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decreto legislativo, 14/9/2015
D.lgs14/09/2015, n.151, Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita', in attuazione della l.2014/183.
GU n. 221 del 23-9-2015 - Suppl. Ordinario n. 53
decreto legislativo
Materia: lavoro / disciplina

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151

 

Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita', in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

 

 (GU n. 221 del 23-9-2015 - Suppl. Ordinario n. 53)

 

Vigente al: 24-9-2015

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

  Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;

  Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al Governo

in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei  servizi  per

il lavoro e delle politiche attive, nonche' in  materia  di  riordino

della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva  e

di tutela e conciliazione delle  esigenze  di  cura,  di  vita  e  di

lavoro;

  Visto l'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 183 del 2014 che

delega  il  Governo  ad  adottare  uno  o  piu'  decreti  legislativi

finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per  il

lavoro e di politiche attive;

  Visto l'articolo 1, comma 4, lettera g), della citata legge n.  183

del   2014   recante   il   criterio   di   delega   relativo    alla

razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti  in

materia di inserimento mirato delle persone con  disabilita'  di  cui

alla legge 12 marzo 1999,  n.  68,  e  degli  altri  soggetti  aventi

diritto  al  collocamento  obbligatorio,   al   fine   di   favorirne

l'inclusione sociale, l'inserimento e l'integrazione nel mercato  del

lavoro, avendo cura di valorizzare le competenze delle persone;

  Visto l'articolo 1, comma 4, lettere z) e aa) della citata legge n.

183 del 2014 recanti i criteri di delega relativi alla valorizzazione

del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro  e  il

monitoraggio delle prestazioni erogate e all'integrazione del sistema

informativo con la raccolta  sistematica  dei  dati  disponibili  nel

collocamento mirato nonche' di dati relativi alle buone  pratiche  di

inclusione lavorativa delle persone con disabilita' e agli ausili  ed

adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro;

  Visto l'articolo 1, comma 5, della citata legge n. 183 del 2014 che

delega il Governo ad adottare uno  o  piu'  decreti  legislativi  per

introdurre disposizioni di semplificazione e razionalizzazione  delle

procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e  imprese,  allo

scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e  razionalizzazione

delle procedure di costituzione e gestione  dei  rapporti  di  lavoro

nonche' in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

  Visto l'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 183 del 2014 che

stabilisce i principi e criteri direttivi a  cui  deve  attenersi  il

Governo nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1,  comma  5,

tra i quali la revisione del regime  delle  sanzioni,  tenendo  conto

dell'eventuale natura formale della violazione, in modo  da  favorire

l'immediata  eliminazione  degli  effetti  della  condotta  illecita,

nonche' la valorizzazione  degli  istituti  di  tipo  premiale  e  la

previsione di modalita' semplificate per garantire data certa nonche'

l'autenticita' della manifestazione di  volonta'  del  lavoratore  in

relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto

di lavoro;

  Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.  183,

lettera f) recante il criterio  di  delega  relativo  alla  revisione

della disciplina dei controlli a  distanza  sugli  impianti  e  sugli

strumenti di lavoro,  tenendo  conto  dell'evoluzione  tecnologica  e

contemperando le esigenze produttive  ed  organizzative  dell'impresa

con la tutela della dignita' e della riservatezza del lavoratore;

  Visto l'articolo 1, comma 9, lettere  e)  ed  l),  della  legge  10

dicembre  2014,  n.  183,  recanti  i  criteri  di  delega   relativi

all'eventuale  riconoscimento,  compatibilmente  con  il  diritto  ai

riposi  settimanali  ed  alle   ferie   annuali   retribuite,   della

possibilita' di  cessione  fra  lavoratori  dipendenti  dello  stesso

datore di lavoro di tutti o parte dei  giorni  di  riposo  aggiuntivi

spettanti in base al contratto collettivo  nazionale  in  favore  del

lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica

e cure costanti per  le  particolari  condizioni  di  salute  e  alla

semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze

e dei fondi operanti in materia di parita' e  pari  opportunita'  nel

lavoro e riordino delle procedure connesse alla promozione di  azioni

positive;

  Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al

lavoro dei disabili;

  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,  e  successive

modificazioni, recante  attuazione  dell'articolo  1  della  legge  3

agosto 2007, n. 123, in  materia  di  tutela  della  salute  e  della

sicurezza nei luoghi di lavoro;

  Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006,  n.  198,  recante  il

Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna;

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,

adottata nella riunione dell'11 giugno 2015;

  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti

tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di

Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo  28  agosto

1997, n. 281, nella riunione del 30 luglio 2015;

  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella

riunione del 4 settembre 2015;

  Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di

concerto, per  le  parti  di  competenza,  con  il  Ministro  per  la

semplificazione  e   la   pubblica   amministrazione,   il   Ministro

dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro  dell'economia

e delle finanze e il Ministro della salute;

 

Emana

 

il seguente decreto legislativo:

 

Titolo I

 

Razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli

adempimenti e revisione del regime delle sanzioni

 

Capo I

 

Razionalizzazione e semplificazione in materia di inserimento mirato

delle persone con disabilita'

 

Art. 1

 

Collocamento mirato

 

  1. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del

presente decreto legislativo, con uno o piu' decreti del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza

unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28  agosto

1997, n. 281, sono definite linee guida in  materia  di  collocamento

mirato  delle  persone  con  disabilita'  sulla  base  dei   seguenti

principi:

  a)  promozione  di  una  rete  integrata  con  i  servizi  sociali,

sanitari, educativi e formativi del territorio, nonche' con  l'INAIL,

in relazione  alle  competenze  in  materia  di  reinserimento  e  di

integrazione lavorativa delle persone con disabilita' da lavoro,  per

l'accompagnamento e il supporto della persona con  disabilita'  presa

in carico al fine di favorirne l'inserimento lavorativo;

  b)  promozione  di  accordi  territoriali  con  le   organizzazioni

sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'

rappresentative sul piano nazionale, le cooperative  sociali  di  cui

alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni delle persone con

disabilita' e i loro familiari, nonche' con le  altre  organizzazioni

del terzo  settore  rilevanti,  al  fine  di  favorire  l'inserimento

lavorativo delle persone con disabilita';

  c) individuazione, nelle more della revisione  delle  procedure  di

accertamento  della  disabilita',   di   modalita'   di   valutazione

bio-psico-sociale  della  disabilita',  definizione  dei  criteri  di

predisposizione dei progetti di inserimento  lavorativo  che  tengano

conto  delle  barriere  e  dei  facilitatori   ambientali   rilevati,

definizione di indirizzi per gli uffici  competenti  funzionali  alla

valutazione e progettazione  dell'inserimento  lavorativo  in  ottica

bio-psico-sociale;

  d) analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro  da  assegnare

alle  persone   con   disabilita',   anche   con   riferimento   agli

accomodamenti ragionevoli che  il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  ad

adottare;

  e) promozione dell'istituzione di un responsabile  dell'inserimento

lavorativo nei luoghi di lavoro, con compiti  di  predisposizione  di

progetti  personalizzati  per  le  persone  con  disabilita'   e   di

risoluzione  dei  problemi  legati  alle  condizioni  di  lavoro  dei

lavoratori con disabilita', in raccordo con l'INAIL  per  le  persone

con disabilita' da lavoro;

  f) individuazione di buone pratiche di inclusione lavorativa  delle

persone con disabilita'.

  2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse

umane, strumentali e  finanziarie  gia'  disponibili  a  legislazione

vigente e comunque senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della

finanza pubblica.

 

Art. 2

 

Modifica dell'articolo 1

della legge 12 marzo 1999, n. 68

 

  1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 12 marzo  1999,

n. 68, sono aggiunte in fine le  seguenti  parole:  «,  nonche'  alle

persone nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della  legge

12 giugno 1984, n. 222.».

 

Art. 3

 

Modifica dell'articolo 3

della legge 12 marzo 1999, n. 68

 

  1. L'articolo 3, comma 2, della legge  12  marzo  1999,  n.  68  e'

abrogato con effetto dal 1° gennaio 2017.

  2. All'articolo 3, comma 3, della legge 12 marzo  1999,  n.  68  le

parole da: «e l'obbligo di cui al comma 1 insorge  solo  in  caso  di

nuova assunzione» sono soppresse con effetto dal 1° gennaio 2017.

 

Art. 4

 

Modifica dell'articolo 4

della legge 12 marzo 1999, n. 68

 

  1. All'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo  il  comma

3, e' inserito il seguente:

  «3-bis. I lavoratori, gia' disabili prima  della  costituzione  del

rapporto di lavoro, anche se  non  assunti  tramite  il  collocamento

obbligatorio,  sono  computati  nella  quota  di   riserva   di   cui

all'articolo 3 nel caso in cui abbiano una riduzione della  capacita'

lavorativa superiore al 60 per cento  o  minorazioni  ascritte  dalla

prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico

delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato  con  decreto

del Presidente della Repubblica 23  dicembre  1978,  n.  915,  o  con

disabilita' intellettiva e psichica, con  riduzione  della  capacita'

lavorativa  superiore  al  45  per  cento,  accertata  dagli   organi

competenti.».

 

Art. 5

 

Modifica dell'articolo 5

della legge 12 marzo 1999, n. 68

 

  1. All'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68  sono  apportate

le seguenti modificazioni:

  a) l'ultimo periodo del comma 2 e' soppresso;

  b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

  «3-bis. I datori di lavoro privati e gli  enti  pubblici  economici

che occupano addetti  impegnati  in  lavorazioni  che  comportano  il

pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al  60

per mille  possono  autocertificare  l'esonero  dall'obbligo  di  cui

all'articolo 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a

versare al Fondo per  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili  di  cui

all'articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per  ogni

giorno  lavorativo  per  ciascun  lavoratore  con   disabilita'   non

occupato.»;

    c) il comma 8-ter e' sostituito dal seguente:

  «8-ter. I datori di lavoro pubblici possono assumere in una  unita'

produttiva un numero di lavoratori  aventi  diritto  al  collocamento

obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le  eccedenze  a

compenso del minor numero  di  lavoratori  assunti  in  altre  unita'

produttive della medesima regione. I datori di lavoro pubblici che si

avvalgono di tale facolta' trasmettono in via telematica  a  ciascuno

degli uffici competenti, il prospetto di cui  all'articolo  9,  comma

6.».

  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,

di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da

adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto legislativo, sono stabilite le modalita'  di  versamento  dei

contributi di cui al comma 1, lettera b).

 

Art. 6

 

Modifica dell'articolo 7

della legge 12 marzo 1999, n. 68

 

  1. All'articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono  apportate

le seguenti modificazioni:

    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

  «1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3,

i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici  assumono  i

lavoratori mediante richiesta nominativa di  avviamento  agli  uffici

competenti  o  mediante  la  stipula   delle   convenzioni   di   cui

all'articolo 11. La richiesta nominativa puo' essere preceduta  dalla

richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione  delle

persone con disabilita' iscritte nell'elenco di  cui  all'articolo  8

che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla  base  delle

qualifiche e secondo le modalita'  concordate  dagli  uffici  con  il

datore di lavoro.»;

    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

  «1-bis Nel caso di mancata assunzione secondo le modalita'  di  cui

al comma 1 entro il termine di  cui  all'articolo  9,  comma  1,  gli

uffici  competenti  avviano  i   lavoratori   secondo   l'ordine   di

graduatoria  per  la  qualifica  richiesta  o  altra   specificamente

concordata con il  datore  di  lavoro  sulla  base  delle  qualifiche

disponibili. Gli uffici possono procedere anche previa  chiamata  con

avviso pubblico e con graduatoria limitata a  coloro  che  aderiscono

alla specifica occasione di lavoro.

  1-ter Il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  effettua

uno specifico monitoraggio degli effetti delle previsioni di  cui  al

comma 1 in termini di occupazione delle  persone  con  disabilita'  e

miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Da  tale

monitoraggio non derivano nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della

finanza pubblica.».

 

Art. 7

 

Modifica dell'articolo 8

della legge 12 marzo 1999, n. 68

 

  1. All'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68  sono  apportate

le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dai  seguenti:  «Le

persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano  disoccupate

e  aspirano  ad  una  occupazione  conforme  alle  proprie  capacita'

lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dai servizi  per

il collocamento mirato  nel  cui  ambito  territoriale  si  trova  la

residenza  dell'interessato,  il  quale  puo',  comunque,  iscriversi

nell'elenco di altro servizio  nel  territorio  dello  Stato,  previa

cancellazione dall'elenco in cui era  precedentemente  iscritto.  Per

ogni persona, il comitato tecnico di cui al comma 1-bis annota in una

apposita scheda le capacita' lavorative, le abilita', le competenze e

le inclinazioni, nonche' la natura e il  grado  della  disabilita'  e

analizza le caratteristiche dei  posti  da  assegnare  ai  lavoratori

disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.»;

    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

  «1-bis. Presso i  servizi  per  il  collocamento  mirato  opera  un

comitato tecnico, composto da funzionari dei servizi  medesimi  e  da

esperti  del  settore  sociale  e  medico-legale,   con   particolare

riferimento  alla  materia  della   disabilita',   con   compiti   di

valutazione  delle  capacita'  lavorative,   di   definizione   degli

strumenti   e   delle   prestazioni   atti   all'inserimento   e   di

predisposizione  dei  controlli  periodici  sulla  permanenza   delle

condizioni di  disabilita'.  Agli  oneri  per  il  funzionamento  del

comitato tecnico si provvede con  le  risorse  finanziarie,  umane  e

strumentali gia' previste a legislazione vigente. Ai  componenti  del

comitato non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza o

altro emolumento comunque denominato».

  2. Ogni riferimento all'organismo di cui all'articolo 6,  comma  3,

del decreto legislativo 23 dicembre 1997,  n.  469,  contenuto  nella

legge n. 68 del 1999 si intende effettuato al comitato tecnico di cui

all'articolo 8, comma 1-bis, della legge n. 68 del 1999.

 

Art. 8

 

Modifica dell'articolo 9

della legge 12 marzo 1999, n. 68

 

  1. All'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono  apportate

le seguenti modificazioni:

  a) i comma 2 e 5 sono abrogati;

  b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

  «6-bis. Al fine di razionalizzare la raccolta sistematica dei  dati

disponibili sul collocamento mirato, di semplificare gli adempimenti,

di rafforzare i controlli, nonche' di migliorare il monitoraggio e la

valutazione degli interventi di cui alla presente legge, nella  Banca

dati  politiche  attive  e  passive  di  cui   all'articolo   8   del

decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 9 agosto  2013,  n.  99,  e'  istituita,  senza  nuovi  o

maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  una  specifica  sezione

denominata "Banca dati del  collocamento  mirato"  che  raccoglie  le

informazioni concernenti  i  datori  di  lavoro  pubblici  e  privati

obbligati e i lavoratori interessati. I datori di lavoro  trasmettono

alla Banca dati i prospetti di cui al comma 6 e le informazioni circa

gli accomodamenti ragionevoli adottati.  Ai  fini  dell'alimentazione

della Banca dati del collocamento mirato,  le  comunicazioni  di  cui

all'articolo  9-bis  del  decreto-legge    ottobre  1996,  n.  510,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.  608,

sono integrate con le informazioni relative  al  lavoratore  disabile

assunto  ai  sensi  della  presente  legge.  Gli  uffici   competenti

comunicano  le  informazioni  relative  alle   sospensioni   di   cui

all'articolo 3, comma 5, agli esoneri autorizzati di cui all'articolo

5, comma 3, alle convenzioni di cui agli articoli 11, 12 e  12-bis  e

nonche' a quelle di cui all'articolo 14 del  decreto  legislativo  10

settembre 2003, n. 276. Gli uffici competenti comunicano altresi'  le

informazioni sui soggetti iscritti  negli  elenchi  del  collocamento

obbligatorio, le schede  di  cui  all'articolo  8,  comma  1,  e  gli

avviamenti  effettuati.  L'INPS  alimenta  la  Banca  dati   con   le

informazioni relative agli incentivi  di  cui  il  datore  di  lavoro

beneficia ai sensi dell'articolo 13. L'INAIL alimenta la  Banca  dati

con  le  informazioni  relative  agli  interventi   in   materia   di

reinserimento  e  di  integrazione  lavorativa  delle   persone   con

disabilita' da lavoro. Le regioni e le province autonome di Trento  e

Bolzano alimentano la Banca dati con le  informazioni  relative  agli

incentivi e  alle  agevolazioni  in  materia  di  collocamento  delle

persone con disabilita' erogate sulla base di disposizioni regionali,

nonche' ai sensi dell'articolo 14. Le informazioni della  Banca  dati

del collocamento mirato sono rese disponibili alle regioni e province

autonome di Trento e Bolzano e agli altri enti pubblici  responsabili

del  collocamento  mirato   con   riferimento   al   proprio   ambito

territoriale  di  competenza,  nonche'  all'INAIL   ai   fini   della

realizzazione dei progetti personalizzati in materia di reinserimento

e di integrazione lavorativa delle persone con disabilita' da lavoro.

Le informazioni sono  utilizzate  e  scambiate,  nel  rispetto  delle

disposizioni del codice in materia di protezione dei dati  personali,

di cui al  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  tra  le

amministrazioni competenti anche per elaborazioni a fini  statistici,

di ricerca e di studio. A tali fini le informazioni della Banca  dati

del collocamento mirato  possono  essere  integrate  con  quelle  del

Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del  decreto-legge

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30

luglio  2010,  n.  122,  mediante  l'utilizzo  del  codice   fiscale.

Successivamente all'integrazione le informazioni acquisite sono  rese

anonime.».

  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,

di concerto con il Ministro per  la  semplificazione  e  la  pubblica

amministrazione, previa intesa con la  Conferenza  permanente  per  i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e

di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto

1997,  n.  281,  sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati

personali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di  entrata

in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i  dati  da

trasmettere nonche' le altre modalita' attuative del comma 1, lettera

b), ferme restando le modalita' di trasmissione di  cui  all'articolo

8, comma 4,  del  decreto-legge  n.  76  del  2013,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge n. 99 del 2013.

 

Art. 9

 

Modifica dell'articolo 12-bis

della legge 12 marzo 1999, n. 68

 

  1. All'articolo 12-bis, comma 5, lettera b), della legge  12  marzo

1999, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) le parole: «anche in deroga a quanto previsto  dall'articolo  7,

comma 1, lettera c);» sono soppresse;

  b) le parole: «con diritto di  prelazione  nell'assegnazione  delle

risorse» sono soppresse.

 

Art. 10

 

Modifica dell'articolo 13

della legge 12 marzo 1999, n. 68

 

  1. All'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate

le seguenti modificazioni:

    a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:

  «1. Nel rispetto dell'articolo 33 del Regolamento  UE  n.  651/2014

della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro e' concesso

a domanda un incentivo per un periodo di trentasei mesi:

  a) nella misura del 70 per cento della retribuzione  mensile  lorda

imponibile ai  fini  previdenziali,  per  ogni  lavoratore  disabile,

assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che  abbia  una

riduzione della capacita' lavorativa superiore  al  79  per  cento  o

minorazioni ascritte dalla prima alla terza  categoria  di  cui  alle

tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni  di

guerra, approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23

dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

  b) nella misura del 35 per cento della retribuzione  mensile  lorda

imponibile ai  fini  previdenziali,  per  ogni  lavoratore  disabile,

assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che  abbia  una

riduzione della capacita' lavorativa compresa tra il 67 per  cento  e

il 79 per cento  o  minorazioni  ascritte  dalla  quarta  alla  sesta

categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a).

  1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 e'  altresi'  concesso,  nella

misura del 70 per cento della retribuzione mensile  lorda  imponibile

ai  fini  previdenziali,  per   ogni   lavoratore   con   disabilita'

intellettiva e psichica che comporti una  riduzione  della  capacita'

lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60  mesi,  in

caso di assunzione a tempo indeterminato  o  di  assunzione  a  tempo

determinato di durata non inferiore a dodici  mesi  e  per  tutta  la

durata del contratto.

  1-ter. L'incentivo di cui ai commi 1  e  1-bis  e'  corrisposto  al

datore di  lavoro  mediante  conguaglio  nelle  denunce  contributive

mensili. La domanda per la  fruizione  dell'incentivo  e'  trasmessa,

attraverso apposita procedura  telematica,  all'INPS,  che  provvede,

entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica

in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilita' di risorse

per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione, in favore

del  richiedente  opera  una  riserva  di  somme  pari  all'ammontare

previsto dell'incentivo spettante e al richiedente  e'  assegnato  un

termine perentorio di sette giorni per provvedere  alla  stipula  del

contratto di lavoro che da' titolo all'incentivo.  Entro  il  termine

perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, il richiedente  ha

l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della  predetta

procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che da' titolo

all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini  perentori  di

cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di

somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente  rimesse  a

disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di  cui

al presente articolo e' riconosciuto  dall'INPS  in  base  all'ordine

cronologico di presentazione delle domande cui  abbia  fatto  seguito

l'effettiva stipula del contratto che da' titolo all'incentivo e,  in

caso di insufficienza delle risorse  a  disposizione  determinate  ai

sensi del  decreto  di  cui  al  comma  5,  valutata  anche  su  base

pluriennale con riferimento alla durata  dell'incentivo,  l'INPS  non

prende  in  considerazione  ulteriori  domande   fornendo   immediata

comunicazione   anche   attraverso   il   proprio    sito    internet

istituzionale. L'INPS provvede al monitoraggio delle  minori  entrate

valutate  con  riferimento  alla  durata   dell'incentivo,   inviando

relazioni trimestrali al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche

sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede

all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e

finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente.»;

  b) il comma 2 e' abrogato;

  c) al comma 3 le parole «hanno  proceduto  all'assunzione  a  tempo

indeterminato di lavoratori disabili con le modalita' di cui al comma

2» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «procedono  all'assunzione  di

lavoratori disabili e ne fanno domanda con le  modalita'  di  cui  al

comma 1-ter»;

  d) al comma 4 le parole: «, annualmente ripartito fra le regioni  e

le province autonome proporzionalmente alle  richieste  presentate  e

ritenute ammissibili secondo le modalita' e i  criteri  definiti  nel

decreto di cui al comma 5» sono soppresse;

  e) al comma 4 dopo il primo periodo sono aggiunti  i  seguenti:  «A

valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo e  nei  limiti

del 5 per cento delle risorse complessive, possono essere  finanziate

sperimentazioni  di   inclusione   lavorativa   delle   persone   con

disabilita' da parte del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche

sociali. Le risorse sono attribuite per il tramite  delle  regioni  e

delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla  base  di  linee

guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»;

  f) il comma 5 e' sostituito  dal  seguente:  «5.  Con  decreto  del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il

Ministro dell'economia e delle finanze, e' definito l'ammontare delle

risorse del Fondo di cui al comma 4 che vengono trasferite all'INPS a

decorrere  dal  2016  e  rese  disponibili  per   la   corresponsione

dell'incentivo al datore di lavoro di cui ai commi 1 e 1-bis. Con  il

medesimo decreto e' stabilito l'ammontare delle risorse attribuite al

Ministero del lavoro e delle politiche sociali per  le  finalita'  di

cui al secondo periodo del comma 4. Il decreto  di  cui  al  presente

comma e' aggiornato annualmente al fine di attribuire le risorse  che

affluiscono al Fondo  di  cui  al  comma  4  per  il  versamento  dei

contributi di cui all'articolo 5, comma 3-bis.»;

  g) i commi 8 e 9 sono abrogati.

  1. L'incentivo di cui ai commi 1 e  1-bis  dell'articolo  13  della

legge n. 68 del 1999,  come  modificati  dal  comma  1  del  presente

articolo, si applica alle assunzioni effettuate a  decorrere  dal 

gennaio 2016.

 

Art. 11

 

Modifica dell'articolo 14

della legge 12 marzo 1999, n. 68

 

  1. All'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono  apportate

le seguenti modificazioni:

  a) al comma 3, dopo le parole: «contributi versati  dai  datori  di

lavoro ai sensi della presente legge» sono inserite le seguenti: «non

versati al Fondo di cui all'articolo 13»;

  b) al comma 4, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

  «b) contributi per il  rimborso  forfetario  parziale  delle  spese

necessarie all'adozione di accomodamenti ragionevoli  in  favore  dei

lavoratori con riduzione della capacita' lavorativa superiore  al  50

per cento, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro  o  la

rimozione delle barriere architettoniche che  limitano  in  qualsiasi

modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilita', nonche'

per istituire il responsabile dell'inserimento lavorativo nei  luoghi

di lavoro.».

 

Art. 12

 

Soppressione dell'albo nazionale

dei centralinisti telefonici privi della vista

 

  1. L'albo  professionale  nazionale  dei  centralinisti  telefonici

privi della vista, istituito dall'articolo 2 della  legge  14  luglio

1957, n. 594, e' soppresso.

 

Art. 13

 

Modificazioni alla legge 29 marzo 1985, n. 113

 

  1. Alla legge 29 marzo 1985, n. 113,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

    a) all'articolo 1:

  1) il comma 1 e' abrogato;

  2) al comma 3, primo periodo, le  parole  «All'albo  professionale»

sono sostituite dalle seguenti: «Nell'elenco di cui  all'articolo  6,

comma 7, della presente legge»;

  3)  al  comma  3,  secondo  periodo,  le  parole  «all'albo»   sono

sostituite dalle seguenti: «nell'elenco»;

  4) al comma 4 le parole «all'albo  professionale»  sono  sostituite

dalle seguenti: «nell'elenco di cui all'articolo 6,  comma  7,  della

presente legge» e le  parole  «da  inoltrare  tramite  il  competente

ispettorato provinciale del lavoro» sono soppresse;

    b) all'articolo 2:

  1) al  comma  1  le  parole:  «Ai  fini  dell'iscrizione  nell'albo

professionale nazionale di cui all'articolo 1» sono soppresse;

  2) al comma 12 le parole «per l'iscrizione  all'albo  professionale

nazionale e» sono soppresse;

    c) all'articolo 3:

  1)  al  comma  2  le  parole:  «all'albo   professionale   di   cui

all'articolo 1 della presente legge» sono sostituite dalle  seguenti:

«nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della presente legge»;

  2) al comma 3 le parole: «all'albo professionale disciplinato dalla

presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «nell'elenco  di  cui

all'articolo 6, comma 7, della presente legge».

    d) all'articolo 6:

  1) ovunque ricorrano, le parole «ufficio provinciale del  lavoro  e

della  massima  occupazione»,  «ufficio  provinciale   del   lavoro»,

«ufficio provinciale», «ufficio del  lavoro»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «servizio competente»;

  2) il comma 7 e' sostituito dal seguente:

  «7. I  privi  della  vista,  abilitati  secondo  le  norme  di  cui

all'articolo 2, che risultano disoccupati, si iscrivono nell'apposito

elenco tenuto dal servizio competente nel cui ambito territoriale  si

trova la residenza dell'interessato. Il servizio verifica il possesso

dell'abilitazione e la condizione di privo  della  vista  e  rilascia

apposita  certificazione.  L'interessato  puo'  comunque   iscriversi

nell'elenco di un unico altro servizio nel territorio dello Stato.»;

      3)  al  comma  8  le  parole  «all'albo   professionale»   sono

sostituite dalle seguenti «nell'elenco»;

  2. I privi della vista iscritti in  piu'  di  un  elenco,  oltre  a

quello tenuto dal servizio competente  nel  cui  ambito  territoriale

hanno  la  residenza,  scelgono   l'elenco   presso   cui   mantenere

l'iscrizione  entro  trentasei  mesi  dall'entrata  in  vigore  della

presente disposizione.

 

Capo II

 

Razionalizzazione e semplificazione in materia di costituzione e

gestione del rapporto di lavoro

 

Art. 14

 

Deposito contratti collettivi aziendali o territoriali

 

  1. I benefici  contributivi  o  fiscali  e  le  altre  agevolazioni

connesse  con  la  stipula  di  contratti  collettivi   aziendali   o

territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti  siano

depositati in via telematica presso  la  Direzione  territoriale  del

lavoro competente, che li  mette  a  disposizione,  con  le  medesime

modalita', delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati.

 

Art. 15

 

Libro Unico del Lavoro

 

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il libro unico  del  lavoro  e'

tenuto, in modalita' telematica, presso il  Ministero  del  lavoro  e

delle politiche sociali.

  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,

da emanare entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto legislativo, sono stabilite le modalita' tecniche  e

organizzative per l'interoperabilita', la tenuta,  l'aggiornamento  e

la conservazione dei dati contenuti nel libro unico del lavoro di cui

all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

 

Art. 16

 

Comunicazioni telematiche

 

  1. Tutte  le  comunicazioni  in  materia  di  rapporti  di  lavoro,

collocamento mirato, tutela delle condizioni  di  lavoro,  incentivi,

politiche attive e formazione professionale, ivi  compreso  il  nulla

osta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari nel  settore

dello spettacolo, si  effettuano  esclusivamente  in  via  telematica

secondo i modelli di comunicazione, i dizionari terminologici  e  gli

standard tecnici di cui al decreto del Ministro del  lavoro  e  della

previdenza  sociale  30  ottobre  2007,  pubblicato  nella   Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana 27 dicembre 2007, n. 299.

  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,

di concerto con il Ministro per  la  semplificazione  e  la  pubblica

amministrazione, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata  in

vigore  del  presente  decreto  legislativo,  sono   individuate   le

comunicazioni di cui al comma 1 e si  procede  all'aggiornamento  dei

modelli  esistenti,  al  fine  di  armonizzare  e   semplificare   le

informazioni richieste.

  3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse

umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione vigente

e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del  bilancio  dello

Stato.

 

Art. 17

 

Banche dati in materia di politiche del lavoro

 

  1.  All'articolo  8  del  decreto-legge  28  giugno  2013  n.   76,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99  sono

apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 2,  dopo  le  parole  «opportunita'  di  impiego»  sono

aggiunte  le  seguenti:  «nonche'  le  informazioni   relative   agli

incentivi, ai datori di lavoro pubblici e privati, ai collaboratori e

ai lavoratori  autonomi,  agli  studenti  e  ai  cittadini  stranieri

regolarmente soggiornanti in Italia per motivi di lavoro. Nell'ambito

della Banca dati di cui al comma 1 e' costituita un'apposita  sezione

denominata "Fascicolo dell'azienda" che contiene le  informazioni  di

cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1°  ottobre  1996,  n.  510,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608»;

  b) al comma 3, dopo le parole «l'Istituto nazionale  di  previdenza

sociale,»  sono  inserite  le  seguenti:  «l'Istituto  nazionale  per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.».

  2. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali, di concerto con il Ministro  per  la  semplificazione  e  la

pubblica amministrazione e il Ministro dell'interno, sono individuate

le informazioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge  28

giugno 2013, n. 76, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9

agosto 2013, n. 99, i soggetti che  possono  inserire,  aggiornare  e

consultare le informazioni,  nonche'  le  modalita'  di  inserimento,

aggiornamento e consultazione, nel rispetto  delle  disposizioni  del

Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al  decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e fermo restando che  la  relativa

trasmissione avviene nel rispetto dei principi e  secondo  le  regole

tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

  3. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  sostituiscono  la

comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali di  cui

all'articolo 39 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

  4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse

umane, strumentali e  finanziarie  gia'  disponibili  a  legislazione

vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio

dello Stato.

 

Art. 18

 

Abrogazione autorizzazione al lavoro estero

 

  1. Al  decreto-legge  31  luglio  1987,  n.  317,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, sono apportate  le

seguenti modificazioni:

  a) l'articolo 1, comma 4, e' abrogato;

  b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

  «Art. 2 (Condizioni di lavoro dei lavoratori italiani da  impiegare

o da  trasferire  all'estero).  -  1.  Il  contratto  di  lavoro  dei

lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero prevede:

  a)  un  trattamento  economico  e  normativo  complessivamente  non

inferiore a quello previsto dai  contratti  collettivi  nazionali  di

lavoro stipulati dalle associazioni sindacali  comparativamente  piu'

rappresentative per la categoria di appartenenza del  lavoratore,  e,

distintamente, l'entita' delle prestazioni  in  denaro  o  in  natura

connesse con lo svolgimento all'estero del rapporto di lavoro;

  b) la possibilita' per i lavoratori di ottenere il trasferimento in

Italia  della  quota  di  valuta  trasferibile   delle   retribuzioni

corrisposte  all'estero,  fermo  restando  il  rispetto  delle  norme

valutarie italiane e del Paese d'impiego;

  c) un'assicurazione  per  ogni  viaggio  di  andata  nel  luogo  di

destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o  di

invalidita' permanente;

  d) il tipo di sistemazione logistica;

  e) idonee misure in materia di sicurezza.»;

    c) l'articolo 2-bis e' abrogato.

  2. Il decreto del Presidente della Repubblica 18  aprile  1994,  n.

346 e' abrogato.

 

Art. 19

 

Semplificazione in materia di collocamento

della gente di mare

 

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 18  aprile  2006,  n.

231, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 7, il comma 4 e' abrogato;

  b) all'articolo 8, il comma 1 e' abrogato;

  c) l'articolo 10 e' abrogato;

  d)  all'articolo  8,  comma  2,  primo  periodo,  dopo  le  parole:

«qualifiche professionali  del  personale  marittimo  ed  i  relativi

requisiti minimi» sono inserite le seguenti: «in raccordo con  quanto

previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e dalla  sua

normativa di attuazione».

  2. Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

di cui  all'articolo  16,  comma  2,  si  provvede  ad  apportare  le

opportune modificazioni  al  modello  «BCNL»  e  al  modello  «scheda

anagrafico-professionale».

 

Capo III

 

Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza

sul lavoro

Art. 20

 

Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

 

  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 3:

      1) il comma 8 e' sostituito dal seguente:

  «8. Nei confronti dei  lavoratori  che  effettuano  prestazioni  di

lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente  decreto  e  le

altre norme speciali vigenti in materia  di  tutela  della  salute  e

sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la  prestazione

sia svolta a favore di un committente imprenditore o  professionista.

Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni  di  cui

all'articolo  21.  Sono  comunque  esclusi  dall'applicazione   delle

disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme  speciali

vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei  lavoratori

i  piccoli  lavori  domestici  a  carattere  straordinario,  compresi

l'insegnamento privato supplementare e  l'assistenza  domiciliare  ai

bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.»;

  2) al comma 12-bis, le parole «dei soggetti che prestano la propria

attivita', spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso  di

spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla

legge  7  dicembre  2000,  n.  383,  e  delle  associazioni  sportive

dilettantistiche di cui alla  legge  16  dicembre  1991,  n.  398,  e

all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  e  successive

modificazioni,» sono sostituite dalle  seguenti:  «dei  soggetti  che

svolgono attivita' di volontariato in favore  delle  associazioni  di

promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.  383,  delle

associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16  dicembre

1991, n. 39, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.  289,

e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell'ambito dei

programmi internazionali di educazione non formale,»;

    b) all'articolo 5:

      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

  «1. Presso il Ministero della salute e' istituito il  Comitato  per

l'indirizzo  e  la  valutazione  delle  politiche  attive  e  per  il

coordinamento nazionale delle attivita' di vigilanza  in  materia  di

salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato e' presieduto dal Ministro

della salute ed e' composto da:

  a) il Direttore Generale della competente Direzione  Generale  e  i

Direttori dei competenti uffici del Ministero della salute;

  b) due Direttori Generali delle competenti Direzioni  Generali  del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

  c) il Direttore Centrale per la Prevenzione e la sicurezza  tecnica

del Dipartimento dei Vigili del fuoco e  del  soccorso  pubblico  del

Ministero dell'interno;

  d) Il Direttore Generale della competente  Direzione  Generale  del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

  e) il Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza  delle

Regioni e delle Province autonome;

  f) quattro rappresentanti delle  regioni  e  province  autonome  di

Trento e di  Bolzano  individuati  per  un  quinquennio  in  sede  di

Conferenza delle regioni e delle province autonome.»;

  2) al comma 4, le  parole  «obiettivi  di  cui  al  comma    sono

sostituite dalle seguenti: «obiettivi di cui al comma 3»;

  3) il comma 5 e' sostituito  dal  seguente:  «5.  Le  riunioni  del

Comitato si svolgono presso la sede del Ministero della  salute,  con

cadenza  temporale  e  modalita'   di   funzionamento   fissate   con

regolamento  interno,  da  adottare  a  maggioranza  qualificata.  Le

funzioni di segreteria sono svolte da personale del  Ministero  della

salute.».

    c) all'articolo 6:

      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

  «1. Presso il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e'

istituita la  Commissione  consultiva  permanente  per  la  salute  e

sicurezza sul lavoro. La Commissione e' composta da:

  a) un rappresentante del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche

sociali con funzioni di presidente;

  b) un rappresentante del Ministero della salute;

  c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

  d) un rappresentante  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti;

  e) un rappresentante del Ministero dell'interno;

  f) un rappresentante del Ministero della difesa, un  rappresentante

del Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  un

rappresentante  del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e

della ricerca o un rappresentante della Presidenza del Consiglio  dei

Ministri - Dipartimento della funzione pubblica quando il  Presidente

della Commissione, ravvisando profili  di  specifica  competenza,  ne

disponga la convocazione;

  g) sei rappresentanti delle regioni e delle  province  autonome  di

Trento e di Bolzano, designati  dalla  Conferenza  permanente  per  i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e

di Bolzano;

  h)  sei  esperti  designati  delle  organizzazioni  sindacali   dei

lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale;

  i) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei  datori

di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale;

  l) tre  esperti  in  medicina  del  lavoro,  igiene  industriale  e

impiantistica industriale;

  m) un rappresentante dell'ANMIL.».

      2) al comma 2, dopo le parole «con  particolare  riferimento  a

quelle relative» sono  inserite  le  seguenti:  «alle  differenze  di

genere e a quelle relative»;

      3) al comma 5, e' aggiunto il seguente  periodo:  «Con  decreto

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare  entro

60  giorni  dalla  data  di  entrata   in   vigore   della   presente

disposizione, sono individuati  le  modalita'  e  i  termini  per  la

designazione e l'individuazione dei componenti di  cui  al  comma  1,

lettere g), h), i) e l)»;

      4) al comma 6, le parole «Ministero del lavoro, della salute  e

delle politiche sociali», sono sostituite dalle seguenti:  «Ministero

del lavoro e delle politiche sociali»;

      5) al comma 8:

  5.1 alla lettera f), e' inserito, in fine, il seguente periodo: «La

Commissione procede al monitoraggio dell'applicazione delle  suddette

procedure al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime.»;

  5.2 alla lettera g),  le  parole  «discutere  in  ordine  ai»  sono

sostituite dalle seguenti: «elaborare i»;

  5.3 alla lettera m), e' inserito, in fine, il seguente periodo: «La

Commissione  monitora  ed   eventualmente   rielabora   le   suddette

procedure, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del  decreto  con  il

quale sono stati recepiti i modelli semplificati  per  l'adozione  ed

efficace attuazione dei modelli di organizzazione  e  gestione  della

sicurezza nelle piccole e medie imprese.»;

  5.4 alla lettera m-quater) e' aggiunto infine il seguente  periodo:

«La Commissione monitora l'applicazione  delle  suddette  indicazioni

metodologiche al fine di  verificare  l'efficacia  della  metodologia

individuata, anche per eventuali integrazioni alla medesima.».

  d) all'articolo 12, comma  1,  le  parole:  «e  gli  enti  pubblici

nazionali,» sono sostituite dalle  seguenti:  «,  gli  enti  pubblici

nazionali, le regioni e le province autonome,»;

  e) all'articolo 28, dopo il comma 3-bis e'  inserito  il  seguente:

«3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1,  l'Inail,  anche

in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite  del

Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui  all'articolo

2, comma 1, lettera  ee),  rende  disponibili  al  datore  di  lavoro

strumenti tecnici e specialistici per la  riduzione  dei  livelli  di

rischio. L'Inail e le aziende sanitarie locali svolgono  la  predetta

attivita' con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili

a legislazione vigente.»;

  f) all'articolo 29, il comma 6-quater e' sostituito  dal  seguente:

«6-quater. Con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche

sociali, da adottarsi  previo  parere  della  Commissione  consultiva

permanente per la salute e sicurezza  sul  lavoro,  sono  individuati

strumenti di supporto per la  valutazione  dei  rischi  di  cui  agli

articoli 17 e 28 e al presente articolo, tra i  quali  gli  strumenti

informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online  Interactive

Risk Assessment)»;

  g) all'articolo 34 sono apportate le seguenti modificazioni:

  1) il comma 1-bis e' abrogato;

  2) al  comma  2-bis  le  parole:  «di  cui  al  comma  1-bis»  sono

sostituite dalle seguenti: «di primo soccorso nonche' di  prevenzione

incendi e di evacuazione»;

    h) all'articolo 53, comma 6, le parole «al registro infortuni ed»

sono soppresse;

    i) all'articolo 55 dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:

  «6-bis.  In  caso  di  violazione   delle   disposizioni   previste

dall'articolo 18, comma 1, lettera g), e dall'articolo 37,  commi  1,

7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a piu' di cinque  lavoratori

gli importi della sanzione sono  raddoppiati,  se  la  violazione  si

riferisce a piu' di dieci lavoratori gli importi della sanzione  sono

triplicati.»;

    l) all'articolo 69, comma 1, lettera  e),  dopo  le  parole:  «il

lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura  di  lavoro»  sono

inserite le seguenti: «o il datore di lavoro che ne fa uso»;

    m) dopo l'articolo 73 e' inserito il seguente:

  «Art.  73-bis  (Abilitazione  alla  conduzione  dei  generatori  di

vapore). - 1. All'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008,

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.

133, e' soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927,

n. 1132 e riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9

luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla  legge  16

giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008.

  2. Con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali

sono disciplinati  i  gradi  dei  certificati  di  abilitazione  alla

conduzione dei generatori di vapore,  i  requisiti  per  l'ammissione

agli esami, le modalita' di svolgimento delle prove e di  rilascio  e

rinnovo dei  certificati.  Con  il  medesimo  decreto  e',  altresi',

determinata l'equipollenza dei certificati e dei titoli rilasciati in

base alla normativa vigente.

  3.  Fino  all'emanazione  del   predetto   decreto,   resta   ferma

l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro  del

lavoro e della previdenza sociale 1°  marzo  1974,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1974, n. 99, cosi' come  modificato  dal

decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 7 febbraio

1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1979, n. 74.»;

    n) all'articolo 87 sono apportate le seguenti modificazioni:

  1) al comma 2, lettera e), le parole: «80, comma 2» sono sostituite

dalle seguenti: «80, comma 1»;

  2) al comma 3, lettera d), le parole: «commi 3 e 4» sono sostituite

dalle seguenti: «commi 3 e 3-bis»;

  3) al comma 4, lettera b), le parole: «del comma 2» sono sostituite

dalle seguenti: «del comma 3»;

  4) al comma  6,  le  parole:  «ai  luoghi»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «alle attrezzature» e le parole: «e' considerata una  unica

violazione ed e' punita con la pena prevista dal comma 2, lettera b)»

sono sostituite dalle seguenti: «e' considerata una unica violazione,

penale o amministrativa a seconda della natura dell'illecito,  ed  e'

punita  con  la  pena  o  la   sanzione   amministrativa   pecuniaria

rispettivamente previste dal comma 3, alinea, o dal comma 4, alinea»;

  o) all'articolo 98, comma 3, sono inseriti,  in  fine,  i  seguenti

periodi: «L'allegato  XIV  e'  aggiornato  con  accordo  in  sede  di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le

province autonome di Trento e di Bolzano. I corsi di cui all'allegato

XIV,  solo  per  il  modulo  giuridico  (28  ore),  e  i   corsi   di

aggiornamento possono svolgersi in modalita' e-learning nel  rispetto

di quanto previsto dall'allegato I dell'Accordo in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province

autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato  per  la

formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2.»;

  p) all'articolo 190, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:

  «L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e  impianti

puo' essere stimata  in  fase  preventiva  facendo  riferimento  alle

banche  dati  sul  rumore  approvate  dalla  Commissione   consultiva

permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui

si e' fatto riferimento.».

 

Art. 21

 

Semplificazioni in materia di  adempimenti  formali  concernenti  gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali

 

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30  giugno  1965,  n.

1124, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 28, terzo comma,il secondo  periodo  e'  sostituito

dai seguenti: «Entro il 31  dicembre  l'Istituto  assicuratore  rende

disponibili al datore di lavoro gli altri elementi necessari  per  il

calcolo del premio assicurativo con modalita' telematiche sul proprio

sito istituzionale. L'Istituto con proprio provvedimento, da  emanare

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente

disposizione, definisce le modalita' di fruizione del servizio di cui

al secondo periodo.»;

  b) all'articolo 53:

  1) al primo comma, secondo  periodo,  le  parole:  «da  certificato

medico»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «dei   riferimenti   al

certificato medico gia' trasmesso all'Istituto assicuratore  per  via

telematica  direttamente  dal  medico  o  dalla  struttura  sanitaria

competente al rilascio» e il terzo periodo e' soppresso;

  2) al quarto comma, primo periodo,  dopo  le  parole:  «certificato

medico»  sono   inserite   le   seguenti:   «trasmesso   all'Istituto

assicuratore, per via telematica, direttamente  dal  medico  o  dalla

struttura  sanitaria  competente  al  rilascio,  nel  rispetto  delle

relative disposizioni,»;

  3) al quinto comma le parole:  «corredata  da  certificato  medico»

sono  sostituite  dalle  seguenti:  «corredata  dei  riferimenti   al

certificato medico gia' trasmesso  per  via  telematica  al  predetto

Istituto  direttamente  dal  medico  o  dalla   struttura   sanitaria

competente al rilascio» e il quarto periodo e' soppresso;

  4) al settimo comma le parole: «, che deve corredare la denuncia di

infortunio,» sono soppresse, la  parola  «rilasciato»  e'  sostituita

dalle seguenti: «trasmesso, per via  telematica  nel  rispetto  delle

relative disposizioni, all'Istituto assicuratore» e dopo  le  parole:

«primo  approdo»  sono  inserite  le  seguenti:  «o  dalla  struttura

sanitaria competente al rilascio»;

  5) dopo il settimo comma, sono inseriti i seguenti:

  «Qualunque medico  presti  la  prima  assistenza  a  un  lavoratore

infortunato  sul  lavoro  o  affetto  da  malattia  professionale  e'

obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia

di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente  per  via

telematica all'Istituto assicuratore.

  Ogni  certificato  di  infortunio  sul   lavoro   o   di   malattia

professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica

all'Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla  struttura

sanitaria  competente   al   rilascio,   contestualmente   alla   sua

compilazione.

  La trasmissione per via telematica del  certificato  di  infortunio

sul lavoro o di malattia professionale, di  cui  ai  commi  ottavo  e

nono,  e'  effettuata  utilizzando  i  servizi  telematici  messi   a

disposizione dall'Istituto assicuratore. I dati delle  certificazioni

sono resi disponibili telematicamente dall'istituto  assicuratore  ai

soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalita'  telematica,

nel rispetto delle disposizioni di  cui  al  decreto  legislativo  30

giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.»;

    c) all'articolo 54:

  1) al primo comma, le parole: «che abbia per conseguenza la morte o

l'inabilita' al lavoro per piu' di tre giorni» sono sostituite  dalle

seguenti: «mortale o con prognosi superiore a trenta giorni»;

  2) il quinto comma e' sostituito dal seguente: «Per  il  datore  di

lavoro soggetto agli obblighi del presente titolo,  l'adempimento  di

cui al primo  comma  si  intende  assolto  con  l'invio  all'Istituto

assicuratore della denuncia di infortunio di cui all'articolo 53  con

modalita' telematica. Ai fini degli adempimenti di  cui  al  presente

articolo, l'Istituto assicuratore mette a disposizione,  mediante  la

cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e),

del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  i  dati  relativi  alle

denunce degli infortuni mortali o con  prognosi  superiore  a  trenta

giorni.»;

    d) all'articolo 56:

  1)  il  primo  comma  e'  sostituito  dal   seguente:   «L'Istituto

assicuratore  mette  a   disposizione,   mediante   la   cooperazione

applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), del  decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati relativi alle  denunce  degli

infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.»;

  2) al secondo comma, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Nel piu'

breve tempo possibile, e in ogni  caso  entro  quattro  giorni  dalla

disponibilita' dei dati con le modalita' di cui al  primo  comma,  la

direzione territoriale del lavoro  -  settore  ispezione  del  lavoro

competente per territorio o i  corrispondenti  uffici  della  regione

siciliana  e  delle  Province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano,

procedono, su richiesta del lavoratore infortunato, di un  superstite

o  dell'Istituto  assicuratore,  ad  una   inchiesta   ai   fini   di

accertare:»;

  3) il  terzo  comma  e'  sostituito  dal  seguente:  «La  direzione

territoriale del lavoro - settore ispezione del lavoro competente per

territorio o i corrispondenti uffici della regione siciliana e  delle

province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  qualora  lo  ritengano

necessario ovvero ne siano  richiesti  dall'Istituto  assicuratore  o

dall'infortunato o dai  suoi  superstiti,  eseguono  l'inchiesta  sul

luogo dell'infortunio.»;

  4) al quarto comma, le  parole:  «alla  direzione  provinciale  del

lavoro  -  settore  ispezione  del  lavoro»  sono  sostituite   dalle

seguenti: «alla direzione territoriale del lavoro - settore ispezione

del lavoro competente per territorio o ai corrispondenti uffici della

regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

    e) all'articolo 238:

  1) al secondo comma,  dopo  le  parole:  «Detto  certificato»  sono

inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo  25  del

decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,» e le parole:  «esso  e'

compilato secondo un modulo speciale e portante un talloncino per  la

ricevuta, approvato dal  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza

sociale e da quello per  le  poste  e  le  telecomunicazioni  sentito

l'Istituto assicuratore. Questo ha cura di fornire periodicamente  ed

in numero sufficiente i detti  moduli  ai  medici,  ai  Comuni,  agli

ospedali ed agli uffici postali della circoscrizione  e,  occorrendo,

anche agli esercenti le aziende» sono sostituite dalle  seguenti:  «e

deve essere trasmesso all'Istituto assicuratore  per  via  telematica

direttamente dal medico o dalla  struttura  sanitaria  competente  al

rilascio»;

  2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Il datore di  lavoro

deve fornire all'Istituto assicuratore tutte  le  notizie  necessarie

per l'istruttoria delle denunce di cui al secondo comma.»;

  3) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «La trasmissione per

via telematica del certificato di cui al secondo comma e'  effettuata

utilizzando i servizi telematici messi a  disposizione  dall'Istituto

assicuratore. I  dati  delle  certificazioni  sono  resi  disponibili

telematicamente dall'istituto assicuratore ai  soggetti  obbligati  a

effettuare la denuncia in modalita' telematica,  nel  rispetto  delle

disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e

successive modificazioni.»;

  4) i commi quinto e sesto sono abrogati;

    f)  all'articolo  251,  dopo  il  primo  comma,  e'  inserito  il

seguente:  «I  dati  delle  certificazioni  sono   resi   disponibili

telematicamente dall'istituto assicuratore ai  soggetti  obbligati  a

effettuare la denuncia in modalita' telematica,  nel  rispetto  delle

disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e

successive modificazioni.».

  2. Le modificazioni di cui al comma 1, lettere b), c),  d),  e)  ed

f), hanno efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno successivo

alla  data  di  entrata   in   vigore   del   presente   decreto   e,

contestualmente, sono abrogati i commi 6 e  7  dell'articolo  32  del

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

  3. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla  data  di

entrata in vigore del presente decreto, con la trasmissione  per  via

telematica del certificato di malattia professionale, ai sensi  degli

articoli 53 e 251 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30

giugno 1965, n.  1124,  come  modificati  dal  presente  decreto,  si

intende assolto, per le malattie professionali  indicate  nell'elenco

di cui all'articolo 139 del decreto del Presidente  della  Repubblica

n. 1124 del 1965, l'obbligo di trasmissione della denuncia di cui  al

medesimo  articolo  139  ai  fini  dell'alimentazione  del   Registro

Nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate,

di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 23  febbraio

2000, n. 38.

  4. A decorrere dal  novantesimo  giorno  successivo  alla  data  di

entrata in vigore del  presente  decreto,  e'  abolito  l'obbligo  di

tenuta del registro infortuni.

  5.  Agli   adempimenti   derivanti   dal   presente   articolo   le

amministrazioni  competenti  provvedono   con   le   risorse   umane,

strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione  vigente  e

comunque  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica.

 

Capo IV

 

Revisione del regime delle sanzioni

Art. 22

 

 

Modifica di disposizioni sanzionatorie in materia

di lavoro e legislazione sociale

 

  1. All'articolo 3  del  decreto-legge  22  febbraio  2002,  n.  12,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n.  73,  e

successive modificazioni, il comma 3 e' sostituito dai seguenti:

  «3. Ferma restando  l'applicazione  delle  sanzioni  gia'  previste

dalla  normativa  in  vigore,  in  caso  di  impiego  di   lavoratori

subordinati  senza  preventiva  comunicazione  di  instaurazione  del

rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola

esclusione del datore di lavoro domestico,  si  applica  altresi'  la

sanzione amministrativa pecuniaria:

  a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in

caso di impiego del lavoratore sino  a  trenta  giorni  di  effettivo

lavoro;

  b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun  lavoratore  irregolare,

in caso di impiego del lavoratore  da  trentuno  e  sino  a  sessanta

giorni di effettivo lavoro;

  c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun  lavoratore  irregolare,

in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di  effettivo

lavoro.

  3-bis. In relazione alla  violazione  di  cui  al  comma  3,  fatta

eccezione per le ipotesi di cui al comma 3-quater, trova applicazione

la  procedura  di  diffida  di  cui  all'articolo  13   del   decreto

legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni.

  3-ter. Nel caso di cui al  comma  3-bis,  la  diffida  prevede,  in

relazione ai lavoratori irregolari ancora in forza presso  il  datore

di lavoro e fatta  salva  l'ipotesi  in  cui  risultino  regolarmente

occupati per un periodo lavorativo successivo, la stipulazione di  un

contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a  tempo

parziale  con  riduzione  dell'orario  di  lavoro  non  superiore  al

cinquanta per cento dell'orario a tempo  pieno,  o  con  contratto  a

tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonche'

il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi. In tale

ipotesi, la prova della avvenuta  regolarizzazione  e  del  pagamento

delle  sanzioni  e  dei  contributi  e  premi  previsti,   ai   sensi

dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.

124, e' fornita entro il termine di centoventi giorni dalla  notifica

del relativo verbale.

  3-quater. Le sanzioni sono aumentate del venti per cento in caso di

impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell'articolo 22, comma  12,

del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o di minori  in  eta'

non lavorativa.

  3-quinquies. In caso di irrogazione della sanzione di cui al  comma

3, non trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 19, commi

2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonche'  le

sanzioni di cui all'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto

2008, n. 133.».

  2. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.

145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.

9, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) la lettera b) e' abrogata;

  b) alla lettera d), l'alinea e' sostituito  dal  seguente:  «d)  il

trenta per cento dell'importo delle sanzioni  amministrative  di  cui

all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito,

con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n.  73,  e  successive

modificazioni, nonche' delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14,

comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), del decreto legislativo 9

aprile 2008,  n.  81,  e  successive  modificazioni,  ed  i  maggiori

introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alla lettera

c) sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio  dello

Stato per essere riassegnati:».

  3. I maggiori introiti  derivanti  dall'incremento  delle  sanzioni

amministrative e delle somme aggiuntive, previsto  dall'articolo  14,

comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 145  del  2013,  nel  testo

vigente prima della data di entrata in vigore del  presente  decreto,

con riferimento alle violazioni commesse prima della  predetta  data,

continuano ad essere versati ad apposito  capitolo  dell'entrata  del

bilancio dello Stato per essere riassegnati alle destinazioni di  cui

all'articolo 14, comma 1, lettera  d),  n.  1)  e  2),  del  medesimo

decreto-legge.

  4. All'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 4, lettera c), le parole «1.950 euro»  sono  sostituite

dalle seguenti: «2.000 euro» e le parole «3.250 euro» sono sostituite

dalle seguenti: «3.200 euro»;

  b) al comma 5, lettera b), le parole «3.250 euro»  sono  sostituite

dalle seguenti: «3.200 euro»;

  c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:

  «5-bis. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle altre

condizioni di cui ai commi 4 e 5,  la  revoca  e'  altresi'  concessa

subordinatamente al pagamento del venticinque per cento  della  somma

aggiuntiva dovuta.  L'importo  residuo,  maggiorato  del  cinque  per

cento,  e'  versato  entro  sei  mesi  dalla  data  di  presentazione

dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento

parziale dell'importo residuo entro detto termine,  il  provvedimento

di accoglimento dell'istanza di cui  al  presente  comma  costituisce

titolo esecutivo per l'importo non versato.».

  5. All'articolo 39  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  il

comma 7 e' sostituito dal seguente:

  «7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele

registrazione dei dati di cui  ai  commi  1,  2  e  3  che  determina

differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali e' punita

con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro. Se  la

violazione si riferisce a piu'  di  cinque  lavoratori  ovvero  a  un

periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a 3.000  euro.  Se

la violazione si riferisce a piu' di dieci  lavoratori  ovvero  a  un

periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro.

Ai fini del primo periodo, la  nozione  di  omessa  registrazione  si

riferisce alle scritture complessivamente  omesse  e  non  a  ciascun

singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di  infedele

registrazione si riferisce alle scritturazioni dei  dati  di  cui  ai

commi 1  e  2  diverse  rispetto  alla  qualita'  o  quantita'  della

prestazione   lavorativa   effettivamente   resa   o    alle    somme

effettivamente erogate.  La  mancata  conservazione  per  il  termine

previsto dal decreto di cui al comma 4  e'  punita  con  la  sanzione

pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle

sanzioni amministrative di  cui  al  presente  comma  provvedono  gli

organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di  lavoro

e previdenza. Autorita' competente a ricevere il  rapporto  ai  sensi

dell'articolo 17  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e'  la

Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente.».

  6. All'articolo 82 del decreto del Presidente della  Repubblica  30

maggio 1955, n. 797, il secondo comma e' sostituito dal seguente:

  «Il  datore  di  lavoro  che  non  provvede,  se   tenutovi,   alla

corresponsione degli assegni e' punito con la sanzione amministrativa

pecuniaria da 500 a 5.000 euro. Se la violazione si riferisce a  piu'

di cinque lavoratori ovvero a un periodo  superiore  a  sei  mesi  la

sanzione va da 1.500 a 9.000 euro. Se la violazione  si  riferisce  a

piu' di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici  mesi

la sanzione va da 3.000 a 15.000 euro».

  7. All'articolo 5 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, il primo  comma

e' sostituito dal seguente:

  «Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  in  caso  di  mancata  o

ritardata  consegna  al  lavoratore  del  prospetto  di  paga,  o  di

omissione  o  inesattezza  nelle  registrazioni  apposte   su   detto

prospetto  paga,  si  applica  al  datore  di  lavoro   la   sanzione

amministrativa pecuniaria da 150 a 900  euro.  Se  la  violazione  si

riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a

sei mesi la sanzione va da 600 a 3.600  euro.  Se  la  violazione  si

riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore  a

dodici mesi la sanzione va da 1.200 a 7.200 euro. Nell'ipotesi in cui

il datore di lavoro  adempia  agli  obblighi  di  cui  agli  articoli

precedenti attraverso  la  consegna  al  lavoratore  di  copia  delle

scritturazioni  effettuate  nel  libro  unico  del  lavoro,  non   si

applicano le sanzioni di cui al presente articolo  ed  il  datore  di

lavoro e' sanzionabile  esclusivamente  ai  sensi  dell'articolo  39,

comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive

modificazioni.».

 

Titolo II

Disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita'

 

Capo I

Disposizioni in materia di rapporto di lavoro

 

Art. 23

 

Modifiche all'articolo 4  della  legge  20  maggio  1970,  n.  300  e

all'articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

 

  1. L'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.  300  e'  sostituito

dal seguente:

  «Art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti  di  controllo).  -

1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti  dai  quali  derivi

anche la possibilita' di  controllo  a  distanza  dell'attivita'  dei

lavoratori  possono  essere  impiegati  esclusivamente  per  esigenze

organizzative e produttive, per la sicurezza  del  lavoro  e  per  la

tutela del patrimonio aziendale e possono  essere  installati  previo

accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale  unitaria

o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel  caso

di imprese con unita' produttive ubicate in  diverse  province  della

stessa regione ovvero in  piu'  regioni,  tale  accordo  puo'  essere

stipulato  dalle   associazioni   sindacali   comparativamente   piu'

rappresentative sul piano  nazionale.  In  mancanza  di  accordo  gli

impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono  essere

installati previa autorizzazione  della  Direzione  territoriale  del

lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con  unita'  produttive

dislocate negli ambiti di competenza di piu'  Direzioni  territoriali

del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli  strumenti

utilizzati dal lavoratore per rendere  la  prestazione  lavorativa  e

agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

  3.  Le  informazioni  raccolte  ai  sensi  dei  commi  1  e  2 sono

utilizzabili a  tutti  i  fini  connessi  al  rapporto  di  lavoro  a

condizione che sia data al  lavoratore  adeguata  informazione  delle

modalita' d'uso degli strumenti e di effettuazione  dei  controlli  e

nel rispetto di quanto disposto dal  decreto  legislativo  30  giugno

2003, n. 196.».

  2. L'articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,

e' sostituito dal seguente:

  «Art.  171  (Altre  fattispecie).  -   1.   La   violazione   delle

disposizioni di cui  all'articolo  113  e  all'articolo  4,  primo  e

secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e' punita  con  le

sanzioni di cui all'articolo 38 della legge n. 300 del 1970.».

 

Art. 24

 

Cessione dei riposi e delle ferie

 

  1. Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8  aprile

2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e

le ferie da loro  maturati  ai  lavoratori  dipendenti  dallo  stesso

datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di  assistere

i  figli  minori  che  per  le  particolari  condizioni   di   salute

necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo

le modalita'  stabilite  dai  contratti  collettivi  stipulati  dalle

associazioni  sindacali  comparativamente  piu'  rappresentative  sul

piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro.

 

Art. 25

 

Esenzioni dalla reperibilita'

 

  1. All'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12  settembre  1983,

n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  1983,

n. 638, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con  il  medesimo

decreto  sono  stabilite  le  esenzioni  dalla  reperibilita'  per  i

lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati».

 

Art. 26

 

Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale

 

  1. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 55, comma  4,  del

decreto  legislativo  26   marzo   2001,   n.   151,   e   successive

modificazioni,  le  dimissioni  e  la  risoluzione  consensuale   del

rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia,  esclusivamente

con modalita' telematiche su appositi  moduli  resi  disponibili  dal

Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  attraverso  il  sito

www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro  e  alla  Direzione

territoriale del lavoro competente con le modalita'  individuate  con

il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  di  cui

al comma 3.

  2. Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo di  cui

al comma 1 il lavoratore ha la facolta' di revocare le  dimissioni  e

la risoluzione consensuale con le medesime modalita'.

  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,

da emanare entro 90 giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente   decreto   legislativo,   sono   stabiliti   i   dati    di

identificazione del rapporto di lavoro da cui si intende  recedere  o

che si intende risolvere, i dati di  identificazione  del  datore  di

lavoro e del lavoratore, le modalita'  di  trasmissione  nonche'  gli

standard tecnici atti a definire la data certa di trasmissione.

  4. La trasmissione dei moduli di cui al comma 1 puo' avvenire anche

per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali  nonche'

degli enti bilaterali e delle commissioni di  certificazione  di  cui

agli articoli 2, comma 1, lettera  h),  e  articolo  76  del  decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

  5. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore  di  lavoro  che

alteri i moduli  di  cui  al  comma  1  e'  punito  con  la  sanzione

amministrativa  da  euro  5.000  ad  euro  30.000.  L'accertamento  e

l'irrogazione della  sanzione  sono  di  competenza  delle  Direzioni

territoriali del lavoro. Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le

disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

  6. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse

umane, strumentali e  finanziarie  gia'  disponibili  a  legislazione

vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio

dello Stato.

  7. I commi da 1 a 4 non sono applicabili al lavoro domestico e  nel

caso in cui le dimissioni o la risoluzione  consensuale  intervengono

nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice  civile

o avanti alle commissioni di certificazione di  cui  all'articolo  76

del decreto legislativo n. 276 del 2003.

  8. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione

a far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in

vigore del decreto di cui al comma  3  e  dalla  medesima  data  sono

abrogati i commi da 17 a 23-bis dell'articolo 4 della legge 28 giugno

2012, n. 92.

 

Capo II

 

Disposizioni in materia di pari opportunita'

 

Art. 27

 

Modifica al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

 

  1. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198,  le  espressioni

«provinciali»  e  «provinciale»  ovunque  ricorrono  sono  sostituite

rispettivamente dalle seguenti: «delle citta' metropolitane  e  degli

enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56»  e  «della

citta' metropolitana e dell'ente di area vasta di cui  alla  legge  7

aprile 2014, n. 56».

 

Art. 28

 

Modifica all'articolo 8

del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

[M1] 

  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 11 aprile 2006,  n.  198,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 2, lettera e), dopo le parole  «pari  opportunita'  nel

lavoro», sono inserite le seguenti: «che ne abbiano fatto richiesta»;

  b) al comma 2-bis, dopo le parole «Le designazioni di cui al comma»

sono inserite le parole: «2»;

  c) al comma 3:

  1) alla lettera a), le parole: «sei esperti» sono  sostitute  dalle

seguenti: «tre esperti»;

  2)  la  lettera  b)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «b)  quattro

rappresentanti,  rispettivamente,  del   Ministero   dello   sviluppo

economico, del Dipartimento della funzione pubblica, del Dipartimento

per le pari opportunita' e del Dipartimento per  le  politiche  della

famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri;»;

      3)  la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «c)  tre

rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in

rappresentanza delle Direzioni generali della tutela delle condizioni

di lavoro e delle relazioni industriali, per le politiche  attive,  i

servizi per  il  lavoro  e  la  formazione,  per  l'inclusione  e  le

politiche sociali;»;

      4) la lettera c-bis e' soppressa.

  2. Il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi  di  parita'

di trattamento  ed  uguaglianza  di  opportunita'  tra  lavoratori  e

lavoratrici gia' costituito  alla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente  decreto  legislativo  continua  ad   operare   nell'attuale

composizione fino alla naturale scadenza.

 

Art. 29

 

Modifica all'articolo 9

del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

 

  1. All'articolo 9, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198,

il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il  Comitato  delibera  in

ordine al proprio funzionamento e,  per  lo  svolgimento  dei  propri

compiti, puo' costituire specifici gruppi di lavoro.».

 

Art. 30

 

Modifica dell'articolo 10

del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

 

  1. L'articolo 10 del decreto legislativo 11 aprile 2006,  n.198  e'

sostituito dal seguente:

  «Art. 10 (Compiti del Comitato).  -  1.  Il  Comitato  adotta  ogni

iniziativa  utile,  nell'ambito  delle  competenze  statali,  per  il

perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 8, comma  1,  e  in

particolare:

  a)   formula   proposte   sulle   questioni    generali    relative

all'attuazione  degli  obiettivi   della   parita'   e   delle   pari

opportunita', nonche' per lo  sviluppo  e  il  perfezionamento  della

legislazione vigente che  direttamente  incide  sulle  condizioni  di

lavoro delle donne;

  b) informa e sensibilizza l'opinione pubblica sulla  necessita'  di

promuovere le pari opportunita' per le donne nella formazione e nella

vita lavorativa;

  c) formula, entro il mese di febbraio di ogni anno,  gli  indirizzi

in materia di promozione delle pari opportunita'  per  le  iniziative

del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  da  programmare

nell'anno finanziario successivo, indicando obiettivi e tipologie  di

progetti di azioni positive che intende  promuovere.  Sulla  base  di

tali indirizzi il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali

pubblica apposito bando  di  finanziamento  dei  progetti  di  azione

positiva;

  d) partecipa attraverso propri rappresentanti alla  commissione  di

valutazione dei progetti di azione positiva. Con decreto del Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi  entro  90  giorni

dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono

definiti la composizione della commissione, i criteri di  valutazione

dei progetti e di erogazione dei finanziamenti, nonche' le  modalita'

di svolgimento  delle  attivita'  di  monitoraggio  e  controllo  dei

progetti  approvati.  Ai  componenti  della  commissione   non   sono

corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o  altri  emolumenti

comunque denominati;

  e) collabora, su richiesta, alla stesura di codici di comportamento

diretti a specificare le regole di condotta conformi alla parita' e a

individuare le manifestazioni anche indirette delle discriminazioni;

  f) verifica lo stato di applicazione della legislazione vigente  in

materia di parita';

  g) elabora iniziative per favorire il dialogo tra le parti sociali,

al fine di promuovere la  parita'  di  trattamento,  avvalendosi  dei

risultati dei monitoraggi  effettuati  sulle  prassi  nei  luoghi  di

lavoro,  nell'accesso  al  lavoro,  alla  formazione   e   promozione

professionale,  nonche'  sui  contratti  collettivi,  sui  codici  di

comportamento, ricerche o scambi di esperienze e buone prassi;

  h)  propone   soluzioni   alle   controversie   collettive,   anche

indirizzando gli interessati all'adozione di azioni positive  per  la

rimozione  delle  discriminazioni  pregresse  o  di   situazioni   di

squilibrio nella posizione di uomini e donne in relazione allo  stato

delle assunzioni, della formazione e della promozione  professionale,

delle condizioni di lavoro e retributive;

  i) elabora iniziative per favorire il dialogo con le organizzazioni

non governative che hanno un legittimo interesse a  contribuire  alla

lotta contro le discriminazioni fra donne e uomini nell'occupazione e

nell'impiego;

  l) puo' richiedere alle Direzioni interregionali e territoriali del

lavoro di acquisire presso i  luoghi  di  lavoro  informazioni  sulla

situazione occupazionale maschile  e  femminile,  in  relazione  allo

stato  delle  assunzioni,  della  formazione   e   della   promozione

professionale;

  m) promuove una adeguata rappresentanza di  donne  negli  organismi

pubblici nazionali  e  locali  competenti  in  materia  di  lavoro  e

formazione professionale;

  n) provvede  allo  scambio  di  informazioni  disponibili  con  gli

organismi europei corrispondenti in materia di parita'  fra  donne  e

uomini nell'occupazione e nell'impiego;

  o) promuove la rimozione, anche attraverso azioni  positive,  degli

ostacoli  che  limitano  l'uguaglianza  tra  uomo   e   donna   nella

progressione professionale e di carriera, lo sviluppo di  misure  per

il reinserimento della donna lavoratrice dopo la maternita', la  piu'

ampia diffusione del lavoro a tempo parziale e degli altri  strumenti

di flessibilita' a livello  aziendale  che  consentano  una  migliore

conciliazione tra vita lavorativa e impegni familiari;

  p) svolge le attivita' di monitoraggio  e  controllo  dei  progetti

gia'  approvati,  verificandone  la  corretta  attuazione  e  l'esito

finale.».

 

Art. 31

 

Modifica all'articolo 12

del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

 

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.198

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le  consigliere  e  i

consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e  degli

enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56,  effettivi

e supplenti, sono nominati con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e

delle politiche sociali, su designazione delle regioni, delle  citta'

metropolitane e degli enti di area vasta, sulla base dei requisiti di

cui all'articolo 13, comma 1, e previo espletamento di una  procedura

di valutazione comparativa.»;

  b) Il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. In  caso  di  mancata

designazione  delle  consigliere  e  dei   consiglieri   di   parita'

regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area  vasta  di

cui alla  legge  7  aprile  2014,  n.  56  entro  i  sessanta  giorni

successivi alla scadenza  del  mandato  o  in  caso  di  designazione

effettuata in assenza dei requisiti richiesti dall'articolo 13, comma

1, il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  nei  trenta

giorni successivi, indice una procedura di  valutazione  comparativa,

nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, di durata

non  superiore,  complessivamente,  ai  90  giorni  successivi   alla

scadenza dei termini per la presentazione delle candidature.»;

  c) Al comma 5, le parole «nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite

dalle seguenti: «sul sito internet del Ministero del lavoro  e  delle

politiche sociali www.lavoro.gov.it.».

 

Art. 32

 

Modifica all'articolo 14

del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

 

  1. L'articolo 14 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e'

sostituito dal seguente:

  «Art. 14 (Mandato).  -  1.  Il  mandato  delle  consigliere  e  dei

consiglieri di cui all'articolo 12,  effettivi  e  supplenti,  ha  la

durata di quattro anni ed e' rinnovabile per una sola volta. In  ogni

caso, per la determinazione della durata complessiva del  mandato  si

computano tutti  i  periodi  svolti  in  qualita'  di  consigliera  e

consigliere, sia effettivo che supplente, anche  non  continuativi  e

anche di durata inferiore a quattro anni. La procedura di rinnovo  si

svolge secondo le modalita' previste dall'articolo 12. Le consigliere

e i consiglieri di parita' continuano a  svolgere  le  loro  funzioni

fino al completamento della procedura di cui all'articolo  12,  comma

4. Non si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo

6, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145.».

 

Art. 33

 

Modifica dell'articolo 15

del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

 

  1. L'articolo 15 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e'

sostituito dal seguente:

  «Art. 15 (Compiti e funzioni). - 1. Le consigliere ed i consiglieri

di parita' intraprendono ogni  utile  iniziativa,  nell'ambito  delle

competenze dello Stato, ai fini del rispetto  del  principio  di  non

discriminazione  e  della  promozione  di   pari   opportunita'   per

lavoratori  e  lavoratrici,  svolgendo  in  particolare  i   seguenti

compiti:

  a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere,  anche  in

collaborazione con le direzioni  interregionali  e  territoriali  del

lavoro, al fine di svolgere le funzioni promozionali  e  di  garanzia

contro le discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella promozione  e

nella  formazione  professionale,  ivi   compresa   la   progressione

professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro  compresa  la

retribuzione,  nonche'  in  relazione   alle   forme   pensionistiche

complementari collettive di cui al  decreto  legislativo  5  dicembre

2005, n. 252;

  b) promozione di progetti  di  azioni  positive,  anche  attraverso

l'individuazione  delle  risorse  dell'Unione  europea,  nazionali  e

locali finalizzate allo scopo;

  c) promozione della coerenza della programmazione  delle  politiche

di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi dell'unione  europea

e di quelli nazionali e regionali in materia di pari opportunita';

  d) promozione delle  politiche  di  pari  opportunita'  nell'ambito

delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative;

  e) collaborazione con le direzioni  interregionali  e  territoriali

del lavoro al fine di rilevare  l'esistenza  delle  violazioni  della

normativa in materia di parita', pari opportunita' e garanzia  contro

le discriminazioni,  anche  mediante  la  progettazione  di  appositi

pacchetti formativi;

  f) diffusione della conoscenza e dello scambio di  buone  prassi  e

attivita' di informazione e formazione culturale sui  problemi  delle

pari opportunita' e sulle varie forme di discriminazione;

  g) collegamento e collaborazione con i competenti assessorati e con

gli organismi di parita' degli enti locali.

  2. La consigliera nazionale di parita', nell'ambito  delle  proprie

competenze, determina le priorita'  d'intervento  e  i  programmi  di

azione, nel rispetto della programmazione annuale  del  Ministro  del

lavoro e delle politiche sociali. Svolge i compiti di cui al comma  1

e puo' svolgere, avvalendosi delle strutture del Ministero del lavoro

e delle politiche sociali e dei relativi enti strumentali,  inchieste

indipendenti  in  materia  di  discriminazioni  sul  lavoro  e   puo'

pubblicare relazioni indipendenti e  raccomandazioni  in  materia  di

discriminazioni sul lavoro.

  3. Le consigliere e i consiglieri nazionale e regionali partecipano

ai tavoli di partenariato locale e ai comitati di sorveglianza di cui

al regolamento  (CE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del 17  dicembre  2013.  Le  consigliere  e  i  consiglieri

regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta sono

inoltre componenti delle commissioni di  parita'  del  corrispondente

livello territoriale, ovvero di organismi diversamente denominati che

svolgono  funzioni  analoghe.  La  consigliera   o   il   consigliere

nazionale, o in sua sostituzione la  supplente  o  il  supplente,  e'

componente del Comitato nazionale di cui all'articolo 8.

  4. Le regioni forniscono alle  consigliere  ed  ai  consiglieri  di

parita'  il  supporto  tecnico  necessario:   alla   rilevazione   di

situazioni  di  squilibrio  di  genere;  all'elaborazione  dei   dati

contenuti  nei  rapporti  sulla  situazione  del  personale  di   cui

all'articolo 46; alla promozione e alla  realizzazione  di  piani  di

formazione  e  riqualificazione  professionale;  alla  promozione  di

progetti di azioni positive.

  5. Su richiesta delle consigliere e dei consiglieri di parita',  le

Direzioni interregionali e territoriali del lavoro,  territorialmente

competenti, acquisiscono nei  luoghi  di  lavoro  informazioni  sulla

situazione occupazionale maschile  e  femminile,  in  relazione  allo

stato delle assunzioni, della formazione e promozione  professionale,

delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della cessazione  del

rapporto di lavoro, ed ogni altro elemento utile,  anche  in  base  a

specifici criteri di rilevazione indicati nella richiesta.

  6.  Entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno  le  consigliere  ed  i

consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e  degli

enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, presentano

un rapporto sull'attivita' svolta, redatto sulla base di  indicazioni

fornite dal Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  agli

organi che hanno provveduto  alla  designazione  e  alla  nomina.  La

consigliera o il consigliere di parita' che non abbia provveduto alla

presentazione del rapporto o  vi  abbia  provveduto  con  un  ritardo

superiore a tre mesi decade dall'ufficio con provvedimento  adottato,

su segnalazione dell'organo che ha provveduto alla designazione,  dal

Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

  7. Entro il 31 marzo di ogni anno la consigliera o  il  consigliere

nazionale di parita' elabora, anche sulla base dei rapporti di cui al

comma 6, un rapporto al Ministro del lavoro e delle politiche sociali

e al Ministro per le pari opportunita' sulla propria attivita'  e  su

quella svolta dalla Conferenza nazionale di cui all'articolo  19.  Si

applica quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 6  in  caso  di

mancata o ritardata presentazione del rapporto.».

 

Art. 34

 

Modifica dell'articolo 16

del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

 

  1. L'articolo 16 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e'

sostituito dal seguente:

  «Art. 16 (Sede e attrezzature). - 1. L'ufficio delle consigliere  e

dei consiglieri di parita' regionali, delle  citta'  metropolitane  e

degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014,  n.  56  e'

ubicato rispettivamente presso le regioni, le citta' metropolitane  e

gli enti di area vasta. L'ufficio della consigliera o del consigliere

nazionale di parita' e' ubicato presso  il  Ministero  del  lavoro  e

delle politiche sociali. L'ufficio e' funzionalmente autonomo, dotato

del personale, delle apparecchiature e delle strutture  necessarie  e

idonee  allo  svolgimento  dei  suoi  compiti.   Il   personale,   la

strumentazione e le attrezzature necessari devono essere  prontamente

assegnati dagli enti presso cui  l'ufficio  e'  ubicato,  nell'ambito

delle risorse esistenti e a invarianza della spesa.

  2.  Il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali   puo'

predisporre con gli enti territoriali,  nel  cui  ambito  operano  le

consigliere e i consiglieri di parita', convenzioni quadro allo scopo

di  definire  le  modalita'  di  organizzazione  e  di  funzionamento

dell'ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parita',  nonche'

gli  indirizzi  generali  per  l'espletamento  dei  compiti  di   cui

all'articolo 15, comma 1, lettere b), c), d), e g).».

 

Art. 35

 

Modifica degli articoli 17 e 18

del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

 

  1. Gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 11 aprile 2006,  n.

198, sono sostituiti dai seguenti:

  «Art. 17 (Permessi).  -  1.  Le  consigliere  e  i  consiglieri  di

parita', nazionale e regionali, hanno diritto per  l'esercizio  delle

loro funzioni, ove si tratti di lavoratori dipendenti, ad  assentarsi

dal posto di lavoro  per  un  massimo  di  cinquanta  ore  lavorative

mensili medie. Nella medesima ipotesi le consigliere e i  consiglieri

di parita' delle citta' metropolitane e degli  enti  territoriali  di

area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56  hanno  diritto  ad

assentarsi  dal  posto  di  lavoro  per  un  massimo  di  trenta  ore

lavorative  mensili  medie.  L'eventuale  retribuzione  dei  suddetti

permessi e' rimessa  alla  disponibilita'  finanziaria  dell'ente  di

pertinenza che, su richiesta, e' tenuto a  rimborsare  al  datore  di

lavoro quanto in  tal  caso  corrisposto  per  le  ore  di  effettiva

assenza. Ai fini dell'esercizio del diritto di assentarsi  dal  luogo

di lavoro di cui al presente comma, le consigliere e i consiglieri di

parita' devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro almeno

tre  giorni  prima  dell'inizio  dell'assenza.  Le  consigliere  e  i

consiglieri di parita' supplenti hanno diritto ai permessi  solo  nei

casi in cui non ne usufruiscano le consigliere  e  i  consiglieri  di

parita' effettivi.

  2. L'ente territoriale che  ha  proceduto  alla  designazione  puo'

attribuire, a proprio carico, alle consigliere e  ai  consiglieri  di

parita' regionali, delle citta' metropolitane e degli  enti  di  area

vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56,  che  siano  lavoratori

dipendenti,  lavoratori  autonomi  o   liberi   professionisti,   una

indennita' mensile, differenziata tra il ruolo di effettivo e  quello

di supplente, sulla base  di  criteri  determinati  dalla  Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto

1997, n.  281.  Il  riconoscimento  della  predetta  indennita'  alle

consigliere e ai consiglieri di parita' supplenti e' limitato ai soli

periodi di effettivo esercizio della supplenza.

  3. Alla consigliera  e  al  consigliere  nazionale  di  parita'  e'

attribuita un'indennita'  annua.  La  consigliera  e  il  consigliere

nazionale  di  parita',  ove  lavoratore  dipendente,   usufruiscono,

inoltre,  di  un  numero  massimo  di  permessi  non  retribuiti.  In

alternativa a quanto previsto dal primo e  dal  secondo  periodo,  la

consigliera e il consigliere nazionale di parita' possono  richiedere

il collocamento in aspettativa  non  retribuita  per  la  durata  del

mandato, percependo in tal caso un'indennita' complessiva annua.  Con

decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di

concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sono

stabiliti,  nei  limiti  delle  disponibilita'  del  Fondo   di   cui

all'articolo 18, i criteri e le modalita' per determinare  la  misura

dell'indennita' di cui al primo periodo, differenziata tra  il  ruolo

di effettivo e quello di supplente, il numero  massimo  dei  permessi

non retribuiti di cui al secondo periodo, i criteri  e  le  modalita'

per determinare la misura dell'indennita' complessiva di cui al terzo

periodo, le risorse destinate alle missioni  legate  all'espletamento

delle funzioni e le spese per le attivita' della  consigliera  o  del

consigliere nazionale di parita'.».

  «Art. 18 (Fondo per l'attivita' delle Consigliere e dei consiglieri

nazionali  di  parita'). -  1.  Il  Fondo   per   l'attivita'   delle

consigliere e dei  consiglieri  di  parita'  nazionali,  effettivi  e

supplenti, e' alimentato dalle risorse di cui all'articolo 47,  comma

1, lettera d), della legge  17  maggio  1999,  n.  144  e  successive

modificazioni. Il Fondo e' destinato a finanziare le  spese  relative

alle attivita' della  consigliera  o  del  consigliere  nazionale  di

parita', le spese per missioni, le spese  relative  al  pagamento  di

compensi per indennita', differenziati tra effettivi e  supplenti,  i

rimborsi  e  le  remunerazioni  dei  permessi  spettanti   ai   sensi

dell'articolo 17, comma 1.».

  2. Per l'anno 2015, alle spese di cui all'articolo 18  del  decreto

legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come sostituito dal comma  1  del

presente articolo, nel limite complessivo di 140.000  euro  per  tale

anno 2015, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  per  il

medesimo anno del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge

23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze

e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti

variazioni di bilancio.

 

Art. 36

 

Modifica dell'articolo 19

del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

 

  1. L'articolo 19 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e'

sostituito dal seguente:

  «Art. 19 (Conferenza nazionale delle consigliere e dei  consiglieri

di parita'). - 1. La Conferenza nazionale  delle  consigliere  e  dei

consiglieri di parita',  che  comprende  tutte  le  consigliere  e  i

consiglieri, nazionale, regionali, delle citta' metropolitane e degli

enti di area vasta di cui  alla  legge  7  aprile  2014,  n.  56,  e'

coordinata dalla consigliera o dal consigliere nazionale di  parita',

in collaborazione con due consigliere o  consiglieri  di  parita'  in

rappresentanza rispettivamente delle  o  dei  consiglieri  regionali,

delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta.

  2. La Conferenza opera al fine  di  rafforzare  le  funzioni  delle

consigliere e dei consiglieri di parita', di  accrescere  l'efficacia

della  loro  azione,  di  consentire  lo  scambio  di   informazioni,

esperienze e buone prassi. La Presidenza del Consiglio dei ministri -

Dipartimento per le pari opportunita' e il  Ministero  del  lavoro  e

delle politiche sociali promuovono iniziative volte  a  garantire  il

coordinamento  e  l'integrazione  degli   interventi   necessari   ad

assicurare l'effettivita' delle politiche di  promozione  delle  pari

opportunita' per i lavoratori e le lavoratrici.

  3. Dallo svolgimento delle  attivita'  del  presente  articolo  non

devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

 

Art. 37

 

Modifica al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

 

  1. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, dopo l'articolo 19

e' inserito il seguente:

  «Art. 19-bis (Disposizione  transitoria).  -  1.  Con  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri, da  emanare  entro  90  giorni

dalla data di entrata in vigore  dei  provvedimenti  attuativi  della

legge 7 aprile 2014, n. 56, su proposta del  Ministro  del  lavoro  e

delle politiche sociali e del Ministro degli affari  regionali,  sono

individuate le citta' metropolitane e gli enti di area  vasta  presso

cui collocare le consigliere  e  i  consiglieri  di  parita'  per  lo

svolgimento dell'attivita' di supporto gia' espletata dalle province.

  2. Fino alla effettiva costituzione dei nuovi enti territoriali, in

applicazione dell'articolo 1, comma 85, lettera  f),  della  legge  7

aprile 2014, n. 56,  le  consigliere  e  i  consiglieri  di  parita',

effettivi e supplenti, continuano a  svolgere  le  funzioni  che  non

possono essere in alcun modo interrotte. Le disposizioni del presente

capo si applicano alle consigliere e ai  consiglieri  di  parita'  in

carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai

fini della determinazione della durata dell'incarico  o  del  rinnovo

dello stesso, si computano anche i periodi gia' espletati in qualita'

di consigliera e consigliere di parita', sia effettivo che supplente,

alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

 

Art. 38

 

Modifica dell'articolo 20

del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

 

  1. L'articolo 20 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e'

sostituito dal seguente:

  «Art. 20 (Relazione al Parlamento). - 1. Il Ministro del  lavoro  e

delle politiche sociali, sulla base delle informazioni fornite  dalle

Consigliere nazionale, regionali, delle citta' metropolitane e  degli

enti di area vasta, nonche' delle indicazioni  fornite  dal  Comitato

nazionale di parita', acquisito il parere  del  Dipartimento  per  le

pari  opportunita',  presenta  al  Parlamento,  ogni  due  anni,  una

relazione contenente i risultati del  monitoraggio  sull'applicazione

della legislazione in materia di  parita'  e  pari  opportunita'  nel

lavoro e sulla  valutazione  degli  effetti  delle  disposizioni  del

presente decreto.».

 

Art. 39

 

Modifica all'articolo 39

del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

 

  1. All'articolo 39, comma 1,  del  decreto  legislativo  11  aprile

2006, n. 198, dopo le parole «di procedura civile» sono  aggiunte  le

seguenti: «o da altre disposizioni di legge».

 

Art. 40

 

Modifica all'articolo 43

del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

 

  1. All'articolo 43, comma 1,  del  decreto  legislativo  11  aprile

2006, n. 198, dopo le parole «comunque denominati,», sono inserite le

seguenti: «dai centri per l'impiego,».

 

Art. 41

 

 

Modifica dell'articolo 44

del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

 

  1. L'articolo 44 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e'

sostituito dal seguente:

  «Art. 44 (Finanziamento). - 1. Entro il termine indicato nel  bando

di cui all'articolo 10, comma 1,  lettera  c),  i  datori  di  lavoro

pubblici e privati, le associazioni  e  le  organizzazioni  sindacali

nazionali e territoriali possono richiedere al Ministero del lavoro e

delle politiche sociali  di  essere  ammessi  al  rimborso  totale  o

parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di  progetti  di

azioni positive presentati in base al medesimo bando.

  2. Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  sentita  la

commissione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera  d),  ammette  i

progetti di azioni positive al beneficio di cui al comma 1 e, con  lo

stesso provvedimento, autorizza le relative spese.  L'attuazione  dei

progetti di cui al comma 1 deve comunque avere inizio entro due  mesi

dal rilascio dell'autorizzazione.

  3. I progetti di azioni concordate dai  datori  di  lavoro  con  le

organizzazioni sindacali comparativamente  piu'  rappresentative  sul

piano nazionale hanno precedenza nell'accesso al beneficio di cui  al

comma 1.

  4.  L'accesso  ai  fondi   dell'Unione   europea   destinati   alla

realizzazione  di  programmi  o  progetti  di  azioni  positive,   ad

eccezione di quelli di cui all'articolo 45, e' subordinato al  parere

del Comitato di cui all'articolo 8.».

 

Art. 42

 

Modifiche e abrogazioni

 

  1. All'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio  2008,  n.

85, convertito, con modificazioni, dalla legge  14  luglio  2008,  n.

121, la lettera d) e' sostituita dalla  seguente:  «d)  l'espressione

del concerto in  sede  di  esercizio  delle  funzioni  di  competenza

statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali

dagli articoli 20 e 48 del codice delle pari opportunita' tra uomo  e

donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;».

  2. L'articolo 11 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e'

abrogato.

 

Titolo III

 

Disposizioni finali

 

Art. 43

 

Entrata in vigore

 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Dato a Roma, addi' 14 settembre 2015

 

                             MATTARELLA

 

 

                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei

                                ministri

 

                                Poletti, Ministro del lavoro e  delle

                                politiche sociali

 

                                Madia,      Ministro      per      la

                                semplificazione   e    la    pubblica

                                amministrazione

 

                                Alfano, Ministro dell'interno

 

                                Orlando, Ministro della giustizia

 

                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e

                                delle finanze

 

                                Lorenzin, Ministro della salute

 

Visto, il Guardasigilli: Orlando

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