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TAR Abruzzo, Sez. L'Aquila, 5/7/2004 n. 813
Sull'illegittimità della proroga dell'appalto intervenuta dopo la scadenza del contratto.

Deve essere ritenuta illegittima la proroga di un appalto di un servizio pubblico intervenuta dopo la scadenza del contratto. Detto atto è illegittimo in quanto la proroga di un provvedimento preesistente deve necessariamente intervenire quando l'efficacia del provvedimento prorogato non sia venuta meno.
E' altresì illegittimo, anzi del tutto nullo, quando la proroga interviene in relazione ad un atto inesistente, in quanto annullato dal TAR, posto che è impossibile prorogare atti annullati e il cui annullamento riverbera i suoi effetti in via conseguenziale e caducante su tutte le successive fasi della sequenza .
L'illegittimità dell'atto impugnato deriva anche dalla circostanza che la c.d. proroga si configura in realtà quale affidamento del servizio in via diretta, senza il rispetto delle procedure di evidenza pubblica e senza il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in violazione dell'art. 24.5 L. 27.12.2002, n. 289, nonché in violazione dell'art. 5.2 L.8.11.2000, n. 328 e del DPCM 21.3.2001.

Materia: servizi pubblici / contratto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO L’AQUILA

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso n.260/2003 proposto dalla Cooperativa sociale XXIV Luglio Handicappati e non a r.l., in persona del rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv.to Fausto Corti, con domicilio eletto in L’Aquila nel suo studio,

 

contro

il Comune dell’Aquila, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luciano Torelli, Paola Giuliani e Francesco De Nardis, dell’Avvocatura comunale, con domicilio eletto presso la sede comunale,

 

per l’annullamento

della deliberazione di G.M. del 29.4.2003, n. 271 di proroga dal 1°.4.2003 al 30.6.2003 dell’affidamento alla Cooperativa Verdeacqua del servizio di conduzione dei pulmini adibiti al trasporto di portatori di handicap da casa ai centri di riabilitazione e cure;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 27 maggio 2004 il magistrato, Consigliere Luciano Rasola;

Uditi, altresì, i difensori delle parti costituite come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

A seguito di procedura di gara, la Cooperativa Verdeacqua ha avuto affidato dal Comune dell’Aquila il servizio di conduzione di pulmini adibiti al trasporto di portatori di handicap da casa ai centri di riabilitazione e cure.

Detto servizio è stato prorogato una prima volta con la motivazione che era in corso l’avviso di gara e una seconda volta, fino al 31.3.2003, sempre con identica motivazione.

Una terza proroga del servizio in parola, dal 1.4.2003 al 30.6.2003, è stata disposta con l’atto impugnato, sempre per consentire l’espletamento della gara in itinere, nonostante questo TAR., con sentenza del 31.12.2002, n.1008, avesse annullato il bando di gara e la successiva aggiudicazione del servizio alla Cooperativa controinteressata.

Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:

- illegittimità della proroga intervenuta quando il precedente rapporto era ormai scaduto;

- illegittimità della proroga intervenuta in ordine ad un atto non più esistente, in quanto annullato dal TAR, con la sentenza suindicata;

- Illegittimità della proroga motivata con riferimento ad un presupposto inesistente, ossia lo svolgimento della procedura della nuova gara;

- Illegittimità della proroga perché è stato disatteso il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, in base al quale si sarebbe dovuto procedere alla nuova aggiudicazione;

- illegittimità della proroga, in quanto, essendo intervenuta tardivamente, dovevasi nella specie procedere ad un nuovo affidamento;

- Illegittimità della proroga perché il Comune ha affidato senza gara un appalto di servizi di valore superiore alla soglia di € 50.000 fissata dall’art.24.1 L.F.2003;

- Illegittimità della proroga perché disposta con atto di G.M. e non del Consiglio comunale;

- Illegittimità della proroga per difetto delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse;

- Illegittimità della proroga perché spetta al Consiglio comunale individuare le modalità di scelta del contraente;

Illegittimità dell’atto impugnato per difetto di motivazione e per avere la Giunta indebitamente disposto il riconoscimento di un debito fuori bilancio.

Si è costituito in giudizio il Comune che puntualizza “che il ricorso è infondato e pertanto si prescinde dall’esame dei motivi”, richiamando quindi le ragioni poste a sostegno dell’atto deliberativo contestato e chiedendo la reiezione del gravame.

Altra memoria è stata prodotta dalla ricorrente.

La causa è stata assegnata in decisione nell’udienza pubblica del 27 maggio 2004.

 

DIRITTO

Il ricorso merita sicuramente accoglimento.

Con il provvedimento impugnato, adottato il 29.4.2003, il Comune dell’Aquila ha prorogato l’affidamento del servizio di conduzione pulmini adibiti al trasporto di portatori di handicap da casa ai centri di riabilitazione e cure alla Cooperativa Verdeacqua per il periodo dal 1°.4.2003 al 30.6.2003, dopo che detto servizio era stato prorogato già una volta.

Detto atto è illegittimo perché la proroga di un provvedimento preesistente deve necessariamente intervenire quando l’efficacia del provvedimento prorogato non sia venuta meno.

Nella specie l’atto prorogato era scaduto il 31.3.2003, per cui la proroga doveva essere disposta prima di tale data e non dopo (TAR Lombardia, Milano, sez.II, 11.3.2002, n. 1029; CGA Sicilia, 25.1.1990, n. 2).

L’atto impugnato è altresì illegittimo, anzi del tutto nullo, perché la proroga è intervenuta in relazione ad un atto inesistente, in quanto annullato dal TAR dell’Aquila con sentenza 31.12.2002, n. 1008, notificata il 17.1.2003 e passata in giudicato perché non impugnata.

Con detta pronuncia, infatti, il TAR ha annullato il bando di gara e il provvedimento di aggiudicazione del servizio in questione, che non poteva essere quindi prorogato, posto che è impossibile prorogare atti annullati e il cui annullamento riverbera i suoi effetti in via conseguenziale e caducante su tutte le successive fasi della sequenza (C.S., sez.V, 3.6.2002, n. 3064; 20.10.2000, n. 5628).Il provvedimento impugnato poggia pertanto su un presupposto inesistente, come inesistente è anche l’altra ragione, artatamente addotta per giustifica la c.d. proroga, dello “svolgimento di gara in itinere”, per la quale non risulta assunto mai nessun provvedimento.

L’illegittimità dell’atto impugnato deriva anche dalla circostanza che la c.d. proroga si configura in realtà quale affidamento del servizio in via diretta, senza il rispetto delle procedure di evidenza pubblica e senza il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in violazione dell’art. 24.5 L. 27.12.2002, n. 289 che ha introdotto il divieto di proroghe dei contratti di fornitura di beni e servizi, nonché in violazione dell’art. 5.2 L.8.11.2000, n. 328 e del DPCM 21.3.2001 che stabiliscono il meccanismo dell’aggiudicazione dei contratti di gestione dei servizi sociali secondo una serie di parametri da cui desumere complessivamente l’offerta più vantaggiosa.

La Cooperativa ricorrente ha prospettato diverse altre censure che il Collegio può far a meno di esaminare, atteso che la riscontrata fondatezza di quelle di cui sopra comporta l’accoglimento del gravame e il conseguente annullamento dell’atto impugnato.

Le spese di causa seguono la soccombenza..

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo - L’Aquila, accoglie il ricorso specificato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Condanna il Comune dell’Aquila al pagamento delle spese di causa che si liquidano in € 3.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in L’Aquila dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo nella Camera di Consiglio del 27 maggio 2004, con la partecipazione dei magistrati:

Santo BALBA             - Presidente

Luciano RASOLA                   - Consigliere, rel., est.

Maria Luisa DE LEONI          - Consigliere

 

PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO

IL 05/07/04

Il Segretario Generale

(Dott. Giuseppe Lattanzio)

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