DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151
Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita', in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
(GU n. 221 del 23-9-2015 - Suppl. Ordinario n. 53)
Vigente al: 24-9-2015
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;
Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al Governo
in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per
il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di riordino
della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e
di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di
lavoro;
Visto l'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 183 del 2014 che
delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi
finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il
lavoro e di politiche attive;
Visto l'articolo 1, comma 4, lettera g), della citata legge n. 183
del 2014 recante il criterio di delega relativo alla
razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in
materia di inserimento mirato delle persone con disabilita' di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi
diritto al collocamento obbligatorio, al fine di favorirne
l'inclusione sociale, l'inserimento e l'integrazione nel mercato del
lavoro, avendo cura di valorizzare le competenze delle persone;
Visto l'articolo 1, comma 4, lettere z) e aa) della citata legge n.
183 del 2014 recanti i criteri di delega relativi alla valorizzazione
del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il
monitoraggio delle prestazioni erogate e all'integrazione del sistema
informativo con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel
collocamento mirato nonche' di dati relativi alle buone pratiche di
inclusione lavorativa delle persone con disabilita' e agli ausili ed
adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro;
Visto l'articolo 1, comma 5, della citata legge n. 183 del 2014 che
delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi per
introdurre disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle
procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese, allo
scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione
delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro
nonche' in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
Visto l'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 183 del 2014 che
stabilisce i principi e criteri direttivi a cui deve attenersi il
Governo nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 5,
tra i quali la revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto
dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire
l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita,
nonche' la valorizzazione degli istituti di tipo premiale e la
previsione di modalita' semplificate per garantire data certa nonche'
l'autenticita' della manifestazione di volonta' del lavoratore in
relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto
di lavoro;
Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183,
lettera f) recante il criterio di delega relativo alla revisione
della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli
strumenti di lavoro, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e
contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa
con la tutela della dignita' e della riservatezza del lavoratore;
Visto l'articolo 1, comma 9, lettere e) ed l), della legge 10
dicembre 2014, n. 183, recanti i criteri di delega relativi
all'eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai
riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della
possibilita' di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso
datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi
spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del
lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica
e cure costanti per le particolari condizioni di salute e alla
semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze
e dei fondi operanti in materia di parita' e pari opportunita' nel
lavoro e riordino delle procedure connesse alla promozione di azioni
positive;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al
lavoro dei disabili;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 giugno 2015;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, nella riunione del 30 luglio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 settembre 2015;
Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto, per le parti di competenza, con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, il Ministro
dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia
e delle finanze e il Ministro della salute;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
Razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli
adempimenti e revisione del regime delle sanzioni
Capo I
Razionalizzazione e semplificazione in materia di inserimento mirato
delle persone con disabilita'
Art. 1
Collocamento mirato
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, con uno o piu' decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza
unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono definite linee guida in materia di collocamento
mirato delle persone con disabilita' sulla base dei seguenti
principi:
a) promozione di una rete integrata con i servizi sociali,
sanitari, educativi e formativi del territorio, nonche' con l'INAIL,
in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di
integrazione lavorativa delle persone con disabilita' da lavoro, per
l'accompagnamento e il supporto della persona con disabilita' presa
in carico al fine di favorirne l'inserimento lavorativo;
b) promozione di accordi territoriali con le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, le cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni delle persone con
disabilita' e i loro familiari, nonche' con le altre organizzazioni
del terzo settore rilevanti, al fine di favorire l'inserimento
lavorativo delle persone con disabilita';
c) individuazione, nelle more della revisione delle procedure di
accertamento della disabilita', di modalita' di valutazione
bio-psico-sociale della disabilita', definizione dei criteri di
predisposizione dei progetti di inserimento lavorativo che tengano
conto delle barriere e dei facilitatori ambientali rilevati,
definizione di indirizzi per gli uffici competenti funzionali alla
valutazione e progettazione dell'inserimento lavorativo in ottica
bio-psico-sociale;
d) analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro da assegnare
alle persone con disabilita', anche con riferimento agli
accomodamenti ragionevoli che il datore di lavoro e' tenuto ad
adottare;
e) promozione dell'istituzione di un responsabile dell'inserimento
lavorativo nei luoghi di lavoro, con compiti di predisposizione di
progetti personalizzati per le persone con disabilita' e di
risoluzione dei problemi legati alle condizioni di lavoro dei
lavoratori con disabilita', in raccordo con l'INAIL per le persone
con disabilita' da lavoro;
f) individuazione di buone pratiche di inclusione lavorativa delle
persone con disabilita'.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Art. 2
Modifica dell'articolo 1
della legge 12 marzo 1999, n. 68
1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 12 marzo 1999,
n. 68, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonche' alle
persone nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge
12 giugno 1984, n. 222.».
Art. 3
Modifica dell'articolo 3
della legge 12 marzo 1999, n. 68
1. L'articolo 3, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 e'
abrogato con effetto dal 1° gennaio 2017.
2. All'articolo 3, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68 le
parole da: «e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di
nuova assunzione» sono soppresse con effetto dal 1° gennaio 2017.
Art. 4
Modifica dell'articolo 4
della legge 12 marzo 1999, n. 68
1. All'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma
3, e' inserito il seguente:
«3-bis. I lavoratori, gia' disabili prima della costituzione del
rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento
obbligatorio, sono computati nella quota di riserva di cui
all'articolo 3 nel caso in cui abbiano una riduzione della capacita'
lavorativa superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla
prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico
delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o con
disabilita' intellettiva e psichica, con riduzione della capacita'
lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dagli organi
competenti.».
Art. 5
Modifica dell'articolo 5
della legge 12 marzo 1999, n. 68
1. All'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) l'ultimo periodo del comma 2 e' soppresso;
b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici
che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il
pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60
per mille possono autocertificare l'esonero dall'obbligo di cui
all'articolo 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a
versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui
all'articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni
giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilita' non
occupato.»;
c) il comma 8-ter e' sostituito dal seguente:
«8-ter. I datori di lavoro pubblici possono assumere in una unita'
produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento
obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a
compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unita'
produttive della medesima regione. I datori di lavoro pubblici che si
avvalgono di tale facolta' trasmettono in via telematica a ciascuno
degli uffici competenti, il prospetto di cui all'articolo 9, comma
6.».
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, sono stabilite le modalita' di versamento dei
contributi di cui al comma 1, lettera b).
Art. 6
Modifica dell'articolo 7
della legge 12 marzo 1999, n. 68
1. All'articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3,
i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i
lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici
competenti o mediante la stipula delle convenzioni di cui
all'articolo 11. La richiesta nominativa puo' essere preceduta dalla
richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle
persone con disabilita' iscritte nell'elenco di cui all'articolo 8
che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle
qualifiche e secondo le modalita' concordate dagli uffici con il
datore di lavoro.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis Nel caso di mancata assunzione secondo le modalita' di cui
al comma 1 entro il termine di cui all'articolo 9, comma 1, gli
uffici competenti avviano i lavoratori secondo l'ordine di
graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente
concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche
disponibili. Gli uffici possono procedere anche previa chiamata con
avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono
alla specifica occasione di lavoro.
1-ter Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua
uno specifico monitoraggio degli effetti delle previsioni di cui al
comma 1 in termini di occupazione delle persone con disabilita' e
miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Da tale
monitoraggio non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
Art. 7
Modifica dell'articolo 8
della legge 12 marzo 1999, n. 68
1. All'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Le
persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate
e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacita'
lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dai servizi per
il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la
residenza dell'interessato, il quale puo', comunque, iscriversi
nell'elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa
cancellazione dall'elenco in cui era precedentemente iscritto. Per
ogni persona, il comitato tecnico di cui al comma 1-bis annota in una
apposita scheda le capacita' lavorative, le abilita', le competenze e
le inclinazioni, nonche' la natura e il grado della disabilita' e
analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori
disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Presso i servizi per il collocamento mirato opera un
comitato tecnico, composto da funzionari dei servizi medesimi e da
esperti del settore sociale e medico-legale, con particolare
riferimento alla materia della disabilita', con compiti di
valutazione delle capacita' lavorative, di definizione degli
strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e di
predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle
condizioni di disabilita'. Agli oneri per il funzionamento del
comitato tecnico si provvede con le risorse finanziarie, umane e
strumentali gia' previste a legislazione vigente. Ai componenti del
comitato non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza o
altro emolumento comunque denominato».
2. Ogni riferimento all'organismo di cui all'articolo 6, comma 3,
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, contenuto nella
legge n. 68 del 1999 si intende effettuato al comitato tecnico di cui
all'articolo 8, comma 1-bis, della legge n. 68 del 1999.
Art. 8
Modifica dell'articolo 9
della legge 12 marzo 1999, n. 68
1. All'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) i comma 2 e 5 sono abrogati;
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Al fine di razionalizzare la raccolta sistematica dei dati
disponibili sul collocamento mirato, di semplificare gli adempimenti,
di rafforzare i controlli, nonche' di migliorare il monitoraggio e la
valutazione degli interventi di cui alla presente legge, nella Banca
dati politiche attive e passive di cui all'articolo 8 del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e' istituita, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, una specifica sezione
denominata "Banca dati del collocamento mirato" che raccoglie le
informazioni concernenti i datori di lavoro pubblici e privati
obbligati e i lavoratori interessati. I datori di lavoro trasmettono
alla Banca dati i prospetti di cui al comma 6 e le informazioni circa
gli accomodamenti ragionevoli adottati. Ai fini dell'alimentazione
della Banca dati del collocamento mirato, le comunicazioni di cui
all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
sono integrate con le informazioni relative al lavoratore disabile
assunto ai sensi della presente legge. Gli uffici competenti
comunicano le informazioni relative alle sospensioni di cui
all'articolo 3, comma 5, agli esoneri autorizzati di cui all'articolo
5, comma 3, alle convenzioni di cui agli articoli 11, 12 e 12-bis e
nonche' a quelle di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Gli uffici competenti comunicano altresi' le
informazioni sui soggetti iscritti negli elenchi del collocamento
obbligatorio, le schede di cui all'articolo 8, comma 1, e gli
avviamenti effettuati. L'INPS alimenta la Banca dati con le
informazioni relative agli incentivi di cui il datore di lavoro
beneficia ai sensi dell'articolo 13. L'INAIL alimenta la Banca dati
con le informazioni relative agli interventi in materia di
reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con
disabilita' da lavoro. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano alimentano la Banca dati con le informazioni relative agli
incentivi e alle agevolazioni in materia di collocamento delle
persone con disabilita' erogate sulla base di disposizioni regionali,
nonche' ai sensi dell'articolo 14. Le informazioni della Banca dati
del collocamento mirato sono rese disponibili alle regioni e province
autonome di Trento e Bolzano e agli altri enti pubblici responsabili
del collocamento mirato con riferimento al proprio ambito
territoriale di competenza, nonche' all'INAIL ai fini della
realizzazione dei progetti personalizzati in materia di reinserimento
e di integrazione lavorativa delle persone con disabilita' da lavoro.
Le informazioni sono utilizzate e scambiate, nel rispetto delle
disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali,
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra le
amministrazioni competenti anche per elaborazioni a fini statistici,
di ricerca e di studio. A tali fini le informazioni della Banca dati
del collocamento mirato possono essere integrate con quelle del
Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, mediante l'utilizzo del codice fiscale.
Successivamente all'integrazione le informazioni acquisite sono rese
anonime.».
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i dati da
trasmettere nonche' le altre modalita' attuative del comma 1, lettera
b), ferme restando le modalita' di trasmissione di cui all'articolo
8, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 99 del 2013.
Art. 9
Modifica dell'articolo 12-bis
della legge 12 marzo 1999, n. 68
1. All'articolo 12-bis, comma 5, lettera b), della legge 12 marzo
1999, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7,
comma 1, lettera c);» sono soppresse;
b) le parole: «con diritto di prelazione nell'assegnazione delle
risorse» sono soppresse.
Art. 10
Modifica dell'articolo 13
della legge 12 marzo 1999, n. 68
1. All'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Nel rispetto dell'articolo 33 del Regolamento UE n. 651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro e' concesso
a domanda un incentivo per un periodo di trentasei mesi:
a) nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda
imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile,
assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una
riduzione della capacita' lavorativa superiore al 79 per cento o
minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle
tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di
guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
b) nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda
imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile,
assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una
riduzione della capacita' lavorativa compresa tra il 67 per cento e
il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta
categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a).
1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 e' altresi' concesso, nella
misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile
ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilita'
intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacita'
lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60 mesi, in
caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo
determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la
durata del contratto.
1-ter. L'incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis e' corrisposto al
datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive
mensili. La domanda per la fruizione dell'incentivo e' trasmessa,
attraverso apposita procedura telematica, all'INPS, che provvede,
entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica
in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilita' di risorse
per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione, in favore
del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare
previsto dell'incentivo spettante e al richiedente e' assegnato un
termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del
contratto di lavoro che da' titolo all'incentivo. Entro il termine
perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, il richiedente ha
l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della predetta
procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che da' titolo
all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di
cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di
somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a
disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di cui
al presente articolo e' riconosciuto dall'INPS in base all'ordine
cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito
l'effettiva stipula del contratto che da' titolo all'incentivo e, in
caso di insufficienza delle risorse a disposizione determinate ai
sensi del decreto di cui al comma 5, valutata anche su base
pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non
prende in considerazione ulteriori domande fornendo immediata
comunicazione anche attraverso il proprio sito internet
istituzionale. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate
valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando
relazioni trimestrali al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede
all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e
finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente.»;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) al comma 3 le parole «hanno proceduto all'assunzione a tempo
indeterminato di lavoratori disabili con le modalita' di cui al comma
2» sono sostituite dalle seguenti: «procedono all'assunzione di
lavoratori disabili e ne fanno domanda con le modalita' di cui al
comma 1-ter»;
d) al comma 4 le parole: «, annualmente ripartito fra le regioni e
le province autonome proporzionalmente alle richieste presentate e
ritenute ammissibili secondo le modalita' e i criteri definiti nel
decreto di cui al comma 5» sono soppresse;
e) al comma 4 dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «A
valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo e nei limiti
del 5 per cento delle risorse complessive, possono essere finanziate
sperimentazioni di inclusione lavorativa delle persone con
disabilita' da parte del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Le risorse sono attribuite per il tramite delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di linee
guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»;
f) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' definito l'ammontare delle
risorse del Fondo di cui al comma 4 che vengono trasferite all'INPS a
decorrere dal 2016 e rese disponibili per la corresponsione
dell'incentivo al datore di lavoro di cui ai commi 1 e 1-bis. Con il
medesimo decreto e' stabilito l'ammontare delle risorse attribuite al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le finalita' di
cui al secondo periodo del comma 4. Il decreto di cui al presente
comma e' aggiornato annualmente al fine di attribuire le risorse che
affluiscono al Fondo di cui al comma 4 per il versamento dei
contributi di cui all'articolo 5, comma 3-bis.»;
g) i commi 8 e 9 sono abrogati.
1. L'incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 13 della
legge n. 68 del 1999, come modificati dal comma 1 del presente
articolo, si applica alle assunzioni effettuate a decorrere dal 1°
gennaio 2016.
Art. 11
Modifica dell'articolo 14
della legge 12 marzo 1999, n. 68
1. All'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «contributi versati dai datori di
lavoro ai sensi della presente legge» sono inserite le seguenti: «non
versati al Fondo di cui all'articolo 13»;
b) al comma 4, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese
necessarie all'adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei
lavoratori con riduzione della capacita' lavorativa superiore al 50
per cento, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la
rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi
modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilita', nonche'
per istituire il responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi
di lavoro.».
Art. 12
Soppressione dell'albo nazionale
dei centralinisti telefonici privi della vista
1. L'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici
privi della vista, istituito dall'articolo 2 della legge 14 luglio
1957, n. 594, e' soppresso.
Art. 13
Modificazioni alla legge 29 marzo 1985, n. 113
1. Alla legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) il comma 1 e' abrogato;
2) al comma 3, primo periodo, le parole «All'albo professionale»
sono sostituite dalle seguenti: «Nell'elenco di cui all'articolo 6,
comma 7, della presente legge»;
3) al comma 3, secondo periodo, le parole «all'albo» sono
sostituite dalle seguenti: «nell'elenco»;
4) al comma 4 le parole «all'albo professionale» sono sostituite
dalle seguenti: «nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della
presente legge» e le parole «da inoltrare tramite il competente
ispettorato provinciale del lavoro» sono soppresse;
b) all'articolo 2:
1) al comma 1 le parole: «Ai fini dell'iscrizione nell'albo
professionale nazionale di cui all'articolo 1» sono soppresse;
2) al comma 12 le parole «per l'iscrizione all'albo professionale
nazionale e» sono soppresse;
c) all'articolo 3:
1) al comma 2 le parole: «all'albo professionale di cui
all'articolo 1 della presente legge» sono sostituite dalle seguenti:
«nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della presente legge»;
2) al comma 3 le parole: «all'albo professionale disciplinato dalla
presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «nell'elenco di cui
all'articolo 6, comma 7, della presente legge».
d) all'articolo 6:
1) ovunque ricorrano, le parole «ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione», «ufficio provinciale del lavoro»,
«ufficio provinciale», «ufficio del lavoro» sono sostituite dalle
seguenti: «servizio competente»;
2) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. I privi della vista, abilitati secondo le norme di cui
all'articolo 2, che risultano disoccupati, si iscrivono nell'apposito
elenco tenuto dal servizio competente nel cui ambito territoriale si
trova la residenza dell'interessato. Il servizio verifica il possesso
dell'abilitazione e la condizione di privo della vista e rilascia
apposita certificazione. L'interessato puo' comunque iscriversi
nell'elenco di un unico altro servizio nel territorio dello Stato.»;
3) al comma 8 le parole «all'albo professionale» sono
sostituite dalle seguenti «nell'elenco»;
2. I privi della vista iscritti in piu' di un elenco, oltre a
quello tenuto dal servizio competente nel cui ambito territoriale
hanno la residenza, scelgono l'elenco presso cui mantenere
l'iscrizione entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della
presente disposizione.
Capo II
Razionalizzazione e semplificazione in materia di costituzione e
gestione del rapporto di lavoro
Art. 14
Deposito contratti collettivi aziendali o territoriali
1. I benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni
connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o
territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano
depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del
lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime
modalita', delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati.
Art. 15
Libro Unico del Lavoro
1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il libro unico del lavoro e'
tenuto, in modalita' telematica, presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sono stabilite le modalita' tecniche e
organizzative per l'interoperabilita', la tenuta, l'aggiornamento e
la conservazione dei dati contenuti nel libro unico del lavoro di cui
all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Art. 16
Comunicazioni telematiche
1. Tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro,
collocamento mirato, tutela delle condizioni di lavoro, incentivi,
politiche attive e formazione professionale, ivi compreso il nulla
osta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari nel settore
dello spettacolo, si effettuano esclusivamente in via telematica
secondo i modelli di comunicazione, i dizionari terminologici e gli
standard tecnici di cui al decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 30 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 27 dicembre 2007, n. 299.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le
comunicazioni di cui al comma 1 e si procede all'aggiornamento dei
modelli esistenti, al fine di armonizzare e semplificare le
informazioni richieste.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione vigente
e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
Art. 17
Banche dati in materia di politiche del lavoro
1. All'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole «opportunita' di impiego» sono
aggiunte le seguenti: «nonche' le informazioni relative agli
incentivi, ai datori di lavoro pubblici e privati, ai collaboratori e
ai lavoratori autonomi, agli studenti e ai cittadini stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia per motivi di lavoro. Nell'ambito
della Banca dati di cui al comma 1 e' costituita un'apposita sezione
denominata "Fascicolo dell'azienda" che contiene le informazioni di
cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608»;
b) al comma 3, dopo le parole «l'Istituto nazionale di previdenza
sociale,» sono inserite le seguenti: «l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.».
2. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e il Ministro dell'interno, sono individuate
le informazioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28
giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 99, i soggetti che possono inserire, aggiornare e
consultare le informazioni, nonche' le modalita' di inserimento,
aggiornamento e consultazione, nel rispetto delle disposizioni del
Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e fermo restando che la relativa
trasmissione avviene nel rispetto dei principi e secondo le regole
tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo sostituiscono la
comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali di cui
all'articolo 39 del decreto legislativo n. 196 del 2003.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato.
Art. 18
Abrogazione autorizzazione al lavoro estero
1. Al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1, comma 4, e' abrogato;
b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Condizioni di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare
o da trasferire all'estero). - 1. Il contratto di lavoro dei
lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero prevede:
a) un trattamento economico e normativo complessivamente non
inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di
lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative per la categoria di appartenenza del lavoratore, e,
distintamente, l'entita' delle prestazioni in denaro o in natura
connesse con lo svolgimento all'estero del rapporto di lavoro;
b) la possibilita' per i lavoratori di ottenere il trasferimento in
Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni
corrisposte all'estero, fermo restando il rispetto delle norme
valutarie italiane e del Paese d'impiego;
c) un'assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di
destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o di
invalidita' permanente;
d) il tipo di sistemazione logistica;
e) idonee misure in materia di sicurezza.»;
c) l'articolo 2-bis e' abrogato.
2. Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
346 e' abrogato.
Art. 19
Semplificazione in materia di collocamento
della gente di mare
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n.
231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, il comma 4 e' abrogato;
b) all'articolo 8, il comma 1 e' abrogato;
c) l'articolo 10 e' abrogato;
d) all'articolo 8, comma 2, primo periodo, dopo le parole:
«qualifiche professionali del personale marittimo ed i relativi
requisiti minimi» sono inserite le seguenti: «in raccordo con quanto
previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e dalla sua
normativa di attuazione».
2. Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di cui all'articolo 16, comma 2, si provvede ad apportare le
opportune modificazioni al modello «BCNL» e al modello «scheda
anagrafico-professionale».
Capo III
Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza
sul lavoro
Art. 20
Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di
lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le
altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione
sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista.
Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui
all'articolo 21. Sono comunque esclusi dall'applicazione delle
disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme speciali
vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi
l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai
bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.»;
2) al comma 12-bis, le parole «dei soggetti che prestano la propria
attivita', spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di
spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla
legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive
dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e
all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti che
svolgono attivita' di volontariato in favore delle associazioni di
promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle
associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre
1991, n. 39, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell'ambito dei
programmi internazionali di educazione non formale,»;
b) all'articolo 5:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Presso il Ministero della salute e' istituito il Comitato per
l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il
coordinamento nazionale delle attivita' di vigilanza in materia di
salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato e' presieduto dal Ministro
della salute ed e' composto da:
a) il Direttore Generale della competente Direzione Generale e i
Direttori dei competenti uffici del Ministero della salute;
b) due Direttori Generali delle competenti Direzioni Generali del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) il Direttore Centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica
del Dipartimento dei Vigili del fuoco e del soccorso pubblico del
Ministero dell'interno;
d) Il Direttore Generale della competente Direzione Generale del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
e) il Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome;
f) quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano individuati per un quinquennio in sede di
Conferenza delle regioni e delle province autonome.»;
2) al comma 4, le parole «obiettivi di cui al comma 2» sono
sostituite dalle seguenti: «obiettivi di cui al comma 3»;
3) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Le riunioni del
Comitato si svolgono presso la sede del Ministero della salute, con
cadenza temporale e modalita' di funzionamento fissate con
regolamento interno, da adottare a maggioranza qualificata. Le
funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero della
salute.».
c) all'articolo 6:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro. La Commissione e' composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del Ministero della salute;
c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
f) un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un
rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca o un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica quando il Presidente
della Commissione, ravvisando profili di specifica competenza, ne
disponga la convocazione;
g) sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano;
h) sei esperti designati delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale;
i) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale;
l) tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e
impiantistica industriale;
m) un rappresentante dell'ANMIL.».
2) al comma 2, dopo le parole «con particolare riferimento a
quelle relative» sono inserite le seguenti: «alle differenze di
genere e a quelle relative»;
3) al comma 5, e' aggiunto il seguente periodo: «Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono individuati le modalita' e i termini per la
designazione e l'individuazione dei componenti di cui al comma 1,
lettere g), h), i) e l)»;
4) al comma 6, le parole «Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali», sono sostituite dalle seguenti: «Ministero
del lavoro e delle politiche sociali»;
5) al comma 8:
5.1 alla lettera f), e' inserito, in fine, il seguente periodo: «La
Commissione procede al monitoraggio dell'applicazione delle suddette
procedure al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime.»;
5.2 alla lettera g), le parole «discutere in ordine ai» sono
sostituite dalle seguenti: «elaborare i»;
5.3 alla lettera m), e' inserito, in fine, il seguente periodo: «La
Commissione monitora ed eventualmente rielabora le suddette
procedure, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto con il
quale sono stati recepiti i modelli semplificati per l'adozione ed
efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della
sicurezza nelle piccole e medie imprese.»;
5.4 alla lettera m-quater) e' aggiunto infine il seguente periodo:
«La Commissione monitora l'applicazione delle suddette indicazioni
metodologiche al fine di verificare l'efficacia della metodologia
individuata, anche per eventuali integrazioni alla medesima.».
d) all'articolo 12, comma 1, le parole: «e gli enti pubblici
nazionali,» sono sostituite dalle seguenti: «, gli enti pubblici
nazionali, le regioni e le province autonome,»;
e) all'articolo 28, dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
«3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l'Inail, anche
in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del
Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all'articolo
2, comma 1, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro
strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di
rischio. L'Inail e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta
attivita' con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.»;
f) all'articolo 29, il comma 6-quater e' sostituito dal seguente:
«6-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da adottarsi previo parere della Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati
strumenti di supporto per la valutazione dei rischi di cui agli
articoli 17 e 28 e al presente articolo, tra i quali gli strumenti
informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive
Risk Assessment)»;
g) all'articolo 34 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1-bis e' abrogato;
2) al comma 2-bis le parole: «di cui al comma 1-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «di primo soccorso nonche' di prevenzione
incendi e di evacuazione»;
h) all'articolo 53, comma 6, le parole «al registro infortuni ed»
sono soppresse;
i) all'articolo 55 dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. In caso di violazione delle disposizioni previste
dall'articolo 18, comma 1, lettera g), e dall'articolo 37, commi 1,
7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori
gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si
riferisce a piu' di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono
triplicati.»;
l) all'articolo 69, comma 1, lettera e), dopo le parole: «il
lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro» sono
inserite le seguenti: «o il datore di lavoro che ne fa uso»;
m) dopo l'articolo 73 e' inserito il seguente:
«Art. 73-bis (Abilitazione alla conduzione dei generatori di
vapore). - 1. All'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e' soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927,
n. 1132 e riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9
luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
sono disciplinati i gradi dei certificati di abilitazione alla
conduzione dei generatori di vapore, i requisiti per l'ammissione
agli esami, le modalita' di svolgimento delle prove e di rilascio e
rinnovo dei certificati. Con il medesimo decreto e', altresi',
determinata l'equipollenza dei certificati e dei titoli rilasciati in
base alla normativa vigente.
3. Fino all'emanazione del predetto decreto, resta ferma
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 1974, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1974, n. 99, cosi' come modificato dal
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 7 febbraio
1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1979, n. 74.»;
n) all'articolo 87 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, lettera e), le parole: «80, comma 2» sono sostituite
dalle seguenti: «80, comma 1»;
2) al comma 3, lettera d), le parole: «commi 3 e 4» sono sostituite
dalle seguenti: «commi 3 e 3-bis»;
3) al comma 4, lettera b), le parole: «del comma 2» sono sostituite
dalle seguenti: «del comma 3»;
4) al comma 6, le parole: «ai luoghi» sono sostituite dalle
seguenti: «alle attrezzature» e le parole: «e' considerata una unica
violazione ed e' punita con la pena prevista dal comma 2, lettera b)»
sono sostituite dalle seguenti: «e' considerata una unica violazione,
penale o amministrativa a seconda della natura dell'illecito, ed e'
punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria
rispettivamente previste dal comma 3, alinea, o dal comma 4, alinea»;
o) all'articolo 98, comma 3, sono inseriti, in fine, i seguenti
periodi: «L'allegato XIV e' aggiornato con accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. I corsi di cui all'allegato
XIV, solo per il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di
aggiornamento possono svolgersi in modalita' e-learning nel rispetto
di quanto previsto dall'allegato I dell'Accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la
formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2.»;
p) all'articolo 190, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
«L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti
puo' essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle
banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva
permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui
si e' fatto riferimento.».
Art. 21
Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, terzo comma,il secondo periodo e' sostituito
dai seguenti: «Entro il 31 dicembre l'Istituto assicuratore rende
disponibili al datore di lavoro gli altri elementi necessari per il
calcolo del premio assicurativo con modalita' telematiche sul proprio
sito istituzionale. L'Istituto con proprio provvedimento, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, definisce le modalita' di fruizione del servizio di cui
al secondo periodo.»;
b) all'articolo 53:
1) al primo comma, secondo periodo, le parole: «da certificato
medico» sono sostituite dalle seguenti: «dei riferimenti al
certificato medico gia' trasmesso all'Istituto assicuratore per via
telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria
competente al rilascio» e il terzo periodo e' soppresso;
2) al quarto comma, primo periodo, dopo le parole: «certificato
medico» sono inserite le seguenti: «trasmesso all'Istituto
assicuratore, per via telematica, direttamente dal medico o dalla
struttura sanitaria competente al rilascio, nel rispetto delle
relative disposizioni,»;
3) al quinto comma le parole: «corredata da certificato medico»
sono sostituite dalle seguenti: «corredata dei riferimenti al
certificato medico gia' trasmesso per via telematica al predetto
Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria
competente al rilascio» e il quarto periodo e' soppresso;
4) al settimo comma le parole: «, che deve corredare la denuncia di
infortunio,» sono soppresse, la parola «rilasciato» e' sostituita
dalle seguenti: «trasmesso, per via telematica nel rispetto delle
relative disposizioni, all'Istituto assicuratore» e dopo le parole:
«primo approdo» sono inserite le seguenti: «o dalla struttura
sanitaria competente al rilascio»;
5) dopo il settimo comma, sono inseriti i seguenti:
«Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore
infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale e'
obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia
di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via
telematica all'Istituto assicuratore.
Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia
professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica
all'Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura
sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua
compilazione.
La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio
sul lavoro o di malattia professionale, di cui ai commi ottavo e
nono, e' effettuata utilizzando i servizi telematici messi a
disposizione dall'Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni
sono resi disponibili telematicamente dall'istituto assicuratore ai
soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalita' telematica,
nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.»;
c) all'articolo 54:
1) al primo comma, le parole: «che abbia per conseguenza la morte o
l'inabilita' al lavoro per piu' di tre giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «mortale o con prognosi superiore a trenta giorni»;
2) il quinto comma e' sostituito dal seguente: «Per il datore di
lavoro soggetto agli obblighi del presente titolo, l'adempimento di
cui al primo comma si intende assolto con l'invio all'Istituto
assicuratore della denuncia di infortunio di cui all'articolo 53 con
modalita' telematica. Ai fini degli adempimenti di cui al presente
articolo, l'Istituto assicuratore mette a disposizione, mediante la
cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e),
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati relativi alle
denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta
giorni.»;
d) all'articolo 56:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente: «L'Istituto
assicuratore mette a disposizione, mediante la cooperazione
applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati relativi alle denunce degli
infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.»;
2) al secondo comma, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Nel piu'
breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla
disponibilita' dei dati con le modalita' di cui al primo comma, la
direzione territoriale del lavoro - settore ispezione del lavoro
competente per territorio o i corrispondenti uffici della regione
siciliana e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,
procedono, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite
o dell'Istituto assicuratore, ad una inchiesta ai fini di
accertare:»;
3) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «La direzione
territoriale del lavoro - settore ispezione del lavoro competente per
territorio o i corrispondenti uffici della regione siciliana e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, qualora lo ritengano
necessario ovvero ne siano richiesti dall'Istituto assicuratore o
dall'infortunato o dai suoi superstiti, eseguono l'inchiesta sul
luogo dell'infortunio.»;
4) al quarto comma, le parole: «alla direzione provinciale del
lavoro - settore ispezione del lavoro» sono sostituite dalle
seguenti: «alla direzione territoriale del lavoro - settore ispezione
del lavoro competente per territorio o ai corrispondenti uffici della
regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano».
e) all'articolo 238:
1) al secondo comma, dopo le parole: «Detto certificato» sono
inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 25 del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,» e le parole: «esso e'
compilato secondo un modulo speciale e portante un talloncino per la
ricevuta, approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e da quello per le poste e le telecomunicazioni sentito
l'Istituto assicuratore. Questo ha cura di fornire periodicamente ed
in numero sufficiente i detti moduli ai medici, ai Comuni, agli
ospedali ed agli uffici postali della circoscrizione e, occorrendo,
anche agli esercenti le aziende» sono sostituite dalle seguenti: «e
deve essere trasmesso all'Istituto assicuratore per via telematica
direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al
rilascio»;
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Il datore di lavoro
deve fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie necessarie
per l'istruttoria delle denunce di cui al secondo comma.»;
3) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «La trasmissione per
via telematica del certificato di cui al secondo comma e' effettuata
utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Istituto
assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili
telematicamente dall'istituto assicuratore ai soggetti obbligati a
effettuare la denuncia in modalita' telematica, nel rispetto delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
successive modificazioni.»;
4) i commi quinto e sesto sono abrogati;
f) all'articolo 251, dopo il primo comma, e' inserito il
seguente: «I dati delle certificazioni sono resi disponibili
telematicamente dall'istituto assicuratore ai soggetti obbligati a
effettuare la denuncia in modalita' telematica, nel rispetto delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
successive modificazioni.».
2. Le modificazioni di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) ed
f), hanno efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto e,
contestualmente, sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 32 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
3. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto, con la trasmissione per via
telematica del certificato di malattia professionale, ai sensi degli
articoli 53 e 251 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, come modificati dal presente decreto, si
intende assolto, per le malattie professionali indicate nell'elenco
di cui all'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 1124 del 1965, l'obbligo di trasmissione della denuncia di cui al
medesimo articolo 139 ai fini dell'alimentazione del Registro
Nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38.
4. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' abolito l'obbligo di
tenuta del registro infortuni.
5. Agli adempimenti derivanti dal presente articolo le
amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane,
strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Capo IV
Revisione del regime delle sanzioni
Art. 22
Modifica di disposizioni sanzionatorie in materia
di lavoro e legislazione sociale
1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e
successive modificazioni, il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
«3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni gia' previste
dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori
subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del
rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola
esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresi' la
sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in
caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo
lavoro;
b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare,
in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta
giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare,
in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo
lavoro.
3-bis. In relazione alla violazione di cui al comma 3, fatta
eccezione per le ipotesi di cui al comma 3-quater, trova applicazione
la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni.
3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis, la diffida prevede, in
relazione ai lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore
di lavoro e fatta salva l'ipotesi in cui risultino regolarmente
occupati per un periodo lavorativo successivo, la stipulazione di un
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo
parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al
cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, o con contratto a
tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonche'
il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi. In tale
ipotesi, la prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento
delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, ai sensi
dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124, e' fornita entro il termine di centoventi giorni dalla notifica
del relativo verbale.
3-quater. Le sanzioni sono aumentate del venti per cento in caso di
impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell'articolo 22, comma 12,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o di minori in eta'
non lavorativa.
3-quinquies. In caso di irrogazione della sanzione di cui al comma
3, non trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 19, commi
2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonche' le
sanzioni di cui all'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.».
2. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.
145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.
9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e' abrogata;
b) alla lettera d), l'alinea e' sostituito dal seguente: «d) il
trenta per cento dell'importo delle sanzioni amministrative di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive
modificazioni, nonche' delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14,
comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, ed i maggiori
introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alla lettera
c) sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati:».
3. I maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni
amministrative e delle somme aggiuntive, previsto dall'articolo 14,
comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 145 del 2013, nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
con riferimento alle violazioni commesse prima della predetta data,
continuano ad essere versati ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati alle destinazioni di cui
all'articolo 14, comma 1, lettera d), n. 1) e 2), del medesimo
decreto-legge.
4. All'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera c), le parole «1.950 euro» sono sostituite
dalle seguenti: «2.000 euro» e le parole «3.250 euro» sono sostituite
dalle seguenti: «3.200 euro»;
b) al comma 5, lettera b), le parole «3.250 euro» sono sostituite
dalle seguenti: «3.200 euro»;
c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle altre
condizioni di cui ai commi 4 e 5, la revoca e' altresi' concessa
subordinatamente al pagamento del venticinque per cento della somma
aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del cinque per
cento, e' versato entro sei mesi dalla data di presentazione
dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento
parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento
di accoglimento dell'istanza di cui al presente comma costituisce
titolo esecutivo per l'importo non versato.».
5. All'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il
comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele
registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3 che determina
differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali e' punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro. Se la
violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero a un
periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a 3.000 euro. Se
la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero a un
periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro.
Ai fini del primo periodo, la nozione di omessa registrazione si
riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun
singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele
registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai
commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualita' o quantita' della
prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme
effettivamente erogate. La mancata conservazione per il termine
previsto dal decreto di cui al comma 4 e' punita con la sanzione
pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle
sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli
organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro
e previdenza. Autorita' competente a ricevere il rapporto ai sensi
dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' la
Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente.».
6. All'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1955, n. 797, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Il datore di lavoro che non provvede, se tenutovi, alla
corresponsione degli assegni e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 5.000 euro. Se la violazione si riferisce a piu'
di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la
sanzione va da 1.500 a 9.000 euro. Se la violazione si riferisce a
piu' di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi
la sanzione va da 3.000 a 15.000 euro».
7. All'articolo 5 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, il primo comma
e' sostituito dal seguente:
«Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o
ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, o di
omissione o inesattezza nelle registrazioni apposte su detto
prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione
amministrativa pecuniaria da 150 a 900 euro. Se la violazione si
riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a
sei mesi la sanzione va da 600 a 3.600 euro. Se la violazione si
riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a
dodici mesi la sanzione va da 1.200 a 7.200 euro. Nell'ipotesi in cui
il datore di lavoro adempia agli obblighi di cui agli articoli
precedenti attraverso la consegna al lavoratore di copia delle
scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro, non si
applicano le sanzioni di cui al presente articolo ed il datore di
lavoro e' sanzionabile esclusivamente ai sensi dell'articolo 39,
comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni.».
Titolo II
Disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita'
Capo I
Disposizioni in materia di rapporto di lavoro
Art. 23
Modifiche all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e
all'articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. L'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e' sostituito
dal seguente:
«Art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo). -
1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi
anche la possibilita' di controllo a distanza dell'attivita' dei
lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze
organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la
tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo
accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria
o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso
di imprese con unita' produttive ubicate in diverse province della
stessa regione ovvero in piu' regioni, tale accordo puo' essere
stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli
impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere
installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del
lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unita' produttive
dislocate negli ambiti di competenza di piu' Direzioni territoriali
del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti
utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e
agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono
utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a
condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle
modalita' d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e
nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.».
2. L'articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 171 (Altre fattispecie). - 1. La violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 113 e all'articolo 4, primo e
secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e' punita con le
sanzioni di cui all'articolo 38 della legge n. 300 del 1970.».
Art. 24
Cessione dei riposi e delle ferie
1. Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e
le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso
datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere
i figli minori che per le particolari condizioni di salute
necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo
le modalita' stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle
associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro.
Art. 25
Esenzioni dalla reperibilita'
1. All'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo
decreto sono stabilite le esenzioni dalla reperibilita' per i
lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati».
Art. 26
Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale
1. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive
modificazioni, le dimissioni e la risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente
con modalita' telematiche su appositi moduli resi disponibili dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito
www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione
territoriale del lavoro competente con le modalita' individuate con
il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui
al comma 3.
2. Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo di cui
al comma 1 il lavoratore ha la facolta' di revocare le dimissioni e
la risoluzione consensuale con le medesime modalita'.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sono stabiliti i dati di
identificazione del rapporto di lavoro da cui si intende recedere o
che si intende risolvere, i dati di identificazione del datore di
lavoro e del lavoratore, le modalita' di trasmissione nonche' gli
standard tecnici atti a definire la data certa di trasmissione.
4. La trasmissione dei moduli di cui al comma 1 puo' avvenire anche
per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali nonche'
degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione di cui
agli articoli 2, comma 1, lettera h), e articolo 76 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che
alteri i moduli di cui al comma 1 e' punito con la sanzione
amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L'accertamento e
l'irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni
territoriali del lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato.
7. I commi da 1 a 4 non sono applicabili al lavoro domestico e nel
caso in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengono
nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile
o avanti alle commissioni di certificazione di cui all'articolo 76
del decreto legislativo n. 276 del 2003.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione
a far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 3 e dalla medesima data sono
abrogati i commi da 17 a 23-bis dell'articolo 4 della legge 28 giugno
2012, n. 92.
Capo II
Disposizioni in materia di pari opportunita'
Art. 27
Modifica al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
1. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, le espressioni
«provinciali» e «provinciale» ovunque ricorrono sono sostituite
rispettivamente dalle seguenti: «delle citta' metropolitane e degli
enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56» e «della
citta' metropolitana e dell'ente di area vasta di cui alla legge 7
aprile 2014, n. 56».
Art. 28
Modifica all'articolo 8
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera e), dopo le parole «pari opportunita' nel
lavoro», sono inserite le seguenti: «che ne abbiano fatto richiesta»;
b) al comma 2-bis, dopo le parole «Le designazioni di cui al comma»
sono inserite le parole: «2»;
c) al comma 3:
1) alla lettera a), le parole: «sei esperti» sono sostitute dalle
seguenti: «tre esperti»;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) quattro
rappresentanti, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo
economico, del Dipartimento della funzione pubblica, del Dipartimento
per le pari opportunita' e del Dipartimento per le politiche della
famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri;»;
3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) tre
rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in
rappresentanza delle Direzioni generali della tutela delle condizioni
di lavoro e delle relazioni industriali, per le politiche attive, i
servizi per il lavoro e la formazione, per l'inclusione e le
politiche sociali;»;
4) la lettera c-bis e' soppressa.
2. Il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita'
di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e
lavoratrici gia' costituito alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo continua ad operare nell'attuale
composizione fino alla naturale scadenza.
Art. 29
Modifica all'articolo 9
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
1. All'articolo 9, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,
il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il Comitato delibera in
ordine al proprio funzionamento e, per lo svolgimento dei propri
compiti, puo' costituire specifici gruppi di lavoro.».
Art. 30
Modifica dell'articolo 10
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
1. L'articolo 10 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Compiti del Comitato). - 1. Il Comitato adotta ogni
iniziativa utile, nell'ambito delle competenze statali, per il
perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 8, comma 1, e in
particolare:
a) formula proposte sulle questioni generali relative
all'attuazione degli obiettivi della parita' e delle pari
opportunita', nonche' per lo sviluppo e il perfezionamento della
legislazione vigente che direttamente incide sulle condizioni di
lavoro delle donne;
b) informa e sensibilizza l'opinione pubblica sulla necessita' di
promuovere le pari opportunita' per le donne nella formazione e nella
vita lavorativa;
c) formula, entro il mese di febbraio di ogni anno, gli indirizzi
in materia di promozione delle pari opportunita' per le iniziative
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da programmare
nell'anno finanziario successivo, indicando obiettivi e tipologie di
progetti di azioni positive che intende promuovere. Sulla base di
tali indirizzi il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
pubblica apposito bando di finanziamento dei progetti di azione
positiva;
d) partecipa attraverso propri rappresentanti alla commissione di
valutazione dei progetti di azione positiva. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
definiti la composizione della commissione, i criteri di valutazione
dei progetti e di erogazione dei finanziamenti, nonche' le modalita'
di svolgimento delle attivita' di monitoraggio e controllo dei
progetti approvati. Ai componenti della commissione non sono
corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati;
e) collabora, su richiesta, alla stesura di codici di comportamento
diretti a specificare le regole di condotta conformi alla parita' e a
individuare le manifestazioni anche indirette delle discriminazioni;
f) verifica lo stato di applicazione della legislazione vigente in
materia di parita';
g) elabora iniziative per favorire il dialogo tra le parti sociali,
al fine di promuovere la parita' di trattamento, avvalendosi dei
risultati dei monitoraggi effettuati sulle prassi nei luoghi di
lavoro, nell'accesso al lavoro, alla formazione e promozione
professionale, nonche' sui contratti collettivi, sui codici di
comportamento, ricerche o scambi di esperienze e buone prassi;
h) propone soluzioni alle controversie collettive, anche
indirizzando gli interessati all'adozione di azioni positive per la
rimozione delle discriminazioni pregresse o di situazioni di
squilibrio nella posizione di uomini e donne in relazione allo stato
delle assunzioni, della formazione e della promozione professionale,
delle condizioni di lavoro e retributive;
i) elabora iniziative per favorire il dialogo con le organizzazioni
non governative che hanno un legittimo interesse a contribuire alla
lotta contro le discriminazioni fra donne e uomini nell'occupazione e
nell'impiego;
l) puo' richiedere alle Direzioni interregionali e territoriali del
lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni sulla
situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo
stato delle assunzioni, della formazione e della promozione
professionale;
m) promuove una adeguata rappresentanza di donne negli organismi
pubblici nazionali e locali competenti in materia di lavoro e
formazione professionale;
n) provvede allo scambio di informazioni disponibili con gli
organismi europei corrispondenti in materia di parita' fra donne e
uomini nell'occupazione e nell'impiego;
o) promuove la rimozione, anche attraverso azioni positive, degli
ostacoli che limitano l'uguaglianza tra uomo e donna nella
progressione professionale e di carriera, lo sviluppo di misure per
il reinserimento della donna lavoratrice dopo la maternita', la piu'
ampia diffusione del lavoro a tempo parziale e degli altri strumenti
di flessibilita' a livello aziendale che consentano una migliore
conciliazione tra vita lavorativa e impegni familiari;
p) svolge le attivita' di monitoraggio e controllo dei progetti
gia' approvati, verificandone la corretta attuazione e l'esito
finale.».
Art. 31
Modifica all'articolo 12
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le consigliere e i
consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e degli
enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, effettivi
e supplenti, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, su designazione delle regioni, delle citta'
metropolitane e degli enti di area vasta, sulla base dei requisiti di
cui all'articolo 13, comma 1, e previo espletamento di una procedura
di valutazione comparativa.»;
b) Il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. In caso di mancata
designazione delle consigliere e dei consiglieri di parita'
regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di
cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 entro i sessanta giorni
successivi alla scadenza del mandato o in caso di designazione
effettuata in assenza dei requisiti richiesti dall'articolo 13, comma
1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nei trenta
giorni successivi, indice una procedura di valutazione comparativa,
nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, di durata
non superiore, complessivamente, ai 90 giorni successivi alla
scadenza dei termini per la presentazione delle candidature.»;
c) Al comma 5, le parole «nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite
dalle seguenti: «sul sito internet del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali www.lavoro.gov.it.».
Art. 32
Modifica all'articolo 14
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
1. L'articolo 14 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Mandato). - 1. Il mandato delle consigliere e dei
consiglieri di cui all'articolo 12, effettivi e supplenti, ha la
durata di quattro anni ed e' rinnovabile per una sola volta. In ogni
caso, per la determinazione della durata complessiva del mandato si
computano tutti i periodi svolti in qualita' di consigliera e
consigliere, sia effettivo che supplente, anche non continuativi e
anche di durata inferiore a quattro anni. La procedura di rinnovo si
svolge secondo le modalita' previste dall'articolo 12. Le consigliere
e i consiglieri di parita' continuano a svolgere le loro funzioni
fino al completamento della procedura di cui all'articolo 12, comma
4. Non si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo
6, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145.».
Art. 33
Modifica dell'articolo 15
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
1. L'articolo 15 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Compiti e funzioni). - 1. Le consigliere ed i consiglieri
di parita' intraprendono ogni utile iniziativa, nell'ambito delle
competenze dello Stato, ai fini del rispetto del principio di non
discriminazione e della promozione di pari opportunita' per
lavoratori e lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti
compiti:
a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, anche in
collaborazione con le direzioni interregionali e territoriali del
lavoro, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia
contro le discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella promozione e
nella formazione professionale, ivi compresa la progressione
professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la
retribuzione, nonche' in relazione alle forme pensionistiche
complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252;
b) promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso
l'individuazione delle risorse dell'Unione europea, nazionali e
locali finalizzate allo scopo;
c) promozione della coerenza della programmazione delle politiche
di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi dell'unione europea
e di quelli nazionali e regionali in materia di pari opportunita';
d) promozione delle politiche di pari opportunita' nell'ambito
delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative;
e) collaborazione con le direzioni interregionali e territoriali
del lavoro al fine di rilevare l'esistenza delle violazioni della
normativa in materia di parita', pari opportunita' e garanzia contro
le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi
pacchetti formativi;
f) diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e
attivita' di informazione e formazione culturale sui problemi delle
pari opportunita' e sulle varie forme di discriminazione;
g) collegamento e collaborazione con i competenti assessorati e con
gli organismi di parita' degli enti locali.
2. La consigliera nazionale di parita', nell'ambito delle proprie
competenze, determina le priorita' d'intervento e i programmi di
azione, nel rispetto della programmazione annuale del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali. Svolge i compiti di cui al comma 1
e puo' svolgere, avvalendosi delle strutture del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e dei relativi enti strumentali, inchieste
indipendenti in materia di discriminazioni sul lavoro e puo'
pubblicare relazioni indipendenti e raccomandazioni in materia di
discriminazioni sul lavoro.
3. Le consigliere e i consiglieri nazionale e regionali partecipano
ai tavoli di partenariato locale e ai comitati di sorveglianza di cui
al regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013. Le consigliere e i consiglieri
regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta sono
inoltre componenti delle commissioni di parita' del corrispondente
livello territoriale, ovvero di organismi diversamente denominati che
svolgono funzioni analoghe. La consigliera o il consigliere
nazionale, o in sua sostituzione la supplente o il supplente, e'
componente del Comitato nazionale di cui all'articolo 8.
4. Le regioni forniscono alle consigliere ed ai consiglieri di
parita' il supporto tecnico necessario: alla rilevazione di
situazioni di squilibrio di genere; all'elaborazione dei dati
contenuti nei rapporti sulla situazione del personale di cui
all'articolo 46; alla promozione e alla realizzazione di piani di
formazione e riqualificazione professionale; alla promozione di
progetti di azioni positive.
5. Su richiesta delle consigliere e dei consiglieri di parita', le
Direzioni interregionali e territoriali del lavoro, territorialmente
competenti, acquisiscono nei luoghi di lavoro informazioni sulla
situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo
stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale,
delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della cessazione del
rapporto di lavoro, ed ogni altro elemento utile, anche in base a
specifici criteri di rilevazione indicati nella richiesta.
6. Entro il 31 dicembre di ogni anno le consigliere ed i
consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e degli
enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, presentano
un rapporto sull'attivita' svolta, redatto sulla base di indicazioni
fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, agli
organi che hanno provveduto alla designazione e alla nomina. La
consigliera o il consigliere di parita' che non abbia provveduto alla
presentazione del rapporto o vi abbia provveduto con un ritardo
superiore a tre mesi decade dall'ufficio con provvedimento adottato,
su segnalazione dell'organo che ha provveduto alla designazione, dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
7. Entro il 31 marzo di ogni anno la consigliera o il consigliere
nazionale di parita' elabora, anche sulla base dei rapporti di cui al
comma 6, un rapporto al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e al Ministro per le pari opportunita' sulla propria attivita' e su
quella svolta dalla Conferenza nazionale di cui all'articolo 19. Si
applica quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 6 in caso di
mancata o ritardata presentazione del rapporto.».
Art. 34
Modifica dell'articolo 16
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
1. L'articolo 16 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Sede e attrezzature). - 1. L'ufficio delle consigliere e
dei consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e
degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e'
ubicato rispettivamente presso le regioni, le citta' metropolitane e
gli enti di area vasta. L'ufficio della consigliera o del consigliere
nazionale di parita' e' ubicato presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali. L'ufficio e' funzionalmente autonomo, dotato
del personale, delle apparecchiature e delle strutture necessarie e
idonee allo svolgimento dei suoi compiti. Il personale, la
strumentazione e le attrezzature necessari devono essere prontamente
assegnati dagli enti presso cui l'ufficio e' ubicato, nell'ambito
delle risorse esistenti e a invarianza della spesa.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo'
predisporre con gli enti territoriali, nel cui ambito operano le
consigliere e i consiglieri di parita', convenzioni quadro allo scopo
di definire le modalita' di organizzazione e di funzionamento
dell'ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parita', nonche'
gli indirizzi generali per l'espletamento dei compiti di cui
all'articolo 15, comma 1, lettere b), c), d), e g).».
Art. 35
Modifica degli articoli 17 e 18
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
1. Gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198, sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 17 (Permessi). - 1. Le consigliere e i consiglieri di
parita', nazionale e regionali, hanno diritto per l'esercizio delle
loro funzioni, ove si tratti di lavoratori dipendenti, ad assentarsi
dal posto di lavoro per un massimo di cinquanta ore lavorative
mensili medie. Nella medesima ipotesi le consigliere e i consiglieri
di parita' delle citta' metropolitane e degli enti territoriali di
area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 hanno diritto ad
assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di trenta ore
lavorative mensili medie. L'eventuale retribuzione dei suddetti
permessi e' rimessa alla disponibilita' finanziaria dell'ente di
pertinenza che, su richiesta, e' tenuto a rimborsare al datore di
lavoro quanto in tal caso corrisposto per le ore di effettiva
assenza. Ai fini dell'esercizio del diritto di assentarsi dal luogo
di lavoro di cui al presente comma, le consigliere e i consiglieri di
parita' devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro almeno
tre giorni prima dell'inizio dell'assenza. Le consigliere e i
consiglieri di parita' supplenti hanno diritto ai permessi solo nei
casi in cui non ne usufruiscano le consigliere e i consiglieri di
parita' effettivi.
2. L'ente territoriale che ha proceduto alla designazione puo'
attribuire, a proprio carico, alle consigliere e ai consiglieri di
parita' regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area
vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, che siano lavoratori
dipendenti, lavoratori autonomi o liberi professionisti, una
indennita' mensile, differenziata tra il ruolo di effettivo e quello
di supplente, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. Il riconoscimento della predetta indennita' alle
consigliere e ai consiglieri di parita' supplenti e' limitato ai soli
periodi di effettivo esercizio della supplenza.
3. Alla consigliera e al consigliere nazionale di parita' e'
attribuita un'indennita' annua. La consigliera e il consigliere
nazionale di parita', ove lavoratore dipendente, usufruiscono,
inoltre, di un numero massimo di permessi non retribuiti. In
alternativa a quanto previsto dal primo e dal secondo periodo, la
consigliera e il consigliere nazionale di parita' possono richiedere
il collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del
mandato, percependo in tal caso un'indennita' complessiva annua. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti, nei limiti delle disponibilita' del Fondo di cui
all'articolo 18, i criteri e le modalita' per determinare la misura
dell'indennita' di cui al primo periodo, differenziata tra il ruolo
di effettivo e quello di supplente, il numero massimo dei permessi
non retribuiti di cui al secondo periodo, i criteri e le modalita'
per determinare la misura dell'indennita' complessiva di cui al terzo
periodo, le risorse destinate alle missioni legate all'espletamento
delle funzioni e le spese per le attivita' della consigliera o del
consigliere nazionale di parita'.».
«Art. 18 (Fondo per l'attivita' delle Consigliere e dei consiglieri
nazionali di parita'). - 1. Il Fondo per l'attivita' delle
consigliere e dei consiglieri di parita' nazionali, effettivi e
supplenti, e' alimentato dalle risorse di cui all'articolo 47, comma
1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive
modificazioni. Il Fondo e' destinato a finanziare le spese relative
alle attivita' della consigliera o del consigliere nazionale di
parita', le spese per missioni, le spese relative al pagamento di
compensi per indennita', differenziati tra effettivi e supplenti, i
rimborsi e le remunerazioni dei permessi spettanti ai sensi
dell'articolo 17, comma 1.».
2. Per l'anno 2015, alle spese di cui all'articolo 18 del decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, nel limite complessivo di 140.000 euro per tale
anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione per il
medesimo anno del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge
23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 36
Modifica dell'articolo 19
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
1. L'articolo 19 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 19 (Conferenza nazionale delle consigliere e dei consiglieri
di parita'). - 1. La Conferenza nazionale delle consigliere e dei
consiglieri di parita', che comprende tutte le consigliere e i
consiglieri, nazionale, regionali, delle citta' metropolitane e degli
enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e'
coordinata dalla consigliera o dal consigliere nazionale di parita',
in collaborazione con due consigliere o consiglieri di parita' in
rappresentanza rispettivamente delle o dei consiglieri regionali,
delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta.
2. La Conferenza opera al fine di rafforzare le funzioni delle
consigliere e dei consiglieri di parita', di accrescere l'efficacia
della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni,
esperienze e buone prassi. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le pari opportunita' e il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali promuovono iniziative volte a garantire il
coordinamento e l'integrazione degli interventi necessari ad
assicurare l'effettivita' delle politiche di promozione delle pari
opportunita' per i lavoratori e le lavoratrici.
3. Dallo svolgimento delle attivita' del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
Art. 37
Modifica al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
1. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, dopo l'articolo 19
e' inserito il seguente:
«Art. 19-bis (Disposizione transitoria). - 1. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi della
legge 7 aprile 2014, n. 56, su proposta del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e del Ministro degli affari regionali, sono
individuate le citta' metropolitane e gli enti di area vasta presso
cui collocare le consigliere e i consiglieri di parita' per lo
svolgimento dell'attivita' di supporto gia' espletata dalle province.
2. Fino alla effettiva costituzione dei nuovi enti territoriali, in
applicazione dell'articolo 1, comma 85, lettera f), della legge 7
aprile 2014, n. 56, le consigliere e i consiglieri di parita',
effettivi e supplenti, continuano a svolgere le funzioni che non
possono essere in alcun modo interrotte. Le disposizioni del presente
capo si applicano alle consigliere e ai consiglieri di parita' in
carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai
fini della determinazione della durata dell'incarico o del rinnovo
dello stesso, si computano anche i periodi gia' espletati in qualita'
di consigliera e consigliere di parita', sia effettivo che supplente,
alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
Art. 38
Modifica dell'articolo 20
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
1. L'articolo 20 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Relazione al Parlamento). - 1. Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sulla base delle informazioni fornite dalle
Consigliere nazionale, regionali, delle citta' metropolitane e degli
enti di area vasta, nonche' delle indicazioni fornite dal Comitato
nazionale di parita', acquisito il parere del Dipartimento per le
pari opportunita', presenta al Parlamento, ogni due anni, una
relazione contenente i risultati del monitoraggio sull'applicazione
della legislazione in materia di parita' e pari opportunita' nel
lavoro e sulla valutazione degli effetti delle disposizioni del
presente decreto.».
Art. 39
Modifica all'articolo 39
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
1. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198, dopo le parole «di procedura civile» sono aggiunte le
seguenti: «o da altre disposizioni di legge».
Art. 40
Modifica all'articolo 43
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
1. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198, dopo le parole «comunque denominati,», sono inserite le
seguenti: «dai centri per l'impiego,».
Art. 41
Modifica dell'articolo 44
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
1. L'articolo 44 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 44 (Finanziamento). - 1. Entro il termine indicato nel bando
di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), i datori di lavoro
pubblici e privati, le associazioni e le organizzazioni sindacali
nazionali e territoriali possono richiedere al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali di essere ammessi al rimborso totale o
parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di
azioni positive presentati in base al medesimo bando.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la
commissione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), ammette i
progetti di azioni positive al beneficio di cui al comma 1 e, con lo
stesso provvedimento, autorizza le relative spese. L'attuazione dei
progetti di cui al comma 1 deve comunque avere inizio entro due mesi
dal rilascio dell'autorizzazione.
3. I progetti di azioni concordate dai datori di lavoro con le
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale hanno precedenza nell'accesso al beneficio di cui al
comma 1.
4. L'accesso ai fondi dell'Unione europea destinati alla
realizzazione di programmi o progetti di azioni positive, ad
eccezione di quelli di cui all'articolo 45, e' subordinato al parere
del Comitato di cui all'articolo 8.».
Art. 42
Modifiche e abrogazioni
1. All'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.
85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.
121, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) l'espressione
del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza
statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
dagli articoli 20 e 48 del codice delle pari opportunita' tra uomo e
donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;».
2. L'articolo 11 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e'
abrogato.
Titolo III
Disposizioni finali
Art. 43
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 14 settembre 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione
Alfano, Ministro dell'interno
Orlando, Ministro della giustizia
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Lorenzin, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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