana  o  del  comune  di

Piombino nel limite di 10 milioni  di  euro  per  l'anno  2014,  sono

esclusi dai limiti del patto di stabilita' interno degli enti per  la

quota di rispettiva competenza che sara' individuata dal  Commissario

straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze

- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

  h) Esclusione dei pagamenti dei debiti in conto  capitale  per  500

milioni di euro

  In linea con il percorso avviato dal decreto-legge n. 35 del  2013,

i commi da 546 a 549 dell'articolo 1 della legge di  stabilita'  2014

prevedono, per i comuni, le province e le regioni, l'esclusione,  dai

vincoli del patto di stabilita' interno 2014, dei pagamenti sostenuti

nel corso del 2014, per un importo  complessivo  di  500  milioni  di

euro.

  In particolare, l'esclusione opera:

    per i debiti in conto capitale certi, liquidi ed  esigibili  alla

data del 31 dicembre 2012;

    per i debiti in conto capitale  per  i  quali  sia  stata  emessa

fattura o richiesta equivalente di pagamento  entro  il  31  dicembre

2012, ivi inclusi i pagamenti delle  regioni  in  favore  degli  enti

locali e delle province in favore dei comuni;

    per i debiti in conto capitale  riconosciuti  alla  data  del  31

dicembre  2012  ovvero  che   presentavano   i   requisiti   per   il

riconoscimento di legittimita' entro la medesima data.

  A tal fine, entro il termine perentorio del 14  febbraio  2014  gli

enti territoriali comunicano, mediante il sito web  della  Ragioneria

Generale dello Stato, gli spazi finanziari di cui necessitano  per  i

pagamenti individuati dal comma 546 del citato articolo 1 della legge

di stabilita' 2014.

  Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare

entro il 28 febbraio 2014,  sono  attribuiti,  prioritariamente  agli

enti locali, gli importi dei pagamenti  da  escludere  dal  patto  di

stabilita'  interno.  Nel  caso  in  cui  le  richieste  eccedano  la

disponibilita',  la  ripartizione  avviene  su  base   proporzionale.

Qualora, invece, residuassero spazi finanziari non richiesti,  questi

possono essere  attribuiti,  sempre  in  misura  proporzionale,  alle

regioni che ne abbiano fatto richiesta.

  La Procura regionale della Corte dei  conti,  su  segnalazione  del

collegio  dei  revisori  dei  singoli  enti,  esercita  l'azione  nei

confronti  dei  responsabili  dei  servizi  competenti   che,   senza

motivazione,  non  facciano  richiesta  di  spazi  finanziari  o  non

effettuino entro l'esercizio finanziario 2014 pagamenti per almeno il

90 per cento degli spazi finanziari concessi.

  Nei confronti dei predetti responsabili dei  servizi  competenti  e

degli eventuali corresponsabili, per i  quali  risulti  accertata  la

responsabilita' ai sensi delle  vigenti  disposizioni  di  legge,  le

sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano  una

sanzione  pecuniaria  pari   a   due   mensilita'   del   trattamento

retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. I suddetti

importi detratti dalla retribuzione  vengono  acquisiti  al  bilancio

dell'ente territoriale. Le  sentenze  di  condanna  relative  a  tali

omesse comunicazioni o a pagamenti non effettuati  entro  l'esercizio

finanziario 2014 per almeno il 90 per cento  degli  spazi  finanziari

concessi, restano pubblicate, osservando le  cautele  previste  dalla

normativa  in  materia  di  tutela  dei  dati  personali,  sul   sito

istituzionale dell'ente con annessa l'indicazione degli estremi della

decisione e della somma a credito, fino a quando  tali  sentenze  non

siano state eseguite  per  l'intero  importo.  Inoltre,  in  caso  di

ritardata o mancata segnalazione da parte del collegio dei revisori o

del revisore, le sezioni giurisdizionali regionali  della  Corte  dei

conti irrogano ai componenti del collegio o al revisore, ove  ne  sia

accertata la responsabilita', una  sanzione  pecuniaria  pari  a  due

mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri  fiscali

e previdenziali (comma 549, articolo 1, legge di stabilita' 2014).

  i) Esclusione dei pagamenti in conto capitale per 1.000 milioni  di

euro

  L'articolo 1, comma 535, della legge di stabilita' 2014  introduce,

dopo il comma 9 dell'articolo 31 della legge n.183 del 2011, il comma

9-bis che dispone l'esclusione, dal saldo finanziario valido ai  fini

della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno 2014, per

un importo complessivo di 1.000 milioni di euro - di cui 850  milioni

di euro ai comuni e 150 milioni di euro alle province - dei pagamenti

in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni.

  In particolare, il comma  9-bis  stabilisce  che  gli  enti  locali

utilizzano gli spazi finanziari di cui  al  comma  535,  nonche'  gli

ulteriori spazi finanziari che si liberano a seguito della esclusione

in parola, esclusivamente per pagamenti in conto capitale  effettuati

nel primo semestre del 2014 dandone evidenza mediante il monitoraggio

di cui al comma 19  del  richiamato  articolo  31  entro  il  termine

perentorio ivi previsto. Pertanto, i pagamenti in conto capitale  che

avverranno nel secondo semestre non potranno essere esclusi a  valere

sui predetti spazi finanziari.

  Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli

enti locali e' assegnato a ciascun ente  uno  spazio  finanziario  in

proporzione all'obiettivo attribuito fino a concorrenza del  predetto

importo.

  Si soggiunge che il  comma  536  dell'articolo  1  della  legge  di

stabilita' 2014 prevede che una quota pari a 10 milioni di  euro  del

predetto importo complessivo di 1.000 milioni di euro e' destinata  a

garantire spazi finanziari ai comuni della provincia di Olbia colpiti

dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013.  Il  riparto  di  tali

spazi fra i singoli  enti  e'  stabilito  con  decreto  del  Ministro

dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza

Stato-citta' ed autonomie locali,  da  emanare  entro  trenta  giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di stabilita' 2014.

  l) Esclusione delle spese  sostenute  dal  comune  di  Campione  di

Italia

  Il comma  537  dell'articolo  1  della  legge  di  stabilita'  2014

introduce, all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.  183,  il

comma  14-bis,  ai  sensi  del  quale  per  l'anno  2014,  nel  saldo

finanziario di parte corrente rilevante ai fini  della  verifica  del

rispetto del patto di stabilita' interno, non sono  considerate,  nel

limite di 10 milioni di  euro,  le  spese  sostenute  dal  comune  di

Campione d'Italia elencate nel  decreto  del  Ministero  dell'interno

protocollo n. 09804529/15100-525 del 6  ottobre  1998  riferite  alle

peculiarita' territoriali dell'exclave.

D. Riflessi delle regole del Patto sulle previsioni di bilancio

  Come gia' previsto  dalle  disposizioni  ordinamentali  vigenti  in

materia di predisposizione del  bilancio  di  previsione  degli  enti

sottoposti al patto di stabilita' interno, il comma 18  dell'articolo

31 della legge n. 183 del 2011, ribadisce, al fine  di  una  puntuale

pianificazione delle  misure  di  contenimento  da  attuare,  che  il

bilancio deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata  e

di spesa di parte  corrente  in  misura  tale  che,  unitamente  alle

previsioni dei flussi di  cassa  di  entrate  e  di  spese  in  conto

capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di  crediti,

sia garantito il rispetto delle  regole  che  disciplinano  il  patto

medesimo.

  Non rilevano le previsioni di voci di spesa o di  entrata  che  non

sono considerate nel saldo obiettivo  o  che  sono  destinate  a  non

tradursi in atti gestionali di impegno e quindi validi  ai  fini  del

patto quali, ad  esempio,  gli  stanziamenti  relativi  al  fondo  di

ammortamento e al fondo svalutazione crediti.  Ovviamente,  l'obbligo

del rispetto dell'obiettivo del patto di stabilita' interno dell'anno

di  riferimento  si  deve  intendere  esteso  anche  alle  successive

variazioni di bilancio nel corso dell'esercizio.

  Tale disposizione mira a far si' che il rispetto delle  regole  del

patto di stabilita'  interno  costituisca  un  vincolo  all'attivita'

programmatoria dell'ente, anche  al  fine  di  consentire  all'organo

consiliare di vigilare gia' in sede di approvazione di bilancio.

  L'eventuale adozione di un bilancio difforme implica, pertanto, una

grave irregolarita' finanziaria e  contabile  alla  quale  l'ente  e'

tenuto a porre rimedio con immediatezza  (27)  .  A  tale  scopo,  il

legislatore dispone che l'ente alleghi al bilancio di  previsione  un

prospetto contenente le previsioni di competenza  e  di  cassa  degli

aggregati rilevanti ai fini del patto  di  stabilita'  interno.  Tale

prospetto e' conservato a cura dell'ente medesimo e non  deve  essere

trasmesso a questo Ministero.

  Si  rammenta  che  il  prospetto,  contenente  le   previsioni   di

competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto  di

stabilita'  interno,  non  e'  meramente  dimostrativo  di  poste  di

bilancio, ma e' finalizzato all'accertamento preventivo del  rispetto

del patto di stabilita' interno. Esso, pertanto, e'  da  considerarsi

elemento costitutivo del  bilancio  preventivo  stesso,  inteso  come

documento programmatorio complessivo adottato dall'ente (28) .

  Infine, si fa presente che  anche  il  prevedibile  sforamento  del

patto  di  stabilita'  interno,  evidenziato  gia'  nel  corso  della

gestione  finanziaria,  puo'  essere  oggetto  di   verifica   e   di

segnalazione da parte  della  magistratura  contabile  affinche'  gli

organi elettivi possano adottare tutti i provvedimenti  correttivi  e

contenitivi finalizzati a non  aggravare  la  situazione  finanziaria

dell'ente.

D.1 Fondo svalutazione crediti

  Si rappresenta che, in attuazione dell'articolo 6,  comma  17,  del

decreto-legge n. 95 del  2012,  convertito  con  modificazioni  dalla

legge  n.  135  del  2012,  nelle   more   dell'entrata   in   vigore

dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di  bilancio

di cui al decreto legislativo  n.  118  del  2011,  gli  enti  locali

iscrivono, nel bilancio di previsione, un fondo svalutazione  crediti

non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di  cui  ai  titoli

primo e terzo dell'entrata, aventi anzianita' superiore a 5 anni.

  Si soggiunge che,  ai  sensi  del  comma  17  dell'articolo  1  del

decreto-legge n.  35  del  2013,  per  gli  enti  locali  beneficiari

dell'anticipazione alla Cassa Depositi e Prestiti  per  il  pagamento

dei debiti certi liquidi ed  esigibili  maturati  alla  data  del  31

dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura

o richiesta equivalente di pagamento  entro  il  predetto  termine  a

causa di carenza di liquidita' (comma 13 dell'articolo 1  del  citato

decreto-legge n. 35  del  2013),  il  citato  fondo  di  svalutazione

crediti, relativo ai cinque esercizi finanziari successivi  a  quello

in cui e' stata concessa l'anticipazione  stessa,  e  comunque  nelle

more dell'entrata in vigore della predetta armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio, e' pari almeno al 30 per  cento

dei residui attivi, di cui ai  titoli  primo  e  terzo  dell'entrata,

aventi anzianita' superiore a 5 anni.

  Previo parere motivato dell'organo  di  revisione,  possono  essere

esclusi dalla base  di  calcolo  i  residui  attivi  per  i  quali  i

responsabili   dei   servizi   competenti   abbiano    analiticamente

certificato la perdurante sussistenza delle  ragioni  del  credito  e

l'elevato tasso di riscuotibilita'.

  Al riguardo, si precisa che il  valore  relativo  agli  impegni  di

spesa del Titolo I del bilancio di previsione degli enti  locali  non

considera, per definizione, il predetto fondo svalutazione crediti in

quanto  l'importo  accantonato,  com'e'  noto,  «non  va   impegnato,

confluendo  in  tal  modo,  a  fine  esercizio,  nel   risultato   di

amministrazione quale fondo  vincolato»  (cosi'  come  stabilito  dal

principio contabile n. 1/53 dell'Osservatorio per  la  finanza  e  la

contabilita' degli enti Locali). Ne consegue che lo stesso, non dando

luogo   a   impegni   e   confluendo,   pertanto,   nell'avanzo    di

amministrazione accantonato per tale finalita', non  rileva  ai  fini

del patto di stabilita' interno.

D.2 Fondo pluriennale vincolato

  Il  presente  paragrafo  e'  finalizzato  a  fornire   informazioni

operative agli enti locali che partecipano  alla  sperimentazione  di

cui al decreto legislativo n. 118 del 2011.

  L'articolo  3  del  decreto  legislativo  n.  118  del  2011,  come

modificato  dall'articolo  9  del  decreto-legge  n.  102  del   2013

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013,  n.  124,

prevede che, a decorrere dal    gennaio  2015,  le  amministrazioni

pubbliche territoriali e i  loro  enti  strumentali  in  contabilita'

finanziaria  conformano  la  propria  gestione  a  regole   contabili

uniformi definite sotto forma di principi  contabili  generali  e  di

principi contabili applicati. Al fine di  pervenire  gradualmente  ad

una applicazione generalizzata delle nuove norme, l'articolo  36  del

medesimo  decreto   ha   previsto   una   sperimentazione   triennale

(2012-2014) delle disposizioni concernenti l'armonizzazione contabile

soltanto per alcune amministrazioni, individuate con separato DPCM.

  Il  DPCM  28  dicembre  2011  ha  dettato  le  modalita'  di   tale

sperimentazione, fornendo altresi' l'insieme dei  principi  contabili

generali ed applicati che dovranno informare  dal  2015  la  gestione

contabile degli enti di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011.

  L'articolo  9,  comma  4,  del  decreto-legge  n.  102   del   2013

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013,  n.  124,

stabilisce, inoltre, che, con decreto del Ministero  dell'economia  e

delle finanze, la sperimentazione puo' essere estesa agli  enti  che,

entro  il  30   settembre   2013,   hanno   presentato   domanda   di

partecipazione al  terzo  anno  della  sperimentazione.  Con  decreto

ministeriale n. 92164 del 15 novembre 2013 sono stati individuati gli

enti che effettueranno la sperimentazione nel 2014.

  Nell'ambito  del  Principio  contabile  applicato  concernente   la

contabilita' finanziaria (di cui all'allegato 2 al DPCM  28  dicembre

2011), al punto 5.4 viene disciplinato il Fondo Pluriennale Vincolato

(di seguito FPV). Si tratta di un fondo finanziario che garantisce la

copertura di spese imputate agli  esercizi  successivi  a  quello  in

corso, costituito da risorse gia' accertate nell'esercizio in  corso,

ma destinate  al  finanziamento  di  obbligazioni  passive  dell'ente

esigibili in  esercizi  successivi  a  quello  in  cui  e'  accertata

l'entrata. Il FPV nasce dall'esigenza di applicare il principio della

competenza finanziaria cosiddetta'potenziata' di cui  all'allegato  1

del DPCM 28 dicembre 2011 e di rendere evidente la distanza temporale

intercorrente tra  l'acquisizione  dei  finanziamenti  e  l'effettivo

impiego di tali risorse. Riguarda prevalentemente le spese  in  conto

capitale, ma puo' anche essere destinato a garantire la copertura  di

spese correnti, ad esempio  quelle  impegnate  a  fronte  di  entrate

derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in  esercizi

precedenti a quelli in cui e' esigibile la corrispondente spesa.

  Per gli enti locali che partecipano alla sperimentazione di cui  al

decreto legislativo n. 118 del 2011 si pone l'esigenza di  coordinare

gli effetti derivanti dall'applicazione del principio  di  competenza

finanziaria potenziata con la  disciplina  del  patto  di  stabilita'

interno.

  Pertanto, gli enti locali  ammessi  alla  sperimentazione,  di  cui

all'articolo 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011, considerano,

tra le entrate finali rilevanti  ai  fini  del  patto  di  stabilita'

interno, il  cosiddetto  fondo  pluriennale  vincolato  destinato  al

finanziamento delle spese  correnti,  gia'  imputate  negli  esercizi

precedenti, e re-iscritte nell'esercizio 2014.

  Al fine di tenere conto della definizione di competenza finanziaria

potenziata nell'ambito  della  disciplina  del  patto  di  stabilita'

interno, i predetti enti sommano all'ammontare degli accertamenti  di

parte corrente, considerato ai fini del saldo espresso in termini  di

competenza  mista,  l'importo  definitivo   del   fondo   pluriennale

vincolato di parte corrente iscritto tra le entrate del  bilancio  di

previsione al netto dell'importo definitivo del fondo pluriennale  di

parte corrente  iscritto  tra  le  spese  del  medesimo  bilancio  di

previsione.

  Pertanto, per tali enti, le entrate di parte corrente rilevanti  ai

fini del patto  di  stabilita'  interno  risultano  come  di  seguito

rappresentate:

    + Accertamenti correnti 2014 validi per il  patto  di  stabilita'

interno

    + Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni di entrata)

    - Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni di spesa)

    = Accertamenti correnti  2014  adeguati  all'utilizzo  del  fondo

pluriennale vincolato di parte corrente.

  Gli  accertamenti  adeguati  all'utilizzo  del  fondo   pluriennale

vincolato  garantiscono  la  copertura   agli   impegni   considerati

esigibili nell'anno 2014.

  In sede di monitoraggio finale  ai  fini  del  rispetto  del  patto

dovranno essere calcolati gli importi del fondo pluriennale vincolato

di parte corrente, registrati rispettivamente in entrata e in  uscita

nel rendiconto di gestione.

  Ai fini del calcolo sopra  indicato  si  fa  riferimento  al  fondo

pluriennale di parte corrente, determinato  al  netto  delle  entrate

escluse dal patto di stabilita' interno.

  Si ribadisce, da ultimo, che il  fondo  pluriennale  vincolato,  in

considerazione  della  sua  precipua  funzione,  incide   sul   saldo

rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilita'  interno  solo

per la parte  corrente,  in  quanto  rilevante  ai  soli  fini  della

competenza

D.3 Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli

enti locali

  L'articolo 243-ter del decreto legislativo n.  267  del  2000  (29)

dispone che, per il risanamento finanziario  degli  enti  locali  che

hanno deliberato la procedura  di  riequilibrio  finanziario  di  cui

all'articolo 243-bis  del  medesimo  decreto  legislativo,  lo  Stato

prevede un'anticipazione a valere sul Fondo  di  rotazione  istituito

nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'articolo  4

del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (30) e denominato "Fondo di

rotazione  per  assicurare  la  stabilita'  finanziaria  degli   enti

locali".

  Al  riguardo   si   segnala   che   l'anticipazione   va   imputata

contabilmente alle accensioni di prestiti (codice Siope 5311 "Mutui e

prestiti da enti del settore pubblico")  mentre  la  restituzione  va

imputata contabilmente tra i rimborsi di prestiti (codice Siope  3311

"Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico").

  Pertanto   le   risorse   in   entrata   e   in   uscita    oggetto

dell'anticipazione a  valere  sul  fondo  di  rotazione  ex  articolo

243-ter, essendo iscritte nel bilancio degli enti locali  secondo  le

modalita' indicate, non rilevano ai  fini  del  patto  di  stabilita'

interno.

E. Altre misure di contenimento

E.1 Contenimento dei prelevamenti dai conti di Tesoreria

  Il comma 21 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011  autorizza

il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza

Stato-citta' ed autonomie locali, ad adottare misure di  contenimento

dei prelevamenti effettuati dagli enti locali sui conti di  tesoreria

statale, qualora si registrino  prelevamenti  non  coerenti  con  gli

obiettivi di debito assunti con l'Unione Europea.

E.2 Contenimento della spesa

  Per quanto concerne la gestione della spesa, l'articolo 9, comma 1,

lettera a), numero 2, del decreto-legge n. 78 del 2009 (31) , dispone

che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di

spesa «ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei

conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti  di

bilancio e con le regole di finanza pubblica». Ne discende, pertanto,

che, oltre  a  verificare  le  condizioni  di  copertura  finanziaria

previste dall'articolo 151 del decreto legislativo n.  267  del  2000

(TUEL), come richiamato anche nell'articolo 183 dello stesso TUEL, il

predetto funzionario deve verificare anche  la  compatibilita'  della

propria attivita' di pagamento con i limiti  previsti  dal  patto  di

stabilita' interno ed, in particolare, deve verificarne  la  coerenza

rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione

di cui al summenzionato comma  18  dell'articolo  31.  La  violazione

dell'obbligo di accertamento in  questione  comporta  responsabilita'

disciplinare ed amministrativa a carico del predetto funzionario.

  Si rammenta, infine, che,  ai  sensi  dell'articolo  14,  comma  1,

lettera d), della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  il  Dipartimento

della Ragioneria Generale dello Stato, in virtu'  delle  esigenze  di

controllo e di monitoraggio  degli  andamenti  di  finanza  pubblica,

provvede ad  effettuare,  tramite  i  Servizi  ispettivi  di  finanza

pubblica,    verifiche    sulla    regolarita'     della     gestione

amministrativo-contabile  delle   amministrazioni   pubbliche.   Tali

Servizi, pertanto, essendo chiamati a svolgere verifiche  presso  gli

enti  territoriali  volte  a  rilevare  eventuali  scostamenti  dagli

obiettivi   di   finanza   pubblica,   effettuano   controlli   anche

sull'andamento della gestione  finanziaria  rispetto  agli  aggregati

rilevanti ai fini del patto di stabilita'  interno  e  sull'eventuale

superamento dei vincoli imposti dallo stesso.

F. Patti di solidarieta'

  I  singoli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'  possono   essere

modificati attraverso i patti di solidarieta' fra  enti  territoriali

(patto  regionale  verticale,  patto  regionale  orizzontale,   patto

regionale  verticale  incentivato,  patto  nazionale  orizzontale   e

verticale), mediante i quali gli enti  territoriali  possono  cedersi

spazi finanziari (e non risorse) validi ai  fini  del  raggiungimento

dell'obiettivo del patto di stabilita' interno.

  Finalita' dei patti di  solidarieta'  e'  quella  di  rendere  piu'

sostenibili gli obiettivi individuali degli enti locali  soggetti  ai

vincoli al patto  di  stabilita'  interno  attraverso  meccanismi  di

compensazione regionale e nazionale che consentano di acquisire spazi

finanziari per sostenere i pagamenti in conto capitale,  evitando  la

possibile compressione delle spese di investimento degli enti  locali

a causa dei vincoli del patto di stabilita' interno.

  Piu' precisamente, con il patto regionale  verticale  ed  il  patto

regionale verticale incentivato, le  regioni  possono  cedere  propri

spazi finanziari agli enti locali ricadenti nel  proprio  territorio,

consentendo  ai  comuni  e  alle  province   interessati   di   poter

beneficiare di un margine di spesa maggiore da destinare ai pagamenti

in conto capitale. Tali spazi non devono essere restituiti.

  Infine, con il patto regionale orizzontale ed  il  patto  nazionale

orizzontale gli enti locali scambiano spazi  finanziari  che  saranno

oggetto di recupero o restituzione nel biennio successivo.

  Di seguito, in dettaglio, i vari patti di solidarieta'.

F.1 Patto regionale verticale

  E' confermato anche per gli anni 2014 e  2015  il  patto  regionale

verticale  -  disciplinato  dai  commi  138,  138-bis,  139   e   140

dell'articolo  1  della  legge  n.  220  del  2010,  come  modificato

dall'articolo 1, comma 543 della legge di stabilita' 2014 -  mediante

il quale le  regioni  e  le  province  autonome  possono  riconoscere

maggiori spazi di spesa ai propri enti locali  compensandoli  con  un

peggioramento, di pari importo, del proprio obiettivo in  termini  di

competenza finanziaria e di competenza  eurocompatibile.  I  maggiori

spazi di spesa sono utilizzati dagli enti  locali  per  pagamenti  in

conto capitale.

  I richiamati commi 138 e  139  prevedono  che  le  regioni  possono

autorizzare gli enti locali del proprio territorio  a  peggiorare  il

loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto

capitale e,  contestualmente,  procedono  a  rideterminare  i  propri

obiettivi programmatici, peggiorandoli dello stesso  importo.  A  tal

fine, ai sensi del comma 138-bis (32)  ,  le  regioni  definiscono  i

criteri di virtuosita' e modalita' operative previo confronto in sede

di Consiglio delle autonomie locali  e,  ove  non  istituito,  con  i

rappresentanti regionali delle autonomie locali.

  Ai sensi del comma 140 (33) , come modificato dal citato comma  543

dell'articolo 1 della legge  di  stabilita'  2014,  gli  enti  locali

comunicano all'ANCI, all'UPI e  alle  regioni  e  province  autonome,

entro il 1°  marzo  di  ciascun  anno  (anziche'  15  settembre  come

precedentemente  stabilito),  l'entita'  dei  pagamenti  che  possono

effettuare nel corso dell'anno. Le regioni e  le  province  autonome,

entro il termine perentorio del 15 marzo (anziche' 31  ottobre,  come

precedentemente stabilito), comunicano al Ministero  dell'economia  e

delle finanze, con riguardo a ciascun ente beneficiario, gli elementi

informativi   occorrenti   per   la   verifica    del    mantenimento

dell'equilibrio dei  saldi  di  finanza  pubblica.  Entro  lo  stesso

termine la regione  comunica  i  nuovi  obiettivi  agli  enti  locali

interessati dalla compensazione verticale.

  Circa  le  modalita'  di  invio  della  predetta  comunicazione  al

Ministero dell'economia e delle  finanze,  si  rinvia  al  successivo

paragrafo F.2.

F.2 Patto regionale verticale incentivato

  L'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 35  del

2013, modifica la disciplina del patto regionalizzato incentivato  di

cui all'articolo 1, commi da 122 a 126, della legge n. 228 del 2012.

  Il meccanismo mira a favorire la cessione da parte delle regioni  a

statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna di spazi finanziari

agli enti locali ricadenti nel proprio  territorio  che  ne  facciano

richiesta prevedendo l'erogazione, a favore delle  regioni  medesime,

di  un  contributo  nei  limiti  di   un   importo   complessivo   di

1.272.006.281 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014  (prima  delle

modifiche pari a 800 milioni di euro per il 2013,  ripartiti  in  due

quote, una di 600 milioni di euro destinata ai comuni e  una  di  200

milioni di euro destinata alle province), in  misura  pari  all'83,33

per cento degli spazi finanziari ceduti, da destinare  esclusivamente

alla riduzione,  anche  parziale,  del  debito.  Tale  contributo  e'

finalizzato alla rimodulazione degli obiettivi del patto  dei  comuni

nella misura del  75  per  cento  dell'importo  complessivo  (pari  a

954.004.710 euro) e delle province nella  misura  del  25  per  cento

(pari a 318.001.570 euro).

  Piu' precisamente, e' previsto che a fronte dell'attribuzione  alle

regioni di un contributo massimo  di  1.272.006.281  euro  queste  si

impegnano a cedere, ai comuni e alle province ricadenti  nel  proprio

territorio, spazi finanziari in misura pari a 1,2 euro per ogni  euro

degli  1.272.006.281  da  attribuire  mediante   le   procedure   che

disciplinano il patto verticale di cui all'articolo 1,  commi  138  e

seguenti, della legge n. 220 del 2010. Quindi, potranno essere ceduti

agli enti locali spazi per complessivi 1.526 milioni di euro.

  Inoltre, la norma stabilisce che almeno il 50 per cento della quota

destinata alla rimodulazione del patto dei comuni  sia  riservata  ai

comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti.

  Gli spazi finanziari ceduti dalle regioni agli enti  locali  (comma

124, articolo  1,  della  legge  di  stabilita'  per  il  2013)  sono

utilizzati esclusivamente per il pagamento di obbligazioni  di  parte

capitale assunte (lett. a), punto 3, del citato articolo 1-bis, comma

1, del decreto-legge n. 35 del 2013).

  L'articolo 1, comma 541, della legge di stabilita'  2014,  inoltre,

anticipa al 15 marzo 2014  (dall'originario  31  maggio)  il  termine

perentorio entro il quale le regioni  sono  tenute  a  comunicare  al

Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  la  rimodulazione  degli

obiettivi e tutti gli elementi informativi occorrenti per la verifica

del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

  Infine, il comma 542 dell'articolo 1 della legge di stabilita' 2014

conferma, anche  per  il  2014,  la  disposizione  secondo  la  quale

ciascuna  regione  destina  almeno  il  50  per  cento  degli   spazi

finanziari ceduti con il patto verticale  incentivato  a  favore  dei

comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i  5.000  abitanti.  Il

citato comma dispone, inoltre, che l'attribuzione dei predetti  spazi

finanziari non deve determinare,  per  i  comuni  piccoli,  un  saldo

obiettivo inferiore a  zero,  prevedendo  che  gli  spazi  finanziari

residui,  non  attribuiti  a  causa  di  questa  limitazione,   siano

destinati, mediante  la  procedura  del  cosiddetto  patto  nazionale

verticale, ai comuni piccoli di altre regioni che presentano un saldo

obiettivo positivo (sul punto si rinvia al par. F.4).

  Gli enti locali che intendono ricorrere all'applicazione del  patto

regionale verticale incentivato dovranno comunicare all'ANCI, all'UPI

e alla regione di appartenenza l'entita' degli  spazi  finanziari  di

cui necessitano nel corso dell'anno (comma 140 dell'articolo 1  della

legge n. 220 del 2010) in tempi congrui al fine  di  permettere  alla

regione di rispettare il predetto termine  perentorio  del  15  marzo

previsto  per  terminare  la  procedura  di  assegnazione  di   spazi

finanziari mediante  il  patto  verticale  incentivato.  Si  ritiene,

pertanto, che,  salvo  diversa  disposizione  regionale,  il  termine

ultimo entro il quale inviare la predetta comunicazione possa  essere

il 14 marzo.

  Si ritiene opportuno segnalare che il riparto delle quote cedute ai

vari enti effettuato con il patto regionale verticale incentivato non

e' piu' modificabile dopo il 15 marzo 2014.

  Si segnala che, con il patto regionale verticale, la regione potra'

cedere ulteriori spazi ai singoli enti ovvero cedere  spazi  a  nuovi

enti richiedenti ma non ridurre gli spazi eventualmente  gia'  ceduti

con il patto verticale incentivato.

  Con riguardo alle comunicazioni previste ai fini  dell'applicazione

del  patto  regionale  verticale  e  del  patto  regionale  verticale

incentivato,  si  precisa  che  le  stesse,  oltre  a  contenere   la

deliberazione  di  Giunta  regionale  o  una  nota  sottoscritta  dal

Presidente della  regione  e  dal  responsabile  finanziario,  devono

indicare,  per  ciascun  ente,  l'ammontare  degli  spazi  finanziari

concessi.

  Le regioni devono trasmettere, entro il 15 marzo 2014, le  predette

comunicazioni relative  al  patto  regionale  verticale  e  al  patto

regionale verticale incentivato:

    a mezzo di lettera raccomandata con  avviso  di  ricevimento,  al

seguente  indirizzo:  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze,

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato -  IGEPA,  Via  XX

Settembre, 97 - 00187 Roma (la data e' comprovata dal timbro  apposto

dall'ufficio postale accettante);

    mediante il sistema web, utilizzando  l'apposito  modello  4OB/14

che si  trova  nell'applicazione  dedicata  al  patto  di  stabilita'

interno http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto.

F.3 Patto regionale orizzontale

  Il patto regionale orizzontale, disciplinato dai commi  141  e  142

dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010, prevede che, sulla  base

dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle

finanze, d'intesa con  la  Conferenza  unificata,  le  regioni  e  le

province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali

del  proprio  territorio,  integrare  le  regole  e  modificare   gli

obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alle  diverse

situazioni finanziarie  esistenti,  fermi  restando  le  disposizioni

statali  in  materia  di  monitoraggio  e  di  sanzioni  e  l'importo

dell'obiettivo complessivamente determinato per gli enti locali della

regione.

  A tal fine, ogni regione definisce e comunica ai propri enti locali

il  nuovo  obiettivo  annuale  del  patto  di   stabilita'   interno,

determinato anche  sulla  base  dei  criteri  stabiliti  in  sede  di

Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica,  altresi',  al

Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine  perentorio

del 31 ottobre di ogni anno, con riferimento a ciascun  ente  locale,

gli elementi informativi occorrenti per la verifica del  mantenimento

dell'equilibrio dei  saldi  di  finanza  pubblica.  Entro  lo  stesso

termine la regione  comunica  i  nuovi  obiettivi  agli  enti  locali

interessati dalla compensazione orizzontale.

  I criteri e le modalita' attuative del patto regionale  orizzontale

sono stabiliti con il decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze 6 ottobre 2011, n. 0104309.

  In particolare, i comuni e le province che prevedono di conseguire,

nel 2014 (secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e  4,  del

decreto ministeriale 6 ottobre 2011, n.  0104309),  un  differenziale

positivo (o negativo) rispetto all'obiettivo del patto di  stabilita'

interno comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento  e

di Bolzano,  nonche'  all'ANCI  e  all'UPI  regionali,  entro  il  15

ottobre, l'entita' degli spazi finanziari che sono disposti a  cedere

(o di cui necessitano) nell'esercizio in  corso  e  le  modalita'  di

recupero (o di cessione) dei medesimi spazi nel biennio successivo.

  La comunicazione in parola riguarda soltanto gli enti che intendono

partecipare  al  patto  regionale  orizzontale.  Gli  enti  che   non

effettuano  alcuna  comunicazione  sono  esclusi,   pertanto,   dalla

compensazione.

  Agli enti che hanno ceduto spazi finanziari  e'  riconosciuta,  nel

biennio successivo, una modifica  migliorativa  del  loro  obiettivo,

commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti,  fermo  restando

l'obiettivo complessivo a livello regionale,  mentre  agli  enti  che

hanno  acquisito  spazi  finanziari,  nel  biennio  successivo,  sono

attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo complessivamente

pari alla quota acquisita.

  La somma  dei  maggiori  spazi  finanziari  concessi  e  di  quelli

attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.

  Pertanto, agli  enti  locali  che  nel  2012  e/o  nel  2013  hanno

partecipato al patto regionalizzato  orizzontale  sono  attribuiti  o

recuperati, nell'anno 2014 (e 2015 con riferimento ai soli  enti  che

hanno partecipato al predetto patto nel  2013),  spazi  finanziari  a

compensazione di quelli ceduti o acquisiti  nel  2012  e/o  nel  2013

(come previsto dall'articolo 3 del  citato  decreto  ministeriale  n.

0104309). A tali spazi saranno aggiunte le eventuali ulteriori  quote

conseguenti  alla  partecipazione  degli   stessi   enti   al   patto

regionalizzato orizzontale del 2014.

  Per  il  2014,  quindi,  le  regioni   e   le   province   autonome

comunicheranno le informazioni relative alle nuove quote di obiettivo

cedute e acquisite da ciascun ente senza tener conto  dei  crediti  e

dei  debiti  di   spazi   finanziari   preesistenti   e   rinvenienti

dall'adozione del patto regionalizzato orizzontale del 2012 e/o 2013.

  Premessa, dunque, la possibilita' di effettuare  rimodulazioni  dei

singoli obiettivi  secondo  le  modalita'  sopra  esposte,  il  saldo

obiettivo 2014 da considerare sara' quello risultante dalla somma fra

saldo obiettivo finale e la variazione dell'obiettivo determinata  in

base al patto regionale verticale e/o orizzontale.

  Al riguardo occorre segnalare che,  ai  sensi  di  quanto  disposto

dall'articolo 2 del citato decreto ministeriale n. 0104309, gli spazi

finanziari sono attribuiti dalle regioni sulla base  di  criteri  che

privilegiano le spese in conto  capitale,  le  spese  inderogabili  e

quelle  che  incidono  positivamente   sul   sistema   economico   di

riferimento.

  Giova ribadire che l'anzidetto termine perentorio del  31  ottobre,

entro il quale le regioni  e  le  province  autonome  sono  tenute  a

comunicare al Ministero dell'economia e delle  finanze  le  modifiche

regionali agli obiettivi assegnati ai  propri  enti  locali,  mira  a

consentire  al  Ministero  medesimo  di  verificare,  attraverso   il

monitoraggio  semestrale,  il  mantenimento  dei  saldi  di   finanza

pubblica nel corso dell'anno. Ne consegue che la disciplina regionale

del patto di stabilita' interno che non tenesse conto di tale termine

entro  il   quale   modificare   gli   obiettivi   programmatici   si

configurerebbe come  elusiva  del  regime  sanzionatorio  previsto  a

livello nazionale,  in  quanto  renderebbe  possibili  interventi  "a

sanatoria"   ad   esercizio   sostanzialmente   chiuso,   finalizzati

esclusivamente a far risultare adempienti il maggior numero  di  enti

locali. Considerato  che,  confidando  nella  "sanatoria  a  chiusura

dell'esercizio", gli enti potrebbero essere indotti  a  comportamenti

finanziari poco  virtuosi,  la  disciplina  regionale  del  patto  di

stabilita'  interno  che  si  pone  in  contrasto  con  le   predette

disposizioni   statali   potrebbe   pregiudicare   nel    tempo    il

raggiungimento  degli  obiettivi  del  patto  medesimo,   comportando

effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

  Da ultimo, anche al fine di consentire  una  migliore  integrazione

del sistema dei patti regionali, si ritiene opportuno chiarire che la

cessione di spazi finanziari a valere sul patto  orizzontale  non  e'

incompatibile  con  l'acquisizione  degli  stessi  mediante  i  patti

regionali verticali e che, pertanto,  la  sovrapposizione  del  patto

regionale verticale e orizzontale puo' essere efficacemente operata.

F.4 Patto nazionale verticale

  Come precisato nel precedente paragrafo F.2,  per  l'anno  2014  il

comma 542 prevede che la  quota  del  50  per  cento  del  contributo

complessivo assegnato alle regioni  dal  comma  122  dell'articolo  1

della legge n. 228 del 2012 (1.272 milioni di euro)  e'  distribuita,

da ciascuna regione, ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e

i 5.000 abitanti fino al conseguimento del  saldo  obiettivo  pari  a

zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota

del 50 per cento sono comunicati entro il 10 aprile 2014 da  ciascuna

regione al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  mediante  il

sistema web http://pattostabilitainterno.tesoro.it  della  Ragioneria

Generale dello Stato, affinche' gli stessi siano attribuiti, entro il

30 aprile 2014, con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze, sentita la Conferenza Unificata, ai comuni  con  popolazione

compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti di tutte le regioni a statuto

ordinario,  alla  Regione  siciliana  e  alla  regione  Sardegna  che

presentino un saldo obiettivo positivo. L'attribuzione e' operata  in

misura proporzionale ai valori positivi dell'obiettivo.

F.5 Patto nazionale orizzontale

  I comuni possono  fare  ricorso  al  patto  di  stabilita'  interno

orizzontale nazionale, di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge  2

marzo 2012, n. 16, come modificato dall'articolo 1, comma  544  della

legge  di  stabilita'  2014,  mediante  il  quale  possono  cedere  o

acquisire spazi finanziari in base al differenziale che prevedono  di

conseguire rispetto all'obiettivo del  patto  di  stabilita'  interno

assegnato, fermo restando  l'obiettivo  complessivamente  determinato

per il comparto comunale.

  Piu' precisamente, i comuni che nel 2014 prevedono di conseguire un

differenziale positivo, o negativo, rispetto all'obiettivo del  patto

di stabilita' interno possono comunicare, entro il termine perentorio

del 15 giugno 2014 (articolo 1, comma 544, lett. a)  della  legge  di

stabilita' 2014),  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -

Dipartimento della  Ragioneria  Generale  dello  Stato,  mediante  il

sistema  web  appositamente  predisposto,   l'entita'   degli   spazi

finanziari che sono disposti a cedere,  o  di  cui  necessitano,  per

effettuare  pagamenti  di   residui   passivi   di   parte   capitale

nell'esercizio  in  corso  (per  gli  enti   che   partecipano   alla

sperimentazione in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili,

di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011, anche

per effettuare pagamenti relativi agli impegni in conto capitale gia'

assunti al 31 dicembre del 2013, con imputazione all'esercizio 2014 e

relativi alle quote vincolate del risultato di amministrazione al  31

dicembre 2013).

  Entro il  medesimo  termine  i  comuni  possono  variare  le  quote

eventualmente gia' comunicate.

  Qualora l'entita'  delle  richieste  pervenute  superi  l'ammontare

degli  spazi  finanziari  resi  disponibili   dai   comuni   cedenti,

l'attribuzione  degli  spazi  finanziari  e'  effettuata  in   misura

proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti.

  Qualora l'entita' degli spazi finanziari ceduti superi  l'ammontare

di quelli richiesti, l'utilizzo degli  spazi  ceduti  e'  ridotto  in

misura proporzionale.

  Il comune che cede spazi finanziari, nel biennio successivo  riduce

(migliora) il proprio obiettivo di un importo pari agli spazi ceduti;

il comune che riceve spazi finanziari  aumenta  (peggiora),  nei  due

anni successivi, il proprio obiettivo di pari importo.

  La variazione dell'obiettivo in ciascun dei due  anni  del  biennio

successivo  e'  commisurata  alla  meta'  del  valore  dello   spazio

acquisito (nel caso di richiesta) o attribuito (nel caso di cessione)

nel 2014 (calcolata per difetto nel 2015 e per eccesso nel 2016).

  Si fa presente che non e' piu' previsto il contributo a favore  dei

comuni che cedono spazi finanziari di  cui  al  comma  3  del  citato

articolo 4-ter.

  Alla  variazione  dell'obiettivo  dell'anno  2014  sara'   aggiunto

l'eventuale recupero conseguente  alla  partecipazione  dell'ente  al

patto orizzontale nazionale del 2012, atteso che l'articolo 1,  comma

6, del decreto-legge n. 35 del 2013  ha  sospeso  l'applicazione  del

patto "orizzontale nazionale" per l'anno 2013.

  La Ragioneria  Generale  dello  Stato,  entro  il  10  luglio  2014

(articolo 1, comma 544, lett. c) della  legge  di  stabilita'  2014),

aggiorna il prospetto degli obiettivi dei  comuni  interessati  dalla

rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e  al

biennio  successivo.  La  rimodulazione  dell'obiettivo   conseguente

all'applicazione  del   meccanismo   di   compensazione   orizzontale

nazionale trova evidenza nella fase 4-B del modello di calcolo  degli

obiettivi  programmatici  OB/14/C  presente   nell'applicazione   web

dedicata       al       patto       di       stabilita'       interno

http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto.

  Per recepire la suddetta rimodulazione degli  obiettivi,  gli  enti

interessati devono accedere in variazione al predetto modello OB/14/C

di individuazione degli obiettivi 2014  utilizzando  la  funzione  di

"Acquisizione/Variazione  Modello".  In  questo   modo   il   sistema

aggiornera' il saldo obiettivo finale.

  Il rappresentante legale, il responsabile del servizio  finanziario

e l'organo di  revisione  economico  finanziario  attestano,  con  la

certificazione di cui al comma 20 dell'articolo  31  della  legge  12

novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari acquisiti sono

stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento

di residui passivi di parte capitale e, per gli enti che  partecipano

alla  sperimentazione  in  materia  di  armonizzazione  dei   sistemi

contabili, anche per impegni in conto capitale  gia'  assunti  al  31

dicembre del 2013, con imputazione all'esercizio 2014. In assenza  di

tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono  riconosciuti

i maggiori  spazi  finanziari  acquisiti,  mentre  restano  validi  i

peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.

  La norma in parola si ritiene correttamente applicata se  l'importo

dei  pagamenti  di   residui   in   conto   capitale   -   effettuati

successivamente alla  comunicazione,  sul  sito  istituzionale  della

Ragioneria  generale   dello   Stato,   dell'avvenuta   rimodulazione

dell'obiettivo per effetto del  patto  orizzontale  nazionale  -  non

risulti inferiore ai medesimi spazi finanziari concessi.

  A tal proposito, il modello MONIT/14 prevede la rilevazione,  nella

voce "PagRes", dei pagamenti di residui passivi di parte capitale  di

cui al comma 6 dell'articolo 4-ter del decreto-legge n. 16 del  2012.

Gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati per il  pagamento  di

residui passivi di parte capitale (e, per gli  enti  che  partecipano

alla  sperimentazione  in  materia  di  armonizzazione  dei   sistemi

contabili, per impegni in conto capitale gia' assunti al 31  dicembre

del 2013, con imputazione  all'esercizio  2014)  non  potendo  essere

utilizzati  per  altre  finalita',  sono  recuperati,  in   sede   di

certificazione, determinando un  peggioramento  dell'obiettivo  2014,

mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio

successivo.

F.6 Patto regionale integrato

  Il comma 505 dell'articolo 1 della legge di stabilita' 2014 pospone

al 2015 l'avvio del cosiddetto  patto  regionale  integrato  previsto

dall'articolo  32,  comma  17,  della  legge  n.  183  del  2011  che

rappresenta un'evoluzione del patto regionalizzato.  Tale  strumento,

infatti, superando il meccanismo  delle  compensazioni  verticali  ed

orizzontali,  prevede  la  possibilita',  per  ciascuna   regione   e

provincia autonoma,  di  concordare  direttamente  con  lo  Stato  le

modalita' di raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica,

espressi in termini  di  saldo  eurocompatibile,  ossia  conformi  ai

criteri  contabili  europei  (vedi  oltre),  esclusa  la   componente

sanitaria, e quelli degli enti locali del proprio territorio,  previo

accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali  e,  ove

non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali.

  La norma prevede, inoltre, che la regione o la  provincia  autonoma

che applica il patto integrato o risponde direttamente allo Stato del

mancato raggiungimento degli obiettivi attraverso un maggior concorso

nell'anno successivo a quello di riferimento,  in  misura  pari  alla

differenza tra l'obiettivo  complessivo  assegnato  ed  il  risultato

complessivo conseguito. Restano ferme le vigenti  sanzioni  a  carico

dei singoli enti responsabili  del  mancato  rispetto  del  patto  di

stabilita' interno e le disposizioni in  materia  di  monitoraggio  a

livello centrale, nonche' il termine perentorio del 31 ottobre per la

comunicazione della rimodulazione degli obiettivi, con riferimento  a

ciascun ente.

  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita  la

Conferenza unificata, da adottare entro il 30 novembre 2014,  saranno

stabilite le modalita' per l'attuazione del patto integrato dal 2015,

nonche' le modalita'  e  le  condizioni  per  l'eventuale  esclusione

dall'ambito di applicazione del patto concordato delle regioni che in

uno dei  tre  anni  precedenti  non  hanno  rispettato  il  patto  di

stabilita' interno o siano sottoposte al piano di rientro dal deficit

sanitario.

  L'applicazione del patto regionale integrato e'  stata  posticipata

al 2015 non essendo disponibili le  informazioni  necessarie  per  il

calcolo del saldo obiettivo delle regioni  al  netto  della  gestione

sanita' in coerenza con i criteri  europei  e  secondo  le  modalita'

previste dal Titolo II del decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.

118.

  Gia' con l'articolo 20 del decreto-legge n. 98 del  2011  e'  stata

prevista la definizione di un nuovo patto di stabilita' interno  che,

nel rispetto dei principi del federalismo fiscale di cui all'articolo

17, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio 2009, n. 42,  si  fondi

sui saldi, sulla virtuosita' degli enti e sulla  riferibilita'  delle

regole a criteri europei ai fini dell'individuazione delle entrate  e

delle spese valide per il patto, ed in particolare  alle  regole  del

Sistema  dei  Conti  europei  (SEC)  utilizzate  per  la  costruzione

dell'aggregato dell'indebitamento netto.

  Le poste che  determinano  l'indebitamento  netto  sono  registrate

secondo il criterio  della  competenza  economica  che  si  basa  sul

momento in cui maturano gli effetti economici e non su quello in  cui

la transazione avviene formalmente o da' luogo a flussi di fondi.  In

assenza  di  sistematiche  ed  ordinarie  rilevazioni  dei  fatti  di

gestione secondo le regole della competenza economica vengono assunti

come riferimento il momento dell'impegno o del pagamento della  spesa

in relazione al criterio di classificazione (competenza  giuridica  o

cassa) che, per la specifica natura della  spesa,  piu'  si  avvicina

alle regole europee (SEC '95).

  Si ritiene,  pertanto,  utile  fin  d'ora  indicare  le  principali

modalita' ritenute idonee per ricondurre al criterio della competenza

economica (accrual), secondo il sistema SEC '95, le singole poste  di

bilancio, registrate dagli enti territoriali, in vista  della  futura

introduzione del saldo eurocompatibile.

  Dal lato delle spese, non sono considerate le  partite  finanziarie

relative alle partecipazioni e  ai  conferimenti,  ad  eccezione  dei

conferimenti per ripiano perdite delle societa' partecipate, ritenuti

trasferimenti a fondo perduto  in  conto  capitale  alle  imprese  e,

quindi, registrati per cassa. Analogamente, sono registrate per cassa

le spese sostenute per ripiano  perdite  e  inserite  tra  gli  oneri

straordinari  della  gestione  corrente,  nell'ambito   delle   spese

correnti.

  Dal lato delle entrate, le sanzioni per violazione del codice della

strada sono considerate come trasferimenti  da  famiglie,  mentre  le

entrate per permessi da costruire sono considerate come imposte sulla

produzione. Le alienazioni di titoli e di partecipazioni sono escluse

dal saldo.

  In base ai predetti criteri, tutti  i  trasferimenti,  comprese  le

compartecipazioni, le entrate devolute, i tributi speciali e le altre

entrate tributarie proprie e le voci assimilate ai trasferimenti come

sopra descritto, sia in entrata che in  uscita  rilevano  per  cassa,

mentre le entrate da imposte, comprese le  entrate  per  permessi  da

costruire, vengono registrate per competenza.

  Lo schema che segue riassume le riclassificazioni appena descritte.

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

F.7 Tempistica

  Patto regionale verticale

    entro il 1° marzo: l'ente locale comunica ad ANCI, UPI, regioni e

province autonome, l'entita' dei pagamenti che  puo'  effettuare  nel

corso dell'anno;

    entro il 15 marzo: regione  e  province  autonome  comunicano  al

Ministero dell'economia e delle finanze, con riguardo a ciascun  ente

beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del

mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;

    entro il 15 marzo: la regione comunica  i  nuovi  obiettivi  agli

enti locali interessati dalla compensazione verticale.

  Patto regionale verticale incentivato

    la norma non stabilisce un termine ultimo entro cui l'ente locale

deve comunicare ad ANCI, UPI, regioni e province  autonome  l'entita'

dei pagamenti che puo'  effettuare  nel  corso  dell'anno,  pertanto,

salvo diversa disposizione regionale, si  ritiene  che  questo  possa

essere posto pari all'ultima data utile per l'applicazione del  patto

incentivato, ossia al 14 marzo;

    entro il 15 marzo: la regione comunica al Ministero dell'economia

e delle finanze, con riferimento a ciascun comune  beneficiario,  gli

elementi informativi occorrenti  per  la  verifica  del  mantenimento

dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

  Patto nazionale verticale

    entro il  10  aprile:  ciascuna  regione  comunica  al  Ministero

dell'economia e delle finanze gli eventuali  spazi  non  assegnati  a

valere sulla quota del 50 per cento di cui al comma 123, articolo  1,

della  legge   n.   228   del   2012,   mediante   il   sistema   web

http://pattostabilitainterno.tesoro.it  della   Ragioneria   Generale

dello Stato;

    entro il 30 aprile: il Ministero dell'economia e  delle  finanze,

con proprio decreto, sentita la  Conferenza  Unificata,  attribuisce,

sulla base delle comunicazioni pervenute,  gli  spazi  finanziari  ai

comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e  i  5.000  abitanti  di

tutte le regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della

regione Sardegna che presentino un saldo obiettivo positivo.

  Patto nazionale orizzontale

    entro il 15 giugno:  il  comune  che  prevede  di  conseguire  un

differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto di stabilita'

interno puo' comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze  -

Dipartimento della  Ragioneria  Generale  dello  Stato,  mediante  il

sistema  web  appositamente  predisposto,   l'entita'   degli   spazi

finanziari che e' disposto a cedere;

    entro il 15 giugno:  il  comune  che  prevede  di  conseguire  un

differenziale negativo rispetto all'obiettivo del patto di stabilita'

interno puo' richiedere, al Ministero dell'economia e delle finanze -

Dipartimento della  Ragioneria  Generale  dello  Stato,  mediante  il

sistema  web  appositamente  predisposto,  spazi  finanziari  di  cui

necessita per  effettuare  pagamenti  di  residui  passivi  di  parte

capitale;

    entro il 10 luglio: il  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale

dello  Stato  aggiorna  il  prospetto  degli  obiettivi  dei   comuni

interessati  dalla  rimodulazione  dell'obiettivo,  con   riferimento

all'anno in corso e al biennio successivo.

  Patto regionale orizzontale

    entro il 15 ottobre: i  comuni  e  le  province  comunicano  alle

regioni e province autonome l'entita' degli spazi finanziari che sono

disposti  a  cedere  (o  acquisire)  nell'esercizio  in  corso  e  le

modalita'  di  recupero  (o  cessione)  dei  medesimi   nel   biennio

successivo;

    entro il 31 ottobre: la regione definisce e  comunica  ai  propri

enti locali il  nuovo  obiettivo  annuale  del  patto  di  stabilita'

interno;

    entro  il  31  ottobre:  la   regione   comunica   al   Ministero

dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale,

gli elementi informativi occorrenti per la verifica del  mantenimento

dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

F.8 Alcune precisazioni sui patti di solidarieta'

  Giova ribadire che  gli  spazi  finanziari  acquisiti  mediante  le

procedure dei patti di solidarieta', e  che  trovano  evidenza  nella

riduzione degli obiettivi degli enti  locali,  sono  attribuiti  agli

enti con un esplicito e specifico vincolo di destinazione.  Pertanto,

gli spazi finanziari non utilizzati per le finalita' ad essi  sottese

non possono  essere  utilizzati  per  altre  finalita'.  Da  cio'  ne

discende che l'obiettivo finale a cui ciascun ente  deve  tendere  e'

pari  all'obiettivo  che  registra  la   diminuzione   connessa   con

l'applicazione  dei  predetti  patti  di   solidarieta',   peggiorato

dell'eventuale  mancato  utilizzo  degli  spazi  finanziari  per   le

finalita' per cui sono stati attribuiti.

  Ad esempio: si supponga che l'obiettivo di un ente sia pari a 100 e

che mediante i patti di solidarieta' (ad esempio il  patto  verticale

che vincola gli spazi  finanziari  ricevuti  ai  pagamenti  in  conto

capitale) il medesimo ente riceva spazi per 20.  Il  nuovo  obiettivo

risulta, pertanto, pari a 80. Qualora l'ente dei 20 ricevuti utilizzi

solo 15 per pagamenti in conto capitale ne consegue che l'obiettivo a

cui l'ente deve tendere e' pari non piu' a 80  ma  a  100-20+(20-15)=

85. Infatti,  se  l'ente  perseguisse  un  obiettivo  pari  a  80  ne

conseguirebbe, implicitamente, che l'ente  avrebbe  utilizzato  parte

degli spazi dei 20 (cioe' 5)  per  effettuare  pagamenti  diversi  da

quelli in conto capitale, in  contrasto,  pertanto,  con  il  dettato

normativo.

G. Monitoraggio

  Il monitoraggio del rispetto dei vincoli del  patto  di  stabilita'

interno 2014 prevede  la  rilevazione  delle  risultanze  finanziarie

delle province  e  dei  comuni  con  popolazione  superiore  a  1.000

abitanti.

  A tal fine, gli enti in  questione  inviano  semestralmente,  entro

trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento, le informazioni

sulle gestioni di competenza e  di  cassa  alla  Ragioneria  Generale

dello Stato. Piu' precisamente, le informazioni richieste sono quelle

utili all'individuazione del saldo, espresso in termini di competenza

mista, conseguito nell'anno di riferimento e cioe' gli accertamenti e

gli impegni, per la parte corrente, e gli incassi e i pagamenti,  per

la parte in conto capitale, al netto delle  entrate  derivanti  dalla

riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla  concessione  di

crediti, nonche' le altre esclusioni previste dalla norma.

  Gli  enti  in  sperimentazione  ai  fini  del  rispetto  di  quanto

stabilito dall'articolo 2,  comma  3,  del  DPCM  28  dicembre  2011,

adottano la classificazione delle entrate e delle spese  di  bilancio

previste per la sperimentazione e altresi' quelle previste dal DPR n.

194 del 1996.

  Al fine di rendere omogeneo il trattamento dei dati, gli importi da

inserire nel modello del monitoraggio del  patto  di  stabilita',  da

parte  degli  enti  menzionati,  dovranno  essere   pertanto   quelli

risultanti dalle registrazioni  contabili  effettuate  in  base  alla

seconda classificazione, attualmente in vigore.

  Gli enti locali che, in base al monitoraggio del secondo  semestre,

risultano inadempienti al patto  di  stabilita'  interno  comunicano,

alla Ragioneria Generale dello Stato, anche le informazioni  relative

alla spesa per interventi realizzati con la  quota  di  finanziamento

nazionale e correlati  ai  finanziamenti  dell'Unione  Europea.  Tale

comunicazione e' finalizzata alla disapplicazione della sanzione,  di

cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della  legge  n.  183  del

2011, come introdotto dall'articolo 1,  comma  439,  della  legge  di

stabilita' 2013, che dispone la riduzione delle  risorse  finanziarie

(cfr. paragrafo I.1). Il medesimo comma, infatti, stabilisce  che  la

predetta sanzione non si applica agli enti  locali  per  i  quali  il

superamento dell'obiettivo del patto di stabilita' interno  e'  stato

determinato dalla maggiore spesa per  interventi  realizzati  con  la

quota  di  finanziamento  nazionale  e  correlati  ai   finanziamenti

dell'Unione Europea rispetto alla media  della  corrispondente  spesa

del  triennio  precedente.  Sono,  comunque,  applicate  le  restanti

sanzioni, di cui al citato articolo 31, comma 26,  previste  per  gli

enti non rispettosi del patto di stabilita' interno.

  Le  modalita'  di  trasmissione   dei   prospetti   contenenti   le

informazioni di cui sopra saranno definite, come previsto  dal  comma

19  del  richiamato  articolo   31,   con   decreto   del   Ministero

dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza  Stato-citta'  e

autonomie locali.

  La  trasmissione  dei  dati  semestrali  del  monitoraggio  e,   in

generale, di tutte le informazioni relative al  patto  di  stabilita'

interno, deve avvenire  utilizzando  esclusivamente  il  sistema  web

http://pattostabilitainterno.tesoro.it, appositamente previsto per il

patto di stabilita' interno.

  In caso di mancata emanazione del citato  decreto  ministeriale  in

tempi utili per il rispetto dell'invio delle informazioni relative al

monitoraggio del patto, nessun  dato  dovra'  essere  trasmesso  (via

e-mail, via fax o per posta) sino all'emanazione di tale decreto.

  Si precisa, infine, che i dati (sia di competenza che di cassa) del

monitoraggio relativi al secondo  semestre  (dati  annuali),  essendo

cumulati con quelli del primo semestre, devono risultare superiori  o

uguali ai corrispondenti dati  relativi  al  monitoraggio  del  primo

semestre; in caso contrario occorrera'  modificare,  nel  sistema,  i

dati relativi al primo semestre.

H. Certificazione

H.1 Prospetti allegati alla certificazione ed invio telematico

  L'articolo  1,  comma  539,  della  legge   di   stabilita'   2014,

modificando il comma 20 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011,

ha disposto, a partire dal 2014,  la  sostituzione  dell'invio  della

certificazione attestante il rispetto del patto di stabilita' interno

in forma cartacea (a  mezzo  raccomandata)  con  l'invio  telematico,

prevedendone  la  sottoscrizione  con   firma   digitale   ai   sensi

dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82  recante

"Codice dell'Amministrazione Digitale". Alla certificazione trasmessa

in via telematica e' attribuito, ai sensi dell'articolo 45, comma  1,

del citato Codice dell'Amministrazione Digitale, il  medesimo  valore

giuridico proprio dei documenti prodotti in forma  scritta,  con  gli

effetti che ne conseguono. In particolare, l'articolo 45  del  citato

Codice dell'Amministrazione  Digitale,  rubricato  "Valore  giuridico

della trasmissione", prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad

una  pubblica  amministrazione  con  qualsiasi  mezzo  telematico   o

informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano

il requisito della forma scritta e  la  loro  trasmissione  non  deve

essere seguita da quella del documento originale. Gli enti locali non

devono,  pertanto,  trasmettere  anche   per   posta   ordinaria   le

certificazioni gia' trasmesse telematicamente.

  Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi  del  patto  di

stabilita' interno per l'anno  2013,  le  province  e  i  comuni  con

popolazione  superiore  a  1.000  abitanti,  dopo   aver   verificato

l'attendibilita' delle informazioni acquisite dal sistema  web,  sono

tenuti ad inviare, entro il termine perentorio  del  31  marzo  2014,

utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto  per

il    patto    di     stabilita'     interno     nel     sito     web

«http://pattostabilitainterno.tesoro.it»,   le   risultanze   al   31

dicembre 2013 del patto di stabilita' interno (articolo 31, comma 20,

della  legge  12  novembre  2011,  n.  183).  La  sottoscrizione  del

certificato  generato  dal  sistema  web  deve  avvenire  con   firma

elettronica qualificata, ai sensi  del  Decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013  (34)  ,  del  rappresentante

legale, del responsabile del servizio finanziario  e  dei  componenti

dell'organo   di    revisione    economico-finanziaria    validamente

costituito, secondo un prospetto e  con  le  modalita'  definiti  dal

decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui  al  comma

19 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011.

  Ai fini della verifica del rispetto del termine di invio,  la  data

di riferimento e' quella risultante  dalla  ricevuta  rilasciata  dal

sistema web.

  Si  invitano  gli  enti  locali  tenuti  alla  trasmissione   della

certificazione a controllare, prima di apporre la firma digitale, che

i dati del patto di stabilita' interno al 31 dicembre 2013,  inseriti

in sede di monitoraggio, siano corretti; in  caso  contrario,  devono

essere rettificati entro la  data  del  31  marzo  2014  mediante  la

funzione   "Variazione    modello"    nell'applicazione    web    del

"Monitoraggio".

  La funzione di acquisizione  della  certificazione  e'  disponibile

esclusivamente per gli enti che hanno trasmesso via web le risultanze

del monitoraggio del patto al 31 dicembre 2013.  Pertanto,  gli  enti

che non hanno trasmesso tali dati non potranno acquisire  il  modello

della  certificazione  se  non  dopo  aver  comunicato  via  web   le

informazioni relative al monitoraggio dell'anno 2013.

  Infine, si segnala che i dati  indicati  nella  certificazione  del

patto di stabilita' interno devono essere conformi ai dati  contabili

risultanti dal conto consuntivo dell'anno di riferimento. Ne consegue

che, qualora l'ente, approvando il rendiconto di gestione,  modifichi

i dati gia' trasmessi con la certificazione mediante il  sistema  web

di questa Ragioneria generale dello Stato, e' tenuto  a  rettificare,

entro sessanta giorni dal termine stabilito  per  l'approvazione  del

rendiconto di gestione, i dati del monitoraggio del secondo  semestre

presenti nel sistema web e ad inviare la nuova certificazione con  le

modalita' sopra richiamate.

  In caso di mancato rispetto del patto  di  stabilita'  interno,  il

sistema web genera automaticamente un ulteriore prospetto  utile  per

valutare  se  il  mancato  raggiungimento  dell'obiettivo  e'   stato

determinato dalla maggiore spesa per  interventi  realizzati  con  la

quota  di  finanziamento  nazionale  e  correlati  ai   finanziamenti

dell'Unione Europea rispetto alla media  della  corrispondente  spesa

del  triennio  precedente,   in   attuazione   di   quanto   disposto

dall'articolo 31, comma 26, lettera a), ultimo periodo,  della  legge

n. 183 del 2011. Tale prospetto consente l'individuazione degli  enti

ai quali non si applica la sanzione di cui alla predetta  lettera  a)

del comma 26 inerente alla riduzione delle risorse finanziarie. Anche

la trasmissione di tale prospetto avviene per via telematica all'atto

della sottoscrizione con firma digitale della certificazione, di  cui

costituisce parte integrante, da parte del rappresentante legale, del

responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell'organo di

revisione economico-finanziaria validamente costituito.

H.2 Ritardato invio della certificazione e nomina del commissario  ad

acta

  L'ente  che  non  provvede   a   trasmettere   telematicamente   la

certificazione  nei  tempi   previsti   dalla   legge   e'   ritenuto

inadempiente al patto di stabilita' interno  ai  sensi  dell'articolo

31,  comma  20,  della  legge  n.  183  del  2011  e,  pertanto,   e'

assoggettato alle sanzioni di cui all'articolo 31,  comma  26,  della

legge 12 novembre 2011, n. 183.

  Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa  entro

sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del

rendiconto di gestione e attesti il rispetto del patto di  stabilita'

interno si applicano solo le disposizioni di cui al comma 26, lettera

d), dell'articolo  31  della  legge  n.  183  del  2011  (divieto  di

assunzione di personale a qualsiasi titolo). Diversamente, laddove la

certificazione, trasmessa in ritardo, attesti il mancato rispetto del

patto di stabilita' interno si applicano tutte le  sanzioni  previste

dal comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011.

  Decorsi sessanta giorni dal termine  stabilito  per  l'approvazione

del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da  parte

dell'ente locale della certificazione, il presidente  dell'organo  di

revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero

l'unico revisore nel caso  di  organo  monocratico,  in  qualita'  di

commissario  ad   acta,   provvede   ad   assicurare   l'assolvimento

dell'adempimento   e   a    trasmettere    telematicamente,    previa

sottoscrizione  con  firma  digitale,  la  certificazione   entro   i

successivi trenta  giorni.  Sino  alla  data  di  trasmissione  della

certificazione da parte del commissario ad acta, sono  sospese  tutte

le erogazioni di risorse  o  trasferimenti  da  parte  del  Ministero

dell'interno, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui  al

comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (ai  sensi  del

comma 20, ultimo periodo, dell'articolo 31 della  legge  n.  183  del

2011).

  Qualora la certificazione trasmessa a cura del commissario ad  acta

attesti  il  rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno,   trovano

applicazione le sole sanzioni di cui alla lettera b) e  seguenti  del

citato comma 26 dell'articolo 31 della legge 183 del  2011.  Qualora,

invece, la certificazione trasmessa dal commissario ad  acta  attesti

il  mancato  rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno,   trovano

applicazione  tutte  le  sanzioni  di  cui   al   citato   comma   26

dell'articolo 31 della legge 183 del 2011.

  Fatta eccezione  per  la  fattispecie  prevista  dal  comma  20-bis

dell'articolo 31 della legge 183  del  2011,  di  cui  al  successivo

paragrafo   H.3,   non   sono   accettate   certificazioni    inviate

successivamente alla scadenza del predetto termine di  trenta  giorni

previsto per gli adempimenti del commissario ad acta.

  Decorsi 90 giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione

del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da  parte

dell'ente  locale  della  certificazione,  trovano  applicazione   le

sanzioni di cui al comma 26 dell'articolo 31 della  citata  legge  n.

183 del 2011.

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

H.3 Obbligo di invio di una nuova certificazione

  Decorsi sessanta giorni dal termine  stabilito  per  l'approvazione

del rendiconto di gestione, l'ente locale e' tenuto  ad  inviare  una

nuova  certificazione,  a  rettifica  della  precedente,  se  rileva,

rispetto a quanto gia'  certificato,  un  peggioramento  del  proprio

posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilita' interno

(articolo 31, comma 20-bis, della legge n. 183 del 2011).

  Al riguardo, si evidenzia che con la  dizione  "peggioramento"  del

proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilita'

interno" il legislatore intende disciplinare le seguenti fattispecie:

    a. la nuova certificazione attesti una  maggiore  differenza  fra

saldo finanziario conseguito e obiettivo programmatico,  in  caso  di

mancato rispetto del patto di stabilita' interno gia'  accertato  con

la precedente certificazione;

    b.  la  nuova  certificazione,  contrariamente  alla  precedente,

attesti il mancato rispetto del patto di stabilita' interno;

    c. la nuova certificazione, pur attestando, come  la  precedente,

il rispetto del patto di stabilita'  interno,  evidenzia  una  minore

differenza tra saldo finanziario conseguito e obiettivo assegnato.

  In assenza di una delle predette  fattispecie,  decorsi  i  termini

sopra  richiamati,  non   possono   essere   inviate   certificazioni

rettificative di dati trasmessi precedentemente.

  Inoltre, in caso di accertamento successivo  della  violazione  del

patto di stabilita' interno, di cui  al  comma  28  dell'articolo  31

della legge n. 183 del 2011, gli enti locali sono tenuti  ad  inviare

la   nuova   certificazione   del   patto   entro    trenta    giorni

dall'accertamento della violazione.

  Il rispetto dei termini di invio consente l'attuazione del disposto

di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 13  dicembre  2010,  n.

220, che prevede che il Ministro dell'economia e delle  finanze,  con

apposito decreto, emanato d'intesa con la Conferenza Stato-citta'  ed

autonomie locali, autorizza  la  riduzione  degli  obiettivi  annuali

degli enti locali soggetti al patto di stabilita' interno in base  ai

criteri definiti con il medesimo decreto.

  Infatti, l'importo  complessivo  della  riduzione  degli  obiettivi

delle province e dei comuni e' commisurato  agli  effetti  finanziari

determinati dall'applicazione della  sanzione,  in  caso  di  mancato

raggiungimento  dell'obiettivo  del  patto  di  stabilita'   interno,

operata a valere sulle  risorse  finanziarie  di  cui  al  richiamato

articolo 31, comma 26, lettera a),  della  legge  n.  183  del  2011.

Pertanto, al fine di operare la predetta riduzione di cui  al  citato

comma 122 della legge n. 220 del 2010 nei tempi  utili  affinche'  la

stessa possa determinare benefici sui bilanci degli enti,  il  limite

temporale sopra evidenziato e' ritenuto inderogabile.

I. Mancato rispetto del patto di stabilita' interno

I.1 Le sanzioni per il  mancato  rispetto  del  patto  di  stabilita'

interno

  Il comma 26 dell'articolo 31 della legge  n.  183  del  2011,  come

sostituito dall'articolo 1, comma 439, della legge n. 228  del  2012,

disciplina  le  misure  di  carattere  sanzionatorio  per  gli   enti

inadempienti al patto di  stabilita'  interno,  prevedendo  nell'anno

successivo a quello dell'inadempienza:

    a) la riduzione del fondo di solidarieta' comunale  e  del  fondo

sperimentale di riequilibrio. In particolare, il  comma  26,  lettera

a), dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, assoggetta gli enti

locali  inadempienti,  nell'anno  successivo  a  quello  del  mancato

rispetto del patto di stabilita' interno, alla  riduzione  del  fondo

sperimentale di riequilibrio in misura pari alla  differenza  tra  il

risultato  registrato  e  l'obiettivo  programmatico  predeterminato.

Parimenti gli enti locali della regione  Siciliana  e  della  regione

Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti  erariali

nella medesima misura.

  L'articolo 1, comma 384, della citata legge n. 228 del 2012 prevede

che, per il 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni  che

richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio  o  i  trasferimenti

erariali in favore dei comuni della regione Siciliana e della regione

Sardegna si intendono riferite  al  fondo  di  solidarieta'  comunale

istituito dal predetto comma 380 dell'articolo 1 della legge  n.  228

del 2012. La riduzione, pertanto, si applica ai comuni inadempienti a

valere sulle risorse del  predetto  fondo  di  solidarieta'  comunale

mentre, per le province  inadempienti,  la  riduzione  in  parola  e'

operata a valere  sul  fondo  sperimentale  di  riequilibrio  di  cui

all'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

  Il richiamato comma 26, lettera a) della legge  n.  183  del  2011,

precisa che la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento

degli obiettivi del patto sia determinato dalla  maggiore  spesa  per

interventi realizzati con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e

correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea  rispetto  alla  media

della corrispondente  spesa  del  triennio  precedente.  In  caso  di

incapienza dei predetti fondi, l'ente e' tenuto a versare all'entrata

del bilancio dello  Stato  le  somme  residue  presso  la  competente

sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X  dell'entrata

del bilancio dello Stato, al capitolo  3509  (denominato  "versamento

delle  somme  derivanti  dall'applicazione  delle  sanzioni  di   cui

all'articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011,  riferite  al

mancato rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno"),  articolo  2

(denominato "somme versate da parte dei comuni e delle province").

  In  caso  di  mancato  versamento  delle  predette  somme   residue

nell'anno successivo  a  quello  dell'inadempienza,  il  recupero  e'

operato con le procedure di cui ai commi 128 e  129  dell'articolo  1

della legge di stabilita' 2013. In particolare, il comma 128  dispone

che, a decorrere dal 1° gennaio  2013,  il  recupero  delle  somme  a

debito a qualsiasi titolo  dovute  dagli  enti  locali  al  Ministero

dell'interno  e'  effettuato  a  valere  su  qualunque   assegnazione

finanziaria dovuta dal Ministero stesso.

  In caso di incapienza delle  assegnazioni  finanziarie  di  cui  al

comma 128, il successivo comma 129 prevede che, sulla base  dei  dati

comunicati  dal  Ministero  dell'interno,  l'Agenzia  delle   entrate

provvede a trattenere le relative somme, per  i  comuni  interessati,

all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di

cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (35)  ,

e,  per  le  province,  all'atto  del  riversamento   alle   medesime

dell'imposta sulle assicurazioni  contro  la  responsabilita'  civile

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Si rappresenta che

l'importo della sanzione e' trattenuto nell'anno successivo a  quello

dell'inadempienza e che lo stesso non puo' essere rateizzato.

  Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia  delle

entrate sono riversati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio

dello Stato ai fini della  successiva  riassegnazione  ai  pertinenti

capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

    b) Il limite agli impegni per  spese  correnti  che  non  possono

essere assunti in misura  superiore  all'importo  annuale  medio  dei

corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. Si sottolinea

che le predette spese sono identificate  dal  Titolo  I  della  spesa

(secondo la classificazione di cui al D.P.R. n. 194 del 1996),  senza

alcuna esclusione e concernono il triennio immediatamente  precedente

(per l'anno 2014, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita'

2013, non e' possibile impegnare spese correnti in  misura  superiore

all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni  effettuati  nel

triennio  2011-2013,  cosi'  come  risultano  dal  conto   consuntivo

dell'ente senza alcuna esclusione).

  Qualora la sanzione relativa alla riduzione di risorse finanziarie,

di cui alla precedente lettera a), dovesse dare luogo, per incapienza

del predetto fondo, ad un versamento all'entrata del  bilancio  dello

Stato, il predetto versamento,  imputato  al  Titolo  I  della  spesa

dell'ente locale, rileva  ai  fini  della  determinazione  del  saldo

finanziario di riferimento dell'anno in cui la sanzione e' comminata,

ma non contribuisce a definire il limite della spesa corrente ai fini

dell'applicazione della sanzione di cui alla presente lettera b).  Al

riguardo, occorre precisare che il  versamento  all'erario  non  puo'

essere escluso dal saldo valido ai fini del  rispetto  del  patto  di

stabilita'  interno  perche'   altrimenti   si   verificherebbe   una

situazione di iniquita' nei confronti degli enti che, avendo capienza

nei trasferimenti, vedono ridotte le proprie entrate con  conseguente

effetto diretto sul patto.

    c) Il divieto di ricorrere all'indebitamento per  finanziare  gli

investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con

istituzioni creditizie  o  finanziarie  per  il  finanziamento  degli

investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da  cui

risulti il conseguimento degli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'

interno dell'anno precedente. In assenza della predetta attestazione,

l'istituto  finanziatore  o  l'intermediario  finanziario  non   puo'

procedere al finanziamento o al collocamento del  prestito.  Ai  fini

dell'applicazione   della   sanzione   in    parola,    costituiscono

indebitamento le operazioni di cui all'articolo 3,  comma  17,  della

legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il divieto  non  opera,  invece,  nei

riguardi delle devoluzioni di mutui gia' in  carico  all'ente  locale

contratti in anni precedenti in quanto non si tratta di  nuovi  mutui

ma di una diversa finalizzazione del mutuo originario. Non  rientrano

nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito,  quali

i mutui e le emissioni obbligazionarie, il cui ricavato e'  destinato

all'estinzione anticipata di precedenti operazioni  di  indebitamento

che consentono una riduzione del valore finanziario delle passivita'.

Non sono da considerare indebitamento, inoltre, le sottoscrizioni  di

mutui  la  cui  rata  di  ammortamento  e'  a  carico   di   un'altra

amministrazione pubblica, ai sensi dell'articolo 1, commi  75  e  76,

della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

  In considerazione  dei  quesiti  pervenuti  sulla  materia,  appare

opportuno chiarire le seguenti fattispecie:

    1) se il prestito e'  contratto  dall'ente  locale  e  rimborsato

all'Istituto di credito dalla regione (contributo totale),  le  somme

per il pagamento delle rate e il debito sono  iscritti  nel  bilancio

della regione;

    2) se il prestito e'  contratto  dall'ente  locale  e  rimborsato

dall'ente locale medesimo (con contributo  totale  o  parziale  della

regione), le somme per il pagamento  delle  rate  e  il  debito  sono

iscritti nel bilancio dell'ente locale;

    3) se il prestito e'  contratto  dall'ente  locale  e  rimborsato

pro-quota dall'ente locale medesimo e dalla regione, ciascuno dei due

enti  iscrive  nel  proprio  bilancio  le  somme  occorrenti  per  il

pagamento della quota di rata a proprio carico  e  la  corrispondente

quota di debito.

  Costituiscono, invece, operazioni  di  indebitamento  quelle  volte

alla ristrutturazione di debiti  verso  fornitori  che  prevedano  il

coinvolgimento diretto o  indiretto  dell'ente  locale  nonche'  ogni

altra operazione contrattuale che, di fatto, anche in relazione  alla

disciplina europea sui partenariati pubblico privati, si  traduca  in

un  onere  finanziario  assimilabile  all'indebitamento  per   l'ente

locale.

  Costituisce,  altresi',  operazione  di  indebitamento  il  leasing

finanziario, quando l'ente prevede di riscattare il bene  al  termine

del contratto. Giova, inoltre, sottolineare che, ai fini del  ricorso

all'indebitamento, non occorre  considerare  l'attivita'  istruttoria

posta in essere unilateralmente  dall'ente  locale  (ad  esempio,  la

deliberazione  di  assunzione  del  mutuo)  ma  e'  necessario   fare

riferimento al momento in cui si perfeziona la volonta'  delle  parti

(sottoscrizione  del  contratto).  Pertanto,  un  ente  che  non   ha

rispettato il patto di  stabilita'  interno  per  il  2012  non  puo'

ricorrere  all'indebitamento  nel  2013  anche  se  ha  adottato   la

deliberazione di assunzione prima del 2013 e cosi' via.

  Particolare attenzione deve essere posta alle operazioni di project

financing che potrebbero configurarsi come forma di indebitamento.

    d) Il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi

titolo, con qualsivoglia  tipologia  di  contratto,  ivi  compresi  i

rapporti  di  collaborazione   coordinata   e   continuativa   e   di

somministrazione, anche con riguardo ai processi  di  stabilizzazione

in atto (36) . E' fatto  altresi'  divieto  agli  enti  di  stipulare

contratti di servizio con soggetti privati che  si  configurino  come

elusivi della citata disposizione.

  Si evidenzia che analoga sanzione e' prevista - in caso di  mancato

rispetto della norma recata dall'articolo 1, comma 557,  della  legge

n. 296 del 2006 e successive  modificazioni,  volta  al  contenimento

delle dinamiche di crescita della spesa di personale -  dall'articolo

1, comma 557-ter della citata legge.

  Si evidenzia, altresi', che il divieto di assunzione,  per  effetto

dell'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112

(37) e successive modificazioni, sussiste per tutti gli enti  in  cui

il rapporto tra spesa di  personale  e  spesa  corrente  sia  pari  o

superiore al 50 per cento.

  In merito a tale ultima disposizione,  si  sottolinea  come  -  per

effetto  della  norma  recata  dall'articolo   20,   comma   9,   del

decreto-legge n. 98 del 2011, convertito,  con  modificazioni,  nella

legge n. 111 del 2011 - per  il  calcolo  di  tale  rapporto  debbano

considerarsi  anche  le  spese  di   personale   delle   societa'   a

partecipazione pubblica locale totale o  di  controllo,  puntualmente

individuate dalla citata norma (38) .

  Nel contesto regolativo delineato,  in  un'ottica  di  sistema,  si

conferma quanto gia' affermato nella circolare n.  15  del  2010,  in

ordine alla riconducibilita'  alla  spesa  di  personale  degli  enti

locali delle  spese  sostenute  da  tutti  gli  organismi  variamente

denominati (istituzioni, aziende, fondazioni, ecc.) caratterizzati da

minore autonomia rispetto  ad  un  organismo  societario  e  che  non

abbiano indicatori finanziari e strutturali  tali  da  attestare  una

sostanziale  posizione  di  autonomia  rispetto   all'amministrazione

controllante;

    e) la riduzione delle indennita' di funzione  e  dei  gettoni  di

presenza indicati nell'articolo 82 del decreto legislativo n. 267 del

2000, che vengono rideterminati con una riduzione del  30  per  cento

rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

  Al riguardo, si segnala che tale riduzione si applica agli  importi

effettivamente erogati nel 2010 (e  quindi  comprensivi  anche  della

eventuale riduzione del 30 per  cento  operata  in  caso  di  mancato

rispetto del patto di  stabilita'  interno  del  2009).  Pertanto,  a

titolo esemplificativo, per un ente che non ha  rispettato  il  patto

nel 2014 e nel 2009, si ritiene  che  la  sanzione  in  parola  debba

essere applicata nel seguente modo:

    l'indennita' y spettante nel 2010 per  il  mancato  rispetto  del

patto nell'anno 2009 e' pari a: y = x - 30% x, dove x e' l'indennita'

corrisposta al 30 giugno 2008;

    l'indennita' z spettante nel 2015 per  il  mancato  rispetto  del

patto nell'anno 2014 e' pari a: z = y - 30% y, dove y e' l'indennita'

corrisposta al 30 giugno 2010.

  Tale interpretazione trova  fondamento  nell'inciso  «all'ammontare

risultante alla data del 30 giugno 2010», presente nell'articolo  31,

comma 26, lettera e), della legge n. 183 del  2011,  come  sostituito

dall'articolo 1, comma 439, della legge n. 228 del 2012, che -  anche

secondo quanto espresso dalla Corte dei conti, Sezione  regionale  di

controllo del Piemonte, nel parere n. 52 del 2009 - si riferisce  non

all'ammontare teorico ma a quello iscritto in bilancio.

  Si segnala, infine, che la  sanzione  in  parola  si  applica  agli

amministratori  in  carica  nell'esercizio  in  cui  e'  avvenuta  la

violazione dei vincoli del patto di stabilita' interno.

  Con riferimento alla durata delle sanzioni,  si  ritiene  opportuno

ribadire che le stesse si applicano per il  solo  anno  successivo  a

quello di accertamento del mancato rispetto del patto  di  stabilita'

interno.  Conseguentemente,  il  mancato  rispetto  del  patto   2014

comportera' l'applicazione delle sanzioni nell'anno 2015 e cosi' via.

I.2. Sanzioni connesse  all'accertamento  del  mancato  rispetto  del

patto in un periodo successivo all'anno  seguente  a  quello  cui  la

violazione si riferisce

  I commi 28 e 29 dell'articolo 31  della  legge  n.  183  del  2011,

disciplinano le sanzioni nel caso in cui la violazione del  patto  di

stabilita' interno sia accertata successivamente all'anno seguente  a

quello cui la violazione si riferisce.

  In particolare, il comma 28 stabilisce che agli enti locali  per  i

quali la violazione del patto di  stabilita'  interno  sia  accertata

oltre l'anno successivo a quello cui la violazione si  riferisce,  si

applicano, nell'anno successivo a  quello  in  cui  e'  accertato  il

mancato rispetto del patto di stabilita', le sanzioni di cui al comma

26 dell'articolo 31 della  legge  n.  183  del  2011  (richiamate  al

precedente paragrafo I.1). La rideterminazione  delle  indennita'  di

funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 26 e' applicata ai

soggetti di cui all'articolo 82 del decreto legislativo  n.  267  del

2000  (sindaco,  presidente  di  provincia,  sindaco   metropolitano,

presidenti dei consigli  comunali  e  provinciali,  componenti  degli

organi  esecutivi  dei   comuni,   delle   province,   delle   citta'

metropolitane, ecc.), in carica nell'esercizio in cui e' avvenuta  la

violazione del patto di stabilita' interno.

  Il successivo comma 29 dispone, inoltre, che gli enti locali di cui

al citato comma 28 devono comunicare l'inadempienza entro  30  giorni

dall'accertamento della violazione del patto di stabilita' interno al

Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,   Dipartimento   della

Ragioneria Generale dello Stato. La comunicazione, da effettuare  con

raccomandata con avviso di ricevimento, e'  corredata  da  una  nuova

certificazione delle risultanze delle poste di  entrata  e  di  spesa

rilevanti ai fini della verifica  del  patto  di  stabilita'  interno

redatta in conformita' con i prospetti appositamente predisposti  per

l'anno a cui si riferisce l'inadempienza.

I.3 Misure antielusive delle regole del patto di stabilita' interno

  I commi 30 e 31 dell'articolo  31  della  legge  n.  183  del  2011

introducono misure volte ad assicurare il rispetto  della  disciplina

del patto di stabilita' interno da parte degli enti locali  impedendo

comportamenti elusivi.

  In generale, si configura una  fattispecie  elusiva  del  patto  di

stabilita' interno ogni qualvolta siano  attuati  comportamenti  che,

pur   legittimi,   risultino   intenzionalmente   e   strumentalmente

finalizzati ad aggirare i vincoli di finanza  pubblica.  Ne  consegue

che risulta fondamentale, nell'individuazione  della  fattispecie  di

cui    ai    richiamati    commi    30    e    31,    la    finalita'

economico-amministrativa del provvedimento adottato.

  In particolare, il comma 30 dispone la nullita'  dei  contratti  di

servizio e degli altri atti posti in essere dagli enti locali che  si

configurino elusivi delle regole del patto.

  L'elusione delle regole del patto di stabilita' interno  realizzata

attraverso l'utilizzo dello strumento societario,  si  configura,  ad

esempio, quando spese valide ai fini del patto sono poste al di fuori

del perimetro del bilancio dell'ente per trovare evidenza  in  quello

delle societa' da esso partecipate e create con  l'evidente  fine  di

aggirare i vincoli del patto medesimo.

  Sempre a fini esemplificativi, appaiono  riconducibili  alle  forme

elusive anche  le  ipotesi  di  evidente  sottostima  dei  costi  dei

contratti di servizio tra l'ente e le sue  diramazioni  societarie  e

para-societarie,  nonche'  l'illegittima  traslazione  di   pagamenti

dall'ente a societa' esterne  partecipate,  realizzate,  ad  esempio,

attraverso un utilizzo improprio delle concessioni e  riscossioni  di

crediti.

  Il  comma  31,  invece,  introduce  sanzioni   pecuniarie   per   i

responsabili di atti elusivi delle regole  del  patto  di  stabilita'

interno o del rispetto artificioso dello stesso.

  In  particolare,  il  comma  in   parola   assegna   alle   Sezioni

giurisdizionali regionali della Corte dei conti -  qualora  accertino

che  il  rispetto  del  patto  di  stabilita'   interno   sia   stato

artificiosamente conseguito mediante  una  non  corretta  imputazione

delle entrate o delle uscite ai pertinenti  capitoli  di  bilancio  o

altre forme elusive - il compito di  irrogare  le  seguenti  sanzioni

pecuniarie:

    1) agli amministratori che hanno posto in  essere  atti  elusivi:

fino a dieci volte l'indennita' di carica  percepita  al  momento  di

commissione dell'elusione;

    2) al responsabile del servizio economico-finanziario: fino a tre

mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri  fiscali

e previdenziali.

  Al riguardo, si segnala che le  verifiche  della  Corte  dei  conti

dirette ad accertare il rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno

possono estendersi all'esame della natura sostanziale delle entrate e

delle  spese  escluse  dai  vincoli  in  applicazione  del  principio

generale di prevalenza della sostanza sulla forma.

  A titolo di esempio, una  comune  modalita'  di  elusione  potrebbe

essere rappresentata dall'imputazione di poste in sezioni di bilancio

- in entrata e in uscita - non rilevanti ai fini del  patto  che,  al

contrario, avrebbero dovuto essere imputate altrove. Ci si riferisce,

ad esempio, all'allocazione tra le spese per  servizi  per  conto  di

terzi di poste che avrebbero dovuto trovare corretta appostazione tra

le spese  correnti,  sulla  base  di  quanto  indicato  nei  principi

contabili elaborati dall'Osservatorio per la finanza  e  contabilita'

degli enti locali, o della contabilizzazione tra i servizi per  conto

di terzi di pagamenti relativi alla realizzazione di opere  pubbliche

finanziate, anche integralmente,  da  contributi  in  conto  capitale

ricevuti da parte di altri enti pubblici. In relazione a quest'ultima

fattispecie, si segnala che il contributo in conto capitale  ricevuto

da parte dello Stato, della regione  o  da  altro  ente  pubblico  va

contabilizzato al Titolo IV dell'entrata, mentre  le  relative  spese

vanno contabilizzate al Titolo  II  della  spesa,  cosi'  come  vanno

contabilizzati ai medesimi  Titoli  le  riscossioni  ed  i  pagamenti

effettuati. Non e' consentito in alcun modo imputare i pagamenti  tra

i servizi per conto di terzi,  anche  quando  esiste  uno  sfasamento

temporale tra la riscossione del contributo concesso ed il  pagamento

delle relative spese, ipotesi che si realizza, ad esempio, quando  un

ente locale anticipa 'per cassa' i pagamenti a causa  di  un  ritardo

nell'erogazione della  provvista  economica  da  parte  del  soggetto

finanziatore.

  Peraltro,  l'impropria  gestione  delle   partite   di   giro   non

rappresenta l'unica ipotesi in cui l'elusione delle regole del  patto

di stabilita' si associa ad una non corretta redazione dei  documenti

di bilancio.

  Un ulteriore esempio di fattispecie elusiva  ricorre  nei  casi  di

evidente sovrastima delle entrate correnti o nei casi di accertamenti

effettuati in assenza dei presupposti indicati dall'articolo 179  del

decreto legislativo 267 del 2000.

  Dal lato delle uscite, invece, rientrano tra le fattispecie elusive

l'imputazione delle spese di competenza di un  esercizio  finanziario

ai bilanci dell'esercizio o degli esercizi  successivi  ovvero  quali

oneri straordinari della gestione corrente (debiti  fuori  bilancio).

Quest'ultimo fenomeno, qualora riguardi spese non impreviste  di  cui

l'ente  era  a  conoscenza  entro  il   termine   dell'esercizio   di

riferimento (da cui  l'obbligo  giuridico  di  provvedere  alla  loro

contabilizzazione), puo' avere effetti elusivi dei limiti del patto.

  Sempre  a  fini  esemplificativi,  sono   da   ritenersi   elusive,

nell'ambito delle  valorizzazioni  dei  beni  immobiliari,  anche  le

operazioni  poste  in  essere  dagli  enti  locali  con  le  societa'

partecipate o con  altri  soggetti  con  la  finalita'  esclusiva  di

reperire risorse finanziarie senza giungere ad una effettiva  vendita

del patrimonio.

  In proposito,  si  ricorda  che,  in  base  ai  principi  contabili

europei, SEC 95, se l'acquisto da parte di un soggetto pubblico,  non

appartenente alle pubbliche amministrazioni, di un cespite ceduto  da

una Pubblica amministrazione, che controlla  tale  soggetto,  avviene

con finanziamento della predetta pubblica  amministrazione,  non  da'

luogo ad una vendita ma solo ad una cessione patrimoniale.

I.4 L'attivita' di controllo della Corte dei conti

  Il decreto-legge n.  174  del  2012  ha  potenziato  il  potere  di

controllo - in funzione collaborativa - della Corte dei  conti  sulla

gestione degli enti locali, gia' previsto dall'articolo 7,  comma  7,

della legge n. 131 del 2003, dall'articolo 1, commi 166  e  seguenti,

della legge n. 266 del 2005 e dall'articolo 11, della legge n. 15 del

2009.

  Segnatamente l'articolo 3, comma 1, lettera e),  del  decreto-legge

n.  174,  ha  sostituito  il  previgente  articolo  148  del  decreto

legislativo n. 267 del 2000 ed ha introdotto un  ulteriore  articolo,

il 148-bis, al fine di una implementazione del sistema dei  controlli

esterni sulla gestione finanziaria degli enti locali.

  L'articolo 148-bis, rubricato «rafforzamento  del  controllo  della

Corte dei  conti  sulla  gestione  finanziaria  degli  enti  locali»,

rafforza il controllo gia' previsto per tali enti dalle  disposizioni

di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n.  266  del

2005.

  Il primo comma dell'articolo 148-bis  prevede  che  ai  fini  della

verifica del rispetto del patto di  stabilita'  interno  «le  sezioni

regionali di controllo della Corte  dei  conti  esaminano  i  bilanci

preventivi e i rendiconti  consuntivi  degli  enti  locali  ai  sensi

dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre  2005,

n. 266».Il comma 2 dell'articolo 148-bis precisa che  ai  fini  della

verifica del rispetto del patto di stabilita'  interno,  «le  sezioni

regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresi' che i

rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni

in societa' controllate e alle  quali  e'  affidata  la  gestione  di

servizi pubblici per la collettivita' locale e di servizi strumentali

all'ente».

  In conseguenza di tale previsione, gli enti locali  saranno  tenuti

ad indicare nei documenti  contabili  loro  eventuali  partecipazioni

societarie come individuate dalla norma.

  Laddove, all'esito della verifica condotta dalla competente sezione

regionale     di     controllo,     siano     accertati     squilibri

economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazioni di norme

per garantire la regolarita' della gestione finanziaria o il  mancato

rispetto degli obiettivi  posti  dal  patto  di  stabilita'  interno,

l'ente  interessato  sara'  tenuto  ad   adottare   i   provvedimenti

correttivi nel termine di sessanta  giorni  dalla  comunicazione  del

deposito della pronuncia di accertamento della sezione  regionale  di

controllo  ed  a  trasmetterli  alla  medesima  sezione  al  fine  di

consentirne, nei successivi 30 giorni, la verifica sulla idoneita'  a

rimuovere le irregolarita' e a ripristinare gli equilibri di bilancio

(articolo 148-bis, comma 3).

  In caso di inerzia dell'ente locale o di accertata inidoneita'  dei

provvedimenti correttivi, e' preclusa l'attuazione dei  programmi  di

spesa per  i  quali  sia  stata  accertata  la  mancata  copertura  o

l'insussistenza della relativa sostenibilita'  finanziaria  (articolo

148-bis, comma 3).

  Resta ferma la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 31, comma

31,  legge  n.  183  del  2011,  per  gli  amministratori  e  per  il

responsabile del servizio economico-finanziario, nella ipotesi in cui

le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti  accertino

che il rispetto del patto di stabilita' interno e'  stato  conseguito

artificiosamente mediante l'adozione di atti elusivi delle regole del

patto (Par I.3).

  Si segnala, inoltre, che, a  fini  di  coordinamento,  l'intervento

normativo descritto, operato dal decreto-legge n. 174  del  2012,  ha

richiesto la abrogazione del comma 168 dell'articolo 1 della legge 23

dicembre 2005, n. 266 (articolo 3, comma 1-bis, decreto-legge n.  174

del 2012).

  Le  disposizioni  contenute   nel   comma   abrogato   sono   state

sostanzialmente  riproposte  in  forma  piu'  puntuale  nel  comma  3

dell'articolo 148-bis, tranne che per il periodo finale  inerente  al

potere di vigilanza della Corte dei conti «sul rispetto dei vincoli e

limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del  patto

di stabilita' interno».

  Tuttavia, nonostante la nuova norma  non  riproponga  tale  periodo

espressamente, deve ritenersi, avuto riguardo, da un lato, alla ratio

dell'intervento normativo operato dal decreto-legge n. 174  del  2012

in  materia  di  controlli  esterni,  dall'altro  alla   logica   del

meccanismo delle norme sul patto, che la Corte dei conti conservi  il

potere di vigilanza sull'autoapplicazione delle sanzioni, in  quanto,

come previsto dal predetto articolo  148-bis,  accertato  il  mancato

rispetto degli obiettivi, l'ente interessato e' tenuto ad adottare  i

provvedimenti correttivi nei  termini  previsti.  In  altri  termini,

occorre verificare che l'ente inadempiente rispetti  il  limite  agli

impegni di parte corrente, rispetti il divieto di indebitamento e  il

divieto di assunzione di personale e che deliberi la riduzione  delle

indennita'  di  funzione  e  dei  gettoni   di   presenza   per   gli

amministratori.

  Occorre precisare che l'autoapplicazione delle sanzioni opera anche

nel corso dell'esercizio in cui vi sia chiara evidenza che, alla fine

dell'esercizio  stesso,  il  patto   non   sara'   rispettato.   Piu'

precisamente, in tale circostanza, l'autoapplicazione della  sanzione

in corso di esercizio si configura come un intervento correttivo e di

contenimento che l'ente, autonomamente, pone in essere per recuperare

il prevedibile sforamento del patto di stabilita' interno evidenziato

dalla gestione finanziaria dell'anno. Peraltro, nei casi  in  cui  la

gestione finanziaria presenti un  andamento  non  conforme  al  saldo

programmato, l'ente deve adottare tutti i provvedimenti correttivi  e

contenitivi  finalizzati  a  non  aggravare  la  propria   situazione

finanziaria.

  Al riguardo, la Sezione regionale  di  controllo  della  Corte  dei

conti per la Lombardia con il parere n. 427 del 2009,  come  ribadito

con deliberazione n. 605 del 2009, ha affermato che l'osservanza  dei

vincoli di spesa o finanziari imposti dal patto di stabilita' interno

deve avvenire sin dalle previsioni contenute nel bilancio preventivo.

Il rispetto del patto, quindi, costituisce per  gli  enti  locali  un

obbligo e la situazione di inadempienza, anche se rilevata nel  corso

dell'esercizio, costituisce  una  grave  irregolarita'  gestionale  e

contabile, indipendentemente dal fatto che sia confermata o  meno  in

sede di bilancio consuntivo.  Nonostante  la  formulazione  letterale

dell'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n.  149

del 2011, deve ritenersi  che  il  divieto  di  assunzione  di  nuovo

personale operi anche nei confronti dell'ente  locale  che  si  trovi

nella condizione attuale di non rispettare  il  patto  di  stabilita'

interno, in quanto diversamente  si  determinerebbe  un  aggravamento

della situazione finanziaria dell'ente medesimo.

  Infine, si segnala la delibera n. 903 del 9 novembre 2012  adottata

dalla sezione regionale di controllo della regione Veneto, alla  luce

delle disposizioni di  nuova  introduzione  descritte,  fornendo  una

serie di indicazioni  utili  per  una  corretta  predisposizione  dei

documenti  contabili,  allo  scopo  di  garantire  la  sana  gestione

finanziaria ed il rispetto degli equilibri di bilancio e dei  vincoli

dell'indebitamento.

  Segnatamente, con riferimento all'ipotesi di  mancata  applicazione

delle regole del Patto di stabilita' interno, la delibera  precisa  -

come gia' segnalato nel par. I.3 - che «le verifiche della Corte  dei

conti dirette ad accertarne il rispetto possono estendersi  all'esame

della natura sostanziale delle entrate  e  delle  spese  escluse  dai

vincoli, in applicazione del principio generale di  prevalenza  della

sostanza sulla forma».

  Quanto poi alle procedure di programmazione della spesa, la  citata

delibera, nel ribadire quanto  previsto  dall'articolo  9,  comma  1,

lettera a), punto 2, del decreto-legge n. 78 del 2009 (39) ,  precisa

che «il funzionario che adotta provvedimenti che  comportano  impegni

di spesa,  [...]  oltre  a  verificare  le  condizioni  di  copertura

finanziaria, prevista dall'articolo 151 TUEL, [...]  deve  verificare

anche la compatibilita' della propria attivita' di  pagamento  con  i

limiti previsti dal patto di stabilita' interno  e,  in  particolare,

deve verificarne la  coerenza  rispetto  al  prospetto  obbligatorio,

allegato al bilancio di previsione, di cui al comma 18  dell'articolo

31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. La  violazione  dell'obbligo

di accertamento in questione comporta responsabilita' disciplinare ed

amministrativa a carico del predetto funzionario».

  Infine,  merita  un  richiamo  il  problema  della  coerenza  della

gestione in esercizio provvisorio  del  bilancio  con  gli  obiettivi

posti dal patto di stabilita' interno. Al riguardo, si ritiene  utile

segnalare quanto espresso dalla Sezione  Autonomie  della  Corte  dei

conti con la delibera n. 23/2013 sul rispetto  della  verifica  degli

equilibri e del perseguimento degli obiettivi del patto di stabilita'

interno, pur in carenza di un formale bilancio approvato, al fine  di

governare  la  spesa  corrente,  evitando  cosi'  di  penalizzare   i

pagamenti in conto capitale e, quindi, gli investimenti dell'ente.

L. Allegati alla circolare esplicativa del Patto 2014-2016

  Anche quest'anno sono riportati  -  quali  allegati  alla  presente

Circolare - gli schemi esemplificativi  che  saranno  pubblicati  sul

sito web.

  Allegati OB/14/P,  OB/14/C  per  l'individuazione  degli  obiettivi

2014-2016 per le province e per i comuni con popolazione superiore  a

1.000 abitanti.

  Allegato ACCESSO WEB/14  fornisce  istruzioni  sulle  modalita'  di

accesso al sistema web.

M. Riferimenti per eventuali chiarimenti sui contenuti della presente

circolare

  Le innovazioni introdotte dalla normativa in materia  di  patto  di

stabilita' interno potrebbero generare da  parte  degli  enti  locali

richieste  di  chiarimenti  che,  per  esigenze  organizzative  e  di

razionalita' del lavoro di questo Ufficio, e' necessario pervengano:

    a) per gli aspetti generali e applicativi del patto di stabilita'

interno, esclusivamente via e-mail all'indirizzo pattostab@tesoro.it;

    b) per i quesiti  di  natura  tecnica  ed  informatica  correlati

all'autenticazione dei nuovi enti ed agli adempimenti  attraverso  il

web (si veda in proposito l'allegato  ACCESSO  WEB/13  alla  presente

Circolare), all'indirizzo  assistenza.cp@tesoro.it.  Per  urgenze  e'

possibile contattare l'assistenza  tecnica  applicativa  ai  seguenti

numeri 06-4761.2375/2125/2782 con orario 8.00-13.00/14.00-18.00;

    c) per gli aspetti riguardanti la materia di personale  correlata

alla normativa del patto di stabilita'  interno,  esclusivamente  via

e-mail all'indirizzo: drgs.igop.ufficio14@tesoro.it;

    d) per i chiarimenti in merito  alle  opere,  alla  tipologia  di

finanziamenti ed alle modalita' di comunicazione dei dati  a  seguito

di  Ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri,   al

Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza  del  Consiglio

dei      Ministri      ai       seguenti       indirizzi       e-mail

protezionecivile@pec.governo.it e Ufficio.ABI@protezionecivile.it.

  Si segnala che saranno presi in considerazione soltanto  i  quesiti

inviati da indirizzi istituzionali di posta elettronica.

Annotazioni finali

  Gli atti amministrativi, emanati dal 1999 ad oggi, in  applicazione

delle precedenti normative relative al patto di  stabilita'  interno,

sono         consultabili         sul         sito          Internet:

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/.

    Roma, 18 febbraio 2014

 

                           Il Ragioniere generale dello Stato: Franco

 

(1) L'articolo 4-ter del  decreto-legge  n.  16  del  2012  e'  stato

    inserito dalla legge di conversione 26  aprile  2012,  n.  44,  e

    modificato  dall'articolo   16,   comma   12,   lett.   a),   del

    decreto-legge   6   luglio   2012,   n.   95   (convertito,   con

    modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135),  dall'articolo

    1, comma 437, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  a

    decorrere dal 1° gennaio 2013, e, successivamente,  dall'articolo

    1, comma 544, lett. a) e b), della legge  27  dicembre  2013,  n.

    147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

 

(2) Il comma 17 dell'articolo 32 della legge n. 183 del 2011 e' stato

    modificato dall'articolo 1, comma 433, lett. a), b) e  c),  della

    legge n. 228 del 2012, e da ultimo dall'articolo  1,  comma  505,

    della legge di stabilita' 2014.

 

(3) I commi 1 e 3 dell'art. 16 del decreto-legge  n.  138  del  2011,

    convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,  n.

    148,  sono  stati  sostituiti  dall'articolo  19,  comma  2,  del

    decreto-legge n. 95  del  2012,  convertito,  con  modificazioni,

    dalla legge n. 135 del 2012.

 

(4) I commi 4-ter e 4-quater dell'articolo 31 della legge n. 183  del

    2011 sono stati introdotti dall'articolo 9, comma 6, lettera  a),

    del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  102,  convertito,  con

    modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.  Il  comma  6

    del  medesimo  articolo  31  della  legge  n.   183   del   2011,

    limitatamente al primo periodo, e' stato modificato dalle lettere

    b) e c) del comma 6 dell'articolo 9 del citato  decreto-legge  31

    agosto 2013, n. 102.

 

(5) Come inserito dall'articolo 1, comma 533, della legge 27 dicembre

    2013, n. 147.

 

(6) Come inserito dall'articolo 1, comma 534, lettera d), della legge

    27 dicembre 2013, n. 147.

 

(7) Come modificato  dall'articolo  1,  comma  532,  della  legge  27

    dicembre 2013, n. 147.

 

(8) Alinea modificato dall'articolo  9,  comma  6,  lettera  c),  del

    decreto-legge  31   agosto   2013,   n.   102   convertito,   con

    modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n.  124.  Le  lettere

    a), b) e c) dell'articolo 31, comma 6, della  legge  n.  183  del

    2011, sono state modificate dall'articolo 1, comma  534,  lettere

    a), b), e c), della legge n. 147 del 2013,  a  decorrere  dal 

    gennaio 2014.

 

(9) Comma introdotto  dall'articolo  9,  comma  6,  lettera  a),  del

    decreto-legge n. 102 del  2013,  convertito,  con  modificazioni,

    dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

 

(10)    

 

(11) Convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma  1,  della

     legge 1° agosto 2012, n. 122.

 

(12) Convertito, con modificazioni, dall'articolo1,  comma  1,  della

     legge 7 agosto 2012, n. 134.

 

(13) Come  sostituito  dal  comma  5  dell'articolo  7  del   decreto

     legislativo  n.  149  del  2011  e  successivamente   modificato

     dall'articolo 1, comma 438, della  legge  n.  228  del  2012  (a

     decorrere dal 1° gennaio 2013) e, da  ultimo,  dall'articolo  1,

     comma 545, lett. a), b) e c), della legge n.  147  del  2013,  a

     decorrere dal 1° gennaio 2014.

 

(14) Comma inserito dall'articolo 1, comma  534,  lettera  d),  della

     legge 27 dicembre 2013, n. 147.

 

(15) Il comma 8-bis dell'articolo 31 della legge n. 183 del  2011  e'

     stato introdotto dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge

     15 maggio 2012, n.  59,  convertito,  con  modificazioni,  dalla

     legge 12 luglio 2012, n. 100.

(16) Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 e' stato convertito,  con

     modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

 

(17) Il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 e'  stato  convertito,

     con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

 

(18) Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge  n.  74  del  2012,

     convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  agosto  2012,  n.

     122, e' stato modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera  a),

     n. 1-bis), del decreto-legge n. 174 del  2012,  convertito,  con

     modificazioni,  dalla  legge  7  dicembre  2012,   n.   213   e,

     successivamente, dall' art. 6, comma 5-bis, del decreto-legge 26

     aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni,  dalla  legge

     24 giugno 2013, n. 71.

 

(19) Il decreto del Ministro dell'economia e finanze 1°  giugno  2012

     e' stato modificato ai sensi dell'articolo 11, commi 1-quater  e

     6-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.

 

(20) Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 e' stato convertito,  con

     modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134.  L'articolo

     67-septies e' stato successivamente modificato dall'articolo 11,

     comma 3-ter, lettera a), del decreto-legge n. 10  ottobre  2012,

     n. 174.

 

(21) Comma inserito dall'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 5-bis),

     del   decreto-legge   n.   174   del   2012,   convertito,   con

     modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

 

(22) Articolo inserito dalla legge di conversione 6 giugno  2013,  n.

     64.

 

(23) Tale decreto e' stato convertito con modificazioni, dalla  legge

     22 dicembre 2011, n. 214.

 

(24) Decreto Ministero dell'interno 3  ottobre  2013  in  materia  di

     "Attribuzione di un contributo di 330 milioni di euro per l'anno

     2013 e di 270 milioni di euro  per  l'anno  2014  a  favore  dei

     comuni che hanno registrato il maggior taglio di risorse operato

     negli anni 2012 e 2013 per l'effetto dell'assoggettamento  degli

     immobili posseduti dagli stessi comuni  nel  proprio  territorio

     all'IMU di  cui  all'art.  13,  comma  1,  del  decreto-legge  6

     dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla

     legge 22 dicembre 2011, n. 214.

 

(25) Tale articolo e' stato inserito dalla legge  di  conversione  24

     giugno 2013, n. 71.

 

(26) Come sostituito dalla legge di conversione n. 71 del 2013.

 

(27) Si e' pronunciata in tal senso anche la Sezione della Corte  dei

     conti della Lombardia con la deliberazione n. 233 del 2008 ed il

     parere n. 421 del 2010.

 

(28) Al riguardo si segnala il parere espresso dalla Corte dei  conti

     della Lombardia n. 547 del 2009.

 

(29) Articolo introdotto dall'articolo 3, comma 1,  lettera  r),  del

     decreto-legge n. 174 del 2012,  convertito,  con  modificazioni,

     dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

 

(30) Il decreto-legge n.  174  del  2012  e'  stato  convertito,  con

     modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

 

(31) Il decreto-legge n.  78  del  2009,  e'  stato  convertito,  con

     modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

 

(32) La disposizione e' stata introdotta dall'articolo 2,  comma  33,

     lettera  d),  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.   225,

     convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.

     10.

 

(33) Come sostituito dall'articolo  2,  comma  33,  lettera  e),  del

     decreto-legge n. 225 del 2010.

 

(34) Decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  22  febbraio

     2013  recante  "Regole  tecniche  in  materia  di   generazione,

     apposizione  e  verifica  delle  firme  elettroniche   avanzate,

     qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24,

     comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2,  36,

     comma 2, e 71"

 

(35) Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201  e'  stato  convertito,

     con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

 

(36) Preme sottolineare che,  al  di  la'  dello  specifico  richiamo

     normativo, la continuazione dei procedimenti di  stabilizzazione

     deve considerarsi preclusa a tutti gli enti, dopo  l'entrata  in

     vigore  della  norma  recata  dall'art.  17,   comma   10,   del

     decreto-legge n. 78 del 2009.

 

(37) Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e' stato convertito, con

     modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

 

(38) Si rinvia sul punto, in ordine alle modalita' applicative  della

     disposizione, alla deliberazione n. 14/AUT/2011 della Corte  dei

     Conti, Sezione delle Autonomie.

 

(39) Secondo  cui  «il  funzionario  che  adotta  provvedimenti   che

     comportano  impegni  di  spesa   ha   l'obbligo   di   accertare

     preventivamente che il programma dei conseguenti  pagamenti  sia

     compatibile con i relativi stanziamenti di  bilancio  e  con  le

     regole di finanza pubblica». Su questa scia s'inserisce anche la

     modifica dell'articolo 153, comma 4, del decreto legislativo  n.

     267 del 2000, operata dall'articolo 3, comma 1, lettera  f,  del

     decreto-legge n. 174 del 2012, secondo cui il  responsabile  del

     servizio finanziario dell'ente locale e' tenuto  altresi'  «alla

     salvaguardia  degli  equilibri  finanziari   complessivi   della

     gestione e dei vincoli di finanza pubblica».

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

 

                       Allegato accesso WEB/14

 

    Ai fini della trasmissione, aggiornamento e  visualizzazione  dei

modelli previsti dagli articoli 31 e 32 della legge n. 183 del  2011,

che  disciplinano  le  regole  del  patto   di   stabilita'   interno

(individuazione  obiettivi,  monitoraggio,  certificazione  etc.)  e'

stato predisposto un nuovo sito  web,  appositamente  creato  per  il

patto di stabilita' interno, a cui  si  accede  mediante  l'indirizzo

http://pattostabilitainterno.tesoro.it (senza  accenti),  attivo  dal

lunedi' al venerdi' (nei giorni feriali), dalle ore 08.00 alle 19.00.

 

            Requisiti per l'accesso alla applicazione Web

 

    Gli  enti  che  non  hanno  l'utenza   per   accedere   al   sito

http://pattostabilitainterno.tesoro.it potranno inviare la  richiesta

di accesso utilizzando un'apposita funzione  disponibile  sulla  home

page del citato sito, che prevede la compilazione di un  modello  per

la raccolta dei seguenti dati:

      a. nome e cognome delle persone da abilitare alla  trasmissione

dei dati

      b. codice fiscale

      c. ente di appartenenza

      d. recapito telefonico

      e. indirizzo e-mail utente

Modalita' di accesso

    Il Sistema Informatico "Monitoraggio Patto di Stabilita' Interno"

e' stato realizzato utilizzando la tecnologia web, ed e' direttamente

accessibile dall'indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it.

    L'Applicativo  supporta  tutti  i  principali  browser  (Internet

Explorer 8 e superiori, Mozilla Firefox e Google Chrome).

    Per  agevolare  l'accesso  al  suddetto  sito  si  suggerisce  di

inserire l'indirizzo tra i "Preferiti". Se ad esempio si utilizza  un

browser  Internet  Explorer,  al  primo  collegamento   al   Sistema,

selezionare dal menu' "Preferiti" la scelta "Aggiungi ai preferiti" e

quindi cliccare su "OK". La  volta  successiva  bastera'  selezionare

"Preferiti" all'apertura del browser e quindi cliccare sull'indirizzo

sopra citato.

    Identificativo utente (user-ID cioe' nome utente) e Password

    L'accesso al Sistema Informatico  sara'  effettuato  tramite  una

funzione di autenticazione che consente il riconoscimento dell'utente

mediante la digitazione dell'identificativo utente (user-ID cioe'  il

nome utente)  e  della  password  ad  esso  associata  (vedi  Manuale

Utente).

    Gli enti che ancora non hanno un'utenza per accedere al "Patto di

Stabilita'", possono inviare la richiesta in  questione  direttamente

dal sito: http://pattostabilitainterno.tesoro.it cliccando  sul  link

Richiesta Nuova Utenza.

 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

    E' necessario compilare il modulo di  richiesta  (figura  2).Alla

conferma, il Sistema invia, all'indirizzo istituzionale dell'ente  di

appartenenza, una e-mail contenente gli estremi della richiesta e  la

user-ID (nome utente)  e  la  password  necessaria  per  accedere  al

sistema web. Sara'  cura  dell'ente  trasmettere  le  credenziali  di

accesso all'utente che ne ha fatto richiesta.

 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

    Nel compilare il modulo in questione, oltre alle informazioni  su

nome e cognome, codice fiscale, recapito  telefonico  e  recapito  di

posta  elettronica,  indicare  la  tipologia  dell'ente   (Comune   o

Provincia) e selezionare dalla lista la denominazione.  Si  consiglia

di ricontrollare l'esattezza di dette informazioni prima di  digitare

Conferma, in quanto le stesse essendo  poi  memorizzate  nella  banca

dati   del   Ministero,   costituiscono   -   in   modo   univoco   -

l'identificazione utente-ente da parte dell'Amministrazione.

Richiesta disabilitazione vecchie utenze o modifiche anagrafiche

    Dato  il  costante  aggiornamento  del  data  base  degli  utenti

accreditati all'applicativo  "Patto  di  Stabilita'",  si  sottolinea

l'importanza   di   comunicare,    tramite    e-mail    all'indirizzo

assistenza.cp@tesoro.it, le seguenti informazioni:

      eventuali utenze in disuso, cioe' nomi  utenti  che  andrebbero

disabilitati (es. perche' non lavorano piu' nell'ufficio dove  ci  si

occupa del "Patto di Stabilita'");

      variazioni di  uno  qualsiasi  dei  recapiti  dell'utente  (es.

variazione   dell'indirizzo   di   posta   elettronica   o   recapito

telefonico).

Modello in formato Excel degli obiettivi programmatici 2014-2016

    Come   ausilio   per   gli   enti,   nel    sito    web    citato

http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto, e' disponibile anche il

modello in formato excel che calcola  automaticamente  l'entita'  del

concorso alla manovra e gli  obiettivi  programmatici  per  gli  anni

2014-2016. Gli enti  possono  utilizzare  detto  modello,  salvandolo

preventivamente sulla propria postazione di lavoro ed  inserendo  nei

campi appositi (gli unici di colore bianco) i  dati  necessari.  Dopo

l'immissione  dei  dati,  l'applicazione  excel   esegue   tutte   le

operazioni necessarie per determinare il concorso  alla  manovra  per

gli anni 2014-2016 ed i corrispondenti  obiettivi  programmatici.  Le

risultanze delle operazioni  sono  visualizzate  senza  decimali,  ma

questi ultimi vengono considerati ai fini dei calcoli stessi.  Questo

file  excel  serve  unicamente  per  i   calcoli,   non   costituisce

certificazione di nessun tipo  e  non  deve  essere  inviato  tramite

e-mail allo scrivente. I dati  del  "Patto  di  Stabilita'"  dovranno

essere inviati, secondo le scadenze previste, esclusivamente  tramite

il Sistema web.

    La User-ID (nome utente) e' costituita sempre dal nome e  cognome

della persona richiedente in caratteri minuscoli separati da un punto

(ad esempio: mario.rossi).

    I caratteri speciali (accenti e apostrofi) del nome e del cognome

non sono riconosciuti: basta digitare nome e cognome  senza  accento,

senza apostrofo e senza spazio. In caso  di  omonimie  le  utenze  si

differenziano tramite un numero  progressivo  immesso  dopo  il  nome

proprio  (ad  esempio:  mario1.rossi)  oppure  dopo  il  cognome  (ad

esempio: mario.rossi1).

Password

    La password dovra' essere gestita secondo le seguenti norme:

      a. il Sistema richiede il cambio password o al primo accesso al

sito web oppure  in  caso  di  reset  password:  nel  campo  "vecchia

password" si deve scrivere quella comunicata dall'assistenza  tramite

mail, nei campi "nuova password" e "conferma nuova  password"  se  ne

deve digitare una nuova scelta dall'utente;

      b. la nuova password  non  deve  essere  uguale  alla  password

precedentemente scaduta;

      c. la password deve essere composta da almeno cinque  caratteri

alfanumerici in minuscolo e non puo' essere uguale al nome utente;

      d. la password deve essere mantenuta riservata;

      e. la password  puo'  essere  comunque  cambiata  in  qualsiasi

momento tramite il link "cambio password" contenuto nella pagina  del

nome utente;

      f. la password scade dopo 180 giorni dalla sua  generazione  ed

e' possibile rinnovarla negli ultimi 30 giorni di validita'.

    Si precisa che la password e' strettamente personale  e  che  gli

utenti dovranno riporre la massima cura nel mantenere la riservatezza

di tali codici: l'utente, qualora abbia  dimenticato  la  password  o

questa sia scaduta, potra' richiederne  una  nuova  (reset  password)

mediante la segnalazione diretta del problema alla casella  di  posta

elettronica  assistenza.cp@tesoro.it,  specificando  sempre  il  nome

utente, il codice fiscale dell'utente (e non dell'ente) e  il  comune

di appartenenza: si prega cortesemente di  inviare  le  richieste  di

reset password che contengano tutte queste informazioni assolutamente

necessarie.

Help Desk

    Le funzionalita' del Sistema Informatico "Monitoraggio  Patto  di

Stabilita' Interno" ed il loro utilizzo, sono descritte nel  "Manuale

Utente" (tramite il tasto omonimo del menu' contenuto all'interno del

sito web dopo essersi autenticati)  e  scaricabile  dall'applicazione

stessa.

    Eventuali chiarimenti o  richieste  di  supporto  possono  essere

inoltrate   al   seguente    indirizzo    di    posta    elettronica:

assistenza.cp@tesoro.it per i quesiti di natura strettamente  tecnica

ed  informatica,  compresi  eventuali  problemi  di  accesso  e/o  di

funzionamento  dell'applicazione,  indicando   nell'oggetto   "Utenza

sistema Patto di Stabilita' - richiesta di chiarimenti". Si prega  di

comunicare, anche in questo  caso,  il  nominativo  e  il  comune  di

appartenenza;  per  urgenze  e'  possibile  contattare   l'assistenza

tecnica applicativa ai seguenti  numeri  06-4761.2375/2125/2782,  dal

lunedi' al venerdi', dalle  8.00  alle  18.00,  con  interruzione  di

un'ora tra le 13.00 e le 14.00.

Requisiti tecnici e impostazioni - Regole Generali

    Dotazione informatica: disponibilita' di una postazione di lavoro

dotata  di  browser  di  comune  utilizzo  (internet  Explorer  8   o

superiore, Mozilla Firefox e Google Chrome)  con  installata  la  JVM

(java  virtual  machine)  dal  sito  http://www.java.com/it/  (e  coi

relativi aggiornamenti sui pc dove si  opera);  applicazione  Acrobat

Reader (aggiornato) per le stampe.

    L'assistenza  tecnica  fornisce  informazioni  sul  funzionamento

dell'applicativo del "Patto di Stabilita'": non gestisce  il  dominio

del sito web del "Patto di Stabilita'".

    L'applicativo "Patto di  Stabilita'"  funziona  correttamente  al

seguente indirizzo: http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto come

un qualsiasi sito internet su un qualsiasi dominio.

    L'applicativo "Patto di Stabilita'" funziona regolarmente con una

semplice linea ADSL.

    Per un migliore collegamento al sito web, vi segnaliamo che:

      l'Error 500 o la riga bianca in alto al  posto  del  menu',  e'

SEMPRE dovuto al server LOCALE (cioe' quel computer che mette in rete

tutti i pc di un ufficio) che blocca la visualizzazione corretta  del

sito web. Qualora tale problema si dovesse  effettuare  sulla  vostra

macchina,  provare  ad  effettuare  le  seguenti  operazioni:  Aprire

Internet Explorer e dal menu' in alto  selezionare  Strumenti  e  poi

Opzioni Internet. Viene aperta una finestra dove nella parte centrale

si trova un riquadro File temporanei  Internet.  Selezionare  Elimina

Cookie e dare ok. Selezionare Elimina file,  selezionare  la  casella

Elimina tutto il contenuto non il linea  e  premere  ok.  Selezionare

Impostazioni  e  nella  parte   superiore   della   finestra   aperta

selezionare all'apertura della pagina e premere ok. Premere di  nuovo

ok. Chiudere  Internet  Explorer.  Riaprire  di  nuovo  l'applicativo

"Patto  di  Stabilita'"  con  Internet   Explorer   all'indirizzo   :

http://pattostabilitainterno.tesoro.it.  Provare   anche   da   altre

postazioni collegate in rete nell'ufficio in cui si lavora (anche  in

orari diversi). Nel caso in  cui  la  difficolta'  persista,  bisogna

farsi ripulire la memoria cache del Proxy SERVER  o  del  ROUTER  dal

referente informatico (cioe' bisogna agire nel computer che mette  in

linea tutti i pc dell'ufficio locale),  poi  togliere  le  protezioni

riguardo ai certificati  e  RIAVVIARE  il  server  (non  il  computer

dell'utente);  nel  caso  del  ROUTER,  agire  sulle   modalita'   di

configurazione dello stesso;

      Per uscire dalla procedura si prega di non utilizzare MAI la  X

in alto a destra, ma solo il tasto "Logoff" contenuto  nel  menu'  in

alto a destra;

      Si fa presente che il sistema di autenticazione mantiene aperta

la sessione per un tempo massimo di 30 minuti di  inattivita'  utente

(time out), cioe' senza digitare niente sulla tastiera. Allo  scadere

del  time  out,  la  sessione  viene  terminata,  e  sara'   pertanto

necessario autenticarsi nuovamente al Sistema

      Se non si e' certi di un'avvenuta acquisizione, la verifica  si

effettua andando su "Interrogazione"  del  modello  e,  se  presente,

sara' la conferma dell'acquisizione dei dati. Consigliamo  sempre  di

confermare i dati durante la fase di  acquisizione  e  poi  stamparli

dalla funzione di "Interrogazione".

Certificato di Sicurezza

    Le regole di  sicurezza  del  Sistema  Informatico  "Monitoraggio

Patto di stabilita' interno" prevedono il transito dei  dati  tramite

canale protetto.

    Il  certificato  di  protezione  del  sito  e'  autogenerato  dal

Ministero dell'economia e delle finanze.

    In fase di autenticazione al Sistema (ovvero dopo la  digitazione

del nome utente e della password), il sistema stesso  restituisce  il

messaggio "Avviso di protezione" sull'attendibilita' del certificato.

    Cliccando su "Si'" si accede al Sistema Informatico "Monitoraggio

Patto di Stabilita'  Interno"  le  cui  modalita'  di  navigazione  e

funzionalita' sono descritte nel Manuale Utente.

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