MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 18 febbraio 2014, n. 6
Patto di stabilita' interno per il triennio 2014-2016 per le province
e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti (articoli 30,
31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificati dalla
legge 27 dicembre 2013, n. 147).
(GU n.166 del 19-7-2014)
Vigente al: 19-7-2014
Alle Province
Ai Comuni con popolazione superiore a
1.000 abitanti
Agli Organi di revisione
economico-finanziaria degli enti locali
soggetti al patto di stabilita' interno
Alle Regioni e Province autonome di
Trento e di Bolzano loro sedi
e, p.c.
Alla Corte dei conti
Segretariato Generale
Sezione delle Autonomie Roma
Alla Presidenza del Consiglio dei
ministri
Segretariato Generale
Dipartimento per gli affari regionali, il
turismo e lo sport
Dipartimento della Protezione civile
Dipartimento della funzione pubblica Roma
Al Ministero della giustizia
Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi
Roma
Al Ministero dell'interno
Dipartimento per gli affari interni e
territoriali Roma
Al Gabinetto del Ministro Sede
All'Ufficio legislativo-economia Sede
All'Ufficio legislativo-finanze Sede
All'ISTAT
Via Cesare Balbo, n. 16 - Roma
All'A.N.C.I.
Via dei Prefetti, n. 46 - Roma
All'U.P.I.
Piazza Cardelli, n. 4 - Roma
Al CINSEDO
Via Parigi, n. 11 - Roma
Alle Ragionerie territoriali dello Stato
loro sedi
La presente circolare risulta strutturata secondo il seguente
schema:
Premessa
A. Enti soggetti al Patto di stabilita' interno
A.1 Enti di nuova istituzione
A.2 Unioni di comuni
A.3 Enti commissariati ai sensi dell'articolo 143 del TUEL
A.4 Roma capitale
B. Determinazione degli Obiettivi programmatici per il triennio
2014-2016
B.1 Indicazioni generali
B.2 Metodo di calcolo degli obiettivi
B.3 Comunicazione dell'obiettivo
C. Esclusioni dal saldo valido ai fini del rispetto del Patto
C.1 Risorse connesse con la dichiarazione di stato di emergenza
C.2 Risorse connesse con la dichiarazione di grande evento
C.3 Risorse provenienti dall'Unione Europea
C.4. Chiarimenti applicativi sulle esclusioni di cui ai punti C.1,
C.2 e C.3
C.5 Risorse connesse al Piano generale di censimento
C.6 Altre esclusioni
a) Federalismo demaniale
b) Investimenti infrastrutturali
c) Sisma del 20 e 29 maggio 2012. Esclusione delle risorse
provenienti dalle contabilita' speciali delle regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto
d) Esclusione di spese per gli enti colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012
e) Esclusione del corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di
proprieta' comunale
f) Esclusione delle risorse per interventi relativi al progetto
approvato dal CIPE con deliberazione n. 57 del 2011
g) Esclusione delle risorse per interventi portuali per il comune
di Piombino
h) Esclusione dei pagamenti dei debiti in conto capitale per 500
milioni di euro
i) Esclusione dei pagamenti in conto capitale per 1.000 milioni
di euro
l) Esclusione spese sostenute dal comune di Campione di Italia
D. Riflessi delle regole del Patto sulle previsioni di bilancio
D.1 Fondo svalutazione crediti
D.2 Fondo pluriennale vincolato
D.3 Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria
degli enti locali
E. Altre misure di contenimento
E.1 Contenimento dei prelevamenti dai conti di Tesoreria
E.2 Contenimento della spesa
F. Patti di solidarieta'
F.1 Patto regionale verticale
F.2 Patto regionale verticale incentivato
F.3 Patto regionale orizzontale
F.4 Patto nazionale verticale
F.5 Patto nazionale orizzontale
F.6 Patto regionale integrato
F.7 Tempistica
F.8 Alcune precisazioni sui patti di solidarieta'
G. Monitoraggio
H. Certificazione
H.1 Prospetti allegati alla certificazione ed invio telematico
H.2 Ritardato invio della certificazione e nomina del commissario
ad acta
H.3 Obbligo di invio di una nuova certificazione
I. Mancato rispetto del Patto di stabilita' interno
I.1 Le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilita'
interno
a) Riduzione del fondo di solidarieta' comunale e del fondo
sperimentale di riequilibrio
b) Limiti agli impegni per spese correnti
c) Divieto di ricorrere all'indebitamento
d) Divieto di procedere ad assunzioni di personale
e) Riduzione delle indennita' di funzione e dei gettoni di
presenza
I.2 Sanzioni connesse all'accertamento del mancato rispetto del
patto in un periodo successivo all'anno seguente a quello cui la
violazione si riferisce
I.3 Misure antielusive delle regole del patto di stabilita' interno
I.4 L'attivita' di controllo della Corte dei conti
L. Allegati alla circolare esplicativi del Patto 2014-2016
M. Riferimenti per eventuali chiarimenti sui contenuti della
presente circolare
Premessa
La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014) e le
normative di interesse emanate nel corso del 2013 introducono alcune
novita' alla disciplina del patto di stabilita' interno degli enti
locali per gli anni 2014-2016.
Per quanto attiene al contributo degli enti locali al risanamento
della finanza pubblica, la nuova disciplina, oltre a disporre una
riduzione degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno
2014, conferma il concorso gia' previsto per l'anno 2015, e
determina, per gli anni 2016 e 2017, un aggravio degli obiettivi
volti a garantire un contributo di 344 milioni di euro annui
complessivi, di cui 275 milioni di euro a carico dei comuni e 69
milioni di euro a carico delle province, aggravio correlato alle
misure di razionalizzazione e revisione della spesa (articolo 1,
comma 429, della legge di stabilita' 2014).
In particolare, per l'anno 2014, e' previsto un allentamento del
patto di stabilita' interno per complessivi 1.500 milioni di euro,
conseguito mediante l'esclusione dal patto, per un importo massimo di
1.000 milioni di euro, dei pagamenti in conto capitale da sostenere
nel primo semestre dell'anno 2014 e l'esclusione, per un importo
massimo di 500 milioni di euro, dei pagamenti che saranno sostenuti
per estinguere debiti in conto capitale maturati al 31 dicembre 2012.
La nuova disciplina prevede, inoltre, l'aggiornamento della base di
riferimento per il calcolo dell'obiettivo del patto di stabilita'
interno, individuata nella media degli impegni di parte corrente
registrati nel triennio 2009-2011, in luogo del triennio 2007-2009.
L'aggiornamento premia, sebbene indirettamente, gli enti locali che
hanno maggiormente contratto la spesa corrente negli anni
considerati. Le percentuali da applicare alla suddetta media sono
state conseguentemente modificate per tenere conto dell'aggiornamento
della base di riferimento.
Sono confermati, per il 2014, i cosiddetti patti di solidarieta'
ossia i patti regionali verticali ed orizzontali, grazie ai quali le
province e i comuni soggetti al patto di stabilita' interno possono
beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente,
dalla regione di appartenenza e dagli altri enti locali, nonche' il
patto nazionale orizzontale introdotto dall'articolo 4-ter del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (1) . Al fine di consentire agli
enti locali di conoscere il prima possibile i nuovi obiettivi
programmatici e di pianificare, quindi, le proprie spese in coerenza
con il rispetto del patto di stabilita' interno, i commi 543 e 544
anticipano i termini di chiusura delle procedure attuative del patto
regionale verticale e del patto nazionale orizzontale. Inoltre, e'
stata introdotta la possibilita' di attribuire gli spazi finanziari
non utilizzati a valere sui patti verticali delle singole regioni ai
comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti di tutte
le regioni che presentano un saldo obiettivo positivo. L'articolo 1,
comma 505, della legge di stabilita' 2014 ha posticipato al 2015
l'avvio del cosiddetto "patto regionale integrato" di cui
all'articolo 32, comma 17, della legge n. 183 del 2011 (2) (Legge di
stabilita' 2012), in base al quale le regioni possono concordare con
lo Stato le modalita' di raggiungimento dei propri obiettivi e degli
obiettivi degli enti locali del proprio territorio.
Inoltre, l'articolo 31, comma 4-bis, della legge n. 183 del 2011,
introdotto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 102 del 2013, ha
sospeso per il 2014 il meccanismo della virtuosita' ed i successivi
commi, da 4-ter a 6, hanno introdotto un meccanismo finalizzato alla
riduzione dell'obiettivo degli enti che partecipano alla
sperimentazione ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo n.
118 del 2011.
Il comma 534, lettera d), dell'articolo 1 della legge di stabilita'
2014 ha introdotto all'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, il
comma 6 bis che, al fine di sterilizzare gli effetti negativi sulla
determinazione degli obiettivi del patto di stabilita' interno
connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata,
dispone un'ulteriore riduzione degli obiettivi dei comuni che
gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata
compensata dal corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni
associati non capofila.
Limitatamente ai comuni, per l'anno 2014, il nuovo comma
2-quinquies dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, aggiunto
dal comma 533 dell'articolo 1 della legge di stabilita' 2014, ha
introdotto una clausola di salvaguardia volta a prevedere che
l'obiettivo di saldo finanziario sia rideterminato, fermo restando
l'obiettivo complessivo di comparto, in modo da garantire che per
nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento
rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla
spesa corrente media 2007-2009 con le modalita' previste dalla
normativa previgente.
Da ultimo, per il 2014, il comma 354 dell'articolo 1 della legge di
stabilita' 2014, al fine di agevolare la ripresa delle attivita' e
consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il
ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20
e 29 maggio 2012, gli obiettivi del patto di stabilita' interno dei
comuni e delle province residenti nelle regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, sono ridotti nei limiti di 25,5 milioni di euro
complessivi. Parimenti, il comma 536 del medesimo articolo ha
previsto un allentamento, nei limiti di10 milioni di euro, del patto
di stabilita' interno dei comuni della provincia di Olbia colpiti
dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013.
A. Enti soggetti al Patto di stabilita' interno
Come e' noto, a decorrere dal 2013 sono assoggettati al patto di
stabilita' interno, oltre le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti, anche i comuni con popolazione compresa
tra 1.001 e 5.000 abitanti, come disposto dal comma 1 dell'articolo
31 della legge n. 183 del 2011.
La determinazione della popolazione di riferimento viene effettuata
sulla base del criterio previsto dall'articolo 156 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali).
Al riguardo, si segnala che l'articolo 1, comma 533, della legge di
stabilita' 2014, ha aggiunto, all'articolo 31 della legge n. 183 del
2011, il comma 2-quater volto a chiarire che la popolazione da
prendere a riferimento ai fini dell'assoggettamento al patto di
stabilita' interno e' quella anagrafica e non quella censuaria.
Pertanto, la popolazione che rileva, come previsto dal richiamato
articolo 156 del TUEL, e' quella registrata alla fine del penultimo
anno precedente a quello di riferimento secondo i dati dell'ISTAT.
Conseguentemente, sono soggetti alle regole del patto di stabilita'
interno per l'anno 2014 i comuni la cui popolazione, rilevata al
31.12.2012, risulti superiore a 1.000 abitanti.
Gli enti locali che sono soggetti per la prima volta al patto di
stabilita' interno e che, quindi, sono tenuti alla comunicazione
degli obiettivi, al monitoraggio semestrale e alla certificazione,
devono accreditarsi al sistema web appositamente previsto per il
patto di stabilita' interno all'indirizzo web
http://pattostabilitainterno.tesoro.it, richiedendo una utenza
caratterizzata da un codice identificativo (User ID ovvero il nome
utente) e da una password. Per ulteriori dettagli sulle modalita' di
accreditamento si veda l'allegato ACCESSO WEB/14 alla presente
Circolare.
Per gli enti locali gia' accreditati non sono previsti nuovi
adempimenti, salvo la comunicazione di eventuali aggiornamenti
(richieste di cancellazioni o di nuove attivazioni) delle proprie
utenze.
Si segnala che la password scade dopo 180 giorni dall'ultimo
accesso nel sito del patto di stabilita' interno. Pertanto, se entro
180 giorni l'utente non avvia la procedura digitando le proprie User
ID e password, quest'ultima scade per una protezione del sistema.
A decorrere dal 2014, il comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, prevede, inoltre, l'assoggettamento alle
regole del patto di stabilita' interno delle unioni di comuni formate
dagli enti con popolazione fino a 1.000 abitanti ai sensi del comma 1
dell'articolo 16 del richiamato decreto-legge n. 138 del 2011 (3) .
A.1 Enti di nuova istituzione
Il comma 23 dell'articolo 31 della legge di stabilita' 2012, (come
modificato dall'articolo 1, comma 540, della legge di stabilita'
2014), stabilisce che gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno
2011 sono soggetti alla disciplina del patto di stabilita' interno
dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione. Pertanto,
se l'ente e' stato istituito nel 2011, sara' soggetto alle regole del
patto di stabilita' interno a decorrere dall'anno 2014.
Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico, tali
enti assumono come base di riferimento le risultanze dell'anno
successivo a quello dell'istituzione. Gli enti istituiti negli anni
2009 e 2010 adottano come base di riferimento su cui applicare le
regole per la determinazione degli obiettivi, rispettivamente, le
risultanze medie del biennio 2010-2011 e le risultanze dell'anno
2011.
A titolo esemplificativo:
=====================================================================
| | Base calcolo patto | Base calcolo patto |
| Anno istituzione | 2014 | 2015-2017 |
+=======================+=====================+=====================+
| 2009 | 2010-2011 | 2010-2011 |
+-----------------------+---------------------+---------------------+
| 2010 | 2011 | 2011 |
+-----------------------+---------------------+---------------------+
| 2011 | 2012 | 2012 |
+-----------------------+---------------------+---------------------+
| | (non soggetto al | |
| 2012 |Patto) | 2013 |
+-----------------------+---------------------+---------------------+
A.2 Unioni di comuni
Il comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, prevede che, a decorrere dall'anno 2014, le unioni costituite
dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, di cui al comma 1
del medesimo articolo 16, sono soggette alla disciplina del patto di
stabilita' interno prevista per i comuni aventi corrispondente
popolazione. La norma non si applica a tutte le unioni di comuni ma
solo a quelle costituite ai sensi del richiamato comma 1.
Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico, le
predette unioni di comuni applicano alla spesa corrente, come desunta
dai certificati di conto consuntivo, la percentuale indicata al comma
2 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011.
Considerato che il comma 3 del citato articolo 16 prevede che alle
predette unioni si applica la disciplina del patto di stabilita'
interno prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione, ne
consegue che, ai fini della decorrenza dell'assoggettamento alle
regole del patto di stabilita' interno, analogamente a quanto
previsto per i comuni di nuova istituzione, alle unioni in parola si
applicano le disposizioni di cui al comma 23 dell'articolo 31 della
legge n.183 del 2011. Pertanto, le predette unioni di comuni sono
assoggettate alle regole del patto di stabilita' interno dal terzo
anno successivo a quello della loro istituzione ed assumono come base
di riferimento su cui applicare la predetta percentuale le risultanze
dell'anno successivo a quello della loro istituzione. Pertanto, se
l'unione e' stata istituita nell'anno 2012 sara' soggetta alle regole
del patto di stabilita' interno a decorrere dall'anno 2015 ed
assumera' come base di riferimento la spesa corrente impegnata
nell'anno 2013.
A.3 Enti commissariati ai sensi dell'articolo 143 del TUEL
Giova ribadire che l'articolo 1, comma 436, della legge di
stabilita' 2013, abrogando il comma 24 dell'articolo 31 della legge
n. 183 del 2011, assoggetta, a decorre dall'anno 2013, al patto di
stabilita' interno gli enti locali commissariati per fenomeni di
infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare ai
sensi dell'articolo 143 del citato decreto legislativo n. 267 del
2000 (TUEL).
Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico e'
assunta quale base di riferimento la spesa corrente media sostenuta
nel periodo 2009-2011.
A.4 Roma capitale
In considerazione della specificita' della citta' di Roma quale
Capitale della Repubblica, il decreto legislativo 18 aprile 2012, n.
61, che ha dato attuazione al nuovo ordinamento di Roma Capitale ai
sensi dell'articolo 24 della legge n. 42 del 2009, ha previsto una
particolare procedura per la determinazione degli obiettivi del patto
di stabilita' interno da applicare al Comune di Roma.
In particolare, il comma 1 dell'articolo 12 del citato decreto
legislativo n. 61 del 2012 prevede che Roma capitale concordi con il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ciascun
anno, le modalita' e l'entita' del proprio concorso alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, il Sindaco trasmette la
proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In
caso di mancato accordo, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, il concorso di Roma Capitale alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica e' determinato sulla base delle
disposizioni applicabili ai restanti comuni del territorio nazionale.
Circa i contenuti del patto concordato tra lo Stato e Roma
capitale, il successivo comma 2 del citato articolo 12 stabilisce che
non sono computate nel saldo finanziario utile ai fini del rispetto
del patto di stabilita' interno:
le risorse trasferite dal bilancio dello Stato e le spese, nei
limiti delle predette risorse, relative alle funzioni amministrative
conferite a Roma Capitale in attuazione dell'articolo 24 della legge
n. 42 del 2009 e del decreto legislativo attuativo n. 61 del 2012;
le spese relative all'esercizio delle funzioni connesse al ruolo
di Capitale della Repubblica di cui agli articoli 2 e 3 del decreto
legislativo n. 61 del 2012, previa individuazione, nella legge di
stabilita', della copertura degli eventuali effetti finanziari. A tal
riguardo, si rappresenta, pero', che il disposto di cui all'articolo
2 del predetto decreto legislativo n. 61 del 2012, in materia di
determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della
Repubblica, non ha ancora avuto attuazione, ne' tantomeno sono state
appostate nella legge di stabilita' risorse da destinare allo scopo.
Pertanto, allo stato non e' possibile procedere all'esclusione delle
spese in questione.
Inoltre, limitatamente agli anni 2013 e 2014, per garantire
l'equilibrio di parte corrente del bilancio di Roma Capitale sono
escluse dal patto di stabilita' interno le entrate derivanti
dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma
196-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, cosi' come da ultimo
modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
2013, n. 151, in materia di rapporti finanziari tra Roma Capitale e
la Gestione Commissariale.
La disciplina recata dal succitato decreto legislativo n. 61 del
2012 in materia di ordinamento di Roma Capitale e' stata recentemente
modificata ed integrata dal decreto legislativo 26 aprile 2013, n.51.
In particolare, l'articolo 1, comma 5, del richiamato decreto
legislativo n. 51 del 2013, nell'integrare quanto stabilito
dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 61 del 2012,
aggiunge una ulteriore flessibilita' prevedendo che gli obiettivi del
patto di stabilita' interno determinati per Roma capitale con la
procedura concordata sopra delineata possano essere comunque
ridefiniti nell'ambito del patto regionale integrato (di cui al
successivo paragrafo F.6), vale a dire nell'ambito del patto che la
regione Lazio, al pari delle altre regioni, potra' concordare con lo
Stato a decorrere dall'anno 2015, secondo quanto disposto dal comma
17 dell'articolo 32 della legge n. 183 del 2011, come da ultimo
modificato dal comma 505 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147.
B. Determinazione degli Obiettivi programmatici per il triennio
2014-2016
B.1 Indicazioni generali
Anche per l'anno 2014 l'obiettivo programmatico da assegnare a
ciascun ente e' rappresentato dal saldo finanziario tra le entrate
finali e le spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di
crediti), calcolato in termini di competenza mista, assumendo, cioe',
per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte
in conto capitale, gli incassi e i pagamenti (comma 3 dell'articolo
31 della legge di stabilita' 2012). Come negli anni passati, in
conformita' ai criteri contabili adottati in sede comunitaria, tra le
operazioni finali non sono considerati l'avanzo (o disavanzo) di
amministrazione e il fondo (o deficit) di cassa. Sulla base delle
regole europee della competenza economica, infatti, gli avanzi di
amministrazione, essendo realizzati negli esercizi precedenti, non
concorrono a formare l'indebitamento netto delle Amministrazioni
pubbliche.
I dati da considerare per il calcolo del saldo finanziario sono
solo ed esclusivamente quelli riportati nei certificati di conto
consuntivo.
Con riferimento alla metodologia di calcolo degli obiettivi del
patto di stabilita' interno per l'anno 2014, le novita' rispetto agli
anni precedenti sono:
1. l'aggiornamento della base di calcolo dal triennio 2007-2009
al triennio 2009-2011 con conseguente revisione dei coefficienti da
applicare alla spesa media registrata nel periodo di riferimento
(articolo 1, comma 532, della legge di stabilita' 2014);
2. la sospensione, per l'anno 2014, del meccanismo di
ripartizione degli obiettivi finanziari del patto di stabilita'
interno fra gli enti di ciascun livello di governo, basato su criteri
di virtuosita', definito dall'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con conseguente aggravio della
manovra complessiva dovuto all'aumento dell'aliquota di correzione
rispetto a quella ordinaria (articolo 31, comma 4-bis, della legge n.
183 del 2011, inserito dall'articolo 9, comma 6, lett. a), del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e, successivamente, modificato
dall'articolo 2, comma 5, lett. b), del decreto-legge 15 ottobre
2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre
2013, n. 137);
3. l'introduzione di un incentivo per gli enti locali che
adottano la sperimentazione in tema di armonizzazione dei bilanci,
prevista dall'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, consistente in una riduzione dell'obiettivo del patto di
stabilita' interno per l'anno 2014, fino al conseguimento di un saldo
obiettivo pari a zero, la cui distribuzione dovra' avvenire con
apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La
riduzione e' operata proporzionalmente per un importo pari a 120
milioni di euro. Tale ammontare e' ulteriormente aumentato di un
valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti
dall'applicazione, agli enti locali che non partecipano alla
sperimentazione, di percentuali maggiorate, da determinarsi anch'esse
con il predetto decreto ministeriale (commi 4-ter, 4-quater e 6,
primo periodo, dell'articolo 31 della legge n.183 del 2011) (4) ;
4. l'introduzione di una clausola di salvaguardia per i comuni
che, per il solo anno 2014, prevede che l'obiettivo di saldo
finanziario sia rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo
di comparto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, in modo da garantire che per nessun comune si realizzi un
peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di
saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009
con le modalita' previste dalla normativa previgente (comma
2-quinquies dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (5) );
5. la riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in
quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata mediante il
corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non
capofila al fine di neutralizzare gli effetti negativi sulla
determinazione degli obiettivi del patto di stabilita' interno
connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata
(comma 6-bis dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (6) ).
Il saldo finanziario di riferimento, per ciascuno degli anni 2014,
2015 e 2016, e' ottenuto moltiplicando la spesa corrente media
impegnata nel periodo 2009-2011, cosi' come desunta dai certificati
di conto consuntivo, per una percentuale fissata per ogni anno del
triennio dal comma 2 del richiamato articolo 31 della legge di
stabilita' 2012 (7) , da rideterminare per l'anno 2014 e per il
biennio 2015-2016 secondo le procedure previste, rispettivamente, dal
primo e dal secondo periodo del comma 6 del ripetuto articolo 31
della legge di stabilita' 2012.
In particolare, per l'anno 2014, la riduzione dei saldi obiettivo
per gli enti in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto
legislativo n. 118 del 2011 e' attuata con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze. Conseguentemente, con il medesimo
decreto, sono rideterminate le percentuali da applicare agli enti che
non partecipano alla suddetta sperimentazione nella misura di seguito
indicata:
per le province e' pari a 20,25%;
per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e' pari a
15,07%.
Per i comuni, gli obiettivi di saldo finanziario determinati in
funzione della partecipazione o meno alla sperimentazione in tema di
armonizzazione dei bilanci sono ridefiniti, fermo restando
l'obiettivo complessivo di comparto, in modo da garantire che il
peggioramento dell'obiettivo di saldo attribuito a ciascun comune non
sia superiore al 15% rispetto all'obiettivo calcolato sulla spesa
corrente media 2007-2009 con le modalita' previste dalla normativa
previgente alla data di entrata in vigore della legge di stabilita'
2014 (clausola di salvaguardia di cui al precitato comma 2-quinquies
dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011).
Per gli anni 2015 e 2016, invece, le province ed i comuni che a
seguito dell'applicazione dei parametri di virtuosita' individuati
dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011,
risulteranno collocati nella classe non virtuosa dovranno applicare
le percentuali rideterminate dal decreto annuale attuativo della
virtuosita'; percentuali che, comunque, non potranno essere superiori
di un punto percentuale rispetto alle percentuali di cui al comma 2
del richiamato articolo 31 della legge n. 183 del 2011. Piu'
precisamente i valori massimi che le percentuali potranno assumere
sono i seguenti:
per le province, pari a 20,25% per l'anno 2015 e a 21,05% per
l'anno 2016;
per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, pari a
15,07% per l'anno 2015 e a 15,62%, per l'anno 2016.
B.2 Metodo di calcolo degli obiettivi
Per l'anno 2014, al fine di semplificare la procedura di calcolo
dei saldi obiettivo attribuiti a ciascun ente per il triennio
considerato, si e' ritenuto di eliminare dal prospetto di calcolo la
"Fase 1" presente nei prospetti degli anni precedenti (relativa alla
determinazione del saldo obiettivo "provvisorio" come percentuale
data della spesa media, ai sensi del comma 2 dell'articolo 31 della
legge n. 183 del 2011), in quanto le percentuali da prendere a
riferimento per la determinazione dell'obiettivo di ciascun ente per
l'anno 2014 sono rideterminate con il richiamato decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze attuativo del nuovo
meccanismo premiale in favore degli enti che partecipano alla
sperimentazione dei nuovi principi contabili.
Per gli anni 2015 e 2016 si ritiene opportuno che gli enti, in via
prudenziale, assumano gli obiettivi calcolati utilizzando i
coefficienti massimi stabiliti dal comma 6, ultimo periodo,
dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (8) .
A seguito della pubblicazione del decreto relativo alla
determinazione degli obiettivi n. 11400 del 10 febbraio 2014, di cui
al comma 19 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, e'
disponibile sul sito web http://pattostabilitainterno.tesoro.it della
Ragioneria Generale dello Stato un prospetto precompilato che ciascun
ente puo' consultare per conoscere il proprio obiettivo.
La procedura per la determinazione dei saldi obiettivi per il
triennio 2014-2016 e' costituita da 5 fasi, di seguito elencate e
schematizzate negli Allegati OB/14/P e OB/14/C relativi,
rispettivamente, alle province e ai comuni con popolazione superiore
a 1.000 abitanti. Il prospetto OB/14/C contiene una ulteriore fase
per la rideterminazione del saldo obiettivo dei comuni in esito
all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al comma
2-quinquies dell'articolo 31 della legge n.183 del 2011.
Fase 1: determinazione del saldo obiettivo provvisorio sulla base
della spesa corrente media
Come gia' anticipato nel precedente paragrafo, per il solo anno
2014, il comma 4-ter dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (9)
ha significativamente ampliato il sistema premiale per gli enti
sperimentatori del nuovo sistema contabile previsto dal decreto
legislativo n. 118 del 2011, prevedendo in favore degli stessi una
riduzione del saldo obiettivo del patto di stabilita' interno,
comunque non oltre un saldo pari a zero, da operare proporzionalmente
per un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dalla
sospensione del sistema premiante in favore degli enti virtuosi e
dalla conseguente applicazione, agli enti locali che non partecipano
alla sperimentazione, di una maggiorazione delle percentuali, da
determinarsi con decreto ministeriale, nei limiti stabiliti dal comma
6 dell'articolo 31 della legge di stabilita' 2012. Tale ammontare
complessivo e' ulteriormente aumentato di un importo pari a 120
milioni di euro del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente. La distribuzione
della predetta riduzione degli obiettivi in favore degli enti che
partecipano alla sperimentazione nonche' le percentuali da applicare
per il calcolo del saldo obiettivo delle province e dei comuni che
non partecipano alla sperimentazione sono state stabilite con il
citato decreto ministeriale.
Per gli anni 2015 e 2016 continua, invece, ad applicarsi il
meccanismo di distribuzione del concorso alla realizzazione degli
obiettivi finanziari fra gli enti locali basato su criteri di
virtuosita' introdotto dall'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3 del
decreto-legge n. 98 del 2011 (10) la cui definizione e' demandata ad
un decreto del Ministro dell'interno, da emanare annualmente di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
Pertanto, relativamente agli anni 2015 e 2016, nelle more
dell'adozione del suddetto decreto, si ritiene opportuno, in via
prudenziale, che tutti gli enti assumano provvisoriamente l'obiettivo
massimo individuato per gli enti non virtuosi e che l'eventuale
riduzione dell'obiettivo prevista per gli enti virtuosi sia operata
solo successivamente all'emanazione del citato decreto annuale.
Alla luce di quanto sopra esposto, per il triennio 2014-2016, gli
enti soggetti al patto di stabilita' interno applicano alla media
degli impegni della propria spesa corrente registrata nel triennio
2009-2011, cosi' come desunta dai certificati di conto consuntivo, le
percentuali summenzionate e schematicamente riportate nella tabella
sottostante, salvo poi operare, nella successiva Fase 3, la riduzione
dell'obiettivo prevista per l'anno 2014 in favore degli enti
sperimentatori:
=====================================================================
| | | | Anno 2016 |
| | | Anno 2015 | (Art. 31, |
| | Anno 2014 (Art. | (Art. 31, | comma 6, |
| | 31, comma 6, | comma 6, | lett. b) e |
| | primo periodo) | lett. a) | c) |
+=======================+=================+============+============+
| Province | 20,25% | 20,25% | 21,05% |
+-----------------------+-----------------+------------+------------+
| Comuni con popolazione| | | |
|superiore a 1.000 | | | |
|abitanti | 15,07% | 15,07% | 15,62% |
+-----------------------+-----------------+------------+------------+
Come l'anno scorso, nelle celle indicate con le lettere (a), (b) e
(c) dei richiamati allegati, e' inserito l'importo degli impegni di
spesa corrente registrato, rispettivamente, negli anni 2009, 2010 e
2011.
Sulla base degli impegni annuali di spesa corrente l'applicazione,
automaticamente, determinera' i saldi obiettivi per ciascuno degli
anni 2014, 2015 e 2016, effettuando il calcolo del valore medio della
spesa corrente e applicando a quest'ultimo le percentuali di cui
sopra.
Si ribadisce che, ai fini della determinazione dell'obiettivo per
l'anno 2014 e seguenti, la normativa vigente prevede che sia
considerata la spesa registrata nei conti consuntivi senza alcuna
esclusione. Inoltre, poiche' le percentuali indicate sono tali da
garantire il concorso alla manovra degli enti locali per il triennio
2014-2016 nella misura quantificata dalle disposizioni vigenti, al
fine di salvaguardare i saldi obiettivo di finanza pubblica, non
possono essere prese in considerazione richieste di rettifica
amministrativa di eventuali errori di contabilizzazione effettuati
nei documenti di bilancio relativi agli anni 2009, 2010 e 2011,
nonche' nei relativi certificati di conto consuntivo che abbiano
effetti sul calcolo del saldo obiettivo. E', altresi', da escludere
la possibilita' di modificare i dati riportati nei certificati di
bilancio gia' presentati che devono restare conformi ai dati di cui
ai relativi atti di bilancio.
Fase 2: determinazione del saldo obiettivo al netto della riduzione
dei trasferimenti
Il valore annuale del saldo, determinato secondo la procedura
descritta nella Fase 1, e' ridotto, per ogni anno di riferimento, di
un importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali disposta
dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (comma 4
dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011).
Il predetto importo e' quantificato, a decorrere dall'anno 2012, in
500 milioni di euro per le province e in 2.500 milioni di euro per i
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Pertanto, i comuni
non coinvolti dalla riduzione dei trasferimenti erariali di cui al
richiamato articolo 14 non opereranno alcuna riduzione a valere sul
saldo programmatico.
Si specifica, inoltre, che la diminuzione di cui sopra attiene solo
alla riduzione delle risorse erariali operata con l'articolo 14,
comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 e non anche alle riduzioni
attuate con altri interventi legislativi.
Il calcolo dell'obiettivo, al netto degli effetti della riduzione
dei trasferimenti, e' effettuato automaticamente dalla procedura web
ed e' visualizzato nelle celle (n), (o) e (p).
Le riduzioni dei trasferimenti previste a decorrere dal 2012 sono
state definite per le province con il decreto del Ministro
dell'interno 13 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n 66 del 19 marzo
2012, e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti con
il decreto del Ministro dell'interno 22 marzo 2012, pubblicato sulla
G.U. n. 72 del 26 marzo 2012, nonche' con il decreto del Ministro
dell'interno del 19 ottobre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 251 del 26
ottobre 2012.
Fase 3: riduzione del saldo obiettivo per gli enti in
sperimentazione
Con il piu' volte citato decreto ministeriale e' attuata la
riduzione dei saldi obiettivi del patto di stabilita' interno per gli
enti in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto
legislativo n. 118 del 2011 ai sensi dei commi 4-ter e 4-quater
dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (al riguardo si rinvia
al paragrafo B.1 e alla Fase 1 di questo paragrafo). In particolare,
l'obiettivo delle province che partecipano alla sperimentazione e'
ridotto del 17,20 per cento, mentre l'obiettivo dei comuni e' ridotto
del 52,80 per cento.
L'obiettivo rideterminato trova evidenza nella Fase 3 dei prospetti
degli obiettivi programmatici, cella (q).
Fase "CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA" dell'allegato OB/14/C:
rideterminazione del saldo obiettivo dei comuni in esito
all'applicazione della clausola di salvaguardia
Per i comuni, il comma 2-quinquies dell'articolo 31 della legge
n.183 del 2011 dispone che, per l'anno 2014, l'obiettivo derivante
dall'applicazione dei commi da 2 a 6, individuato con le prime tre
fasi, e' rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo di
comparto, in modo da garantire che per nessuno di essi si realizzi un
peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di
saldo finanziario 2014 calcolato con le modalita' previste dalla
normativa previgente alla legge di stabilita' 2014. La
rideterminazione e' stata operata con decreto ministeriale n. 11390
del 10 febbraio 2014, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali. L'obiettivo rideterminato in esito all'applicazione
della suddetta clausola di salvaguardia trova evidenza nella Fase
"CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA" del prospetto degli obiettivi
programmatici dei comuni di cui all'allegato OB/14/C.
Fase 4: rideterminazione del saldo obiettivo 2014 (Patti di
solidarieta')
L'obiettivo individuato con le fasi sopra descritte e' definitivo
soltanto nel caso in cui l'ente non sia coinvolto dalle variazioni
previste dalle norme afferenti al Patto di solidarieta' fra enti
territoriali (Patto regionalizzato orizzontale, verticale e verticale
incentivato e patto nazionale orizzontale e verticale).
Per l'anno 2014 e' infatti confermata l'applicazione del Patto
regionale verticale e orizzontale di cui ai commi da 138 a 142
dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di
stabilita' 2011), nonche' l'applicazione del patto verticale
incentivato di cui all'articolo 1, commi 122 e seguenti, della legge
24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013), previsto sia per
i comuni che per le province, in base al quale le regioni che cedono
spazi finanziari ai propri enti locali ricevono liquidita'
finalizzata alla estinzione dei debiti (Fase 4-A del prospetto degli
obiettivi programmatici dei comuni e Fase 4 del prospetto degli
obiettivi programmatici delle province).
Resta, altresi', vigente per il 2014 la disposizione secondo la
quale ciascuna regione debba destinare almeno il 50% degli spazi
finanziari ceduti con il patto verticale incentivato a favore dei
comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti fino al
conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. Al riguardo, il comma
542 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 ha previsto che, per
l'anno 2014, gli eventuali spazi finanziari non assegnati a valere
sulla predetta quota riservata del 50% sono destinati ai comuni
aventi una popolazione inferiore a 5.000 dislocati su tutto il
territorio nazionale che presentino ancora un obiettivo positivo. A
tal fine, entro il 10 aprile 2014, le regioni comunicano al Ministero
dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web
"http://pattostabilitainterno.tesoro.it" della Ragioneria Generale
dello Stato, gli spazi finanziari non utilizzati a valere sulla
predetta quota alla cui ripartizione, da operare in misura
proporzionale ai valori positivi dell'obiettivo, si provvede con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata, da emanare entro il 30 aprile 2014. La
variazione dell'obiettivo conseguente al cosiddetto "Patto nazionale
verticale" trova evidenza nella Fase 4-B del prospetto degli
obiettivi programmatici dei comuni, in un'apposita voce di variazione
del saldo obiettivo finale che sara' valorizzata automaticamente dal
sistema applicativo web sulla base degli importi individuati con il
citato decreto ministeriale.
Inoltre, al fine di agevolare la ripresa delle attivita' e
consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il
ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20
e 29 maggio 2012, il comma 354 dell'articolo 1 della legge di
stabilita' 2014 ha previsto la riduzione degli obiettivi del patto di
stabilita' interno dei comuni e delle province interessati -
individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74 (11) e dall'articolo 67-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83 (12) - da operare con le procedure previste per
il patto regionale verticale, nei limiti di 20,5 milioni di euro per
gli enti locali della regione Emilia-Romagna e di 2,5 milioni di euro
per gli enti locali di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Al
fine dell'attuazione di tale disposizione, si prevede altresi' che le
regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nel ridurre gli obiettivi
degli enti locali, non peggiorano contestualmente il proprio
obiettivo di patto.
Resta, infine, vigente per i comuni il cosiddetto patto nazionale
orizzontale di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge n. 16 del
2012 (Fase 4-B).
Il saldo obiettivo 2014 da considerare sara', dunque, quello
risultante dalla somma fra il saldo obiettivo calcolato in base alle
fasi precedentemente descritte e la variazione dell'obiettivo
conseguente all'adesione ai patti di solidarieta'. L'applicazione
calcolera' automaticamente il valore obiettivo per il 2014,
rideterminato sulla base dei dati comunicati da ciascuna regione al
Ministero dell'economia e delle finanze, per i patti regionalizzati,
e sulla base del decreto e delle comunicazioni di questo Ministero,
rispettivamente, per il patto nazionale verticale e per il patto
nazionale orizzontale.
Fase 5: riduzione degli obiettivi annuali
Anche per il 2014 continua ad operare la disposizione di cui
all'articolo 1, comma 122, della legge n. 220 del 2010 (13) , che
autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali
soggetti al patto di stabilita' interno - in base a criteri definiti
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali - per un
importo commisurato agli effetti finanziari determinati
dall'applicazione della sanzione ai sensi della lettera a) del comma
26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 agli enti locali che
nell'anno precedente non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di
stabilita' interno (a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio
per le province e a valere sul fondo di solidarieta' comunale per i
comuni).
Il comma 545 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 ha,
altresi', precisato che possono beneficiare della predetta riduzione
degli obiettivi annuali del patto di stabilita' interno
esclusivamente gli enti assoggettabili alla sanzione di cui alla
precitata lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183
del 2011 (operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e
sul fondo di solidarieta' comunale), escludendo conseguentemente dal
beneficio gli enti ricadenti nel territorio delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome che, in virtu' della competenza
esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, finanziano i
propri enti con risorse del proprio bilancio. Tale riduzione
dell'obiettivo finale trova riscontro nella Fase 5 del prospetto
degli obiettivi programmatici, con un'apposita voce di variazione del
saldo obiettivo finale che sara' valorizzata automaticamente nel
sistema applicativo web quando verra' definita, con il citato
decreto, la riduzione di cui al richiamato comma 122.
Inoltre, il comma 6-bis dell'articolo 31 della legge n. 183 del
2011 (14) , al fine di sterilizzare gli effetti negativi sulla
determinazione degli obiettivi del patto di stabilita' interno
connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata,
dispone un'ulteriore riduzione degli obiettivi dei comuni che
gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata
nonche' il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni
associati non capofila. A tal fine e' previsto che entro il 30 marzo
di ciascun anno l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)
comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il
sistema web http://pattostabilitainterno.tesoro.it della Ragioneria
Generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento degli
obiettivi di ciascun comune di cui al presente comma sulla base delle
istanze prodotte dai predetti enti entro il 15 marzo di ciascun anno.
Anche tale variazione trova riscontro nella Fase 5 del prospetto
degli obiettivi programmatici per i comuni con popolazione superiore
a 1.000 abitanti, con un'apposita voce di variazione del saldo
obiettivo finale che sara' valorizzata automaticamente dal sistema
applicativo web sulla base dei dati comunicati dall'Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).
B.3 Comunicazione dell'obiettivo
Le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti
soggetti al patto di stabilita' interno trasmettono al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato le informazioni concernenti gli obiettivi
programmatici del patto di stabilita' interno per il triennio
2014-2016 con le modalita' ed i prospetti definiti dal decreto di cui
al comma 19 del richiamato articolo 31 della legge n. 183 del 2011.
La mancata trasmissione via web degli obiettivi programmatici entro
quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze sulla Gazzetta Ufficiale
costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno ai sensi
dell'ultimo periodo del richiamato comma 19.
Si rappresenta che, terminato l'anno di riferimento, non e' piu'
consentito variare le voci determinanti l'obiettivo del medesimo
anno. Per l'anno 2014, quindi, eventuali rettifiche o variazioni
possono essere apportate, esclusivamente tramite il sistema web,
entro e non oltre il 31 dicembre 2014. Ne consegue, tra l'altro, che,
terminato l'anno di riferimento, l'obiettivo non potra' piu' essere
comunicato.
L'obiettivo e' comunicato utilizzando il sistema web appositamente
previsto per il patto di stabilita' interno all'indirizzo
http://pattostabilitainterno.tesoro.it.
Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato provvede all'aggiornamento degli
allegati al citato decreto a seguito di nuove disposizioni volte a
prevedere esclusioni e/o modifiche del saldo utile per la
determinazione dell'obiettivo o modifiche alle regole del patto,
dandone comunicazione alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, all'ANCI e all'UPI.
C. Esclusioni dal saldo valido ai fini del rispetto del Patto
Come e' noto, i commi da 7 a 16 dell'articolo 31 della legge n. 183
del 2011 prevedono l'esclusione, dal saldo valido ai fini del patto
di stabilita' interno, di specifiche tipologie di entrate e di spese
alle quali si aggiungono altre esclusioni illustrate di seguito.
Il successivo comma 17 del richiamato articolo 31 abroga le
disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di spese dai
saldi rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno precedenti
alla legge di stabilita' 2012 e non previste espressamente dalla
stessa.
Ne consegue che non sono consentite esclusioni dal patto di
stabilita' interno di entrate o di spese diverse da quelle previste
dalle norme di seguito riportate, atteso che ogni esclusione richiede
uno specifico intervento legislativo che si faccia carico di
rinvenire le adeguate risorse compensative a salvaguardia degli
equilibri di finanza pubblica.
C.1 Risorse connesse con la dichiarazione di stato d'emergenza
Come per gli anni scorsi, il comma 7 dell'articolo 31 della legge
n. 183 del 2011 ripropone l'esclusione delle risorse provenienti
dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale
sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle
ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito
di dichiarazione dello stato di emergenza.
Al riguardo, si rappresenta che il comma 2 dell'articolo 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dal comma 1
dell'articolo 1 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, prevede che,
per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato
d'emergenza, si provvede, anche a mezzo di ordinanze emanate dal Capo
del Dipartimento della Protezione civile - salvo che sia diversamente
stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza - nei limiti
e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato
di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico.
Le richiamate esclusioni operano distintamente per le entrate e per
le spese nel modo di seguito indicato:
1. Entrate. Sono escluse dal saldo finanziario di riferimento,
valido per la verifica del rispetto del patto di stabilita' interno,
le sole risorse provenienti dal bilancio dello Stato (e non anche da
altre fonti) purche' registrate successivamente al 31 dicembre 2008.
L'esclusione opera anche se le risorse statali sono trasferite per il
tramite delle regioni.
2. Spese. Sono esclusi gli impegni di parte corrente e i
pagamenti in conto capitale - disposti a valere sulle predette
risorse statali - effettuati per l'attuazione di ordinanze del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Capo del Dipartimento
della Protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di
emergenza, purche' effettuati a valere su risorse registrate (ovvero
accertate, per la parte corrente, e incassate per la parte in conto
capitale) successivamente al 31 dicembre 2008. Al riguardo, si
sottolinea che sono escluse dal patto di stabilita' interno le sole
spese effettuate a valere sui trasferimenti dal bilancio dello Stato
e non anche le altre tipologie di spesa (ad esempio le spese
sostenute dal comune a valere su risorse proprie o a valere su
donazioni di terzi).
L'esclusione delle correlate entrate e' stata prevista per
compensare gli effetti negativi sugli equilibri di finanza pubblica
indotti dall'esclusione delle spese.
L'esclusione opera anche se le spese sono effettuate in piu' anni
e, comunque, nei limiti complessivi delle risorse assegnate e/o
incassate.
Si precisa che le spese sono escluse anche successivamente alla
revoca dello stato di emergenza, purche' nei limiti delle
corrispondenti entrate accertate (per la parte corrente) o incassate
(per la parte capitale) in attuazione delle predette ordinanze
emergenziali.
L'esclusione opera, inoltre, in relazione ai mutui ed ai prestiti
con oneri di ammortamento ad intero carico dello Stato e, quindi, la
stessa non si estende a quelli contratti dall'ente locale con oneri a
carico del proprio bilancio. Si impone, quindi, la verifica in ordine
all'effettiva natura statale delle risorse da escludere, nonche'
all'avvenuta emanazione delle ordinanze emergenziali.
Al fine di consentire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Protezione Civile di valutare la natura delle
spese oggetto di esclusione, si ritiene necessario che l'elenco che
gli enti interessati sono tenuti ad inviare alla stessa Protezione
Civile entro il mese di gennaio dell'anno successivo, ai sensi del
successivo comma 8 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011,
contenga, oltre all'indicazione delle spese escluse dal patto di
stabilita' interno, ripartite nella parte corrente e nella parte
capitale, anche le risorse attribuite dallo Stato, per permettere la
verifica della corrispondenza tra le spese sostenute e le suddette
risorse statali.
La presentazione di detto elenco costituisce un obbligo a carico
dell'ente beneficiario. Pertanto, la sua omessa o ritardata
comunicazione, rappresentando una violazione ad una disposizione di
legge, impedisce il perfezionamento dell'iter che consente allo
stesso ente beneficiario di effettuare tali esclusioni.
Si ritiene opportuno, inoltre, segnalare che l'individuazione delle
spese e delle entrate da escludere ricade nella responsabilita' degli
enti che, pertanto, sono tenuti ad effettuare una attenta valutazione
in merito alle opere e alla tipologia di finanziamenti oggetto di
esclusione anche avvalendosi dei chiarimenti forniti dal Dipartimento
della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(punto M della presente Circolare).
Infine, si rappresenta che qualora le spese effettuate dall'ente
non venissero riconosciute e, pertanto, non ammesse al rimborso
previsto, si ritiene che, in analogia con quanto previsto dal comma
11 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 in caso di mancato o
minore riconoscimento di fondi da parte dell'Unione Europea,
l'importo corrispondente alle spese non riconosciute dovra' essere
considerato nel saldo finanziario valido ai fini del patto di
stabilita' interno.
Inoltre, con riferimento all'esclusione delle spese per interventi
calamitosi sostenute utilizzando risorse proprie, il comma 8-bis
dell'articolo 31 (15) prevede che, con apposita legge, le spese per
gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province
per eventi calamitosi, per i quali e' stato deliberato dal Consiglio
dei Ministri lo stato di emergenza, effettuate nell'esercizio
finanziario in cui avviene la calamita' e nei due esercizi
successivi, siano escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini
della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, nei
limiti delle risorse rese disponibili, ai sensi del successivo comma
8-ter. A differenza, quindi, del comma 7, il richiamato comma 8-bis
prevede l'esclusione di spese per interventi legati ad eventi
calamitosi, ma finanziati con risorse proprie degli enti danneggiati.
E' importante sottolineare che tale esclusione richiede l'emanazione
di una specifica disposizione di legge in assenza della quale
l'esclusione in parola non puo' essere operata.
C.2 Risorse connesse con la dichiarazione di grande evento
Si ribadisce che il comma 1 dell'articolo 40-bis del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1 (16) ha disposto l'abrogazione del comma 5
dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (17) ,
che aveva equiparato la dichiarazione di grandi eventi rientranti
nella competenza del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri agli interventi connessi alla
dichiarazione di stato di emergenza.
Conseguentemente, l'esclusione delle entrate e delle spese relative
alla richiamata dichiarazione di grande evento continua ad applicarsi
esclusivamente con riferimento alle operazioni finanziarie
(accertamenti/riscossioni e impegni/pagamenti) non ancora concluse e
la cui dichiarazione di grande evento e' avvenuta antecedentemente
all'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 1 del 2012.
Si rammenta che per le predette operazioni l'esclusione delle
entrate e delle relative spese, sebbene effettuate in piu' anni, e'
operata nei soli limiti dei correlati trasferimenti a carico del
bilancio dello Stato, purche' registrati (ovvero accertati per la
parte corrente e incassati per parte in conto capitale)
successivamente al 31 dicembre 2008.
Nel merito delle opere e della tipologia di finanziamenti riferiti
ai grandi eventi ancora oggetto di esclusione, si ritiene opportuno
che i chiarimenti in materia vengano indirizzati al Dipartimento
della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(par. M).
C.3 Risorse provenienti dall'Unione Europea
Come gia' previsto dalla normativa previgente con riguardo alle
risorse provenienti dall'Unione Europea, il comma 10 dell'articolo 31
della legge n. 183 del 2011 esclude, dal saldo finanziario in termini
di competenza mista, le risorse provenienti direttamente o
indirettamente dall'Unione Europea (intendendo tali quelle che
provengono dall'Unione Europea per il tramite dello Stato, della
regione o della provincia), nonche' le relative spese di parte
corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni.
L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti
nazionali, ossia per le spese connesse alla quota di cofinanziamento
a carico dello Stato, della regione, della provincia e del comune.
La ratio dell'esclusione dal patto di stabilita' interno delle
spese sostenute dagli enti locali per realizzare interventi
finanziati con fondi U.E. risiede nella necessita' di non ritardare
l'attuazione di interventi realizzati in compartecipazione con
l'Unione Europea, tenuto conto che si tratta di importi che vengono
poi rimborsati dall'U.E. all'Italia, previa rendicontazione.
Ne consegue, quindi, che non sono escluse dal patto di stabilita'
interno, ai sensi del citato comma 10, le spese finanziate con
risorse provenienti da prestiti accordati dalle Istituzioni
comunitarie che, dovendo essere restituite all'U.E., devono essere
considerate a tutti gli effetti risorse nazionali.
La valutazione specifica nel merito delle risorse assegnate rimane
di competenza dell'ente beneficiario, sulla base degli atti di
assegnazione delle risorse stesse e delle relative spese, nonche'
sulla base delle informazioni fornite dall'ente che assegna le
risorse medesime.
Si evidenzia, inoltre, che l'esclusione dal patto di stabilita'
interno delle spese connesse alla realizzazione di un progetto
cofinanziato dall'Unione Europea opera nei limiti delle risorse
comunitarie effettivamente trasferite in favore dell'ente locale per
la sua realizzazione e non riguarda, pertanto, le altre spese
comunque sostenute dall'ente per la realizzazione dello stesso
progetto e non coperte dai fondi U.E.
L'esclusione delle spese, infine, opera anche se esse sono
effettuate in piu' anni, purche' la spesa complessiva non sia
superiore all'ammontare delle corrispondenti risorse assegnate e
purche' relativa ad entrate registrate (ovvero accertate per la parte
corrente e incassate per la parte in conto capitale) successivamente
al 31 dicembre 2008.
In proposito, si precisa che l'esclusione delle entrate e delle
relative spese opera prescindendo dalla tempistica con cui sono
effettuate e quindi indipendentemente dalla sequenza temporale con
cui si succedono. In altri termini, le esclusioni sono effettuate
anche se le entrate avvengono successivamente alle connesse spese o
viceversa. In particolare, le risorse in parola sono escluse dai
saldi finanziari per un importo pari all'accertamento (per la parte
corrente) o all'incasso (per la parte in conto capitale) avvenuto
nell'anno di riferimento. Circa le spese connesse con le suddette
risorse, si rappresenta che queste sono escluse nei limiti
complessivi delle risorse accertate/incassate e nell'anno in cui
avviene il relativo impegno/pagamento. Ne consegue che tali spese
sono escluse anche in anni diversi da quello dell'effettiva
assegnazione delle corrispondenti risorse dell'Unione Europea.
Qualora l'Unione Europea riconosca importi inferiori a quelli
considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal
summenzionato comma 10, l'importo corrispondente alle spese non
riconosciute e' incluso tra le spese del patto di stabilita' interno
relativo all'anno in cui e' comunicato il mancato riconoscimento o in
quello dell'anno successivo, se la comunicazione e' effettuata
nell'ultimo quadrimestre (comma 11 dell'articolo 31 della legge n.
183 del 2011).
Qualora un ente non abbia escluso dal saldo finanziario in termini
di competenza mista le risorse provenienti dall'Unione Europea
nell'anno del loro effettivo accertamento/incasso, non puo'
successivamente escludere le correlate spese nell'anno del loro
effettivo impegno/pagamento. Infatti, la mancata esclusione dal saldo
di tali entrate e' da ritenersi, anch'essa, assimilabile all'ipotesi
in cui l'Unione Europea riconosca importi inferiori a quelli
considerati ai fini dell'attuazione del richiamato comma 10
dell'articolo 31 con conseguente inclusione dei pagamenti non
riconosciuti tra le spese del patto di stabilita' interno relativo
all'anno in cui e' stato comunicato il mancato riconoscimento o in
quello dell'anno successivo se la comunicazione e' effettuata
nell'ultimo quadrimestre. Tale precisazione si rende necessaria al
fine di non alterare i saldi di finanza pubblica.
C.4 Chiarimenti applicativi sulle esclusioni di cui ai punti C.1, C.2
e C.3
Per rendere piu' agevole l'applicazione del meccanismo di
esclusione previsto per calamita' naturali, grandi eventi e risorse
provenienti dalla U.E., a titolo esemplificativo, si riportano alcune
possibili fattispecie.
Risorse di parte corrente:
1. L'ente negli anni 2009-2013 ha accertato 100; gli impegni a
valere sui 100 sono esclusi nei rispettivi anni in cui vengono
assunti (2014, 2015, 2016 etc.);
2. l'ente, nell'anno 2014, accerta 100 a fronte di impegni gia'
assunti a valere su altre risorse negli anni 2009-2013;
l'accertamento di 100 e' escluso dal saldo 2014 mentre non possono
essere esclusi ulteriori impegni a valere sui 100;
3. l'ente, nell'anno 2014, accerta 100 a fronte di impegni che
saranno assunti negli anni 2015 e 2016; l'accertamento di 100 e'
escluso dal saldo 2014 mentre gli impegni saranno esclusi dai saldi
del 2015 e 2016.
Risorse in conto capitale:
1. L'ente negli anni 2009-2013 ha incassato 100; le spese a
valere sui 100 sono escluse negli anni in cui vengono effettuati i
rispettivi pagamenti (2014, 2015, 2016 etc.);
2. l'ente, nell'anno 2014, incassa 100 a fronte di spese gia'
effettuate a valere su altre risorse nel triennio negli anni
2009-2013; l'incasso di 100 e' escluso dal saldo 2014 mentre non
possono essere escluse ulteriori spese a valere sui 100;
3. l'ente, nell'anno 2014, incassa 100 a fronte di spese che
saranno effettuate negli anni 2015 e 2016; l'incasso di 100 e'
escluso dal saldo 2014 mentre i correlati pagamenti saranno esclusi
dai saldi del 2015 e 2016.
Si ribadisce, inoltre, che le deroghe di cui ai precedenti tre
paragrafi non considerano le entrate relative ad anni precedenti al
2009. Pertanto, sono escluse solo le spese, annuali o pluriennali,
relative ad entrate registrate (ovvero accertate per la parte
corrente e incassate per parte in conto capitale) successivamente al
31 dicembre 2008.
Tenuto conto che l'esclusione delle entrate correlate alle suddette
tipologie di spesa e' stata prevista per compensare gli effetti
negativi sugli equilibri di finanza pubblica indotti dall'esclusione
delle spese, qualora un ente erroneamente non abbia escluso dal saldo
finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto
di stabilita' interno le predette entrate nell'anno del loro
effettivo accertamento o incasso, in assenza di rettifica in tal
senso della certificazione relativa all'anno in questione, non puo'
operare l'esclusione dal saldo finanziario delle correlate spese
nell'anno del loro effettivo impegno o pagamento.
Infine, si precisa che l'esclusione delle entrate di cui sopra e
delle correlate spese dal saldo rilevante ai fini della verifica del
rispetto del patto di stabilita' interno rappresenta un obbligo anche
per gli enti di recente assoggettamento al patto di stabilita'
interno per i quali l'esclusione opera anche asimmetricamente tra
entrate e correlate spese, a prescindere, pertanto, dalla circostanza
che tali entrate e tali spese si siano verificate in costanza di
assoggettamento dell'ente agli obblighi relativi al patto di
stabilita' interno.
Al riguardo si evidenzia che le esclusioni di cui trattasi si
fondano sul principio che la salvaguardia dell'equilibrio complessivo
della finanza pubblica nell'anno di riferimento e' assicurata dalla
compensazione, a livello di comparto e relativamente al medesimo
anno, degli effetti negativi indotti dall'esclusione delle spese in
parola operata da taluni enti con quelli positivi connessi
all'esclusione delle entrate operata da altri enti, e non gia' dalla
compensazione degli effetti dell'esclusione a livello di singolo ente
riferiti al medesimo anno.
C.5 Risorse connesse al Piano generale di censimento
Il comma 12 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 trova
ancora attuazione nel 2014 con riferimento all'esclusione, dal saldo
finanziario rilevante ai fini della verifica del patto, delle
eventuali risorse residue trasferite dall'ISTAT e delle eventuali
spese residue per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti nei
limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT a favore degli enti
locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2
dell'articolo 50 del decreto-legge n. 78 del 2010, come affidatari di
fasi delle rilevazioni censuarie. Le spese sostenute dagli enti per
il censimento, ed interamente rimborsate dall'ISTAT, vanno
considerate in entrata come un trasferimento e quindi codificate con
il codice SIOPE 2599 "Trasferimenti correnti da altri enti del
settore pubblico".
Per quanto concerne le spese, le medesime vanno codificate secondo
la loro collocazione in bilancio che tiene conto ovviamente della
loro natura.
Giova ribadire che, trattandosi di spese strettamente connesse e
finalizzate alle operazioni di censimento, tali non possono ritenersi
le spese in conto capitale finalizzate ad investimenti o ad acquisti
di beni durevoli la cui pluriennale utilita' va oltre il periodo di
realizzazione ed esecuzione degli stessi censimenti.
Le disposizioni contenute nel citato comma 12 si applicano anche
agli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento
dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23 dicembre
2009, e di cui al comma 6, lettera a), del citato articolo 50 del
decreto-legge n. 78 del 2010.
C.6 Altre esclusioni
a) Federalismo demaniale
Il comma 15 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 dispone,
con riguardo ai beni trasferiti in attuazione del federalismo
demaniale di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,
l'esclusione dai vincoli del patto di stabilita' interno di un
importo corrispondente alle spese gia' sostenute dallo Stato per la
gestione e la manutenzione dei beni trasferiti.
I criteri e le modalita' per la determinazione dell'importo sono
demandati ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
cui al comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 85
del 2010, che ad oggi non risulta essere stato emanato.
Conseguentemente, in assenza dell'emanazione delle predette
disposizioni attuative, il richiamato comma 15 non e' destinato a
trovare applicazione operativa.
b) Investimenti infrastrutturali
Il comma 16 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 introduce
un'ulteriore deroga ai vincoli del patto di stabilita' interno,
valida anche per il 2014, riferita alle spese per investimenti
infrastrutturali degli enti locali nei limiti definiti con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1
dell'articolo 5 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011.
Il citato articolo 5 prevede la destinazione di una quota del Fondo
infrastrutture, nel limite delle disponibilita' di bilancio a
legislazione vigente e comunque fino ad un massimo di 250 milioni di
euro, ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti
territoriali che procedono, entro il 31 dicembre 2013, alla
dismissione di partecipazioni in societa' esercenti servizi pubblici
locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico.
Affinche' possa essere emanato il predetto decreto
interministeriale attuativo della presente norma, e' necessario che
gli enti comunichino ai richiamati dicasteri le dismissioni
effettuate nonche' i relativi incassi. Sulla base di tali
comunicazioni con il citato decreto sono assegnati a ciascun ente
territoriale beneficiario gli importi da escludere dal patto di
stabilita' interno; importi che non possono, comunque, essere
superiori ai proventi della dismissione effettuata. Ad oggi il citato
decreto interministeriale non e' stato emanato.
c) Sisma del 20 e 29 maggio 2012. Esclusione delle risorse
provenienti dalle contabilita' speciali delle regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto
A seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, il decreto-legge n. 74
del 2012 ha previsto, per gli enti colpiti dal predetto sisma, una
serie di interventi urgenti nonche' alcune deroghe al patto di
stabilita' interno.
In particolare, l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del
2012 (18) , prevede anche per il 2014, che le risorse del Fondo per
la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012
assegnate alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e presenti
nelle apposite contabilita' speciali, eventualmente trasferite ai
comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del
2012, che provvedono, ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo
1, per conto dei Presidenti delle regioni in qualita' di commissari
delegati, agli interventi di ricostruzione e ripresa economica di cui
al citato decreto-legge nonche' i relativi utilizzi non rilevano ai
fini del patto di stabilita' interno degli enti locali beneficiari.
Tale esclusione opera sia per le entrate che per le spese nei limiti
delle corrispondenti risorse assegnate, sia di parte corrente che di
parte capitale, nel triennio 2012-2014.
Tale esclusione trova applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma
1, del decreto-legge n. 74 del 2012, per i comuni delle province di
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, per i
quali e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 1° giugno 2012 (19) di differimento dei termini per
l'adempimento degli obblighi tributari, e per le province stesse,
interessati dagli eventi sismici del maggio 2012. L'articolo
67-septies estende tale esclusione anche ai comuni di Ferrara e
Mantova e, previa verifica da parte della regione di appartenenza
dell'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici
verificatisi, ai comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo,
Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso
Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena,
San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta (articolo 67-septies, comma
1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (20) ).
d) Esclusione di spese per gli enti colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012
Per i comuni indicati alla precedente lettera c) e' altresi'
disposta, dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge n. 74 del
2012 (21) , l'esclusione dal patto di stabilita' interno, anche per
il 2014, delle spese sostenute con risorse proprie provenienti da
erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed
imprese finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del
maggio 2012 e la conseguente ricostruzione, per un importo massimo
complessivo di 10 milioni di euro. L'ammontare delle spese che
ciascun ente puo' escludere dal patto di stabilita' interno e'
determinato dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 9 milioni di
euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni di
euro per ciascuna regione.
Entro il 30 giugno del 2014, le regioni dovranno comunicare i
suddetti importi al Ministero dell'economia e delle finanze, con nota
sottoscritta dal responsabile legale e dal responsabile del servizio
finanziario, e ai comuni interessati.
e) Esclusione del corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di
proprieta' comunale
Il comma 3 dell'articolo 10-quater del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35 (22) prevede, per il 2014, l'esclusione dal saldo rilevante ai
fini della verifica del patto di stabilita' interno del contributo
attribuito ai comuni che hanno registrato il maggior taglio delle
risorse operato negli anni 2012 e 2013 per effetto
dell'assoggettamento degli immobili posseduti dagli stessi comuni nel
proprio territorio all'imposta municipale propria di cui all'articolo
13, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (23) . Tale
contributo, pari a 270 milioni di euro per il 2014, e' stato
ripartito tra i comuni con decreto del Ministero dell'interno,
emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali (24) in
proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria
relativo agli immobili posseduti dai comuni stessi nel proprio
territorio comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze.
f) Esclusione delle risorse per interventi relativi al progetto
approvato dal CIPE con deliberazione n. 57 del 2011
L'articolo 7-quater del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (25)
prevede, per l'anno 2014, l'esclusione dai vincoli del patto di
stabilita' interno degli enti locali dei pagamenti relativi
all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio
che accompagneranno l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con
delibera n. 57 del 3 agosto 2011 o che, in tal senso, saranno
individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dai
rappresentanti degli enti locali interessati all'opera, finanziati
con risorse comunali, regionali e statali, nonche' delle connesse
entrate statali o regionali.
L'esclusione opera nel limite di 10 milioni di euro e concerne la
quota di rispettiva competenza che sara' individuata dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e comunicata al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato.
g) Esclusione delle risorse per interventi portuali per il comune
di Piombino
Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 43 del 2013 (26)
prevede che i pagamenti relativi all'attuazione degli interventi
necessari al raggiungimento delle finalita' portuali ed ambientali
previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale della regione Toscana,
finanziati con le risorse della regione Toscana o del comune di
Piombino nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2014, sono
esclusi dai limiti del patto di stabilita' interno degli enti per la
quota di rispettiva competenza che sara' individuata dal Commissario
straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
h) Esclusione dei pagamenti dei debiti in conto capitale per 500
milioni di euro
In linea con il percorso avviato dal decreto-legge n. 35 del 2013,
i commi da 546 a 549 dell'articolo 1 della legge di stabilita' 2014
prevedono, per i comuni, le province e le regioni, l'esclusione, dai
vincoli del patto di stabilita' interno 2014, dei pagamenti sostenuti
nel corso del 2014, per un importo complessivo di 500 milioni di
euro.
In particolare, l'esclusione opera:
per i debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla
data del 31 dicembre 2012;
per i debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa
fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre
2012, ivi inclusi i pagamenti delle regioni in favore degli enti
locali e delle province in favore dei comuni;
per i debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31
dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il
riconoscimento di legittimita' entro la medesima data.
A tal fine, entro il termine perentorio del 14 febbraio 2014 gli
enti territoriali comunicano, mediante il sito web della Ragioneria
Generale dello Stato, gli spazi finanziari di cui necessitano per i
pagamenti individuati dal comma 546 del citato articolo 1 della legge
di stabilita' 2014.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare
entro il 28 febbraio 2014, sono attribuiti, prioritariamente agli
enti locali, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di
stabilita' interno. Nel caso in cui le richieste eccedano la
disponibilita', la ripartizione avviene su base proporzionale.
Qualora, invece, residuassero spazi finanziari non richiesti, questi
possono essere attribuiti, sempre in misura proporzionale, alle
regioni che ne abbiano fatto richiesta.
La Procura regionale della Corte dei conti, su segnalazione del
collegio dei revisori dei singoli enti, esercita l'azione nei
confronti dei responsabili dei servizi competenti che, senza
motivazione, non facciano richiesta di spazi finanziari o non
effettuino entro l'esercizio finanziario 2014 pagamenti per almeno il
90 per cento degli spazi finanziari concessi.
Nei confronti dei predetti responsabili dei servizi competenti e
degli eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la
responsabilita' ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le
sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una
sanzione pecuniaria pari a due mensilita' del trattamento
retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. I suddetti
importi detratti dalla retribuzione vengono acquisiti al bilancio
dell'ente territoriale. Le sentenze di condanna relative a tali
omesse comunicazioni o a pagamenti non effettuati entro l'esercizio
finanziario 2014 per almeno il 90 per cento degli spazi finanziari
concessi, restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla
normativa in materia di tutela dei dati personali, sul sito
istituzionale dell'ente con annessa l'indicazione degli estremi della
decisione e della somma a credito, fino a quando tali sentenze non
siano state eseguite per l'intero importo. Inoltre, in caso di
ritardata o mancata segnalazione da parte del collegio dei revisori o
del revisore, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei
conti irrogano ai componenti del collegio o al revisore, ove ne sia
accertata la responsabilita', una sanzione pecuniaria pari a due
mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali
e previdenziali (comma 549, articolo 1, legge di stabilita' 2014).
i) Esclusione dei pagamenti in conto capitale per 1.000 milioni di
euro
L'articolo 1, comma 535, della legge di stabilita' 2014 introduce,
dopo il comma 9 dell'articolo 31 della legge n.183 del 2011, il comma
9-bis che dispone l'esclusione, dal saldo finanziario valido ai fini
della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno 2014, per
un importo complessivo di 1.000 milioni di euro - di cui 850 milioni
di euro ai comuni e 150 milioni di euro alle province - dei pagamenti
in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni.
In particolare, il comma 9-bis stabilisce che gli enti locali
utilizzano gli spazi finanziari di cui al comma 535, nonche' gli
ulteriori spazi finanziari che si liberano a seguito della esclusione
in parola, esclusivamente per pagamenti in conto capitale effettuati
nel primo semestre del 2014 dandone evidenza mediante il monitoraggio
di cui al comma 19 del richiamato articolo 31 entro il termine
perentorio ivi previsto. Pertanto, i pagamenti in conto capitale che
avverranno nel secondo semestre non potranno essere esclusi a valere
sui predetti spazi finanziari.
Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli
enti locali e' assegnato a ciascun ente uno spazio finanziario in
proporzione all'obiettivo attribuito fino a concorrenza del predetto
importo.
Si soggiunge che il comma 536 dell'articolo 1 della legge di
stabilita' 2014 prevede che una quota pari a 10 milioni di euro del
predetto importo complessivo di 1.000 milioni di euro e' destinata a
garantire spazi finanziari ai comuni della provincia di Olbia colpiti
dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013. Il riparto di tali
spazi fra i singoli enti e' stabilito con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di stabilita' 2014.
l) Esclusione delle spese sostenute dal comune di Campione di
Italia
Il comma 537 dell'articolo 1 della legge di stabilita' 2014
introduce, all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il
comma 14-bis, ai sensi del quale per l'anno 2014, nel saldo
finanziario di parte corrente rilevante ai fini della verifica del
rispetto del patto di stabilita' interno, non sono considerate, nel
limite di 10 milioni di euro, le spese sostenute dal comune di
Campione d'Italia elencate nel decreto del Ministero dell'interno
protocollo n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle
peculiarita' territoriali dell'exclave.
D. Riflessi delle regole del Patto sulle previsioni di bilancio
Come gia' previsto dalle disposizioni ordinamentali vigenti in
materia di predisposizione del bilancio di previsione degli enti
sottoposti al patto di stabilita' interno, il comma 18 dell'articolo
31 della legge n. 183 del 2011, ribadisce, al fine di una puntuale
pianificazione delle misure di contenimento da attuare, che il
bilancio deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e
di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle
previsioni dei flussi di cassa di entrate e di spese in conto
capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti,
sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto
medesimo.
Non rilevano le previsioni di voci di spesa o di entrata che non
sono considerate nel saldo obiettivo o che sono destinate a non
tradursi in atti gestionali di impegno e quindi validi ai fini del
patto quali, ad esempio, gli stanziamenti relativi al fondo di
ammortamento e al fondo svalutazione crediti. Ovviamente, l'obbligo
del rispetto dell'obiettivo del patto di stabilita' interno dell'anno
di riferimento si deve intendere esteso anche alle successive
variazioni di bilancio nel corso dell'esercizio.
Tale disposizione mira a far si' che il rispetto delle regole del
patto di stabilita' interno costituisca un vincolo all'attivita'
programmatoria dell'ente, anche al fine di consentire all'organo
consiliare di vigilare gia' in sede di approvazione di bilancio.
L'eventuale adozione di un bilancio difforme implica, pertanto, una
grave irregolarita' finanziaria e contabile alla quale l'ente e'
tenuto a porre rimedio con immediatezza (27) . A tale scopo, il
legislatore dispone che l'ente alleghi al bilancio di previsione un
prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli
aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno. Tale
prospetto e' conservato a cura dell'ente medesimo e non deve essere
trasmesso a questo Ministero.
Si rammenta che il prospetto, contenente le previsioni di
competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di
stabilita' interno, non e' meramente dimostrativo di poste di
bilancio, ma e' finalizzato all'accertamento preventivo del rispetto
del patto di stabilita' interno. Esso, pertanto, e' da considerarsi
elemento costitutivo del bilancio preventivo stesso, inteso come
documento programmatorio complessivo adottato dall'ente (28) .
Infine, si fa presente che anche il prevedibile sforamento del
patto di stabilita' interno, evidenziato gia' nel corso della
gestione finanziaria, puo' essere oggetto di verifica e di
segnalazione da parte della magistratura contabile affinche' gli
organi elettivi possano adottare tutti i provvedimenti correttivi e
contenitivi finalizzati a non aggravare la situazione finanziaria
dell'ente.
D.1 Fondo svalutazione crediti
Si rappresenta che, in attuazione dell'articolo 6, comma 17, del
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla
legge n. 135 del 2012, nelle more dell'entrata in vigore
dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, gli enti locali
iscrivono, nel bilancio di previsione, un fondo svalutazione crediti
non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli
primo e terzo dell'entrata, aventi anzianita' superiore a 5 anni.
Si soggiunge che, ai sensi del comma 17 dell'articolo 1 del
decreto-legge n. 35 del 2013, per gli enti locali beneficiari
dell'anticipazione alla Cassa Depositi e Prestiti per il pagamento
dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31
dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura
o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a
causa di carenza di liquidita' (comma 13 dell'articolo 1 del citato
decreto-legge n. 35 del 2013), il citato fondo di svalutazione
crediti, relativo ai cinque esercizi finanziari successivi a quello
in cui e' stata concessa l'anticipazione stessa, e comunque nelle
more dell'entrata in vigore della predetta armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio, e' pari almeno al 30 per cento
dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata,
aventi anzianita' superiore a 5 anni.
Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere
esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i
responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente
certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e
l'elevato tasso di riscuotibilita'.
Al riguardo, si precisa che il valore relativo agli impegni di
spesa del Titolo I del bilancio di previsione degli enti locali non
considera, per definizione, il predetto fondo svalutazione crediti in
quanto l'importo accantonato, com'e' noto, «non va impegnato,
confluendo in tal modo, a fine esercizio, nel risultato di
amministrazione quale fondo vincolato» (cosi' come stabilito dal
principio contabile n. 1/53 dell'Osservatorio per la finanza e la
contabilita' degli enti Locali). Ne consegue che lo stesso, non dando
luogo a impegni e confluendo, pertanto, nell'avanzo di
amministrazione accantonato per tale finalita', non rileva ai fini
del patto di stabilita' interno.
D.2 Fondo pluriennale vincolato
Il presente paragrafo e' finalizzato a fornire informazioni
operative agli enti locali che partecipano alla sperimentazione di
cui al decreto legislativo n. 118 del 2011.
L'articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011, come
modificato dall'articolo 9 del decreto-legge n. 102 del 2013
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124,
prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni
pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilita'
finanziaria conformano la propria gestione a regole contabili
uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di
principi contabili applicati. Al fine di pervenire gradualmente ad
una applicazione generalizzata delle nuove norme, l'articolo 36 del
medesimo decreto ha previsto una sperimentazione triennale
(2012-2014) delle disposizioni concernenti l'armonizzazione contabile
soltanto per alcune amministrazioni, individuate con separato DPCM.
Il DPCM 28 dicembre 2011 ha dettato le modalita' di tale
sperimentazione, fornendo altresi' l'insieme dei principi contabili
generali ed applicati che dovranno informare dal 2015 la gestione
contabile degli enti di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011.
L'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 102 del 2013
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124,
stabilisce, inoltre, che, con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, la sperimentazione puo' essere estesa agli enti che,
entro il 30 settembre 2013, hanno presentato domanda di
partecipazione al terzo anno della sperimentazione. Con decreto
ministeriale n. 92164 del 15 novembre 2013 sono stati individuati gli
enti che effettueranno la sperimentazione nel 2014.
Nell'ambito del Principio contabile applicato concernente la
contabilita' finanziaria (di cui all'allegato 2 al DPCM 28 dicembre
2011), al punto 5.4 viene disciplinato il Fondo Pluriennale Vincolato
(di seguito FPV). Si tratta di un fondo finanziario che garantisce la
copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in
corso, costituito da risorse gia' accertate nell'esercizio in corso,
ma destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente
esigibili in esercizi successivi a quello in cui e' accertata
l'entrata. Il FPV nasce dall'esigenza di applicare il principio della
competenza finanziaria cosiddetta'potenziata' di cui all'allegato 1
del DPCM 28 dicembre 2011 e di rendere evidente la distanza temporale
intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo
impiego di tali risorse. Riguarda prevalentemente le spese in conto
capitale, ma puo' anche essere destinato a garantire la copertura di
spese correnti, ad esempio quelle impegnate a fronte di entrate
derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi
precedenti a quelli in cui e' esigibile la corrispondente spesa.
Per gli enti locali che partecipano alla sperimentazione di cui al
decreto legislativo n. 118 del 2011 si pone l'esigenza di coordinare
gli effetti derivanti dall'applicazione del principio di competenza
finanziaria potenziata con la disciplina del patto di stabilita'
interno.
Pertanto, gli enti locali ammessi alla sperimentazione, di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011, considerano,
tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilita'
interno, il cosiddetto fondo pluriennale vincolato destinato al
finanziamento delle spese correnti, gia' imputate negli esercizi
precedenti, e re-iscritte nell'esercizio 2014.
Al fine di tenere conto della definizione di competenza finanziaria
potenziata nell'ambito della disciplina del patto di stabilita'
interno, i predetti enti sommano all'ammontare degli accertamenti di
parte corrente, considerato ai fini del saldo espresso in termini di
competenza mista, l'importo definitivo del fondo pluriennale
vincolato di parte corrente iscritto tra le entrate del bilancio di
previsione al netto dell'importo definitivo del fondo pluriennale di
parte corrente iscritto tra le spese del medesimo bilancio di
previsione.
Pertanto, per tali enti, le entrate di parte corrente rilevanti ai
fini del patto di stabilita' interno risultano come di seguito
rappresentate:
+ Accertamenti correnti 2014 validi per il patto di stabilita'
interno
+ Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni di entrata)
- Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni di spesa)
= Accertamenti correnti 2014 adeguati all'utilizzo del fondo
pluriennale vincolato di parte corrente.
Gli accertamenti adeguati all'utilizzo del fondo pluriennale
vincolato garantiscono la copertura agli impegni considerati
esigibili nell'anno 2014.
In sede di monitoraggio finale ai fini del rispetto del patto
dovranno essere calcolati gli importi del fondo pluriennale vincolato
di parte corrente, registrati rispettivamente in entrata e in uscita
nel rendiconto di gestione.
Ai fini del calcolo sopra indicato si fa riferimento al fondo
pluriennale di parte corrente, determinato al netto delle entrate
escluse dal patto di stabilita' interno.
Si ribadisce, da ultimo, che il fondo pluriennale vincolato, in
considerazione della sua precipua funzione, incide sul saldo
rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno solo
per la parte corrente, in quanto rilevante ai soli fini della
competenza
D.3 Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli
enti locali
L'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000 (29)
dispone che, per il risanamento finanziario degli enti locali che
hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui
all'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo, lo Stato
prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'articolo 4
del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (30) e denominato "Fondo di
rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti
locali".
Al riguardo si segnala che l'anticipazione va imputata
contabilmente alle accensioni di prestiti (codice Siope 5311 "Mutui e
prestiti da enti del settore pubblico") mentre la restituzione va
imputata contabilmente tra i rimborsi di prestiti (codice Siope 3311
"Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico").
Pertanto le risorse in entrata e in uscita oggetto
dell'anticipazione a valere sul fondo di rotazione ex articolo
243-ter, essendo iscritte nel bilancio degli enti locali secondo le
modalita' indicate, non rilevano ai fini del patto di stabilita'
interno.
E. Altre misure di contenimento
E.1 Contenimento dei prelevamenti dai conti di Tesoreria
Il comma 21 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 autorizza
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, ad adottare misure di contenimento
dei prelevamenti effettuati dagli enti locali sui conti di tesoreria
statale, qualora si registrino prelevamenti non coerenti con gli
obiettivi di debito assunti con l'Unione Europea.
E.2 Contenimento della spesa
Per quanto concerne la gestione della spesa, l'articolo 9, comma 1,
lettera a), numero 2, del decreto-legge n. 78 del 2009 (31) , dispone
che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di
spesa «ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica». Ne discende, pertanto,
che, oltre a verificare le condizioni di copertura finanziaria
previste dall'articolo 151 del decreto legislativo n. 267 del 2000
(TUEL), come richiamato anche nell'articolo 183 dello stesso TUEL, il
predetto funzionario deve verificare anche la compatibilita' della
propria attivita' di pagamento con i limiti previsti dal patto di
stabilita' interno ed, in particolare, deve verificarne la coerenza
rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione
di cui al summenzionato comma 18 dell'articolo 31. La violazione
dell'obbligo di accertamento in questione comporta responsabilita'
disciplinare ed amministrativa a carico del predetto funzionario.
Si rammenta, infine, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 1,
lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato, in virtu' delle esigenze di
controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica,
provvede ad effettuare, tramite i Servizi ispettivi di finanza
pubblica, verifiche sulla regolarita' della gestione
amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche. Tali
Servizi, pertanto, essendo chiamati a svolgere verifiche presso gli
enti territoriali volte a rilevare eventuali scostamenti dagli
obiettivi di finanza pubblica, effettuano controlli anche
sull'andamento della gestione finanziaria rispetto agli aggregati
rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno e sull'eventuale
superamento dei vincoli imposti dallo stesso.
F. Patti di solidarieta'
I singoli obiettivi del patto di stabilita' possono essere
modificati attraverso i patti di solidarieta' fra enti territoriali
(patto regionale verticale, patto regionale orizzontale, patto
regionale verticale incentivato, patto nazionale orizzontale e
verticale), mediante i quali gli enti territoriali possono cedersi
spazi finanziari (e non risorse) validi ai fini del raggiungimento
dell'obiettivo del patto di stabilita' interno.
Finalita' dei patti di solidarieta' e' quella di rendere piu'
sostenibili gli obiettivi individuali degli enti locali soggetti ai
vincoli al patto di stabilita' interno attraverso meccanismi di
compensazione regionale e nazionale che consentano di acquisire spazi
finanziari per sostenere i pagamenti in conto capitale, evitando la
possibile compressione delle spese di investimento degli enti locali
a causa dei vincoli del patto di stabilita' interno.
Piu' precisamente, con il patto regionale verticale ed il patto
regionale verticale incentivato, le regioni possono cedere propri
spazi finanziari agli enti locali ricadenti nel proprio territorio,
consentendo ai comuni e alle province interessati di poter
beneficiare di un margine di spesa maggiore da destinare ai pagamenti
in conto capitale. Tali spazi non devono essere restituiti.
Infine, con il patto regionale orizzontale ed il patto nazionale
orizzontale gli enti locali scambiano spazi finanziari che saranno
oggetto di recupero o restituzione nel biennio successivo.
Di seguito, in dettaglio, i vari patti di solidarieta'.
F.1 Patto regionale verticale
E' confermato anche per gli anni 2014 e 2015 il patto regionale
verticale - disciplinato dai commi 138, 138-bis, 139 e 140
dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010, come modificato
dall'articolo 1, comma 543 della legge di stabilita' 2014 - mediante
il quale le regioni e le province autonome possono riconoscere
maggiori spazi di spesa ai propri enti locali compensandoli con un
peggioramento, di pari importo, del proprio obiettivo in termini di
competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile. I maggiori
spazi di spesa sono utilizzati dagli enti locali per pagamenti in
conto capitale.
I richiamati commi 138 e 139 prevedono che le regioni possono
autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il
loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto
capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare i propri
obiettivi programmatici, peggiorandoli dello stesso importo. A tal
fine, ai sensi del comma 138-bis (32) , le regioni definiscono i
criteri di virtuosita' e modalita' operative previo confronto in sede
di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i
rappresentanti regionali delle autonomie locali.
Ai sensi del comma 140 (33) , come modificato dal citato comma 543
dell'articolo 1 della legge di stabilita' 2014, gli enti locali
comunicano all'ANCI, all'UPI e alle regioni e province autonome,
entro il 1° marzo di ciascun anno (anziche' 15 settembre come
precedentemente stabilito), l'entita' dei pagamenti che possono
effettuare nel corso dell'anno. Le regioni e le province autonome,
entro il termine perentorio del 15 marzo (anziche' 31 ottobre, come
precedentemente stabilito), comunicano al Ministero dell'economia e
delle finanze, con riguardo a ciascun ente beneficiario, gli elementi
informativi occorrenti per la verifica del mantenimento
dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Entro lo stesso
termine la regione comunica i nuovi obiettivi agli enti locali
interessati dalla compensazione verticale.
Circa le modalita' di invio della predetta comunicazione al
Ministero dell'economia e delle finanze, si rinvia al successivo
paragrafo F.2.
F.2 Patto regionale verticale incentivato
L'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 35 del
2013, modifica la disciplina del patto regionalizzato incentivato di
cui all'articolo 1, commi da 122 a 126, della legge n. 228 del 2012.
Il meccanismo mira a favorire la cessione da parte delle regioni a
statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna di spazi finanziari
agli enti locali ricadenti nel proprio territorio che ne facciano
richiesta prevedendo l'erogazione, a favore delle regioni medesime,
di un contributo nei limiti di un importo complessivo di
1.272.006.281 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 (prima delle
modifiche pari a 800 milioni di euro per il 2013, ripartiti in due
quote, una di 600 milioni di euro destinata ai comuni e una di 200
milioni di euro destinata alle province), in misura pari all'83,33
per cento degli spazi finanziari ceduti, da destinare esclusivamente
alla riduzione, anche parziale, del debito. Tale contributo e'
finalizzato alla rimodulazione degli obiettivi del patto dei comuni
nella misura del 75 per cento dell'importo complessivo (pari a
954.004.710 euro) e delle province nella misura del 25 per cento
(pari a 318.001.570 euro).
Piu' precisamente, e' previsto che a fronte dell'attribuzione alle
regioni di un contributo massimo di 1.272.006.281 euro queste si
impegnano a cedere, ai comuni e alle province ricadenti nel proprio
territorio, spazi finanziari in misura pari a 1,2 euro per ogni euro
degli 1.272.006.281 da attribuire mediante le procedure che
disciplinano il patto verticale di cui all'articolo 1, commi 138 e
seguenti, della legge n. 220 del 2010. Quindi, potranno essere ceduti
agli enti locali spazi per complessivi 1.526 milioni di euro.
Inoltre, la norma stabilisce che almeno il 50 per cento della quota
destinata alla rimodulazione del patto dei comuni sia riservata ai
comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti.
Gli spazi finanziari ceduti dalle regioni agli enti locali (comma
124, articolo 1, della legge di stabilita' per il 2013) sono
utilizzati esclusivamente per il pagamento di obbligazioni di parte
capitale assunte (lett. a), punto 3, del citato articolo 1-bis, comma
1, del decreto-legge n. 35 del 2013).
L'articolo 1, comma 541, della legge di stabilita' 2014, inoltre,
anticipa al 15 marzo 2014 (dall'originario 31 maggio) il termine
perentorio entro il quale le regioni sono tenute a comunicare al
Ministero dell'economia e delle finanze la rimodulazione degli
obiettivi e tutti gli elementi informativi occorrenti per la verifica
del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
Infine, il comma 542 dell'articolo 1 della legge di stabilita' 2014
conferma, anche per il 2014, la disposizione secondo la quale
ciascuna regione destina almeno il 50 per cento degli spazi
finanziari ceduti con il patto verticale incentivato a favore dei
comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti. Il
citato comma dispone, inoltre, che l'attribuzione dei predetti spazi
finanziari non deve determinare, per i comuni piccoli, un saldo
obiettivo inferiore a zero, prevedendo che gli spazi finanziari
residui, non attribuiti a causa di questa limitazione, siano
destinati, mediante la procedura del cosiddetto patto nazionale
verticale, ai comuni piccoli di altre regioni che presentano un saldo
obiettivo positivo (sul punto si rinvia al par. F.4).
Gli enti locali che intendono ricorrere all'applicazione del patto
regionale verticale incentivato dovranno comunicare all'ANCI, all'UPI
e alla regione di appartenenza l'entita' degli spazi finanziari di
cui necessitano nel corso dell'anno (comma 140 dell'articolo 1 della
legge n. 220 del 2010) in tempi congrui al fine di permettere alla
regione di rispettare il predetto termine perentorio del 15 marzo
previsto per terminare la procedura di assegnazione di spazi
finanziari mediante il patto verticale incentivato. Si ritiene,
pertanto, che, salvo diversa disposizione regionale, il termine
ultimo entro il quale inviare la predetta comunicazione possa essere
il 14 marzo.
Si ritiene opportuno segnalare che il riparto delle quote cedute ai
vari enti effettuato con il patto regionale verticale incentivato non
e' piu' modificabile dopo il 15 marzo 2014.
Si segnala che, con il patto regionale verticale, la regione potra'
cedere ulteriori spazi ai singoli enti ovvero cedere spazi a nuovi
enti richiedenti ma non ridurre gli spazi eventualmente gia' ceduti
con il patto verticale incentivato.
Con riguardo alle comunicazioni previste ai fini dell'applicazione
del patto regionale verticale e del patto regionale verticale
incentivato, si precisa che le stesse, oltre a contenere la
deliberazione di Giunta regionale o una nota sottoscritta dal
Presidente della regione e dal responsabile finanziario, devono
indicare, per ciascun ente, l'ammontare degli spazi finanziari
concessi.
Le regioni devono trasmettere, entro il 15 marzo 2014, le predette
comunicazioni relative al patto regionale verticale e al patto
regionale verticale incentivato:
a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al
seguente indirizzo: Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGEPA, Via XX
Settembre, 97 - 00187 Roma (la data e' comprovata dal timbro apposto
dall'ufficio postale accettante);
mediante il sistema web, utilizzando l'apposito modello 4OB/14
che si trova nell'applicazione dedicata al patto di stabilita'
interno http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto.
F.3 Patto regionale orizzontale
Il patto regionale orizzontale, disciplinato dai commi 141 e 142
dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010, prevede che, sulla base
dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali
del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli
obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alle diverse
situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni
statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo
dell'obiettivo complessivamente determinato per gli enti locali della
regione.
A tal fine, ogni regione definisce e comunica ai propri enti locali
il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilita' interno,
determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di
Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica, altresi', al
Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio
del 31 ottobre di ogni anno, con riferimento a ciascun ente locale,
gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento
dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Entro lo stesso
termine la regione comunica i nuovi obiettivi agli enti locali
interessati dalla compensazione orizzontale.
I criteri e le modalita' attuative del patto regionale orizzontale
sono stabiliti con il decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze 6 ottobre 2011, n. 0104309.
In particolare, i comuni e le province che prevedono di conseguire,
nel 2014 (secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, del
decreto ministeriale 6 ottobre 2011, n. 0104309), un differenziale
positivo (o negativo) rispetto all'obiettivo del patto di stabilita'
interno comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e
di Bolzano, nonche' all'ANCI e all'UPI regionali, entro il 15
ottobre, l'entita' degli spazi finanziari che sono disposti a cedere
(o di cui necessitano) nell'esercizio in corso e le modalita' di
recupero (o di cessione) dei medesimi spazi nel biennio successivo.
La comunicazione in parola riguarda soltanto gli enti che intendono
partecipare al patto regionale orizzontale. Gli enti che non
effettuano alcuna comunicazione sono esclusi, pertanto, dalla
compensazione.
Agli enti che hanno ceduto spazi finanziari e' riconosciuta, nel
biennio successivo, una modifica migliorativa del loro obiettivo,
commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando
l'obiettivo complessivo a livello regionale, mentre agli enti che
hanno acquisito spazi finanziari, nel biennio successivo, sono
attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo complessivamente
pari alla quota acquisita.
La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e di quelli
attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.
Pertanto, agli enti locali che nel 2012 e/o nel 2013 hanno
partecipato al patto regionalizzato orizzontale sono attribuiti o
recuperati, nell'anno 2014 (e 2015 con riferimento ai soli enti che
hanno partecipato al predetto patto nel 2013), spazi finanziari a
compensazione di quelli ceduti o acquisiti nel 2012 e/o nel 2013
(come previsto dall'articolo 3 del citato decreto ministeriale n.
0104309). A tali spazi saranno aggiunte le eventuali ulteriori quote
conseguenti alla partecipazione degli stessi enti al patto
regionalizzato orizzontale del 2014.
Per il 2014, quindi, le regioni e le province autonome
comunicheranno le informazioni relative alle nuove quote di obiettivo
cedute e acquisite da ciascun ente senza tener conto dei crediti e
dei debiti di spazi finanziari preesistenti e rinvenienti
dall'adozione del patto regionalizzato orizzontale del 2012 e/o 2013.
Premessa, dunque, la possibilita' di effettuare rimodulazioni dei
singoli obiettivi secondo le modalita' sopra esposte, il saldo
obiettivo 2014 da considerare sara' quello risultante dalla somma fra
saldo obiettivo finale e la variazione dell'obiettivo determinata in
base al patto regionale verticale e/o orizzontale.
Al riguardo occorre segnalare che, ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 2 del citato decreto ministeriale n. 0104309, gli spazi
finanziari sono attribuiti dalle regioni sulla base di criteri che
privilegiano le spese in conto capitale, le spese inderogabili e
quelle che incidono positivamente sul sistema economico di
riferimento.
Giova ribadire che l'anzidetto termine perentorio del 31 ottobre,
entro il quale le regioni e le province autonome sono tenute a
comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze le modifiche
regionali agli obiettivi assegnati ai propri enti locali, mira a
consentire al Ministero medesimo di verificare, attraverso il
monitoraggio semestrale, il mantenimento dei saldi di finanza
pubblica nel corso dell'anno. Ne consegue che la disciplina regionale
del patto di stabilita' interno che non tenesse conto di tale termine
entro il quale modificare gli obiettivi programmatici si
configurerebbe come elusiva del regime sanzionatorio previsto a
livello nazionale, in quanto renderebbe possibili interventi "a
sanatoria" ad esercizio sostanzialmente chiuso, finalizzati
esclusivamente a far risultare adempienti il maggior numero di enti
locali. Considerato che, confidando nella "sanatoria a chiusura
dell'esercizio", gli enti potrebbero essere indotti a comportamenti
finanziari poco virtuosi, la disciplina regionale del patto di
stabilita' interno che si pone in contrasto con le predette
disposizioni statali potrebbe pregiudicare nel tempo il
raggiungimento degli obiettivi del patto medesimo, comportando
effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.
Da ultimo, anche al fine di consentire una migliore integrazione
del sistema dei patti regionali, si ritiene opportuno chiarire che la
cessione di spazi finanziari a valere sul patto orizzontale non e'
incompatibile con l'acquisizione degli stessi mediante i patti
regionali verticali e che, pertanto, la sovrapposizione del patto
regionale verticale e orizzontale puo' essere efficacemente operata.
F.4 Patto nazionale verticale
Come precisato nel precedente paragrafo F.2, per l'anno 2014 il
comma 542 prevede che la quota del 50 per cento del contributo
complessivo assegnato alle regioni dal comma 122 dell'articolo 1
della legge n. 228 del 2012 (1.272 milioni di euro) e' distribuita,
da ciascuna regione, ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e
i 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a
zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota
del 50 per cento sono comunicati entro il 10 aprile 2014 da ciascuna
regione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il
sistema web http://pattostabilitainterno.tesoro.it della Ragioneria
Generale dello Stato, affinche' gli stessi siano attribuiti, entro il
30 aprile 2014, con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Unificata, ai comuni con popolazione
compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti di tutte le regioni a statuto
ordinario, alla Regione siciliana e alla regione Sardegna che
presentino un saldo obiettivo positivo. L'attribuzione e' operata in
misura proporzionale ai valori positivi dell'obiettivo.
F.5 Patto nazionale orizzontale
I comuni possono fare ricorso al patto di stabilita' interno
orizzontale nazionale, di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16, come modificato dall'articolo 1, comma 544 della
legge di stabilita' 2014, mediante il quale possono cedere o
acquisire spazi finanziari in base al differenziale che prevedono di
conseguire rispetto all'obiettivo del patto di stabilita' interno
assegnato, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato
per il comparto comunale.
Piu' precisamente, i comuni che nel 2014 prevedono di conseguire un
differenziale positivo, o negativo, rispetto all'obiettivo del patto
di stabilita' interno possono comunicare, entro il termine perentorio
del 15 giugno 2014 (articolo 1, comma 544, lett. a) della legge di
stabilita' 2014), al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante il
sistema web appositamente predisposto, l'entita' degli spazi
finanziari che sono disposti a cedere, o di cui necessitano, per
effettuare pagamenti di residui passivi di parte capitale
nell'esercizio in corso (per gli enti che partecipano alla
sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili,
di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011, anche
per effettuare pagamenti relativi agli impegni in conto capitale gia'
assunti al 31 dicembre del 2013, con imputazione all'esercizio 2014 e
relativi alle quote vincolate del risultato di amministrazione al 31
dicembre 2013).
Entro il medesimo termine i comuni possono variare le quote
eventualmente gia' comunicate.
Qualora l'entita' delle richieste pervenute superi l'ammontare
degli spazi finanziari resi disponibili dai comuni cedenti,
l'attribuzione degli spazi finanziari e' effettuata in misura
proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti.
Qualora l'entita' degli spazi finanziari ceduti superi l'ammontare
di quelli richiesti, l'utilizzo degli spazi ceduti e' ridotto in
misura proporzionale.
Il comune che cede spazi finanziari, nel biennio successivo riduce
(migliora) il proprio obiettivo di un importo pari agli spazi ceduti;
il comune che riceve spazi finanziari aumenta (peggiora), nei due
anni successivi, il proprio obiettivo di pari importo.
La variazione dell'obiettivo in ciascun dei due anni del biennio
successivo e' commisurata alla meta' del valore dello spazio
acquisito (nel caso di richiesta) o attribuito (nel caso di cessione)
nel 2014 (calcolata per difetto nel 2015 e per eccesso nel 2016).
Si fa presente che non e' piu' previsto il contributo a favore dei
comuni che cedono spazi finanziari di cui al comma 3 del citato
articolo 4-ter.
Alla variazione dell'obiettivo dell'anno 2014 sara' aggiunto
l'eventuale recupero conseguente alla partecipazione dell'ente al
patto orizzontale nazionale del 2012, atteso che l'articolo 1, comma
6, del decreto-legge n. 35 del 2013 ha sospeso l'applicazione del
patto "orizzontale nazionale" per l'anno 2013.
La Ragioneria Generale dello Stato, entro il 10 luglio 2014
(articolo 1, comma 544, lett. c) della legge di stabilita' 2014),
aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla
rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e al
biennio successivo. La rimodulazione dell'obiettivo conseguente
all'applicazione del meccanismo di compensazione orizzontale
nazionale trova evidenza nella fase 4-B del modello di calcolo degli
obiettivi programmatici OB/14/C presente nell'applicazione web
dedicata al patto di stabilita' interno
http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto.
Per recepire la suddetta rimodulazione degli obiettivi, gli enti
interessati devono accedere in variazione al predetto modello OB/14/C
di individuazione degli obiettivi 2014 utilizzando la funzione di
"Acquisizione/Variazione Modello". In questo modo il sistema
aggiornera' il saldo obiettivo finale.
Il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario
e l'organo di revisione economico finanziario attestano, con la
certificazione di cui al comma 20 dell'articolo 31 della legge 12
novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari acquisiti sono
stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento
di residui passivi di parte capitale e, per gli enti che partecipano
alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili, anche per impegni in conto capitale gia' assunti al 31
dicembre del 2013, con imputazione all'esercizio 2014. In assenza di
tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti
i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i
peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.
La norma in parola si ritiene correttamente applicata se l'importo
dei pagamenti di residui in conto capitale - effettuati
successivamente alla comunicazione, sul sito istituzionale della
Ragioneria generale dello Stato, dell'avvenuta rimodulazione
dell'obiettivo per effetto del patto orizzontale nazionale - non
risulti inferiore ai medesimi spazi finanziari concessi.
A tal proposito, il modello MONIT/14 prevede la rilevazione, nella
voce "PagRes", dei pagamenti di residui passivi di parte capitale di
cui al comma 6 dell'articolo 4-ter del decreto-legge n. 16 del 2012.
Gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati per il pagamento di
residui passivi di parte capitale (e, per gli enti che partecipano
alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili, per impegni in conto capitale gia' assunti al 31 dicembre
del 2013, con imputazione all'esercizio 2014) non potendo essere
utilizzati per altre finalita', sono recuperati, in sede di
certificazione, determinando un peggioramento dell'obiettivo 2014,
mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio
successivo.
F.6 Patto regionale integrato
Il comma 505 dell'articolo 1 della legge di stabilita' 2014 pospone
al 2015 l'avvio del cosiddetto patto regionale integrato previsto
dall'articolo 32, comma 17, della legge n. 183 del 2011 che
rappresenta un'evoluzione del patto regionalizzato. Tale strumento,
infatti, superando il meccanismo delle compensazioni verticali ed
orizzontali, prevede la possibilita', per ciascuna regione e
provincia autonoma, di concordare direttamente con lo Stato le
modalita' di raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica,
espressi in termini di saldo eurocompatibile, ossia conformi ai
criteri contabili europei (vedi oltre), esclusa la componente
sanitaria, e quelli degli enti locali del proprio territorio, previo
accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove
non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali.
La norma prevede, inoltre, che la regione o la provincia autonoma
che applica il patto integrato o risponde direttamente allo Stato del
mancato raggiungimento degli obiettivi attraverso un maggior concorso
nell'anno successivo a quello di riferimento, in misura pari alla
differenza tra l'obiettivo complessivo assegnato ed il risultato
complessivo conseguito. Restano ferme le vigenti sanzioni a carico
dei singoli enti responsabili del mancato rispetto del patto di
stabilita' interno e le disposizioni in materia di monitoraggio a
livello centrale, nonche' il termine perentorio del 31 ottobre per la
comunicazione della rimodulazione degli obiettivi, con riferimento a
ciascun ente.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata, da adottare entro il 30 novembre 2014, saranno
stabilite le modalita' per l'attuazione del patto integrato dal 2015,
nonche' le modalita' e le condizioni per l'eventuale esclusione
dall'ambito di applicazione del patto concordato delle regioni che in
uno dei tre anni precedenti non hanno rispettato il patto di
stabilita' interno o siano sottoposte al piano di rientro dal deficit
sanitario.
L'applicazione del patto regionale integrato e' stata posticipata
al 2015 non essendo disponibili le informazioni necessarie per il
calcolo del saldo obiettivo delle regioni al netto della gestione
sanita' in coerenza con i criteri europei e secondo le modalita'
previste dal Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118.
Gia' con l'articolo 20 del decreto-legge n. 98 del 2011 e' stata
prevista la definizione di un nuovo patto di stabilita' interno che,
nel rispetto dei principi del federalismo fiscale di cui all'articolo
17, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio 2009, n. 42, si fondi
sui saldi, sulla virtuosita' degli enti e sulla riferibilita' delle
regole a criteri europei ai fini dell'individuazione delle entrate e
delle spese valide per il patto, ed in particolare alle regole del
Sistema dei Conti europei (SEC) utilizzate per la costruzione
dell'aggregato dell'indebitamento netto.
Le poste che determinano l'indebitamento netto sono registrate
secondo il criterio della competenza economica che si basa sul
momento in cui maturano gli effetti economici e non su quello in cui
la transazione avviene formalmente o da' luogo a flussi di fondi. In
assenza di sistematiche ed ordinarie rilevazioni dei fatti di
gestione secondo le regole della competenza economica vengono assunti
come riferimento il momento dell'impegno o del pagamento della spesa
in relazione al criterio di classificazione (competenza giuridica o
cassa) che, per la specifica natura della spesa, piu' si avvicina
alle regole europee (SEC '95).
Si ritiene, pertanto, utile fin d'ora indicare le principali
modalita' ritenute idonee per ricondurre al criterio della competenza
economica (accrual), secondo il sistema SEC '95, le singole poste di
bilancio, registrate dagli enti territoriali, in vista della futura
introduzione del saldo eurocompatibile.
Dal lato delle spese, non sono considerate le partite finanziarie
relative alle partecipazioni e ai conferimenti, ad eccezione dei
conferimenti per ripiano perdite delle societa' partecipate, ritenuti
trasferimenti a fondo perduto in conto capitale alle imprese e,
quindi, registrati per cassa. Analogamente, sono registrate per cassa
le spese sostenute per ripiano perdite e inserite tra gli oneri
straordinari della gestione corrente, nell'ambito delle spese
correnti.
Dal lato delle entrate, le sanzioni per violazione del codice della
strada sono considerate come trasferimenti da famiglie, mentre le
entrate per permessi da costruire sono considerate come imposte sulla
produzione. Le alienazioni di titoli e di partecipazioni sono escluse
dal saldo.
In base ai predetti criteri, tutti i trasferimenti, comprese le
compartecipazioni, le entrate devolute, i tributi speciali e le altre
entrate tributarie proprie e le voci assimilate ai trasferimenti come
sopra descritto, sia in entrata che in uscita rilevano per cassa,
mentre le entrate da imposte, comprese le entrate per permessi da
costruire, vengono registrate per competenza.
Lo schema che segue riassume le riclassificazioni appena descritte.
Parte di provvedimento in formato grafico
F.7 Tempistica
Patto regionale verticale
entro il 1° marzo: l'ente locale comunica ad ANCI, UPI, regioni e
province autonome, l'entita' dei pagamenti che puo' effettuare nel
corso dell'anno;
entro il 15 marzo: regione e province autonome comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze, con riguardo a ciascun ente
beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del
mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;
entro il 15 marzo: la regione comunica i nuovi obiettivi agli
enti locali interessati dalla compensazione verticale.
Patto regionale verticale incentivato
la norma non stabilisce un termine ultimo entro cui l'ente locale
deve comunicare ad ANCI, UPI, regioni e province autonome l'entita'
dei pagamenti che puo' effettuare nel corso dell'anno, pertanto,
salvo diversa disposizione regionale, si ritiene che questo possa
essere posto pari all'ultima data utile per l'applicazione del patto
incentivato, ossia al 14 marzo;
entro il 15 marzo: la regione comunica al Ministero dell'economia
e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli
elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento
dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
Patto nazionale verticale
entro il 10 aprile: ciascuna regione comunica al Ministero
dell'economia e delle finanze gli eventuali spazi non assegnati a
valere sulla quota del 50 per cento di cui al comma 123, articolo 1,
della legge n. 228 del 2012, mediante il sistema web
http://pattostabilitainterno.tesoro.it della Ragioneria Generale
dello Stato;
entro il 30 aprile: il Ministero dell'economia e delle finanze,
con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, attribuisce,
sulla base delle comunicazioni pervenute, gli spazi finanziari ai
comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti di
tutte le regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della
regione Sardegna che presentino un saldo obiettivo positivo.
Patto nazionale orizzontale
entro il 15 giugno: il comune che prevede di conseguire un
differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto di stabilita'
interno puo' comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante il
sistema web appositamente predisposto, l'entita' degli spazi
finanziari che e' disposto a cedere;
entro il 15 giugno: il comune che prevede di conseguire un
differenziale negativo rispetto all'obiettivo del patto di stabilita'
interno puo' richiedere, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante il
sistema web appositamente predisposto, spazi finanziari di cui
necessita per effettuare pagamenti di residui passivi di parte
capitale;
entro il 10 luglio: il Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni
interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento
all'anno in corso e al biennio successivo.
Patto regionale orizzontale
entro il 15 ottobre: i comuni e le province comunicano alle
regioni e province autonome l'entita' degli spazi finanziari che sono
disposti a cedere (o acquisire) nell'esercizio in corso e le
modalita' di recupero (o cessione) dei medesimi nel biennio
successivo;
entro il 31 ottobre: la regione definisce e comunica ai propri
enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilita'
interno;
entro il 31 ottobre: la regione comunica al Ministero
dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale,
gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento
dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
Parte di provvedimento in formato grafico
F.8 Alcune precisazioni sui patti di solidarieta'
Giova ribadire che gli spazi finanziari acquisiti mediante le
procedure dei patti di solidarieta', e che trovano evidenza nella
riduzione degli obiettivi degli enti locali, sono attribuiti agli
enti con un esplicito e specifico vincolo di destinazione. Pertanto,
gli spazi finanziari non utilizzati per le finalita' ad essi sottese
non possono essere utilizzati per altre finalita'. Da cio' ne
discende che l'obiettivo finale a cui ciascun ente deve tendere e'
pari all'obiettivo che registra la diminuzione connessa con
l'applicazione dei predetti patti di solidarieta', peggiorato
dell'eventuale mancato utilizzo degli spazi finanziari per le
finalita' per cui sono stati attribuiti.
Ad esempio: si supponga che l'obiettivo di un ente sia pari a 100 e
che mediante i patti di solidarieta' (ad esempio il patto verticale
che vincola gli spazi finanziari ricevuti ai pagamenti in conto
capitale) il medesimo ente riceva spazi per 20. Il nuovo obiettivo
risulta, pertanto, pari a 80. Qualora l'ente dei 20 ricevuti utilizzi
solo 15 per pagamenti in conto capitale ne consegue che l'obiettivo a
cui l'ente deve tendere e' pari non piu' a 80 ma a 100-20+(20-15)=
85. Infatti, se l'ente perseguisse un obiettivo pari a 80 ne
conseguirebbe, implicitamente, che l'ente avrebbe utilizzato parte
degli spazi dei 20 (cioe' 5) per effettuare pagamenti diversi da
quelli in conto capitale, in contrasto, pertanto, con il dettato
normativo.
G. Monitoraggio
Il monitoraggio del rispetto dei vincoli del patto di stabilita'
interno 2014 prevede la rilevazione delle risultanze finanziarie
delle province e dei comuni con popolazione superiore a 1.000
abitanti.
A tal fine, gli enti in questione inviano semestralmente, entro
trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento, le informazioni
sulle gestioni di competenza e di cassa alla Ragioneria Generale
dello Stato. Piu' precisamente, le informazioni richieste sono quelle
utili all'individuazione del saldo, espresso in termini di competenza
mista, conseguito nell'anno di riferimento e cioe' gli accertamenti e
gli impegni, per la parte corrente, e gli incassi e i pagamenti, per
la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla
riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di
crediti, nonche' le altre esclusioni previste dalla norma.
Gli enti in sperimentazione ai fini del rispetto di quanto
stabilito dall'articolo 2, comma 3, del DPCM 28 dicembre 2011,
adottano la classificazione delle entrate e delle spese di bilancio
previste per la sperimentazione e altresi' quelle previste dal DPR n.
194 del 1996.
Al fine di rendere omogeneo il trattamento dei dati, gli importi da
inserire nel modello del monitoraggio del patto di stabilita', da
parte degli enti menzionati, dovranno essere pertanto quelli
risultanti dalle registrazioni contabili effettuate in base alla
seconda classificazione, attualmente in vigore.
Gli enti locali che, in base al monitoraggio del secondo semestre,
risultano inadempienti al patto di stabilita' interno comunicano,
alla Ragioneria Generale dello Stato, anche le informazioni relative
alla spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento
nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea. Tale
comunicazione e' finalizzata alla disapplicazione della sanzione, di
cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183 del
2011, come introdotto dall'articolo 1, comma 439, della legge di
stabilita' 2013, che dispone la riduzione delle risorse finanziarie
(cfr. paragrafo I.1). Il medesimo comma, infatti, stabilisce che la
predetta sanzione non si applica agli enti locali per i quali il
superamento dell'obiettivo del patto di stabilita' interno e' stato
determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la
quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti
dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa
del triennio precedente. Sono, comunque, applicate le restanti
sanzioni, di cui al citato articolo 31, comma 26, previste per gli
enti non rispettosi del patto di stabilita' interno.
Le modalita' di trasmissione dei prospetti contenenti le
informazioni di cui sopra saranno definite, come previsto dal comma
19 del richiamato articolo 31, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' e
autonomie locali.
La trasmissione dei dati semestrali del monitoraggio e, in
generale, di tutte le informazioni relative al patto di stabilita'
interno, deve avvenire utilizzando esclusivamente il sistema web
http://pattostabilitainterno.tesoro.it, appositamente previsto per il
patto di stabilita' interno.
In caso di mancata emanazione del citato decreto ministeriale in
tempi utili per il rispetto dell'invio delle informazioni relative al
monitoraggio del patto, nessun dato dovra' essere trasmesso (via
e-mail, via fax o per posta) sino all'emanazione di tale decreto.
Si precisa, infine, che i dati (sia di competenza che di cassa) del
monitoraggio relativi al secondo semestre (dati annuali), essendo
cumulati con quelli del primo semestre, devono risultare superiori o
uguali ai corrispondenti dati relativi al monitoraggio del primo
semestre; in caso contrario occorrera' modificare, nel sistema, i
dati relativi al primo semestre.
H. Certificazione
H.1 Prospetti allegati alla certificazione ed invio telematico
L'articolo 1, comma 539, della legge di stabilita' 2014,
modificando il comma 20 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011,
ha disposto, a partire dal 2014, la sostituzione dell'invio della
certificazione attestante il rispetto del patto di stabilita' interno
in forma cartacea (a mezzo raccomandata) con l'invio telematico,
prevedendone la sottoscrizione con firma digitale ai sensi
dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante
"Codice dell'Amministrazione Digitale". Alla certificazione trasmessa
in via telematica e' attribuito, ai sensi dell'articolo 45, comma 1,
del citato Codice dell'Amministrazione Digitale, il medesimo valore
giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli
effetti che ne conseguono. In particolare, l'articolo 45 del citato
Codice dell'Amministrazione Digitale, rubricato "Valore giuridico
della trasmissione", prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad
una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o
informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano
il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve
essere seguita da quella del documento originale. Gli enti locali non
devono, pertanto, trasmettere anche per posta ordinaria le
certificazioni gia' trasmesse telematicamente.
Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di
stabilita' interno per l'anno 2013, le province e i comuni con
popolazione superiore a 1.000 abitanti, dopo aver verificato
l'attendibilita' delle informazioni acquisite dal sistema web, sono
tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2014,
utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto per
il patto di stabilita' interno nel sito web
«http://pattostabilitainterno.tesoro.it», le risultanze al 31
dicembre 2013 del patto di stabilita' interno (articolo 31, comma 20,
della legge 12 novembre 2011, n. 183). La sottoscrizione del
certificato generato dal sistema web deve avvenire con firma
elettronica qualificata, ai sensi del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 (34) , del rappresentante
legale, del responsabile del servizio finanziario e dei componenti
dell'organo di revisione economico-finanziaria validamente
costituito, secondo un prospetto e con le modalita' definiti dal
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma
19 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011.
Ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data
di riferimento e' quella risultante dalla ricevuta rilasciata dal
sistema web.
Si invitano gli enti locali tenuti alla trasmissione della
certificazione a controllare, prima di apporre la firma digitale, che
i dati del patto di stabilita' interno al 31 dicembre 2013, inseriti
in sede di monitoraggio, siano corretti; in caso contrario, devono
essere rettificati entro la data del 31 marzo 2014 mediante la
funzione "Variazione modello" nell'applicazione web del
"Monitoraggio".
La funzione di acquisizione della certificazione e' disponibile
esclusivamente per gli enti che hanno trasmesso via web le risultanze
del monitoraggio del patto al 31 dicembre 2013. Pertanto, gli enti
che non hanno trasmesso tali dati non potranno acquisire il modello
della certificazione se non dopo aver comunicato via web le
informazioni relative al monitoraggio dell'anno 2013.
Infine, si segnala che i dati indicati nella certificazione del
patto di stabilita' interno devono essere conformi ai dati contabili
risultanti dal conto consuntivo dell'anno di riferimento. Ne consegue
che, qualora l'ente, approvando il rendiconto di gestione, modifichi
i dati gia' trasmessi con la certificazione mediante il sistema web
di questa Ragioneria generale dello Stato, e' tenuto a rettificare,
entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del
rendiconto di gestione, i dati del monitoraggio del secondo semestre
presenti nel sistema web e ad inviare la nuova certificazione con le
modalita' sopra richiamate.
In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, il
sistema web genera automaticamente un ulteriore prospetto utile per
valutare se il mancato raggiungimento dell'obiettivo e' stato
determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la
quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti
dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa
del triennio precedente, in attuazione di quanto disposto
dall'articolo 31, comma 26, lettera a), ultimo periodo, della legge
n. 183 del 2011. Tale prospetto consente l'individuazione degli enti
ai quali non si applica la sanzione di cui alla predetta lettera a)
del comma 26 inerente alla riduzione delle risorse finanziarie. Anche
la trasmissione di tale prospetto avviene per via telematica all'atto
della sottoscrizione con firma digitale della certificazione, di cui
costituisce parte integrante, da parte del rappresentante legale, del
responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell'organo di
revisione economico-finanziaria validamente costituito.
H.2 Ritardato invio della certificazione e nomina del commissario ad
acta
L'ente che non provvede a trasmettere telematicamente la
certificazione nei tempi previsti dalla legge e' ritenuto
inadempiente al patto di stabilita' interno ai sensi dell'articolo
31, comma 20, della legge n. 183 del 2011 e, pertanto, e'
assoggettato alle sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della
legge 12 novembre 2011, n. 183.
Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro
sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del
rendiconto di gestione e attesti il rispetto del patto di stabilita'
interno si applicano solo le disposizioni di cui al comma 26, lettera
d), dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (divieto di
assunzione di personale a qualsiasi titolo). Diversamente, laddove la
certificazione, trasmessa in ritardo, attesti il mancato rispetto del
patto di stabilita' interno si applicano tutte le sanzioni previste
dal comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011.
Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione
del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte
dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di
revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero
l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualita' di
commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento
dell'adempimento e a trasmettere telematicamente, previa
sottoscrizione con firma digitale, la certificazione entro i
successivi trenta giorni. Sino alla data di trasmissione della
certificazione da parte del commissario ad acta, sono sospese tutte
le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero
dell'interno, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al
comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (ai sensi del
comma 20, ultimo periodo, dell'articolo 31 della legge n. 183 del
2011).
Qualora la certificazione trasmessa a cura del commissario ad acta
attesti il rispetto del patto di stabilita' interno, trovano
applicazione le sole sanzioni di cui alla lettera b) e seguenti del
citato comma 26 dell'articolo 31 della legge 183 del 2011. Qualora,
invece, la certificazione trasmessa dal commissario ad acta attesti
il mancato rispetto del patto di stabilita' interno, trovano
applicazione tutte le sanzioni di cui al citato comma 26
dell'articolo 31 della legge 183 del 2011.
Fatta eccezione per la fattispecie prevista dal comma 20-bis
dell'articolo 31 della legge 183 del 2011, di cui al successivo
paragrafo H.3, non sono accettate certificazioni inviate
successivamente alla scadenza del predetto termine di trenta giorni
previsto per gli adempimenti del commissario ad acta.
Decorsi 90 giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione
del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte
dell'ente locale della certificazione, trovano applicazione le
sanzioni di cui al comma 26 dell'articolo 31 della citata legge n.
183 del 2011.
Parte di provvedimento in formato grafico
H.3 Obbligo di invio di una nuova certificazione
Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione
del rendiconto di gestione, l'ente locale e' tenuto ad inviare una
nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva,
rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento del proprio
posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilita' interno
(articolo 31, comma 20-bis, della legge n. 183 del 2011).
Al riguardo, si evidenzia che con la dizione "peggioramento" del
proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilita'
interno" il legislatore intende disciplinare le seguenti fattispecie:
a. la nuova certificazione attesti una maggiore differenza fra
saldo finanziario conseguito e obiettivo programmatico, in caso di
mancato rispetto del patto di stabilita' interno gia' accertato con
la precedente certificazione;
b. la nuova certificazione, contrariamente alla precedente,
attesti il mancato rispetto del patto di stabilita' interno;
c. la nuova certificazione, pur attestando, come la precedente,
il rispetto del patto di stabilita' interno, evidenzia una minore
differenza tra saldo finanziario conseguito e obiettivo assegnato.
In assenza di una delle predette fattispecie, decorsi i termini
sopra richiamati, non possono essere inviate certificazioni
rettificative di dati trasmessi precedentemente.
Inoltre, in caso di accertamento successivo della violazione del
patto di stabilita' interno, di cui al comma 28 dell'articolo 31
della legge n. 183 del 2011, gli enti locali sono tenuti ad inviare
la nuova certificazione del patto entro trenta giorni
dall'accertamento della violazione.
Il rispetto dei termini di invio consente l'attuazione del disposto
di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n.
220, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con
apposito decreto, emanato d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali
degli enti locali soggetti al patto di stabilita' interno in base ai
criteri definiti con il medesimo decreto.
Infatti, l'importo complessivo della riduzione degli obiettivi
delle province e dei comuni e' commisurato agli effetti finanziari
determinati dall'applicazione della sanzione, in caso di mancato
raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilita' interno,
operata a valere sulle risorse finanziarie di cui al richiamato
articolo 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183 del 2011.
Pertanto, al fine di operare la predetta riduzione di cui al citato
comma 122 della legge n. 220 del 2010 nei tempi utili affinche' la
stessa possa determinare benefici sui bilanci degli enti, il limite
temporale sopra evidenziato e' ritenuto inderogabile.
I. Mancato rispetto del patto di stabilita' interno
I.1 Le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilita'
interno
Il comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, come
sostituito dall'articolo 1, comma 439, della legge n. 228 del 2012,
disciplina le misure di carattere sanzionatorio per gli enti
inadempienti al patto di stabilita' interno, prevedendo nell'anno
successivo a quello dell'inadempienza:
a) la riduzione del fondo di solidarieta' comunale e del fondo
sperimentale di riequilibrio. In particolare, il comma 26, lettera
a), dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, assoggetta gli enti
locali inadempienti, nell'anno successivo a quello del mancato
rispetto del patto di stabilita' interno, alla riduzione del fondo
sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il
risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.
Parimenti gli enti locali della regione Siciliana e della regione
Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali
nella medesima misura.
L'articolo 1, comma 384, della citata legge n. 228 del 2012 prevede
che, per il 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che
richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti
erariali in favore dei comuni della regione Siciliana e della regione
Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarieta' comunale
istituito dal predetto comma 380 dell'articolo 1 della legge n. 228
del 2012. La riduzione, pertanto, si applica ai comuni inadempienti a
valere sulle risorse del predetto fondo di solidarieta' comunale
mentre, per le province inadempienti, la riduzione in parola e'
operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio di cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
Il richiamato comma 26, lettera a) della legge n. 183 del 2011,
precisa che la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento
degli obiettivi del patto sia determinato dalla maggiore spesa per
interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e
correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media
della corrispondente spesa del triennio precedente. In caso di
incapienza dei predetti fondi, l'ente e' tenuto a versare all'entrata
del bilancio dello Stato le somme residue presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell'entrata
del bilancio dello Stato, al capitolo 3509 (denominato "versamento
delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, riferite al
mancato rispetto del patto di stabilita' interno"), articolo 2
(denominato "somme versate da parte dei comuni e delle province").
In caso di mancato versamento delle predette somme residue
nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero e'
operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1
della legge di stabilita' 2013. In particolare, il comma 128 dispone
che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il recupero delle somme a
debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero
dell'interno e' effettuato a valere su qualunque assegnazione
finanziaria dovuta dal Ministero stesso.
In caso di incapienza delle assegnazioni finanziarie di cui al
comma 128, il successivo comma 129 prevede che, sulla base dei dati
comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate
provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati,
all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di
cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (35) ,
e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime
dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Si rappresenta che
l'importo della sanzione e' trattenuto nell'anno successivo a quello
dell'inadempienza e che lo stesso non puo' essere rateizzato.
Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle
entrate sono riversati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
b) Il limite agli impegni per spese correnti che non possono
essere assunti in misura superiore all'importo annuale medio dei
corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. Si sottolinea
che le predette spese sono identificate dal Titolo I della spesa
(secondo la classificazione di cui al D.P.R. n. 194 del 1996), senza
alcuna esclusione e concernono il triennio immediatamente precedente
(per l'anno 2014, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
2013, non e' possibile impegnare spese correnti in misura superiore
all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nel
triennio 2011-2013, cosi' come risultano dal conto consuntivo
dell'ente senza alcuna esclusione).
Qualora la sanzione relativa alla riduzione di risorse finanziarie,
di cui alla precedente lettera a), dovesse dare luogo, per incapienza
del predetto fondo, ad un versamento all'entrata del bilancio dello
Stato, il predetto versamento, imputato al Titolo I della spesa
dell'ente locale, rileva ai fini della determinazione del saldo
finanziario di riferimento dell'anno in cui la sanzione e' comminata,
ma non contribuisce a definire il limite della spesa corrente ai fini
dell'applicazione della sanzione di cui alla presente lettera b). Al
riguardo, occorre precisare che il versamento all'erario non puo'
essere escluso dal saldo valido ai fini del rispetto del patto di
stabilita' interno perche' altrimenti si verificherebbe una
situazione di iniquita' nei confronti degli enti che, avendo capienza
nei trasferimenti, vedono ridotte le proprie entrate con conseguente
effetto diretto sul patto.
c) Il divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare gli
investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con
istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli
investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui
risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita'
interno dell'anno precedente. In assenza della predetta attestazione,
l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo'
procedere al finanziamento o al collocamento del prestito. Ai fini
dell'applicazione della sanzione in parola, costituiscono
indebitamento le operazioni di cui all'articolo 3, comma 17, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il divieto non opera, invece, nei
riguardi delle devoluzioni di mutui gia' in carico all'ente locale
contratti in anni precedenti in quanto non si tratta di nuovi mutui
ma di una diversa finalizzazione del mutuo originario. Non rientrano
nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali
i mutui e le emissioni obbligazionarie, il cui ricavato e' destinato
all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento
che consentono una riduzione del valore finanziario delle passivita'.
Non sono da considerare indebitamento, inoltre, le sottoscrizioni di
mutui la cui rata di ammortamento e' a carico di un'altra
amministrazione pubblica, ai sensi dell'articolo 1, commi 75 e 76,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
In considerazione dei quesiti pervenuti sulla materia, appare
opportuno chiarire le seguenti fattispecie:
1) se il prestito e' contratto dall'ente locale e rimborsato
all'Istituto di credito dalla regione (contributo totale), le somme
per il pagamento delle rate e il debito sono iscritti nel bilancio
della regione;
2) se il prestito e' contratto dall'ente locale e rimborsato
dall'ente locale medesimo (con contributo totale o parziale della
regione), le somme per il pagamento delle rate e il debito sono
iscritti nel bilancio dell'ente locale;
3) se il prestito e' contratto dall'ente locale e rimborsato
pro-quota dall'ente locale medesimo e dalla regione, ciascuno dei due
enti iscrive nel proprio bilancio le somme occorrenti per il
pagamento della quota di rata a proprio carico e la corrispondente
quota di debito.
Costituiscono, invece, operazioni di indebitamento quelle volte
alla ristrutturazione di debiti verso fornitori che prevedano il
coinvolgimento diretto o indiretto dell'ente locale nonche' ogni
altra operazione contrattuale che, di fatto, anche in relazione alla
disciplina europea sui partenariati pubblico privati, si traduca in
un onere finanziario assimilabile all'indebitamento per l'ente
locale.
Costituisce, altresi', operazione di indebitamento il leasing
finanziario, quando l'ente prevede di riscattare il bene al termine
del contratto. Giova, inoltre, sottolineare che, ai fini del ricorso
all'indebitamento, non occorre considerare l'attivita' istruttoria
posta in essere unilateralmente dall'ente locale (ad esempio, la
deliberazione di assunzione del mutuo) ma e' necessario fare
riferimento al momento in cui si perfeziona la volonta' delle parti
(sottoscrizione del contratto). Pertanto, un ente che non ha
rispettato il patto di stabilita' interno per il 2012 non puo'
ricorrere all'indebitamento nel 2013 anche se ha adottato la
deliberazione di assunzione prima del 2013 e cosi' via.
Particolare attenzione deve essere posta alle operazioni di project
financing che potrebbero configurarsi come forma di indebitamento.
d) Il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, ivi compresi i
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di
somministrazione, anche con riguardo ai processi di stabilizzazione
in atto (36) . E' fatto altresi' divieto agli enti di stipulare
contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della citata disposizione.
Si evidenzia che analoga sanzione e' prevista - in caso di mancato
rispetto della norma recata dall'articolo 1, comma 557, della legge
n. 296 del 2006 e successive modificazioni, volta al contenimento
delle dinamiche di crescita della spesa di personale - dall'articolo
1, comma 557-ter della citata legge.
Si evidenzia, altresi', che il divieto di assunzione, per effetto
dell'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
(37) e successive modificazioni, sussiste per tutti gli enti in cui
il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente sia pari o
superiore al 50 per cento.
In merito a tale ultima disposizione, si sottolinea come - per
effetto della norma recata dall'articolo 20, comma 9, del
decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, nella
legge n. 111 del 2011 - per il calcolo di tale rapporto debbano
considerarsi anche le spese di personale delle societa' a
partecipazione pubblica locale totale o di controllo, puntualmente
individuate dalla citata norma (38) .
Nel contesto regolativo delineato, in un'ottica di sistema, si
conferma quanto gia' affermato nella circolare n. 15 del 2010, in
ordine alla riconducibilita' alla spesa di personale degli enti
locali delle spese sostenute da tutti gli organismi variamente
denominati (istituzioni, aziende, fondazioni, ecc.) caratterizzati da
minore autonomia rispetto ad un organismo societario e che non
abbiano indicatori finanziari e strutturali tali da attestare una
sostanziale posizione di autonomia rispetto all'amministrazione
controllante;
e) la riduzione delle indennita' di funzione e dei gettoni di
presenza indicati nell'articolo 82 del decreto legislativo n. 267 del
2000, che vengono rideterminati con una riduzione del 30 per cento
rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.
Al riguardo, si segnala che tale riduzione si applica agli importi
effettivamente erogati nel 2010 (e quindi comprensivi anche della
eventuale riduzione del 30 per cento operata in caso di mancato
rispetto del patto di stabilita' interno del 2009). Pertanto, a
titolo esemplificativo, per un ente che non ha rispettato il patto
nel 2014 e nel 2009, si ritiene che la sanzione in parola debba
essere applicata nel seguente modo:
l'indennita' y spettante nel 2010 per il mancato rispetto del
patto nell'anno 2009 e' pari a: y = x - 30% x, dove x e' l'indennita'
corrisposta al 30 giugno 2008;
l'indennita' z spettante nel 2015 per il mancato rispetto del
patto nell'anno 2014 e' pari a: z = y - 30% y, dove y e' l'indennita'
corrisposta al 30 giugno 2010.
Tale interpretazione trova fondamento nell'inciso «all'ammontare
risultante alla data del 30 giugno 2010», presente nell'articolo 31,
comma 26, lettera e), della legge n. 183 del 2011, come sostituito
dall'articolo 1, comma 439, della legge n. 228 del 2012, che - anche
secondo quanto espresso dalla Corte dei conti, Sezione regionale di
controllo del Piemonte, nel parere n. 52 del 2009 - si riferisce non
all'ammontare teorico ma a quello iscritto in bilancio.
Si segnala, infine, che la sanzione in parola si applica agli
amministratori in carica nell'esercizio in cui e' avvenuta la
violazione dei vincoli del patto di stabilita' interno.
Con riferimento alla durata delle sanzioni, si ritiene opportuno
ribadire che le stesse si applicano per il solo anno successivo a
quello di accertamento del mancato rispetto del patto di stabilita'
interno. Conseguentemente, il mancato rispetto del patto 2014
comportera' l'applicazione delle sanzioni nell'anno 2015 e cosi' via.
I.2. Sanzioni connesse all'accertamento del mancato rispetto del
patto in un periodo successivo all'anno seguente a quello cui la
violazione si riferisce
I commi 28 e 29 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011,
disciplinano le sanzioni nel caso in cui la violazione del patto di
stabilita' interno sia accertata successivamente all'anno seguente a
quello cui la violazione si riferisce.
In particolare, il comma 28 stabilisce che agli enti locali per i
quali la violazione del patto di stabilita' interno sia accertata
oltre l'anno successivo a quello cui la violazione si riferisce, si
applicano, nell'anno successivo a quello in cui e' accertato il
mancato rispetto del patto di stabilita', le sanzioni di cui al comma
26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (richiamate al
precedente paragrafo I.1). La rideterminazione delle indennita' di
funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 26 e' applicata ai
soggetti di cui all'articolo 82 del decreto legislativo n. 267 del
2000 (sindaco, presidente di provincia, sindaco metropolitano,
presidenti dei consigli comunali e provinciali, componenti degli
organi esecutivi dei comuni, delle province, delle citta'
metropolitane, ecc.), in carica nell'esercizio in cui e' avvenuta la
violazione del patto di stabilita' interno.
Il successivo comma 29 dispone, inoltre, che gli enti locali di cui
al citato comma 28 devono comunicare l'inadempienza entro 30 giorni
dall'accertamento della violazione del patto di stabilita' interno al
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato. La comunicazione, da effettuare con
raccomandata con avviso di ricevimento, e' corredata da una nuova
certificazione delle risultanze delle poste di entrata e di spesa
rilevanti ai fini della verifica del patto di stabilita' interno
redatta in conformita' con i prospetti appositamente predisposti per
l'anno a cui si riferisce l'inadempienza.
I.3 Misure antielusive delle regole del patto di stabilita' interno
I commi 30 e 31 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011
introducono misure volte ad assicurare il rispetto della disciplina
del patto di stabilita' interno da parte degli enti locali impedendo
comportamenti elusivi.
In generale, si configura una fattispecie elusiva del patto di
stabilita' interno ogni qualvolta siano attuati comportamenti che,
pur legittimi, risultino intenzionalmente e strumentalmente
finalizzati ad aggirare i vincoli di finanza pubblica. Ne consegue
che risulta fondamentale, nell'individuazione della fattispecie di
cui ai richiamati commi 30 e 31, la finalita'
economico-amministrativa del provvedimento adottato.
In particolare, il comma 30 dispone la nullita' dei contratti di
servizio e degli altri atti posti in essere dagli enti locali che si
configurino elusivi delle regole del patto.
L'elusione delle regole del patto di stabilita' interno realizzata
attraverso l'utilizzo dello strumento societario, si configura, ad
esempio, quando spese valide ai fini del patto sono poste al di fuori
del perimetro del bilancio dell'ente per trovare evidenza in quello
delle societa' da esso partecipate e create con l'evidente fine di
aggirare i vincoli del patto medesimo.
Sempre a fini esemplificativi, appaiono riconducibili alle forme
elusive anche le ipotesi di evidente sottostima dei costi dei
contratti di servizio tra l'ente e le sue diramazioni societarie e
para-societarie, nonche' l'illegittima traslazione di pagamenti
dall'ente a societa' esterne partecipate, realizzate, ad esempio,
attraverso un utilizzo improprio delle concessioni e riscossioni di
crediti.
Il comma 31, invece, introduce sanzioni pecuniarie per i
responsabili di atti elusivi delle regole del patto di stabilita'
interno o del rispetto artificioso dello stesso.
In particolare, il comma in parola assegna alle Sezioni
giurisdizionali regionali della Corte dei conti - qualora accertino
che il rispetto del patto di stabilita' interno sia stato
artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione
delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o
altre forme elusive - il compito di irrogare le seguenti sanzioni
pecuniarie:
1) agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi:
fino a dieci volte l'indennita' di carica percepita al momento di
commissione dell'elusione;
2) al responsabile del servizio economico-finanziario: fino a tre
mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali
e previdenziali.
Al riguardo, si segnala che le verifiche della Corte dei conti
dirette ad accertare il rispetto del patto di stabilita' interno
possono estendersi all'esame della natura sostanziale delle entrate e
delle spese escluse dai vincoli in applicazione del principio
generale di prevalenza della sostanza sulla forma.
A titolo di esempio, una comune modalita' di elusione potrebbe
essere rappresentata dall'imputazione di poste in sezioni di bilancio
- in entrata e in uscita - non rilevanti ai fini del patto che, al
contrario, avrebbero dovuto essere imputate altrove. Ci si riferisce,
ad esempio, all'allocazione tra le spese per servizi per conto di
terzi di poste che avrebbero dovuto trovare corretta appostazione tra
le spese correnti, sulla base di quanto indicato nei principi
contabili elaborati dall'Osservatorio per la finanza e contabilita'
degli enti locali, o della contabilizzazione tra i servizi per conto
di terzi di pagamenti relativi alla realizzazione di opere pubbliche
finanziate, anche integralmente, da contributi in conto capitale
ricevuti da parte di altri enti pubblici. In relazione a quest'ultima
fattispecie, si segnala che il contributo in conto capitale ricevuto
da parte dello Stato, della regione o da altro ente pubblico va
contabilizzato al Titolo IV dell'entrata, mentre le relative spese
vanno contabilizzate al Titolo II della spesa, cosi' come vanno
contabilizzati ai medesimi Titoli le riscossioni ed i pagamenti
effettuati. Non e' consentito in alcun modo imputare i pagamenti tra
i servizi per conto di terzi, anche quando esiste uno sfasamento
temporale tra la riscossione del contributo concesso ed il pagamento
delle relative spese, ipotesi che si realizza, ad esempio, quando un
ente locale anticipa 'per cassa' i pagamenti a causa di un ritardo
nell'erogazione della provvista economica da parte del soggetto
finanziatore.
Peraltro, l'impropria gestione delle partite di giro non
rappresenta l'unica ipotesi in cui l'elusione delle regole del patto
di stabilita' si associa ad una non corretta redazione dei documenti
di bilancio.
Un ulteriore esempio di fattispecie elusiva ricorre nei casi di
evidente sovrastima delle entrate correnti o nei casi di accertamenti
effettuati in assenza dei presupposti indicati dall'articolo 179 del
decreto legislativo 267 del 2000.
Dal lato delle uscite, invece, rientrano tra le fattispecie elusive
l'imputazione delle spese di competenza di un esercizio finanziario
ai bilanci dell'esercizio o degli esercizi successivi ovvero quali
oneri straordinari della gestione corrente (debiti fuori bilancio).
Quest'ultimo fenomeno, qualora riguardi spese non impreviste di cui
l'ente era a conoscenza entro il termine dell'esercizio di
riferimento (da cui l'obbligo giuridico di provvedere alla loro
contabilizzazione), puo' avere effetti elusivi dei limiti del patto.
Sempre a fini esemplificativi, sono da ritenersi elusive,
nell'ambito delle valorizzazioni dei beni immobiliari, anche le
operazioni poste in essere dagli enti locali con le societa'
partecipate o con altri soggetti con la finalita' esclusiva di
reperire risorse finanziarie senza giungere ad una effettiva vendita
del patrimonio.
In proposito, si ricorda che, in base ai principi contabili
europei, SEC 95, se l'acquisto da parte di un soggetto pubblico, non
appartenente alle pubbliche amministrazioni, di un cespite ceduto da
una Pubblica amministrazione, che controlla tale soggetto, avviene
con finanziamento della predetta pubblica amministrazione, non da'
luogo ad una vendita ma solo ad una cessione patrimoniale.
I.4 L'attivita' di controllo della Corte dei conti
Il decreto-legge n. 174 del 2012 ha potenziato il potere di
controllo - in funzione collaborativa - della Corte dei conti sulla
gestione degli enti locali, gia' previsto dall'articolo 7, comma 7,
della legge n. 131 del 2003, dall'articolo 1, commi 166 e seguenti,
della legge n. 266 del 2005 e dall'articolo 11, della legge n. 15 del
2009.
Segnatamente l'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge
n. 174, ha sostituito il previgente articolo 148 del decreto
legislativo n. 267 del 2000 ed ha introdotto un ulteriore articolo,
il 148-bis, al fine di una implementazione del sistema dei controlli
esterni sulla gestione finanziaria degli enti locali.
L'articolo 148-bis, rubricato «rafforzamento del controllo della
Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali»,
rafforza il controllo gia' previsto per tali enti dalle disposizioni
di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del
2005.
Il primo comma dell'articolo 148-bis prevede che ai fini della
verifica del rispetto del patto di stabilita' interno «le sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci
preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi
dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266».Il comma 2 dell'articolo 148-bis precisa che ai fini della
verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, «le sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresi' che i
rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni
in societa' controllate e alle quali e' affidata la gestione di
servizi pubblici per la collettivita' locale e di servizi strumentali
all'ente».
In conseguenza di tale previsione, gli enti locali saranno tenuti
ad indicare nei documenti contabili loro eventuali partecipazioni
societarie come individuate dalla norma.
Laddove, all'esito della verifica condotta dalla competente sezione
regionale di controllo, siano accertati squilibri
economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazioni di norme
per garantire la regolarita' della gestione finanziaria o il mancato
rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilita' interno,
l'ente interessato sara' tenuto ad adottare i provvedimenti
correttivi nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del
deposito della pronuncia di accertamento della sezione regionale di
controllo ed a trasmetterli alla medesima sezione al fine di
consentirne, nei successivi 30 giorni, la verifica sulla idoneita' a
rimuovere le irregolarita' e a ripristinare gli equilibri di bilancio
(articolo 148-bis, comma 3).
In caso di inerzia dell'ente locale o di accertata inidoneita' dei
provvedimenti correttivi, e' preclusa l'attuazione dei programmi di
spesa per i quali sia stata accertata la mancata copertura o
l'insussistenza della relativa sostenibilita' finanziaria (articolo
148-bis, comma 3).
Resta ferma la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 31, comma
31, legge n. 183 del 2011, per gli amministratori e per il
responsabile del servizio economico-finanziario, nella ipotesi in cui
le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino
che il rispetto del patto di stabilita' interno e' stato conseguito
artificiosamente mediante l'adozione di atti elusivi delle regole del
patto (Par I.3).
Si segnala, inoltre, che, a fini di coordinamento, l'intervento
normativo descritto, operato dal decreto-legge n. 174 del 2012, ha
richiesto la abrogazione del comma 168 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266 (articolo 3, comma 1-bis, decreto-legge n. 174
del 2012).
Le disposizioni contenute nel comma abrogato sono state
sostanzialmente riproposte in forma piu' puntuale nel comma 3
dell'articolo 148-bis, tranne che per il periodo finale inerente al
potere di vigilanza della Corte dei conti «sul rispetto dei vincoli e
limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto
di stabilita' interno».
Tuttavia, nonostante la nuova norma non riproponga tale periodo
espressamente, deve ritenersi, avuto riguardo, da un lato, alla ratio
dell'intervento normativo operato dal decreto-legge n. 174 del 2012
in materia di controlli esterni, dall'altro alla logica del
meccanismo delle norme sul patto, che la Corte dei conti conservi il
potere di vigilanza sull'autoapplicazione delle sanzioni, in quanto,
come previsto dal predetto articolo 148-bis, accertato il mancato
rispetto degli obiettivi, l'ente interessato e' tenuto ad adottare i
provvedimenti correttivi nei termini previsti. In altri termini,
occorre verificare che l'ente inadempiente rispetti il limite agli
impegni di parte corrente, rispetti il divieto di indebitamento e il
divieto di assunzione di personale e che deliberi la riduzione delle
indennita' di funzione e dei gettoni di presenza per gli
amministratori.
Occorre precisare che l'autoapplicazione delle sanzioni opera anche
nel corso dell'esercizio in cui vi sia chiara evidenza che, alla fine
dell'esercizio stesso, il patto non sara' rispettato. Piu'
precisamente, in tale circostanza, l'autoapplicazione della sanzione
in corso di esercizio si configura come un intervento correttivo e di
contenimento che l'ente, autonomamente, pone in essere per recuperare
il prevedibile sforamento del patto di stabilita' interno evidenziato
dalla gestione finanziaria dell'anno. Peraltro, nei casi in cui la
gestione finanziaria presenti un andamento non conforme al saldo
programmato, l'ente deve adottare tutti i provvedimenti correttivi e
contenitivi finalizzati a non aggravare la propria situazione
finanziaria.
Al riguardo, la Sezione regionale di controllo della Corte dei
conti per la Lombardia con il parere n. 427 del 2009, come ribadito
con deliberazione n. 605 del 2009, ha affermato che l'osservanza dei
vincoli di spesa o finanziari imposti dal patto di stabilita' interno
deve avvenire sin dalle previsioni contenute nel bilancio preventivo.
Il rispetto del patto, quindi, costituisce per gli enti locali un
obbligo e la situazione di inadempienza, anche se rilevata nel corso
dell'esercizio, costituisce una grave irregolarita' gestionale e
contabile, indipendentemente dal fatto che sia confermata o meno in
sede di bilancio consuntivo. Nonostante la formulazione letterale
dell'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 149
del 2011, deve ritenersi che il divieto di assunzione di nuovo
personale operi anche nei confronti dell'ente locale che si trovi
nella condizione attuale di non rispettare il patto di stabilita'
interno, in quanto diversamente si determinerebbe un aggravamento
della situazione finanziaria dell'ente medesimo.
Infine, si segnala la delibera n. 903 del 9 novembre 2012 adottata
dalla sezione regionale di controllo della regione Veneto, alla luce
delle disposizioni di nuova introduzione descritte, fornendo una
serie di indicazioni utili per una corretta predisposizione dei
documenti contabili, allo scopo di garantire la sana gestione
finanziaria ed il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli
dell'indebitamento.
Segnatamente, con riferimento all'ipotesi di mancata applicazione
delle regole del Patto di stabilita' interno, la delibera precisa -
come gia' segnalato nel par. I.3 - che «le verifiche della Corte dei
conti dirette ad accertarne il rispetto possono estendersi all'esame
della natura sostanziale delle entrate e delle spese escluse dai
vincoli, in applicazione del principio generale di prevalenza della
sostanza sulla forma».
Quanto poi alle procedure di programmazione della spesa, la citata
delibera, nel ribadire quanto previsto dall'articolo 9, comma 1,
lettera a), punto 2, del decreto-legge n. 78 del 2009 (39) , precisa
che «il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni
di spesa, [...] oltre a verificare le condizioni di copertura
finanziaria, prevista dall'articolo 151 TUEL, [...] deve verificare
anche la compatibilita' della propria attivita' di pagamento con i
limiti previsti dal patto di stabilita' interno e, in particolare,
deve verificarne la coerenza rispetto al prospetto obbligatorio,
allegato al bilancio di previsione, di cui al comma 18 dell'articolo
31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. La violazione dell'obbligo
di accertamento in questione comporta responsabilita' disciplinare ed
amministrativa a carico del predetto funzionario».
Infine, merita un richiamo il problema della coerenza della
gestione in esercizio provvisorio del bilancio con gli obiettivi
posti dal patto di stabilita' interno. Al riguardo, si ritiene utile
segnalare quanto espresso dalla Sezione Autonomie della Corte dei
conti con la delibera n. 23/2013 sul rispetto della verifica degli
equilibri e del perseguimento degli obiettivi del patto di stabilita'
interno, pur in carenza di un formale bilancio approvato, al fine di
governare la spesa corrente, evitando cosi' di penalizzare i
pagamenti in conto capitale e, quindi, gli investimenti dell'ente.
L. Allegati alla circolare esplicativa del Patto 2014-2016
Anche quest'anno sono riportati - quali allegati alla presente
Circolare - gli schemi esemplificativi che saranno pubblicati sul
sito web.
Allegati OB/14/P, OB/14/C per l'individuazione degli obiettivi
2014-2016 per le province e per i comuni con popolazione superiore a
1.000 abitanti.
Allegato ACCESSO WEB/14 fornisce istruzioni sulle modalita' di
accesso al sistema web.
M. Riferimenti per eventuali chiarimenti sui contenuti della presente
circolare
Le innovazioni introdotte dalla normativa in materia di patto di
stabilita' interno potrebbero generare da parte degli enti locali
richieste di chiarimenti che, per esigenze organizzative e di
razionalita' del lavoro di questo Ufficio, e' necessario pervengano:
a) per gli aspetti generali e applicativi del patto di stabilita'
interno, esclusivamente via e-mail all'indirizzo pattostab@tesoro.it;
b) per i quesiti di natura tecnica ed informatica correlati
all'autenticazione dei nuovi enti ed agli adempimenti attraverso il
web (si veda in proposito l'allegato ACCESSO WEB/13 alla presente
Circolare), all'indirizzo assistenza.cp@tesoro.it. Per urgenze e'
possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti
numeri 06-4761.2375/2125/2782 con orario 8.00-13.00/14.00-18.00;
c) per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata
alla normativa del patto di stabilita' interno, esclusivamente via
e-mail all'indirizzo: drgs.igop.ufficio14@tesoro.it;
d) per i chiarimenti in merito alle opere, alla tipologia di
finanziamenti ed alle modalita' di comunicazione dei dati a seguito
di Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri ai seguenti indirizzi e-mail
protezionecivile@pec.governo.it e Ufficio.ABI@protezionecivile.it.
Si segnala che saranno presi in considerazione soltanto i quesiti
inviati da indirizzi istituzionali di posta elettronica.
Annotazioni finali
Gli atti amministrativi, emanati dal 1999 ad oggi, in applicazione
delle precedenti normative relative al patto di stabilita' interno,
sono consultabili sul sito Internet:
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/.
Roma, 18 febbraio 2014
Il Ragioniere generale dello Stato: Franco
(1) L'articolo 4-ter del decreto-legge n. 16 del 2012 e' stato
inserito dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44, e
modificato dall'articolo 16, comma 12, lett. a), del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), dall'articolo
1, comma 437, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a
decorrere dal 1° gennaio 2013, e, successivamente, dall'articolo
1, comma 544, lett. a) e b), della legge 27 dicembre 2013, n.
147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
(2) Il comma 17 dell'articolo 32 della legge n. 183 del 2011 e' stato
modificato dall'articolo 1, comma 433, lett. a), b) e c), della
legge n. 228 del 2012, e da ultimo dall'articolo 1, comma 505,
della legge di stabilita' 2014.
(3) I commi 1 e 3 dell'art. 16 del decreto-legge n. 138 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, sono stati sostituiti dall'articolo 19, comma 2, del
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 135 del 2012.
(4) I commi 4-ter e 4-quater dell'articolo 31 della legge n. 183 del
2011 sono stati introdotti dall'articolo 9, comma 6, lettera a),
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Il comma 6
del medesimo articolo 31 della legge n. 183 del 2011,
limitatamente al primo periodo, e' stato modificato dalle lettere
b) e c) del comma 6 dell'articolo 9 del citato decreto-legge 31
agosto 2013, n. 102.
(5) Come inserito dall'articolo 1, comma 533, della legge 27 dicembre
2013, n. 147.
(6) Come inserito dall'articolo 1, comma 534, lettera d), della legge
27 dicembre 2013, n. 147.
(7) Come modificato dall'articolo 1, comma 532, della legge 27
dicembre 2013, n. 147.
(8) Alinea modificato dall'articolo 9, comma 6, lettera c), del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Le lettere
a), b) e c) dell'articolo 31, comma 6, della legge n. 183 del
2011, sono state modificate dall'articolo 1, comma 534, lettere
a), b), e c), della legge n. 147 del 2013, a decorrere dal 1°
gennaio 2014.
(9) Comma introdotto dall'articolo 9, comma 6, lettera a), del
decreto-legge n. 102 del 2013, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.
(10)
(11) Convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della
legge 1° agosto 2012, n. 122.
(12) Convertito, con modificazioni, dall'articolo1, comma 1, della
legge 7 agosto 2012, n. 134.
(13) Come sostituito dal comma 5 dell'articolo 7 del decreto
legislativo n. 149 del 2011 e successivamente modificato
dall'articolo 1, comma 438, della legge n. 228 del 2012 (a
decorrere dal 1° gennaio 2013) e, da ultimo, dall'articolo 1,
comma 545, lett. a), b) e c), della legge n. 147 del 2013, a
decorrere dal 1° gennaio 2014.
(14) Comma inserito dall'articolo 1, comma 534, lettera d), della
legge 27 dicembre 2013, n. 147.
(15) Il comma 8-bis dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 e'
stato introdotto dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge
15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2012, n. 100.
(16) Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 e' stato convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
(17) Il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 e' stato convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
(18) Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.
122, e' stato modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera a),
n. 1-bis), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e,
successivamente, dall' art. 6, comma 5-bis, del decreto-legge 26
aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 giugno 2013, n. 71.
(19) Il decreto del Ministro dell'economia e finanze 1° giugno 2012
e' stato modificato ai sensi dell'articolo 11, commi 1-quater e
6-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.
(20) Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 e' stato convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. L'articolo
67-septies e' stato successivamente modificato dall'articolo 11,
comma 3-ter, lettera a), del decreto-legge n. 10 ottobre 2012,
n. 174.
(21) Comma inserito dall'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 5-bis),
del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
(22) Articolo inserito dalla legge di conversione 6 giugno 2013, n.
64.
(23) Tale decreto e' stato convertito con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214.
(24) Decreto Ministero dell'interno 3 ottobre 2013 in materia di
"Attribuzione di un contributo di 330 milioni di euro per l'anno
2013 e di 270 milioni di euro per l'anno 2014 a favore dei
comuni che hanno registrato il maggior taglio di risorse operato
negli anni 2012 e 2013 per l'effetto dell'assoggettamento degli
immobili posseduti dagli stessi comuni nel proprio territorio
all'IMU di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
(25) Tale articolo e' stato inserito dalla legge di conversione 24
giugno 2013, n. 71.
(26) Come sostituito dalla legge di conversione n. 71 del 2013.
(27) Si e' pronunciata in tal senso anche la Sezione della Corte dei
conti della Lombardia con la deliberazione n. 233 del 2008 ed il
parere n. 421 del 2010.
(28) Al riguardo si segnala il parere espresso dalla Corte dei conti
della Lombardia n. 547 del 2009.
(29) Articolo introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera r), del
decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
(30) Il decreto-legge n. 174 del 2012 e' stato convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
(31) Il decreto-legge n. 78 del 2009, e' stato convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
(32) La disposizione e' stata introdotta dall'articolo 2, comma 33,
lettera d), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.
10.
(33) Come sostituito dall'articolo 2, comma 33, lettera e), del
decreto-legge n. 225 del 2010.
(34) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio
2013 recante "Regole tecniche in materia di generazione,
apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate,
qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24,
comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36,
comma 2, e 71"
(35) Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e' stato convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.
(36) Preme sottolineare che, al di la' dello specifico richiamo
normativo, la continuazione dei procedimenti di stabilizzazione
deve considerarsi preclusa a tutti gli enti, dopo l'entrata in
vigore della norma recata dall'art. 17, comma 10, del
decreto-legge n. 78 del 2009.
(37) Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e' stato convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
(38) Si rinvia sul punto, in ordine alle modalita' applicative della
disposizione, alla deliberazione n. 14/AUT/2011 della Corte dei
Conti, Sezione delle Autonomie.
(39) Secondo cui «il funzionario che adotta provvedimenti che
comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica». Su questa scia s'inserisce anche la
modifica dell'articolo 153, comma 4, del decreto legislativo n.
267 del 2000, operata dall'articolo 3, comma 1, lettera f, del
decreto-legge n. 174 del 2012, secondo cui il responsabile del
servizio finanziario dell'ente locale e' tenuto altresi' «alla
salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della
gestione e dei vincoli di finanza pubblica».
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato accesso WEB/14
Ai fini della trasmissione, aggiornamento e visualizzazione dei
modelli previsti dagli articoli 31 e 32 della legge n. 183 del 2011,
che disciplinano le regole del patto di stabilita' interno
(individuazione obiettivi, monitoraggio, certificazione etc.) e'
stato predisposto un nuovo sito web, appositamente creato per il
patto di stabilita' interno, a cui si accede mediante l'indirizzo
http://pattostabilitainterno.tesoro.it (senza accenti), attivo dal
lunedi' al venerdi' (nei giorni feriali), dalle ore 08.00 alle 19.00.
Requisiti per l'accesso alla applicazione Web
Gli enti che non hanno l'utenza per accedere al sito
http://pattostabilitainterno.tesoro.it potranno inviare la richiesta
di accesso utilizzando un'apposita funzione disponibile sulla home
page del citato sito, che prevede la compilazione di un modello per
la raccolta dei seguenti dati:
a. nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione
dei dati
b. codice fiscale
c. ente di appartenenza
d. recapito telefonico
e. indirizzo e-mail utente
Modalita' di accesso
Il Sistema Informatico "Monitoraggio Patto di Stabilita' Interno"
e' stato realizzato utilizzando la tecnologia web, ed e' direttamente
accessibile dall'indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it.
L'Applicativo supporta tutti i principali browser (Internet
Explorer 8 e superiori, Mozilla Firefox e Google Chrome).
Per agevolare l'accesso al suddetto sito si suggerisce di
inserire l'indirizzo tra i "Preferiti". Se ad esempio si utilizza un
browser Internet Explorer, al primo collegamento al Sistema,
selezionare dal menu' "Preferiti" la scelta "Aggiungi ai preferiti" e
quindi cliccare su "OK". La volta successiva bastera' selezionare
"Preferiti" all'apertura del browser e quindi cliccare sull'indirizzo
sopra citato.
Identificativo utente (user-ID cioe' nome utente) e Password
L'accesso al Sistema Informatico sara' effettuato tramite una
funzione di autenticazione che consente il riconoscimento dell'utente
mediante la digitazione dell'identificativo utente (user-ID cioe' il
nome utente) e della password ad esso associata (vedi Manuale
Utente).
Gli enti che ancora non hanno un'utenza per accedere al "Patto di
Stabilita'", possono inviare la richiesta in questione direttamente
dal sito: http://pattostabilitainterno.tesoro.it cliccando sul link
Richiesta Nuova Utenza.
Parte di provvedimento in formato grafico
E' necessario compilare il modulo di richiesta (figura 2).Alla
conferma, il Sistema invia, all'indirizzo istituzionale dell'ente di
appartenenza, una e-mail contenente gli estremi della richiesta e la
user-ID (nome utente) e la password necessaria per accedere al
sistema web. Sara' cura dell'ente trasmettere le credenziali di
accesso all'utente che ne ha fatto richiesta.
Parte di provvedimento in formato grafico
Nel compilare il modulo in questione, oltre alle informazioni su
nome e cognome, codice fiscale, recapito telefonico e recapito di
posta elettronica, indicare la tipologia dell'ente (Comune o
Provincia) e selezionare dalla lista la denominazione. Si consiglia
di ricontrollare l'esattezza di dette informazioni prima di digitare
Conferma, in quanto le stesse essendo poi memorizzate nella banca
dati del Ministero, costituiscono - in modo univoco -
l'identificazione utente-ente da parte dell'Amministrazione.
Richiesta disabilitazione vecchie utenze o modifiche anagrafiche
Dato il costante aggiornamento del data base degli utenti
accreditati all'applicativo "Patto di Stabilita'", si sottolinea
l'importanza di comunicare, tramite e-mail all'indirizzo
assistenza.cp@tesoro.it, le seguenti informazioni:
eventuali utenze in disuso, cioe' nomi utenti che andrebbero
disabilitati (es. perche' non lavorano piu' nell'ufficio dove ci si
occupa del "Patto di Stabilita'");
variazioni di uno qualsiasi dei recapiti dell'utente (es.
variazione dell'indirizzo di posta elettronica o recapito
telefonico).
Modello in formato Excel degli obiettivi programmatici 2014-2016
Come ausilio per gli enti, nel sito web citato
http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto, e' disponibile anche il
modello in formato excel che calcola automaticamente l'entita' del
concorso alla manovra e gli obiettivi programmatici per gli anni
2014-2016. Gli enti possono utilizzare detto modello, salvandolo
preventivamente sulla propria postazione di lavoro ed inserendo nei
campi appositi (gli unici di colore bianco) i dati necessari. Dopo
l'immissione dei dati, l'applicazione excel esegue tutte le
operazioni necessarie per determinare il concorso alla manovra per
gli anni 2014-2016 ed i corrispondenti obiettivi programmatici. Le
risultanze delle operazioni sono visualizzate senza decimali, ma
questi ultimi vengono considerati ai fini dei calcoli stessi. Questo
file excel serve unicamente per i calcoli, non costituisce
certificazione di nessun tipo e non deve essere inviato tramite
e-mail allo scrivente. I dati del "Patto di Stabilita'" dovranno
essere inviati, secondo le scadenze previste, esclusivamente tramite
il Sistema web.
La User-ID (nome utente) e' costituita sempre dal nome e cognome
della persona richiedente in caratteri minuscoli separati da un punto
(ad esempio: mario.rossi).
I caratteri speciali (accenti e apostrofi) del nome e del cognome
non sono riconosciuti: basta digitare nome e cognome senza accento,
senza apostrofo e senza spazio. In caso di omonimie le utenze si
differenziano tramite un numero progressivo immesso dopo il nome
proprio (ad esempio: mario1.rossi) oppure dopo il cognome (ad
esempio: mario.rossi1).
Password
La password dovra' essere gestita secondo le seguenti norme:
a. il Sistema richiede il cambio password o al primo accesso al
sito web oppure in caso di reset password: nel campo "vecchia
password" si deve scrivere quella comunicata dall'assistenza tramite
mail, nei campi "nuova password" e "conferma nuova password" se ne
deve digitare una nuova scelta dall'utente;
b. la nuova password non deve essere uguale alla password
precedentemente scaduta;
c. la password deve essere composta da almeno cinque caratteri
alfanumerici in minuscolo e non puo' essere uguale al nome utente;
d. la password deve essere mantenuta riservata;
e. la password puo' essere comunque cambiata in qualsiasi
momento tramite il link "cambio password" contenuto nella pagina del
nome utente;
f. la password scade dopo 180 giorni dalla sua generazione ed
e' possibile rinnovarla negli ultimi 30 giorni di validita'.
Si precisa che la password e' strettamente personale e che gli
utenti dovranno riporre la massima cura nel mantenere la riservatezza
di tali codici: l'utente, qualora abbia dimenticato la password o
questa sia scaduta, potra' richiederne una nuova (reset password)
mediante la segnalazione diretta del problema alla casella di posta
elettronica assistenza.cp@tesoro.it, specificando sempre il nome
utente, il codice fiscale dell'utente (e non dell'ente) e il comune
di appartenenza: si prega cortesemente di inviare le richieste di
reset password che contengano tutte queste informazioni assolutamente
necessarie.
Help Desk
Le funzionalita' del Sistema Informatico "Monitoraggio Patto di
Stabilita' Interno" ed il loro utilizzo, sono descritte nel "Manuale
Utente" (tramite il tasto omonimo del menu' contenuto all'interno del
sito web dopo essersi autenticati) e scaricabile dall'applicazione
stessa.
Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere
inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica:
assistenza.cp@tesoro.it per i quesiti di natura strettamente tecnica
ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di
funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto "Utenza
sistema Patto di Stabilita' - richiesta di chiarimenti". Si prega di
comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il comune di
appartenenza; per urgenze e' possibile contattare l'assistenza
tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782, dal
lunedi' al venerdi', dalle 8.00 alle 18.00, con interruzione di
un'ora tra le 13.00 e le 14.00.
Requisiti tecnici e impostazioni - Regole Generali
Dotazione informatica: disponibilita' di una postazione di lavoro
dotata di browser di comune utilizzo (internet Explorer 8 o
superiore, Mozilla Firefox e Google Chrome) con installata la JVM
(java virtual machine) dal sito http://www.java.com/it/ (e coi
relativi aggiornamenti sui pc dove si opera); applicazione Acrobat
Reader (aggiornato) per le stampe.
L'assistenza tecnica fornisce informazioni sul funzionamento
dell'applicativo del "Patto di Stabilita'": non gestisce il dominio
del sito web del "Patto di Stabilita'".
L'applicativo "Patto di Stabilita'" funziona correttamente al
seguente indirizzo: http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto come
un qualsiasi sito internet su un qualsiasi dominio.
L'applicativo "Patto di Stabilita'" funziona regolarmente con una
semplice linea ADSL.
Per un migliore collegamento al sito web, vi segnaliamo che:
l'Error 500 o la riga bianca in alto al posto del menu', e'
SEMPRE dovuto al server LOCALE (cioe' quel computer che mette in rete
tutti i pc di un ufficio) che blocca la visualizzazione corretta del
sito web. Qualora tale problema si dovesse effettuare sulla vostra
macchina, provare ad effettuare le seguenti operazioni: Aprire
Internet Explorer e dal menu' in alto selezionare Strumenti e poi
Opzioni Internet. Viene aperta una finestra dove nella parte centrale
si trova un riquadro File temporanei Internet. Selezionare Elimina
Cookie e dare ok. Selezionare Elimina file, selezionare la casella
Elimina tutto il contenuto non il linea e premere ok. Selezionare
Impostazioni e nella parte superiore della finestra aperta
selezionare all'apertura della pagina e premere ok. Premere di nuovo
ok. Chiudere Internet Explorer. Riaprire di nuovo l'applicativo
"Patto di Stabilita'" con Internet Explorer all'indirizzo :
http://pattostabilitainterno.tesoro.it. Provare anche da altre
postazioni collegate in rete nell'ufficio in cui si lavora (anche in
orari diversi). Nel caso in cui la difficolta' persista, bisogna
farsi ripulire la memoria cache del Proxy SERVER o del ROUTER dal
referente informatico (cioe' bisogna agire nel computer che mette in
linea tutti i pc dell'ufficio locale), poi togliere le protezioni
riguardo ai certificati e RIAVVIARE il server (non il computer
dell'utente); nel caso del ROUTER, agire sulle modalita' di
configurazione dello stesso;
Per uscire dalla procedura si prega di non utilizzare MAI la X
in alto a destra, ma solo il tasto "Logoff" contenuto nel menu' in
alto a destra;
Si fa presente che il sistema di autenticazione mantiene aperta
la sessione per un tempo massimo di 30 minuti di inattivita' utente
(time out), cioe' senza digitare niente sulla tastiera. Allo scadere
del time out, la sessione viene terminata, e sara' pertanto
necessario autenticarsi nuovamente al Sistema
Se non si e' certi di un'avvenuta acquisizione, la verifica si
effettua andando su "Interrogazione" del modello e, se presente,
sara' la conferma dell'acquisizione dei dati. Consigliamo sempre di
confermare i dati durante la fase di acquisizione e poi stamparli
dalla funzione di "Interrogazione".
Certificato di Sicurezza
Le regole di sicurezza del Sistema Informatico "Monitoraggio
Patto di stabilita' interno" prevedono il transito dei dati tramite
canale protetto.
Il certificato di protezione del sito e' autogenerato dal
Ministero dell'economia e delle finanze.
In fase di autenticazione al Sistema (ovvero dopo la digitazione
del nome utente e della password), il sistema stesso restituisce il
messaggio "Avviso di protezione" sull'attendibilita' del certificato.
Cliccando su "Si'" si accede al Sistema Informatico "Monitoraggio
Patto di Stabilita' Interno" le cui modalita' di navigazione e
funzionalita' sono descritte nel Manuale Utente.
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