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decreto, 14/10/2014
Decreto 14/10/2014, recante: Concessione anticipazione in favore degli enti locali in dissesto finanziario, a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali.
GU n.247 del 23-10-2014
decreto
Materia: enti locali / ordinamento

MINISTERO DELL'INTERNO

 

DECRETO 14 ottobre 2014

 

Concessione anticipazione in favore degli enti locali in dissesto finanziario, a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali.

 

(GU n.247 del 23-10-2014)

 

IL DIRETTORE CENTRALE

della Finanza locale

 

 Visto l'art. 33, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale dispone che, al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici e degli altri soggetti dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, per l'anno 2014, ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° ottobre 2009 e sino alla data di entrata in vigore della legge 6 giugno 2013, n. 64 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' attribuita, previa apposita istanza dell'ente  interessato,  un'anticipazione  fino all'importo massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2014 da destinare all'incremento  della  massa  attiva  della  gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalita' di cui all'anzidetto art. 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 120 giorni dalla disponibilita' delle risorse;

 Considerato che il predetto art. 33, al comma 3, dispone che la predetta anticipazione e' concessa con decreto non regolamentare del Ministro dell'interno, nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2014 a valere sulla dotazione per l'anno 2014, del fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 integrato con le risorse di cui al comma 1 della medesima disposizione;

 Visto, altresi', che la predetta anticipazione, ai sensi del comma 2, del citato art. 33, e' ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat;

 Considerato che il comma 4 del ripetuto art. 33 prevede che l'importo attribuito e' erogato all'ente locale il quale e' tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro 30 giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 90 giorni dalla disponibilita' delle risorse.

 Viste le istanze degli enti interessati alla anticipazione di cui ai precedenti punti, riportate nell'Allegato «A», che forma parte integrante del presente decreto;

 Ritenuto dover concedere con il presente decreto, ai suddetti comuni l'anticipazione ai sensi del gia' citato art. 33;

 Ritenuto, altresi', di attribuire, nel limite massimo di 300 milioni e della massa passiva censita, anche le residue somme risultate non assegnate dopo il primo calcolo di riparto;

 Richiamato il decreto Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 11 gennaio 2013;

 Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

 

Decreta:

 

Art. 1

 

Concessione anticipazione

 

 1. Agli enti di cui all'allegato «A», che forma parte integrante del presente decreto, e' concessa un'anticipazione, fino all'importo massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2014, a valere sul Fondo di rotazione, denominato «Fondo di rotazione  per  assicurare  la stabilita' finanziaria degli enti locali», di cui all'art. 243-ter, gia' richiamato in premessa, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalita' di cui all'art. 258 del testo unico citato in premessa, nei limiti dell'anticipazione erogata.

 

Art. 2

 

Modalita' per la corresponsione dell'anticipazione

 

 1. L'anticipazione e' concessa a ciascun ente richiedente, previa apposita istanza, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istat.

 2. L'anticipazione sopra determinata potra', altresi', essere aumentata, per ciascun ente, nel limite massimo di 300 milioni e della massa passiva censita, anche delle residue somme risultate non assegnate dopo il primo calcolo di riparto;

 3. L'anticipazione richiesta e' erogata, mediante operazione di giro fondi sulla contabilita' speciale, sotto conto infruttifero, intestata all'ente locale, in un'unica soluzione entro i quindici giorni successivi al perfezionamento del presente provvedimento.

L'anticipazione e' imputata contabilmente alle accensioni di prestiti (codice Siope 5311 «Mutui e prestiti da enti del settore pubblico»).

Trattandosi di un finanziamento erogato dallo Stato non rileva ai fini dei limiti stabiliti dall'art. 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

 4. L'ente locale beneficiario dell'anticipazione, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, mette a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione le somme ricevute.

 5. L'organo straordinario di liquidazione, entro 90 giorni dalla ricezione delle somme di cui al comma 4, provvede al pagamento dei debiti ammessi, con le modalita' previste dall'art. 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e nei limiti delle somme ricevute.

L'organo straordinario della liquidazione, in sede di rendiconto della gestione della liquidazione di cui al comma 11 dell'art. 256 del citato decreto legislativo n. 267/2000, evidenzia l'avvenuto pagamento secondo quanto stabilito al periodo precedente.

 

Art. 3

 

Modalita' per la restituzione dell'anticipazione

 

 1. L'anticipazione ricevuta dal Fondo di rotazione deve essere restituita dagli enti locali con piano di ammortamento a rate costanti semestrali, entro il termine del 30 aprile e del 30 ottobre di ciascun anno, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui e' erogata la medesima anticipazione, con versamento ad  appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi, fatta eccezione per le anticipazioni a valere sul versamento in entrata di cui al comma 6 dell'art. 33 gia' citato in premessa, pur erogate nel 2014, la cui restituzione dovra' avvenire a partire dal 2014. Gli importi dei versamenti relativi alla quota di  capitale  sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

 2. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'Interno e sono versate al predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello  Stato  e riassegnate, per la parte capitale,  al  medesimo  fondo  per l'ammortamento dei titoli di Stato.

 3. L'importo della rata annuale di rimborso dell'anticipazione deve essere previsto nel bilancio di previsione  di  ciascun  ente beneficiario.

 4. La restituzione dell'anticipazione e' imputata contabilmente tra i rimborsi di prestiti (codice Siope 3311 «Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico»).

 5. Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia al decreto del Ministro dell'Interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 33 dell'8 febbraio

2013.

  Roma, 14 ottobre 2014

 

                     Il direttore centrale: Verde

 

                              Allegato A

 

       Parte di provvedimento in formato grafico

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